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	<title>14/12/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/12/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.1594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-12-2010-n-1594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-12-2010-n-1594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-12-2010-n-1594/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.1594</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore sul significato da attribuire alla previsione contenuta in un bando di gara secondo la quale Stazione appaltante può scorrere la graduatoria in caso di fallimento o grave inadempimento della prima classificata Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-12-2010-n-1594/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.1594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-12-2010-n-1594/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.1594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul significato da attribuire alla previsione contenuta in un bando di gara secondo la quale Stazione appaltante può scorrere la graduatoria in caso di fallimento o grave inadempimento della prima classificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Fallimento o grave inadempimento della prima classificata – Graduatoria – Scorrimento – Previsione contenuta nel bando di gara – Integra una mera facoltà</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di un appalto pubblico, la previsione contenuta nel bando di gara secondo la quale Stazione appaltante può scorrere la graduatoria in caso di fallimento o grave inadempimento della prima classificata, ai sensi dell’art. 140, d.lg. n.163 del 2006, integra una mera facoltà dell’Ente e non certo un obbligo, con la conseguenza che, laddove la Stazione appaltante si determini con motivazione congrua, anche in termini di mera opportunità, ad indire una nuova procedura di gara, invece che di avvalersi della facoltà prevista nel bando, tale scelta non può essere censurata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 62 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Manutenzione Trasporti e Servizi, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Lo Castro, Anna Prestifilippi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di San Ferdinando, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso Luigi Tuccio Avv. in Reggio Calabria, via Palamolla,31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ditta Traina S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Buscemi, Ignazio Montalbano, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso principale, <br />	<br />
della determinazione n.105 del 26 novembre 2009 con la quale il Responsabile del Servizio ha approvato i verbali di gara del 29 settembre 2009, 19 settembre 2009 e 24 novembre 2009 relativi al servizio RSU ed ha aggiudicato in via definitiva il pubblico incanto bandito dal Comune di San Ferdinando per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia e spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, II esperimento, per la durata di anni cinque e per l&#8217;importo a base d&#8217;asta di euro 1.219.100,00 oltre IVA, alla Traina srl, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, compresi i precedenti verbali di gara e, ove occorra, il bando di gara e il capitolato speciale di appalto in parte qua;</p>
<p>quanto al ricorso per motivi aggiunti, <br />	<br />
della lettera d&#8217;invito alla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia e spazzamento raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani pubblicata sul sito del Comune di San Ferdinando il 7 maggio 2010, per un importo complessivo a base d&#8217;asta per l&#8217;intera durata del contratto di euro 142.538,00 oltre IVA al 10% di cui euro 2.795,00 di oneri di sicurezza per la durata di mesi sette decorrenti dalla data di avvio del servizio.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Ferdinando e di Ditta Traina S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ricorre la ditta Manutenzione Trasporti e Servizi soc.coop., per avversare gli atti con i quali il Comune di San Ferdinando ha aggiudicato alla ditta Traina Srl l’appalto per il servizio RSU per la durata di anni cinque sul territorio comunale.<br />	<br />
Espone di aver preso parte alla procedura di gara, risultando seconda e di aver contestato, nel procedimento di gara, la mancata esclusione della controinteressata aggiudicataria, non avendo quest’ultima prodotto la documentazione inerente il requisito relativo ai dipendenti negli anni 2006, 2007 e 2008 come previsto nel bando, nonché la dichiarazione ex art. 38 Dlgs 163/06 relativamente a due direttori tecnici cessati nel triennio (il sig. Traina Giuliano, in carica fino al 30.06.2006 ed il sig. Miccichè, in carica fino al 6.2.2008, risultanti dalla certificazione della Camera di commercio).<br />	<br />
Avverso gli atti con i quali l’Amministrazione ha comunque disposto l’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata (determina del 26.11.2009, pubblicata il 30.11.2009), la ricorrente ha proposto le medesime ragioni di censura già avanzate in via amministrativa, articolandole in più motivi di ricorso.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di San Ferdinando che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto, difendendo la legittimità degli atti impugnati.<br />	<br />
Si è quindi costituita anche la controinteressata, che, oltre a resistere al ricorso, spiega ricorso incidentale avverso la mancata esclusione della ricorrente, la quale sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara per non aver presentato il certificato del casellario giudiziale (o relativa dichiarazione sostitutiva) in relazione al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore tecnico sig. Nicosia, ed a due direttori tecnici, i sigg.ri Morabito ed Arena; e non avrebbe comunque documentato il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara al punto III 2.3 b) (ovvero l’aver svolto il servizio di RSU per almeno 12 mesi nel quinquennio precedente in forza di un contratto, per un importo di almeno euro 329.560 IVA esclusa).<br />	<br />
La ricorrente ha controdedotto al ricorso incidentale cui resiste e di cui chiede il rigetto.<br />	<br />
Nelle more di giudizio, il Comune di San Ferdinando ha disposto la rescissione del contratto stipulato con l’aggiudicataria controinteressata, per violazioni di quest’ultima del capitolato (delibera nr. 59 del 27 aprile 2010 e determina nr. 127 di pari data). Il Comune ha quindi indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2 del Dlgs 163/2006 per l’appalto del servizio RSU con decorrenza 31 maggio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 (determina nr. 128 del 28 aprile 2010). In quest’ultimo atto il Comune si determina espressamente a non scorrere la graduatoria della procedura di gara in precedenza espletata, e quindi di non affidare il servizio alla odierna ricorrente principale, sulla scorta della considerazione che sia la seconda che la terza classificata non hanno prodotto le documentazioni di cui all’art. 38 del Codice degli appalti, e che sussiste in relazione a ciò un contenzioso pendente di fronte al TAR.<br />	<br />
Il Comune chiede dunque dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.<br />	<br />
La ricorrente principale impugna con motivi aggiunti la lettera invito alla procedura negoziata (pubblicata il 7.05.2010), deducendone l’illegittimità in quanto il Comune aveva espressamente previsto la facoltà di interpello alla seconda classificata in caso di fallimento della prima, o risoluzione del contratto con quest’ultima per gravi inadempimenti, in conformità all’art. 140, co.1 del Codice degli appalti (I e II censura m.a.), ed inoltre per vizi del procedimento (III e IV censura per m.a. sotto vari profili).<br />	<br />
La difesa del Comune, oltre a resistere ai motivi aggiunti della ricorrente principale, ha altresì dedotto che avverso la risoluzione del contratto l’Impresa Traina ha senza successo coltivato un’azione ex art. 700 cpc, di fronte al Tribunale civile di Palmi, che, inoltre, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in favore della società Pianambiente spa, ed, infine, che è stato consegnato il servizio all’aggiudicataria definitiva. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
I) Pregiudiziale è l’esame dei motivi aggiunti avverso la lettera d’invito che il Comune ha disposto per la procedura negoziata senza pubblicazione del bando: appare evidente che quest’ultimo atto espleta effetti di rinnovazione dell’esercizio del potere i cui provvedimenti sono contestati con il ricorso introduttivo e con il ricorso incidentale, per cui l’eventuale infondatezza dei motivi aggiunti determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse del primo.<br />	<br />
I motivi aggiunti sono inammissibili ed infondati.<br />	<br />
Per evidenti ragioni di completezza di giudizio, il Collegio prende in esame entrambi i profili.<br />	<br />
Ia) Quanto all’inammissibilità dei motivi aggiunti, il Collegio osserva che, come condivisibilmente eccepito dalla difesa comunale, il ricorso per motivi aggiunti è rivolto a censurare la lettera d’invito, ma non abbraccia, nel proprio oggetto, la determina nr. 128 del 28 aprile 2010, con la quale, una volta risolto il contratto (determina nr. 127 del 27 aprile 2010, atto non lesivo per la ricorrente principale), il Comune ha espressamente scelto di non scorrere la graduatoria per due distinte ragioni, l’una riconducibile al riconoscimento della fondatezza delle contestazioni oggetto del ricorso incidentale circa l’illegittimità dell’ammissione della ricorrente principale alla gara e l’altra, di opportunità, volta ad evitare il rischio e l’incertezza del contenzioso pendente, esercitando una tipica forma di autotutela amministrativa.<br />	<br />
Pertanto, l’impugnazione rivolta a censurare la lettera di invito, senza che sia contestualmente impugnata la determina con la quale viene indetta la procedura di gara, è inammissibile, perché rivolta contro un mero atto esecutivo e non contro il provvedimento effettivamente lesivo.<br />	<br />
Ib) i motivi aggiunti rivolti contro la lettera invito, anche a tacere della loro originaria inammissibilità per le ragioni esposte sub Ia, sono comunque divenuti successivamente improcedibili, per non essere stata impugnata la determina di aggiudicazione dell’appalto a favore di altra concorrente (Pianambiente Spa).<br />	<br />
Ic) In ogni caso, può prescindersi dalle ragioni processuali di inammissibilità ed improcedibilità di motivi aggiunti, poiché questi sono infondati nel merito.<br />	<br />
Infatti, la previsione contenuta nel bando di gara secondo la quale il Comune può scorrere la graduatoria in caso di fallimento o grave inadempimento della prima classificata, ai sensi dell’art. 140 del Dlgs 163/2006, integra una mera facoltà dell’Ente e non certo un obbligo, con la conseguenza che, laddove la Stazione appaltante si determini con motivazione congrua, anche in termini di mera opportunità, ad indire una nuova procedura di gara, invece che di avvalersi della facoltà prevista nel bando, tale scelta non può essere censurata.<br />	<br />
Nel merito, la motivazione dell’Ente si rivela immune dalle censure dedotte: l’Ente ha inteso risolvere un contenzioso pendente, depurando il risultato dell’esercizio del potere dai rischi che erano prospettabili in relazione al presente giudizio, e rinnovandone l’esercizio, peraltro ai limitati fini di una assegnazione temporanea, per il tempo necessario a rinnovare gli incanti e, dunque, allo scopo di conferire certezza e stabilità all’azione amministrativa ed al servizio che ne ha avuto ad oggetto. In questo senso, la motivazione della determina dell’Ente è di stretta opportunità, e non è dunque censurabile nel merito, se non entro i consueti presupposti della manifesta irragionevolezza o contraddittorietà intrinseca, che nell’odierna fattispecie non sussistono. <br />	<br />
