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	<title>13/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi Ric. Sgamma contro il Comune di Amandola e E.R.A.P. mancata indicazione del termine entro cui ricorrere L. n° 241/1990, Art. 3 comma 4 – Mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e dell’autorità – Mera irregolarità La mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi<br /> Ric. Sgamma contro il Comune di Amandola e E.R.A.P.</span></p>
<hr />
<p>mancata indicazione del termine entro cui ricorrere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L. n° 241/1990, Art. 3 comma 4 – Mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e dell’autorità – Mera irregolarità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato non è causa di illegittimità del provvedimento, ma costituisce una mera irregolarità in grado di incidere sulla tempestività del ricorso, potendo semmai rilevare ai fini di una eventuale rimessione in termini per errore scusabile, ove ne sussistano le condizioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)<br />
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Sul ricorso numero di registro generale 125 del 2006, proposto da:</p>
<p><b>SGAMMA Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliana Sciamanna, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Frattini, in Ancona, al corso Mazzini, 156; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
-il <b>COMUNE di AMANDOLA (AP)</b> in persona del Sindaco pro-tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Marozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Boldrini ,. in Ancona, al corso Mazzini, 170; </p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;<b>E.R.A.P.-Ente Regionale Abitazioni Pubbliche- di Ascoli Piceno, già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
-del provvedimento n. 99 del 12.12.2005, con cui Il Sindaco di Amandola ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 3412 del 19.3.2004 avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria ai coniugi Sgamma Giuseppe e Guy Laurance Marie Rose, dell’allogg<br />
-di ogni atto comunque preordinato, collegato, presupposto,connesso e conseguente , ivi compresa la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale datata 7.11.2005 e dei provvedimenti sindacali n.5 del 17.1.2004 e n.3412 del 19.3.2004 , aventi ad oggetto rispett<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Amandola;<br />
Vista l’ordinanza n.202 del 9 marzo 2006, con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato e nel contempo fissata l’udienza di discussione della causa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/04/2007 il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il ricorso in epigrafe il sig. Sgamma Giuseppe ha impugnato il provvedimento n. 99 del 12.12.2005, con cui il Sindaco di Amandola, preso atto del mancato inserimento del medesimo nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha disposto la revoca di un precedente atto n.3412 del 19.3.2004, con cui era stato assegnato a titolo provvisorio al sig. Sgamma un alloggio popolare per far fronte alle immediate esigenze abitative del suo nucleo familiare, con la dichiarata disponibilità di stabilizzare la sua presenza nell’abitazione, nel caso di successivo inserimento del medesimo tra gli aspiranti aventi titolo all’assegnazione di alloggi popolari nel Comune.<br />
Con il ricorso vengono dedotte censure di violazione della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale Marche n. 44 del 1997, nonché vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, inesistenza dei presupposti.<br />
Secondo la parte attrice, l’Amministrazione comunale sarebbe incorsa in una serie di violazioni delle norme procedimentali, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dall’avviso di avvio di procedimento e non reca neppure la indicazione dell’Autorità e del termine per promuovere il relativo sindacato giurisdizionale, come previsto dall’art 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990.<br />
Inoltre , per quanto riguarda l’asserito mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria comunale degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari, la parte attrice denuncia una serie di illegittimità commesse dall’Autorità competente alla formulazione di tale graduatoria , poiché il ricorrente , in quanto anziano e quindi ricompreso tra gli appartenenti alle categorie speciali di aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP di cui all’art 8 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, avrebbe avuto titolo ad essere inserito in una graduatoria speciale prevista dall’art 25 della stessa legge.<br />
In ogni caso, i presupposti addotti dal Comune per giustificare l’adozione del provvedimento impugnato vengono ritenuti errati, poiché non è affatto venuta meno la situazione che aveva giustificato l’assegnazione dell’alloggio popolare ora revocato, costituita dalla indisponibilità da parte del Sig. Sgamma di altra abitazione , dal momento il suo alloggio di proprietà sito in località Campo di Masci non risulterebbe utilizzabile per effetto della precedente ordinanza sindacale n. 5 del 17.1.2004 e ,nello stesso tempo, le condizioni di salute del Sig. Sgamma e di sua moglie e la loro difficoltà di deambulazione che avevano giustificato l’assegnazione provvisoria dell’alloggio popolare, risultano tuttora precarie e sussistenti.<br />
L’intimato Comune di Amandola si è costituito in giudizio ed ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso, concludendo per la sua reiezione, <br />
.In particolare , il difensore dell’Amministrazione ha ritenuto non pertinenti al tema del contendere le doglianze di parte ricorrente rivolte a denunciare una serie di illegittimità commesse in sede di formulazione della graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP nel Comune di Amandola, in quanto l’iniziativa giudiziaria di cui è causa è rivolta al solo sindacato del provvedimento di revoca della precedente assegnazione provvisoria di un alloggio pubblico ,in precedenza disposta in favore del ricorrente, e non coinvolge in alcun modo il procedimento di formazione della graduatoria suddetta.<br />
Al riguardo, il difensore del Comune ha evidenziato che l’abitazione di cui il Sig, Sgamma risulta proprietario in località Campo di Masci, non è stata mai interessata da ordinanza di sgombero, essendosi limitato il Sindaco, con provvedimento n. 5 del 17.1.2004, ad imporre ai proprietari di fare uso temporaneamente di altro ingresso dell’alloggio, in luogo di quello situato sulla scala ubicata sul lato nord dell’edificio, in modo da consentire ai proprietari vicini e confinanti di dare esecuzione agli interventi edilizi ordinati dal Comune con lo stesso provvedimento.<br />
Per cui , risultando all’origine la sistemazione del Sig. Sgamma nell’alloggio popolare soltanto provvisoria e limitata a quattro mesi,le censure di parte attrice, secondo il difensore dell’Amministrazione , sono da considerare destituite di fondamento, visto che il provvedimento di recupero dell’alloggio ERP è intervenuto dopo due anni.<br />
Con ordinanza n. 202 del 9 marzo 2007, il Tribunale ha sospeso cautelarmene l’efficacia del provvedimento impugnato, in accoglimento di apposita istanza in tal senso avanzata dalla parte ricorrente.<br />
Nella imminenza della pubblica udienza di discussione della causa , sia la parte ricorrente che l’Amministrazione resistente hanno depositato apposite memorie, rispettivamente in data 27.3.2007 e 5.4.2007, con le quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso va in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile ed in parte va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
1)Vanno dichiarati irricevibili i capi impugnatori diretti all’annullamento dei provvedimenti sindacali n. 5 del 17.1.2004 e n. 3412 del 19.3.2004, in quanto la notifica del ricorso si rivela tardiva rispetto alla data di avvenuta conoscenza di tali provvedimenti da parte del ricorrente e che avevano giustificato l’assegnazione provvisoria in suo favore dell’alloggio polare di cui si controverte, successivamente revocata con il provvedimento n. 99 del 12.12.2005, pure fatto oggetto di impugnazione con il ricorso in epigrafe.<br />
2) Inammissibili sono invece da valutare i profili di censura dedotti con il ricorso preordinati a contestare la regolarità del procedimento di formazione della graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, nella quale il ricorrente non è stato inserito , poiché il petitum del gravame non coinvolge in alcun modo la impugnazione dei provvedimenti con cui è stata formalizzata l’approvazione della graduatoria suddetta, dal momento che il ricorso di cui è causa risulta preordinato all’annullamento dei soli provvedimenti indicati in epigrafe che attengono, tuttavia, soltanto alla revoca della precedente assegnazione provvisoria di un alloggio popolare .<br />
Ciò comporta l’impossibilità per il Collegio di delibare censure che coinvolgono la verifica della legittimità di provvedimenti non fatti oggetto di tempestivo e rituale gravame che , come tali, esulano dal petitum dalla causa.<br />
3)Prive di pregio debbono invece essere valutate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte a supporto della invocata illegittimità del provvedimento con cui il Sindaco di Amandola ha disposto la revoca di una precedente assegnazione provvisoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore del ricorrente e di sua moglie facente parte del suo nucleo familiare.<br />
Giova precisare in punto di fatto che tale assegnazione provvisoria aveva trovato giustificazione nella riscontrata inagibilità di un fabbricato confinante con l’abitazione del Sig. Sgamma in località Campo di Masci, per il quale il Comune aveva disposto lo sgombero degli abitanti e la contestuale ingiunzione ai proprietari ad eseguire una serie di lavori di rimozione di elementi pericolanti la cui presenza costituiva un rischio anche per il Sig. Sgamma, dal moment che tali manufatti pericolanti risultavano prospicienti alla scala di ingresso all’abitazione dello Sgamma sul lato nord dell’edificio.<br />
In considerazione di tale segnalata situazione di pericolo, il Sindaco, con ordinanza n. 5 del 17.1.2004, versata in copia agli atti di causa, ebbe ad imporre ai proprietari dell’edificio confinante con l’abitazione del Sig Sgamma ( tali Sigg. De Paola Michele e Gacomozzi Annunziata) la esecuzione di tutta una serie di lavori consistenti nella eliminazione dei manufatti e degli elementi pericolanti presenti sul fabbricato ed il transennamento del perimetro dell’edificio a tutela della incolumità pubblica .<br />
Per quanto riguarda il Sig. Sgamma , l’ordinanza sindacale suddetta si limitò a vietare l’utilizzo dell’ingresso del proprio alloggio situato sulla scala posta sul lato nord dell’edificio , all’epoca ritenuta non sicura a causa della situazione di pericolo ingenerata dalla precaria situazione manutentiva del fabbricato confinante, con il contestuale invito rivolto allo Sgamma ad utilizzare altro ingresso per accedere alla propria abitazione, durante il periodo necessario per la esecuzione dei lavori ordinati dal Comune ai vicini.<br />
Tuttavia, in considerazione delle precarie condizioni di salute del Sig. Sgamma e di sua moglie che avevano difficoltà di deambulazione e ,quindi, non erano in grado di utilizzare altri ingressi alla propria abitazione, il Sindaco decise di assegnare loro temporaneamente per un periodo di quattro mesi un alloggio polare all’epoca inutilizzato, sito nel centro abitato , alla Via Ugo La Malfa n.12, nella prospettiva di potere stabilizzare tale presenza con la definitiva assegnazione dell’immobile , in caso di utile collocazione dello Sgamma nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica.<br />
A distanza di due anni da tale provvisoria messa a disposizione dell’alloggio popolare suddetto, l’Autorità comunale , avendo constatato il mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria suddetta ed avendo nel contempo accertato ,a mezzo sopralluogo del competente Ufficio Tecnico, che è venuta meno la situazione di pericolo che aveva giustificato il temporaneo allontanamento dell’interessato dalla sua abitazione di località Campo di Masci, ha disposto la revoca dell’assegnazione provvisoria dell’alloggio polare, con la contestuale intimazione al suo rilascio.<br />
Con riferimento a quanto precisato, ritiene il Collegio che le censure di eccesso di potere dedotte con il ricorso sono da valutare prive di fondamento, poiché, come si è avuto modo di precisare l’assegnazione dell’alloggio popolare di cui si controverte in favore del ricorrente aveva sin dall’origine un carattere temporaneo e provvisorio, in quanto destinato a porre rimedio alle difficoltà incontrate dal Sig, Sgamma e da sua moglie ad utilizzare il proprio alloggio di proprietà in località Campo dei Masci, durante il periodo di tempo assegnato ai vicini per mettere in sicurezza il fabbricato confinante con quello del ricorrente.<br />
Per cui ., è di tutta evidenza che , una volta venuta meno la situazione di pericolo che aveva giustificato il temporaneo trasferimento del ricorrente e di sua moglie nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte , il Comune era facoltizzato a riappropriarsi della disponibilità dell’alloggio popolare per metterlo a disposizione degli aspiranti assegnatari aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale degli aventi titolo all’assegnazione degli alloggi ERP.<br />
Pertanto, a fronte dell’acclarato ripristino delle condizioni di abitabilità , agibilità e sicurezza dell’abitazione di proprietà del ricorrente sito in località Campo dei Masci , da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola ( vedi relazione datata 7.11.2005 in atti) correttamente l’Amministrazione comunale intimata si è vista costretta ad invitare il ricorrente a restituire l’alloggio popolare di cui risultava occupante temporaneo, attesa la disponibilità da parte di quest’ultimo di altro alloggio di proprietà abitabile ed agibile e tenuto anche conto che il Sig. Sgamma non risultava incluso nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi ERP e ,quindi, non avrebbe potuto vedere stabilizzata la sua presenza nell’alloggio popolare con la definitiva assegnazione dello stesso.<br />
Donde , con riferimento a quanto precisato, ad avviso del Collegio, l’operato del Sindaco di Amandola oggetto di sindacato giurisdizionale, si presenta corretto sul piano logico e della tutela dell’interesse pubblico, in quanto preordinato a recuperare la disponibilità di un bene pubblico per destinarlo al suo fine istituzionale che è quello di essere messo a disposizione degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP individuati dall’apposita graduatoria comunale formulata dall’Autorità competente.<br />
3/a) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame delle residue censure procedimentali dedotte dalla parte ricorrente e dirette a denunciare la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui ricorrere, nonché il mancato invio di preliminare avviso di avvio del procedimento.<br />
Per quanto riguarda la mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato, ritiene il Collegio che l’omissione di tale incombente imposto dall’art 3 , comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è causa di illegittimità del provvedimento, ma costituisce una mera irregolarità in grado di incidere sulla tempestività del ricorso, potendo semmai rilevare ai fini di una eventuale rimessione in termini per errore scusabile, ove ne sussistano le condizioni (Cons. ST. Sez. VI 16 settembre 2003, n.5265;TAR Lazio, Sez II, 26 gennaio 2004, n.747).<br />
Anche la denunciata mancata comunicazione al ricorrente dell’avviso di avvio del procedimento concluso con il provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare oggetto di gravame , si rivela priva di pregio per i motivi di seguito precisati.<br />
Giova al riguardo considerare in punto di fatto che non corrisponde a verità quanto asserito dalla parte ricorrente in ordine al suo mancato coinvolgimento nelle iniziative poste in essere dal Comune per addivenire al recupero dell’alloggio., in quanto, dalla documentazione versata in atti dallo stesso difensore del Sig. Sgamma ,il Collegio ha potuto rilevare che l’atto del Comune oggetto di gravame ha trovato giustificazione in sollecitazioni rivolte dall’Ente proprietario e gestore dell’alloggio polare di cui si controverte che , sin dal 12.5.2005 ,si era attivato nei confronti del Sig. Sgamma per ottenere la restituzione dell’abitazione popolare da parte dell’assegnatario provvisorio, a fronte della contestata intervenuta scadenza del termine di validità della stessa ( quattro mesi dal 19.3.2004) e , soprattutto, del mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP che costituiva ulteriore condizione cui era subordinata la suddetta assegnazione provvisiona dell’abitazione sita in Via Ugo La Malfa.<br />
A tale atto di diffida a restituire l’alloggio spedito dall’ERAP di Ascoli Piceno, ente proprietario e gestore, il ricorrente ha replicato con una serie di deduzioni scritte ( lettera datata 27.5.2005 in atti) per cui non corrisponde al vero che l’ iniziativa del Comune formalizzata con il provvedimento impugnato ha trovato l’interessato completamente disinformato.<br />
In ogni caso ,ad avviso del Collegio, l’omesso invio di uno specifico avviso di avvio del procedimento da parte del Comune, non può essere considerato nel caso di specie un inadempimento incidente sulla validità dell’atto finale del procedimento , alla stregua di quanto previsto dall’art 21/octies della legge 7 agosto 1990, n.241 che stabilisce che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora venga accertato in giudizio che”… il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Nel caso di specie, infatti, sulla base di quanto si è avuto modo di porre in risalto, il provvedimento di revoca della precedente assegnazione provvisoria in favore del ricorrente dell’alloggio polare di cui si controverte, ha trovato giustificazione nell’intervenuta scadenza del termine di efficacia del provvedimento che l’aveva disposto, nonché nel constato mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria comunale degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che costituiva una ulteriore condizione posta dal Comune per potere eventualmente trasformare in definitiva l’assegnazione provvisoria suddetta.<br />
