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	<title>13/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4748</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla la gara per affidamento del servizio di tesoreria su ricorso del precedente tesoriere. La sospensione e’ disposta nella parte in cui e’ presupposto della nuova indicazione di gara, perdurando la gestione dell’appellata, precedente assegnataria. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla la gara per affidamento del servizio di tesoreria su ricorso del precedente tesoriere. La sospensione e’ disposta nella parte in cui e’ presupposto della nuova indicazione di gara, perdurando la gestione dell’appellata, precedente assegnataria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4748/07<br />
Registro Generale:5734/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BANCA DELLE MARCHE S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  DARIO O. SCHETTINI e   Avv.  GUIDO ANASTASIO PUGLIESEcon domicilio  eletto in Roma VIA GIOVANNI ANTONELLI, 47 pressoGUIDO ANASTASIO PUGLIESE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ANGELO CLARIZIAcon domicilio  eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2pressoANGELO CLARIZIA<br />
e nei confronti di<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217;</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater  4828/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI   TESORERIA E DI SPORTELLO BANCARIO INTERNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.<br />  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217;<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Esposito per Schettini, Clarizia e l’avv.to dello Stato Tortora;</p>
<p>Ritenuto che l’istanza cautelare è suscettibile di positivo apprezzamento in relazione alla sopravvenuta pubblicazione del nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio in esame;<br />
Reputato, in particolare, che in attesa della definizione del merito, la composizione degli interessi in rilievo può essere conseguita con la sospensione della sentenza nella parte in cui dispone l’indizione di una nuova procedura;<br />
Reputato, per converso, che nelle more della definizione del merito non risulta incisa l’attuale gestione del servizio da parte della Banca appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5734/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende nei sensi in motivazione specificati l’efficacia della sentenza impugnata e degli atti conseguenti relativi all’indizione della nuova procedura di gara.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4747</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4747/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4747</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla, per errori di punteggio un concorso per l’insegnamento di musica bandito da un Comune, qualora il controinteressato, destinato a perdere il posto, risulti in servizio da lungo tempo (dieci anni). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4747</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4747</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla, per errori di punteggio un concorso per l’insegnamento di musica bandito da un Comune, qualora il controinteressato, destinato a perdere il posto, risulti in servizio da lungo tempo (dieci anni). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4747/07<br />
Registro Generale:5195/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI TERNI </b><br />
rappresentato e difeso da:   Avv.  ALESSANDRO ALESSANDRO con domicilio  eletto in Roma P.ZA CAPO DI FERRO 13   pressoCONS. DI STATO SEGRETERIA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PUGNALONI GIANLUCA </b><br />
non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>SETTEMBRI RENATO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR UMBRIA &#8211; PERUGIA  304/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO 1 POSTO INSEGNANTE DI MUSICA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.to Alessandro;</p>
<p>Ritenuto che nella presente sede cautelare assume particolare rilievo il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla cessazione del rapporto di servizio da lungo tempo in atto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5195/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4747</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4807</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 215/1992 (“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”) se il richiedente ha solo un contratto preliminare di cessione di azienda e non la piena disponibilita’ dell’immobile ove realizzare il programma. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 215/1992 (“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”) se il richiedente ha solo un contratto preliminare di cessione di azienda e non la piena disponibilita’ dell’immobile ove realizzare il programma. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4807/07<br />
Registro Generale:6928/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BARAONDA S.N.C. DI KRAWCZYK MARIA EWA E BELLO MARTA</b><br />
rappresentato e difeso dall’  Avv.  ANTONIO SORICEcon domicilio  eletto in Roma VIA OVIDIO, 36pressoORESTE CANTILLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO &#8211; MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE &#8211; MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE </b><br />
non costituitisi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>MPS BANCA PER L&#8217;IMPRESA S.P.A. &#8211; AB VALUTAZIONI DI PALMIERI GIADA S.A.S. &#8211; CREMERIA VALLEVERDE S.A.S. DI BENEDICE GIUSEPPINA &#038; C. </b><br />
