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	<title>14/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</a></p>
<p>A. Segreto pres., S.M. Russo est. PARTI: M. V. rappr. e difesa dagli avv.ti A. Monopoli e A. Fiorentino c. la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta rappr. e difeso dall&#8217;avv. G.M. Saracco nonchè c. il Comune di Fènis rappr. e difeso dall&#8217;avv. L. Formentin nonchè nei confronti di Alga s.r.l. rappr.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto pres., S.M. Russo est. PARTI: M. V. rappr. e difesa dagli avv.ti A. Monopoli e A. Fiorentino c. la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta rappr. e difeso dall&#8217;avv. G.M. Saracco nonchè c. il Comune di Fènis rappr. e difeso dall&#8217;avv. L. Formentin nonchè nei confronti di Alga s.r.l. rappr. e difesa dagli avv.ti A. Quagliolo e A. Guzzo</span></p>
<hr />
<p>I termini per l&#8217;espropriazione decorrono dalla dichiarazione di pubblica utilità  indifferibile ed urgente e non dal rapporto concessorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; cognizione diretta del giudice tecnico</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; limiti</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; principio istruttorio dispositivo con metodo acquisitivo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; limiti</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; valenza ricognitiva &#8211; limiti</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; difetto di prova &#8211; limiti</p>
<p>6. Procedimento amministrativo &#8211; l.r. 26 maggio 2009 n. 12 &#8211; autorizzazione unica e concessione idraulica &#8211; applicabilità </p>
<p>7. Procedimento amministrativo &#8211; concessione idraulica &#8211; progetto preliminare &#8211; legittimità  modifiche</p>
<p>8. Procedimento amministrativo &#8211; realizzazione impianto idroelettrico &#8211; concessione idraulica &#8211; presupposto necessario ma non sufficiente</p>
<p>9. Processo amministrativo &#8211; interesse ad impugnare- procedimento ablatorio- concessione idraulica &#8211; insussistenza</p>
<p>10. Procedimento amministrativo &#8211; autorizzazione unica &#8211; termine conclusione procedimento</p>
<p>11. Procedimento amministrativo &#8211; autorizzazione unica &#8211; valutazione ambientale &#8211; salvaguardia ambientale &#8211; computo termini conclusione procedimento</p>
<p>12. Procedimento amministrativo &#8211; autorizzazione unica &#8211; termini conclusione procedimento &#8211; natura ordinatoria</p>
<p>13. Procedimento amministrativo &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; inosservanza termine conclusione &#8211; effetti &#8211; responsabilità </p>
<p>14. Processo amministrativo &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; parere favorevole &#8211; interesse ad impugnare</p>
<p>15. Procedimento amministrativo &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; atto endo procedimentale -interesse ad impugnare</p>
<p>16. Procedimento amministrativo &#8211; procedimento ablatorio &#8211; decorrenza termini</p>
<p>17. Procedimento amministrativo &#8211; ritardo realizzazione opere &#8211; decadenza d&#8217;ufficio</p>
<p>18. Processo amministrativo &#8211; natura azione &#8211; errore processuale &#8211; presupposti irrilevanza</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 167, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 devolve la C.T.U. alla cognizione diretta del giudice tecnico componente del Collegio e, solo nei casi eccezionali di cui al co. 3, del medesimo articoli, a soggetti terzi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. E&#8217; ius receptum che il ricorso alla C.T.U. sia stato limitato nei casi in cui ciù² si riveli &#8220;indispensabile&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 19, co. 1 c.p.a. nei modi descritti nei successivi artt. 64, co. 1 e 67.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Al di là  delle differenze terminologiche tra l&#8217;art. 167, co. 3 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e l&#8217;art. 19, co. 1 c.p.a. vige anche innanzi al T.S.A.P. &#8211; nella sua competenza di legittimità  &#8211; il principio istruttorio dispositivo con metodo acquisitivo il quale non esclude, ma limita in modo rigoroso l&#8217;uso della C.T.U. a vicende e problemi tecnici non altrimenti risolvibili da parte del giudice.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. La C.T.U. è disposta al solo scopo di aiutare sì il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ma con una valenza non meramente ricognitiva per cui il consulente &#8211; quale ausiliare del giudice &#8211; resta a sua disposizione per tutta la durata del processo a ragione della funzione &#8220;illuminante&#8221; che è chiamato a svolgere.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. La CTU non può, in nessun caso, svolgere funzione esplorativa e va legittimamente negata qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero compiere un&#8217;indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. Il disposto dell&#8217;art. 12, co 4 della l.r. Valle d&#8217;Aosta 26 maggio 2009 n. 12 riguarda le sole A.U. in quanto concerne tutti i tipi di impianti F.E.R. e non si applica anche al pregresso procedimento di concessione idraulica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. Il procedimento di concessione idraulica si basa su una progettazione preliminare o di massima ai sensi dell&#8217;art. 7, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e come tale aggiustabile fintanto che non pervenga a quella definitiva propria dell&#8217;A.U.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. La concessione idraulica è presupposto necessario, ma non sufficiente ai fini della costruzione e la gestione dell&#8217;impianto idroelettrico, che abbisogna del titolo ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9. Non sussiste l&#8217;interesse ad impugnare la concessione idraulica nell&#8217;ambito della controversia che riguardi le espropriazioni per le realizzazione delle opere relative alla centrale idroelettrica, la cui dichiarazione di pubblica utilità  e l&#8217;innesco del relativo procedimento ablatorio discendono solo dal rilascio dell&#8217;Autorizzazione Unica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>10. La disposizione di all&#8217;art. 12, co. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e di celerità  garantendo, in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>11. Il richiamo di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 al procedimento di V.I.A. ex d.lgs. 3 marzo 2006 n. 152, nella misura in cui il tempo di conclusione di esso non rientra nel computo dei citati 90 gg., implica che la celerità  debba far salve le esigenze di salvaguardia ambientale sottese alla stessa V.I.A.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>12. Il principio per cui i termini per la conclusione del procedimento di V.I.A. non sono perentori (recte, decadenziali), bensì ordinatori si applica anche all&#8217;interno del procedimento teso al rilascio di A.U. in virtà¹ del rinvio in blocco alle norme del Codice dell&#8217;ambiente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>13. L&#8217;eventuale inosservanza dei termini ordinatori per la conclusione del procedimento di V.I.A. comporta varie forme di responsabilità  amministrativa e dirigenziale, ma non anche l&#8217;invalidità  della procedura con conseguente illegittimità  dei relativi atti nè implica alcuna decadenza per la P.A. dal potere di provvedere.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>14. E&#8217; autonomamente impugnabile il parere favorevole di V.I.A. in quanto sussiste l&#8217;interesse contrario in capo ai soggetti terzi (incisi dall&#8217;intervento o dall&#8217;opera di chi ha ricevuto la VIA favorevole) anche in caso di esito positivo del relativo procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>15. Gli atti conclusivi delle procedure di V.I.A., pur inserendosi all&#8217;interno di un più¹ ampio procedimento di realizzazione di un&#8217;opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati, in via diretta o mediata, alla protezione dei valori ambientali (siano essi associazioni di tutela ambientale, oppure cittadini residenti in loco).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>16. I termini per l&#8217;espropriazione decorrono dalla dichiarazione di pubblica utilità  indifferibile ed urgente e non dal rapporto concessorio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>17. Ai fini dell&#8217;eventuale decadenza d&#8217;ufficio, ogni inutile o ingiustificato ritardo nella realizzazione delle opere idrauliche e nell&#8217;attivazione della derivazione è apprezzato dalla P.A. concedente, ai sensi dell&#8217;art. 5 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>18. La natura tipicamente impugnatoria &#8211; annullatoria dell&#8217;azione spiegata ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 rende irrilevante l&#8217;errore processuale in merito all&#8217;omissione della citazione nell&#8217;atto di motivi aggiunti, specie nel caso in cui l&#8217;atto sia stato debitamente notificato alle parti intimate e costituite e non vi sia stato alcun ampliamento del contraddittorio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</a></p>
<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: V.D., G.D., P.D. e R.A. rappr. e difese dagli avv.ti D. Granara e F. Tedeschini c. Comune di Pignone rappr. e difeso dagli avv.ti R. Birga e R. Brandi nonchè nei c. Società  Reale Mutua di Assicurazioni rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Bafile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: V.D., G.D., P.D. e R.A. rappr. e difese dagli avv.ti D. Granara e F. Tedeschini c. Comune di Pignone rappr. e difeso dagli avv.ti R. Birga e R. Brandi nonchè nei c. Società  Reale Mutua di Assicurazioni rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Bafile</span></p>
<hr />
<p>Il giudizio innanzi al T.S.A.P. ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, configura un&#8217;azione impugnatoria-annullatoria a termine di decadenza, con conseguente impossibilità  di mutatio libelli in corso di causa, tranne i casi di motivi aggiunti ove ammissibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti</p>
</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; natura azione ex art. 143 del r.d. 1775/33 &#8211; mutatio libelli &#8211; preclusioni</p>
</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; udienza precisazione conclusioni &#8211; natura</p>
</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; giudizio davanti al TSAP &#8211; azioni esperibili</p>
</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; udienza precisazione conclusioni &#8211; presupposti fissazione</p>
</p>
<p>6. Processo amministrativo &#8211; udienza precisazione conclusioni &#8211; modifica tema decidendum &#8211; preclusioni</p>
</p>
<p>7. Processo amministrativo &#8211; atto fintamente soprassessorio &#8211; diniego espresso &#8211; lesività </p>
</p>
<p>8. Processo amministrativo &#8211; atto non definitivo &#8211; presupposti impugnabilità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Fuori dai casi strettamente necessari indicati dall&#8217;art. 167 co. 4 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la risoluzione delle questioni tecniche ed idrauliche di regola non danno luogo a CTU, ma o sono assunte in istruttoria con accertamenti svolti dal Giudice delegato insieme al Giudice tecnico, oppure sono valutate dal Collegio col voto di quest&#8217;ultimo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il giudizio innanzi al T.S.A.P. ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, configura un&#8217;azione impugnatoria-annullatoria a termine di decadenza, con conseguente impossibilità  di mutatio libelli in corso di causa, tranne i casi di motivi aggiunti ove ammissibili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. La corretta interpretazione dell&#8217;art. 180, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, sulla fissazione di un&#8217;apposita udienza affinchè le parti rassegnino le loro conclusioni definitive, non va disgiunta dalla natura impugnatoria-annulatorio dell&#8217;azione d&#8217;annullamento, che si conforma al modello di cui all&#8217;art. 29 c.p.a.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Il processo innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, pur nella sostanziale unicità  del rito e negli ovvi limiti evincibili dall&#8217;art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, consente all&#8217;interessato di proporre tutte le azioni previste dal c.p.a. (tranne quelle per legge spettanti ad altri ordini giudiziari, anche rationae materiae).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. Ai sensi dell&#8217;art. 29 c.p.a. in tutti i casi ove si contesta una decisione amministrativa negatoria ed autoritativa &#8211; in sì© idonea a costituire, modificare o estinguere unilateralmente i rapporti giuridici coi destinatari &#8211; e quando le questioni di diritto e d&#8217;interpretazione di norme siano giù Â liquide e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti in fatto, tende a essere superflua l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni è precluso alle parti modificare il tema decidendum della causa.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. L&#8217;atto fintamente soprassessorio, col quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell&#8217;an e nel quando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, determinando un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato lesivo della sua posizione giuridica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. L&#8217;atto che paralizzi la situazione giuridica del soggetto destinatario e la renda in pratica inutilizzabile per un periodo di tempo non definito, quantunque non definitivo, va considerato immediatamente impugnabile, al fine di consentire la tutela giudiziaria ed il controllo di legittimità  da parte del Giudice competente.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.32</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-32/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.32</a></p>
<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Rel. PARTI: Kaiserwarte s.r.l. rappr. e difeso dagli avv.ti A. Frei e F. Scafarelli c. la Provincia autonoma di Bolzano rappr. e difesa dagli avv.ti R. von Guggenberg, S. Beikircher, L. Fadanelli, L. Plancker e M. Costa. La procedura in concorrenza delle istanze per le</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-32/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.32</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Rel. PARTI: Kaiserwarte s.r.l. rappr. e difeso dagli avv.ti A. Frei e F. Scafarelli c. la Provincia autonoma di Bolzano rappr. e difesa dagli avv.ti R. von Guggenberg, S. Beikircher, L. Fadanelli, L. Plancker e M. Costa.</span></p>
<hr />
<p>La procedura in concorrenza delle istanze per le concessioni idroelettriche di cui all&#8217;art. 9 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 non soddisfano le esigenze di concorrenza sul punto stabiliti dalla normative UE, occorrendo per il rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni la procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; rito ex art. 143 r.d. 1775/1933 &#8211; giudicato d&#8217;annullamento &#8211; effetti</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; rigetto ex art. 7 del r.d. 1775/1933 &#8211; natura &#8211; limiti</p>
<p>3. Procedimento amministrativo &#8211; istanza di concessione idroelettrica &#8211; concorrenza &#8211; evidenza pubblica</p>
<p>4. Procedura ad evidenza pubblica &#8211; competenza esclusiva statale &#8211; incompetenza P.A</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il giudicato d&#8217;annullamento conseguente all&#8217;azione ex art. 29 c.p.a., col rito di cui all&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, non è solo demolitorio ma anche e soprattutto conformativo dell&#8217;ulteriore attività  amministrativa in sede di riemanazione sull&#8217;affare controverso, alla luce dei motivi accolti e secondo il principio di diritto recato dalla sentenza.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il rigetto ex art. 7, co. 8 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 è una formula di reiezione dell&#8217;istanza di concessione allo stato degli atti e senza necessità  di alcun&#8217;istruttoria, la quale può esser pronunciata nei soli casi in cui il relativo progetto sia inattuabile o contrario al buon regime delle acque o ad altri interessi generali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. La procedura in concorrenza delle istanze per le concessioni idroelettriche di cui all&#8217;art. 9 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 non soddisfano le esigenze di concorrenza sul punto stabiliti dalla normative UE, occorrendo per il rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni la procedura ad evidenza pubblica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. In difetto d&#8217;una fonte primaria che l&#8217;abiliti, non è consentito alla P.A. surrogarsi al Governo della Repubblica, in una sorta di sussidiarietà  all&#8217;incontrario nell&#8217;emanazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara, dal momento che la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica impinge nella materia costituzionale della concorrenza d&#8217;esclusiva spettanza statale.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Tirelli Pres., M. Buricelli Est. PARTI: MP10 S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti D. Meneguzzo e O. Sivieri c. Regione Veneto, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Ligabue, C. Drago, E. Zanon, dell&#8217;Avvocatura regionale del Veneto, e B. D&#8217;amario Pallottino e nei confronti di IP S.R.L. a cui è</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Tirelli Pres., M. Buricelli Est. PARTI: MP10 S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti D. Meneguzzo e O. Sivieri c. Regione Veneto, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Ligabue, C. Drago, E. Zanon, dell&#8217;Avvocatura regionale del Veneto, e B. D&#8217;amario Pallottino e nei confronti di IP S.R.L. a cui è succeduta POLLUX SRL, rapp. e difesa dagli avv.ti L. Guerrini e M. Machetta.</span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento reso dalla Regione all&#8217;esito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non può considerarsi contraddittore necessario il Consorzio di bonifica che si sia limitato a rilasciare un parere non vincolante nell&#8217;ambito del relativo procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo in genere &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Contraddittorio &#8211; Contraddittore necessario &#8211; Consorzio di bonifica &#8211; Esclusione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Valutazioni &#8211; Sindacabilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Processo in genere &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Valutazione della P.A. &#8211; Contestazione &#8211; Censure &#8220;escludenti&#8221; &#8211; Ricorso incidentale.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Parere C.T.R. &#8211; Fase di preferenza &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Impugnabilità  autonoma ed immediata.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>5.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Ordinanza ammissione ad istruttoria &#8211; Impugnabilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>6.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; D.G.R.V. n. 694 del 2013 &#8211; Illegittimità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>7.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; Istruttoria completa &#8211; Art. 7 e ss. r.d. n. 1775 del 1933.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>8.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; Istruttoria completa &#8211; Valutazioni ambientali e paesaggistiche &#8211; Necessità .</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento reso dalla Regione all&#8217;esito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non può considerarsi contraddittore necessario il Consorzio di bonifica che si sia limitato a rilasciare un parere non vincolante nell&#8217;ambito del relativo procedimento amministrativo.</i></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Le valutazioni formulate nel procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico costituiscono apprezzamenti tecnico-discrezionali sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa speciale, ancorchè solo in casi di illogicità  o irragionevolezza o contraddittorietà  o travisamento di fatti evidenti, non esistendo, su questa materia, &#8220;zone franche&#8221; sottratte a controlli giurisdizionali.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento conclusivo della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la parte resistente che voglia contestare l&#8217;illegittimità  e l&#8217;erroneità  della scelta dell&#8217;Amministrazione di non dichiarare radicalmente inammissibile la soluzione progettuale avanzata dal ricorrente è tenuta a presentare un ricorso incidentale, in quanto trattasi di censure di tipo sostanzialmente &#8220;escludente&#8221;.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, il provvedimento regionale di presa d&#8217;atto del parere della Commissione Tecnica Regionale sulla &#8220;preferenza e ammissione al prosieguo del procedimento&#8221; della domanda di un concorrente è un atto endoprocedimentale autonomamente ed immediatamente impugnabile in quanto la preferenza così accordata, sebbene inserita all&#8217;interno del procedimento, produce effetti rilevanti di arresto procedimentale, ledendo in via diretta l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante a un rapido soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo perseguito ad ottenere la concessione di derivazione ed arrecando un pregiudizio attuale e concreto all&#8217;interesse sostanziale del ricorrente che sia rimasto soccombente nella fase di preferenza.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, l&#8217;ordinanza di ammissione ad istruttoria di una domanda successivamente depositata, vale a dire di una domanda in concorrenza ammessa, è un atto autonomamente impugnabile.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto 14 maggio 2013 n. 694, nel prevedere che la selezione fra le domande concorrenti avvenga prima del completamento dell&#8217;istruttoria su tutte le domande, per un verso, si pone in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e, per altro verso, dà  luogo ad una posticipazione della fase istruttoria rispetto a quella decisoria che risulta di per sì© lesiva dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, gli articoli da 7 a 9 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 prevedono, in caso di più¹ domande, che la preferenza debba essere espressa solo dopo che tutte le domande concorrenti siano state sottoposte a una completa istruttoria, senza che sia consentito individuare una sola domanda in via preventiva, per poi limitare a quest&#8217;ultima il prosieguo dell&#8217;istruttoria e la necessaria valutazione di fattibilità  dell&#8217;opera sotto il profilo ambientale e paesaggistico.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la delibera di Giunta Regionale che escluda una istruttoria completa su tutte le domande è autonomamente affetta da vizi di eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, atteso che un siffatto procedimento, da un lato, non garantisce il miglior perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e, dall&#8217;altro, risulta potenzialmente foriero di conseguenze palesemente irragionevoli; la conclusione negativa del procedimento (e, quindi, il mancato rilascio della concessione) per ragioni ostative emerse in sede di istruttoria condotta su una sola domanda, infatti, comporterebbe un irragionevole dispendio di risorse procedimentali, oltre che un sacrificio ingiustificato dell&#8217;interesse alla produzione di energia idroelettrica, interesse che è invece protetto ed incentivato sia a livello nazionale che comunitario.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non è possibile esprimere la preferenza a favore di un concorrente esclusivamente in base al parametro della maggiore sicurezza idraulica omettendo ogni valutazione di carattere ambientale, atteso che la pretermissione di una simile valutazione nella fase della selezione importa la possibilità  che ad accedere alle ulteriori fasi procedimentali siano dei progetti incompatibili con i valori ambientali e paesaggistici, progetti, dunque, che, proprio in ragione di tale contrasto, potrebbero successivamente essere oggetto di diniego, con l&#8217;irragionevole risultato di vanificare ogni attività  in precedenza svolta e di precludere la produzione di energia idroelettrica pur nell&#8217;eventualità  che fra le domande inizialmente presentate vi fossero, invece, progetti assentibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico. </i></p>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.342</a></p>
