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	<title>14/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-14-11-2011-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-14-11-2011-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.19</a></p>
<p>Pres. de Lise – Est. Leoni F.lli Pilato di Pilato Maurizio e C. Sas (Avv. S. Giacalone) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Sicilia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Stato) sul presupposto ai fini del radicamento della competenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-14-11-2011-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-14-11-2011-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise – Est. Leoni<br /> F.lli Pilato di Pilato Maurizio e C. Sas (Avv. S. Giacalone) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Sicilia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul presupposto ai fini del radicamento della competenza in capo al Tar Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Competenza Tar Lazio – Presupposto – Impugnazione atto autorità centrale – Sufficienza – Conseguenze – Impugnazione in via subordinata – Irrilevanza	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Atti autorità centrale – Impugnazione – Competenza Tar Lazio – Sussistenza – Impugnazione atti autorità periferica – Irrilevanza	</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Regolamento di competenza – Atto autorità centrale impugnato – Importanza – Valutazione – Esclusione – Ragione	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Circolari ministeriali – Impugnazione – Congiuntamente all’atto applicativo – Ammissibilità – Presupposto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del radicamento della competenza in capo al Tar del Lazio, è sufficiente che sia stato impugnato un atto emanato da un organo centrale dello Stato e destinato a spiegare effetti sull’intero territorio nazionale, risultando irrilevante che l’impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacché la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 13 C.P.A., quando si impugnano atti destinati a spiegare effetti sull’intero territorio nazionale unitamente ad atti destinati ad avere efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del Tar per il Lazio. Infatti, la competenza del Tar con sede in Roma in relazione ad atti di autorità centrali attrae, per connessione, anche gli applicativi emessi da organi o enti periferici.	</p>
<p>3. In sede di regolamento di competenza è irrilevante la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso, trattandosi di questione che, attenendo al merito, non può essere delibata in tale sede. 	</p>
<p>4. Le circolari ministeriali che, pur formalmente dirette agli organi periferici dell’amministrazione, incidono sulla legittimità degli atti individuali, sono impugnabili congiuntamente all’atto applicativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 48 di A.P. del 2011, proposto da: 	</p>
<p>F.lli Pilato di Pilato Maurizio e C. Sas, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso Filippo Fadda in Roma, viale delle Mure Aurelie N.7/C; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Sicilia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giuliana Giovanna Bartolozzi; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217; ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 06323/2011, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO DI COMPETENZA AVVERSO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART.16, CO.3, CPA &#8211; RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell’ Ufficio Regionale della Sicilia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2011 il Cons. Anna Leoni e udito per le parte appellante l’ avvocato Giacalone.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La soc. Fratelli Pilato di Pilato Maurizio e C. s.a.s. proponeva ricorso avanti al TAR del Lazio impugnando:<br />	<br />
1) in via principale la determinazione dell’Ufficio regionale della Sicilia dell’A.A.M.S. prot. n. 14601 del 28/3/11 di reiezione dell’istanza tesa ad ottenere l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio da ubicarsi in un bar sito all’interno della stazione di servizio automobilistico AGIP in via Babbaurra in San Cataldo, in quanto l’impianto soggiacerebbe alla normativa che fissa i limiti di distanza minima fra rivendite ordinarie viciniori:<br />	<br />
2) in via subordinata, le circolari della Direzione generale dei Monopoli di Stato n. 04/63406 del 25/9/01 e n. 04/64713 del 28/11/01, ove alle stesse, qualora intese nei sensi assunti dalla resistente Amministrazione, fosse attribuita la natura giuridica di atto presupposto.</p>
<p>2. L’adito TAR del Lazio, Sez. II, con ordinanza n. 6323 del 14/7/11, visto l’art. 16 comma 2 d.lgs. n. 104 del 2010, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed affermato che la competenza spetterebbe, invece, al TAR della Sicilia, rilevando che l’atto impugnato è stato emanato da Autorità periferica e che, pertanto, spiegherebbe effetti nell’ambito della circoscrizione di tale ultimo tribunale e ritenendo non rilevante né sufficiente a spostare la competenza l’impugnativa delle circolari emesse dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, posto che il ricorso ha per oggetto principale l’impugnativa del provvedimento adottato dall’Ufficio regionale della Sicilia e che l’annullamento delle circolari in questione, ritenuto non necessario ai fini della soddisfazione dell’interesse della ricorrente, è stato chiesto in via meramente subordinata ed eventuale.</p>