Per cui, a fronte di tali segnalate circostanze, non vi è dubbio che si imponeva obbligatoriamente al Comune il recupero dell’alloggio messo a disposizione a titolo precario al ricorrente, tenuto conto anche delle sollecitazioni rivolte in tal senso dell’Ente proprietario e gestore dello stesso,per cui<br />
la revoca del provvedimento con cui era stato formalizzata tale assegnazione provvisoria costituiva un atto vincolato, a prescindere dalle osservazioni che l’interessato avrebbe potuto formulare al riguardo, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato( TAR Sardegna, Sez.II 21 settembre 2005, n.1917; TAR Lazio Sez.II/bis, 13 febbraio 2006). n.1052;<br />
4) In conclusione , sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte va repinto.<br />
5)La particolarità della vicenda esaminata induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche , pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile ed in parte lo respinge per le ragioni di cui in motivazione. <br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1227/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1227</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Daniele Ric. Università degli Studi di Camerino contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze + 3, nei confronti di Antonio Merloni s.p.a. autorizzazione a stare in giudizio per una Università 1. Pubblica amministrazione – Autorizzazione a stare in giudizio – Necessità della deliberazione dell’organo competente. 2. Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1227/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1227/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1227</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Daniele<br /> Ric. Università degli Studi di Camerino contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze + 3, nei confronti di Antonio Merloni s.p.a.</span></p>
<hr />
<p>autorizzazione a stare in giudizio per una Università</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Autorizzazione a stare in giudizio – Necessità della deliberazione dell’organo competente.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Autorizzazione a stare in giudizio – Momento preclusivo della facoltà di produrre l’autorizzazione a stare in giudizio – Udienza di discussione.</p>
<p>3. Università degli Studi di Camerino – Statuto – Deliberazioni in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni –Competenza del Consiglio di Amministrazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui una pubblica amministrazione debba agire o resistere in giudizio, legittimato a ricorrere o a resistere nel processo amministrativo è l’ente in persona del rappresentante legale, a tanto autorizzato mediante provvedimento dell’organo a ciò deputato secondo l’ordinamento dell’ente medesimo.</p>
<p>2. La deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio – nel caso l’Amministrazione sia ricorrente – deve precedere la proposizione del ricorso, e può essere prodotta fino all’udienza di discussione, momento che segna il passaggio in decisione della controversia e la preclusione di qualsiasi ulteriore attività difensiva; la sua mancanza determina la carenza di legittimazione processuale di chi rappresenta l’ente nel processo e l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>3. A tenore dello Statuto dell’Università degli Studi di Camerino, il potere di deliberare in tema di proposizioni di liti attive e passive è devoluto al Consiglio di Amministrazione e non al Rettore, salvo i casi di straordinaria necessità e urgenza, nei quali occorre comunque la successiva ratifica del CdA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Sul ricorso numero di registro generale 247 del 2003, proposto da: </p>
<p><b>UNIVERSITA’ degli STUDI di CAMERINO</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cardarelli, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 136, presso l’avv. Giovanni Ranci;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti</b>, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore della Liquidazione Unificata ENCC<br />
&#8211; il <b>MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>s.p.a. ANTONIO MERLONI</b>, corrente in Fabriano, in persona dell’amministratore unico, rappresentato dall’avv. Maurizio Benvenuto, domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
in parte qua, del bando di licitazione privata in data 30.12.2002, avente ad oggetto l’alienazione degli immobili siti in Locate di Triulzi (MI), Fabriano (AN), Torino, Treviso e Roma, nella parte in cui attiene al lotto n. 2 afferente al complesso immobiliare sito in Fabriano (AN), Via Don Riganelli 26, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente;</p>
<p align=center>
nonché per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
con i motivi aggiunti notificati il 25.3.2003, depositati il 31.3.2003 e l’1.4.2003, del verbale 29 gennaio 2003 n. 69, di aggiudicazione alla s.p.a. Antonio Merloni della gara afferente il complesso immobiliare sito in Fabriano (AN), Via Don Riganelli 26, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della s.p.a. Antonio Merloni;<br />
Vista la propria ordinanza 9 aprile 2003, n. 128;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2003, n. 4393;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/04/2007, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’Università degli Studi di Camerino aveva ottenuto l’assegnazione in comodato (giusta contratto stipulato in data 21.1.1997), ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, conv. in L. 3 agosto 1995, n. 337, della struttura funzionale di proprietà del disciolto “Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta”, costituita dall’immobile sito in Fabriano, Via Don Riganelli 26, e dalla dotazione di beni mobili di corredo, al fine di utilizzarla per le proprie esigenze istituzionali.<br />
Essendo interessata alla definitiva assegnazione in proprietà dell’intero complesso e dei beni mobili in esso contenuti, per ragioni di carattere didattico e scientifico, l’Università di Camerino, con nota in data 27.3.2000, inoltrava istanza in proposito all’apposito organismo deputato alla liquidazione dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta; l’istanza veniva rinnovata con successiva nota in data 20.3.2001.<br />
Prescindendo completamente da tali richieste, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti, con bando in data 30.12.2002 avviava la licitazione per selezionare l’acquirente della suddetta struttura funzionale.<br />
Il provvedimento è stato impugnato dall’Università degli Studi di Camerino, con atto notificato l’8 e il 10.3.2003, depositato il 26.3.2003, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo le censure di violazione e falsa applicazione del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, conv. in L. 3 agosto 1995, n. 337, nonché di eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e perplessità, violazione del principio di legittimo affidamento, violazione degli atti e provvedimenti presupposti, disparità di trattamento.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 25.3.2003, depositati il 31.3.2003 e l’1.4.2003, l’Università degli Studi di Camerino ha esteso il gravame al verbale in data 29 gennaio 2003 n. 69 con cui la licitazione privata è stata aggiudicata alla s.p.a. Antonio Merloni, deducendone l’illegittimità in virtù delle medesime censure già formulate con l’atto introduttivo.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la s.p.a. Antonio Merloni, che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, sotto vari profili (anche per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.<br />
Con ordinanza 9 aprile 2003, n. 128, questo Tribunale ha accolto le istanze di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti; la suddetta pronuncia cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato (Sez. VI) con ordinanza 7 ottobre 2003, n. 4393.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.- Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di autorizzazione a stare in giudizio.<br />
Osserva il Collegio che, secondo i noti principi in materia di formazione della volontà processuale delle pubbliche Amministrazioni e in genere degli enti pubblici (deliberazione della lite da parte dell&#8217;organo volitivo e successiva produzione in giudizio), legittimato a ricorrere o a resistere nel processo amministrativo è l’ente in persona del rappresentante legale, a tanto autorizzato mediante provvedimento dell’organo a ciò deputato secondo l’ordinamento dell’ente medesimo. Secondo la consolidata giurisprudenza, la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio – nel caso l’Amministrazione sia ricorrente – deve precedere la proposizione del ricorso, e può essere prodotta fino all’udienza di discussione, momento che segna il passaggio in decisione della controversia e la preclusione di qualsiasi ulteriore attività difensiva; la sua mancanza determina la carenza di legittimazione processuale di chi rappresenta l’ente nel processo e l’inammissibilità del ricorso. Aggiungasi che la mancanza dell’autorizzazione a stare in giudizio, attenendo a quelli che vengono chiamati presupposti processuali (“legitimatio ad processum”), ossia ai requisiti per la valida costituzione del rapporto processuale, deve essere rilevata d’ufficio.<br />
2.- Ciò premesso, si deve evidenziare che lo statuto dell’Università degli Studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – S.O. – n. 26 del 1° febbraio 1996 (e successivamente modificato con decreti rettorali n. 351 del 24 marzo 2000, n. 413 del 28 maggio 2001, n. 266 del 4 marzo 2004 e n. 403 del 21 marzo 2005), dispone, all’art. 15, comma 3, lettera i), che rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione “le deliberazioni in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni”, ed all’art. 12 comma 3 che il Rettore “in casi straordinari di necessità o di urgenza, può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell’organo ordinariamente competente nella prima adunanza successiva”.<br />
Nella fattispecie, non risulta prodotta in atti copia del provvedimento con cui il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Camerino abbia deliberato di promuovere il giudizio ed abbia autorizzato il Rettore a conferire il “mandato ad litem” al difensore, o comunque abbia ratificato eventuali determinazioni del Rettore assunte in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 12 comma 3 dello statuto, sicché il ricorso in esame ed i successivi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili. Cessano, conseguentemente, gli effetti dell’ordinanza 9 aprile 2003, n. 128, emessa dal Tribunale in sede cautelare.<br />
3.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibili il ricorso in epigrafe indicato ed i successivi motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1227/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4451</a></p>
<p>Pres. Allegretta, est. Cerreto Hera Forlì-Cesena S.r.l. (Avv. A. Carullo), S.I.D.I. S.r.l. (Avv. F. Massa) c. Epuroxy Italiana S.r.l. (n.c.) sulla possibilità per la stazione appaltante, nelle procedure negoziate ed in assenza di una specifica disciplina, di convocare separatamente ed in successione tutti i concorrenti per la negoziazione, in base</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Allegretta, <i>est.</i> Cerreto<br /> Hera Forlì-Cesena S.r.l.  (Avv. A. Carullo), S.I.D.I. S.r.l. (Avv. F. Massa) c. Epuroxy Italiana S.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per la stazione appaltante, nelle procedure negoziate ed in assenza di una specifica disciplina, di convocare separatamente ed in successione tutti i concorrenti per la negoziazione, in base all&#8217;ordine crescente di numero di protocollo di arrivo delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Procedura negoziata – Invito alla negoziazione – Convocazione in successione di tutte le imprese per la negoziazione delle offerte &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In assenza di una specifica disciplina sulle modalità di svolgimento di una procedura negoziata per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, va ritenuta legittima la scelta della stazione appaltante di convocare separatamente ed in successione tutte le imprese partecipanti alla fase di negoziazione secondo l’ordine crescente di numero di protocollo di arrivo dei plichi con le offerte formulate originariamente e di negoziare singolarmente con ciascuna impresa il contenuto dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4451/07 REG.DEC.<br />
N. 9262-10649 REG.RIC. <br />
ANNO 2005<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
<i>(Quinta Sezione)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211;<b>Sul ricorso in appello n.9262/2005,</b> proposto da<br />
<b> Hera Forlì-Cesena S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Carullo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2 (c/o studio prof. avv. Angelo Clarizia);</p>
<p><b>-Sul ricorso in appello n.10649/2005,</b> proposto da  <br />
<b>S.I.D.I. S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, Via del Conservatorio n. 91;</p>
<p align=center>contro<BR>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Epuroxy Italiana S.r.l.;</b> non costituitasi;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>-limitatamente al primo ricorso, della <b>società S.I.D.I.</b>, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;<br />
-limitatamente al secondo ricorso, della <b>società Hera-Forlì-Cesena</b>, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra; </p>
<p>Per la riforma<br />
della sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 1533/2005, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Epuroxy Italiana; </p>
<p>Visti  i due atti di  appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio:<br />
-limitatamente al primo ricorso, della società S.I.D.I.; <br />
-limitatamente al secondo ricorso, della società Hera-Forlì-Cesena;<b> </b><br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205; <br />
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Ferola ed Aliberti, su delega rispettivamente degli avv.ti Carullo e Massa;<br />
Visto il dispositivo di decisione n.38/2007 ;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.Con gli appelli in epigrafe, le società Hera Forlì-Cesena e S.I.D.I. hanno chiesto la riforma della sentenza TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 1533/2005, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Epuroxy Italiana avverso gli atti della gara di procedura negoziata per i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione acque reflue in località Bastia, indetta dalla società Hera –Forlì-Cesena.<br />
 Hanno dedotto quanto segue:<br />
-il TAR aveva accolto il ricorso considerando che le modalità procedurali seguite per la formulazione delle offerte migliorative si prestavano in astratto all’eventualità che la controinteressata (società SIDI) fosse informata dell’esito delle negoziazion<br />
-la società appaltante aveva avviato la negoziazione ed all’esito di essa aveva aggiudicato la gara;<br />
-la commissione aveva convocato le imprese alla fase di negoziazione seguendo l’ordine crescente di numero di protocollo di arrivo delle offerte formulate originariamente, numero che era apposto sui plichi esterni;<br />
-la ricorrente originaria aveva deciso di non migliorare la propria offerta;<br />
-alla seduta della Commissione erano presenti solo la ditta convocata e i membri della commissione, per cui eventualmente occorreva dimostrare che la commissione o un suo membro avessero violato il dovere di segretezza.<br />
La ricorrente originaria non si è costituita in giudizio.<br />
2.Con ordinanze nn. 929 e 931 del 2006, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta da ciascuna appellante.<br />
Con memoria conclusiva entrambe le appellanti hanno insistito per l’accoglimento del gravame.<br />
All’udienza del 30 gennaio 2007 gli appelli in epigrafe sono stati trattenuti in decisione.<br />
3.I due appelli in epigrafe vanno riuniti in quanto rivolti averso la stessa sentenza.<br />
Essi sono fondati e meritano accoglimento.<br />
Il TAR ha accolto il ricorso della società Epuroxy Italiana considerando che le modalità procedurali seguite per la formulazione delle offerte migliorative si prestavano in astratto all’eventualità che la controinteressata (società SIDI) fosse informata dell’esito delle negoziazioni con gli altri concorrenti, con compromissione dell’esigenza di segretezza e di <i>par condicio</i>, per cui l’ultimo interpellato poteva essere informato dell’esito delle negoziazioni con gli altri concorrenti.<br />
Come rilevato dagli appellanti, si è trattato però di un giudizio di ritenuta violazione dell’esigenza di segretezza e della <i>par condicio</i> che il TAR ha formulato in astratto senza tener conto delle modalità concrete in cui si era svolto il procedimento di formulazione di offerte migliorative per i soggetti partecipanti alla gara. <br />
Invero, in mancanza di specifica disciplina sulle modalità di svolgimento della procedura negoziata (V. art. 12, 2° comma, D. L.vo 17 marzo 1995 n. 358)  le imprese  partecipanti erano state  correttamente invitate alla fase di negoziazione seguendo l’ordine crescente di numero di protocollo di arrivo delle offerte formulate originariamente, numero che era apposto sui plichi esterni. In tale fase, la ricorrente originaria (che inizialmente aveva formulato l’offerta più conveniente per l’Amministrazione) aveva deciso di non migliorare ulteriormente la propria offerta, miglioramento che invece era stato effettuato dalla SIDI.<br />
D’altra parte, come risulta dal relativo verbale, alla seduta della Commissione, che si è svolta in data 17.2.2005, erano state convocate in successione, dalle ore 9 alle 13, le cinque ditte partecipanti, essendo presenti nel relativo intervallo orario per la negozazione solo la Ditta convocata e i membri della commissione, per cui eventualmente occorreva fornire elementi di prova sulla intervenuta violazione da parte della la commissione o  di un suo membro del dovere di segretezza, il che non era stato fatto.<br />
