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	<title>14/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</a></p>
<p>Pres. Virgilio, est. Giaccardi Impresa Frangiamore (Avv.ti G. e G. Immordino) c. Provincia di Palermo, Ditta Sicilsaldo S.r.l. (Avv. L. Gambino), Assessorato regionale ai Lavori Pubblici sulla compatibilità dell&#8217;art. 77 R.D. 827/1924, concernente i criteri di di aggiudicazione in caso di parità di offerte, con la disciplina del giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. Giaccardi<br /> Impresa Frangiamore (Avv.ti G. e G. Immordino) c. Provincia di Palermo, Ditta Sicilsaldo S.r.l. (Avv. L. Gambino), Assessorato regionale ai Lavori Pubblici</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità dell&#8217;art. 77 R.D. 827/1924, concernente i criteri di di aggiudicazione in caso di parità di offerte, con la disciplina del giudizio di anomalia delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Giudizio di anomalia delle offerte – Art. 77 R.D. 827/1924 – Applicabilità – Motivi – Compatibilità con l’art. 21, co. 1 . bis L. 109/1994 &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché la disciplina ex art. 77 R.D. 827/1924 (concernente i criteri d’aggiudicazione in caso di parità di offerte) è compatibile con la disciplina delle offerte anomale ex art. 21, co. 1 bis, L. 109/1994, è ammissibile la presentazione di offerte migliorative, purchè queste si mantengano entro la soglia di anomalia. Resta comunque fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere alla verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la soglia d’anomalia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia<br />in sede giurisdizionale</b></p>
<p>composto dai Signori:</p>
<p>Pres. Riccardo Virgilio   <br />
Cons. Giorgio Giaccardi Est. <br />
Cons. Ermanno De Francisco   <br />
Cons. Antonino Corsaro <br />
Cons. Filippo Salvia<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del <b>12 Ottobre 2005 </b>.<b></p>
<p>Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<BR><br />
<b>IMPRESA FRANGIAMORE GIOVANNI</b><br />
in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI tra la stessa e l’impresa EDIL.SAFF s.r.l. rappresentata e difesa da:<br />
  Avv. GIOVANNI IMMORDINO  Avv. GIUSEPPE IMMORDINO<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA LIBERTA&#8217; 171  presso<br />
GIOVANNI IMMORDINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>DITTA SICILSALDO S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dall’avv. L. Gambino<br />
<b>ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del <i><b>TAR PALERMO: Sezione III n. 1602/2005</b></i>,<b> </b>resa tra le parti, concernente APPALTO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P.112;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA SICILSALDO S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, per la parte appellante gli avv.ti G. e G. Immordino l’avv. L. Gambino<br />
          Ritenuto che l’appello appare assistito da elementi di fumus boni juris, stante la compatibilità della disciplina di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924 con la vigente normativa in tema di esclusione delle offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 21, comma 1 bis, L. 109/1994, recepito dalla L.R. n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta eventualità che l’offerta migliorativa si mantenga entro la soglia di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere–dovere dell’Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la predetta soglia.<br />
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di cui all’art. 23 bis, 5° e 8° comma, L. 1034/1971 ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie la domanda di sospensione in epigrafe e fissa per la trattazione nel merito l’udienza del 15 marzo 2006, ore 10.00<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Palermo, 12 ottobre 2005</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL F.to  Riccardo Virgilio</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Giorgio Giaccardi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 14 ottobre 2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16466</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16466</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. P. Russo DE Nicola Paolina (Avv. L. Polito) c. Comune di Striano (n.c.). sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di demolizione non preceduta dall&#8217;avviso di avvio del procedimento Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Avvsio di avvio del procedimento – Mancanza – Illegittimità del provvedimento &#8211; Sussiste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. P. Russo<br /> DE Nicola Paolina (Avv. L. Polito) c. Comune di Striano (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di demolizione non preceduta dall&#8217;avviso di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Avvsio di avvio del procedimento – Mancanza – Illegittimità del provvedimento &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima per violazione degli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n.241, l’ordinanza di demolizione non preceduta dall’avviso all’interessato dell’avvio del procedimento, qualora non è stata comunque assicurata, neanche mediante atti equipollenti, la partecipazione procedimentale del ricorrente (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. Campania, Seconda Sezione, n. 9737/2004 e n. 1741/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione non preceduta dall’avviso di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA 		      <br />	<br />
    	                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 16466/2005 Reg. Sent. <br />
N.6811/04 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA   <br />
SEDE DI NAPOLI &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Magistrati: &#8211; dr. ANTONIO      ONORATO                 Presidente; &#8211; dr. PIERLUIGI     RUSSO	P. Referendario, estensore; &#8211; dr. UMBERTO     MAIELLO                  P. Referendario																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.6811/2004 R.G. proposto da<br />
<b>DE NICOLA Paolina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Polito, ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell’avv. Carlo Formisano, alla via M. Schipa, n.44 ; </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Striano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione dell’ordinanza n.32, prot. n.1658, del 27 febbraio 2004, con la quale il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Striano ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie ivi descritte;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella camera di consiglio del 29 settembre 2005 di trattazione della domanda cautelare, il relatore p. referendario Pierluigi Russo e il difensore della parte ricorrente, come da verbale;<br />
