<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/6/2018 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-6-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-6-2018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/6/2018 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-6-2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-6-2018-n-487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-6-2018-n-487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-6-2018-n-487/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.487</a></p>
<p>Pres. Mozzarelli, Est. La Greca. Comune &#8211; Farmaci Farmacie Parafarmacie Provvedimenti comunali   Concorrenza Convenzioni &#8211; Corte costituzionale &#8211; Parafarmacie Tutela della salute Non contrasta con la legislazione attualmente vigente il provvedimento con cui il Comune autorizza l ampliamento di una sede di farmacia, laddove i nuovi locali siano destinati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-6-2018-n-487/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-6-2018-n-487/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mozzarelli, Est. La Greca.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Comune &#8211; Farmaci   Farmacie    Parafarmacie    Provvedimenti comunali<br />   
<li>Concorrenza    Convenzioni &#8211; Corte costituzionale &#8211; Parafarmacie    Tutela della salute </ol></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Non contrasta con la legislazione attualmente vigente il provvedimento con cui il Comune autorizza l  ampliamento di una sede di farmacia, laddove i nuovi locali siano destinati esclusivamente alla vendita di parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di   Farmacia dei servizi  .<br /> 
<li>Sebbene la Corte costituzionale abbia escluso la possibilità di erogare prestazioni analitiche di prima istanza presso le   parafarmacie  , riservandone il compimento alle farmacie, in considerazione del più esteso regime di obblighi, e di conseguenti garanzie per la salute dei cittadini (cfr. Corte cost. n. 66/2017), è stato ritenuto che i principi a tutela della concorrenza e l  esigenza di garantire una più capillare articolazione del servizio sul territorio, nonché la semplificazione dei rapporti contabili con gli esercenti, militano indubbiamente a favore dell  estensione del rapporto di convenzionamento anche con le parafarmacie. Pertanto sono ingiustificatamente lesive delle norme e dei principi a tutela della concorrenza le convenzioni funzionali all  attribuzione esclusiva dei servizi non coperti da riserva di legge alle farmacie. </ol></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00487/2018 REG.PROV.COLL.</strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00591/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 591 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Federfarma &#8211; Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, Federfarma Emilia Romagna, Associazione titolari di farmacie di Ferrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>; Marina Montanari, Elisabetta Pallara, Paolo Forlani, Stefania Menegatti, Raffaele De Filippis, Fabio Michelini, Pier Luigi Eleopra, Elisabetta Luciani, Alessandro Contato, Carlo Santi, Lucia Borghi, Lorenzo Cacciari, Maurizio Monaldi, Giovanna Amato, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Monaldi e Giuliano Onorati, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Bologna, Strada Maggiore n. 31; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Ferrara, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Nannetti, Barbara Montini, Matilde Indelli, Cristina Balli, con domicilio eletto presso lo studio dell  avv. Cristina Balli sito in Bologna, via Altabella n. 3; <br /> &#8211; la Regione Emilia Romagna e l  Azienda U.S.L. di Ferrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; A.F.M.    