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	<title>14/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a></p>
<p>Va sospesa la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici che revoca lo status di parita&#8217; scolastica, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, per la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici che revoca lo status di parita&#8217; scolastica, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, per la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso sotto il profilo della carenza di adeguata motivazione dell’atto impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03799/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07356/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Istituto Paritario G Verga Liceo Scientifico di Acerra</b> (Na) ed Altri, <b>Bivone Anna, D&#8217;Inverno Danilo, Trezza Francesco, Nocerino Raffaele, Giordano Assunta, Lebro Rita, Coletta Cira, Impero Nicola, Petrone Anna, Iannone Emanuela, Cincotti Michele, Sannino Emanuela, Briganti Eleonora, Castiello Marianna, Sautariello Anna, Chioccola Filomena, Giugliano Pietro, Romano Pasquale, Petrella Gaetano, Galeotafiore Natale, Scuotto Francesco, Grauso Anna Lucia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, v.le delle Milizie, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>,<b> Ufficio Scolastico Regionale per la Campania</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. MIURAOODGOS prot. n. 2025 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, Ufficio X del 16 marzo 2010;	</p>
<p>nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti, di cui all&#8217;art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal “fumus boni juris”, sotto il profilo della carenza di adeguata motivazione dell’atto impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere	</p>
<p>Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3799</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, agli esclusivi fini della effettuazione del riesame degli atti inerenti la dotazione dell&#8217;organico di diritto del personale docente del 139° circolo didattico di Roma relativamente all&#8217;a.s. 2011/2012, se i ricorrenti adducono l&#8217; esistenza di errori di calcolo nella quantificazione dei posti di sostegno per alunni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, agli esclusivi fini della effettuazione del riesame degli atti inerenti la dotazione dell&#8217;organico di diritto del personale docente del 139° circolo didattico di Roma relativamente all&#8217;a.s. 2011/2012, se i ricorrenti adducono l&#8217; esistenza di errori di calcolo nella quantificazione dei posti di sostegno per alunni disabili; nonche&#8217; errori circa l&#8217; errata copertura del tempo pieno, effettuata con conteggi che si porrebbero in contrasto con criteri già adottati o con la formazione autorizzata di classi a tempo pieno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03833/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05378/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5378 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Badei Brunella ed Altri, Begem Jahanara, Bigarelli Patrizia, Bonanno Giacomo, Borreca Roberta, Ceccariglia Laura, Colaneri Stefania, Coletta Riccardo, Coratti Cinzia, Crescenzi Carla, De Bernardo Laura, D&#8217;Amore Cristiana, D&#8217;Avino Roberto, Del Brocco Elisabetta, Di Mario Vania, Di Stefano Fabrizio, Domenici Francesca, Donati Caterina, Foglietti Claudio, Gallea Francesca, Gimigliano Anna, Italia Mariarita, Liistro Alessia, Mancinelli Claudio, Marroni Umberto, Mieli Mauro, Milani Giuliano, Nazdracheva Anna, Passeri Laura, Pellegrinotti Marco, Pezzoni Maria Teresa, Pondoli Francesca, Ramunno Grazia Maria, Romani Antonio, Romano Giovanni, Sansili Rossana, Schiaffini Ilaria, Schiano Antonello, Sfratta Antonella, Tombino Daniela, Vanditti Alfredo, Zanchini di Castiglionchio Enrico, Vitritto Giovanni</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Simona Censi, Cristina Maltese, con domicilio eletto presso Studio Legale Mcl in Roma, via Folco Portinari, 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, 139° Circolo Didattico di Roma</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
degli atti inerenti la dotazione dell&#8217;organico di diritto del personale docente del 139° circolo didattico di Roma relativamente all&#8217;a.s. 2011/2012	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di 139° Circolo Didattico di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che i ricorrenti adducono la esistenza:<br />	<br />
di errori di calcolo nella quantificazione dei posti di sostegno per alunni disabili;<br />	<br />
di errata copertura del tempo pieno, effettuata con conteggi che si porrebbero in contrasto con criteri già adottati o con la formazione autorizzata di classi a tempo pieno;	</p>
<p>ritenuto<br /> <br />
Che, come da precedente analogo (cfr. ord. N. 36232011) si ritiene disporre al riguardo la effettuazione da parte dell’Ufficio (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio X – Ambito territoriale Provincia di Roma) che ha adottato il provvedimento impugnato, di un riesame in riferimento ai rilievi addotti dai ricorrenti nel ricorso;<br />	<br />
che si ritiene di assegnare all’uopo al suindicato Ufficio Scolastico Regionale il termine di gg. 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove eseguita prioritariamente dalla parte resistente) della presente Ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare proposta dai ricorrenti agli esclusivi fini della effettuazione del riesame in motivazione specificato entro il termine parimenti specificato in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3833/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a></p>
