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	<title>13/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3430/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3430</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Alessandra Farina, Relatore la comunicazione di cui all&#8217;art. 10-bis non è necessaria quando il privato ha avuto modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3430/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3430/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211; Alessandra Farina, Relatore</span></p>
<hr />
<p>la comunicazione di cui all&#8217;art. 10-bis non è necessaria quando il privato ha avuto modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Non è necessaria quando il privato ha avuto modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 10-bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005, secondo cui la reiezione dell’istanza deve essere preceduta dalla comunicazione contenente i motivi che ostano al suo accoglimento non può ritenersi violato nell’ipotesi in cui il ricorrente ha avuto modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto, come nel caso di specie in cui il privato ha partecipato con un proprio rappresentante alla riunione relativa ad una valutazione di impatto ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato		Presidente,<br />
Fulvio Rocco			Consigliere,<br />
Alessandra Farina		Consigliere, relatore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1840/2005 proposto dalla</p>
<p><b>S.P.A. BIASUZZI CAVE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Cavallotti 22;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Dario Napetti e Chiara Caravita, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Dorsoduro 3901;<br />
la Commissione regionale V.I.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <b>Comune di Trevignano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Malvestio e Vincenzo Pellegrini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R.;</p>
<p>il <b>Comune di Volpago del Montello</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>il <b>Comune di Paese</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>la <b>Provincia di Treviso</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio</p>
<p>PER <br />
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7.6.2005 n. 1265 di diniego ampliamento cava di ghiaia, della comunicazione 14.7.2005 n. 509728/46.01, del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 91 del 18.10.2004, del parere del Comune di Trevignano 5.8.2003 n. 8603/46/01, delle osservazioni del Comune di Trevignano 28.7.2003 n. 3052/46/01e delle osservazioni del Comune di Paese 2.11.2004 n. 754514.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 2.8.2005 e depositato presso la Segreteria il 4.8.2005, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 30.8.2005 e del Comune di Trevignano, depositato il 5.9.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti  A. Cervesato, in sostituzione di F. Zambelli, per la parte ricorrente, C. Caravita, per la Regione Veneto e G. Masutti, in sostituzione di V. Pellegrini, per il Comune di Trevignano;</p>
<p>Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
che, in primo luogo, sotto il profilo procedimentale, la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005 &#8211; in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta formulata da parte istante &#8211; può ritenersi superabile, atteso che parte ricorrente ha avuto modo in più occasioni, in particolare partecipando con un proprio rappresentante alla riunione per la V.I.A., di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto;<br />
che, sotto il profilo delle censure di merito, il provvedimento impugnato risulta legittimamente fondato sulla rilevata mancata disponibilità in capo alla ricorrente del tratto stradale interessato dall’ampliamento dell’area di escavazione (strada comunale degli Ampii);<br />
che tale circostanza risulta avallata dal contenuto della deliberazione  del Consiglio Comunale n. 37/2001 e della relativa convenzione, in occasione delle quali il Comune si è solo impegnato a provvedere alla sdemanializzazione della strada ed al suo trasferimento nella disponibilità della ricorrente, operazioni che tuttavia non risultano ancora perfezionate;<br />
che, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di complessive € 3.000,00.= (tremila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A.., di cui € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore della Regione Veneto e  € 1.500,00.= (millecinquecento/00), a favore del Comune di Trevignano. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta .<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 3.000,00.= (tremila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A., di cui € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore della Regione Veneto e € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore del Comune di Trevignano.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-9-2005-n-767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-9-2005-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.767</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore Ditta Marni Salumi (avv. M. Dardes) c. Comune di Avigliano (n.c.), Guglielmi e altro (avv. P. Basile) [intervento ad opponendum] sussiste la colpa della p.a. in caso di ordinanza contingibile ed urgente adottata in difetto di accertamento sull&#8217;esistenza di una situazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-9-2005-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-9-2005-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.767</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore<br /> Ditta Marni Salumi (avv. M. Dardes) c. Comune di Avigliano (n.c.), Guglielmi e altro (avv. P. Basile) [intervento ad opponendum]</span></p>
<hr />
<p>sussiste la colpa della p.a. in caso di ordinanza contingibile ed urgente adottata in difetto di accertamento sull&#8217;esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province, comuni ed enti locali – Provvedimenti contingibili ed urgenti – Emanazione – Potere – Presupposti.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Situazione di pericolo per la pubblica incolumità – Mancanza di un pur minimo accertamento – Provvedimento contingibile ed urgente – Requisito della colpa – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.54, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti è riconosciuto ove sussistano diversi e concorrenti presupposti individuati: a) nella necessità di intervenire in alcune materie espressamente previste (sanità e igiene, edilizia, polizia locale); b) nell&#8217;attualità o nell&#8217;imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; c ) nel previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; d) nella mancanza di strumenti alternativi, previsti dall&#8217; ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza.</p>
<p>2. In tema di responsabilità della p.a., sussiste il requisito della colpa in caso di adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in difetto di un pur minimo accertamento in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, perché si concreta una chiara violazione delle regole di diligenza nonché di corretta e buona amministrazione che devono ispirare l’esercizio dell’azione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 451/01 proposto dalla</p>
<p><b>ditta Marni Salumi</b>, in persona della titolare sig.ra Margherita Sileo, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall’avv.to Marcello Dardes,  domiciliata ex lege in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Avigliano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>con intervento ad opponendum</p>
<p>&#8211; dei <b>sigg.ri Guglielmi Leonardo, Guglielmi Vincenzo e Guglielmi Vito</b>, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di intervento, dall’avv.to Pietro Basile, presso il cui studio in Potenza, alla Piazza Mario Pagano n. 8, sono elettiv</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
&#8211; dell’ordinanza sindacale del 5 luglio 2001 n. 2971, notificata il 6 luglio 2001, di sospensione dell’attività artigianale di trasformazione carni della ditta Marni salumi;<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa e per quanto di ragione la delibera di G.M. n. 96 del 29 giugno 2001;<br />
nonché per il risarcimento del danno<br />
conseguente alla sospensione dell’attività di trasformazione carni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum dei sigg.ri Guglielmi Leonardo, Guglielmi Vincenzo e Guglielmi Vito;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 295/01 del 26 ottobre 2001;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001;<br />
Vista la memoria depositata dalla ricorrente;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 5 maggio 2005, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Con atto notificato il 19 ottobre 2001 e depositato il successivo giorno 22, la ditta Marni Salumi espone in fatto: <br />
a) di svolgere attività artigianale di trasformazione carni per la produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne nel Comune di Avigliano, nel laboratorio sito alla Via S. Vito n. 88; <br />
b) che, per l’esercizio di detta attività, l’esponente ha ottenuto: 1) l’autorizzazione sanitaria n. 347/00 del 19.6.2000 rilasciata dal Sindaco di Avigliano; 2) il parere igienico-sanitario e funzionale espresso dal Servizio igiene dell’AUSL n. 2 di Potenza con nota 1.10.1999 n. IS3486; 3) la nota 27.11.2000 n. IS4277 riferita ai rilievi fonometrici regolari effettuati dall’ARPAB in data 14.11.2000; 4) l’autorizzazione per immissioni a ridotto inquinamento atmosferico rilasciata ex L.R. n. 25/92 dal Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione Basilicata; 5) l’attribuzione del numero provvisorio di riconoscimento comunitario (bollino CEE) ai sensi della legge n. 537/92, rilasciata dal Ministero della Sanità – Dipartimento Al. Nut. e Sanità Pubblica Veterinaria Uff. VIII- il 7.11.2000 prot. 600,880.8365.201346; <br />
c) che, con ordinanza n. 2971 del 5 luglio 2001, notificata il successivo giorno 6, il Sindaco di Avigliano disponeva la sospensione dell’attività di trasformazione carni per la produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne.<br />
In diritto, deduce l’illegittimità della citata ordinanza sindacale n. 2971/01 e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
A) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 T.U.L.P.S., dell’art. 167 del Reg. P.S. e dell’art. 54 del D.L.vo n. 267/00. Inesistenza dei presupposti. Sviamento.<br />
Si sostiene che sarebbe assolutamente inconferente il riferimento, contenuto nelle premesse della impugnata ordinanza sindacale, all’art. 10 del T.U.L.P.S. che regola l’esercizio del potere di sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso di abuso della persona autorizzata, all’art. 167 del reg. di P.S. che disciplina il potere di sospensione dell’autorizzazione per le ipotesi di trasferimento o trasformazione abusiva di esercizio pubblico, ed all’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 il cui secondo comma prevede che: &#8220;Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini..&#8221;.<br />
Difetterebbero, in particolare, i presupposti per il legittimo esercizio del potere di adottare provvedimenti extra ordinem. Ed invero, l’ordinanza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo e/o di danno per l’incolumità pubblica che deriverebbe dall’esercizio dell’attività di trasformazione carni, peraltro svolta in base a titoli autorizzativi pienamente validi ed efficaci.<br />
Inoltre, il Sindaco non potrebbe adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia –esercizio di attività artigianale- che non sarebbero ricomprese nella tassativa elencazione delle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, quale contenuta nel citato art. 54 D.L.vo 267/00.<br />
B) Incompetenza. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 30/4/62 n. 283 e dell’art. 8 D.L.vo n. 537 del 30/12/92. Carenza di potere. Difetto di motivazione<br />
Si assume che il Sindaco dell’intimato Comune di Avigliano non sarebbe titolare di alcun potere in materia sanitaria riguardo all’attività artigianale di lavorazioni carni di cui è titolare la ditta Marni Salumi, in quanto l’autorizzazione sanitaria n. 347/2000 rilasciata dal Sindaco sarebbe stata sostituita dal riconoscimento di idoneità CEE rilasciato dal Ministero della sanità alla ditta Marni Salumi il 7/11/2000.<br />
Cosicché il Sindaco non potrebbe legittimamente sospendere l’attività del laboratorio paventando- come si legge nelle premesse dell’ordinanza impugnata che &#8220;…l’annullamento della concessione edilizia n. 102/98 potrebbe aver fatto venir meno la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge della richiamata autorizzazione sanitaria n. 347/2000…&#8221;.<br />
C) Incompetenza. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 D.L.vo n. 267/2000. Eccesso di potere. Contraddittorietà della motivazione. Sviamento.<br />
Premesso che nell’impugnata ordinanza si dà atto che la Giunta comunale ha affidato un apposito incarico di consulenza legale al fine di poter dare corretta esecuzione alla sentenza del T.A.R. Basilicata n. 456/01, con la quale è stata annullata –per la ritenuta violazione della disciplina in materia di pargheggi- la concessione edilizia n. 102/98, precedentemente rilasciata alla ricorrente per il mutamento di destinazione d’uso di un locale autorimessa in locale adibito a laboratorio per trasformazione carni, si sostiene che, quand’anche sussistesse un problema di carattere urbanistico-edilizio, che giammai potrebbe comunque legittimare la sospensione dell’attività artigianale esercitata dalla ricorrente, la relativa competenza spetterebbe ai dirigenti e non al Sindaco.<br />
D) Incompetenza. Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Perplessità. Sviamento.<br />
Avendo l’Amministrazione affidato l’incarico ad un legale per un parere in ordine agli adempimenti da curare per la corretta esecuzione della richiamata sentenza n. 456/01, il Sindaco avrebbe dovuto attendere che il richiesto parere venisse reso prima di adottare l’impugnato provvedimento contingibile ed urgente, emesso, peraltro, nel difetto dei presupposti di legge.<br />
E) Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Inerzia.<br />
Si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza l’indicazione di un termine di durata, ma solo con generico riferimento &#8220;…alla definizione dei successivi atti da adottare..&#8221;.<br />
Peraltro, la contestata sospensione sarebbe stata disposta non per eliminare una situazione di pericolo, ma al fine di prendere tempo nelle more dell’espletamento di un’attività istruttoria che l’Ente locale ben avrebbe potuto e dovuto autonomamente svolgere, indipendentemente dalla sospensione dell’attività.<br />
Infine, si assume che: a) lo stesso parere reso dal legale incaricato dall’Amministrazione avrebbe posto in evidenza la necessità di riavviare il procedimento per il rilascio della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente, rimanendo fermi tutti gli altri accertamenti e provvedimenti in materia igienico-sanitaria emanati e non impugnati; b) che, riavviato il procedimento per il rilascio della concessione edilizia, il competente ufficio comunale avrebbe accertato l’esistenza degli spazi adibiti a parcheggio, circostanza quest’ultima già desumibile dagli atti allegati dalla ricorrente a corredo della domanda di concessione edilizia.<br />
F) Disapplicazione dell’atto amministrativo valido ed efficace. Violazione del giusto procedimento. Violazione della L. 241/90, L. n. 283/62 e D.L.vo n. 537/92.<br />
Infine, si sostiene che il Sindaco, sul presupposto tutto da verificare della possibilità del venir meno dei requisiti di legge relativi al rilascio dell’autorizzazione sanitaria, pur non essendo più competente in materia, avrebbe disposto la sospensione dell’attività di trasformazione carni esercitata dalla ricorrente in presenza di un atto pienamente valido ed efficace abilitante allo svolgimento di detta attività.<br />
1.2. La ricorrente propone altresì domanda di risarcimento danni, per danno emergente e lucro cessante, subiti a seguito della (ritenuta) illegittima sospensione dell’attività di trasformazione carni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.<br />
2. Con decreto del Presidente del T.A.R. per la Basilicata n. 295/01 del 26 ottobre 2001, emesso a norma dell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971 come modificato dall’art. 3 della L. n. 205 del 2000, è stata sospesa l’esecuzione dell’impugnato provvedimento sindacale.<br />
3. Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 13 novembre 2001 e depositato il successivo giorno 14, nonché con coeva memoria difensiva, i sigg.ri Leonardo Guglielmi, Vincenzo Guglielmi e Vito Guglielmi hanno difeso la legittimità degli atti impugnati concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
4. Con ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001, in accoglimento della istanza cautelare, è stata sospesa l’esecuzione del provvedimento sindacale impugnato.<br />
5. Con memoria conclusiva depositata il 22 aprile 2005 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
6. Non si è costituito il Comune di Avigliano ritualmente evocato in giudizio.<br />
7. Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso in epigrafe è diretto contro l’ordinanza n. 2971 del 5 luglio 2001, notificata il successivo giorno 6, con cui il Sindaco del Comune di Avigliano ha ordinato alla odierna ricorrente sig.ra Margherita Sileo, nella qualità di titolare della ditta “Marni Salumi”, di sospendere l’attività di produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne intrapresa nel laboratorio corrente in Avigliano, alla Via San Vito n. 88.<br />
E’ opportuno riportare le premesse del provvedimento impugnato: &#8220;VISTA e richiamata la propria autorizzazione n. 347/2000 rilasciata in data 19/06/2000, con la quale è stata autorizzata l’attività di produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne; VISTA la concessione edilizia n. 102 rilasciata in data 16/06/1998 con la quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso di un locale autorimessa in locale ad uso trasformazione carni; VISTA la sentenza n. 45671001, n. 706 Reg. Ric. anno 1999, con la quale il T.A.R. di Basilicata ha annullato la concessione edilizia suindicata, nonché l’ordinanza di revoca n. 2747 del 4/1071999; CONSIDERATO che l’annullamento della concessine edilizia n. 102/1998 potrebbe aver fatto venire meno la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge della richiamata autorizzazione n. 347/2000, VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29 giugno 2001, con la quale l’Amministrazione ha affidato apposito incarico di consulenza legale, al fine di poter correttamente porre in essere gli adempimenti di esecuzione della sentenza del TAR di Basilicata n. 456/2001; RITENUTO, in via di autotutela e sino alla definizione dei successivi eventuali atti da adottare, di dover sospendere l’attività di produzione di salumi e di prodotti a base di carne, intrapresa nel laboratorio corrente in Avigliano- Via San Vito n. 88, VISTO l’art. 10 del T.U.P.S.; Visto l’art. 167 del Reg. P.S.; Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000,   ORDINA………&#8221;.<br />
2. Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati, per l’assorbente fondatezza della censura, dedotta con il primo motivo, evidenziante il difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsto dall’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).<br />
