<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-7-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-7-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-7-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3100/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3100/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3100</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. C. Caniparoli (Avv. C. Lazzarini) contro il Comune di Camaiore (Avv. F.E. Ziello) sul diritto del Comune di ripetere l&#8217;importo pro quota di quanto effettivamente speso per l&#8217;acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione di un P.I.P. Edilizia ed urbanistica – Convenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3100/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3100/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> C. Caniparoli (Avv. C. Lazzarini) contro il Comune di Camaiore (Avv. F.E. Ziello)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto del Comune di ripetere l&#8217;importo pro quota di quanto effettivamente speso per l&#8217;acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione di un P.I.P.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Convenzione &#8211; contratto per la cessione del diritto di superficie di aree ricadenti in un P.I.P. – Espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione &#8211; Diritto del Comune di ripetere l’importo pro quota di quanto effettivamente speso &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione ad una convenzione-contratto per la cessione del diritto di superficie di aree ricadenti in un P.I.P., nonostante nella stessa fossero stati espressamente quantificati il costo delle aree e le spese di urbanizzazione, il Comune ha diritto di ripetere l’importo pro quota di quanto effettivamente speso. La prescrizione di tale diritto, ex art. 2935 cod. civ., decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero, nel caso di specie, dal giorno in cui il Comune ha anticipato le relative somme.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1515/04 proposto da </p>
<p><b>CANIPAROLI Claudio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Lazzarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Costanza Cirilli, in Firenze, via F. Bonaini n. 10,</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Camaiore</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Esposito Ziello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Pravisani, in Firenze, via dei Servi n. 44,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell&#8217;atto del dirigente del Settore I.U.O. 1.2. &#8220;Legale e Contratti &#8221; del Comune di Camaiore prot. n. 24565 del 6 maggio 2004, avente ad oggetto &#8220;<i>P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, ex proprietà Graziani Giuliana. Recupero quote esproprio terre<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compreso &#8220;il piano riparto maggiori oneri di esproprio aree P.I.P. &#8211; transazione Graziani Giuliana&#8221;;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
dell’insussistenza del diritto dell’Amministrazione comunale di Camaiore a richiedere integrazioni del prezzo già pagato per la cessione dei terreni <i>de quibus</i>, ricadenti nel P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, e che i ricorrenti nulla devono al Comune in ordine al prezzo di cessione <i>de quo</i> e, in ogni caso, per l&#8217;accertamento dell&#8217;intervenuta prescrizione del diritto del Comune a richiedere tali somme integrative nonché, in ipotesi gradata e senza rinuncia delle domande precedenti, per l&#8217;accertamento e la declaratoria della riduzione della somma richiesta e cioè diminuita della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal 1984, o da diversa data ad oggi, come risultante in corso di causa, previa consulenza tecnico d&#8217;ufficio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone la parte ricorrente di avere presentato domanda per l&#8217;assegnazione di un lotto in diritto di superficie, facente parte del P.I.P. di Capezzano Pianore, al Comune di Camaiore che, con contratto stipulato il 29 ottobre 1982, provvedeva alla cessione del diritto in favore della medesima.<br />
Nel contratto in questione si dava atto che il prezzo della cessione era stato convenuto dalle parti in lire 15.000 mq, comprensivo anche della quota del costo di esproprio, e senza che alcuna riserva venisse apposta dal Comune in ordine al prezzo stabilito nella convenzione con riferimento ad eventuali future controversie in merito alla procedura di espropriazione.<br />
Con l’atto oggetto di impugnazione l&#8217;Amministrazione intimata, a circa 20 anni dalla conclusione del contratto, reclama una integrazione del prezzo di cessione del lotto sopra indicato pari a € 26.338,58 avuto riguardo alla transazione nel frattempo conclusa con la proprietaria delle aree espropriate, sig.ra Graziani, a conclusione della controversia da quest&#8217;ultima iniziata per la determinazione del prezzo di esproprio.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Eccesso di potere per totale carenza dei presupposti. Eccesso di potere per violazione del principio di buona fede, dell’affidamento, contraddittorietà. Intervenuta prescrizione per violazione degli artt. 2946, 2948 e 1541 del codice civile. Violazione del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere per violazione del contratto stipulato <i>inter partes</i> e violazione dell&#8217;art. 1321 del codice civile. Violazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 1337, 1366, 1363 e 1362 del codice civile. <br />
<b>2. </b>Con riferimento alla domanda di riduzione della somma dovuta, depurata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Violazione del principio di affidamento, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per carenza di presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione dei disposti e dei principi di cui agli artt. 2946, 2947, 2043, 1176 e 1227 del cod. civile.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Camaiore ha intimato alla parte ricorrente il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 26.338,58 a titolo di conguaglio per presunte somme ancora dovute in relazione alla cessione del diritto di superficie di aree ricadenti nel P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, a suo tempo assegnato alla deducente e ceduto in proprietà con contratto<i> </i>rogato in data 29 ottobre 1982.<br />
