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	<title>13/9/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/9/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.17402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-9-2010-n-17402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-9-2010-n-17402/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.17402</a></p>
<p>Pres. V. Cernese, est. G. Nunziata Gaudieri Gennaro (Avv. Gaetano Martoscia) c. Ministero delle Infrastrutture (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla revisione della patente di guida a seguito di decurtazioni dei punti per varie e differenti infrazioni al codice della strada Circolazione stradale – Patente di guida – Procedimento di revisione-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-9-2010-n-17402/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.17402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-9-2010-n-17402/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.17402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Cernese, est. G. Nunziata<br /> Gaudieri Gennaro (Avv. Gaetano Martoscia) c. Ministero delle Infrastrutture (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla revisione della patente di guida a seguito di decurtazioni dei punti per varie e differenti infrazioni al codice della strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Patente di guida – Procedimento di revisione- Mancata comunicazione delle varie infrazioni – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida in caso di mancata comunicazione cumulativa delle varie infrazioni al soggetto interessato. Ed invero, la comunicazione cumulativa di più decurtazioni di punti dalla patente collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l&#8217;originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d&#8217;essere dell&#8217;istituto della patente a punti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2010, proposto dal</p>
<p>Sig. Gaudieri Gennaro, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Martoscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Diocleziano n.169; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del 25/5/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone di essere titolare di patente di guida valida fino all’8/5/2011 e che gli è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;<br />	<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di memoria datata 19/7/2010;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;</p>
<p>Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; <br />	<br />
Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall&#8217;Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l&#8217;art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l&#8217;art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;<br />	<br />
Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l&#8217;originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d&#8217;essere dell&#8217;istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l&#8217;attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l&#8217;educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall&#8217;utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l&#8217;eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest&#8217;ultimo di &#8220;riparare&#8221; alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;<br />	<br />
Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall&#8217;Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;<br />	<br />
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario<br />	<br />
Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/09/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.22005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-9-2010-n-22005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-9-2010-n-22005/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.22005</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Squassoni Ambiente e territorio – Reflui zootecnici &#8211; Utilizzo agricolo – Non sono rifiuti Ai sensi dell’art. 185 c.1 sub e) del D.Lgs. n. 152/2006, i reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti solo se utilizzati nell’attività agricola; nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-9-2010-n-22005/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.22005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-9-2010-n-22005/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.22005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Onorato, <i>Est.</i> Squassoni</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Reflui zootecnici &#8211; Utilizzo agricolo – Non sono rifiuti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 185 c.1 sub e) del D.Lgs. n. 152/2006, i reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti solo se utilizzati nell’attività agricola; nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 256, co. 2 (“Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata”) del citato D.Lgs. per aver abbandonato – immettendoli nelle acque di un canale &#8211; alcuni rifiuti zootecnici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<i>Sez. III Penale</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>Composta dagli Ill. mi Signori:</p>
<p>&#8211; dott. PIERLUIGI ONORATO                         Presidente<br />	<br />
&#8211; dott. ALFREDO TERES                              Consigliere<br />	<br />
&#8211; dott. CLAUDIA SQUASSONI                       Rel. Consigliere<br />	<br />
&#8211; dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI          Consigliere<br />	<br />
&#8211; dott. GIULIO SARNO                                  Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>&#8211; sul ricorso proposto da:<br />	<br />
1) MARCOZ ENZO N. IL 00/00/0000<br />	<br />
&#8211; avverso la sentenza n. 62/2007 TRIBUNALE di AOSTA, del 12/10/2007 visti gli atti, la sentenza e il ricorso<br />	<br />
&#8211; udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI.<br />	<br />
&#8211; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagne Alfredo che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso;<br />	<br />
Udito il difensore Avv. Boli Massimo	</p>
<p align=center>	<br />
<B>MOTIVI DELLA DECISIONE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Con sentenza 12 ottobre 2007, il Tribunale di Aosta ha ritenuto Marcoz Enzo responsabile del reato previsto dall&#8217;art 256 c.2 DLvo 152/2006 (per avere abbandonato, quale legale rappresentante dell&#8217;omonima ditta individuale e senza la prescritta autorizzazione, rifiuti zootecnici immettendoli nelle acque di un canale) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha escluso che il materiale potesse essere utilizzato per la concimazione del terreno e che la attività per cui è processo potesse essere stata posta in essere da soggetti diversi dallo attuale imputato. Costui ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge rilevando:<br />	<br />
&#8211; che i testi escussi hanno riferito che il materiale era riutilizzato nella filiera dell&#8217;attività agricola;<br />	<br />
&#8211; che è stato condannato a titolo di responsabilità oggettiva non essendo stato identificato l&#8217;autore materiale della condotta.</p>
<p>Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.</p>
<p>Deve puntualizzarsi, anche se la problematica non è espressamente introdotta nei motivi di ricorso, che è stata correttamente contestata (per il reato accertato in data 8 settembre 2006 sotto la vigenza del D.L.vo n.152/2006 ) la violazione alla disciplina sui rifiuti in quanto l&#8217;ambito di applicazione di quella sullo inquinamento delle acque è ristretta agli scarichi diretti tramite condotta o, comunque, canalizzazione stabile; in tale senso, si era espressa la giurisprudenza di legittimità (utilizzando i criteri elaborati durante la abrogata normativa) anche prima della modifica dell&#8217;art. 185 D. L.vo n. 4/2008.</p>
<p>Tanto premesso, si rileva come i reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c.1 sub e D.L.vo n.152/2006 solo se utilizzati nella attività agricola; tale uso, nella ipotesi concreta, è da escludersi per la circostanza (non messa in discussione nei motivi di ricorso) che i reflui sono tracimati e confluiti in acque superficiali con violazione dell&#8217;espresso divieto di abbandono contenuto nell&#8217;art.192 c.1 e sanzionato dal successivo art.256 D. L.vo citato.</p>
<p>L&#8217;imputato, nel caso in cui i rifiuti fossero stati in esubero rispetto alle necessità del fondo, avrebbe dovuto stoccarli in attesa del loro spandimento sul suolo (o affidarli per lo smaltimento ad una impresa specializzata ed autorizzata) e non disfarsene convogliandoli nelle acque.</p>
<p>Non è idonea ad escludere l&#8217;elemento psicologico del reato la tesi prospettata dal ricorrente (tra l&#8217;altro priva della necessaria concretezza e di elementi che la rendano credibile) secondo il quale la condotta per cui è processo è addebitabile ad un suo dipendente; anche in questa evenienza, il Marcoz deve rispondere della contravvenzione per culpa vigilando, cioè, per non avere dato le necessarie direttive al suo collaboratore ed avere controllato che venissero eseguite.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>PQM</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Roma, 13 aprile 2010</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  9 GIU. 2010	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-9-2010-n-22005/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.22005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6556</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6556/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6556/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6556</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Vigotti S.I.D.A. Srl (Avv.ti S. Artale, P. Vaiano, A. Zecchini) c/ I.N.P.D.A.P. (Avv. D. Bottura) + altri. sulla legittimità dell&#8217;esclusione disposta per un diverso motivo da quello in un primo momento riscontrato,e poi risultato insussistente Contratti P.A. – Gara – Esclusione – Motivo originario – Riesame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6556/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6556/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6556</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Severini – <i>Est. </i>Vigotti<br /> S.I.D.A. Srl (Avv.ti S. Artale, P. Vaiano, A. Zecchini) c/<br /> I.N.P.D.A.P.  (Avv. D. Bottura) + altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione disposta per un diverso motivo da quello in un primo momento riscontrato,e poi risultato insussistente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Esclusione – Motivo originario – Riesame &#8211;  Esclusione per altro motivo – Preclusione – Non sussiste –  Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di gara la circostanza che la Commissione abbia escluso il concorrente per incompletezza della documentazione, poi invece riscontrata, non preclude alla stessa di escludere, nella medesima seduta, il concorrente per altro diverso motivo. In tal caso, la conferma della non ammissione per altro motivo non integra, comunque, la motivazione del provvedimento in un momento successivo alla decisione di esclusione, ma ne esplica la causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06556/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 07926/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7926 del 2005, proposto da </p>
