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	<title>14/1/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/1/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Marina Grasso, contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato In tema di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 Persona umana &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Marina Grasso,  contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>In tema di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Persona umana &#8211; stranieri &#8211; concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 &#8211; Amministrazione &#8211; ampio potere discrezionale &#8211; sussiste &#8211; tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero &#8211; deve essere realizzato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 sussiste un ampio potere discrezionale di cui gode l&#8217;amministrazione nell&#8217;attribuzione dello status civitatis: discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che  pertanto soggetta al controllo giudiziario.<br /> La delicatezza del vaglio cui  chiamata l&#8217;amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> L&#8217;amministrazione  tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, affinch non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l&#8217;Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l&#8217;area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità  sociale.</em></div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00505/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06848/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2015, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Marina Grasso, con domicilio eletto presso lo studio Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Raffaello Scarpato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente, cittadino di nazionalità  marocchina regolarmente residente in Italia, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 1 lettera &#8220;f&#8221; della Legge nr. 91/1992, avendo riscontrato a suo carico due condanne per il reato di guida sotto l&#8217;influenza di sostanze alcoliche, oggetto di due distinti decreti penali del GIP presso il Tribunale di Firenze, datati 28.12.2006 e 14.02.2008.<br /> Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere, deducendo in particolare:<br /> 1) la violazione dell&#8217;art. 10 bis. L. 241/1990, in quanto all&#8217;atto della notifica del preavviso di rigetto il ricorrente si trovava all&#8217;estero, ovvero ricoverato in ospedale, ovvero ancora in stato di malattia e pertanto non aveva potuto produrre tutta la documentazione, allegata agli atti del giudizio, dalla quale sarebbe stato possibile evincere la sua integrazione nel tessuto sociale nazionale;<br /> 2) la violazione dell&#8217;art. 2 L. 241/1990, dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 362/94 e del D.M. 24.3.1995, in quanto il provvedimento di diniego era stato emanato oltre il termine massimo di conclusione del procedimento (pari a settecentotrenta giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza);<br /> 3) il vizio di eccesso di potere per insufficienza e/o carenza di istruttoria e per manifesta illogicità  ed irragionevolezza, in quanto il provvedimento impugnato era motivato unicamente sulla base di due modesti· precedenti penali di natura contravvenzionale (successivamente estinti), risalenti nel tempo e che non avevano provocato alcun allarme sociale, senza alcuna considerazione della condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo la commissione dei fatti e senza considerare tutti gli altri indici di integrazione (lavoro regolare, redditi sufficienti, presenza della famiglia in Italia), non risultando peraltro nota al ricorrente la natura penale delle condanne al momento della presentazione dell&#8217;istanza;<br /> 4) la violazione dell&#8217;art. 2 comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 &quot;Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana&quot; e l&#8217;eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto il Prefetto di Firenze non aveva invitato il ricorrente ad integrare la documentazione allegata all&#8217;istanza al fine di provare la propria affidabilità  ed integrazione sociale;<br /> 5) la violazione dell&#8217;art. 3 della L. nr. 241/1990 e dell&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 572/93, per insufficiente e/o erronea motivazione, risultando il provvedimento solo laconicamente e, comunque, insufficientemente motivato.<br /> Con successiva memoria depositata in data 15.03.2016 il ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni e richieste, allegando l&#8217;ordinanza di riabilitazione nr. -OMISSIS-del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, datata 08.09.2015 e relativa ad entrambi i reati posti a fondamento del diniego.<br /> Si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Il ricorso  infondato e va respinto.<br /> Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l&#8217;ampio potere discrezionale di cui gode l&#8217;amministrazione nell&#8217;attribuzione dello status civitatis (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che  pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest&#8217;ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, ma alla logicità  e proporzionalità  della stessa, alla sufficienza dell&#8217;istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).<br /> La delicatezza del vaglio cui  chiamata l&#8217;amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che l&#8217;amministrazione  tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l&#8217;Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l&#8217;area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità  sociale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l&#8217;amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale fornitole dal legislatore in tema di concessione della cittadinanza, dovendosi rilevare che il provvedimento  adeguatamente motivato e che la scelta appare ragionevole e proporzionata.<br /> A fondamento del diniego l&#8217;amministrazione ha infatti posto la commissione, da parte del ricorrente, di due episodi di guida in stato di ebbrezza, commessi in data 01.08.2004 e 24.03.2005, oggetto dei decreti penali di condanna citati in premessa, ritenendo le relative condotte espressive di una mancata integrazione del ricorrente nel contesto sociale nazionale e di inaffidabilità .<br /> Tale giudizio appare al Collegio esente dalle censure mosse dal ricorrente, in quanto i reati oggetto di condanna definitiva sono oggettivamente incompatibili con la volontà  di aderire alle regole dell&#8217;ordinamento e della civile convivenza, come dimostra la reiterazione del medesimo reato a distanza di pochi mesi dal primo episodio, il che denota un atteggiamento decisamente poco incline al rispetto delle norme penali.<br /> Quanto alla valenza dell&#8217;ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in relazione ai sopra citati reati in data 08.09.2015, va rilevato che la stessa rappresenta una sopravvenienza rispetto al provvedimento impugnato, che risulta emanato in data antecedente (4 febbraio 2015).<br /> Sul punto, deve rilevarsi che l&#8217;amministrazione  tenuta a prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell&#8217;adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione della domanda, mentre nessuna rilevanza, se non quella di giustificare l&#8217;avvio di un eventuale riesame da parte dell&#8217;Amministrazione, può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2706; id. 6 febbraio 2018, n. 764).<br /> Tanto chiarito, va ulteriormente rilevato che, in ogni caso, la sola sussistenza del provvedimento di riabilitazione non avrebbe potuto condurre alla concessione della cittadinanza in favore del ricorrente, anche laddove la riabilitazione fosse intervenuta prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato. Ed infatti  bene richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di effetti della riabilitazione sulla concessione della cittadinanza.<br /> In particolare, il giudice d&#8217;appello ha avuto modo di precisare che &#8220;al di fuori dell&#8217;ipotesi considerata dall&#8217;art. 6 citato in relazione all&#8217;art. 5, la riabilitazione da parte del giudice penale non comporta però alcun automatismo circa l&#8217;ottenimento della cittadinanza, poichè lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: &quot;ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello <em>status civitatis</em>  un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell&#8217;art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità  al conseguimento dell&#8217;invocato <em>status</em> (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n. 1837; 13/11/2018, n. 6374). In altri termini, mentre gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società  del reo, in quanto, eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all&#8217;interessato la capacità  giuridica persa in seguito alla condanna; viceversa, la valutazione che l&#8217;Amministrazione  chiamata a compiere per concedere lo <em>status</em> di cittadino ha riguardo principalmente all&#8217;interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordinamento. Nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l&#8217;Amministrazione  chiamata, comunque, ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società  e l&#8217;interesse del richiedente deve essere comparato con l&#8217;interesse della collettività  sotto il profilo più generale della tutela dell&#8217;ordinamento, ovvero con lo scopo di &quot;proteggere il particolare rapporto di solidarietà  e di lealtà  tra esso e i propri cittadini nonchè la reciprocità  di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza&quot; (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51).&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019 n.7122).<br /> Alla luce di tali premesse, emerge che l&#8217;amministrazione ha nel caso di specie correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole dalla legge, dando adeguatamente conto di aver comparato tutti gli elementi emersi nel corso dell&#8217;istruttoria fino all&#8217;emanazione del provvedimento finale e di aver ritenuto l&#8217;interesse dell&#8217;istante recessivo rispetto a quello pubblico, fondando tale valutazione sui riscontrati pregiudizi penali, che non hanno consentito di escludere che l&#8217;inserimento stabile del richiedente nella comunità  nazionale potesse arrecare danno alla stessa.<br /> La motivazione del provvedimento, pertanto, sebbene sintetica, dÃ  conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta dell&#8217;amministrazione in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria, come prescritto dall&#8217;art. 3 della Legge generale sul procedimento amministrativo.<br /> Per tali motivi deve ritenersi ininfluente l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 10 bis della Legge nr. 241/1990. Sul punto &#8211; pur a voler recepire la tesi del ricorrente in merito all&#8217;impossibilità  di rispondere prontamente al preavviso di rigetto comunicato dall&#8217;amministrazione &#8211; deve rilevarsi come le osservazioni che questi avrebbe voluto rappresentare (allegate al ricorso introduttivo) non avrebbero potuto smentire la commissione dei reati ascritti, che rappresenta la motivazione sostanziale del provvedimento di diniego.<br /> Per gli stessi motivi  infondata la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 2 comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 &quot;Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana&quot; ed al vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, in relazione al quarto motivo di ricorso.<br /> Peraltro, il richiamo all&#8217;art. 2 comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362  errato, rivolgendosi chiaramente la norma alla &#8220;incompletezza o irregolarità  della domanda o della relativa documentazione&#8221; e non all&#8217;introduzione di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista a corredo della richiesta.<br /> E&#8217; infine infondata anche la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 2 L. 241/1990, dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 362/94 e del D.M. 24.3.1995, per violazione del termine massimo di conclusione del procedimento.<br /> Tale termine, infatti,  ordinatorio ed il suo decorso non priva l&#8217;amministrazione del potere di provvedere.<br /> In definitiva il ricorso va respinto.<br /> Sussistono, in ragione della peculiarità  della fattispecie oggetto di giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Arzillo, Presidente<br /> Daniele Dongiovanni, Consigliere<br /> Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</a></p>
<p>Alberto Pasi, Presidente, Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Federico Menegazzo , Laura Menegazzo e Giorgio Menegazzo, nella loro qualità  di eredi della Signora Minio Paluello Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Antonini e Carlo Bonino; contro Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto Pasi, Presidente, Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Federico Menegazzo , Laura Menegazzo e Giorgio Menegazzo, nella loro qualità  di eredi della Signora Minio Paluello Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Antonini e Carlo Bonino; contro Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna non costituiti in giudizio; nei confronti Crial S.r.l., Antonio Foscari Widmann Rezzonico, Marina Pacchiani non costituiti in giudizio; Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Pietro Costantini</span></p>
<hr />
<p>Beni culturali : le finalità  perseguite dal vincolo paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Beni culturali &#8211; vincolo paesaggistico &#8211; finalità  &#8211; conservazione del bene e cessazione degli usi incompatibili alla conservazione dell&#8217; integrità  &#8211;  realizzata tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, l&#8217;avvenuta edificazione di un&#8217;area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall&#8217;intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poichè l&#8217;imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l&#8217;adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell&#8217;integrità  dello stesso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00044/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01661/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2013, proposto da<br /> Federico Menegazzo , Laura Menegazzo e Giorgio Menegazzo, nella loro qualità  di eredi della Signora Minio Paluello Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Antonini e Carlo Bonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Antonini in Venezia, Santa Croce 205;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;<br /> Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <em>ex lege</em> in Venezia, San Marco, 63;<br /> Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Crial S.r.l., Antonio Foscari Widmann Rezzonico, Marina Pacchiani non costituiti in giudizio;<br /> Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Pietro Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della delibera del Consiglio Comunale di Mira n. 58 del 26 giugno 2013, avente ad oggetto &quot;Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2010 avente per oggetto <em>&quot;Piano di lottizzazione del comparto PRG C2-N1 previsto con la variante al PRG in adeguamento al PALAV territorio di S. Ilario, località  Malcontenta, presentato dalla ditta C.R.I.A.L. srl&quot; </em>  <em>Provvedimenti conseguenti al mancato avverarsi della condizione relativa all&#8217;acquisizione del nulla osta della competente Soprintendenza e determinazioni ai fini dell&#8217;autotutela&quot;</em>.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mira e di Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e di Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> I ricorrenti deducono di essere succeduti alla sig.ra Elena Minio Paluello in Menegazzo nella proprietà  di aree ricomprese all&#8217;interno del comparto C2/N1 della zona di espansione del Comune di Mira.<br /> Nel 2008 le hanno cedute alla società  CRIAL s.r.l., la quale ha chiesto ed ottenuto l&#8217;approvazione del piano per la lottizzazione dell&#8217;area (delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29 aprile 2010).<br /> Deducono, inoltre, che, dopo l&#8217;approvazione del piano, il Comune ha interrotto il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione e la stipula della convenzione attuativa, ritenendo necessario acquisire l&#8217;autorizzazione della Soprintendenza all&#8217;edificazione, avendo rilevato nel l&#8217;esistenza di un vincolo indiretto a la tutela della villa Foscari, detta della &#8220;Malcontenta&#8221;, situata a nord dei terreni.<br /> Successivamente, il Comune aveva inviato a CRIAL la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d&#8217;ufficio del piano, contestualmente, chiedendo conferma alla Soprintendenza dell&#8217;esistenza del vincolo. Con separata nota inoltrava al Ministero l&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 128 D.Lgs. 42/2004, perchè si esprimesse sulla perdurante sussistenza dei presupposti per l&#8217;assoggettamento delle aree al vincolo stesso, avendo riscontrato che &#8211; nonostante la presenza del vincolo fin dal 1974 &#8211; l&#8217;area era stata diffusamente edificata.<br /> Con provvedimento prot. 8277 del 9 maggio 2013 il Ministero dichiarava la perdurante sussistenza dei presupposti per l&#8217;assoggettamento per vincolo indiretto dell&#8217;area. Conseguentemente il Comune di Mira concludeva il procedimento annullando il piano di lottizzazione (con delibera di Consiglio comunale del Comune di Mira n. 58 del 26 giugno 2013).<br /> I ricorrenti affermano che, nonostante quanto si afferma nella motivazione del provvedimento, in realtà , il Comune era già  da tempo a conoscenza dell&#8217;esistenza del vincolo, come risulta da provvedimenti assunti fin dal 1975.<br /> A tale epoca, infatti, la dante causa dei ricorrenti si era assunta l&#8217;obbligo di cedere le medesime aree al Comune perchè vi fosse edificata una scuola. Il Comune, tuttavia, avendo riscontrato l&#8217;esistenza del vincolo, aveva disposto la sostituzione di quelle aree con altre non vincolate.<br /> Affermano, inoltre, che il Comune, nel corso degli anni, aveva tenuto un atteggiamento contraddittorio con riguardo all&#8217;esistenza del vincolo.<br /> Infatti, nonostante la sua presenza, nel 1999 era stata approvata una variante al PRG, con cui l&#8217;area era stata inserita nella zona di espansione del Comune. Il progetto di variante era stato affidato ad uno studio privato, di cui faceva parte una professionista, incaricata della redazione del piano, la quale, divenuta successivamente dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune, aveva adottato il provvedimento di annullamento impugnato.<br /> Nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato ai ricorrenti nel 2008, prima della stipula del contratto di compravendita delle aree con CRIAL s.r.l., il Comune ne aveva attestato l&#8217;edificabilità , senza fare alcuna menzione del vincolo.<br /> Tuttavia, nella delibera di adozione del piano di lottizzazione richiesto da CRIAL s.r.l., pur non menzionandosi il vincolo, era stabilito l&#8217;obbligo del lottizzante di produrre il nulla-osta della Soprintendenza.<br /> Nella delibera di approvazione, tale obbligo, invece, non era stato riprodotto.<br /> Ancora una volta la richiesta del nulla-osta della Soprintendenza compare nell&#8217;ambito del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione che, come si  detto, era stato sospeso &#8211; in una con la stipula della convenzione accessiva al piano &#8211; in attesa della sua acquisizione.