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	<title>14/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5236/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5236</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che dispone l’ impiego di militari in mansioni non attinenti al grado ricoperto atteso che l’orientamento della giurisprudenza in ordine alla speciale autonomia organizzativa dell’Amministrazione militare, retta da una particolare normativa di settore, tendenzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria (cfr. per tutte C.S., IV, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5236/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5236/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che dispone l’ impiego di militari in mansioni non attinenti al grado ricoperto atteso che l’orientamento della giurisprudenza in ordine alla speciale autonomia organizzativa dell’Amministrazione militare, retta da una particolare normativa di settore, tendenzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria (cfr. per tutte C.S., IV, n. 1991/2004 e n. 3892/2007, Id. C.S., IV, n. 4012/2005 e 4971/2002; nonché ord. C.S. 2152 del 03/05/2005. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11988/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 992</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />SEZIONE PRIMA BIS  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5236/2007<br />
Registro Generale: 4657/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ELIA ORCIUOLO Presidente<br />  CARLO MODICA DE MOHAC Cons., relatore<br />
ROBERTO PROIETTI Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Novembre 2007<br />
Visto il ricorso 4657/2007 proposto da:<br />
<b>GENTILI DOMENICO, CAVAGNA MASSIMO, MASSARINO ANGELO, PEDULLA&#8217; GIANLUCA</b> e <b>RUOTOLO CARMINE ANTONIO </b>rappresentato e difeso da:GALLETTI AVV. ANTONINOcon domicilio eletto in ROMA &#8211; V.LE G. MAZZINI, 55 INT B4 presso il suo studio</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA &#8211; VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’illegittimità del disposto impiego professionale e lavorativo in mansioni non attinenti al grado ricoperto per effetto di ignote ordinanze di servizio con le quali i ricorrenti sono stati (e sono ancora) impiegati nelle funzioni di vigilanze fisse e vigilanze presso la Camera dei Deputati in P.zza Montecitorio e servizio di ordine pubblico presso l’Altare della Patria in P.zza Venezia;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l&#8217;ordinanza collegiale n. 741-c/2007 del 13.06.2007;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA<br />
Udito il relatore Cons. CARLO MODICA DE MOHAC  e uditi altresì per le parti l’avv. Galletti e l’avv. dello Stato Alessandro Maddalo;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la relazione dell’Amministrazione;<br />
Considerata la speciale configurazione dell’ordinamento militare;<br />
Considerato, al riguardo, l’orientamento della giurisprudenza in ordine alla speciale autonomia organizzativa dell’Amministrazione militare, retta da una particolare normativa di settore, tendenzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria (cfr. per tutte C.S., IV, n. 1991/2004 e n. 3892/2007, Id. C.S., IV, n. 4012/2005 e 4971/2002; nonché ord. C.S. 2152 del 03/05/2005);<br />
Considerato che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 14 Novembre 2007<br />
il Presidente<br />
il Consigliere, est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 14/11/2007 n.1307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-14-11-2007-n-1307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-14-11-2007-n-1307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 14/11/2007 n.1307</a></p>
<p>Pres. A. Elefante – Est. A. Pozzi sulla deroga al criterio della comunicazione degli atti del procedimento di esproprio al proprietario catastale quando il &#8220;proprietario attuale&#8221; risulti in modo certo e rigoroso, nonché sull&#8217;interesse dei beni culturali necessario per l&#8217;espropriazione 1. Espropriazione – Comunicazione – Proprietario catastale – Deroga –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-14-11-2007-n-1307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 14/11/2007 n.1307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-14-11-2007-n-1307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 14/11/2007 n.1307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Elefante – Est. A. Pozzi</span></p>
<hr />
<p>sulla deroga al criterio della comunicazione degli atti del procedimento di esproprio al proprietario catastale quando il &ldquo;proprietario attuale&rdquo; risulti in modo certo e rigoroso, nonché sull&#8217;interesse dei beni culturali necessario per l&#8217;espropriazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione – Comunicazione – Proprietario catastale – Deroga – “Proprietario attuale” – Conoscenza effettiva certa e rigorosa.</p>
<p>2. Espropriazione p.u. – Beni culturali – Ammissibilità &#8211; Interesse – Verifica e dichiarazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il criterio della sufficienza della comunicazione al proprietario catastale, degli atti del procedimento di esproprio, può essere derogato solo nel caso in cui l’amministrazione conosca effettivamente “il proprietario attuale”, ma tale prova di conoscenza effettiva, che supera quella presuntiva, deve risultare in modo certo e rigoroso.</p>
<p>2. Possono essere espropriati per pubblica utilità i beni culturali dotati di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che deve essere espressamente verificato e dichiarato con apposito procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>Consiglio  di  Stato</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u><br />
OGGETTO:</u><br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI &#8211; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale domanda cautelare, proposto in data 20-26/2/2007 dai sigg. SCUNCIO Massimo, BATELLI Franca Maria, SCUNCIO Livia, SCUNCIO Giovanni, SCUNCIO Giancarlo, SCUNCIO Roberta, tutti rapp.ti e difesi, dall’avv. Maurizio Ricciardi Federico e con lo stesso elett.te dom.to in Piedimonte Matese alla via Annunziata 168 contro il Comune di Gallo Matese (CE) per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti del Comune di Gallo Matese relativi al procedimento espropriativi di Palazzo Boiano sito nello stesso Comune:<br />
a)	nota prot. n. 3226 del 18.10.2006;<br />	<br />
b)	nota del 25.10.2006;<br />	<br />
c)	autorizzazione del 20.10.2006, ad introdursi nell’immobile ricadente nel Comune di Gallo Matese;<br />	<br />
d)	nota del 6.11.2006;<br />	<br />
e)	delibera G.C. n. 70 dell’ 8.11.2006;<br />	<br />
f)	decreto n. 1/07 del 20.01.2007 (prot. n. 2971 del 23.9.2006) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.<br />	<br />
</b><br />
Vista la nota senza data pervenuta direttamente a questo Consiglio in data 30 marzo 2007, con cui i signori <br />
Scuncio Massimo ed altri, meglio indicati in oggetto, hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato”l’assegnazione del ricorso alla competente Sezione consultiva, senza peraltro notificare la predetta istanza al Ministero competente, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma secondo, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante il decreto legislativo di semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;<br />
Visti gli atti trasmessi in allegato dalla difesa dei  ricorrenti con la predetta nota;<br />
Visti i propri parer interlocutori del 9 maggio 2007 e dell’11 luglio 2007, con i quali rispettivamente si assegnava all’amministrazione il termine perentorio di trenta giorni per depositare tutta la documentazione relativa al procedimento espropriativo di Palazzo Boiano, nonché dettagliate deduzioni sui sette motivi di ricorso, e si accoglieva l’istanza cautelare dei ricorrenti rinnovando le richieste istruttorie;<br />
Visti gli atti trasmessi dalle amministraizoni successivamente alle predette istanze istruttorie;<br />
Udito il relatore ed estensore consigliere Armando Pozzi;<br />
<u><b><br />
Premesso:<br />
</b></u>I ricorrenti, comproprietari pro quota di parte del Palazzo Boiano in Comune di Gallo Matese, via Croce n. 3, catastalmente individuato al fg. 23, particella 612 (sub 4: n.d.r.) a loro dire vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, loro pervenuto per successione di Scuncio Domenico deceduto il 12.02.1999, hanno impugnato gli atti del procedimento espropriativo avente ad oggetto il predetto immobile per la realizzazione di un museo demoetnoantropologico, come meglio indicati in oggetto.  <br />
Avverso tale procedimento i ricorrenti deducono i seguenti sette motivi di ricorso: <u><b>b.1</b></u>&#8211; Violazione art. 128 d.lgs. n. 163/06 ed eccesso di potere, in quanto l’intervento non è ricompreso  nel programma triennale dei lavori pubblici né nell’elenco annuale; <br />
