<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>14/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-11-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-11-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>14/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-11-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6682/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6682</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Lamberti Ricorsi riuniti: &#8211; Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti A. Giglio e A. Passaro) c. Provincia di Pisa. Zeta 2 (n.c.) &#8211; Provincia di Pisa (Avv.ti M.P. Chiti) c. Zeta 2 e altri (n.c.) sulla possibilità di valutare tra gli elementi dell&#8217;offerta anche l&#8217;esperienza pregressa di ogni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Iannotta<i>, est.</i> Lamberti<br /> Ricorsi riuniti:<br /> &#8211; Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti A. Giglio e A. Passaro) c. Provincia di Pisa. Zeta 2 (n.c.)<br /> &#8211; Provincia di Pisa (Avv.ti M.P. Chiti) c. Zeta 2 e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di valutare tra gli elementi dell&#8217;offerta anche l&#8217;esperienza pregressa di ogni concorrente per servizi analoghi, con la differenziazione in termini di punteggio di quella acquisita presso pubbliche amministrazioni rispetto a quella raggiunta nel settore privato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Lex specialis – Requisiti – Valutazione delle esperienze pregresse – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che nella <i>lex specialis</i> di gara le esperienze lavorative per servizi analoghi prestati in enti pubblici o in enti privati, idoneamente certificate, siano oggetto di valutazione e premiate con un punteggio apposito, senza assumere un rilievo preponderante o irragionevole, non assume portata tale da minare la tutela della libertà di concorrenza e della par condicio tra i partecipanti alla gara. Possono infatti prevedersi requisiti di partecipabilità più rigorosi di quelli indicati nell’art. 14 D.Lgs. 157/1995, purché non discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell&#8217;appalto e congrui rispetto alle regole proprie del settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 6682/06 REG.DEC.<br />
N. 4771 5103  REG.RIC<br />
ANNO 2005<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		.<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</b>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi in appello n. 4771/2005 e n. 5103/2005, rispettivamente proposti,</p>
<p>&#8211; il primo, dal <b>Consorzio Prodest Milano s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ripamonti, n. 115, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Giglio e dall’avv. Alfredo Passaro con domicilio eletto presso l<br />
</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Provincia di Pisa</b>, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale non costituitasi in giudizio;<br />
la <b>ditta ZETA 2 di Smerieri Rag. Paolo</b> con sede in Carpi (MO) via Fassi, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituitosi in giudizio;<i></p>
<p></i>&#8211; il secondo, dalla <b>Provincia di Pisa</b>, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale rappresentato e difeso dall’avv. prof. Mario P. Chiti con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>ditta ZETA 2 di Smerieri Rag. Paolo</b><i> </i>con sede in Carpi (MO) via Fassi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;<br />
<i><br />
</i>e, nei confronti<br />
del <b>Consorzio Prodest Milano s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ripamonti, n. 115, non costituitosi in giudizio;<br />
della <b>CO.PA.T. soc. coop. a r.l.</b>, in proprio e quale mandataria dell&#8217;ATI con Cooperativa di Lavoro Team Service Soc. coop a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Gropello, 16, non costituitosi in giudizio;<br />
della <b>Cooperativa di Lavoro Team Service Soc. coop a r.l.</b>, in proprio e quale mandataria dell&#8217;ATI con CO.PA.T. soc. coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza Attilio Pecile, 45, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 1726/2005 in data 14 aprile 2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Cesare Lamberti;<br />
Udito alla pubblica udienza del giorno 13 gennaio 2006 gli avv.ti Giglio, Passaro, e Sandulli per delega di Chiti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Con ricorso notificato alla Provincia di Pisa in data 8 agosto 2004 la ditta Zeta 2 di Smerieri Rag. Paolo, terza qualificata nell’appalto di servizi di “uscierato nei locali della Provincia di Pisa posti su tutto il territorio provinciale”, ha impugnato i provvedimenti con i quali la gara era stata indetta, espletata ed aggiudicata al Consorzio Prodest Milano. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l’illegittimità degli atti di gara e delle operazioni della Commissione tecnica nella parte in cui fra gli elementi di valutazione dell’offerta sarebbe stata prevista anche l’esperienza pregressa di ogni concorrente differenziando in termini di punteggio quella acquisita presso pubbliche amministrazioni e quella raggiunta nel settore privato, sostenendo che in assenza della clausola sarebbe stata sicuramente aggiudicataria dato il punteggio ottenuto per il suo progetto in relazione all’offerta economica presentata.<br />
Con la sentenza impugnata, il Tar della Toscana, disattese le eccezioni d’irricevibilità del ricorso formulate dalle odierne appellanti per il carattere in sé lesivo della clausola, lo ha accolto ritenendo irragionevole la sproporzione tra gli elementi oggettivi (economici e tecnici) e soggettivi (esperienze pregresse) per la valutazione delle offerte, data l’assenza nel servizio di uscierato di peculiarità tali da distinguerlo da un normale servizio e da discriminare a favore della partecipante che lo abbia reso per più tempo a fronte di altre offerte tecniche meglio valutate per caratteristiche oggettive. L’elemento temporale non era poi indice di particolare “affidabilità dell’impresa offerente” data la sua valenza come requisito di ammissione e non di particolare esperienza nel fornire il servizio.<br />
2) Negli appelli del Consorzio Prodest Milano e della Provincia di Pisa, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, in accoglimento delle relative istanze, sono riproposte le eccezioni di irricevibilità del ricorso introduttivo della ditta Zeta 2 per l’intempestiva impugnazione dei criteri riguardanti l’offerta tecnica, perché rivolto contro l’aggiudicazione definitiva e non quella provvisoria, nota al rappresentante della ditta e in quanto la domanda cautelare sarebbe stata depositata oltre il termine dimidiato. Nel merito, le appellanti sostengono la congruità della clausola volta a privilegiare le pregresse esperienze anche dopo l’abrogazione del DPCM n. 116/1997 ad opera della legge n. 39/2002 in rapporto alla formulazione concreta del bando di gara, nel quale il punteggio relativo all’elemento economico, pari ad un massimo di 55 punti, era comunque prevalente sul punteggio tecnico. In questo quadro doveva essere valutato il significato delle pregresse esperienze lavorative dei concorrenti, la cui affidabilità rimane comunque una caratteristica propria della prestazione e non un mero requisito di partecipazione: che la legge n. 340/2000 abbia abrogato il titolo di polizia per l’esercizio dell’attività di custodia non implica, infatti, il venire meno del tratto caratteristico della responsabilità propria del custode per i beni mobili e immobili affidati alla sua cura e il rilievo della maggiore esperienza maturata con il diuturno esercizio dell’attività.<br />
4) La fondatezza della censura suesposta sul piano del merito comporta che gli appelli possano, per ciò solo essere accolti e riformata la sentenza impugnata, senza che sia necessario confutare le eccezioni in rito riproposte in questa sede nei confronti dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.<br />
Alla ricorrente ditta Zeta 2 è stata preclusa l’aggiudicazione per il punteggio ottenuto nella valutazione delle pregresse imprese lavorative (pari a 2,524 punti) a fronte di quello conseguito dall’aggiudicataria Prodest (pari a 11,636 punti), pur avendo presentato un progetto meritevole di un più  elevato punteggio. La  ditta Zeta 2 ha conseguito, in relazione alla valutazione del progetto, 25 punti contro i 18 ottenuti dal Consorzio Prodest e  un punteggio di poco inferiore per l’offerta economica (punti 49,364 contro punti 50,913 ottenuti dal consorzio Prodest). Il fatto che nel disciplinare di gara le esperienze lavorative per servizi analoghi prestati in enti pubblici o in enti privati, idoneamente certificate, siano state fatte oggetto di apposita valutazione e premiate con un punteggio apposito, senza assumere un rilievo preponderante o irragionevole, non assume portata tale da minare la tutela della libertà di concorrenza e della par condicio tra i partecipanti alla gara. <br />
La giurisprudenza delle Sezione è infatti concorde nell’ammettere la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più rigorosi di quelli indicati nell’art. 14 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 purché non discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell&#8217;appalto e congrui rispetto alle regole proprie del settore (Cons. Stato, V, 13 maggio 2002, n. 2580;  1 ottobre 2003, n. 5684). D’altra parte, il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa di cui all&#8217;art. 23 comma 1 lett. d) D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, esprime una realtà composita, in cui all&#8217;elemento quantitativo, si aggiunge quello qualitativo, valutabile anche in funzione della migliore affidabilità del servizio ai fini di considerare in concreto la qualità e l&#8217;affidabilità di quanto offerto, specialmente nei casi in cui venga preso in considerazione non soltanto il dato quantitativo (il volume d&#8217;affari delle partecipanti) ma anche quello qualitativo (qualità dei servizi svolti). <br />
Siffatta conclusione appare del resto conforme alla potestà delle amministrazioni individuata dall’art. 23, co. 6 del D.Lgs. n. 157/1995, come sostituito dall’art. 53 della legge 1° marzo 2002, n. 39, di individuare i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi dell’offerta, volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare. Nella specie, il disciplinare di gara enumerava nel quadro del servizio da affidare una complessa serie di prestazioni diverse dal mero servizio di uscierato, pulizia e guardiania, inerenti in parte alla fornitura al pubblico di stampati, informazioni e materiale illustrativo e didattico in parte al trasporto valori e all’effettuazione di operazioni bancarie e di versamento. La rigidità del servizio era pertanto limitata ai soli aspetti retributivo-contrattuali (osservanza dei contratti nazionali e degli accordi locali di categoria) e permetteva pertanto di valorizzare la capacità del partecipante in ragione dell’esperienza pregressa maturata nello svolgimento di servizi analoghi e la sua affidabilità, la cui rilevanza soggettiva connota tuttora la guardiania nonostante il venir meno dell’autorizzazione di polizia per il suo esercizio.<br />
Gli appelli riuniti del Consorzio Prodest Milano s.r.l. e della Provincia di Pisa vanno conclusivamente accolti con riforma dell’impugnata sentenza. Il ricorso di primo grado della ditta Zeta 2 deve essere conseguentemente respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare fra tutte le parti in causa le spese del doppio grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, li riunisce e li accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado Compensa fra tutte le parti in causa le spese del doppio grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso addì 13 gennaio 2006 in camera di consiglio con l’intervento di:<br />
Raffaele Iannotta		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina		consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti		consigliere est.<br />	<br />
Marzio Branca		consigliere<br />	<br />
Nicola Russo	consigliere.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14 novembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. Cafini Sejdic (Avv. G. Pagano) c. Ministero dell’Interno, Questura di Genova (Avv. Stato) sulla configurabilità in termini di attività discrezionale della P.A. del giudizio di pericolosità sociale ai fini della revoca o del diniego del permesso di soggiorno 1. Stranieri – Permesso di soggiorno – Ottenimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Schinaia, <i>est.</i> Cafini<br /> Sejdic (Avv. G. Pagano) c. Ministero dell’Interno, Questura di Genova (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità in termini di attività discrezionale della P.A. del giudizio di pericolosità sociale ai fini della revoca o del diniego del permesso di soggiorno</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Permesso di soggiorno – Ottenimento – Requisiti – Assenza – Conseguenze</p>
<p>2. Stranieri – Permesso di soggiorno &#8211; Requisiti – Mancata conduzione di vita corretti – Pericolosità sociale – Valutazione – Configurabilità in termini di attività discrezionale della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Tra i requisiti che un cittadino straniero deve possedere, per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, si deve annoverare, oltre a quelli riguardanti l’attività lavorativa e la disponibilità di un alloggio, quello di tenere una condotta di vita corretta, requisito che deve aversi non  soltanto all’atto dell’ingresso in Italia e del rilascio del menzionato permesso, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere verificato in ogni momento da parte della competente Autorità. Pertanto, se detto requisito viene a mancare, ne deriva come effetto la revoca del permesso precedentemente rilasciato oppure il diniego di rinnovo (qualora risulti carente detto requisito al momento della scadenza del permesso medesimo), ex art. 5, co. 5, D. Lgs. 286/1998.</p>
<p>2. Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra la cosiddetta pericolosità sociale, prevista dall&#8217;art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 286/1998. La valutazione circa la sussistenza di detto elemento non implica l’esistenza di un accertamento definitivo che sia già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere, sicchè quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.6694/2006 Reg.Dec.<br />
