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	<title>13/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.731</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-7-2004-n-731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-7-2004-n-731/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.731</a></p>
<p>Pres. Antonio CAMOZZI; Est. Giancarlo PENNETTI TRIUNFO (avv. G. Petracca) c. I.S.V.A.P. (Avv. Stato) la controversia avente ad oggetto un provvedimento di radiazione dall&#8217;albo degli agenti assicurativi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Processo – Processo amministrativo – Albo degli agenti assicurativi – Radiazione – Controversia – Giurisdizione esclusiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-7-2004-n-731/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-7-2004-n-731/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.731</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio CAMOZZI; Est. Giancarlo PENNETTI<br /> TRIUNFO (avv. G. Petracca) c. I.S.V.A.P. (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la controversia avente ad oggetto un provvedimento di radiazione dall&#8217;albo degli agenti assicurativi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Albo degli agenti assicurativi – Radiazione – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art.33, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente il provvedimento di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia avente ad oggetto un provvedimento di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso proposto<br />da <b>Triunfo Antonio</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Gianni Petracca e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza al viale Marconi n.75</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>L’I.S.V.A.P. – Istituto Italiano per la Vigilanza sulle assicurazioni </b>private in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis” domicilia</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n.0482 Albo Agenti adottato dall’Isvap emanato il 3/2/03 con cui veniva adottata nei confronti del ricorrente la sanzione della radiazione dall’albo nazionale degli agenti di assicurazione.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 150 del 21 maggio 2003 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 &#8211; relatore il magistrato Pennetti -;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, agente di assicurazione con mandato C.A.B. Assicurazioni dichiara di avere esercitato la professione di agente di assicurazione per circa sedici anni e che, dopo aver più volte evidenziato alla società mandataria che i prodotti offerti non erano più appetiti dalla clientela, dati gli aumenti subiti, con margini di guadagno per l’agenzia ormai nulli, inviava alla C.A.B., in data 20/4/01, le proprie dimissioni da agente del gruppo, meglio motivate con la lettera del 28/4/01.<br />
Il ricorrente chiedeva pure la liquidazione di fine rapporto ma la C.A.B., in data 10/5/01, gli notificava il proprio recesso per giusta causa..<br />
Avverso tale ultimo atto il ricorrente inoltrava ricorso al Tribunale di Potenza.<br />
Poiché l’indennità dovuta, a dire dell’istante, era di 81.570,90 euro, lo stesso decideva di trattenere, a titolo di acconto, 49.221,87 euro.<br />
Avverso il successivo provvedimento dell’ISVAP il ricorrente ha proposto il presente gravame basato sulle censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. n.48/79- eccesso di potere per provvedimento manifestamente ingiusto per carente motivazione e difetto e assenza di istruttoria.<br />
Si sostiene che il provvedimento impugnato si basa sulle sole dichiarazioni rese dalla società assicuratrice circa un presunto credito da questa vantato nei confronti del ricorrente per irregolarità di gestione non accertate e contestate.<br />
Queste ultime il ricorrente le ha proposte anche avanti al Tribunale di Potenza ove sono tuttora “sub iudice”; di qui l’ingiustizia del provvedimento impugnato, adottato anticipando l’esito di quel giudizio e in assenza d’un vero accertamento dei fatti.<br />
Anche il recesso della C.A.B. è intempestivo oltre che privo di elementi giustificativi della presunta giusta causa avanzata.<br />
Anche il riferimento all’art. 18 l.n.48/79 forza la realtà dato che le contestazioni mosse al ricorrente non riguardano l’esercizio dell’attività svolta perché le dimissioni sono intervenute prima della revoca per giusta causa.<br />
Si è costituito l’ISVAP che resiste e chiede il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza collegiale n.150/03 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura Statale in relazione all’art. 19 comma settimo della legge 7/2/79 n.48 (Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione), che individua l’autorità giudiziaria ordinaria quale giudice competente in tema di impugnativa del provvedimento di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi.<br />
