<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-7-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-7-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-7-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del controinteressato non aggiudicatario dell&#8217;appalto dei servizi assistenziali integrati, pulizia, sanificazione, servizio cucina con preparazione pasti, servizio infermieristico e riabilitativo presso una Residenza per Anziani, se contrariamente a quanto dedotto l’esistenza delle condanne è stata dichiarata su foglio separato allegato al modulo; in ogni caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del controinteressato non aggiudicatario dell&#8217;appalto dei servizi assistenziali integrati, pulizia, sanificazione, servizio cucina con preparazione pasti, servizio infermieristico e riabilitativo presso una Residenza per Anziani, se contrariamente a quanto dedotto l’esistenza delle condanne è stata dichiarata su foglio separato allegato al modulo; in ogni caso l’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, prevede che “resta salva in ogni caso l&#8217;applicazione (…) dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione), cosicché anche la mancata dichiarazione non apparirebbe idonea a comportare effetti espulsivi dalla procedura; &#8211; che le restanti censure sembrano impingere nel merito delle valutazioni, esercizio di discrezionalità tecnica, proprie dell’Amministrazione, e la parte ricorrente non adduce elementi idonei a dimostrare, ad un prima delibazione propria della fase cautelare, la manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamenti nell’attribuzione dei punteggi che, nel loro insieme, appaiano idonei a recuperare la differenza di punteggio rispetto all’aggiudicataria; &#8211; che la mancata documentazione delle modalità di custodia della documentazione di gara di per sé non appare idonea a comportare l’illegittimità della procedura specie ove non venga dedotto alcun dubbio circa una sua eventuale alterazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00138/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00312/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 312 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Regionale Welcoop &#8211; Consorzio di Cooperative Sociali &#8211; Coop. Soc. Onlus</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monfalcone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Zgagliardich, Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich in Trieste, via Filzi 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Kcs Caregiver Cooperativa Sociale</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Di Ienno, Lorenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Lorenzo Pellegrini Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 19; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-della determina dirigenziale del Comune di Monfalcone n. 898 dd. 17 maggio 2011, ad oggetto &#8220;Procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto dei servizi assistenziali integrati, pulizia, sanificazione, servizio cucina con preparazione pasti, servizio inf<br />
-dei presupposti verbali di gara, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria assunto nel corso della seduta dd. 13 aprile 2011;<br />	<br />
-di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti e per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dal Comune di Monfalcone con la controinteressata e per il risarcimen	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monfalcone e di Kcs Caregiver Cooperativa Sociale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che contrariamente a quanto dedotto l’esistenza delle condanne è stata dichiarata su foglio separato allegato al modulo;<br />	<br />
&#8211; che in ogni caso l’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, prevede che “resta salva in ogni caso l&#8217;applicazione (…) dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, cosicché anche la mancata dichiarazione non apparirebbe idonea a comporta<br />
&#8211; che le restanti censure sembrano impingere nel merito delle valutazioni, esercizio di discrezionalità tecnica, proprie dell’Amministrazione, e la parte ricorrente non adduce elementi idonei a dimostrare, ad un prima delibazione propria della fase cautel<br />
&#8211; che la mancata documentazione delle modalità di custodia della documentazione di gara di per sé non appare idonea a comportare l’illegittimità della procedura specie ove non venga dedotto alcun dubbio circa una sua eventuale alterazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-7-2011-n-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-7-2011-n-209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-7-2011-n-209/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.209</a></p>
<p>Pres. Quaranta &#8211; Est. Silvestri Ambiente e territorio – Legge regionale Toscana – Autorizzazione o concessione – Rinnovo &#8211; VIA postuma – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza – Ragioni E’ infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 43 co.6 della legge Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-7-2011-n-209/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-7-2011-n-209/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta &#8211;  Est. Silvestri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Legge regionale Toscana – Autorizzazione o concessione – Rinnovo &#8211; VIA postuma – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 43 co.6 della legge Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 che prescrive l’assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione per l’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non era prevista la VIA (c.d. VIA postuma). Infatti, la norma permette un ragionevole bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti quali la tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti ed attività ed, inoltre, risulta conforme alla disciplina comunitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 19 aprile 2010, depositato in cancelleria il 29 aprile 2010 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2010. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con ricorso spedito per la notifica il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, gli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza». <br />	<br />
Il ricorrente ritiene che le norme regionali impugnate violino i parametri costituzionali indicati, in quanto sarebbero in contrasto con la direttiva 19 giugno 2001, n. 2001/41/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) e con la direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata ed integrata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e dalla direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia). <br />	<br />
Le norme impugnate sarebbero, inoltre, in contrasto con la normativa nazionale di recepimento di tali direttive dettata dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). <br />	<br />
1.1. – L’impugnato art. 5, comma 3, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che l’effettuazione della VAS sia subordinata alla preventiva valutazione, svolta dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali «per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a)». <br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa disposizione, nella parte in cui limita la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai soli piani e programmi (e relative modifiche) che presiedono alla approvazione di progetti sottoposti a VIA (o a verifica di assoggettabilità a VIA) ai sensi degli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto restringerebbe «l’ambito di applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 3-bis» dell’art. 6 «del citato d.lgs. che fanno riferimento indistinto a tutti i piani ed i programmi che presiedono all’approvazione di progetti di qualsiasi genere (e non solo di quelli sottoposti o assoggettabili a VIA e, ancor meno, a quelli previsti dagli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006)». <br />	<br />
Per il ricorrente, in particolare, «ricondurre la parola “progetti” ai soli progetti di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, come ha indicato il legislatore regionale, rappresenta una restrizione illegittima dell’ambito di applicazione della normativa statale in materia di VAS». Ne sarebbero conferma, sul piano letterale, la circostanza che, ove il legislatore statale avesse voluto davvero una siffatta restrizione, lo avrebbe fatto «in via espressa, come accaduto nel caso di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006». <br />	<br />
Il ricorrente richiama, poi, la Relazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 14 settembre 2009, dalla quale risulterebbe confermata la sottoposizione alla procedura di assoggettabilità a VAS anche di piani e programmi che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti non sottoposti a VIA. <br />	<br />
1.2. – L’impugnato art. 5, comma 4, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che, «in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni», non siano sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, tra gli altri, «i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche». <br />	<br />
Per il Presidente del Consiglio dei ministri questa disposizione violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., poiché, in base al combinato disposto dell’art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani regolatori portuali sarebbero sottoposti ad entrambe le procedure di VAS e di VIA. <br />	<br />
Secondo la difesa erariale, a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della disciplina comunitaria in tema di VAS da parte del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani regolatori portuali sarebbero interessati da entrambi i procedimenti, «rientrando tra i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e, nel caso abbiano contenuti tali da potere essere considerati come progetti ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, anche nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di VIA». In particolare, la sottoposizione a VAS di tali piani sarebbe desumibile dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
1.3. – L’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che «il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l’autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all’approvazione dell’autorità procedente. A tal fine il proponente informa l’autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione». <br />	<br />
Per il Presidente del Consiglio dei ministri questa disposizione, nella parte in cui consente al proponente di informare l’autorità competente circa le motivazioni della non revisione del piano o programma in conformità al parere motivato, violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, «sebbene non esplicitamente affermato», sembrerebbe desumibile che il parere motivato dell’autorità competente sia non solo obbligatorio ma anche vincolante per l’autorità procedente e, conseguentemente, che esso obblighi alla revisione del piano o del programma. <br />	<br />
