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	<title>14/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4041/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4041</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Elio Garis (avv. Santilli) c. Comune di Vigone (avv. Ludogoroff) condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 e inadempimento a convenzione edilizia Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 – Diniego – Motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Elio Garis (avv. Santilli) c. Comune di Vigone (avv. Ludogoroff)</span></p>
<hr />
<p>condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 e inadempimento a convenzione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 – Diniego – Motivazione – Inadempimento obbligazioni assunte in convenzione edilizia – Illegittimità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna previsione normativa consente di escludere l’applicabilità del condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 alle opere realizzate previa stipula di convenzione per inosservanza delle obbligazioni assunte con la medesima</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>R E P U B B L I C A   I T A L I A NA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p>
composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 9/2005, proposto da <br />
<b>GARIS Elio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Sacchi n. 44;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
il <b>COMUNE di VIGONE, </b>in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Ludogoroff, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	del diniego di concessione in sanatoria 29.10.2004 per opere su edificio in Via Alfieri 4;<br />	<br />
&#8211;	dell’ordine di demolizione 10.12.2004 relativo alle opere oggetto di diniego di sanatoria.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la domanda cautelare presentata dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Vigone;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
	Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
</b>In forza di concessione edilizia n. 66/01 del 9 aprile 2002, il ricorrente era autorizzato a eseguire un intervento di demolizione, ristrutturazione e ampliamento di un edificio di proprietà nel Comune di Vigone.<br />
Il rilascio del titolo autorizzativo era stato preceduto dalla stipula di apposita convenzione edilizia.<br />
In seguito, il Comune di Vigone accertava che, nell’esecuzione dei lavori <i>de quibus</i>, erano stati commessi illeciti edilizi, consistenti nella parziale chiusura dei balconi al secondo e terzo piano fuori terra e al piano mansarda (quarto fuori terra), con ampliamento della superficie utile abitativa.<br />
In data 29 marzo 2004, l’interessato presentava domanda per la definizione degli illeciti edilizi, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. n. 269/2003, istanza respinta con provvedimento del 29 ottobre 2004, per i motivi di cui si dirà <i>infra</i>.<br />
Con provvedimento del 10 dicembre 2004, infine, il Comune di Vigone ordinava la demolizione delle opere abusive.<br />
L’interessato, con ricorso giurisdizionale notificato il 24 dicembre 2004, è insorto avverso detti provvedimenti, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
A)	relativamente al diniego di condono edilizio:<br />	<br />
I)<b> violazione della L. 24.11.2003 n. 326 di conversione del D.L. 30.9.2003 n. 269. Difetto di motivazione;<br />
</b>II) <b>violazione del procedimento</b>.<br />
B) L’ordine di demolizione sarebbe, invece, illegittimo per invalidità derivata.<br />
Il deducente chiede, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Vigone, opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Con istanza notificata il 16 novembre 2005, considerando che l’Amministrazione aveva dato impulso al procedimento sanzionatorio, preannunciando l’esecuzione di un sopralluogo, il ricorrente chiedeva che, in sede cautelare, fosse disposta la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione.<br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
1)</b> Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.<br />
<b>2)</b> Con il primo motivo di ricorso, è contestata la legittimità del diniego di sanatoria edilizia sotto diversi profili.<br />
<b>2.1) </b>In primo luogo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.<br />
Nel caso di specie, il Comune di Vigone ha innanzitutto fondato il diniego di sanatoria sulla riscontrata violazione dell’articolo 3 della convenzione edilizia che consentiva solamente modeste modifiche alla concessione convenzionata, non potendo essere considerato tale l’aumento della superficie utile dell’immobile realizzato mediante copertura dei balconi.<br />
In altre parole, l’Amministrazione resistente non ha respinto l’istanza di sanatoria perché gli interventi abusivi non potevano essere ricondotti alla normativa speciale in materia, ma solo perché essi contrastavano gli impegni assunti con la stipulazione della convenzione edilizia.<br />
Tale determinazione è illegittima, poiché nessuna previsione normativa consente di escludere l’applicabilità del condono edilizio alle opere realizzate previa stipula di convenzione, per inosservanza delle obbligazioni assunte con la medesima; l’Amministrazione, in sede di esame delle istanze di condono, è invece tenuta a verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa che regola il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (cfr. T.A.R. Liguria, 24 dicembre 1991, n. 697).<br />
<b>2.2) </b>Il provvedimento impugnato si fonda, però, su un duplice supporto motivazionale, di talché il riscontro della sua eventuale illegittimità richiede che sia verificato anche l’altro motivo del diniego.<br />
L’Amministrazione, infatti, ha altresì rilevato che l’aumento della superficie utile dell’immobile non era stato ricavato entro il perimetro della proprietà, ma mediante chiusura degli sporti aggettanti sulla pubblica via.<br />
Premesso che non è controversa la natura demaniale del suolo sottostante l’intervento <i>de quo</i>, si osserva che la fattispecie è contemplata dal comma 27, lettera c), del già citato art. 32, d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria delle opere abusive qualora l’ente pubblico territoriale proprietario dell’area non abbia dato la disponibilità alla concessione onerosa della medesima.<br />
La disponibilità all’uso del suolo deve essere espressa dall’ente proprietario, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro centottanta giorni dalla richiesta.<br />
Ciò premesso, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere eseguite su aree di proprietà comunale era subordinato, nel caso di specie, alla disponibilità del Comune di Vigone a concedere onerosamente l’uso del suolo su cui incide la porzione di costruzione, disponibilità che non è stata manifestata e neppure risulta essere stata richiesta dall’autore dell’abuso edilizio.<br />
Non assume rilievo, a tale riguardo, il fatto, rimarcato dal ricorrente, che la concessione edilizia già prevedesse lo sporto del balcone sulla via pubblica per una profondità non superata dai successivi lavori, poiché l’abusiva chiusura dei balconi medesimi concreta pur sempre un intervento edilizio su suolo pubblico.<br />
Ne consegue che il Comune di Vigone, stante l’indisponibilità del suolo demaniale interessato dall’abuso, ha legittimamente denegato il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.<br />
<b>2.3) </b>Ancora nel contesto del primo motivo di gravame, l’esponente deduce il presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato che non indicherebbe le ragioni che escludono la sanabilità delle opere.<br />
La censura è priva di pregio, poiché il provvedimento in questione appare corredato da una motivazione succinta ma sufficiente che individua la normativa di riferimento, descrive le opere non sanabili e le ragioni della ritenuta insanabilità, riferite, come già visto, alla natura pubblica del suolo sottostante i balconi e, perciò, interessato dall’edificazione abusiva.<br />
<b>3) </b>Con il secondo motivo di ricorso, sempre riferito al diniego di sanatoria edilizia, il deducente denuncia presunte violazioni procedimentali, consistenti nella mancata acquisizione del parere preventivo della Commissione igienico edilizia.<br />
Osserva il Collegio, però, che, a segutito delle innovazioni introdotte con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (articolo 4, comma 2), la Commissione Edilizia comunale ha perso il carattere di organo necessario <i>ex lege</i>, essendo la sua istituzione rimessa alla facoltà del comune che, in caso affermativo, dovrà indicare nel regolamento edilizio gli interventi da sottoporre al parere preventivo di detto organo.<br />
Poiché il ricorrente non ha individuato le disposizioni del regolamento edilizio di Vigone che prevedono la Commissione edilizia e sottopongono al suo parere preventivo le domande di permesso di costruire in sanatoria, il motivo deve essere respinto.<br />
<b>4) </b>Atteso che il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia non è risultato affetto dai vizi di legittimità denunciati dal ricorrente, viene meno la censura di invalidità derivata rivolta al conseguente ordine di demolizione delle opere abusive.<br />
<b>5) </b>In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.<br />
<b><br />
IL PRESIDENTE	<br />	<br />
</b>f.to. Gomez de Ayala<br />
<b><br />
L’ESTENSORE<br />
</b>F.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4042/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4042</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Rosa Maria Rita D’Ambra ed altri nonché Franco Lattaruolo, in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino (avv. Dal Piaz e Di Tolve) c. Comune di Torino (avv. Li Volti) e Katiuscia Contu (n.c.) sui parametri di selezione per la selezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4042/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4042/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Rosa Maria Rita D’Ambra ed altri nonché Franco Lattaruolo, in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino (avv. Dal Piaz e Di Tolve) c. Comune di Torino (avv. Li Volti) e Katiuscia Contu (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui parametri di selezione per la selezione pubblica di educatori di infanzia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso – Interesse – Presidente locale Movimento Difesa del Cittadino – organismo volto alla tutela dei fruitori di servizi pubblici – Impugnazione procedure per l’assunzione all’impiego (bando di concorso per educatori di infanzia) – Lesione diretta – Non ricorre &#8211; Carenza di interesse.</p>
<p>2. Concorsi ed esami – Impiego di educatore asili nido – Previsione di diversi titoli di studio oltre all’attestato di educatore di infanzia – Norme cogenti – Assenza &#8211; Discrezionalità – Violazione – Non ricorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste l’interesse del presidente di organismo volto alla tutela dei fruitori di servizi pubblici ad impugnare procedure per l’assunzione all’impiego (bando di concorso per educatori di infanzia), in quanto non paiono suscettibili di incidere direttamente sugli interessi degli utenti di pubblici servizi.</p>
<p>2. La decisione di aprire la selezione per l’assunzione all’impiego di educatori asili nido anche a soggetti in possesso di titoli diversi dall’attestato di educatore rilasciato dall’ente locale, in assenza di norme cogenti, è scelta discrezionale non illogica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p>
</b>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 418/2005, proposto da<br />
<b>D’AMBRA Rosa Maria Rita, DI SUMMA Margherita, SANINO Debora, SOVERA Silvana, LEO Sabrina, MURRU Esmeralda, ARCADIPANE Eloisa, DI RISO Maria Carmela, PEGORARO Monia, TORELLI Rosa, LANGELLA Laura, CASULA Antonella, GIALLORENZO Maria, USAI Simona, BARBERO Milena, TORCHIO Valeria, FLORIS Fabiana, CRINGOLI Rosa, FERRANTE Annamaria, RACITI Grazia, CASTRONOVO Patrizia, BASILETTI Tiziana, SCIURBA Adriana, TREVISANI Stefania, GENOVESE Gabriella, nonché LATTARUOLO Franco</b>, in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Dal Piaz e Raffaella Di Tolve, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via S. Agostino n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
il <b>COMUNE di TORINO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Mariamichaela Li Volti, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1 (Avvocatura comunale);<br />
e nei confronti di<br />
<b>CONTU Katiuscia</b>, non costituita;<br />
per l’annullamento, previa sospensione,<br />
della deliberazione della Giunta comunale di Torino in data 18 gennaio 2005 (n. mecc. 2005 00166/007), resa nota sul B.U.R. del 27 gennaio successivo, nonché dell’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo professionale di educatore asili nido – categoria C1 con scadenza al 26 febbraio 2005, approvato con la predetta deliberazione di Giunta e reso noto dal Dirigente del Settore Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Torino, nella parte in cui non attribuisce il maggiore dei punteggi previsti per i titoli all’attestato di educatore; nonché della successiva deliberazione della Giunta comunale di Torino in data 22 febbraio 2005 (n. mecc. 2005 01188/007), avente ad oggetto la rettifica del predetto avviso di selezione e il relativo avviso a firma del Dirigente Coordinatore Settore Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Torino, con cui si posticipa la scadenza del bando al 12 marzo 2005 e si modificano i punteggi attribuiti al titolo di studio di accesso alla precitata selezione, nella parte in cui non attribuisce il maggiore dei punteggi previsti per i titoli all’attestato di educatore: atti tutti successivamente noti;</p>
<p>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
della graduatoria stilata dall’Amministrazione comunale di Torino per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo professionale di educatore asili nido – categoria C1, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino il 2 settembre 2005, e il provvedimento dell’Amministrazione comunale di Torino di approvazione della suddetta graduatoria, di estremi e contenuto non noti;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
degli atti tutti preordinati, antecedenti, presupposti (in particolare, occorrendo, il Regolamento Assunzioni del Comune di Torino, n. 246, approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 18 dicembre 1997 e s.m.i.) e comunque connessi; e per ogni consequenziale statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda cautelare;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Torino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
</b><br />
Le ricorrenti sono educatrici per la prima infanzia, in possesso dell’attestato di formazione conseguito all’esito degli appositi corsi attivati dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale n. 3/1973. <br />
Il signor Franco Lattaruolo sottoscrive il ricorso in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino.<br />
Essi insorgono avverso gli atti indicati in epigrafe, mediante i quali il Comune di Torino ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato di personale con il profilo di educatore negli asili nido comunali.<br />
Questi i motivi del gravame: <b>violazione di legge in riferimento all’art. 6 della L. 6 dicembre 1971 n. 1044 e all’art. 17 L. </b>(<i>recte</i>: legge region. Piemonte) <b>15 gennaio 1973 n. 3 e s.m.i.  Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà; carenza di motivazione (che si deduce altresì come violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241); ingiustizia grave e manifesta; sviamento; violazione dell’art. 7 del Regolamento per le assunzioni, n. 246, del Comune di Torino.<br />
</b>I deducenti chiedono, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Con motivi aggiunti di ricorso, gli originari ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti di approvazione della graduatoria formata all’esito della selezione e, contestualmente, hanno proposto domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti del procedimento. <br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, infine, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