L’eccezione va respinta in quanto, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 31/3/98 n.80, come sostituito dalla legge n.205/00, sono ora devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi fra i quali vengono espressamente inclusi quelli afferenti la “vigilanza….sulle assicurazioni…”.<br />
Ora, in base all’articolo 1 del d. lgs. 13/10/98 n.373 (razionalizzazione delle norme concernenti l’ISVAP a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15/3/97 n.59) sono state trasferite all’istituto resistente le competenze attribuite al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato dalle leggi nn. 48/79, n.792/84 e n. 166/92 e quindi relativamente sia alla tenuta dell’albo degli agenti assicurativi (art. 1 l.n. 48/79) e sia alle commissioni (artt. 13 e 14 l. n.48/79) che tale albo gestivano anche per quanto concerneva la proposizione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori ivi incluso quello della radiazione (artt. 18 e 19 l.n.48/79).<br />
Ne consegue che anche le questioni inerenti il rispetto dei doveri deontologici a carico degli agenti di assicurazione rientrano ora nell’ambito dei poteri di “vigilanza” da parte dell’ISVAP con attrazione delle relative controversie all’anzidetta giurisdizione esclusiva del G.A.<br />
Nel merito poi il ricorso è infondato.<br />
Va premesso che con l’atto impugnato l’istante è stato radiato dall’albo in questione -ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. c) della legge 7 febbraio 1979 n.48- con cancellazione da detto albo, per aver commesso fatti “di particolare gravità in quanto non conformi all’etica, alla dignità e al decoro professionale”.<br />
Dall’esame della delibera del Collegio di garanzia, previsto da provvedimento del Presidente dell’ISVAP, richiamato nel provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente, all’indomani, da una parte, del recesso per giusta causa intimato in data 10/5/01 da parte della C.A.B. s.p.a. e della Fiduciaria Vita s.p.a. e, dall’altro,  delle proprie dimissioni, rese in data 24/5/01, ebbe a trattenere, come riferito nel proprio atto di citazione, “a titolo di acconto sulle spettanze dovute” e offerta a parziale compensazione dei maggiori crediti vantati quale indennità di fine rapporto, la somma di £. 95.221.717 da lui detenuta a titolo di premi incassati a nome e per conto della Compagnia Assicurativa in questione.<br />
In altri termini il ricorrente, come appunto ammesso nel citato atto di citazione e puntualmente rilevato dal Collegio di Garanzia, ha illegittimamente “compensato una somma certamente non sua (i premi incassati in nome e per conto della Compagnia) con asseriti crediti né liquidi, né esigibili, peraltro quantificati unilateralmente con riferimento ad una fattispecie estintiva del rapporto agenziale contestata dalla controparte” e allo stato tuttora controversa sul piano giudiziale.<br />
Viceversa, a norma dell’art. 23 dell’Accordo nazionale l’agente è tenuto a versare il saldo di chiusura cassa allo scioglimento del contratto di agenzia nel corso delle operazioni di riconsegna e gli è precluso invocare compensazioni dei citati saldi di spettanza dell’impresa con suoi crediti nei confronti di quest’ultima.<br />
Chiarisce infatti il citato Collegio che la “mancata rimessa dei premi, dei quali l’agente è mero depositario, e che costituiscono la provvista finanziaria con la quale la società preponente fa fronte alla liquidazione dei sinistri, vulnera alla radice l’equilibrio finanziario sul quale si regge il procedimento tecnico assicurativo e dal quale dipende, nell’interesse generale, la sicurezza delle prestazioni dovute agli aventi diritto (assicurati e terzi danneggiati): ossia la stessa funzione sociale dell’assicurazione”.<br />
Ciò detto, rileva il Collegio che le conclusioni dell’amministrazione si basano quindi non su mere dichiarazioni della compagnia assicurativa bensì sul dato di fatto obiettivo, ammesso dallo stesso ricorrente, dell’impossessamento delle somme predette, di cui era depositario, benchè appartenenti alla C.A.B. s.p.a. e aventi un preciso vincolo di destinazione.<br />
Questione affatto diversa e inidonea a condizionare in alcun modo le valutazioni dell’Istituto resistente è invece quella che attiene all’assetto dei rapporti obbligatori fra l’agente e la compagnia predetta, anche relativamente a crediti per indennità rivendicati dal primo, per la quale pende autonomo giudizio avanti al competente Tribunale ordinario al fine di accertare la spettanza di eventuali diritti di credito.<br />