<p>Collegio: Luigi Carbone, Pres. Francesco Mele, Est. Parti: Bitumer s.r.l. (Avv. Massimo Felice Ingravalle) Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (Avvocatura Generale dello Stato) La comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto la revoca di un finanziamento è idonea a determinare l&#8217;effetto interruttivo della prescrizione ed a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: Luigi Carbone, Pres. Francesco Mele,  Est. Parti: Bitumer s.r.l. (Avv. Massimo Felice Ingravalle) Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>La comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto la revoca di un finanziamento è idonea a determinare l&#8217;effetto interruttivo della prescrizione ed a costituire in mora il debitore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Procedimento amministrativo &#8211; Beneficio &#8211; Revoca contenuta in una comunicazione di avvio &#8211; Liceità  &#8211; Ragioni &#8211; Effetti &#8211; Interruzione della prescrizione &#8211; Costituzione in mora del debitore.</strong><br /> <strong>2. Procedimento amministrativo &#8211; Beneficio &#8211; Revoca &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni &#8211; Mera esistenza del contratto di locazione &#8211; Irrilevanza.</strong><br /> <strong>3. Procedimento amministrativo &#8211; Beneficio &#8211; Revoca &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni.</strong><br /> <strong>4. Procedimento amministrativo &#8211; Principi &#8211; Certezza dei rapporti giuridici &#8211; Conseguenze &#8211; Conclusione in tempi brevi.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Una nota ministeriale contenente una richiesta di restituzione di somme giù  versate ha effetto interruttivo della prescrizione, essendo irrilevante l&#8217;eventualità  che la stessa possa concretarsi in una comunicazione di avvio del procedimento. In effetti, nella specie, l&#8217;Amministrazione, disponendo l&#8217;avvio del procedimento, ha manifestato la volontà  di procedere alla revoca di un finanziamento, esplicitando una richiesta delle somme giù  erogate. Inoltre, tale richiesta è idonea a costituire in mora il debitore.<br /> 2. E&#8217; illegittima la revoca di un contributo, concesso in via provvisoria, sulla base della circostanza che al momento della sua concessione il beneficiario non avesse la disponibilità  dell&#8217;immobile oggetto di agevolazione in quanto il contratto di locazione risultava essere stato stipulato in data successiva all&#8217;erogazione delle prime due rate del beneficio. Infatti, è irrilevante la mera esistenza del contratto di locazione ad escludere la piena disponibilità  dell&#8217;immobile, ben potendo questa sussistere nel caso in cui emerga che il contratto, pur formalmente stipulato, non abbia avuto concreta esecuzione ed il beneficiario abbia continuato ad utilizzare il compendio, gestendo concretamente il programma di investimento oggetto di contributo.<br /> 3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, non può procedere tout court alla revoca di un beneficio precedentemente concesso sulla base della mancata autorizzazione alla cessione di azienda, dovendo previamente invitare i soggetti coinvolti alla regolarizzazione della documentazione necessaria al rilascio dell&#8217;autorizzazione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza ed affidamento, trattandosi peraltro di irregolarità  sanabile.<br /> 4. Il carattere provvisorio della concessione, foriero di uno stato di incertezza, impone che il procedimento venga concluso in tempi ragionevolmente brevi, al fine di ottenere stabilità  dei rapporti giuridici tra privato imprenditore e pubblica amministrazione. Infatti, il principio della certezza dei rapporti giuridici, quale principio regolatore del procedimento amministrativo, richiede che il procedimento amministrativo venga concluso entro termini ragionevolmente brevi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 14/01/2019 </p>
<p>N. 00342/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04525/2018 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4525 del 2018, proposto da Bitumer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  Patto Territoriale dell&#8217;Area Metropolitana di Bari S.p.A in Liquidazione, Mediocredito Italiano S.p.A, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00573/2018, resa tra le parti.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Cassa Depositi e Prestiti;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Massimo Felice Ingravalle e dello Stato Federica Varrone.;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO</p>
<p>Con sentenza n. 573/2018 del 13-4-2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) rigettava il ricorso proposto da Bitumer s.r.l., inteso ad ottenere l&#8217;annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese n. 0001698 del 3-4-2017, con il quale era stata disposta la revoca del contributo in conto impianti pari ad euro 923.941, 39 concesso in via provvisoria alla stessa nell&#8217;ambito del Patto Territoriale di Bari approvato con d.m. n. 991 del 29-1-1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonchè il recupero della somma di euro 615.960, 92, pari all&#8217;importo complessivo delle quote erogate, oltre interessi.</p>
<p>La revoca era fondata sulla &#8220;<i>violazione dell&#8217;art. 12, comma 3, decreto del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministero delle Attività  Produttive n. 215/2006, in relazione all&#8217;indisponibilità  dell&#8217;immobile e alla mancata autorizzazione alla cessione di azienda in quanto la richiesta non ha rispettato le formalità  previste dall&#8217;art. 5.9 della circolare n. 234363 del 20-11-1997</i>&#8220;.</p>
<p>Il giudice di prime cure riteneva che l&#8217;atto impugnato aveva natura decadenziale e, pertanto, non era soggetto ai limiti stabiliti dall&#8217;articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, evidenziando pure che non era necessaria una specifica motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico al recupero quando il denaro non era stato impiegato per lo scopo per il quale era stato erogato, precisando, altresì, che il carattere provvisorio della concessione del contributo impediva il consolidarsi dell&#8217;affidamento della ricorrente ad averne diritto.</p>
<p>La sentenza riteneva, inoltre, sussistenti i presupposti fattuali che l&#8217;amministrazione aveva posto a base della revoca.</p>
<p>In particolare, rilevava che l&#8217;esistenza del contratto di locazione dello stabilimento industriale, stipulato con la società  Polyglass s.p.a in data 21-2-2002, escludeva la sussistenza del requisito della piena disponibilità  dell&#8217;immobile, ritenendo che detto contratto avesse avuto concretamente esecuzione per come ricavabile anche dai contenuti del successivo contratto di locazione stipulato con Polyglass Sud s.r.l. il 1° giugno 2003.</p>
<p>Evidenziava, poi, che tale disponibilità  era mancata per il periodo di cinque anni dall&#8217;entrata in funzione dell&#8217;impianto, avendo Bitumer venduto l&#8217;intero compendio, prima del decorso del suddetto lasso temporale, a Polyglass Sud s.r.l., in tal modo verificandosi una integrale distrazione delle immobilizzazioni finanziate, atteso che queste avrebbero dovuto essere gestite da Bitumer mentre in realtà  erano situate in un immobile a disposizione esclusiva di un&#8217;altra impresa.</p>
<p>Quanto alla mancata autorizzazione al subentro della cessionaria Polyglass Sud s.r.l., il Tribunale confermava i rilievi svolti in proposito dall&#8217;amministrazione, sottolineando che le parti avevano convenuto una vendita dei beni agevolati, concretante distrazione degli stessi, non potendosi desumere dall&#8217;atto di rettifica del 18 -11-2003, successivamente stipulato, che le parti avessero pattuito fin dall&#8217;origine una cessione di ramo di azienda.</p>
<p>Statuiva, infine, la legittimità  della revoca in quanto gli atti negoziali che avevano determinato l&#8217;indisponibilità  dell&#8217;immobile ed il trasferimento delle immobilizzazioni erano tutti riconducibili alla volontà  consapevole della Bitumer.</p>
<p>Avverso la prefata sentenza di rigetto ha proposto appello Bitumer s.r.l., denunziandone l&#8217;erroneità  e chiedendone l&#8217;integrale riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p>Essa ha dedotto: Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1219, 2934, 2939, 2943, 2944, 1572, 1708, 1711 e 2070 del codice civile; dell&#8217;art. 97 Cost.; dell&#8217;art. 2, comma 230 e ss. della legge n. 662 del 23-12-1996; del d.m. n. 527 del 20-10-1995, come modificato ed integrato dai dd.mm. n. 139 del 31-7-1997 e n. 133 del 9-3-2000; dell&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 123 del 31-3-1998; dell&#8217;art. 12, comma 3, del d.m. n. 320 del 31-7-2000, come integrato dal d.m. n. 215 del 27-4-2006; dell&#8217;art. 5.9 della circolare n. 224363 del 20-11-1997; della circolari n. 900215 del 2000, n. 1178517 del 2002, n. 1187946 del 2004 e n. 1231355 del 2006; degli artt. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 21 quinquies, 21 sexies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, per irrazionalità , arbitrarietà  ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà  &#8211; Violazione del principio di buon andamento della p.a., di tutela dell&#8217;affidamento, di proporzionalità , di trasparenza, del giusto procedimento e di non aggravamento &#8211; Violazione dei principi in tema di obbligazioni contrattuali &#8211; Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e di valutazione dell&#8217;interesse pubblico &#8211; Violazione del principio di strumentalità  delle forme e di buona fede &#8211; Genericità .</p>
<p>Ha , al riguardo, articolato i seguenti quattro motivi di appello: 1) Illegittimità , per i vizi in rubrica, della statuizione recante il rigetto dell&#8217;eccezione di avvenuta prescrizione; 2) Illegittimità , per i vizi in rubrica, delle statuizioni recanti il rigetto dei motivi relativi alla mancanza dei presupposti per disporre la revoca; 3) Illegittimità , per i vizi in rubrica, delle statuizioni recanti il rigetto dei motivi sul legittimo affidamento, difetto di motivazione, nonchè sulla natura dei poteri esercitati; 4) In via subordinata, illegittimità , per i vizi in rubrica, della statuizione recante il rigetto dei motivi subordinati relativi alla mancata revoca parziale.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, deducendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e chiedendone il rigetto.</p>
<p>Le parti hanno prodotto documentazione e presentato memorie illustrative e di replica.</p>
<p>La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all&#8217;udienza del 4 ottobre 2018.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>La società  Bitumer s.r.l. (giù  Bitumer s.p.a.) lamenta: Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1219, 2934, 2939, 2943, 2944, 1572, 1708, 1711 e 2070 del codice civile; dell&#8217;art. 97 Cost.; dell&#8217;art. 2, comma 230 e ss. della legge n. 662 del 23-12-1996; del d.m. n. 527 del 20-10-1995, come modificato ed integrato dai dd.mm. n. 139 del 31-7-1997 e n. 133 del 9-3-2000; dell&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 123 del 31-3-1998; dell&#8217;art. 12, comma 3, del d.m. n. 320 del 31-7-2000, come integrato dal d.m. n. 215 del 27-4-2006; dell&#8217;art. 5.9 della circolare n. 224363 del 20-11-1997; della circolari n. 900215 del 2000, n. 1178517 del 2002, n. 1187946 del 2004 e n. 1231355 del 2006; degli artt. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 21 quinquies, 21 sexies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, per irrazionalità , arbitrarietà  ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà  &#8211; Violazione del principio di buon andamento della p.a., di tutela dell&#8217;affidamento, di proporzionalità , di trasparenza, del giusto procedimento e di non aggravamento &#8211; Violazione dei principi in tema di obbligazioni contrattuali &#8211; Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e di valutazione dell&#8217;interesse pubblico &#8211; Violazione del principio di strumentalità  delle forme e di buona fede- Genericità .</p>
<p>Con il primo motivo l&#8217;appellante lamenta &#8220;<i>Illegittimità  della statuizione recante il rigetto dell&#8217;eccezione di avvenuta prescrizione</i>&#8220;.</p>
<p>Deduce che il diritto alla <i>repetitio indebiti</i> da parte della p.a. è soggetto, ai sensi dell&#8217;articolo 2946 c.c., alla prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dalla data in cui le somme sono state materialmente erogate, in quanto solo da tale momento il diritto alla restituzione può essere fatto valere.</p>
<p>Espone che la materiale erogazione delle due quote di contributo, dell&#8217;identico importo di euro 307.980, 46, è avvenuta il 9-9-2002 ed il 3-3-2003, onde, alla data del provvedimento di revoca e di restituzione somme (decreto n. 0001698 del 3-4-2017), la prescrizione si era ormai verificata.</p>
<p>Rileva che il termine prescrizionale doveva ritenersi compiuto anche a voler ritenere quale <i>dies a quo</i> dello stesso la data di rendicontazione e documentazione finale di spesa (19-5-2003) ovvero l&#8217;epoca in cui l&#8217;amministrazione revocante aveva avuto conoscenza della presunta inadempienza della società , avvenuta con nota del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Bari n. 1052 dell&#8217;8-10-2003 o, al limite, con la nota prot. n. PF1251/MDS del 16-5-2005, con la quale il Soggetto Istruttore aveva comunicato che, al momento delle erogazioni, la società  beneficiaria non aveva la disponibilità  dell&#8217;immobile e che non sussistevano le condizioni per far luogo al subentro di altro soggetto, previste dall&#8217;articolo 5.9 della circolare n. 224363 del 20-10-1997.</p>
<p>Censura, pertanto, la gravata sentenza laddove ha ritenuto che il termine prescrizionale fosse stato interrotto dalla nota del MISE prot. n. 0031349 del 4 maggio del 2009, evidenziando che la stessa era una mera comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di revoca dell&#8217;agevolazione, propedeutica all&#8217;accertamento del diritto alla restituzione, priva dei caratteri formali e sostanziali di un atto di costituzione in mora.</p>
<p>D&#8217;altra parte, la richiamata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento non poteva anticipare gli accertamenti che si sarebbero concretizzati solo all&#8217;esito del relativo procedimento.</p>
<p>Il motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione.</p>
<p>E tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.</p>
<p>La gravata sentenza così motiva sul punto.</p>
<p>&#8220;<i>L&#8217;eccezione di prescrizione, da esaminare in via preliminare, deve essere&#038;respinta. Basta osservare infatti che l&#8217;art. 1219 del codice civile per la costituzione in mora del debitore e la conseguente interruzione della prescrizione richiede, alternativamente, l&#8217;intimazione o la richiesta di adempimento e che la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2009 prot. n. 0031349, inviata anche alla ricorrente, contiene una chiara richiesta di restituzione del finanziamento, laddove specifica: la Ditta deve restituire la quota di contributo in conto capitale anticipata, pari a euro 616.960,92, oltre gli interessi di legge</i>&#8220;.</p>
<p>Il Collegio condivide la determinazione reiettiva del giudice di primo grado.</p>
<p>L&#8217;articolo 2943 del codice civile dispone che &#8220;<i>la prescrizione è &#038; interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore&#038;</i>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;articolo 1219 del codice civile prevede che &#8220;<i>il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto</i>&#8220;.</p>
<p>Orbene, la citata nota prot. n. 0031349 del 4 maggio 2009 ha effetti interruttivi della prescrizione in quanto contiene una richiesta scritta di restituzione delle somme giù  versate, maggiorate degli interessi.</p>
<p>Non assume rilevanza il fatto che nella specie si tratti di una comunicazione di avvio del procedimento, considerandosi che l&#8217;Amministrazione, disponendo l&#8217;avvio del procedimento, ha manifestato la propria volontà  di procedere alla revoca del finanziamento, indicando gli importi corrisposti alla società  e che la stessa deve restituire.</p>
<p>Vi è, dunque, una esplicita richiesta di restituzione delle somme erogate, laddove viene precisato che &#8220;<i>La Ditta deve restituire la quota di contributo in conto capitale anticipata, pari ad euro 615.960, 92, oltre agli interessi di legge</i>&#8220;.</p>
<p>La circostanza che tale richiesta può essere posta in non cale in ipotesi di accoglimento di eventuali deduzioni dell&#8217;interessato e, dunque, in caso di archiviazione del procedimento non esclude l&#8217;effetto interruttivo della prescrizione, atteso che la giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4464 del 2003) ritiene che l&#8217;efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora non postula che all&#8217;atto stesso debba accompagnarsi, fin dal momento in cui esso viene compiuto, anche la prova del diritto del quale si vanti la titolarità , essendo sufficiente la mera deduzione del fatto costitutivo della pretesa.</p>
<p>Orbene, nella fattispecie in esame il Ministero ha evidenziato il fatto costitutivo della pretesa, consistente nella revoca totale del finanziamento, conseguente alla &#8220;<i>indisponibilità  dell&#8217;immobile e mancata autorizzazione alla cessione di azienda</i>&#8220;.</p>
<p>D&#8217;altra parte, non richiedendosi, ai fini della validità  dell&#8217;atto di costituzione in mora, formule sacramentali, anche la richiesta contenuta in un atto del procedimento e, segnatamente, nella comunicazione di avvio dello stesso vale a costituire in mora il debitore, determinando l&#8217;effetto interruttivo della prescrizione.</p>
<p>Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.</p>
<p>Con il secondo motivo di appello la società  Bitumer lamenta l&#8217;illegittimità  delle statuizioni della sentenza di primo grado recanti il rigetto dei motivi relativi alla mancanza dei presupposti per disporre la revoca.</p>
<p>Essa contesta la legittimità  della disposta revoca con riferimento alla prima ragione posta a base del provvedimento, individuata nella circostanza che, al momento della erogazione delle due agevolazioni concesse, la società  non aveva la disponibilità  dell&#8217;immobile oggetto di agevolazioni, giacchè, prima ancora di avviare il programma di investimenti, essa aveva locato lo stabilimento industriale dapprima in data 21.2.2002 e poi in data 1.6.2003 rispettivamente alla Polyglass s.p.a. e alla Polyglass s.r.l.</p>
<p>Deduce in primo luogo che il Ministero ed il Tribunale amministrativo avrebbero dovuto considerare che tali contratti, mantenendo la proprietà  degli impianti in capo alla Bitumer, erano idonei, ai sensi dell&#8217;articolo 2 del d.m. 527/1995, ad assicurarle la giuridica disponibilità  e, dunque, a soddisfare la condizione necessaria per ottenere e mantenere il finanziamento.</p>
<p>Rileva ancora che al momento della concessione delle erogazioni risultava formalmente stipulato solo il contratto di locazione decennale del 2002 (mentre quello del 2003 era stato sottoscritto ad erogazioni giù  avvenute e quando il programma di finanziamento era stato giù  concluso).</p>
<p>Evidenzia che il contratto del 2002 era stato stipulato solo &#8220;formalmente&#8221;, in quanto, non essendo stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione, esso era inopponibile ai terzi ed, inoltre, lo stesso non aveva mai avuto esecuzione, avendo avuto essa società , per tutto l&#8217;anno 2002 e sino alla stipula del contratto di locazione del 2003, l&#8217;esclusiva disponibilità  dei locali e condotto in proprio la produzione di membrane bituminose.</p>
<p>Sottolinea, inoltre, che al momento della richiesta delle agevolazioni e fino al giugno del 2003, il bene agevolato (opere murarie in ampliamento/nuovi macchinari/nuova linea di produzione) non ha potuto essere oggetto del contratto di locazione del febbraio 2002 in quanto non esistente in natura, atteso che l&#8217;immobile ampliato e ristrutturato è entrato in funzione, previo collaudo, nel dicembre 2002 ed è divenuto produttivo nel giugno 2003.</p>
<p>Pertanto, in tale lasso temporale, l&#8217;unico bene esistente e, cioè, lo stabilimento di via Philips n. 19 (in funzione del quale era stato richiesto il finanziamento e giù  attivo al momento della sua concessione nell&#8217;anno 1999) era ancora nella proprietà  e nel possesso di essa appellante e, quindi, nella sua materiale e giuridica disponibilità .</p>
<p>La società  Bitumer contesta ancora le statuizioni della gravata sentenza, laddove afferma che l&#8217;avvenuta stipulazione dei contratti del 2002 e del 2003 siano idonei a fondare la disposta revoca, non solo ai sensi dell&#8217;articolo 2 del d.m. 527/1995, ma anche ai sensi dell&#8217;art. 12, comma 3, del d.m. n. 320 del 2000, il quale prevede il ritiro dei finanziamenti &#8220;<i>qualora vengano distolte dall&#8217;uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell&#8217;agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell&#8217;impianto</i>&#8220;.</p>
<p>Rileva, in proposito, che la revoca è inammissibile e tardiva, in quanto in primo luogo il suddetto potere avrebbe potuto essere esercitato nel termine di cinque anni dal riconoscimento dell&#8217;agevolazione ovvero dalla data di entrata in funzione dell&#8217;impianto.</p>
<p>Di poi, nella fattispecie in esame non si era verificata alcuna distrazione dei beni dall&#8217;uso autorizzato, come evincibile dalla lettura dei contratti, i quali avevano mantenuto l&#8217;indirizzo dell&#8217;impianto e stabilito il divieto di distogliere dall&#8217;uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate.</p>
<p>La società  appellante contesta, inoltre, la legittimità  del motivo di revoca fondato sulla circostanza che la variazione della titolarità  del compendio non sarebbe stata autorizzata non avendo il soggetto subentrante formalizzato l&#8217;istanza secondo le modalità  previste dall&#8217;articolo 5.9 della circolare n. 23463/1997 (punti A1, D1, D2, D3, D4, D5 della scheda tecnica).</p>
<p>Evidenzia che il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale con nota prot. n. 1016 del 2003 aveva segnalato che per l&#8217;operazione di compravendita occorreva fare riferimento alle leggi in materia ivi compreso l&#8217;articolo 5.9 della circolare n. 244363 del 1997 e che, a seguito dell&#8217;invio, da parte di Bitumer della nota del 30-9-2003, esso aveva comunicato al Ministero l&#8217;avvenuta cessione dell&#8217;intera attività  produttiva agevolata dalla Bitumer s.p.a. alla Polyglass Sud s.r.l. e ritenendo l&#8217;operazione ammissibile aveva richiesto al Ministero di voler disporre ogni necessaria variazione.</p>
<p>In tal modo era stato formulato un giudizio di corrispondenza, di compatibilità  e satisfattività  delle informazioni fornite con l&#8217;art. 5.9.</p>
<p>Non rileverebbe la successiva nota prot. n. 587/2006, con la quale tale Soggetto aveva proposto la revoca totale del finanziamento assumendo di avere in precedenza espresso parere di fattibilità  dell&#8217;operazione in quanto non a conoscenza del contratto del 2002.</p>
<p>Evidenzia, infatti, che l&#8217;esistenza di tale contratto era ben ricavabile dalla documentazione ad esso trasmessa.</p>
<p>Aggiunge ancora che l&#8217;art. 5.9 prevede la facoltatività  di tali formalità , ben potendo la titolarità  del beneficio rimanere, in caso di cessione del ramo di azienda, in capo al beneficiario originario.</p>
<p>Sottolinea, infine, che l&#8217;articolo 9 del d.lgs. n. 123/1997 stabilisce che la revoca, ove gli atti di disposizione non abbiano comportato la distrazione, può essere disposta unicamente per fatti imputabili al richiedente e non sanabili.</p>
<p>Orbene, sia il Ministero che il Tribunale Amministrativo hanno omesso qualsiasi valutazione circa la sanabilità  dei fatti assunti a fondamento del provvedimento di revoca e sull&#8217;imputabilità  degli stessi.</p>
<p>Il motivo di appello merita accoglimento.</p>