<p>va sospesa, al fine del riesame della complessiva situazione dello studente, la mancata ammissione alla classe III geometri, apparendo il ricorso incentrato sulla mancata considerazione delle condizioni dello studente affetto da disturbo specifico di apprendimento. (G.S.) N. 03851/2011 REG.PROV.CAU. N. 07336/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, al fine del riesame della complessiva situazione dello studente, la mancata ammissione alla classe III geometri, apparendo il ricorso incentrato sulla mancata considerazione delle condizioni dello studente affetto da disturbo specifico di apprendimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03851/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07336/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>P. S.</b> e <b>D. B.</b>, quali genitori esercenti la potestà sul minore <b>P. A.</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pier Luigi Duo&#8217; e Roberta Duo&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Pier Luigi Duo&#8217; in Roma, Via Pietro Castrucci, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, <b>Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri &#8220;Paolo Toscanelli&#8221; di Roma (Ostia Lido)</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della mancata ammissione alla classe III geometri dell&#8217;Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri &#8220;Paolo Toscanelli&#8221;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri &#8220;Paolo Toscanelli&#8221; di Roma (Ostia Lido);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevata la premessa di profili che consentono l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare apparendo il ricorso incentrato sulla mancata considerazione delle condizioni dello studente affetto da D.S.A. (disturbo specifico di apprendimento);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda di sospensione cautelare dei ricorrenti al fine del riesame della complessiva situazione dello studente.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-3851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a></p>
<p>Va sospeso, in attesa di istruttoria, il decreto del Capo compartimento ANAS con il quale è stata disposta l&#8217;occupazione anticipata finalizzata all&#8217;esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente per realizzare una Strada Statale. Infatti, ai fini della decisione si rende necessaria l’acquisizione al giudizio degli atti impugnati corredati dalle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in attesa di istruttoria, il decreto del Capo compartimento ANAS con il quale è stata disposta l&#8217;occupazione anticipata finalizzata all&#8217;esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente per realizzare una Strada Statale. Infatti, ai fini della decisione si rende necessaria l’acquisizione al giudizio degli atti impugnati corredati dalle planimetrie progettuali evidenzianti in scala adeguata l’incidenza dell’opera sulla proprietà della Società ricorrente, nonché delle osservazioni presentate dalla stessa nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo con le relative controdeduzioni dell’ANAS. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01565/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00881/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 881 del 2011, proposto da:<br />
<b>Cresgar Sas di Crestini Walter &amp; C.</b>, con gli avv.ti Annalisa Caru&#8217; e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in corso di Porta Vittoria, 47 a Milano;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, con l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Comune di Bisuschio, Comune di Arcisate, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Lis Srl</b>, non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto prot. n. CMI-0051211-I in data 8.11.2010 del Capo compartimento ANAS, notificato in data 11.1.2011, con il quale è stata disposta l&#8217;occupazione anticipata finalizzata all&#8217;esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi;<br />
dell’avviso di immissione nel possesso in data 20/12/2010;<br />
del rilievo dello stato di consistenza ed immissione nel possesso in data 19/01/2011;<br />
del provvedimento in data 20/04/2009 con il quale il Condirettore dell’ANAS S.p.a. ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione della Strada &#8211; di ogni altro atto presupposto o conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che, ai fini della decisione, si rende necessaria l’acquisizione al giudizio degli atti impugnati corredati dalle planimetrie progettuali evidenzianti in scala adeguata l’incidenza dell’opera sulla proprietà della Società ricorrente, nonché delle osservazioni presentate dalla stessa nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo con le relative controdeduzioni dell’ANAS.<br />
Ritenuto di dover sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, nelle more dell’incombente;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, ordina all’ANAS di depositare i documenti di cui in motivazione entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.</p>
<p>Rinvia la decisione sulla istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza di tale termine.<br />
Sospende fino a tale giorno gli effetti del decreto di occupazione d’urgenza.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/10/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a></p>
<p>Non va sospeso il documento di valutazione emesso da un Istituto Comprensivo Statale, nella parte in cui è prevista la non ammissione alla classe III media e nella parte in cui si attesta che, vista la valutazione del Consiglio di Classe, l&#8217;alunno non è stato ammesso alla classe successiva. Infatti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il documento di valutazione emesso da un Istituto Comprensivo Statale, nella parte in cui è prevista la non ammissione alla classe III media e nella parte in cui si attesta che, vista la valutazione del Consiglio di Classe, l&#8217;alunno non è stato ammesso alla classe successiva. Infatti, le illegittimità lamentate dai ricorrenti, quand’anche sussistenti, non travolgono il giudizio finale di insufficiente preparazione posto dall’amministrazione a fondamento della non ammissione alla classe successiva, trattandosi di una valutazione basata sul livello di preparazione comunque raggiunto dallo studente, ferma restando l’eventuale tutela risarcitoria correlata al comportamento dell’amministrazione da valutare in sede di merito; inoltre, la notifica dell’impugnazione solo in data 16 settembre 2011 – nonostante la conoscenza dell’esito di non ammissione sin dal mese di giugno 2011 – ha precluso la trattazione della domanda cautelare, nella pienezza del contraddittorio e dell’istruttoria, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, così non consentendo, sul piano della concreta praticabilità, la individuazione di forme