<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>14/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-1-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-1-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>14/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-1-2009/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Rel. Mensitieri – P.M. Ceniccola Rolf Joachim (avv.ti Caffarelli, Costantino) c. Prefettura di Como costituisce un error in procedendo la mancata pronuncia del Giudice sulla domanda proposta dalla parte Giustizia civile &#8211; Ricorso in Cassazione – Vizio di mancata pronuncia su domanda – Error in procedendo Costituisce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Mensitieri – P.M. Ceniccola<br /> Rolf Joachim (avv.ti Caffarelli, Costantino) c. Prefettura di Como</span></p>
<hr />
<p>costituisce un error in procedendo la mancata pronuncia del Giudice sulla domanda proposta dalla parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile &#8211; Ricorso in Cassazione – Vizio di mancata pronuncia su domanda – Error in procedendo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce un error in procedendo la mancata pronuncia del Giudice sulla domanda proposta dalla parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13747_13747.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-554/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</a></p>
<p>Pres. Trovato, Est. de Francisco A. Pisano, M.L. Pisano (Avv.ti A. Cottone, A. Tinelli, S. Mauceri) c/ Comune di Acicatena (Avv. N. D’Alessandro) Processo amministrativo &#8211; Pronuncia che declina la giurisdizione &#8211; Secondo processo &#8211; Salvezza effetti sostanziali e processuali &#8211; Natura &#8211; Nuovo giudizio Pur venendo fatti salvi gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato, Est. de Francisco<br /> A. Pisano, M.L. Pisano (Avv.ti A. Cottone, A. Tinelli, S. Mauceri) c/ Comune di Acicatena (Avv. N. D’Alessandro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Pronuncia che declina la giurisdizione &#8211; Secondo processo &#8211; Salvezza effetti sostanziali e processuali &#8211; Natura &#8211; Nuovo giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur venendo fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta ad un giudice privo di giurisdizione, nel processo proseguito davanti a diversa giurisdizione (1), quest’ultimo giudizio resta senz’altro  &#8211; de iure condito-  un processo nuovo e diverso da quello precedente e non già una diversa fase processuale del medesimo processo	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Corte Cost. 12 marzo 2007, n. 77.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana</b>, <br />	<br />
in sede giurisdizionale, </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1273/2007, proposto<br />	<br />
dai signori <B>PISANO ANGELO</B>, <B>PISANO AGATA</B>, <B>PISANO MARIA LELLA </B>quali figli ed eredi della signora <B>ANGELA MAUGERI PISANO</B> e dalla società <b>AM INVESTIMENTI a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonsa Cottone, Aleandro Tinelli e Salvatore Mauceri ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio della prima;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>COMUNE DI ACICATENA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò D’Alessandro e domiciliato per legge in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria di questa C.G.A.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del T.A.R. Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (sez. II) &#8211; n. 1324 del 26 luglio 2007.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. N. D’Ales-sandro per il Comune di Acicatena;<br />	<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 giugno 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />	<br />
Uditi altresì l’avv. A. Cottone per gli appellanti e l’avv. N. D’Alessandro per il comune appellato;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene  in decisione l’appello  avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per difetto relativo di giurisdizione, il ricorso degli odierni appellanti per la declaratoria di illegittimità e di sopravvenuta inefficacia della deliberazione n. 8691 del 15 dicembre 1981 e della deliberazione n. 8719 del 3 novembre 1983 del Consiglio Comunale di Acicatena, recanti approvazione del progetto generale e del primo stralcio per la costruzione di un parco “Belvedere” nella frazione di Aci San Filippo, per ottenere quindi il risarcimento dei danni subiti dai proprietari dei fondi interessati dalla c.d. occupazione appropriativa ad opera del Comune intimato.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato nel suo primo motivo, volto a contestare la declaratoria di difetto relativo di giurisdizione.<br />	<br />
La sentenza appellata ha dichiarato il difetto relativo di giurisdizione, sulla domanda di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede, “<i>poiché la controversia è stata instaurata con atto di citazione davanti al giudice ordinario, notificato in data 2 giugno 2000</i>”, sicché “<i>la giurisdizione compete al giudice ordinario</i>”.<br />	<br />
Non è qui in discussione l’assunto del primo giudice, secondo cui “<i>le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi (Cass. Sez. Un n. 23241 del 2005). Le stesse controversie, se iniziate dal 1° luglio 1998, al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della l. 205/00, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte Costituzionale, che ravvisando nell’art. 34 d.lgs. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura con l’art. 7 della legge 205, un eccesso di delega, dichiara l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass. Sez. Un. sentenza n. 13432 del 9.6.2006, ordinanza n. 9343/2006, questa relativa ad ogni tipo di occupazione illegittima, essendo secondo la Corte irrilevante definirla usurpativa od appropriativa)</i>”.<br />	<br />
Ciò che, viceversa, non può condividersi è il rilievo che il primo giudice ha attribuito al fatto che “<i>nella fattispecie, come già detto, la controversia è stata introdotta con atto di citazione davanti al Giudice ordinario, notificato al Comune in data 2 giugno 2000</i>”.<br />	<br />
<i>Nulla questio</i>, ovviamente, sulla perdurante rilevabilità della questione “<i>sebbene, con sentenza n. 14 del 2001, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, abbia pronunciato il proprio difetto di giurisdizione e la causa sia stata riassunta davanti a questo [T.A.R.] con ricorso notificato in data 15 marzo 2004 e depositato il successivo 17 marzo</i>”, giacché “<i>deve rilevarsi che nessun giudicato si è formato sulla questione attinente alla giurisdizione, atteso che la rilevabilità della questione in ogni stato e grado del processo esclude che la decisione sulla giurisdizione acquisti autorità di giudicato sino a che non intervenga sul punto una pronuncia della Cass. Sez. Un. (C.d.S. n. 12 del 13.1.1983)</i>”.<br />	<br />
Va tuttavia puntualizzato che l’esattezza di tale assunto deriva, necessariamente, proprio dall’erroneità del riferimento alla data del 2 giugno 2000 (in cui il primo giudizio fu introdotto davanti al giudice ordinario) per individuare il <i>dies a quo</i> dell’odierna litispendenza.<br />	<br />
In effetti, il fatto che non possa nascere alcun vincolo per il giudice amministrativo finché nel giudizio civile non si sia formato il c.d. giudicato panprocessuale sulla giurisdizione – ciò che si verifica solo con la pronuncia, sul punto, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione – è infatti il corollario della rilevanza meramente endoprocessuale del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice di merito in ordine alle questioni di giurisdizione.<br />	<br />
Nondimeno, se fosse esatto l’assunto del primo giudice che il presente processo sia iniziato il 2 giugno 2000 – e, conseguentemente, che si tratti di quello stesso processo svoltosi, in una sua precedente fase, davanti al giudice ordinario – non dovrebbe affatto escludersi il vincolo nascente dal c.d. giudicato endoprocessuale sulla giurisdizione (vincolo che, per definizione, è interno al singolo processo).<br />	<br />
Viceversa, è proprio perché non è esatta tale premessa – ossia che quella odierna sia un’ulteriore fase dello stesso processo iniziato il 2 giugno 2000 davanti al Tribunale ordinario – che non sussiste alcun vincolo per questo giudice in punto di spettanza della giurisdizione, poiché non si è formato il c.d. giudicato panprocessuale su di essa.<br />	<br />
Anche dopo che Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, nel processo proseguito (<i>rectius</i>: reiterato) davanti al giudice munito di giurisdizione, va ancora affermato che il giudizio proposto davanti a una diversa giurisdizione è un processo nuovo e diverso da quello precedentemente incoato in altra sede.<br />	<br />
Ciò almeno fino a quando il legislatore (che pure è stato in tal senso sollecitato tanto ampiamente, quanto finora inutilmente, dalla Corte costituzionale) non intervenisse con una nuova disciplina che, in punto di c.d. <i>translatio iudicii</i>, sia, in ipotesi, diversa da quella attuale.<br />	<br />
In disparte l’improprietà lessicale dei termini “riassunzione ” e “<i>translatio</i>”, ampiamente utilizzati dalla prassi in questa materia, l’intervento della Corte costituzionale si è, infatti, dichiaratamente caratterizzato per l’avere introdotto nell’ordinamento null’altro che il principio di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda nel secondo processo; senza tuttavia incidere su alcun altro istituto processuale vigente, inclusi i principi di incomunicabilità e di reciproca diversità dei giudizi pendenti davanti a giurisdizioni diverse.<br />	<br />
Ne è infatti derivata, e non per caso, anche l’espressa censura della Corte costituzionale all’antitetico assunto di Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109, che, volendo innovare il proprio precedente orientamento, ha cercato invece di consentire in via esegetica “<i>che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di giurisdizione</i>”.<br />	<br />
Al contrario, la Corte costituzionale ha espressamente escluso –negando così la «premessa indispensabile» dell’argomentazione della Cassazione – che “<i>manchi nell&#8217;ordinamento «un espresso divieto della </i>translatio iudicii<i> nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale»</i>”.<br />	<br />
Muovendo da una complessiva esegesi del sistema vigente, la stessa Corte costituzionale ha invece ritenuto di dover desumere l’implicito “<i>divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza</i>”: ossia l’impos-sibilità di ritenere, <i>de iure condito</i>, che sia lo stesso giudizio introdotto davanti al plesso non munito di giurisdizione a proseguire davanti al diverso giudice che ne sia fornito.<br />	<br />
I limiti dell’intervento della Corte sono ben chiariti. “<i>Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell&#8217;ordinamento impone a questa Corte di limitarsi a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione</i>”.<br />	<br />
Null’altro, dunque, è stato innovato da Corte cost. n. 77/07, cit..<br />	<br />
Sicchè deve ritenersi che, pur venendo ora fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della prima domanda anche nel secondo processo, quest’ultimo senz’altro resti – <i>de iure condito</i> – un processo nuovo e diverso rispetto a quello precedente.<br />	<br />
Ne deriva il corollario che la data di introduzione in primo grado di questo processo vada collocata nel 2004 (e non nel 2000), ossia nell’anno in cui il giudizio è stato incardinato per la prima volta davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
È dunque con riferimento al 2004, e non al 2000, che deve essere verificata la sussistenza della giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
Orbene, nel 2004 (al contrario che il 2 giugno 2000; e, dunque, nonostante l’erronea declinatoria resa all’epoca dal giudice ordinario) sussisteva senz’altro la giurisdizione amministrativa sulle domande risarcitorie per cui è causa, in quanto introdotta dalla legge 25 luglio 2000, n. 205, come peraltro ha ricordato la stessa sentenza appellata.<br />	<br />
In conclusione, l’appello va accolto in relazione al suo primo motivo, siccome fondato nei sensi predetti, con conseguente annullamento della sentenza gravata e rinvio della cognizione sulla causa allo stesso giudice di primo grado, cui compete di pronunciare ex novo sul merito delle domande proposte; sono perciò assorbiti, in questa sede, gli ulteriori motivi di appello sul merito dell’affare.<br />	<br />
Si stima opportuno demandare la pronuncia sulle spese dei due gradi di giudizio sin qui svolti alla emananda sentenza definitiva.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il primo motivo di appello, assorbiti gli altri, e per l’effetto annulla la sentenza gravata con rinvio della causa al giudice di primo grado. Spese al definitivo.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo il 26 giugno 2008, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />	<br />
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore<br />	<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario</p>
<p>	<br />
Depositata in segreteria<br />	<br />
il  14 gennaio 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-1-2009-n-4/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a></p>
<p>Giuseppe Caruso – Presidente f.f., Daniele Burzichelli – Estensore Stranieri (avv. F. Nucara) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 3, d.lg. n. 195 del 2005, ai fini dell&#8217;accesso agli atti relativi all&#8217;analisi dell&#8217;acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d&#8217;acqua potabile con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso – Presidente f.f., Daniele Burzichelli – Estensore<br /> Stranieri (avv. F. Nucara) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 3, d.lg. n. 195 del 2005, ai fini dell&#8217;accesso agli atti relativi all&#8217;analisi dell&#8217;acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d&#8217;acqua potabile con un Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Analisi dell’acqua potabile – Atti – Art.3, d.lg. n.195 del 2005 – Applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza dell’art. 3, d.lg. 19 agosto 2005 n. 195, in tema di accesso alle informazioni ambientali, sono ostensibili gli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con un Comune, con specifico riferimento alla propria utenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 514 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Consolata Stranieri</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara, Avv. in Reggio Calabria, corso Garibaldi, 468/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
<b>Comune di Reggio di Calabria</b>, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l’accesso</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento all’utenza idrica della ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:	</p>
<p align=center>	<br />
<b>FATTO e DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di aver stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria (codice n. 9062410) e di aver rilevato che l’acqua che scende dai rubinetti del proprio appartamento non risulta incolore, né insapore.<br />	<br />
Poiché l’art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 31/2001 impone al Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore, il ricorrente ha effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica.<br />	<br />
Non avendo l’Amministrazione provveduto sull’istanza, il ricorrente ha proposto il presente gravame. <br />	<br />
Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 195/2005, il quale precisa che l’informazione in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.<br />	<br />
Al riguardo va precisato che il precedente art. 2 (“Definizioni”) del decreto legislativo n. 195/2005 dispone che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell&#8217;ambiente, quali l&#8217;aria, l&#8217;atmosfera, l&#8217;acqua, il suolo, il territorio, etc.”.<br />	<br />
Ne consegue che il presente ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più favorevole disciplina di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990).<br />	<br />
Il Tribunale, pertanto, deve ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni e i documenti richiesti dall’interessata.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire alla ricorrenti le informazioni e i documenti richiesti;<br />	<br />
2) condanna il Comune di Reggio Calabria a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente FF<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-14-1-2009-n-18/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli Fichera (avv. Zoppolato) c. Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi) la giurisdizione in materia di fermo amministrativo spetta al giudice competente a conoscere del credito posto a fondamento del fermo 1. – Atto amministrativo – Fermo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone  – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli<br /> Fichera (avv. Zoppolato) c. Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi)</span></p>