N. 8002 Reg.Ric.<br />
ANNO   2001</p>
<p><b></p>
<p align=center>
Il REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)<br />
</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8002 del 2001 proposto da <br />
<b>Sejdic Senija,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Pagano ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Anna Maria Perone, in via C. Morin n. 27;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Genova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n.12, sono per legge domiciliati;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del TAR per la Liguria, Sez. II, n.329/01 in data 9 aprile 2001, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione dell’Interno; <br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006 – relatore il consigliere Domenico Cafini – udito l’avv. dello Stato Spina;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con  ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria la sig.ra Senija Sejdic, cittadina bosniaca, impugnava il decreto del Questore di Genova  3/5/2000 n.015168, notificato in data 20/9/2000, con cui era stata rigettata, nei suoi confronti, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi “di attesa occupazione”, nonchè ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguente.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva, con un unico motivo, le censure di “sviamento di potere connesso a carenza di istruttoria e violazione di legge”, rilevando, tra l’altro, che l’Autorità di polizia l’aveva inclusa erroneamente tra le categorie di soggetti suscettibile della espulsione obbligatoria e rappresentando che ella aveva una situazione familiare ormai consolidata  e radicata nel capoluogo ligure, poiché madre di sei figli, in parte iscritti alla scuola dell’obbligo, e moglie di persona in possesso di regolare permesso di lavoro, e versava, inoltre, in una condizione fisica generale precaria.<br />
Nel giudizio si costituiva l’intimata Amministrazione contestando la fondatezza delle censure dedotte e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale adito respingeva il ricorso, rilevando, in particolare, l’incontestata sussistenza dei presupposti in forza dei quali l’Amministrazione era tenuta a disporre l’impugnata espulsione (condanne riportate dalla ricorrente per “mendicità” ed “impiego di minori nell’accattonaggio”). <br />
1.2. Avverso tale sentenza è stato proposto l’attuale appello, affidato dalla sig.ra Sejdic al seguente unico motivo “ricorrenza del vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai motivi di impugnazione proposti in sede di ricorso avanti al TAR Liguria”, motivo con il quale è stato dedotto, in particolare:<br />
a)	che la sentenza impugnata si fonderebbe sull’erronea ricostruzione dell’effettivo contenuto dei motivi prospettati nel ricorso originario;<br />	<br />
b)	che nel censurato provvedimento di rigetto del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno vi sarebbe stato “l’arbitrario inserimento” della ricorrente nell’ambito delle categorie indicate nell’art.1, nn.1 e 2, della legge n.1423/1956, richiamato dall’art.13, comma 2, lett.c) D.Lgs. 27.5.1998 n.286, giacchè detta norma riguarderebbe “persone che vantino connotati di particolare pericolosità e non i soggetti che, come la ricorrente, abbiano riportato condanne per sole contravvenzioni”;<br />	<br />
c)	 che nel codice penale italiano sussiste una distinzione fondamentale tra delitti e contravvenzioni, che sono puniti rispettivamente con sanzioni differenti, distinzione che porrebbe una questione assai rilevante rispetto alla formulazione dell’art.1, nn.1 e 2 della L. n.1423/1956, che si esprime in termini di traffici delittuosi e attività delittuose e che porterebbe ad escludere che i cittadini stranieri che abbiano riportato condanne definitive per contravvenzioni non siano passibili di espulsione. <br />	<br />
Nelle conclusioni l’appellante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’impugnata decisione, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase giudiziale, l’Amministrazione dell’ Interno si è opposta all’appello, concludendo per il suo rigetto.<br />
Alla Camera di consiglio del 28.8.2001 con ordinanza della Sez IV di questo Consiglio è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.<br />
1.3. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, il ricorso, infine, è stato assunto in decisione su conforme richiesta del difensore comparso per l’Amministrazione appellata.   <br />
2. Con il ricorso in esame la cittadina bosniaca sig.ra Sejlic propone appello avverso la sentenza in epigrafe specificata che ha respinto il gravame contro il provvedimento di rigetto della sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di “attesa occupazione”, rigetto motivato, come accennato, dal fatto che l’interessata risultava, al casellario giudiziale, condannata più volte per “mendicità” ed “impiego di minori per l’accattonaggio” e aveva dimostrato “di essere abitualmente dedita a traffici delittuosi e, per la condotta e il tenore di vita, di vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose”, sicché la sua situazione doveva ritenersi rientrante nella fattispecie prevista dall’art.1, nn.1 e 2, della legge n.1423/1956, richiamato dall’art.13, comma 2 lett c), del D. Lgs. n.286/1998, secondo cui per le persone comprese in tale fattispecie deve disporsi l’espulsione dal territorio dello Stato.<br />
La motivazione del provvedimento anzidetto risulta aver trovato conferma, peraltro, nella documentazione depositata agli atti del giudizio e, in particolare, nel rapporto della Questura di Genova 25.10.2000 n.015168, da cui emerge, in particolare, che la straniera in questione il 15.10.1992 era stata denunciata per i reati di ricettazione e falsità materiale commessa da privato; l’8.4.1995 per i reati di mendicità, impiego di minori nell’accattonaggio, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione della propria identità personale; il 10.10.1995 per lesioni personali; il 19.10.1997 per impiego di minori in accattonaggio; il  13.7.1998 per abbandono di minore e impiego di minori in accattonaggio; il 2.11.1998 per impiego di minori in accattonaggio; che la stessa, inoltre, era stata segnalata dalla Questura di Varese e da quella di Pordenone per contravvenzione e che, comunque, agli atti di ufficio la cittadina bosniaca in questione non risultava avesse “mai esercitato una stabile attività lavorativa”.<br />
2.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che nella specie tali fatti e circostanze &#8211; non contestati dalla ricorrente &#8211; abbiano indotto, correttamente, l’Amministrazione a considerare inclusa la sig.ra Sejlia Sedic nell’ambito di una delle categorie di soggetti indicate ai commi 1 e 2 dell’art.1 della L. n.1423/1956 per le quali il Prefetto, giusta quanto disposto dal comma 2 dell’art. 13 del D.lgs. n.286/1998, è vincolato ad adottare un provvedimento di espulsione; e cioè tra coloro che sulla base di elementi di fatto siano abitualmente dediti a traffici delittuosi e che, per la condotta e il tenore di vita, abitualmente vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.<br />
2.2. Ed invero, tra i requisiti che un cittadino straniero deve possedere per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, è da annoverarsi, oltre a quelli riguardanti l’attività lavorativa e la disponibilità di un alloggio, quello di tenere una condotta di vita corretta, requisito che deve aversi non  soltanto all’atto dell’ingresso in Italia e del rilascio del menzionato permesso, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere verificato in ogni momento da parte della competente Autorità, per cui, se esso viene a mancare, consegue l’effetto della revoca del permesso precedentemente rilasciato ovvero, se risultando carente detto requisito al momento della scadenza del permesso medesimo, l’effetto del diniego di rinnovo, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286, secondo cui il rilascio di detto permesso  o il suo rinnovo, per l’appunto, sono rifiutati e, se esso è stato rilasciato, è revocato, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.<br />
Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di cui trattasi, (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra dunque la cosiddetta pericolosità sociale &#8211; prevista dall&#8217;art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 286, norma in cui sono contemplati i presupposti necessari perché l&#8217;Autorità prefettizia si determini per l&#8217;espulsione dal territorio dello Stato: in particolare, nella lett. c), che menziona gli appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, della L. 27 .12. 1956 n. 1423, come sostituito dall&#8217;art. 2, L. 3.8.1988 n. 327 &#8211; il cui giudizio riferisce il suo momento giustificativo a comportamenti o situazioni non ancora definitivamente sanzionati e riguarda, quindi, una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale e su contesti significativi nel loro complesso.<br />
Deve ritenersi, pertanto,  come il giudizio (discrezionale) in termini di pericolosità sociale non possa che essere, per sua natura, espresso in termini di probabilità, così prescindendosi dagli accertamenti eventualmente svolti in sede penale e, come è stato ritenuto dalla Sezione, esso non possa che avere contenuto meramente prognostico.   Infatti detto giudizio non implica l’esistenza di un accertamento definitivo che sia già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere, sicchè quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità. (in tal senso, cfr., tra la più recenti, Cons. St. Sez.VI, 10.10.2006, n.6818)<br />
In buona sostanza, qualora vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in alcuni episodi idonei a generare  allarme sociale, il giudizio di pericolosità deve ritenersi correttamente espresso, anche perché rientrante nell’ambito di un’attività discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile unicamente nei limiti anzidetti.<br />
Il riscontro da parte della competente Autorità di polizia e poi, eventualmente da parte del Giudice amministrativo, va condotto, in definitiva, sulla base di  vari criteri, ossia: la necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; l’attualità della pericolosità; la necessità di esaminare globalmente l&#8217;intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, indipendentemente dall’esito dei giudizi penali cui è stato sottoposto, con possibilità tuttavia di tener conto dei fatti emersi in detti giudizi.<br />
Ora, nel caso in questione, detti criteri sono stati certamente posti alla base del riscontro operato dalla Questura di Genova; in particolare, la pericolosità sociale della ricorrente è stata desunta dai numerosi precedenti penali sopra descritti, specialmente quelli relativi all’impiego di minori per l’accattonaggio. Si tratta, invero, di una serie di episodi i quali, complessivamente considerati, al di là degli accertamenti svolti in sede penale, possono ragionevolmente sorreggere il giudizio di pericolosità sociale espresso dalla Questura di Genova, risultando dimostrato, attraverso essi, che la ricorrente era “abitualmente dedita” &#8211; come si legge, appunto, nel provvedimento impugnato &#8211; a “traffici delittuosi”, intesi come insieme di attività illecite, ed in condizione di vivere abitualmente, o almeno in parte, con i proventi di dette attività, con conseguente dimostrazione della mancanza anche dei necessari requisiti di reddito previsti dalla legge ai fini nel soggiorno nel territorio nazionale.<br />
2.3. La Sezione deve rilevare, infine &#8211;  anche a voler prescindere dal carattere necessitato dei provvedimenti in questione &#8211; che l’Autorità di Polizia in ogni caso gode, come accennato, di ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità e di inaffidabilità per la sicurezza pubblica, che, da soli, possono essere posti a fondamento del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero  e che, di converso, a tale ampio apprezzamento discrezionale rimesso all’Amministrazione  nella materia in controversia, fa riscontro la limitata sindacabilità  dello stesso in sede giurisdizionale di legittimità, sindacabilità che deve ritenersi limitata al vaglio estrinseco in ordine alla mancanza di una motivazione adeguata o alla sussistenza di eventuali profili di travisamento, illogicità o arbitrarietà; profili questi che indubbiamente non sono ravvisabili nella fattispecie, avendo esplicitato in modo sufficiente  l’Autorità di Polizia i presupposti obiettivi in base ai quali è poi ragionevolmente pervenuta a qualificare la condotta della ricorrente come sintomatica di una sua pericolosità sociale, tale da non consentire la concessione del rinnovo del richiesto permesso.<br />
2.4 Alla stregua delle considerazioni che precedono le censure dedotte nell’appello avverso la sentenza  sopra menzionata – riferite all’asserito “arbitrario inserimento” della ricorrente nell’ambito delle categorie ex art. 1, nn.1 e 2, L. n.1423/1956 e all’asserita non adattabilità del provvedimento di espulsione nei confronti degli stranieri che abbiano riportato condanne per contravvenzioni &#8211; devono ritenersi prive di fondamento, attesa l’incontestata sussistenza dei presupposti in relazione ai quali l’Autorità di polizia era tenuta a disporre il disposto diniego e, quindi, l’espulsione e considerato che le ragioni addotte dall’appellante non potevano condizionare o precludere in alcun modo l’adozione del provvedimento impugnato in prime cure, come appunto riconosciuto dai primi giudici.<br />
Il ricorso in appello va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Mario Egidio Schinaia	                 			Presidente <br />	<br />
Sabino Luce                                                                	Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe                                                            	Consigliere<br />	<br />