2.1. Vale, in primo luogo, considerare che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, appare assolutamente inconferente il riferimento: a) all’art. 10 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella per cui è causa, in quanto prevede la possibilità che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese nel caso di abuso della persona autorizzata; b) all’art. 167 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 6 giugno 1940, che regola una fattispecie (anch’essa) diversa da quella qui in esame, in quanto prevede la possibilità di sospendere o di revocare la licenza o l’autorizzazione di polizia nell’ipotesi in cui il trasferimento di un esercizio pubblico sia avvenuto senza l’assenso ovvero contro il divieto della competente autorità.<br />
2.2. Posto, pertanto, che l’impugnata ordinanza sindacale va qualificato come provvedimento contingibile ed urgente, in quanto il potere esercitato è stato dichiaratamente tratto dall’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000, il cui secondo comma prevede che: &#8220;Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini..&#8221;, va ricostruita la vicenda in fatto, così come emerge dagli atti di causa.<br />
Con istanza del 6 giugno 1998, la sig.ra Sileo chiedeva il rilascio di concessione edilizia per il mutamento di destinazione d’uso di un locale destinato ad autorimessa in locale da adibire all’attività artigianale di trasformazione carni, sito in Avigliano alla Via San Vito n. 88.<br />
All’esito del procedimento veniva rilasciata la concessione edilizia n. 102/1998, recante la seguente prescrizione: &#8220;…a condizione che venga comunque garantita, anche all’esterno, la superficie minima a parcheggio privato prevista dalla legge 122/1989&#8221;.<br />
La suddetta concessione veniva impugnata con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale dai sigg.ri Guglielmi.<br />
Il Tribunale, con sentenza n. 456/01 del 29 maggio 2001, annullava la predetta concessione edilizia, ritenendo fondato, ed assorbente, il primo motivo di ricorso (con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 122 del 1989), statuendo che la verifica dell’esistenza della superficie minima delle aree da destinare a parcheggio costituisce condizione per il rilascio –o quanto meno per l’efficacia- del titolo concessorio, e non può risolversi in una mera prescrizione rivolta al concessionario.<br />
Il Comune di Avigliano, con delibera di Giunta n. 96 del 29 giugno 2001, conferiva incarico ad un legale perché formulasse un parere in ordine agli adempimenti da porre in essere per dare corretta esecuzione alla menzionata sentenza del T.A.R. per la Basilicata n. 456/01.<br />
Nel frattempo, risultano essere stati adottati i seguenti, ulteriori, atti: a) l’autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, rilasciata in data 19.6.2000 dal Sindaco di Avigliano alla ditta “Marni Salumi”, per l’attivazione di un laboratorio per la preparazione di prodotti a base di carne nel locale sito alla Via San Vito n. 88; b) il parere igienico-sanitario e funzionale, espresso dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza in data 22.5.2000, favorevole al rilascio del riconoscimento di idoneità CEE ex artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 537/92 e art. 8 del D.P.R. n. 309/98 per la produzione di prodotti a base di carne nel suddetto locale; c) il parere sanitario espresso, con nota prot. IS/3486 dell’1.10.1999, dal Servizio igiene dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza, favorevole al cambio di destinazione d’uso del locale sito alla Via San Vito n. 88 da autorimessa a laboratorio per la trasformazione di carni; d) la relazione, curata dai tecnici dell’A.R.P.A.B. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata), trasmessa al Sindaco del Comune di Avigliano con nota prot. n. IS/4277 del 27.11.2000 del Servizio igiene dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza, dalla quale risulta che il livello di rumore prodotto dal laboratorio ubicato nel locale di Via San Vito n. 88, misurato nelle abitazioni dei sigg.ri Vincenzo Guglielmi e Francesco Giordano, rientra nei parametri previsti dal D.P.C.M. 1.3.91 all. B punto 3.2; e) la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata del 12 settembre 2000, con la quale la ditta “Marni Salumi” è stata autorizzata –ex art. 4 L.R. n. 25 del 1992- all’emissione in atmosfera per la propria attività di trasformazione carni, considerata come rientrante fra le attività a ridotto inquinamento atmosferico (punto 20, allegato n. 2 della L.R. n. 25/92).<br />
2.3. Così ricostruita la vicenda in fatto, osserva il collegio, sulla scorta di un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, che il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell&#8217;art. 54 del D.L.vo n. 267 del 2000, è riconosciuto ove sussistano diversi e concorrenti presupposti individuati: a) nella necessità di intervenire in alcune materie espressamente previste (sanità e igiene, edilizia, polizia locale); b) nell&#8217;attualità o nell&#8217;imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; c ) nel previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; d) nella mancanza di strumenti alternativi, previsti dall&#8217; ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza ( cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922; T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323).<br />
Orbene, nel caso di specie, appare di tutta evidenza che l’autorità decidente non abbia accertato alcuna situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità derivante dall’attività di trasformazione carni esercitata nel locale ubicato alla Via San Vito n. 88<br />
Né essa emergeva dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati da altri Enti, dai quali si ricava, invece, come si è visto al precedente punto 2.2, che il locale in questione risultava idoneo all’esercizio dell’attività di trasformazione carni sotto il profilo igienico-sanitario, e che l’attività stessa era a ridotto inquinamento atmosferico e produceva un livello sonoro nei limiti di legge.<br />
Vero è che la finalità perseguita dal Sindaco era quella di sospendere l’esercizio dell’attività artigianale sino all’adozione degli atti da adottarsi successivamente alla pubblicazione della richiamata sentenza di questo Tribunale n. 456/01 con la quale era stata annullata la concessione edilizia n. 102/98.<br />
Ciò nell’assunto, espresso nelle premesse del provvedimento impugnato, che l’annullamento del titolo concessorio avrebbe potuto determinare il venir meno di un presupposto di legge per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria.<br />
Tuttavia, se anche detto assunto fosse corretto, si sarebbe dovuto procedere, ove sussistenti i presupposti per il legittimo esercizio del potere di autotutela, alla rimozione dell’autorizzazione sanitaria n. 347/2000, e non già alla sospensione dell’esercizio dell’attività artigianale di trasformazione carni.<br />
Il rilevato difetto di ogni accertamento in ordine all’esistenza di una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità priva l’ordinanza contingibile ed urgente in questa sede impugnata di un necessario presupposto per il legittimo esercizio del potere di adozione di provvedimenti extra ordinem attributo al Sindaco dall’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000.<br />
Essa, pertanto, deve essere annullata, con assorbimento delle rimanenti censure dedotte.<br />
3. E’ ora possibile esaminare la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente.<br />
Nell’atto introduttivo del giudizio si sostiene che la sospensione dell’attività artigianale conseguente alla notifica dell’ordinanza sindacale in questa sede impugnata avrebbe causato ingenti danni per danno emergente e lucro cessante.<br />
A tal fine, la ricorrente ha allegato al ricorso la stima dei danni effettuata da un consulente del lavoro, che ammonterebbero, in relazione al periodo dal 6.7.2001 al 31.10.2001, ad € 12997,67.<br />
A dimostrazione dell’entità dei danni subiti la ricorrente ha successivamente depositato, in data 23 febbraio 2005, ulteriore documentazione.<br />
Ciò premesso, costituisce ormai jus receptum (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002 n. 1562; T.A.R. Calabria –Reggio Calabria- 19 maggio 2004 n. 412; T.A.R. Campania –Salerno- 25 giugno 2004 n. 1591) che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale ma, pur non prescindendo da questo, richiede la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge e, in particolare quelli di cui all’art. 2043 Cod. civ. e, in tema di liquidazione del danno, all’art. 2056 Cod. civ.: ciò significa che, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il c.d. &#8220;danno ingiusto&#8221;), sono altresì necessari il positivo accertamento della colpa dell’Amministrazione, la dimostrazione di un effettivo danno arrecato al patrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra illecito e danno.<br />
Nel caso di specie, sussistono, ad avviso del collegio, i presupposti per fondare una responsabilità risarcitoria del Comune di Avigliano.<br />
Quanto al requisito della colpa, la giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6000; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 marzo 2004 n. 792) ha persuasivamente avvertito che esso non è configurabile se la violazione delle regole da parte della P.A. è l’effetto di un errore scusabile; se, invece, la violazione appare grave e matura in un contesto nel quale all’indirizzo dell’Amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa ben può dirsi sussistente.<br />
Nella fattispecie in esame, l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in difetto di un pur minimo accertamento in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, che sola può giustificare l’esercizio del potere di adozione di ordinanze extra ordinem, concreta una chiara violazione delle regole di diligenza nonché di corretta e buona amministrazione che devono ispirare l’esercizio dell’azione amministrativa, sicché il requisito della colpa ben può dirsi sussistente.<br />
E’, altresì, evidente il nesso di causalità esistente tra illecito e danno, in quanto il mancato esercizio dell’attività artigianale di lavorazione di carni è una conseguenza diretta della sospensione di detta attività disposta con l’impugnata ordinanza sindacale.<br />
Risulta, infine, fornita, nei limiti che saranno di seguito precisati, la dimostrazione del danno effettivamente arrecato al patrimonio della ricorrente.<br />
Ciò chiarito, va in primo luogo posto in evidenza che, per la quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente, deve farsi riferimento al periodo ricompreso tra il 6 luglio 2001 (data in cui è stata notificata alla ricorrente l’ordinanza sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001) e il 26 ottobre 2001 (data in cui è stato depositato in Segreteria il decreto del Presidente del T.A.R. n. 295 del 26 ottobre 2001, successivamente confermato con ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001, con cui è stata sospesa l’esecuzione dell’impugnata ordinanza sindacale).<br />
In relazione alle voci di danno risarcibili, va rilevato, sulla scorta della stima dei danni effettuata dalla ricorrente e della documentazione prodotta a sostegno di detta stima in data 23 febbraio 2005, quanto segue:<br />
A) in relazione al danno emergente, costituiscono costi fissi risarcibili: 1) quelli relativi alle spese telefoniche per l’importo di € 62,00 (corrispondenti a £. 120.000 indicate nella stima di parte); 2) quelli relativi alle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica per l’importo di € 121,00 (corrispondenti a £. 235.000 indicate nella stima di parte); 3) quelli relativi alle spese sostenute per la fornitura di gas per l’importo di € 36,00 (corrispondenti a £. 70.000 indicate nella stima di parte) 4) quelli relativi al pagamento di canoni fissi per acqua e fogna per un importo di € 12,00 (corrispondenti al canone relativo all’anno 2001, indicato nell’avviso di pagamento depositato in data 23 febbraio 2005 in £. 70128, rapportato al periodo –quattro mesi- di sospensione dell’attività); 5) quelli relativi al costo del personale dipendente per l’importo di € 57,00 (corrispondenti a £. 110.000 indicate nella stima di parte).<br />
Non costituiscono voci di danno risarcibili: a) la presunta svalutazione dei macchinari e delle attrezzature per un importo di £. 9.850.000, quale indicato nella stima di parte, sia perché di tale preteso danno non vi è prova, sia perché l’esiguo lasso di tempo (meno di quattro mesi) in cui è stata sospesa l’attività artigianale di lavorazioni di carni non è tale da comportare una significativa (ai fini risarcitori) svalutazione delle attrezzature e dei macchinari destinati all’esercizio dell’attività; b) la merce in scadenza (&#8220;sale, aromi, essenze, budella, ecc.&#8221;, quali elencati nella stima di parte) per un importo di £. 2.150.000 quale indicato in detta stima, perché dell’esistenza, della quantità e del valore della merce in scadenza non è stata fornita alcuna prova; c) le spese legali sostenute dalla ricorrente per un importo di £. 6.972.000 indicato nella stima di parte, perché le fatture prodotte in data 23 febbraio 2005 si riferiscono ad altre fattispecie (in particolare, alla controversia insorta per l’annullamento della concessione edilizia n. 102/98 ed all’attività professionale svolta dal legale di fiducia della ricorrente per il rilascio di una nuova concessione edilizia).<br />
In conclusione, il danno emergente ammonta ad € 288,00.<br />
B) In relazione al lucro cessante, il collegio, avuto riguardo all’utile di esercizio risultante dal bilanci relativi agli anni 2002-2003 e 2004 depositati in data 23 febbraio 2006, ritiene attendibile l’importo di £. 4.500.000, rapportato a quattro mesi, indicato nella stima di parte <br />
Non costituisce autonoma voce di danno risarcibile quella per commesse mancate (che nella stima di parte vengono quantificate in £. 1.080.000, in relazione ad una presunta commessa dell’A.I.A., di cui peraltro non v’è riscontro nella documentazione depositata in data 23 febbraio 2005), in quanto essa va ricondotta al lucro cessante, essendo evidente che il mancato guadagno consegue proprio a commesse di lavorazione rimaste inevase<br />
In conclusione, il lucro cessante ammonta ad € 2324,00 (corrispondenti a £. 4.500.000).<br />
Il danno da risarcire ammonta, pertanto, complessivamente ad € 2612,00 (euro duemiseicentododici/00).<br />
Sulla somma sopra liquidata a titolo risarcitorio va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di notifica dell’ordinanza sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione, momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002 n. 6894; T.A.R. Veneto 16 novembre 2002 n. 6345; T.A.R. Basilicata 8 novembre 2004 n. 749).<br />
Trattandosi poi di danno da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, perché, operando in questo modo, il fattore tempo incide due volte: una volta, ai fini della rivalutazione della somma capitale; una seconda volta, nella determinazione degli interessi legali.<br />
Questi devono invece essere corrisposti sulla somma progressivamente rivalutata, con riferimento cioè ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base all’indice di rivalutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6894/02 cit.; Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003).<br />
In conseguenza, il Comune di Avigliano va condannato al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, liquidato in complessivi € 2612,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi nei termini dianzi indicati.<br />
3.1. Rimane da osservare che la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali subiti, formulata con la memoria depositata il 22 aprile 2005, va giudicata inammissibile, perché proposta con istanza non notificata all’Amministrazione comunale.<br />
4. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto; per l’effetto, va annullata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Avigliano n. 2971 del 5 luglio 2001 e va conseguentemente condannata l’Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei termini in precedenza indicati.<br />
5. Il Collegio dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti di Basilicata per quanto di competenza.<br />
6. Le spese di giudizio vanno poste a carico, secondo il principio della soccombenza, del Comune di Avigliano e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA:<br />
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001 e condanna il Comune di Avigliano al risarcimento del danno nei sensi indicati in motivazione.<br />
Condanna il Comune di Avigliano al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.500,00 (euro milecinquecento/00) oltre accessori di legge.<br />
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti di Basilicata.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì  5 maggio 2005, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Antonio Camozzi		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio	&#8211;	Componente-Estensore <br />	<br />
Pasquale  Mastrantuono	&#8211;	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-9-2005-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-4417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-4417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4417</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est. Impresa Basile Carlo (Avv.ti G. Stancanelli ed A. Stancanelli) contro il Comune di Altopascio (Avv.ti F. Merusi e G. Toscano) con l&#8217;intervento ad opponendum di B. Gagliardi ed altri (Avv. M.L. Zanobini) e nei confronti della Provincia di Lucca (Avv. A. Del Carlo)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-4417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-4417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est.<br /> Impresa Basile Carlo (Avv.ti G. Stancanelli ed A. Stancanelli) contro il Comune di Altopascio (Avv.ti F. Merusi e G. Toscano) con l&#8217;intervento ad opponendum di B. Gagliardi ed altri (Avv. M.L. Zanobini) e nei confronti della Provincia di Lucca (Avv. A. Del Carlo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità delle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G. che impediscono la realizzazione di industrie insalubri anche nelle zone a destinazione industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Comitati in forma associativa temporanea con scopo specifico limitato – Al di fuori delle specifiche previsioni legislative non hanno legittimazione ad agire in giudizio</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; N.T.A. del P.R.G. – Divieto generalizzato di insediare nuove attività classificate insalubri nelle zone a destinazione industriale &#8211; Equivale a precluderne la realizzazione in tutto il territorio comunale &#8211; Contrasto con l&#8217;art. 216 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e con ogni principio di corretta pianificazione del territorio &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio amministrativo non si riconosce legittimazione ai comitati in forma associativa temporanea con scopo specifico limitato, caratterizzati dalla proiezione di fatto di interessi di soggetti partecipanti e, quindi, strumentali all&#8217;esercizio di una sorta di azione popolare non ammessa nell&#8217;ordinamento positivo (al di fuori delle specifiche previsioni legislative) perché privi del carattere di enti esponenziali portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio</p>
<p>2. Sono illegittime le disposizioni delle N.T.A. del P.R.G. con le quali sono state rispettivamente escluse nelle zone D1 &#8220;Aree con insediamenti recenti a prevalente uso produttivo secondario consolidato&#8221; e D2 &#8220;Aree di espansione a prevalente uso produttivo secondario&#8221; le possibilità di &#8220;insediamento di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994. Difatti, con l&#8217;introduzione di tali disposizioni viene ad essere esclusa in maniera assoluta la possibilità di insediare nuove attività classificate insalubri di prima classe dato che, impedirne la realizzazione nelle zone a destinazione industriale equivale a precluderne la realizzazione in tutto il territorio comunale in evidente contrasto con l&#8217;art. 216 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nonchè con ogni principio di corretta pianificazione del territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; II^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 2583/1996, n. 3809/1996 e n. 691/2000 proposti dalla</p>
