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	<title>14/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6669</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-10-2004-n-6669/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-10-2004-n-6669/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6669</a></p>
<p>Pres. Marrone – Est. Salemi Cooperativa edilizia a r.l. Fapos (avv. Pignatelli) c/ Regione Lazio Avvocatura Generale dello Stato) &#8211; Istituto autonomo per le case popolari per la Provincia di Roma, ora Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (avv. Vassallo) spettano alle regioni le funzioni amministrative in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-10-2004-n-6669/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6669</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-10-2004-n-6669/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6669</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marrone – Est. Salemi<br /> Cooperativa edilizia a r.l. Fapos (avv. Pignatelli) c/ Regione Lazio Avvocatura Generale dello Stato) &#8211; Istituto autonomo per le case popolari per la Provincia di Roma, ora Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (avv. Vassallo)</span></p>
<hr />
<p>spettano alle regioni le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, comprese quelle relative al rimborso delle spese sostenute dagli I.A.C.P.; la decisione qualifica anche la nozione di alloggio di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Edilizia residenziale pubblica – Competenze amministrative – Competenze sui rimborsi delle spese sostenute dagli Istituti per le case popolari del Lazio – Fattispecie – Competenza regionale – Sussiste</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Nozione di alloggio di servizio – Rapporto stabile tra assegnatario ed alloggio pure in virtù di una condizione personale del primo (militare od appartenente alla polizia di Stato) – Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Appartiene alle regioni – nella fattispecie, alla Regione Lazio – la competenza relativa alla determinazione della percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti esecutori, quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da esse esercitate, poiché, ai sensi del primo comma dell’art. 93 del d.P.R. 616 del 1977, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale, nonché le funzioni connesse alla relative procedure di finanziamento, ai sensi del secondo comma, le funzioni statali relative agli I.A.C.P. e, ai sensi del terzo comma, tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo quelle relative ad alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio.</p>
<p>2. L’elemento distintivo per la qualificazione di un alloggio come alloggio di servizio è quello funzionale, dovendosi comprendere in tale definizione gli alloggi destinati in concreto a far fronte alle esigenze abitative di personale (civile o militare) connesse con la prestazione del servizio e in sedi diverse dal luogo di abituale residenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla</p>
<p><b>società cooperativa edilizia a r.l. Fapos</b>, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giuseppe La Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pignatelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso, n. 504.       </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>&#8211; l’<b>Istituto autonomo per le case popolari per la Provincia di Roma</b> (ora Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma), rappresentato e difeso dall’avv. Michelina Vassallo presso la quale è elettivamente domiciliato in Rom</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Ter &#8211; n. 859 dell’11 febbraio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi gli avv.ti Pignatelli e Vassallo.  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società cooperativa edilizia indicata in epigrafe, unitamente ad altre cooperative, impugnava dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, la deliberazione n. 9493 del 10 novembre 1992 con cui la Giunta della Regione Lazio aveva determinato il rimborso delle spese sostenute dagli Istituti per le case popolari del Lazio per le funzioni svolte ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 30 dicembre 1072 n. 1036, relativamente alla realizzazione degli edifici sociali da parte delle cooperative ammesse a contributo erariale, fissandolo nella misura del 3% del costo di costruzione, come emerso dopo l’approvazione delle risultanze di collaudo, e stabilendo che fosse effettuato dalle cooperative nella misura del 50% al momento dell’approvazione del progetto e nella restante misura in sede di approvazione del certificato di collaudo.<br />
Con sentenza n. 859 dell’11 febbraio 2003, il giudice adito respingeva il ricorso.<br />
Il T.A.R. premetteva che il trasferimento alla competenza delle Regioni della materia dell’edilizia residenziale pubblica, attuato con il D.P.R. n. 616/1977, era stato pressoché integrale; che, in particolare, l’art. 94 del citato D.P.R. aveva stabilito, al primo comma, che erano trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento e, al terzo comma, che erano, altresì, trasferite alle Regioni tutte le funzioni precedentemente esercitate da Amministrazioni, aziende, o Enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, fatta eccezione soltanto per le ipotesi di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per materie.<br />
Ciò posto, osservava che la nozione giuridica di alloggio di servizio doveva essere ricostruita alla stregua di un criterio esclusivamente di tipo teleologico e funzionale, dovendosi avere riguardo alla concreta utilizzazione dell’alloggio, quale risultava dagli atti che ne disponevano e regolamentavano l’uso e che non era possibile collegare simile qualificazione semplicemente alla tipologia del personale assegnatario, prescindendo dalla considerazione delle finalità dell’assegnazione e dalla concreta funzionalizzazione dell’alloggio stesso.<br />
Ne conseguiva che gli alloggi in questione, realizzati in proprietà indivisa fra appartenenti alle forze armate e di polizia ammesse a finanziamento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 492 del 16 ottobre 1975, non erano qualificabili come alloggi di servizio; che, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, correttamente la deliberazione impugnata era stata adottata dalla Regione Lazio nell’esercizio delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica ad essa trasferite ai sensi dell’art. 93 del citato D.P.R. n. 616/1977 e che, in siffatta materia, per espressa disposizione dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036 del 1972, competeva alle Regioni fissare le percentuali spettanti agli Istituti autonomi per le case popolari quale rimborso delle spese incontrate per le funzioni di vigilanza dagli stessi espletate.<br />
Il T.A.R. respingeva pure il secondo motivo di censura, incentrato sul rilievo che l’obbligo di rimborso delle spese degli IACP era stato introdotto con la delibera impugnata solo ex post, quando l’intero importo del contributo era stato sostanzialmente assorbito da altre spese.<br />
Ad avviso del giudice, tale obbligo trovava fondamento nelle disposizioni legislative sopra richiamate, sicché non era possibile ipotizzare in alcun modo la violazione né della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, né del principio di irretroattività.<br />
La delibera oggetto di gravame aveva soltanto provveduto alla quantificazione della percentuale del rimborso, da rapportare al costo di costruzione, come determinato dopo l’approvazione delle risultanze di collaudo. <br />
Il T.A.R., respingeva, infine, il terzo motivo di censura, osservando che la delibera impugnata recava puntuale esplicitazione dei criteri di quantificazione assunti e correlava direttamente la determinazione dell’aliquota alle concrete funzioni di vigilanza svolte dagli Istituti autonomi case popolari.<br />
La società cooperativa indicata in epigrafe ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.<br />
Resistono al ricorso le Amministrazioni appellate.<br />
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Forma oggetto di ricorso in appello la sentenza n. 859 dell’11 febbraio 2003 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I Ter, ha respinto il ricorso proposto dalla società cooperativa indicata in epigrafe avverso la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 9493 del 10 novembre 1992 che riconosceva in favore dell’Istituto autonomo per le case popolari ed a carico delle cooperative stesse i rimborso delle spese per le funzioni svolte in favore delle coooperative edilizie ammesse a contributo dello Stato, fissandolo nella misura del 3% del costo della costruzione.</p>
<p>2. &#8211; L’appellante sostiene, in primo luogo, che è frutto di errore la valutazione con cui il T.A.R. Lazio ha disatteso la censura di illegittimità della deliberazione impugnata per incompetenza della Regione.<br />
A suo avviso, sono le disposizioni del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 ad avere previsto il trasferimento alle Regioni di parte delle prerogative in tema di edilizia residenziale pubblica con onere e facoltà per le stesse di seguire e regolare le procedure di finanziamento e fissare (per quelle di competenza regionale) le percentuali in favore degli IACP locali per le attività ad essi delegati. Sarebbero perciò le citate disposizioni legislative ad avere in tesi proceduto ad una ripartizione della materia, attribuendone una gran parte alle Regioni (almeno sino all’1/1/02, data in cui è entrato in vigore il D. Leg.vo 8/6/2001, n. 325, che ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 1036/1972.<br />
Senonché, è del 1975 (L. n. 492 del 16 ottobre 1975), la legge che disciplina le cooperative tra appartenenti alle Forze Armate e Corpo di polizia, assegnando allo Stato la vigilanza ed ogni compito connesso e, in particolare, ogni attività inerente al finanziamento dei programmi attraverso l’erogazione dei contributi. <br />
In tale prospettiva, la legge del 1975 non può non prevalere per ragioni temporale su quella del 1972.<br />
Non sembra, invece, che le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 616/1977 siano abrogative della legge 492/1975: esse, in realtà, si limitano a dare un assetto generale alla materia e palesemente tentano di far salvi gli alloggi in cooperativa destinati a militari anche se adoperano una formula idonea a generare equivoci (“alloggi di servizio).<br />
Del resto, il D.P.R. n. 616/1977 neanche avrebbe potuto derogare dalle (e tanto meno abrogarle) disposizioni dettate dalla L. n. 492/1975, dal momento che la legge che delegava il Governo (L. 27///75, n. 381) alla emissione dei decreti delegati (D.P.R. n. 616/77, per l’appunto), è addirittura precedente a quella in forza della quale sono disciplinati e finanziati i programmi delle cooperative (la L. n. 492/75 è del 16 ottobre), sicché è evidente che si è inteso riservare allo Stato i programmi da quella legge previsti.<br />
In ogni caso, dal momento che i programmi relativi alle cooperative in questione sono stati finanziati dallo Stato (attraverso il Ministero dei Lavori Pubblici che ha erogato i relativi contributi) non potrebbe giammai sovrapporsi un regime ad un altro.<br />
Il motivo di appello è infondato.<br />
Dopo il d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035 (norme per l’assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che menzionava le regioni, ma solo per prevedere alcuni loro marginali compiti di tipo esecutivo nelle scelte del legislatore nazionale, il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, nell’ambito della determinazione delle funzioni regionali “per settori organici” di materie (art. 3) ha conferito alle regioni molteplici e importanti funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 87, 93 e 94). <br />
In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 93, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale, nonché le funzioni connesse alla relative procedure di finanziamento; ai sensi del secondo comma, le funzioni statali relative agli I.A.C.P. e, ai sensi del terzo comma, a 1), ed inoltre tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo quelle relative ad alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio. <br />