Allo stesso modo del tutto inammissibili, perché inconferenti col “thema decidendum”, sono le censure con cui, nel presente giudizio, il ricorrente si attarda sulla questione della presunta illegittimità del recesso della C.A.B. perché intervenuto dopo le sue dimissioni.<br />
Come già chiarito, risulta sicuramente accertata la circostanza posta a base dell’atto impugnato e cioè l’illecito trattenimento delle somma sopra specificata per il quale la C.A.B. ha pure presentato denuncia-querela alla competente Procura della Repubblica.<br />
Parimenti accertata e non contestata è pure l’altra circostanza evidenziata dall’Istituto e cioè l’ostruzionismo posto in essere dal ricorrente nei confronti degli ispettori della compagnia incaricati di svolgere la verifica amministrativa iniziata il 28/4/01 presso gli uffici dell’agenzia del ricorrente.<br />
Al riguardo l’Avvocatura Statale ha depositato il verbale di riconsegna dell’agenzia (allegato 4) dal quale risultano le assenze, le dichiarazioni d’indisponibilità a presenziare alle operazioni e in generale le manifestazioni di scarsa collaborazione del ricorrente nei confronti degli ispettori assicurativi incaricati.<br />
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.000 (euro duemila).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />Spese a carico del ricorrente liquidate in euro duemila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 10 giugno 2004, dal</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Antonio Camozzi	Presidente<br />	<br />
Giancarlo Pennetti	Componente Estensore<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio	Componente																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria il 13 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-7-2004-n-731/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3222</a></p>
<p>Demanio &#8211; locazione di parte di un&#8217;area da parte di AUSL &#8211; mancata valutazione della domanda della ricorrente in comparazione con quella del controinteressati &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza di altri provvedimenti – salvezza di ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; locazione di parte di un&#8217;area da parte di AUSL &#8211; mancata valutazione della domanda della ricorrente in comparazione con quella del controinteressati &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza di altri provvedimenti – salvezza di ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/8/4783/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2004 n. 237</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3222/2004<br />Registro Generale:4763/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SPINELLI GIUSEPPE</b>rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO LANOCITA Avv. GAETANO PAOLINO Avv. MARIA ANNUNZIATA con domicilio eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104 presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 1</b>non costituitosi;<b>CAPALDO EMMA</b>rappresentato e difeso da: Avv. AMELIA CUOMO Avv. CARLO SARRO Avv. STEFANIA TERRACCIANO con domicilio eletto in Roma PIAZZA DI SPAGNA, 35 presso STEFANIA TERRACCIANO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 237/2004, resa tra le parti, concernente LOCAZIONE DI PARTE DI UN&#8217;AREA-APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) CAPALDO EMMA<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e udito , altresì, per lle parti gli avv.ti L. Fiorentino, per delega di Lanocita, Paolino e Annunziata e W. Putaturo, per delega di Sarro;</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare non prospetta deduzioni che inducono la Sezione a riformare l’istanza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4763/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-7-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-7-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente C.W.A. Timmermans &#8211; Cancelliere R. Grass Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana Inadempimento di uno Stato – Art. 10 CE – Collaborazione con le istituzioni comunitarie – Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione nel corso di un procedimento ex art. 226 Trattato CE Non avendo collaborato lealmente con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-7-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-7-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente C.W.A. Timmermans &#8211; Cancelliere R. Grass<br /> Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inadempimento di uno Stato – Art. 10 CE – Collaborazione con le istituzioni comunitarie – Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione nel corso di un procedimento ex art. 226 Trattato CE</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non avendo collaborato lealmente con la Commissione delle Comunità europee in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione ubicato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con osservazione della Dott. Veronica Pamio <a href="/ga/id/2004/7/1603/d">&#8220;Un caso di mancato rispetto dell’obbligo di leale collaborazione tra Stato e Istituzioni comunitarie ex art. 10 CE&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte di Giustizia afferma nuovamente la necessità che gli Stati membri si adoperino concretamente nel sostenere e rendere effettiva la leale collaborazione prevista dall’art. 10 CE</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
