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	<title>14/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a></p>
<p>M. Lipari, Pres.; G. Pescatore, Est. Parti Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato) Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali (Avv. Giorgio Lesti) Sulla distinzione tra organizzazioni sindacali e associazioni di categoria ai fini del finanziamento di progetti. Ambiente e territorio &#8211; Pesca e acquacultura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Lipari, Pres.; G. Pescatore, Est.  Parti Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato) Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali (Avv. Giorgio Lesti)</span></p>
<hr />
<p>Sulla distinzione tra organizzazioni sindacali e associazioni di categoria ai fini del finanziamento di progetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; Pesca e acquacultura &#8211; Associazioni di categoria &#8211; Ambito applicativo &#8211; Organizzazione sindacale &#8211; Non rientra &#8211; Ragioni.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le organizzazioni sindacali non rientrano nelle &#8220;Associazioni di categoria&#8221; richiamate dall&#8217;art. 5 del D. Lgs. n. 226/2001, là  dove la limitazione del beneficio ai soli soggetti operanti nel settore produttivo della pesca si apprezza e si giustifica sul piano della razionalità  della logica normativa proprio in considerazione della maggiore garanzia che essa offre rispetto all&#8217;effettiva destinazione delle risorse finanziarie pubbliche ad attività  di stretta pertinenza al settore produttivo della pesca, e non di altro tipo. In altri termini, un meccanismo di accesso al beneficio in grado di selezionare ex ante e per tipologia di scopo istituzionale le organizzazioni riconducibili al mondo dell&#8217;impresa dalle organizzazioni di altro tipo non funzionali allo scopo di legge (quali quelle sindacali), offre il vantaggio di garantire una più¹ sicura coerenza dei singoli progetti alle finalità  sottese all&#8217;intervento promozionale. Per converso, l&#8217;ammissione di progetti avanzati da organizzazioni a vocazione mista, imporrebbe all&#8217;amministrazione procedente un aggravio delle attività  di controllo sulla effettiva destinazione delle risorse assegnate ed un connesso e astratto rischio di distrazione dei finanziamenti. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2019 </p>
<p>N. 00347/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04273/2018 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4273 del 2018, proposto da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>contro</p>
<p>Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giorgio Lesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede, n. 10;  Ats &#8211; Associazione Piscicoltori Italiani, Confederazione Nazionale Coldiretti, Ama &#8211; Associazione Mediterranea Acquacoltori &#8211; non costituiti in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02847/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;esclusione di Alpaa dal procedimento di selezione di progetti relativi allo sviluppo della filiera della Pesca di cui all&#8217;art. 5 comma 1 del d.lgs 18 maggio 2001 n. 226.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Giorgio Lesti e l&#8217;Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. Con decreto direttoriale 14332 del 31 agosto 2016 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali &#8211; Direzione Generale della pesca marittima e dell&#8217;acquacoltura, ha individuato i criteri e le modalità  di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni, aventi ad oggetto una serie di &#8220;<i>attività  prioritarie</i>&#8221; individuate tra quelle previste dall&#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, finalizzate alla promozione delle iniziative imprenditoriali nel settore della pesca.</p>
<p>2. Per quanto qui rileva il citato decreto:</p>
<p>&#8211; quanto alle &#8220;<i>Modalità  di presentazione dei progetti</i>&#8220;, all&#8217;art. 4 ha previsto che potessero partecipare alla procedura le &#8220;<i>Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti..</i>&#8221; intenzionati a &#8220;<i>..realizzare progetti inerenti le attività  prioritarie individuate dal presente decreto</i>&#8220;;</p>
<p>&#8211; quanto ai &#8220;<i>Criteri di valutazione dei progetti</i>&#8220;, all&#8217;art. 9 ha previsto che un&#8217;apposita Commissione dovesse procedere preliminarmente all&#8217;accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal decreto ai fini della ammissibilità  del progetto stesso e, successivamente, alla valutazione delle proposte tecniche ed economiche ritenute ammissibili, mediante l&#8217;applicazione di specifici criteri di attribuzione del punteggio;</p>
<p>&#8211; quanto alla concessione dei benefici, all&#8217;art. 10 ha disposto che le Convenzioni di cui all&#8217;art. 5 comma 1 del d.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, venissero stipulate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che avesse presentato il progetto premiato dalla Commissione con &#8220;..<i>il punteggio complessivo più¹ alto per singola attività  prioritaria</i>&#8220;.</p>
<p>3. Le complessive domande pervenute entro il termine previsto per la presentazione sono state 18 (cfr. verbale n. 1 del 10 gennaio 2017).</p>
<p>4. La domanda presentata in data 6 dicembre 2016 dalla ALPAA (Associazione lavoratori produttori agroalimentari ambientali) ha riguardato un progetto di &#8220;<i>Promozione delle attività  produttive nell&#8217;ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l&#8217;utilizzo di tecnologie ecosostenibili (art. 2, lett. a, del decreto direttoriale 14332 del 31 agosto 2016)</i>&#8220;.</p>
<p>5. La Commissione, in data 13 gennaio 2017, ha ritenuta che tale domanda, pervenendo &#8220;<i>.. da un&#8217;organizzazione sindacale</i>&#8220;, non soddisfacesse il requisito soggettivo di cui all&#8217;art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 226/2001 (&#038;), richiamato dall&#8217;art. 4, comma 1 del D.D. 31 agosto 2016, stando al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare le convenzioni solo con le Associazioni nazionali di categoria del settore della pesca ovvero con i Consorzi dalle stesse istituiti.</p>
<p>Conseguentemente, la Commissione ha deciso di non aprire le buste n. 2 e n. 3 relative al progetto sopra indicato e di restituirle all&#8217;Amministrazione per consentirle l&#8217;adozione delle determinazioni di competenza.</p>
<p>Alla luce di quanto osservato dalla Commissione, la Direzione Generale, con provvedimento prot. n. 0009225 del 13 aprile 2017, ha quindi comunicato ad ALPAA l&#8217;inammissibilità  del progetto per la mancata integrazione dei &#8220;<i>requisiti soggettivi di cui all&#8217;art. 4, comma 1 del decreto in oggetto</i>&#8220;.</p>
<p>6. La graduatoria è stata approvata con decreto direttoriale del 19 giugno 2017, prot. n. 14229, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero sempre in data 19 giugno 2017.</p>
<p>7. La ALPAA ha proposto ricorso al TAR del Lazio con richiesta di sospensiva in via cautelare e di annullamento del provvedimento di esclusione. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l&#8217;impugnativa alla graduatoria dei soggetti ammessi, intimando questi ultimi in giudizio in quanto parti controinteressate.</p>
<p>8. Il TAR adito, con sentenza n. 2847 del 13 marzo 2018, ha ritenuto che il d.lgs. n. 226/2001 &#8211; pur prevedendo per le associazioni professionali e per le organizzazioni sindacali di categoria la titolarità  di distinte sfere di attribuzioni &#8211; impone dei fini di risultato &#8220;<i>&#038; senza distinguere in ordine ai soggetti titolari di ruoli di cooperazione con la P.A. &#038;</i>&#8220;. Una interpretazione aderente agli obiettivi della normativa e conforme al mandato della &#8220;<i>delega</i>&#8221; contenuta nella legge n. 57/2001 imporrebbe, dunque, secondo il Tar, lo svolgimento da parte dell&#8217;Amministrazione, ai fini dell&#8217;ammissione alla selezione, di una verifica in concreto della possibilità  dell&#8217;organizzazione di operare nel settore della produzione di beni e nello sviluppo della filiera, canone applicativo valutato come coerente con il richiamato disposto di legge.</p>
<p>Ciù² anche in considerazione del fatto che, sempre secondo il Tar:</p>
<p>&#8211; la demarcazione tra le due tipologie di organizzazione (professionale e sindacale) &#8220;<i>&#038; non è netta nè ascrivibile ad un modulo fisso &#038;</i>&#8221; dovendosi, piuttosto, avere riguardo alle disposizioni statutarie;</p>
<p>&#8211; &#8220;<i>&#038; altri soggetti dei quali la qualità  di organizzazione (anche) sindacale è notoria (n.d.r. Coldiretti) &#038;</i>&#8221; sono stati ammessi alla procedura, il che implicitamente presuppone l&#8217;avvenuto espletamento di un&#8217;istruttoria volta a valutare, materialmente ed al di là  di astratte formule definitorie, la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità  di cui all&#8217;art. 5 d.lgs. n. 226/2001.</p>
<p>Su queste basi motivazionali, il Collegio giudicante ha accolto il ricorso presentato dall&#8217;Associazione &#8220;<i>ai fini del riesame della domanda di parte ricorrente, nel rispetto delle normae agendi declinate in parte motiva</i>&#8220;.</p>
<p>9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha impugnato la pronuncia di primo grado contestandola come erronea innanzitutto sul piano processuale, per non aver rilevato l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo per la sua mancata notifica ai controinteressati, ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 104/2010, ovvero ai soggetti inseriti nella graduatoria dei progetti ammessi, approvata con decreto direttoriale del 19 giugno 2017 e impugnata solo con i motivi aggiunti.</p>
<p>9.1. Sul punto il Tar, dopo aver rilevato che &#8220;<i>non risulta la data della pubblicazione ed i relativi estremi</i>&#8221; della graduatoria, ha ritenuto che fosse rituale la proposizione dei motivi aggiunti mediante notifica nei termini di legge dalla conoscenza della graduatoria avvenuta solo in esito al suo deposito in giudizio in data 16 ottobre 2017.</p>
<p>Nondimeno, secondo il Ministero appellante la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ha assolto perfettamente l&#8217;onere comunicazionale previsto dall&#8217;art. 41 comma 2 del c.p.a., ai sensi del quale ilÂ <i>dies a quo </i>per la presentazione del ricorso &#8220;<i>per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale</i>&#8221; decorre &#8220;<i>dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</i>&#8220;. Nel caso di specie, la parte ricorrente era a conoscenza di tale pubblicazione, avendone avuto conferma nella nota prot. n. 12812 del 29 maggio 2017 con la quale l&#8217;Amministrazione aveva riscontrato la sua richiesta di accesso agli atti, sicchè essa avrebbe dovuto impugnare la graduatoria con il ricorso introduttivo, notificandolo ai relativi controinteressati.</p>
<p>9.2. Nel merito, l&#8217;appellante contesta il capo decisorio con il quale il TAR sembra aver riconosciuto alla ALPAA una natura alternativa rispetto a quella di sindacato solo perchè nel relativo statuto costitutivo viene elencata una minoranza di attività  che esulano da quelle prettamente sindacali.</p>
<p>Il Tribunale in proposito ha sostenuto che &#8220;<i>&#038;come variamente dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti, la ricorrente è un organismo che nel proprio statuto (vedasi prod. nr. 10 del Ministero) annovera sia finalità  di rappresentanza dei lavoratori, piccoli produttori ed operatori in genere, sia finalità  di sostegno ed organizzazione specifiche &#8220;proprie delle pluriattività  agricole&#8221;, assistendo &#8220;i concedenti nella stipula di contratti secondo le norme (&#038;) fornisce tutele individuali attraverso l&#8217;erogazione di servizi di assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali (INPS) e la P.A. (AGEA)</i>&#8220;<i>; assistenza in tema di politiche economiche di programmazione, di progettazione, di formazione e così via; all&#8217;art. 8 è previsto espressamente, tra le diverse finalità  per lo più¹ di rappresentanza lato sensu &#8220;sindacale&#8221; anche di elaborare programmi e progetti per lo sviluppo agro alimentare della pesca e della ricerca &#038;</i>&#8220;.</p>
<p>A detta della parte appellante, al contrario, le attività  riferibili all&#8217;ALPAA, anche se declinate in una pluralità  di azioni, risultano tutte indissolubilmente collegate al minimo comune denominatore rappresentato dalla finalità  di presidiare gli interessi degli iscritti intesi sempre come lavoratori, come desumibile dall&#8217;art. 5 dello Statuto dell&#8217;Associazione.</p>
<p>Ne viene che il rischio che del tutto legittimamente l&#8217;Amministrazione ha inteso scongiurare mediante l&#8217;adozione del provvedimento di esclusione è quello di impedire una impropria erogazione di risorse finanziarie pubbliche a soggetti a ciù² non titolati, ovvero un loro utilizzo per obiettivi differenti da quelli avuti di mira dal legislatore &#8211; consistenti nell&#8217;adozione di misure di sostegno del settore della pesca dal punto di vista produttivo. Le finalità  perseguite dal Ministero con l&#8217;indizione del Decreto Direttoriale 14332 del 31 agosto 2016, infatti, sono chiaramente quelle legate alla promozione delle iniziative imprenditoriali nel settore della pesca, sicchè l&#8217;ente appellato, essendo una organizzazione sindacale e non una associazione di categoria o un consorzio istituito, non fornisce garanzie di un utilizzo appropriato e conforme a legge delle risorse assegnate.</p>
<p>L&#8217;appellante fa infine notare come l&#8217;ammissione alla graduatoria della Confederazione Nazionale Coldiretti sia stata positivamente valutata dalla Commissione di Valutazione, al contrario di quella dell&#8217;ALPAA, proprio in ragione delle peculiari attività  che la stessa Coldiretti svolge, tutte finalizzate all&#8217;incentivazione dell&#8217;imprenditorialità , all&#8217;accrescimento della competitività  e all&#8217;innovazione tecnologica dell&#8217;impresa agricola ed ittica per una migliore ed ulteriore utilizzazione delle relative risorse produttive.</p>
<p>10. ALPAA si è ritualmente costituita in giudizio, in primo luogo eccependo l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;odierno appello in quanto recante istanze, domande ed eccezioni mai formulate in primo grado (ove il Mipaf si era solo costituito formalmente), senza alcuna &#8220;<i>indicazione di precisi e puntuali mezzi di gravame</i>&#8220;. Nel merito, la parte appellata ha contestato gli assunti avversari chiedendone la reiezione.</p>
<p>11. L&#8217;istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2932 del 27 giugno 2018.</p>
<p>12. La causa è stata infine discussa e posta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 20 dicembre 2018.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. La parte appellata eccepisce l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnazione qui in esame, argomentandola sia in relazione alla novità  delle domande ivi dedotte, sia con riguardo alla genericità  e alla indeterminatezza dei mezzi di gravame in essa contenuti.</p>
<p>Sotto entrambi i profili l&#8217;eccezione è infondata.</p>
<p>1.1. Quanto al primo profilo è sufficiente considerare che i motivi di impugnazione formulati dal Ministero non si sostanziano in una nuova domanda o eccezione in senso tecnico, ma in una difesa rispetto alla decisione avversa, difesa correttamente tradottasi &#8211; in senso conforme all&#8217;art. 101, comma 1, cod. proc. amm. &#8211; in una critica puntuale al ragionamento logico-giuridico che ha condotto il Tribunale amministrativo ad accogliere il ricorso di primo grado.</p>
<p>L&#8217;inammissibilità  del motivo d&#8217;appello in esame va dunque esclusa in ragione del consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica solo all&#8217;originario ricorrente, poichè solo a quest&#8217;ultimo, una volta delimitato ilÂ <i>thema decidendum</i> con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d&#8217;appello. Viceversa, rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d&#8217;ufficio, ma non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, III, 5 febbraio 2015, n. 582; IV, 26 agosto 2016, n. 3703, 19 marzo 2015, n. 1512).</p>
<p>La prima deduzione in rito va quindi respinta.</p>
<p>1.2. Quanto al secondo profilo dell&#8217;eccezione, mette conto rilevare che l&#8217;appello qui in discussione prende in esame i capi decisori della pronuncia impugnata (riferiti all&#8217;ammissibilità  del ricorso, alla natura giuridica di ALPAA e all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 5 d.lgs. 226/2001) e in relazione agli stessi sviluppa argomentazioni critiche puntuali e specifiche, in linea con quanto disposto dall&#8217;art. 101 comma 1 c.p.a., sicchè anche sotto questo riguardo non sussistono margini preclusivi alla delibazione nel merito del mezzo di impugnazione.</p>
<p>2. A questo proposito, la risoluzione della controversia passa attraverso la corretta interpretazione dell&#8217;art. 4 del bando e, prima ancora, della conforme disposizione dell&#8217;art. 5 del d.lgs. 226/2001, nella parte in cui esse recano la disciplina dei soggetti ammissibili alla procedura di finanziamento.</p>
<p>A mente di entrambe le disposizioni, il Ministero &quot;<i>può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più¹ delle seguenti attività  &#8230;.Â </i>&quot;.</p>
<p>Secondo il Dipartimento procedente, l&#8217;ALPAA non è ammissibile alla procedura per mancanza dei requisiti soggettivi in quanto organizzazione sindacale (mentre la procedura è rivolta ad associazioni di categoria); secondo la parte appellata, le organizzazioni sindacali sono associazioni rappresentative della categoria al pari di quella professionali e, comunque, i requisiti richiesti dal bando sussistono in concreto, in quanto desumibili dallo statuto associativo di ALPAA, il che ne giustificherebbe l&#8217;ammissione al pari di quella di altre associazioni ad essa tutto similari e che hanno avuto accesso alla procedura (Coldiretti e altre).</p>
<p>3. Il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte dal Tar e dalla parte appellata per contrastare la mancata ammissione alla procedura di ALPAA non siano condivisibili, per le seguenti essenziali ragioni.</p>