<p>Il decreto di revoca n. 0001698 del 3-4-2017 dispone, all&#8217;articolo 1 (Revoca delle agevolazioni): &#8220;<i>E&#8217; revocato il contributo in conto impianti pari a euro 923.941, 39 all&#8217;impresa Bitumer s.r.l. (giù  Bitumer s.p.a.)&#038;.con sede in via F.lli Philips, Zona Industriale, 70132-Bari, per la seguente motivazione: violazione dell&#8217;articolo 12, comma 3, decreto del 31 luglio 2000 n. 320, come modificato e integrato dal Decreto del Ministero delle Attività  Produttive n. 215/2016, in relazione all&#8217;indisponibilità  dell&#8217;immobile e alla mancata autorizzazione alla cessione di azienda in quanto la richiesta non ha rispettato le formalità  previste dall&#8217;art. 5.9 della circolare n. 234363 del 20-11-1997</i>&#8220;.</p>
<p>Vanno, dunque, partitamente esaminate le ragioni poste dall&#8217;Amministrazione a base della disposta revoca.</p>
<p>Il primo motivo consiste nella mancata disponibilità  dell&#8217;immobile al momento delle erogazioni, richiamandosi &#8220;<i>la nota prot. n. PF1251/MDS del 16-5-2005, con la quale il Soggetto Istruttore ha comunicato al Soggetto Responsabile che al momento delle erogazioni la società  beneficiaria delle agevolazioni Bitumer s.p.a. non aveva la disponibilità  dell&#8217;immobile in quanto, con contratto di locazione del 21-2-2002 l&#8217;impresa Bitumer s.p.a. cedeva in locazione alla Polyglass s.p.a. il proprio immobile ubicato in Bari, via F.lli Philips, oggetto dell&#8217;agevolazione, con decorrenza 1-4-2002 e, successivamente, con contratto dell&#8217;1-6-2003 l&#8217;impresa Bitumer s.p.a. cedeva in locazione il medesimo immobile alla Polyglass Sud s.r.l. fino al 31-12-2012; inoltre, all&#8217;atto del riconoscimento dell&#8217;ammissibilità  del subentro da parte del Soggetto Responsabile la fattispecie concretatasi (compravendita dell&#8217;impianto produttivo) non rientrava tra quelle previste dalla normativa di riferimento (art. 5.9 Circolare n. 234363 del 20-11-1997)</i>&#8220;.</p>
<p>Ritiene il Collegio, contrariamente a quanto asserito dal Ministero e dal giudice di primo grado, che non possa dirsi dimostrato che, al momento delle erogazioni, la società  Bitumer non avesse la disponibilità  dell&#8217;immobile nel quale sono stati effettuati gli interventi ammessi a finanziamento.</p>
<p>Va, invero, preliminarmente evidenziato che la prima rata del beneficio (pari ad euro 307.980, 46) è stata erogata in data 9-9-2002, mentre la seconda rata (pari ad euro 307.980, 46) è stata erogata in data 3-3-2003.</p>
<p>Orbene, il contratto di locazione con la Polyglass Sud s.r.l. risulta essere stato stipulato in data 1-6-2003, successivamente ai predetti pagamenti, con la conseguenza che tale contratto non implica di per sì© indisponibilità  dell&#8217;immobile alla data di erogazione delle suddette rate di contributo.</p>
<p>Resta da esaminare se il contratto di locazione stipulato con Polyglass s.p.a. in data 21-2-2002 abbia effettivamente determinato la indisponibilità  dell&#8217;immobile oggetto di finanziamento.</p>
<p>E&#8217; ben vero che in data 21 febbraio 2002 venne stipulato un contratto di locazione tra Bitumer s.p.a. e Polyglass s.p.a. avente ad oggetto <i>&#8221; &#8211; capannone di proprietà  sito in Bari alla via Fratelli Philips 19 &#8211; zona industriale esteso mq. 2400 circa; -palazzina uffici di circa mq. 550, il tutto con area circostante comprensiva di tettoie per parcheggio automezzi, aiuole e piccole zone con siepi ed arbusti, immobili tutti da destinare ad esclusivo uso di stabilimento industriale senza alcun contatto con il pubblico</i>&#8220;.</p>
<p>Il suddetto contratto viene, poi, richiamato nel successivo contratto di locazione del 1° giugno 2003, laddove si afferma che Polyglass s.p.a. ha in conduzione i suddetti locali e che è stato chiesto di trasferire il contratto di locazione degli immobili giù  in essere da Polyglass s.p.a. a Polyglass Sud s.r.l.</p>
<p>Ritiene, peraltro, la Sezione che ad escludere la &#8220;piena disponibilità &#8221; degli immobili da parte del soggetto beneficiario delle erogazioni non basti la mera esistenza del richiamato contratto di locazione, ben potendo la &#8220;disponibilità &#8221; sussistere nel caso in cui emerga che lo stesso, pur formalmente stipulato, non abbia avuto concreta esecuzione ed il soggetto beneficiario abbia continuato ad utilizzare il compendio, gestendo concretamente il programma di investimento oggetto di contributo.</p>
<p>Orbene, va evidenziato che nella vicenda in esame la società  ricorrente ha provato di avere avuto disponibilità  dell&#8217;immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi oggetto di finanziamento (opere di ampliamento di edificio industriale, ristrutturazione palazzina uffici, impianto di produzione di membrane bituminose).</p>
<p>Essa ha, infatti, depositato il bilancio dall&#8217;1-1-2002 al 31-12-2002, riferito alla società  con sede alla via F.lli Philips n. 19, dal quale si evincono costi sostenuti per gli operai, per le utenze energetiche e, più¹ in generale, per lo svolgimento dell&#8217;attività  produttiva, nonchè elencazione di fatture di vendita ed incassi, denotanti l&#8217;avvenuto svolgimento di attività  di impresa all&#8217;interno dello stabilimento per cui è causa e, di conseguenza, la disponibilità  dell&#8217;immobile in capo ad essa.</p>
<p>Non può, pertanto, essere condivisa l&#8217;affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, laddove si afferma che &#8220;<i>il bilancio della Bitumer s.r.l., relativo al periodo 1° gennaio -31 dicembre 2002, che in effetti documenta acquisti di beni strumentali ed esborsi per salari, non prova che essi siano imputabili alla produzione ottenuta nello stabilimento oggetto di finanziamento</i>&#8220;.</p>
<p>Neppure è condivisibile l&#8217;ulteriore affermazione secondo la quale il suddetto bilancio &#8220;<i>è in contrasto con il fatto che l&#8217;impianto produttivo risulta essere stato messo in funzione solo nel dicembre del 2002 ed è divenuto produttivo solo nel giugno 2003</i>&#8220;.</p>
<p>Va, invero, considerato che lo stabilimento industriale era preesistente agli interventi agevolati, concernenti l&#8217;ampliamento dell&#8217;opificio giù  esistente e la installazione di una nuova linea di produzione, onde la disponibilità  richiesta era relativa all&#8217;immobile sul quale tali interventi venivano realizzati.</p>
<p>Come sopra detto, le risultanze del bilancio confermano il dato sostanziale della disponibilità  dell&#8217;immobile in capo alla Bitumer e la documentazione amministrativa e di spesa prodotta conferma che l&#8217;intervento agevolato è stato realizzato nell&#8217;anno 2012 &#8211; mediante gli interventi di ampliamento dell&#8217;edificio industriale, l&#8217;acquisto e la collocazione della nuova linea di produzione &#8211; dalla medesima società  e non anche da altri soggetti.</p>
<p>L&#8217;impugnato provvedimento pone, a fondamento della revoca del contributo, la &#8220;<i>violazione dell&#8217;articolo 12, comma 3, del decreto del 31 luglio 2000, n. 320</i>&#8220;.</p>
<p>Tale norma così dispone: &#8220;Â <i>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:&#038;.b) qualora vengano distolte dall&#8217;uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell&#8217;agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell&#8217;impianto&#038;.</i>&#8220;.</p>
<p>Il richiamato articolo 9 del d.lgs. n. 123/1998 prevede, al comma 1, che &#8220;<i>In caso di assenza di uno o più¹ requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi&#038;</i>&#8220;.</p>
<p>Esso, poi, dispone, al comma 3, che &#8220;<i>Qualora i beni acquistati con l&#8217;intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all&#8217;intervento, è disposta la revoca dello stesso&#038;.</i>&#8220;.</p>
<p>Ritiene la Sezione che nella vicenda in esame non vi sia stata violazione della richiamata normativa.</p>
<p>Si è sopra visto che non risulta dimostrata l&#8217;indisponibilità  dell&#8217;immobile alla data delle avvenute erogazioni.</p>
<p>Inoltre, non può dirsi che i beni oggetto di agevolazione siano stati distratti o distolti dall&#8217;uso previsto.</p>
<p>Va, invero, considerato che, se pure vi è stata cessione del ramo di azienda da parte della Bitumer, il contratto di compravendita del 5-6-2003 e il successivo atto di rettifica del 18-11-2003 (che richiama le pattuizioni del primo) contengono una &#8220;<i>Condizione espressa</i>&#8221; del seguente tenore: &#8220;<i>Stabilito che l&#8217;intero complesso produttivo, ampliato ed ammodernato, ha goduto delle agevolazioni finanziarie previste dal patto territoriale dell&#8217;area metropolitana di Bari s.p.a., la società  acquirente fa propria la normativa di riferimento ed in modo specifico si impegna: 1) a non chiedere o comunque a rinunciare ad ottenere per il programma di investimento oggetto del Patto Territoriale di Bari, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche; 2) a non distogliere dall&#8217;uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immobiliari agevolate prima di cinque anni dalla data di consegna degli impianti; &#038;.4) a non modificare l&#8217;indirizzo dell&#8217;impianto, rimanendo nella classificazione ISTAT 91 24.66</i>&#8220;.</p>
<p>Vi è, dunque, un espresso impegno della società  cessionaria ad osservare gli obblighi normativi concernenti i beni oggetto di finanziamento e non risulta dimostrato (ed, in verità , neppure allegato) che la società  cessionaria abbia distolto i beni dall&#8217;uso previsto.</p>
<p>Quanto alla operata cessione, deve in generale essere evidenziato che l&#8217;istituto è consentito dalla circolare n. 234363 del 20-11-1997.</p>
<p>In concreto, poi, essa è avvenuta in data 5-6-2003 quando ormai il programma oggetto di finanziamento era stato completato.</p>
<p>Va, poi, considerato, a sostegno delle tesi dell&#8217;appellante, che la Bitumer s.p.a. aveva comunque comunicato al Patto Territoriale l&#8217;avvenuta cessione dell&#8217;attività  produttiva alla Polyglass Sud s.r.l e gli impegni da quest&#8217;ultima assunti in ordine alla destinazione dei beni.</p>
<p>Il Patto Territoriale, a fronte della prefata comunicazione, aveva dapprima dato riscontro alla Bitumer, con nota prot. n. 1016 del 22-9-2013 ( &#8220;<i>In proposito, mentre confermiamo che il Vs. programma di investimenti è stato ultimato il 22-11-2002 e che a tale data avete rispettato tutte le condizioni previste per l&#8217;accesso all&#8217;incentivo, in base alla normativa, Vi comunichiamo che all&#8217;operazione di cui si tratta sono applicabili le norme contenute nel d.m. n. 320 del 31-7-2000, laddove richiamano le disposizioni previste nella disciplina della Legge 488/92. In particolare, occorre fare riferimento al punto 5.9 lettera d) della Circolare n. 234363 emanata dal Ministero dell&#8217;Industria in data 20-11-1997</i>&#8220;).</p>
<p>Di poi, il medesimo soggetto, con nota prot. n. 1052 dell&#8217;8-10-2003 (assunta al protocollo ministeriale in data 22-10-2003, al n. 1251489), aveva ribadito al Ministero delle Attività  Produttive l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;operazione.</p>
<p>In essa, infatti, si legge:Â <i>&#8220;&#038;.In proposito vi informiamo che, nell&#8217;osservanza della normativa di riferimento, con ns. nota del 22-9-2003&#038;, avevamo ritenuto ammissibile l&#8217;operazione in quanto la società  Bitumer s.p.a. aveva ultimato il proprio programma di investimenti in data 22-11-2002, rispettando tutte le condizioni previste per l&#8217;accesso all&#8217;incentivo. Teniamo a sottolineare che, come risulta dalla documentazione che Vi trasmettiamo, la subentrante società  Polyglass Sud s.r.l. ha formalmente dichiarato di assumere a proprio carico tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Alla luce di quanto esposto, Vi preghiamo di voler disporre per ogni necessaria variazione, anche ai fini dell&#8217;emanazione del provvedimento definitivo di concessione&#038;</i>&#8220;.</p>
<p>Occorre, infine, rilevare che la Bitumer e la Polyglass Sud s.r.l., con il richiamato atto di rettifica del 18-11-2003, hanno specificato che il contratto del 5 giugno 2003 &#8220;<i>ha per oggetto la cessione del ramo d&#8217;azienda costituito dall&#8217;impianto industriale atto alla produzione di membrane bituminose&#038;., comprensivo del credito nei confronti del Ministero per le Attività  Produttive, costituito dall&#8217;ultima quota delle agevolazioni finanziarie all&#8217;investimento a suo tempo ottenute dalla Bitumer s.p.a&#038;.</i>&#8220;.</p>
<p>Dunque, essi si sono conformati alla previsione del punto 5.9 della circolare n. 234363 del 20-11-1997, la quale ritiene ammissibile il subentro di altro soggetto nella domanda di agevolazione o nella concessione in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.</p>
<p>Ciù² posto, la Sezione ritiene che gli elementi tutti sopra richiamati (ultimazione del programma di investimenti, cessione del ramo di azienda ad altro soggetto, assunzione espressa da parte del subentrante di tutti gli obblighi connessi al finanziamento con particolare riferimento a quello di non distrazione dei beni, comunicazione dell&#8217;operazione -ritenuta ammissibile- da parte del Patto territoriale al Ministero con richiesta di effettuazione delle conseguenti variazioni) evidenziano una volontà  di conformazione alle prescrizioni della citata circolare n. 234363 del 20-11-1997, dando luogo, in termini sostanziali, all&#8217;esistenza di una richiesta di autorizzazione al subentro.</p>
<p>In presenza di tali circostanze, e nella sopra affermata inesistenza di una condizione di indisponibilità  dell&#8217;immobile al momento delle erogazioni, il Ministero non avrebbe potuto disporre <i>tout court</i> la revoca del beneficio sulla base della &#8220;<i>mancata autorizzazione alla cessione di azienda in quanto la richiesta non ha rispettato le formalità  previste dall&#8217;art. 5.9 della circolare n. 234363 del 20-11-1997</i>&#8220;.</p>
<p>Avrebbe dovuto, invece, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza ed affidamento, invitare i soggetti coinvolti alla regolarizzazione della documentazione necessaria al rilascio dell&#8217;autorizzazione.</p>
<p>Sulla base delle considerazioni sopra svolte emerge, dunque, l&#8217;illegittimità  della disposta revoca anche con riferimento al motivo della mancata autorizzazione.</p>
<p>Si è, invero, di fronte ad una irregolarità  sanabile, considerandosi che una richiesta di autorizzazione, se pure espressa a mezzo del Patto Territoriale, vi è stata, come pure vi è stata assunzione degli obblighi connessi al finanziamento da parte del subentrante.</p>
<p>Non rileva, infine, per giungere ad una diversa conclusione, la successiva nota del Patto Territoriale prot. n. 587 del 30-11-2006 con la quale questi aveva proposto la revoca del finanziamento precisando di avere in precedenza espresso parere di fattibilità  all&#8217;operazione in quanto ignaro dell&#8217;esistenza del contratto di locazione del 21-2-2002.</p>
<p>Vi è, infatti, come sopra visto, che il richiamato contratto non esclude che in concreto la Bitumer avesse avuto la piena disponibilità  dell&#8217;immobile industriale, con la conseguenza che viene a cadere l&#8217;elemento fondante il mutato convincimento del Patto Territoriale.</p>
<p>In conclusione, dunque, il secondo motivo di appello è fondato.</p>
<p>Tale accoglimento ha valenza assorbente, in quanto, denotando l&#8217;invalidità  dei motivi posti a base della disposta revoca, è sufficiente a ritenere l&#8217;illegittimità  di quest&#8217;ultima ed a pronunziarne l&#8217;annullamento, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p>Resta, pertanto, assorbito l&#8217;esame dei residui motivi di appello.</p>
<p>Non può, peraltro, la Sezione esimersi dallo stigmatizzare il comportamento dell&#8217;Amministrazione, la quale ha pronunziato la disposta revoca nel 2017, a distanza di 18 anni dal provvedimento di ammissione al finanziamento e di 14 anni dall&#8217; avvenuto completamento del programma finanziato.</p>
<p>Se pure è vero che nella specie, come sopra visto, non è maturato il termine di prescrizione per richiedere la restituzione delle somme erogate e non è applicabile il termine ragionevole previsto dall&#8217;articolo 21 nonies della legge n. 241/1990 trattandosi di una decadenza sanzionatoria ( e, dunque, nè di annullamento nè di revoca in senso tecnico), nondimeno va evidenziato che il principio di certezza dei rapporti giuridici richiede che il procedimento amministrativo venga concluso entro termini ragionevolmente brevi, compatibili con l&#8217;attività  economica di cui trattasi.</p>
<p>Tale compatibilità  non risulta certamente riscontrabile nel caso in esame, ove si consideri l&#8217;eccessiva ed anomala dilatazione dei tempi procedimentali, come sopra rilevata.</p>
<p>Il principio della certezza dei rapporti giuridici, quale principio regolatore anche del procedimento amministrativo, trova la sua declinazione normativa nell&#8217;articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede non solo che questo debba concludersi con provvedimento espresso (certezza dell&#8217;agire della pubblica amministrazione) ma anche con tempi certi e predefiniti (certezza del tempo dell&#8217;agire della pubblica amministrazione).</p>
<p>Non risulta, dunque, in proposito condivisibile l&#8217;affermazione del giudice di primo grado secondo cui l&#8217;Amministrazione non incontra un limite nel lungo lasso temporale trascorso in assenza di un provvedimento che assegni il contributo in via definitiva.</p>
<p>Deve, invero, considerarsi che proprio il carattere provvisorio della concessione, foriero di uno stato di incertezza, impone a maggior ragione che il procedimento venga concluso in tempi ragionevolmente brevi, al fine di ottenere stabilità  dei rapporti giuridici tra privato imprenditore e pubblica amministrazione, attraverso l&#8217;attribuzione definitiva del beneficio ovvero la revoca dello stesso.</p>
<p>Quanto, infine, alle spese del doppio grado di giudizio, la Sezione ritiene che, in ragione della complessità  delle questioni trattate, queste possano essere integralmente compensate tra le parti costituite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 573/2018 ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0001698 del 3 aprile 2017.</p>
<p>Spese del doppio grado compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Luigi Carbone, Presidente</p>
<p>Francesco Mele, Consigliere, Estensore</p>
<p>Dario Simeoli, Consigliere</p>
<p>Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p>Italo Volpe, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-14-1-2019-n-449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-14-1-2019-n-449/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.449</a></p>
<p>Pres. Stanizzi/Est. Fratamico 1. Aree oggetto di permessi di ricerca &#8211; Art. 6, comma 2, l. n. 9 del 1991 &#8211; Limiti di estensione &#8211; Titoli abilitativi plurimi. 2. Valutazioni di compatibilità  ambientale &#8211; Principio di precauzione &#8211; Limiti applicazione. 1. In tema di cumulabilità  dei titoli abilitativi per aree</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-14-1-2019-n-449/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.449</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi/Est. Fratamico</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Aree oggetto di permessi di ricerca &#8211; Art. 6, comma 2, l. n. 9 del 1991 &#8211; Limiti di estensione &#8211; Titoli abilitativi plurimi.</p>
</p>
<p>2. Valutazioni di compatibilità  ambientale &#8211; Principio di precauzione &#8211; Limiti applicazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. In tema di cumulabilità  dei titoli abilitativi per aree oggetto di permessi di ricerca, la norma di cui all&#8217;art. 6, comma 2, della l. n. 9 del 1991 richiede che ogni istanza venga presentata per un&#8217;estensione inferiore a 750 kmq e che ogni autorizzazione sia rilasciata all&#8217;esito di un distinto procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. In tema di valutazioni di compatibilità  ambientale di cui al d. lgs. n. 152 del 2006, il principio di precauzione non può mai legittimare un&#8217;interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, nè condurre automaticamente a vietare ogni attività  che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l&#8217;ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00449/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 10617/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10617 del 2017, proposto da Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stelio Mangiameli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandro Poerio 56;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno in persona del Ministro p.t. e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Global Petroleum Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emanuele Turco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gioacchino Rossini 9;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, del 26 settembre 2017, n. 251, recante &#8220;la compatibilità  ambientale di un progetto consistente nell&#8217;effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente 3D, nell&#8217;area dell&#8217;istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato &#8216;d 81 F.R-GP&#8217; ubicato nella zona antistante la costa pugliese, presentato dalla Società  Global Petroleum Limited, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni&#8221; ivi riportate, pubblicato per estratto nella G.U. Parte Seconda &#8211; Foglio delle Inserzioni, n. 120 del 12 ottobre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei pareri della Commissione Tecnica di Valutazione dell&#8217;Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1784 del 15 maggio 2015, n. 1836 del 17 luglio 2015, n. 1885 del 9 ottobre 2015 e n. 2052 del 29 aprile 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Global Petroleum Limited;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe la Regione Puglia ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell&#8217;efficacia, a) il decreto n. 251 del 26.09.2017 del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, recante &#8220;la compatibilità  ambientale di un progetto consistente nell&#8217;effettuazione di una indagine sismica 2D ed eventualmente 3D nell&#8217;area dell&#8217;istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato &lt;&gt;, ubicata nella zona antistante la costa pugliese, presentata dalla società  Global Petroleum Limited, b) i pareri della Commissione Tecnica di Valutazione dell&#8217;Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1784 del 15.05.2015, n. 1836 del 17.07.2015, n. 1885 del 9.10.2015 e n. 2052 del 29.04.2016, c) ogni altro atto presupposto, inerente o consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) elusione del divieto di superamento dell&#8217;estensione massima dell&#8217;area di ricerca (750 kmq) previsto dall&#8217;art. 6 comma 2 della l.n. 9/1991; 2) elusione del divieto di superamento dell&#8217;estensione massima dell&#8217;area di ricerca, quand&#8217;anche l&#8217;attività  fosse inquadrata nell&#8217;ambito della prospezione di idrocarburi; 3) irragionevole utilizzo della tecnica dell&#8217;air-gun; 4) violazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 2008 (recepita con d.lgs. n. 190/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la controinteressata Global Petroleum Limited, eccependo l&#8217;inammissibilità  e, in ogni caso, l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 20.11.2018, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Puglia ha dedotto l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati, rappresentando, in primo luogo, che la Global Petroleum Limited, avendo richiesto, nell&#8217;area de qua (situata sulla piattaforma continentale italiana) ben quattro permessi di ricerca &#8220;d 80 F.R &#8211; GP&#8221; &#8220;d 81 F.R &#8211; GP&#8221;, (oggetto, con i relativi pareri positivi ed atti autorizzativi, del presente giudizio), &#8220;d 82 F.R &#8211; GP&#8221; e &#8220;d 83 F.R &#8211; GP&#8221;, afferenti a zone contigue, ciascuna di superficie di poco inferiore a 750 kmq, avrebbe inteso eludere, attraverso la frammentazione delle domande, il divieto legislativo posto dall&#8217;art. 6 comma 2 della l.n. 9/1991, per cui &#8220;L&#8217;area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l&#8217;estensione di 750 chilometri quadrati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avvio di quattro distinti procedimenti per domande concernenti, in realtà , un&#8217;area unitaria (formulate, per di più¹, dall&#8217;istante il medesimo giorno, 27.08.2013) sarebbe, in breve, un semplice &#8220;escamotage&#8221; per aggirare il suddetto divieto, &#8220;avvallato