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	<title>14/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est. Parrocchia di San Cristoforo (Avv. G. Cucurachi) contro il Comune di Greve in Chianti (non costituito) sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art 83 L.R. Toscana 1/2005, sull&#8217;esperibilità del ricorso ex art. 21 bis della legge 1034/1971</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.</i> Parrocchia di San Cristoforo (Avv. G. Cucurachi) contro<br /> il Comune di Greve in Chianti (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art 83 L.R. Toscana 1/2005, sull&#8217;esperibilità del ricorso ex art. 21 bis della legge 1034/1971 e sull&#8217;applicabilità del termine annuale di decadenza con decorrenza dall&#8217;ultima reiterazione della domanda di rilascio del titolo edilizio ancorché essa sia una diffida a provvedere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Domanda per il rilascio del permesso di costruire &#8211; Inerzia protrattasi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo previsto dall’art. 83 della L.R. Toscana 1/2005 &#8211; Concretizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Domanda per il rilascio del permesso di costruire &#8211; Ricorso avverso il silenzio proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – È tempestivo – Fattispecie in cui l’atto di diffida è stato considerato nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire già chiesti anni prima – Silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art. 83 L.R. Toscana 1/2005 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’inerzia sulle domande per il rilascio del permesso di costruire protrattasi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, previsto dall’art. 83 della L.R.T. – in forza del quale il provvedimento richiesto deve essere adottato entro quindici giorni dalla proposta che il responsabile del procedimento formula all’esito dell’istruttoria che, a sua volta, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza &#8211; concretizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971 	</p>
<p>2. È tempestivo il ricorso avanzato avverso il silenzio serbato su una domanda per il rilascio di un permesso di costruire e proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento &#8211; previsto dall’art. 2, comma 8, della legge 241/1990 &#8211; che nel caso di specie è quello di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005. Occorre difatti rilevare che l’atto di diffida ricevuto dall’Amministrazione il 12 aprile 2010 è da intendersi quale nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire, già chiesti il 19 settembre 2007 e il 15 dicembre 2008, e che la riproponibilità delle istanze è espressamente consentita dal citato art. 2, comma 8, della legge 241/1990. Ne consegue che è illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione con riguardo alle domande di permesso di costruire presentate dalla ricorrente e reiterate con la diffida del 12 aprile 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00076/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01267/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Parrocchia di San Cristoforo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppina Cucurachi, con domicilio eletto presso Giuseppina Cucurachi in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Greve in Chianti in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Comune di Greve in Chianti, in persona del Sindaco p.t., <br />	<br />
&#8211; a provvedere entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni in ordine alla diffida ricevuta dal suddetto Comune in data 12 aprile 2010 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione (prot. 22576<br />
&#8211; a rilasciare, considerata la natura vincolata dell’atto, entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni, i permessi di costruire di cui sopra;<br />	<br />
nonché la nomina,<br />	<br />
qualora il Comune di Greve in Chianti resti inadempiente oltre il termine fissato da questo Tribunale, un commissario che provveda in luogo del predetto Comune;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori V. Tonini delegata da G. Cucurachi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 giugno 2010 e depositato il 23 luglio successivo, la Parrocchia di San Cristoforo rappresenta di aver chiesto al Comune di Greve in Chianti il rilascio di alcuni permessi di costruire per l’attuazione del Piano di Recupero dell’area classificata dal Regolamento Urbanistico dello stesso Comune quale “T.11.4 Strada in Chianti”, di proprietà della Parrocchia medesima, e più precisamente:<br />	<br />
1) domanda di permesso di costruire relativa alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007), rispetto alla quale il 21 febbraio 2008 la competente Commissione Tecnica Consultiva del Comune ha rilasciato parere favorevole (prot. 4933 del 29 febbraio 2008) con richiesta di integrazioni, depositate in data 28 marzo 2008;<br />	<br />
2) domanda di permesso di costruire relativa al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008), rispetto alla quale l’Amministrazione ha comunicato, in data 5 marzo 2009, l’intervenuto parere favorevole della competente Commissione Tecnica Consultiva con richiesta di integrazioni, depositate in data 25 marzo 2009;<br />	<br />
3) domanda di permesso di costruire relativa al fabbricato ad uso Centro Parrocchiale (prot. 4789 busta 2009/95 del 4 marzo 2009), rispetto alla quale il 4 giugno 2009 la competente Commissione Tecnica Consultiva del Comune ha espresso parere favorevole con richiesta di integrazioni (che sono in fase di predisposizione da parte dei tecnici della Parrocchia).<br />	<br />
La ricorrente rappresenta, altresì, che nonostante il sollecito del 16 febbraio 2010 e il formale atto di diffida a provvedere sulle domande di permesso di costruire più avanti indicate sub 1) e 2), ricevuto dall’Amministrazione in data 12 aprile 2010, quest’ultima non ha emesso alcun provvedimento, e lamenta l’illegittimità di tale silenzio per violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo e, nello specifico, del termine di cui all’art. 83 della Legge Regionale Toscana 1/2005 per il rilascio dei permessi di costruire.<br />	<br />
Ha chiesto, quindi, che il Comune di Greve in Chianti, venga condannato a provvedere entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni in ordine alla diffida ricevuta dal suddetto Comune in data 12 aprile 2010 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e del permesso di costruire relativo al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008); e che venga, altresì, condannato, considerata la natura vincolata dell’atto, a rilasciare, entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni, i permessi di costruire di cui sopra. Ha chiesto, infine, la nomina, qualora il Comune di Greve in Chianti resti inadempiente oltre il termine fissato da questo Tribunale, di un commissario che provveda in luogo del predetto Comune.<br />	<br />
2. Il ricorso è fondato nei termini di cui infra e merita, pertanto, parziale accoglimento.<br />	<br />
Il Collegio è dell’avviso che l’inerzia sulle domande per il rilascio del permesso di costruire protrattosi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, previsto dall’art. 83 della L.R.T. – in forza del quale il provvedimento richiesto deve essere adottato entro quindici giorni dalla proposta che il responsabile del procedimento formula all’esito dell’istruttoria che, a sua volta, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza &#8211; concretizzi un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971.<br />	<br />
Ciò in quanto è principio generale che l’Amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio del potere che l’ordinamento le ha attribuito (e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ha previsto per la tutela delle proprie ragioni.<br />	<br />
L’art. 2 della legge 241/1990 ha, inoltre, introdotto l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati.<br />	<br />
Nel caso di specie, poi, la previsione, al comma 10 del medesimo art. 83, di un intervento sostitutivo regionale finalizzato a rimediare all’inerzia del Comune non può che leggersi come rimedio ad un’inerzia qualificata come inadempimento.<br />	<br />
Ciò premesso, quanto alla tempestività del ricorso, notificato il 26 giugno 2010 e depositato il 23 luglio successivo, va considerato che, ai sensi dell’art.2, comma 8, della legge n. 241/1990, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, di cui ai commi 2 o 3 dello stesso articolo, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell&#8217;articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all&#8217;amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l&#8217;inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3.<br />	<br />
Pertanto, considerato che l’atto di diffida ricevuto dall’Amministrazione il 12 aprile 2010 è da intendersi quale nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire, già chiesti il 19 settembre 2007 e il 15 dicembre 2008, e che la riproponibilità delle istanze è espressamente consentita dal medesimo art. 2, comma 8, della legge 241/1990, il ricorso risulta tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento &#8211; previsto dal ripetuto art. 2, comma 8, della legge 241/1990 &#8211; che nel caso di specie è quello di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005.<br />	<br />
Sussiste, altresì, nella specie, l’inerzia dell’Amministrazione Comunale, atteso che quest’ultima non risulta essersi pronunciata con provvedimenti espressi (di accoglimento o di diniego) &#8211; nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005 &#8211; sulla diffida del 12 aprile 2010 a rilasciare i richiesti permessi di costruire.<br />	<br />
Il silenzio serbato dal Comune di Greve in Chianti con riguardo alle domande di permesso di costruire presentate dalla ricorrente, e reiterate da quest’ultima con la diffida del 12 aprile 2010, deve essere, pertanto, dichiarato illegittimo.<br />	<br />
Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza delle predette istanze, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all’Amministrazione intimata l’adozione di provvedimenti espressi, indipendentemente dal loro contenuto dispositivo (di accoglimento o di diniego).<br />	<br />
E ciò perché l’invocato accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, richiede una valutazione che va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 176; TAR Puglia, Bari, sez. II, 21 maggio 2002, n. 2365; TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 novembre 2004, n. 16775; 5 agosto 2004, n. 1099; TAR Lazio, Latina, 26 gennaio 2004, n. 27; TAR Umbria, Perugia, 16 gennaio 2004; TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 marzo 2006, n. 687; Lecce, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 625).<br />	<br />
Conseguentemente, il ricorso va accolto in parte qua, dovendosi ordinare all’Amministrazione intimata soltanto di provvedere in maniera espressa sulle istanze di permesso di costruire, e non anche di provvedere al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, così come invocato dalla ricorrente.<br />	<br />
Ove l&#8217;Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario &#8220;ad acta&#8221;.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, n. 1267 del 2010 R.G., proposto dalla Parrocchia di San Cristoforo, nei limiti della declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere e, per l&#8217;effetto, ordina al Comune di Greve in Chianti di provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, sulla domanda presentata in data 12 aprile 2010 dalla parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio dei permessi di costruire per realizzare le opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e il fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008).<br />	<br />
Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario &#8220;ad acta&#8221; il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Toscana, o un suo delegato munito di adeguata professionalità, affinchè, nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, provveda in via sostitutiva in ordine alla suindicata domanda del 12 aprile 2010.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. A. StortoFilippo Schiano (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino) sull&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione i parcheggi pertinenziali nella Regione Campania Edilizia ed urbanistica – Parcheggi interrati – Legge Regionale Campania n. 19/2001, art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> S. Veneziano, <i>est.</i> A. Storto<br />Filippo Schiano (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e<br /> Michele Di Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione i parcheggi pertinenziali nella Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Parcheggi interrati – Legge Regionale Campania n. 19/2001, art. 6 &#8211; Esclusione dal calcolo della volumetria assentibile &#8211; Compatibiilità con le zone bianche</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest&#8217;ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che il parcheggio sotterraneo, rientrando nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 6 della Legge Regionale 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile; esso deve pertanto essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Filippo SCHIANO</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to Leopoldo Villani, col quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci, 16	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>COMUNE di GRAGNANO</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia del ricorso notificata ed in virtù di delibera della G.C. n. 154 del 22.5.2008, dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto presso Elena Inserra in Napoli, alla piazza G. Bovio, 33</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento a firma del Capo Settore Edilizia Privata del Comune di Gragnano, n. 5380 dell’11 marzo 2008, col quale è stata rigettata l&#8217;istanza promossa dal ricorrente e diretta all&#8217;ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale alla Via V. Lombardi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con provvedimento prot. 5380 dell’11.3.2008, il Comune di Gragnano ha respinto l’istanza formulata da Filippo Schiano e Maria Rosaria Tariffa per ottenere il permesso di costruire un parcheggio interrato pertinenziale alla via V. Lombardi, in quanto: a) l’intervento ricade in area “per attrezzature pubbliche” del vigente P.R.G. non adeguato al P.U.T. e, specificatamente, in area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica successivamente edificata; b) l’area, essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio per decorso del termine quinquennale di validità, è da considerarsi “zona bianca” e, dunque, è soggetta ai vincoli edilizi indicati dalla l.r. n. 16/2004 non derogabili, ai sensi della l.r. n. 19/2001, a differenza di quelli posti dagli strumenti urbanistici, neppure per la realizzazione di parcheggi interrati.<br />	<br />
Questo provvedimento è oggi gravato da Filippo Schiano per violazione e falsa applicazione degli artt. 44, commi 3 e 4, l.r. 22.12.2004, n. 16, nonché dell’art. 6 l.r. 28.11.2001, n. 19 in relazione agli artt. 9 e 11 l. 24.3.1989, n. 122, violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90, violazione dei principi generali in materia, inesistenza dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, omessa valutazione, violazione del principio di proporzionalità, in quanto i parcheggi pertinenziali sarebbero comunque realizzabili, quali opere di urbanizzazione, anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti e, inoltre, in quanto non sarebbe stata scelta la soluzione meno affittiva per gli interessi compresenti ancorché e, comunque, trattandosi di parcheggi completamente interrati non è invocabile dell’art. 44 cit. che riguarda l’edificazione di volumi urbanisticamente rilevanti nei comuni sprovvisti di P.R.G.<br />	<br />
Si è difeso il Comune di Gragnano deducendo l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con riguardo al quadro normativo applicabile al territorio del Comune di Gragnano, secondo quanto già statuito più volte da questa Sezione (cfr., ex multis, sent. 7 maggio 2010, n. 3082), premesso che il mancato adeguamento al locale P.U.T. del P.R.G. comunale non comporta alcuna decadenza di quest’ultimo strumento urbanistico, va invece condivisa l’affermazione, contenuta nel provvedimento gravato, secondo cui, in conseguenza della decadenza per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio previsto dal P.R.G. per l’area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica (comunque già realizzata su altra parte della stessa area), la stessa va qualificata quale zona bianca, soggetta alle rigide prescrizioni edilizie di cui all&#8217;art. 4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10 – poi confluito nell’art. 9 del d.P.R. n.380/2001 – e, in Campania, all’art. 4 della l.r. n.17/1982.<br />	<br />
Detta disciplina appare giustificata per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d&#8217;uso del territorio. Ciò nella considerazione che, in assenza di norme urbanistiche, in tali zone si riespanderebbe illimitatamente lo &#8220;ius aedificandi&#8221; insito nel diritto di proprietà e, quindi, senza alcuna tutela dell&#8217;interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa di salvaguardia di cui all&#8217;art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, che interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II, 13.2.2001, n.1090; T.A.R. Campania, Sezione II, 18.1.2006, n.700).<br />	<br />
La finalità conservativa così perseguita dalla normativa sulle cc.dd. zone bianche trova dunque la sua realizzazione attraverso una serie di rigide prescrizioni edilizie, sotto il profilo volumetrico e qualitativo, relative alle opere realizzabili dentro o fuori i centri abitati.<br />	<br />
Tuttavia, quanto ai parcheggi interrati, sia la disciplina dettata a livello nazionale dall’art. 9 della legge n. 122/1989 che quella vigente sul territorio campano per effetto della legge regionale n. 19/2001 (v., in particolare, l’art. 6) sono improntate ad un particolare favore in funzione del decongestionamento delle aree urbane e, comunque, della razionalizzazione della viabilità e della sosta.<br />	<br />