<p>3. La soc. F.lli Pilato impugna l’ordinanza citata con regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 16 comma 3 e 15 comma 2 del d.lgs. n. 104 del 2010 sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, lo spostamento della competenza dal TAR periferico al TAR del Lazio si realizza per il solo fatto che l’impugnativa sia stata estesa alle circolari, trattandosi di atto emanato da un organo centrale dello Stato e destinato a spiegare effetti sull’intero territorio nazionale e senza che in questa sede possa essere delibata l’importanza che l’impugnazione di tale atto riveste nell’economia del ricorso.<br />	<br />
Chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto, in riforma della ordinanza gravata, l’indicazione quale giudice della controversia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.</p>
<p>4. Assegnato il ricorso all’Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, all’odierna Camera di Consiglio è passato in decisione. </p>
<p>5. Preliminarmente, va dato atto dell’applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all’art. 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), tenuto conto dell’epoca della proposizione del ricorso e del regolamento.<br />	<br />
Nel merito, il regolamento è fondato.<br />	<br />
Come si è detto, negli atti impugnati in I grado sono ricomprese, sia pure “occorrendo”, le circolari nn. 04/63406 del 25/9/01 e 04/64713 del 28/11/01 della Direzione generale dei Monopoli di Stato, alle quali si è conformato l’atto individuale.<br />	<br />
Nei confronti delle medesime, ove non intese nei sensi rappresentati dalla società ricorrente, vengono svolte censure di illegittimità per contrasto con il disposto di cui agli artt. 22 l. n. 1293 del 1957 e 53, comma 1, d.P.R. n. 1074 del 1958, risultando antitetici, nel richiamato sistema normativo, i due concetti di rivendita speciale e di rispetto della distanza minima. <br />	<br />
In primo luogo, è irrilevante che l’impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacchè la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale (cfr., in termini, A.P. n. 6 del 2011).<br />	<br />
In secondo luogo, va escluso che, nel caso di specie, l’impugnativa delle circolari costituisca uno strumento pretestuoso al fine dello spostamento della competenza a giudicare della controversia. <br />	<br />
Quanto alla questione della rilevanza delle circolari, è nota la varietà delle opinioni dottrinarie e giurisprudenziali sulla natura di questi atti e sulla loro impugnazione, varietà dovuta peraltro alla molteplicità delle fattispecie che vengono riunite sotto quest’unica denominazione come riconosce esplicitamente l’articolo 26 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Limitando pertanto la pronuncia alle circolari di cui si tratta, si deve constatare che esse, pur formalmente dirette agli organi periferici dell’amministrazione dei Monopoli di Stato, hanno una indubbia rilevanza esterna. Non sono espressione infatti di una mera attività interpretativa, in quanto tale suscettibile di “disapplicazione” da parte – teoricamente – degli organi periferici e del giudice, ma incidono negativamente – secondo la prospettazione sia pure ipotetica della parte – sulla legittimità dell’atto individuale.<br />	<br />
In queste condizioni ritiene l’Adunanza Plenaria che le circolari in questione siano senz’altro impugnabili congiuntamente all’atto applicativo.<br />	<br />
Venendo al conseguente profilo della competenza, non essendo gli effetti degli atti adottati dagli organi centrali dei Monopoli di Stato limitati all’ambito territoriale della Regione Siciliana, nel caso di specie si rende applicabile il disposto dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, ai sensi del quale, quando siano impugnati siffatti provvedimenti unitamente ad atti destinati ad avere efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del TAR per il Lazio (cfr., in termini, A.P. n. 6 cit.).<br />	<br />
E’ stato, invero, da tempo chiarito in giurisprudenza che la competenza del TAR con sede in Roma in relazione ad atti di autorità centrali attrae, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici (Cons. Stato, IV Sez., n. 1957/99; n. 429/99; n. 1011/08 ).<br />	<br />
E’ stato, altresì, chiarito come a tal fine non rilevi la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso, trattandosi di questione che, attenendo al merito, non può essere delibata in sede di regolamento di competenza (cfr. decc. citt.; Cons. Stato, IV Sez., n. 683/02; n. 6961/09). <br />	<br />
Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla soc. Fratelli Pilato deve essere accolto.</p>
<p>6. Le spese della presente fase incidentale possono essere compensate fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza ed in riforma della gravata ordinanza del TAR Lazio &#8211; Roma, sez.II, n. 6323 del 14/7/11, indica come competente a conoscere la controversia dedotta in giudizio il TAR del Lazio &#8211; Roma.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese della presente fase incidentale. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2011, con la partecipazione di: <br />	<br />
