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	<title>14/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-1-2009-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-1-2009-n-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-1-2009-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.9</a></p>
<p>Pres. Catoni, Est. Abruzzese Istituto Addestramento lavoratori, C.I.S.L. Nazionale (Avvocati Calagrande, Lirosi, Cantelmo) c. Regione Abruzzo (Avvocatura dello Stato) giurisdizione del G.O. in materia di contributi pubblici 1. Contributi e provvidenze &#8211; Contributi Pubblici &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Restituzione importo finanziamenti già erogati &#8211; Diritti soggettivi e interessi legittimi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-1-2009-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-1-2009-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Catoni, Est. Abruzzese<br /> Istituto Addestramento lavoratori, C.I.S.L. Nazionale (Avvocati Calagrande, Lirosi, Cantelmo) c. Regione Abruzzo (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione del G.O. in materia di contributi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e provvidenze &#8211; Contributi Pubblici &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211;  Restituzione importo finanziamenti già erogati &#8211; Diritti soggettivi e interessi legittimi &#8211; Giurisdizione G.O. &#8211; Traslatio iudicii.	</p>
<p>2. Contributi e provvidenze &#8211; Contributi Pubblici &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente &#8211; Diritti soggettivi e interessi legittimi &#8211; Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di contributi pubblici, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa. Invero, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, con provvedimenti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione), per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto e la relativa controversia spetta alla cognizione dell’AGO.	</p>
<p>2. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione che coinvolge interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione per contrasto con l’interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 464 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) C.I.S.L.. Nazionale (IAL Nazionale)</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande, Antonio Lirosi, Alessandro Cantelmo, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L&#8217;Aquila, via Verdi 18; <br />	<br />
<i><b>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
<b>Regione Abruzzo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino; <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>degli atti con i quali la Regione Abruzzo ha revocato l’affidamento delle attività formative 2000-2006 (P.O.R. FSE Abruzzo 2000/2006, Misure A/2, A/3.1, A/2.3, B/1.1, B/1.1a, B/1.1b, B/1.2, B/1.3, C, C/2, C/3, C/3.1, C/4.1a, C/4.1b, C/4.1d, C/4.1e, C/4.1f, C/4.1h, C/4.2, D/1, D/1.1, D/1.2, D/1.3, D/2, E/1) allo I.A.L. C.I.S.L. Abruzzo e disposto il recupero delle somme erogate a titolo di finanziamento per un totale di Euro 8.514.935,90 anche nei confronti dello I.A.L. Nazionale ricorrente. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza;<br />	<br />
Considerata la sussistenza dei presupposti per definire immediatamente il giudizio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe indicato, la società ricorrente impugna gli atti con i quali la Regione Abruzzo ha revocato l’affidamento delle attività formative 2000-2006 (P.O.R. FSE Abruzzo 2000/2006, Misure A/2, A/3.1, A/2.3, B/1.1, B/1.1a, B/1.1b, B/1.2, B/1.3, C, C/2, C/3, C/3.1, C/4.1a, C/4.1b, C/4.1d, C/4.1e, C/4.1f, C/4.1h, C/4.2, D/1, D/1.1, D/1.2, D/1.3, D/2, E/1) allo I.A.L. C.I.S.L. Abruzzo e disposto il recupero delle somme erogate a titolo di finanziamento per un totale di Euro 8.514.935,90 anche nei confronti dello I.A.L. Nazionale ricorrente.<br />	<br />
La ricorrente, nel ricostruire le vicende che hanno condotto alla revoca del finanziamento alla I.A.L. Abruzzo, dovute alla mancata rendicontazione a sua volta derivante dalla omessa approvazione dei bilanci per impossibilità di ricostruire le vicende contabili nel periodo in questione, rappresenta la propria estraneità al rapporto concessorio intercorso tra la Regione e lo I.A.L. C.I.S.L. Abruzzo, stante l’assoluta autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e patrimoniale di quest’ultimo, comprovata dai rispettivi atti costitutivi.<br />	<br />
Il ricorso deduce: <br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 C.C. e dell’art. 5 della L.21 dicembre 1978, n.845. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, perplessità e confusione dell’azione amministrativa: lo IAL Nazionale non può essere soggetto passivo dell’obbligazione di carattere restitutorio posta a base dell’azione amministrativa, stante la assoluta autonomia dello I.A.L. Abruzzo, sul cui patrimonio ricade la responsabilità per eventuali indebite percezioni di finanziamenti pubblici; del resto l’autonomia dell’ente regionale sarebbe comprovata dalla circostanza che solo con lo I.A.L. Abruzzo la Regione ha stipulato la convenzione per la gestione del piano di sviluppo;<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costruzione e dell’art. 3 L. n.241/90. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento, erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta. Sviamento: la richiesta di restituzione rivolta alla ricorrente è priva di motivazione, non contenendo le ragioni di fatto e di diritto che la coinvolgerebbero nella fattispecie restitutoria individuata a carico dello IAL Abruzzo e neppure considerando i chiarimenti forniti nel corso del procedimento dalla stessa ricorrente; <br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 7 della L. n.241/90. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per violazione e vizi del procedimento e per ingiustizia manifesta. Sviamento: è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa emanazione di provvedimento cautelare, stante la sussistenza dei requisiti di gravità ed urgenza.<br />	<br />
Si costituiva la regione Abruzzo deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, e, in ogni caso, per mancata lesività immediata degli atti impugnati; in subordine, chiedeva rigettarsi lo stesso nel merito stante l’insussistenza della pretesa autonomia dello IAL Nazionale rispetto alla IAL Abruzzo.<br />	<br />
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2008, nel corso della quale veniva rappresentata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio riservava la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di annullamento degli atti con i quali l’Amministrazione si è determinata a disporre la revoca di svariati finanziamenti in favore dello I.A.L. Abruzzo contestualmente disponendone il recupero e la trasmissione di copia dell’atto all’Amministratore Unico dello IAL CISL Nazionale “affinché provvedano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto” alla liquidazione di quanto ”dovuto”.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
In materia di contributi pubblici, la giurisprudenza ha oramai chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione involgente interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione per contrasto con l’interesse pubblico (cfr. Cass. Civ., Sezz.UU., 13 ottobre 2006, n.22099; Cons. di Stato, sez.VI, 26 novembre 2004, n.5649 e 9 maggio 2002, n.2539; Cons. di Stato, sez.V, 27 marzo 2000, n.1765; Cass. Civ., SS.UU., 9 agosto 2000, n.554; da ultimo, Cons.di Stato, sez.VI, 5 novembre 2007, n.5700).<br />	<br />
Invero, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, con provvedimenti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione), per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto e la relativa controversia spetta alla cognizione dell’AGO.<br />	<br />
Viceversa, può configurarsi una posizione di interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dall’amministrazione concedente in via d’autotutela per originari vizi di legittimità dell’erogazione o per rilevato contrasto con l’interesse pubblico.<br />	<br />
Nel caso di specie, è certamente in discussione l’an di una pretesa obbligazione restitutoria che la Regione intende far valere nei confronti di un soggetto (l’attuale ricorrente) che si proclama estraneo al rapporto concessorio e che, in buona sostanza, chiede l’accertamento negativo della sussistenza del predetto obbligo; tale accertamento è questione certamente estranea alla cognizione di questo Giudice, involgendo con evidenza diritti soggettivi.<br />	<br />
Va peraltro osservato che proprio la natura delle censure sollevate, tutte volte a dimostrare l’estraneità della ricorrente al rapporto sottostante, e, giova osservare, neppure in parte tendenti ad inficiare la legittimità della disposta revoca, convince della ricadenza della questione in ambito cognitorio esulante dalla giurisdizione di questo Giudice, non involgendo alcun potere autoritativo sul quale si possa esercitare il normale sindacato di legittimità.<br />	<br />
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo disponendo al contempo la rimessione della causa innanzi all’AGO.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi in ragione della natura della causa e della sua definizione in rito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Dispone la trasmissione della causa, a cura del ricorrente, innanzi all’AGO, ove la medesima causa dovrà essere riassunta nel termine di sei mesi dalla comunicazione e /o notificazione della presente Sentenza.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Antonio Catoni, Presidente<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-1-2009-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-136/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.136</a></p>
<p>Pres. G. Ruoppolo – Est. F. Taormina Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) c/ K. E. Simonis (Avv.ti A. Pallottino, F. Lubrano, G. Ciarrocca) sui limiti all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela amministrativa 1. Procedimento amministrativo – Autotutela – Limiti – Individuazione. 2. Procedimento amministrativo – Autotutela – Limite –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ruoppolo – Est. F. Taormina<br /> Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) c/ K. E. Simonis (Avv.ti A. Pallottino, F. Lubrano, G. Ciarrocca)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Autotutela – Limiti – Individuazione.	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Autotutela – Limite – Interesse pubblico – Valutazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo l’esercizio dell’autotutela quando questo si fonda su un errore iniziale, ovvero sul mutato apprezzamento di presupposti di fatto, o, addirittura, sul mutato convincimento circa l’interesse pubblico sotteso al provvedimento ab origine adottato, in quanto alla base dell’autotutela amministrativa, quale che ne sia la forma giuridica (revoca, annullamento, ritiro, etc), v’è sempre un errore sugli originari presupposti di fatto o giuridici, ovvero un nuovo apprezzamento di elementi già sussistenti, come nel caso di specie in cui è stata revocata la licenza di esportazione di un dipinto che a seguito di restauro è stato scoperto attribuibile al maestro Giotto, con conseguente esponenziale incremento del valore dell’opera.	</p>
<p>2. Premesso che l’interesse pubblico che è alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione non si identifica nella necessità del ripristino dell’ordinamento violato, ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco (1), sussiste nel caso di specie ed alla luce della legislazione vincolistica, un rilevante interesse pubblico alla presenza del dipinto nel territorio italiano e, pertanto, la necessità di conservare al patrimonio artistico italiano un dipinto definito “di straordinaria fattura” giustifica il provvedimento di autotutela.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Vedi Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 1988, n. 684.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1991/2008 proposto dal</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Kathleen Elizabeth Simonis</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Alessandro Pallottino, Filippo Lubrano e Giovanni Ciarrocca ed elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia n. 79, presso lo Studio Legale Lubrano &#038; Associati;	</p>
<p align=center>per la riforma e/o l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sede di Roma, n.  1046/2007;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata e le memorie da essa depositate;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
relatore, alla pubblica udienza dell’ 11 novembre 2008, il Consigliere Fabio Taormina; <br />	<br />
Uditi l’ Avvocato dello Stato Tidore, l’avv. Lubrano e l’avv. Pallottino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall’odierna appellata l’annullamento del provvedimento 13.10.2004 n. 17931, con il quale il Ministero per i beni Culturali-Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici: a) ha annullato, in via di autotutela, la licenza di esportazione definitiva dell’8.6.1993 n. 38 rilasciata dall’Ufficio di esportazione di Genova ed avente ad oggetto un dipinto “ Olio su tavola raffigurante Madonna con Bambino” e, di conseguenza, per illegittimità derivata, anche la licenza di temporanea importazione 23.5.1995 n. 43, la licenza di esportazione definitiva 15.5.1998 n. 3 ed il certificato di temporanea importazione 23.2.1999 n. 25; b) ha dichiarato il quadro in questione particolarmente importante ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 12;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad esso comunque connesso, in particolare dell’atto di apertura del relativo procedimento di cui alla nota 16.7.2004 n. 13540.<br />	<br />
Erano state dedotte numerose  censure di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni del potere amministrativo e di violazione di legge.<br />	<br />
In punto di fatto era accaduto che l’appellata aveva acquistato ad un asta (il 28.5.1990,asta battuta dalla Sotheby’s a Firenze)  il quadro definito “Madonna con Bambino, imitatore di Giotto, circa 1800, olio su tavola cm. 116&#215;69,  del valore di £. 6.000.000-10.000.000”;<br />	<br />
Il quadro era stato legittimamente esportato e reimportato in Italia varie volte, anche per partecipare a mostre;<br />	<br />
a seguito di restauro si era scoperta l’attribuibilità dell’opera al maestro Giotto con conseguente esponenziale incremento di valore;<br />	<br />
era stata successivamente – conseguenzialmente – revocata la licenza d’esportazione.<br />	<br />
Detto provvedimento, già in passato annullato per violazione del disposto di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 e reiterato, si fondava sul presupposto che la tavola oggetto della licenza di esportazione definitiva oggetto di annullamento in autotutela, “pur essendo rimasta la stessa sotto il profilo del supporto materiale, è tuttavia divenuta, a seguito dell’intervento di restauro, un’altra “opera” sotto il profilo dell’identità artistica”.<br />	<br />
 Detta statuizione è stata annullata dal Tar in accoglimento del ricorso dell’odierna appellata.<br />	<br />