<br /> E&#8217; in tale fase che il Comune, nuovamente ritornando sui propri passi, ha chiesto alla Soprintendenza la conferma dell&#8217;esistenza del vincolo ed al Ministero di esprimersi sulla perduranza delle ragioni di tutela, ai sensi dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004.<br /> Fatte tali premesse, i ricorrenti hanno impugnato sia il provvedimento del Ministero con il quale  stata dichiarata la perduranza dei presupposti di tutela delle aree, sia la delibera di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione formulando sette motivi.<br /> Si sono costituiti il Ministero per i beni e le attività  culturali e il Comune di Mira.<br /> Entrambe le resistenti hanno controdedotto nel merito, eccependo in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione attiva e difetto di interesse.<br /> DIRITTO<br /> 1. Può prescindersi dall&#8217;esame delle questioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.<br /> 2. Con il primo motivo si censurano le delibere di Consiglio e di Giunta comunale con le quali  stata annullata in autotutela la delibera di approvazione del piano di lottizzazione, perchè non essendo stata annullata anche la previsione di PRG che classifica l&#8217;area come edificabile, di esse sarebbe carente un presupposto fondamentale.<br /> Il motivo non  fondato. La perdurante esistenza di una disposizione urbanistica che qualifica l&#8217;area come astrattamente edificabile non inficia il provvedimento di annullamento in autotutela della delibera con la quale  data attuazione a tale previsione, a causa della presenza di un vincolo di inedificabilità  dell&#8217;area. La suddetta astratta previsione, infatti, non costituisce elemento idoneo ad incidere sull&#8217;esistenza dei presupposti dell&#8217;autotutela, atteso che essa non  sufficiente a escludere l&#8217;autonoma illegittimità  del piano attuativo approvato in presenza di un vincolo di inedificabilità .<br /> 3. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione dell&#8217;articolo 21-<em>nonies</em> L. 241/90 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Si afferma che il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe intervenuto con ritardo rispetto al momento in cui il Comune  venuto a conoscenza dell&#8217;esistenza del vincolo. I ricorrenti ammettono che l&#8217;annullamento sarebbe da ritenersi avvenuto entro un termine ragionevole ove esso potesse essere valutato in relazione alla data di approvazione del piano di lottizzazione, ma ritengono che esso dovrebbe valutarsi in relazione agli affidamenti maturati già  dalla data di approvazione del PRG che ha classificato le aree come edificabili. Quest&#8217;ordine di idee non può essere condiviso, atteso che, da un lato, le potenzialità  edificatorie di un&#8217;area espresse dallo strumento urbanistico generale non sono idonee di per sè a determinare un affidamento tutelabile in capo ai proprietari, dall&#8217;altro, l&#8217;articolo 21-nonies L. 241/90 (anche nella formulazione vigente all&#8217;epoca dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato) riferisce il rispetto del termine ragionevole al provvedimento da annullare, che, nel caso di specie,  la delibera di approvazione del piano di lottizzazione, con cui l&#8217;aspettativa edificatoria della società  proprietaria si  attualizzata. Ciò a tacere della circostanza che il vincolo era stato notificato alla proprietaria delle aree, dante causa dei ricorrenti, e trascritto. Pertanto, non sussiste alcun affidamento tutelabile, essendo il vincolo pienamente opponibile ai ricorrenti.<br /> 4. Con il terzo ed il quarto motivo  dedotto il vizio di eccesso di potere per conflitto di interessi della funzionaria che ha redatto i pareri preordinati alle delibere di annullamento del piano di lottizzazione e di sviamento. Deducono i ricorrenti che la suddetta funzionaria aveva partecipato, in qualità  di professionista appartenente allo studio incaricato, alla redazione della variante al PRG, approvata nel 1999, con cui le aree in questione sono state inserite in zona di espansione. Sussisterebbe, pertanto, in capo alla progettista un conflitto di interessi alla redazione del provvedimento di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione.<br /> La censura non  fondata. Non  configurabile nel caso di specie un&#8217;ipotesi di conflitto di interessi. Non  provata la sussistenza di alcun interesse personale o contrastante con quelli dell&#8217;amministrazione in capo alla dirigente che ha curato l&#8217;istruttoria dei procedimenti di approvazione e di annullamento del piano attuativo, atteso che l&#8217;approvazione di tale piano  stata chiesta da un soggetto (CRIAL) di cui non  provata alcuna relazione con la dirigente medesima. Nè il provvedimento di annullamento del piano attuativo costituisce atto idoneo a mascherare la responsabilità  della dirigente, nella sua pregressa qualità  di professionista incaricata della redazione della variante al PRG, atteso che, al contrario, esso ha come suo presupposto proprio l&#8217;esistenza dell&#8217;errore commesso in sede di pianificazione. Le cause per le quali il suddetto errore  stato commesso costituiscono materia estranea al presente giudizio, nel quale occorre indagare &#8211; nei limiti di quanto dedotto &#8211; sulla legittimità  degli atti impugnati, indipendentemente dalle responsabilità  per lesione dell&#8217;affidamento di terzi in capo ai soggetti coinvolti nella redazione di atti presupposti. Nè può verosimilmente sostenersi che la specifica indicazione di tali cause nel corpo del provvedimento di annullamento, a fronte dell&#8217;accertata esistenza e perduranza del vincolo di inedificabilità , avrebbe potuto indurre gli organi rappresentativi del Comune a non procedere all&#8217;annullamento del piano attuativo, consentendo di dare corso ad un&#8217;iniziativa edificatoria in contrasto con il vincolo ormai accertato.<br /> 5. Con il quinto motivo  dedotto il vizio di eccesso di potere per falsità  del presupposto costituito dalla mancata conoscenza del vincolo già  al momento dell&#8217;approvazione della variante al PRG nel 1999.<br /> Il motivo  infondato. La ragione giuridica che sostiene il provvedimento di annullamento in autotutela del piano attuativo  costituita dal fatto oggettivo dell&#8217;esistenza del vincolo, che costituisce circostanza assolutamente ostativa all&#8217;edificazione dell&#8217;area, indipendentemente dalle ragioni per quali esso fosse stato in precedenza ignorato. Tali aspetti possono, infatti, rilevare su altri piani, ma non sono idonei ad inficiare la legittimità  del provvedimento adottato.<br /> 6. Con il sesto motivo  dedotta la violazione dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e sviamento. Il vincolo risulta trascritto solo parzialmente e non  quindi opponibile ai terzi nella sua interezza. Non sarebbe ammissibile, alla stregua di quanto previsto dagli articoli 3 e 18 L. 1089/39, imporre un vincolo indiretto di inedificabilità  assoluta. Il vincolo era, pertanto, fin dall&#8217;origine illegittimo. La conformazione dei luoghi era ed  tale da impedire la visuale della villa e, pertanto, il vincolo non aveva ragione di essere imposto, nè ha ragione di essere mantenuto. Ciò evidenzierebbe uno sviamento di potere.<br /> Il motivo  infondato. Alla stregua del chiaro tenore letterale dei parametri normativi invocati, il vincolo indiretto può imporre anche l&#8217;inedificabilità  delle aree circostanti un bene culturale, laddove l&#8217;autorità  tutoria ritenga, in base ad un giudizio tecnico-discrezionale, la suddetta misura idonea alla sua tutela. I vizi originari del vincolo sono tardivamente proposti nella presente sede, mentre non sussiste la invocata violazione dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004, nè il difetto di istruttoria.<br /> Dalla documentazione prodotta risulta la presenza sull&#8217;area, già  all&#8217;atto dell&#8217;apposizione del vincolo, di una serie di iniziative edificatorie, per contrastare le quali, il Ministero dei Beni e delle Attività  culturali, anche su impulso del proprietario della villa (cfr. nota del Ministero dell&#8217;Istruzione prot. 5028 del 14.5.1974), ha avviato e concluso il procedimento per l&#8217;apposizione del vincolo indiretto sull&#8217;area.<br /> Difatti, con il D.M. 24.11.1974,  stata prescritta l&#8217;inedificabilità  <em>&#8220;sulle zone libere&#8221; </em>dell&#8217;area di cui al fg. 5, mappali 37, 38, 39 e 229 in quanto <em>&#8220;il complesso forma nel suo insieme un contesto di eccezionale bellezza e potrebbe ricevere grave danno qualora sorgessero nuove costruzioni sulle aree vicine che disturberebbero la prospettiva e la luce e turberebbero le condizioni di ambiente e di decoro del citato complesso monumentale&#8221;</em>.<br /> Successivamente, nonostante l&#8217;apposizione del vincolo, l&#8217;area ha subito ulteriori interventi di urbanizzazione che hanno, in parte, modificato lo stato dei luoghi, ponendo, tra la villa e l&#8217;area oggetto del piano di lottizzazione, una cortina di quattro edifici e un filare di alberi.<br /> Tuttavia questo mutato stato dei luoghi, ad avviso del Ministero, non ha determinato il venir meno delle esigenze di tutela e ciò in quanto: <em>&#8220;il sopralluogo effettuato ha permesso di constatare &#8211; nel contesto delle aree che si collocano in prosecuzione di quelle più prossime al monumento e delle marcate delimitazioni che le sostengono &#8211; il mantenimento del carattere preminente dello spazio aperto, risultando libere da edificazioni aggiuntive, in presenza di requisiti essenziali per la fruizione e la percezione dei luoghi, qualità  da ritenersi all&#8217;origine dell&#8217;attività  di programmazione negoziata di cui trattasi.&#8221;</em>.<br /> Risulta dal carteggio prodotto in atti intervenuto tra la Soprintendenza ai Monumenti di Venezia e il Comune di Mira, da un lato, e il Ministero della Pubblica Istruzione dall&#8217;altro, che la tutela indiretta del bene culturale  stata perseguita non soltanto mediante la salvaguardia della visuale prospettica sulla villa, ma anche garantendo il decoro del contesto.<br /> Nella nota del 14 maggio 1974 si legge, infatti, che il Consiglio Superiore delle Antichità  e Belle Arti aveva proposto di estendere il vincolo secondo i seguenti criteri:<em> &#8220;a) divieto di costruzioni ai limiti meridionali del complesso palladiano nell&#8217;area compresa tra il cimitero ed alcune fitte costruzioni&#8221;, osservando, altresì, che &#8220;In alternativa alle previsioni del P.D.F. su detta area dovrebbero prevedersi sistemazioni a verde pubblico senza costruzioni e, solo in una fascia più arretrata rispetto alla villa, un&#8217;attrezzatura per impianti sportivi&#8221;.</em><br /> Il vincolo, pertanto, già  teneva conto dell&#8217;esistente edificazione e mirava ad evitare un&#8217;urbanizzazione più intensa dell&#8217;area, mediante la salvaguardia delle aree scoperte esistenti.<br /> La successiva edificazione di alcune villette non , pertanto, stata ritenuta sufficiente a far venir meno le originarie ragioni di tutela, residuando aree <em>&#8220;aperte&#8221; </em>non edificate, il cui mantenimento  stato ritenuto, non irragionevolmente, compatibile con le modalità  di tutela originariamente predisposte.<br /> Va richiamato, in proposito, il costante orientamento secondo cui, in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, l&#8217;avvenuta edificazione di un&#8217;area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall&#8217;intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poichè l&#8217;imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l&#8217;adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell&#8217;integrità  dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, VI, 11.6.2012, n. 3401; Consiglio di Stato, VI, 15.6.2011, n. 3644).<br /> Nè risulta provato il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che il provvedimento dÃ  conto di un sopralluogo intervenuto sull&#8217;area ed illustra gli usi di interesse pubblico alternativi all&#8217;edificazione che, in base all&#8217;istruttoria svoltasi in occasione dell&#8217;apposizione del vincolo, appaiono compatibili con le ragioni di tutela indiretta del monumento.<br /> 7. Con il settimo motivo  dedotta la violazione dell&#8217;articolo 7 L. 1089/39 e l&#8217;omessa vigilanza in sede di approvazione della variante al PRG del Comune di Mira sulla mancata corretta indicazione dei vincoli.<br /> Il motivo  infondato. Le censure formulate attengono al contegno tenuto dall&#8217;autorità  tutoria in sede di approvazione della variante al PRG del Comune di Mira, ma non riguardano aspetti concernenti l&#8217;esercizio dei poteri esercitati con il provvedimento ex art. 128 D.Lgs. 42/2004 oggetto dell&#8217;odierna impugnazione. Con esso, il Ministero si  espresso esclusivamente sulla permanenza delle condizioni per il mantenimento del vincolo di tutela indiretta della villa palladiana, secondo quanto previsto dalla norma che tale potere disciplina, nella quale alcun rilievo assume la pianificazione urbanistica comunale. Non può, pertanto, ritenersi che l&#8217;omesso rilievo da parte della Commissione di salvaguardia della laguna di Venezia sull&#8217;esistenza di vincoli monumentali sulle aree che lo strumento urbanistico del Comune di Mira intendeva destinare a zona di espansione ridondi in un motivo di illegittimità  del provvedimento adottato dal Ministero ai sensi dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004.<br /> 8. In definitiva, il ricorso  infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Comune di Mira che liquida in ¬ 3.000,00 per ciascuno.<br /> Nulla per le spese quanto agli intimati non costituiti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 19 novembre 2020 in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Daria Valletta, Referendario<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli,  contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai,  nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Professioni e mestieri &#8211; notaio &#8211; responsabilità  disciplinare &#8211; atti di promozione del procedimento e atti prodromici &#8211;  comprensiva -procedimento disciplinare &#8211;  giurisdizione del GO &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi. La giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici. Non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare. La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />   </p>
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10896/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 10896 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Vavalli in Roma, viale delle Milizie n. 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli 15;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:</em></strong><br /> &#8211; della convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile;<br /> &#8211; del verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e della delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;<br /> &#8211; del conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato, ancorchè non conosciuto alla parte ricorrente, ove ritenuto lesivo delle prerogative della parte ricorrente medesima.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Ritenuto che:<br /> con ricorso ritualmente notificato,-OMISSIS- impugnava, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 51, comma 1, n. 3 c.p.a. e dell&#8217;art. 97 Cost., la convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile; il verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e la delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti; il conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> alla camera di consiglio del 12.1.2021, previo avvertimento, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Considerato che:<br /> il ricorso  inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> secondo la costante giurisprudenza di legittimità , l&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi (Cass., Sez. Un., n. 13617 del 2012);<br /> la giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici (Cass., Sez. Un., n. 12732 del 2015);<br /> peraltro, la giurisprudenza di legittimità  ha ribadito che non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare (Cass., sez. III, n. 20054 del 2013);<br /> il Collegio condivide tale indirizzo, secondo cui la giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria;<br /> va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativa, in favore di quello ordinario dinnanzi al quale la causa può essere riassunta;<br /> le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi 1000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  di parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Alessandro Tomassetti, Consigliere<br /> Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</a></p>
<p>Luigi Maruotti Presidente, Giovanni Tulumello Consigliere, estensore; PARTI: (signora Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale all&#8217;indirizzo avvocatovdoddino@legalmail.it; contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12) Infermità  del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti Presidente, Giovanni Tulumello Consigliere, estensore; PARTI:  (signora Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale all&#8217;indirizzo avvocatovdoddino@legalmail.it; contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Infermità  del pubblico impiegato: limiti alla sindacabilità  degli accertamenti medici in tema di nesso causale con il lavoro svolto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; infermità  &#8211; nesso causale con l&#8217;attività  lavorativa accertamenti medico-specialistici &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l&#8217;attività  lavorativa svolta e l&#8217;infermità  sofferta dal pubblico dipendente, in quanto basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non  sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di irragionevolezza della motivazione per l&#8217;inattendibilità  metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale. </em><br /> <em>Il decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento  da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità  o di concausalità  determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l&#8217;insorgenza del male e verificando con puntualità  se l&#8217;attività  lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico.</em><br /> <em>Il provvedimento conclusivo del procedimento si deve basare su una propria specifica motivazione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00439/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04678/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4678 del 2014, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale all&#8217;indirizzo avvocatovdoddino@legalmail.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. Piemonte ha respinto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- contro il decreto -OMISSIS- in data 22 febbraio 2010 del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento per la pubblica sicurezza &#8211; Direzione Centrale per le risorse umane &#8211; Servizio Trattamento di pensione e previdenza &#8211; Divisione III, con il quale  stata respinta sia la domanda presentata in data 2 novembre 2000 per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia &#8220;-OMISSIS-&#8220;, sia l&#8217;istanza in data 19 aprile 2003 che ella aveva presentato per ottenere la concessione dell&#8217;equo indennizzo.<br /> Con ricorso in appello notificato il 7 maggio 2014 e depositato il successivo 5 giugno, la signora -OMISSIS- ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.<br /> Si  costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Interno.