4.Per quanto considerato, gli appelli debbono essere accolti.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta</b>), previa riunione, accoglie gli appelli indicati in epigrafe e per l’effeto, in riforma dela sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Corrado Allegretta	Presidente f.f.<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera	Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari	Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto 	Consigliere Est.<br />	<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/08/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2007 n.4447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-13-8-2007-n-4447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-13-8-2007-n-4447/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-13-8-2007-n-4447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2007 n.4447</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Lipari Regione Calabria (Avv. Stato) c. Bonavita (n.c.) sulla operatività dell&#8217;istituto della perenzione anche qualora l&#8217;unica parte costituita in giudizio sia un&#8217;amministrazione statale difesa dalla Avvocatura di Stato Processo amministrativo – Perenzione – Art. 26 ult. comma L. 1034/1971 – Applicabilità anche qualora l’unica parte costituita in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-13-8-2007-n-4447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2007 n.4447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-13-8-2007-n-4447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2007 n.4447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Iannotta, <i>est. </i>Lipari<br /> Regione Calabria (Avv. Stato) c. Bonavita (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla operatività dell&#8217;istituto della perenzione anche qualora l&#8217;unica parte costituita in giudizio sia un&#8217;amministrazione statale difesa dalla Avvocatura di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Perenzione – Art. 26 ult. comma L. 1034/1971 – Applicabilità anche qualora l’unica parte costituita in giudizio sia una amministrazione statale difesa dall’Avvocatura di Stato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’introduzione dell’istituto della perenzione decennale ex  all’art. 26, ult. comma, l. 1034/1971 costituisce una delle applicazioni concrete del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, mirando a definire i giudizi che non risultano più sorretti dalla positiva ed esplicita manifestazione di interesse delle parti sostanziali. La portata della regola, quindi, non può che essere generalizzata, con conseguente applicazione della stessa anche qualora l’unica parte costituita sia un’amministrazione statale o regionale, difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, che svolge la propria attività istituzionale di patrocinio senza necessità di procura, né di determinazione di stare in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4447/07 REG.DEC. <br />	<br />
N.  3304   REG:RIC.<b>	<br />	<br />
</b>ANNO 1996<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
<i>Quinta  Sezione</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 3304/1996, proposto <br />
dalla <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Salvatore Bonavita</b>, non costituito in giudizio.</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, 13 aprile 1995, n. 361.<br />
<i>Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>Esaminate</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<i>Visti</i> tutti gli atti di causa;<br />
<i>Relatore </i>alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, il Consigliere Marco Lipari;<br />
<i>Udito</i> l’avv. dello Stato Palatiello come da verbale di udienza;<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.	</b>La sentenza impugnata ha accolto, in parte, il ricorso proposto dal Sig. Salvatore Bonavita, per l’annullamento del provvedimento n. 443 del 20 gennaio 1992, con cui il Comitato Regionale di Controllo aveva annullato la delibera della giunta municipale di Spezzano della Sila del 28 novembre 1991, concernente l’attribuzione all’interessato della indennità di vigilanza.<br />	<br />
2.	La Regione contesta la pronuncia del tribunale, deducendo l’infondatezza dell’originario ricorso.<br />	<br />
3.	L’appellato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
4.	Il Collegio osserva, preliminarmente, che il ricorso in epigrafe, depositato nel 1992 (ricorso ultradecennale), è assoggettato alla disciplina dell’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />	<br />
5.	Detta norma prevede al comma 2: «A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell&#8217;avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo».<br />	<br />
6.	In forza di tale disposizione non può essere presa cognizione del ricorso in epigrafe se non in presenza di una nuova istanza di fissazione d’udienza, da presentare con le modalità e nei termini suindicati.<br />	<br />
7.	Il Collegio deve farsi carico, di ufficio, della questione riguardante l’applicabilità della disposizione nel caso in cui l’unica parte costituita sia un’amministrazione statale o regionale, difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, che svolge la propria attività istituzionale di patrocinio senza necessità di procura, né di determinazione di stare in giudizio.<br />	<br />
8.	Si potrebbe osservare, allora, che, non essendo necessaria alcuna positiva manifestazione di volontà dei rappresentanti legali dell’amministrazione per l’iniziale decisione di promuovere o resistere alla lite, non avrebbe alcuna giustificazione logica pretendere la formulazione di una dichiarazione di analogo contenuto, diretta ad evitare la perenzione decennale.<br />	<br />
9.	Questa tesi non risulta persuasiva.<br />	<br />
10.	L’introduzione dell’istituto della perenzione decennale costituisce una delle applicazioni concrete del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, mirando a definire i giudizi che non risultano più sorretti dalla positiva ed esplicita manifestazione di interesse delle parti sostanziali.<br />	<br />
11.	La portata della regola, quindi, non può che essere generalizzata, non essendo giustificato un trattamento differenziato per i soggetti pubblici difesi istituzionalmente dall’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
12.	Del resto, la richiesta di una dichiarazione del rappresentante sostanziale dell’amministrazione regionale o statale difesa dall’Avvocatura non pare particolarmente gravosa, considerando che il termine di sei mesi previsto per rendere la dichiarazione di interesse appare sufficientemente lungo, e consente al soggetto pubblico di compiere tutte le opportune e responsabili valutazioni.<br />	<br />
13.	È appena il caso di aggiungere, poi, che l’individuazione dell’organo statale o regionale competente ad adottare l’indicata dichiarazione va effettuata in base alle regole proprie di ciascun ordinamento, in funzione dell’oggetto della controversia.<br />	<br />
14.	Pertanto, la Sezione, trattandosi di appello ultradecennale, manda &#8211; ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 21 luglio 2002 &#8211; alla Segreteria perché verifichi l’avvenuto espletamento delle procedure e relazioni su esse e, in caso negativo,  notifichi alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere all’appellante di presentare nuova istanza di fissazione dell&#8217;udienza, con la propria firma, entro sei mesi dalla data di notifica dell&#8217;avviso medesimo; con l’avvertenza che l’appello, nel caso in cui  non venga presentata una nuova domanda di fissazione, verrà, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarato perento con le modalità di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 dello stesso art. 9. <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>
</B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
Il <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>, <i>Sezione Quinta</i>, riservata ogni definitiva determinazione sull’appello indicato in epigrafe, manda alla segreteria per l’esecuzione degli adempimenti di cui in motivazione;<br />
<i>ordina</i> che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
SERGIO SANTORO			&#8211; Presidente <br />	<br />
CESARE LAMBERTI			&#8211; Consigliere<BR><br />
CLAUDIO MARCHITIELLO		&#8211; Consigliere<br />	<br />
MARCO LIPARI			&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
MARZIO BRANCA			&#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/08/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-13-8-2007-n-4447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2007 n.4447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4448</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4448/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4448</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Lipari Lombarda Recuperi Ambientali s.r.l., Lariana Costruzioni e Asfalti s.r.l., Lombarda Imm.re srl (Avv.to C. Orlandi) c/ Comune di Mandello del Lario (Avv.ti M. Riva, A. Police), Regione Lombardia (Avv.ti M. Cederle, P. D. Vivone, G. M. Pompa), De Maron E., Immobiliare Finim Moregallo s.r.l., Pensa Costruzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4448</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Santoro,   Est. Lipari<br /> Lombarda Recuperi Ambientali s.r.l., Lariana Costruzioni e Asfalti s.r.l., Lombarda Imm.re srl  (Avv.to C. Orlandi) c/ Comune di Mandello del Lario (Avv.ti M. Riva, A. Police), Regione Lombardia  (Avv.ti M. Cederle, P. D. Vivone, G. M. Pompa), De Maron E., Immobiliare Finim Moregallo s.r.l., Pensa Costruzioni e Asfalti s.r.l., Ratti F. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso avverso un&#8217;ordinanza sindacale contingibile e urgente, notificato presso la casa comunale anziché presso l&#8217;Avvocatura dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso avverso un’ordinanza sindacale contingibile e urgente – Ammissibilità – In caso di notifica presso la sede del comune – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal sindaco nelle vesti di ufficiale di governo, va proposto mediante notifica presso la sede del comune e non presso l’Avvocatura dello Stato, dovendosi riconoscere, in detto giudizio, la legittimazione passiva del comune e non anche dell’amministrazione statale. Difatti, in caso di adempimento, da parte del Sindaco, delle predette funzioni, l’ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti di atti di un organo del comune, nel senso che il sindaco non diventa un organo dell’amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 6305/2004, proposto da</p>
<p><B>LOMBARDA RECUPERI AMBIENTALI S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante, FORMENTI ALESSANDRO DI <B>A. FORMENTI E C. S.A.S.</B>, in persona del legale rappresentante, <B>LARIANA COSTRUZIONI E ASFALTI S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante, <B>LOMBARDA IMM.RE SRL</B>, in persona del legale rappresentante, q.le avente causa di Formenti Adele, Formenti Agnese, Formenti Ambrogio, Formenti Anna Maria, Formenti Antonimo, Formenti Francesco, Formenti Giuseppe, Formenti Pietro, Tentori Irma, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Carlo Orlandi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Parboni, in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 53.</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>comune di Mandello del Lario</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Riva e Aristide Police ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Adriana, n. 20.</p>
<p>La <b>Regione Lombardia</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Cederle, Pio Dario Vivone e Giuliano M. Pompa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Boncompagni, 71/c.</p>
<p><B>DE MARON EGIZIO, IMMOBILIARE FINIM MOREGALLO S.R.L., PENSA COSTRUZIONI E ASFALTI S.R.L., RATTI FAUSTO</B>, non costituiti in giudizio </p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Prima Sezione, 8 maggio 2003, n. 1772.<br />
<i><br />
Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>Visti</i> gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
<i>Esaminate</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<i>Visti</i> tutti gli atti di causa;<br />
<i>Relatore </i>alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, il Consigliere Marco Lipari;<br />
<i>Uditi</i> gli avv.ti Orlandi, Riva e Pompa, come da verbale di udienza;<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><B>FATTO<br />
</B><i></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</i>La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli attuali appellanti, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti adottati dal comune di Mandello Sul Lario.<br />	<br />
2.	Gli appellanti contestano la pronuncia di inammissibilità e ripropongono le censure disattese dal tribunale.<br />	<br />
3.	Le amministrazioni resistono al gravame.<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
1.	</i>È opportuno riassumere i tratti essenziali della vicenda sostanziale e processuale all’origine del presente giudizio.<br />	<br />
2.	Previo sopralluogo effettuato il 20.12.2000, con ordinanza n. 5 del 12 gennaio 2001 (rettificata, relativamente a un numero di mappa erroneo, dall’ordinanza n. 8 del 31 gennaio 2001), il Sindaco del Comune di Mandello del Lario disponeva il divieto assoluto di accesso alle aree in località Moregallo “di proprietà e di attività” delle ricorrenti, mediante l’apposizione di sigilli e l’interdizione di ogni attività, sia di escavazione, sia di trattamento di materiali inerti con frantoi ed altri macchinari esistenti in loco.<br />	<br />
3.	Le Società ricorrenti in primo grado, ora appellanti, nella qualità di proprietarie delle aree, ovvero di soggetti esercenti le attività di cava o di lavorazione di materiali inerti nel cantiere ivi ubicato, premessa l’esposizione delle vicende e del contenzioso riguardante dette aree, già oggetto di escavazione e successivamente interessate da progetti di bonifica finalizzati all’assestamento dei terreni, soggetti a movimenti franosi, impugnavano dinanzi al Tar per la Lombardia [ricorso n. 976/01] le indicate ordinanze e la relazione di sopralluogo, deducendo: incompetenza del sindaco (spettando alla provincia le funzioni di vigilanza in materia di cave); violazione del contraddittorio (per omessa comunicazione di avvio del procedimento); insussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente e dei presupposti di fatto posti a fondamento dell’ordinanza (i lavori di bonifica ritenuti necessari ad eliminare la situazione di pericolo interesserebbero unicamente i terreni della contigua cava Finim; le attività in corso durante il sopralluogo non erano di escavazione, ma di lavorazione di materiali provenienti da altri siti e acquisiti da terzi; il divieto di accesso alle aree sarebbe del tutto incongruo rispetto alla dichiarata finalità del provvedimento, preordinato a tutelare l’incolumità dei cittadini dal distacco di materiale franoso minacciante la strada statale ed un cantiere nautico).<br />	<br />
4.	Con ordinanza 30 ottobre 2001 n. 102, il Sindaco disponeva la messa in sicurezza delle aree di proprietà di Ratti Fausto e dell’Imm.re Finim Moregallo s.r.l., confinanti con le aree in proprietà di una delle Società ricorrenti e in uso all’altra.<br />	<br />
5.	Con successiva ordinanza 28 marzo 2001 n. 31, il Sindaco autorizzava la Pensa Costruzioni e Asfalti s.r.l. a rendere transitabile &#8211; ed utilizzare per il trasporto dei mezzi occorrenti all’esecuzione delle opere prescritte con la prima ordinanza &#8211; la pista di arroccamento situata sulle aree delle ricorrenti; ha inoltre autorizzato l’accesso di un geologo alle medesime aree per la redazione di un progetto di messa in sicurezza del versante roccioso del Monte Moregallo su cui esse sono situate.<br />	<br />
6.	Le ordinanze sono state impugnate dinanzi al TAR [ricorso n. 1558/01] per: <br />	<br />
&#8211; incompetenza del sindaco in relazione alla natura delle opere (tali, si assume, da rientrare nelle attribuzioni della provincia e della regione in materia, rispettivamente, di polizia e di riassetto delle cave); <br />
&#8211; violazione del contraddittorio (per omessa comunicazione di avvio del procedimento);<br />
&#8211; eccesso di potere sotto vari profili (travisamento, contraddittorietà, mancanza di presupposti), in quanto: gli interventi prescritti con le impugnate ordinanze si baserebbero su elaborati inidonei ad integrare un progetto di messa in sicurezza, da real<br />
7.	Con ordinanza 22 maggio 2001 n. 58 il Sindaco, allo scopo di fronteggiare il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’instabilità del versante montuoso incombente sulla S.S. n. 583 “Lariana” in località Moregallo, ordinava alla controinteressata l’esecuzione, su fondi di proprietà di una delle ricorrenti, di opere di messa in sicurezza consistenti nella rimozione di massi instabili e materiale detritico e nella realizzazione di una pista di arroccamento necessaria per raggiungere proprietà finitime, interessate dall’esecuzione di lavori disposti con una precedente ordinanza (n. 102/00).<br />	<br />
8.	Con determinazione 14 marzo 2002 n. 273 il responsabile della Struttura territorio e ambiente del Comune liquidava a titolo di acconto, a favore della controintessata e del direttore dei lavori, somme relative all’esecuzione delle opere disposte con l’ordinanza n. 58/2001.<br />	<br />
9.	Entrambi gli atti (unitamente a quelli menzionati nella determinazione n. 273/02) sono stati impugnati [ricorso n. 2647/01 e motivi aggiunti] per: <br />	<br />
&#8211; incompetenza del sindaco in relazione alla natura delle opere (per le stesse ragioni addotte nel precedente ricorso);<br />
&#8211; violazione del contraddittorio (per omessa comunicazione di avvio del procedimento);<br />
&#8211; eccesso di potere sotto vari profili (travisamento, erroneità, illogicità, mancanza di presupposti, contraddittorietà), in quanto gli interventi prescritti con le impugnate ordinanze si baserebbero su elaborati inidonei ad integrare un progetto di messa<br />