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971, nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della legge n.205/2000;<br />
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e sentita sul punto la parte costituita;<br />
Considerato che il Comune di Striano con il provvedimento impugnato ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie, ivi descritte, senza fornire alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento;<br />
Rilevato, altresì, che non è stata comunque assicurata, neanche mediante atti equipollenti, la partecipazione procedimentale della ricorrente;<br />
 	Ritenuto, in relazione a quanto sopra, manifestamente fondata ed assorbente la censura relativa alla violazione degli artt.7 e ss. L. 7 agosto 1990 n.241, non avendo il soggetto interessato partecipato al suddetto procedimento a causa della mancata comunicazione di avvio, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate;<br />	<br />
Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Seconda Sezione, n.9737/2004 e n.1741/2005);<br />
Ravvisata, in relazione a quanto precede, la fondatezza del ricorso, con riferimento al quarto motivo di diritto;<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Seconda – accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.6811/2004 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	        Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 settembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. A. Pannone Scorciani Coppolo Carolina (Avv. P. Leone) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla valutabilità dei titoli in materia di pubblici concorsi Concorso pubblico – Valutabilità titoli – Frequenza corsi per i quali non è previsto un esame finale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. A. Pannone<br /> Scorciani Coppolo Carolina (Avv. P. Leone) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutabilità dei titoli in materia di pubblici concorsi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – Valutabilità titoli – Frequenza corsi per i quali non è previsto un esame finale – Non sono valutabili – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblici concorsi, ai fini della valutazione dei titoli, la frequenza di corsi postuniversitari, per i quali è rilasciato un attestato di frequenza a seguito di un giudizio positivo del Consiglio del Corso, non può essere in alcun modo equiparato ai corsi per i quali è previsto il superamento di un esame finale (consistente quanto meno in una dissertazione orale da svolgersi innanzi ad una commissione), richiesto dalle norme che disciplinano la partecipazione ai corsi in contestazione per la valutazione del titolo stesso (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Fattispecie relativa ai concorsi del Ministero dell’Istruzione per l’inserimento nella  graduatorie provinciali permanenti relative alle classi di concorso (terza fascia) A036, A037, A043, A050 e A051.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla valutabilità dei titoli in materia di pubblici concorsi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 16471/05 Registro Sentenze<br />
N. 1670/2005 Registro Generale</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai magistrati: dott. Antonio	Onorato	Presidente; dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore; dott. Paolo	Severini	Primo Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1670/2005 registro generale promosso da:</p>
<p><b>SCORCIARINI COPPOLA CAROLINA</b>, nata il 30 luglio 1967 difesa officiata: avvocato Paolo Leone domicilio: eletto in Napoli, viale Antonio Gramsci, n. 14</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Del Sordo Monica, Zampella Francesca Immacolata</b>, rappresentate e difese dall’avvocato Gianpiero Pasquariello, con il quale domiciliano in Napoli, presso la Segreteria del TAR ex a. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054</p>
<p><b>Di Lello Lorenza</b> e <b>De Nuccio Raffaele</b>, non costituiti in giudizio</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Caserta – del 6 dicembre 2004, n. 19897 nella parte in cui ha rettificato il pun<br />
&#8211; delle graduatorie provinciali permanenti di Caserta relative alle classi di concorso (terza fascia) A036, A037, A043, A050 e A051 nelle parti in cui la ricorrente risulta collocata in diversa, peggiorativa posizione scaturente dalla rettifica disposta c<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo della sfera giuridica soggettiva della ricorrente ed in particolare del D.D.G. 21 aprile 2004 con il quale è stato indetto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno sco</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 4 e 5 febbraio 2005 e depositato in data 28 febbraio 2005, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 1629 del 28 febbraio 2005.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 30/06/2005, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che nelle graduatorie indicate in epigrafe (pubblicate in data 2 settembre 2004) venivano attribuiti giustamente punti 142 per la classe di concorso A051, punti 29 per la classe A050, punti 27 per le classi A037 e A043, punti 26 per la classe A036.<br />
Inopinatamente, con il decreto impugnato l’amministrazione rettificava ingiustamente il punteggio della ricorrente e la relativa posizione della stessa nelle suddette graduatorie permanenti.<br />
In particolare alla ricorrente venivano detratti ben 9 punti per i corsi di perfezionamento post laurea dalla stessa conseguiti presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”.<br />
Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 143/2004. Violazione della normativa di aggiornamento delle graduatorie permanenti. Violazione del D.D.G. 21 aprile 2004. Violazione della legge 124/1999 e del decreto legislativo 297/1994. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di motivazione. Arbitrarietà. Perplessità. Sviamento. Carenza assoluta di istruttoria. II) Violazione dell’a. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Illegittimità costituzionale dell’a. 1, comma 1 della legge 143/2004 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 7 aprile 2004, n. 97.<br />
