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	<title>13/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Goso Maria Franca Gramolelli (avv. Bausano e Bella) c. Comune di Vercelli (avv. Croce e Ceresa) l&#8217;indennità di rischio si applica a situazioni tassative Pubblico impiego – Enti locali &#8211; Indennità di rischio D.P.R. 347/83, art. 26 e dal D.P.R. 268/87, art. 34 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Goso<br /> Maria Franca Gramolelli (avv. Bausano e Bella) c. Comune di Vercelli (avv. Croce e Ceresa)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di rischio si applica a situazioni tassative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Enti locali &#8211; Indennità di rischio D.P.R. 347/83, art. 26 e dal D.P.R. 268/87, art. 34  – Adibizione a cucine di grandi dimensioni – preparazione di pasti per 27 fruitori – Mancato riconoscimento &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’elenco delle attività pericolose ha carattere tassativo e insuscettibile di estensione analogica: ne consegue che non è condizione sufficiente per la percezione dell’indennità di rischio lo svolgimento dell’attività di cuoco alle dipendenze degli enti locali, ma tale attività rileva ai fini che ci occupano soltanto qualora sia svolta continuativamente all’interno di cucine di grandi dimensioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 231/97, proposto da<br />
<b>GRAMOLELLI Maria Franca</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Bausano e Roberto Bella, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, corso Vinzaglio n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI VERCELLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Croce e Alberto Ceresa, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 6;</p>
<p>avverso<br />
la nota del Comune di Vercelli prot. n. 2182 del 11 novembre 1996, trasmessa alla ricorrente in data 13 novembre 1996, di rifiuto del riconoscimento e della liquidazione dell’indennità di rischio prevista dal D.P.R. 347/83, art. 26 e dal D.P.R. 268/87, art. 34 e dall’allegato B, lett. e) del C.C.N.L. di categoria, per il servizio svolto quale dipendente di ruolo del Comune dal 25.6.1983 al 30.9.1996, epoca della messa a riposo, in qualità di cuciniera addetta alle cucine degli asili nido comunali, per il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di rischio prevista dai dd.pp.rr. e dal C.C.N.L. citati.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 8 giugno 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi i difensori intervenuti, come da verbale di udienza;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Maria Franca Gramolelli ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Vercelli, quale cuoca addetta alle cucine degli asili nido, dal 7 dicembre 1976 al 30 settembre 1996.<br />
In relazione alle caratteristiche del servizio prestato, l’interessata lamenta la mancata corresponsione da parte del Comune della speciale indennità prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, confermata dai successivi regolamenti e contratti collettivi recanti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, in favore dei lavoratori esposti in modo diretto e continuo ai rischi derivanti dalla adibizione a cucine di grandi dimensioni.<br />
Precisa, a tale riguardo, che gli asili nido dove ha svolto servizio comportavano la preparazione del pranzo per circa 27 bambini.<br />
La formale istanza per il riconoscimento dell’indennità de qua, presentata dall’interessata con lettera del 11 ottobre 1996, venne respinta dal Comune di Vercelli, con la nota indicata in epigrafe, per la ritenuta mancanza nella fattispecie dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente.<br />L’esponente censura la legittimità della nota da ultimo citata e sostiene il proprio diritto a conseguire l’erogazione dell’indennità, per i seguenti motivi:<br />
I) è provato che il servizio è stato prestato in struttura con esposizione continua a rischio;<br />
II) è stato rilasciato attestato relativo a detto servizio dal Responsabile del Settore;<br />
III) nelle strutture dove è stato prestato il servizio venivano usate attrezzature per cucine di grandi dimensioni.<br />
Tutto ciò premesso, in via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, e, nel merito, chiede che il Tribunale:<br />
 a) riconosca spettante alla ricorrente l’indennità mensile di rischio per tutto il servizio prestato, prevista dall’art. 26, D.P.R. 347/83 e dall’art. 34, D.P.R. 268/87 nonché dal C.C.N.L. all. B, lett. e);<br />
b) dichiari l’obbligo del Comune di Vercelli di corrispondere all’istante l’indennità di rischio di £. 240.000 mensili per tutto il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 25.6.1983 all’epoca del collocamento a riposo 30.9.1996 per un totale complessivo di £. 38.160.000 (mesi 159 x £. 240.000), oltre agli interessi maturati e la rivalutazione ISTAT.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Vercelli, contrastando nel merito la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.<br />
All’udienza del 8 giugno 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il thema decidendum nel presente giudizio concerne l’accertamento del diritto della ricorrente, ex dipendente del Comune di Vercelli, a conseguire l’erogazione della speciale indennità, prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (e confermata dai successivi regolamenti e contratti collettivi recanti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali) in favore dei lavoratori adibiti a mansioni pericolose, tali da costituire fonte di potenziali rischi per la loro incolumità.<br />
La domanda si riferisce all’attività di cuoca che, come risultante dal certificato di servizio prodotto in atti, l’interessata ha svolto presso gli asili nido comunali nel periodo compreso tra il 25 giugno 1983 e il 30 settembre 1996, data della cessazione dal servizio.<br />
Sostiene la ricorrente che tale attività, sebbene non presa in considerazione dagli atti deliberativi che applicarono l’istituto de quo ai dipendenti del Comune di Vercelli, deve essere annoverata tra quelle “a rischio” che danno luogo al riconoscimento della relativa indennità.<br />
2) In via preliminare, ritiene il Collegio che gli atti e i documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente consentano di apprezzare adeguatamente il merito della controversia.<br />
Pertanto, essendo la causa sufficientemente istruita, non vi è alcuna ragione per ammettere le prove (esame testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio) proposte dalla ricorrente medesima.<br />
3) Nel merito, si rileva che il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, aveva previsto una particolare indennità, stabilita nella misura annua (e non mensile, come erroneamente affermato dalla ricorrente) fissa di £. 240.000 per 12 mensilità, in favore dei dipendenti degli enti locali inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale, destinati a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori elencati dall’allegato B.<br />
Tra questi ultimi, alla lettera e), è previsto anche il caso delle “prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione a … cucine di grandi dimensioni”.<br />
L’indennità in questione, pertanto, spetta al dipendente dell’ente locale che:<br />
&#8211; appartenga alla terza o alla quarta qualifica funzionale;<br />
&#8211; sia adibito al lavoro in cucine di grandi dimensioni;<br />
&#8211; svolga le proprie mansioni in tali strutture in modo continuativo, con diretta esposizione ai rischi connessi.<br />
Nel caso in esame, è incontestata la sussistenza del primo e del terzo requisito di cui sopra, atteso che, come risultante dal certificato di servizio in atti, la ricorrente prestava servizio come cuoca (quindi, con esposizione continua e diretta ai rischi dello specifico ambiente di lavoro) presso gli asili nido comunali.<br />
Non è dato riscontrare, invece, il secondo requisito, riferito alle caratteristiche dimensionali delle strutture ove il dipendente svolge l’attività lavorativa, definite “cucine di grandi dimensioni”, poiché risulta che l’interessata, per sua esplicita ammissione, lavorava in asili nido ove erano preparati i pasti per circa ventisette bambini.<br />
Pur riconoscendo che la locuzione “grandi dimensioni” è oltremodo ge<br />nerica e indeterminata, appare indubitabile che tale requisito dimensionale debba essere riferito ai centri cottura di maggiore consistenza quantitativa che preparano molte decine, se non centinaia di pasti al giorno, non certo ad una piccola cucina preposta alla preparazione di venti pasti giornalieri o poco più.<br />
Sotto altro profilo, l’elenco di attività pericolose contenuto nell’allegato B sopra citato ha carattere tassativo e insuscettibile di estensione analogica: ne consegue che non è condizione sufficiente per la percezione dell’indennità di rischio lo svolgimento dell’attività di cuoco alle dipendenze degli enti locali, ma tale attività rileva ai fini che ci occupano soltanto qualora sia svolta continuativamente all’interno di cucine di grandi dimensioni.<br />
Pertanto, è privo di rilievo il fatto che, come sostiene la ricorrente, nelle strutture ove prestava servizio fossero presenti “attrezzature per cucine di grandi dimensioni” (circostanza, peraltro, del tutto indimostrata, atteso che l’elenco di attrezzature contenuto nel ricorso – “pentole a pressione”, “coltelli”, “elettrodomestici” – rappresenta la dotazione normale di qualsivoglia struttura utilizzata per la preparazione di pasti), laddove dette strutture, invece, erano ben lontane dal rilievo dimensionale che, secondo le disposizioni in materia, costituisce particolare fonte di rischio per i lavoratori addetti.<br />
4) Gli organi deliberanti del Comune di Vercelli, pertanto, hanno correttamente escluso il profilo della ricorrente dal novero delle categorie di lavoratori beneficiarie dell’indennità de qua e altrettanto correttamente il funzionario responsabile dell’ente locale non ha rilasciato la prescritta dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni di rischio.<br />
A quest’ultimo riguardo, deve anche essere chiarito come l’atto introduttivo del presente giudizio si fondi su un palese travisamento dei presupposti fattuali, laddove afferma che tale dichiarazione, prodotta agli atti del giudizio, sarebbe stata invece resa dal funzionario comunale e attesterebbe la sussistenza dei presupposti che fondano il diritto alla percezione dell’indennità di rischio.<br />
In realtà, il documento prodotto in atti dalla ricorrente non è altro che un certificato di servizio, rilasciato a richiesta dell’interessata dal settore personale del Comune di Vercelli in data 3 dicembre 1996, dal quale si evincono i periodi di servizio e la qualifica della dipendente, ma che non contiene, ovviamente, alcuna attestazione o informazione circa le caratteristiche delle strutture ove essa svolgeva la propria attività.<br />
5) E’ del tutto inconferente all’oggetto del presente giudizio, infine, il fatto, del quale l’interessata si duole in conclusione del ricorso, che il Comune di Vercelli abbia successivamente bandito un concorso interno per due posti di cuoco – IV qualifica funzionale, mentre la ricorrente, pur svolgendo le stesse mansioni, ricopriva la III qualifica, poiché essa non formula alcuna domanda riferita all’ipotetico svolgimento di mansioni superiori.<br />
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Ritiene comunque il Collegio che sussistano, in ragione della natura della controversia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8 giugno 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
F.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 13 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2026/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2026</a></p>
<p>Pres. Gomez de Alyala – Rel. Baglietto Azienda Agricola Taveggia Giovanni (avv. Sannazzaro, Corica, Bussi) c. Regione Piemonte (avv. Rava) la disapplicazione per contrasto con norme comunitarie non si applica quando l&#8217;atto da disapplicare, attuativo di un Regolamento CEE, è atto amministrativo generale 1. Giustizia amministrativa – Ricorso cumulativo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2026/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2026/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Alyala – Rel. Baglietto<br /> Azienda Agricola Taveggia Giovanni (avv. Sannazzaro, Corica, Bussi) c. Regione Piemonte (avv. Rava)</span></p>
<hr />
<p>la disapplicazione per contrasto con norme comunitarie non si applica quando l&#8217;atto da disapplicare, attuativo di un Regolamento CEE, è atto amministrativo generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso cumulativo &#8211; Impugnazione congiunta di atti diversi – Requisito della connessione – Sussistenza &#8211; Ammissibilità – Fattispecie.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Disapplicazione per contrasto con norme comunitarie – Obbligo &#8211; Atti amministrativi generali – Esclusione – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione congiunta di due provvedimenti è ammissibile, essendo il ricorso cumulativo consentito, in assenza di una specifica disciplina dell’istituto, tutte le volte in cui fra i diversi atti impugnati sussistano elementi oggettivi di connessione, quali l’identità dell’Autorità amministrativa emanante e del procedimento o dei presupposti di fatto o di diritto delle domande cumulative di annullamento, e sempre che la trattazione di queste ultime possa avvenire secondo lo stesso rito (nel caso di specie si trattava di due successive comunicazioni regionali con cui sono stati liquidati in favore del ricorrente gli importi degli aiuti comunitari da essa richiesti in relazione ad un progetto di rimboschimento ed al mancato reddito delle aree interessate).</p>