<p>3.1. Innanzitutto, il d.lgs. n. 226/2001 attua la delega contenuta all&#8217;art. 7 della L. 57 del 5.3.2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), la quale a sua volta si concreta nella individuazione degli obiettivi finali della normativa da emanare, tutti intesi alla promozione della filiera produttiva nei diversi settori dell&#8217;agricoltura, dell&#8217;acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari.</p>
<p>3.2. La legge delega, tuttavia, proprio perchè intesa a definire unicamente degli obiettivi di risultato, non distingue in ordine ai soggetti titolari di ruoli di cooperazione con la P.A. deputati alla fruizione dei benefici economici, materia, questa, sulla quale è intervenuto per la prima volta il d.lgs. n. 226/2001, limitando, come giù  esposto, la stipula delle convenzioni alle sole Associazioni nazionali di categoria ed ai Consorzi dalle stesse istituiti.</p>
<p>Detta limitazione dei soggetti ammessi alle procedure di finanziamento non sembra tradire l&#8217;indirizzo espresso nella legge delega, potendosi sostenere, al contrario, che l&#8217;obiettivo di promozione delle iniziative imprenditoriali possa realizzarsi compiutamente proprio attraverso misure di sostegno destinate alle attività  dei soggetti funzionalmente e istituzionalmente deputati all&#8217;esercizio di attività  di impresa nel settore di interesse. Dunque, la lettura combinata dei due testi normativi non pare fornire argomenti esegetici di una qualche utilità  alla tesi sostenuta dalla parte appellata.</p>
<p>3.3. Che poi le associazioni di categoria siano soggetti diversi dalle organizzazioni sindacali e ad esse non assimilabili è conclusione univocamente desumibile dalla distinta elencazione che di tali due tipologie soggettive recano gli artt. 1 e 6 del d.lg.s 226/2001.</p>
<p>3.4. Per meglio intendere la nozione di &#8220;<i>Associazioni di categoria</i>&#8220;, è utile la lettura delle successive disposizioni di cui agli artt. 2, 3 (poi abrogati) e 5 del d.lgs. 226/2001, le quali lasciano chiaramente intendere che i soggetti destinatari delle misure in oggetto sono gli imprenditori ittici, organizzati in Associazioni di categoria e Consorzi.</p>
<p>Dunque, le forme associative in parola sono utili controparti del Ministero, nella stipula delle convenzioni, in quanto rappresentative della filiera produttiva delle pesca e della esponenziale categoria imprenditoriale.</p>
<p>3.5. Rispetto a questa chiara indicazione normativa, intesa a discriminare tra le due tipologie soggettive (sindacati e associazioni di categoria) e a riservare solo ad una di esse i benefici economici oggetto del bando, appare improprio lo sforzo del giudice di primo grado di attenuarne la portata precettiva sostenendo che &#8220;<i>l&#8217;elencazione dei soggetti e dei relativi ruoli, contenuta nella fonte esecutiva, non può essere assunta acriticamente dall&#8217;Amministrazione, che dunque non può arrestarsi a mere formule definitorie astratte dell&#8217;organismo richiedente, bensì, in un contesto dove la demarcazione tra le due tipologie non è netta, nè ascrivibile ad un modulo fisso, deve valutare in concreto se l&#8217;organizzazione che richiede l&#8217;accesso alle provvidenze sia finalizzata in maniera prevalente alla produzione di servizi a sostegno delle attività  o meno, dipendendo l&#8217;erogazione del finanziamento e la realizzazione dei progetti cui il primo è preordinato alla possibilità  in concreto dell&#8217;organismo di operare nel settore della produzione dei beni e dello sviluppo della filiera</i>&#8220;.</p>
<p>3.5.1) Innanzitutto è il dato letterale a contraddire tale impostazione, in quanto esso non offre spunti utili per sostenere che l&#8217;amministrazione sia chiamata ad una valutazione in concreto anche di soggetti a vocazione mista, quindi in parte estranei al mondo dell&#8217;impresa.</p>
<p>Come si è visto, l&#8217;ambito attinto dal dettato dell&#8217;art. 5 d.lgs. 226/2001 è unicamente quello produttivo-imprenditoriale.</p>
<p>3.5.2) In secondo luogo, non si vede come la limitazione dei soggetti ammissibili al convenzionamento nei termini tassativi dell&#8217;art. 5 possa depotenziare gli obiettivi avuti di mira dalla legge delega. Sul punto quest&#8217;ultima non assume alcuna efficacia conformativa, come si è visto, nè la linea interpretativa seguita dal Ministero può dirsi incoerente con la delega, in quanto poco funzionale al perseguimento degli obiettivi ivi contenuti, orientati allo sviluppo della filiera produttiva nei settori di interesse.</p>
<p>3.5.3) Al contrario, le ragioni sottese alla scelta selettiva operata dal d.lgs. 226/2001, nel senso di limitare l&#8217;accesso alla misura alle sole Associazioni di categoria, risaltano proprio alla luce degli obiettivi primari avuti di mira dal legislatore delegante. Ed invero, la limitazione del beneficio ai soli soggetti operanti nel settore produttivo della pesca si apprezza e si giustifica sul piano della razionalità  della logica normativa &#8211; come correttamente eccepito dalla difesa erariale &#8211; proprio in considerazione della maggiore garanzia che essa offre rispetto all&#8217;effettiva destinazione delle risorse finanziarie pubbliche ad attività  di stretta pertinenza al settore produttivo della pesca, e non di altro tipo.</p>
<p>In altri termini, un meccanismo di accesso al beneficio in grado di selezionare <i>ex ante</i>e per tipologia di scopo istituzionale le organizzazioni riconducibili al mondo dell&#8217;impresa dalle organizzazioni di altro tipo non funzionali allo scopo di legge (quale quelle sindacali), offre il vantaggio di garantire una più¹ sicura coerenza dei singoli progetti alle finalità  sottese all&#8217;intervento promozionale. Per converso, l&#8217;ammissione di progetti avanzati da organizzazioni a vocazione mista, imporrebbe all&#8217;amministrazione procedente un aggravio delle attività  di controllo sulla effettiva destinazione delle risorse assegnate ed un connesso e astratto rischio di distrazione dei finanziamenti che, del tutto legittimamente, il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare attraverso una impostazione più¹ restrittiva delle regole di accesso.</p>
<p>4. Occorre dissentire dal giudice di primo grado anche con riguardo alla ricostruita connotazione giuridica e statutaria della Associazione appellata.</p>
<p>4.1. In concreto, secondo il Tar, l&#8217;organismo richiedente presenterebbe &#8220;<i>caratteristiche e fisionomie &#8220;miste&#8221; che lo qualificano in maniera ambivalente</i>&#8220;, annoverando esso nel proprio statuto &#8220;<i>sia finalità  di rappresentanza dei lavoratori, piccoli produttori ed operatori in genere, sia finalità  di sostegno ed organizzazione specifiche &#8220;proprie delle pluriattività  agricole</i>&#8220;.</p>
<p>4.2. E&#8217; tuttavia il caso di osservare che lo statuto qualifica l&#8217;ALPAA come &#8220;<i>un&#8217;associazione specifica di rappresentanza e di tutela del lavoro pluriattivo nel settore agricolo-ambientale</i>&#8220;, nata con l&#8217;obiettivo di &#8220;<i>rafforzare l&#8217;integrazione tra le forme di rappresentanza collettiva dei lavoratori</i>&#8221; (v. Premessa), ovvero come &#8220;<i>un&#8217;organizzazione sindacale nazionale</i>&#8221; (art. 1), affiliata alla FLAI CGIL (art. 3), avente &#8220;<i>come scopo la rappresentanza e la tutela degli interessi economici, professionali e sociali delle figure miste, e dei piccoli produttori e operatori dei settori agricolo, alimentare, ambientale e della pesca, valorizzando altresì le attività  economiche autonome dei lavoratori</i>&#8221; (art. 5).</p>
<p>4.3. Vero è che tra i propri scopi ALPAA annovera, oltre a quelli più¹ tipici di assistenza e rappresentanza dei lavoratori, anche quello di &#8220;<i>Elaborare programmi e progetti e studi per lo sviluppo agro-alimentare-ambientale, della pesca e della ricerca finalizzati all&#8217;occupazione nell&#8217;ambito delle politiche comunitarie, nazionali, regionali, nonchè attività  di ricerca, di programmazione, di progettazione, di formazione, d&#8217;informazione e di promozione attinenti ai prodotti agricoli, agroalimentari, ambientale e della pesca e nelle materie definite dalle finalità  statutarie anche mediante convenzioni con Enti esterni specializzati</i>&#8220;.</p>
<p>Appare tuttavia evidente come anche tali ulteriori attività  risultino funzionalmente collegate alla finalità  di presidiare gli interessi degli iscritti intesi sempre come &#8220;<i>lavoratori</i>&#8220;, come reso chiaro dal fatto che i programmi o progetti, privi di scopo di lucro, sono &#8220;<i>finalizzati all&#8217;occupazione</i>&#8221; e che tale finalità  occupazionale viene perseguita anche tramite la valorizzazione delle loro attività  o la promozione dei loro prodotti.</p>
<p>La connotazione sindacale di tipo associativo risulta quindi dominante tra le finalità  dell&#8217;organizzazione, come elencate all&#8217;art. 8 dello statuto, sicchè anche a voler intendere il bando come aperto a soggetti a vocazione plurima, essa depone in senso sfavorevole alla ammissione di ALPAA.</p>
<p>4.4. L&#8217;inserimento di ALPAA nel Programma nazionale triennale della pesca e dell&#8217;acquacoltura 2017-2019 non sembra porsi in contraddizione con quanto sin qui esposto, in quanto tale inserimento è stato operato ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. g) del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, il quale fa riferimento alle associazioni e alle organizzazioni &#8220;<i>sindacali</i>&#8221; che dimostrino di aver attuato nell&#8217;ultimo triennio o di avere in corso di attuazione iniziative idonee a concorrere al raggiungimento degli obiettivi riportati nel punto 5.4 del Programma nazionale triennale della pesca e dell&#8217;acquacoltura 2017-2019; a sua volta il punto 5.4 fa riferimento alle attività  di partecipazione del mondo associativo e sindacale ai processi decisionali o formativi. Dunque, l&#8217;inserimento di ALPAA nel Piano Triennale non sembra presentare implicazioni di rilievo con la tematica qui in esame.</p>
<p>La stessa parte appellante effettua un richiamo molto generico a tale circostanza, senza chiarire in che termini detto inserimento vada ad incidere sulle tematiche qui controverse e come lo stesso potrebbe vincolare l&#8217;esito di future procedure di ammissione a misure di sostegno del tipo qui in esame. Nè è dato comprendere come la legittimità  degli atti qui contestati possa giudicarsi alla stregua di atti concessori del tutto futuribili ed eventuali.</p>
<p>4.5. Neppure l&#8217;ammissione alla graduatoria della Confederazione Nazionale Coldiretti costituisce valido argomento a riprova della illegittimità  della esclusione di ALPAA, se non altro perchè dalla lettura dello statuto della prima risalta un peculiare e rilevante ventaglio di attività  finalizzate all&#8217;incentivazione dell&#8217;imprenditorialità , all&#8217;accrescimento della competitività  e all&#8217;innovazione tecnologica dell&#8217;impresa agricola ed ittica per una migliore ed ulteriore utilizzazione delle relative risorse produttive, che può astrattamente giustificare una valutazione di ammissione alla procedura, in quanto effettuata su elementi preponderanti e diversi da quelli propri dell&#8217;attività  sindacale, maggiormente riconducibili all&#8217;incentivazione dell&#8217;imprenditoria e, comunque, significativamente difformi da quelli valutati in relazione alla posizione di ALPAA.</p>
<p>4.6. Resta da aggiungere che &#8211; in ogni caso ad anche laddove dimostrata &#8211; l&#8217;asserita discordanza e contraddittorietà  dei provvedimenti assunti nel medesimo contesto ma con esiti ingiustificatamente differenziati in relazione alle due posizioni qui a confronto, non potrebbe comunque costituire valido argomento per censurare di illegittimità  il diniego qui opposto. Depone in senso contrario la considerazione che un provvedimento amministrativo legittimo non può divenire viziato (e viceversa) perchè in altra e analoga vicenda è stato seguito un difforme <i>modus operandi</i>; nè l&#8217;errore eventualmente commesso in alcuni casi può costringere l&#8217;Amministrazione a perseverare nel medesimo errore, sicchè l&#8217;eccesso di potere per disparità  di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, non potendo questi essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch&#8217;essi la legge (Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3310; Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2016, n. 2318).</p>
<p>4.7. Può quindi concludersi che la sostanziale estraneità  di ALPAA al mondo dell&#8217;impresa, al quale era in via prioritaria indirizzato lo scopo promozionale delle iniziative messe a bando, ha motivatamente orientato l&#8217;esito di esclusione dalla procedura.</p>
<p>5. Tanto determina l&#8217;accoglimento nel merito dell&#8217;appello, assorbite le ulteriori questioni di rito con esso veicolate, giustificando, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p>6. La peculiarità  e la consistenza essenzialmente interpretativa delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,</p>
<p>lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, pronunciandosi sul ricorso di primo grado lo respinge.</p>
<p>Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore</p>
<p>Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>Giorgio Calderoni, Consigliere</p>
<p>Ezio Fedullo, Consigliere</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.343</a></p>
<p>Collegio: L. Carbone, Pres. G. Lamberti, Est. Parti: Ars Educandi Coop. Sociale (Avv. Massimo Cocco) contro Istituto Statale di Istruzione Superiore Luigi Angeloni di Frosinone; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio (Avvocatura Generale dello Stato) Sull&#8217;irrilevanza della mancata verbalizzazione dei dati delle offerte economiche 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: L. Carbone, Pres. G. Lamberti, Est. Parti: Ars Educandi Coop. Sociale (Avv. Massimo Cocco) contro Istituto Statale di Istruzione Superiore Luigi Angeloni di Frosinone; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;irrilevanza della mancata verbalizzazione dei dati delle offerte economiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Contratti P.A. &#8211; Bando &#8211; Espressioni letterali &#8211; Chiarezza &#8211; Prevalenza</strong><br /> <strong>2. Contratti P.A. &#8211; Affidamento di servizi &#8211; Valutazione dell&#8217;offerta &#8211; Criteri &#8211; Esperienza pregressa del lavoratore &#8211; Legittimità  &#8211; Ragioni</strong><br /> <strong>3. Contratti P.A. &#8211; Gara &#8211; Offerta economica &#8211; Mancata verbalizzazione &#8211; Attendibilità  del verbale &#8211; Non inficia &#8211; Mera irregolarità  &#8211; Sanabilità  &#8211; Ragioni &#8211; Verbalizzazione dell&#8217;offerta &#8211; Ratio &#8211; Principi </strong><br /> <strong>4. Contatti P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili &#8211; Termine minimo di ricezione delle offerte &#8211; Riduzione &#8211; Legittimità  &#8211; Ragioni </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l&#8217;affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti.<br /> 2. Nelle procedure relative all&#8217;affidamento dei servizi la valutazione dell&#8217;offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità  ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all&#8217;esperienza un peso ponderale di per sì© decisivo ai fini della aggiudicazione della gara.<br /> 3. La mancata verbalizzazione dell&#8217;offerta economica, di per sì©, non vale ad inficiare nè l&#8217;attendibilità  del verbale, quale atto pubblico; nè, in assenza di specifiche censure nei confronti delle offerte economiche, l&#8217;ulteriore prosieguo della gara. La verbalizzazione dell&#8217;offerta è uno strumento volto a dare pubblicità  alle sedute di gara, rispondendo all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità  di trattamento dei concorrenti, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza e all&#8217;imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex postà una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato. Tuttavia, in assenza di una specifica contestazione atta anche solo a mettere in dubbio che le offerte abbiano subito modifiche, la mancata verbalizzazione delle stesse ben può ricondursi ad una mera irregolarità , non idonea ad integrare un vizio di legittimità  della procedura.<br /> 4. In tema di affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, la scelta della Stazione Appaltante di ridurre i termini minimi di ricezione delle offerte di cui all&#8217;art. 60, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 trova giustificazione nelle ragioni di urgenza sottese all&#8217;espletamento del servizio. Infatti, nella specie, la gara si collocava nel periodo coincidente con l&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2019 </p>
<p>N. 00343/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 08172/2018 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8172 del 2018, proposto da Ars Educandi Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietrantonio Rizzo in Latina, via Montesanto, n. 46;</p>
<p>contro</p>
<p>Istituto Statale di Istruzione Superiore Luigi Angeloni di Frosinone, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>Edu Fop Coop. Sociale non costituita in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina, n. 339/2018.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Massimo Cocco e Giorgio Santini dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1 &#8211; Con ricorso notificato al Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca e all&#8217;Istituto Statale di Istruzione Superiore &#8220;Luigi Angeloni&#8221; di Frosinone, la ARS Educandi Cooperativa Sociale ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili per l&#8217;anno scolastico 2017/2018 da espletarsi presso l&#8217;Istituto Angeloni.</p>
<p>2 &#8211; Con sentenza n. 339 del 2018, il T.A.R. per il Lazio, Sezione di Latina, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>3 &#8211; Con il primo motivo, l&#8217;appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata con riferimento all&#8217;applicazione dei criteri di aggiudicazione numero 2 e numero 5.</p>