In particolare, il Tar adito non ha ritenuto sussistente il sopradetto presupposto, ritenendo che il diverso valore storico e artistico non poteva considerarsi idoneo ex se a configurare il quadro autorizzato all’esportazione nel 1992 una “cosa” diversa da quella oggetto dei successivi provvedimenti annullati con l’impugnato provvedimento; “la cosa” (<i>id est</i> il quadro “Madonna con bambino”) doveva considerarsi la stessa anche successivamente agli interventi di restauro fatti eseguire dalla appellata, in quanto, pur avendo detti interventi fatto emergere una rilevanza storico-artistica, questa già esisteva, ancorché nascosta dalle ridipinture ottocentesche che l’Amministrazione non aveva saputo riconoscere.<br />	<br />
La difesa erariale ha criticato la suindicata decisione, carente in diritto ed errata in fatto, posto che non aveva posto mente alla distinzione tra supporto ligneo e pellicola pittorica.<br />	<br />
La “res” era diversa; la condotta dell’appellata era stata maliziosa, e volta ad acquisire una patente di autenticità per il dipinto attraverso la “provocazione” dell’azione giurisdizionale; essa ne rimaneva proprietaria, ed era patrimonialmente garantita, ma il dipinto in oggetto, pregiatissimo, faceva parte del patrimonio nazionale e non poteva essere esportato.<br />	<br />
L’appellata ha depositato due memorie ed ha  chiesto respingersi il ricorso in appello perché palesemente infondato ed espressione della contraddittorietà dell’azione amministrativa spiegata: peraltro, successivamente alla sentenza del Tar, il dipinto era stato riesportato e si trovava a Londra.   <br />	<br />
La sentenza appellata, in quanto illogica ed errata, meritava di essere annullata.<br />	<br />
All’adunanza camerale dell’8.4.2008 fissata per l’esame della domanda di sospensione della esecutività della appellata decisione, l’istanza cautelare è stata respinta tenuto conto della circostanza che in data 23.02.2007 (dopo la pubblicazione della sentenza impugnata)  era stata   ritrasferita a Londra la “Tavola” oggetto della controversia;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ appellata sentenza e reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
La Sezione  ritiene conducente vagliare le doglianze contenute nel ricorso in appello congiuntamente all’ esame dei motivi di censura che &#8211; già contenuti nel ricorso di primo grado, e non esaminati od assorbiti dei primi Giudici &#8211; sono stati riproposti dall’appellata ai punti 4 e segg. della memoria del 3.4.2008. <br />	<br />
Ritiene il Collegio che si possa prescindere dall’immorare sulla ricostruzione cronologica degli accadimenti fattuali, sulla quale non v’è contestazione.<br />	<br />
Ciò premesso, la pure articolata ricostruzione normativa resa dai primi Giudici non coglie nel segno, né con riferimento ai limiti dell’esercizio dell’autotutela amministrativa nè con riferimento al profilo relativo all’oggetto della tutela secondo la legge n. 1089/1939 e succ. mod.<br />	<br />
Anche se, non vi è dubbio che l’azione amministrativa si sia dipanata in modo contraddittorio e viziato.<br />	<br />
E’ sufficiente rammentare a tale proposito che dapprima si autorizzò l’esportazione di un dipinto del quale non si riconobbe l’effettivo valore, in quanto la pittura originaria era stata occultata da successive ripitture o comunque non era “percepibile”; successivamente  si perseverò in tale modus operandi, anche a seguito del restauro che aveva permesso di accertare epoca e  paternità dell’opera.<br />	<br />
Sulla questione della certezza della attribuibilità dell’opera stessa, occorre avvertire, v’è contestazione tra le parti (si veda pagg. 3 e 4 della memoria dell’appellata dell’aprile 2008, e l’ultima memoria da questa depositata). <br />	<br />
Anche tale aspetto, tuttavia non assume valore primario ai fini del decidere: ciò che rileva è, comunque, che l’amministrazione attribuendo all’opera un valore di gran lunga maggiore di quello di acquisto conosceva che, a seguito del restauro,si era “scoperta” una differenza di epoca ed autore rispetto a quanto in prima battuta ipotizzato.<br />	<br />
Se in occasione del primo “contatto” dell’amministrazione con l’opera ciò accadde perché non ci si avvide del pregio dell’opera, nel secondo segmento dell’azione amministrativa tale “errore di fatto” è quindi escluso.<br />	<br />
E’ possibile che ciò sia accaduto (come sostiene la difesa erariale) a cagione di un errore sulle norme di diritto che regolano l’esportazione delle opere e la reimportazione temporanea;<br />	<br />
è anche possibile – lo si afferma per mera  ipotesi- che ciò sia avvenuto perché l’amministrazione avesse inizialmente ritenuto che non sussistesse alcun interesse pubblico alla definitiva fuoriuscita del bene –seppur riconosciuto di elevato valore- in questione dall’Italia.<br />	<br />
Ritiene la Sezione che tale indagine finalistica sia ininfluente.<br />	<br />
Alla base dell’esercizio dell’autotutela amministrativa, quale che ne sia la forma giuridica (revoca, auto-annullamento,ritiro,  etc) v’è sempre un errore sugli originari presupposti di fatto o giuridici, ovvero un nuovo apprezzamento  di elementi già sussistenti. <br />	<br />
Non per questo, però, si può escludere la legittimità dell’ esercizio del jus se poenitendi in capo all’amministrazione. Al contrario, un errore iniziale, ovvero il mutato apprezzamento di presupposti di fatto, o, addirittura, il mutato convincimento circa l’interesse pubblico sotteso al provvedimento ab origine adottato, legittima l’esercizio dell’autotutela.<br />	<br />
Il limite all’esercizio di tale potestà riposa nella non irragionevolezza dell’esercizio del potere.<br />	<br />
Non altro.<br />	<br />
Al contempo, ha scarsa utilità, ad avviso del Collegio, immorare sulla nozione di “res” oggetto della tutela, distinguere se cosa sia la tavola o la pellicola pittorica.<br />	<br />
L’aspetto da cogliere è invece il seguente.<br />	<br />
L’amministrazione ha manifestato l’intendimento di vietare l’esportazione di un’opera asseritamene ascrivibile al maestro Giotto ( o, comunque, volendo aderire per comodità espositiva alla impostazione difensiva di cui alle memorie depositata in appello, di epoca ben più risalente rispetto a quella inizialmente ipotizzata).     <br />	<br />
Allorchè concesse la prima autorizzazione (non oggetto della revoca) nessuno – né, deve ritenersi, la Casa d’aste  venditrice, né l’acquirente, né i funzionari che controllarono l’opera- ne conosceva l’effettiva natura.<br />	<br />
Appariva un dipinto diverso, sul quale l’amministrazione non ritenne di esercitare alcun potere limitativo.<br />	<br />
E che ciò sia stato ascrivibile a scarsa attenzione, o incompetenza, non ha rilevanza alcuna.<br />	<br />
Né è dato comprendere l’utilità di soffermarsi sulla “diversità” di tale opera da quella emersa dopo il restauro.<br />	<br />
Se il punto di partenza è che l’amministrazione intendeva vietare l’esportazione di un’opera del Giotto o comunque risalente all’epoca indicata, essa così non apparve all’amministrazione (e non appare rilevante soffermarsi sulla circostanza che già lo fosse e non appariva, o fosse una “res” diversa sol perché la “ripittura” sulla tavola ne occultava un’altra).  <br />	<br />
A seguito del restauro, tuttavia, ciò emergeva (tanto che, comunque, fu attribuito all’opera un valore economico di gran lunga maggiore). <br />	<br />
Anche  a seguito di tale “novum”, l’amministrazione non ritenne di imporre alcun limite alla esportazione dell’opera.<br />	<br />
Successivamente essa mutò divisamento.<br />	<br />
Il punto che occorre approfondire, è ad avviso della Sezione, assai semplice: in tale contesto, si è in presenza di un arbitrario ed ostativo esercizio del potere?<br />	<br />
Sussiste, o meno, alla luce della legislazione vincolistica, un rilevante interesse pubblico alla presenza del dipinto sul territorio italiano?<br />	<br />
La sentenza di primo grado non ha approfondito tale aspetto.<br />	<br />
Invero già in passato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è soffermata sull’istituto della esportazione dei beni di rilievo artistico verso paesi UE chiarendo che “la disciplina dell&#8217;acquisizione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i paesi appartenenti alla CEE, è contenuta nell&#8217;art. 39 comma 2 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089, i quali dispongono una regolamentazione del tutto autonoma e diversa rispetto al sistema previsto dallo stesso art. 39 comma 1 legge n. 1089 cit. con riguardo alle esportazioni verso i paesi extracomunitari; pertanto, di fronte ad una richiesta di autorizzazione all&#8217;esportazione verso paesi della CEE, l&#8217;amministrazione ha le seguenti possibilità: a) concedere la licenza; b) negare l&#8217;autorizzazione, qualora l&#8217;esportazione danneggi il patrimonio storico e culturale della nazione (art. 35); c) formulare un&#8217;offerta di acquisto, che può essere accettata, dando luogo a trasferimento convenzionale, ovvero non accettata, con rinunzia all&#8217;esportazione (nel qual caso l&#8217;intero procedimento viene meno) o senza rinunzia (nel qual caso può instaurarsi un procedimento espropriativo, in cui il prezzo è stabilito obiettivamente, con determinate modalità. (Consiglio Stato a. plen., 23 settembre 1991, n. 7).<i><br />	<br />
</i>A tali condivisibili principi si è in passato attenuta la Sezione (Consiglio Stato, sez. VI, 30 ottobre 1993, n. 787)e da essi non v’è ragione di discostarsi.<br />	<br />
In particolare, da tali pronunce emerge che la facoltà di acquisto è soltanto una delle opzioni previste in capo all’amministrazione, che può limitarsi a vietare la fuoriuscita del bene dal territorio nazionale, ove ritenga che  la fuoruscita del bene danneggi il patrimonio della nazione.  <br />	<br />
Orbene: come si evince dalla motivazione della appellata decisione, i primi Giudici &#8211; sulla falsariga di quanto rappresentato nel ricorso di primo grado e riproposto in appello- hanno ritenuto di rinvenire nelle pregresse determinazioni dell’amministrazione un insormontabile ostacolo all’esercizio dell’autotutela (contraddicendo però tale argomentare al secondo capoverso di pag. 10 della sentenza).<br />	<br />
Detto assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
Esso appare il precipitato di una visione antagonista del rapporto cittadino-amministrazione che non può trovare accoglimento, e sembra postulare che, ove per errore l’amministrazione abbia omesso di esercitare un potere (come nel caso di specie), ovvero abbia attribuito diritti non spettanti, ciò precluda alla stessa di tornare sui propri passi.<br />	<br />
Al contrario, si deve sul punto rilevare (ma soltanto a titolo esemplificativo) che:<br />	<br />
a) l’intera produzione giurisprudenziale che ha affrontato l’istituto dell’autotutela amministrativa (si ponga mente, a titolo esemplificativo, alle decisioni in materia di ripetibilità degli emolumenti non dovuti erogati dall’amministrazione e percepiti in buona fede) muove dalla premessa che l’errore non preclude che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo venga soddisfatto;<br />	<br />
b) anche in materia di riesercizio del potere a seguito di giudicato demolitorio su atto di diniego, è consentito all’amministrazione (ancorché soltanto una volta) di reiterare il provvedimento reiettivo sulla base di valutazioni diverse da quelle originariamente rese e censurate in sede giurisdizionale.    <br />	<br />
Il problema è allora quello di verificare il quomodo dell’esercizio di tale potere cui non è preclusivo il pregresso errore valutativo.<br />	<br />
In proposito, la Sezione deve riportare una risalente massima che compendia in termini sintetici i limiti all’esercizio di tale potere, laddove si è affermato che “l&#8217;interesse pubblico che è alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione non si identifica nella necessità del ripristino dell&#8217;ordinamento violato, ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco; pertanto, procedendo dopo sei anni ad annullare un atto ritenuto illegittimo per un errore commesso dalla stessa amministrazione, questa era tenuta ad indicare espressamente le ragioni di pubblico interesse che, nonostante il notevole decorso del tempo e il consolidamento della situazione, giustificavano il provvedimento di autotutela. (Consiglio Stato, sez. IV, 4 agosto 1988, n. 684).<br />	<br />
Alla stregua di tale condivisibile orientamento ritiene la Sezione che il potere sia stato correttamente esercitato.<br />	<br />
Invero  in data 24.3.1992, allorché l’amministrazione concesse la prima autorizzazione all’esportazione (non revocata dal decreto per cui è causa) ritenne l’opera ascrivibile ad un “imitatore di Giotto”, e risalente circa al 1800.<br />	<br />
V’è concordia di vedute, tra le parti, che tale “indicazione” non sia (o fosse già) veridica, e che comunque, per dirla in altre parole, essa sia “inattuale” (ne sia l’autore lo stesso Giotto, od altro soggetto coevo a questi).<br />	<br />
Su tale opera non v’era, non vi sarebbe, e non v’è, ragione di imporre alcun divieto di esportazione.<br />	<br />
Ma ciò che è accaduto, è che, (la si voglia definire “scoperta di ciò che v’era”, o rivalutazione di ciò che emergeva e non era stato apprezzato) oggi si può affermare serenamente che paternità ed epoca dell’ opera non corrispondono più alla indicazione originaria.<br />	<br />
L’amministrazione nel proprio provvedimento ha fornito congrua ed esaustiva motivazione (si veda il riferimento allo studio del Todini, ed  a quanto affermato dagli esperti della Commissione tecnica nel 1999, allegati all’impugnato decreto autoannullatorio) delle ragioni per le quali ha delibato di procedere in autotutela; e dell’interesse pubblico sotteso a detto atto (la necessità di conservare al patrimonio artistico italiano un dipinto definito “di straordinaria fattura” e forse ascrivibile ad uno dei massimi esponenti della scuola pittorica italiana).<br />	<br />
Detto supporto motivazionale (aspetto non approfondito dai primi Giudici, che si sono arrestati al riscontro di una supposta “carenza di potere” in capo all’amministrazione) appare esaustiva manifestazione di non irragionevole discrezionalità amministrativa.<br />	<br />
Dà conto dell’interesse pubblico sotteso alla presenza del dipinto in Italia; non appare carente sotto il profilo istruttorio, sol che si ponga mente alla circostanza che fa riferimento a studi ufficiali non sindacabili sotto il profilo tecnico.<br />	<br />
Le relative doglianze riproposte dall’appellata nella propria memoria devono pertanto essere disattese.<br />	<br />
Del pari deve essere disattesa l’eccezione (quarto motivo della memoria dell’appellata) di difetto di legittimazione del Direttore Generale   ad emettere la statuizione autoannullatoria, a cagione della violazione del disposto di cui all’art. 16 c.I lett. e) della legge n. 165/2001.<br />	<br />
L’eccezione muove da una lettura perlomeno parziale della disposizione in oggetto.<br />	<br />
Invero è dato leggere nella citata disposizione che (i dirigenti generali) “dirigono, coordinano e controllano l&#8217;attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”.<br />	<br />
L’inerzia che giustifica l’esercizio del potere sostitutivo, ovviamente, non  deve essere intesa in senso assoluto, ma deve essere posta in rapporto alla prescrizione secondo cui a monte v’è un potere di direzione, coordinamento, e controllo, dei dirigenti di grado inferiore anche preposti alle strutture periferiche.<br />	<br />
Nel caso di specie &#8211; come peraltro è incontestato e risulta testualmente del provvedimento impugnato in primo grado- l’Ufficio esportazione di Genova fu invitato (e ciò è manifestazione dell’esercizio del potere dirigenziale e di controllo) a rimuovere gli atti da esso emanati in precedenza; ed a ciò non provvide.<br />	<br />