<p><b>S.I.D.A. Srl </b>in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Artale, Paolo Vaiano, Annapaola Zecchini, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>I.N.P.D.A.P</B> -direzione compartimentale Triveneto in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Dario Bottura, domiciliatario in Roma, via S.Croce in Gerusalemme, 55;<br />	<br />
<i><b><br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
</i>Impresa Ruffato Mario Snc, Impresa Elettro Cos Srl<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 01551/2005, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA D&#8217;APPALTO PER MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.- direzione compartimentale Triveneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avv. Resta per delega dell’avv. Artale e l’avv. Messina per delega dell’avv. Bottura;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società SIDA chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del verbale di aggiudicazione provvisoria alla controinteressata associazione temporanea di imprese dell’appalto indetto dall’Inpdap con bando del 27 novembre 2003 ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 1-bis l. n. 109 del 1994 per i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento dell’impianto elettrico e impermeabilizzazione delle terrazze della caserma dei Vigili del fuoco sita in Vicenza, via Farini 16.<br />	<br />
Il bando di gara precisava, al punto 3.5, che le lavorazioni oggetto dell’appalto appartenevano alla categoria prevalente OG1 e alla categoria OS30, indicata come subappaltabile. Al punto 1.3.18 il disciplinare di gara, allegato al bando, stabiliva l’obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A dell’offerta, “quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge” si intendessero subappaltare, ai sensi dell’art. 18 legge n. 55 del 1990 e s.m..<br />	<br />
L’indicazione della categoria OS30 come subappaltabile veniva corretta dalla stazione appaltante, che evidenziava un mero errore materiale, dato che, trattandosi di opere speciali di valore superiore al 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse possono essere eseguite, ai sensi dell’art. 13, comma 7, legge n. 109 del 1994 e s.m.i., esclusivamente dai soggetti affidatari (anche, eventualmente, mediante associazioni temporanee di tipo verticale).<br />	<br />
All’appalto hanno partecipato quattro imprese, tra le quali la ricorrente, che, come è risultato in esito all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera A nella seduta del 22 dicembre 2003, ha indicato di voler subappaltare anche quelle relative alle opere di cui alla categoria OS30. La commissione rilevava poi la mancanza, nella documentazione allegata all’offerta, della dichiarazione della compagnia assicuratrice contenente l’impegno a rilasciare fideiussione bancaria o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva; conseguentemente, l’offerta veniva esclusa, appunto per la mancata documentazione inerente la suddetta dichiarazione. A tanto ha replicato la ricorrente, che con lettera del 22 gennaio 2004 ha fatto rilevare la presenza di tale dichiarazione nelle condizioni generali della polizza di assicurazione prodotta.<br />	<br />
Nella riunione del 26 gennaio 2004 la commissione ha riconosciuto l’errore materiale inerente la mancanza della fideiussione, della quale riscontrava l’effettiva presenza, ma ha confermato l’esclusione in considerazione della dichiarazione concernente il subappalto. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la società Sida, respinto dal Tribunale amministrativo del Veneto con la sentenza oggetto dell’appello oggi in discussione.<br />	<br />
La sentenza merita conferma.<br />	<br />
Come ha rilevato il Tribunale amministrativo , la circostanza che nella originaria determinazione di esclusione della ricorrente fosse indicata la mancanza della polizza fideiussoria, poi riscontrata, non può assumere efficacia determinate al fine dell’ammissione alla gara anche in presenza di altre e diverse cause ostative.<br />	<br />
In particolare, come si è narrato in fatto, la stazione appaltante ha specificato, mediante rettifica al bando di gara tempestivamente pubblicata, che le opere di cui alla categoria OS30 avrebbero dovuto essere eseguite direttamente dall’impresa aggiudicataria ovvero tramite una ATI verticale, come prescrive l’art. 13, comma 7, legge n. 109 del 1994. Nonostante tale precisazione le fosse stata consegnata in data 11 dicembre 2003, in occasione del sopralluogo sul futuro cantiere, l’impresa ricorrente ha stilato la propria offerta indicando la volontà di subappaltare le suddette opere, e di tanto la commissione ha dato contezza, nel verbale della seduta del 22 dicembre 2003, limitandosi poi a indicare quale causa di esclusione la mancanza della polizza fideiussoria, successivamente reperita.<br />	<br />
Deriva da quanto sopra precisato che, in disparte la circostanza che la violazione dell’obbligo di esecuzione diretta era stata rilevata dalla commissione nella stessa seduta nella quale ha disposto l’esclusione della ricorrente, nessuna rilevanza, contrariamente a quanto pretende l’appellante, può assumere il fatto che la conferma della non ammissione sia stata motivata, in data 26 gennaio 2003, con riferimento alla dichiarazione in ordine alla volontà di subappaltare. Tale dichiarazione, infatti, confligge nettamente con la regola della gara espressa nel bando come rettificato e nella previsione di legge che ne è alla base; né può pretendersi che l’omessa indicazione della violazione dell’obbligo, da parte della commissione, tra le cause ostative all’ammissione possa avere una qualche efficacia sanante della offerta che tale violazione contiene, trattandosi, come si è detto, di obbligo direttamente derivante dalla legge di gara, il cui rispetto non è derogabile neppure da parte della stazione appaltante. L’indicazione della dichiarazione di volere subappaltare quale effettivo motivo dell’esclusione non integra, comunque, la motivazione del provvedimento in un momento successivo alla decisione di esclusione, ma ne esplicita la causa, non contrattabile e non disponibile: ne deriva l’infondatezza del motivo d’appello che si appunta sulla illegittimità della motivazione postuma del provvedimento, e della censura di incompetenza del presidente a integrare tale motivazione. Quanto a quest’ultimo punto, va anche osservato che la nota in data 27 gennaio 2004 a firma del presidente del seggio di gara, informa la ricorrente delle determinazioni assunte dalla commissione il giorno precedente, nel senso della conferma dell’esclusione dell’offerta della ricorrente, per il motivo più volte sottolineato: è quindi alla commissione che deve essere riferita la volontà dell’atto, e non al presidente.<br />	<br />
In ragione della diretta contrarietà dell’intenzione chiaramente espressa dalla ricorrente alla regola della gara, a sua volta non ambigua né oscura, ed anzi, come si è detto, oggetto di comunicazione individuale da parte della stazione appaltante, l’esclusione si pone come naturale conseguenza, né avrebbe potuto comportare solamente la preclusione dell’affidamento delle opere in subappalto, neppure a fronte del possesso, da parte della ricorrente, della qualificazione necessaria per l’esecuzione diretta di entrambe le categorie di lavori. Quel che viene in discussione, infatti, è il contenuto volitivo dell’offerta (e il conseguente impegno contrattuale) e la tutela della par condicio tra i concorrenti, valori che soffrirebbero un inammissibile vulnus laddove fosse consentito alla stazione appaltante prendere in considerazione elementi non dichiarati in sede di gara, ma fatti valere successivamente alla chiusura delle operazioni concorsuali, e ammessi per un’unica impresa a fronte della generalità dei concorrenti, attenutisi alle prescrizioni siccome ritenute vincolanti.<br />	<br />
In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del grado, che liquida nella misura di 3.000 (tremila) euro, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6556/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6562/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6562</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo – Est. Buonvino SPES s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c. Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico, Naturale della Nazione “Italia Nostra” Onlus (Avv.ti A. Memmo, V. Pellegrino) Ambiente – Energia – Fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Conferenza di servizi – Comuni limitrofi – Partecipazione –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-9-2010-n-6562/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2010 n.6562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo – Est. Buonvino<br /> SPES s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c. Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico, Naturale della Nazione “Italia Nostra” Onlus (Avv.ti A. Memmo, V. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Energia – Fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Conferenza di servizi – Comuni limitrofi – Partecipazione – Necessità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla conferenza di servizi deputata ad autorizzare la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica sono chiamati a partecipare soltanto gli enti che hanno concretamente voce in capitolo, nel senso che sono interessati direttamente al provvedimento da emanare, mentre la partecipazione di altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza però che gli stessi possano incidere sulla decisioni da adottare. Non è quindi censurabile l’esito della conferenza di servizi allorché non vi abbiano partecipato alcuni comuni limitrofi all’area destinata alla realizzazione degli impianti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui ricorsi in appello numeri di registro generale 2035/2010 e 2041/2010, proposti:<br />
a) &#8211; quanto all’appello n. 2035/2010, dalla società SPES s.r.l., rappresentata e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via degli Avignonesi 5, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico, Naturale della Nazione &#8220;Italia Nostra&#8221; Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Memmo e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, corso del Rinascimento 11,<br />