non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione  III  TER  n. 3609/2007, resa tra le parti, concernente RIGETTO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI IMPRENDITORIA FEMMINILE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto che nessuno si e costituito in giudizio;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e udito, altresì, per le parti l’ Avv. Vagnozzi su delega dell’ Avv. Sorice;</p>
<p>Ritenuto che la mancata preventiva acquisizione del consenso del proprietario dei locali di cui si tratta impediva di riconoscere la piena disponibilità dei locali medesimi da parte dell’appellante per l’esercizio della propria attività commericiale</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6928/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4718</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4718</a></p>
<p>Non va sospeso il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali, ai tornei internazionali, alle partite della nazionale per la durata di anni 1, essendo irrilevante la modalita’ con la quale e’ avvenuto l’illegittimo accesso al terreno di gioco (per asseriti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4718</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali, ai tornei internazionali, alle partite della nazionale per la durata di anni 1, essendo irrilevante la modalita’ con la quale e’ avvenuto l’illegittimo accesso al terreno di gioco (per asseriti festeggiamenti) ed essendo precisi i luoghi ai quali e’ interdetto l’accesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4718/07<br />
Registro Generale: 6399/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini Est.<br />  Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VESPASIANI SAMUEL, CONTI MORENO Q. GENITORE DI CONTI GIANMARCO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  MARIA PAOLA DI BIAGIOcon domicilio  eletto in RomaVIALE GIULIO CESARE N.137;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEGLI INTERNI, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI SIENA,</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione I  n. 650/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI  IN CUI SI  SVOLGONO  COMPETIZIONI  DI  CALCIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DEGLI INTERNI, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI SIENA<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. Di Biagio e l’avvocato dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto:<br />
&#8211; con riguardo al primo rilievo (secondo cui gli interessati hanno fatto ingresso nel terreno di giuoco solo per festeggiare la vittoria dello scudetto della propria squadra e al termine della competizione), esso è privo di consistenza, non avendo alcuna- con riguardo all’ulteriore doglianza (circa la mancata specificazione dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive interdette ai ricorrenti) che non sussiste la denunciata violazione dell’art. 6 della L. n. 401/1999 e successive modificazioni – ch<br />
Rilevato che, quanto al pregiudizio grave irreparabile lamentato, che il danno dei ricorrenti non è tale, attesa la limitazione temporale, peraltro nella misura minima prevista, degli effetti del provvedimento impugnato in prime cure;<br />
Ritenuto che, pertanto, non sussistono nella specie i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6399/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
IL DIRIGENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno: nel caso di specie il rigetto scaturiva da una condanna penale per violazione di un precetto (171 ter L. 633/41 in tema di commercio CD) indirizzato a lavoratori autonomi, mentre l’appellante non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno: nel caso di specie il rigetto scaturiva da una condanna penale per violazione di un precetto (171 ter L. 633/41 in tema di commercio CD) indirizzato a lavoratori autonomi, mentre l’appellante non risultava lavoratore autonomo (elemento ritenuto rilevante sotto l’aspetto del fumus). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4745/07<br />
Registro Generale:6802/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>NIANG ABDOUL AZAIZ SY</b>rappresentato e difeso da:   Avv.  PAOLO MARINOcon domicilio  eletto in Roma VIA COSSERIA N.2  pressoALFREDO PLACIDI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI PESCARA</b>non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; PESCARA  484/2007, resa tra le parti, concernente NEGATO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola  e udito, altresì, per la parte, ricorrente l’avv.to Abbamonte per Marino Paolo;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nella presente istanza cautelare si ravvisano profili di censura (in particolare, in rapporto al pregiudizio grave ed irreparabile relativo all’errata applicazione ad un lavoratore dipendente di una norma prevista per il lavoratore autonomo) idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza, il che impone l’accoglimento della domanda interinale in questione, ai fini del riesame;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6802/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, ai fini del riesame.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4805</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4805/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4805/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4805/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4805</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di ammissione all’esame di Stato di maturita’ tecnica, al fine di non compromettere la partecipazione agli esami, in corso proprio a cavallo dell’odierna camera di consiglio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4805/07 Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4805/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4805</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4805/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4805</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di ammissione all’esame di Stato di maturita’ tecnica, al fine di non compromettere la partecipazione agli esami, in corso proprio a cavallo dell’odierna camera di consiglio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4805/07<br />