Su tale disposizione, ed inerzia del provvedere, deve incentrarsi l’attenzione della Sezione: ed a tale proposito non v’è dubbio che l’inerzia giustificativa del provvedimento sostitutivo sussista.<br />	<br />
Si giustifica pienamente, pertanto, l’esercizio dell’autotutela, chè altrimenti argomentando sarebbe sufficiente che l’organo periferico manifestasse contrario  avviso &#8211; soprattutto fondato, come nel caso in questione, su valutazioni  tecniche smentite da esso stesso in precedenza &#8211; per rendere sempre e comunque impossibile  (non soltanto l’esercizio del potere di autotutela ma anche) ogni potere di direzione e controllo, destinati altrimenti a rimanere confinati nell’ambito delle aspirazioni legislative non realizzabili.<br />	<br />
Invero già in passato il  Consiglio di Stato (si veda, sotto un profilo generale Consiglio Stato, sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1332) ha avuto modo di precisare che lo spazio per un intervento sostitutivo sussiste anche allorché vengano resi atti elusivi o dilatori.<br />	<br />
Nel caso di specie, (come lealmente rappresentato dalla difesa dell’appellata nella propria memoria, pag 26) è agevole riscontrare che l’Ufficio esportazione di Genova, ancora nel 2000, chiariva alla Direzione Generale che non aveva emesso alcuna statuizione autoannullatoria, a dispetto dell’invito rivoltole a provvedere posto che il dipinto “si presentava assai mediocre sia sul piano stilistico che compositivo”.<br />	<br />
Ma tale asserzione, oltre a collidere con la valutazione antecedente (19.2.1999) resa dalla Commissione tecnica presso l’Ufficio esportazione di Roma, collide con la valutazione in precedenza attribuita al dipinto dallo stesso Ufficio esportazione di Genova  (lire 275 milioni, dapprima, e poi addirittura 700 milioni).   <br />	<br />
In tale condotta può ravvisarsi l’inerzia legittimante l’esercizio del potere sostitutivo, non esclusa  dal richiamato carteggio interno che si pone in termini elusivi rispetto all’atto di direzione indirizzatole.<br />	<br />
Al contempo l’atto annullatorio appare immune dal lamentato vizio di illegittimità con riferimento alla imposizione del vincolo per carenza di indicazione al competente soprintendente, riferendosi tale censura ad un incombente del tutto distinto ed autonomo rispetto al divieto di esportazione sostanzialmente introdotto con il provvedimento di autotutela impugnato in primo grado; né può affermarsi la insussistenza dei presupposti per procedere in via derivata all’annullamento delle licenze di importazione temporanea rilasciate a partire dal 1995, posto che il contrarius actus fu determinato -lo si ripete- dalla necessità di porre rimedio a distinti e collegati “errori di valutazione”all’evidenza connessi e legati tra loro, ed investenti il medesimo “reperto” di valore artistico.<br />	<br />
Dalla suindicata esposizione in tema di legittimità dell’autotutela anche in presenza di pregresso “errore”, discende la conseguenza che deve ritenersi non accoglibile la censura secondo cui il dipinto doveva ritenersi ormai “allo Stato estero” e non si sarebbero potuti emettere i provvedimenti revocatori impugnati. <br />	<br />
Conclusivamente deve essere accolto l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado, non ostando a tale statuizione la circostanza che il reperto successivamente alla statuizione del Tar impugnata sia stato ritrasferito a Londra, costituendo tale accadimento un post-factum ininfluente ai fini della valutazione di legittimità dell’azione amministrativa spiegata dall’amministrazione. <br />	<br />
Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti a cagione della complessità e della particolarità della questione devoluta alla cognizione del Collegio .<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, l’11 novembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luciano  Barra Caracciolo 	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola                           	&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Roberto Chieppa                     &#8211;    	Consigliere<br />
Fabio Taormina                        &#8211;         Consigliere Rel.	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Spagna Musso – P.M. Ciccolo Zecca Prefabbricati spa (avv.ti Guzzo, Loro) c. Enel Produzione spa (avv. Mazzullo) e Regione Lombardia (avv.ti Pompa, Cederle, Fidani) il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici rilasciato in sede di istruttoria su istanza di derivazione d&#8217;acqua è un atto endoprocedimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Spagna Musso – P.M. Ciccolo<br /> Zecca Prefabbricati spa (avv.ti Guzzo, Loro) c. Enel Produzione spa (avv. Mazzullo) e Regione Lombardia (avv.ti Pompa, Cederle, Fidani)</span></p>
<hr />
<p>il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici rilasciato in sede di istruttoria su istanza di derivazione d&#8217;acqua è un atto endoprocedimentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Acque pubbliche e private – Concessione derivazione d’acqua – Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Impugnabilità – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Avverso sentenza TSAP – Motivi – Giurisdizione e violazione di legge.	</p>
<p>3. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Violazione di legge – Vizio di motivazione – Rientra – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, rilasciato a seguito di domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua, ha una natura endoprocedimentale e non è impugnabile.	</p>
<p>2. – Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del TSAP è ammissibile per motivi di giurisdizione e di violazione di legge.	</p>
<p>3. – Nella violazione di legge può ricomprendersi il solo vizio di motivazione, sotto i profili dell’inesistenza, della contraddittorietà e della mera apparenza e non anche la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione stessa in ordine alla <i>quaestiones facti</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13746_13746.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-40/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-40/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.40</a></p>
<p>Pres. De Zotti, Est. Mielli Faro Service S.r.l. (Avv.ti V. Calzolari e G. Guida) c/ Comune di Sona (Avv.ti D. Bezzi e A. Stefana) 1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Gestione – Responsabilità – Produttore e detentore &#8211; Soggetti gravati 2. Ambiente e territorio – Rifiuti Speciali – Corretta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Zotti, Est. Mielli<br /> Faro Service S.r.l. (Avv.ti V. Calzolari e G. Guida) c/ Comune di Sona (Avv.ti D. Bezzi e A. Stefana)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti –  Gestione – Responsabilità – Produttore e detentore &#8211; Soggetti gravati	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti Speciali – Corretta gestione – Conferimento a soggetto autorizzato allo smaltimento &#8211;  Necessità	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Rifiuti – Conferimento a intermediari autorizzati – Obbligo di interessamento del produttore &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La responsabilità da corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento; anche il produttore ed il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.	</p>
<p>2. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, gli obblighi inerenti la corretta gestione sono assolti da parte del detentore o del produttore solo qualora i rifiuti siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento ed il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione datato e controfirmato dal destinatario; in caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento.	</p>
<p>3. La consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
terza Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>con l’intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
	Angelo De Zotti	&#8211;	Presidente	<br />	<br />
Angelo Gabbricci	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Stefano Mielli	&#8211;	Referendario, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2309/06, proposto da</p>
<p><b>FARO SERVICE Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Calzolari e Guido Guida, con domicilio  presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Sona</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Bezzi e Alessandro Stefana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Piai in Venezia Mestre, via Ancona n. 17;	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Eco 2000 soc. coop. a r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento dell’ordinanza n. 143 del 20 settembre 2006 resa dal Sindaco del Comune di Sona, conosciuta dall’istante il 27 settembre 2006, con la quale viene ingiunto, in solido con altre ditte indicate nel’allegato A allo stesso provvedimento “la rimozione dei rifiuti attualmente stoccati nel deposito incontrollato ubicato in Sona, via Molinara n. 10, previa verifica delle caratteristiche chimico fisiche delle singole partite asportate e destinazione dei rifiuti medesimi in apposito impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento, conformemente alla vigente normativa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sona;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
uditi nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 &#8211; relatore il referendario Stefano Mielli – gli avv. Calzolari e Guida per la parte ricorrente e l&#8217;vv. Piai in sostituzione di Bezzi per il Comune di Sona; <br />	<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Sun Oil Italiana S.r.l. su un’area sita nel Comune di Sona, in via Molinara n. 10, ha realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, stoccati in contenitori privi di caratteristiche di idoneità ed in carenza delle condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.<br />	<br />
La predetta ditta peraltro, non è mai stata in possesso di un’autorizzazione di esercizio per la gestione e il trattamento dei rifiuti.<br />	<br />
Infatti nel 1999 ha ottenuto l’approvazione di un progetto per la realizzazione di impianto di trattamento che tuttavia non è stato mai completato e per il quale pertanto, con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2005, n. 2238, è stata dichiarata decaduta.<br />	<br />
La ricorrente Faro Service Srl si occupa dell’attività di demolizione e smaltimento di rifiuti e il 16 aprile 2004, ha concluso con un cliente un contratto per la demolizione e bonifica di cisterne.<br />	<br />
Non essendo in possesso dell’autorizzazione per lo smaltimento di olii, si è rivolta ad altra ditta, la Eco 2000 Soc. Coop. a r.l., la quale, come risulta dalla copia dei formulari allegati al ricorso (cfr. docc. 5 e 6) ha destinato i rifiuti speciali alla Sun Oil Italiana Srl per il sito di via Molinara n. 10.<br />	<br />
Il Comune di Sona, riscontrata la presenza dei rifiuti nell’area, attraverso i formulari è risalita ai produttori e detentori dei medesimi, tra cui la ricorrente Faro Service Srl, ai quali ha comunicato l’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 di rimozione e smaltimento dei rifiuti.<br />	<br />
La ricorrente con nota del 28 maggio 2005, ha redatto una memoria e ha potuto rappresentare le proprie difese nel corso di un’audizione svoltasi il 23 giugno 2006.<br />	<br />
Il Sindaco del Comune di Sona, che aveva ricevuto una relazione di un tecnico incaricato di valutare lo stato dei luoghi in data 30 agosto 2006, la quale evidenziava un concreto ed immediato rischio di propagazione degli inquinanti con grave pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, con provvedimento n. 143 del 20 settembre 2006, ha ordinato alla ricorrente e in solido a tutti gli altri produttori e detentori di rifiuti, di rimuovere tutti i rifiuti, previa verifica della caratteristiche chimico fisiche delle singole partite asportate, ai sensi degli artt. 192 del Dlgs. 152 del 2006, e 54, comma 2, del Dlgs. n. 267 del 2000.<br />	<br />
Tale provvedimento è impugnato dalla Faro Service Srl per le seguenti censure:<br />	<br />
I) violazione dell’art. 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, per mancanza delle condotta tipica ivi descritta, in quanto la ricorrente deduce di non aver materialmente abbandonato o depositato i rifiuti, genericità e sviamento;<br />	<br />
II) violazione dell’art. 188 del Dlgs. n. 152 del 2006, e difetto di istruttoria, perché la ricorrente afferma di aver adempiuto a tutti gli obblighi alla stessa incombenti sulla base dell’art. 188 ai fini dell’esonero della sua responsabilità;<br />	<br />
III) violazione dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e incompetenza del Sindaco, dovendo il provvedimento impugnato essere invece adottato dal dirigente del Comune;<br />	<br />
IV) violazione dell’art. 54 del Dlgs. n. 267 del 2000, e 191 del Dlgs. n. 152 del 2006, per mancanza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza;<br />	<br />
V) difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla prescrizione volta alla rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte giustificato con il carattere di non separabilità dei rifiuti conferiti;<br />	<br />
VI) violazione e falsa applicazione degli artt. 188 e 192 del Dlgs. n. 152 del 2006 e sviamento, per l’omessa considerazione che la ricorrente è munita del formulario controfirmato dal destinatario.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Sona chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1003 del 12 dicembre 2006, è stata parzialmente accolta la domanda cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il primo, secondo e sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente sostiene di non poter essere identificata come destinataria del provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati e stoccati nel sito della Sun Oil Italiana Srl, in quanto non ha materialmente posto in essere la condotta tipica descritta dall’art. 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, e perché dovrebbe in suo favore operare l’esimente prevista dall’art. 188, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006, in favore del produttore o detentore di rifiuti munito del formulario controfirmato di cui all’art. 193, di cui la ricorrente è in possesso.<br />	<br />
Le censure sono infondate e devono essere respinte.<br />	<br />
Per chiarezza espositiva è opportuno richiamare testualmente l’art. 188 del Dlgs. n. 152 del 2006, il quale, relativamente agli oneri gravanti sui produttori e detentori di rifiuti dispone che: <br />	<br />
“1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. <br />	<br />
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:<br />	<br />
a) autosmaltimento dei rifiuti;<br />	<br />
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;<br />	<br />
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;<br />	<br />
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;<br />	<br />
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall&#8217;articolo 194.<br />	<br />
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:<br />	<br />
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;<br />	<br />
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all&#8217;articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione”.<br />	<br />
Da tale norma risulta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.<br />	<br />
Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.<br />	<br />
Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, che sono della tipologia di quelli che la ricorrente Faro Srl ha ceduto, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.<br />	<br />