di tutela interinali tali da consentire una nuova valutazione della studentessa prima dell’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto delle garanzie compensative e dispensative previste in suo favore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01572/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02686/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Buzzi Marco</b> e <b>Candeago Annamaria</b>, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del minore <b>Buzzi Paolo</b> rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Romano, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Fontana n. 25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo Statale “Rosanna Galbusera”, </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del documento di valutazione emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo Statale &#8220;Rosanna Galbusera&#8221; in data 7.6.2011, nella parte incui è prevista la non ammissione alla classe III e nella parte in cui si attesta che vista la valutazione del Consiglio di Classe, l&#8217;alunnonon è stato ammesso alla classe successiva, nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Istituto Comprensivo Statale &#8220;Rosanna Galbusera&#8221;);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda cautelare, in quanto:<br />	<br />
&#8211; le illegittimità lamentate dai ricorrenti, quand’anche sussistenti, non travolgono il giudizio finale di insufficiente preparazione posto dall’amministrazione a fondamento della non ammissione alla classe successiva, trattandosi di una valutazione basat<br />
&#8211; inoltre, la notifica dell’impugnazione solo in data 16 settembre 2011 – nonostante la conoscenza dell’esito di non ammissione sin dal mese di giugno 2011 – ha precluso la trattazione della domanda cautelare, nella pienezza del contraddittorio e dell’ist	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />	<br />
respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-1572/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.1572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</a></p>
<p>Va sospeso, previa prestazione di idonea cauzione per l’importo in discussione, il Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che autorizzava la liquidazione delle domande inserite negli elenchi regionali relativi alla Misura 214 e trascinamenti MIS. F e 2078/92, riconoscendo alla sola ricorrente l&#8217;importo di e 522,43 relativamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, previa prestazione di idonea cauzione per l’importo in discussione, il Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che autorizzava la liquidazione delle domande inserite negli elenchi regionali relativi alla Misura 214 e trascinamenti MIS. F e 2078/92, riconoscendo alla sola ricorrente l&#8217;importo di e 522,43 relativamente ad una domanda ed Euro 2.941,66 relativa ad altra domanda e nulla alla ricorrente società Ceres: infatti, appare rilevante il danno grave ed irreparabile che le ricorrenti subirebbero in caso di restituzione della parte del contributo richiesta, per cui può essere disposta la sospensione del provvedimento impugnato previa costituzione di idonea garanzia da parte delle ricorrenti per l&#8217;eventuale recupero, da parte della Regione, della somma oggetto del provvedimento impugnato in caso di rigetto del ricorso nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00605/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00475/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 475 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agraria Flaminia, Azienda Agricola Ceres</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Marche</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Agea Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca nr. 42/AFP del 31/1/11, mai comunicato alle ricorrenti, a mezzo del quale si autorizzava la liquidazione delle domande inserite negli elenchi regionali relativi alla Misura 214 e tr<br />
sola ricorrente Flaminia l&#8217;importo di e 522,43 relativamente alla domanda avente codice &#8220;94710578462&#8221; ed Euro 2.941,66 relativamente alla domanda avente codice &#8220;94710578124 e nulla alla società Ceres relativamente alla domanda protocollata al nr. 0390846 del 17/6/10	</p>
<p>&#8211; di ogni atto connesso e presupposto, in particolare:<br />	<br />
a) della DGR 573 )/08 recante modifiche alla DGR 754/07- Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (bando definitivo);<br />	<br />
b) della DGR 754/07 &#8211; Programma di sviluppo rurale 2007/2013 &#8211; Asse II &#8211; misura 2.1.4 &#8211; Pagamenti agroambientali &#8211; sottomisura b) &#8211; (bando a condizione);<br />	<br />
c) degli avvisi ex art. I Obis L. 242/90 di cui al protocollo 0390846 del 17/6/10 &#8211; Ceres e al protocollo 0390838 del 17/6/10 &#8211; Flaminia ;<br />	<br />
d) del bando &#8220;in versione definitiva&#8221; menzionato nei predetti avvisi e contenuto nella richiamata DGR 573/08, nella parte in cui esclude dall&#8217;attribuzione di premi le colture riferite ai prodotti aventi codice AGEA 641 e 642;<br />	<br />
e) della Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale nr. 85/08 concernente il &#8220;Programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005&#8221;	</p>
<p>NONCHÉ&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLE<br />	<br />
RICORRENTI ALL&#8217;ATTRIBUZIONE DEI PREMI E DUNQUE PER<br />	<br />
L&#8217;ACCERTAMENTO DELL&#8217;INSUSSISTENZA DELLA PRETESA<br />	<br />
RESTITUTORIA COME VANTATA DALLA RICORRENTE<br />	<br />
ED ANCHE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;esame delle censure dedotte con il ricorso presuppone approfonditi accertamenti di fatto da rinviare all&#8217;opportuna sede di merito, presentando possibili elementi di fondatezza.<br />	<br />
&#8211; che, medio tempore, appare rilevante il danno grave ed irreparabile che le ricorrenti subirebbero in caso di restituzione della parte del contributo richiesta, per cui può essere disposta la sospensione del provvedimento impugnato previa costituzione di	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati con gli odierni motivi aggiunti, previa prestazione di idonea cauzione ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 per l’importo in questione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione nel merito l’udienza del ricorso l’udienza pubblica dell’8.11.2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-605/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ Asl 5 di Oristano sulla portata temporale dello sconto sulla remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica a carico del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ Asl 5 di Oristano</span></p>
