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	<title>14/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-37/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.37</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli G. E. S. S.r.l. (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ Regione Sardegna (avv.ti T. Ledda e G. Parisi) sulla legittimità o meno della delibera regionale recante moratoria all&#8217;installazione di impianti eolici 1. Atto amministrativo – Atto amministrativo generale – Regolamento &#8211; Criterio di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-37/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> G. E. S. S.r.l. (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ Regione Sardegna (avv.ti T. Ledda e G. Parisi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno della delibera regionale recante moratoria all&#8217;installazione di impianti eolici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Atto amministrativo generale – Regolamento &#8211; Criterio di distinzione 	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Energie rinnovabili &#8211; Impianti eolici &#8211; Realizzazione – Moratoria – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all&#8217;amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all&#8217;ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.	</p>
<p>2. E’ illegittima, per contrasto con la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, con il principio fondamentale enunciato dall&#8217;art. 12 del d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387 e con l’art. 6, L.R.S. 7 agosto 2009 n. 3, la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 10/3 del 12.03.2010 che dispone di limitare l’installazione di impianti eolici nel territorio regionale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di ritenere procedibili le sole domande di autorizzazione che hanno ultimato positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale antecedentemente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 537 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>G. E. S. S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda, Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; <b>Regione Sardegna Assessorato Industria</b>; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;Assessorato dell&#8217;Industria-Servizio Energia della Regione Autonoma della Sardegna prot. 14465 del 23.4.2010,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 10/3 del 12.3.2010, avente ad oggetto &#8220;Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rin<br />
con i motivi aggiunti<br />	<br />
b1) della nota prot. 16767 del 16.07.2010;<br />	<br />
b2) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto,conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.<br />	<br />
visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Vignolo per la ricorrente e gli avvocati Ledda e Parisi per l’Amministrazione;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la ricorrente, azienda impegnata nel settore delle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, di aver intrapreso la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di San Gavino Monreale all’interno dell’area industriale di Villacidro. <br />	<br />
Presentava quindi, in data 6.11.2009, la richiesta finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e l’istanza di avvio della procedura di V.I.A..<br />	<br />
In pendenza della procedura è intervenuta la delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 10/3 del 12.03.2010.<br />	<br />
Con nota prot. 14465 del 23.04.2010, il servizio Energia dell’assessorato dell’Industria della Regione autonoma della Sardegna comunicava alla Green Energy Sardegna che, vista la delibera della Giunta regionale n. 10/3 “<i>posto che dalle verifiche effettuate dallo scrivente ufficio è emerso che per l’intervento in oggetto non è stata conclusa positivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990, qualora non pervengano entro 10 giorni dal ricevimento della presente osservazioni corredate da documenti comprovanti l’acquisizione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ovvero, di non assoggettabilità a VIA l’istanza in oggetto non potrà trovare accoglimento</i>”.<br />	<br />
Avverso gli atti sopra citati insorge la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
1) sulla deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 10/3 del 12 marzo 2010, incompetenza;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 6 della L.R. 3/2009;<br />	<br />
3) violazione dei principi comunitari;<br />	<br />
4) violazione del d.lgs. 387/2003;<br />	<br />
5) manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione;<br />	<br />
6) contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e sviamento di potere. <br />	<br />
Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Si è costituita la Regione Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 07.09.2010 la ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti per l’annullamento della nota prot. 16767 del 16.07.2010 del direttore del servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali e della delibera della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.<br />	<br />
In data 01.10.2010 la Regione ha depositato memoria difensiva.<br />	<br />
Altra memoria è stata presentata dalla difesa della ricorrente in data 02.10.2010.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene all’esame del Collegio la controversia proposta da Green Energy Sardegna s.r.l. per l’annullamento:<br />	<br />
con il ricorso introduttivo<br />	<br />
a1) del provvedimento dell&#8217;Assessorato dell&#8217;Industria-Servizio Energia della Regione Autonoma della Sardegna prot. 14465 del 23.4.2010,<br />	<br />
a2) della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 10/3 del 12.3.2010, avente ad oggetto &#8220;Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida&#8221;;<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti<br />	<br />
b1) della nota prot. 16767 del 16.07.2010;<br />	<br />
b2) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010. <br />	<br />
II. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
II 1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla incompetenza della Giunta regionale alla adozione di un atto quale la delibera 10/3, avente, a suo dire, natura regolamentare.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Va ricordato che i regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all&#8217;amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all&#8217;ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.<br />	<br />
La delibera 10/3 ha un contenuto complesso. In essa si rinviene: <br />	<br />
a) la limitazione di impianti eolici nel territorio regionale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo);<br />	<br />
b) la riserva alla Regione autonoma della Sardegna della partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico;<br />	<br />
c) la procedibilità solo delle istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente alla adozione della stessa deliberazione;<br />	<br />
d) il “privilegio” alle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale nonché le conseguenti ricadute occupazionali;<br />	<br />
e) l’approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003.<br />	<br />
La ricorrente afferma che “<i>non è difficile individuare proprio nel nucleo motivazionale fondamentale della nota del 23 aprile 2010, e quindi nel corsivo in essa contenuto, nel quale è trascritta la disposizione della deliberazione di Giunta che rende improcedibili le istanze per le quali non sia ancora giunta a conclusione la valutazione di impatto ambientale, il carattere normativo della deliberazione stessa</i>”. <br />	<br />
Tale argomentare non può essere condiviso.<br />	<br />
La dottrina è ormai orientata in modo assolutamente prevalente nel senso di utilizzare un criterio sostanziale per individuare la distinzione tra atti regolamentari e atti a contenuto generale.<br />	<br />
Occorre quindi verificare in concreto che nell’atto siano presenti i caratteri dell’astrattezza, della generalità e della innovatività.<br />	<br />
Tali caratteri non sono ad, avviso del Collegio, presenti nella delibera 10/3 la quale, proprio in virtù del suo contenuto, è ascrivibile alla categoria degli atti generali adottati per la cura di un determinato interesse pubblico. <br />	<br />
La censura di incompetenza proposta dalla ricorrente, per violazione dell’art. 27 dello Statuto della regione Sardegna è, quindi, infondata. <br />	<br />
II 2) Sono invece fondate le ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati. <br />	<br />
La delibera 10/3 parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell’energia eolica (tranne alcune eccezioni). Tale misura non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel modo qui concretamente realizzato.<br />	<br />
Queste le ragioni.<br />	<br />
Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che la questione della cosiddetta “moratoria eolica” si era già posta all&#8217;attenzione, a seguito dell&#8217;adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, recante &#8220;Moratoria per le procedure di valutazione d&#8217;impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica&#8221; (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una Regione ad autonomia speciale).<br />	<br />
L&#8217;art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino all&#8217;approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul territorio, salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per autoconsumo ovvero di piccola taglia.<br />	<br />
La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato comma 1, ne aveva dichiarato l&#8217;incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, per tale via, dell&#8217;art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del 2006).<br />	<br />
La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell&#8217;energia eolica fosse da ritenere afferente alla specifica materia della &#8220;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia&#8221;, e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 117 Cost., rientrasse nell&#8217;ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i &#8220;principi fondamentali della materia&#8221; e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all&#8217;adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale.<br />	<br />
Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la valenza di principio fondamentale della materia eolica all&#8217;indicazione contenuta nel comma 4 dell&#8217;art. 12 del d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387, relativa al termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la costruzione e gestione di aerogeneratori.<br />	<br />
Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta &#8220;moratoria&#8221; eolica si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia; basti qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE &#8220;direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità&#8221; ha individuato tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in particolare, quelli di &#8220;ridurre gli ostacoli normativi all&#8217;aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili&#8221;, nonché di &#8220;razionalizzare e accelerare le procedure all&#8217;opportuno livello amministrativo&#8221; come anche di &#8220;garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili&#8221;.<br />	<br />
Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />	<br />
L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali &#8220;di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Anche questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera 10/3.<br />	<br />
Tutto quanto finora esposto sarebbe sufficiente ad argomentare l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Ma, data l’importanza della questione, non è superfluo ulteriormente puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l’Amministrazione non può discostarsi. <br />	<br />
La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla materia.<br />	<br />
In particolare con la pronuncia n. 124 del 24 marzo 2010, che dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale di numerose previsioni adottate dalla regione Calabria, la Corte è intervenuta nuovamente per rilevare il contrasto di una disciplina regionale con il d.lgs. n. 387 del 2003 volto alla promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. <br />	<br />
Le censure mosse dalla Corte con la sentenza 124 sono riconducibili a due aspetti fondamentali: il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e l&#8217;introduzione di ingiustificate restrizioni all&#8217;accesso al mercato.<br />	<br />
Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un&#8217;autorizzazione unica (delineato dall&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.<br />	<br />
La Corte individua, poi, numerose previsioni regionali suscettibili di tradursi in restrizioni dell&#8217;accesso al mercato e ricorda che la disciplina internazionale e comunitaria è informata ad un favor per lo sviluppo delle fonti rinnovabili prevedendo, a questo fine, anche percentuali specifiche di incremento. <br />	<br />
Viene espressamente riconosciuta come contraria al libero mercato ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale. <br />	<br />
Non sfugge al Collegio la peculiarità del settore dell&#8217;energia eolica caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio, dall&#8217;altro la tutela dell&#8217;ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell&#8217;iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche l&#8217;energia eolica.<br />	<br />
Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l&#8217;art. 12, rende palese l&#8217;intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l&#8217;apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020). <br />	<br />
In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale. <br />	<br />
La L.R. 3 del 7 agosto 2009 all’art. 6 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” recita:<br />	<br />
<i>1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l&#8217;utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.</i><br />	<br />
<i>2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.</i><br />	<br />
<i>3. Al comma 3 dell&#8217;articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006, alla fine della lettera b), è inserito il seguente periodo &#8220;e gli impianti di produzione di energie rinnovabili&#8221;. Sino all&#8217;approvazione del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata nell&#8217;articolo 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006 è della Regione.</i><br />	<br />
<i>4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. L&#8217;amministrazione competente può stipulare accordi di cui all&#8217;articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, comma 3.</i><br />	<br />
<i>5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.</i><br />	<br />
<i>6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.</i><br />	<br />
<i>7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.</i><br />	<br />
<i>8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l&#8217;articolo 18 è sostituito dal seguente:</i><br />	<br />
<i>«Art. 18 Energia rinnovabile-eolica.</i><br />	<br />
<i>1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all&#8217;articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».</i><br />	<br />
Il contrasto tra le statuizioni contenute nella delibera 10/3 e la citata disposizione regionale è flagrante. <br />	<br />
L’impugnata delibera si pone in palese conflitto con la disciplina legislativa sopra riportata poiché, nello stabilire indiscriminate preclusioni all’installazione di impianti viola nello stesso tempo: <br />	<br />
il comma 1 poiché essa collide con la finalità stessa della disciplina legislativa che è quella di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili “in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003”; e lampante è il contrasto con quei principi;<br />	<br />
i commi 2 e 4 che, nel rinviare all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 disegnano un procedimento per il rilascio delle autorizzazioni che non può certo essere interrotto con un atto amministrativo, quale è la delibera 10/3, il quale dichiara improcedibili le istanze (in corso) che non abbiano raggiunto la fase della procedura di V.I.A.;<br />	<br />
il comma 8 che sostituisce l’art. 18 della L.R. n. 2 del 2007; tale disposizione detta prescrizioni in ordine alla localizzazione di nuovi impianti che, in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, possono essere realizzati nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all&#8217;articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale. <br />	<br />
Tale ultima disposizione consente in zone ben individuate la realizzazione degli impianti, realizzazione che invece viene bloccata da un atto amministrativo. Anche in questo caso la violazione di legge è palese e non merita ulteriore approfondimento. <br />	<br />
Inoltre, la violazione dei principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di promozione delle fonti rinnovabili, già descritta in sede di disamina della disciplina legislativa e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia è anch’essa palese.<br />	<br />
Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3 le (si ribadisce) condivisibili esigenze di tutela del paesaggio. Ciò in quanto l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica in ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l&#8217;ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell&#8217;ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120, concernente &#8220;Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l&#8217;11 dicembre 1997&#8221;.<br />	<br />
Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.<br />	<br />
Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente approvazione delle “Linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare riferimento agli allegati 3 e 4, che non fa altro che corroborare quanto sinora esposto in ordine ai molteplici profili di illegittimità che inficiano la delibera 10/3 oggetto di impugnazione. <br />	<br />
Il ricorso è in definitiva fondato nei sensi di quanto finora esposto. <br />	<br />
In particolare sono, per le ragioni sinora ampiamente esposte, condivisibili le argomentazioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. <br />	<br />
Resta assorbita l’ulteriore censura dedotta avverso gli atti impugnati con il sesto motivo di ricorso.<br />	<br />
III. Per le medesime ragioni è fondato il ricorso per motivi aggiunti. <br />	<br />
La domanda di annullamento degli atti impugnati va quindi accolta nella parte in cui:<br />	<br />
la delibera 10/3 dispone: “di limitare l’installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia”;<br />	<br />
la delibera 25/40 dispone: “ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998 che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti”.<br />	<br />
Va altresì accolta la domanda di annullamento delle note prot. 14465 del 23.04.2010 e prot. 16767 del 16 luglio 2010. <br />	<br />
IV. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati come da motivazione. <br />	<br />
Condanna l’amministrazione alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00) oltre I.V.A. C.P.A. e restituzione contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011<br />	<br />
</b></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.35</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-35/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.35</a></p>
<p>S. Schillaci Pres.ff A.A. Barone Est.Actelios Solar s.p.a. (Avv.ti G. Consoli, G. Incorvaia, P. Torroni e G. Palanchini) contro la Soprintendenza Ai Beni Culturali di Messina, l’Assessorato Regionale Bb.Cc.Aa. e P.I,. la Regione Sicilia, l’Assessorato Regionale all’Industria della Regione siciliana e l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente della Regione siciliana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-35/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.35</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-35/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.35</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Schillaci Pres.ff A.A. Barone Est.<br />Actelios Solar s.p.a. (Avv.ti G. Consoli, G. Incorvaia, P. Torroni e G. Palanchini) contro la<br /> Soprintendenza Ai Beni Culturali di Messina, l’Assessorato Regionale Bb.Cc.Aa. e P.I,. la Regione <br />Sicilia, l’Assessorato Regionale all’Industria della Regione siciliana e l’Assessorato Regionale al<br /> Territorio ed Ambiente della Regione siciliana (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili l&#8217;art. 12, comma 3 del D. Lgs. 387/2003 prevede che l&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo [paesaggistico] debba esprimere il proprio parere unicamente all&#8217;interno della Conferenza di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili &#8211; Art. 12, comma 3 del D. Lgs. 387/2003 &#8211; Prevede che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo [paesaggistico] debba esprimere il proprio parere unicamente all’interno della conferenza di servizi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 12, comma 3 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede che la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un&#8217;autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Trattasi quindi di un&#8217;autorizzazione che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all&#8217;esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l&#8217;organo competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi, mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell&#8217;opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative e dialettiche proprie dello strumento di semplificazione procedimentale voluto dal legislatore nel settore della realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Ne deriva che qualora, invece -come nella fattispecie in esame &#8211; il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-35/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.35</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.21</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-21/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.21</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Donetti ed altri (avv. Armosino) c. Comune di Novara (avv.ti Gallo, Perone) e Consorzio Provinciale Edilizia Abitativa Novara srl sugli effetti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma disciplinante il potere di adozione di un provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale Giustizia amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-21/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-21/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.21</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Bianchi – <i>Rel.</i> Goso<br /> Donetti ed altri (avv. Armosino) c. Comune di Novara (avv.ti Gallo, <br />Perone) e Consorzio Provinciale Edilizia Abitativa Novara srl</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma disciplinante il potere di adozione di un provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Dichiarazione illegittimità costituzionale – Effetti su provvedimento amministrativo oggetto di gravame giurisdizionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma disciplinante il potere di adozione di un provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale, comporta l’illegittimità derivata dell’atto stesso qualora l’interessato abbia censurato la norma di che trattasi ancorché non sotto il profili della poi dichiarata incostituzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16477_TAR_16477.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-21/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-26/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.26</a></p>