In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n. 7746; id. 1 aprile 2004, n. 21588).<br />	<br />
Nel caso all’esame – e il dato non è oggetto di contestazioni nel presente giudizio – la Sun Oil Italiana S.r.l, destinatario dei rifiuti, era priva di qualsiasi autorizzazione (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 10 ottobre 2007), e pertanto non può operare la speciale esimente di cui all’art. 188, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006.<br />	<br />
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, a causa dell’estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione (nel caso all’esame la Eco 2000 soc. coop. a r.l e la Niagara Srl) non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti.<br />	<br />
Peraltro, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l’indicazione dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, coma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), correttamente identificati nella Sun Oil Italiana S.r.l, via Molinara 10 del Comune di Sona, cosicché la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientrava senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti.<br />	<br />
Ne consegue che correttamente il Comune ha individuato nella ricorrente la destinataria dell’ordine di rimozione dei rifiuti e le doglianze di cui al primo, secondo e sesto motivo devono essere respinte.<br />	<br />
2. Con il terzo e quarto motivo la ricorrente contesta l’incompetenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, e la carenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza di cui all’art. 54, comma 2, del Dlgs. n. 267 del 2000.<br />	<br />
Le censure sono infondate sotto entrambi i profili.<br />	<br />
Nel caso all’esame, in disparte la considerazione per la quale l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000,  attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061), il provvedimento impugnato riproduce testualmente ampi stralci della relazione tecnica pervenuta all’Amministrazione comunale il 30 agosto 2006, da cui risultava un “forte, concreto e immediato rischio di propagazione degli inquinanti nell’ambiente circostante, sia tramite perdite liquide che in forma areale, con grave pericolo per la salute pubblica e l’ambiente”, in ragione del cattivo stato di conservazione dei contenitori dei rifiuti e il rischio di sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti con emissioni tossiche in atmosfera.<br />	<br />
Risultano pertanto senz’altro sussistenti quelle situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità richieste dalla norma per l’esercizio del potere di urgenza da parte del Sindaco, e in tale contesto il carattere eccezionale ed imprevedibile della minaccia non può dirsi insussistente perché l’abbandono dei rifiuti nel sito costituiva una situazione temporalmente preesistente. <br />	<br />
Infatti il ritardo ulteriore nell&#8217;agire da parte del Sindaco rispetto alle circostanze emerse per la prima volta nella relazione tecnica avrebbe comportato un aggravamento della situazione, e il ricorrente non allega alcun elemento idoneo ad inficiare la descrizione dello stato dei luoghi compiuta dal tecnico.<br />	<br />
Le censure di cui al terzo e quarto motivo devono pertanto essere respinte.<br />	<br />
3. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla prescrizione con cui è stata ordinata alla ricorrente la rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte.<br />	<br />
La determinazione viene motivata con riferimento alla circostanza che i rifiuti conferiti da ciascuna delle ditte produttrici o detentrici non sono separabili dal complesso dei rifiuti presenti.<br />	<br />
La censura è fondata, in quanto dai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati dall’Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione.<br />	<br />
In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prescrizione con la quale è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti solidalmente con le altre ditte interessate.<br />	<br />
La parziale novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustificano la parziale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte nel senso precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 143 del 20 settembre 2006 resa dal Sindaco del Comune di Sona, limitatamente alla prescrizione di rimuovere tutti i rifiuti in solido con le altre ditte, respingendolo quanto al resto.<br />	<br />
Compensa per la metà  le spese di giudizio tra le parti e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale intimata, della metà residua, che liquida in € 2000 oltre ad IVA e c.p.a.  .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 dicembre 2008.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Rel. Mensitieri – P.M. Ceniccola Rolf Joachim (avv.ti Caffarelli, Costantino) c. Prefettura di Como costituisce un error in procedendo la mancata pronuncia del Giudice sulla domanda proposta dalla parte Giustizia civile &#8211; Ricorso in Cassazione – Vizio di mancata pronuncia su domanda – Error in procedendo Costituisce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Mensitieri – P.M. Ceniccola<br /> Rolf Joachim (avv.ti Caffarelli, Costantino) c. Prefettura di Como</span></p>
<hr />
<p>costituisce un error in procedendo la mancata pronuncia del Giudice sulla domanda proposta dalla parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile &#8211; Ricorso in Cassazione – Vizio di mancata pronuncia su domanda – Error in procedendo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce un error in procedendo la mancata pronuncia del Giudice sulla domanda proposta dalla parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</a></p>
<p>Pres. Trovato, Est. de Francisco A. Pisano, M.L. Pisano (Avv.ti A. Cottone, A. Tinelli, S. Mauceri) c/ Comune di Acicatena (Avv. N. D’Alessandro) Processo amministrativo &#8211; Pronuncia che declina la giurisdizione &#8211; Secondo processo &#8211; Salvezza effetti sostanziali e processuali &#8211; Natura &#8211; Nuovo giudizio Pur venendo fatti salvi gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato, Est. de Francisco<br /> A. Pisano, M.L. Pisano (Avv.ti A. Cottone, A. Tinelli, S. Mauceri) c/ Comune di Acicatena (Avv. N. D’Alessandro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Pronuncia che declina la giurisdizione &#8211; Secondo processo &#8211; Salvezza effetti sostanziali e processuali &#8211; Natura &#8211; Nuovo giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur venendo fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta ad un giudice privo di giurisdizione, nel processo proseguito davanti a diversa giurisdizione (1), quest’ultimo giudizio resta senz’altro  &#8211; de iure condito-  un processo nuovo e diverso da quello precedente e non già una diversa fase processuale del medesimo processo	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Corte Cost. 12 marzo 2007, n. 77.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana</b>, <br />	<br />
in sede giurisdizionale, </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1273/2007, proposto<br />	<br />
dai signori <B>PISANO ANGELO</B>, <B>PISANO AGATA</B>, <B>PISANO MARIA LELLA </B>quali figli ed eredi della signora <B>ANGELA MAUGERI PISANO</B> e dalla società <b>AM INVESTIMENTI a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonsa Cottone, Aleandro Tinelli e Salvatore Mauceri ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio della prima;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>COMUNE DI ACICATENA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò D’Alessandro e domiciliato per legge in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria di questa C.G.A.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del T.A.R. Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (sez. II) &#8211; n. 1324 del 26 luglio 2007.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. N. D’Ales-sandro per il Comune di Acicatena;<br />	<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 giugno 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />	<br />
Uditi altresì l’avv. A. Cottone per gli appellanti e l’avv. N. D’Alessandro per il comune appellato;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene  in decisione l’appello  avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per difetto relativo di giurisdizione, il ricorso degli odierni appellanti per la declaratoria di illegittimità e di sopravvenuta inefficacia della deliberazione n. 8691 del 15 dicembre 1981 e della deliberazione n. 8719 del 3 novembre 1983 del Consiglio Comunale di Acicatena, recanti approvazione del progetto generale e del primo stralcio per la costruzione di un parco “Belvedere” nella frazione di Aci San Filippo, per ottenere quindi il risarcimento dei danni subiti dai proprietari dei fondi interessati dalla c.d. occupazione appropriativa ad opera del Comune intimato.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato nel suo primo motivo, volto a contestare la declaratoria di difetto relativo di giurisdizione.<br />	<br />
La sentenza appellata ha dichiarato il difetto relativo di giurisdizione, sulla domanda di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede, “<i>poiché la controversia è stata instaurata con atto di citazione davanti al giudice ordinario, notificato in data 2 giugno 2000</i>”, sicché “<i>la giurisdizione compete al giudice ordinario</i>”.<br />	<br />
Non è qui in discussione l’assunto del primo giudice, secondo cui “<i>le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi (Cass. Sez. Un n. 23241 del 2005). Le stesse controversie, se iniziate dal 1° luglio 1998, al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della l. 205/00, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte Costituzionale, che ravvisando nell’art. 34 d.lgs. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura con l’art. 7 della legge 205, un eccesso di delega, dichiara l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass. Sez. Un. sentenza n. 13432 del 9.6.2006, ordinanza n. 9343/2006, questa relativa ad ogni tipo di occupazione illegittima, essendo secondo la Corte irrilevante definirla usurpativa od appropriativa)</i>”.<br />	<br />
Ciò che, viceversa, non può condividersi è il rilievo che il primo giudice ha attribuito al fatto che “<i>nella fattispecie, come già detto, la controversia è stata introdotta con atto di citazione davanti al Giudice ordinario, notificato al Comune in data 2 giugno 2000</i>”.<br />	<br />
<i>Nulla questio</i>, ovviamente, sulla perdurante rilevabilità della questione “<i>sebbene, con sentenza n. 14 del 2001, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, abbia pronunciato il proprio difetto di giurisdizione e la causa sia stata riassunta davanti a questo [T.A.R.] con ricorso notificato in data 15 marzo 2004 e depositato il successivo 17 marzo</i>”, giacché “<i>deve rilevarsi che nessun giudicato si è formato sulla questione attinente alla giurisdizione, atteso che la rilevabilità della questione in ogni stato e grado del processo esclude che la decisione sulla giurisdizione acquisti autorità di giudicato sino a che non intervenga sul punto una pronuncia della Cass. Sez. Un. (C.d.S. n. 12 del 13.1.1983)</i>”.<br />	<br />
Va tuttavia puntualizzato che l’esattezza di tale assunto deriva, necessariamente, proprio dall’erroneità del riferimento alla data del 2 giugno 2000 (in cui il primo giudizio fu introdotto davanti al giudice ordinario) per individuare il <i>dies a quo</i> dell’odierna litispendenza.<br />	<br />
In effetti, il fatto che non possa nascere alcun vincolo per il giudice amministrativo finché nel giudizio civile non si sia formato il c.d. giudicato panprocessuale sulla giurisdizione – ciò che si verifica solo con la pronuncia, sul punto, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione – è infatti il corollario della rilevanza meramente endoprocessuale del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice di merito in ordine alle questioni di giurisdizione.<br />	<br />
Nondimeno, se fosse esatto l’assunto del primo giudice che il presente processo sia iniziato il 2 giugno 2000 – e, conseguentemente, che si tratti di quello stesso processo svoltosi, in una sua precedente fase, davanti al giudice ordinario – non dovrebbe affatto escludersi il vincolo nascente dal c.d. giudicato endoprocessuale sulla giurisdizione (vincolo che, per definizione, è interno al singolo processo).<br />	<br />
Viceversa, è proprio perché non è esatta tale premessa – ossia che quella odierna sia un’ulteriore fase dello stesso processo iniziato il 2 giugno 2000 davanti al Tribunale ordinario – che non sussiste alcun vincolo per questo giudice in punto di spettanza della giurisdizione, poiché non si è formato il c.d. giudicato panprocessuale su di essa.<br />	<br />
Anche dopo che Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, nel processo proseguito (<i>rectius</i>: reiterato) davanti al giudice munito di giurisdizione, va ancora affermato che il giudizio proposto davanti a una diversa giurisdizione è un processo nuovo e diverso da quello precedentemente incoato in altra sede.<br />	<br />
Ciò almeno fino a quando il legislatore (che pure è stato in tal senso sollecitato tanto ampiamente, quanto finora inutilmente, dalla Corte costituzionale) non intervenisse con una nuova disciplina che, in punto di c.d. <i>translatio iudicii</i>, sia, in ipotesi, diversa da quella attuale.<br />	<br />
In disparte l’improprietà lessicale dei termini “riassunzione ” e “<i>translatio</i>”, ampiamente utilizzati dalla prassi in questa materia, l’intervento della Corte costituzionale si è, infatti, dichiaratamente caratterizzato per l’avere introdotto nell’ordinamento null’altro che il principio di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda nel secondo processo; senza tuttavia incidere su alcun altro istituto processuale vigente, inclusi i principi di incomunicabilità e di reciproca diversità dei giudizi pendenti davanti a giurisdizioni diverse.<br />	<br />
Ne è infatti derivata, e non per caso, anche l’espressa censura della Corte costituzionale all’antitetico assunto di Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109, che, volendo innovare il proprio precedente orientamento, ha cercato invece di consentire in via esegetica “<i>che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di giurisdizione</i>”.<br />	<br />
Al contrario, la Corte costituzionale ha espressamente escluso –negando così la «premessa indispensabile» dell’argomentazione della Cassazione – che “<i>manchi nell&#8217;ordinamento «un espresso divieto della </i>translatio iudicii<i> nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale»</i>”.<br />	<br />
Muovendo da una complessiva esegesi del sistema vigente, la stessa Corte costituzionale ha invece ritenuto di dover desumere l’implicito “<i>divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza</i>”: ossia l’impos-sibilità di ritenere, <i>de iure condito</i>, che sia lo stesso giudizio introdotto davanti al plesso non munito di giurisdizione a proseguire davanti al diverso giudice che ne sia fornito.<br />	<br />
I limiti dell’intervento della Corte sono ben chiariti. “<i>Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell&#8217;ordinamento impone a questa Corte di limitarsi a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione</i>”.<br />	<br />
Null’altro, dunque, è stato innovato da Corte cost. n. 77/07, cit..<br />	<br />
