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	<title>14/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ Asl 5 di Oristano sulla portata temporale dello sconto sulla remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica a carico del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ Asl 5 di Oristano</span></p>
<hr />
<p>sulla portata temporale dello sconto sulla remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica a carico del servizio sanitario nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Prestazioni a carico del S.S.N. – Assistenza specialistica ambulatoriale &#8211; Remunerazione – Art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Sconti – Scadenza – Nuova definizione del sistema tariffario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate a carico del servizio sanitario nazionale, l’art. 1, comma 796, lett. o), Legge 27 dicembre 2006 n. 296, laddove prevede l’applicazione dello sconto (pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati dal medesimo decreto per le prestazioni di diagnostica di laboratorio), è norma di portata “temporanea” (con riferimento al triennio 2007- 2009), ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere con il mero decorso del tempo bensì con la nuova definizione del “sistema tariffario” a regime (il Collegio ha ritenuto, quindi, legittima la nota con la quale l&#8217;Azienda Sanitaria Locale, in mancanza di definizione del nuovo nomenclatore tariffario regionale, aveva imposto al Laboratorio ricorrente l&#8217;applicazione, anche per l&#8217;anno 2011, dello sconto sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al ridetto art. 1, comma 796, lett. o), Legge 27 dicembre 2006 n. 296)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc<br />
e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna,<br />
rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi N.105;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Asl 5 di Oristano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Angelo Miscali, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. 19644 del 16.3.2011 con la quale il Commissario dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha imposto al laboratorio ricorrente l&#8217;applicazione, per l&#8217;anno 2011, dello <sconto> sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio), di cui all&#8217;art. 1, comma 796 lett. o), delle Legge 27.12.2006 27.12.2006 n. 296 e di tutti gli altri atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 5 di Oristano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Porcu e avv. Miscali;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 13.4.2011 e depositato il 21.4 il Laboratorio ricorrente Melis e Ponti e l’ Associazione FEDERLAB Sardegna hanno impugnato la nota del Commissario della ASL 5 di Oristano indicata in epigrafe, con la quale è stato imposto anche per l’anno 2011 l’applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe di prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio) in applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296 del 27.12.2006, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1)Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 – violazione delle deliberazioni della GR n. 31/14 del 6.8.2010 e n. 35/23 del 28.10.2010 – eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti , difetto di motivazione; applicabilità dello sconto solo per il 2010 (e non anche per il 2011);<br />	<br />
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 – inapplicabilità dello sconto per effetto dell’annullamento dei DD.MM. 22.7.1996 e 12.9.2006 (tariffari nazionali)– eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti;<br />	<br />
3) Violazione ed errata applicazione dell’art.8 sexies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 1 comma 170 della L. 30.12.2004 n. 311 e dell’art. 3 del D.M. 15.4.1994: violazione della normativa in materia di determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – incompetenza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la ASL 5 chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che comunque il contratto, per il 2011, con la struttura ricorrente non risultava essere stato stipulato.<br />	<br />
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 203 dell’11.5.2011 con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Considerato che la norma nazionale qui applicata (finanziaria 296/2006 art. 1 comma 796 lett “o”) è stata ritenuta, dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. 94/2009 e 243/2010), legittima proprio in considerazione della sua temporaneità (sconto imposto del 20 % per il solo triennio 2007-2009);<br />	<br />
rilevato che la regione non ha assunto -rispetto al Nomenclatore tariffario regionale vigente in Sardegna- formali decisione (legislative e/o amministrative) in ordine ad eventuali riduzioni dei corrispettivi per le prestazioni di laboratorio;<br />	<br />
ritenuto che allo stato la Asl non può imporre, autonomamente, una riduzione dei corrispettivi in applicazione di una norma nazionale (peraltro parametrata al Nomenclatore tariffario nazionale) comunque oggettivamente non applicabile per il 2011;<br />	<br />
considerato che l’imposizione dello sconto del 20% incide in modo grave in un contesto di già attuata incisiva riduzione del budget del ricorrente.”<br />	<br />
All’udienza del 5 ottobre 2011 la causa è stata spedita in decisione..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Commissario della ASL di Oristano, nella comunicazione impugnata del 16.3.2011 (indirizzata al Laboratorio ricorrente), afferma che:<br />	<br />
-“nella fattura relativa alle prestazioni di laboratorio Analisi erogate nel mese di gennaio 2011 (inviata il 10.2.2011) manca la nota di credito inerente l’applicazione dello sconto di legge”;<br />	<br />
-“poiché lo sconto del 20% di cui all’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/2006 non risulta essere stato disapplicato da successive norme di legge; al fine della liquidazione della fattura succitata si richiede l’emissione della relativa nota di credito<br />
In sostanza la ASL ritiene applicabile lo “sconto” anche per il 2011, sostenendo, in sede di esame-controllo della contabilità, la sua omessa concreta applicazione.<br />	<br />
In materia di applicazione del 20% di sconto per le prestazioni di laboratorio risulta che la decisione di “conservazione” dello sconto per il precedente anno 2010 è stata assunta “a monte” dalla GR con le delibere prima n 57/12 e 57/13 entrambe del 31.12.2009, poi sostituite con le successive delibere N. 31/14 del 6.8.2010 e N. 35/23 del 28.10.2010 .<br />	<br />
Per il 2011 non risulta una specifica ulteriore decisione della GR.<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che neppure risultano assunte decisioni regionali di revisione/aggiornamento del Nomenclatore regionale (nuove tariffe). <br />	<br />
Il presupposto sostanziale della permanenza dell’applicazione provvisoria dello sconto era stato indicato dalla Regione (cfr. delibera N. 35/23 del 28.10.2010) “nelle more della revisione del nomenclatore tariffario regionale”.<br />	<br />
Quindi assume rilievo la circostanza oggettiva della mancata approvazione del nuovo Nomenclatore regionale, elemento che legittimava la permanenza dell’applicazione della norma statale transitoria (nell’attesa di nuove determinazioni tariffarie regionali).<br />	<br />
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.<br />	<br />
La norma nazionale (art. 1 comma 796 lett. o L. 27.12.2006 n. 296) consente in via “provvisoria” la riduzione del 20% dei corrispettivi per le prestazioni di laboratorio, al fine di contenere i costi della spesa sanitaria. <br />	<br />
Nello specifico la disposizione nazionale:<br />	<br />
*consente e legittima l’abbattimento delle tariffe del 20% (per le prestazioni di laboratorio);<br />	<br />
*non specifica la “durata” dello sconto (efficacia temporale-termine di scadenza).<br />	<br />
La norma (premessa generale agli oltre 1.300 commi presenti nell’art. 1) premette sì che essa viene adottata <Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009>, ma la specifica disposizione che qui interessa (lett. o) non è ancorata ad un dato certo (temporale) finale (di scadenza).<br />	<br />
Non risulta cioè predeterminata la sua efficacia e scadenza.<br />	<br />
Nel testo della lettera o) il legislatore si limita a porre il “dies a quo” (così individuato: «a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge»).<br />	<br />
Per quanto concerne il “dies ad quem” non si esprime in modo chiaro.<br />	<br />
In particolare non è stato sancito in modo esplicito, nell’ambito della lett. o), che tale specifica disposizione vada applicata unicamente al triennio 2007-2008-2009.<br />	<br />
La norma così recita:<br />	<br />
“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:<br />	<br />
………o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate&#8221;.<br />	<br />
Nelle lettere precedenti e successive della stessa norma si rinvengono diverse formulazioni temporali (cfr., ad es. lett. d1)-d2), ove, invece, si specifica l’arco temporale di applicabilità “per gli anni 2007-2008-2009”, nell’ambito della lettera, con individuazione chiara e predeterminata del periodo di efficacia).<br />	<br />
Si tratta quindi di capire, innanzitutto, se la norma sugli sconti sia “a regime” o se essa sia solo “transitoria”. In questo secondo caso occorre individuare quale sia il “termine di scadenza” della sua applicabilità.<br />	<br />
In relazione al primo profilo un consistente “aiuto” interpretativo proviene dalla Corte costituzionale che ha ritenuto legittima la norma proprio in considerazione della sua “temporaneità” (cfr. C.C. sentenza n. 94 del 2.4.2009 e ordinanza n. 243 del 7.7.2010).<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che nella sentenza 94/2004 la Corte non ha affermato che la validità della norma transitoria sugli sconti vada rapportata in modo automatico e predeterminato solo al triennio 2007-2009. <br />	<br />
Nel testo della sentenza si sostiene la natura transitoria anche in considerazione del contesto normativo, attribuendo inoltre rilevanza a due norme sopravvenute (art. 8 D.L. 248/2007 conv. L 31/2008 e art. 79 del D.L. 112/2008 conv. nella L. 133/2008).<br />	<br />
La Corte ha affermato sul punto che <br />	<br />
“Per altro verso, nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative.<br />	<br />
L&#8217;art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l&#8217;art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall&#8217;emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all&#8217;aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all&#8217; art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall&#8217; art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse.<br />	<br />
Pertanto, non v&#8217;è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all&#8217;emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l&#8217;eventualità della mancata adozione di questi <un mero inconveniente di fatto>.”<br />	<br />
In sostanza la norma (lett.o) va definita sicuramente “temporanea”, ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere, come sostenuto in ricorso, con il mero decorso del tempo (cioè scadenza del triennio al 31.12.2009), con ripresa, in automatico, delle precedenti tariffe (senza sconto) dall’ 1.1.2010. La sua efficacia va ancorata, invece, alla nuova definizione del “sistema tariffario” a regime, secondo i rinnovati criteri (e tenendo conto dell’ evoluzione tecnologica).<br />	<br />
Questo significa che la prospettazione muta radicalmente.<br />	<br />
La scelta amministrativa regionale (attuata con le delibere di GR impugnate) non implica quindi l’esercizio (a titolo proprio) di un potere di “estensione e/o proroga” (anche per gli anni successivi al 2009) dello sconto disposto a livello nazionale, ma attua una applicazione diretta della norma transitoria nazionale, ancora vigente, nell’attesa della ridefinizione/revisione del tariffario regionale (e la mancata adozione degli atti concreti la Corte lo definisce come “inconveniente di mero fatto”).<br />	<br />