</b><br />
<b>1) </b>Il Collegio, valutata la sufficienza degli elementi di prova in atti, ritiene di dover decidere il merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.<br />
<b>2) </b>In via preliminare, occorre soffermarsi sulla posizione del signor Franco Lattaruolo il quale afferma di agire in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino.<br />
Tale associazione, in forza dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, avrebbe interesse a impugnare gli atti del procedimento in quanto asseritamente lesivi dell’interesse della collettività degli utenti degli asili nido comunali di Torino.<br />
Non è comprovata in atti, però, l’iscrizione del sodalizio nell’elenco previsto dall’articolo 5 della legge n. 281/1998, cui è subordinata la capacità di agire in giudizio a tutela dei consumatori e degli utenti.<br />
Il signor Lattaruolo, inoltre, pare privo della legittimazione ad agire, atteso che, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto in atti, la rappresentanza legale e processuale appartiene al solo presidente nazionale.<br />
Anche sotto il profilo sostanziale, la domanda appare inammissibile, poiché gli atti impugnati, che concernono procedure per l’assunzione all’impiego nel Comune di Torino, paiono insuscettibili di incidere direttamente sugli interessi degli utenti dei pubblici servizi.<br />
Deve, pertanto, essere disposta l’estromissione dal processo del signor Franco Lattaruolo.<br />
<b>3) </b>Può ora procedersi alla disamina del merito del ricorso.<br />
Con il primo motivo di gravame, le interessate deducono l’illegittimità degli atti con i quali è stata indetta la pubblica selezione, nella parte in cui, discostandosi dalla prassi dapprima in uso, l’Amministrazione ha previsto, quale requisito di ammissione alla selezione, una pluralità di titoli, anziché il solo attestato di educatore per l’infanzia.<br />
Solamente tale specifico attestato, conseguito all’esito di apposito corso di formazione o di riqualificazione, garantirebbe, ad avviso delle ricorrenti, l’acquisizione delle competenze teoriche e pratiche occorrenti per il servizio negli asili nido.<br />
La decisione di aprire la selezione alle candidate in possesso di diversi titoli di studio violerebbe, pertanto, le disposizioni normative che individuano i profili professionali del personale educativo dei nidi e sarebbe, altresì, affetta da diversi elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere.<br />
Per analoghe ragioni, è sottoposta a censura la decisione di attribuire ai titoli di studio diversi dall’attestato di educatore (valutati come titoli di accesso alla selezione e come titoli aggiuntivi) un punteggio pari o superiore a quello previsto per il primo.<br />
Le censure suesposte sono prive di pregio.<br />
Il Comune di Torino ha previsto, quale requisito di accesso alla selezione, il possesso di specifici titoli di studio, suddivisi nelle seguenti categorie:<br />
a) diploma di laurea (in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi);<br />
b) diploma di scuola media superiore (puericultrice, maestra di scuola d’infanzia, maturità magistrale, liceo psico-pedagogico, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali, altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido);<br />
c) attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti.<br />
L’avviso di selezione pubblica prevede, poi, che ad ogni tipologia di titolo di studio previsto per l’accesso sia attribuito un punteggio, al quale si dovranno aggiungere i punti relativi alla votazione conseguita.<br />
Per il possesso dell’attestato di educatore è previsto un punteggio base pari a 1; per il diploma di scuola media superiore di durata quadriennale o quinquennale punti 1,5; per il diploma di laurea punti 3.<br />
Ciò premesso, si rileva che, in assenza di disposizioni normative cogenti, l’individuazione e la valutazione in termini di punteggio dei titoli di studio per l’accesso ai singoli profili professionali è rimessa all’Amministrazione che espleta il concorso o la selezione pubblica.<br />
Le relative determinazioni esprimono la discrezionalità dell’Amministrazione procedente e, in quanto attinenti il merito dell’azione amministrativa, sono intangibili dal giudice di legittimità degli atti, salvo il limite della palese illogicità.<br />
Nel caso in esame, deve escludersi che le determinazioni censurate siano affette, sotto questo profilo, da qualsivoglia elemento di illogicità, giacché i titoli di studio previsti dall’avviso di selezione presuppongono contenuti formativi direttamente riferiti all’ambito pedagogico (e, nel caso di titoli diversi, l’Amministrazione si è riservata di valutarne l’effettiva equipollenza).<br />
Anche la decisione di attribuire all’attestato di educatore il punteggio più basso non si pone in contraddizione con alcun canone logico; semmai potrebbe risultare illogica la decisione di valutare con uguale punteggio il titolo di studi superiore (diploma di laurea) o conseguito all’esito di un corso di studi di durata maggiore (quadriennale o quinquennale).<br />
<b>4) </b>Il secondo motivo del gravame è riferito alla presunta violazione dell’articolo 7 del regolamento per le assunzioni del Comune di Torino che, al terzo comma, disciplina la ripartizione del punteggio per i titoli di studio, prevedendo che, su 8 punti complessivi, 5 siano attribuiti al titolo richiesto dal bando.<br />
Nel caso di specie, invece, l’avviso di selezione ha previsto che all’attestato di educatore per l’infanzia sia attribuito solamente 1 punto, oltre al punteggio aggiuntivo per la votazione riportata.<br />
Anche questa censura è destituita di fondamento, dal momento che l’articolo 7 del regolamento per le assunzioni si riferisce ai soli concorsi per titoli ed esami.<br />
La selezione pubblica in esame è, invece, disciplinata dall’articolo 11 del regolamento che nulla prevede in merito all’attribuzione dei punteggi.<br />
E’ anche impugnato anche il regolamento per le assunzioni, ma la relativa domanda è inammissibile perché non sorretta da specifici motivi di censura.  <br />
<b>5) </b>Le esponenti ritengono, infine, che le determinazioni amministrative siano viziate sotto il profilo della disparità di trattamento, poiché, modificando i criteri di valutazione dei titoli adottati in precedenti consimili occasioni, hanno fatto venir meno il valore “preferenziale” già riconosciuto all’attestato di educatore, con il risultato che le candidate in possesso di tale titolo saranno superate in graduatoria da molte concorrenti, con verosimile perdita di <i>chances</i> di nuove occasioni di lavoro.<br />
La doglianza, però, sottende un mero interesse di fatto al mantenimento delle posizioni favorevoli conseguite nelle precedenti graduatorie ed è insuscettibile di valorizzazione in sede giurisdizionale.<br />
Parimenti infondati sono i rilievi riferiti ad ipotetici profili di sviamento degli atti, non corredati da specifici elementi di prova e neppure dall’allegazione dello scopo dissimulato che l’Amministrazione avrebbe inteso perseguire. <br />
<b>6) </b>In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, estromesso il signor Franco Lattaruolo, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.</p>
<p><B>IL PRESIDENTE			<br />	<br />
</B>f.to. Gomez de Ayalao	</p>
<p><B>L’ESTENSORE<br />
</B>F.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005<br />
il Direttore di segreteria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4042/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Massimo Manco (avv. Manca) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. Stato) e Vanda Margherita Christillin ed altri (n.c.) Pubblica Istruzione: da applicarsi l&#8217;art. 10 l. 153/1971 in sede di graduatoria Pubblico Impiego – Pubblica Istruzione – Punteggio ex art. 10 l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Massimo Manco (avv. Manca) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. Stato) e Vanda Margherita Christillin ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Pubblica Istruzione: da applicarsi l&#8217;art. 10 l. 153/1971 in sede di graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Pubblica Istruzione – Punteggio ex art. 10 l. 153/1971 – Abrogazione implicita ex l. 463/1978 – Non ricorre – Vigenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La norma dell’art. 10 l. 153/1971 non è stata implicitamente abrogata ex l. 463/1978 ed è tuttora vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p>
</b>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ DE AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 1085/2005, proposto da <br />
<b>MANCO Massimo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Manca, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 79, presso lo studio dell’avv. Filippo Giordanengo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
il <b>MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, </b>in persona del Ministro <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato <i>ope legis</i> in corso Stati Uniti n. 45;<br />
il C<b>entro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino</b>, in persona del Dirigente responsabile;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CHRISTILLIN Vanda Margherita</b>, non costituita;<br />
<b>SUSELLA Ezio Alessandro,</b> non costituito;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della graduatoria provinciale permanente per la classe di concorso A037 – Filosofia e Storia formulata dal Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino in applicazione del D.D.G. del 31.3.2005 e pubblicata in via definitiva il 15.7.2005, lim<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento preordinato, collegato o consequenziale.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Vista la sentenza interlocutoria n. 1085 del 3 ottobre 2005;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
</b>Il ricorrente, in possesso di abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A037 – Filosofia e Storia, aveva proposto istanza di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria permanente.<br />
Contesta la legittimità della conseguente graduatoria provinciale definitiva approvata dal Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino, deducendo il seguente articolato motivo di gravame: <b>mancata applicazione dell’art. 10 della l. n. 153 del 3.3.1971. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 D.D.G. del 31.3.2005 e della tabella di valutazione dei titoli allegata ad esso e alla legge 143/04. Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore nei presupposti, illogicità ed irrazionalità. Difetto di motivazione.<br />
</b>Lamenta l’esponente, in buona sostanza, che la graduatoria sarebbe viziata nella parte in cui non gli attribuisce il corretto punteggio per il servizio di insegnamento prestato, durante gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, presso il Liceo scientifico italiano di Tripoli.<br />
Tale servizio, ad avviso del ricorrente, doveva essere valutato in misura doppia rispetto al servizio prestato in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.<br />
L’esatta applicazione di tale disposizione da parte del Centro Servizi Amministrativi di Torino avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 24 punti, con il conseguimento di un punteggio complessivo pari a 82, contro i 58 punti effettivamente attribuiti, e l’acquisizione di una migliore posizione in graduatoria da parte dell’attuale ricorrente.<br />
Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente chiede l’annullamento della graduatoria in questione, previa sospensione dell’esecuzione, limitatamente alla parte in cui non gli attribuisce il punteggio sopra specificato.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
L’eccepiente osserva che il citato articolo 10, l. n. 153/1971, doveva ritenersi implicitamente abrogato già a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, che aveva dettato una nuova disciplina in materia di assunzioni del personale docente.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 1085 del 3 ottobre 2005, la Sezione rilevava che, nel caso di eventuale accoglimento del ricorso, l’interessato, oggi al 72° posto della graduatoria provinciale, sarebbe stato collocato al 47° posto, sopravanzando tutti i concorrenti che occupavano le posizioni intermedie e che si configuravano, quindi, quali controinteressati.<br />
Poiché l’atto introduttivo era stato notificato solamente a due di essi, era ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati dal 71° al 47° posto della graduatoria.<br />
Con notificazione mediante pubblici proclami pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale &#8211; parte II n 255 del 2 novembre 2005, il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.<br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, quindi, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
</b>Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente.<br />
Come già accennato nelle premesse in fatto, il deducente, che aveva prestato servizio di insegnamento negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 presso il Liceo scientifico italiano di Tripoli, sostiene di aver diritto all’attribuzione di un punteggio doppio (24 punti per ogni anno di servizio, in luogo dei 12 concretamente attribuiti) per tale periodo di servizio in una scuola italiana all’estero.<br />
Fonda la propria pretesa sul disposto dell’articolo 10, comma 1, della legge 3 marzo 1971, n. 153, che così dispone: “<i>Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all’articolo 9 della presente legge</i>”.<br />
Eccepisce la difesa erariale che detta disposizione deve ritenersi da lungo tempo espunta dall’ordinamento: essa sarebbe stata implicitamente abrogata dalla legge n. 463/1978 che, regolando <i>ex novo</i> la materia del reclutamento del personale docente, aveva fatto venir meno le disposizioni riferite alla valutabilità del servizio pregresso.<br />
Il ritorno a un sistema di reclutamento degli insegnanti fondato sulla valutazione dei titoli di servizio, attuato con la legge 3 maggio 1999, n. 124, non avrebbe ovviamente potuto comportare, sempre ad avviso della difesa erariale, la reviviscenza delle disposizioni già abrogate.<br />
Il Collegio non condivide la prospettazione difensiva suaccennata.<br />
La legge n. 463/1978, oggi abrogata, aveva modificato il sistema di reclutamento del personale insegnante, introducendo un concorso per esami, integrato dalla sola valutazione del titolo di studio e dell’eventuale abilitazione.<br />
Nell’ambito di un sistema di reclutamento che prescindeva dalla valutazione dei titoli di servizio, non risultava ovviamente suscettibile di applicazione l’articolo 10 della legge n. 153/1971, comportante l’attribuzione di un punteggio doppio per il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero.<br />
Tale disposizione, però, non era stata espressamente abrogata dalla nuova normativa né era venuta meno, contrariamente a quanto sostiene la difesa erariale, a seguito della parziale riscrittura delle regole sulle modalità di reclutamento degli insegnanti, non sussistendo un rapporto di diretta incompatibilità tra vecchie e nuove disposizioni (rapporto che avrebbe dovuto  rinvenirsi, viceversa, in presenza di nuove disposizioni che espressamente escludessero la supervalutazione del servizio all’estero ovvero ne prevedessero una valutazione incrementale in misura diversa dal raddoppio del punteggio).<br />
Ne consegue che, nel sistema di reclutamento introdotto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, fondato per il 50% dei posti disponibili su graduatorie permanenti, la valutazione dei titoli di servizio dei candidati deve (nuovamente) essere effettuata con punteggio raddoppiato per gli anni di insegnamento presso scuole italiane all’estero, ai sensi dell’art. 10, legge n. 153/1971 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere n. 2959 del 18 giugno 2003).<br />