Si costituivano in giudizio le parti indicate in epigrafe sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
All’udienza del 30 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La sezione ritiene di poter prescindere da tutte le eccezioni formulate in rito in quanto il ricorso risulta infondato.<br />
Deve essere esaminato con priorità logica il secondo motivo di ricorso con il quale si invocano “i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di jus superveniens ed, in particolare, quello secondo il quale, in mancanza di espressa disposizione di segno contrario, la norma sopravvenuta non travolge le posizioni legittimamente acquisite”.<br />
La ricorrente rivendica la valutazione di corsi postuniversitari per i quali, così come risulta dagli atti, non era previsto un esame finale, circostanza questa, richiesta, per la valutazione del titolo, dalla lettera C 11 dell’allegato 2 al D.D.G. 21 aprile 2004 del Ministero dell’Istruzione.<br />
Per dimostrare l’infondatezza del motivo è sufficiente osservare che la ricorrente non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, di aver richiesto ed ottenuto la valutazione dei titoli in contestazione nelle graduatorie preesistenti quelle impugnate in questa sede (pubblicate in data 2 settembre 2004 e rettificate in data 6 dicembre 2004). Pertanto nessun legittimo affidamento poteva crearsi in capo alla ricorrente che, per la prima volta, così come risulta dalla documentazione versata in atti dal Ministero dell’Istruzione, ha chiesto la valutazione dei titoli con la domanda di aggiornamento presentata in data 20 maggio 2004, con la conseguenza che essi dovevano essere valutati in base alla disciplina fissata dal D.D.G. 21 aprile 2004.<br />
Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso: la circostanza che l’atte¬stato di frequenza veniva rilasciato a seguito di un giudizio positivo del Consiglio del Corso non può essere in alcun modo equiparato all’esame finale (consistente quanto meno in una dissertazione orale da svolgersi innanzi ad una commissione), non previsto dalle norme che disciplinavano la partecipazione ai corsi in contestazione, così come chiaramente affermato nella nota del 23 aprile 2004, n. 6699 a firma del direttore amministrativo dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.<br />
Il ricorso va quindi rigettato con compensazione delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a></p>
<p>Pres. d&#8217;Alessandro, est. CaminitiSantangelo (Avv. M. Corigliano) c. Comune di Marano di Napoli (n.c.). in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità 1. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Competenza – Nel regime della L.n.142/1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. d&#8217;Alessandro, est. Caminiti<br />Santangelo (Avv. M. Corigliano) c. Comune di Marano di Napoli (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Competenza – Nel regime della L.n.142/1990 – E’ del Sindaco e non del dirigente – Ragioni.<br />
2. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Presupposti – Individuazione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, e non del dirigente adottare ordinanze contingibili e urgenti  in materia di sanità e igiene pubblica, in  quanto  espressioni di una elevata discrezionalità diretta  a soddisfare esigenze  di pubblico interesse per porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto (tenuto conto dei valori espressi dall’art.32 della Cost.) per evitare che tale danno si verifichi.</p>
<p>2. L’esercizio, da parte del Sindaco, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: necessità di intervenire in determinate materie  quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art.38 della Legge n.142 del 1990, al fine di provvedere allo spostamento di animali, nella specie cani, tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo, alla luce della sussistenza dei presupposti necessari richiesti per l’emanazione della stessa: materia di igiene e sanità  (riguardando gravi inconvenienti igienici causati dai cani); necessità di rimuovere tali inconvenienti con urgenza (a seguito di reclamo da parte dei vicini che hanno sollecitato il sopralluogo della ASL);  sussistenza di accertamento tecnico da parte degli organi competenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
 sez. V^ di Napoli</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Carlo d’Alessandro			Presidente; Ugo  De Maio 			Componente; Mariangela Caminiti			Componente rel.																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11404 del  1997  proposto da<br />
<b>SANTANGELO Claudio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Corigliano e legalmente domiciliato con lo stesso in  Napoli, presso la Segreteria del Tribunale,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	<b>Comune di Marano di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.,																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
dell’ordinanza n.312/97  del Sindaco del Comune di Marano di Napoli  del 10.12. 1997, irritualmente notificata in data 13.l2.1997, con la quale veniva ordinato alla famiglia Santangelo di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento i tre cani da loro tenuti nel vialetto adiacente la propria abitazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;</p>
<p>Vista l’ordinanza n.19 del 1998 adottata da questa Sezione, in data 20 gennaio 1998, che ha accolto la suindicata domanda  incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla Pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti presenti,  come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  </b></p>
<p>1.	Espone il ricorrente di abitare in una palazzina unifamiliare in Marano di Napoli, alla III traversa Città Giardino n.3, con annesso viale recintato e chiuso da cancello, dove vivono tre cani  posseduti dal ricorrente sin da quando erano cuccioli, per i quali lo stesso provvede scrupolosamente alla loro pulizia ed alimentazione.<br />	<br />
Riferisce che, a seguito di una denuncia, per gravi inconvenienti igienici causati dagli animali, all’U.O. Veterinaria del Distretto 60, in data 4.11.1997, da parte di un vicino di casa (ciò non sulla base di una reale situazione, ma per l’asserito rancore serbato dallo stesso nei confronti della famiglia Santangelo), il Sindaco del Comune ha adottato l’ordinanza  n.312/97 ordinando lo sgombero dei tre cani e minacciando l’applicazione della sanzione amministrativa in caso di non ottemperanza.<br />
 Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: il ricorrente data la celerità  tra il rapporto veterinario sulle condizioni igieniche e l’emissione dell’ordinanza  non sarebbe stato messo in grado di poter replicare; inoltre, l’ordinanza sarebbe nulla in quanto emessa da organo incompetente ai sensi della Legge n.127 del 1997, attesa la competenza del Dirigente del settore igiene e sanità e notificata, altresì, a persona diversa dal proprietario dei cani (padre del ricorrente), domiciliato nella stessa via.<br />
Infine, il ricorrente contesta il rapporto della U.O Veterinaria del Distretto n.60 in quanto infondato e contrastante con la realtà dei fatti.<br />
Il Comune di Marano di Napoli non si è costituito in giudizio.<br />
All’odierna pubblica udienza la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>1. Il ricorso  è rivolto all’annullamento dell’ordinanza n.312 del 10.12.1997 con la quale il Sindaco del Comune di Marano ha ingiunto alla famiglia Santangelo di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza i cani  tenuti nel vialetto adiacente la propria abitazione.<br />
La principale questione che la controversia pone all’esame del Collegio consiste nella individuazione delle competenze proprie del Sindaco in relazione alle funzioni in materia di tutela della salute e di igiene ambientale ovvero  nella individuazione della asserita competenza del Dirigente del settore.<br />
Al riguardo, è necessario muovere dalla normativa dettata dall’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142 che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare  provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene nell’ambito del territorio comunale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Tale potere sindacale è riconosciuto sulla base di presupposti individuati: necessità di intervenire in determinate materie  quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n.6169; idem, Sez. V, 2 aprile 2003, n.1678, idem, 7 aprile 2003, n.1831).<br />
Pertanto,sulla base della legge citata, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, e non del dirigente adottare ordinanze contingibili e urgenti  in materia di sanità e igiene pubblica (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 1 febbraio 2002, n.426), in  quanto  espressioni di una elevata discrezionalità diretta  a soddisfare esigenze  di pubblico interesse per porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto (tenuto conto dei valori espressi dall’art.32 della Cost.) per evitare che tale danno si verifichi (cfr. Cons. Stato, cit, n.1678 del 2003).<br />
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, può evidenziarsi come l’ordinanza impugnata è stata adottata dal Sindaco, competente ai sensi dell’art.38 della citata legge n.142 del 1990 e rientra nella tipologia delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica  sulla base di circostanze che dimostrano la sussistenza dei presupposti necessari richiesti per l’emanazione della stessa: materia di igiene e sanità  (riguardando gravi inconvenienti igienici causati dai cani  di proprietà della famiglia Santangelo); necessità di rimuovere tali inconvenienti con urgenza ( a seguito di reclamo da parte dei vicini che hanno sollecitato il sopralluogo della ASL);  sussistenza di accertamento tecnico da parte degli organi competenti (rapporto a seguito di sopralluogo della ASL Napoli 2- Distretto Sanitario 60  del  26.11.1997). <br />
Conseguentemente, deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art.38 della Legge n.142 del 1990, al fine di provvedere allo spostamento di animali, nella specie cani, tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo (cfr. in tal senso, Cons. Stato, Sez. I, 22 marzo 2000, n.256), a nulla rilevando, altresì,  le asserite irregolarità della notifica del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso è stato adottato nei confronti della famiglia Santangelo  residente nello stabile alla III trav Città giardino di Marano (con più numeri civici 3,5,7, come risulta dalla documentazione), né il ricorrente ha documentato una sua residenza anagrafica diversa rispetto a quella del padre, a cui attribuisce la proprietà dei cani. <br />
Sulla base delle superiori argomentazioni, il ricorso in quanto infondato va respinto. <br />
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sez. V, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Nulla dispone per le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio del 13 gennaio 2005  e 17 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16499</a></p>
<p>Pres. D&#8217;Alessandro, est. SabatinoRicciardelli (Avv. L. Ricciardelli) c. A.S.L. BN 1 (Avv. G. Abbamonte). sulla giurisdizione in tema di selezione per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Giurisdizione e competenza – Procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa – Giurisdizione del G.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D&#8217;Alessandro, est. Sabatino<br />Ricciardelli (Avv. L. Ricciardelli) c. A.S.L. BN 1 (Avv. G. Abbamonte).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di selezione per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia relativa all’assegnazione dell’incarico di dirigente di struttura complessa dal momento che il giudizio emesso sui candidati dalla commissione di esperti, scelta per esprimere un giudizio complessivo sui requisiti dei candidati stessi, non implica alcuna valutazione comparativa né si conclude con una graduatoria finale, per cui non può essere considerata inerente lo svolgimento di una procedura concorsuale e, pertanto, viene quindi a mancare il presupposto per la spettanza della giurisdizione a questo T.A.R., dovendosi invece ritenere che si verta in una questione inerente al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione (nella specie, di una azienda ospedaliera) e, in particolare, del conferimento di un incarico dirigenziale, espressamente ricondotto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in tema di selezione per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; QUINTA  SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:CARLO d&#8217;ALESSANDRO      		Presidente; DIEGO SABATINO                 		Referendario relatore; MICHELANGELO FRANCAVILLA	Referendario																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 29 settembre 2005 <br />
Visto il ricorso 5493/2005  proposto da:</p>
<p><b>GIANCARLO RICCIARDELLI</b> rappresentato e difeso da: LUIGI RICCIARDELLIcon domicilio eletto in NAPOLI, via G. Piscicelli, 74 presso LUCIANA VERDE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO</b> 1 rappresentata e difesa da: GIUSEPPE ABBAMONTE con domicilio eletto in NAPOLI, viale A. Gramsci, 16</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