<hr />
<p>la giurisdizione in materia di fermo amministrativo spetta al giudice competente a conoscere del credito posto a fondamento del fermo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Sospensione pagamento debito P.A. – Ratio &#8211; Compensazione legale con credito P.A.	</p>
<p>2. – Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Giudizio &#8211; P.A. convenuta – Mancato accertamento credito in compensazione – Perdita efficacia fermo.	</p>
<p>3. &#8211; Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Credito contestato – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>4. – Giurisdizione e competenza – Fermo amministrativo – Rileva l natura del credito azionato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il fermo amministrativo di cui all’art. 69, ultimo comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale di esso, con un credito anche se non attuale ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del debitore.	</p>
<p>2. – Se la P.A. convenuta in giudizio omette di chiedere l’accertamento e la liquidazione del suo credito da opporre in compensazione, il fermo amministrativo disposto perde efficacia.	</p>
<p>3. – Il fermo amministrativo può essere disposto anche quando il credito della P.A. sia contestato ma sia ragionevole la sua esistenza.	</p>
<p>4. – La giurisdizione a conoscere del fermo amministrativo spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura del credito a tutela del quale è stato emesso il provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13748_13748.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-555/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. M. VILARAS – Rel. M. VILARAS avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato a cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Kronoply Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato CE – Aiuti di Stato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. VILARAS – Rel. M. VILARAS</span></p>
<hr />
<p>avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato a cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Kronoply</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato CE – Aiuti di Stato – Aiuti a finalità regionale destinati a grandi progetti di investimento &#8211; Dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune – Necessità dell’aiuto &#8211; Effetto incentivante dell’aiuto  &#8211; Sussistenza – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene possano cumularsi, per un medesimo progetto di investimento, diversi aiuti tuttavia si richiede che ciascuno di essi sia considerato compatibile con il mercato comune e sia quindi rispettato il presupposto della necessità dell’aiuto.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la dimostrazione che l’aiuto supplementare le fosse economicamente necessario ai fini della completa realizzazione del progetto di investimento. Quest’ultimo pertanto è stato considerato privo del presupposto della necessità e qualificato come aiuto di funzionamento in quanto concesso senza che fosse preteso alcun corrispettivo dal beneficiario e al fine di  migliorare la situazione di liquidità dell’azienda.<br />
Anche qualora l’aiuto soddisfacesse il presupposto dell’effetto incentivante in ogni caso la decisione permarrebbe fondata sulla constatazione dell’inesistenza della necessità dell’aiuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)<br />	<br />
</b>14 gennaio 2009<br />	
</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa T 162/06,<br />	<br />
<b><br />	<br />
Kronoply GmbH &#038; Co. KG,</b> con sede in Heiligengrabe (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, avocats, ricorrente,	</p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata inizialmente dai sigg. K. Gross e T. Scharf, successivamente dai sigg. V. Kreuschitz, K. Gross e T. Scharf, in qualità di agenti, convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50),	</p>
<p align=center>	<br />
<b>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),<br />	<br />
</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. Ciuc&#259;, giudici,<br />	<br />
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 settembre 2008,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
Sentenza<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
 Fatti all’origine della controversia</p>
<p></b>1        La ricorrente, Kronoply GmbH &#038; Co. KG, è un’impresa di diritto tedesco che fabbrica materiali derivati dal legno.<br />	<br />
2        Il 28 gennaio 2000, la ricorrente ha proposto presso l’Investitionsbank des Landes Brandenburg (Banca per gli investimenti del Brandeburgo; in prosieguo: l’«ILB»), una domanda di sovvenzioni fino a concorrenza dell’importo di 77 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 39,36 milioni) per la realizzazione di un sito di produzione di pannelli a lamelle orientate il cui costo totale ammontava a DEM 220 milioni (EUR 112,5 milioni).<br />	<br />
3        Con lettera del 22 dicembre 2000, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, in conformità all’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), un progetto di aiuto all’investimento a favore della ricorrente per un importo di DEM 77 milioni, ai fini della costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, progetto rientrante nel contesto della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale»), come vigente al momento dei fatti. Detta notifica è stata registrata e trattata dalla Commissione con il numero N 813/2000 (in prosieguo: il «procedimento N 813/2000»).<br />	<br />
4        L’importo massimo di un aiuto concesso in base alla disciplina multisettoriale è determinato grazie ad un calcolo che implica la considerazione di diversi parametri e, in particolare, delle condizioni concorrenziali nel settore interessato, denominate fattore T e articolate in quattro livelli: 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Nella fattispecie, il progetto è stato anzitutto notificato dalla Repubblica federale di Germania con un fattore T pari ad 1, che corrisponde ad un progetto che non ha alcun effetto negativo sulla concorrenza.<br />	<br />
5        A seguito di uno scambio di lettere con la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha modificato, il 19 giugno 2001, la sua notifica relativa all’intensità dell’aiuto. Essa ha fatto in particolare sapere alla Commissione che «[aveva] deciso di ricondurre il fattore condizioni concorrenziali notificato dal valore 1 al valore 0,75». Il fattore T pari a 0,75 si applica ai progetti che comportano un aumento della capacità in un settore caratterizzato da una sovracapacità strutturale e/o da un mercato in declino. In applicazione del fattore T pari a 0,75, l’intensità dell’aiuto è stata ricondotta dal 35% al 31,5%, cioè ad un importo totale di aiuto di DEM 69,3 milioni (EUR 35,43 milioni) in luogo dei DEM 77 milioni (EUR 39,36 milioni) inizialmente notificati.<br />	<br />
6        Il 3 luglio 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, una decisione di non sollevare obiezioni alla concessione di tale aiuto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’11 agosto dello stesso anno (GU C 226, pag. 14).<br />	<br />
7        Con lettera del 3 gennaio 2002, la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di modifica della decisione della Commissione 3 luglio 2001 in quanto il mercato di cui trattasi non poteva essere considerato in declino, il che doveva comportare l’applicazione di un fattore T pari ad 1 e l’aumento dell’intensità dell’aiuto autorizzato dal 31,5% al 35% del costo dell’investimento ammissibile.<br />	<br />
8        Con lettera del 5 febbraio 2002, la Commissione si è rifiutata di modificare la sua decisione del 3 luglio 2001 in quanto l’aiuto era stato valutato in base ad un calcolo corretto di tutti i criteri applicabili.<br />	<br />
9        Considerando detta lettera come una decisione della Commissione, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la stessa, che è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale nella sua ordinanza 5 novembre 2003, causa T–130/02, Kronoply/Commissione (Racc. pag. II 4857), a causa dell’assenza di un atto impugnabile.<br />	<br />
10      Con lettera del 22 dicembre 2003, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere alla ricorrente una sovvenzione all’investimento per un importo di EUR 3 936 947, a titolo della disciplina multisettoriale. Tale aiuto è stato registrato con il numero N 609/03.<br />	<br />
11      Con lettera del 18 febbraio 2004, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE in quanto essa nutriva seri dubbi in merito all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto supplementare notificato.<br />	<br />
12      Dopo aver ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di Germania e della ricorrente, la Commissione ha adottato, il 21 settembre 2005, la decisione 2006/262/CE relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50; in prosieguo: la «Decisione»).<br />	<br />
13      Il ‘considerando’ 42 della Decisione è formulato nei termini seguenti:<br />	<br />
«La Commissione conclude che l’aiuto notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Dal momento che l’aiuto non ha effetti incentivanti e non è necessario, non si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 o 3 [CE]. Pertanto, l’aiuto costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile e ad esso non può essere data esecuzione».<br />	<br />
14      L’art. 1 della Decisione è redatto come segue:<br />	<br />
«L’aiuto di Stato a cui, conformemente alla notifica N 609/2003, la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply, per un importo di 3 936 947 euro, è incompatibile con il mercato comune.<br />	<br />
A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Procedimento e conclusioni delle parti</p>
<p></b>15      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.<br />	<br />
16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 settembre 2008.<br />	<br />
17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:<br />	<br />
–        annullare la Decisione;<br />	<br />
–        condannare la Commissione alle spese.<br />	<br />
18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:<br />	<br />
–        respingere il ricorso;<br />	<br />
–        condannare la ricorrente alle spese.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 In diritto</p>
<p></b>19      La ricorrente fa valere cinque motivi a sostegno del ricorso, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’art. 253 CE, in secondo luogo, sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, in terzo luogo, sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE, nonché degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti»), in quarto luogo, sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti e, in quinto luogo, sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti nonché su uno sviamento di potere.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
20      La ricorrente asserisce, da una parte, di non essere in grado di conoscere quali siano le giustificazioni fatte valere dalla Commissione in quanto la Decisione conterrebbe un «difetto» di logica nello sviluppo argomentativo seguito dall’istituzione, in quanto quest’ultima nega in effetti l’esistenza di un effetto incentivante senza tuttavia verificare se tale effetto esista in base ai criteri che essa stessa ha stabilito. In conformità ai termini degli orientamenti, l’effetto incentivante esisterebbe qualora la domanda di aiuto intervenisse prima della realizzazione del progetto, proprio come accade nella fattispecie. Non menzionando tale elemento in fatto la Commissione si sarebbe resa responsabile, oltre che di un’inesattezza a livello dell’accertamento dei fatti, di un difetto di motivazione.<br />	<br />
21      La ricorrente afferma, d’altra parte, che la Commissione non ha esaminato la possibilità, espressamente segnalata dal Tribunale nella sua giurisprudenza, di modificare un aiuto già concesso e autorizzato, in quanto esige, nella sua Decisione, che sussista un altro progetto di investimento idoneo a dar luogo ad una nuova domanda di aiuto. Ne deriverebbe un’insufficienza di motivazione della Decisione.<br />	<br />
22      La Commissione chiede il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
23      Risulta dalla formulazione e dal tenore dell’argomentazione sviluppata dalla ricorrente a sostegno delle due censure sollevate e rientranti nell’enunciato del motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE che dette censure non riguardano propriamente un difetto o un’insufficienza di motivazione, che rientri nella violazione di forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE. Le censure di cui trattasi si sovrappongono in realtà alla critica relativa alla fondatezza della Decisione e quindi della legittimità nel merito di tale atto, che risulterebbe illegittimo in particolare alla luce dell’asserita violazione da parte della Commissione dell’art. 87 CE e delle linee direttrici, a causa segnatamente di un’errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso, nonché alla luce di un asserito sviamento di potere commesso dalla convenuta.<br />	<br />
24      È, al riguardo, sintomatico che le censure relative all’assenza di considerazione da parte della Commissione della data di deposito della domanda di aiuto iniziale e della possibilità, ammessa dal Tribunale, di una modifica dell’aiuto già concesso e autorizzato sono espressamente riprese nell’argomentazione della ricorrente, volta a dimostrare la valutazione erronea dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso, nonché un asserito sviamento di potere.<br />	<br />
25      Occorre comunque constatare che la motivazione della Decisione risponde ai requisiti previsti all’art. 253 CE, come interpretato dalla giurisprudenza.<br />	<br />
26      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adattata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve lasciar apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione, da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni che giustificano la misura adottata nonché al giudice competente di esercitare il suo controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere esaminata non soltanto alla luce della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; 14 febbraio 1990, causa C 350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I 395, punti 15 e 16, nonché 29 febbraio 1996, causa C 56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I 723, punto 86).<br />	<br />
27      Dal ‘considerando’ 42 della Decisione risulta che la misura notificata dalle autorità tedesche il 22 dicembre 2003 è stata considerata dalla Commissione quale aiuto al funzionamento incompatibile non idoneo ad essere autorizzato, per l’assenza di effetti incentivanti e per mancata necessità.<br />	<br />
28      È giocoforza constatare che la Commissione motiva esplicitamente nella Decisione la sua conclusione di assenza di effetto incentivante e di assenza di necessità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
29      Occorre osservare in particolare che la Commissione, riferendosi espressamente all’ordinanza Kronoply/Commissione, di cui al precedente punto 9, indica che essa ritiene che uno Stato membro possa notificare un nuovo aiuto o modificare un progetto che sia già stato autorizzato, comprese le diverse tranche di un aiuto di Stato a favore di un determinato progetto, e che può autorizzarlo essa stessa, a condizione che l’effetto incentivante e la necessità di ciascuna tranche di aiuto possano essere dimostrati (‘considerando’ 24 della Decisione).<br />	<br />
30      La Commissione ricorda anche, al ‘considerando’ 28 della Decisione, i termini del punto 4.2 degli orientamenti, secondo cui occorre presumere l’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto qualora il beneficiario abbia presentato la sua domanda di aiuto prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. Risulta dalla semplice lettura dei ‘considerando’ 24 e 26 35 della Decisione che la Commissione ha effettivamente esaminato la condizione dell’effetto incentivante dell’aiuto, chiarendo perché le circostanze specifiche della presente controversia consentivano di escludere la presunzione di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di concludere per l’assenza di un effetto incentivante.<br />	<br />
31      Del pari, la Commissione ha chiaramente indicato, al ‘considerando’ 24, nonché ai ‘considerando’ 36 39 della Decisione, le ragioni che le consentono di concludere per l’assenza di necessità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
32      Risulta pertanto, da una parte, che la ricorrente è stata posta pienamente in grado di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a dichiarare l’aiuto controverso incompatibile con il mercato comune, come attestato dalle numerose considerazioni contenute nelle memorie della ricorrente dedicate al carattere asseritamente erroneo della valutazione della Commissione in merito all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto controverso, e, dall’altra, che il Tribunale può esercitare il suo controllo.<br />	<br />