<p>A tal fine, rappresenta che il bando di gara prevedeva 5 criteri di aggiudicazione: 1) Progetto tecnico che espliciti le metodologie e le strategie che saranno poste al servizio degli alunni con disabilità ; 2) Esperienze lavorative nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza ad alunni con disabilità  prestate in altre scuole pubbliche italiane; 3) Accreditamento presso Distretti Socio sanitari/comuni; 4) Curricula operatori con requisiti professionali di cui all&#8217;art. 19 del bando; 5) Esperienza condotta presso l&#8217;Istituto Angeloni negli ultimi 5 anni.</p>
<p>3.1 &#8211; Più¹ precisamente, il criterio n. 2 &#8211; esperienze lavorative nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza ad alunni con disabilità  prestate in altre scuole pubbliche italiane &#8211; prevedeva il riconoscimento di 2 punti per ciascun anno, per un massimo di cinque; il criterio n. 5 &#8211; esperienza condotta presso l&#8217;Istituto Angeloni negli ultimi cinque anni &#8211; prevedeva il riconoscimento di 3 punti per ciascun anno, per un massimo di cinque.</p>
<p>3.2 &#8211; L&#8217;appellante sostiene che la stazione appaltante e il T.A.R., nell&#8217;attribuire i punteggi in riferimento a tali criteri, non avrebbero tenuto conto dell&#8217;ulteriore disposizione in base alla quale, in caso di coincidenza di anni scolastici, i relativi punteggi non sono sommabili, ma verrà  attribuito il più¹ vantaggioso per il contraente.</p>
<p>Il T.A.R., a questo riguardo, ha precisato che: &#8220;<i>per entrambe le cooperative concorrenti non vi è stata alcuna coincidenza di anni scolastici, tal che non si è dovuto far ricorso al criterio sussidiario previsto dalla seconda parte del criterio n. 2, che nell&#8217;escludere il ricorso alla somma dei punteggi, ha preferito il punteggio più¹ vantaggioso per il contraente. La commissione di gara, dunque, in ossequio al visto criterio 2 ha attribuito 10 punti ad entrambe le cooperative, avendo le stesse maturato il massimo del punteggio attribuibile (max. punti 10), come confermato dalla documentazione versata in atti&#8221;</i>.</p>
<p>3.3 &#8211; A fronte di tale chiara motivazione, l&#8217;appellante non ha svolto alcuna contestazione.</p>
<p>In altre parole, rispetto al punto della sentenza in cui è stata esclusa l&#8217;applicazione del criterio sussidiario, e precisamente la statuizione secondo cui &#8220;<i>per entrambe le cooperative concorrenti non vi è stata alcuna coincidenza di anni scolastici&#8221;,Â </i>l&#8217;appellante non ha svolto alcuna specifica difesa atta a negare tale fatto storico. Ne consegue che la mera riproposizione del motivo giù  svolto in primo grado non è idoneo a superare le ragioni del rigetto innanzi ricordate e sulle quali, in assenza di una specifica impugnazione, si è formato il giudicato.</p>
<p>3.4 &#8211; Da un altro punto di vista, il dedotto errato calcolo dei punteggi in riferimento ai due criteri in esame, secondo la prospettazione dell&#8217;appellante, deriverebbe dal fatto che anche il criterio n. 2 (esperienze lavorative nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza ad alunni con disabilità  prestate in altre scuole pubbliche italiane), dovrebbe essere circoscritto agli ultimi cinque anni, in analogia con quanto previsto nel criterio n. 5.</p>
<p>Al riguardo, il T.A.R. ha correttamente evidenziato come tale prospettazione si ponga in contrasto con la chiara disposizione letterale del bando, che a proposito del criterio n.2 non prevede il limite temporale di cui al criterio 5.</p>
<p>Come giù  argomentato dalla giurisprudenza (<i>cfr</i>. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307), la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l&#8217;affidamento dei partecipanti e la <i>par condicio</i> dei concorrenti.</p>
<p>Ne consegue che, anche sotto tale profilo, non è possibile censurare l&#8217;operato della Commissione, che nell&#8217;attribuire i punteggi si è attenuta alle legge speciale di gara.</p>
<p>3.5 &#8211; Da un altro punto di vista, a scanso di equivoci, deve precisarsi che parte ricorrente non ha dedotto l&#8217;illegittimità  del criterio n. 2 nella parte in cui non contiene il limite degli ultimi cinque anni in analogia con il criterio n. 5, bensì l&#8217;errata applicazione di tale criterio da parte della commissione, il cui operato, perà², per le ragioni giù  esposte, è risultato assolutamente conforme alla lettera del bando di gara.</p>
<p>4 &#8211; Con il secondo motivo di appello si ripropone la questione dalla supposta natura discriminatoria del criterio di aggiudicazione n. 5.</p>
<p>Secondo l&#8217;appellante, tale criterio favorirebbe illegittimamente unicamente le ditte che hanno giù  svolto il servizio presso l&#8217;istituto Angeloni. Pertanto, violerebbe l&#8217;art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui: &#8220;<i>le Stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici</i>&#8220;.</p>
<p>4.1 &#8211; La censura è infondata, essendo pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal T.A.R., che ha correttamente rilevato come il detto criterio concorra con altri 4 criteri, che ne attenuano l&#8217;incidenza, escludendone una valenza determinante.</p>
<p>Inoltre, deve rilevarsi che l&#8217;analogo criterio n. 2, riferito alla pregressa esperienza presso altri istituti, attribuisce un punteggio pari a due punti per anno, sicchè l&#8217;attribuire 3 punti per ogni anni di servizio svolto presso l&#8217;Istituto Angeloni non pare sintomatico di uno sproporzionato favore nei confronti dell&#8217;operatore economico precedentemente titolare del servizio.</p>
<p>A questo riguardo, la stessa giurisprudenza citata dall&#8217;appellante ha precisato che nelle procedure relative all&#8217;affidamento dei servizi la valutazione dell&#8217;offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità  ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all&#8217;esperienza un peso ponderale di per sì© decisivo ai fini della aggiudicazione della gara (<i>cfr.</i> Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808; Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837).</p>
<p>4.2 &#8211; Da un differente punto di vista, la peculiarità  del servizio in questione, che attiene all&#8217;assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, giustifica il maggior punteggio attribuito dal criterio n. 5, rispondendo al preminente interesse dei destinatari ultimi del servizio, ovvero gli alunni portatori di disabilità , e favorendo, quindi, la continuità  del personale che giù  in passato aveva avviato un adeguato percorso di sostegno.</p>
<p>Alla luce di tale considerazione, appare pertanto ragionevole anche l&#8217;ulteriore disposizione &#8211; che pure non è stata applicata nella procedura di gara in esame e rispetto alla quale, pertanto, l&#8217;appellante, a rigore, non può vantare alcun interesse all&#8217;impugnazione &#8211; in base alla quale a parità  di punteggio, verrà  data precedenza all&#8217;aspirante che avrà  riportato il punteggio più¹ alto nel criterio n. 5.</p>
<p>5 &#8211; Deve essere rigettata anche la censura avverso la sentenza del T.A.R. nel punto in cui ha ritenuto che la mancata verbalizzazione dell&#8217;offerta economica sarebbe stata sanata dalla sottoscrizione della stessa, da parte del legale rappresentante della ARS Educandi.</p>
<p>Al riguardo, l&#8217;appellante precisa che i rappresentanti delle ditte partecipanti avrebbero semplicemente siglato i verbali per presa visione, senza in alcun modo volerne accettare il contenuto; ne deriverebbe, secondo la prospettazione dell&#8217;appellante, la nullità  del verbale di gara per la mancata indicazione del risultato dell&#8217;offerta economica.</p>
<p>5.1 &#8211; La censura è infondata. Invero, la mancata verbalizzazione dell&#8217;offerta economica, di per sì©, non vale ad inficiare: nè l&#8217;attendibilità  del verbale, quale atto pubblico; nè, in assenza di specifiche censure nei confronti delle offerte economiche, l&#8217;ulteriore prosieguo della gara.</p>
<p>5.2 &#8211; La verbalizzazione dell&#8217;offerta è uno strumento volto a dare pubblicità  alle sedute di gara, rispondendo all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità  di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità  formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza e all&#8217;imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili <i>ex post</i> una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.</p>
<p>Tuttavia, come anticipato, in assenza di una specifica contestazione atta anche solo a mettere in dubbio che le offerte abbiano subito modifiche, la mancata verbalizzazione delle stesse ben può ricondursi ad una mera irregolarità , non idonea ad integrare un vizio di legittimità  della procedura.</p>
<p>L&#8217;assunto che precede trova del resto conferma nel fatto che i legali rappresentanti delle società  concorrenti, presenti durante la seduta di gara, hanno sottoscritto per presa visione il verbale, senza avanzare alcuna contestazione in merito alla regolarità  delle offerte, indipendentemente dal fatto che queste non siano state verbalizzate; nè alcuna contestazione nei confronti delle offerte economiche, come giù  sottolineato, è stata svolta nel presente giudizio.</p>
<p>A questo riguardo, la giurisprudenza alla quale si intende aderire ha precisato che non è il dato in sì© della mancata verbalizzazione a poter determinare l&#8217;annullamento della procedura di gara, quanto &#8211; piuttosto &#8211; l&#8217;eventuale concreta dimostrazione di circostanze effettivamente probanti in ordine alla negligente conservazione della documentazione da cui sia derivato (o potesse derivare) un&#8217;alterazione del contenuto (<i>cfr.</i> Cons. St., sez. V, 05 maggio 2016, n. 1817).</p>
<p>6 &#8211; Infine, non deve trovare accoglimento neppure il motivo con il quale si deduce la violazione del termine minimo di ricezione delle offerte.</p>
<p>Secondo l&#8217;appellante, tale termine sarebbe imposto dall&#8217;art. 60, comma 1, del d. Lgs 50/2016, in base al quale: &#8220;<i>nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara</i>&#8220;.</p>
<p>In fatto, l&#8217;appellante rileva che nel caso di specie il bando di gara è stato pubblicato in data 12 ottobre 2017, fissando il termine ultimo di ricezione delle offerta per il giorno 24 ottobre 2017.</p>
<p>6.1 &#8211; A prescindere dal fatto che l&#8217;art. 36, co. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (contratti sotto soglia), prevede che &#8220;<i>in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei Â principi previsti dall&#8217;articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli Â 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà </i>&#8220;, appare condivisibile la considerazione del T.A.R., secondo il quale la scelta operata dalla Stazione appaltante di ridurre i termini si giustifica in ragione delle ragioni di urgenza sottese all&#8217;espletamento del servizio di assistenza specialistica nei riguardi di studenti affetti da disabilità , collocandosi la gara nel periodo coincidente con l&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico.</p>
<p>6.2 &#8211; Da un altro punto di vista, non può non evidenziarsi che tale ristretto termine non pare aver comunque condizionato la formulazione dell&#8217;offerta da parte dell&#8217;appellante, che non specifica quale pregiudizio concreto avrebbe sofferto dalla diminuzione del termine legale per la presentazione dell&#8217;offerta. Anche il dedotto iniquo vantaggio a favore del concorrente che giù  aveva lavorato presso l&#8217;istituto Angeloni non risulta corroborato da alcun dato concreto, risolvendosi in una mera ipotesi priva di riscontro.</p>
<p>In altre parole, analogamente alla questione affrontata nel punto 5 della presente sentenza, non è ravvisabile alcun interesse a far valere la violazione denunciata.</p>
<p>Invero, l&#8217;interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso,Â <i>exÂ </i>art. 100 Cod. proc. civ., non solo non va confuso con un&#8217;astratta aspirazione al ripristino della legalità  che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità , del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità  dal suo accoglimento, in ipotesi una seconda <i>chance</i> &#8211; tra l&#8217;altro del tutto opinabile &#8211; di presentare una nuova offerta, potenzialmente migliore rispetto a quella precedente (<i>cfr.</i> Cons. St., Sez. V, 20 agosto 2018, n. 4959).</p>
<p>7 &#8211; Le considerazione che precedono valgono a giustificare il rigetto anche della censura sollevata con riferimento alla mancata pubblicità  dei provvedimenti di aggiudicazione, secondo quanto imposto dall&#8217;art. 76 comma 5, lett. a, d. lgs 50/2016, non essendo ravvisabile alcun interesse, attuale e concreto, dell&#8217;appellante a far valere tale violazione, da cui non è derivato alcun pregiudizio alla ricorrente, tale non potendosi considerare la mera possibilità  di esporre &#8220;<i>le proprie perplessità  alla Stazione appaltante dopo aver letto la graduatoria provvisoria e ancor prima che venisse approvata quella definitiva</i>&#8220;.</p>
<p>8 &#8211; In definitiva, l&#8217;appello deve essere respinto.</p>
<p>Le spese di lite, in ragione delle evidenziate anomalie della gara, seppur non invalidanti, possono essere compensate.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, rigetta l&#8217;appello e compensa le spese di lite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Luigi Carbone, Presidente</p>
<p>Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p>Francesco Mele, Consigliere</p>
<p>Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore</p>
<p>Italo Volpe, Consigliere</p>
</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2019-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2019 n.616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-1-2019-n-616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>V. Di Cerbo Pres., E. Vincenti Rel. PARTI: Regione Puglia, rappr. e difesa dall&#8217;avv. M. R. Avagliano c. Consorzio per la bonifica della Capitanata, rappr. e difesa dagli avv.ti A. Ciappa e G. Ciappa e c. Unipolsai Assicurazioni S.p.A., rappr. e difesa dall&#8217;avv. F. Manfredonia, nonchè c. Politiche Meridionali Agricole</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-1-2019-n-616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2019 n.616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-1-2019-n-616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2019 n.616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Di Cerbo Pres., E. Vincenti Rel. PARTI: Regione Puglia, rappr. e difesa dall&#8217;avv. M. R. Avagliano c. Consorzio per la bonifica della Capitanata, rappr. e difesa dagli avv.ti A. Ciappa e G. Ciappa e c. Unipolsai Assicurazioni S.p.A., rappr. e difesa dall&#8217;avv. F. Manfredonia, nonchè c. Politiche Meridionali Agricole (PO.MER. AGRI.) S.R.L., rapp. e difesa dall&#8217;avv. G. E. Mercuri.</span></p>
<hr />
<p>Le precipitazioni atmosferiche integrano l&#8217;ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell&#8217;imprevedibilità  oggettiva e dell&#8217;eccezionalità .</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche &#8211; Risarcimento danni da straripamento &#8211; Precipitazioni atmosferiche &#8211; Caso fortuito &#8211; Imprevedibilità  ed eccezionalità  &#8211; Dati pluviometrici.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche &#8211; Risarcimento danni da straripamento &#8211; Eventi atmosferici &#8211; Delibere dichiarative dello stato di calamità  &#8211; Eccezionalità  ed imprevedibilità  &#8211; Prova &#8211; Esclusione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Giurisdizione civile e amministrativa &#8211; Ricorso per cassazione avverso sentenza T.S.A.P. &#8211; Vizio della motivazione &#8211; Limiti.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Acque pubbliche &#8211; Competenze Autorità  amministrativa &#8211; Controllo e manutenzione &#8211; Responsabilità  per cose in custodia.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>5.- Acque pubbliche &#8211; Competenza Autorità  amministrativa &#8211; Responsabilità  &#8211; Manutenzione &#8211; Consorzio di bonifica &#8211; Esclusione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>6.- Acque pubbliche &#8211; Concessione amministrativa &#8211; Consorzio di bonifica &#8211; Responsabilità  per difetto manutenzione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>7.- Acque pubbliche &#8211; Difetto di manutenzione &#8211; Responsabilità  &#8212; Consorzio di bonifica.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Le precipitazioni atmosferiche integrano l&#8217;ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell&#8217;imprevedibilità  oggettiva e dell&#8217;eccezionalità , da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell&#8217;evento atmosferico. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. L&#8217;adozione, da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità  non costituisce di per sì© prova dell&#8217;eccezionalità  ed imprevedibilità  degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di &#8220;calamità  naturale&#8221; espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno ed alla straordinarietà  degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Non è consentita al giudice di legittimità  la verifica della sufficienza o della razionalità  della motivazione in riferimento a &#8220;quaestiones facti&#8221;, posto che una siffatta verifica comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>4. Spetta all&#8217;Autorità  amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità  ed alla manutenzione dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, con conseguente responsabilità  della stessa, in qualità  di custode ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalla res su cui si esercita un effettivo potere di governo. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>5. Un consorzio di bonifica che abbia eseguito, in forza di una concessione amministrativa della Regione, opere di sistemazione idraulica su di un corso d&#8217;acqua iscritto nell&#8217;elenco delle acque pubbliche non diventa per ciù² solo, ad opere compiute, responsabile della manutenzione del medesimo, la quale, invece, spetta allo Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>6. A carico di un consorzio di bonifica che abbia eseguito, in forza di una concessione amministrativa della Regione, opere di sistemazione idraulica su di un corso d&#8217;acqua iscritto nell&#8217;elenco delle acque pubbliche, la responsabilità  per difetto di manutenzione, con conseguente obbligazione risarcitoria, può sorgere solo allorquando tra il concessionario ed il concedente si instauri un rapporto tale da risultare, alla stregua dei rispettivi comportamenti, idoneo alla produzione di un simile effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>7. Il consorzio di bonifica che, pur non essendovi tenuto, provveda di fatto alla manutenzione di un canale assume la custodia e la gestione del corso d&#8217;acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell&#8217;art. 2051 o dell&#8217;art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati dal difetto di manutenzione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">FATTI DI CAUSA</p>