Registro Generale: 7015/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  FOSSATI NICOLA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  CALOGERO AGOZZINO  &#8211;   Avv.  CARMELO MENDOLIA e  Avv.  FRANCESCO DE LORENZOcon domicilio  eletto in Roma VIA NOMENTANA N. 251 pressoGIUSEPPE GRILLO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12pressoAVVOCATURA GEN. STATO<br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO &#8211; ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE LEONARDO DA VINCI &#8211; CONSIGLIO DI CLASSE CLASSE SEZ  V  ITI LEONARDO DA VINCI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA &#8211; MILANO: Sezione I  n. 1297/2007, resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE ALL&#8217;ESAME   DI  STATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e udito, altresì, per la parte l’avv.to De Lorenzo;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nell’appello cautelare si ravvisano profili di censura (in particolare, in rapporto all’esigenza di non compromettere la partecipazione agli esami, in corso proprio a cavallo dell’odierna camera di consiglio, in modo da non vanificare – in ipotesi – il giudizio di merito) idonei a togliere fondamento all’impugnata ordinanza, che va dunque riformata, accogliendosi il relativo gravame interinale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7015/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare proposto in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4805/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4805</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4715</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4715/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4715/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4715</a></p>
<p>Non va sospesa la mancata ammissione alle agevolazioni per lo sviluppo nelle piccole e medie imprese dell’innovazione basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per carenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società e per andamenti economici negativi. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4715</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4715</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la mancata ammissione alle agevolazioni per lo sviluppo nelle piccole e medie imprese dell’innovazione basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per carenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società e per andamenti economici negativi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4715/07<br />
Registro Generale:6044/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini Est.<br />  Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASSIOMA S.P.A., AGORA&#8217; ICT S.R.L.,</b><br />
rappresentati e difesi da:Avv.  GIUSEPPE BIANCOcon domicilio  eletto in RomaVIA OSLAVIA, 39/F;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  TER   n. 1820/2007, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AGEVOLAZIONI SVILUPPO TECNOLOGIE NELLE PICCOLE  MEDIE  IMPRESE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. Bianco e l’avvocato dello Stato Tortora;<br />
Rilevato che il decreto in data 5.8.2004 di ammissione alle agevolazioni, nella cui graduatoria è stata inserita anche la società ricorrente, ha disposto per i soggetti richiedenti (all’art. 4) la decadenza dalla graduatoria stessa “qualora in qualsiasi fase o grado della procedura si accerti l’insussistenza dei requisiti di accesso previsti… o l’inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti”;<br />
Vista la relazione dell’Amministrazione con le risultanze istruttorie della banca concessionaria, con particolare riferimento alla riscontrata carenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa e ai suoi andamenti economici negativi;<br />Ritenuto, pertanto, sussistente la mancanza di un requisito necessario da parte dell’interessata, rispetto alla quale non assume rilievo il punteggio (pari a “0”) precedentemente attribuito alla sua situazione economica in sede di esame della domanda finalizzata all’ammissione;<br />
Ritenuto, quindi, che nella specie non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6044/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4715</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4743</a></p>
<p>Non va sospeso il rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno, motivato su un giudizio di pericolosita’ sociale desunto da una sentenza di condanna o da episodi di vita, da situazioni personali, nonche’ da atteggiamenti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno, motivato su un giudizio di pericolosita’ sociale desunto da una sentenza di condanna o da episodi di vita, da situazioni personali, nonche’ da atteggiamenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4743/07<br />