<u><b>b.2</b></u> &#8211; Violazione artt. 2, 3, 11 e 16 d.lgs. n. 327/2001e art. 4 e seg. L. n. 241/1990: nessuna comunicazione di avvio del procedimento è stata data ai ricorrenti, ma solo a Scuncio Enzo e Domenico, deceduti entrambi, mentre il comune ben sapeva che la titolarità era passata a loro, per effetto del contratto di comodato  stipulato con la stessa amministrazione comunale; <br />
<u><b>b.3</b></u> &#8211; Violazione artt. 20 e 22 bis. d.lgs. n. 327/01 e art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere, in quanto nella specie non sussistevano quelle ragioni di particolare urgenza che avrebbero consentito di omettere la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati né di tale urgenza v’è traccia di motivazione; <br />
<u><b>b.4</u> <u></b></u>&#8211; Violazione d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per genericità e sviamento, violazione dei principi del giusto procedimento: nella specie manca il presupposto per l’esercizio del potere ablatorio costituito dalla realizzazione di un’opera pubblica, trattandosi soltanto di destinare l’immobile in questione a sede mussale, ciò che si sarebbe potuto fare ricorrendo ad un semplice contratto di comodato, come in effetti già sottoscritto dalle parti;<br />
<u><b>b.5</b></u> &#8211; Violazione art. 95 d.lgs. n.42/2004, eccesso di potere, incompetenza: come anche chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, l’attività di tutela dei beni culturali spetta solo allo Stato, mente la valorizzazione spetta anche a regioni e comuni; inoltre, dagli atti impugnati non emergono elementi di pericolo per la conservazione e l’accrescimento del patrimonio culturale, come definito dall’articolo 9 Cost. e dall’art. 1 d.lgs. n. 490/1999; in ogni caso per i musei l’articolo 95 del d.lgs. n. 42/2004 prevede la competenza espropriativa unicamente in capo allo Stato quindi del Min. BB.AA.CC.;<br />
<u><b>b.6</b></u> &#8211; Violazione artt. 2, 8, 9 e 10 d.lgs, n. 327/2001, violazione principi sul giusto procedimento, sviamento: nella specie mancavano i presupposti della dichiarazione di p.u., come individuati dal citato articolo 8, lett. a) e cioè la previsione dell’opera nello strumento urbanistico e la sua precisa localizzazione;<br />
<u><b>b.7</b></u> &#8211; Violazione art. 3 L. n., 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione sulla comparazione tra interesse pubblico e privato. <br />
Con parere reso nell’adunanza dell’11 luglio 2007 la sezione, ritenuto che il lungo tempo trascorso dalla proposizione dell’istanza cautelare e l’inerzia della amministrazioni rispetto alle proprie richieste istruttorie formulate e che la pronuncia sull’istanza cautelare non rendessero più dilazionabile, l’espressione del parere  dette per provate le circostanze in fatto dedotte nel ricorso; in particolare l’affermazione che l’amministrazione comunale conoscesse le persone degli effettivi titolari di diritti dominicali sul Palazzo, diversi da quelli catastali, attraverso la stipulazione con i primi di un contratto di comodato per gli stessi fini museali perseguiti con il procedimento contestato, come responsabilmente riferito dal difensore dei ricorrenti a pag 2 e 3 del ricorso.<br />
La Sezione pertanto accolse l’istanza cautelare ritenendo violato il principio di effettività ricavabile dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 327/2001, secondo cui tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, a meno che l&#8217;autorità espropriante non abbia (come sembrava nel caso) tempestiva notizia dell&#8217;eventuale diverso proprietario effettivo:<br />
La Sezione ritenne, altresì, non privo di pregio il quinto motivo di violazione dell’articolo 95 del d.lgs. n. 42/2004, a tenore del quale (comma 2) solo il Ministero BB.AA.CC. può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l&#8217;espropriazione di beni culturali immobili e mobili per causa di pubblica utilità, quando l&#8217;espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.<br />
Successivamente a tali pronunce le amministrazioni hanno finalmente versati in atti i provvedimenti richiesti, sicchè la Sezione può pronunciarsi definitivamente.<br />
<u><b><br />
Considerato:</b></u><br />
Alla luce della documentazione trasmessa dalle amministrazioni a seguito delle richieste istruttorie formulate dalla Sezione con i pareri richiamati in premessa, il ricorso si rivela infondato in tutte le sue prospettazioni.  <br />
Il primo motivo, con cui si deduce violazione dell’ art. 128 del  d. lgs. n. 163/06 ed eccesso di potere, non essendo  l’intervento ricompreso  nel programma triennale dei lavori pubblici né nell’elenco annuale, e destituito di fondamento anzitutto in punto di fatto.  <br />
Osserva al riguardo la Sezione che non vi è dubbio che il principio di programmazione dei lavori pubblici, di cui all&#8217;articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggi trasfuso nel citato articolo 128, sia imperniato non solo sul programma triennale ma anche sull&#8217;elenco annuale dei lavori da eseguire che, insieme, sono finalizzati a rendere concreti nella delicata materia in esame i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;articolo 97 della Costituzione, responsabilizzando l&#8217;attività delle singole pubbliche amministrazioni.<br />
In tale prospettiva devono essere considerate anche la previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 14, secondo cui &#8220;i lavori non compresi nell&#8217;elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni&#8221; e quella che vieta alle pubbliche amministrazioni di derogare all&#8217;ordine di priorità nell&#8217;esecuzione dei lavori pubblici programmati ( Consiglio di stato, sez. IV, 23 novembre 2002 , n. 6436).<br />
Tuttavia nella specie l’amministrazione comunale aveva inserito il progetto di acquisizione di Palazzo Boiano nel programma triennale, atraverso la delibera di Giunta del 16.11.2005, seguita dalla delibera consiliare n. 18 del  22.5.2006, di approvazione del bilancio annuale e dell’elenco annuale dei lavori, in cui è inserito, al primo posto, l’intervento in parola, per un importo di 450.000 euro. <br />
E’ infondato anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione a loro dell’avvio del procedimento espropriativo, avvenuta soltanto nei confronti di Scuncio Enzo e Domenico, ma deceduti entrambi, mentre il comune ben sapeva che la titolarità era passata a loro, per effetto del contratto di comodato  stipulato con la stessa amministrazione comunale.<br />
Va ricordato al riguardo il costante orientamento di questo Consiglio, per il quale la notifica degli atti del procedimento di esproprio ai proprietari risultanti dai certificati catastali , come effettuata nella fattispecie dall&#8217;Amministrazione ( che non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l&#8217;identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali , senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura : Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; sez. IV. 22 maggio 2000, n. 2940 e 18 maggio 1998, n. 822; da ultimo, sez. IV, 28 febbraio 2002, n. 1200; sez. IV, 30 novembre 2006 , n. 7014 ).<br />
Tale indirizzo trova oggi riferimento nelle disposizioni dell’articolo 16 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al  D.P.R. 8-6-2001 n. 327.<br />
La norma stabilisce che:<br />
&#8211; (comma 4) al proprietario dell&#8217;area è inviato l&#8217;avviso dell&#8217;avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l&#8217;indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; <br />
&#8211; ( comma 5 ) allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si procede mediante pubblico avviso, da affiggere all&#8217;albo pretorio del Comune, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 2;  <br />
&#8211; ( comma 7 ) se la comunicazione di avvio non ha luogo per irreperibilità o assenza del “proprietario risultante dai registri catastali”, il progetto può essere ugualmente approvato; <br />
&#8211; ( comma 8 ) se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all&#8217;albo pretorio dei comuni inter<br />
Le norme citate confermano il riportato indirizzo giurisprudenziale fissando un principio che vale a contemperare le esigenze di giustizia verso il cittadino  con quelle di celerità ed economicità dell’azione amministrativa: principio per cui il criterio della  sufficienza della comunicazione al proprietario catastale può essere derogato solo in caso in cui l’amministrazione conosca effettivamente “il proprietario attuale”, ma tale prova di conoscenza efettiva, che supera quella presuntiva, deve risultare in modo certo e rigoroso. Tale certezza non risulta da nessun atto del procedimento, che si è sempre svolto verso i germani Nunzio, né i ricorrenti hanno dato neppure inizio di prova di rapporti intercorsi fra loro e il comune tale da far ritenere sussistente tale conoscenza effettiva, a ciò non bastando certo una mera affermazione dell’esistenza di un non meglio specificato contratto di comodato ( di cui non si indica la data, l’oggetto, ecc.).<br />