Preliminarmente, va rilevato, come eccepito dalla parte ricorrente, che la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa dell’Amministrazione resistente può essere apprezzata in questa sede esclusivamente come eccezione, in senso proprio, alle tesi sostenute con il gravame, senza che la disamina del merito delle questioni possa estendersi, al di là della questione della legittimità dell’atto impugnato, all’accertamento del diritto vantato dal Comune nei confronti dalla parte ricorrente <br />
Il ricorso non può comunque essere accolto.<br />
Con il primo motivo si deduce che il piano per insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oltre che essere uno strumento di pianificazione urbanistica, costituisce uno strumento di politica economica, con funzioni di incentivazione delle imprese che si realizza offrendo ad esse, ad un prezzo politico e previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione. Ne deriva che il prezzo corrisposto tiene conto solo in maniera parziale dei costi effettivamente sostenuti, in relazione alla finalità dell’istituto, di talché nessuna relazione vi può essere fra il prezzo pagato dall’ente espropriante e quello finale di cessione dei terreni espropriati.<br />
Lamenta, altresì, la parte ricorrente che nelle clausole della convenzione stipulata con il Comune non venne prevista una esplicita riserva in ordine alla possibilità che, a seguito della definitiva determinazione della indennità da corrispondere al proprietario espropriato, gli assegnatari delle aree fossero tenuti a corrispondere somme a conguaglio.<br />
Ne discende che la richiesta dell&#8217;amministrazione comunale oltre che violare le clausole esplicitamente sottoscritte nel contratto, costituiscono una lesione dei principi di buona fede e di affidamento che devono ritenersi pacificamente applicabili nella circostanza. <br />
Viene inoltre dedotta, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo, l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla controparte, essendo trascorsi oltre 20 anni dalla stipulazione del contratto. <br />
Le argomentazioni di cui sopra non possono essere condivise.<br />
I piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi sono previsti e disciplinati dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 il cui art. 27 stabilisce che “<i>I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi</i>”.<br />
Le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai comuni o da loro consorzi ed utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.<br />
Dispone, poi, l’ultimo comma della citata disposizione che “<i>Contestualmente all&#8217;atto di concessione, o all&#8217;atto di cessione della proprietà dell&#8217;area, tra il comune da una parte e il concessionario o l&#8217;acquirente dall&#8217;altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell&#8217;acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza</i>”.<br />
Analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 35 per quanto riguarda i piani per l’edilizia economica e popolare nel quale, peraltro, sono dettagliatamente stabiliti i contenuti della convenzione da stipularsi con i soggetti assegnatari delle aree, nonché il principio per cui “<i>il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse…</i>”.<br />
In proposito non si è mancato di rilevare l’analoga funzione di promozione sociale svolta da entrambe le tipologie di piani che, attraverso lo strumento dell’espropriazione, si propongono l’intento di offrire ai soggetti assegnatari, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, le aree necessarie per la realizzazione di attività imprenditoriali o di case di abitazione producendo, di fatto, un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all&#8217;assegnatario di aree a basso prezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939).<br />
Ne consegue che la disciplina pubblicistica di cui all’art. 27 l. n. 865 cit. non si esaurisce alla fase di delimitazione, individuazione ed espropriazione delle aree ma caratterizza anche il trasferimento ai privati, da parte del Comune, delle aree suddette, riflettendosi necessariamente sugli oneri e le sanzioni previste a carico dei privati nella convenzione relativa alla cessione di cui si palesa evidente la preordinazione alla tutela dell&#8217;interesse pubblico (Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 1997, n. 9508).<br />
Sulla scorta di tale premessa deve ritenersi che, nonostante l’espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il Comune abbia diritto a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile della disposizione legislativa sopra richiamata in tema di copertura delle spese sostenute dall’Ente pubblico per gli scopi questione (Consiglio di stato , Sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7820; id., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577).<br />
Quanto all’eccezione di prescrizione, è sufficiente osservare che essa decorre, ex art. 2935 cod. civ., solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Con la conseguenza che, trattandosi nella specie di recupero delle maggiori somme sostenute dal Comune rispetto a quanto inizialmente previsto nella convenzione, tale prescrizione non poteva che decorrere dal giorno in cui le relative somme fossero state conosciute ed anticipate dal Comune stesso, e quindi, nel caso in esame, dalla data in cui il Comune di Camaiore ha stipulato la transazione con la signora Graziani, proprietaria dei terreni espropriati.<br />
Con il secondo motivo la parte ricorrente si duole anche della concreta determinazione del costo imputato a titolo di conguaglio e ciò in quanto nella transazione stipulata tra la predetta sig.ra Graziani e il Comune di Camaiore non viene indicato quanto della somma corrisposta sia da imputare alla sorte capitale e quanto invece ad interessi legali e rivalutazione monetaria decorrente dal 12 giugno 1984, cioè dalla data in cui lo stesso Comune aveva concluso con la sig.ra Graziani un accordo per la cessione bonaria delle predette aree.<br />
La doglianza non appare persuasiva.<br />