<hr />
<p>sulla portata temporale dello sconto sulla remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica a carico del servizio sanitario nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Prestazioni a carico del S.S.N. – Assistenza specialistica ambulatoriale &#8211; Remunerazione – Art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Sconti – Scadenza – Nuova definizione del sistema tariffario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di remunerazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate a carico del servizio sanitario nazionale, l’art. 1, comma 796, lett. o), Legge 27 dicembre 2006 n. 296, laddove prevede l’applicazione dello sconto (pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati dal medesimo decreto per le prestazioni di diagnostica di laboratorio), è norma di portata “temporanea” (con riferimento al triennio 2007- 2009), ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere con il mero decorso del tempo bensì con la nuova definizione del “sistema tariffario” a regime (il Collegio ha ritenuto, quindi, legittima la nota con la quale l&#8217;Azienda Sanitaria Locale, in mancanza di definizione del nuovo nomenclatore tariffario regionale, aveva imposto al Laboratorio ricorrente l&#8217;applicazione, anche per l&#8217;anno 2011, dello sconto sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al ridetto art. 1, comma 796, lett. o), Legge 27 dicembre 2006 n. 296)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Laboratorio di Patologia Clinica M. &#038; P. Snc<br />
e Federlab Sardegna &#8211; Associazione Laboratori Analisi Chimico Cliniche Sardegna,<br />
rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi N.105;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Asl 5 di Oristano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Angelo Miscali, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. 19644 del 16.3.2011 con la quale il Commissario dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha imposto al laboratorio ricorrente l&#8217;applicazione, per l&#8217;anno 2011, dello <sconto> sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio), di cui all&#8217;art. 1, comma 796 lett. o), delle Legge 27.12.2006 27.12.2006 n. 296 e di tutti gli altri atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 5 di Oristano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Porcu e avv. Miscali;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 13.4.2011 e depositato il 21.4 il Laboratorio ricorrente Melis e Ponti e l’ Associazione FEDERLAB Sardegna hanno impugnato la nota del Commissario della ASL 5 di Oristano indicata in epigrafe, con la quale è stato imposto anche per l’anno 2011 l’applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe di prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio) in applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296 del 27.12.2006, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1)Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 – violazione delle deliberazioni della GR n. 31/14 del 6.8.2010 e n. 35/23 del 28.10.2010 – eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti , difetto di motivazione; applicabilità dello sconto solo per il 2010 (e non anche per il 2011);<br />	<br />
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 – inapplicabilità dello sconto per effetto dell’annullamento dei DD.MM. 22.7.1996 e 12.9.2006 (tariffari nazionali)– eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti;<br />	<br />
3) Violazione ed errata applicazione dell’art.8 sexies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 1 comma 170 della L. 30.12.2004 n. 311 e dell’art. 3 del D.M. 15.4.1994: violazione della normativa in materia di determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – incompetenza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la ASL 5 chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che comunque il contratto, per il 2011, con la struttura ricorrente non risultava essere stato stipulato.<br />	<br />
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 203 dell’11.5.2011 con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Considerato che la norma nazionale qui applicata (finanziaria 296/2006 art. 1 comma 796 lett “o”) è stata ritenuta, dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. 94/2009 e 243/2010), legittima proprio in considerazione della sua temporaneità (sconto imposto del 20 % per il solo triennio 2007-2009);<br />	<br />
rilevato che la regione non ha assunto -rispetto al Nomenclatore tariffario regionale vigente in Sardegna- formali decisione (legislative e/o amministrative) in ordine ad eventuali riduzioni dei corrispettivi per le prestazioni di laboratorio;<br />	<br />
ritenuto che allo stato la Asl non può imporre, autonomamente, una riduzione dei corrispettivi in applicazione di una norma nazionale (peraltro parametrata al Nomenclatore tariffario nazionale) comunque oggettivamente non applicabile per il 2011;<br />	<br />
considerato che l’imposizione dello sconto del 20% incide in modo grave in un contesto di già attuata incisiva riduzione del budget del ricorrente.”<br />	<br />
All’udienza del 5 ottobre 2011 la causa è stata spedita in decisione..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Commissario della ASL di Oristano, nella comunicazione impugnata del 16.3.2011 (indirizzata al Laboratorio ricorrente), afferma che:<br />	<br />
-“nella fattura relativa alle prestazioni di laboratorio Analisi erogate nel mese di gennaio 2011 (inviata il 10.2.2011) manca la nota di credito inerente l’applicazione dello sconto di legge”;<br />	<br />
-“poiché lo sconto del 20% di cui all’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/2006 non risulta essere stato disapplicato da successive norme di legge; al fine della liquidazione della fattura succitata si richiede l’emissione della relativa nota di credito<br />
In sostanza la ASL ritiene applicabile lo “sconto” anche per il 2011, sostenendo, in sede di esame-controllo della contabilità, la sua omessa concreta applicazione.<br />	<br />
