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	<title>13/7/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/7/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.701/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-13-7-2017-n-701-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-13-7-2017-n-701-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.701/15</a></p>
<p>Pres. e rel. E. Juhász . Causa C-701/15 Non è contraria alle Direttive 2004/17/CE sulle procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto la normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l&#8217;assegnazione di spazi aeroportuali 1. Contratti della p.a. – Trasporti – Sfruttamento di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-13-7-2017-n-701-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.701/15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e rel. E. Juhász . Causa C-701/15</span></p>
<hr />
<p>Non è contraria alle Direttive 2004/17/CE sulle procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto la normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l&#8217;assegnazione di spazi aeroportuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della p.a. – Trasporti – Sfruttamento di area geografica per la messa a disposizione di aeroporti – Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi aeroportuali &#8211; Contrasto &#8211; Non sussiste.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. L’articolo 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all’assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell’aeroporto.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)<br />
13 luglio 2017 (*)<br />
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Trasporti – Nozione di “sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei” – Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi aeroportuali»<br />
Nella causa C 701/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con decisione del 4 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2015, nel procedimento<br />
Malpensa Logistica Europa SpA<br />
contro<br />
Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA),<br />
nei confronti di:<br />
Beta-Trans SpA,<br />
LA CORTE (Nona Sezione),<br />
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,<br />
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona<br />
cancelliere: R. Schiano, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2017,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Malpensa Logistica Europa SpA, da G. Greppi, P. Ferraris, G. Razeto e A. Bazzi, avvocati;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA), da R. Bertani, E. Raffaelli e A. Pavan, avvocati;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Beta Trans SpA, da C. Mele e M. Giordano, avvocati;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da C. Zadra, W. Mölls e A. Tokár, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2017,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Malpensa Logistica Europa SpA e la Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA) (in prosieguo: la «SEA»), gestore dell’aeroporto di Milano Malpensa (Italia), relativamente all’assegnazione, senza previa procedura di gara, di spazi aeroportuali per la fornitura di servizi di assistenza a terra nel suddetto aeroporto.<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;Diritto dell’Unione<br />
&nbsp;Direttiva 96/67<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU 1996, L 272, pag. 36), si applica, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, «a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale secondo i criteri seguenti».<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 6 della predetta direttiva, intitolato «Assistenza ai terzi», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri adottano le misure necessarie (…) per garantire ai prestatori di servizi il libero accesso al mercato della prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.<br />
(&#8230;)<br />
2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;assistenza bagagli,<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;assistenza operazioni in pista,<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;assistenza carburante e olio,<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo che in partenza o in transito, il trattamento fisico delle merci e della posta tra l’aerostazione e l’aereo.<br />
In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio».<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 9 di detta direttiva, dal titolo «Deroghe», prevede al suo paragrafo 1 quanto segue:<br />
«Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, risulti impossibile un’apertura del mercato e/o l’effettuazione dell’autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;di limitare il numero di prestatori (&#8230;)».<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 11 della medesima direttiva, rubricato «Selezione dei prestatori di servizi», al paragrafo 1 così dispone:<br />
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o all’articolo 9. (&#8230;)».<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il successivo articolo 16, intitolato «Accesso agli impianti», prevede, al paragrafo 2:<br />
«Gli spazi disponibili per l’assistenza a terra nell’aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l’autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all’esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori».<br />
&nbsp;Direttiva 2004/17<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 1 della direttiva 2004/17, dal titolo «Definizioni», dispone che:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.<br />
2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli “appalti di forniture, di lavori e di servizi” sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.<br />
(&#8230;)<br />
d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli “appalti di servizi” sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato XVII.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;(&#8230;)<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo».<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Enti aggiudicatori», al paragrafo 2, lettera a), così prevede:<br />
«La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7».<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 7 della direttiva in parola, recante il titolo «Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti», è così formulato:<br />
«La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:<br />
(&#8230;)<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali».<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 18 della medesima direttiva, intitolato «Concessioni di lavori e di servizi», prevede quanto segue:<br />
«La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attività».<br />
&nbsp;Diritto italiano<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 96/67 è stata trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18 – Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GURI n. 28, del 4 febbraio 1999; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 18/1999»). Gli articoli 4 e 11 del menzionato decreto legislativo traspongono, rispettivamente, gli articoli 16 e 11 della direttiva 96/67.<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 4 del decreto legislativo n. 18/1999 sancisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra per tutti i prestatori, sulla base dei criteri previsti all’articolo 13 del medesimo decreto legislativo, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell’anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci. L’articolo 4, paragrafo 2, del decreto legislativo in parola prevede la possibilità per l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) di limitare il numero dei prestatori per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile, e limitazioni all’accesso al mercato sono parimenti stabilite all’articolo 12 del menzionato decreto legislativo.<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 11 del decreto legislativo n. 18/1999 prevede che sia bandita una gara d’appalto aperta a tutti i prestatori interessati, unicamente per l’individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso è sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga.<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 2004/17 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dagli articoli 207 e seguenti del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GURI n. 100, del 2 maggio 2006). L’articolo 213 del menzionato decreto legislativo ha trasposto l’articolo 7 della direttiva 2004/17.<br />
&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In qualità di ente gestore dell’aeroporto di Milano Malpensa, la SEA ha assegnato alla Beta Trans SpA un hangar di tale aeroporto con una superficie di circa 1 000 m2, per l’esercizio di servizi di assistenza a terra.<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con ricorso depositato il 18 aprile 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), la Malpensa Logistica Europa, società concessionaria di spazi aeroportuali per l’esercizio dell’attività di movimentazione di merci a terra presso l’aeroporto di Milano Malpensa, ha chiesto la sospensione e l’annullamento dell’atto in forza del quale era avvenuta l’assegnazione in discussione.<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo la Malpensa Logistica Europa, tale atto sarebbe viziato da illegittimità, poiché è stato adottato in assenza di una previa gara pubblica. Detta società ha fatto più specificamente valere di avere a disposizione spazi insufficienti, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, per l’esercizio della propria attività di movimentazione. Essa si sarebbe quindi trovata nella medesima situazione di aspettativa della Beta-Trans rispetto ai nuovi spazi da assegnare e la decisione con cui la SEA ha attribuito direttamente, senza procedura ad evidenza pubblica, alla Beta-Trans l’area in discussione, precedentemente destinata ad hangar, l’avrebbe danneggiata.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La SEA e la Beta-Trans hanno sostenuto, dinanzi al giudice del rinvio, che lo spazio controverso era stato messo a disposizione della Beta-Trans solo in via del tutto temporanea, al fine di consentirle, in quanto nuovo operatore, di cominciare a svolgere la propria attività di prestazione di servizi di assistenza a terra delle merci presso l’aeroporto di Milano Malpensa, in attesa che terminassero i lavori di sistemazione degli spazi assegnati alla Beta-Trans, a seguito di un’apposita procedura ad evidenza pubblica cui aveva partecipato anche la Malpensa Logistica Europa. Peraltro, secondo la SEA e la Beta-Trans, la Malpensa Logistica Europa aveva già a disposizione spazi destinati a magazzino, per una superficie di circa 18 000 m2, oltre a due spazi coperti di, rispettivamente, 2 700 e 3 227 m2, per lo stazionamento temporaneo delle merci al riparo dalle intemperie.