Sicchè deve ritenersi che, pur venendo ora fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della prima domanda anche nel secondo processo, quest’ultimo senz’altro resti – <i>de iure condito</i> – un processo nuovo e diverso rispetto a quello precedente.<br />	<br />
Ne deriva il corollario che la data di introduzione in primo grado di questo processo vada collocata nel 2004 (e non nel 2000), ossia nell’anno in cui il giudizio è stato incardinato per la prima volta davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
È dunque con riferimento al 2004, e non al 2000, che deve essere verificata la sussistenza della giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
Orbene, nel 2004 (al contrario che il 2 giugno 2000; e, dunque, nonostante l’erronea declinatoria resa all’epoca dal giudice ordinario) sussisteva senz’altro la giurisdizione amministrativa sulle domande risarcitorie per cui è causa, in quanto introdotta dalla legge 25 luglio 2000, n. 205, come peraltro ha ricordato la stessa sentenza appellata.<br />	<br />
In conclusione, l’appello va accolto in relazione al suo primo motivo, siccome fondato nei sensi predetti, con conseguente annullamento della sentenza gravata e rinvio della cognizione sulla causa allo stesso giudice di primo grado, cui compete di pronunciare ex novo sul merito delle domande proposte; sono perciò assorbiti, in questa sede, gli ulteriori motivi di appello sul merito dell’affare.<br />	<br />
Si stima opportuno demandare la pronuncia sulle spese dei due gradi di giudizio sin qui svolti alla emananda sentenza definitiva.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il primo motivo di appello, assorbiti gli altri, e per l’effetto annulla la sentenza gravata con rinvio della causa al giudice di primo grado. Spese al definitivo.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo il 26 giugno 2008, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />	<br />
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore<br />	<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario</p>
<p>	<br />
Depositata in segreteria<br />	<br />
il  14 gennaio 2009</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a></p>
<p>Giuseppe Caruso – Presidente f.f., Daniele Burzichelli – Estensore Stranieri (avv. F. Nucara) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 3, d.lg. n. 195 del 2005, ai fini dell&#8217;accesso agli atti relativi all&#8217;analisi dell&#8217;acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d&#8217;acqua potabile con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso – Presidente f.f., Daniele Burzichelli – Estensore<br /> Stranieri (avv. F. Nucara) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 3, d.lg. n. 195 del 2005, ai fini dell&#8217;accesso agli atti relativi all&#8217;analisi dell&#8217;acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d&#8217;acqua potabile con un Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Analisi dell’acqua potabile – Atti – Art.3, d.lg. n.195 del 2005 – Applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza dell’art. 3, d.lg. 19 agosto 2005 n. 195, in tema di accesso alle informazioni ambientali, sono ostensibili gli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con un Comune, con specifico riferimento alla propria utenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 514 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Consolata Stranieri</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara, Avv. in Reggio Calabria, corso Garibaldi, 468/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
<b>Comune di Reggio di Calabria</b>, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l’accesso</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento all’utenza idrica della ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:	</p>
<p align=center>	<br />
<b>FATTO e DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di aver stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria (codice n. 9062410) e di aver rilevato che l’acqua che scende dai rubinetti del proprio appartamento non risulta incolore, né insapore.<br />	<br />
Poiché l’art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 31/2001 impone al Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore, il ricorrente ha effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica.<br />	<br />
Non avendo l’Amministrazione provveduto sull’istanza, il ricorrente ha proposto il presente gravame. <br />	<br />
Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 195/2005, il quale precisa che l’informazione in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.<br />	<br />
Al riguardo va precisato che il precedente art. 2 (“Definizioni”) del decreto legislativo n. 195/2005 dispone che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell&#8217;ambiente, quali l&#8217;aria, l&#8217;atmosfera, l&#8217;acqua, il suolo, il territorio, etc.”.<br />	<br />
Ne consegue che il presente ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più favorevole disciplina di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990).<br />	<br />
Il Tribunale, pertanto, deve ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni e i documenti richiesti dall’interessata.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire alla ricorrenti le informazioni e i documenti richiesti;<br />	<br />
2) condanna il Comune di Reggio Calabria a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente FF<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli Fichera (avv. Zoppolato) c. Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi) la giurisdizione in materia di fermo amministrativo spetta al giudice competente a conoscere del credito posto a fondamento del fermo 1. – Atto amministrativo – Fermo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone  – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli<br /> Fichera (avv. Zoppolato) c. Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi)</span></p>
<hr />
<p>la giurisdizione in materia di fermo amministrativo spetta al giudice competente a conoscere del credito posto a fondamento del fermo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Sospensione pagamento debito P.A. – Ratio &#8211; Compensazione legale con credito P.A.	</p>
<p>2. – Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Giudizio &#8211; P.A. convenuta – Mancato accertamento credito in compensazione – Perdita efficacia fermo.	</p>
<p>3. &#8211; Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Credito contestato – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>4. – Giurisdizione e competenza – Fermo amministrativo – Rileva l natura del credito azionato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il fermo amministrativo di cui all’art. 69, ultimo comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale di esso, con un credito anche se non attuale ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del debitore.	</p>
<p>2. – Se la P.A. convenuta in giudizio omette di chiedere l’accertamento e la liquidazione del suo credito da opporre in compensazione, il fermo amministrativo disposto perde efficacia.	</p>
<p>3. – Il fermo amministrativo può essere disposto anche quando il credito della P.A. sia contestato ma sia ragionevole la sua esistenza.	</p>
<p>4. – La giurisdizione a conoscere del fermo amministrativo spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura del credito a tutela del quale è stato emesso il provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. M. VILARAS – Rel. M. VILARAS avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato a cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Kronoply Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato CE – Aiuti di Stato –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. VILARAS – Rel. M. VILARAS</span></p>
<hr />
<p>avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato a cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Kronoply</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato CE – Aiuti di Stato – Aiuti a finalità regionale destinati a grandi progetti di investimento &#8211; Dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune – Necessità dell’aiuto &#8211; Effetto incentivante dell’aiuto  &#8211; Sussistenza – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene possano cumularsi, per un medesimo progetto di investimento, diversi aiuti tuttavia si richiede che ciascuno di essi sia considerato compatibile con il mercato comune e sia quindi rispettato il presupposto della necessità dell’aiuto.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la dimostrazione che l’aiuto supplementare le fosse economicamente necessario ai fini della completa realizzazione del progetto di investimento. Quest’ultimo pertanto è stato considerato privo del presupposto della necessità e qualificato come aiuto di funzionamento in quanto concesso senza che fosse preteso alcun corrispettivo dal beneficiario e al fine di  migliorare la situazione di liquidità dell’azienda.<br />
Anche qualora l’aiuto soddisfacesse il presupposto dell’effetto incentivante in ogni caso la decisione permarrebbe fondata sulla constatazione dell’inesistenza della necessità dell’aiuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)<br />	<br />
</b>14 gennaio 2009<br />	
</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa T 162/06,<br />	<br />
<b><br />	<br />
Kronoply GmbH &#038; Co. KG,</b> con sede in Heiligengrabe (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, avocats, ricorrente,	</p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata inizialmente dai sigg. K. Gross e T. Scharf, successivamente dai sigg. V. Kreuschitz, K. Gross e T. Scharf, in qualità di agenti, convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50),	</p>
<p align=center>	<br />
<b>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),<br />	<br />
</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. Ciuc&#259;, giudici,<br />	<br />
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 settembre 2008,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
Sentenza<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
 Fatti all’origine della controversia</p>
<p></b>1        La ricorrente, Kronoply GmbH &#038; Co. KG, è un’impresa di diritto tedesco che fabbrica materiali derivati dal legno.<br />	<br />
2        Il 28 gennaio 2000, la ricorrente ha proposto presso l’Investitionsbank des Landes Brandenburg (Banca per gli investimenti del Brandeburgo; in prosieguo: l’«ILB»), una domanda di sovvenzioni fino a concorrenza dell’importo di 77 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 39,36 milioni) per la realizzazione di un sito di produzione di pannelli a lamelle orientate il cui costo totale ammontava a DEM 220 milioni (EUR 112,5 milioni).<br />	<br />
3        Con lettera del 22 dicembre 2000, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, in conformità all’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), un progetto di aiuto all’investimento a favore della ricorrente per un importo di DEM 77 milioni, ai fini della costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, progetto rientrante nel contesto della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale»), come vigente al momento dei fatti. Detta notifica è stata registrata e trattata dalla Commissione con il numero N 813/2000 (in prosieguo: il «procedimento N 813/2000»).<br />	<br />
4        L’importo massimo di un aiuto concesso in base alla disciplina multisettoriale è determinato grazie ad un calcolo che implica la considerazione di diversi parametri e, in particolare, delle condizioni concorrenziali nel settore interessato, denominate fattore T e articolate in quattro livelli: 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Nella fattispecie, il progetto è stato anzitutto notificato dalla Repubblica federale di Germania con un fattore T pari ad 1, che corrisponde ad un progetto che non ha alcun effetto negativo sulla concorrenza.<br />	<br />
5        A seguito di uno scambio di lettere con la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha modificato, il 19 giugno 2001, la sua notifica relativa all’intensità dell’aiuto. Essa ha fatto in particolare sapere alla Commissione che «[aveva] deciso di ricondurre il fattore condizioni concorrenziali notificato dal valore 1 al valore 0,75». Il fattore T pari a 0,75 si applica ai progetti che comportano un aumento della capacità in un settore caratterizzato da una sovracapacità strutturale e/o da un mercato in declino. In applicazione del fattore T pari a 0,75, l’intensità dell’aiuto è stata ricondotta dal 35% al 31,5%, cioè ad un importo totale di aiuto di DEM 69,3 milioni (EUR 35,43 milioni) in luogo dei DEM 77 milioni (EUR 39,36 milioni) inizialmente notificati.<br />	<br />
6        Il 3 luglio 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, una decisione di non sollevare obiezioni alla concessione di tale aiuto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’11 agosto dello stesso anno (GU C 226, pag. 14).<br />	<br />
7        Con lettera del 3 gennaio 2002, la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di modifica della decisione della Commissione 3 luglio 2001 in quanto il mercato di cui trattasi non poteva essere considerato in declino, il che doveva comportare l’applicazione di un fattore T pari ad 1 e l’aumento dell’intensità dell’aiuto autorizzato dal 31,5% al 35% del costo dell’investimento ammissibile.<br />	<br />
8        Con lettera del 5 febbraio 2002, la Commissione si è rifiutata di modificare la sua decisione del 3 luglio 2001 in quanto l’aiuto era stato valutato in base ad un calcolo corretto di tutti i criteri applicabili.<br />	<br />
9        Considerando detta lettera come una decisione della Commissione, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la stessa, che è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale nella sua ordinanza 5 novembre 2003, causa T–130/02, Kronoply/Commissione (Racc. pag. II 4857), a causa dell’assenza di un atto impugnabile.<br />	<br />
10      Con lettera del 22 dicembre 2003, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere alla ricorrente una sovvenzione all’investimento per un importo di EUR 3 936 947, a titolo della disciplina multisettoriale. Tale aiuto è stato registrato con il numero N 609/03.<br />	<br />
11      Con lettera del 18 febbraio 2004, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE in quanto essa nutriva seri dubbi in merito all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto supplementare notificato.<br />	<br />
12      Dopo aver ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di Germania e della ricorrente, la Commissione ha adottato, il 21 settembre 2005, la decisione 2006/262/CE relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50; in prosieguo: la «Decisione»).<br />	<br />
13      Il ‘considerando’ 42 della Decisione è formulato nei termini seguenti:<br />	<br />
«La Commissione conclude che l’aiuto notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Dal momento che l’aiuto non ha effetti incentivanti e non è necessario, non si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 o 3 [CE]. Pertanto, l’aiuto costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile e ad esso non può essere data esecuzione».<br />	<br />
14      L’art. 1 della Decisione è redatto come segue:<br />	<br />
«L’aiuto di Stato a cui, conformemente alla notifica N 609/2003, la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply, per un importo di 3 936 947 euro, è incompatibile con il mercato comune.<br />	<br />
A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Procedimento e conclusioni delle parti</p>
<p></b>15      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.<br />	<br />