<p>2. L’obbligo di disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle comunitarie riguarda soltanto le disposizioni aventi valore normativo, ma non anche gli atti amministrativi generali, per i quali la disapplicazione non è per contro possibile, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui l’atto amministrativo applicativo tragga la propria illegittimità dall’atto amministrativo generale presupposto, l’impugnazione deve essere estesa anche a quest’ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 2891/00 proposto dalla<br />
<b>AZIENDA AGRICOLA TAVEGGIA GIOVANNI</b>, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Sannazzaro, Celestino Corica e Sandro Bussi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Torino, via Bligny, 11, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p>contro la<br />
<b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 12 aprile 2005, n. 9-15297 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Rava ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 165, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizi;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della “Comunicazione inserimento liquidazione n. 3” notificata alla ricorrente in data 10 luglio 2000 e della Scheda di riparto spesa, con le quali è stato comunicato il pagamento del premio di impianto di L. 185.823.832 e del premio per i mancati reddi<br />
&#8211; della “Comunicazione inserimento liquidazione n. 17” notificata alla ricorrente in data 26 settembre 2000, con la quale è stata comunicata la futura erogazione del premio per mancati redditi (6° anno), in relazione alla domanda AIMA n. 44131762070 per l</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005 l’avv. Celestino Corica per l’azienda ricorrente e l’avv. Irma Lima in sostituzione dell’avv. Alessandro Rava per la Regione Piemonte;</p>
<p>Considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’azienda agricola ricorrente espone di aver presentato domanda di aiuto AIMA n. 84130020161/1998/1 e progetto di rimboschimento in relazione al Regolamento CEE 2080/92 e di averne ottenuto l’accoglimento, con conseguente rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori.<br />
A lavori ultimati ha chiesto il sopralluogo necessario per l’ottenimento dell’aiuto comunitario e a seguito di questo la Regione gli ha trasmesso la comunicazione  di inserimento nell’elenco liquidazione n. 3, con cui ha quantificato il premio spettante per l’impianto e la prima rata annuale di quello per il mancato reddito per un ventennio.<br />
L’importo dei premi liquidati sarebbe stato calcolato in applicazione delle “Norme Tecniche ed Amministrative per l’attuazione del Regolamento CEE 2080/92” approvate dalla Regione, le quali non sarebbero tuttavia conformi ai disposti del Regolamento medesimo; il premio non sarebbe inoltre stato aumentato del rimborso delle spese tecniche sostenute per la certificazione e per l’esecuzione dei lavori di impianto, previsto dalle stesse norme regionali sopra citate.<br />
Analoghi vizi sono poi dedotti anche a carico della seconda comunicazione regionale, relativa alla liquidazione del premio per mancati redditi (6° anno), in relazione alla domanda AIMA n. 44131762070 per la campagna 1994.<br />
La Regione Piemonte, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Il ricorso investe congiuntamente due successive comunicazioni regionali con cui sono stati liquidati in favore dell’azienda agricola ricorrente gli importi degli aiuti comunitari da essa richiesti in relazione ad un progetto di rimboschimento ed al mancato reddito delle aree interessate.<br />
L’impugnazione congiunta dei due provvedimenti è ammissibile, essendo il ricorso cumulativo consentito, in assenza di una specifica disciplina dell’istituto, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, fra i diversi atti impugnati sussistano elementi oggettivi di connessione, quali l’identità dell’Autorità amministrativa emanante e del procedimento o dei presupposti di fatto o di diritto delle domande cumulative di annullamento, e sempre che la trattazione di queste ultime possa avvenire secondo lo stesso rito (Cons. St., IV, 11 febbraio 1999, n. 146; Cons. St., VI, 5 giugno 2001, n. 3015; Cons. St., V, 3 ottobre 2002, n. 5210).<br />
2. Trattandosi di atti diversi, aventi un distinto oggetto e denunciati per motivi non coincidenti, le due impugnazioni devono tuttavia essere esaminate partitamente.<br />
La “Comunicazione inserimento liquidazione n. 3”, recante quantificazione del premio di rimboschimento e della prima rata annuale di quello per il mancato reddito per un ventennio è denunciata innanzi tutto per violazione del Regolamento CEE 2080/92, come integrato dal successivo Regolamento CEE 231/96.<br />
La ricorrente osserva che la liquidazione del premio ad essa spettante è stata calcolata in applicazione delle “Norme Tecniche ed Amministrative per l’attuazio-ne del Regolamento CEE 2080/92” approvate dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 18 agosto 1999, n. 738 e che i criteri da queste stabiliti non sarebbero conformi al Regolamento medesimo.<br />
Così, il premio impianti è stato liquidato in ragione dell’importo di 4.200 ECU/ha, laddove il Regolamento CEE 231/96 aveva già aumentato l’importo originario del premio (stabilito dal Regolamento CEE 2080/92 in 4.000 ECU/ha), elevandolo a 4.830 ECU/ha.<br />
Altre divergenze fra gli importi liquidati (in conformità alle norme regionali) e quelle stabilite dalla norme comunitarie riguardano poi i premi per la perdita di reddito agricolo, e quelli di manutenzione.<br />
In effetti, i parametri applicati dalla Regione rispondono esattamente a quelli stabiliti dalle Norme Tecniche sopra richiamate, le quali costituiscono perciò atto tecnicamente presupposto a quello impugnato.<br />
Tali norme hanno natura di atto amministrativo generale, per cui il loro mancato coinvolgimento nell’impugnazione rende inammissibili le censure di illegittimità del provvedimento di liquidazione del premio, derivata da quella delle norme medesime in ragione del contrasto con il Regolamento comunitario.<br />
Il Collegio ritiene infatti che l’obbligo di disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle comunitarie riguardi soltanto le disposizioni aventi valore normativo, ma non anche gli atti amministrativi generali, per i quali la disapplicazione non è per contro possibile.<br />
Non sussiste infatti nessuna ragione apprezzabile per diversificare la tutela giurisdizionale avverso provvedimenti applicativi di atti amministrativi generali illegittimi, a seconda che l’illegittimità di questi dipenda dal contrasto con norme interne ovvero con norme comunitarie: in entrambe le ipotesi l’impugnazione deve perciò essere estesa anche all’atto amministrativo generale presupposto e, in difetto, essa è appunto inammissibile e tali devono perciò dichiararsi le censure di violazione del Regolamento CEE imputabili alle “Norme Tecniche ed Amministrative per l’attuazione del Regolamento CEE 2080/92” approvate dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 18 agosto 1999, n. 738, non coinvolte nell’impugnazione.<br />
4. Sempre con riferimento alla “Comunicazione inserimento liquidazione n. 3”, la ricorrente denuncia inoltre l’illegittima detrazione del rimborso delle spese tecniche sostenute per la certificazione e per l’esecuzione dei lavori di impianto, che, in base al punto 6.2 delle Norme Tecniche sopra richiamate, avrebbe invece dovuto essere aggiunto al premio liquidato.<br />
La censura è ammissibile, in quanto non denuncia illegittimità derivata da un atto presupposto non impugnato, ma violazione diretta dell’atto amministrativo generale presupposto; nel merito essa è tuttavia infondata.<br />
La ricorrente deduce che l’importo di tali spese sarebbe stato detratto dal premio sulla base dell’analisi della scheda allegata alla comunicazione impugnata, in cui sono riportate le singole voci ammesse a contributo ed i relativi criteri di quantificazione.<br />
La lettura di tale scheda proposta in ricorso è comunque erronea: la ricorrente osserva che il massimale ammesso a contributo è pari a L. 185.823.832 e che i costi impianto ridotti a massimale assommano a L. 178.676.762, mentre le spese tecniche ridotte a massimale sono pari a L. 7.147.070: da tale rilievo deduce che tale ultima voce sarebbe stata detratta dal premio ad essa spettante, ma non considera che nella riga seguente l’importo dei premi è quantificato in ragione della somma delle spese impianto e delle spese tecniche, nel suo caso pari appunto a L. (178.676.762 +  7.147.070 =) 185.823.832.<br />
La dedotta detrazione non è stata pertanto operata e la censura in esame deve essere conseguentemente respinta per infondatezza in punto di fatto.<br />
5. La “Comunicazione inserimento liquidazione n. 17”, con la quale è stata comunicata la futura erogazione del premio per mancati redditi (6° anno), in relazione alla domanda AIMA n. 44131762070 per la campagna 1994, è poi denunciata, oltre che per illegittimità derivata da quella delle più volte citate Norme Tecniche regionali, anche per violazione diretta delle Norme stesse.<br />
In ordine alla prima censura valgono le considerazioni esposte più sopra relativamente alla sua inammissibilità per mancata estensione dell’impugnazione all’atto presupposto, mentre quella relativa alla violazione diretta delle Norme regionali deve invece essere esaminata nel merito.<br />
La ricorrente denuncia infatti l’erroneità del calcolo del premio corrispostole anche alla luce delle stesse disposizioni regionali, e la censura si rivela fondata.<br />
Con la comunicazione in esame, la Regione ha quantificato il premio per mancato reddito agricolo delle aree rimboschite per il 6° anno, rapportato alla superficie di ha 30,47 e quantificato in L. 35.632.000.<br />
Ora, in base alle norme regionali, il premio avrebbe dovuto essere pari al prodotto della superficie in ettari (30,47) per l’importo unitario dei premi per mancato reddito dei terreni non irrigui di pianura (ECU 603), al tasso di cambio di tale unità di conto rivalutato al 1998 in L. 1973,93: il risultato avrebbe dovuto quindi assommare a L.  (30,47 x 603 = 18.373,41 x 1973,93 =) 36.267.825, e non già a L. 35.632.000, come erroneamente calcolato dalla Regione.<br />
In ragione di tale erroneità, la “Comunicazione inserimento liquidazione n. 17” deve essere pertanto annullata, secondo quanto richiesto in ricorso.<br />
6. La particolarità delle questioni esaminate consente in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; quanto all’impugnazione della “Comunicazione inserimento liquidazione n. 3”, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, secondo motivazione;<br />
&#8211; quanto all’impugnazione della “Comunicazione inserimento liquidazione n. 17”, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il giorno 8 giugno 2005 con l’intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		#NOME?																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 13 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2026/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.3295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-3295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-3295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-3295/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.3295</a></p>
<p>R. Potenza Pres.f.f. V. Fiorentino Est. Digep s.r.l. (Avv.ti L. Righi ed N. Felli) contro il Comune di Campiglia Marittima (Avv.to L. Guccinelli) e nei confronti della I.C.A. s.r.l. (Avv.ti G. Gallusi ed E. Caruso) sugli effetti di uno sciopero degli uffici comunali coincidente con l&#8217;ultimo giorno indicato dal bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-3295/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.3295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-3295/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.3295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres.f.f. V. Fiorentino Est.<br /> Digep s.r.l. (Avv.ti L. Righi ed N. Felli) contro il Comune di Campiglia Marittima (Avv.to L. Guccinelli) e nei confronti della I.C.A. s.r.l. (Avv.ti G. Gallusi ed E. Caruso)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti di uno sciopero degli uffici comunali coincidente con l&#8217;ultimo giorno indicato dal bando per la presentazione delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Termine ultimo di presentazione delle offerte &#8211; Sciopero degli uffici comunali &#8211; Materiale impossibilità di presentare l’offerta – Esclusione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è imputabile alcuna mancanza di diligenza alla società costretta, per lo sciopero degli uffici comunali, a consegnare il plico contenente la propria offerta il giorno successivo al termine ultimo indicato dal bando. Ne consegue l’illegittimità dell’esclusione dalla gara disposta per la tardività dell’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti di uno sciopero degli uffici comunali coincidente con l’ultimo giorno indicato dal bando per la presentazione delle offerte</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A     I T A L I A N A</b></p>
