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	<title>13/7/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/7/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.1693</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-7-2013-n-1693/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-7-2013-n-1693/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.1693</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente ed Estensore. in tema di appalti di fornitura di epoetina Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Fornitura di epoetina – Prodotto “originator” e prodotto “biosimilare” – ASL appaltante – Divisione della gara in più lotti – Scelta – Violazione del principio di concorrenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-7-2013-n-1693/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.1693</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-7-2013-n-1693/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.1693</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente ed Estensore.</span></p>
<hr />
<p>in tema di appalti di fornitura di epoetina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Fornitura di epoetina – Prodotto “originator” e prodotto “biosimilare” – ASL appaltante – Divisione della gara in più lotti – Scelta – Violazione del principio di concorrenza e delle regole di par condicio e massima partecipazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria Locale appaltante non abbia esplicitato adeguatamente né specifiche ragioni tecniche da cui desumere l’infungibilità (in via generale) sul piano terapeutico del prodotto “originator” (epoetina alfa) con quello “biosimilare”, né quelle logiche (eventualmente basate sulla necessità di garantire la c.d. continuità terapeutica per i pazienti già in trattamento) che l’hanno condotta ad articolare la gara in più lotti di fatto riducendo al minimo i quantitativi della fornitura triennale per i farmaci “biosimilari”, sono fondate le censure incentrate sulla violazione del principio di concorrenza e sulla violazione delle regole di par condicio e massima partecipazione che devono informare le gare pubbliche, nonché sulla illogicità ed artificiosità della decisione di porre in gara (procedura aperta con il criterio del prezzo più basso) un prodotto che può essere offerto (sostanzialmente) da un unico fornitore, così dissimulando (sul piano sostanziale) una procedura negoziata ad individuazione diretta del contraente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01693/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00681/2013 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 681 del 2013, proposto da: 	</p>
<p>Hospira Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Ciardo in Lecce, via Premuda, 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Semeraro, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; 	</p>
<p>Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Sanitaria Locale Lecce, non costituite in giudizio; 	</p>
<p>Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto in Lecce, via Miglietta, 5 presso la struttura Burocratica-Legale dell’Asl Lecce; 	</p>
<p>Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv. Simonetta Mastropieri, Giuseppe Olivari, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Salandra, 30; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Jannsen Cilag S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Ugo De Luca, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; 	</p>
<p>Amgen Dompè S.p.A., non costituita in giudizio. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5a serie speciale n. 36 del 25 marzo 2013 nonchè del disciplinare di gara, del capitolato speciale, del capitolato tecnico, dell&#8217;elenco dei lotti e di ogni ulteriore allegato, per l&#8217;indizione di procedura aperta, nell&#8217;ambito del sistema dinamico d&#8217;acquisto della P.A. (SDAPA), della fornitura per trentasei mesi di prodotti farmaceutici, relativamente ai lotti n. 714, n. 715 e n. 725 (denominati epoetina alfa, epoetina alfa biosimilare e epoetina zeta) e n. 830 e n. 831 (denominati filgrastim e filgrastim biosimilare);<br />	<br />
&#8211; del diniego, espresso o tacito, di autotutela in accoglimento dell&#8217;istanza ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/06;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto, Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Di Foggia e di Jannsen Cilag S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi l’avv. E. Coletta, in sostituzione dell&#8217;avv. D. Semeraro per la ASL TA, e gli avv.ti U. De Luca e E. Sticchi Damiani, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. S. Sticchi Damiani, per le controinteressate, e, nei preliminari, l’avv. M. V. Podo, in sostituzione degli avv.ti R. Russo Valentini e R. Bonatti, per la ricorrente, l’avv. P. Piccinni per la ASL BR, e l’avv. G. Olivari per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Hospira Italia S.r.l. – che produce il farmaco biotecnologico denominato epoetina zeta avente il nome commerciale Retacrit ®, che è un farmaco “biosimilare” all’epoetina alfa <i>originator</i>, brevettata come Eprex dalla controinteressata Janssen Cilag S.p.A. – impugna il bando della gara, indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, pubblicato per avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 25 marzo 2013, nonché il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, il capitolato tecnico e ogni ulteriore allegato, nell’ambito del sistema dinamico di acquisto della P.A. per la fornitura triennale di prodotti farmaceutici, relativamente ai Lotti 714, 715 e 725 (denominati epoetina alfa, epoetina alfa biosimilare ed epoetina zeta) e n. 830 e 831 (denominati filgrastim e filagrastim biosimilare) nonché il diniego – espresso o tacito – di autotutela in accoglimento dell’istanza ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.<br />	<br />