Id) Sempre nel merito, vale anche osservare che la determinazione dell’Ente di non procedere allo scorrimento della graduatoria è corretta, anche perché appaiono rilevanti le circostanze esposte nel ricorso incidentale della ditta Traina. <br />	<br />
Infatti, per come risulta agli atti di causa, il legale rappresentante della ditta Manutenzione Trasporti e Servizi ha dichiarato il possesso dei propri requisiti di affidabilità morale ex art. 38 Dlgs 163/06, ma non risulta che abbia corredato di altrettanto genere di attestazione la posizione dei sigg.ri Nicosia e Morabito, entrambi direttori tecnici ed il primo vicepresidente del Cda della società con potere di impegnarla verso l’esterno e del sig. Arena che è anche il Responsabile tecnico per la categoria di iscrizione 5f (raccolta trasporto rifiuti pericolosi) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesta dal bando. <br />	<br />
Tale circostanza emerge dalla lettura della dichiarazione sostitutiva prodotta dal sig. Salvatore Prestifilippi legale rappresentante della MTS, allegata al ricorso incidentale, il cui tenore riscontra pienamente quanto oggetto di censura nel ricorso incidentale (al punto 4 si dichiara che “le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa oltre al sottoscritto dichiarante sono: Nicosia Agatino….dichiara altresì che il sig. Morabito Biagio…. è Direttore Tecnico, senza altre indicazioni circa il rispetto da parte di costoro delle condizioni di cui all’art. 38 Dlgs 163/2006, né ulteriori indicazioni circa il ruolo del sig. Arena); ed è confermata anche dalla difesa di parte ricorrente. Quest’ultima, costituendosi contro il ricorso incidentale, afferma di avere allegato tutte le prescritte dichiarazioni, come emerge dal verbale di gara del 29 settembre 2009 nel quale non se ne rileva l’assenza. Non produce alcuna copia delle dichiarazioni di cui si discute, né risultano tali documenti aliunde, posto che nel verbale del 29 settembre 2009 semplicemente non se ne rileva né l’assenza, né la presenza. Dunque, la ricorrente vorrebbe trarre da un elemento negativo (la mancata contestazione della produzione della certificazione) la prova della sussistenza della documentazione contestata: ma ciò è evidente illogico, poiché la mancata contestazione da parte della Stazione appaltante della incompleta documentazione è proprio l’oggetto della censura di parte ricorrente incidentale, e quindi non può ammettersi che la censura costituisca prova della sua infondatezza, come in pratica vorrebbe parte ricorrente principale. <br />	<br />
Peraltro, la tesi difensiva della ricorrente appare contraddetta anche dalla circostanza che le dichiarazioni ex art. 38 Dlgs 163/06 sono state redatte dal sig. Prestifilippo in maniera contestuale ed in unico documento, che non contiene alcuna indicazione circa l’allegazione di certificazioni ulteriori.<br />	<br />
La ricorrente, peraltro, avrebbe dovuto fornire, secondo il consueto riparto dell’onere della prova, la copia delle documentazioni asseritamente presentate in maniera completa ed, in effetti, produce la copia di altrettante dichiarazioni ex art. 38 cit. a nome dei sigg.ri Nicosia, Arena e Morabito, corredate anche dei rispettivi documenti di identità. Tuttavia, da tali copie manca ogni indicazione o riscontro circa la loro effettivamente avvenuta allegazione al plico della documentazione originale. A fronte di ciò, la difesa comunale deposita attestazione della commissione di gara circa: a) la custodia dei documenti di gara; b) l’avvenuta apposizione di una sigla da parte di tutti i componenti del seggio di gara sui documenti originari; c) la mancanza delle tre dichiarazioni nei documenti originari (documento prot. 267/RE del 23 giugno 2010).<br />	<br />
Tale attestazione non è stata a sua volta contestata dall’Impresa ricorrente (la quale avrebbe potuto, ad esempio, richiedere il deposito di una copia integrale ed autentica dei documenti custoditi, dovendosi evidentemente presumere che le copie esibite in giudizio non sono certamente quelle che risultano attualmente in possesso dell’Amministrazione). <br />	<br />
Quest’ultima circostanza, unitamente alla concorrenza delle esposte ragioni processuali di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, comporta che non è necessario approfondire ulteriormente la questione della esistenza o meno delle prescritte dichiarazioni di cui sopra in seno al plico originario dell’Impresa ricorrente. <br />	<br />
Per tutte queste ragioni, dunque, il ricorso per motivi aggiunti è da respingersi ed il Collegio preferisce che ciò avvenga con riferimento al merito delle deduzioni proposte, che pertanto vanno ritenute infondate.<br />	<br />
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio sono poste a carico della impresa ricorrente e si liquidano come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo e rigetta i secondi.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA, e spese generali nella misura del 12,50% come per legge a favore del Comune di San Ferdinando ed in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 12,50% come per legge a favore della controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-12-2010-n-1594/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.1594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.2686</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-2686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-2686/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-2686/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.2686</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano A. S. di A. P. &#038; C. Snc (avv.ti S. Demuro, M. Marcialis e S. Pinna) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. Campus, G. P. Contu, P. Angius e R. Murroni) sulla comunicazione di avvio nei procedimenti ad istanza di parte Pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-2686/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.2686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-2686/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.2686</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano<br /> A. S. di A. P. &#038; C. Snc (avv.ti S. Demuro, M. Marcialis e S. Pinna) c/ Regione <br />Autonoma della Sardegna (avv.ti G. Campus, G. P. Contu, P. Angius e R. Murroni)</span></p>
<hr />
<p>sulla comunicazione di avvio nei procedimenti ad istanza di parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio nei procedimenti a istanza di parte – Non è dovuta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, L. n. 241 del 7 agosto 1990 non è richiesta con riguardo a quei procedimenti che iniziano a istanza di parte, in quanto l&#8217;interessato è già a conoscenza dell&#8217;avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 153 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>A. S. di A. P. &#038; C. Snc</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Demuro, Massimiliano Marcialis e Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero N.65; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Campus, Gian Piero Contu, Patrizia Angius e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del provvedimento prot. 27150 del 16.11.2004, con il quale è stata respinta la domanda di contributo in conto capitale presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Assessorato Regionale Turismo,Artigianato e Commercio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Riferisce la ricorrente impresa artigiana di aver presentato in data 31.1.2003 all’Assessorato competente ed all’Artigiancassa S.p.a., una domanda volta ad ottenere le provvidenze (contributi in conto capitale ed in conto interessi), di cui all’art. 10 bis della l.r. 19 ottobre 1993 n. 51 per un “programma di ampliamento della propria attività di selezione delle sementi”.<br />	<br />
In data 21.5,2004 l’Artigiancassa S.p.a., organo istruttore della pratica, deliberava l’ammissibilità dell’agevolazione richiesta.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato il Direttore del Servizio artigianato ha respinto la domanda “in quanto rientra nel regime di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione, ai sensi dell’art. 88, paragrafo b, del Trattato”.<br />	<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente fa valere le seguenti censure:<br />	<br />
1) eccesso di potere e violazione degli artt. 5, 8 quinto comma, 12, 13 e 16 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40 per insufficienza della motivazione e violazione delle norme sul necessario contraddittorio; in subordine violazione dell’art. 10 della deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 30.3.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />	<br />
2) eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione ed illogicità manifesta; violazione dell’art. 5 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40 per carenza di istruttoria; violazione delle norme procedurali previste dalla legge regionale 51/1993 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 30.3.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />	<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 88, paragrafo 3°, del Trattato CE; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e relativo allegato I del Trattato CE; violazione e falsa applicazione del Regolamento CE 70/2001, in particolare dell’art. 1 del “considerando” 7; eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione e travisamento dei fatti;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 11 delle Disp. Prel. al codice civile e del principio generale dell’ordinamento italiano di irretroattività degli atti normativi; eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione e travisamento dei fatti.<br />	<br />
L’Amministrazione regionale ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame l’impresa Artigian Servizi chiede l’annullamento del provvedimento prot. 27150 del 16.11.2004, con il quale è stata respinta la sua domanda di contributo in conto capitale presentata ai sensi dell’art. 10 bis della legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51.<br />	<br />
Con il primo motivo si sostiene che alla ricorrente non è stato comunicato l’inizio del procedimento, il nome del responsabile del procedimento e la facoltà di intervenire nel procedimento.<br />	<br />
Per giurisprudenza costante dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, L. n. 241 del 7 agosto 1990 non è richiesta con riguardo a quei procedimenti che iniziano a istanza di parte in quanto l&#8217;interessato è già a conoscenza dell&#8217;avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato (Consiglio Stato, sez. IV, 07 aprile 2010 , n. 1986; TAR Sardegna, 27 ottobre 2010, n. 2338), Questa doglianza va quindi respinta.).<br />	<br />
Anche la censura, sul mancato invio del parere del Comitato tecnico, proposta anch’essa con il primo motivo, è infondata.<br />	<br />
La mancata o tardiva comunicazione di un atto del procedimento che contiene la motivazione del provvedimento finale, non determina l’illegittimità del provvedimento ma soltanto la possibilità di far decorrere il termine per la proposizione del ricorso o dei motivi aggiunti dalla conoscenza dell’atto che contiene la motivazione.<br />	<br />
Con il secondo motivo si sostiene che l’attività della ricorrente non rientra nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato, tenuto conto che tali prodotti riguardano proprio l’attività dell’agricoltura e della pesca, in cui non rientra l’attività della ricorrente.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
L’attività esercitata dalla ricorrente, produzione sementi selezionate, rientra nelle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato CE”, tra i quali figurano i semi e le sementi, quindi prodotti costituenti esattamente l’oggetto dell’attività svolta dall’impresa ricorrente.<br />	<br />
