<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>14/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-10-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-10-2015/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>14/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-10-2015/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2015 n.20750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-14-10-2015-n-20750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-14-10-2015-n-20750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-14-10-2015-n-20750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2015 n.20750</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo &#8211; Presidente &#8211; Dott. NAPPI Aniello &#8211; Consigliere &#8211; Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria &#8211; Consigliere &#8211; Dott. FERRO Massimo &#8211; rel. Consigliere &#8211; Dott. NAZZICONE Loredana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-14-10-2015-n-20750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2015 n.20750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-14-10-2015-n-20750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2015 n.20750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. CECCHERINI Aldo &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. NAPPI Aniello &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. FERRO Massimo &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. NAZZICONE Loredana &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.G., rappr. e dif. dagli avv. SALVANESCHI LAURA, Manuela Malavasi e Giovanni Giambelardini, elett. dom. in Roma, via Salaria n. 259, nello studio del terzo, come da procura a margine dell&#8217;atto;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>Olcese Immobiliare s.r.l. in liq. ed in amm.str., in persona dei comm.str. p.t., rappr. e dif. dagli avv. PORTINARO DANIELE e Simonetta De Sanctis Mangelli, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Pasubio n.4, come da procura in calce all&#8217;atto;</p>
<p>&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p>per la cassazione della sentenza Trib. Milano 26.5.2009 n. 7017/2009;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 16 settembre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;</p>
<p>uditi gli avvocati F. Elefante per il ricorrente e S. De Sanctis Mangelli per il controricorrente;</p>
<p>udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>S.G., avvocato, impugna il decreto Trib. Milano 26.5.2009 con cui venne respinta la sua opposizione al decreto reiettivo della domanda di ammissione al passivo del suo credito professionale, disattesa sul punto del riconoscimento della causa di prelazione invocata ai sensi dell&#8217;art. 2751 bis c.c., n. 2, e L. Fall., art. 54, a titolo di compenso per prestazioni rese alla società Olcese Immobiliare s.r.l. in amministrazione straordinaria.</p>
<p>Come già in sede di verifica dei crediti il giudice delegato, il quale aveva ammesso il credito al chirografo, per come insinuato e quanto all&#8217;importo di Euro 8.938,51 complessivi (risultante da due distinte prestazioni professionali), anche il tribunale ebbe così a negare il riconoscimento del privilegio, assumendo non esistente alcuna controversia in punto di &#8220;titolarità dei crediti&#8221; e &#8220;toro quantificazione&#8221;, ma rilevando che il pacifico svolgimento dell&#8217;attività professionale da parte dell&#8217;avvocato opponente &#8220;quale membro dello Studio legale Bottelli Erede Pappalardo e nell&#8217;ambito del contesto organizzativo di questo studio&#8221; costituiva di per sè condizione ostativa all&#8217;accoglimento completo della domanda. Osservò invero il collegio milanese che la norma invocata era di stretta interpretazione, attenendo alle prestazioni imputabili al professionista contemplato uti singulus e così negandosi che del medesimo trattamento, derogatorio della par condicio creditorum ed al pari delle altre ipotesi meritevoli di cui alla tassativa elencazione di cui all&#8217;articolo codicistico, potesse beneficiare il professionista membro di un&#8217;associazione professionale, soprattutto se di dimensioni medie o grandi. La natura squisitamente retributiva del credito azionato e la stretta personalità della prestazione erano peraltro elementi, assenti nella fattispecie, ostativi altresì ad un&#8217;operazione ermeneutica di tipo estensivo.</p>
<p>Il ricorso è affidato a due motivi, la procedura fallimentare resiste con controricorso, vi sono memorie di entrambe le parti ex art. 378 c.p.c..</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2751 bis c.c., n. 2, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto il privilegio ai crediti dell&#8217;avvocato ricorrente a causa delle dimensioni dello studio professionale in cui egli aveva prestato la sua attività.</p>
<p>Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ancora dell&#8217;art. 2751 bis c.c., n. 2, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la pronuncia ove la indicata appartenenza dell&#8217;avvocato professionista allo studio professionale avrebbe incrinato la personalità della prestazione resa in quel contesto.</p>