<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio rileva che due discipline normative nazionali che traspongono, rispettivamente, la direttiva 2004/17 e la direttiva 96/67 sembrerebbero astrattamente applicabili alla fattispecie.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quanto all’applicabilità della direttiva 2004/17, detto giudice è dell’avviso che la SEA, in quanto gestore dell’aeroporto di Milano Malpensa, sia un ente aggiudicatore tenuto all’osservanza della disciplina degli appalti pubblici nei settori speciali. Inoltre, l’attività della SEA rientrerebbe nella categoria delle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei, in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2004/17. Detto giudice menziona che, ai sensi della giurisprudenza nazionale, qualsiasi ipotesi di sfruttamento di spazi (aree geografiche) aeroportuali, quindi anche interni, in connessione con le attività ordinariamente svolte dai vettori aerei, rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina sui settori speciali.<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio ne deduce che anche i servizi di assistenza a terra negli aeroporti, connessi allo sfruttamento degli spazi geografici, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in parola.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nondimeno, secondo detto giudice, l’applicabilità della direttiva 2004/17 potrebbe essere in conflitto con le disposizioni specifiche del decreto legislativo n. 18/1999 che traspone la direttiva 96/67. Sulla base della suddetta disciplina, infatti, l’obbligo della previa selezione pubblica si applicherebbe soltanto per l’individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso è sottoposto a limitazioni o a deroghe.<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio precisa, a tale riguardo, che, secondo le informazioni di cui dispone, non sarebbero attualmente in vigore delle limitazioni o deroghe di siffatto genere con riferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Di conseguenza, a parere del giudice in parola, occorre ammettere l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 18/1999, che stabilisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra dei prestatori di servizi, senza previa selezione pubblica, a condizione che la ripartizione degli spazi disponibili nell’aeroporto tra i vari prestatori di servizi e i vari utenti che praticano l’autoassistenza «nella misura necessaria all’esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori», come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/67.<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se l’articolo 7 della direttiva [2004/17], nell’assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici comunitari le attività di sfruttamento di un’area geografica ai fini di messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei, così come individuate dalla giurisprudenza nazionale richiamata ai paragrafi 6.4 e 6.5 [della presente domanda di pronuncia pregiudiziale], osti ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 4 e 11 del [decreto legislativo] n. 18/1999, che non prevede una previa selezione pubblica per ogni ipotesi di assegnazione, anche temporanea, di spazi a ciò destinati».<br />
&nbsp;Sulla questione pregiudiziale<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2004/17 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara d’appalto pubblica per ogni ipotesi di assegnazione, anche temporanea, di spazi destinati all’assistenza aeroportuale a terra.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2004/17, fra le attività cui la menzionata direttiva si applica figurano le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei.<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre nondimeno esaminare la questione se il contratto relativo alla messa a disposizione dello spazio aeroportuale in discussione nel procedimento principale possa rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, come fatto osservare in particolare dalla Commissione europea, il contratto in discussione nel procedimento principale, quale illustrato dal giudice del rinvio, non può essere qualificato come «appalto di servizi», dal momento che l’ente gestore dell’aeroporto di Milano Malpensa non ha acquisito un servizio fornito dal prestatore in cambio di un corrispettivo.<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Non risulta inoltre necessario prendere in esame la questione se detto contratto possa essere qualificato come «concessione», giacché, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2004/17, le concessioni di servizi relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione della direttiva in parola.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Di conseguenza, in considerazione degli elementi forniti dal giudice del rinvio, non appare che l’assegnazione in discussione nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17.<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per contro un ente gestore di un aeroporto, come la SEA, è soggetto alle disposizioni della direttiva 96/67.<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/67 risulta che l’ente gestore interessato è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla disposizione medesima, secondo cui gli spazi disponibili per l’assistenza a terra nell’aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l’autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all’esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, senza che, tuttavia, per l’ente in parola sussista l’obbligo di procedere all’organizzazione di una previa procedura di gara.<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, sono state soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente.<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2004/17 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all’assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell’aeroporto.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:<br />
L’articolo 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all’assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell’aeroporto.</p>
<p>Juhász Vajda Jürimäe<br />
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2017.<br />
Il cancelliere &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il presidente della Nona Sezione<br />
A. Calot Escobar &nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-13-7-2017-n-701-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.701/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2017 n.3574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Savo Amodio/ Est. Martino Sul rilievo dell&#8217; illecito concorrenziale in termini di grave errore professionale ex art. 38, co, 1 lett. f D.Lgs. 163/2006 e sulla necessità di valutare a tal fine anche le misure di self cleaning adottate Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Sanzione per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio/ Est. Martino</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo dell&#8217; illecito concorrenziale in termini di grave errore professionale ex art. 38, co, 1 lett. f D.Lgs. 163/2006 e sulla necessità di valutare a tal fine anche le misure di self cleaning adottate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Sanzione per illecito antitrust &#8211; Esclusione &nbsp;&#8211; Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) – Presupposti &#8211; Motivata valutazione &#8211; Necessità &#8211; Misure di self cleaning &#8211; Rilevanza</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nella nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale”, quale delineata dall’art. 38, comma 1, lett) f) del d.lgs. n. 163/2006, rientra a buon diritto, anche la commissione di illeciti concorrenziali, accertati dalla competente Autorità, posto che la normativa antitrust è espressione degli stessi principi ispiratori delle disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di affidamento delle pubbliche commesse; né la disposizione in esame, diversamente da quella relativa alla distinta fattispecie delle “grave negligenza o inadempimento”, risulta limitata alla specifica fase dell’esecuzione della prestazione contrattuale, trattandosi, in sostanza, di una formula di chiusura, in ordine alla quale può rilevare anche la violazione di regole deontologiche e, più in un generale, della cornice legale in cui gli imprenditori debbono operare. Tuttavia, ai fini della “motivata valutazione” richiesta dal previgente codice dei contratti, la stazione appaltante deve &nbsp;avere riguardo al principio di proporzionalità e quindi adeguatamente soppesare la gravità dell’illecito ascritto all’impresa in rapporto alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all&#8217;oggetto e alle caratteristiche dell&#8217;appalto. A tal fine, anche prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, non possono essere considerate irrilevanti eventuali misure di “self cleaning” adottate dall’impresa incorsa nell’infortunio professionale, in particolare in quanto volte ad adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi, in quanto tale condotta “riparatoria” denota la capacità dell’impresa di ricostituire la propria integrità professionale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Pubblicato il 13/07/2017</p>
<p style="text-align: right;">N. 03574/2017 REG.PROV.CAU.</p>
<p style="text-align: right;">N. 06197/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6197 del 2017, proposto da:</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">Manutencoop Facility Management S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, prof. Andrea Zoppini, Marco Martinelli, Giorgio Vercillo, Carmine Pepe, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners, in Roma Via delle Quattro Fontane, 20</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Consip, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;<br />
Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di esclusione di MFM ex art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06 (“Codice”) dalla gara a procedura aperta “per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili ad uso caserma per le pubbliche amministrazioni” (la “Gara Caserme” o “Gara”) comunicato con nota prot. n. 15450 del 16/6/17, ex art. 79, c. 5 lett. b) Codice (il “Provvedimento di Esclusione” o l&#8217;“Esclusione”);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi, ove occorrer possa (i) la Delibera dell&#8217;ANAC n. 296 del 29/3/17 (il “Parere ANAC”), (ii) l&#8217;art. 6 del Disciplinare della gara indetta da Consip per la pulizia degli istituti scolastici con bando dell&#8217;11/7/12 (la “Gara Scuole”); (iii) il provvedimento di escussione della cauzione, medio tempore eventualmente adottato, ancorché non conosciuto, (iv) la nota 16173 del 23/6/17 recante la comunicazione all&#8217;ANAC ai sensi dell&#8217;art. 8, lett. r) ed s), del d.P.R. n. 207/10 per l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario Informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anac &#8211; Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore alla camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. Silvia Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi gli avvocati, di cui al verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">Considerato che nella nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale”, quale delineata dall’art. 38, comma 1, lett) f) del d.lgs. n. 163/2006, rientra(va) a buon diritto, anche la commissione di illeciti concorrenziali, accertati dalla competente Autorità, posto che la normativa&nbsp;<i>antitrust</i>&nbsp;è espressione degli stessi principi ispiratori delle disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di affidamento delle pubbliche commesse; né la disposizione in esame, diversamente da quella relativa alla distinta fattispecie delle “grave negligenza o inadempimento”, risulta limitata alla specifica fase dell’esecuzione della prestazione contrattuale, trattandosi, in sostanza, di una formula di chiusura, in ordine alla quale può rilevare anche la violazione di regole deontologiche e, più in un generale, della cornice legale in cui gli imprenditori debbono operare;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato tuttavia che, ai fini della “motivata valutazione” richiesta dal previgente codice dei contratti, la stazione appaltante deve (doveva) avere riguardo al principio di proporzionalità (cfr., ad esempio Corte giustizia UE, sez. IV, 14/12/2016, n. 171) e quindi adeguatamente soppesare la gravità dell’illecito ascritto all’impresa in rapporto alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all&#8217;oggetto e alle caratteristiche dell&#8217;appalto (cfr.&nbsp;<i>ex plurimis</i>&nbsp;Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2017, n. 1)</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, a tal fine, anche prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, non potevano essere considerate irrilevanti eventuali misure di “<i>self cleaning</i>” adottate dall’impresa incorsa nell’infortunio professionale, in particolare in quanto volte ad adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (cfr., sul punto, le Linee guida ANAC n. 6 del 6.11.2016), in quanto tale condotta “riparatoria” denota la capacità dell’impresa di ricostituire la propria integrità professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, nel caso di specie, Consip non ha effettuato alcuna valutazione, in concreto, in ordine alle caratteristiche dell’illecito concorrenziale sanzionato dall’AGCM, con particolare riguardo alla rimodulazione ad opera del giudice amministrativo della sanzione inflitta e ai rimedi strutturali che la società afferma di avere, nel frattempo, adottato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta, infine, la gravità del pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati i quali comportano la sostanziale estromissione di MFM da una rilevante quota del mercato degli appalti pubblici, nel settore di interesse, considerato il carattere nazionale della gara “Caserme” nonché la circostanza che, analoga decisione, è stata assunta in relazione alla gara “Sanità” svolta da Consip, sempre a livello nazionale, nello stesso arco temporale;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare, e, per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 25 ottobre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p>Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p>Roberto Proietti, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Silvia Martino</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Antonino Savo Amodio</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</a></p>
<p>Pres. M. Ileši&#269;/ Rel. C. Toader Sulla compatibilità con l’ art. 47 della direttiva 2004/18/CE di una esclusione fondata sulla mancata presentazione, a dimostrazione della capacità economico &#8211; finanziaria, degli impegni di istituti bancari a concedere crediti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto 1. Comunità europea – Appalti pubblici – Interpretazione art. 47</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileši&#269;/ Rel. C. Toader</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità con l’ art. 47 della direttiva 2004/18/CE di una esclusione fondata sulla mancata presentazione, a dimostrazione della capacità economico &#8211; finanziaria, degli impegni di istituti bancari a concedere crediti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Appalti pubblici – Interpretazione art. 47 della direttiva 2004/18/CE – Concessione credito istituto bancario – Esclusione gara – Compatibilità con il diritto UE&nbsp;</p>
<p>2. Comunità europea – Appalti pubblici – Interpretazione art. 47 della direttiva 2004/18/CE – Dichiarazione&nbsp; istituto bancario – Concessione credito – Per dimostrare la capacità economica economica e finanziaria &#8211; Mezzi alternativi di prova &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 47, par. 1, lett. a), e par. 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.</p>
<p>2.&nbsp;L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondato motivo», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
13 luglio 2017 (*)</div>
<div style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 – Capacità economica e finanziaria dell’offerente – Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE – Ricorso giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di aggiudicazione di appalti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo»<br />
Nella causa C&#8209;76/16,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 28 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria l’11 febbraio 2016, nel procedimento<br />
Ingsteel spol. s r. o.,<br />
Metrostav a.s.<br />
contro<br />
Úrad pre verejné obstarávanie,<br />
con l’intervento di:<br />
Slovenský futbalový zväz,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da A. Tokár, in qualità di agente,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2017,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<div style="text-align: justify;">1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafi 3 e da 6 a 8, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Ingsteel spol. s r. o. e la Metrostav a.s. (in prosieguo, congiuntamente: l’«offerente escluso») e, dall’altro, l’Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici, Slovacchia) relativamente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico indetta dalla Slovenský futbalový zväz (Federazione calcistica slovacca; in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice»).<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;Diritto dell’Unione<br />
&nbsp;La direttiva 2004/18<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;In base all’articolo 91 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 (GU 2014, L 94, pag. 65), la direttiva 2004/18 è stata abrogata con effetto dal 18 aprile 2016. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale è esaminato alla luce della direttiva 2004/18 nella versione in vigore prima di tale abrogazione.<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il considerando 39 della direttiva 2004/18 è formulato come segue:<br />
«La verifica dell’idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall’avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell’appalto».<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 44 della direttiva 2004/18, intitolato «Accertamento dell’idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione», al suo paragrafo 2 così disponeva:<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.<br />
La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto.<br />
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara».<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 47 di tale direttiva, intitolato «Capacità economica e finanziaria»:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;<br />
(&#8230;)<br />
4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.<br />
5. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice».<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 48 di tale direttiva disciplinava i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali degli operatori economici.<br />
&nbsp;Le direttive 89/665 e 2007/66<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il considerando 36 della direttiva 2007/66 così recita:<br />
«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta (…). La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all’articolo 47, primo e secondo comma, di detta Carta».<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso» dispone quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva [2004/18], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli [da 10 a 18] di tale direttiva.<br />
(&#8230;)<br />
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.<br />
(&#8230;)<br />
5. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.<br />
(&#8230;)<br />
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta».<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Requisiti per le procedure di ricorso», dispone quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.<br />
2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.<br />
4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.<br />
(&#8230;)<br />
6. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.<br />
7. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.<br />
Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.<br />
8. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.<br />
9. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’organo di ricorso.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Il diritto slovacco<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della legge n. 25/2006 sugli appalti pubblici, nella versione applicabile al procedimento principale:<br />
«Ai fini dell’aggiudicazione di appalti si applicano i principi della parità di trattamento, di non discriminazione degli offerenti e dei candidati, di trasparenza, di economia e di efficienza».<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 27 di tale legge, intitolato «Capacità economica e finanziaria», dispone quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;La capacità economica e finanziaria può essere generalmente provata mediante:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;dichiarazione di una banca o di una filiale di una banca estera, eventualmente nella forma di promessa di credito da parte di una banca o di una filiale di una banca estera.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se l’offerente o candidato per motivi oggettivi non è in grado di dimostrare la sua capacità economica e finanziaria con un documento determinato, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può ammettere che tale prova sia fornita anche con un altro documento».<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), di tale legge è redatto nei seguenti termini:<br />
«Nel bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice precisa i criteri di selezione relativi<br />
