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	<title>14/10/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/10/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.9895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-9895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-9895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.9895</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Russo Stellino ( Avv. Dell’Anno) c/ Federazione dei Verdi ( Avv. Mancini) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle vicende relative l&#8217;adesione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei partiti politici Giurisdizione e competenza – Partiti politici &#8211; Funzionamento, adesione ed organizzazione &#8211; G.O. &#8211; Sussiste Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-9895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.9895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-9895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.9895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Russo<br /> Stellino ( Avv. Dell’Anno) c/ Federazione dei Verdi ( Avv. Mancini)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle vicende relative l&#8217;adesione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei partiti politici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Partiti politici &#8211; Funzionamento, adesione ed organizzazione &#8211;  G.O.  &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Giurisdizione e competenza – Partiti politici &#8211; Funzionamento, adesione ed organizzazione &#8211;  G.O.  &#8211; Sussiste</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 09895/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 07223/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 7223/2009 RG, proposto dai <br />	<br />
sigg. <b>Paolo STELLINO, Salvatore CACCIATORE, Sonia OSTRICA, Roberto COSCIONE, Gerardo ROMANO, Antonella COGGIATTI, Gianfranco TEODORO, Rossana MESCHINI, Andrea BARTOLONI, Roberta BOCCACCI, Andrea LUZZI FRANZONI, Pietro DI ROCCO, Beatrice VENGA, Emanuele MARTINO, Cinzia DE SIMONE, Riccardo MORIZIO, Sergio IVALDI, Vera PETRONE, Adalgisa GHEZZI, Sante PERLUIGI ed Angelo BONELLI</b>, tutti rappresentati e difesi dal prof. Paolo DELL’ANNO ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via U. Saba n. 54, sc. C),</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la <B>FEDERAZIONE DEI VERDI</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio MANCINI e Luigi CONTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta n. 50 e </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</b></i>la <b>Federazione provinciale dei Verdi di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita, nel presente giudizio, </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>A) &#8211; delle note tutte in data 27 luglio 2009, ricevute molto più tardi, con cui la Federazione intimata ha comunicato a ciascun ricorrente che «… Il Comitato dell&#8217;Esecutivo Nazionale ha ritenuto non accettare alcune richieste di nuove adesioni alla Federazione dei Verdi per l&#8217;anno 2008…»; <br />	<br />
B) &#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della sola Federazione intimata;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, il prof. DELL’ANNO e l’avv. CONTI;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;<br />	<br />
Ritenuto in fatto che i sigg. Paolo STELLINO e consorti dichiarano d’aver prodotto alla Federazione provinciale dei Verdi di Roma, in data 30 gennaio 2009, 596 domande d’iscrizione a detto partito politico, 374 delle quali relative a nuovi aderenti; <br />	<br />
Rilevato che i sigg. STELLINO e consorti rendono noto d’aver in varia guisa ciascuno ricevuto, in data 24 luglio 2009, una nota della Federazione provinciale dei Verdi di Roma in virtù della quale «… Il Comitato dell&#8217;Esecutivo Nazionale ha ritenuto non accettare alcune richieste di nuove adesioni alla Federazione dei Verdi per l&#8217;anno 2008…»;<br />	<br />
Rilevato allora che i sigg. STELLINO e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando le note in parola e deducendo in punto di diritto la sussistenza della giurisdizione del TAR in soggetta materia e, nel merito, due articolati mezzi di gravame; <br />	<br />
Considerato in diritto che non può esser condivisa l’eccezione d’inammissibilità per mancato esaurimento dei gravami interni –nella specie, per omessa previa adizione della procedura arbitrale innanzi al Giurì nazionale della Federazione intimata–, in quanto l’art. 3 delle norme sulle procedure d’iscrizione al partito stesso facultizza, ma non obbliga l’interessato a devolvere in arbitrato la controversia sull’iscrizione; <br />	<br />
Considerato al riguardo che non giova alla tesi della Federazione intimata il richiamo, anche come eccezione di sua omessa impugnazione, all’art. 22 dello Statuto del partito, perché quest’ ultimo concerne la previsione dell’organo e le sue competenze e non v’è prova della sottoscrizione, da parte di tutti e di ciascun odierno ricorrente, d’una clausola compromissoria espressa sul punto; <br />	<br />
Considerato ancora che non ha pregio l’eccezione di difetto dell’interesse attoreo, giacché tutti i ricorrenti hanno titolo per controvertere sul diniego della loro iscrizione al partito intimato, avendo dimostrato con la sottoscrizione della relativa domanda, di voler seriamente aderire al movimento politico, non essendo dimostrato un loro intendimento meramente emulativo, né tampoco contesta la posizione attuale di iscritti in capo ai sigg. STELLINO e BONELLI; <br />	<br />
Considerato invece che va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sul diniego impugnato, in quanto, a tutto concedere sulla natura dei partiti politici nell’ordinamento repubblicano, in questa sede, controvertendosi sulla sussistenza o meno del titolo dei ricorrenti ad aderire alla Federazione intimata, in realtà si questiona d’un diritto politico, la cui cognizione spetta, a’sensi degli artt. 2 e 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E) all’AGO, quand’anche fossero stati nella specie implicati atti soggettivamente od oggettivamente amministrativi; <br />	<br />