della deliberazione prot. 47617 del 10 maggio 2005, con cui il presidente della commissione di esperti comunicava la non ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore responsabile di struttura complessa, ex II livello dirigenziale, ruolo sanitario, presso il dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di Benevento I, servizio dipartimentale di igiene e medicina del lavoro, per il seguente motivo: “perché non in possesso dei requisiti di anzianità di servizio (art. 5 comma 1 lett. B D.P.R. 484/97) la specializzazione conseguita non è equipollente alla disciplina oggetto di avviso pubblico”.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1<br />
Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO  <br />
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
Considerato che nella vicenda in questione viene in rilievo il comportamento tenuto dalla commissione di esperti scelta per esprimere un giudizio complessivo sui requisiti dei candidati all’incarico di dirigente di struttura complessa;<br />
Considerato che tale attività non implica alcuna valutazione comparativa né si conclude con una graduatoria finale, per cui non può essere considerata inerente lo svolgimento di una procedura concorsuale;<br />
Considerato che viene quindi a mancare il presupposto per la spettanza della giurisdizione a questo T.A.R., dovendosi invece ritenere che si verta in una questione inerente al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione (nella specie, di una azienda ospedaliera) e, in particolare, del conferimento di un incarico dirigenziale, espressamente ricondotto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Consiglio Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519; Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6855);<br />
Considerato quindi di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria;<br />
Considerata la sussistenza di ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso 5493/2005;<br />
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>NAPOLI  29 settembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-14-10-2005-n-383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-14-10-2005-n-383/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.383</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. DE SIERVO Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. È incostituzionale l&#8217;art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. DE SIERVO</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l&#8217;identificazione delle linee fondamentali dell&#8217;assetto del territorio nazionale con riferimento all&#8217;articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l&#8217;individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d&#8217;intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l&#8217;approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell&#8217;energia elettrica e per l&#8217;autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281».</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d&#8217;intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell&#8217;art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell&#8217;art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell&#8217;inizio della coltivazione».</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all&#8217;art. 119 Cost., con il ricorso n. 107 del 2004.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).<br />
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all&#8217;art. 76 Cost.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l&#8217;art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l&#8217;art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.<br />
Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1-sexies, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell&#8217;art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la legge statale lede le competenze regionali</span></span></span></p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.384</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-14-10-2005-n-384/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. AMIRANTE Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro &#8211; Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro &#8211; Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro).</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali».</p>
<p>è incostituzionale l&#8217;art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali».</p>
<p>È incostituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>È incostituzionale dell&#8217;art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Sono non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata, Emilia-Romagna.</p>
<p>È non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed all&#8217;art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, lettere a), f) e g), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Marche.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, lettere f) e g), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R. n. 670 del 1972, ed all&#8217;art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>È non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 124 del 2004 nel suo complesso, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione e all&#8217;art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>È non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate – in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 – dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>È non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>È non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 8, n. 29), del d.P.R. n. 670 del 1972 ed all&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>È non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">lo Stato non può fare tutto da solo</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.3793</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-10-2005-n-3793/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-10-2005-n-3793/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-10-2005-n-3793/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.3793</a></p>