(&#8230;) &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;alla capacità economica e finanziaria e alle referenze probanti di cui all’articolo 27.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con bando di gara pubblicato il 16 novembre 2013 nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 223/2013 e nella Gazzetta ufficiale per gli appalti pubblici slovacca dello stesso giorno con il riferimento 18627-MSP, l’amministrazione aggiudicatrice ha indetto una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un appalto pubblico relativo a lavori di ristrutturazione, di ammodernamento e di costruzione di sedici stadi calcistici (in prosieguo: l’«appalto pubblico»).<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio in risposta a una richiesta di chiarimenti risulta che il valore dell’appalto pubblico di cui al procedimento principale era pari a EUR 25 500 000, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria, il bando di gara, facendo riferimento all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 25/2006, richiedeva ai partecipanti alla gara d’appalto di produrre una dichiarazione della banca slovacca o di una filiale slovacca di una banca estera che attestasse che veniva loro concesso un credito di un valore minimo di EUR 3 000 000, importo di cui essi dovevano disporre per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto pubblico. Tale attestazione doveva presentarsi sotto forma di un contratto di credito o di un contratto preliminare di credito ed essere stata emessa da una persona autorizzata ad impegnare l’istituto bancario a cui il credito era stato richiesto.<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’offerente escluso ha partecipato a tale gara d’appalto. Per attestare il possesso dei requisiti di cui al punto precedente, ha presentato una dichiarazione di un istituto bancario che conteneva informazioni relative all’apertura di un credito in conto corrente di importo superiore a EUR 5 000 000 e una dichiarazione sull’onore attestante che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto corrente sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 alla data della conclusione del contratto d’opera e per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto pubblico.<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’offerente escluso ha invocato un’impossibilità oggettiva di soddisfare altrimenti i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, basandosi sulle dichiarazioni delle banche slovacche contattate da quest’ultima, secondo le quali un impegno vincolante a concedere un credito, come richiesto dal bando di gara, avrebbe potuto essere emesso solo dopo che fosse stata approvata l’operazione di credito e fossero stati rispettati tutti i requisiti stabiliti dalla banca ai fini della conclusione del contratto di credito.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ritenendo che detto offerente non avesse, in particolare, soddisfatto i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 25/2006, l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di escluderlo dalla gara. Tale decisione è stata confermata dall’Ufficio per gli appalti pubblici. Dal momento che, con sentenza del 13 gennaio 2015, il Krajský súd de Bratislava (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha respinto il ricorso avverso la suddetta decisione, l’offerente escluso ha adito il giudice del rinvio, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della repubblica slovacca), ricorrendo contro tale sentenza.<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Detto giudice si chiede se sia legittima la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice che, nonostante il fatto che l’offerente escluso disponesse, al momento della procedura di selezione dell’offerta, di un impegno da parte di un istituto bancario relativo al prestito di un importo di EUR 5 000 000, ha ritenuto che tale offerente non soddisfacesse i criteri in materia di capacità economica e finanziaria stabiliti nel bando di gara.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio si chiede inoltre se la capacità economica e finanziaria possa essere dimostrata con altri mezzi e, in tale contesto, se allo scopo possa essere sufficiente una dichiarazione sull’onore, fornita dall’offerente escluso, che certifichi che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto corrente sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 alla data della conclusione del contratto d’opera e per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio si chiede infine se il ricorso giurisdizionale di cui l’offerente escluso dispone a livello nazionale possa essere qualificato come «effettivo», ai sensi del diritto dell’Unione, dal momento che l’oggetto di tale ricorso è venuto meno, in quanto l’aggiudicatario dell’appalto pubblico lo ha già eseguito quasi completamente.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In simili circostanze, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se si possa considerare conforme allo scopo dell’articolo 47, e in particolare ai suoi paragrafi 1, lettera a), e 4, della direttiva [2004/18], il modo di procedere di un’autorità nazionale, la quale, nell’ambito di un appalto pubblico per un contratto del valore stimato di 3 milioni di euro, abbia considerato non soddisfatti i requisiti del bando di gara attinenti alla capacità economica e finanziaria di un offerente, in base ad una dichiarazione sull’onore da quest’ultimo presentata e all’informazione fornita dalla banca, secondo la quale l’interessato poteva ottenere un credito bancario speciale senza vincolo di destinazione per un importo limite che eccedeva il valore dell’appalto.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se la situazione sul mercato dei servizi bancari di uno Stato membro, ove la banca, nella propria promessa vincolante di credito, subordini la concessione di mezzi finanziari al soddisfacimento delle condizioni previste nel contratto di credito, le quali non sono concretamente specificate al momento dell’appalto pubblico, possa costituire, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, della citata direttiva 2004/18/CE, un fondato motivo per cui l’offerente non può fornire i documenti richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, ossia se in tale situazione sia possibile provare la propria capacità economica e finanziaria con una dichiarazione sull’onore che attesti l’esistenza di un sufficiente rapporto di credito con la banca.<br />
3) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se, nell’ambito del sindacato giurisdizionale sulla decisione dell’autorità nazionale per gli appalti pubblici di escludere un offerente, la circostanza che i diversi contratti siano già stati quasi del tutto eseguiti dall’offerente aggiudicatario possa essere considerata quale impedimento oggettivo, a causa del quale il giudice nazionale non può dare attuazione al contenuto della disposizione dell’articolo 47, paragrafi 1 e 2 della [Carta], in combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafi 3, 6, 7 e 8 della direttiva [89/665]».<br />
&nbsp;<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;Sulla prima questione<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In via preliminare si deve ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. Tuttavia, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita da detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possono essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C&#8209;83/14, EU:C:2015:480, punto 71 e giurisprudenza citata).<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2004/18, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità che i candidati e gli offerenti devono possedere. Detti livelli minimi di capacità devono essere indicati nel bando di gara.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, l’articolo 47, paragrafo 1, di tale direttiva elenca le referenze che, in linea di massima, possono essere richieste a un operatore economico per provare la sua capacità economica e finanziaria. Tali referenze mirano a dimostrare che l’offerente dispone dei mezzi necessari per l’esecuzione di un appalto pubblico. Tali referenze includono «idonee dichiarazioni bancarie».<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara, le referenze da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, il bando di gara di cui al procedimento principale richiedeva, come criterio relativo alla giustificazione della capacità economica e finanziaria, la produzione da parte dell’offerente di un documento proveniente da un istituto bancario e attestante la concessione, nei suoi confronti, di un credito di importo minimo pari a EUR 3 000 000, valido per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, vale a dire 48 mesi.<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che l’offerente escluso ha presentato una dichiarazione proveniente da un istituto bancario e contenente informazioni relative alla sua situazione finanziaria e un documento attestante un’apertura di credito in conto corrente di importo superiore a EUR 5 000 000. L’offerente escluso ha inoltre prodotto un’attestazione in cui dichiarava sul suo onore che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’amministrazione aggiudicatrice ha tuttavia ritenuto che l’offerente escluso non avesse soddisfatto i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria, dal momento che la situazione economica e finanziaria di quest’ultimo non avrebbe soddisfatto la condizione di partecipazione implicante la presentazione di una prova avente una forma e un contenuto determinati.<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, si deve ricordare che l’articolo 47 della direttiva 2004/18 lascia alle amministrazioni aggiudicatrici un margine di libertà abbastanza ampio, come risulta in particolare dai termini «[i]n linea di massima» contenuti in tale disposizione. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, contrariamente all’articolo 48 di tale direttiva, che stabilisce un sistema chiuso che limita le modalità di valutazione e di verifica di cui dispongono dette amministrazioni e pertanto le loro possibilità di formulare richieste, il paragrafo 4 di tale articolo 47 autorizza espressamente le amministrazioni aggiudicatrici a scegliere le referenze probanti che devono essere presentate dai candidati o dagli offerenti al fine di dimostrare la loro capacità economica e finanziaria. Poiché l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 si riferisce al suddetto articolo 47, la stessa libertà di scelta sussiste per quanto riguarda i livelli minimi di capacità economica e finanziaria (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Édukövízig e Hochtief Construction, C&#8209;218/11, EU:C:2012:643, punto 28).