<i>appellante incidentale,</i><br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Puglia, Comune di Palmariggi, Comune di Muro Leccese, Comune di Maglie, Arpa Puglia, Asl Le, Autorità di Bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese s.p.a., n.cc.,<br />
e<br />
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto presso l’avv. Rodolfo Franco in Roma, via F. Paolucci de Calboli 9,<br />
<i>appellante incidentale</i>,<br />
nonché<br />
Soprintendenza per i B.A., per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero della Difesa, Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile &#8211; Enac, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anas s.p.a., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Strato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p>b) – quanto all’appello n. 2041/2010, dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via degli Avignonesi 5, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico, Naturale della Nazione &#8220;Italia Nostra&#8221; Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Memmo e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, corso del Rinascimento 11, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>società SPES s.r.l., Comune di Palmariggi, Comune di Muro Leccese, Comune di Maglie, Arpa Puglia, Provincia di Lecce, Asl Le, Autorità di Bacino della Puglia, n.c.<br />
e<br />
Soprintendenza per i B.A., per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero della Difesa, Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile &#8211; Enac, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anas s.p.a., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Strato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. Puglia &#8211; Sezione staccata di Lecce: Sezione I, n. 02795/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L&#8217;ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (EOLICO).</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio con appello incidentale, in entrambi i ricorsi, dell’Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico, Naturale della Nazione &#8220;Italia Nostra&#8221; Onlus;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio con appello incidentale della Provincia di Lecce nell’appello n. 2035/2010;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi gli appelli, della Soprintendenza per i B.A., per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, del Ministero della Difesa, dell’Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile &#8211; Enac, dei Ministeri dell&#8217;Interno, dello Sviluppo Economico, per i Beni e le Attività Culturali, nonché dell’Anas s.p.a;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010, il Cons. Paolo Buonvino;<br />	<br />
Uditi, per le parti, gli avv.ti Abbamonte, Gianluigi Pellegrino, per delega dell&#8217;avv. Valeria Pellegrino, e l&#8217;avv. dello Stato Pisana;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) – Con il ricorso di primo grado Italia Nostra ha chiesto l’annullamento della determinazione del Dirigente Servizio Industria della Regione Puglia 19.01.2009 n. 10, pubblicata sul BURP 02.04.2009 n. 50, avente ad oggetto «Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palmariggi, ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società SPES s.r.l., con sede legale in Melissano (Le)», di tutti gli atti e i provvedimenti istruttori richiamati nella stessa determinazione ivi compresi gli atti di definizione della conferenza di servizi, ancorché sconosciuti alla ricorrente, e tra questi in particolare: i verbali della conferenza di servizi 12.10.04, 10.12.04, 11.04.05, 20.7.06, 30.09.08; la determinazione dirigenziale Reg. Puglia 18.01.05 n. 20; la nota ARPA Puglia; la nota Azienda USL Le/2 Maglie – Servizio Igiene e Sanità Pubblica 12.10.04 prot. n. 16939; la nota 21.1.05 RGC-16/43/40233/2/192/04 dell’Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale Ufficio Demanio di Bari; la nota 9.11.04 n. 2694 ENAC; la nota 11.10.2006 n. 13903 del Comando Reclutamento e Forze di Complemento “Puglia”; la nota 20.6.2006 n. 3788 Autorità di Bacino; la nota 13.7.06 n. 5093 del Ministero delle Comunicazioni Bari; autorizzazione paesaggistica 04.09.2006 del Comune di Palmariggi; la nota 14.12.06 n. 38/14725 del Settore Industria ed Energia della Regione Puglia; il parere 23.1.07 n. 2761 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto; determinazione regionale 14.03.2008 n. 173; la nota 16.05.2008 n. 7179 dell’Assessorato regionale all’ecologia; il nulla-osta 03.09.08 n. 2523 del Comune di Palmariggi; il parere 01.08.08 n. 20405 del Comune di Maglie; la nota 23.9.08 n. 10447 e l’autorizzazione paesaggistica n. 9/2008 del Comune di Muro Leccese; la nota 04.11.08 n. 9600/PO del Servizio Urbanistico – Regione Puglia; il nulla-osta 16.09.08 n. 1625 dell’Aeronautica Militare-Comando scuole 3^ Regione Aerea; il nulla-osta 18.07.08 n. 4393 del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni; la nota 10.09.08 n. 036279 del Comando in Capo della Marina Militare dello Jonio e del Canale d’Otranto – Taranto; la nota 10.09.08 n. 8798 dell’Autorità di Bacino della Puglia; la nota ANAS 12.09.08 n. 30954-P; la nota 24.9.08 n. 49208 della Provincia di Lecce; il parere 30.09.08 di ARPA Puglia; la nota 22.07.08 n. 0103947 di Acquedotto Pugliese; la nota 17.07.08 n. 42339 di ASL Le- Dipartimento di Prevenzione; la nota 21.10.08 n. 9127/06 del Servizio Urbanistico Regionale; la nota 10.12.08 n. 14617 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica- Taranto; la nota 11.12.08 n. 38/13819 del Servizio Industria – Industria Energetica Reg. Puglia; nella parte in cui esprimono parere favorevole alla realizzazione dell’impianto; nonché gli atti di impegno e convenzione 12.12.08 e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.<br />	<br />
Con la sentenza impugnata (n. 2795/2009) il TAR, in accoglimento di alcune censure svolte con detto ricorso, ha annullato i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
2) &#8211; Come precisato dai primi giudici in punto di fatto, con determinazione n. 10 del 19 gennaio 2009 la Regione Puglia rilasciava, in favore della SPES s.r.l., autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, per la installazione di 3 pale eoliche, pari ad una potenza di 6 MW, all’interno del Comune di Palmariggi (LE); a tanto si perveniva a seguito di: a) valutazione favorevole da parte della conferenza di servizi appositamente convocata (e dopo che il parere negativo della soprintendenza paesaggistica era stato annullato da questa sezione con sentenza n. 1953 del 2006); b) determinazione di esclusione da procedura di VIA (n. 20 del 18 gennaio 2005), previa indicazione di alcune prescrizioni, da parte del competente ufficio della Regione Puglia. Con successiva determinazione dirigenziale n. 173 del 14 marzo 2008 lo stesso ufficio prorogava di un anno il suddetto periodo di esclusione ritenendo, tra l’altro, che “nulla è mutato relativamente a … presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km.”. <br />	<br />
L’associazione ricorrente – odierna appellata &#8211; interponeva gravame per i seguenti motivi, così riassunti dai primi giudici:<br />	<br />
<i>1</i>. Violazione degli artt. 7, 8, 14 ss. della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui non sono stati chiamati a partecipare, ai lavori della conferenza suddetta, anche i comuni di Giurdignano, Giuggianello (il quale sarebbe stato pretermesso anche dal connesso atto di convenzione), Minervino, Bagnolo del Salento, Cannole e Otranto, nonché delle Unioni di Comuni “Terre di Mezzo” e “Terre d’Oriente”, che in ogni caso gravitano intorno all’area oggetto dell’intervento;<br />	<br />
<i>2</i>. Violazione della disposizioni in tema di conferenza di servizi nella parte in cui non è stato chiamato a partecipare il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;<br />	<br />
<i>3</i>. Mancata partecipazione anche di ENEL e Corpo Forestale dello Stato;<br />	<br />
<i>4</i>. Mancata valutazione integrata e contestuale del progetto in esame con altri che gravitano nella stessa area;<br />	<br />
<i>5</i>. Difetto di istruttoria nella parte in cui la Regione non avrebbe considerato che erano state presentate analoghe istanze per impianti da allocare a meno di 5 km, con ciò contravvenendo alla prescrizione contenuta nella determinazione di proroga dell’esclusione dalla procedura VIA;<br />	<br />
<i>6</i>. Violazione dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui, pur a fronte del parere negativo espresso dalla soprintendenza statale ai beni paesaggistici e dalla Provincia di Lecce in forza della posizione assunta dal comitato tecnico-faunistico, la determinazione finale non è stata rimessa alle valutazioni di secondo livello specificamente previste per la gestione del dissenso manifestato su interessi sensibili (qui riguardanti, rispettivamente, paesaggio ed ambiente). In particolare, il silenzio espresso dalla soprintendenza non poteva essere inteso alla stregua di silenzio-assenso, trattandosi per l’appunto di interessi sensibili;<br />	<br />
<i>7</i>. Violazione dell’obbligo di motivazione nella parte in cui la soprintendenza stessa non ha comunque motivato le ragioni del proprio atteggiamento favorevole;<br />	<br />
<i>8</i>. Per quanto attiene poi al parere negativo della Provincia, la determinazione con cui la Regione ha ritenuto di superare tale aspetto non ha tenuto debitamente conto del fatto che l’area ove localizzare l’impianto ricadrebbe all’interno di un’oasi di protezione, secondo le previsione del piano faunistico-venatorio;<br />	<br />
<i>9</i>. Violazione della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui si autorizza la costruzione delle pale eoliche in zona B del PUTT;<br />	<br />
<i>10</i>. Difetto di istruttoria, in quanto non sarebbe stato sufficientemente valutato il particolare interesse storico ed archeologico dell’area oggetto di intervento;<br />	<br />
<i>11</i>. Violazione della legge regionale n. 14 del 2007, nella parte in cui si vieta la estirpazione, l’abbattimento o il danneggiamento di “ulivi monumentali”, nonché dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui si vieta l’installazione di siffatti impianti al’interno di aree caratterizzate dai suddetti ulivi monumentali;<br />	<br />
<i>12</i>. Violazione delle norme del PUTT nella parte in cui non è stata rilasciata l’attestazione di compatibilità paesaggistica da parte della Regione Puglia;<br />	<br />
<i>13</i>. Violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, il quale impone la previa adozione del piano regolatore degli impianti eolici (c.d. PRIE) ai fini della realizzazione dell’intervento de quo;<br />	<br />
<i>14</i>. Violazione della delibera regionale n. 35 del 2007 per difetto di istruttoria relativa alla analisi del fabbisogno energetico ed alla compatibilità dell’impianto con altri impianti già previsti nell’area de qua;<br />	<br />