Nelle more di adozione del citato decreto delegato è intervenuto il D.L. 13 agosto 1975 n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, che, all’art. 7, ultimo comma,  ha autorizzato “il limite di impegno di lire 3 miliardi per l’anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949 n. 408. e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti a forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall’art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni”.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa appellante, deve escludersi che nella legge in questione vi sia una riserva di funzione amministrativa in favore dell’Amministrazione statale: ciò deve negarsi sia sotto l’aspetto dell’interpretazione letterale che di quella logico-sistematica, non sembrando dubbio che una volontà del genere avrebbe dovuto essere manifestata in forma espressa, stante l’intervenuta approvazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, con cui il  Governo era delegato a realizzare un ampio trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni anche nella materia in questione.<br />
Deve, altresì, escludersi che la legge del 1975 abbia comportato l’abrogazione o, comunque, l’inapplicabilità dell’art. 5 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, nella parte (lett. c) in cui ha attribuito alle Regione la competenza relativa alla determinazione della “percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti esecutori, quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da esse esercitate, giacché, come si è testè esposto, la legge del 1975 ha ad oggetto esclusivo l’erogazione di un contributo a carico dello Stato, sicché le funzioni di vigilanza tecnica, già attribuite allo Stato sugli IACP e su tutti gli atti posti in essere dalle cooperative in questione (dall’approvazione dei progetti all’approvazione della gara e del contratto di appalto, delle perizie suppletive e di variante e degli atti di collaudo) devono ritenersi trasferite, per effetto dell’art. 93 del d.p.r. n. 616/1977, alle Regioni alle quali sono riconosciuti ampi poteri di organizzazione e di autonomia amministrativo-contabile, come successivamente puntualizzato dall’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.<br />
Nella vicenda in esame non vi è, quindi, sovrapposizione, bensì trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni con ampliamento dei poteri di queste ultime, tant’è che si è parlato di una “plena cognitio” delle Regioni, sia amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa in materia di edilizia residenziale pubblica (cfr. Corte Costituzionale, 12 febbraio 1996, n. 27). </p>
<p>3. &#8211; L’appellante sostiene, poi, che, anche a voler attribuire valore decisivo alla norma dettata dal D.P.R. n. 616/1977 (art. 93) ed all’esclusione dalla competenza regionale (generalizzata) dei soli “alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio” si deve assumere una diversa (rispetto a quella restrittiva adottata dal T.A.R.) interpretazione di tale definizione.<br />
Nella specie, come si assume, si verte in tema di programmi edilizi costruttivi da realizzarsi anche attraverso cooperative edilizie, avuto riguardo ai quali si instaura un rapporto stabile tra assegnatario ed alloggio, sia pure in virtù di una condizione personale del primo (militare od appartenente alla polizia di Stato) rispetto alla quale appare funzionale il riconoscimento di un diritto all’alloggio.<br />
E’ in virtù di quel rapporto e di quella funzionalità che la legge, in termini, molto generici, si riferisce alle esigenze di servizio, ed è in forza di quelle esigenze che l’assegnazione dell’alloggio avviene non in proprietà individuale, ma in proprietà indivisa, quasi a sottolineare un vincolo al privilegio accordato in relazione a quella posizione personale inerente al rapporto organico con lo Stato centrale per compiti istituzionali dello stesso.<br />
A sostegno di siffatta interpretazione soccorrerebbero un provvedimento adottato dalla Corte dei Conti (Sezione di Controllo) in data 6 ottobre 1989 e pareri resi dal Ministero dei Lavori pubblici su richiesta di alcuni I.A.C.P.<br />
Il motivo di appello è infondato.<br />
Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure e come osservato nella richiamata sentenza della Sezione IV del Consiglio di Stato 28 maggio 1999 n. 883, l’elemento distintivo per la qualificazione di un alloggio come alloggio di servizio è quello funzionale, dovendosi comprendere in tale definizione gli alloggi destinati in concreto a far fronte alle esigenze abitative di personale (civile o militare) connesse con la prestazione del servizio e in sedi diverse dal luogo di abituale residenza.<br />
Alle suesposte considerazioni deve aggiungersi che gli alloggi di servizio si caratterizzano per la circostanza che gli stessi appartengono allo Stato o ad Enti pubblici (ad esempio gli alloggi ex I.N.C.I.S., poi trasferiti agli I.A.C.P.), formano oggetto di concessione o di locazione nei confronti del personale destinatario nel limite di tempo in cui il personale stesso è in attività di servizio, ovvero presta servizio nella sede in cui si trova l’alloggio assegnato.<br />
Ne consegue che gli alloggi in questione, realizzati in proprietà indivisa da cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle forze armate e di polizia, ammesse a finanziamento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 492 del 16 ottobre 1975, esulano dalla nozione di alloggi di servizio, rientrando in quella di edilizia residenziale agevolata.<br />
Contrariamente a quanto osservato dalla Corte dei Conti nel summenzionato provvedimento del 1989, non può attribuirsi rilevanza alla circostanza che le previsioni di spesa contenute nella LL. fin. 28 ottobre 1986 n. 41 e 11 marzo 1988 n. 67, gli artt. 13, sesto comma e 17, trentacinquesimo comma, abbiano previsto, pur in presenza dell’intervenuto trasferimento di competenze operato dal d.p.r. n. 616/1977, il rifinanziamento della legge n. 492 del 1975, giacché, nel sistema costituzionale e legislativo all’epoca vigente, non era precluso allo Stato di concedere finanziamenti in materia di edilizia residenziale pubblica, salvo il principio che la gestione di detti finanziamenti rientrava nella competenza legislativa e amministrativa regionale (cfr. Corte costituzionale 25 maggio 1990, n. 1990).</p>
<p>4. &#8211; In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio Varrone 	&#8211;				Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo 		&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Minicone	&#8211;				Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis	&#8211;				Consigliere<br />	<br />
Guido Salemi       	&#8211;				Consigliere, relatore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6670</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Russo Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Avvocatura Generale dello Stato) c/ CONFIDI S.c. a r.l. in proprio e n.q. di successore, per incorporazione, della COPINVEST S.c. a r.l. (avv.ti Uckmar, Bormioli e P. Vaiano) giurisdizione amministrativa sulle funzioni di vigilanza sulle società cooperative, anche alla luce della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Russo<br /> Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Avvocatura Generale dello Stato) c/ CONFIDI S.c. a r.l. in proprio e n.q. di successore, per incorporazione,  della COPINVEST S.c. a r.l. (avv.ti Uckmar, Bormioli e P. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione amministrativa sulle funzioni di vigilanza sulle società cooperative, anche alla luce della sentenza n. 204 della Corte costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; atti di controllo adottati nell’esercizio della funzione regionale di vigilanza sulla gestione delle cooperative &#8211; esercizio di autorità pubblica – giurisdizione amministrativa – sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie sulla legittimità degli atti di vigilanza sulle società cooperative di competenza regionale (nella specie trattavasi della Regione Trentino-Alto Adige), così come quelle relative alla vigilanza su soggetti che svolgono determinate attività, per ragioni attinenti al rilievo pubblicistico di tali attività, attengono al corretto esercizio di una funzione, caratterizzata da poteri di ingerenza, costituiti in particolare dal controllo di legittimità di un soggetto sugli atti di un altro (distinguendosi in ciò dalla tutela, che attiene ai controlli di merito), ma che non si esauriscono nel mero controllo, in quanto si estrinsecano anche nell’adozione di una serie di atti di amministrazione attiva, quali, ad esempio, la nomina di commissari straordinari, lo scioglimento degli organi dell’ente, l’irrogazione di sanzioni. Ne consegue che tali controversie appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardando il concreto esercizio di una autorità pubblica, nella specie volto al fine, costituzionalmente garantito (art. 45, primo comma, Cost.), di assicurare che le cooperative promosse e favorite mantengano inalterato il proprio carattere di mutualità e l’assenza di fini di speculazione privata, in sintonia con quanto statuito dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza “manipolativa” (del tipo c.d. “sostitutiva o modificativa”) n. 204 del 6 luglio 2004, nel ripudiare la tecnica della determinazione della giurisdizione per blocchi di materie, ha, appunto, indicato, quale limite in positivo all’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (nella specie, come si è detto, si è in presenza di una pubblica funzione), l’esistenza di profili riconducibili alla “pubblica amministrazione-autorità”.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.6670/2004 Reg. Dec.<br />
N. 191 Reg. Ric. <br />
Anno 2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 191/2002, proposto<br />
dalla <b>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>CONFIDI S.c. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di successore, per incorporazione,  della COPINVEST S.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Victor Uckmar, Giovanni Bormioli e Paolo Vaiano ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3; per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, n.445/2000 del 15 novembre 2000, resa inter partes e non notificata;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 il Consigliere Nicola Russo;Uditi l’avv. dello Stato M. Giannuzzi e l’avv. G. Bormioli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La S.c.a r.l. Copinvest, che ai sensi del proprio statuto poteva svolgere una serie di attività finanziarie a favore dei propri soci, a seguito delle riforme della legislazione bancaria si vedeva precludere l’attività di raccolta del risparmio tra i soci e quella di finanziamento dei soci stessi.<br />
Poiché tali attività precluse costituivano parte importante della attività della S.c.a r.l., dopo aver vagliato altre ipotesi, con deliberazione assembleare del 24.4.97 sceglieva di fondersi per incorporazione nella S.c.a r.l. Confidi (altra cooperativa avente scopo sociale analogo al suo), previa alienazione del ramo d’azienda relativo all’attività finanziaria e previo acquisto delle quote Copinvest da parte di Confidi.<br />
La cessione del ramo d’azienda dell’attività finanziaria alla Caritro veniva in effetti eseguita (con la garanzia di Confidi), ottenendo poi l’uscita dalla Copinvest dei soci che non avrebbero potuto entrare nella S.c.a r.l. Confidi (in particolare le persone giuridiche).<br />
L’acquisto delle altre quote Copinvest compatibili da parte della S.c.a r.l. Confidi veniva invece finanziato dalla S.c.a r.l. Copinvest, con un mutuo di 5 miliardi di lire al 5,25%, del quale era prevista la restituzione, poi invece prorogato, cosicché al momento dell’incorporazione il mutuo si sarebbe estinto per fusione. <br />
Veniva, però, disposta revisione ordinaria per la S.c.a r.l. Copinvest per il periodo 1.12.97 &#8211; 1.10.98 (la relazione del revisore dott. Alessandro Tonina porta la data del 9.12.1998).<br />
Contemporaneamente veniva esperita la revisione ordinaria della S.c.a r.l. Confidi per il periodo 1.8.1997 – 31.10.1998 a mezzo del revisore dott. Mariano Zanolli.<br />