Infatti, dai conteggi eseguiti e documentati dall&#8217;Amministrazione resistente risulta che la comparazione tra il prezzo originariamente corrisposto dalla parte ricorrente e quello richiesto a conguaglio è avvenuta previo rivalutazione del prezzo iniziale, di tal che i due valori posti a raffronto appaiono del tutto omogenei, senza che ai soggetti assegnatari siano stati impropriamente addossati oneri ad essi non spettanti, fatta salva la decorrenza di interessi legali dal momento della richiesta della somma.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  13 LUGLIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3100/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. R. Piccini ed altri (Avv.ti P. Bassano e G. Genta) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di B. Lenzi (non costituito) sull&#8217;inammissibilità di un ricorso cumulativo e collettivo da parte di soggetti che vantino interessi divergenti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> R. Piccini ed altri (Avv.ti P. Bassano e G. Genta) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di B. Lenzi (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità di un ricorso cumulativo e collettivo da parte di soggetti che vantino interessi divergenti e contrastanti tra loro</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso cumulativo e collettivo – Presupposti – Aspirazione alla nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno &#8211; Situazione di conflitto di interesse tra i ricorrenti &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Più soggetti hanno eccezionalmente facoltà di impugnare insieme un provvedimento amministrativo purché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell&#8217;impugnativa, in modo tale che l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro. Ne consegue, nella fattispecie, che essendo i ricorrenti tutti interessati a conseguire la nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, le loro rispettive posizioni sono di fatto in situazione di conflitto, con conseguente inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2021/05 proposto da <br />
<b>PICCINI Roberto</b>, <b>ROMA Angelo</b> e <b>BALDI Gino</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bassano e Giovanni Genta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via delle Mantellate n. 9,</p>
<p align=center>cntro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, e il il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro<i> pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Lenzi Bruno</b>, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota in data 3 agosto 2005 prot. n. 14477 del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, indirizzata al Presidente della Giunta regionale Toscana, nella quale il Ministro comunicava &#8220;<i>l&#8217;esito non positivo della valutazione dei componenti della<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2005, con la quale tale organo, dichiarandosi competente ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994 deliberava che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa ac<br />
<br />
e per l’annullamento,<br />
con proposizione di motivi aggiunti,<br />
&#8211; della nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20809, del 30 novembre 2005, con la quale si invita il Presidente della Giunta regionale a sostituire i nominativi correlati a requisiti professionali inadeguati nella terna designata ai se<br />
&#8211; della nota n. 22503, in data 28 dicembre 2005, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esponeva le ragioni per le quali non ravvedeva nei signori Gino Baldi e Angelo Roma il possesso dei &#8220;<i>requisiti di massima e comprovata qualif<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato 2 febbraio 2006;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 giugno 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con nota in data 20 ottobre 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiedeva al Presidente della Giunta regionale Toscana, allo scopo di pervenire alla nomina del Presidente della Autorità Portuale di Livorno, la formulazione di una terna di nominativi tra i quali procedere alla scelta, di competenza del Ministro stesso, del vertice della suddetta Autorità, alla luce di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 introdotto dall&#8217;articolo 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, secondo il quale “<i>Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l&#8217;intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell&#8217;ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati</i>”. <br />
Il Presidente della Giunta regionale richiedeva agli enti locali interessati le indicazioni di competenza, ottenendo le seguenti risposte: dalla Provincia di Livorno i nomi di Mancasi Angelo, nonché quelli di Gino Baldi e di Roberto Piccini; dal Comune di Livorno i nomi di Roberto Piccini e Angelo Roma; dal Comune di Capraia Isola il nome di Bruno Lenzi; dalla Camera di commercio di Livorno i nomi di Gino Baldi e Antonio Chiesa.<br />
Con nota in data 17 novembre 2004 il Presidente della Regione Toscana indicava al Ministro i soggetti tra i quali operare la scelta nelle persone dei signori Gino Baldi, Roberto Piccini e Angelo Roma, allegando al provvedimento i <i>curricula</i> relativi.<br />
Ricevuta la suddetta comunicazione, il Ministro richiedeva al Consiglio di Stato un parere, esponendo che il Comune di Capraia Isola aveva trasmesso al Ministro un atto di significazione e opposizione, ritenendo &#8220;<i>violato il principio di leale collaborazione e rilevando la carenza di qualificazione professionale e la situazione di conflitto di interesse in cui incorrono i candidati proposti dalla Regione</i>&#8220;.<br />
Per conseguenza il Ministro richiedeva se &#8220;<i>a fronte della ritenuta sussistenza di elementi ostativi alla nomina dei candidati proposti dal Presidente della Giunta regionale</i>&#8221; il Ministro potesse richiedere una nuova terna al Presidente della Giunta regionale, ovvero procedere direttamente alla nomina del Presidente dell&#8217;Autorità portuale, o, ancora, investire direttamente della questione il Consiglio dei Ministri &#8220;<i>valutando a tal fine anche le indicazioni formulate dagli enti locali e dalla Camera di Commercio nella prima fase del procedimento</i>&#8220;.<br />
Con parere n. 89/2005 del 16 gennaio 2005, il Consiglio di Stato si esprimeva nel senso che non è consentito al Ministro richiedere al Presidente della Giunta regionale la formulazione di una nuova terna, atteso che quella già indicata non può che ritenersi vincolante, non essendo concesso al Ministro la possibilità di discostarsene, &#8220;<i>tenuto conto che il nuovo articolo 117 della Costituzione affida alla legislazione concorrente la materia dei porti e aeroporti civili</i>&#8220;; che il potere di investire della questione il Consiglio dei Ministri presuppone solo l&#8217;ipotesi omissiva, ma non quella del dissenso fra il Ministro e la Regione; e, infine, che le indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio non intervengono nella fase in cui il Presidente della Regione deve formulare la terna, bensì nella fase successiva e costituiscono &#8220;<i>parametro seppure non vincolante di scelta ministeriale</i>&#8221; all&#8217;interno della terna.<br />