Ciò comporta che, alla stregua della prima delle norme evocate, «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti»; analogamente, la seconda prevede che «la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».<br />	<br />
Sulla scorta di tali previsioni proprio questo Tar (Sez. II, sent. n. 2060 del 2005) ha ritenuto, con valutazione senz’altro condivisibile, che «non può non rilevarsi che nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest&#8217;ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che nel caso di specie il parcheggio sotterraneo per cui è causa, rientrando appunto nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile (…)».<br />	<br />
Nella sostanza, dunque, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato non è opera rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una nuova costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte appunto ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area.<br />	<br />
Facendo applicazione di tali principi, non può non rilevarsi come, nella specie, il parcheggio pertinenziale in questione, proprio per le sue caratteristiche edilizie, deve essere valutato in termini di compatibilità con l’area in questione anche nella prospettiva della riapposizione, per l’aera residua, di un nuovo vincolo preordinato all’esproprio in termini coincidenti con quello decaduto.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego, dunque, è illegittimo laddove nega che l’opera pertinenziale in parola sia compatibile con lo stato di zona bianca della porzione di area in esame e va, pertanto, annullato.<br />	<br />
La complessità della questione esaminata costituisce presupposto idoneo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per compensare tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, flo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso gravato.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a></p>
<p>Pres. A. Savo, est. S. Pagano Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l. (Avv. Enzo Napolano) c. Provincia di Napoli (Avv.ti Antonino Cascone e Aldo Di Falco) c. Società Italia 90 S.r.l. sull&#8217;accertamento di una notifica di una cartella esattoriale Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Requisiti generali &#8211; Violazione obblighi contributivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Savo, <i>est.</i> S. Pagano<br /> Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l. (Avv. Enzo Napolano) c. Provincia di Napoli (Avv.ti <br />Antonino Cascone e Aldo Di Falco) c. Società Italia 90 S.r.l.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accertamento di una notifica di una cartella esattoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Requisiti generali &#8211; Violazione obblighi contributivi &#8211; Ipotesi di mancata prova di avvenuta notifica della cartella esattoriale – Non integra il definitivo accertamento della causa di esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella esattoriale –perfezione di cui non si è accertata l’esistenza neanche a seguito di specifica istruttoria–, deve ritenersi non verificatasi (pur in assenza di profili di responsabilità della stazione appaltante) la ipotesi di cui alla lettera G) dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 in ordine al “definitivo accertamento” di violazioni in ordine al pagamento delle imposte e tasse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4395 del 2010, proposto da:</p>
<p><b>Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto in Napoli, v. Andrea D&#8217;Isernia n. 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>La Provincia di Napoli</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Cascone e Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Aldo Di Falco in Napoli, piazza Matteotti,1; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</b></i>La Società Italia 90 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., (NC)</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione n.5966/2010 emessa dalla Provincia di Napoli con cui si procede al ritiro della aggiudicazione della gara per i lavori di manutenzione presso il L. C. Pansini di Napoli;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Letto il ricorso con il quale la cooperativa Edera contesta che la Provincia di Napoli abbia provveduto al “ritiro” della determinazione dirigenziale n. 4983 del 12.5.2010 di aggiudicazione definitiva della gara concernente i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il L.C. “Pansini”di Napoli;<br />	<br />
Esaminati i due mezzi articolati con cui si deduce la violazione di legge (art. 41 e 97 Cost.; artt. 12 e seg. DLgs 163/2006; art. 60, DPR 600/1073) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili;<br />	<br />
2.– Rilevato che l’amministrazione ha provveduto a costituirsi, concludendo per la infondatezza del gravame;<br />	<br />
3. – Che la causa –previo accertamento istruttorio– è stata trattenuta in decisione all’udienza indicata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4.– In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali della Provincia che assume la inammissibilità del gravame, per omessa impugnazione degli atti relativi all’accertamento fiscale.<br />	<br />
L’eccezione è –all’evidenza– sfornita di pregio giuridico, atteso che quella omessione non ha alcun effetto pregiudiziale sulla presente lite.<br />	<br />
4.1.- Nel merito il ricorso va giudicato fondato. <br />	<br />
In sintesi: la Provincia di Napoli ha provveduto al “ritiro” del provvedimento di aggiudicazione definitiva (n. 4983/2010) emesso nei confronti della Edera srl a seguito della gara per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’istituto scolastico “Pansini” di Napoli e quindi (si assume) aggiudicati alla coop. Italia 90 srl, evocata, ma non costituita in giudizio. <br />	<br />
A sostegno di tale autoannullamento, la Provincia ha evidenziato che, dopo la aggiudicazione provvisoria, aveva attivato gli accertamenti d’ufficio ex art. 71 DPR n. 445/2000 nei confronti della prima graduata (Edera srl) acquisendo la nota della Agenzia delle Entrate –Ufficio di Pozzuoli attestante l’esistenza in capo alla predetta “di irregolarità definitivamente accertate in merito al pagamento di imposte e tasse” con particolare riferimento ad una cartella esattoriale relativa all’anno 2005.<br />	<br />
Come però sostenuto dalla attuale istante, la relativa cartella non risulta debitamente notificata alla stessa, atteso che è stata consegnata con la dicitura “altri conviventi” presso la sede dell’Edera, ma il procedimento di notifica non si è perfezionato stante la mancata prova dell’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, prescritta dall’art. 60 del DPR n. 600/1973. (Come ha osservato la giurisprudenza in una fattispecie analoga: “<i>In particolare, è da condividersi il rilievo di cui al proposto ricorso secondo cui le modalità di notifica della cartella esattoriale di cui sopra non risultano idonee e sufficienti per affermare con certezza l&#8217;avvenuta conoscenza da parte della ricorrente della cartella di cui è questione alla data della notifica della stessa a mani di persona qualificatasi, in assenza del destinatario, persona addetta al ritiro. In detta evenienza, infatti, si impone che della avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario, quest&#8217;ultimo sia informato con raccomandata. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto. In altri termini, alla data dell&#8217;8 giugno 2009 la notifica della cartella esattoriale non si era perfezionata, non potendo conseguentemente decorrere i termini per il pagamento (ovvero l&#8217;impugnazione della cartella). E, del pari conseguentemente, alla data del 25 ottobre 2009 &#8211; nella quale è stata resa la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità fiscale e contributiva &#8211; la ricorrente era in possesso del prescritto requisito di regolarità tributaria, dovendosi infatti ritenere veritiera la dichiarazione resa</i>”: Tar Lazio–Roma, sez. II, 16.6.2010 n. 18233).<br />	<br />
In mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella esattoriale –perfezione di cui non si è accertata l’esistenza neanche a seguito di specifica istruttoria–, deve ritenersi non verificatasi (pur in assenza di profili di responsabilità della stazione appaltante) la ipotesi di cui alla lettera G) dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 in ordine al “definitivo accertamento” di violazioni in ordine al pagamento delle imposte e tasse.<br />	<br />
Il ricorso va accolto (motivo sub I°) e l’atto impugnato annullato.<br />	<br />
I restanti mezzi, possono assorbirsi.<br />	<br />
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Accoglie il ricorso n. 4395/2010 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.ù</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 e del 10 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. S. Pagano Nicola Del Sesto, Angela De Felice ved. Del Sesto Angelo, Massimo Del Sesto, Pasquale Del Sesto, Nunzio Del Sesto (Avv. Ciro Ferrucci) c. Comune di Pietravairano (Avv. Angela Izzo) Edilizia ed Urbanistica – Istanza di concessione in sanatoria – Titolo legittimante – Non solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Amodio,<i> est.</i> S. Pagano<br /> Nicola Del Sesto, Angela De Felice ved. Del Sesto Angelo, Massimo Del Sesto, Pasquale Del Sesto, Nunzio Del<br /> Sesto (Avv. Ciro Ferrucci) c. Comune di Pietravairano (Avv. Angela Izzo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Istanza di concessione in sanatoria – Titolo legittimante – Non solo del proprietario o chi vanta diritti reali o obbligatori sull’area – Ma anche, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale n. 4164 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Nicola Del Sesto</b>, <b>Angela De Felice</b> <i>ved. Del Sesto Angelo</i>, <b>Massimo Del Sesto</b>, <b>Pasquale Del Sesto</b>, <b>Nunzio Del Sesto</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ciro Ferrucci, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 34 (c/o Avv. Amodio); <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il <b>Comune di Pietravairano,</b> in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angela Izzo, con domicilio eletto presso Mario Girardi in Napoli, via F. Lomonaco, n. 3; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />	<br />
<b><br />	<br />
Del Sesto Francesco</b>, <b>Del Sesto Eraclio</b>,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Giojelli, con domicilio eletto in Napoli, via S. Maria A Cubito, n. 601c/o di Fenza; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di ingiunzione di demolizione prot. n. 3462 del 5 maggio 2010 e della comunicazione–notifica del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria di un fienile a servizio di un’azienda agricola a carattere zootecnico, ubicata in località Castagneto di Pietravairano (CE), prot. n. 3430 del 4 maggio 2010, entrambi notificati in data 6 e 7 maggio 2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, con particolare riferimento all’ingiunzione di demolizione della “tettoia aperta su tutti i lati, in carpenteria metallica, adibita a deposito/fienile annesso all’attività agricola”<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietravairano in persona del sindaco p.t.; visto l’atto di costituzione <i>adopponendum</i>; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- I ricorrenti si dolgono della reiezione della loro domanda di sanatoria ex art. 36 T.U. 380/2001 disposta dall’amministrazione comunale di Pietravairano e della connessa demolizione ingiunta.<br />	<br />
Articolano pertanto quattro motivi con cui deducono la violazione di legge (DPR 380/2001; artt. 137 e seg. CPC; L. 241/1990) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Concludono per l’accoglimento. Hanno depositato successiva memoria.<br />	<br />
2.- Resistono l’amministrazione e gli interventori <i>ad opponendum</i>. Concludono per il rigetto.<br />	<br />
3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4.- Il ricorso è fondato.<br />	<br />
4.1.- L’oggetto del contendere è delimitato da due provvedimenti del Comune di Pietravairano:<br />	<br />
– Il primo provvedimento gravato del 4.5.2010 reca il diniego di sanatoria per un fienile a servizio di un‘azienda agricola a carattere zootecnico sito in località Castagneto di Pietravairano (CE) con la seguente motivazione: “Si rigetta la richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria del predetto manufatto”, in quanto gli istanti “non hanno presentato titolo di proprietà a corredo della richiesta”.<br />	<br />
– A tale diniego, l’amministrazione ha fatto poi seguire il 5.5.2010 l‘ingiunzione alla demolizione, parimenti impugnata.<br />	<br />
Nel delineato contesto, il Tribunale giudica positivamente la censura che la reiezione della sanatoria sia dipesa unicamente dalla mancata presentazione del titolo di proprietà dei beni <i>de quibus</i> (quarto motivo).<br />	<br />
Va, infatti, affermato che titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: in linea con la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo, il Tribunale rileva che potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità. <br />	<br />
(Ex pluris<i>, L&#8217;istanza di sanatoria di opera abusiva può essere presentata dall&#8217;autore dell&#8217;abuso anche se non proprietario dell&#8217;immobile: </i>Consiglio Stato, sez. V, 23 novembre 2006, n. 6906<i>; “Ai sensi dell&#8217;art. 31 comma 3, l. n. 47 del 1985 &#8211; applicabile per il richiamo effettuato dall&#8217;art. 39 comma 1, l. n. 724 del 1994 alle disposizioni dei capi IV e V della l. n. 47 del 1985 &#8211; alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo «coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28 gennaio 1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l&#8217;autorizzazione», ma anche, «salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima»:</i> Consiglio Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).<br />	<br />
4.1.2.- Secondo i controricorrenti costituiti (in lite civilistica con i ricorrenti sulla proprietà dei luoghi di causa) –pur (lealmente) ammettendosi in linea di principio che anche il non proprietario possa richiedere la sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001– quest’ultima, nel caso di specie, non andava comunque concessa in quanto la costruzione è stata realizzata nel 1984 e quindi precedentemente al regime di cui alla L. 47/1985 e, soprattutto, in vigenza della L. 10/1977 che all’art. 4 limitava la legittimazione alla richiesta del titolo concessorio al solo proprietario. Nel caso di specie (si afferma nel controricorso) non potrebbe quindi operare il canone della cd doppia conformità in riferimento alle circostanze storiche in cui l’abuso è stato perpetrato, sotto il profilo della relativa legittimazione.<br />	<br />
La tesi è suggestiva, ma non è da accogliere.<br />	<br />
Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. <br />	<br />
L’affermazione è consapevolmente recepita dalla giurisprudenza citata (CdS n. 6909 cit.) ove –premesso che <i>Ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 47/1985, la dichiarazione di conformità disciplinata dalla norma prevede che la sanatoria ivi disciplinata sia accordata al &#8220;responsabile dell&#8217;abuso&#8221;–</i> afferma:<i> La norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall&#8217;art. 4 della legge n. 10 del 1977 non trova applicazione solo in presenza di una domanda avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale in quanto l&#8217;abuso sia al medesimo ascrivibile, ma anche in presenza della domanda avanzata da colui che, dell&#8217;abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato l&#8217;abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o amministrativo</i>.<br />	<br />
In altri termini, la cd “doppia conformità” è solo oggettiva (afferente cioè al regime della pianificazione delle aree interessate) e non soggettiva (relativa alle condizioni legittimanti il richiedente): tanto è coerente con la diversa ottica dei due procedimenti, il primo –teso al rilascio del titolo legittimante a costruire– presuppone necessariamente la verifica della posizione giuridica che consente la legittima esplicazione dello <i>jus aedificandi</i> e come tale sottende una peculiare relazione in termini di realità con il suolo interessato alla costruzione; la sanatoria, presupponendo invece un abuso, ben può riferirsi –come è paradigmatico dell&#8217;illecito– anche ad un collegamento non soggettivamente qualificato.<br />	<br />
Il ricorso è quindi da accogliere in adesione al quarto motivo articolato in gravame e l’atto di diniego impugnato da annullare; per l’effetto, va caducata anche la ingiunzione alla demolizione del 6.5.2010, in quanto strettamente consequenziale al predetto diniego. <br />	<br />
Per completezza espositiva, va precisato che risulta solo formalmente impugnata l’ordinanza del 5.2.2010 (prot. 1181) recante l’ingiunzione demolitoria per una “tettoia aperta su tutti i lati in carpenteria metallica” la cui emissione ha dato luogo alla richiesta di sanatoria poi denegata con il provvedimento oggetto della presente disamina: di tale ordinanza del 5.2.2010 (prot. 1181) non si tenuto conto anche per economia processuale, posto che l’amministrazione è chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla istanza di sanatoria illegittimamente denegata.<br />	<br />
5.- Le spese di causa vanno compensate fra le parti, stante la peculiarità dell’oggetto del contendere e la pronta tutela ricevuta dai ricorrenti già in fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo accoglie, come da motivazione, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a></p>