<p>Pres. Italo Riggio – Est. Domenico Giordano Assogas e Molteni S.p.a. (avv. Todarello) c. Comune di Viggiù (avv. Carluccio) in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 1.- Contratti della P.A. &#8211; Bando di gara – Impugnativa immediata – Clausole che impediscono la formulazione dell’offerta – Necessità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-10-2005-n-3793/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.3793</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Italo Riggio – Est. Domenico Giordano<br /> Assogas e Molteni S.p.a. (avv. Todarello) c. Comune di Viggiù (avv. Carluccio)</span></p>
<hr />
<p>in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.- Contratti della P.A. &#8211; Bando di gara – Impugnativa immediata – Clausole che impediscono la formulazione dell’offerta – Necessità</p>
<p>2.- Contratti della P.A. &#8211; Affidamento di servizi pubblici &#8211; Servizio di distribuzione del gas naturale &#8211; Bando di gara &#8211; Clausola che pone a carico dell’aggiudicatario l’obbligo del completo ammortamento delle opere realizzate durante il periodo di gestione del servizio – Illegittimità per contrasto con l’art. 14, comma 8, d. lgs. n. 164/2000</p>
<p>3.- Contratti della P.A. &#8211; Affidamento di servizi pubblici &#8211; Servizio di distribuzione del gas naturale &#8211; Bando di gara &#8211; Clausola che prevede la possibilità di slittamento della data di inizio del servizio per motivi tecnici o di forza maggiore – Legittimità – Fattispecie</p>
<p>4.- Contratti della P.A. &#8211; Affidamento di servizi pubblici &#8211; Servizio di distribuzione del gas naturale &#8211; Bando di gara e lettera di invito &#8211; Mancata indicazione di dati concernenti lo stato di consistenza della rete di distribuzione e dei caratteri del mercato locale – Illegittimità – Fattispecie</p>
<p>5.- Contratti della P.A. &#8211; Bando di gara &#8211; Criteri per l’attribuzione dei punteggi – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Limiti<br />
6.- Contratti della P.A. – Affidamento di servizi pubblici &#8211; Servizio di distribuzione del gas naturale – Cauzione provvisoria – Applicazione art. 30 legge n. 109/1994 – Impossibilità</p>
<p>7.- Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausola che esclude l’insorgere di obblighi in capo alla stazione appaltante fino alla sottoscrizione del contratto &#8211; Interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.- La lesività delle clausole del bando che impediscono la formulazione dell’offerta non si manifesta con l’aggiudicazione, ma nel momento anteriore in cui esse sono assunte come regole della procedura ed acquistano il valore proprio di arresto procedimentale per l’impresa partecipante.</p>
<p>2.- Deve ritenersi illegittima la clausola del bando di gara, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che pone a carico dell’aggiudicatario l’obbligo del completo ammortamento degli investimenti effettuati entro il termine di durata dell’affidamento. Trattasi di previsione anticoncorrenziale che disattende il disposto dell’art. 14, comma 8, del decreto Letta, il quale pone a carico del nuovo gestore del servizio l’obbligo di indennizzare l’affidatario uscente del valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel corso dell’affidamento e non ancora interamente ammortizzati alla scadenza dello stesso.</p>
<p>3.- Non è illegittima la clausola del bando di gara che prevede la possibilità di differire il termine iniziale del servizio di distribuzione del gas naturale, in presenza di motivi tecnici o di forza maggiore, ove il differimento è comunque subordinato al raggiungimento di un accordo tra Amministrazione ed aggiudicatario del servizio.</p>
<p>4.- I partecipanti ad una gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non possono formulare un’offerta sostenibile e competitiva nel caso in cui il bando di gara non reca alcuna indicazione dei valori del V.R.D. (vincolo sui ricavi di distribuzione) e delle voci che lo compongono, consistenti nel C.G.D. (costo di gestione dell’attività di distribuzione) e C.C.D. (costo del capitale investito comprensivo degli ammortamenti tecnici).</p>
<p>5.- La stazione appaltante è libera di bilanciare il peso dei parametri valutativi delle offerte e dispone di ampi margini di apprezzamento, con il solo limite della ragionevolezza delle scelte effettuate, circa il dosaggio da assegnare alle singole voci che concorrono alla selezione della proposta contrattuale migliore.</p>
<p>6. – Nell’appalto di servizi non sono applicabili le disposizioni dettate dall’art. 30 legge n. 109/1994  in materia di cauzione provvisoria (1).</p>
<p>7.- La clausola contenuta nel disciplinare di gara secondo cui l’Amministrazione ha la facoltà di non stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria deve essere interpretata alla stregua del riconoscimento all’ente pubblico di un potere implicito di revoca dell’aggiudicazione, con l’obbligo di congrua motivazione che illustri la corretta ed esauriente ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002 n. 350; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 14 novembre 2000 n. 6377; T.A.R. Toscana, II, 31 gennaio 2005 n. 346; e da ultimo, in generale sulla non applicabilità analogica delle disposizioni dettate per un determinato settore degli appalti pubblici, Cons. di Stato, Sez. V, 30 agosto 2005 n. 4413 : “Nel nostro diritto positivo, in particolare dopo l’adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, è netta, nella regolamentazione delle procedure di gara, la distinzione delle norme applicabili, a seconda dell’oggetto contrattuale. Non è, pertanto, corretta una operazione di trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro, in quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi che attengono specificamente al settore considerato”.<br />
(2) Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1997 n. 1418</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.4677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-4677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-4677/</guid>