<p>N. 3295  Reg. Sent.<br />
ANNO 2005<br />
N. 17 Reg. Ric.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 17/2005, proposto dalla<br />
<b>Società DIGEP s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Righi e Nicoletta Felli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tali difensori in Firenze, via Zara n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Campiglia Marittima</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Guccinelli ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Società I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Gallusi e Egidio Caruso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Olivia Lopez Pegua in Firenze, Piazza della Libertà n. 11;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
-del provvedimento di esclusione di essa società ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni emesso dalla Commissione di gara nella seduta del  3.12.2004;<br />
-del verbale della commissione di gara del 5.12.2004;<br />
-dell’aggiudicazione provvisoria ivi pronunciata; <br />
-del provvedimento, di estremi incogniti, di approvazione degli esiti di gara e di aggiudicazione definitiva; <br />
-per quanto occorrer possa ed in parte qua, ai fini dell’impugnazione, della delibera C.C. n. 46 del 2.7.2004, e della deliberazione dirigenziale 210 del 1.10.2004.</p>
<p>	Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio rispettivamente del Comune  e della società controinteressata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005, relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti S. Cecchi per L. Rughi, A. Benedetti per L. Guccinelli e M. E. Caruso;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato  in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione dirigenziale n. 210, del 1 ottobre 2004, il comune di Campiglia Marittima, pubblicava il bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1 gennaio 2005.<br />
Il bando prevedeva che la gara sarebbe stata aggiudicata ai sensi dell’art. 23, comma 1°) lett. b) del D. Lgs. n. 157/1995,  alla ditta che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata, ai sensi dell’art. 6 del capitolato sulla base del miglior aggio (massimo punti 80) e del miglior progetto di gestione del servizio (massimo punti 20).<br />
Potevano partecipare alla procedura concorsuale le imprese idonee in quanto iscritte all’Albo Nazionale dei Concessionari istituito presso il Ministero delle Finanze ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.<br />
Il bando prevedeva, in particolare, che i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dovevano “pervenire entro le ore 12 del giorno 30 novembre 2004 all’Ufficio Protocollo del comune” e che la gara sarebbe stata “esperita il giorno 3 dicembre 2004 alle ore 9,30 presso la sede del comune in seduta pubblica per l’ammissibilità alla gara, in seduta riservata per la valutazione per gli aspetti qualitativi dell’offerta e di nuovo in seduta pubblica per le offerte economiche”.<br />
La società DIGEP s.r.l., essendo interessata a partecipare alla gara, provvedeva a predisporre la propria offerta e la relativa documentazione amministrativa ed a presentarsi presso il comune per il deposito diretto del relativo plico all&#8217;Ufficio protocollo, la mattina dello stesso 30 novembre 2004, intorno alle ore 10,30, trovando, tuttavia, la sede comunale completamente chiusa. <br />
L’incaricato della società provvedeva, pertanto, ad assumere informazioni presso il Comando di Polizia Municipale sito presso la vicina frazione di Venturina, ove apprendeva che la totale chiusura del comune era dovuta all’adesione in massa del relativo personale allo sciopero nazionale indetto per quel giorno dalle OO.SS.. Gli stessi Vigili Urbani, peraltro, nonostante l’espressa richiesta in tal senso loro formulata, pur essendo regolarmente in servizio, rifiutavano di ricevere il plico relativo alla gara assumendo di non avervi titolo, così come rifiutavano di rilasciare qualunque attestazione circa l’avvenuta presentazione presso il comando dell’incaricato della società con il predetto plico. <br />
Il suddetto incaricato decideva, conseguentemente, di recarsi presso il locale Comando Stazione Carabinieri ove giungeva alle ore 11,48. In questa sede l’appuntato presente prendeva atto dell’orario e della volontà della DIGEP di provvedere entro i termini del bando alla presentazione del  plico per la gara e della relativa impossibilità per effetto della chiusura degli uffici comunali, provvedendo a registrale la circostanza nel registro del comando.<br />
A fronte della sopraindicata impossibilità di presentare il plico nel termine indicato dal bando la società provvedeva il giorno successivo, e dunque il 1° dicembre 2004, a depositare tale plico presso gli uffici comunali, chiedendo contestualmente, con nota dello stesso giorno, ricostruttiva di quanto avvenuto, all’Amministrazione di differire il termine di presentazione delle offerte, ovvero di essere comunque ammessa alla gara.<br />
La Commissione giudicatrice, tuttavia, come da relativo verbale del 3 dicembre 2005, escludeva la società dalla procedura concorsuale sul rilievo che l’offerta era pervenuta all’ufficio protocollo oltre il termine previsto. <br />
Con atto notificato il 28 dicembre 2004 e depositato il 5 gennaio 2005, la società impugnava tale determinazione nonché la determinazione di cui allo stesso verbale con la quale la gara era stata provvisoriamente aggiudicata alla società I.C.A. -Imposte Comunali Affini- s.r.l.; l’unica rimasta in  gara in seguito alla esclusione della ricorrente.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società interessata deduceva il seguente complesso motivo:<br />
-Violazione dei principi generali di buona fede; violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di termini di presentazione delle offerte nelle gare di appalto; violazione e/o falsa applicazione del principio della “par condicio”; viol<br />
Il provvedimento di esclusione sarebbe stato adottato disattendendo che la presentazione dell’offerta “oltre i termini previsti dal bando” sarebbe stata determinata esclusivamente, da un lato, dal fatto che il giorno indicato nel bando come l’ultimo per la presentazione delle offerte per la gara in questione ha coinciso con la totale chiusura degli uffici del comune per effetto dello sciopero generale tenutosi in tale giorno, dall’altro del mancato apprestamento da parte del comune delle misure organizzative atte a contemperare tale inconveniente con il termine previsto per la presentazione delle offerte. <br />
La illegittimità di tale esclusione si rifletterebbe, inficiandoli in via derivata, su tutti gli atti della procedura successivamente adottati. <br />
Si costituiva, con memoria del 12 gennaio 2005 il comune intimato che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione di adeguata “prova di resistenza” essendosi la società ricorrente limitata a genericamente affermare che la sua offerta sarebbe stata più conveniente rispetto a quella della società controinteressata, mentre nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata. <br />
Si costituiva con atto depositato il 13 gennaio 2005 anche la società controinteressata che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sia per le stesse ragioni  prospettate  dalla difesa comunale, sia perché la mancata consegna  del  plico contenente  l’offerta entro il termine a tal fine assegnato dal bando, equivarrebbe alla  mancata partecipazione alla gara per cui la società non sarebbe legittimata a contestare le risultanze di una gara già conclusasi; nel merito contestava la fondatezza della domanda. <br />
Nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2005, come da ordinanza n. 59/2005, in accoglimento della relativa istanza cautelare, la società ricorrente veniva ammessa con riserva alla procedura concorsuale disponendosi altresì che la stazione appaltante procedesse alla apertura dell’offerta della ricorrente ai fini della comparazione con le altre offerte. <br />
La causa passava in decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l’eccezione, dedotta sia dalla difesa comunale che da quella della società controinteressata, di inammissibilità della pretesa azionata per non avere la società ricorrente fornito la prova che qualora la sua offerta non fosse stata esclusa sarebbe risultata aggiudicataria. <br />
L’eccezione è priva di pregio.<br />
E’ infatti pacifico in giurisprudenza che l’esclusione di una ditta da una gara pubblica costituisce di per sé lesione del suo interesse a veder valutata la propria offerta, indipendentemente dall’esito della gara stessa; pertanto, l’interesse a ricorrere da parte della ditta predetta è configurabile “ex se” e non occorre che sia dimostrato che l’esito “de quo” sarebbe sicuramente o probabilmente ad essa favorevole (cfr. Cons. St. VI sez. 27 novembre 2000 n. 6318 e 28 aprile 1998 n. 576, nonché T.A.R.  Umbria 11 novembre 1999 n. 845). <br />
E’ del pari infondato l’ulteriore profilo di inammissibilità dedotto dalla difesa della società controinteressata sull’assunto che la mancata consegna del plico contenente l’offerta entro il termine previsto dal bando equivarrebbe a mancata partecipazione ad una gara  con l’effetto che mancherebbe ogni interesse a contestare l’esito della stessa. <br />
Rileva il Collegio che solo l’impresa che, estromessa dalla gara non né contesti l’esclusione si colloca nella stessa posizione del soggetto che non ha partecipato alla gara, con la conseguenza che questa non ha interesse a dedurre vizi attinenti agli atti di gara (cfr. per tutte Cons. St. VI sez. 3 settembre 2003 n. 4906 e V sez. 21 giugno 2002 n. 3391), e non l’impresa che insorge contro la sua esclusione per vizi attinenti a tale determinazione. <br />
Può, quindi, procedersi all’esame del merito della pretesa azionata che va ritenuta fondata.<br />
Il bando di gara disponeva, relativamente al “termine per la presentazione delle offerte” che queste dovevano “pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2004 all’Ufficio Protocollo del comune di Campiglia Marittima” senza, tuttavia, specificare le modalità di presentazione delle stesse offerte. <br />
Tale mancata indicazione comportava, quindi, che le imprese che intendevano partecipare alla gara potevano, nel presentare le offerte, utilizzare qualsiasi modalità, ivi compresa, per quanto qui interessa, la consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del comune; consegna che poteva essere effettuata fino alle ore 12,00 della sopraindicata data, costituendo questo l’unico vincolo previsto dal bando.<br />
Ebbene, costituiscono circostanze pacifiche, in quanto riconosciute nelle stesso provvedimento di esclusione, che l’incaricato della società ricorrente si è presentato entro il termine presso gli uffici comunali, trovandoli chiusi per effetto dello sciopero generale, coincidente, casualmente, con l’ultimo giorno previsto dal bando per la presentazione dei plichi contenenti l’offerta, e che la stazione appaltante non ha apprestato misure organizzative idonee a contemperare gli effetti di tale astensione con il termine previsto per la presentazione delle offerte.<br />
Il mancato apprestamento di tali misure ha, pertanto, materialmente impedito alla società ricorrente la consegna della propria offerta, pur essendosi presentata regolarmente e nei termini previsti, conformemente alle norme di bando, presso gli uffici comunali. <br />
Non potendosi, quindi, individuare alcuna mancanza di diligenza, nel fatto che la società ricorrente sia stata costretta, per la chiusura degli uffici a consegnare il plico contenente l’offerta il giorno successivo; essendosi, peraltro, il personale addetto al Comando di Polizia Municipale del comune -unico ufficio rimasto aperto nel giorno dello sciopero- rifiutato di ricevere tale plico, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.<br />
Le spese ed onorari di causa sono liquidati come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati;<br />
Condanna la stazione appaltante al pagamento in favore della società ricorrente della somma di €. 3.000 (tremila) oltre accessori di legge a titolo di spese ed onorari di causa;<br />
Compensa le spese nei confronti della società controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2005.<br />
Dott. Raffaele POTENZA	-Presidente f.f.<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	-Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Lydia Ada Orsola SPIEZIA 	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 LUGLIO 2005<br />