<p>Pres. Trotta ; Est. CacaceParco dei Templari s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e V. Petrarota) c. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia (Avv.St.) e altri sulla non opponibilità al Demanio del contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda, conseguente a cessione di beni in comodato, per mancanza dei beni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta ; Est. Cacace<br />Parco dei Templari s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e V. Petrarota) c. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e  l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla non opponibilità al Demanio del contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda, conseguente a cessione di beni in comodato, per mancanza dei beni confiscati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Note d’udienza – Termini –– Deposito dopo scadenza – Derogabilità – Apposita richiesta di parte – Necessità.	</p>
<p>2. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia – Beni immobili – Confisca – Contratto d’affitto d’azienda – Non opponibilità al Demanio. 	</p>
<p>3. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia – Confisca – Oggetto – Beni immobili – Diritti dei terzi – Limiti. 	</p>
<p>4. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia – Beni confiscati –– Regime demaniale –Inalienabilità. 	</p>
<p>5. Processo amministrativo – Appello – Questione di legittimità costituzionale – Proposta per la prima volta – Inammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>6. Processo amministrativo – Nuovi provvedimenti in corso di giudizio – Motivi aggiunti – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono inammissibili le “note d’udienza” depositate dopo la scadenza del termine perentorio ex art. 54 c.p.a. (applicabile a qualunque scritto difensivo, comunque denominato), ferma restando, comunque, la necessità di apposita richiesta di parte ai fini della derogabilità. </p>
<p>2.	Il contratto d’affitto d’azienda, conseguente a cessione di beni in comodato, viene oggettivamente meno nel caso di confisca di beni immobili ex art. 2 ter L. 575/1965, difettando il presupposto del bene immobile confiscato, e risultando inopponibile il titolo al Demanio. Infatti, una volta che il contratto d’affitto d’azienda perda uno degli elementi costitutivi (legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà del fine produttivo), il contratto stesso deve considerarsi privo di effetti. </p>
<p>3.	La tutela dei diritti dei terzi gravati sui beni confiscati sono circoscritti a quelli relativi al diritto di proprietà spettante a terzi ed ai diritti reali di godimento e di garanzia, e non può essere estesa alla situazione giuridica derivante da contratto d’affitto d’azienda. </p>
<p>4.	Il regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n. 575/1965, che a seguito della confisca crea un vincolo di destinazione a finalità pubbliche (che rappresenta il nucleo dell’istituto della confisca ancor prima dell’adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall’Amministrazione per il singolo bene di cui si tratta), è assimilabile a quello dei beni demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile. Unica eccezione all’inalienabilità, propria di detti beni, sussiste per la vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. </p>
<p>5.	Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta per la prima volta in appello. </p>
<p>6.	La proponibilità, ex art.43 c.p.a., di motivi aggiunti per l’impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, e non al giudizio d’appello, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l’impugnazione “per saltum”, con l’ampliamento dell’oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello e col porsi in contrasto con il disposto dell’art.104 c. 3 c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di “vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” e che dunque costituiscono oggetto del giudizio di primo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 9575 del 2009, proposto da	</p>
<p>Parco dei Templari s.r.l.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />
in persona del Ministro p.t.;	</p>
<p>&#8211; l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; CASA MERCATO F.lli Dileo s.n.c.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;	</p>
<p>&#8211; Romanelli Giuseppe, D’Agostino Leonardo e Lorito Vincenzo,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice e Filippo Vari ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma, via Ombrone, 12 pal. B),</p>
<p>per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI &#8211; SEZIONE I n. 02387/2009, resa tra le parti, concernente SFRATTO IN VIA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI CONFISCA.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti successivamente proposti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione degli interventori ad adiuvandum in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese; <br />	<br />
Vista l’Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti Angelo Clarizia e Vito Petrarota per l’appellante, gli avv.ti Maurizio Di Carlo e Luca Ventrella dello Stato per le Amministrazioni appellate e l’avv. Aldo Loiodice per gli interventori ad adiuvandum; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; La società odierna appellante è affittuaria di un’azienda ( sita in Comune di Altamura e costituita da una struttura polivalente, contenente ristorante, pizzeria, bar, sala ricevimemnti ed albergo ; il tutto completamente attrezzato, arredato e funzionante in ogni suo settore ) in forza di contratto d’affitto d’azienda intercorrente con la Sorangelo Pasquale &#038; C. s.n.c., stipulato in data 28 dicembre 1999, avente la durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2000 e che si assume esser stato da ultimo prorogato di ulteriori dieci anni.<br />	<br />
Con provvedimento in data 12 settembre 2008 ( prot. n. 2008/20436/I – Puglia ), l’Agenzia del Demanio le ha ordinato, nella sua qualità di effettiva utilizzatrice dell’intera, anzidetta, struttura ( comprendente sia il patrimonio immobiliare della sig.ra Marchetti Maria – proprietaria dei beni immobili confluiti nell’azienda di cui sopra, oggetto di un contratto di comodato stipulato in data 21 novembre 1996 fra la stessa e la società locatrice nel predetto rapporto di affitto d’azienda successivamente instaurato con l’odierna appellante – sia i complessi aziendali delle due società ), lo sgombero degli immobili occupati, avvalendosi del potere di autotutela, di cui all’art. 823 c.c., trattandosi di beni, in relazione ai quali è stata applicata in via definitiva, dall&#8217;Autorità Giudiziaria Penale, ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge n. 575/1965 e ss. mm., la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti della sig.ra Marchetti Maria ( quanto alla proprietà dei terreni e fabbricati ) e nei confronti delle due società ( quanto ai “complessi aziendali unitari”: così, in motivazione, il decreto del Tribunale di Bari – Sezione feriale in funzione di Tribunale per le Misura di Prevenzione, n. 310/02 in data 30 aprile 2003, divenuto definitivo ).<br />	<br />
Il citato provvedimento di autotutela, adottato dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 823, comma 2, del Codice Civile in relazione ai beni immobili già di proprietà della sig.ra Marchetti ed ai complessi aziendali delle due società, è stato dalla società utilizzatrice impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha respinto.<br />	<br />
Con l’appello all’esame l’originaria ricorrente contesta “tale illegittima pronuncia”, in quanto “gravemente lesiva dei propri diritti e interessi” e “fondata su una ricostruzione della fattispecie erronea sia in fatto sia in diritto”, chiedendone pertanto la riforma sulla base di una puntuale riproposizione critica dei motivi di primo grado.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, analiticamente controdeducendo, con successiva memoria, ai motivi d’appello.<br />	<br />
Si sono pure costituiti, ad adiuvandum, i soggetti ( società fornitrice e dipendenti dell’appellante ) già intervenuti in primo grado, i quali, con successiva memoria, evidenziano le ragioni di illegittimità dell’atto oggetto del giudizio.<br />	<br />
Con Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.<br />	<br />
Con motivi aggiunti notificati in data 5 gennaio 2010 l’appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, dell’art. 823 cod. civ. e degli articoli 2 e seguenti della legge n. 375/1965.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 29 marzo 2010 l’appellante ha focalizzato l’attenzione su alcuni punti delle sue precedenti difese. <br />	<br />
La trattazione della causa, già fissata e chiamata alla udienza pubblica del 9 aprile 2010, fu rinviata in quella sede su concorde richiesta delle parti.<br />	<br />
La stessa è stata poi nuovamente fissata per l’udienza pubblica del 7 dicembre 2010, in vista della quale le parti hanno depositato memoria ( l’Avvocatura Generale dello Stato ) e memoria di replica con successive note di udienza (l’appellante), sviluppando ed argomentando ulteriormente le rispettive domande e difese.<br />	<br />
Con atto notificato in data 4 dicembre 2010 e depositato in pari data l’appellante ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento del Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009, sopravvenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta la vendita dei complessi aziendali di cui si tratta. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2010 la causa è stata nuovamente chiamata ed alfine trattenuta in decisione. </p>
<p>2. – Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità delle “note d’udienza” dall’appellante depositate in data 29 novembre 2010, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a. ( applicabile a qualunque scritto difensivo, comunque denominato), cui è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta.</p>
<p>3. &#8211; La causa, come s’è detto, ha ad oggetto l&#8217;ordine di rilascio di immobili e complessi aziendali acquisiti per confisca al patrimonio pubblico ai sensi degli articoli 2-ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.<br />	<br />
La disposizione è stata assunta in via autoritativa dall&#8217;Autorità amministrativa a tutela della destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 823 c.c., ossia a mezzo della &#8220;procedura in via amministrativa&#8221; in autotutela, ivi prevista in facoltativa alternativa all&#8217;esperimento dei &#8220;mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice&#8221;.<br />	<br />
La prospettazione attorea muove in appello dalla contestazione della reiezione, operata dal Giudice di primo grado, del primo e del terzo motivo del ricorso originario, con i quali, rispettivamente, si facevano valere la perdurante validità ed efficacia del contratto d’affitto d’azienda ( che consente alla ricorrente di utilizzare i beni oggetto dell’ordine di rilascio ) e la natura di acquisto a titolo derivativo della confisca disposta ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965, “con la conseguenza”, secondo l’appellante, “che i terzi possono far valere i diritti che hanno sulla cosa anche dopo l’adozione del provvedimento di confisca”.<br />	<br />
Tali tesi non sono condivisibili.<br />	<br />
Sebbene l’appello sul punto sia incentrato sulla insistita argomentazione secondo cui la confisca avrebbe riguardato esclusivamente beni singoli e non le aziende intese in senso unitario (e ciò per inferirne l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2558 c.c., relativo alla successione nei contratti da parte dell’acquirente dell’azienda, ritenuto nella fattispecie rilevante dal T.A.R., nonché per affermare il già indicato carattere derivativo del provvedimento di confisca, che non estinguerebbe pertanto i diritti dei terzi specificamente gravanti sui beni stessi), rileva il Collegio che, ferma la pacifica evidenza che l’intervenuta confisca riguarda anche i “complessi aziendali unitari” delle due società coinvolte nella vicenda ( come ben si ricava dalla motivazione del citato decreto del Tribunale di Bari divenuto definitivo, non contraddetto sul punto dal successivo decreto dello stesso Tribunale in data 24 ottobre 2007, che, nel ribadire che oggetto della confisca è il complesso aziendale e “non già le quote di detta società”, ha ordinato all’Amministratore giudiziario di “dismettere qualsiasi gestione della società”, nel senso, ritiene il Collegio, di rimettere alla libera autonomia dei socii la gestione delle rispettive quote societarie e non certo nel senso assolutamente fuorviante e sostanzialmente elusivo dell’originario provvedimento di confisca, qui propugnato dall’appellante, di lasciare nella libera disponibilità della società la gestione dell’azienda e dunque dell’attività imprenditoriale, che di quella si avvale ), la non opponibilità al Demanio del contratto d’affitto d’azienda invocato dall’appellante a sostegno della sua posizione deriva dal fatto che la gran parte dei beni confluiti nell’azienda oggetto del predetto contratto è costituita dagli immobili, tutti di proprietà della sig.ra Marchetti Maria ( in danno della stessa specificamente fatti oggetto di confisca ), ch’ella aveva dato in comodato alla Sorangelo Pasquale &#038; C. s.n.c. e che detta società ha poi ricompreso nell’azienda concessa in fitto all’odierna appellante, che, in mancanza dei beni immobili predetti, viene oggettivamente meno.<br />	<br />
E’ chiaro, dunque, come dalla stessa ricorrente del resto prospettato, che il contratto d’affitto d’azienda segue, quanto ad opponibilità al soggetto che ha operato la confisca del complesso dei beni, le sorti del contratto di comodato, che, secondo le tesi d’appello, “il Demanio, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto risolvere”.<br />	<br />
Ma siffatta, ultima, proposizione si rivela errata.<br />	<br />
E’ pacifico, invero, che il contratto di comodato genera un rapporto di fiducia che non tollera successioni e conferisce un diritto di carattere soltanto personale ( v. Cass., 5 luglio 1999, n. 15755 e Cass. Civ., sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15755 ), donde la régola generale dell’inopponibilità del comodato ai terzi e, in particolare, al soggetto che si sia reso acquirente del bene in data successiva al contratto di comodato ( come appunto accade nella fattispecie all’esame ), atteso che le disposizioni dell’art. 1559 c.c. invocato dall’appellante, per il loro carattere eccezionale, non sono estensibili a rapporti diversi dalla locazione.<br />	<br />
Tanto comporta che il contratto di comodato a suo tempo stipulato dall’originaria proprietaria degli immobili ( poi confiscati ) in favore di Sorangelo Pasquale &#038; C. s.n.c. ha perso ogni vigore nei confronti dell’acquirente Demanio e ciò a prescindere da ogni questione circa la natura derivativa od originaria del relativo acquisto, sulla quale dunque invano si sofferma l’appellante.<br />	<br />
Da quanto appena considerato deriva che il contratto di affitto d’azienda stipulato tra la citata società comodataria e l’odierna appellante, comprendente nell’azienda proprio quei beni immobili, si ritrova privo di oggetto e causa e comunque si rivela inefficace nei confronti dell’Amministrazione, dal momento che la sottrazione dei beni immobili all’affitto d’azienda vale indubbiamente a privare il complesso della sua stessa attitudine a conseguire una qualità produttiva, essendo, com’è noto, l’azienda quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, sì che, una volta che il contratto d’affitto d’azienda perda uno degli elementi costitutivi dell’azienda stessa ( legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento del fine produttivo ), il contratto stesso deve ritenersi improduttivo di effetti, per lo meno, come s’è detto, nei confronti dell’acquirente dei beni immobili, sottratti all’azienda ( e dunque all’affitto ) nel caso di specie, come s’è visto, per l’inopponibilità ad esso del contratto di comodato dei beni stessi, che rappresenta il presupposto logico-giuridico, oltre che la fonte del diritto costituito dal locatore, del contratto d’affitto.<br />	<br />
E&#8217; evidente, pertanto, concludendo sul punto, che, non essendo sotto alcun profilo opponibile al nuovo proprietario dei beni il contratto di comodato in data 21 novembre 1996 intervenuto tra la sig.ra Marchetti Maria e la Sorangelo Pasquale &#038; C. s.nc., l’odierna appellante, che da quest’ultima società ha ricevuto in affitto l’azienda ricomprendente detti immobili, non può essere titolare di alcuna pretesa nei confronti del predetto nuovo proprietario ( il Demanio ), nè è &#8211; in qualche modo &#8211; legittimata a far valere nei riguardi di quest’ultimo diritti derivanti dal contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un bene, i diritti sul quale il locatore ( che ha acquisito la disponibilità del bene stesso in qualità di comodatario ) non può vantare nei confronti del proprietario acquirente.<br />	<br />
Né, per finire, soccorre l’appellante il richiamo alla giurisprudenza, secondo cui il provvedimento di confisca non estingue i diritti dei terzi gravanti sui beni, omettendo essa di precisare che la giurisprudenza stessa circoscrive la tutela dei diritti dei terzi alla proprietà ed ai diritti reali di godimento e di garanzia, che non vengono affatto qui in considerazione ( Cass., Sez. un. pen., 18 maggio 1994 e 28 aprile 1999; Cass. Pen., sez. I, 9 marzo 2005, n. 13413 ).<br />	<br />
Sotto altra prospettiva, per completezza, valga altresì rilevare che l’odierna appellante non si pone nemmeno propriamente come terzo rispetto al bene oggetto di confisca, dal momento che, una volta accertato, come correttamente rilevato dal T.A.R., “che proprio il complesso aziendale facente capo alla ricorrente … è rientrato a tutti gli effetti … nell’ambito della confisca”, è la stessa attività imprenditoriale per l’esercizio della quale la società è costituita a risultare direttamente incisa dalla confisca, risultandone estranee soltanto, come del resto precisato dallo stesso Tribunale che ha irrogato la misura di prevenzione, “le quote” della società medesima.<br />	<br />
Con il secondo motivo di appello, la sentenza impugnata viene censurata laddove ha respinto il secondo motivo dell’originario ricorso, con il quale si sosteneva che la P.A. non possa esercitare i poteri di cui all’art. 823 c.c. prima dell’adozione del provvedimento di destinazione finale del bene.<br />	<br />
