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	<title>14/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Migliozzi V. Bustreo (Avv. F. Piazza, F. Volpe, P. Bologna, A. Manzi) c/ Comune di Massanzago (Avv. G. Antonini, L. Verzotto) sulla persistenza del pregiudizio e sull&#8217;incertezza in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso Giurisdizione – Giudice amministrativo – Processo – Interesse al ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico – Est. Migliozzi<br /> V. Bustreo (Avv. F. Piazza, F. Volpe, P. Bologna, A. Manzi) c/ Comune di Massanzago (Avv. G. Antonini, L. Verzotto)</span></p>
<hr />
<p>sulla persistenza del pregiudizio e sull&#8217;incertezza in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione – Giudice amministrativo – Processo – Interesse al ricorso – Cessazione della materia del contendere – Sopravvenuta carenza di interesse – Persistenza del pregiudizio e incertezza – Procedibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere dichiarata l’improcedibilità per carenza di interesse allorché, pur avendo gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione privato di effetti il provvedimento impugnato, residuano possibili pregiudizi e, comunque, ulteriori iniziative attivate o attivabili dall’interessato anche in relazione al fatto che il chiesto annullamento può costituire elemento costitutivo di un’azione risarcitoria. Inoltre, non può farsi luogo alla decisione dichiarativa di improcedibilità in presenza di forti dubbi circa la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9823 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Bustreo Vittorio quale titolare dell’ Impresa Industriale Azienda .Agricola &#8220;Aurora&#8221;, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Piazza, Francesco Volpe, Paola Bologna, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Massanzago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Antonini, Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE II n. 03951/2003, resa tra le parti, concernente ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G..</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo e Luigi Verzotto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il sig. Vittorio Bustreo, esercente, quale titolare di azienda agricola, l’attività di allevamento suinicolo in Comune di Massanzago, nel settembre del 2002 chiedeva all’anzidetto Comune il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di due annessi rustici funzionali all’attività di imprenditore agricolo.<br />	<br />
Con provvedimento del 28 novembre 2002 il Responsabile comunale del Servizio Urbanistica ed Edilizia decideva la sospensione di ogni determinazione in ordine alla istanza sopra indicata e ciò in ragione dell’avvenuta adozione, con deliberazione consiliare n.13 del 18/11/2002, di una variante parziale al PRG (la n.12) di per sé ostativa alla chiesta edificazione.<br />	<br />
L’interessato impugnava l’assunta misura cautelare unitamente alla variante adottata innanzi al Tar per il Vento, che con sentenza n.2164/2003 accoglieva il relativo ricorso, annullando gli atti impugnati.<br />	<br />
Il sig. Bustreo inoltrava al Comune di Massanzago, in data 24 aprile 2003 atto di diffida, con cui si intimava all’Amministrazione di provvedere sulla predetta domanda di concessione del 18 settembre 2002; quindi, il Comune, con provvedimento del 20/ 5/2005 prot. n.9510 sospendeva ogni determinazione sulla domanda di concessione in questione in ragione del rilevato contrasto della progettata edificazione con la variante parziale n.18 al PRG adottata con deliberazione consiliare n.11 del 7/4/2003. <br />	<br />
L’opposto contrasto era in particolare collegato alla prevista realizzazione di una bretella viaria con accessiva fascia di rispetto stradale preclusiva alla progettata edificazione. <br />	<br />
Il sig. Bustreo con apposito ricorso impugnava innanzi al TAR per il Veneto l’atto soprassessorio comunale e la variante al PRG di cui alla delibera consiliare n.11/03 e l’adito Tribunale Amministrativo, con sentenza n.3951/03, resa in forma semplificata, rigettava il gravame, ritenendolo infondato.<br />	<br />
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, insorge l’interessato che muove prioritariamente alle statuizioni rese dal giudice veneto tre preliminari ordini di censure:<br />	<br />
error in procedendo, stante la mancanza di completezza dell’istruttoria che avrebbe dovuto sconsigliare la redazione della sentenza in forma semplificata;<br />	<br />
difetto e/o comunque insufficiente motivazione;<br />	<br />
mancanza di coerenza della sentenza de qua con la precedente decisione n.2164/03 di accoglimento delle doglianze del Bustreo .<br />	<br />
Nello stesso gravame, a sostegno della dedotta fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, sono stati riproposti i motivi di doglianza già denunciati col ricorso di primo grado, così indicati:<br />	<br />
Eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente . Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza; eccesso di potere per sviamento del potere e sotto il profilo della lesione dell’affidamento altrui. Violazione del giudicato;<br />	<br />
Violazione di legge per violazione degli artt.3 e 6 legge Regione Veneto n.24/1985; violazione di legge per violazione della deliberazione della Giunta regionale Veneto n.7949/1989; <br />	<br />
Invalidità derivata . Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza dei presupposti;<br />	<br />
Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della motivazione carente ed insufficiente;<br />	<br />
Violazione di legge per violazione dell’art.6 comma 1 legge regionale 5/5/1985 n.24; illegittimità derivata. Falsa applicazione delle NTA;<br />	<br />
Eccesso di potere per sviamento della funzione amministrativa. Violazione del giudicato. <br />	<br />
L’appellante sempre col gravame all’esame ha avanzato richiesta di risarcimento del danno derivante “dal mancato rilascio della concessione edilizia per le strutture progettate e richieste nel 2001 e poi riproposte nel settembre del 2002”.<br />	<br />
Vanno poi qui riportati alcuni fatti, circostanze e atti pure rilevanti nella vicenda all’esame, che sono intervenuti successivamente alla proposizione dell’impugnativa all’esame.<br />	<br />
Invero, in relazione alla 18 variante parziale al PRG, di cui alla delibera consiliare n.11/2003, la Regione Veneto, cui l’atto deliberativo de quo era stato trasmesso ai fini della relativa approvazione, dopo una prima delibera, la n. 1717 del 5/7/2005, recante una proposta di modifica, con deliberazione della Giunta Regionale n.2405 del 31/1/2007 approvava la variante de qua, stralciando, però, la parte relativa alla bretella di comunicazione viaria prevista dal Comune allo scopo di dirottare il traffico veicolare di attraversamento del centro abitato.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale impugnava innanzi al Tar per il Veneto la delibera regionale nella parte relativa al disposto stralcio della bretella; e d’altro canto, con nota del 17/10/2007 prot. n.9391, comunicava all’Azienda Agricola Aurora di cui è titolare il Bustreo la riattivazione del procedimento per la definizione della istanza di concessione chiesta in relazione ai progettati annessi rustici.<br />	<br />
Quindi, dopo aver inviato, con nota prot. n.10172 dell’8/11/2007, la comunicazione ex art.10 bis della legge n.241/90 in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di edificazione, il Comune, con provvedimento del 22 marzo 2008 prot. n. 3081, si determinava negativamente sull’istanza in discussione per le ragioni già preannunciate nelle citata comunicazione assunta ai sensi dell’art.10 bis e tale atto di diniego è stato impugnato dal sig. Bustreo con autonomo ricorso innanzi al Tar per il Veneto. <br />	<br />
Infine, il Comune di Massanzago con deliberazione consiliare n.29 del 23/6/2010 ha approvato la variante parziale n.34 al PRG con cui viene disciplinata l’edificazione nelle zone agricole e per gli allevamenti, in adeguamento alla normativa dettata dalla legge regionale n.11 del 2004.<br />	<br />