dall&#8217;Amministrazione procedente&#8221;, che emanando dapprima i decreti n. 283 e n. 284, relativi alle due frazioni &#8220;esterne&#8221; della zona complessivamente considerata e successivamente i decreti n. 222 (oggetto di ricorso parallelo), e n. 251 (impugnato nel presente giudizio) concernenti i frammenti &#8220;centrali&#8221;, non avrebbe fatto altro che consentire allo stesso soggetto &#8211; la Global Petroleum Limited &#8211; di svolgere la sua attività  di ricerca per un&#8217;estensione ben più¹ ampia rispetto a quanto consentito dalla legge, tale da porsi &#8220;in conflitto con altri interessi giuridicamente rilevanti&#8221; ed in contrasto proprio con &#8220;il razionale sviluppo del programma di ricerca&#8221;, tutelato dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Regione Puglia, poi, a nulla sarebbe valso &#8220;il pur pregevole intento del Ministero resistente e della Commissione VIA di valutare gli impatti cumulativi delle quattro istanze, poichè &#8211; molto semplicemente &#8211; entrambi avrebbero dovuto procedere al rigetto dell&#8217;istanza di VIA per palese aggiramento del divieto legislativo posto dall&#8217;art. 6 comma 2 della legge n. 9 del 1991&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La violazione da parte dell&#8217;Amministrazione della &#8220;presunzione iuris et de iure&#8221; contenuta nella suddetta norma &#8211; applicabile, a parere della ricorrente, in ogni caso di &#8220;indagine geologica, geochimica e geofisica&#8221;, eseguita &#8220;con qualunque metodo e mezzo&#8221; &#8211; avrebbe, perciù², condotto ad una &#8220;patente violazione di legge&#8221;, nonchè ad un grave &#8220;vizio di eccesso di potere nella forma dello sviamento&#8221;, sia con riguardo alla ratio di tutela ambientale del limite di superficie, stabilito per evitare che attività  ad elevato impatto come l&#8217;utilizzo della tecnica dell&#8217;air-gun possano estendersi al di là  di una ragionevole misura, sia in relazione alla finalità  di garanzia della concorrenza, irrimediabilmente compromessa in caso di attribuzione ad un unico soggetto di un così significativo &#8220;diritto di preferenza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio sul problema dei possibili danni cagionati all&#8217;ambiente marino dall&#8217;utilizzo della tecnica dell&#8217;air-gun il medesimo Ministero dell&#8217;Ambiente avrebbe assunto, secondo la ricorrente, un comportamento assai contraddittorio, continuando, da un lato, a rilasciare giudizi positivi di compatibilità  ambientale per la ricerca e la prospezione di idrocarburi e, dall&#8217;altro lato, formulando nel Primo Rapporto sull&#8217;air-gun, pubblicato nel dicembre 2016, valutazioni in parte incerte e in parte negative sull&#8217;utilizzo di tale tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uso dell&#8217;air-gun contrasterebbe, infine, anche con quanto stabilito dalla direttiva-quadro sulla strategia dell&#8217;ambiente marino, giù  recepita dal nostro Paese, che identifica 11 descrittori di buono stato ambientale prevedendo, all&#8217;11°, proprio il fatto che non si emetta energia, incluso il rumore, che possa disturbare l&#8217;ecosistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali censure, pur ammissibili, in quanto provenienti da un soggetto &#8211; la Regione &#8211; chiamato ad esprimere il suo parere nel procedimento e, soprattutto, come ente esponenziale degli interessi della sua collettività  di riferimento, abilitato a contestare in via d&#8217;azione i provvedimenti ritenuti dannosi per l&#8217;equilibrio dell&#8217;ambiente marino, suscettibili di recare pregiudizio anche al suo territorio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 28.06.2017, ordin. n. 2733) &#8211; anche se relativi ad attività  da svolgere su aree appartenenti alla piattaforma continentale e a distanza superiore a 12 miglia marine dalla costa e comunque immediatamente lesivi, a prescindere dalla necessità  della adozione di un successivo decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; sono infondate e devono essere respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  evidenziato da questo Tribunale in una recente pronuncia (TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 20.02.2018 n. 1963), la disciplina della l.n. 9/1991 è dettata non tanto dall&#8217;esigenza di salvaguardare l&#8217;ambiente, alla cui tutela sono finalizzate altre normative, tra cui il d.lgs n. 152/2006, quanto, piuttosto, dalla necessità  di favorire la concorrenza ed il razionale sfruttamento degli idrocarburi (cfr. sesto e nono Considerando della Direttiva CE 94/22 e art. 3 comma 3 d. lgs. n. 625/96).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;In quest&#8217;ottica deve essere riguardata la necessaria procedimentalizzazione, imposta dal legislatore comunitario ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e recepita dal d. lgs. n. 625/1996, che comporta l&#8217;obbligo del Ministero dello sviluppo economico di pubblicare nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) l&#8217;istanza di permesso di ricerca presentata da un operatore economico, di trasmettere un avviso contenente le informazioni essenziali sull&#8217;istanza alla Commissione Europea per la pubblicazione nella GUCE (art. 4 d. lgs. n. 625/96) e di individuare criteri obiettivi e predeterminati da pubblicare nel BUIG e nella GUCE (art. 5 d. lgs. n. 625/96) al fine di selezionare le domande presentate da eventuali ulteriori aspiranti al permesso di ricerca&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tali sono la ratio ed il regime della l. n. 9/1991, si deve allora ritenere che il limite territoriale dei 750 kmq., previsto per i permessi di ricerca (e non, in verità , anche per quelli di mera prospezione, come invece affermato dalla ricorrente nel secondo motivo) dagli artt. 6 comma 2 l. m. 9/91 e 9 comma 1 d. lgs. n. 625/96, si riferisca esclusivamente ai singoli procedimenti finalizzati al rilascio di ciascun titolo, proprio perchè funzionale alla tutela della concorrenza e al razionale sfruttamento delle risorse, e non giù  complessivamente all&#8217;operatore economico destinatario del permesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la normativa vigente non prevede un limite di 750 mq. per i permessi di ricerca conseguibili dal medesimo operatore, ma consente che lo stesso possa risultare destinatario di più¹ titoli abilitativi, anche per aree contigue, purchè ogni istanza venga presentata per un&#8217;estensione inferiore a 750 kmq ed ogni autorizzazione sia rilasciata all&#8217;esito di un distinto procedimento, posto in essere secondo le disposizioni dettate dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettura dell&#8217;art. 6 comma 2 della l.n. 9/1991 proposta dalla Regione Puglia nel senso dell&#8217;esistenza di una presunzione legale di assoluta contrarietà  al &#8220;razionale sviluppo di un programma di ricerca&#8221; del rilascio allo stesso operatore di più¹ permessi di ricerca per un&#8217;estensione superiore complessivamente ai 750 kmq è, in verità , contraddetta da una serie di elementi emergenti sia dall&#8217;esame delle norme succedutesi nel tempo in materia, sia dalla presenza, all&#8217;interno della disciplina dell&#8217;attività  ricerca degli idrocarburi, di una apposita regolamentazione della cd. &#8220;ricerca unificata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, infatti, può osservarsi come la prima legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (legge n. 613/1967) avesse previsto due distinti limiti, il primo relativo all&#8217;area massima richiedibile con il singolo permesso (che non poteva superare i 100.000 ettari e, dunque, i 1.000 kmq), il secondo concernente il numero massimo dei permessi che un singolo operatore poteva richiedere (pari a 10 permessi).</p>
<p style="text-align: justify;">La legge n. 9/1991 ed il successivo d.lgs. n. 625/1996 (attuazione della direttiva 94/22/CEE) hanno inciso su entrambe le previsioni, riducendo alla misura di 750 kmq l&#8217;estensione massima oggetto dell&#8217;istanza di un singolo permesso ed abrogando il limite massimo dei permessi richiedibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l&#8217;impossibilità  di un&#8217;interpretazione della attuale normativa tale da ripristinare in via ermeneutica un limite espressamente eliminato dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;altro lato, la tesi della Regione Puglia per cui uno stesso operatore non potrebbe svolgere nella medesima zona, attraverso il rilascio di distinti permessi, attività  di ricerca in un&#8217;area complessivamente superiore ai 750 kmq contrasta anche, come anticipato, con la disciplina dettata dalla stessa l.n. 9/1991 e dal decreto del Direttore Generale per le Risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.07.2015 in materia di &#8220;programma unitario di lavoro&#8221;, per cui &#8220;l&#8217;autorità  amministrativa competente può autorizzare &#038; la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell&#8217;ambito di più¹ permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l&#8217;omogeneità  degli obiettivi rendano più¹ razionale la ricerca su base unificata&#8221; (art. 8 della l.n. 9/1991) e &#8220;Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi o titoli concessori unici nella fase di ricerca confinanti o finitimi, motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei, che possono essere ricercati in modo più¹ razionale ed economico nel complesso delle aree dei titoli&#8221; (art. 25 comma 2 D.D. 15.07.2015 &#8211; Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità  di svolgimento delle attività  di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 6, dello stesso decreto).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disciplina, proprio per la finalità  di un più¹ razionale sfruttamento delle risorse, rende possibile e favorisce, in certa misura, l&#8217;elaborazione di programmi unitari di lavoro relativi ad aree confinanti o finitime, non necessariamente oggetto dell&#8217;attività  di diversi operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che nell&#8217;atto principale tra quelli impugnati, il decreto n. 251/2017 l&#8217;Amministrazione abbia espressamente &#8220;preso atto che &#038; la Società  Global Petroleum Limited &#038; (aveva) fatto istanza per quattro permessi di ricerca &#038; le cui aree sono contigue, ognuno di essi di superficie di poco inferiori ai 750 kmq&#038; (e che non era) stato possibile presentare un&#8217;unica istanza di conferimento, in quanto la legge del 9 gennaio 1991 n. 9 prevede che l&#8217;area del permesso di ricerca di idrocarburi debba essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare l&#8217;estensione di 750 kmq&#038;&#8221;, dettando specifiche prescrizioni al riguardo, volte a garantire il regolare svolgimento dell&#8217;attività  di indagine su una superficie così estesa, (come la previsione della necessità  di concordare con l&#8217;ISPRA un dettagliato cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni che contenga l&#8217;intera area, volta ad evitare, tra l&#8217;altro, la contemporanea esecuzione, in varie frazioni della zona, di indagini sismiche e di altre operazioni di rilevante impatto per l&#8217;ambiente marino), lungi dal compromettere la validità  del provvedimento e dal manifestarne l&#8217;asserito sviamento di potere, appare al Collegio dimostrare, al contrario, la correttezza dell&#8217;operato del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, chiamato a valutare, con il supporto della Commissione Tecnica, la compatibilità  ambientale del progetto presentato dalla controinteressata, ha ritenuto di doverne vagliare tutti gli effetti ed i risvolti, compresi quelli determinati dalla contemporanea presenza di ulteriori istanze di rilascio di permesso di ricerca e di esecuzione di indagini sismiche avanzate dal medesimo operatore per frazioni contigue di piattaforma continentale.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione delle argomentazioni che precedono, le doglianze svolte dalla ricorrente nel primo motivo devono essere, come detto, rigettate.</p>
<p style="text-align: justify;">Non pertinenti, come evidenziato anche dalla difesa della controinteressata nella sua memoria di costituzione, risultano, poi, le censure svolte dalla ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla asserita validità  del limite dell&#8217;estensione massima dei 750 kmq previsto dall&#8217;art. 6 comma 2 della l.n. 9/1991 per i permessi per attività  di ricerca anche per i permessi di prospezione, titoli distinti e diversi da quello richiesto dalla Global Petroleum Limited e, peraltro, non oggetto di nessuna istanza da parte della controinteressata nel caso esaminato nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche gli ultimi due motivi di ricorso, articolati in rapporto alla pretesa contraddittorietà  della condotta del Ministero dell&#8217;Ambiente nell&#8217;espressione di giudizi positivi di compatibilità  ambientale delle attività  di ricerca e prospezione di idrocarburi e di gravi dubbi ed incertezze sugli effetti dell&#8217;uso della tecnica dell&#8217;air-gun nel Primo Rapporto sull&#8217;air-gun del dicembre 2016 ed alla asserita violazione dei principi stabiliti dalla direttiva 2008/56/CE, recepita in Italia con d.lgs n. 190/2010, sono infondati e devono essere respinti, in base ad un&#8217;attenta lettura del Rapporto stesso e dei medesimi provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;Allegato II al Rapporto MATTM- ISPRA è, infatti, riportata anche la netta contrarietà  di numerosi Enti di Ricerca Italiani alla proposta di istituzione del reato di utilizzo della tecnica dell&#8217;air-gun per la ricerca di idrocarburi e per l&#8217;ispezione dei fondali marini, per le conseguenze estremamente negative sull&#8217;attività  di ricerca italiana e per l&#8217;esistenza di procedure e pratiche in grado, se rigorosamente rispettate, di ridurne sensibilmente l&#8217;impatto ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima ottica risulta permeare, in verità , i decreti di compatibilità  e gli atti ad essi presupposti, dai quali emerge la ricorrenza di un&#8217;attenta valutazione ex ante, da parte della Commissione Tecnica, dei potenziali rischi e di una complessiva analisi di tutta l&#8217;attività  di indagine posta in essere dai soggetti richiedenti i permessi di ricerca nell&#8217;intera area.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; attenzione e la considerazione globale degli effetti dell&#8217;attività  progettata sono, infatti, all&#8217;origine delle numerose prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati quali</p>
<p style="text-align: justify;">1) la necessità  di concordare con l&#8217;ISPRA un dettagliato &#8220;cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni&#8221; che per l&#8217;intera area (oggetto di più¹ istanze di permesso) impedisca di svolgere contemporaneamente ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più¹ vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un&#8217;adeguata via di fuga ai mammiferi marini</p>
<p style="text-align: justify;">2) il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna</p>
<p style="text-align: justify;">3) l&#8217;obbligo di utilizzo all&#8217;interno di due aree adiacenti assegnate allo stesso proponente, per l&#8217;esecuzione del rilevamento, di un&#8217;unica nave di acquisizione e quindi un&#8217;unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità  di sovrapposizione di effetti legati alla generazione di più¹ segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area;</p>
<p style="text-align: justify;">4) il dovere di esecuzione del biomonitoraggio e di un piano di monitoraggio bioacustico preventivo e successivo alla crociera sismica, con la previsione che il piano preventivo debba consentire di definire le strategie di mitigazione da adottare nel corso delle operazioni di air gun;</p>
<p style="text-align: justify;">5) la definizione di una zona di esclusione/area di sicurezza, attorno alla sorgente di rumore per l&#8217;individuazione del rischio potenziale per i mammiferi marini;</p>
<p style="text-align: justify;">6) l&#8217;indicazione di precisi parametri di misurazione acustica per suddividere l&#8217;area di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali misure escludono la violazione sia dei principi della direttiva 2008/56/CE, sia del principio comunitario di precauzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condividendo sul punto quanto espresso dalla costante giurisprudenza (ex multis, Cons. St., Sez. V, 27.12.2013, n. 6250; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 3.09.2015, n. 581 e, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240) il Collegio ritiene che il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi &#8211; carattere necessario delle misure adottate, presupponga l&#8217;esistenza di un rischio specifico all&#8217;esito di una valutazione quanto più¹ possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità  della misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale sua natura, il principio di precauzione non può, perà², mai legittimare un&#8217;interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, nè condurre automaticamente a vietare ogni attività  che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l&#8217;ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell&#8217;attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell&#8217;attività  che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernendo molte delle censure svolte dalla ricorrente proprio le valutazioni poste dalla Commissione Tecnica e dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla base del giudizio favorevole di compatibilità  ambientale, nel caso in questione non possono non venire in rilievo l&#8217;esercizio da parte dell&#8217;Amministrazione sia della discrezionalità  tecnica sia della discrezionalità  amministrativa ed il problema dell&#8217;estensione e dei limiti del sindacato giurisdizionale al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l&#8217;astratta compatibilità  ambientale dell&#8217;opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull&#8217;ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto &#8211; alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. &quot;opzione zero&quot; &#8211; il sacrificio imposto all&#8217;ambiente rispetto all&#8217;utilità  socioeconomica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 31 maggio 2012 n. 3254).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla natura del potere ed all&#8217;estensione della discrezionalità  esercitata dall&#8217;Amministrazione in sede di VIA, istituto finalizzato alla tutela preventiva dell&#8217;ambiente inteso in senso ampio, il Collegio condivide gli approdi esegetici cui è pervenuta la recente giurisprudenza (internazionale e nazionale), da cui emerge il carattere ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., Cons. St., sez. II, 02 ottobre 2014, n. 3938; sez. IV , 09 gennaio 2014, n. 36; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611 sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; Corte Giust., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l&#8217;Amministrazione esercita, dunque, una amplissima discrezionalità  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall&#8217;art. 134 c.p.a. (cfr., sotto l&#8217;egida della precedente normativa, identica in parte qua, Cons. St., Ad. Plen., 9 gennaio 2002, n. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in ragione di tali particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, il Tribunale non può che far proprie le considerazioni giù  espresse più¹ volte dal Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 27.03.2017, n. 1392), per cui, &#8220;prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte)&#038;, la relativa valutazione di legittimità  giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità , irragionevolezza, contraddittorietà  e superficialità . Invero, il giudizio di compatibilità  ambientale quand&#8217;anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all&#8217;interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall&#8217;Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, cfr., Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciù² deriva che, in una materia così complessa:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell&#8217;amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla p.a., quand&#8217;anche l&#8217;eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell&#8217;area dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l&#8217;amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l&#8217;interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;</p>
<p style="text-align: justify;">c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:</p>
<p style="text-align: justify;">I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;</p>
<p style="text-align: justify;">II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">III) può disporre c.t.u. o verificazione al fine di esercitare più¹ penetranti controlli, con particolare riguardo ai profili accertativi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, sulla scorta delle risultanze documentali in atti, le censure svolte dalla ricorrente in relazione alla pretesa omessa considerazione degli impatti cumulativi prodotti dalle diverse prospezioni autorizzate, unitamente all&#8217;attività  di ricerca giù  in essere nel Mediterraneo, all&#8217;asserita insufficienza ed inadeguatezza delle prescrizioni imposte alla controinteressata ed alla affermata pericolosità  della tecnica dell&#8217;air-gun per l&#8217;ambiente marino si rivelano prima che infondate, come giù  evidenziato, addirittura inammissibili, se volte a censurare l&#8217;opportunità  delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all&#8217;Autorità  preposta alla cura degli interessi pubblici coinvolti ed a sostituire, in verità , alle contestate valutazioni, che non superano mai la soglia dell&#8217;abnormità  o della manifesta illogicità , le sue soluzioni (valoristiche, progettuali, istituzionali, economiche).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso non può che essere integralmente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese in concreto svolte dalle parti, sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rigetta il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell&#8217;Amministrazione e della controinteressata, delle spese di lite, liquidate, rispettivamente, in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge per ciascuna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  Amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-14-1-2019-n-449/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.355</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.355</a></p>
<p>Collegio Pres. Lipari, Est. Calderoni Parti Bpm Soft S.r.l. (Avv. Massimiliano Brugnoletti) Loran S.r.l. (Avv. Sergio Coccia) Asl Bari (Avv. Edvige Trotta) Sul conflitto di interessi e sull&#8217;asimmetria informativa negli appalti pubblici. 1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Conflitto di interessi -Art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.355</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Lipari, Est. Calderoni  Parti Bpm Soft S.r.l. (Avv. Massimiliano Brugnoletti) Loran S.r.l. (Avv. Sergio Coccia) Asl Bari (Avv. Edvige Trotta)</span></p>
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<p>Sul conflitto di interessi e sull&#8217;asimmetria informativa negli appalti pubblici.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Conflitto di interessi -Art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Esclusione -Anche fase di esecuzione.</p>
<p> 2. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Conflitto di interessi &#8211; Esclusione &#8211; Art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Presupposti.</p>
<p> 3. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Conflitto di interessi &#8211; Esclusione &#8211; Art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Situazione di pericolo &#8211; Sufficienza.</p>
<p> 4. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Conflitto di interessi &#8211; Art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Stazione appaltante &#8211; Dipendente &#8211; Gruppo di lavoro dell&#8217;impresa esclusa &#8211; Partecipazione &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità .<br /> </span></p>