Considerato altresì che non serve alla tesi attorea la definizione dei partiti politici, per certi versi non infondata o irrealistica, come titolari ex lege di alcune pubbliche funzioni (cfr., C. cost., 24 febbraio 2006 n. 79; id., 24 aprile 2009 n. 120), in quanto ciò riguarda le elezioni, il funzionamento dei corpi rappresentativi ed il contributo dei cittadini, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale, ossia della funzione d’indirizzo politico; <br />	<br />
Considerato invero che quest’ultima dirige, conforma e controlla la funzione amministrativa, ma non si confonde con essa e con la sua attività giuridica, la quale risponde, a differenza della politica che si basa essenzialmente sul principio di maggioranza, alle regole ex artt. 97 e 98 Cost. e, in particolare, a quelle d’imparzialità, di legalità e d’efficacia, nonché al principio per cui i pubblici funzionari, siano essi elettivi o professionali, sono all’esclusivo servizio di tutta la Nazione e non della parte politica governatrice pro tempore; <br />	<br />
Considerato di conseguenza che è impossibile configurare negli atti impugnati, promananti da un partito politico e non da un pubblico potere imparziale ed efficace (ossia da una P.A. in senso soggettivo o da un organismo di diritto pubblico), la qualità oggettiva e funzionale di provvedimenti amministrativi e, quindi, la giurisdizione di questo Giudice su di essi; <br />	<br />
Considerato per contro che le vicende inerenti all’adesione, all’ organizzazione ed al funzionamento dei partiti stessi, concernendo in realtà la vita d’una formazione sociale di tipo associativo, nulla hanno a che vedere con l’effusione d’un pubblico potere regolato dalla legge, solo il quale fonda, per fermo convincimento della giurisprudenza costituzionale, l’affidamento alla giurisdizione di questo Giudice delle controversie riguardanti posizioni non di legittimo interesse ma, come nelle specie, di diritto soggettivo perfetto; <br />	<br />
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, dichiara inammissibile il ricorso n. 7223/2009 RG in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2009, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-9895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.9895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.1537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-1537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-1537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-1537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.1537</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. I. Correale Est. S. Bonaldi quale Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva “A.S.D. L&#8217;Isola Che Non c&#8217;e&#8217;”, (Avv.ti A. Benvenuti e L. Guccinelli) contro il Comune di Livorno (Avv.ti L. e P. Macchia) sulla non equiparabilità di una &#8220;tessera di socio&#8221; onerosa ad un &#8220;biglietto di ingresso&#8221; laddove le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-1537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.1537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-1537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.1537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. I. Correale Est.<br /> S. Bonaldi quale Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva “A.S.D. <br />L&#8217;Isola Che Non c&#8217;e&#8217;”, (Avv.ti A. Benvenuti e L. Guccinelli) contro <br />il Comune di Livorno (Avv.ti L. e P. Macchia)</span></p>
<hr />
<p>sulla non equiparabilità di una &ldquo;tessera di socio&rdquo; onerosa ad un &ldquo;biglietto di ingresso&rdquo; laddove le norme statutarie dell&#8217;Associazione chiariscano che non tutti gli aspiranti sono potenziali soci</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio e industria – Associazione culturale – Ordine di cessazione dell’attività di intrattenimento ex art. 68 TULPS &#8211; Riscontro del pagamento di un biglietto di ingresso consistente nel rilascio di tessere onerose per i soci – Disposizioni statutarie che chiariscono che non tutti gli aspiranti sono potenziali soci &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’ordinanza con la quale è stata ordinata la cessazione dell’attività di intrattenimento svolta in un circolo culturale disposta in applicazione dell’art. 68 TULPS in base al riscontro del “pagamento di un biglietto di ingresso” nella specie consistente nel rilascio di tessere per i soci immediatamente all’ingresso dietro compenso di 3 euro. Difatti non sono condivisibili le argomentazioni dell’Amministrazione secondo cui il pagamento del “biglietto” o della “tessera di iscrizione” sarebbe comunque una identica fattispecie in quanto i due titoli rappresenterebbero il “lasciapassare” che consente ad un “quisque de populo”, senza limiti di numero né altro, di entrare liberamente ed usufruire dei servizi contenuti all’interno del Circolo. Nella specie difatti le norme statutarie dell’Associazione, che descrivono le modalità di affiliazione (artt. 4 e 5), precisano che la ricezione della tessera convalida l’ammissione del richiedente solo se entro trenta giorni il Consiglio Direttivo non ritiri la stessa e che dal verbale del Consiglio Direttivo devono risultare le motivazioni che hanno portato all’ammissione (o al diniego) degli aspiranti soci. Richiedendo una motivazione anche dell’ammissione – e non solo del diniego – lo Statuto chiarisce che non tutti gli aspiranti sono potenziali soci e che quindi ci sarà un numero limitato di essi in cui il rilascio della tessera all’ingresso del locale consentirà di fruirne liberamente. Ne consegue la non equiparabilità nel caso concreto della tessera ad un biglietto di ingresso con conseguente illegittimità della disposta cessazione dell’attività</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01537/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01100/2007 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2007, proposto da:	</p>