&#8211; illegittimità derivata della determinazione dirigenziale 273/02, affetta anche da un vizio proprio in quanto consequenziale ad impegno di spesa assunto (determinazione 17.12.2001 n. 1297) oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 191, terzo comma<br />
10.	Con nota 8 agosto 2001, sempre nel dichiarato intento di tutelare l’incolumità pubblica di fronte alla minaccia costituita dall’instabilità del versante montuoso, il Sindaco ha chiesto alle ricorrenti di comunicare la loro disponibilità ad eseguire a proprie spese opere finalizzate a “mettere in sicurezza” le aree in proprietà o in uso, nonché a farsi carico delle spese già sostenute dal Comune a tale scopo.<br />	<br />
11.	La nota è stata impugnata [ricorso n. 3582/01] per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; incompetenza del sindaco in relazione alla natura delle opere (integranti, si assume, attività di cava, soggetta ad autorizzazione provinciale o regionale a termini della normativa di settore);<br />
&#8211; eccesso di potere sotto vari profili (travisamento, erroneità, illogicità, mancanza di presupposti, contraddittorietà, genericità), non essendo le ricorrenti a conoscenza del progetto da eseguire e quindi in condizioni di corrispondere alla richiesta de<br />
&#8211; insussistenza del presupposto (esigenza di tutela della pubblica incolumità) sotteso alla richiesta medesima. <br />
12.	Le medesime censure sono rivolte alla susseguente ordinanza 17 ottobre 2001 n. 132 [impugnata con motivi aggiunti, notificati il 18.12.01], con la quale il Sindaco ordinava alle ricorrenti la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei terreni, con preavviso di esecuzione d’ufficio, salvo rivalsa, in caso di mancato inizio dei lavori entro sette giorni. L’ordinanza sarebbe affetta anche da altri vizi: richiamo a pareri di cui non viene riportato il contenuto; impossibilità di dare esecuzione ad un progetto incompleto e non reso disponibile; incongruità sotto il profilo tecnico degli interventi progettati, che si assumono inidonei a rimuovere la situazione di pericolo, seppure esistente.<br />	<br />
13.	Ulteriori motivi aggiunti investivano:<br />	<br />
&#8211; l’ordinanza 16 novembre 2001 n. 144, che ha disposto l’esecuzione d’ufficio, a spese degli obbligati, delle opere indicate nell’ordinanza n. 132/2001, incaricandone la controinteressata: reiterate, sub specie di illegittimità derivata, le pregresse cens<br />
&#8211; l’ordinanza 26 novembre 2001 n. 153, che ha disposto l’esecuzione d’ufficio di una seconda fase delle opere di messa in sicurezza di cui all’ordinanza n. 132/2001, consistenti nella realizzazione di gradoni a varie quote: parte ricorrente torna a contes<br />
&#8211; le determinazioni 6 febbraio 2002 n. 125, 14 marzo 2002 n. 273 ed antecedenti (n. 1297 del 17 dicembre 2001, n. 266 del 14 marzo 2002), con cui il responsabile di struttura del Comune ha liquidato alla Società controinteressata e al direttore dei lavori<br />
&#8211; l’ordinanza sindacale 30 luglio 2002 n. 118 (proroga dei termini di esecuzione delle opere di cui all’ordinanza n. 144/2001), l’ordine di servizio 1 agosto 2002 prot. n. 14054/IP (disgaggio di ammasso roccioso pericolante), le ordinanze sindacali 12 set<br />
&#8211; i rapporti della Regione Lombardia in date 17 luglio 2002 e 11 settembre 2002, meglio indicati in epigrafe, concernenti i sopralluoghi effettuati a richiesta del Comune in località Moregallo: a tali rapporti, impugnati quali “provvedimenti” presupposti14.	La sentenza appellata ha dichiarato inammissibili i ricorsi, svolgendo la seguente motivazione.<br />	<br />
“<i>Le ordinanze del Sindaco, succedutesi nel tempo e via via impugnate con i ricorsi in esame, si connotano tutte come ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali).<br />
Nel disciplinare le attribuzioni del sindaco “nei servizi di competenza statale”, l’art. 54 dispone (comma 2) che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini; per l&#8217;esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l&#8217;assistenza della forza pubblica”.<br />
Che l’emanazione di ordinanze di questo tipo costituisca esercizio di funzione riferibile all’amministrazione centrale si desume sia dall’esplicito collegamento di tale attribuzione ad un servizio “di competenza statale”, sia dalla veste di “ufficiale del Governo” che il sindaco assume nell’esercizio della medesima.<br />
E’significativa la piena sintonia di tale disposizione con il decentramento di funzioni amministrative attuato con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 (la cui osservanza era stata del resto imposta al legislatore delegato all’emanazione del t.u.e.l.: cfr. art. 31, terzo comma, lettera m, legge 3 agosto 1999 n. 265).<br />
La legge n. 59 del 1997, infatti, nel delegare al Governo (art. 1, primo e secondo comma) l’emanazione di decreti legislativi volti a conferire a regioni ed enti locali funzioni e compiti amministrativi correlati ad interessi localizzabili nei rispettivi territori, ha escluso dall’ambito della delega le funzioni e i compiti riconducibili a materie quali, tra l’altro, la sicurezza pubblica (terzo comma, lett. l), nonché (quarto comma, lett.c) “i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell&#8217;ambiente e della salute”, demandando ai decreti legislativi la più precisa individuazione dei compiti di rilievo nazionale.<br />
In attuazione della delega il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ha coerentemente stabilito all’art. 107 (dal titolo “Funzioni mantenute allo Stato”), che “hanno rilievo nazionale i compiti relativi ….. c) alla emanazione, d&#8217;intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l&#8217;attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b)”.<br />
E’ non meno significativo che tra le ordinanze contingibili e urgenti i richiamati testi normativi abbiano chiaramente distinto quelle emanate per la tutela di interessi esclusivamente locali (art. 1, terzo comma, decreto legislativo n. 112/98), in cui il sindaco opera come autorità locale e rappresentante della comunità locale, da quelle emesse a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini, in cui il sindaco opera come ufficiale del governo (art. 50, quarto e quinto comma, e art. 54, secondo comma, decreto legislativo n. 267/00).<br />
3. Ora, è indubbio che le ordinanze impugnate in questa sede, dichiaratamente emesse dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, minacciata dal pericolo di frane e smottamenti di un versante montuoso instabile, incombente sulla strada statale sottostante, riguardano non solo la comunità locale, ma la generalità delle persone, attengono cioè ad un interesse generale non circoscritto localmente.<br />
La necessità di un intervento pubblico a tutela di tale interesse è stata del resto posta in luce dal Tribunale di Lecco (cfr. sentenza 19 giugno 2000 n. 550), che, nel giudizio civile in cui una delle odierne ricorrenti, denunciando il grave pericolo di frane e smottamenti, chiedeva la condanna delle proprietà finitime a interventi riparatori, ha respinto la domanda, previa consulenza tecnica d’ufficio, riconoscendo l’esistenza &#8211; non solo per le proprietà fondiarie, ma per l’incolumità pubblica &#8211; di un pericolo non ovviabile che con interventi radicali dell’autorità amministrativa.<br />
In questa prospettiva assume rilevanza la questione sollevata dalla difesa comunale (e comunque rilevabile d’ufficio) circa l’identificazione del soggetto &#8211; pubblica amministrazione &#8211; passivamente legittimato rispetto alle azioni di annullamento e di risarcimento del danno proposte in questa sede.<br />
Se è vero infatti che i ricorrenti contestano l’esistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanze necessitate, tale motivo di contestazione attiene alla legittimità dell’ordinanza, non alla legittimazione a contraddire, che va individuata ex ante mediante identificazione del soggetto (pubblica amministrazione) tenuto a sopportare le conseguenze dell’annullamento.<br />
Ebbene, poiché ricorsi e motivi aggiunti sono stati notificati al Comune ed al Sindaco (quale organo del Comune), e dacché a questi, in via solidale o disgiuntiva, è rivolta altresì la domanda risarcitoria, si tratta di vedere se Comune e Sindaco siano stati correttamente evocati in giudizio, o se la legittimazione passiva spetti ad altra Amministrazione.<br />
4. Sulla questione si registrano due distinti filoni giurisprudenziali.<br />
Secondo un consistente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la legittimazione a resistere nei giudizi impugnatori aventi ad oggetto atti adottati dal sindaco in qualità di ufficiale del governo spetta al comune, in quanto ente designato dall’ordinamento a porre la propria organizzazione al servizio del sindaco stesso quando agisce come organo periferico dell’amministrazione statale (Trib. sup. acque, 19.5.00 n. 56). Anche nella veste di ufficiale del governo, infatti, il sindaco, restando incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, non potrebbe essere considerato organo dello Stato, con conseguente ritualità della notifica del ricorso giurisdizionale effettuata presso la sede comunale anziché presso l’avvocatura dello Stato (Cons. Stato IV, 28.3.94 n. 291; V, 27.10.86 n. 568; V, 27.11.87 n. 736).<br />
Non mancano peraltro, nella stessa giurisprudenza amministrativa, più antica e più recente, voci di diverso tenore. <br />
Si rinvengono infatti pronunce secondo le quali il ricorso contro un’ordinanza di necessità adottata dal sindaco nella veste di ufficiale del governo è inammissibile, per mancata instaurazione del contraddittorio, nel caso in cui venga notificato al solo comune anziché all’autorità emanante nel domicilio legale della stessa presso l’avvocatura distrettuale dello Stato (TAR Campania Sez. 2^, 14.2.86 n. 27; TAR Liguria 2.2.85 n. 19).<br />
E più recentemente si è statuito (Cons. St. IV, 13.12.99 n. 1844) che il potere di ordinanza attribuito al sindaco quale ufficiale del Governo, pur richiedendo eccezionalmente l’intervento di organi incardinati presso enti diversi dallo Stato, mantiene la propria natura statale, così comportando l’attrazione funzionale dell’organo dell’Ente locale nell’organizzazione dello Stato; con la conseguenza che il ricorso contro l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco va notificato al sindaco stesso &#8211; in veste di ufficiale del Governo &#8211; e all’Amministrazione statale di settore di volta in volta interessata alla cura dell’interesse pubblico in evidenza.<br />
In questo senso appare univocamente orientata – per venire all’altro filone giurisprudenziale – la giurisprudenza civile. <br />
In ambito civilistico è statuizione costante che l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco quale ufficiale del governo è espressione di un potere che appartiene allo Stato, titolare della massima potestà pubblica, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali; ne consegue che lo Stato, non già il Comune, deve rispondere dei danni derivanti dall’esercizio (o dal mancato esercizio) di tale potere da parte del sindaco, anche con riguardo all’operato di organi comunali che gli sono di supporto [cfr. Cass. III, 31.7.02 n. 11356, relativa a ordinanza di sgombero di un edificio commerciale lesionato; Cass. I, 14.2.00 n. 1599, secondo la quale nella tenuta dei registri dello stato civile il sindaco agisce quale organo dello stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (ministero della giustizia) e locali di grado superiore (procuratore della repubblica); Cass. I, 11.1.99 n. 182 in tema di requisizione di alloggi; Cass. I, 7.8.97 n. 7291 in tema di calamità naturali; Cass. SS.UU. 18.11.92 n. 12316 e 14.3.91 n. 2726, in tema di incolumità e sicurezza dei cittadini; Cass. I, 29.1.98 n. 902. in tema di indennità di occupazione di suoli in aree colpite da sisma; Cass. III, 21.11.94 n. 9847, per tutti i casi in cui il sindaco assumendo funzioni di ufficiale del governo emani atti quale organo dello Stato).<br />
Non incrinano sostanzialmente questo quadro &#8211; né comunque rilevano nella fattispecie in esame &#8211; quelle pronunce che collegano l’imputazione della responsabilità all’appartenenza dell’interesse pubblico perseguito, confinando la legittimazione passiva del comune ai soli casi in cui il sindaco agisca, sia pure come ufficiale del governo, a beneficio dei soli abitanti del comune e per la tutela di interessi esclusivamente locali (Cass. SS.UU. 23.4.99 n. 254; Cass I, 21.8.97 n. 7810, 18.5.96 n. 4604); l’interesse alla sicurezza pubblica è infatti di natura tale da trascendere, sia in astratto, sia &#8211; come si è già avuto modo di osservare &#8211; nel caso di specie, l’ambito locale. <br />
5. Questi filoni giurisprudenziali, ciascuno ristretto al proprio ambito di giurisdizione, non avevano ragione di confrontarsi (e di collidere) fino a che le azioni di annullamento e di risarcimento erano devolute a ordini giurisdizionali distinti.<br />
Ma in un quadro normativo mutato, nel quale l’azione impugnatoria e quella risarcitoria confluiscono dinanzi al medesimo giudice, la problematica non può avere che una soluzione unitaria. <br />
Se la premessa indefettibile dell’azione risarcitoria è l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo (Ad. plen. 26.3.2003 n. 4) non è ammissibile che l’Amministrazione tenuta a risarcire il danno derivante dall’illegittimità dell’ordinanza necessitata resti estranea al giudizio di annullamento.<br />
Alla luce del quadro normativo richiamato al punto 5, reputa il Collegio che gli atti emessi dal Sindaco come ufficiale del governo, attenendo a servizi di competenza statale, siano imputabili all’Amministrazione statale, agendo in tal caso il sindaco come organo dello Stato e gli uffici comunali come apparato servente (secondo un meccanismo analogo a quello delineato dal vecchio testo dell’art. 118, terzo comma, della Costituzione, laddove disponeva la possibilità per la Regione di esercitare le sue funzioni amministrative “avvalendosi” degli uffici comunali). <br />
La notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti effettuata presso la casa comunale al Comune e al Sindaco (neppure come ufficiale del governo ma quale rappresentante dell’ente locale) non è pertanto idonea a coinvolgere nel giudizio l’unico soggetto passivamente legittimato, identificabile, per le ragioni esposte, nell’Amministrazione statale.<br />
A questa il ricorso doveva essere notificato presso l’Avvocatura dello Stato, giacché la regola stabilita dall’art. 21, primo comma, della legge 6.12.1971 n. 1034 (che prevede la notifica del ricorso “all’organo che ha emesso l’atto impugnato”) è derogata dal combinato disposto della legge 25 marzo 1958 n. 260 e dell’art. 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979 n. 103 (che prescrive la notifica presso l’Avvocatura dello Stato in persona del Ministro competente) ogni qualvolta il giudizio debba essere promosso nei confronti delle amministrazioni statali (Ad. plen. 9.1.90 n. 5).<br />
L’impugnativa delle ordinanze contingibili ed urgenti va pertanto dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva del Comune (e del Sindaco quale autorità locale).<br />
6. Per quanto concerne gli altri atti oggetto di impugnativa, diversi dalle ordinanze, il Collegio osserva quanto segue.<br />
La nota 8 agosto 2001 [impugnata con ricorso n. 3582/01] è priva di carattere provvedimentale e di efficacia lesiva autonoma. Essa non palesa altro scopo che di “sondare” la disponibilità delle ricorrenti all’esecuzione diretta degli interventi ritenuti necessari a “mettere in sicurezza” le aree instabili, senza alcuna lesione diretta della loro sfera giuridica, incisa unicamente dalle successive ordinanze.<br />
Inammissibili, per carenza di interesse attuale, sono le censure rivolte [ricorso n. 3582/01, motivi aggiunti notificati nel luglio 2002] contro la liquidazione di compensi al direttore dei lavori e all’impresa esecutrice. L’interesse ad una contestazione al riguardo potrebbe sorgere solo se ed in quanto detti importi vengano posti a carico di taluno dei ricorrenti, evento, questo, ancora non verificatosi.<br />
Quanto ai motivi aggiunti notificati il 19.12.2002, essi investono non già provvedimenti, ma rapporti di sopralluogo redatti a cura di uffici regionali, rapporti di per sé non lesivi e censurabili a condizione che (e nei limiti in cui) sia ammissibile l’impugnativa del (o dei) provvedimenti principali cui essi, in ipotesi, accedano. Nessuno dei rapporti impugnati &#8211; che si limitano a constatare lo stato dei luoghi &#8211; può d’altro canto ritenersi lesivo nella parte in cui accenna al finanziamento delle opere, alle relative procedure, all’imputazione degli oneri ai proprietari delle aree.<br />
Quanto infine alle domande risarcitorie che si riconnettono non a ragioni di illegittimità delle ordinanze impugnate, ma ad eventi dannosi esclusivamente riconducibili alla condotta della società esecutrice dei lavori (esecuzione di opere in difformità dalle ordinanze; asporto e utilizzo di materiali in quantità maggiore di quella registrata dal direttore dei lavori), esse sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo, circoscritta a provvedimenti, atti o comportamenti della pubblica amministrazione.</i>”<br />
15.	La pronuncia del tribunale, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti contro le ordinanze sindacali, pur ampiamente motivata, non è condivisibile.<br />	<br />
16.	Va premesso, in punto di fatto, che è corretta la qualificazione degli atti compiuta dal giudice di primo grado. Gli atti sindacali impugnati costituiscono, indubbiamente, l’esercizio del potere di ordinanza attribuito al sindaco. Ciò, emerge, in modo inequivoco, dalle forme dell’atto e dalla struttura del procedimento seguito dall’amministrazione: tali aspetti indicano, con assoluta chiarezza, la effettiva natura giuridica dei provvedimenti adottati.<br />	<br />