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<p>1. In tema di appalti pubblici, ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il conflitto di interessi rilevante è esteso anche alla fase di esecuzione. In effetti, alla stazione appaltante è imposto un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione sia in fase di esecuzione, che si estende a tutte le misure che possono essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto.</p>
<p> 2. In tema di conflitto di interesse, l&#8217;art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 riguarda tutti coloro che con qualsiasi modalità  e anche senza intervenire nella procedura, ad esempio predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice, siano in grado di influenzarne il risultato. Il conflitto si verifica anche quando il concorrente si sia potuto avvalere dell&#8217;apporto di informazioni del progettista esterno alla stazione appaltante per predisporre l&#8217;offerta tecnica.</p>
<p> 3. Ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l&#8217;interesse rilevante per l&#8217;insorgenza del conflitto di interessi non richiede il concretizzarsi di un vantaggio essendo sufficiente il solo pericolo di pregiudizio al fine di salvaguardare la genuinità  della gara da assicurare attraverso il divieto di partecipazione.</p>
<p> 4. In tema di conflitto di interessi, è legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto nel caso in cui un dipendente della Amministrazione appaltante faccia parte del gruppo di lavoro dell&#8217;impresa esclusa. In effetti, ai fini dell&#8217;individuazione del conflitto di interessi è sufficiente che il vantaggio competitivo e l&#8217;asimmetria informativa siano potenziali.<br /> </p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>Pubblicato il 14/01/2019<br /> N. 00355/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 09627/2018 REG.RIC.<br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br /> sul ricorso numero di registro generale 9627 del 2018, proposto da<br /> Bpm Soft S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;<br /> contro<br /> &#8211; Loran S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sergio Coccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 108;<br /> &#8211; Asl Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Edvige Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;<br /> per la riforma<br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1176/2018, resa tra le parti, di annullamento del provvedimento di esclusione dell&#8217;appellata Loran S.r.l. dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di &#8220;Gestione informatizzata del percorso chirurgico nell&#8217;ambito dei PP.OO. e dei PP.TT.AA. della ASL della Provincia di Bari&#8221;;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Loran S.r.l. e di Asl Bari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Antonio Sasso su delega di Edvige Trotta e Sergio Coccia;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Secondo quanto emerge dagli atti del giudizio, la vicenda di causa può essere così sintetizzata:<br /> 1.1. con lettera d&#8217;invito 17 maggio 2017, l&#8217;ASL della Provincia di Bari ha indetto procedura negoziata telematica ex art. 35 D. lgs. 50/2016, finalizzata alla fornitura di prodotti e servizi per la gestione informatizzata del percorso chirurgico nell&#8217;ambito dei presidi ospedalieri e dei presidi territoriali di assistenza, per una durata di 48 mesi e un importo a base d&#8217;asta pari a € 200.000,00 Iva esclusa;<br /> 1.2. il verbale della seduta 9 novembre 2017 della Commissione giudicatrice reca le seguenti risultanze:<br /> &#8211; la Commissione richiede al RUP &#8220;all&#8217;uopo convocato, di voler esprimere il proprio parere in merito alla ammissibilità  di una offerta tecnica presentata che ha previsto nel gruppo di lavoro, proposto in relazione alle attività  oggetto dell&#8217;appalto, un professionista dipendente della ASL BA stazione appaltante&#8221;;<br /> &#8211; il RUP &#8220;comunica di ritenere opportuno dover richiedere specifico parere all&#8217;Ufficio per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell&#8217;illegalità  al fine di verificare l&#8217;ammissibilità  della proposta alla luce di eventuali conflitti di interesse che si dovessero appalesare&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;viene acquisita la documentazione (curricula) dalla quale è stata riscontrata, la problematica di cui trattasi&#8221;;<br /> 1.3. con nota 14 novembre 2017 il RUP segnala al Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione quanto evidenziato dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 9/11/2017 &#8220;in merito all&#8217;offerta tecnica presentata dal concorrente Loran srl, in cui è stata prevista la presenza di un professionista dipendente di questa ASL nel gruppo di lavoro preposto all&#8217;esecuzione del contratto, con contestuale rinvio al parere del RUP sull&#8217;ammissibilità  di tale offerta&#8221;;<br /> 1.4. con nota 11.12.2017, il RUP fornisce una serie di precisazioni al Presidente della Commissione giudicatrice e al Presidente del seggio di gara, tra cui le seguenti:<br /> &#8211; &#8220;fra i criteri di valutazione delle offerte, la lettera invito/disciplinare aveva previsto quello concernente la &#8220;Composizione del gruppo di lavoro con valutazione del CV del solo referente di progetto, relativamente alle competenze sviluppate nella gestione dei progetti in ambito sanitario&#8221;&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;a seguito dell&#8217;esame e valutazione dell&#8217;offerta tecnica prodotta da uno dei concorrenti (Loran), la Commissione ha segnalato la circostanza che nel gruppo di lavoro proposto per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto è stato incluso un professionista dipendente di questa stessa Asl, avendo il concorrente corredato la propria offerta tecnica di tutti i CV dei professionisti del gruppo preposto all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;in particolare, come si evince dal curriculum vitae inserito nell&#8217;offerta tecnica della ditta quale parte integrante della stessa, il suddetto professionista è un &#8220;Medico Dirigente dell&#8217;UVARP (Unità  Operativa di Appropriatezza dei Ricoveri e Prestazioni)&#8221;, preposto all&#8217;attività  di ispezione per la verifica dell&#8217;appropriatezza dei ricoveri presso le Case di cura e gli ospedali della ASL di Bari&#8221;;<br /> &#8211; il RUP ritiene &#8220;astrattamente configurabile, nel caso di specie, una fattispecie di potenziale conflitto di interessi a carico della ditta Loran, ai sensi dell&#8217;art. 42 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016&#8221; e che &#8220;lo specifico know-how informativo in possesso del predetto professionista, che riveste la qualifica di dirigente medico UVARP presso questa stessa Asl e, pertanto, ha accesso a dati quali/quantitativi relativi alle prestazioni erogate presso gli Ospedali e i PPTTAA, possa aver potenzialmente influito, nel caso de quo, sulla predisposizione dell&#8217;offerta tecnica ed economica della ditta in parola e, pertanto, determinato, anche in via teorica, una distorsione della concorrenza e inficiato la par condicio&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;in merito, l&#8217;art. 42 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 impone alle stazioni appaltanti di adottare le misure più¹ adeguate, al fine di prevenire o risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti&#8221;;<br /> &#8211; considerato che la procedura è in fase di espletamento, &#8220;la misura più¹ efficace adottabile nel caso concreto (&#038;) non può che consistere nell&#8217;esclusione della ditta dal prosieguo di gara&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;difatti, ogni altra misura ovvero indicazione, ivi inclusa l&#8217;eventuale sostituzione di detto professionista nell&#8217;ambito del gruppo di lavoro proposto dal concorrente, pregiudicherebbe irrimediabilmente il principio di immodificabilità  delle offerte, inficiando l&#8217;intero procedimento di gara&#8221;;<br /> 1.5. la seduta della Commissione giudicatrice si tiene il successivo 12 dicembre 2017 e nel relativo verbale si dà  atto che:<br /> &#8211; il socio di maggioranza della Loran, presente, evidenzia che era stato formulato, a mezzo pec, un quesito alla Stazione Appaltante in ordine alla possibile inclusione nel gruppo di lavoro di un professionista dipendente della stessa ASL;<br /> &#8211; il Presidente precisa che, trattandosi di gara telematica e come prescritto nella lettera di invito, la modalità  di formulazione delle richieste di chiarimenti andava effettuata &#8220;direttamente ed esclusivamente&#8221; attraverso il Portale Empulia, ai fini della piena e sicura tracciabilità  degli atti/comunicazioni; e che non risulterebbe, comunque, presente nell&#8217;archivio PEC dell&#8217;Area Gestione Patrimonio alcun quesito in tal senso;<br /> &#8211; il medesimo verbale costituisce per la Ditta Loran srl comunicazione di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 76 comma 5 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016;<br /> &#8211; la graduatoria finale di merito vede prima classificata la ditta BPM Soft S.r.l.;<br /> 1.6. con ricorso n. 72/2018, la ditta Loran impugna tale verbale dinanzi al Tar Bari, unitamente al parere RUP 11.12.2017 e agli altri atti presupposti;<br /> 1.7. con deliberazione 29 marzo 2018, n. 633, il Direttore generale ASL Bari, dopo aver dato atto delle risultanze del richiamato verbale 12.12.2017 e della positiva verifica di anomalia dell&#8217;offerta BPM, aggiudica a quest&#8217;ultima la fornitura di cui si tratta per un importo complessivo quadriennale di € 122.892,00 Iva esclusa, richiamando, tuttavia, l&#8217;effetto sospensivo del contratto determinato dall&#8217;avvenuta proposizione del citato ricorso giurisdizionale;<br /> 1.8. nel frattempo, con ordinanza 20/02/2018 il Tar Bari aveva accolto la domanda cautelare proposta da Loran e, per l&#8217;effetto, sospeso gli atti impugnati, fissando la trattazione di merito al 22/05/2018; di tale ordinanza cautelare, il Direttore dell&#8217;Area Gestione Patrimonio dell&#8217;ASL prendeva successivamente atto con Determina Dirigenziale n. 4041 del 5 aprile 2018;<br /> 1.9. la deliberazione n. 633/2018 e la determina n. 4041/2018 venivano impugnate da Loran con motivi aggiunti al ricorso n. 72/2018.<br /> 2. Con la gravata sentenza 4.8.2018, n. 1776, il Tar Bari così statuiva sulle anzidette impugnative:<br /> &#8211; accoglieva il ricorso principale, ritenendo &#8220;suscettibile di favorevole apprezzamento la censura di illegittimità  del provvedimento di esclusione per eccesso di potere sub specie di deficit istruttorio e motivazionale, articolata con il primo motivo di ricorso&#8221;, non avendo l&#8217;Amministrazione &#8220;specificato le circostanze di fatto che hanno determinato il ritenuto vantaggio competitivo&#8221; e &#8220;non contenendo il provvedimento stesso alcun riferimento al tipo di informazioni che la ricorrente potrebbe aver acquisito dal predetto professionista nè, tanto meno, all&#8217;eventuale natura riservata delle stesse&#8221;; e ciù² in quanto la circostanza del rapporto di lavoro del dott. Girardi con la stazione appaltante e del conseguente acquisito know how &#8220;non provoca un effetto ipso jure espulsivo dalla competizione, dovendo essere puntualmente accertato se essa abbia determinato un&#8217;indebita posizione di vantaggio, suscettibile di alterare la par condicio dei partecipanti alla selezione&#8221;;<br /> &#8211; dichiarava inammissibile per carenza d&#8217;interesse la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti, &#8220;poichè la delibera di aggiudicazione in favore della controinteressata prot. n. 633 del 29 marzo 2018 è stata sospesa in data precedente alla notifica dei ridetti motivi aggiunti (27 aprile 2018) con provvedimento prot. n. 4041 del 5 aprile 2018&#8221;.<br /> 3. Appellando tale sentenza, BPM Soft espone in fatto che:<br /> &#8211; con verbale del 4 settembre 2018, la concorrente Loran è stata riammessa in espressa esecuzione della pronuncia di primo grado e si è aggiudicata la gara con provvedimento n. prot. 1647 del 17/10/2018;<br /> &#8211; avverso tale provvedimento BPM ha proposto autonomo ricorso al TAR Puglia, notificato in data 16/11/2018.<br /> In diritto, BPM deduce i seguenti motivi:<br /> I. violazione dell&#8217;art. 42 e dell&#8217;art. 80, comma 5 lett. d) d.lgs. n. 50/2016; travisamento dei fatti e dei presupposti, nell&#8217;assunto che non vi sarebbe stato &#8220;alcun deficit motivazionale nell&#8217;esclusione disposta a danno di Loran&#8221;; e che il TAR avrebbe sostituito il proprio giudizio a quello giù  emesso discrezionalmente e insindacabilmente dalla Stazione appaltante;<br /> II. violazione sotto altro profilo delle norme anzidette, nell&#8217;ulteriore assunto che &#8220;affinchè un&#8217;Amministrazione possa escludere un concorrente è sufficiente che il conflitto sia &#8220;potenziale&#8221;&#8221;, mentre sarebbe &#8220;inesigibile&#8221;, in quanto impossibile, la dimostrazione richiesta dal TAR in ordine alle &#8220;circostanze di fatto che hanno determinato il ritenuto vantaggio competitivo&#8221;; correttamente, pertanto, l&#8217;ASL avrebbe &#8220;ritenuto che anche la sola presenza del dott. Girardi nel gruppo di lavoro fosse un elemento &#8220;di pericolo&#8221; alla regolarità  della procedura ed alla possibilità  di assicurare pari condizioni e parità  di informazioni ai concorrenti&#8221;.<br /> Il Tar non avrebbe, poi, considerato come il Dott. Girardi costituisca &#8220;una figura professionale di rilievo inserita da Loran nel proprio progetto tecnico, destinato ad operare nella fase esecutiva dell&#8217;appalto (circostanza, questa, incontestata dalle parti)&#8221;; inoltre, &#8220;i dati conoscitivi che il dott. Girardi ha a disposizione in ragione del ruolo di Dirigente dell&#8217;Unità  di Valutazione di Appropriatezza di Ricovero e Prestazioni&#8221; si porrebbero &#8220;in un rapporto di stretta consequenzialità  e di stretta connessione in quanto, in virtà¹ del proprio ruolo all&#8217;interno della ASL, è in possesso di tutti quei dati che caratterizzano il &#8220;percorso chirurgico&#8221; della ASL Bari&#8221;.<br /> Infine, BPM ripropone le eccezioni preliminari, non esaminate dal Tar, di inammissibilità  del ricorso di primo grado, in quanto:<br /> &#8211; era la stessa lex specialis a richiedere al concorrente di attestare la circostanza di non essere in posizione di conflitto di interessi [cfr. modello DGUE allegato agli atti di gara e compilato da Loran, che ha testualmente dichiarato di non essere &#8220;a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice&#8221;)];<br /> &#8211; tale clausola di esclusione non è stata ritualmente impugnata da Loran;<br /> &#8211; la PEC inviata da Loran il 30.5.2017 all&#8217;ASL, al fine di ottenere il relativo consenso a potersi avvalere della collaborazione del dott. Girardi, ha rappresentato un&#8217;anticipazione della propria offerta tecnica quanto all&#8217;identità  di un componente del proprio gruppo di lavoro, &#8220;così potenzialmente influenzando il processo decisionale della Stazione appaltante&#8221;.<br /> 4. Costituendosi il 14 dicembre 2018, l&#8217;ASL Bari ha chiesto la reiezione dell&#8217;appello, contestando la fondatezza dei due motivi su cui lo stesso si articola.<br /> 5. Il successivo 17 dicembre si è costituita l&#8217;appellata Loran che ha eccepito preliminarmente:<br /> &#8211; l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;appello di BPM, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in quanto l&#8217;atto originariamente impugnato, recante l&#8217;esclusione di Loran, è stato successivamente revocato dall&#8217;Amministrazione e solo il giudizio avente ad oggetto l&#8217;atto di revoca sarebbe potuto essere utilmente coltivato;<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità  del medesimo appello, per mancata impugnazione del predetto atto di revoca, in quanto l&#8217;autonoma impugnazione proposta da BPM non sarebbe &#8220;indirizzata a censurare la parte dell&#8217;atto che conteneva la revoca del provvedimento di esclusione della Loran, ma solo la parte che aggiudicava la gara alla Loran stessa una volta riammessa&#8221;: tutti i motivi di impugnazione sarebbero rivolti a contestare l&#8217;offerta Loran (per non aver asseritamente sottoscritto digitalmente l&#8217;offerta ovvero per aver presentato un&#8217;offerta non congrua), mentre nessuna censura sarebbe &#8220;volta a colpire la revoca&#8221;.<br /> Nel merito, Loran contesta la fondatezza dell&#8217;appello avversario, sostenendo, in sintesi, che &#8220;l&#8217;Amministrazione davanti ad una ipotesi di rischio di conflitto di interessi (reale o potenziale) non può operare ad una espulsione automatica ma deve motivare la stessa&#8221;: in particolare, l&#8217;Amministrazione &#8220;avrebbe dovuto dare contezza&#8221; di quali fossero le informazioni accessibili da parte del dott. Girardi e &#8220;se avessero natura riservata o meno&#8221;, &#8220;per poi valutarle al fine di riscontrare o meno l&#8217;esistenza del conflitto&#8221;.<br /> 6. Infine, il 18 dicembre 2018 BPM ha depositato memoria in cui rappresenta che il proprio ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione a Loran ha assunto, presso il Tar Bari, il numero 1454/2018 di RG e che l&#8217;incidente cautelare è stato chiamato per la discussione lo stesso giorno 18 dicembre: contestualmente, BPM ha depositato copia di detto ricorso e dell&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;incidente cautelare.<br /> 7. Dopodichè, all&#8217;odierna camera di consiglio del 20 dicembre 2018 si è svolta breve discussione orale, nel corso della quale il Collegio ha dato avviso ai difensori presenti, ex art. 60 cpa, dell&#8217;eventuale definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata: per tale eventualità , la difesa dell&#8217;appellante ha chiesto la previa pubblicazione del dispositivo e sempre in data odierna la stessa difesa ha depositato il versamento del contributo unificato, per l&#8217;importo di € 3.000,00.<br /> 8. Il dispositivo è stato pubblicato il giorno successivo 21 dicembre 2018 sub n. 7198/2018, con il seguente esito:<br /> &#8220;Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado. Spese del grado compensate&#8221;.<br /> 9. Di seguito si rendono le motivazioni di tale dispositivo.<br /> 10.Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni di improcedibilità  e inammissibilità  dell&#8217;appello, sollevate da Loran, per le seguenti ragioni:<br /> i) con il citato nuovo ricorso n. 1454/2018, BPM ha impugnato al TAR Bari non solo la deliberazione D.G. 17.10.2018, n. n. 1674, con cui l&#8217;ASL Bari ha revocato la precedente delibera n. 633/2018 e aggiudicato la gara alla ditta Loran s.r.l., ma anche il presupposto verbale 4 settembre 2018 (alla stessa deliberazione allegato &#8220;per farne parte integrante e sostanziale&#8221;), in cui il Presidente del Seggio di gara:<br /> &#8211; rammenta la sentenza del Tar Puglia n. 1176/2018, con cui viene annullata l&#8217;esclusione della ricorrente &#8220;con salvezza della riedizione del potere&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;in ottemperanza, pertanto, alla predetta pronuncia del TAR, dà  atto che nella seduta odierna verrà  riammessa la Ditta Loran Srl ed effettuate le operazioni di gara relative alla verifica della regolarità  e completezza della documentazione economica prodotta da quest&#8217;ultima ed alla conseguente riformulazione della graduatoria di merito&#8221;;<br /> ii) risulta così per tabulas che prima il Seggio di Gara e poi il Direttore generale (integrando espressamente la propria deliberazione con il suddetto verbale) hanno inteso prestare de plano ottemperanza alla sentenza di primo grado, senza procedere ad una nuova ed autonoma riedizione del proprio potere in ordine alla questione dell&#8217;esclusione della ditta Loran;<br /> iii) in assenza di un rinnovato esercizio del potere, nessun onere di impugnare tale determinazione di eseguire la pronuncia di primo grado poteva ritenersi gravante su BPM, discendendo l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di Loran non da un autonomo provvedimento di revoca dell&#8217;ASL di Bari (come Loran qualifica la suddetta deliberazione n. 1674/2018), bensì dalla statuizione giurisdizionale di primo grado cui l&#8217;ASL ha deciso di prestare ottemperanza e avverso la quale BPM si è tempestivamente gravata con il presente appello.<br /> 11. Appello di cui risulta fondato e assorbente &#8211; alla stregua del criterio della ragione più¹ liquida (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 6/04/2016, n. 1354 e n. 1355; sez. VI, 3/10/2014, n. 4961) &#8211; il secondo motivo.<br /> Il che esime il Collegio dall&#8217;esaminare sia le residue censure di merito sia le riproposte eccezioni in rito di inammissibilità  del ricorso di primo grado.<br /> 11.1. Del secondo motivo, si rivela in primo luogo pertinente il richiamo, ivi effettuato, alla sentenza 14 maggio 2018, n. 2853 della Sezione V di questo Consiglio, che ha compiuto un&#8217;approfondita disamina dell&#8217;art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui con tale mezzo si deduce la violazione.<br /> 11.2. Invero, al capo 13.2. di questa pronuncia si formulano articolate considerazioni di ordine generale che il Collegio condivide e che possono essere così sintetizzate:<br /> a) il citato art. 42 non ha un diretto precedente nel d.lgs. n. 163 del 2006 e recepisce gli artt. 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE, espressione della volontà  di creare meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche mediante l&#8217;individuazione e la regolazione delle situazioni di conflitto di interessi (cfr. Corte Giust. UE, 12 marzo 2015, C- 538/131);<br /> b) il secondo comma definisce il conflitto di interessi rilevante a questi fini e il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, imponendo &#8220;alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell&#8217;obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto&#8221;;<br /> c) l&#8217;ampia portata del secondo comma consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità  e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice) siano in grado di influenzarne il risultato: e ciù² il successivo capo 13.10. ritiene che si verifichi &#8211; come in quel caso di specie &#8211; quando il concorrente si sia potuto avvalere dell&#8217;apporto di conoscenze e di informazioni del progettista (esterno alla stazione appaltante e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) &#8220;al fine di predisporre un&#8217;offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante&#8221;;<br /> d) quanto all&#8217;interesse rilevante per l&#8217;insorgenza del conflitto, la norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità  della gara da assicurare (non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche) attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (cfr. Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415);<br /> e) peraltro, quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l&#8217;art. 80, comma 5, lett. d) dello stesso codice (di cui pure il secondo motivo d&#8217;appello denuncia la violazione) prevede, come extrema ratio, che sia l&#8217;operatore economico a sopportarne le conseguenze con l&#8217;esclusione dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto.<br /> 11.3. Una successiva sentenza della medesima V Sezione (3/09/2018, n. 5158, capo 14.1.) ha poi ulteriormente sottolineato che &#8211; ai fini dell&#8217;individuazione di una situazione di conflitto di interesse (ed è peraltro significativo che si trattasse, in quel caso, di una gara governata dalla meno rigorosa disciplina di cui al previgente D. Lgs. 163/2006) &#8211; sufficiente il carattere anche solo potenziale dell&#8217;asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all&#8217;acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può configurarsi il conseguente, indebito vantaggio competitivo conseguito, in violazione dei principi di imparzialità , buon andamento e par condicio competitorum.