33      Ne consegue che il motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE deve essere respinto.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
34      La ricorrente ritiene che l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 offra una base giuridica che consente di modificare un aiuto già concesso e, in particolare, di aumentarlo e che la Commissione ha, nella fattispecie, violato le disposizioni di detto regolamento.<br />	<br />
35      La ricorrente sostiene che, se il Consiglio concede alla Commissione il potere di revocare una decisione e di ordinare la restituzione dell’aiuto nell’ipotesi in cui le informazioni fornite non siano esatte, quest’ultima deve a fortiori essere autorizzata a modificare e ad aumentare un aiuto concesso. Infatti, la modifica e l’aumento di un aiuto produrrebbero conseguenze pregiudizievoli per i diritti dell’interessato notevolmente inferiori della revoca.<br />	<br />
36      La Commissione conclude per il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
37      Sebbene la ricorrente richiami una violazione «delle disposizioni» del regolamento n. 659/1999, essa fa riferimento nella sua argomentazione soltanto all’art. 9 di detto regolamento.<br />	<br />
38      L’art. 9 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Revoca di una decisione», recita come segue:<br />	<br />
«La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15».<br />	<br />
39      Risulta da una lettura meramente testuale dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999 che quest’ultimo ha lo scopo esclusivo di conferire alla Commissione il potere di revoca delle sue decisioni e che esso è applicabile soltanto nel caso in cui alla Commissione siano state trasmesse informazioni inesatte e in cui, sulla base delle medesime, l’istituzione abbia adottato una decisione nella quale constata l’assenza di aiuto o dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune. <br />	<br />
40      Orbene, come giustamente sottolinea la Commissione, la ricorrente ammette espressamente nel ricorso che «siffatta ipotesi non si configura nella fattispecie in quanto le informazioni fornite non erano inesatte». Va anche osservato che, nella fattispecie, la ricorrente non contesta alla Commissione di non aver revocato la sua decisione del 3 luglio 2001.<br />	<br />
41      L’argomentazione «a fortiori» della ricorrente consiste in realtà nel desumere dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999 la possibilità che la Commissione adotti, sul fondamento di detto articolo, una decisione che approva la modifica dell’aiuto già concesso e autorizzato, il che non può essere ammesso dal Tribunale perché risulta da un’interpretazione particolarmente estensiva e manifestamente contra legem dell’articolo di cui trattasi.<br />	<br />
42      In ogni caso, anche se l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 poteva essere considerato come base giuridica idonea ai fini dell’adozione della decisione summenzionata, ciò non significherebbe che qualsiasi aiuto complementare notificato alla Commissione, come nella fattispecie, sia necessariamente compatibile con il mercato comune.<br />	<br />
43      In tale contesto, il motivo di ricorso vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999 deve essere respinto.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE e degli orientamenti<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomento delle parti<br />	<br />
–       Sull’assenza di un effetto incentivante<br />	<br />
44      La ricorrente asserisce in primo luogo che, in conformità al punto 4.2, terzo paragrafo, degli,orientamenti, perché sia soddisfatto il criterio dell’effetto incentivante, sarebbe sufficiente che la domanda di aiuto sia stata presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. Detto criterio unico sarebbe soddisfatto, nella fattispecie, in quanto la domanda di aiuto è stata presentata presso l’organismo nazionale competente il 28 gennaio 2000, cioè prima dell’inizio dei lavori intesi all’esecuzione del progetto. La Commissione, pur avendo ricordato, nella Decisione, il criterio menzionato al punto 4.2 degli orientamenti, non avrebbe esaminato l’effetto incentivante rispetto al momento in cui la ricorrente ha notificato il progetto alle autorità nazionali, bensì rispetto al momento in cui lo Stato membro ha notificato l’aiuto controverso, il che avrebbe indotto la Commissione a violare la disposizione di cui trattasi.<br />	<br />
45      L’approccio seguito dalla Commissione nella Decisione, per quanto riguarda sia la considerazione del momento in cui è stata effettuata la notifica sia del fatto che il progetto sarebbe stato portato a compimento anteriormente ad essa, sarebbe privo di rilievo per la valutazione dell’effetto incentivante, in contrasto con la sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T 126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II 2427), e non terrebbe conto della realtà economica.<br />	<br />
46      La ricorrente ricorda, in secondo luogo, che essa ha chiesto un aiuto di DEM 77 milioni, che rappresenta il 35% del costo degli investimenti, e ha ottenuto dall’ILB DEM 69,3 milioni, che rappresentano il 31,5% dell’importo dell’investimento. La domanda della ricorrente resterebbe valida fino a concorrenza di DEM 7,7 milioni, cioè il 3,5% dell’importo dell’investimento, dato che il procedimento amministrativo di opposizione dinanzi all’ILB non sarebbe ancora concluso.<br />	<br />
47      Essa asserisce che, nella Decisione, la Commissione considera a torto che la domanda di aiuto iniziale fosse «esaurita» con l’adozione della decisione 3 luglio 2001, perché quest’ultima statuisce soltanto su una parte dell’aiuto richiesto. La ricorrente fa ancora osservare che la Decisione è stata adottata in risposta ad una «domanda di modifica», come quella espressamente menzionata nella notifica delle autorità tedesche del 22 dicembre 2003.<br />	<br />
48      La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che la Commissione trascura la circostanza secondo cui non sarebbe necessario che esistano nuovi costi ammissibili per autorizzare un altro aiuto oltre a quello già concesso. Il fatto che sia, in linea di principio, possibile ottenere diversi aiuti per un unico progetto e, di conseguenza, per gli stessi costi ammissibili deriverebbe dall’ultima frase del ‘considerando’ 5 del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30). Tale soluzione sarebbe applicabile agli aiuti regionali, con riserva dell’osservanza del tetto di aiuti del 35% determinato in conformità alle disposizioni della disciplina multisettoriale. Orbene, un’intensità di aiuti del 35% sarebbe, nella fattispecie, compatibile con il mercato comune dato che il fattore «condizioni concorrenziali» di cui tenere conto non sarebbe dello 0,75, bensì pari ad 1.<br />	<br />
–       Sull’assenza di necessità<br />	<br />
49      La ricorrente fa valere che la Commissione ha precisato e circoscritto nell’ambito degli aiuti regionali il criterio di detta necessità nel senso che sarebbe sufficiente, per poterne ammettere l’esistenza, che la relativa domanda sia stata presentata prima dell’inizio della realizzazione del progetto. In tal misura l’esame del criterio della necessità corrisponderebbe a quello dell’effetto incentivante.<br />	<br />
50      Essa sostiene che detto criterio della data di deposito della domanda di aiuto è applicabile anche nell’ipotesi di una modifica dell’aiuto concesso e osserva che la Commissione stessa ammette che la possibilità di un aumento dell’aiuto, menzionata nella giurisprudenza del Tribunale, non è riservata esclusivamente al caso di un progetto totalmente nuovo. A completamento degli esempi esposti dalla Commissione, nei quali avrebbero potuto essere concessi una modifica dell’aiuto o un aiuto supplementare, occorrerebbe aggiungere la menzione dell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, la Commissione abbia effettuato una valutazione erronea del mercato, venga ricercata una prassi autorizzativa uniforme della Commissione e il procedimento amministrativo nazionale di origine non si sia ancora concluso.<br />	<br />
51      L’interpretazione della nozione di necessità svolta dalla Commissione al ‘considerando’ 39 della Decisione sarebbe, inoltre, errata in quanto la Commissione trascurerebbe il fatto che la ricorrente era tenuta a realizzare il progetto entro il termine di 36 mesi, cioè anteriormente al 1º gennaio 2005, a pena di perdere integralmente l’aiuto, in conformità alle disposizioni della disciplina nazionale applicabile. Sarebbe contraddittorio esigere dalla ricorrente la realizzazione del progetto entro un certo lasso di tempo, considerando che la realizzazione nel termine prescritto avrebbe comportato la perdita della possibilità di ottenere l’autorizzazione dell’aumento dell’aiuto. Tale approccio equivarrebbe a negare la giurisprudenza del Tribunale, che prevede la possibilità di una modifica dell’aiuto o la concessione di un aiuto supplementare.<br />	<br />
–       Sulla qualifica dell’aiuto al funzionamento<br />	<br />
52      La ricorrente asserisce che la qualifica di aiuto al funzionamento accolta dalla Commissione nella Decisione è errata, in quanto la notifica della Repubblica federale di Germania riguarda un aiuto regionale e in quanto il complesso delle informazioni fornite alla Commissione da quest’ultima riguarda le esigenze della disciplina multisettoriale.<br />	<br />
53      La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
–       Sulla ricevibilità del motivo <br />	<br />
54      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, con l’implicazione che la sua sola enunciazione astratta non risponde alle esigenze del regolamento di procedura (sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T 102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II 17, punto 68, e 14 maggio 1998, causa T 352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II 1989, punto 333).<br />	<br />
55      Una violazione di tal genere dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura figura tra i motivi di irricevibilità che il Tribunale può rilevare d’ufficio, in qualsiasi momento del procedimento e sentite le parti, ai sensi dell’art. 113 di detto regolamento (sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T 64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II 367, punti 73 e 74, nonché 13 dicembre 1995, cause riunite T 481/93 e T 484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II 2941, punto 75).<br />	<br />
56      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita ad affermare una violazione dell’art. 88 CE senza formulare alcun argomento a sostegno di tale asserto. Interrogata al riguardo dal Tribunale all’udienza, la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione.<br />	<br />
57      In tali circostanze, il motivo di cui trattasi deve essere dichiarato irricevibile in quanto si riferisce alla violazione dell’art. 88 CE.<br />	<br />
–       Sulla fondatezza del motivo <br />	<br />
58      È pacifico che la Commissione ha ritenuto che nessuna delle deroghe previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE potesse essere applicata all’aiuto di Stato di EUR 3 936 947 che la Repubblica federale di Germania intendeva accordare alla ricorrente e che detto aiuto doveva, pertanto, essere dichiarato incompatibile con il mercato comune.<br />	<br />
59      Tanto dalla struttura della Decisione quanto dalla formulazione dei ‘considerando’ che vi figurano risulta che la conclusione della Commissione riposa su due distinti pilastri, cioè l’assenza di incentivazione e l’assenza di necessità dell’aiuto controverso. La Commissione precisa, così, al ‘considerando’ 20 della Decisione che «l’aiuto in questione non soddisfa due condizioni fondamentali: l’effetto incentivante e la necessità».<br />	<br />
60      Queste due condizioni di compatibilità degli aiuti, per quanto possano in determinate ipotesi coincidere, rivestono un significato proprio e distinto, in modo tale che i due pilastri della Decisione relativi all’assenza di incentivazione e all’assenza di necessità devono essere considerati autonomi. Nel contesto del motivo di annullamento in esame, la ricorrente contesta, del resto, specificamente ciascuno dei pilastri della Decisione.<br />	<br />
61      Interrogate all’udienza, le due parti hanno confermato tale lettura del contenuto della Decisione, nonché il necessario cumulo delle due condizioni attinenti all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto per ammettere la compatibilità dello stesso con il mercato comune, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.<br />	<br />
62      Occorre ricordare in questa fase che, nei limiti in cui taluni motivi di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi di cui potrebbero essere inficiati altri motivi che la sorreggono sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo (v., per analogia, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C 302/99 P e C 308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I 5603, punti 26 29, nonché sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T 210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II 5575, punto 42). Inoltre, dal momento in cui il dispositivo di una decisione della Commissione è basato su diversi pilastri argomentativi ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a costituirne la base, l’atto può in via di principio essere annullato soltanto se ognuno di tali pilastri è viziato di illegittimità. In tale ipotesi, un errore o un altro motivo di illegittimità che viziassero soltanto uno dei pilastri dell’argomentazione non potrebbero essere sufficienti a giustificare l’annullamento della decisione controversa in quanto detto errore non poteva avere un’influenza determinante sul dispositivo emanato dall’istituzione autrice dell’atto (v., analogamente, sentenza Graphischer Maschinenbau/Commissione, punto 45 supra, punti 49 51, nonché sentenza General Electric/Commissione, cit., punto 43).<br />	<br />
63      In tali circostanze, occorre anzitutto esaminare le censure della ricorrente formulate nel contesto del motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, a proposito del secondo pilastro della Decisione concernente l’assenza di necessità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
64      Tale articolo stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune:<br />	<br />
«a)      gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;<br />	<br />
(…)<br />	<br />
c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
65      Come la Commissione indica al ‘considerando’ 36 della Decisione, essa può dichiarare un aiuto compatibile con l’art. 87, n. 3, CE soltanto se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini, non deve essere permesso agli Stati membri effettuare versamenti che apporterebbero un miglioramento alla situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessari per conseguire gli scopi previsti dall’art. 87, n. 3, CE (v., in questo senso, sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 17).<br />	<br />
66      Non si può, infatti, ammettere che un aiuto presenti modalità e, in particolare, un importo, i cui effetti restrittivi eccedono quanto necessario perché l’aiuto possa raggiungere gli obiettivi ammessi dal Trattato (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli &#038; Volpi, Racc. pag. 557, punto 15).<br />	<br />
67      Dalla Decisione risulta che la Commissione è pervenuta alla conclusione dell’assenza di necessità dell’aiuto controverso basandosi essenzialmente su due constatazioni obiettive.<br />	<br />
68      La Commissione ha osservato, in primo luogo, che l’aiuto per l’importo di EUR 3 936 947 notificato dalla Repubblica federale di Germania il 22 dicembre 2003 non riguardava né un nuovo progetto di investimento da parte della ricorrente né la creazione di posti di lavoro, ma si riferiva esclusivamente alla costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, oggetto della notifica del 22 dicembre 2000.<br />	<br />
69      Nelle sue memorie scritte, la Commissione cita dunque, senza essere contraddetta dalla ricorrente, una frase estratta dal punto 3.2.2 della notifica del 22 dicembre 2003, secondo cui «tutti gli investimenti che possono essere oggetto di sovvenzioni sono circoscritti agli investimenti inizialmente sollecitati». Risulta anche dalle indicazioni in cifre che compaiono al punto 3.3.1 di tale notifica che l’importo dell’aiuto controverso corrisponde al 3,5% del costo dell’investimento iniziale, elevando quindi l’intensità dell’aiuto dal 31,5% al 35% di detto costo.<br />	<br />
70      La Commissione ha, in secondo luogo, considerato il fatto che il progetto di investimento relativo alla costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate era stato interamente realizzato dalla ricorrente mediante una sovvenzione autorizzata di un importo di EUR 35,43 milioni, che rappresenta un’intensità di aiuto del 31,5% del costo dell’investimento, ben prima della seconda notifica risalente al 22 dicembre 2003.<br />	<br />