Conseguentemente è infondato anche il terzo motivo, strettamente connesso al precedente.<br />
Privo di pregio è anche il  quarto motivo relativo alla asserita mancanza dei   presupposti per l’esercizio del potere espropriativo, costituito dalla realizzazione di un’opera pubblica, trattandosi soltanto di destinare l’immobile in questione a sede museale, ciò che si sarebbe potuto fare ricorrendo ad un semplice contratto di comodato, come in effetti già sottoscritto dalle parti.<br />
In disparte la già rilevata apoditticità di presunti ma indimostrata rapporti di comodato – che peraltro appaiono inverosimili in relazione alle condizioni assolutamente fatiscenti e pericolanti dell’immobile, tali da non consentirne l’utilizzazione da parte di chicchessia, come risulta dai numerosi documenti versati in atti – sta il fatto che la potestà ablatoria delle amministrazioni  può ben esercitarsi anche per la “realizzazione degli interventi necessari per l&#8217;utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione” ( art. 1, comma 2, del TU n. 327/2001 cit.).<br />
Infondato è anche il quinto motivo, con cui si deduce un profilo di incompetenza, trattandosi – a detta dei ricorrenti &#8211;  di materia riservata allo Stato e sottratta ai comuni, ai sensi dell’ art. 95 del d.lgs. n. 42/2004.<br />
Vale ricordare, al riguardo, che la citata disposizione del nuovo TU sui beni culturali dispone che i beni culturali, siano essi immobili o mobili, possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l&#8217;espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. <br />
Per gli stessi beni il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l&#8217;espropriazione,  dichiarando la pubblica utilità ai fini dell&#8217;esproprio e rimettendo gli atti all&#8217;ente interessato per la prosecuzione del procedimento. <br />
La citata disposizione si applica ai beni culturali come indicati dall’articolo 10 del TU, per cui sono tali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Tale interesse, tuttavia, non è un elemento esclusivamente naturale, in quanto – a fini giuridici &#8211;  deve essere espressamente verificato e dichiarato con apposito procedimento amministrativo, così come impongono gli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo normativo. Procedimento che nella specie è mancato, poiché, come espressamente dichiarato dalla competente Soprintendenza, il Palazzo in questione mai è stato oggetto di dichiarazione di interesse storico.<br />
Infondato è anche il sesto motivo relativo alla presunta mancanza  dei presupposti della dichiarazione di p.u., cioè la previsione dell’opera nello strumento urbanistico e la sua precisa localizzazione.<br />
Anzitutto la natura di interesse pubblico e la opportunità di acquisizione alla mano pubblica è stata reiteratamente dichiarata dall’amministrazione, in sede di attuazione del P.O.R. Campania 2000-2005, disposta con numerosi atti regionali,ministeriale e comunali, sempre richiamati dallo stesso comune ( v. preambolo delibera n. 198 del 21 ottobre 2006 ).<br />
In secondo luogo, come visto, l’intervento acquisitivo è stato disposto e previsto  nell’ambito dell’atto di programmazione triennale delle opere pubbliche comunali.<br />
In terzo luogo la pubblica utilità dell’acquisizione e la conseguente recessività delle posizioni dei privati è connessa alla dichiarata e documentata esigenza di porre fine ad uno stato di completo abbandono e degrado del Palazzo Boiano, costituente oltretutto grave pericolo all’incolumità pubblica, trattandosi di immobile sito nel centro urbano comunale.   <br />
Quanto, infine alla mancata previsione dell’intervento nello strumento urbanistico, non si riesce a cogliere bene la portata della censura, trattandosi di acquisire un immobile già esistente e non di realizzare un’opera pubblica su terreni inedificati.<br />
Alla luce delle svolte considerazioni, si rivela del tutto infondato anche il settimo ed ultimo motivo, concernente un presunto difetto di motivazione sulla comparazione tra<b> </b>interesse pubblico e privato.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Sezione esprime il parere che il ricorso vada respinto.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. BILE – Red. MADDALENA la Provincia autonoma di Trento non può ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere &#8220;rapporti&#8221; con l&#8217;Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Norme della Provincia di Trento &#8211; Misure urgenti in materia di tutela ambientale &#8211; Discariche (potenziamento, ampliamento,realizzazione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-378/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-378/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>la Provincia autonoma di Trento non può ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere &ldquo;rapporti&rdquo; con l&#8217;Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Norme della Provincia di Trento &#8211; Misure urgenti in materia di tutela ambientale &#8211; Discariche (potenziamento, ampliamento,realizzazione, esportazione rifiuti) &#8211; Determinazione da parte della Giunta Provinciale delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) &#8211; Disciplina organica delle grandi derivazioni di acqua a scopi idroelettrici.<br />
Energia &#8211; Norme della Provincia di Trento &#8211; Disposizioni urgenti in materia di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico -Modifica della precedente disciplina provinciale delle concessioni a seguito delle procedure d&#8217;infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 promosse dalla Commissione europea e nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari (art. 1 bis, comma 16, d.P.R. n. 235/1977).<br />
Energia &#8211; Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Concessioni idroelettriche -Modifiche all&#8217;art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 -Nuova procedura per l&#8217;attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d&#8217;acqua per uso idroelettrico &#8211; Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell&#8217;energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara &#8211; Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d&#8217;Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano &#8211; Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso &#8211; Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno)ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) &#8211; Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all&#8217;esercizio della concessione &#8211; Definizione dell&#8217;intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari &#8211; Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge &#8211; Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell&#8217;energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell&#8217;ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia). È incostituzionale l&#8217;art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004. Le disposizioni impugnate contrastano con principi generali dell&#8217;ordinamento, nonché con le norme fondamentali di riforma economica e sociale invocati dallo Stato.</p>
<p>Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento all&#8217;art. 8, numeri 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento all&#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>È estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promosso con il ricorso n. 26 del 2005.</p>
<p>È estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell&#8217;articolo 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), promosso con il ricorso n. 1 del 2006.</p>
<p>È estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi da 483 – 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con il ricorso n. 40 del 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-380/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.380</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. NAPOLITANO la Regione Sicilia non ha competenza legislativa in materia di ambiente Ambiente &#8211; Gestione dei rifiuti in Sicilia &#8211; Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-380/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2007-n-380/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.380</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. NAPOLITANO</span></p>
<hr />