La Commissione provinciale per le Cooperative prendeva, quindi, in esame le due relazioni nella riunione del 21 dicembre 1998 e deliberava di diffidare la S.c.a r.l. Copinvest  Trento:<br />
a)	a non procedere alla fusione per incorporazione con la Confidi S.c.a r.l.;<br />	<br />
b)	 di provvedere sollecitamente al recupero del finanziamento concesso alla Confidi;<br />	<br />
c)	di procedere allo scioglimento della Società ai sensi dell’art. 2448 del codice civile;<br />	<br />
d)	di sanare altre irregolarità evidenziate nella relazione revisionale conclusa il 23.11.1998 (relazione 9.12.1998);<br />	<br />
e)	a dare comunicazione scritta dell’avvenuto adempimento.<br />	<br />
La Commissione assegnava il termine perentorio del 28.2.1999 per adempiere alla diffida.<br />
Contemporaneamente, con nota inviata alla Confidi, si ordinava alla detta Cooperativa di non procedere alla incorporazione della S.c.a r.l. Copinvest Trento.<br />
La S.c.a r.l. Copinvest (con ricorso n. 111/99) e la S.c.a r.l. Confidi (con ricorso n. 108/99) adivano il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA), chiedendo l’annullamento del provvedimento.<br />
A sostegno del ricorso Confidi (n. 108/99) venivano formulati i seguenti motivi:<br />
1) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954, n. 7 &#8211; Carenza di potere o, in subordine, eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà;</p>
<p>2) Violazione dell’art. 23 L.R. 29.1.1954, n. 7  e del sottostante principio del contraddittorio, nonché della collaborazione dell’autorità pubblica con i privati nel procedimento amministrativo;</p>
<p>3) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954, n. 7 in relazione all’art. 11 della stessa legge, all’art. 2557 ss. cod. civ. ed all’art. 2248 cod. civ.; all’art. 11 L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R. n. 7/1954 &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza del presupposto;</p>
<p>4) In subordine: Violazione sotto diverso profilo dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 11 L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R. 29.1.1954, n. 7; all’art. 2501, co. 2, cod. civ. ed all’art. 2538 cod. civ.; all’art. 11 L. n. 7/1954 ed al principio di autonomia privata.</p>
<p>A sostegno del ricorso Copinvest (n. 111/99) venivano, invece, addotti i seguenti motivi:<br />
1) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954, n. 7 &#8211; Carenza di potere o, in subordine, eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà;<br />
2) Violazione dell’art. 23 L.R. 29.1.1954, n. 7 e del sottostante principio del contraddittorio, nonché della collaborazione dell’autorità pubblica con i privati nel procedimento amministrativo;<br />
3) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954, n. 7, in relazione all’art. 11 della stessa legge; all’art. 2557 ss. cod. civ. ed all’art. 2248 cod. civ.; all’art. 11 L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R. n. 7/1954 &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza del presupposto;<br />
4) In subordine: Violazione sotto diverso profilo dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 11 L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R. 29.1.1954, n. 7; all’art. 2501, co. 2, cod. civ. ed all’art. 2538 cod. civ.; all’art. 11 L. n. 7/1954 ed al principio di autonomia privata;<br />
5) Insussistenza delle irregolarità indicate nella relazione del dott. Tonina e conseguente illegittimità dell’invito, da parte dell’autorità di controllo, alla relativa sanatoria;<br />
6) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 2522 c.c.;<br />
7) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 2526 c.c.;<br />
8) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 2437 c.c.;<br />
9) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 2426, n. 8 c.c.;<br />
10) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 1936 c.c.;<br />
11) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 1321 c.c.;<br />
12) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 75, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.<br />
La Regione Trentino – Alto Adige si costituiva in giudizio in entrambi i giudizi a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi, siccome infondati nel merito.<br />
Il TRGA di Trento, riuniti i ricorsi ed espletata istruttoria, con sentenza n. 445 del 15 novembre 2000, riconosciuta la fondatezza dei primi quattro motivi dei ricorsi riuniti, li accoglieva, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed assorbimento delle rimanenti censure.<br />
Con ricorso notificato il 19 dicembre 2001 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha impugnato la predetta sentenza, non notificata, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma, con conseguente rigetto dei ricorsi riuniti in primo grado.<br />
Resiste all’appello la S.c. a r.l. Confidi, in proprio e quale successore, per incorporazione, della S.c. a r.l. Copinvest, chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito, con vittoria di spese, diritti ed onorari.<br />
Con memoria depositata prima dell’udienza di discussione la Confidi, ha ulteriormente ribadito e meglio precisato il contenuto delle proprie eccezioni e deduzioni difensive, in particolare eccependo l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello avversario a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione ed in mancanza di opposizione da parte della Regione o dei Fondi Mutualistici; in subordine, la società cooperativa appellata ha espressamente riproposto i motivi di ricorso rimasti assorbiti in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Prima di passare ad analizzare il merito del presente giudizio, occorre esaminare e decidere, secondo un ordine logico, le questioni pregiudiziali, rilevabili di ufficio o sollevate dalle parti.<br />
Ha la precedenza, naturalmente, la questione relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia, questione nella specie non sollevata dalle parti, ma, comunque, rilevabile anche d’ufficio (cfr. art. 30, primo comma, L. 6 dicembre 1971, n. 1034).<br />
Ad avviso del Collegio sussiste nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.<br />
L’oggetto del presente giudizio, infatti, concerne la legittimità di due atti di controllo adottati dall’apposita Commissione della Provincia di Trento nell’esercizio della sua funzione di vigilanza sulla gestione delle cooperative.<br />
La vigilanza sulle società cooperative consiste in una serie di attività amministrative previste da leggi regionali e nazionali in attuazione dell’art. 45 della Costituzione, secondo il quale &#8220;La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità&#8221;.<br />
Nella Regione Trentino-Alto Adige la potestà legislativa in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative spetta alla Regione stessa in base allo Statuto (art. 4, n. 15, St. Reg. Trentino-Alto Adige).<br />
La legge regionale che nel Trentino-Alto Adige disciplina la materia è la L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.<br />
Organi di vigilanza sono:<br />
1)	la Giunta regionale;<br />	<br />
2)	la Commissione regionale per la cooperazione (organo prevalentemente consultivo della G.R.);<br />	<br />
3)	le Commissioni provinciali per le cooperative;<br />	<br />
4)	il Segretario e il Direttore del Settore vigilanza.<br />
 La legge prevede, inoltre, un ruolo fondamentale per le Associazioni di rappresentanza, tutela e promozione della cooperazione, quali enti privati (partecipati dalle stesse cooperative) ai quali sono demandate alcune funzioni pubbliche in materia di vigilanza (in particolare, l’esecuzione delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti).<br />
L’esercizio di quasi tutte le funzioni amministrative in materia di vigilanza è pressoché esercitato da strutture incardinate nelle due Province autonome di Trento e di Bolzano (le Commissioni provinciali per le cooperative ed il relativo Segretario).<br />
Compito istituzionale della funzione di vigilanza è quello di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici perseguano effettivamente tali finalità. In tal modo si tende ad evitare che i benefici (agevolazioni fiscali e di altra natura) previsti dall’ordinamento per gli enti a carattere mutualistico, possano favorire soggetti privi di tali requisiti.<br />
L’attività di vigilanza riguarda le società cooperative, i consorzi di cooperative, le società di mutuo soccorso, le banche popolari e gli enti mutualistici.<br />
L’attività di vigilanza si articola essenzialmente su tre filoni:<br />
a)	l’iscrizione delle cooperative e degli altri enti mutualistici nel “Registro delle cooperative” (che è una specie di anagrafe delle cooperative), con cui si acquisisce il titolo per poter fruire dei benefici e delle agevolazioni a carattere fiscale e che è sottoposta al possesso di alcuni requisiti che dimostrino la natura mutualistica della cooperativa;<br />	<br />
b)	l’esecuzione delle revisioni periodiche o straordinarie, che sono dei controlli periodici (revisioni ordinarie biennali) o non periodici (revisioni straordinarie);<br />	<br />
c)	l’esecuzione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa (che sono delle procedure parafallimentari), nei casi in cui la cooperativa sia sciolta d’autorità o messa in liquidazione, casi nei quali gli organi di vigilanza assumono le vesti che nei fallimenti sono propri del Tribunale (la Commissione provinciale per le cooperative) e dei curatori (i commissari liquidatori designati dalla Commissione) e in cui la procedura segue i principi e le fasi in cui si svolge un fallimento.<br />	<br />
Qualora a seguito dei controlli revisionali sub b) vengano riscontrate delle gravi irregolarità nella gestione della cooperativa, la Commissione per le cooperative può assumere dei provvedimenti sanzionatori mirati a rimuovere le irregolarità accertate.<br />
I provvedimenti sanzionatori possono essere:<br />&#8211;	la diffida, che è assunta dalla Commissione sulla base delle risultanze revisionali e che consiste nell’ordine di fare o di non fare qualcosa entro un dato termine; la Commissione può disporre, dopo la scadenza del termine, una revisione straordinaria per verificare l’effettiva rimozione delle irregolarità oggetto della diffida;<br />	<br />
&#8211;	il commissariamento, che è la rimozione d’autorità dell’organo amministrativo della cooperativa e la sostituzione del medesimo con un commissario nominato dalla Commissione, il quale, dopo un  periodo di tre mesi, prorogabile per altri tre mesi, redige una relazione, proponendo il ripristino della amministrazione ordinaria ovvero ulteriori provvedimenti sanzionatori (liquidazione coatta);<br />	<br />
&#8211;	la sostituzione del liquidatore, quando la cooperativa in liquidazione presenti dei ritardi ingiustificati o delle irregolarità imputabili al liquidatore e questi non sia sostituito dall’assemblea dei soci;<br />	<br />
&#8211;	la cancellazione dal Registro, che colpisce alcune ipotesi di scorretto comportamento della cooperativa, provvedimento con il quale la cooperativa decade dai benefici e avverso il quale è proponibile un ricorso gerarchico improprio avanti la Commissione regionale;<br />	<br />
&#8211;	lo scioglimento coatto ex art. 2544 del codice civile, per le cooperative che si trovino impossibilitate a raggiungere gli scopi per i quali sono state costituite o comunque presentino delle irregolarità gravi, atto d’autorità di competenza della Giunta regionale (ora del Dirigente regionale) su proposta motivata della Commissione provinciale;<br />	<br />
&#8211;	la liquidazione coatta amministrativa, ipotesi di liquidazione d’autorità di una cooperativa per insolvenza, cioè quando le risorse della società non sono sufficienti a far fronte ai debiti sociali.<br />	<br />
Quanto finora detto costituisce, a ben vedere, un sommario excursus sulla materia, abbastanza complessa, della vigilanza sulle società cooperative, con particolare riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, dal quale possono evincersi indicazioni utili a risolvere la questione pregiudiziale attinente al profilo della giurisdizione.<br />
E’ chiaro che le controversie in esame, così come, più in generale, quelle relative alla vigilanza su soggetti che svolgono determinate attività, per ragioni attinenti al rilievo pubblicistico di tali attività, attengono al corretto esercizio di una funzione.<br />
