<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-9-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-9-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2019 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-9-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6174/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6174</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore. PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Wally Salvagnini, Sabrina Erba c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Il dubbio della costituzionalità , sotto il profilo della ragionevolezza, di un automatismo preclusivo per categorie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6174/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6174/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore. PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Wally Salvagnini, Sabrina Erba c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il dubbio della costituzionalità , sotto il profilo della ragionevolezza, di un automatismo preclusivo per categorie di reati e quindi insensibile alla maggiore o minore gravità  delle singole fattispecie, è sciolto osservando che la Corte Costituzionale ha giù  ritenuto legittima l&#8217;analoga previsione concernente i reati (tutti i reati) attinenti agli stupefacenti,  tale argomentazione può essere invocata anche per la violenza sessuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Straniero &#8211; permesso di soggiorno &#8211; diniego &#8211; condanna per reato inerente la libertà  sessuale &#8211; legittimità .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nonostante la portata applicativa dell&#8217;art. 380 c.p.p. (in base al comma 2, lettera d-bis, comporta l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza: il &#8220;delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma &#038;&#8221;), la formulazione dell&#8217;art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, non considera automaticamente ostativi soltanto i reati indicati dall&#8217;art. 380, c.p.p., ma anche alcune categorie di reati, a prescindere dalla riconducibilità  all&#8217;art. 380, anzichè all&#8217;art. 381 del codice di rito: tra questi, i reati (tutti i reati) &#8220;ovvero inerenti &#038; la libertà  sessuale&#8221;, e tale deve essere considerato la violenza sessuale di cui all&#8217;art. 609-bis, c.p., in tutte le sue forme, anche quelle definite &#8220;casi di minore gravità &#8221; dal terzo comma.</em><br /> <em>Il dubbio della costituzionalità , sotto il profilo della ragionevolezza, di un automatismo preclusivo per categorie di reati e quindi insensibile alla maggiore o minore gravità  delle singole fattispecie, è sciolto osservando che la Corte Costituzionale ha giù  ritenuto legittima l&#8217;analoga previsione concernente i reati (tutti i reati) attinenti agli stupefacenti, in ragione dell&#8217;allarme sociale ad essi collegato, e tale argomentazione può essere invocata anche per la violenza sessuale.</em></div>
<p> Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/09/2019<br /> <strong>N. 06174/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04551/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Wally Salvagnini, Sabrina Erba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l&#8217;avvocato Amalia Capalbo su delega dichiarata di Wally Salvagnini e di Sabrina Erba e l&#8217;avvocato dello Stato Attilio Barbieri;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La controversia origina dal diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato opposto all&#8217;odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, dalla Questura di P. con decreto in data 11 settembre 2018.<br /> 2. Il diniego è motivato con la condanna per il reato di violenza sessuale, di cui all&#8217;art. 609-bis, c.p., confermata dalla Corte d&#8217;Appello di Roma in data 20 gennaio 2016.<br /> 3. Il TAR di Parma, con la sentenza appellata (n. -OMISSIS-), ha respinto il ricorso, sottolineando la portata ostativa del reato, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, e, comunque, la circostanza che l&#8217;Amministrazione ha ulteriormente valutato la pericolosità  sociale dell&#8217;interessato affermandola sulla base della gravità  della condotta dello stesso, il quale &#8220;in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza costringeva &#038; a subire atti sessuali al fine di assicurarsi l&#8217;impunità  per il suddetto reato colpiva &#038; con un pugno cagionandole lesioni guaribili in 7 giorni&#8221;.<br /> 4. Nell&#8217;appello, lamenta che la condanna, in quanto pronunciata per la fattispecie di &#8220;minore gravità &#8221; (art. 609-bis, terzo comma, c.p.), non rientri nelle ipotesi di preclusione automatica ex art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, che richiama l&#8217;art. 380, c.p.p..