<br /> Il ricorso  stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza dell&#8217;11 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità  indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.<br /> 2. L&#8217;appellante, assistente della Polizia di Stato, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> Il provvedimento di diniego, reso su conforme parere del competente Comitato di verifica per le cause di servizio,  stato ritenuto dal T.A.R. esente dai vizi dedotti con il ricorso di primo grado.<br /> Con un unico, articolato mezzo di gravame l&#8217;appellante censura la sentenza gravata.<br /> 3. Preliminarmente deve essere richiamato il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l&#8217;attività  lavorativa svolta e l&#8217;infermità  sofferta dal pubblico dipendente, in quanto basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non  sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di irragionevolezza della motivazione per l&#8217;inattendibilità  metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale; quanto al decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, esso  da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità  o di concausalità  determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l&#8217;insorgenza del male e verificando con puntualità  se l&#8217;attività  lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1212; v. anche Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357; Id., 9 marzo 2017, n.1435; Id., sez. II, 15 luglio 2015, n.2376; Id., sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; Id., 6 agosto 2012, n. 4476).<br /> Ne deriva che il provvedimento conclusivo del procedimento si deve basare su una propria specifica motivazione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte, Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146).<br /> La dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  contratta dal pubblico dipendente, inoltre, deve essere ancorata all&#8217;esistenza di specifici fatti che non possono, di regola, coincidere con le mansioni afferenti il normale svolgimento dell&#8217;attività  di servizio, per quanto gravosa come quella della Polizia di Stato che, per sua stessa natura, include nella &quot;normalità &quot; anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8522; sez. IV, 21 settembre 2020, n. 4426).<br /> I giudizi (medico-legali) discrezionali espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio sono dunque soggetti a un sindacato di legittimità  del Giudice Amministrativo di tipo &#8220;debole&#8221;, <em>id est</em> limitato a un difetto di motivazione, una presenza di vizi logici o la contraddittorietà  o contrarietà  a dati di fatto (in questo senso, <em>ex multis</em>, Cons. Giust. Amm., 12 marzo 2013, n. 333).<br /> Analogamente, si afferma che al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità  e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l&#8217;accertamento del nesso di causalità  tra la patologia insorta e i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività  di merito tecnico riservato all&#8217;organo di verifica delle cause di servizio (in questo senso, <em>ex multis</em>, Cons. Stato Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049).<br /> La giurisprudenza più recente ha inoltre chiarito che &#8220;ai fini della concessione dell&#8217;equo indennizzo, la dipendenza dell&#8217;infermità  da una causa di servizio deve essere accertata e valutata nell&#8217;ambito del procedimento preposto, all&#8217;esito del quale il Comitato di verifica per le cause di servizio  vincolante per la Pubblica Amministrazione (laddove la Commissione medica ospedaliera deve solo pronunciarsi sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità ); in virtà¹ del principio di separazione dei poteri, al Giudice Amministrativo resta precluso sostituire le proprie valutazioni a quelle dell&#8217;organo tecnico competente&#8221; (Cons. Giust. Amm. Sic., 17 gennaio 2018, n. 16).<br /> 4. Date le superiori coordinate ermeneutiche, che il Collegio condivide e alle quali si riporta, si osserva che nel ricorso si svolge una critica all&#8217;affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la non dipendenza da causa di servizio, ma non si deduce alcun profilo di irragionevolezza od illogicità  della stessa, nè si fornisce un principio di prova in tal senso.<br /> Viene infatti prodotto a corredo un parere di un sanitario privato dal quale si ricaverebbe che &#8220;esistono (multipli) elementi -OMISSIS- in grado di ingenerare la patologia -OMISSIS- in oggetto&#8221;.<br /> Nella specifica fattispecie dedotta, mancando comprovati fatti di servizio che possano avere svolto efficacemente un ruolo eziologico, il Comitato ha ritenuto la patologia non rapportabile al servizio svolto, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità  od irragionevolezza.<br /> 5. L&#8217;appellante, inoltre, risulta essere stata adibita ad ordinari compiti d&#8217;istituto<br /> Sicchè non può accedersi alla tesi della difesa di parte appellante per cui l&#8217;amministrazione, e il primo giudice, avrebbero ignorato tali condizioni d&#8217;impiego (come però qualificate dalla stessa difesa): le stesse risultano invece adeguatamente valutate e qualificate.<br /> Come già  accennato, la giurisprudenza ha in proposito evidenziato come non possano fondatamente allegarsi, quali fattori d&#8217;impiego eccezionale asseritamente incidenti in chiave eziologica sulle patologia riscontrate, le stesse peculiari mansioni che rientrano tra le ordinarie funzioni ed i compiti istituzionali (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8522; sez. IV, 21 settembre 2020, n. 4426).<br /> 6. L&#8217;appellante lamenta poi che la Commissione medica ospedaliera, limitatasi a diagnosticare l&#8217;infermità , si sarebbe illegittimamente astenuta dal rendere una valutazione sulla dipendenza della stessa da causa di servizio, ritenendosi incompetente sulla base del d.P.R. 461/2001: laddove, ad avviso dell&#8217;appellante, in ragione della data di presentazione della domanda (27 ottobre 2000), alla stessa si sarebbe dovuto applicare il previgente d.P.R. n. 349/1994.<br /> Il motivo di appello risulta inammissibile, perchè l&#8217;appellante ripropone pedissequamente la censura contenuta nel ricorso di primo grado, senza rivolgere specifici profili di critica alla motivazione del relativo capo di sentenza, ed  comunque infondato nel merito, sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale correttamente richiamato dal T.A.R.: &#8220;Il d.P.R. n. 461 del 2001 &#8211; nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità  contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità  alla prosecuzione del servizio attivo &#8211; ha previsto all&#8217; art. 18, con disposizione transitoria che, per le domande presentate anteriormente all&#8217; entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali ed ha, invece, ribadito l&#8217; applicazione dello ius superveniens relativamente ai poteri valutativi del Comitato di verifica, quali individuati all&#8217; art. 11, primo comma, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell&#8217;equo indennizzo e l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  al servizio.&#8221; (Cons. St. sez. VI. 8935/2010).<br /> 7. Inammissibile, perchè proposta in via meramente eventuale,  la censura relativa alla composizione del Comitato di verifica, che inficierebbe la validità  del relativo parere per il sol fatto che non viene in esso riprodotta.<br /> 8. Le residue censure, come sopra rilevato, mirano a far sostituire al giudizio del Comitato di verifica quello della parte (o del giudice), con il supporto di relazioni di consulenza rese da sanitari privati.<br /> In argomento, oltre a rilevare &#8211; come ha fatto il TAR &#8211; che la descrizione delle mansioni fornita in ricorso  alquanto generica, va ribadito che si tratta comunque di mansioni afferenti gli ordinari compiti di un assistente della Polizia di Stato in relazione agli uffici di assegnazione.<br /> Il Comitato di verifica ha peraltro motivatamente evidenziato che l&#8217;infermità  riscontrata deriva da una specifica e particolare propensione individuale, escludendo l&#8217;incidenza, anche concorrente, delle condizioni lavorative.<br /> I pareri allegati dalla parte, recanti un avviso di segno opposto, non superano, nei segnalati limiti del sindacato giurisdizionale, la coerenza e la razionalità  del giudizio del Comitato.<br /> 9. Il ricorso in appello  pertanto infondato e come tale deve essere respinto.<br /> Sussistono le condizioni di legge, alla luce della peculiarità  della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 4678/2014, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate del secondo grado.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante, nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2021-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2021-n-52/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2021-n-52/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.52</a></p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente, Alberto Romeo, Referendario, Estensore PARTI: Condominio Siderno Mare Residence, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Giulio Varone, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Romeo e Giulio Varone, contro Comune di Siderno, in persona della Commissione Straordinaria per la Gestione dell&#8217;Ente, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanna Mollica,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2021-n-52/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente, Alberto Romeo, Referendario, Estensore PARTI: Condominio Siderno Mare Residence, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Giulio Varone, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Romeo e Giulio Varone, contro Comune di Siderno, in persona della Commissione Straordinaria per la Gestione dell&#8217;Ente, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanna Mollica,</span></p>
<hr />
<p>In tema di estensione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Demanio e patrimonio &#8211; demanio marittimo &#8211; estensione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav.- oggettiva incertezza della linea di confine- procedimento istruttorio per la delimitazione delle zone &#8211; partecipazione del privato &#8211; necessaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>E&#8217; illegittimo il procedimento istruttorio per la delimitazione del demanio marittimo compiuto senza la partecipazione del privato, ponendosi siffatta evenienza in contrasto con le prescrizioni procedurali dettate dall&#8217; art. 32 cod. nav., da attivarsi, ancorchè facoltativamente da parte dell&#8217;amministrazione procedente, quando vi sia oggettiva incertezza in ordine all&#8217;esatto tracciato della linea di confine.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell&#8217;estensione del demanio marittimo previsto dall&#8217; art. 32 cod. nav. e dall&#8217;art. 58 reg. nav. mar. costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto, tutte le volte che sussista incertezza relativamente ai confini dell&#8217;area demaniale interessata. In tal evenienza, la determinazione catastale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 cod. nav. ed, in ogni caso, non sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad un&#8217;area. Di conseguenza da ritenersi illegittima l&#8217;ingiunzione di sgombero adottata in una situazione di incertezza di confini.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2021<br />
<strong>N. 00052/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00137/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2020, proposto da<br />
Condominio Siderno Mare Residence, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e Giulio Varone, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Romeo e Giulio Varone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Siderno, in persona della Commissione Straordinaria per la Gestione dell&#8217;Ente, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanna Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza Demaniale Marittima di Ingiunzione di Sgombero n. 6/2019 del Comune di Siderno del 20.11.2019, prot. 3260/2019, notificata in data 10.12.2019;<br />
&#8211; della Richiesta pagamento indennizzo allo Stato per la pretesa occupazione, emessa dal Responsabile del Settore n. 5 &#8211; Politiche del Territorio &#8211; del Comune di Siderno del 16.12.2019, prot. n. 34929;<br />
&#8211; della nota prot. 28460/2019 del 4.10.2019, notificata a mezzo messo comunale in data 16.10.2019 con la quale stato avviato il procedimento in autotutela;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto il decreto cautelare n. 72 del 3/4/2020;<br />
Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 90 del 24/4/2020;<br />
Visto l&#8217;art. 25 d.l. n. 137/2020;<br />
Relatore nell&#8217;udienza del giorno 18 novembre 2020 il dott. Alberto Romeo, con causa passata in decisione senza discussione orale ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137/2020;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2020 e depositato il successivo 6 marzo il Condominio Siderno Mare Residence e l&#8217;Avv. Giulio Varone, quale condomino dello stesso, hanno impugnato l&#8217;ordinanza demaniale marittima di ingiunzione di sgombero emessa dal Comune di Siderno il 20.11.2019 ai sensi dell&#8217;art. 35, co. 1, d.P.R. n. 380/2001 e dell&#8217;art. 54 cod. nav., con cui veniva ingiunto al Condominio di provvedere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, allo sgombero del suolo demaniale marittimo di 1626 mq abusivamente occupato, ricadenti sulle particelle nn. 300 &#8211; 314 &#8211; 438 &#8211; 443 e 619 del foglio 32 del Comune di Siderno.<br />
Contestualmente hanno impugnato la prodromica comunicazione di avvio del procedimento in autotutela nonchè la richiesta di pagamento dell&#8217;indennizzo per l&#8217;abusiva occupazione dell&#8217;area in questione per le annualità  dal 2014 al 2019.<br />
1.1. Premettono in fatto che in data 16.10.2019 veniva notificata al Sig. Palermo Giuseppe, nella qualità  di amministratore della società  Siderno Mare Residence s.r.l., una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio in autotutela, <em>ex</em> art. 7 L. n. 241/1990, con cui il Responsabile del Settore n. 5 &#8211; Politiche del Territorio del Comune di Siderno contestava l&#8217;occupazione abusiva di mq 1.626,00 coincidenti con le particelle nn. 300, 314, 438, 443 e 619 del foglio 32, indicate come ricadenti per intero su suolo demaniale.<br />
Le osservazioni difensive ritualmente trasmesse all&#8217;Ente in data 24.10.2019 non venivano accolte e in data 10.12.2019 veniva notificata l&#8217;ingiunzione di sgombero dell&#8217;area, cui seguiva la richiesta di pagamento dell&#8217;indennizzo per l&#8217;abusiva occupazione della stessa.<br />
1.2. In punto di diritto lamentano l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, declinati mediante quattro distinte doglianze rubricate come segue:<br />
1) <em>Eccesso di potere per errore nella valutazione dei fatti nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria del procedimento sanzionatorio in relazione all&#8217;esatta individuazione del soggetto destinatario del provvedimento</em>.<br />
Deducono che mentre l&#8217;atto di avvio del procedimento stato indirizzato al legale rappresentante della società  Siderno Mare Residence a r.l., l&#8217;ordinanza di sgombero stata notificata al Condominio nella persona del suo amministratore. Da ciò conseguirebbe l&#8217;invalidità  dell&#8217;intero procedimento, risultando il relativo atto di avvio rivolto a soggetto diverso da quello nei cui confronti stato successivamente esercitato il potere repressivo.<br />
Rilevano inoltre che la contestazione dell&#8217;occupazione avrebbe dovuto essere effettivamente rivolta alla società  in quanto proprietaria delle particelle sulle quali stato edificato il complesso condominiale, oltrechè titolare della concessione demaniale n. 399 del 12/7/2004 per la superficie di mq 500, non rientrante tra le parti comuni del Condominio.<br />
2) <em>Eccesso di potere per sviamento di fatti. Carenza di presupposti legittimanti il potere della p.a. di ordinare lo sgombero. Violazione di legge (art. 32 codice della navigazione). Difetto di motivazione.</em><br />
Lamentano la violazione della procedura, disciplinata dal codice della navigazione, prescritta per l&#8217;accertamento della linea demaniale, avendo l&#8217;Ente comunale omesso nell&#8217;istruttoria del procedimento di procedere alla puntuale verifica, nelle forme a tal uopo previste dalla legge, del fronte demaniale, soprattutto con riferimento alla porzione di suolo retrostante il complesso condominiale, in relazione al quale erano stati peraltro esibiti i titoli d&#8217;acquisto risalenti ad epoca datata. Conseguendo da ciò l&#8217;illegittimità  del provvedimento di sgombero.<br />
<em>3) Contraddittorietà  nella motivazione. Violazione di legge.</em><br />
Rintracciano una ulteriore ragione di illegittimità  dell&#8217;ordinanza impugnata nella circostanza della relativa adozione ai sensi dell&#8217;art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che tuttavia individua quale responsabile dell&#8217;illecito solo il costruttore delle opere. Da ciò deriverebbe dunque che destinatario dell&#8217;ingiunzione di sgombero possa essere soltanto quest&#8217;ultimo, nel caso di specie coincidente con la società  Siderno Mare Residence s.r.l. che ha acquistato il suolo ed ha realizzato il complesso Condominiale e non già  con il Condominio.<br />
<em>4) Errore di fatto. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.</em><br />
Si dolgono infine dell&#8217;errore di valutazione dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato, essendo stato erroneamente ritenuto che le particelle interessate ricadano su suolo demaniale, senza farsi tuttavia riferimento ad alcuna fonte documentale di tipo catastale o di conservatoria, limitandosi sul punto ad affermare che la natura demaniale marittima dell&#8217;area stata &#8220;accertata e confermata&#8221; dall&#8217;Agenzia del Demanio di Reggio Calabria.<br />
Consta al contrario, quanto meno con riferimento ad una parte dell&#8217;area (quella ricadente sulla particella 619), che la stessa a seguito di diversi trasferimenti di proprietà  e successivi frazionamenti sia divenuta di proprietà  della s.r.l. Siderno Mare Residence, dovendosene perciò solo escludere la natura demaniale.<br />
2. Disposta con decreto monocratico n. 72 del 3/4/2020, emesso ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, in vista della trattazione collegiale della domanda cautelare si costituiva in giudizio, in data 20/4/2020, il Comune di Siderno, controdeducendo alle doglianze difensive ed insistendo per il rigetto del ricorso, sul rilievo assorbente dell&#8217;intervenuto accertamento della natura demaniale dell&#8217;area occupata dal Condominio da parte dell&#8217;Agenzia del Demanio.<br />
3. Accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 90 del 24/4/2020, la causa passava in decisione senza discussione orale ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137/2020 all&#8217;udienza del 18/11/2020, in vista della quale il Comune resistente depositava in data 13/11/2020 una breve memoria difensiva corredata da documentazione, cui seguiva il deposito da parte dei ricorrenti di brevi note d&#8217;udienza (in data 17.11.2020).<br />
4. In via del tutto preliminare va dichiarata la tardività , cui consegue la relativa inutilizzabilità , della memoria e della documentazione depositate da parte resistente in data 13/11/2020, stante l&#8217;inosservanza del termine prescritto a tal fine dall&#8217;art. 73 c.p.a. Parimenti tardive, per violazione del termine previsto dall&#8217;art. 4 d.l. n. 28/2020, nel testo modificato in sede di conversione con la legge n. 70/2020 (richiamato dall&#8217;art. 25 d.l. n. 137/2020), devono ritenersi le note d&#8217;udienza depositate da parte ricorrente alle ore 19:56 del 17/11/2020 e la documentazione prodotta a corredo delle stesse.<br />