Tornando all’appello all’esame, il Comune, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito la improcedibilità della presente impugnativa, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Le parti hanno altresì prodotto memorie illustrative delle tesi difensive rispettivamente propugnate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Amministrazione resistente ha , in via preliminare, eccepito l’ improcedibilità dell’appello, dedotta, in concreto, sul rilievo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della causa, per avere i successivi atti assunti dal Comune privato di fatto la parte appellante dell’interesse a coltivare la decisione di merito del proposto gravame. <br />	<br />
Ritiene il Collegio che l’eccezione vada disattesa.<br />	<br />
La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione. Siffatta decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Cons Stato Sez.V 12/12/2009 n.7800).<br />	<br />
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, poi, occorre che sussista una piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto (cfr. Cons Stato Sez. VI 3/9/2009 n.5191); ed inoltre l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno dei predetti momenti (in tal senso Cons Stato Sez. V 14/11/2006 n.6689).<br />	<br />
Ciò premesso, la individuazione delle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse va compiuta con criteri rigorosi e restrittivi, atteso che la improcedibilità , precludendo l’esame del merito della controversia potrebbe tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda dell’attore, limitando di fatto la tutela giurisdizionale dei soggetti.<br />	<br />
In questa prospettiva si deve escludere che si verifichi l’improcedibilità per carenza di interesse allorché, come nel caso di specie, pur avendo gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione privato di effetti il provvedimento impugnato, residuano possibili pregiudizi e comunque ulteriori iniziative attivate o attivabili dall’interessato anche in relazione al fatto che il chiesto annullamento (è il caso qui all’esame) può costituire elemento costitutivo di un’azione risarcitoria ( cfr. Cons Stato Sez. V 10/3/1997 n.242; idem Sez VI n.5191/09 già citata).<br />	<br />
Per non dire poi che parte appellante ha espressamente dichiarato di avere ancora interesse a coltivare la decisione di merito, di talché in presenza, quanto meno, di forti dubbi, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non pare nella specie sussistano gli estremi perché possa farsi luogo ad una decisione dichiarativa di improcedibilità.<br />	<br />
Sotto altro e simmetrico profilo, non varrebbe opporre che la Regione ha stralciato la previsione dell’asse viario, nelle cui fasce di rispetto dovrebbe sorgere l’ampliamento dell’impresa agricola, perché contro questa statuizione regionale il Comune ha proposto ricorso al TAR, come si è narrato in fatto.<br />	<br />
Ciò precisato, passando all’esame del merito, l’appello è infondato e va pertanto respinto, con conferma di quanto deciso dal primo giudice.<br />	<br />
In relazione alle censure rivolte specificatamente nei confronti dell’ordito motivazionale facente parte della sentenza qui impugnata di cui alle lettere a) e b) summenzionate, le stesse sono prive di pregio.<br />	<br />
Le ragioni che con gli atti impugnati sono state opposte come preclusive all’accoglimento della domanda ad aedificandum sono costituite dal fatto che il progettato intervento contrasta con la variante n.18 al PRG , adottata con delibera n.11/2003, che ha previsto l’inserimento di una fascia di rispetto stradale in relazione ad una realizzanda bretella che permetta al traffico veicolare, in particolare, quello dei mezzi pesanti, diretto verso nord di bypassare il centro abitato di Massanzago.<br />	<br />
La circostanza di carattere preclusivo rappresentata dalla prevista realizzazione di tale nuovo asse viario è stata puntualmente evidenziata dal giudice di primo grado nella parte motiva della emanata sentenza, mettendosi altresì in rilievo come le critiche rivolte dall’interessato nei confronti della scelta urbanistica de qua non erano tali da far configurare la determinazione operata dall’Amministrazione comunale incongrua e/o irragionevole.<br />	<br />
Ora, sulla scorta di quanto testé fatto presente, non appaiono condivisibili le critiche di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione mosse nei confronti delle statuizioni rese con l’impugnata sentenza, dal momento che il Tar con le esposte osservazioni dimostra di aver ben acquisito alla sua cognizione gli elementi di fatto e di diritto che connotano la fattispecie, ivi comprese le caratteristiche e le finalità dell’opera pubblica ostativa al progettato intervento edilizio, sì da giustificare l’utilizzo dello strumento processuale della “sentenza breve”. <br />	<br />
Il primo giudice poi ha avuto cura , sia pure in maniera succinta , ma sempre in termini di chiarezza e puntualità, di dare sufficiente contezza delle prefate circostanze, oltreché della giustificazione giuridica su cui si fonda la determinazione di tipo soprassessorio- negativo opposta dal Comune, per cui non è dato evincere una quale che sia carenza motivazionale.<br />	<br />
Neppure appare convincente la doglianza di cui alla summenzionata lettera c).<br />	<br />
Invero, parte appellante lamenta che il giudice veneto non ha tenuto conto delle sue statuizioni rese in precedenza in favore dello stesso appellante con la sentenza n.2164/03; ma il Collegio deve qui osservare come non vi sia connessione e/o interdipendenza tra la vicenda oggetto della sentenza invocata a sostegno della censura e la fattispecie qui all’esame di consistenza e portata tali da imporre l’esecuzione delle rese statuizioni. <br />	<br />
Nella precedente circostanza lo stesso giudice ha censurato (giustamente) la variante parziale n.12 introdotta dal Comune di Massanzago (e la conseguente misura di salvaguardia) che restringeva illegittimamente i requisiti soggettivi del richiedente una concessione edilizia interessante la zona territoriale agricola (E) ; in questa sede, però si discute (in relazione allo specifico petitum) di altro fatto, quello rappresentato dalla introduzione della variante parziale n.18 (con correlata misura soprassessoria), che introduce la prevista realizzazione di un asse viario con cui si viene a porre in contrasto il progettato intervento edilizio che l’appellante chiede essere assentito: di qui l’erroneo convincimento in capo alla parte appellante di una contraddittorietà tra le sentenze richiamate, che, invece, per quanto rappresentato, è del tutto insussistente.<br />	<br />
Passando all’esame dei motivi di appello reiterativi dei mezzi d’impugnazione di primo grado, col primo motivo si sostiene in primo luogo la irrazionalità della previsione urbanistica di un asse viario che non produrrebbe la soluzione dei problemi di traffico auspicata dall’Amministrazione; inoltre il Comune avrebbe in sostanza eluso le statuizioni favorevoli rese dal TAR con la sentenza n.2164/03 e comunque nella specie non sarebbe applicabile la disciplina urbanistica dedotta dalla nuova previsione, ma il previgente regime giuridico, quello sancito dalla suindicata sentenza, essendosi così verificata una ingiusta obliterazione della posizione qualificata esistente in capo al Bustreo , senza che l’Amministrazione comunale abbia neanche fornito una specifica motivazione in ordine all’ pubblico interesse prevalente rispetto alla pretesa vantata dal ricorrente . <br />	<br />
Le dedotte doglianze sono infondate <br />	<br />
Va in primis osservato come le scelte effettuate dalla P.A. in sede di redazione di strumenti urbanistici (nella specie trattasi di variante generale di assestamento al PRG) siano nel merito insindacabili (in quanto accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale) e per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità ed irrazionalità delle stesse (cfr. Cons Stato Sez. IV 6/2/2002 n.664; idem 27/7/2010 n.4920 ), connotazioni nella specie non rinvenibili e comunque non provate dalla parte interessata.<br />	<br />
Quanto poi alla destinazione impressa alla zona, le scelte non necessitano di specifica motivazione se non nel caso che la scelta vada ad incidere su una preesistente posizione giuridica soggettiva differenziata (cfr. Cons Stato Sez. IV 10/2/2009 n.2418), ma non è questo il caso che ci occupa.<br />	<br />