<br /> 11.4. Facendo applicazione delle anzidette coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta agevole osservare che:<br /> aa) è sicuramente erroneo l&#8217;argomento-cardine che ha condotto il primo Giudice all&#8217;accoglimento del ricorso Loran, per cui:<br /> &#8211; doveva &#8220;essere puntualmente accertato&#8221; che la presenza del Dott. Girardi nel proprio gruppo di lavoro avesse &#8220;determinato un&#8217;indebita posizione di vantaggio&#8221;;<br /> &#8211; solo se &#8220;effettivamente sussistente&#8221;, il vantaggio competitivo avrebbe determinato l&#8217;esclusione dalla gara di Loran;<br /> bb) invero e al contrario, al fine di integrare una situazione di conflitto di interessi il vantaggio competitivo così come l&#8217;asimmetria informativa possono anche solo essere potenziali, in quanto la norma del D. Lgs. 50/2016 è lato sensu una &#8220;norma di pericolo&#8221;, nel senso che essa e le misure che contempla (astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione dell&#8217;impresa concorrente ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 5 lett. &#8220;d&#8221;) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare;<br /> cc) da questo punto di vista, si verte &#8211; sul piano probatorio &#8211; nell&#8217;ipotesi inversa a quella sostenuta dal Tar Bari, e cioè a dover essere dimostrata non è la situazione di indebito vantaggio competitivo di cui avrebbe fruito il concorrente da escludere, bensì, all&#8217;opposto, che la presenza del Dott. Girardi nel gruppo di lavoro Loran non abbia alterato il principio delle pari opportunità  nella formulazione dei termini delle offerte per tutti gli offerenti nè determinato &#8220;alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti&#8221;: in questo senso si esprimono inequivocabilmente i punti 76 e 78 della pronuncia Tribunale di I grado UE, sez. II &#8211; 13/10/2015 n. 403/12, cui si richiama (e che riporta) proprio l&#8217;appellata sentenza del Tar Bari;<br /> dd) parimenti, quest&#8217;ultima sentenza si limita a richiamare e riportare un solo passo della decisione Sez. V n. 2853/2018, ma non risulta avere tenuto adeguatamente conto delle implicazioni discendenti da tutte le enunciazioni contenute nel capo 13.2. della decisione medesima e qui sintetizzate sub 11.2.;<br /> ee) si rivela, invece, pienamente coerente con tali enunciazioni il parere 11.12.2017 con cui il RUP ha ravvisato la &#8220;astratta&#8221; configurabilità  di &#8220;una fattispecie di potenziale conflitto di interessi a carico della ditta Loran, ai sensi dell&#8217;art. 42 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016&#8221; nella circostanza per cui nel gruppo di lavoro Loran fosse stato incluso il Medico Dirigente ASL Bari &#8220;preposto all&#8217;attività  di ispezione per la verifica dell&#8217;appropriatezza dei ricoveri presso le Case di cura e gli ospedali della ASL di Bari &#8220;: e ciù², ritenendo che lo specifico know-how informativo in possesso del predetto professionista (il quale ha accesso a dati quali/quantitativi relativi alle prestazioni erogate presso gli Ospedali e i PPTTAA) &#8220;possa aver potenzialmente influito, nel caso de quo, sulla predisposizione dell&#8217;offerta tecnica ed economica della ditta in parola e, pertanto, determinato, anche in via teorica, una distorsione della concorrenza e inficiato la par condicio&#8221;;<br /> ff) per un verso, infatti, non è ragionevolmente confutabile che la presenza &#8211; in seno al gruppo di lavoro di una ditta concorrente &#8211; di una figura dirigenziale di rilievo nella struttura organizzativa della stazione appaltante e direttamente a conoscenza, per ragioni del proprio ufficio, dell&#8217;andamento dell&#8217;attività  dei presidi ospedalieri, possa aver determinato una potenziale asimmetria informativa a vantaggio della medesima ditta in sede di formulazione della propria offerta.<br /> Per altro verso, ciù² che ulteriormente connota il caso di specie è la continuità  di siffatta situazione di potenziale conflitto di interessi al di là  della fase di gara e per tutta la fase di esecuzione del contratto: la Parte 3 (&#8220;Sintesi&#8221;) dell&#8217;offerta tecnica Loran (qui prodotta da BPM) si apre, infatti, con l&#8217;affermazione che &#8220;la parte dell&#8217;offerta tecnica qui proposta descrive il gruppo di lavoro che procederà  all&#8217;esecuzione del progetto di gestione informatizzata del percorso chirurgico dei blocchi operatori dei PP.OO. e PP.TT.AA. afferenti all&#8217;ASL BA&#8221;; dunque, risulta per tabulas che il Dott. Girardi avrebbe dovuto assumere contemporaneamente il duplice ruolo di co-esecutore del progetto offerto da Loran in una gara bandita dall&#8217;ASL Bari per la gestione di un rilevante segmento di attività  dei propri presidi ospedalieri e di Dirigente della medesima ASL con funzioni ispettive sugli stessi presidi.<br /> Così come risulta ictu oculi la non conciliabilità  di tale contemporaneo doppio ruolo, in relazione al quale incombeva sull&#8217;ASL un precipuo obbligo di vigilanza;<br /> gg) obbligo di vigilanza (in funzione preventiva del conflitto di interessi) che, ricomprendendo nel caso de quo sia la fase di gara che quella di esecuzione del contratto, è stato correttamente e necessariamente attuato dall&#8217;ASL mediante la misura espulsiva della Ditta Loran proposta dal RUP e fatta propria dalla Commissione giudicatrice nella successiva seduta del 12.12.2017: la stessa misura non risulta, pertanto, meritevole della sanzione di annullamento viceversa disposta dalla sentenza appellata la quale, in accoglimento del presente appello, deve, pertanto essere riformata, con consequenziale reiezione del ricorso di primo grado e con l&#8217;ulteriore effetto che resta in vita il suddetto provvedimento di esclusione di Loran dalla gara de qua.<br /> 12. Conclusivamente, l&#8217;appello va accolto agli effetti indicati alla lettera gg) del precedente capo 11.4.<br /> Le spese del grado possono, tuttavia, essere compensate tra tutte le parti costituite, in considerazione della peculiarità  e della natura eminentemente interpretativa della controversia.<br /> Quanto al contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 6-bis.1 DPR 115/2002, l&#8217;onere relativo al pagamento dello stesso nel processo amministrativo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese, per cui &#8211; stante siffatto regime legale tipizzato &#8211; non occorre una statuizione espressa della presente sentenza sul punto: solo per completezza, risultando due le parti soccombenti, il Collegio ritiene utile precisare che l&#8217;importo di euro 3.000 anticipato dalla parte appellante dovrà  alla stessa essere rimborsato per metà  da ciascuna di esse (ASL Bari e Loran Srl).<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M. Lipari, Pres. U. Maiello, Est. Parti: A.P. (Avv. Massimo Di Celmo) ASL Napoli 3 Sud (legale rappresentante p.t.) La trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo PEC del TAR non abilitato al deposito degli atti processuali non costituisce errore scusabile con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Deposito &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Lipari, Pres. U. Maiello, Est. Parti: A.P. (Avv. Massimo Di Celmo) ASL Napoli 3 Sud (legale rappresentante p.t.)</span></p>
<hr />
<p>La trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo PEC del TAR non abilitato al deposito degli atti processuali non costituisce errore scusabile con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Deposito &#8211; Trasmissione a indirizzo PEC del TAR non abilitato &#8211; Errore scusabile &#8211; Ambito applicativo &#8211; Eccezionalità  </strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><strong>L&#8217;errore consistente nella trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo PEC diverso da quello dell&#8217;organo giurisdizionale adito, è riconducibile alla violazione degli ordinari doveri di diligenza la cui puntuale cura, rientrando nella sfera di signoria del singolo soggetto abilitato, deve ritenersi incondizionatamente esigibile in capo ai professionisti che patrocinano innanzi agli organi di giurisdizione salvo situazioni eccezionali, riconducibili al caso fortuito ed alla forza maggiore. Pertanto, solo in tali situazioni eccezionali può essere concesso il beneficio dell&#8217;errore scusabile. In tutti gli altri casi l&#8217;appello va dichiarato inammissibile per tardività  del deposito presso la PEC corretta.</strong><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2019 </p>
<p>N. 00345/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04200/2018 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2018, proposto da Adelaide Perino, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Di Celmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), n. 05125/2017.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti l&#8217;avvocato Massimo Di Celmo;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Con il gravame in epigrafe l&#8217;appellante chiede la riforma della sentenza n. 05125/2017, pubblicata il 3/11/2017, con la quale il TAR per la Campania, Sezione V, ha respinto il ricorso proposto in riassunzione avverso la determina dirigenziale nÂ° 829 del 03/08/2007 avente ad oggetto la sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori della selezione interna per la categoria dei posti di assistente amministrativo e la ricollocazione nel profilo professionale rivestito alla data di pubblicazione del bando di selezione.</p>
<p>Il suddetto provvedimento espulsivo interveniva dopo la stipula, in data 29 giugno 2004, del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel nuovo profilo professionale, categoria &quot;C&quot;, e traeva alimento dal fatto che l&#8217;Amministrazione aveva rilevato la carenza dei requisiti di partecipazione alla selezione.</p>
<p>A seguito della sentenza nÂ° 3261/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva declinato la propria giurisdizione, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR che, perà², lo respingeva con la sentenza qui gravata.</p>
<p>A sostegno dello spiegato gravame l&#8217;appellante deduce:</p>
<p>1) che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il potere di autotutela della P.A. deve ritenersi limitato al campo dei rapporti di diritto pubblico, non potendo estendere i suoi effetti al di là  dell&#8217;atto amministrativo che l&#8217;amministrazione reputi illegittimo e/o inopportuno, mentre nel caso qui in rilievo l&#8217;intervento in autotutela è intervenuto quando era stato giù  stipulato il contratto di lavoro;</p>
<p>2) l&#8217;atto di autotutela gravato in prime cure sarebbe stato adottato in palese carenza di potere in quanto sia le prescrizioni del bando di selezione che quelle del regolamento aziendale sulle selezioni interne assegnerebbero la competenza, in via esclusiva, al direttore generale;</p>
<p>3) il TAR non avrebbe compiutamente esaminato la documentazione versata in atti dalla quale, a dire dell&#8217;appellante, risulterebbe che la ricorrente aveva svolto, presso la medesima azienda sanitaria NA 5, le mansioni proprie del profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto, dal novembre del 1995 sino all&#8217;indizione della selezione in oggetto avvenuta con la delibera del D.G. nÂ° 879 del 30/05/2000, non occorrendo, ai fini qui in rilievo, anche il coerente inquadramento nel corrispondente profilo funzionale;</p>
<p>4) il potere di autotutela sarebbe stato malamente esercitato a distanza di tre anni, senza evidenziare conferenti ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale.</p>
<p>L&#8217;ASL intimata non si è costituita in giudizio.</p>
<p>Ritiene il Collegio che non meriti favorevole valutazione l&#8217;istanza di rimessione in termini presentata dall&#8217;appellante in data 8.6.2018 con conseguente declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello per tardività  del relativo deposito.</p>
<p>Non sussistono, invero, i presupposti per concedere il beneficio dell&#8217;errore scusabile ai sensi dell&#8217;art. 37 d.lgs. n. 104/2010 in relazione al tardivo deposito del mezzo qui in rilievo, ritualmente effettuato solo in data 25.5.2018 a fronte di una notifica perfezionatasi giù  in data 11.4.2018 e, dunque, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 94 del c.p.a.</p>
<p>Vale premettere che, ai sensi dell&#8217;articolo 136 comma 2 del c.p.a.Â <i>i difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità  telematiche</i>.</p>
<p>Com&#8217;è noto, le disposizioni sul cd. PAT hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; dal 1° gennaio 2018 il processo amministrativo assume un regime interamente telematico anche per i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2017 (cfr. l&#8217;art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016).</p>
<p>A norma dell&#8217;articolo 9 comma 2 del D.P.C.M. 16/02/2016, n. 40 e salvo le evenienze eccezionali di cui ai commi 8 e 9, qui non in rilievo, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene, dunque, esclusivamente per via telematica.</p>
<p>Va, altresì, evidenziato che, a mente del comma 11 dell&#8217;articolo citato, gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.</p>
<p>Occorre, infine, soggiungere che l&#8217;allegato al suindicato DPCM, recante le specifiche tecniche, all&#8217;articolo 7 disciplina in dettaglio le modalità  di deposito a mezzo PEC, evidenziando che, una volta curati gli adempimenti ivi descritti, l&#8217;avvocato riceve automaticamente:</p>
<p>&#8211; dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell&#8217;ora di accettazione;</p>
<p>&#8211; successivamente, dal gestore dell&#8217;Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito;</p>
<p>&#8211; infine, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l&#8217;indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l&#8217;elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.</p>
<p>Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.</p>
<p>Orbene, a fronte di quanto fin qui rilevato, appare di tutta evidenza come l&#8217;istanza di rimessione in termini non sia suscettiva di favorevole delibazione.</p>
<p>Anzitutto, deve rilevarsi come si è in presenza di una disciplina processuale che non può più¹ dirsi di recente conio, oltretutto contraddistinta, per i profili qui in rilievo, da prescrizioni sufficientemente chiare ed inequivoche.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;errore in cui è incorso l&#8217;appellante, e consistente nella trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo diverso da quello dell&#8217;organo giurisdizionale adito, è riconducibile alla violazione degli ordinari doveri di diligenza la cui puntuale cura, rientrando nella sfera di signoria del singolo soggetto abilitato, deve ritenersi incondizionatamente esigibile in capo ai professionisti che patrocinano innanzi agli organi di giurisdizione salvo situazioni eccezionali, riconducibili al caso fortuito ed alla forza maggiore qui non in rilievo.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;errore in cui è incorso l&#8217;appellante &#8211; che ha digitato un indirizzo PEC diverso da quello dovuto e non abilitato alla ricezione ed al deposito del ricorso- era, altresì, immediatamente riconoscibile proprio in ragione della peculiare conformazione del suindicato protocollo tecnico atteso che, ai sensi della sopra richiamata disciplina di settore, questi avrebbe dovuto ricevere, in aggiunta alla ricevuta di consegna, il messaggio di registrazione deposito.</p>
<p>Di contro, in mancanza di tale specifica ed aggiuntiva comunicazione, che caratterizza il procedimento qui in rilievo, l&#8217;appellante avrebbe dovuto agevolmente rendersi conto, superato il torno temporale delle 24 h previste, che il deposito non era andato a buon fine, senza attendere la scadenza dei termini di legge ovvero comunicazioni da parte della Segreteria, a ciù² non tenuta.</p>
<p>Tanto premesso, occorre soggiungere che la concessione del beneficio dell&#8217;errore scusabile &#8211; per consolidato orientamento anche dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (2 dicembre 2010, n. 3; 9 agosto 2012, n. 32; 10 dicembre 2014, n. 33; 27 luglio 2016, n. 22) &#8211; costituisce uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell&#8217;alterazione della regola della parità  delle armi nel processo che potrebbe conseguirne, cosicchè l&#8217;art. 37 c.p.a. va considerata norma di stretta interpretazione. In definitiva, il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscurità  del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell&#8217;Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore, circostanze, tutte, non ravvisabili nel caso di specie (in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638; sez. V, 31 marzo 2017, n. 1501).</p>
<p>Consegue, pertanto, a quanto fin qui rilevato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello.</p>
<p>Nulla è dovuto per le spese di giudizio in ragione della mancata costituzione della parte intimata.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p>Nulla per le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati: </p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p>Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>Giorgio Calderoni, Consigliere</p>
<p>Umberto Maiello, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a></p>
<p>A. Migliozzi Pres. Est. (Omissis rappr. e difeso dall&#8217;avv.to A. Fanizzi e C. Rosso, c. Regione Valle d&#8217;Aosta rapp. e difesa dall&#8217;avv.to R. Jans, F. Pastorino, F. L. Mandriota) Le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria &#160; 1.- Tutela della salute &#8211; disabilità  &#8211; benessere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Migliozzi Pres. Est. (Omissis rappr. e difeso dall&#8217;avv.to A. Fanizzi e C. Rosso, c. Regione Valle d&#8217;Aosta rapp. e difesa dall&#8217;avv.to R. Jans, F. Pastorino, F. L. Mandriota)</span></p>
<hr />
<p>Le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Tutela della salute &#8211; disabilità  &#8211; benessere personale e qualità  della vita &#8211; diritto della persona disabile.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.&#8211; Disabilità  &#8211; Esigenze Finanziarie &#8211; Diritto alla salute &#8211; prevale.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.- Amministrazione sanitaria &#8211; disabilità  &#8211; prestazioni assistenziali &#8211; obbligo di risultato &#8211; sussiste.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La legislazione in tema di disabilità, come letta, interpretata e rivisitata dalla giurisprudenza costituzionale e dei giudici di merito configura per la tutela della salute della persona e per l&#8217;assistenza ai disabili un sistema articolato da un lato sul diritto del soggetto affetto da disabilità  a ricevere le cure in misura tale da assicurare il benessere e la qualità  della vita e dall&#8217;altro lato sull&#8217;obbligo per le strutture sanitarie ad erogare le prestazioni necessarie per conseguire le condizioni ottimali di salute della persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;Amministrazione competente alla erogazione delle prestazioni assistenziali incombe, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili, uno specifico, inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi quale utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali al punto da potersi (e doversi) configurare, ove ne ricorrano i presupposti, in capo all&#8217;Amministrazione, all&#8217;uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinchè la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="RIGHT">Pubblicato il 14/01/2019</p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00002/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00027/2018 REG.RIC.</b></p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 27 del 2018, proposto da<br />
-OMISSIS-, in proprio e nella loro qualità di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Fanizzi, Cecilia Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Fanizzi in Aosta, via Torino 7;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Jans, Francesco Pastorino e Flavia Luciana Mandriota con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Avvocatura regionale piazza Deffeyes n. 1 in Aosta</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento :</b></i></p>
<p>a) del provvedimento del Coordinatore del dipartimento sanità della Regione autonoma della Valle d’Aosta del 9 maggio 2018 di reiezione della richiesta dei ricorrenti di definire per il figlio minore -OMISSIS-un progetto individuale ex art. 8 legge regionale n. 14/2008;</p>
<p>b) del provvedimento del Coordinatore del dipartimento sanità della RAVA del 20 giugno 2018 con cui viene comunicato il non accoglimento della istanza di riesame del provvedimento di diniego del 20 maggio 2018;</p>
<p>c) della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 75 del 29 gennaio 2018 in parte qua;</p>
<p>d) della delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 8 dell’8/1/2018 in parte qua</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>della Regione Autonoma della Valle d’Aosta a dar corso alle procedure dirette a definire il progetto individuale di vita del minore -OMISSIS-nato -OMISSIS- in attuazione degli articoli 14 della l. 328/2000 e 8 della l.r. 14/2008</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>I &#8211; I ricorrenti sono genitori del figlio minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS-,-OMISSIS-, affetto da grave disabilità. In particolare, il loro figliuolo sin dalla nascita è affetto da <i>omissis </i>. Il piccolo presenta infezioni alle vie respiratorie, deve essere alimentato artificialmente e necessita di assistenza costante, specificatamente di assistenza infermieristica specializzata che metta in essere tutte le operazioni necessarie per l’attività respiratoria del bambino e per la sua alimentazione E’ stato sottoposto ai fini di diagnosi e cura a diverse visite mediche presso vari ospedali pediatrici , tra cui quello di<i> omissis </i>e all’esito degli ultimi ricoveri gli sono stati riscontrati anche deficit della funzione uditiva e visiva.</p>
<p>In ragione delle gravi patologie di cui è affetto ad -OMISSIS- è stata riconosciuta la condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge n. 1904 del 1992, l’invalidità civile con diritto all’ indennità di accompagnamento in quanto minore invalido con necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il piccolo -OMISSIS-e stato inoltre riconosciuto non autosufficiente ai sensi della legge regionale n. 23/ 2010 ed è in possesso della certificazione per l’erogazione del bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica in presenza di apparecchiature medico- terapeutiche per il mantenimento in vita .</p>
<p>I 1 &#8211; Nel 2017 -OMISSIS-veniva inserito per l’anno scolastico 2017- 2018 presso la scuola -OMISSIS- , con l’elaborazione di un PEI ( Piano Educativo Individualizzato ) avuto riguardo alla relazione clinica redatta dalla dott.ssa Leggero secondo la quale “ il bambino non possiede alcuna autonomia personale e necessita dell’assistenza continua dell’adulto” e che inoltre “ in considerazione del severo quadro clinico, è necessario che -OMISSIS- venga seguito da insegnante /educatore , in presenza di assistenza infermieristica” .</p>
<p>I 2- -OMISSIS-veniva quindi iscritto alla scuola-OMISSIS-per l’anno 2017- 2018 presso -OMISSIS-, ma l’Azienda USL non ha attivato il servizio di assistenza infermieristica e i genitori con ricorso ex art. 700 c.p.c. adivano il giudice ordinario per vedersi riconoscere il servizio a carico della Regione Valle d’Aosta di assistenza infermieristica presso la scuola frequentata dal loro figlio durante l’orario scolastico.</p>
<p>Con ordinanza cautelare del 18 maggio 2018 il Tribunale di Aosta ordinava all’Azienda USL di Aosta di “garantire con decorrenza immediata a propria cura e spese l’assistenza infermieristica presso la scuola frequentata da -OMISSIS&#8211;OMISSIS- durante l’ordinario orario scolastico”.</p>
<p>II &#8211; Con domanda del 18 aprile 2018 ( protocollo regionale n. 16381 del 19/4/2018 ) il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- , con allegata relazione medica, chiedeva al competente assessorato regionale per il figlio -OMISSIS-la definizione di un progetto individuale ex art. 8 della l.r. n. 14/2008 “tenendo conto delle condizioni di salute del bambino, della imprevedibilità degli interventi sanitari da eseguire a casa e la loro continuità, della vita familiare e lavorativa della famiglia e in particolare -OMISSIS-che frequenta -OMISSIS-”.</p>
<p>In riscontro a tale domanda il dirigente coordinatore del Dipartimento sanità regionale con nota pervenuta il 9/5/2018 richiamava le determinazioni assunte dalla Regione con la Delibera della G.R . n. 75 del 29 gennaio 2018, istitutiva dell’Unità di valutazione multidimensionale della Disabilità ( UVMD), in cui si è decisa “la valutazione nell’anno 2018 di un campione di 15 persone tra i ragazzi e le ragazze in uscita dal percorso scolastico in lista di attesa per i CEA e/ inseriti nei laboratori occupazionali” e che quindi “non era possibile in questo primo anno di sperimentazione , dare seguito alla richiesta e definire il progetto individuale di -OMISSIS-ex art. 8 della l.r. n. 1472008”. Peraltro in detta nota si dava atto che -OMISSIS-, come tutti i bambini con disabilità della sua età, dovrebbe avere un Piano assistenziale individuale ( PAI ) che definisce le prestazioni di cura , riabilitazione e assistenza sanitaria e socio- sanitaria di cui necessita e un Piano educativo individuale ( PEI ) che definisce gli interventi educativi , formativi e di inclusione scolastica adatti alla sua condizione”.</p>