<p>Pres. Banchi – Rel. Goso SEA (avv.ti Todarello, Lanfredi) c. CO.VE.VA.R (avv.ti Vivani, Pogace) e Aimeri Ambiente srl (avv.ti Anselmi, Montanaro) sulla possibilità per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di partecipare alla prima gara successiva alla loro cessazione dal servizio 1. – Contratti p.a. – Servizi pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-26/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-26/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Banchi – <i>Rel.</i> Goso<br /> SEA (avv.ti Todarello, Lanfredi) c. CO.VE.VA.R (avv.ti Vivani, Pogace)<br /> e Aimeri Ambiente srl  (avv.ti Anselmi, Montanaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di partecipare alla prima gara successiva alla loro cessazione dal servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. –  Contratti p.a. – Servizi pubblici – Art. 23 bis, comma 9, dl 112/2008  &#8211; Possibilità di partecipazione a gare per soggetti affidatari diretti – Limiti.	</p>
<p>2. &#8211; Contratti p.a. – Servizi pubblici – Art. 23 bis, comma 9, dl 112/2008  &#8211;  Limiti valevoli anche per affidatari servizi distribuzione del gas.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Commissione giudicatrice – Composizione – Commissario avente carica in una compagine societaria appartenente al medesimo gruppo di un concorrente – Incompatibilità – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’art. 23 bis, comma 9, dl 112/2008 (applicabile ratione temporis) deve essere interpretato nel senso che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali in via transitoria possono partecipare alla prima gara successiva alla loro cessazione dal servizio.	</p>
<p>2. – Il generale divieto di partecipazione alle gare di cui all’art. 23 bis, comma 9, dl 112/2008 per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali, si applica anche ai soggetti affidatari del servizio di distribuzione del gas naturale.	</p>
<p>3. – La titolarità di una carica in una compagine societaria appartenente al medesimo gruppo di uno dei concorrenti non appare, di per sé, sufficiente a configurare una situazione di incompatibilità a carico del membro della Commissione, laddove non si comprovi l’esistenza di una concreta commistione di interessi tra i due soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16478_TAR_16478.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-26/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.32</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-32/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.32</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto Società Rear Soc. Coop (avv.ti Milan, Rozzio) c. Regione Piemonte (avv.Scollo) e Pierreci Codess Coopcultura Società Cooperativa (avv.ti Finocchiaro, Farinea) sull&#8217;impossibilità di giustificare l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta in caso di violazione dei minimi dettati dalla contrattazione collettiva Contratti p.a. – Appalto di servizi – Offerta anomala –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Bianchi – <i>Rel.</i> Malanetto<br /> Società Rear Soc. Coop (avv.ti Milan, Rozzio) c. Regione Piemonte (avv.Scollo)<br />  e Pierreci Codess Coopcultura Società Cooperativa (avv.ti  Finocchiaro, Farinea)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di giustificare l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta in caso di violazione dei minimi dettati dalla contrattazione collettiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto di servizi – Offerta anomala – Giustificazioni – Violazione minimo indicato nella contrattazione collettiva – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, la violazione del minimo dettato dalla contrattazione collettiva è in suscettibile di compensazione con utili ricavati in altri ambiti, in quanto il lavoratore non partecipa al meccanismo di compensazione di utili e perdite tra i diversi settori operativi che si realizza invece in capo all’imprenditore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est. Parrocchia di San Cristoforo (Avv. G. Cucurachi) contro il Comune di Greve in Chianti (non costituito) sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art 83 L.R. Toscana 1/2005, sull&#8217;esperibilità del ricorso ex art. 21 bis della legge 1034/1971</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.</i> Parrocchia di San Cristoforo (Avv. G. Cucurachi) contro<br /> il Comune di Greve in Chianti (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art 83 L.R. Toscana 1/2005, sull&#8217;esperibilità del ricorso ex art. 21 bis della legge 1034/1971 e sull&#8217;applicabilità del termine annuale di decadenza con decorrenza dall&#8217;ultima reiterazione della domanda di rilascio del titolo edilizio ancorché essa sia una diffida a provvedere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Domanda per il rilascio del permesso di costruire &#8211; Inerzia protrattasi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo previsto dall’art. 83 della L.R. Toscana 1/2005 &#8211; Concretizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Domanda per il rilascio del permesso di costruire &#8211; Ricorso avverso il silenzio proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – È tempestivo – Fattispecie in cui l’atto di diffida è stato considerato nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire già chiesti anni prima – Silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art. 83 L.R. Toscana 1/2005 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’inerzia sulle domande per il rilascio del permesso di costruire protrattasi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, previsto dall’art. 83 della L.R.T. – in forza del quale il provvedimento richiesto deve essere adottato entro quindici giorni dalla proposta che il responsabile del procedimento formula all’esito dell’istruttoria che, a sua volta, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza &#8211; concretizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971 	</p>
<p>2. È tempestivo il ricorso avanzato avverso il silenzio serbato su una domanda per il rilascio di un permesso di costruire e proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento &#8211; previsto dall’art. 2, comma 8, della legge 241/1990 &#8211; che nel caso di specie è quello di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005. Occorre difatti rilevare che l’atto di diffida ricevuto dall’Amministrazione il 12 aprile 2010 è da intendersi quale nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire, già chiesti il 19 settembre 2007 e il 15 dicembre 2008, e che la riproponibilità delle istanze è espressamente consentita dal citato art. 2, comma 8, della legge 241/1990. Ne consegue che è illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione con riguardo alle domande di permesso di costruire presentate dalla ricorrente e reiterate con la diffida del 12 aprile 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00076/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01267/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Parrocchia di San Cristoforo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppina Cucurachi, con domicilio eletto presso Giuseppina Cucurachi in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Greve in Chianti in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Comune di Greve in Chianti, in persona del Sindaco p.t., <br />	<br />
&#8211; a provvedere entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni in ordine alla diffida ricevuta dal suddetto Comune in data 12 aprile 2010 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione (prot. 22576<br />
&#8211; a rilasciare, considerata la natura vincolata dell’atto, entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni, i permessi di costruire di cui sopra;<br />	<br />
nonché la nomina,<br />	<br />
qualora il Comune di Greve in Chianti resti inadempiente oltre il termine fissato da questo Tribunale, un commissario che provveda in luogo del predetto Comune;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori V. Tonini delegata da G. Cucurachi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 giugno 2010 e depositato il 23 luglio successivo, la Parrocchia di San Cristoforo rappresenta di aver chiesto al Comune di Greve in Chianti il rilascio di alcuni permessi di costruire per l’attuazione del Piano di Recupero dell’area classificata dal Regolamento Urbanistico dello stesso Comune quale “T.11.4 Strada in Chianti”, di proprietà della Parrocchia medesima, e più precisamente:<br />	<br />
1) domanda di permesso di costruire relativa alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007), rispetto alla quale il 21 febbraio 2008 la competente Commissione Tecnica Consultiva del Comune ha rilasciato parere favorevole (prot. 4933 del 29 febbraio 2008) con richiesta di integrazioni, depositate in data 28 marzo 2008;<br />	<br />
2) domanda di permesso di costruire relativa al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008), rispetto alla quale l’Amministrazione ha comunicato, in data 5 marzo 2009, l’intervenuto parere favorevole della competente Commissione Tecnica Consultiva con richiesta di integrazioni, depositate in data 25 marzo 2009;<br />	<br />
3) domanda di permesso di costruire relativa al fabbricato ad uso Centro Parrocchiale (prot. 4789 busta 2009/95 del 4 marzo 2009), rispetto alla quale il 4 giugno 2009 la competente Commissione Tecnica Consultiva del Comune ha espresso parere favorevole con richiesta di integrazioni (che sono in fase di predisposizione da parte dei tecnici della Parrocchia).<br />	<br />
La ricorrente rappresenta, altresì, che nonostante il sollecito del 16 febbraio 2010 e il formale atto di diffida a provvedere sulle domande di permesso di costruire più avanti indicate sub 1) e 2), ricevuto dall’Amministrazione in data 12 aprile 2010, quest’ultima non ha emesso alcun provvedimento, e lamenta l’illegittimità di tale silenzio per violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo e, nello specifico, del termine di cui all’art. 83 della Legge Regionale Toscana 1/2005 per il rilascio dei permessi di costruire.<br />	<br />