La doglianza si rivela inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del decreto prefettizio sopravvenuto in corso di causa ( prot. n. 27688/09/12.B.1 del Prefetto della Provincia di Bari in data 21 dicembre 2009, che risulta fatto oggetto di impugnazione con il secondo atto di motivi aggiunti proposto nel presente secondo grado di giudizio, di cui si dirà più innanzi ), di mantenimento dei beni di cui si tratta al patrimonio dello stato per essere destinati alla vendita.<br />	<br />
Né un qualche interesse alla censura può ritenersi permanere in relazione agli effetti comunque prodotti dal provvedimento oggetto del giudizio nel periodo anteriore all’emanazione di detto decreto, dal momento che il primo non risulta comunque a tutt’oggi esser stato portato ad esecuzione.<br />	<br />
La doglianza è peraltro infondata.<br />	<br />
Invero, la speciale normativa della legge n. 575 del 1965 &#8211; più volte modificata in virtù del d.l. 14.6.1989, n. 230, convertito in l. 4.8.1989, n. 282, della l. 7.3.1996, n. 109 e della l. 22.12.1999, n. 512 &#8211; in materia di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, dopo avere disposto che &#8220;i beni confiscati sono devoluti allo Stato&#8221; (art. 2-nonies), stabilisce, al comma 2-undecies, che i beni immobili devoluti possono essere: &#8220;a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) trasferiti al patrimonio del comune ove l&#8217;immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; c) trasferiti al patrimonio del comune ove l&#8217;immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all&#8217;art. 74 del citato testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all&#8217;art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l&#8217;immobile&#8221;.<br />	<br />
Da tale peculiare disciplina emerge univocamente che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l&#8217;unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ed acquisiscono, per effetto della confisca, una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita ( &#8220;finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile&#8221;, ovvero &#8220;finalità istituzionali o sociali&#8221; in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni ).<br />	<br />
Pertanto, va riconosciuto che, a seguito dell&#8217;insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche (che rappresenta il nucleo dell’istituto della confisca ancor prima dell’adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall’Amministrazione per il singolo bene di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati a norma della legge n. 575 del 1965 è assimilabile a quello dei beni demaniali od a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile. <br />	<br />
La conclusione trova inequivoca conferma nell&#8217;art. 2-decies della stessa legge, laddove è specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse è effettuata con provvedimento dell&#8217;Amministrazione demaniale ( comma 1 ) e che &#8220;anche prima dell&#8217;emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell&#8217;art. 823 del codice civile&#8221; ( comma 3 ); ed il richiamo fatto dall&#8217;art. 2-decies all&#8217;art. 823 c.c. è univocamente significativo del regime, al quale viene a trovarsi sottoposto l&#8217;immobile confiscato, dato che quest&#8217;ultima disposizione riguarda proprio la condizione giuridica dei beni compresi nel demanio pubblico e &#8211; secondo l&#8217;opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza &#8211; di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.<br />	<br />
Con il terzo motivo di appello si contesta, infine, la sentenza impugnata, nei punti in cui ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo, con i quali, rispettivamente, si lamentavano la violazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 relativamente alla parte del provvedimento gravato nella quale si dà formale disdetta a fini cautelativi della locazione in essere e la ricomprensione nell’ordine di rilascio di beni immobili non oggetto di confisca.<br />	<br />
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.<br />	<br />
Inammissibile, nella parte in cui contesta la formale disdetta del contratto d’affitto d’azienda di cui è parte la ricorrente, come s’è sopra visto in ogni caso non valido e non efficace nei confronti del Demanio ( il che conferma la natura puramente cautelativa, del resto espressamente risultante dall’atto, della disdetta intimata ).<br />	<br />
Infondato, laddove insiste apoditticamente ( senza concrete critiche alla sentenza impugnata ) sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sul provvedimento amministrativo asseritamente attinente a beni non oggetto di precedente confisca, laddove, invece, è pacifico che, nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizii dell&#8217;atto amministrativo, ma si esaurisce nell&#8217;indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo ( Cass 17 giugno 1996 n. 5522 ).<br />	<br />
In questa sede, infine, si rivela inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo atto di motivi aggiunti, sia perché sollevata per la prima volta in appello (Cons. St., VI, 22 maggio 2008, n. 2432), sia perché i motivi aggiunti, con cui si deducono per la prima volta in appello censure avverso gli atti impugnati ( ivi comprese, è da ritenersi, quelle con cui si eccepiscono questioni di legittimità costituzionale ), sono ammissibili laddove &#8211; come nella specie con tutta evidenza non è avuto riguardo al contenuto del motivo stesso &#8211; sia dimostrata l&#8217;impossibilità della loro presentazione in primo grado, giustificandosi gli stessi solo a seguito di produzioni documentali eseguite in appello ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2008, nr. 3899; v. anche, da ultimo, Cons. St., IV, 3 marzo 2009, n. 1219 e l’art. 104, comma 3, c.p.a. ).<br />	<br />
La questione ( con la quale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, si contesta la legittimità costituzionale dell’art. 823 cod. civ. e degli articoli 2 e seguenti della legge n. 375/1965, “nella parte in cui permettono all’amministrazione di procedere allo sfratto in base ad un provvedimento di confisca anche nei confronti di soggetto incensurato” ), così come proposta, è peraltro priva di rilevanza nel presente giudizio, in quanto riferita in via principale a norme ( gli artt. 2 e ss. della legge n. 575/1965 ), di cui questo Giudice non deve fare applicazione in questo giudizio ed in via soltanto derivata all’art. 823 cod. civ., che non opera alcun riferimento alle modalità, di cui qui in sostanza si contesta la costituzionalità, d’acquisto del bene pubblico oggetto del provvedimento di autotutela.<br />	<br />
Quanto, infine, al secondo atto di motivi aggiunti ( rivolti avverso il provvedimento del Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009, sopravvenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta la vendita dei complessi aziendali di cui si tratta ), si può prescindere dalla questione della sussistenza o meno di una lesione al principio del contraddittorio in presenza di una loro proposizione a soli due giorni liberi prima dell’udienza fissata per la trattazione della causa (questione peraltro superata dall’espressa rinuncia ai termini espressa da controparte in sede di trattazione orale della causa), gli stessi vanno dichiarati inammissibili.<br />	<br />
Invero, come questo Consiglio ha già rilevato, la previsione (recata prima dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e poi dall’art. 43 c.p.a.) della proponibilità di motivi aggiunti anche per l’impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio connessi con l&#8217;oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l&#8217;impugnazione &#8220;per saltum&#8221;, con ampliamento dell&#8217;oggetto del giudizio, in violazione delle regole, che governano il processo nel grado di appello ( Cons. Stato, V, n. 1330/2007 e, da ultimo, Cons. St., VI, 28 luglio 2010, n. 5029 ) e col porsi in contrasto con il disposto dell’art. 104, comma 3, c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di “vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” e che dunque costituiscano oggetto del giudizio sin dal primo grado.</p>
<p>4. – L’appello, in definitiva, è in parte da respingere ed in parte da dichiarare inammissibile.<br />	<br />
Spese ed onorarii del presente grado di giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna in solido l’appellante e gli intervenienti ad adiuvandum alla rifusione delle spese del grado in favore delle Amministrazioni appellate, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00=.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Cessano gli effetti dell’ Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata. </p>
<p>Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-8/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-8/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.8</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti &#8211; Est. P. Ungari F. S.r.l. (avv. M. Regni) c/ Regione Umbria (avv. T. Caselli) sulla rilevanza probatoria della cartolina di ritorno della raccomandata ai fini del dies a quo del termine per l&#8217;impugnazione del provvedimento finale Procedimento amministrativo – Provvedimento finale – Comunicazione individuale &#8211; A</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-8/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-8/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  C. Lamberti &#8211; Est. P. Ungari<br /> F. S.r.l. (avv. M. Regni) c/ Regione Umbria (avv. T. Caselli)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza probatoria della cartolina di ritorno della raccomandata ai fini del dies a quo del termine per l&#8217;impugnazione del provvedimento finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Provvedimento finale – Comunicazione individuale &#8211; A mezzo del servizio postale – Cartolina di ritorno sottoscritta dall’incaricato e dal destinatario – Rilevanza probatoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della comunicazione individuale del provvedimento finale, la cartolina di ritorno della raccomandata recante la sottoscrizione dell&#8217;incaricato della distribuzione postale accanto alla firma del ricevente fa piena prova, fino a querela di falso, che la notificazione è effettivamente avvenuta nelle condizioni di modo, luogo e tempo e alla persona indicata nella ricevuta stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 529 del 2008, proposto da:<br />
<b>F. S.r.l.</b>, con sede in Perugia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Regni, anche domiciliatario in Perugia, via M. Angeloni, 43/A; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Umbria</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziana Caselli, con domicilio eletto presso Tiziana Caselli in Perugia, corso Vannucci, 30 (Servizio Legale della Regione); </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
 </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della determinazione dirigenziale n. 6912 in data 1 agosto 2008, di non ammissibilità del progetto della ricorrente al contributo di cui all’articolo 11 della legge 598/1994, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque correlato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. In data 3 ottobre 2007, la società ricorrente ha presentato domanda alla Regione Umbria per ottenere la concessione di contributi, a valere sulle risorse del P.O.R.-F.E.S.R. (2007-2013) &#8211; articolo 11 della legge 598/1994, “Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo” – bando del 2007, per un progetto concernente la “Realizzazione di un banco-scuola con funzionalità di cellula di sicurezza”.<br />	<br />
Il MedioCredito Centrale (delegato dalla Regione a svolgere l’attività istruttoria) ha nominato, quale esperto, il prof. Vincenzo Tagliaferri, il quale ha espresso un giudizio negativo sulla valenza innovativa del progetto.<br />	<br />
Conseguentemente la Regione, con determinazione dirigenziale n. 6912 in data 1 agosto 2008, ha stabilito la non finanziabilità del progetto.<br />	<br />
2. La ricorrente impugna detto provvedimento, lamentando che la scelta dell’esperto costituisca violazione dell’articolo 5, comma 12, del d.m. 8 agosto 2000, n. 593, secondo il quale gli esperti (iscritti nell’albo ministeriale di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 297/1999) debbono essere individuati a rotazione, secondo le competenze necessarie per valutare i contenuti tecnico-scientifici dei progetti, e comunque eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, in quanto :<br />	<br />
&#8211; il prof. Tagliaferri aveva già valutato negativamente, con le medesime motivazioni esternate a supporto del provvedimento impugnato, analoghi progetti presentati in precedenza da altra società del gruppo di cui fa parte la ricorrente (nel 2005, a valere<br />
&#8211; il prof. Tagliaferri non è in possesso di specifiche conoscenze rispetto ai materiali considerati nel progetto. <br />	<br />
3. La Regione Umbria si è costituita in giudizio e controdeduce puntualmente, in particolare eccependo l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’inapplicabilità delle disposizioni invocate dalla ricorrente e la diversità delle procedure di sovvenzione pubblica attivate per il finanziamento dei progetti.<br />	<br />
4. Il ricorso risulta effettivamente irricevibile per tardività.<br />	<br />
La determinazione dirigenziale n. 6912/2008 è stata pubblicata sul B.U.R. (parte generale, n. 38/2008) in data 20 agosto 2008.<br />	<br />
Di essa è stata data comunicazione individuale alla ricorrente (con indicazione dell’adozione della determina dirigenziale n. 6912/2008, del suo contenuto e degli effetti che ne derivano) da parte dell’UniCredit MedioCredito Centrale, con la nota prot. 048676 in data 15 settembre 2008, inviata mediante raccomandata a/r; la raccomandata risulta ricevuta dalla ricorrente, presso la sua sede legale, in data 19 settembre 2008 (cfr. ricevuta di ritorno, versata in atti – doc. n. 6 della produzione della Regione).<br />	<br />
Il ricorso in esame è stato notificato in data 20 novembre 2008, vale a dire quando erano già decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione.<br />	<br />
La ricorrente, nel precisare di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento soltanto in data 22 settembre 2008, fa invece riferimento alla protocollazione che, secondo quanto lei stessa afferma, risulta apposta sulla copia della predetta nota di comunicazione (n. FO 212-2008, appunto in data 22 settembre 2008 &#8211; doc. 5 della produzione documentale della ricorrente) presso la sede operativa della società, in Via Gagarin 73, San Mariano di Corciano.<br />	<br />
Ma è evidente che detto protocollo non può consistere che in un protocollo interno alla società, e che ciò che rileva, ai fini della piena conoscenza, è la ricezione dell’atto nella sede legale.<br />	<br />
La ricorrente, a tale proposito, sostiene che la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata “è irrilevante, in quanto non si sa da chi sarebbe stata sottoscritta”.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, però, la cartolina di ritorno della raccomandata recante la sottoscrizione dell&#8217;incaricato della distribuzione postale accanto alla firma del ricevente fa piena prova, fino ad impugnazione di falso, che la notificazione è effettivamente avvenuta nelle condizioni di modo, luogo e tempo e alla persona indicata nella ricevuta stessa (cfr., con riferimento alla notificazione compiuta a mezzo del servizio postale, Cass. pen., IV, 15 giugno 1978). Tanto più nel caso in esame, posto che, ipotizzando una consegna errata della raccomandata, casuale o intenzionale, ma comunque impropriamente effettuata nei confronti di soggetto estraneo all’organizzazione della società ricorrente, non si saprebbe spiegare come la raccomandata, indirizzata alla sede legale, sia poi pervenuta entro breve tempo alla sede operativa della società.<br />	<br />
5. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-8/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-9/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.9</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti &#8211; Est. P. Ungari G. A. e F. di G. F. &#038; C. S.n.c. (avv. P. Piermarini e M. Mariani) c/ Comune di Narni (avv. U. Segarelli e M. Mariani) e nei confronti di Di M. A. e S.n.c. Di M. B. (avv. G. Barili e S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-9/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-9/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  C. Lamberti &#8211; Est. P. Ungari<br /> G. A. e F. di G. F. &#038; C. S.n.c. (avv. P. Piermarini e M. Mariani) c/ Comune di<br /> Narni (avv. U. Segarelli e M. Mariani) e nei confronti di Di M. A. e S.n.c. Di <br />M. B. (avv. G. Barili e S. Forgittoni) (e altroricorso riunito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità o meno dell&#8217;accertamento di conformità di opere realizzate sulla base di permesso di costruire annullato e sulla disciplina regionale umbra in materia di sanatoria senza doppia conformità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Accertamento di conformità – Disciplina regionale umbra &#8211; Art. 18 L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21 – Annullamento del titolo autorizzatorio – E’ applicabile	</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Accertamento di conformità – Disciplina regionale umbra &#8211; Art. 18 L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21 – Norme di prima applicazione – Sanatoria senza doppia conformità – Data di realizzazione delle opere &#8211; Irrilevanza	</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Accertamento di conformità – Disciplina regionale umbra &#8211; Art. 18 L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21 – Norme di prima applicazione – Sanatoria senza doppia conformità – Incostituzionalità &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’istituto dell’accertamento di conformità (come disciplinato dalla L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21) è applicabile anche nell’ipotesi di opere il cui titolo autorizzatorio sia stato annullato in sede giurisdizionale	</p>
<p>2. L’art. 18, L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21, rubricato “Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità”, nell’ammettere “in via di prima applicazione” la sanatoria di opere per le quali la conformità sia sopravvenuta in un momento successivo alla realizzazione delle opere, anche a ragione della modifica dei parametri urbanistici o edilizi di riferimento, non distingue le fattispecie in relazione alla data di realizzazione delle opere prive di titolo e originariamente non conformi alla disciplina pro-tempore vigente	</p>