1.4. – L’art. 43, comma 2, lettera c), della legge regionale impugnata prevede che siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48, «i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull’ambiente. Nei casi in cui il proponente, non ravvisando la possibilità di tali effetti, non richieda l’attivazione della procedura di verifica, è necessario che una dichiarazione in merito, adeguatamente motivata, a firma di tecnico con idonea qualifica, sia allegata alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Sia il proponente, sia l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, possono in ogni caso richiedere all’autorità competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra». <br />	<br />
La difesa erariale richiama la sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, sebbene la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia «praticabile in ipotesi contraddistinte da parametri suscettibili di apprezzamenti opinabili», si possono comunque «riscontrare, all’interno del sistema normativo, elementi che contribuiscono a formare un parametro di valutazione il più possibile oggettivo, in modo da ridurre il margine di opinabilità insito nella formula prognostica suddetta». Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha escluso che – al fine di stabilire se siano oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA «le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate» – il consenso dei proprietari interessati e delle amministrazioni possa costituire valida ragione giustificativa, dato che i primi sono motivati da logiche individuali e le seconde sono istituzionalmente preposte alla cura di interessi (in primo luogo attinenti al governo del territorio) non necessariamente coincidenti con la tutela ambientale. <br />	<br />
Per il Presidente del Consiglio dei ministri la norma impugnata violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto sarebbe in contrasto con la normativa di cui alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (ed, in particolare, con l’art. 20 di tale decreto), che, nel disciplinare la procedura di assoggettabilità a VIA, non prevede una fase preliminare a siffatta procedura, «libera da ogni forma di pubblicità ed informazione per il pubblico». <br />	<br />
1.5. – L’art. 43, comma 6, della legge reg. n. 10 del 2010 dispone che «le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)». <br />	<br />
Per il ricorrente, questa disposizione, limitatamente al suo secondo periodo (cioè ai casi in cui oggetto della procedura siano «le parti di opere o attività non interessate da modifiche»), violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto «la limitazione delle finalità della procedura di VIA ivi disposta, seppur apprezzabile sotto il profilo economico-finanziario, risulta contraria “all’effetto utile” della direttiva 85/337/CEE». <br />	<br />
La difesa erariale richiama, al riguardo, la sentenza n. 67 del 2010 della Corte costituzionale nella parte in cui questa ha affermato che le garanzie sottese ad una domanda di rinnovo «riposano, appunto, sulla necessità di verificare se l’attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della “proroga” o del “rinnovo” del provvedimento di autorizzazione». Nella pronunzia citata la Corte ha anche precisato che, «proprio in tema di autorizzazioni “postume”, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea appare ispirata a criteri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio 2008, procedimento C-215/06), essendosi ribadito che, “a livello di processo decisionale è necessario che l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l’obiettivo consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti”». <br />	<br />
Secondo il ricorrente, in via generale, la finalità che il legislatore persegue quando assoggetta a rinnovo un’attività già autorizzata ovvero data in concessione, sarebbe proprio quella di consentire all’amministrazione di valutare nuovamente se l’interesse del privato a proseguire l’attività sia ancora compatibile con la tutela dei vari interessi pubblici compresenti. Il ricorrente ritiene, pertanto, che in tale ipotesi, contrariamente a quanto previsto dalla norma regionale impugnata, l’amministrazione possa negare la prosecuzione dell’attività privata al fine di tutelare un interesse primario ed assoluto, quale quello alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. <br />	<br />
2. – La Regione Toscana si è costituita con una memoria nella quale sostiene la infondatezza di tutte le questioni proposte dal ricorrente. <br />	<br />
2.1. – In ordine alla questione formulata in riferimento all’art. 5, comma 3, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana sostiene che la disposizione impugnata non sia in contrasto con il comma 3-bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo il quale «l’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente»), posto che quest’ultimo usa l’espressione «dei progetti» e non «di progetti», volendo con ciò riferirsi non a generici progetti, ma specificatamente ai progetti già citati e descritti al comma 2, lettera a), che sono appunto quelli di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
Nella disposizione impugnata, pertanto, la Regione, considerando significativi per l’ambiente i progetti sottoposti a VIA e a verifica di VIA, avrebbe correttamente mutuato l’espressione già utilizzata al comma 2, lettera a), dello stesso art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, e si sarebbe limitata a chiarire in modo univoco le modalità applicative dell’art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto alla generica (e potenzialmente ambigua) espressione («impatti significativi per l’ambiente») utilizzata dalla norma statale. <br />	<br />
2.2. – In ordine alla questione proposta in riferimento all’art. 5, comma 4, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana chiarisce, anzitutto, che esistono due procedimenti per l’approvazione del piano regolatore portuale: uno disciplinato dall’art. 5 della legge n. 84 del 1994, che si applica ai porti di interesse statale, sedi di autorità portuale, l’altro disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), che si applica ai porti di interesse regionale. <br />	<br />
Secondo la difesa regionale, la norma impugnata si riferirebbe solo ai piani regolatori portuali di interesse statale e sarebbe meramente recettiva della disciplina statale dettata dall’art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994, che prevede la sottoposizione a VIA (e non anche a VAS) di tale piano, sulla scorta del suo carattere sostanzialmente progettuale. <br />	<br />
Ad escludere la sottoposizione a VAS del piano regolatore portuale di interesse statale, secondo la difesa regionale, vi sarebbero pertanto il principio di specialità (che imporrebbe la applicazione della norma speciale costituita dall’art. 5 della legge n. 84 del 1994, in luogo della norma generale recata dal d.lgs. n. 152 del 2006, invocata dal ricorrente), nonché argomenti logici (essendo, a dire della Regione, «assurdo» assoggettare prima a VAS e poi a VIA il medesimo piano). <br />	<br />
La Regione Toscana, al fine di completare il quadro descrittivo della disciplina in materia, chiarisce altresì che i piani regolatori portuali regionali si configurano, ai sensi dell’art. 47-ter della legge reg. n. 1 del 2005, quali atti di governo del territorio attuativi degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici. Per tale ragione essi non rientrerebbero nell’applicazione dell’impugnato art. 5, comma 4, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, ma ricadrebbero nella categoria degli atti di governo del territorio da assoggettare a VAS, qualora il piano ad essi sovraordinato non sia già stato assoggettato a detta valutazione. <br />	<br />
2.3. – In ordine alla questione proposta in riferimento all’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana prospetta l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorso, sostenendo che proprio dalla norma statale invocata dal ricorrente (art. 15 del d.lgs. n. 152 del 2006) emerga il carattere obbligatorio, ma non vincolante, del parere motivato reso dall’autorità competente a valutare la compatibilità ambientale del piano o del programma. <br />	<br />
La difesa regionale sottolinea, in particolare, come la disciplina statale in materia, con l’adozione del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), abbia abbandonato l’iniziale configurazione della VAS, sulla falsa riga della VIA, quale processo decisionale autonomo (sostanzialmente autorizzatorio e di controllo esterno) teso ad una valutazione di compatibilità/incompatibilità del piano o del programma, a favore di una configurazione, più aderente alla direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), come procedura a supporto della decisione, preordinata a garantire che i profili ambientali siano valutati e ponderati già durante l’elaborazione dei piani e dei programmi, ed anteriormente alla loro approvazione. <br />	<br />
2.4. – In ordine alla questione proposta in riferimento all’art. 43, comma 2, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana sostiene che la norma impugnata si sia limitata, in primo luogo, a riprodurre il contenuto della disciplina statale – desumibile dall’art. 20, comma 1, lettera b), e dagli allegati II, III e IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 – secondo la quale l’attivazione della procedura di screening è subordinata al preliminare accertamento delle «notevoli ripercussioni negative sull’ambiente», e, in secondo luogo, a disciplinare modalità procedurali di valutazione delle ripercussioni negative per l’ambiente. <br />	<br />
A parere della difesa regionale, il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale non sarebbe pertinente, attesa l’assoluta eterogeneità di contenuto tra la norma oggi impugnata e quella giudicata dalla Corte con la sentenza citata (art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, recante «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt»). In particolare, nel caso deciso con la sentenza n. 120 del 2010 non sarebbe stata esaminata la previsione di una fase preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA, ma «l’aprioristica esenzione dall’obbligo di munirsi di titolo abilitativo per “le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate”». <br />	<br />
La Regione Toscana sostiene che da questa sentenza (così come dal dato letterale delle disposizioni statali di riferimento), semmai, si desuma, limitatamente alle modifiche ed estensioni dei progetti, la necessità di un’attività preliminare di verifica, preordinata ad accertare la sussistenza dei presupposti per la procedura di screening. La stessa difesa regionale ritiene che il controllo pubblico in ordine alla necessità dell’attivazione della fase di screening, così come previsto dalla norma impugnata, non possa che essere espletato dall’autorità competente ad autorizzare la realizzazione dell’opera, mediante una valutazione effettuata sulla base dei documenti tecnici allegati dal proponente. <br />	<br />
Per la Regione, «l’interpretazione della difesa erariale, tesa a prefigurare un obbligo generale di attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità per i casi di modifica in questione, non trova quindi riscontro nella disciplina comunitaria e statale, ponendosi, anzi, in contrasto con i principi di non duplicazione e semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale». <br />	<br />