13 luglio 2004 (1)</b></p>
<p>Nella causa C-82/03,<br />
<b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p>contro</p>
<p><b>Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. A. Cingolo e P. Gentili, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta,</p>
<p>causa diretta a far constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell&#8217;art. 10 CE,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,<br />avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. R. Grass<br />
vista la relazione del giudice relatore,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza dell&#8217;1 aprile 2004,<br />
ha emesso la seguente</p>
<p>Sentenza</p>
<p>1<br />
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE.<br />2 <br />
Tale articolo così dispone:<br />«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. <br />
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».<br />
Fase precontenziosa <br />
3 <br />
Nel corso del 2000, la Commissione veniva adita da un operatore economico con una domanda avente ad oggetto l’applicazione, nell’ordinamento giuridico italiano, della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393, pag. 13). Secondo il denunciante, le prescrizioni di sicurezza di cui ai punti 2.5, 2.8, 2.14, 2.16 e 2.19 dell’allegato I della direttiva 89/655 non erano state osservate in un impianto di depurazione di acque sporche.<br />4 <br />
Il 3 agosto 2000 la Commissione indirizzava alla Repubblica italiana una lettera nella quale si chiedevano informazioni in ordine ai fatti contestati, al fine di poter procedere ad una valutazione più precisa della situazione.<br />5 <br />
In assenza di risposta da parte delle autorità italiane a tale prima lettera, la Commissione, in data 19 marzo 2001, inviava al detto Stato membro una seconda lettera di richiesta di informazioni, la quale pure restava senza risposta.<br />6 <br />
Dalle dette lettere risulta che le infrazioni segnalate dalla denuncia ricevuta dalla Commissione riguardano un «impianto di depurazione situato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia». <br />
7 <br />
Considerando in particolare che l’assenza di risposta da parte delle autorità italiane implica l’omissione di leale collaborazione ai sensi dell’art. 10 CE da parte di tale governo, la Commissione dava corso al procedimento previsto dall’art. 226 CE. Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le sue osservazioni, il 18 luglio 2002 la Commissione emetteva un parere motivato, con il quale invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla notifica.<br />8 <br />
Non avendo ricevuto risposta da parte delle autorità italiane, la Commissione ha proposto il presente ricorso.<br />
Sul ricorso <br />
Argomenti delle parti <br />
9 <br />
La Commissione sostiene di aver constatato l’assenza di collaborazione da parte delle autorità italiane, le quali, nonostante i numerosi contatti da essa stabiliti, non hanno fornito alcuna informazione sui fatti segnalati dal denunciante. Con il suo ostinato silenzio, il governo italiano avrebbe reso vana la ricerca degli elementi di fatto indispensabili per un dettagliato esame della denuncia. Tale assenza di collaborazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla lettera dell’obbligo di leale collaborazione che incombe agli Stati membri ai sensi dell’art. 10 CE. <br />
10 <br />
Il governo italiano sostiene che il ricorso è irricevibile, e comunque infondato. <br />
11 <br />
Sostiene che il ricorso non contiene l’esposizione del contesto di merito minimo, indispensabile ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa e della conseguente decisione giurisdizionale. Infatti, né dal ricorso né da alcuno dei documenti ivi allegati risulterebbe un’informazione circa la denominazione e la situazione dell’impianto oggetto della denuncia. <br />
12 <br />
Da ciò conseguirebbe una difficoltà oggettiva per le autorità italiane per l&#8217;identificazione degli organi di sorveglianza competenti in materia di protezione dei lavoratori al fine di poter procedere sollecitamente a controlli mirati. La responsabilità dello stallo in cui si trova tale fattispecie è dovuta esclusivamente alla Commissione.<br />Giudizio della Corte <br />