16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 settembre 2008.<br />	<br />
17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:<br />	<br />
–        annullare la Decisione;<br />	<br />
–        condannare la Commissione alle spese.<br />	<br />
18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:<br />	<br />
–        respingere il ricorso;<br />	<br />
–        condannare la ricorrente alle spese.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 In diritto</p>
<p></b>19      La ricorrente fa valere cinque motivi a sostegno del ricorso, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’art. 253 CE, in secondo luogo, sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, in terzo luogo, sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE, nonché degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti»), in quarto luogo, sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti e, in quinto luogo, sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti nonché su uno sviamento di potere.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
20      La ricorrente asserisce, da una parte, di non essere in grado di conoscere quali siano le giustificazioni fatte valere dalla Commissione in quanto la Decisione conterrebbe un «difetto» di logica nello sviluppo argomentativo seguito dall’istituzione, in quanto quest’ultima nega in effetti l’esistenza di un effetto incentivante senza tuttavia verificare se tale effetto esista in base ai criteri che essa stessa ha stabilito. In conformità ai termini degli orientamenti, l’effetto incentivante esisterebbe qualora la domanda di aiuto intervenisse prima della realizzazione del progetto, proprio come accade nella fattispecie. Non menzionando tale elemento in fatto la Commissione si sarebbe resa responsabile, oltre che di un’inesattezza a livello dell’accertamento dei fatti, di un difetto di motivazione.<br />	<br />
21      La ricorrente afferma, d’altra parte, che la Commissione non ha esaminato la possibilità, espressamente segnalata dal Tribunale nella sua giurisprudenza, di modificare un aiuto già concesso e autorizzato, in quanto esige, nella sua Decisione, che sussista un altro progetto di investimento idoneo a dar luogo ad una nuova domanda di aiuto. Ne deriverebbe un’insufficienza di motivazione della Decisione.<br />	<br />
22      La Commissione chiede il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
23      Risulta dalla formulazione e dal tenore dell’argomentazione sviluppata dalla ricorrente a sostegno delle due censure sollevate e rientranti nell’enunciato del motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE che dette censure non riguardano propriamente un difetto o un’insufficienza di motivazione, che rientri nella violazione di forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE. Le censure di cui trattasi si sovrappongono in realtà alla critica relativa alla fondatezza della Decisione e quindi della legittimità nel merito di tale atto, che risulterebbe illegittimo in particolare alla luce dell’asserita violazione da parte della Commissione dell’art. 87 CE e delle linee direttrici, a causa segnatamente di un’errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso, nonché alla luce di un asserito sviamento di potere commesso dalla convenuta.<br />	<br />
24      È, al riguardo, sintomatico che le censure relative all’assenza di considerazione da parte della Commissione della data di deposito della domanda di aiuto iniziale e della possibilità, ammessa dal Tribunale, di una modifica dell’aiuto già concesso e autorizzato sono espressamente riprese nell’argomentazione della ricorrente, volta a dimostrare la valutazione erronea dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso, nonché un asserito sviamento di potere.<br />	<br />
25      Occorre comunque constatare che la motivazione della Decisione risponde ai requisiti previsti all’art. 253 CE, come interpretato dalla giurisprudenza.<br />	<br />
26      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adattata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve lasciar apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione, da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni che giustificano la misura adottata nonché al giudice competente di esercitare il suo controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere esaminata non soltanto alla luce della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; 14 febbraio 1990, causa C 350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I 395, punti 15 e 16, nonché 29 febbraio 1996, causa C 56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I 723, punto 86).<br />	<br />
27      Dal ‘considerando’ 42 della Decisione risulta che la misura notificata dalle autorità tedesche il 22 dicembre 2003 è stata considerata dalla Commissione quale aiuto al funzionamento incompatibile non idoneo ad essere autorizzato, per l’assenza di effetti incentivanti e per mancata necessità.<br />	<br />
28      È giocoforza constatare che la Commissione motiva esplicitamente nella Decisione la sua conclusione di assenza di effetto incentivante e di assenza di necessità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
29      Occorre osservare in particolare che la Commissione, riferendosi espressamente all’ordinanza Kronoply/Commissione, di cui al precedente punto 9, indica che essa ritiene che uno Stato membro possa notificare un nuovo aiuto o modificare un progetto che sia già stato autorizzato, comprese le diverse tranche di un aiuto di Stato a favore di un determinato progetto, e che può autorizzarlo essa stessa, a condizione che l’effetto incentivante e la necessità di ciascuna tranche di aiuto possano essere dimostrati (‘considerando’ 24 della Decisione).<br />	<br />
30      La Commissione ricorda anche, al ‘considerando’ 28 della Decisione, i termini del punto 4.2 degli orientamenti, secondo cui occorre presumere l’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto qualora il beneficiario abbia presentato la sua domanda di aiuto prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. Risulta dalla semplice lettura dei ‘considerando’ 24 e 26 35 della Decisione che la Commissione ha effettivamente esaminato la condizione dell’effetto incentivante dell’aiuto, chiarendo perché le circostanze specifiche della presente controversia consentivano di escludere la presunzione di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di concludere per l’assenza di un effetto incentivante.<br />	<br />
31      Del pari, la Commissione ha chiaramente indicato, al ‘considerando’ 24, nonché ai ‘considerando’ 36 39 della Decisione, le ragioni che le consentono di concludere per l’assenza di necessità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
32      Risulta pertanto, da una parte, che la ricorrente è stata posta pienamente in grado di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a dichiarare l’aiuto controverso incompatibile con il mercato comune, come attestato dalle numerose considerazioni contenute nelle memorie della ricorrente dedicate al carattere asseritamente erroneo della valutazione della Commissione in merito all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto controverso, e, dall’altra, che il Tribunale può esercitare il suo controllo.<br />	<br />
33      Ne consegue che il motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE deve essere respinto.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
34      La ricorrente ritiene che l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 offra una base giuridica che consente di modificare un aiuto già concesso e, in particolare, di aumentarlo e che la Commissione ha, nella fattispecie, violato le disposizioni di detto regolamento.<br />	<br />
35      La ricorrente sostiene che, se il Consiglio concede alla Commissione il potere di revocare una decisione e di ordinare la restituzione dell’aiuto nell’ipotesi in cui le informazioni fornite non siano esatte, quest’ultima deve a fortiori essere autorizzata a modificare e ad aumentare un aiuto concesso. Infatti, la modifica e l’aumento di un aiuto produrrebbero conseguenze pregiudizievoli per i diritti dell’interessato notevolmente inferiori della revoca.<br />	<br />
36      La Commissione conclude per il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
37      Sebbene la ricorrente richiami una violazione «delle disposizioni» del regolamento n. 659/1999, essa fa riferimento nella sua argomentazione soltanto all’art. 9 di detto regolamento.<br />	<br />
38      L’art. 9 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Revoca di una decisione», recita come segue:<br />	<br />
«La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15».<br />	<br />
39      Risulta da una lettura meramente testuale dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999 che quest’ultimo ha lo scopo esclusivo di conferire alla Commissione il potere di revoca delle sue decisioni e che esso è applicabile soltanto nel caso in cui alla Commissione siano state trasmesse informazioni inesatte e in cui, sulla base delle medesime, l’istituzione abbia adottato una decisione nella quale constata l’assenza di aiuto o dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune. <br />	<br />
40      Orbene, come giustamente sottolinea la Commissione, la ricorrente ammette espressamente nel ricorso che «siffatta ipotesi non si configura nella fattispecie in quanto le informazioni fornite non erano inesatte». Va anche osservato che, nella fattispecie, la ricorrente non contesta alla Commissione di non aver revocato la sua decisione del 3 luglio 2001.<br />	<br />
41      L’argomentazione «a fortiori» della ricorrente consiste in realtà nel desumere dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999 la possibilità che la Commissione adotti, sul fondamento di detto articolo, una decisione che approva la modifica dell’aiuto già concesso e autorizzato, il che non può essere ammesso dal Tribunale perché risulta da un’interpretazione particolarmente estensiva e manifestamente contra legem dell’articolo di cui trattasi.<br />	<br />
42      In ogni caso, anche se l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 poteva essere considerato come base giuridica idonea ai fini dell’adozione della decisione summenzionata, ciò non significherebbe che qualsiasi aiuto complementare notificato alla Commissione, come nella fattispecie, sia necessariamente compatibile con il mercato comune.<br />	<br />
43      In tale contesto, il motivo di ricorso vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999 deve essere respinto.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE e degli orientamenti<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomento delle parti<br />	<br />
–       Sull’assenza di un effetto incentivante<br />	<br />
44      La ricorrente asserisce in primo luogo che, in conformità al punto 4.2, terzo paragrafo, degli,orientamenti, perché sia soddisfatto il criterio dell’effetto incentivante, sarebbe sufficiente che la domanda di aiuto sia stata presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. Detto criterio unico sarebbe soddisfatto, nella fattispecie, in quanto la domanda di aiuto è stata presentata presso l’organismo nazionale competente il 28 gennaio 2000, cioè prima dell’inizio dei lavori intesi all’esecuzione del progetto. La Commissione, pur avendo ricordato, nella Decisione, il criterio menzionato al punto 4.2 degli orientamenti, non avrebbe esaminato l’effetto incentivante rispetto al momento in cui la ricorrente ha notificato il progetto alle autorità nazionali, bensì rispetto al momento in cui lo Stato membro ha notificato l’aiuto controverso, il che avrebbe indotto la Commissione a violare la disposizione di cui trattasi.<br />	<br />
45      L’approccio seguito dalla Commissione nella Decisione, per quanto riguarda sia la considerazione del momento in cui è stata effettuata la notifica sia del fatto che il progetto sarebbe stato portato a compimento anteriormente ad essa, sarebbe privo di rilievo per la valutazione dell’effetto incentivante, in contrasto con la sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T 126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II 2427), e non terrebbe conto della realtà economica.<br />	<br />
46      La ricorrente ricorda, in secondo luogo, che essa ha chiesto un aiuto di DEM 77 milioni, che rappresenta il 35% del costo degli investimenti, e ha ottenuto dall’ILB DEM 69,3 milioni, che rappresentano il 31,5% dell’importo dell’investimento. La domanda della ricorrente resterebbe valida fino a concorrenza di DEM 7,7 milioni, cioè il 3,5% dell’importo dell’investimento, dato che il procedimento amministrativo di opposizione dinanzi all’ILB non sarebbe ancora concluso.<br />	<br />
47      Essa asserisce che, nella Decisione, la Commissione considera a torto che la domanda di aiuto iniziale fosse «esaurita» con l’adozione della decisione 3 luglio 2001, perché quest’ultima statuisce soltanto su una parte dell’aiuto richiesto. La ricorrente fa ancora osservare che la Decisione è stata adottata in risposta ad una «domanda di modifica», come quella espressamente menzionata nella notifica delle autorità tedesche del 22 dicembre 2003.<br />	<br />
48      La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che la Commissione trascura la circostanza secondo cui non sarebbe necessario che esistano nuovi costi ammissibili per autorizzare un altro aiuto oltre a quello già concesso. Il fatto che sia, in linea di principio, possibile ottenere diversi aiuti per un unico progetto e, di conseguenza, per gli stessi costi ammissibili deriverebbe dall’ultima frase del ‘considerando’ 5 del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30). Tale soluzione sarebbe applicabile agli aiuti regionali, con riserva dell’osservanza del tetto di aiuti del 35% determinato in conformità alle disposizioni della disciplina multisettoriale. Orbene, un’intensità di aiuti del 35% sarebbe, nella fattispecie, compatibile con il mercato comune dato che il fattore «condizioni concorrenziali» di cui tenere conto non sarebbe dello 0,75, bensì pari ad 1.<br />	<br />
–       Sull’assenza di necessità<br />	<br />
49      La ricorrente fa valere che la Commissione ha precisato e circoscritto nell’ambito degli aiuti regionali il criterio di detta necessità nel senso che sarebbe sufficiente, per poterne ammettere l’esistenza, che la relativa domanda sia stata presentata prima dell’inizio della realizzazione del progetto. In tal misura l’esame del criterio della necessità corrisponderebbe a quello dell’effetto incentivante.<br />	<br />
50      Essa sostiene che detto criterio della data di deposito della domanda di aiuto è applicabile anche nell’ipotesi di una modifica dell’aiuto concesso e osserva che la Commissione stessa ammette che la possibilità di un aumento dell’aiuto, menzionata nella giurisprudenza del Tribunale, non è riservata esclusivamente al caso di un progetto totalmente nuovo. A completamento degli esempi esposti dalla Commissione, nei quali avrebbero potuto essere concessi una modifica dell’aiuto o un aiuto supplementare, occorrerebbe aggiungere la menzione dell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, la Commissione abbia effettuato una valutazione erronea del mercato, venga ricercata una prassi autorizzativa uniforme della Commissione e il procedimento amministrativo nazionale di origine non si sia ancora concluso.<br />	<br />