Registro Generale: 6743/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CHOQUE SARDON MARCELO</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ALBERTO GUADAGNO e   Avv.  LEANDRO DI CINTIOcon domicilio  eletto in Roma VIA NOMENTANA,N.263  pressoALBERTO GUADAGNO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>QUESTURA DI BERGAMO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA &#8211; BRESCIA  n. 532/2007, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI   SOGGIORNO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.to dello Stato Tortora;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato[ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase)], nel ricorso introduttivo e nell’appello cautelare non si ravvisano profili di censura idonei a far agevolmente prevedere un esito della vertenza favorevole per l’interessato, il che impone il rigetto del presente gravame interinale;</p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6743/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4804</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4804/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4804/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4804/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4804</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, impugnato per mancata valutazione di pericolosita’ sociale dell’interessato. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4804/07 Registro Generale:6888/2007 Sezione Sesta composto dai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4804/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4804/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4804</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, impugnato per mancata valutazione di pericolosita’ sociale  dell’interessato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4804/07<br />
Registro Generale:6888/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  ZHANG WEI SHENG </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ALESSANDRO DIDDIcon domicilio  eletto in Roma VIA BERTOLONI 26 B   pressoALESSANDRO DIDDI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI PISTOIA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  TOSCANA  &#8211;  FIRENZE: Sezione  I  838/2007, resa tra le parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI   SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e udito, altresì, per la parte l’avv.to Diddi;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato [ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase)], nel ricorso introduttivo e nell’istanza cautelare non si ravvisano profili di censura idonei a far agevolmente prevedere un esito della vertenza favorevole per l’interessato, il che impone il rigetto della presente domanda interinale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6888/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4804/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-9-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-9-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-9-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS &#8211; Rel. G. ARESTIS sul rinnovo di concessioni per la gestione e raccolta di scommesse ippiche senza previa gara d&#8217;appalto Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Artt. 43 e 49 Trattato CE – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Rinnovo di concessioni relative a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-9-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-9-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. K. LENAERTS &#8211; Rel. G. ARESTIS</span></p>
<hr />
<p>sul rinnovo di concessioni per la gestione e raccolta di scommesse ippiche senza previa gara d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Artt. 43 e 49 Trattato CE – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Rinnovo di concessioni relative a scommesse sulle corse ippiche – Esclusione procedura di gara – Obblighi di pubblicità e trasparenza – Violazione &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Repubblica italiana avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 49 Trattato CE, in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
13 settembre 2007</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Nella causa C 260/04,<br />
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 17 giugno 2004,<br />
<b><br />
Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata dal sig. K. Wiedner, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Repubblica italiana,</b> rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,</p>
<p>sostenuta da:<br />
<b>Regno di Danimarca,</b> rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
<b><br />
Regno di Spagna,</b> rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
intervenienti,</p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />
cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di pubblicità derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE.<br />
<b><br />
 Contesto normativo<br />
<i></b><br />
 Normativa nazionale <br />
</i>2        In Italia, la gestione dei giochi e delle scommesse ippiche era inizialmente riservata all’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (in prosieguo : l’«UNIRE»), che poteva scegliere tra la gestione diretta o l’affidamento a terzi dei servizi di raccolta ed accettazione delle dette scommesse. L’UNIRE ha affidato tale gestione alle agenzie ippiche.<br />