2.5. – In ordine alla questione proposta in riferimento all’art. 43, comma 6, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana sostiene che la disposizione impugnata abbia esplicitato il principio che riconosce nel rinnovo o nella proroga la sede appropriata per riconsiderare, nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità propria dell’atto autorizzativo, la compatibilità dell’interesse del privato alla prosecuzione dell’esercizio di un impianto in essere o di una attività in atto, alla luce dei vari interessi pubblici sottesi e, tra essi, di quello alla tutela ambientale. <br />	<br />
Secondo la difesa regionale, tale principio non sarebbe stato codificato dalla disciplina statale in materia di VIA ed, anzi, nel d.lgs. n. 152 del 2006 sussisterebbero specifiche disposizioni di senso opposto (artt. 208 e 210). La resistente sostiene altresì che, là dove una VIA avvenga a posteriori, come nel caso riguardato dalla disposizione regionale impugnata, in riferimento ad un’opera già esistente, non possa che limitarsene l’oggetto, tenendo conto delle situazioni nel frattempo verificatesi. In particolare, «ove la realizzazione dell’impianto esistente sia stata a suo tempo legittimamente autorizzata, non si potrà non tener nella dovuta considerazione l’intangibilità dei diritti quesiti (tra i quali vi è certamente anche quello relativo alla localizzazione e costruzione preesistente), a meno di non voler attribuire un generale effetto retroattivo allo ius superveniens, in violazione del principio fissato dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale». <br />	<br />
La difesa regionale richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004, in causa 201/02, punti 64-70, la quale, in tema di VIA postuma, ha affermato che «il diritto interno non può stabilire per l’omessa VIA rimedi più gravosi rispetto a quelli previsti per situazioni analoghe o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario». <br />	<br />
3. – In prossimità dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale ribadisce e sviluppa ulteriormente gli argomenti già svolti nel ricorso. <br />	<br />
3.1. – Per quanto attiene alla questione relativa all’art. 5, comma 3, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente contesta come puramente letterale la tesi interpretativa proposta dalla difesa regionale e rimarca come la VAS, alla luce di una interpretazione teleologica e sistematica della relativa disciplina statale, sia obbligatoria per tutti i piani e programmi che possano avere un impatto significativo sull’ambiente (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006) e, quindi, non solo per quelli relativi a progetti sottoposti a VIA o a procedura di assoggettabilità a VIA (per i quali, peraltro, l’art. 6, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede una presunzione assoluta di significativo impatto ambientale, là dove il piano sia riferito a determinati settori), ma anche per tutti gli altri ritenuti tali sulla scorta di una valutazione da effettuare, volta per volta, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
3.2. – In merito alla questione relativa all’art. 5, comma 4, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente contesta la tesi proposta dalla difesa regionale, rilevando come non possa applicarsi il principio di specialità tra la legge n. 84 del 1994 e il d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
Inoltre, non avrebbe alcun rilievo la circostanza che l’art. 5 della legge n. 84 del 1994 sottoponga solo a VIA (e non anche a VAS) il piano regolatore portuale, dato che la VAS è stata introdotta solo successivamente, con la direttiva n. 2001/42/CE, e si coordinerebbe con la VIA, senza essere alternativa a quest’ultima (stante anche la diversità di oggetto). <br />	<br />
Il ricorrente richiama, poi, la novella legislativa costituita dall’art. 6, comma 3-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo il quale «per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento». <br />	<br />
La difesa statale osserva, altresì, come il riferimento alla preventiva sottoposizione a VAS dei piani regolatori portuali, contenuto nella normativa sopra richiamata, dimostri che, «nell’ottica del legislatore, è sempre stato previsto lo svolgimento di tale procedura per i suddetti piani». <br />	<br />
3.3. – Per quanto attiene alla questione relativa all’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente richiama la lettera di costituzione in mora dell’8 ottobre 2009 della Commissione europea, la quale ha posto in evidenza che l’art. 8 della direttiva n. 2001/42/CE «stabilisce l’obbligo di prendere in considerazione, in fase di preparazione del piano e del programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa, sia il rapporto ambientale che i risultati della consultazione». Pertanto, «nell’applicare l’art. 8 gli Stati membri possono decidere come prendere in considerazione, ma non se prendere in considerazione, il rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni nella preparazione del piano o programma». <br />	<br />
L’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 andrebbe letto in conformità ai principi comunitari, non nel senso (ritenuto dalla Regione) che l’autorità procedente possa valutare discrezionalmente se sia opportuno o meno modificare il piano in conformità al parere motivato espresso a seguito della VAS, ma piuttosto nel senso che la revisione del piano debba comunque essere effettuata in tutti i casi in cui la procedura di VAS lo imponga, in ragione del suo esito totalmente o parzialmente sfavorevole. <br />	<br />
Secondo la difesa statale, questo secondo significato, già enucleabile dal precedente testo dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, emergerebbe con maggiore chiarezza dal nuovo testo della stessa disposizione, introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 124 (recte 128) del 2010, secondo cui «l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma». <br />	<br />
3.4. – In merito alla questione relativa all’art. 43, comma 2, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, a parere del ricorrente l’interpretazione logica e coordinata delle disposizioni contenute nell’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 indurrebbe a ritenere che il proponente abbia l’obbligo di sottoporre all’autorità competente tutti i progetti preliminari che rientrino nelle categorie previste, senza nessuna valutazione preliminare di merito sull’opportunità di effettuare la verifica di assoggettabilità. Ogni modifica degli impianti e delle opere specificate nell’allegato II del d.lgs. n. 152 del 2006 sarebbe astrattamente idonea a produrre effetti pregiudizievoli all’equilibrio ambientale, così da dover essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità. <br />	<br />
Questa lettura, già enucleabile dal precedente testo dell’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, emergerebbe con maggiore chiarezza dal nuovo testo della stessa disposizione introdotto dall’art. 2, comma 17, del d.lgs. n. 128 del 2010, secondo il quale il proponente deve trasmettere, per la verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti «inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente». Sempre per l’Avvocatura generale (che richiama, quale argomento a favore di tale tesi la motivazione della sentenza n. 127 del 2010 della Corte costituzionale), sarebbe chiaro che tale possibilità debba essere concretamente valutata dall’autorità competente. <br />	<br />
3.5. – Infine, in relazione alla questione concernente l’art. 43, comma 6, della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente ribadisce gli argomenti già svolti, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 167 del 2009, n. 190 del 2001, n. 196 del 1998 e n. 356 del 1994, in ordine alla possibilità che l’amministrazione, in sede di rinnovo o proroga, consideri prevalente l’interesse alla conservazione dell’ambiente rispetto a quello del privato alla prosecuzione dell’attività economica. <br />	<br />
4. – In prossimità dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 anche la Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale si limita a richiamare le difese già svolte nell’atto di costituzione. <br />	<br />
In ordine alla questione relativa all’art. 43, comma 6, peraltro, la difesa regionale sviluppa ulteriori argomenti nel senso della infondatezza. <br />	<br />
Secondo la resistente, dalla interpretazione letterale di varie disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 – vengono richiamati gli artt. 5, comma 1, lettera b), 6, comma 5, 7, comma 5, 20 e 23 – e dalla specifica disciplina dettata in materia di impianti di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 208 e 210 del medesimo decreto legislativo, emergerebbe come la procedura di valutazione di impatto ambientale si applichi ai nuovi progetti ed alle modifiche sostanziali, mentre non trovi applicazione ai rinnovi di autorizzazione o di concessione che non comportino modifiche sostanziali. <br />	<br />
Tale tesi ermeneutica sarebbe confermata dalla sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004, in causa 201/02, che, a parere della Regione Toscana, escluderebbe espressamente l’applicazione retroattiva della VIA, limitandone l’obbligo ai soli casi nei quali il rinnovo contiene nuove statuizioni e prescrizioni o regola varianti funzionali importanti. <br />	<br />
La difesa regionale richiama sul punto anche alcune pronunzie dei giudici amministrativi, dalle quali si desumerebbe la incompatibilità ontologica di una valutazione di impatto ambientale “postuma”, essendo la VIA per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente ispirato ai principi di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale. <br />	<br />
A fronte di tale quadro – che nella realtà applicativa regionale ha determinato difficoltà interpretative – la Regione Toscana ritiene di aver chiarito ciò che non è esplicitato nel d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, anzi, conterrebbe norme che, come sopra rilevato, depongono nel senso opposto a quanto affermato dalla difesa statale nel ricorso in oggetto. <br />	<br />
Statuendo l’obbligatorietà della VIA in tutti i casi di rinnovo di autorizzazione o concessione, la Regione avrebbe inteso assicurare proprio il rispetto dell’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE, mentre, disponendo che, per le parti di opere o attività non interessate da alcuna modifica, la VIA sia volta ad individuare e prescrivere le misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente, il legislatore regionale si sarebbe limitato a tenere conto delle situazioni nel frattempo verificatesi e del carattere postumo della VIA. <br />	<br />
D’altronde, la considerazione delle fattispecie esistenti, a parere della Regione Toscana, costituirebbe un principio codificato. In particolare, esso sarebbe desumibile dalla previsione dell’art. 28 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui, qualora dalle attività realizzate risultino impatti negativi ulteriori e diversi o più significativi rispetto a quelli valutati in sede di VIA, l’autorità competente può apporre condizioni ulteriori per la prosecuzione dell’attività, mentre, ove dall’esecuzione dei lavori o dall’esercizio dell’attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull’ambiente, può essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività realizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. <br />	<br />