<i>15</i>. Violazione dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella parte in cui la Regione non avrebbe adeguatamente tenuto conto del patrimonio culturale e del paesaggio rurale riguardante la predetta area. E ciò tenuto peraltro conto che, con delibera n. 1485 del 3 ottobre 2006 la giunta regionale, nel negare l’approvazione della modifica al PRG del Comune di Giurdignano, aveva ritenuto il sito de quo come caratterizzato “da un ambiente rurale integro privo di vocazione produttiva”;<br />	<br />
<i>16</i>. Violazione dell’art. 13 del regolamento regionale n. 16 del 2006 nella parte in cui non sarebbe rispettato il c.d. parametro di controllo;<br />	<br />
<i>17</i>. Eccesso di potere per sviamento laddove il Comune di Giuggianello ha espresso parere favorevole in merito alla proposta della Wind (<i>recte</i>: SPES), rispetto ad altre ditte, soltanto in ragione delle maggiori <i>roylaties</i> da questa eventualmente versate, senza considerare l’effettivo fabbisogno energetico, né la compromissione per i valori paesaggistici;<br />	<br />
<i>18</i>. Eccesso di potere nella parte in cui l’autorizzazione assume che la lunghezza delle singole pale sia pari a 19 mt., laddove le torri che esprimono potenza pari a 2MW debbono avere pale di ampiezza pari ad almeno 39/40 mt;<br />	<br />
<i>19</i>. Violazione della delibera n. 131 del 2004 nella parte in cui prescrivono una distanza minima di 2 km tra centro abitato ed impianto. <br />	<br />
3) &#8211; Il TAR, per motivi logico-sistematici, ha affrontato preliminarmente – e parallelamente – i motivi sub 15), sub 1) e sub 10), accogliendoli.<br />	<br />
Quanto, poi, alla mancata convocazione dei Vigili del Fuoco, il TAR ha ritenuto di ribadire quanto già affermato in una propria precedente sentenza (n. 1890 del 2009), laddove si era rilevato che la delibera regionale n. 35 del 2007 contemplava, in effetti, tra gli enti chiamati a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di cui si discute, anche la predetta amministrazione.<br />	<br />
I primi giudici hanno affrontato, quindi, la questione relativa alla mancata partecipazione dell’ENEL e del Corpo Forestale dello Stato ritenendo la censura complessivamente infondata. <br />	<br />
Sono stati poi esaminati, in sentenza, il quarto ed il quinto motivo di ricorso con i quali era stato contestato, nel complesso, che l’Amministrazione, nel rilasciare l’autorizzazione impugnata, non avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che altri due impianti eolici erano stati a loro tempo progettati (e la relativa istanza nel frattempo istruita) negli adiacenti territori di Minervino e Giuggianello; al riguardo, il TAR ha ritenuto sussistente il denunciato difetto d’istruttoria nella parte in cui il settore industria della Regione, e prima ancora il settore ecologia in sede di proroga della determinazione di esclusione della VIA (provvedimento n. 173 del 14 marzo 2008), avevano del tutto omesso di considerare, rispettivamente e autonomamente (ossia a prescindere da quanto sul punto dichiarato dal privato), la presenza di analoghe istanze per impianti da allocare in aree praticamente adiacenti a quella di cui si discute. <br />	<br />
Quanto, inoltre, alla mancata espressione del parere da parte della Soprintendenza ai beni paesaggistici, i primi giudici hanno respinto i motivi dedotti dall’associazione ricorrente, secondo la quale non sarebbe stato applicabile il meccanismo dell’acquisizione tacita dell’assenso, trattandosi di interessi sensibili riguardanti, per l’appunto, la materia paesaggistica; ciò in quanto ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 l’istituto del silenzio assenso non troverebbe applicazione – sempre secondo l’originaria ricorrente &#8211; per tale particolare categoria di interessi; e che, inoltre, la Regione avrebbe dovuto correttamente applicare, piuttosto, i meccanismi di gestione del dissenso qualificato, ossia rimettere ogni valutazione ai competenti organismi di secondo livello (Consiglio dei ministri, Conferenza Stato-Regioni, etc.).<br />	<br />
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo di cui all’art. 14-ter, comma 7, trovasse applicazione anche in tema di interessi paesaggistici, derivandone il rigetto, in parte qua, del sesto motivo di ricorso. <br />	<br />
In ordine al dedotto difetto di motivazione in capo al parere (<i>per silentium</i>) manifestato dalla soprintendenza, il TAR ha ritenuto di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento con il quale essa non ha ritenuto di esprimersi in termini negativi circa la posizione favorevole al riguardo assunta dal Comune “non può costituire, ex se, motivo di illegittimità del provvedimento, a fronte di un vincolo relativo che, proprio perché tale, ammette la possibilità di autorizzare la realizzazione di interventi con esso compatibili; in ogni caso, trattandosi di atto di verifica della legittimità dell&#8217;autorizzazione rilasciata dall&#8217;organo locale, esso non richiedeva alcuna motivazione specifica allorché si limitava a prendere atto della correttezza del procedimento seguito dall&#8217;organo chiamato ad esercitare, in sede locale, il potere di verifica della compatibilità ambientale dell&#8217;opera e della congruità della motivazione del provvedimento favorevole eventualmente rilasciato”; con la conseguenza che anche tale parte del sesto motivo di ricorso non ha trovato accoglimento.<br />	<br />
Parimenti, il TAR ha disatteso, per difetto di interesse, l’ulteriore motivo di censura riguardante la mancata considerazione del parere negativo della Provincia, atteso che la suddetta oasi di protezione c.d. delle “Quattro Macine” è stata eliminata dal vigente piano di settore, prima approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84 del 19 dicembre 2007 e poi confermato con delibera di giunta regionale n. 1045 del 23 giugno 2009. <br />	<br />
E ancora infondata è stata ritenuta la censura riguardante la violazione della legge regionale n. 31 del 2008, dato che il procedimento in seno alla conferenza di servizi si era ampiamente concluso (14 dicembre 2006) alla data di entrata in vigore della suddetta normativa regionale (art. 7).<br />	<br />
Il motivo rubricato sub. 11 è stato, poi, dichiarato inammissibile per genericità.<br />	<br />
È stata, invece, ritenuta fondata, dal TAR, la censura relativa alla mancata acquisizione dell’attestazione (regionale) di compatibilità paesaggistica, dovendosi ritenere indubbio che l’impianto in questione fosse in grado di realizzare una siffatta prolungata utilità nel tempo (tanto lunga da poter costituire elemento idoneo, di per sé, ad agevolare l’acquisto della proprietà immobiliare in ragione del decorso del tempo).<br />	<br />
Circa, poi, la dedotta violazione dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, in disparte ogni considerazione circa la natura di sostanziale ostacolo normativo di siffatta disciplina (per ciò che attiene, ovviamente, alla impossibilità di localizzare impianti eolici in assenza di PRIE), il TAR ha ritenuto, comunque, applicabile, nella specie, la previsione di cui all’art. 4-bis del regolamento regionale n. 15 del 18 luglio 2008, a norma del quale le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 14 non si applicano ai progetti che – come nella specie – abbiano già ottenuto la determina di non assoggettabilità a VIA prima della entrata in vigore del regolamento medesimo; donde l’infondatezza della relativa censura.<br />	<br />
Generica e, dunque, inammissibile, il Tribunale ha, quindi, ritenuto la censura riguardante la delibera regionale n. 35 del 2007; il difetto di istruttoria da cui sarebbe stato affetto il provvedimento gravato non era stato, infatti, sufficientemente allegato mediante elementi seri e circostanziati.<br />	<br />
Pure generico è stato ritenuto l’ulteriore motivo con cui si lamentava l’omessa valutazione del parametro di controllo di cui all’art. 13 del regolamento regionale n. 16 del 2006, costituito dal rapporto tra la somma delle lunghezze di tutti gli aerogeneratori ed il lato della superficie comunale; rapporto che non doveva superare il valore di 0,75.<br />	<br />
La censura riguardante la scelta da parte del Comune di Palmariggi nei confronti di SPES, asseritamente ispirata da ragioni unicamente connesse alla migliore offerta economica da questa presentata (mediante <i>royalties</i>) rispetto ad altri operatori, è stata, poi, ritenuta, dal TAR, inammissibile per difetto di interesse, ciò in quanto una simile censura poteva essere sollevata soltanto da un soggetto avente aspirazione ad installare analogo impianto nella stessa zona; peraltro, l’associazione ricorrente tutelava interessi di tipo ambientale, nella specie non altrimenti rinvenibili (trattandosi infatti di aspetti meramente economici).<br />	<br />
Inammissibili sono stati ritenuti anche il motivo sub 18 (in quanto estremamente generico, non essendo stato fatto riferimento a qualsivoglia tesi di carattere scientifico sulla quale fondare l’assunto di parte) e il motivo sub 19 (per genericità, non essendo stato fornito il benché minimo principio di prova in ordine all’asserita violazione delle distanze minime dell’impianto rispetto al centro abitato; violazione che, per espressa ammissione della ricorrente, era avvertita soltanto come “presumibile”, stante la mancata conoscenza del progetto).<br />	<br />
In definitiva, il ricorso è stato ritenuto fondato in relazione alle censure anzidette e, per l’effetto, sono state annullate, dal TAR, le determinazioni regionali n. 10 del 19 gennaio 2009 (servizio industria) e n. 173 del 14 marzo 2008 (servizio ecologia).<br />	<br />
4) &#8211; Con i rispettivi appelli la società SPES e la regione Puglia deducono, in sintesi, l’erroneità della sentenza per i motivi che seguono:<br />	<br />
4.1) &#8211; appello della società SPES (n. 2035/2010):<br />	<br />
a) &#8211; l’accoglimento dei motivi di primo grado nn. 1, 10 e 15 poggerebbe su affermazioni che confermerebbero l’assoluta superficialità e infondatezza delle ragioni esposte;<br />	<br />
b) &#8211; il TAR avrebbe errato anche nel ritenere che il parere positivo della Soprintendenza per i beni archeologici, oltre che non sufficientemente motivato (né sanato, a posteriori, con la nota 10 dicembre 2008, n. 14517, prodotta in giudizio) non sarebbe sufficiente a garantire la tutela archeologica della zona; al contrario, detto parere sarebbe pienamente valido e ampiamente motivato; <br />	<br />
c) &#8211; parimenti errata sarebbe la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che i VVF dovessero partecipare al procedimento;<br />	<br />
d) &#8211; contrariamente, poi, a quanto ritenuto dal TAR, non vi sarebbe stato, nella specie, alcun onere, per la P.A., di valutare congiuntamente più domande relative a progetti ricadenti in aree limitrofe;<br />	<br />
e) &#8211; sarebbe anche errato il rilievo del Tribunale secondo cui la Regione ha escluso dall’assoggettabilità a VIA il progetto SPES nella considerazione che nulla sarebbe mutato riguardo alla presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km., ma che tale circostanza non risulterebbe confermata (sicché la Regione avrebbe dovuto procedere alla valutazione integrata delle istanze);<br />	<br />