Firenze, lì 13 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-3295/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.3295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, Est. Caminiti Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv.F.Valentino), / Comune di Falciano del Massico (CE) (n.c.) Ambiente &#8211; Discariche abusive &#8211; Su fondo altrui &#8211; Titolare &#8211; Rimozione rifiuti- Condizioni &#8211; Conseguenze In tema di discariche abusive il proprietario o il titolare di diritti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, Est. Caminiti<br /> Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv.F.Valentino), / Comune di Falciano del Massico (CE) (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Discariche abusive &#8211; Su fondo altrui &#8211; Titolare &#8211; Rimozione rifiuti- Condizioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di discariche abusive il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento di un’area è tenuto, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti sull’area stessa, alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in solido con l’autore dell’abbandono, semprechè della violazione  del divieto di abbandono possa essere ritenuto responsabile a titolo di dolo o di colpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sez. V^ di Napoli</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Carlo d’Alessandro			Presidente;<br />
Ugo   De  Maio			Componente;<br />
Mariangela Caminiti			Componente rel.,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7887 del 2004 proposto dal</p>
<p><b>CONSORZIO GENERALE di BONIFICA del BACINO INFERIORE del VOLTURNO</b>, in persona del Commissario Straordinario Regionale, legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Valentino e con lo stesso elettivamente domiciliato, in  Napoli, alla via dei Mille, n.16,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  il <b>COMUNE di FALCIANO del MASSICO (CE)</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />
dell’ordinanza sindacale n.21 del 7 maggio 2003, notificata in data 13.5.2003 ed acquisita al numero di protocollo 1927, con  la quale veniva ordinato al ricorrente Consorzio “la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti giacenti in località Starza-S.Paolo lungo il Fosso Veccia, in località S. Janni lungo il Fiume Savone, in località Pagliosa lungo il fosso Riccio”, ad horas, avvertendo, altresì, che, in caso di inottemperanza, “si è puniti con la pena dell’arresto fino ad un anno”, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n.4176/03 del 4 settembre 2003, pronunciata da questa Sezione, con cui è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 15.7.2004 la relazione del referendario Mariangela Caminiti e uditi  i difensori delle parti presenti, come risulta dal verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Il Consorzio ricorrente, responsabile della tutela e della sicurezza idraulica del territorio consortile mediante interventi di manutenzione della rete scolante, riferisce che a seguito di sopralluogo e successive comunicazioni, il Comando Stazione Carabinieri del Comune di Falciano del Massico, l’ARPAC, l’ASL CE/2 hanno riscontrato la presenza di discariche abusive costituite da cumuli in gran parte costituiti da residui di fabbrica provenienti probabilmente da attività costruttiva o da ristrutturazioni edilizie depositati da ignoti  sui terreni. <br />
Il Sindaco del Comune, ravvisata la necessità di disporre la bonifica del sito, ha ordinato al ricorrente Consorzio la rimozione , il trasporto  e lo smaltimento dei suddetti rifiuti.<br />
Avverso detta ordinanza, il Consorzio ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo i seguenti motivi:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997. Art. 2 L.R. n.4/2003. Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di motivazione: l’ordinanza sarebbe stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.22 del 1997. Il Consorzio ricorrente riferisce di essere proprietario delle canalizzazioni ricadenti nel territorio del Comune di Falciano del Massico e di gestire la manutenzione e pulizia idraulica. Con note del 28.1.2003, del 7.2.2003 e 28.4.2003 prot.n.n. 284, 757 e 1634, il Direttore Generale del Consorzio ha segnalato al Sindaco del Comune che le canalizzazioni sarebbero divenute delle discariche abusive di materiali nocivi e che esulerebbero dalla competenza del Consorzio le iniziative dirette al mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, a cui sarebbero invece preposti i Comuni.<br />
La legge regionale n.4 del 25.2.2003, che sostituisce la L.R. n.23 del 1985, individua e definisce all’art. 2 gli interventi pubblici di bonifica tra i quali non si rinviene lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art.49, comma 2 del D.Lgs. n.22 del 1997. Detto smaltimento spetterebbe ai Comuni che erogano tale servizio mediante il sistema tariffario.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997. Mancanza dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Diverso profilo: Sussisterebbe la violazione dell’art.14, comma 3 del D.Lgs. n.22 del 1997 in quanto la violazione dovrebbe essere imputabile a titolo di dolo o colpa. La legge considererebbe il proprietario del terreno obbligato in solido con l’autore dell’illecito a rimuovere i rifiuti purchè venga dimostrata almeno una sua colpa.<br />
Sarebbe mancata da parte del Comune di Falciano del Massico ogni attività di accertamento della responsabilità dell’illecito in capo al destinatario.<br />
Nella Camera di consiglio del 4 settembre 2003, con ordinanza  n.4176/03, questa Sezione ha accordato la richiesta tutela cautelare.<br />
Il Comune di Falciano del Massico non si è costituito in giudizio. <br />
Infine, il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel corso della stessa pubblica udienza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Nel merito il  ricorso presenta evidenti profili di infondatezza per le seguenti ragioni. <br />
Dall’esame dell’atto impugnato emerge che lo stesso è stato adottato dal Sindaco nei confronti del Consorzio di Bonifica ricorrente: a seguito delle note-relazioni dell’ARPAC, dell’ASL CE/2  e della Regione Carabinieri Campania Stazione di Falciano del Massico con cui si è comunicato la presenza di discariche abusive nel territorio del Comune; ritenuta la necessità di intervenire con urgenza , trattandosi di emergenza ambientale, sanitaria nonché di igiene pubblica.<br />
Il Sindaco ha ritenuto nella specie l’applicabilità  del provvedimento, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attesa   la sussistenza di  un grave pericolo di emergenza ambientale nel territorio comunale risultante da inequivoci accertamenti tecnici, come risulta dalle note richiamate nell’ordinanza impugnata.<br />
Per tale disposizione, come è noto, il proprietario, il titolare di diritti reali o personali di godimento di un’area è tenuto, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti sull’area stessa, alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in solido con l’autore dell’abbandono, semprechè della violazione  del divieto di abbandono possa essere ritenuto responsabile a titolo di dolo o di colpa. La rimozione dei rifiuti abbandonati è disposta con ordinanza sindacale che indica le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere. Decorso tale termine il Comune procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.<br />
Il sindaco con il provvedimento impugnato ha ordinato la bonifica dei luoghi individuando il Consorzio, sulla base dell’elemento non equivoco (e confermato dallo stesso ricorrente) della titolarità delle aree. Infatti, risulta che dette aree rientrano nella titolarità del Consorzio laddove lo stesso provvede al servizio di condotta e relativa manutenzione della rete scolante, svolgendo un complesso di interventi (disciplinati da ultimo dalla L.R. 25.2.2003, n.4) che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali di godimento.  Pertanto, appare escluso un uso pubblico comunale delle aree.<br />
Alla luce di quanto sopra e risolvendo la vicenda di cui è causa in base alla citata norma recata dall’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.22 del 1997, occorre considerare che il grado di colpa richiesto dalla norma in capo al soggetto titolato è quello della mera colpa lieve, con la conseguenza del riscontro della stessa per confermare la sussistenza in capo al medesimo soggetto dell’obbligo di recupero dei rifiuti e ripristino dei luoghi.<br />
Orbene, dalla documentazione in atti e dalla disciplina di detti enti, sono emersi elementi che depongono nel senso che il Consorzio , titolare del suddetto diritto sulle aree, non abbia tenuto la diligenza media per impedire lo sversamento di rifiuti da parte di terzi. Al riguardo, va evidenziato che il Consorzio non ha dimostrato di aver attivato alcuna iniziativa  volta ad impedire detto sversamento, ma, come lo stesso ammette, ha segnalato ai comuni che le “canalizzazioni sono diventate discariche abusive” (aree sulle quali lo stesso si dichiara “istituzionalmente responsabile” agli interventi di manutenzione) ed ha attribuito la competenza ai Comuni territorialmente ricompresi nei siti di pertinenza del Consorzio, ritenendosi estraneo a detto intervento e deducendo un difetto di legittimazione passiva.<br />
In tale quadro, emerge da un lato, l’abbandono dei rifiuti sulle aree e l’asserito difetto di legittimazione passiva del Consorzio e dall’altro, invece, la riscontrata titolarità in capo al consorzio di un diritto personale di godimento sulle aree, anche alla luce della  normativa in materia recata dal R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e dalla L.R.  n.4 del 2003.<br />
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in quanto infondato va respinto. <br />
Nulla si dispone per le spese di giudizio tra le parti considerata  la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez.V ^  di Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Nulla si dispone per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle  Camere di consiglio del 15-29 luglio 2004 e  20 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9559/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9559/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9559</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Severini Campanile Elvira (Avv. P. Arigliani), / Ministero dell’Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Centro Servizi Amministrativi di Benevento del M.I.U.R. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) Istruzione pubblica-Insegnamento di strumento musicale-Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9559/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9559/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Severini<br /> Campanile Elvira (Avv. P. Arigliani), / Ministero dell’Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Centro Servizi Amministrativi di Benevento del M.I.U.R. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica-Insegnamento di strumento musicale-Art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n.124-Costituisce arricchimento dell’ insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale-Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124 stabilisce, che   l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell’ambito della programmazione educativo &#8211; didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media”. Pertanto, per effetto di tale disposizione di legge è cessata, in sostanza, la fase sperimentale dell’insegnamento dello strumento musicale nella scuola media, e le cattedre di strumento musicale hanno assunto pari dignità rispetto ad ogni altro insegnamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Presidente			dott. Antonio Onorato<br /> <br />
Consigliere			dott. Andrea Pannone <br />	<br />
Primo Referendario 		dott. Paolo Severini, estensore																																																																																											</p>
<p>All’udienza pubblica del 30.06.2005;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8745 del 2004, proposto da <br />
<b>Campanile Elvira, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierluigi Arigliani</b>, e con lo stesso elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via Duomo 266, presso l’Avv. Mario Barretta;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	Il<b> Ministero dell’Istruzione</b>, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e presso la Sua Sede di Via A. Diaz, 11, pure per legge domiciliato;<br /> <br />
&#8211;	L’<b>Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R.</b>, in persona del dirigente – legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e presso la Sua Sede di Via A. Diaz, 11, pure per legge domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	Il <b>Centro Servizi Amministrativi di Benevento del M.I.U.R.</b>, in persona del dirigente – legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e presso la Sua Sede di Via A. Diaz, 11, pure per legge domiciliato;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>a)	del provvedimento del C. S. A. di Benevento del 21.05.2004 prot. n. 5141/P/C21, che ha determinato il mancato inserimento nell’organico di diritto della scuola media, relativo all’a. s. 2004/2005, delle cattedre di strumento musicale; <br />	<br />
b)	della nota del C. S. A. di Benevento del 24 maggio 2004, prot. n. 5141bis/P/C21; <br />	<br />
c)	della nota del C. S. A. di Benevento del 28 maggio 2004, prot. n. 6822/C-21;<br />	<br />
d)	della nota del C. S. A. di Benevento del 4.06.2004, prot. n. 6944/C-21;<br />	<br />