51      L’interpretazione della nozione di necessità svolta dalla Commissione al ‘considerando’ 39 della Decisione sarebbe, inoltre, errata in quanto la Commissione trascurerebbe il fatto che la ricorrente era tenuta a realizzare il progetto entro il termine di 36 mesi, cioè anteriormente al 1º gennaio 2005, a pena di perdere integralmente l’aiuto, in conformità alle disposizioni della disciplina nazionale applicabile. Sarebbe contraddittorio esigere dalla ricorrente la realizzazione del progetto entro un certo lasso di tempo, considerando che la realizzazione nel termine prescritto avrebbe comportato la perdita della possibilità di ottenere l’autorizzazione dell’aumento dell’aiuto. Tale approccio equivarrebbe a negare la giurisprudenza del Tribunale, che prevede la possibilità di una modifica dell’aiuto o la concessione di un aiuto supplementare.<br />	<br />
–       Sulla qualifica dell’aiuto al funzionamento<br />	<br />
52      La ricorrente asserisce che la qualifica di aiuto al funzionamento accolta dalla Commissione nella Decisione è errata, in quanto la notifica della Repubblica federale di Germania riguarda un aiuto regionale e in quanto il complesso delle informazioni fornite alla Commissione da quest’ultima riguarda le esigenze della disciplina multisettoriale.<br />	<br />
53      La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
–       Sulla ricevibilità del motivo <br />	<br />
54      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, con l’implicazione che la sua sola enunciazione astratta non risponde alle esigenze del regolamento di procedura (sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T 102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II 17, punto 68, e 14 maggio 1998, causa T 352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II 1989, punto 333).<br />	<br />
55      Una violazione di tal genere dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura figura tra i motivi di irricevibilità che il Tribunale può rilevare d’ufficio, in qualsiasi momento del procedimento e sentite le parti, ai sensi dell’art. 113 di detto regolamento (sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T 64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II 367, punti 73 e 74, nonché 13 dicembre 1995, cause riunite T 481/93 e T 484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II 2941, punto 75).<br />	<br />
56      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita ad affermare una violazione dell’art. 88 CE senza formulare alcun argomento a sostegno di tale asserto. Interrogata al riguardo dal Tribunale all’udienza, la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione.<br />	<br />
57      In tali circostanze, il motivo di cui trattasi deve essere dichiarato irricevibile in quanto si riferisce alla violazione dell’art. 88 CE.<br />	<br />
–       Sulla fondatezza del motivo <br />	<br />
58      È pacifico che la Commissione ha ritenuto che nessuna delle deroghe previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE potesse essere applicata all’aiuto di Stato di EUR 3 936 947 che la Repubblica federale di Germania intendeva accordare alla ricorrente e che detto aiuto doveva, pertanto, essere dichiarato incompatibile con il mercato comune.<br />	<br />
59      Tanto dalla struttura della Decisione quanto dalla formulazione dei ‘considerando’ che vi figurano risulta che la conclusione della Commissione riposa su due distinti pilastri, cioè l’assenza di incentivazione e l’assenza di necessità dell’aiuto controverso. La Commissione precisa, così, al ‘considerando’ 20 della Decisione che «l’aiuto in questione non soddisfa due condizioni fondamentali: l’effetto incentivante e la necessità».<br />	<br />
60      Queste due condizioni di compatibilità degli aiuti, per quanto possano in determinate ipotesi coincidere, rivestono un significato proprio e distinto, in modo tale che i due pilastri della Decisione relativi all’assenza di incentivazione e all’assenza di necessità devono essere considerati autonomi. Nel contesto del motivo di annullamento in esame, la ricorrente contesta, del resto, specificamente ciascuno dei pilastri della Decisione.<br />	<br />
61      Interrogate all’udienza, le due parti hanno confermato tale lettura del contenuto della Decisione, nonché il necessario cumulo delle due condizioni attinenti all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto per ammettere la compatibilità dello stesso con il mercato comune, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.<br />	<br />
62      Occorre ricordare in questa fase che, nei limiti in cui taluni motivi di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi di cui potrebbero essere inficiati altri motivi che la sorreggono sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo (v., per analogia, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C 302/99 P e C 308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I 5603, punti 26 29, nonché sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T 210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II 5575, punto 42). Inoltre, dal momento in cui il dispositivo di una decisione della Commissione è basato su diversi pilastri argomentativi ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a costituirne la base, l’atto può in via di principio essere annullato soltanto se ognuno di tali pilastri è viziato di illegittimità. In tale ipotesi, un errore o un altro motivo di illegittimità che viziassero soltanto uno dei pilastri dell’argomentazione non potrebbero essere sufficienti a giustificare l’annullamento della decisione controversa in quanto detto errore non poteva avere un’influenza determinante sul dispositivo emanato dall’istituzione autrice dell’atto (v., analogamente, sentenza Graphischer Maschinenbau/Commissione, punto 45 supra, punti 49 51, nonché sentenza General Electric/Commissione, cit., punto 43).<br />	<br />
63      In tali circostanze, occorre anzitutto esaminare le censure della ricorrente formulate nel contesto del motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, a proposito del secondo pilastro della Decisione concernente l’assenza di necessità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
64      Tale articolo stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune:<br />	<br />
«a)      gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;<br />	<br />
(…)<br />	<br />
c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
65      Come la Commissione indica al ‘considerando’ 36 della Decisione, essa può dichiarare un aiuto compatibile con l’art. 87, n. 3, CE soltanto se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini, non deve essere permesso agli Stati membri effettuare versamenti che apporterebbero un miglioramento alla situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessari per conseguire gli scopi previsti dall’art. 87, n. 3, CE (v., in questo senso, sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 17).<br />	<br />
66      Non si può, infatti, ammettere che un aiuto presenti modalità e, in particolare, un importo, i cui effetti restrittivi eccedono quanto necessario perché l’aiuto possa raggiungere gli obiettivi ammessi dal Trattato (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli &#038; Volpi, Racc. pag. 557, punto 15).<br />	<br />
67      Dalla Decisione risulta che la Commissione è pervenuta alla conclusione dell’assenza di necessità dell’aiuto controverso basandosi essenzialmente su due constatazioni obiettive.<br />	<br />
68      La Commissione ha osservato, in primo luogo, che l’aiuto per l’importo di EUR 3 936 947 notificato dalla Repubblica federale di Germania il 22 dicembre 2003 non riguardava né un nuovo progetto di investimento da parte della ricorrente né la creazione di posti di lavoro, ma si riferiva esclusivamente alla costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, oggetto della notifica del 22 dicembre 2000.<br />	<br />
69      Nelle sue memorie scritte, la Commissione cita dunque, senza essere contraddetta dalla ricorrente, una frase estratta dal punto 3.2.2 della notifica del 22 dicembre 2003, secondo cui «tutti gli investimenti che possono essere oggetto di sovvenzioni sono circoscritti agli investimenti inizialmente sollecitati». Risulta anche dalle indicazioni in cifre che compaiono al punto 3.3.1 di tale notifica che l’importo dell’aiuto controverso corrisponde al 3,5% del costo dell’investimento iniziale, elevando quindi l’intensità dell’aiuto dal 31,5% al 35% di detto costo.<br />	<br />
70      La Commissione ha, in secondo luogo, considerato il fatto che il progetto di investimento relativo alla costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate era stato interamente realizzato dalla ricorrente mediante una sovvenzione autorizzata di un importo di EUR 35,43 milioni, che rappresenta un’intensità di aiuto del 31,5% del costo dell’investimento, ben prima della seconda notifica risalente al 22 dicembre 2003.<br />	<br />
71      È pertanto pacifico tra le parti che la ricorrente ha proseguito le sue attività dopo aver ottenuto soltanto un aiuto dell’intensità del 31,5% e che i lavori finalizzati alla costruzione dell’impianto summenzionato, intrapresi nel febbraio 2000, sono stati definitivamente terminati alla fine del gennaio del 2003, cioè quasi un anno prima della seconda notifica.<br />	<br />
72      La Commissione ha dedotto da questa seconda circostanza che l’attività economica della Kronoply era redditizia o che tale impresa non avesse in nessun caso bisogno di aiuti supplementari e che, a tale stadio, qualsiasi nuovo aiuto avrebbe costituito un beneficio imprevisto per la ricorrente (‘considerando’ 39 della Decisione).<br />	<br />
73      Al riguardo è giocoforza constatare che la ricorrente non afferma che la realizzazione completa del progetto di investimento di cui trattasi abbia da ultimo comportato costi supplementari che essa ha dovuto finanziare mediante risorse proprie o mediante un credito e che, per questa ragione, avrebbero aggravato la sua situazione finanziaria. La ricorrente non dimostra pertanto che l’aiuto supplementare di EUR 3 936 947 notificato alla Commissione il 22 dicembre 2003 le fosse economicamente necessario ai fini della completa realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi.<br />	<br />
74      Risulta così che giustamente la Commissione ha considerato in tale contesto che l’aiuto controverso non esigeva dal beneficiario né un corrispettivo né un contributo diretto ad un obiettivo di interesse comune e che si trattava pertanto di un aiuto al funzionamento destinato a coprire le spese correnti che la Kronoply doveva di regola sopportare e che non poteva essere autorizzato.<br />	<br />
75      Occorre al riguardo ricordare che gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti che sono diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività, falsano in via di principio le condizioni di concorrenza (v. sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C 156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I 6857, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
76      L’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente non è idoneo a confutare la conclusione esposta al precedente punto 74.<br />	<br />
77      La ricorrente asserisce, in primo luogo, che dalla prassi decisionale della Commissione, come riportata negli orientamenti, risulta che, proprio come per l’effetto incentivante, al fine di poter determinare la necessità di un aiuto è sufficiente che la domanda nazionale di concessione dell’aiuto sia stata depositata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento.<br />	<br />
78      Occorre, tuttavia, constatare che la ricorrente non fornisce alcun riferimento alle decisioni della Commissione che attestano la prassi di cui si asserisce l’esistenza e che l’esame della Decisione rivela, al contrario, che il punto 4.2, terzo comma, degli orientamenti ha ad oggetto soltanto la condizione relativa all’effetto incentivante dell’aiuto.<br />	<br />
79      Secondo detta disposizione «i regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione dei progetti».<br />	<br />
80      Occorre osservare che tale disposizione si riferisce ad una circostanza di ordine cronologico e fa pertanto rinvio ad un esame ratione temporis, che è assolutamente idoneo alla valutazione relativa all’effetto incentivante. Quest’ultima deve infatti essere effettuata rispetto alla decisione di investire adottata dall’impresa di cui trattasi, decisione che segna l’inizio del processo dinamico necessariamente costituito da un investimento a fini di gestione aziendale del tipo di quello intrapreso dalla ricorrente.<br />	<br />
81      Come viene indicato al ‘considerando’ 30 della Decisione, l’applicazione del criterio del punto 4.2 degli orientamenti mira a stabilire se esista un effetto incentivante, senza indebitamente ritardare l’investimento con un esame completo di tutti gli aspetti economici della decisione di investimento del beneficiario dell’aiuto, che potrebbe rivelarsi molto difficile e/o prendere molto tempo. Quest’ultima preoccupazione chiarisce che, secondo la Commissione, la semplice constatazione che sussiste un’anteriorità della domanda d’aiuto rispetto all’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento consente di presumere che esista un effetto incentivante.<br />	<br />
82      Per contro, la questione posta nel contesto della presente controversia con riferimento alla condizione attinente alla necessità dell’aiuto è quella della valutazione delle condizioni effettive della realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi e dell’esistenza di un corrispettivo, posto a carico della ricorrente, che giustifica la concessione dell’aiuto supplementare notificato il 22 dicembre 2003.<br />	<br />
83      L’argomentazione della ricorrente si risolve in realtà nel far valutare la condizione obiettiva e sostanziale della necessità dell’aiuto alla luce di un criterio puramente formale, il che è inammissibile.<br />	<br />
84      La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’interpretazione da parte della Commissione della nozione di necessità dell’aiuto trascura la circostanza che essa era obbligata, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale applicabile, a realizzare il progetto entro 36 mesi, cioè entro il 1º gennaio 2005, a pena di perdere integralmente l’aiuto, ed equivale a vanificare la giurisprudenza del Tribunale che prevede la possibilità di autorizzare un aumento dell’aiuto già concesso.<br />	<br />
85      È pacifico che, successivamente alla notifica effettuata da uno Stato membro di un progetto di aiuto e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, detto Stato abbia la possibilità di notificare un progetto inteso ad istituire un nuovo aiuto a favore dell’impresa beneficiaria ovvero a modificare l’aiuto ad essa già concesso (sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T 212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II 347, punto 47, nonché ordinanza Kronoply/Commissione, citata al precedente punto 9, punto 50). Tale nuova notifica è soggetta al controllo della Commissione che, in seguito alla verifica delle condizioni previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE, può dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato comune (v., in questo senso, sentenza Nuove Industrie Molisane/Commissione, cit., punto 46).<br />	<br />
86      Lungi dal negare questa possibilità riconosciuta agli Stati membri, la Commissione vi fa espresso riferimento al ‘considerando’ 24 della Decisione. La Commissione ammette chiaramente che per uno stesso progetto di investimento possano essere cumulati diversi aiuti, ma a condizione che ciascuno di essi possa essere considerato compatibile con il mercato comune e che sia quindi rispettato il presupposto della necessità dell’aiuto.<br />	<br />