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Guido Salemi, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-14-11-2011-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. Mastrandrea Studio di radiologia Prof. Michelangelo Scaccianoce s.r.l. (Avv.ti M.G. Valenti, G. Barbera) c/ Azienda sanitaria provinciale di Catania (Avv. V. Antonio), Assessorato ragionale alla salute (Avv. A. De Gasperi) sulla impossibilità di individuare controinteressati in caso di contestazione del budget annuale di spesa assegnato ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Mastrandrea<br /> Studio di radiologia Prof. Michelangelo Scaccianoce s.r.l. (Avv.ti M.G. Valenti, G. Barbera) c/ Azienda sanitaria provinciale di Catania (Avv. V. Antonio), Assessorato ragionale alla salute (Avv. A. De Gasperi)</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità di individuare controinteressati in caso di contestazione del budget annuale di spesa assegnato ad una struttura sanitaria convenzionata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio sanitario – Azienda sanitaria provinciale – Budget di spesa annuale – Assegnazione – Impugnazione – Controinteressati – Individuazione – Impossibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di contestazione dell’assegnazione del budget annuale di spesa alla struttura sanitaria, non è possibile individuare posizioni di controinteresse in senso tecnico nelle altre strutture sanitarie specialistiche convenzionate per la stessa branca, in quanto al variare, in senso incrementale o meno, di un budget assegnato alla singola struttura non può connettersi alcun effetto automatico di variazione, in senso di decremento o meno, in capo alle strutture similari. (Nel caso si specie, il T.a.r. aveva dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati esercenti la medesima attività del ricorrente, ritenendo che l’aumento del budget di una struttura sanitaria potesse essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, in quanto la spesa regionale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA PARZIALE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</B>sul ricorso in appello n. 208/2011, proposto da<br />	<br />
<BR><br />
STUDIO DI RADIOLOGIA PROF. MICHELANGELO SCACCIANOCE s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,<B> </B>rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Valenti e Giovanni Barbera ed elettivamente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n. 58, presso lo studio della prima;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Vitale ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Tommaso Gargallo n. 12 , presso lo studio Mangalaviti;	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE, in persona dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) &#8211; 2 luglio 2010, n. 2643, in tema di assegnazione budget di spesa per l’anno 2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti pubbliche intimate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 344/11, del 18 marzo 2011, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, il Consigliere Gerardo Mastrandrea;<br />	<br />
Uditi , altresì, l’avv. E. Daina, su delega dell’avv. M. G. Valenti, per la società appellante, l’avv. S. Mazza, su delega dell’avv. A. Vitale, per l’ASP di Catania e l’avv. dello Stato Rubino per l’Assessorato regionale della salute;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.<b> </b>Con ricorso al TAR di Catania, la struttura ricorrente impugnava gli atti con i quali l’ASP di Catania aveva determinato il budget spettantele per l’anno 2009.</p>
<p>2. Il Collegio di prime cure, preliminarmente, esaminava d’ufficio la questione dell’integrità del contraddittorio, con specifico riferimento alla presenza di controinteressati non evocati in giudizio, non essendo stato notificato il ricorso ad alcuna delle strutture esercenti la medesima attività della ricorrente.<br />	<br />
Orbene, il Tribunale amministrativo, pur consapevole di precedente diverso e copioso orientamento, anche della stessa Sezione, muovendo dalla considerazione che l’eventuale aumento del budget di una struttura sanitaria può essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, poiché la spesa regionale per l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale, ha dichiarato, in conclusione, il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.</p>
<p>3. Lo studio radiologico appellante ha chiesto l’integrale riforma della predetta pronunzia, muovendo dalla considerazione che non è possibile, nella fattispecie, individuare un controinteressato da intimare obbligatoriamente e comunque ribadendo, nel merito, la fondatezza dei vizi dedotti per l’annullamento dell’atto impugnato.</p>
<p>4. L’Azienda sanitaria intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.</p>
<p>5. Anche l’Assessorato regionale alla salute si è costituito in giudizio, ma unicamente per chiedere che venga estromesso, per difetto di ogni legittimazione passiva, dal giudizio stesso.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memoria.<br />	<br />
Con ordinanza n. 344/11 del 18 marzo 2011, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, attesa la mancanza dei presupposti, con particolare riguardo all’ele-mento del pregiudizio grave ed irreparabile.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.</p>
<p>6. Premesso che non può disporsi l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato competente, atteso che l’Amministrazione regionale non può dirsi completamente estranea ai processi di assegnazione dei budget di spesa alle strutture private convenzionate, l’appello merita accoglimento per quanto, in via parziale, può essere allo stato deciso (in punto di rito), mentre  per  il  resto (nel merito) devono disporsi acquisizioni istruttorie, nei sensi di cui appresso.</p>