<p align="JUSTIFY">1. &#8211; La POLITICHE MERIDIONALI AGRICOLE (PO.MER. Agri) s.r.l., con ricorso dell&#8217;aprile 2010, riassunse, dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d&#8217;appello di Napoli, il giudizio giù  instaurato dinanzi al Tribunale di Lucera nel maggio 2007 nei confronti della Regione Puglia, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e della UGF Assicurazioni S.p.A., al fine di vedersi risarcire i danni subiti da terreni agricoli estesi circa 60 ettari, da essa attrice detenuti in affitto e coltivati a patate e carote gialle (rispettivamente, circa 45 e 15 ettari), per effetto dello straripamento del canale Capo d&#8217;Acqua, che il 12 novembre 2004 aveva comportato l&#8217;invasione di fango e acqua, il lungo persistere dell&#8217;acqua sui fondi stessi (anche perchè successivi allagamenti si erano verificati nel mese di dicembre 2004) e, conseguentemente, la perdita dei raccolti e la impossibilità  di mettere a coltura i terreni nella successiva annata agraria.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;attrice, a fondamento della domanda, sostenne che la responsabilità  dell&#8217;evento dovesse essere ascritta alla Regione Puglia, proprietaria del canale Capo d&#8217;Acqua, inserito nell&#8217;elenco delle acque pubbliche regionali, e al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ente preposto alla manutenzione dei corsi d&#8217;acqua di interesse pubblico, e quantificò i danni subiti in Euro 683.550,00.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel contraddittorio con i convenuti, l&#8217;adito Tribunale regionale, provveduto all&#8217;istruzione della causa, rigettà² la domanda della PO.MER. Agri s.r.l. nei confronti del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, mentre l&#8217;accolse nei confronti della Regione Puglia, che, ritenuta responsabile ai sensi dell&#8217;<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829592&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true">art. 2051 c.c.</a>, condannò al risarcimento dei danni determinato in Euro 248.868,00, oltre accessori.</p>
<p align="JUSTIFY">2. &#8211; Il gravame interposto dalla Regione Puglia avverso tale decisione, e resistito dalla PO.MER. Agri s.r.l., dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata e dalla UNIPOLAI Assicurazioni S.p.A. (giù  UGF Assicurazioni S.p.A.), veniva rigettato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) con sentenza resa pubblica in data 1 giugno 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1. &#8211; Il TSAP, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: 1) non era controverso che il canale Capo d&#8217;Acqua appartenesse alla Regione, trattandosi di un corso d&#8217;acqua iscritto nell&#8217;elenco delle acque pubbliche della Provincia di Foggia, mentre non era dimostrato che il Consorzio di bonifica fosse normativamente tenuto alla manutenzione e in concreto avesse svolto simile attività , in assenza, peraltro, dei necessari finanziamenti che a tal fine la Regione avrebbe dovuto mettere a disposizione; 2) era, inoltre, rilevante la circostanza che il corso d&#8217;acqua era stato mantenuto allo stato naturale e, quindi, &#8220;senza la realizzazione di una qualsivoglia opera di regimentazione o di altra natura, per scelta da imputare all&#8217;ente regionale&#8221;; 3) la responsabilità  della manutenzione di un corso d&#8217;acqua demaniale spettava alla competente autorità  amministrativa e, quindi, anche se un consorzio di bonifica avesse provveduto ad eseguirvi opere di sistemazione idraulica &#8211; fatto, nella specie, comunque non dimostrato -, la relativa responsabilità  risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione poteva sorgere solo nel caso in cui ad esso consorzio fosse stata affidata in via esclusiva la manutenzione delle opere; 4) nella specie, in base al combinato disposto L.R. Puglia n. 54 del 1980, artt. 12 e 13 applicabile ratione temporis, una responsabilità  del consorzio di bonifica per la manutenzione di corsi d&#8217;acqua appartenenti al demanio regionale si sarebbe potuta ravvisare solo in quanto i piani dal medesimo predisposti fossero poi accompagnati dalle idonee previsioni del bilancio regionale; 5) doveva escludersi che gli eventi atmosferici fossero tali da integrare il caso fortuito per l&#8217;eccezionalità  delle precipitazioni: a) le indagini sui dati pluviometrici effettuate dal c.t.u. indicavano che &#8220;i valori delle precipitazioni (stazione di Serracapriola), nei giorni in cui si sono verificati gli allagamenti, corrispondevano ad un tempo di ritorno compreso tra i 10 e i 15 (per le piogge di durata di 6, 12 e 24 ore) anni nei giorni 12, 13 e 14 novembre, e ad un tempo di ritorno inferiore ai due anni nei giorni 28 e 29 dicembre (relazione del c.t.u., pag. 48)&#8221;; b) l&#8217;eccezionalità  degli eventi calamitosi indicata dal D.P.C.M. 26 novembre 2004 e dal D.M. delle politiche agricole 4 agosto 2005 era stata &#8220;valutata esclusivamente in riferimento all&#8217;ingente entità  dei danni prodotti alle strutture aziendali e alle infrastrutture&#8221;, ma non con riguardo alle &#8220;cause&#8221; che avevano determinato l&#8217;evento alluvionale.</p>
<p align="JUSTIFY">3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Regione Puglia, affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quattro motivi (il primo articolato su tre connessi profili di censura).</p>
<p align="JUSTIFY">Resistono con distinti controricorsi la POLITICHE MERIDIONALI AGRICOLE s.r.l., il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e la Unipolsai Assicurazioni S.p.A..</p>
<p align="JUSTIFY">Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis.1 c.p.c..</p>
<p align="JUSTIFY">RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p align="JUSTIFY">1. &#8211; Con il primo motivo, articolato su tre correlate censure, è denunciata, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c., del D.P.C.M. 26 novembre 2004 e del D.M. delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2005, per non aver il TSAP ritenuto esclusa la responsabilità  della Regione a causa dell&#8217;eccezionalità  dell&#8217;evento atmosferico, costituente caso fortuito, come emergeva dalla c.t.u. (là  dove si affermava che il valore delle precipitazioni registrate nel mese di novembre 2004 &#8220;è massimo anche rispetto ai valori relativi ai trent&#8217;anni&#8221;) e come si sarebbe dovuto desumere dal D.P.C.M. e dal D.M. anzidetti. Il primo, ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5 aveva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio pugliese fino al 30 novembre 2005; il secondo, in base al D.Lgs. n. 102 del 2004, aveva decretato l&#8217;esistenza del carattere di eccezionalità  degli eventi calamitosi conseguenti alle piogge persistenti dal novembre 2004 al marzo 2005 anche nel territorio del Comune di Serracapriola, nel cui agro ricadevano i terreni danneggiati.</p>
<p align="JUSTIFY">2. &#8211; Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l&#8217;irragionevolezza della motivazione giù  censurata in forza del primo motivo di ricorso, contrastando essa con le risultanze della c.t.u. e con &#8220;formali provvedimenti normativi&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1. &#8211; I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.</p>
<p align="JUSTIFY">Giova rammentare che, come ribadito e precisato più¹ di recente da questa Corte (Cass., 1 febbraio 2018, n. 2482), le precipitazioni atmosferiche integrano l&#8217;ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell&#8217;imprevedibilità  oggettiva e dell&#8217;eccezionalità , da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell&#8217;evento atmosferico.</p>
<p align="JUSTIFY">In siffatta ottica, l&#8217;adozione, da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità  non costituisce di per sè prova dell&#8217;eccezionalità  ed imprevedibilità  degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di &#8220;calamità  naturale&#8221; espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà  degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa.</p>
<p align="JUSTIFY">La decisione assunta dal TSAP si pone, quindi, in armonia con tali principi, anche là  dove, avuto riguardo alla specifica portata del D.M. 4 agosto 2005, adottato in base al D.Lgs. n. 102 del 2004, ha posto in rilievo che &#8220;l&#8217;eccezionalità  degli eventi calamitosi a cui il decreto si riferisce è valutata esclusivamente in riferimento all&#8217;ingente entità  dei danni prodotti alle strutture aziendali e alle infrastrutture&#8221;, ma non con riguardo alle &#8220;cause&#8221; che avevano determinato l&#8217;evento alluvionale (e senza che parte ricorrente evidenzi, in modo puntuale e congruente, una divergente portata contenutistica del citato D.M., al di là  del mero richiamo ai presupposti legali di adozione del provvedimento).</p>
<p align="JUSTIFY">Per il resto, le doglianze si palesano inammissibili, in quanto investono l&#8217;accertamento di fatto compiuto dal TSAP in ordine ai dati pluviometrici ed all&#8217;apprezzamento relativo all&#8217;insussistenza di eventi atmosferici integranti del &#8220;caso fortuito&#8221;, siccome esplicitato in forza di una motivazione del tutto intelligibile e rispettosa del minimo costituzionale imposto dall&#8217;art. 111 Cost. (nel regime introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis).</p>
<p align="JUSTIFY">Le censure, infatti, si risolvono surrettiziamente nella richiesta di una verifica della sufficienza o della razionalità  della motivazione proprio in riferimento a quaestiones facti (e, tra queste, anche quella dell&#8217;interpretazione delle risultanze della c.t.u., che parte ricorrente opera in modo divergente e, peraltro, investendo punti non collimanti con quelli privilegiati dal Tribunale: in sentenza si richiama p. 48 della c.t.u., mentre in ricorso p. 39); ciù² che, invece, non è consentito in questa sede di legittimità , poichè una siffatta verifica comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass., S.U., 7 gennaio 2016, n. 67; Cass., S.U., 6 novembre 2018, n. 28220).</p>
<p align="JUSTIFY">3. &#8211; Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c., nonchè &#8220;motivazione apparente e contraddittoria&#8221;, per aver il TSAP ravvisato la responsabilità  per danni cagionati dalla cosa in custodia in capo alla Regione quale proprietaria del corso d&#8217;acqua, appartenente al demanio, e non giù  quale soggetto che sul bene esercitasse un potere di fatto e ne avesse il governo, tale, quindi, da provvedere alla sua manutenzione.</p>
<p align="JUSTIFY">In tale prospettiva, il TSAP non avrebbe tenuto conto della circostanza che il Consorzio per la bonifica della Capitanata non avesse mai smentito di essere il diretto &#8220;interlocutore, sostanziale e processuale&#8221;, della parte attrice danneggiata, là  dove, del resto, il canale Capo d&#8217;Acqua rientrava nel bacino idrografico di pertinenza del Consorzio stesso ed era inserito nel Piano generale di Bonifica del comprensorio di bonifica della Capitanata, per cui spettava al Consorzio medesimo la relativa manutenzione.</p>
<p align="JUSTIFY">4. &#8211; Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione (&#8220;per abnorme ed irragionevole interpretazione&#8221;) della L.R. Puglia n. 54 del 1980, artt. 12 e 13 &#8220;in tema di obbligo di manutenzione a carico dei Consorzi&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Il TSAP, per un verso, ha ritenuto che le spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica fossero a carico della Regione, mentre il citato art. 12 si riferiva solo alla &#8220;spesa di esecuzione&#8221; di dette opere; per altro verso, ha escluso la responsabilità  del Consorzio in assenza di adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione dei corsi d&#8217;acqua, mentre il predetto art. 13 individuava soltanto un &#8220;sovvenzionamento insito nei rapporti di collaborazione tra enti pubblici per finalità  pubbliche, la cui eventuale mancanza&#8221; (peraltro, circostanza &#8220;comunque non provata&#8221;) non avrebbe potuto determinare &#8220;il venir meno della imputazione della responsabilità  a carico del Consorzio nei confronti dei terzi&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">4.1. &#8211; Il terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.</p>
<p align="JUSTIFY">4.1.1. &#8211; E&#8217; orientamento consolidato (tra le altre, Cass., S.U., 5 marzo 2009, n. 5287; Cass., S.U., 5 dicembre 2011, n. 25928; Cass., S.U., 6 luglio 2015, n. 13860) quello secondo cui spetta all&#8217;Autorità  amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità  dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde. Sicchè fa carico alla Regione &#8211; alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l&#8217;organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonchè la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni (D.P.R. n. 616 del 1977, art. 90, comma 2, lett. e), della L. n. 183 del 1989, art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1, lett. a), secondo il quadro normativo rilevante ratione temporis, rispetto ad evento dannoso verificatosi nei mesi di novembre e dicembre dell&#8217;anno 2004) &#8211; provvedere alla manutenzione dell&#8217;argine di un torrente, sito al di là  della proprietà  privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità  della stessa, in qualità  di custode ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalla res su cui si esercita un effettivo potere di governo.</p>
<p align="JUSTIFY">Principio, questo, che ha trovato ulteriore completamento in quello (Cass., S.U., 12 giugno 1992, n. 7232) secondo il quale, ove un consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione amministrativa (della Regione) ad eseguire opere di sistemazione idraulica su di un corso d&#8217;acqua iscritto nell&#8217;elenco delle acque pubbliche, ciù² implica di per sè che, ad opere compiute, il consorzio stesso sia responsabile della manutenzione di quel corso d&#8217;acqua; la quale spetta, invece, allo Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale responsabilità , con conseguente obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione a carico del consorzio di bonifica, può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario delle opere suddette e l&#8217;ente concedente possa, alla stregua dei rispettivi comportamenti, risultare idoneo alla produzione di un tale effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, il consorzio di bonifica, il quale provveda di fatto, pur non essendovi tenuto, alla manutenzione di un canale, assume la custodia e la gestione del corso d&#8217;acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell&#8217;art. 2051 o dell&#8217;art. 2043 cod. civ., dovendo, a tale titolo, risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione (Cass., S.U., 9 marzo 2007, n. 5394; Cass., S.U., 13 giugno 2012, n. 9591).</p>
<p align="JUSTIFY">4.1.2. &#8211; La sentenza impugnata in questa sede ha fatto corretta applicazione degli anzidetti principi, ponendo in risalto la posizione di custode della Regione, derivante dalla circostanza che il canale Capo d&#8217;Acqua apparteneva al demanio regionale e che, peraltro, si trattava di un corso d&#8217;acqua mantenuto allo stato naturale, &#8220;senza la realizzazione di una qualsivoglia opera di regimentazione o di altra natura&#8221;, là  dove, inoltre, non era affatto dimostrato che lo stesso consorzio di bonifica convenuto avesse provveduto ad eseguirvi opere di sistemazione idraulica.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale ultimo complessivo rilievo risulta integrare una autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere in parte qua la sentenza del TSAP, la quale ratio non è stata fatta oggetto di specifica e congruente impugnazione (non potendo questa ravvisarsi nell&#8217;argomentazione, non conducente, per cui il Consorzio per la bonifica della Capitanata non avesse mai smentito di essere il diretto &#8220;interlocutore, sostanziale e processuale&#8221;, della parte attrice danneggiata), con ciù² rendendo inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le restanti esplicitate doglianze (anche quelle incentrate sulla portata della normativa regionale, applicabile nella specie, sulle opere di bonifica integrale: legge della Regione Puglia n. 54 del 1980), che l&#8217;anzidetta ragione giustificativa della decisione non attingono affatto (tra le altre, Cass., S.U., 20 marzo 2013, n. 7931).</p>
<p align="JUSTIFY">5. &#8211; Il ricorso va, pertanto, rigettato e la Regione Puglia condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , come liquidate in dispositivo.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">rigetta il ricorso e condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2019</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.436</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.436</a></p>
<p>G. Lo Presti Pres., M.G. Vivarelli, est. PARTI: Energia&#38;Progetti Srl e Bibetech SpA, rapp.ti e difesi dagli avv.ti P. Neri, F. Sgualdino e A. Manzi contro Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE SpA, rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Zoppini, G. Vercillo e Antonio Pugliese, Ministero Economia e Finanze rapp.to</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.436</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti Pres., M.G. Vivarelli, est. PARTI: Energia&amp;Progetti Srl e Bibetech SpA, rapp.ti e difesi dagli avv.ti P. Neri, F. Sgualdino e A. Manzi contro Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE SpA, rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Zoppini, G. Vercillo e Antonio Pugliese, Ministero Economia e Finanze rapp.to e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto dell&#8217;art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2016 e dell&#8217;art.1.1. dell&#8217;Allegato A delle Linee Guida di cui alla Delibera dell&#8217;AEEGSI EEN 9/11, risulta evidente che sono ammessi alle incentivazioni pubbliche (TEE) solo i progetti (PPPM) ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione al momento della domanda di incentivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1 &#8211; T.E.E. &#8211; d.m. 28 dicembre 2012 &#8211; delibera dell&#8217;AEEGSI EEN 09/11 del 27 ottobre 2011 &#8211; ammissione agli incentivi &#8211; progetti in fase di realizzazione</b></p>