Anche il terzo motivo è infondato.<br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente l’attività dalla stessa svolta rientra tra le attività indicate nell’allegato I del Trattato.<br />	<br />
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 11 delle disposizioni preleggi al codice civile e del principio generale dell’ordinamento italiano di irretroattività degli atti normativi. <br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Il regolamento CE 70/2001 del 12.1.2001, di immediata e diretta applicazione, è antecedente alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente il 31.3.2003.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila//00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-2686/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.2686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-12-2010-n-36581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-12-2010-n-36581/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36581</a></p>
<p>Pres. L. Tosti – Est. F. RizzettoRegione Lazio (Avv. E. Caprio e M. Fiore) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Sabato). sulla prevalenza della tutela paesaggistica rispetto alle previsioni del PTPR, sia che i vincoli siano statali o regionali, sia che siano preventivi o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-12-2010-n-36581/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-12-2010-n-36581/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>L. Tosti – <i>Est. </i>F. Rizzetto<br />Regione Lazio (Avv. E. Caprio e M. Fiore) c/<br /> Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Sabato).</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza della tutela paesaggistica rispetto alle previsioni del PTPR, sia che i vincoli siano statali o regionali, sia che siano preventivi o successivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Tutela paesaggistica – Approvazione PTPR – Intangibilità &#8211; Natura vincolo – Competenza statale o regionale – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il principio fondamentale della tutela del “paesaggio”, senza altre specificazioni, impone la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali in attuazione del disposto dell’art. 9 Cost., per cui la tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite per gli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e degli enti locali in tema di urbanistica e di sviluppo edilizio; tant’è che il riconoscimento di un bene paesaggistico e la conseguente dichiarazione di interesse pubblico, sia che provenga dallo Stato che dalla Regione, costituisce, sul piano gerarchico e sostanziale, un presupposto intoccabile dal PTPR, che non potrà far altro che prendere atto di tutti i vincoli preesistenti o successivamente imposti, recependo le relative norme d’uso, di conservazione e ripristino, avendo la funzione di delineare gli ambiti in cui suddividere tutto il territorio regionale e di definire prescrizioni e previsioni dirette alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici solo ove non già contenute negli atti di individuazione dei singoli beni soggetti a tutela del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3596 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Caprio, Mauro Fiore, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>&#8211; Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali</b>, <b>Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Per il Comune Roma</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
&#8211; <b>Comune di Roma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Sabato, domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, in Roma, via Tempio di Giove, 21;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>DEL DECRETO DEL DIRETORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO, DATATO 25.1.2010 CON IL QUALE È STATO DICHIARATO, AI SENSI DELL&#8217;ART. 141 DEL D.LGS.42/2004, &#8220;II NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO RIGUARDANTE L&#8217;AMBITO MERIDIONALE DELL&#8217;AGRO ROMANO COMPRESO TRA VIA LAURENTINA E ARDEATINA -COMUNE DI ROMA&#8221;<br />	<br />
DELLA RELAZIONE DI SINTESI ISTRUTTORIA E DEI RELATIVI ALLEGATI ( N.3); DELLE NORME E DELLE CARTOGRAFIE CONTENENTI PRESCRIZIONI D’USO DEL VINCOLO COSTIUENTI PARTE INTEGRANTE DEL DECRETO; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si impugna il decreto del 25.1.2010, pubblicato sulla GU n. 25 del 1.2.2010, con il quale il direttore Generale dei Beni culturali e Paesaggistici del Lazio ha dichiarato, ai sensi dell’art. 136 del d.lvo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico dell’area qualificata “Ambito Meridionale dell’Agro Romano” compreso tra le vie Ardeatina e Laurentina (sita nel Municipio XII), nonché gli atti presupposti e conseguenziali, compresa la Relazione di sintesi istruttoria ed i relativi allegati; nonché le norme e cartografie contenenti le prescrizioni d’uso del vincolo costituenti parte integrante del decreto.<br />	<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 138 co. 3 e 139 e ss. del d.lvo n. 42/2004. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
2) Violazione degli artt. 136 e 138 co. 3. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 135, 136, 140 e 143 del d.lvo n. 42/2004. Illogicità manifesta, sviamento, e violazione del principio di leale collaborazione e coordinamento.<br />	<br />
4) Violazione degli artt. 134, 140 e 142 del d.lvo n. 42/2004. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, sviamento.<br />	<br />
5) Violazione degli artt. 9,114, 117 e 118 co 3 Cost.<br />	<br />
La Regione ricorrente, premessa la natura ed il carattere del PTPR di recente adottato con delibere della G.R. Lazio n. 556 del 25.7.2007 e n. 1025 del 21.12. 2007, pubblicato sul BURL del 14.2.2008 ed agli Albi Pretori dei Comuni e delle Province &#8211; attualmente in fase di controdeduzioni alle 12.000 osservazioni presentate – ricorda che, una volta approvato, detto Piano andrà a sostituire gli attuali 29 PTP vigenti, basati sulla legge n. 431/1985 e la legge n. 1497/1939, unificando riferimenti cartografici ed assicurando uniformità normativa, sottoponendo a specifica normativa d’uso l’intero territorio regionale, con finalità di salvaguardia dei valori del Paesaggio ai sensi degli arttt. 135 e 143 del D.lvo n. 42/2004, costituendo altresì , ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 della LR n. 38/99 integrazione, completamento e aggiornamento del Piano territoriale generale regionale adottato con DG:R 2581 del 19.12.2000, e dando applicazione ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 19.7.2000 e ratificata con legge n. 14 del 9.1.2006, che definisce la nozione di Paesaggio come indicativa di una determinata parte del territorio, così come percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni – come espressamente riportato nel Preambolo alle Norme del PTPR – nonché dell’art. 133 del codice BBCC.<br />	<br />
Il PTPR costituisce perciò strumento di pianificazione del paesaggio attraverso la fissazione di obiettivi di qualità paesistica e usi di compatibilità per “sistemi di paesaggio” indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, ripristino o creazione di paesaggi ed a tanto la Regione ha provveduto sulla base conoscitiva fornita dai vigenti PTP e delle modifiche opportune, coinvolgendo già prima della sua adozione i Comuni – oltre che gli enti pubblici e le associazioni culturali ed ambientaliste interessate – sollecitando la presentazione di osservazioni alle classificazioni di zona previste dai vigenti PTP nel rispetto dello spirito di collaborazione istituzionale, dei criteri di copianificazione sanciti dall’art. 23 della LR n. 24/1998.<br />	<br />
In tale spirito la Regione ha applicato la procedura prevista nel Protocollo di Intesa del 9.2.1999, che prevede la costituzione di un apposito Comitato Tecnico Scientifico, di cui ha fatto parte la resistente Soprintendenza, che pertanto non ha motivo di dolersi di non essere stata coinvolta nella fase di elaborazione del PTPR, in quanto ha avuto ben modo di collaborare alla redazione del Piano mediante la partecipazione ai lavori della predetto Comitato.<br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso, la Regione, evidenziando di aver sempre operato nel rispetto dei principi e della normativa sopra richiamata, lamenta che invece che il Ministero, con l’adozione del provvedimento impugnato &#8211; che all’art. 1 co. 5 delle Norme predisposte per l’area vincolata stabilisce che “la disciplina contenuta nelle presenti norme e nella relativa cartografia, sostituisce a tutti gli effetti quella del PTPR e quella dei PTP, anche con riguardo alle modifiche introdotte in questi ultimi con D.G.R. Lazio n. 41 del 31.7.2007” &#8211; , ha violato il principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale sancito dalla Costituzione e dalle Leggi statali e regionali richiamate, nonché il principio di giusto procedimento, in quanto, così procedendo, ha realizzato l’intento di imporre autoritativamente le modifiche prospettate nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 138 co 3 del d.lvo n. 24/2004 trasmesse alla Regione in data 5.5.2009, sulla quale la Regione si era pronunciata con rilievi (vedi nota 86295 del 10.6.2009, in alle. 9 del ricorso della regione, integrata con nota in all.11), con aperta violazione dell’art. 139 citato, finendo con trasformare il parere preventivo ed endoprocedimentale che la Regione è tenuta ad esprimere, in sede di consultazione preventiva ed in funzione di coordinamento con le competenze statali delle proprie competenze istituzionali in materia di pianificazione del paesaggio, in un atto a valenza “diversa” parificandolo alle osservazioni che i soggetti di cui all’art. 139 comma 5 hanno facoltà di presentare al predetto ente in una successiva fase procedimentale.<br />	<br />
Con il secondo motivo si evidenzia la natura eccezionale della norma di cui al comma 3 dell’art. 138, sottolineandone la finalità di “clausola di salvaguardia”, volta a consentire al Ministero di esercitare il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico laddove non sussista una specifica disciplina degli immobili o delle aree che si vanno a tutelare e che necessitano pertanto di immediata ed urgente tutela che non può essere garantita con il procedimento ordinario; quindi senza in tal modo attribuire al Ministero un parallelo ed autonomo potere, atteso che, altrimenti non avrebbe alcun senso la previsione di due rappresentanti del Ministero in seno alla Commissione Regionale dell’art. 137, che può avviare il procedimento di vincolo ai sensi dell’art. 138. Nella fattispecie il potere di cui all’art. 138 in questione è stato esercitato impropriamente in quanto la zona in questione risulta già in gran parte vincolata dal PTPR.<br />	<br />
Con il terzo motivo la regione, ricordato di aver adottato il PTPR nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei contenuti prescritti, lamenta che il decreto impugnato si pone in contrasto con la normativa di classificazione operata dal codice estendendo il vincolo oltre l’area (di 2.700 ha) che il PTPR aveva già individuato come area agricola identitaria della campagna romana ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. C). Detto decreto si pone “a valle” di un processo di pianificazione intrapreso in collaborazione in base all’accordo del 1999, negando il valore dell’attuale disciplina del PTPR; sovrapponendosi e sostituendosi ad esso, rigettando integralmente i rilievi proposti dalla regione in particolare in merito all’opportunità di riformulare la disciplina “come integrazione e non sostituzione delle norme del PTPR nella fase di formazione dello stesso attualmente in corso a cui, come detto, il ministero partecipa congiuntamente in virtù dell’Intesa esistente”; sicchè la parte lesa dal comportamento in contestazione è quella regionale, anziché quella statale.<br />	<br />