71      È pertanto pacifico tra le parti che la ricorrente ha proseguito le sue attività dopo aver ottenuto soltanto un aiuto dell’intensità del 31,5% e che i lavori finalizzati alla costruzione dell’impianto summenzionato, intrapresi nel febbraio 2000, sono stati definitivamente terminati alla fine del gennaio del 2003, cioè quasi un anno prima della seconda notifica.<br />	<br />
72      La Commissione ha dedotto da questa seconda circostanza che l’attività economica della Kronoply era redditizia o che tale impresa non avesse in nessun caso bisogno di aiuti supplementari e che, a tale stadio, qualsiasi nuovo aiuto avrebbe costituito un beneficio imprevisto per la ricorrente (‘considerando’ 39 della Decisione).<br />	<br />
73      Al riguardo è giocoforza constatare che la ricorrente non afferma che la realizzazione completa del progetto di investimento di cui trattasi abbia da ultimo comportato costi supplementari che essa ha dovuto finanziare mediante risorse proprie o mediante un credito e che, per questa ragione, avrebbero aggravato la sua situazione finanziaria. La ricorrente non dimostra pertanto che l’aiuto supplementare di EUR 3 936 947 notificato alla Commissione il 22 dicembre 2003 le fosse economicamente necessario ai fini della completa realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi.<br />	<br />
74      Risulta così che giustamente la Commissione ha considerato in tale contesto che l’aiuto controverso non esigeva dal beneficiario né un corrispettivo né un contributo diretto ad un obiettivo di interesse comune e che si trattava pertanto di un aiuto al funzionamento destinato a coprire le spese correnti che la Kronoply doveva di regola sopportare e che non poteva essere autorizzato.<br />	<br />
75      Occorre al riguardo ricordare che gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti che sono diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività, falsano in via di principio le condizioni di concorrenza (v. sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C 156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I 6857, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
76      L’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente non è idoneo a confutare la conclusione esposta al precedente punto 74.<br />	<br />
77      La ricorrente asserisce, in primo luogo, che dalla prassi decisionale della Commissione, come riportata negli orientamenti, risulta che, proprio come per l’effetto incentivante, al fine di poter determinare la necessità di un aiuto è sufficiente che la domanda nazionale di concessione dell’aiuto sia stata depositata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento.<br />	<br />
78      Occorre, tuttavia, constatare che la ricorrente non fornisce alcun riferimento alle decisioni della Commissione che attestano la prassi di cui si asserisce l’esistenza e che l’esame della Decisione rivela, al contrario, che il punto 4.2, terzo comma, degli orientamenti ha ad oggetto soltanto la condizione relativa all’effetto incentivante dell’aiuto.<br />	<br />
79      Secondo detta disposizione «i regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione dei progetti».<br />	<br />
80      Occorre osservare che tale disposizione si riferisce ad una circostanza di ordine cronologico e fa pertanto rinvio ad un esame ratione temporis, che è assolutamente idoneo alla valutazione relativa all’effetto incentivante. Quest’ultima deve infatti essere effettuata rispetto alla decisione di investire adottata dall’impresa di cui trattasi, decisione che segna l’inizio del processo dinamico necessariamente costituito da un investimento a fini di gestione aziendale del tipo di quello intrapreso dalla ricorrente.<br />	<br />
81      Come viene indicato al ‘considerando’ 30 della Decisione, l’applicazione del criterio del punto 4.2 degli orientamenti mira a stabilire se esista un effetto incentivante, senza indebitamente ritardare l’investimento con un esame completo di tutti gli aspetti economici della decisione di investimento del beneficiario dell’aiuto, che potrebbe rivelarsi molto difficile e/o prendere molto tempo. Quest’ultima preoccupazione chiarisce che, secondo la Commissione, la semplice constatazione che sussiste un’anteriorità della domanda d’aiuto rispetto all’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento consente di presumere che esista un effetto incentivante.<br />	<br />
82      Per contro, la questione posta nel contesto della presente controversia con riferimento alla condizione attinente alla necessità dell’aiuto è quella della valutazione delle condizioni effettive della realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi e dell’esistenza di un corrispettivo, posto a carico della ricorrente, che giustifica la concessione dell’aiuto supplementare notificato il 22 dicembre 2003.<br />	<br />
83      L’argomentazione della ricorrente si risolve in realtà nel far valutare la condizione obiettiva e sostanziale della necessità dell’aiuto alla luce di un criterio puramente formale, il che è inammissibile.<br />	<br />
84      La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’interpretazione da parte della Commissione della nozione di necessità dell’aiuto trascura la circostanza che essa era obbligata, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale applicabile, a realizzare il progetto entro 36 mesi, cioè entro il 1º gennaio 2005, a pena di perdere integralmente l’aiuto, ed equivale a vanificare la giurisprudenza del Tribunale che prevede la possibilità di autorizzare un aumento dell’aiuto già concesso.<br />	<br />
85      È pacifico che, successivamente alla notifica effettuata da uno Stato membro di un progetto di aiuto e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, detto Stato abbia la possibilità di notificare un progetto inteso ad istituire un nuovo aiuto a favore dell’impresa beneficiaria ovvero a modificare l’aiuto ad essa già concesso (sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T 212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II 347, punto 47, nonché ordinanza Kronoply/Commissione, citata al precedente punto 9, punto 50). Tale nuova notifica è soggetta al controllo della Commissione che, in seguito alla verifica delle condizioni previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE, può dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato comune (v., in questo senso, sentenza Nuove Industrie Molisane/Commissione, cit., punto 46).<br />	<br />
86      Lungi dal negare questa possibilità riconosciuta agli Stati membri, la Commissione vi fa espresso riferimento al ‘considerando’ 24 della Decisione. La Commissione ammette chiaramente che per uno stesso progetto di investimento possano essere cumulati diversi aiuti, ma a condizione che ciascuno di essi possa essere considerato compatibile con il mercato comune e che sia quindi rispettato il presupposto della necessità dell’aiuto.<br />	<br />
87      Inoltre, come giustamente sottolinea la Commissione nelle sue memorie scritte, il fatto che una normativa nazionale preveda l’obbligo di realizzare un progetto entro un certo termine non comporta automaticamente la perdita della possibilità di chiedere e di far autorizzare, dopo la scadenza di tale termine, un aumento dell’aiuto già concesso per lo stesso progetto. <br />	<br />
88      Non si può dunque escludere l’ipotesi che uno Stato membro notifichi alla Commissione, dopo la scadenza del termine fissato dalla disciplina nazionale, un aiuto complementare per un dato progetto, la cui esecuzione abbia determinato costi supplementari a causa di fattori esterni imprevedibili.<br />	<br />
89      Spetta alla Commissione determinare, in tale circostanza, se l’aiuto complementare notificato possa essere considerato necessario, prendendo in particolare in considerazione il tetto massimo di intensità dell’aiuto applicabile per gli aiuti a finalità regionale rientranti nella disciplina multisettoriale.<br />	<br />
90      Nella fattispecie la Commissione si è giustamente limitata a constatare che il progetto di investimento di cui trattasi era stato interamente eseguito dalla ricorrente grazie all’aiuto inizialmente autorizzato e anteriormente alla notifica dell’aiuto controverso.<br />	<br />
91      Occorre, infatti, ricordare che la ricorrente non ha mai asserito che la realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi, e quindi di uno degli obiettivi previsti dall’art. 87, n. 3, CE, avesse comportato un costo addizionale e che l’aumento considerato dell’aiuto iniziale per l’importo di EUR 3 936 947, notificato alla Commissione il 22 dicembre 2003, avesse compensato in tutto o in parte tale costo addizionale e dovesse, in tal misura, essere considerato necessario.<br />	<br />
92      La ricorrente si limita ad asserire che un aiuto supplementare a favore di un progetto di investimento deve essere autorizzato qualora, come nella fattispecie:<br />	<br />
–        la Commissione abbia effettuato, nella sua decisione che dichiara l’aiuto iniziale compatibile, una valutazione errata del mercato dei prodotti di cui trattasi;<br />	<br />
–        venga ricercata una prassi di autorizzazione uniforme degli aiuti relativa a tale mercato;<br />	<br />
–        il procedimento amministrativo nazionale relativo alla domanda di aiuto iniziale non sia ancora ultimato.<br />	<br />
93      Si deve osservare, da una parte, che l’affermazione ipotetica di un’errata valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda il mercato dei prodotti di cui trattasi contraddice l’asserto relativo all’esattezza delle informazioni, fornite dalle autorità tedesche, alla luce delle quali è stata adottata la decisione 3 luglio 2001. Dall’altra, le considerazioni della ricorrente ricordate al punto precedente sono prive di qualsiasi pertinenza con riferimento al presupposto della necessità dell’aiuto, come definito ai precedenti punti 65 e 66.<br />	<br />
94      Risulta in realtà dal fascicolo che la notifica dell’aiuto controverso era semplicemente intesa a raggiungere un’intensità dell’aiuto del 35% corrispondente alla domanda di aiuto iniziale, in quanto la ricorrente non aveva manifestamente accettato la fissazione di un coefficiente dello 0,75 per il fattore «condizioni concorrenziali», mentre la Commissione aveva approvato un coefficiente pari ad 1, quanto al progetto di aiuto notificato a favore dell’impresa concorrente Glunz AG, nella sua decisione relativa all’aiuto a favore di detta impresa, adottata qualche settimana dopo la decisione 3 luglio 2001.<br />	<br />
95      La ricorrente censura, in terzo luogo, la qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto al funzionamento basandosi, essenzialmente, sul dettato della notifica del 22 dicembre 2003.<br />	<br />
96      Occorre, tuttavia, osservare che il solo fatto che la notifica da parte di uno Stato membro «riguardi» un aiuto regionale all’investimento non significa che il provvedimento di cui trattasi non possa consistere in un aiuto al funzionamento.<br />	<br />
97      Si deve ricordare che l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, come risulta dall’art. 88 CE e dalla giurisprudenza ad esso relativa, incombe essenzialmente alla Commissione e che quest’ultima gode, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere svolte in ambito comunitario (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C 303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I 1433, punto 34, nonché Germania/Commissione, citata al precedente punto 75, punto 67).<br />	<br />
98      Nella fattispecie, la Commissione ha considerato, a buon diritto, che non ricorreva il presupposto della necessità dell’aiuto e che l’aiuto controverso doveva essere qualificato come aiuto al funzionamento, dato che era stato concesso senza che fosse preteso alcun corrispettivo dal beneficiario e che tale aiuto era destinato a migliorare la situazione di liquidità dell’azienda.<br />	<br />
99      Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia erroneamente concluso per la mancanza della necessità dell’aiuto.<br />	<br />
100    In tali circostanze, e anche supponendo che la Commissione abbia ritenuto a torto che l’aiuto controverso non soddisfacesse il presupposto dell’effetto incentivante nelle circostanze specifiche della fattispecie, contraddistinte dalla notifica di un aiuto supplementare relativo ad un progetto d’investimento già autorizzato e formante un insieme economico inscindibile, va constatato che la Decisione, in conformità alle osservazioni formulate ai precedenti punti 59 62, permarrebbe fondata esclusivamente sulla constatazione dell’inesistenza della necessità dell’aiuto.<br />	<br />
101    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, e degli orientamenti deve essere respinto.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
102    La ricorrente asserisce, in primo luogo, che al ‘considerando’ 22 della Decisione, la Commissione indicherebbe a torto di aver riconosciuto, nell’ambito del procedimento N 813/2000, la pertinenza delle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e di aver accolto le conclusioni dedotte da quest’ultima con riferimento al mercato dei prodotti di cui trattasi. Risulterebbe chiaramente dalla decisione della Commissione 3 luglio 2001 che quest’ultima e la Repubblica federale di Germania non concordavano sulla questione se l’investimento venisse realizzato in un mercato in declino o no.<br />	<br />
103    Essa sostiene, in secondo luogo, che la menzione, che compare anch’essa al ‘considerando’ 22 della Decisione, secondo cui la decisione della Commissione 3 luglio 2001 sarebbe stata accolta dalla Repubblica federale di Germania e dalla ricorrente, è inesatta. Il fatto di non aver proposto ricorso contro detta decisione, che dichiara l’aiuto integralmente compatibile, non può essere considerato come un’accettazione, dato che tale ricorso sarebbe stato irricevibile per mancanza di interesse ad agire. Inoltre, la ricorrente avrebbe avuto l’obbligo giuridico, in conformità alla disciplina nazionale, di realizzare il progetto, come notificato, entro il termine di 36 mesi dall’approvazione da parte della Commissione.<br />	<br />
104    La ricorrente afferma, in terzo luogo, che la Commissione indicherebbe a torto nella Decisione che un’intensità di aiuto del 35% le era già stata rifiutata. Secondo la ricorrente, la differenza tra l’intensità di aiuto del 31,5%, autorizzata nella decisione 3 luglio 2001, e l’intensità di aiuto del 35%, risultante dall’applicazione corretta della disciplina multisettoriale, non era ancora stata oggetto di un procedimento di attribuzione di aiuti di Stato anteriormente alla notifica del 22 dicembre 2003 e quindi sarebbe soltanto con la Decisione che la Commissione avrebbe rifiutato un’intensità di aiuto (cumulata) del 35%.<br />	<br />
105    Essa osserva, in quarto luogo, che nel contesto della verifica dell’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto e quindi del fatto che la domanda di aiuto fosse stata correttamente presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto, la Commissione non menziona neanche una volta, nella Decisione, la data della domanda d’aiuto da essa formulata, che è il 28 gennaio 2000. La Commissione addurrebbe pertanto a sostegno circostanze in fatto incomplete.<br />	<br />
106    La ricorrente conclude che la Commissione, se avesse correttamente accertato i fatti, sarebbe pervenuta ad una conclusione diversa e che gli errori manifesti da essa commessi nell’accertamento dei fatti sono di per sé sufficienti a giustificare l’annullamento della Decisione.<br />	<br />
107    La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
108    Dalla giurisprudenza risulta che non è sufficiente dimostrare, per determinare l’annullamento dell’atto impugnato, che quest’ultimo è viziato da un errore in fatto, ma che è anche necessario che tale errore abbia influito sul contenuto dell’atto stesso o, in altri termini, che, in assenza di tale errore, l’atto avrebbe potuto essere diverso (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 2 maggio 1995, cause riunite T 163/94 e T 165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II 1381, punto 115; 28 ottobre 2004, causa T 35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II 3663, punto 167, nonché 14 marzo 2007, causa T 107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II 669, punto 66).<br />	<br />
109    Nella fattispecie basta constatare che, anche supponendo che la Commissione abbia compiuto i quattro errori in fatto di cui la ricorrente asserisce l’esistenza, la conclusione relativa all’assenza di necessità dell’aiuto rimarrebbe fondata sulla base degli elementi ricordati ai precedenti punti 68 74.<br />	<br />