Ha chiesto, quindi, che il Comune di Greve in Chianti, venga condannato a provvedere entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni in ordine alla diffida ricevuta dal suddetto Comune in data 12 aprile 2010 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e del permesso di costruire relativo al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008); e che venga, altresì, condannato, considerata la natura vincolata dell’atto, a rilasciare, entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni, i permessi di costruire di cui sopra. Ha chiesto, infine, la nomina, qualora il Comune di Greve in Chianti resti inadempiente oltre il termine fissato da questo Tribunale, di un commissario che provveda in luogo del predetto Comune.<br />	<br />
2. Il ricorso è fondato nei termini di cui infra e merita, pertanto, parziale accoglimento.<br />	<br />
Il Collegio è dell’avviso che l’inerzia sulle domande per il rilascio del permesso di costruire protrattosi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, previsto dall’art. 83 della L.R.T. – in forza del quale il provvedimento richiesto deve essere adottato entro quindici giorni dalla proposta che il responsabile del procedimento formula all’esito dell’istruttoria che, a sua volta, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza &#8211; concretizzi un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971.<br />	<br />
Ciò in quanto è principio generale che l’Amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio del potere che l’ordinamento le ha attribuito (e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ha previsto per la tutela delle proprie ragioni.<br />	<br />
L’art. 2 della legge 241/1990 ha, inoltre, introdotto l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati.<br />	<br />
Nel caso di specie, poi, la previsione, al comma 10 del medesimo art. 83, di un intervento sostitutivo regionale finalizzato a rimediare all’inerzia del Comune non può che leggersi come rimedio ad un’inerzia qualificata come inadempimento.<br />	<br />
Ciò premesso, quanto alla tempestività del ricorso, notificato il 26 giugno 2010 e depositato il 23 luglio successivo, va considerato che, ai sensi dell’art.2, comma 8, della legge n. 241/1990, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, di cui ai commi 2 o 3 dello stesso articolo, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell&#8217;articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all&#8217;amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l&#8217;inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3.<br />	<br />
Pertanto, considerato che l’atto di diffida ricevuto dall’Amministrazione il 12 aprile 2010 è da intendersi quale nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire, già chiesti il 19 settembre 2007 e il 15 dicembre 2008, e che la riproponibilità delle istanze è espressamente consentita dal medesimo art. 2, comma 8, della legge 241/1990, il ricorso risulta tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento &#8211; previsto dal ripetuto art. 2, comma 8, della legge 241/1990 &#8211; che nel caso di specie è quello di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005.<br />	<br />
Sussiste, altresì, nella specie, l’inerzia dell’Amministrazione Comunale, atteso che quest’ultima non risulta essersi pronunciata con provvedimenti espressi (di accoglimento o di diniego) &#8211; nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005 &#8211; sulla diffida del 12 aprile 2010 a rilasciare i richiesti permessi di costruire.<br />	<br />
Il silenzio serbato dal Comune di Greve in Chianti con riguardo alle domande di permesso di costruire presentate dalla ricorrente, e reiterate da quest’ultima con la diffida del 12 aprile 2010, deve essere, pertanto, dichiarato illegittimo.<br />	<br />
Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza delle predette istanze, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all’Amministrazione intimata l’adozione di provvedimenti espressi, indipendentemente dal loro contenuto dispositivo (di accoglimento o di diniego).<br />	<br />
E ciò perché l’invocato accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, richiede una valutazione che va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 176; TAR Puglia, Bari, sez. II, 21 maggio 2002, n. 2365; TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 novembre 2004, n. 16775; 5 agosto 2004, n. 1099; TAR Lazio, Latina, 26 gennaio 2004, n. 27; TAR Umbria, Perugia, 16 gennaio 2004; TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 marzo 2006, n. 687; Lecce, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 625).<br />	<br />
Conseguentemente, il ricorso va accolto in parte qua, dovendosi ordinare all’Amministrazione intimata soltanto di provvedere in maniera espressa sulle istanze di permesso di costruire, e non anche di provvedere al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, così come invocato dalla ricorrente.<br />	<br />
Ove l&#8217;Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario &#8220;ad acta&#8221;.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, n. 1267 del 2010 R.G., proposto dalla Parrocchia di San Cristoforo, nei limiti della declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere e, per l&#8217;effetto, ordina al Comune di Greve in Chianti di provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, sulla domanda presentata in data 12 aprile 2010 dalla parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio dei permessi di costruire per realizzare le opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e il fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008).<br />	<br />
Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario &#8220;ad acta&#8221; il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Toscana, o un suo delegato munito di adeguata professionalità, affinchè, nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, provveda in via sostitutiva in ordine alla suindicata domanda del 12 aprile 2010.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-1-2011-n-76/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. A. StortoFilippo Schiano (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino) sull&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione i parcheggi pertinenziali nella Regione Campania Edilizia ed urbanistica – Parcheggi interrati – Legge Regionale Campania n. 19/2001, art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> S. Veneziano, <i>est.</i> A. Storto<br />Filippo Schiano (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e<br /> Michele Di Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione i parcheggi pertinenziali nella Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Parcheggi interrati – Legge Regionale Campania n. 19/2001, art. 6 &#8211; Esclusione dal calcolo della volumetria assentibile &#8211; Compatibiilità con le zone bianche</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest&#8217;ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che il parcheggio sotterraneo, rientrando nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 6 della Legge Regionale 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile; esso deve pertanto essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Filippo SCHIANO</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to Leopoldo Villani, col quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci, 16	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>COMUNE di GRAGNANO</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia del ricorso notificata ed in virtù di delibera della G.C. n. 154 del 22.5.2008, dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto presso Elena Inserra in Napoli, alla piazza G. Bovio, 33</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento a firma del Capo Settore Edilizia Privata del Comune di Gragnano, n. 5380 dell’11 marzo 2008, col quale è stata rigettata l&#8217;istanza promossa dal ricorrente e diretta all&#8217;ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale alla Via V. Lombardi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con provvedimento prot. 5380 dell’11.3.2008, il Comune di Gragnano ha respinto l’istanza formulata da Filippo Schiano e Maria Rosaria Tariffa per ottenere il permesso di costruire un parcheggio interrato pertinenziale alla via V. Lombardi, in quanto: a) l’intervento ricade in area “per attrezzature pubbliche” del vigente P.R.G. non adeguato al P.U.T. e, specificatamente, in area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica successivamente edificata; b) l’area, essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio per decorso del termine quinquennale di validità, è da considerarsi “zona bianca” e, dunque, è soggetta ai vincoli edilizi indicati dalla l.r. n. 16/2004 non derogabili, ai sensi della l.r. n. 19/2001, a differenza di quelli posti dagli strumenti urbanistici, neppure per la realizzazione di parcheggi interrati.<br />	<br />
Questo provvedimento è oggi gravato da Filippo Schiano per violazione e falsa applicazione degli artt. 44, commi 3 e 4, l.r. 22.12.2004, n. 16, nonché dell’art. 6 l.r. 28.11.2001, n. 19 in relazione agli artt. 9 e 11 l. 24.3.1989, n. 122, violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90, violazione dei principi generali in materia, inesistenza dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, omessa valutazione, violazione del principio di proporzionalità, in quanto i parcheggi pertinenziali sarebbero comunque realizzabili, quali opere di urbanizzazione, anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti e, inoltre, in quanto non sarebbe stata scelta la soluzione meno affittiva per gli interessi compresenti ancorché e, comunque, trattandosi di parcheggi completamente interrati non è invocabile dell’art. 44 cit. che riguarda l’edificazione di volumi urbanisticamente rilevanti nei comuni sprovvisti di P.R.G.<br />	<br />
Si è difeso il Comune di Gragnano deducendo l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con riguardo al quadro normativo applicabile al territorio del Comune di Gragnano, secondo quanto già statuito più volte da questa Sezione (cfr., ex multis, sent. 7 maggio 2010, n. 3082), premesso che il mancato adeguamento al locale P.U.T. del P.R.G. comunale non comporta alcuna decadenza di quest’ultimo strumento urbanistico, va invece condivisa l’affermazione, contenuta nel provvedimento gravato, secondo cui, in conseguenza della decadenza per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio previsto dal P.R.G. per l’area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica (comunque già realizzata su altra parte della stessa area), la stessa va qualificata quale zona bianca, soggetta alle rigide prescrizioni edilizie di cui all&#8217;art. 4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10 – poi confluito nell’art. 9 del d.P.R. n.380/2001 – e, in Campania, all’art. 4 della l.r. n.17/1982.<br />	<br />
Detta disciplina appare giustificata per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d&#8217;uso del territorio. Ciò nella considerazione che, in assenza di norme urbanistiche, in tali zone si riespanderebbe illimitatamente lo &#8220;ius aedificandi&#8221; insito nel diritto di proprietà e, quindi, senza alcuna tutela dell&#8217;interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa di salvaguardia di cui all&#8217;art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, che interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II, 13.2.2001, n.1090; T.A.R. Campania, Sezione II, 18.1.2006, n.700).<br />	<br />
La finalità conservativa così perseguita dalla normativa sulle cc.dd. zone bianche trova dunque la sua realizzazione attraverso una serie di rigide prescrizioni edilizie, sotto il profilo volumetrico e qualitativo, relative alle opere realizzabili dentro o fuori i centri abitati.<br />	<br />