Anche la Regione Toscana rivolgeva al Consiglio di Stato richiesta di un parere che veniva reso in data 16 marzo 2005 (Sez. II, parere 302/2005), confermando la possibilità di rimuovere eventuali incompatibilità sussistenti in capo a taluno dei nominativi indicati nella terna mediante successive dimissioni e in ogni caso evidenziando che &#8220;<i>il Ministro ispirandosi al principio di leale collaborazione, nonché a quello di conservazione degli atti parzialmente invalidi è tenuto a scegliere all&#8217;interno degli altri due nomi della terna che non presentino preclusioni ovvero richiedere egli stesso la modificazione della terna per motivate ragioni di evidente e non rimovibile incompatibilità</i>&#8220;.<br />
Ciononostante, il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, con nota del 3 agosto 2005, comunicava al Presidente della Giunta regionale &#8220;<i>l&#8217;esito non positivo della valutazione dei componenti della terna proposta</i>&#8221; valutando che due componenti &#8220;<i>il Sig. Gino Baldi e il Sig. Angelo Roma non rivestono i requisiti che per legge costituiscono il presupposto per il conferimento dell&#8217;incarico</i>&#8221; ed affermando che &#8220;<i>la formulazione della terna mancando di elementi essenziali per consentire una scelta risulta quindi sostanzialmente inesistente e configura l&#8217;ipotesi di omissione della formulazione della terna a cui il Consiglio di Stato ha ricollegato la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri per l&#8217;adozione della prevista delibera</i>&#8220;.<br />
Il Consiglio dei ministri, a sua volta, fatta propria la prospettazione del Ministro, deliberava che &#8220;<i>previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, si possa procedere alla nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente della Autorità Portuale di Livorno</i>&#8220;.<br />
Contro tale atto ricorrono il sig. Piccini e consorti chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186. Violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento e illogicità della motivazione. Incompetenza.<br />
<b>2.</b> Eccesso di potere per totale difetto di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità.<br />
<b>3.</b> Ulteriore violazione falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 gennaio 2006, i ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori atti del procedimento adottati nelle more del processo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deducendo le seguenti censure:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186. Violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, pretestuosità e illogicità della motivazione e per violazione del principio di leale collaborazione.<br />
<b>2.</b> Eccesso di potere per pretestuosità e per disparità di trattamento.<br />
<b>3.</b> Eccesso di potere per scorrettezza del procedimento e violazione del principio del <i>contrarius actus</i>.<br />
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame vengono impugnati taluni degli atti, come in epigrafe specificati, relativi al procedimento per la nomina del Presidente della Autorità portuale di Livorno.<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Quanto al ricorso principale deve rilevarsi che, pur non essendo intervenuta alcuna revoca o altro atto formale di ritiro dei provvedimenti impugnati con i quali, pretermessa la terna dei nominativi indicati dalla Regione Toscana, il Consiglio dei ministri, dietro sollecitazione del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, deliberava che &#8220;<i>previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, si possa procedere alla nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente della Autorità Portuale di Livorno</i>&#8220;, appare del tutto evidente che le ulteriori determinazioni assunte in merito dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti (e censurate con i motivi aggiunti) sono con quelli incompatibili e, riaprendo una nuova fase istruttoria del procedimento, producono il loro sostanziale superamento, ciò che, dal punto di vista processuale si traduce in una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla loro caducazione.<br />
Infatti, l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento di tali atti non potrebbe arrecare alcun vantaggio ai ricorrenti, avuto riguardo alla nuova fase istruttoria apertasi con le note del 30 novembre 2005 e del 28 dicembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le quali si è invitato il Presidente della Giunta regionale a sostituire i nominativi da questi indicati nella terna designata ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994, non essendosi ravvisati in taluni di essi (i ricorrenti Gino Baldi e Angelo Roma) i requisiti professionali ritenuti necessari per la nomina alla carica di Presidente della Autorità Portuale di Livorno.<br />
Conseguentemente il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Quanto agli atti impugnati con i motivi aggiunti deve, in via preliminare, rilevarsi che, con sentenza n. 378 del 7 ottobre 2005, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 comma 1 d.l. 28 maggio 2004 n. 136, come riformulato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, il quale aggiunge, al comma 1 dell&#8217;art. 8 l. 28 gennaio 1994 n. 84, un comma 1 bis che, come gia esposto in narrativa, dispone che “<i>esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l&#8217;intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell&#8217;ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata</i>&#8220;.<br />
Ne discende, evidentemente, che alla nomina di cui trattasi dovrà procedersi attraverso il procedimento regolato dalla suddetta norma.<br />
Osserva, in proposito, il Collegio che il potere di nomina dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell&#8217;ambito degli apparati tecnico-burocratici pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell&#8217;alveo della c.d. alta amministrazione, da esercitare in base a criteri eminentemente fiduciari e caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura e al perseguimento dell’interesse pubblico.<br />