f) &#8211; quanto all’attestazione di compatibilità paesaggistica, essa, contrariamente all’assunto dei primi giudici, non sarebbe stata necessaria, non vertendosi in tema di impianti di trasporto d’energia e trattandosi, inoltre, di impianti precari, da rimuovere alla cessazione del ciclo di funzionamento.<br />	<br />
4.2) Appello della Regione Puglia (n. 2041/2010):<br />	<br />
a) &#8211; l’accoglimento dei motivi di primo grado nn. 1, 10 e 15 poggerebbe su di una circostanza autonomamente ritenuta dal TAR, ma in assenza di qualsivoglia formale riconoscimento da parte degli organi dello Stato a ciò specificamente preposti; <br />	<br />
b) &#8211; non sussisterebbe la violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 37/1998, non essendo necessario, nella specie, acquisire il parere dei VVF, alla struttura dell’impianto eolico restando assolutamente estranei motori endotermici di qualsiasi potenza;<br />	<br />
c) &#8211; i primi giudici avrebbero anche errato – non sussistendone i presupposti &#8211; nel ritenere che l’esame dell’istanza SPES avrebbe dovuto essere condotto congiuntamente all’esame di altre istanze afferenti ad analoghi impianti da collocarsi entro i 5 chilometri; e, in ogni caso, al momento dell’istanza SPES non erano previsti altri impianti nel raggio ora detto;<br />	<br />
d) &#8211; infine, erroneamente il TAR avrebbe ritenuto necessaria l’acquisizione dell’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 del PUTT, dal momento che essa non sarebbe prevista per impianti quale quello di specie, che non sono di “trasporto di….energia” e che non comporterebbero, comunque, la definitiva compromissione del territorio.<br />	<br />
5) – Oltre ad insistere per il rigetto dei gravami ora detti, svolge impugnativa in via incidentale, in entrambi gli appelli, l’associazione ricorrente in primo grado, deducendo l’erroneità della sentenza nei capi recanti il rigetto di talune delle originarie censure; in particolare, la sentenza sarebbe erronea:<br />	<br />
&#8211; anzitutto, nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di ricorso, con il quale si era rilevata l’illegittimità dell’autorizzazione regionale n. 10/2009, perché adottata pur a fronte del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni architetto<br />
&#8211; contrariamente, poi, a quanto ritenuto dai primi giudici, il procedimento conclusosi con la determinazione regionale principalmente impugnata, n. 10 del 19 gennaio 2009, non avrebbe potuto legittimamente conformarsi alle previsioni del piano faunistico<br />
&#8211; avrebbe errato, inoltre il TAR nel ritenere inapplicabile, nella specie, la disciplina di cui alla l.r. n. 31/2008 in relazione al fatto che il procedimento in seno alla conferenza di servizi si era ampiamente concluso alla data di entrata in vigore del<br />
&#8211; quanto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di primo grado sub 11) per genericità, la stessa sarebbe erronea, non essendo stata posta in grado, la deducente (per difetto delle necessarie acquisizioni istruttorie) di articolare più puntualment<br />
&#8211; tale carenza istruttoria, inoltre, avrebbe impedito anche di circostanziare in modo più dettagliato e di supportare con riscontri scientifici le censure riguardanti la violazione della delibera regionale n. 35/2007, l’omessa valutazione del parametro di<br />
&#8211; i primi giudici avrebbero errato anche nel ritenere applicabile, nella specie, la deroga all’art. 14 del citato regolamento regionale n. 16/2006 (norma, questa, secondo cui si sarebbero potuti realizzare impianti eolici solo nei Comuni dotatisi di PRIE)<br />
&#8211; i primi giudici avrebbero errato, infine, anche nel ritenere inammissibile per carenza di interesse la censura riguardante la scelta del Comune di Palmariggi favorevole al progetto SPES, perché correlata unicamente alla migliore offerta economica rispet<br />
6) – La Provincia di Lecce, costituitasi nell’odierno appello n. 2035/2010, oltre ad insistere, articolatamente, per il rigetto dell’appello proposto dalla società SPES, perché infondato, svolge anche appello incidentale assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il procedimento concluso con la determinazione regionale 19 gennaio 2009, n. 10, non avrebbe potuto legittimamente conformarsi alle previsioni del piano faunistico venatorio provinciale approvato con delibera C.P. n. 84 del 19 dicembre 2007 (che ha escluso dalle oasi di protezione la località “quattro macine”) dal momento che tali previsioni non avrebbero spiegato ancora efficacia, in quanto recepite solo dal PFV approvato dalla regione con successiva delibera di GR n. 1045 del 23 giugno 2009.<br />	<br />
7) &#8211; Si sono formalmente costituiti in giudizio la Soprintendenza Archeologica per la Puglia, la Soprintendenza per i B.A. per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, il Ministero della Difesa, l’Ente Nazionale per L&#8217;Aviazione Civile &#8211; Enac, il Ministero dell&#8217;Interno, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,l’ Anas s.p.a..<br />	<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.<br />	<br />
In particolare, l’Associazione Italia Nostra eccepisce l’inammissibilità degli appelli principali in quanto notificati alle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale di Bari anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato. <br />	<br />
Eccepisce, inoltre, essersi formato il giudicato non avendo le appellanti principali censurato una parte della sentenza.<br />	<br />
Sempre l’Associazione Italia Nostra si richiama, con memoria unica depositata il 28 maggio 2010, alla pendenza dell’appello (n. 6763/2006), proposto avverso al sentenza del TAR n. 1954/2006 che, come dianzi ricordato, ha annullato il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza paesistica nel corso della riunione della conferenza di servizi dell’11 aprile 2005; la definizione di tale appello, secondo la deducente, avrebbe carattere pregiudiziale rispetto alla decisione dei presenti gravami, il suo eventuale accoglimento potendo confermare il vizio procedimentale denunciato in primo grado e non condiviso dal TAR, che ha ritenuto legittimo il comportamento silente tenuto dalla stessa Soprintendenza nella seduta della conferenza di servizi del 20 luglio 2006; ribadisce, comunque, che la tenuta di un semplice comportamento silente in sede di conferenza di servizi non sarebbe legittimo, contrastando con i principi generali desumibili dalle norme nazionali e comunitarie in materia.<br />	<br />
La stessa Associazione, con la memoria ora detta, svolge rilievi critici anche nei riguardi della decisione n. 2756/2010 di questo Consiglio, avverso la quale sarebbero in itinere ricorsi per revocazione innanzi a questo stesso Consiglio, e per eccesso di giurisdizione ex art. 111 Cost. innanzi alla Corte di Cassazione, con la quale la Sezione quinta ha annullato la sentenza dello stesso TAR n. 189/2009, con cui era stato deciso e accolto analogo ricorso proposto dall’Associazione stessa; ciò che giustificherebbe il rinvio dei presenti appelli in attesa della definizione dei ricorsi da ultimo detti, salvo che questa Sezione non ritenga di discostarsi da quanto deciso dalla Sezione quinta.<br />	<br />
8) – Gli appelli (nn. 2035/2010 e 2041/2010), in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riuniti.<br />	<br />
9) &#8211; In primo luogo, l’Associazione Italia Nostra eccepisce l’inammissibilità degli appelli principali in quanto notificati alle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale di Bari anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato. <br />	<br />
9.1) &#8211; Ritiene, al riguardo, il Collegio che la costituzione in giudizio delle Amministrazioni ora dette, intervenuta con atto depositato il 16 aprile 2010, sani detto vizio formale; in ogni caso, non trattandosi di Autorità emananti gli atti oggetto di giudizio, non sarebbero sussistiti i presupposti di inammissibilità dell’appello ma, a tutto concedere, avrebbe potuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio, resa, peraltro, inutile dall’anzidetta costituzione in giudizio.<br />	<br />
9.2) &#8211; Eccepisce, inoltre, la stessa Associazione, essersi formato il giudicato, non avendo le appellanti principali censurato quella parte della sentenza con la quale il TAR ha ritenuto illegittima la mancata preventiva acquisizione dell’attestazione regionale di compatibilità paesaggistica sia in relazione al carattere permanente delle opere, sia nella considerazione che, in termini di valutazione ad ampio spettro, in aree adiacenti erano stati progettati impianti analoghi di energia eolica. <br />	<br />
Anche questa eccezione è priva di consistenza in quanto censure al riguardo si rinvengono nei motivi di cui al n. 4.1), lettera f), dell’esposizione che precede quanto l’appello della società SPES e, quanto all’appello della Regione, al n. 4.2), lettera d).<br />	<br />
10) – Passando al merito degli appelli principali, la società SPES si duole, anzitutto, del fatto che l’accoglimento dei motivi di primo grado nn. 1, 10 e 15 poggerebbe su affermazioni che confermerebbero l’assoluta superficialità e infondatezza delle ragioni esposte in quanto, pur facendo riferimento ad un’area priva di vincoli, i primi giudici avrebbero individuato autonomamente un patrimonio culturale degno di tutela, indicando ciò che costituirebbe tale rilevante patrimonio culturale in una serie, assolutamente indefinita, di miti, leggende e credenze popolari la cui testimonianza e provenienza sarebbe assolutamente sconosciuta, con la conseguenza che non sarebbero stati neppure in grado di individuare l’esatta estensione dell’area interessata e, quindi, i Comuni potenzialmente interessati alla sua tutela; l’ipotesi applicativa dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, fatta propria dal TAR, sarebbe, quindi, assolutamente irragionevole e infondata, oltre che in aperto contrasto con la prospettiva di semplificazione procedimentale di cui all’art. 14 della legge n. 241/1990; il TAR avrebbe errato anche nel ritenere che il parere positivo della Soprintendenza per i beni archeologici, oltre che non sufficientemente motivato (né sanato, a posteriori, con la nota 10 dicembre 2008, n. 14517, prodotta in giudizio) non sarebbe sufficiente a garantire la tutela archeologica della zona, in quanto la tutela del patrimonio culturale sarebbe garantita da un’azione congiunta di enti pubblici e privati, giusta il principio dell’azione ambientale di cui all’art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006; al contrario, ad avviso della SPES, detto parere sarebbe pienamente valido e ampiamente motivato e non avrebbe trovato alcun contrasto in sede di conferenza di servizi<br />	<br />