Giampiero Paolo Cirillo                                               	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini				               	Consigliere est.  </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;14/11/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6705/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6705</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Zoffoli KaSTAVROT s.a.s. (Avv. B. Graziosi) c. Immobiliare Serpieri s.a.s. (Avv. A. Morello) e altri sulla qualificazione in termini di silenzio rifiuto del mancato rilascio del parere dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 L. 47/1985 1. Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio – Sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6705</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Zoffoli<br /> KaSTAVROT s.a.s. (Avv. B. Graziosi) c. Immobiliare Serpieri s.a.s. (Avv. A. Morello) e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla qualificazione in termini di silenzio rifiuto del mancato rilascio del parere dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 L. 47/1985</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio – Sanatoria – Art. 32, co. 1 L. 47/1985 – Mancato rilascio del parere – Qualificazione – Silenzio rifiuto</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio – Sanatoria – Parere ex art. 32, co. 1 L. 47/1985 – Onere di allegazione alla domanda di sanatoria &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il mancato rilascio nei termini del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo,  ai fini dell’ottenimento del provvedimento di sanatoria postuma di opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo ex art. 32, co. 1 L. 47/1985, va qualificato come silenzio–rifiuto, e non come silenzio–diniego.</p>
<p>2. Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi non costituisce onere, per chi richiede la concessione edilizia in sanatoria, l’allegazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Detta valutazione viene infatti assunta all’interno del procedimento ad iniziativa dell’ Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>S.a.s. KASTAVROT di Moscatelli Mario &#038; c.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Benedetto Graziosi, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio del dr. Alfredo Placidi;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; la <b>S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni Roberto &#038; c.</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonino Morello, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio del dr. Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Cesena</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>del <b>Comune di Rimini</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza e della S.a.s. Immobiliare SERPIERI;<b><br />
</b>Vista la memoria prodotta dalla Società intimata a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 29.09.2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti gli avv.ti Graziosi e Morello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1). Con ricorso avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna la S.a.s. Immobiliare SERPIERI insorgeva avverso il silenzio/rifiuto serbato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Cesena in ordine al rilascio del parere di competenza previsto dall’art. 32, comma secondo, della legge 28.02.1985, n. 47, in merito a tre domande di condono di abusi edilizi che avevano interessato immobile di proprietà della Società istante, sito nel centro storico di Rimini e gravato da vincolo indiretto imposto con d.m. 16.12.1991.<br />
Il T.A.R. adito, dopo avere qualificato come silenzio/inadempimento la condotta omissiva dell’ Organo preposto alla tutela del vincolo, riconosceva la tempestività del ricorso e dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di pronunziarsi esplicitamente sulle domande della Società interessata.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello la S.a.s. KASTAVROT – proprietaria di immobile contiguo a quello interessato dagli interventi oggetto delle domande di sanatoria postuma – ed ha contrastato le conclusioni del giudice di primo grado, sostenendo il valore provvedimentale di “<i>silenzio/diniego</i>” del mancato rilascio entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 2 della legge n. 47/1982 legge del parere dell’ Autorità preposta alla tutela del vincolo, con ogni conseguenza sulla tardività del gravame proposto dalla Soc. Immobiliare SERPIERI oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 21 della legge n. 2034/1971.<br />
Si è costituita in giudizio S.a.s. Immobiliare SERPIERI ed ha contrastato in rito e nel merito i motivi di appello.</p>
<p>2). L’infondatezza nel merito dell’appello esime il collegio dall’esame dell’eccezione formulata dalla difesa della  convenuta la S.a.s. Immobiliare SERPIERI di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per essere intervenute, nelle more della fissazione della camera di consiglio, le determinazioni espresse della locale Soprintendenza sulla compatibilità con le prescrizioni di vincolo indiretto che gravano sulla zona delle opere oggetto della domanda di condono edilizio </p>
<p>3). Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato come “<i>silenzio rifiuto</i>”, privo di valenza provvedimentale significativa, la conseguenza che &#8211; nel procedimento di rilascio del provvedimento di sanatoria postuma di opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo &#8211; l’ art. 32, primo comma, della legge 28.02.1985, n. 47, riconduce al mancato rilascio del parere dell’ Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo nel termine di “<i>centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere</i>”.<br />
Tale conclusione è, invero, in primo luogo avvalorata dalla lettera della norma, ove è detto che decorso il termine di 180 giorni l’interessato “<i>può impugnare il silenzio-rifiuto</i>”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di provvedere (“<i>rifiuto</i>”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato.<br />
Tale scelta è confortata anche da un approccio interpretativo di carattere sistematico, ove si consideri che l’art. 2, comma primo, della legge 07.08.1990, n. 241, recante norme di principio sul procedimento amministrativo, assume a criterio fondamentale dell’ azione amministrativa l’obbligo dell’ Amministrazione di concludere il procedimento “<i>mediante l’adozione di un provvedimento espresso</i>”, così escludendo che dall’inerzia a provvedere possano scaturire fattispecie provvedimentali di segno negativo. L’ art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre inoltre uno strumento processuale di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’ Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “<i>ad acta</i>”.<br />
La condotta inadempiente dell’ Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge quindi a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “<i>fictio</i>” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato.<br />
Del resto la qualificazione come “<i>provvedimento negativo</i>” del silenzio che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. l’ art. 32, primo comma, della legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità dell’azione dell’ Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando il “<i>silenzio-diniego</i>” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di motivazione e di istruttoria.</p>
<p>4). Quanto al termine per proporre ricorso avverso il “<i>silenzio-rifiuto</i>” esso, ai sensi dell’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, inizia a decorre uno volta consumatosi lo “<i>spatium deliberandi</i>” di “<i>centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere</i>”. <br />
Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi – che riceve regolamentazione dall’art. 35 della legge n. 47/1985 &#8211; non costituisce onere del richiedente la concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL. PP. n. 335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del procedimento ad iniziativa dell’ Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Non ha pregio, quindi, la tesi dell’appellante rivolta ad individuare il “<i>dies a quo</i>” per la formazione del “<i>silenzio- rifiuto</i>” dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune di Rimini, dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’ Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza.<br />
In assenza di formale comunicazione o notifica della data di inizio della predetta fase endoprocedimentale il termine per l’impugnazione del silenzio rifiuto ha iniziato a decorrere dal momento in cui la Società Immobiliare Serpieri ha acquisito piena conoscenza, tramite nota del Comune di Rimini in data 11.11.2005, dell’inerzia a provvedere della Soprintendenza sulla richiesta di parere inoltrato ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della legge n. 47/1985.</p>
<p>5). Non si configura conferente il richiamo dell’appellante &#8211; a sostegno della tesi della decorrenza del termine per la formazione del silenzio rifiuto a partire dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio – alla decisione di questa Sezione n. 6904/2004, trattandosi di diversa fattispecie in cui il parere di compatibilità sotto il profilo forestale di opere edilizie oggetto di domanda di condono era stato direttamente richiesto dagli interessati con domanda inviata all’autorità preposta alla tutela del vincolo.<br />
L’appello va quindi respinto.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2006, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio Varrone		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giampiero Paolo Cirillo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito		&#8211;	Consigliere relatore ed estensore																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il..14/11/2006..<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2006 n.6006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-11-2006-n-6006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-11-2006-n-6006/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-11-2006-n-6006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2006 n.6006</a></p>
<p>Va sospeso il diniego all’installazione di antenne per telefonia mobile, atteso che il regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio non può prevedere ambiti territoriali preclusi alla installazione, di estensione tale da interdire la collocazione nella maggior parte del centro urbano residenziale e, comunque, tale da alterare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-11-2006-n-6006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2006 n.6006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-11-2006-n-6006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2006 n.6006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego all’installazione di antenne per telefonia mobile, atteso che  il regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio non può prevedere ambiti territoriali preclusi alla installazione, di estensione tale da interdire la collocazione nella  maggior parte del centro urbano residenziale e, comunque, tale da alterare la natura di opere di urbanizzazione primaria conferita ex lege alle stazioni radio. (G.S.)</p>
<p>Va sospesa, con invito al riesame, la sentenza che respinge il ricorso avverso il diniego di installazione di stazioni radio base ritenendo ostativo un regolamento comunale: detto regolamento non puo’ infatti prevedere preclusioni interdittive globali.<br />
Va sospesa, con invito al riesame, la sentenza che respinge un ricorso avverso il divieto di installazione di stazioni radio base per mancata presentazione del programma annuale delle installazioni, la cui valenza ostativa e’ dubbia.(G.S.)<br />
La sospensione di una sentenza che incide su provvedimenti che riguardano piu’ interessati, opera con riferimento alla parte impugnata dal ricorrente. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6006/06<br />
Registro Generale: 8605/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. G.Paolo Cirillo<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.<br />  Cons. Giuseppe Minicone<br />  Cons. Rosanna De Nictolis<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Novembre 2006<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TELECOM ITALIA SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  MARIO SANINOcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI 180  presso MARIO SANINO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PESCARA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  DOMENICO RUSSI Avv.  FEDERICO HERNANDEZ Avv.  LUCIANO RUSSIcon domicilio  eletto in RomaVIA GRAMSCI 14 presso FEDERICO HERNANDEZ<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  ABRUZZO  &#8211;  PESCARA   97/2006, resa tra le parti, concernente DIVIETO INSTALLAZIONE PER TELEFONIA   MOBILE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  COMUNE DI PESCARA<br />
Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo  e uditi,  altresì, per le  parti l’Avv. Sanino e l’Avv. Russi.<br />
Ritenuto che, allo stato, appare dubbia la incondizionata valenza ostativa della mancata presentazione del programma annuale delle installazioni rispetto al rilascio delle autorizzazioni S.R.B., alla luce della giurisprudenza di questa Sezione (v. VI 9 giugno 2006, n. 3452);<br />
ritenuto, inoltre, che il regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale S.R.B., non può prevedere ambiti territoriali preclusi alla installazione di estensione tale da interdire la medesima dalla maggior parte del centro urbano residenziale e, comunque, tale da alterare la natura di opere di urbanizzazione primaria conferita ex lege alla S.R.B., tenuto conto della consolidata e univoca giurisprudenza di questa Sezione;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8605/2006) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, limitatamente alla parte impugnata dall’appellante, e manda al Comune perché riconsideri le relative istanze (già denegate), tenuto conto di quanto affermato nella presente ordinanza, in vista di un rilascio eventuale delle autorizzazioni quantomeno con riferimento all’anno in corso.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Novembre 2006<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-11-2006-n-6006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2006 n.6006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.6677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-14-11-2006-n-6677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-14-11-2006-n-6677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-14-11-2006-n-6677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.6677</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Corradino Consorzio Elisoccorso San Raffaele (Avv. A. Presutti) c. Elilombarda s.r.l. (Avv. ti F. Ferraro e R. Colagrande), Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano (Avv. G. Franco Ferrari) va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale sulla legittimazione attiva di una sola impresa di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-14-11-2006-n-6677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.6677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-14-11-2006-n-6677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.6677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Corradino<br /> Consorzio Elisoccorso San Raffaele (Avv. A. Presutti) c. Elilombarda s.r.l. (Avv. ti F. Ferraro e R. Colagrande), Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano (Avv. G. Franco Ferrari)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale sulla legittimazione attiva di una sola impresa di una A.T.I. costituenda ad impugnare l&#8217;aggiudicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Impugnazione da parte di una sola impresa di una A.T.I. costituenda – Violazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e smi – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Sul punto vd. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. II &#8211; Sentenza 8 settembre 2005 C-129/04 e Giovanni La Fauci, <a href="/ga/id/2006/2/2302/d">A.T.I. costituenda e legittimazione ad agire</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale sulla legittimazione attiva di una sola impresa di una A.T.I. costituenda ad impugnare l&#8217;aggiudicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 6677/06        REG.DEC.<br />