La correttezza di tale ricostruzione trova conferma nelle disposizioni legislative ulteriormente sopravvenute: la tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, infatti, prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006, il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero sia equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.<br />
Un’interpretazione logicamente orientata di tale disposizione consente di escludere che essa voglia semplicemente ribadire, come pretenderebbe l’Amministrazione resistente, l’equiparazione del servizio all’estero a quello prestato in Italia, dovendosi invece ritenere che il legislatore abbia inteso modificare la valutazione del servizio prestato nelle scuole italiane all’estero che, fino all’anno scolastico 2004/2005, comportava il raddoppio del punteggio. <br />
In conclusione, il servizio prestato dal ricorrente il Libia negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 dava luogo, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 153/1971, all’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al servizio prestato in Italia.<br />
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce all’interessato, per gli anni di insegnamento suindicati, 24 punti complessivi, in luogo dei 48 legittimamente spettantigli.<br />
Ritiene il Collegio che sussistano, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla <i>in parte qua</i> il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.</p>
<p><B>IL PRESIDENTE</B>					 <br />	<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p><b> L’ESTENSORE<br />
</b>F.to R. Goso</p>
<p>
Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Antonio Cat Genova e Ines Gisolo (avv. Torchia e Alessandria) c. Comune di Corio (avv. Videtta) Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003: opere condonabili Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Antonio Cat Genova e Ines Gisolo (avv. Torchia e Alessandria) c. Comune di Corio (avv. Videtta)</span></p>
<hr />
<p>Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003: opere condonabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 – Opere condonabili &#8211; Lavori di sbancamento del terreno non finalizzati all’edificazione di un immobile &#8211; Inclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna previsione normativa consente di escludere l’applicabilità del condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 alle opere consistenti in lavori di sbancamento del terreno non finalizzati all’edificazione di un immobile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>R E P U B B L I C A   I T A L I A NA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 1495/2005, proposto<br />
da <b>CAT GENOVA Antonio</b> e <b>GISOLO Ines</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Torchia e Paola Alessandria, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto n. 37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p>il <b>COMUNE di CORIO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Federico Videtta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Cernaia n. 30;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa concessione di misura cautelare,<br />
&#8211;	della nota prot. n. 7413 del 26.9.2005, notificata in data 27.9.2005, a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Corio, con la quale è stata denegata la “<i>domanda di permesso di costruire presentata (…) al prot. 5340 del 15/6/2005 per autorizzazione ai sensi della legge 20/89 per opere di cui all’istanza di condono edilizio del 9/12/2004 prot. 7071</i>”, in conformità al parere contrario espresso dalla Commissione igienico edilizia “<i>in quanto l’intervento in oggetto non rientra in nessuna delle categorie di opere abusive assoggettabili a condono previste dalla legge regionale 10.11.2003 n. 33 e dal D.L. 30.9.2003 n. 269 (nuove costruzioni residenziali, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e manutenzioni)</i>”;<br />	<br />
&#8211;	della nota prot. n. 7414 del 26.9.2005, notificata in data 27.9.2005, a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Corio, con la quale è stata denegata la “<i>domanda di permesso di costruire presentata (…) al prot. 5341 del 15/6/2005 per autorizzazione ai sensi della legge 45/89 per opere di cui al condono edilizio del 9/12/2004 prot. 7071</i>”, in conformità al parere contrario espresso dalla Commissione igienico edilizia “<i>in quanto l’intervento in oggetto non rientra in nessuna delle categorie di opere abusive assoggettabili a condono previste dalla legge regionale 10.11.2003 n. 33 e dal D.L. 30.9.2003 n. 269 (nuove costruzioni residenziali, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e manutenzioni)</i>”;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e in particolare la nota dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 6986 del 6.12.2004 che sospende ogni determinazione in ordine all’istanza di ottenimento di autorizzazione idrogeologica, demandando ulteriori accertamenti alla nomina di un professionista di fiducia comunale, nomina alla quale il comune non ha ancora provveduto,</p>
<p>nonché in ogni caso per l’accertamento e declaratoria<br />
dell’obbligo del Comune di Corio di provvedere sull’istanza di concessione edilizia 21.6.2003 prot. 3623 in ordine alla quale è stata sospesa ogni determinazione e di concludere il procedimento in questione con un provvedimento espresso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
</b>I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Corio, in frazione Bastià, censito a catasto al Foglio XVI, mappale n. 229.<br />
Nel corso del 1999, i ricorrenti ottenevano il rilascio di alcuni titoli autorizzativi edilizi riferiti a lavori da eseguirsi sulle pertinenze dell’immobile e le aree circostanti e, tra di essi, la concessione edilizia n. 40 del 7 giugno 1999 per la sistemazione della strada di accesso.<br />
Con ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica n. 85 del 24 dicembre 2002, il Comune di Corio revocava a scopo cautelare, per ragioni connesse alla tutela della pubblica incolumità, l’agibilità del fabbricato.<br />
In data 20 giugno 2003, gli interessati presentavano istanza per il rilascio di concessione edilizia per la messa in sicurezza del fabbricato.<br />
Prendeva così avvio un articolato iter procedurale, punteggiato da ripetute richieste di integrazioni documentali e chiarimenti, che conduceva al parere della Commissione edilizia in data 25 marzo 2004, comunicato dall’Amministrazione con nota del 2 aprile 2004, favorevole all’esecuzione dell’intervento, a condizione che fossero acquisite in sanatoria le autorizzazioni previste dalle leggi regionali nn. 20/1989 e 45/1989.<br />
Gli interessati presentavano formali istanze per il rilascio delle autorizzazioni indicate.<br />
La Commissione edilizia, però, con parere del 30 novembre 2004, comunicato dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale con nota del 6 dicembre 2004, sospendeva l’esame della pratica relativa all’autorizzazione idrogeologica, ravvisando la necessità che il Comune, mediante incarico a un libero professionista, acquisisse una perizia asseverata sull’effettivo stato dei luoghi.  <br />
Sopravvenuta la normativa sul nuovo condono edilizio, gli attuali ricorrenti decisero di avvalersene e, con istanza del 9 dicembre 2004, chiesero la definizione in sanatoria dell’illecito edilizio riferito alle opere di scavo eseguite nel piazzale del fabbricato, in difformità dalla concessione edilizia n. 40 del 1999.<br />
In data 15 giugno 2005, con distinte note, gli interessati chiedevano, in riferimento all’istanza di condono edilizio, il rilascio delle autorizzazioni previste dalle leggio regionali nn. 20/1989 e 45/1989.<br />
Le istanze erano, però, respinte dall’Amministrazione, con i provvedimenti in epigrafe indicati, in quanto gli interventi edilizi in questione non sarebbero stati ascrivibili ad alcuna delle categorie di opere assoggettabili a condono previste dalla normativa speciale.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 29 novembre 2005, gli esponenti sono insorti avverso i provvedimento di diniego, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
I) <b>violazione di legge con riferimento all’art. 32, comma 26, L. 24.11.2003 n. 326, di conversione del D.L. 30.9.2003 n. 269. Insufficienza e/o carenza di istruttoria. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Perplessità.<br />
</b>II) <b>Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 241/90 e s.m.i. Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dall’art. 20 D.P.R. 380/01. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.<br />
</b>I ricorrenti chiedono, in conclusione, l’annullamento degli atti di diniego prot. nn. 7413 e 7414 del 26 settembre 2005, previa concessione di misura cautelare che consenta l’immediato inizio dei lavori. <br />
Instano, altresì, perché sia accertata l’illegittimità della sospensione del procedimento disposta con provvedimento del 6 dicembre 2004 e perché sia dichiarato l’obbligo del Comune di Corio di concludere con un provvedimento espresso il procedimento per il rilascio del permesso di costruire chiesto con nota del 21 giugno 2003.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Corio, contrastando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.<br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
1) </b>Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.<br />
<b>2) </b>Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti di diniego dell’istanza di sanatoria edilizia, fondati sulla presunta non ascrivibilità degli interventi in questione ad alcuna delle categorie di opere configurate dalla normativa speciale sul condono edilizio.<br />
Premesso che l’istanza di sanatoria era riferita ai lavori di scavo del piazzale, eseguiti in difformità dalla concessione edilizia n. 40 del 7 giugno 1999, sostengono i deducenti che anche i lavori di sbancamento del terreno, quando non finalizzati all’edificazione di un immobile, richiedono il rilascio di titolo abilitativo edilizio e, conseguentemente, sono assentibili in sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio.<br />
La censura è fondata. <br />
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, si deve distinguere, infatti, tra lavori di scavo e sbancamento del terreno finalizzati ad utilizzazione edilizia e le consimili opere non connesse all’edificazione di immobili.<br />
Gli interventi del primo tipo, in quanto compresi nel complessivo intervento edificatorio, non richiedono autonomi titoli autorizzativi.<br />
Al di fuori di tale ipotesi, invece, si deve rilevare come i lavori di sbancamento del terreno, pur in assenza di opere in muratura, modifichino in modo durevole l’ambiente circostante e necessitino, pertanto, di permesso di costruire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2003, n. 12922).<br />
Nel caso specifico di opere finalizzate, come nella fattispecie, alla realizzazione di un piazzale, la Sezione, con precedenti pronunce n. 539 del 23 luglio 1998 e n. 2061 del 18 dicembre 2002, ha già avuto modo di sottolineare come esse, comportando un’alterazione rilevante dello stato dei luoghi, richiedano il rilascio del titolo autorizzativo edilizio.<br />
Si soggiunge che la tabella allegata sub 1) al decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 configura espressamente, tra gli interventi suscettibili di sanatoria edilizia di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legge, le opere o le loro modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.<br />
Ne consegue l’ammissibilità della domanda di sanatoria edilizia proposta dai ricorrenti e la conseguente illegittimità dei provvedimenti di diniego impugnati.<br />
<b>3) </b>Non può procedersi, invece, allo scrutinio di merito del secondo motivo di gravame, con il quale gli esponenti deducono l’illegittimità del provvedimento in data 6 dicembre 2004 di sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.<br />
La domanda giudiziale, infatti, è palesemente irricevibile, essendo ampiamente trascorso il termine decandenziale previsto dalla legge per l’impugnazione dell’atto.  <br />
Neppure può accedersi alla richiesta di pronunciare sentenza dichiarativa dell’obbligo del Comune di Corio di concludere espressamente il procedimento originata dall’istanza del 21 giugno 2003.<br />
La domanda è, infatti, inammissibile, poiché i ricorrenti, per effetto della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia, non hanno più interesse alla definizione del procedimento <i>de quo</i>.<br />
<b>4)</b> In conclusione, il ricorso è fondato e merita di essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti prott. nn. 7413 e 7414 in data 26 settembre 2005 di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie, nei limiti specificati in parte motiva, e dispone, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in principalità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.<br />
       <b>  IL PRESIDENTE					<br />	<br />
</b>f.to. Gomez de Ayala						    </p>
<p> <b>L’ESTENSORE</b><br />
f.to. Gomez de Ayala		</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4039/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4039/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4039</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. LottiFranco Ferrero (avv. Mattii, Durio) c. Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) (avv. Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Decisione della commissione di disciplina di appello dell’Unire sanzionatrice di caso di doping – Giurisdizione del G.A. – Ricorre. 2. Sport &#8211; Doping equino –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4039/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4039/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br />Franco Ferrero (avv. Mattii, Durio) c. Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Decisione della commissione di disciplina di appello dell’Unire sanzionatrice di caso di doping – Giurisdizione del G.A. – Ricorre.</p>
<p>2. Sport &#8211; Doping equino – Nozione – Alterazione condizione naturale del cavallo al momento della corsa – Sufficienza – Intenzione di modificare il rendimento del cavallo – Non è necessaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ricorre la giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto la decisione della commissione di disciplina di appello dell’Unire sanzionatrice di caso di doping.</p>
<p>2. Ricorre il doping equino quando si procuri un’alterazione della condizione naturale del cavallo al momento della corsa, senza che sia necessaria altresì l’intenzione di modificare il rendimento del cavallo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P></b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	I sezione –<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
sul ricorso n. 1505-05  proposto da <br />
<b>FERRERO Franco</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Mattii e Andrea Durio, elettivamente domiciliato in Torino, via Perrone n. 5 presso lo studio dell’ultimo; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>
l’<B>UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE</B> <i>(UNIRE)</i>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>
della decisione della commissione di disciplina di appello dell’UNIRE, del 5 ottobre 2005, depositata il 26.10.05 con cui non é stato accolto il ricorso di Ferrero Franco avverso la decisione della commissione di disciplina di prima istanza dell’Unire n. 150/05 dell’8 giugno 2005.  </p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato con i relativi documenti;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo  Lotti;<br />
	Comparsi, all’udienza camerale del 14.12.2005, per la parte ricorrente l’avv. Durio e, per l’Amministrazione, l’avv. Carotenuto;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso (giurisdizione) che, dall’esame della normativa di cui al r.d. 24 maggio 1932, n. 624 e alla l. 24 marzo 1942, n. 315 risulta evidente la natura di ente strumentale dello Stato propria dell’UNIRE (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine) e quella di ente ausiliario di quest’ultima propria degli enti ippici, in relazione all’attività di vigilanza delle corse dei cavalli, considerata dalla legge come finalità statale (cfr., T.A.R. Lazio, sez. II, 29 maggio 1991, n. 951 e T.A.R. Lazio, sez. III, 29 dicembre 1984, n. 1072), e che, inoltre, il provvedimento sanzionatorio risulta strumentale alla cura dell’interesse pubblico perseguito da tale ente, con conseguente giurisdizione del giudice adito;<br />
Ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la memoria difensiva non è stata presa in considerazione dall’organo di secondo grado poiché non sottoscritta e, quindi, avente contenuto non riferibile al ricorrente;<br />
Ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso, in quanto non è dimostrata l’erroneità o la difformità nell’effettuazione delle analisi che risultano compiute secondo un procedimento tecnico la cui valutazione è riservata al merito dell’Amministrazione, insindacabile in questa sede; <br />
Ritenuto infondato il quarto motivo di ricorso, in quanto non è fatto divieto in nessuna norma che le controanalisi vengano effettuate nel medesimo laboratorio, atteso che le stesse vengono comunque effettuate con modalità procedurali diverse (anonime le prime e in contraddittorio le seconde);<br />
Ritenuto infondato il quinto motivo di ricorso, in quanto, come ha già statuito la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’applicazione di una sanzione per violazione del divieto di doping nell’ambito delle corse dei cavalli è sufficiente il fatto obiettivo della modificazione delle condizioni naturali del cavallo al momento della corsa, indipendentemente dalla intenzione dei soggetti di modificarne il rendimento (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 29 dicembre 1984, n. 1072);<br />
Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 14.12.2005, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA  		Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO	    		Consigliere<br />	<br />
#NOME?	LOTTI	             		Referendario, estensore </p>
<p><B>IL PRESIDENTE	       				<br />	<br />
</B>f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>	<br />
<B>L’ESTENSORE<br />
</B>F.to P. Lotti</p>
<p>
Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4039/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4002</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-12-2005-n-4002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-12-2005-n-4002/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-12-2005-n-4002/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4002</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale Restauri &#038; Recuperi s.r.l. (avv. Allodi) c. Ministero per i Beni e per le Attività Culturali (avv. Stato) e S.E.C.A.P. s.p.a. (avv. Videtta) gara: ammissibile la modifica del bando pubblicizzata mediante forme non identiche rispetto a quelle originariamente seguite 1. Contratti della P.A. – Bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-12-2005-n-4002/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-12-2005-n-4002/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4002</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> Restauri &#038; Recuperi s.r.l. (avv. Allodi) c. Ministero per i Beni e per le Attività Culturali (avv. Stato) e S.E.C.A.P. s.p.a. (avv. Videtta)</span></p>
<hr />
<p>gara: ammissibile la modifica del bando pubblicizzata mediante forme non identiche rispetto a quelle originariamente seguite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando – Modifiche – Pubblicità – Utilizzazione di forme non identiche a quelle originariamente seguite – Ammissibilità – Fattispecie.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Opere pubbliche – Art. 13, 7° co. l. 109/94 s.m.i. – Applicabilità – Opere generali di contenuto specialistico – Subappaltabilità – Non ricorre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile che la modifica del bando sia pubblicizzata mediante forme non identiche rispetto a quelle originariamente seguite (nel caso di specie la modifica del bando era stata riportata su un quotidiano nazionale e sul sito informatico cui sia il bando nella versione primigenia che gli estratti dello stesso pubblicati nei quotidiani nazionali avevano fatto riferimento).</p>
<p>2. E’ legittimo il bando che ritiene la non subappaltabilità ai sensi dell’art. 13, 7° co. l. 109/94 s.m.i. di opere generali (OG11) il cui contenuto coincidente con opere di contenuto specialistico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
2^ Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1461/2004</b> proposto da</p>
<p><b>RESTAURI &#038; RECUPERI S.r.l.</b>, in persona del procuratore speciale, ing. Vittorio Fiorillo, con sede in Napoli alla via privata D. Giustino n. 3/a, rappresentata e difesa dall’avv. Giangiacomo Allodi ed elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis n. 66, presso lo studio dell’avv. Edoardo Protto</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45;</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; dell’<b>Archivio di Stato</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Torino, p.zza Castello n. 209;</p>
<p>&#8211; di <b>S.E.C.A.P. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Sebastiano Provvisiero, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Videtta ed elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 30, presso lo studio del medesim</p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione, </p>
<p></p>
<p align=justify>
del verbale di pubblico incanto del 30 giugno-1 luglio 2004, redatto dalla “Commissione per l’esame delle offerte pervenute per l’affidamento dei lavori di realizzazione del deposito interrato nel cortile di pertinenza dell’edificio storico sede delle sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino via Piave, 21”, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione dalla gara della Restauri &#038; Recuperi s.r.l. e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della Ditta S.E.C.A.P. s.p.a. con il ribasso del 15,0470%; per quanto possa occorrere, del Bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/5/2004 e delle modifiche introdotte allo stesso – richiamate nella nota prot. n. 5432/IV.2.3 del 22/7/2004 dell’Archivio di Stato – delle quali si ignora il contenuto, nella parte in cui essi eventualmente escludano la subappaltabilità delle opere rientranti nella categoria OG11; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti agli stessi, ivi comprese le note prot. n. 4692/IV.2.3 del 6/7/2004 e n. 5432/IV.2.3 del 22/7/2004 dell’Archivio di Stato, nonché l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ove intervenuta<br />
<b>b)</b>  sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di estremi, data e contenuto ignoti, recante l’aggiudicazione definitiva  a favore della società S.E.C.A.P. s.p.a. dell’appalto dei lavori relativi alla “realizzazione del deposito interrato nel cortile di pertinenza dell’edificio storico sede delle sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino via Piave, 21”, della cui esistenza si è avuto conoscenza a seguito della nota prot. n. 7688/IV-2-3 del 29/10/2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino; della nota prot. n. 5597/IV, 2,3 del 29/7”004, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino ha comunicato alla società S.E.C.A.P. s.p.a. l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all’appalto sopra indicato e della quale si è avuto conoscenza attraverso la nota prot. n. 7688/IV-2-3 del 29/10/2004 sopra richiamata; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n. 4963/IV, 2,3 del 2/7/2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino, recante la comunicazione alla società S.E.C.A.P. s.p.a. dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a suo favore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il “controricorso” della S.E.C.A.P. s.p.a. e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente in data 26 novembre 2004;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;<br />
Relatore all’udienza del 13 luglio 2005 il Referendario avv. Ivo Correale;<br />
Uditi l’avv. Proto, su delega dell’avv. G. Allodi, per la società ricorrente, l’Avvocato dello Stato M. Prinzivalli per l’Amministrazione resistente, l’avv. F.P. Videtta per la S.E.C.A.P. s.p.a.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 maggio 2004 n. 124 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino indiceva un pubblico incanto, ex art. 20, comma 1, l. n. 109/94 ed art. 76 comma 1 d.P.R. n. 554/99, avente ad oggetto “realizzazione deposito interrato nel cortile dell’edificio storico di via Piave, 21, sede delle sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino”.<br />
Tale bando di gara, tra l’altro, richiedeva la categoria OG1 (Cat. IV D.P.R. n. 34/2000) per un ammontare pari al 70 per cento dell’importo dell’appalto e la categoria OG11 (Cat. III D.P.R. n. 34/2000) per un ammontare pari al restante 30 per cento. Entrambe le lavorazioni erano poi indicate come subappaltabili. Il termine di presentazione delle offerte era fissato al 28 giugno 2004.<br />
Seguiva, quindi, la pubblicazione di tale bando di gara, per estratto, su due quotidiani nazionali in data 27 maggio 2004. In tale sunto era indicato, tra l’altro, solo il “sito” internet presso il quale erano disponibili in forma integrale, ai fini della necessaria consultazione, il bando di gara e il relativo disciplinare.<br />
In data 8 giugno 2004, la medesima stazione appaltante provvedeva a richiedere al Poligrafico dello Stato, ai fini della pubblicazione in G.U., una  richiesta di correzione del bando di gara, nella parte in cui si riferiva alla lavorazione OG11, specificando, a differenza dell’originaria indicazione – comunque non riportata nell’estratto pubblicato sui quotidiani nazionali &#8211;  che questa non era subappaltabile, ex art. 13 comma 7 l. n. 109/94. Analoga correzione del bando era comunque subito inserita nel “sito” internet presso il quale poteva leggersi tutta la documentazione di gara.<br />
Effettuato il necessario sopralluogo richiesto, la Restauri &#038; Recuperi s.r.l. presentava la sua offerta, in cui però, rifacendosi evidentemente all’originaria formulazione del bando, dichiarava l’intento di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG11, non essendo in possesso della III classifica richiesta dall’amministrazione.<br />
Nella prima seduta del 30 giugno 2004, la commissione di gara provvedeva ad escludere la Restauri &#038; Recuperi s.r.l., “ …<i>in quanto l’attestazione SOA prodotta risulta carente della categoria OG11 richiesta</i>” e “<i>Proceduto alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, come risulta(va) dall’allegato prospetto”</i> <i>“aggiudica(va), ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera C e 1 bis della legge n. 109/94 e s.m.i., alla ditta S.E.C.A.P. s.p.a.”.<br />
</i>In seguito a contestazione da parte dell’impresa interessata, che richiamava l’originale formulazione del bando, l’amministrazione precisava, con nota prot. 5432/IV 2.3 del 22 luglio 2004, che: “…<i>la correzione del bando ha riguardato unicamente l’adeguamento del medesimo alla normativa vigente in materia di subappalto (art. 13 comma 7 L. 109/94). Ciò posto, la doglianza relativa all’asserita mancata pubblicazione sugli organi ufficiali appare, in primo luogo, irrilevante, poiché la correzione non ha comportato ampliamento delle condizioni, è stata effettuata tramite altri efficaci mezzi di notizia e si è risolta nel recepimento di norma nota a tutti gli operatori di settore. La doglianza, in secondo luogo, sarebbe ininfluente, per essersi trattato di mera correzione imposta, non comportante modifica delle condizioni di gara, ad inizio regolate dalla disposizione di cui all’art. 13 l. 109/94 citato, non derogabili dall’Amministrazione. La domanda di riammissione alla gara deve, infine essere respinta, per carenza di interesse, in quanto del tutto inidonea a modificarne l’esito (Cons. Stato VI 22/10/2002 n. 5813; 2/10/2001 n. 150)”.<br />
</i>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 19 ottobre 2004, la Restauri &#038; Recuperi s.r.l. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe, lamentando:<br />
<u>1) Violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi generali in materia di gare d’appalto. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per istruttoria carente.<br />
</u>La società ricorrente riteneva di premettere di avere interesse all’annullamento richiesto, in quanto una sua riammissione alla gara avrebbe comportato la conseguente aggiudicazione dell’appalto in virtù del ribasso del 15,269% offerto.<br />
La società ricorrente, quindi, precisava che la modifica al bando di gara richiamata dall’amministrazione per giustificare l’esclusione non poteva avere rilevanza, perché non portata a conoscenza mediante forme di pubblicità identiche a quelle originariamente seguite per la originaria divulgazione. La modifica, infatti, non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma solo su “altri” mezzi di notizia, peraltro sconosciuti alla ricorrente, e senza dare notizia della modifica apportata.<br />
L’offerta della società ricorrente, quindi, era ammissibile perché fondata sulla prescrizione del bando come pubblicata sulla G.U. del 28 maggio 2004, che considerava subappaltabili entrambe le lavorazioni indicate.<br />
Anche altre disposizioni del bando, poi, al punto VI.4 lett. h), e del disciplinare, all’art. 1, lett. W),  si richiamavano alle opere subappaltabili, confermando, così, tale possibilità.<br />
Avendo dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG11, quindi, la società ricorrente non era tenuta a possedere la III classifica e la sua esclusione, fondata su tale circostanza, era illegittima.<br />
<u>2) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 7 L. 109/94. Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 D.P.R. 554/99. Violazione del principio dell’affidamento. Sviamento.<br />
</u>In linea subordinata, la società ricorrente impugnava le clausole del bando di gara, così come successivamente modificate, nella parte in cui escludevano la subappaltabilità delle opere rientranti nella categoria OG11.<br />
Tale subappaltabilità era invece perfettamente coerente alla disciplina vigente.<br />
L’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, richiamato dalla stazione appaltante, introduceva una deroga alla disposizione generale di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 554/99, prevedendo che strutture, impianti ed opere speciali, se superanti il valore del 15% dell’appalto, non possono essere affidati in subappalto.<br />
Tali “strutture, impianti ed opere speciali” oggetto della richiamata deroga sono solo quelle specificate dall’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99, tra cui rientrano solo opere specializzate (ad eccezione della categoria OG12, non inerente al presente appalto) ma non la categoria OG11 considerata nel bando di gara.<br />
Così pure, in linea generale, la società ricorrente evidenziava che non era applicabile neanche la disposizione di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 cit., in quanto richiamante solo le lavorazioni oggetto della previsione dell’art. 72, comma 4, cit.<br />
La disciplina applicabile al caso di specie era quindi corrispondente a quanto stabilito dall’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 554/99 cit., secondo il quale le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicata come prevalente possono anche subappaltare le lavorazioni specializzate a favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.<br />
Anzi, ai sensi dell’ultimo capoverso delle Premesse dell’Allegato a) al d.P.R. n. 34/2000, la società ricorrente non possedendo la classificazione III richiesta dal Bando per la categoria OG11 non poteva che subappaltare i relativi lavori<br />
Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, evidenziando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
In particolare, l’amministrazione resistente riteneva inammissibile il ricorso perché la società ricorrente non possedeva “ab origine” i requisiti e la qualificazione richiesti ed era priva, quindi, di alcuna possibilità di aggiudicazione.<br />