Inoltre, in virtù dell’art. 29 del medesimo decreto legislativo, se non vengono osservate le prescrizioni impartite in sede di VIA tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della verifica e della valutazione, l’autorità competente impone al proponente l’adeguamento dell’opera o dell’intervento, stabilendone tempi e modalità, mentre la demolizione è prevista solo nel caso di opere realizzate senza VIA. <br />	<br />
La difesa della resistente riporta, poi, ampi brani della sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, sostenendo che da questa pronuncia – la quale afferma il principio della obbligatorietà della VIA in caso di rinnovo di una autorizzazione o di una concessione – si ricavi anche il principio secondo cui, riguardo agli impianti esistenti, la sottoposizione a VIA è necessaria solo per le modifiche dei progetti che comportino effetti negativi apprezzabili per l’ambiente. Non sussisterebbe, in particolare, alcun contrasto tra la disposizione regionale impugnata e i principi espressi in questa sentenza, posto che quest’ultima non riguarderebbe il caso disciplinato dalla norma in esame. <br />	<br />
La norma regionale impugnata, in definitiva, nell’affermare la necessità di VIA in tutti i casi di rinnovo, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004, in causa 201/02, si sarebbe limitata a «declinare» il procedimento di VIA alle peculiarità della fattispecie. <br />	<br />
Per la Regione Toscana, infine, non sarebbe censurabile neppure il riferimento, contenuto nella norma impugnata, alla sostenibilità economico-finanziaria delle misure di mitigazione impartite, trattandosi di principio anch’esso presente nel d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, nell’art. 242, il quale prevede la regola del ricorso alle migliori tecnologie disponibili che non impongano costi eccessivi di intervento) ed essendo sostanzialmente un corollario dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. <br />	<br />
5. – In data 4 gennaio 2011, la Regione Toscana ha depositato un’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa in esame, in quanto – a seguito dell’approvazione della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2010, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) – sarebbero venute meno le ragioni della controversia. <br />	<br />
L’Avvocatura generale dello Stato ha aderito alla suddetta istanza. <br />	<br />
6. – In data 30 maggio 2011, la Regione Toscana ha depositato una ulteriore memoria nella quale rappresenta che, a seguito dell’approvazione della legge reg. n. 69 del 2010, gli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, e 43, comma 2, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010, sono stati modificati nel senso auspicato dal ricorrente. <br />	<br />
La resistente sottolinea, altresì, che le suddette norme non hanno mai ricevuto alcuna applicazione pratica in quanto si riferiscono a piani e programmi che vengono adottati all’inizio della legislatura, e l’adozione di siffatti piani e programmi, al momento dell’entrata in vigore della legge reg. n. 69 del 2010, non era ancora avvenuta. <br />	<br />
Pertanto, la difesa regionale chiede che, con riferimento alle norme sopra indicate, sia dichiarata cessata la materia del contendere. <br />	<br />
L’unica norma non interessata dalle modifiche suddette è quella di cui all’art. 43, comma 6, in riferimento alla quale la difesa regionale ribadisce le argomentazioni già sviluppate nell’atto di costituzione e nella prima memoria, chiedendo che la relativa questione sia dichiarata non fondata. <br />	<br />
7. – In data 14 giugno 2011, l’Avvocatura generale dello Stato, preso atto delle modifiche operate dalla legge reg. n. 69 del 2010, ha depositato atto di rinuncia limitatamente alle questioni promosse nei confronti degli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, e 43, comma 2, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010. <br />	<br />
La difesa statale insiste, invece, affinché sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 43, comma 6, della predetta legge. <br />	<br />
8. – La Regione Toscana ha aderito all’atto di rinuncia parziale. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, gli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza». <br />	<br />
2. – Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la legge della Regione Toscana 30 dicembre 2010, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, comma 2, lettera c), della legge reg. Toscana n. 10 del 2010, nelle parti che erano oggetto dell’impugnativa statale. <br />	<br />
La Regione Toscana, con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha precisato che le suddette disposizioni sono state modificate nel senso auspicato dal ricorrente, ed ha chiesto, in considerazione della loro mancata applicazione nel periodo di vigenza, che sia dichiarata cessata la materia del contendere. <br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri – ritenuto che alla luce delle modifiche operate sono venute meno le ragioni che avevano portato alla proposizione del ricorso – ha depositato in data 14 giugno 2011 un formale atto di rinuncia al ricorso stesso, limitatamente alle questioni promosse nei confronti degli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, e 43, comma 2, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010. Alla predetta rinuncia ha aderito la Regione Toscana. <br />	<br />
Pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione alle sole questioni sopra indicate (ex plurimis, ordinanze n. 168 e n. 148 del 2011). <br />	<br />
3. – L’art. 43, comma 6, della legge reg. Toscana n. 10 del 2010 stabilisce che «le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)». <br />	<br />
A parere del ricorrente, il secondo periodo della citata disposizione – che si riferisce ai casi in cui oggetto della procedura siano le parti di opere o attività non interessate da modifiche – violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la limitazione della finalità della procedura di VIA ivi disposta, seppur apprezzabile sotto il profilo economico-finanziario, risulterebbe contraria all’«effetto utile» della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). <br />	<br />
4. – La questione non è fondata. <br />	<br />
4.1. – La disposizione impugnata disciplina la cosiddetta “VIA postuma”, cioè regolamenta l’ipotesi in cui la valutazione di impatto ambientale non fosse necessaria quando è stata rilasciata l’autorizzazione o la concessione per l’esercizio di una attività, ma lo sia divenuta al momento del rinnovo dell’autorizzazione o concessione. <br />	<br />
Il comma 6 dell’art. 43 della legge regionale in oggetto contiene, nel primo periodo, una previsione generale, in virtù della quale, nell’ipotesi sopra indicata, le attività in parola sono soggette a procedura di VIA, in base a quanto prescritto dalla medesima legge regionale. <br />	<br />
Il secondo periodo di tale disposizione (oggetto delle odierne censure) distingue, all’interno di una complessiva attività o opera, le parti che non sono interessate da modifiche da quelle che lo sono, prescrivendo per le prime una VIA “depotenziata”, tanto da vanificare – secondo il ricorrente – l’effetto della procedura stessa. <br />	<br />
Infine, il terzo periodo del comma 6 dell’art. 43 prevede che le disposizioni di cui sopra non si applichino alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), circoscrivendo, in questo modo, l’ambito di operatività della norma censurata alle sole attività per le quali non vige l’obbligo di sottoposizione all’AIA. <br />	<br />
5. – Si deve segnalare innanzitutto che né la direttiva n. 85/337/CEE, né il cosiddetto Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale») disciplinano espressamente l’ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un’attività avviata in un momento in cui non era prescritto l’obbligo di sottoposizione a VIA. Pertanto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale sono state chiamate a dare risposta al quesito se sia possibile – stante il carattere preventivo della VIA, riguardante piani e progetti – estendere l’obbligo di effettuarla ad opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione. <br />	<br />
5.1. – La Corte di giustizia dell’Unione europea – in un caso diverso da quello oggetto dell’odierna questione di legittimità costituzionale, trattandosi di opere progettate nel 1997 e non assoggettate a VIA secondo i criteri della direttiva – ha precisato che, in mancanza di VIA preventiva, per opere effettuate tuttavia dopo l’entrata in vigore della direttiva di cui sopra, il diritto comunitario non osta alla possibilità, concessa da una normativa nazionale, di regolarizzare ex post operazioni o atti non conformi alle prescritte procedure, a condizione però che la regolarizzazione «non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale» (sentenza 3 luglio 2008, in causa C-215/06). La valutazione postuma di opere o attività, che avrebbero dovuto essere assoggettate a VIA – in quanto rientranti nelle previsioni della normativa comunitaria per la tipologia e per i tempi della loro realizzazione – deve essere rigorosa, onde non consentire che dalla violazione dell’obbligo imposto dalla direttiva derivi un trattamento più favorevole per gli interessati inadempienti. VIA preventiva e VIA “postuma” devono essere pertanto perfettamente simmetriche e di pari ampiezza e approfondimento. <br />	<br />
5.2. – Nello stesso senso si è espressa questa Corte, con riferimento ad un’ipotesi diversa da quella sopra esaminata, là dove ha affermato la necessità «di verificare se l’attività […] a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della “proroga” o del “rinnovo” del provvedimento di autorizzazione» (sentenza n. 67 del 2010). Occorre mettere in rilievo che, nel caso risolto da tale ultima pronuncia, si era in presenza di una legge regionale che prorogava automaticamente, alla scadenza, le autorizzazioni in essere, escludendo così, in via generale e astratta, ogni valutazione dell’autorità amministrativa sulle singole situazioni. <br />	<br />
Peraltro, questa Corte – dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardo agli impianti esistenti, la VIA può proporsi solo per «modifiche dei progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi apprezzabili per l’ambiente» – ha affermato che «si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione» (sentenza n. 120 del 2010). <br />	<br />
5.3. – Da ultimo, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata sull’argomento, con una serie di statuizioni rilevanti per il presente giudizio. <br />	<br />
Coerentemente al carattere preventivo della VIA, quale emerge dalla direttiva n. 85/337/CEE, la Corte ha affermato che «il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come “progetto” ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337», e che, con il termine «costruzione», si fa riferimento «alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti». <br />	<br />