Invero, in primo luogo la sentenza n.2164/03 si è limitata a rimuovere dal mondo giuridico una modifica di una norma delle NTA (l’art.56) in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per avanzare domanda di edificazione in zona agricola, ma senza che a ciò possa riconoscersi valenza urbanistica, nel senso che una volta ritenuta ammissibile la domanda ad aedificandum, quella presentata il 18/9/2002, la stessa doveva pur sempre essere vagliata in ordine alla conformità o meno dei parametri urbanistico- edilizi. Inoltre, v’è da rilevare che non risulta (e comunque non è provato) che il Comune abbia avuto comunicazione della pronuncia giurisdizionale in questione prima che venisse adottata la variante n.18 (con la deliberazione n.11 del 7/4/2003) e questo fa sì che, al di là dell’ambito applicativo, non appare fondatamente invocabile il principio della non applicabilità dello jus superveniens costituito dalla normativa urbanistica successivamente adottata (quella recata con la citata deliberazione consiliare n.11/03).<br />	<br />
Del pari , non sussistendo alcun apprezzabile affidamento in capo al Bustreo, neppure appare configurabile a carico dell’ Amministrazione uno specifico onere motivazionale sulle ragioni di pubblico interesse sottese alla previsione di una bretella viaria (cui accede l’opposta fascia stradale di rispetto, preclusiva rispetto al progettato ampliamento dell’insediamento produttivo suinicolo).<br />	<br />
Relativamente al secondo e sesto motivo d’impugnazione, che vanno congiuntamente trattati in ragione della comunanza delle censure ivi dedotte, parte appellante contesta le limitazione alla edificabilità di annessi rustici in relazione alle caratteristiche di allevamento in esercizio (“allevamento zootecnico intensivo” o “allevamento non intensivo o civile”); ma tali censure attengono a profili della vicenda che sono stati oggetto della sentenza n.2164/03, i quali però non rilevano, per quanto sopra evidenziato, ai fini della legittimità o meno della variante n.18 (e della conseguente misura soprassessoria).<br />	<br />
Da tanto deve altresì dedursi, in assenza di profili di illegittimità dell’atto presupposto, la insussistenza del vizio di illegittimità derivata denunciato col terzo motivo.<br />	<br />
Col quarto motivo di gravame il Bustreo, con specifico riferimento al provvedimento di sospensione del 20/5/2003 prot. n. 9510, lamenta nuovamente la mancata motivazione sulla opponibilità delle nuove previsioni, ma al riguardo vale quanto in proposito fatto rilevare circa l’insussistenza di qualsiasi specifico onere motivazionale, dovendosi aggiungere che a seguito dell’avvenuta adozione di previsioni urbanistiche di contenuto preclusivo ad un progettato intervento edilizio, la misura soprassessoria in ordine alla determinazione finale da assumersi diventa un atto dovuto.<br />	<br />
Anche la denuncia di violazione e/o elusione del giudicato di cui al quinto motivo di appello va disattesa.<br />	<br />
Come già visto, l’interessato non può opporre una elusione e/o mancata esecuzione del giudicato, vuoi perché lo jus variandi è intervenuto allorché non era stata comunicata, almeno ufficialmente, la sentenza n.2164/03, vuoi perché a ben vedere le statuizioni rese con detta decisione, per l’oggetto del contendere e il loro intrinseco contenuto, non appaiono costitutive di una posizione di intangibilità della posizione dell’appellante in relazione al rivendicato jus aedificandi.<br />	<br />
Rimane da esaminare la domanda di risarcimento danni pure avanzata dall’interessato.<br />	<br />
Essa va disattesa .<br />	<br />
In primo luogo occorre rilevare come in realtà non sia provata una concreta lesione della situazione patrimoniale collegabile ad una non meglio identificabile mancata intrapresa imprenditoriale derivante dall’opposto provvedimento soprassessorio.<br />	<br />
In ogni caso, non essendo rinvenibile in capo all’Amministrazione comunale, in riferimento agli atti oggetto della presente controversia una condotta contra legem da considerasi causativa di danno risarcibile ai sensi dell’art.2043 codice civile, ogni pretesa risarcitoria appare inconfigurabile (cf.r Cons Stato Ad. Pl. n.12/07 ). <br />	<br />
Quanto sin qui esposto conduce a considerare infondato l’appello all’esame .<br />	<br />
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 ( cinquemila ) oltre IVA e CPA. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/</guid>

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<p>Non va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso il decreto del Presidente della Provincia di Napoli del giugno 2011 con il quale si autorizza lo stoccaggio provvisorio di un quantitativo massimo fino a 3.500 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e fino al massimo di 3.500 tonnellate di frazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso il decreto del Presidente della Provincia di Napoli del giugno 2011 con il quale si autorizza lo stoccaggio provvisorio di un quantitativo massimo fino a 3.500 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e fino al massimo di 3.500 tonnellate di frazione organica tritovagliata proveniente da altri siti. Cio&#8217; perche&#8217;, nel contemperamento degli interessi contrapposti legati anche ai profili di criticità connessi alla situazione fattuale venutasi a creare nella Provincia di Napoli appare opportuno, in tale sede, privilegiare l’interesse alla tutela della salute e dell’ambiente; del resto, così come indicato nello stesso provvedimento impugnato lo stoccaggio deve considerarsi a carattere provvisorio e limitato sia temporalmente (30 giorni) che quantitativamente (3.500 tonnellate): infatti, è obbligo del Consorzio il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento con particolare riguardo al limite temporale e quantitativo ed alla attività di pesatura dei rifiuti destinati al sito oggetto del presente provvedimento. Qualora poi sopravvenga la proroga del periodo temporale di stoccaggio e di quello relativo alla evacuazione dei rifiuti, la domanda cautelare avverso tale proroga va respinta se, alla data della discussione, risultano decorsi i termini di stoccaggio e di evacuazione dei rifiuti, sicche&#8217; il provvedimento impugnato, allo stato, ha esaurito i propri effetti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03812/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 05670/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5670 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Acerra</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Cosmai, Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Studio Legale Famiglietti in Roma, via di Propaganda, 16; <b>Soc Sapna &#8211; Sistema Ambiente Provincia di Napoli Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Savini, Bruno Cimadomo, con domicilio eletto presso Luca Savini in Roma, via Sabotino, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Ital Ambiente Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Priscilla Pettiti, con domicilio eletto presso Priscilla Pettiti in Roma, via F.S. Nitti, 11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 410 del 18.6.2011, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia, con il quale si autorizza lo stoccaggio provvisorio di un quantitativo massimo fino a 3.500 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e fino al massimo di 3.500 tonnellate di frazione organica tritovagliata (CER 191212) proveniente dagli Stir di Giugniano e Tufino;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli e di Soc Sapna &#8211; Sistema Ambiente Provincia di Napoli Spa e di Soc Ital Ambiente Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che con ordinanza n. 2571/2011 il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti dell’atto impugnato con ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; che, in particolare, nella menzionata ordinanza si è rilevata la opportunità &#8211; nel contemperamento degli interessi contrapposti legati anche ai profili di criticità connessi alla situazione fattuale venutasi a creare nella Provincia di Napoli – di privi<br />
&#8211; che, con i provvedimenti oggetto di impugnazione con motivi aggiunti il Presidente della Provincia di Napoli ha disposto la proroga del periodo temporale di stoccaggio e di quello relativo alla evacuazione dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; che, peraltro, alla data odierna risultano decorsi i termini di stoccaggio e di evacuazione dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; che, quindi &#8211; ferme restando le valutazioni già effettuate in sede di sospensione del ricorso principale &#8211; deve ritenersi allo stato insussistente il requisito relativo al periculum in mora connesso alla esecuzione del provvedimento che, allo stato, ha 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata richiesta di misure cautelari.	</p>