A sostegno delle impugnazioni interposte sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.<br />	<br />
1) Violazione di legge per violazione del principio di concorrenza nelle gare d’appalto;<br />	<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti sui presupposti tecnicie sui provvedimenti di Aifa ed Ema;<br />	<br />
3) Violazione di legge per violazione degli articoli 55, 56, 57 e 68 del D.Lgs n. 163/2006, per la simulazione di gara pubblica sul lotto riservato all’<i>originator</i> e per la previsioni di specifiche tecniche ritenute essenziali senza la dicitura “o equivalente”.<br />	<br />
2. &#8211; Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e la controinteressata Janssen Cilag S.p.A., depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Si è altresì costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” rilevando la sua carenza di legittimazione passiva, per aver delegato all’ASL di Taranto l’espletamento di tutte le operazioni di gara, ivi compresa la preparazione degli atti di indizione della gara.<br />	<br />
3. – Con ordinanza cautelare n. 230 del 16 maggio 2013 questo Tribunale “<i>al fine di assicurare al Collegio una valutazione re adhuc integra</i>” disponeva il congelamento, fino all’udienza pubblica, del<i> “termine di presentazione delle offerte (ovvero il loro esame ove il termine di presentazione fosse già scaduto) relative ai lotti n. 714, n. 715 e n. 725 (denominati epoetina alfa, epoetina alfa biosimilare e epoetina zeta) e n. 830 e n. 831 (denominati filgrastim e filgrastim biosimilare</i>)” e fissava per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 27 giugno 2013.<br />	<br />
A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
4 – Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito esposti.<br />	<br />
4.1 &#8211; Con i tre motivi di gravame, che per la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente, sostanzialmente, contesta all’Amministrazione:<br />	<br />
&#8211; la violazione del principio di concorrenza in relazione alla scelta della stazione appaltante di porre in gara in lotti distinti, anziché in un unico lotto, il farmaco cosiddetto <i>originator</i> e il farmaco biosimilare (da lei prodotto), con assegnaz<br />
&#8211; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti sui presupposti tecnici e sui provvedimenti di AIFA ed EMA<br />	<br />
&#8211; di aver dissimulato una trattativa privata, in palese violazione delle disposizioni del codice dei contratti, riservando esclusivamente al farmaco <i>originator</i> i lotti 714 e 830.<br />	<br />
4.2 – Prima di affrontare ex professo le suindicate censure vale la pena di precisare, anche alla luce di quanto chiarito in giurisprudenza, il contesto fattuale ed il quadro degli interessi in gioco.<br />	<br />
4.2.1 – Richiamando la sentenza di questo Tribunale n. 97 del 2012 e la sentenza del Consiglio di Stato, III sezione, 13 giugno 2011 n. 3572, va innanzitutto sottolineato in punto di fatto:<br />	<br />
&#8211; l’E.M.A. (European Medicines Agency) e l’A.I.FA. (Agenzia Italiana per il Farmaco) hanno accertato che il farmaco biotecnologico denominato epoetina zeta avente il nome commerciale Retacrit ® (commercializzato da Hospira Italia S.r.l.) è “biosimilare” (<br />
&#8211; i vari prodotti (originator e similari) basati sullo stesso principio attivo, benchè in qualche misura differenti tra loro a motivo della complessità dei rispettivi processi produttivi (e dunque non equivalenti in senso stretto), possono essere usati co<br />
A tale proposito va, infatti, rilevato che l’opinione consolidata, in tutte le sedi scientifiche, è nel senso di ritenere che:<br />	<br />
a) tutti i prodotti a base di epoetina (originator e biosimilari) rispondono alle stesse esigenze terapeutiche, e sono parimenti efficaci:<br />	<br />
b) qualora un paziente abbia già iniziato il trattamento con un prodotto basato su un certo principio attivo biotecnologico è necessario proseguirlo sempre con lo stesso prodotto, e non con altri pur basati sul medesimo principio attivo, a meno che non siano emersi specifici inconvenienti che richiedano un cambiamento;<br />	<br />
c) nel caso invece di pazienti che ancora non abbiano iniziato il trattamento (cd. <i>Naive</i>), in genere è indifferente che usino un prodotto invece di un altro (fermo restando che poi il trattamento dovrà proseguire sempre con lo stesso prodotto);<br />	<br />
d) è tuttavia ipotizzabile che anche nel caso di un paziente sinora mai sottoposto al trattamento concorrano speciali condizioni cliniche che consiglino l’impiego di un prodotto specifico a preferenza degli altri similari.<br />	<br />