La Corte inoltre ha avuto cura di formulare la seguente precisazione: «nell’ipotesi in cui risultasse che, a partire dall’entrata in vigore della direttiva 85/337, lavori o interventi fisici che debbono essere considerati progetto ai sensi di questa direttiva siano stati realizzati sul sito dell’aeroporto senza che il loro impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione in una fase anteriore al procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio tenerne conto nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione e di garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che la detta valutazione sia realizzata almeno in questa fase del procedimento» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09). <br />	<br />
6. – Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e di questa Corte, occorre procedere alla verifica del loro rispetto da parte della disposizione impugnata. <br />	<br />
6.1. – Il primo periodo del citato art. 43, comma 6, (non impugnato dal ricorrente) prescrive, in via generale, l’assoggettamento a VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA. La norma si fa carico dell’esigenza di imporre la valutazione, sempre e comunque, dell’intera opera o attività già in essere. <br />	<br />
Il presupposto di tale prescrizione deve essere cercato nella necessità, emergente dalla giurisprudenza comunitaria, di “vegliare” a che l’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l’interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento – con rilevanti conseguenze economiche e sociali – sarebbe l’effetto possibile di un’applicazione retroattiva degli standard di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della suddetta direttiva, già definita «spartiacque» dalla sentenza n. 120 del 2010 di questa Corte. <br />	<br />
6.2. – Il secondo periodo (impugnato dal ricorrente) del medesimo comma 6 dell’art. 43 disciplina le conseguenze della VIA effettuata in presenza di modifiche all’opera o all’attività preesistente alla direttiva. Dalla disposizione in questione – da interpretare in stretta connessione con quella contenuta nel primo periodo – si deducono tre distinte regole: a) la VIA, in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione, deve essere effettuata sempre sull’intera opera o attività; b) siffatta valutazione mira a realizzare gli effetti tipici di tale procedura con riferimento alle modifiche intervenute successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria e non assoggettate preventivamente a VIA; c) la stessa, con riguardo alle parti di opere o attività non interessate da modifiche, è rivolta alla «individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente». <br />	<br />
Se si considera che, nel silenzio delle norme scritte, la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA “postuma”, in occasione dell’autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva, si ricava la conclusione che la disposizione censurata nel presente giudizio non limita in modo illegittimo un controllo a tutela dell’ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale interpretata dalla Corte di giustizia. <br />	<br />
Essa aggiunge, a completamento della valutazione sulle modifiche, necessaria e indispensabile nella sua pienezza, una verifica ulteriore anche sulle parti non interessate dalle modifiche stesse, in coerenza con la previsione del periodo precedente, che impone la VIA su tutta l’opera o attività, anche nell’ipotesi di rinnovo dell’autorizzazione o concessione. La prospettiva di quest’ultima valutazione non è l’eventuale cessazione dell’attività, ma la mitigazione dell’impatto ambientale, tenuto conto dell’effetto combinato del tempo trascorso e delle modifiche apportate. <br />	<br />
Il legislatore regionale ha ritenuto necessaria una valutazione globale dell’opera, al momento del rinnovo dell’autorizzazione o concessione, ma ha non irragionevolmente distinto tra effetti della procedura sulle modifiche ed effetti della stessa sulle parti dell’opera o attività preesistenti e non incise dalle modifiche. <br />	<br />
6.3. – Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09). Sarebbe infatti inammissibile, perché elusiva dell’effetto utile della direttiva, una VIA frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati ben diversi – in ipotesi più favorevoli agli esercenti l’attività controllata – rispetto ad una valutazione globale sull’incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate. <br />	<br />
La considerazione degli effetti cumulativi, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, può condurre all’impossibilità di distinguere le parti dell’opera o dell’attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell’ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell’opera o dell’attività, già in essere prima dell’entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. Quest’ultima deve essere interpretata infatti come prescrizione condizionata alla praticabilità, fisica e giuridica, dello scorporo delle parti modificate da quelle non modificate. In tutti i casi in cui tale scorporo non sia possibile, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l’artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. <br />	<br />
6.4. – La garanzia che l’organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell’art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull’intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l’eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell’intera opera o attività. Saranno dunque tali autorità a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modiche apportate, per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo. <br />	<br />
Un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo – la tutela dell’ambiente e l’iniziativa economica privata – entrambi costituzionalmente protetti, giustifica l’intento di non travolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da assoggettare a VIA. È necessario pertanto individuare accuratamente gli effetti globali delle innovazioni, in modo da distinguere le situazioni nelle quali residuano parti in alcun modo incise dalle modificazioni dai casi in cui lo “scorporo” porterebbe ad una elusione dell’effetto utile della direttiva. <br />	<br />
Peraltro, come già sottolineato, il terzo periodo del comma 6 dell’art. 43 esclude che la disposizione in esame trovi applicazione nei confronti delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale. <br />	<br />
In tale contesto ermeneutico, la norma impugnata si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale formulate dal ricorrente nel presente giudizio. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE <br />	<br />
dichiara estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza», promosse, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; <br />	<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-7-2011-n-209/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3022/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3022</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla una graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.33 posti di operatore informatico cat.b (annullamento avvenuto per assenza di anonimato), se e&#8217; imminente (quattro mesi) la discussione del merito ed il danno prospettato dagli appellanti (assunti e soccombenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla una graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.33 posti di operatore informatico cat.b (annullamento avvenuto per assenza di anonimato), se e&#8217; imminente (quattro mesi) la discussione del merito ed il danno prospettato dagli appellanti (assunti e soccombenti in primo grado) non è caratterizzato dalla necessaria attualità, avendo l’amministrazione solo avviato il procedimento per la sospensione del rapporto di lavoro instaurato per effetto della procedura concorsuale annullata dai primi giudici, senza che, per altro verso, risulti altresì avviato il procedimento di rinnovazione della procedura concorsuale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03022/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04467/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4467 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>TAVERNITI ITALO, LARIZZA ANGELO, ZEMA ROBERTO, SURACE CATERINA, SCHIAVONE FRANCESCO, DONATO ROBERTA, SCARAMOZZINO MARIANGELA, ALTOMONTE GIUSEPPE MASSIMILIANO, USLENGHI DANIELA, CATALANO DIEGO, </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’av. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LOPES ALESSANDRO VINCENZO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ivana Calcopietro, con domicilio eletto presso Giovanni Salonia in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;<br />	<br />
<b>SANDO TERESA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ivana Calcopietro e Francesco Giampa&#8217;, con domicilio eletto presso Giovanni Salonia in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;<br />	<br />
<b>CANGEMI GIAMPIERO, RUSSO FRANCESCO</b>, non costituiti in giudizio;<br />	<br />
<b>FEDELE COSIMO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonino Tripodi, con domicilio eletto presso Rocco Quartuccio in Roma, via G. Donati, n. 136; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>REGIONE CALABRIA – CONSIGLIO REGIONALE</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Gualtieri in Roma, piazza Ragusa, n. 36; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00286/2011, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.33 POSTI DI OPERATORE INFORMATICO CAT.B PROFILO PROF.B3A;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria &#8211; Consiglio Regionale, di Alessandro Vincenzo Lopes, Teresa Sando e Cosimo Fedele;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Calcopietro, in proprio e per delega dell&#8217;Avv. Tripodi, Giampà, Gualtieri e Clarizia;	</p>
<p>Rilevato che avverso la stessa sentenza risulta proposto altro appello NRG. 3395/2011 per la cui discussione è stata già fissata l’udienza di merito del 22 novembre 2011;<br />	<br />
Ritenuto che, a prescindere da ogni delibazione sul fumus boni iuris dei motivi di gravame, il danno prospettato dagli appellanti non è caratterizzato dalla necessaria attualità, avendo l’amministrazione solo avviato il procedimento per la sospensione del rapporto di lavoro instaurato per effetto della procedura concorsuale annullata dai primi giudici, senza che, per altro verso, risulti altresì avviato il procedimento di rinnovazione della procedura concorsuale;<br />	<br />