<p>Compensa le spese relative alla presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a></p>
<p>Va sospesa la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici che revoca lo status di parita&#8217; scolastica, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, per la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici che revoca lo status di parita&#8217; scolastica, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, per la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso sotto il profilo della carenza di adeguata motivazione dell’atto impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03799/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07356/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Istituto Paritario G Verga Liceo Scientifico di Acerra</b> (Na) ed Altri, <b>Bivone Anna, D&#8217;Inverno Danilo, Trezza Francesco, Nocerino Raffaele, Giordano Assunta, Lebro Rita, Coletta Cira, Impero Nicola, Petrone Anna, Iannone Emanuela, Cincotti Michele, Sannino Emanuela, Briganti Eleonora, Castiello Marianna, Sautariello Anna, Chioccola Filomena, Giugliano Pietro, Romano Pasquale, Petrella Gaetano, Galeotafiore Natale, Scuotto Francesco, Grauso Anna Lucia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, v.le delle Milizie, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>,<b> Ufficio Scolastico Regionale per la Campania</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. MIURAOODGOS prot. n. 2025 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, Ufficio X del 16 marzo 2010;	</p>
<p>nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti, di cui all&#8217;art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal “fumus boni juris”, sotto il profilo della carenza di adeguata motivazione dell’atto impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere	</p>
<p>Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, agli esclusivi fini della effettuazione del riesame degli atti inerenti la dotazione dell&#8217;organico di diritto del personale docente del 139° circolo didattico di Roma relativamente all&#8217;a.s. 2011/2012, se i ricorrenti adducono l&#8217; esistenza di errori di calcolo nella quantificazione dei posti di sostegno per alunni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, agli esclusivi fini della effettuazione del riesame degli atti inerenti la dotazione dell&#8217;organico di diritto del personale docente del 139° circolo didattico di Roma relativamente all&#8217;a.s. 2011/2012, se i ricorrenti adducono l&#8217; esistenza di errori di calcolo nella quantificazione dei posti di sostegno per alunni disabili; nonche&#8217; errori circa l&#8217; errata copertura del tempo pieno, effettuata con conteggi che si porrebbero in contrasto con criteri già adottati o con la formazione autorizzata di classi a tempo pieno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03833/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05378/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5378 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Badei Brunella ed Altri, Begem Jahanara, Bigarelli Patrizia, Bonanno Giacomo, Borreca Roberta, Ceccariglia Laura, Colaneri Stefania, Coletta Riccardo, Coratti Cinzia, Crescenzi Carla, De Bernardo Laura, D&#8217;Amore Cristiana, D&#8217;Avino Roberto, Del Brocco Elisabetta, Di Mario Vania, Di Stefano Fabrizio, Domenici Francesca, Donati Caterina, Foglietti Claudio, Gallea Francesca, Gimigliano Anna, Italia Mariarita, Liistro Alessia, Mancinelli Claudio, Marroni Umberto, Mieli Mauro, Milani Giuliano, Nazdracheva Anna, Passeri Laura, Pellegrinotti Marco, Pezzoni Maria Teresa, Pondoli Francesca, Ramunno Grazia Maria, Romani Antonio, Romano Giovanni, Sansili Rossana, Schiaffini Ilaria, Schiano Antonello, Sfratta Antonella, Tombino Daniela, Vanditti Alfredo, Zanchini di Castiglionchio Enrico, Vitritto Giovanni</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Simona Censi, Cristina Maltese, con domicilio eletto presso Studio Legale Mcl in Roma, via Folco Portinari, 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, 139° Circolo Didattico di Roma</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
degli atti inerenti la dotazione dell&#8217;organico di diritto del personale docente del 139° circolo didattico di Roma relativamente all&#8217;a.s. 2011/2012	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di 139° Circolo Didattico di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che i ricorrenti adducono la esistenza:<br />	<br />
di errori di calcolo nella quantificazione dei posti di sostegno per alunni disabili;<br />	<br />
di errata copertura del tempo pieno, effettuata con conteggi che si porrebbero in contrasto con criteri già adottati o con la formazione autorizzata di classi a tempo pieno;	</p>
<p>ritenuto<br /> <br />
Che, come da precedente analogo (cfr. ord. N. 36232011) si ritiene disporre al riguardo la effettuazione da parte dell’Ufficio (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio X – Ambito territoriale Provincia di Roma) che ha adottato il provvedimento impugnato, di un riesame in riferimento ai rilievi addotti dai ricorrenti nel ricorso;<br />	<br />
che si ritiene di assegnare all’uopo al suindicato Ufficio Scolastico Regionale il termine di gg. 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove eseguita prioritariamente dalla parte resistente) della presente Ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare proposta dai ricorrenti agli esclusivi fini della effettuazione del riesame in motivazione specificato entro il termine parimenti specificato in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a></p>
<p>va sospesa, al fine del riesame della complessiva situazione dello studente, la mancata ammissione alla classe III geometri, apparendo il ricorso incentrato sulla mancata considerazione delle condizioni dello studente affetto da disturbo specifico di apprendimento. (G.S.) N. 03851/2011 REG.PROV.CAU. N. 07336/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, al fine del riesame della complessiva situazione dello studente, la mancata ammissione alla classe III geometri, apparendo il ricorso incentrato sulla mancata considerazione delle condizioni dello studente affetto da disturbo specifico di apprendimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03851/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07336/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>P. S.</b> e <b>D. B.</b>, quali genitori esercenti la potestà sul minore <b>P. A.</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pier Luigi Duo&#8217; e Roberta Duo&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Pier Luigi Duo&#8217; in Roma, Via Pietro Castrucci, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, <b>Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri &#8220;Paolo Toscanelli&#8221; di Roma (Ostia Lido)</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della mancata ammissione alla classe III geometri dell&#8217;Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri &#8220;Paolo Toscanelli&#8221;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri &#8220;Paolo Toscanelli&#8221; di Roma (Ostia Lido);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevata la premessa di profili che consentono l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare apparendo il ricorso incentrato sulla mancata considerazione delle condizioni dello studente affetto da D.S.A. (disturbo specifico di apprendimento);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda di sospensione cautelare dei ricorrenti al fine del riesame della complessiva situazione dello studente.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a></p>