<p>3. Non è in contrasto con i principi fondamentali della normativa statale in materia urbanistica né con le disposizioni costituzionali che disciplinano i rapporti tra la potestà legislativa statale e quella regionale, l’art. 18, L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21, rubricato “Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità”, laddove consente “in via di prima applicazione” la sanatoria di opere per le quali la conformità sia sopravvenuta in un momento successivo alla realizzazione delle opere, anche qualora la conformità sia sopravvenuta in un momento successivo alla realizzazione dell’opera anche a ragione della modifica dei parametri urbanistici o edilizi di riferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>G. A. e F. di G. F. &#038; C. S.n.c., con sede in Narni, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piermarino Piermarini, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani in Perugia, via Podiani, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Narni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani in Perugia, via Podiani, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Di M. A. e S.n.c. Di M. B., con sede in Orte, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Barili e Savina Forgittoni, con domicilio eletto presso Manuela D&#8217;Innocenzo in Perugia, corso Vannucci, 30; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 133 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Di M. A., in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, nonché quale legale rappresentante della Di Mari Bruno S.n.c., con sede in Orte, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Savina Forgittoni, con domicilio eletto presso Riccardo Pelliccia in Perugia, via M. Fanti, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Narni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani in Perugia, via Podiani, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>G. A. e F. S.r.l., con sede in Orte, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Livio M. Listanti, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani in Perugia, via Podiani, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>* quanto al ricorso n. 5 del 2004:<br />	<br />
della determinazione dirigenziale prot. n. 28086 in data 10 ottobre 2003, con cui, previo accertamento di incompatibilità urbanistica di opere eseguite, si dispongono sanzione pecuniarie;</p>
<p>** quanto al ricorso n. 133 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 20858 rilasciato dal Comune di Narni a firma del Dirigente Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio in data 21 gennaio 2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto prodromico e/o preparatorio e/o presupposto, istruttorio, connesso, consultivo, conseguente e d&#8217;attuazione, compreso il parere favorevole della Commissione Edilizia prot. n. 20858 in data 4 gennaio 20l 0;<br />	<br />
&#8211; nonché delle eventuali tavole e mappe erroneamente redatte e/o utilizzate ai fini della sanatoria;</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Narni, di Di Mari Angelo in proprio e nelle qualità suindicate, e di Giovannini Artemio e Franco S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto in relazione al ricorso n. 5/2004 da Di Mari Angelo, respinto da questo Tribunale con la sentenza 31 maggio 2004, n. 279;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Giungono all’esame del Tribunale altri due ricorsi del fitto contenzioso legato alla realizzazione di una stazione di distribuzione di carburanti, con annessi bar, ristorante e self service, presso il Raccordo Autostradale Terni-Orte (ora S.S. n. 675, Umbro-Laziale), direzione Orte, in territorio di Narni, località San Liberato, già oggetto delle sentenze nn. 188/2010, 279/2004, 563/2003, 767/2002 e 778/2000. <br />	<br />
1.1. Con il ricorso n. 5/2004, la società (di seguito, per brevità: società Giovannini) che gestisce la predetta stazione di servizio (ora, distribuendo benzina con marchio “Total”), impugna la determinazione dirigenziale del Comune di Narni prot. 28086 in data 10 ottobre 2003, con cui, previo accertamento della non compatibilità urbanistica di alcune delle opere eseguite, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 380/2001, le è stata irrogata una sanzione pecuniaria, demandandone la quantificazione all’Ufficio del Territorio di Terni.<br />	<br />
1.2. Con il ricorso n. 133/2010, i soggetti (di seguito, per brevità: società Di Mari) che gestiscono una preesistente stazione di servizio (con marchio “Esso”) ubicata sulla stessa corsia di marcia pochi chilometri più avanti, in territorio di Orte, impugnano il permesso di costruire in sanatoria prot. 20858 in data 21 gennaio 2010, rilasciato dal Comune di Narni alla società Giovannini per la realizzazione dell’impianto suddetto.<br />	<br />
1.3. Conviene per prima cosa disporre la riunione di detti due ricorsi, stante l’evidente connessione soggettiva, oltre che oggettiva, ai fini di un’unica decisione.<br />	<br />
2. Il Collegio, per comprendere l’effettiva portata dei ricorsi in esame, ritiene opportuno riepilogare sinteticamente le fasi procedimentali pregresse e l’esito delle relative impugnazioni. <br />	<br />
2.1. La società Giovannini ha trasferito nel sito di San Liberato preesistenti distributori di carburante, sulla base di atti (cfr. deliberazioni della G.C. di Narni n. 662 in data 27 maggio 1991 e n. 53 in data 23 gennaio 1992, ed atto sindacale n. 45 in data 23 marzo 1992) che trovavano i propri presupposti nella pianificazione di settore ex l.r. 17/1983 (Piano locale di intervento per la rete di distribuzione di carburanti, di cui alle deliberazioni del C.C. n. 10 in data 18 gennaio 1988 e della G.R. n. 4974 in data 6 luglio 1988, poi modificato con C.C. n. 130 in data 15 luglio 1991 e G.R. n. 3258 in data 12 maggio 1994) e nel nulla osta di cui alla d.G.R. n. 9612 in data 28 ottobre 1991, e risultavano coerenti rispetto al piano dell’A.N.A.S. relativo all’ubicazione degli impianti di distribuzione lungo la S.S. n. 675, approvato con d.m. ll.pp. in data 1 luglio 1992. Il P.R.G. del Comune di Narni all’epoca vigente (approvato con d.P.R. in data 16 aprile 1971) conferiva all’area una destinazione “agricola”.<br />	<br />
2.2. Una prima impugnazione di detti atti, da parte della società Esso, è stata rigettata dal Tribunale con la citata sentenza n. 778/2000, passata in giudicato (così come la citata sentenza n. 767/2002, che ha respinto il ricorso per la revocazione della precedente).<br />	<br />
2.3. Con l’adozione del nuovo P.R.G. (C.C. n. 111 in data 10 dicembre 1999), è stato previsto un nuovo svincolo per il collegamento della S.S. n. 675 con l’abitato di S. Liberato, che sarebbe andato a sovrapporsi alla corsia di uscita della (progettata ed autorizzata) stazione di servizio.<br />	<br />
La società Giovannini ha impugnato detta previsione (ric. n. 198/2000) ed ha presentato in sede procedimentale un’osservazione (n. 348) che è stata parzialmente accolta (cfr. C.C. n. 62/2001 e n. 25/2002); è stata accolta anche un’osservazione del Sindaco di Narni (n. 111) volta all’eliminazione dello svincolo, in quanto avrebbe inciso negativamente sulla zona di sviluppo industriale prevista sul lato opposto della S.S. n. 675 (cfr. C.C. n. 26/2002).<br />	<br />
La fase di approvazione del P.R.G. è stata poi perfezionata, mediante le deliberazioni del C.P. di Terni n. 37 in data 23 febbraio 2004 e del C.C. di Narni n. 23 in data 24 marzo 2004.<br />	<br />
2.4. Nel frattempo, la società Giovannini aveva chiesto la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto.<br />	<br />
Intervenuta la sentenza n. 778/2000, la società ha presentato al Comune una nuova documentazione progettuale, chiedendo che il rilascio della concessione edilizia avvenisse, ove necessario, “in deroga” ai sensi degli articoli 41-quater della legge 1150/1942 e 87 del regolamento edilizio comunale (cfr. relazione prot. 15910 presentata in data 3 luglio 2001). La richiesta, valutata positivamente dopo l’accoglimento delle osservazioni mediante la citata deliberazione n. 62/2001, è stata trasmessa alla Provincia di Terni per il nulla osta di cui all’articolo 38 della l.r. 31/1997. Il nulla osta è stato rilasciato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 179/2001. L’A.N.A.S. ha rilasciato il proprio assenso con nota prot. 41515/STC in data 18 gennaio 2002.<br />	<br />
E’ stata conseguentemente rilasciata la concessione edilizia n. 2058 in data 22 gennaio 2002.<br />	<br />
2.5. La società Di Mari (con ricorso n. 174/2002) ha impugnato detta concessione edilizia, unitamente alla deliberazione n. 62/2001 (ma non alla deliberazione del consiglio provinciale n. 179/2001).<br />	<br />
Con la citata sentenza n. 563/2003 (poi confermata dal Consiglio di Stato, con decisione della IV Sezione, n. 5847/2009), il ricorso è stato accolto (mentre è stato respinto il sopramenzionato ricorso della ditta Giovannini n. 198/2000) e la concessione edilizia n. 2058/2002 è stata annullata (il Tribunale ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto attendere l’approvazione del P.R.G., non potendo assentire l’intervento sulla base del P.R.G. adottato, in applicazione delle c.d. misure di salvaguardia).<br />	<br />
2.6. In seguito, è stato approvato (deliberazione del C.C. di Narni n. 23 in data 24 marzo 2004, previa deliberazione del C.P. di Terni n. 37 in data 23 febbraio 2004, alle cui prescrizioni la modifica di P.R.G. si è adeguata) il nuovo P.R.G., che, per quanto qui interessa, prevede la zonizzazione “MC” (area di servizio di distribuzione carburanti e annessi) per l’area nella quale è stata realizzata la suddetta stazione di servizio (o per la maggior parte di essa: come si dirà in seguito, non sono stati ancora superati i dubbi al riguardo).<br />	<br />
La società Di Mari ha impugnato (con ricorso n. 371/2004) detti atti, unitamente agli atti presupposti (deliberazioni del C.P. n. 179/2001 e del C.C. n. 25 in data 19 marzo 2002, n. 30 in data 28 marzo 2002 e n. 36 in data 6 aprile 2002, quanto all’accoglimento dell’osservazione n. 348 presentata dalla società Giovannini).<br />	<br />
Con la citata sentenza n. 188/2010, il ricorso è stato respinto. <br />	<br />
3. Esigenze di economia processuale suggeriscono di esaminare per primo il ricorso n. 133/2010.<br />	<br />
Va precisato che il ricorso risulta notificato appena dopo il deposito della sentenza n. 188/2001 e che nella prospettazione delle censure (come emerge univocamente dal testo) i ricorrenti non hanno potuto tener conto di quanto con essa deciso.<br />	<br />
Avverso il permesso di costruire in sanatoria n. 20858 in data 21 gennaio 2010, che si basa sulla nuova disciplina di P.R.G. approvata con deliberazione del C.C. 23/2004, la società Di Mari prospetta censure (che, per quanto il Collegio è riuscito a comprendere, sono) così sintetizzabili:<br />	<br />
a) poiché la sanatoria è stata chiesta ai sensi degli articoli 18, comma 1-bis, della l.r. 21/2004 e 36 del d.P.R. 380/2001, vale a dire sub specie di “accertamento di conformità”, essa non poteva essere concessa, in quanto le opere erano state realizzate sulla base di un titolo abilitativo poi annullato dal giudice (né, trattandosi di manufatti “autoportanti”, dotati di autonomia statica e strutturale, per sanarli poteva essere invocata, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d.P.R. 380/2001, l’impossibilità di riduzione in pristino – peraltro neppure allegata dal richiedente o dal Comune); i presupposti della sanatoria, in ogni caso, non sono stati adeguatamente motivati;<br />	<br />
b) sul titolo in sanatoria si riverberano le illegittimità del nuovo P.R.G. presupposto (fatte valere con il ricorso n. 371/2004);<br />	<br />
c) in ogni caso, manca la c.d. doppia conformità dell’opera, richiesta dagli articoli 36 del d.P.R. 380/2001 e 17 della l.r. 21/2004, posto che: <br />	<br />
c1) il P.R.G. adottato nel 1999, vigente, come norme di salvaguardia, all’epoca della realizzazione della stazione di servizio (gennaio-aprile 2002), prevedeva per l’area una diversa destinazione;<br />	<br />
c2) le opere non sono conformi neppure alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della richiesta di sanatoria (novembre 2009) e della conseguente verifica da parte del Comune, sotto vari profili; in particolare: c2.1) il parere della Commissione edilizia è privo di motivazione in ordine alla compatibilità urbanistica; c2.2) l’impianto ricade solo parzialmente all’interno del “sistema della mobilità M1 con previsione MC (stazione di servizio e distributori carburanti)” e quindi è solo parzialmente compatibile con le previsioni del nuovo P.R.G. riguardanti l’area, rimaste immutate quanto meno dall’ottobre 2003; infatti, una parte (porzione di fabbricato destinato a sala vendita, porzione di pensilina e relativi impianti di erogazione, piazzali ed aiuole pari a 3.950 mq e relative opere tecnologiche) ricadeva e ricade tuttora in zona “PN1 Zona D” con previsione “P.S. (campi sportivi)”, che non può accogliere una stazione di servizio; <br />	<br />
d) ai fini della sanatoria non potrebbe applicarsi l’articolo 18, commi 1 ed 1-bis, della l.r. 21/2004, nel senso che la sanatoria non richieda (anche) la conformità urbanistica delle opere all’epoca della loro realizzazione; una simile interpretazione, infatti, contrasta con l’articolo 36 del d.P.R. 380/2001, che è norma statale di principio in materia di governo del territorio, per di più formulata in maniera autoapplicativa, e come tale non può essere derogata da una norma regionale (cfr. Corte Cost. n. 303/2003), e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.P.R. 380/2001, ha disciplinato in Umbria la sanatoria fino all’approvazione della l.r. 21/2004; <br />	<br />
e) se, viceversa, si ritiene concretamente applicabile l’articolo 18, citato (anziché gli articoli 17 e 36, pure citati, che espressamente richiedono la doppia conformità), allora l’articolo 18 e l’articolo 2, della l.r. 21/2004 devono considerarsi costituzionalmente illegittimi per violazione degli articoli 3, 25, 5, 127, comma secondo, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, nonché dei principi di legalità, sussidiarietà, adeguatezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, ragionevolezza dell’intervento legislativo regionale;<br />	<br />
f) in ogni caso, l’articolo 18, commi 1 e 1-bis, della l.r. 21/2004, non è stato correttamente applicato, in quanto:<br />	<br />
f1) con riferimento al comma 1, le opere non sono conformi neppure agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della l.r. 1/2004 (la modifica del P.R.G. non era ancora stata approvata), e comunque la domanda di sanatoria avrebbe dovuto essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 21/2004, mentre è stata presentata oltre detto termine;<br />	<br />
f2) con riferimento al comma 1-bis, esso si applica esclusivamente agli interventi edilizi realizzati tra la data di entrata in vigore della l.r. 1/2004 ed il novembre 2008, mentre per gli interventi precedentemente realizzati, come quelli in esame, è applicabile soltanto il comma 1.<br />	<br />
4. Resistono il Comune di Narni e la controinteressata società Giovannini, controdeducendo puntualmente. <br />	<br />
5. Parte delle censure prospettate con il ricorso n. 133/2010 possono giudicarsi infondate.<br />	<br />
5.1. E’ opportuno anzitutto ribadire che l’impugnazione del nuovo P.R.G. di Narni (approvato con deliberazione consiliare n. 23/2004, previa deliberazione consiliare provinciale n. 37/2004) da parte della società Di Mari, è stata rigettata con la sentenza n. 188/2010.<br />	<br />
Pertanto, allo stato (il Collegio non ha elementi per affermare che sia passata in giudicato), la società Di Mari non può postulare alcuna illegittimità del P.R.G. vigente. Invece (sempre allo stato), le previsioni del P.R.G. costituiscono presupposto del sindacato di legittimità del permesso di costruire in sanatoria prot. 20858/2010.<br />	<br />
Ne discende l’infondatezza delle censure suindicate alla lettera b).<br />	<br />
5.2. La sanatoria è stata espressamente concessa in applicazione dell’articolo 83 della l.r. 13/2009, che ha introdotto il comma 1-bis, all’articolo 18 della l.r. 21/2004.<br />	<br />
Giova ricordare che l’articolo 17 (<<<i>Accertamento di conformità</i>>>), comma 1, della l.r. 21/2004, ribadisce il principio della c.d. doppia conformità, già sancito dall’articolo 36 del d.P.R. 380/2001, in quanto dispone che gli interventi privi di titolo << … <i>possono ottenere la sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati </i>… >><br />	<br />
Invece, secondo l’articolo 18 (<<<i>Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità</i>>>):<br />	<br />
&#8211; <<<i>La procedura prevista dall&#8217;articolo 17 si applica anche per l&#8217;accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2004 non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento d<br />
&#8211; <<<i>La procedura prevista dall&#8217;articolo 17 si applica anche per l&#8217;accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell&#8217;art. 12, comma<br />
Il Comune di Narni, in dichiarata applicazione del comma 1-bis, citato, ha ritenuto che l’area interessata dall’intervento (divenuto) privo di titolo autorizzatorio, ricadesse nella destinazione “M1-Mc”, e quindi vi fosse, al momento, la compatibilità urbanistica. <br />	<br />
Quanto precisato vale, intanto, ad escludere che il provvedimento in sanatoria non sia stato adeguatamente motivato.<br />	<br />
5.3. Ciò detto, non si ravvisano motivi per non applicare l’istituto dell’accertamento di conformità (come disciplinato dalla l.r. 21/2004) anche nell’ipotesi di opere il cui titolo autorizzatorio sia stato annullato in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Può ricordarsi il principio secondo il quale quando l&#8217;annullamento dell&#8217;atto discende da vizi formali, l&#8217;amministrazione può sempre rimuoverli, perfezionando un effetto sanante che paralizza il conseguente effetto sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, IV, 14 dicembre 2002, n. 7001).<br />	<br />