Tuttavia, quanto ai parcheggi interrati, sia la disciplina dettata a livello nazionale dall’art. 9 della legge n. 122/1989 che quella vigente sul territorio campano per effetto della legge regionale n. 19/2001 (v., in particolare, l’art. 6) sono improntate ad un particolare favore in funzione del decongestionamento delle aree urbane e, comunque, della razionalizzazione della viabilità e della sosta.<br />	<br />
Ciò comporta che, alla stregua della prima delle norme evocate, «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti»; analogamente, la seconda prevede che «la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».<br />	<br />
Sulla scorta di tali previsioni proprio questo Tar (Sez. II, sent. n. 2060 del 2005) ha ritenuto, con valutazione senz’altro condivisibile, che «non può non rilevarsi che nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest&#8217;ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L&#8217;esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che nel caso di specie il parcheggio sotterraneo per cui è causa, rientrando appunto nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile (…)».<br />	<br />
Nella sostanza, dunque, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato non è opera rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una nuova costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte appunto ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area.<br />	<br />
Facendo applicazione di tali principi, non può non rilevarsi come, nella specie, il parcheggio pertinenziale in questione, proprio per le sue caratteristiche edilizie, deve essere valutato in termini di compatibilità con l’area in questione anche nella prospettiva della riapposizione, per l’aera residua, di un nuovo vincolo preordinato all’esproprio in termini coincidenti con quello decaduto.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego, dunque, è illegittimo laddove nega che l’opera pertinenziale in parola sia compatibile con lo stato di zona bianca della porzione di area in esame e va, pertanto, annullato.<br />	<br />
La complessità della questione esaminata costituisce presupposto idoneo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per compensare tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, flo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso gravato.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-14-1-2011-n-181/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.181</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a></p>
<p>Pres. A. Savo, est. S. Pagano Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l. (Avv. Enzo Napolano) c. Provincia di Napoli (Avv.ti Antonino Cascone e Aldo Di Falco) c. Società Italia 90 S.r.l. sull&#8217;accertamento di una notifica di una cartella esattoriale Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Requisiti generali &#8211; Violazione obblighi contributivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Savo, <i>est.</i> S. Pagano<br /> Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l. (Avv. Enzo Napolano) c. Provincia di Napoli (Avv.ti <br />Antonino Cascone e Aldo Di Falco) c. Società Italia 90 S.r.l.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accertamento di una notifica di una cartella esattoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Requisiti generali &#8211; Violazione obblighi contributivi &#8211; Ipotesi di mancata prova di avvenuta notifica della cartella esattoriale – Non integra il definitivo accertamento della causa di esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella esattoriale –perfezione di cui non si è accertata l’esistenza neanche a seguito di specifica istruttoria–, deve ritenersi non verificatasi (pur in assenza di profili di responsabilità della stazione appaltante) la ipotesi di cui alla lettera G) dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 in ordine al “definitivo accertamento” di violazioni in ordine al pagamento delle imposte e tasse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4395 del 2010, proposto da:</p>
<p><b>Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto in Napoli, v. Andrea D&#8217;Isernia n. 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>La Provincia di Napoli</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Cascone e Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Aldo Di Falco in Napoli, piazza Matteotti,1; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</b></i>La Società Italia 90 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., (NC)</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione n.5966/2010 emessa dalla Provincia di Napoli con cui si procede al ritiro della aggiudicazione della gara per i lavori di manutenzione presso il L. C. Pansini di Napoli;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Letto il ricorso con il quale la cooperativa Edera contesta che la Provincia di Napoli abbia provveduto al “ritiro” della determinazione dirigenziale n. 4983 del 12.5.2010 di aggiudicazione definitiva della gara concernente i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il L.C. “Pansini”di Napoli;<br />	<br />
Esaminati i due mezzi articolati con cui si deduce la violazione di legge (art. 41 e 97 Cost.; artt. 12 e seg. DLgs 163/2006; art. 60, DPR 600/1073) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili;<br />	<br />
2.– Rilevato che l’amministrazione ha provveduto a costituirsi, concludendo per la infondatezza del gravame;<br />	<br />
3. – Che la causa –previo accertamento istruttorio– è stata trattenuta in decisione all’udienza indicata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4.– In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali della Provincia che assume la inammissibilità del gravame, per omessa impugnazione degli atti relativi all’accertamento fiscale.<br />	<br />
L’eccezione è –all’evidenza– sfornita di pregio giuridico, atteso che quella omessione non ha alcun effetto pregiudiziale sulla presente lite.<br />	<br />
4.1.- Nel merito il ricorso va giudicato fondato. <br />	<br />
In sintesi: la Provincia di Napoli ha provveduto al “ritiro” del provvedimento di aggiudicazione definitiva (n. 4983/2010) emesso nei confronti della Edera srl a seguito della gara per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’istituto scolastico “Pansini” di Napoli e quindi (si assume) aggiudicati alla coop. Italia 90 srl, evocata, ma non costituita in giudizio. <br />	<br />
A sostegno di tale autoannullamento, la Provincia ha evidenziato che, dopo la aggiudicazione provvisoria, aveva attivato gli accertamenti d’ufficio ex art. 71 DPR n. 445/2000 nei confronti della prima graduata (Edera srl) acquisendo la nota della Agenzia delle Entrate –Ufficio di Pozzuoli attestante l’esistenza in capo alla predetta “di irregolarità definitivamente accertate in merito al pagamento di imposte e tasse” con particolare riferimento ad una cartella esattoriale relativa all’anno 2005.<br />	<br />
Come però sostenuto dalla attuale istante, la relativa cartella non risulta debitamente notificata alla stessa, atteso che è stata consegnata con la dicitura “altri conviventi” presso la sede dell’Edera, ma il procedimento di notifica non si è perfezionato stante la mancata prova dell’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, prescritta dall’art. 60 del DPR n. 600/1973. (Come ha osservato la giurisprudenza in una fattispecie analoga: “<i>In particolare, è da condividersi il rilievo di cui al proposto ricorso secondo cui le modalità di notifica della cartella esattoriale di cui sopra non risultano idonee e sufficienti per affermare con certezza l&#8217;avvenuta conoscenza da parte della ricorrente della cartella di cui è questione alla data della notifica della stessa a mani di persona qualificatasi, in assenza del destinatario, persona addetta al ritiro. In detta evenienza, infatti, si impone che della avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario, quest&#8217;ultimo sia informato con raccomandata. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto. In altri termini, alla data dell&#8217;8 giugno 2009 la notifica della cartella esattoriale non si era perfezionata, non potendo conseguentemente decorrere i termini per il pagamento (ovvero l&#8217;impugnazione della cartella). E, del pari conseguentemente, alla data del 25 ottobre 2009 &#8211; nella quale è stata resa la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità fiscale e contributiva &#8211; la ricorrente era in possesso del prescritto requisito di regolarità tributaria, dovendosi infatti ritenere veritiera la dichiarazione resa</i>”: Tar Lazio–Roma, sez. II, 16.6.2010 n. 18233).<br />	<br />
In mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella esattoriale –perfezione di cui non si è accertata l’esistenza neanche a seguito di specifica istruttoria–, deve ritenersi non verificatasi (pur in assenza di profili di responsabilità della stazione appaltante) la ipotesi di cui alla lettera G) dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 in ordine al “definitivo accertamento” di violazioni in ordine al pagamento delle imposte e tasse.<br />	<br />
Il ricorso va accolto (motivo sub I°) e l’atto impugnato annullato.<br />	<br />
I restanti mezzi, possono assorbirsi.<br />	<br />
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Accoglie il ricorso n. 4395/2010 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.ù</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 e del 10 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-201/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. S. Pagano Nicola Del Sesto, Angela De Felice ved. Del Sesto Angelo, Massimo Del Sesto, Pasquale Del Sesto, Nunzio Del Sesto (Avv. Ciro Ferrucci) c. Comune di Pietravairano (Avv. Angela Izzo) Edilizia ed Urbanistica – Istanza di concessione in sanatoria – Titolo legittimante – Non solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Amodio,<i> est.</i> S. Pagano<br /> Nicola Del Sesto, Angela De Felice ved. Del Sesto Angelo, Massimo Del Sesto, Pasquale Del Sesto, Nunzio Del<br /> Sesto (Avv. Ciro Ferrucci) c. Comune di Pietravairano (Avv. Angela Izzo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Istanza di concessione in sanatoria – Titolo legittimante – Non solo del proprietario o chi vanta diritti reali o obbligatori sull’area – Ma anche, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale n. 4164 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Nicola Del Sesto</b>, <b>Angela De Felice</b> <i>ved. Del Sesto Angelo</i>, <b>Massimo Del Sesto</b>, <b>Pasquale Del Sesto</b>, <b>Nunzio Del Sesto</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ciro Ferrucci, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 34 (c/o Avv. Amodio); <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il <b>Comune di Pietravairano,</b> in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angela Izzo, con domicilio eletto presso Mario Girardi in Napoli, via F. Lomonaco, n. 3; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />	<br />
<b><br />	<br />