Rilevato che i contrapposti interessi in gioco risultano adeguatamente tutelati con la discussione del merito della controversia, già fissata per l’udienza del 22 novembre 2011;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4467/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3020/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3020</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;affidamento dei lavori di opere di urbanizzazione primarie di un piano insediamenti produttivi, aggiudicato a terzi per carenza del requisito di regolarita&#8217; fiscale del concorrente, se la parte ricorrente ha provveduto a depositare, tempestivamente rispetto al termine di cui 55, comma 5 c.p.a., dichiarazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3020</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;affidamento dei lavori di opere di urbanizzazione primarie di un piano insediamenti produttivi, aggiudicato a terzi per carenza del requisito di regolarita&#8217; fiscale del concorrente, se la parte ricorrente ha provveduto a depositare, tempestivamente rispetto al termine di cui 55, comma 5 c.p.a., dichiarazione dell’istituto bancario da cui risulta che l’importo è stato trasmesso per via telematica in data 1.2.2011 e regolarmente ricevuto dai sistemi banca e che non ha trovato regolare esecuzione per motivazioni tecniche; ritenuto che la mancata regolare esecuzione del pagamento non fa venir meno il ravvedimento operoso e tempestivo, anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; Considerata la gravità ed irreparabilità del danno subito per effetto dell’esclusione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03020/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04105/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4105 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Pozzi Stefano S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luisa Marrone e Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso Studio Legale Marenghi in Roma, piazza di Pietra, 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio Dirudino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Baccheschi e Nino Marazzita, con domicilio eletto presso Giuseppe Marazzita in Roma, via V. Tangorra 9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Societa&#8217; F.Lli Massai A R.L., Societa&#8217; Edilbrizzi A R.L.</b>;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 00547/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE &#8211; 	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Dirudino;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria del Consiglio di Stato n.2668/2011 in data 15 giugno 2011;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Enzo M. Marenghi, per delega dell&#8217;Avv. Gherardo M. Marenghi, e Baccheschi;	</p>
<p>Considerato che l’appellante ha provveduto a depositare , tempestivamente rispetto al termine di cui 55, comma 5 c.p.a., dichiarazione dell’istituto bancario da cui risulta che l’importo è stato trasmesso per via telematica in data 1.2.2011 e regolarmente ricevuto dai sistemi banca e che non ha trovato regolare esecuzione per motivazioni tecniche;<br />	<br />
Ritenuto che la mancata regolare esecuzione del pagamento non fa venir meno il ravvedimento operoso e tempestivo, anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;<br />	<br />
Considerata la gravità ed irreparabilità del danno subito per effetto dell’esclusione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4105/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.3020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. (sulla v.i.a. e sul principio di precauzione in relazione ad un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti 1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Programma unico suddiviso in singole frazioni – Impatti cumulativi – Vanno considerati. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>(sulla v.i.a. e sul principio di precauzione in relazione ad un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Programma unico suddiviso in singole frazioni – Impatti cumulativi – Vanno considerati.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – V.I.A. – Impatti cumulativi – Unico programma di ricerca di idrocarburi – Obbligo dell’imprenditore – Individuazione.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – V.I.A. – Unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti – Metodo di prospezione geofisica denominato air gun – Impatti cumulativi – Studio – Necessità.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti – Indagini geosismiche – Spiaggiamento dei cetacei – Fortissime esplosioni percepibili dai mammiferi – Principio di precauzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, sia riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi  che tenga conto necessariamente dei c.d. impatti cumulativi (nel caso di specie, si è trattato di un unico programma di ricerca di idrocarburi).	</p>
<p>2. In presenza di c.d. impatti cumulativi, come nel caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi, sussiste l’obbligo, per l’imprenditore,  di evidenziare gli interventi connessi, complementari o  a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3 comma 2 lettera b) n.2, DPCM 27 dicembre 1988-, perché solo così è possibile una verifica illuminante  ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso; pertanto, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo  preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di  elementi sintomatici della unicità di intervento, mentre l’imprenditore è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.	</p>
<p>3. In caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun  si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica, ma anche le conseguenze sulla fauna marina.	</p>
<p>4. In caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti, va richiamato il principio di precauzione, perché, se allo stato attuale delle conoscenze  appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il c.d. fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01295/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00591/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 591 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi; Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Marittima di Bari, Capitaneria Porto di Brindisi, Maristat Roma, Maridipart Taranto, Istituto Idrografico della Marina, Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;Impatto Ambientale, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giuseppina Capozza in Lecce, via Imbriani,30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Northern Petroleum Limited, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, M. Alessandra Sandulli, Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001348 del 14.10.2009 ( di qui in avanti decreto 1348/2009), emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante &#8220;Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northerm Petroleum (UK) Ltd, con Sede Secondaria in Italia Viale Trastevere, 249 &#8211; 00153 Roma, relativo alla prima fase del programma lavori collegato al Permesso di ricerca di Idrocarburi &#8220;d60 D.R. &#8211; N.P.&#8221; (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n.270 del 19.11.2009); del sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 247 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217; Impatto Ambientale &#8211; VIA e VAS; di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi: il parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7841/2009 dell&#8217; 8.6.2009 (DSA-2009-0015008 del 12.6.2009), il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007, ed i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217; Impatto Ambientale &#8211; VIA e VAS, ivi inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Direzione Marittima di Bari e di Capitaneria Porto di Brindisi e di Maristat Roma e di Maridipart Taranto e di Istituto Idrografico della Marina e di Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;Impatto Ambientale e di Provincia di Bari e di Provincia di Brindisi e di Northern Petroleum Limited;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Gadaleta, in sostituzione di Triggiani, Tarentini, Pellegrino Valeria, in sostituzione di Pesce, Ciullo, Dibello, Portaluri, anche in sostituzione di Sandulli, Trotta.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con istanza del 29.9.2006, la società di diritto inglese Northern Petroleum Limited ha chiesto il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino, nell’ambito di un’area dell’estensione di 733,5 kmq., sita al largo delle coste pugliesi, a nord di Brindisi .<br />	<br />
Con successiva nota del 7.8.2007, il Ministero dello sviluppo economico, nel comunicare il parere favorevole espresso dal comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in data 11.4.2007, ha anche invitato la società ricorrente ad avviare le prescritte procedure di verifica dell’impatto ambientale presso il MATTM, per proseguire l’istruttoria della domanda.<br />	<br />
In data 8.9.2008, la Northern Petroleum ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato alla domanda di permesso di ricerca sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche..<br />	<br />
Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(atto n.247 del 12.3.2009)<br />	<br />
In ultima analisi, con il decreto impugnato , il MATTM, di concerto con il MIBAC ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:<br />	<br />
dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;<br />	<br />
dal MIBAC , concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.<br />	<br />
La Regione Puglia, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna il decreto e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente :<br />	<br />
I- è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;<br />	<br />
II- il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;<br />	<br />
III- il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società .<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio:<br />	<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,<br />	<br />
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
il Ministero dello sviluppo economico;<br />	<br />
la soprintendenza per i beni archeologici della Puglia- Taranto;<br />	<br />
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
il Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali;<br />	<br />
la Direzione Marittima di Bari;<br />	<br />
la Capitaneria di Porto di Brindisi;<br />	<br />
Maristat-Roma;<br />	<br />
Maridipart –Taranto;<br />	<br />
l’istituto Idrografico della Marina<br />	<br />
la commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale ; <br />	<br />
per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Bari e quella di Brindisi per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società Northern Petroleum ed ha insistito per la infondatezza del gravame .<br />	<br />
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Carovigno e il Comune di Monopoli .<br />	<br />
Dopo la concessione della tutela cautelare , il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.<br />	<br />
Con questo gruppo di doglianze, la Regione Puglia lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla Northern Petroleum sull’ambiente interessato.<br />	<br />
Detto intervento prefigura, &#8211; secondo la tesi della Regione- in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.<br />	<br />
Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la contro- interessata ha rivolto ben cinque istanze finalizzate al conseguimento di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste brindisine quasi senza soluzione di continuità; ed ha già ottenuto altri due permessi di ricerca che riguardano aree contigue alle prime.<br />	<br />
Nel caso in esame, lo SIA (studio impatto ambientale) è invece circoscritto alle indagini da svolgersi esclusivamente all’interno dell’area geografica interessata dal progetto denominato “d61 D.R.- N.P” <br />	<br />
L’impostazione seguita dalla Regione ricorrente va decisamente condivisa.<br />	<br />
Quando l’intervento progettato , pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi.<br />	<br />
Il codice dell’ambiente , con l’art 5, comma 1 lettera c , restituisce invero un concetto di impatto ambientale che , per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata .<br />	<br />