<p>la Regione Sicilia non ha competenza legislativa in materia di ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Gestione dei rifiuti in Sicilia &#8211; Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte della Commissione ministeriale IPPC</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE 		Presidente<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE	  Giudice<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO	<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dei decreti interministeriali del 13 febbraio 2007, adottati dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30,  con i quali sono state sospese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei Comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò e Modica ed è stato disposto l&#8217;avvio del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento), promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 16 aprile 2007, depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2007.<br />
<i><br />
    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l&#8217;atto di intervento della Platani Energia Ambiente S.c.p.a., della Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e della Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a.;<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Alberto Romano per Platani Energia Ambiente S.c.p.a., Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a., Federico Sorrentino per la Regione Siciliana e l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1. – La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 16 aprile 2007 e depositato il successivo 20 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l&#8217;annullamento dei decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29, 30, notificati alla Regione Siciliana il 21 febbraio 2007, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa, fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento), l&#8217;efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana rilasciate dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, <i>ex</i> art. 7, comma 2, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell&#8217;aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell&#8217;art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183).<br />
    Ad avviso della ricorrente i decreti impugnati sarebbero lesivi degli artt. 14, lettere <i>f</i>), <i>i</i>), e <i>n</i>), e 17, lettera <i>b</i>), dello statuto della Regione Siciliana (r. d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), dell&#8217;art. 118 della Costituzione, nonché degli artt. 2, comma 1, lettera <i>i</i>), in relazione all&#8217;allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell&#8217;art. 132 della legge della Regione Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l&#8217;anno 2001). <br />
    2. – La ricorrente ricostruisce, in via preliminare, le vicende che hanno originato il conflitto. In particolare premette in fatto che, nell&#8217;ambito della gestione dello stato di emergenza nella Regione Sicilia in ordine alla situazione di crisi socio-economica e ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, veniva conferito al Presidente della Regione, quale commissario straordinario delegato, il compito di stipulare convenzioni per l&#8217;utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.<br />
    A seguito dell&#8217;espletamento di regolare gara, la concessione relativa al servizio di gestione e smaltimento rifiuti veniva affidata a quattro raggruppamenti : 1) Società platani energia ambiente; 2) Società Tifeo energia ambiente; 3) Palermo energia ambiente; 4) Sicil Power energia ambiente; ognuna con riferimento a specifici ambiti territoriali ottimali.<br />
    In qualità di concessionari del servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, i quattro operatori industriali chiedevano al commissario delegato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), l&#8217;autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dei progetti relativi al sistema di gestione integrato per l&#8217;utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata.<br />
    Il commissario delegato, cui le società concessionarie avevano chiesto la valutazione di impatto ambientale, effettuata la dovuta istruttoria, emanava a conclusione dei procedimenti, quattro ordinanze con le quali: a)<i> </i>esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti; b) approvava, ai sensi dell&#8217;art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997, gli elaborati progettuali costituenti il sistema di gestione integrata per l&#8217;utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata; c) ne autorizzava la successiva gestione.<br />
    L&#8217;efficacia delle citate ordinanze, tuttavia, era subordinata all&#8217;acquisizione da parte dei concessionari, prima della messa in esercizio degli impianti, dell&#8217;autorizzazione all&#8217;emissione in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203 del 1988.<br />
    Nel maggio 2004 le imprese concessionarie presentavano, quindi, richiesta di autorizzazione all&#8217;emissione in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato decreto, all&#8217;Assessorato regionale territorio e ambiente. <br />
    Nel novembre-dicembre 2005 le imprese concessionarie, trascorsi i termini assegnati all&#8217;Assessorato regionale territorio e ambiente per pronunciarsi, vista l&#8217;inerzia dell&#8217;organo regionale, presentavano istanza al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, perché lo stesso, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall&#8217;art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203 del 1988, si pronunciasse sulla domanda di rilascio delle autorizzazione alle emissioni.<br />
    Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, considerata l&#8217;inerzia del competente ufficio dell&#8217;Assessorato regionale siciliano territorio e ambiente e valutata la regolarità della richiesta avanzata dalle imprese, provvedeva al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, generate dagli impianti di termovalorizzazione e dagli impianti di preselezione in questione. Il Commissario delegato, preso atto dell&#8217;intervenuta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fissava per ciascuna società la data di inizio del servizio di trattamento, assegnando un nuovo termine per l&#8217;inizio dei lavori.<br />
    Il 29 agosto 2006 il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare convocava una conferenza di servizi per l&#8217;annullamento di ufficio delle sopra citate autorizzazioni ai sensi degli artt. 21-<i>octies</i> e 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).<br />
    A conclusione di quest&#8217;ultimo procedimento, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, emanava i decreti interministeriali, oggetto del presente giudizio, con i quali disponeva la sospensione dei precedenti decreti autorizzatori <i>ex</i> artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 203 del 1988 fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale di cui all&#8217;art. 4 del d. lgs. n. 59 del 2005 e, contestualmente, avviava il procedimento per il rilascio della suddetta autorizzazione.<br />
    Avverso i citati decreti di sospensione e di contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell&#8217;Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) le società concessionarie proponevano ricorso al T.A.R. del Lazio con richiesta di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Il giudice adito accoglieva le istanze cautelari e sospendeva l&#8217;efficacia dei decreti impugnati.<br />
    3. – La Regione, con delibera del 20 marzo 2007, ha deciso di impugnare gli stessi decreti dinanzi la Corte Costituzionale per far accertare che gli stessi realizzano una lesione della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita dagli artt. 14, lettere <i>f</i>), <i>i</i>), e <i>n</i>), e 17, lettera <i>b</i>), dello statuto regionale e delle correlate norme di attuazione, nonché del principio di sussidiarietà enunciato dall&#8217;art. 118 Cost.<br />
    In particolare, secondo la Regione, il Ministero dell&#8217;ambiente non poteva disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza rilasciate al fine di assoggettare gli impianti in questione alla procedura di autorizzazione integrata ambientale. <br />
    La materia dell&#8217;ambiente, infatti, a parere della ricorrente, deve essere ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque pubbliche» e «tutela del paesaggio» che l&#8217;art. 14, lettere <i>f</i>)<i>, i</i>) e <i>n</i>),<i> </i>dello statuto riserva alla potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia, nonché in quelle relative all&#8217;«igiene e sanità pubblica», che l&#8217;art. 17, lettera <i>b</i>), dello statuto riserva alla potestà legislativa concorrente della Regione. Pertanto, in virtù del principio del parallelismo tra competenze legislative e funzioni amministrative, tutt&#8217;ora vigente in Sicilia, come in tutte le Regioni a statuto speciale, la procedura per il rilascio dell&#8217;A.I.A. sarebbe di competenza regionale.<br />