Con il quarto motivo la Regione compara la correttezza del proprio operato, evidenziando come il PTPR abbia puntualmente declinato la individuazione ai sensi dell’art. 134. dei beni interessati (cartografia tav. B) e le relative disciplina e modalità di tutela (capi II e IV delle norme del PTPR in all. 7), mentre l’autorità ministeriale nell’art. 20 delle norme ha raggruppato indistintamente beni soggetti a tutela ai sensi dell’art. 142, beni individuati dal PTPR ai sensi dell’art. 134 co 1 lett c) e beni non paesaggistici oggetto di ricognizione nelle tavole C del PTPR; peraltro da un lato doppiando la disciplina del PTPR per diverse famiglie di beni solo in parte e secondo un diverso raggruppamento, intervenendo con modifiche nelle specifiche disposizioni, anche per le aree ex art. 134 co 1 lett c) frutto di lavoro congiunto di revisione, in particolare per i beni di interesse archeologico; inducendo in tal modo confusione nella identificazione e confusione ed irrazionalità nella modalità di tutela dei beni interessati, con conseguente vulnus del principio di unitarietà ed organicità della disciplina apprestata dal PTPT in conformità dei dettami del codice Urbani, sovrapponendosi alle relative disposizioni, senza neppure evidenziare le modifiche apportate.<br />	<br />
La dichiarata finalità di estensione del vincolo volto a salvaguardare una parte di Agro Romano ancora indenne da cementificazione è stata peraltro tradita in quanto, mentre nella proposta originaria la Soprintendenza escludeva tutte le previsioni di trasformazioni in contrasto con il PTPR ricadenti in aree con vincoli ope legis, poi in sede di approvazione definitiva della proposta, accogliendo le osservazioni dei privati, le subordina alla presentazione “di un progetto da redigersi in conformità con quanto disposto dalla l.r. 24/98 art. 28 a 31 quinquies” &#8211; includendo peraltro aree agricole di PRG ovvero destinate a servizi pubblici- , in tal modo, di fatto, confermando la totalità delle previsioni urbanistiche del NPRG comunale, seppure mediante il ricorso al “rigetto con riserva” dell’osservazione.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione intimata con memoria scritta a sostegno del proprio operato.<br />	<br />
Con memoria conclusionale la Regione ha replicato alle difese della parte avversa.<br />	<br />
L’Amministrazione ha prodotto ulteriori controdeduzioni in vista dell’udienza.<br />	<br />
All’udienza pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Regione Lazio ritiene il provvedimento impugnato illegittimo perché l’amministrazione dello Stato, nel dichiarare il notevole interesse pubblico di una vasta area dell’”agro Romano” avrebbe agito in violazione dei principi di leale collaborazione, incidendo sulle previsioni di un Piano paesaggistico regionale già adottato e corredato di specifiche norme d’uso per ogni parte del territorio, avrebbe esorbitato dai limiti di esercizio di un potere per sua natura eccezionale, da attivare per aree prive di disciplina paesaggistica, avrebbe trattato il parere della regione, previsto dall’art.138 comma 3, alla stregua di una mera osservazione, avrebbe ingenerato confusione con la sovrapposizione di una normativa d’uso in parte difforme da quella già adottata dallo strumento regionale, alla fine avrebbe in gran parte ( per circa 70 ettari, sui 2700 vincolati in aggiunta a quelli già tipizzati dalla regione) ammesso la edificabilità dei suoli, gia individuati da Regione e Comune con le modifiche dei PTP, avrebbe in realtà pianificato invadendo la potestà riservata dalla legge e dalla costituzione alla Regione. <br />	<br />
In sintesi, sempre secondo la difesa regionale, l’art.138, come modificato dall&#8217;art. 8 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 &#8211; dopo aver disciplinato il funzionamento delle commissioni regionali ( di cui fanno parte di diritto anche due rappresentanti del Ministero, …) appositamente istituite per formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell&#8217;articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136, al comma 3 &#8211; laddove stabilisce che “E&#8217; fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all&#8217;articolo 136”, si limiterebbe a disciplinare la mera possibilità del Ministero di intervenire in via integrativa od in sostituzione della Regione, per il caso di inerzia del competente organo regionale, e non costituirebbe alcun potere autonomo e concorrente dell’autorità statale. <br />	<br />
Ciò sarebbe, seguendo la prospettazione della ricorrente , confermato dall’art. 142, che, nel disciplinare l’integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, stabilendo al primo comma che “Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all&#8217;articolo 140, comma 2”, specifica al comma successivo che “Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e&#8217; avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e&#8217; adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico” ed in tal modo, a suo dire, confermerebbe la natura di tale potere statale come di limitato intervento sostitutivo ed integrativo . <br />	<br />
Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, l’art. 138, all’ultimo comma, avrebbe introdotto il potere autonomo e concorrente dello Stato di imporre i vincoli in questione, comportanti specifica disciplina d’uso delle aree interessate, prevalente su quella del Piano paesistico regionale, anche in assenza di previa intesa con la Regione, titolare del potere di governo del territorio, in tal modo sancendo la prevalenza dell’interesse alla salvaguardia dei valori di identità rispetto a quella di autodeterminazione degli enti esponenziali delle comunità territoriali.<br />	<br />
La tesi prospettata dalla difesa regionale non è condivisibile. <br />	<br />
Al fine di meglio inquadrare la questione sottoposta all’esame del Collegio, è necessario operare una ricostruzione della materia alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale ed in particolare della novella successivamente introdotta al Codice dei BB.CC.PP., con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.<br />	<br />
Il Codice dei Beni Culturali, all’art. 131, nella versione vigente, modificato anche in questa parte, prevede in linea generale che: <br />	<br />
“1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall&#8217;azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.<br />	<br />
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell&#8217;identità&#8217; nazionale, in quanto espressione di valori culturali.<br />	<br />
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all&#8217;esercizio delle attribuzioni delle regioni (e delle province autonome di Trento e di Bolzano cfr. corte cost. 29 luglio 2009 n. 226 ) sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.”<br />	<br />
Pertanto se, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., in conformità ai principi costituzionali e con riguardo all&#8217;applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 dall’art. 5 del cit, d.lgs, la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio è assicurata tramite la pianificazione paesaggistica e a tale fine le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall&#8217;articolo 143 d.lgs. 42/04 e s.m.i., sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico &#8211; territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, tuttavia tale assetto ordinario delle competenze trova un limite, ai sensi del terzo comma dell’art. 131 del Codice, nella ricordata “… potestà esclusiva” dello Stato di tutela del paesaggio che si pone come preciso limite all&#8217;esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio.”<br />	<br />
Il potere esclusivo di intervento dello Stato è stato specificato proprio nell’articolo 138 comma 3° (nel testo introdotto dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) del codice dei Beni Culturali per cui :<br />	<br />
“E&#8217; fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all&#8217;articolo 136.”.<br />	<br />
E’ evidente dalla sua stessa costruzione letterale, che non prevede limiti d’intervento, che non si tratta né di una potestà, né concorrente, né sussidiaria, e né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere dovere di intervento, caratterizzato da un procedimento in parte differenziato da quello previsto dai primi due commi della stessa norma, che l’ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi nei quali, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l’interesse costituzionalmente affidato allo Stato. Ed è significativo che il legislatore abbia introdotto tale modifica in aggiunta al già disciplinato potere sostitutivo in materia di pianificazione paesaggistica disciplinato dagli art. 156, terzo comma e 143, secondo comma . Si è voluta in tal modo ribadire la coesistenza di un duplice e distinto potere attribuito all’amministrazione centrale , il primo spettantele in via diretta sulla base dei principi costituzionali ed il secondo, funzionale alla valorizzazione del paesaggio,in via sostitutiva. <br />	<br />
Si tratta manifestamente dell’introduzione di una norma “di chiusura” del sistema per porre una garanzia di una tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale (nel momento in cui si è modificato il procedimento paesistico).<br />	<br />
Come ricordato anche dalla relazione allo schema di decreto legislativo, con la novella – previo parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni &#8212; è stato riconosciuto, e disciplinato, “… il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici, indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle regioni, in conformità, peraltro, a quanto già da tempo stabilito in materia dalla corte Costituzionale con la sentenza 14-24 luglio 1998 n.334 …” <br />	<br />
Il potere è, quindi legittimamente esercitato, come nella specie, quando, il “munus patrum” da tramandare alle generazioni future può apparire pregiudicato da scelte effettuate dagli enti locali, anche se nel corretto esercizio del potere di gestione del territorio e del suo sfruttamento a fini edificatori o di sviluppo delle città. La tutela del bene paesaggistico infatti prevale, per scelta del costituente, sulla realizzazione degli altri interessi economici.<br />	<br />
Quando, nell’ambito del distinto procedimento di pianificazione paesaggistica e nell’esercizio dei poteri che in tali ipotesi ed in tali fasi la legge attribuisce al Ministero ( intese, osservazioni..), si determini una divergenza di valutazioni sulla conservazione di oggettivi valori insiti in specifiche aree e si verifichi la prevalenza di scelte finalizzate alla gestione del territorio a fini di sviluppo edilizio ed urbanistico che appaia oggettivamente incompatibile con la tutela di valori costituzionali primari e sia quindi impossibile un’azione condivisa, la preminenza del valore “paesaggio” implica che debba esser “…fatto salvo il potere del Ministero …” (così la norma) di cui all’art. 138, 3° co. di imporre autonomi vincoli, se ciò è ritenuto necessario in rapporto alla messa in pericolo dei valori paesaggistici del territorio, previo procedimento, sia pure differenziato nelle modalità di avvio e di partecipazione, sia della regione ( che deve esprimere un parere ),che dei comuni ( che possono presentare osservazioni).<br />	<br />
E’ bene chiarire che tali norme non si riferiscono al potere di pianificazione paesaggistica, che resta attribuito alla Regione, la quale in sede di pianificazione, dopo aver recepito i vari vincoli e le relative norme d’uso, ove formulate , resta libera di tipizzare a sua volta altre porzioni di territorio e comunque di regolare il restante territorio non vincolato, di delinearne la valorizzazione e gestione secondo criteri sempre rispettosi dei valori costituzionali. La disposizione conferma e riconosce allo Stato il superiore potere di individuare i beni paesaggistici, da sottoporre a specifica tutela anche, per scongiurare ogni equivoco, attraverso l’indicazione di norme d’uso e di indirizzi finalizzati alla conservazione non degli immobili e delle aree in sé considerati, ma “dei valori”espressi dal loro insieme in un dato luogo, espressione questa che non esclude dunque la possibilità di disciplinare interventi di recupero e trasformazione delle varie componenti il bene paesaggistico &#8211; nella loro individualità od in complessi ben definiti- purchè ispirati ai principi chiaramente espressi dall’art. 138 secondo periodo. <br />	<br />