Del resto, anche nella succitata sentenza n. 563/2003, quanto alla prosecuzione del procedimento autorizzatorio conseguente all’annullamento del permesso di costruire a suo tempo (intempestivamente) rilasciato alla società Giovannini , si può leggere che “Va chiarito, al riguardo, che con ciò s&#8217;intende dire che il Comune non poteva rilasciare la concessione &#8220;in deroga&#8221;, ma non anche che dovesse altresì rigettare la domanda di concessione edilizia; doveva, invece, applicare le misure di salvaguardia e perciò sospendere l&#8217;esame del progetto sino all&#8217;entrata in vigore del piano regolatore così come definitivamente approvato, per poi decidere in base a quest&#8217;ultimo. Per effetto dell&#8217;annullamento disposto con la presente sentenza, dunque, al Comune di Narni viene restituito il potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda di concessione edilizia, applicando il PRG definitivamente approvato”.<br />	<br />
5.4. Non è dubbio che, quando le opere sono state realizzate, non sussistesse la conformità urbanistica e che quindi non sussista la c.d. doppia conformità, richiesta dagli articoli 36 del d.P.R. 380/2001 e 17 della l.r. 21/2004.<br />	<br />
Ciò si desume dalla sentenza n. 563/2003, e le parti resistenti lo riconoscono anche nel presente giudizio, sostenendo tuttavia che la conformità all’epoca della realizzazione non sia necessaria per la sanatoria, trovando applicazione l’articolo 18, comma 1-bis, della legge 21/2004.<br />	<br />
Il Collegio condivide questa impostazione.<br />	<br />
Come esposto, l’articolo 18 della l.r. 21/2004 consente “in via di prima applicazione” la sanatoria, anche qualora la conformità sia sopravvenuta in un momento successivo; le due fattispecie appaiono analoghe nella struttura logica, e vanno lette in una prospettiva diacronica: quella del comma 1, prevede la sanatoria in collegamento all’entrata in vigore della stessa legge 1/2004, e da essa fa decorrere il termine (di 120 giorni) per la presentazione delle relative domande; quella del comma 1-bis, prevede la sanatoria alla luce della concreta applicabilità (diretta applicazione) del sopravvenuto regolamento regionale 3/2008 (che ha precisato i parametri rilevanti ai fini della valutazione di conformità edilizia), e stabilisce conseguentemente per la presentazione delle domande il termine del 31 dicembre 2009.<br />	<br />
Le due disposizioni in esame non distinguono in relazione alla data di realizzazione delle opere prive di titolo e originariamente non conformi alla disciplina pro-tempore vigente, nè definiscono i reciproci rapporti in termini di alternativa esclusiva.<br />	<br />
La seconda fattispecie rappresenta dunque una seconda possibilità di ottenere la sanatoria per opere originariamente non compatibili, divenute compatibili anche a ragione della modifica dei parametri urbanistici o edilizi di riferimento.<br />	<br />
Non vi sono dunque ragioni per poter sostenere che il comma 1-bis si applichi esclusivamente agli interventi edilizi realizzati tra la data di entrata in vigore della l.r. 1/2004 ed il novembre 2008.<br />	<br />
Con ciò, cadono le censure concernenti la mancanza di doppia conformità (suindicate alle lettere c1) e quelle concernenti l’errata applicazione e/o la mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 18 (f).<br />	<br />
5.5. Occorre però stabilire se la previsione concretamente rilevante, quella dell’articolo 18, comma 1-bis, non sia sospettabile di illegittimità costituzionale (in ciò consistono le censure suindicate alle lettere e), nonché, sostanzialmente, d) – essendo evidente che la disposizione regionale sopravvenuta non potrebbe disapplicarsi in questa sede.<br />	<br />
Il Collegio ritiene improprio qualificare l’articolo 18 come una sorta di condono mascherato, cioè consentito al di fuori di una previsione di principio dettata della legge statale. Infatti, la sanatoria è pur sempre ottenibile soltanto in presenza della compatibilità urbanistico-edilizia, e non anche in deroga alle previsioni vigenti al momento della valutazione della domanda.<br />	<br />
Piuttosto, si tratta di un recepimento, in ambito regionale e con operatività temporalmente limitata e giustificato dalla sopravvenienza di nuovi parametri normativi di valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia, di un più ampio principio di sanabilità degli abusi, di creazione giurisprudenziale (spesso definito c.d. sanatoria giurisprudenziale, almeno a partire da Cons. Stato, V, 13 febbraio 1995, n. 238).<br />	<br />
5.5.1. Al riguardo, anche recentemente, è stato riaffermato (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2009, n. 2835) che:<br />	<br />
&#8211; la sanatoria edilizia può ben intervenire anche a seguito di conformità “sopraggiunta” dell’intervento in un primo tempo illegittimamente assentito, divenuto cioè permissibile al momento della proposizione della nuova istanza dell’interessato, posto che<br />
&#8211; il principio normativo della “doppia conformità”, infatti, è riferibile all’ipotesi ragionevolmente avuta di mira dal legislatore, desumibile cioè dal senso obiettivo delle parole utilizzate dall’articolo 13 della legge 47/1985, ovvero dal vigente artic<br />
&#8211; la norma, infatti, non può ritenersi diretta a disciplinare l’ipotesi inversa dello <i>jus superveniens</i> edilizio favorevole, rispetto al momento ultimativo della proposizione dell’istanza. In effetti, imporre per un unico intervento costruttivo, com<br />
&#8211; gli articolo 13 e 15 della legge 47/1985, richiedenti per la sanatoria delle opere realizzate senza concessione e delle varianti non autorizzate, che l’opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera<br />
5.5.2. Questo Tribunale ha aderito al rammentato indirizzo giurisprudenziale (sentt. 30 marzo 2000, n. 290; 8 luglio 2002, n. 505; 29 ottobre 2004, n. 656; 8 settembre 2005, n. 431; da ultimo, 20 maggio 2010, n. 329).<br />	<br />
Il Collegio, pur consapevole della cautela con la quale è necessario applicare il principio in questione, non ritiene di discostarsi in questa occasione dall’orientamento ricordato.<br />	<br />
5.5.3. Nella prospettiva indicata, dunque, l’articolo 18 non sembra contrastare con i principi fondamentali della normativa statale in materia.<br />	<br />
Né, quindi, porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali che disciplinano i rapporti tra la potestà legislativa statale e quella regionale.<br />	<br />
Per quanto concerne l’ipotizzata violazione dell’articolo 25 Cost., va infine sottolineato che le disposizioni regionali sospettate di incostituzionalità, si preoccupano di evitare ogni interferenza con le conseguenze penali della realizzazione abusiva, posto che entrambi i commi in questione, come esposto, si chiudono facendo salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.<br />	<br />
6. A questo punto, per concludere l’esame del ricorso n. 133/2010, occorre esaminare le censure (suindicate al punto 3, lettera c2) concernenti la mancanza di una piena compatibilità urbanistica al momento di presentazione della domanda di sanatoria (novembre 2009).<br />	<br />
6.1. La difesa del Comune sostiene che la questione sarebbe già stata decisa, nel senso della compatibilità, dalla citata sentenza n. 188/2010.<br />	<br />
Il Collegio rileva che la sentenza ha preso in considerazione (cfr. punto 6.3.) la compatibilità urbanistica della stazione di servizio della società Giovannini, al fine di precisare che la modifica della zonizzazione di San Liberato volta ad assicurare detta compatibilità era riconducibile alle deliberazioni consiliari n. 25/2002 e n. 26/2002, ed alle conseguenti decisioni della Conferenza Istituzionale del 4 febbraio 2004, e non alla deliberazione provinciale n. 179/2001 &#8211; provvedimento investito dalle censure della società Di Mari, in quel contesto esaminate.<br />	<br />
Nella sentenza non è stata invece compiuta – perché la decisione dell’impugnazione degli atti urbanistici non lo richiedeva &#8211; una valutazione della localizzazione delle opere concretamente realizzate, e quindi tanto meno una disamina specifica della concreta efficacia pratica della modifica di zonizzazione.<br />	<br />
Pertanto, la questione non è pregiudicata dalla sentenza n. 188/2010.<br />	<br />
6.2. La difesa della società Giovannini invoca la compatibilità degli impianti di erogazione dei carburanti, quali strutture di servizio di interesse generale, con ogni tipo di zonizzazione. Ma è evidente che, se così fosse, non sarebbe nemmeno sorto il contenzioso in esame; al contrario, occorre considerare che: la modifica della zonizzazione è stata deliberata proprio al fine di recuperare la compatibilità urbanistica; anche il d.lgs. 32/1998 prevede, in conseguenza della localizzazione dei distributori di carburante, l’adeguamento degli strumenti urbanistici; in ogni caso, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio edilizio, la compatibilità urbanistica ed edilizia deve essere valutata in relazione alle specifiche destinazioni funzionali e prescrizioni pro-tempore vigenti, e quello impugnato presuppone espressamente detta compatibilità.<br />	<br />
6.3. La difesa del Comune esorta il Collegio ad effettuare una constatazione della piena compatibilità, sulla base degli elaborati di piano versati in atti (essenzialmente: Tavole allegati nn. 9 e 10 della relativa produzione documentale).<br />	<br />
Ma detta valutazione, trattandosi di impugnazione di una sanatoria, richiede un raffronto, su base oggettiva, non soltanto tra gli elaborati di piano e quelli di progetto, ma anche tra questi e le opere effettivamente realizzate.<br />	<br />
Pertanto, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita al giudizio, non è in grado di valutare se la modificazione del P.R.G. sia risultata utile allo scopo. O se invece, come sostiene la ricorrente società Di Mari, l’area con destinazione “Mc” in località San Liberato, sarebbe stata prevista e perimetrata con un’estensione inferiore rispetto a quella concretamente occupata dalle opere realizzate, secondo le previsioni progettuali poi assentite con il permesso di costruire prot. 20858/2010; così che una parte dell’impianto (secondo quanto sostiene la ricorrente Di Mari: porzione di edificio, porzione di pensilina, piazzali ed aiuole), sia pure di consistenza marginale, sia rimasta ubicata in un’area avente destinazione a “campi sportivi” o comunque una destinazione non compatibile con le opere realizzate.<br />	<br />
Per tale aspetto, come richiesto espressamente dalla società Di Mari, occorre dunque disporre un’approfondimento istruttorio, che può essere svolto nelle forme di una verificazione, ai sensi dell’articolo 66, cod. proc.amm.<br />	<br />
La verificazione dovrà chiarire se le opere assentite con il permesso di costruire in sanatoria prot. 20858 in data 21 gennaio 2010, impugnato, sono compatibili con le previsioni del P.R.G. del Comune di Narni vigenti alla data del 13 maggio 2009.<br />	<br />
Alla verificazione provvederà il dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Terni, o un funzionario tecnico da lui delegato; alle operazioni potranno assistere i tecnici delle parti, con facoltà di osservazioni, di cui dovrà essere dato conto nella relazione conclusiva, da depositare presso la Segreteria del Tribunale entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.<br />	<br />
7. Per quanto riguarda il ricorso n. 5/2004, la società Giovannini deduce, avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 28086/2003, articolate censure incentrate sulla rilevanza, ai fini della verifica positiva della compatibilità urbanistica:<br />	<br />
&#8211; delle disposizioni del previgente P.R.G. del 1971 (anziché di quello adottato con deliberazione consiliare n. 111/1999, la cui efficacia, quali norme di salvaguardia, sarebbe scaduta);<br />	<br />
&#8211; comunque, degli atti autorizzatori (piano comunale di settore; piano ANAS/Ministero ll.pp. riferito al tronco stradale; autorizzazione comunale al trasferimento dell’impianto) intervenuti in applicazione del d.lgs. 32/1998.<br />	<br />
8. Resistono il Comune di Narni e la controinteressata società Di Mari. Quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale, che è stato respinto dal Tribunale con la sentenza parziale n. 279/2004.<br />	<br />
9. Occorre sottolineare che dal rilascio del permesso in sanatoria prot. 20858/2010, o più concretamente dal (potenziale) consolidamento dell’efficacia del provvedimento, potrebbe derivare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.<br />	<br />
Sembra quindi al Collegio opportuno rinviare l’ulteriore esame del ricorso n. 5/2004, in attesa delle risultanze dell’adempimento istruttorio necessario alla definizione del ricorso n. 133/2010.<br />	<br />
10. In conclusione, il Collegio ribadisce che, per quanto esposto, nel ricorso n. 133/2010, respinte le censure esaminate ai punti 5. ss, deve disporsi la verificazione indicata ai punti 6. ss.<br />	<br />
Per l’ulteriore esame dei ricorsi riuniti, può essere fissata l’udienza dell’8 giugno 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, riuniti i ricorsi in epigrafe, parzialmente pronunciando, respinge in parte il ricorso n. 133/2010, nei sensi indicati in motivazione (punti 5. ss.), e dispone la verificazione altresì ivi indicata (punti 6. ss.).<br />	<br />
Impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese, fissa per l’ulteriore esame dei ricorsi n. 5/2004 e n. 133/2010 l’udienza pubblica dell’8 giugno 2011.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-1-2011-n-9/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-14-1-2011-n-775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-14-1-2011-n-775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-14-1-2011-n-775/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.775</a></p>
<p>Ambiente e territorio – TARSU – Rifiuti Speciali &#8211; Esenzione &#8211; Condizioni – Onere della prova In relazione alla TARSU, l’art. 62, co. 3 del D. Lgs. n. 507/1993 dispone che &#8211; nella determinazione della superficie tassabile &#8211; non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-14-1-2011-n-775/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-14-1-2011-n-775/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio –  TARSU – Rifiuti Speciali &#8211; Esenzione &#8211; Condizioni – Onere della prova</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione alla TARSU, l’art. 62, co. 3 del D. Lgs. n. 507/1993 dispone che &#8211; nella determinazione della superficie tassabile &#8211; non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; la norma deve essere interpretata nel senso che tale esenzione può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese. L&#8217;onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l&#8217;esenzione, in quanto, se e&#8217; vero che l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria grava sull&#8217;amministrazione, il diritto all&#8217;esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: In tema di esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<i>Sez. Civ. Tributaria</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: </p>
<p>Dott. PLENTEDA Donato                                      &#8211; Presidente <br />	<br />
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio                     &#8211; Consigliere <br />	<br />
Dott. SOTGIU Simonetta                                       &#8211; Consigliere <br />	<br />
Dott. DI IASI Camilla                                             &#8211; Rel. Consigliere <br />	<br />
Dott. PLICHETTI Renato                                        &#8211; Consigliere </p>
<p>ha pronunciato la seguente: 	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>&#8211; sul ricorso proposto da: COMUNE DI VIGEVANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato SEGARELLI UMBERTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ANTONUCCI DONATO, giusta del<br />
<b>&#8211; ricorrente &#8211;</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
GE. SRL, in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23 presso lo studio dell&#8217;avvocato VILLA PIERGIORGIO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato OLGIATI CARLO, giusta delega a margine;<br />	<br />
<b>&#8211; controricorrente &#8211;</b><br />	<br />
avverso la sentenza n. 105/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 24/11/2006;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;</p>
<p>udito per il ricorrente l&#8217;Avvocato ANTONUCCI DONATO, che ha chiesto l&#8217;accoglimento;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>IN FATTO E IN DIRITTO</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>1. Il Comune di Vigevano propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Ge. s.r.l. (ora dichiarata fallita, che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento relativo alla Tarsu per l&#8217;anno 2000 emesso in relazione alla ritenuta mancanza delle condizioni per la esenzione previste dall&#8217;articolo 14 punto 3 lettera a) del regolamento comunale come integrato dalla Delib. n. 69 del 2004, la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l&#8217;avviso opposto rilevando che la modifica al citato articolo 14 punto 3 lettera a) del Regolamento Comunale ad opera della Delib. n. 69 era intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione per la Tarsu e che tale modifica, disciplinando diversamente il presupposto di esenzione, doveva ritenersi innovativa e pertanto valevole solo per il futuro.</p>
<p>2. Con un unico, articolato motivo, il ricorrente, deducendo violazione e/o errata applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62 -anche in relazione al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 21 ed al regolamento comunale approvato in virtù di tale disposizione (Delib. C.C. n. 7 del 1999 e Delib. C.C. n. 69 del 2004)-, articolo 12 preleggi e Legge n. 212 del 2000, articolo 3 oltre che vizi di motivazione, rileva: che, vertendosi in tema di esenzione dal tributo, gravava sul contribuente l&#8217;onere della prova della sussistenza delle relative condizioni; che già prima della modifica introdotta dalla Delib. n. 69 del 2004 doveva ritenersi condizione per l&#8217;esenzione de qua non solo la produzione ma anche il recupero o lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti; che in tal senso la normativa era stata interpretata dalle circolari dell&#8217;amministrazione, con la conseguenza che alla Delib. n. 69 doveva attribuirsi carattere interpretativo e non innovativo.</p>