    La stessa Corte costituzionale ha chiarito, prosegue la Regione, che l&#8217;ambiente è in realtà una materia di tipo trasversale che, per quanto inserita nell&#8217;elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, Cost., prevede la possibilità anche di interventi regionali. In ogni caso, anche qualora si ritenga che la più ampia materia dell&#8217;ambiente non sia integralmente ricompresa nelle sopraindicate norme statutarie, in virtù del principio di sussidiarietà, enunciato dall&#8217;art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata per impianti come quelli oggetto dei provvedimenti impugnati sarebbero comunque di competenza regionale, come del resto riconosce lo stesso decreto legislativo n. 59 del 2005.<br />
    A conferma di tale interpretazione, la difesa della ricorrente da una parte richiama le numerose leggi che la Regione Siciliana ha approvato in materia ambientale e, dall&#8217;altra, elenca le proprie competenze amministrative a tutela dell&#8217;ambiente quali risultano dalla stessa legislazione statale.<br />
    La ricorrente impugna i decreti interministeriali sopra indicati anche per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera <i>i</i>), in relazione all&#8217;allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell&#8217;art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001.<br />
    L&#8217;art. 2, lettera <i>i)</i>, del d. lgs. n. 59 del 2005 dispone che il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio sia competente per tutti gli impianti esistenti e nuovi appositamente indicati nell&#8217;allegato V, mentre per gli altri impianti prevede la competenza dell&#8217;autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma.<br />
    La ricorrente evidenzia che gli impianti di gestione dei rifiuti dei quali si discute non rientrano nel citato allegato V e, pertanto, l&#8217;autorità competente al rilascio dell&#8217;A.I.A. è quella individuata dalla Regione. L&#8217;allegato V, infatti, individua tra gli impianti di competenza statale le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (tra cui i termovalorizzatori) con potenza termica di almeno 300 MW, lasciando alla competenza regionale quelli di potenza inferiore. Poiché nessuno degli impianti autorizzati dai decreti sospesi ha una potenza termica pari o superiore a 300 MW – né tale potenza è raggiunta anche considerandoli complessivamente – trova applicazione l&#8217;art. 132 della legge reg. 3 maggio 2001, n. 6, che individua nell&#8217;Assessorato regionale territorio e ambiente «l&#8217;autorità competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale».<br />
    La Regione esclude anche l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 59 del 2005 che, nel dettare la disciplina transitoria in relazione all&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo, dispone che «i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati<i>»</i>,<i> </i>in quanto al momento di entrata in vigore del decreto non era in corso alcun procedimento di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in relazione agli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia.<br />
    Secondo la Regione, da tale assetto normativo risulta evidente che, nel caso di specie, il Ministero dell&#8217;ambiente non è competente, neanche in via transitoria, al rilascio dell&#8217;A.I.A. né, tantomeno, può assumere iniziative per l&#8217;instaurazione di un procedimento volto ad una nuova valutazione complessiva dell&#8217;inquinamento riconducibile all&#8217;esercizio degli impianti già autorizzati. <br />
    A nulla rileva il fatto che le precedenti autorizzazioni siano state rilasciate in via sostitutiva dallo stesso Ministero dell&#8217;ambiente e che il provvedimento impugnato sia stato adottato in via di autotutela.<br />
    Sulla base di tali motivazioni la Regione chiede alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell&#8217;ambiente  e della tutela del territorio e del mare di sospendere l&#8217;efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia precedentemente rilasciate dallo stesso Ministro e, conseguentemente, di annullare gli atti impugnati e ogni atto presupposto o conseguente in quanto lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana.<br />
    La Regione chiede anche, in via cautelare, la sospensione dell&#8217;esecuzione degli atti impugnati per le gravi conseguenze che essi comportano per l&#8217;attuazione del piano regionale dei rifiuti in Sicilia e per l&#8217;entità del danno imprenditoriale che la Regione dovrà risarcire per la sospensione della costruzione degli impianti.<br />
    4. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
    La difesa erariale sottolinea che il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la decisione di agire in autotutela al fine di verificare la legittimità dei decreti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione di rifiuti emanati nel corso del 2006 in surroga della Regione siciliana – Assessorato territorio e ambiente – rimasta inerte.<br />
    Secondo la difesa erariale, tale funzione amministrativa che, di regola, rientra nella competenza regionale, nel caso specifico ricade invece nella sfera di azione dello Stato in quanto, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in atto fasi procedimentali autorizzatorie non ancora concluse che, per effetto della disposizione transitoria di cui all&#8217;art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 59 del 2005, avrebbero determinato il permanere della competenza in capo all&#8217;autorità che le aveva avviate, ovvero il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br />
    A parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato, la competenza dell&#8217;amministrazione centrale è, inoltre, desumibile dall&#8217;attribuzione ad opera del legislatore, di un potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione (art. 5, comma 17, del d. lgs. n. 59 del 2005). Il Governo è intervenuto in sostituzione e ciò comporta il mantenimento in capo al Ministro del potere di riesame dal momento che l&#8217;atto di autotutela costituisce un <i>contrarius actus</i> che deve provenire dal medesimo soggetto che ha adottato l&#8217;atto di primo grado. <br />
    La Regione siciliana, infatti, non si è attivata per sottoporre ad A.I.A. tutti gli impianti <i>de quibus</i> ai sensi del d. lgs. n. 59 del 2005, valutazione che è stata compiuta dal Ministero per evitare che altrimenti potesse essere contestata infrazione alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell&#8217;inquinamento. <br />
    5. – Sono intervenute nel conflitto sollevato dalla Regione Siciliana le società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente, Tifeo Energia Ambiente. <br />
    La difesa dei soggetti intervenienti, premesso di aver proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso i medesimi decreti oggetto dell&#8217;impugnazione della Regione Siciliana, sostiene che l&#8217;intervento nel giudizio costituzionale deve ritenersi ammissibile in quanto, essendovi identità sostanziale tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale amministrativo almeno per quanto riguarda il dedotto vizio di incompetenza, la reiezione del conflitto sollevato dalla Regione Siciliana comporterebbe automaticamente il rigetto dell&#8217;identico motivo di ricorso al vaglio del giudice amministrativo, con la conseguenza del verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto delle proprie situazioni soggettive.<br />
    Nel merito, gli intervenienti sostengono l&#8217;incompetenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e chiedono l&#8217;accoglimento del ricorso della Regione Siciliana.<br />
    6. – Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell&#8217;udienza, la Regione Siciliana ha inteso replicare alle argomentazioni svolte dall&#8217;Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    La ricorrente evidenzia che non è oggetto di contestazione da parte dello Stato l&#8217;ordinaria competenza della Regione in ordine allo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale. <br />
    Secondo la Regione, il richiamo della difesa erariale all&#8217;art. 17, comma 2, del decreto n. 59 del 2005 è del tutto inconferente in quanto tale norma, lungi dal determinare uno spostamento di competenze in relazione al procedimento di A.I.A. – come erroneamente affermato dall&#8217;Avvocatura che viene a confondere la procedura per l&#8217;autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l&#8217;autorizzazione A.I.A. – si limita a dettare la disciplina transitoria esclusivamente per i procedimenti in corso all&#8217;entrata in vigore del decreto, con l&#8217;ulteriore conseguenza che lo Stato non ha nessun potere di autotutela per il procedimento A.I.A. in relazione al quale non è ancora stato compiuto alcun atto. <br />