Con “Controricorso”, la S.E.C.A.P. s.p.a., in primo luogo, rilevava la tardività delle censure proposte avverso il bando di gara, perché non impugnato nei termini di decadenza e, in secondo luogo, illustrava le ragioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso, richiamandosi, in sostanza, alla peculiarità delle lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11 nel presente appalto.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 26 novembre 2004, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, dei quali ha chiesto la sospensione, riportando le medesime censure già illustrate con il ricorso introduttivo, aggiungendo, ad integrazione, le conclusioni cui era pervenuto in argomento il Consiglio di Stato in una sentenza dell’ottobre 2004, quasi integralmente riportata.<br />
Con memorie depositate in prossimità della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti illustravano ulteriormente le proprie tesi, anche in relazione ai motivi aggiunti.<br />
Su richiesta della parte ricorrente la trattazione dell’istanza cautelare era rinviata a quella del merito.<br />
Con ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica, tutte le parti ribadivano le proprie argomentazioni.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
In data 20 luglio 2005 è stato depositato il dispositivo della presente sentenza.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Collegio, preliminarmente, disattende l’eccezione di difetto di interesse al ricorso, proposta dall’amministrazione resistente, secondo la quale la società ricorrente non poteva che essere esclusa, perché “’ab origine’ non possedeva i requisiti e la qualificazione richiesti”.<br />
Invero, la società ricorrente, con i motivi di ricorso come illustrati, tende a dimostrare proprio la corrispondenza alla legge di gara dei requisiti da lei posseduti e, in subordine, l’illegittimità della legge di gara stessa ove richiedenti requisiti ulteriori e diversi da quelli specificamente da lei posseduti e dichiarati in sede concorsuale, per cui l’accoglimento delle censure consentirebbe alla stessa di essere riammessa in gara, con conseguente inserimento in graduatoria.<br />
Tanto basta a legittimarla alla proposizione del presente ricorso e, sotto tale profilo, l’eccezione della difesa erariale è priva di pregio perché fondata su considerazioni che non tengono conto degli effettivi motivi di ricorso e delle conseguenze derivanti da un loro eventuale accoglimento.<br />
Premesso ciò, il Collegio rileva però che nel merito il ricorso si palesa infondato.<br />
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che la modifica del bando di gara contenente la precisazione della impossibilità di subappalto per le opere di cat. OG11 non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come invece l’originario testo del bando, ma solo su diversi mezzi di informazione, sconosciuti alla stessa, e senza fornire alcuna pubblicità delle modifiche apportate.<br />
In merito, il Collegio osserva, in punto di fatto, che in effetti il testo del bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2004 precisava, al punto II.2.I, lett. d), &#8211; lavorazioni di cui si compone l’intervento &#8211; che le lavorazioni OG11 (Cat. III del d.P.R. n. 34/2000) erano subappaltabili.<br />
Il medesimo bando di gara, però, specificava al punto I.1 che vi era un indirizzo telematico (www.multix.it/asto) presso il quale ottenere ulteriori informazioni nonchè la documentazione. Il disciplinare di gara, poi, secondo quanto precisato nel medesimo bando di gara, punto IV.3.I, poteva essere disponibile sul suddetto sito internet, con ciò chiarendo come fosse strettamente legata alla pubblicazione cartacea anche quella sul sito informatico, di per sé consentita per tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 24 l. 24 novembre 2000, n. 340 e, nello specifico settore delle gare di appalto, dall’art. 80, comma 6, d.P.R. n. 554/99.<br />
Gli stessi estratti del bando di gara pubblicati su due quotidiani nazionali, secondo la documentazione depositata dall’amministrazione resistente, non facevano alcun riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si limitavano a richiamare l’indirizzo di posta elettronica e il sito internet contenuti nel bando, con ciò ritenendoli sufficienti per la più completa e corretta pubblicità del bando medesimo.<br />
La società ricorrente, quindi, non poteva non essere a conoscenza della sussistenza del sito informatico posto ad integrazione e completamento delle informazioni della legge di gara e di necessaria consultazione ai fini della integrale conoscenza della relativa documentazione.<br />
Ne consegue che era onere di ciascuna impresa partecipante prendere visione integrale di tutti gli atti di gara attraverso tutte le forme di pubblicità richiamate nel medesimo bando, prima di effettuare la propria offerta.<br />
Né è invocabile il richiamo al principio generale dell’affidamento, come effettuato dalla società ricorrente, dato che esso deve pur sempre collegarsi a quello, altrettanto generale, della buona fede e correttezza, anche in sede precontrattuale come quella in esame, ove le parti devono adottare un comportamento idoneo a conoscere e far conoscere al meglio le offerte della rispettiva controparte.<br />
Dato che risulta che la modifica al bando sia stata pubblicizzata anche su un quotidiano economico nazionale, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, secondo cui non si era data la minima pubblicità alla modifica, comunque in tempo utile per la presentazione delle offerte – e quelle relative di tutte le altre ditte partecipanti che si sono conformate lo confermano – la società ricorrente non può invocare a sua esimente la circostanza di una originaria pubblicazione cartacea sulla G.U., atteso che il medesimo bando invitava esplicitamente a fare riferimento anche alla integrazione in via informatica.<br />
Evidenti ragioni di indifferibilità ed urgenza, quindi, avevano imposto all’amministrazione di correggere il bando nel minor tempo possibile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e mediante gli strumenti tecnologici idonei, peraltro richiamati nella formulazione originaria del bando di gara.<br />
D’altronde, per quanto verrà specificato in prosieguo, tale modifica era anche necessaria perché rispondente a prescrizioni di legge che non potevano essere disattese e che dovevano essere conosciute da tutti gli operatori del settore, tra cui ricomprendere certamente anche la società ricorrente.<br />
La modifica in questione, infatti, non ha introdotto mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara ma ha recepito quanto previsto dalla normativa vigente, correggendo così un’iniziale incongruità della legge di gara medesima, nel rispetto anche del principio generale del “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost.<br />
In presenza di una disposizione originaria almeno dubbia in relazione alle leggi vigenti, quindi, la società ricorrente, prima di presentare l’offerta, aveva l’onere di richiedere informazioni alla medesima stazione appaltante o, quantomeno, di seguire sullo strumento di più immediata consultazione, dato dal sito internet, eventuali integrazioni e modificazioni della legge di gara, come d’altro canto risultano avere fatto tutte le altre partecipanti alla gara.<br />
Alla luce di quanto riportato, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato.<br />
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso, per cui può prescindersi dall’esaminare le relative eccezioni di tardività riferite all’impugnazione delle clausole del bando che escludono la subappaltabilità delle opere rientranti nella categoria OG11. <br />
Con tale motivo di ricorso la Restauri &#038; Recuperi s.r.l. sosteneva, nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto corretto il procedimento di rettifica del bando di gara, che la clausola escludente la subappaltabilità delle opere di cui alla categoria OG11 era illegittima.<br />
Riportando quanto previsto dall’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, come modificato dalla l. n. 166/02, unitamente a quanto specificato dagli artt. 73, comma 2, 72, comma 4 e 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 e a quanto previsto dall’Allegato A al d.P.R. n. 34/2000, la società ricorrente riteneva, in sostanza: a) che l’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 esclude il subappalto solo per opere speciali e se superanti il 15% dell’importo totale; b) l’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 554/99 precisa che tutte le parti di cui si compone l’opera sono subappaltabili o affidabili a cottimo se di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o di importo comunque superiore a 150.000 euro; c) le opere di contenuto tecnologico o rilevante complessità, di cui all’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 cit. sono solo quelle specificamente individuate dall’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99 e corrispondono alle categorie di opere specializzate richiamate nell’Allegato A del d.P.R. n. 34/2000, tra cui non compaiono quelle generali di cui alla categoria OG11.<br />
Di conseguenza, illegittime si paleserebbero le modifiche apportate al bando di gara in relazione alla introdotta impossibilità di subappaltare tali opere generali, anche ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 cit. che consente esplicitamente di subappaltare le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, del medesimo d.P.R.<br />
A sostegno di tali considerazioni, poi, la società ricorrente, nei motivi aggiunti in cui ripeteva pedissequamente quanto illustrato nel ricorso introduttivo, richiamava una pronuncia del Consiglio di Stato, in cui si precisava che il divieto di subappalto, di cui all’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, riguarda solo le opere speciali e non quelle di categoria generale, quale la OG11. Se pure alcune opere speciali possono essere incluse nel divieto, ciò accade perché sono caratterizzate dalla medesima specializzazione. La natura assorbente dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 non è ritenuta dal Consiglio di Stato in tale decisione, preferendosi invece l’individuazione, caso per caso, in relazione alla singola categoria di opera speciale compresa nella categoria generale scorporata. <br />
Prendendo spunto, quindi, proprio da tale prospettazione, è necessario verificare, nello specifico, che tipo di lavorazioni erano richieste nel caso di specie, in relazione alla categoria OG11.<br />
Ebbene, già l’art. 17, comma 2, dello schema di contratto, di cui la società ricorrente aveva dichiarato di aver preso visione al momento di presentazione dell’offerta, riproponeva una conclusione ricalcante quanto previsto dall’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, laddove specificava che: “<i>Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, tranne i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che superino singolarmente il 15% dell’importo totale dei lavori e che devono essere eseguiti esclusivamente dall’Appaltatore, oppure da una idonea impresa associata all’Appaltatore in una associazione temporanea di tipo verticale prima della gara stessa…</i>”.<br />
La descrizione analitica dell’oggetto dell’appalto era poi contenuta nel capitolato speciale, depositato in giudizio in stralcio dalla società controinteressata, ove erano indicati gli impianti, i componenti principali e gli accessori, da fornire, porre, mettere a punto e collaudare nei nuovi locali interrati da realizzare nel cortile interno della sede dell’Archivio di Stato in Torino, quali: “<i>impianto di condizionamento; impianti elettrici; impianto antincendio ad idranti e a spegnimento automatico a gas; impianto antintrusione e controllo accessi; sistema integrato di supervisione e regolazione; cabina elettrica; vasca di alimentazione del sistema sprinkler al servizio dell’edificio archivistico preesistente</i>”.<br />
Ebbene tra i lavori “di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”, secondo il richiamo testuale dell’art. 17, comma 2, dello schema di contratto sopra riportato, che l’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 qualifica “quali strutture, impianti ed opere speciali”, superanti il 15% dell’importo dell’appalto, l’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99, prevede, tra gli altri, proprio l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di “impianti antincendio e di termoregolazione” (lett. b), di impianti antintrusione (lett. d), “impianti elettrici, telefonici radiotelefonici, televisivi e simili” (lett. e).<br />
Non pare revocabile in dubbio che le opere richieste nel capitolato speciale rientrano nella descrizione ora riportata, ivi compresa quella relativa al “sistema integrato di supervisione e regolazione” e alla “ cabina elettrica e vasca di alimentazione del sistema spinkler”, opere di alta specializzazione comunque coincidente con la realizzazione di complessi “impianti elettrici”.<br />
Ne consegue, che pur escludendo una valenza generale dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 e operando la distinzione analitica, in base alle effettive opere richieste nell’appalto, sostenuta nella decisione del Consiglio di Stato richiamata nei motivi aggiunti, l’applicabilità dell’esclusione del subappalto opera ugualmente nel caso di specie, atteso che le opere in questione coincidono con l’elenco specifico contenuto nell’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99 e rientrano tra gli “impianti” di cui al ricordato art. 13, comma 7, l. n. 109/94, per i quali è esclusa la possibilità di subappalto.<br />
Né la circostanza che le opere OG11 costituiscano una categoria generale (OG) può essere d’ostacolo al divieto di subappalto, posto che l’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 prevede appunto che “<i>Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di agra, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni”</i>.<br />
Nel caso di specie proprio questo è accaduto, dato che la società ricorrente era in possesso della sola qualificazione OG1 (prevalente) ma non di quella OG11 né aveva costituito allo scopo associazione verticale con altra impresa in possesso di tale qualificazione, per cui la disposta esclusione si palesa legittima.<br />
Alla luce di quanto precisato, quindi, e in relazione alle specifiche censure della società ricorrente, l’impossibilità di subappalto è stata correttamente prevista dall’amministrazione non perché le opere richieste erano opere generali OG11 ma perché, nello specifico, esse erano opere di alta specializzazione – conosciute come tali da ogni partecipante alla gara che aveva preso visione della relativa documentazione &#8211; ricadenti in disposizioni speciali di legge che escludevano l’invocato subappalto.<br />
L’amministrazione, perciò, ha correttamente rettificato il bando nel senso conforme a legge, mediante idonei mezzi di comunicazione, e l’esclusione della società ricorrente, fondata sull’assenza del requisito della specializzazione richiesta, è legittima.<br />
Per quanto illustrato finora, quindi, il ricorso introduttivo deve essere rigettato.<br />
Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio rileva che essi sono indirizzati a chiedere l’annullamento dei provvedimenti che hanno, successivamente all’aggiudicazione provvisoria impugnata con il ricorso introduttivo, disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione alla S.E.C.A.P. s.p.a.<br />
Con il primo motivo aggiunto, però, la società ricorrente ripropone pedissequamente il primo motivo di ricorso, ritenendo l’aggiudicazione definitiva viziata in via derivata da quella provvisoria.<br />
Il Collegio, quindi, rimanda a quanto sopra illustrato nel ritenere infondato il primo motivo suddetto e, di conseguenza, anche il primo motivo aggiunto.<br />
Analogamente deve disporsi per il secondo motivo aggiunto, che pure ripete alla lettera quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, per cui, in relazione a tali argomentazioni, si richiama quanto sopra illustrato nell’evidenziarne l’infondatezza.<br />