3        La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (<i>Supplemento ordinario alla GURI</i> n. 303 del 28 dicembre 1996), ha affidato successivamente l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse ippiche al Ministero delle Finanze nonché al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, i quali sono stati autorizzati a provvedervi direttamente o tramite enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. L’art. 3, comma 78, di tale legge disponeva che si sarebbe provveduto con regolamento al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse ippiche, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei proventi di tali scommesse.<br />
4        In attuazione di codesto articolo della predetta legge, il governo italiano ha emanato il decreto del presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (GURI n. 125 del 1° giugno 1998; in prosieguo : il «decreto n. 169/1998»), il cui art. 2 disponeva che il Ministero delle Finanze attribuisce, d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per la gestione delle scommesse ippiche a persone fisiche e società in possesso dei requisiti richiesti. In via transitoria, l’art. 25 del decreto n. 169/1998 ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 1998 delle concessioni attribuite dall’UNIRE, ovvero, nell’impossibilità di espletare le gare entro tale data, fino al 31 dicembre 1999. <br />
5        Il decreto ministeriale 7 aprile 1999 (GURI n. 86 del 14 aprile 1999) ha poi approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche allo scopo di portare da 329 a 1 000 i centri di raccolta sull’intero territorio italiano. Mentre per le 671 nuove concessioni sono state indette gare d’appalto, la direttiva del Ministro delle Finanze 9 dicembre 1999 ha previsto il rinnovo delle 329 «vecchie concessioni» dell’UNIRE. In attuazione di tale direttiva, la decisione del Ministero delle Finanze 21 dicembre 1999 (GURI n. 300 del 23 dicembre 1999; in prosieguo: la «decisione controversa») ha rinnovato dette concessioni per un periodo di sei anni, a partire dal 1° gennaio 2000. <br />
6        In seguito, il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 (GURI n. 301 del 29 dicembre 2001), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16 (GURI n. 49  del 27 febbraio 2002), ha disposto, da una parte, che le «vecchie concessioni» sarebbero state riattribuite ai sensi del decreto n. 169/1998, vale a dire tramite gara a livello comunitario, e, dall’altra, che tali concessioni sarebbero rimaste valide fino alla loro definitiva riattribuzione. <br />
7        Infine, il decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (GURI n. 145 del 25 giugno 2003), convertito in legge 1° agosto 2003, n. 200 (GURI n. 178 del 2 agosto 2003; in prosieguo : la «legge n. 200/2003»), prevede, al suo art. 8, primo comma, la ricognizione della situazione finanziaria di ciascun concessionario al fine di risolvere il problema del «minimo garantito», ossia della quota di prelievo che ogni concessionario era tenuto a versare all’UNIRE indipendentemente dal volume effettivo dei proventi relativi all’anno in corso, che si era rivelato eccessivo ed aveva condotto ad una crisi economica del settore delle scommesse ippiche. In esecuzione di tale legge, il commissario straordinario designato dall’UNIRE ha emanato la decisione 14 ottobre 2003, n. 107, la quale ha prorogato le concessioni già assegnate al fine di procedere alla determinazione delle somme da versare da parte dei concessionari fino al termine di scadenza dell’ultimo pagamento, individuato al 30 ottobre 2011 e, in ogni caso, fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni tramite gara.<br />
<b><br />
 Fatti e fase precontenziosa <br />
</b><br />
8        In seguito a una denuncia presentata da un operatore privato del settore delle scommesse ippiche, il 24 luglio 2001 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera di diffida ai sensi dell’art. 226 CE, la quale attirava la loro attenzione sull’incompatibilità con il principio generale di trasparenza e con l’obbligo di pubblicità, derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE, del sistema italiano di concessione dell’esercizio delle scommesse ippiche e, in particolare, del rinnovo, previsto dalla decisione controversa, delle 329 vecchie concessioni attribuite all’UNIRE senza gara. Il governo italiano ha risposto con lettere datate 30 novembre 2001 e 15 gennaio 2002, annunciando la predisposizione nonché l’adozione della legge 27 febbraio 2002, n. 16.<br />
9        Non essendo rimasta soddisfatta del seguito dato alle disposizioni di predetta legge, il 16 ottobre 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato, invitando la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi ad esso entro due mesi dalla sua ricezione. Con lettera datata 10 dicembre 2002, il governo italiano ha risposto che, prima di dar corso alle gare, era necessario procedere ad una puntuale ricognizione della situazione finanziaria relativa ai titolari delle concessioni ancora in vigore. <br />
10      Non avendo ricevuto alcuna informazione supplementare riguardo alla conclusione di suddetta operazione di ricognizione e all’apertura di una gara per la riattribuzione delle concessioni controverse, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso. <br />
11      Il Regno di Danimarca e il Regno di Spagna sono intervenuti a sostegno della Repubblica italiana. <br />
<b><br />
 Sul ricorso</p>
<p></b>12      La Commissione solleva una sola censura a sostegno del suo ricorso. Essa fa valere che la Repubblica italiana, avendo rinnovato le 329 vecchie concessioni dell’UNIRE per la gestione delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di pubblicità derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE. <br />