<p><b>Impresa Basile Carlo</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Stancanelli e Antonio Stancanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tali difensori in Firenze, Via Masaccio n. 172;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Altopascio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Merusi e Giuseppe Toscano ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, Via Rica</p>
<p>e quanto al ricorso n. 3809/1996<br />
con l&#8217;intervento ad opponendum</p>
<p>di <b>Gagliardi Bruno, Santinelli Silvano, Cafieri Rocco e Orlandi Fabio</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marialuisa Zanobini ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e quanto al ricorso n. 691/2000<br />
anche nei confronti</p>
<p>della <b>Provincia di Lucca</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Del Carlo ed elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Matteotti n. 60 presso lo studio dell&#8217;avv. Gaetano Viciconte;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
quanto al ricorso n. 2585/1996 delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune intimato n. 68 del 17.06.1996 e n. 74 del 19.06.1996, quanto al ricorso n. 3809/1996, della deliberazione consiliare del Comune intimato n. 87 del 30.07.1996, in parte qua, nonché del provvedimento sindacale n. 2314 del 27.09.1996 e quanto al ricorso n. 691/2000, della determinazione del dirigente responsabile del Settore Ecologia della Provincia di Lucca n. 290 del 13.12.1999;</p>
<p>Visti i ricorsi e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti  di costituzione in giudizio del Comune intimato; nonché relativamente al ricorso n. 3809/1996, l&#8217;atto di intervento ad opponendum, e relativamente al ricorso n. 691/2000, l&#8217;atto di costituzione della Provincia di Lucca;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -,  gli avv.ti A. Stancanelli, A. Cuccurullo per F. Merusi e M. Viciconte per A. Del Carlo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L&#8217;impresa Basile Carlo presentava il 23 novembre 1995 domanda al Comune di Altopascio diretta ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione alla Via dei Biagioni della località Riatri, qualificata zona industriale ai sensi dell&#8217;art. 15 della N.T.A. del piano regolatore, di un impianto per la produzione di conglomerati bitumosi e cementizi con uffici e con relative opere di urbanizzazione.<br />
L'&#8221;Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca, in esito alla relativa istruttoria sugli aspetti igienico ambientali, trattandosi di industria insalubre di I° classe, esprimeva con atto n. 1033, del 12 marzo 1996, parere favorevole.<br />
Non essendosi il comune pronunciato sulla richiesta di concessione edilizia nonostante atto di diffida effettuato il 7 giugno 1996, ai sensi dell&#8217;art. 9 del D.Lgs. 25 maggio 1996 n. 285, l&#8217;impresa chiedeva alla Giunta Regionale Toscana la nomina di un commissario ad acta.<br />
Con delibera consiliare n. 68, del 17 giugno 1996 il Comune decideva tuttavia, di indire un referendum consultivo ai sensi dell&#8217;art. 62 del vigente statuto al fine di verificare la volontà della popolazione di modificare l&#8217;art. 15 della N.T.A. del P.R.G. allo scopo di vietare l&#8217;insediamento di nuove attività ad alto rischio di inquinamento atmosferico, tra quelle classificate insalubri di prima classe del decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994&#8243;.<br />
In seguito a tale determinazione il comune, con delibera consiliare n. 74, del 19 giugno 1996, disponeva in applicazione del 19 giugno 1996, disponeva in applicazione  del comma 2 dello stesso art. 62 dello statuto comunale, la sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;art. 15 oggetto del quesito referendario.<br />
Con atto notificato l&#8217;8 luglio 1996 e depositato l&#8217;11 dello stesso mese (ricorso n. 2585/1996) l&#8217;impresa Basile Carlo impugnava le suindicate deliberazioni consiliare deducendone l&#8217;illegittimità per i seguenti motivi:<br />
&#8211; Falsa applicazione dell&#8217;art. 62 dello Statuto comunale ed eccesso di potere.<br />
Le delibere impugnate sarebbero state emesse disattendendo che tale articolo non prevedrebbe le ipotesi oggetto di referendum consultivo le norma di pianificazione urbanistica.<br />
&#8211; Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Il ricorso al quesito referendario sarebbe stato effettuato non al fine tipico dell&#8217;istituto ma allo scopo di evitare il rilascio della concessione edilizia.<br />
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 15 luglio 1995 il comune intimato rappresentando che gli effetti della delibera n. 68 del 17 giugno 1996 dovevano ritenersi sospesi non essendosi concluso il procedimento di condono, mentre la delibera consiliare n. 74, del 19 giugno 1996, con cui era stata disposta la sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;art. 15 delle N.T.A. oggetto del questi referendario era stato annullato dal C.O.RE.CO., conseguentemente il ricorso doveva ritenersi improcedibile o per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento all&#8217;impugnativa di quest&#8217;ultima delibera.<br />
Con memoria del 21 ottobre 1996 la difesa comunale faceva presente che la delibera n. 68 del 17 giugno 1996 aveva perso efficacia non avendo il comunale fornito i chiarimenti richiestigli e che con provvedimento sindacale n. 24142 del 27 settembre 1996 era stata respinta la domanda di concessione edilizia.<br />
Con atto notificato il 25 ottobre 1996 e depositato il 31 dello stesso mese (ricorso n. 3809/96) l&#8217;impresa Basile Carlo impugnava: a) la deliberazione consiliare n. 87, del 30 luglio 1996, avente ad oggetto &#8220;variante di adeguamento al vigente piano regolatore generale ai sensi dell&#8217;art. 40, commi da 8 a 20 della L. Reg. 16 gennaio 1995 n. 5; B) il provvedimento n. 24142, del 27 settembre 1996, con cui il Sindaco del comune intimato aveva respinto la domanda di concessione edilizia.<br />
avverso la delibera consiliare la società ricorrente deduceva i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione della L. Reg. 16 gennaio 1995 n. 5.<br />
La deliberazione consiliare sarebbe stata inesattamente qualificata quale variante di adeguamento al vivente P.R.G. laddove, come risulterebbe anche dagli obiettivi indicati nella deliberazione di giunta n. 576, dell&#8217;11 agosto 1995, con la quale è stato avviato il procedimento della variante, avrebbe in realtà alterato il contenuto essenziale del piano regolatore generale ponendo in essere una nuova pianificazione urbanistica, disattendendo in tal modo sia le indicazioni della Provincia di Lucca secondo le quali non dovevano essere introdotte &#8220;sostanziali modifiche al vigente P.R.G. venendo così a snaturare la natura stessa della variante&#8221; via l&#8217;art. 40 della L. reg. 16 gennaio 1995, n. 5 che consente l&#8217;utilizzazione della procedura ivi indicata solo per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti e non per la predisposizione di un &#8220;nuovo&#8221; piano regolatore.<br />
&#8211; Falsa applicazione dell&#8217;art. 40, comma 9, della L. reg. 16 gennaio 1995 n. 5;<br />
Con la delibera impugnata sarebbero stati disattesi gli obiettivi stabiliti dalla delibera di giunta n. 576 dell&#8217;11 agosto 1995 essendo stato riscritte tutte le norme di attuazione del piano modificando fra l&#8217;altro anche la normativa delle zone industriali al fine di creare i presupposti per la reiezione della domanda di concessione edilizia.<br />
Tale mancata corrispondenza fra gli obiettivi da perseguire quali indicati nella suindicata delibera di avvio del procedimento di formazione della  variante e gli atti successivi di tale procedura contrasterebbe con il suindicato art. 40 della L. reg. 16 gennaio 1995 n. 5.<br />
&#8211; Falsa applicazione della normativa in materia di &#8220;industrie insalubri di prima classe&#8221;; violazione dell&#8217;art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.<br />
Le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 delle norme di attuazione come introdotto con la deliberazione impugnata e sulla cui base è stato adottato il provvedimento di diniego, escludendo in modo assoluto la possibilità di insediamento in tutto il territorio comunale di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994, contrasterebbe con l&#8217;art. 216 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 e, comunque, sarebbero assolutamente illogiche.<br />
L&#8217;illegittimità di tali disposizioni si rifletterebbe inficiandolo in via derivata sul provvedimento sindacale n. 24142, del 27 settembre 1996, con il quale è stato negato il rilascio della concessione edilizia.<br />
Con tale provvedimento peraltro, sarebbe stato inesattamente richiesto l&#8217;articolo unico della L. 3 novembre 1902, in quanto tale articolo consente di sospendere ogni determinazione sulla domanda di concessione in contrasto con il piano adottato, ma non il diniego.<br />
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 12 novembre 1996 il comune di Altopascio resistenza.<br />
Con atto notificato il 19 marzo 1997 e depositato il 28 dello stesso mese, intervenivano nel giudizio a sostegno della legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso Gagliardi Bruno, Santinelli Silvano, Cafieri Rocco e Orlandi Fabio, quest&#8217;ultimo quale legale rappresentante del Comitato difesa ambiente contro gli insediamenti pericolosi.<br />
Con atto notificato il 29 aprile 1997 e depositato il 6 maggio successivo la ditta impresa Basile Carlo, sulla base della documentazione allegata al suindicato atto di intervento formulava i seguenti ulteriori motivi.<br />
&#8211; Eccesso di potere per sviamento e falsa applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.<br />
sosteneva in particolare l&#8217;impresa ricorrente che la nota n. 2924, del 3 luglio 1996, dell&#8217;ARPAT, dipartimento provinciale di Lucca, con cui tale ufficio aveva comunicato, su richiesta dal comune, che la concessione edilizia poteva essere rilasciata solo dopo il completamento dell&#8217;istruttoria della pratica relativa alla autorizzazione all&#8217;immissioni atmosferiche, comproverebbe, non essendovi alcun nesso tra il rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui agli artt. 6 e seg. del sopraindicato D.P.R. ed il rilascio della concessione edilizia, un non corretto esercizio del potere spettante all&#8217;ARPAT.<br />
Nella Camera di Consiglio del 7 maggio 1997, come da ordinanza n. 365/1997, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
Con atto notificato il 7 marzo 2000 e depositato il 30 dello stesso mese (ricorso n. 691/2000) l&#8217;impresa Basile Carlo impugnava: a) la determinazione del Dirigente responsabile del Settore Ecologia della Provincia di Lucca n. 290 del 13 dicembre 1999 aveva negato alla società ricorrente l&#8217;autorizzazione all&#8217;emissione in atmosfera dell&#8217;impianto industriale; b) la nota del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Altopascio n. 2069, del 19 ottobre 1999, con la quale era stato comunicato il parere rilasciato dalla Commissione edilizia nella seduta del 10 settembre 1996.<br />
A fondamento della domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 290, del 13 dicembre 1999 deduceva il motivo della violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e dell&#8217;eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento.<br />
La suddetta determinazione, in quanto fondata esclusivamente sul parere contrario alla realizzazione dell&#8217;impianto espresso dal Comune sull&#8217;assunto che essendo l&#8217;impianto destinato alla produzione di conglomerati bitumosi e cementizi e quindi classificabile, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, come industria insalubre di 1° classe, la sua realizzazione non sarebbe compatibile con la zona industriale, non sarebbe affatto riconducibile al potere di verifica di compatibilità, sotto l&#8217;aspetto delle emissioni atmosferiche; potere che con tale determinazione il settore Ecologia della Provincia di Lucca avrebbe dovuto esercitare.<br />
&#8211; Illegittimità derivata.<br />
Anche a voler ritenere che la Provincia sede di esame delle richieste di autorizzazioni ai sensi dell&#8217;art. 7 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 abbia anche il potere di verificare la conformità urbanistica edilizia dell&#8217;intervento, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto inficiato in via derivata dalla illegittimità del parere negativo della commissione edilizia del Comune di Altopascio.<br />
Si costituiva in giudizio con atto deposito il 15 aprile 2000 tale comune contestando la pretesa.<br />
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 10 luglio 2000 anche la Provincia di Lucca.<br />
Le cause passavano in decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 28 aprile 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le cause per la loro pressoché totale identità soggettiva nonché per la loro connessione strumentale possono essere riunite, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto.<br />
Quanto al ricorso n. 2583/1996 diretto all&#8217;annullamento delle delibera consiliari n. 68 del 17 giugno 1996 e n. 74 del 19 dello stesso mese con le quali il comune intimato aveva rispettivamente deciso di indire un referendum consultivo al fine di verificare la volontà della popolazione di modificare l&#8217;art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. allo scopo di vietare l&#8217;insediamento di nuove attività ad alto rischio di inquinamento atmosferico, tra quelle classificate insalubri di prima classe dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e di sospendere l&#8217;efficacia del suddetto art. 15 oggetto del quesito referendario, ne va rilevata l&#8217;improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Difatti, come affermato dalla difesa comunale con la memoria depositata il 26 aprile 2005, la prima di tali delibere aveva perso efficacia in quanto, dopo essere stata sospesa dal CO.RE.CO. con decisione 311 dell8 luglio 1996 e i chiarimenti con questa richiesti  non erano stati forniti dall&#8217;Amministrazione, mentre la seconda delibera era stata annullata dallo stesso organo tutorio con decisione n. 310 dell&#8217;8 luglio 1996.<br />
Quanto al ricorso n. 3809/1996 con il quale l&#8217;impresa Basile Carlo ha impugnato la deliberazione consiliare n. 87, del 30 luglio 1996, avente ad oggetto &#8220;variante di adeguamento al vigente piano regolatore generale ai sensi dell&#8217;art. 40, commi da 8 e 20 della L. reg. 16 gennaio 1995 n. 5&#8221; nonché il provvedimento n. 24142, del 27 settembre 1996 con cui il sindaco del comune intimato aveva respinto la domanda di concessione edilizia per la realizzazione alla Via Biagioni della località Riatri del territorio comunale di un impianto per la produzione di conglomerati bitumosi e cementizi con uffici e con relative opere di urbanizzazione, va, innanzitutto, rilevata l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di intervento ad opponendum di Gagliardi Bruno, Santinelli Silvano, Cafieri Rocco e Orlandi Fabio, quest&#8217;ultimo quale &#8220;legale rappresentante del Comitato difesa ambiente contro gli insediamenti pericolosi&#8221;.<br />
Invero ai fini dell&#8217;ammissibilità dell&#8217;intervento ad opponendum si richiede dell&#8217;interveniente sia portatore di un interesse concreto ed attuale alla conservazione del provvedimento impugnato dal quale riceva, sia pure di fatto, una qualche utilità, e sul punto gli intervenienti non hanno fornito nemmeno un principio di prova.<br />
Con riferimento in particolare all&#8217;intervento di Orlandi Fabio effettuato nella sua veste di legale rappresentante del c.d. &#8220;Comitato difesa ambiente contro gli insediamenti pericolosi&#8221; è da rilevare che nel giudizio amministrativo non si riconosce legittimazione ai comitati in forma associativa temporanea con scopo specifico limitato, caratterizzati dalla proiezione di fatto di interessi di soggetti partecipanti e, quindi, strumentali all&#8217;esercizio di una sorta di azione popolare non ammessa nell&#8217;ordinamento positivo (al di fuori delle specifiche previsioni legislativa) perché privi del carattere di enti esponenziali portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio (cfr. Cons. St. V Sez 31 gennaio 2001 n. 358).<br />
Passando all&#8217;esame del merito il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso il motivo con il quale viene dedotta l&#8217;illegittimità delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 delle norme tecniche  di attuazione introdotte con delibera consiliare n. 87 del 30 luglio 1996 (qualificata  quale &#8220;variante di adeguamento al vigente piano regolatore generale&#8221;), con le quali sono state rispettivamente escluse nelle zone D1 &#8220;Aree con insediamenti recenti a prevalente uso produttivo secondario consolidato&#8221; e D2 &#8220;Aree di espansione a prevalente uso produttivo secondario&#8221; le possibilità di &#8220;insediamento di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994).<br />
E&#8217; difatti, condivisibile l&#8217;assunto della difesa dell&#8217;impresa ricorrente in base al quale con l&#8217;introduzioni di tali disposizioni viene ad essere esclusa in maniera assoluta la possibilità di insediare nuove attività classificate insalubri di prima classe dato che, impedirne la realizzazione nelle zone a destinazione industriale equivale a precluderne la realizzazione in tutto il territorio comunale.<br />
Ciò da un lato contrasta con l&#8217;art. 216 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dall&#8217;altro contrasta con ogni principio di corretta pianificazione del territorio.<br />
Il sopraindicato art. 216 indica le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre lavorazioni insalubri o che possono riuscire in qualche modo pericolose alla salute degli abitanti, in un elenco diviso in due classi.<br />
La prima classe comprende le industrie insalubri che debbono essere tenute lontano dalle abitazioni o isolate nelle campagne.<br />
La seconda classe comprende le industrie che esigono soltanto speciali cautele per l&#8217;incolumità del vicinato.<br />
Lo stesso articolo, tuttavia, al comma 5° dispone che una industria &#8220;la quale sia iscritta alla prima classe può essere permessa nell&#8217;abitato ogni volta che colui che l&#8217;eserciti provi che per l&#8217;introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il suo esercizio non rechi danno al vicinato&#8221;.<br />
E&#8217; evidente che la norma va letta tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di pianificazione del territorio, in base alle quali non risulta più possibile applicare la disposizione che impone alle industrie insalubri di prima classe di &#8220;essere isolate nelle campagne&#8221; dato che non è più consentita la realizzazione di edifici anche industriali, al di fuori delle zone destinate dai piani regolatori alla edificazione.<br />
Conseguentemente le suindicate industrie insalubri possono essere realizzate soltanto nelle parti del territorio classificate da P.R.G., in sede di zonizzazione, quali aree omogenee destinate ad impianti industriali o ad essi assimilabili, alla cui categoria generale sono appunto riconducibili.<br />
Vero è che le amministrazioni comunali possono, rientrando legittimamente nella loro discrezionalità in materia urbanistica, impedire, in sede di adozione dei piani regolatori o delle loro varianti, che determinate strutture ad elevata rischiosità, fra cui le industrie classificate insalubri di prima classe, vengano allocate in certe zone del proprio territorio (cfr. in termini T.A.R. Lombardia, Brescia 12 gennaio 2001 n. 2).<br />