<p><b>Simone Bonaldi</b>, quale Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva “A.S.D. L&#8217;Isola Che Non c&#8217;e&#8217;”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annapaola Benvenuti e Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Livorno</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Macchia e Paolo Macchia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza in data 3 maggio 2007, notificata in pari data, a firma del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Livorno con la quale è stata ordinata la cessazione dell’attività di intrattenimento svolta nel circolo “L’Isola<br />
&#8211; della nota in data 6 giugno 2007, notificata in data successiva al 14 giugno 2007, a firma del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Livorno con la quale non è stata accolta la richiesta di annullamento in via di autotutela a<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo e/o conseguente, ancorchè incognito ed in particolare dei verbali predisposti dalla Polizia Amministrativa.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare del Presidente di questa Sezione n. 642/2007 del 6 luglio 2007;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione del Comune di Livorno, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 681/2007 del 27 luglio 2007;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Livorno, nell’ambito dell’attività di controllo e vigilanza in materia di commercio e intrattenimento, contestava al sig. Simone Bonaldi, quale presidente dell’associazione culturale “L’isola che non c’è” di avere effettuato attività di intrattenimento e svago per bambini tramite gonfiabili, scivolo, saltarello playground e pista multi gioco senza la prescritta licenza da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS, in violazione della disposizione di cui all’art. 666 c.p.<br />	<br />
In seguito a ciò, il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Livorno, rilevando che il locale in questione, sia pure asserito come circolo privato, doveva essere assoggettato alla normativa vigente sui pubblici spettacoli in considerazione che risultava il pagamento di biglietto di ingresso, l’associazione temporanea di persone non socie e la pubblicità sugli intrattenimenti, ordinava in data 3 maggio 2007 la cessazione di tale attività perché svolta senza la prescritta autorizzazione di polizia.<br />	<br />
Il si. Bonaldi, in data 7 maggio 2007, chiedeva l’annullamento di tale ordinanza, specificando in dettaglio le modalità di esercizio del parco giochi in questione, insistendo sulla circostanza che lo stesso non era aperto al pubblico e non svolgeva attività ludica nell’esercizio dell’impresa né era oggetto di pubblicità in luoghi diversi da quello in cui insisteva lo stesso.<br />	<br />
A tale richiesta rispondeva negativamente il medesimo dirigente comunale con nota del 6 giugno 2007, richiamando il contenuto di una circolare della Prefettura di Livorno del 18 settembre 1996, avente ad oggetto le caratteristiche che assoggettano i locali alla disciplina di cui all’art. 68 TULPS, e la nota comunale del 29 maggio 2007, ove da sopralluogo risultava che l’attività era pubblicizzata tramite una mongolfiera e tramite insegne facciali fisse, che era effettuata la cessione di tessere per soci ACSI immediatamente all’ingresso, dietro compenso di tre euro, che erano fate pagare prestazioni orarie dei vari giochi.<br />	<br />
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 2 luglio 2007 e depositato il successivo 5 luglio, il sig. Bonaldi chiedeva l’annullamento, pervia sospensione anche mediante provvedimento presidenziale interinale, dell’ordinanza e della successiva nota di diniego di autotutela sopra richiamate, lamentando quanto segue.<br />	<br />
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed errore nei presupposti”.<br />	<br />
L’attività in questione non poteva definirsi di tipo imprenditoriale nei sensi richiesti al fine dell’applicazione degli artt. 68 e 80 del TULPS per diverse ragioni.<br />	<br />
In ordine al presunto pagamento di un biglietto, il ricorrente rilevava che nell’ordinanza impugnata si faceva cenno a tale pagamento mentre nella nota di diniego del 6 giugno 2007 si rappresentava la circostanza del pagamento di una tessera di associazione per tre euro. Proprio tale fattispecie, confermata dal ricorrente, portava ad escludere che nei locali in questione si dava luogo ad attività imprenditoriale, dato che l’accesso agli stessi era limitato ai soci tesserati, senza pagamento di alcun biglietto per chi non lo fosse, e nessuna autorizzazione di polizia era necessaria sotto tale profilo.<br />	<br />
Così pure per la ritenuta attività pubblicitaria, il ricorrente evidenziava che la stessa era posta sulle sole strutture dei locali e non era diffusa in alcuna altra zona della città, proprio perché dell’attività ludica potevano beneficiare solo i soci, ai sensi della legge n. 383/2000.<br />	<br />
Anche riguardo al ritenuto pagamento di quota oraria per usufruire dei singoli giochi, il ricorrente contestava la conclusione cui era pervenuto il dirigente comunale, in quanto, ferma restando la contraddittorietà tra i due atti impugnati in quanto nell’ordinanza non si faceva alcun cenno a tale circostanza, l’associazione culturale di cui lui era presidente, come da specifica deliberazione del Consiglio direttivo del 2 aprile 2007, aveva stabilito di far pagare ai soci il contributo individuale orario di euro 1,50 – comunque inferiore alla tariffa ordinaria praticata per giochi analoghi da imprenditori del settore nella città di Livorno – al fine di fare fronte alle esigenze economiche per l’avvio del funzionamento delle varie attività e solo fino alla fine dell’anno, con riserva di riesaminare la situazione alla scadenza prefissata. Il contributo richiesto ai soci, così, non aveva un fine lucrativo ma meramente contributivo.<br />	<br />