Tale nuova suddivisione del potere è tuttora coerente con la cornice delineata dalla Costituzione .<br />	<br />
In linea di principio, infatti, sotto il profilo costituzionale, la “…tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali…” è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre è attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) la “valorizzazione dei beni ambientali”. <br />	<br />
L’art. 117 della Costituzione, in realtà non prevede direttamente tra le materie nominate “il paesaggio”, ma tale disposizione non può che essere coordinata con l’art. 9 Cost. che, con una delle disposizioni fondamentali, assegna la tutela del paesaggio alla Repubblica, e quindi,quanto siano in gioco interessi nazionali, allo Stato.<br />	<br />
Il paesaggio è un valore “primario” ed “assoluto”, in quanto il termine paesaggio indica essenzialmente l’ambiente complessivamente considerato (cfr. Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183). <br />	<br />
La Corte Costituzionale in più pronunce ha ribadito che la tutela ambientale deve infatti essere considerata come una tutela “d’insieme” e non concerne esclusivamente i singoli elementi che la compongono in quanto attraverso l’imposizione dei vincoli paesistici, si salvaguarda la tutela del paesaggio, ed al contempo, anche l’ambiente (cfr. Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186).<br />	<br />
L’oggetto della tutela del paesaggio non è, quindi, il concetto astratto delle &#8220;bellezze naturali&#8221;, ma l&#8217;insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano “valore paesaggistico”, per cui la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, anche se non necessariamente omogeneo ( non a caso questo termine è stato espunto dalla legge) , deve essere considerata un valore primario ed assoluto, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici, assegnati alla competenza concorrente delle Regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed a maggior ragione a quella dei comuni, che devono contenere la gestione a fini edificatori del territorio entro i limiti delineati dalle autorità sovraordinate, Stato e Regioni.<br />	<br />
Il riconoscimento del notevole interesse pubblico di una porzione dell’ “Agro romano”qui impugnato (come sarà più evidente in seguito) è coerente con tali principi, garantisce la conservazione dei valori paesistici anche attraverso la indicazione delle relative modalità d’uso e di trasformabilità, e può essere dunque considerato un legittimo esercizio dello speciale potere di intervento in aggiunta alle ordinarie competenze di tutela e di valorizzazione che la legge riconosce alla regione.<br />	<br />
Va dato atto che la regione dichiara di non contestare l’estensione del bene paesaggistico delineata dal Ministero ( che ha raddoppiato verso nord e sud la superficie soggetta a vincolo rispetto a quanto previsto dalla Regione, in parziale accoglimento delle osservazioni della soprintendenza,) ma ritiene illegittima la specifica disciplina contenuta nelle norme di attuazione, da cui si ricaverebbe una sovrapposizione di prescrizioni foriera di confusione.<br />	<br />
Del tutto erroneamente però la parte ricorrente lamenta che vi sia stata un&#8217;indebita pianificazione del territorio in quanto la presenza di norme di attuazione del vincolo costituiva un preciso dovere di legge.Tali norme “sostituiscono” le previsioni del piano non perché il Ministero ha inteso pianificare in sostituzione della Regione, ma perché l’individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela si impone e prevale sul potere pianificatorio regionale , a prescindere dal tempo in cui tale esigenza si sia manifestata. In altri termini pur dopo l’adozione del piano paesaggistico ed anche dopo la sua approvazione, laddove si manifestino nuove esigenze di tutela del paesaggio, sia la regione , sia l’amministrazione centrale possono continuare ad agire, ovviamente se ne sussistano i presupposti, ed i relativi provvedimenti , compresa la disciplina d’uso, “ sostituiscono” le previsioni pianificatorie semplicemente per effetto della supremazia, sancita dalla costituzione e dal Codice, del relativo potere di conservazione e tutela su quello di pianificazione ad ogni livello esercitato. <br />	<br />
Infatti l’ articolo 140, secondo co., applicabile anche al procedimento di cui all’art. 138 terzo comma per effetto dell’art. 141 , espressamente impone che &#8220;la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerata&#8221;.<br />	<br />
Il ministero inoltre, proprio al dichiarato fine di non creare confusione, ha dichiaratamente e volutamente adottato la stessa terminologia e le prescrizioni già formulate dalla regione in sede di adozione del PTPR , ove giudicate sufficienti a garantire il livello di tutela riconosciuto e condivisibili nei contenuti, non discostandosi anzi dalla simbologia già nota, anche laddove vi sia stata l’introduzione di nuove aree vincolate. Talune prescrizioni ( cfr. quelle sui casali storici) sono state invece parzialmente modificate, e legittimamente, nell’esercizio dell’autonomo potere affidato “ a chiusura” allo Stato. Ovviamente l’esercizio del potere resta suscettibile di valutazione in sede contenziosa laddove ne derivino prescrizioni irragionevoli , contraddittorie o travisate, ma nella specie non sono state evidenziate in concreto ipotesi di questo tipo. <br />	<br />
Il rischio di scarsa chiarezza paventato dalla regione inoltre potrà essere scongiurato recependo le norme d’uso nel Piano in itinere, come imposto dalla stessa legge . Né tale recepimento appare di intralcio alla prosecuzione dell’iter di approvazione, in quanto le norme del decreto ministeriale , per disposizione dello stesso codice Urbani, non sono suscettibili di modificazione ad opera della regione ( art. 140 secondo comma). <br />	<br />
Anche il profilo relativo alla violazione del principio di leale collaborazione ed il richiamo all’accordo del 1999, non può essere condiviso in quanto è evidente dalla stessa prospettazione della censura e dalla ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato i rapporti successivi tra Regione e Ministero , come tale tentativo si sia rivelato infruttuoso in quanto il limite di garanzia del bene, giudicato sufficiente dalla Regione in sede di pianificazione, autonoma imposizione di vincoli e valorizzazione, non è stato ritenuto idoneo a garantire il ragionevole mantenimento dei valori intrinseci del bene dal titolare dell’autonomo e prevalente potere di tutela.<br />	<br />
Esattamente la difesa erariale ha invocato il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 88 del 2009, per cui quando la legge prevede una partecipazione procedimentale della regione, come nel caso la previsione del &#8220;previo parere”, l&#8217;acquisizione del predetto avviso ponga al riparo il provvedimento dalle denunce di violazione della leale collaborazione.<br />	<br />
D’altro canto tutte le considerazioni ed i rilievi contenuti nel parere, tra l’altro espressione di un dissenso sul modo di esercizio del potere più che su singoli elementi, sono stati esaminati e valutati in sede ministeriale prima dell’adozione del provvedimento definitivo, per cui lo scarto temporale (esame del parere dopo la pubblicazione della proposta), una volta riconosciuta legittima la differenziazione dei procedimenti , diventa irrilevante e non escludeva, in teoria, la possibilità per il Ministero di aderire a qualche avviso espresso, se condiviso . <br />	<br />
Ma anche a voler ritenere il contrario, il Collegio ritiene, alla luce delle allegazioni documentali versate in giudizio dal Ministero, che non possa attagliarsi al caso di specie il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2008, n. 3895) per cui, in base ai principi di leale collaborazione e cooperazione conseguenti alla riforma del Titolo V Cost. (art. 114 e ss.), per l&#8217;imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e ss. d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.) lo Stato deve svolgere adeguate consultazioni delle Autonomie locali coinvolte. <br />	<br />
Nel caso di specie infatti l’avvocatura ha versato in giudizio numerosi atti dai quali è evidente come la Soprintendenza non si sia sottratta, nel corso del complesso procedimento di redazione del piano paesaggistico, al suo dovere di interloquire con la Regione.<br />	<br />
Sono state depositate in giudizio, infatti: <br />	<br />
&#8212; le sette note con cui, dal 30 maggio 2007 al 20 luglio 2007il ministero aveva puntualmente controdedotto alle osservazioni del comune di Roma contenenti le proposte di modifica dei vigenti Piani Territoriali Paesistici ai sensi dell’articolo 23, comma<br />
&#8212; la nota riepilogativa in data 10 agosto 2007 con cui la Soprintendenza aveva riassunto le 120 problematiche e fornito le motivazioni per il mancato raggiungimento dell’accordo in materia paesistica tra il MIBAC e la regione Lazio. Anche se nella specie<br />
Tali produzioni dimostrano ulteriormente come vi sia stato da parte del Ministero, nella distinta sede regionale, un tentativo di avviare la leale collaborazione, di cui ora si lamenta la mancanza. <br />	<br />
La Soprintendenza, a norma del citato articolo 138 terzo comma, ha ritualmente acquisito, oltre al parere espresso dalla Regione Lazio (nella nota protocollo 13098 del 1 luglio 2009), motivando specificamente il proprio dissenso dai rilievi in esso contenuti, il parere del comitato regionale di coordinamento in data 14 gennaio 2009, il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero, con ciò dimostrando che il provvedimento impugnato non è una sua improvvisa ed estemporanea iniziativa, ma si inserisce nell’ambito di una dialettica e di una contrapposizione istituzionale estremamente articolata. <br />	<br />
E’ dunque evidente non solo che l’accusa di mancata collaborazione non ha alcun fondamento in fatto, ma anche che la scelta di adozione del provvedimento è stata cagionata da una frattura insanabile –di carattere politico-amministrativo – che ha visto, da un lato, la Soprintendenza che ha agito con il fine di assicurare la conservazione dei valori identitari di una vasta area di agro romano, altrimenti soggetta, con effetto immediato, a causa del metodo seguito per localizzare vasti interventi edificatori, ad una trasformazione urbanistico edilizia snaturante, se colta nel suo complesso, e, dall’altro, il Comune e la Regione determinati ad allocare nuovi, e consistenti, interventi edilizi sulle aree dell’agro romano con il nuovo PRG e con le modifiche dei PTP vigenti, anticipando la conclusione del procedimento di approvazione del nuovo PTPR. <br />	<br />
Tanto chiarito in merito alla natura del potere esercitato, va precisato che la modalità con cui lo stesso risulta essere stato esercitato nella specifica fattispecie in esame risulta del pari immune da vizi di eccesso di potere per erroneità ed insussistenza dei presupposti.<br />	<br />
Correttamente il Ministero non si è limitato ad individuare, e circoscrivere, un complesso di beni costituenti o “bellezze di insieme” vale a dire &#8220;i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi centri e nuclei storici (art. 136 lettera c); ovvero &#8220;bellezze panoramiche o i punti di vista di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze&#8221;(art. 136 lettera d), ma ha invece investito una vasta porzione di territorio nella parte meridionale del Comune di Roma, qualificata comprensorio, che, nella stessa relazione è descritto tra l’altro come soggetto a &#8220;fenomeni sparsi di urbanizzazione consolidati in atto” e quindi una realtà territoriale di portata ben più ampia rispetto al “complesso di cose immobili” ed alla “località”, estesa per ben 5.400 ha, specificando però i caratteri distintivi anche se non necessariamente omogenei del territorio e la finalità non solo di conservazione ma anche di recupero del bene identitario .<br />	<br />