Si è, altresì, rilevato che tali atti, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse comportano che la scelta sia operata nell&#8217;ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso dei titoli specifici, senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, rendendosi necessario che sia comprovata solo la avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti del prescelto, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta in concreto operata.<br />
Tanto premesso occorre aggiungere che la possibilità di contestare in sede giurisdizionale il relativo provvedimento soggiace ai principi che regolano il processo e, in particolare quello amministrativo.<br />
Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione.<br />
Condizioni soggettive per agire in giudizio sono, quindi, la legittimazione processuale e l&#8217;interesse a ricorrere.<br />
In sintesi, può affermarsi che la prima spetta a colui che affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l&#8217;interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa.<br />
In altre parole, il generico interesse alla legalità non è sufficiente ad integrare una situazione legittimante al ricorso. Invero, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse  ricorrere, inteso quest&#8217;ultimo non come idoneità astratta dell&#8217;azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un&#8217;utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) attraverso il processo amministrativo (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II, 6 settembre 2005, n. 6582).<br />
Orbene, nel caso in esame non appare possibile distinguere in capo ai ricorrenti la sussistenza dei suddetti requisiti.<br />
Va intanto rilevato che più soggetti hanno eccezionalmente facoltà di impugnare insieme un provvedimento amministrativo purché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell&#8217;impugnativa, in modo tale che l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro (Consiglio Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3749), ciò che, nella fattispecie, si palesa come una eventualità assai concreta.<br />
Infatti, il bene della vita al quale i ricorrenti sostanzialmente aspirano è tanto quello di figurare all’interno della rosa di nomi indicata dalla Regione Toscana, ma, evidentemente, quello di conseguire la nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, circostanza che pone le rispettive posizioni in situazione di conflitto con evidenti riflessi sull’ammissibilità del gravame. <br />
Inoltre, a ben vedere, da un lato gli atti che vengono impugnati rivestono carattere endoprocedimentale e potrebbero, al più essere censurati unitamente al provvedimento conclusivo del complesso procedimento di nomina del Presidente; dall’altro non è dato ravvisare in capo ai ricorrenti la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata, <br />
Non è revocabile in dubbio che la norma che regola questa fase del procedimento &#8211; richiedendo l&#8217;intesa con la Regione interessata sia nell&#8217;ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione della terna sia nell&#8217;ipotesi di mancata designazione &#8211; esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione (Corte cost., 7 ottobre 2005, n. 378).<br />
Ciò, peraltro, non comporta che il Presidente della Giunta regionale, in assenza di una procedura comparativa tra gli interessati, abbia l’obbligo di riformulare la terna dei candidati nella medesima composizione già proposta al Ministro con la nota del 17 novembre 2004 e neppure alcun onere di esprimere le ragioni per quali, nell’ambito dei soggetti segnalati dagli enti indicati dall’art. 8 della l. n. 84/1994, abbia deciso di indicarne alcuni a preferenza di altri.<br />
D’altra parte non può sottacersi che la conclusione di cui sopra è suffragata dall’ulteriore considerazione che, come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 89/2005), sulla scorta del dato normativo in precedenza illustrato, nel caso in cui gli enti locali non esprimano una scelta nei termini fissati, il Ministro può nominare comunque il Presidente, pur sempre d’intesa con la Regione interessata, designandolo tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell&#8217;economia dei trasporti e portuale e, quindi, prescindendo dalle indicazioni già palesate nella precedente fase del procedimento.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 7 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  13 LUGLIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15893/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15893</a></p>
<p>Pres. Prestipino &#8211; Rel. Altieri &#8211; P.M. ApiceComune di Segrate (avv. Verrienti) c. Comune di Sesto san Giovanni (avv. Locati, Ludini) accordi ex art. 15 l. 241/1990 s.m.i. e riparto di giurisdizione 1. Competenza e giurisdizione – Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 – Clausola generale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15893/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15893/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino &#8211; Rel. Altieri &#8211; P.M. Apice<br />Comune di Segrate (avv. Verrienti) c. Comune di Sesto san Giovanni (avv. Locati, Ludini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">accordi ex art. 15 l. 241/1990 s.m.i. e riparto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Competenza e giurisdizione – Accordi tra pubbliche amministrazioni  ex art. 15 l. 241/1990 – Clausola generale – Giurisdizione del G.A. – Fattispecie.</p>
<p>2.  Atto amministrativo – Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 – Illegittimità costituzionale per violazione del principio di ripartizione delle controversie fra Giudice amministrativo e ordinario – Manifesta infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La norma dell’art. 15 l. 241/1990 costituisce una clausola generale cui devono ricondursi gli accordi tra pubbliche amministrazioni senza che gli stessi debbano necessariamente riferirsi ad un attività sostitutiva di provvedimento, con il che per i medesimi la giurisdizione spetta comunque al Giudice Amministrativo (nel caso di specie trattavasi dell’accordo raggiunto da più Comuni per lo smaltimento dei rifiuti).</p>