Pertanto, le descritte attrazioni per bambini erano gestite senza fini di lucro e non erano dirette alla produzione o allo scambio e/o di servizi al fine di poterle qualificare come di tipo imprenditoriale, Inoltre, i soggetti che volevano iscriversi dovevano manifestare per iscritto la loro volontà, salvo ritiro della relativa tessera consegnata all’atto dell’iscrizione da parte del Consiglio direttivo entro i successivi trenta giorni. La qualità di socio, pertanto, era convalidata dopo tale termine e costoro potevano godere, esclusivamente per tale qualità, della disponibilità dei giochi per bambini, con area finitima attrezzata per consentire agli accompagnatori eventuali attività ricreative e sociali collaterali.<br />	<br />
Con il decreto cautelare indicato in epigrafe era rigettata la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati nelle more della camera di consiglio.<br />	<br />
In prossimità della stessa si costituiva il Comune di Livorno, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione “…limitatamente alla parte attinente svolta dalla associazione ricorrente quale circolo privato”.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti depositavano una memoria ad integrazione delle proprie tesi difensive.<br />	<br />
In particolare, il Comune resistente richiamava la circostanza che in data 18 giugno 2008 era stata adottata una nuova ordinanza di cessazione dell’attività in seguito a nuova istruttoria, che si sovrapponeva completamente alla precedente ordinanza sostituendola “in toto” e dando luogo alla improcedibilità del presente ricorso.<br />	<br />
Il ricorrente, dal canto suo, confermava l’esistenza di tale nuovo provvedimento, avverso il quale era stato proposto altro ricorso avanti a questo Tribunale con concessione del relativo provvedimento cautelare, ed evidenziava che il procedimento penale a suo carico, promosso per ritenuta violazione dell’art. 666 c.p., si era nel frattempo concluso con sentenza del Tribunale di Livorno del 16 gennaio 2009, passata in giudicato, contenente assoluzione perché il fatto non sussiste, non rivestendo, in sostanza, l’attività in questione natura imprenditoriale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio preliminarmente non ritiene di individuare la causa di improcedibilità del ricorso rilevata dalla difesa del Comune resistente.<br />	<br />
E’ vero, infatti, che il Comune di Livorno ha adottato una nuova ordinanza in data 18 giugno 2008 avente ad oggetto la cessazione dell’attività ma – a parte le vicende processuali proprie del relativo ricorso a questo Tribunale n. 1409/2008 che non rilevano nella presente sede – tale nuova ordinanza, come dichiarato dallo stesso Comune nella sua memoria, è stata adottata a seguito di nuova istruttoria e non poteva che disporre per l’avvenire, lasciando impregiudicato ogni effetto della precedente impugnata nella presente sede, fondata su istruttoria diversa.<br />	<br />
Di conseguenza, il Collegio ritiene che permane l’interesse del ricorrente alla decisione in relazione al periodo di efficacia del provvedimento impugnato, anteriore a quello di cui al provvedimento del 18 giugno 2008 sopra richiamato, ed ai potenziali ed eventuali risvolti risarcitori.<br />	<br />
Chiarito ciò, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato nella presente sede si fonda sulla ritenuta applicazione degli articoli 68 e 80 del TULPS, come esplicitamente indicato nel medesimo.<br />	<br />
Ebbene, si rileva che l’art. 68 cit. prevede che “Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”. In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescriveva che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, ma non indetti nell&#8217;esercizio di attività imprenditoriali, occorreva la licenza del Questore.<br />	<br />
Ne consegue, quindi, che in assenza di attività imprenditoriale per intrattenimenti in luoghi aperti al pubblico l’applicazione di tale articolo è inibita.<br />	<br />
In merito, il Collegio ritiene fondate le doglianze del ricorrente in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione dell’art. 68 cit.<br />	<br />
Infatti, nei due provvedimenti impugnati – ordinanza e successivo provvedimento di diniego di autotutela, da considerarsi atto confermativo come tale autonomamente impugnabile (TAR Lazio, Sez. II bis, 9.12.08, n. 11111) – il dirigente comunale ritiene di identificare i presupposti per l’applicazione dell’art. 68 TULPS in base al riscontro del “pagamento di un biglietto di ingresso, oltre all’associazione temporanea delle persone non ancora socie” e alla “pubblicità degli intrattenimenti” (ordinanza del 3 maggio 2007) nonché, secondo la successiva specificazione del 6 giugno 2007, in base al riscontro di pubblicità mediante mongolfiera e insegne monofacciali fisse, al rilascio di tessere per soci ACSI immediatamente all’ingresso dietro compenso di 3 euro, al pagamento di prestazioni orarie dei vari giochi.<br />	<br />
In realtà, gli elementi forniti dal ricorrente anche nella presente sede fanno propendere per una conclusione diversa.<br />	<br />
Per quel che riguarda il pagamento di somme all’ingresso da parte degli avventori, il Collegio ritiene che l’amministrazione comunale non abbia esaminato con il necessario approfondimento lo statuto dell’associazione culturale in questione al fine di valutare come potesse qualificarsi l’attività di intrattenimento nei locali di Via Masi n. 7 in Livorno.<br />	<br />