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<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est. Coop. C.p.l. Concordia ed altri (Avv. M.P. Chiti) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e nei confronti del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Coingas s.p.a. e Siram s.p.a. (Avv.ti A. Musenga ed A. Cuccurullo) sulla legittima partecipazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-4677/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.4677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est.<br /> Coop. C.p.l. Concordia ed altri (Avv. M.P. Chiti) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e nei confronti del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Coingas s.p.a. e Siram s.p.a. (Avv.ti A. Musenga ed A. Cuccurullo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima partecipazione ad un appalto pubblico di una società partecipata al 49,52% dal Comune appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto pubblico &#8211; Raggruppamento di imprese &#8211; Capogruppo partecipata al 49,52% dal Comune appaltante – Partecipazione alla procedura di gara &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il raggruppamento di imprese la cui capogruppo sia società partecipata al 49,52 % dal Comune può partecipare ad una procedura di gara indetta da quest’ultimo senza che siano violati i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, di libertà di iniziativa economica nè il principio comunitario di concorrenza. Difatti da un lato la partecipazione del Comune nella società, non raggiungendo il 51%, è minoritaria, e dall’altro occorre ricordare che il rapporto tra quest’ultimo e la società per azioni da esso costituita per la gestione di un servizio pubblico è di assoluta autonomia, sicchè una società del genere opera come persona giuridica privata, senza alcun collegamento con l’ente pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; II^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 76/2004 proposto dal</p>
<p><b>Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da C.P.L. CONCORDIA S.C. a R.L., COFATHEC SERVIZI S.P.A. ed ELYO ITALIA S.R.L.</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Pilade Chiti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, viale G. Matteotti n. 60;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI AREZZO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Firenze, via Ri<br />
e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Raggruppamento temporaneo di imprese formato da COINGAS S.P.A. e SIRAM S.P.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Musenga ed Andrea Cuccurullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Secondo di tali difensori, in Firenze, Lu</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
del provvedimento n. 6074 del 13 novembre 2003 con cui il comune intimato ha aggiudicato la gara gestione calore stagioni 2003-2008 al raggruppamento controinteressato;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e del raggruppamento controinteressati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti Leonardo Limberti delegato da M. P. Chiti, R. Ricciarini e C. Perugini delegata da A. Cuccurullo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando pubblicato il 21 luglio 2003 il comune di Arezzo indiceva una gara con il sistema del pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. n. 358/92 per l’affidamento della fornitura e gestione calore sugli immobili di competenza comunale per il periodo dal 1 ottobre 2003 al 31 agosto 2008, dell’importo complessivo a base d’asta di €. 9.974.915,00, con aggiudicazione a favore della ditta che avesse presentato  l’offerta più vantaggiosa.<br />
Partecipavano alla gara cinque concorrenti tra cui il raggruppamento avente quale capogruppo la società Coingas Spa ed il raggruppamento avente quale capogruppo la società CPL Concordia Scarl. <br />
Nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, con verbale del 30 settembre 2003, il raggruppamento avente quale mandataria la società Coingas Spa risultava al primo posto con complessivi punti 97,09, seguito immediatamente dal raggruppamento avente quale capogruppo la società CPL Concordia Scarl.<br />
La gara veniva conseguentemente aggiudicata prima in via provvisoria, con provvedimento n. 5156 del 30 settembre 2003, e poi in via definitiva, con provvedimento n. 6074 del 13 novembre 2003, al raggruppamento di imprese avente quale capogruppo la società Coingas Spa. <br />
Con atto notificato il 2 gennaio 2004 e depositato il 12 dello stesso mese il raggruppamento avente quale capogruppo la società CPL Concordia Scarl impugnava il provvedimento con cui la gara era stata definitivamente aggiudicata al raggruppamento controinteressato.<br />
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; violazione dei principi comunitari (artt. 81 e segg. del Trattato Comunità Europea) e nazionali (L. 287/2000) sulla concorrenza e sul mercato; violazione e falsa applic<br />
Assumeva in particolare parte ricorrente che, ai sensi dei sopraindicati principi e norme il raggruppamento controinteressato non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto la società Coingas Spa, capogruppo di tale raggruppamento, sarebbe soggetto ausiliario del comune di Arezzo dato lo stesso comune ne deterrebbe il 49,52 % del capitale sociale.<br />
Carenza di motivazione; eccesso di potere per mancata considerazione dell’atto di significazione e diffida presentato dalle imprese facenti parte del raggruppamento ricorrente; carenza di istruttoria per mancata verifica della natura della società Coingas e del suo rilievo ai fini della partecipazione alla gara.<br />
La stazione appaltante non avrebbe tenuto in alcun conto dell’atto notificatole il 12 ottobre 2003 con il quale era stata chiesta l’esclusione dalla gara del raggruppamento controinteressato.<br />
Si costituiva in giudizio con atto del 26 gennaio 2004 il comune di Arezzo contestando la fondatezza della pretesa.<br />
Altrettanto faceva il raggruppamento controinteressato con atto di costituzione del 27 gennaio 2004.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 14 luglio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La domanda diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 6074, del 13 novembre 2003, con cui il comune di Arezzo ha aggiudicato in via definitiva al raggruppamento controinteressato la fornitura e gestione calore sugli immobili di competenza naturale per il periodo 1 ottobre 2003 – 31 agosto 2008, si basa esclusivamente sull’assunto che tale raggruppamento non avrebbe potuto partecipare alla procedura concorsuale.<br />
Parte ricorrente sostiene, difatti, che la società Coingas, capogruppo del raggruppamento risultato aggiudicatario, sarebbe soggetto ausiliario del comune di Arezzo atteso che tale ente ne deterrebbe il 49,52 % del capitale sociale; conseguentemente la partecipazione della suddetta società nelle gare indette dal comune di Arezzo sarebbe incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, di libertà di iniziativa economica e con il principio comunitario di concorrenza.<br />
Il motivo va disatteso.<br />