Del Sesto Francesco</b>, <b>Del Sesto Eraclio</b>,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Giojelli, con domicilio eletto in Napoli, via S. Maria A Cubito, n. 601c/o di Fenza; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di ingiunzione di demolizione prot. n. 3462 del 5 maggio 2010 e della comunicazione–notifica del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria di un fienile a servizio di un’azienda agricola a carattere zootecnico, ubicata in località Castagneto di Pietravairano (CE), prot. n. 3430 del 4 maggio 2010, entrambi notificati in data 6 e 7 maggio 2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, con particolare riferimento all’ingiunzione di demolizione della “tettoia aperta su tutti i lati, in carpenteria metallica, adibita a deposito/fienile annesso all’attività agricola”<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietravairano in persona del sindaco p.t.; visto l’atto di costituzione <i>adopponendum</i>; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- I ricorrenti si dolgono della reiezione della loro domanda di sanatoria ex art. 36 T.U. 380/2001 disposta dall’amministrazione comunale di Pietravairano e della connessa demolizione ingiunta.<br />	<br />
Articolano pertanto quattro motivi con cui deducono la violazione di legge (DPR 380/2001; artt. 137 e seg. CPC; L. 241/1990) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Concludono per l’accoglimento. Hanno depositato successiva memoria.<br />	<br />
2.- Resistono l’amministrazione e gli interventori <i>ad opponendum</i>. Concludono per il rigetto.<br />	<br />
3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4.- Il ricorso è fondato.<br />	<br />
4.1.- L’oggetto del contendere è delimitato da due provvedimenti del Comune di Pietravairano:<br />	<br />
– Il primo provvedimento gravato del 4.5.2010 reca il diniego di sanatoria per un fienile a servizio di un‘azienda agricola a carattere zootecnico sito in località Castagneto di Pietravairano (CE) con la seguente motivazione: “Si rigetta la richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria del predetto manufatto”, in quanto gli istanti “non hanno presentato titolo di proprietà a corredo della richiesta”.<br />	<br />
– A tale diniego, l’amministrazione ha fatto poi seguire il 5.5.2010 l‘ingiunzione alla demolizione, parimenti impugnata.<br />	<br />
Nel delineato contesto, il Tribunale giudica positivamente la censura che la reiezione della sanatoria sia dipesa unicamente dalla mancata presentazione del titolo di proprietà dei beni <i>de quibus</i> (quarto motivo).<br />	<br />
Va, infatti, affermato che titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: in linea con la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo, il Tribunale rileva che potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità. <br />	<br />
(Ex pluris<i>, L&#8217;istanza di sanatoria di opera abusiva può essere presentata dall&#8217;autore dell&#8217;abuso anche se non proprietario dell&#8217;immobile: </i>Consiglio Stato, sez. V, 23 novembre 2006, n. 6906<i>; “Ai sensi dell&#8217;art. 31 comma 3, l. n. 47 del 1985 &#8211; applicabile per il richiamo effettuato dall&#8217;art. 39 comma 1, l. n. 724 del 1994 alle disposizioni dei capi IV e V della l. n. 47 del 1985 &#8211; alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo «coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28 gennaio 1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l&#8217;autorizzazione», ma anche, «salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima»:</i> Consiglio Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).<br />	<br />
4.1.2.- Secondo i controricorrenti costituiti (in lite civilistica con i ricorrenti sulla proprietà dei luoghi di causa) –pur (lealmente) ammettendosi in linea di principio che anche il non proprietario possa richiedere la sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001– quest’ultima, nel caso di specie, non andava comunque concessa in quanto la costruzione è stata realizzata nel 1984 e quindi precedentemente al regime di cui alla L. 47/1985 e, soprattutto, in vigenza della L. 10/1977 che all’art. 4 limitava la legittimazione alla richiesta del titolo concessorio al solo proprietario. Nel caso di specie (si afferma nel controricorso) non potrebbe quindi operare il canone della cd doppia conformità in riferimento alle circostanze storiche in cui l’abuso è stato perpetrato, sotto il profilo della relativa legittimazione.<br />	<br />
La tesi è suggestiva, ma non è da accogliere.<br />	<br />
Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. <br />	<br />
L’affermazione è consapevolmente recepita dalla giurisprudenza citata (CdS n. 6909 cit.) ove –premesso che <i>Ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 47/1985, la dichiarazione di conformità disciplinata dalla norma prevede che la sanatoria ivi disciplinata sia accordata al &#8220;responsabile dell&#8217;abuso&#8221;–</i> afferma:<i> La norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall&#8217;art. 4 della legge n. 10 del 1977 non trova applicazione solo in presenza di una domanda avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale in quanto l&#8217;abuso sia al medesimo ascrivibile, ma anche in presenza della domanda avanzata da colui che, dell&#8217;abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato l&#8217;abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o amministrativo</i>.<br />	<br />
In altri termini, la cd “doppia conformità” è solo oggettiva (afferente cioè al regime della pianificazione delle aree interessate) e non soggettiva (relativa alle condizioni legittimanti il richiedente): tanto è coerente con la diversa ottica dei due procedimenti, il primo –teso al rilascio del titolo legittimante a costruire– presuppone necessariamente la verifica della posizione giuridica che consente la legittima esplicazione dello <i>jus aedificandi</i> e come tale sottende una peculiare relazione in termini di realità con il suolo interessato alla costruzione; la sanatoria, presupponendo invece un abuso, ben può riferirsi –come è paradigmatico dell&#8217;illecito– anche ad un collegamento non soggettivamente qualificato.<br />	<br />
Il ricorso è quindi da accogliere in adesione al quarto motivo articolato in gravame e l’atto di diniego impugnato da annullare; per l’effetto, va caducata anche la ingiunzione alla demolizione del 6.5.2010, in quanto strettamente consequenziale al predetto diniego. <br />	<br />
Per completezza espositiva, va precisato che risulta solo formalmente impugnata l’ordinanza del 5.2.2010 (prot. 1181) recante l’ingiunzione demolitoria per una “tettoia aperta su tutti i lati in carpenteria metallica” la cui emissione ha dato luogo alla richiesta di sanatoria poi denegata con il provvedimento oggetto della presente disamina: di tale ordinanza del 5.2.2010 (prot. 1181) non si tenuto conto anche per economia processuale, posto che l’amministrazione è chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla istanza di sanatoria illegittimamente denegata.<br />	<br />
5.- Le spese di causa vanno compensate fra le parti, stante la peculiarità dell’oggetto del contendere e la pronta tutela ricevuta dai ricorrenti già in fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo accoglie, come da motivazione, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2011-n-196/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a></p>
<p>Pres. Trotta ; Est. CacaceParco dei Templari s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e V. Petrarota) c. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia (Avv.St.) e altri sulla non opponibilità al Demanio del contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda, conseguente a cessione di beni in comodato, per mancanza dei beni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta ; Est. Cacace<br />Parco dei Templari s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e V. Petrarota) c. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e  l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla non opponibilità al Demanio del contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda, conseguente a cessione di beni in comodato, per mancanza dei beni confiscati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Note d’udienza – Termini –– Deposito dopo scadenza – Derogabilità – Apposita richiesta di parte – Necessità.	</p>
<p>2. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia – Beni immobili – Confisca – Contratto d’affitto d’azienda – Non opponibilità al Demanio. 	</p>
<p>3. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia – Confisca – Oggetto – Beni immobili – Diritti dei terzi – Limiti. 	</p>
<p>4. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia – Beni confiscati –– Regime demaniale –Inalienabilità. 	</p>
<p>5. Processo amministrativo – Appello – Questione di legittimità costituzionale – Proposta per la prima volta – Inammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>6. Processo amministrativo – Nuovi provvedimenti in corso di giudizio – Motivi aggiunti – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono inammissibili le “note d’udienza” depositate dopo la scadenza del termine perentorio ex art. 54 c.p.a. (applicabile a qualunque scritto difensivo, comunque denominato), ferma restando, comunque, la necessità di apposita richiesta di parte ai fini della derogabilità. </p>
<p>2.	Il contratto d’affitto d’azienda, conseguente a cessione di beni in comodato, viene oggettivamente meno nel caso di confisca di beni immobili ex art. 2 ter L. 575/1965, difettando il presupposto del bene immobile confiscato, e risultando inopponibile il titolo al Demanio. Infatti, una volta che il contratto d’affitto d’azienda perda uno degli elementi costitutivi (legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà del fine produttivo), il contratto stesso deve considerarsi privo di effetti. </p>
<p>3.	La tutela dei diritti dei terzi gravati sui beni confiscati sono circoscritti a quelli relativi al diritto di proprietà spettante a terzi ed ai diritti reali di godimento e di garanzia, e non può essere estesa alla situazione giuridica derivante da contratto d’affitto d’azienda. </p>
<p>4.	Il regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n. 575/1965, che a seguito della confisca crea un vincolo di destinazione a finalità pubbliche (che rappresenta il nucleo dell’istituto della confisca ancor prima dell’adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall’Amministrazione per il singolo bene di cui si tratta), è assimilabile a quello dei beni demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile. Unica eccezione all’inalienabilità, propria di detti beni, sussiste per la vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. </p>
<p>5.	Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta per la prima volta in appello. </p>
<p>6.	La proponibilità, ex art.43 c.p.a., di motivi aggiunti per l’impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, e non al giudizio d’appello, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l’impugnazione “per saltum”, con l’ampliamento dell’oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello e col porsi in contrasto con il disposto dell’art.104 c. 3 c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di “vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” e che dunque costituiscono oggetto del giudizio di primo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 9575 del 2009, proposto da	</p>
<p>Parco dei Templari s.r.l.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />
in persona del Ministro p.t.;	</p>
<p>&#8211; l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; CASA MERCATO F.lli Dileo s.n.c.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;	</p>
<p>&#8211; Romanelli Giuseppe, D’Agostino Leonardo e Lorito Vincenzo,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice e Filippo Vari ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma, via Ombrone, 12 pal. B),</p>