In materia di applicazione del 20% di sconto per le prestazioni di laboratorio risulta che la decisione di “conservazione” dello sconto per il precedente anno 2010 è stata assunta “a monte” dalla GR con le delibere prima n 57/12 e 57/13 entrambe del 31.12.2009, poi sostituite con le successive delibere N. 31/14 del 6.8.2010 e N. 35/23 del 28.10.2010 .<br />	<br />
Per il 2011 non risulta una specifica ulteriore decisione della GR.<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che neppure risultano assunte decisioni regionali di revisione/aggiornamento del Nomenclatore regionale (nuove tariffe). <br />	<br />
Il presupposto sostanziale della permanenza dell’applicazione provvisoria dello sconto era stato indicato dalla Regione (cfr. delibera N. 35/23 del 28.10.2010) “nelle more della revisione del nomenclatore tariffario regionale”.<br />	<br />
Quindi assume rilievo la circostanza oggettiva della mancata approvazione del nuovo Nomenclatore regionale, elemento che legittimava la permanenza dell’applicazione della norma statale transitoria (nell’attesa di nuove determinazioni tariffarie regionali).<br />	<br />
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.<br />	<br />
La norma nazionale (art. 1 comma 796 lett. o L. 27.12.2006 n. 296) consente in via “provvisoria” la riduzione del 20% dei corrispettivi per le prestazioni di laboratorio, al fine di contenere i costi della spesa sanitaria. <br />	<br />
Nello specifico la disposizione nazionale:<br />	<br />
*consente e legittima l’abbattimento delle tariffe del 20% (per le prestazioni di laboratorio);<br />	<br />
*non specifica la “durata” dello sconto (efficacia temporale-termine di scadenza).<br />	<br />
La norma (premessa generale agli oltre 1.300 commi presenti nell’art. 1) premette sì che essa viene adottata <Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009>, ma la specifica disposizione che qui interessa (lett. o) non è ancorata ad un dato certo (temporale) finale (di scadenza).<br />	<br />
Non risulta cioè predeterminata la sua efficacia e scadenza.<br />	<br />
Nel testo della lettera o) il legislatore si limita a porre il “dies a quo” (così individuato: «a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge»).<br />	<br />
Per quanto concerne il “dies ad quem” non si esprime in modo chiaro.<br />	<br />
In particolare non è stato sancito in modo esplicito, nell’ambito della lett. o), che tale specifica disposizione vada applicata unicamente al triennio 2007-2008-2009.<br />	<br />
La norma così recita:<br />	<br />
“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:<br />	<br />
………o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate&#8221;.<br />	<br />
Nelle lettere precedenti e successive della stessa norma si rinvengono diverse formulazioni temporali (cfr., ad es. lett. d1)-d2), ove, invece, si specifica l’arco temporale di applicabilità “per gli anni 2007-2008-2009”, nell’ambito della lettera, con individuazione chiara e predeterminata del periodo di efficacia).<br />	<br />
Si tratta quindi di capire, innanzitutto, se la norma sugli sconti sia “a regime” o se essa sia solo “transitoria”. In questo secondo caso occorre individuare quale sia il “termine di scadenza” della sua applicabilità.<br />	<br />
In relazione al primo profilo un consistente “aiuto” interpretativo proviene dalla Corte costituzionale che ha ritenuto legittima la norma proprio in considerazione della sua “temporaneità” (cfr. C.C. sentenza n. 94 del 2.4.2009 e ordinanza n. 243 del 7.7.2010).<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che nella sentenza 94/2004 la Corte non ha affermato che la validità della norma transitoria sugli sconti vada rapportata in modo automatico e predeterminato solo al triennio 2007-2009. <br />	<br />
Nel testo della sentenza si sostiene la natura transitoria anche in considerazione del contesto normativo, attribuendo inoltre rilevanza a due norme sopravvenute (art. 8 D.L. 248/2007 conv. L 31/2008 e art. 79 del D.L. 112/2008 conv. nella L. 133/2008).<br />	<br />
La Corte ha affermato sul punto che <br />	<br />
“Per altro verso, nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative.<br />	<br />
L&#8217;art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l&#8217;art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall&#8217;emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all&#8217;aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all&#8217; art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall&#8217; art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse.<br />	<br />
Pertanto, non v&#8217;è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all&#8217;emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l&#8217;eventualità della mancata adozione di questi <un mero inconveniente di fatto>.”<br />	<br />
In sostanza la norma (lett.o) va definita sicuramente “temporanea”, ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere, come sostenuto in ricorso, con il mero decorso del tempo (cioè scadenza del triennio al 31.12.2009), con ripresa, in automatico, delle precedenti tariffe (senza sconto) dall’ 1.1.2010. La sua efficacia va ancorata, invece, alla nuova definizione del “sistema tariffario” a regime, secondo i rinnovati criteri (e tenendo conto dell’ evoluzione tecnologica).<br />	<br />
Questo significa che la prospettazione muta radicalmente.<br />	<br />
La scelta amministrativa regionale (attuata con le delibere di GR impugnate) non implica quindi l’esercizio (a titolo proprio) di un potere di “estensione e/o proroga” (anche per gli anni successivi al 2009) dello sconto disposto a livello nazionale, ma attua una applicazione diretta della norma transitoria nazionale, ancora vigente, nell’attesa della ridefinizione/revisione del tariffario regionale (e la mancata adozione degli atti concreti la Corte lo definisce come “inconveniente di mero fatto”).<br />	<br />
Del resto, analogamente, la norma è stata applicata anche in altre Regioni (cfr. per la Sicilia D.A. n. 1180 22.6.2011 e Campania Decreto n. 63 del 26.9.2011) anche per gli anni successivi al 2009 (2010-2011) -corrispettivi al netto dello sconto lett o L. 296/2006 art. 1 comma 796-. <br />	<br />