Farmacie Comunali Ferrara s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Gualandi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Bologna, via Altabella n.3; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">1) <em>quanto al ricorso introduttivo</em>:<br /> a) dell&#8217;atto del Comune di Ferrara datato 10 aprile 2014, p.g.31813 rif.p.g.31654/2014;<br /> b) dell&#8217;atto del Comune di Ferrara datato 11 aprile 2014 p.g. 32206, rif.p.g. 32084/2014;<br /> c) del provvedimento con il quale si è attestato l&#8217;esito favorevole dell&#8217;ispezione preventiva sui locali ubicati in Ferrara c.so Porta Mare 106-108;<br /> d) del parere della Regione, P.G. 2008-235148, anche in quanto parte della motivazione dei provvedimenti impugnati sub. a) e b);<br /> e) del parere della Regione P.G. 2012-91283<br /> 2) <em>quanto al ricorso per motivi aggiunti</em>:<br /> a) dell  atto del Comune di Ferrara datato 6 giugno 2014, p.g.50922 con il quale si dispone di integrare i propri provvedimenti P.G. n.31813 del 10.4.2014 e P.G. 32208 del 11.4.2014;<br /> b) della nota dell&#8217;Azienda USL di Ferrara prot.n.0035883 del 10.6.2014 avente ad oggetto integrazione decreto di autorizzazione nuovi locali della Farmacia Comunale Porta Mare.<br />  <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ferrara e di A.F.M.    Farmacie Comunali Ferrara s.r.l.;<br /> Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br /> Vista l  ordinanza n. 515/2014;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;<br /> Uditi nell  udienza pubblica del 18 aprile 2018 gli avv.ti Francesco Monaldi per la parte ricorrente; Cristina Balli per il Comune di Ferrara; Sara Garagnani, in sostituzione dell&#8217;avv. Federico Gualandi, per A.F.M.    Farmacie Comunali Ferrara s.r.l.;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo in epigrafe indicato è il provvedimento con il quale il Comune di Ferrara avrebbe consentito all  Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l., società partecipata al 100% dal medesimo Ente locale, l  apertura di una nuova farmacia nella Città estense, nei locali comunali siti in corso Porta Mare 106/108. Sostengono i ricorrenti che sarebbe stato così duplicato l  esercizio già attivo, nella veste di un ampliamento della sede esistente ma in locali situati altrove.<br /> 2.- Il ricorso si articola in tre motivi di censura con i quali parte ricorrente lamenta i seguenti vizi:<br /> 1) Violazione di legge (artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9,10 e 13 della l. n. 241 del 1990; artt. 11 e 23 d.lgs. n. 33 del 2013; art. 1, commi 15 e ss. l. n. 190 del 2012); eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione delle regole di trasparenza. Il Comune di Ferrara avrebbe dovuto comunicare ai ricorrenti    asseriti controinteressati procedimentali facilmente individuabili &#8211; l  avvio del procedimento, trattandosi, in tesi, di provvedimenti (asseritamente non pubblicati) dai quali discenderebbe un pregiudizio; nel caso di specie il Comune avrebbe peraltro concluso l  istruttoria anteriormente alla presentazione della stessa domanda di ampliamento;<br /> 2) Violazione di legge (artt. 104 e ss. r.d. n. 1265 del 1934; artt. 1 e ss. l. n. 475 del 1968; art. 11 d.l. n. 1 del 2012; artt. 1-6 e 27,28,30 della l.r. Em. Rom. n. 19 del 1982; art. 48, c. 29, d.l. n. 269 del 2003; art. 4 l. n. 361 del 1991; d.P.C.M. n. 298 del 1994); eccesso di potere per difetto di motivazione ed altri profili. L  Amministrazione comunale avrebbe autorizzato in modo surrettizio ed illegittimo l  apertura di una nuova sede di farmacia simulando    in tesi di parte ricorrente    un ampliamento presso un locale diverso e mantenendo attiva la sede originaria, così come emergerebbe dalla presenza di specifici indici rivelatori dati anche dalla particolare connotazione soggettiva del gestore (s.r.l. a totale partecipazione pubblica);<br /> 3) Eccesso di potere sotto ulteriori profili e violazione di legge (artt. 104 e ss. r.d. n. 1265 del 1934; artt. 1 e ss. l. n. 475 del 1968; art. 11 d.l. n. 1 del 2012; artt. 1-6 e 27,28,30 della l.r. Em. Rom. n. 19 del 1982). La legislazione vigente, il cui campo di applicazione si estenderebbe anche alle c.d. farmacie pubbliche, non contemplerebbe la nozione di ampliamento della sede di farmacia quale quella utilizzata dall  Amministrazione in (asserita) violazione della regola di tipicità dei provvedimenti amministrativi.<br /> 3.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Ferrara, congiuntamente agli atti ad esso correlati, con il quale è stata integrata l  autorizzazione all  ampliamento di cui trattasi nel senso di chiarire che nei locali in argomento sarebbe stato autorizzato «esclusivamente l  espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di   Farmacia dei servizi  ». Ad avviso di parte ricorrente tale provvedimento confermerebbe l  illegittimità di quelli originari dai quali mutuerebbe, in via derivata, i medesimi vizi; l  Amministrazione avrebbe, invero, preso atto dell  illegittimità dei pregressi provvedimenti, fermo restando che le attività della c.d. farmacia dei servizi ex art. 1 d. lgs. n. 153 del 2009 sarebbero di competenza delle farmacie e non di altri soggetti.