Concordando con il ricorrente, laddove si riscontra contraddittorietà tra l’indicazione dell’ordinanza impugnata, in cui si fa riferimento al “pagamento del biglietto d’ingresso oltre all’associazione temporanea delle persone non ancora socie del Circolo”, e quella della nota del 6 giugno 2007, in cui si rileva la “cessione di tessere per soci ACSI immediatamente all’ingresso, dietro compenso di 3 euro” ma soffermandosi su quest’ultima indicazione, che appare corrispondente alla realtà dei fatti secondo quanto indicato nello stesso Statuto dell’associazione, il Collegio in primo luogo non condivide la conclusione sul punto del Comune resistente, esposta nella sua memoria di costituzione, secondo cui il pagamento del “biglietto” o della “tessera di iscrizione” sarebbe comunque una identica fattispecie in quanto rappresenterebbero i due titoli il “lasciapassare” che consente a “quisque de populo”, senza limiti di numero né altro, di entrare liberamente ed usufruire dei servizi contenuti all’interno del Circolo.<br />	<br />
Tale conclusione sarebbe condivisibile in assenza di norme specifiche statutarie che differenzino le due fattispecie, dato che se il pagamento di un biglietto, in effetti, consente a chiunque l’ingresso e la fruizione dei locali dietro versamento di una somma di denaro, il rilascio di una tessera consente la fruizione dei locali solo ai soci.<br />	<br />
Per verificare che tale ultima operazione non costituisca un “escamotage” per derogare alle norme applicabili in materia di pubblici esercizi aperti al pubblico aventi finalità imprenditoriale, quindi, l’amministrazione comunale deve approfondire le caratteristiche dell’associazione che si avvale di tale modalità di tesseramento.<br />	<br />
Nel caso di specie le norme statutarie che descrivono le modalità di affiliazione (artt. 4 e 5) precisano che la ricezione della tessera convalida l’ammissione del richiedente solo se entro trenta giorni il Consiglio Direttivo non ritira la stessa e che dal verbale del Consiglio Direttivo devono risultare le motivazioni che hanno portato all’ammissione (o al diniego) degli aspiranti soci.<br />	<br />
Richiedendo una motivazione anche dell’ammissione – e non solo del diniego – lo Statuto chiarisce che non tutti gli aspiranti sono potenziali soci e che quindi ci sarà un numero limitato di essi, a differenze delle diverse fattispecie, esaminate dalla condivisibile giurisprudenza riportata dal Comune resistente, in cui il rilascio della tessera all’ingresso del locale consente di fruirne liberamente, senza alcuna valutazione sull’accettabilità della richiesta di affiliazione da parte degli organi dell’associazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, il Comune non ha approfondito tale caratteristica dell’associazione né ha esternato, nella motivazione dei provvedimenti impugnati, le ragioni che lo inducevano a concludere per l’individuazione dello svolgimento di attività imprenditoriale aperta al pubblico nonostante le specifiche modalità di affiliazione.<br />	<br />
Né nei provvedimenti in questione, che pure apoditticamente richiamano l’art. 80 TULPS, si fa cenno alla riscontrata effettiva presenza di un numero di avventori tale da porre in pericolo le modalità di evacuazione del locale in caso di incendio così da ritenere applicabile tale normativa in relazione a questo specifico profilo.<br />	<br />
Così pure, in relazione alla pubblicità attraverso strumenti di grande visibilità come una mongolfiera e insegne monofacciali, si rileva che esse sono limitate al luogo in cui si svolge l’attività e non risultano diffuse in altre parti della città sì da richiamare pubblico senza limitazioni, non potendosi così identificare tali forme come tali da incidere sulla qualificazione stessa dell’attività, non essendo sufficiente la presenza di insegne a legittimare l’adozione di un provvedimento di cessazione di un’attività di intrattenimento riservata a soci ma, semmai, di un provvedimento di rimozione delle stesse se incompatibili con la normativa comunale (TAR Veneto, Sez. II, 13.6.89, n. 965).<br />	<br />
Anche le ulteriori precisazioni del ricorrente in merito alla consistenza del contributo orario richiesto ai soci, limitato all’anno in corso e che il Comune non ha dimostrato di non essere esiguo rispetto alla media degli altri esercizi pubblici simili di intrattenimento per bambini, appaiono compatibili con la natura dell’attività esercitata e lo scopo senza fini di lucro dell’associazione.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività riscontrate al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, ferma restando la potestà del Comune di vigilanza continua di tale attività e la verifica, nel tempo, del rispetto delle condizioni evidenziate, al fine di evitare che l’associazione in questione, per il numero elevato di soci e la continuità dei contributi degli stessi, possa dare luogo ad attività sostanziale di tipo diverso da quella senza fini di lucro.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, tranne quanto versato per il contributo unificato, attesa la peculiarità della vicenda. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate, tranne quanto previsto dall’art. 21, comma 6 bis, d.l. n. 223/06, conv. in l. n. 248/06.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 02/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2009-n-1537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.1537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-14-10-2009-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-14-10-2009-n-681/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.681</a></p>