<p>Il sig. -OMISSIS- presentava avverso il suindicato atto di mancato accoglimento della suillustrata domanda di concessione di Progetto individuale di vita per il figlio istanza di riesame in autotutela che veniva riscontrata con nota del 20/6/2018 in cui si “confermava quanto già comunicato con la precedente nota del 9 maggio 2018 relativamente all’impossibilità di accogliere , al momento, l’istanza”.</p>
<p>III- Gli interessati hanno allora impugnato con il ricorso all’esame gli atti di diniego e di conferma del diniego sopra indicati, la delibera della G.R n. 75/2018 in parte qua, la delibera sempre della G.R. n. 8/2018 avente ad oggetto il “piano degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” per il triennio 2018/2020 e altresì chiesto la condanna della Regione Autonoma della Valle d’Aosta a dar corso alle procedure dirette a definire il progetto individuale di vita per il minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS- .</p>
<p>A sostegno del proposto ricorso sono state dedotte con un unico, articolato motivo le seguenti censure:</p>
<p>Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,32,34 e 38 Cost. , degli artt. 4,5 e 19 della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, dell’art. 14 della legge n. 382/2000, dell’art. 8 della l.r. n. 1472008 , dell’art. 2 del dlgs n. 66/2017, dell’art. 2 della legge n. 67/2006 e dell’art. 1 comma 3 della legge 22 giugno 2016 n. 112; violazione di legge e eo eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione , difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca tra gli atti , travisamento dei fatti .</p>
<p>Assume in sostanza parte ricorrente che il diniego opposto e le determinazioni della Giunta Regionale ad esso sottese non possono costituire giuridica giustificazione a non approvare ed approntare il progetto individuale di vita richiesto per il piccolo -OMISSIS-in quanto in contrasto con i principi costituzionali e con le disposizioni della normativa statale e regionale dettate a tutela della disabilità. In particolare il progetto individuale di vita è un progetto comprensivo di tutte le prestazioni e i servizi occorrenti al disabile per la piena integrazione nell’ambito della vita familiare, educativa, sociale previsto dalla legge a favore del disabile e il suo diniego è da considerarsi illegittimo.</p>
<p>Né possono essere addotte a giustificazione del diniego ragioni di tipo organizzativo del tutto superate rispetto alla sussistenza di un diritto del soggetto disabile, costituzionalmente previsto a vedersi assicurato a mezzo del progetto individuale di vita , una vita dignitosa .</p>
<p>III- 1 Si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta che ha contestato la fondatezza dei profili di censura dedotti in ricorso. In particolare la difesa dell’Amministrazione intimata ha fatto presente che nel caso specifico il figlio dei ricorrente usufruisce di strumenti multidisciplinari che integrano l’aspetto educativo e quello medico, disponendo quindi di un proprio progetto di vita.</p>
<p>Le parti hanno poi prodotte memorie di replica a migliore sviluppo ed ulteriore contestazione dei reciproci assunti difensivi.</p>
<p>All’udienza pubblica del 12 dicembre 2018 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p>IV &#8211; Tanto premesso in punto di fatto, nel merito il ricorso si appalesa fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue</p>
<p>IV 1- IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</p>
<p>La legge 8 novembre 2000 n. 328 dal titolo “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 ( “ principi e finalità”) prevede espressamente che “ la Repubblica promuove interventi per garantire la qualità della vita, … previene, elimina e riduce le condizioni di disabilità , di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia , in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione”.</p>
<p>La predetta legge poi all’art. 14 ( dal titolo “ progetti individuali per le persone disabili”) stabilisce specificatamente quanto segue:</p>
<p>“ 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni d’intesa con le aziende unità sanitarie locali , predispongono , su richiesta dell’interessato un progetto individuale , secondo quanto stabilito dal comma 2”</p>
<p>“2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19, il progetto individuale comprende oltre alla valutazione diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale , i servizi alla persona, a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata , con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale . Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”</p>
<p>A proposito delle disposizioni primarie dettate in tema di disabilità e di assistenza ai disabili la Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare il diritto sociale del disabile di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita ( cfr sentenze 23 settembre 2016 n. 213; 18 luglio</p>
<p>2013 n. 203; n. 158 del 2018 ) e il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per le persone con disabilità ( vedi sentenza n. 18 del 2009 ), spingendosi ad affermare, con la sentenza n. 80 del 2010 la natura incomprimibile, rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica, del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo .</p>
<p>Il giudice delle leggi, è il caso di ribadirlo, ha richiamato, a sostegno dei diritti all’assistenza concreta del soggetto disabile nella famiglia e nella comunità oltrechè i valori di sussidiarietà e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. e in generale il complesso dei valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, le norme internazionali quali la Carta sociale europea , ratificata e resa esecutiva con legge n. 30 del 1999, la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea , proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, con protocollo opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 2009).</p>
<p>Se quello testè riportato è il quadro della legislazione nazionale dettata in subjecta materia, come interpretato dalla Corte costituzionale, la Regione Valle d’Aosta , nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 3 lettera i) e l dello statuto speciale , ha adottato la legge regionale 18 aprile 2008 n. 14 dal titolo “ sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” che all’art. 1 intitolato “ oggetto e finalità” , così dispone:</p>
<p>“1. La Regione Valle d’Aosta/ Vallèe d’Aoste, in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, eguaglianza e discriminazione di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, ….:</p>
<p>a) promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l’estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza , con la corresponsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie e dei singoli, e delle formazioni speciali e la loro partecipazione per la costruzione , a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;</p>
<p>b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità fondato sull’integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;</p>
<p>c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia possibile anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilità della persona con disabilità, in particolare mediante una serie di servizi coordinati ed integrati per la prevenzione , la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati anche riabilitativi , per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché con riguardo alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e della sua famiglia , volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione sociale , a migliorare le opportunità di vita indipendente e a favorire l’assistenza a domicilio delle persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica anche in conformità ai principi della legge 21 maggio 1998 n. 162( modifiche alla legge 5 febbraio 1998 n. 104 concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave ) e agli artt. 14,15,e 16 della l. n. 328/200 ….”.</p>
<p>La stessa legge poi all’art.8 dal titolo “ progetto individuale e presa in carico . Unità di valutazione multidimensionale “ così prevede :</p>
<p>“1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge , è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l.16271998 e all’art. 14 della legge n. 328/2000 che comprende , oltre alla valutazione diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione , formazione e inserimento lavorativo , i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e alla inclusione sociale nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia , definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione , i tempi di realizzazione e la spesa occorrente”</p>
<p>“2. Il progetto individuale è approvato dall’unità di valutazione multidimensionale ( UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della sua valutazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2. L’UVMD può, nell’esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.</p>
<p>“3. L’UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia , con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e monitorare costantemente l’evoluzione della situazione personale e di consentire l’implementazione la riformulazione del progetto individuale in relazione al ciclo vitale , alle opportunità, alle risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che favoriscono una presa in carico efficace .</p>
<p>“4. La presa in carico comporta , con il sostegno della famiglia e l’attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale , interventi di valutazione, di consulenza, di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche , pubbliche e private, del territorio e di informazione e di accesso alla rete dei servizi”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>V LA FATTISPECIE CONCRETA E LA QUESTIONE GIURIDICA DA RISOLVERE</p>
<p>V.1.Il padre di -OMISSIS-con istanza pervenuta il 19 marzo 2018, supportata da apposita relazione, chiede alla Regione Valle d’Aosta, competente a provvedere la definizione di un progetto individuale ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 14/2008 cui viene dato negativo riscontro con nota del 9/ 5/2018 per poi seguire una richiesta di riesame in autotutela da parte del genitore del-OMISSIS-disabile in data 7 giugno 2018 la quale viene parimente respinta dall’Assessorato alla Sanità della RAVA con nota del 20/6/2018.</p>
<p>Entrambi i suindicati provvedimenti dell’Amministrazione regionale fondano il diniego di definizione del progetto individuale di assistenza su una motivazione così riassumibile:</p>
<p>“con deliberazione n. 75 del 29 gennaio 2018 la Regione ha istituito l’Unità di valutazione della disabilità ( UVMD, in attuazione per la prima volta dell’art. 8 della l,r. n. 14/2008, con la introduzione di una fase sperimentale che prevede la valutazione su base ICF e la definizione dei progetti di vita per un campione di 15 casi indicativi da selezionare tra i ragazzi e le ragazze in uscita dal percorso scolastico nell’anno 2017/2018 nonché tra gli utenti attualmente inseriti nei CEA e nei laboratori occupazionali”. La Regione , quindi , all’attualità, oppone un diniego alla definizione della domanda di progetto di vita in questione e rimanda il riesame della istanza de qua all’entrata a regime dell’UVMD, dando peraltro atto che il piccolo -OMISSIS-ha bisogno “di un Piano assistenziale individuale ( PAI ) che definisce le prestazioni di cura, riabilitazione e assistenza socio sanitaria di cui necessita e di un Piano educativo individuale (PEI) che definisce gli interventi educativi , formativi e di inclusione scolastica adatti alla sua condizione” .</p>
<p>Su quest’ultimo punto vale peraltro precisare che allo stato, come ammesso dalle parti, il piccolo -OMISSIS-usufruisce degli strumenti socio- sanitari e assistenziali di cui a un PAI e a un PEI, ancorchè questa situazione , ad avviso di parte ricorrente non è satisfattiva della pretesa sostanziale qui azionata dal momento che si rivendica il diritto ( denegato ) di vedersi riconoscere un sistema di prestazioni assistenziali, sanitarie ed educative ulteriori e meglio articolate, esattamente quelle previste dal progetto di vita individuale di cui all’art. 8 della legge regionale n. 14/2008.</p>
<p>I genitori del piccolo -OMISSIS- con il ricorso all’esame hanno quindi impugnato i provvedimenti di diniego e altresì la delibera della Giunta Regionale n. 75/2018 nella parte in cui prevede una fase di sperimentazione che si rivela ostativa all’accoglimento della domanda di definizione di un progetto di vita individuale avanzata dal ricorrente deducendo la illegittimità di tali previsioni in quanto in contrasto con la normativa di rango primario sia nazionale che regionale che sancisce il diritto del disabile ad una vita indipendente e accorda al medesimo le misure multidisciplinari di assistenza propri di un progetto individuale di vita senza tollerare limitazione di tipo organizzativo e/o finanziario alcuna .</p>
<p>V. 1 Ritiene il Collegio che le censure mosse dalla parte ricorrente con un unico, articolato motivo di gravame siano condivisibili e il ricorso vada accolto nei sensi e per gli effetti di cui alla seguente motivazione.</p>
<p>E’ noto che la tutela della salute è un diritto fondamentale che si annovera tra i c.d. diritti sociali contemplato e protetto dalla Carta costituzionale e il legislatore al fine di dare attuazione al dettato costituzionale si è dato carico di assicurare l’assistenza sanitaria necessaria , sotto molteplici forme, per far fronte alle malattie fisiche e psichiche, da erogarsi a cura del sistema sanitario nazionale ( cfr artt. 2 e 14 della legge n. 833/1978). Più specificatamente, rimanendo nella materia qui in rilievo, il dlgs n. 502/1992 all’art. 1 chiarisce che “ il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche … i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza , della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.</p>
<p>Il DPCM 12 gennaio 2017 poi all’art. 22 stabilisce che “ il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità , con patologie in atto o esiti delle stesse percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici, e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico , limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita . L’Azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio”.</p>
<p>Il sistema legislativo sopra delineato, come letto, interpretato e rivisitato dalla giurisprudenza costituzionale e dei giudici di merito configura quindi per la tutela della salute della persona e per l’assistenza ai disabili un sistema articolato da un lato sul diritto del soggetto affetto da disabilità a ricevere le cure in misura tale da assicurare il benessere e la qualità della vita e dall’altro lato sull’obbligo per le strutture sanitarie ad erogare le prestazioni necessarie per conseguire le condizioni ottimali di salute della persona. Nondimeno è anche vero che nel nostro ordinamento sussiste il problema di come dare concreta ed effettiva applicazione al diritto alla salute della persona e ai diritti all’assistenza dei disabili in ragione dei limiti che l’Amministrazione ( e prima ancora il legislatore) incontra in relazione alle esigenze organizzative e alle risorse finanziarie disponibili , sicchè il Collegio deve farsi carico di accertare ( ed è in questa indagine che si racchiude l’ubi consistam della controversia ) se l’adozione di una misura di tipo sperimentale da parte della Regione della Valle d’Aosta che rimanda e comunque elude la richiesta di approntare un progetto individuale di vita ( misura assistenziale pure espressamente contemplata dal legislatore all’art. 8 della l.r. n. 14/2008) costituisca circostanza di fatto e di diritto idonea ( legittimamente) a giustificare o meno il diniego di definire il progetto assistenziale in parola.</p>
<p>In apertura si è riportato la normativa di rango costituzionale e primario intervenuta in materia e non v’è dubbio che il quadro costituzionale e legislativo depone nel senso della necessità per l’Amministrazione di erogare le misure di sostegno affinchè il disabile possa rimuovere o comunque diminuire le condizioni di handicap, configurandosi la posizione del soggetto affetto da disabilità in relazione all’ottenimento delle prestazioni assistenziali da parte delle competenti strutture in termini di un diritto ( sociale) pressochè incomprimibile .</p>
<p>Alla voluntas legis sopra indicata si aggiunga che il giudice amministrativo ha avuto modo più volte di statuire il principio per cui “ una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” ( cfr Cons. Stato Sez. VI n. 2624/2017 e 2698/2017) .</p>
<p>Parimenti è stato statuito con specifico riferimento al piano educativo individualizzato , il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, laddove le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità ( cfr Cons Stato Sez.VI 375/2017 n. 2023; TAR Lazio sez. III bis 1ottobre 2018 n. 8596; idem, di recente, 21/12/ 2018 n. 12506).</p>
<p>Insomma il quadro normativo disciplinante la materia e l’elaborazione giurisprudenziale sul punto intervenuta conducono inequivocabilmente a ritenere che sull’Amministrazione incombe per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico , inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi a mò di utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali al punto da potersi ( e doversi ) configurare nei casi come quello qui all’esame in capo all’Amministrazione, all’uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinchè la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.</p>
<p>Se così è, per tornare al caso che interessa, occorre allora dare atto che :</p>
<p>a) il piccolo -OMISSIS-in ragione della grave disabilità da cui è affetto e delle sue condizioni di non autosufficienza non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, ha diritto a vedersi definita positivamente la domanda di progetto di vita individuale di cui al più volte citato art. 8 ( la sussistenza del diritto in questione è peraltro sostanzialmente ammessa dalla Regione con le stesse note di diniego in contestazione);</p>
<p>b) la Regione Valle d’Aosta nelle vesti di soggetto titolare del potere amministrativo ha il dovere di conformare il diritto del piccolo -OMISSIS- nei sensi che al medesimo spetta l’erogazione del complesso di interventi, prestazioni e strumenti assistenziali di cui al progetto di vita individuale più volte menzionato, senza che possa opporsi da parte dell’Amministrazione regionale il divisamento contenuto nella delibera della Giunta Regionale n. 75/2018 relativo alla sia pure temporanea previsione di predisporre le misure comprese nel progetto di vita individuale ex art. 8 l.r. n. 14/2008 per altri soggetti, con esclusione dei minori aventi l’età di-OMISSIS-.</p>
<p>La misura organizzatoria fatta valere dalla Regione non può invero essere ostativa all’accoglimento della richiesta avanzata dai ricorrenti proprio perché va ( illegittimamente ) a condizionare un diritto che non tollera limitazioni e/o essere subordinata a condizioni di tipo organizzativo come quella opposta che rinviano o rendano comunque incerta la possibilità di erogazione delle chieste prestazioni, sì da frustrare illogicamente le finalità di assistenza che la stessa legislazione regionale ha inteso espressamente far conseguire con la prevista concessione delle prestazioni tutte necessarie al benessere del disabile, quelle recate dalla norma di cui all’art. 8 della legge regionale n. 14/2008.</p>
<p>Insomma il diritto del disabile -OMISSIS-alla definizione positiva del progetto di vita sussiste e va riconosciuto con immediatezza e pienezza</p>
<p>V. II. Una volta accertato l’an della fondatezza della pretesa qui fatta valere dai ricorrenti, occorre a questo punto andare a stabilire la consistenza di tale pretesa e cioè verificare in concreto di quali prestazioni, che devono essere erogate a carico delle strutture pubbliche, il piccolo -OMISSIS-ha diritto di giovarsi.</p>
<p>Quest’ultimo accertamento per il vero non è di poco conto se è vero che (e la circostanza è stata ribadita in sede di discussione della causa ) la difesa della Regione nelle sue memorie ha insistito sul fatto che il-OMISSIS- dispone allo stato di un PAI e di un PEI e che quindi alcun altra misura sarebbe da ad approntarsi, essendo le prestazioni previste dai anzidetti due Piani ( PAI e PEI ) del tutto esaustive .</p>
<p>L’assunto difensivo di parte resistente non può essere condiviso.</p>
<p>IL PAI ( piano di assistenza individualizzato ) di cui -OMISSIS-disporrebbe è elaborato dalla UVMD dell’Azienda USL con la partecipazione dell’assistenza sociale e consiste nell’erogazione dei livelli di assistenza sanitaria e socio- sanitaria in relazione alle esigenze assistenziali del-OMISSIS- con un’assistenza infermieristica a domicilio.</p>
<p>Il PEI ( progetto educativo individuale ) pure a disposizione del piccolo -OMISSIS- ( ancorchè solo dopo che è intervenuto il riconoscimento all’attribuzione da parte dell’adito Tribunale di Aosta, con ordinanza n. 85 del 18/5/2018) è elaborato dall’istituzione scolastica -OMISSIS-( il bambino frequenta la scuola -OMISSIS-) prevede l’insegnante di sostegno e l’operatore di sostegno per un certo numero di ore nonché la presenza di un infermiere durante le ore di frequenza scolastica.</p>
<p>Ciò detto, a definire invece il progetto di vita individuale è lo stesso articolo 8 della legge 14 aprile 2008 n. 14 secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità “ comprende oltre alla valutazione diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione , educazione , istruzione , formazione e inserimento lavorativo , i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all’inclusione sociale , nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale” .</p>
<p>Dalla semplice lettura della della norma de qua , è agevole evincere che il progetto di vita individuale è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria degli strumenti recati dal PAI e dal PEI dei quali il piccolo -OMISSIS-dispone : vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile, senza che la disposizione in parola correli questa o quella prestazione, questo o quell’intervento ad una particolare fascia di età della persona affetta da disabilità .</p>
<p>E’ l’insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l’integrale tutela della disabilità, di quelle prestazioni e di quegli interventi che il piccolo -OMISSIS-ha bisogno e che sono al medesimo spettanti giacchè attraverso l’effettiva erogazione e fruizione di tali, multiformi misure è possibile conseguire in maniera esaustiva da parte dell’interessato il bene della vita oggetto della vicenda processuale, contemplato direttamente dalla norma , ma ingiustificatamente frustrato dall’Amministrazione in sede applicativa</p>
<p>La Regione Valle d’Aosta con la normativa più volte richiamata ha avuto il merito di prevedere la concessione in favore del soggetto disabile di tali strumenti : per il piccolo -OMISSIS- è stata invocata l’applicazione delle misure previste dal legislatore regionale e non v’è valido motivo per negare o differire l’erogazione di tali strumenti, non potendo essere opposte, come sostanzialmente ostative, circostanze di tipo organizzativo come quelle dedotte negli atti impugnati.</p>
<p>E d’altra parte con il riconoscimento pieno e non condizionato del diritto invocato dai ricorrenti alla positiva definizione in favore del loro figlioletto ad usufruire in via immediata e completa delle misure previste dal progetto individuale di vita, la stessa Amministrazione finisce col dare concreta dimostrazione che la sua attività è idonea a conseguire finalità di pubblico interesse ( la tutela della salute di soggetti particolarmente svantaggiati ) in aderenza al canone di efficienza dell’agire amministrativo .</p>
<p>In forza delle suesposte considerazioni le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con il proposto gravame si rivelano fondate e per l’effetto gli atti impugnati come in epigrafe indicati vanno annullati , nella parte in cui illegittimamente denegano, rinviano o comunque contribuiscono a differire l’attivazione in favore del piccolo -OMISSIS- delle misure di cui al progetto individuale di vita ex art. 8 citato , come fondatamente chiesto dagli interessati genitori.</p>