Nella Regione Sardegna l’applicazione della riduzione tariffaria (sconto del 20%) è stata disposta con delibera di giunta regionale in via provvisoria (per il 2010), in applicazione “diretta” di una norma nazionale non scaduta (e non in termini di proroga autonoma).<br />	<br />
Le tariffe spettanti scaturiscono dunque dal Nomenclatore tariffario regionale (del 1998 modificato nel 2007), con applicazione del relativo “sconto” stabilito a livello nazionale (lì in riferimento al nomenclatore nazionale) con norma transitoria sì, ma ancora vigente nel 2010 e nel 2011 (ancorché in via provvisoria).<br />	<br />
Nell’attesa della modifica/aggiornamento dei tariffari –secondo la procedura tipica e formale- la disposizione di contenimento statale andava applicata ai contratti in proroga anche dopo al 2009 ed ai nuovi contratti stipulati.<br />	<br />
La Giunta regionale non ha disposto, in proprio, la proroga di una norma nazionale transitoria triennale abusando del potere di incidere unilateralmente sui corrispettivi delle prestazioni. La GR ha applicato una norma nazionale che –sebbene transitoria- era ancora persistente ed efficace.<br />	<br />
In sostanza la disciplina dello sconto nazionale non aveva esaurito i propri effetti con il decorso del triennio 2007-09.<br />	<br />
La scelta della Regione Sardegna non attua quindi una decisione di “ultrattività” di una norma nazionale scaduta, ma mantiene l’applicazione in territorio regionale di una norma nazionale di contenimento della spesa pubblica ancora vigente.<br />	<br />
Analogamente l’applicazione compiuta dalla ASL di Oristano, anche per il 2011, è coerente non essendo necessario un atto di recepimento da parte della GR della norma nazionale ancora direttamente applicabile.<br />	<br />
Oltretutto va evidenziato, come opportuno elemento di valutazione complessivo e di raffronto, che il legislatore ha previsto l’abbattimento del 20% delle tariffe del nomenclatore “nazionale”, le quali sono molto più basse rispetto a quelle contenute nel Nomenclatore “regionale” della Sardegna (il profilo è stato esaminato nello specifico con la sentenza di questo Tar n. 2107 11.8.2010, ove è stato respinto il ricorso avverso la nuova determinazione del tariffario, del 2007, in una logica di tendenziale “riallineamento” con le previsioni statali).<br />	<br />
Ciò significa che se il sistema può “sopportare” una decurtazione rispetto ad una base di riferimento inferiore, a maggior ragione la riduzione deve tollerarsi in relazione a tariffe che prevedono quantum ben maggiori di corrispettivo nelle prestazioni.<br />	<br />
***<br />	<br />
Risulta infatti che la Giunta Regionale della Sardegna ha assunto le seguenti decisioni (tutte integrano sostanziali imposizioni di conservazione dello sconto, anche per l’anno 2010):<br />	<br />
I) &#8211; NELLA prima DELIBERA 57/12 DEL 31.12.2009, recante l’“approvazione schemi tipo di contratti fra ASL ed erogatori privati per l’anno 2010”:<br />	<br />
* all’allegato 4 (prestazioni ambulatoriali) richiama espressamente (a pag. 2) la deliberazione della GR 30/36 del 2.8.2007 con la quale sono stati dati (in origine) gli indirizzi alle ASL per l’applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296;<br />	<br />
* all’art. 10 (“sistema tariffario”) esplicitamente dispone (cfr. pag. 6) che “le prestazioni ambulatoriali oggetto del contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali, al netto degli sconti determinati secondo le disposizioni della delibera della GR 30/36 del 2.8.2007”;<br />	<br />
*all’art. 15 (“pagamenti”) prevede (a pag. 9) che “le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali”;<br />	<br />
II) con la seconda delibera 57/13 dello stesso 31.12.2009 la GR ha provveduto alla “determinazione dei tetti di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010.<br />	<br />
III) Con determinazione 9.3.2010 l’Assessore regionale alla Sanità informava le AA.SS.LL. che era necessario procedere alla <ridefinizione> dei tetti di spesa stabiliti con la delibera GR del 31.12.09 57/13, con proroga dei contratti in essere. In particolare si disponeva che “nell’attesa della delibera della GR con cui si procederà alla proroga dei contratti in essere tra ASL e erogatori privati e alla definizione dei tetti di spesa per l’anno 2010, si invitano le Aziende a sospendere la stipulazione dei contratti”.<br />	<br />
Le due suddette delibere del 31.12.2009 venivano poi sostituite, nel corso del 2010, con 2 nuove delibere in materia (la n. 31/14 del 6.8.20101 e la n. 35/23 del 28.10.2010), riferite al triennio 2010/2012; in particolare trattasi:<br />	<br />
IV)-della terza DELIBERA DEL 6.8.2010 N. 31/14, recante l’“approvazione schemi tipo di contratti fra ASL ed erogatori privati per l’anno 2010-2012”, ove nell’allegato 4 (prestazioni ambulatorio):<br />	<br />
*all’art. 10 (“sistema tariffario”) si è stabilito che:<br />	<br />
“le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali. Per l’anno 2010 le tariffe sono considerate al netto degli sconti determinati secondo la deliberazione della GR n. 30/36 del 2.8.2007”;<br />	<br />
*all’art. 15 “pagamenti” si è stabilito che: <br />	<br />
“le prestazioni sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate, per l’anno 2010, dello sconto tariffario previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali”;<br />	<br />
V) -NELLA quarta DELIBERA 28.10.2010 N. 35/23 recante la “determinazione tetti di spesa per la stipula dei contratti tra ASL e erogatori privati per il 2010-2011-2012” la GR ha ribadito che:<br />	<br />
*anche “per l’anno 2010 nelle more della revisione del nomenclatore tariffario regionale, le tariffe sono da considerarsi al netto degli sconti (20%) previsti con la deliberazione della GR 30/36 del 2.8.2007 con la quale sono stati dati gli indirizzi alle ASL per l’applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27.12.2006 n. 296” (cfr. pag. 3)”.	</p>
<p align=center>***</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
In conclusione le decisioni assunte con i suddetti provvedimenti regionali non attuano una “proroga” di efficacia della norma sullo “sconto”, in quanto di essa è stata fatta applicazione diretta (di norma provvisoria ancora efficace).<br />	<br />
E la persistenza va riconosciuta non solo per il 2010, ma anche per il 2011 –in assenza di nuove determinazioni “a regime” regionali in materia di tariffario-, con corretta applicazione, da parte dell’ASL di Oristano dello sconto.<br />	<br />