<p>Prima di passare all&#8217;esame del merito della censura, occorre rilevare che, per quanto concerne la denuncia di violazione di legge (e a differenza di quanto affermato dalla controricorrente), il quesito di diritto risulta esposto, sia pure in assenza di forma interrogativa (peraltro non richiesta dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c.), ed e&#8217; idoneo ad assolvere alla propria funzione, che e&#8217; quella di far comprendere alla Corte di legittimita&#8217;, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico &#8211; giuridica della questione, quale sia l&#8217;errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione de., ricorrente, la regola da applicare.</p>
<p>Per quanto concerne la denuncia di vizio di motivazione, e&#8217; invece da evidenziare che risulta assolutamente generica l&#8217;illustrazione richiesta dalla seconda parte dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., ed inoltre che detta denuncia investe anche la motivazione in diritto della sentenza impugnata, risultando pertanto come tale inammissibile e in parte qua assorbita dalla censura di violazione di legge esposta nel medesimo motivo.</p>
<p>Tanto premesso, la censura di violazione delle norme sopra citate e&#8217; da ritenersi fondata, nei termini di cui in prosieguo.</p>
<p>In proposito giova innanzitutto evidenziare che il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3 dispone che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Atteso il tenore della disposizione in esame &#8211; e dovendo escludersi che l&#8217;esenzione possa essere stata prevista anche per chi smaltisce rifiuti speciali in discariche abusive o nei cassonetti dei rifiuti urbani -, la norma deve essere interpretata nel senso che l&#8217;esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese.</p>
<p>L&#8217;onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l&#8217;esenzione, in quanto, se e&#8217; vero che l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria grava sull&#8217;amministrazione, il diritto all&#8217;esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. sul punto, tra le altre, cass. n. 4766 del 2004).</p>
<p>E&#8217; inoltre da rilevare che nel Decreto Legislativo n. 507 del 1993 il legislatore ha rimesso alla potestà regolamentare dei Comuni le disposizioni per la concreta applicazione della tassa, ma non ha certo attribuito ai Comuni medesimi il potere di incidere sui requisiti per la fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale (ossia, nella specie, dall&#8217;articolo 62 siccome interpretato in questa sede), con la conseguenza che lo smaltimento (o recupero) dei rifiuti speciali, costituendo (unitamente alla produzione dei medesimi in determinate aree) requisito per l&#8217;esenzione dalla Tarsu, doveva ritenersi presupposto (anche se non esplicitamente contemplato) anche dall&#8217;articolo 14 del Regolamento Comunale e che la Delib. 29 novembre 2004, n. 69 non ha fatto altro che esplicitare il presupposto normativo della disposizione regolamentare. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Le alterne vicende della controversia nel merito evidenziano la complessità della questione, in mancanza di precedenti di legittimità che abbiano espressamente affrontato la questione, ed inducono alla compensazione delle spese dell&#8217;intero processo.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell&#8217;intero processo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-14-1-2011-n-775/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.63</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-63/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.63</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore sull&#8217;art. 245, d.lg. n.163 del 2006, e sugli effetti prodotti riguardo all&#8217;onere di conoscenza dei provvedimenti amministrativi 1. Processo – Processo amministrativo – Opposizione di terzo – Legittimazione – Individuazione. 2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Procedura negoziata senza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-63/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.63</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-63/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.63</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;art. 245, d.lg. n.163 del 2006, e sugli effetti prodotti riguardo all&#8217;onere di conoscenza dei provvedimenti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Opposizione di terzo – Legittimazione – Individuazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Art.245, d.lg. n.163 del 2006 – Applicazione. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.245, d.lg. n.163 del 2006 – Norma speciale – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, la legittimazione a proporre l&#8217;opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo, resa tra soggetti terzi, va riconosciuta ai controinteressati pretermessi e, più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione; pertanto, l’opposizione di terzo non può essere proposta da colui che ha l&#8217;onere di impugnare direttamente l’atto immediatamente lesivo.	</p>
<p>2. In caso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, deve applicarsi ratione temporis l’art. 245, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, poi trasfuso nel vigente art. 120 Cod. proc. amm..	</p>
<p>3. L’art. 245, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, ha introdotto una norma speciale &#8211; allo scopo di ampliare l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti di affidamenti diretti senza gara &#8211;  che sostituisce per il settore dei contratti pubblici le norme ordinarie sull’onere di conoscenza dei provvedimenti amministrativi; pertanto solo la pubblicità dell’atto nelle forme di cui al citato art. 245 potrebbe valere come conoscenza legale del provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Power One Italy Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Giussani, Adriano Tortora, elettivamente domiciliata presso Monica Imperiale in Lecce, via G. Matteotti,25; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ugento, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. M. Gabriella Spata, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, 60; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Valeria Pellegrino, elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;	</p>
<p>Umpi Elettronica Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Franchini, Silvia Andrisani, Annalaura Conte, elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Lecce, via Ss.Giacomo e Filippo, 7;	</p>
<p>Tecnolights di Fabio Ancora, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>In opposizione ex art. 404 c.p.c.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>alla sentenza Tar Puglia – Lecce, Sez. III 372/2010 del 29 gennaio 2010;<br />	<br />
e per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della delibera di G.M. n. 151 del 10 settembre 2009, recante l&#8217;approvazione della proposta progettuale di TI per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale;<br />	<br />
&#8211; della determina del Responsabile Settore Lavori pubblici n. 534/RG, attuativa della predetta delibera giuntale;<br />	<br />
&#8211; del verbale di consegna dei lavori;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di lettura dei consumi progetto pilota del 21.5.2010 e 10.6.2010;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;<br />	<br />
&#8211; per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 7 maggio 2010 (rep. 1371), ai sensi dell&#8217;art. 245-bis, lett. b, del d.l.vo n. 163/2003;<br />	<br />
&#8211; per la condanna dell’Amministrazione comunale alla rifusione di tutti i danni subiti e subendi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ugento e di Telecom Italia Spa e di Umpi Elettronica Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti gli avv.ti Tortora per Power one spa, Spata per il Comune, Lirosi e Pellegrino per Telecom spa e Conte per Umpi Elettronica srl;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La Power One ricorre avverso i suindicati atti del Comune di Ugento con cui si è approvata la proposta progettuale di Telecom Italia spa per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale, disponendo l’affidamento diretto dell’appalto senza gara alla stessa società. <br />	<br />
Il contratto, stipulato tra il Comune e la Telecom il 7 maggio 2010, prevede la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica allo scopo di ridurre i costi imputabili sia alla spesa energetica che alla manutenzione e, in via prospettica, di permettere lo sviluppo sull’impianto di una rete civica multimediale.<br />	<br />
Alla stipulazione del contratto si è addivenuti, tramite procedura negoziata ex art. 57, comma 2 del D.lgs. 163/2006, giustificata in virtù della disponibilità da parte di Telecom-Umpi del sistema di telecontrollo Smart Town incentrato sulla piattoforma Minos system, tutelata da privativa industriale.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe viene proposta opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. alla sentenza Tar Puglia – Lecce, Sez. III 372/2010 del 29 gennaio 2010 che, al termine di un giudizio cui la ricorrente era estranea, ha respinto il ricorso proposto dalla Tecnolights avverso la delibera di G.M. n. 151 del 10 settembre 2009, recante l&#8217;approvazione della proposta progettuale di Telecom spa per la realizzazione del citato sistema di telegestione.<br />	<br />
Vengono poi svolti i seguenti motivi di impugnazione: <br />	<br />
&#8211; violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, violazione delle regole della concorrenza, carenza di istruttoria;<br />	<br />
&#8211; violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, violazione delle regole della concorrenza, violazione dell’art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere, sviamento;<br />	<br />
&#8211; violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, violazione delle regole della concorrenza, violazione degli art. 3 e 6 del R.D. 18 novembre 1923, violazione del R.D. 827/1994;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 57 D.lgs. 163/2006, carenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto;<br />	<br />
&#8211; violazione degli artt. 42 e 107 TUEL (D.lgs 267/2000), incompetenza; <br />	<br />
&#8211; violazione art. 68 D.lgs. 163/2006, difetto di istruttoria, eccesso di potere, carenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto.<br />	<br />
Viene avanzata altresì domanda risarcitoria per i danni subiti e subendi.<br />	<br />
Si sono costituiti il Comune, la Telecom spa, la Umpi srl deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>2. All’udienza del 25 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>3. Preliminarmente il Collegio precisa che con il ricorso in epigrafe la Power One Italy spa ha introdotto due diverse domande; la prima, ex art. 404 cpc, volta a rescindere la sentenza di questo Tar che ha respinto il ricorso della Tecnolights avverso la medesima delibera comunale 151/2009; la seconda, di natura caducatoria, volta a chiedere in via principale l’annullamento degli atti gravati.<br />	<br />
Le due domande devono essere esaminate distintamente.</p>
<p>4. Il ricorso in opposizione ex art. 404 c.p.c. è inammissibile.<br />	<br />
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non si ritiene di discostarsi, la legittimazione a proporre l&#8217;opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo, resa tra soggetti terzi, va riconosciuta ai controinteressati pretermessi e, più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. <br />	<br />
L&#8217;opposizione di terzo non può invece essere proposta da colui che ha l&#8217;onere di impugnare direttamente l’atto immediatamente lesivo; in tale posizione è riconoscibile l’odierna ricorrente, che nel giudizio concluso con la sentenza opposta avrebbe assunto la qualifica di cointeressata all’accoglimento del ricorso proposto dalla Tecnolights.<br />	<br />
L’opposizione di terzo è dunque inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione.</p>
<p>5. Quanto alla domanda impugnatoria, deve essere disattesa l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti.<br />	<br />
Trattandosi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, deve applicarsi <i>ratione temporis </i>l’art. 245 D.lgs. 163/2006, poi trasfuso nel vigente art. 120 cod. proc. amm., secondo cui “<i>nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell&#8217;avviso di aggiudicazione definitiva di cui all&#8217;articolo 65 e all&#8217;articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell&#8217;atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto</i>”.<br />	<br />
La norma mira chiaramente a garantire l’effettività &#8211; oltre l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni &#8211; del diritto di azione dell’impresa pretermessa in occasione di procedure senza bando, grazie all’assegnazione di un termine decadenziale di sei mesi dalla data della stipula del contratto.<br />	<br />
Nella specie, posto dunque che la procedura negoziata si è svolta senza previa pubblicazione di bando e l’avviso di aggiudicazione non è stato pubblicato nelle forme previste, il termine per l’impugnazione di sei mesi, contemplato dalla norma, deve farsi decorrere dalla data della stipula del contratto di appalto, ovvero dal 7 maggio 2010. <br />	<br />
Il ricorso, notificato il 12 luglio 2010, deve dunque ritenersi proposto tempestivamente.<br />	<br />
Nella specie non è invocabile, per dimostrare la tardività del ricorso, la conoscenza legale dovuta all’affissione della delibera ex art. 124 D.lgs 267/2000 nell’Albo pretorio del Comune.<br />	<br />
L’art. 245 D.lgs 163/2006 ha introdotto una norma speciale &#8211; allo scopo di ampliare l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti di affidamenti diretti senza gara &#8211; che sostituisce per il settore dei contratti pubblici le norme ordinarie sull’onere di conoscenza dei provvedimento amministrativi; pertanto solo la pubblicità dell’atto nelle forme di cui al citato art. 245 potrebbe valere come conoscenza legale del provvedimento.<br />	<br />
Costituisce infatti diretta applicazione dei principi comunitari, una interpretazione che per quanto possibile salvaguardi la facoltà delle imprese interessate di reagire avverso affidamenti illegittimi, nei casi in cui la conoscibilità del provvedimento lesivo, come nel caso di specie, è limitata dall’assenza di una gara pubblica (cfr. in termini generali sulla necessità di garantire l’effettività del diritto di proporre ricorso Corte di Giustizia CE, sez. III, 28 gennaio 2010 , n. 406). </p>
<p>6. Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
La ricorrente contesta l’assenza dei presupposti in virtù dei quali il Comune avrebbe potuto ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b) (“qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”) affidare l’appalto in base a procedura negoziata senza pubblicazione del bando. <br />	<br />
Attesa l’esistenza di precedente di questa Sezione sull’oggetto del presente giudizio sfavorevole alle ragioni del ricorrente, occorre chiarire che il richiamo alla sentenza di questo Tribunale 372/2010, oggetto dell’opposizione ex art. 404 cpc non risulta appropriato.<br />	<br />
In quel giudizio infatti il ricorrente non era stato in grado di offrire anche solo un principio prova relativo alla propria capacità di sviluppare un sistema alternativo a quello Telecom-Umpi o anche più semplicemente, l’esistenza di altri sistemi che fossero dotati di analoghe funzionalità.<br />	<br />
Nell’iter argomentativo della pregressa pronuncia risulta centrale il rilievo secondo cui, testualmente, “l’impresa ricorrente non ha dato alcuna prova e della esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione di tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità”.<br />	<br />
In questa prospettiva, il ricorso è stato giudicato infondato in quanto l’illegittimità contestata, relativa all’esistenza di sistemi alternativi, era rimasta totalmente sfornita di prova.</p>
<p>7. Nel giudizio odierno, la determinazione comunale deve quindi essere considerata alla luce delle risultanze istruttorie emergenti dal processo ed prodotte su iniziativa dell’odierna ricorrente.<br />	<br />
7.1. Al riguardo va sottolineato:<br />	<br />
&#8211; il contratto tra il Comune di Ugento e la Telecom spa prevede la realizzazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto di pubblica illuminazione mediante la dotazione di attrezzature e dispostivi, anche coperti da privativa industriale;<br />	<br />
&#8211; l’affidamento alla Telecom è avvenuto, in assenza di gara, tramite procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando in virtù della lettera &#8220;b&#8221; del comma 2 del citato articolo 57 che prevede l’ipotesi in cui “per ragioni di natura tecnic<br />
7.2. Va altresì precisato:<br />	<br />
a) in materia di appalto di opere, forniture o servizi, la scelta del contraente da parte dell’Amministrazione mediante procedura negoziata è sistema eccezionale, in deroga alle ordinarie procedure selettive; dalla rilevata eccezionalità, da sempre sancita dalla normativa, nazionale e, in seguito, comunitaria consegue l&#8217;obbligo di una motivazione congrua ed esaustiva che giustifichi il ricorso a tale modulo di formazione della volontà contrattuale;<br />	<br />
b) il ricorso alla procedura negoziata sostanziandosi in una vera e propria trattativa privata, rappresenta infatti un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. da ultimo Consiglio di Stato 8006/2010);<br />	<br />
c) l&#8217;affidamento da parte di una p.a. di un determinato servizio a trattativa privata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell&#8217;art 57 comma 2 lettera b) d.lgs. n. 163 del 2006 (motivi di natura tecnica ed artistica ovvero esistenza di diritti di privativa industriale) deve essere dunque adeguatamente valutato nelle fasi procedimentali che precedono la stipula del contratto, esplicitando nella delibera a contrarre le concrete ed obiettive ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, in base alle quali il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;<br />	<br />