</p>
<p><b>2 &#8211; T.E.E. &#8211; d.m. 28 dicembre 2012 &#8211; delibera dell&#8217;AEEGSI EEN 09/11 del 27 ottobre 2011 &#8211; progetti giù  attivati in fase di domanda</b></p>
</p>
<p><b>3 &#8211; T.E.E. &#8211; rigetto RVC a seguito di precedente approvazione</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1. Dal combinato disposto dell&#8217;art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2016 e dell&#8217;art.1.1. dell&#8217;Allegato A delle<i> </i>Linee Guida di cui alla Delibera dell&#8217;AEEGSI EEN 9/11, risulta evidente che sono ammessi alle incentivazioni pubbliche (TEE) solo i progetti (PPPM) ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione al momento della domanda di incentivo. </i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Essendo l&#8217;attivazione energetica una fase necessariamente successiva alla realizzazione dell&#8217;intervento, i progetti la cui produzione energetica è stata giù  attivata prima della proposizione della domanda di incentivazione vanno esclusi dai meccanismi premiali in quanto evidentemente al di fuori del perimetro delineato dalla disciplina di cui all&#8217;art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2016 e dell&#8217;art.1.1. dell&#8217;Allegato A delle Linee Guida di cui alla Delibera dell&#8217;AEEGSI EEN 9/11. E&#8217; infatti evidente che il progetto giù  attivato non può che essere un progetto giù  realizzato che, dunque, non rientra nel paradigma normativo che pretende &#8211; al tempo della domanda di incentivazione &#8211; l&#8217;essere il progetto stesso ancora quantomeno in corso di realizzazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>3. La correttezza sostanziale del diniego di una RVC da parte del GSE esclude la rilevanza di profili di possibile contraddittorietà  in relazione agli atti precedentemente adottati. Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell&#8217;art. 42 d. lgs. 28/2011, introdotti dall&#8217;art. 1, comma 89, l. 4 agosto 2017, il Gestore può, infatti, rigettare una singola RVC anche in caso di &#8220;non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto&#8221;, con conseguente irrilevanza di eventuali contrasti tra diniego di RVC e pregressa approvazione della PPPM o di altre RVC. </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso ritualmente introdotto la società  in epigrafe indicata impugna, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensiva, la nota del 20/9/2017 prot. n. GSE/P20170069710, avente ad oggetto: &#8220;rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0344219098316R013_rev1-1#1.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso in fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">con contratto stipulato in data 07/04/15 la Bibetech S.p.a. incaricava la società  Energia &amp; Progetti S.r.l. di predisporre e presentare al GSE S.p.a. le pratiche necessarie all&#8217;ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) relativi agli interventi di sostituzione degli impianti di illuminazione realizzati in tre distinti esercizi commerciali, ovvero nei &#8220;Magazzini Berton&#8221; di Bolzano Vicentino e in due negozi &#8220;Sorelle Ramonda&#8221; situati l&#8217;uno a Corsico e l&#8217;altro a Montecavolo;</p>
<p style="text-align: justify;">la società  Energie &amp; Progetti S.r.l., pertanto, predisponeva e trasmetteva al GSE, in via telematica, una proposta di progetto e programma di misura (PPPM), presa in carico dal Portale Efficienza Energetica dedicato alla procedura in data 15/04/2015;</p>
<p style="text-align: justify;">con provvedimento prot. n. 15004114 del 26 maggio 2015 la società  Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., avendo ritenuto la PPPM carente dei requisiti previsti dal D.M. 2012 e dalle Linee Guida, inoltrava alla E&amp;P una Richiesta di integrazione documentale;</p>
<p style="text-align: justify;">in data 22 giugno 2015 la ricorrente trasmetteva al GSE l&#8217;integrazione documentale richiesta, in cui era, peraltro, indicata come data di prima attivazione del progetto e di inizio di monitoraggio degli impianti il 27 aprile 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">a seguito dell&#8217;invio della PPPM, il GSE con nota 0344219098314T009_rev1, comunicava l&#8217;esito favorevole della valutazione di conformità  della stessa, evidenziando che &#8220;<i>sulla base della documentazione complessiva inerente al progetto [&#8230;] la proposta è risultata conforme a quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii</i>.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">in data 14/04/2016, la ricorrente trasmetteva al GSE la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) dei risparmi energetici generati a partire dall&#8217;attivazione dei nuovi impianti di illuminazione LED installati;</p>
<p style="text-align: justify;">in data 18/05/2016 il GSE domandava ad E&amp;P integrazioni documentali, a causa della assenza nella richiesta dei requisiti previsti dal D.M. 2012 e dalle Linee Guida, ed in particolare che: &#8211; non vi era «corrispondenza tra i valori dei risparmi indicati nei files excel delle schede di rendicontazione dei tre siti, la scheda excel di riepilogo dei calcoli dei TEP e dei TEE ed i valori dei TEP e dei TEE presenti nella richiesta»; &#8211; non erano state fornite le fatture relative al costo di investimento dichiarato;</p>
<p style="text-align: justify;">con RVC N. 0344219098316R013_rev1, la ricorrente trasmetteva al GSE le integrazioni richieste, ricevute le quali il GSE accoglieva la nuova richiesta e provvedeva a certificare i risparmi di energia primaria nell&#8217;ammontare equivalente a quello documentato dalla proponente, autorizzando così il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) ad emettere in favore della società  proponente i relativi titoli di efficienza energetica (TEE);</p>
<p style="text-align: justify;">in data 04/05/17, E&amp;P trasmetteva al GSE una seconda RVC, relativa alla annualità  2016/2017;</p>
<p style="text-align: justify;">tuttavia in data 30/6/17, GSE comunicava alla proponente il preavviso di rigetto dell&#8217;istanza prot. n. GSE/P20170051600, indicando i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della RVC, precisando che: &#8211;<i>«il progetto non è conforme a quanto disposto all&#8217;art. 6, comma 2 del succitato D.M. [2012], che limita, a partire dal 1° gennaio 2014 l&#8217;accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti &#8220;ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione&#8221;. In particolare, sulla base dell&#8217;allegato Collaudo Corsico, risulta che l&#8217;intervento di sostituzione delle lampade sia stato ultimato o abbia iniziato a generare risparmi in data antecedente alla data di presentazione della PPPM in oggetto, ovvero il 15/04/2015. Inoltre non è possibile verificare che gli interventi denominati Montecavolo e Berton non siano stati completati o abbiano iniziato a generare risparmi di energia primaria in data antecedente a quella di presentazione della PPPM»; &#8211; «la vita tecnica dell&#8217;intervento proposto non è conforme a quanto indicato dall&#8217;art. 2 del succitato Decreto [2012]. In particolare, nei casi in cui il numero di anni del contratto di leasing sia inferiore al valore della vita tecnica dell&#8217;impianto di nuova installazione, indicata nell&#8217;Allegato A delle Linee Guida, la vita tecnica dell&#8217;intervento non può essere maggiore del numero di anni residui del contratto di leasing stesso a decorrere dalla data di avvio del periodo di monitoraggio»; &#8211; «non è stato fornito per ciascun intervento oggetto del progetto, un file excel di rendicontazione contenente il dettaglio di tutti i dati misurati e i risparmi calcolati»</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">in data 01/08/2017 la società  ricorrente presentava le proprie osservazioni allegando ad esse dei file excel indicanti le misure relative alla &#8220;condizione ex ante&#8221; dei tre impianti di illuminazione su cui era stato realizzato l&#8217;intervento progettato;</p>
<p style="text-align: justify;">da ultimo, con nota del 20/9/2017 prot. n. GSE/P20170069710, il GSE comunicava il rigetto della richiesta di verifica, sostenendo che &#8220;<i>il progetto non è conforme a quanto disposto dall&#8217;art. 6, co. 2, del succitato D.M. che limita, a partire dal 1 gennaio 2014, l&#8217;acceso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti &#8216;ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione&#8217;. In particolare, sulla base della documentazione fornita, risulta che gli interventi di sostituzione delle lampade siano stati ultimati o abbiano iniziato a generare risparmi in data antecedente alla data di presentazione della PPPM ovvero il 15/4/2015</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il GSE depositando documenti e memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso; ha poi depositato memoria conclusionale. Si è costituito altresì il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze con atto formale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha depositato documenti e ulteriore memoria conclusionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza collegiale n. 0555/2018 la Sezione ha rigettato l&#8217;istanza cautelare in considerazione della circostanza che: &#8220;&#038;<i>Â il ricorso non presenta apprezzabili motivi di fondatezza in relazione alla previsione di cui all&#8217;art. 6 co. 2 DM 2012 che limita l&#8217;accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti &#8220;ancora da realizzare o in corso di realizzazione&#8221;, tra cui non può ritenersi rientrare quello qui in esame; Visto il precedente in termini del CdS ordinanza n. 5589/2016 secondo cui &#8220;non appare prima facie irragionevole l&#8217;aver attribuito rilevanza alla &#8220;prima attivazione&#8221; dell&#8217;impianto piuttosto che alla sua materiale ultimazione ai fini dell&#8217;applicazione del comma 2 del precitato art. 6, laddove si fa riferimento al momento in cui si è cominciato a registrare il primo risparmio energetico</i>&#8220;; l&#8217;ordinanza è stata riformata in appello con ordinanza n. 2093/2018 con cui il C.d.S nel rilevare che &#8220;<i>Considerata la particolarità  del caso di specie, in cui almeno una parte dell&#8217;intervento di relamping (anche inteso con riferimento all&#8217;attivazione degli impianti a LED) era ancora in corso di realizzazione al momento della presentazione della domanda di incentivi al GSE in data 15.4.2016, in tal modo soddisfacendo la prescrizione di cui all&#8217;art. 6, comma 2 del d.m. del 28.12.2012&#8243;</i> ha accolto la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente affida il ricorso alle censure di violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6, comma 2, del D.M. 28/12/2012, di eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e difetto di istruttoria, nonchè per difetto di motivazione; di eccesso di potere per insufficienza, perplessità  ed illogicità  della motivazione sotto altro profilo, nonchè per contraddittorietà  manifesta con le precedenti determinazioni assunte dalla medesima autorità  nel corso della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è nel merito infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, stabilisce che &#8220;Â <i>a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Fino all&#8217;entrata in vigore del decreto di approvazione dell&#8217;adeguamento, sono applicabili, ai fini dell&#8217;attuazione del presente decreto le linee guida approvate con la delibera EEN n. 09/11 dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, nelle parti non incompatibili con il presente decreto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Linee Guida approvate con la delibera dell&#8217;AEEGSI EEN 09/11 del 27 ottobre 2011 suddette, all&#8217;art.1.1. dell&#8217;Allegato A, stabiliscono che la &#8220;<i>data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità  fisica di riferimento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal combinato disposto delle norme sopra riportate risulta evidente che sono ammessi alle incentivazioni pubbliche (TEE) solo i progetti (PPPM) ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione, al momento della domanda di incentivo; inoltre, essendo l&#8217;attivazione energetica una fase necessariamente successiva alla realizzazione dell&#8217;intervento, i progetti la cui produzione energetica è stata giù  attivata prima della proposizione della domanda di incentivazione vanno esclusi dai meccanismi premiali in quanto evidentemente al di fuori del perimetro delineato dalla disciplina testà¨ riportata. E&#8217; infatti evidente che il progetto giù  attivato non può che essere un progetto giù  realizzato che, dunque, non rientra nel paradigma normativo che pretende &#8211; al tempo della domanda di incentivazione &#8211; l&#8217;essere il progetto stesso ancora quantomeno in corso di realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo del meccanismo dei TEE è infatti quello diretto a sostenere interventi e progetti di incremento di efficienza energetica che in assenza di incentivi non avrebbero potuto essere realizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attivazione è dunque una conseguenza dell&#8217;avvenuta realizzazione, dal momento che se un progetto non è realizzato non può essere attivato e nè tantomeno può produrre risparmi energetici.</p>
<p style="text-align: justify;">Specifica poi il GSE sul sito internet istituzionale che &#8220;Â <i>il soggetto titolare del progetto, in fase di trasmissione telematica della lettera di richiesta di valutazione di conformità  inerente la PPPM ( lettera di conferma PPPM), è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che la data di prima attivazione del relativo intervento è uguale o successiva alla data di presentazione della proposta: successivamente in fase di rendicontazione della prima RVC, il soggetto titolare dovrà  fornire ogni evidenza utile a identificare univocamente l&#8217;effettiva data di prima attivazione del progetto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame risulta di tutta evidenza che la PPPM è stata presentata dalla E&amp;P il 15 aprile 2015, ma è altresì incontroverso che la medesima si riferisca ad un progetto che a tale data non poteva considerarsi ancora «in corso di realizzazione». Ciù² risulta dai seguenti atti, tutti allegati dalla E&amp;P alle RVC#0 ed RVC#1:</p>
<p style="text-align: justify;">(i) verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 6 aprile 2015 presso il punto vendita di Corsico, sottoscritto anche dai tecnici che vi hanno preso parte per la ricorrente Bibitech, nel quale è certificata «l&#8217;avvenuta installazione» dei corpi illuminanti;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) files excel aventi ad oggetto le misure di consumo energetico dei tre impianti di illuminazione in oggetto, relative alla &#8220;condizione ex ante&#8221;. I dati riportati su tali documenti, infatti, forniscono evidenza del fatto che, giù  nel periodo marzo-aprile 2015 e, dunque, ben prima del 15 aprile 2015 (data di presentazione della PPPM) gli impianti di illuminazione di Corsico e di Bolzano Vicentino erano stati attivati ed avevano iniziato a generare risparmi di energia primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La documentazione prodotta fornisce piena prova del fatto che due dei tre impianti di illuminazione di cui si compone il Progetto per cui è causa (quelli di Corsico e di Bolzano Vicentino), non solo erano giù  stati realizzati, ma avevano anche giù  iniziato a generare risparmi di energia primaria in data antecedente quella di presentazione della PPPM (15 aprile 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, come evidenziato dal GSE, per quanto riguarda l&#8217;impianto realizzato nel centro commerciale di Montecavolo, seppur ancora in corso di realizzazione alla data di presentazione della PPPM, esso non avrebbe potuto da solo essere ammesso ai benefici di legge in quanto non avrebbe superato la soglia minima di 60 TEP prevista dall&#8217;art. 10 co. 3 delle Linee Guida per la certificazione del risparmio energetico (&#8220;i progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura di cui all&#8217;art. 6 comma 6.1, una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 60 TEP&#8221;) e non avrebbe potuto quindi costituire oggetto di un&#8217;autonoma PPPM.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotto un contrasto con le precedenti positive determinazioni assunte dal GSE in relazione alle RVC.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1, co. 89, l. 4 agosto 2017, n. 124, ha aggiunto all&#8217;art. 42 d.lgs. n. 28/2011 i commi 3-bis e 3-ter, applicabili al provvedimento oggi in esame (adottato il 31.10.2017), ai sensi dei quali:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; 3-bis: &#8220;Nei casi in cui, nell&#8217;ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all&#8217;articolo 29 o nell&#8217;ambito di attività  di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità  non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell&#8217;intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell&#8217;istanza di rendicontazione o l&#8217;annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità  di cui al comma 3-ter&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; 3-ter: &#8220;Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell&#8217;istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell&#8217;istruttoria, decorrono dall&#8217;inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell&#8217;annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall&#8217;adozione del provvedimento di esito dell&#8217;attività  di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni giù  approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità  di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi giù  concluse&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al Gestore è dunque consentita la reiezione di una singola rvc anche in caso di &#8220;non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto&#8221;, con conseguente irrilevanza di eventuali contrasti tra diniego di rvc e pregressa approvazione della pppm o di altre rvc.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva, la correttezza sostanziale del diniego (secondo quanto in precedenza osservato) esclude la rilevanza di profili di possibile contraddittorietà  in relazione agli atti precedentemente adottati. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese possono essere compensate tra le parti per la particolarità  della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.437</a></p>