<br /> 4.- Parte ricorrente ha, altresì, proposto domanda di risarcimento del danno.<br /> 5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Ferrara il quale, con distinte memorie e non senza aver revocato in dubbio la sussistenza di uno specifico interesse dei ricorrenti (sul rilievo che i provvedimenti impugnati non avrebbero dato luogo ad una nuova farmacia) ha osservato che:<br /> &#8211; nessuna violazione delle regole a presidio delle garanzie partecipative sarebbe stata perpetrata;<br /> &#8211; la concessione dei locali comunali siti in Ferrara, corso Porta Mare n. 106/108, sarebbe stata finalizzata «alla vendita di parafarmaci, allo svolgimento dell  attività CUP e per eventuali futuri servizi in ossequio alla legge 18.06.2009, n. 69»;<br /> &#8211; l  attività di parafarmacia soggiacerebbe alle norme del d. lgs. n. 114 del 1998;<br /> &#8211; l  individuazione dei locali di cui trattasi ha costituito oggetto di parere favorevole della competente Unità organizzativa del Servizio politica del farmaco della Regione Emilia Romagna e dell  Asl, per le attività di vendita parafarmaci e svolgimento CUP;<br /> &#8211; ove si accedesse alla tesi di parte ricorrente si dovrebbe ritenere che il Comune abbia voluto l  istituzione di una nuova farmacia a breve distanza da quella preesistente, con una condotta che sarebbe, all  evidenza, antieconomica.<br /> 6.- Si è costituita in giudizio A.F.M. &#8211; Farmacie Comunali Ferrara s.r.l. la quale ha eccepito la carenza di legittimazione e di interesse dei ricorrenti ed ha concluso per l  infondatezza del ricorso nel merito sul rilievo che l  attività autorizzata sarebbe stata &#8211; in linea con la relativa istanza &#8211; quella di vendita parafarmaci ed erogazione di altri servizi e che tale attività sarebbe stata svolta in via esclusiva.<br /> 7.- L  Azienda Usl di Ferrara e la Regione Emilia Romagna, sebbene ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.<br /> 8.- Con ordinanza n. 515/2014 è stata respinta l  istanza cautelare proposta dai ricorrenti in ragione della evidenziata carenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.<br /> 9.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br /> 10.- All  udienza pubblica del 18 aprile 2018 il ricorso, su richiesta delle parti, è stato trattenuto in decisione.<br /> 11.- Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.<br /> 12.- Tale esito esonera il Collegio per evidenti ragioni di economia processuale, dall  indugiare nell  approfondimento delle questioni in rito sollevate dalle parti resistente e controinteressata, ivi compresa quella inerente alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo in ragione della sopravvenuta emanazione del provvedimento comunale impugnato con i motivi aggiunti.<br /> 13.- La vicenda procedimentale di cui trattasi è sottoposta all  attenzione del Tribunale al fine di verificare se l  Amministrazione di comunale di Ferrara, attraverso la società partecipata, abbia violato le regole in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche istituendo sostanzialmente una sede di farmacia quantunque formalmente qualificata come esercizio destinato alla vendita di parafarmaci ed altri servizi.<br /> In via preliminare deve essere rilevato come con il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti il Comune abbia specificato e chiarito, ammesso che ve ne fosse specifica necessità, che l  esercizio di cui trattasi che parte ricorrente qualifica come nuova farmacia in realtà abbia dato luogo ad una ulteriore e diversa attività commerciale, volta <em>esclusivamente</em> l  espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi tra quelli individuati dalla l. n. 69 del 2009.