17.	Gli appellanti affermano che, in concreto, difetterebbero alcuni dei requisiti oggettivi che legittimerebbero il ricorso al potere di ordinanza sindacale. Ma questa circostanza, se accertata, potrebbe condurre, semmai, all’annullamento dei provvedimenti, per difetto dei presupposti di fatto o per sviamento del potere dalla sua funzione tipica, senza incidere sulla diversa e preliminare questione della loro esatta qualificazione.<br />	<br />
18.	Dunque, una volta riconosciuto che si tratta effettivamente di ordinanze contingibili e urgenti sindacali, occorre stabilire se il ricorso per il loro annullamento sia correttamente proposto mediante la notifica dell’atto introduttivo del giudizio al solo comune, o se non sia indispensabile costituire tempestivamente il contraddittorio, a pena di inammissibilità, anche nei confronti dell’amministrazione statale, considerando che, per espressa previsione legislativa, il sindaco, all’atto dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, agisce quale “ufficiale del Governo”.<br />	<br />
19.	La Sezione è consapevole delle difficoltà teoriche generali, concernenti l’esatto inquadramento sistematico del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente. Le notevoli incertezze sostanziali sulla ricostruzione sul fondamento del potere e sui suoi limiti si riflettono, fra l’altro, sulla corretta individuazione delle parti pubbliche necessarie del giudizio proposto per l’annullamento delle ordinanze contingibili.<br />	<br />
20.	All’origine della tradizionale previsione normativa, secondo cui la funzione esercitata si collega alla qualifica di Ufficiale del Governo attribuita al Sindaco, si possono indicare due ragioni essenziali.<br />	<br />
21.	La prima, di carattere oggettivo e funzionale, intende stabilire una giustificazione razionale della profondità e ampiezza del potere di ordinanza, che (secondo una certa impostazione) può comportare anche deroghe all’ordinamento vigente. Si afferma, allora, che un potere di questo tipo, idoneo a superare precetti di rango legislativo e regolamentare (seppure nei rigorosi limiti tracciati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità), potrebbe essere ammesso dall’ordinamento solo se ricondotto alla categoria generale del “potere di Governo”, inteso, in senso lato, come cura degli interessi indifferibili ed essenziali della comunità.<br />	<br />
22.	La seconda ragione, di carattere strutturale e soggettivo, muove dalla antica idea secondo cui tutto il sistema delle autonomie locali troverebbe la propria base organizzativa unitaria nell’apparato statale, nel quadro complessivo dell’ordinamento giuridico. Il sindaco esercita poteri tipicamente riconducibili all’autonomia riconosciuta alla comunità territoriale, ma svolge anche compiti spettanti, in origine, allo Stato centrale.<br />	<br />
23.	L’avvento del “federalismo amministrativo”, prima, e della riforma costituzionale del Titolo Quinto, dopo, non avrebbero cancellato del tutto la rilevanza di questi due argomenti tradizionali. Infatti, il rafforzamento delle autonomie locali, si accompagnerebbe, pur sempre, all’affermazione dei principi di sussidiarietà verticale e di indispensabile garanzia dell’unità dell’ordinamento giuridico nazionale.<br />	<br />
24.	Senza approfondire ulteriormente le questioni riguardanti la natura sostanziale del potere di ordinanza sindacale nel contesto del nuovo assetto costituzionale, sembra ragionevole affermare, tuttavia, che il nuovo Titolo Quinto attenui notevolmente il rilievo soggettivo e strutturale della qualifica del sindaco quale “ufficiale del Governo”. Questa posizione assume, ormai, una rilevanza essenzialmente funzionale, riflettendosi anche sulla dibattuta questione della legittimazione soggettiva nei giudizi proposti per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente.<br />	<br />
25.	Va sottolineato, comunque, che l’orientamento nettamente prevalente del Consiglio di Stato (oltre che dei TAR), volto a riconoscere l’esclusiva legittimazione soggettiva del comune, si è basato su diversi argomenti logici e sistematici, elaborati in epoca anteriore alla riforma del Titolo Quinto e alla stessa prima riforma delle autonomie locali del 1990.<br />	<br />
26.	Si tratta, quindi, di ragioni che non solo resistono, ma addirittura risultano rafforzate dalla complessiva evoluzione normativa del sistema.<br />	<br />
27.	Si è esattamente rilevato che il fenomeno della imputazione degli effetti giuridici ad un soggetto pubblico diverso da quello che adotta un determinato provvedimento non implica affatto un’attrazione dell’autore dell’atto nella struttura soggettiva di una diversa amministrazione.<br />	<br />
28.	Il tribunale cita una pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato (a quanto risulta rimasta isolata), secondo cui il ricorso andrebbe notificato sia al comune che all’amministrazione statale competente nel settore interessato dal provvedimento (Cons. Stato, IV Sez., 13 dicembre 1999, n. 1844).<br />	<br />
29.	Ma è opportuno sottolineare che la decisione citata sembra riferirsi ad una ipotesi in cui era in discussione un’ordinanza destinata a spiegare effetti al di là del territorio comunale. Inoltre, in quella vicenda, la questione della legittimazione passiva era stata originata dalla richiesta dell’amministrazione statale, tempestivamente evocata in giudizio, di essere estromessa dalla lite.<br />	<br />
30.	Secondo l’indirizzo assolutamente dominante di questo Consiglio, comunque, in caso di impugnazione di un provvedimento contingibile e urgente, adottato dal Sindaco quale ufficiale di Governo, è escluso che il relativo ricorso, se proposto solo per l&#8217;annullamento di atti, debba essere notificato anche al Ministero dell&#8217;interno, mentre diversamente deve essere ritenuto nel caso di contemporanea o successiva azione risarcitoria, affinché lo Stato non venga chiamato a rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi.<br />	<br />
31.	Pertanto, deve ritenersi ammissibile il ricorso avverso ordinanze contingibili e urgenti nel caso in cui l&#8217;instaurazione del processo sia avvenuta con notifica al comune, in quanto, nel caso di adempimento di funzioni di ufficiale di governo da parte del sindaco, l&#8217;ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti di atti di un organo del comune, nel senso che il sindaco non diventa un organo di un&#8217;amministrazione dello Stato ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell&#8217;ente locale.<br />	<br />
Secondo questo indirizzo, la notificazione dell&#8217;impugnazione di atti adottati dall&#8217;amministrazione comunale deve essere effettuata al sindaco presso la sede del comune, anziché presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, poiché nemmeno l&#8217;esercizio da parte del sindaco , organo di vertice di un ente locale territoriale, di funzioni di Ufficiale di governo è sufficiente perché risultino applicabili le norme di cui al r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) e successive modificazioni, che attribuiscono all&#8217;Avvocatura dello Stato (ai sensi dell&#8217;art. 11, citato r.d., anche domiciliataria &#8220;ex lege&#8221;) la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali e di quelle ulteriori specificamente indicate da disposizioni di legge, tra le quali non rientra la figura del sindaco , nemmeno quale ufficiale di governo.<br />
32.	In particolare, il collegio ritiene di aderire all’orientamento (Consiglio Stato , sez. VI, 12 novembre 2003 , n. 7266), secondo cui la legittimazione passiva del comune vada affermata in base ai seguenti argomenti:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;art.1 del r.d. 30 ottobre 1933, n.1611 (modificato dall&#8217;art.1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e reso espressamente applicabile ai giudizi amministrativi dall&#8217;art.10, terzo comma, della l. 3 aprile 1979, n. 103) attribuisce all&#8217;Avvocatura dello Stat<br />
&#8211; quando il Sindaco, nell&#8217;adempimento delle sue funzioni, agisce quale ufficiale di governo, l&#8217;ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell&#8217;atto dell&#8217;organo del Comune, nel senso che il Sindaco non diventa un &#8221;<br />
&#8211; l&#8217;esigenza che la notifica del ricorso giurisdizionale abbia luogo nei confronti del Sindaco, presso la sede comunale, è coerente con le caratteristiche del procedimento amministrativo che si conclude con l&#8217;atto sindacale, che è istruito, redatto ed eme<br />
33.	La sentenza appellata, comunque, pone l’accento sulla circostanza che la giurisprudenza della Cassazione, a Sezioni Unite, è da tempo assestata sull’orientamento secondo cui lo Stato (e non il Comune) sia l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione risarcitoria proposta per il ristoro dei danni derivanti dall’esecuzione delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco.<br />	<br />
34.	L’argomento, pur cogliendo acutamente una possibile aporia dell’ordinamento, nella sua effettiva dinamica applicativa, non pare determinante per giustificare le conclusioni cui è pervenuto il tribunale.<br />	<br />
35.	In linea generale, la tesi della Cassazione continua a basarsi su una affermazione tralaticia, la quale non sembra tenere conto dei profondi mutamenti della disciplina degli enti locali, della loro più spiccata autonomia, dei nuovi principi costituzionali che definiscono il rapporto tra i diversi livelli di governo territoriale, del significato assunto dalla regola di sussidiarietà sancita dalla Costituzione.<br />	<br />
36.	Nessuna delle sentenze citate dalla pronuncia appellata si fa carico di verificare se la tesi tradizionale sia ancora compatibile con il nuovo sistema delle autonomie locali e con la riforma del Titolo Quinto.<br />	<br />
37.	È anche possibile convenire con il tribunale, secondo il quale potrebbe apparire contraddittorio riconoscere la legittimazione passiva dello Stato quando, in relazione ad una unitaria vicenda sostanziale, correlata alla lesione lamentata per effetto dell’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, si propone l’azione risarcitoria e la legittimazione passiva del comune quando si propone l’azione di annullamento. Ma dovendosi pervenire ad una soluzione unitaria del problema riguardante l’individuazione della parte necessaria del giudizio, sembrerebbe più corretto applicare il principio di accessorietà dell’azione risarcitoria: il soggetto passivo dell’azione risarcitoria andrebbe determinato all’esito della identificazione del soggetto passivo della domanda di annullamento.<br />	<br />
38.	A ben vedere, è proprio la tesi della legittimazione passiva dello Stato per l’azione risarcitoria a risultare poco persuasiva, mentre la teoria della legittimazione passiva del comune per l’azione di annullamento continua ad essere basata su argomenti convincenti e persuasivi.<br />	<br />
39.	Tuttavia, non si deve trascurare che i criteri di imputazione della responsabilità risarcitoria potrebbero anche risultare più complessi. Pertanto, non si potrebbe escludere, a priori, una responsabilità dello Stato per i danni cagionati dall’esercizio del potere di ordinanza sindacale, basata su un titolo diverso da quello dell’imputazione soggettiva dell’atto.<br />	<br />
40.	Peraltro, ai fini del presente giudizio, la questione non richiede ulteriori approfondimenti, dal momento che, in concreto, le parti interessate non hanno proposto alcuna domanda risarcitoria.<br />	<br />
41.	Ne deriva, quindi, che i ricorsi proposti contro le ordinanze sindacali impugnate in primo grado devono considerarsi ammissibili.<br />	<br />
42.	Di conseguenza, sono ammissibili anche i ricorsi contro gli atti relativi all’affidamento dei lavori attuativi di tali ordinanze, ma solo nei limiti in cui tali ricorsi fanno valere l’illegittimità derivata dei provvedimenti.<br />	<br />
43.	È quindi necessario esaminare, nel merito, le censure proposte dagli appellanti.<br />	<br />
44.	In primo luogo, sono infondate le censure con cui si lamenta l’incompetenza del sindaco. Infatti, in linea generale, le attribuzioni in materia di cave spettano alle Regioni. Ma questo non impedisce affatto al sindaco di adottare gli atti urgenti necessari per assicurare l’incolumità e la sicurezza pubblica, in presenza dei necessari presupposti oggettivi.<br />	<br />
45.	Prive di pregio sono anche le censure riguardanti le asserite violazioni procedimentali, dirette a garantire il contraddittorio e la partecipazione. Infatti, per le ordinanze contingibili sindacali, l’urgenza e l’indifferibilità è uno dei contrassegni tipici. Ne consegue, pertanto, che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
46.	Se poi fosse dimostrato, in concreto, che non sussistevano i richiesti presupposti dell’urgenza, i provvedimenti sindacali risulterebbero viziati per altre ragioni sostanziali, non riferibili alla lamentata violazione delle regole procedimentali.<br />	<br />
47.	Per le stesse ragioni, non è necessario garantire il rispetto del contraddittorio nelle fasi intermedie del procedimento, quali i sopralluoghi e gli altri accertamenti di fatto.<br />	<br />
48.	A tali considerazioni si deve aggiungere che la fitta corrispondenza intercorsa tra l’amministrazione e il Sig. Formenti potrebbe essere indice di una qualche forma di partecipazione dei soggetti interessati.<br />	<br />
49.	Gli appellanti, poi, sostengono che i provvedimenti sindacali sarebbero illegittimamente caratterizzati da una “stabilità” e definitività, ritenuta del tutto incompatibile con la nota di contingibilità che dovrebbe sempre contrassegnare le ordinanze sindacali di urgenza.<br />	<br />
50.	La censura è infondata. È vero, infatti, che le ordinanze contingibili non possono determinare un assetto stabile e definitivo della disciplina di una particolare situazione, provocando mutamenti del tutto irreversibili.<br />	<br />
51.	Ma questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi, solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia.<br />	<br />
52.	Nel caso di specie, infatti, il divieto di accesso all’area della “cava Formenti”, seppure non definito nel suo limite temporale, appare razionalmente collegato alla concreta situazione di pericolo accertata e non è idoneo a determinare effetti permanenti e irreversibili.<br />	<br />
53.	Con altri due, complessi, gruppi di censure, gli appellanti sostengono che non sussisterebbero i presupposti per l’adozione dei provvedimenti sindacali contestati e che, in ogni caso, essi non sarebbero congrui.<br />	<br />
54.	I motivi di gravame proposti riguardano, essenzialmente, la ricostruzione fattuale degli immobili interessati dai provvedimenti sindacali, nonché l’adeguatezza delle misure imposte dall’amministrazione comunale.<br />	<br />
55.	Il comune appellato, e anche la Regione, per la parte di propria competenza, contestano, a loro volta, le critiche proposte dagli interessati, richiamando la documentazione versata in atti che, a loro dire, giustificherebbe le determinazioni adottate.<br />	<br />
56.	Al riguardo, il collegio ritiene necessario acquisire i ulteriori elementi istruttori, considerando che nella materia dei ricorsi proposti contro le ordinanze contingibili ed urgenti, il giudice amministrativo è dotato di giurisdizione esclusiva e di merito.<br />	<br />
57.	A tale scopo, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia è incaricata di depositare presso la Segreteria di questa Sezione, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente decisione, una dettagliata e documentata relazione scritta (che tenga conto anche delle difese svolte dalle parti e della documentazione prodotta in giudizio dalle amministrazioni appellate), concernente:<br />	<br />
a)	la descrizione analitica dello stato dei luoghi interessati dai provvedimenti sindacali;<br />	<br />
b)	la individuazione di eventuali situazioni di pericoli per l’incolumità pubblica nelle aree indicate alla lettera a);<br />	<br />
c)	l’indicazione degli interventi disposti dall’amministrazione comunale e di quelli effettivamente eseguiti dall’impresa incaricata dal comune;<br />	<br />
d)	la descrizione di eventuali ulteriori misure ritenute necessarie per eliminare le situazioni di pericolo accertate.<br />	<br />
58.	Nell’espletamento delle operazioni, l’Agenzia dovrà avvisare le parti del giudizio, con un congruo anticipo, comunque, non inferiore ai cinque giorni e dovrà assicurare la partecipazione delle parti e dei loro eventuali consulenti tecnici, dando conto delle osservazioni e dei rilievi formulati.<br />	<br />
59.	Restano impregiudicate le ulteriori questioni di rito e di merito non esaminate dalla presente decisione.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
Il <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>, <i>Sezione Quinta</i>, riservata ogni ulteriore decisione sul merito e sulle spese, accoglie l&#8217;appello;<br />
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado;<br />
dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione;<br />
rinvia, per il prosieguo, all’udienza che sarà fissata con separato decreto presidenziale;<br />
<i>ordina</i> che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
<BR><br />
SERGIO SANTORO			&#8211; Presidente <br />	<br />
CESARE LAMBERTI			&#8211; Consigliere<BR><br />
CLAUDIO MARCHITIELLO		&#8211; Consigliere<br />	<br />
MARCO LIPARI			&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
MARZIO BRANCA			&#8211; Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/08/07<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4441</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4441/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4441/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4441</a></p>