<p>Nella peculiarità della fattispecie all’esame e nel comportamento non smaccatamente penalizzante tenuto dalla resistente Regione possono ravvisarsi giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) e c) e d) dell’epigrafe ( questi ultimi due in parte qua ) e con condanna della Regione Autonoma della Valle d’Aosta ad attivare con decorrenza immediata per minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS- un progetto di vita individuale di cui all’art. 8 della l.r. n. 14/2008 con tutte le misure ivi previste</p>
<p>Compensa tra le parti le spese del giudizio</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.348</a></p>
<p>M. Lipari Pres. , U. Maiello Est.,Parti Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (Avv. Rosella Ferrara) G.T. (Avv.ti Giovanni Calafiore, Raffaela Polci) In tema di soccorso istruttorio. 1. Contratti Pubblici &#8211; Gara &#8211; Esclusione &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Applicabilità  &#8211; Presupposti. 2. Contratti Pubblici &#8211; Gara &#8211; Esclusione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Lipari Pres. , U. Maiello Est.,Parti Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (Avv. Rosella Ferrara) G.T. (Avv.ti Giovanni Calafiore, Raffaela Polci)</span></p>
<hr />
<p>In tema di soccorso istruttorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti Pubblici &#8211; Gara &#8211; Esclusione &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Applicabilità  &#8211; Presupposti.<br /> 2. Contratti Pubblici &#8211; Gara &#8211; Esclusione &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Onere Probatorio &#8211; A carico del concorrente &#8211; Sussiste. </span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, rispetto all&#8217;art. 46 del d.lgs. 163/2006, estende l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;istituto del soccorso istruttorio ben al di là  delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento. Si può far ricorso al soccorso istruttorio per supplire alle carenze di &#8220;qualsiasi elemento formale della domanda&#8221;, ossia la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità , anche quando di tipo &#8220;essenziale&#8221;, purchè non involgente l&#8217;offerta economica e tecnica in sì© considerata.<br /> 2. Nel rispetto dei principi generali in materia di riparto dell&#8217;onere probatorio ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c. e, in particolare, del principio di prossimità  o vicinanza della prova, affinchè possa ritenersi attivabile il soccorso istruttorio, è a carico della concorrente, nei cui confronti è invocata la sussistenza di una causa di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, dimostrare in giudizio che, ove tale istituto fosse stato correttamente attivato da parte della stazione appaltante nel corso della procedura di gara, l&#8217;esito le sarebbe stato favorevole, disponendo essa del requisito in contestazione. Infatti, non è possibile addurre soltanto in via ipotetica la violazione del principio del soccorso istruttorio.<br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2019<br /> N. 00348/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 04338/2018 REG.RIC.<br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 4338 del 2018, proposto dall&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <em>contro</em><br /> G. T., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calafiore, Raffaela Polci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <em>nei confronti</em><br /> Serenissima Ristorazione S.p.A non costituita in giudizio;  <em>per la riforma</em><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00302/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ditta G. T.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Rosella Ferrara e Luigi Di Monaco su delega dell&#8217;avv. Giovanni Calafiore e di Raffaela Polci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> L&#8217;Azienda Ospedaliera, odierna appellante, ha indetto una procedura selettiva avente ad oggetto la &#8220;<em>Concessione area, allestimento ed erogazione del servizio bar e distributori automatici nel presidio ospedaliero G.Salesi&#8221; per un valore di € 1.432.500,00, sottosoglia ex art. 36 comma 2 lettera B) e art. 164 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016&#8243;</em>.<br /> Segnatamente, la divisata commessa ha natura di concessione mista di servizi, forniture e lavori e, all&#8217;interno di essa, la quota relativa alla concessione di lavori concerne l&#8217;esecuzione, a cura e spese del concessionario, di &#8220;<em>lavori di progettazione e realizzazione di un nuovo locale, riqualificazione degli ambienti assegnati e la fornitura e posa in opera degli arredi ed attrezzature necessarie all&#8217;attivazione dell&#8217;attività  &#8221; per un valore pari a € 350.000,00, oltre iva</em>&#8220;.<br /> Alla suddetta procedura partecipava anche la ditta Papillon di G.T. la quale dichiarava di volersi avvalere, per la progettazione e l&#8217;esecuzione dei lavori edili e per l&#8217;allestimento dei locali, della società  Tecnobar srl.<br /> In sede di verifica dei requisiti di ammissione, nella seduta riservata del 22.2.2018, il seggio di gara, oltre a registrare carenze compilative del DGUE della Tecnobar, ritenute tuttavia emendabili per via di soccorso istruttorio, rilevava che la suddetta ditta:<br /> 1) non aveva in alcun modo attestato di possedere i requisiti di cui all&#8217;art. 5.2.1. n. 3 del Disciplinare di gara ( ovvero il requisito di ammissione relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori edili e impiantistici);<br /> 2) non aveva prodotto il documento di identità  relativo alle dichiarazioni pure prodotte ( DGUE e dichiarazione ai fini dell&#8217;esecuzione).<br /> La commissione rilevava, altresì, che la Tecnobar oltre a non aver dichiarato di possedere i requisiti richiesti non aveva nemmeno allegato una attestazione SOA da cui poterli indirettamente desumere.<br /> In ragione delle suddette emergenze veniva, dunque, disposta l&#8217;esclusione della concorrente, così motivata &#8220;<em>Dalla documentazione prodotta non risulta in nessun modo dichiarato il requisito di cui al punto 5.2.1 n. 3) del disciplinare di gara, nè il concorrente o l&#8217;operatore economico ausiliario risultano in possesso di attestazione SOA, nè inoltre lo stesso ha formulato dichiarazioni di subappalto in merito ai lavori o si è avvalso di imprese ausiliarie specificamente qualificate, si ritiene che tale circostanza determini la carenza in capo al concorrente del requisito di partecipazione di cui al punto 5.2.1 n. 3 del disciplinare di gara, con conseguente necessità  di procedere all&#8217;esclusione dello stesso dalla gara.&#8221;, come riportata nel Verbale n. 2 del 22/02/2018 allegato al presente atto</em>&#8220;.<br /> Il costrutto giuridico dell&#8217;appellante muove dalla premessa che, nella documentazione prodotta a corredo della domanda di partecipazione, la concorrente Papillon inseriva il DGUE relativo alla ditta ausiliaria Tecnobar e una dichiarazione in cui tale società  si sarebbe limitata a dichiarare che &#8220;<em>la sopra nominata azienda si assume concretamente l&#8217;impegno di esecuzione ed allestimento di tutti i lavori necessari</em>&#8221; senza, perà², attestare, in nessuno dei documenti prodotti, e sebbene indicata quale esecutrice, il possesso dei necessari requisiti per la progettazione e l&#8217;esecuzione dei lavori.<br /> Ciù² nondimeno, il giudice di prime cure, dopo aver rilevato la non indispensabilità  di un&#8217;attestazione SOA, ha, invece, ritenuto sussistente la dichiarazione della Tecnobar srl circa il possesso dei requisiti per l&#8217;esecuzione dei lavori soggiungendo che la stazione appaltante ben avrebbe potuto richiedere ulteriori chiarimenti alla ditta ausiliaria in merito a pregressi lavori di allestimento di bar dalla stessa eseguiti.<br /> Ha, altresì, precisato che, sebbene non posto a fondamento del provvedimento di esclusione, la stazione appaltante avrebbe potuto promuovere la regolarizzazione anche dell&#8217;omessa produzione della fotocopia del documento di identità  del titolare della ditta Tecnobar.<br /> Avverso tale decisione, con il gravame in epigrafe, l&#8217;appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:<br /> 1. i primi giudici avrebbero omesso ogni valutazione circa le eccezione processuali formulate in prime cure quanto alla mancanza della cd. prova di resistenza ed alla carenza dell&#8217;interesse all&#8217;azione;<br /> 2. i primi giudici circa non avrebbero rilevato l&#8217;assenza documentale del requisito di capacità  tecnica inerente ai lavori, come fatto palese dalla visura CCIAA della ditta ausiliaria Tecnobar che reca un&#8217;iscrizione solo per le attività  di commercio e non per quelle di progettazione e/o esecuzione di lavori edili;<br /> 3.  <em>Error in procedendo et in iudicando </em>dei primi giudici che avrebbero erroneamente ritenuto che l&#8217;esclusione dipendesse dalla mancata allegazione della SOA e non dalla mancata dimostrazione della sussistenza del requisito di capacità  tecnica richiesta quanto all&#8217;esecuzione dei lavori;<br /> 4 sarebbe erronea la motivazione della decisione impugnata quanto all&#8217;interpretazione e all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 83 c. 9 del codice dei contratti in riferimento alla mancata produzione della copia del documento di identità .<br /> Resiste in giudizio la ditta Talamonti.<br /> Con ordinanza n. 4520 del 24.7.2018, il Collegio ha disposto incombenti istruttori cui l&#8217;Amministrazione, all&#8217;uopo onerata, ha puntualmente ottemperato.<br /> All&#8217;udienza del 20.12.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> L&#8217;appello è fondato e, pertanto, va accolto.<br /> Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito nel merito nonostante la stessa Azienda appellante abbia rappresentato, con memoria del 13.12.2018, che, in data 16.7.2018, la ditta Papillon, riammessa su esecuzione della Sentenza del TAR per le Marche, n. 302/2018, con riserva di impugnazione, è stata definitivamente esclusa per la non conformità  dell&#8217;offerta tecnica alle prescrizioni del bando, atto questo rimasto inoppugnato, di talchè la procedura è stata definitivamente aggiudicata ad altra ditta in data 23.11.2018.<br /> Tale sopravvenienza potrebbe, in via di mera tesi, privare l&#8217;azione spiegata del requisito indefettibile della procedibilità .<br /> Ciù² nondimeno, rileva il Collegio che, anzitutto, non vi è evidenza documentale in atti che riscontri le asserzioni dell&#8217;appellante nella parte in cui menziona allegati, viceversa non depositati. Inoltre, la peculiarità  del caso qui in rilievo, incentrato sulla contestazione del corredo documentale del procedimento di gara, induce a ritenere suscettiva di favorevole delibazione la richiesta dell&#8217;Azienda appellante ad una pronuncia di merito residuando in capo ad essa un interesse anche morale all&#8217;accertamento dei fatti.<br /> Quanto al merito della <em>res iudicanda</em>, vale premettere che l&#8217;ambito cognitivo del presente giudizio involge l&#8217;esclusione dell&#8217;appellata ditta Papillon dalla procedura selettiva avente ad oggetto la &#8220;<em>Concessione area, allestimento ed erogazione del servizio bar e distributori automatici nel presidio ospedaliero G.Salesi&#8221; per un valore di € 1.432.500,00, sottosoglia ex art. 36 comma 2 lettera B) e art. 164 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016</em>&#8220;, esclusione decretata in ragione del fatto che &#8220;<em>Dalla documentazione prodotta non risulta in nessun modo dichiarato il requisito di cui al punto 5.2.1 n. 3) del disciplinare di gara, nè il concorrente o l&#8217;operatore economico ausiliario risultano in possesso di attestazione SOA, nè inoltre lo stesso ha formulato dichiarazioni di subappalto in merito ai lavori o si è avvalso di imprese ausiliarie specificamente qualificate, si ritiene che tale circostanza determini la carenza in capo al concorrente del requisito di partecipazione di cui al punto 5.2.1 n. 3 del disciplinare di gara, con conseguente necessità  di procedere all&#8217;esclusione dello stesso dalla gara.&#8221;, come riportata nel Verbale n. 2 del 22/02/2018 allegato al presente atto</em>&#8220;.<br /> L&#8217;art. 5.2.1 n.3 del disciplinare di gara prevedeva che &#8220;<em>il concorrente dovrà  avere adeguata qualificazione in relazione ai lavori da eseguire indicati all&#8217;art 5 del capitolato d&#8217;oneri &#8211; importo stimato € 350.000,00Â </em>(id est progettazione ed esecuzione di opere accessorie edili/impiantistiche di predisposizione e riqualificazione dei locali assegnati e installazione a regola d&#8217;arte degli arredi e delle attrezzature fino al &#8220;pronto uso).Â <em>Qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non sia in possesso del requisito, dovrà  avvalersi di altro soggetto qualificato ovvero dichiarare necessariamente subappalto a soggetti qualificati&#8221;</em>.<br /> All&#8217;esito dello scrutinio della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta Papillon a corredo dell&#8217;offerta, emergevano carenze nel corredo informativo relativo all&#8217;impresa ausiliaria: la Tecnobar si era, invero, limitata a dichiarare che &#8220;<em>la sopra nominata azienda si assume concretamente l&#8217;impegno di esecuzione ed allestimento di tutti i lavori necessari</em>&#8221; senza, perà², attestare, in nessuno dei documenti prodotti, e sebbene indicata quale esecutrice, il possesso dei necessari requisiti per la progettazione e l&#8217;esecuzione dei lavori che, tuttavia, si impegnava ad eseguire.<br /> In ragione delle suddette emergenze veniva, dunque, disposta l&#8217;esclusione della concorrente, così motivata &#8220;<em>Dalla documentazione prodotta non risulta in nessun modo dichiarato il requisito di cui al punto 5.2.1 n. 3) del disciplinare di gara, nè il concorrente o l&#8217;operatore economico ausiliario risultano in possesso di attestazione SOA, nè inoltre lo stesso ha formulato dichiarazioni di subappalto in merito ai lavori o si è avvalso di imprese ausiliarie specificamente qualificate, si ritiene che tale circostanza determini la carenza in capo al concorrente del requisito di partecipazione di cui al punto 5.2.1 n. 3 del disciplinare di gara, con conseguente necessità  di procedere all&#8217;esclusione dello stesso dalla gara.&#8221;, come riportata nel Verbale n. 2 del 22/02/2018 allegato al presente atto</em>&#8220;.<br /> Orbene, rispetto al suindicato tema controverso, il giudice di prime cure, come meglio evidenziato nella narrativa in fatto, ha invalidato la divisata misura espulsiva siccome assunta in distonia con le risultanze procedimentali e con lo specifico quadro regolatorio di riferimento.<br /> Il mentovato <em>decisum,Â </em>di contro, come puntualmente dedotto dall&#8217;appellante, si rivela non coerente, anzitutto in punto di fatto, con le risultanze di causa, come acclarato anche a seguito degli approfondimenti disposti dal Collegio.<br /> Segnatamente, con ordinanza n. 4520 del 24.7.2018, il Collegio ha disposto una mirata istruttoria volta a fare definitiva chiarezza sull&#8217;effettiva composizione del plico recante la documentazione amministrativa prodotta in corso di causa dalla ditta Paipllon, qui in veste di parte appellata.<br /> Ed, invero, nel corso dell&#8217;udienza di discussione era emersa incertezza sull&#8217;esatto contenuto delle dichiarazioni di autocertificazione prodotte in sede di gara dalla società  Tecnobar srl, nella qualità  di ausiliaria della ditta Papillon di G.T.<br /> In particolare, nella tesi dell&#8217;appellante la società  Tecnobar avrebbe omesso di dichiarare nel DGUE e, comunque, di produrre qualsivoglia dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità  tecnica per l&#8217;esecuzione dei lavori previsti dalla disciplina di gara.<br /> La suddetta tesi risulta sviluppata, giù  in primo grado, con il conforto di produzione documentale che la detta parte appellante assumeva essere quella depositata presso la stazione appaltante ed in cui, effettivamente, non vi è una dichiarazione della Tecnobar nei termini suindicati.<br /> Di contro, la ditta appellata, la cui tesi è stata recepita nella decisione di primo grado, contestava, in fatto, tale assunto sulla premessa che, come da produzione giù  prodotta in primo grado, e che del pari assumeva corrispondente a quella depositata in sede di gara, la Tecnobar aveva reso la dichiarazione in argomento.<br /> Da qui la rilevata necessità  di acquisire, con la decisione interlocutoria summenzionata, la documentazione prodotta in sede di gara riferita alla società  Tecnobar srl, incombente puntualmente riscontrato dall&#8217;Amministrazione, all&#8217;uopo onerata, che, in data 28.9.2018, ha prodotto telematicamente la documentazione richiesta.<br /> Orbene, le risultanze istruttorie non lasciano residuare dubbi sul fatto che nella documentazione depositata presso stazione appaltante dalla ditta Papillon non risulti inclusa la dichiarazione (asseritamente) resa dalla suddetta società  Tecnobar sul possesso dei requisiti di capacità  tecnica quanto all&#8217;esecuzione dei lavori qui in rilievo.<br /> Trova, dunque, recisa smentita l&#8217;assunto che costituisce l&#8217;abbrivio della tesi svolta dal giudice di primo grado secondo cui il possesso dei requisiti da parte della ditta Tecnobar era stato, comunque, dichiarato, di talchè si poneva, al più¹, un problema di mera regolarizzazione delle dichiarazioni comunque rese e, dunque, non completamente omesse ma, semmai, carenti, con conseguente piena accessibilità  al rimedio del soccorso istruttorio.<br /> Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sussiste alcun errore di percezione del seggio di gara nello scrutinio della documentazione allegate dalle imprese concorrenti mancando effettivamente, come qui ribadito dall&#8217;appellante, una dichiarazione sul possesso, da parte della ditta Tecnobar, della necessaria qualificazione all&#8217;esecuzione dei lavori <em>de quibus</em>.<br /> Resta in ogni caso da valutare se, pur in presenza della rilevata omissione, s&#8217;imponesse l&#8217;esigenza di applicare in favore della ditta Papillon il soccorso istruttorio previsto dalla disciplina di settore e quali conseguenze può qui sortire la mancata attivazione del suddetto sub procedimento, ove in teoria dovuto.<br /> Com&#8217;è noto, l&#8217;art. 83 (&#8220;<em>Criteri di selezione e soccorso istruttorio</em>&#8220;), comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 espressamente prevede quanto segue: &#8220;<em>Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e</em>Â del documento <em>di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l&#8217;individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa</em>.&#8221;<br /> Appare, dunque, di tutta evidenza come le richiamate disposizioni legislative siano di latitudine tale da far rientrare, almeno secondo una parte della giurisprudenza, nell&#8217;ambito operativo del relativo istituto, ben al di là  delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l&#8217;art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, le carenze di &#8220;qualsiasi elemento formale della domanda&#8221;, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità , quand&#8217;anche di tipo &#8220;essenziale&#8221;, purchè non involgente l&#8217;offerta economica o tecnica in sì© considerata (cfr. da ultimo Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sentenza 5 novembre 2018, n. 701) e, dunque, in teoria, anche l&#8217;omessa presentazione della dichiarazione in argomento.<br /> Ciù² nondimeno, nel caso qui in rilievo, sussistono elementi obiettivi che depongono, perà², per la manifesta ultroneità  del ricorso alla procedura del soccorso istruttorio non avendo, anzitutto, la ditta appellata assolto all&#8217;onere di dimostrare, comprovando in tal modo il proprio interesse ad agire, che, qualora il soccorso istruttorio fosse stato attivato dalla stazione appaltante, l&#8217;esito della procedura sarebbe stato favorevole, disponendo l&#8217;impresa ausiliaria del requisito non comprovato (arg. ex Consiglio di Stato sez. V, 08/06/2018, n.3483; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Consiglio di Stato sez. V, 10/04/2018, n.2180).<br /> Si è efficacemente ritenuto in giurisprudenza che, affinchè possa ritenersi attivabile l&#8217;invocato soccorso istruttorio, è a carico della concorrente nei cui confronti è invocata la sussistenza di una causa di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell&#8217;onere probatorio ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c. e, in particolare, al principio di prossimità  o vicinanza della prova (si veda per tutte Cassazione, Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), provare che il requisito sussista e che si è trattato di una mera irregolarità  documentale o dichiarativa. In altri termini, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta ad ottenere l&#8217;esclusione dalla gara e contrastare l&#8217;affermata impossibilità  di ottenere l&#8217;auspicata aggiudicazione per desumerne la carenza di interesse a ricorrere, la società  appellante avrebbe dovuto dimostrare, con onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., la natura meramente formale dell&#8217;omessa dichiarazione, provando in giudizio di disporre del requisito sostanziale di partecipazione fin dal momento in cui avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di fatto mancante: l&#8217;impresa concorrente deve, cioè, dimostrare in giudizio che, ove il soccorso istruttorio fosse stato correttamente attivato da parte della stazione appaltante nel corso della procedura di gara, l&#8217;esito le sarebbe stato favorevole, disponendo essa del requisito in contestazione, non potendo pretendere di addurre soltanto in via ipotetica la violazione del principio del soccorso istruttorio (Consiglio di Stato sez. V, 10/04/2018, n.2180).<br /> E ciù² vieppiù¹ in considerazione del fatto che l&#8217;Amministrazione appellante, fin dal primo grado, aveva efficacemente arguito, e sulla scorta della stessa documentazione di gara versata in giudizio, come le risultanze processuali deponessero univocamente per la insussistenza non solo formale ma anche sostanziale, in capo alla ditta Tecnobar, dei requisiti di capacità  tecnica.<br /> Ed, invero, a tal riguardo l&#8217;appellante ha fatto constatare il mancato possesso, da parte della ditta ausiliaria, finanche dello stesso requisito di idoneità  professionale non potendo essa disporre,Â <em>in apicibus</em>, di un&#8217;iscrizione nel registro delle imprese coerente con le attività  inerenti all&#8217;oggetto della procedura (requisito, peraltro, espressamente richiesto al punto 5.2.1.1. del disciplinare) e segnatamente con la prestazione riferita ai lavori da eseguire, indicati all&#8217;art 5 del capitolato d&#8217;oneri &#8211; importo stimato € 350.000,00 (id est progettazione ed esecuzione di opere accessorie edili/impiantistiche di predisposizione e riqualificazione dei locali assegnati e istallazione a regola d&#8217;arte degli arredi e delle attrezzature fino al &#8220;pronto uso).<br /> A fronte della concludenza dimostrativa dei suddetti elementi documentali la parte, pur essendo onerata della prova, ha omesso di fornire il benchè minimo indizio utile a ribaltare le suddette evidenze ed a dimostrare il possesso dei requisiti e per questa via il carattere solo formale della violazione delle prescrizioni di gara, portando così a ritenere che le lacune riscontrate non siano soltanto formali, ma si accompagnino ad una effettiva carenza sostanziale del requisito, o quanto meno, al ragionevole dubbio che quest&#8217;ultimo possa essere carente: sicchè l&#8217;unica strada percorribile per il giudice rimane quella della declaratoria di inammissibilità  per difetto di interesse, stante l&#8217;impossibilità  per l&#8217;appellata di conseguire l&#8217;aggiudicazione della gara per carenza sostanziale del requisito di partecipazione.<br /> Tanto è sufficiente per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello con conseguente rigetto, previa riforma integrale della decisione impugnata, del ricorso proposto in prime cure.<br /> Le spese del doppio grado di giudizio, in ossequio al criterio della soccombenza, vanno poste a carico della parte appellata e liquidate complessivamente in € 6.000,00.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma integrale della decisione impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br /> Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Giorgio Calderoni, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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