<p>Va sospeso, in attesa di istruttoria, il decreto del Capo compartimento ANAS con il quale è stata disposta l&#8217;occupazione anticipata finalizzata all&#8217;esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente per realizzare una Strada Statale. Infatti, ai fini della decisione si rende necessaria l’acquisizione al giudizio degli atti impugnati corredati dalle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in attesa di istruttoria, il decreto del Capo compartimento ANAS con il quale è stata disposta l&#8217;occupazione anticipata finalizzata all&#8217;esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente per realizzare una Strada Statale. Infatti, ai fini della decisione si rende necessaria l’acquisizione al giudizio degli atti impugnati corredati dalle planimetrie progettuali evidenzianti in scala adeguata l’incidenza dell’opera sulla proprietà della Società ricorrente, nonché delle osservazioni presentate dalla stessa nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo con le relative controdeduzioni dell’ANAS. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01565/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00881/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 881 del 2011, proposto da:<br />
<b>Cresgar Sas di Crestini Walter &amp; C.</b>, con gli avv.ti Annalisa Caru&#8217; e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in corso di Porta Vittoria, 47 a Milano;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, con l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Comune di Bisuschio, Comune di Arcisate, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Lis Srl</b>, non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto prot. n. CMI-0051211-I in data 8.11.2010 del Capo compartimento ANAS, notificato in data 11.1.2011, con il quale è stata disposta l&#8217;occupazione anticipata finalizzata all&#8217;esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi;<br />
dell’avviso di immissione nel possesso in data 20/12/2010;<br />
del rilievo dello stato di consistenza ed immissione nel possesso in data 19/01/2011;<br />
del provvedimento in data 20/04/2009 con il quale il Condirettore dell’ANAS S.p.a. ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione della Strada &#8211; di ogni altro atto presupposto o conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che, ai fini della decisione, si rende necessaria l’acquisizione al giudizio degli atti impugnati corredati dalle planimetrie progettuali evidenzianti in scala adeguata l’incidenza dell’opera sulla proprietà della Società ricorrente, nonché delle osservazioni presentate dalla stessa nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo con le relative controdeduzioni dell’ANAS.<br />
Ritenuto di dover sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, nelle more dell’incombente;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, ordina all’ANAS di depositare i documenti di cui in motivazione entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.</p>
<p>Rinvia la decisione sulla istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza di tale termine.<br />
Sospende fino a tale giorno gli effetti del decreto di occupazione d’urgenza.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/10/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a></p>
<p>Non va sospeso il documento di valutazione emesso da un Istituto Comprensivo Statale, nella parte in cui è prevista la non ammissione alla classe III media e nella parte in cui si attesta che, vista la valutazione del Consiglio di Classe, l&#8217;alunno non è stato ammesso alla classe successiva. Infatti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il documento di valutazione emesso da un Istituto Comprensivo Statale, nella parte in cui è prevista la non ammissione alla classe III media e nella parte in cui si attesta che, vista la valutazione del Consiglio di Classe, l&#8217;alunno non è stato ammesso alla classe successiva. Infatti, le illegittimità lamentate dai ricorrenti, quand’anche sussistenti, non travolgono il giudizio finale di insufficiente preparazione posto dall’amministrazione a fondamento della non ammissione alla classe successiva, trattandosi di una valutazione basata sul livello di preparazione comunque raggiunto dallo studente, ferma restando l’eventuale tutela risarcitoria correlata al comportamento dell’amministrazione da valutare in sede di merito; inoltre, la notifica dell’impugnazione solo in data 16 settembre 2011 – nonostante la conoscenza dell’esito di non ammissione sin dal mese di giugno 2011 – ha precluso la trattazione della domanda cautelare, nella pienezza del contraddittorio e dell’istruttoria, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, così non consentendo, sul piano della concreta praticabilità, la individuazione di forme di tutela interinali tali da consentire una nuova valutazione della studentessa prima dell’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto delle garanzie compensative e dispensative previste in suo favore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01572/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02686/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Buzzi Marco</b> e <b>Candeago Annamaria</b>, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del minore <b>Buzzi Paolo</b> rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Romano, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Fontana n. 25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo Statale “Rosanna Galbusera”, </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del documento di valutazione emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo Statale &#8220;Rosanna Galbusera&#8221; in data 7.6.2011, nella parte incui è prevista la non ammissione alla classe III e nella parte in cui si attesta che vista la valutazione del Consiglio di Classe, l&#8217;alunnonon è stato ammesso alla classe successiva, nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Istituto Comprensivo Statale &#8220;Rosanna Galbusera&#8221;);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda cautelare, in quanto:<br />	<br />
&#8211; le illegittimità lamentate dai ricorrenti, quand’anche sussistenti, non travolgono il giudizio finale di insufficiente preparazione posto dall’amministrazione a fondamento della non ammissione alla classe successiva, trattandosi di una valutazione basat<br />
&#8211; inoltre, la notifica dell’impugnazione solo in data 16 settembre 2011 – nonostante la conoscenza dell’esito di non ammissione sin dal mese di giugno 2011 – ha precluso la trattazione della domanda cautelare, nella pienezza del contraddittorio e dell’ist	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />	<br />
respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</a></p>
<p>Va sospeso, previa prestazione di idonea cauzione per l’importo in discussione, il Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che autorizzava la liquidazione delle domande inserite negli elenchi regionali relativi alla Misura 214 e trascinamenti MIS. F e 2078/92, riconoscendo alla sola ricorrente l&#8217;importo di e 522,43 relativamente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, previa prestazione di idonea cauzione per l’importo in discussione, il Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che autorizzava la liquidazione delle domande inserite negli elenchi regionali relativi alla Misura 214 e trascinamenti MIS. F e 2078/92, riconoscendo alla sola ricorrente l&#8217;importo di e 522,43 relativamente ad una domanda ed Euro 2.941,66 relativa ad altra domanda e nulla alla ricorrente società Ceres: infatti, appare rilevante il danno grave ed irreparabile che le ricorrenti subirebbero in caso di restituzione della parte del contributo richiesta, per cui può essere disposta la sospensione del provvedimento impugnato previa costituzione di idonea garanzia da parte delle ricorrenti per l&#8217;eventuale recupero, da parte della Regione, della somma oggetto del provvedimento impugnato in caso di rigetto del ricorso nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00605/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00475/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 475 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agraria Flaminia, Azienda Agricola Ceres</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Marche</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Agea Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca nr. 42/AFP del 31/1/11, mai comunicato alle ricorrenti, a mezzo del quale si autorizzava la liquidazione delle domande inserite negli elenchi regionali relativi alla Misura 214 e tr<br />