<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ciò premesso, dall’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18 risulta espressamente che i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto. Ne risulta che i requisiti in termini di capacità economica e finanziaria devono essere oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo a un operatore economico e che essi devono essere adeguati all’importanza dell’appalto interessato, nel senso che costituiscono oggettivamente un indice positivo dell’esistenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon termine tale appalto, senza tuttavia andare oltre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Édukövízig e Hochtief Construction, C&#8209;218/11, EU:C:2012:643, punto 29).<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre inoltre ricordare, da un lato, che il principio di parità di trattamento impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti. Dall’altro lato, l’obbligo di trasparenza, che ne costituisce il corollario, ha lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale obbligo implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere, in primo luogo, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, in secondo luogo, all’amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondono ai criteri che disciplinano l’appalto in questione (sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo, C&#8209;27/15, EU:C:2016:404, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto concerne, da un lato, il requisito espressamente citato nel bando di gara secondo cui la garanzia finanziaria doveva essere fornita «per l’esecuzione dell’appalto», dal tenore letterale della prima questione pregiudiziale sembra evincersi che l’amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto che un siffatto requisito non fosse soddisfatto, dal momento che il credito bancario concesso all’offerente, nonostante fosse superiore all’importo richiesto da tale bando di gara, era un credito in conto corrente che non era destinato all’esecuzione dell’appalto.<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, si deve ritenere che il requisito di ottenere un credito destinato all’esecuzione di un appalto sia oggettivamente idoneo a fornire informazioni sulla capacità economica dell’offerente di portare a termine l’esecuzione dell’appalto. Infatti, come rilevato dalla Commissione europea, la destinazione del credito è idonea a dimostrare che l’offerente dispone effettivamente dei mezzi che non gli appartengono in proprio e che sono necessari all’esecuzione dell’appalto (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1999, Holst Italia, C&#8209;176/98, EU:C:1999:593, punto 29). Spetta tuttavia ancora al giudice del rinvio verificare che l’importo richiesto nel bando di gara sia proporzionato all’oggetto dell’appalto.<br />
37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, dall’altro lato, il requisito parimenti citato nel bando di gara e relativo alla concessione di un credito di un importo minimo di EUR 3 000 000 «per la durata dell’esecuzione dell’appalto (48 mesi)» se è vero che l’articolo 47 della direttiva 2004/18 non prevede espressamente che l’amministrazione aggiudicatrice possa richiedere a un offerente che i mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto siano disponibili per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, occorre tuttavia considerare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 46 delle conclusioni, che la verifica del rispetto dei criteri economici e finanziari da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto, presuppone che tale amministrazione aggiudicatrice abbia la certezza che l’offerente dispone effettivamente dei mezzi di ogni tipo di cui si avvale durante il periodo di durata dell’appalto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Ostas celtnieks, C&#8209;234/14, EU:C:2016:6, punto 26 e giurisprudenza citata).<br />
38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, il mantenimento, durante l’esecuzione del contratto, della disponibilità dell’importo richiesto è un elemento utile per valutare concretamente la capacità economica e finanziaria dell’offerente rispetto agli impegni presi. La buona esecuzione dell’appalto è infatti intrinsecamente connessa al fatto che l’offerente disponga dei mezzi finanziari per portarlo a termine.<br />
39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, nel caso di specie, il requisito in base al quale l’offerente deve poter disporre dei fondi per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto è idoneo a garantire gli obiettivi dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2004/18.<br />
40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare la pertinenza delle prove fornite dall’offerente a tal fine, tra cui in particolare il contratto di apertura di credito in conto corrente.<br />
41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dai suesposti rilievi risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
&nbsp;Sulla seconda questione<br />
42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati possa costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18, che autorizzi eventualmente l’offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, quale una dichiarazione sull’onore attestante che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto corrente sarebbe stato accreditato, alla conclusione dell’appalto e per tutta la durata dell’esecuzione del medesimo, un importo corrispondente a quello stabilito nel bando di gara.<br />
43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 autorizza gli offerenti, che per fondati motivi si trovino nell’impossibilità di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento, purché l’amministrazione aggiudicatrice ritenga un siffatto documento idoneo a tale scopo.<br />
44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, l’offerente escluso ha presentato una dichiarazione sull’onore attestante che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto, sostenendo che gli era impossibile ottenere una dichiarazione da parte di un istituto bancario che si impegnasse a concedergli un credito pari all’importo stabilito nel bando di gara.<br />
45 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se l’offerente escluso fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. Tale ipotesi ricorrerebbe, in particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle conclusioni, se in Slovacchia detto offerente non fosse in grado di ottenere referenze come quelle richieste nel bando di gara.<br />
46 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Solo nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse constatare una siffatta impossibilità oggettiva gli spetterebbe verificare se l’amministrazione aggiudicatrice fosse legittimata a ritenere che la dichiarazione sull’onore prodotta dall’offerente non costituisse un documento idoneo ai fini di dimostrare la sua capacità economica e finanziaria. Gli spetta altresì verificare, conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva, e alla luce del considerando 39 della medesima, che la portata delle informazioni e il livello di capacità richiesti sono connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto e che i criteri di selezione sono applicati in modo non discriminatorio.<br />
47 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda considerazioni di ordine fattuale, spetta al giudice del rinvio verificare se l’offerente escluso fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice e, in caso affermativo, se l’amministrazione aggiudicatrice fosse legittimata a ritenere che la dichiarazione sull’onore prodotta dall’offerente non costituisse un documento idoneo ai fini di dimostrare la sua capacità economica e finanziaria.<br />
48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
&nbsp;Sulla terza questione<br />
49 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (v., segnatamente, ordinanza dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C&#8209;91/16 e C&#8209;120/16, non pubblicata, EU:C:2016:673, punto 13 e giurisprudenza citata).<br />
50 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, la Corte ha più volte rilevato che l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., segnatamente, ordinanza dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C&#8209;91/16 e C&#8209;120/16, non pubblicata, EU:C:2016:673, punto 14 e giurisprudenza citata).<br />
51 &nbsp; &nbsp; &nbsp;I requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono espressamente previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte nonché al punto 15 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1), a norma dei quali ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale» (v., in tal senso, ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C&#8209;141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punti 8 e 9 e giurisprudenza citata).<br />
52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione delle disposizioni nazionali che mirano a trasporre quelle della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, relative alle procedure di ricorso e ai loro effetti. Essa omette in particolare di indicare se la Repubblica slovacca abbia previsto, come disposto all’articolo 2, paragrafo 6, di tale direttiva, che la decisione contestata debba per prima cosa essere annullata perché possa essere domandato un risarcimento danni o se, come consentito dall’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della stessa direttiva, essa abbia previsto che, dopo la conclusione del contratto, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione del risarcimento danni.<br />
53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La decisione di rinvio manca inoltre di precisione, relativamente ai fatti del procedimento principale, per quanto riguarda l’oggetto del ricorso proposto dall’offerente escluso, nonché le ragioni per cui la procedura di aggiudicazione dell’appalto è proseguita nonostante il fatto che fosse pendente un ricorso contro la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.<br />
54 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In mancanza di tali indicazioni, la Corte non è in grado di fornire una risposta utile alla terza questione sollevata, che è pertanto irricevibile.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
55 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
Firme</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.129/16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-129-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Ileši&#269; /Rel. C. Toader Sulla compatibilità o meno con il diritto UE delle normative che prevedano la responsabilità solidale dei proprietari delle aree per il risarcimento del danno ambientale e l&#8217;applicazione nei loro confronti di ulteriori ammende da parte delle Autorità competenti 1. Comunità europea – Ambiente e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-129-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.129/16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileši&#269; /Rel. C. Toader</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità o meno con il diritto UE delle normative che prevedano la responsabilità solidale dei proprietari delle aree per il risarcimento del danno ambientale e l&#8217;applicazione nei loro confronti di ulteriori ammende da parte delle Autorità competenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Ambiente e territorio – Danno ambientale – Rinvio pregiudiziale &#8211; Interpretazione – Direttiva 2004/357CE e degli art&nbsp; 191 e 293 TFUE – Normativa nazionale &#8211; Proprietari dei fondi inquinati &#8211; Danno ambientale &#8211; Imputabilità &#8211; Compatibilità con il diritto UE</p>