110    I quattro errori in fatto che si sostiene che la Commissione abbia compiuto nella Decisione, attinenti alla menzione del riconoscimento della pertinenza delle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, a quella dell’accettazione della decisione 3 luglio 2001, al rigetto di un’intensità di aiuto del 35%, nonché all’assenza di una menzione della data precisa del deposito della domanda di aiuto iniziale, non incidono affatto sulla suddetta conclusione e sulla conseguente dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto controverso.<br />	<br />
111    In tale contesto, il motivo di ricorso in esame deve essere respinto perché comunque inefficace.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sul motivo di ricorso vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti e su uno sviamento di potere<br />	<br />
</i><br />	<br />
 Argomenti delle parti<br />	<br />
112    La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe valutato in modo manifestamente erroneo il criterio dell’effetto incentivante, considerato che ha omesso di svolgere l’esame del criterio di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di tenere conto del fatto che essa era tenuta a realizzare il suo progetto in un determinato lasso di tempo, in forza delle leggi nazionali autorizzate dalla Commissione stessa. Nella Decisione la Commissione si porrebbe inoltre in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale sarebbe possibile concedere un altro aiuto o modificare un aiuto già concesso.<br />	<br />
113    La Commissione avrebbe anche omesso di avvalersi del proprio potere discrezionale, suffragato dal Tribunale nella giurisprudenza suddetta e ascrittole dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999.<br />	<br />
114    Accontentandosi di basare l’insieme della Decisione sulla mera circostanza in fatto che il progetto sarebbe stato realizzato con un’intensità di aiuto del 31,5% prima che la notifica della Germania le fosse pervenuta, la Commissione lascerebbe intravedere la sua intenzione di arrivare ad un dato risultato fondando la Decisione esclusivamente su circostanze materiali, senza qualificarle né valutarle giuridicamente. L’omissione dell’esame del criterio dell’effetto incentivante avrebbe lo scopo manifesto di consentire di concludere per l’insussistenza di detto effetto. Si dovrebbe ravvisare in tale circostanza uno sviamento di potere da parte della Commissione.<br />	<br />
115    La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.</p>
<p> Giudizio del Tribunale<br />	<br />
116    Per quanto riguarda il motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione, dall’esame dell’atto di ricorso risulta che la ricorrente sviluppa al riguardo un’argomentazione già presentata a sostegno dei motivi vertenti sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999, nonché sulla violazione dell’art. 87 CE e degli orientamenti.<br />	<br />
117    Orbene, come si è rilevato in precedenza, questi ultimi due motivi non sono idonei a giustificare l’annullamento della Decisione.<br />	<br />
118    Per quanto riguarda il motivo vertente su uno sviamento di potere, l’argomentazione della ricorrente si basa sull’affermazione secondo cui «l’omissione dell’esame del criterio dell’effetto incentivante avrebbe lo scopo manifesto di consentire di concludere per l’insussistenza di tale effetto» e che «si dovrebbe ravvisare in tale circostanza uno sviamento di potere da parte della Commissione».<br />	<br />
119    Dalla mera lettura della Decisione risulta che il motivo di cui trattasi si basa su una premessa errata, nel senso che la Commissione ha effettivamente esaminato il presupposto dell’effetto incentivante dell’aiuto, chiarendo per quale motivo le circostanze specifiche della presente controversia consentivano di confutare la presunzione di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di concludere per l’inesistenza dell’effetto incentivante.<br />	<br />
120    In queste circostanze, si deve dichiarare che la ricorrente non ha fornito la prova che la Commissione sia, nella fattispecie, incorsa in uno sviamento di potere.<br />	<br />
121    Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il motivo in esame non può essere accolto e che quindi il ricorso deve essere integralmente respinto.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle spese</p>
<p></b>122    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dichiara e statuisce:<br />	<br />
1)      Il ricorso è respinto.<br />	<br />
2)      Kronoply GmbH &#038; Co. KG è condannata alle spese.</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-14-1-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli INPS (avv.ti Riccio, Valente, Patteri) c. Marino prescrizione decennale per i ratei di pensione contestati nell&#8217;esatta entità, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice 1. – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Momento preclusivo rilevabilità – Giudicato esplicito o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone  – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli<br /> INPS (avv.ti Riccio, Valente, Patteri) c. Marino</span></p>
<hr />
<p>prescrizione decennale per i ratei di pensione contestati nell&#8217;esatta entità, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Momento preclusivo rilevabilità – Giudicato esplicito o implicito.	</p>
<p>2. – Pensione e quiescenza – Ratei pensione – Debenza contestata – Prescrizione – Decennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il difetto di giurisdizione può essere rilevato fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.	</p>
<p>2. – Opera la prescrizione decennale con riguardo ai ratei di pensione la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13749_13749.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-1-2009-n-162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-1-2009-n-162/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-1-2009-n-162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.162</a></p>
<p>Pres. Perrelli Est. Dongiovanni Financial Service S.r.l. (Avv. M. L. Acciari) c/ Provincia di Viterbo (Avv. M. T. Strangola) sull&#8217;annullabilità della dichiarazione di pubblica utilità nelle ipotesi di mancata indicazione dei termini di avvio e conclusione della procedura espropriativa 1. Espropriazione per P.U. – Termini – Mancata indicazione – Nullità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-1-2009-n-162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-1-2009-n-162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli  Est. Dongiovanni<br /> Financial Service S.r.l. (Avv. M. L. Acciari) c/ Provincia di Viterbo (Avv. M. T. Strangola)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullabilità della dichiarazione di pubblica utilità nelle ipotesi di mancata indicazione dei termini di avvio e conclusione della procedura espropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Termini – Mancata indicazione – Nullità – Esclusione – Annullabilità – Sussistenza &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. –-  Occupazione usurpativa ed appropriativa &#8211; Risarcimento del danno –- Dies a quo – Individuazione &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure espropriative, la mancata o incompleta indicazione dei termini  di avvio e di conclusione della procedura, di cui all’art13 della l. 2359/1865, nell’atto con cui si dichiara la pubblica utilità, non determina la nullità ma soltanto l&#8217;annullabilità dell’atto stesso. Di conseguenza tale dichiarazione di pubblica utilità va impugnata nei termini decadenziali di cui all’art.21 della l. n. 1034/1971(1).  	</p>
<p>2. In materia di espropriazioni, in caso di occupazione usurpativa, il dies a quo di commissione dell’illecito va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, va fatto decorrere dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno. Di conseguenza, il momento in cui misurare il valore venale del bene ai fini della quantificazione del risarcimento del danno è diverso a seconda che si tratti di occupazione usurpativa o appropriativa. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1) TAR Lazio, sez. II, n. 6377/2008</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO <br />	<br />
(Sezione Seconda <i>Ter</i>)<br />	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>SENTENZA</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 5598/2005 proposto da</p>
<p><b>Financial Services s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Luisa Acciari ed elettivamente domiciliata in Roma, via Dora n. 1 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli e Maria Athena Lorizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la Provincia di Viterbo</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Strangola ed elettivamente domiciliata in Roma, via C. Fracassini n. 18 presso lo studio dell’avv. Roberto Venettoni;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b>del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Viterbo n. 16 del 15 dicembre 2003 con cui è stata pronunciata l’espropriazione delle aree occupate per la realizzazione di varianti stradali nei centri abitati di Vignanello, Vallerano e Canapina;<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale,</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la declaratoria<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e della carenza del potere espropriativo in capo alla Provincia</p>
<p><b></p>
<p align=center>nonché per la condanna<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dell’amministrazione al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Viterbo;<br />	<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2008 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;<br />	<br />
Uditi l&#8217;avv. Acciari per la ricorrente ed, ai preliminari, l&#8217;avv. R. Venettoni, in sostituzione dell’avv. Stringola, per la Provincia resistente;<br />	<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, proprietaria del terreno sito nel Comune di Canepina (foglio 5, particella n. 897 – <i>ex</i> 817/b derivante dalla n. 136), è stata destinataria del decreto di occupazione d’urgenza del predetto immobile disposto dalla Provincia di Viterbo con delibera n. 1058 del 28 agosto 1996.<br />	<br />
L’occupazione d’urgenza segue all’approvazione, con delibera della Giunta provinciale n. 1255 del 31 ottobre 1995, del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di varianti stradali, che vale come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.<br />	<br />
In data 12 novembre 1996, l’amministrazione competente si è immessa in possesso e, con decreto n. 16 del 15 dicembre 2003, il Presidente della Provincia di Viterbo ha pronunciato l’espropriazione del terreno della ricorrente a favore dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
Avverso l’atto da ultimo richiamato, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto impugnativa l&#8217;interessato, chiedendone l&#8217;annullamento, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti ed il pagamento dell’indennizzo per il periodo di occupazione legittima per il seguente articolato motivo:<br />	<br />
<i>&#8211; violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865; carenza di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto.<br />	<br />
</i>Nella delibera di Giunta provinciale n. 1255 del 31 ottobre 1995 con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di varianti stradali (da valere come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera) non sono stati fissati, in violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, i termini di conclusione della procedura espropriativa.<br />	<br />
I termini sono stati invece indicati nella delibera n. 1058 del 28 agosto 1996 di immissione in possesso nel terreno di che trattasi ma ciò non vale a sanare l’omissione sopra indicata.<br />	<br />
La mancata fissazione dei termini nell’atto che dichiara, seppure implicitamente, la pubblica utilità dell’opera determina che la successiva azione dell’amministrazione è svolta in carenza di potere.<br />	<br />
In ogni caso, l’immissione in possesso è avvenuta in data 12 novembre 1996 e, pertanto, il trasferimento della titolarità del terreno alla Provincia di Viterbo, con l’adozione del decreto di esproprio, avrebbe dovuto essere formalizzato entro il 12 novembre 2001 (entro cioè cinque anni dall’immissione in possesso).<br />	<br />
Il decreto di esproprio è stato invece adottato il 15 dicembre 2003 e tale provvedimento tardivo non è in grado di sanare <i>ex post</i> la condotta illecita dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
Da ciò deriva che la ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima (1996-2001).<br />	<br />
Con riferimento alla quantificazione del danno risarcibile, deve farsi riferimento al valore di mercato del terreno nella sua connotazione edificatoria come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Canepina il 12 luglio 2004.   <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Viterbo per resistere al ricorso.<br />	<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
L’amministrazione resistente, in particolare, non opponendosi alla richiesta risarcitoria, ha quantificato il danno, sulla base di una perizia redatta in data 3 novembre 2008 da esperti esterni incaricati dalla Provincia di Viterbo, in euro 44.772,96 (somma offerta in pagamento alla ricorrente).<br />	<br />
La stima suddetta è stata effettuata prendendo come riferimento la destinazione a zona C3 del terreno in argomento (foglio 5 part. 897 della superficie di mq 1776), poi mutata a far data dal 10 gennaio 2001 in zona E2 “agricola”.<br />	<br />
La ricorrente contesta la quantificazione effettuata dai tecnici e, ritenendo che il terreno in argomento abbia destinazione C5 (edilizia residenziale pubblica) con indice di fabbricabilità di 1,20 mq/mc, misura il danno subito in euro 150mila circa se non addirittura in euro 190mila. In ogni caso, chiede l’espletamento di una CTU per accertare il reale valore di mercato dell’immobile di che trattasi.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1.</b> Per inquadrare la fattispecie sottoposta all’esame del Collegio è necessario, in via preliminare, osservare quanto segue: <br />	<br />
&#8211; la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza  è stata adottata in via implicita con delibera della Giunta provinciale n. 1255 del 31 ottobre 1995;<br />	<br />
&#8211; il decreto di occupazione d’urgenza è stato emanato con delibera provinciale n. 1058 del 28 agosto 1996 (recante i termini di conclusione della procedura);<br />	<br />
&#8211; l’immissione in possesso nel terreno della ricorrente (su cui non vi è dubbio che si tratta dell’immobile sito nel Comune di Canepina ed individuato al foglio 5, particella n. 897 – <i>ex</i> 817/b derivante dalla n. 136 – dell’estensione finale di mq.<br />
&#8211; il decreto di esproprio è stato invece emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 15 dicembre 2003, ovvero oltre i cinque anni dalla data di immissione in possesso;<br />	<br />
&#8211; non risulta contestato che l’irreversibile trasformazione del terreno di che trattasi (ovvero la realizzazione della rete viaria) sia avvenuta prima del 2001.<br />	<br />
<b>2.</b> Ciò premesso, il Collegio ritiene che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell’ipotesi della c.d. “occupazione acquisitiva” in quanto sorretta da una efficace dichiarazione di pubblica utilità.<br />	<br />
Ed invero, sebbene corrisponda al vero che la delibera di approvazione del progetto di opera pubblica approvata il 31 ottobre 1995 non rechi l’indicazione dei termini di conclusione della procedura espropriativa in violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, non può dirsi che l’atto sia affetto da nullità e che la successiva azione dell’amministrazione sia stata condotta in carenza di potere.<br />	<br />
Il Collegio ritiene infatti di dover aderire ai recenti arresti della giurisprudenza amministrativa secondo cui l&#8217;omissione dei termini di inizio e fine dei lavori non determina la nullità ma soltanto l&#8217;annullabilità della dichiarazione di pubblica utilità, il che ne impone l’impugnazione nei termini decadenziali di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971 (<i>cfr Cons. St., Ad. Plenaria, n. 4/2003 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, n. 6377/2008</i>). <br />	<br />
Del resto, tale principio pare essere stato recepito dallo stesso legislatore il quale, con l&#8217;art. 21 <i>septies</i> l. n. 241 del 1990, aggiunto dall&#8217;art. 14 l. n. 15 del 2005, nell&#8217;introdurre la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia solo il difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. &#8220;carenza in astratto del potere&#8221;, cioè la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell&#8217;area della annullabilità per violazione di legge la categoria della c.d. nullità per carenza di potere in concreto che le sezioni unite della Corte di Cassazione avevano coniato proprio con riferimento ai procedimenti espropriativi nei quali l’amministrazione avesse omesso di fissare i termini di cui all&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 (<i>cfr TAR Campania, sez. V, n. 5025/2005</i>).<br />	<br />