13      Nel suo ricorso, la Commissione fa notare che, ai fini dell’ordinamento comunitario, l’attribuzione della gestione e della raccolta di scommesse ippiche in Italia dev’essere considerata una concessione di servizio pubblico. A tale titolo, detta attribuzione non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1). Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria e Telefonadress (Racc. pag. I 10745), emergerebbe che le autorità nazionali che procedono ad una tale attribuzione sono tenute ad osservare il divieto di discriminazione e il principio di trasparenza al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità, che consenta l’apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità dei procedimenti di aggiudicazione.<br />
14      La Commissione rileva a tal riguardo che, in occasione del rinnovo, senza gara, delle 329 concessioni dell’UNIRE già esistenti, il governo italiano non ha rispettato gli obblighi derivanti da tali principi. Infatti, ad avviso della Commissione, sono ammesse deroghe a tali principi solo nei casi e per i motivi stabiliti dagli artt. 45 CE e 46 CE. Orbene, le giustificazioni invocate dal governo italiano non rientrerebbero tra quelle espressamente previste da tali articoli e, ad ogni modo, detto governo non avrebbe dimostrato la necessità e la proporzionalità di dette deroghe rispetto agli obiettivi indicati.<br />
15      Nel suo controricorso, il governo italiano fa valere che la legge n. 200/2003 e la decisione n. 107/2003 sono conformi agli obblighi di diritto comunitario in materia di concessione di pubblici servizi. Secondo lo stesso governo, la proroga delle vecchie concessioni dell’UNIRE sarebbe giustificata dalla necessità di garantire ai concessionari la continuità, la stabilità finanziaria ed un congruo rendimento per gli investimenti effettuati nel passato nonché dalla necessità di scoraggiare il ricorso ad attività clandestine, fino all’attribuzione delle dette concessioni tramite gare. Tali giustificazioni costituirebbero motivi imperativi di interesse generale tali da legittimare deroghe ai principi del Trattato che implicano l’obbligo di aprire il mercato dei servizi alla concorrenza.<br />
16      Il governo danese mette in discussione l’interpretazione proposta dalla Commissione della citata sentenza Telaustria e Telefonadress relativamente alla portata dell’obbligo di trasparenza in circostanze come quelle della presente causa. Per quanto riguarda il governo spagnolo, esso svolge considerazioni in ordine alle specificità dell’autorizzazione e dell’organizzazione delle scommesse di cui, a suo avviso, la Commissione non avrebbe tenuto conto. <br />
17      In via preliminare, occorre rilevare che il governo italiano non nega il fatto che la legge n. 200/2003 e la decisione n. 107/2003 siano intervenute dopo la scadenza del termine prescritto nel parere motivato.<br />
18      A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 2 giugno 2005, causa C 282/02, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I 4653, punto 40, e 26 gennaio 2006, causa C 514/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 963, punto 44). <br />
19      Di conseguenza, le disposizioni delle legge n. 200/2003 e della decisione n. 107/2003 non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell’inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Ne consegue che il presente ricorso si fonda unicamente sull’esame della decisione controversa.<br />
20      Come dedotto a giusto titolo dalla Commissione, il governo italiano non ha messo in dubbio, né durante la fase precontenziosa né nel corso della presente causa, che l’attribuzione della gestione e della raccolta di scommesse ippiche in Italia costituisce una concessione di servizio pubblico. Siffatta qualificazione è stata accolta dalla sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C 338/04, C 359/04 e C 360/04, Placanica e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta), in cui la Corte ha interpretato gli artt. 43 CE e 49 CE alla luce della medesima normativa nazionale. <br />
21      Orbene, è pacifico che le concessioni di pubblici servizi sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50 (v. sentenza 13 ottobre 2005, causa C 458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I 8585, punto 42). <br />
22      La Corte ha statuito che, benché i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, ciò nondimeno le pubbliche amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato, in generale, e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, in particolare (v., in tal senso, sentenze Telaustria e Telefonadress, cit., punto 60, 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag. I 7287, punto 16, nonché Parking Brixen, cit., punto 46).<br />
23      La Corte ha poi statuito che le disposizioni del Trattato applicabili alle concessioni di servizi pubblici, segnatamente gli artt. 43 CE e 49 CE, nonché il divieto di discriminazione per motivi di cittadinanza sono specifica espressione del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza Parking Brixen, cit., punto 48).<br />
24      A tal riguardo, il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza comportano, in particolare, un obbligo di trasparenza che permette all’autorità pubblica concedente di assicurarsi che tali principi siano rispettati. Tale obbligo di trasparenza gravante sulle anzidette autorità consiste nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente, di un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura della concessione di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione (v., in tal senso, citate sentenze Telaustria e Telefonadress, punti 61 e 62, nonché Parking Brixen, punto 49). <br />