In più, la società ricorrente aggiunge solo il richiamo ad una decisione del Consiglio di Stato, che riterrebbe esclusa l’operatività del divieto di subappalto per le categorie generali senza altra specificazione, limitandolo alle categorie generali caratterizzate dalla medesima specializzazione delle categorie speciali.<br />
Per quanto illustrato in precedenza, però, ad opinione del Collegio, tale decisione non appare confacente al caso di specie, o meglio, conferma quanto sopra dedotto, perché l’appalto in questione era caratterizzato da opere di alta specializzazione, con alto contenuto tecnologico.<br />
Ne consegue, che la richiamata decisione propone un principio generale che, pur applicato al caso di specie, conferma la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che ha escluso la subappaltabilità di opere ad alto contenuto tecnologico pur rientranti nella categoria di opere generali, ai sensi dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 e dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/1999.<br />
Anche i motivi aggiunti, quindi, devono essere rigettati.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte–2^ Sezione rigetta il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 13 luglio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Giuseppe Calvo               &#8211;  Presidente<br />
Ivo Correale                &#8211;     Referendario, estensore<br />
Antonio Plaisant           &#8211;     Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-12-2005-n-4002/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8492/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8492</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. S. Romano Est. Vodafone Omnitel n.v. (Avv. ti M. Brizzolari e S. Erci) contro il Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato) e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8492/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8492/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. S. Romano Est.<br /> Vodafone Omnitel n.v. (Avv. ti M. Brizzolari e S. Erci) contro il Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato) e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del giudizio di incompatibilità formulato dalla Soprintendenza sull&#8217;adeguamento delle s.r.b. alla tecnologia UMTS in caso di sostituzione con antenne di pari dimensioni e senza modifiche architettoniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Impianti per la telefonia mobile &#8211; Adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia alla tecnologia UMTS – Sostituzione delle antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota e senza alcuna modifica di carattere architettonico – Giudizio di incompatibilità con i valori paesistici tutelati espresso dalla Soprintendenza &#8211; Riferimento non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia alla tecnologia UMTS è illegittimo il giudizio di incompatibilità con i valori paesistici tutelati espresso dalla Soprintendenza in quanto chiaramente riferito, non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento (limitate alla sostituzione delle antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota e senza alcuna modifica di carattere architettonico), bensì alla stessa struttura preesistente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità del giudizio di incompatibilità formulato dalla Soprintendenza all’adeguamento delle s.r.b. alla tecnologia UMTS in caso di sostituzione con antenne di pari dimensioni e senza modifiche architettoniche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 8492 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n. 2400  Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2400/2003 proposto da<br />
 <b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv.  Maurizio Brizzolari del foro di Roma e dall’avv. Sauro Erci ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Francecso Bonaini n. 10;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio,  rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p><b>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO per le province di Firenze, Pistoia e Prato</b>, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentata  e difesa come sopra:</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del sindaco pro-tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola ed Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso la direzione avvocatura in Firenze, in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto 8 ottobre 2003 n. 276 del Soprintendente, avente ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione n. 342 dell’8 agosto 2003 rilasciata per i lavori eseguiti nel comune di Firenze, in viale Petrarca n. 116 su istanza di Omnitel Vodafone;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2004, con i quali è stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 56 del 29.1.2004 emessa dal Dirigente del servizio Edilizia privata del comune di Firenze;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Brizzolari, l’avv. A.Minucci e l’avv.dello Stato P.Pirollo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Sul lastrico solare dell’edificio sito in Firenze, viale Petrarca n. 116, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la società Vodafone Omnitel ha realizzato, previa autorizzazione del 14.3.1996 rilasciata dal comune ai sensi della legge n. 1497/1939, una stazione radio base per telefonia cellulare.<br />
 Sulla predetta autorizzazione, nulla disponeva la Soprintendenza, assentendola tacitamente.<br />
L’impianto, di seguito installato ed attivato, alla data di proposizione del ricorso era in funzione da sei anni.<br />
 Avendo l’esigenza di adeguare l’impianto alla nuova tecnologia UMTS, possedendone la licenza, Vodafone Omnitel presentava istanza di autorizzazione per l’inserimento del nuovo sistema di trasmissione sull’impianto già operante, precisando che l’adeguamento avrebbe riguardato solo il sistema antenne senza alcuna modifica di carattere architettonico. Dal progetto dei lavori e dalla relativa relazione tecnica risultava, anzi che, con le modifiche previste, “le antenne esistenti verranno sostituite con altre di medesime dimensioni e posizionate alla stessa quota senza alcuna modifica di carattere architettonico”.<br />
Il comune rilasciava, pertanto, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del d. lgs. 490/99, sulla base del parere favorevole della commissione edilizia integrata.<br />
L’autorizzazione veniva trasmessa alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, la quale con decreto del 8.10.2003, ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal comune.<br />
Con  ricorso notificato il 18.12.2003, la società Vodafone Omnitel ha impugnato il provvedimento del Soprintendente deducendo:<br />
1) che la Soprintendenza avrebbe approfittato della richiesta di adeguamento dell’impianto esistente per rivalutarne illegittimamente la compatibilità, senza neanche indicare l’entità e l’impatto delle modifiche che sarebbero state apportate;<br />
2) che la censurata sinteticità di motivazione del comune sarebbe dovuta al fatto che  si tratta di impianto già autorizzato ed all’irrilevanza delle modifiche da apportarvi, sotto il profilo paesaggistico.<br />
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 14.4.2004, la società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale di demolizione di tutte le opere di adeguamento al sistema UMTS della stazione radio base e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, deducendo :<br />
1) omessa comunicazione di avvio del procedimento;<br />
2) erronea applicazione del potere di demolizione, trattandosi di opere non soggette a concessione;<br />
3) erroneità del presupposto, non essendovi automatismo tra dichiarazione di inefficacia dell’autorizzazione e ordine di rimozione;<br />
4) omessa convocazione di una conferenza di servizi, in luogo dell’emissione dell’ordine di demolizione;<br />
5) mancata salvaguardia dell’impianto esistente e delle opere già autorizzate;<br />
6) illegittimità derivata del provvedimento da quella del decreto soprintendentizio impugnato.<br />
Costituito in giudizio, il comune intimato ha contestato le deduzioni avversarie ed ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
L’amministrazione statale, costituitasi con memoria di mera forma dell’avvocatura dello Stato, ha prodotto documentazione e una relazione della Soprintendenza.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 – Con il ricorso introduttivo è impugnato il decreto di annullamento, emesso dalla Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata dal comune sull’istanza di adeguamento al sistema UMTS della stazione radio base, a suo tempo installata dalla ricorrente previa autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del d. lgs. n. 490/99.<br />
La relazione tecnica, allegata all’istanza di adeguamento della s.r.b., finalizzata all’inserimento del sistema di trasmissione UMTS, aveva ad oggetto la sostituzione dei pannelli esistenti senza alcuna modifica dal punto di vista architettonico, tal ché le antenne esistenti sarebbero state sostituite con altre delle medesime dimensioni posizionate alla stessa quota (cfr. relazione  20.3.2003,  doc. 4 della ricorrente).<br />
Su detta istanza si è pronunciata favorevolmente la competente commissione edilizia integrata, al cui parere ha fatto seguito l’autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio edilizia privata, ai sensi dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99.<br />
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la Soprintendenza ha osservato: che l’autorità comunale si è limitata a richiamare il parere della c.e.i.; che l’autorizzazione ex art. 151 deve essere adeguatamente motivata in ordine all’effettiva compatibilità delle opere autorizzate con i valori paesaggistici dei luoghi; che nella specie non risultano l’iter logico seguito, né gli accertamenti e le valutazioni effettuati; che l’intervento consiste nell’adeguamento tecnologico di un impianto esistente già realizzato e ben visibile dal contesto circostante; che detto impianto ha notevole impatto e produce danno all’ambiente; che,<br />
ad oggi, alla valutazione della compatibilità ambientale concorrono taluni mutati fattori, come: l’avanzamento della tecnologia che consente l’installazione di impianti di minore impatto visivo; l’aggiunta di elementi costruttivi il cui impatto è altamente invadente; l’apposizione di un carter in metallo, sulla facciata posteriore, fonte di ulteriore degrado e non  presente nei grafici approvati; l’impatto traumatico che le apparecchiature hanno avuto sul panorama cittadino nel corso degli anni, più ampio di quello che si potesse prevedere nel 1996.<br />
Conclusivamente, poiché il provvedimento di autorizzazione, ad avviso della Soprintendenza, consentirebbe “una modifica finalizzata al permanere di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici”, esso sarebbe viziato e meritevole di annullamento.<br />
Con i due motivi articolati nel ricorso introduttivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99, eccesso di potere per sviamento ed errore nei presupposti, contraddittorietà e insufficiente motivazione, rilevando che: a) le modifiche oggetto dell’istanza di adeguamento tecnologico non comportano un diverso o maggiore impatto ambientale della struttura esistente; b) l’impianto base, a suo tempo autorizzato sotto il profilo paesaggistico sia dal comune sia, per assenso implicito, dall’autorità statale, non muta le proprie caratteristiche dimensionali non ritenute, all’epoca, incompatibili con l’ambiente circostante; c) la sinteticità ella motivazione dell’autorità comunale si giustifica con l’irrilevanza delle modifiche tecniche sotto il profilo tutelato e, pertanto, la Soprintendenza ha colto l’occasione del controllo della nuova autorizzazione comunale per rimettere in discussione l’originario provvedimento favorevole all’installazione della struttura base.<br />
Ad avviso del collegio, le censure proposte appaiono fondate.<br />
Nella disamina della consistenza dei motivi dedotti, occorre aver riguardo, in primo luogo, alla portata dell’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto esistente, così come emerge dall’istanza formulata (cfr. doc. 2) la quale contiene la descrizione dell’impianto – costituito “da otto pannelli in vetroresina….installati su quattro paline metalliche poste sulla copertura del torrino del fabbricato ad un’altezza da terra di 28,60 mt.,….la cui manutenzione è prevista tramite scaletta fissata alla palina, dotata di guida di sicurezza”.<br />
La richiesta di adeguamento tecnologico “riguarda esclusivamente il sistema antenne per l’inserimento del sistema di trasmissione UMTS. Le stesse verranno sostituite con altre di medesime dimensioni e posizionate alla stessa quota senza alcuna modifica di carattere architettonico”.<br />
Quanto alla consistenza dell’intervento di adeguamento, la perizia tecnica giurata  del marzo 2004 (doc. 3 della ricorrente) conferma che esso comporta “la sola sostituzione delle antenne con altre di analoga dimensione, in quanto l’apparato è installato all’interno della sala esistente”.<br />
L’intervento di adeguamento tecnologico della s.r.b. esistente, oggetto dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune annullata con il provvedimento impugnato, deve ritenersi, dunque, limitato alla sostituzione delle antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota, senza alcuna modifica di carattere architettonico (come emerge dai documenti sopra citati, non contestati da altri o diversi elementi documentali).<br />
Alla luce della precisata individuazione dell’entità e dei limiti oggettivi dell’intervento autorizzato dal comune, l’annullamento disposto dalla Soprintendenza non si sottrae ai vizi dedotti.<br />
Con esso, infatti, il giudizio di incompatibilità con i valori paesistici tutelati è chiaramente riferito, non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento, bensì alla stessa struttura preesistente, “già realizzata e attualmente ben visibile dal contesto circostante”, considerato che “l’impianto risulta di notevole impatto e di danno all’ambiente”.<br />
Né rileva, ai fini del presente giudizio che ha ad oggetto il solo progetto di adeguamento tecnologico (inteso nei limiti già precisati), che, all’attualità, sarebbero mutati, rispetto all’intervento all’epoca assentito, “alcuni fattori che concorrono alla valutazione della compatibilità ambientale” (come l’aggiunta di elementi costruttivi, quali flange, scale di servizio, trasformatori, pilastri di rinforzo, ovvero l’apposizione di un carter in metallo sulla facciata posteriore ben visibile dalle colline retrostanti, addirittura non presente nei grafici approvati).<br />
Altrettanto irrilevante, ai fini del presente giudizio, appare la circostanza che “la presentazione grafica a suo tempo esaminata non rendeva a sufficienza l’effettiva consistenza dei manufatti”.<br />
Si tratta, all’evidenza, di elementi e valutazioni – estranei all’oggetto dell’interveto in esame &#8211; che potrebbero avere rilievo su altri piani di tutela (cfr. comunicazione di abuso edilizio alla Procura della Repubblica inoltrata dalla stessa Soprintendenza nella quale si evidenzia l’esecuzione di lavori difformi dalla originaria autorizzazione rilasciata dal comune ed assentita dall’organo statale; cfr., altresì, rapporto di sopralluogo del 4.11.2003, eseguito dall’Arpat, su richiesta del comune, che riferisce la presenza nello stesso sito di un’antenna, funzionante, di proprietà di altro gestore).<br />
Sotto il profilo della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal comune, oggetto dell’atto impugnato, non è consentito alla Soprintendenza di ritenerla viziata sulla base di elementi e valutazioni non strettamente attinenti all’atto esaminato.<br />