    	Quanto alla pretesa di esercitare un potere sostitutivo riconosciuto dall&#8217;art. 5, comma 17, del d. lgs. n. 59 del 2005, la Regione afferma che i provvedimenti impugnati non fanno alcun riferimento alla citata disposizione. Inoltre, non essendo stato avviato presso la Regione alcun procedimento per l&#8217;autorizzazione integrata ambientale e, di conseguenza, non essendosi determinata alcuna inerzia a livello locale, non può invocarsi da parte dello Stato l&#8217;esercizio del potere sostitutivo. <br />	<br />
    Infine, risulterebbe violato il procedimento previsto dall&#8217;art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l&#8217;assegnazione alla Regione rimasta inerte di un congruo termine per provvedere e la nomina di un commissario per provvedere in via sostitutiva.<br />
    Sulla base di tali ulteriori argomentazioni la ricorrente insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
    Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2007, che viene allegata alla presente sentenza, è stato dichiarato inammissibile l&#8217;intervento spiegato nel giudizio dalle società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente, Tifeo Energia Ambiente, in quanto, nel caso di specie, la reiezione del ricorso della Regione Sicilia non comporta un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti mantenendo il giudizio costituzionale e quello amministrativo la loro autonomia e ben potendosi, quindi, astrattamente ipotizzare esiti diversi proprio con riferimento alla dedotta violazione delle sfere di competenza.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1. – La Regione Siciliana solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa l&#8217;efficacia dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, rilasciati dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, <i>ex</i> art. 7, comma 2, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell&#8217;aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell&#8217;art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183), fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento), contestualmente avviato.<br />
    Secondo la ricorrente, gli atti impugnati sarebbero lesivi degli artt. 14, lettere <i>f</i>), <i>i</i>), e <i>n</i>), e 17, lettera <i>b</i>), dello statuto della Regione Siciliana (r. d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).<b> </b>Tali norme statutarie, infatti, attribuirebbero la competenza legislativa esclusiva o concorrente alla Regione Siciliana in materia di ambiente per gli aspetti ricompresi nelle materie assetto del territorio, acque pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanità pubblica e, dunque, in applicazione del principio del parallelismo di cui all&#8217;art. 20 dello statuto, attribuirebbero anche la relativa competenza amministrativa.<br />
    In subordine, secondo la ricorrente, qualora si volesse ritenere la materia ambiente non interamente ricompresa nelle materie sopra indicate, risulterebbe leso il principio di sussidiarietà enunciato dall&#8217;art. 118 della Costituzione, la cui funzione è quella di indicare una generale preferenza per il conferimento di funzioni amministrative ai livelli di governo più vicini ai cittadini.<br />
    La Regione, infine, impugna i decreti interministeriali sopra indicati anche per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera <i>i</i>), in relazione all&#8217;allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento), e dell&#8217;art. 132 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l&#8217;anno 2001), in quanto la stessa legislazione statale prevederebbe un livello regionale di competenza per il rilascio dell&#8217;Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per gli impianti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana. Di talché il Ministero dell&#8217;ambiente non sarebbe competente al rilascio dell&#8217;A.I.A. neanche in via transitoria né, tantomeno, potrebbe assumere iniziative per l&#8217;instaurazione di un procedimento volto ad una nuova valutazione complessiva dell&#8217;inquinamento riconducibile all&#8217;esercizio degli impianti già autorizzati. <br />
    2. – Il ricorso è inammissibile.<br />
    2.1. –  La Regione solleva il presente conflitto formulando, a sostegno della prima censura, un&#8217;argomentazione che si fonda su un&#8217;inesatta rappresentazione del riparto di competenze tra Stato e Regione Siciliana in materia di ambiente. Ma, prima ancora, essa incorre nell&#8217;erronea valutazione di ritenere che lo Stato, con gli atti impugnati, abbia alterato tale riparto per ciò che attiene alle competenze amministrative, ponendo in essere una violazione delle sue attribuzioni costituzionali, al di là della possibile non corretta applicazione della legge ordinaria che disciplina questa fattispecie.<br />
    Occorre, in ogni caso, soffermarsi sulle argomentazioni sviluppate dalla Regione nel suo ricorso. Quest&#8217;ultima ritiene che la materia ambiente sia integralmente ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque pubbliche» e «tutela del paesaggio», riservate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall&#8217;art. 14, lettere <i>f</i>)<i>, i</i>) e <i>n</i>)<i>, </i>dello statuto, nonché in quelle relative all&#8217;«igiene e sanità pubblica» riservate alla potestà legislativa concorrente della Regione dall&#8217;art. 17, lettera <i>b</i>), dello statuto e che, in virtù del principio del parallelismo tra competenze legislative e funzioni amministrative, tutt&#8217;ora vigente in Sicilia, la procedura per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale non possa che essere di esclusiva competenza regionale.<br />
    Al riguardo, è necessario sottolineare  che questa Corte, nel delineare, in via generale, i confini della materia «tutela dell&#8217;ambiente», ha affermato ripetutamente che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera<i> s</i>, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006).<br />
    In realtà dalla giurisprudenza di questa Corte, sia precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell&#8217;ambiente come &#8220;valore&#8221; costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia &#8220;trasversale&#8221; (sentenza n. 32 del 2006, n. 336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).<br />
    Si tratta di una impostazione che è stata ribadita anche con riferimento ad una Regione ad autonomia speciale quale la Sardegna, che nel proprio statuto reca come materia di competenza esclusiva l&#8217;edilizia e l&#8217;urbanistica e come materie di competenza concorrente il governo del territorio, la salute pubblica e la protezione civile, in quanto questo insieme di competenze «non comprende ogni disciplina di tutela ambientale» (sentenza n. 65 del 2005).<br />
    Fatta questa premessa, si può affermare che non trova fondamento la tesi della ricorrente circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia. Le competenze previste dall&#8217;art. 14, lettere <i>f</i>), <i>i</i>), e <i>n</i>), e dall&#8217;art. 17, lettera <i>b</i>), dello statuto riguardano importanti settori che afferiscono all&#8217;ambiente, ma non lo esauriscono. Né, al riguardo, più ampie forme di autonomia potrebbero derivare alla Regione dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
    Viene, quindi, a mancare il presupposto stesso per l&#8217;applicazione del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e quelle amministrative invocato dalla ricorrente, ovvero la competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione Siciliana in materia di ambiente.<br />
    Si tratta, comunque, di un&#8217;argomentazione che, come si è già affermato, risulta inconferente con la questione da cui trae origine il conflitto. Non è, infatti, oggetto di contestazione né che sussista la competenza “ordinaria” della Regione in ordine ai procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale né che l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>i</i>), in relazione all&#8217;allegato V, n. 2), del d. lgs. n. 59 del 2005 attribuisca alla Regione la competenza al rilascio della detta autorizzazione per gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti oggetto dei decreti impugnati, essendo questi con potenza termica inferiore a 300 MW.<br />
    Allo stesso modo, non è oggetto di contestazione che l&#8217;art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 203 del 1988, allora vigente, abbia consentito alle imprese concessionarie, che non avevano ricevuto risposta dalla Regione in ordine alla domanda di rilascio dell&#8217;autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di richiedere al Ministro dell&#8217;ambiente di provvedere in sostituzione, notificando tale istanza alla Regione, bensì l&#8217;esercizio, da parte dello Stato, del potere di autotutela in relazione a un atto rilasciato in via sostitutiva sulla base della legislazione statale e a causa dell&#8217;inerzia della Regione competente.<br />