4.2.2 – A conforto della legittimità della scelta dell’Azienda sanitaria di suddividere la fornitura di epoetina in più lotti, uno per il farmaco <i>originator</i> e gli altri per i farmaci biosimilari, e di assegnare ai lotti rispettivamente il 90,35% per l’<i>originator</i> e il resto per i biosimilari, la controinteressata richiama invece la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 7 marzo 2012 n. 1297, che ha deciso l’appello sulla sentenza del Tar Lombardia 6 luglio 2011 n. 1817 che, pur annullano la procedura negoziata impugnata (per le violazione delle norme del Codice dei Contratti in materia) aveva ritenuto “<i>la decisione dell’Amministrazione di porre nuovamente in gara i due prodotti in lotti distinti non sia di per sé censurabile, atteso che i profili di reale lesività per la ricorrente debbono essere ricercati non già nella suddivisione in lotti, ma nelle quantità di ciascun farmaco richieste</i>.<br />	<br />
<i>Ne discende che il concetto di equivalenza terapeutica, per così dire “ponderata”, tra le due tipologie di farmaco, di cui si è dato fin qui conto, deve essere utilizzato come parametro per verificare la congruità dei chiarimenti scientifici forniti dall’Amministrazione in sede istruttoria in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto congruo il rapporto percentuale del fabbisogno di ciascuna tipologia di farmaco.</i>”<br />	<br />
Trattasi invero di fattispecie del tutto peculiare, definita con decisione di inammissibilità dell’appello, e a parere di questo Collegio non può costituire un precedente utile alla tesi di controparte.<br />	<br />
Si legge infatti nella sentenza del Consiglio di Stato: “[..]<i>il gravame proposto deve ritenersi, come eccepito dalle resistenti, inammissibile perché l’interesse alla riforma (sul punto</i> – (ndr. lotti distinti e percentuale di fornitura richiesta) &#8211;<i>) della sentenza appellata non può considerarsi né attuale né certo.</i><br />	<br />
<i>Ed invero l’amministrazione, ammesso che non intenda procedere all’acquisizione dei medicinali in questione con diverse modalità, comunque deve compiere una nuova valutazione sulla opportunità di bandire la nuova gara (con procedura di evidenza pubblica) con le stesse modalità con le quali l’aveva indetta a trattativa privata e quindi sia con riferimento alla necessità di dividere la gara in due lotti sia, sempre che ritenga ancora necessaria tale divisione, nello stabilire le percentuali di farmaci necessari al fabbisogno nei due lotti.</i><br />	<br />
<i>6.1- Come si evince dalla stessa sentenza appellata e come risulta dall’esame della vicenda che si è brevemente descritta, la decisione dell’amministrazione di dividere in due lotti, uno per il farmaco originator ed uno per il farmaco biosimilare, la gara annullata e di assegnare ai due lotti rispettivamente il 70 ed il 30% della fornitura richiesta, era stata infatti determinata da valutazioni compiute in un certo momento e sulla base delle esigenze sanitarie rappresentate in quel momento dai medici utilizzatori dei farmaci.</i><br />	<br />
<i>Ma tali esigenze sanitarie sono evidentemente mutevoli (ed influenzate anche dal crescente utilizzo dei farmaci biosimilari una volta scaduto il brevetto di Janssen Cilag), con la conseguenza che le necessità rappresentate dal personale medico al momento della rilevazione effettuata per poter bandire la gara a trattativa privata, poi annullata dal T.A.R., potrebbero, con ogni probabilità, già non essere più attuali.</i><br />	<br />
<i>6.2.- Del resto la mutevolezza delle esigenze sanitarie è rappresentata anche dalla circostanza che la prima gara (annullata in autotutela dall’amministrazione dopo il ricorso di Hospira e le decisioni cautelari del T.A.R. e del Consiglio di Stato) aveva riservato al farmaco originator il 90% della fornitura e al farmaco biosimilare solo il 10%.</i><br />	<br />
<i>6.3.- Anche la sentenza appellata sul punto aveva affermato che l’indicata divisione si fonda su “una stima del fabbisogno espressa dai medici che li prescrivono, fatta salva la possibilità che le indicate percentuali varino in considerazione delle successive e non sindacabili prescrizioni mediche”.</i><br />	<br />
<i>6.4.- A ciò si deve aggiungere che, come accennato, ben potrebbe l’amministrazione ritenere preferibile, anche per evitare ulteriori contenziosi, utilizzare modalità diverse per l’acquisizione dei farmaci in questione (facendo ricorso, ad esempio alle modalità utilizzate dalla regione Toscana e dalla Centrale Acquisti della Regione Lombardia che sono state esaminate da questa Sezione con le recenti sentenze n. 3572 del 13 giugno 2011 e n. 6809 del 23 dicembre 2011).</i>”.<br />	<br />
A ben vedere, dunque, il Consiglio di Stato non ha preso posizione in merito alla legittimità di una procedura che suddivida in lotti distinti la fornitura del farmaco <i>originator</i> e quella dei “biosimilari”, ma ha lasciato piena discrezionalità all’Amministrazione, al più suggerendo diverse modalità di acquisizione dei farmaci.<br />	<br />
4.2.3 – Più incisivo invece è il suggerimento espresso dall’Autorità Garante della concorrenza nel provvedimento 23 maggio 2013 n. AS1049 espressamente rivolto all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in merito”<i> alla diretta messa in concorrenza biologici originatori con farmaci biosimilari”.</i><br />	<br />