Ritiene al riguardo il Collegio, innanzitutto, precisare che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il comune di Arezzo non è mai stato socio di maggioranza della società Coingas, non avendo mai posseduto il 51% delle azioni di tale società; difatti solo il socio che ha apportato il 51% del capitale è socio di maggioranza ed in quanto tale è in condizione di decidere senza convergenza con gli altri, mentre i soci portatori del 49% del capitale esprimono la minoranza. Il comune di Arezzo, infatti, che inizialmente deteneva il 49,52% del capitale sociale della COINGAS (nata come azienda speciale consortile, composta da vari comuni della provincia di Arezzo, creata per la gestione di gas naturale, e poi trasformata in società per azioni) lo riduceva al 40,76% in seguito alla cessione, con relativo atto del 16 dicembre 2002 (cfr. doc. 15 prodotto dalla difesa comunale) di parte delle proprie azioni a tale società (unico socio privato).<br />
La partecipazione del comune di Arezzo, quindi, è sempre stata minoritaria per cui non si è mai creato tra lo stesso e la società un rapporto che potesse anche in astratto configurarne un pericolo di turbativa di gara.<br />
Peraltro la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il rapporto tra il comune e la società per azioni costituita dallo stesso comune per la gestione di un servizio pubblico è di assoluta autonomia, sicchè una società del genere opera come persona giuridica privata, senza alcun collegamento con l’ente pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 6 maggio 1995 n. 4989 e 4991).<br />
Tali società quindi, in quanto dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, operano secondo i comuni principi di concorrenza al pari di tute le altre.<br />
E la giurisprudenza comunitaria (pronuncia n. 94/99 del 7 dicembre 2000) ha, difatti, affermato che la regola della parità di trattamento non viene alterata dal fatto che una società, che usufruisca di sovvenzioni anche sotto la forma di sottoscrizione del capitale, venga ammessa ad una procedura di gara (negli stessi termini Cons. St. V. Sez.  9 maggio 2003 n. 2467).<br />
E’ da rilevare che la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, difatti, affermato con pronuncia pregiudiziale n. 107/98 del 18 novembre 1999, che la direttiva 93/96, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di fornitura, è applicabile ove l’Amministrazione aggiudicatrice (quale un ente locale) decida di stipulare per iscritto con un ente distinto da esso sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta una Amministrazione  aggiudicatrice o meno.<br />
La partecipazione della società Coingas alla procedura concorsuale è, quindi conforme anche all’ordinamento comunitario.<br />
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 luglio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe DI NUNZIO	 &#8211; Consigliere<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, rel. est.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.3796</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-3796/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-3796/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-3796/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.3796</a></p>
<p>Pres. Radesi, Est. De Berardinis Defelici E. e L. Defelici (avv.ti S. Radice e F. Bertone) c. Ministero delle Finanze &#8211; Ufficio del Registro di Pavia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (Avv.ti Lo Buglio e A. Siani) sull&#8217;inapplicabilità del diritto di prelazione nelle</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. De Berardinis Defelici<br /> E. e L. Defelici (avv.ti S. Radice e F. Bertone) c. Ministero delle Finanze &#8211; Ufficio del Registro di Pavia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (Avv.ti Lo Buglio e A. Siani)</span></p>
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<p>sull&#8217;inapplicabilità del diritto di prelazione nelle concessioni demaniali a favore dei proprietari frontisti quando vi sia la richiesta di concessione da parte di altra amministrazione al fine di realizzare interventi di recupero, valorizzazione o tutela ambientale</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Concessione di terreni demaniali – Atto conclusivo del procedimento – Forma scritta – Necessità – Pagamento del Canone – Irrilevanza – Fattispecie.</p>
<p>2. Atti amministrativi – Atti impliciti – Requisiti – Fattispecie &#8211; Pagamento del canone di concessione – Dimostrazione di una concessione rilasciata per implicito – Insussistenza.<br />
3. Autorizzazioni e concessioni – Diritto di prelazione nelle concessioni demaniali a favore dei proprietari frontisti – in caso di richiesta di concessione da altra amministrazione per realizzare interventi di recupero, valorizzazione o tutela ambientale – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle concessioni di terreni demaniali l’atto conclusivo del procedimento, che necessita di forma scritta, è il solo a costituire e regolare il rapporto concessorio, mentre le manifestazioni di volontà del privato (es. il pagamento dei canoni) e della stessa amministrazione si limitano ad assumere valenza endoprocedimentale e non valgono a configurare un provvedimento di concessione per facta concludentia.<br />
2. Il provvedimento implicito è riscontrabile negli atti di mera comunicazione o negli atti endoprocedimentali a contenuto vario, da cui si possa desumere con certezza, anche se per implicito, una effettiva e chiara volontà dell’amministrazione di adottare il provvedimento inespresso. Pertanto l’avvenuto pagamento di canoni di concessione di terreni demaniali, potrebbe dimostrare al più l’esistenza de facto di un rapporto di uso precario del terreno a titolo oneroso ma non vale ad individuare una concessione rilasciata per implicito.</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 1338/1936 (aggiunto dalla legge n. 37/1994), il diritto di prelazione nelle concessioni dei terreni demaniali, previsto in linea generale dall’art. 6 del suddetto R.D. a favore dei proprietari frontisti a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree, non opera per i terreni che vengono richiesti in concessione all’amministrazione finanziaria dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, al fine di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inapplicabilità del diritto di prelazione nelle concessioni demaniali a favore dei proprietari frontisti quando vi sia la richiesta di concessione da parte di altra amministrazione al fine di realizzare interventi di recupero, valorizzazione o tutela ambientale</span></span></span></p>
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