<p>Pres. Allegretta , Est. Millemaggi Cogliani C. Romano ( Avv. G. Gabellone) c/ Comune di Tuglie ( Avv. E. Sticchi Damiani) sull&#8217;improcedibilità, ex art. 39, L. 724/1994, della domanda di condono edilizio, in caso di omesso versamento della seconda rata dell&#8217;oblazione Edilizia e urbanisitica – Condono edilizio – Oblazione &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-8-2007-n-4441/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.4441</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Allegretta  , <i> Est. </i>Millemaggi Cogliani<br /> C. Romano ( Avv. G. Gabellone) c/ Comune di Tuglie ( Avv. E. Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;improcedibilità, ex art. 39, L. 724/1994, della domanda di condono edilizio, in caso di omesso versamento della seconda rata dell&#8217;oblazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanisitica – Condono edilizio – Oblazione &#8211; Mancato versamento della seconda rata – Improcedibilità della domanda di condono ex art. 39 L. 724/1994 &#8211; Sussiste &#8211; Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con riguardo all’istanza di condono presentata ai sensi del Titolo IV della L. 47/1985, la mancata corresponsione della seconda rata dell’oblazione, nell’importo computato dallo stesso richiedente, determina, a norma dell’art. 39, co. 6, L. 724/1994, l’improcedibilità di detta istanza, indipendentemente dal mancato versamento delle somme richieste a conguaglio con la determinazione, in via definitiva, dell’importo dell’oblazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. REG.DEC. 4441/07<b>       <br />
</b>N. 6119 REG.RIC. <br />
ANNO 2005<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6119 del 2005,  proposto dal <br />
Sig. <b>Carmelo ROMANO</b>, nato a Matino il 16 luglio 1944,  in proprio e nella qualità di legale rappresentante, liquidatore della IMMOBILIARE RO.MI. di Romano Carmelo e C. s.n.c., con sede in Matino, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Gabellone del Foro di Lecce, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini n. 113, presso lo studio dell’Avv. Rosalba Grasso<b><br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di TUGLIE</b>, in persona del Sindaco in carica, Prof. Daniele Ria, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio BDL</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 3201/2004 del 27 maggio 2004, non notificata;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Tuglie (LE);<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Grasso in sostituzione dell’Avv. Gabellone e l’avv. Sticchi Damiani; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	1. Con sentenza n. 3201/2004, la Sezione staccata di Lecce del TAR della Puglia ha respinto ed in parte dichiarato irricevibile l’impugnazione proposta dall’attuale appellante (parte con il ricorso principale, parte con motivi aggiunti) per l’annullamento del bando d’asta per l’alienazione di fabbricati e terreni di proprietà comunale del 22.7.03, limitatamente alla parte in cui il Comune di Tuglie ha disposto l’alienazione dei fabbricati (lotti nn.1 e 2) facenti parte del Condominio RO.MI., siti nel Comune medesimo ed identificati nel relativo NCEU al foglio 1, part. 176, sub 28 e 29 nonché di ogni altro atto collegato, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: della deliberazione consiliare n. 21 del 15.5.03; della determinazione dirigenziale n. 721 R.G. &#8211; n. 294 R.S. del 22.7.03; e dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Tuglie del 22.1.83, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce il 22.6.84 al numero d’ordine generale 22049 e particolare 019160; della nota prot. n. 965/U.T. del 14.9.94, del Sindaco del Comune di Tuglie; ed infine del verbale di aggiudicazione del 29.8.03, limitatamente alla parte in cui è previsto che si sarebbe proceduto  all’aggiudicazione definitiva del fabbricato (lotto 1) in favore dei Sigg.ri Stefanelli Giuseppe e Mottura Cristina all’esito del presente giudizio.	<br />	<br />
Avverso l’anzidetta sentenza si grava il Sig. Carmelo Romano, nella qualità.<br />
L’appellante premette, in fatto che:<br />
&#8211; l’Immobiliare RO.MI. s.n.c., da lui rappresentata, era proprietaria di due appartamenti, realizzati in difformità dalla licenza edilizia, che, a sensi dell’art. 15, comma 3, legge 10/77, avevano costituito oggetto dell’ordinanza di acquisizione gratuita<br />
&#8211; il giudizio non era stato coltivato in quanto, entrata in vigore la legge n. 47/1985 l’Immobiliare aveva ritenuto di risolvere il problema mediante condono (istanza in data 25 ottobre 1985, previo pagamento della prima rata dell’oblazione); <br />
&#8211; sulla istanza la C.E.E. esprimeva parere favorevole in data 30 luglio 1987, mentre il Comune, definito l’ammontare dell’oblazione, ne sollecitava il pagamento soltanto con nota del 14 settembre 1994 (che l’appellante afferma non aver mai conosciuto), om<br />
&#8211; inopinatamente, pertanto, la società aveva avuto notizia della determinazione del Comune di alienare mediante pubblico incanto gli immobili in questione;<br />
&#8211; da qui, l’impugnazione avverso il bando e quant’altro, integrata da motivi aggiunti, di cui si discute. <br />
	In diritto, la sentenza appellata sarebbe viziata da falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della legge n. 47 del 1985 (I motivo); carenza ed illogicità della motivazione (II motivo); erronea declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti (III motivo); erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie e dei presupposti di fatto e di diritto (IV motivo); violazione dell’art. 92, II comma, c.p.c. (V motivo).<br />	<br />
	Erroneamente ed illegittimamente il giudice di primo grado ha  ritenuto che l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale del 22 gennaio 1983 abbia conservato inalterata la propria efficacia, per effetto della perenzione del ricorso proposto avverso la stessa dalla società, malgrado la presentazione della istanza di concessione, che, al contrario avrebbe privato di ogni effetto la misura sanzionatoria; altrettanto erroneamente sarebbe stata annessa natura provvedimentale definitiva alla nota sindacale del 14 settembre 1994 n. 965, alla quale, al contrario, doveva fare seguito un provvedimento definitivo, mai adottato (I motivo) D’altra parte, dal comportamento della società non è dato desumere alcuna rinuncia alla sanatoria, mentre, al contrario, il comportamento del Comune avrebbe ingenerato affidamento sulla sufficienza di quanto computato a titolo di oblazione, stante, fra l’altro, la comunicazione del parere favorevole e la mancata richiesta di integrazione delle somme dovute oltre il termine di trentasei mesi previsto dalla legge n. 68/1988 (art. 35 della L. n. 47/1985) (II motivo).<br />	<br />
	La sentenza sarebbe inoltre illegittima nella parte in cui, in assenza di prova sulla conoscenza tempestiva dell’atto, dichiara irricevile l’impugnazione della nota n. 965 del 14 settembre 1994, senza sospendere il giudizio nelle more della querela di falso avverso la relata, pendente davanti al Tribunale di Lecce (III motivo) nonché nel non avere considerato l’illegittimità in sé degli atti di disposizione posti in essere dal comune, con riferimento a beni che, a tutto concedere, apparterrebbero al patrimonio indisponibile dell’Ente. (IV motivo).<br />	<br />
	Infine, l’illegittimità della decisione per i motivi di cui sopra si rifletterebbe sul capo relativo alla condanna alle spese del giudizio che dovrebbero gravare, al contrario, sul Comune appellato. (V motivo).<br />	<br />
2. Costituitosi il Comune di Tuglie, per resistere all’appello, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007 e trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	1. L’appello è infondato.<br />	<br />
	2. Si verte in tema di condono edilizio a norma del capo IV della <u>L. 28 febbraio 1985, n. 47</u> .<br />	<br />
	La sentenza impugnata è nel senso che parte ricorrente sarebbe decaduta dal condono e da ciò sarebbe scaturita anche la persistente validità della acquisizione gratuita degli immobili abusivi al patrimonio del Comune, avvenuta con ordinanza trascritta alla Conservatoria dei registri immobiliari anteriormente alla entrata in vigore della legge e divenuta inoppugnabile a seguito della dichiarata perenzione del ricorso proposto dalla società interessata.<br />	<br />
	L’attuale appellante sostiene, al contrario, che la domanda di condono avrebbe sradicato in radice la misura sanzionatoria, facendola venir meno e che, d’altra parte il non concluso, (nei termini) procedimento di condono, avrebbe consolidato la sua posizione, quanto meno in forza dell’affidamento riposto a seguito della comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia.<br />	<br />
	Questa la tesi principale, dalla quale muovono poi le ulteriori censure, le quali poggiano sulla esattezza della questione principale da cui prendono corpo poi le ulteriori questioni, in ordine all’illegittimità dei poteri di disposizione esercitati dal Comune sugli immobili messi all’asta.<br />	<br />
	3. In punto di fatto, é fuori discussione che:<br />	<br />
&#8211; anteriormente alla entrata in vigore delle legge n. 47 del 1985 era stata adottata l’ordinanza n. 1 de 22 gennaio 1983 – vidimata dal Pretore di Lecce in data 25 gennaio 1983, trascritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari in data 22 giugno<br />
&#8211; sulla istanza di condono presentata dalla società ai sensi del titolo IV della citata legge n. 47 del 1985, venne corrisposta anticipatamente soltanto la prima rata, senza che mai la società abbia provveduto al saldo della oblazione sulla base degli imp<br />
 	4. Ciò premesso osserva la Sezione che, nei meccanismi previsti dall’art. 35 della legge in esame, obbligazioni del richiedente ed attività del comune sono separatamente cadenzati e si muovono, fino a un certo punto,  su binari paralleli in maniera tale che le conseguenze che vengono fatte discendere dalla inosservanza, da parte dell’Amministrazione, delle scadenze procedimentali, non sono svincolate dall’assolvimento, da parte dal richiedente, degli obblighi che la norma sul condono fa discendere direttamente dalla presentazione della domanda, come espressi nella formula secondo cui “<i>entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l&#8217;interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell&#8217;oblazione dovuta, pari ad un terzo dell&#8217;intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d&#8217;anno, la terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni</i>“.<br />	<br />
	Quali siano gli effetti che il legislatore fa discendere dal mancato versamento della 2^ rata, devono essere desunti, anche implicitamente, dalle norme successive che cadenzano il procedimento, e meglio ancora, più specificamente dall’art. 39 della successiva legge 23 dicembre 1994 n. 724, in forza della quale (omma 6) “<i>I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985 n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l&#8217;oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell&#8217;intero pagamento dell&#8217;oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all&#8217;art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47</i>” .<br />	<br />
	Orbene, indipendentemente dal problema  di quali siano, in linea generale, gli effetti della comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia e della osservanza dei termini nella definizione delle somme dovute a conguaglio o della mancata richiesta del conguagli nei termini prescritti, resta fermo, nel caso in esame, il dato di fatto che parte ricorrente non ha provveduto alla corresponsione della “<i>2^ rata</i>”, sull’oblazione da essa stessa computata con la domanda di condono, né nei termini stabiliti dall’art. 35 della legge n. 47 del 1985, né in quelli fissati dall’art. 39, comma 6,  della successiva legge n. 724 del 1994, il che rende improcedibile l’istanza di condono, a norma di quest’ultimo articolo, indipendentemente dal mancato versamento delle somme richieste a conguaglio con la determinazione, in via definitiva, dell’importo dell’oblazione, sulla cui notifica (nella persona del rappresentante legale della società) alla data del 17 agosto 1987, non vi è contestazione.<br />	<br />
	Invero, l’obbligo di versare le rate successive alla prima, discende direttamente dalla liquidazione effettuata con la domanda di condono (allorché il relativo importo, come nella specie, non è stato corrisposto in unica soluzione), e le somme “<i>a conguaglio</i>” sono costituite dalla differenza fra somma liquidata nella domanda e quella portata nell’atto di determinazione della oblazione definitiva, così che, nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che l’attuale appellante è decaduta dai benefici contemplati dal titolo IV della legge n. 47 del 1985, in virtù della improcedibilità della domanda, fissata per legge dall’art. 39 comma 6 della successiva legge del 1994, senza che all’uopo si richiedesse alcun provvedimento ulteriore (trattandosi di misura sanzionatoria fissata direttamente dalla legge), e senza che rilevi che l’Amministrazione abbia o meno richiesto il pagamento delle rate successive alla prima (nella specie la richiesta è insita nella determinazione notificata il 27 agosto 1987) o abbia incidenza alcuna, sulla improcedibilità, la nota sindacale del 1994, la cui mancata conoscenza non esplica, al riguardo, alcuna specifica influenza sulla perdita (ab origine).del beneficio.<br />	<br />
	5. Vista in questi termini la questione, l’art. 43 della legge n. 47 del 1985 (letto anche sulla base della norma interpretativa contenuta nell’art. 12 bis del D.L. n. 2 del 1988) non ha effetti sulla misura sanzionatoria dell’acquisizione gratuita degli appartamenti in contestazione al patrimonio del Comune (attuata con la trascrizione, anche se non appresi in possesso), in quando l’improcedebilità (sopravvenuta ex lege) della domanda di condono, per effetto del mancato versamento delle rate successive alla 1^, della oblazione (determinata dallo stesso richiedente), opera con effetti ex tunc, e rende definitiva l’acquisizione al patrimonio comunale, per effetto della inoppugnabilità conseguente alla declaratoria di perenzione della relativa impugnazione.<br />	<br />
	6. Prive di pregio sono, dunque, le censure che investono in radice gli atti di disposizione, sia per il profilo principale, stante la perdurante validità del provvedimento di acquisizione, sia per la mancanza di interesse qualificato dell’originaria proprietaria a far valere una censura (quella relativa alla decisione di mettere in vendita i beni acquisiti), che la vede, rispetto alla generalità degli amministrati, in posizione non differenziata,  a seguito della inoppugnabilità dell’ordinanza trascritta, che vede definitivamente e non può contestabilmente acquisiti al patrimonio dell’ente gli appartamenti in questione.<br />	<br />
Ciò senza contare che quand’anche originariamente indisponibili, l’ipotesi di utilità indiretta tramite alienazione non scalfisce la residualità dell’acquisizione rispetto alla demolizione e la possibilità di trarre dal bene acquisito una utilità publica indiretta mediante alienazione. <br />
  	6 Nel coacervo delle considerazioni che precedono, il complesso dei motivi di impugnazione deve essere respinto, in quanto fondato su censure in parte infondate ed in parte inammissibili per difetto di interesse, stante, si ripete, l’improcedibilità della istanza di condono (cui l’interessata ha fatto acquiescenza) e l’operatività della acquisizione, sulla quale non reagisce la successiva nota sindacale del 13 settembre 1994. Il relativo giudizio di impugnazione correttamente non è stato sospeso sulla base della querela di falso, sia pure sotto profili differenti da quelli che hanno determinato, secondo l’orientamento del giudice di primo grado, la declaratoria di irricevibilità.<br />	<br />
	Invero, come si è avuto modo di precisare, l’impugnazione della nota in questione, prima ancora che irricevibile è inammissibile, per mancanza di interesse una volta stabilita per legge l’improcedibilità della domanda (anteriore alla proposizione del giudizio), che rende superflua, nella economica del giudizio, la domanda di versamento integrativo delle somme dovute.<br />	<br />
	Ma ciò è detto soltanto per inciso, dal momento che l’inammissibilità in luogo della irricevibilità del gravave (introdotto con motivi aggiunti) non costituisce che un differente modo di atteggiarsi dell’ostacolo processuale, alla cui riforma, in appello, l’interessato non ha alcun interesse.<br />	<br />
	7. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello della società in epigrafe deve esse respinto. A carico della stessa sono liquidate in dispositivo le spese del presente grado di giudizio, assorbito, in questa sede, il motivo relativo alla condanna alle spese (V motivo) in primo grado, dal momento  che non ha da essere oggetto di revisione, in questa sede, la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.   Q.   M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;<br />	<br />
	Condanna l’attuale appellante, nella qualità, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in  <b>€ </b>3.000,00= oltre IVA e CPA, in favore del Comune di Tuglie (LE). <br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 30 gennaio 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Corrado     ALLEGRETTA	PRESIDENTE<br />	<br />
Chiarenza  MILLEMAGGI COGLIANI                       CONSIGLIERE EST.<br />
Aldo FERA	CONSIGLIERE<br />	<br />
Marco LIPARI	CONSIGLIERE<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/08/07</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.3068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-8-2007-n-3068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-8-2007-n-3068/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-8-2007-n-3068/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.3068</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore. Provincia di Brindisi (avv.ti G.P. Durano e L. Durano) c. Conferenza di servizi (n.c.), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche (n.c.), Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-8-2007-n-3068/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.3068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-8-2007-n-3068/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.3068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore.<br /> Provincia di Brindisi (avv.ti G.P. Durano e L. Durano) c.<br /> Conferenza di servizi (n.c.), <br /> Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato), <br /> Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche (n.c.),<br /> Ministero della Salute (Avv. Stato),<br /> Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato),<br /> Brindisi LNG s.p.a. (avv.ti E. Sticchi Damiani, A. Police e G.L. Rabitti</span></p>