Resta, evidentemente, salvo il potere del comune come amministrazione attiva, a seguito di una rinnovata valutazione di elementi a suo tempo non emersi dalla documentazione prodotta o dell’accertamento della realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate, l’esercizio del potere di autotutela o di repressione degli abusi eseguiti, ove ne ricorrano i presupposti, ma ciò non consente all’organo cui compete, tra l’altro, un potere di controllo di legittimità e non di merito, di rivalutare la compatibilità dell’intero impianto a suo tempo autorizzato, con una determinazione basata su elementi e valutazioni che fuoriescono dai limiti oggettivi dell’atto sottoposto a controllo.</p>
<p>2 – L’accoglimento del ricorso proposto avverso la determinazione della Soprintendenza comporta l’illegittimità derivata della conseguente ordinanza di demolizione dell’impianto, impugnata con i motivi aggiunti.<br />
Infatti, il provvedimento emesso dal comune ha come suo presupposto l’avvenuto annullamento dell’autorizzazione paesaggistica nonché l’accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento della s.r.b. accertata dall’Arpat.<br />
Inoltre, a conferma della evidenziata mancanza di corrispondenza logico-giuridica tra il provvedimento della Soprintendenza e l’autorizzazione comunale annullata, l’eventuale esecuzione dell’ordinanza di demolizione, limitatamente alle opere di adeguamento dell’impianto alla tecnologia UMTS, non eliminerebbe – come appare evidente dalla considerazioni esposte – la asserita sostanziale incompatibilità della struttura, nel suo insieme, con i valori paesistici tutelati, che costituisce, in uno, la ragione dell’annullamento disposto  dalla stessa Soprintendenza ed il presupposto dell’ordinanza comunale, sotto tale profilo autonomamente viziata.</p>
<p>3 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati. <br />
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DICEMBRE 2005<br />
Firenze, lì 14 DICEMBRE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8492/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8493</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. S. Romano Est. M. Maffei (Avv.ti F. Frati e M.B. Pieraccini) contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Accademia Navale di Livorno (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di P. Berti (Avv. L. Barsotti) sulle fonti di pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. S. Romano Est.<br /> M. Maffei (Avv.ti F. Frati e M.B. Pieraccini) contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Accademia Navale di Livorno (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di P. Berti (Avv. L. Barsotti)</span></p>
<hr />
<p>sulle fonti di pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi e sul giudizio di inidoneità per carenze dell&#8217;attività scientifica svolta dal candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Fonti di pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi – “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa – Non vi rientra<br />
2. Concorsi pubblici – Commissione &#8211; Giudizio complessivo di inidoneità per carenze dell’attività scientifica svolta – Riferimento al fatto che le pubblicazioni, svolte in collaborazione con altri autori, non consentono di individuare il contributo del candidato &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa non costituisce una fonte di pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi, al pari dei bollettini ufficiali delle varie amministrazioni centrali, sopratutto laddove non sia provato che di essi sussista, e sia effettivamente portata alla conoscenza dei dipendenti, copia presso la sede amministrativa di appartenenza</p>
<p>2. In tema di procedure concorsuali è legittimo il giudizio complessivo di inidoneità per carenze dell’attività scientifica svolta, espresso dalla Commissione nei confronti di un candidato, laddove tale giudizio trovi logica e puntuale conferma nei singoli giudizi espressi da ognuno dei cinque componenti della Commissione i quali hanno tutti rilevato che l’attività scientifica, documentata da alcune pubblicazioni, è stata svolta in collaborazione con altri autori e che pertanto da esse non è individuabile il contributo del candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i></b>sul ricorso <b>n. 2122/2004</b> proposto da <br />
<B>MAFFEI MAURO</B> rappresentato e difeso dagli avv.ti  Francesco Frati e Maria Beatrice Pieraccini e domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />
<i><b></p>
<p>
</i>MINISTERO DELLA DIFESA<i></b></i>, in persona del Ministro pro-tempore,  <br />
<B>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA</B>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
<B>ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO</B>,  in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>BERTI PAOLO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Barsotti ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Firenze, via di Camporeggi n. 3;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto in data 11.12.2003 recente l’approvazione degli atti della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di ruolo presso l’Accademia navale di Livorno, indetta con d.m. 28.1.3002, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’inquadramento nel ruolo del personale civile dell’Accademia medesima per la disciplina di “Calcolo automatico dei circuiti elettrici”;<br />
del giudizio di non idoneità, espresso dalla commissione giudicatrice di cui al verbale del 14.10.2003;<br />
<i>in parte qua</i>, del decreto in data 18.10.2001, con il quale è stata indetta la seconda tornata di giudizi di idoneità e sono state disciplinate le modalità di svolgimento della relativa procedura, e precisamente dell’art. 5, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici;<br />
del d.m. 28.1.2003, con cui il ministero della Difesa ha nominato la commissione giudicatrice preposta ad esprimere il giudizio di idoneità impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e di Berti Paolo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 novembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Parlapiano delegato da F.Frati e M.B.Pieraccini, l’avv.dello Stato M.Gramaglia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
Laureato in Ingegneria elettrotecnica presso l’Università degli studi di Pisa e dopo avere svolto attività didattica e scientifica presso l’Accademia Navale di Livorno, il prof. Mauro Maffei ha partecipato alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di ruolo presso la predetta Accademia navale, indetta con d.m. 18.10.2001, in esito alla quale è stato dichiarato non idoneo all’inquadramento.<br />
Pertanto, ha impugnato gli atti sopra indicati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) violazione degli artt. 45 e 51 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 &#8211; violazione dell’art. 105 dello stesso d.p.r. – violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. &#8211; eccesso di potere per difetto dei presupposti, per contraddittorietà e illogicità manifesta; secondo il ricorrente, pur operando nel quadro del d.p.r. 382/80, nella formazione della commissione giudicatrice illegittimamente il Ministero ha applicato una fonte normativa estranea alla fonte di riferimento, e cioè l&#8217;art. 5 del r.d. n. 2135/1936, il quale tra l&#8217;altro regola la composizione della commissione giudicatrice di concorsi per la procedura di assunzione dei professori ordinari e straordinari, mentre nella specie si tratta della nomina ad un posto di professore associato; invero, come dettato dall’art. 105 del citato d.p.r. n. 382/1980, gli istituti militari non possono più applicare la previgente normativa in materia di conferimento degli insegnamenti, dovendo essi attenersi ai principi del nuovo ordinamento universitario;<br />
2) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione e per illogicità manifesta; infatti, la commissione giudicatrice avrebbe fatto riferimento soltanto al numero dei titoli presentati, senza esprimere alcuna valutazione in ordine al valore scientifico dei medesimi.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.<br />
Costituito in giudizio, il prof. ing. Paolo Berti ha eccepito la tardività del ricorso, deducendone comunque l’infondatezza e chiedendone al reiezione.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
1 – Con il ricorso in esame, si contesta la violazione, da parte dell’amministrazione della Difesa, dell’obbligo normativamente sancito a carico delle Accademie militari di adeguare i propri ordinamenti, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del d.p.r. contenente il riordinamento della docenza universitaria (art. 105 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382).<br />
Il ricorrente contesta, in particolare, la composizione della commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, alla quale ha partecipato con esito negativo, determinata in base all’art. 5 del r.d. n. 2135 del 1936, anziché in base al d.p.r. n. 382 del 1980, recante il riordino della docenza universitaria, al quale l’Accademia navale resistente avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento ai sensi del richiamato art 105.<br />
Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti.<br />
2 – Con una prima eccezione, si è osservato che il gravame sarebbe tardivo rispetto alla data di pubblicazione del d.d. 11.12.2003, recante l’approvazione  degli atti della commissione giudicatrice, nel Giornale ufficiale del ministero della Difesa in data 20.3.2004, che ne avrebbe consentito la conoscibilità al ricorrente.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Il citato “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa non costituisce una fonte di pubblicità legale del provvedimento, al pari dei bollettini ufficiali delle varie amministrazioni centrali, sopratutto laddove non sia provato che di essi sussista, e sia effettivamente portata alla conoscenza dei dipendenti, copia presso la sede amministrativa di appartenenza. Nella specie, il ricorrente ha contestato, senza essere stato contraddetto dalle parti resistenti, che presso l’Accademia Navale di Livorno esista una raccolta ufficiale della pubblicazione in questione.<br />
Tanto basta, ad avviso del Collegio, per escludere la effettiva conoscibilità del provvedimento da parte del ricorrente.<br />
Peraltro, il contenuto dell’atto è stato personalmente comunicato, tramite servizio postale, all’interessato, il quale ha provveduto ad impugnarlo nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge. <br />
3 – Con una seconda eccezione è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso, per la mancata tempestiva impugnazione del decreto contenente l’indicazione dei criteri per la composizione della commissione giudicatrice in base alla normativa del 1936, conosciuta (ed accettata) dal ricorrente, al più tardi, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Come affermato dalla giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado, i vizi relativi alla composizione o al funzionamento della commissione giudicatrice devono essere dedotti solo al momento dell’approvazione delle operazioni concorsuali (Tar Lazio, Latina, 14.2.2003 n. 159; Cons. St., VI, 23.12.2003 n. 8508).<br />
Il principio appare conforme a quello, più generale, secondo cui il bando di gara è normalmente impugnabile solo con l’atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale; esso è, invece, immediatamente impugnabile laddove contenga clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione ovvero clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale; in ogni altro caso, la clausola illegittima del bando di gara o della lettera d’invito va impugnata solo quando l’atto di essa applicativo renderà concreta e attuale la lesione della situazione soggettiva  del partecipante alla procedura concorsuale (Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2003 n. 1).<br />
 Il principio, affermato in materia di attività contrattuale preceduta da selezione concorsuale, vale anche in materia di concorsi indetti per il reclutamento di personale della pubblica amministrazione.<br />
4 – Nel merito, il primo motivo è infondato.<br />
L’art. 105 del d.p.r. n. 382/1980, della cui mancata applicazione il ricorrente si duole, stabiliva l’obbligo della Accademie militari di adeguare i propri ordinamenti, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni dello stesso d.p.r., recante il riordino della docenza universitaria, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.<br />
Peraltro, con la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei docenti universitari di ruolo, la disciplina di cui al d.p.r. n. 382/80 è stata in parte abrogata e, in particolare, è stato abrogato l’art. 45 che regola la composizione delle commissioni giudicatrici.<br />
Invero, dopo la legge n. 210/98, sia il d.p.r. n. 390/1998 (art. 6), sia il successivo d.p.r. n. 117/2000 (art. 7) confermano l’abrogazione, tra gli altri, dell’art. 45, recante la disciplina alla quale le Accademie militari avrebbero dovuto adeguarsi.<br />
Ne consegue che, essendo stata abrogata la norma disciplinante la composizione delle commissioni giudicatrici, la perdurante vigenza dell’obbligo di adeguamento da parte della Accademie militari, non essendo stato oggetto di abrogazione l’art. 105 del d.p.r. n. 382/80, deve ritenersi prorogata a decorrere dall’entrata in vigore dell’ultimo regolamento contenente la effettiva abrogazione della norma in materia di composizione delle commissioni giudicatrici.<br />
In ogni caso, nella fattispecie, trattandosi di una procedura selettiva indetta con un decreto del 18.10.2001, per la composizione della relativa commissione giudicatrice, l’amministrazione ha fatto legittimo riferimento al r.d. 15 ottobre 1936 n. 2135, concernente il regolamento del personale civile insegnante dell’Accademia navale di Livorno, norma speciale rispetto a quella generale non più in vigore.<br />
Né rileva che la norma applicata &#8211; l’art. 5 del r.d. – concerna i concorsi a professore di prima fascia, laddove la procedura di cui trattasi attiene al reclutamento di un professore di seconda fascia.<br />
In base agli artt. 8 e 9 del r.d. 2135/1936, i professori ordinari sono suddivisi in 1^, 2^ e 3^ classe; pertanto, la disciplina ivi prevista è da ritenersi applicabile anche alle procedure di reclutamento dei professori associati, come quella di cui trattasi.<br />
5 – Con il secondo motivo, si deduce che la commissione giudicatrice avrebbe fatto riferimento soltanto al numero dei titoli presentati, senza esprimere alcuna valutazione in ordine al valore scientifico dei medesimi.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Il giudizio complessivo di inidoneità espresso dalla commissione è basato sulle carenze dell’attività scientifica del ricorrente che sono state ritenute prevalenti rispetto all’ampia attività didattica svolta dall’interessato.<br />
Tale giudizio conclusivo trova logica e puntuale conferma nei singoli giudizi espressi da ognuno dei cinque componenti della commissione i quali rilevano, tutti, che la predetta attività scientifica, documentata da alcune pubblicazioni, è stata svolta in collaborazione con altri autori e che da esse non  è individuabile il contributo del candidato.<br />
Rilevano, altresì, che la predetta attività risulta, comunque, modesta e discontinua.<br />
A fronte delle motivazioni che emergono dai verbali della commissione non è dato ravvisare alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, il quale si limita a proporre generiche censure di merito sulla pretesa omissione di valutazione del valore scientifico dei titoli presentati.<br />
6 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. <br />
Spese ed onorari di giudizio possono essere compensati tra le parti.</p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>respinge</b> e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 8 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DICEMBRE 2005<br />