A sua volta, la Regione lamenta il fatto che l’accoglimento dei motivi di primo grado nn. 1, 10 e 15 poggerebbe su di una circostanza autonomamente ritenuta dal TAR, ma in assenza di qualsivoglia formale riconoscimento da parte degli organi dello Stato a ciò specificamente preposti; organi che, chiamati ad esprimersi in seno alla procedura, avrebbero escluso che ricorressero le condizioni anche solo per l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo; la circostanza non sarebbe, comunque, tale da determinare la necessità di una (indeterminata e indeterminabile) estensione della conferenza di servizi ad amministrazioni comunali il cui territorio resta estraneo alla localizzazione dell’impianto; del resto, nella specie neppure sarebbero sussistiti i presupposti di cui all’allegato 5 delle linee guida regionali del 2004 &#8211; art. 14, comma 5, Reg. n. 16/2006.<br />	<br />
I motivi così svolti dalle appellanti sono fondati.<br />	<br />
La Sezione quinta di questo Consiglio, con decisione n.2756/2010, ha, come detto, riformato una sentenza dello stesso TAR, sempre riguardante la realizzazione di un parco eolico, per molti versi analoga a quella qui in esame; e, con riguardo alle affermazioni dei primi giudici, ha ritenuto, sulla base di considerazioni che il Collegio ritiene condivisibili, che non solo non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di tali miti e leggende risalenti nel tempo, come pure del fatto che comunque in ogni territorio, ove più ove meno, vengono tramandate vicende del passato che assumono valori di trasmissione mitica e che vengono ripetuti, in vario modo, quali manifestazioni di antico sapere o antica saggezza; quel che conta in questa sede è il fatto che non si vede in quale, sia pur ridotta misura, l’impianto di aerogeneratori per la risorsa energetica eolica possa determinare un nocumento alla presenza di tali miti e leggende; essi, in quanto legati alla memoria ed alla tradizione, continueranno ad essere tramandati a nulla rilevando la presenza dell’impianto.<br />	<br />
A queste considerazioni può aggiungersi che il TAR ha argomentato sulla base delle seguenti considerazioni: “il sito in questione è&#8230;.caratterizzato da importanti testimonianze culturali, ossia da una serie di miti e leggende che si sono sviluppati, nel corso del tempo, intorno ai luoghi di cui si discute: ciò che costituisce, per l’appunto, il “patrimonio culturale” dell’area stessa ed il suo grande valore simbolico e storico-etnografico”; “ la presenza di miti e leggende, da intendersi quali racconti di avvenimenti che hanno avuto luogo nel tempo primordiale nella c.d. “Collina dei Fanciulli e delle Ninfe”, determina un legame tra le popolazioni che ruotano attorno all’area de qua che va ben oltre la percezione visiva e dunque fisica dei luoghi che formano oggetto del presente intervento; tale legame – basato su un luogo ritenuto di fondamentale valore simbolico – ha piuttosto un carattere spirituale e sentimentale, sì da radicare ben più profonde radici di identità culturale tra diverse comunità, pur se non necessariamente contermini”.<br />	<br />
Così statuendo, peraltro, i primi giudici si sono spinti ad operare una propria autonoma valutazione di aspetti culturali (miti e leggende risalenti anche ad un lontanissimo passato) che interesserebbero una indefinita e indefinibile area regionale, senza, peraltro, fornire alcuna indicazione in merito al pregiudizio, diretto o indiretto, che la realizzazione delle tre pale eoliche recherebbe non solo allo specifico sito di cui si tratta, ma anche agli altri Comuni di zona; eventuale pregiudizio che le Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e ambientale, che sono state ritualmente invitate a partecipare alla conferenza di servizi, non hanno, evidentemente, riscontrato, anche in considerazione del fatto che sulle aree stesse non risultava, né, allo stato, ancora risulta, la presenza di vincoli posti a loro tutela; la medesima Soprintendenza archeologica ha escluso, del resto, la presenza di siti rilevanti, prevedendo, non di meno, a tutela di eventuali emergenze, il continuo monitoraggio dei lavori al riguardo (vedi parere favorevole con prescrizioni); né si dica, come ha fatto il TAR, che tale parere sarebbe, di per se solo, insufficiente, perché non idoneo a dare ragione delle posizioni che, al riguardo, avrebbero potuto assumere i Comuni portatori di quei peculiari interessi di cui si è detto; la procedura della conferenza di servizi di cui si tratta non è aperta, invero, ad un ventaglio indefinito e indefinibile di soggetti potenzialmente interessati alla tutela di un patrimonio culturale dai confini indefiniti, ma solo a quei soggetti che la disciplina di settore ha ritenuto direttamente coinvolti dagli interventi di cui si tratta; quelli cioè, il cui territorio è direttamente destinato a sopportare le opere in corso di realizzazione; con la conseguenza che deve escludersi la violazione, nella specie, del disposto di cui all’art. 14 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
Al riguardo, invero, va condiviso quanto rilevato dalla Sezione quinta di questo Consiglio con la decisione dianzi ricordata, secondo cui, relativamente al motivo concernente il mancato invito alla partecipazione alla conferenza dei servizi di alcuni comuni limitrofi all’area degli impianti e di un’unione di comuni, va considerato che tale partecipazione non è prevista alla conferenza dei servizi, alla quale sono chiamati a partecipare soltanto gli enti che hanno concretamente voce in capitolo, nel senso che sono interessati direttamente al provvedimento da emanare, mentre la partecipazione di altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza però che gli stessi possano incidere sulla decisioni da adottare; trattandosi, perciò, di fatto puramente facoltativo, la sua mancanza non è censurabile.<br />	<br />
Se la tutela paesaggistico–ambientale assicurasse forme di intervento di tutela “culturale” quali quelle prefigurate dal TAR, del resto, qualsiasi opera &#8211; richiedente, per le sue caratteristiche costruttive, la convocazione di una conferenza di servizi ai fini della sua approvazione e dell’autorizzazione alla sua realizzazione &#8211; potrebbe essere rivista come incidente su di un indefinito ambito territoriale, dal momento che gli interessi culturali, le tradizioni, i “miti”, sono, per così dire, beni dello spirito, affatto incorporei e, come tali, non caratterizzati né caratterizzabili da confini naturali, abbracciando ambiti territoriali che possono estendersi anche oltre il territorio di alcuni comuni, fino a quello di un’intera provincia, regione o pluralità di regioni; ciò che svuoterebbe di ogni capacità operativa la conferenza di servizi, fino a renderla uno strumento di incerta conformazione e, talora, di pletorica ridondanza, in relazione alla cui operatività sussisterebbe sempre un margine di incertezza, correlato alla possibilità che taluno dei possibili soggetti interessati possa, in ipotesi, non essere stato preventivamente individuato ed invitato a partecipare.<br />	<br />
11) – Per le predette appellanti principali la sentenza appellata sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che i VVFF dovessero partecipare al procedimento, con ciò contrastando il parere dagli stessi reso, non essendo configurabile, al riguardo, la violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 37/1998, alla struttura dell’impianto eolico restando assolutamente estranei motori endotermici di qualsiasi potenza.<br />	<br />
I motivi sono fondati; in conformità con quanto deciso dalla sezione quinta con la ripetuta decisione n. 2756/2010, va, infatti, rilevato che non era necessaria, nella specie, l’acquisizione del n.o. dei VVF, in quanto al momento della conclusione della conferenza dei servizi, ancora non era stata emanata la deliberazione regionale che prevedeva tale atto, per cui appare corretta la procedura seguita dall’Amministrazione nell’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado; inoltre, in base al regime normativo all’epoca vigente, il predetto n.o. doveva essere acquisito per tipologie di impianti (di cui al DM 16 febbraio 1982) tra i quali non rientrano quelli di cui si discute, che non sono caratterizzati dalla realizzazione di centrali termoelettriche o da gruppi elettrogeni (congegni, quindi, caratterizzati dall’uso di combustibili e dalla presenza di camere di combustione o motori a scoppio), in quanto alimentati semplicemente da forza motrice eolica; né rileva il fatto che, all’epoca dell’emanazione di detto decreto gli impianti in questione ancora non esistevano, dal momento che spetta alle amministrazioni competenti individuare tempestivamente quegli impianti che, per le loro caratteristiche costruttive e/o operative, richiedano siffatto n.o.; e, allorché il legislatore, nazionale o regionale, si è occupato della realizzazione di impianti siffatti, non ha avvertito la necessità di acquisire il parere in questione, apparso, evidentemente, superfluo; sicché il n.o. in questione verrebbe a configurarsi, in effetti, allo stato attuale della legislazione, come un ingiustificato aggravamento procedurale, che gli stessi VVF, del resto, hanno ritenuto ultroneo.<br />	<br />
12) – Secondo la società SPES e la Regione Puglia, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non vi sarebbe stato, nella specie, alcun onere, per la P.A., di valutare congiuntamente più domande relative a progetti ricadenti in aree limitrofe, avendo fatto riferimento, il Tribunale, ad una norma inapplicabile fino al momento dell’approvazione del PRIE (piano regolatore degli impianti eolici), nella specie non ancora intervenuta; l’avvenuta sottoscrizione, poi, di convenzione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del R.R. n 16/2006, avrebbe scongiurato in radice il pericolo di sovrapposizione di impianti dovuta all’autonomo agire delle AA.CC.; sarebbe, altresì, erroneo il rilievo del TAR secondo cui la Regione ha escluso dall’assoggettabilità a VIA il progetto SPES nella considerazione che nulla sarebbe mutato riguardo alla presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km., ma che tale circostanza non risulterebbe confermata (sicché la regione avrebbe dovuto procedere alla valutazione integrata delle istanze); al riguardo, ad avviso della società appellante, andrebbe considerato che il provvedimento al quale viene fatto riferimento in sentenza non sarebbe quello di non assoggettabilità a VIA, ma la sua proroga e che, inoltre, in un raggio di 5 km., non risulterebbe realizzato alcun parco eolico e che lo stesso riferimento a tale distanza sarebbe un parametro fuorviante perché giuridicamente inesistente (non esistendo alcuna norma o altra prescrizione che, a tale distanza, riconduca particolari cautele); al momento dell’istanza SPES, del resto, non sarebbero stati previsti altri impianti nel raggio ora detto.<br />	<br />
Anche tali censure sono da condividere.<br />	<br />