13 <br />
Il ricorso è ricevibile nella misura in cui la domanda soddisfa i requisiti degli artt. 21, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia e 38, n. 1, del regolamento di procedura, in particolare per quanto riguarda l’identificazione dell’oggetto della controversia e la sommaria esposizione dei motivi invocati. Si tratta della censura di violazione dell’art. 10 CE per non aver fornito alcuna informazione circa i fatti rimproverati in una denuncia ed esposti per la prima volta nella lettera 3 agosto 2000. La Repubblica italiana era perfettamente in grado di esercitare i suoi diritti di difesa per quanto riguarda tale censura. <br />
14 <br />
Il ricorso è altresì fondato.<br />15 <br />
Dall’art. 10 CE risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di cooperare lealmente ad ogni indagine svolta dalla Commissione ex art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni che essa loro richieda all’uopo (v., in particolare, sentenze 11 dicembre 1985, causa 192/84, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3967, punto 19, e 6 marzo 2003, causa C 478/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 2351, punto 24). <br />
16 <br />
Orbene, la Repubblica italiana, nonostante sia stata più volte a ciò invitata, non ha fornito le informazioni richieste.<br />17 <br />
L&#8217;indicazione del luogo oggetto della denuncia risulta chiaramente nelle lettere che la Commissione ha indirizzato prima dell&#8217;introduzione del procedimento precontenzioso e alle quali fa riferimento nella sua lettera di messa in mora 23 ottobre 2001 nonché nel parere motivato 18 luglio 2002. Pertanto, le autorità italiane disponevano degli elementi di fatto che consentivano loro di rispondere alla domanda della Commissione. <br />
18 <br />
Si deve di conseguenza constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione situato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE. </p>
<p>Sulle spese <br />
19<br />
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.<br />
Per questi motivi,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione)<br />
dichiara e statuisce: <br />
1) <br />
Non avendo collaborato lealmente con la Commissione delle Comunità europee in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione ubicato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE. <br />
2)<br />La Repubblica italiana è condannata alle spese.<br />Timmermans	Gulmann	Cunha Rodrigues<br />	<br />
Macken		Colneric																																																																																											</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2004.<br />
Il presidente della Seconda SezioneC.W.A. Timmermans</p>
<p>Il cancelliere<br />R. Grass</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-7-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3220</a></p>
<p>Demanio &#8211; diniego regolarizzazione assegnazione struttura comunale e rilascio locali – provvedimento di sgombero consequenziale a precedente provvedimento non sospeso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 14 gennaio 2004 n. 196 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:3220/2004Registro Generale:4916/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; diniego regolarizzazione assegnazione struttura comunale e rilascio locali – provvedimento  di sgombero consequenziale a precedente provvedimento non sospeso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/8/4785/g">Ordinanza sospensiva del 14 gennaio 2004 n. 196</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3220/2004<br />Registro Generale:4916/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASSOCIAZIONE OIKOS </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. MICHELE C. DEL RE con domicilio eletto in Roma VIA C.A. RACCHIA, 2 presso MICHELE C. DEL RE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO AVENATI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 196/2004 , resa tra le parti, concernente DINIEGO REGOLARIZZAZIONE ASSEGNAZIONE STRUTTURA COM.LE E RILASCIO LOCALI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Del Re e Avenati;</p>
<p>Considerato che l’appello appare totalmente sfornito di fumus, per il comportamento tenuto dall’associazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4916/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a></p>