L’Autorità, invero, ha così rilevato: “ […]<i>nel ribadire le considerazioni già espresse in una precedente segnalazione circa (i) l’illegittimità dell’esclusione di un principio di equivalenza terapeutica tra le due tipologie di farmaci e (ii) la piena riconducibilità delle stesse a un unico mercato rilevante del prodotto , si consideri come l’eventuale previsione di esclusive di acquisto di farmaci biologici originatori debba sempre risultare parametrata a criteri oggettivi (es. percentuale di pazienti già in trattamento vs. pazienti c.d. </i>drug naive<i>) e per quanto possibile sempre assoggettabile a successive revisioni, in vista dello sviluppo di un più ampio confronto concorrenziale con i farmaci biosimilari. Simili raccomandazioni risultano del resto in linea, da un lato, con recenti elaborazioni indirizzanti a un flessibile concetto di equivalenza terapeutica fra farmaci biologici originatori e biosimilari, e dall’altro con la posizione da ultimo espressa in sede comunitaria, secondo cui “</i>la disponibilità di biosimilari migliora la concorrenza e può contribuire ad ampliare la platea dei pazienti che possono accedere ai farmaci biologici, contribuendo alla sostenibilità dei sistemi sanitari europei<i>”.</i><br />	<br />
4.3 &#8211; In ragione di ciò ritiene il Collegio che possa ragionevolmente sostenersi che:<br />	<br />
&#8211; il servizio sanitario pubblico deve selezionare il fornitore di farmaci a base di epoetina (<i>originator</i> o biosimilare) in base al prezzo;<br />	<br />
&#8211; il prodotto “<i>originator</i>” non può perciò essere esentato dalla gara e acquistato a trattativa diretta;<br />	<br />
&#8211; va comunque esplicitamente fatta salva la possibilità che il medico prescriva un prodotto diverso (e più costoso) di quello aggiudicatario, restando la spesa a totale carico del servizio pubblico, qualora si debba assicurare la continuità terapeutica a<br />
&#8211; qualora occorra acquistare un prodotto diverso da quello aggiudicatario, esso dovrà essere acquistato applicando il prezzo unitario che il suo produttore aveva offerto in sede di gara (<i>si tratta di un espediente per far godere all’ente pubblico i ben<br />
4.4 &#8211; Nella fattispecie, dunque, siccome l’Azienda Sanitaria Locale appaltante non ha esplicitato adeguatamente né specifiche ragioni tecniche da cui desumere l’infungibilità (in via generale) sul piano terapeutico del prodotto “<i>originator</i>” (epoetina alfa) con quello “biosimilare”, nè quelle logiche (eventualmente basate sulla necessità di garantire la c.d. continuità terapeutica per i pazienti già in trattamento) che l’hanno condotta ad articolare la gara in più lotti di fatto riducendo al minimo i quantitativi della fornitura triennale per i farmaci “biosimilari”, risultano pienamente condivisibili le censure formulate dalla Società ricorrente incentrate sulla violazione del principio di concorrenza e sulla violazione delle regole di par condicio e massima partecipazione che devono informare le gare pubbliche, nonché sulla illogicità ed artificiosità della decisione di porre in gara (procedura aperta con il criterio del prezzo più basso) un prodotto che può essere offerto (sostanzialmente) da un unico fornitore, così dissimulando (sul piano sostanziale) una procedura negoziata ad individuazione diretta del contraente.<br />	<br />
4.5 – Conclusivamente, quindi, si ritiene opportuno che la Asl di Taranto ponga in gara in un unico lotto il farmaco “originator” e quelli “biosimilari”, con la prevista possibilità per la stazione appaltante di acquistare al prezzo offerto in gara, al ricorrere delle condizioni espressamente indicate, anche il farmaco non risultato aggiudicatario, di modo che sia consentito ai medici, da un lato, di poter continuare la terapia farmacologica in corso e, dall’altro, di avere libertà nella scelta del farmaco da prescrivere.<br />	<br />
5. Per tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annullati gli impugnati atti di gara relativamente ai lotti 714, 715, 725 e 830, 831.<br />	<br />
Attesa la peculiarità e complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli impugnati atti di gara relativamente ai lotti 714, 715, 725 e 830, 831<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-7-2013-n-1693/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.1693</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-7-2013-n-565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-7-2013-n-565/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.565</a></p>
<p>S. Corasaniti – Presidente, A. Tramaglini – Estensore. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Fornitura di epoetina – Bando di gara – Oggetto di gara – Riferimento all’originatore e ai biosimilari – Impresa che ha offerto epoetina zeta – Esclusione dalla gara – Illegittimità. Nel caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-7-2013-n-565/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-7-2013-n-565/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Corasaniti – Presidente, A. Tramaglini – Estensore.