25      Nel caso di specie, occorre constatare che la totale mancanza di procedure di gara ai fini dell’attribuzione delle concessioni per la gestione delle scommesse ippiche non è conforme agli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare viola il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. Infatti, il rinnovo senza gara delle 329 vecchie concessioni impedisce l’apertura di dette concessioni alla concorrenza ed il controllo sull’imparzialità delle operazioni di aggiudicazione. <br />
26      Ciò premesso, occorre esaminare se il rinnovo di cui trattasi possa essere ammesso in forza delle deroghe espressamente previste dagli artt. 45 CE e 46 CE, ovvero se possa essere giustificato, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (v., in tal senso, sentenze 6 novembre 2003, causa C 243/01, Gambelli e a., Racc. pag. I 13031, punto 60, nonché Placanica e a., citata, punto 45).<br />
27      La giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza, a tal proposito, di un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 46). <br />
28      Benché gli Stati membri siano liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito, le restrizioni che essi impongono devono soddisfare tuttavia le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (sentenza Placanica e a., cit., punto 48).<br />
29      Di conseguenza, occorre esaminare se il rinnovo di concessioni al di fuori di ogni procedura di gara sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Repubblica italiana e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. In ogni caso, detto rinnovo non dev’essere applicato in modo discriminatorio (v., in tal senso, citate sentenze Gambelli e a., punti 64 e 65, nonché Placanica e a., punto 49). <br />
30      È pacifico che il governo italiano ha approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche allo scopo di portare da 329 a 1 000 i centri di raccolta e di accettazione di dette scommesse sull’intero territorio italiano. Per realizzare tale piano di potenziamento, 671 nuove concessioni sono state assegnate in esito ad una gara, mentre le 329 vecchie concessioni esistenti sono state rinnovate senza procedimento di gara. <br />
31      A tal riguardo, il governo italiano non ha invocato deroghe come quelle espressamente previste dagli artt. 45 CE e 46 CE. Tale governo ha invece giustificato il detto rinnovo senza gara adducendo la necessità di scoraggiare, in particolare, lo sviluppo di attività clandestine di raccolta e di assegnazione delle scommesse.<br />
32      Nel suo controricorso, il governo italiano non ha tuttavia spiegato su quale base l’assenza di qualsiasi procedura di gara sarebbe a tal fine necessaria, e non ha dedotto argomenti che valgano a confutare l’inadempimento rimproverato dalla Commissione. In particolare, detto governo non ha spiegato come il rinnovo delle concessioni esistenti al di fuori di qualsiasi procedimento di gara possa costituire un ostacolo allo sviluppo di attività clandestine nel settore delle scommesse ippiche, e si è limitato ad osservare che la legge n. 200/2003 e la decisione n. 107/2003 sono conformi ai principi del diritto comunitario in materia di concessione di pubblici servizi. <br />
33      Orbene, a tal riguardo occorre ricordare che spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare, da un lato, che la loro normativa risponde ad un interesse essenziale ai sensi degli artt. 45 CE e 46 CE oppure ad un motivo imperativo d’interesse generale sancita dalla giurisprudenza e, dall’altro, che detta normativa è conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze 2 dicembre 2004, causa C 41/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. p. I 11375, punto 47, 13 gennaio 2005, causa C 38/03, Commissione/Belgio, non pubblicata nella Raccolta, punto 20, nonché 15 giugno 2006, causa C 255/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I 5251, punto 29). <br />
34      Occorre pertanto constatare che il rinnovo delle vecchie concessioni dell’UNIRE senza gara non è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Repubblica italiana ed eccede quanto necessario per evitare che gli operatori attivi nel settore delle scommesse ippiche siano coinvolti in attività criminose o fraudolente. <br />
35      Inoltre, per quanto riguarda i motivi di carattere economico sollevati dal governo italiano, quale il fatto di garantire ai concessionari la continuità, la stabilità finanziaria ed un congruo rendimento per gli investimenti realizzati nel passato, è sufficiente ricordare che essi non possono essere riconosciuti come motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare la restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 6 giugno 2000, causa C 35/98, Verkooijen, Racc. pag. I 4071, punto 48, e 16 gennaio 2003, causa C 388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I 721, punto 22). <br />
36      Ne consegue che non può essere accolto nessuno dei motivi imperativi di interesse generale addotti dal governo italiano per giustificare il rinnovo delle 329 vecchie concessioni al di fuori di ogni procedura di concorso.<br />
37      Pertanto, occorre dichiarare fondato il ricorso della Commissione.<br />
38      Da quanto precede risulta che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. </p>
<p><b> Sulle spese</p>
<p></b>39      A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:<br />
<b>1)      La Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. <br />
2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.<br />
</b><br /></p>
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