La “Relazione istruttoria alla proposta” e soprattutto la &#8220;Relazione di sintesi dell&#8217;istruttoria&#8221; allegate al provvedimento, corpose e puntuali ,ripercorrono analiticamente i caratteri geomorfologici, i profili storici e culturali, descrivono i singoli sistemi paesaggistici che fanno capo agli scenari interessati; vi è stato un esame sia complessivo che analitico delle osservazioni dei privati; sono indicati i profili procedimentali, sia le motivazioni tecnico scientifiche e le considerazioni dell&#8217;interesse pubblico perseguito che sono state poste a base del provvedimento caratterizzato dell’analiticità dell’esame istruttorio relativo ai singoli ambiti interessati al provvedimento.<br />	<br />
Anche sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di fatto del provvedimento del Ministero gli obiettivi della tutela appaiono correttamente identificati con particolare riferimento:<br />	<br />
___ a. alla necessità sia della conservazione degli elementi costitutivi delle diverse morfologie dei beni paesaggistici (in relazione alle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi), e sia all&#8217;esigenza del ripristino dei valori paesaggistici, che si pongono in una linea di continuità con le Osservazioni al Progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale” (PTPR). Tale presupposto è direttamente dimostrato dalle numerose fotografie allegate al provvedimento , che restituiscono in maniera plastica la bellezza e la storicità, e la particolarità di un territorio unico sotto il profilo estetico storico culturale e paesaggistico, la cui significativa alterazione costituisce un vulnus non solo ai cittadini romani ma all&#8217;intera comunità nazionale.<br />	<br />
Si tratta infatti di un territorio che (come esattamente ricordato nella Relazione allegata alla proposta di dichiarazioni di notevole interesse pubblico) mantiene l&#8217;alta qualità paesaggistica della campagna romana sia sotto il profilo paesaggistico che per la presenza di antichi casali e fortificazioni <br />	<br />
La varietà degli ambiti interessati pianori, filari di pini marittimi, poggi, valli, forre, campi, rii e torrenti, così come sono incorniciate dal profilo dei Colli Albani, non fanno affatto venir meno quelle caratteristiche di unitarietà e di unicità sul piano paesaggistico ambientale. <br />	<br />
Per i caratteri di peculiare riconoscibilità, inconfondibilità ed unicità dell&#8217;ambiente deve pertanto negarsi che l&#8217;area interessata sia carente dei tratti tipici della campagna romana e che comunque non avrebbe caratteristiche peculiari tali da giustificare il vincolo. Nonostante le ferite cagionate dell&#8217;edilizia spontanea e dalle attività estrattive, la stessa conserva ancora i tratti tipici del paesaggio agrario &#8220;qui particolarmente caratterizzato dall&#8217;ampiezza dei quadri panoramici oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni archeologici che architettonici…., con filari di e/o gruppi arborei di notevole consistenza e di grande rilevanza ai fini della costruzione dell&#8217;immagine paesaggistica tipica dei luoghi&#8221;.<br />	<br />
___ b) alla presenza di zone degradate dall&#8217;edilizia abusiva e da insediamenti di nessun pregio che radica la necessità di riqualificare, e che &#8212; lungi dal giustificare un’ulteriore compromissione del territorio &#8212; costituisce il secondo degli obiettivi del provvedimento, e qualifica peculiarmente sotto il profilo dell&#8217;interesse pubblico l&#8217;intervento della Soprintendenza, senza che possa ritenersi travalicato il limite tra tutela e gestione. <br />	<br />
___ c) all&#8217;esigenza di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali assicurando, al contempo il minor consumo possibile del territorio perfettamente coerente con le indicazioni geologiche rappresentanti il terzo obiettivo del vincolo. Al riguardo, sul piano esclusivamente funzionale, del tutto legittimamente rispetto ai presupposti di fatto l’intervento ministeriale è motivato con riferimento all&#8217;insufficiente tutela del paesaggio operata dalla pianificazione comunale, successivamente recepita acriticamente dalla regione in sede di PTPR, come dimostrano proprio le osservazioni dei cittadini alla stessa soprintendenza con richiesta di estendere, e non diminuire, l’area vincolata.<br />	<br />
In tale prospettazione è dunque irrilevante che l&#8217;area fosse stata oggetto di precedenti urbanizzazioni in quanto la finalità del provvedimento di tutela è proprio l&#8217;arresto dell’indiscriminato consumo del territorio, ovvero l’adozione di prescrizioni d’uso coerenti con la conservazione dei valori , concetto che non esclude una guidata trasformazione rispettosa dei caratteri peculiari del territorio .<br />	<br />
Resta da esaminare la censura di irrazionalità che sarebbe deducibile dall’analisi delle controdeduzioni alle osservazioni da cui si ricaverebbe che rispetto alla proposta originaria, in sede di approvazione , il Ministero avrebbe sostanzialmente confermato le previsioni urbanistiche del comune, seppure condizionandole alla presentazione dei progetti, lasciando gli interventi ammissibili in un’incertezza più assoluta e riservandosi conseguentemente una discrezionalità elevatissima al di fuori di ogni regola urbanistica. <br />	<br />
Pur dandosi atto che questo profilo resta il più delicato della vicenda, in quanto le scelte operate si configurano come esercizio di una ampia discrezionalità , il collegio attenendosi ai limiti esigui della sindacabilità di tali scelte, ritiene la censura infondata , ciò sia in base alle considerazioni svolte in merito alla natura del potere esercitato, sia in considerazione del fatto che l’asserita indeterminatezza dei poteri che il ministero si sarebbe riservato nell’esaminare le potenzialità edificatorie fonte di aspettative qualificate, allo stato non appare evidente, essendovi comunque un riferimento normativo al procedimento da seguire, e dovendosi osservare che, in ogni caso, la valutazione della misura e dei limiti dell’esercizio di un potere di rivalutare progetti già approvati, che resta eccezionale per estensione e modalità di esercizio, non potrà che essere effettuata in una fase successiva di effettiva applicazione. E’ indubbio infatti che, nei casi in cui il Ministero ha ritenuto ammissibili e condivisibili, per determinate aree le scelte pianificatorie del Comune e della regione – riconoscendo come non esistenti i presupposti di fatto per l’imposizione di un vincolo di assoluta inedificailità &#8211; il suo intervento dovrà essere contenuto , nell’esaminare i progetti, a volte frutto di approfondite istruttorie, già redatti ed approvati nelle sedi appropriate, nei limiti dell’imposizione di prescrizioni d’uso sufficienti a garantire la conservazione dai caratteri peculiari del territorio, per non sfociare, in caso contrario, nell’abuso di un potere di pianificazione e di gestione del territorio che non gli appartiene.<br />	<br />
D’altro canto le norme tecniche di attuazione appaiono sufficientemente precise nel delineare i limiti ed i vincoli ai futuri interventi per la stessa Soprintendenza.<br />	<br />
In conclusione, va ancora una volta ribadito che il principio fondamentale della tutela del “paesaggio” senza altre specificazioni , impone la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali in attuazione del disposto dell&#8217;art. 9 Cost. (cfr. Corte costituzionale, 07 novembre 2007, n. 367), per cui la tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite per gli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e e degli enti locali in tema di urbanistica e di sviluppo edilizio . <br />	<br />
Il riconoscimento del bene paesaggistico e la conseguente dichiarazione di interesse pubblico, sia che provenga dallo Stato che dalla regione, costituisce infatti sul piano gerarchico e sostanziale, un presupposto intoccabile della pianificazione paesistica (cfr. Consiglio di Stato sezione 22 agosto 2003 n.4766; idem 24 giugno 2006 n. 4056; Corte costituzionale 28 luglio 1995, n. 417).<br />	<br />
Il piano paesistico, non può che prendere atto di tutti i vincoli preesistenti o successivamente imposti, recependo le relative norme d’uso, di conservazione e ripristino, avendo la funzione di delineare gli ambiti in cui suddividere tutto il territorio regionale, e di definire prescrizioni e previsioni dirette alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici solo ove non già contenute negli atti di individuazione dei singoli beni soggetti a tutela del territorio. <br />	<br />
La tutela paesaggistica, lungi dall’essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve precedere ed orientare le scelte urbanistico &#8211; edilizi locali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni paesaggistiche “…sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180).<br />	<br />
In conclusione il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese tuttavia in relazione all&#8217;assoluta novità delle questioni trattate possono essere compensate fra tutte le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-12-2010-n-36581/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36519</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-36519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-36519/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36519</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Mezzacapo Comune di Agrigento (Avv.ti A. Faro e A. Sinesio) c/ Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Soc. Nuove Energie Srl (Avv.ti C. Caturani e G. De Vergottini) sulla necessità che il Comune interessato dalla realizzazione di un impianto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-36519/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-12-2010-n-36519/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2010 n.36519</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Tosti – <i>Est.</i> Mezzacapo<br /> Comune di Agrigento (Avv.ti A. Faro e A. Sinesio) c/ Ministero dell’Ambiente e <br />della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Soc. Nuove Energie Srl<br /> (Avv.ti C. Caturani e G. De Vergottini)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che il Comune interessato dalla realizzazione di un impianto di rigassificazione partecipi alla conferenza di servizi e sulla partecipazione della Provincia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio &#8211; Energia – Gas naturale – Impianto &#8211; Conferenza di servizi – Comune – Interesse diretto &#8211; Partecipazione – Necessità – Provincia e Regione – Sufficienza.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Energia – Gas naturale – Impianto – Procedimento autorizzatorio – Provincia – Interessi provinciali e comunali – Ponderazione – Prevalenza interessi provinciali – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ necessaria la partecipazione alla conferenza di servizi dei Comuni il cui territorio sia interessato direttamente da un progetto per la realizzazione di un terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati, in quanto gli interessi della popolazione residente nel Comune non sono adeguatamente tutelati dalla partecipazione al procedimento della relativa Provincia di appartenenza (e della stessa Regione), in quanto la idoneità della rappresentanza provinciale può essere affermata al fine di vedere per suo tramite valutati e considerati gli interessi delle popolazioni di un territorio più ampio di quello direttamente interessato dalla realizzazione dell’impianto e dunque coinvolto in maniera comunque mediata, ciò non può tuttavia valere – in via sostitutiva – per le popolazioni insediate su un territorio direttamente coinvolto.	</p>