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Fornitura di epoetina – Bando di gara – Oggetto di gara – Riferimento all’originatore e ai biosimilari – Impresa che ha offerto epoetina zeta – Esclusione dalla gara – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui, in un appalto di fornitura di epoetina, il bando di gara abbia fatto riferimento tanto all’originarore che ai biosimilari riguardo all’oggetto di gara, è illegittima l’esclusione dalla gara dell’impresa concorrente che ha offerto epoetina zeta e non epoetina alfa, in quanto sono principi biosimilari, non ravvisandosi inoltre l’esigenza di annullare la gara per precisare esplicitamente che il predetto oggetto andava riferito anche alla epoetina zeta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00565/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00167/2012 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Hospira Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Bonatti, Fabrizio Lazzaro, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Lazzaro in L&#8217;Aquila, via D&#8217;Annunzio, 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Asl Avezzano-Sulmona-L&#8217;Aquila, Asl N.4 di Teramo, Azienda Usl di Pescara; Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Asl N. 2 Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Andrea Avv. Filippi De Santis in L&#8217;Aquila, via G. Caldora, 5; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sandoz S.p.A.; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DELLA DELIBERAZIONE D.G. ASL N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI N. 134 DEL 14/02/2012 E RELATIVI ALLEGATI, COMUNICATA IN DATA 16/02/2012, NELLA PARTE IN CUI SI RIFERISCONO AL LOTTO 468 ED IN PARTICOLARE NELLA PARTE IN CUI DICHIARA INIDONEA L&#8217;OFFERTA DI HOSPIRA ITALIA SRL PER TALE LOTTO.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Asl N. 2 Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente riferisce di aver partecipato alla procedura aperta per la fornitura di farmaci indetta dalla ASL resistente quale capofila di unione di acquisto regionale. La gara era suddivisa in 1.457 lotti, autonomamente aggiudicabili, ciascuno relativo ad un principio attivo. Il ricorso originario ed il primo atto di motivi aggiunti riguardano l’aggiudicazione alla controinteressata del lotto n. 468 (epoetina alfa) e l’esclusione dell’offerta della ricorrente, disposta in quanto “il prodotto offerto è epoetina zeta e non epoetina alfa come richiesto” dal bando, nonché il diniego dell’autotutela richiesta ex art. 243bis d.lg. 163/2006.<br />	<br />
Sul presupposto che l’amministrazione non avesse colto che “epoetina zeta … non è un principio attivo diverso rispetto all’epoetina alfa, poiché è un biosimilare” del principio originatore (pag. 4), ha quindi dedotto l’illegittimità dell’esclusione anche in riferimento a specifiche norme della lex specialis (art. 1.3 capitolato d’oneri “per ogni lotto relativo a farmaci biologici, oggetto della gara sarà il principio attivo, non differenziando il farmaco originator con brevetto scaduto ed il farmaco biosimilare”).<br />	<br />
Nel costituirsi in giudizio l’Azienda ha sostenuto la legittimità del proprio operato chiedendo che, ove necessario, si disponesse un accertamento tecnico a cura dell’Agenzia Italiana del Farmaco o Istituzione scientifica universitaria diretto a fare chiarezza sulla “scientificamente e farmacologicamente sicura pari valenza dei due prodotti”.<br />	<br />
Ai fini dell’esame della domanda cautelare il collegio ha quindi disposto verificazione in tal senso affidata alla predetta Agenzia (AIFA) che con nota 6.6.2012 ha chiarito che “il medicinale offerto dalla ricorrente … è da considerarsi nei protocolli EMA farmaco biosimilare al lotto oggetto di gara”, il che induceva l’amministrazione a preannunciare l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.<br />	<br />
Con secondo atto di motivi aggiunti è stata quindi impugnata la deliberazione 20.9.2012 n. 1389 con cui è stata in effetti annullata l’aggiudicazione alla controinteressata, tuttavia stabilendosi ulteriormente di “procedere alla rilevazione dei fabbisogni su scala regionale quale attività propedeutica all’indizione di nuova gara per approvvigionamento di eritropoietina alfa (originator e biosimilare) e zeta considerati tra di loro biosimili, in quanto la raccolta delle previsioni di fabbisogni avvenuta in occasione dell’originaria formulazione del lotto di gara 468 non era presieduta da tale principio di biosimilarità tra tutte le molecole indicate … ma solo tra eritropoietina alfa originator e eritropoietina alfa biosimilare” e precisandosi che “ad eccezione della nuova e diversa rilevazione dei fabbisogni su base regionale, sarà applicata all’indicenda procedura di gara … il medesimo disciplinare utilizzato nella gara”.<br />	<br />
Chiariva ulteriormente la ASL (nota 3.10.2012), in replica alla richiesta di aggiudicazione avanzata dalla ricorrente, che “la rilevazione dei fabbisogni posti in gara prima dell’indizione della gara regionale non contemplava affatto i quantitativi di eritropoietina zeta, ed era relativa solo ad eritropoietina alfa (originator e biosimilare), nell’erroneo convincimento che essa fosse molecola diversa da eritropoietina zeta, di cui non si ravvisava necessità di fornitura”, aggiungendo che l’affidamento alla ricorrente sarebbe invece “potenzialmente distorsivo della par condicio dei partecipanti in sede di predisposizione delle offerte economiche”.<br />	<br />
La ricorrente sostiene la manifesta illegittimità del provvedimento, ritenendo pretestuosa la motivazione con cui si intende effettuare una nuova gara ed assumendo che l’amministrazione dovesse invece ammettere l’offerta originariamente esclusa e quindi aggiudicarle il lotto.<br />	<br />
2. Le argomentazioni espresse dall’amministrazione nel corso del procedimento, come quelle analoghe sviluppate in sede difensiva, non riescono a dar conto della legittimità dell’atto.<br />	<br />