Del resto, analogamente, la norma è stata applicata anche in altre Regioni (cfr. per la Sicilia D.A. n. 1180 22.6.2011 e Campania Decreto n. 63 del 26.9.2011) anche per gli anni successivi al 2009 (2010-2011) -corrispettivi al netto dello sconto lett o L. 296/2006 art. 1 comma 796-. <br />	<br />
Nella Regione Sardegna l’applicazione della riduzione tariffaria (sconto del 20%) è stata disposta con delibera di giunta regionale in via provvisoria (per il 2010), in applicazione “diretta” di una norma nazionale non scaduta (e non in termini di proroga autonoma).<br />	<br />
Le tariffe spettanti scaturiscono dunque dal Nomenclatore tariffario regionale (del 1998 modificato nel 2007), con applicazione del relativo “sconto” stabilito a livello nazionale (lì in riferimento al nomenclatore nazionale) con norma transitoria sì, ma ancora vigente nel 2010 e nel 2011 (ancorché in via provvisoria).<br />	<br />
Nell’attesa della modifica/aggiornamento dei tariffari –secondo la procedura tipica e formale- la disposizione di contenimento statale andava applicata ai contratti in proroga anche dopo al 2009 ed ai nuovi contratti stipulati.<br />	<br />
La Giunta regionale non ha disposto, in proprio, la proroga di una norma nazionale transitoria triennale abusando del potere di incidere unilateralmente sui corrispettivi delle prestazioni. La GR ha applicato una norma nazionale che –sebbene transitoria- era ancora persistente ed efficace.<br />	<br />
In sostanza la disciplina dello sconto nazionale non aveva esaurito i propri effetti con il decorso del triennio 2007-09.<br />	<br />
La scelta della Regione Sardegna non attua quindi una decisione di “ultrattività” di una norma nazionale scaduta, ma mantiene l’applicazione in territorio regionale di una norma nazionale di contenimento della spesa pubblica ancora vigente.<br />	<br />
Analogamente l’applicazione compiuta dalla ASL di Oristano, anche per il 2011, è coerente non essendo necessario un atto di recepimento da parte della GR della norma nazionale ancora direttamente applicabile.<br />	<br />
Oltretutto va evidenziato, come opportuno elemento di valutazione complessivo e di raffronto, che il legislatore ha previsto l’abbattimento del 20% delle tariffe del nomenclatore “nazionale”, le quali sono molto più basse rispetto a quelle contenute nel Nomenclatore “regionale” della Sardegna (il profilo è stato esaminato nello specifico con la sentenza di questo Tar n. 2107 11.8.2010, ove è stato respinto il ricorso avverso la nuova determinazione del tariffario, del 2007, in una logica di tendenziale “riallineamento” con le previsioni statali).<br />	<br />
Ciò significa che se il sistema può “sopportare” una decurtazione rispetto ad una base di riferimento inferiore, a maggior ragione la riduzione deve tollerarsi in relazione a tariffe che prevedono quantum ben maggiori di corrispettivo nelle prestazioni.<br />	<br />
***<br />	<br />
Risulta infatti che la Giunta Regionale della Sardegna ha assunto le seguenti decisioni (tutte integrano sostanziali imposizioni di conservazione dello sconto, anche per l’anno 2010):<br />	<br />
I) &#8211; NELLA prima DELIBERA 57/12 DEL 31.12.2009, recante l’“approvazione schemi tipo di contratti fra ASL ed erogatori privati per l’anno 2010”:<br />	<br />
* all’allegato 4 (prestazioni ambulatoriali) richiama espressamente (a pag. 2) la deliberazione della GR 30/36 del 2.8.2007 con la quale sono stati dati (in origine) gli indirizzi alle ASL per l’applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296;<br />	<br />
* all’art. 10 (“sistema tariffario”) esplicitamente dispone (cfr. pag. 6) che “le prestazioni ambulatoriali oggetto del contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali, al netto degli sconti determinati secondo le disposizioni della delibera della GR 30/36 del 2.8.2007”;<br />	<br />
*all’art. 15 (“pagamenti”) prevede (a pag. 9) che “le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali”;<br />	<br />
II) con la seconda delibera 57/13 dello stesso 31.12.2009 la GR ha provveduto alla “determinazione dei tetti di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010.<br />	<br />
III) Con determinazione 9.3.2010 l’Assessore regionale alla Sanità informava le AA.SS.LL. che era necessario procedere alla <ridefinizione> dei tetti di spesa stabiliti con la delibera GR del 31.12.09 57/13, con proroga dei contratti in essere. In particolare si disponeva che “nell’attesa della delibera della GR con cui si procederà alla proroga dei contratti in essere tra ASL e erogatori privati e alla definizione dei tetti di spesa per l’anno 2010, si invitano le Aziende a sospendere la stipulazione dei contratti”.<br />	<br />
Le due suddette delibere del 31.12.2009 venivano poi sostituite, nel corso del 2010, con 2 nuove delibere in materia (la n. 31/14 del 6.8.20101 e la n. 35/23 del 28.10.2010), riferite al triennio 2010/2012; in particolare trattasi:<br />	<br />
IV)-della terza DELIBERA DEL 6.8.2010 N. 31/14, recante l’“approvazione schemi tipo di contratti fra ASL ed erogatori privati per l’anno 2010-2012”, ove nell’allegato 4 (prestazioni ambulatorio):<br />	<br />
*all’art. 10 (“sistema tariffario”) si è stabilito che:<br />	<br />
“le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali. Per l’anno 2010 le tariffe sono considerate al netto degli sconti determinati secondo la deliberazione della GR n. 30/36 del 2.8.2007”;<br />	<br />
*all’art. 15 “pagamenti” si è stabilito che: <br />	<br />
“le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate, per l’anno 2010, dello sconto tariffario previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali”;<br />	<br />
V) -NELLA quarta DELIBERA 28.10.2010 N. 35/23 recante la “determinazione tetti di spesa per la stipula dei contratti tra ASL e erogatori privati per il 2010-2011-2012” la GR ha ribadito che:<br />	<br />
*anche “per l’anno 2010 nelle more della revisione del nomenclatore tariffario regionale, le tariffe sono da considerarsi al netto degli sconti (20%) previsti con la deliberazione della GR 30/36 del 2.8.2007 con la quale sono stati dati gli indirizzi alle ASL per l’applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296” (cfr. pag. 3)”.	</p>
<p align=center>***</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
In conclusione le decisioni assunte con i suddetti provvedimenti regionali non attuano una “proroga” di efficacia della norma sullo “sconto”, in quanto di essa è stata fatta applicazione diretta (di norma provvisoria ancora efficace).<br />	<br />
E la persistenza va riconosciuta non solo per il 2010, ma anche per il 2011 –in assenza di nuove determinazioni “a regime” regionali in materia di tariffario-, con corretta applicazione, da parte dell’ASL di Oristano dello sconto.<br />	<br />
La tesi sostenuta in ricorso sarebbe fondata solo se fosse vero il suo presupposto:<br />	<br />
se la norma-fonte nazionale provvisoria avesse avuto una valenza (automatica predeterminata) solo triennale 2007-2009. E la Regione e/o la ASL avesse disposto la sua ultrattività con atti amministrativi.<br />	<br />
Ma così non è.<br />	<br />
In mancanza di definizione del nuovo nomenclatore tariffario regionale la norma rimane efficace anche successivamente al 31.12.2009.<br />	<br />
La circostanza che la Regione non abbia “esplicitato” orientamenti per il biennio 2011-2012 (come si è visto ha approvato i contratti tipo per il triennio 2010-2012, prevedendo però in quei contratti l’applicazione dello sconto limitatamente al primo anno, 2010) non impediva alla ASL di applicare la disciplina dello sconto, ancora efficace per mancanza di nuove determinazioni tariffarie regionali.<br />	<br />
Il “vuoto” di prescrizioni (a livello di atti generali) non poteva determinare il ripristino delle tariffe “piene”, dovendosi conservare l’applicazione della norma nazionale limitatrice. <br />	<br />
Non assume invece rilevanza l’avvio del processo di riforma regionale (disposto con la LR 3 del 7.8.2009), normativa peraltro mai richiamata nelle suddette delibere della GR. L’unico richiamo a tale norma risulta effettuato nella delibera GR del 31.12.2009 n. 57/13(II), ma solo per giustificare la scelta di definizione dei tetti di spesa per il solo 2010 (cfr. fine pag. 2/inizio pag. 3), ma sempre in applicazione dell’art. 8 della previgente LR 10/2006.	</p>
<p align=center>***</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Per quanto concerne il profilo inerente l’avvenuto annullamento giurisdizionale dei tariffari nazionali del 1996 e del 2006 (dal Tar Lazio 12982/2007 e 12623/2007 e Consiglio di Stato 1839/2001, e 1205/2010 e 3734/2010), la circostanza non assume rilievo essendo in Sardegna applicati i tariffari regionali. In ogni caso la Corte costituzionale nella sentenza 94/2009 ha analizzato il profilo della violazione del giudicato, ritenendolo insussistente (cfr. capo n. 7.6 della decisione).<br />	<br />
***<br />	<br />
In riferimento all’ultima censura si ritiene che la ASL non abbia assunto decisioni al di fuori della propria competenza (revisione tariffe), ma ha mantenuto l’applicazione di una norma contenitiva, necessaria in attesa della revisione del nomenclatore da parte della Regione.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese e gli onorari possono essere integralmente compensati fra le parti, in considerazione dell’incertezza scaturita dalla norma finanziaria del 2006 dopo il primo triennio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del Ministero avverso la sentenza che annulla il sequestro amministrativo di armi da caccia e contestuale ritiro porto d&#8217;armi, se i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del Ministero avverso la sentenza che annulla il sequestro amministrativo di armi da caccia e contestuale ritiro porto d&#8217;armi, se i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore verifica, mentre manca un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi pubblici implicati nel procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04540/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07508/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Antonio Carletti</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00329/2011, resa tra le parti, concernente SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI ARMI DA CACCIA E CONTESTUALE RITIRO PORTO D&#8217;ARMI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte appellante l’ avvocato dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore verifica;<br /> <br />
Rilevata l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi pubblici implicati nel procedimento.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7508/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a></p>
<p>Va sospesa, limitatamente alla sospensione dell’attività dell’Unità Cardiologia di Atri e su istanza di un Comune, la deliberazione del direttore generale Asl in tema di assetto organizzativo aziendale provvisorio se, allo stato, sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal Comune. (G.S.) N. 04539/2011 REG.PROV.CAU. N. 07274/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, limitatamente alla sospensione dell’attività dell’Unità Cardiologia di Atri e su istanza di un Comune, la deliberazione del direttore generale Asl in tema di assetto organizzativo aziendale provvisorio se, allo stato, sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04539/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07274/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7274/2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Pineto</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costanzo Dal Pozzo, con domicilio eletto presso Sabrina Primavera in Roma, via Nomentana, 909;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl Teramo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;<br />	<br />