<p>7<b>. </b>Non si intravvedono, in caso di contestazione di un budget annuale di spesa, posizioni di controinteresse in senso tecnico nelle altre strutture sanitarie specialistiche convenzionate per la stessa branca, in quanto al variare, in senso incrementale o meno, di un budget assegnato alla singola struttura non può connettersi alcun effetto automatico di variazione, in senso di decremento o meno, in capo alle strutture similari.<br />	<br />
Al riguardo, è sufficiente pensare ai meccanismi di disposizione ed attuazione della spesa sanitaria, alle ipotesi di residui, per non parlare dei casi di retribuzioni di prestazioni in eccedenza del budget e così via esemplificando. Tutto depone nel senso sopraindicato.<br />	<br />
Del resto, l’aggregato assegnato all’Azienda sanitaria non può corrispondere per definizione al mero coacervo, in termini di sommatoria, dei budget assegnati alle varie strutture, di modo che ampliando un budget si assiste ad un restringimento automatico delle altre quote assegnate.<br />	<br />
Perdipiù, nel caso di specie, viene in contestazione non la scelta discrezionale di ripartizione del budget complessivo, bensì le modalità di calcolo che hanno portato a definire, nel singolo rapporto con il soggetto interessato, il budget specifico.<br />	<br />
L’appello, dunque, va accolto per questa parte.</p>
<p>8. Ritenuta la causa ai fini della valutazione del merito, il Collegio ritiene che debba disporsi, con pronunzia per questa parte interlocutoria, l’acquisizione, in via istruttoria, di documentati chiarimenti circa i conteggi che hanno portato ad assegnare il budget contestato, a fronte delle pretese inevase della struttura ricorrente, evidenziando, in maniera peculiare e specifica, l’esatta situazione circa le prestazioni di RMN da prendersi a riferimento.<br />	<br />
A tale onere è chiamata l’Azienda sanitaria intimata, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o previa comunicazione, della presente decisione.<br />	<br />
Fissa, per il prosieguo del giudizio, la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. Per il resto dispone acquisizioni istruttorie, nei sensi e termini parimenti indicati in parte motiva.<br />	<br />
Fissa per il prosieguo del giudizio la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gerardo Mastrandrea, Estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 14 novembre 2011</p>
<p align=justify>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2011 n.1689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso una revoca di porto di fucile per uso caccia, perche&#8217; la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in possesso di munizioni non denunciate integra un fatto, astrattamente di reato, idoneo a supportare, secondo criteri di ragionevolezza, il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato, specie in</p>
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<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso una revoca di porto di fucile per uso caccia, perche&#8217; la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in possesso di munizioni non denunciate integra un fatto, astrattamente di reato, idoneo a supportare, secondo criteri di ragionevolezza, il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato, specie in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione dispone nella materia de qua a tutela di primari interessi di rango costituzionale; &#8211; dalla documentazione emerge che il ricorrente è stato posto in condizione di articolare compiutamente le proprie deduzioni in sede procedimentale, sicché non emerge alcuna lesione concreta e sostanziale delle garanzie partecipative. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 01689/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 02820/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2820 del 2011, proposto da:<br />
<b>Graneroli Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Sala della Cuna, nonché dall’avv.to Franca Scaffeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Cilea n. 78;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia, in Milano via Freguglia n. 1 ;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del decreto del 20 giugno 2011, Cat. 6F/2011 Div. P.A.S.I. con cui il Questore della provincia di Sondrio ha revocato il porto di fucile per uso caccia;<br />
-di tutti gli atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Questore di Sondrio;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:<br />
&#8211; la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in possesso di munizioni non denunciate integra un fatto, astrattamente di reato, idoneo a supportare, secondo criteri di ragionevolezza, il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato, specie in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione dispone nella materia de qua a tutela di primari interessi di rango costituzionale;<br />
&#8211; dalla documentazione emerge che il ricorrente è stato posto in condizione di articolare compiutamente le proprie deduzioni in sede procedimentale, sicché non emerge alcuna lesione concreta e sostanziale delle garanzie partecipative.<br />
Ritenuta l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
Respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/11/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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