Tale funzione di vigilanza, come si è visto, è caratterizzata da poteri di ingerenza, costituiti in particolare dal controllo di legittimità di un soggetto sugli atti di un altro (distinguendosi in ciò dalla tutela, che attiene ai controlli di merito), ma che non si esauriscono nel mero controllo, in quanto si estrinsecano anche nell’adozione di una serie di atti di amministrazione attiva, quali, ad esempio, la nomina di commissari straordinari, lo scioglimento degli organi dell’ente, l’irrogazione di sanzioni.<br />
La descritta controversia, inerente all’esercizio della funzione di vigilanza, appartiene, dunque, all’alveo naturale della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardando il concreto esercizio di una autorità pubblica, nella specie volto al fine, costituzionalmente garantito (art. 45, primo comma, Cost.), di assicurare che le cooperative promosse e favorite mantengano inalterato il proprio carattere di mutualità e l’assenza di fini di speculazione privata.<br />
Ciò, del resto, appare in sintonia con quanto statuito di recente dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza “manipolativa” (del tipo c.d. “sostitutiva o modificativa”) n. 204 del 6 luglio 2004, nel ripudiare la tecnica della determinazione della giurisdizione per blocchi di materie, ha, appunto, indicato, quale limite in positivo all’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (nella specie, come si è detto, si è in presenza di una pubblica funzione), l’esistenza di profili riconducibili alla “pubblica amministrazione-autorità”.<br />
La normativa del codice civile resta, dunque, operativa soltanto fino a quando il potere spettante all’autorità amministrativa non venga esercitato e solo in mancanza di tale intervento, la cognizione della controversia (avente ad oggetto, ad es. l’impugnazione di una delibera assembleare), appartiene alla giurisdizione dell’A.G.O.<br />
Risolta positivamente la questione relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia, occorre ora passare ad esaminare l’altra questione, sollevata questa volta mediante apposita eccezione di parte, relativa alla inammissibilità/improcedibilità dell’appello.<br />
Sostiene l’appellata che, in seguito all’accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado innanzi al T.R.G.A. di Trento, gli atti impugnati, con cui è stata vietata la fusione per incorporazione della società cooperativa Copinvest in quella Confidi, sono stati annullati e che, stante il carattere notoriamente esecutivo delle sentenze di primo grado, la fusione è stata effettuata e ne è stata data la pubblicità di cui all’art. 2503 cod. civ., senza che alcuno, ed in particolare la Regione odierna appellante o i Fondi mutualistici di cui alla L. n. 59/1992, abbiano presentato opposizione.<br />
Pertanto, a detta dell’appellata, sarebbe venuto meno l’interesse al ricorso in appello, con conseguente inammissibilità, o, comunque, il gravame sarebbe diventato improcedibile, non potendo la fusione stessa ormai più essere attaccata o resa reversibile.<br />
L’eccezione sollevata dall’appellata non può essere accolta.<br />
E’ ben vero, infatti, che il diritto societario prevede l’opposizione di cui sopra, proprio per concentrare le eventuali contestazioni in una fase anteriore all’efficacia dell’atto, in modo tale da consentire a quest’ultimo di acquisire, in assenza di opposizioni, la stabilità-inattaccabilità che è necessaria per la certezza giuridica e la tutela dei terzi (l’art. 2504 quater cod. civ. &#8211; richiamato in materia di cooperative dall’art. 2538 cod. civ. &#8211; dispone, al primo comma, che: «Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata»).<br />
In proposito occorre osservare che, secondo l’interpretazione corrente data dalla dottrina &#8211; che trova anche un fondamento nella Relazione allo schema di legge delegata per l’attuazione della III direttiva relativa alle fusioni &#8211; la disposizione citata comporta che l’adempimento delle formalità pubblicitarie cui l’atto di fusione è soggetto assuma non solo valore costitutivo ma anche efficacia sanante rispetto a tutti i vizi da cui l’atto medesimo sia eventualmente affetto &#8211; nel solco già tracciato dalla disposizione dell’art. 2332 cod. civ., in tema di nullità della società &#8211; mirando in tal modo il legislatore ad evitare che l’invalidità di atti, destinati per loro stessa natura a riflettersi su una molteplicità di soggetti, possa pregiudicare l’affidamento incolpevole ed i legittimi interessi di terzi, donde la sostituzione delle tradizionale tutela reale normalmente attribuita dalla legge alle parti dell’atto negoziale invalido con forme di tutela obbligatoria, imperniate sul mero risarcimento del danno (cfr. art. 2504 quater, secondo comma, cod. civ.), ferma restando la capacità dell’atto medesimo, ancorché invalido, di produrre i propri effetti in ogni direzione. La sanatoria in questione, si aggiunge, pur essendo riferita unicamente all’invalidità dell’atto di fusione, non può di fatto non riflettersi anche sul regime dell’invalidità delle deliberazioni di fusione assunte dalle assemblee delle diverse società interessate all’operazione, nel senso che una volta divenuto efficace l’atto di fusione neppure l‘eventuale declaratoria di invalidità delle pregresse deliberazioni assembleari potrebbe più inficiare la fusione ormai divenuta irreversibile e inattaccabile (e anche la giurisprudenza civile di merito è giunta in proposito alla conclusione che, una volta intervenuta l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, l’impugnativa — sia essa di nullità o di annullamento — della deliberazione di fusione non può essere accolta: cfr. (Trib. Roma, 23 settembre 1998; in termini analoghi cfr. Trib. Milano, 16 settembre 1999; Trib. Milano, 13 maggio 1999).<br />
Il Collegio, tuttavia, ritiene in proposito non accoglibile l’interpretazione letterale della norma e, quindi, la tesi favorevole a vedervi la previsione di una sanatoria radicale, non essendo possibile ritenere che tutte le cause di nullità siano sanate con l’iscrizione (e, infatti, la III direttiva prevede non un divieto di dichiarare invalida la fusione divenuta efficace, ma soltanto un regime speciale di nullità che possa garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste e i terzi nonché gli azionisti); l’efficacia sanante può ritenersi operante, ad avviso del Collegio, soltanto con riferimento alle cause che attengano al procedimento o a requisiti particolari dell’operazione negoziale, e non anche con riferimento a quelle che contrastino con norme o principi di ordine pubblico (ad. es., nessuna efficacia sanante può aversi con riguardo ad una fusione in contrasto con le normative antitrust  o con il divieto di trasformare una società cooperativa in lucrativa ex art. 14 L. 17 febbraio 1971, n. 127).<br />
Fermo restando ciò, non appare, poi, nemmeno altrettanto sicuro che nella descritta situazione l’eventuale accoglimento dell’appello non porterebbe alcuna utilità alla Regione o a tali altri soggetti, dal momento che, come si è detto, l’inammissibilità della pronuncia di invalidità non preclude il diritto al risarcimento eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione, potendo l’accoglimento dell’impugnazione valere come presupposto per l’azione di danni prevista dal 2° comma dell’art. 2504 quater.<br />
E, invero, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone non soltanto il verificarsi di una situazione, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, ma anche di una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della decisione, circostanza questa che va accertata con il massimo rigore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; id., 30 giugno 2004, n. 4803).<br />
Nel caso di specie, la dedotta iscrizione dell’atto di fusione, anche a voler ammettere che abbia efficacia sanante rispetto a tutti i vizi da cui l’atto sia eventualmente affetto, non è idonea, ad avviso del Collegio, a far venire del tutto meno l’interesse all’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell’interesse pubblicistico ad ottenere una pronuncia di legittimità degli atti impugnati in primo grado, con cui tale fusione era stata vietata (ad esempio, al fine di poter meglio attivare le revisioni o i controlli successivi sulla società cooperativa risultante dall’incorporazione), nonché al fine &#8211; di stampo più marcatamente civilistico &#8211; di consentire o rendere più agevole l’attivazione da parte degli interessati (fondi mutualistici, soci o terzi), eventualmente danneggiati dal negozio di fusione, di quelle forme di tutela obbligatoria (id est, risarcimento dei danni) di cui si è detto sopra.<br />
Tanto premesso in rito, occorre ora passare ad esaminare il merito della presente controversia.<br />
L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, essendo corretta sul piano logico-giuridico ed immune dalle censure proposte dall’appellante.<br />
In entrambi i provvedimenti della Commissione per le cooperative della Provincia di Trento impugnati in primo grado è, invero, sovrastante il concetto secondo il quale la fusione tra la S.c. a r.l. Copinvest e la S.c. a r.l. Confidi sarebbe elusiva  dell’obbligo della Copinvest nella futura liquidazione di versare l’intero  patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui all’art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 bis e quater della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7, aggiunto dall’art. 14 della L.R. per il Trentino-Alto Adige n. 15 del 1993.<br />
Ora, esaminando congiuntamente i motivi 3) e 4) dei due ricorsi di primo grado il T.R.G.A. ha osservato quanto segue:<br />
1)	la fusione tra cooperative è sempre stata prevista dall’art. 2538 del cod. civ. ed è stata confermata dal nuovo testo sostituito dall’art. 22 del D. L.vo n. 22 del 1991 che, attuando direttive comunitarie, ha aggiunto anche la possibilità della scissione societaria delle cooperative;<br />	<br />
2)	il divieto di fusione rivolto alla Confidi ed alla Copinvest dalla Commissione non aveva, pertanto, alcun fondamento giuridico;<br />	<br />
3)	la motivazione di tale divieto con la disposizione del 5° comma dell’art. 11 della L. n. 59 del 1992 (o meglio delle norme corrispondenti della L.R. n. 7 del 191954) si basa su di una interpretazione ed una conseguente collocazione della norma del tutto erronea. Trattasi, infatti, di una norma residuale di chiusura del sistema, che regola la devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative liquidate e non di una finalità che debba essere perseguita dall’Amministrazione anche contro la volontà dei soci e delle cooperative, vietando tutto quello che non porta alla liquidazione della cooperativa;<br />	<br />
4)	la S.c. a r.l. Copinvest non era in liquidazione; la circostanza della cessione alla CARITRO delle attività finanziarie, a lei vietate dalla nuova legge bancaria, non aveva cancellato tutti gli scopi sociali elencati a pag. 4 e 5 della stessa relazione del dott. Tonina, ma solo alcuni di essi, anche se i più importanti. Le cooperative avrebbero potuto, dunque, perseguire gli scopi sociali residui od anche apportare all’atto costitutivo, con il consenso unanime dei soci, modificazioni per estendere gli scopi sociali, e, quindi, l’attività della società cooperativa, che presentava una situazione economica attiva. I soci hanno, invece, perseguito la linea della fusione con altre entità, dopo aver vagliato e scartato l’ipotesi di una fusione con una banca locale, scegliendo, invece, di incorporare la cooperativa nella S.c. a r.l. Confidi, attuando in tal modo la fusione delle due cooperative, avendo i soci della Copinvest accettato gli scopi sociali della incorporante, che sono del resto affini a quelli della incorporata.<br />	<br />
Il patrimonio della Copinvest, secondo i primi giudici, è rimasto in tal modo nel circuito della cooperazione e non si è concretizzata quindi (a causa della fusione) la vietata distribuzione del patrimonio della cooperativa.<br />
Secondo la Regione appellante, invece, Copinvest si sarebbe trovata in uno stato che ne imponeva la liquidazione ed era ostativo della fusione. <br />
Il nucleo di partenza di tale posizione è che Copinvest non potesse più conseguire il proprio oggetto sociale a causa dell’intervenuta riforma della disciplina del credito e, quindi, dovesse essere posta in liquidazione.<br />