E&#8217;, tuttavia, ovvio che tale impedimento non può riguardare l&#8217;intero territorio comunale, in quanto ciò, oltre a contrastare con la disposizione di cui al comma 5 del citato art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in base al quale, come già delineato, il divieto di localizzazione delle industrie insalubri subisce una deroga quando l&#8217;interessato &#8220;provi che, per introduzione di nuovi metodi o specie di cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato&#8221;, disattenderebbe le finalità della zonizzazione con cui appunto, vengono stabilite le varie destituzioni d&#8217;uso delle singole parti del territorio comunale, con indicazione dei caratteri e delle tipologie da osservarsi nelle medesime; zonizzazione che, come noto, ha ad oggetto anche le aree ad utilizzazione industriale.<br />
E nel caso di specie è da ritenere pacifica la circostanza che con la variante impugnata è stata sostanzialmente vietata in tutto il territorio comunale l&#8217;insediamento di industrie insalubri di prima classe, in quanto la difesa  comunale, nel contestare tale circostanza si è limitata, sia con la memoria del 5 maggio 1997 che con quella del 16 aprile 2005,  a meramente affermare che nel territorio comunale esisterebbero &#8220;ai sensi delle N.T.A. altre zone in cui non è fatto divieto espresso di insediare impianti siffatti&#8221; senza, tuttavia, indicare quali fossero tali zone.<br />
Del resto la documentazione prodotta dalla difesa comunale ed acquisita agli atti di causa ha riguardato esclusivamente le impugnate disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 delle norme  tecniche di attuazione introdotte con la variante ed in base alle quali, come già delineato sono state rispettivamente escluse nelle zone D1 e D2 (che sono quelle funzionalmente destinate alle attività industriali) le possibilità di &#8220;insediamenti di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994&#8221;.<br />
La rilevata illegittimità delle suindicate norme tecniche di attuazione si riflette, inficiandolo in via derivata, sul provvedimento n. 24142, del 27 settembre 1996; ciò in quanto detto provvedimento con cui è stata respinta la domanda di concessione edilizia dell&#8217;impresa ricorrente, è stato assunto sulla base di tali norme.<br />
Il ricorso n. 3809/1996, assorbendosi le ulteriori censure dedotte, concludendo va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.<br />
E&#8217; fondato anche il ricorso n. 691/2000 con il quale l&#8217;impresa Basile Carlo ha impugnato la determinazione n. 290, del  13 dicembre 1999, con cui il Dirigente responsabile del Settore Ecologia della Provincia di Lucca le ha negato l&#8217;autorizzazione all&#8217;emissione atmosferica della pianta industriale che intendeva realizzare.<br />
Va, difatti, accolto il motivo con cui viene dedotta l&#8217;illegittimità di tale diniego per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/80, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell&#8217;area, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell&#8217;art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183).<br />
Invero ai sensi del suindicato art. 7, la Regione (in Toscana la Provincia, a norma della L. reg. n. 33/94) &#8220;ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione&#8221;, di cui allo stesso articolo deve solo accertare: a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell&#8217;inquinamento atmosferico, b) che l&#8217;impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti&#8221;.<br />
Ebbene il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente sul parere contrario alla realizzazione dell&#8217;impianto, espresso con nota n. 8323, del 23.10.1999, del comune sull&#8217;assunto che, &#8220;essendo l&#8217;impianto destinato alla produzione di conglomerati bitumosi e cementizi e quindi classificabile, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, come industria insalubre di 1° classe, la sua realizzazione non sarebbe compatibile con la zona industriale&#8221;.<br />
Con tale provvedimento, quindi, la Provincia di Lucca, non ha affatto i poteri di cui al citato art. 7 del .D.P.R. 24 luglio 1988 n. 203, diretti a verificare la compatibilità dell&#8217;impianto sotto l&#8217;aspetto delle emissioni atmosferiche, ed anzi, recependo le considerazioni (peraltro inesatte, come delineato in sede di esame del precedente ricorso) di natura urbanistica, contenute nella nota comunale inviatale, ha esercitato un potere che le competeva.<br />
Concludendo anche il ricorso n. 691/2000, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.<br />
Le spese ed onorari di giudizio vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi, dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso n. 2583/1996; ACCOGLIE i ricorsi n. 3809/1996 e n. 691/2000 e per l&#8217;effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati; Dichiara inammissibile l&#8217;intervento.<br />
Condanna il comune intimato al pagamento in favore della impresa ricorrente della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, a titolo di spese ed onorari di causa, compensa le spese nei confronti degli intervenienti e della Provincia di Lucca;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 28 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giuseppe PETRUZZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere rel. est.<br />	<br />
Dott. Stefano TOSCHEI	 &#8211; Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-4417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a></p>
<p>la disciplina di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 trova applicazione, oltre che con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, anche con riferimento alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990 Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>la disciplina di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 trova applicazione, oltre che con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, anche con riferimento alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 – Trova applicazione con riferimento alle omesse comunicazioni di cui all’art. 7 e, rispettivamente, 10-bis L. n. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 21-octies L. 241 del 1990, introdotto per effetto dell’art. 14 L. 15 del 2005 dispone al comma 2 seconda parte che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disciplina va applicata non soltanto all’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, ma anche all’omessa comunicazione di cui all’art. 10-bis della medesima legge, in quanto anche in questo caso l’amministrazione procedente è tenuta ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per ottenere una compiuta disamina degli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere. Pertanto, anche per l’evenienza della mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale va ammessa la prova, liberamente valutabile dal giudice, relativa all’irrilevanza del contributo dell’interessato rispetto ad un esito procedimentale che, comunque, non potrebbe essere diverso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la disciplina di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 trova applicazione, oltre che con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, anche con riferimento alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
 seconda Sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato		Presidente; Fulvio Rocco			Consigliere, relatore; Alessandra Farina		Consigliere																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1823/2005 proposto<br />
dall’<b>AZIENDA AGRICOLA GORINO SULLAM S.S.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, S.Croce 205;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>A.G.E.A. &#8211;  Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Direzione Organismo pagatore U.O. 15^ cod. 45 – Foraggi – Sementi di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia – S. Marco 63;</p>
<p>l’<b>A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Rovigo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>l’<b>A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i Pagamenti in Agricoltura</b>, ufficio produzione Vegetali di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>l’<b>A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i Pagamenti in Agricoltura di Padova</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER l&#8217;annullamento, <br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento dell’A.G.E.A. 18.5.2005 n. DSFU 2005/0001018 avente ad oggetto il diniego alla corresponsione della liquidazione dell’aiuto relativo alla disidratazione dei foraggi per il mese di marzo 2003.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 19.7.2005 e depositato presso la Segreteria il 2.8.2005, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA, depositato il 16.8.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco &#8211; l’avv. Romeo per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per l’AGEA;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center><b>considerato</b></p>
<p>quanto segue.</p>
<p>1)	Innanzitutto, va respinta la censura di violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 15.<br />	<br />
Come è ben noto, tale articolo (intitolato “Comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza”)  dispone &#8211; per quanto qui segnatamente interessa &#8211; che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”. <br />
In effetti, nel caso di specie il provvedimento di diniego qui impugnato in  principalità non è stato preceduto dalla previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a suo tempo presentata dalla ricorrente.<br />
Va, tuttavia, rilevato che l’art. 21-octies della medesima L. 241 del 1990, a sua volta introdotto per effetto dell’art. 14 della L. 15 del 2005 dispone, al comma 2 seconda parte – e sempre per quanto qui segnatamente interessa &#8211; che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Ragionevolmente, tale disciplina va applicata non soltanto nell’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della medesima L. 24 del 1990, ma anche nell’ambito dell’omessa comunicazione dell’avvio di quella particolare sequenza procedimentale che avrebbe dovuto trarre origine dalla non ancora formalizzata determinazione dell’Amministrazione di non accogliere la domanda presentata dall’interessato: e ciò in quanto anche nell’evenienza dell’anzidetto art. 10-bis l’Amministrazione procedente è tenuta ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per addivenire ad una compiuta disamina di quegli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere.<br />
Il Collegio reputa, pertanto, che anche per l’evenienza della mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale va ammessa la prova – liberamente valutabile dal giudice, che la trae dall’insieme degli atti di causa posti a sua disposizione per impulso della stessa Amministrazione convenuta – dell’irrilevanza del contributo dell’interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che, comunque, non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Nel caso in esame, le puntuali considerazioni svolte nella memoria defensionale dell’A.G.E.A. inducono, in effetti, a tale conclusione.</p>
<p>2) Pertanto, con riferimento al primo ordine di censure formulato dalla ricorrente circa la contestata tardività della produzione, da parte della ricorrente medesima, della documentazione attestante il decesso del proprio Amministratore unico, va rilevato che l’art. 12 del D.M. 4 aprile 2000 impone, per le cause di “forza maggiore” comportanti ritardo nella presentazione della documentazione necessaria gli effetti dell’ottenimento del beneficio, l’osservanza di un termine di 10 giorni: e, in fatto, non è contestata la circostanza che il certificato di morte di Sullam Renzo, datato 24 aprile 2003, è pervenuto all’A.G.E.A. soltanto in data 15 maggio 2003.<br />
Secondo la prospettazione della ricorrente, ciò conseguirebbe dal fatto che la propria domanda di ammissione al beneficio era stata, comunque, presentata con 3 giorni di ritardo e che, soltanto a fronte della contestazione del ritardo stesso da parte della Struttura periferica dell’A.VE.P.A. di Rovigo (cfr. nota Prot. n. 1275 dd. 7 maggio 2003: doc. 4 di parte ricorrente), è stata – per l’appunto – fornita la giustificazione della “forza maggiore” entro un termine comunque compreso entro i predetti 10 giorni se considerato decorrente dalla ricezione di tale nota di A.VE.P.A.<br />
Tale assunto della ricorrente non persuade il Collegio, posto che il comma 2 del medesimo art. 12 impone agli interessati di notificare la documentazione relativa ai casi di forza maggiore – tra i quali è esplicitamente compresa l’ipotesi del “decesso dei soggetti abilitati ad agire nell’ambito del regime di aiuto” – “entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo”: e ciò, quindi, significa che nel caso di specie la ricorrente non avrebbe dovuto attendere la segnalazione di A.VE.P.A. del ritardo, ma avrebbe dovuto autonomamente comunicare ad A.G.E.A., anche per il tramite della medesima A.VE.P.A., la circostanza del decesso già al momento dell’inoltro tardivo (18 aprile 2003) di quanto avrebbe dovuto essere  presentato il (13 aprile 2003).</p>
<p>3) Per quanto attiene all’allegazione di un’ulteriore giustificazione del ritardo fondata sulla circostanza che i certificati di analisi da allegare a corredo della domanda erano stati ricevuti dalla ricorrente medesima in ritardo, ossia il 16 aprile 2003, si tratta – all’evidenza – di un rischio che l’Azienda si è autonomamente assunta utilizzando il servizio postale, ovvero scegliendo un laboratorio di analisi non sollecito ad evadere le richieste, oppure ancora di una negligenza della stessa ricorrente che si è attivata in ritardo con il laboratorio anzidetto: in ogni caso, si tratta di eventi sicuramente non riconducibili alle ipotesi di “forza maggiore” tassativamente contemplate dal predetto art. 12, comma 1, del D.M. 4 aprile 2000 (cfr. ivi: decesso dei soggetti abilitati, loro incaqpacità di lunga durara, espropriazione non prevedibile degli impianti aziendali, grave calamità naturale), e non può – pertanto – rilevare  favore della ricorrente.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta. <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4689/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4689</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Millemaggi Cogliani SESIT PUGLIA S.P.A (Avv. A. Damascelli) c. MAJOR PLASTIC, S.r.l. (Avv. F. Mastroviti) non rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie in tema di fermo amministrativo di autoveicoli per mancato pagamento di cartelle tributarie Imposte e tasse – Giurisdizione e competenza – Fermo amministrativo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4689/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4689/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4689</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Millemaggi Cogliani<br /> SESIT PUGLIA S.P.A (Avv. A. Damascelli) c. MAJOR PLASTIC, S.r.l. (Avv. F. Mastroviti)</span></p>
<hr />
<p>non rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie in tema di fermo amministrativo di autoveicoli per mancato pagamento di cartelle tributarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Giurisdizione e competenza – Fermo amministrativo di autoveicolo disposto da concessionaria della riscossione di entrate tributarie – Controversia – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti la legittimità del fermo amministrativo (per mancato pagamento di cartelle tributarie) di autoveicolo disposto da una concessionaria della riscossione di entrate tributarie. Infatti al concessionario, con il riconoscimento della possibilità di disporre direttamente il fermo dei beni mobili registrati, non sono attribuiti poteri di natura amministrativo-tributaria, propri dell’Amministrazione, bensì degli strumenti idonei, rientranti nell’ottica propria del diritto civile, per la ricerca e la conservazione dei cespiti del patrimonio del debitore idonei a garantire, in sede esecutiva, la soddisfazione del credito, sia pure con la peculiarità connesse al titolo per il quale si procede alla riscossione coattiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.7181 del 2004, proposto dalla</p>
<p><b>Soc. SESIT PUGLIA S.P.A</b>, in persona del Presidente, legale rappresentante in carica, Sig. Romeo Rodiglio, nonché ai fini del presente giudizio, per impedimento del Presidente in persona del V. Presidnete in carica, Rag. Luciano Giannelli (come da atti specificati in ricorso), rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Damascelli, con domicilio eletto in Roma, via L. Arbib Pascucci n. 66, presso lo studio dell’Avv. Prof. Vincenzo Del Pozzo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Soc. MAJOR PLASTIC, S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, presso lo studio del’Avv. Maria Stella Lo Pinto;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sez. I, n. 2331/2004, del 26 maggio 2004, notificata in data 16 giugno 2004, avente ad oggetto provvedimento di fermo di autoveicolo per mancato pagamento di cartelle tributarie;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soc. MAJOR PLASTIC  S.r.l.;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Damascelli per l’appellante e l’Avv. Lofoco in sostituzione dell’Avv. Mastroviti per l’appellata; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>	1. La Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, con sentenza n. 2331/2004, del 26 maggio 2004, &#8211; disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione della resistente soc. SESIT PUGLIA, attuale appellata immediatamente resa, in forma semplificata, a seguito della camera di consiglio del 19 maggio 2004, fissata per l’esame della domanda cautelare, ha accolto il ricorso proposto dalla Soc. MAJOR PASTIC avverso la comunicazione di fermo dell’autoveicolo Martoletti ML 10,  effettuata dalla suddetta soc. SESIT PUGLIA, in qualità di concessionaria della riscossione della Provincia di Bari, per mancato pagamento di carichi a ruolo scaduti, portati in due cartelle di pagamento regolarmente notificate, riferiti a precedenti avvisi di liquidazione notificati a cura dell’Agenzia delle entrate di Brindisi, impugnati dalla interessata davanti alla competente CTP. Parte resistente è stata altresì condannata al risarcimento del danno e delle spese giudiziarie in favore della ricorrente.<br />	<br />
	Avverso l’anzidetta sentenza si grava la SESIT PUGLIA, la quale deduce in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo chiedendo che la sentenza appellata venga riformata, con declaratoria di inammissibilità, sul tale base, del ricorso di primo grado,  o,  subordinatamente, con reiezione nel merito, per mancanza di fondamento del suddetto ricorso, in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.<br />	<br />
	Si è costituita in giudizio l’appellata che resiste all’appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
	La Sezione ha dapprima accordato al tutela cautelare richiesta dall’appellante, sospendendo, con ordinanza motivata n. 4356/2004 del 24 settembre 2004, l’efficacia della sentenza appellata. Successivamente la causa è stata chiamata all’udienza di merito del 22 marzo 2005 e trattenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p>2. L’appello è manifestamente fondato nella parte in cui è volto, in via principale, a denunciare il difetto di giurisdizione.<br />
Come sopra precisato, la controversia investe il fermo amministrativo disposto da una concessionaria della riscossione di entrate tributarie, a norma dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto (nella formulazione anteriore alla riforma di cui all’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193) dall&#8217;art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha modificato l’intero titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973.<br />