		 N. 346 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 346/2006 R.G. proposto dal<br />
<b>Consorzio Elisoccorso San Raffaele</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Avilio Presutti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro, n. 10;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>La <b>Elilombarda s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Ferraro e Roberto Colagrande, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>l’<b>Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta, n.142;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, III,  13 dicembre 2005, n. 4958;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Elilombarda s.r.l. e dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano;<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalla Elilombarda s.r.l. e dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006, relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi, altresì, gli avvocati Presutti, Colagrande, F. Ferraro e G.F. Ferrari, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza del TAR della Lombardia – Milano, III, n. 4958/2005, veniva accolto il ricorso (iscritto al nr. 1367/2005 R.G.) proposto dalla Elilombarda s.r.l. nella parte in cui la ricorrente aveva chiesto l’annullamento della nota prot. n.15586/P/025 del 10/5/2005, con cui l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda aveva comunicato l’avvenuta aggiudicazione del servizio di elisoccorso e relativo servizio antincendio al Consorzio Elissoccorso San Raffaele, effettuata con deliberazione del Direttore generale n. 403 del 28/4/2005; della deliberazione stessa; dell’aggiudicazione provvisoria, pronunciata nella seduta del 21/4/2005; del provvedimento di ammissione alla gara del Consorzio Elisoccorso San Raffaele, con riferimento alle sedute del 21/1/2005 e 8/3/2005; dei verbali di gara; degli eventuali atti di immissione dell’aggiudicataria nel servizio di elisoccorso; della nota prot.n.16463/05/P/025 del 17/5/2005, con cui l’Azienda Ospedaliera comunica che consentirà alla ricorrente l’accesso ai documenti limitatamente a quelli consentiti dalla controinteressata; degli atti presupposti, consequenziali e connessi.<br />
Il giudice di prime cure statuiva, altresì, che l’annullamento degli atti travolgeva la successiva stipulazione del contratto tra stazione appaltante e aggiudicataria, facendone venir meno, in via retroattiva, i presupposti legali e determinandone, con effetto caducante, la perdita di efficacia. Stabiliva, inoltre, che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente trovava ristoro nella nuova opportunità  derivante dalla ripetizione della procedura, per la parte dell’appalto che deve ancora essere eseguita. Il rinnovo della gara non poteva invece ristorare il danno per la parte del servizio che aveva già avuto esecuzione: per quest’ultima la quantificazione del danno per equivalente restava condizionata all’esito della gara rinnovata, onde verificare se l’impresa ricorrente sarebbe risultata o meno vincitrice.<br />
La sentenza è stata appellata dal Consorzio Elisoccorso San Raffaele che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
La Elilombarda s.r.l. e l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello, proponendo, altresì, gravame incidentale.<br />
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2006, il ricorso veniva trattenuto per la decisione cautelare.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio ritiene che la questione al centro del contendere meriti di essere sottoposta all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, tramite rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo.<br />
Si chiariscono di seguito le ragioni del rinvio.<br />
A) Ricostruzione della vicenda dedotta in contenzioso.<br />
Prima di soffermarsi sui profili giuridici della controversia in oggetto, il Collegio reputa opportuno ripercorrere le vicende in punto di fatto. L’Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano, con bando pubblicato in data 30 novembre 2004, ha indetto una gara d’appalto a procedura aperta per l’effettuazione del servizio di elisoccorso, mediante impiego di personale con idonea competenza ed esperienza di volo, e per la fornitura e mantenimento in efficienza di mezzo idoneo corredato di tutte le attrezzature tecniche e sanitarie, con allestimento di una elipiazzola, nonché per le altre prestazioni indicate all’art.1 del capitolato speciale, con importo a base d’asta di euro 25.900.000.<br />
Le offerte sono state presentate dalla Elilombarda s.r.l., quale capomandataria della costituenda A.T.I. con Helitalia s.p.a., e dal Consorzio San Raffaele, composto da Elilario Italia s.p.a. e da Air Viaggi San Raffaele s.r.l..<br />
Nella seduta del 21 aprile 2005 il seggio di gara ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore del  Consorzio San Raffaele. Con deliberazione n.403 del 28/4/2005 il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera ha disposto l’aggiudicazione definitiva.<br />
Avverso i predetti atti è insorta la Elilombarda s.r.l.. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Si è altresì costituito in giudizio il Consorzio Elisoccorso San Raffaele, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame e, gradatamente, il rigetto dello stesso.<br />
Nel giudizio di primo grado – che si è concluso con la sentenza gravata in questa sede &#8211; era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso, per il rilievo che lo stesso era stato proposto da uno solo dei soggetti associati nel costituendo raggruppamento che ha partecipato alla gara, e non dal raggruppamento stesso, unico legittimato ad agire in giudizio – secondo la parte che ha proposto l’eccezione &#8211; per la tutela del proprio interesse all’aggiudicazione. <br />
Il giudice di prime cure, tuttavia, ha ritenuto l’assunto privo di fondamento, invocando la giurisprudenza di questo Consesso.<br />
B) La questione della legittimazione attiva delle singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo nella giurisprudenza nazionale<br />
b 1). Merita di essere osservato, innanzitutto, che nella risalente decisione del Consiglio Stato sez. IV, 2 luglio 1985 n. 335, il raggruppamento d&#8217;imprese non è stato configurato come un soggetto giuridico, e nemmeno come un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese  raggruppate.<br />
b 2). In ordine alla rilevante questione della legittimazione attiva (intesa come titolarità in astratto della posizione soggettiva di cui si chiede tutela) nelle ipotesi di impugnazione di atti di una procedura di selezione del contraente, laddove alla stessa procedura partecipi un’associazione temporanea di imprese, la giurisprudenza dominante del Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare in via autonoma il risultato della gara in capo alle singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo, rilevando che l’impugnazione non fa venir meno il mandato conferito (Cons. Stato, IV Sez., n. 83 del 1.2.1994 secondo cui <<Le singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo sono da ritenere legittimate ad impugnare in via  autonoma l'aggiudicazione della gara, cui abbiano preso parte nell'ambito di un raggruppamento temporaneo>>; Cons. Stato n. 335 del 4.9.1985), e che è pacifico che ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione.<br />
E’ stato, altresì ribadito (Consiglio Stato sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397) che la legittimazione deve riconoscersi in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, V, 30/8/2004, n.5646; idem, 15/4/2004, n. 2148; idem, 18/3/2004, n.1411; idem, 30/10/2003, n.6769; Cons. Stato, VI, 29/11/2004, n.7784; Cons. Stato, IV, 10/6/2004, n.3719; idem, 23/1/2002, n.397). Ciò perchè il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all&#8217;impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell&#8217;amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole  imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, in materia di appalti di servizi (cfr. art. 11 d.lgs. n. 157/1995), di lavori (cfr. art. 11 e 13 legge n. 109/1994) e di forniture (cfr. art. 11 d.lgs. n. 358/1992). <br />
Pertanto ciascuna delle imprese associate avrebbe un interesse legittimo proprio e distinto da quello delle consorelle, tutelabile anche in sede giudiziaria, a che il raggruppamento consegua l&#8217;aggiudicazione o comunque venga riammesso alla gara per coltivare una nuova possibilità di aggiudicazione (sostanzialmente in tal senso, ex multis: Cons. Stato, VI, 31 maggio 1999, n. 702; V, 3 febbraio 1999, n.112, IV 22 aprile 1996, n.528; Cons. giust. amm. 23 aprile 2001, n. 192; 26 febbraio 2001, n. 111). <br />
Merita, infine, di essere evocata la recente statuizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del  4 ottobre 2005, la quale – nel valorizzare la natura collettiva della partecipazione di tutte le imprese dell’ATI costituenda – ha stabilito che nel caso in cui concorra ad una procedura per l’aggiudicazione di un contratto una ATI non ancora costituita (c.d. “costituenda”), al cospetto della presentazione di una cauzione provvisoria il soggetto garantito non si individua né nell’ATI nel suo complesso (in quanto ancora non esiste come tale giuridicamente), né nell’impresa  capogruppo designata; debbono piuttosto assumersi “garantite” tutte le imprese “associande” (e future partecipanti all’ATI “costituenda”) che – durante la gara – operano individualmente e responsabilmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara. Tra questi impegni (obblighi) garantiti vi è quello gravante sulle future mandanti, in caso di aggiudicazione, di conferire il mandato collettivo all’impresa designata capogruppo, che stipulerà per loro conto il contratto con la Pubblica Amministrazione.<br />
C) Il quadro normativo ed interpretativo comunitario e le considerazioni del Collegio. <br />
c 1) Esaminato il quadro normativo nazionale ed il relativo corredo giurisprudenziale, merita, a questo punto, di essere evocata la normativa comunitaria concernente la materia de qua.<br />
c 2). L’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori dispone, tra l’altro, quanto segue: &#8220;1) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono (…) 3) Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l’autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso&#8221;.<br />
L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 dispone, tra l’altro, quanto segue: &#8220;1.Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di: (…) b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; (…)&#8221;.<br />
L’art. 21 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, stabilisce quanto segue: &#8220;I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell’offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando l’appalto gli è stato aggiudicato&#8221;.<br />
c 3). La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. II, con la sentenza 8 settembre 2005, relativa al procedimento C-129/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, proposta alla Corte dal Conseil d’État (Belgio) con decisione 25 febbraio 2004, nella causa tra Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) e Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), ha stabilito che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto unicamente dalla totalità dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica – che ha partecipato, in quanto tale, ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto – e non da uno solo dei membri della detta associazione a titolo individuale. Lo stesso vale per il caso in cui tutti i membri della detta associazione temporanea agiscano congiuntamente ma l’azione di uno di essi sia dichiarata irricevibile.<br />
A parere del Collegio, da tale pronuncia discendono dei precipitati di notevole impatto sulla questione che ci occupa. In particolare, al punto 19 della citata sentenza il Giudice comunitario osserva &#8220;[…] che il detto art. 1, n. 3, riferendosi a chiunque abbia un interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico, in una situazione quale quella della causa principale, riguarda la persona che, avendo presentato la propria offerta per l’appalto pubblico di cui trattasi, ha dimostrato il suo interesse ad ottenerne l’aggiudicazione&#8221;; e nel successivo punto 20 prosegue: &#8220;Orbene, in tale situazione, è l’associazione temporanea in quanto tale ad aver presentato l’offerta, e non i suoi membri a titolo individuale. Del pari sono i membri di tale associazione che, laddove si fossero visti aggiudicare l’appalto di cui trattasi, avrebbero avuto l’obbligo di sottoscrivere il contratto e di eseguire i lavori&#8221;.<br />