sola ricorrente Flaminia l&#8217;importo di e 522,43 relativamente alla domanda avente codice &#8220;94710578462&#8221; ed Euro 2.941,66 relativamente alla domanda avente codice &#8220;94710578124 e nulla alla società Ceres relativamente alla domanda protocollata al nr. 0390846 del 17/6/10	</p>
<p>&#8211; di ogni atto connesso e presupposto, in particolare:<br />	<br />
a) della DGR 573 )/08 recante modifiche alla DGR 754/07- Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (bando definitivo);<br />	<br />
b) della DGR 754/07 &#8211; Programma di sviluppo rurale 2007/2013 &#8211; Asse II &#8211; misura 2.1.4 &#8211; Pagamenti agroambientali &#8211; sottomisura b) &#8211; (bando a condizione);<br />	<br />
c) degli avvisi ex art. I Obis L. 242/90 di cui al protocollo 0390846 del 17/6/10 &#8211; Ceres e al protocollo 0390838 del 17/6/10 &#8211; Flaminia ;<br />	<br />
d) del bando &#8220;in versione definitiva&#8221; menzionato nei predetti avvisi e contenuto nella richiamata DGR 573/08, nella parte in cui esclude dall&#8217;attribuzione di premi le colture riferite ai prodotti aventi codice AGEA 641 e 642;<br />	<br />
e) della Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale nr. 85/08 concernente il &#8220;Programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005&#8221;	</p>
<p>NONCHÉ&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLE<br />	<br />
RICORRENTI ALL&#8217;ATTRIBUZIONE DEI PREMI E DUNQUE PER<br />	<br />
L&#8217;ACCERTAMENTO DELL&#8217;INSUSSISTENZA DELLA PRETESA<br />	<br />
RESTITUTORIA COME VANTATA DALLA RICORRENTE<br />	<br />
ED ANCHE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;esame delle censure dedotte con il ricorso presuppone approfonditi accertamenti di fatto da rinviare all&#8217;opportuna sede di merito, presentando possibili elementi di fondatezza.<br />	<br />
&#8211; che, medio tempore, appare rilevante il danno grave ed irreparabile che le ricorrenti subirebbero in caso di restituzione della parte del contributo richiesta, per cui può essere disposta la sospensione del provvedimento impugnato previa costituzione di	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati con gli odierni motivi aggiunti, previa prestazione di idonea cauzione ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 per l’importo in questione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione nel merito l’udienza del ricorso l’udienza pubblica dell’8.11.2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ Asl 5 di Oristano sulla portata temporale dello sconto sulla remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica a carico del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ Asl 5 di Oristano</span></p>
<hr />
<p>sulla portata temporale dello sconto sulla remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica a carico del servizio sanitario nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Prestazioni a carico del S.S.N. – Assistenza specialistica ambulatoriale &#8211; Remunerazione – Art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Sconti – Scadenza – Nuova definizione del sistema tariffario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate a carico del servizio sanitario nazionale, l’art. 1, comma 796, lett. o), Legge 27 dicembre 2006 n. 296, laddove prevede l’applicazione dello sconto (pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati dal medesimo decreto per le prestazioni di diagnostica di laboratorio), è norma di portata “temporanea” (con riferimento al triennio 2007- 2009), ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere con il mero decorso del tempo bensì con la nuova definizione del “sistema tariffario” a regime (il Collegio ha ritenuto, quindi, legittima la nota con la quale l&#8217;Azienda Sanitaria Locale, in mancanza di definizione del nuovo nomenclatore tariffario regionale, aveva imposto al Laboratorio ricorrente l&#8217;applicazione, anche per l&#8217;anno 2011, dello sconto sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al ridetto art. 1, comma 796, lett. o), Legge 27 dicembre 2006 n. 296)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc<br />
e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna,<br />
rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi N.105;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Asl 5 di Oristano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Angelo Miscali, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. 19644 del 16.3.2011 con la quale il Commissario dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha imposto al laboratorio ricorrente l&#8217;applicazione, per l&#8217;anno 2011, dello <sconto> sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio), di cui all&#8217;art. 1, comma 796 lett. o), delle Legge 27.12.2006 27.12.2006 n. 296 e di tutti gli altri atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 5 di Oristano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Porcu e avv. Miscali;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 13.4.2011 e depositato il 21.4 il Laboratorio ricorrente Melis e Ponti e l’ Associazione FEDERLAB Sardegna hanno impugnato la nota del Commissario della ASL 5 di Oristano indicata in epigrafe, con la quale è stato imposto anche per l’anno 2011 l’applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe di prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio) in applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296 del 27.12.2006, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1)Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 – violazione delle deliberazioni della GR n. 31/14 del 6.8.2010 e n. 35/23 del 28.10.2010 – eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti , difetto di motivazione; applicabilità dello sconto solo per il 2010 (e non anche per il 2011);<br />	<br />
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 – inapplicabilità dello sconto per effetto dell’annullamento dei DD.MM. 22.7.1996 e 12.9.2006 (tariffari nazionali)– eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti;<br />	<br />
3) Violazione ed errata applicazione dell’art.8 sexies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 1 comma 170 della L. 30.12.2004 n. 311 e dell’art. 3 del D.M. 15.4.1994: violazione della normativa in materia di determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – incompetenza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la ASL 5 chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che comunque il contratto, per il 2011, con la struttura ricorrente non risultava essere stato stipulato.<br />	<br />
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 203 dell’11.5.2011 con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Considerato che la norma nazionale qui applicata (finanziaria 296/2006 art. 1 comma 796 lett “o”) è stata ritenuta, dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. 94/2009 e 243/2010), legittima proprio in considerazione della sua temporaneità (sconto imposto del 20 % per il solo triennio 2007-2009);<br />	<br />
rilevato che la regione non ha assunto -rispetto al Nomenclatore tariffario regionale vigente in Sardegna- formali decisione (legislative e/o amministrative) in ordine ad eventuali riduzioni dei corrispettivi per le prestazioni di laboratorio;<br />	<br />
ritenuto che allo stato la Asl non può imporre, autonomamente, una riduzione dei corrispettivi in applicazione di una norma nazionale (peraltro parametrata al Nomenclatore tariffario nazionale) comunque oggettivamente non applicabile per il 2011;<br />	<br />
considerato che l’imposizione dello sconto del 20% incide in modo grave in un contesto di già attuata incisiva riduzione del budget del ricorrente.”<br />	<br />
All’udienza del 5 ottobre 2011 la causa è stata spedita in decisione..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Commissario della ASL di Oristano, nella comunicazione impugnata del 16.3.2011 (indirizzata al Laboratorio ricorrente), afferma che:<br />	<br />
-“nella fattura relativa alle prestazioni di laboratorio Analisi erogate nel mese di gennaio 2011 (inviata il 10.2.2011) manca la nota di credito inerente l’applicazione dello sconto di legge”;<br />	<br />
-“poiché lo sconto del 20% di cui all’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/2006 non risulta essere stato disapplicato da successive norme di legge; al fine della liquidazione della fattura succitata si richiede l’emissione della relativa nota di credito<br />