5. Ciò chiarito, il primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati e vanno pertanto respinti.<br />
Le rimanenti doglianze, con cui sono stati denunciati sotto diversi profili i vizi di eccesso di potere per errore di fatto e per carenza della motivazione, nonchè il vizio di violazione di legge in relazione all&#8217;art. 32 del Codice della Navigazione, sono invece parzialmente fondate, conseguendone perciò l&#8217;accoglimento del ricorso nei limiti che saranno appresso specificati.<br />
5.1. Muovendo dal vaglio dei motivi di ricorso non meritevoli di favorevole valutazione, reso appunto necessario dalla fondatezza soltanto parziale delle residue doglianze, sufficiente rilevare quanto alla prima censura che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la comunicazione di avvio del procedimento risulta indirizzata a Palermo Giuseppe non già  nella qualità  di legale rappresentante della società  Siderno Mare Residence bensì in quella di amministratore <em>pro tempore</em> del Condominio con identica denominazione. L&#8217;apposizione del suffisso societario (srl) e l&#8217;indicazione della sede legale della omonima società  costruttrice del complesso edilizio non possono pertanto valere ad integrare la lamentata alterità  soggettiva tra il destinatario di detta comunicazione e quello dell&#8217;ordinanza impugnata, risultando infatti quest&#8217;ultima parimenti emessa nei confronti del Condominio, nella persona del suo amministratore, coincidente con lo stesso Palermo Giuseppe, il quale, peraltro, ricevuta la comunicazione <em>ex</em> artt. 7 e ss. l. n. 241/1990, formulava, nell&#8217;anzidetta qualità  e nell&#8217;interesse del Condominio, rituali osservazioni difensive in data 24/10/2019, dando atto del diverso ruolo rivestito in ordine ai fatti di interesse dalla società  costruttrice e dal Condominio ed argomentando nel merito sull&#8217;illegittimità  del procedimento sanzionatorio azionato.<br />
Il vizio lamentato deve dunque ritenersi infondato, dovendo inoltre ritenersi che correttamente il potere amministrativo sanzionatorio sia stato esercitato nei confronti del Condominio anzichè verso la società  costruttrice, non solo e non tanto per l&#8217;intervenuta liquidazione della stessa, già  nel 2008, in seguito all&#8217;edificazione del complesso condominiale ed alla vendita degli immobili ai singoli acquirenti, quanto piuttosto per l&#8217;assorbente ragione dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;area oggetto di contestazione proprio da parte del Condominio ed a suo esclusivo servizio, dovendo per ciò solo lo stesso considerarsi quale unico soggetto legittimamente destinatario dell&#8217;iniziativa assunta dal Comune procedente.<br />
5.2. Parimenti infondata la terza doglianza, con cui i ricorrenti hanno denunciato la contraddittorietà  della motivazione e la violazione di legge in conseguenza dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza ai sensi dell&#8217;art. 35 d.P.R. n. 380/2001, facendone da ciò conseguire l&#8217;illegittimità  per essere stata la stessa adottata nei confronti di un soggetto diverso dal responsabile dell&#8217;abuso, da individuarsi nella società  costruttrice dello stabile condominiale.<br />
Sul punto basta segnalare, quanto alla parte dell&#8217;area adibita a giardino asservito al complesso residenziale, che la concessione demaniale n. 399/2004 rilasciata dalla Regione Calabria in favore della società  Siderno Mare residence s.r.l. (con validità  dal 1/4/2004 al 31/3/2010), per come riconosciuto dagli stessi ricorrenti (v. osservazioni difensive del 24/10/2019) era oggetto di richiesta di voltura in favore del Condominio, il quale già  prima della presentazione di detta istanza al Comune (prot. 30820 del 24/10/2016) aveva peraltro già  ottenuto l&#8217;uso da parte della società  delle aree oggetto della concessione.<br />
Quanto alla parte rimanente, la stessa risulta destinata a parcheggio asservito al medesimo complesso ed in parte a strada asfaltata di raccordo della strada comunale al residence; sicchè anche per questa seconda porzione di suolo, figura evidente come dell&#8217;ipotizzata occupazione, ancorchè <em>ab origine</em> posta in essere dalla società  che aveva edificato il complesso residenziale, a beneficiarne sia stato solo quest&#8217;ultimo, non ponendo successivamente in essere alcuna iniziativa volta alla rimozione delle opere abusive ed al ripristino del preesistente stato dei luoghi.<br />
Ciò che basta, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale, a ritenere destituita di pregio la censura difensiva, potendo certamente essere emessa l&#8217;ingiunzione di sgombero e rimessione in pristino dei luoghi anche nei confronti del detentore qualificato dell&#8217;immobile abusivamente realizzato su suolo demaniale che attraverso il possesso concorre a perpetuare l&#8217;illiceità  (TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 195/2012).<br />
6. Meritevoli di condivisione, come accennato, appaiono invece la seconda e la quarta censura, nella parte in cui sono stati denunciati la violazione dell&#8217;art. 32 cod. nav. nonchè l&#8217;eccesso di potere per carenza dell&#8217;istruttoria procedimentale sul profilo dell&#8217;accertamento della natura demaniale di una delle due porzioni dell&#8217;area di cui stata contestata l&#8217;abusiva occupazione e, in via correlata, per difetto della motivazione, non illustrandosi adeguatamente nel provvedimento impugnato le ragioni a relativo sostegno.<br />
6.1. Ai fini della puntuale disamina delle critiche difensive occorre muovere dalla considerazione dell&#8217;esatta delimitazione dell&#8217;area oggetto dell&#8217;ordinanza impugnata, che risulta infatti suddivisa in due distinte porzioni, ricadenti su diverse particelle del foglio di mappa 32 del Comune di Siderno, per una complessiva superficie di suolo demaniale marittimo che si assume abusivamente occupata di mq 1626.<br />
Una prima parte di mq 675, ricadente sulle particelle 619 e in parte sulla 300, risulta destinata a parcheggio asservito al complesso residenziale ed a strada asfaltata di raccordo della strada comunale al residence.<br />
Una seconda porzione, di mq 951, recintata, ricade invece sulle particelle 314, 438 e 443 e risulta destinata a giardino asservito al complesso residenziale.<br />
6.2. Nell&#8217;ottica di perimetrare correttamente il <em>thema decidendum</em> va immediatamente rimarcato che la natura demaniale di quest&#8217;ultima area risulta invero pacifica, constando infatti inequivocabilmente dagli atti versati in giudizio da entrambe le parti, ed essendo stata altresì riconosciuta dagli stessi ricorrenti, la fruizione di detta area in forza di una concessione rilasciata in favore della società  costruttrice del complesso residenziale dalla Regione Calabria nel 2004, con validità  sino al 31/3/2010.<br />
Come si sopra già  rilevato, peraltro, nelle osservazioni trasmesse al Comune in esito alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento i ricorrenti hanno dato atto di aver ritualmente presentato nel 2016 istanza al Comune per la voltura in favore del Condominio dell&#8217;anzidetta concessione, significando che l&#8217;area interessata dal titolo fosse già  stata messa a disposizione dei condomini dalla società  costruttrice dello stabile all&#8217;atto della vendita dei singoli appartamenti.<br />
Consta pure dalla produzione documentale di parte resistente che detta concessione non sia stata rinnovata alla scadenza, venendone anzi dichiarata la decadenza da parte del Comune con determina n. 225 del 23/3/2016 ai sensi dell&#8217;art. 47, co. 1, lett. e) ed f) del R.D. n. 327/1942, stante il mancato pagamento dei canoni relativi alle ultime tre annualità  (2008-2010).<br />
Nel provvedimento in questione si dÃ  atto peraltro dell&#8217;esatta estensione dell&#8217;area in concessione, afferente alla sola particella 314, per un&#8217;estensione di mq. 500, da destinarsi all&#8217;installazione di un chiosco adibito a bar ed area asservita per la posa di tavolini e sedie. Dovendo perciò ritenersi parimenti pacifico e incontestato che l&#8217;area occupata dal Condominio, ed adibita a giardino, fosse comunque più ampia rispetto a quella di cui era stata consentita l&#8217;occupazione, interessando altresì le particelle 438 e 443, sulla cui natura demaniale non si profilano invero dubbi di sorta.<br />
La circostanza della disposta decadenza della concessione <em>de qua</em> vale dunque da sè sola a superare tutti i rilievi articolati dalla difesa sul punto della relativa eventuale proroga <em>ex lege</em> ai sensi della legge n. 228/2012 e/o della più recente normativa di cui al d.l. n. 34/2020, dovendo in definitiva l&#8217;area in questione ritenersi occupata dal Condominio in assenza di un valido titolo.<br />
Di ciò si ha d&#8217;altronde ulteriore e definitiva conferma nella presentazione da parte di quest&#8217;ultimo di un&#8217;istanza volta al rilascio di un nuovo titolo concessorio sulla medesima area, inoltrata via pec al Comune il 7/11/2020.<br />
In conclusione, in relazione alla porzione di area dell&#8217;estensione di mq 951, ricadente sulle particelle 314, 438 e 443, destinata a giardino asservito al complesso residenziale, la relativa natura demaniale deve ritenersi incontestata, risultando pacificamente dagli atti confluiti nell&#8217;istruttoria procedimentale e richiamati nell&#8217;ordinanza impugnata.<br />
Le doglianze difensive articolate con riferimento alla carenza dell&#8217;istruttoria, alla violazione di legge (art. 32 del codice della navigazione) ed al difetto della motivazione, devono perciò rispetto a questa porzione di suolo reputarsi infondate, con conseguente rigetto <em>in parte qua</em> del ricorso.<br />
6.3. A conclusioni diverse deve invece giungersi con riferimento alla rimanente area, di mq 675, ricadente sulle particelle 619 e in parte sulla 300, destinata a parcheggio asservito al complesso residenziale ed a strada asfaltata di raccordo della strada comunale al residence, ritenuta dal Comune del pari abusivamente occupata.<br />
Sul punto l&#8217;ordinanza impugnata si limita a richiamare la comunicazione dell&#8217;Ufficio Locale Marittimo di Siderno prot. 9053 del 26/9/2019 e l&#8217;atto di accertamento dell&#8217;Agenzia del Demanio di Reggio Calabria di cui alla nota prot. n. 2019/13266 del 30/7/2019, a mezzo dei quali sarebbe stata &#8220;verificata e confermata&#8221; la natura demaniale dell&#8217;intera area di interesse.<br />
Nella prima delle citate note, in particolare, si dÃ  atto degli accertamenti documentali compiuti dall&#8217;Agenzia del Territorio di Reggio Calabria su richiesta della Capitaneria di Porto sui titoli di acquisto delle particelle in questione (atti notarili del 1913, 1919 e 1977), segnalandosi le incongruenze emerse nelle dimensioni e nell&#8217;effettivo posizionamento dei lotti costituenti la zona venduta nonchè le discordanze tra le rappresentazioni cartografiche catastali allegate agli atti notarili rispetto alla descrizione resa negli atti medesimi.<br />
Risulta ancora annotato che proprio per far luce sulla reale condizione dei luoghi l&#8217;Agenzia delle Entrate incaricava l&#8217;Agenzia del Demanio di provvedere all&#8217;identificazione, rispetto allo stato dei luoghi ed all&#8217;attuale cartografia catastale, della corrispondenza fra i lotti così come venduti dal Demanio e descritti nei relativi atti pubblici con l&#8217;attuale rappresentazione catastale.<br />
Detto accertamento viene indicato come effettuato in data 30/7/2019 mediante &#8216;apposite verifiche d&#8217;ufficio&#8217;, dalle quali sarebbe stato possibile rilevare l&#8217;appartenenza al pubblico demanio marittimo dell&#8217;intero lotto di terreno ricadente sulle citate particelle 300 e 619, con conseguente contestazione a carico del Condominio della violazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav. per l&#8217;occupazione abusiva dell&#8217;area, complessivamente quantificata nella superficie di 1.626 mq.<br />
6.4. Le risultanze in questione, rivenienti in definitiva da un accertamento condotto dall&#8217;Agenzia del Demanio senza interlocuzione con i soggetti privati figuranti quali formali intestatari delle particelle in questione, sono state fermamente criticate da parte ricorrente, rimarcandosi come dagli stessi atti pubblici consultati dall&#8217;Ente per giungere all&#8217;adozione della determinazione impugnata appaia al contrario evidente il legittimo acquisto, per tramite di successivi atti di trasferimento, in capo alla sig.ra Murdolo Lidia del terreno che occupa, risultando peraltro allegata all&#8217;ultimo atto di alienazione del 1977, proprio al fine dell&#8217;esatta determinazione dell&#8217;oggetto del contratto, una perizia tecnica nella quale si dava specificamente atto dell&#8217;erroneo accatastamento per intero al Demanio Pubblico dello Stato (partita 1360), tra le altre, della particella 300, da ritenersi invece limitatamente alla superficie di mq 350 di proprietà  esclusiva dell&#8217;alienante Speziale Ida.<br />
I ricorrenti hanno del pari documentato che con atto notarile del 5/5/1993 i terreni in questione, che frattanto avevano in parte mutato indicazione catastale per effetto del frazionamento di alcune delle particelle &#8211; tra cui proprio la particella 300, che diveniva per parte dapprima 411, assumendo infine, in seguito ad ulteriore frazionamento, il numero 619 -, venivano ceduti alla società  Siderno Mare Residence, che poi, come detto, vi edificava il complesso immobiliare di cui si discute.<br />
Tali rilievi erano invero già  stati illustrati al Comune procedente con le osservazioni difensive del 24/10/2019, trasmesse a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, nonchè con la nota del 16/1/2020, inviata a seguito della richiesta del 16/12/2019 di pagamento dell&#8217;indennizzo per l&#8217;occupazione dell&#8217;intera area ritenuta demaniale (contestualmente impugnata).<br />
Il Comune ha ritenuto tuttavia tali osservazioni non conducenti, non emergendo da esse &#8220;elementi di rilievo tali da giustificare la predetta occupazione&#8221;.<br />
6.5. Alla luce degli elementi documentali presenti nel fascicolo processuale, per come sin qui sommariamente tratteggiati, la postulata appartenenza al demanio marittimo dell&#8217;area in questione di complessivi 675 mq, destinata a parcheggio di pertinenza del residence ed a via di accesso allo stesso dalla strada comunale, ricadente su porzione della particella 300 (per mq 351) e sulla particella 619 (per mq 324), che costituisce in buona sostanza il presupposto di fatto dei provvedimenti impugnati, non può ritenersi adeguatamente accertata.<br />
Consta in specie dalla documentazione in atti che l&#8217;Amministrazione del Demanio dello Stato con<br />
atti rogati del 30.3.1913 (per notaio Romeo) e del 30.8.1919 (per notaio Ferrari) vendeva a Speziale Giuseppe due zone di arenile, fra loro confinanti, nella Marina di Siderno, comprese tra i torrenti Arena e Lordo. Sulla base del contenuto di tali atti e delle relative planimetrie ritrovate presso la Sezione Demanio dell&#8217;intendenza di Finanza di Reggio Calabria, il geom. Schiassi (incaricato dalle aventi causa, per atti intermedi, dell&#8217;acquirente, Speziale Ida e Pisani Maria Vittoria), individuava le zone di arenile acquistate da Speziale Giuseppe in due strisce di terreno di forma rettangolare, una lunga mt. 278 e larga mt. 15, posta a mt.7 a valle della ferrovia Reggio Cal. &#8211; Metaponto (posta tra i torrenti Arena e Lordo), l&#8217;altra, adiacente alla prima, pure di forma rettangolare, lunga mt, 240 e larga mt.20, confinante con il mattatoio comunale, per una superficie complessiva delle due aree di mq 8.970.<br />
Rilevava il tecnico che le zone di arenile di cui sopra ricadevano in parte sulle particelle 300, 314, 318, 319 erroneamente accatastate per intero al Demanio Pubblico dello Stato, ed in parte sulla particella 40, anch&#8217;essa erroneamente riportata in catasto come &#8220;area di enti urbani e promiscui&#8221;.<br />
Il tecnico redigeva, altresì, tipo di frazionamento (n.107/1977, approvato il 10.8.1977), che veniva allegato all&#8217;atto (rogato da notaio Tozzi) del 12.8.1977, con il quale Speziale Ida e Pisani Maria Vittoria, ciascuna di loro per i rispettivi diritti sui beni, vendevano a Murdolo Lidia le particelle frazionate 410 (derivata della 40), 411 (derivata della 300) e 412 (derivata della 314), per una superficie complessiva di mq. 2.690.<br />
Dalla perizia giurata depositata da parte ricorrente, elaborata sulla scorta delle planimetrie allegate ai vari atti di cui si detto sembra emergere che l&#8217;area destinata a parcheggio ed a via di accesso (o quantomeno la parte di essa contraddistinta dal mappale 619, derivato dal 411) sia compresa nel terreno a suo tempo venduto a Speziale Giuseppe dall&#8217;Amministrazione Demaniale e poi trasferito a Murdolo Lidia.<br />
Maggiori delucidazioni non possibile trarre dalla nota dell&#8217;Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Calabria, del 14.11.2018 &#8211; richiamata nella nota dell&#8217;Ufficio Locale Marittimo di Siderno sopra menzionata &#8211; che, all&#8217;esito di una disamina degli atti di vendita in questione, pur evidenziando che le rappresentazioni cartografiche catastali allegate ai rogiti non paiono coerenti con le descrizioni dei beni venduti ha, però, sollecitato l&#8217;Agenzia del Demanio a verificare, rispetto allo stato dei luoghi, l&#8217;esatta ubicazione dei lotti a suo tempo venduti dal Demanio ed a curare i necessari aggiornamenti catastali.<br />
N possibile comprendere appieno il contenuto della nota dell&#8217;Agenzia delle Entrate, dato che nel fascicolo processuale non si rinvengono le planimetrie annesse alle vendite del 1913 e del 1919.<br />
Al fine di dirimere le incertezze non sembra soccorrere neppure la richiamata nota del 30.7.2019 dell&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; prodotta da parte resistente -, che, respingendo la domanda di rettifica della dividente demaniale in corrispondenza della particella 627, in atto censita a Catasto Urbano in capo alla ditta E-Distribuzione s.p.a., ha ribadito che sia tale particella che la n. 619 appartengono al Demanio, non risultando provvedimento di sdemanializzazione dell&#8217;originaria particella 300 (da cui esse sono derivate), chiedendo contestualmente all&#8217;Agenzia delle Entrate il ripristino in catasto della consistenza sia di detta part. 300, che delle particelle 40 e 314 con annullamento del tipo di frazionamento n. 107/77.<br />
Dalla lettura di tale sintetica nota, infatti, pare che l&#8217;Agenzia del Demanio non abbia in alcun modo tenuto conto degli atti di vendita del 1913, 1919 e 1977, sopra menzionati (bensì solo delle successive vendite del 19.7.2004 per notaio Giannitti e del 5.5.1993 per notaio Autuori), non abbia effettuato alcuna verifica sui luoghi e, infine, si sia basata esclusivamente sul mancato rinvenimento negli atti di ufficio del provvedimento di sdemanializzazione delle particelle in questione, tuttavia richiamato negli atti di vendita più risalenti nel tempo.<br />
6.6. Tanto chiarito, evidente come a fronte delle persistenti incertezze sulla natura demaniale dell&#8217;area in questione l&#8217;amministrazione, prima di procedere all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di sgombero, che presuppone al contrario una situazione di certezza in ordine alla esatta qualificazione dell&#8217;area, avrebbe dovuto attivare la procedura di delimitazione delle zone del demanio marittimo di cui all&#8217;art. 32 cod. nav., appositamente preordinata, con la necessaria interlocuzione del privato, a risolvere le situazioni di incertezza in ordine alla esatta estensione ed ai confini della proprietà  demaniale rispetto a quella privata.<br />