Secondo l’Avvocatura, infatti, poiché la Copinvest aveva da sempre svolto solo attività finanziaria e non poteva più farlo, si sarebbe verificata una causa di liquidazione e la prospettata (e poi attuata) fusione non sarebbe uno scopo sociale, bensì una mera facoltà della cooperativa, nella specie preclusa dalla disciplina dei fondi mutualistici di cui all’art. 11 della L. n. 59/1992.<br />
L’assunto è infondato.<br />
Si deve, infatti, considerare che l’oggetto sociale statutario della Copinvest non era assolutamente limitato alle attività creditizie, rese più difficili dalla riforma della normativa bancaria, come chiaramente risulta dalla relazione Tonina che lo riporta per esteso a pagg. 4-5 (vi figurano anche la costituzione di cooperative tra i soci, con relativa assistenza di carattere burocratico, amministrativo e finanziario; la stipula di contratti di assicurazione e riassicurazione per conto e nell’interesse dei soci; l’istituzione di uffici di assistenza legale, fiscale, amministrativa, tecnica e consultiva a favore dei soci). Quindi, non solo Copinvest avrebbe potuto proseguire le proprie attività finanziarie regolarizzando la propria posizione entro il 31.12.1997 (come afferma il revisore Tonina a pag. 8 della relazione), ma essa avrebbe anche potuto dedicarsi ad un altro filone di attività compreso nel proprio (riportato) scopo sociale e/o proseguire l’attività “in Confidi”, come ha poi fatto in seguito all’incorporazione.<br />
E’ chiaro, allora, che lo scopo sociale non era assolutamente divenuto impossibile o inattuabile.<br />
Neppure è vero che, a fronte del nuovo scenario, la cooperativa sia rimasta inerte, come affermato dall’appellante.<br />
E, d’altra parte, l’eventuale inattività della società non sarebbe di per sé una causa di scioglimento, in quanto l’art. 2448 cod. civ. (applicabile alle cooperative per effetto dell’art. 2539 cod. civ.) prevede lo scioglimento solo in caso di continuata inattività dell’assemblea e non, invece, della società.<br />
Nella specie, come controdedotto dall’appellata, non vi è dubbio che l’assemblea fosse attiva, nella ricerca e nella valutazione delle varie prospettive di riassetto, individuate dapprima nella trasformazione in una vera e propria banca, quindi nelle fusioni con la Popolare del Trentino e con CA.RI.TRO. ed infine nell’incorporazione in Confidi.<br />
È evidente che, trattandosi di operazioni assai delicate, la valutazione di ciascuna abbia richiesto tempi non brevi ed è altrettanto innegabile che l’assemblea non abbia mai cessato di funzionare e di svolgere il proprio ruolo.<br />
Può quindi ben affermarsi sia che non era intervenuta una causa di scioglimento per impossibilità dell’oggetto sociale, che era in realtà divenuto inattuabile solo in parte, sia che non era intervenuta una causa di scioglimento per prolungata inerzia dell’assemblea.<br />
La semplice inoperatività materiale della cooperativa, nonché la cessione del ramo di azienda, invece, non sono previste come cause di scioglimento.<br />
Donde, come fondatamente rilevato dal giudice di prime cure, l’assenza assoluta delle condizioni al ricorrere delle quali l’art. 11, co. 5, L. n. 59 del 1992 prevede la devoluzione del patrimonio delle cooperative ai fondi: non essendo intervenuta alcuna causa di scioglimento, non può parlarsi di liquidazione e, tantomeno, di patrimonio residuante dalla liquidazione.<br />
A ciò si aggiunga che, come correttamente eccepito dall’appellata, quand’anche si volesse ritenere che la Copinvest fosse incorsa in una causa di scioglimento, non le sarebbe stato comunque vietato di fondersi con un’altra società cooperativa.<br />
Nessun dubbio, infatti, può sussistere in astratto circa la possibilità, per le cooperative, di fondersi tra loro, in quanto ciò, come si è detto, è direttamente previsto dalla legge (art. 2538 cod. civ.).<br />
L’art. 2501, co. 2, cod. civ. (applicabile nella specie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2538 cod. civ.) chiarisce che la partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo; solo se ciò è accaduto, dunque, le società in liquidazione (ivi comprese quelle per le quali è intervenuta una causa di scioglimento che comporta la messa in liquidazione) non possono fondersi.<br />
Nel caso in esame, come si è visto, non sussisteva una causa di liquidazione, per cui la Copinvest non si è trovata con un proprio «patrimonio residuo», cui fa riferimento l’art. 11, co. 5, L. n. 59/1992 nel prescrivere l’obbligo di versamento ai fondi, sicché quest’ultima norma non avrebbe potuto venire in rilievo per il difetto del suo presupposto applicativo.<br />
Tale difetto del presupposto applicativo di cui all’art. 11, co. 5, L. cit., non appare derivare, poi, contrariamente all’assunto dell’appellante, dall’intento (comune e determinante) delle parti di eludere l’applicazione di una norma imperativa (negozio in frode alla legge: art. 1344 cod. civ.; Cass.. civ., n. 4333 del 1987), bensì da un atto negoziale, costituente legittimo esercizio di autonomia privata e del tutto ammissibile ai sensi degli artt. 2501, co. 2 e 2538 cod. civ.: non vi è, dunque, stato alcun abuso della funzione strumentale tipica del negozio prescelto e questo non è stato impiegato per un fine contrastante con la funzione sociale che gli è propria.<br />
Tale devoluzione, del resto, è ben lungi dall’essere inevitabile, come risulta dalla giurisprudenza civile, che ha ritenuto ammissibile la trasformazione delle società cooperative in associazioni (in tal senso, cfr. Corte d’Appello di Trieste, 20 ottobre 1995). <br />
Nell’appello si afferma, invece, che l’art. 11, co. 5, L. n. 59 del 1992 non avrebbe in realtà natura di norma residuale; sarebbe sì una norma di chiusura del sistema, ma non residuale.<br />
Per contrastare tale assunto è sufficiente leggere la norma: «Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione».<br />
Evidente presupposto di applicazione — e quindi anche indice di effettiva residualità della norma stessa — è il fatto che la liquidazione vi sia; che cioè le cooperative siano davvero in stato di liquidazione.<br />
Se ciò non si verifica, quale che ne sia il motivo — ivi compresa l’eventuale trasformazione in associazioni, secondo la citata giurisprudenza — non sussiste alcun obbligo verso i fondi mutualistici: donde la piena ammissibilità della controversa fusione sotto questo profilo, l’assoluta correttezza della sentenza del T.R.G.A. impugnata e, per converso, l’infondatezza dell’appello sul punto.<br />
La conferma del riconoscimento della fondatezza dei motivi sostanziali (3° e 4°) del ricorso di primo grado relativi all’esercizio del potere di controllo, consente, a ben vedere, al Collegio di dispensarsi dall’esame dei motivi procedurali (1° e 2°) – “straripamento” della revisione in un arco temporale già coperto dalla precedente revisione e difetto di contraddittorio nella procedura di revisione &#8211; anch’essi accolti dal T.R.G.A. e delle censure in proposito sollevate dall’appellante, così come dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti dall’appellata in sede di memoria.<br />
In conclusione l’appello in esame deve essere respinto in quanto infondato nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 191/2002, in epigrafe meglio specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.<br />
Spese del grado compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2004, con l’intervento dei seguenti signori magistrati:</p>
<p>Gaetano TROTTA			Presidente<br />	<br />
Filippo PATRONI GRIFFI	Consigliere<br />	<br />
Aldo SCOLA			Consigliere<br />	<br />
Carlo DEODATO                     Consigliere<br />
Nicola RUSSO			Consigliere rel. est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/10/2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6673</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6673</a></p>
<p>Pres. Riccio – Est. Rulli Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.), S.r.l. (avv. Tesauro) c/ Vastolo (avv. Izzo) &#8211; Regione Campania (n.c.) sulla ammissibilità del giudizio di ottemperanza nelle more del passaggio in giudicato della sentenza e sulla inammissibilità della nomina a commissario dell&#8217;ente tenuto all&#8217;ottemperanza, per difetto del requisito di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6673</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-6673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.6673</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio – Est. Rulli<br /> Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.), S.r.l. (avv. Tesauro) c/ Vastolo (avv. Izzo) &#8211; Regione Campania (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità del giudizio di ottemperanza nelle more del passaggio in giudicato della sentenza e sulla inammissibilità della nomina a commissario dell&#8217;ente tenuto all&#8217;ottemperanza, per difetto del requisito di terzietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza – nomina del commissario ad acta – fattispecie – presidente di ente parte necessaria del giudizio a quo – inammissibilità – ragione &#8211; difetto di terzietà</p>
<p>2. Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza – proponibilità del giudizio di ottemperanza nelle more del passaggio in giudicato della decisione ottemperanda – ammissibilità – ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la nomina, quale Commissario ad acta, del Presidente di un ente parte necessaria del giudizio, non offrendo questi quelle garanzie di legalità e di imparzialità necessarie  per l’espletamento di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall’Amministrazione, ne differisce, tuttavia, giuridicamente, perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di strumentalità.</p>
<p>2. Nel caso in cui il ricorso per l&#8217;esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale per il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante, con la conseguenza della ammissibilità del ricorso in ottemperanza (conclusione rafforzata anche sulla base dell’interpretazione della nuova previsione dell&#8217;art. 33, comma 5, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall&#8217;art. 10, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l&#8217;esecuzione delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice “i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all&#8217;art. 27, comma 1, n. 4 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”, norma applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.6673/2004 Reg. Dec.<br />
N. 8058 Reg. Ric. <br />
Anno 2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8058 del 2002 proposto <br />
dalla <b>Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.), S.r.l., </b>in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Tesauro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n.7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>sig.ra Anna Vastolo,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Contieri e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Izzo, in Roma, Via Cicerone, n. 28;</p>
<p>e nei confronti<br />
della<b> Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in questo grado di giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, resa inter partes dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez.1°, sul ricorso per l’esecuzione del giudicato n. 11990 del 1998 del registro generale di quel Tribunale;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della sig.ra Vastolo;<br />
Vista la decisione interlocutoria della Sezione n. 6003 del 2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il Consigliere Dedi Rulli; <br />uditi l&#8217;avv. Manzi (per delega dell’avv. Tesauro) per la Cooperativa appellante e l&#8217;avv. S. Napoletano su delega dell&#8217;avv. Contieri per l’appellata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Anna Vastolo, nell’anno 1976, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il provvedimento con il quale era stata esclusa dall’assegnazione di un alloggio INA-CASA. Il Tribunale adito, con decisione n. 639/82 (confermata in appello) accoglieva il ricorso in esito al quale la Vastolo era reinserita nella graduatoria con la conseguente assegnazione di un alloggio al momento in uso ad altri soggetti (sig.ra Protani). In accoglimento del ricorso di quest’ ultima lo stesso Tribunale precisava che l’esecuzione del giudicato (della precedente sentenza) non poteva avvenire in danno dei terzi subentrati nell’alloggio in questione (sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995).<br />