La sezione I del Tribnale amministrativo Regionale della Puglia, sulla scia di propri precedenti in termini (ord. n. 216 del 5 marzo 2003 e sent. n. 1567 del 3 aprile 2003) ha ritenuto la giurisdizione amministrativa, sul presupposto della natura provvedimentale della misura adottata e della relativa comunicazione.<br />
La tesi è erronea e deve essere disattesa.<br />
L’innovazione che il decreto legislativo del 2001 ha introdotto alla disciplina dell’istituto, quale originariamente previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, con le modifiche succedutesi fino al 1999, non ha innovato la natura giuridica del fermo, essendo intervenuta, esclusivamente a svincolare il concessionario dalla intermediazione della direzione regionale delle entrate e dal previo esperimento negativo del pignoramento del bene mobile registrato, conferendogli direttamente la possibilità di disporre il fermo dei beni mobili registrati, sul solo presupposto della scadenza del termine stabilito dal primo comma dell’art. 50 dello stesso decreto, senza attribuire al concessionario poteri di natura amministrativo-tributaria, propri dell’Amministrazione, bensì muovendosi nella logica – propria del diritto comune – della attribuzione (al creditore) di strumenti idonei a ricercare e conservare i cespiti del patrimonio del debitore idonei a garantire, in sede esecutiva, la soddisfazione del credito, sia pure con la peculiarità connesse al titolo per il quale si procede alla riscossione coattiva.<br />
Invero, nella stesura originale del D.P.R. n. 602 (e cioè prima della riforma del 1999), l’istituto del fermo amministrativo è stato aggiunto, al testo del D.P.R. del 1973, dall&#8217;art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (art. 91 bis), per i veicoli a motore ed alcune categorie di autoscafi, attribuendosene la competenza a disporlo alla direzione regionale delle imposte sui redditi, allorché il concessionario avesse dimostrato l’impossibilità di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.<br />
Nel più ordinato assetto della riscossione coattiva, impresso dalla riforma del 1999, il fermo amministrativo si estende alla generalità dei beni mobili registrati, ma conserva l’originaria connotazione di strumento inteso alla conservazione del bene alla soddisfazione del credito tributario, affidato alla determinazione dell’ufficio finanziario regionale, allorché l’esecuzione forzata non sia stata possibile, per mancato reperimento del bene. <br />
Esso è stato inserito, sistematicamente, negli atti della riscossione (Titolo II) e, specificamente, al Capo III, espressamente intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”, in immediata successione al  capo intitolato “Espropriazione forzata” (capo II), nella cui Sezione I sono contenute le disposizioni generali in tema di riscossione coattiva, , fra cui quelle dettate dall’art. 50 (termine per l’inizio dell’esecuzione), il cui comma 1 è espressamente richiamato nel comma 1 del vigente testo dell’art. 86.<br />
La precedente disciplina – con l’attribuire la competenza di disporre il fermo alla direzione regionale delle entrate ed il condizionarne l’esperimento al mancato reperimento del bene da pignorare – lasciava l’iniziativa del fermo all’Amministrazione titolare del diritto di credito, ed al concessionario la sua esecuzione, mediante l’iscrizione nel pubblico registro, dopo di che quest’ultimo non era esonerato dal perseguire il bene attraverso la procedura di pignoramento, con le conseguenti responsabilità.<br />
Ciò rallentava ovviamente, in maniera sensibile il procedimento di riscossione coattiva, accentuando l’aleatorietà del recupero; l’attribuzione diretta, al concessionario, della potestà di dare corso alla misura conservativa, con il solo limite del decorso del termine stabilito dall’art. 50 comma 1 e salve, in ogni caso, le dilazioni o le sospensioni di pagamento accordate, si inserisce nel quadro delle misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure, che il legislatore nazionale ha, nella più recente produzione normativa, delegato al Governo, in questa come in altre materie.<br />
Sia prima, sia successivamente alla riforma del 2001, peraltro, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati assolve ad una funzione di conservazione del cespite patrimoniale del debitore, in vista della espropriazione forzata intesa alla realizzazione del credito tributario, per molti versi assimilabile (con le peculiarità dovute alla natura del bene) alla iscrizione ipotecaria sui beni immobili prevista dall’art. 77 dello stesso decreto.<br />
Come appare evidente, dalla collocazione sistematica e dal testo della norma che lo prevede (nella formulazione attuale ed in quelle precedenti) lo strumento, pur non collocandosi ancora nella fase della esecuzione, o degli atti esecutivi, costituisce un mezzo cautelativo ed anticipatorio degli effetti espropriativi dell’esecuzione, che sottrae il bene innanzitutto all’uso al quale è destinato (e da cui potrebbero derivare conseguenze dirette sulla idoneità a soddisfare, con l’esecuzione, la realizzazione coattiva, totale o parziale, del credito) ed alla circolazione giuridica in danno del creditore.<br />
 In tale contesto, l’enunciato secondo cui, trascorso il termine previsto dal primo comma dell’art. 50 (sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento) il concessionario “può” disporre il fermo amministrativo del bene mobile registrato, conferisce, al soggetto responsabile della riscossione, non già un singolare potere autoritativo e discrezionale in vista degli interessi pubblici specifici affidati alla cura dell’Amministrazione concedente, bensì una potestà che si colloca (concettualmente) nel quadro dei diritti potestativi del creditore (ossia quella di promuovere atti conservativi sul patrimonio del debitore in vista della esecuzione forzata) che trovano nel diritto comune la naturale collocazione e nel giudice ordinario quello naturale, in quanto la soggezione del debitore all’esercizio della potestà ha la sua fonte nel debito certo, liquido ed esigibile, che vincola il debitore alla sua estinzione (con i mezzi ordinari o con l’esecuzione forzata), e nel rapporto obbligatorio la sua intrinseca giustificazione.<br />
Come correttamente dedotto dall’appellante, la controversia relativa al fermo, sia nella fase della sua esecuzione che in quella della sua disposizione, della quale viene dato avviso al debitore, non riguarda né il tributo per il quale si procede alla riscossione, né la materia del pubblico servizio anche nella più lata accezione assunta dal testo dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80  (come sostituito dalla legge n. 205 del 2000,e prima dell’intervento demolitore della Corte costituzionale), ma si muove su di un binario del tutto differente, che ha nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale deputata a conoscere delle relative controversie (nel limite in cui le stesse non siano sottratte alla cognizione di alcun giudice) come specificato dall’art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 (che non ammette le opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle relative alla pignorabilità dei beni).<br />
 E’ stato osservato (TAR Campania, Sez. I, n. 12025  del 16 settembre 2004) che l’esecuzione del fermo, affidata ora direttamente al concessionario, non costituisce altro che l’espressione dello jus eligendi (diritto di scelta) ordinariamente riconosciuto, nelle procedure esecutive, al creditore procedente tra i diversi mezzi di aggressione del patrimonio dell’esecutato o tra diversi beni passibili di esecuzione forzata; si tratta, dunque, di una facoltà di diritto comune destinata ad incidere nella sfera giuridica del debitore (ne non vi si può sottrarre se non con l’estinzione del debito), accostabili alle potestà amministrative, soltanto per il tratto comune della soggezione di chi è destinato a subirle, senza  che, per questo, il potere esercitato esca dalla sfera delle relazioni intersoggetive per essere ricondotto ai rapporti governati dal diritto pubblico, la cui tutela appartiene alla cognizione del giudice amministrativo. <br />
Deve dunque concludersi nel senso che il fermo amministrativo è atto funzionale alla esecuzione, che &#8211; pure con le connotazioni particolari derivanti dalla natura del rapporto obbligatorio in forza del quale il debitore è tenuto al pagamento e della legislazione speciale che lo prevede, accordando poteri extra ordinem al creditore ed allo stesso incaricato della riscossione &#8211; deve comunque essere inquadrato (per di più nella sistemazione più corretta derivante dalla riforma del 2001, che ha opportunamente individuato nello stesso responsabile della riscossione il soggetto abilitato a disporlo) fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, che l’ordinamento ordinariamente appresta alla generalità creditori (in base alla scelta politica, di carattere generale e di diritto comune, di una tutela più incisiva degli interessi dei creditori, nel rapporto intersoggettivo debito-credito), così come prodromica all’esecuzione è la notificazione della cartella esattoriale che assolve, nel procedimento di riscossione, alla medesima funzione della notificazione del precetto di pagamento di diritto comune.<br />
In tale quadro, la cognizione delle controversie ad esso relativo si sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia a quella costitutiva di legittimità (non essendovi provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi del titolare del bene che ne assoggettato) sia a quella esclusiva, eccezionalmente demandata a tale giudice.<br />
Una certa propensione a ricondurre l’istituto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, chiarissima in talune non condivisibili pronunce di primo grado del giudice amministrativo, fra cui quella in esame (Tar Abruzzo, Pescara, 19 luglio 2004, n. 704; Tar Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2004, n. 2065, 16 aprile 2003, n. 1764, 8 aprile 2003, n. 1812, 3 aprile 2003, n. 1567; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7 luglio 2004, n. 4880) e percepibile anche nell’ordinanza cautelare della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 3259 del 13 luglio 2004 (che, invero, non contiene una motivazione espressa sul punto della giurisdizione) è ormai risolta, in radice, in senso contrario, dal ridimensionamento delle attribuzioni del giudice amministrativo, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 5-6 luglio 2004, n. 204, che ha significativamente modificato il testo dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80  (come sostituito dalla legge n. 205 del 2000), dichiarandone, tra l&#8217;altro, l&#8217;illegittimità del primo comma, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all&#8217;affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».<br />
Deve, dunque, darsi atto che è invece, corretto l’orientamento prevalente (oltre al TAR Campania, sopra citato, TAR Emilia Romagna, n. 2516 del 25 novembre 2003; TAR Calabria n. 2110 del 20 giugno 2003; TAR Lombardia, n. 1140 del 5 maggio 2003, TAR Veneto, n. 886 del 30 gennaio 2003), che, coerentemente alla giurisprudenza di merito del giudice ordinario (Tribunale di Novara, 9 maggio 2003) nega, in materia, la giurisdizione amministrativa.</p>
<p>  3.  L’appello, pertanto, deve essere accolto, e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere interamente riformata, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, e condanna della originaria ricorrente (resistente in questo grado), in favore dell’appellante, alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in dispositivo. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma totale della sentenza 2331/2004 del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione I, dichiarata inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n. 848/04 Reg. Gen. TAR Puglia;<br />	<br />
	Condanna la soc. MAJOR PASTIC  s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese dei due gradi del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00= oltre IVA e CPA, come per legge;   <br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 22 marzo 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:																																																																																												</p>
<p>Raffaele CARBONI		&#8211;		                    PRESIDENTE<br />	<br />
Giuseppe FARINA			&#8211;	                   CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI &#8211;  Est.	       CONSIGLIERE<br />	<br />
Paolo BONVINO		&#8211;			       CONSIGLIERE<br />	<br />
Goffredo ZACCARDI       &#8211;                                               CONSIGLIERE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4689/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-9-2005-n-176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-9-2005-n-176/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.176</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS – Rel. R. SCHINTGEN Comunità europea – Corte di Giustizia &#8211; Decisione quadro 2003/80/GAI &#8211; Protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale &#8211; Ricorso di annullamento &#8211; Materia di competenza comunitaria &#8211; Art. 175 CE &#8211; Annullamento della decisione quadro Se è vero che, in linea di principio,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-9-2005-n-176/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS – Rel. R. SCHINTGEN</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia &#8211; Decisione quadro 2003/80/GAI &#8211; Protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale &#8211; Ricorso di annullamento &#8211; Materia di competenza comunitaria &#8211; Art. 175 CE &#8211; Annullamento della decisione quadro</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che, in linea di principio, legislazione e procedura penale rientrano nel c.d. “terzo pilastro” della costruzione comunitaria, non è escluso che, in sede di attuazione della politica ambientale, possa riconoscersi una competenza comunitaria (rectius del Consiglio ma su iniziativa e controllo della Commissione e con piena partecipazione del Parlamento europeo), qualora l’armonizzazione penale delle legislazioni nazionali risulti necessaria per garantire l’effettività del diritto comunitario; pertanto, ritenendo che l’oggetto principale della decisione quadro 2003/80/GAI, ovvero la protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, sconfini nelle competenze che l’art. 175 CE attribuisce alla Comunità, la Corte annulla l’atto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del dott. Amedeo Barletta <a href="/ga/id/2005/9/2167/d">&#8220;La rivincita del ‘diritto penale comunitario’&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE</b></p>
<p>Nella causa C 176/03,<br />
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 35 UE, proposto il 15 aprile 2003,</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. M. Petite, J. F. Pasquier e W Bogensberger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,<br />
sostenuta da:</p>
<p><b>Parlamento europeo</b>, rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens, A. Baas e G. Garzón Clariana, nonché dalla sig.ra M. Gómez Leal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
interveniente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consiglio dell’Unione europea</b>, rappresentato dai sigg. J. C. Piris e J. Schutte, nonché dalla sig.ra K. Michoel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuto,<br />
sostenuto da:</p>
<p><b>Regno di Danimarca</b>, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente,</p>
<p><b>Repubblica federale di Germania</b>, rappresentata dai sigg. W. D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti,</p>
<p><b>Repubblica ellenica</b>, rappresentata dalle sig.re E. M. Mamouna e M. Tassopoulou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b>Regno di Spagna</b>, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b>Repubblica francese</b>, rappresentata dai sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais, in qualità di agenti,</p>
<p><b>Irlanda</b>, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Gallagher e E. Fitzsimons, SC, nonché dal sig. E. Regan, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b>Regno dei Paesi Bassi</b>, rappresentato dalle sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti,</p>
<p><b>Repubblica portoghese</b>, rappresentata dai sigg. L. Fernandes e A. Fraga Pires, in qualità di agenti,</p>
<p><b>Repubblica di Finlandia</b>, rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b>Regno di Svezia</b>, rappresentato dal sig. A. Kruse nonché dalle sig.re K. Wistrand e A. Falk, in qualità di agenti,</p>
<p><b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</b>, rappresentato dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. R. Plender, QC,<br />
intervenienti,</p>
<p>LA CORTE (Grande Sezione),<br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ileši&#269; e J. Malenovský, giudici,<br />
avvocato generale: sig. D. Ruiz Jarabo Colomer,<br />
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 5 aprile 2005,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2005,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1       Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (GU L 29, pag. 55, in prosieguo la «decisione quadro»).<br />
 Contesto normativo e fatti<br />
2       Il 27 gennaio 2003, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, su iniziativa del Regno di Danimarca, la decisione quadro.<br />
3       Fondata sul titolo VI del Trattato sull’Unione europea, segnatamente sugli artt. 29 UE, 31, lett. e), UE, nonché 34, n. 2, lett. b), UE, nella loro versione precedente l’entrata in vigore del Trattato di Nizza, la decisione quadro costituisce, come risulta dai suoi primi tre ‘considerando’, lo strumento mediante il quale l’Unione europea intende reagire, di concerto, al preoccupante aumento dei reati contro l’ambiente.<br />
4       La decisione quadro definisce una serie di reati contro l’ambiente, per i quali gli Stati membri sono invitati ad adottare sanzioni di natura penale.<br />
5       In tal senso, a norma dell’art. 2 della decisione quadro, intitolato «Reati intenzionali»:<br />
«Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno:<br />
a)      lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;<br />
b)      lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna;<br />
c)      l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;<br />
d)      il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;<br />
e)      la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;<br />
f)      il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione;<br />
g)      il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono,<br />
quando sono commessi intenzionalmente».<br />
6       L’art. 3 della decisione quadro, intitolato «Reati di negligenza», così dispone:<br />
«Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui all’articolo 2».<br />
7       L’art. 4 della decisione quadro dispone che ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché sia punibile la partecipazione o l’istigazione ai reati di cui all’art. 2.<br />
8       L’art. 5, n. 1, della decisione quadro prevede che le sanzioni penali così istituite devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive» e che devono ricomprendere «per lo meno nei casi più gravi, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione». Il n. 2 del medesimo articolo aggiunge che le dette sanzioni «possono essere corredate di altre sanzioni o misure».<br />
9       L’art. 6 della decisione quadro disciplina la responsabilità, per azione o omissione, delle persone giuridiche mentre l’art. 7 della stessa decisione determina le sanzioni da infliggere loro, «comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni».<br />