<p>per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI &#8211; SEZIONE I n. 02387/2009, resa tra le parti, concernente SFRATTO IN VIA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI CONFISCA.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti successivamente proposti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione degli interventori ad adiuvandum in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese; <br />	<br />
Vista l’Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti Angelo Clarizia e Vito Petrarota per l’appellante, gli avv.ti Maurizio Di Carlo e Luca Ventrella dello Stato per le Amministrazioni appellate e l’avv. Aldo Loiodice per gli interventori ad adiuvandum; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; La società odierna appellante è affittuaria di un’azienda ( sita in Comune di Altamura e costituita da una struttura polivalente, contenente ristorante, pizzeria, bar, sala ricevimemnti ed albergo ; il tutto completamente attrezzato, arredato e funzionante in ogni suo settore ) in forza di contratto d’affitto d’azienda intercorrente con la Sorangelo Pasquale &#038; C. s.n.c., stipulato in data 28 dicembre 1999, avente la durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2000 e che si assume esser stato da ultimo prorogato di ulteriori dieci anni.<br />	<br />
Con provvedimento in data 12 settembre 2008 ( prot. n. 2008/20436/I – Puglia ), l’Agenzia del Demanio le ha ordinato, nella sua qualità di effettiva utilizzatrice dell’intera, anzidetta, struttura ( comprendente sia il patrimonio immobiliare della sig.ra Marchetti Maria – proprietaria dei beni immobili confluiti nell’azienda di cui sopra, oggetto di un contratto di comodato stipulato in data 21 novembre 1996 fra la stessa e la società locatrice nel predetto rapporto di affitto d’azienda successivamente instaurato con l’odierna appellante – sia i complessi aziendali delle due società ), lo sgombero degli immobili occupati, avvalendosi del potere di autotutela, di cui all’art. 823 c.c., trattandosi di beni, in relazione ai quali è stata applicata in via definitiva, dall&#8217;Autorità Giudiziaria Penale, ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge n. 575/1965 e ss. mm., la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti della sig.ra Marchetti Maria ( quanto alla proprietà dei terreni e fabbricati ) e nei confronti delle due società ( quanto ai “complessi aziendali unitari”: così, in motivazione, il decreto del Tribunale di Bari – Sezione feriale in funzione di Tribunale per le Misura di Prevenzione, n. 310/02 in data 30 aprile 2003, divenuto definitivo ).<br />	<br />
Il citato provvedimento di autotutela, adottato dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 823, comma 2, del Codice Civile in relazione ai beni immobili già di proprietà della sig.ra Marchetti ed ai complessi aziendali delle due società, è stato dalla società utilizzatrice impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha respinto.<br />	<br />
Con l’appello all’esame l’originaria ricorrente contesta “tale illegittima pronuncia”, in quanto “gravemente lesiva dei propri diritti e interessi” e “fondata su una ricostruzione della fattispecie erronea sia in fatto sia in diritto”, chiedendone pertanto la riforma sulla base di una puntuale riproposizione critica dei motivi di primo grado.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, analiticamente controdeducendo, con successiva memoria, ai motivi d’appello.<br />	<br />
Si sono pure costituiti, ad adiuvandum, i soggetti ( società fornitrice e dipendenti dell’appellante ) già intervenuti in primo grado, i quali, con successiva memoria, evidenziano le ragioni di illegittimità dell’atto oggetto del giudizio.<br />	<br />
Con Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.<br />	<br />
Con motivi aggiunti notificati in data 5 gennaio 2010 l’appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, dell’art. 823 cod. civ. e degli articoli 2 e seguenti della legge n. 375/1965.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 29 marzo 2010 l’appellante ha focalizzato l’attenzione su alcuni punti delle sue precedenti difese. <br />	<br />
La trattazione della causa, già fissata e chiamata alla udienza pubblica del 9 aprile 2010, fu rinviata in quella sede su concorde richiesta delle parti.<br />	<br />
La stessa è stata poi nuovamente fissata per l’udienza pubblica del 7 dicembre 2010, in vista della quale le parti hanno depositato memoria ( l’Avvocatura Generale dello Stato ) e memoria di replica con successive note di udienza (l’appellante), sviluppando ed argomentando ulteriormente le rispettive domande e difese.<br />	<br />
Con atto notificato in data 4 dicembre 2010 e depositato in pari data l’appellante ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento del Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009, sopravvenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta la vendita dei complessi aziendali di cui si tratta. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2010 la causa è stata nuovamente chiamata ed alfine trattenuta in decisione. </p>
<p>2. – Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità delle “note d’udienza” dall’appellante depositate in data 29 novembre 2010, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a. ( applicabile a qualunque scritto difensivo, comunque denominato), cui è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta.</p>
<p>3. &#8211; La causa, come s’è detto, ha ad oggetto l&#8217;ordine di rilascio di immobili e complessi aziendali acquisiti per confisca al patrimonio pubblico ai sensi degli articoli 2-ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.<br />	<br />
La disposizione è stata assunta in via autoritativa dall&#8217;Autorità amministrativa a tutela della destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 823 c.c., ossia a mezzo della &#8220;procedura in via amministrativa&#8221; in autotutela, ivi prevista in facoltativa alternativa all&#8217;esperimento dei &#8220;mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice&#8221;.<br />	<br />
La prospettazione attorea muove in appello dalla contestazione della reiezione, operata dal Giudice di primo grado, del primo e del terzo motivo del ricorso originario, con i quali, rispettivamente, si facevano valere la perdurante validità ed efficacia del contratto d’affitto d’azienda ( che consente alla ricorrente di utilizzare i beni oggetto dell’ordine di rilascio ) e la natura di acquisto a titolo derivativo della confisca disposta ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965, “con la conseguenza”, secondo l’appellante, “che i terzi possono far valere i diritti che hanno sulla cosa anche dopo l’adozione del provvedimento di confisca”.<br />	<br />
Tali tesi non sono condivisibili.<br />	<br />
Sebbene l’appello sul punto sia incentrato sulla insistita argomentazione secondo cui la confisca avrebbe riguardato esclusivamente beni singoli e non le aziende intese in senso unitario (e ciò per inferirne l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2558 c.c., relativo alla successione nei contratti da parte dell’acquirente dell’azienda, ritenuto nella fattispecie rilevante dal T.A.R., nonché per affermare il già indicato carattere derivativo del provvedimento di confisca, che non estinguerebbe pertanto i diritti dei terzi specificamente gravanti sui beni stessi), rileva il Collegio che, ferma la pacifica evidenza che l’intervenuta confisca riguarda anche i “complessi aziendali unitari” delle due società coinvolte nella vicenda ( come ben si ricava dalla motivazione del citato decreto del Tribunale di Bari divenuto definitivo, non contraddetto sul punto dal successivo decreto dello stesso Tribunale in data 24 ottobre 2007, che, nel ribadire che oggetto della confisca è il complesso aziendale e “non già le quote di detta società”, ha ordinato all’Amministratore giudiziario di “dismettere qualsiasi gestione della società”, nel senso, ritiene il Collegio, di rimettere alla libera autonomia dei socii la gestione delle rispettive quote societarie e non certo nel senso assolutamente fuorviante e sostanzialmente elusivo dell’originario provvedimento di confisca, qui propugnato dall’appellante, di lasciare nella libera disponibilità della società la gestione dell’azienda e dunque dell’attività imprenditoriale, che di quella si avvale ), la non opponibilità al Demanio del contratto d’affitto d’azienda invocato dall’appellante a sostegno della sua posizione deriva dal fatto che la gran parte dei beni confluiti nell’azienda oggetto del predetto contratto è costituita dagli immobili, tutti di proprietà della sig.ra Marchetti Maria ( in danno della stessa specificamente fatti oggetto di confisca ), ch’ella aveva dato in comodato alla Sorangelo Pasquale &#038; C. s.n.c. e che detta società ha poi ricompreso nell’azienda concessa in fitto all’odierna appellante, che, in mancanza dei beni immobili predetti, viene oggettivamente meno.<br />	<br />
E’ chiaro, dunque, come dalla stessa ricorrente del resto prospettato, che il contratto d’affitto d’azienda segue, quanto ad opponibilità al soggetto che ha operato la confisca del complesso dei beni, le sorti del contratto di comodato, che, secondo le tesi d’appello, “il Demanio, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto risolvere”.<br />	<br />
Ma siffatta, ultima, proposizione si rivela errata.<br />	<br />
E’ pacifico, invero, che il contratto di comodato genera un rapporto di fiducia che non tollera successioni e conferisce un diritto di carattere soltanto personale ( v. Cass., 5 luglio 1999, n. 15755 e Cass. Civ., sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15755 ), donde la régola generale dell’inopponibilità del comodato ai terzi e, in particolare, al soggetto che si sia reso acquirente del bene in data successiva al contratto di comodato ( come appunto accade nella fattispecie all’esame ), atteso che le disposizioni dell’art. 1559 c.c. invocato dall’appellante, per il loro carattere eccezionale, non sono estensibili a rapporti diversi dalla locazione.<br />	<br />
Tanto comporta che il contratto di comodato a suo tempo stipulato dall’originaria proprietaria degli immobili ( poi confiscati ) in favore di Sorangelo Pasquale &#038; C. s.n.c. ha perso ogni vigore nei confronti dell’acquirente Demanio e ciò a prescindere da ogni questione circa la natura derivativa od originaria del relativo acquisto, sulla quale dunque invano si sofferma l’appellante.<br />	<br />
Da quanto appena considerato deriva che il contratto di affitto d’azienda stipulato tra la citata società comodataria e l’odierna appellante, comprendente nell’azienda proprio quei beni immobili, si ritrova privo di oggetto e causa e comunque si rivela inefficace nei confronti dell’Amministrazione, dal momento che la sottrazione dei beni immobili all’affitto d’azienda vale indubbiamente a privare il complesso della sua stessa attitudine a conseguire una qualità produttiva, essendo, com’è noto, l’azienda quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, sì che, una volta che il contratto d’affitto d’azienda perda uno degli elementi costitutivi dell’azienda stessa ( legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento del fine produttivo ), il contratto stesso deve ritenersi improduttivo di effetti, per lo meno, come s’è detto, nei confronti dell’acquirente dei beni immobili, sottratti all’azienda ( e dunque all’affitto ) nel caso di specie, come s’è visto, per l’inopponibilità ad esso del contratto di comodato dei beni stessi, che rappresenta il presupposto logico-giuridico, oltre che la fonte del diritto costituito dal locatore, del contratto d’affitto.<br />	<br />