<p>2.  E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l. 241/1990 in relazione all’art. 11 della legge medesima per supposta violazione dei principi in materia di ripartizione delle controversie fra giudice amministrativo e giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">accordi ex art. 15 l. 241/1990 s.m.i. e riparto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8949_CASS_8949.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15893/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15894</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15894/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15894/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15894</a></p>
<p>Pres. Olla– Rel. Luccioli– P.M. Palmier Regione Toscana (avv. Lorenzoni, Vincelli) c. Rodolfo Silicani ed altri (avv. Righi) e Ministero dell’Interno perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 e comunicazione di avvio del procedimento 1. Edilizia e urbanistica – Procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15894/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15894/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15894</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla– Rel. Luccioli– P.M. Palmier<br /> Regione Toscana (avv. Lorenzoni, Vincelli) c. Rodolfo Silicani ed altri (avv. Righi) e Ministero dell’Interno</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 e comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità.</p>
<p>2.  Edilizia e urbanistica – Atto di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 – Natura – Atto a contenuto generale – Non è tale.</p>
<p>3.  Edilizia e urbanistica – Atto di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 – Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Partecipazione di tecnico incaricato dai soggetti interessati a riunioni relative al procedimento – Equipollenza – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 deve essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai singoli soggetti proprietari delle aree interessate.</p>
<p>2. L’atto di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 non qualificabile come atto a contenuto generale.</p>
<p>3. Non è equipollente all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la partecipazione di tecnico incaricato dai soggetti interessati a riunione indetta nel contesto del procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 e comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8950_CASS_8950.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15894/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15896/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15896/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15896</a></p>
<p>Pres. Olla– Rel. Graziadei– P.M. Palmieri Gerardo D’Alessandro (avv. Mauriello) c. Asl 10 Salerno 1 (avv. Russo) rimborso al farmacista convenzionato per i medicinali erogati a favore di pazienti del SSN: giurisdizione Giurisdizione e competenza – Rimborso del valore dei medicinali erogati da farmacista convenzionato a malati assistiti dal SSN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15896/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15896/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla– Rel. Graziadei– P.M. Palmieri<br /> Gerardo D’Alessandro (avv. Mauriello) c. Asl 10 Salerno 1 (avv. Russo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimborso al farmacista convenzionato per i medicinali erogati a favore di pazienti del SSN: giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Rimborso del valore dei medicinali erogati da farmacista convenzionato a malati assistiti dal SSN – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario di decidere in ordine alla controversia relativa al rimborso richiesto dal farmacista convenzionato per i medicinali erogati in favore dei malati assistiti dal SSN.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimborso al farmacista convenzionato peri medicinali erogati a favore di pazienti del SSN :giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8951_CASS_8951.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15896/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15897</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15897/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15897/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15897</a></p>
<p>Pres. Olla &#8211; Rel. Graziadei- P.M. PalmieriAsl 10 Firenze (avv. Tricerri, Poggianti) c. Moreno Martini (avv. Giuseppini, del Rosso) rimborso delle spese sostenute dal cittadino per curarsi presso struttura privata in via d&#8217;urgenza: giurisdizione Giurisdizione e competenza – Rimborso spese sostenuto dal cittadino per cure ottenute presso struttura privata in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15897/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15897/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15897</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla &#8211; Rel. Graziadei- P.M. Palmieri<br />Asl 10 Firenze (avv. Tricerri, Poggianti) c. Moreno Martini (avv. Giuseppini, del Rosso)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimborso delle spese sostenute dal cittadino per curarsi presso struttura privata in via d&#8217;urgenza: giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Rimborso spese sostenuto dal cittadino per cure ottenute presso struttura privata in via d’urgenza non ottenibili presso la struttura pubblica – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario di decidere in ordine alla controversia relativa al rimborso richiesto dal cittadino delle spese affrontate per le cure presso struttura privata ottenute in via d’urgenza e non ottenibili presso la struttura pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimborso delle spese sostenute dal cittadino per curarsi presso struttura privata in via d’urgenza:giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8952_CASS_8952.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15897/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15898/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15898</a></p>