<p>L. Papiano Pres. E. Loria Est. F. Cagliari (Avv. L. Maggiolo) contro il Comune di Reggio Emilia (Avv. S. Gnoni) e nei confronti di Casa di Cura Salus S.p.A. (Avv.ti A. Astolfi e G. De Angelis) sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;autorizzazione per la realizzazione di un impianto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-14-10-2009-n-681/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-14-10-2009-n-681/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2009 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. E. Loria Est.<br /> F. Cagliari (Avv. L. Maggiolo) contro il Comune di Reggio Emilia (Avv. S. <br />Gnoni) e nei confronti di Casa di Cura Salus S.p.A. (Avv.ti A. Astolfi e<br /> G. De Angelis)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;autorizzazione per la realizzazione di un impianto di carburanti e sulla necessità del previo nulla-osta dell&#8217;Ente concessionario della strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Impianti di carburanti – Autorizzazione – Impugnazione da parte dei terzi lesi – Termine &#8211; Decorrenza – Di norma dalla ultimazione dei lavori	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Impianti di carburanti – Permesso di costruire – Assenza di nulla osta dell’Ente concessionario della strada &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche in relazione alle distanze tra impianti di carburante è solo nel momento di ultimazione dei lavori che è possibile – di norma &#8211; avere contezza delle caratteristiche e della distanza degli accessi dell’impianto, in modo da poter valutare le eventuali violazioni urbanistiche perpetrate. Solo da tale momento decorre quindi il termine decadenziale per l’impugnazione del titolo abilitativo da parte degli eventuali terzi lesi	</p>
<p>2. Il permesso di costruire relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, è illegittimo per violazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 32/98 nonché dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) laddove non sia stato previamente acquisito il parere dell’Ente concessionario della strada (ANAS e/o Provincia di Parma nella specie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00681/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00372/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 372 del 2006, proposto da </p>
<p><b>Tanzi Aurelio Petroli S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgio Pagliari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Torrile <i>(PR)</i></b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Soncini e Francesco Soncini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Soncini in Parma, Stradello Boito 1;	</p>
<p>il Servizio <b>Commercio e Attività Produttive e Polizia Amministrativa del Comune di Torrile</b>;	</p>
<p>il <b>Servizio Assetto del Territorio e Urbanistica Comune di Torrile</b>;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Vi.B.Oil. S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Bassi e Paolo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Parma, Strada Petrarca 8;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Torrile (PR) datato 06.06.2005 a firma del Responsabile del settore Attività Produttive e Polizia Amministrativa, con cui il Comune ha autorizzato la ditta Vi.B.Oil. S.r.l. a installare ed esercitare un nuovo impianto di distribuzione di carburanti da realizzarsi in Torrile Frazione S. Paolo lungo la variante della S.S. n. 343 Asolana, in area identificata al catasto del Comune di Torrile al Foglio 18, Mappale 20;<br />	<br />
del permesso di costruire oneroso, rilasciato dal Responsabile del Settore VI – Assetto del Territorio e Urbanistica del Comune di Torrile, in data 06.06.2005 in favore del signor Bortolotti Piero, nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta Vi.B.Oil. s.r.l.;<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Torrile (PR) n. 19 del 22.04.2004, con cui sono state approvate le norme di attuazione al P.O.C. – RUE, limitatamente all’art. 52, comma 6 lett. d) delle suddette norme di attuazione, laddove si dispone che la distanza stradale dei nuovi impianti di distribuzione sia di soli mt. l 1500 rispetto agli impianti esistenti;<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Torrile (PR) n. 20 del 16.05.2006 con cui è stata adottata la variante al POC e alle relative norme di attuazione, limitatamente all’art. 21, comma 9 lett. d) delle suddette norme di attuazione, laddove si dispone che la distanza stradale dei nuovi impianti di distribuzione carburanti, rispetto a quelli esistenti, sia di mt. lineari 1500;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Torrile;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Vi.B.Oil. S.r.l.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 11/20078 con cui il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare alla camera di consiglio del 09/01/2007;<br />	<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7767, resa in data 29 maggio 2007, con cui è stato accolto l’appello della Vi.B.Oil. s.r.l. avverso l’ordinanza di I grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 07.12.2006 e depositato in data 20.12.2006, la società Tanzi Petroli s.r.l., proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Torrile al km. 11,083 della variante S.S. n. 343 Asolana, ha impugnato una serie di provvedimenti finalizzati a autorizzare la ditta Vi.B.Oil. all’installazione e gestione di un futuro impianto di distribuzione di carburanti sulla medesima strada Asolana, nel Comune di Torrile.<br />	<br />
La ricorrente ha impugnato anche il P.O.C. – R.U.E. e le norme di attuazione di tale strumento pianificatorio, limitatamente alla parte in cui tali atti indicano delle distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti inferiori a quelle fissate dalla Regione.<br />	<br />
Avverso tali provvedimenti la citata società ha proposto i seguenti mezzi di impugnativa:<br />	<br />
1. Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2, d.lgs. n. 32/98 e s.m.i. (“razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”), in relazione all’art. 5.2. della delibera del Consiglio comunale dell’Emilia-Romagna n. 355/2002 (norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto. Con tale motivo la ricorrente si duole del fatto che l’impianto della contro interessata sia stato autorizzato in violazione delle disposizioni delle norme di indirizzo programmatico delle Regioni (del. C.R. n. 355/2002) che prevedono che le distanze tra impianti siano misurate in relazione al “percorso stradale minimo nel rispetto del Codice della Strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica”. Nel caso di specie i due impianti distano misure grandemente inferiori rispetto a quella minima inderogabilmente fissata dalle disposizioni regionali (3000 metri), e ciò sia che il percorso venga calcolato inserendo la vicina rotatoria sia che non si tenga conto della rotatoria presente lungo il tracciato.<br />	<br />