E&#8217; evidente, pertanto, concludendo sul punto, che, non essendo sotto alcun profilo opponibile al nuovo proprietario dei beni il contratto di comodato in data 21 novembre 1996 intervenuto tra la sig.ra Marchetti Maria e la Sorangelo Pasquale &#038; C. s.nc., l’odierna appellante, che da quest’ultima società ha ricevuto in affitto l’azienda ricomprendente detti immobili, non può essere titolare di alcuna pretesa nei confronti del predetto nuovo proprietario ( il Demanio ), nè è &#8211; in qualche modo &#8211; legittimata a far valere nei riguardi di quest’ultimo diritti derivanti dal contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un bene, i diritti sul quale il locatore ( che ha acquisito la disponibilità del bene stesso in qualità di comodatario ) non può vantare nei confronti del proprietario acquirente.<br />	<br />
Né, per finire, soccorre l’appellante il richiamo alla giurisprudenza, secondo cui il provvedimento di confisca non estingue i diritti dei terzi gravanti sui beni, omettendo essa di precisare che la giurisprudenza stessa circoscrive la tutela dei diritti dei terzi alla proprietà ed ai diritti reali di godimento e di garanzia, che non vengono affatto qui in considerazione ( Cass., Sez. un. pen., 18 maggio 1994 e 28 aprile 1999; Cass. Pen., sez. I, 9 marzo 2005, n. 13413 ).<br />	<br />
Sotto altra prospettiva, per completezza, valga altresì rilevare che l’odierna appellante non si pone nemmeno propriamente come terzo rispetto al bene oggetto di confisca, dal momento che, una volta accertato, come correttamente rilevato dal T.A.R., “che proprio il complesso aziendale facente capo alla ricorrente … è rientrato a tutti gli effetti … nell’ambito della confisca”, è la stessa attività imprenditoriale per l’esercizio della quale la società è costituita a risultare direttamente incisa dalla confisca, risultandone estranee soltanto, come del resto precisato dallo stesso Tribunale che ha irrogato la misura di prevenzione, “le quote” della società medesima.<br />	<br />
Con il secondo motivo di appello, la sentenza impugnata viene censurata laddove ha respinto il secondo motivo dell’originario ricorso, con il quale si sosteneva che la P.A. non possa esercitare i poteri di cui all’art. 823 c.c. prima dell’adozione del provvedimento di destinazione finale del bene.<br />	<br />
La doglianza si rivela inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del decreto prefettizio sopravvenuto in corso di causa ( prot. n. 27688/09/12.B.1 del Prefetto della Provincia di Bari in data 21 dicembre 2009, che risulta fatto oggetto di impugnazione con il secondo atto di motivi aggiunti proposto nel presente secondo grado di giudizio, di cui si dirà più innanzi ), di mantenimento dei beni di cui si tratta al patrimonio dello stato per essere destinati alla vendita.<br />	<br />
Né un qualche interesse alla censura può ritenersi permanere in relazione agli effetti comunque prodotti dal provvedimento oggetto del giudizio nel periodo anteriore all’emanazione di detto decreto, dal momento che il primo non risulta comunque a tutt’oggi esser stato portato ad esecuzione.<br />	<br />
La doglianza è peraltro infondata.<br />	<br />
Invero, la speciale normativa della legge n. 575 del 1965 &#8211; più volte modificata in virtù del d.l. 14.6.1989, n. 230, convertito in l. 4.8.1989, n. 282, della l. 7.3.1996, n. 109 e della l. 22.12.1999, n. 512 &#8211; in materia di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, dopo avere disposto che &#8220;i beni confiscati sono devoluti allo Stato&#8221; (art. 2-nonies), stabilisce, al comma 2-undecies, che i beni immobili devoluti possono essere: &#8220;a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) trasferiti al patrimonio del comune ove l&#8217;immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; c) trasferiti al patrimonio del comune ove l&#8217;immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all&#8217;art. 74 del citato testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all&#8217;art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l&#8217;immobile&#8221;.<br />	<br />
Da tale peculiare disciplina emerge univocamente che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l&#8217;unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ed acquisiscono, per effetto della confisca, una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita ( &#8220;finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile&#8221;, ovvero &#8220;finalità istituzionali o sociali&#8221; in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni ).<br />	<br />
Pertanto, va riconosciuto che, a seguito dell&#8217;insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche (che rappresenta il nucleo dell’istituto della confisca ancor prima dell’adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall’Amministrazione per il singolo bene di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati a norma della legge n. 575 del 1965 è assimilabile a quello dei beni demaniali od a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile. <br />	<br />
La conclusione trova inequivoca conferma nell&#8217;art. 2-decies della stessa legge, laddove è specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse è effettuata con provvedimento dell&#8217;Amministrazione demaniale ( comma 1 ) e che &#8220;anche prima dell&#8217;emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell&#8217;art. 823 del codice civile&#8221; ( comma 3 ); ed il richiamo fatto dall&#8217;art. 2-decies all&#8217;art. 823 c.c. è univocamente significativo del regime, al quale viene a trovarsi sottoposto l&#8217;immobile confiscato, dato che quest&#8217;ultima disposizione riguarda proprio la condizione giuridica dei beni compresi nel demanio pubblico e &#8211; secondo l&#8217;opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza &#8211; di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.<br />	<br />
Con il terzo motivo di appello si contesta, infine, la sentenza impugnata, nei punti in cui ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo, con i quali, rispettivamente, si lamentavano la violazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 relativamente alla parte del provvedimento gravato nella quale si dà formale disdetta a fini cautelativi della locazione in essere e la ricomprensione nell’ordine di rilascio di beni immobili non oggetto di confisca.<br />	<br />
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.<br />	<br />
Inammissibile, nella parte in cui contesta la formale disdetta del contratto d’affitto d’azienda di cui è parte la ricorrente, come s’è sopra visto in ogni caso non valido e non efficace nei confronti del Demanio ( il che conferma la natura puramente cautelativa, del resto espressamente risultante dall’atto, della disdetta intimata ).<br />	<br />
Infondato, laddove insiste apoditticamente ( senza concrete critiche alla sentenza impugnata ) sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sul provvedimento amministrativo asseritamente attinente a beni non oggetto di precedente confisca, laddove, invece, è pacifico che, nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizii dell&#8217;atto amministrativo, ma si esaurisce nell&#8217;indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo ( Cass 17 giugno 1996 n. 5522 ).<br />	<br />
In questa sede, infine, si rivela inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo atto di motivi aggiunti, sia perché sollevata per la prima volta in appello (Cons. St., VI, 22 maggio 2008, n. 2432), sia perché i motivi aggiunti, con cui si deducono per la prima volta in appello censure avverso gli atti impugnati ( ivi comprese, è da ritenersi, quelle con cui si eccepiscono questioni di legittimità costituzionale ), sono ammissibili laddove &#8211; come nella specie con tutta evidenza non è avuto riguardo al contenuto del motivo stesso &#8211; sia dimostrata l&#8217;impossibilità della loro presentazione in primo grado, giustificandosi gli stessi solo a seguito di produzioni documentali eseguite in appello ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2008, nr. 3899; v. anche, da ultimo, Cons. St., IV, 3 marzo 2009, n. 1219 e l’art. 104, comma 3, c.p.a. ).<br />	<br />
La questione ( con la quale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, si contesta la legittimità costituzionale dell’art. 823 cod. civ. e degli articoli 2 e seguenti della legge n. 375/1965, “nella parte in cui permettono all’amministrazione di procedere allo sfratto in base ad un provvedimento di confisca anche nei confronti di soggetto incensurato” ), così come proposta, è peraltro priva di rilevanza nel presente giudizio, in quanto riferita in via principale a norme ( gli artt. 2 e ss. della legge n. 575/1965 ), di cui questo Giudice non deve fare applicazione in questo giudizio ed in via soltanto derivata all’art. 823 cod. civ., che non opera alcun riferimento alle modalità, di cui qui in sostanza si contesta la costituzionalità, d’acquisto del bene pubblico oggetto del provvedimento di autotutela.<br />	<br />
Quanto, infine, al secondo atto di motivi aggiunti ( rivolti avverso il provvedimento del Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009, sopravvenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta la vendita dei complessi aziendali di cui si tratta ), si può prescindere dalla questione della sussistenza o meno di una lesione al principio del contraddittorio in presenza di una loro proposizione a soli due giorni liberi prima dell’udienza fissata per la trattazione della causa (questione peraltro superata dall’espressa rinuncia ai termini espressa da controparte in sede di trattazione orale della causa), gli stessi vanno dichiarati inammissibili.<br />	<br />
Invero, come questo Consiglio ha già rilevato, la previsione (recata prima dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e poi dall’art. 43 c.p.a.) della proponibilità di motivi aggiunti anche per l’impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio connessi con l&#8217;oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l&#8217;impugnazione &#8220;per saltum&#8221;, con ampliamento dell&#8217;oggetto del giudizio, in violazione delle regole, che governano il processo nel grado di appello ( Cons. Stato, V, n. 1330/2007 e, da ultimo, Cons. St., VI, 28 luglio 2010, n. 5029 ) e col porsi in contrasto con il disposto dell’art. 104, comma 3, c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di “vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” e che dunque costituiscano oggetto del giudizio sin dal primo grado.</p>
<p>4. – L’appello, in definitiva, è in parte da respingere ed in parte da dichiarare inammissibile.<br />	<br />
Spese ed onorarii del presente grado di giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna in solido l’appellante e gli intervenienti ad adiuvandum alla rifusione delle spese del grado in favore delle Amministrazioni appellate, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00=.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Cessano gli effetti dell’ Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata. </p>
<p>Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2011-n-185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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