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	<title>14/06/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/06/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla insufficienza della valutazione solo numerica dell&#8217;elaborato scritto per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 09:17:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-della-valutazione-solo-numerica-dellelaborato-scritto-per-labilitazione-allesercizio-della-professione-forense/">Sulla insufficienza della valutazione solo numerica dell&#8217;elaborato scritto per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Professione forense &#8211; Abilitazione &#8211; Esame &#8211; Valutazione &#8211; Voto numerico &#8211; Motivazione. In materia di esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, si è fortemente attenuata l’esigenza di accelerare al massimo grado i tempi di correzione degli elaborati scritti, sicché non appare più incompatibile con l’attuale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-della-valutazione-solo-numerica-dellelaborato-scritto-per-labilitazione-allesercizio-della-professione-forense/">Sulla insufficienza della valutazione solo numerica dell&#8217;elaborato scritto per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Professione forense &#8211; Abilitazione &#8211; Esame &#8211; Valutazione &#8211; Voto numerico &#8211; Motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, si è fortemente attenuata l’esigenza di accelerare al massimo grado i tempi di correzione degli elaborati scritti, sicché non appare più incompatibile con l’attuale struttura dell’esame una motivazione consistente nel solo voto numerico, senza alcuna ulteriore indicazione, sia pure mediante segni grafici apposti a margine del tema, delle ragioni ad esso sottese. L’apprezzamento della completezza della motivazione, in rapporto alle necessità di speditezza, può mutare a seconda delle circostanze concrete, come viene confermato dalla prassi seguita dalle commissioni istituite preso altre Corti di appello, nel senso di sostenere il voto numerico con ulteriori elementi, sia pure estremamente sintetici.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bignami &#8211; Est. Bignami</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2024, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n. 1 della seduta del 25 gennaio 2024 (doc. 1) relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della sottocommissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1250 (doc. 2);</p>
<p style="text-align: justify;">– della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2023 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, come dedotto nel primo motivo di ricorso, il numero di partecipanti all’esame di abilitazione si è fortemente ridotto dal 2017, anno al quale risale il pronunciamento della Plenaria n. 7 , ad oggi;</p>
<p style="text-align: justify;">che da 24.867 partecipanti si è scesi, in questa tornata, a 9.703;</p>
<p style="text-align: justify;">che in tale contesto si è fortemente attenuata l’esigenza di accelerare al massimo grado i tempi di correzione degli elaborati scritti, sicché non appare più incompatibile con l’attuale struttura dell’esame una motivazione consistente nel solo voto numerico, senza alcuna ulteriore indicazione, sia pure mediante segni grafici apposti a margine del tema, delle ragioni ad esso sottese;</p>
<p style="text-align: justify;">che l’apprezzamento della completezza della motivazione, in rapporto alle necessità di speditezza, può mutare a seconda delle circostanze concrete, come viene confermato dalla prassi seguita dalle commissioni istituite preso altre Corti di appello, nel senso di sostenere il voto numerico con ulteriori elementi, sia pure estremamente sintetici;</p>
<p style="text-align: justify;">che, alla luce di tali considerazioni, è assistita da fumus boni iuris la censura di difetto di motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">che, ad esame in corso, sussiste periculum in mora;</p>
<p style="text-align: justify;">che la domanda cautelare va perciò accolta, ai soli fini del riesame dell’elaborato da parte di commissione istituita presso altra Corte di appello, che il Tribunale reputa opportuno individuare nella Corte di appello di Bologna;</p>
<p style="text-align: justify;">che, a tal fine, sarà cura del Ministero trasmettere a tale commissione l’elaborato in forma rigidamente anonima, e senza alcun riferimento alla presente ordinanza, affinché esso venga rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, del presente provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in caso di valutazione utile ai fini della prosecuzione dell’esame, ad essa dovrà procedere la commissione competente per Milano, previa eventuale riconvocazione, ove si sia nel frattempo sciolta;</p>
<p style="text-align: justify;">che la novità della questione, per l’angolo prospettico segnalato, giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare ai soli fini del riesame come in motivazione e per l’effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) sospende l’atto impugnato</p>
<p style="text-align: justify;">b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del 2025</p>
<p style="text-align: justify;">c) compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Bignami, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Mauro Gatti, Consigliere</p>
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