d) incombe poi sull’Amministrazione l’onere di verificare, attraverso un’approfondita ricerca di mercato, l’effettiva unicità della proposta come disposto in via generale dallo stesso art, 57, comma 6, secondo cui “la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico &#8211; finanziaria e tecnico &#8211; organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”;<br />	<br />
e) l’affidamento del servizio a trattativa privata non può infatti giustificarsi solo in virtù del possesso di una privativa industriale, atteso che questa può legittimare una limitazione concorrenziale se si connota in termini di esclusiva funzionale e cioè se si tratta di prodotto con caratteristiche tecniche infungibili e non surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzionalità.</p>
<p>8. Alla luce delle suesposte considerazioni occorre dunque accertare se nella fattispecie, alla luce delle emergenze processuali, il Comune di Ugento poteva procedere comunque senza gara.<br />	<br />
In primo luogo si deve notare che negli atti amministrativi propedeutici al contratto non si fa alcuna menzione di un sistema alternativo o presuntivamente tale, nemmeno al fine di escluderne la comparabilità; alla luce della documentazione versata in atti una simile omissioneè sintomatica già di un’istruttoria procedimentale carente e parziale.<br />	<br />
Sono peraltro agli atti le relazioni di esperti del settore, richieste dalle parti del giudizio, che effettuano la comparazione tecnica fra i due sistemi.<br />	<br />
Tali documenti, ancorché non esaminati sotto un profilo strettamente tecnico, dimostrano che la ricorrente opera in diretta concorrenza con altre imprese operanti nel mercato nazionale ed europeo quali Telecom-Umpi (cfr., in termini sullo stesso argomento, Tar Emilia-Romagna 1107/2009, alle cui considerazioni si ritiene di aderire) nello specifico settore di mercato interessato dall’affidamento impugnato.<br />	<br />
Osserva il Collegio che dall’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione comunale, così come documentato in atti, non si esclude che il sistema “I-Illumination” (sistema di telecontrollo e di risparmio energetico della pubblica illuminazione con trasmissione dati a onde convogliate a banda larga) proposto da Power One non rappresenti un’alternativa rispetto a quello proposto dalle controinteressate (sistema Minos).<br />	<br />
Invero dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il sistema I-Illumination, di proprietà della ricorrente, risponde ad uno medesimo bisogno dell’utenza &#8211; il risparmio energetico e dei costi di manutenzione attraverso un sistema di telecontrollo &#8211; al pari del sistema concorrente Minos nella disponibilità di Telecom-Umpi.<br />	<br />
Dalle relazione dei periti di parte emerge dunque che &#8211; escluse le distinzioni apprezzabili su un piano strettamente tecnico sulla maggiore affidabilità di un sistema rispetto all’altro o sulla specifica tecnologia impiegata che comunque non incidono sulla finalità generale di entrambi i sistemi &#8211; le due proposte, quella di Telecom-Umpi e quella della ricorrente, forniscono entrambe un sistema di telecontrollo e risparmio energetico della rete di illuminazione pubblica, suscettibile di venire integrato da servizi aggiuntivi quale quello di trasmissione dati.<br />	<br />
Le differenze tra i due sistemi non oltrepassano dunque, <i>prima facie</i>, la soglia dell’essenzialità, offrendo funzionalità in larga sovrapponibili e utili al raggiungimento degli scopi prefissati dall’ente comunale: il risparmio energetico, il telecontrollo della rete e, solo in via prospettica, la creazione di una rete per il trasferimento dati.<br />	<br />
8.1. Anche a prescindere dall’effettiva equivalenza sotto un profilo prettamente tecnico, alla luce delle produzioni documentali, il Comune è venuto meno allo specifico dovere di dare conto “con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre” dei presupposti per la procedura negoziata, evidenziando un’istruttoria gravemente carente ed omissiva, al confronto con gli atti allegati dalle parti.<br />	<br />
Il Collegio ritiene infatti che la valutazione dei presupposti di cui all’art. 57, comma 2, non sia stata effettuata nella maniera rigorosa richiesta dall’ordinamento e che nella specie si è omesso di indagare se l’obiettivo comunale del risparmio energetico tramite il telecontrollo, poteva essere raggiunto facendo ricorso ad altre soluzioni tecniche, disponibili sul mercato, in grado di assicurare funzionalità analoghe. <br />	<br />
8.2. Alla luce delle risultanze processuali, la motivazione contenute nella delibera giuntale si rivela omissiva e parziale in quanto omette di considerare soluzioni tecniche alternative, in realtà facilmente conoscibili secondo la capacità dell’operatore medio, e in grado, <i>prima facie</i>, di assicurare funzionalità equivalenti.<br />	<br />
8.3. Da tutte le considerazioni fin qui svolte risulta perciò evidente che l’affidamento del servizio e fornitura inerente la installazione del sistema di telecontrollo e di risparmio energetico per gli impianti di pubblica illuminazione doveva essere preceduto da un confronto competitivo basato su una precisa individuazione delle specifiche tecniche del prodotto oggetto di gara, formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali nel rispetto del principio di equivalenza.</p>
<p>9. Per le ragioni che precedono, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p>10. Quanto al contratto stipulato il 7 maggio 2010, si deve dare applicazione <i>ratione temporis</i> al disposto dell’art. 245-bis D.lgs 163/2006, ora trasfuso nell’art. cod. proc. amm., secondo cui il giudice che annulla l&#8217;aggiudicazione definitiva dichiara l&#8217;inefficacia del contratto nel caso in cui tra l’altro, come è accaduto nell’odierna fattispecie, l&#8217;aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando “fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l&#8217;omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice”.<br />	<br />
Secondo tale disciplina la caducazione del contratto costituisce nel caso di specie l’ipotesi ordinaria e tipica, conseguente alla dichiarata illegittimità della procedura negoziata, evitabile solo nel caso eccezionale in cui venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti con il conseguente sacrificio definitivo del principio di concorrenza. Tali esigenze non sono ravvisabili nella fattispecie.<br />	<br />
Ed invero gli interessi economici delle parti, seppure incisi in maniera rilevante dalla sanzione di inefficacia, appaiono suscettibili di conseguenze sproporzionate posto anche, che per disposto legislativo, non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, “che comprendono fra l&#8217;altro i costi derivanti dal ritardo nell&#8217;esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell&#8217;operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia”.<br />	<br />
10.1 Pertanto non essendo ravvisabili esigenze imperative di natura generale che possano giustificare il mantenimento del contratto in applicazione della normativa statale e comunitaria il contratto stipulato tra Telecom Italia spa e il Comune di Ugento il 7 maggio 2010 (rep. 1371) è dichiarato inefficace.<br />	<br />
In considerazione della situazione di fatto, della relativa facilità con cui una seria ricerca di mercato avrebbe potuto individuare le soluzioni tecniche possibili, della conoscibilità delle parti contraenti dell’esistenza del sistema I-Illumination, della inscindibilità delle prestazioni a carico dell’impresa affidataria, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’inefficacia del contratto con effetto retroattivo dalla data della stipula.<br />	<br />
10.2 L’annullamento degli atti e la dichiarazione di inefficacia del contratto &#8211; comportando la reintegrazione delle <i>chances </i>perdute dalla ricorrente &#8211; equivalgono alla reintegrazione in forma specifica della posizione della ricorrente e delle relative chances di aggiudicazione.</p>
<p>11. Data la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; dichiara inammissibile l’opposizione di terzo;<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211; dichiara inefficace il contratto stipulato il 7 maggio 2010 con effetto retroattivo dal momento della stipula.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del 25 novembre 2010 e del 7 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-63/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.63</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.75</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-75/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.75</a></p>
<p>Pres. A. Radesi, Est. E. Di Santo S.F.M.G. (Avv. F. Massimo Pozzi) c/ Comune di Fiesole (Avv. M. Falorni) 1. Rilascio concessione edilizia in sanatoria – Motivazione provvedimento sindacale &#8211; Sufficiente il parere CEI 1. Invero, come specificato in giurisprudenza (cfr., Cons. di Stato, sez. II, 19 ottobre 2005), il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-75/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-75/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.75</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Radesi, Est. E. Di Santo<br /> S.F.M.G. (Avv. F. Massimo Pozzi) c/ Comune di Fiesole (Avv. M. Falorni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rilascio concessione edilizia in sanatoria – Motivazione provvedimento sindacale &#8211; Sufficiente il parere CEI</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Invero, come specificato in giurisprudenza (cfr., Cons. di Stato, sez. II, 19 ottobre 2005), il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone il parere della Commissione Edilizia nell’ipotesi di valutazioni squisitamente tecniche, per cui, allorché, come nella fattispecie, i profili giuridici dell’abuso, legati agli aspetti di tutela del paesaggio, sono prevalenti, deve ragionevolmente dedursi che il solo parere della C.E.I. sia sufficiente a soddisfare gli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa (cfr., TAR Toscana, sez. III, 16 marzo 2009 n. 418).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2172 del 1996, proposto da:	</p>
<p><b>Scarselli Ferretti Maria Grazia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Fiesole</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento sindacale di diniego (parziale) di condono edilizio del 1° aprile 1996 (prot. n. 10318), ricevuto dalla ricorrente in data 19 aprile 1996, relativamente ad un box di lamiera ad uso agricolo; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare del parere n. 22 espresso dalla C.E.I. nella seduta del 22 giugno 1995.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiesole;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori F. Gesses delegato da F. M. Pozzi e I. Michi delegato da F. Falorni.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La Sig.ra Scarselli Ferretti, odierna ricorrente, riferisce di essere proprietaria di un’unità immobiliare posta in Fiesole, Via delle Fontanelle n. 30 con annesso terreno coltivato.<br />	<br />
La proprietà in questione ricade all’interno di un’area su cui insiste il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939.<br />	<br />
Su detto terreno la ricorrente ha costruito un manufatto abusivo (m. 3.0 x 7,5 x 2,20), destinato al deposito di attrezzi ed al ricovero di un trattore, nonché una tettoia destinata a creare un’area coperta per il parcheggio delle auto.<br />	<br />
Per tali opere l’interessata in data 6 ottobre 1986 ha presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.<br />	<br />
E’ stata, quindi, chiamata ad esprimersi sull’istanza, ai sensi della L.R. n. 52 del 1979 e della L.R. n. 24 del 1993, la Commissione Edilizia Integrata, la cui convocazione è stata comunicata ai singoli componenti con nota prot. n. 13992 del 16 giugno 1995.<br />	<br />
In data 22 giugno 1995 si è riunita, dunque, la Commissione Edilizia Integrata la quale, come risulta dal verbale della seduta, dando atto del “previo invito prot. n. 13992 del 16.6.1995”, così si è pronunciata sull’istanza della Sig.ra Scarselli Ferretti:<br />	<br />
“all’unanimità parere favorevole per la struttura della tettoia, parere contrario per il box in lamiera in quanto l’intervento comporta danno ambientale”.<br />	<br />
Sulla base di tale parere della C.E.I., il Sindaco, in data 1° aprile 1996, con provvedimento prot. n. 10318, dopo aver integralmente richiamato il parere in questione, ha respinto “in parte l’istanza di condono edilizio n. 1754/86 presentata in data 6.10.1986, prot. Gen. 18247, modello 47/85 A n. 0524755501/2 dalla Sig.ra Ferretti Scarselli Maria Grazia, relativa alla posa in opera costruzione di un box lamiera prefabbricato, nel terreno posto in prossimità del numero civico 30 di Via delle Fontanelle a Fiesole, in quanto la Commissione Edilizia Integrata ha espresso parere contrario”.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento la Sig.ra Scarselli Ferretti ha, quindi, proposto il ricorso in esame.<br />	<br />
Con il primo e il quinto motivo la ricorrente lamenta che il suddetto parere della C.E.I. e il conseguente diniego di sanatoria sarebbero carenti di motivazione e di istruttoria, e che sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Le censure non possono essere condivise.<br />	<br />
La motivazione del parere contrario per il box in lamiera, per quanto estremamente sintetica, non può definirsi stereotipa, e la condivisione del richiamato parere della C.E.I. è chiaramente espressa ed è incentrata sulla valutazione tecnico-discrezionale che l’intervento attualmente considerato “costituisce danno ambientale”; valutazione che, considerata in relazione alla documentazione anche fotografica acclusa all’istanza di sanatoria, non evidenzia profili di travisamento o palese illogicità.<br />	<br />
Quanto, poi, alla comunicazione di avvio del procedimento, la stessa non era nella specie necessaria, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di parte.<br />	<br />
Né l’organo preposto alla tutela del vincolo è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626).<br />	<br />
Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono, quindi, infondati.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della legge reg. n. 52/1979 come modificata dalla legge reg. n. 24/1993, in particolare artt. 4, 5, 6 e 7; eccesso di potere per irregolare convocazione e composizione della commissione edilizia integrata, violazione del giusto procedimento, lamentando che a) non sarebbe stato ottemperato all’obbligo di affissione all’albo pretorio, con specificazione del titolare e della zona; b) il Sindaco non si sarebbe pronunciato prima sul vincolo, recependo o meno il parere della C.E.I., e poi sul condono ma l’abbia fatto contestualmente; c) la Commissione Edilizia Integrata non avrebbe espresso il proprio parere in modo distinto dall’ordinario parere della commissione edilizia, con presenza di almeno due membri aggregati e menzionando i voti espressi da questi ultimi e le relative motivazioni; d) la C.E.I. non sarebbe stata regolarmente convocata, per mancata iscrizione della pratica all’ordine del giorno.<br />	<br />
Anche tale motivo è destituito di fondamento.<br />	<br />
In particolare, quanto alla omessa affissione del parere della C.E.I. ed del provvedimento sindacale di diniego di sanatoria “all’Albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località interessata”, la doglianza non ha pregio, tenuto conto che le modalità di pubblicazione non rilevano ai fini della legittimità o meno degli atti amministrativi, ma tutt’al più ai fini della tempestività dell’impugnazione degli stessi.<br />	<br />
Ugualmente infondato è, poi, il rilievo che il Sindaco avrebbe dovuto pronunciarsi sul vincolo paesaggistico con autonomo e distino provvedimento.<br />	<br />
Dagli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 4 della L.R. n. 52/1979 emerge, infatti, chiaramente che, ai fini dell’esame del condono edilizio, deve essere innanzitutto acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata; e, il recepimento di esso da parte del Sindaco comporta (oltre che il definitivo pronunciamento negativo sotto il profilo paesaggistico) anche, necessariamente, il diniego di condono edilizio, poiché il diniego medesimo costituisce conseguenza automatica del parere negativo dal punto di vista paesaggistico.<br />	<br />
Pertanto, non sembra rispondere ad alcuna logica l’asserita necessità che le due determinazioni (la seconda necessariamente conseguente alla prima) siano contenute in due atti distinti.<br />	<br />
Quanto, poi, agli ulteriori profili dedotti con il medesimo motivo di ricorso, gli stessi risultano, sulla scorta della documentazione versata in atti, destituiti di fondamento in punto di fatto.<br />	<br />
Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria per non essere stato preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia.<br />	<br />
La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
Il diniego di sanatoria, infatti, è stato preceduto dal parere reso dalla C.E.I. e ciò è ragione sufficiente per ritenere regolare l’attività istruttoria procedimentale posta in essere dal Comune.<br />	<br />
Invero, come specificato in giurisprudenza (cfr., Cons. di Stato, sez. II, 19 ottobre 2005), il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone il parere della Commissione Edilizia nell’ipotesi di valutazioni squisitamente tecniche, per cui, allorchè, come nella fattispecie, i profili giuridici dell’abuso, legati agli aspetti di tutela del paesaggio, sono prevalenti, deve ragionevolmente dedursi che il solo parere della C.E.I. sia sufficiente a soddisfare gli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa per la definizione delle domande di concessione edilizia in sanatoria (cfr., TAR Toscana, sez. III, 16 marzo 2009 n. 418).<br />	<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione III, respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-75/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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