Sotto altro aspetto, anche la Corte regolatrice della giurisdizione, seppure in via indiretta (nel pronunciarsi cioè sull’individuazione del giudice competente a conoscere di una controversia in materia espropriativa), sembra aderire a tale impostazione quando afferma che la giurisdizione amministrativa in materia di procedimenti amministrativi non può venire meno per il fatto che uno dei vizi attribuiti alla dichiarazione di p.u., necessario presupposto della procedura espropriativa, sia ravvisato nella mancanza o incompleta indicazione dei termini previsti dall&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 atteso che tali situazioni sono dedotte per dimostrare (nel merito) alcune delle ragioni della prospettata invalidità di ciascuno di detti atti ed ottenere l&#8217;annullamento. Per cui, anche con riguardo a questo profilo, la posizione giuridica dedotta in giudizio deriva dall&#8217;esercizio illegittimo del potere da parte della p.a., con la conseguenza che in tal caso spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l&#8217;ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall&#8217;esercizio illegittimo del potere ablativo (<i>cfr Cass. Civ., SS.UU., n. 2765/2008</i>).<br />	<br />
Ora, non essendo stata impugnata nei termini di rito, la dichiarazione implicita di pubblica utilità, seppure invalida in ragione della mancata indicazione dei termini di cui all’art. 13 della legge 2359/1865, è comunque efficace ed ha sorretto, in ragione della sua inoppugnabilità, la successiva azione amministrativa che ha portato all’occupazione d’urgenza del terreno; comportamento che, pertanto, deve ritenersi legittimo fino alla scadenza dei 5 anni dalla data di immissione in possesso da parte della Provincia (ovvero il 20 novembre 2001).<br />	<br />
<b>3.</b> Così ricostruita la fattispecie e ritenendo che non sussistano dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente conseguente all’ipotesi ricondotta nella c.d. “occupazione acquisitiva”, pur quando l’irreversibile trasformazione del terreno è avvenuta nel periodo di occupazione legittima (<i>tra le più recenti ed esaustive, Cons. St., Ad. Pl., n. 9 del 30 luglio 2007, n. 12 del 22 ottobre 2007; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752, 16 novembre 2007, n. 5830 e 30 novembre 2007, n. 6124</i>),  <br />	<br />
va altresì specificato che mentre la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa (quella realizzata in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità) ha perso di significato sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al giudice ordinario le sole ipotesi in cui <i>ab origine</i> manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) che alla decorrenza del termine di prescrizione trattandosi nei due casi di un illecito permanente come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (aderendo alle argomentazioni svolte in più occasioni dalla Corte Europea dei diritti umani e dalle previsioni contenute nell’art. 43 del DPR n. 327/2001 &#8211; <i>di recente, cit. Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752, 16 novembre 2007, n. 5830 e 30 novembre 2007, n. 6124</i>), l’unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda invero l’individuazione del <i>dies a quo</i> di commissione dell’illecito posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (ciò rileva al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno).<br />	<br />
<b>4.</b> Ciò posto e considerato che il decreto di esproprio del dicembre 2003 deve essere annullato in quanto adottato una volta scaduti i termini perentori fissati negli atti della procedura espropriativa (con ciò violando l’art. 13 della legge n. 2359/1865), può passarsi ad esaminare la richiesta risarcitoria proposta dalla ricorrente.<br />	<br />
Posto che, nel caso di specie, non si rilevano dubbi sulla sussistenza di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale della Provincia resistente, va, al riguardo, precisato che, rispetto alla quantificazione del danno effettuata dalla Provincia resistente (pari ad euro 44.772,96), la ricorrente non concorda sull’importo predetto ritenendo che i parametri di riferimento siano errati (con riferimento all’individuazione del terreno, alla destinazione urbanistica e allo stesso valore venale del bene).<br />	<br />
In ragione di ciò, il Collegio non può che disporre una consulenza tecnica d’ufficio  che faccia chiarezza sui punti controversi tra le parti, secondo quanto specificato nel prosieguo.<br />	<br />
<b>5.</b> Il Collegio, invero, prima di disporre la predetta CTU, deve farsi carico di risolvere, in ragione dell’annullamento del decreto di esproprio del 2003, la questione relativa alla titolarità del terreno in argomento, pur se l’amministrazione non ha invocato l’art. 43 del DPR n. 327/2001 (verosimilmente per la sussistenza del decreto di esproprio, ora annullato). <br />	<br />
Ed invero, anche in assenza della predetta invocazione, il Collegio ritiene comunque di doverne suggerire l’applicazione nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 35 del D.lgs n. 80/98.<br />	<br />
Del resto, l’art. 43 del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, applicabile anche alle occupazioni <i>sine titulo</i> già sussistenti alla data di entrata in vigore del citato TU delle espropriazioni (<i>cfr Cons. St., Ad Pl., n. 2/2005 e cit. sez. IV, n. 3752/2007 e 2582/2007</i>) preclude all’Amministrazione di diventare proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge. Infatti, secondo tale disposizione, l’Amministrazione può divenire proprietaria al termine del procedimento espropriativo, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando ovvero, quando vi è una patologia, e il bene è stato &#8220;modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento&#8221;, con l’emissione del decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 (<i>tertium non datur</i>).<br />	<br />
Il testo e la <i>ratio</i> del citato art. 43 del T.U. espropriazione ribadiscono quindi il principio per il quale, nel caso di occupazione <i>sine titulo</i>, vi è un illecito da cui consegue che l’autore sia tenuto a restituire il suolo ed a risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione di fare venire meno l’obbligo di restituzione attraverso l’adozione dell’atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio posto che l’irreversibile trasformazione del fondo non ha determinato alcun trasferimento di proprietà in capo all’ente pubblico.<br />	<br />
<b>6.</b> In sintesi, quindi, la Sezione, in applicazione dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, ritiene di dover disporre quanto segue:<br />	<br />
a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza), la Provincia di Viterbo e la ricorrente potranno addivenire ad un accordo in base al quale la proprietà dell’immobile sia trasferita all’ente locale e all’interessato sia corrisposta la somma specificamente concordata, a titolo di risarcimento danni e di indennizzo per il periodo di occupazione legittima;<br />	<br />
b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il suddetto termine, la Provincia di Viterbo – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l’acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico (in applicazione dell’art. 2058 c.c., sarebbe infatti contrario all’interesse pubblico sottrarre alla collettività l’opera pubblica ivi costruita ed in uso da molti anni). In questo caso, la Provincia di Viterbo, ai sensi dell’art. 186 <i>bis</i> c.p.c. richiamato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 205/2000, dovrà corrispondere in via provvisoria la somma di euro 44.772,96 individuata sulla base della perizia redatta in data 3 novembre 2008 da esperti esterni incaricati dall’amministrazione resistente.<br />	<br />
La quantificazione in via definitiva del danno sarà determinata, in caso di mancato accordo tra le parti, attraverso l’espletamento di una CTU la cui nomina dovrà essere sollecitata, una volta trascorsi i termini suddetti, su istanza della ricorrente rivolta al giudice relatore della causa.<br />	<br />
Si segnala sin d’ora che, in caso di mancato accordo sulle pretese patrimoniali avanzate dalla ricorrente, la controversia relativa alla richiesta di indennizzo per il periodo di occupazione legittima dell’area (1996-2001), pure richiesta dalla ricorrente, non potrà essere conosciuta dal giudice amministrativo sussistendo sul punto la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 34, comma 3 lett. b), del D.lgs n. 80/98 come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000 (<i>per tutte, Cass. civ., SS.UU., n. 15471/2003</i>).<br />	<br />
<b>7.</b> In conclusione, pur non definitivamente pronunciando, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del decreto di esproprio impugnato. <br />	<br />
Va, altresì, accolta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei sensi di cui al punto precedente.<br />	<br />
<b>8.</b> Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della condotta tenuta dall’amministrazione resistente nella vicenda contenziosa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda <i>Ter</i>, non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno causato alla ricorrente con i criteri e le modalità precisati in motivazione. <br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Michele Perrelli &#8211;  Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra – Componente <br />	<br />
Daniele Dongiovanni – Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-1-2009-n-162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-31/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.31</a></p>
<p>sul diritto di accesso del datore di lavoro riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti in sede di ispezione della DPL Pubblica amministrazione &#8211; Accesso agli atti amministrativi – Dichiarazioni dei dipendenti agli ispettori del lavoro – Sussiste Le norme regolamentari di cui all’art. 2, comma 1, lettera C) e all’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-31/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-31/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul diritto di accesso del datore di lavoro riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti in sede di ispezione della DPL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Accesso agli atti amministrativi – Dichiarazioni dei dipendenti agli ispettori del lavoro – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le norme regolamentari di cui all’art. 2, comma 1, lettera C) e all’art. 3, comma 1, lettera C) del d. m. n. 757/94, contrastano con la disposizione  primaria di cui all’art. 24 della l. n. 241/1990 e, in particolare, con la disposizione per cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza. Per cui deve essere consentita la visione e l’estrazione di copia dei verbali delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti del ricorrente agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti eseguiti presso la società dopo avere provveduto, però, alla copertura di tutti i dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche dichiaranti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
sezione terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti		 &#8211; Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli		 &#8211; Consigliere, rel. ed est.<br />	<br />
Stefano Mielli		 &#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n.  1868 del 2008  proposto, ai sensi  dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990  dalla</p>
<p><b>s. p. a. Queen</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Magri ed Elena Ruffo,  e domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell&#8217;art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;	</p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Venezia, San Marco n. 63;  	</p>
<p align=center>	<br />
e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dei lavoratori <b>Tocu Mihai, Polentes Oliviero, Valotto Marco, Roccon Alba, Fiorini Alice, Gentilin Selena, Zermiani Federico, Rossi Camilla e Fausti Manuel</b>,  non costituitisi in giudizio; 	</p>
<p align=center>per</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; l’annullamento del provvedimento prot. n. 33583 del 4 settembre 2008,  con il quale il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Verona (in seguito DPL) ha negato l’accesso agli atti di ispezione e alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori<br />
&#8211; l’annullamento o, in subordine, la disapplicazione, “in parte qua”, degli articoli 2 e 3 del d. m. n. 757 del 1994, concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro, sottratti al diritto di accesso ai sensi d<br />
&#8211; e per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’accesso agli atti di ispezione e alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro di Verona in occasione degli accertamenti eseguiti, con conseguente condanna della DPL di Verona a con<br />
<br />	<br />
	visto il ricorso, notificato l&#8217;8 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 17 ottobre 2008,  con i relativi allegati;<br />
	visto il controricorso dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione del lavoro, con i relativi allegati;   <br />
	visti gli atti tutti della causa;<br />
	uditi, nella camera di consiglio del 26 novembre 2008  (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Ruffo  per la parte ricorrente e Greco  per la P.A. ;<br />
	ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>	<br />
<B>FATTO    E    DIRITTO<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
	1.-La società ricorrente espone:<br />
	-che il 30 aprile 2008 ispettori del lavoro in servizio presso la DPL di Verona hanno eseguito un accesso ispettivo presso la sede operativa della ricorrente in San Giovanni Lupatoto, redigendo il relativo verbale di ispezione;<br />
-che in data 30 luglio -4 agosto 2008 gli ispettori del lavoro hanno redatto verbale di illecito amministrativo contestando alla ricorrente di avere impiegato irregolarmente quattro lavoratori e di avere commesso altre violazioni della normativa vigente;<	
-che l’8 agosto 2008 la DPL ha notificato alla ricorrente il suddetto verbale di illecito amministrativo, chiedendo alla Queen di pagare una somma di oltre 16.000 euro a titolo di sanzioni e di spese di notifica, come conseguenza delle violazioni di cui s	
-che il 26 agosto 2008 la ricorrente ha presentato, alla DPL di Verona, istanza di accesso agli atti di ispezione e alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti effettuati presso l’azienda e conclusisi con il ver	
-che il 4 settembre 2008, con la nota in epigrafe indicata, la DPL di Verona ha respinto la suindicata istanza di accesso, e ciò sul presupposto che “gli atti richiesti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori in occasione	
-che il 6 settembre 2008 la società Queen ha presentato opposizione al suddetto verbale di illecito amministrativo presso il Comitato regionale della DRL di Venezia e che nel ricorso si legge che pertanto “necessita di accedere agli atti di cui sopra al f	
	Ciò esposto, la società ricorrente ha formulato le seguenti censure: 1) illegittimità delle norme regolamentari poste a fondamento del diniego impugnato per contrasto con l’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e con l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006; e 2) eccesso di potere per erroneo bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei lavoratori e l’interesse alla difesa del datore di lavoro.<br />
	Con il primo motivo si evidenzia:<br />
	-in primo luogo che le norme regolamentari poste a fondamento della decisione di rigetto, vale a dire gli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettera c) del d. m. n. 757 del 1994 sono state già più volte disapplicate dal Consiglio di Stato con l<br />
	-in secondo luogo che, in seguito alla entrata in vigore della l. n. 15 del 2005, la necessità di garantire la prevalenza del diritto di difesa quando esso sia posto a base di una richiesta di accesso agli atti è stata nuovamente confermata dal legislator<br />
	Circa il secondo motivo, premesso che il diniego si basa essenzialmente sulla necessità di proteggere i lavoratori da indebite pressioni si sottolinea:<br />
	-che non tutti i lavoratori sentiti il 30 aprile 2008 erano in servizio alla data della istanza di accesso agli atti ispettivi. Per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori Valotto e Roccon (o Roceon), che non erano più in servizio alla data della rich<br />
	-che il rischio di indebite pressioni resta tutto da dimostrare;<br />
	-che il lavoratore risulta già adeguatamente tutelato dal rischio di ritorsioni mediante diversi istituti giuridici;<br />
	-che ben diversa è, invece, la situazione del datore di lavoro, al quale sia negato l’accesso agli atti nel caso in cui egli voglia esercitare il proprio diritto di difesa, giacché, privato dell’accesso ai documenti richiesti, il datore di lavoro si trova<br />
	-che dunque doveva essere l’interesse della difesa a prevalere (cfr. Tar Veneto, sent. n. 2760 del 2003; conf. Tar Veneto, sent. n. 2008/07, di  accoglimento parziale, peraltro, con riferimento a domanda diretta ad acquisire verbali di dichiarazioni “prev<br />