<p>Contratti &#8211; aggiudicazione gara per alienazione ex colonia marina della pubblica sicurezza – impugnativa per irregolarita’ di polizza fideiussoria &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 23 giugno 2004 n. 3621 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:3306/2004 Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; aggiudicazione gara per alienazione ex colonia marina della pubblica sicurezza – impugnativa per irregolarita’ di polizza fideiussoria &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/7/4641/g">Ordinanza sospensiva del 23 giugno 2004 n. 3621</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3306/2004<br />
Registro Generale: 6481/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. ed Est. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CINCOTTI DARIO</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti GHERARDO MARONE e MARIO CIANCIO con domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 38 presso STUDIO NAPOLITANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>non costituitosi;<b>FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA </b><br />
non costituitosi;<b>CAPUTO GENNARO IN PROPRIO E QUALE RAPP.TE DELLA AGRINA S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Innocenzo Militernied elettivamente domiciliato presso lo studio Gagliardi -Militerniin Roma, Via F.S. Nitti, n. 11;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I n. 3621/2004, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER ALIENAZIONE EX COLONIA MARINA DELLA PUBBLICA SICUREZZA ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPUTO GENNARO IN PROPRIO E QUALE RAPP.TE DELLA AGRINA S.R.L<br />
Udito il relatore Pres. Paolo Salvatore e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Gerardo Marone, Innocenzo Militerni e l’Avvocato dello Stato Rago;<br />
Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie;<br />
Visto il decreto in data 7 luglio 2004 di reiezione delle anzidette misure cautelari provvisorie;<br />
Visto il provvedimento in data 8 luglio 2004 di fissazione alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2004 per l’esame dell’istanza cautelare;<br />
Vista l’istanza in data 8 luglio 2004 di abbreviazione dei termini dell’istanza cautelare;<br />
Visto il decreto presidenziale in data 9 luglio 2004 di riduzione a tre giorni del termine de quo;<br />
Visto il provvedimento in data 10 luglio 2004 di anticipazione dell’esame dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2004;<br />
Tutto ciò premesso;<br />
Ritenuto che non ricorrono gli estremi per la concessione dell’invocata misura cautelare segnatamente per ciò che concerne il profilo del fumus bonis juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6481/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3231</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; installazione impianti pubblicitari – affissione consentita dal Comune alla sola societa’ concessionaria del servizio comunale &#8211; onere, per l’amministrazione, di individuare con esattezza il parametro di legittimita’ pretesamene violato &#8211; sentenza di rigetto del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; installazione impianti pubblicitari – affissione  consentita dal   Comune alla sola societa’ concessionaria del servizio comunale &#8211; onere, per l’amministrazione, di  individuare con esattezza il parametro di legittimita’  pretesamene violato &#8211;  sentenza di rigetto del ricorso  &#8211; sospensiva di sentenza &#8211;  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3231/2004<br />Registro Generale:4841/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BI PIU&#8217; SRL </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIANCARLO TANZARELLA Avv. PAOLO DONATI Avv. PAOLO VAIANO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso PAOLO VAIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PRATO</b>rappresentato e difeso da: Avv. ALESSANDRO CECCHI Avv. GIUSEPPE STANCANELLI con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso GIAN MARCO GREZe nei confronti di<br />
<b>AIPA SPA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III 672/2004, resa tra le parti, concernente INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI PRATO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e udito, altresì, per le parti gli avv.ti Tanzarella e Cecchi;<br />
Considerato, ad un sommario esame delle questioni dedotte con l’impugnazione, che:</p>
<p>&#8211; pur potendosi astrattamente convenirsi sulla ricostruzione delle conseguenze effettuali derivanti dalla violazione dell’art. 53 Reg. Cod. Str., nondimeno appare obiettivamente incontestabile, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., che le esternate<br />
&#8211; in questa prospettiva non riveste pregio alcuno l’assunto, sul quale tuttavia poggia l’intera sentenza impugnata, che le autorizzazioni ritirate operassero, sebbene nel contesto di una nutrita serie di varie prescrizioni, anche un rinvio ampio alla norm</p>