<p>G. Lo Presti Pres., L. De Gennaro Est. PARTI: Twelve Energy Società  Agricola S.r.l., rappr. e difesa dagli avvocati Giampaolo Secci, Giorgio Marcelli c. GSE &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rappr. e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Paolo Roberto Molea, Aristide Police. Il GSE dispone,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti Pres., L. De Gennaro Est. PARTI: Twelve Energy Società  Agricola S.r.l., rappr. e difesa dagli avvocati Giampaolo Secci, Giorgio Marcelli c. GSE &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rappr. e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Paolo Roberto Molea, Aristide Police.</span></p>
<hr />
<p>Il GSE dispone, ai sensi dell&#8217;art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonchè il recupero delle somme giù  erogate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. serre fotovoltaiche &#8211; incentivi &#8211; d.m. 6 agosto 2010 &#8211; requisito essenziale </b></p>
</p>
<p><b>2. serre fotovoltaiche &#8211; art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 &#8211; violazioni rilevanti &#8211; rigetto istanza &#8211; decadenza incentivi &#8211; recupero somme</b></p>
</p>
<p><b>3. provvedimento plurimotivato &#8211; motivo autonomo sussistente e legittimo &#8211; assorbimento ulteriori censure &#8211; carenza di intesse &#8211; annullamento provvedimento lesivo</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Costituisce requisito essenziale ai fini dell&#8217;ottenimento e conservazione degli incentivi previsti per le serre fotovoltaiche, ai sensi dell&#8217;art. 20, d.m. 6 agosto 2010 e delle connesse Regole applicative adottate dal GSE, che tali strutture siano adibite a serra dedicata alle coltivazioni o alla floricultura per tutta la durata dell&#8217;erogazione della tariffa incentivante. </i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. Qualora nel corso dei controlli effettuati vengano riscontrate delle violazioni rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone, ai sensi dell&#8217;art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonchè il recupero delle somme giù  erogate.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3. In caso di provvedimento plurimotivato il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell&#8217;atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell&#8217;atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente a ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società  Twelve energy è titolare di un impianto fotovoltaico multisezione su serra ubicato nel Comune di Villasor (CA), e contraddistinto dai numeri identificativi 600658,01 e 600658,02 (denominato &quot;Su Scioffu&quot;e di potenza complessiva pari a 19.999,45 kW, circa 15 MW la prima sezione e 5 MW la seconda); in relazione ai detti impianti la Twelve srl inoltrava al GSE richiesta di concessione delle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. del 5 maggio 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Con separati provvedimenti del 21 settembre 2012 (prot. n. FTV_607303) e del 31 gennaio 2012 (prot. n. FTV_370543), in accoglimento delle rispettive richieste per ciascuna sezione dell&#8217;impianto, il GSE comunicava alla Twelve l&#8217;ammissione alle tariffe incentivanti nella rispettiva misura di 0,228 €/kWh e 0,254 €/kWh.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. GSE/P20150069071 del 7 agosto 2015, in ragione di nuovi elementi <i>medio tempore</i> emersi, il GSE avviava un procedimento di verifica e controllo sul richiamato stabilimento, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 42 del d.lgs. n. 28 n. 3 marzo 2011 e dai relativi decreti di attuazione (d.m. 5 maggio 2011 e d.m. 31 gennaio 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, in tale comunicazione si dava atto che in data 2 luglio 2015 era stato notificato al GSE (prot. NÂ°12/P. G./12/15) un decreto di sequestro preventivo (n. 6333/13 R.N.R) emesso dal Tribunale di Cagliari Sezione Giudici Indagini Preliminari in data 16 giugno 2015 e che dal provvedimento di sequestro emergevano circostanze suscettibili di dimostrare l&#8217;assenza dei requisiti per l&#8217;ammissione agli incentivi, in contrasto con le dichiarazioni rese dal soggetto responsabile all&#8217;atto della domanda di accesso ai benefici.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con nota datata 3 settembre 2015, la società  Twelve presentava le proprie osservazioni in relazione ai rilievi formulati dal GSE.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento prot. n. GSE/P20160018565 del 2 marzo 2016 il GSE dichiarava la decadenza dagli incentivi in relazione all&#8217;impianto fotovoltaico multi-sezione di proprietà  della ricorrente; la determinazione si fonda su due ordini di considerazioni: (1) l&#8217;assenza dei requisiti per considerare la struttura alla stregua di un complesso di serre fotovoltaiche e (2) l&#8217;inidoneità  del titolo autorizzativo presentato per la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione al primo profilo, nella nota si rappresentava che &quot;dall&#8217;analisi del decreto di sequestro è emerso che nel corso di numerosi sopralluoghi effettuati presso l&#8217;impianto da parte della Polizia giudiziaria le serre si presentavano quasi completamente prive di colture al loro interno, aperte non solo nelle parti finestrali ma anche nelle parti di collegamento tra le pareti&quot; nonchè &quot;carenti degli impianti di condizionamento della temperatura e dell&#8217;umidità  e di irrigazione, senza alcun lavoratore impiegato&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il GSE evidenziava quindi come dall&#8217;analisi della documentazione acquisita presso la Procura di Cagliari, e in particolare dai verbali di sopralluogo redatti dal Corpo Forestale, le serre non risultassero interessate da una seria ed effettiva attività  di coltivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con nota prot. n. GSE/P20160034275 del 30 marzo 2016, il GSE informava la Twelve Energy e le società  cessionarie dei crediti derivanti dalle convenzioni (Leasint S.p.A. e Centro Leasing S.p.A.) della necessità  di restituire gli incentivi indebitamente percepiti per un importo complessivo di euro 23.487.143.40.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 aprile 2016 e depositato in pari data, la Twelve Energy insorgeva avverso le menzionate determinazioni negative, spiegando altresì istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono svolti i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 42 D.lgs n. 28/2011 e dell&#8217;art. 21 Quarto conto energia, violazione art. 23 e 42 D.lgs. n. 28/2011, DM 31.1.2014 e DM 5.5.2011, violazione delle Convenzioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti del 12.4.2012 e del 16.10.2012, violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento e di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per manifesta illogicità , difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà , sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Gestore Servizi Energetici concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 2870/2016, ritenendo il ricorso non assistito da sufficienti profili di fondatezza; la pronuncia cautelare veniva riformata dal Consiglio di Stato (ordinanza sez. IV, n. 3936/2016) sulla base &#8220;del grave pregiudizio patrimoniale lamentato dalla parte appellante&#8221;, sospendendo l&#8217;efficacia degli atti impugnati nella parte in cui sancivano l&#8217;obbligo di restituzione dei contributi giù  percepiti.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  Twelve Energy contesta, tra l&#8217;altro, l&#8217;erroneità  dei presupposti di fatto su cui si fonda il provvedimento di decadenza con riferimento all&#8217;accertata assenza di attività  agricola nelle serre fotovoltaiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non ha pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione del provvedimento di decadenza si fonda su plurimi riscontri e sopralluoghi, effettuati nel corso di indagini penali, che inducono, più¹ che ragionevolmente, a ritenere che la dichiarata attività  agricola fosse fittizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, da quanto risulta in atti e viene richiamato nel provvedimento impugnato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in base ad un primo sopralluogo (effettuato dalla Polizia giudiziaria in data 9.10.2012) le serre giù  &#8220;si presentavano quasi completamente prive di alcuna coltura al loro interno&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in base ad una seconda verifica (documentata fotograficamente) effettuata dal Corpo Forestale il 31.5.2013 nelle sezioni costituenti l&#8217;intero corpo da 15MW è risultato che, eccetto poche serre presenti all&#8217;ingresso del corpo principale, &#8220;tutte le altre serre non presentavano alcuna coltura in atto&quot;, con la precisazione che &quot;nella maggior parte dei casi erano anche prive di alcuna cura del terreno sottostante, tanto da essere completamente infestate da erbacce&quot; e all&#8217;interno delle serre ispezionate non vi era alcun lavoratore &#8220;ma solo quattro persone impegnate nelle fasce perimetrali del corpo aziendale e tra le serre stesse&#8221;; non veniva infine individuato alcun impianto di irrigazione attivo, nè residuo colturale sia l&#8217;interno che all&#8217;esterno delle serre;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; analoghe risultanze venivano riportate nel corso della ispezione effettuata dal Corpo Forestale l&#8217;8.6.2013 nel comparto aziendale di produzione di 5 MW;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la sostanziale assenza di attività  di coltivazione veniva confermata nei sopralluoghi effettuati dai consulenti del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria il 3 ed il 22 luglio 2014; anche in tali occasioni le serre apparivano, per la parte relativa alle coltivazioni, in stato di sostanziale e diffuso abbandono.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a comprova del fatto che l&#8217;attività  agricola non era effettivamente condotta, veniva infine riferito che il reddito agricolo dichiarato per gli anni 2012 e 2013 risultava pari a zero.</p>
<p style="text-align: justify;">La sostanziale natura simulata dell&#8217;attività  agricola risulta peraltro confermata dalla recente sentenza penale (Tribunale Penale di Cagliari n. 428 del 2018, depositata in atti) con cui è stato condannato un esponente della società  ricorrente, Marcello Spano per il delitto &quot;di cui all&#8217;art. 110, 81 cpv., 640-bis c.p.&quot; per aver realizzato &quot;strutture falsamente qualificate come serre fotovoltaiche ma sostanzialmente non funzionali ad attività  agricola ed utilizzate quali supporti sostegno dei pannelli fotovoltaici per la produzione industriale&#8221; al fine indurre in errore il GSE e ottenere l&#8217;accesso ad incentivi non dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni del Gestore sono dunque solidamente sostenute dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nel corso degli anni nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta della Procura di Cagliari, accertamenti acquisiti dall&#8217;amministrazione nel procedimento di verifica ex art. 42 D.lgs. 28/2011; la valutazione di tali atti da parte del gestore, giù  di per sì© inequivocabili nel evidenziare assenza di attività  agricola, appare incensurabile in quanto la ricostruzione dei fatti inerenti l&#8217;attività  della Twelve Energy, come ora descritta, risulta del tutto attendibile e coerente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ha rilievo la circostanza che in precedenza il Gestore, con nota prot. n. GSE/P20130105525 del 15 maggio 2013, avesse concluso un&#8217;autonoma attività  di verifica senza riscontrare le problematiche qui esaminate; l&#8217;ispezione del 2013 era infatti limitata ad alcune difformità  emerse in relazione alle &quot;apparecchiature di misura della produzione di energia delle due sezioni&quot;. Si tratta dunque in indagine settoriale, che non esclude o contraddice gli esiti dei numerosi e successivi accertamenti sopra riportati in merito alla effettività  della conduzione agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">Non appare nemmeno verosimile la giustificazione, proposta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l&#8217;avvio dell&#8217;attività  agricola avrebbe scontato un fisiologico periodo di preparazione nel quale non sarebbero stati visibili piante o lavori di coltivazione; l&#8217;ampiezza temporale dei controlli (svolti nel corso del triennio 2012-2014), l&#8217;incuria delle serre e l&#8217;accertata assenza di attività  inducono a ritenere che l&#8217;iniziativa agricola non sia mai stata seriamente iniziata.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta quindi accertato che l&#8217;impianto in oggetto non è stato destinato a serra agricola; l&#8217;attività  di coltivazione appare simulata al fine di ottenere la corrispondente tariffa incentivante, peraltro maggiorata rispetto ad altre tipologie di impianto; risulta di conseguenza assente uno dei requisiti essenziali per poter accedere e conservare i benefici previsti per le serre fotovoltaiche, individuati nel d.m. 6 agosto 2010 (art. 20) e nelle connesse Regole applicative adottate dal GSE, secondo cui tali strutture, di cui &quot;i moduli fotovoltaici rappresentano elementi costruttivi&quot; del manufatto, devono essere adibite &#8220;per tutta la durata dell&#8217;erogazione della tariffa incentivante a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato è dunque giustificato dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, ove si stabilisce che &quot;l&#8217;erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza&quot; (comma 1) e che nel caso in cui le &quot;violazioni riscontrate nell&#8217;ambito dei controlli &#038; siano rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonchè il recupero delle somme giù  erogate&quot; (comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">Stante l&#8217;infondatezza delle censure qui esaminate il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame delle ulteriori doglianze proposte avverso la contestazione dell&#8217;inidoneità  del titolo autorizzativo presentato per la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico; per orientamento consolidato in caso di provvedimento plurimotivato il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell&#8217;atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell&#8217;atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente a ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo&#8221; (v. da ultimo, sugli atti plurimotivati, questa Sezione, sentenza 20 marzo 2018, n. 3136).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso viene respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giampiero Lo Presti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Masaracchia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: Consorzio di miglioramento fondiario Altwaal-Verdins, rapp. e difeso dagli avv.ti C. Baur, M. Ganner, G. Pittelli e F. Scafarelli c. Provincia autonoma di Bolzano, rapp. e difesa dagli avv.ti R. von Guggenberg, H. Silbernagl, F. Cavallar e M. Costa, nonchè nei confronti di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: Consorzio di miglioramento fondiario Altwaal-Verdins, rapp. e difeso dagli avv.ti C. Baur, M. Ganner, G. Pittelli e F. Scafarelli c. Provincia autonoma di Bolzano, rapp. e difesa dagli avv.ti R. von Guggenberg, H. Silbernagl, F. Cavallar e M. Costa, nonchè nei confronti di Interessanza Neuwaal &#8211; Verdins, non costituita.</span></p>
<hr />
<p>In tema di razionalizzazione dei prelievi e dell&#8217;uso delle risorse idriche coinvolte, la scelta della P.A. a favore di uno o più¹ consorzi coattivi implica l&#8217;obbligo di coordinamento dei prelievi.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche e private &#8211; Consorzio obbligatorio &#8211; Coordinamento dei prelievi.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Consorzio obbligatorio &#8211; Posizione del concessionario &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Processo in genere &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Conoscenza </b><i><b>aliunde</b></i><b> del procedimento.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. In tema di razionalizzazione dei prelievi e dell&#8217;uso delle risorse idriche coinvolte, la scelta della P.A. a favore di uno o più¹ consorzi coattivi implica non la collaborazione spontanea, bensì l&#8217;obbligo di coordinamento dei prelievi, secondo le finalità  indicate dal decreto costitutivo ex art. 63, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, nel rispetto delle posizioni degli altri consorziati.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. In caso di procedimento avviato dalla Provincia per la costituzione obbligatoria di un unico consorzio tra più¹ concessionari, è necessario l&#8217;avviso d&#8217;avvio del procedimento all&#8217;interessato che debba obbligatoriamente riunirsi ad altri soggetti, specie ove si consideri che, ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge provinciale di Bolzano 22 ottobre 1993 n. 17, detta comunicazione è un dovere per la P.A. procedente, in quanto volta a garantire l&#8217;effettività  della partecipazione dell&#8217;interessato medesimo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. La piena conoscenza aliunde dell&#8217;oggetto di un procedimento iniziato informalmente in tanto è idonea ad elidere l&#8217;obbligo della relativa comunicazione in quanto, da un lato, l&#8217;oggetto medesimo e le relative conseguenze siano intelligibili secondo l&#8217;ordinaria diligenza e, dall&#8217;altro, all&#8217;interessato sia stata offerta l&#8217;opportunità  di rappresentare le ragioni dell&#8217;eventuale suo dissenso.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">FATTO E DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">l. &#8211; Nel territorio comunale di Scena (BZ),le aree agricole colà  esistenti e giacenti sui pendii collinari e pedemontani sono irrigate da lungo tempo con canali (in tedesco, Waale) ad acqua corrente prelevata da varie fonti, i quali son stati finora gestiti da associazioni (o interessenze) tra i proprietari di detti terreni.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, delle aree sono irrigate con acque prelevate, in base a titoli concessori ancora vigenti e tra loro distinti, dal torrente Masul e dal Rio delle Pecore. Il prelievo e la distribuzioni da tali risorsi idriche sono gestite, per la quasi totalità , da cinque soggetti consortili, tra i quali il Consorzio di miglioramento fondiario Alrwaal &#8211; Verdins e l&#8217;lnteressenza Neuwaal &#8211; Vert,dins, entrambi con sede in Scena. Tuffavia, i vecchi canali loro affidati appaiono oggidi in varia guisa interconnessi tra loro.</p>