Inoltre, nelle conclusioni dell’Avvocato generale Christine Stix-Hackl presentate il 15 marzo 2005 sono racchiuse delle considerazioni di rilevante interesse per la questione che ci occupa. In particolare, si legge al punto 46 che &#8220;In base al diritto comunitario, la legittimazione attiva spetta, dunque, a colui che è anche titolare dei diritti sostanziali. Senonché, nel caso dei raggruppamenti di imprenditori, i diritti scaturenti dalle direttive che regolano gli aspetti sostanziali dell’aggiudicazione degli appalti spettano ai raggruppamenti stessi. Infatti, nei confronti dei terzi è il raggruppamento che partecipa alla procedura di aggiudicazione. Ed è ancora soltanto il raggruppamento che può essere, se del caso, il destinatario della decisione relativa all’aggiudicazione&#8221;. Nei successivi punti 48 &#8211; 51 si osserva: &#8220;48. Per risolvere le questioni pregiudiziali nella prospettiva del diritto comunitario occorre, pertanto, basarsi sul principio secondo il quale la direttiva è volta a dare attuazione ai diritti derivanti dalle direttive che regolano gli aspetti sostanziali dell’aggiudicazione degli appalti. 49.	Se si applica tale principio al procedimento principale, ne deriva che la direttiva garantisce la tutela giuridica soltanto degli offerenti, nella specie, quindi, soltanto del raggruppamento di imprenditori. Proprio il procedimento principale ci offre un esempio di quella che è la situazione tipica per i raggruppamenti di imprenditori, quella in cui, cioè, i singoli membri, a causa della loro specializzazione, non sarebbero affatto in grado di eseguire l’appalto nel suo complesso. E si noti che essi non avevano neanche l’intenzione di farlo. 50. Il principio del parallelismo depone, pertanto, piuttosto in senso contrario all’attribuzione, in base alla direttiva, della legittimazione attiva anche ai singoli membri del raggruppamento. 51.	Dalla direttiva può, dunque, desumersi soltanto la legittimazione attiva del raggruppamento in quanto tale. Da ciò a sua volta deriva che ai singoli membri di un raggruppamento non spetta, in base al diritto comunitario, alcun diritto di ricorrere in nome proprio avverso la decisione di aggiudicazione&#8221;.<br />	<br />
D) Ragioni della rilevanza e della serietà della questione pregiudiziale.<br />
Come già osservato, la giurisprudenza nazionale sopra evocata si basa sull’assunto secondo cui non sussiste – né nella normativa nazionale in materia di appalti di servizi (cfr. art. 11 d.lgs. n. 157/1995), di lavori (cfr. art. 11 e 13 legge n. 109/1994) e di forniture (cfr. art. 11 d.lgs. n. 358/1992), né, soprattutto, in quella comunitaria – una preclusione o limitazione alla facoltà delle singole  imprese mandanti di agire in giudizio singulatim. <br />
Appare, dunque, necessario rimettere la questione, nei termini che saranno precisati, alla Corte di giustizia delle Comunità Europee. <br />
Trattasi, invero, di questione rilevante ai fini del decidere; inoltre, la soluzione di essa non appare chiaramente desumibile dalla giurisprudenza comunitaria, né, infine, ad avviso del Collegio remittente, i dubbi prospettati risultano prima facie infondati o irragionevoli.<br />
E) Formulazione del quesito.<br />
Le difficoltà interpretative che, alla luce di quanto sopra dettagliatamente indicato, circondano l’individuazione dell’esatta portata applicativa delle disposizioni richiamate impongono al Collegio – ritenutane la rilevanza e la serietà ai fini della delibazione della presente controversia – di rimettere a codesta Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 (già 177) del Trattato, la seguente questione; si chiede alla Corte, in particolare:<br />
“Se l’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto”.<br />
Pertanto:<br />
Visto l’art. 234 del Tr. CE;<br />
Visto l’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee;<br />
Visto l’art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204;<br />
Vista la  “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali”, diramata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e pubblicata sulla G.U.C.E. dell’11 giugno 2005;<br />
da tutto quanto esposto consegue la rimessione del giudizio ai giudici comunitari e la sua sospensione fino alla soluzione della questione pregiudiziale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, ritenutane la rilevanza e la serietà,  rimette, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale indicata in motivazione: “Se l’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto”.<br />
Il Collegio, pertanto, sospende il giudizio in corso e differisce alla definitiva delibazione della controversia ogni statuizione nel merito ed in ordine alle spese di giudizio.<br />
Manda alla Segreteria di trasmettere alla Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, copia della presente ordinanza, degli atti del giudizio, insieme ai testi normativi citati nella presente pronuncia.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, in data 21 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta &#8211; riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Sergio Santoro  				presidente,<br />	<br />
Giuseppe Farina  				consigliere,<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani  	consigliere,<br />	<br />
Cesare Lamberti   				consigliere.<br />	<br />
Michele Corradino				consigliere estensore																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14 novembre 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-14-11-2006-n-6677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.6677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. TESAURO sui contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica Industria e commercio &#8211; Regione Lombardia &#8211; Contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica &#8211; Previsione, in caso di disponibilità finanziaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. TESAURO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Regione Lombardia &#8211; Contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica &#8211; Previsione, in caso di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto alle domande presentate, della concessione dei contributi secondo l&#8217;ordine cronologico della presentazione delle domande</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell&#8217;osservazione dei giudici di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		   <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>ORDINANZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da Meccano System s.r.l. contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p>		<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia, nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
		<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />	<br />
		<i>uditi</i> l&#8217;avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<i><br />
    Ritenuto</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 17 marzo 2004, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;<br />
    che l&#8217;ordinanza è stata pronunciata nel giudizio promosso da una società di progettazione e costruzione di macchinari nei confronti della Regione Lombardia ed altri, ai fini dell&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dal contributo regionale per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese, previsto dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera <i>d-quater</i>, della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi per lo sviluppo regionale delle imprese minori);<br />
    che, in base a quanto esposto dal rimettente, il contributo in esame, in virtù dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, è erogato in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all&#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998;<br />
    che il TAR dubita della ragionevolezza del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998 e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l&#8217;istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell&#8217;intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;<br />
    che, ad avviso del rimettente, posto che, in presenza di risorse limitate e di un&#8217;ampia platea di aspiranti, le istanze necessariamente si concentrano in uno spazio temporale circoscritto, l&#8217;ammissione ai contributi regionali dipenderebbe da circostanze imponderabili, quali la velocità dell&#8217;operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;<br />
    che, secondo il TAR, il<i> proprium</i> del procedimento a sportello si sostanzia nell&#8217;esclusione di una valutazione comparativa ed implica che, in carenza di risorse, accedano all&#8217;ausilio progetti, dotati di requisiti minimi predeterminati, individuati con meccanismi obiettivi;<br />
    che, tuttavia, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una casualità pura, poiché la rilevazione dell&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande sarebbe «fortemente condizionata dall&#8217;intervento umano»;<br />
    che nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo di dichiarare l&#8217;inammissibilità, l&#8217;improcedibilità ovvero l&#8217;infondatezza della questione;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l&#8217;inammissibilità o l&#8217;infondatezza della questione.<br />
<i>    Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l&#8217;istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell&#8217;intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;<br />
    che, a giudizio del rimettente, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una «casualità pura», in quanto, consentendo l&#8217;accesso di un&#8217;impresa al contributo regionale per il solo fatto che ha presentato l&#8217;istanza alcuni minuti prima delle concorrenti, farebbe irragionevolmente dipendere la selezione da circostanze imponderabili, quali la velocità dell&#8217;operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;<br />
    che le circostanze evidenziate dal TAR come rivelatrici dell&#8217;irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano direttamente dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione;<br />
    che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell&#8217;osservazione dei giudici di merito (v. sentenze n. 406 e n. 276 del 2005).</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2006-n-370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2006-n-370/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2006-n-370/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.370</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. QUARANTA non sono comparabili la potestà statutaria ordinaria e quella speciale Regioni &#8211; Consiglio delle autonomie locali &#8211; &#8220;Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali&#8221; da parte della Provincia di Trento con legge ordinaria È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2006-n-370/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2006-n-370/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.370</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sono comparabili la potestà statutaria ordinaria e quella speciale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Consiglio delle autonomie locali &#8211; &#8220;Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali&#8221; da parte della Provincia di Trento con legge ordinaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento all&#8217;articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 8, comma 3, della predetta legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		   <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), nonché dell&#8217;articolo 8, commi 1, lettera <i>c</i>) e 3, della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato in data 22 agosto 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 24 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2005.<br />
<i><br />
    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Con ricorso notificato alla Provincia autonoma di Trento in data 22 agosto 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per violazione dell&#8217;art. 123 Cost., in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché l&#8217;articolo 8, commi 1, lettera c), e 3, della medesima legge provinciale per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).<br />
    1.1.— L&#8217;Avvocatura premette che il predetto art. 123, ultimo comma, Cost., introdotto dall&#8217;art. 7 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dispone che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali». Tale norma, pur riferita esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, si applica, secondo la difesa statale, anche alle Regioni a statuto speciale, in virtù della clausola contenuta nell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui «sino all&#8217;adeguamento dei rispettivi statuti» le disposizioni della predetta legge costituzionale «si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Nel ricorso si puntualizza che «tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite anche agli enti locali». <br />
    Da ciò consegue che anche le Regioni a statuto speciale – «per le quali non sia intervenuto l&#8217;adeguamento dello statuto nel senso dell&#8217;ampliamento delle autonomie degli enti locali» – sarebbero tenute ad istituire il predetto Consiglio delle autonomie locali «con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria». Da qui la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge impugnata.<br />
    1.2.— Il ricorrente impugna, inoltre, nello specifico, l&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della medesima legge provinciale, il quale dispone che al Consiglio delle autonomie locali spetta, tra le altre funzioni, anche «la formulazione di proposte legislative»; e che, «ove approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento». Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge poi che «il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello statuto di autonomia, all&#8217;iter di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale». Tali disposizioni, secondo il ricorrente, si porrebbero in contrasto con gli artt. 8, 9, 26 e 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, nonché violerebbero l&#8217;art. 60 dello stesso statuto «in base al quale la disciplina del diritto di iniziativa legislativa è rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all&#8217;iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non provinciale)».<br />
    1.3.— Infine, il ricorrente assume che i predetti commi 1, lettera <i>c</i>), e 3 dell&#8217;art. 8 della legge provinciale n. 7 del 2005 violerebbero lo stesso art. 123, ultimo comma, Cost., perché attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa, «in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo».<br />