<b>Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Disavanzi Settore Sanitario Reg. Abruzzo, Regione Abruzzo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Salute</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gabriella Liberatore, Carmine Zippilli, Paolo Basilico, Giuseppe Forcella, Raffaele Modestini, Paolo Lupinetti, Domenico Pelusi, Giuseppe Gentile, Monica Di Marco, Mariagrazia Marinelli, Fioravante Costantini</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione I n. 309/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Dal Pozzo, Lubrano Filippo e dello Stato De Bonis;	</p>
<p>Considerato che la domanda cautelare riproposta in appello risulta circoscritta alle sole determinazioni riguardanti l’Unità Cardiologia di Atri;	</p>
<p>Ritenuto che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni sostanziali e processuali dedotte dalle parti richiedono un attento esame in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dall’appellante, limitatamente alla disposta disattivazione dell’Unità di Cardiologia, pur tenendo conto delle responsabili dichiarazioni rese dal Direttore Sanitario della ASL di Teramo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7274/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, limitatamente alla sospensione dell’attività dell’Unità Cardiologia di Atri.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di alcuni genitori, il Verbale di un Consiglio d&#8217;Istituto Comprensivo con il quale si determinava definitivamente per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 la costituzione di cinque classi prime medie invece di sei, con assegnazione a cinque classi prime di 141 alunni: infatti il ricorso presenta numerosi profili di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di alcuni genitori, il Verbale di un Consiglio d&#8217;Istituto Comprensivo con il quale si determinava definitivamente per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 la costituzione di cinque classi prime medie invece di sei, con assegnazione a cinque classi prime di 141 alunni: infatti il ricorso presenta numerosi profili di fondatezza, soprattutto in relazione alla presenza di studenti disabili; la concessione della misura cautelare si appalesa quale idoneo strumento di tutela della posizione giuridica degli stessi ricorrenti in quanto sussiste indubbiamente il periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00603/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00863/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 863 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>B.R.</b> e <b>S.N.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sul Minore <b>B.F.</b>, <b>L.S.G.</b> e <b>M.L.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sulla Minore <b>L.S.A.</b>, <b>M.N.</b> e <b>N.R.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sulla Minore <b>M.R.</b>, <b>S.M.</b> e <b>F.K.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sul Minore <b>S.E.</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Lucchetti, Francesca Paoletti, Elena Daniele, con domicilio eletto presso Avv. A.L. in Ancona, corso Mazzini, 156;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca Scientifica-Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Istituto Comprensivo Senigallia</b> &#8220;- OMISSIS -&#8220;, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
1. del Verbale del Consiglio d&#8217;Istituto n° 5 bis del 28 agosto 2011 dell&#8217;Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -” con il quale si determinava definitivamente per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 la costituzione di cinque classi prime invece di sei;<br />	<br />
2. dell&#8217;organico di diritto dell&#8217;Istituto Comprensivo Senigallia &#8212; OMISSIS &#8211; &#8211; del quale si prendeva conoscenza a seguito di nota del Dirigente Scolastico del 18 aprile 2011, non in possesso degli scriventi &#8211; e recante l&#8217;assegnazione di cinque classi prime per il numero di alunni previsti di 141 unità;<br />	<br />
3. del mancato adeguamento dell&#8217;organico di diritto dell&#8217;Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -&#8220;, &#8211; come risultante dlal sito internet del MIUR alla data del 23.08.2011 da cui risultavano autorizzate 5 classi prime &#8211; rispetto al Decreto del Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto &#8220;- OMISSIS -&#8221; nota prot. 3755/C21 del 21.07.2011 con il quale si costituivano 6 classi prime;<br />	<br />
4. del Decreto del Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale delle Marche (di qui in poi &#8220;USR Marche&#8221;) del 13.04.2011 di cui alla nota prot. n° 7553/c21a con il quale si determinava la dotazione organica di diritto dei posti comuni e di sostegno della scuola dell&#8217;infanzia e della scuola primaria, sulla base del quale veniva fissato l&#8217;organico di diritto nell&#8217;ambito provinciale;<br />	<br />
5. del Decreto del Direttore Generale dell&#8217; USR Marche del 02.08.2011 di cui alla nota prot. n° 14212/c21a poi rettificato dal successivo Decreto di cui alla nota prot. n°. 14398/c21a del 04.08.2011 con il quale si determinava la dotazione organica di fatto dei posti comuni e di sostegno per l&#8217;a.s. 2011/2012, dando mandato ai dirigenti dei singoli ambiti territoriali di ridefinire l&#8217;organico di fatto delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive province, &#8220;nonchè di disporre gli sdoppiamenti ed accorpamenti di classi&#8221;, ove interpretati nel senso di inibire la costituzione della sesta classe prima nell&#8217; istituto scolastico &#8220;- OMISSIS -&#8220;;	</p>
<p>nonchè dì ogni altro atto, presupposto, connesso o comunque collegato, anche non conosciuto ai sottoscritti procuratori, ove ritenuto lesivo delle prerogative di parte ricorrente	</p>
<p>Nonchè<br />	<br />
per l&#8217;accertamento del diritto alla costituzione della sesta classe prima presso la scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -&#8221; in aggiunta alle cinque classi già costituite.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca Scientifica-Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona e di Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -&#8220;;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; il ricorso presenta numerosi profili di fondatezza, soprattutto in relazione alla presenza di studenti disabili;<br />	<br />
&#8211; in base ai chiarimenti forniti dai ricorrenti nel corso della discussione orale, la concessione della misura cautelare si appalesa ancora quale idoneo strumento di tutela della posizione giuridica degli stessi ricorrenti;<br />	<br />
&#8211; sussiste indubbiamente il periculum in mora (in terminis, TAR Molise, n. 163/2011);<br />	<br />
&#8211; la domanda cautelare va pertanto accolta.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):<br />	<br />
&#8211; accoglie la domanda cautelare;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase del giudizio;<br />	<br />
&#8211; fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 21 giugno 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3820/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3820/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3820</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di diniego di istanza di trasferimento di un Sovrintendente della P.S da Frascati a Mola di Bari, sede lavorativa prossima al luogo di residenza del proprio nucleo familiare, diniego espresso pur essendo stata maturata l’anzianità sufficiente per rientrare nell’aliquota del personale utilmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3820/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3820/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di diniego di istanza di trasferimento di un Sovrintendente della P.S da Frascati a Mola di Bari, sede lavorativa prossima al luogo di residenza del proprio nucleo familiare, diniego espresso pur essendo stata maturata l’anzianità sufficiente per rientrare nell’aliquota del personale utilmente collocato nella graduatoria delle aspirazioni per gli Uffici o Reparti della provincia di Bari. Ripetute istanze di trasferimento erano state respinte per il contrario parere reso dai Questori di Bari e Brindisi per due remoti rilievi; inoltre, lo stesso ricorrente aveva fruito di ripetuti periodi di aggregazione presso il Commissariato della P.S. di Monopoli (BA), con condotta della P.A. contraddittoria, mentre il Questore di Bari di recente si era favorevolmente espresso al trasferimento del ricorrente presso Reparti o Uffici di quella provincia, con esclusione della Questura e Commissariati dipendenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03820/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06438/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6438 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Fiore</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Corsi, Sara Pennatini, con domicilio eletto presso Alessandro Corsi in Roma, via Sistina, 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di diniego di istanza di trasferimento prot. 333-D/409 del 14.4.2011, notificato il 11.5.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il Cons. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che parte ricorrente – Sovr.te della P.S. in servizio presso il Commissariato di Frascati ed interessato ad essere trasferito presso sede lavorativa prossima al luogo di residenza del proprio nucleo familiare (la coniuge, da cui è legalmente separato, e due figli minori, tutti abitanti in Mola di Bari) – risulta aver maturato – come documentato da nota ministeriale del 24.11.2009, a firma del direttore della II^ Divisione del Servizio Sovr.ti, Ass.ti e Agenti – l’anzianità sufficiente per rientrare nell’aliquota del personale utilmente collocato nella graduatoria delle aspirazioni per gli Uffici o Reparti della provincia di BARI, secondo il piano degli avvicendamenti del mese di Ottobre 2009;<br />	<br />
Considerato che nonostante tale utile posizione le ripetute istanze di trasferimento, dallo stesso presentate e rinnovate, sono sempre state respinte per il contrario parere reso dai Questori di Bari e Brindisi: parere che, dalla lettura degli atti esibiti dalle parti in causa, sembra ricollegarsi a due remoti rilievi: l’uno dato da una querela sporta nel 1999 contro lo stesso ricorrente (che dovrebbe aver dato luogo a procedimento penale ormai archiviato, come menzionato nella nota del Questore di Bari del 9.3.2010) e l’altro relativo ad una denuncia, sempre risalente all’anno 1999, per furto ed oltraggio a p.u. nei confronti della consorte del ricorrente, i cui successivi sviluppi processuali non sono, negli atti di causa, resi noti;<br />	<br />
Considerato che la contrarietà manifestata dal Questore di Bari al trasferimento del dipendente presso sede lavorativa di quella provincia non è stata considerata ostativa alla fruizione, da parte dello stesso ricorrente, di ripetuti periodi di aggregazione presso il Commissariato della P.S. di Monopoli (BA): condotta amministrativa questa che, quantomeno apparentemente, sembra viziata da contraddittorietà;<br />	<br />
Considerato che parte ricorrente si è gravato avverso il provvedimento del 14.4.2011 che, ancora una volta, denega, sempre a causa del dissenso manifestato dai relativi Questori ( ancora una volta non chiaramente esternato nei suoi effettivi contenuti), il trasferimento del dipendente sia presso sede lavorativa nella provincia di Bari che presso sede lavorativa nella provincia di Brindisi;<br />	<br />
Considerato, inoltre, &#8211; e sulla base del presupposto che il dissenso opposto dai Questori di Bari e di BRINDISI sia da ricollegarsi alla denuncia subita nel 1999 dalla consorte del ricorrente (atteso che il procedimento originato dalla querela sporta nei suoi confronti deve considerarsi ormai definitivamente archiviato) – che dagli atti:<br />	<br />
a) non è dato evincere se sia stato appurato lo stato e l’esito del procedimento penale avviato nei confronti della consorte del ricorrente;<br />	<br />
b) non è dato evincere quali siano le ragioni per le quali l’Amministrazione centrale, concordando coi i citati Questori di Bari e Brindisi, ritiene pregiudizievole al trasferimento richiesto una condotta, non imputabile al dipendente, e risalente all’anno 1999;<br />	<br />