<p>2. In tema di procedimento autorizzatorio di un impianto di rigassificazione su di un determinato Comune, non può escludersi una pur legittima valutazione dell’ente territoriale più ampio, che così ritenga di dare prevalenza a determinati interessi della collettività provinciale unitariamente riguardata a scapito di una o più collettività di ambito comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9017 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Agrigento</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arnaldo Faro, Antonio Sinesio, con domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
 <b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Regione Sicilia, Comune di Porto Empedocle; </p>
<p><i>nei confronti di<br />	<br />
</i></b>Soc Nuove Energie Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; Unesco; Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento &#8211; Asi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Graziano, Antonio Sinesio, con domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 202 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Comune di Agrigento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Arnaldo Faro, con domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Assessorato Regionale Industria della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita&#8217; della Regione Siciliana, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.; Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Società Nuove Energie Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; <b>Comune di Porto Empedocle </b>in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3; <b>Unesco</b> &#8211; <b>Commissione Nazionale Italiana; Consorzio Per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento -Asi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Graziano, Antonio Sinesio, con domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 296 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Associazione Legambiente Onlus ed Atri</b>, <b>Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, Arci Sicilia, Cittadinanzattiva Onlus</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Silvio Bozzi, Daniela Ciancimino, Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, c.so Trieste, 88; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Sicilia</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Parco Argheologico e Paesaggistico della Valle dei Templi; Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Comune di Porto Empedocle</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Soc Nuove Energie Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; <br />	<br />
<i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Camera di Commercio, Industria Provincia di Agrigento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Camilleri, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, c.so Trieste, 88;<br />	<br />
 ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Italia Nostra Onlus</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniela Ciancimino, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, c.so Trieste, 88; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Codacons</b> <b>+ 1, Teres&#8217;Alba Raguccia</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza della Regione Siciliana; Assessorato Regionale Industria della Regione Siciliana</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Soc Nuove Energie Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; <br />	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 9017 del 2009:<br />	<br />
DEL PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA&#8217; AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE LIQUEFATTO NEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE &#8211; RICORSO IN RIASSUNZIONE AI SENSI DELLA L. N. 99/09 (TAR SICILIA SEDE DI PALERMO) &#8211; 23 BIS.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 202 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del decreto dell&#8217;Assessore per l&#8217;industria della Regione Siciliana n. 122/Gab del 22.10.2009 di autorizzazione a costruire ed esercire un terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) situato nel Comune di Porto Empedocle, c<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, collegato e connesso;.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 296 del 2010:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;autorizzazione rilasciata con decreto n. 122/Gab del 22.10.2009 dell&#8217;Assessorato Industria della Regione Siciliana a costruire ed esercitare un terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), situato nel Comune di Porto<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;..<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1507 del 2010:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;autorizzazione rilasciata con decreto n. 122/Gab del 22.10.2009 dall&#8217;Assessorato Industria della Regione Siciliana alla società Nuove Energie s.r.l. per la costruzione e relativo esercizio di un terminale di ricezione e rigassificazione di gas natu<br />
&#8211; della nota prot. 14732 del 28.02.2006;<br />	<br />
&#8211; del giudizio di compatibilità ambientale VIA n. 774 del 30.03.2006;- del decreto n. 966 del 29.09.2008;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;..</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Soc Nuove Energie Srl e di Consorzio Per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento &#8211; Asi e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Societa&#8217; Nuove Energie Srl e di Comune di Porto Empedocle in Persona del Sindaco P.T. e di Consorzio Per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento -Asi e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Soc Nuove Energie Srl e di Comune di Porto Empedocle e di Assessorato Regionale Industria della Regione Siciliana e di Soc Nuove Energie Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con i proposti ricorsi, di cui meglio in epigrafe, viene censurato, sotto diversi profili, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un terminale di ricezione e rigassificazione sito nel Comune di Porto Empedocle nonchè tutti gli atti relativi all’iter istruttorio. Sia il Comune di Agrigento che gli altri odierni ricorrenti rilevano, in particolare, come l’impugnato decreto n. 966 del 29 settembre 2008 sia gravemente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso ente locale, nel cui ambito territoriale insistono beni culturali di immenso pregio e che è, al contempo, interessato dalla realizzazione dell’opera di cui è questione. Di qui lo specifico rilievo assegnato alla pretermissione del Comune di Agrigento dalla procedura amministrativa propedeutica all’autorizzazione dell’opera, con conseguente vizio di legittimità della finale determinazione avversata con i ricorsi in esame.<br />	<br />
Nella specie, il riferimento normativo è al disposto dell’art. 8 della legge n. 340 del 2000, a mente del quale “<i>L&#8217;uso o il riutilizzo di siti industriali per l&#8217;installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell&#8217;energia, della sicurezza e dell&#8217;affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell&#8217;offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente, d&#8217;intesa con la regione interessata</i>”, il quale prevede espressamente il ricorso alla conferenza di servizi.<br />	<br />
E’ un fatto incontestabile, agevolmente ricavabile dagli atti dei presenti giudizi, che il Comune di Agrigento non ha partecipato ai lavori della conferenza di servizi che ha poi all’unanimità favorevolmente deliberato in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 8 della legge n. 340 del 2000, per la costruzione e l’esercizio del terminale di cui trattasi nel Comune di Porto Empedocle ed agli stessi lavori non è mai stato invitato. In disparte le competenti autorità regionali e le amministrazioni statali interessate, alla conferenza di servizi hanno partecipato o vi sono stati comunque invitati – quali enti locali – esclusivamente la Provincia regionale di Agrigento ed il Comune di Porto Empedocle (ed il Consorzio ASI di Agrigento).<br />	<br />
Così come è del pari incontestabile che l’avversato decreto di autorizzazione è espressamente fondato sul parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione appunto espresso in sede di conferenza dei servizi conclusiva. Invero, nel decreto impugnato non è semplicemente richiamato il resoconto verbale di detta conferenza conclusiva, ma sono espressamente richiamati i pareri e le note in quella sede acquisiti (tra cui, ad esempio, il parere favorevole della Provincia di Agrigento). In pratica, l’esito (favorevole) della conferenza di servizi conduce a far ritenere “<i>concluso favorevolmente il procedimento de quo</i>”. Altrimenti detto, non sussistono dubbi in ordine al rilievo ed alla centralità, nell’economia complessiva della procedura autorizzatoria <i>de quo</i>, dei lavori e dell’esito della ricordata conferenza di servizi.<br />	<br />
Rimane, in fatto, da accertare che l’opera di cui è questione “<i>interessa</i>” effettivamente il territorio anche del Comune di Agrigento. In disparte ogni pur rilevabile questione su effetti “<i>indiretti</i>” della realizzanda opera (quali, ad esempio, quelli sul flusso delle correnti e per l’effetto sulle spiagge) così come ogni pur facile considerazione sul dato per cui è sostanzialmente inevitabile che un’opera dal rilievo e dall’impatto certamente significativi come quella di cui è questione “<i>interessa</i>” una popolazione alla stessa così prossima come quella residente nel Comune di Agrigento, rimane il fatto, anch’esso incontestato, che il tracciato del gasdotto di completamento attraversa – per un tratto invero significativo – proprio il territorio del Comune di Agrigento, tanto è vero che al riguardo si immagina di adottate apposite prescrizioni, quali la schermatura con siepi, il trattamento cromatico ed il rivestimento in pietra. <br />	<br />
In definitiva, il Comune di Agrigento è l’ente esponenziale di una comunità certamente “<i>interessata</i>” all’opera di che trattasi, per gli impatti diretti ed indiretti dalla stessa provocati sul relativo territorio di insediamento, ed è dunque organo istituzionale che aveva (ed ha) legittimo titolo a partecipare alla procedura <i>de quo</i>, quali che poi siano stati o siano gli esiti della stessa.<br />	<br />
Tutto ciò premesso, emerge allora con sufficiente chiarezza la illegittimità della procedura <i>de quo</i> in ragione della non consentita partecipazione alla stessa, segnatamente ai lavori della conferenza di servizio, del Comune di Agrigento.<br />	<br />
E ciò perché, come è stato condivisibilmente osservato, la conferenza di servizi, quale modello di disciplina procedimentale e organizzatoria, persegue una duplice finalità, quella «<i>di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa</i>», di carattere immediato e, per certi versi, funzionale rispetto all’altro obiettivo, di tipo sostanziale, di predisporre un <i>locus</i> istituzionale per la valutazione compositiva degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo, più attenta e ponderata perché concertata. E che gli interessi della comunità risiedente sul territorio del Comune di Agrigento meritassero una loro valutazione appunto compositiva con gli altri, pubblici e privati e di altre collettività implicati dall’opera di cui trattasi appare fuor di ogni dubbio.<br />	<br />