    2.— Si è costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che il ricorso venga dichiarato, in via principale, inammissibile e, in via subordinata, infondato.<br />
    3.— Con memoria depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, la Provincia osserva che il primo motivo di censura fondato sulla violazione dell&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione dovrebbe essere dichiarato inammissibile per insufficiente motivazione in ordine all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, così come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 175 del 2006 in relazione ad una analoga impugnazione che ha investito la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali).<br />
    In secondo luogo, la difesa della Provincia osserva, quale ulteriore ragione di inammissibilità della censura, che nel ricorso non si chiarisce quale sia la «fonte statutaria» e cioè se essa sia lo statuto speciale ovvero la c.d. legge statutaria di cui all&#8217;art. 47 del d.P.R. n. 670 del 1972. In ogni caso, il parametro sarebbe, comunque, inconferente: «se in astratto si può concepire che esso sia invocato (…) per affermare il dovere delle Regioni speciali di istituire il Consiglio delle autonomie locali, non si può ammettere che esso sia invocato per affermare il dovere delle Regioni speciali di usare (…) lo statuto ordinario».<br />
    Secondo la Provincia resistente, nel merito il ricorso è, comunque, infondato per due diversi ordini (alternativi) di motivi. <br />
    In primo luogo, perché l&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 consente l&#8217;applicazione delle norme contemplate nel nuovo titolo V, nella misura in cui queste ultime stabiliscono forme di autonomia più ampie per le sole «Regioni e Province» e non anche per gli enti locali. Diversamente argomentando vi potrebbero essere casi, come quello in esame, in cui si realizza una contraddizione intrinseca del sistema: la previsione, infatti, di un dovere per la Regione di istituire un «organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali» si risolverebbe in una limitazione della sua autonomia – statutaria, legislativa e amministrativa – considerato che per determinati procedimenti si dovrebbe prevedere la fase del coinvolgimento dell&#8217;organo consultivo attraverso l&#8217;utilizzo di una specifica «fonte». Né indicazioni contrarie possono essere tratte dall&#8217;art. 1 della legge impugnata nella parte in cui si afferma che l&#8217;istituzione del Consiglio delle autonomie locali è effettuata «in attuazione dell&#8217;art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: si tratterebbe, infatti, nella prospettiva della Provincia autonoma, di una mera dichiarazione di intenti che «rimane sul piano politico, e non assume alcun rilievo giuridico». <br />
    In secondo luogo, si osserva come, anche a volere ritenere applicabile l&#8217;art. 123, quarto comma, Cost. alla Provincia di Trento, nondimeno non potrebbe ravvisarsi la violazione né dello statuto speciale, né della legge statutaria. In relazione allo statuto speciale, la difesa provinciale osserva come lo stesso non sia nella «disponibilità» della Provincia, avendo natura di legge costituzionale soggetta a procedimento speciale. A ciò si aggiunge che l&#8217;attuale statuto non preclude, nella parte relativa agli enti locali (Titolo IV), la possibilità di una istituzione legislativa di un organo di raccordo tra Provincia ed enti locali. La Provincia assume, inoltre, che la previsione di una forma di consultazione tra Provincia ed enti locali non potrebbe rientrare nel contenuto obbligatorio della legge statutaria, di cui all&#8217;art. 47 dello statuto, non afferendo alla «forma di governo». In ultima analisi, sarebbe, dunque, legittima la istituzione e la disciplina del Consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria.<br />
    3.1.— Per quanto attiene all&#8217;asserita illegittimità dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), la difesa della Provincia osserva come tale disposizione sia stata sostituita dall&#8217;art. 7 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell&#8217;autonomia del Trentino). Secondo la originaria previsione, il Consiglio delle autonomie locali formula «proposte legislative» e, se la proposta «è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti», essa «costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro trenta giorni dal ricevimento». La nuova disposizione – che non è stata oggetto di impugnazione – stabilisce che, ove la proposta legislativa sia approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, «la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima». Secondo la difesa della Provincia autonoma, la modifica determinerebbe la cessazione della materia del contendere. A ogni modo, si sottolinea che anche nella versione precedente la disposizione in esame non attribuiva al Consiglio delle autonomie locali un potere di iniziativa legislativa. L&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), non vincolava, infatti, la Giunta a recepire la proposta del Consiglio: «tale proposta costituiva “oggetto” del disegno di legge giuntale, per cui la Giunta poteva rielaborare liberamente la proposta del Consiglio, che, pertanto, non poteva ritenersi titolare del potere di iniziativa legislativa». La nuova formulazione riduce ulteriormente il vincolo in capo alla Giunta, in quanto l&#8217;attribuzione del potere di «valutazione» della proposta implica una discrezionalità anche sull&#8217;<i>an</i> del disegno di legge: «la proposta del Consiglio delle autonomie locali non si trasforma meccanicamente in un disegno di legge (per cui esso non è titolare neppure di un potere “indiretto” di iniziativa legislativa)».<br />
    3.2.— In relazione alla censura che ha investito l&#8217;art. 8, comma 3, della stessa legge impugnata si osserva come anche tale disposizione non conferisca alcun potere di iniziativa legislativa, ma implichi soltanto «la partecipazione ad un procedimento attivato da altri».<br />
    Secondo la difesa della Provincia autonoma, il motivo di censura in esame sarebbe, inoltre, «oscuro». <br />
    In particolare, l&#8217;art. 26 dello statuto, non prenderebbe in considerazione le leggi provinciali. Ma anche a volere ritenere che la norma si possa riferire alla competenza legislativa del Consiglio provinciale, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare la illegittimità della norma in esame, che non inciderebbe sul potere deliberativo finale del Consiglio. Il Consiglio non sarebbe neanche tenuto a inserire nell&#8217;ordine del giorno il disegno di legge che la Giunta abbia in ipotesi fondato sulla proposta del Consiglio delle autonomie locali.<br />
    Infine, sarebbe inconferente il riferimento all&#8217;art. 60 dello statuto, considerato che le norme impugnate non si occupano di leggi regionali, né dell&#8217;iniziativa legislativa popolare.<br />
    3.3.— Con il terzo motivo di ricorso si assume la violazione da parte dello stesso art. 8, commi 1, lettera <i>c</i>), e 3, dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 Cost., in quanto attribuirebbero al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa «in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo».<br />
    La infondatezza di tale censura deriverebbe, da un lato, dalla inapplicabilità, per le ragioni esposte, dell&#8217;art. 123, quarto comma, Cost. alla Provincia autonoma di Trento; dall&#8217;altro lato, dalla circostanza che le norme impugnate non attribuiscono alcun potere di iniziativa legislativa al Consiglio delle autonomie locali. In ogni caso si tratterebbe di un mero potere di impulso da esercitarsi nell&#8217;ambito di una attività di consultazione senza alcuna attribuzione di compiti deliberativi.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), con la quale è stato istituito e disciplinato, in ambito regionale, il Consiglio delle autonomie locali.<br />
    Con tale impugnazione il ricorrente ha sollevato, sostanzialmente, due questioni: la prima investe l&#8217;intera legge sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto la istituzione del Consiglio delle autonomie locali sarebbe avvenuta con legge ordinaria e non con «fonte statutaria»; la seconda è relativa alle norme specifiche contenute nel comma 1, lettera <i>c</i>), e nel comma 3 dell&#8217;art. 8 della stessa legge provinciale, che violerebbero gli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché l&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione.</p>
<p>    2.— La Provincia autonoma di Trento, costituitasi in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito la inammissibilità della prima questione, richiamando la sentenza n. 175 del 2006 di questa Corte, pronunciata in relazione all&#8217;impugnazione proposta dallo Stato nei confronti di analoga legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali). Nel merito, poi, la difesa della Provincia ha dedotto l&#8217;infondatezza di entrambe le questioni proposte. </p>
<p>    3.— Ha carattere preliminare l&#8217;esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. <br />
    Tale eccezione non può essere accolta.<br />
    È pur vero che, in una fattispecie che presenta spiccata analogia con quella ora in esame, questa Corte, con la citata sentenza n. 175 del 2006, ha dichiarato la inammissibilità dell&#8217;impugnazione proposta dallo Stato nei confronti della legge della Regione Sardegna sopra citata, in base al rilievo che il ricorrente non aveva preso in esame «anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie».<br />
    Nella questione ora in esame, relativa alla legge emanata dalla Provincia autonoma di Trento, lo stesso legislatore provinciale ha espressamente affermato che il Consiglio delle autonomie locali viene istituito «in attuazione dell&#8217;articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (…)» (art. 1).<br />
    In tale situazione, pur non rivestendo la suddetta autoqualificazione una importanza decisiva agli effetti della individuazione del potere in forza del quale la legge oggetto di impugnazione è stata adottata, trova tuttavia giustificazione, sul piano processuale, la prospettazione, da parte del ricorrente, quale vizio inficiante la legge stessa, della sola violazione della disposizione costituzionale di cui all&#8217;art. 123, ultimo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.<br />
    Non può, dunque, ritenersi sussistente la medesima ragione di inammissibilità dell&#8217;impugnazione rilevata con la sentenza n. 175 del 2006, atteso che appare in questo caso sufficiente – ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso – il richiamo al parametro costituzionale indicato dallo stesso legislatore provinciale. </p>
<p>    4.— Nel merito, la questione di costituzionalità involgente l&#8217;intera legge impugnata non è fondata. <br />
    4.1.— È, innanzitutto, opportuno sottolineare che l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilendo che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali», ha previsto un organo costituzionalmente necessario che deve essere disciplinato dallo statuto. <br />
    La finalità perseguita è quella di garantire la presenza di una nuova forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali al fine di attuare il principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali. <br />
    Si tratta, dunque, di una disposizione da cui potrebbero trarre vantaggio gli enti territoriali minori, ai quali verrebbe assicurata la rappresentanza dei propri interessi in un organismo, obbligatoriamente istituito, di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali di governo.<br />
    4.2.— Ciò precisato, ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale posta all&#8217;esame di questa Corte, occorre stabilire se la suddetta disposizione costituzionale possa trovare applicazione, in forza dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. <br />
    Per dare risposta a tale quesito, è necessario stabilire, prioritariamente, quale sia la portata e il contenuto del citato art. 10 e se, in particolare, lo stesso consenta l&#8217;estensione dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 della Costituzione al sistema delle autonomie speciali. <br />
    4.2.1.— Il citato art. 10 prevede che «sino all&#8217;adeguamento dei rispettivi statuti» le disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione «si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Si configura, pertanto, «un rapporto di preferenza, nel momento della loro “applicazione”, in favore delle disposizioni costituzionali» che prevedono, appunto, forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie (sentenza n. 314 del 2003).<br />
    La citata disposizione costituzionale è caratterizzata da «assoluta specialità», (cfr. sentenza n. 383 del 2005) – il che la rende insuscettibile sia di interpretazione estensiva che di applicazione analogica – ed ha una finalità essenzialmente transitoria: la funzione svolta dalla norma in esame è, infatti, quella di garantire alle Regioni speciali e alle Province autonome – attraverso un procedimento di adeguamento automatico e all&#8217;esito di una valutazione complessiva dei due sistemi in comparazione – quegli spazi di maggiore autonomia previsti dalle norme contemplate dal nuovo titolo V, in attesa della revisione dei singoli statuti speciali attraverso il procedimento introdotto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano). Il legislatore costituzionale del 2001 ha, pertanto, perseguito, con la norma in esame, l&#8217;obbiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia. <br />
    4.2.2.— Occorre ora verificare se il citato art. 10 trovi applicazione soltanto quando il meccanismo dallo stesso prefigurato si risolva in una maggiore autonomia per le Regioni ovvero se, come sostenuto dal ricorrente, si possa applicare anche quando l&#8217;adeguamento garantisca una maggiore autonomia degli enti territoriali minori. In altri termini, si tratta di stabilire se le norme contenute nel titolo V possano estendersi alle Regioni ad autonomia differenziata anche nell&#8217;ipotesi in cui il fine perseguito è quello di assicurare un apparato di più ampie garanzie al sistema delle autonomie nel loro complesso.<br />
    Questa Corte ritiene che il meccanismo di estensione di cui al citato art. 10 possa funzionare soltanto quando esso miri a garantire, all&#8217;esito di una valutazione complessiva, maggiore autonomia all&#8217;ente Regione e non anche all&#8217;ente locale.<br />