e)	d’ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso o coordinato;<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di motivi aggiunti, depositati il 16.12.2004 e il 17.03.2005; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;  <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Uditi, alla camera di consiglio del 30.06.05, il relatore, Primo Referendario dr. Paolo Severini, e i difensori presenti, come da verbale;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, docente supplente prima di educazione musicale e poi di pianoforte nella scuola media, inserita al 1° posto, seconda fascia, della graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 (pianoforte scuola media), per la quale aspirava alla nomina in ruolo per l’a. s. 2004/2005, impugnava il provvedimento del 21.05.2004 con cui il C.S.A. di Benevento aveva penalizzato solo la classe di concorso in questione, non inserendo nell’organico di diritto le cattedre di strumento musicale, bensì preferendo “scomporre le aggregazioni di ore che in linea teorica avrebbero potuto costituire cattedra” (nota del 28 maggio 2004); la stessa censurava i provvedimenti di cui sopra, sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle forme della violazione dei principi generali del diritto e dell’illogicità manifesta.<br />
In data 22.07.04 si è costituito, con atto di forma, il Ministero dell’Istruzione, mentre in data 14.09.04 è pervenuta relazione del vice dirigente del C. S. A. di Benevento, con allegati.<br />
In data 16.12.04 la ricorrente depositava motivi aggiunti nei quali censurava, sotto ulteriori profili, gli stessi provvedimenti di cui in epigrafe.In data 10.12.04 il Ministero dell’Istruzione produceva, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ulteriore relazione del vice dirigente del C.S.A. di Benevento, in risposta al primo atto di motivi aggiunti.<br />
In data 17.03.2005 la ricorrente depositava secondo atto di motivi aggiunti, nel quale segnalava che lo stesso Ministero dell’Istruzione aveva riconosciuto che “per un’erronea interpretazione del C.S.A. di Benevento non erano state autorizzate alcune prime classi di insegnamento dello strumento musicale”; all’atto di motivi aggiunti era allegata copia di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, n. 569 del 7 febbraio 2005, nella quale s’affermava che dopo l’erronea interpretazione di cui sopra, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva “provveduto, nel corso delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, ad attivare le cattedre necessarie per soddisfare le richieste delle famiglie”.Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 24.03.05, il Tribunale disponeva incombenti istruttori, e in particolare ordinava al Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – di trasmettere, al T. A. R., una documentata relazione di chiarimenti circa la vicenda dedotta in ricorso, dalla quale risultasse, in particolare, quali provvedimenti erano stati adottati, in relazione alla medesima, da parte dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, volti – come si leggeva nella risposta all’interrogazione parlamentare prodotta dalla ricorrente – “nel corso delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, all’attivazione delle cattedre necessarie per soddisfare le richieste delle famiglie”.<br />
Detti documenti e detta relazione di chiarimenti dovevano pervenire, al Tribunale, nel termine di giorni sessanta, a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione, in via amministrativa, della ridetta ordinanza.<br />
Nel termine, sopra indicato, non perveniva la documentazione richiesta all’Amministrazione; piuttosto, alla pubblica udienza del 30 giugno 2005, in cui la causa era riservata in decisione, la ricorrente, per mezzo del suo difensore, produceva estratto della circolare n. 36 dell’8 marzo 2005, favorevole alla tesi esposta in ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato.<br />
Modificando l’orientamento espresso in altra precedente decisione, alla luce della documentazione allegata dal ricorrente in corso di giudizio, nonché constatata la mancata ottemperanza, da parte dell’Amministrazione, all’ordinanza istruttoria n. 371 del 24.03.05, inottemperanza certamente valutabile, dal Collegio, in pregiudizio della tesi sostenuta dalla parte onerata, ex art. 116 c.p.c., s’osserva che la questione posta dal presente ricorso concerne la legittimità dell’operato del C. S. A. di Benevento, espresso nella nota n. prot. 6822/C – 21 del 28.05.2004, a firma del dirigente del predetto C. S. A., e consistito, in sede di predisposizione dell’organico di diritto per l’a. s. 2004/2005, nella scomposizione o disgregazione “delle ore che in linea teorica avrebbero potuto costituire cattedra” di strumento musicale nella scuola media, salvo poi “recuperare” le cattedre così “scomposte”, autorizzandone il funzionamento in sede di predisposizione dell’organico di fatto per l’a. s. 2004/2005 (cfr., ancora, la citata nota prot. n. 6822/C-21 del 28.05.2004 a firma del dirigente del C. S. A. di Benevento).<br />
La  logica che ha guidato il predetto dirigente nella censurata operazione si coglie agevolmente dalla lettura della nota prot. n. 5141/P/C21 del 21 maggio 2004, dove si legge che, a fronte del ridimensionamento del numero di posti assegnato per l’a. s. 2004/2005 alla provincia di Benevento, si era reso necessario “incidere su specifici settori di attività per non compromettere quelli normali”, vale a dire che si era reso necessario (come si legge nella successiva nota prot. n. 5141bis/P/C21 del 24.05.2004) “il taglio sulle prime classi di strumento musicale”, tra cui, per quanto qui rileva, le classi di pianoforte già attivate presso l’I. C. di S. Angelo a Cupolo, l’I. C. di S. Marco dei Cavoti, l’I. C. di Ceppaloni e l’I. C. di Telese Terme.<br />
In sostanza, lo logica che ha presieduto all’operazione in oggetto è stata quella di considerare le classi di strumento musicale come “non normali”, bensì – in virtù del loro originario carattere sperimentale – oggetto di “specifici settori di attività”.<br />
Ma la discriminazione, così operata in pregiudizio delle classi di strumento musicale, contrasta in maniera evidente con l’art. 11, co. 9, della l. 124/99 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che così recita: “A decorrere dall&#8217;anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d’esame e l’articolazione delle cattedre provvedendo anche all’istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l’espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media l’inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b)”.<br />
Come si può chiaramente intendere, per effetto di tale disposizione di legge è cessata, in sostanza, la fase sperimentale dell’insegnamento dello strumento musicale nella scuola media, e le cattedre di strumento musicale hanno assunto pari dignità rispetto ad ogni altro insegnamento.<br />
Si consideri anche, nella stessa linea interpretativa, il D. M. 6.08.99 (Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9), il cui art. 9 co. 1 prevede: “È istituita la classe di concorso di «strumento musicale nella scuola media» (cl. n. 77/A) per l’insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto”; ed il cui art. 1 ribadisce che: “Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell’ambito della programmazione educativo &#8211; didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media”.<br />
A fronte di tali in equivoci indici legislativi, non si comprende l’atteggiamento di sfavore riservato dal dirigente del C. S. A. di Benevento all’insegnamento della classe di concorso di strumento musicale in sede di predisposizione dell’organico di diritto per l’a. s. 2004/2005.<br />
Né a superare le osservazioni di cui sopra può valere l’argomento secondo cui il ridimensionamento dei posti assegnati alla provincia di Benevento, relativamente a detto anno scolastico, comportava di necessità “il taglio delle prime classi di strumento musicale”, atteso che una tale posizione non spiega perché, tra tutti gli insegnamenti attivati nella scuola media, e aventi per quanto sinora osservato pari dignità, siano state scelte, per operare detto “taglio”, proprio le classi in questione, tra cui quella di pianoforte relativamente alla quale la ricorrente aspirava all’immissione in ruolo.<br />
Né miglior pregio ha l’altra osservazione, contenuta nella relazione del 27.07.2004 a firma del vice dirigente vicario dell’Ufficio Contenzioso del C. S. A. di Benevento, relazione volta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato a difesa dell’Amministrazione, secondo cui la ricorrente sarebbe titolare di una mera aspettativa nei riguardi della formulazione dell’organico di diritto, con conseguente inammissibilità del ricorso.<br />
Al contrario, ritiene il Collegio che la ricorrente, in attesa – quale prima classificata nella seconda fascia delle graduatorie permanenti (e in assenza di aspiranti di prima fascia) – di nomina in ruolo, vanti un interesse legittimo alla formulazione di tale organico, coerentemente alle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la specifica materia.<br />
Ritiene cioè il Collegio che – pur rientrando tale operazioni nella discrezionalità dell’Amministrazione – tale discrezionalità sia tuttavia non “libera” bensì ovviamente vincolata all’osservanza delle specifiche disposizioni regolanti la materia; onde la ricorrente ben può censurare le determinazioni dell’Amministrazione, che si collochino in evidente contrasto rispetto a tali disposizioni, così integrando il dedotto vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Come se ciò non bastasse, ulteriori elementi di prova confortano il Tribunale nella decisione adottata.Ci si riferisce, in particolare, alla Circolare Ministeriale 8 marzo 2005, n. 36 &#8211;  Prot. N. 473 /DIP/U04, emanata dal Dipartimento per l’Istruzione- Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4, avente come oggetto: “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”, la quale, pur dettata per l’a. s. 2005 – 2006, fornisce – relativamente all’insegnamento dello strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria di primo grado, delle chiare direttive, che contrastano in maniera palese con l’operazione posta in essere, per l’a. s. precedente, dal dirigente del C. S. A. di Benevento: “c) Strumento musicale. Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999, ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle consistenze dell’organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio.<br />
Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, nel confermare per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti secondo la normativa previgente, si ravvisa l’opportunità che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi già attivati negli anni precedenti”.<br />
Del resto, nella risposta scritta all’interrogazione parlamentare n. 4-10266, prodotta dal ricorrente in giudizio, si faceva presente – relativamente alla problematica della “soppressione di cattedre di insegnamento dello strumento musicale nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado (…) della provincia di Benevento”, che l’Amministrazione, con nota ministeriale del 16 febbraio 2004, n. 300, aveva precisato che l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado doveva continuare a svolgersi secondo le modalità organizzative e didattiche che avevano disciplinato la materia sin dal suo sorgere (DD. MM. n. 201 e 202 del 1999); e si affermava a chiare lettere che: “Per una erronea interpretazione del Centro Servizi Amministrativi di Benevento non erano state autorizzate alcune prime classi di insegnamento dello strumento musicale”.<br />
Meno chiara la successiva proposizione, secondo la quale: “Successivamente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha provveduto, nel corso delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, ad attivare le cattedre necessarie per soddisfare le richieste delle famiglie”; e, infatti, il Collegio aveva richiesto chiarimenti all’Amministrazione scolastica, onde conoscere nel dettaglio la natura dei provvedimenti adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; ma tale richiesta istruttoria, come già esposto in narrativa, è rimasta inadempiuta.In ogni caso, le ulteriori acquisizioni documentali, intervenute in corso di giudizio, hanno definitivamente convinto il Collegio della validità della tesi esposta in ricorso e della conseguente necessità di pronunziare l’annullamento dei provvedimenti, oggetto di impugnazione.<br />
La condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la sua soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti, con esso impugnati. <br />
Condanna l’amministrazione scolastica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che complessivamente liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.<br />