10     Infine, l’art. 8 della decisione quadro riguarda la competenza giurisdizionale e l’art. 9 disciplina i procedimenti promossi da uno Stato membro che non estrada i propri cittadini.<br />
11     La Commissione si è pronunciata dinanzi ai vari organi del Consiglio contro il fondamento normativo prescelto da quest’ultimo per imporre agli Stati membri l’obbligo di prescrivere sanzioni penali a carico degli autori di reati contro l’ambiente. Essa ritiene infatti che il corretto fondamento normativo in proposito sia l’art. 175, n. 1, CE e aveva d’altronde presentato, il 15 marzo 2001, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (GU C 180, pag. 238, in prosieguo: la «proposta di direttiva») fondata sul detto articolo, la quale elencava, in allegato, gli atti di diritto comunitario violati dalle attività costitutive dei reati elencate all’art. 3 di tale proposta.<br />
12     Il 9 aprile 2002, il Parlamento europeo si è pronunciato al contempo sulla proposta di direttiva, in prima lettura, e sul progetto di decisione quadro.<br />
13     Esso ha condiviso l’approccio auspicato dalla Commissione in merito alla portata delle competenze comunitarie, invitando il Consiglio a fare della decisione quadro uno strumento complementare della direttiva da adottare in materia di protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale per i soli aspetti della cooperazione giudiziaria e ad astenersi dall’emanare la decisione quadro prima dell’adozione della proposta di direttiva [v. testi adottati dal Parlamento il 9 aprile 2002 e recanti i riferimenti A5 0099/2002 (prima lettura) e A5 0080/2002].<br />
14     Il Consiglio non ha adottato la proposta di direttiva, ma il quinto e settimo ‘considerando’ della decisione quadro recitano quanto segue:<br />
«(5)      Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente decisione quadro varie norme sostanziali contenute nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati membri devono qualificare come reati in virtù del proprio diritto interno.<br />
(…)<br />
(7)      Il Consiglio ha esaminato la proposta, ma è giunto alla conclusione che la maggioranza necessaria per l’adozione in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze attribuite alla Comunità dal Trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti possano essere raggiunti mediante l’adozione di una decisione quadro in base all’articolo VI del Trattato sull’Unione europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione quadro, basata sull’articolo 34 del Trattato sull’Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali. Tale proposta modificata presentata dalla Commissione non era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo».<br />
15     La Commissione ha fatto accludere al verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale è stata adottata la decisione quadro la seguente dichiarazione:<br />
«La Commissione è dell’opinione che la decisione quadro non sia lo strumento giuridico idoneo con cui obbligare gli Stati membri ad introdurre sanzioni di carattere penale a livello nazionale in caso di reati a danno dell’ambiente. La Commissione, come ha sottolineato in numerose occasioni in seno agli organi del Consiglio, ritiene che, nell’ambito delle competenze attribuitele ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità abbia facoltà di obbligare uno Stato membro ad imporre sanzioni a livello nazionale, – se del caso anche penali – qualora ciò risulti necessario ai fini del raggiungimento di un obiettivo comunitario.<br />
Rientrano in questa casistica le questioni ambientali che formano oggetto del titolo XIX del Trattato che istituisce la Comunità europea.<br />
Inoltre, la Commissione sottolinea che la sua proposta di direttiva relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale non è stata adeguatamente esaminata nell’ambito della procedura di codecisione.<br />
Qualora il Consiglio adotti la decisione quadro a dispetto delle suddette competenze comunitarie, la Commissione si riserva di esercitare tutti i diritti che le sono attribuiti dal Trattato».</p>
<p> Sul ricorso</p>
<p>16     Con ordinanza del presidente della Corte 29 settembre 2003, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e il Parlamento, dall’altro, sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, del Consiglio e della Commissione.<br />
17     Con ordinanza 17 marzo 2004, il presidente della Corte ha respinto l’istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione presentata dal Comitato economico e sociale europeo.<br />
 Argomenti delle parti<br />
18     La Commissione contesta la scelta, da parte del Consiglio, dell’art. 34 UE, in combinato disposto con gli artt. 29 UE e 31, lett. e), UE, come fondamento normativo per gli artt. 1 7 della decisione quadro. Essa ritiene che la finalità e il contenuto di tale decisione rientrino nelle competenze comunitarie in materia ambientale, quali enunciate agli artt. 3, n. 1, lett. l), CE e 174 CE 176 CE.<br />
19     Senza con ciò rivendicare al legislatore comunitario una competenza generale in materia penale, la Commissione ritiene che quest’ultimo sia competente, in forza dell’art. 175 CE, ad imporre agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali in caso d’infrazione alla normativa comunitaria in materia di protezione ambientale, allorché reputa che ciò configuri un mezzo necessario per garantire l’efficacia di tale normativa. L’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, in particolare degli elementi che costituiscono reati contro l’ambiente, penalmente perseguibili, sarebbe concepita come uno strumento al servizio della politica comunitaria di cui trattasi.<br />
20     La Commissione riconosce che non vi sono precedenti in materia. Essa si appella tuttavia, a sostegno della propria tesi, alla giurisprudenza della Corte relativa al dovere di lealtà nonché ai principi di effettività e di equivalenza (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam Bulb, Racc. pag. 137, punto 33, e 8 luglio 1999, causa C 186/98, Nunes e de Matos, Racc. pag. I 4883, punti 12 e 14, nonché ordinanza 13 luglio 1990, causa C 2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I 3365, punto 17).<br />
21     Peraltro, svariati regolamenti adottati nel settore della politica della pesca o dei trasporti obbligherebbero gli Stati membri ad agire in sede penale o stabilirebbero limiti ai tipi di sanzione che questi ultimi possono comminare. La Commissione menziona, in particolare, due atti comunitari che prevederebbero l’obbligo per gli Stati membri di comminare sanzioni di natura necessariamente penale, ancorché tale qualificazione non sia stata espressamente utilizzata [v. art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166, pag. 77), e artt. 1 3 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328, pag. 17)].<br />
22     La Commissione afferma inoltre che la decisione quadro deve, in ogni caso, essere annullata parzialmente in quanto i suoi artt. 5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la libertà di comminare anche sanzioni non penali, o, ancora, di scegliere tra sanzioni penali e altre sanzioni, il che rientrerebbe innegabilmente nella competenza comunitaria.<br />
23     La Commissione non sostiene tuttavia che l’insieme della decisione quadro avrebbe dovuto essere oggetto di una direttiva. In particolare, essa non contesta che il titolo VI del Trattato sull’Unione europea costituisca il fondamento normativo adeguato per le disposizioni di tale decisione attinenti alla competenza giurisdizionale, all’estradizione e alle azioni penali avviate nei confronti degli autori dei reati. Tuttavia, considerato che tali disposizioni non potrebbero avere esistenza autonoma, essa sarebbe tenuta a domandare l’annullamento della decisione quadro nel suo insieme.<br />
24     La Commissione solleva peraltro una censura vertente sullo sviamento di procedura. Essa si fonda, in proposito, sul quinto e sul settimo ‘considerando’ della decisione quadro, dai quali emerge che la scelta di uno strumento rientrante nel titolo VI del Trattato dipenderebbe da considerazioni di opportunità, non avendo la proposta di direttiva raccolto la maggioranza richiesta per la sua adozione, a causa del rifiuto di una maggioranza di Stati membri di riconoscere alla Comunità la competenza necessaria ad imporre agli Stati membri la previsione di sanzioni penali in materia di reati contro l’ambiente.<br />
25     Il Parlamento fa proprio l’argomento della Commissione. Esso ritiene, in particolare, che il Consiglio abbia confuso tra la competenza ad adottare la proposta di direttiva, detenuta dalla Comunità, e una competenza, da quest’ultima non reclamata, ad adottare la decisione quadro nel suo insieme. Gli elementi che il Consiglio adduce a sostegno della propria tesi sarebbero, in realtà, considerazioni di opportunità in merito alla scelta di imporre o meno unicamente sanzioni penali, considerazioni, queste, che avrebbero dovuto collocarsi entro la procedura legislativa, sul fondamento degli artt. 175 CE e 251 CE.<br />
26     Il Consiglio e gli Stati membri intervenuti nella presente causa diversi dal Regno dei Paesi Bassi affermano che, allo stato attuale del diritto, la Comunità non dispone di alcuna competenza per obbligare gli Stati membri a sanzionare penalmente i comportamenti considerati dalla decisione quadro.<br />
27     Non soltanto non esisterebbe, in proposito, alcuna attribuzione espressa di competenza ma, tenuto conto della notevole rilevanza del diritto penale per la sovranità degli Stati membri, non potrebbe ammettersi che tale competenza possa essere stata trasferita implicitamente alla Comunità in occasione dell’attribuzione di competenze sostanziali specifiche, quali quelle svolte in forza dell’art. 175 CE.<br />
28     Gli artt. 135 CE e 280 CE, che riservano esplicitamente l’applicazione del diritto penale nazionale e l’amministrazione della giustizia agli Stati membri, confermerebbero tale interpretazione.<br />
29     Essa sarebbe ulteriormente corroborata dal fatto che il Trattato sull’Unione europea dedica un titolo specifico alla cooperazione giudiziaria in materia penale [v. artt. 29 UE, 30 UE e 31, lett. e), UE], che conferirebbe espressamente all’Unione europea una competenza in materia penale, segnatamente per quanto riguarda la determinazione degli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili. La posizione della Commissione sarebbe pertanto paradossale, in quanto equivarrebbe, da un lato, a ritenere che gli autori dei trattati sull’Unione europea e CE abbiano inteso conferire implicitamente alla Comunità una competenza penale e, d’altro lato, ad ignorare che gli stessi autori hanno espressamente attribuito all’Unione europea una tale competenza.<br />
30     Né le sentenze né i testi di diritto derivato cui la Commissione fa riferimento sarebbero idonei a suffragare la sua tesi.<br />
31     Per un verso, la Corte non avrebbe mai obbligato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali. Vero è che, secondo la sua giurisprudenza, spetterebbe a questi ultimi il compito di vegliare affinché le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva; inoltre, le autorità nazionali dovrebbero procedere, nei confronti delle violazioni del diritto comunitario, con la stessa diligenza usata nell’esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali (v., in particolare, sentenza 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punti 24 e 25). Tuttavia, la Corte non avrebbe dichiarato, né esplicitamente né implicitamente, che la Comunità è competente ad armonizzare le norme penali vigenti negli Stati membri. Al contrario, essa avrebbe ritenuto che la scelta delle sanzioni spetti a questi ultimi.<br />
32     Per altro verso, la prassi legislativa sarebbe conforme a tale impostazione. I diversi atti di diritto derivato riprenderebbero la formula tradizionale secondo la quale occorre prevedere «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive» (v., ad esempio, art. 3 della direttiva 2002/90), senza peraltro rimettere in discussione la libertà degli Stati membri di scegliere tra la via amministrativa e la via penale. Quando è accaduto al legislatore comunitario, del resto raramente, di precisare che gli Stati membri devono promuovere azioni penali o amministrative, esso si sarebbe limitato ad esplicitare la scelta che in ogni caso era loro attribuita.<br />
33     Inoltre, ogniqualvolta la Commissione ha proposto al Consiglio l’adozione di un atto comunitario avente ripercussioni in materia penale, quest’ultima istituzione avrebbe disgiunto la parte penale di tale atto per rinviarla ad una decisione quadro [v. regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139, pag. 1), che ha dovuto essere integrato dalla decisione quadro del Consiglio 29 maggio 2000, 2000/383/GAI, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 140, pag. 1); v. altresì direttiva 2002/90, completata dalla decisione quadro del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/946/GAI, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328, pag. 1)].<br />
34     Nella fattispecie, alla luce tanto della sua ratio quanto del suo contenuto, la decisione quadro riguarderebbe l’armonizzazione del diritto penale. Il semplice fatto che essa sia intesa a combattere i reati contro l’ambiente non sarebbe sufficiente a fondare la competenza della Comunità. In realtà, tale decisione completerebbe il diritto comunitario in materia di protezione dell’ambiente.<br />
35     Inoltre, per quanto riguarda la censura vertente sullo sviamento di potere, il Consiglio ritiene che essa sia riconducibile ad una lettura erronea dei ‘considerando’ della decisione quadro.<br />
36     Quanto al Regno dei Paesi Bassi, esso, pur sostenendo le conclusioni del Consiglio, difende una posizione leggermente sfumata rispetto a quella di quest’ultimo. Esso ritiene che, nell’esercizio delle competenze demandatele dal Trattato CE, la Comunità possa obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di sanzionare penalmente taluni comportamenti a livello nazionale, purché la sanzione sia inscindibilmente connessa alle disposizioni comunitarie sostanziali e purché possa effettivamente dimostrarsi che una politica repressiva del genere è necessaria al conseguimento degli obiettivi del Trattato nel settore di cui trattasi (v. sentenza 27 ottobre 1992, causa C 240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I 5383). È quanto potrebbe avvenire nel caso in cui l’applicazione di una regola di armonizzazione fondata, ad esempio, sull’art. 175 CE, richiedesse l’adozione di sanzioni penali.<br />
37     Per contro, ove risulti dal contenuto e dalla natura della misura considerata che essa tende essenzialmente ad armonizzare, in generale, disposizioni penali e che il regime sanzionatorio non è inscindibilmente connesso al settore del diritto comunitario di cui trattasi, gli artt. 29 UE, 31, lett. e), UE e 34, n. 2, lett. b), UE costituirebbero il fondamento normativo corretto di tale misura. Orbene, è quanto avverrebbe nel caso di specie. Risulterebbe infatti dalla finalità e dal contenuto della decisione quadro che quest’ultima tende, in generale, a garantire un’armonizzazione delle disposizioni penali negli Stati membri. Il fatto che possano risultarne interessate norme adottate in forza del Trattato CE non sarebbe determinante.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>38     Ai sensi dell’art. 47 UE, nessuna disposizione del Trattato sull’Unione pregiudica le disposizioni del Trattato CE. Questo stesso principio ricorre anche al primo comma dell’art. 29 UE, che introduce il titolo VI di quest’ultimo Trattato.<br />
39     La Corte è tenuta a vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientrare nell’ambito del detto art. VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità (v. sentenza 12 maggio 1998, causa C 170/96, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I 2763, punto 16).<br />
40     Occorre pertanto verificare se gli artt. 1 7 della decisione quadro non pregiudichino la competenza che la Comunità detiene in forza dell’art. 175 CE, nel senso che avrebbero potuto, come sostiene la Commissione, essere adottati sul fondamento di quest’ultima disposizione.<br />
41     In proposito, è pacifico che la tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità (v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, Racc. pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4607, punto 8, e 2 aprile 1998, causa C 213/96, Outokumpu, Racc. pag. I 1777, punto 32). In tal senso, l’art. 2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere «un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo» e, a tal fine, l’art. 3, n. 1, lett. l), CE prevede l’attuazione di una «politica nel settore dell’ambiente».<br />
42     Inoltre, ai sensi dell’art. 6 CE, «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie», disposizione questa che sottolinea il carattere trasversale e fondamentale di tale obiettivo.<br />
43     Gli artt. 174 CE 176 CE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, l’art. 174, n. 1, CE elenca gli obiettivi dell’azione ambientale della Comunità e l’art. 175 CE definisce le procedure da seguire al fine di raggiungere tali obiettivi. La competenza della Comunità è, in generale, esercitata secondo la procedura prevista dall’art. 251 CE, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Tuttavia, per quanto riguarda taluni settori di cui all’art. 175, n. 2, CE, il Consiglio delibera da solo, statuendo all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento nonché dei due organi menzionati.<br />
44     Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, le misure cui fanno riferimento i tre trattini dell’art. 175, n. 2, primo comma, CE presuppongono tutte un intervento delle istituzioni comunitarie in materie come la politica fiscale, la politica dell’energia o la politica dell’assetto del territorio, per le quali, ad eccezione della politica ambientale comunitaria, o la Comunità non dispone di competenze legislative, o è richiesta l’unanimità in seno al Consiglio (sentenza 30 gennaio 2001, causa C 36/98, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I 779, punto 54).<br />
45     Occorre peraltro ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione/Consiglio, detta «Biossido di titanio», Racc. pag. I 2867, punto 10, e 19 settembre 2002, causa C 336/00, Huber, Racc. pag. I 7699, punto 30).<br />
46     Per quanto riguarda la finalità della decisione quadro, risulta tanto dal suo titolo quanto dai suoi primi tre ‘considerando’ che essa persegue un obiettivo di protezione dell’ambiente. Preoccupato «per l’aumento dei reati contro l’ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi», il Consiglio, dopo avere constatato che essi costituiscono «una minaccia per l’ambiente» nonché «un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri», ha ritenuto che sia necessario apportarvi «una risposta severa» e «agire di concerto per proteggere l’ambiente in base al diritto penale».<br />
47     Quanto al contenuto della decisione quadro, essa elenca, all’art. 2, una serie di comportamenti particolarmente gravi a danno dell’ambiente, che gli Stati membri devono sanzionare penalmente. Vero è che gli artt. 2 7 di tale decisione recano una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli elementi costitutivi di vari reati contro l’ambiente. Orbene, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27, e 16 giugno 1998, causa C 226/97, Lemmens, Racc. pag. I 3711, punto 19).<br />
48     Quest’ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente.<br />
49     Occorre aggiungere che, nella fattispecie, se è vero che gli artt. 1 7 della decisione quadro disciplinano la qualificazione come reati di taluni comportamenti particolarmente gravi contro l’ambiente, essi lasciano tuttavia agli Stati membri la scelta delle sanzioni penali applicabili, le quali devono comunque essere, conformemente all’art. 5, n. 1, della stessa decisione, effettive, proporzionate e dissuasive.<br />