    Quel che la Regione lamenta, quindi, è l&#8217;illegittima commistione, ad opera del Ministro dell&#8217;ambiente, dei due distinti procedimenti, quello, in via di autotutela, che ha sospeso l&#8217;efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate in via sostitutiva <i>ex</i> art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203 del 1988 e quello relativo al rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale di competenza della Regione.<br />
    La lesione lamentata, dunque, si sostanzia e si esaurisce nella presunta erronea applicazione della legge negli atti impugnati, senza che questi ultimi, per il loro contenuto e i loro presupposti, appaiano idonei ad arrecare da soli – e non già in quanto esecuzione (eventualmente) errata della legge – pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente. Va, pertanto, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale quando «il denunciato pregiudizio è riconducibile esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all&#8217;ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell&#8217;atto impugnato» (sentenza n. 497 del 1997).<br />
    2.2. – Parimenti inammissibile è la seconda censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 118 della Costituzione che afferma il principio di sussidiarietà nel riparto delle competenze amministrative tra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.<br />
    La violazione di tale parametro costituzionale, infatti, solo evocata, non è in alcun modo corredata dalla motivazione delle ragioni che l&#8217;avrebbero determinata.<br />
    2.3. – Anche l&#8217;ultima censura, relativa alla violazione degli artt. 2, comma 1, lettera <i>i</i>), in relazione all&#8217;allegato V, n. 2) e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell&#8217;art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 è inammissibile.<br />
    La Regione, infatti, lamenta la illegittimità degli atti amministrativi impugnati per vizio di incompetenza derivante da una violazione di legge ordinaria, ma non indica l&#8217;attribuzione costituzionale che ritiene sia stata lesa. Tale indicazione è necessaria affinché il ricorso proposto possa assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni.<br />
    Tutte le doglianze, infatti, ruotano attorno alla violazione dell&#8217;assetto di competenze delineato dal decreto legislativo n. 59 del 2005, ma viene lasciato in ombra, o comunque non argomentato, quello che costituisce l&#8217;aspetto decisivo della questione, e ne rappresenta il necessario presupposto, affinché le doglianze proposte possano assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale, cioè l&#8217;esistenza di una competenza costituzionalmente garantita della Regione che viene lesa dall&#8217;atto o dal comportamento statale che viene censurato. «Le Regioni, infatti, possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell&#8217;art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale» (sentenza n. 27 del 2006). <br />
    Qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l&#8217;illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale. <br />
    La presente pronuncia assorbe la decisione sull&#8217;istanza di sospensione degli atti impugnati da parte della Regione Siciliana. </p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30 – con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>
Allegato:<br />
ordinanza letta all&#8217;udienza del 9 ottobre 2007<br />
</b> <br />
ORDINANZA</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    Considerato </i>che<i> </i>nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l&#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;<br />
    che i terzi intervenienti nella specie hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso i medesimi decreti oggetto del presente giudizio;<br />
    che,<i> </i>secondo la giurisprudenza della Corte, non può escludersi la possibilità che l&#8217;oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall&#8217;esito opposto;<br />
    che, tuttavia, nella specie la reiezione del ricorso non comporterebbe automaticamente un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti dato che il giudizio costituzionale e quello amministrativo mantengono la loro autonomia;<br />
    che, pertanto, l&#8217;esito del conflitto non coinvolge in modo immediato e diretto le situazioni soggettive dei terzi intervenienti.</p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> inammissibile l&#8217;intervento delle Società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2007 n.12894</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-11-2007-n-12894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. est. A. Onorato Bello ed altri (Avv.ti A. Ferrara e A. Castagliola) c. A.S.L. NA 1 (Avv.ti E. Rotoli e M. Vella) sulla natura giuridica del termine del 15 settembre 2000 previsto dall&#8217; art. 45, comma 17 del D.Lgs. 80/98, oggi art. 69, comma 7, del D.L.vo n. 165/2001</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato<br /> Bello ed altri (Avv.ti A. Ferrara e A. Castagliola) c. A.S.L. NA 1 (Avv.ti E. Rotoli e M. Vella)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura giuridica del termine del 15 settembre 2000 previsto dall&#8217; art. 45, comma 17 del D.Lgs. 80/98, oggi art. 69, comma 7, del D.L.vo n. 165/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e Giurisdizione – Pubblico Impiego &#8211; Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Ricorso notificato entro il 15 settembre 2000 e depositato successivamente – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998  – Termine del 15 settembre 2000  ex art.  45, comma 17 del D.Lgs. 80/98, oggi art.69, comma 7, del D.L.vo n. 165/2001 – Natura &#8211; Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Affinché le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 permangano nella giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che il ricorso risulti depositato entro il 15 settembre 2000, non essendo di per sé sufficiente il completamento entro detto termine della sola procedura di notifica (1)</p>
<p>2. Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 45, comma 17 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come sostituito dall’art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una P.A. anteriori al 30 giugno del 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. semprechè siano state proposte entro il termine fissato dalla norma, non ha natura di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente: infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo né dinanzi al giudice civile (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2007 n. 4002; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2007 n. 2796; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 febbraio 2007  n. 1699; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 luglio 2006, n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV,n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006  n. 245.</p>
<p>(2) cfr. Corte Costituzionale n.213/2005; Corte Costituzionale n.382/2005; Corte Costituzionale n.197/2006; Cons. St., Ad. Plen., 21 febbraio 2007, n. 4; Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005; Cass. Civ., SS. UU n. 15340 del 2006; Cons. Stato, sez.IV, n. 1804 del 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; QUINTA  SEZIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
Antonio Onorato        &#8211;       Presidente<br />
Andrea Pannone          &#8211;     Consigliere<br />
Paolo Carpentieri          &#8211;    Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul  ricorso n. 10002/2000 proposto da</p>
<p><i><b>BELLO PAOLO, CARRIOL ARTURO, PELUSO ROSA, PESCE ANTONIETTA, MANZO CLEMENTE, e BONANNO FRANCESCO</b>, </i>rappresentati e difesi dagli avv.ti  <I>FERRARA ANDREA</I> e <I>COSTAGLIOLA ALBERTO </I>con gli stessi domiciliati in Napoli – <i>LARGO DELLE MIMOSE n.5</i>,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i><br />
<B>A.S.L.  NAPOLI 1</B></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti <I>ROTOLI ERMANNO E VELLA MICHELE</I> e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, al <I>CENTRO DIREZIONALE IS. F/9 C/O A.S.L. NAPOLI 1</I>,</p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento e la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto dei ricorrenti al pagamento di indennità relative ai periodi indicati in ricorso;</p>
<p>Visto il ricorso,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,<br />
Viste le memorie prodotte,<br />
Visti gli atti tutti del giudizio,<br />