<hr />
<p>in tema di conferenza di servizi promossa ai sensi dell&#8217;art.8, l. n.340 del 2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Natura – Modalità di semplificazione dell’azione amministrativa.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Provincia – Interessi nel procedimento – E’ titolare.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Regione – Dissenso – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Natura – Modalità di semplificazione dell’azione amministrativa.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Provincia – Interessi nel procedimento – E’ titolare.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Regione – Dissenso – Effetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>N.3068/2007<br />
Reg.Dec.</b><br />
<b>N.1772<br />
Reg.Ric.</b><br />
<b><br />
ANNO 2005	<br />	<br />
</b></p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per la Puglia<br />
Sezione Prima di Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli 	Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe	Componente<br />	<br />
Ettore Manca	Componente – relatore</p>
<p>ha pronunziato la seguente: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso <b>n. 1772/05</b> presentato dalla: <br />
&#8211;	la <b>Provincia di Brindisi</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Giampietro e Lorenzo Durano ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino, alla via Augusto Imperatore 16; <br />	<br />
&#8211;																																																																																													</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Conferenza di Servizi decisoria </b>tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 20.6.05, convocata con nota prot. n. 11714/Q.d.V./DI del 9.6.05, <i>ex</i> art. 14, comma 2, l. 241/90, in persona del l.r. <i>pro<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,</b> in persona del Ministro<i> pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche</b>, in persona del Direttore Generale<i> pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; il <b>Ministero della Salute,</b> in persona del Ministro<i> pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;<br />
&#8211; il <b>Ministero delle Attività Produttive,</b> ora <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del Ministro<i> pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>&#8211; <b>Brindisi LNG S.p.a.</b>, in persona del l.r. <i>pro tempore</i>,<i> </i>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Aristide Police e Gian Luca Rabitti ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del primo, alla via 95° Rgt. Fanteria 9; </p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>&#8211; <i>in parte qua </i>del verbale della Conferenza di servizi tenutasi a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 20.6.05, convocata con nota prot. n. 11714/Q.d.V./DI del 9.6.05, avente il seguente oggetto: “<i>Legge 426/98: Sito di interesse nazionale di Brindisi</i>”;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Brindisi LNG S.p.a. e dei Ministeri intimati.<br />
Visti gli atti della causa.<br />
Designato alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 il relatore dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Durano, Libertini per l’Avvocatura dello Stato, Sticchi Damiani e Matteo in sostituzione di Police e Rabitti. <br />
Osservato quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa, fra i quali la sentenza n. 4671/06 con la quale questa Sezione già, come dopo scriveremo, almeno in parte esaminava la vicenda in oggetto, risulta che:<br />
&#8211; il terminale di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (<I>GNL</I>) da ubicare nel porto di Brindisi veniva inserito nell’ambito delle infrastrutture strategiche con deliberazione CIPE n. 121 del 21.12.01, emanata ai sensi della legge 21.12.01, n.- esso, in specie localizzato in località Capo Bianco, doveva essere costituito, come da progetto, da un nuovo molo riservato al GNL per l’ormeggio di metaniere, da due serbatoi di stoccaggio fuori terra e dal sistema di vaporizzazione (<i>era inoltre pre<br />
&#8211; la realizzazione dell’impianto di rigassificazione comportava, inoltre, la preventiva esecuzione di opere portuali e, in particolare: <br />
a) della colmata in zona “Capo Bianco” (<i>consistente nel riempimento di una parte di mare con sedimenti dragati ed altro materiale</i>); <br />
b) del pontile nel porto esterno, zona “Capo Bianco”; <br />
c) di un molo di sotto flutto tra le isole Pedagne.<br />
1.1 Il relativo procedimento si svolgeva in applicazione dell’art. 8 della legge 24.11.00, n. 340, il quale prevede, all’esito dell’<i>iter</i> amministrativo, un unico atto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e delle opere annesse, consistente in un decreto del Ministro delle Attività Produttive emesso di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e d’intesa con la Regione interessata (“Art. 8: <i>Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia. <br />
1. L’uso o il riutilizzo di siti industriali per l’installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l’autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare. <br />
2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato svolge l’istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. <br />
3. Il soggetto richiedente l’autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell’ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti. <br />
4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico. <br />
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sensi dell’art. 14- quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 12 della presente legge</i>”).<br />
1.2 Nel caso in esame l’autorizzazione ministeriale veniva rilasciata con decreto del M.A.P. n. 17032 del 21.1.03, emanato, come già scritto, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e d’intesa con la Regione Puglia: tanto, previa acquisizione dei pareri favorevoli e dei nulla osta delle diverse  Amministrazioni competenti.<br />
1.3 Nell’ambito della procedura autorizzatoria, in specie, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio aveva rilasciato il n.o. di cui al comma 3 dell’art. 8 citato con nota prot. n. 12385/VIA del 14.11.02.<br />
1.4 Come evidenziato nella citata sentenza n. 4671/06, le cui motivazioni qui sostanzialmente si richiamano, nel nulla osta in questione si evidenziava che: <br />
&#8211; la realizzazione dell’impianto sarebbe ricaduta all’interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, ai sensi della legge 426/98, del D.M. 468/2001 nonché di un decreto di perimetrazione del Ministero datato 10.1.2000; <br />
&#8211; la bonifica dell’area “Capo Bianco” doveva essere effettuata secondo le modalità operative previste dal D.M. 471/99; <br />
&#8211; in una conferenza di servizi convocata dal Ministero dell’Ambiente il 3.10.2002 era stata approvata la prima fase del Piano di campionamento per la caratterizzazione dei sedimenti marini nella zona di “Capo Bianco”, Piano presentato dalla società intere<br />
1.5 Il Ministero dell’Ambiente, peraltro, nel ritenere non assoggettabili a V.I.A le opere portuali in argomento &#8211;<i>in quanto già incluse nel Piano regolatore portuale precedentemente autorizzato</i>-, subordinava la concessione del nulla osta al rispetto, in particolare, della prescrizione che l’eventuale utilizzo dei sedimenti dragati per la realizzazione della colmata avvenisse solo a valle delle attività previste dal Piano di caratterizzazione, una volta accertato il possibile riuso.<br />
1.6 Nel parallelo procedimento volto alla bonifica dell’area “Capo Bianco”, peraltro, il Ministero dell’Ambiente, con la conferenza di servizi decisoria datata 20.4.2004 &#8211;<i>la quale recepiva le conclusioni di una conferenza istruttoria del 30.3.2004</i>-, stabiliva che “<i>prima della realizzazione delle opere previste è necessario procedere alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica dei fondali interessati dalla contaminazione e quindi presentare il progetto preliminare di bonifica dell’area interessata</i>”. Inoltre, il progetto per la realizzazione della colmata trasmesso dalla società Brindisi LNG era ritenuto idoneo a contenere sedimenti marini provenienti da attività di dragaggio “<i>a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni formulate dalla conferenza dei servizi istruttoria del 30.3.2004 sopra riportate</i>”<i>.     <br />
</i>1.7 Il 4 giugno del 2004 la società Brindisi LNG trasmetteva dunque alla Provincia la documentazione relativa a “<i>interventi di messa in sicurezza di emergenza”.</i><br />
1.8 Il 15 luglio 2004 l’ente Provincia di Brindisi rappresentava al Ministero dell’Ambiente di avere ricevuto il predetto documento e di ritenere che il medesimo, in realtà, dovesse essere considerato un progetto di bonifica che esigeva, in quanto tale, prima della sua realizzazione, l’approvazione e autorizzazione del Ministero, ai sensi dell’art 15 del D.M. 471/99.<br />
1.9 Il 22 luglio 2004 la conferenza di servizi istruttoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente prendeva atto del documento trasmesso dalla Brindisi LNG relativo agli interventi di messa in sicurezza che si intendevano realizzare e raccomandava all’azienda <i>“che tutte le operazioni di raccolta e trasferimento dei materiali </i>(<i>sia dei sedimenti dragati che dell’acqua associata al fango di dragaggio</i>)<i> devono avvenire in modo da non comportare rilasci per l’ambiente circostante</i>”<i>.<br />
</i>1.10 Il successivo 22 settembre 2004 la conferenza di servizi decisoria svoltasi presso il Ministero dell’Ambiente deliberava di prendere atto della documentazione relativa agli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti in zona “Capo Bianco” trasmessa dalla società Brindisi LNG con nota n. MI 14 del 04.06.2004 &#8211;<i>ed acquisita dal Ministero al prot. n. 10119/QdV/DI del 10.06.2004</i>-, nonché della dichiarazione del rappresentante dell’azienda secondo la quale gli interventi in parola erano già stati ultimati e le loro risultanze erano contenute nel documento consegnato in data 22.07.2004 con nota prot. 132 del 21.07.2004 (<i>acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 13234/QdV/DI del 23.7.2004</i>).<br />
1.11 La ricorrente Provincia di Brindisi chiedeva dunque l’annullamento dei provvedimenti concernenti gli esiti delle due ultime conferenze di servizi passate in rassegna, deducendo i seguenti vizi:<br />
A)	<i>Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
B)	Violazione di legge (art. 17, commi 8 e 14, del D.lgs n. 22/97 e artt. 2, 7 e 15 ed allegato 3, del D.M. 471/99). Eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
</i>1.12 Con motivi aggiunti notificati il 22 febbraio 2005, la Provincia di Brindisi impugnava inoltre le ulteriori conferenze di servizi istruttoria e decisoria rispettivamente tenutesi il 16 dicembre e il 29 dicembre 2004. <br />
1.13 La prima conferenza di servizi veniva in specie censurata con riguardo al primo punto all’ordine del giorno: “<i>Relazione relativa agli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti &#8211; Area a mare in zona Capo Bianco</i>”; la seconda con riguardo alle argomentazioni di cui al secondo punto all’ordine del giorno, relativo “<i>alla presa d’atto degli interventi di messa in sicurezza di emergenza di un’area marina in zona Capo Bianco attuati dalla società GNL Brindisi</i>”.<br />
1.14 In particolare, nella conferenza di servizi del 16.12.2004, tenutasi presso l’Ufficio territoriale di Governo di Brindisi, si leggeva, al primo punto dell’ordine del giorno, che il rappresentante legale della società Brindisi LNG <i>“illustra i risultati delle attività di messa in sicurezza di emergenza </i>&#61531;…&#61533; <i>di cui la conferenza dei servizi decisoria del 22.09.2004 aveva preso atto. Tali attività hanno riguardato la rimozione dei sedimenti contaminati ed il loro invio a discarica</i>”<i>.</i><br />
Successivamente, si riferiva che “<i>i partecipanti alla conferenza prendono atto che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza posti in essere dalla società Brindisi LNG sono stati effettuati secondo il progetto di</i> “<i>messa in sicurezza di emergenza di un’area a mare in zona Capo Bianco di Brindisi</i>” &#61531;…&#61533; <i>e che i controlli effettuati dagli organi di controllo al termine delle operazioni di asportazione dei sedimenti hanno accertato valori di arsenico inferiori a quelli definiti da ICRAM per il sito di Brindisi</i>”.<br />
1.15 Nella conferenza di servizi qualificata come decisoria del 29.12.2004, al secondo punto dell’ordine del giorno, si richiamavano quindi gli esiti della conferenza di servizi istruttoria del 16.12.2004 e si sottolineava che le operazioni realizzate secondo quanto previsto nel progetto di messa in sicurezza di emergenza &#61531;…&#61533; di cui la conferenza di servizi decisoria del 22.09.2004 aveva preso atto, erano consistiti nella rimozione dei sedimenti contaminati e nel loro invio a discarica.       <i>       <br />
</i>1.16 I motivi aggiunti, oltre ad includere un profilo di illegittimità derivata delle conferenze di servizi del 16 e 29 dicembre 2004, ricalcavano in buona sostanza, per quanto riguarda gli aspetti di illegittimità autonoma, le medesime censure di illegittimità sviluppate nel contesto del ricorso introduttivo.   <br />
2.- A fronte dei fatti per come prima delineati, e delle censure svolte dall’ente locale appena richiamate, il T.a.r. respingeva infine il ricorso per le considerazioni che di seguito si riportano:<br />
&#8211; “<i>Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Brindisi si duole dell’acritico recepimento, operato in sede di  conferenza di servizi decisoria del 22.9.2004, delle conclusioni che il legale rappresentante della società Brindisi LNG ha trasmesso alLa censura riguarda proprio la ritenuta possibilità di equiparare –come mostra di fare la Brindisi LNG &#8211; interventi di messa in sicurezza di emergenza ad  operazioni di vera e propria bonifica, le quali avrebbero richiesto una preventiva autorizzazione ai sensi dell’art 15 del D.M. 471/99, nonché di considerare esaurita la procedura di bonifica in assenza della benché minima attività istruttoria sulla adeguatezza delle misure adottate.<br />
Ciò  sarebbe  tanto più grave se si considera che, in realtà, la Brindisi LNG ha effettuato interventi di messa in sicurezza emergenziale a valle di indagini tecniche parziali che hanno condotto alla disamina ed alla caratterizzazione, ad es. dei soli sedimenti marini, in luogo della complessiva valutazione del sito oggetto di ripristino ambientale, disattendendosi la procedura di bonifica e ripristino ambientale disciplinata dal DM 471/99 più volte evocato.<br />
E, ancora, a detta della ricorrente, la messa in sicurezza di emergenza, ben lungi dall’aver conseguito il risultato divisato dalle norme, ha fatto registrare conclusivamente concentrazioni di arsenico in alcuni campioni che dimostrerebbero, una volta di più, la sua non equiparabilità alla bonifica vera e propria.<br />
Anche sotto tale profilo, dunque, gli esiti della conferenza di servizi del 22.9.2004 sarebbero viziati da illegittimità.<br />
Con il secondo motivo di ricorso la Provincia ricorrente lamenta la violazione delle norme che disciplinano il procedimento di bonifica.<br />
In termini generali, la censura concerne il fatto che le misure adottate dalla società resistente, rappresentando nella sostanza un intervento di bonifica definitivo,  avrebbero dovuto essere precedute dal preventivo assenso del Ministero competente in ogni loro segmento (caratterizzazione, progetto preliminare di bonifica, progetto definitivo di bonifica).<br />
In definitiva la società Brindisi LNG avrebbe dovuto adottare effettivamente misure di emergenza per contenere il rilevato inquinamento per poi procedere egualmente a bonifica ambientale perché ciò avrebbe consentito finanche la verifica, dopo un periodo congruo di monitoraggio, del perseguimento degli obiettivi di bonifica che, invece, è stata disattesa.        <br />
La questione posta all’esame del Collegio concerne, dal punto di vista fattuale, la  realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di  emergenza preliminari alla esecuzione delle opere portuali  indispensabili alla installazione del rigassificatore all’interno del porto di Brindisi.<br />
Sul piano giuridico, si contendono il campo essenzialmente due tesi: quella –sostenuta dalla ricorrente Provincia di Brindisi- secondo la quale le misure di sicurezza emergenziali adottate dalla società Brindisi LNG, titolare della autorizzazione alla realizzazione dell’opera in argomento,   costituiscono solo la prima fase del procedimento di bonifica disciplinato dal D.M. 471/99, con la conseguente necessità di dare corso alle ulteriori scansioni procedimentali  previste  dalla normativa di settore; e quella, di segno opposto, e di natura sostanzialista, a dire della quale, invece, qualora le misure emergenziali abbiano prodotto un risultato apprezzabile sul terreno della eliminazione dei fattori di contaminazione di un sito, esse stesse possano qualificarsi come equipollenti ad una vera e propria bonifica, la cui necessità potrebbe pertanto escludersi.            <br />
A tal proposito, il Collegio ritiene necessario spendere alcune preliminari considerazioni sul procedimento culminato nella  emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione alla installazione e all’esercizio dell’impianto di rigassificazione del quale si discute.<br />
Il quadro normativo di riferimento è costituito, anzitutto, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la quale contiene la “Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.<br />
L’art. 1 del dettato normativo in questione afferma che </i>“<i>Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese. L’individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nel documento  di programmazione economico-finanziaria</i>”.<i><br />
Il Governo, peraltro, procede alla individuazione di cui sopra secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del paese.<br />