La giurisprudenza a tal riguardo consolidata nel ritenere l&#8217;illegittimità  del procedimento istruttorio per la delimitazione del demanio marittimo che sia compiuto senza la partecipazione del privato, ponendosi siffatta evenienza in contrasto con le prescrizioni procedurali dettate dal citato art. 32 cod. nav., da attivarsi, ancorchè facoltativamente da parte dell&#8217;amministrazione procedente, quando, come nel caso di specie, vi sia oggettiva incertezza in ordine all&#8217;esatto tracciato della linea di confine (TAR Catanzaro, sez. I, 19 settembre 2019, n. 1581).<br />
Nella medesima prospettiva si rimarcato che il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell&#8217;estensione del demanio marittimo previsto dall&#8217; art. 32 cod. nav. e dall&#8217;art. 58 reg. nav. mar. costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto tutte le volte che sussista incertezza relativamente ai confini dell&#8217;area demaniale interessata. In tal caso, la determinazione catastale non può essere equiparata alla determinazione <em>ex</em> art. 32 cod. nav. ed, in ogni caso, non sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad un&#8217;area (TAR Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1062). Di conseguenza da ritenersi illegittima l&#8217;ingiunzione di sgombero adottata in una situazione di incertezza di confini (TAR Cagliari, sez. I, 15 gennaio 2016, n. 23).<br />
6.7. Dalla prefata violazione di legge, come anticipato, non può poi che conseguire il lamentato vizio di motivazione, rilevante, in una all&#8217;erronea valutazione dei fatti, nell&#8217;ottica del denunciato eccesso di potere. Ed infatti, la lacunosità  dell&#8217;istruttoria si riverberata nel contenuto della motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata, da ritenersi indubbiamente deficitario nell&#8217;enunciazione delle ragioni per le quali, in relazione alla porzione di area adibita a parcheggio del condominio, stata ritenuta comprovata la relativa natura demaniale, disattendendosi peraltro con formule di mero stile le approfondite argomentazioni al riguardo offerte dagli interessati.<br />
7. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente all&#8217;area di mq. 675 ricadente sulle particelle n. 619 e n. 300/parte del foglio di mappa 32 di Siderno destinata a parcheggio asservito in modo esclusivo all&#8217;adiacente complesso residenziale denominato Condominio &#8216;Siderno Mare Residence&#8217; (ricadente sulla particella privata n. 594), pavimentato con battuto di calcestruzzo, all&#8217;interno del quale insiste un manufatto di mq 9,60 destinato a cabina elettrica Enel, ricadente su porzione della particella n. 627 del medesimo foglio di mappa; nonchè a strada asfaltata, ricadente su parte della particella n. 300, che raccorda la strada comunale all&#8217;anzidetto residence.<br />
Va invece rigettato con riferimento alla restante area di mq. 951, destinata a giardino asservito al medesimo complesso residenziale, ricadente sul foglio di mappa n. 32, particelle demaniali n. 314-438-443, appartenente al demanio marittimo.<br />
8. Dall&#8217;annullamento nei sensi precisati dell&#8217;ordinanza di sgombero discende, in via derivata, stante la presenza dei medesimi vizi nella parte relativa all&#8217;area di cui si detto, l&#8217;illegittimità  della richiesta di indennizzo del 16/12/2019, prot. 34929, non potendo ritenersi <em>rebus sic stantibus</em> legittimamente pretesi gli importi richiesti a titolo di canone arretrato e di indennizzo per l&#8217;abusiva occupazione in relazione alle anzidette particelle 300 e 619, tenuto conto delle rilevate incertezze circa la relativa natura demaniale.<br />
9. Le spese di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, disponendo l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente all&#8217;area di mq. 675, ricadente sulle particelle 619 e in parte 300, destinata a parcheggio asservito al Condominio ed a via di raccordo della strada comunale al complesso immobiliare.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caterina Criscenti, Presidente<br />
Agata Gabriella Caudullo, Referendario<br />
Alberto Romeo, Referendario, Estensore</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: Natale Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Rianna e dall&#8217;avvocato Renato Labriola, contro Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero, Sull&#8217; autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale 1. Industria e commercio &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: Natale Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Rianna e dall&#8217;avvocato Renato Labriola, contro Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero,</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217; autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Industria e commercio &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale -attività  commerciali e conformità  edilizia ed urbanistica dei locali  &#8211; necessaria correlazione &#8211; deve sussistere.<br />  <br /> 2. Industria e commercio &#8211; locali commerciali &#8211; abusi edilizi successivi alla conformità  edilizia ed urbanistica dei locali &#8211; attività  commerciale in corso &#8211; ordine di cessazione &#8211; deve essere disposto &#8211; sanzione edilizia &#8211; necessaria applicazione &#8211;  il presupposto.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il principio della necessaria correlazione tra lo svolgimento di attività  commerciali e la perfetta conformità  edilizia-urbanistica dei locali deve sussistere non solo nel momento genetico del rilascio del titolo abilitativo, ma anche successivamente, nel momento funzionale, durante tutto il periodo di utilizzazione dei locali per finalità  commerciale e ciò in quanto, essendo la predetta correlazione un requisito sostanziale non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un&#8217;attività  commerciale sia ancorato, per l&#8217;intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità  giuridica e alla regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.<br />  <br />  <br /> 2. La chiusura di un esercizio in attività  non può essere considerata come una sanzione per la sopravvenuta rilevazione di abusi edilizi, i quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità  applicative, i destinatari, gli effetti ed anche, eventualmente, le possibilità  di sanatoria. Ne deriva che l&#8217;ordine di cessazione di un&#8217;attività  in corso, originariamente intrapresa in base ad un titolo idoneo, presuppone necessariamente l&#8217;applicazione di una sanzione edilizia (quale ad esempio la demolizione), nella misura in cui l&#8217;obbligatoria esecuzione della misura repressiva adottata risulti incompatibile con la continuazione dell&#8217;attività  commerciale ed in generale con l&#8217;utilizzo, abitativo o produttivo, delle opere abusive.<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00263/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01783/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2017, proposto da<br /> Natale Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Rianna, con domicilio digitale arturo.rianna@pecavvocatinola.it, e dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale emmagaliero@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Antonio Messina in Napoli, viale A. Gramsci, 19;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) dell&#8217;ordinanza n. 57 del 16.3.2017, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Pompei ha disposto la chiusura immediata dell&#8217;attività  di Parcheggio, di cui alla Licenza n. 17 del 4.11.1993, in Pompei (NA), alla via Plinio, n. 99;<br /> 2) nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;<br /> Vista la dichiarazione del 13.10.2020, resa in sede di udienza, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. Parte ricorrente ha acquistato con atto di cessione di azienda del 31.12.1991, rep. n. 8 del 13.1.1992, dal sig. Ettore Russo l&#8217;autorimessa all&#8217;aperto, autorizzata dal Comune di Pompei con Licenza n. 10 del 4.8.1987, nonchè l&#8217;attività  di rimozione autovetture (anche per conto del Comune di Pompei) e l&#8217;agenzia di vendita auto conto terzi, giusta autorizzazione del 31.10.1990, rilasciata dalla Questura di Napoli. Tali attività  erano congiuntamente esercitate sull&#8217;area sita in Pompei (NA) alla via Plinio &#8211; S.S. 18, avente una superficie di mq. 7.500 circa, identificata al catasto terreni al foglio 12, p.lla 1271-2307-2308-2327, denominata &#8220;PARKING PLINIO&#8221;.<br /> I.1. La medesima parte impugna l&#8217;ordinanza n. 57 del 16.3.2017, con cui si  disposta la chiusura immediata dell&#8217;attività  di Parcheggio, &#8220;DATO ATTO che ricorrono i presupposti per l&#8217;annullamento della licenza di parcheggio n. 17 rilasciata dal Comune di Pompei in data 4/11/1993 al Sig. RUSSO Natale, poichè ritenuti non idonei per l&#8217;attività  commerciale&#8221;.<br /> II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br /> a) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies e 21 nonies della l. n. 241/1990;<br /> b) eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e in diritto, istruttoria carente, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, sproporzione della sanzione, lesione del legittimo affidamento e violazione del giusto procedimento.<br /> III. Si  costituita l&#8217;Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> IV. All&#8217;udienza pubblica del 13.10.2020, fissata per la discussione, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della presente controversia. La causa  stata introitata per la decisione.<br /> V. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.<br /> V.1. Quanto al regime delle spese di lite, ritiene il Collegio, in presenza dell&#8217;opposizione del Comune alla compensazione, che sussistano i presupposti per la dichiarazione della soccombenza virtuale in relazione alla quale si procede all&#8217;esame del gravame.<br /> V.1.1. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 21 nonies della l. n. 241/1990 per carenza dei presupposti in fatto e in diritto.<br /> Ed invero, quanto all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio della licenza:<br /> A) non sussisterebbero le condizioni temporali, atteso che il provvedimento in autotutela impugnato sarebbe stato adottato a distanza di circa venticinque anni dall&#8217;adozione del titolo abilitativo e, comunque, a distanza di oltre 3 anni dalla piena conoscenza degli asseriti abusi edilizi che, seppure esistenti:<br /> 1. non interferirebbero con il regolare svolgimento dell&#8217;attività  di parcheggio di rimessa per autoveicoli, che sostanzialmente verrebbe svolta su una superficie aperta (o scoperta) che non  direttamente interessata dalla presenza delle anzidette opere;<br /> 2. sarebbero parzialmente coperti da istanze di condono presentate ai sensi della L. n. 724/1994 che non risultano ancora esitate dal Comune resistente;<br /> B) sarebbe assente una motivazione sulla attualità  dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione, non essendo sufficiente una valutazione che si limiti a invocare la mera esigenza di ripristino della legalità : l&#8217;Amministrazione non avrebbe evidenziato alcuno specifico interesse pubblico all&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio ovvero alla rimozione della licenza n. 17/1993, tanto meno il generico, per quanto insufficiente, interesse al ripristino della legalità .<br /> C) l&#8217;Amministrazione resistente avrebbe radicalmente omesso la valutazione delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo al ricorrente, ignorando l&#8217;affidamento ingenerato nel soggetto privato in ragione del notevole lasso di tempo trascorso e della specifica natura dei comportamenti posti in essere nel corso degli anni nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio e di rimessa per autoveicoli. La stessa Amministrazione avrebbe dovuto procedere ogni anno in sede di rinnovo della licenza alla verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge preliminarmente alla concessione della Licenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggi.<br /> V.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si duole dell&#8217;eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il predetto Comune avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri repressivi nei confronti dell&#8217;originaria Licenza n. 10 del 1988, l&#8217;unica ad avere un contenuto sostanziale. Ed infatti, l&#8217;autorizzazione n.17/1993 avrebbe valore di mera voltura. Ed invero, osserva &#8220;La voltura rientra tra i provvedimenti di natura reale, sostanziandosi in un atto di mera novazione soggettiva del rapporto intercorrente tra l&#8217;Amministrazione (parte immutata) ed il privato (parte mutata), che non esplica alcuna incidenza sul contenuto precettivo dell&#8217;autorizzazione che riguarda sempre lo stesso oggetto&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, Sentenza n. 3405 del 6.7.2016). Ciò posto la Licenza n.10 del 1988 che non sarebbe neanche menzionata nel provvedimento che ci occupa.<br /> V.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la parte deduce l&#8217;eccesso di potere e la sproporzione della sanzione.<br /> Il provvedimento di revoca o annullamento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale, motivato con riferimento alla mancata conformità  urbanistica dei locali dove essa  svolta, (ovvero, come nel caso di specie, alla presenza di opere abusive presso l&#8217;area ove questa  esercitata) costituirebbe una sanzione sproporzionata qualora i locali siano parzialmente conformi o comunque una parte di essi risulti sostenuta da idoneo titolo abilitativo, o anche nell&#8217;ipotesi in cui la presenza di dette opere non interferisca con l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  stessa ben potendo l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio e tenuto debitamente conto del contemperamento tra l&#8217;interesse pubblico alla repressione degli abusi e l&#8217;interesse privato sotteso all&#8217;esplicazione di un&#8217;attività  imprenditoriale, limitare la sanzione alla sola parte del locale non autorizzata sotto il profilo edilizio (TAR Campania, Napoli, sez. III, 11 dicembre 2012).<br /> Nel caso di specie, sostiene parte ricorrente, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio potrebbe essere svolta limitatamente alle aree &#8220;libere&#8221; che, peraltro, sono la quasi totalità  di quelle che risultano assorbite dalla licenza n. 17/1993, segnalando, altresì, che alcune delle opere ritenute abusive sarebbero comunque sanabili ovvero rimovibili ad iniziativa del ricorrente e comunque non risulterebbero tali da impedire del tutto lo svolgimento dell&#8217;attività  presso quelle aree o quei locali.<br /> L&#8217;attività  di cui si tratta (parcheggio e autorimessa) sarebbe esercitata su aree scoperte, laddove alcuna rilevanza potrebbero assumere i manufatti ivi presenti ai fini della regolare prosecuzione dell&#8217;attività  trovandosi su particelle distinte ed autonome rispetto a quella dove si svolge l&#8217;attività  di parcheggio ed essendo ancora oggetto di istanza di condono non ancora definite con provvedimento espresso.<br /> Ciò posto, l&#8217;area oggetto della licenza revocata sarebbe pari a complessivi mq. 7.093, di cui circa 2.000 mq. risulterebbero effettivamente destinati all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio, mentre la residua porzione immobiliare sarebbe attualmente occupata da autoarticolati, veicoli, motorini posti sotto sequestro dall&#8217;autorità  giudiziaria e per i quali  in corso un&#8217;annosa disputa con il comune di Pompei per il loro effettivo ritiro.<br /> Le presunte opere abusive impegnerebbero complessivamente una superficie pari a circa 500 mq, cio vale a dire pari a meno del 6% delle superfici oggetto della predetta licenza.<br /> V.1.4 Orbene, il ricorso non avrebbe comunque presentato profili di meritevolezza.<br /> V.1.5. Ed invero, come osservato dall&#8217;Amministrazione comunale intimata, il ricorso proposto per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 49/17, atto presupposto dell&#8217;attuale provvedimento intimante la chiusura immediata dell&#8217;attività  di Parcheggio, di cui alla Licenza n. 17 del 4.11.1993,  stato dichiarato perento con decreto n. 2002/2018 del 27 settembre 2018, pertanto, tale l&#8217;ordinanza ripristinatoria era da ritenersi, al momento dell&#8217;adozione del provvedimento quivi gravato, valida ed efficace.<br /> V.1.6. Tra i presupposti del legittimo svolgimento dell&#8217;attività  commerciale va senz&#8217;altro annoverata la regolarità  edilizia dell&#8217;immobile e/o area in cui l&#8217;attività  viene ad essere svolta. Del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato uno spazio, con la presenza di utenti pubblici, in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia.<br /> Tanto premesso, il principio della necessaria correlazione tra lo svolgimento di attività  commerciali e la perfetta conformità  edilizia-urbanistica dei locali deve sussistere non solo nel momento genetico del rilascio del titolo abilitativo, ma anche successivamente, nel momento funzionale, durante tutto il periodo di utilizzazione dei locali per finalità  commerciale e ciò in quanto, essendo la predetta correlazione un requisito sostanziale &#8220;&#8230;non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un&#8217;attività  commerciale sia ancorato, per l&#8217;intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità  giuridica e alla regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere&#8230;&#8221; (T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sez. III, del 9 dicembre 2015, n. 5700)<br /> V.1.7. Nella fattispecie che ci occupa, l&#8217;ordinanza di chiusura dell&#8217;attività  di parcheggio denominata &#8220;PARKING PLINIO&#8221;  scaturita dalla precedente ordinanza di demolizione, la n. 49/2017, valida ed efficace al momento della sua emissione, con la quale, nella specie, l&#8217;amministrazione comunale aveva ingiunto al ricorrente la demolizione delle molteplici opere abusive rilevate sull&#8217;area in cui si conduceva l&#8217;attività  commerciale.<br /> Orbene, &#8220;la chiusura di un esercizio in attività  non può essere considerata come una sanzione per la sopravvenuta rilevazione di abusi edilizi, i quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità  applicative, i destinatari, gli effetti ed anche, eventualmente, le possibilità  di sanatoria. Ne deriva che l&#8217;ordine di cessazione di un&#8217;attività  in corso, originariamente intrapresa in base ad un titolo idoneo, presuppone necessariamente l&#8217;applicazione di una sanzione edilizia (quale ad esempio la demolizione), nella misura in cui l&#8217;obbligatoria esecuzione della misura repressiva adottata risulti incompatibile con la continuazione dell&#8217;attività  commerciale ed in generale con l&#8217;utilizzo, abitativo o produttivo, delle opere abusive&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15 luglio 2019, n. 3877).<br /> L&#8217;Amministrazione può quindi disporre senza alcun limite temporale la chiusura di un&#8217;attività  commerciale laddove sussista, al momento della disposizione, un&#8217;ordinanza di demolizione valida ed efficace e la relativa esplicazione sia incompatibile con l&#8217;utilizzo delle opere abusive.<br /> V.1.8. Peraltro, la licenza di parcheggio in esame veniva rinnovata alla fine di ogni anno. Per cui il Comune di Pompei ha esercitato il potere in autotutela nel termine di diciotto mesi, previsto dall&#8217;art. 21-nonies della L. n. 241/90, dall&#8217;ultimo rinnovo della licenza di parcheggio in esame.<br /> V.1.9. I provvedimenti fondati sull&#8217;esistenza di abusi edilizi, inoltre, non necessitano di alcuna particolare valutazione delle ragioni di interesse pubblico nè una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi dei privati coinvolti, non essendo configurabile alcun tipo di affidamento meritevole di tutela alla conservazione di situazioni fondate su illeciti permanenti.<br /> V.1.10. Peraltro, dalla semplice lettura della licenza n. 17/1993 si evince che non si tratta di una semplice voltura della precedente licenza n. 10/88 priva di contenuti. Invero, l&#8217;Amministrazione, effettuati i dovuti accertamenti, ha rilasciato &#8220;ex novo&#8221; al ricorrente la licenza n. 17/1993 stabilendo con precisione le prescrizioni da rispettare. Conseguentemente  corretto il riferimento alla revoca della licenza n. 17/1993 rilasciata espressamente nei confronti dell&#8217;odierno ricorrente.<br /> V.1.11. Il principio di proporzionalità , di derivazione comunitaria positivizzato nel nostro ordinamento con la L. n. 241/90 può, infine, essere invocato solo allorquando l&#8217;attività  della PA presenti margini di discrezionalità  che le consenta di scegliere tra le varie scelte alternative praticabili quella che consente di perseguire l&#8217;interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per l&#8217;interesse del privato, ma non anche per precludere il divieto di svolgimento di attività  commerciali in locali abusivi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5700).<br /> Ciò significa che il rilascio di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica soggettiva del richiedente genera un affidamento legittimo di quest&#8217;ultimo nella validità  del titolo permissivo ove incolpevole: esso non può ritenersi formato qualora il soggetto privato sia stato a conoscenza dell&#8217;esistenza anche di un solo elemento che costituisce valido presupposto invalidante.<br /> V.1.12. Nella fattispecie in esame, il ricorrente, autore di molteplici abusi edilizi in contrasto con la normativa vigente e con la destinazione urbanistica agricola dell&#8217;area <em>de qua</em>, non poteva aver maturato alcun legittimo affidamento nella perdurante validità  della licenza commerciale.<br /> V.2. Tanto presupposto, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell&#8217;Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in ¬ 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