<br /> Sostiene che, in Italia dal 1996, ha sempre lavorato, non ha subito alcun altro pregiudizio ed è pienamente integrato nella società  italiana.<br /> 5. Per il Ministero dell&#8217;interno si è costituita in giudizio l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 6. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto.<br /> Nonostante la portata applicativa dell&#8217;art. 380 c.p.p. sia quella che sottolinea l&#8217;appellante (in base al comma 2, lettera d-bis, comporta l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza: il &#8220;delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma &#038;&#8221;), la formulazione dell&#8217;art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, non considera automaticamente ostativi soltanto i reati indicati dall&#8217;art. 380, c.p.p., ma anche alcune categorie di reati, a prescindere dalla riconducibilità  all&#8217;art. 380, anzichè all&#8217;art. 381 del codice di rito.<br /> Tra questi, i reati (tutti i reati) &#8220;ovvero inerenti &#038; la libertà  sessuale&#8221;, e tale deve essere considerato la violenza sessuale di cui all&#8217;art. 609-bis, c.p., in tutte le sue forme, anche quelle definite &#8220;casi di minore gravità &#8221; dal terzo comma.<br /> Se anche si volesse dubitare della costituzionalità , sotto il profilo della ragionevolezza, di un automatismo preclusivo per categorie di reati e quindi insensibile alla maggiore o minore gravità  delle singole fattispecie, occorre considerare che la Corte Costituzionale ha giù  ritenuto legittima l&#8217;analoga previsione concernente i reati (tutti i reati) attinenti agli stupefacenti, in ragione dell&#8217;allarme sociale ad essi collegato (sent. n. 272/2012), e tale argomentazione può essere invocata anche per la violenza sessuale.<br /> In ogni caso, il TAR ha argomentato che il comportamento dell&#8217;appellante risulta specificamente considerato dalla Questura, che è pervenuta ad un giudizio di pericolosità  sulla base dell&#8217;accertamento operato dal giudice penale, e tale valutazione non appare di per sì© illogica, nè è stata fatta oggetto di specifiche censure.<br /> 7. Considerata la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge il ricorso come in epigrafe proposto.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6174/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere, Estensore; (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) L&#8217;Amministrazione, per respingere l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere, Estensore;  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Amministrazione, per respingere l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, può trarre argomenti presuntivi anche da tipi di reato eccentrici alla materia dell&#8217;utilizzo delle armi (nella specie, indagini relative a reati fiscali), ma ciù² deve avvenire, al fine di evitare ingiusti automatismi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Sicurezza Pubblica &#8211; Armi &#8211; licenza di porto di fucile da caccia &#8211; rinnovo &#8211; diniego &#8211; richiamo ad indagini penali pendenti &#8211; limiti.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In generale, va affermato che l&#8217;Amministrazione, per respingere l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, possa trarre argomenti presuntivi anche da tipi di reato eccentrici alla materia dell&#8217;utilizzo delle armi (nella specie, indagini relative a reati fiscali), ma ciù² deve avvenire, al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità  del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità  del soggetto nell&#8217;uso delle armi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/09/2019<br /> <strong>N. 06172/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00974/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 974 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso per l&#8217;annullamento del provvedimento Div. P.A.S.I. Cat. -OMISSIS-/drf adottato in data 11 novembre 2015 dal Questore della Provincia di Asti, con il quale era stata respinta l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Sabina Lorenzelli su delega di Enrico Rabino e l&#8217;avvocato dello Stato Gaetana Natale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso al TAR Piemonte l&#8217;odierno appellante impugnava il provvedimento adottato in data 11 novembre 2015 dal Questore di <em>omissis</em>, con cui è stata respinta l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione, chiedendo il rigetto dell&#8217;avverso ricorso.<br /> Il TAR adito, con sentenza n. -OMISSIS- rigettava il ricorso sulla scorta della seguente motivazione:<br /> &#8220;<em>la Questura di </em>omissis <em>ha correttamente esercitato il potere discrezionale nella formulazione del giudizio di non affidabilità  nell&#8217;uso delle armi. Emerge dalla relazione della Questura e dai relativi allegati depositati in data 14 aprile 2016 che i fatti di frode fiscale oggetto delle indagini preliminari, pur non avendo una specifica e diretta attinenza con l&#8217;uso delle armi, sono connotati da una certa gravità  e che, pertanto, la misura interdittiva è stata adottata dalla Questura in via precauzionale ed in attesa della definizione del predetto procedimento penale per evitare che il ricorrente &lt;&gt;.