<p align="JUSTIFY">Sicchè, la Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto di trovare un metodo per garantire un più¹ razionale uso delle risorse stesse e dell&#8217;ambiente, essendo divenuto ormai impossibile distinguere tra le diverse concessioni e l&#8217;attività  di prelievo. E&#8217; intervenuto quindi il decreto dirigenziale prot. n.616158 del 4 novembre 2015, con cui la Provincia ha imposto la collaborazione obbligatoria tra i titolari delle concessioni di derivazione idraulica D/3252, D/8996, D/9293, R/4024, D/3253 (di cui è titolare il predetto Consorzio Altwaal &#8211; Verdins) eR/3966, in un unico soggetto consortile ex art. 58 del RD I I dicembre 1933 n.1775.</p>
<p align="JUSTIFY">2. &#8211; Avverso tal statuizione è insorto allora in via gerarchica il Consorzio stesso, deducendo in punto di diritto: a) l&#8217;incompetenza dell&#8217;Autorità  emanante, poichè l&#8217;obbligo di riunione incide sulle concessioni esistenti; b) l&#8217;omesso avviso d&#8217;avvio del procedimento di riunione; c) I&#8217;assenza dei presupposti per la costituzione coattiva d&#8217;un consorzio obbligatorio; d) il difetto di interessi e di aspetti comuni tra i concessionari così raggruppati (il Consorzio ricorrente opera nel settore dell&#8217;allevamento a prato); e) la totale autonomia delle opere di presa e delle condotte del Consorzio, rispetto a quelle degli altri soggetti; f) i conseguenti svantaggi per tutti i soggetti coinvolti, nonchè la complessità  delle questioni sui rapporti finanziari, non facilmente risolubili e non considerate dalla Provincia (in violazione dell&#8217; art. 6l e ss. Del RD 1775/1933).</p>
<p align="JUSTIFY">Con deliberazione n.273 del 15 marzo 2016, notificata il successivo giorno 21, la Giunta provinciale di Bolzano ha accolto sì il gravame gerarchico del Consorzio contro tal decreto -il quale non interviene sui rapporti concessori esistenti-, ma solo sotto i profili della necessità  di costituire non un uno ma due soggetti consortili (l&#8217;uno per le concessioni D/3252 e D/3966 e l&#8217;altro per le restanti concessioni), nonchè del differimento al 31 dicembre 2016 del termine per la costituzione dei nuovi consorzi e per la presentazione delle istanze di subingresso.</p>
<p align="JUSTIFY">Detto Consorzio ha allora adito questo Tribunale superiore, con il ricorso in epigrafe, deducendo l&#8217;erroneità  e l&#8217;illegittimità  della delibera n.273/2016 in quanto:</p>
<p align="JUSTIFY">1) &#8211; la costituzione obbligata d&#8217;un consorzio e la conseguente comunione del relativo rapporto concessorio entro un termine perentorio non si sono limitati a suggerire la mera necessità  di collaborazione tra i soggetti consorziati, ma incidono per forza sul contenuto dei rapporti in essere (con sostituzione dei titoli esistenti) e sulla reale disponibilità  della risorsa idrica, stante la differenza di usi tra tali soggetti;</p>
<p align="JUSTIFY">2) &#8211; non può dirsi superfluo l&#8217;avviso d&#8217;avvio del procedimento, i vari sopralluoghi e riunioni, che hanno preceduto la nota provinciale n. 616158/ 2015 essendo stati rivolti a sollecitare la collaborazione tra i concessionari e non anche a preludere ad un consorzio obbligatorio;</p>
<p align="JUSTIFY">3) &#8211; a fronte dell&#8217;autonomia della concessione D13253, non sussiste, a differenza dell&#8217;assunto della Provincia (che nulla motiva sui pregiudizi dell&#8217; obbligo di riunione), nè l&#8217;uso irriguo attoreo pure per superfici a frutteto, nè tampoco una parziale interconnessione tra le superfici irrigate dal Consorzio e quelle a frutteto di competenza dell&#8217;Interessenza Neuwaal &#8211; Verdins;</p>
<p align="JUSTIFY">4) &#8211; le norme procedurali ex art. 62 del P.D 177511933 sono inderogabili ed autoritative, cui la Provincia si sarebbe dovuta attenere in modo scrupoloso, specie a fronte della pregressa ed ancora attuale conflittualità  tra i soggetti interessati.</p>
<p align="JUSTIFY">Resiste in giudizio la sola Provincia intimata, concludendo per il rigetto della pretesa attorea.</p>
<p align="JUSTIFY">All&#8217;udienza collegiale del 25 ottobre 2017, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p align="JUSTIFY">3. &#8211; Il ricorso in epigrafe è sì fondato e va accolto, sia pur nei limiti e per le considerazioni qui di seguito indicati.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella specie, si ha il caso, per volontà  specifica ed attuale della Provincia intimata &#8211;quindi, a far tempo dalla nota provinciale n.616158/2015-, della costituzione coattiva ex art. 59, commi II e III del RD 1775/1933 d&#8217;un consorzio irriguo e, dopo la decisione gerarchica di parziale modifica della nota stessa, di due distinti soggetti consortili. Tanto, in teoria, con la conservazione dei titoli concessori preesistenti e con la finalità  di realizzare una proficua collaborazione tra i concessionari riuniti, stante sia la stratificata interconnessione delle loro opere idrauliche, sia l&#8217;opportunità  di razionalizzare i loro prelievi e l&#8217;uso della risorsa idrica.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma questo assunto, tenuto presente dall&#8217;impugnata decisione gerarchica s&#8217;appalesa una petizione di principio, anzitutto con riguardo all&#8217;argomento, adoperato per superare il vizio d&#8217;incompetenza dell&#8217;Ufficio emanante, della salvezza dei rapporti concessori in essere e, dunque, del loro contenuto.</p>
<p align="JUSTIFY">Per vero, non è facile comprendere in che cosa si sostanzi, nella visione della Provincia intimata, la mera collaborazione tra i concessionari, se non, appunto, la costituzione d&#8217;ufficio d&#8217;un consorzio che, riunendo solo utenze irrigue, per legge non può avvenire se non con le forme del consorzio di bonifica integrale. Anzi, non appalesandosi necessarie, o comunque occorrenti vere e proprie opere di bonifica, per legge tutto ciù² dovrà  avvenire con le forme dei consorzi di miglioramento fondiario ex art.7l del RD 13 febbraio 1933 n.215.Tal soluzione pare se non obbligata, certo congruente con l&#8217;obiettivo provinciale di razionalizzazione dei (ossia, unificazione dei titoli per i) prelievi e dell&#8217;uso delle risorse idriche coinvolte, sol che si pensi all&#8217;art. 43, co. 1, lett. a) della l. p.28 settembre 2009 n.5. La norma include tra le opere di miglioramento fondiario -appunto svolte nell&#8217;interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile-, tra l&#8217;altro le opere di sistemazione idraulico-agraria, quali sono quelle che intende realizzare la Provincia nei modi dianzi descritti.</p>
<p align="JUSTIFY">Sicchè la scelta della P.A. a favore di uno o più¹ consorzi coattivi implica non la collaborazione spontanea, bensì l&#8217;obbligo di coordinamento dei prelievi, secondo le finalità  indicate dal decreto costitutivo ex art. 63, I co. Del PD 1775/1933 e nel rispetto delle posizioni degli altri consorziati. Ciù² vuol dire che non può esser esclusa una subordinazione gerarchica, a parità  del generico uso irriguo, di talune posizioni che abbisognino di maggiori prelievi, rispetto alle esigenze di altri consorziati. Non irrazionale, nè meramente ipotetico è allora l&#8217;assunto attoreo per cui il consorzio obbligatorio produrrà  un evidente effetto novativo sui titoli concessori, derivante da tal necessitato coordinamento, a nulla rilevando l&#8217;astratta identità  dell&#8217;uso irriguo tra tutti i soggetti consorziati. A tal riguardo, è corretta l&#8217;affermazione del Consorzio ricorrente laddove osserva, pur dopo la decisione gerarchica che l&#8217;ha collegato alla sola Interessenza Neuwaal-Verdins (concessione 3966), come lo scopo irriguo dei due titoli non sia affatto omogeneo. Infatti, esso adopera la risorsa solo per l&#8217;irrigazione di prati a pascolo, mentre la contro interessata, irrigando frutteti, ha necessità  d&#8217;un maggior prelievo.</p>
<p align="JUSTIFY">Allo stato, dunque, l&#8217;obbligo di riunione tra tutti i concessionari o anche quello per gruppi prelude, giù  in forza della nota n.616158/2015, alla sostituzione degli antichi diritti col subingresso in un nuovo rapporto concessorio e, per I&#8217;effetto, in una nuova e non necessariamente uguale regolazione degli usi della risorsa idrica. Non nega il Collegio che, in un secondo momento e dopo la costituzione dei nuovi soggetti consortili e la presentazione delle istanze di subingresso, dovrà  intervenire un provvedimento del competente Assessore provinciale. Ma questo atto servirà  appunto a definire un percorso procedimentale giù  costituito con la nota n. 616158/2015, mediante il rilascio dei nuovi titoli concessori riuniti, i quali saranno conformati dagli scopi dei soggetti consortili e dalle esigenze (non comuni, ma) personali di ciascun consorziato.</p>
<p align="JUSTIFY">4. &#8211; Alla luce di questa premessa, allora ben rilevante si deve intendere la mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento preordinato ai consorzi obbligatori e al subingresso dei vecchi concessionari nelle nuove concessioni riunite (almeno due), a cagione del chiaro pregiudizio recato dalla nota n. 61615812015 sull&#8217;attuale rapporto concessorio del ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">Invero, la mancata partecipazione procedimentale, da valutare rispetto al fine che l&#8217;impugnata nota si prefiggeva e non surrogabile da riunioni o sopralluoghi tecnici non centrati su tale finalità , non è stata neutra e, se del caso, superabile in virtà¹ dell&#8217;art. 21-octies, co.2,ll per. della l. 7 agosto 1990 n.241. A parte che, ai sensi dell&#8217;art. l4 della l. prov. BZ22 ottobre 1993 n. 17, l&#8217;avviso d&#8217;avvio del procedimento è un dovere per la P.A. procedente e serve a garantire l&#8217;effettività  della partecipazione dell&#8217;interessato a quest&#8217;ultimo, nella specie a più¹ forte ragione la pretermissione delle ragioni del ricorrente si mostra evidente, laddove esso è stato riunito obbligatoriamente ad altri soggetti, senza possibilità  di far constare la sua peculiare posizione.</p>
<p align="JUSTIFY">Non è qui in discussione l&#8217;astratta possibilità  del consorzio obbligatorio, nè se i relativi oneri siano in linea di principio sostenibili, poichè la P.A. ha ritenuto di provvedervi automaticamente e da subito. Ma ciù² è accaduto senza consentire ai ricorrente di rappresentarle la propria autonomia, giuridica e tecnica, rispetto agli altri concessionari e, di conseguenza, senza verificare la bontà , o meno, delle ragioni di esso.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella memoria difensiva dell&#8217;1 I gennaio 2017,la Provincia sul punto ha eccepito che, comunque, tutti i soggetti coinvolti avevano avuto contezza, in varia guisa, di quel che si sarebbe verificato.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciù² s&#8217;appalesa un&#8217;integrazione difensionale di quel che avrebbe dovuto dire la nota n. 61615812015, per giustificare l&#8217;omesso avviso d&#8217;avvio, semprechè ciù² fosse davvero congruente con la regola del citato art.2l-octies, co. 2, Il per., ma non è questo ciù² che più¹ rileva. La piena conoscenza aliunde dell&#8217;oggetto d&#8217;un procedimento iniziato informalmente elide certo l&#8217;obbligo della relativa comunicazione. Tanto purchè siano intelligibili, secondo l&#8217;ordinaria dlligenza, tal oggetto e le relative conseguenze ed all&#8217;interessato sia stata offerta l&#8217;opportunità  di rappresentare le ragioni dell&#8217;eventuale suo dissenso. Se il reale oggetto del procedimento è stato l&#8217;obbligo per i concessionari di riunirsi in unico soggetto consortile, questo e solo questo sarebbe dovuto essere, in base alla regola del clare loqui della P.A. (che è una declinazione, oltre che del principio di buona fede, della norma costituzionale su imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa), I&#8217;oggetto delle riunioni e dei sopralluoghi, ogn&#8217;altra cosa essendo superflua.</p>
<p align="JUSTIFY">E superflua si mostra altresì l&#8217;affermazione, trattata non dalla nota n. 616158/2015 ma per la prima volta dalla decisione gerarchica, sull&#8217;interconnessione esistente tra le concessioni del ricorrente e della controinteressata.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratta, nondimeno, di questione che, quantunque prima facie si appalesi dubbia, potrà  trovare la sua giusta e verificata dimensione nella sede di riemanazione ed in contraddittorio procedimentale col ricorrente stesso.</p>
<p align="JUSTIFY">Del pari, l&#8217;informalità  procedimentale dell&#8217;emanazione della predetta nota</p>
<p align="JUSTIFY">impedisce d&#8217;apprezzare i difetti d&#8217;un procedimento in realtà  mai svolto e che, come rettamente dice il ricorrente, dovrà  seguire l&#8217;inderogabile percorso tracciato dall&#8217;art. 6l del RD 1775/1933, se del caso con le integrazioni previste dal RD 215/1933.</p>
<p align="JUSTIFY">8. &#8211; In definitiva il ricorso va accolto nei sensi fin qui visti, con contestuale annullamento, per quanto di ragione, sia della delibera n.273/2016, sia della nota n. 616158/2015. Le spese di lite, sussistendo giuste ragioni, possono esser compensate tra le parti costituite.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta sul ricorso n. 13912016 in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per I&#8217;effetto annulla gli atti impugnati e meglio indicati in epigrafe, per quanto di ragione e con salvezza dell&#8217; ulteriore attiv ità  amministrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Spese compensate.</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma, addi 25 ottobre 2017 dal Tribunale superiore delle Acque pubbliche, con l&#8217;intervento dei sigg. Giudici indicati in epigrafe.</p>
<p align="JUSTIFY">
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: Nuova Scala s.r.l. rappr. e difeso dall&#8217;avv. C. Comandè c. Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente, l&#8217;Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità  e l&#8217;Assessorato regionale dei beni culturali e dell&#8217;identità  siciliana della Regione siciliana nonchè c. l&#8217;Ufficio del Genio civile di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: Nuova Scala s.r.l. rappr. e difeso dall&#8217;avv. C. Comandè c. Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente, l&#8217;Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità  e l&#8217;Assessorato regionale dei beni culturali e dell&#8217;identità  siciliana della Regione siciliana nonchè c. l&#8217;Ufficio del Genio civile di Caltanissetta, l&#8217;Ispettorato dipartimentale delle foreste di Caltanissetta e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta rappr. e difesi dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Il diniego di nulla osta paesaggistico, per l&#8217;intervento in area vincolata, comporta che l&#8217;opera non possa più¹ essere realizzata nella sua consistenza originaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Acque pubbliche e private &#8211; parere paesaggistico &#8211; valutazione negativa &#8211; legittimità  motivazione</p>
</p>
<p>2. Acque pubbliche e private &#8211; intervento in alveo &#8211; impatto ambientale &#8211; evidenti ed indifferibili ragioni di sicurezza &#8211; legittimità  opera</p>
</p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; vincolo paesaggistico &#8211; parere paesaggistico &#8211; legittimità  valutazione negativa</p>
</p>
<p>4. Acque pubbliche e private &#8211; parere paesaggistico &#8211; valutazione negativa &#8211; legittimità  motivazione</p>
</p>
<p>5. Acque pubbliche e private &#8211; parere paesaggistico &#8211; valutazione negativa &#8211; legittimità  motivazione</p>
</p>
<p>6. Acque pubbliche e private &#8211; nulla osta paesaggistico &#8211; intervento in area vincolata &#8211; diniego &#8211; preclusioni realizzazione opera</p>
</p>
<p>7. Procedimento amministrativo &#8211; carenze procedimenti &#8211; effetto dirimente e demolitorio &#8211; assenza principio di prova &#8211; infondatezza</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il parere paesaggistico negativo che pur tenendo conto dei pareri negativi di altri uffici regionali non ne sposa il contenuto, non è irretito dai vizi di omessa istruttoria e di motivazione.</p>
<p> 2. L&#8217;intervento in alveo del torrente è giù  in sè elemento perturbativo del contesto naturale del corpo idrico, il quale potrebbe essere giustificato &#8211; sotto il profilo paesaggistico &#8211; ove fossero rappresentate evidenti ed indifferibili ragioni di sicurezza tali da poterlo imporre.</p>
<p> 3. La valutazione negativa resa dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali non è erronea, nè immotivata men che mai irrazionale quando occorre salvaguardare i valori paesaggistici e naturalistici di contesto, sottesi al vincolo apposto dalla normativa di settore.</p>
<p> 4. Ai fini dell&#8217;esattezza della motivazione della valutazione negativa del parere reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali non serve una cavillosa disamina di tutte le alternative o delle molteplici ragioni, all&#8217;uopo bastando la necessità  di preservare il corpo idrico nel suo contesto ambientale, evitando inutili sovraccarichi strutturali altrimenti e più¹ efficacemente sostituibili.</p>