 Nel frattempo, e prima ancora che l’Amministrazione provvedesse all’esecuzione della detta pronuncia, la Sig.ra Vastolo adiva nuovamente il T.A.R. chiedendo l’ottemperanza alla detta ultima statuizione. La decisione di accoglimento pronunciata sul rimedio dell’ottemperanza (n. 1250 del 2000) ordinava alla Regione Campania di porre in essere tutti gli adempimenti necessari “con salvezza delle posizioni di coloro che, per effetto del decorso di oltre dieci anni dall’assegnazione, avevano acquisito il diritto di proprietà dell’alloggio a suo tempo assegnato”.<br />
La Cooperativa oggi appellante, che non aveva partecipato a quel giudizio perché pretermessa, proponeva appello avverso la sentenza del 2000; con sentenza n. 101 del 12 gennaio 2001 la Sezione lo ha accolto annullando la sentenza del Tribunale territoriale e rinviando gli atti allo stesso per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa, litisconsorte necessario di quel giudizio.<br />
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, oggi appellata, accoglieva, infine il ricorso per l’ottemperanza proposto dalla sig.ra Vastolo, ordinando alla Regione Campania di provvedere alla concreta esecuzione della precedente decisione del 1995 (n. 31) e nominando Commissario ad acta il Presidente p.t. dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari nel caso di persistente inadempimento da parte della Regione.<br />
Con atto notificato in data 21 settembre 2002 la Cooperativa Edilizia ha impugnato quest’ultima decisione deducendo i seguenti motivi:<br />
a) “Violazione del principio del contraddittorio” atteso che, nel giudizio conclusosi con la sentenza della cui esecuzione si tratta, avevano partecipato, oltre alla Regione Campania, numerosi altri soggetti ai quali il ricorso proposto per l’ottemperanza (n. 11190 del 1998) non è stato notificato (il gravame risulta notificato solo alla Regione), considerando anche il fatto che la sentenza gravata ha individuato quale Commissario ad acta proprio il Presidente dell’I.A.C.P. che era stato parte di quel giudizio e che, in relazione alla controversia, deve ritenersi controinteressato; siffatta circostanza fa ritenere altresì illegittima la nomina di detto soggetto in veste di Commissario ad acta.<br />
b) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, n.4, del T.U. Cons Stato R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; dell’art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; <br />degli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642” sul duplice rilievo che l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza sarebbe stato notificato ben prima dell’avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza da eseguire, e sarebbe mancata la notifica dell’atto di diffida e messa in mora nei confronti della regione Campania; <br />
c) “Parziale omessa motivazione” per la carenza di un qualsiasi esame in ordina alla affermata ineseguibilità della sentenza, essendo stata la sig.ra Vastolo depennata dall’elenco di soci della Cooperativa, ed avendo tutti gli assegnatari maturato un diritto reale perfetto ed intangibile sull’immobile, né sarebbe stato indicato alcun criterio da seguire ai fni dell’esecuzione.<br />
La Cooperativa appellante conclude, quindi, per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata.<br />
Si è costituita in giudizio la sig.ra Anna Vastolo che controdeduce le avverse doglianze osservando, in primo luogo, che destinataria della pretesa da lei avanzata con il giudizio di ottemperanza (limitata a quella parte della sentenza n. 31/95 a lei implicitamente favorevole) è solo la Regione Campania, che diventa, quindi, la sola controinteressata, essendo le altri parti (quelle dei precedenti giudizi) estranee quest’ultima parte della controversia; aggiunge, ancora che il vizio di integrità del contraddittorio, non essendo stato rilevato nel giudizio di opposizione alla sentenza n. 1250 del 2000, non può essere sollevato in questa sede. Risulta essere stata notificata alla regione Campania, in data 16 luglio 1998, rituale diffida ad adempiere.<br />
Richiama, ancora, il costante orientamento della giurisprudenza che ha riconosciuto come, nel giudizio di ottemperanza, il giudicato può anche formarsi durante il corso del giudizio, come è in concreto avvenuto.<br />
Non sussiste, infine, la denunciata carenza di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate dalla Cooperativa, tutte relative a questioni già decise con le precedenti sentenze.<br />
L’appellata conclude per la reiezione dell’appello proposto e la conferma della decisione impugnata.<br />
Non risulta costituita la Regione Campania.<br />
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, su richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La decisione portata all’esame del Collegio chiude una lunga controversia, iniziata nel 1976, tra la Cooperativa oggi appellante e la sig.ra Anna Vastolo, originaria assegnataria di un alloggio INA-Casa, all’epoca esclusa dall’assegnazione. La decisione stessa, pronunciata in esito alla reinstaurazione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, e che segue numerose altre intervenute nella vicenda (e ricordate nell’esposizione del fatto), si inserisce nel ricorso per l’esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, resa dallo stesso Tribunale. Ed è a questa statuizione che occorre far riferimento ai fini della decisione (in particolare per l’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Cooperativa) atteso che nella stessa sono state risolte alcune questioni ormai non più proponibili.</p>
<p>2. Ciò premesso osserva il Collegio che l’appello proposto appare fondato solo in parte.<br />
Ed invero, deve ritenersi infondato il primo profilo della prima censura con la quale si denuncia la violazione del principio del contraddittorio, sul rilievo che non sarebbero state chiamate in giudizio tutte quelle altre parti che avevano partecipato al giudizio concluso con la ricordata decisione del 1995.<br />
In proposito va precisato che le dimensioni del contraddittorio del giudizio in questione appaiono ormai definitivamente fissate con la decisione di questa Sezione n. 101/2001, a sua volta passata in giudicato, la quale, nel rinviare gli atti al giudice di primo grado, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei soli confronti della Cooperativa, escludendo, così, la necessaria presenza di quegli altri soggetti, che, pur avendo partecipato al giudizio conclusosi con la decisione n. 31/95, seguito del passaggio in giudicato della detta sentenza, non avevano partecipato al giudizio di esecuzione instauratosi tra la Regione Campania, nei cui confronti sono stati ordinati i necessari adempimenti, e la originaria ricorrente Vastolo.<br />
E sulla ritualità del contraddittorio deve ritenersi formato il giudicato per cui la questione non è ulteriormente proponibile in questa sede.</p>
<p>3. Appare, invece fondato l’ulteriore profilo della censura in esame con il quale si deduce la illegittimità della nomina, quale Commissario ad acta, del Presidente dell’I.A.C.P., in quanto parte necessaria del giudizio.<br />
Ed infatti, pur escludendo, per le ragioni appena chiarite, che a quest’ultimo soggetto dovesse essere notificato l’ultimo dei ricorsi per l’ottemperanza proposti innanzi al Tribunale territoriale per la prosecuzione del giudizio relativo al n. 11990 del 1998, il Collegio ritiene che il Presidente dell’INA-CASA, in quanto parte del giudizio concluso con la sentenza n. 31 del 1995, non offra quelle garanzie di legalità e di imparzialità necessarie  per l’espletamento di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall’Amministrazione, ne differisce, tuttavia, giuridicamente, perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di strumentalità.</p>
<p>4. Non possono, al contrario essere condivise le altre doglianze prospettate con l’appello in esame.<br />
Con il secondo motivo la Cooperativa appellante deduce la inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza per un duplice ordine di considerazioni:<br />
a) alla data di deposito dell’atto introduttivo di quel giudizio, la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione non era ancora passata in giudicato;<br />
b) non sarebbe stata notificata alla Regione alcuna diffida ad adempiere.<br />
Quanto al primo profilo, il Collegio è ben consapevole di un certo orientamento, peraltro non recente, in base al quale costituisce presupposto processuale &#8211; e non condizione &#8211; del giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato della sentenza, che deve pertanto sussistere al momento della proposizione della domanda e non all&#8217;atto della decisione. Nello stesso ordine di idee si colloca la tesi in forza della quale (Cons. Stato, VI Sez., 6 ottobre 1999, n. 1299, IV Sez. 25 marzo 1996 n. 370, V Sez. 11 gennaio 1991 n. 15 e V Sez. 29 aprile 1985, n. 208,) è inammissibile il ricorso proposto per l&#8217;esecuzione del giudicato ove la diffida sia stata notificata all&#8217;Amministrazione prima del passaggio in giudicato della decisione.<br />
Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al diverso e preferibile indirizzo interpretativo, peraltro più recente, secondo il quale nel caso in cui il ricorso per l&#8217;esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale per il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante (Cons. Stato, IV° Sez., 2 dicembre 1999, n. 1772; V° Sez. 2 settembre 2002 n. 4394). Del resto, un&#8217;eventuale pronuncia di inammissibilità dell&#8217;originario ricorso determinerebbe un vantaggio limitato per l&#8217;Amministrazione, in quanto la parte interessata ben potrebbe riproporre il giudizio esecutivo nell&#8217;ordinario termine di prescrizione.<br />
Questa conclusione è rafforzata dalla nuova previsione dell&#8217;art. 33, comma 5, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall&#8217;art. 10, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l&#8217;esecuzione delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice “i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all&#8217;art. 27, comma 1, n. 4 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”.<br />
La nuova norma è applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000), in base al generale principio di immediata applicabilità delle nuove norme processuali, quanto meno nelle ipotesi in cui non è ancora conclusa la fase processuale interessata dall&#8217;innovazione normativa e l&#8217;applicazione della nuova disciplina non determina alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti.<br />
La seconda considerazione è infondata in punto di fatto, atteso che il necessario atto di diffida e messa in mora risulta essere stato notificato alla regione Campania in data 16 luglio 1998.</p>
<p>5. Analogamente infondata deve ritenersi l’ultima doglianza, con cui si denuncia un parziale omesso esame in ordine alle numerose eccezioni proposte in primo grado dalla Cooperativa e per la mancata indicazione di idonei criteri per l’esecuzione della sentenza in considerazione dei diritti eventualmente maturati in favore dei terzi subentrati nell’assegnazione.</p>
<p>Al riguardo appaiono sufficiente due sole considerazioni:<br />
&#8211; la decisione impugnata appare al Collegio puntuale e coerente nella sua impostazione con il richiamo, quanto ai criteri, a quelli specificamente individuati dal giudice di primo grado nella statuizione del 1995.<br />
&#8211; poiché sulla detta pronuncia, come sulle precedenti a partire da quella del 1982, è intervenuto il giudicato, e la circostanza non è smentita dalla parte appellante,  va richiamato il principio in base al quale l’autorità del giudicato copre, non solo i<br />
E detto giudicato deve ritenersi preclusivo, oggi, della proponibilità di qualsiasi eccezione relativa all’ottenimento dell’immobile da parte dall’originaria ricorrente, sia relativamente alla posizione della stessa nei confronti della Cooperativa appellante.</p>