<p>  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-116/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.116</a></p>
<p>Italo Caso, Presidente ed estensore; PARTI:(Carlo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Giovanni Daniel, dall&#8217;avv. A. Livio Girgenti e dall&#8217;avv. Federica Ferrara, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, viale E. Caldara n. 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Milano, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-116/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente ed estensore; PARTI:(Carlo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Giovanni Daniel, dall&#8217;avv. A. Livio Girgenti e dall&#8217;avv. Federica Ferrara, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, viale E. Caldara n. 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea ed Elena Maria Ferradini, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla n. 6, presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura comunale, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulla soccombenza virtuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; spese di lite &#8211; regolazione &#8211; istanza di accesso favorevolmente esitata dopo l&#8217;instaurazione del relativo giudizio &#8211; &#8220;soccombenza virtuale&#8221; &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le spese processuali seguono la &#8220;soccombenza virtuale&#8221; dell&#8217;amministrazione locale (nella specie, il Comune intimato) laddove l&#8217;ente abbia favorevolmente provveduto sulle istanze del ricorrente ben oltre il termine di trenta giorni di cui all&#8217;art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e comunque quando erano già  stati instaurati i giudizi innanzi al G. A. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00116/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01761/2020 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 01762/2020 REG.RIC.</strong><br />  </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2020, proposto da Carlo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Giovanni Daniel, dall&#8217;avv. A. Livio Girgenti e dall&#8217;avv. Federica Ferrara, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, viale E. Caldara n. 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea ed Elena Maria Ferradini, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla n. 6, presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura comunale, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />  <br /> sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2020, proposto da Carlo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Giovanni Daniel, dall&#8217;avv. A. Livio Girgenti e dall&#8217;avv. Federica Ferrara, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, viale E. Caldara n. 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea ed Elena Maria Ferradini, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla n. 6, presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura comunale, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>quanto al ricorso n. 1761/2020</em><br /> del silenzio-rigetto formatosi per effetto dell&#8217;inerzia serbata dal Comune di Milano sull&#8217;istanza di accesso inoltrata in data 11 settembre 2020, circa gli atti di fabbrica relativi all&#8217;edificio di viale Murillo n. 46;<br /> <em>quanto al ricorso n. 1762/2020</em><br /> del silenzio-rigetto formatosi per effetto dell&#8217;inerzia serbata dal Comune di Milano sull&#8217;istanza di accesso inoltrata in data 11 settembre 2020, circa i titoli edilizi relativi all&#8217;edificio di viale Murillo n. 46 per il decennio 1955/1965;<br />  <br /> &#038;&#038;&#038;&#038;&#038;&#038;&#038;. <em>per l&#8217;accertamento </em>&#038;.<br /> della fondatezza delle pretese e l&#8217;adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l&#8217;ordine al Comune di Milano di provvedere sulle predette istanze, nonchè la nomina di un commissario <em>ad acta</em> per il caso di inottemperanza.<br />  <br /> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti delle due cause;<br /> Relatore nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 il dott. Italo Caso, con cause ambedue passate in decisione senza discussione orale, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);</p>
<p> Considerato che, con istanza presentata a mezzo p.e.c. in data 11 settembre 2020, il ricorrente &#8211; in quanto proprietario dal dicembre 2019 di un&#8217;unità  immobiliare, con destinazione a laboratorio, ubicata in viale Murillo n. 46 (catasto fg. 302, mapp. 288, sub. 7) &#8211; chiedeva al Comune di Milano l&#8217;accesso agli atti di fabbrica relativi a detto immobile;<br /> che, con un&#8217;ulteriore istanza presentata a mezzo p.e.c. in pari data, egli chiedeva anche l&#8217;accesso ai titoli edilizi relativi al medesimo immobile per il decennio 1955/1965;<br /> che, stante l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione su entrambe le istanze e la conseguente formazione del silenzio-diniego, l&#8217;interessato ha adito il giudice amministrativo con due distinti ricorsi per vedere riconosciuto il suo diritto di accedere a quelle pratiche edilizie, ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990;<br /> che invoca la piena legittimazione a prendere visione di quanto richiesto &#8211; giacchè proprietario dell&#8217;immobile cui si riferiscono le istanze di accesso -, evidenziando che &#8220;&#038; <em>L&#8217;acquisto  stato determinato dall&#8217;intento di effettuare un intervento di recupero abitativo, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, nell&#8217;ambito di una corrispondente operazione immobiliare </em>(&#038;)<em> Ai fini della elaborazione del progetto, si  reso ovviamente necessario acquisire gli elaborati di cui agli atti di fabbrica, che non  stato possibile reperire presso i precedenti proprietari</em> &#038;&#8221; (così nel ricorso n. 1761/2020) e che &#8220;&#038; <em>L&#8217;acquisto  stato determinato dall&#8217;intento di effettuare un intervento di recupero abitativo, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, nell&#8217;ambito di una corrispondente operazione immobiliare </em>(&#038;)<em> Ai fini della elaborazione del progetto, si  reso ovviamente necessario acquisire gli elaborati di cui agli atti di fabbrica e successive varianti, che non  stato possibile reperire presso i precedenti proprietari</em> &#038;&#8221; (così nel ricorso n. 1762/2020);<br /> che, inoltre, non sussisterebbero motivi di esclusione dall&#8217;accesso, nè in un caso nè nell&#8217;altro, giacchè &#8211; a suo dire &#8211; &#8220;&#038; <em>non pare potersi configurare alcuna delle ipotesi previste dall&#8217;art. 24 della L. 241/1990</em> &#038;&#8221;;<br /> che, in ragione di ciò, il ricorrente fa valere l&#8217;interesse giuridicamente protetto a censurare il &#8220;tacito rigetto&#8221; delle due richieste, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla loro presentazione;<br /> che, accertata la fondatezza della pretesa, egli chiede che si ordini al Comune di Milano di provvedere sulle istanze di accesso, con immediata nomina di un commissario <em>ad acta</em> deputato a subentrare in caso di ulteriore inerzia dell&#8217;ente;<br /> che si  costituito in giudizio il Comune di Milano, per entrambe le cause, opponendosi all&#8217;accoglimento dei ricorsi;<br /> che il 23 dicembre 2020 l&#8217;Amministrazione ha documentato come in data 5 novembre il ricorrente avesse preso visione dell&#8217;intero fascicolo edilizio, così vedendo soddisfatte ambedue le istanze di accesso;<br /> che a seguito di ciò le parti dei due giudizi concordano per una pronuncia che in ambedue i casi dichiari la cessazione della materia del contendere, divergendo però le loro conclusioni circa la regolazione delle spese processuali;<br /> che alla camera di consiglio del 14 gennaio 2021 i due ricorsi sono passati in decisione;<br /> Ritenuto che, ai sensi dell&#8217;art. 70 cod.proc.amm., si può disporre la riunione dei ricorsi n. 1761/2020 e n. 1762/2020, visti gli evidenti profili di connessione;<br /> che il sopraggiunto accoglimento delle istanze di accesso agli atti (v. documentazione esibita in giudizio), in quanto pienamente satisfattivo dell&#8217;interesse azionato con i due ricorsi, determina la complessiva cessazione della materia del contendere;<br /> che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto del venir meno delle ragioni delle controversie instaurate;<br /> che le spese processuali seguono la &#8220;soccombenza virtuale&#8221; del Comune di Milano &#8211; il quale ha favorevolmente provveduto sulle istanze del ricorrente ben oltre il termine di trenta giorni di cui all&#8217;art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e comunque quando erano già  stati instaurati i giudizi -, con la conseguenza che le stesse vanno poste a carico dell&#8217;Amministrazione locale, in misura che tiene necessariamente conto della pressochè totale identità  dei ricorsi, e si liquidano come da dispositivo<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sui ricorsi in epigrafe, riuniti ai sensi dell&#8217;art. 70 cod.proc.amm., dichiara cessata la materia del contendere.<br /> Condanna il Comune di Milano al pagamento &#8211; in favore del ricorrente &#8211; delle spese processuali, che liquida in complessivi ¬ 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione dei contributi unificati (nella misura versata).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176), con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente, Estensore<br /> Antonio De Vita, Consigliere<br /> Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario<br />  </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2021-n-453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2021-n-453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.453</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Stefano Toschei Consigliere, estensore; PARTI: (Anna Di C., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza d&#8217;Aulisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47; contro il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2021-n-453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2021-n-453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Stefano Toschei Consigliere, estensore;  PARTI:  (Anna Di C., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza d&#8217;Aulisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47; contro il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Annamaria Rak, dell&#8217;Avvocatura comunale, domiciliato presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia; &#8211; la Provincia di Latina, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudia Di Troia, dell&#8217;Avvocatura dell&#8217;ente, domiciliata presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia; nei confronti del Consorzio industriale Sud Pontino, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio)</span></p>
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<p>La conversione dei riti nel processo amministrativo</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; riti &#8211; conversione del rito camerale a ordinario &#8211; omissione &#8211; effetti.<br />  <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; udienza &#8211; pubblicità  &#8211; art. 87, c. 1, CPA &#8211; portata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;omessa conversione del rito da camerale a ordinario, laddove la causa sia stata trattata nella pienezza del contraddittorio processuale e con la presenza dei difensori che abbiano ivi dispiegato i propri poteri e facoltà  defensionali, non costituisce causa specifica di nullità  della sentenza sia perchè non emerge nella specie la causa di nullità  della sentenza per mancata conversione del rito camerale in rito ordinario, a norma dell&#8217;art. 32 c.p.a., secondo cui &#8220;se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario&#8221;, in quanto tale conversione si attua quando le domande richiedenti riti diversi vengano trattate unitariamente ed entrambe, ma non anche quando (come nel caso di specie) il giudice abbia in realtà  separato i momenti decisori, provvedendo in realtà  solo sulla domanda soggetta a rito speciale.</em><br />  <br /> <em>2. La fattispecie di nullità  per violazione della regola di pubblicità  delle udienze, di cui all&#8217;art. 87, comma 1, c.p.a., si riferisce al necessario metodo di celebrazione delle udienze per i casi in cui  stabilita la trattazione in udienza pubblica, ma non all&#8217;assorbimento del rito camerale in quello ordinario, nell&#8217;ipotesi di trattazione congiunta.</em></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00453/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04970/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2020, proposto dalla signora Anna Di C., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza d&#8217;Aulisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Annamaria Rak, dell&#8217;Avvocatura comunale, domiciliato presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia;<br /> &#8211; la Provincia di Latina, in persona del rappresentante legale <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudia Di Troia, dell&#8217;Avvocatura dell&#8217;ente, domiciliata presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> del Consorzio industriale Sud Pontino, in persona del rappresentante legale <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sez. I, 29 gennaio 2020 n. 39, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e della Provincia di Latina e i documenti prodotti;<br /> Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Stefano Toschei, uditi per le parti gli avvocati Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, Annamaria Rak e Raponi, in sostituzione dell&#8217;avvocato Di Troia;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br />  <br /> <em>Premesso che</em> la presente controversia ha ad oggetto l&#8217;appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sez. I, 29 gennaio 2020 n. 39, con la quale  stato dichiarato inammissibile il ricorso (n. R.g. 566/2019), accompagnato da motivi aggiunti, presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio (inadempimento) formatosi a carico della Provincia di Latina, in ordine alla istanza presentata in data 11 giugno 2019 (e acquisita dalla predetta provincia il 25 giugno 2019) con la quale, presupposto il precedente parere favorevole di cui alla nota prot. n. 2236/2017 del 4 luglio 2017 del Consorzio di bonifica Sud Pontino,  stata chiesta l&#8217;autorizzazione ai fini idraulici per le opere fatte oggetto di precedente istanza di condono edilizio;<br />  <br /> <em>Tenuto conto che</em>, da quanto risulta dall&#8217;esame della documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio dalle parti controvertenti emerge quanto segue:<br /> &#8211; la signora Anna Di C. riferisce di essere proprietaria di alcuni fabbricati siti nel territorio del Comune di Gaeta (località  XXV Ponti, Via S.) e, nello specifico: Corpo A (locale abitazione e deposito), Corpo B (bagnetto esterno di ml 1,65 x 1,8 circa), e Corpo C (locale abitazione);<br /> &#8211; con riferimento ai suindicati edifici la dante causa della signora Di C. (signora Maria Fantasia) ebbe a presentare al Comune di Gaeta (in data 20 aprile 1986) istanza di condono edilizio ai sensi dell&#8217;art. art. 31, l. 28 febbraio 1985, n. 47. Posto che detti immobili ricadono su area paesaggisticamente vincolata, la signora Di C., con istanza del 16 ottobre 2013, chiedeva al Comune di Gaeta il rilascio del nulla osta paesaggistico ai sensi dell&#8217;art. 32 l. 47/1985, onde definire la procedura di condono edilizio e successivamente, con istanza del 21 dicembre 2015, chiedeva il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell&#8217;art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la sostituzione della copertura in &#8220;eternit&#8221; di uno degli edifici con tegole;<br /> &#8211; perdurando l&#8217;inerzia del Comune di Gaeta sulla domanda di condono edilizio, l&#8217;odierna appellante proponeva ricorso giurisdizionale che veniva accolto con sentenza del TAR Latina 9 maggio 2017 n. 301 che fissava il termine di trenta giorni al comune per definire la procedura di sanatoria pendente;<br /> &#8211; il Comune di Gaeta dapprima emanava la nota prot. n. 31059 del 20 giugno 2017 con la quale &#8220;rifiutava&#8221; il rilascio del parere ai sensi dell&#8217;art. 146 d.lgs. 42/2004 (con riferimento alla sostituzione della copertura in eternit) e quindi, con determinazione prot. n. 31766 del 22 giugno 2017 respingeva l&#8217;istanza di condono edilizio, che però veniva annullata dal TAR Latina con sentenza n. 307 del 6 giugno 2018;<br /> &#8211; la signora Di C., in seguito a tale pronunciamento giudiziale, presentava una memoria al Comune di Gaeta (in data 28 maggio 2019) invitandolo a definire la procedura di condono, oltre ad autorizzare, ai sensi dell&#8217;art. 35 l. 47/1985, la sostituzione della copertura in eternit dell&#8217;edificio. Il predetto comune, con nota prot. n. 26812 del 5 giugno 2019, inibiva nuovamente l&#8217;esecuzione di lavori di sostituzione della copertura in eternit dell&#8217;edificio, senza nulla riferire sulla definizione della procedura di condono;<br /> &#8211; la signora Di C. quindi si rivolgeva ancora in via giudiziale al TAR