In sostanza la ASL ritiene applicabile lo “sconto” anche per il 2011, sostenendo, in sede di esame-controllo della contabilità, la sua omessa concreta applicazione.<br />	<br />
In materia di applicazione del 20% di sconto per le prestazioni di laboratorio risulta che la decisione di “conservazione” dello sconto per il precedente anno 2010 è stata assunta “a monte” dalla GR con le delibere prima n 57/12 e 57/13 entrambe del 31.12.2009, poi sostituite con le successive delibere N. 31/14 del 6.8.2010 e N. 35/23 del 28.10.2010 .<br />	<br />
Per il 2011 non risulta una specifica ulteriore decisione della GR.<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che neppure risultano assunte decisioni regionali di revisione/aggiornamento del Nomenclatore regionale (nuove tariffe). <br />	<br />
Il presupposto sostanziale della permanenza dell’applicazione provvisoria dello sconto era stato indicato dalla Regione (cfr. delibera N. 35/23 del 28.10.2010) “nelle more della revisione del nomenclatore tariffario regionale”.<br />	<br />
Quindi assume rilievo la circostanza oggettiva della mancata approvazione del nuovo Nomenclatore regionale, elemento che legittimava la permanenza dell’applicazione della norma statale transitoria (nell’attesa di nuove determinazioni tariffarie regionali).<br />	<br />
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.<br />	<br />
La norma nazionale (art. 1 comma 796 lett. o L. 27.12.2006 n. 296) consente in via “provvisoria” la riduzione del 20% dei corrispettivi per le prestazioni di laboratorio, al fine di contenere i costi della spesa sanitaria. <br />	<br />
Nello specifico la disposizione nazionale:<br />	<br />
*consente e legittima l’abbattimento delle tariffe del 20% (per le prestazioni di laboratorio);<br />	<br />
*non specifica la “durata” dello sconto (efficacia temporale-termine di scadenza).<br />	<br />
La norma (premessa generale agli oltre 1.300 commi presenti nell’art. 1) premette sì che essa viene adottata <Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009>, ma la specifica disposizione che qui interessa (lett. o) non è ancorata ad un dato certo (temporale) finale (di scadenza).<br />	<br />
Non risulta cioè predeterminata la sua efficacia e scadenza.<br />	<br />
Nel testo della lettera o) il legislatore si limita a porre il “dies a quo” (così individuato: «a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge»).<br />	<br />
Per quanto concerne il “dies ad quem” non si esprime in modo chiaro.<br />	<br />
In particolare non è stato sancito in modo esplicito, nell’ambito della lett. o), che tale specifica disposizione vada applicata unicamente al triennio 2007-2008-2009.<br />	<br />
La norma così recita:<br />	<br />
“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:<br />	<br />
………o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate&#8221;.<br />	<br />
Nelle lettere precedenti e successive della stessa norma si rinvengono diverse formulazioni temporali (cfr., ad es. lett. d1)-d2), ove, invece, si specifica l’arco temporale di applicabilità “per gli anni 2007-2008-2009”, nell’ambito della lettera, con individuazione chiara e predeterminata del periodo di efficacia).<br />	<br />
Si tratta quindi di capire, innanzitutto, se la norma sugli sconti sia “a regime” o se essa sia solo “transitoria”. In questo secondo caso occorre individuare quale sia il “termine di scadenza” della sua applicabilità.<br />	<br />
In relazione al primo profilo un consistente “aiuto” interpretativo proviene dalla Corte costituzionale che ha ritenuto legittima la norma proprio in considerazione della sua “temporaneità” (cfr. C.C. sentenza n. 94 del 2.4.2009 e ordinanza n. 243 del 7.7.2010).<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che nella sentenza 94/2004 la Corte non ha affermato che la validità della norma transitoria sugli sconti vada rapportata in modo automatico e predeterminato solo al triennio 2007-2009. <br />	<br />
Nel testo della sentenza si sostiene la natura transitoria anche in considerazione del contesto normativo, attribuendo inoltre rilevanza a due norme sopravvenute (art. 8 D.L. 248/2007 conv. L 31/2008 e art. 79 del D.L. 112/2008 conv. nella L. 133/2008).<br />	<br />
La Corte ha affermato sul punto che <br />	<br />
“Per altro verso, nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative.<br />	<br />
L&#8217;art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l&#8217;art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall&#8217;emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all&#8217;aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all&#8217; art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall&#8217; art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse.<br />	<br />
Pertanto, non v&#8217;è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all&#8217;emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l&#8217;eventualità della mancata adozione di questi <un mero inconveniente di fatto>.”<br />	<br />
In sostanza la norma (lett.o) va definita sicuramente “temporanea”, ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere, come sostenuto in ricorso, con il mero decorso del tempo (cioè scadenza del triennio al 31.12.2009), con ripresa, in automatico, delle precedenti tariffe (senza sconto) dall’ 1.1.2010. La sua efficacia va ancorata, invece, alla nuova definizione del “sistema tariffario” a regime, secondo i rinnovati criteri (e tenendo conto dell’ evoluzione tecnologica).<br />	<br />
Questo significa che la prospettazione muta radicalmente.<br />	<br />
La scelta amministrativa regionale (attuata con le delibere di GR impugnate) non implica quindi l’esercizio (a titolo proprio) di un potere di “estensione e/o proroga” (anche per gli anni successivi al 2009) dello sconto disposto a livello nazionale, ma attua una applicazione diretta della norma transitoria nazionale, ancora vigente, nell’attesa della ridefinizione/revisione del tariffario regionale (e la mancata adozione degli atti concreti la Corte lo definisce come “inconveniente di mero fatto”).<br />	<br />
Del resto, analogamente, la norma è stata applicata anche in altre Regioni (cfr. per la Sicilia D.A. n. 1180 22.6.2011 e Campania Decreto n. 63 del 26.9.2011) anche per gli anni successivi al 2009 (2010-2011) -corrispettivi al netto dello sconto lett o L. 296/2006 art. 1 comma 796-. <br />	<br />
Nella Regione Sardegna l’applicazione della riduzione tariffaria (sconto del 20%) è stata disposta con delibera di giunta regionale in via provvisoria (per il 2010), in applicazione “diretta” di una norma nazionale non scaduta (e non in termini di proroga autonoma).<br />	<br />
Le tariffe spettanti scaturiscono dunque dal Nomenclatore tariffario regionale (del 1998 modificato nel 2007), con applicazione del relativo “sconto” stabilito a livello nazionale (lì in riferimento al nomenclatore nazionale) con norma transitoria sì, ma ancora vigente nel 2010 e nel 2011 (ancorché in via provvisoria).<br />	<br />
Nell’attesa della modifica/aggiornamento dei tariffari –secondo la procedura tipica e formale- la disposizione di contenimento statale andava applicata ai contratti in proroga anche dopo al 2009 ed ai nuovi contratti stipulati.<br />	<br />
La Giunta regionale non ha disposto, in proprio, la proroga di una norma nazionale transitoria triennale abusando del potere di incidere unilateralmente sui corrispettivi delle prestazioni. La GR ha applicato una norma nazionale che –sebbene transitoria- era ancora persistente ed efficace.<br />	<br />
In sostanza la disciplina dello sconto nazionale non aveva esaurito i propri effetti con il decorso del triennio 2007-09.<br />	<br />
La scelta della Regione Sardegna non attua quindi una decisione di “ultrattività” di una norma nazionale scaduta, ma mantiene l’applicazione in territorio regionale di una norma nazionale di contenimento della spesa pubblica ancora vigente.<br />	<br />
Analogamente l’applicazione compiuta dalla ASL di Oristano, anche per il 2011, è coerente non essendo necessario un atto di recepimento da parte della GR della norma nazionale ancora direttamente applicabile.<br />	<br />
Oltretutto va evidenziato, come opportuno elemento di valutazione complessivo e di raffronto, che il legislatore ha previsto l’abbattimento del 20% delle tariffe del nomenclatore “nazionale”, le quali sono molto più basse rispetto a quelle contenute nel Nomenclatore “regionale” della Sardegna (il profilo è stato esaminato nello specifico con la sentenza di questo Tar n. 2107 11.8.2010, ove è stato respinto il ricorso avverso la nuova determinazione del tariffario, del 2007, in una logica di tendenziale “riallineamento” con le previsioni statali).<br />	<br />