<p>2. Comunità europea – Ambiente e territorio – Danno ambientale – Interpretazione – Direttiva 2004/357CE e degli art&nbsp; 191 e 293 TFUE – Normativa nazionale – Responsabilità solidale &nbsp;dei proprietari dei fondi &#8211; Sanzioni ulteriori &nbsp;-Compatibilità con il diritto UE &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193&nbsp;TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.</p>
<p>&nbsp;2. L’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193&nbsp;TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
13 luglio 2017 (*)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articoli 191 e 193 TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Applicabilità ratione materiae – Inquinamento dell’aria causato dall’incenerimento illegale di rifiuti – Principio del «chi inquina paga» – Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del fondo sul quale l’inquinamento è stato generato e della persona che causa l’inquinamento»<br />
Nella causa C&#8209;129/16,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szolnok, Ungheria), con decisione del 18 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2016, nel procedimento<br />
Túrkevei Tejtermel&#337; Kft.<br />
contro<br />
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F&#337;felügyel&#337;ség,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F&#337;felügyel&#337;ség, da Z. Szurovecz e L. Búsi, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e A. M. Pálfy, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da E. White e A. Tokár, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2017,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p>1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 191 e 193 TFUE e della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Túrkevei Tejtermel&#337; Kft. (in prosieguo: la «TTK») e l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F&#337;felügyel&#337;ség (ispettorato nazionale per la tutela dell’ambiente e della natura, Ungheria; in prosieguo: l’«ispettorato») vertente su un’ammenda inflitta alla TTK a seguito dell’incenerimento illegale di rifiuti avvenuto su un terreno di proprietà della stessa e che ha causato un inquinamento dell’aria.<br />
Contesto normativo<br />
&nbsp;Il diritto dell’Unione<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 2004/35 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 175 CE, paragrafo 1, divenuto l’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, il quale prevede le procedure di adozione da parte dell’Unione europea delle normative intese a realizzare gli obiettivi in materia di ambiente di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;I considerando 1, 2, 4, 13, 18, 20 e 24 della direttiva 2004/35 sono formulati nel seguente modo:<br />
«(1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.<br />
(2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio “chi inquina paga”, quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.<br />
(&#8230;)<br />
(4) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.<br />
(&#8230;)<br />
(13) &nbsp; &nbsp; &nbsp;A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.<br />
(&#8230;)<br />
(18) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, l’operatore che provoca un danno ambientale o è all’origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l’autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell’operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.<br />
(&#8230;)<br />
(20) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell’operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.<br />
(&#8230;)<br />
(24) &nbsp; &nbsp; &nbsp;È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l’entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.<br />
(&#8230;)»<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 2004/35, in base al suo articolo 1, istituisce un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 di tale direttiva reca le seguenti definizioni:<br />
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:<br />
1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“danno ambientale”:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L’entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell’allegato I.<br />
(&#8230;)<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;<br />
(&#8230;)<br />
6. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l’attività medesima;<br />
7. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“attività professionale”: qualsiasi attività svolta nel corso di un’attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;<br />
(&#8230;)<br />
10. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“misure di prevenzione”: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;<br />
11. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“misure di riparazione”: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell’allegato II;<br />
(&#8230;)».<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:<br />
«La presente direttiva si applica:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencata nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell’operatore».<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della medesima direttiva, quest’ultima «si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori».<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 5 della direttiva 2004/35, intitolato «Azione di prevenzione», è redatto nei seguenti termini:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:<br />
(&#8230;)<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;chiedere all’operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;<br />
(&#8230;)<br />
d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.<br />
4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di prevenzione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure».<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Azione di riparazione», prevede quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore comunica senza indugio all’autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le necessarie misure di riparazione (&#8230;)<br />
2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;chiedere all’operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;adottare, chiedere all’operatore di adottare o dare istruzioni all’operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;chiedere all’operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;<br />
(&#8230;)<br />
e) &nbsp; &nbsp; &nbsp;adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di riparazione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi».<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva così dispone:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza, o<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un’emissione o a un incidente causati dalle attività dell’operatore.<br />
In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all’operatore di recuperare i costi sostenuti».<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva così recita:<br />
«2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta all’autorità competente individuare l’operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell’allegato II. (&#8230;).<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie».<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 16 della direttiva 2004/35, intitolato «Relazione con il diritto nazionale», enuncia, al suo paragrafo 1, che tale direttiva «non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti da [detta] direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili».<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’allegato III di detta direttiva elenca dodici attività considerate, dal legislatore dell’Unione, pericolose ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima. Tali attività riguardano in particolare operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad autorizzazione o registrazione conformemente agli atti dell’Unione in materia.<br />
&nbsp;Diritto ungherese<br />
&nbsp;La legge sulla protezione ambientale<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le disposizioni di tale legge sono state adattate per recepire nell’ordinamento giuridico ungherese la direttiva 2004/35.<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 4 della környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII Törvény (legge n. LIII del 1995 recante norme generali in materia di protezione ambientale; in prosieguo: la «legge sulla protezione ambientale») comprende le seguenti definizioni:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“compartimento ambientale”: la terra, l’aria, l’acqua, la fauna e la flora, l’ambiente costruito dall’Uomo (artificiale), e le loro componenti;<br />
(&#8230;)<br />
10. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“messa in pericolo dell’ambiente”: la minaccia diretta del verificarsi di un danno ambientale;<br />
(&#8230;)<br />
12. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“degradazione dell’ambiente”: un’azione o un’omissione che causa un danno ambientale;<br />
13. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“danno ambientale”: una modifica negativa rilevante e misurabile dell’ambiente o di un compartimento ambientale, o un deterioramento rilevante e misurabile di un servizio connesso a un compartimento ambientale, che si può verificare direttamente o indirettamente;<br />
(&#8230;)».<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 101, paragrafo 1, di detta legge recita:<br />