Firenze, lì 14 DICEMBRE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-8493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.8493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4021/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4021</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Pasquettaz spa e Industria Carni s.n.c. di Pasquettaz Martino &#038; figli in liquidazione (avv. Manni, De Sanctis, Alice) c. I.N.P.S. (n.c.) e Apro Sandor, Barkozi Miklos, Bellan Gabor, Bucsa Renc, Petres Zsolt (n.c.) da disapplicarsi le norme regolamentari che precludono all&#8217;accesso le dichiarazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4021/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4021/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Pasquettaz spa e Industria Carni s.n.c. di Pasquettaz Martino &#038; figli in liquidazione (avv. Manni, De Sanctis, Alice) c. I.N.P.S. (n.c.) e Apro Sandor, Barkozi Miklos, Bellan Gabor, Bucsa Renc, Petres Zsolt (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>da disapplicarsi le norme regolamentari che precludono all&#8217;accesso le dichiarazioni rese a verbale dai lavoratori escussi dagli Ispettori INPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Atto amministrativo – Accesso agli atti – Verbali con dichiarazioni rese da lavoratori escussi da Ispettori Inps – Norme ostative all’accesso (art. 2, 1° co. lett. c) DM 4.11.1994 n. 757) – Disapplicazione delle norme – Necessità.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Accesso agli atti – Oggetto – Atti di indagine compiuti da nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria – Segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. – Sottrazione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le norme regolamentari che precludono all’accesso le dichiarazioni rese a verbale dai la-voratori escussi dagli Ispettori INPS devono essere disapplicate.</p>
<p>2. Sono legittimamente sottratti all’accesso, in quanto coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., gli atti di indagine compiuti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL PIEMONTE</P></b><br />
<b></p>
<p align=center>&#8211; SEZIONE I –</p>
<p></b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1351/05 proposto dalle società<br />
<b>PASQUETTAZ S.P.A. e INDUSTRIA CARNI S.N.C. DI PASQUET-TAZ MARTINO &#038; FIGLI IN LIQUIDAZIONE</b>, in persona dei rispetti-vi legali rappresentanti <i>pro-tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Manni, Alberto De Sanctis e Giampaolo Alice ed elettivamente domici-liato presso lo studio del primo in Torino, via Palmieri, 57, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><B>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, non costituito in giudi-zio;<br />
<B>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – SEDE DI TORINO</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
APRO SANDOR</b>, <B>BARKOZI MIKLOS</B>, <B>BELLAN GA-BOR</B>, <B>BUCSA FERENC</B>, <B>KONZ JANOS</B> e <B>PETRES ZSOLT</B>, non costituiti in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento dell’INPS – Area Metropolitana di Torino – Ufficio Vi-gilanza in data 5 ottobre 2005, prot. n. INPS.8100.05/10/2005.0046257, recante reiezione della domanda presentata dalle ricorrenti in data 3 ottobre 2005 per ottenere l’accesso ad atti amministrativi inerenti i verbali di accertamento 9 set-tembre 2005, n. 204, prot. nn. E/204-23255 ed E/204/23249;</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />
del diritto delle ricorrenti ad ottenere il rilascio di copia:<br />
a) dei verbali contenenti le dichiarazioni rese all’ispettore del Lavoro Giulia Giausa ed agli Ispettori dell’INPS Renato Pagliano e Luca Sanna nel corso delle visite ispettive presso le ricorrenti dai lavoratori indicati nei due citati verbali di accertamento 9 settembre 2005, n. 204, prot. nn. E/204-23255 ed E/204/23249, ad eccezione del verbale relativo alle dichiarazioni rese da Imre Hegyesi, che risulta essersi trasferito in Ungheria in luogo ignoto;<br />
b) della documentazione acquisita agli atti dall’Ispettore del Lavoro Giulia Giau-sa e dagli Ispettori dell’INPS Renato Pagliano e Luca Sanna nel corso delle sud-dette visite ispettive;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udito inoltre all’udienza camerale del 14 dicembre 2005 l’avv. Roberto Manni in sostituzione dell’avv. Stefano Manni per le società ricorrenti;<br />
Visto l’art. 21-<i>bis</i> L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’art. 2 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto di dover decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sen-si della norma sopra citata;<br />
Considerato che l’INPS ha respinto la richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi dai propri Ispettori e dall’Ispettore del Lavoro recatisi presso gli stabilimenti delle società ricorrenti sul rilievo che queste non avrebbe-ro indicato la motivazione per la quale l’accesso medesimo veniva richiesto e che dette dichiarazioni risultavano comunque sottratte all’accesso a sensi dell’al-legato A al regolamento approvato con determinazione commissariale 16 feb-braio 1994, n. 1951;<br />
Considerato che, nella richiesta di accesso, il legale rappresentante delle società ricorrenti aveva dichiarato di essere “il soggetto nei cui confronti sono stati noti-ficati i verbali (di accertamento delle violazioni alle norme sulla previdenza so-ciale obbligatoria) ed è quindi titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad esercitare il diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria”;<br />
Ritenuto che tale motivazione è sufficiente a legittimare la richiesta di accesso, atteso che la conoscenza degli atti oggetto della richiesta stessa è univocamente finalizzata all’esercizio del diritto di difesa nei confronti dei verbali sopra cita-ti;<br />
Ritenuto inoltre che le disposizioni del regolamento dell’INPS che sottraggono all’accesso i «documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rap-porto contributivo INPS datori di lavoro» e le «dichiarazioni rilasciate da lavora-tori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di pre-venire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi» sono già state dichiarate illegittime e disapplicate dalla giurisprudenza in ragione del fatto che tali previsioni regolamentari risultano in contrasto con la norma prima-ria di cui all’art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza del terzo, che, per quan-to «tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, re-cede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse» (Cons. St., VI, 1° ottobre 2002, n. 5110; v. anche T.A.R. Basilicata, 14 novem-bre 2002, n. 797; T.A.R. Veneto, 14 maggio 2003, n. 2760; T.A.R. Toscana, 3 marzo 2004, n. 660);<br />
Ritenuto che deve pertanto dichiararsi il diritto delle ricorrenti di ottenere l’ac-cesso alle dichiarazioni in questione;<br />
Considerato che le società ricorrenti hanno inoltre chiesto di accedere alla ulte-riore (rispetto alle dichiarazioni di cui sopra) documentazione acquisita agli atti dagli Ispettori operanti;<br />
Considerato che l’I.N.P.S. ha respinto la richiesta “in quanto, oltre alla documen-tazione messa a disposizione dalle ditte in oggetto (libri obbligatori, fatture for-nitori e contratti di fornitura di servizi), sono stati acquisiti documenti presso il Gruppo Investigativo per la Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Milano, dietro autorizzazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano”;<br />
Ritenuto che le società ricorrenti non hanno evidentemente interesse ad accedere al primo gruppo di documenti da esse stesse forniti e quindi dalle medesime ben conosciuti;<br />
Ritenuto che, quanto ai documenti acquisiti dietro autorizzazione della Procura della Repubblica, l’eventuale inerenza ad indagini preliminari in corso di svol-gimento della documentazione formata da una Pubblica Amministrazione nello svolgimento della propria attività istituzionale ispettiva non preclude l’accesso ad essa da parte di chi, avendo subito un procedimento di controllo o ispettivo, ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti amministrativi utilizzati e la relazione conclusiva della procedura, esclusi gli eventuali atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di polizia giudizia-ria, che sono coperti da segreto istruttorio a sensi degli art. 329, ss. cod. proc. pen. (T.A.R. Veneto, III, 5 aprile 2002, n. 1277; T.A.R. Sicilia – Palermo, 12 novembre 2003, n. 2730);<br />
Ritenuto che, in ragione delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere con-clusivamente accolto, con conseguente ordine all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, di consentire alle società ricorrenti l’accesso alla documentazione di cui alla richiesta in data 5 ottobre 2005, ad e-sclusione degli atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso di dichiarare l’integrale irripetibilità delle spese di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I – definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, di consentire alle società ricorrenti l’accesso alla documentazione di cui alla richie-sta in data 5 ottobre 2005, esclusi gli atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria;<br />
Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005 con l’intervento dei magistrati<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti	&#8211; Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4021/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4023/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4023</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Antonina Chiofalo (avv. Monti, Greppi, Razeto) c. Comune di Monteu da Po (avv. Santilli) Il Tar Piemonte sottrae l&#8217;istituto regionale della ristrutturazione edilizia con ampliamento dal genus della ristrutturazione edilizia 1. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia ex art. 10 Dpr 380/2001 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4023/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Antonina Chiofalo (avv. Monti, Greppi, Razeto) c. Comune di Monteu da Po (avv. Santilli)</span></p>
<hr />
<p>Il Tar Piemonte sottrae l&#8217;istituto regionale della ristrutturazione edilizia con ampliamento dal genus della ristrutturazione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia ex art. 10 Dpr 380/2001 – Nozione – Intervento – Effetti – Aumento di volumetria e superficie utile e modifica sagoma dell’edificio – Non è tale.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia di tipo B (circ. Pres. G.R. 27.4.1984 n. 5/SG/URB) – Interventi ampliativi – Inclusione – Nozione di ristrutturazione – Non è riconducibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’intervento edilizio che si caratterizzi per aumento di volumetria e superficie utile e mo-difica sagoma dell’edificio non è riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia ai sen-si dell’art. 10 Dpr 380/2001.</p>
<p>2. La ristrutturazione edilizia di tipo B prevista dalla circ. Pres. G.R. 27.4.1984 n. 5/SG/URB che ricomprende l’ampliamento non è riconducibile alla nozione legislativa di ristrutturazione edilizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL PIEMONTE</P></b><br />
<b></p>
<p align=center>&#8211; SEZIONE I –</p>
<p>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
</b>sul ricorso R.G.R. n. 1368/05 proposto da<br />
<B>CHIOFALO ANTONINA</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, via Ettore De Sonnaz, 19, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
il<B>COMUNE DI MONTEU DA PO</B>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 7 dicembre 2005, n. 97 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi, 44, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p>
</b>a) del provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Monteu da Po in data 17 agosto 2005, prot. n. 2621, con cui è stata respinta la D.I.A. pre-sentata il 3 agosto 2005 quale variante in sanatoria alla D.I.A. del 31 marzo 2005, avente come oggetto il rifacimento del tetto e modifiche interne;<br />
b) del decreto ingiuntivo del Responsabile del Servizio del Comune di Monteu da Po in data 5 ottobre 2005, prot. n. 4382, con cui è stata ordinata la rimozione dell’abuso in atto ed il ripristino dello stato dei luoghi, è stato comunicato che, in caso di mancata ottemperanza entro 90 giorni dalla notifica, l’immbile verrà ac-quisito gratuitamente al patrimonio comunale ed è stato richiesto al Segretario Comunale di adottare il relativo provvedimento previa verifica dell’inottempe-ranza;<br />
<b></p>
<p align=center>nonché per la condanna</p>
<p>
</b>del Comune di Monteu da Po al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal-la ricorrente in conseguenza dei suddetti provvedimenti a sensi dell’art. 35 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteu da Po;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 14 dicembre 2005 l’avv. Paolo Monti per la ricorrente e l’avv. Giorgio Santilli per il Comune di Monteu da Po;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che il provvedimento di “reiezione” della D.I.A. in parziale sanato-ria presentata il 3 agosto 2005 è motivato su rilievo che “trattandosi di amplia-mento di fabbricato esistente, l’intervento non può essere riconducibile alla ri-strutturazione edilizia (…), inoltre la realizzazione del terrazzo comporta la va-riazione dell’altezza del fabbricato superiore all’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G.I.”, per cui nel caso in esame la D.I.A. non sarebbe ammissibi-le e sarebbe invece necessario il permesso di costruire;<br />
Considerato che la ricorrente osserva innanzi tutto che il provvedimento impu-gnato apre e chiude contestualmente un procedimento <i>ex</i> L. 7 agosto 1990, n. 241, che dovrebbe consentire la partecipazione dell’interessato;<br />
Ritenuto che la censura non può essere condivisa, atteso che il provvedimento ha testualmente avviato i procedimenti “per l’accertamento dell’abuso edilizio” e “per l’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’abuso”: procedimenti che sono distinti (e si concludono con atti diversi) rispetto a quello di mancato acco-glimento della D.I.A.;<br />
Considerato che, quanto all’ampliamento, la stessa ricorrente riconosce che l’intervento oggetto della D.I.A. consiste, tra l’altro, nell’innalzamento del muro del lato nord per circa mt. 0,50 e nell’allineamento della soletta alla quota di mt. 2,90 nell’intero vano interno (in cui la soletta era originariamente prevista in pendenza dall’altezza massima di mt. 2,90 ad una quota inferiore), nonché nella realizzazione di un abbaino con una superficie più ampia dell’originario per cir-ca mq. 6,00;<br />
Ritenuto quindi che l’intervento richiesto comporta effettivamente un aumento di volumetria e superficie utile e determina una modifica della sagoma dell’edifi-cio preesistente,<br />
Ritenuto che tanto è sufficiente a escludere la riconducibilità dell’intervento alla categoria tipologica della ristrutturazione edilizia, così come definita dall’art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.A.R.Piemonte, I, 29 giugno 2002, n. 1330; T.A.R. Sardegna, 16 gennaio 2003, n. 32; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 22 gen-naio 2003, n. 73);<br />
Ritenuto infatti che, per quanto in Regione Piemonte la “ristrutturazione edilizia di tipo B” di cui alla circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 27 aprile 1984, n. 5/SG/URB comprenda l’ampliamento, ciò non significa che que-st’ultimo sia di per sé riconducibile alla figura <i>legislativa</i> della ristruttu-razione edilizia, ma soltanto che, laddove il piano regolatore lo preveda, ristrut-turazione ed ampliamento, pur restando concettualmente distinti, possono essere disciplinati e consentiti unitariamente dalle norme urbanistiche locali;<br />
Ritenuto che, per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere conclusiva-mente respinto;<br />
Ritenuto che, non potendosi pervenire all’annullamento degli atti impugnati, la reiezione deve essere estesa alla domanda di risarcimento danni;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integra-le delle spese di giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I – definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005 con l’intervento dei magistrati<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti	&#8211; Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4023/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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