<p>6. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente alla sola parte relativa alla nomina del Commissario ad acta.<br />
Va confermato, di conseguenza, l’obbligo di esecuzione nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione e con le modalità precisate nella statuizione impugnata secondo i criteri indicati nella sentenza n. 31/95.<br />
In caso di persistente inadempimento della Regione Campania, si nomina, fin d’ora, Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Napoli (o un funzionario da lui delegato) perché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione regionale, alla esecuzione di cui trattasi, nell’ulteriore termine di gg.60 dalla scadenza di quello fissato alla Regione.<br />
Le spese della procedura commissariale ed il compenso dovuto al Commissario ad acta saranno liquidati, a mandato espletato, con separato provvedimento.<br />
Le spese e gli onorari del grado di giudizio possono essere compensati tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M. </b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione.<br />
Ordina alla Regione Campania di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo le indicazioni nella stessa precisate; in caso di persistente inadempimento nel termine indicato nella parte motiva, nomina il Prefetto della Provincia di Napoli Commissario ad acta per l’adozione dei necessari ulteriori provvedimenti.<br />
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari del grado di giudizio.<br />
Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con la presenza dei seguenti magistrati:</p>
<p>         Stenio Riccio,			         		Presidente<br />	<br />
         Giuseppe Barbagallo, 	         		Consigliere<br />	<br />
         Costantino Salvatore,                      	Consigliere<br />	<br />
	Dedi Rulli					Consigliere, estensore<br />	<br />
         Vito Poli	                                	Consigliere																																																																																											</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Stenio Riccio</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Dedi Rulli</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/10/2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.5534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-5534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-5534/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-5534/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.5534</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, est. Cacciari San Marco Bioenergie S.p.A. (Avv.ti A.Capria, A.Crisafulli, M.Dente) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato), Cassa Conguaglio per il settore elettrico (Avv. Stato), Ministero delle Attività Produttive (n.c.), GRTN (n.c.) Servizi Pubblici – Servizio di somministrazione energia elettrica – Incentivazioni – Impianti c.d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-5534/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.5534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-5534/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.5534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, est. Cacciari<br /> San Marco Bioenergie S.p.A. (Avv.ti A.Capria, A.Crisafulli, M.Dente) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato), Cassa Conguaglio per il settore elettrico (Avv. Stato), Ministero delle Attività Produttive (n.c.), GRTN (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi Pubblici – Servizio di somministrazione energia elettrica – Incentivazioni – Impianti c.d. CIP 6 – Documentazione necessaria per ottenere le medesime – Delibera AEEG – Dichiarazione di inadempimento – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito dell’emanazione della Legge 273/2002, che ha modificato l’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani) devono ritenersi soddisfatti i requisiti per ottenere le incentivazioni per gli impianti c.d. CIP 6 con la sola richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti stessi. La decadenza delle predette incentivazioni viene infatti evitata alla duplice condizione che entro il 31 dicembre 2002 siano presentate all’Autorità di regolazione tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non attivi e purché dette autorizzazioni siano state richieste entro un anno dalla data del 31 marzo 2000; una diversa interpretazione si porrebbe, infatti, in contrasto con il significato originario della norma medesima che già prevedeva, a pena di decadenza dal diritto alle incentivazioni CIP 6, l’esibizione delle autorizzazioni ottenute entro la predetta data.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
(Sezione  IV)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.g. n. 2208/2004 proposto dalla</p>
<p><b>società San Marco Bioenergie S.p.a.</b> in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Angelo Crisafulli e Marta Dente nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Manzoni  n. 41/43</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Ministero delle Attività produttive</b> in persona del Ministro pro tempore, n. c.,</p>
<p>della <b>Cassa Conguaglio per il settore elettrico</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1,<br />
del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, n. c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 11 del 5 febbraio 2004 e, ove occorra, anche delle deliberazioni nn. 175 del 27 settembre 2000, 151 del 5 luglio 2001, 19 del 5 marzo 2003, dell’eventuale sanzione di decadenza dagli incentivi disposta o dichiarata, implicitamente o esplicitamente,  dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas o dalle altre amministrazioni intimate in relazione all’impianto per la produzione di energia, in corso di realizzazione da parte dell’impresa ricorrente, nel sito di Capracotta (IS), nonché di ogni altro atto presupposto, successivo e/o comunque  connesso</p>
<p>e per l’accertamento<br />
dell’avvenuto adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 15, comma 2, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come modificato ed integrato dall’art. 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e della Cassa Conguaglio per il settore elettrico;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 il Referendario dr. Alessandro Cacciari;<br />
Uditi l’avv. Angelo Crisafulli per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Gabriella Vanadia per le Amministrazioni resistenti;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’impresa ricorrente è titolare di una convenzione preliminare per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da localizzare nel comune di Capracotta. A tale proposito, aveva acquisito il diritto agli incentivi di cui all’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed al provvedimento del comitato interministeriale prezzi  29 aprile 1992, n. 6 (cosiddetto “CIP 6”). L’art. 15, comma 2, del d. lgs. 79/99, impose ai soggetti aventi diritto alle suddette incentivazioni di presentare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in seguito: “Autorità”), entro un anno dalla data in vigore del decreto stesso e cioè entro il 31 marzo 2000, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora attivi, a pena di decadenza dalle incentivazioni medesime. <br />
L’impresa ricorrente presentò la documentazione in suo possesso il 31 marzo 2000.<br />
 L’Autorità, con delibera n. 175 del 19 settembre 2000, decise di proseguire l’istruttoria sulla ricorrente e successivamente, con delibera n. 151 del 5 luglio 2001, ne dichiarò l’inadempimento all’obbligo suddetto per non avere allegato  la concessione edilizia per la costruzione dell’ impianto. <br />
Sopravvenne quindi la promulgazione della legge  12 dicembre 2002, n. 273, che  all’art. 34 novellò il comma 2 dell’art. 15, d. lgs. 79/99 prorogando il termine per la presentazione della autorizzazioni in questione al 31 dicembre 2002.<br />
La ricorrente, allora, il 30 dicembre 2002 ripresentò all’Autorità la documentazione per la costruzione del proprio impianto completa della concessione edilizia ottenuta il 12 ottobre 2000.<br />
L’Autorità aprì una nuova istruttoria, che si concluse però con una seconda dichiarazione di inadempimento emessa con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2004, motivata dal fatto che la concessione edilizia, richiesta il 7 marzo 2000, era stata ottenuta successivamente al 31 marzo 2000, considerato termine ultimo per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, pur dopo la novella legislativa di cui alla legge 273/02.  <br />
Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente, che con il ricorso in esame, notificato il 9 aprile 2004 e depositato il 23 aprile 2004, ne chiede l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La ricorrente chiede, inoltre, l’accertamento dell’avvenuto adempimento all’obbligo imposto dall’art. 15, comma 2, del d. lgs. 79/99 ai fini del mantenimento del diritto alle incentivazioni di cui al provvedimento CIP 6.<br />
L’intimata Autorità si è costituita, chiedendo l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito. <br />
All’udienza del 13 luglio 2004 il ricorso è stato  trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Oggetto del presente ricorso è la deliberazione dell’Autorità n. 11 del  5 febbraio 2004, con la quale é stato dichiarato l’inadempimento della società ricorrente all’obbligo disposto dall’art. 15, comma 2, del d. lgs. 79/99. La ricorrente ne  chiede l’annullamento, e chiede inoltre a questo Tribunale di emanare una pronuncia di accertamento dell’avvenuto adempimento all’obbligo suddetto. <br />
Essa  espone, in via preliminare, di avere presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’impianto, compresa la concessione edilizia, entro il 31 dicembre 2002. </p>
<p>1.1 Con il primo e secondo motivo di ricorso, sostiene che la nuova versione dell’art. 15, comma 2, d. lgs. 79/99, dopo la novella introdotta dall’art. 34 della legge 273/02,  comminerebbe la decadenza dal diritto alle incentivazioni di cui al provvedimento CIP 6 ai soggetti che, entro il 31 dicembre 2002, non abbiano presentato le autorizzazioni ottenute, ma non anche a coloro che l’abbiano ottenuta dopo il 31 marzo 2000. Poiché essa, entro questa ultima scadenza, aveva presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni di cui era in possesso ed aveva inoltrato la richiesta di concessione edilizia, dovrebbe essere ritenuta adempiente. <br />
Con terzo motivo la ricorrente, premesso che alla data del 31 marzo 2000 si erano espressi in senso favorevole alla realizzazione dell’impianto sia la Commissione edilizia del comune interessato che la conferenza dei servizi, sostiene che, a tale data, sarebbe stata sussistente una ragionevole certezza circa il conseguimento della concessione edilizia, cosa poi che si è puntualmente verificata. L’Autorità avrebbe quindi dovuto interpretare il disposto legislativo in senso sostanziale, e tenere quindi conto della volontà dell’ente concedente, che aveva ormai consumato la propria discrezionalità in merito, di autorizzare l’impianto in questione. <br />
Sotto questo profilo, quindi, la società ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuta adempiente già alla data del 31 marzo 2000 nei confronti degli obblighi posti dall’art. 15, comma 2, d. lgs. 79/99. <br />
Con quarto motivo la ricorrente rileva che l’Autorità ha emanato l’impugnata dichiarazione di inadempimento nel febbraio 2004, vale a dire a distanza di oltre quattordici mesi dalla presentazione delle autorizzazioni da parte della ricorrente medesima. Il provvedimento impugnato, sopraggiunto ad oltre un anno dal termine legislativamente previsto per l’adempimento ed in un momento, oltretutto, in cui il progetto sarebbe in fase di avanzata realizzazione, avrebbe così pretermesso la ratio della norma posta dal d. lgs. 79/99, di fornire un quadro temporale certo circa la realizzazione degli impianti ammessi alle incentivazioni. </p>
<p>1.2 L’Autorità intimata eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del presente ricorso, per non avere la ricorrente impugnato la delibera n. 151/01 con la quale era già stato dichiarato il suo inadempimento agli obblighi disposti dall’art. 15, comma 2, d. lgs. 79/99.<br />