</em><br /> <em>La Questura ha, pertanto, ritenuto che, almeno finchè le indagini preliminari non saranno concluse, sussiste un ragionevole dubbio in merito alla totale affidabilità  del ricorrente nell&#8217;uso delle armi.</em><br /> <em>Il giudizio di probabilità  di abuso dell&#8217;arma è, dunque, fondato su presupposti certi ed incontestati e non è arbitrario in quanto la tensione psicologica derivante dalla qualità  di indagato e dai conseguenti accertamenti tributari giustificano la particolare cautela adottata nel rilascio del titolo abilitativo.</em><br /> <em>2.2. Il ricorrente non ha allegato l&#8217;avvenuta conclusione delle indagini preliminari e non ha fornito elementi utili a provare l&#8217;annullamento del rischio per la pubblica sicurezza che deve considerarsi prevalente rispetto all&#8217;interesse del ricorrente all&#8217;esercizio della caccia.</em><br /> <em>Pertanto, le valutazioni conseguenti alla sua condotta di vita ed al possesso della qualifica di guardia volontaria venatoria non si rivelano idonee a scalfire il giudizio di non affidabilità  espresso dalla Questura in via precauzionale, la quale potrà  sempre procedere ad una sua rivalutazione alla luce delle vicende del procedimento penale</em>&#8220;.<br /> Avverso tale sentenza, il Sig. -OMISSIS- propone l&#8217;odierna impugnazione.<br /> L&#8217;appellante sostiene in questa sede che la semplice pendenza di un procedimento penale per reati in materia fiscale, dunque privi di un nesso diretto o indiretto con l&#8217;uso delle armi, non è fatto idoneo a sorreggere, da solo, la legittimità  del provvedimento impugnato, avuto anche riguardo alla circostanza che egli svolge il ruolo di guardia venatoria volontaria e non ha mai abusato dall&#8217;arma.<br /> Nel giudizio si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno e ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 luglio 2019.<br /> Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.<br /> E&#8217; pacifico tra le parti che i fatti che hanno fatto scaturire il diniego di rinnovo del porto d&#8217;armi sono unicamente enucleabili in una indagine avviata nell&#8217; agosto 2013 dalla Procura della Repubblica di<em> omissis</em> per un reato di carattere fiscale, senza che sia mai intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio (dunque l&#8217;appellante non è allo stato neanche imputato).<br /> Trattasi di reato privo di qualsivoglia collegamento, diretto o indiretto, con l&#8217;uso delle armi.<br /> Il Collegio non nega che l&#8217;amministrazione possa trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma ciù² deve avvenire, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità  del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità  del soggetto nell&#8217;uso delle armi.<br /> Nel caso di specie tale elemento è stato rinvenuto nella &#8220;tensione psicologica&#8221; che la qualità  di indagato indurrebbe nell&#8217;appellante. Trattasi tuttavia di un argomento che, avuto riguardo alla peculiarità  della vicenda che ha interessato l&#8217;appellante non convince: innanzitutto perchè, come giù  segnalato, le indagini sono molto risalenti nel tempo, senza che sia mai intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio o misure di carattere cautelare, giacchè &#8211; da ritenere &#8211; esse hanno perso quella carica di novità  e gravità  capace di colpire la psiche oltre il limite della comprensibile preoccupazione; poi perchè il tipo di reato, benchè grave, non coinvolge rapporti personali, o situazioni tali da alimentare sentimenti avversi nei confronti dei familiari, degli estranei o, in generale, dei consociati; da ultimo perchè la tensione psicologica, ricollegabile in astratto all&#8217;avvio di indagini penali, non ha prodotto nel caso di specie, dal 2013 (anno di avvio delle indagini), alcun episodio che possa configurare allarme.<br /> Piuttosto<em>, a contrario</em>, può osservarsi che l&#8217;appellante svolge il ruolo di guardia volontaria venatoria e non ha mai abusato dell&#8217;arma, elementi questi ultimi, che depongono per la sussistenza di una condizione psicologica non compromessa.<br /> L&#8217;appello è pertanto accolto. Per l&#8217;effetto, l&#8217;atto impugnato in primo grado è annullato.<br /> Avuto riguardo alla peculiarità  delle questioni e all&#8217;intrinseca opinabilità  delle valutazioni in rilievo, appare comunque equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l&#8217;effetto annulla l&#8217;atto impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado.<br /> Spese del doppio grado compensate<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