E’ tradizionale l’avviso giurisprudenziale per cui la conferenza di servizi è un modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e risponde al canone costituzionale del buon andamento dell’amministrazione pubblica, attribuendo dignità di criteri normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed efficacia della sua attività. In altri termini, il compito della conferenza di servizi è quello della composizione delle discrezionalità amministrative e dei poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, nonché – come si è già rilevato &#8211; di contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi come momento di confluenza delle volontà delle singole amministrazioni. <br />	<br />
Ed invero l’utilità di siffatto modello organizzativo emerge ancor più nettamente allorquando, come nel caso di specie, si tratta del concorso di Amministrazione appartenenti a distinti apparati, insuscettibili di coazione mediante direttive vincolanti emesse da un organo di vertice. <br />	<br />
Del resto, è stato anche correttamente osservato che la complessità dei procedimenti segue alla complessità degli interessi sui quali incidere e alla pluralità degli organismi amministrativi, ciascuno dei quali ricollegabili anche a distinti centri di potere, alieni da organizzazioni di tipo gerarchico. <br />	<br />
E dunque, la partecipazione alla Conferenza di servizi si mostra necessaria per quei comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati (cfr., in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 6 ottobre 2009 , n. 1755). Del resto, è in gioco l’esigenza di tutelare le competenze costituzionalmente garantite delle autonomie territoriali, vieppiù avvertita dopo la riforma costituzionale del 2001 con i connessi profili del cd. <i>multilevel governance</i>.<br />	<br />
Né, nel caso di specie, può ritenersi che gli interessi della popolazione residente nel comune di Agrigento siano stati adeguatamente tutelati dalla partecipazione al procedimento della relativa Provincia di appartenenza (e della stessa Regione). E ciò perché la titolarità del Comune di Agrigento alla partecipazione deriva dalla circostanza per cui è il suo territorio ad essere direttamente interessato da opere che sono parte integrante dell’impianto da realizzare (non trattandosi, dunque, di mero comune limitrofo). Mentre la idoneità della rappresentanza provinciale può essere affermata al fine di veder per suo tramite valutati e considerati gli interessi delle popolazioni di un territorio più ampio di quello direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto e dunque coinvolto in maniera comunque mediata, ciò non può valere – in via sostitutiva – per le popolazione ripetesi insediate su territorio direttamente coinvolto. Né, del resto, potrebbe escludersi una pur legittima valutazione dell’ente territoriale più ampio, che così ritenga di dare prevalenza a determinati interessi della collettività provinciale unitariamente riguardata a scapito di una o più collettività di ambito comunale. <br />	<br />
Il che però conferma la ineludibile necessità della partecipazione del Comune di Agrigento alla procedura di che trattasi.<br />	<br />
La necessarietà di detta presenza, che rileva ai fini del pari necessario contemperamento degli interessi in gioco, non contraddice il vigente meccanismo procedurale che ha comunque potenziato il ruolo (e la responsabilità) dell&#8217;amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale, previa valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni « prevalenti » espresse in quella sede (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 11 luglio 2007 , n. 1376).<br />	<br />
Va anche osservato che le svolte considerazioni non sono superabili in ragione di quanto osservato dal Comune di Porto Empedocle in ordine alla circostanza che avrebbe visto il Comune di Agrigento intervenire comunque nel procedimento presentando le sue osservazioni, “<i>smentendo conseguentemente l’assunto relativo ala presunta violazione delle previsioni disciplinanti le modalità di pubblicazione degli atti impugnati</i>”. E ciò per la decisiva considerazione per cui le osservazioni presentate dal Comune di Agrigento a firma del suo Sindaco come la stessa decisione di convocare un consiglio comunale straordinario al fine di esaminare le questioni inerenti la realizzazione dell’opera non possono essere ritenute equipollenti della fattiva partecipazione alla conferenza di servizi. Invero, esse testimoniano piuttosto di quanto sarebbe stato necessario consentire detta partecipazione.<br />	<br />
In definitiva, quelle che viene in rilievo è il profilo della mancata partecipazione al procedimento <i>de quo</i>, segnatamente alla svoltasi conferenza di servizi, di una comunità, nella specie quella risiedente nel territorio del Comune di Agrigento, pienamente titolata ad esprimersi rappresentando le proprie valutazioni a mezzo dei suoi organismi istituzionali. Sul punto valgano anche i richiami, di cui anche all’atto di intervento <i>ad adiuvandum </i>della Camera di Commercio della Provincia di Agrigento, al generale principio della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali amministrativi che interessano direttamente le scelte incidenti sulla salute, la sicurezza, il benessere ambientale, lo sviluppo ecosostenibile, ovviamente a mezzo degli strumenti tipici predisposti dall’ordinamento.<br />	<br />
Si è allora in presenza di un chiaro vizio procedimentale, che segna di illegittimità l’azione amministrativa, senza che possa trovare applicazione nella specie il regime dell’art. 21 octies, secondo comma della legge n. 241 del 1990 e ciò in ragione dell’ampia discrezionalità degli apprezzamenti che sostanziano le determinazioni assunte, la cui direzione finale è proprio il frutto della rappresentazione di interessi e posizioni diverse. <br />	<br />
Non è dato intendere, in altri termini, quanto sul complessivo apprezzamento dei più interessi coinvolti e quindi sulle finali determinazioni poteva incidere il coinvolgimento effettivo del Comune di Agrigento. <br />	<br />
E però detto rilievo risulta al contempo preclusivo per il Collegio della possibilità di esaminare le censure di carattere sostanziale che pure investono la contestata azione amministrativa. Il vizio rilevato, infatti, ha carattere assorbente e la <i>ratio</i> della preclusione all&#8217;esame degli eventuali ulteriori motivi di censura opera proprio nel senso di impedire una conformazione della successiva riedizione di potere amministrativo, che si tradurrebbe in una impropria intromissione nell&#8217;attività medesima.<br />	<br />
In definitiva, riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, il Collegio li accoglie ai sensi di quanto innanzi considerato e, per l’effetto, annulla l’avversata autorizzazione, salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla riattivazione della procedura amministrativa emendata del vizio rilevato.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’avversata autorizzazione a costruire ed esercire un terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) situato nel Comune di Porto Empedocle, salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla riattivazione della procedura amministrativa emendata del vizio rilevato.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2010</p>
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		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 14/12/2010 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Arbitro Unico Fumagalli Bognetti (Avv. P. Ferrari) c/ A.I.A. ( Avv.ti Gallavotti, La Porta) , FIGC 1. Giurisdizione e competenza &#8211; – Controversia tra Arbitri e Aia &#8211; TNAS – Competenza – Sussiste – Ragioni – Clausola Compromissoria ex art. 30 co. 3 Statuto FIGC 2. Giurisdizione e competenza –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Arbitro Unico Fumagalli<br /> Bognetti (Avv. P. Ferrari) c/ A.I.A. ( Avv.ti Gallavotti, La Porta) , FIGC</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211;  – Controversia tra Arbitri e Aia &#8211; TNAS – Competenza – Sussiste – Ragioni – Clausola Compromissoria ex art. 30 co. 3 Statuto FIGC	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva – Controversia AIA e Arbitri –Art. 30 co. 3 Statuto FIGC –- Sanzioni disciplinari – Ritiro della tessera – TNAS &#8211; Competenza – Sussiste.	</p>
<p>3. Giustizia Sportiva – TNAS –Poteri – Riesame del merito – Irregolarità procedurali dinanzi agli organi federali – Irrilevanza – Condizioni.	</p>
<p>4. AIA – Arbitri &#8211;  Art. 40 lett. d) ed e) del Regolamento – Limitazione della libertà di manifestazione del pensiero – Violazione dell’art. 21 Cost. – Non sussiste – Ragioni &#8211; Garanzia della terzietà delle funzioni arbitrali.	</p>
<p>5. AIA – Arbitri &#8211; Titolarità di un sito internet con finalità di informazione &#8211; Art. 40 lett. d) ed e) del Regolamento – Violazione – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport a conoscere delle controversie tra arbitri e l’Associazione Italiana Arbitri stante la clausola compromissoria di cui all’art. 30, comma 3 Statuto FIGC secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”.	</p>
<p>2. Il provvedimento disciplinare, consistente nel ritiro della tessera, emesso dagli organi dell’Associazione Italiana Arbitri nei confronti di un arbitro, ancorché relativo a vicenda endoassociativa in quanto concernente l’osservanza di regole di comportamento specificamente imposte agli arbitri, costituisce una sanzione sicuramente idonea ad incidere sulla posizione del tesserato sul più generale piano dell’ordinamento federale. Infatti, lo scioglimento del vincolo associativo, con il ritiro della tessera “federale”, non riguarda soltanto l’organizzazione dell’Associazione Italiana Arbitri e i rapporti tra questa ed i propri associati, ma tocca la stessa appartenenza del soggetto sanzionato all’ordinamento federale, e la possibilità dell’arbitro di svolgere funzioni ai fini del complessivo ordinamento della FIGC, con la conseguenza che la controversia che riguarda siffatto provvedimento rientra senz’altro nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC.	</p>
<p>3. Il Codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento del Tribunale appare avere natura pienamente devolutiva; di conseguenza, irregolarità procedurali che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente le rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se lo svolgimento dell’arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.	</p>
<p>4. L’art. 40 co. 4, lett. d) ed e) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, che limita la facoltà degli arbitri di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione, si pone in solo apparente contrasto con l’art. 21 Cost. Invero, la limitazione all’esercizio di tale libertà fondamentale nasce dalla libera adesione, basata sulla volontà del soggetto in questione, ad un’associazione ed alle regole in essa stabilite. La libertà di espressione non risulta definitivamente compressa: l’arbitro, dunque, ben può esprimere le proprie opinioni, ma lo deve fare nell’osservanza delle regole del sistema associativo; oppure, se non condivide le regole dell’associazione, può rinunciare all’appartenenza ad essa. La limitazione sul piano associativo, poi, appare del tutto giustificata, anche alle luce delle regole vigenti nel sistema sportivo (del CONI, della FIGC e dell’Associazione Italiana Arbitri), considerando la particolare delicatezza delle funzioni svolte dagli arbitri di gara, ed appare posta a garanzia della terzietà delle funzioni arbitrali, che potrebbe essere altrimenti compromessa.	</p>
<p>5 La titolarità in capo ad un arbitro, senza autorizzazione, di un sito Internet avente scopo informativo inerente alle decisioni arbitrali, costituisce senz’altro violazione del divieto, stabilito dall’art. 40 comma 4 lett. e) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, di intrattenere rapporti di collaborazione, anche occasionale, con mezzi di informazione su argomenti inerenti al gioco del calcio. Ciò comporta una violazione delle  prescrizioni del suddetto Regolamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16784_16784.pdf">clicca qui</a></p>
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