Al primo e secondo motivo di ricorso, replica che la nuova versione del suddetto disposto normativo consentirebbe all’Autorità di tenere conto solamente dei titoli ottenuti al 31 marzo 2000 e che non sono fossero stati trasmessi entro tale data. <br />
Quanto al terzo motivo, controdeduce di non avere alcuna discrezionalità  nel valutare la mancata produzione documentale rilevante, ex art. 15, comma 2, d. lgs. 79/99, ai fini del mantenimento del diritto alle incentivazioni in questione. <br />
Al quarto motivo, infine, l’Autorità replica che la ricorrente, avendo iniziato i lavori sulla base della (prima) dichiarazione di inadempienza pronunciata con la delibera n. 151/01, non impugnata, non avrebbe titolo a lagnarsi della durata dell’istruttoria, e dovrebbe accollarsi le conseguenze derivante da tale suo comportamento. </p>
<p>2. La trattazione del ricorso deve prendere le mosse dall’eccezione in rito formulata dall’Autorità. <br />
Il Collegio ritiene che l’eccezione debba disattesa, poiché l’Autorità stessa ha dato corso all’esame della documentazione depositata dalla ricorrente, una seconda volta, il 30 dicembre 2002 e sulla stessa ha svolto una nuova istruttoria, poi conclusa con l’emanazione della seconda declaratoria di inadempimento di cui all’impugnata delibera n. 11/04. Quest’ultimo, quindi, non si  configura come meramente confermativo dell’originaria declaratoria di inadempimento di cui all’impugnata delibera n. 151/01 e, pertanto, sul medesimo il Collegio può svolgere l’esame di merito. </p>
<p>3. La nuova formulazione del comma 2 dell’art. 15, d. lgs. 79/99, come modificato ed integrato dall’art. 34 della legge 273/02,  obbliga i soggetti beneficiari delle incentivazioni “CIP 6” a presentare all’Autorità, per gli impianti non ancora in esercizio entro un anno dalla data in vigore del decreto stesso, “le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l’ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.” <br />
Il Collegio ritiene che questa non chiarissima disposizione debba essere interpretata nel senso che la decadenza dalle incentivazioni di cui è causa viene evitata alla duplice condizione che entro 31 dicembre 2002 siano presentate all’Autorità tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non attivi, e purché dette autorizzazioni siano state richieste entro un anno dalla data in vigore del d. lgs. 79/99,  ovvero entro il 31 marzo 2000. <br />
Se questo termine, di cui al primo comma della disposizione in esame, dovesse essere interpretato come indicante il conseguimento materiale delle autorizzazioni, la novellazione operata dall’art. 34, legge 273/02,  non avrebbe alcun significato, poiché la norma già nella versione originaria prevedeva, a pena di decadenza dal diritto alle incentivazioni “CIP 6”, l’esibizione delle autorizzazioni ottenute  entro il 31 marzo 2000 (C.d.S. VI, n. 939/04).<br />
Nel caso in esame, risulta dalla documentazione in atti che entro il 31 dicembre 2002 la società ricorrente ha presentato all’Autorità la documentazione necessaria alla realizzazione dell’impianto, comprensiva della concessione edilizia n. 48/00, rilasciata dal Comune di Capracotta il 12 ottobre 2000 e che quest’ultima è stata richiesta in data 7 marzo 2000, con prot. 859. La ricorrente prova, quindi, di avere soddisfatto entrambe le condizioni richieste dal comma 2 dell’art. 15, d. lgs. 79/99 ai fini del mantenimento del diritto alle incentivazioni “CIP 6”. <br />
La delibera dell’Autorità n. 11 del 5 febbraio 2004 deve quindi essere annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza. </p>
<p>4. Non può invece essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente per l’accertamento del proprio diritto al mantenimento delle suddette incentivazioni. Se è vero che questo Tribunale possiede giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell’Autorità, ai sensi dell’art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995 n. 481, ciò tuttavia non lo esime dal verificare se l’azione promossa sia volta a tutelare un diritto oppure un interesse legittimo, poiché diversi sono i poteri che, nell’uno e nell’altro caso, può esercitare. <br />
Il Collegio ritiene che all’Autorità sia stato legislativamente attribuito il potere di verificare la documentazione presentata ex art. 15, comma 2, d. lgs. 79/99 per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della legge 481/95, e segnatamente la promozione dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità attraverso, nel caso di specie, la definizione di un quadro temporale certo delle realizzazioni degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. <br />
Tale potere, se pure fortemente vincolato, è quindi diretto al conseguimento di finalità pubblicistiche, ed i limiti alla discrezionalità esercitata dall’Autorità non sono posti a tutela delle posizioni facenti capo ai destinatari della sua azione, ma a favore della realizzazione di obiettivi di pubblico interesse. <br />
A fronte del suo esercizio, i soggetti privati non possono quindi che vantare posizioni di interesse legittimo, la cui tutela sostanziale, all’indomani dell’annullamento del provvedimento lesivo, deve essere garantita attraverso il corretto riesercizio del proprio potere da parte dell’Autorità stessa.</p>
<p>5. La novità della questione e le incertezze interpretative, derivanti dalle non chiare innovazioni legislative venute in rilievo, giustificano l’integrale compensazione delle spese di causa tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sez. IV, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera dell’Autorità n. 11 del 5 febbraio 2004.  <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 	13 luglio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:																																																																																												</p>
<p>dr. Maurizio Nicolosi,  Presidente<br />
dr. Adriano Leo, Consigliere<br />
dr. Alessandro Cacciari, Referendario, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-10-2004-n-5534/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.5534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.20254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-10-2004-n-20254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-10-2004-n-20254/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.20254</a></p>
<p>Pres. CORONA, Est. MARZIALE AGEA (Avvocatura dello Stato) c/ Azienda Agricola di Vallicella Imerio &#038; Roberto s.s. Giurisdizione e competenza – Impugnazione del provvedimento sui diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati – Regolamento CE n.856/84 – Natura non sanzionatoria – Giurisdizione del G.A. – Sussiste –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-10-2004-n-20254/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.20254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORONA, Est. MARZIALE<br /> AGEA (Avvocatura dello Stato) c/ Azienda Agricola di Vallicella Imerio &#038; Roberto s.s.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Impugnazione del provvedimento sui diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati – Regolamento CE n.856/84 – Natura non sanzionatoria – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi<br />
derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE<br />
n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n.<br />
3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli<br />
strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura<br />
sanzionatoria cosi&#8217; come ha stabilito la Corte di Giustizia con<br />
sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale,<br />
sull&#8217;interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell&#8217;art.<br />
234 (gia&#8217; 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell&#8217;effetto<br />
vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve<br />
escludersi che l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale del<br />
provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia<br />
regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e<br />
che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla<br />
giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la<br />
giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5764_5764.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-14-10-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-14-10-2004-n-0/</guid>

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<p>Pres. M.A. Rosas – Rel. J.-P. Puissochet – Avv. Gen. C. Stix-Hackl Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 89/665/CEE &#8211; Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori &#8211; Repubblica portoghese &#8211; Asserita incompletezza ed erronea trasposizione della Direttiva comunitaria &#8211; Accoglimento del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M.A. Rosas – Rel. J.-P. Puissochet – Avv. Gen. C. Stix-Hackl</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 89/665/CEE &#8211; Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori &#8211; Repubblica portoghese &#8211; Asserita incompletezza ed erronea trasposizione della Direttiva comunitaria &#8211; Accoglimento del ricorso &#8211; Condanna della Repubblica portoghese</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non abrogando il decreto-legge n. 48051 del 21 novembre 1967, subordinando così il risarcimento dei danni, per violazione delle norme europee, o del diritto nazionale che recepisce le disposizioni comunitarie, alla dimostrazione da parte del soggetto leso del dolo o della colpa della pubblica amministrazione, la Repubblica del Portogallo ha violato il diritto comunitario.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota della Dott.ssa Giovanna Pistorio, <a href="/ga/id/2005/3/1931/d">&#8220;La tutela giurisdizionale in materia di pubblici appalti tra diritto comunitario e diritto portoghese&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6273_6273.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 14/10/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-14-10-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-14-10-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-14-10-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 14/10/2004 n.0</a></p>
<p>Conclusioni dell&#8217;avvocato generale Juliane Kokott nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi e a. SECONDO L&#8217;AVVOCATO GENERALE UNA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE ADOTTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE DEL REATO DEVE ESSERE DISAPPLICATA SE E IN QUANTO CONTRASTA CON IL DIRITTO COMUNITARIO CONCLUSIONI DELL&#8217;AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 14</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-14-10-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 14/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-14-10-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 14/10/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Conclusioni dell&#8217;avvocato generale Juliane Kokott nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi e a.  SECONDO L&#8217;AVVOCATO GENERALE UNA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE ADOTTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE DEL REATO DEVE ESSERE DISAPPLICATA SE E IN QUANTO CONTRASTA CON IL DIRITTO COMUNITARIO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p align=center><b>CONCLUSIONI DELL&#8217;AVVOCATO GENERALE<br />
JULIANE KOKOTT<br />
presentate il 14 ottobre 2004 (1)</b></p>
<p>Cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02<br />
Silvio Berlusconi e altri<br />
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano e dalla Corte d&#8217;appello di Lecce)<br />
«Diritto societario – Prima, quarta e settima direttiva – Conti annuali e conti consolidati – Principio di pubblica e fedele informazione – Sanzioni adeguate per false comunicazioni – Limiti all&#8217;applicazione delle direttive nei procedimenti penali – Principio dell&#8217;applicazione retroattiva della legge penale più favorevole»</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale delle conclusioni dell&#8217;avvocato generale<a href="/static/pdf/g/5319_5319.pdf">clicca qui</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-14-10-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 14/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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