<p> 5. La valutazione paesaggistica negativa che esclude o limita gli interventi incoerenti con i valori ambientali, morfologici e percettivi diffusi risponde agli obiettivi di tutela posti dalla normativa di settore se vi sono possibilità  alternative più¹ congruenti con questi ultimi, indipendentemente dalla &quot;naturalità &quot; dei materiali adoperati.</p>
<p> 6. Il diniego di nulla osta paesaggistico, per l&#8217;intervento in area vincolata, comporta che l&#8217;opera non possa più¹ essere realizzata nella sua consistenza originaria.</p>
<p> 7. Le mere censure su delle carenze procedimentali di per sì© sole non hanno effetto dirimente e demolitorio del provvedimento impugnato, in assenza d&#8217;un serio principio di prova a confutazione specifica dell&#8217;erroneità  in fatto, dell&#8217;irrazionalità  o della non plausibilità  scientifica del giudizio tecnico espresso dalla P.A.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</a></p>
<p>A. Segreto pres., S.M. Russo est. PARTI: M. V. rappr. e difesa dagli avv.ti A. Monopoli e A. Fiorentino c. la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta rappr. e difeso dall&#8217;avv. G.M. Saracco nonchè c. il Comune di Fènis rappr. e difeso dall&#8217;avv. L. Formentin nonchè nei confronti di Alga s.r.l. rappr.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-30/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.30</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto pres., S.M. Russo est. PARTI: M. V. rappr. e difesa dagli avv.ti A. Monopoli e A. Fiorentino c. la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta rappr. e difeso dall&#8217;avv. G.M. Saracco nonchè c. il Comune di Fènis rappr. e difeso dall&#8217;avv. L. Formentin nonchè nei confronti di Alga s.r.l. rappr. e difesa dagli avv.ti A. Quagliolo e A. Guzzo</span></p>
<hr />
<p>I termini per l&#8217;espropriazione decorrono dalla dichiarazione di pubblica utilità  indifferibile ed urgente e non dal rapporto concessorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; cognizione diretta del giudice tecnico</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; limiti</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; principio istruttorio dispositivo con metodo acquisitivo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; limiti</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; valenza ricognitiva &#8211; limiti</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; difetto di prova &#8211; limiti</p>
<p>6. Procedimento amministrativo &#8211; l.r. 26 maggio 2009 n. 12 &#8211; autorizzazione unica e concessione idraulica &#8211; applicabilità </p>
<p>7. Procedimento amministrativo &#8211; concessione idraulica &#8211; progetto preliminare &#8211; legittimità  modifiche</p>
<p>8. Procedimento amministrativo &#8211; realizzazione impianto idroelettrico &#8211; concessione idraulica &#8211; presupposto necessario ma non sufficiente</p>
<p>9. Processo amministrativo &#8211; interesse ad impugnare- procedimento ablatorio- concessione idraulica &#8211; insussistenza</p>
<p>10. Procedimento amministrativo &#8211; autorizzazione unica &#8211; termine conclusione procedimento</p>
<p>11. Procedimento amministrativo &#8211; autorizzazione unica &#8211; valutazione ambientale &#8211; salvaguardia ambientale &#8211; computo termini conclusione procedimento</p>
<p>12. Procedimento amministrativo &#8211; autorizzazione unica &#8211; termini conclusione procedimento &#8211; natura ordinatoria</p>
<p>13. Procedimento amministrativo &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; inosservanza termine conclusione &#8211; effetti &#8211; responsabilità </p>
<p>14. Processo amministrativo &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; parere favorevole &#8211; interesse ad impugnare</p>
<p>15. Procedimento amministrativo &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; atto endo procedimentale -interesse ad impugnare</p>
<p>16. Procedimento amministrativo &#8211; procedimento ablatorio &#8211; decorrenza termini</p>
<p>17. Procedimento amministrativo &#8211; ritardo realizzazione opere &#8211; decadenza d&#8217;ufficio</p>
<p>18. Processo amministrativo &#8211; natura azione &#8211; errore processuale &#8211; presupposti irrilevanza</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 167, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 devolve la C.T.U. alla cognizione diretta del giudice tecnico componente del Collegio e, solo nei casi eccezionali di cui al co. 3, del medesimo articoli, a soggetti terzi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. E&#8217; ius receptum che il ricorso alla C.T.U. sia stato limitato nei casi in cui ciù² si riveli &#8220;indispensabile&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 19, co. 1 c.p.a. nei modi descritti nei successivi artt. 64, co. 1 e 67.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Al di là  delle differenze terminologiche tra l&#8217;art. 167, co. 3 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e l&#8217;art. 19, co. 1 c.p.a. vige anche innanzi al T.S.A.P. &#8211; nella sua competenza di legittimità  &#8211; il principio istruttorio dispositivo con metodo acquisitivo il quale non esclude, ma limita in modo rigoroso l&#8217;uso della C.T.U. a vicende e problemi tecnici non altrimenti risolvibili da parte del giudice.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. La C.T.U. è disposta al solo scopo di aiutare sì il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ma con una valenza non meramente ricognitiva per cui il consulente &#8211; quale ausiliare del giudice &#8211; resta a sua disposizione per tutta la durata del processo a ragione della funzione &#8220;illuminante&#8221; che è chiamato a svolgere.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. La CTU non può, in nessun caso, svolgere funzione esplorativa e va legittimamente negata qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero compiere un&#8217;indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. Il disposto dell&#8217;art. 12, co 4 della l.r. Valle d&#8217;Aosta 26 maggio 2009 n. 12 riguarda le sole A.U. in quanto concerne tutti i tipi di impianti F.E.R. e non si applica anche al pregresso procedimento di concessione idraulica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. Il procedimento di concessione idraulica si basa su una progettazione preliminare o di massima ai sensi dell&#8217;art. 7, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e come tale aggiustabile fintanto che non pervenga a quella definitiva propria dell&#8217;A.U.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. La concessione idraulica è presupposto necessario, ma non sufficiente ai fini della costruzione e la gestione dell&#8217;impianto idroelettrico, che abbisogna del titolo ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9. Non sussiste l&#8217;interesse ad impugnare la concessione idraulica nell&#8217;ambito della controversia che riguardi le espropriazioni per le realizzazione delle opere relative alla centrale idroelettrica, la cui dichiarazione di pubblica utilità  e l&#8217;innesco del relativo procedimento ablatorio discendono solo dal rilascio dell&#8217;Autorizzazione Unica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>10. La disposizione di all&#8217;art. 12, co. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e di celerità  garantendo, in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>11. Il richiamo di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 al procedimento di V.I.A. ex d.lgs. 3 marzo 2006 n. 152, nella misura in cui il tempo di conclusione di esso non rientra nel computo dei citati 90 gg., implica che la celerità  debba far salve le esigenze di salvaguardia ambientale sottese alla stessa V.I.A.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>12. Il principio per cui i termini per la conclusione del procedimento di V.I.A. non sono perentori (recte, decadenziali), bensì ordinatori si applica anche all&#8217;interno del procedimento teso al rilascio di A.U. in virtà¹ del rinvio in blocco alle norme del Codice dell&#8217;ambiente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>13. L&#8217;eventuale inosservanza dei termini ordinatori per la conclusione del procedimento di V.I.A. comporta varie forme di responsabilità  amministrativa e dirigenziale, ma non anche l&#8217;invalidità  della procedura con conseguente illegittimità  dei relativi atti nè implica alcuna decadenza per la P.A. dal potere di provvedere.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>14. E&#8217; autonomamente impugnabile il parere favorevole di V.I.A. in quanto sussiste l&#8217;interesse contrario in capo ai soggetti terzi (incisi dall&#8217;intervento o dall&#8217;opera di chi ha ricevuto la VIA favorevole) anche in caso di esito positivo del relativo procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>15. Gli atti conclusivi delle procedure di V.I.A., pur inserendosi all&#8217;interno di un più¹ ampio procedimento di realizzazione di un&#8217;opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati, in via diretta o mediata, alla protezione dei valori ambientali (siano essi associazioni di tutela ambientale, oppure cittadini residenti in loco).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>16. I termini per l&#8217;espropriazione decorrono dalla dichiarazione di pubblica utilità  indifferibile ed urgente e non dal rapporto concessorio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>17. Ai fini dell&#8217;eventuale decadenza d&#8217;ufficio, ogni inutile o ingiustificato ritardo nella realizzazione delle opere idrauliche e nell&#8217;attivazione della derivazione è apprezzato dalla P.A. concedente, ai sensi dell&#8217;art. 5 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>18. La natura tipicamente impugnatoria &#8211; annullatoria dell&#8217;azione spiegata ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 rende irrilevante l&#8217;errore processuale in merito all&#8217;omissione della citazione nell&#8217;atto di motivi aggiunti, specie nel caso in cui l&#8217;atto sia stato debitamente notificato alle parti intimate e costituite e non vi sia stato alcun ampliamento del contraddittorio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</a></p>
<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: V.D., G.D., P.D. e R.A. rappr. e difese dagli avv.ti D. Granara e F. Tedeschini c. Comune di Pignone rappr. e difeso dagli avv.ti R. Birga e R. Brandi nonchè nei c. Società  Reale Mutua di Assicurazioni rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Bafile</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: V.D., G.D., P.D. e R.A. rappr. e difese dagli avv.ti D. Granara e F. Tedeschini c. Comune di Pignone rappr. e difeso dagli avv.ti R. Birga e R. Brandi nonchè nei c. Società  Reale Mutua di Assicurazioni rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Bafile</span></p>
<hr />
<p>Il giudizio innanzi al T.S.A.P. ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, configura un&#8217;azione impugnatoria-annullatoria a termine di decadenza, con conseguente impossibilità  di mutatio libelli in corso di causa, tranne i casi di motivi aggiunti ove ammissibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti</p>
</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; natura azione ex art. 143 del r.d. 1775/33 &#8211; mutatio libelli &#8211; preclusioni</p>
</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; udienza precisazione conclusioni &#8211; natura</p>
</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; giudizio davanti al TSAP &#8211; azioni esperibili</p>
</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; udienza precisazione conclusioni &#8211; presupposti fissazione</p>
</p>
<p>6. Processo amministrativo &#8211; udienza precisazione conclusioni &#8211; modifica tema decidendum &#8211; preclusioni</p>
</p>
<p>7. Processo amministrativo &#8211; atto fintamente soprassessorio &#8211; diniego espresso &#8211; lesività </p>
</p>
<p>8. Processo amministrativo &#8211; atto non definitivo &#8211; presupposti impugnabilità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Fuori dai casi strettamente necessari indicati dall&#8217;art. 167 co. 4 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la risoluzione delle questioni tecniche ed idrauliche di regola non danno luogo a CTU, ma o sono assunte in istruttoria con accertamenti svolti dal Giudice delegato insieme al Giudice tecnico, oppure sono valutate dal Collegio col voto di quest&#8217;ultimo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il giudizio innanzi al T.S.A.P. ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, configura un&#8217;azione impugnatoria-annullatoria a termine di decadenza, con conseguente impossibilità  di mutatio libelli in corso di causa, tranne i casi di motivi aggiunti ove ammissibili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. La corretta interpretazione dell&#8217;art. 180, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, sulla fissazione di un&#8217;apposita udienza affinchè le parti rassegnino le loro conclusioni definitive, non va disgiunta dalla natura impugnatoria-annulatorio dell&#8217;azione d&#8217;annullamento, che si conforma al modello di cui all&#8217;art. 29 c.p.a.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Il processo innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, pur nella sostanziale unicità  del rito e negli ovvi limiti evincibili dall&#8217;art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, consente all&#8217;interessato di proporre tutte le azioni previste dal c.p.a. (tranne quelle per legge spettanti ad altri ordini giudiziari, anche rationae materiae).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. Ai sensi dell&#8217;art. 29 c.p.a. in tutti i casi ove si contesta una decisione amministrativa negatoria ed autoritativa &#8211; in sì© idonea a costituire, modificare o estinguere unilateralmente i rapporti giuridici coi destinatari &#8211; e quando le questioni di diritto e d&#8217;interpretazione di norme siano giù Â liquide e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti in fatto, tende a essere superflua l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni è precluso alle parti modificare il tema decidendum della causa.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. L&#8217;atto fintamente soprassessorio, col quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell&#8217;an e nel quando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, determinando un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato lesivo della sua posizione giuridica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. L&#8217;atto che paralizzi la situazione giuridica del soggetto destinatario e la renda in pratica inutilizzabile per un periodo di tempo non definito, quantunque non definitivo, va considerato immediatamente impugnabile, al fine di consentire la tutela giudiziaria ed il controllo di legittimità  da parte del Giudice competente.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.32</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Rel. PARTI: Kaiserwarte s.r.l. rappr. e difeso dagli avv.ti A. Frei e F. Scafarelli c. la Provincia autonoma di Bolzano rappr. e difesa dagli avv.ti R. von Guggenberg, S. Beikircher, L. Fadanelli, L. Plancker e M. Costa. La procedura in concorrenza delle istanze per le</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Rel. PARTI: Kaiserwarte s.r.l. rappr. e difeso dagli avv.ti A. Frei e F. Scafarelli c. la Provincia autonoma di Bolzano rappr. e difesa dagli avv.ti R. von Guggenberg, S. Beikircher, L. Fadanelli, L. Plancker e M. Costa.</span></p>
<hr />
<p>La procedura in concorrenza delle istanze per le concessioni idroelettriche di cui all&#8217;art. 9 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 non soddisfano le esigenze di concorrenza sul punto stabiliti dalla normative UE, occorrendo per il rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni la procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; rito ex art. 143 r.d. 1775/1933 &#8211; giudicato d&#8217;annullamento &#8211; effetti</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; rigetto ex art. 7 del r.d. 1775/1933 &#8211; natura &#8211; limiti</p>
<p>3. Procedimento amministrativo &#8211; istanza di concessione idroelettrica &#8211; concorrenza &#8211; evidenza pubblica</p>
<p>4. Procedura ad evidenza pubblica &#8211; competenza esclusiva statale &#8211; incompetenza P.A</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il giudicato d&#8217;annullamento conseguente all&#8217;azione ex art. 29 c.p.a., col rito di cui all&#8217;art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, non è solo demolitorio ma anche e soprattutto conformativo dell&#8217;ulteriore attività  amministrativa in sede di riemanazione sull&#8217;affare controverso, alla luce dei motivi accolti e secondo il principio di diritto recato dalla sentenza.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il rigetto ex art. 7, co. 8 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 è una formula di reiezione dell&#8217;istanza di concessione allo stato degli atti e senza necessità  di alcun&#8217;istruttoria, la quale può esser pronunciata nei soli casi in cui il relativo progetto sia inattuabile o contrario al buon regime delle acque o ad altri interessi generali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. La procedura in concorrenza delle istanze per le concessioni idroelettriche di cui all&#8217;art. 9 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 non soddisfano le esigenze di concorrenza sul punto stabiliti dalla normative UE, occorrendo per il rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni la procedura ad evidenza pubblica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. In difetto d&#8217;una fonte primaria che l&#8217;abiliti, non è consentito alla P.A. surrogarsi al Governo della Repubblica, in una sorta di sussidiarietà  all&#8217;incontrario nell&#8217;emanazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara, dal momento che la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica impinge nella materia costituzionale della concorrenza d&#8217;esclusiva spettanza statale.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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