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 30.06.05.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9559/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9573</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Onorato, Est. Severini Cafiero Rosanna (Avv. R. Scognamiglio), / Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Renzi Fernanda (n.c.) Pubblico impiego-Assistente amministrativo-Inserimento elenchi per le supplenze-Domanda-Occorre – Motivi &#8211; Conseguenze Il D. M. n. 75 del 19.04.2001 prevede, all’art. 1, comma 1, che per essere inseriti negli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Severini<br /> Cafiero Rosanna (Avv. R. Scognamiglio), / Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Renzi Fernanda (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego-Assistente amministrativo-Inserimento elenchi per le supplenze-Domanda-Occorre – Motivi &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Il D. M. n. 75 del 19.04.2001 prevede, all’art. 1, comma 1, che per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo occorre produrre apposita domanda d’inserimento, anche se si è già inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, con conseguente valutazione dell’insieme dei titoli posseduti; nello stesso punto si precisa, poi, che hanno titolo a produrre domanda d’inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale (quindi, nella specie, almeno 30 giorni di servizio quale assistente amministrativo).Inoltre l’ ex art. 1, comma 1, del D. M. 75/01 afferma, la necessità della domanda al fine dell’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze d’assistente amministrativo, anche  se si era già inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze; e altrettanto testuale la previsione del requisito dei trenta giorni di servizio prestato nel medesimo profilo professionale, legittimante alla presentazione della domanda. Pertanto, la necessità della domanda d’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze d’assistente amministrativo, anche se si era già inclusi nelle soppresse graduatorie provinciali, trae la sua necessità,  sia dall’esigenza di valutare unitariamente i titoli posseduti dagli aspiranti, sia dalla necessità di verificare il possesso del requisito dei trenta giorni di servizio (senza il quale non si può essere inseriti nei nuovi elenchi provinciali ad esaurimento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Presidente			dott. Antonio Onorato<br /> <br />
Consigliere			dott. Andrea Pannone <br />	<br />
Primo Referendario 		dott. Paolo Severini, estensore																																																																																											</p>
<p>All’udienza pubblica del 30.06.2005;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2005;<br />
Visto il ricorso n. 4085/2005, proposto da:<br />
<b>CAFIERO ROSSANA</b><br />
Rappresentata e difesa da:<br />
SCOGNAMIGLIO ROBERTOCon domicilio eletto in NapoliVIA S. ALTAMURA 2 presso<br />
SCOGNAMIGLIO ROBERTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA</b><br />
Rappresentato e difeso da<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO<br />
Con domicilio eletto in NapoliVIA A. DIAZ, 11<br />
presso la Sua Sede<br />
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI)<br />
 DI NAPOLI<br />
non costituito in giudizio;<br />
e nei confronti di<br />
<b>RENZI FERNANDA</b><br />
non costituita in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento del Centro Servizi Amministrativi di Napoli, del 28.02.05 prot. n. 5475, pervenuto il 2.03.05, con cui la ricorrente era esclusa dall’elenco provinciale permanente, profilo assistente amministrativo, di cui al D. M. n. 75/01, essendo priva, alla data della domanda, del requisito di 30 gg. di servizio prestato nel medesimo profilo;<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti, depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione; <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla camera di consiglio del 30.06.05, il relatore, Primo Referendario Paolo Severini;  <br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Com’è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio. <br />
Tanto, perché lo stesso è evidentemente infondato.<br />
Con esso, la ricorrente, premesso d’essere iscritta nelle graduatorie permanenti per le supplenze del personale A. T. A. nella Provincia di Napoli, ai sensi dell’O. M. n. 296 del 30.10.1990, relativamente al profilo professionale d’assistente amministrativo; che la successiva ordinanza ministeriale del 21.11.1994, n. 325, prorogata fino all’a. s. 2000/2001, aveva disposto l’automatica conferma nelle predette graduatorie permanenti degli aspiranti ivi già inclusi; che con il D. M. n. 75/01 – art. 1 co. 2, era stato stabilito che avevano titolo a produrre domanda d’inserimento coloro che alla data della domanda, avessero svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale; che ella aveva partecipato a detta procedura, venendo esclusa col provvedimento impugnato; tanto premesso, deduceva che il requisito dei trenta giorni riguardava solo i nuovi aspiranti, e non coloro che erano già inseriti nelle previgenti graduatorie; ed evidenziava che detto requisito, nella previsione dell’art. 1 co. 6 della l. 306/2000, da cui il D. M. n. 75/01 traeva fondamento, era dettato unicamente per i collaboratori scolastici e non anche per gli assistenti amministrativi.<br />
In data 22.06.2005 si costituiva in giudizio, con atto di forma, il M. I. U. R. <br />
All’udienza in camera di consiglio del 30 giugno 2003 il ricorso era trattenuto in decisione.<br />
Rileva il Collegio che, in disparte ogni considerazione circa la mancata impugnativa, da parte della ricorrente, del D. M. n. 75/01, l’oggetto del presente ricorso consiste, propriamente, nello stabilire se sia legittimo l’operato dell’Amministrazione, consistito nella mancata inclusione della ricorrente nell’elenco provinciale permanente – profilo assistente amministrativo – di cui al D. M. n. 75/01, per difetto del requisito dei trenta giorni di servizio prestati nel medesimo profilo alla data della domanda.<br />
Il D. M. n. 75 del 19.04.2001, intitolato “Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A. T. A.”, prevede all’art. 1, comma 1, che per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo (e di altre figure professionali) “occorre produrre apposita domanda d’inserimento, anche se si è già inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, con conseguente valutazione dell’insieme dei titoli posseduti”; nello stesso punto si precisa, poi, che hanno titolo a produrre domanda d’inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale (quindi, nella specie, almeno 30 giorni di servizio quale assistente amministrativo).<br />
All’art. 1, comma 2, il citato D. M. prevede, quindi, che per essere inseriti in una graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta, o per essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella della precedente inclusione, “occorre, avendone titolo, produrre domanda d’inserimento con conseguente valutazione dell’insieme dei titoli posseduti alla data della domanda”;  e che hanno titolo a produrre domanda d’inserimento per la prima volta o in provincia diversa da quella d’inserimento coloro che, tra l’1.09.97 incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico; nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico, abbiano titolo all’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma 1.<br />
All’art. 1, comma 3, il citato D. M. prevede, ancora, che i collaboratori scolastici che intendono restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della Provincia in cui sono già inseriti, rispettivamente senza aggiornare ovvero aggiornando la medesima, non devono presentare alcuna domanda (venendo mantenuti d’ufficio, in essa, col medesimo punteggio), ovvero devono produrre domanda d’aggiornamento.<br />
Come può notarsi, testuale è la previsione, ex art. 1, comma 1, del D. M. 75/01, della necessità della domanda, al fine dell’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze d’assistente amministrativo, anche  se si era già inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze; e altrettanto testuale la previsione del requisito dei trenta giorni di servizio prestato nel medesimo profilo professionale, legittimante alla presentazione della domanda (“hanno titolo a produrre domanda di inserimento (…)”); <br />
Ne consegue che la mancata domanda (nonostante la precedente inclusione nelle predette graduatorie soppresse), e il mancato possesso del requisito dei trenta giorni di servizio non possono che determinare il mancato inserimento nei nuovi elenchi.<br />
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – C. S. A. di Napoli – ha quindi operato nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari disciplinanti la materia.<br />
La legittimità del provvedimento adottato dal C. S. A. di Napoli, tuttavia, è stata negata dalla ricorrente, unicamente sul rilievo del contrasto della normativa regolamentare, disciplinante la materia, rispetto all’art. 1 co. 6 della l. n. 306/00 (senza neppure peraltro, lo si ribadisce, impugnare specificamente tale Regolamento, il che già di per sé avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso).<br />
Tale disposizione di legge prevede: 1. Disposizioni relative al personale della scuola. 6. “Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all’articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l’inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali”<br />
Il contrasto del regolamento del 2001 con le citate disposizioni di legge, che dovrebbe determinarne l’illegittimità, deriverebbe da ciò, che, secondo la ricorrente, il fondamento legislativo del D. M. 75/01 dovrebbe rinvenirsi nell’art. 1 co. 6 della l. 306/2000, che prevede, tuttavia, il requisito della domanda e del servizio per almeno trenta giorni, solo per le integrazioni e gli aggiornamenti delle graduatorie di collaboratore scolastico, non per quelle d’assistente amministrativo.<br />
Il Collegio, tuttavia, non ritiene di ravvisare alcun  palese contrasto tra il D. M. 75/2001 e l’art. 1 co. 6 della l. 306/2000, tale in particolare da determinare l’illegittimità del Regolamento, in base alle seguenti considerazioni: a) la <i>ratio</i> della norma del regolamento, che prevede la presentazione di domanda d’inserimento per talune categorie, tra cui quella d’assistente amministrativo, anche se si era già inclusi nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, è esplicitata nello stesso D. M. 75/01, e consiste nella necessità della “valutazione dell’insieme dei titoli posseduti”; <br />
b) la possibilità di presentare domanda d’inserimento non è assoluta, essendo riservata a coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale; <br />
c) i casi del nuovo inserimento (“per la prima volta”), del trasferimento di provincia, ovvero del mantenimento dell’iscrizione nella stessa provincia, relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, sono disciplinati, autonomamente, dai commi 2 e 3 dell’art. 1 del D. M. 75/01; <br />
d) la regolamentazione di tali ultime ipotesi (concernenti i collaboratori scolastici) appare pienamente coerente col disposto normativo di cui all’art. 1, co. 6, della l. 306/00; <br />
e) la citata disposizione di legge (art. 1 co. 6 l. 306/00) in effetti, s’occupa unicamente del profilo professionale di collaboratore scolastico, ed è, quindi, ultroneo farne derivare effetti, anche per ciò che concerne la figura professionale degli assistenti amministrativi (e le altre figure professionali, previste al comma 1 dell’art. 1 del D. M. 75/01).<br />
In sostanza, la necessità della domanda d’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze d’assistente amministrativo, anche se si era già inclusi nelle soppresse graduatorie provinciali, trae la sua necessità, giusta quanto emerge dallo stesso D. M. impugnato, sia dall’esigenza di valutare unitariamente i titoli posseduti dagli aspiranti, sia dalla necessità di verificare il possesso del requisito dei trenta giorni di servizio (senza il quale non si può essere inseriti nei nuovi elenchi provinciali ad esaurimento). <br />
Rispetto a tale previsione di fonte regolamentare, non può sostenersi che la stessa sia illegittima, sol perché il legislatore, col citato art. 1 co. 6 l. 306/00, ha ritenuto di disciplinare le graduatorie provinciali ad esaurimento, per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, prevedendone l’aggiornamento e l’integrazione, per una sola volta, con l’inserimento in esse del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, aveva prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni.<br />
Tale normativa di legge, concernente i collaboratori scolastici aspiranti a supplenze, è stata pienamente rispettata, ed ulteriormente precisata, nei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D. M. 75/2001.<br />
Orbene, la disciplina del Regolamento si presenta in linea con quanto statuito a livello di fonte legislativa, per ciò che concerne il profilo professionale dei collaboratori scolastici (per i quali, come s’è visto, l’assenza di domanda comporta il mantenimento d’ufficio nella graduatoria della provincia, in cui sono già inseriti).<br />
Una diversa soluzione, invece, è stata adottata per ciò che concerne gli assistenti amministrativi, e le altre figure professionali di cui all’art. 1 comma 1 del D. M. 75/01, prevedendosi la necessità, in ogni caso, della domanda, al fine dell’inserimento nei nuovi elenchi, anche se si era già inseriti nelle precedenti graduatorie soppresse.<br />