	La ricorrente dichiara poi di essere disponibile a prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle dichiarazioni “previa copertura dei dati e delle generalità delle persone interessate”.<br />
 L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ha succintamente controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>2.- Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e il diniego, opposto dalla Direzione provinciale del Lavoro di Verona alla istanza di accesso presentata dalla ricorrente, è illegittimo e va annullato.<br />	<br />
Ai fini della risoluzione della controversia –che si incentra sulla visione ed estrazione di copia, essenzialmente, delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori in occasione dell’accertamento effettuato presso la società il 30 aprile 2008-  va premesso che il diniego di accesso opposto dalla Direzione del lavoro di Verona  si basa sul richiamo agli articoli 2, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, lett. c) del d.m. n. 757/1994, recante la disciplina dei documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro,  sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
La prima delle due norme sopra citate dispone che “sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni: (….) C) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.<br />	<br />
L’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto, a sua volta, dispone che i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive sono sottratti all’accesso “ (….) c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposte a segreto istruttorio”.<br />	<br />
Nonostante l’impugnato diniego richiami anche l’art. 3, comma 1, lettera C) del d. m. n. 757/94, dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge, almeno allo stato,  che le notizie acquisite nel corso dell’ispezione  risultassero, alla data del 4 settembre 2008, sottoposte a segreto istruttorio penale (con conseguente legittimità del rifiuto di accesso alle dichiarazioni medesime, dato che l’accertamento della violazione di una o più norme penali a carico del datore di lavoro comporta che il personale ispettivo agisca nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, e che gli atti conseguenti siano compiuti in tale veste: cfr. Cons. St. , sezione sesta, decisioni n. 7389 del 2006 e 1923 del 2003). <br />	<br />
Le disposizioni sopra trascritte sono evidentemente finalizzate a salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso di indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro, rendono dichiarazioni relative al proprio rapporto di lavoro; dichiarazioni che possono coinvolgere il proprio datore di lavoro.<br />	<br />
Il divieto di accesso alle dichiarazioni suddette tutela infatti i lavoratori –dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni e pregiudizi, e contro eventuali ritorsioni.<br />	<br />
Il collegio dà atto che, anche di recente (v. sentenza 22 aprile 2008, n. 1842), la sesta sezione del Consiglio di Stato ha giudicato insussistente il diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’àmbito della attività di controllo loro affidata, e ciò anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia, nel frattempo, cessato, dovendosi attribuire preminenza alla esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata di soggetti terzi, tenuto anche delle peculiarità del rapporto di lavoro sottostante, normalmente caratterizzato dalla presenza di una parte debole (il lavoratore).<br />	<br />
Pur dando atto della recente decisione del Consiglio di Stato, e del fatto che la questione controversa ha formato oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, questo collegio ritiene di poter condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale (su cui v. anche Tar Veneto, sentenze nn. 1801 del 2006, 472 del 2006,  2760 del 2003 e 2008 del 2007, quest’ultima, peraltro, relativa a domanda di accesso a verbali di dichiarazioni “previamente espunti dalle generalità dei dichiaranti”) secondo cui le norme regolamentari sopra trascritte contrastano con la disposizione  primaria di cui all’art. 24 della l. n. 241/1990 e, in particolare, con la disposizione per cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza. A questo proposito si rinvia, anche ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205 del 2000, a  Cons. St., sezione sesta, sent. n. 2366/2002, punti 2.1. e 2.2. <br />	<br />
Del resto, già l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato  -4 febbraio 1997, n. 5- si era pronunciata nel senso che “l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo…”.<br />	<br />
 L’orientamento sopra riassunto appare oggi, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241/1990, apportate dalla l. n. 15/2005, confermato e corroborato dalla previsione dell’ ultimo comma dell’art. 24 della 241/1990 in base al quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.<br />	<br />
La preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza, pertanto, impone di disapplicare le suindicate norme regolamentari configgenti con il citato art. 24 (cfr., ancora, Cons. St., sez. VI, n. 2366/2002), ma non anche di annullare le norme stesse “perché ciò non appare strettamente necessario ai fini del soddisfacimento dell’interesse sottostante all’azione ex art. 25” (conf. TAR Veneto, sez. III, n. 2760/2003).<br />	<br />
Indipendentemente dalla disapplicazione anzidetta, va tuttavia rammentato che l’art. 3, comma 1, lettera C) del citato d. m. dispone che la sottrazione all’accesso permane finché perdura il rapporto di lavoro. Con riferimento al caso di specie la DPL, nel rifiutare l’accesso, ha preso le mosse dall’assunto secondo cui gli atti richiesti riguardavano notizie raccolte da lavoratori per i quali perdurava il rapporto di lavoro. Invece, stando a quanto afferma la società ricorrente, senza contestazione alcuna a questo proposito da parte dell’Amministrazione resistente, i lavoratori Valotto e Roccon (o Roceon), alla data della richiesta di accesso agli atti non erano più in forze presso la società sottoposta ad accertamento ispettivo, cosicché la DPL avrebbe dovuto consentire l’accesso pieno alle dichiarazioni dei due lavoratori suddetti e il rifiuto di accesso deve ritenersi, con specifico riferimento alle  posizioni di questi ultimi, chiaramente illegittimo.<br />	<br />
Per quanto riguarda le restanti posizioni va rimarcato che la stessa ricorrente si è esplicitamente resa disponibile a prendere visione e a estrarre copia dei verbali delle dichiarazioni “previa copertura dei dati e delle generalità delle persone interessate” (v. pag. 10 ric.), con ciò manifestando con nettezza un intento puramente difensivo, sul presupposto della irrilevanza, nel caso concreto, della conoscenza della identità dei soggetti dichiaranti ai fini della difesa degli interessi del datore di lavoro, evidente essendo che una cosa è la conoscenza del contenuto di dichiarazioni, e altra cosa è la conoscenza della identità dei soggetti dichiaranti.<br />	<br />
D’altronde, in casi particolari, ai quali può ricondursi anche quello in esame,  l’esigenza di tenere conto anche dell’interesse dei lavoratori dichiaranti alla tutela di propri interessi, almeno nella misura in cui ciò sia compatibile con la preminenza da riconoscere al diritto di difesa in capo alla società ricorrente, induce il collegio a disporre affinché i dati e le generalità dei dichiaranti diversi dal Valotto e dalla Roccon siano coperti prima di consentire alla ricorrente di prendere visione e di estrarre copia degli atti richiesti. <br />	<br />
Il collegio, pertanto, nel prendere atto che ai lavoratori le cui dichiarazioni hanno formato oggetto di richiesta di accesso il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato, ritiene di dover ordinare alla DPL di Verona di consentire la visione e l’estrazione di copia dei verbali delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti eseguiti presso la società dopo avere provveduto, però,  alla copertura di tutti i dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche dichiaranti (tranne che per i dichiaranti Valotto e Roccon) , conformemente a quanto richiesto dalla stessa società sottoposta ad accertamento ispettivo. <br />	<br />
Per tutte le considerazioni su esposte il ricorso va accolto nei sensi e  limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Per eseguire la sentenza si assegna alla DPL di Verona un termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata, se più tempestiva, della sentenza stessa.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio – considerate le peculiarità della vicenda – per metà vengono compensate e per metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione del lavoro, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento della metà delle spese e degli  onorari del giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli oneri di legge (IVA e CPA).<br />	<br />
Per la restante metà compensa tra le parti le spese e gli onorari della lite.<br />	<br />
	La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 novembre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-1-2009-n-31/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-8/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-8/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.8</a></p>
<p>Pierina Biancofiore – Presidente f.f. ed Estensore Zangara (avv. M.C. Elia) c. Regione Calabria (avv. G. Naimo) sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35, l. n. 1034 del 1971, ai fini dell&#8217;individuazione del termine per la riassunzione in una particolare fattispecie di translatio iudicii Processo – Processo amministrativo – Translatio iudicii – Particolare fattispecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-8/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-8/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierina Biancofiore – Presidente f.f. ed Estensore<br /> Zangara (avv. M.C. Elia) c. Regione Calabria (avv. G. Naimo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35, l. n. 1034 del 1971, ai fini dell&#8217;individuazione del termine per la riassunzione in una particolare fattispecie di translatio iudicii</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Translatio iudicii – Particolare fattispecie – Riassunzione – Termine – Art.35, l. n.1034 del 1971 – Applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui la Corte di cassazione, nel declinare la giurisdizione su una controversia, ha cassato senza rinvio una sentenza della Corte di Appello ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, senza l’indicazione di un termine per la riassunzione nella decisione che non è stata comunicata alle parti, né vi sia stata una contraria dimostrazione da parte della p.a. resistente che si è limitata ad affermare il passaggio in giudicato della decisione delle Sezioni Unite, non specificando quando la sentenza è stata comunicata o quando è stata pubblicata, è applicabile l’art. 35, l. 6 dicembre 1971 n.1034, per la riassunzione del giudizio davanti al TAR in caso di rinvio della causa a questo da parte del giudice di appello.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>Giovanni ZANGARA</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Candida ELIA presso il cui studio in Catanzaro alla Via Cantafio, n. 2 è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
la <b>Regione Calabria</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe NAIMO dell’Avvocatura regionale presso la cui sede in Catanzaro, Viale De Filippis domicilia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per la declaratoria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere le mansioni impiegatizie espletate dal 4 maggio 1990 al 4 novembre 1992, senza soluzione di continuità in base all’art. 33 del C.C.N.L. 1.1.1991 – 31.12.1993 per i lavoratori idraulico forestali e idraulico – agrari;<br />	<br />
del diritto ad ottenere l’inquadramento definitivo nel sesto livello, parametro 235 in base all’art. 33 del C.C.N.L. 1.1.1991 – 31.12.1993;</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
della Regione Calabria al pagamento delle differenze retributive tra il 4° livello – operai specializzati super ex parametro 165 ed il 6° livello, parametro 235 categoria impiegati, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo ed al pagamento delle spese di giudizio;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;<br />	<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 07/11/2008 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato alla Regione Calabria in data 13 novembre 2007 e depositato il successivo 28 novembre 2007 il ricorrente espone che con ricorso proposto al Pretore del Lavoro il 6 maggio 1994, in qualità di operaio idraulico forestale, conveniva in giudizio la Regione per vedersi riconoscere le mansioni superiori di sesto livello, svolte a far tempo dal 1° gennaio 1991, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del relativo trattamento economico. Il giudice di primo grado accoglieva interamente il ricorso con sentenza n. 2737 del 2001, avverso la quale la Regione spiegava impugnativa presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito. <br />	<br />
Espone parte ricorrente che la Corte di Appello respingeva il gravame con sentenza n. 1053 del 2003 con la quale confermava la sentenza impugnata.<br />	<br />
La Regione proponeva dunque ricorso in Cassazione, deducendo come primo motivo il difetto di giurisdizione del G.O. che veniva condiviso dalla Suprema Corte che, a Sezioni Unite, con sentenza n. 25264 depositata il 29 novembre 2006, non notificata, dichiarando assorbiti gli altri motivi, accoglieva il primo motivo, cassando senza rinvio la sentenza n. 1015 del 2003 della Corte di Appello e dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Il ricorrente riassume, dunque, il giudizio dinanzi al giudice amministrativo e deduce in primo luogo la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 69, comma 7° del D.Lgs. n. 165 del 2001, poi argomenta la fondatezza della domanda originariamente proposta dinanzi al giudice ordinario e all’epoca supportata anche da prove testimoniali, concludendo come in epigrafe.<br />	<br />
La Regione si è costituita in giudizio eccependo la tardività del ricorso in riassunzione e concludendo per la reiezione della domanda principale. <br />	<br />
Previo scambio di memorie, il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va valutata in via pregiudiziale l’eccezione con la quale la Regione Calabria oppone la tardività della traslazione del giudizio ordinario dinanzi a questo giudicante.<br />	<br />
L’Ente, infatti, sostiene che poiché la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata depositata in data 29 novembre 2006, mentre il ricorso in esame è stato notificato in data 13 novembre 2007, la riassunzione è tardiva, dal momento che per giurisprudenza costante formatasi sul punto “la conservazione degli effetti della domanda non perdura a tempo indeterminato ma deve considerarsi subordinata all’osservanza di un termine di decadenza che, allo stato attuale, non può che essere quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stabilito dall’art. 50 c.p.c. per l’ipotesi di conflitto di competenza” (sic: Consiglio di Stato, sezione V, 14 aprile 2008, n. 1605; sezione VI, 13 marzo 2008, n. 1059). <br />	<br />
L’eccezione va respinta.<br />	<br />
Invero per come ricostruito dal Consiglio di Stato nella sentenza per prima citata, la Corte Costituzionale, con la decisione n. 77 del 2007, nel sancire il principio di translatio iudicii, in base al quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 30, l. Tar, nella parte in cui non prevede che quando un giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione deve anche indicare il giudice che la ha, dinanzi al quale si conservano gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta, ha anche escluso espressamente la possibilità di applicare l’art. 50 c.p.c. al processo amministrativo ritenendo espressiva di una scelta di fondo rimessa alla discrezionalità del legislatore l’individuazione della disciplina della riassunzione.<br />	<br />
Tale posizione, invero, non è stata condivisa dal Consiglio di Stato che ha appunto ritenuto applicabile l’art. 50 c.p.c. che ha stabilito in sei mesi il periodo di tempo necessario per la riassunzione dinanzi a giudice competente, pena la decadenza.<br />	<br />
In altre analoghe circostanze il TAR ha condiviso questa posizione dell’Alto Consesso, osservando che se da un lato il giudice delle leggi, in ordine alla traslazione del giudizio, ha sottolineato che “la determinazione delle relative modalità spetti al legislatore che dovrà intervenire con “l’urgenza richiesta dall’esigenza di colmare una lacuna dell’ordinamento processuale””, “parte della giurisprudenza amministrativa ha, però, ritenuto che, nelle more del necessario intervento legislativo – per evitare l’inconveniente di una azione sospesa sine die e dunque nella assoluta disponibilità di una delle parti – trovi applicazione in via analogica l’art. 50 c.p.c.. (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 26 settembre 2008, n. 1319) “Tale norma – prosegue il TAR – dettata in materia di competenza, stabilisce che deve essere lo stesso giudice che declina la competenza a fissare il termine della riassunzione, puntualizzando che, in mancanza, il termine è quello di sei mesi “dalla comunicazione della sentenza”.<br />	<br />