Considerato, da ultimo, che il Questore di Bari di recente si è favorevolmente espresso al trasferimento del ricorrente presso Reparti o Uffici di quella provincia con esclusione della Questura e Commissariati dipendenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe ai fini del riesame del provvedimento avversato<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3820/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3832</a></p>
<p>Va sospesa (ammettendo con riserva al corso di formazione dirigenziale) la graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per l&#8217;ammissione al corso di formazione per l&#8217;accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato, nella parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa (ammettendo con riserva al corso di formazione dirigenziale) la graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per l&#8217;ammissione al corso di formazione per l&#8217;accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato, nella parte in cui non include la ricorrente nell’unico posto in graduatoria utile per l’ammissione al corso: prevale infatti il periculum in mora rappresentato dalla ricorrente, per lo scarto tra la ricorrente e la candidata utilmente collocata in graduatoria (particolarmente scarso, pari a 0,40); inoltre, ai fini dell’utile collocamento in graduatoria della controinteressata, ha rivestito un ruolo determinante il punteggio conseguito alla categoria V, caratterizzata da un’indiscussa discrezionalità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03832/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07646/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7646 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Concetta Ficara</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zhara Buda, situato in Roma, via Orti della Farnesina n. 155;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giuseppe Festa</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per l&#8217;ammissione al corso di formazione dirigenziale per l&#8217;accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2011, nella parte in cui non include la ricorrente nell’unico posto in graduatoria utile per l’ammissione al corso, nonché di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, si ravvisano ragionevoli elementi per attribuire – in questa fase &#8211; prevalenza al periculum in mora rappresentato dalla ricorrente, anche in ragione delle seguenti circostanze, meritevoli – comunque – di un particolare approfondimento in sede di trattazione del ricorso nel merito: &#8211; lo scarto tra la ricorrente e la candidata utilmente collocata in graduatoria è particolarmente scarso (pari a 0,40); &#8211; ai fini dell’utile collocamento in graduatoria della controinteressata ha rivestito un ruolo determinante il punteggio conseguito alla categoria V, caratterizzata da un’indiscussa discrezionalità;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità della vicenda – sussistono ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, ammette la ricorrente con riserva al corso di formazione dirigenziale, il cui inizio è indicato per il prossimo 25 ottobre 2011.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 14 giugno 2012.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.1768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-10-2011-n-1768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-10-2011-n-1768/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.1768</a></p>
<p>Giuseppe Esposito – Presidente f.f., Paolo Marotta – Estensore sull&#8217;intervento nel giudizio di ottemperanza e su un obiter secondo cui, dopo il c.p.a., potrà ammettersi l&#8217;azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato 1. Processo – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Posizioni sostanziali autonome o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-10-2011-n-1768/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.1768</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Esposito – Presidente f.f., Paolo Marotta – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;intervento nel giudizio di ottemperanza e su un obiter secondo cui, dopo il c.p.a., potrà ammettersi l&#8217;azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Posizioni sostanziali autonome o contrastanti con quelle del ricorrente – Valutazione – Giudizio di ottemperanza – Non è consentita – Processo di ottemperanza – Unico intervento ammissibile – E’ quello di tipo adesivo dipendente.	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato – Orientamento giurisprudenziale – Dopo il codice del processo amministrativo – Revisione critica – Possibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione alla struttura ed alla finalità perseguita dal giudizio di ottemperanza, non è consentita al giudice dell’ottemperanza una valutazione delle posizioni sostanziali autonome o contrastanti con quelle del ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza coperta dal giudicato o comunque esecutiva, dovendo ritenersi che, anche sotto la vigenza del codice del processo amministrativo, l’unico intervento ammissibile nel processo di ottemperanza (soprattutto con riguardo alle sentenze del giudice ordinario) è quello di tipo adesivo dipendente.	</p>
<p>2. In base al combinato disposto dell’art. 112 comma 4, e dell’art. 30 comma 5, del Codice del processo amministrativo, l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda risarcitoria può ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza (che è un rito speciale) solo con riguardo ai danni ulteriori derivanti dalla mancata esecuzione e da violazione ed elusione del giudicato e non con riguardo ai danni presumibilmente rivenienti dalla attività illegittima della p.a. accertata con sentenza passata in giudicato, potrà, con ogni probabilità, essere sottoposto ad una revisione critica, potendosi configurare, sulla base delle nuove disposizioni del codice del processo amministrativo, la proposizione, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di un’azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato, ma tale possibilità (per la quale, peraltro, il codice del processo amministrativo stabilisce che, in tal caso, “il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”), presuppone che il giudice adito sia munito di giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 848 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Cesari Maria Clara, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Sagrado, n. 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi, n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Melgiovanni Piera Paola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Manno, Raimondo Manno, con domicilio eletto presso Nicola Manno in Lecce, via D&#8217;Amelio, n. 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del giudicato derivante dalla sentenza n.202/11 emessa dal Tribunale di Lecce &#8211; Sezione Lavoro, nel ricorso n. 3289/09, depositata il 13.1.2011;<br />	<br />
per l&#8217;accertamento ed il riconoscimento, nel rispetto del principio della concentrazione delle tutele, a) del diritto della ricorrente a vedersi attribuiti i benefici economici derivanti dalla mancata assunzione a tempo indeterminato a far data dall’01.09.2007 e fino alla definizione del presente procedimento giudiziario, quantificati in via equitativa in € 11.500,00 (derivanti dalla differenza tra il mancato godimento dello stipendio mensile riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato per la secondaria superiore e quanto percepito dalla ricorrente nel corso del periodo su indicato con contratti di lavoro a tempo determinato e con le indennità di disoccupazione); b) del danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente derivante dalla mancata nomina in ruolo dal 01.09.2007 ed equivalente all&#8217;ammontare complessivo degli interessi del finanziamento richiesto in data 3 luglio 2007, ammontanti ad € 2.018,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria; c) della lesione del diritto all&#8217;immagine professionale ed alla qualità della vita sofferto dalla ricorrente e quindi del diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo dell&#8217;Amministrazione scolastica di Lecce per responsabilità extra-contrattuale: danno non patrimoniale quantificabile equitativamente in € 200.000,00 (duecentomila);</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti G. Giannini, N. Manno e l’avvocato dello Stato A. Roberti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente, Cesari Maria Clara, docente abilitata all’insegnamento nella classe di concorso n. 346/A (Lingua e civiltà straniera inglese), invalida civile ex lege n. 68/1999 ed inserita quale riservista nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Lecce, ha proposto ricorso (R.G. Sez. lav. n. 3289/09) al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per il riconoscimento del suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, formulando anche richiesta di condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni morali. Il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 202/2011, depositata in cancelleria in data 13 gennaio 2011, che ha dichiarato “agli effetti giuridici, il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce a far data dall’anno scolastico 2007/08 per la classe di concorso 346/A (lingua inglese)”, rinviando a separato giudizio la determinazione della misura del risarcimento dei danni conseguenti al ritardato riconoscimento del diritto della ricorrente.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, lamentando che la sentenza sopra richiamata (n. 202/2011), notificata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 3 febbraio 2011 ed all’Ufficio scolastico provinciale di Lecce in data 14 febbraio 2011, ancorché non appellata (come da certificazione della Corte d’appello di Lecce dell’8 aprile 2011), non sarebbe stata ancora eseguita, l’odierna ricorrente chiede che venga ordinato alla amministrazione scolastica di provvedere alla sua esecuzione.<br />	<br />
Unitamente alla domanda di esecuzione della sentenza passata in giudicato, la ricorrente formula domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, sia in relazione alla differenza tra lo stipendio mensile riconosciuto ai docenti di ruolo della scuola secondaria superiore e quanto percepito dalla ricorrente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato (differenza quantificata dalla ricorrente medesima in via equitativa in € 11.500,00), sia per gli interessi passivi corrisposti dalla ricorrente in relazione ad un mutuo contratto in data 3 luglio 2007 e quantificati in € 2.018,96. Oltre ai danni patrimoniali asseritamente subiti, la ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione alla lesione del diritto all’immagine professionale ed alla qualità della vita, quantificati dalla ricorrente medesima in via equitativa in € 200.000,00.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’avvocatura distrettuale dello Stato, l’amministrazione scolastica, rappresentando in punto di fatto che la ricorrente è collocata al quarto posto della graduatoria dei docenti riservisti e che anche i docenti che la precedono in graduatoria sono beneficiari di sentenze favorevoli emesse dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro. <br />	<br />
Fatta questa premessa, l’amministrazione evidenzia che per l’anno scolastico 2007/2008 i posti da destinare al personale docente disabile, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 68/1999, sono solo due.<br />	<br />
Dopo l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno scolastico 2007/2008 di due docenti che precedono la ricorrente in graduatoria (già avvenuta per la prima classificata in graduatoria, Mancarella Maria Grazia, e in corso di esecuzione per Melgiovanni Piera Paola, seconda classificata, o per Roveda Alfredo, terzo classificato) non residuerebbero altri posti disponibili da assegnare. Sulla base di queste considerazioni, il ricorso in esame sarebbe, a giudizio dell’amministrazione resistente, inammissibile per difetto di interesse, non potendo la ricorrente reclamare alcuna nomina per mancanza di posti disponibili.<br />	<br />