«Sull’utilizzatore dell’ambiente incombe la responsabilità giuridica di diritto penale, civile e amministrativo, secondo le modalità definite dalla presente legge e da altre norme, per gli effetti sull’ambiente derivanti dalla sua attività (&#8230;)».<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, di detta legge, la responsabilità di un danno o di un rischio ambientale ricade, salvo prova contraria, in solido su coloro che, dopo che si sia verificato detto danno o rischio, figurino quali attuali proprietario e possessore (utilizzatore) del fondo in cui ha avuto luogo la condotta dannosa o all’origine del rischio per l’ambiente. In forza del paragrafo 2 della disposizione succitata, il proprietario è esentato dalla responsabilità in solido qualora identifichi l’utilizzatore effettivo del fondo e dimostri in modo inequivocabile l’assenza di responsabilità propria.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 106 della medesima legge dispone quanto segue:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Chiunque violi direttamente o indirettamente una disposizione finalizzata alla tutela ambientale contenuta in un regolamento, in una decisione amministrativa o in un atto giuridico comunitario direttamente applicabile, o oltrepassi i limiti stabiliti al riguardo è sanzionato con un’ammenda proporzionata alla gravità della condotta lesiva, e in particolare all’estensione, [alla] durata o [al] carattere recidivo dell’inquinamento ambientale o del rischio per l’ambiente di cui è causa.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’ammenda in materia ambientale dev’essere pagata in aggiunta al tributo per l’utilizzo delle risorse ambientali e all’onere dovuto per l’impatto ambientale.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Il decreto governativo relativo alla protezione della qualità dell’aria<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, punto 29, del Leveg&#337; védelmér&#337;l szóló 306/2010 (XII23) Korm rendelet [decreto governativo 306/2010 (XII23) sulla protezione della qualità dell’aria] qualifica come «esigenza in materia di protezione della qualità dell’aria» qualsiasi disposizione o divieto, stabiliti con una normativa o con una decisione dell’autorità, che miri a prevenire o a ridurre gli effetti nocivi per la qualità dell’aria.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, di detto decreto, è vietato l’incenerimento di rifiuti all’aperto o presso impianti non conformi alla normativa che stabilisce le condizioni di incenerimento dei rifiuti, eccezion fatta per l’incenerimento di rifiuti cartacei di origine domestica e di rifiuti di legno non trattato, ritenuti non pericolosi, che avviene presso impianti domestici. Si considera incenerimento di rifiuti all’aperto la combustione dei medesimi per qualsiasi causa, tranne quelle naturali.<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del suddetto decreto, l’autorità di protezione ambientale infligge un’ammenda alla persona fisica o giuridica o all’ente privo di personalità giuridica che abbia violato le prescrizioni in materia di qualità dell’aria, intimando allo stesso tempo la cessazione dell’attività illecita o dell’omissione, salvo disposizione contraria.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dal paragrafo 3 dello stesso articolo risulta che nell’infliggere l’ammenda l’autorità di protezione ambientale tiene conto, in primo luogo, delle circostanze dell’inadempimento, in secondo luogo della gravità dell’inadempimento degli obblighi, e in terzo luogo della durata o del carattere recidivo dell’inadempimento degli obblighi.<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’allegato 9, punto 20, dello stesso decreto prevede la soglia delle ammende per «non aver impedito l’autocombustione o l’incendio di depositi di rifiuti, di materiali o scarti, o per non aver posto in essere quanto necessario a far cessare la combustione (per quantità superiori a 10 m3)».<br />
&nbsp;Causa principale e questioni pregiudiziali<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il 2 luglio 2014, l’autorità di protezione ambientale di primo grado competente è stata informata del fatto che su un terreno appartenente alla TTK, situato in Túrkeve (Ungheria) erano stati inceneriti rifiuti.<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In base al verbale redatto in occasione dell’ispezione condotta da detta autorità, tra i 30 m3 e i 40 m³ di rifiuti, in particolare metallici, erano stati inceneriti in ciascuno dei tre sili di stoccaggio, e tre camion, presenti sul sito, erano pronti per trasportare rifiuti metallici residui dell’incenerimento.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La TTK ha dichiarato a detta autorità di aver concesso tale terreno in locazione a una persona fisica il 15 marzo 2014. È tuttavia risultato che quest’ultima era deceduta il 1° aprile 2014.<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità di protezione ambientale di primo grado ha deciso di infliggere alla TTK, in qualità di proprietaria del terreno, un’ammenda dell’importo di 500 000 HUF (circa EUR 1 630) per inosservanza delle disposizioni del decreto governativo n. 306/2010.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La TTK ha contestato tale ammenda dinanzi alla stessa autorità, la quale ha respinto il suo reclamo. Detto rigetto è stato confermato dall’autorità ispettiva.<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nella decisione amministrativa di rigetto l’autorità ispettiva ha considerato che l’incenerimento di rifiuti all’aperto aveva generato un rischio ambientale. Orbene, secondo la legge sulla protezione ambientale, sono responsabili in solido coloro che, al momento dei fatti, risultino proprietari e possessori dell’immobile interessato, salvo il caso in cui il proprietario dimostri in modo inequivocabile di non essere responsabile del rischio ambientale. Dato che il locatario del terreno era deceduto, l’autorità di protezione ambientale avrebbe correttamente considerato che la TTK doveva essere ritenuta responsabile.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La TTK ha proposto un ricorso contro la decisione dell’autorità ispettiva dinanzi al giudice del rinvio, il Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szolnok).<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il giudice del rinvio, l’ammenda per inquinamento atmosferico, data la sua finalità sanzionatoria, non rientra tra le «misure di riparazione» definite all’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2004/35. Tale giudice rileva tuttavia che l’articolo 16 di tale direttiva prevede, conformemente all’articolo 193 TFUE, la facoltà per gli Stati membri di adottare misure più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Riferendosi al punto 54 della sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a. (C–534/13, EU:C:2015:140), il giudice del rinvio ricorda che il regime di responsabilità ambientale istituito dalla direttiva 2004/35, richiede, per la propria efficacia, che l’autorità competente accerti un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell’imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie, l’autorità non avrebbe stabilito un nesso causale tra l’attività della TTK e il danno ambientale. Pertanto, secondo tale giudice, non vi è alcuna base legale per infliggere la sanzione amministrativa al proprietario del terreno.<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce di quanto sopra, lo Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szolnok) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se l’articolo 191 TFUE e le disposizioni della direttiva [2004/35] ostino a una normativa nazionale che consenta all’autorità amministrativa di protezione ambientale, spingendosi ben oltre il principio «chi inquina paga», di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al proprietario, senza la necessità di accertare previamente, nel merito, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di questo soggetto (utilizzatore) e l’evento di contaminazione.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora, visto l’inquinamento atmosferico, non sia richiesta la riparazione del danno ambientale, se possa giustificarsi l’imposizione di un’ammenda per la tutela della qualità dell’aria, invocando le disposizioni più severe degli Stati membri consentite ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/35/CE e dell’articolo 193 TFUE, o se nemmeno tali disposizioni possano determinare l’imposizione di un’ammenda di natura meramente sanzionatoria al proprietario che non è responsabile dell’inquinamento».<br />
&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;Sulla prima questione<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2004/35, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale identifica, come responsabili in solido, non solo gli utilizzatori dei fondi in cui ha avuto origine un inquinamento illecito, ma anche un’altra categoria di persone, ossia i proprietari dei fondi, senza necessità di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di detti proprietari e l’inquinamento constatato.<br />
&nbsp;Sull’applicabilità dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela e si basa, segnatamente, sul principio «chi inquina paga». Tale disposizione si limita pertanto a definire gli obiettivi generali dell’Unione in materia ambientale, mentre l’articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, il compito di decidere le azioni da intraprendere per raggiungere detti obiettivi (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 39 e giurisprudenza citata).<br />
37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Di conseguenza, dal momento che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2010, ERG e a., C&#8209;379/08 e C–380/08, EU:C:2010:127, punto 39, e del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C&#8209;534/13, EU:C:2015:140, punto 40 e giurisprudenza citata).<br />
38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ne consegue che il principio «chi inquina paga» enunciato all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE può essere invocato dalla TTK soltanto se la situazione di cui trattasi nel procedimento principale sia specificamente contemplata da una disposizione dell’Unione adottata sul fondamento dell’articolo 192 TFUE.<br />
&nbsp;Sull’applicabilità della direttiva 2004/35<br />
39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A prescindere dalla questione, non sollevata con il presente rinvio pregiudiziale, se una normativa dell’Unione diversa dalla direttiva 2004/35, quale la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), si applichi a una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, occorre esaminare l’applicabilità della direttiva 2004/35, tenuto conto della circostanza che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il procedimento principale riguarda un caso di inquinamento dell’aria.<br />
40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, punto 1, di detta direttiva definisce il «danno ambientale» come danno alle specie e agli habitat naturali protetti o come danno alle acque o al terreno.<br />
41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ne risulta che l’inquinamento dell’aria non costituisce di per sé un danno ambientale contemplato dalla direttiva 2004/35.<br />
42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, il considerando 4 di tale direttiva precisa che il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.<br />
43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In forza dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo normativo dell’Unione sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. Ne consegue che non spetta alla Corte, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo citato, ma al giudice nazionale l’applicazione ad atti o fatti di carattere nazionale delle norme del diritto dell’Unione di cui la Corte abbia fornito l’interpretazione (sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C–379/08 e C–380/08, EU:C:2010:127, punto 35 e giurisprudenza citata).<br />