La ragione della diversità di disciplina è evidente, e si coglie dalla stessa lettura delle citate norme del D. M. n. 75/01: mentre per il profilo d’assistente (e gli altri di cui al 1° comma dell’art. 1) il citato Regolamento ha subordinato l’iscrizione nei nuovi elenchi, anche di chi era già iscritto nelle soppresse graduatorie, al possesso del requisito dei trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale, per ciò che concerne il profilo di collaboratore amministrativo il D. M., ha stabilito la necessità dell’accertamento del requisito dei trenta giorni di servizio – oltre che della domanda – solo per le nuove iscrizioni nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ovvero per il trasferimento in altra provincia, escludendolo per coloro che intendevano restare iscritti nella graduatoria della stessa provincia (indipendentemente dalla circostanza che intendessero, o meno, presentare domanda d’aggiornamento della propria posizione in tale graduatoria).<br />
La soluzione prescelta per gli elenchi provinciali ad esaurimento d’assistente amministrativo, in ogni caso, non può dirsi illegittima, perché la norma di fonte legislativa (art. 1 co. 6 l. 306/00) era chiaramente riferita alla sola figura professionale di collaboratore amministrativo, onde non può farsene derivare alcuna conseguenza rispetto ad altre categorie professionali, mancando il requisito dell’identità di materia e non apparendo, giusta quanto sopra rilevato, la soluzione prescelta palesemente irragionevole.<br />
Né può ritenersi che il contrasto del Regolamento n. 75/01, rispetto alle norme di legge, si produca, riguardo all’art. 6 della l. 158/87, secondo cui le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all&#8217;anno scolastico 1986 &#8211; 87, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.<br />
Non può ritenersi, in particolare, che la disposizione regolamentare, che ha inserito la necessità della domanda anche per chi era già iscritto nelle soppresse graduatorie d’assistente amministrativo, contrasti in maniera decisiva col principio dell’affidamento, ingeneratosi in coloro che in tali graduatorie soppresse erano inseriti, nonché col carattere “permanente” delle medesime: la ragione è la stessa di cui sopra, e risiede in ciò, che con il D. M. 75/01, è stato previsto un requisito ulteriore per l’inserimento nei nuovi elenchi, rappresentato appunto dall’aver prestato trenta giorni di servizio anche non continuativo nel medesimo profilo professionale, requisito per accertare il quale era giocoforza richiedere la presentazione di una nuova domanda d’inserimento.<br />
In conformità alle citate considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
Sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4085/05 R. G.), lo respinge. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2005. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9589</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Maiello Palmieri Maddalena (Avv. E.Bonelli), / Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Nocerino Pasquale (n.c.) Pubblico impiego-Graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale-Illegittimità dell’ esclusione- Conseguenze L’erronea esclusione dalle graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale e la ritardata costituzione del rapporto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-7-2005-n-9589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9589</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Maiello<br /> Palmieri Maddalena (Avv. E.Bonelli), / Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Nocerino Pasquale (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego-Graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale-Illegittimità dell’ esclusione- Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’erronea esclusione dalle graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale e la ritardata costituzione del rapporto, in quanto già in possesso dei requisiti prescritti dalla norma di settore, ad essere inserita nella seconda fascia graduatoria permanente in questione, diritto, viceversa illegittimamente negato dall’Amministrazione intimata, da diritto alla tutela risarcitoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Antonio Onorato				Presidente<br />	<br />
Dott. Andrea Pannone				Consigliere<br />	<br />
Dott. Umberto Maiello				Primo Ref., est.																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi riuniti n. 3619/2004, n°11767/2004 proposti da<br />
<b>Palmieri Maddalena</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Enrico Bonelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli alla via Suarez n°21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia;</p>
<p>nonché contro<br />
<b>Pasquale Nocerino</b>, n.c.<br />
quanto al ricorso n. 3619/2004<br />
per la condanna dell’Amministrazione intimata<br />
al risarcimento – anche in forma specifica – di tutti i danni patiti in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti annullati dal TAR Campania – Napoli, II Sezione con sentenza n°2079 del 6.3.2003.<br />
quanto al ricorso n°11767/2004<br />
per l’annullamento<br />
a)	della graduatoria permanente provinciale definitiva per la classe di concorso AM77 (strumento musicale:violino) per l’anno scolastico 2004-2005, nella parte in cui include la ricorrente nella II fascia al posto 7 con punti 88,65;																																																																																												</p>
<p>b)	di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento di immissione in ruolo e/o nomina adottato dall’Amministrazione resistente nei confronti del soggetto che immediatamente precede la ricorrente nella predetta graduatoria;																																																																																												</p>
<p>Visto i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente, giusta provvedimento dirigenziale del 21.5.2002, fu esclusa dalla procedura di formazione delle graduatorie permanenti 2002/2003 per l’insegnamento di strumento musicale.<br />
L’Amministrazione resistente ritenne, invero, che la predetta non fosse in possesso del relativo titolo abilitativo conseguito entro il termine del 25.5.1999.<br />
Tale assunto venne sconfessato da questo Tribunale con sentenza n°2079 del 6.3.2003, cui si uniformò l’Amministrazione scolastica, inserendo la Prof.ssa Palmieri nella graduatoria per l’insegnamento di strumento musicale ( violino: classe di concorso AM 77).<br />
Tuttavia, a cagione del ritardo con cui è avvenuta la detta iscrizione, la prevenuta con il ricorso n° 3619/2004 chiede la condanna della parte convenuta al risarcimento – anche in forma specifica – di tutti i danni patiti in conseguenza dell’adozione del suindicato provvedimento di esclusione.<br />
Segnatamente, deduce che, qualora fosse stata inclusa nella graduatoria de qua per l’anno scolastico 2002/2003, avrebbe conseguito la nomina come supplente annuale e, quindi, percepito le relative retribuzioni e contribuzioni previdenziali.<br />
Viceversa, per il già più volte evidenziato ritardo, ha conseguito una supplenza per otto ore settimanali, perdendo, dunque, ingenti somme sia a titolo retributivo che previdenziale, oltre al punteggio aggiuntivo di 18 punti con conseguente miglioramento della sua attuale posizione in graduatoria.<br />
Su tale presupposto, nel compilare la domanda di aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno 2004/2005, ha, inoltre, rivendicato il punteggio aggiuntivo di 18 punti.<br />
Di contro, l’Amministrazione resistente, anche all’esito del reclamo presentato dalla medesima parte ricorrente, con l’approvazione della graduatoria definitiva, ha confermato solo il punteggio corrispondente al servizio effettivamente prestato.<br />
Avverso tale graduatoria, con il ricorso sub 2 ( n°11767/2004), la ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione di legge, violazione della legge 333/2001, del d. lvo 97/2004, violazione del D.M. 123/2000, violazione del decreto direttoriale del 21.4.2004; violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania n°2079 del 6.2.2003, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed altri profili;<br />
Resiste in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.<br />
All’udienza del 3.2.2005 il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi in epigrafe, nonché incombenti istruttori all’uopo onerando l’Amministrazione intimata, che ha ritualmente ottemperato, fornendo i chiarimenti richiesti.<br />
All’udienza del 30.6.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi in epigrafe, già riuniti con ordinanza n°212 del 28.2.2005, sono fondati e, pertanto, vanno accolti.<br />
Giusta quanto già evidenziato in premessa, il presente giudizio si innesta su una precedente decisione assunta da questo Tribunale ( sentenza TAR Campania – Napoli – II Sezione n°2079 del 6.3.2003), con la quale è stato annullato il provvedimento dirigenziale di esclusione della ricorrente dalle graduatorie permanenti – anno 2002/2003 &#8211; per l’insegnamento di strumento musicale.<br />
Al richiamato decisum ha fatto seguito l’inserimento della prevenuta nella graduatoria de qua che è stato, però, disposto solo con effetto ex nunc, vale a dire a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 e, dunque, lasciando inalterata, per il periodo pregresso, la situazione di illegittimità determinatasi per effetto degli atti illegittimi successivamente cadutati, la cui mancata rimozione ha proiettato i suoi effetti pregiudizievoli oltre l’anno scolastico di riferimento (anno 2002/2003), condizionando negativamente, in occasione dell’aggiornamento della graduatoria, la valutazione dei titoli di servizio e, dunque, l’esatta collocazione della ricorrente nella graduatoria medesima. <br />
Di qui, anzitutto, l’articolazione attorea di una doppia richiesta risarcitoria: in forma specifica, per il riconoscimento del punteggio (punti 18 ) previsto per l’insegnamento che avrebbe avuto titolo a prestare nell’anno scolastico 2002/2003, e per equivalente a fronte del ridotto trattamento economico conseguito, complessivamente meno vantaggioso di quello che avrebbe avuto diritto a percepire.<br />
Logico sviluppo del richiamato costrutto giuridico è, poi, la successiva impugnazione della graduatoria per l’anno scolastico 2004/2005, approvata dall’Amministrazione intimata senza tener conto dei profili di danno sopra evidenziati, tuttora non ristorati.<br />
Tanto premesso, in prospettiva meotodologica, mette conto evidenziare che, nel percorso delibativo che il Collegio è chiamato a svolgere, inevitabilmente cadenzato sull’evoluzione dei rapporti intercorsi tra la parte ricorrente e l’Amministrazione intimata, rilievo dirimente assume la verifica dell’effettiva ricorrenza dei presupposti di operatività dell’azionata pretesa risarcitoria.<br />
Tanto, anche in ragione del fatto che, in disparte i profili di ristoro patrimoniale, la concreta praticabilità della invocata reintegrazione in forma specifica, comportando il recupero con effetto retroattivo dell’anzianità giuridica che la ricorrente avrebbe maturato nell’ipotesi di tempestivo conferimento dell’incarico di supplenza annuale, costituisce uno snodo pregiudiziale dirimente rispetto alle ulteriori doglianze afferenti alla corretta collocazione della prevenuta nella graduatoria di riferimento per i successivi anni scolastici.<br />
Orbene, nel delineare le coordinate di riferimento utili per lo sviluppo delle problematiche in esame, giova richiamare il contenuto precettivo dell’art. 7, 3° comma, della L. 6.12.1971 n. 1034, nella sua attuale formulazione secondo cui: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”.<br />
L’ordinamento assegna, dunque, al giudice amministrativo uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), che impinge il suo fondamento legittimante nella previsione dell&#8217;art. 24 Cost., vale a dire nel principio di effettività della tutela giurisdizionale che implica una garanzia di piena ed effettiva tutela anche delle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa ( cfr. Corte Costituzionale 06 luglio 2004, n. 204).<br />
E’, comunque, di tutta evidenza che la concreta azionabilità della tutela risarcitoria, non costituendo un effetto automatico della caducazione dell’annullamento dell’atto illegittimo, implica la positiva verifica di tutti gli elementi costitutivi tipici della fattispecie dell’illecito aquiliano ex art.2043 cod. civ., vale a dire la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il cd. “danno ingiusto”) e l’imputabilità della fattispecie lesiva all’Amministrazione sia su un piano oggettivo, attraverso l’accertamento del cd. nesso di causalità, sia su un piano soggettivo per effetto del positivo accertamento della colpa dell’Amministrazione.<br />
Vale, altresì, aggiungere che, sul piano applicativo, costituisce oramai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari ( cfr. CdS A.P. n°4 del 26.3.2003).<br />
Sarà, dunque, cura del Giudice amministrativo verificare se l’accoglimento della domanda principale di annullamento dell’atto impugnato comporti una tutela pienamente soddisfacente ovvero se sia necessario disporre, ovviamente in presenza di un’espressa domanda ritualmente azionata, la condanna dell’Amministrazione anche al risarcimento dei danni non automaticamente rimossi con l’annullamento dell’atto illegittimo.<br />
Tanto è quanto avvenuto nel caso di specie, atteso che, giusta quanto già sopra evidenziato, alla portata demolitoria e conformativa del decisum compendiato nella sentenza di questo Tribunale ( sentenza TAR Campania – Napoli – II Sezione n°2079 del 6.3.2003), che aveva annullato il provvedimento espulsivo della ricorrente dalla graduatoria per l’insegnamento di strumento musicale, non ha fatto seguito una piena riparazione della sfera giuridica della predetta.<br />