L’amministrazione scolastica passa poi a contestare la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, evidenziando l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa, per essersi l’amministrazione scolastica attenuta, nello svolgimento delle operazioni di nomina, alle indicazioni ministeriali, nonché l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti della responsabilità per danno esistenziale, alla luce della più recente giurisprudenza.<br />	<br />
Nel presente giudizio ha dispiegato atto di intervento la prof.ssa Melgiovanni Piera Paola, la quale evidenzia che con sentenza n. 6048 del 10 maggio 2011 il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro ha dichiarato il suo diritto alla assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno scolastico 2005, subordinandolo alla condizione che alla data del 2005 per la classe di concorso A346 non vi fossero altri riservisti in posizione utile.<br />	<br />
Fatta questa premessa, l’interveniente, pur dichiarando di non aver nulla da osservare circa il diritto della prof.ssa Cesari ad essere assunta dall’anno scolastico 2007/2008, fa rilevare di aver diritto ad essere assunta per la classe di concorso A346 (lingua inglese) con decorrenza dall’anno scolastico 2005, con precedenza rispetto alla prof..ssa Cesari.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento della prof.ssa Melgiovanni Piera Paola. <br />	<br />
Per costante giurisprudenza, l’intervento nel processo amministrativo è ammissibile solo se finalizzato alla difesa di un interesse derivato o dipendente da quello della parte principale. In proposito, il fine che persegue colui che propone un intervento è sostenere le ragioni del ricorrente, o del resistente, in quanto titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio ovvero di quello sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall&#8217;accoglimento o dal rigetto del ricorso (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1445; Consiglio Stato, sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 04 febbraio 2011, n. 354; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201).<br />	<br />
Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, non è, infatti, ammissibile nel processo amministrativo né l’intervento principale (ad infringendum iura utriusque competitoris), con il quale l’interveniente fa falere una pretesa autonoma, incompatibile con quella delle altre parti del processo, né l’intervento adesivo autonomo (o litisconsortile), con il quale l’interveniente esercita un’azione autonoma, assumendo tuttavia una posizione uguale e parallela a quella di una delle parti del processo.<br />	<br />
Il carattere impugnatorio del processo amministrativo, caratterizzato dalla previsione di termini perentori di decadenza, unitamente alla stessa struttura del processo amministrativo, il cui atto introduttivo si connota come vocatio iudicis anziché come vocatio in ius, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere che l’istituto dell’intervento non possa essere utilizzato quale rimedio per far valere una pretesa rispetto alla quale l’interveniente avrebbe potuto proporre autonomo ricorso. Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, l’unica forma di intervento ammissibile nel processo amministrativo è quella dell’intervento adesivo dipendente, sia nella forma dell’intervento ad adiuvandum, per il quale è legittimato il titolare di un interesse dipendente dalla posizione giuridica azionata dal ricorrente, che nella forma dell’intervento ad opponendum, per il quale la legittimazione spetta al controinteressato pretermesso o al titolare di un interesse (anche di fatto) alla reiezione del ricorso. <br />	<br />
Le superiori considerazioni debbono ritenersi ulteriormente confermate a fortiori con riguardo all’intervento nel giudizio di ottemperanza.<br />	<br />
E’ bensì vero che l’art. 28, 2° comma, del c.p.a. sembra prefigurare un superamento dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, riconoscendo la legittimazione all’intervento volontario a “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse”, con la sola limitazione dell’accettazione da parte dell’interveniente dello stato e del grado in cui il giudizio si trova, e che l’art. 38 del c.p.a. estende l’applicazione delle disposizioni del libro secondo codice del processo amministrativo (e quindi anche degli artt. 50 e 51 del c.p.a.) a tutte le tipologie di giudizi (di impugnazione e riti speciali), salvo che una disposizione espressa non vi si opponga. Pur tuttavia, l’estensione della legittimazione all’intervento volontario nel processo amministrativo anche ai soggetti non decaduti dall’esercizio di (proprie) azioni, se può ritenersi ammissibile nell’ordinario processo di cognizione, anche in correlazione alla sempre più frequente qualificazione di esso come processo sul rapporto, anziché come processo sull’atto, non può in ogni caso ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario.<br />	<br />
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza assume la configurazione di giudizio misto (di cognizione ed, al contempo, esecuzione) nei soli casi in cui si tratti dell’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario. Con riguardo a queste ultime quello di ottemperanza si configura come mero giudizio di esecuzione, non potendo ritenersi consentito al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, completare ed esplicitare il giudicato riveniente dalla sentenze del giudice ordinario.<br />	<br />
Ne consegue che, in relazione alla struttura ed alla finalità perseguita dal giudizio di ottemperanza, che è quella di assicurare il soddisfacimento del diritto del ricorrente alla esatta esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive (limitatamente, in quest’ultimo caso, a quelle del giudice amministrativo), deve ritenersi che non sia consentito al giudice dell’ottemperanza una valutazione delle posizioni sostanziali autonome o contrastanti con quelle del ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza coperta dal giudicato o comunque esecutiva e che, anche sotto la vigenza del codice del processo amministrativo, l’unico intervento ammissibile nel processo di ottemperanza (soprattutto con riguardo alle sentenze del giudice ordinario) sia quello di tipo adesivo dipendente.<br />	<br />
Orbene, la prof.ssa Melgiovanni Piera Paola non può essere considerata, nel caso di specie, come controinteressata pretermessa, che è parte necessaria del processo amministrativo, titolare di un interesse qualificato di natura uguale e contraria a quello del ricorrente. Il Collegio fa rilevare, infatti, che nell’atto di intervento dispiegato dalla prof.ssa Melgiovanni, l’interveniente, per sua stessa ammissione, non contesta il diritto della ricorrente alla assunzione in ruolo dall’anno scolastico 2007/2008.<br />	<br />
Né tanto meno la prof.ssa Melgiovanni Piera Paola può essere considerata come titolare di un interesse dipendente da quello azionato dalla ricorrente, in quanto l’interveniente fa invece valere il proprio autonomo diritto ad essere assunta, ai fini giuridici, per la classe di concorso A346 (lingua inglese) con decorrenza dall’anno scolastico 2005, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 6048/2011. Trattasi di un diritto autonomo ed indipendente da quello azionato dalla odierna ricorrente, riveniente da un diverso giudizio e che, conseguentemente, avrebbe potuto (rectius, dovuto) essere fatto valere con un autonomo ricorso.<br />	<br />
Non ricorrono, quindi, né i presupposti dell’intervento ad opponendum, non essendo l’interesse della interveniente giuridicamente incompatibile o contrastante con quello azionato dalla ricorrente (peraltro, le rispettive richieste di inquadramento in ruolo a tempo indeterminato, pur essendo relative alla medesima classe di concorso, riguardano anni scolastici differenti), né tanto meno sussistono i presupposti dell’intervento ad adiuvandum, agendo la prof.ssa Melgiovanni a tutela di un diritto proprio (quello cioè alla assunzione a far data dall’anno scolastico 2005), non dipendente da quello azionato dalla prof.ssa Cesari.<br />	<br />
Stando così le cose, l’atto di intervento dispiegato dalla prof.ssa Melgiovanni Piera Paola deve essere considerato inammissibile, per difetto di legittimazione.<br />	<br />
Passando all’esame del ricorso proposto dalla prof.ssa Cesari Maria Clara, merita accoglimento la domanda diretta all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione lavoro n. 202 del 13 gennaio 2011 che ha dichiarato “agli effetti giuridici, il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce a far data dall’anno scolastico 2007/08 per la classe di concorso 346/A (lingua inglese)”.<br />	<br />
Non è, infatti, condivisibile sul piano giuridico la tesi della amministrazione scolastica, secondo la quale la pretesa azionata dalla ricorrente sarebbe priva di interesse, in quanto i posti disponibili in organico da assegnare al personale docente disabile per l’anno scolastico 2007/2008 sarebbero solo due, mentre la ricorrente occupa nella graduatoria dei riservatari solo il quarto posto.<br />	<br />
Nella motivazione della sentenza sopra richiamata il giudice del lavoro precisa che “è incontestato che per gli anni scolastici 2005/06, 2006/07, 2007/08 l’Ufficio scolastico provinciale previde l’assunzione in ruolo di docenti in misura tale che per le categorie protette sarebbero dovuti essere destinati, rispettivamente, 2 posti, 1 posto e 2 posti, per cui se si fosse proceduto all’assunzione dei “riservisti”, la ricorrente, quale 5^ riservista, sarebbe dovuto essere assunta sin dall’anno scolastico 2007/2008”. Sulla base di tale premessa, il giudice del lavoro ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad essere assunta, agli effetti giuridici, con contratto a tempo indeterminato relativamente alla classe di concorso 346/A (lingua inglese) a far data dall’anno scolastico 2007/2008.<br />	<br />
Ove l’amministrazione scolastica avesse ritenuto erronee le premesse fattuali sulle quali si fonda la motivazione della sentenza e, conseguentemente, non condivisibili, sul piano giuridico, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del lavoro, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la sentenza medesima. La mancata proposizione dell’appello rende, quindi, irrilevanti le considerazioni svolte dall’amministrazione scolastica in relazione al numero degli aventi diritto e dei posti disponibili in organico, non potendo tali considerazioni incidere su statuizioni coperte dal giudicato.<br />	<br />
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rivenienti dalla mancata assunzione in ruolo a partire dall’anno scolastico 2007/2008.<br />	<br />
L’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, attribuendo in questo caso espressamente al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti.<br />	<br />
Nel caso di specie la ricorrente rivendica, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le differenze stipendiali relative alla mancata assunzione in ruolo dall’anno scolastico 2007/2008 e gli interessi passivi corrisposti in relazione ad un mutuo contratto dalla ricorrente medesima nel corso del 2007 nonché, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, le conseguenze lesive subite sub specie di danno esistenziale (in particolare, nella forma di danno all’immagine professionale ed alla qualità della vita), rispetto alle quali (pretese) deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, derivando esse, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, dalla mancata assunzione in ruolo a tempo indeterminato a far data dall’anno scolastico 2007/2008.<br />	<br />
Né a conclusioni differenti si può pervenire sulla base del principio della concentrazione delle tutele, invocato dalla parte ricorrente. <br />	<br />