<p>I due motivi di ricorso, da trattare unitariamente per l&#8217;evidente connessione, sono fondati, osservando questa Corte che la pronuncia del tribunale da bensì atto che l&#8217;avvocato S.G. risulterebbe sia titolare del credito sia creditore per l&#8217;intera somma insinuata ed ammessa, salve le connotazioni di grado e qualità connesse all&#8217;esito della propria domanda e tuttavia rimarca l&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale del medesimo &#8220;quale membro dello Studio legale Bonelli Erede Pappalardo e nell&#8217;ambito del contesto organizzativo di questo studio&#8221;. Tale doppia enunciazione integra un accertamento di fatto, sinteticamente ma inequivocamente premesso dal giudice che &#8211; al di là della lunga dissertazione successiva sui presupposti dell&#8217;art. 2751 bis c.c., n. 2 &#8211; comunque dimostra di aver ricostruito la fattispecie concreta indicandone con chiarezza anche le fonti di prova e però, anche in base ai limiti della domanda dei commissari straordinari, non ponendo in discussione sia l&#8217;accertamento del credito sia la sua riferibilità proprio all&#8217;avvocato S., infatti ammesso allo stato passivo in via chirografaria.</p>
<p>Ne consegue la contraddizione di un credito riconosciuto in capo al singolo professionista e come tale, ma disatteso nella sua qualità prelatizia, benchè invocata dal medesimo, asserzione che ha rinvenuto nella pronuncia una coppia di paradigmi esplicativi direttamente incidenti non sulla fattispecie concreta (per vero assente nella ricognizione critica dell&#8217;impugnante), ma proprio sulla latitudine operativa della norma applicata, l&#8217;art. 2751 bis c.c., n. 2, circoscritta &#8211; per i giudici milanesi &#8211; ai crediti dei prestatori d&#8217;opera intellettuale svolgenti attività in un contesto organizzativo di modeste dimensioni, con riflessi negativi sulla natura retributiva del credito e la personalità della prestazione resa allorquando tale contesto non sia rinvenibile in una coalizione cooperativa, come lo studio professionale di dimensioni medie o grandi o l&#8217;associazione professionale.</p>
<p>L&#8217;assunto non appare condivisibile. Come statuito in recente arresto di questa Corte, la questione va invero inquadrata apprezzando se il giudice di merito abbia risposto al quesito &#8220;se il cliente abbia conferito l&#8217;incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all&#8217;entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d&#8217;opera qualificato&#8221;, conseguendone che &#8220;nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorchè necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarità di un singolo o di più professionisti) comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perchè ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un&#8217;attività che è essenzialmente imprenditoriale&#8221;. (Cass. 4485/2015, sulla scia di 22439/2009). Tale interrogativo, come anticipato, è stato oggetto di contraddittorio e di esplicita pronuncia nel primo senso, sul punto priva di contestazione o smentita puntuale e dunque essa, di per sè, toglie ogni valore alle ulteriori affermazioni, degradabili a livello di osservazioni non pertinenti rispetto alle premesse, pur rese dal tribunale, ove si dubita che la prova del conferimento del mandato al singolo avvocato, che faccia parte dell&#8217;associazione, sia in grado di dimostrare che la sua electio si sia appuntata sulla sua persona in quanto tale e non piuttosto in quanto componente di &#8220;uno studio assai noto ed accreditato&#8221;. Si tratta di una proposizione del tutto disallineata non solo, come visto, rispetto alla ricognizione concreta della prestazione (pacificamente resa da S.G. e come avvocato, infatti già ammesso allo stato passivo), ma anche avendo riguardo alla gittata della disposizione normativa applicata, nel cui perimetro non è instaurabile alcuna presunzione delimitativa della personalità della prestazione stessa ove erogata da un professionista (per di più ordinistico) correlato organizzativamente ad altri in un contesto associato.</p>
<p>Nè la portata della &#8220;intestazioni&#8221; degli avvisi di parcella, alla base della motivazione ripresa dal tenore del decreto del giudice delegato, si muta in fattore decisivo per la ribadita eccettuazione dal privilegio, una volta ammesso il credito e dunque la sua imputabilità a prestazione effettuata dal richiedente singolo avvocato insinuato con successo al passivo. Tanto più che, oltre che nel precedente citato, anche per altre vicende questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che va escluso che il credito privilegiato nascente dal rapporto negoziale che si instaura fra il cliente ed il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all&#8217;associazione cui il professionista appartiene (meccanismo in astratto compatibile con una dissociazione tra svolgimento unipersonale del mandato e contabilizzazione finale del credito): al contrario, essendo questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio (Cass. 11052/2012, 18455/2011), ciò impone, per la fattispecie in esame, di escludere che la &#8220;intestazione&#8221; dell&#8217;avviso di parcella sia di per sè elemento risolutore.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del ricorso, pur se su una questione di mero inquadramento tipologico del credito, impone a questa Corte, con la cassazione della decisione impugnata, di rinviare al giudice del merito, per la necessità di ulteriore, attività istruttoria, ex art. 384 c.p.c., comma 2, in punto di esatta determinazione degli altri crediti patimenti richiesti in via privilegiata ma la cui sorte solo in parte discende dalla fondatezza della censura esaminata avendo riguardo al credito per il capitale della prestazione professionale. Al giudice del rinvio competerà altresì la liquidazione delle spese del giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2015.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-14-10-2015-n-20750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2015 n.20750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