E’ bene precisare che la nota AIFA ha chiarito che le molecole biologiche, quale quella oggetto di gara, non sono caratterizzate, al contrario di quelle chimiche, da un principio replicabile sempre identico all’infinito: “tutte le epoetine biosintetiche (compresa la epoetina alfa contenuta nel medicinale originatore…) non possono essere considerate identiche all’eritropoietina fisiologica”, e tale impossibilità è “completamente” dovuta “alla intrinseca unicità di ogni processo biologico di sintesi … che è impossibile riprodurre in due stabilimenti biotecnologici diversi”, cosicché “le linee cellulari che vengono utilizzate come sorgenti di una determinata molecola, pur essendo dello stesso tipo … utilizzato sia per la epoetina alfa sia zeta, generano ceppi diversi nei diversi laboratori dando al prodotto finale una sorta di imprinting specifico”. Ne consegue che “il prodotto finale … potrà avere caratteri simili ma non uguali al biofarmaco originale di riferimento” ed il concetto di biosimilarità implica che i suddetti prodotti “non debbono contenere lo stesso identico principio attivo ma un principio attivo simile…”. La nota dà conto che EMA, accantonate le questioni relative alle ineliminabili differenze biochimiche (in quanto marginali ai fini dell’efficacia e sicurezza del prodotto), “ha superato realisticamente anche gli aspetti di una sola denominazione farmaceutica dei principi attivi che a tali differenze biochimiche siano riconducibili”, ritenendo “trascurabili” le differenze tra le due molecole alfa e zeta.<br />	<br />
In definitiva AIFA ha chiarito che epoetina alfa e zeta sono principi biosimilari, rimanendo così assodato che la ricorrente poteva fin dall’origine concorrere all’aggiudicazione “del principio attivo” messo a gara.<br />	<br />
Il che rende innanzitutto illegittima l’esclusione dell’offerta di parte ricorrente, rivolgendosi il bando tanto all’originatore che ai biosimilari, tutti ricompresi nell’oggetto di gara a prescindere dalla diversa denominazione del principio attivo. La <i>lex specialis </i>specificava infatti che “l’aggiudicazione del lotto sarà in favore del principio attivo biologico che otterrà il prezzo più basso, e questo dovrà essere prescritto ai pazienti di nuova diagnosi” (art. 1.3, co. 2).<br />	<br />
3. Una volta assodata l’equivalenza dei prodotti, la stessa norma di gara consente di escludere che sussistesse l’esigenza di annullare la gara per precisare esplicitamente che l’oggetto andava riferito anche ad epoetina zeta. L’amministrazione non si trovava, cioè, di fronte ad una situazione che imponesse di rinnovare la procedura per integrare una norma rivelatasi escludente e così coinvolgere ulteriori aspiranti, visto che qui non vi era alcuna norma che escludesse epoetina zeta essendo questa già di per sé compresa nell’oggetto originario secondo quanto chiarito da AIFA.<br />	<br />
Indire una nuova gara integrando il bando in modo da prevedere in modo esplicito la partecipazione del virtuale aggiudicatario di quella annullata appare d’altra parte decisione affetta da evidenti vizi logici, ancor più marcati a considerare che l’unico soggetto a beneficiare del rinnovo della procedura si è rivelato essere produttore la cui possibilità di partecipazione, tuttavia, non era mai stata in discussione.<br />	<br />
4. Né gli atti evidenziano consistenti ragioni a sostegno di tale scelta allorché fanno riferimento all’esigenza di tornare sulla rilevazione dei fabbisogni.<br />	<br />
Tale necessità deriverebbe dal fatto che la stima messa a gara “non contemplava affatto i quantitativi di eritropoietina zeta, ed era relativa solo ad eritropoietina alfa (originator e biosimilare), nell’erroneo convincimento che essa fosse molecola diversa da eritropoietina zeta, di cui non si ravvisava necessità di fornitura”.<br />	<br />
E’ bene tornare precisare che il bando non prevedeva fabbisogni differenziati di originatore e biosimilari in vista delle esigenze “di continuità terapeutica, di libertà del medico nella scelta della cura più indicata al caso di specie, e della riconosciuta inopportunità di modificare i medicinali (proprio per la loro non assoluta fungibilità) in corso di cura”, nel qual caso “la P.A. può anche … legittimamente decidere di bandire lotti separati” (su tale fattispecie TAR Friuli Venezia Giulia, 7 giugno 2012 n. 206 con richiami a CdS, III, 7 marzo2012 n. 1297).<br />	<br />
Al contrario, il quantitativo messo a gara in unico lotto era riferito al principio attivo, e perciò indifferentemente all’originatore ed al biosimilare, “da prescrivere ai pazienti di nuova diagnosi”.<br />	<br />
In altri termini la ASL ha stimato che il fabbisogno per i nuovi pazienti da soddisfare attraverso la molecola risultata aggiudicataria, prevedendo ulteriormente una diversa modalità di approvvigionamento per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con molecola diversa (art. 1.3 cit.), il che tra l’altro esclude che la pretesa della ricorrente possa essere riferita anche al trattamento dei pazienti già in cura con una diversa molecola (in tal senso pag. 6 memoria ASL 29.4.2013).<br />	<br />