    La restrizione del campo di operatività della citata disposizione discende, innanzitutto, dalla stessa formulazione letterale della norma che fa esclusivo riferimento alle Regioni a statuto speciale, non inserendo così nel proprio ambito applicativo gli enti territoriali minori che – godendo, dopo la riforma del titolo V, di una sicura sfera di autonomia costituzionalmente garantita – avrebbero altrimenti ricevuto una esplicita menzione da parte del legislatore costituzionale.<br />
    A ciò è da aggiungere che, qualora si ritenesse che il citato art. 10 postuli, ai fini della sua applicazione, una valutazione del complessivo sistema delle autonomie sia regionale che locale, si potrebbe verificare il caso in cui ad una ipotetica maggiore autonomia dell&#8217;ente locale corrisponda una minore autonomia dell&#8217;ente regionale. Potrebbe, infatti, accadere che una stessa norma costituzionale, introdotta attraverso il meccanismo previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sia idonea ad incrementare gli spazi di autonomia degli enti territoriali minori e contestualmente ad incidere in negativo sull&#8217;autonomia regionale.<br />
    Questa possibile valenza non univoca della direzione di una norma costituzionale contenuta nel titolo V impedisce la stessa applicabilità della clausola di equiparazione di cui all&#8217;art. 10, la quale presuppone una comparazione tra «grandezze omogenee» (cfr., sia pure ad altro proposito, sentenza n. 314 del 2003). E tale comparazione non è possibile quando la confluenza di elementi divergenti impedisce di stabilire se una disposizione costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 comporti o meno, per gli enti destinatari, spazi di maggiore autonomia. <br />
    Per queste ragioni deve, dunque, ritenersi che l&#8217;adeguamento automatico previsto dal citato art. 10 operi esclusivamente a favore delle autonomie regionali e non anche delle autonomie locali. <br />
    È bene, però, precisare che, come questa Corte ha più volte affermato, quando la competenza legislativa di una Regione a statuto speciale si radica sulle norme contenute nella legge costituzionale n. 3 del 2001 – perché le stesse attribuiscono una competenza legislativa «più ampia» rispetto allo statuto – le disposizioni contenute nel titolo V trovano applicazione nella loro interezza (cfr. sentenza n. 383 del 2005). Il che significa che la legge regionale dovrà regolamentare il settore rientrante nell&#8217;ambito della propria potestà legislativa nel rispetto dei limiti e delle condizioni che la suddetta legge costituzionale ha posto anche a garanzia delle autonomie territoriali minori espressamente menzionate.</p>
<p>    5.— Tuttavia, anche a prescindere dai profili sopra esaminati, l&#8217;art. 123, ultimo comma, Cost. non è, comunque, estensibile alle Regioni speciali, in virtù della clausola contemplata dall&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, risultando, sotto questo specifico aspetto, ininfluente il richiamo operato dall&#8217;art. 1 della legge impugnata alle suddette norme costituzionali. <br />
    Il citato articolo 123, ultimo comma, Cost. è, infatti, una disposizione che, per il suo contenuto precettivo, si può applicare soltanto nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, attesa la non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali. <br />
    Le prime hanno, infatti, una potestà di autoorganizzazione che si manifesta mediante l&#8217;emanazione di uno statuto che, a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l&#8217;autonomia statutaria delle Regioni), è una fonte regionale sia pure caratterizzata da un procedimento speciale di approvazione.<br />
    Per le Regioni speciali è, invece, prevista, da un lato, una fonte statale, quale è lo statuto speciale approvato con legge costituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 116 Cost., con la parziale modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; dall&#8217;altro, una fonte di autoorganizzazione, quale è la c.d. legge statutaria, introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 (cfr. art.<b> </b>47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige)<i>. <b><br />
</b></i>    Avendo riguardo al suindicato statuto speciale, è evidente che sussiste una incompatibilità strutturale con il disposto di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 Cost.: quest&#8217;ultima disposizione, imponendo una espressa riserva statutaria, presuppone ovviamente che la fonte regolatrice sia nella disponibilità della Regione. <br />
    Del pari è insostenibile che il vincolo statutario, posto dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 della Costituzione, debba intendersi riferito alle c.d. leggi statutarie e, dunque, ad una fonte rientrante nella disponibilità della stessa Regione o Provincia. Non solo, infatti, la legge statutaria è una fonte facoltativa, ma sussistono<b> </b>talune diversità sostanziali e formali rispetto agli statuti delle Regioni ordinarie – afferenti all&#8217;oggetto, ai limiti e al procedimento di formazione – che non consentono<b> </b> l&#8217;adeguamento automatico previsto dalla citata norma costituzionale. <br />
    L&#8217;esistenza, pertanto, di un articolato sistema eterogeneo – che rende non comparabili la potestà statutaria ordinaria e quella speciale – implica la impossibilità di ritenere applicabile alle Regioni ad autonomia differenziata e alle Province autonome l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 Cost. <br />
    È bene, da ultimo, precisare che rimane, comunque, fermo il potere di detti enti di prevedere, in armonia con le proprie regole statutarie, particolari modalità procedimentali volte ad introdurre nel rispettivo sistema forme organizzative stabili di raccordo tra l&#8217;ente Regione e gli enti locali ispirate dalla esigenza di assicurare la osservanza del principio di leale collaborazione. Ciò tanto più  se si considera che lo statuto speciale<i> </i>del Trentino-Alto Adige attribuisce potestà legislativa alla Regione in materia di “ordinamento degli enti locali” (art. 4, numero 3).<b> <br />
</b>    Per le ragioni sin qui esposte, deve, pertanto, ritenersi non fondata la questione di legittimità costituzionale che ha investito l&#8217;intera legge provinciale n. 7 del 2005. </p>
<p>    6.— Devono ora essere esaminate le censure rivolte dal ricorrente nei confronti dell&#8217;art. 8, commi 1, lettera <i>c</i>), e 3 per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 123 Cost.<br />
    6.1.— L&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), attribuisce al Consiglio delle autonomie locali il compito di formulare «proposte legislative» che possono costituire, ove approvate secondo le modalità stabilite dalla norma in esame, «oggetto di un apposito disegno di legge» presentato dalla stessa Giunta provinciale al Consiglio provinciale. Il ricorrente assume che tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto inciderebbe sulla funzione di iniziativa legislativa e sulle competenze legislative del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, nonché sulla qualificazione del Consiglio delle autonomie locali quale organo meramente consultivo.<br />
    Successivamente alla proposizione del ricorso è, però, entrato in vigore l&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell&#8217;autonomia del Trentino), che, sostituendo l&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge provinciale n. 7 del 2005, ha previsto che, ove la proposta legislativa formulata dal Consiglio delle autonomie locali sia approvata, secondo determinate modalità, «la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima». <br />
    La disposizione legislativa sopravvenuta deve ritenersi satisfattiva rispetto alle censure fatte valere nell&#8217;atto introduttivo del giudizio. <br />
    Il legislatore provinciale, attraverso la modificazione della norma censurata, ha, infatti, affermato chiaramente che la Giunta provinciale ha il potere di valutare e rielaborare il contenuto della proposta ai fini della sua inclusione in un apposito disegno di legge. È evidente, pertanto, che soltanto tale procedimento ha il valore di formale iniziativa legislativa, avendo l&#8217;attività precedente svolta dal Consiglio delle autonomie locali una mera funzione consultiva e propositiva – che non determina alcun vincolo contenutistico – al fine di facilitare forme di raccordo organizzative tra sistema regionale e sistema delle autonomie locali. <br />
    Non risultando che la norma impugnata abbia ricevuto <i>medio tempore</i> attuazione, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla censura che ha investito l&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>). <br />
    6.2.— L&#8217;ultima censura investe il terzo comma dello stesso art. 8 della legge provinciale. <br />
    Tale disposizione demanda ad un regolamento interno del Consiglio provinciale di disciplinare modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello statuto di autonomia, all&#8217;<i>iter </i>di formazione delle leggi provinciali. <br />
    Il ricorrente assume che anche in questo caso sarebbero stati violati:<br />
    – gli artt. 8, 9, 26 e 47 dello statuto speciale, in quanto essi attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali;<br />
    – l&#8217;art. 60 dello stesso statuto, in quanto «la disciplina del diritto di iniziativa legislativa è rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all&#8217;iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non provinciale)»;<br />
    – l&#8217;art. 123 Cost., il quale configura il Consiglio delle autonomie locali quale organo meramente consultivo.<br />
    La questione non è fondata. <br />
    La norma impugnata si limita ad attribuire al Consiglio delle autonomie locali un compito, da definire mediante il regolamento interno<b> </b>del Consiglio provinciale, nella fase di formazione delle leggi provinciali, che comunque, per espressa statuizione, deve rispettare quanto previsto dallo statuto speciale e, quindi, non può incidere in alcun modo sulla titolarità della iniziativa legislativa, né tantomeno sulle competenze legislative attribuite a determinati organi dallo statuto stesso.<br />
    Per quanto attiene, invece, alla censura di violazione dell&#8217;art. 60 del d.P.R. n. 670 del 1972, è sufficiente rilevare come la disposizione statutaria richiamata ponga una riserva di legge regionale, ma con esclusivo riferimento alla disciplina dell&#8217;iniziativa legislativa popolare, mentre la legge impugnata non solo non prevede, in generale, poteri afferenti alla fase di iniziativa legislativa, ma non si occupa neanche delle forme di iniziativa legislativa popolare. <br />
    In relazione, infine, alla censura di violazione dell&#8217;art. 123, ultimo comma, Cost., la stessa deve essere rigettata per le medesime ragioni che hanno condotto a dichiarare non fondata la questione relativa all&#8217;intera legge provinciale. <u><br />
</u></p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento all&#8217;articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 8, comma 3, della predetta legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all&#8217;art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2006-n-370/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6681/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6681/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6681</a></p>
<p>Pres .Iannotta, Est. Buonvino L. D’ A. (Avv. M. Annunziata) c/ C. I. (Avv.ti G. Zucchi, G. Galera); A.S.L. Salerno(Avv. V. Casilli) è consentito l&#8217;accesso alla cartella clinica del coniuge ove l&#8217;interesse sia fondato sulla necessità di dare avvio ad un&#8217;azione giurisdizionale di nullità di matrimonio concordatario innanzi al tribunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6681/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6681/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres .Iannotta,       Est. Buonvino <br /> L. D’ A. (Avv. M. Annunziata) c/ C. I.  (Avv.ti  G. Zucchi, G. Galera); A.S.L. Salerno(Avv. V. Casilli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è consentito l&#8217;accesso alla cartella clinica del coniuge ove l&#8217;interesse sia fondato sulla necessità di dare avvio ad un&#8217;azione giurisdizionale di nullità di matrimonio concordatario innanzi al tribunale ecclesiastico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto Amministrativo – Diritto di accesso – Cartella clinica – interesse alla consultazione da parte del coniuge – Necessità ai fini dell’avvio di un’azione di nullità di matrimonio concordatario – Ostensibilità del documento – E’ consentita</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora, per promuovere validamente l’azione di nullità di matrimonio concordatario innanzi al competente Tribunale Diocesano, sia necessaria la enucleazione dei motivi di invalidità nuziale che, a sua volta, richiede la piena conoscenza della patologia sofferta dal coniuge, deve essere consentito l’accesso alla cartella clinica del paziente, poiché il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è consentito l’accesso alla cartella clinica del coniuge ove l’interesse sia fondato sulla necessità di dare avvio ad un’azione giurisdizionale di nullità di matrimonio concordatario innanzi al tribunale ecclesiastico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 6681/06 REG.DEC<br />
N.	9860  REG:RIC. <br />	<br />
   ANNO  2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9860/2005, proposto dalla<br />
sig.ra omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Maria ANNUNZIATA, procuratore antistatario, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense 104, presso la sig.ra Antonia DE ANGELIS,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il sig.  omissis, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni ZUCCHI e Grazia GALERA ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli  180, presso lo studio dell’avv. Mario SANINO,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>A.S.L. SALERNO 2</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio CASILLI e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandria 208, presso l’avv. Italo CARDARELLI,</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del TAR della Campania, Sezione I^ di Salerno, 10 novembre 2005, n. 2448;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. Iovinelli e dell’ASL SA/2;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno della rispettive difese; <br />