44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta quindi al giudice del rinvio verificare, in base ai fatti che esso solo è in grado di valutare, se nel procedimento principale l’inquinamento dell’aria abbia potuto causare danni siffatti o la minaccia imminente di tali danni, di modo che sia giustificata l’adozione delle misure di prevenzione e di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35.<br />
45 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Qualora tale giudice concluda che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, esso dovrà considerare che l’inquinamento ivi controverso non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, ma che tale situazione è disciplinata dall’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme dei Trattati UE e FUE e fatti salvi altri atti di diritto derivato (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 46 e giurisprudenza citata).<br />
46 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al contrario, qualora il giudice del rinvio ritenga che l’inquinamento dell’aria controverso nel procedimento principale abbia anche causato danni o la minaccia imminente di danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti, tale inquinamento dell’aria rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva 2004/35.<br />
&nbsp;Sui presupposti della responsabilità ambientale<br />
47 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2004/35 istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. Nell’ambito del regime di responsabilità ambientale previsto da tale direttiva, basato su un alto livello di protezione dell’ambiente e sul principio «chi inquina paga», gli operatori sono assoggettati a obblighi sia di prevenzione sia di riparazione (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C–379/08 e C–380/08, EU:C:2010:127, punti 75 e 76).<br />
48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come risulta dall’articolo 4, paragrafo 5, e dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35, letti in combinato disposto con il considerando 13 di quest’ultima, il regime di responsabilità ambientale previsto da tale direttiva richiede che sia accertato dall’autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 54 e giurisprudenza citata).<br />
49 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nell’interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la Corte ha considerato che l’obbligo dell’autorità competente di accertare un nesso causale si applica nell’ambito del regime di responsabilità ambientale oggettiva degli operatori (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 55 e giurisprudenza citata).<br />
50 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come emerge dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/35, detto obbligo sussiste anche nell’ambito del regime della responsabilità soggettiva derivante dal comportamento doloso o colposo dell’operatore di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva nel caso di attività professionali diverse da quelle di cui all’allegato III di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 56 e giurisprudenza citata).<br />
51 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La particolare importanza del requisito di causalità tra l’attività dell’operatore e il danno ambientale ai fini dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e, di conseguenza, del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35, emerge altresì dalle disposizioni di quest’ultima riguardanti le conseguenze da trarre dalla circostanza che l’operatore non abbia contribuito all’inquinamento o al rischio di inquinamento (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 57).<br />
52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale proposito, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, l’operatore non è tenuto a sostenere i costi quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un’istruzione impartiti da un’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C – 534/13, EU:C:2015:140, punto 58 e giurisprudenza citata).<br />
53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dall’insieme di tali elementi risulta che il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35 si fonda sul principio di precauzione e sul principio «chi inquina paga». A questo fine, tale direttiva impone agli operatori obblighi sia di prevenzione sia di riparazione (v., in particolare, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C–379/08 e C&#8209;380/08, EU:C:2010:127, punto 75).<br />
54 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie è assodato che la TTK è stata considerata responsabile non in qualità di utilizzatrice, bensì in quella di proprietaria del bene immobile sul quale l’inquinamento ha avuto origine. Sembra inoltre, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, che l’autorità competente abbia inflitto un’ammenda alla TTK senza obbligarla ad adottare altresì misure di prevenzione o di riparazione.<br />
55 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta pertanto che le disposizioni della normativa ungherese applicate alla TTK non rientrano tra quelle che attuano il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35.<br />
56 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve comunque ricordare che l’articolo 16 della direttiva 2004/35 prevede la facoltà per gli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili.<br />
57 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 102, paragrafo 1, della legge sulla protezione ambientale prevede che, salvo prova contraria, la responsabilità ricada in solido tanto sul proprietario quanto sull’utilizzatore dell’immobile «in cui ha avuto luogo la condotta dannosa per l’ambiente o recante minaccia rischio per l’ambiente», e che la responsabilità del proprietario sia esclusa soltanto se indichi l’utilizzatore effettivo dell’immobile e dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, di non aver causato egli stesso il danno; tale previsione rafforza quindi il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 2004/35.<br />
58 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Poiché tale normativa nazionale, senza compromettere il principio della responsabilità ricadente in primo luogo sull’utilizzatore, ha la finalità di evitare una carenza di diligenza da parte del proprietario e di incoraggiare lo stesso ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i rischi di danni ambientali, essa contribuisce a prevenire il danno ambientale e conseguentemente alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2004/35.<br />
59 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Infatti, tale normativa nazionale comporta che i proprietari di beni immobili nello Stato membro interessato, per evitare di essere ritenuti solidalmente responsabili, debbano sorvegliare il comportamento degli utilizzatori dei loro beni e segnalarli all’autorità competente in caso di danno ambientale o minaccia di tale danno.<br />
60 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Poiché una normativa siffatta rafforza il meccanismo previsto dalla direttiva 2004/35 identificando una categoria di persone che possono essere ritenute responsabili in solido con gli utilizzatori, essa trova fondamento nell’articolo 16 della direttiva 2004/35, il quale, letto congiuntamente all’articolo 193 TFUE autorizza misure di protezione rafforzate, purché compatibili con i Trattati UE e TFUE e notificate alla Commissione europea.<br />
61 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda l’esigenza di compatibilità con i Trattati, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta a ciascuno Stato membro determinare siffatte misure di protezione rafforzata, che devono, da un lato, tendere alla realizzazione dello scopo della direttiva 2004/35 quale definito dal suo articolo 1, ossia prevenire e riparare i danni ambientali, e, dall’altro, rispettare il diritto dell’Unione, segnatamente i principi generali del medesimo, tra cui figura il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C&#8209;379/08 e C&#8209;380/08, EU:C:2010:127, punto 79).<br />
62 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve infine ricordare che, in caso d’inadempimento dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 193 TFUE, tale omissione non comporta, di per sé, l’illegittimità delle misure di protezione rafforzate (sentenza del 21 luglio 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, C–2/10, EU:C:2011:502, punto 53 e giurisprudenza citata).<br />
63 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve pertanto rispondere alla prima questione pregiudiziale che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le disposizioni della direttiva 2004/35, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.<br />
&nbsp;Sulla seconda questione<br />
64 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua seconda questione il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, secondo cui i proprietari dei fondi sui quali sia stato generato un inquinamento illecito sono non solo tenuti a rispondere in solido con gli utilizzatori di tali fondi di tale danno ambientale, ma può anche essere inflitta loro un’ammenda da parte dell’autorità amministrativa nazionale competente.<br />
65 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, si deve rilevare che, quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 16 di detta direttiva e all’articolo 193 TFUE, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni pertinenti e dei principi generali di diritto dell’Unione, identifica detti proprietari dei fondi come responsabili in solido, può prevedere sanzioni che contribuiscano all’efficacia di tale regime di protezione rafforzata.<br />
66 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Un’ammenda amministrativa inflitta al proprietario di un fondo a causa di un inquinamento illecito da lui non impedito e di cui non indica l’autore, può quindi rientrare nel regime di responsabilità facente capo al combinato disposto dell’articolo 16 della direttiva 2004/35 e dell’articolo 193 TFUE, purché la normativa che prevede un’ammenda simile, in conformità al principio di proporzionalità, sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata perseguito dalla normativa che istituisce la responsabilità solidale, e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo (v., per analogia, sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet, C–69/15, EU:C:2016:425, punto 51 e giurisprudenza citata).<br />
67 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale controversa nel procedimento principale, in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, del decreto governativo n. 306/2010, soddisfi tali presupposti.<br />
68 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammontare dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
69 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.<br />
Firme<br />
&nbsp;</p>
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