2. Ulteriore violazione del combinato disposto dell’art. 1 del d.lgs. n. 32/98 e s.m.i. e dell’art. 5.2. della delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 355/2002. Gli atti di pianificazione comunale (POC e RUE) sono illegittimi in quanto incidono sugli esiti dei procedimenti autorizza tori (quale quello in contestazione) ai sensi del d.lgs. n. 32/98s.m.i, in quanto derogano, alterandone la portata precettiva, rispetto alle precise e in equivoche disposizioni in tema di distanze minime tra impianti dettate dall’art. 5.2. della Deliberazione regionale n. 355/2002 s.m.i.<br />	<br />
3. Altra violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 32/98 e s.m.i., altro eccesso di potere per difetto di istruttoria e per falso presupposto di fatto. Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma3, d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. (codice della strada). Altro eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. In virtù dell’articolo 1 d.lgs. n. 32/1998 l’autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti può essere rilasciata solo ove l’Amministrazione procedente abbia conseguito ai sensi dell’art. 26 del Codice della Strada il previo nulla-osta dell’ente proprietario della strada. Nel caso di specie, essendo il tratto di strada interessato in procinto di essere trasferito dall’A.N.A.S. alla Provincia di Parma, la società a partecipazione pubblica avrebbe dovuto rilasciare il nulla osta mentre la Provincia avrebbe dovuto rilasciare la c.d. concessione per l’apertura degli accessi della stazione carburante da e per la viabilità pubblica. Nel caso di specie, il Comune intimato non ha mai ottenuto dall’A.N.A.S. il nulla osta né ha mai ottenuto il parere favorevole della Provincia per l’apertura degli accessi. Ciò significa che il permesso di costruire è stato rilasciato senza che vi fosse l’accertamento positivo della conformità dell’erigenda stazione carburanti alle norme in tema di sicurezza stradale e senza che l’ente proprietario abbia manifestato il proprio assenso all’apertura di accessi regolari sulla viabilità pubblica.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Torrile eccependo la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
Si è costituita la controinteressata Vi.B.Oil. s.r.l. rilevando l’infondatezza dell’avverso ricorso, in quanto sarebbe l’impianto della ricorrente a violare la distanza minima prescritta dalla normativa statale e regionale.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 09/01/2007 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2007 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello presentato dalla Vi.B.OIL. s.r.l. avverso l’ordinanza cautelare di primo grado.<br />	<br />
In vista della pubblica udienza del 14 luglio 2009 le parti depositavano memoria argomentative delle proprie rispettive difese.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Torrile.<br />	<br />
1. Ritiene l’Ente costituito in giudizio che la ricorrente non poteva non conoscere fin dal 29/05/2006 i provvedimenti in data 06.06.2005, con cui la Vi.B.Oil. è stata autorizzata all’installazione dell’impianto, in quanto nel luogo deputato era stato installato un apposito cartello che recitava testualmente “permesso di costruire n. 53/06 del 06.06.05, progetto per nuova costruzione di impianto distribuzione carburanti…”. Tale cartello avrebbe reso immediatamente cognito alla ricorrente l’avvento dell’impianto e la sua distanza dal precedente.<br />	<br />
1.1. L’eccezione deve essere respinta.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della l. n. 1034 del 1971, il termine per impugnare decorre dalla data in cui si è avuta piena conoscenza dell’emanazione del provvedimento lesivo. Pertanto, soprattutto quando si tratta di impugnazione proposta da soggetti terzi, occorre accertare quale sia il momento in cui essi siano venuti a sapere dell’adozione del provvedimento lesivo. Non è pertanto possibile fare riferimento semplicemente alla data di emanazione del provvedimento. <br />	<br />
Ritiene tuttavia la controinteressata, che la conoscenza della emanazione del provvedimento autorizzatorio da parte della ricorrente debba ritenersi presuntivamente accertata con l’apposizione del cartello che indicava gli estremi del permesso di costruire.<br />	<br />
Per quanto attiene alla data della installazione del cartello, la società contro interessata sostiene che essa andrebbe individuata con quella del 29/05/2006, in quanto da tale data la ricorrente ha avuto la possibilità di conoscere esattamente la distanza tra i due impianti, quello erigendo e quello già esistente.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di non poter aderire alla sua prospettazione.<br />	<br />
Infatti anche in relazione alle distanze tra impianti è solo nel momento di ultimazione dei lavori che è possibile – di norma &#8211; avere contezza delle caratteristiche e della distanza degli accessi dell’impianto, in modo da poter valutare le eventuali violazioni urbanistiche perpetrate.<br />	<br />
In sostanza, la piena conoscenza del provvedimento può essere presunta solo a seguito della ultimazione dei lavori, in quanto solo da quel momento è possibile ricostruire con sicurezza l’intero contenuto del provvedimento autorizzatorio.<br />	<br />
Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza, nel caso specifico dei distributori di carburante (ex multis T.A.R. Campania, Napoli sez. III, n. 7177/2006), la piena conoscenza da parte dei terzi del provvedimento autorizzatorio non deriva sempre ed automaticamente dalla ultimazione dei lavori, in quanto l’ultimazione dei lavori talora non è sufficiente a rendere edotti i terzi circa tutte le caratteristiche dell’impianto autorizzato.<br />	<br />