87      Inoltre, come giustamente sottolinea la Commissione nelle sue memorie scritte, il fatto che una normativa nazionale preveda l’obbligo di realizzare un progetto entro un certo termine non comporta automaticamente la perdita della possibilità di chiedere e di far autorizzare, dopo la scadenza di tale termine, un aumento dell’aiuto già concesso per lo stesso progetto. <br />	<br />
88      Non si può dunque escludere l’ipotesi che uno Stato membro notifichi alla Commissione, dopo la scadenza del termine fissato dalla disciplina nazionale, un aiuto complementare per un dato progetto, la cui esecuzione abbia determinato costi supplementari a causa di fattori esterni imprevedibili.<br />	<br />
89      Spetta alla Commissione determinare, in tale circostanza, se l’aiuto complementare notificato possa essere considerato necessario, prendendo in particolare in considerazione il tetto massimo di intensità dell’aiuto applicabile per gli aiuti a finalità regionale rientranti nella disciplina multisettoriale.<br />	<br />
90      Nella fattispecie la Commissione si è giustamente limitata a constatare che il progetto di investimento di cui trattasi era stato interamente eseguito dalla ricorrente grazie all’aiuto inizialmente autorizzato e anteriormente alla notifica dell’aiuto controverso.<br />	<br />
91      Occorre, infatti, ricordare che la ricorrente non ha mai asserito che la realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi, e quindi di uno degli obiettivi previsti dall’art. 87, n. 3, CE, avesse comportato un costo addizionale e che l’aumento considerato dell’aiuto iniziale per l’importo di EUR 3 936 947, notificato alla Commissione il 22 dicembre 2003, avesse compensato in tutto o in parte tale costo addizionale e dovesse, in tal misura, essere considerato necessario.<br />	<br />
92      La ricorrente si limita ad asserire che un aiuto supplementare a favore di un progetto di investimento deve essere autorizzato qualora, come nella fattispecie:<br />	<br />
–        la Commissione abbia effettuato, nella sua decisione che dichiara l’aiuto iniziale compatibile, una valutazione errata del mercato dei prodotti di cui trattasi;<br />	<br />
–        venga ricercata una prassi di autorizzazione uniforme degli aiuti relativa a tale mercato;<br />	<br />
–        il procedimento amministrativo nazionale relativo alla domanda di aiuto iniziale non sia ancora ultimato.<br />	<br />
93      Si deve osservare, da una parte, che l’affermazione ipotetica di un’errata valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda il mercato dei prodotti di cui trattasi contraddice l’asserto relativo all’esattezza delle informazioni, fornite dalle autorità tedesche, alla luce delle quali è stata adottata la decisione 3 luglio 2001. Dall’altra, le considerazioni della ricorrente ricordate al punto precedente sono prive di qualsiasi pertinenza con riferimento al presupposto della necessità dell’aiuto, come definito ai precedenti punti 65 e 66.<br />	<br />
94      Risulta in realtà dal fascicolo che la notifica dell’aiuto controverso era semplicemente intesa a raggiungere un’intensità dell’aiuto del 35% corrispondente alla domanda di aiuto iniziale, in quanto la ricorrente non aveva manifestamente accettato la fissazione di un coefficiente dello 0,75 per il fattore «condizioni concorrenziali», mentre la Commissione aveva approvato un coefficiente pari ad 1, quanto al progetto di aiuto notificato a favore dell’impresa concorrente Glunz AG, nella sua decisione relativa all’aiuto a favore di detta impresa, adottata qualche settimana dopo la decisione 3 luglio 2001.<br />	<br />
95      La ricorrente censura, in terzo luogo, la qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto al funzionamento basandosi, essenzialmente, sul dettato della notifica del 22 dicembre 2003.<br />	<br />
96      Occorre, tuttavia, osservare che il solo fatto che la notifica da parte di uno Stato membro «riguardi» un aiuto regionale all’investimento non significa che il provvedimento di cui trattasi non possa consistere in un aiuto al funzionamento.<br />	<br />
97      Si deve ricordare che l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, come risulta dall’art. 88 CE e dalla giurisprudenza ad esso relativa, incombe essenzialmente alla Commissione e che quest’ultima gode, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere svolte in ambito comunitario (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C 303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I 1433, punto 34, nonché Germania/Commissione, citata al precedente punto 75, punto 67).<br />	<br />
98      Nella fattispecie, la Commissione ha considerato, a buon diritto, che non ricorreva il presupposto della necessità dell’aiuto e che l’aiuto controverso doveva essere qualificato come aiuto al funzionamento, dato che era stato concesso senza che fosse preteso alcun corrispettivo dal beneficiario e che tale aiuto era destinato a migliorare la situazione di liquidità dell’azienda.<br />	<br />
99      Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia erroneamente concluso per la mancanza della necessità dell’aiuto.<br />	<br />
100    In tali circostanze, e anche supponendo che la Commissione abbia ritenuto a torto che l’aiuto controverso non soddisfacesse il presupposto dell’effetto incentivante nelle circostanze specifiche della fattispecie, contraddistinte dalla notifica di un aiuto supplementare relativo ad un progetto d’investimento già autorizzato e formante un insieme economico inscindibile, va constatato che la Decisione, in conformità alle osservazioni formulate ai precedenti punti 59 62, permarrebbe fondata esclusivamente sulla constatazione dell’inesistenza della necessità dell’aiuto.<br />	<br />
101    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, e degli orientamenti deve essere respinto.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
102    La ricorrente asserisce, in primo luogo, che al ‘considerando’ 22 della Decisione, la Commissione indicherebbe a torto di aver riconosciuto, nell’ambito del procedimento N 813/2000, la pertinenza delle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e di aver accolto le conclusioni dedotte da quest’ultima con riferimento al mercato dei prodotti di cui trattasi. Risulterebbe chiaramente dalla decisione della Commissione 3 luglio 2001 che quest’ultima e la Repubblica federale di Germania non concordavano sulla questione se l’investimento venisse realizzato in un mercato in declino o no.<br />	<br />
103    Essa sostiene, in secondo luogo, che la menzione, che compare anch’essa al ‘considerando’ 22 della Decisione, secondo cui la decisione della Commissione 3 luglio 2001 sarebbe stata accolta dalla Repubblica federale di Germania e dalla ricorrente, è inesatta. Il fatto di non aver proposto ricorso contro detta decisione, che dichiara l’aiuto integralmente compatibile, non può essere considerato come un’accettazione, dato che tale ricorso sarebbe stato irricevibile per mancanza di interesse ad agire. Inoltre, la ricorrente avrebbe avuto l’obbligo giuridico, in conformità alla disciplina nazionale, di realizzare il progetto, come notificato, entro il termine di 36 mesi dall’approvazione da parte della Commissione.<br />	<br />
104    La ricorrente afferma, in terzo luogo, che la Commissione indicherebbe a torto nella Decisione che un’intensità di aiuto del 35% le era già stata rifiutata. Secondo la ricorrente, la differenza tra l’intensità di aiuto del 31,5%, autorizzata nella decisione 3 luglio 2001, e l’intensità di aiuto del 35%, risultante dall’applicazione corretta della disciplina multisettoriale, non era ancora stata oggetto di un procedimento di attribuzione di aiuti di Stato anteriormente alla notifica del 22 dicembre 2003 e quindi sarebbe soltanto con la Decisione che la Commissione avrebbe rifiutato un’intensità di aiuto (cumulata) del 35%.<br />	<br />
105    Essa osserva, in quarto luogo, che nel contesto della verifica dell’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto e quindi del fatto che la domanda di aiuto fosse stata correttamente presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto, la Commissione non menziona neanche una volta, nella Decisione, la data della domanda d’aiuto da essa formulata, che è il 28 gennaio 2000. La Commissione addurrebbe pertanto a sostegno circostanze in fatto incomplete.<br />	<br />
106    La ricorrente conclude che la Commissione, se avesse correttamente accertato i fatti, sarebbe pervenuta ad una conclusione diversa e che gli errori manifesti da essa commessi nell’accertamento dei fatti sono di per sé sufficienti a giustificare l’annullamento della Decisione.<br />	<br />
107    La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
108    Dalla giurisprudenza risulta che non è sufficiente dimostrare, per determinare l’annullamento dell’atto impugnato, che quest’ultimo è viziato da un errore in fatto, ma che è anche necessario che tale errore abbia influito sul contenuto dell’atto stesso o, in altri termini, che, in assenza di tale errore, l’atto avrebbe potuto essere diverso (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 2 maggio 1995, cause riunite T 163/94 e T 165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II 1381, punto 115; 28 ottobre 2004, causa T 35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II 3663, punto 167, nonché 14 marzo 2007, causa T 107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II 669, punto 66).<br />	<br />
109    Nella fattispecie basta constatare che, anche supponendo che la Commissione abbia compiuto i quattro errori in fatto di cui la ricorrente asserisce l’esistenza, la conclusione relativa all’assenza di necessità dell’aiuto rimarrebbe fondata sulla base degli elementi ricordati ai precedenti punti 68 74.<br />	<br />
110    I quattro errori in fatto che si sostiene che la Commissione abbia compiuto nella Decisione, attinenti alla menzione del riconoscimento della pertinenza delle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, a quella dell’accettazione della decisione 3 luglio 2001, al rigetto di un’intensità di aiuto del 35%, nonché all’assenza di una menzione della data precisa del deposito della domanda di aiuto iniziale, non incidono affatto sulla suddetta conclusione e sulla conseguente dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
111    In tale contesto, il motivo di ricorso in esame deve essere respinto perché comunque inefficace.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo di ricorso vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti e su uno sviamento di potere<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
112    La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe valutato in modo manifestamente erroneo il criterio dell’effetto incentivante, considerato che ha omesso di svolgere l’esame del criterio di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di tenere conto del fatto che essa era tenuta a realizzare il suo progetto in un determinato lasso di tempo, in forza delle leggi nazionali autorizzate dalla Commissione stessa. Nella Decisione la Commissione si porrebbe inoltre in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale sarebbe possibile concedere un altro aiuto o modificare un aiuto già concesso.<br />	<br />
113    La Commissione avrebbe anche omesso di avvalersi del proprio potere discrezionale, suffragato dal Tribunale nella giurisprudenza suddetta e ascrittole dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999.<br />	<br />
114    Accontentandosi di basare l’insieme della Decisione sulla mera circostanza in fatto che il progetto sarebbe stato realizzato con un’intensità di aiuto del 31,5% prima che la notifica della Germania le fosse pervenuta, la Commissione lascerebbe intravedere la sua intenzione di arrivare ad un dato risultato fondando la Decisione esclusivamente su circostanze materiali, senza qualificarle né valutarle giuridicamente. L’omissione dell’esame del criterio dell’effetto incentivante avrebbe lo scopo manifesto di consentire di concludere per l’insussistenza di detto effetto. Si dovrebbe ravvisare in tale circostanza uno sviamento di potere da parte della Commissione.<br />	<br />
115    La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
116    Per quanto riguarda il motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione, dall’esame dell’atto di ricorso risulta che la ricorrente sviluppa al riguardo un’argomentazione già presentata a sostegno dei motivi vertenti sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999, nonché sulla violazione dell’art. 87 CE e degli orientamenti.<br />	<br />
117    Orbene, come si è rilevato in precedenza, questi ultimi due motivi non sono idonei a giustificare l’annullamento della Decisione.<br />	<br />
118    Per quanto riguarda il motivo vertente su uno sviamento di potere, l’argomentazione della ricorrente si basa sull’affermazione secondo cui «l’omissione dell’esame del criterio dell’effetto incentivante avrebbe lo scopo manifesto di consentire di concludere per l’insussistenza di tale effetto» e che «si dovrebbe ravvisare in tale circostanza uno sviamento di potere da parte della Commissione».<br />	<br />
119    Dalla mera lettura della Decisione risulta che il motivo di cui trattasi si basa su una premessa errata, nel senso che la Commissione ha effettivamente esaminato il presupposto dell’effetto incentivante dell’aiuto, chiarendo per quale motivo le circostanze specifiche della presente controversia consentivano di confutare la presunzione di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di concludere per l’inesistenza dell’effetto incentivante.<br />	<br />
120    In queste circostanze, si deve dichiarare che la ricorrente non ha fornito la prova che la Commissione sia, nella fattispecie, incorsa in uno sviamento di potere.<br />	<br />
121    Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il motivo in esame non può essere accolto e che quindi il ricorso deve essere integralmente respinto.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle spese</p>
<p></b>122    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dichiara e statuisce:<br />	<br />
1)      Il ricorso è respinto.<br />	<br />
2)      Kronoply GmbH &#038; Co. KG è condannata alle spese.</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2009.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli INPS (avv.ti Riccio, Valente, Patteri) c. Marino prescrizione decennale per i ratei di pensione contestati nell&#8217;esatta entità, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice 1. – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Momento preclusivo rilevabilità – Giudicato esplicito o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone  – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli<br /> INPS (avv.ti Riccio, Valente, Patteri) c. Marino</span></p>
<hr />
<p>prescrizione decennale per i ratei di pensione contestati nell&#8217;esatta entità, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Momento preclusivo rilevabilità – Giudicato esplicito o implicito.	</p>
<p>2. – Pensione e quiescenza – Ratei pensione – Debenza contestata – Prescrizione – Decennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il difetto di giurisdizione può essere rilevato fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.	</p>
<p>2. – Opera la prescrizione decennale con riguardo ai ratei di pensione la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13749_13749.pdf">clicca qui</a></p>
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