L’impatto ambientale viene infatti descritto come “ l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici,culturali, agricoli ed economici , in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione , gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.<br />	<br />
Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso <br />	<br />
Ciò significa che , pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore , l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.<br />	<br />
L’imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.<br />	<br />
Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze , del tutto disattese nel caso .<br />	<br />
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria , affermando che “La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per &#8220;tronchi&#8221; o &#8220;lotti&#8221;; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell&#8217;opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l&#8217;opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.(Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849)<br />	<br />
Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che è ben vero che uno dei principi fondamentali dell’attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale , ma è altrettanto meritevole di tutela – nello specifico settore del diritto ambientale – l’esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un’area prescelta quale sito di interesse , per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale.<br />	<br />
Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica , ma anche le conseguenze sulla fauna marina.<br />	<br />
Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato air gun consiste nella esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un’onda rivelatrice della presenza dei medesimi .<br />	<br />
Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell’operazione, si deve osservare che , sebbene sia stato prospettato l’utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d’urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l’impatto della esplosione di aria , a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti . <br />	<br />
Né può mancarsi di evidenziare che , malgrado la previsione , nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere , l’impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.<br />	<br />
Detto impatto si manifesta, coma la difesa della Regione ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica , vanno preservate da ogni possibile aggressione.<br />	<br />
Sotto tale riguardo, il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell’azione ambientale , in uno ai criteri ulteriori descritti dall’art 3 ter del d.lgs 152/2006.<br />	<br />
Dal principio di precauzione deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva , anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana.<br />	<br />
Questo vuol dire che , se allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.<br />	<br />
Questa opzione argomentativa è seguita da Tar Toscana che insegna “La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell&#8217;interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un&#8217;alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un&#8217;attività, sfuggendo, per l&#8217;effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell&#8217;integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell&#8217;area, possono implicare l&#8217;eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 , n. 986)<br />	<br />
Ma proprio questa ragione esige altresì che , in difetto di metodi di ricerca meno impattanti , non v’è dubbio che unico baluardo di difesa per l’ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria , cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull’ecosistema da proteggere.<br />	<br />
Il ricorso va pertanto accolto, e il decreto ministeriale impugnato va annullato.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere compensate. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale impugnato.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2011 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-7-2011-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-7-2011-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-7-2011-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2011 n.12</a></p>
<p>Pres. Lignani Est. Meschino A.C. (Avv. C. Briguglio) / Assessorato dell’industria Regione Sicilia (n.c.) e S.p.a. Snam Rete Gas (Avv. G. Pitruzzella) sulla competenza funzionale del Tar Lazio nelle controversie relative all&#8217;esecuzione dei lavori di costruzione di un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti 1. Processo amministrativo – Competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-7-2011-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2011 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-7-2011-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2011 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Lignani    <i>Est.</i> Meschino<br />  A.C. (Avv. C. Briguglio) / Assessorato dell’industria Regione Sicilia (n.c.) e S.p.a.  Snam Rete Gas (Avv. G. Pitruzzella)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza funzionale del Tar Lazio nelle controversie relative all&#8217;esecuzione dei lavori di costruzione di un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Competenza  funzionale– Art. 15 c.p.a. – Applicabilità &#8211; Processi  instaurati alla data del 16 settembre 2010 </p>
<p>2.	Processo amministrativo – Opere pubbliche – Metanodotto  &#8211; Controversie – Competenza funzionale TAR Lazio – Sussiste </p>
<p>3.	Processo amministrativo – Competenza – Art. 15 c.p.a. – Applicabilità &#8211; Processi  instaurati alla data del 16 settembre 2010 </p>
<p>4.	Processo amministrativo – Competenza – Opere pubbliche – Metanodotto  &#8211; Controversie – Competenza funzionale TAR Lazio – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La nuova disciplina della competenza, ivi comprese le modalità di rilevazione delle stesse ex  art. 15 c.p.a. è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso”. Pertanto, nel caso in cui il giudizio sia stato instaurato in data antecedente  l’entrata in vigore del c.p.a., la competenza risulterà disciplinata dalla normativa  applicabile ratione temporis. </p>
<p>2.	La controversia  relativa all’esecuzione dei lavori di costruzione di un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell’art. 41 L.99/2009 (applicabile, nonostante la intervenuta abrogazione di cui all’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al c.p.a., ai casi insorti sotto la sua vigenza) e dell’art. 135 c.p.a., rientra nella competenza funzionale del Tribunale amministrativo Regionale  per il Lazio. </p>
<p>3.	La nuova disciplina della competenza, ivi comprese le modalità di rilevazione delle stesse ex  art. 15 c.p.a. è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso”. Pertanto, nel caso in cui il giudizio sia stato instaurato in data antecedente  l’entrata in vigore del c.p.a., la competenza risulterà disciplinata dalla normativa  applicabile ratione temporis. </p>
<p>4.	La controversia  relativa all’esecuzione dei lavori di costruzione di un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell’art. 41 L.99/2009 (applicabile, nonostante la intervenuta abrogazione di cui all’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al c.p.a., ai casi insorti sotto la sua vigenza) e dall’art. 135 c.p.a., rientra nella competenza funzionale del Tribunale amministrativo Regionale  per il Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><I>N. 00012/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00039/2011 REG.RIC.           <br />	<br />
</I><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 39 di A.P. del 2011, proposto dalla </p>
<p>signora <b>Antonella Carilli</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso Flavio Nicolosi in Roma, via Augusto Aubry, 3; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Assessorato all’industria</b> &#8211; <b>Dipartimento Corpo regionale delle miniere</b> – <b>Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia</b>, l’<b>Assessorato al territorio e all’ambiente</b> &#8211; <b>Dipartimento regionale urbanistica</b>, tutti della Regione siciliana, non costituitisi in giudizio;	</p>
<p>la <b>S.p.a. Snam Rete Gas</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Pitruzzella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Stoppani, 1; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per regolamento di competenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>sull’ordinanza collegiale del T.A.R. SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 00976/2011, resa tra le parti ai sensi dell’art. 16, comma 2, del codice del processo amministrativo, concernente esecuzione di lavori di costruzione di un metanodotto –declaratoria di incompetenza.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della S.p.a. Snam Rete Gas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 15 e 16 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Briguglio, e l’avvocato Mariano per delega dell’avvocato Pitruzzella;</p>
<p>1. La signora Antonella Carilli, con il ricorso n. 2982 del 2007, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha chiesto l’annullamento di atti concernenti l’esecuzione dei lavori di costruzione del Metanodotto Montalbano Elicona – Messina, nonché il risarcimento dei danni.<br />	<br />
2. Il T.a.r. adito, con ordinanza collegiale n. 976 del 21 aprile 2011, adottata ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo, in prosieguo c.p.a.), rilevato che il metanodotto Montalbano Elicona – Messina è ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti, ha ritenuto applicabili al ricorso l’art. 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (“<i>Disposizioni per lo sviluppo e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>”) e l’art. 135, comma 1, lett. f), del c.p.a., che prevedono in materia la competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio; ciò in quanto, pur essendo stato proposto il ricorso in epoca antecedente all’entrata in vigore delle norme sopra richiamate, l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 dispone che «<i>Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge..</i>.» (comma 5) e la disposizione di cui all’art. 135 del c.p.a. si pone in continuità con il detto articolo 41, riproducendone il contenuto.<br />	<br />
Il T.a.r. di conseguenza, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del c.p.a., ha dichiarato “la propria incompetenza trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma”.<br />	<br />
3. La signora Antonella Carilli, con atto notificato in data 20 maggio 2011 e depositato il 20 giugno successivo, ha impugnato la citata ordinanza n. 976 del 2011 del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con regolamento di competenza davanti al Consiglio di Stato proposto ai sensi degli articoli 15 e 16 del c.p.a.<br />	<br />
Le parti hanno successivamente depositato memorie a sostegno delle proprie difese.<br />	<br />
La trattazione del ricorso è stata assegnata all’esame dell’Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs 24 dicembre 2003, n. 373 (“<i>Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l&#8217;esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato</i>”).<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