visti gli atti di causa;<br />
relatore, alla camera di consiglio del 21 aprile 2006, il Consigliere Paolo BUONVINO;<br />
uditi l’avv. ANNUNZIATA per l’appellante, l’avv. GAETA, per delega dell’avv. CASILLI, per l’ASL SA/2 e l’avv.ZUCCHI per l’appellato.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O    e    D I R I T T O</b></p>
<p>1)  Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 16 giugno 2005 sull’istanza di accesso presentata dal medesimo in data 17 maggio 2005.<br />
L’istanza – volta a prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie del richiedente, che sarebbe stata da molti anni in cura presso il DSM di Salerno &#8211; era stata avanzata al fine di dare avvio e coltivare un’azione giurisdizionale innanzi al tribunale ecclesiastico per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio, viziato dal fatto che i disturbi psichici da cui la predetta sarebbe stata affetta da tempo, sarebbero stati sempre sottaciuti.<br />
Per il TAR il ricorso era fondato in quanto per promuovere validamente l’azione innanzi al competente Tribunale Diocesano sarebbe stata necessaria la perspicua e preliminare enucleazione dei motivi di invalidità nuziale che, a sua volta, richiedeva la piena conoscenza della patologia sofferta dalla controinteressata; sicché, tra i due valori confliggenti del diritto all’ostensione da una parte e alla riservatezza dall’altra, doveva prevalere il primo, giusta anche la più recente disciplina di settore e, in particolare, il disposto di cui all’art. 16, comma 7, della legge n. 15 del 2005.<br />
Nella comparazione degli interessi in gioco prevale, ad avviso del TAR, quello alla difesa del ricorrente, in mancanza lo stesso non avendo modo di esercitare una valida azione innanzi al giudice ecclesiastico; azione che sola gli consentirebbe, in prospettiva, di contrarre un nuovo valido matrimonio sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano.<br />
Il TAR ha, poi, ordinato l’ostensione di tutta la documentazione oggetto dell’istanza, con esclusione di quello che si riferisce al periodo di cure antecedente al primo gennaio 2003.</p>
<p>2)  Impugna la sentenza l’originaria controinteressata che ne deduce l’erroneità in quanto, anzitutto, il TAR avrebbe operato una sorta di virtualizzazione del processo canonico pervenendo alla conclusione che l’originario ricorrente, per avere chances di vittoria innanzi al Tribunale ecclesiastico, non avrebbe potuto fare a meno di acquisire quanto richiesto all’amministrazione sanitaria; sennonché, la corretta interpretazione dei Canoni invocati dai primi giudici non porterebbe affatto con certezza alcuna alle conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, in quanto sarebbe sufficiente una formulazione per sommi capi del libello introduttivo, potendo, poi, il Tribunale ecclesiastico operare, in punto di fatto, i dovuti accertamenti istruttori; donde l’evidente errore in cui sarebbe incorso il TAR per avere ritenuto che il rilascio delle copie richieste fosse indispensabile per consentire al ricorrente di attivare l’azione di annullamento del matrimonio.<br />
Deduce, poi, l’appellante l’erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che l’accesso fosse, nella specie, supportato dal disposto di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, così come novellato dall’art. 16 della legge n. 15 del 2005 e da quello di cui agli artt. 19, comma 3, e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003; la corretta lettura di tali disposizioni non avrebbe potuto indurre il TAR ad accogliere il ricorso ed ordinare l’ostensione di quanto richiesto; ciò in quanto, in presenza di una generica “intenzione” (inconfigurabile quale presupposto tipico per far valere il diritto di accesso) di voler avviare un’azione di annullamento di matrimonio, i primi giudici avrebbero dovuto ritenere insussistente il presupposto, anche astratto e, in ogni caso, prevalente il diritto dell’odierna appellante alla riservatezza; non senza considerare, infine, che il TAR avrebbe completamente omesso di effettuare le dovute verifiche circa l’esistenza di norme di legge o di regolamento atte a consentire all’Ente pubblico di rilasciare le copie richieste.<br />
Resiste all’appello l’originario ricorrente che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.<br />
Si è costituita, ad adjuvandum, l’ASL SA 2 insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.</p>
<p>3)  L’appello è infondato.<br />
E, invero, a mente dell’ art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.<br />
Ebbene, per ciò che attiene al caso di specie, il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.<br />
E l’originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall’inizio, una valida azione giudiziaria volta all’annullamento del vincolo matrimoniale.<br />
In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito dell’azione stessa.<br />
Né per avanzare istanza di accesso deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l’azione giudiziale.<br />
Né in contrario può valere la considerazione del carattere non nazionale e neppure statuale dei Tribunali ecclesiastici.<br />
A norma dell’art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), invero, “le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello…..”.<br />
Pertanto, si tratta di decisioni che, in base al solenne riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 7 della Costituzione), se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali.<br />
Con la conseguenza che l’intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, all’intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio.<br />
In definitiva, deve ritenersi che nella specie sussistessero i presupposti per esercitare validamente il diritto di accesso.</p>
<p>4)   Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto; con il conseguente accoglimento della relativa domanda e declaratoria dell’obbligo di ostensione documentale in capo all’ASL Salerno 2, nei limiti, peraltro, tracciati dal TAR in sentenza e non contestati dall’originario ricorrente.<br />
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Spese del doppio grado compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 21 aprile 2006 dal Collegio costituito dai sigg.ri: <br />
RAFFAELE    IANNOTTA &#8211; Presidente<br />
RAFFAELE  CARBONI  –  Consigliere<br />
GIUSEPPE    FARINA     – Consigliere<br />
PAOLO BUONVINO – Consigliere  est.<br />
MARZIO BRANCA &#8211; C o n s i g l i e r e</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14 novembre 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-11-2006-n-6681/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.1321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-11-2006-n-1321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-11-2006-n-1321/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-11-2006-n-1321/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.1321</a></p>
<p>Guido Romano – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore Davoli (avv. E.M. Iozzo) c. Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti (avv. E. Rosato) sulla legittimità del diniego di accesso ad atti della Lega Nazionale Dilettanti quale diramazione della F.I.G.C. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Lega Nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-11-2006-n-1321/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.1321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-11-2006-n-1321/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.1321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore<br /> Davoli (avv. E.M. Iozzo) c. Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti (avv. E. Rosato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del diniego di accesso ad atti della Lega Nazionale Dilettanti quale diramazione della F.I.G.C.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Lega Nazionale Dilettanti – Atti – Diniego di accesso – Ricorso – E’ inammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso ad atti della Lega Nazionale Dilettanti, quale diramazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché tali atti non rivestono il carattere di documenti amministrativi non essendo gli stessi formati da una p.a. o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22 commi 1 e 2, l. 7 agosto 1990 n.241); infatti,  la natura delle leghe calcio viene ricostruita in termini prettamente privatistici, sì da non poter rientrare nella previsione della norma sull’accesso, atteso che esse non esercitano funzioni pubblicistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
alla presenza dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO &#8211;	Presidente  <br />	<br />
PIERINA BIANCOFIORE &#8211;	Consigliere est.   <br />	<br />
ROBERTA CICCHESE &#8211;	Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul  ricorso  n. 1100/2006 proposto</p>
<p><b>Vitaliano DAVOLI</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso  dall’Avv.  Elio Massimo IOZZO  presso il cui studio in Catanzaro  Via Vittorio Veneto, n. 14 è elettivamente domiciliato,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>la <b>Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Esterina ROSATO ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Crispi, n. 146 presso lo studio dell’Avv. Brunella CANDREVA <br />
<b></p>
<p align=center>
per  l’accesso </b> </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>  alla documentazione richiesta con la nota 8 agosto 2006 consistente nelle copie dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie tenutesi negli anni pure nella richiesta specificati, previo annullamento della nota della FIGC in data 12 settembre 2006;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati; <br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della resistente FIGC;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa; <br />
Relatore alla Camera di Consiglio del  9 novembre 2006 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; <br />
Uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue: <br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    </b> <b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso  notificato il  19 settembre 2006 alla FIGC e depositato il  4 ottobre successivo   il ricorrente espone di avere ricoperto la carica di Consigliere regionale per oltre un decennio presso la Lega Nazionale Dilettanti, contribuendo al lancio di giovani calciatori ed alla diffusione del calcio presso i bambini e, volendo lasciare una traccia della propria opera, espone altresì di avere intenzione di lasciare  un memoriale atto a testimoniare il percorso storico, logistico e culturale del calcio catanzarese, per  redigere il quale ha presentato la richiesta di accesso denegata dalla Lega Dilettanti con l’atto in epigrafe indicato.<br />
L’esponente ha dunque proposto il ricorso in esame chiedendo al giudice di ordinare alla resistente di produrre la documentazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio  del  9 novembre 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Occorre in via pregiudiziale verificare se la Federazione Italiana Gioco Calcio nella sua diramazione costituita dalla Lega Nazionale Dilettanti, cui il ricorrente ha rivolto la sua richiesta di accesso, rientri tra i soggetti che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, posto che l’art. 23  prevede che il diritto all’accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.<br />
Al riguardo non può non condividersi la risposta della resistente che ha precisato come “gli atti della Lega Nazionale Dilettanti  non rivestono il carattere di documenti amministrativi non essendo gli stessi formati da Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22, commi 1 e 2 della L. n. 241/1990) avendo la Lega Nazionale Dilettanti carattere esclusivamente privatistico e non rientrando, pertanto, il diritto al loro accesso nella normativa di cui alla legge citata.”<br />
La natura delle leghe calcio viene ricostruita, infatti, in termini prettamente privatistici, sì da non poter rientrare nella previsione della norma più sopra citata, atteso che esse non esercitano funzioni pubblicistiche.<br />
Della questione si è in altra occasione occupato il TAR  (sezione II, 16 settembre 2006, n. 984) che in quella sede ha avuto modo di osservare come le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura  ed operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo. Per la giurisprudenza  il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei loro confronti soltanto in relazione agli atti assunti in quest’ultima veste pubblicistica. (TAR Toscana, sezione I, 19 giugno 1998, n. 411).<br />
Nel caso in esame, però, come ricostruito dalla difesa della resistente, non vi è alcun esercizio di funzione pubblicistica ad opera della Lega Dilettanti che è una vera e propria associazione di diritto privato e che  unitamente alle altre leghe e componenti (Lega nazionale professionisti, Lega Nazionale Professionisti di C, Associazione Italiana Arbitri ed Associazione Italiana Calciatori), tutte associazioni di diritto privato anch’esse, compongono la Federazione Italiana Giuoco Calcio.<br />
Per quest’ultima, e solo per essa, secondo la ricostruzione operata nella sentenza della sezione già citata, occorre verificare quando opera in veste privatistica o quando opera in veste pubblicistica per consentire l’accesso alla documentazione secondo i principi di cui alla Legge n. 241 del 1990, mentre per le leghe è fuor di dubbio che esse abbiano natura di diritto privato con la conseguenza che nei loro riguardi l’accesso non può essere esercitato.<br />
In ordine alla prima parte della motivazione del rifiuto opposto al ricorrente, dunque, non vi è nulla da obiettare. Comunque va rilevato che la Lega non ha negato del tutto l’accesso agli atti all’interessato, ma l’ha circoscritto “agli atti degli anni più recenti ed ancora conservati”, proponendone la visione, secondo una modalità che non può essere tacciata di illegittimità per le ragioni analizzate sopra. <br />
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile. <br />
La novità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del  9 novembre 2006.</p>
<p>Depositata il 14 novembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-11-2006-n-1321/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.1321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