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la domanda risarcitoria può ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza (che è un rito speciale) solo con riguardo ai danni ulteriori derivanti dalla mancata esecuzione e da violazione ed eluzione del giudicato e non con riguardo ai danni presumibilmente rivenienti dalla attività illegittima della p.a. accertata con sentenza passata in giudicato. Il Collegio rileva che, in base al combinato disposto dell’art. 112, comma 4, e dell’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo, l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato potrà, con ogni probabilità, essere sottoposto ad una revisione critica, potendosi configurare, sulla base delle nuove disposizioni del codice del processo amministrativo, la proposizione, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di un’azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato. Tuttavia, tale possibilità (per la quale, peraltro, il codice del processo amministrativo stabilisce che, in tal caso, “il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”), presuppone che il giudice adito sia munito di giurisdizione. <br />	<br />
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la cognizione dei danni lamentati dalla ricorrente deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice del lavoro, essendo le conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite dalla ricorrente eziologicamente ricollegate dalla stessa ricorrente alla mancata assunzione in ruolo a tempo indeterminato a far data dall’anno scolastico 2007/2008.<br />	<br />
In conclusione, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la relativa cognizione deve ritenersi devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.<br />	<br />
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della amministrazione resistente. Possono essere compensate tra le altre parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così dispone:<br />	<br />
&#8211; Dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione, l’intervento proposto dalla prof.ssa Melgiovanni Piera Paola.<br />	<br />
&#8211; Accoglie la domanda di esecuzione della sentenza del 13 gennaio 2011 n. 202/2011 emessa in favore della ricorrente, prof.ssa Cesari Maria Clara, dal Tribunale di Lecce &#8211; Sezione Lavoro e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Universi<br />
&#8211; Dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla ricorrente, dovendo ritenersi che la relativa cognizione sia devoluta al giudice ordina<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 700,00 (euro settecento/00) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario, Estensore<br />	<br />
Simona De Mattia, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-10-2011-n-1768/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.1768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Migliozzi G. Zauli, Immobiliare Costaverde s.r.l. (Avv. F. Arnaldo) c/ Comune di Forlì (Avv. M.A. Alberti) sulla debenza del contributo concessorio, comprensivo del costo di costruzione, in caso di variazione d&#8217;uso non autorizzata ed in assenza di interventi costruttivi Edilizia – Attività commerciale – Variazione d’uso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico – Est. Migliozzi<br /> G. Zauli, Immobiliare Costaverde s.r.l. (Avv. F. Arnaldo) c/ Comune di Forlì (Avv. M.A. Alberti)</span></p>
<hr />
<p>sulla debenza del contributo concessorio, comprensivo del costo di costruzione, in caso di variazione d&#8217;uso non autorizzata ed in assenza di interventi costruttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – Attività commerciale – Variazione d’uso – Mancata autorizzazione – Assenza di interventi costruttivi – Oneri contributivi – Costo di costruzione – Debenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È dovuto il pagamento dell’onere contributivo, anche in riferimento al costo di costruzione, nel caso di cambio di destinazione d’uso non autorizzato ed indipendentemente dall’esecuzione di interventi costruttivi, a condizione che il mutamento d’uso sia rilevante, intendendosi per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico. (Nel caso di specie si trattava del cambio di destinazione d’uso non autorizzato da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7365 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Giovanni Zauli, Immobiliare Costaverde Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Arnaldo Foschi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Forli&#8217;, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Anna Alberti, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 01790/2010, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE. </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Forli&#8217;;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Enzo Gigante in sostituzione di Arnaldo Foschi e Maria Teresa Barbantini in sostituzione di Maria Anna Alberti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Gli attuali appellanti svolgono da tempo nei locali di un immobile sito in via Golfarelli del Comune di Forlì, inserito dal punto di vista urbanistico in zona D2- industriale ed artigianale di espansione, un’attività commerciale di vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli per impianti idraulici, igienico-sanitari e per l’edilizia.<br />	<br />
In relazione al rilascio di concessioni per l’effettuazione di lavori inerenti alcuni spazi del predetto edificio ( nn.44 e 44/1 del 1995), il Comune , nel riscontrare un cambio di destinazione d’uso non autorizzato (passaggio da attività all’ingrosso ad attività al dettaglio) rideterminava gli oneri contributivi nella misura di 41.600 lire per gli oneri di urbanizzazione primaria, in lire 94.600 per gli oneri di urbanizzazione secondaria e il lire 69.750 per il costo di costruzione e con provvedimento sindacale del 312/1/1997 veniva intimato il pagamento delle predette somme. <br />	<br />
Gli interessati hanno impugnato tale provvedimento innanzi al TAR per l’Emilia Romagna che con sentenza n.1790/2010 ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.<br />	<br />
Il sig. Zauli e la Società Costaverde , ritenendola errata ed ingiusta, impugnano parzialmente detta sentenza, precisamente nella parte in cui è stato confermato il provvedimento impugnato relativamente alla debenza dei costi di costruzione per la somma di lire 69.750.<br />	<br />
Con un unico motivo di gravame parte appellante sostiene che nessuna nuova costruzione è stata realizzata e che alcuna modifica di destinazione d’uso dei locali è avvenuta, per non essere state modificate le complessive superfici al dettaglio dell’attività commerciale, sicché, in assenza di qualsiasi intervento edilizio, ingiustificata se non assurda si rivelerebbe la richiesta dell’Ente locale di pagamento del costo di costruzione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Forlì, che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione. <br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.<br />	<br />
Va preliminarmente precisato che l’oggetto del contendere, in base all’impugnativa solo parziale della sentenza n.1790/2010 è circoscritto in questo grado unicamente all’an del pagamento del costo di costruzione richiesto dal Comune di Forlì, senza che venga in rilievo la quantificazione del corrispettivo per il titolo in questione (lire 69.750). <br />	<br />
Obietta dunque parte appellante, con nella sua articolata tesi difensiva, che non essendo intervenuta opera edilizia alcuna nei locali dell’edificio adibito all’attività commerciale ivi svolta e non sussistendo un cambio di destinazione d’uso con opere (e neppure senza opere), non potrebbe pretendersi da parte dell’Amministrazione comunale il pagamento della quota di contributo concessorio afferente, appunto, il costo di costruzione. <br />	<br />
Un tale assunto non appare condivisibile.<br />	<br />
Occorre necessariamente prendere le mosse da un dato di fatto decisivo ai fini in esame e cioè che nella specie, come evidenziato dagli accertamenti svolti dal Comune, sostanzialmente non smentiti dall’appellante, si è verificato un cambio di destinazione d’uso non autorizzato, con l’avvenuta variazione, ancorché senza opere, dell’utilizzo di alcuni locali, da commercio all’ingrosso (originaria destinazione urbanistica dell’immobile) a commercio al minuto.<br />	<br />
Ora, vero è che il contributo relativo al costo di costruzione (art.6 della legge n.10 del 28 gennaio 1977, c.d. legge “Bucalossi” ) è riconducibile all’attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una “trasformazione edilizia” che indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere , si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione (cfr. Cons Stato Sez. IV 21/4/2006 n.2258) .<br />	<br />
Questa situazione si verifica allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un mutamento d’uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico.<br />	<br />
E’ esattamente quanto accaduto nel caso de quo, in cui la sopravvenuta destinazione d’uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all’immobile (commercio all’ingrosso) comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa perciò insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità, per l’utilizzatore del beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d’uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all’immobile. <br />	<br />
Ora il contributo concessorio come rideterminato comprende necessariamente anche il costo di costruzione; tanto in relazione a quanto direttamente contemplato dalla c.d. legge Bucalossi (la citata L. n.10/77), il cui art.10, al comma 2, espressamente prevede il pagamento del predetto onere per gli edifici destinati all’attività commerciale, con la precisazione che, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 25/6/010 n. 4109; idem 10/3/2011 n.1332), l’esonero dal costo di costruzione non concerne le “opere” ( e le “variazioni” ) suscettibili di essere utilizzate al servizio di attività economiche di tipo commerciale .<br />	<br />
Da tanto deriva che, essendo intervenuta nell’immobile per cui è causa una modifica della superficie ad uso commerciale in senso accrescitivo del carico urbanistico ( a causa del passaggio tra due autonome categorie urbanistiche: commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio), per tale variazione è insorta la condizione di fatto e di diritto che impone il pagamento dell’onere contributivo anche in riferimento alla quota del costo di costruzione, come determinata ex novo con l’atto sindacale in contestazione.<br />	<br />
In forza delle suestese considerazioni, l’appello non appare suscettibile di accoglimento, meritando le relative statuizioni recate dalla sentenza del TAR Emilia Romagna n.1790/2010 integrale conferma. <br />	<br />
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza , liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Migliozzi V. Bustreo (Avv. F. Piazza, F. Volpe, P. Bologna, A. Manzi) c/ Comune di Massanzago (Avv. G. Antonini, L. Verzotto) sulla persistenza del pregiudizio e sull&#8217;incertezza in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso Giurisdizione – Giudice amministrativo – Processo – Interesse al ricorso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico – Est. Migliozzi<br /> V. Bustreo (Avv. F. Piazza, F. Volpe, P. Bologna, A. Manzi) c/ Comune di Massanzago (Avv. G. Antonini, L. Verzotto)</span></p>
<hr />