4. Con il detto ricorso per regolamento di competenza è chiesto che l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 976 del 2011, sia annullata e che il medesimo T.a.r sia dichiarato competente a decidere il ricorso di primo grado, non spettando la competenza al T.a.r. per il Lazio.<br />	<br />
In particolare si deduce che l’ordinanza è erronea, poiché: a) l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 è stato abrogato espressamente dall’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010; b) l’art. 135 del c.p.a. non ha riprodotto la parte del detto art. 41 in cui era disposta l’applicabilità ai processi in corso della disciplina sulla competenza; c) all’atto della proposizione del ricorso e instaurazione del giudizio di cui si tratta (nel 2007) non erano in vigore né l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 né il citato art. 135 del c.p.a, non essendo perciò applicabile nella specie la detta normativa, alla luce del principio della <i>perpetuatio jurisdictionis</i>, di cui all’art. 5 c.p.c., per il quale la competenza del giudice si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente all’atto della domanda e secondo quanto statuito con l’ordinanza n. 1 del 7 marzo 2011 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, per la quale la nuova disciplina sulla competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali introdotta dal c.p.a, ivi compresi i modi di rilevabilità, si applica soltanto ai processi instaurati dopo l’entrata in vigore del c.p.a. (16 settembre 2010); d) è competente perciò il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, a conoscere del ricorso di primo grado in quanto notificato alle controparti prima della data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 e del c.p.a.<br />	<br />
5. La S.p.a. SNAM Rete gas, resistente, con la memoria depositata il 16 giugno 2011, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza perché notificato all’Assessorato industria della Regione siciliana e non all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione subentrato al primo nel corso del giudizio.<br />	<br />
Nel merito la resistente deduce: a) con l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 era stata affermata la competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, per tutte le controversie relative alle infrastrutture di trasporto rientranti nella rete nazionale di gasdotti (comma 1), stabilendo che “<i>Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d’ufficio</i>” (comma 2) e l’applicazione delle norme dell’articolo “<i>anche ai processi in corso</i>” (comma 5); b) il contenuto del citato art. 41 è stato sostanzialmente recepito dall’art. 135, comma 1, lettera f), del c.p.a., che conferma la competenza funzionale inderogabile del T.a.r. per il Lazio per le controversie in questione emergendo perciò continuità tra le due disposizioni; c) si deve altresì osservare che, rientrando di certo il metanodotto di cui alla controversia nella rete nazionale dei gasdotti, la normativa di cui al citato art. 41, anche se abrogata, stante la previsione della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza, doveva ritenersi già efficace per il giudizio di cui qui si tratta; d) per cui, si deve concludere, il richiamo dell’ordinanza dell’Adunanza plenaria, n. 1 del 2011, non è pertinente, in quanto valido per le nuove tipologie di competenza territoriale e non per quelle già normate e sussunte nel nuovo Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
6. L’Adunanza plenaria ritiene che la competenza a conoscere la controversia di cui si tratta spetti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.<br />	<br />
Infatti:<br />	<br />
-non è contestato che la controversia riguarda un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti;<br />	<br />
-ai sensi dell’art. 41 della legge n. 99 del 2009, la competenza al riguardo era prevista spettare al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma (comma 1), da rilevarsi d’ufficio (comma 3), con applicazione della norma anche ai processi in corso (comma 5);<br />	<br />
-con l’ordinanza di questa Adunanza n. 1 del 2011 è stato statuito che “la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all&#8217;art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorre<br />
-nel caso di specie il giudizio di cui si tratta è stato instaurato in data antecedente l’entrata in vigore del c.p.a., risultando perciò disciplinata la competenza dalla normativa da applicare <i>ratione temporis</i>; <br />	<br />
-ciò comporta l’applicazione dell’art. 41 della legge n. 99 del 2009 in quanto espressamente recante al comma 5, come sopra richiamato, l’obbligo dell’applicazione della normativa sulla competenza “<i>anche ai processi in corso alla data di entrata in vig<br />
-è perciò corretta l’ordinanza impugnata adottata dal primo giudice, data la normativa suddetta, recante altresì la previsione che le questioni sulla competenza così disciplinata “<i>sono rilevate d’ufficio</i>”;<br />	<br />
-non contrasta con questa conclusione la intervenuta abrogazione dell’art. 41 ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al c.p.a., poiché, come è proprio dell’effetto abrogativo, la norma abrogata continua ad applicarsi ai casi insorti sott<br />
-risulta coerente con tale conclusione l’art. 135, comma 1, lettera f), del c.p.a., poiché confermativo della competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio sulle controversie relative “<i>ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella<br />
7. Per quanto considerato l’impugnazione in esame avverso l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 976 del 2011, è infondata nel merito, potendosi perciò prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, e deve essere quindi respinta.<br />	<br />
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, lo respinge e dichiara la competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma.<br />	<br />
Condanna la ricorrente, signora Antonella Carilli, al pagamento a favore della resistente, S.p.a. Snam Rete Gas, delle spese della presente fase processuale, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Guido Salemi, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-7-2011-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2011 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-136/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-136/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.136</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il decreto del Direttore dell’Azienda Ospedaliera con cui il controinteressato è stato dichiarato aggiudicatario della procedura avente ad oggetto la realizzazione del Centro Dialisi, se manca nella lettera di invito un chiaro ed inequivoco disposto letterale di esclusione per l’ipotesi di mancata allegazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-136/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-136/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il decreto del Direttore dell’Azienda Ospedaliera con cui il controinteressato è stato dichiarato aggiudicatario della procedura avente ad oggetto la realizzazione del Centro Dialisi, se manca nella lettera di invito un chiaro ed inequivoco disposto letterale di esclusione per l’ipotesi di mancata allegazione della copia della carta d’identità, in quanto vi si contempla disgiuntivamente la mancata sottoscrizione e la mancata allegazione della copia della carta di identità quali motivi di esclusione, e l’adempimento non è previsto in modo espresso dalla lex specialis della gara; inoltre, i documenti contenuti nella busta C riguardano una dichiarazione di volontà e non istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, risultano sottoscritte, e in ogni caso copia del documento di identità è contenuta nella busta A. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00136/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00254/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Tonon Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via Donota 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliero Universitaria &#8220;Santa Maria della Misericordia&#8221; di Udine</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Zgagliardich, Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich in Trieste, via Filzi 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ite Group Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Orio De Marchi, Michele Menestrina, con domicilio eletto presso Orio De Marchi Avv. in Trieste, via Fabio Severo 20; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
quanto al ricorso principale:	</p>
<p>per l&#8217;annullamento in toto o in parte qua<br />	<br />
&#8211; del decreto del Direttore Generale n. 327 del 30.03.2011 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine B con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stato dichiarato aggiudicatario della procedura indetta dall’Az<br />
&#8211; del verbale di gara n. 18 del 29.03.2011 e relativa relazione allegata nella parte in cui viene disposta la riammissione di ITE Group s.p.a. alla procedura di gara per la realizzazione del “Nuovo Edificio- Centro Dialisi ing. Morelli De Rossi&#8221; in Udine<br />
&#8211; della nota del 9.05.2011 prot. n. 30060 del Direttore dei Servizi Tecnici e R.U.P. dell’Azienda Ospedaliero Sanitaria &#8220;Santa Maria della Misericordia di Udine&#8221;, ricevuta in data 10 maggio 2011;<br />	<br />
-di tutti i verbali di gara;	</p>
<p>&#8211; nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi comprese, per quanto occorra:<br />	<br />
&#8211; l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva (atto non conosciuto);	</p>
<p>quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5 luglio 2011:<br />	<br />
&#8211; del decreto n. 495 del 19.5.2011del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di realizzazione del Nuovo Edificio Dialisi ing. Morelli<br />
&#8211; della nota prot. n. 33444 del 24.5.20011 dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine, ricevuta in data 27.5.2011, con cui è stato comunicato a Tonon s.p.a. la disposta aggiudicazione definitiva dell’appalto a Ite Group s.p.a.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria &#8220;Santa Maria della Misericordia&#8221; di Udine e di Ite Group Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale I.T.E. Group S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Orio De Marchi, Michele Menestrina, con domicilio eletto presso Orio De Marchi Avv. in Trieste, via Fabio Severo 20;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che nel caso all’esame la lett. c1 dell’art. 7 della lettera di invito non appare contenere un chiaro ed inequivoco disposto letterale di esclusione per l’ipotesi di mancata allegazione della copia della carta d’identità, in quanto contempla disgiuntiva<br />
&#8211; che i documenti contenuti nella busta C riguardano una dichiarazione di volontà e non istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, risultano sottoscritte, e in ogni caso copia del documento di identità è contenuta nella busta A;<br />	<br />
&#8211; che la genuinità delle offerte appare garantita dall’avvenuta apposizione delle sigle dei commissari sulle offerte economiche e comunque non viene dedotto che sia avvenuta una loro alterazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-136/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