<p>Ravvisata la sussistenza del pericolo di pregiudizio allegato dall’appellante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4841/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3304/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3304</a></p>
<p>Militare &#8211; esoneri e precetti – precetto di soggetto con basso profilo attitudinale, a chiamata residuale – omesso adempimento di istruttoria su specifiche esigenze dell’amministrazione – argomenti a favore del privato- desmibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze: 3304/2004 Registro Generale:1726/2004 Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare &#8211; esoneri e precetti – precetto di   soggetto con basso profilo attitudinale, a chiamata residuale – omesso adempimento di istruttoria su specifiche esigenze dell’amministrazione – argomenti a favore del privato- desmibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3304/2004<br />
Registro Generale:1726/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Salvatore Cacace Est.<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>M.F. </b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCESCO DI LORENZO e GIUSEPPE VITOLO con domicilio eletto in Roma VIA OVIDIO, 32 presso GIANCARLO VIGLIONE</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione II, n. 783/2003, resa tra le parti, concernente AVVIAMENTO ALLE ARMI .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
M.F.<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti l’avv. L. Fiorentino su delega degli avv. ti G. Vitolo e F. Di Lorenzo e l’Avvocato dello Stato Rago.</p>
<p>Visto:<br />
&#8211; che con propria Ordinanza n. 1858/2004, pronunciata nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2004, ritenuto di dover acquisire dall’Amministrazione appellante, ai fini della decisione, copia del decreto dirigenziale indicante le unità avviate alle armi c</p>
<p>&#8211; che l’Amministrazione non ha adempiuto al disposto incombente istruttòrio;<br />
Ritenuto di poter trarre argomenti sfavorevoli alla parte appellante, ex art. 116 c.p.c., dalla predetta sua mancata risposta, in assenza di validi motivi a giustificazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1726/2004).<br />
Spese della presente fase a carico dell’appellante nella misura di Euro 1500,00</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3217/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3217/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3217</a></p>
<p>Contratti – opere &#8211; gara &#8211; mancato affidamento appalto lavori manutenzione edilizia scuole e patrimonio comunale – requisito della correttezza contributiva – in caso di cessione di azienda &#8211; necessaria dimostrazione del requisito in capo alla azienda ceduta – carenza – esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3217/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3217/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere &#8211; gara &#8211; mancato affidamento appalto lavori manutenzione edilizia scuole e patrimonio comunale – requisito della correttezza  contributiva – in caso di cessione di azienda &#8211; necessaria dimostrazione del requisito in capo alla azienda ceduta – carenza – esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/8/4809/g">Ordinanza sospensiva del 17 marzo 2004 n. 1654</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3217/2004<br />Registro Generale:4755/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b><br />
nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CORES S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO CANCRINI Avv. PIERLUIGI PISELLI con domicilio eletto in Roma VIA G. MERCALLI, 13 presso ARTURO CANCRINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv. ANTONIO GRAZIOSI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<b>COMUNE DI ROMA &#8211; MUNICIPIO XII &#8211; UOT </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO GRAZIOSI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMAe nei confronti di<br />
<b>MEDIAPPALTI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione II n. 1654/2004 , resa tra le parti, concernente MANCATO AFFIDAM. APPALTO LAVORI MANUTENZ. EDILIZIA SCUOLE E PATRIMONIO COMUNALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI ROMA COMUNE DI ROMA &#8211; MUNICIPIO XII &#8211; UOT<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi , altresì, per le parti l’avv. Piselli per l’appellante e l’avv. Graziosi per il Comune resistente;<br />
Considerato che il requisito della correttezza contributiva costituisce presupposto essenziale per la partecipazione alla gara;</p>
<p>Ritenuto che in caso di cessione di azienda la cessionaria che intende avvalersi dei requisiti della ceduta deve offrirne idonea documentazione non essendo sufficiente che della posizione della ceduta ci si sia avvalsi a fini differenti dalla specifica dimostrazione della regolarità contributiva;</p>