<p>Pres. Olla– Rel. Graziadei– P.M. Palmieri Artemisia Hospital (avv. Pagliara) c. Asl Salerno 1 (avv. Russo) pagamento dei canoni di locazione per l&#8217;affitto di una struttura privata da parte di ASL: giurisdizione Giurisdizione e competenza – Pagamento canoni di affitto di struttura privata locata a struttura sanitaria pubblica – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15898/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15898/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla– Rel. Graziadei– P.M. Palmieri<br /> Artemisia Hospital (avv. Pagliara) c. Asl Salerno 1 (avv. Russo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pagamento dei canoni di locazione per l&#8217;affitto di una struttura privata da parte di ASL: giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pagamento canoni di affitto di struttura privata locata a  struttura sanitaria pubblica – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario di decidere in ordine alla controversia relativa al pagamento dei canoni di locazione di struttura privata oggetto di contratto di locazione a favore di struttura sanitaria pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pagamento dei canoni di locazione per l&#8217;affitto di una struttura privata da parte di ASL:giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8953_CASS_8953.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15898/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15900/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15900/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15900</a></p>
<p>Pres.Carbone &#8211; Rel. Segreto- P.M. IannelliFrancesco Felice D&#8217;Agostino ed altri (avv. Murmura) c. Procuratore Generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei Conti e Amministrazione Provinciale di Catanzaro (n.c.) Giurisdizione e competenza – Sentenza emessa a seguito di procedimento giudiziale presso la Corte dei Conti – Sindacato della Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15900/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15900/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Carbone &#8211; Rel. Segreto- P.M. Iannelli<br />Francesco Felice D&#8217;Agostino ed altri (avv. Murmura) c. Procuratore Generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei Conti e Amministrazione Provinciale di Catanzaro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sentenza emessa a seguito di procedimento giudiziale presso la Corte dei Conti – Sindacato della Corte di Cassazione &#8211; Limiti – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione può conoscere della sentenza emessa dal giudice contabile esclusivamente per violazione dei limiti esterni della giurisdizione (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto l’illegittimità del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Cassazione per denunziare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi in tema di violazione di norme processuali esorbitante dai limiti del suddetto sindacato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte di Cassazione e giudizio contabile: precisazioni sui limiti del sindacato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8954_CASS_8954.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2006-n-15900/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.15900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-13-7-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-13-7-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-13-7-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.0</a></p>
<p>una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-13-7-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-13-7-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. A tal proposito, si precisa come il riconoscimento da parte delle giurisdizioni interne di un risarcimento equivalente al valore del bene al momento del trasferimento della proprietà non pregiudichi in quanto tale la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8708_8708.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-13-7-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.4415</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-7-2006-n-4415/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-7-2006-n-4415/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-7-2006-n-4415/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.4415</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Corradino Fiorita s.c.r.l. (Avv. E. S. Damiani) c/ Azienda Unità Sanitaria Locala BR/1 (n.c.), Consorzio Ciclat (n.c.) sull&#8217;illegittimità del mancato invito a trattativa privata dell&#8217;impresa sottoposta a procedimento penale Contratti della p.a. – Trattativa privata – Mancato invito – Per sottoposizione di un’impresa a procedimento penale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-7-2006-n-4415/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.4415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-7-2006-n-4415/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.4415</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.     Santoro         &#8211;     Est. Corradino<br /> Fiorita s.c.r.l. (Avv. E. S. Damiani) c/ Azienda Unità Sanitaria Locala BR/1 (n.c.), Consorzio Ciclat (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del mancato invito a trattativa privata dell&#8217;impresa sottoposta a procedimento penale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Trattativa privata – Mancato invito – Per sottoposizione di un’impresa a procedimento penale – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non costituisce circostanza ostativa di per sé alla partecipazione ad una trattativa privata la sottoposizione di un’impresa a procedimento penale, in quanto l’art. 12 del d. lgs. 157/95 prevede, tra le cause di esclusione, solo l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale degli operatori economici o per delitti finanziari. Ne deriva che, non sussistendo previsioni specifiche idonee ad impedire ad una impresa versante nella situazione individuata dall’art. 15 del d. lgs. 231/2001 di partecipare a gare pubbliche, il mancato invito da parte dell’amministrazione alla trattativa privata per l’affidamento di un servizio peraltro già espletato dalla stessa società con il contratto precedente, si rivela illegittimo, in quanto privo di elementi di logicità e lesivo della concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso n. 7685/05 R.G. proposto dalla</p>
<p><b>Fiorita s.c.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Roma, Via Bocca di Leone n. 78;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; <b>Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;</p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Consorzio Ciclat</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;</p>
<p align=center>
PER LA RIFORMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, n. 3929/05, pubblicata in data 3 agosto 2005. </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