Altro aspetto saliente nell’esercizio della delega  è stabilito dal comma 2 del citato art. 1, a mente del  quale </i>“<i>Il governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti  individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale </i>&#61531;…&#61533;”.<br />
<i>All’attuazione della delega di cui sopra il Governo ha provveduto, tra l’altro, con il varo del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che dedica una apposita previsione alle infrastrutture strategiche nel  settore energetico </i>(<i>l’art 13</i>)<i>. <br />
Con successiva deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001 il CIPE ha incluso il terminale di rigassificazione fra le infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale, ai sensi, appunto, della legge 443/2001, tenendo conto, tra l’altro, di una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale inserisce tra le infrastrutture energetiche di interesse comune europeo la realizzazione di un terminale di GNL sulla costa adriatica meridionale.<br />
Il conseguente procedimento autorizzativo avviato in favore della società richiedente Brindisi LNG  ha seguito la corsia legislativa preferenziale contenuta nella legge di semplificazione 24.11.2000, n. 340, il cui art. 8, comma 3, prevede che il soggetto richiedente l’autorizzazione, contemporaneamente al progetto preliminare </i>“<i>presenta al Ministero dell’ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente</i>”<i>.<br />
Senonché, il progetto della Brindisi LNG ricade all’interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, ai sensi della legge 426/1998, la cui perimetrazione, individuata con decreto 10 gennaio 2000, comprende l’area sui cui andrà ad insistere la colmata di Capo Bianco.<br />
Ciò esige l’effettuazione di una bonifica da eseguire secondo le modalità operative previste dal D.M. 471/99.<br />
Da siffatto contesto normativo si evince che, in materia di insediamenti strategici di preminente interesse nazionale -tra i quali appunto, l’impianto di rigassificazione-, risulta preponderante l’ottica della semplificazione procedimentale, cioè la necessità di avvalersi di strumenti e di modalità operative che permettano la celere realizzazione degli impianti in discorso.<br />
In secondo luogo, deve pure ritenersi che la semplificazione procedimentale privilegiata dal legislatore possa finanche tradursi in uno snellimento delle procedure poste a tutela e a salvaguardia degli interessi ambientali, i quali, pur non cedevoli rispetto all’esigenza di realizzare impianti produttivi di capitale importanza per la modernizzazione del paese, sono sufficientemente tutelati –così ritiene il legislatore- con la sola presentazione di uno studio di impatto ambientale che ne sottolinei aspetti di criticità per l’ambiente.<br />
E’ del pari evidente che, in questa chiave di lettura, non è consentito un aggravio procedimentale che risulti non funzionale alla tutela effettiva di interessi confluiti nel complesso procedimento autorizzativo.<br />
Sono  dunque queste le coordinate interpretative della fattispecie concreta posta all’esame del Collegio, in cui si tratta di valutare se alla esecuzione di misure di sicurezza emergenziali  debba, come già detto, necessariamente seguire la procedura di bonifica ambientale disciplinata dal D.M. 471/99.<br />
La risposta non può che essere, per quanto osservato, nel caso specifico, negativa.<br />
Infatti, la tipologia di intervento emergenziale  messo in atto dalla società controinteressata si è tradotta nella elaborazione di un piano di caratterizzazione dei sedimenti marini resosi necessario per la ubicazione stessa delle opere di colmata in area Capo Bianco, nella stesura di un ulteriore caratterizzazione di dettaglio volta a circoscrivere l’area di intervento e nella conseguente asportazione di tutto il sedimento contaminato, fino allo strato roccioso, con riduzione della concentrazione di sostanze inquinanti entro limiti accettabili e validazione di tale esito da parte dell’ARPA Puglia &#8211; Dipartimento di Brindisi.<br />
Peraltro, i risultati delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza vengono compiutamente descritti nella relazione tecnica finale predisposta dalla Brindisi LNG, dalla cui lettura si evince che le complessive operazioni poste in essere sono risultate corrette sotto tutti i profili ambientali previsti in quanto: a) non hanno determinato rilasci incontrollati di sedimenti nell’ambiente marino; b) non hanno prodotto spargimento di materiale nella fase di caricamento sui mezzi per l’avvio allo smaltimento; c) non hanno determinato propagazione dell’inquinamento dal momento che l’acqua, aspirata con i sedimenti, drenata dai sacchi di raccolta e recuperata transitoriamente in cisterne a bordo, è risultata sempre esente da contaminazione di As, che avrebbe potuto eventualmente essere rilasciato dai sedimenti asportati.<br />
Aggiungasi che l’intervento di messa in sicurezza di emergenza, per le profondità di intervento realizzate, ha comportato lo scoprimento in tutta l’area interessata del sottostante strato di roccia, la qual cosa risulta confermata anche dai verbali di sopralluogo e constatazione della Provincia e dell’ARPA Dipartimento di Brindisi.<br />
Del resto, i risultati della attività emergenziale posta in essere dalla società Brindisi LNG sono conformi alla metodologia di indagine suggerita dall’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica Applicata al Mare </i>(<I>ICRAM</I>)<i>.<br />
L’analisi del relativo piano predisposto per la caratterizzazione delle aree del porto di Brindisi destinate al banchinamento conferma che l’obiettivo principale risulta conseguito, essendosi scongiurato il pericolo relativo alla sussistenza di sorgenti di inquinamento presenti sulla costa, non appropriatamente indagate e/o esplorate.<br />
Alla luce di questi risultati, deve ritenersi che possa trovare applicazione la norma di cui all’art. 2 del D.M. 471/99 per effetto della quale un sito si considera non inquinato o bonificato quando: a) siano state eliminate le fonti di  inquinamento o; b) le sostanze inquinanti non superino più i valori limite di accettabilità. <br />
L’aspetto centrale della questione risiede, in ogni caso, nella possibilità di ritenere che, indipendentemente dal nomen impiegato, gli interventi emergenziali di sicurezza ambientale possano produrre gli stessi effetti di una vera e propria bonifica alla quale, in ipotesi, vanno equiparati.<br />
Sotto tale profilo, occorre osservare che la bonifica è data dall’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento </i>(<i>art. 2, lettera e), del D.M. 471/99).<br />
Entro siffatto paradigma normativo si colloca l’insieme delle operazioni emergenziali poste in essere dalla società Brindisi LNG, i cui risultati, analiticamente descritti nella nota tecnica relativa alle attività di messa in sicurezza di emergenza, sono stati verificati e validati dall’ARPA, come già si è ricordato prima.<br />
Sotto tale profilo occorre osservare che la stessa  difesa dei ministeri coinvolti a vario titolo nel contesto del procedimento autorizzativo concernente la realizzazione del rigassificatore argomenta condivisibilmente nel senso di ritenere che, pur essendo vero che gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza non hanno, in linea di principio, carattere sostitutivo rispetto alla bonifica vera e propria, ciò deve assumersi solo quando le misure indifferibili richieste da situazioni di inquinamento ambientale di un sito non permettano di ridurre entro limiti di accettabilità </i>(<i>che si identificano nei valori tabellari</i>)<i> il fenomeno di inquinamento in atto, ovvero di circoscrivere adeguatamente le sorgenti di inquinamento.<br />
Quando, invece, le operazioni di messa in sicurezza emergenziale permettono di scongiurare il pericolo che sussistano fonti di inquinamento presenti nell’area interessata rimaste inesplorate, il risultato della equiparazione alla bonifica vera e propria è conforme alla disciplina di settore.<br />
Si è anche detto che quest’ultima appare la interpretazione più ragionevole anche in considerazione del divieto generale di aggravio del procedimento, sancito dall’art. 1, ultimo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241. <br />
Ovvia conseguenza di siffatta chiave interpretativa della materia appare la necessità di procedere -preliminarmente alla esecuzione delle opere portuali in esame- alla caratterizzazione dei soli  elementi ambientali -nella specie, i soli sedimenti marini- a rischio concreto e attuale di inquinamento, senza estendere la portata delle operazioni in modo tale da ricomprendervi qualunque matrice ambientale inclusa nel cd. modello concettuale di “sito”.<br />
L’insieme di queste ragioni milita a favore del respingimento delle censure sviluppate in sede di proposizione di motivi aggiunti, sostanzialmente identiche a quanto esposto dalla ricorrente Provincia nell’ambito dell’atto introduttivo del presente giudizio.<br />
Il ricorso va, conclusivamente, respinto</i>” (T.a.r. Lecce, I, 27.9.06, n. 4671, cit.).<br />
3.- Successivamente allo svolgimento delle Conferenze di Servizi del 22 luglio e 22 settembre 2004, nonché a quelle del 16 e 29 dicembre dello stesso anno, conferenze i cui esiti venivano, come appena scritto, censurati avanti a questo T.a.r. con il ricorso n. 2428/04 &#8211;<i>ed i motivi aggiunti del 22.2.05</i>-, respinto con la sentenza n. 4671/06 più volte citata, l’<i>iter</i> amministrativo proseguiva con i seguenti atti: <br />
&#8211; il 6.6.05 la Brindisi LNG comunicava l’avvio delle procedure rivolte alla ripetizione delle indagini di caratterizzazione dell’arenile a est del molo-canale ex Enichem e trasmetteva il piano di caratterizzazione relativo ad un tratto di arenile necessar<br />
&#8211; il giorno seguente la società presentava, a seguito delle osservazioni di Provincia e Comune di Brindisi, il documento di integrazione della relazione tecnica sui campioni di sedimento marino prelevati lungo l’area di riporto in località Capo Bianco com<br />
&#8211; dopo ulteriori osservazioni critiche degli enti locali si svolgeva, il 20.6.05, una nuova Conferenza di Servizi, la quale assumeva varie decisioni, e in specie:<br />
&#8211;	 in relazione al punto 2 dell’o.d.g. (“<i>Aree a mare in zona Capo Bianco</i>”), si prendeva atto della circostanza che gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati dalla LNG nell’area marina di Capo Bianco non evidenziavano valori di arsenico superiori a quelli di intervento stabiliti da ICRAM per il sito di Brindisi e, pertanto, disponeva la restituzione dell’area agli usi legittimi;<br />	<br />
&#8211;	 in relazione al punto 11 dell’o.d.g. (“<i>Area di riporto compresa tra quella destinata al terminal GNL e la nuova area POL</i>”), deliberava, ritenuto che i chiarimenti forniti da Brindisi LNG rispondessero sostanzialmente alle osservazioni di Provincia e Comune, di restituire agli usi legittimi anche l’area in parola;<br />	<br />
&#8211;	 in relazione al punto 12 dell’o.d.g. (“<i>Arenile</i>”), prendeva atto della nota con cui la società comunicava l’avvio delle procedure per dar seguito alla ripetizione delle indagini di caratterizzazione dell’arenile a est del molo canale ex Enichem, con prelievi ed analisi dei campioni sino a 7 metri di profondità.<br />	<br />
&#8211;	 in relazione al punto 13 dell’o.d.g. (“<i>Area di Passaggio</i>”), infine, la C.d.S. deliberava, sia pure a determinate condizioni, di approvare il Piano di Caratterizzazione relativo ad un tratto di arenile di estensione pari a 600 mq. per la costruzione di un passaggio verso l’area in concessione alla società Brindisi LNG.<br />	<br />
4.- Gli atti esiti della Conferenza del 20 giugno 2005 venivano quindi impugnati con il ricorso in esame, per i seguenti motivi:<br />
A)	<i>Illegittimità derivata </i>(<i>Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge. Contraddittorietà</i>)<i>.<br />	<br />
B)	Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà. Violazione di legge </i>(<i>art. 3, comma 1, l. 241/90</i>)<i>.<br />	<br />
C)	Violazione di legge. Incompetenza. Inosservanza dell’art. 14 quater l. 241/90.<br />	<br />
</i>5.- Tanto esposto, debbono anzitutto esaminarsi, e disattendersi, le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controinteressata.<br />
5.1 In ordine alla necessità della notifica dell’atto d’impugnazione anche all’ente regionale, in primo luogo, il Collegio rileva che la Conferenza di Servizi, anche dopo la legge 15 maggio 1997 n. 127 e il d.P.R. 24 novembre 2000 n. 340, non ha natura di organo collegiale ma costituisce una modalità di semplificazione dell’azione amministrativa, finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi, ossia di atti per la cui formazione è necessario il concorso di volontà di più amministrazioni: indipendentemente dalla sottoscrizione del relativo verbale, dunque, la deliberazione assunta, a maggioranza, peraltro come diremo secondo una procedura non conforme alle previsioni dell’art. 14 <i>quater</i> l. 241/90, non poteva essere imputata alla Regione dissenziente e, quindi, comportare la necessità di notificare anche ad essa il ricorso in oggetto. <br />
5.2 Il contenuto dell’atto impugnato, poi, per il suo carattere dichiaratamente deliberativo e decisorio, lo rendeva concretamente e direttamente lesivo, giustificandone dunque l’immediata impugnabilità.<br />
5.3 L’annullamento delle deliberazioni censurate, ancora, per gli effetti caducanti che può determinare su quelle successive, induce il Collegio a reputare sussistente l’interesse al ricorso indipendentemente dall’impugnazione di quest’ultime.<br />
5.4 In questa materia, infine, le pp.aa. sono titolari di poteri ampiamente discrezionali che, in disparte gli esiti delle precedenti conferenze di servizi, rendono non applicabile quanto al vizio di incompetenza di cui dopo si scriverà la previsione dell’art. 21 <i>octies</i> l. 241/90.<br />
6.- Esaminando, quindi, il merito del ricorso, ed in specie i rilievi di ordine procedurale formulati dalla Provincia di Brindisi &#8211;<i>ai quali deve attribuirsi carattere </i>“<i>assorbente</i>”<i>, richiamato invece quanto esposto con la sentenza n. 4671/06 in ordine alle censure di illegittimità derivata in primo luogo formulate dalla ricorrente, le quali vanno dunque respinte</i>-, in specie relativi alle modalità con le quali venivano assunte le deliberazioni prima indicate ai punti nn. 2, 11, 12 e 13, dell’o.d.g. &#8211;<i>oggetto, appunto, d’impugnazione</i>-, il Collegio rileva che: <br />
&#8211;	deve anzitutto ritenersi la Provincia legittimata a proporre tale ordine di censure, essendo portatrice di interessi, ad esempio in materia ambientale (<i>cfr. art. 19 t.u. 267/00</i>), direttamente coinvolti dal procedimento in parola, rispetto ai quali, quindi, va senza dubbio ammessa la possibilità di far valere ogni ipotesi di violazione di legge che abbia, come in questo caso, riflessi sulla loro gestione e/o tutela.<br />	<br />
&#8211;	la Conferenza di Servizi del 20 giugno 2005 assumeva le <i>decisioni </i>di cui si è fin qui scritto <i>solo </i>a maggioranza &#8211;<i>con i voti favorevoli dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Attività Produttive e della Salute</i>&#8211; e nonostante il dissenso espresso dall’Amministrazione Regionale.<br />	<br />
&#8211;	l’art. 14 <i>quater</i>, comma 3, della legge 241/90 invece, prevede, sul punto, che <<<i>Se il motivato dissenso è espresso</i> &#61531;in C.d.S., ndr&#61533; <i>da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni</i>: &#61531;…&#61533; <i>b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata </i>“<i>Conferenza Stato-regioni</i>”, <i>in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali </i>&#61531;…&#61533;>>.<br />	<br />
&#8211;	nel caso in esame, appunto, il dissenso proveniva da un’Amministrazione, la Regione Puglia, sicuramente titolare di competenze, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., in materia di salute e di governo del territorio, e determinava, dunque, la necessità di rimettere la decisione alla Conferenza Stato <i>&#8211;</i>Regioni. <br />	<br />
&#8211;	l’applicabilità degli ordinari meccanismi decisionali previsti, per il caso di contrasto Stato – Regioni all’interno della C.d.S., dall’art. 14 <i>quater</i> l. 241/90, d’altronde, non risultava esclusa dalla normativa di settore all’epoca vigente &#8211;<i>richiamata peraltro dalla stessa controinteressata</i>-, la quale, oltre a menzionare la legge sul procedimento amministrativo, prescriveva espressamente, quanto all’autorizzazione del progetto d’intervento sul sito inquinato, l’intesa fra i Ministeri competenti e la Regione territorialmente competente, così ulteriormente rafforzando l’<i>idea</i> di un concreto coinvolgimento della stessa in sede deliberativa, coinvolgimento tale da rendere necessario, nel caso di disaccordo, il ricorso alla Conferenza Stato – Regioni.   <br />	<br />
&#8211;	attesa dunque la necessità, in questa materia, di letture del <i>sistema</i> normativo che siano le più rispettose delle attribuzioni delle diverse Autorità interessate, e, nello specifico e soprattutto, di quelle riconducibili agli enti territoriali in quanto esponenziali degli interessi complessivi delle comunità locali, deve dunque ritenersi che, in assenza di una chiara deroga al meccanismo decisionale fissato dalla legge generale sul procedimento amministrativo, quest’ultima fosse sul punto ordinariamente applicabile, sicchè, ai sensi dell’art. 14 <i>quater</i> citato, la decisione andava, nel caso in esame, rimessa alla Conferenza: in questi termini il ricorso è dunque fondato e merita di essere accolto.<br />	<br />
7.- Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate, per compensare fra le parte le spese di questo giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1772/05 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, all’udienza del 4 aprile 2007.<br />
Aldo Ravalli &#8211; Presidente<br />
Ettore Manca – Relatore<br />
    Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 13 Agosto 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-8-2007-n-3068/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.3068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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