<p>sulla persistenza del pregiudizio e sull&#8217;incertezza in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione – Giudice amministrativo – Processo – Interesse al ricorso – Cessazione della materia del contendere – Sopravvenuta carenza di interesse – Persistenza del pregiudizio e incertezza – Procedibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere dichiarata l’improcedibilità per carenza di interesse allorché, pur avendo gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione privato di effetti il provvedimento impugnato, residuano possibili pregiudizi e, comunque, ulteriori iniziative attivate o attivabili dall’interessato anche in relazione al fatto che il chiesto annullamento può costituire elemento costitutivo di un’azione risarcitoria. Inoltre, non può farsi luogo alla decisione dichiarativa di improcedibilità in presenza di forti dubbi circa la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9823 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Bustreo Vittorio quale titolare dell’ Impresa Industriale Azienda .Agricola &#8220;Aurora&#8221;, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Piazza, Francesco Volpe, Paola Bologna, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Massanzago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Antonini, Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE II n. 03951/2003, resa tra le parti, concernente ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G..</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo e Luigi Verzotto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il sig. Vittorio Bustreo, esercente, quale titolare di azienda agricola, l’attività di allevamento suinicolo in Comune di Massanzago, nel settembre del 2002 chiedeva all’anzidetto Comune il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di due annessi rustici funzionali all’attività di imprenditore agricolo.<br />	<br />
Con provvedimento del 28 novembre 2002 il Responsabile comunale del Servizio Urbanistica ed Edilizia decideva la sospensione di ogni determinazione in ordine alla istanza sopra indicata e ciò in ragione dell’avvenuta adozione, con deliberazione consiliare n.13 del 18/11/2002, di una variante parziale al PRG (la n.12) di per sé ostativa alla chiesta edificazione.<br />	<br />
L’interessato impugnava l’assunta misura cautelare unitamente alla variante adottata innanzi al Tar per il Vento, che con sentenza n.2164/2003 accoglieva il relativo ricorso, annullando gli atti impugnati.<br />	<br />
Il sig. Bustreo inoltrava al Comune di Massanzago, in data 24 aprile 2003 atto di diffida, con cui si intimava all’Amministrazione di provvedere sulla predetta domanda di concessione del 18 settembre 2002; quindi, il Comune, con provvedimento del 20/ 5/2005 prot. n.9510 sospendeva ogni determinazione sulla domanda di concessione in questione in ragione del rilevato contrasto della progettata edificazione con la variante parziale n.18 al PRG adottata con deliberazione consiliare n.11 del 7/4/2003. <br />	<br />
L’opposto contrasto era in particolare collegato alla prevista realizzazione di una bretella viaria con accessiva fascia di rispetto stradale preclusiva alla progettata edificazione. <br />	<br />
Il sig. Bustreo con apposito ricorso impugnava innanzi al TAR per il Veneto l’atto soprassessorio comunale e la variante al PRG di cui alla delibera consiliare n.11/03 e l’adito Tribunale Amministrativo, con sentenza n.3951/03, resa in forma semplificata, rigettava il gravame, ritenendolo infondato.<br />	<br />
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, insorge l’interessato che muove prioritariamente alle statuizioni rese dal giudice veneto tre preliminari ordini di censure:<br />	<br />
error in procedendo, stante la mancanza di completezza dell’istruttoria che avrebbe dovuto sconsigliare la redazione della sentenza in forma semplificata;<br />	<br />
difetto e/o comunque insufficiente motivazione;<br />	<br />
mancanza di coerenza della sentenza de qua con la precedente decisione n.2164/03 di accoglimento delle doglianze del Bustreo .<br />	<br />
Nello stesso gravame, a sostegno della dedotta fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, sono stati riproposti i motivi di doglianza già denunciati col ricorso di primo grado, così indicati:<br />	<br />
Eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente . Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza; eccesso di potere per sviamento del potere e sotto il profilo della lesione dell’affidamento altrui. Violazione del giudicato;<br />	<br />
Violazione di legge per violazione degli artt.3 e 6 legge Regione Veneto n.24/1985; violazione di legge per violazione della deliberazione della Giunta regionale Veneto n.7949/1989; <br />	<br />
Invalidità derivata . Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza dei presupposti;<br />	<br />
Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della motivazione carente ed insufficiente;<br />	<br />
Violazione di legge per violazione dell’art.6 comma 1 legge regionale 5/5/1985 n.24; illegittimità derivata. Falsa applicazione delle NTA;<br />	<br />
Eccesso di potere per sviamento della funzione amministrativa. Violazione del giudicato. <br />	<br />
L’appellante sempre col gravame all’esame ha avanzato richiesta di risarcimento del danno derivante “dal mancato rilascio della concessione edilizia per le strutture progettate e richieste nel 2001 e poi riproposte nel settembre del 2002”.<br />	<br />
Vanno poi qui riportati alcuni fatti, circostanze e atti pure rilevanti nella vicenda all’esame, che sono intervenuti successivamente alla proposizione dell’impugnativa all’esame.<br />	<br />
Invero, in relazione alla 18 variante parziale al PRG, di cui alla delibera consiliare n.11/2003, la Regione Veneto, cui l’atto deliberativo de quo era stato trasmesso ai fini della relativa approvazione, dopo una prima delibera, la n. 1717 del 5/7/2005, recante una proposta di modifica, con deliberazione della Giunta Regionale n.2405 del 31/1/2007 approvava la variante de qua, stralciando, però, la parte relativa alla bretella di comunicazione viaria prevista dal Comune allo scopo di dirottare il traffico veicolare di attraversamento del centro abitato.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale impugnava innanzi al Tar per il Veneto la delibera regionale nella parte relativa al disposto stralcio della bretella; e d’altro canto, con nota del 17/10/2007 prot. n.9391, comunicava all’Azienda Agricola Aurora di cui è titolare il Bustreo la riattivazione del procedimento per la definizione della istanza di concessione chiesta in relazione ai progettati annessi rustici.<br />	<br />
Quindi, dopo aver inviato, con nota prot. n.10172 dell’8/11/2007, la comunicazione ex art.10 bis della legge n.241/90 in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di edificazione, il Comune, con provvedimento del 22 marzo 2008 prot. n. 3081, si determinava negativamente sull’istanza in discussione per le ragioni già preannunciate nelle citata comunicazione assunta ai sensi dell’art.10 bis e tale atto di diniego è stato impugnato dal sig. Bustreo con autonomo ricorso innanzi al Tar per il Veneto. <br />	<br />
Infine, il Comune di Massanzago con deliberazione consiliare n.29 del 23/6/2010 ha approvato la variante parziale n.34 al PRG con cui viene disciplinata l’edificazione nelle zone agricole e per gli allevamenti, in adeguamento alla normativa dettata dalla legge regionale n.11 del 2004.<br />	<br />
Tornando all’appello all’esame, il Comune, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito la improcedibilità della presente impugnativa, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Le parti hanno altresì prodotto memorie illustrative delle tesi difensive rispettivamente propugnate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Amministrazione resistente ha , in via preliminare, eccepito l’ improcedibilità dell’appello, dedotta, in concreto, sul rilievo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della causa, per avere i successivi atti assunti dal Comune privato di fatto la parte appellante dell’interesse a coltivare la decisione di merito del proposto gravame. <br />	<br />
Ritiene il Collegio che l’eccezione vada disattesa.<br />	<br />
La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione. Siffatta decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Cons Stato Sez.V 12/12/2009 n.7800).<br />	<br />
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, poi, occorre che sussista una piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto (cfr. Cons Stato Sez. VI 3/9/2009 n.5191); ed inoltre l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno dei predetti momenti (in tal senso Cons Stato Sez. V 14/11/2006 n.6689).<br />	<br />
Ciò premesso, la individuazione delle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse va compiuta con criteri rigorosi e restrittivi, atteso che la improcedibilità , precludendo l’esame del merito della controversia potrebbe tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda dell’attore, limitando di fatto la tutela giurisdizionale dei soggetti.<br />	<br />
In questa prospettiva si deve escludere che si verifichi l’improcedibilità per carenza di interesse allorché, come nel caso di specie, pur avendo gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione privato di effetti il provvedimento impugnato, residuano possibili pregiudizi e comunque ulteriori iniziative attivate o attivabili dall’interessato anche in relazione al fatto che il chiesto annullamento (è il caso qui all’esame) può costituire elemento costitutivo di un’azione risarcitoria ( cfr. Cons Stato Sez. V 10/3/1997 n.242; idem Sez VI n.5191/09 già citata).<br />	<br />
Per non dire poi che parte appellante ha espressamente dichiarato di avere ancora interesse a coltivare la decisione di merito, di talché in presenza, quanto meno, di forti dubbi, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non pare nella specie sussistano gli estremi perché possa farsi luogo ad una decisione dichiarativa di improcedibilità.<br />	<br />
Sotto altro e simmetrico profilo, non varrebbe opporre che la Regione ha stralciato la previsione dell’asse viario, nelle cui fasce di rispetto dovrebbe sorgere l’ampliamento dell’impresa agricola, perché contro questa statuizione regionale il Comune ha proposto ricorso al TAR, come si è narrato in fatto.<br />	<br />
Ciò precisato, passando all’esame del merito, l’appello è infondato e va pertanto respinto, con conferma di quanto deciso dal primo giudice.<br />	<br />
In relazione alle censure rivolte specificatamente nei confronti dell’ordito motivazionale facente parte della sentenza qui impugnata di cui alle lettere a) e b) summenzionate, le stesse sono prive di pregio.<br />	<br />
Le ragioni che con gli atti impugnati sono state opposte come preclusive all’accoglimento della domanda ad aedificandum sono costituite dal fatto che il progettato intervento contrasta con la variante n.18 al PRG , adottata con delibera n.11/2003, che ha previsto l’inserimento di una fascia di rispetto stradale in relazione ad una realizzanda bretella che permetta al traffico veicolare, in particolare, quello dei mezzi pesanti, diretto verso nord di bypassare il centro abitato di Massanzago.<br />	<br />
La circostanza di carattere preclusivo rappresentata dalla prevista realizzazione di tale nuovo asse viario è stata puntualmente evidenziata dal giudice di primo grado nella parte motiva della emanata sentenza, mettendosi altresì in rilievo come le critiche rivolte dall’interessato nei confronti della scelta urbanistica de qua non erano tali da far configurare la determinazione operata dall’Amministrazione comunale incongrua e/o irragionevole.<br />	<br />
Ora, sulla scorta di quanto testé fatto presente, non appaiono condivisibili le critiche di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione mosse nei confronti delle statuizioni rese con l’impugnata sentenza, dal momento che il Tar con le esposte osservazioni dimostra di aver ben acquisito alla sua cognizione gli elementi di fatto e di diritto che connotano la fattispecie, ivi comprese le caratteristiche e le finalità dell’opera pubblica ostativa al progettato intervento edilizio, sì da giustificare l’utilizzo dello strumento processuale della “sentenza breve”. <br />	<br />
Il primo giudice poi ha avuto cura , sia pure in maniera succinta , ma sempre in termini di chiarezza e puntualità, di dare sufficiente contezza delle prefate circostanze, oltreché della giustificazione giuridica su cui si fonda la determinazione di tipo soprassessorio- negativo opposta dal Comune, per cui non è dato evincere una quale che sia carenza motivazionale.<br />	<br />
Neppure appare convincente la doglianza di cui alla summenzionata lettera c).<br />	<br />