In conclusione, l’eccezione di tardività del ricorso deve essere respinta in quanto non è possibile far risalire con certezza la piena conoscenza del provvedimento impugnato alla data di installazione del cartello in cui era indicato il rilascio del permesso di costruire.<br />	<br />
2. La difesa comunale solleva un ulteriore profilo di tardività parziale del ricorso con riferimento all’impugnativa delle varianti al P.O.C.- R.U.E. approvate in data 22.04.2004 e in data 16.05.2006, che in tesi, avrebbero dovuto essere impugnate entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R., avvenuta in data 01.09.2004e in data 07.06.2006.<br />	<br />
2.1. Anche tale eccezione è infondata.<br />	<br />
Rileva, al riguardo, il Collegio, alla luce del costante indirizzo del Giudice amministrativo, che i termini per l’impugnazione della delibera di adozione o di una variante dei provvedimenti di programmazione urbanistica decorrono dal momento in cui il diretto interessato ne abbia acquisito conoscenza, mentre la semplice pubblicazione all&#8217;albo dell&#8217;atto amministrativo ha la funzione di portare a conoscenza della delibera i soggetti che non ne sono direttamente contemplati. Pertanto, nel caso di specie, per i soggetti destinatari diretti della variante, la mera pubblicazione all&#8217;albo non è sufficiente a far decorrere i termini di impugnativa. (T.A.R. Lombardia Brescia, 31 marzo 2004, n. 371).<br />	<br />
Peraltro, come osservato dalla difesa della ricorrente, le varianti di per sé non procurano un pregiudizio diretto e attuale nella sfera della Tanzi Petroli s.r.l. per cui l’eventuale impugnativa delle medesime avrebbe difettato di una fondamentale condizione dell’azione, laddove la lesione della posizione della ricorrente è divenuta attuale con il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alla contro interessata.<br />	<br />
3. Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
In particolare, il Collegio ritiene doversi accogliere la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, laddove si afferma che il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata è illegittimo in quanto emesso in violazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 32/98 (che prescrive il rilascio a condizione, tra l’altro, che siano rispettate le norme in materia di sicurezza stradale) nonché dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), non essendo stati previamente acquisiti il parere dell’ANAS e/o della Provincia di Parma, enti da coinvolgere nel procedimento in quanto all’epoca dei fatti era in corso il passaggio di proprietà della strada s.s. n. 343 Asolana e conseguentemente della Variante interessata all’installazione dell’impianto per cui è causa. <br />	<br />
Il “preventivo assenso” dell’Ente concessionario, ovvero dell’A.N.A.S., pur costituendo un atto endoprocedimentale, è condizionante l’accoglimento dell’istanza.<br />	<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 26 comma 3 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell&#8217;interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono di competenza del comune, “previo nulla osta dell&#8217;ente proprietario della strada”.<br />	<br />
Nel caso di specie, l’ANAS, nella nota in data 16/03/2004 ha affermato di non poter rilasciare alcun parere in quanto non possono essere prese in considerazioni licenze di accesso e di eventuali concessioni di pertinenze stradali senza il rilascio da parte della Prefettura del decreto di concessione dell’impianto così come non possono essere prese in considerazione domande intese ad ottenere licenze lungo tratti di strada in costruzione e comunque non ancora aperte al pubblico transito. La Società a partecipazione pubblica sottolinea, inoltre, che nel caso di specie, il tratto di strada sarà ceduto all’Amministrazione provinciale di Parma, per cui la richiesta di parere avrebbe dovuto essere inoltrata anche all’Amministrazione Provinciale.<br />	<br />
Dalla lettura della nota sopra citata si evince che l’ANAS, società in allora proprietaria della strada, non ha espresso alcun parere in ordine alla sicurezza stradale dell’impianto in discorso e dei relativi accessi; inoltre, seppure si voglia ritenere che l’ANAS abbia denegato la propria competenza a esprimere tale parere, richiamando nell’ultimo periodo il futuro passaggio di proprietà della strada, deve essere rilevato come non sia stato acquisito neppure il parere della Provincia di Parma.<br />	<br />
Infatti, il verbale della conferenza dei servizi in data 28/07/2004, in cui il rappresentante della Provincia ha espresso “un nulla osta di massima”, non può essere considerato equivalente a un parere favorevole all’esercizio dell’impianto, sia per la mancanza dei requisiti formali del predetto verbale (in cui mancano le sottoscrizioni) sia perché l’espressione di un parere di massima non equivale all’espressione di un parere che deve essere favorevole sotto tutti i profili.<br />	<br />
Nello stesso permesso di costruire oneroso rilasciato dal Comune alla controinteressata si afferma che il prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisita apposita concessione da parte della Provincia di Parma per l’apertura dei nuovi accessi, elemento sintomatico della mancanza di parere preventivo provinciale in relazione agli accessi.<br />	<br />
Conclusivamente il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere già in relazione al predetto motivo e pertanto per ragioni di economia processuale si esime dalla trattazione degli ulteriori mezzi di impugnativa.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’autorizzazione in data 06/06/2005 n. 2/05 nonché il permesso di costruire in data 06/06/2005, prot. spec. n. 53/05, rilasciati alla contro interessata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione comunale e la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento(00) per ciascuna, oltre IVA e C.P.A. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2009</p>
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