Se l’oggetto della gara era riferito a tutte le molecole classificate biosimilari, la “necessità di fornitura” non poteva perciò considerare nessuna di esse in particolare: stimato il fabbisogno in 401.711.000 U.I. lo stesso poteva essere indifferentemente soddisfatto da una qualsiasi delle tre analoghe (non identiche) molecole (nonché da qualunque altra riconosciuta biosimilare), per cui non si vede quale rilevanza potesse avere sulla stima del fabbisogno il diffuso “erroneo convincimento” che epoetina zeta fosse molecola diversa da epoetina alfa. Se, in altri termini, il quantitativo a base di gara è riferito al “principio attivo”, a cui è rapportata la base d’asta unitaria (€0,00350/U.I.), è necessario concludere che le diverse denominazioni delle molecole (al pari degli stati soggettivi su quale fosse il loro numero) sono del tutto irrilevanti, non trattandosi di circostanze in grado di influire sul fabbisogno.<br />	<br />
Gli atti d’altra parte non spiegano nemmeno perché sia stata avvertita la necessità di rinnovare tale rilevazione in presenza di una norma del disciplinare (art. 12, co. 1) che dispone che “i quantitativi indicati sono meramente orientativi e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di Farmaci è subordinato a fattori variabili …”.<br />	<br />
Né è chiarito perché non vi siano stati ripensamenti (nemmeno a seguito delle istanze di autotutela), una volta constatato che il nuovo quantitativo era superiore al precedente di circa il 15% (da 401.711.000 U.I. a 462.242.000), e ciò sempre alla luce del medesimo art. 12: “Pertanto il fornitore dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo” (il successivo co. 3, n. 4, “per le varie tipologie di epoetine”, prevede, poi, ipotesi di “rivisitazione quali/quantitativa delle scelte effettuate e dei conseguenti lotti posti in gara”).<br />	<br />
Nulla, in altri termini, impediva all’amministrazione di gestire i quantitativi realmente occorrenti nella fase esecutiva del contratto, cosicché l’annullamento d’ufficio della gara si manifesta ulteriormente ingiustificato.<br />	<br />
5. Né risulta infine chiaro il riferimento a possibili effetti distorsivi che deriverebbero dall’aggiudicazione della gara alla ricorrente, a cui fa riferimento la già citata nota ASL.<br />	<br />
I principi attivi erano infatti biosimilari non in quanto stabilito da AIFA ma perché tale era la conclusione imposta dai protocolli EMA per cui deve escludersi che la formulazione del bando potesse “ragionevolmente indurre” i due produttori di eritropoietina alfa originator e alfa biosimilare a supporre di detenere il relativo mercato in regime di duopolio (così pag. 7 note di replica ASL del 29.4.2013). Ma soprattutto non é chiaro perché tale ipotetico erroneo convincimento fosse meritevole di considerazione da parte della ASL, visto che fin dall’origine nulla impediva la partecipazione dei supposti duopolisti, fossero essi consapevoli o meno dell’esistenza di un concorrente.<br />	<br />
La mancata partecipazione del produttore dell’originatore non è infatti conseguenza della formulazione di una qualche clausola del bando alterativa della par condicio, cosicché non si evidenziano ragioni plausibili perché l’amministrazione si faccia carico di farlo rientrare in gioco, mettendolo peraltro in condizioni di avvantaggiarsi dalla conoscenza delle offerte precedentemente presentate dai due concorrenti, determinando, questo sì, possibili effetti distorsivi sulla futura gara.<br />	<br />
6. In accoglimento dei secondi motivi aggiunti la delibera ivi impugnata va pertanto annullata nella parte in cui, disponendo adempimenti propedeutici ad una nuova gara, annulla la procedura in corso.<br />	<br />
Il disposto (ed ormai consolidato) annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata, operato dalla deliberazione impugnata sulla base della nota AIFA e quindi per ragioni diverse da quelle poste a sostegno della volontà di rieditare la procedura, rende in questa parte improcedibile il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Per quanto sopra osservato, il medesimo ricorso va invece accolto, nulla essendo esplicitato in proposito negli atti successivi, nella parte in cui si contesta la legittimità della disposta esclusione dell’offerta.<br />	<br />
Ne consegue che, annullata sia l’esclusione che la decisione di rinnovare la procedura, l’amministrazione dovrà concludere il procedimento in corso valutando l’offerta della ricorrente ed adottando il conseguente provvedimento di aggiudicazione in favore della migliore offerta.<br />	<br />
La conseguente reintegrazione per equivalente che ne deriva (e la rinuncia in udienza alla domanda di risarcimento per equivalente) fa ritenere assorbita la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini indicati in motivazione. Spese a carico dell’amministrazione liquidate in complessivi Euro 5.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-7-2013-n-565/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2013 n.565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a></p>
<p>Pres. Pier Giorgio Lignani, est. Massimiliano Noccelli Comune di Agropoli (Avv.ti Lorenzo Lentini e Giuseppe Abbamonte) c. Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Santa Maria di Castellabate, Comune di Torchiara (non costituiti), A.S.L. di Salerno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pier Giorgio Lignani, est. Massimiliano Noccelli<br /> Comune di Agropoli (Avv.ti Lorenzo Lentini e  Giuseppe Abbamonte) c. Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Santa Maria di Castellabate, Comune di Torchiara (non costituiti), A.S.L. di Salerno (Avv.ti Francesco Armenante e Gaetano Paolino), Regione Campania (Avv.ti Massimo Lacatena e  Maria D’Elia), Comune di Castellabate (Avv.ti Elio Cuoco e Giuseppe Abbamonte), Comune di Torchiara, Comune di Prignano Cilento, Comune di Perdifumo (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Elio Cuoco), Comune di Montecorice (Avv. Alberto La Gloria), Comune di Capaccio (Avv. Emilio Grimaldi), Comune di Laureana Cilento (Avv.ti Andrea Abbamonte e dall’Avv. Lorenzo Lentini)</span></p>