Invero, parte appellante lamenta che il giudice veneto non ha tenuto conto delle sue statuizioni rese in precedenza in favore dello stesso appellante con la sentenza n.2164/03; ma il Collegio deve qui osservare come non vi sia connessione e/o interdipendenza tra la vicenda oggetto della sentenza invocata a sostegno della censura e la fattispecie qui all’esame di consistenza e portata tali da imporre l’esecuzione delle rese statuizioni. <br />	<br />
Nella precedente circostanza lo stesso giudice ha censurato (giustamente) la variante parziale n.12 introdotta dal Comune di Massanzago (e la conseguente misura di salvaguardia) che restringeva illegittimamente i requisiti soggettivi del richiedente una concessione edilizia interessante la zona territoriale agricola (E) ; in questa sede, però si discute (in relazione allo specifico petitum) di altro fatto, quello rappresentato dalla introduzione della variante parziale n.18 (con correlata misura soprassessoria), che introduce la prevista realizzazione di un asse viario con cui si viene a porre in contrasto il progettato intervento edilizio che l’appellante chiede essere assentito: di qui l’erroneo convincimento in capo alla parte appellante di una contraddittorietà tra le sentenze richiamate, che, invece, per quanto rappresentato, è del tutto insussistente.<br />	<br />
Passando all’esame dei motivi di appello reiterativi dei mezzi d’impugnazione di primo grado, col primo motivo si sostiene in primo luogo la irrazionalità della previsione urbanistica di un asse viario che non produrrebbe la soluzione dei problemi di traffico auspicata dall’Amministrazione; inoltre il Comune avrebbe in sostanza eluso le statuizioni favorevoli rese dal TAR con la sentenza n.2164/03 e comunque nella specie non sarebbe applicabile la disciplina urbanistica dedotta dalla nuova previsione, ma il previgente regime giuridico, quello sancito dalla suindicata sentenza, essendosi così verificata una ingiusta obliterazione della posizione qualificata esistente in capo al Bustreo , senza che l’Amministrazione comunale abbia neanche fornito una specifica motivazione in ordine all’ pubblico interesse prevalente rispetto alla pretesa vantata dal ricorrente . <br />	<br />
Le dedotte doglianze sono infondate <br />	<br />
Va in primis osservato come le scelte effettuate dalla P.A. in sede di redazione di strumenti urbanistici (nella specie trattasi di variante generale di assestamento al PRG) siano nel merito insindacabili (in quanto accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale) e per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità ed irrazionalità delle stesse (cfr. Cons Stato Sez. IV 6/2/2002 n.664; idem 27/7/2010 n.4920 ), connotazioni nella specie non rinvenibili e comunque non provate dalla parte interessata.<br />	<br />
Quanto poi alla destinazione impressa alla zona, le scelte non necessitano di specifica motivazione se non nel caso che la scelta vada ad incidere su una preesistente posizione giuridica soggettiva differenziata (cfr. Cons Stato Sez. IV 10/2/2009 n.2418), ma non è questo il caso che ci occupa.<br />	<br />
Invero, in primo luogo la sentenza n.2164/03 si è limitata a rimuovere dal mondo giuridico una modifica di una norma delle NTA (l’art.56) in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per avanzare domanda di edificazione in zona agricola, ma senza che a ciò possa riconoscersi valenza urbanistica, nel senso che una volta ritenuta ammissibile la domanda ad aedificandum, quella presentata il 18/9/2002, la stessa doveva pur sempre essere vagliata in ordine alla conformità o meno dei parametri urbanistico- edilizi. Inoltre, v’è da rilevare che non risulta (e comunque non è provato) che il Comune abbia avuto comunicazione della pronuncia giurisdizionale in questione prima che venisse adottata la variante n.18 (con la deliberazione n.11 del 7/4/2003) e questo fa sì che, al di là dell’ambito applicativo, non appare fondatamente invocabile il principio della non applicabilità dello jus superveniens costituito dalla normativa urbanistica successivamente adottata (quella recata con la citata deliberazione consiliare n.11/03).<br />	<br />
Del pari , non sussistendo alcun apprezzabile affidamento in capo al Bustreo, neppure appare configurabile a carico dell’ Amministrazione uno specifico onere motivazionale sulle ragioni di pubblico interesse sottese alla previsione di una bretella viaria (cui accede l’opposta fascia stradale di rispetto, preclusiva rispetto al progettato ampliamento dell’insediamento produttivo suinicolo).<br />	<br />
Relativamente al secondo e sesto motivo d’impugnazione, che vanno congiuntamente trattati in ragione della comunanza delle censure ivi dedotte, parte appellante contesta le limitazione alla edificabilità di annessi rustici in relazione alle caratteristiche di allevamento in esercizio (“allevamento zootecnico intensivo” o “allevamento non intensivo o civile”); ma tali censure attengono a profili della vicenda che sono stati oggetto della sentenza n.2164/03, i quali però non rilevano, per quanto sopra evidenziato, ai fini della legittimità o meno della variante n.18 (e della conseguente misura soprassessoria).<br />	<br />
Da tanto deve altresì dedursi, in assenza di profili di illegittimità dell’atto presupposto, la insussistenza del vizio di illegittimità derivata denunciato col terzo motivo.<br />	<br />
Col quarto motivo di gravame il Bustreo, con specifico riferimento al provvedimento di sospensione del 20/5/2003 prot. n. 9510, lamenta nuovamente la mancata motivazione sulla opponibilità delle nuove previsioni, ma al riguardo vale quanto in proposito fatto rilevare circa l’insussistenza di qualsiasi specifico onere motivazionale, dovendosi aggiungere che a seguito dell’avvenuta adozione di previsioni urbanistiche di contenuto preclusivo ad un progettato intervento edilizio, la misura soprassessoria in ordine alla determinazione finale da assumersi diventa un atto dovuto.<br />	<br />
Anche la denuncia di violazione e/o elusione del giudicato di cui al quinto motivo di appello va disattesa.<br />	<br />
Come già visto, l’interessato non può opporre una elusione e/o mancata esecuzione del giudicato, vuoi perché lo jus variandi è intervenuto allorché non era stata comunicata, almeno ufficialmente, la sentenza n.2164/03, vuoi perché a ben vedere le statuizioni rese con detta decisione, per l’oggetto del contendere e il loro intrinseco contenuto, non appaiono costitutive di una posizione di intangibilità della posizione dell’appellante in relazione al rivendicato jus aedificandi.<br />	<br />
Rimane da esaminare la domanda di risarcimento danni pure avanzata dall’interessato.<br />	<br />
Essa va disattesa .<br />	<br />
In primo luogo occorre rilevare come in realtà non sia provata una concreta lesione della situazione patrimoniale collegabile ad una non meglio identificabile mancata intrapresa imprenditoriale derivante dall’opposto provvedimento soprassessorio.<br />	<br />
In ogni caso, non essendo rinvenibile in capo all’Amministrazione comunale, in riferimento agli atti oggetto della presente controversia una condotta contra legem da considerasi causativa di danno risarcibile ai sensi dell’art.2043 codice civile, ogni pretesa risarcitoria appare inconfigurabile (cf.r Cons Stato Ad. Pl. n.12/07 ). <br />	<br />
Quanto sin qui esposto conduce a considerare infondato l’appello all’esame .<br />	<br />
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 ( cinquemila ) oltre IVA e CPA. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5533/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</a></p>
<p>Non va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso il decreto del Presidente della Provincia di Napoli del giugno 2011 con il quale si autorizza lo stoccaggio provvisorio di un quantitativo massimo fino a 3.500 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e fino al massimo di 3.500 tonnellate di frazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso il decreto del Presidente della Provincia di Napoli del giugno 2011 con il quale si autorizza lo stoccaggio provvisorio di un quantitativo massimo fino a 3.500 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e fino al massimo di 3.500 tonnellate di frazione organica tritovagliata proveniente da altri siti. Cio&#8217; perche&#8217;, nel contemperamento degli interessi contrapposti legati anche ai profili di criticità connessi alla situazione fattuale venutasi a creare nella Provincia di Napoli appare opportuno, in tale sede, privilegiare l’interesse alla tutela della salute e dell’ambiente; del resto, così come indicato nello stesso provvedimento impugnato lo stoccaggio deve considerarsi a carattere provvisorio e limitato sia temporalmente (30 giorni) che quantitativamente (3.500 tonnellate): infatti, è obbligo del Consorzio il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento con particolare riguardo al limite temporale e quantitativo ed alla attività di pesatura dei rifiuti destinati al sito oggetto del presente provvedimento. Qualora poi sopravvenga la proroga del periodo temporale di stoccaggio e di quello relativo alla evacuazione dei rifiuti, la domanda cautelare avverso tale proroga va respinta se, alla data della discussione, risultano decorsi i termini di stoccaggio e di evacuazione dei rifiuti, sicche&#8217; il provvedimento impugnato, allo stato, ha esaurito i propri effetti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03812/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 05670/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5670 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Acerra</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Cosmai, Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Studio Legale Famiglietti in Roma, via di Propaganda, 16; <b>Soc Sapna &#8211; Sistema Ambiente Provincia di Napoli Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Savini, Bruno Cimadomo, con domicilio eletto presso Luca Savini in Roma, via Sabotino, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Ital Ambiente Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Priscilla Pettiti, con domicilio eletto presso Priscilla Pettiti in Roma, via F.S. Nitti, 11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 410 del 18.6.2011, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia, con il quale si autorizza lo stoccaggio provvisorio di un quantitativo massimo fino a 3.500 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e fino al massimo di 3.500 tonnellate di frazione organica tritovagliata (CER 191212) proveniente dagli Stir di Giugniano e Tufino;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli e di Soc Sapna &#8211; Sistema Ambiente Provincia di Napoli Spa e di Soc Ital Ambiente Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che con ordinanza n. 2571/2011 il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti dell’atto impugnato con ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; che, in particolare, nella menzionata ordinanza si è rilevata la opportunità &#8211; nel contemperamento degli interessi contrapposti legati anche ai profili di criticità connessi alla situazione fattuale venutasi a creare nella Provincia di Napoli – di privi<br />
&#8211; che, con i provvedimenti oggetto di impugnazione con motivi aggiunti il Presidente della Provincia di Napoli ha disposto la proroga del periodo temporale di stoccaggio e di quello relativo alla evacuazione dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; che, peraltro, alla data odierna risultano decorsi i termini di stoccaggio e di evacuazione dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; che, quindi &#8211; ferme restando le valutazioni già effettuate in sede di sospensione del ricorso principale &#8211; deve ritenersi allo stato insussistente il requisito relativo al periculum in mora connesso alla esecuzione del provvedimento che, allo stato, ha 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata richiesta di misure cautelari.	</p>
<p>Compensa le spese relative alla presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3812/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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