La tesi sostenuta in ricorso sarebbe fondata solo se fosse vero il suo presupposto:<br />	<br />
se la norma-fonte nazionale provvisoria avesse avuto una valenza (automatica predeterminata) solo triennale 2007-2009. E la Regione e/o la ASL avesse disposto la sua ultrattività con atti amministrativi.<br />	<br />
Ma così non è.<br />	<br />
In mancanza di definizione del nuovo nomenclatore tariffario regionale la norma rimane efficace anche successivamente al 31.12.2009.<br />	<br />
La circostanza che la Regione non abbia “esplicitato” orientamenti per il biennio 2011-2012 (come si è visto ha approvato i contratti tipo per il triennio 2010-2012, prevedendo però in quei contratti l’applicazione dello sconto limitatamente al primo anno, 2010) non impediva alla ASL di applicare la disciplina dello sconto, ancora efficace per mancanza di nuove determinazioni tariffarie regionali.<br />	<br />
Il “vuoto” di prescrizioni (a livello di atti generali) non poteva determinare il ripristino delle tariffe “piene”, dovendosi conservare l’applicazione della norma nazionale limitatrice. <br />	<br />
Non assume invece rilevanza l’avvio del processo di riforma regionale (disposto con la LR 3 del 7.8.2009), normativa peraltro mai richiamata nelle suddette delibere della GR. L’unico richiamo a tale norma risulta effettuato nella delibera GR del 31.12.2009 n. 57/13(II), ma solo per giustificare la scelta di definizione dei tetti di spesa per il solo 2010 (cfr. fine pag. 2/inizio pag. 3), ma sempre in applicazione dell’art. 8 della previgente LR 10/2006.	</p>
<p align=center>***</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Per quanto concerne il profilo inerente l’avvenuto annullamento giurisdizionale dei tariffari nazionali del 1996 e del 2006 (dal Tar Lazio 12982/2007 e 12623/2007 e Consiglio di Stato 1839/2001, e 1205/2010 e 3734/2010), la circostanza non assume rilievo essendo in Sardegna applicati i tariffari regionali. In ogni caso la Corte costituzionale nella sentenza 94/2009 ha analizzato il profilo della violazione del giudicato, ritenendolo insussistente (cfr. capo n. 7.6 della decisione).<br />	<br />
***<br />	<br />
In riferimento all’ultima censura si ritiene che la ASL non abbia assunto decisioni al di fuori della propria competenza (revisione tariffe), ma ha mantenuto l’applicazione di una norma contenitiva, necessaria in attesa della revisione del nomenclatore da parte della Regione.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese e gli onorari possono essere integralmente compensati fra le parti, in considerazione dell’incertezza scaturita dalla norma finanziaria del 2006 dopo il primo triennio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-10-2011-n-977/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del Ministero avverso la sentenza che annulla il sequestro amministrativo di armi da caccia e contestuale ritiro porto d&#8217;armi, se i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del Ministero avverso la sentenza che annulla il sequestro amministrativo di armi da caccia e contestuale ritiro porto d&#8217;armi, se i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore verifica, mentre manca un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi pubblici implicati nel procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04540/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07508/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Antonio Carletti</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00329/2011, resa tra le parti, concernente SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI ARMI DA CACCIA E CONTESTUALE RITIRO PORTO D&#8217;ARMI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte appellante l’ avvocato dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado appaiono effettivamente carenti di una adeguata istruttoria, essendo basati su un atto di denuncia un terzo senza alcuna ulteriore verifica;<br /> <br />
Rilevata l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi pubblici implicati nel procedimento.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7508/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a></p>
<p>Va sospesa, limitatamente alla sospensione dell’attività dell’Unità Cardiologia di Atri e su istanza di un Comune, la deliberazione del direttore generale Asl in tema di assetto organizzativo aziendale provvisorio se, allo stato, sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal Comune. (G.S.) N. 04539/2011 REG.PROV.CAU. N. 07274/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, limitatamente alla sospensione dell’attività dell’Unità Cardiologia di Atri e su istanza di un Comune, la deliberazione del direttore generale Asl in tema di assetto organizzativo aziendale provvisorio se, allo stato, sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04539/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07274/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7274/2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Pineto</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costanzo Dal Pozzo, con domicilio eletto presso Sabrina Primavera in Roma, via Nomentana, 909;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl Teramo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;<br />	<br />
<b>Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Disavanzi Settore Sanitario Reg. Abruzzo, Regione Abruzzo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Salute</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gabriella Liberatore, Carmine Zippilli, Paolo Basilico, Giuseppe Forcella, Raffaele Modestini, Paolo Lupinetti, Domenico Pelusi, Giuseppe Gentile, Monica Di Marco, Mariagrazia Marinelli, Fioravante Costantini</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione I n. 309/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Dal Pozzo, Lubrano Filippo e dello Stato De Bonis;	</p>
<p>Considerato che la domanda cautelare riproposta in appello risulta circoscritta alle sole determinazioni riguardanti l’Unità Cardiologia di Atri;	</p>