50     Il Consiglio non contesta che, tra i comportamenti elencati all’art. 2 della decisione quadro, rientrino violazioni di numerosi atti comunitari, che si trovavano menzionati nell’allegato alla proposta di direttiva. Risulta peraltro dai primi tre ‘considerando’ di tale decisione che il Consiglio ha ritenuto le sanzioni penali indispensabili alla lotta contro i danni ambientali gravi.<br />
51     Emerge da quanto precede che, in ragione tanto della loro finalità quanto del loro contenuto, gli artt. 1 7 della decisione quadro hanno ad oggetto principale la protezione dell’ambiente e avrebbero potuto validamente essere adottati sul fondamento dell’art. 175 CE.<br />
52     La circostanza che gli artt. 135 CE e 280, n. 4, CE riservino, rispettivamente nei settori della cooperazione doganale e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, l’applicazione del diritto penale nazionale e l’amministrazione della giustizia agli Stati membri non è idonea a inficiare tale conclusione. Infatti, non può dedursi da tali disposizioni che, in sede di attuazione della politica ambientale, qualunque armonizzazione penale, ancorché limitata come quella derivante dalla decisione quadro, debba essere esclusa, quand’anche si rivelasse necessaria a garantire l’effettività del diritto comunitario.<br />
53     Alla luce di quanto sopra, la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l’art. 175 CE attribuisce alla Comunità, viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l’art. 47 UE.<br />
54     Non occorre pertanto esaminare l’argomento della Commissione secondo il quale la decisione quadro dovrebbe in ogni caso essere annullata parzialmente, in quanto i suoi artt. 5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la facoltà di prevedere anche sanzioni non penali, oppure di scegliere tra sanzioni penali e altre sanzioni, cosa che rientrerebbe innegabilmente nella competenza comunitaria.<br />
55     Tenuto conto di quanto precede, la decisione quadro dev’essere annullata.</p>
<p> Sulle spese</p>
<p>56     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Consiglio, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, gli intervenienti nella presente causa sopportano le proprie spese.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:<br />
1)      La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, è annullata.<br />
2)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.<br />
3)      Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, il Regno dei paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-9-2005-n-176/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4692</a></p>
<p>Pres. Elefante, est. Millemaggi Cogliani Società AUTOMATICA SETTENTRIONALE S.D. S.r.l. ed I.F.M. S.r.l. (Avv. ti G. Gerbi, G. Pennini, C. Bilanci e L. Villani) c. Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate (Avv. P. Alberti), SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. (Avv.ti M. Malgaro e B. Panariti) in tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, est. Millemaggi Cogliani<br /> Società AUTOMATICA SETTENTRIONALE S.D. S.r.l. ed I.F.M. S.r.l. (Avv. ti G. Gerbi, G. Pennini, C. Bilanci e L. Villani) c. Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate (Avv. P. Alberti), SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. (Avv.ti M. Malgaro e B. Panariti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di appalti di servizi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa e sulla possibilità per la P.A. di prevedere clausole di sbarramento collegate al livello minimo di qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Controversia &#8211; Eccezione processuale della stazione appaltante concernente la mancata esclusione di un concorrente – Inammissibilità – Motivi<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Affidamento di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Possibilità per la P.A. di prevedere clausole di sbarramento collegate al livello minimo di qualità – Sussiste &#8211; Conseguenze<br />
3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Rinnovazione della gara &#8211; Interesse alla rinnovazione della gara del concorrente legittimamente escluso – Non sussiste – Conseguenze sul piano processuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La stazione appaltante, la quale si è avvalsa di un organo tecnico per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ha a sua disposizione, per rimette in discussione il giudizio tecnico discrezionale della Commissione giudicatrice, strumenti di amministrazione attiva che si esprimono attraverso la non approvazione, anche soltanto parziale, degli atti della procedura, da parte dell’organo competente. Pertanto, nel caso gli atti della commissione siano stati approvati, senza alcun rilievo circa l’ammissione alla gara del concorrente che invece doveva essere escluso per insufficienza tecnico-qualitativa dell’offerta, la stazione appaltante non può eccepire, in sede processuale, l’illegittima ammissione alla gara del medesimo concorrente.<br />
2. Nelle gare per l’ affidamento di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola di sbarramento, relativa al livello minimo di qualità, rientra nell’esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all’Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell’offerta. La possibilità di valutare l’offerta in base ad elementi diversi, con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione da indicare nell’ordine decrescente di importanza, ed il potere di conferire importanza preminente al criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa ai fini dell’aggiudicazione (purché ciò sia adeguatamente specificato negli atti di gara) non preclude che, pur avendo assegnato valore preminente al prezzo, la stazione appaltante adotti accorgimenti volti a garantire che la qualità del servizio offerto non venga eccessivamente sacrificata oltre un determinato livello, valutato sulla base della pluralità di elementi che concorrono ad esprimerne gli aspetti tecnico-qualitativi.</p>
<p>3. L’interesse alla rinnovazione della gara da parte del concorrente legittimamente escluso per inidoneità dell’offerta si configura come interesse di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo, con la conseguenza che l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi della medesima procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di appalti di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla possibilità per la P.A. di prevedere clausole di sbarramento collegate al livello minimo di qualità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4692/05 REG.DEC<br />
N. 9285 REG:RIC.<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
  Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9285 del 2004,  proposto dalle<br />
<b>Società AUTOMATICA SETTENTRIONALE S.D. S.r.l.</b>, con sede in Genova, in persona dell’Amministratore unico, legale rappresentante in carica, Signora Ivana Bertoli, ed <b>I.F.M. S.r.l.</b> con sede in Napoli, in persona dell’Amministratore unico, legale rappresentante in carica, Sig. Francesco Romano, rappresentate e difese dagli Avv. ti Giovanni Gerbi, Giuliano Pennini, Carlo Bilanci e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. L. Villani, in Roma, Via Asiago, n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Ospedaliera San Maritno di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto in Roma, via Carducci n. 4;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>soc. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a.</b> con sede in Vicenza (P.I. 01617950249), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante in carica, Sig. Mario Putin, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Malgaro del Foro di Vicenza e Benito Panariti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Celimontana n. 38;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, n. 758/2004 del 13 maggio 2004;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera Ospedale San martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e della Soc. Serenissima Ristorazione;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 12 aprile 2005, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv. Gerbi, e Villani per l’appellante, Alberti e Calgaro per gli appellati resistenti;; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>	1. Le attuali appellanti – le quali hanno partecipato, con offerta congiunta, alla procedura di appalto concorso, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetto dalla Azienda in epigrafe, con deliberazione dirigenziale 20 maggio 2003 n. 504, per la gestione, all’interno dell’Ospedale S. Martino di Genova, dei servizi di bar e distribuzione automatica di bevanda, unitamente alla fornitura e gestione di macchine erogatrici di bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, realizzazione di lavori di ristrutturazione dei bar siti presso il padiglione monoblocco e padiglione B con progettazione e realizzazione dei relativi impianti e fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature – impugnano in questa sede la sentenza della Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 758 del 13 maggio 2004, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione 4 settembre 2003 n. 2154, di aggiudicazione, alla Serenissima Ristorazione s.r.l. dell’appalto in questione, e, con essa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, ivi compresi la deliberazione 29 maggio 2003 n. 1278 di ammissione dei concorrenti alla gara; il verbale della Commissione di gara n. 2 del 26 agosto 2003 di attribuzione dei punteggi “qualità del servizio e di non ammissione all’apertura dell’offerta economica di quattro dei cinque concorrenti ammessi alla gara; il verbale del Presidente della Commissione 29 agosto 2003 di aggiudicazione dell’appalto concorso a Serenissima ristorazione approvato con deliberazione 5 marzo 2003 n. 564; la lettera d’invito 4 giugno 2003 prot. n. 28397; il capitolato speciale di gara approvati con deliberazione 29 maggio 2003 n. 1278.<br />	<br />
	Sarebbe viziato il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità  sulla considerazione che le ricorrenti non erano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, in quanto, con tale decisione, avrebbe illegittimamente avrebbe ritenuto di poter sostituire, sulla base di una mera eccezione della stazione appaltante in sede processuale, la diversa valutazione tecnica della Commissione giudicatrice, che si era espressa favorevolmente sul punto.<br />	<br />
Senza contare che gli interessati avevano sufficientemente dimostrato il requisito della capacità tecnica, con riferimento alla gestione del bar.<br />
Andrebbe dunque riformata la decisione di inammissibilità, ed esaminato il ricorso di primo grado, sulla base delle censure dedotte,  in questa sede riproposte.<br />
Esse investono l’illegittimità, per vari profili, della aggiudicazione alla controinteressata, principalmente per effetto riflesso della illegittimità della sua ammissione alla gara (motivi II e III), nonché l’attribuzione del punteggio tecnico (motivi IV e V) e la fissazione di una soglia di sbarramento di tale portata da vanificare  la preferenza accordata all’offerta economica più vantaggiosa (motivo VI).</p>
<p>2. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda ospedaliera e la controinteressata aggiudicataria dell’appalto, resistendo all’appello.<br />
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 12 aprile 2005, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D  I  R  I  T  T  O</b></p>
<p>	1. La Sezione non può condividere il procedimento logico giuridico che sorregge la pronuncia di inammissibilità.<br />	<br />
	Anche gli argomenti addotti dalle appellate resistenti, in questa sede, devono essere disattesi perché, per un verso non pertinenti all’oggetto e, per altro verso, erronei.<br />	<br />
	La stazione appaltante, la quale si è avvalsa di un organo tecnico per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ha a sua disposizione, per rimette in discussione il giudizio tecnico discrezionale della Commissione giudicatrice, strumenti di amministrazione attiva che si esprimono attraverso la non approvazione, anche soltanto parziale, degli atti della procedura, da parte dell’organo competente.<br />	<br />
Nella sede processuale &#8211; ove gli atti della commissione siano stati (come nella specie) approvati, senza alcun rilievo circa l’ammissione alla gara del concorrente escluso per insufficienza tecnico-qualitativa dell’offerta &#8211; l’eccezione, in giudizio, che ne rimetta in discussione l’ammissione alla gara (disposta dalla Commissione e non sindacata dalla stazione appaltante) finisce con l’ampliare non soltanto l’oggetto del contendere, ma, del tutto indebitamente, lo stesso ambito sostanziale della lesione soggettiva, senza l’osservanza delle regole procedimentali del riesame.<br />
Ciò è tanto più grave, in tema di procedure concorsuali, ove si consideri che il carattere di definitività che assumono le decisioni delle Commisioni di gara approvate dalla stazione appaltante (a qualunque fase esse si riferiscano) implica che, annullata l’aggiudicazione dalla pronuncia giurisdizionale &#8211; pur essendo, entro certi limiti, nei poteri della stazione appaltante  di procedere all’annullamento d’ufficio dell’intera procedura ed alla sua completa rinnovazione &#8211; ordinariamente la procedura deve essere rinnovata dalla fase in cui la lesione si è verificata, senza che, in linea di principio, possano essere rimesse in discussioni fasi anteriori e definite.<br />
Il collegamento dell’impugnazione giurisdizionale con la fase della procedura in cui si è verificata la lesione non è dunque privo di riflessi sul piano sostanziale e non può essere stravolto da una mera eccezione difensiva della stazione appaltante. che introduca nel giudizio una ragione di esclusione che ben poteva essere rilevata dalla medesima nella fase di approvazione degli atti della commissione e comunque attraverso un atto dell’Autorità o dell’organo competente. <br />
In conclusione, l’interesse all’impugnazione, per mancanza del requisito di ammissione in capo al concorrente che ha partecipato alla gara venendone poi escluso per insufficienza dell’offerta rispetto allo standard fissato dalle norme concorsuali, non può essere rimesso in giuoco dalla stazione appaltante con mere deduzioni difensive.<br />
 La questione della quale si tratta non può accostarsi alla differente ipotesi in cui il vizio della ammissione al concorso sia dedotto dal controinteressato con ricorso incidentale, né all’altra, in cui il ricorrente stesso non sia insorto avverso una ragione ostativa già espressa e definita, per cui la mancanza di interesse all’impugnazione è rilevabile d’ufficio dallo stesso giudice dell’impugnazione.<br />
In definitiva, nel caso in esame, il giudice di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di inammissibilità sul presupposto che i ricorrenti mancavano dei requisiti di ammissione (in assenza di una misura amministrativa di segno contrario al giudizio della Commissione e di un ricorso incidentale della aggiudicataria controinteressata, e sulla sola base di un’eccezione difensiva dell’Azienda che ha indetto la gara) ha finito con il sostituire – senza averne i poteri – il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, avallato dall’apposito organo di amministrazione attiva mediante l’approvazione – senza rilievi – degli atti della procedura.<br />
 Il primo motivo di appello è dunque fondato<br />
2.  Ciò impone l’esame delle censure dedotte, dalle attuali appellanti, in primo grado e riproposte in questa sede.<br />
Di esse deve essere modificato l’ordine, rispetto a quello impresso dall’appellante, dando la precedenza alle censure che investono il giudizio assoluto di inadeguatezza della qualità dell’offerta (ovvero i motivi 4° e 5° che, propriamente, concernono il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice, e, prima ancora, il 6° motivo che mette in discussione la fissazione di uno standard di qualità, o meglio, l’applicazione fattane dalla Commissione).</p>
<p> 	3.1. Muovendo, pertanto, dal sesto motivo di impugnazione, deve essere rilevato, nelle linee generali che, in una procedura di affidamento di servizi (o misto, con prevalenza, come nella specie, della prestazione di servizi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola di sbarramento, relativa al livello minimo di qualità, rientra nell’esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all’Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell’offerta.<br />	<br />
La possibilità di valutare l’offerta in base ad elementi diversi, con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione da indicare nell’ordine decrescente di importanza, ed il potere di conferire importanza preminente al criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa ai fini dell’aggiudicazione (purché ciò sia adeguatamente specificato negli atti di gara) non preclude che, pur avendo assegnato valore preminente al prezzo (nella specie, 60/100), la stazione appaltante adotti accorgimenti volti a garantire che la qualità del servizio offerto non venga eccessivamente sacrificata oltre un determinato livello, valutato sulla base della pluralità di elementi che concorrono ad esprimerne gli aspetti tecnico-qualitativi, graduati secondo il loro ordine di importanza (nella specie, il raggiungimento di un punteggio di almeno 25 punti su 40).<br />
	In questo senso (fissazione di un livello di qualità), appare calzante e pertinente, con riferimento all’oggetto della gara, il riferimento giurisprudenziale fatto dalla stazione appaltante ad un recente precedente della Sezione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1040 del 3 marzo 2004) che in questa sede si ritiene di dovere pienamente condividere. <br />	<br />
	Chiarito tale aspetto, deve, però, essere precisato che, nel caso in esame, che i ricorrenti (come fatto rilevare dalla resistente Azienda ospedaliera), in appello non meno che nel ricorso di primo grado, pongono una censura che non investe, in sé, la clausola concorsuale, bensì l’applicazione fattane dalla Commissione.<br />	<br />
	Testualmente, nella parte finale della pagina 26 dell’atto di appello, così viene defino il contenuto della censura: “non si contesta la legittimità … di una soglia minima per la valutazione delle offerte economiche e cioè di un criterio che impone una valutazione preliminare degli aspetti tecnici dell’appalto e la non ammissione alla successiva fase della valutazione economica dei progetti inferiori alla soglia indicata”, bensì “si è dedotto e si deduce invece l’erroneità della applicazione del criterio da parte della Commissione, la quale è giunta alla conclusione assurda di ammettere un solo concorrente all’apertura dell’offerta economica, senza giustificare adeguatamente una soluzione che è palesemente un’eccezione al principio dell’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa”.<br />	<br />
	In sostanza parte ricorrente, che espressamente dichiara di non contestare, neppure “la legittimità di una aggiudicazione in presenza di una sola offerta” valida, imputa (non già alla stazione appaltante di avere apposto una clausola illegittima bensì) alla Commissione  di non essersi fatta carico, nel momento della assegnazione del punteggio sulla qualità dell’offerta, che l’incidenza proporzionale dell’indice di sbarramento (25/40),  fosse tale da portare, nella concreta applicazione, alla esclusione di quattro concorrenti su cinque, e cioè alla pretermissione “di un momento fondamentale del metodo di aggiudicazione prescelto, consistente nella comparazione delle offerte economiche e nel favore per l’aggiudicazione al miglior importo possibile”.<br />	<br />
	Così come formulata, la censura è infondata anche indipendentemente dalla legittimità o meno della clausola in sé.<br />	<br />