Latina proponendo: a) domanda di annullamento della determinazione prot. n. 26812 datata 5 giugno 2019 con la quale il Comune di Gaeta inibiva l&#8217;esecuzione di lavori relativi alla sostituzione della copertura in eternit di uno dei fabbricati di sua proprietà ; b) domanda di accertamento e di declaratoria dell&#8217;illegittimo silenzio-inadempimento serbato dal predetto comune sulla istanza di condono edilizio nonchè sulla richiesta di rilascio del nulla osta paesaggistico nonchè dalla Provincia di Latina, in ordine alla istanza depositata in data 11 giugno 2019 con la quale (a seguito del parere favorevole di cui alla nota prot. n. 2236/2017 del 4 luglio 2017 del Consorzio di bonifica Sud Pontino), era stata chiesta l&#8217;autorizzazione ai fini idraulici per le opere di cui alla detta istanza di condono edilizio; c) domanda di condanna all&#8217;adozione dei provvedimenti conseguenti;<br /> &#8211; la signora Di C. riferisce che, in pendenza del suddetto nuovo ricorso, il Comune di Gaeta ha rilasciato il parere paesaggistico ai sensi dell&#8217;art. 32 l. 47/1985 (con determinazione n. 59099 del 25 novembre 2019) e il Consorzio industriale Sud Pontino ha rilasciato il proprio favorevole parere di competenza (nota prot. n. 579 datata 24 settembre 2019), restando da adottare l&#8217;autorizzazione di competenza della Provincia di Latina e il provvedimento di definizione della procedura di condono edilizio da parte del Comune di Gaeta (che, comunque, non ha ancora ottemperato alle sentenze del TAR Latina n. 301/2017 e n. 307/2018, in ordine alla definizione della procedura di condono);<br /> &#8211; la signora Di C. si duole della circostanza che il TAR Latina, con riferimento all&#8217;ultimo ricorso proposto, lo ha respinto limitando la propria decisione alla sola domanda di silenzio-inadempimento sulla definizione della procedura di rilascio dell&#8217;autorizzazione di competenza della Provincia di Latina &#8220;separando&#8221; le altre domande giudiziali, pur se il ricorso era stato proposto con il rito &#8220;ordinario&#8221;. Inoltre, con articolati motivi di appello, la signora Di C. contesta le conclusioni alle quali  giunto il primo giudice, sia per la scelta di voler separare la decisione sulle varie domande giudiziali proposte cumulativamente sia, nel merito per avere ritenuto non ancora spirato, al momento della presentazione della domanda giudiziale di silenzio-inadempimento, il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione ai fini idraulici per le opere di cui alla detta istanza di condono edilizio presentata con riferimento ai fabbricati di sua proprietà  di competenza della Provincia di Latina, giusta istanza depositata in data 11 giugno 2019;<br />  <br /> <em>Considerato che</em> si sono costituiti nel presente giudizio di appello il Comune di Gaeta e la Provincia di Latina, contestando analiticamente la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto dalla signora Di C.;<br />  <br /> <em>Delimitato</em> il contenzioso riferito al presente giudizio di appello alla sentenza del TAR Latina n. 39/2020 con la quale, in seguito alla proposizione di un ricorso recante molte domande giudiziali diversificate, il giudice di primo grado ha correttamente definito con la sentenza qui oggetto di appello la domanda sul contestato silenzio-inadempimento dell&#8217;amministrazione provinciale &#8220;separandola&#8221; dalle altre (di cognizione ed annullamento, di condanna e di ottemperanza) cumulativamente proposte nello stesso giudizio dalla signora Di C., sia perchè costituisce acquisizione pacifica che l&#8217;omessa conversione del rito da camerale a ordinario, laddove la causa sia stata trattata nella pienezza del contraddittorio processuale e con la presenza dei difensori che abbiano ivi dispiegato i propri poteri e facoltà  defensionali, non costituisce causa specifica di nullità  della sentenza (in tal senso, qualora non venga dedotto specifico pregiudizio al diritto di difesa, escludono la nullità  della sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2014 n. 2416 e Cass. civ., Sez. I 21 febbraio 2008 n. 4435) sia perchè non emerge nella specie la causa di nullità  della sentenza per mancata conversione del rito camerale in rito ordinario, a norma dell&#8217;art. 32 c.p.a., secondo cui &#8220;<em>se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario</em>&#8220;, in quanto tale conversione si attua quando le domande richiedenti riti diversi vengano trattate unitariamente ed entrambe, ma non anche quando, come nel caso di specie, il giudice abbia in realtà  separato i momenti decisori, provvedendo in realtà  solo sulla domanda soggetta a rito speciale. D&#8217;altronde la fattispecie di nullità  per violazione della regola di pubblicità  delle udienze, di cui all&#8217;art. 87, comma 1, c.p.a., si riferisce al necessario metodo di celebrazione delle udienze per i casi in cui  stabilita la trattazione in udienza pubblica, ma non all&#8217;assorbimento del rito camerale in quello ordinario, nell&#8217;ipotesi di trattazione congiunta come quella sopra esaminata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2014 n. 1317). Ed infatti, la stessa parte appellante non si lamenta del fatto che le numerose domande giudiziali proposte non saranno scrutinate dal Tribunale amministrativo regionale, ma circoscrive la propria domanda di appello all&#8217;intervenuta &#8220;separazione&#8221; delle domande proposte, effettuata dal giudice di primo grado, per poi decidere &#8220;separatamente&#8221; la domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. Tale perimetrazione della contestazione nella sede di appello, che obbliga a limitare lo scrutinio del giudice d&#8217;appello, in merito alle contestazioni &#8220;sul rito&#8221;, alla sola questione avente ad oggetto la correttezza o meno della scelta, operata dal primo giudice, di definire la sola domanda giudiziale sul silenzio-inadempimento,  esternata dalla parte appellante a pag. 7 dell&#8217;atto di appello, laddove puntualizza che &#8220;<em>L&#8217;errore in cui  incorso il giudice di prime cure sta nell&#8217;aver ritenuto di poter separare d&#8217;ufficio le domande proposte dall&#8217;appellante, pronunciandosi, con l&#8217;impugnata sentenza, solo su una di esse, e riservando ad un separato merito le altre, in tal modo obliando il rapporto tra le medesime intercorrente</em>&#8220;;<br />  <br /> <em>Rilevato che</em>:<br /> &#8211; con riferimento al merito del presente giudizio di appello, per quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, la signora Di C. ha presentato, per il tramite dello Sportello unico per l&#8217;edilizia del Comune di Gaeta, in data 11 giugno 2019, istanza perchè la Provincia di Latina, rilasciasse l&#8217;autorizzazione ai fini idraulici per le opere edilizie fatte oggetto di domanda di condono edilizio;<br /> &#8211; tuttavia, come ha chiarito adeguatamente la stessa Provincia di Latina e per come  dimostrato dalla documentazione presente nel fascicolo digitale del giudizio (in merito alla quale, su tale specifico punto, non si registra alcuna contestazione da parte dell&#8217;appellante), le opere oggetto di condono edilizio non interessano alcun corso d&#8217;acqua demaniale nè alcuna area demaniale, con la conseguenza che la competenza ad avviare e concludere il sub procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione necessaria per le opere oggetto di condono non era attribuita per all&#8217;Ufficio (provinciale) opere idrauliche (competente in materia di opere che: a) interferiscono con i corsi d&#8217;acqua demaniali ricompresi nel c.d. reticolo idrografico di competenza della Provincia di Latina ai sensi della l.r. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53; determinano l&#8217;occupazione delle aree demaniali e delle relative pertinenze, per le quali occorre valutare la compatibilità  idraulica con il suddetto reticolo idrografico ai fini della definizione dei canoni demaniali dovuti in conseguenza del rilascio della concessione demaniale; c) che interessano le fasce di rispetto idrauliche, definite dall&#8217;art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e dell&#8217;art 133 r.d. 8 maggio 1904, n. 368);<br /> &#8211; conseguentemente, posto che le opere oggetto della domanda di condono edilizio realizzate nella proprietà  della odierna appellante insistono su un&#8217;area a pericolo di inondazione (avente classe di pericolosità  idraulica &#8220;B1&#8221;, Aree a pericolo di inondazione elevato) e quindi, con riferimento ad esse, il corretto sub procedimento da attivare non era quello per il rilascio dell&#8217;autorizzazione provinciale ai fini idraulici (per come erroneamente richiesto dalla signora Di C.), bensì il sub procedimento per l&#8217;ottenimento del parere di compatibilità  (delle suddette opere edilizie &#8220;in sanatoria&#8221;) alle norme di attuazione del Piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico (P.A.I), l&#8217;istanza presentata dalla signora Di C. veniva d&#8217;ufficio trasferita al competente Ufficio P.A.I. e di ciò la Provincia di Latina dava notizia alla signora Di C. con il provvedimento prot. n. 38436 del 25 settembre 2019, archiviando il primo procedimento avviato dalla odierna appellante con l&#8217;istanza dell&#8217;11 giugno 2019 (per come si legge pianamente nel testo del provvedimento di archiviazione, adottato in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, secondo periodo, l, 7 agosto 1990, n. 241 ma con esauriente e puntuale descrizione di tutti i passaggi necessari a comprendere, da parte del soggetto interessato al procedimento, quali fossero le ragioni dell&#8217;archiviazione e del trasferimento ad altro ufficio competente dell&#8217;istanza a suo tempo presentata dalla signora Di C.) nonchè, contestualmente, trasferendo l&#8217;istanza di rilascio del parere provinciale all&#8217;Ufficio competente;<br />  <br /> <em>Ritenuto che</em>, in ragione di quanto sopra:<br /> &#8211; il corretto procedimento volto all&#8217;ottenimento del nulla osta utile per il condono edilizio deve ritenersi avviato dal momento in cui l&#8217;ufficio competente ad esprimersi sulla richiesta di parere (l&#8217;Ufficio P.A.I. della Provincia di Latina) ha ricevuto l&#8217;istanza dall&#8217;ufficio al quale essa era stata inizialmente ed erroneamente trasmessa (l&#8217;Ufficio opere idrauliche della Provincia di Latina), che ragionevolmente può fissarsi nella stessa data in cui  avvenuta l&#8217;adozione del ridetto provvedimento di archiviazione e trasmissione atti, prot. n. 38436 del 25 settembre 2019;<br /> &#8211; pare evidente che l&#8217;azione giudiziale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.  stata proposta addirittura in epoca antecedente rispetto all&#8217;avvio del procedimento presso l&#8217;ufficio (individuato come correttamente) competente, in quanto il ricorso proposto in primo grado dalla signora Anna Di C.  stato notificato alle amministrazioni intimate in data 3 settembre 2019 e successivamente depositato presso l&#8217;Ufficio ricevimento ricorsi del TAR Latina in data 13 settembre 2019;<br /> &#8211; quanto sopra conduce alla inevitabile declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto in primo grado con riferimento alla domanda di silenzio-inadempimento e alla reiezione dell&#8217;appello con conferma della sentenza di primo grado qui fatta oggetto di gravame;<br />  <br /> <em>Ritenuto che</em> nondimeno, sussistendo i presupposti di cui all&#8217;art. 92 c.p.a., per come richiamato espressamente dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a., possono compensarsi le spese del grado di giudizio;<br />  <br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. R.g. 4970/2020), come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sez. I, 29 gennaio 2020 n. 39.<br /> Spese del grado di appello compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 17 settembre 2020 e 19 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Stefano Toschei, Consigliere, Estensore<br />  </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-ordinanza-14-1-2021-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-ordinanza-14-1-2021-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-ordinanza-14-1-2021-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.4</a></p>
<p>Pres. Coraggio. Red. Barbera La Corte Costituzionale sospende la legge Regionale della Valle d&#8217;Aosta sulle misure di contenimento di diffusione del covid-19 Corte Costituzionale &#8211; Covid-19 &#8211; Misure di contenimento della diffusione &#8211; Legge regionale Valle d&#8217;Aosta &#8211; Sospensione &#8211; Ragioni Va sospesa l&#8217;efficacia della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-ordinanza-14-1-2021-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio. Red. Barbera</span></p>
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<p>La Corte Costituzionale sospende la legge Regionale della Valle d&#8217;Aosta sulle misure di contenimento di diffusione del covid-19</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><br /> Corte Costituzionale &#8211; Covid-19 &#8211; Misure di contenimento della diffusione &#8211; Legge regionale Valle d&#8217;Aosta &#8211; Sospensione &#8211; Ragioni</span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Va sospesa l&#8217;efficacia della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività  sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in relazione allo stato d&#8217;emergenza). In effetti, la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera q), Cost. e la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale espone di per sè stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità  per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore. Del resto, le modalità  di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l&#8217;interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione.</em></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>ORDINANZA<br />  <br /> sull&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;intera legge della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività  sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in relazione allo stato d&#8217;emergenza), nonchè, in particolare, degli artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lettera a), nel giudizio di legittimità  costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 dicembre 2020, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2020, iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br />  <br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste;<br />  <br /> udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br />  <br /> uditi gli avvocati dello Stato Sergio Fiorentino e Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste;<br />  <br /> deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.<br />  <br />  <br /> Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo pec e depositato il 21 dicembre 2020 (reg. ric. n. 101 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;intera legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività  sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in relazione allo stato d&#8217;emergenza), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere m), q), h), e terzo comma, nonchè 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione;<br />  <br /> che la legge regionale impugnata disciplina la gestione regionale dell&#8217;emergenza epidemiologica indotta dalla diffusione del virus Covid-19;<br />  <br /> che, a parere del ricorrente, l&#8217;intera legge regionale impugnata eccede le competenze statutarie;<br />  <br /> che la materia da essa trattata sarebbe da ricondurre alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), oltre che a principi fondamentali della materia tutela della salute, tali da imporsi anche all&#8217;autonomia speciale;<br />  <br /> che l&#8217;intera legge regionale impugnata avrebbe, invece, dato luogo ad un meccanismo autonomo ed alternativo di gestione dell&#8217;emergenza sanitaria, «cristallizzando con legge» una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di gestire «esclusivamente in via amministrativa»;<br />  <br /> che tale assetto corrisponderebbe alla necessità  di una gestione unitaria della crisi, di carattere internazionale, anche in ragione della allocazione delle funzioni amministrative, da parte del legislatore statale, secondo il principio di sussidiarietà  (art. 118 Cost.), e a seguito di una «parziale attrazione allo Stato»;<br />  <br /> che tale allocazione sarebbe stata rispettosa del principio di leale collaborazione, poichè i d.P.C.m. sono adottati, sentito il Presidente della Regione interessata o il Presidente della Conferenza delle Regioni, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale (art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19»);<br />  <br /> che in tal modo le autonomie regionali sarebbero state vincolate all&#8217;osservanza dei d.P.C.m. quali &#8220;atti necessitati&#8221;, deputati a garantire uniformità  anche sul piano della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;<br />  <br /> che, dunque, il legislatore statale avrebbe anche determinato un principio fondamentale in materia di «tutela della salute», dal quale la legge impugnata si sarebbe discostata, in violazione per di più del principio di leale collaborazione;<br />  <br /> che, infatti, secondo il ricorrente, le Regioni devono «esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il contenuto delle misure statali, se del caso specificandolo a livello operativo»;<br />  <br /> che, in particolare, e ferma l&#8217;impugnativa dell&#8217;intera legge regionale, il ricorrente censura alcune sue specifiche disposizioni;<br />  <br /> che l&#8217;Avvocatura generale, alla luce del grave rischio per la salute pubblica comportato dalla adozione di misure meno rigorose di quelle statali, sollecita la sospensione della legge impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);<br />  <br /> che questa Corte costituzionale  stata convocata in camera di consiglio per pronunciarsi su tale ultimo profilo;<br />  <br /> che, con atto depositato il 7 gennaio 2021 si  costituita la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato e che, comunque, sia rigettata l&#8217;istanza cautelare;<br />  <br /> che la Regione ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso, «stante la non chiarezza e contraddittorietà  del petitum»; il ricorrente non avrebbe specificato in che rapporto si ponga l&#8217;impugnativa dell&#8217;intera legge regionale rispetto alle censure relative a specifiche disposizioni di essa;<br />  <br /> che la competenza in tema di profilassi internazionale non sarebbe pertinente, perchè le norme impugnate non costituiscono attuazione «di misure di profilassi dettate a livello internazionale»; lo stesso dovrebbe affermarsi quanto alla competenza in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, posto che la normativa statale non avrebbe approntato alcuna misura recante prestazioni a favore delle persone; il principio di leale collaborazione non sarebbe stato violato, perchè esso non si applica al procedimento legislativo;<br />  <br /> che sarebbe altresì erroneo il rinvio all&#8217;art. 118 Cost. e al principio di sussidiarietà , poichè non sarebbero state avocate, previa intesa, funzioni amministrative, ma piuttosto attività  normative «ultra vires»; infatti, i d.P.C.m. adottati e richiamati dal ricorrente avrebbero natura di regolamenti, in quanto fonti del diritto generali e astratte, soggette a pubblicità  e con efficacia erga omnes, che incidono su diritti di libertà  presidiati dalla riserva di legge;<br />  <br /> che il Governo non potrebbe quindi «delegare, neppure con atto di rango normativo quale il decreto-legge, la gestione normativa dell&#8217;emergenza sanitaria a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri»; tali