<p>Ritenuto che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni sostanziali e processuali dedotte dalle parti richiedono un attento esame in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dall’appellante, limitatamente alla disposta disattivazione dell’Unità di Cardiologia, pur tenendo conto delle responsabili dichiarazioni rese dal Direttore Sanitario della ASL di Teramo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7274/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, limitatamente alla sospensione dell’attività dell’Unità Cardiologia di Atri.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-4539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.4539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di alcuni genitori, il Verbale di un Consiglio d&#8217;Istituto Comprensivo con il quale si determinava definitivamente per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 la costituzione di cinque classi prime medie invece di sei, con assegnazione a cinque classi prime di 141 alunni: infatti il ricorso presenta numerosi profili di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-10-2011-n-603/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/10/2011 n.603</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di alcuni genitori, il Verbale di un Consiglio d&#8217;Istituto Comprensivo con il quale si determinava definitivamente per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 la costituzione di cinque classi prime medie invece di sei, con assegnazione a cinque classi prime di 141 alunni: infatti il ricorso presenta numerosi profili di fondatezza, soprattutto in relazione alla presenza di studenti disabili; la concessione della misura cautelare si appalesa quale idoneo strumento di tutela della posizione giuridica degli stessi ricorrenti in quanto sussiste indubbiamente il periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00603/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00863/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 863 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>B.R.</b> e <b>S.N.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sul Minore <b>B.F.</b>, <b>L.S.G.</b> e <b>M.L.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sulla Minore <b>L.S.A.</b>, <b>M.N.</b> e <b>N.R.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sulla Minore <b>M.R.</b>, <b>S.M.</b> e <b>F.K.</b> Quali Esercenti La Potesta&#8217; Genitoriale Sul Minore <b>S.E.</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Lucchetti, Francesca Paoletti, Elena Daniele, con domicilio eletto presso Avv. A.L. in Ancona, corso Mazzini, 156;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca Scientifica-Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Istituto Comprensivo Senigallia</b> &#8220;- OMISSIS -&#8220;, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
1. del Verbale del Consiglio d&#8217;Istituto n° 5 bis del 28 agosto 2011 dell&#8217;Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -” con il quale si determinava definitivamente per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 la costituzione di cinque classi prime invece di sei;<br />	<br />
2. dell&#8217;organico di diritto dell&#8217;Istituto Comprensivo Senigallia &#8212; OMISSIS &#8211; &#8211; del quale si prendeva conoscenza a seguito di nota del Dirigente Scolastico del 18 aprile 2011, non in possesso degli scriventi &#8211; e recante l&#8217;assegnazione di cinque classi prime per il numero di alunni previsti di 141 unità;<br />	<br />
3. del mancato adeguamento dell&#8217;organico di diritto dell&#8217;Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -&#8220;, &#8211; come risultante dlal sito internet del MIUR alla data del 23.08.2011 da cui risultavano autorizzate 5 classi prime &#8211; rispetto al Decreto del Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto &#8220;- OMISSIS -&#8221; nota prot. 3755/C21 del 21.07.2011 con il quale si costituivano 6 classi prime;<br />	<br />
4. del Decreto del Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale delle Marche (di qui in poi &#8220;USR Marche&#8221;) del 13.04.2011 di cui alla nota prot. n° 7553/c21a con il quale si determinava la dotazione organica di diritto dei posti comuni e di sostegno della scuola dell&#8217;infanzia e della scuola primaria, sulla base del quale veniva fissato l&#8217;organico di diritto nell&#8217;ambito provinciale;<br />	<br />
5. del Decreto del Direttore Generale dell&#8217; USR Marche del 02.08.2011 di cui alla nota prot. n° 14212/c21a poi rettificato dal successivo Decreto di cui alla nota prot. n°. 14398/c21a del 04.08.2011 con il quale si determinava la dotazione organica di fatto dei posti comuni e di sostegno per l&#8217;a.s. 2011/2012, dando mandato ai dirigenti dei singoli ambiti territoriali di ridefinire l&#8217;organico di fatto delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive province, &#8220;nonchè di disporre gli sdoppiamenti ed accorpamenti di classi&#8221;, ove interpretati nel senso di inibire la costituzione della sesta classe prima nell&#8217; istituto scolastico &#8220;- OMISSIS -&#8220;;	</p>
<p>nonchè dì ogni altro atto, presupposto, connesso o comunque collegato, anche non conosciuto ai sottoscritti procuratori, ove ritenuto lesivo delle prerogative di parte ricorrente	</p>
<p>Nonchè<br />	<br />
per l&#8217;accertamento del diritto alla costituzione della sesta classe prima presso la scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -&#8221; in aggiunta alle cinque classi già costituite.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca Scientifica-Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona e di Istituto Comprensivo Senigallia &#8220;- OMISSIS -&#8220;;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; il ricorso presenta numerosi profili di fondatezza, soprattutto in relazione alla presenza di studenti disabili;<br />	<br />
&#8211; in base ai chiarimenti forniti dai ricorrenti nel corso della discussione orale, la concessione della misura cautelare si appalesa ancora quale idoneo strumento di tutela della posizione giuridica degli stessi ricorrenti;<br />	<br />
&#8211; sussiste indubbiamente il periculum in mora (in terminis, TAR Molise, n. 163/2011);<br />	<br />
&#8211; la domanda cautelare va pertanto accolta.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):<br />	<br />
&#8211; accoglie la domanda cautelare;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase del giudizio;<br />	<br />
&#8211; fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 21 giugno 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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