Viste le memorie prodotte dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Udito alla pubblica udienza del 21.2.2006 l’avv. E. Sticchi Damiani, come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con sentenza n. 3929 del 3 agosto 2005 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sezione seconda, dichiarava inammissibile il ricorso della Fiorita s.c.r.l. per l’annullamento della deliberazione n. 1470 del 4 maggio 2005 con cui il Direttore Generale dell’A.U.S.L. BR/1 disponeva di non rinnovare o prorogare, se non per il periodo massimo di due mesi, il contratto di appalto riguardante il servizio di pulizia e sanificazione presso il P.O. “Perrino” di Brindisi, stipulato fra le parti il 25 marzo 2000 e scaduto il 30 aprile 2005 e di procedere nel contempo a trattativa privata per l’affidamento del medesimo servizio ad imprese diverse dalla ricorrente, nelle more dell’indizione della procedura di evidenza pubblica; della nota di trasmissione del predetto provvedimento, n. 23857 del 25 maggio 2005; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ivi compreso l’eventuale provvedimento di affidamento ad altre imprese del servizio.<br />
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Non si sono costituiti l’Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 ed il  Consorzio Ciclat. <br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza l’appellante ha insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21.2.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’appellante censura la sentenza impugnata solo nel capo relativo alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non sussistendo più le ragioni per coltivare la doglianza relativa alla prorogabilità del rapporto, dichiarata, del pari, inammissibile dal giudice di primo grado per difetto di giurisdizione.<br />
Sostiene l’impresa ricorrente che il T.A.R. avrebbe errato nel considerarla non abilitata a partecipare alla trattativa privata in questione in quanto priva del possesso di apposita autorizzazione del G.I.P., come previsto dall’ordinanza di quest’ultimo con cui venivano applicate le misure di interdizione ex lege 231/91. Invero, afferma l’appellante, la partecipazione ad una procedura di gara da parte di una impresa non può essere ritenuta come atto di straordinaria amministrazione, e quindi non era necessaria, ai sensi della citata ordinanza, alcuna specifica autorizzazione.<br />
Il rilievo merita accoglimento.<br />
Il giudice penale, nell’applicare alla società ricorrente la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, ai sensi del d. lgs. 231/2001, ha attribuito al Commissario contestualmente nominato il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, subordinando all’autorizzazione dello stesso giudice soltanto gli eventuali atti di straordinaria amministrazione.<br />
Con riferimento alla partecipazione a procedure di gara come quella in questione da parte dell’impresa ricorrente, alla luce delle dimensioni di quest’ultima e della circostanza che la società è stata costituita anche per ottenere l’affidamento di servizi del genere di cui si tratta, va ritenuto che detta attività deve essere considerata come di ordinaria amministrazione. In tal senso la giurisprudenza ha già rilevato che, in tema di attività d’impresa, il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere &#8220;conservativo&#8221; o meno dell’atto posto in essere (criterio valido, invece, di regola, per l’amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto quella imprenditoriale è attività che presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l’indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l’atto si pone con la gestione &#8220;normale&#8221; (e quindi &#8220;ordinaria&#8221;) del tipo d’impresa di cui si tratta ed alle dimensioni in cui essa viene esercitata (cfr. Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1997, n. 10229). <br />
Pertanto, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado, il ricorso della ricorrente va considerato ammissibile, in quanto l’impresa non aveva l’onere di dimostrare il possesso dell’autorizzazione giudiziale a partecipare alla procedura in esame.<br />
Ciò posto, va esaminata la censura con cui l’appellante sostiene l’illegittimità della determinazione dell’amministrazione intimata di non invitarla alla trattativa privata per l’affidamento del servizio dalla stessa già esercitato, in considerazione, evidentemente, delle vicende penali che hanno coinvolto la medesima società.<br />
La doglianza è fondata.<br />
Il Collegio osserva, anzitutto, che la circostanza della sottoposizione a procedimento penale non è ostativa, di per sé, per gli operatori economici, alla partecipazione a procedure di gara, visto, tra l’altro, che l’art. 12 del d. lgs. 157/95 prevede, tra le cause generali di esclusione dalle gare,  soltanto l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari.    <br />
Ne deriva che, non sussistendo previsioni specifiche idonee ad impedire ad una impresa versante nella situazione individuata dall’art. 15 del d. lgs. 231/2001 di partecipare a gare pubbliche, il mancato invito da parte dell’amministrazione nei confronti della ricorrente alla trattativa privata per l’affidamento del servizio già espletato dalla stessa società con il contratto precedente, si rivela illegittimo, in quanto privo di elementi di logicità e lesivo della concorrenza, anche in considerazione della già provata idoneità della stessa impresa alla gestione del servizio.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello va pertanto accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di  primo grado nei sensi di cui in motivazione.<br />
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.2.2006, con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Sergio Santoro		&#8211;		 Presidente,<br />	<br />
Giuseppe Farina		&#8211;		 Consigliere,<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211; Consigliere,<br />	<br />
Cesare Lamberti			&#8211;	 Consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino			&#8211;	 Consigliere estensore.																																																																																									</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13 luglio 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-7-2006-n-4415/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.4415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