Ciò significa che se il sistema può “sopportare” una decurtazione rispetto ad una base di riferimento inferiore, a maggior ragione la riduzione deve tollerarsi in relazione a tariffe che prevedono quantum ben maggiori di corrispettivo nelle prestazioni.<br />	<br />
***<br />	<br />
Risulta infatti che la Giunta Regionale della Sardegna ha assunto le seguenti decisioni (tutte integrano sostanziali imposizioni di conservazione dello sconto, anche per l’anno 2010):<br />	<br />
I) &#8211; NELLA prima DELIBERA 57/12 DEL 31.12.2009, recante l’“approvazione schemi tipo di contratti fra ASL ed erogatori privati per l’anno 2010”:<br />	<br />
* all’allegato 4 (prestazioni ambulatoriali) richiama espressamente (a pag. 2) la deliberazione della GR 30/36 del 2.8.2007 con la quale sono stati dati (in origine) gli indirizzi alle ASL per l’applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296;<br />	<br />
* all’art. 10 (“sistema tariffario”) esplicitamente dispone (cfr. pag. 6) che “le prestazioni ambulatoriali oggetto del contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali, al netto degli sconti determinati secondo le disposizioni della delibera della GR 30/36 del 2.8.2007”;<br />	<br />
*all’art. 15 (“pagamenti”) prevede (a pag. 9) che “le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali”;<br />	<br />
II) con la seconda delibera 57/13 dello stesso 31.12.2009 la GR ha provveduto alla “determinazione dei tetti di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010.<br />	<br />
III) Con determinazione 9.3.2010 l’Assessore regionale alla Sanità informava le AA.SS.LL. che era necessario procedere alla <ridefinizione> dei tetti di spesa stabiliti con la delibera GR del 31.12.09 57/13, con proroga dei contratti in essere. In particolare si disponeva che “nell’attesa della delibera della GR con cui si procederà alla proroga dei contratti in essere tra ASL e erogatori privati e alla definizione dei tetti di spesa per l’anno 2010, si invitano le Aziende a sospendere la stipulazione dei contratti”.<br />	<br />
Le due suddette delibere del 31.12.2009 venivano poi sostituite, nel corso del 2010, con 2 nuove delibere in materia (la n. 31/14 del 6.8.20101 e la n. 35/23 del 28.10.2010), riferite al triennio 2010/2012; in particolare trattasi:<br />	<br />
IV)-della terza DELIBERA DEL 6.8.2010 N. 31/14, recante l’“approvazione schemi tipo di contratti fra ASL ed erogatori privati per l’anno 2010-2012”, ove nell’allegato 4 (prestazioni ambulatorio):<br />	<br />
*all’art. 10 (“sistema tariffario”) si è stabilito che:<br />	<br />
“le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali. Per l’anno 2010 le tariffe sono considerate al netto degli sconti determinati secondo la deliberazione della GR n. 30/36 del 2.8.2007”;<br />	<br />
*all’art. 15 “pagamenti” si è stabilito che: <br />	<br />
“le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate, per l’anno 2010, dello sconto tariffario previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali”;<br />	<br />
V) -NELLA quarta DELIBERA 28.10.2010 N. 35/23 recante la “determinazione tetti di spesa per la stipula dei contratti tra ASL e erogatori privati per il 2010-2011-2012” la GR ha ribadito che:<br />	<br />
*anche “per l’anno 2010 nelle more della revisione del nomenclatore tariffario regionale, le tariffe sono da considerarsi al netto degli sconti (20%) previsti con la deliberazione della GR 30/36 del 2.8.2007 con la quale sono stati dati gli indirizzi alle ASL per l’applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296” (cfr. pag. 3)”.	</p>
<p align=center>***</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
In conclusione le decisioni assunte con i suddetti provvedimenti regionali non attuano una “proroga” di efficacia della norma sullo “sconto”, in quanto di essa è stata fatta applicazione diretta (di norma provvisoria ancora efficace).<br />	<br />
E la persistenza va riconosciuta non solo per il 2010, ma anche per il 2011 –in assenza di nuove determinazioni “a regime” regionali in materia di tariffario-, con corretta applicazione, da parte dell’ASL di Oristano dello sconto.<br />	<br />
La tesi sostenuta in ricorso sarebbe fondata solo se fosse vero il suo presupposto:<br />	<br />
se la norma-fonte nazionale provvisoria avesse avuto una valenza (automatica predeterminata) solo triennale 2007-2009. E la Regione e/o la ASL avesse disposto la sua ultrattività con atti amministrativi.<br />	<br />
Ma così non è.<br />	<br />
In mancanza di definizione del nuovo nomenclatore tariffario regionale la norma rimane efficace anche successivamente al 31.12.2009.<br />	<br />
La circostanza che la Regione non abbia “esplicitato” orientamenti per il biennio 2011-2012 (come si è visto ha approvato i contratti tipo per il triennio 2010-2012, prevedendo però in quei contratti l’applicazione dello sconto limitatamente al primo anno, 2010) non impediva alla ASL di applicare la disciplina dello sconto, ancora efficace per mancanza di nuove determinazioni tariffarie regionali.<br />	<br />
Il “vuoto” di prescrizioni (a livello di atti generali) non poteva determinare il ripristino delle tariffe “piene”, dovendosi conservare l’applicazione della norma nazionale limitatrice. <br />	<br />
Non assume invece rilevanza l’avvio del processo di riforma regionale (disposto con la LR 3 del 7.8.2009), normativa peraltro mai richiamata nelle suddette delibere della GR. L’unico richiamo a tale norma risulta effettuato nella delibera GR del 31.12.2009 n. 57/13(II), ma solo per giustificare la scelta di definizione dei tetti di spesa per il solo 2010 (cfr. fine pag. 2/inizio pag. 3), ma sempre in applicazione dell’art. 8 della previgente LR 10/2006.	</p>
<p align=center>***</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Per quanto concerne il profilo inerente l’avvenuto annullamento giurisdizionale dei tariffari nazionali del 1996 e del 2006 (dal Tar Lazio 12982/2007 e 12623/2007 e Consiglio di Stato 1839/2001, e 1205/2010 e 3734/2010), la circostanza non assume rilievo essendo in Sardegna applicati i tariffari regionali. In ogni caso la Corte costituzionale nella sentenza 94/2009 ha analizzato il profilo della violazione del giudicato, ritenendolo insussistente (cfr. capo n. 7.6 della decisione).<br />	<br />
***<br />	<br />
In riferimento all’ultima censura si ritiene che la ASL non abbia assunto decisioni al di fuori della propria competenza (revisione tariffe), ma ha mantenuto l’applicazione di una norma contenitiva, necessaria in attesa della revisione del nomenclatore da parte della Regione.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese e gli onorari possono essere integralmente compensati fra le parti, in considerazione dell’incertezza scaturita dalla norma finanziaria del 2006 dopo il primo triennio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del Ministero avverso la sentenza che annulla il sequestro amministrativo di armi da caccia e contestuale ritiro porto d&#8217;armi, se i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del Ministero avverso la sentenza che annulla il sequestro amministrativo di armi da caccia e contestuale ritiro porto d&#8217;armi, se i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore verifica, mentre manca un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi pubblici implicati nel procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04540/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07508/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Antonio Carletti</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00329/2011, resa tra le parti, concernente SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI ARMI DA CACCIA E CONTESTUALE RITIRO PORTO D&#8217;ARMI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte appellante l’ avvocato dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore verifica;<br /> <br />
Rilevata l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi pubblici implicati nel procedimento.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7508/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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