Nel caso in esame la posizione non può essere condivisa, perché le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25264 del 2006 nel declinare la giurisdizione sulla controversia de qua hanno cassato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ed hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
La decisione non conteneva termine per la riassunzione, né è stata comunicata alle parti, sicchè in assenza di una contraria dimostrazione offerta dalla Regione Calabria, che si limita ad affermare il passaggio in giudicato della menzionata decisione delle Sezioni Unite in data 29 novembre 2006, senza specificare quando la sentenza sia stata comunicata o quando sia stata pubblicata, sostenendo che da quella data decorrono i sei mesi ex art. 50 c.p.c., laddove, dalla copia esibita in giudizio, risulta soltanto che essa è stata rilasciata al patrocinante del ricorrente in data 18 gennaio 2007, il Collegio ritiene applicabile l’art. 35 della Legge TAR per la riassunzione del giudizio davanti al TAR in caso di rinvio della causa a questo da parte del giudice di appello, come da risalente ma condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (C. Stato, sezione V, 3 novembre 1978, n. 1083).</p>
<p>2. Il ricorso va accolto nei limiti che di seguito verranno precisati.<br />	<br />
Come esposto in narrativa, dunque, il ricorrente, 4° livello – operai presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione Calabria, col presente ricorso in riassunzione, chiede il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel 6° livello degli impiegati in base alle mansioni superiori svolte, con tutte le conseguenze in ordine alle differenze retributive, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, in base alle norme del Contratto Collettivo Nazionale 1991 – 1993 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria.<br />	<br />
In ordine alla applicabilità del detto CCNL in altre analoghe circostanze, nonostante le non condivisibili argomentazioni della Regione, il TAR non ha mai avuto dubbi (cfr. sentenze del 26 maggio 1999, n. 729 e 804, 805, 806 e 808 del 21 giugno 1999); piuttosto si è dubitato che la norma consentisse l’inquadramento e la retribuzione delle mansioni superiori svolte, al di fuori dei principi in tale materia elaborati dalla giurisprudenza in materia.<br />	<br />
In particolare per le mansioni superiori vige il criterio per cui esse sono irrilevanti a fini giuridici ed economici a meno che una norma giuridica non le valorizzi in tal senso (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 febbraio 1993, n. 203, m anche più di recente Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2003, n. 3708) in ogni caso non danno luogo all’inquadramento giuridico, ma soltanto alle differenze stipendiali, la cui corresponsione è sottoposta alle seguenti condizioni: devono essere esercitate su un posto vacante in organico, sulla base di un provvedimento formale promanante dall’organo addetto alla gestione del personale nell’Ente (Consiglio di Stato, sezione V, 17 febbraio 2003, n. 827), a patto che nelle more sia bandito il relativo concorso e che non siano esercitate per saltum (TAR Calabria, Reggio Calabria, 9 settembre 1998, n. 702).<br />	<br />
I principi di cui sopra, che saranno recepiti nella disciplina espressa delle mansioni superiori recata dapprima dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 poi confluita nel solo articolo 56 ad opera delle modifiche apportate al primo dal D.Lgs. n. 80 del 1998, devono, nel caso in esame, essere coordinati con il detto CCNL 1991 – 1993 per gli addetti idraulico forestali che ratione temporis si applica alla fattispecie, come sopra accennato.<br />	<br />
In particolare all’art. 33 il Contratto descrive le mansioni degli impiegati e per quelle di 6° livello, richieste dall’interessato, stabilisce che “Appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnico e/o amministrativa dell’azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa.<br />	<br />
Profili esemplificativi. Direttori tecnici, amministrativi ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista Ced e/o responsabile servizio Ced, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori.<br />	<br />
Il ricorrente ha prodotto in giudizio l’ordine di servizio del 4 maggio 1990 dal quale si evince che egli, unitamente ad altri dipendenti era chiamato a collaborare col direttore lavori in alcuni cantieri forestali, il certificato rilasciato dall’Ispettore Ripartimentale del 3 gennaio 1989, dal quale risultano i servizi ai quali egli è stato adibito ed in particolare dal quale si evince che dalla data del 14 aprile 1987, quando egli è stato assegnato all’Ispettorato, “essendo in possesso del diploma di geometra è stato utilizzato in collaborazione dei vari direttori dei lavori,…Nella fase di collaborazione ha coadiuvato i direttori dei lavori nella redazione di perizie esecutive dei lavori con preparazione degli elaborati grafici e cartografici, analisi dei prezzi, computi metrici estimativi…”. Il ricorrente ha poi prodotto numerosi atti quali stati avanzamento lavori, certificati di pagamento, perizie suppletive e di variante sottoscritti in qualità o di addetto alla direzione dei lavori o di collaboratore tecnico.<br />	<br />
In base alla documentazione prodotta di certo le mansioni svolte dal ricorrente non possono essere ragguagliate a quelle dell’operaio la cui figura viene definita come quella di colui che “non possiede, nemmeno in misura modesta, un’autonoma facoltà di decisione e di iniziativa in ordine ai compiti affidatigli, ancorché trattasi di prestazioni non manuali, ma di natura meramente esecutiva, rispetto alle quali non può esplicarsi alcuna, sia pur limitata, autonomia” (Cassazione, 11 maggio 1990, n. 4068 citata nella sentenza del Giudice del lavoro n. 2737 del 2001 relativa alla posizione del ricorrente).<br />	<br />
Tuttavia i compiti assegnatigli non appaiono pienamente compatibili con la descrizione e con le figure del 6° livello, quanto piuttosto con quelle del 5° livello descritte dall’art. 33 del CCNL: “Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità.<br />	<br />
Profili esemplificativi: Programmatore Ced, responsabile ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere,addetto alla progettazione”.<br />	<br />
In accoglimento parziale della domanda, può quindi essere dichiarato che il ricorrente ha svolto mansioni di 5° livello dal 4 maggio 1990, come risulta dalla domanda recata in calce al ricorso nonché dalla documentazione prodotta e fino al 4 novembre 1992, quando in base ad un ordine di servizio regionale n. 4517 del 31 agosto 1992 è stato disposto il rientro del ricorrente nel cantiere, nell’imminenza della riforma del pubblico impiego poi adottata con il D.Lgs. n. 29 del 1993, salvaguardando così il principio per il quale le mansioni non possono essere riconosciute per saltum.<br />	<br />
Deve pure essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello impiegati anziché nel 4° livello operai di appartenenza, in quanto sussiste la norma specifica che lo consente; infatti l’art. 6 del menzionato CCNL stabilisce che “Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto, con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni o 40 consecutivi nell’anno solare, se operaio” e poiché in base alla documentazione prodotta risultano più di venticinque giorni continuativi (cfr. Progetto lavori nel Comune di Amaroni dal 1° luglio al 30 agosto 1992) nell’anno solare, oltre a tutta la certificazione prodotta, va anche dichiarato il diritto dell’interessato ad essere inquadrato nel 5° livello dal 4 maggio 1990 al 4 novembre 1992 ai sensi dell’att. 6 del CCNL 1991 – 1993 per gli addetti alla forestazione.<br />	<br />
Di conseguenza per il medesimo periodo e fino al soddisfo la Regione Calabria va condannata al pagamento delle differenze stipendiali tra il 4° livello – operai ed il 5° livello – impiegati del medesimo CCNL, maggiorati di interessi legali e di rivalutazione monetaria. Al riguardo va precisato che poiché il ricorrente ha chiesto la corresponsione di tali oneri fino al soddisfo e si tratta di somme dovute per crediti maturati interamente prima dell’entrata in vigore del divieto di cumulo stabilito a decorrere dal 31.12.1994 con l’art. 22, comma 36 della L. 23.12.1994, n. 724, essi andranno corrisposti entrambi calcolandoli separatamente sulla sorte capitale dalla data di maturazione del credito fino al 31 dicembre 1994, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15.6.1998. Ma a decorrere dal 1° gennaio 1995 andranno corrisposti i soli interessi legali e la rivalutazione monetaria soltanto se questa li supera, come stabilito dalla citata norma di cui alla L. Fin. n. 724 del 1994 e fino al soddisfo.</p>
<p>3. Il ricorso va pertanto accolto come sopra precisato e per l’effetto va dichiarato il diritto del ricorrente all’inquadramento nel 5° livello – impiegati ex parametro 184 del CCNL 1991 – 1993 per gli addetti alla forestazione in base alle mansioni superiori svolte e la Regione va condannata al pagamento delle differenze stipendiali tra il 4° livello – operai ed il 5° livello – impiegati del medesimo CCNL, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria secondo i criteri e le modalità in motivazione precisate, per il resto va respinto.</p>
<p>4. Data la delicatezza delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso meglio in epigrafe indicato lo accoglie come in motivazione precisato e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente all’inquadramento nel 5° livello – impiegati ex parametro 184 del CCNL 1991 – 1993 per gli addetti alla forestazione in base alle mansioni superiori svolte e condanna la Regione al pagamento delle differenze stipendiali tra il 4° livello – operai ed il 5° livello – impiegati del medesimo CCNL, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria secondo i criteri e le modalità in motivazione precisate, per il resto lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 07/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Referendario<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-8/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.133</a></p>
<p>Pres. BARBAGALLO, Rel. ATZENI Alfa Wassermann s.p.a. (Avv. P. Napoletano) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare n.c sulla perenzione della causa se la nuova domanda di fissazione di udienza, successiva al decorso del tempo stabilito dall&#8217;art. 9 L. 205/2000, sia sottoscritta dal difensore, anche se munito di delega,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BARBAGALLO, Rel. ATZENI      	<br /> Alfa Wassermann s.p.a. (Avv. P. Napoletano) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare n.c</span></p>
<hr />
<p>sulla perenzione della causa se la nuova domanda di fissazione di udienza, successiva al decorso del tempo stabilito dall&#8217;art. 9 L. 205/2000, sia sottoscritta dal difensore, anche se munito di delega, anziché dalla parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Perenzione – Istanza di fissazione di udienza – Sottoscrizione della parte – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, impone di presentare dopo il decorso di un decennio (5 anni a seguito della novella del 2008, non applicabile alla fattispecie in esame) la nuova domanda di fissazione dell’udienza “con la firma delle parti”, sicché esclude la possibilità di conferire al difensore la procura sulla base del quale egli agisce ordinariamente e prescrivendo, invece, con norma eccezionale, l’intervento personale della parte sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 2812/2007, proposto da</p>
<p><b>Alfa Wassermann s.p.a.</b> in persona del Consigliere Delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Napoletano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare</b> in persona del Ministro in carica non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, sezione II bis, n. 276/2007 in data 28 febbraio 2007, resa inter partes; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 2 dicembre 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv. Napoletano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, notificato il 2/3/1989, Alfa Wassermann s.p.a. impugnava un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificatogli dal Ministero dell’ambiente, ora Ministero dell’ambiente e della tutela del mare.<br />	<br />
Con decreto decisorio n. 1196/06 in data 7 novembre 2006 in TAR dichiarava la perenzione del ricorso.<br />	<br />
A seguito di opposizione di Alfa Wassermann s.p.a. con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, sezione II bis, respingeva l’opposizione e confermava il decreto.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza insorge Alfa Wassermann s.p.a. in persona del Consigliere Delegato chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio definisce la controversia con decisione, in quanto il procedimento giurisdizionale deve essere concluso con l’adozione dell’unico provvedimento in grado di acquistare autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.<br />	<br />
2. L’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Sostiene l’appellante che erroneamente il TAR ha dichiarato la perenzione sulla base del fatto che la nuova istanza di fissazione di udienza, che l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, imponeva alle parti di presentare dopo il decorso di un decennio (secondo la disciplina applicabile all’epoca dei fatti di causa) è stata firmata dal suo avvocato anziché dal proprio rappresentante legale.<br />	<br />
Sostiene che la normativa richiamata non impone affatto che la domanda di cui si tratta sia sottoscritta dalla parte personalmente, ed aggiunge che al difensore era stata conferita delega, sulla base della quale era legittimato a sottoscrivere gli atti del processo.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
La norma della cui applicazione si discute così recitava (il testo è stato novellato dall’art. dall&#8217;art. 54 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, non applicabile ratione temporis):<br />	<br />
“A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell&#8217;udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell&#8217;avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo”.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la norma impone di presentare la nuova domanda di fissazione dell’udienza “con la firma delle parti”.<br />	<br />
La prescrizione deve, evidentemente, avere un senso; non può quindi essere affermato che il suo significato consista nel ribadire l’obbligo di sottoscrivere anche l’atto del processo in questione, come qualunque altro.<br />	<br />
Di conseguenza, l’espressione “nuova istanza di fissazione dell&#8217;udienza con la firma delle parti” rafforza il regime ordinariamente applicabile, imponendo che l’istanza sia sottoscritta dal soggetto che pur essendo la parte sostanziale del processo solitamente non firma i relativi atti.<br />	<br />
Il legislatore, in altri termini, per evidenti motivi di economia dei mezzi processuali ha voluto assicurare che gli strumenti di tutela non siano inutilmente forniti per la trattazione di cause per le quali non residua ulteriore interesse.<br />	<br />
Rilevato come sia forte la possibilità che cause pendenti da lungo tempo abbiano perso incidenza sugli interessi delle parti, ed individuato in dieci anni (ora cinque) il termine oltre il quale tale possibilità appare più concreta, ha imposto di assicurare al giudice l’attuale utilità del suo intervento.<br />	<br />
Atteso peraltro che tale valutazione spetta in primo luogo alla parte sostanziale, che dispone dell’interesse dedotto in giudizio, ha imposto a quest’ultima di dichiarare personalmente la permanenza dell’interesse alla decisione, confermando la richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione.<br />	<br />
In sostanza, nello specifico caso di cui ora si tratta il legislatore ha escluso la possibilità di conferire al difensore la procura sulla base del quale egli agisce ordinariamente imponendo invece, con norma eccezionale, l’intervento personale della parte sostanziale.<br />	<br />
L’argomentazione proposta dall’appellante non può, in conclusione, essere condivisa.<br />	<br />
3. L’appello deve, conseguentemente, essere respinto.<br />	<br />
In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe BARBAGALLO		     	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO        	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI				&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto CHIEPPA				&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI      			&#8211;	Consigliere Est. 								</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2009-n-133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