Relatore all’udienza del 08 novembre 2007  il presidente,<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale,</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria  dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall&#8217;art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).<br />
Com&#8217;è stato anche  recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (IV Sez. 17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796) e da molti Tribunali amministrativi regionali (per esempio, T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27 febbraio 2007  n. 1699 e  25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006  n. 245 ),  nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all&#8217;esito dell&#8217;adempimento dell&#8217;onere del deposito, non essendo sufficiente  a tali fini il completamento  della sola procedura di notifica.<br />
Peraltro la norma sopra citata  va intesa nel senso che tale termine del 15 settembre 2000 rileva quale limite, non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla stessa proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall&#8217;art. 69 cit., con conseguente inammissibilità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St. IV n. 1804 del 2003).<br />
D’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni  nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (Cfr.. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08 novembre 2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-14-11-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-14-11-2007-n-0/</guid>

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<p>Pres. Mariuzzo, est. Giordano Assitur s.r.l. (Avv.ti G. Maggioni, G. Spada e S. Quadrio) c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Avv.ti M. Bassani, E. Robaldo e W. Ferrario), SDA Express Courier s.p.a (Avv. A. Vallefuoco), Poste Italiane S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, A. Sandulli e B. E.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, est. Giordano<br /> Assitur s.r.l. (Avv.ti G. Maggioni, G. Spada e S. Quadrio) c. Camera di Commercio, Industria,<br /> Artigianato e Agricoltura di Milano (Avv.ti M. Bassani, E. Robaldo e W. Ferrario), SDA Express <br />Courier s.p.a (Avv. A. Vallefuoco), Poste Italiane S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, A. Sandulli e B. E. <br />Natoli)<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Alla Corte di Giustizia gli artt. 10 co. 1 bis L. 109/1994 e 34, co. 2 D. Lgs. 163/2006 sul divieto di partecipazione simultanea alla gara per le imprese che si trovino tra loro in rapporto di controllo</p>
<p>Contratti della P.A. – Appalti di servizi &#8211; Artt. 10 co. 1 bis L. 109/1994 e 34, co. 2 D. Lgs. 163/2006 – Collegamenti sostanziali e controllo tra imprese partecipanti – Divieto di partecipazione alla gara – Art. 29 della direttiva 92/50/CE – Violazione – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 29 della direttiva 92/50/CE nel prevedere sette ipotesi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di servizi, configuri un “numerus clausus” di ipotesi ostative e, quindi, inibisca all’art. 10 comma 1 bis della legge 109/1994 (ora sostituito dall’art. 34, ultimo comma, D. Lgs. 163/2006) di stabilire il divieto di partecipazione simultanea alla gara per le imprese che si trovino tra loro in rapporto di controllo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/11636_TAR_11636.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5202/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5202</a></p>
<p>Non va sospesa la deliberazione di giunta regionale concernente il finanziamento annuale dell’assistenza riabilitativa alle RSA ed alle altre strutture nella parte in cui fissa un tetto di spesa. Inoltre, l’importo destinato alle prestazioni di riabilitazione non risulta inferiore a quello dell’anno precedente, e non risulta violato un obbligo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la deliberazione di giunta regionale concernente  il finanziamento annuale  dell’assistenza riabilitativa alle RSA ed alle altre strutture nella parte in cui fissa un tetto di spesa.  Inoltre, l’importo destinato alle prestazioni di riabilitazione non risulta inferiore a quello dell’anno precedente, e non risulta violato un obbligo di previo contraddittorio con i soggetti interessati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11549/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 582</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5202/2007<br />
Registro Generale: 8439/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons.<br />UMBERTO REALFONZO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Novembre 2007<br />
Visto il ricorso 8439/2007  proposto da:<br />
<b>FOAI &#8211; FED ORGANISMI ASSISTENZA PERSONE DISABILI ED ALTRI<br />AIRRI &#8211; ASS ITALIANA RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO INVALIDI<br />AIRRI MEDICAL<br />ALM &#8211; ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI ONLUS<br />ANFFAS ROMA ONLUS &#8211; ASS FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI RELAZ<br />CEFI &#8211; CENTRO FISIOKINESITERAPICO SRL<br />ISTITUTO LEONARDA VACCARI<br />SCUOLA VIVA ONLUS<br />SOC CAR &#8211; SOC COOP SOCIALE AZIONE RIABILITATIVA RL<br />SOC AL PARCO SOC COOP SOCIALE ONLUS<br />SOC IMPPIT -IST MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANZIA TARDIVA SRL<br />SOC IMPP LA NOSTRA SCUOLA SRL<br />SOC IDEA PRISMA &#8217;82 COOP SOC &#8211; CENTRO RIABILITATIVO TANGRAM<br />SOC ESPERANTO COOP SOCIALE ONLUS<br />SOC DIDASCO SOC COOP SOCIALE<br />SOC CMPH SRL<br />SOC CENTRO DI RIABILITAZIONE VACLAV VOJTA SOC COOP<br />SOC CENTRO CASA GIOCOSA SRL<br />VILLA FULVIA<br />VILLA ARDEATINA<br />UILDM<br />SOC TERI SRL<br />SOC RIFI SRL<br />SOC PIANETA RIABILITAZIONE SRL<br />SOC MONDO RIABILITAZIONE SRL<br />SOC CENTRO AUDIOFONOLOGOPEDIA SRL<br />ISTITUTO ORTOFONOLOGIA<br />FONDAZIONE SANTA LUCIA<br />CENTRO REGIONALE S ALESSIO MARGHERITA SAVOIA PER CIECHI<br />COES ONLUS<br />COMUNITA&#8217; CAPODARCO ONLUS<br />ECASS SOC COOP SOCIALE ONLUS</b>rappresentato e difeso da:ROSI AVV. FRANCESCOcon domicilio eletto in ROMAVIA LUTEZIA,8presso ROSI AVV. FRANCESCO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO </b>rappresentato e difeso da:SANINO AVV. PAOLOdomiciliataria ex lege in ROMAVIA MARCANTONIO COLONNA,27presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA </b><br />
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b><br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b><br />
<b>AGENZIA DI SANITA&#8217; PUBBLICA </b> rappresentato e difeso da:RUSSO VALENTINI AVV. ROSARIAcon domicilio eletto in ROMAC.SO VITTORIO EMANUELE II, 284presso la sua sede</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/E  </b></p>
<p><b>AZIENDA USL RM/C </b>rappresentato e difeso da:BENTIVOGLIO AVV. BARBARA &#8211; MAZZOLI AVV. GABRIELLAcon domicilio eletto in ROMAV.LE DELL&#8217;ARTE, 68presso BENTIVOGLIO AVV. BARBARA<br />
<b>AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE RM/D </b> rappresentato e difeso da:FERRARA AVV. FABIO &#8211; DI GREGORIO AVV GLORIAcon domicilio eletto in ROMAVIA DI CASAL BERNOCCHI,73-AUSL RM Dpresso FERRARA AVV. FABIO<br />
<b>AZIENDA USL RM/A </b>rappresentato e difeso da:POSSI AVV ENRICA &#8211; ALESII AVV. ALESSIAcon domicilio eletto in ROMAVIA ARIOSTO, 9pressoPOSSI AVV ENRICA<br />
<b>AZIENDA SANITARIA USL RM/B</b><br />
rappresentato e difeso da:FALLERINI AVV. MARIAcon domicilio eletto in ROMAVIA FILIPPO MEDA, 35 (UFF.LEG.RM/B)presso la sua sede<br />
 <b>AZIENDA USL RM/F  </b><br />
rappresentato e difeso da:DE CAMELIS AVV. PAOLOcon domicilio eletto in ROMAVIA D. AZUNI, 9presso la sua sede</p>
<p><b>AZIENDA USL RM/H </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della deliberazione G.R. n. 437/07: finanziamento per l’anno 2007 del livello assistenziale territoriale riferito all’assistenza riabilitativa ex art. 26 alle RSA ed alle altre strutture;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGENZIA DI SANITA&#8217; PUBBLICA<br />AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE RM/D<br />AZIENDA USL RM/A<br />AZIENDA USL RM/B<br />
AZIENDA USL RM/C<br />AZIENDA USL RM/F<br />REGIONE LAZIO<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in relazione:<br />
1)alla carenza del requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non vi è stata alcuna diminuzione del budget assegnato;<br />
2)alla non fondatezza, prima facie, del ricorso in relazione all’assenza di disposizioni di legge che imponessero a pena di illegittimità di far luogo ad un contraddittorio obbligatorio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Mario Di Giuseppe<br /> L’Estensore: Umberto Realfonzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-14-11-2007-n-5202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2007 n.5202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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