<p>Ritenuta e considerata, pertanto, corretta e condivisibile la motivazione dell’ordinanza appellata alla stregua dei motivi di ricorso e delle ragioni poste alla base del provvedimento impugnato;</p>
<p>Ritenuto, in definitiva, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4755/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3217/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3299</a></p>
<p>Stranieri &#8211; diniego rinnovo permesso di soggiorno – sulla base di una misura di prevenzione ex lege 1423/1956 &#8211; accertamento di pericolosita’ sociale concreta e attuale – necessita’ – carenza – conseguenze &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – Ordinanza sospensiva del 18 dicembre 2003</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; diniego rinnovo permesso di soggiorno – sulla base di una misura di prevenzione ex lege 1423/1956  &#8211; accertamento di  pericolosita’ sociale concreta e attuale – necessita’ – carenza – conseguenze &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – <a href="/ga/id/2004/7/4644/g">Ordinanza sospensiva del 18 dicembre 2003 n. 939</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3299/2004<br />
Registro Generale: 3115/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Salvatore Cacace Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>S.N.</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI COLANGELO con domicilio eletto in Roma VIA GRAMSCI 20</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II n. 939/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
S.N.<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti L. Colangelo e l’Avvocato dello Stato Rago;</p>
<p>Ritenuto che il questore non possa denegare il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero in modo automatico, in virtù della intervenuta applicazione della misura di prevenzione di cui all&#8217;art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dovendo egli verificare la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del permesso stesso mediante un accertamento della pericolosità sociale, concreta e attuale, del soggetto, che nella fattispecie sembra esser mancato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3115/2004).<br />
Spese della presente fase a carico dell’appellante, nella misura di €. 1.500.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Verona &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.2086</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-verona-sentenza-13-7-2004-n-2086/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-verona-sentenza-13-7-2004-n-2086/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-verona-sentenza-13-7-2004-n-2086/">Tribunale di Verona &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2004 n.2086</a></p>
<p>G.U. Silipo Pasquali (Avv. P. Trabucchi) c. Comune di Verona (Avv. R. Caineri) in materia di occupazione illegittima di suolo da parte della P.A. 1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa – Indennità – Criteri di determinazione 2. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa – Presupposti per l’indennizzabilità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Silipo<br /> Pasquali (Avv. P. Trabucchi) c. Comune di Verona (Avv. R. Caineri)</span></p>
<hr />
<p>in materia di occupazione illegittima di suolo da parte della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa – Indennità – Criteri di determinazione<br />
2. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa – Presupposti per l’indennizzabilità della parte di fondo non espropriata</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di espropriazione per pubblica utilità, in caso di occupazione illegittima (in quanto non seguita dal decreto di esproprio) di suolo da parte della P.A. per causa di pubblica utilità, si verte nella ipotesi di occupazione appropriativa con la conseguente applicazione, ai fini della determinazione della misura del risarcimento, del comma 7 – bis dell’art. 5 – bis L. 359 del 1992.<br />
2. In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennizzabilità della diminuzione di valore della parte di fondo non espropriata presuppone non soltanto che vi sia stato un effettivo degrado della parte residua, ma, altresì, l’esistenza, tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata, di un rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, per cui il degrado sia imputabile alla loro separazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in materia di occupazione illegittima di suolo da parte della P.A.</span></span></span></p>
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