Oggetto di gravame erano – giova ribadirlo – i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalle procedure di formazione delle graduatorie permanenti 2002/2003 di strumento musicale ed il Tribunale, annullando i predetti atti, aveva sancito che “il diritto dei ricorrenti, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, non appare suscettibile di contestazione, atteso che essi posseggono entrambi i requisiti previsti dalla legge, in quanto sono in possesso d’abilitazione in educazione musicale ed inseriti negli elenchi di cui al D. M. del 1996”.<br />
Pur essendo stata successivamente accordata alla ricorrente, in esecuzione del suddetto giudicato, l’invocata iscrizione nelle graduatorie de quibus, residuano gli effetti pregiudizievoli connessi alla durata del processo, non rimossi spontaneamente dall’Amministrazione intimata che ha provveduto a fare applicazione dei principi affermati nella richiamata sentenza solo ex nunc ( per l’anno scolastico 2003/2004 con inserimento al posto VII° della graduatoria di violino classe di concorso AM77 con punti 67,25), ripristinando in tal modo solo parzialmente l’ordine giuridico violato.<br />
Di ciò ha dato conto – nel pieno rispetto del criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – il ricorrente che, a corredo delle proprie osservazioni censoree, ha allegato un principio di prova positivamente riscontrato dalla svolta istruttoria, eseguita dall’Amministrazione su impulso di questo Collegio.<br />
Invero, con nota prot.llo 11292/p del 7.6.2005, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha chiarito che:<br />
&#8211;	se la ricorrente fosse stata inserita nella graduatoria permanente provinciale AM77 – violino – ai sensi del DDG 12.2.2002 avrebbe avuto diritto alla supplenza annuale per l’anno scolastico 2002/2003 in base al numero di posti disponibili;<br />	<br />
&#8211;	la nomina di un eventuale incarico annuale avrebbe avuto decorrenza dall’1.9.2002 al 31.8.2003; premesso che lo stipendio lordo mensile ( al lordo delle trattenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e al loro dell’IRPEF) sarebbe stato di 935,00 € oltre I.I.S. ( parimenti al lordo) di € 538,30 dal mese di settembre 2002 a dicembre 2002 e di € 1510,73 ( al lordo comprensivo di I.I.S.) dal mese di gennaio 2003, il totale di 12 stipendi lordi ( come sopra evidenziato ) e delle 13^ mensilità sarebbe stato di € 18.470,79.<br />	<br />
&#8211;	Il servizio scaturito per effetto della nomina sarebbe stato valutato come servizio specifico valido per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti. Pertanto, la ricorrente avrebbe maturato per l’anno scolastico 2004/2005 pp. 102,15, collocandosi al posto n°6. <br />	<br />
Orbene, in applicazioni dei canoni ermeneutici sopra esposti, appare di evidenza intuitiva come, nel caso in esame, sussistano tutti i presupposti per accordare alla ricorrente la chiesta tutela risarcitoria.<br />
Anzitutto, è palese l’ingiusta lesione arrecata alla sfera giuridica della predetta: sul punto basta rinviare al principio, oramai incontrovertibile, affermato dal TAR con la decisione più volte richiamata ( sentenza n°2079 del 6.3.2003) che ha riconosciuto il pieno diritto della ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dalla norma di settore, ad essere inserita nella seconda fascia della graduatoria permanente in questione; diritto, viceversa, illegittimamente negato dall’Amministrazione intimata.<br />
Tale lesione – sebbene ad oggi rimossa – ha prodotto medio tempore effetti pregiudizievoli, di natura patrimoniale e non, allo stato non pienamente ristorati.<br />
Invero, in ragione delle illegittime determinazioni assunte dall’Amministrazione scolastica, nell’anno 2002/2003, è stato conferito alla ricorrente un incarico di supplenza solo di otto ore settimanali presso la Scuola Media Statale Ugo Foscolo di Napoli e presso l’Istituto Francesco Denza di Napoli.<br />
Orbene, è di tutta evidenza che la supplenza concretamente conseguita dalla ricorrente risulta decisamente meno vantaggiosa del contratto ( di supplenza annuale e per l’orario pieno) cui avrebbe avuto titolo ove tempestivamente e correttamente graduata.<br />
Inoltre, avuto riguardo alle richiamate emergenze istruttorie, il servizio suddetto avrebbe assicurato alla ricorrente, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti, un maggior punteggio ( pari a 102,15) ed un miglior piazzamento in graduatoria ( posto n°VI).<br />
Né può dubitarsi della configurabilità di un nesso di causalità tra l’atto illegittimo adottato dall’Amministrazione intimata e gli effetti pregiudizievoli sopra evidenziati, attesa la diretta ed immediata correlazione tra l’originaria esclusione e la ritardata costituzione del rapporto, cui ha fatto seguito la minore retribuzione percepita ed il ridotto punteggio assegnato per titoli di servizio.<br />
Del pari, appare evidente l’imputabilità soggettiva dell&#8217;evento dannoso all’Amministrazione resistente, essendo enucleabile una specifica colpa dell&#8217;apparato amministrativo, fatta palese dalla ingiustificata violazione di una disciplina chiara, precisa e testuale, disvelata, quanto ai suoi preesupposti applicativi, da specifiche ed univoche norme di interpretazione autentica (l’art. 1, comma 2 bis (norme d’interpretazione autentica, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333) inspiegabilmente disattese.<br />
Orbene, nell’ordito decisorio privilegiato dal Collegio vanno scandagliate tutte le tecniche di tutela concretamente esperibili onde assicurare alla ricorrente la piena restituito in integrum della propria sfera giuridica in ossequio al principio di piena ed effettiva tutelabilità delle situazioni giuridiche soggettive rimesse alla cognizione del Giudice amministrativo ( cfr. Corte Cost. 204/2004).<br />
In tale prospettiva, la mancata assunzione – con contratto di supplenza annuale nell’anno scolastico 2002/2003 &#8211; ben può essere reintegrata in forma specifica mediante riconoscimento degli effetti giuridici connessi alla nomina ed alla tipologia di incarico che l’interessata avrebbe avuto titolo ad espletare, con conseguente pieno recupero dell&#8217;anzianità giuridica ( e del punteggio in cui essa si risolve), evidentemente utile anche ai successivi fini di carriera e concorsuali.<br />
Vanno, altresì, risarciti i danni economici medio tempore maturati e non ristorati, in quanto l&#8217;atto amministrativo illegittimo, secondo quanto già sopra osservato, ha prodotto medio tempore effetti pregiudizievoli anche di natura patrimoniale, rappresentati dalla differenza tra il trattamento economico percepito e quello, maggiormente vantaggioso, cui la ricorrente avrebbe avuto diritto. <br />
Com’è noto, anche in caso di retrodatazione della nomina per effetto di giudicato, il dipendente non ha comunque diritto alle retribuzioni arretrate atteso che la fictio juris della retrodatazione non può mai far considerare come avvenuta la prestazione del servizio, cui l&#8217;ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione (V. Consiglio di Stato, sez. IV n.58 del 26.1.1987, A. P. n.10 del 12.12.1991, Sez. IV n.49/2001, sez. VI n.3669 del 3.7.2001; Sez. V n°5174 del 2.10.2002); viceversa, la ritardata costituzione del rapporto di impiego si pone come fondamento idoneo alla richiesta dei danni patrimoniali consequenziali.<br />
La misura del risarcimento non può, dunque, essere pari a quella che sarebbe spettata in caso di integrale &#8220;restitutio in integrum&#8221;: in  aderenza ad un diffuso ed autorevole orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 5174/2002), occorre tener conto del fatto che, nel periodo in cui l&#8217;interessata non è stata incaricata, non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell&#8217;Amministrazione resistente e che invece sono state evidentemente rivolte alla cura di altri interessi ( ad es. familiari, culturali e di svago in genere).<br />
Alla stregua di quanto appena evidenziato ed a norma dell’art. 35 del d. lgvo 35/1998 come sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000, l’Amministrazione intimata dovrà avanzare, entro il termine di trenta giorni, una proposta di risarcimento che, a fini della quantificazione del danno, dovrà essere articolata in base ai seguenti criteri: occorrerà considerare il trattamento economico complessivo ( comprensivo delle contribuzioni previdenziali) corrispondente all’incarico cui la ricorrente avrebbe avuto diritto nell’anno scolastico 2002/2003, detraendo dal relativo importo le somme eventualmente erogate nel periodo in questione a titolo di retribuzione per attività espletate a seguito del conferimento di altri incarichi e/o supplenze, provvedendo ad abbattere le somme risultanti in via equitativa del 20 %.<br />
L’importo così ottenuto dovrà essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, con la precisazione che il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dovrà avvenire separatamente sull&#8217;importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione<br />
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, l&#8217;Amministrazione deve essere condannata al risarcimento del danno, come sopra definito.<br />
Le medesime argomentazioni sopra svolte inducono a concludere per la fondatezza anche delle ulteriori doglianze di tipo impugnatorio, proposte avverso la graduatoria di insegnamento di strumento musicale approvata per il successivo anno scolastico 2004/2005. <br />
Le valutazioni all’uopo svolte dall’Amministrazione intimata e confluite nell’assegnazione alla ricorrente del contestato punteggio, con conseguente collocazione al VII posto della graduatoria in questione, appaiono, invero, del tutto disancorate dalla controversa vicenda sopra esaminata, scandita dell’originario atto di esclusione dalla graduatoria per il precedente anno scolastico 2002/2003 e dal successivo annullamento del suddetto provvedimento, che imponeva la piena reintegrazione della sfera giuridica della ricorrente mediante retrodatazione della nomina con pieno recupero dell’anzianità giuridica ingiustamente perduta.<br />
Di contro, l’Amministrazione intimata ha completamente obliterato siffatto obbligo reso doveroso dalla portata conformativa del precedente giudicato.<br />
Va, invece, ribadito che l’insegnante al quale non sia stata conferita una supplenza, in quanto illegittimamente assegnata ad altro soggetto, ha titolo alla valutazione ai fini giuridici del servizio non reso per fatto imputabile all&#8217; Amministrazione (Tar Veneto Sezione II n°818  del 7 dicembre 1993), sicchè, ai fini in questione, non potrà non tenersi conto del maggior punteggio corrispondente a siffatto servizio che, per l’anno scolastico 2004/2005, secondo quanto riferito dalla stessa Amministrazione resistente, comporta l’assegnazione alla ricorrente di pp. 102,15, con conseguente miglior collocazione al posto n°6 della graduatoria di insegnamento musicale.<br />
Conclusivamente, anche sotto il profilo in esame, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone, in relazione ai profili sopra evidenziati, l’annullamento della graduatoria permanente provinciale definitiva per la classe di concorso AM77 (strumento musicale:violino).<br />
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente nella misura di 2.000 €, vanno poste a carico dell’Amministrazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto,</p>
<p>a)	condanna l’Amministrazione intimata al risarcimento  dei danni nelle forme e nella misura indicate in parte motiva;</p>
<p>b)	annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<p>Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella misura di € 2.000.</p>
<p>Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2005.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.14698</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-7-2005-n-14698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone, est. La Terza Betti e altri (Avv.ti R.G. Cipriani e L. Barsacchi) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) Pubblico impiego – Retribuzione del personale – Tredicesima mensilità – Art. 7 dlcps n. 263 del 1946 – Interpretazione – Inclusione dell’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità – Va esclusa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. La Terza<br /> Betti e altri (Avv.ti R.G. Cipriani e L. Barsacchi) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Retribuzione del personale – Tredicesima mensilità – Art. 7 dlcps n. 263 del 1946 – Interpretazione – Inclusione dell’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità – Va esclusa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di retribuzione del pubblico impiego, l’art. 7 dlcps n. 263 del 1946 deve essere interpretato nel senso che non vi è in tale norma alcuna previsione relativa all’omnicomprensività della tredicesima (ed in particolare se questa debba essere comprensiva dell’indennità di amministrazione). Inoltre il trattamento economico “complessivo” a cui si riferisce la norma non è quello comprensivo di tutto quanto percepito, ma solo quello costituito dalla somma della retribuzione e dell’indennità di carovita. Pertanto deve negarsi che l’indennità di amministrazione sia inclusa nella tredicesima mensilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7194_CASS_7194.pdf">cliccaqui</a></p>
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