Ha rilevato, in particolare, il TAR, che “è ben vero che il regolamento regionale n. 16 del 2006 limita la valutazione integrata (art. 8) alle sole “distinte proposte progettuali di impianti eolici insistenti in un PRIE” (documento di pianificazione che nella specie difetta); tuttavia, costituisce naturale applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. l’obbligo della PA, in presenza di più domande relative a diverse proposte progettuali ricadenti su aree limitrofe, di attivare un approfondimento istruttorio delle medesime in forma contestuale, sì da individuare eventuali elementi di incongruenza e di sovrapposizione (si veda il fenomeno del cosiddetto “effetto selva”), operando al contempo processi di razionalizzazione e di rimodulazione integrata”.<br />	<br />
Così decidendo, peraltro, i primi giudici hanno, attraverso il semplice riferimento al principio di rango costituzionale di buona amministrazione, tratto una conclusione avente diretta portata cogente nei confronti degli operatori del settore che, sulla base della considerazione della semplice possibilità che potesse verificarsi il predetto effetto selva, avrebbe finito per imporre oneri che lo stesso legislatore, sia esso nazionale o regionale, almeno all’epoca dei fatti, non aveva inteso introdurre; al momento dell’adozione degli atti impugnati, invero, non essendo intervenuta l’approvazione del PRIE, operava – quale disciplina volta ad evitare il rischio di eccessiva espansione degli impianti in ambiti territoriali limitrofi, appartenenti, peraltro, a differenti Comuni &#8211; l’art. 14, comma 5, del Reg. Reg. n. 16/2006, comportante, in caso di torri site in territori comunali differenti, ma tra esse distanti meno di mt. 500, l’obbligo della sottoscrizione di un’apposita convenzione con il comune limitrofo; ed è solo a tale disciplina, il cui rispetto non risulta, nella specie, contestato, che avrebbe potuto farsi legittimo riferimento.<br />	<br />
Né, come dedotto negli appelli in esame, può condividersi quanto ritenuto dal TAR in merito al fatto che l’Ufficio ecologia della Regione Puglia, in sede di parere (determinazione n. 173 del 14 marzo 2008), aveva a suo tempo escluso la assoggettabilità del progetto alla procedura VIA proprio sulla considerazione che “nulla è mutato relativamente a … presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km”; e che, pur se si trattava di avere preso atto di quanto riferito in proposito dalla società istante, non poteva sottacersi come anche tale aspetto (assenza di analoghe istanze) fosse stato ritenuto essenziale – in quell’occasione concreta – ai fini della adozione della suddetta determinazione di esclusione.<br />	<br />
Le considerazioni svolte al riguardo dagli uffici regionali traggono semplicemente spunto, invero, dalla precisazione, fornita, di propria iniziativa, dalla stessa società richiedente (difettando – o non essendo, stata, comunque, indicata &#8211; qualsiasi prescrizione normativa al riguardo o disposizione in tal senso da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimento), volta a segnalare che, all’epoca, nel raggio di 5 chilometri, non risultavano rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di altri parchi eolici; ma il richiamo fatto dalla Regione a tale circostanza non può essere, ragionevolmente, interpretato alla stregua di introduzione di un nuovo criterio vincolante per la richiedente; si aggiunga che la detta determinazione regionale è intervenuta in un momento in cui non risulta che fossero già stati autorizzati altri parchi eolici (per gli impianti in comune di Minervino la stessa originaria ricorrente non precisa se e quando sia stata rilasciata eventuale autorizzazione, né a quale distanza tra loro verrebbero a trovarsi, in concreto, gli impianti, mentre, per ciò che attiene al comune di Giuggianello, erano in corso procedure in tal senso, ma esse non erano ultimate (tanto che l’autorizzazione relativa all’impianto Wind in comune di Giuggianello è stata rilasciata solo con determinazione del dirigente servizio industria della regione n. 1065 del 10 ottobre 2008, pubblicata sul BURP del 31 dicembre 2008; autorizzazione, si noti, impugnata dall’Associazione Italia Nostra, annullata dal TAR con la citata sentenza n. 1890/2009, riformata – con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado – con la ricordata decisione della Sezione quinta di questo Consiglio n. 2756 del 10 maggio 2010); con la conseguenza che correttamente la richiedente SPES e la regione hanno ritenuto che nulla era mutato quanto alla “presenza” di altri parchi eolici nel raggio di 5 chilometri, dal momento che, all’epoca, vi erano solo procedimenti autorizzatori in itinere e non impianti realizzati e, quindi, già “presenti”, la “presenza” non potendo essere confusa, come fatto dal TAR, con la pendenza di “analoghe istanze”. <br />	<br />
13) &#8211; Quanto all’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 del PUTT. – deducono, ancora, le appellanti principali &#8211; essa, contrariamente all’assunto dei primi giudici, non sarebbe stata necessaria, non vertendosi in tema di impianti di trasporto d’energia e trattandosi, inoltre, di impianti precari, da rimuovere alla cessazione del ciclo di funzionamento e che non comporterebbero, comunque, la definitiva compromissione del territorio.<br />	<br />
Anche tali censure sono da condividere.<br />	<br />
Al riguardo, con la citata decisione della Sezione quinta n. 2756/2010, è stato ritenuto, con motivazione dai cui contenuti non vi è ragione di discostarsi, che “un tale provvedimento è previsto allorquando si procede a rilevanti modifiche del paesaggio, mentre, nella specie, non vi è nessuna modifica rilevante, ma soltanto un inserimento di aerogeneratori che determinano solo una superficiale sovrastruttura senza alterare in modo significativo il paesaggio esistente, per cui nella specie non era necessario alcun provvedimento di compatibilità paesaggistica”; si trattava, nell’occasione, di un complesso di impianti ben più impegnativo (24 Mw) rispetto a quello di cui qui si discute (6Mw), sicché le considerazioni svolte in quella decisione calzano, a maggior ragione, nella presente controversia.<br />	<br />
Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 4.01 delle NTA del PUTT/p, “opere di rilevante trasformazione territoriale”, richiedenti la procedura di “verifica di compatibilità paesaggistica” di cui al successivo art. 4.03, sono quelle derivanti, tra le altre, dalla infrastrutturazione del territorio relativa a “trasporto…..energia”; inoltre, l’art. 5.02 prevede che l’autorizzazione paesaggistica non sia da richiedere in caso (punto 1.06) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra.<br />	<br />
Pertanto, non si versa in presenza, quanto alle pale eoliche, di “opere……derivanti dalla infrastrutturazione del territorio” destinate al “trasporto” dell’energia elettrica, con la conseguente inapplicabilità della normativa di tutela in esame, anche in considerazione della natura degli impianti di cui si è detto; quanto alla rete di adduzione alla rete Enel, si tratta di manufatti interrati esclusi dalla verifica in questione ai sensi del predetto punto 1.06 dell’art. 5.02 del PUTT/p., mentre affatto modesta è la prevista cabina elettrica, costituente mero impianto accessorio servente.<br />	<br />
Discende, da quanto precede, la fondatezza degli appelli della società SPES e della regione Puglia.<br />	<br />
14) &#8211; Deve, quindi, passarsi all’esame degli appelli incidentali.<br />	<br />
Con l’appello dell’Associazione Italia Nostra la sentenza in esame viene censurata, in primo luogo, in quanto ha respinto il sesto motivo di ricorso, con il quale si era rilevata l’illegittimità dell’autorizzazione regionale n. 10/2009 perché adottata pur a fronte del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio l’11 aprile 2005; vero che detto parere negativo era stato annullato dallo stesso TAR con sentenza n. 1953/2006, ma avverso di essa pende appello; per cui il comportamento silente tenuto dalla stessa Soprintendenza nel corso della riunione della conferenza di servizi del 20 luglio 2006 non avrebbe consentito alla stessa Regione di trascurare quanto in precedenza dalla predetta Soprintendenza rilevato; ed, inoltre, il TAR non avrebbe tenuto nel debito conto che, in presenza di interventi in grado, comunque, di incidere sull’ambiente, anche se non sottoposti a VIA, non potrebbero gli organi preposti alla tutela paesaggistico-ambientale non motivare compiutamente le scelte adottate; inoltre, il TAR erroneamente non avrebbe colto la contraddittorietà del comportamento tenuto dalla stessa Soprintendenza nel corso della seduta del 20 luglio 2006 della conferenza di servizi rispetto a quello recisamente contrario tenuto della seduta dell’11 aprile 2005; parere, quest’ultimo, che, sebbene ancora <i>sub judice</i>, non avrebbe potuto essere radicalmente ignorato in sede di definizione del procedimento, non essendosi modificata la situazione di fatto.<br />	<br />
La censura non appare condivisibile; il parere, espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio l’11 aprile 2005, è stato, infatti, con motivazione ampia ed articolata, annullato dallo stesso TAR salentino con la citata sentenza n. 1953/2006, ai cui contenuti si rimanda; vero che avverso detta sentenza la stessa Soprintendenza ha interposto appello e che esso non è, allo stato, definito; non di meno, non essendo stata sospesa l’efficacia di tale decisione, correttamente la Regione ne ha tenuto debito conto attesa la sua esecutorietà, con la conseguenza che non la si poteva considerare tenuta a prendere in espresso esame un parere negativo che lo stesso TAR aveva annullato con motivazioni che entravano, implicitamente quanto doverosamente, nell’iter procedimentale; e se nel successivo corso del procedimento la medesima Soprintendenza ha tenuto un comportamento silente, ciò è dovuto, evidentemente, al fatto che, al di là delle motivazioni recate dal parere negativo annullato dal TAR, non vi erano altri elementi da offrire al dibattito, né indicazioni da fornire ai fini di un’eventuale moderazione dell’impatto visivo.<br />	<br />
15) &#8211; Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dai primi giudici, soggiunge l’appellante incidentale, il procedimento conclusosi con la determinazione regionale principalmente impugnata, n. 10 del 19 gennaio 2009, non avrebbe potuto legittimamente conformarsi alle previsioni del piano faunistico venatorio provinciale approvato con delibera CP n. 84 del 19 dicembre 2007 (che ha escluso dalle oasi di protezione la località “quattro macine”), non spiegando detta delibera ancora efficacia, essendo stata recepita solo dal successivo piano faunistico venatorio adottato dalla regione con successiva delibera di GR n. 1045 del 23 giugno 2009.<br />	<br />
A questo riguardo, ritiene il Collegio di dover prendere in esame anche l’analoga censura svolta dalla Provincia di Lecce (intervenuta <i>ad opponendum</i> in primo grado) con il proprio appello incidentale.<br />	<br />
Tali doglianze non appaiono condivisibili.<br />	<br />