	E’ fuor di luogo, in tale contesto, il richiamo a precedenti giurisprudenziali che, in linea di principio, appaiono contrari alla fissazione di standard di qualità (peraltro, in ambito di opere pubbliche).<br />	<br />
	Sull’apparente contrasto giurisprudenziale fra quanto affermato nelle decisioni citate nell’atto di appello ed i principi sopra esposti non ci si deve in questa sede soffermare, in quanto non è sul criterio fissato dal bando che deve pronunciarsi la Sezione, bensì sull’operato della Commissione giudicatrice, secondo i limiti cognitivi fissati dagli stessi ricorrenti.<br />	<br />
	Ma a tale operato nessun addebito può essere mosso, dal momento che del tutto correttamente, operando lo sbarramento imposto dalle regole concorsuali, la Commissione ha escluso dalla ulteriore fase della gara (aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida) concorrenti che, fra l’altro, neppure si erano approssimati alla soglia minima fissata dal bando (i punteggi attribuiti sono infatti di 18,5 alle attuali appellanti, 18 alla Vendig System S.p.a, 7 alla F.llei Gentile e 7 alla R.T.I. Butteroni).<br />	<br />
	La Commissione, infatti, contrariamente a quanto mostrano di ritenere gli appellanti, non doveva e non poteva operare diversamente da quanto stabilito dalle regole concorsuali, né farsi condizionare, nella attribuzione del punteggio per la qualità dell’offerta, da elementi e considerazioni estranei ai parametri prestabiliti.<br />	<br />
	Il motivo è, pertanto, infondato.																																																																																												</p>
<p>	3.2. Gli appellanti, peraltro, obiettano, in via ulteriore, che la Commissione avrebbe fatto un uso distorto dei poteri di valutazione alla stessa spettanti, omettendo di fornire una ragionevole ed esaustiva motivazione del proprio operato. <br />	<br />
	Si ritiene, al riguardo che &#8211; a parte la considerazione che, nel presente giudizio non possono venire in discussione i punteggi assegnati ad altri concorrenti &#8211;  l’argomento impugnatorio debba essere trattato congiuntamente al quinto motivo di appello, che investe l’operato della Commissione sotto il profilo della omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e di sottocriteri (rispetto a quelli articolati dall’Azienda) che tenessero conto, fra l’altro dei due differenti oggetti della gara (gestione del servizio bar e ristorazione e fornitura di macchine di distribuzione automatica).<br />	<br />
Il complesso delle censure, separatamente articolate (mancata predeterminazione dei criteri, mancata predeterminazione di sottoarticolazioni rispetto a quelle previste dalla stazione appaltante, mancata specificazione di un sottoscriterio che tenesse distinti i due differenti servizi, difetto di motivazione delle valutazioni compiute) è  infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.. <br />
 Nella procedura in esame, i criteri di valutazione sono stati oggetto di analitica ed esaustiva fissazione da parte della stazione appaltante e sono stati riportati nella lettera d’invito, nella quale sono enunciati i parametri di valutazione ai quali si sarebbe dovuta attenere la Commissione giudicatrice ed i contenuti della documentazione da porre a corredo dell’offerta tecnica.<br />
Come lo stesso ricorrente espone alla pagina 20 del ricorso in appello &#8211; i 40 punti da attribuire per la qualità del servizio erano ripartiti, nella lettera d’invito, in 15 punti per la “modalità organizzative di gestione del servizio”, 10 punti per i “prodotti alimentari proposti”, 8 punti per il “progetto edilizio e termini di consegna dei locali”, 5 punti per la “qualità e consistenza delle attrezzature e arredi” e 2 punti per le “referenze”.<br />
La sottoarticolazione ulteriore degli elementi valutativi con attribuzione dei relativi punteggi, contrariamente a quanto sostenuto, non costituiva un obbligo della Commissione, ma una mera facoltà che la stazione appaltante ha rimesso alla scelta operativa,  discrezionale ed insindacabile, dell’organo investito delle procedura.<br />
Non può pertanto essere messa in discussione, in questa sede, la scelta dell’organo tecnico di non stabilire sottoarticolazioni.<br />
Quello che interessa è, invece, che la Commisione abbia operato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti nella lettera d’invito, prendendo in esame le singole relazioni in rapporto agli elementi che, sulla base delle prescrizioni di gara, i concorrenti avrebbero dovuto evidenziare ai fini della valutazione di qualità, e ciò risulta palese dalla articolata motivazione che sorregge i punteggi assegnati ai singoli concorrenti, per ciascuna categoria di elementi che la lettera d’invito imponeva che fossero presi in considerazione.<br />
Non trova riscontro nelle prescrizioni di gara né in principi di carattere generale l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prevedere, all’interno delle singole categorie di valutazione, punteggi differenziati per le differenti tipologie in concorso.<br />
Al contrario, mentre è evidente che, per taluni degli elementi ai quali doveva essere parametrato il punteggio (“progetto edilizio e termini di consegna dei locali” o “qualità e consistenza di attrezzature ed arredi”) non sarebbe stato possibile il tipo di scomposizione preteso dagli appellanti, per gli altri, la scomposizione del punteggio (fra servizio bar e ristorazione, da un lato, e distribuzione automatica dall’altro) avrebbe finito con l’incidere sullo stesso criterio indicato dalla stazione appaltante, e cioè sulla parametrazione fissata in maniera unitaria ed onnicomprensiva, in relazione a ciascuno degli elementi di giudizio che dovevano emergere dalle relazioni, secondo una previsione dettagliata ed analitica che la stessa regola concorsuale aveva preventivamente fissato.<br />
Senza contare che la frammentazione del punteggio fra l’uno e l’altro tipo di prestazioni avrebbe dovuto, necessariamente tenere nella debita considerazione il carattere prevalente del servizio bar e ristorazione, cosicché non si vede quale pratica utilità ne avrebbero potuto trarre gli attuali appellanti, i quali hanno rivelato le maggiori, obiettive, carenze proprio per ciò che concerne il servizio bar.<br />
 In concreto, poi, è evidente che la Commissione, pur senza operare scomposizioni di sorta, ha debitamente tenuto conto delle diverse tipologie, come gli stessi ricorrenti non mancano di dare atto, nel riconoscere che, per la generalità dei concorrenti, gli aspetti relativi alla distribuzione automatica sono stati adeguatamente valutati.<br />
 Quanto al preteso difetto di motivazione, esso è smentito in fatto, in quanto non si rinvengono, a sostegno dei punteggi attribuiti, stereotipi o generiche aggettivazioni, bensì al contrario, puntuali ed esaustive argomentazioni, che sebbene sintetiche, trovano puntuale riscontro nel confronto fra gli elementi ai quali doveva essere parametrato il punteggio ed i dati emergenti dalle relazioni che i concorrenti erano tenuti a presentare.<br />
 Tale constatazione deve condurre alla reiezione, con i motivi V e VI, anche del quarto motivo di impugnazione che investe propriamente il punteggio attribuito ai ricorrenti, in assoluto ed in rapporto a quello attribuito alla aggiudicataria.<br />
Ed invero, estendendo al massimo il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico, emerge, in fatto, che la commissione non ha trascurato di prendere in considerazione nessuno degli elementi dell’offerta degli attuali ricorrenti in rapporto a quanto stabilito dalla lettera d’invito, e li ha correttamente parametrati, ed altrettanto ha fatto per ciò che riguarda l’aggiudicataria, senza sopravalutarne la qualità dell’offerta.<br />
Il divario di punteggio per la voce “modalità organizzative di gestione del servizio” (12 punti sui 15 previsti, alla controinteressata, contro gli 8 punti attribuiti agli attuali appellanti) si spiega agevolmente correlando le  relazioni delle parti a quanto richiesto dalla stazione appaltante.<br />
Quanto ai prodotti alimentari, gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere tenuto conto degli elementi che, secondo la lettera d’invito, dovevano essere evidenziati nella relazione, essendosi limitati a depositare depliants, correttamente ritenuti non esaustivi, contro la compiuta descrizione offerta dalla controinteressata.<br />
Per ciò che concerne le referenze offerte, altrettanto correttamente la commissione non ha tenuto conto dell’unico bar gestito all’interno Politecnico di Torino per periodo 2001-2003, per un importo di soli 55.000 euro, annettendo rilievo esclusivamente alle referenze relative alla gestione automatica.<br />
In definitiva, nei limiti di sindacabilità del giudizio tecnico, non sono ravvisabili nell’operato della Commissione, né violazione della legge speciale (che al contrario appare puntualmente applicata), né eccesso di potere sotto i vari profili denunciati.</p>
<p>4. Nel citato contesto, l’esclusione degli attuali appellanti per insufficienza della qualità dell’offerta deve ritenersi legittima, alla stregua delle censure dedotte.<br />
Ciò esime la Sezione dal prendere in esame le censure che investono l’aggiudicazione, in via riflessa, per la pretesa illegittimità dell’ammissione al concorso dell’aggiudicataria.<br />
Per tale parte, infatti, le censure dedotte sono inammissibili per difetto di legittimazione.<br />
La Sezione ha infatti avuto modo di precisare che l’interesse alla rinnovazione della gara da parte del concorrente legittimamente escluso per inidoneità dell’offerta si configura come interesse di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo, non avendo lo stesso una aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia preso parte e che si riprometta invece di concorrere alla seconda, in quanto la partecipazione alla gara di appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica nell’impresa l’interesse giuridicamente protetto all’impugnazione dell’aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, con la conseguenza che l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi della medesima procedura (sul punto, per tutte, Cons. Stato, Sez. V, n. 5777  del 18 ottobre 2002 e, fra le meno recenti, Sez. IV, n. 57 del 23 gennaio1986; n. 323 del 12 marzo.1996; Sez. V, n. 1309 del 4 novembre 1996; n. 3079 del 6 giugno 2001).<br />
E’ del tutto irrilevante che, nella specie, le censure investano direttamente una fase anteriore (quella della ammissione al concorso della aggiudicataria) perché in ogni caso, l’interesse alla decisone su tali motivi, in tanto può configurarsi, in astratto, in quanto il vizio sarebbe destinato a riflettersi sulla aggiudicazione, al cui annullamento mira, in definitiva l’azione proposta.</p>
<p>5. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, la Sezione, respinto per quanto di ragione l’appello, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.<br />
In considerazione della complessità della questione, compensa interamente fra le parti le spese del giudizio</p>
<p align=center><b>P.	Q.   M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;<br />	<br />
	Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio; <br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 12 aprile 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Agostino ELEFANTE	PRESIDENTE<br />	<br />
Raffaele CARBONI	CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI   Est.	CONSIGLIERE<br />	<br />
Paolo BUONVINO	CONSIGLIERE<br />	<br />
Goffredo ZACCARDI	CONSIGLIERE																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13 settembre 2005<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2005-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.4692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3418/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3418/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3418</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Fulvio Rocco, Relatore la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990 non comprende le ipotesi di d.i.a. edilizia 1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Casi di esclusione – Vi rientra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3418/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3418/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211;  Fulvio Rocco, Relatore</span></p>
<hr />
<p>la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990 non comprende le ipotesi di d.i.a. edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Casi di esclusione – Vi rientra anche l’istituto della denuncia di inizio di attività di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.																																																																																											</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – D.I.A. – Titolo ex lege – Provvedimento inibitorio – Non deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 10-bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 15/2005 dispone che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda (.…)”. L’ultimo periodo del medesimo articolo precisa che le surriportate disposizioni “non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”: a tale elencazione non va, tuttavia, riconosciuta natura tassativa, atteso che pure l’istituto della denuncia di inizio di attività, disciplinato dagli artt. 22 e 23 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, evidenzia profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine generale dettate in tema di “comunicazione (preventiva) dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza”.</p>
<p>2. Il procedimento relativo alla d.i.a. di cui all’art. 23 del T.U. 360 del 2001 si sostanzia nella formazione di un titolo ex lege (cfr., ad es., le sentenze della Sezione n. 3405 del 20 giugno 2003 e n. 2354 del 31 maggio 2005). Ciò, peraltro, non significa che agli effetti dell’adozione del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale ordina al privato di non effettuare l’intervento da lui denunciato il provvedimento stesso debba essere preceduto dalla comunicazione di cui al predetto art. 10-bis: osta in tal senso non solo la circostanza che la denuncia di inizio di attività non può, letteralmente, considerarsi una “istanza di parte”, ma anche e soprattutto la speciale disciplina “della notifica all&#8217;interessato” dell&#8217;“ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” contenuta nel comma 6 dell’articolo 23, nella quale già è prevista la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata una forma di confronto e di tutela del privato, a favore del quale è comunque fatta “salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato		Presidente,<br />
Fulvio Rocco			Consigliere, relatore,<br />
Alessandra Farina		Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1785/2005 proposto dalla</p>
<p><b>S.A.S. VERDE SARA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Livio Danni Lago, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Rosà</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>PER <br />
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 23.5.2005 n. 1468 con il quale si ordina di non effettuare l’intervento edilizio in quanto la Denuncia di Inizio Attività è sprovvista di documentazione.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 25.7.2005 e depositato presso la Segreteria il 27.7.2005, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 30.8.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco &#8211; l’avv. Danni Lago per la parte ricorrente e l’avv. Fracanzani per il Comune intimato;</p>
<p>Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
che si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di ammissibilità del ricorso, stante la sua infondatezza, per quanto qui di seguito specificato.<br />
1) In via preliminare, va respinta la censura con la quale la ricorrente Società deduce l’avvenuta violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 15.<br />
Invero, la disciplina testè richiamata prevede che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.<br />
Va soggiunto che l’ultimo periodo del medesimo articolo precisa che le surriportate disposizioni “non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”: ma, ad avviso del Collegio, a tale elencazione non va riconosciuta natura tassativa, atteso che pure l’istituto della denuncia di inizio di attività, disciplinato dagli artt. 22 e 23 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, evidenzia profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine generale dettate in tema di “comunicazione (preventiva) dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza”.<br />
Il Collegio, in tal senso, conferma anche nella presente fattispecie la propria adesione all’orientamento secondo il quale il procedimento segnatamente disciplinato dall’anzidetto art. 23 del T.U. 360 del 2001 si sostanzia nella formazione di un titolo ex lege (cfr., ad es., le sentenze della Sezione n. 3405 del 20 giugno 2003 e n. 2354 del 31 maggio 2005).<br />
Ciò, peraltro, non significa che agli effetti dell’adozione del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale ordina al privato di non effettuare l’intervento da lui denunciato il provvedimento stesso debba essere preceduto dalla comunicazione di cui al predetto art. 10-bis.<br />
Osta in tal senso, ad avviso del Collegio, non solo la circostanza che la denuncia di inizio di attività non può, letteralmente, considerarsi una “istanza di parte”, ma anche – e soprattutto – la speciale disciplina “della notifica all&#8217;interessato” dell&#8217;“ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”, contenuta dal comma 6 dell’articolo 23, dove già è prevista la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata una forma di confronto e di tutela del privato, a favore del quale viene comunque fatta “salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”.<br />
2) In via del tutto assorbente, va evidenziato – quindi – che la ricorrente Società non smentisce nell’atto introduttivo del presente giudizio la circostanza, dettagliatamente illustrata nella motivazione del provvedimento impugnato, che la denuncia di inizio di attività da essa presentata risulta priva di documentazione che non inerisce soltanto ai rapporti con i condomini, ma che intrinsecamente attiene anche alla stessa regolarità tecnica della costruzione e che risulta – pertanto – indispensabile per la legittimità e la liceità dell’attività edilizia che si intende porre in essere, come ad esempio il parere preventivo dei Vigili del Fuoco, la sicurezza degli impianti a’ sensi della L. 5 marzo 1990 n. 46 e succ. modd. e intt.<br />
A tale proposito, va ricordato che se un atto amministrativo è fondato su una pluralità di motivi, l&#8217;illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne l&#8217;annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (cfr., ad es., ex multis Consiglio Stato, Sez. IV, 7 aprile 1998, n. 551): e in dipendenza di ciò, pertanto, l’impugnativa non può trovare – nella specie – accoglimento.<br />
Né può aderirsi alla richiesta della ricorrente, formalizzata all’odierna camera di consiglio, di rinunciare a far valere contestazioni sulle parti dispositive del provvedimento impugnato che non ineriscono alla rilevata assenza di un nulla-osta dei condomini ad eseguire le innovazioni, stante il fatto che il provvedimento stesso assume ex se natura inscindibile, certificatrice della sussistenza simultanea di una pluralità di inadempienze già prodottesi e che hanno giustificato l’emanazione dell’ordine di non eseguire i lavori<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico  nella misura di € 2.000,00.- (duemila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A..</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00.- (duemila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3418/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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