d.P.C.m. dovrebbero perciò reputarsi inapplicabili alla Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste, le cui competenze legislative non sarebbero comprimibili dalla fonte regolamentare; tale inapplicabilità  sarebbe stata sancita anche dall&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), secondo il quale le disposizioni che esso reca sono applicabili alle autonomie speciali solo se compatibili con i relativi statuti e le relative norme di attuazione. Una diversa interpretazione circa la natura dei d.P.C.m. e la loro applicabilità  alla Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste dovrebbe indurre questa Corte ad auto-rimettersi la questione di legittimità  costituzionale dei decreti legge che hanno disciplinato i d.P.C.m. che si sono succeduti per affrontare l&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19. Diversamente, sarebbero lese anche le competenze statutarie primarie assegnate dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera d), «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna»; lettera h), «trasporti su funivie e linee automobilistiche locali»; lettera p), «artigianato»; lettera q), «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; lettera r), «istruzione tecnico-professionale»; lettera s), «biblioteche e musei di enti locali»; lettera t), «fiere e mercati»; lettera u), «ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini», della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta);<br />  <br /> che, inoltre, sarebbero violate le competenze attuative-integrative previste dal seguente art. 3, comma 1, lettera a), «industria e commercio»; lettera g), «istruzione materna, elementare e media»; lettera l), «igiene sanità , assistenza ospedaliera e profilattica» e lettera m), «antichità  e belle arti»; nonchè le competenze concorrenti in tema di tutela della salute, istruzione, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività  culturali, e quelle residuali in tema di commercio e trasporto pubblico locale;<br />  <br /> che, nell&#8217;esercizio di tali competenze, la legge regionale impugnata si sarebbe prefissa di contemperare gli interessi economici e sociali che fanno capo alla Regione con la necessità  di contrastare la pandemia da Covid-19, attraverso misure che tenessero in conto le peculiari condizioni geografiche e abitative della Valle d&#8217;Aosta;<br />  <br /> che, al fine di conciliare le misure applicabili sul territorio regionale con quelle statali, soccorrerebbero le ordinanze del Presidente della Giunta regionale, disciplinate dall&#8217;art. 4 impugnato;<br />  <br /> che, alla luce di esse e nel quadro di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale impugnata, le misure concretamente adottate sarebbero «pienamente compatibili con quelle dettate dal legislatore statale, prevedendo, nelle materie di propria competenza, un adattamento alla specificità  del territorio regionale», coerente con «il decentramento delle competenze sanitarie»;<br />  <br /> che, anche in base a quanto da ultimo previsto dall&#8217;ordinanza del Presidente della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 580, la Regione afferma, per ciascuna delle misure e delle previsioni recate dall&#8217;art. 2 impugnato, la conformità  alla normativa statale applicabile in base alla classificazione del rischio proprio della fascia cosiddetta gialla, nella quale la Regione sarebbe transitata;<br />  <br /> che la censura concernente l&#8217;art. 3, comma 1, lettera a), impugnato sarebbe inammissibile, perchè contraddittoriamente cita a fondamento sia la Costituzione, sia lo statuto di autonomia, e sarebbe in ogni caso infondata perchè l&#8217;unità  di supporto avrebbe il mero compito di coadiuvare il Presidente della Giunta regionale;<br />  <br /> che, con riferimento alla istanza cautelare, essa sarebbe «estremamente generica»;<br />  <br /> che non sussisterebbe alcun periculum in mora, posto che la Valle d&#8217;Aosta  attualmente tra le Regioni in &#8220;fascia cosiddetta gialla&#8221;;<br />  <br /> che ogni pregiudizio sarebbe comunque eliminato dall&#8217;indicata ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 580 del 2020;<br />  <br /> che, infine, la eventuale sospensione della legge impugnata, se l&#8217;istanza cautelare fosse accolta, non potrebbe comportare quella delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale, sicchè si genererebbe «un inaccettabile disorientamento dei cittadini»;<br />  <br /> che l&#8217;Avvocatura generale dello Stato l&#8217;8 gennaio 2021 ha depositato memoria;<br />  <br /> che la difesa statale controbatte alle eccezioni di inammissibilità  del ricorso, osservando che  ben possibile individuare un vizio comune all&#8217;intera legge regionale impugnata, per poi subordinatamente contestare la legittimità  di singole disposizioni;<br />  <br /> che, pur dando atto che le ordinanze del Presidente della Giunta regionale costituiscono «segno di un apprezzabile self restraint delle autorità  regionali», l&#8217;Avvocatura sottolinea che persistono divergenze di regolazione, anche alla luce del sopravvenuto decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19);<br />  <br /> che ciò comproverebbe il vizio radicale insito nel meccanismo della legge impugnata, che  tale da rendere applicabili misure aventi capacità  di &#8220;resistenza&#8221; rispetto alla legge statale;<br />  <br /> che l&#8217;Avvocatura replica alle ulteriori deduzioni difensive della resistente, affermando anche che non sono i d.P.C.m., ma la legge statale, a sovrapporsi del tutto legittimamente alla autonomia regionale;<br />  <br /> che, quindi, sarebbe la legge statale a definire i principi fondamentali della materia «tutela della salute», affidando ai d.P.C.m. la specificazione di quali misure di contenimento adottare di volta in volta.<br />  <br /> Considerato che viene in esame l&#8217;istanza di sospensione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell&#8217;art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;<br />  <br /> che tale istanza sollecita la sospensione dell&#8217;intera legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività  sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in relazione allo stato d&#8217;emergenza);<br />  <br /> che con tale legge regionale la Regione ha, tra l&#8217;altro, selezionato attività  sociali ed economiche il cui svolgimento  consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale, recante misure di contrasto alla pandemia da Covid-19;<br />  <br /> che in primo luogo va riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris (ordinanza n. 107 del 2010);<br />  <br /> che infatti la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.;<br />  <br /> che sussiste altresì «il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all&#8217;interesse pubblico» nonchè «il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35 della legge n. 87 del 1953);<br />  <br /> che difatti la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell&#8217;esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sè stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità , per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate;<br />  <br /> che le modalità  di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l&#8217;interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione;<br />  <br /> che i limiti propri dell&#8217;esame che  possibile condurre in questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge regionale impugnata;<br />  <br /> che, pertanto, l&#8217;efficacia dell&#8217;intera legge reg. Valle D&#8217;Aosta n. 11 del 2020 va sospesa nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione  già  fissata per l&#8217;udienza pubblica del 23 febbraio 2021.<br />  <br /> Visti gli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e l&#8217;art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />  <br />  <br /> Per Questi Motivi<br />  <br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br />  <br /> sospende l&#8217;efficacia della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività  sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in relazione allo stato d&#8217;emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br />  <br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Roberto Garofoli Presidente, Raffaello Sestini Consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Migliorati, Maria Luisa Metelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.444</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli Presidente, Raffaello Sestini Consigliere, estensore;  PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Migliorati, Maria Luisa Metelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Stranieri: sull&#8217;operatività  dei generali principi del nostro ordinamento di inclusione ed integrazione e di tutela della persona e del lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Stranieri &#8211; Soggiorno in Italia &#8211; permesso ex art. 5, c. 5, Dlgs. n. 286/1998 &#8211; ratio.<br />  <br /> 2.- Stranieri &#8211; permesso di soggiorno per motivi di lavoro &#8211; domanda di asilo pendente da un tempo lunghissimo e non definita- incidenza.<br />  </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 5, del d.lgs, n. 286/1998 costituisce diretta applicazione dei generali principi del nostro ordinamento di inclusione ed integrazione e di tutela della persona e del lavoro e pertanto, assume una portata applicativa generale in mancanza di previsioni specifiche di segno diverso.</em><br />  <br /> <em>2. Va accolto l&#8217;appello, disponendo il riesame della vicenda, laddove la questione controversa palesi una particolare rilevanza e delicatezza in relazione al coinvolgimento di diritti ed istituti di rilievo costituzionale ed internazionale attinenti ai diritti fondamentali della persona, in particolare tenendo il lunghissimo lasso temporale durante il quale il cittadino straniero (ora appellante), pendente e non definita la domanda di asilo, sia vissuto in Italia instaurando uno stabile rapporto di lavoro senza palesare alcun particolare motivo ostativo all&#8217;ulteriore permanenza: circostanze delle quali l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto tener conto tanto più che durante il lungo periodo suindicato l&#8217;appellante, diversamente da molti altri stranieri, non abbia potuto accedere alle procedure di emersione regolamentate dalla legge del Paese ospitante.</em><br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00444/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05805/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5805 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Migliorati, Maria Luisa Metelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e rinviato al verbale dell&#8217;udienza quanto alla presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br />  <br /> 1 &#8211; Con ricorso n. -OMISSIS-proposto innanzi al TAR della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia, il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in conversione del permesso di soggiorno per attesa asilo politico, inammissibile e irricevibile &#8220;<em>in quanto avanzata da cittadino straniero richiedente lo status di rifugiato politico, con titolo di soggiorno scaduto in data 28.02.2013 e privo di specifico visto di ingresso&#8221;</em><br /> 2 &#8211; In particolare, l&#8217;interessato deduceva di essere entrato in Italia illegalmente nel 2008, di avere richiesto il riconoscimento per &#8220;asilo politico&#8221; alla competente Questura ed avere ottenuto un permesso di soggiorno in attesa delle determinazioni della Commissione per i richiedenti asilo. Dopo il diniego dello status di rifugiato, aveva presentato ricorso al Tribunale di Roma, ma la Questura di Bergamo non gli aveva mai notificato il rigetto della domanda di asilo politico, tanto che lo stesso aveva sempre potuto lavorare regolarmente con il permesso per richiesta di asilo politico.<br /> 3 &#8211; Contestava pertanto il diniego opposto alla domanda di rinnovo per lavoro subordinato presentata alla Questura di Bergamo, in quanto era rimasto in Italia legalmente con permesso per &#8220;attesa asilo politico&#8221; per ben dieci anni , durante i quali aveva sempre lavorato, con redditi sopra il minimo richiesto, non aveva mai violato la legge italiana e si era stabilmente e proficuamente inserito nella società  italiana come carpentiere specializzato, residente regolarmente da anni a -OMISSIS-; osserva, in particolare, che in quanto titolare di permesso per &#8220;attesa asilo politico&#8221;, non aveva potuto partecipare a ben due sanatorie per stranieri al contrario di molti stranieri presenti irregolarmente ed occupati in lavoro in nero, in questo ravvisando una ingiustificata disparità  di trattamento.<br /> 3 &#8211; Il TAR adìto respingeva il ricorso, con sentenza n. -OMISSIS-, in quanto &#8220;<em>Nella relazione depositata -OMISSIS-la Questura ha evidenziato che la Commissione Territoriale ha negato al ricorrente la protezione internazionale. Il ricorrente  poi risultato soccombente nel successivo ricorso giurisdizionale, sia in primo grado (v. Trib. -OMISSIS-), sia in appello (v. Corte App. Roma -OMISSIS-). 5. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:</em><br /> <em>(a) la posizione dei cittadini extracomunitari che presentano domanda di asilo o di protezione internazionale ai sensi del Dlgs. 28 gennaio 2008 n. 25 rimane precaria per tutta la durata della procedura, in sede amministrativa e in sede giudiziaria. Questo significa che non matura, nel tempo necessario alla definizione della posizione del richiedente, un affidamento tutelabile ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno ordinario;</em><br /> <em>(b) in altri termini, il richiedente asilo non può avvantaggiarsi dei fatti sopravvenuti sananti ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, che ordinariamente si impongono in via automatica all&#8217;attenzione dell&#8217;amministrazione, e possono essere superati solo sulla base di preoccupazioni per la sicurezza e il benessere della collettività ;</em><br /> <em>(c) nel caso dei richiedenti asilo, al contrario, la durata della procedura di esame della domanda, lo svolgimento interinale di attività  lavorativa, e persino la presenza di familiari in Italia, rilevano solo in via eccezionale, quando assumano un rilievo tale, nel confronto con la prospettiva del rientro nel Paese di origine, da giustificare il rilascio di un permesso per motivi umanitari (v. art. 5 comma 6 del Dlgs. 286/1998);</em><br /> <em>(d) sui presupposti dell&#8217;attribuzione di un permesso per motivi umanitari deve pronunciarsi la Commissione Territoriale, quando venga respinta la domanda di protezione internazionale (v. art. 32 comma 3 del Dlgs. 25/2008). Residualmente, la richiesta di rilascio del permesso per motivi umanitari può essere presentata dall&#8217;interessato direttamente alla Questura (v. art. 11 comma 1-c-ter del DPR 31 agosto 1999 n. 394), assieme alla documentazione comprovante oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l&#8217;allontanamento dal territorio nazionale;</em><br /> <em>(e) una volta ottenuto in questo modo il permesso per motivi umanitari, il cittadino extracomunitario può chiedere, alla scadenza, la conversione dello stesso in un titolo di soggiorno ordinario, purchè sia dimostrato che sussistono ancora le ragioni ostative al rientro nel Paese di origine;</em><br /> <em>(f) nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia ottenuto dalla Commissione Territoriale, o in sede giurisdizionale, la segnalazione per il rilascio di un permesso per motivi umanitari, nè  documentata un&#8217;autonoma richiesta alla Questura fondata su oggettive e gravi situazioni personali come sopra precisato;</em><br /> <em>(g) la circostanza che durante il soggiorno in Italia del ricorrente siano state approvate due sanatorie per immigrati irregolari non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio, che riguarda gli effetti collegabili alla richiesta di asilo. Era onere del ricorrente rinunciare per tempo alla domanda di protezione internazionale, ammettendo la condizione di clandestinità , per partecipare alla procedura di sanatoria, previa dimostrazione dei necessari requisiti&#8221;.</em><br /> 4 &#8211; Con l&#8217;appello in epigrafe si impugna la predetta sentenza deducendosi i seguenti motivi:<br /> <em>1) &#8220;violazione dell&#8217;art. 4, comma 3 e dell&#8217;art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998; manifesta contraddittorietà  della motivazione&#8221;.</em>Il TAR, così come la Questura di Bergamo, non avrebbe tenuto in nessun conto che il ricorrente era in Italia in maniera legale da 10 anni consecutivi e aveva diritto ad avere una risposta certa da parte della P.A in tempi ragionevoli in modo da non pregiudicare lo svolgimento naturale della propria vita, anche mediante la doverosa valutazione della sanabilità  della situazione creatasi a seguito del diniego di protezione internazionale grazie ai nuovi elementi sopraggiunti (l&#8217;instaurato rapporto di lavoro come carpentiere), che assumevano rilievo giuridico secondo le previsioni dell&#8217;art. 5, comma 5, del d.lgs, n. 286/1998;<br /> 2) &#8220;<em>violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione e dell&#8217;art. 14 CEDU&#8221;</em>. Il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno del ricorrente costituirebbe altresì una palese violazione del principio generale di uguaglianza di tutti i soggetti di fronte alla legge, sancito dall&#8217;art. 3 della Costituzione nonchè dall&#8217;art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, in ragione del mancato accesso ai due provvedimenti legislativi di &#8220;Emersione dal lavoro irregolare&#8221; (legge n. 102/2009 e d.lgs. n. 109/2012 ).<br /> 5 &#8211; La questione controversa palesa una particolare rilevanza e delicatezza in relazione al coinvolgimento di diritti ed istituti di rilievo costituzionale ed internazionale attinenti ai diritti fondamentali della persona. A giudizio del Collegio, la controversia va decisa tenendo conto delle peculiarità  che la caratterizzano, prima tra tutte il lunghissimo lasso temporale durante il quale l&#8217;appellante, pendente e non definita la domanda di asilo,  vissuto in Italia instaurando uno stabile rapporto di lavoro senza palesare alcun particolare motivo ostativo all&#8217;ulteriore permanenza: circostanze delle quali l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto tener conto tanto più che durante il lungo periodo suindicato l&#8217;appellante, diversamente da molti altri stranieri, non ha potuto accedere alle procedure di emersione regolamentate dalla legge del Paese ospitante.<br /> Pertanto, in presenza delle specifiche circostanze indicate, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 5, del d.lgs, n. 286/1998, che costituisce diretta applicazione dei generali principi del nostro ordinamento di inclusione ed integrazione e di tutela della persona e del lavoro e che, pertanto, assume una portata applicativa generale in mancanza di previsioni specifiche di segno diverso.<br /> 7- Il parziale accoglimento del primo motivo d&#8217;appello nel senso anzidetto determina l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, ai fini del riesame della domanda dell&#8217;appellante, consentendo di non procedere all&#8217;esame delle ulteriori censure dedotte.<br /> 8 &#8211; La non univocità  della questione giustifica, infine, l&#8217;integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto accoglie, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, il ricorso di primo grado ai fini del riesame dell&#8217;amministrazione, nei sensi di cui in motivazione.<br /> Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere</div>
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