<hr />
<p>sul provvedimento di chiusura dell&#8217;Ospedale di Agropoli da parte del Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità- Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania- Provvedimento di chiusura dell’Ospedale di Agropoli- Accoglimento domanda di sospensione degli effetti- Presupposti-Non sussistono -Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione degli effetti del provvedimento con cui Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania, nell’ambito del riassetto della rete ospedaliera, ha disposto la chiusura dell’ Ospedale di Agropoli, in quanto gli effetti negativi della trasformazione dell’attuale pronto soccorso in PSAUT non sembrano tanto rilevanti, tenuto conto: (a) della non rilevantissima affluenza dei “codici rossi”; (b) del fatto che in ogni caso le emergenze di maggiore frequenza statistica (ossia quelle cardiocircolatorie) già attualmente non possono essere trattate presso il nosocomio di Agropoli, per carenza del  servizio di emodinamica; (c) a fronte di ciò sta il rilevante interesse del Servizio Sanitario a chiudere una struttura ospedaliera (peraltro di recente apertura: 2004) che si appalesa di scarso interesse nella programmazione regionale del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4701 del 2013, proposto da:</p>
<p><b>Comune di Agropoli</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini e dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Commissario <i>ad acta</i> per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario</b>, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Santa Maria di Castellabate, Comune di Torchiara;<br />
A.S.L. di Salerno, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Armenante e dall’Avv. Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l’Avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 92; 	</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Lacatena e dall’Avv. Maria D’Elia, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum</i>:	</p>
<p><b>Comune di Castellabate</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Elio Cuoco e dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7 c/o R. Titomanlio; 	</p>
<p><b>Comune di Torchiara,</b> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, Comune di <b>Prignano Cilento</b> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, Comune di Perdifumo in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Abbamonte e dall’Avv. Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7 c/o R. Titomanlio; 	</p>
<p><b>Comune di Montecorice</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso l’Avv. Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, n. 18;	</p>
<p><b>Comune di Capaccio</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Emilio Grimaldi, con domicilio eletto presso l’Avv. Oreste Carracino in Roma, via Sommacampagna, n. 9; 	</p>
<p><b>Comune di Laureana Cilento</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte e dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00882/2013, resa tra le parti, concernente il decreto n. 49/2010, adottato dal Commissario <i>ad acta</i> per il Piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Nazionale Regione Campania concernente il riassetto della rete ospedaliera e territoriale nella parte in cui ha previsto la chiusura dell’Ospedale di agropoli &#8211; mcp</p>
<p>Visto l’art. 62 c.p.a.;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di Salerno e della Regione Campania;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti gli avvocati l’Avv. Orazio Abbamonte su delega dell’Avv. Giuseppe Abbamonte, l’Avv. Lentini, l’Avv. Paolino, l’Avv. Armenante, l’Avv. Lacatena, l’Avv. Cuoco e l’Avv. Grimaldi;</p>
<p>&#8211; rilevato che i difensori dell’Azienda Sanitaria appellata hanno dichiarato, nel corso della camera di consiglio del 12.7.2013, che essa, in via prudenziale e indipendentemente dalla decisione cautelare di questo Consiglio, garantirà l’apertura del pront<br />
&#8211; che, entro lo stesso periodo, le ulteriori esigenze sanitarie della popolazione di Agropoli e dei Comuni limitrofi, non aventi il carattere di urgenza, potranno essere adeguatamente soddisfatte, in attesa della decisione di merito, dalla pianificazione<br />
&#8211; che, per il periodo susseguente al 15 settembre 2013, quando saranno cessate le straordinarie esigenze derivanti dall’affluenza turistica (affluenza che è stata fortemente evidenziata al fine di dimostrare la gravità del danno temuto nel peirodo estivo)<br />
&#8211; che conclusivamente l’appello cautelare va respinto, fermo quanto dichiarato dal difensore dell’Azienda circa il mantenimento del servizio di pronto soccorso fino al 15 settembre p.v.;<br />	<br />
&#8211; ritenuto che, attesa la complessità della fattispecie, sussistono gravi ragioni per compensare interamente le spese del presente giudizio cautelare tra le parti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello (Ricorso numero: 4701/2013).<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2013</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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