In disparte il dubbio circa l’interesse al gravame da parte della Provincia (la medesima avendo concorso ad escludere, con la citata propria determinazione, l’area di cui si discute da quelle oggetto di tutela quale oasi di protezione; esclusione, poi, confermata in sede di approvazione del P.F. da parte del competente organo regionale), vi è, invero, da osservare che la Regione coerentemente ha tenuto conto dell’orientamento definitivamente espresso dalla Provincia circa l’eliminazione della citata oasi; e ciò tanto più nella considerazione che, in ogni caso, già in corso di procedimento il progetto SPES (peraltro, sottratto alla VIA) era stato adeguato (con riferimento, in particolare, alla colorazione delle pale e delle torri) in modo tale da evitare danni all’avifauna.<br />	<br />
16) &#8211; Sempre secondo l’Associazione appellante in via incidentale avrebbe errato, il TAR, nel ritenere inapplicabile, nella specie, la disciplina di cui alla l.r. n. 31/2008 in relazione al fatto che il procedimento in seno alla conferenza di servizi si era ampiamente concluso alla data di entrata in vigore della legge stessa e ciò in quanto la conclusione del procedimento si sarebbe avuta solo con la delibera regionale impugnata, n. 10/2009, con la conseguente applicabilità della ripetuta legge regionale del 2008; legge che, inoltre, pur non citandoli (disciplinando, essenzialmente, gli impianti fotovoltaici), avrebbe dovuto ritenersi applicabile con riguardo alle zone agricole di particolare pregio, quale quella di specie (caratterizzata dalla presenza di ulivi secolari), anche agli impianti eolici; altrimenti dovendosi dubitare della legittimità costituzionale della stessa legge regionale per violazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 32 e 41 Cost.<br />	<br />
Anche tale censura appare priva di consistenza; con l’originario ricorso l’odierna appellante incidentale deduceva, invero, la violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge regionale (cui si sarebbe correlato il divieto di costruire gli impianti in questione in zona agricola, specie se di particolare pregio, come quella di cui si tratta, per la presenza di ulivi secolari); sennonché, non solo la disciplina inibitoria di cui all’art. 2 della legge ora detta si riferisce ai soli impianti fotovoltaici, aventi natura e caratteristiche specifiche, non confondibili con quelle degli impianti eolici, ma la stessa (commi 1, 2 e 3) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 22/26 marzo 2010, sicché non potrebbe, comunque, trovare applicazione. <br />	<br />
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato, al riguardo, che, “pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali (sent. n. 166 del 2009): diversamente, l’adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l’impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. L’assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009). La dichiarazione di illegittimità costituzionale incide sugli interi commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge regionale impugnata e va estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto”. <br />	<br />
Le considerazioni che precedono inducono, poi, a far ritenere manifestamente infondate – per difetto di una specifica norma di riferimento sospettabile di incostituzionalità &#8211; anche le predette questioni di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Ad ogni buon conto, la realizzazione di impianti alimentati da forme di energie alternative, nel conformarsi alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3, direttiva n. 2001/CE), volte ad incentivare lo sviluppo di dette fonti energetiche, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo (cfr. Corte Cost., 1 aprile 2010, n. 124), consente di salvaguardare e agevolare tali forme di produzione in parallelo con le disposizioni normative di tutela assicurate dalle norme costituzionali invocate dall’appellante incidentale, che non possono, quindi, precludere la realizzazione degli impianti stessi, sempre che, naturalmente, non si verifichino situazioni di insanabile contrasto con i principi dalle norme costituzionali stesse salvaguardati; situazione di insanibile contrasto non fornita, peraltro, dalla deducente e, comunque, non ravvisabile nella specie, sia tenuto conto del numero di impianti di cui si discute che della loro estensione territoriale che dei pareri forniti dagli organi competenti in sede di conferenza di servizi, che non lasciano emergere alcuna seria problematica riconducibile al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, ai principi d’uguaglianza, della tutela dell’ambiente, a quella della salute o alla sicurezza, libertà e dignità umana.<br />	<br />
17) &#8211; Quanto alla declaratoria di inammissibilità, da parte del TAR, dei motivi di primo grado sub 11) e sub 12) per genericità, la stessa, secondo l’associazione qui appellante in via incidentale, sarebbe erronea, non essendo stata posta in grado, la medesima (per difetto delle necessarie acquisizioni istruttorie) di articolare più puntualmente il gravame correlato alla denunciata estirpazione di ulivi che la realizzazione dell’impianto avrebbe comportato; tale carenza, inoltre, avrebbe impedito anche di circostanziare in modo più dettagliato e di supportare con riscontri scientifici le censure riguardanti la violazione della delibera regionale n. 35/2007, l’omessa valutazione del parametro di cui all’art. 13 del Reg. Reg. n. 16/2006, la mancata compiuta definizione delle opere, la violazione delle distanze minime dell’impianto rispetto al centro abitato; sicché del tutto erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto inammissibili per genericità tali motivi di ricorso, non essendo imputabile alla ricorrente la mancata specifica conoscenza degli elaborati progettuali, che il TAR, in effetti, avrebbe dovuto acquisire in sede istruttoria.<br />	<br />
Anche tale censura è priva di consistenza.<br />	<br />
Con l’undicesimo motivo di primo grado, invero, la ricorrente affermava di non conoscere il progetto SPES, ma che era presumibile che data la potenza dell’impianto (6 Mw complessivi, pari a 2 Mw a generatore), le pale, anziché del diametro di mt. 19, sarebbero state caratterizzate, invece, da un diametro di mt. 39/40.<br />	<br />
Il motivo era, quindi, puramente presuntivo e privo di ogni valido supporto indiziario, sicché correttamente il TAR lo ha dichiarato inammissibile per genericità; e ciò non senza considerare, ad ogni buon conto, che la deducente avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso e che, inoltre, se sono stati autorizzati impianti con pale del diametro di mt. 19, quello è e rimane il limite dell’autorizzazione, indipendentemente dalla capacità o meno degli impianti stessi di produrre il volume di energia anzidetto, l’eventuale installazione, in ipotesi, di pale di maggior diametro ponendosi, del resto, alla stregua di un fattore patologico perseguibile sotto il profilo della violazione dell’atto autorizzatorio.<br />	<br />
Quanto al citato dodicesimo motivo di primo grado, con esso aveva lamentato, la deducente, che era presumibile che la linea dell’elettrodotto e la sottostazione di smistamento si collocassero ad una distanza dal confine edificabile del centro urbano di Palmariggi non conforme a quanto previsto al punto 2.2.4 delle Linee Guida predisposte dalla regione Puglia (di cui alla delibera di GR n. 131 del 2 marzo 2004).<br />	<br />
Vale anche in questo caso, ai fini reiettivi del gravame, quanto appena indicato con riguardo all’inammissibilità dell’originario motivo n. 11.<br />	<br />
Questi essendo, poi, i circoscritti limiti degli originari motivi sub 11) e 12) ora detti, ne consegue che rimangono prive di ogni supporto le argomentazioni come sopra svolte con l’appello incidentale, con le quali è stata prospettata la mancata possibilità di formulazione di altre e più puntuali censure sempre in primo grado che, peraltro, in quella sede, neppure sono state ipotizzate, donde l’inammissibilità anche di tale profilo di gravame.<br />	<br />
18) &#8211; Il TAR avrebbe errato anche nel ritenere applicabile, nella specie, la deroga all’art. 14 del citato regolamento regionale n. 16/2006 (norma, questa, secondo cui si sarebbero potuti realizzare impianti eolici solo nei Comuni dotatisi di PRIE) contenuta nell’art. 5, comma 4 bis, del r.r. n. 15/2008; e ciò in quanto tale deroga opererebbe solo con riguardo ad impianti da realizzarsi nelle ZPS, zone tra le quali non rientra quella di cui trattasi.<br />	<br />
Anche tale censura è priva di consistenza in quanto, sebbene inserita in un contesto normativo relativo ad impianti da realizzarsi in ZPS, la previsione derogatoria in questione assume manifesto carattere generale, esteso anche alle altre aree del territorio; e ciò sia, sotto il profilo letterale, perché essa, in sé considerata, non reca specifico riferimento alle sole ZPS, sia in quanto, sul piano logico-interpretativo, non avrebbe senso una norma che, per le zone oggetto di più puntuale e stringente tutela, quali le ZPS, reca una puntuale previsione derogatoria, senza introdurla, invece, con riguardo ad ambiti territoriali non soggetti a corrispondenti forme di tutela. <br />	<br />
19) &#8211; I primi giudici avrebbero errato, infine, anche nel ritenere inammissibile per carenza di interesse la censura riguardante la scelta del Comune di Palmariggi favorevole al progetto SPES, perché correlata unicamente alla migliore offerta economica rispetto ad altri operatori; per l’appellante, infatti, il Comune avrebbe dovuto tenere conto, essenzialmente, dell’esigenza di soddisfare il fabbisogno energetico della comunità amministrata, mentre siffatta essenziale valutazione sarebbe illegittimamente mancata, in presenza, inoltre, di un intervento di considerevole incidenza paesaggistica.<br />	<br />
La censura è infondata in quanto il mero interesse strumentale a vedere caducata l’autorizzazione sulla base di considerazioni che non competevano all’associazione deducente, ma, a tutto concedere, ad operatori concorrenti, non può supportare la legittimazione alla proposizione del gravame; e ciò non senza considerare, ad ogni buon conto, che non è dato cogliere sulla base di quali dati normativi una siffatta valutazione di convenienza non potrebbe concorrere a supportare – nell’interessa della comunità locale &#8211; la scelta operata dal Comune. <br />	<br />
20) – Per tali motivi, vanno accolti gli appelli principali proposti dalla società SPES e dalla Regione Puglia, mentre vanno respinti gli appelli incidentali dell’Associazione Italia Nostra Onlus e della Provincia di Lecce; per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione delle peculiarità della presente controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riunisce e accoglie gli appelli principali svolti dalla società SPES (appello n. 2035/2010) e dalla Regione Puglia (appello n. 2041/2010); respinge gli appelli incidentali dell’Associazione Italia Nostra Onlus e della Provincia di Lecce; per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/09/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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