<br /> È del tutto evidente che in presenza di siffatto atto &#8211; non efficacemente censurato &#8211; non rimanga spazio per accedere alla sottile linea argomentativa di parte ricorrente la quale per revocarne in dubbio la legittimità non ha mancato di valorizzare estremamente taluni aspetti della vicenda procedimentale precipuamente utili solo ad un  analisi extragiuridica della stessa. L  assunto secondo cui ci si troverebbe al cospetto di una nuova farmacia è smentito dal nuovo provvedimento dell  Amministrazione la cui linearità non può essere revocata in dubbio, neppure sul versante dell  eccesso di potere, in forza di elementi estranei allo stretto agire procedimentale: d  altronde ogni eventuale violazione delle regole a presidio del corretto esercizio dell  attività commerciale nel caso di specie non sarebbe idonea ad infirmare la validità del provvedimento autorizzatorio a monte.<br /> In altre parole il nuovo provvedimento del Comune ha eliminato ogni dubbio sulla addotta &#8211; ma infondata &#8211; possibilità che in ciascuno dei due locali potesse svolgersi, senza alcun limite, l&#8217;attività propria di una farmacia: né in tal senso può dirsi che tale provvedimento sia stato efficacemente censurato nel merito, avendo parte ricorrente sostanzialmente riproposto, di fatto, le medesime doglianze sviluppate avverso i provvedimenti originari.<br /> Logica conseguenza di tutto ciò è quella che, in assenza di un procedimento volto all  istituzione di una farmacia, non possono invocarsi tutte le disposizioni a presidio della corretta gestione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche e relative assegnazioni.<br /> Da ultimo, per completezza, va detto che neppure l  argomento &#8211; quantomeno così come prospettato &#8211; secondo cui lo svolgimento delle attività di cui all  art. 1 del d.lgs. n. 153 del 2009 (c.d. farmacia dei servizi) induca a postulare la necessaria presenza di una farmacia coglie nel segno.<br /> Se è vero, infatti, che la Corte costituzionale ha ritenuto esclusa la possibilità di erogare prestazioni analitiche di prima istanza presso le   parafarmacie   così contravvenendo al principio fondamentale, stabilito dalla legislazione statale in materia di «tutela della salute», secondo cui tali prestazioni sono possibili solo presso le farmacie, in considerazione del più esteso regime di obblighi, e di conseguenti garanzie per la salute dei cittadini, che gravano sulle stesse e che vanno ben oltre la mera presenza di un farmacista (cfr. Corte cost. n. 66/2017), è pur vero che la giurisprudenza ha ritenuto che i principi a tutela della concorrenza e l  esigenza di garantire una più capillare articolazione del servizio sul territorio nonché la semplificazione dei rapporti contabili con gli esercenti militano indubbiamente a favore dell  estensione del rapporto di convenzionamento anche con le parafarmacie.<br /> Sul punto il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuta l  Autorità garante della concorrenza e del mercato nell  atto di segnalazione n. 30689 del 18 giugno 2014 e nel parere del 2 marzo 2016- l  Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione n. 30689 del 18 giugno 2014, si è espressa nei confronti di una A.s.l. che aveva negato ad una parafarmacia l&#8217;affidamento del servizio CUP gratuito, affermando come la condotta della A.s.l. fosse, nel caso di specie, da ritenersi «ingiustificatamente lesiva delle norme e dei principi a tutela della concorrenza ( &#038;) e altresì idonea a produrre ricadute negative sui consumatori, i quali vengono privati di un potenziale ulteriore canale di accesso al servizio CUP». La stessa Autorità si è espressa nuovamente, con parere del 17 marzo 2016, ribadendo come ingiustificatamente lesiva delle norme e dei principi a tutela della concorrenza la convenzione stipulata tra AA.SS.LL. e Federfarma per l  attribuzione del servizio in via esclusiva alle farmacie, precisando che i servizi non coperti da riserva di legge    quali CUP, ritiro referti ed altri eventuali servizi    possono essere concessi anche alle parafarmacie (TAR Campania, Napoli, n. 2318 del 2017).<br /> Nel caso di specie non risulta che parte ricorrente abbia provato lo svolgimento di attività in tal senso non ammesse.<br /> 14.- In relazione a quanto sopra detto, pertanto, nessuna comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto essere inviata ai ricorrenti sia perché nel caso di specie, come si è visto, non si era in presenza di un  istanza volta ad ottenere l  autorizzazione all  apertura di una nuova farmacia, sia perché difettava, in capo ai ricorrenti, un  effettiva posizione di controinteressati procedimentali. Parimenti infondate vanno ritenute le censure involgenti la presunta violazione delle regole di trasparenza tratteggiate dal d. lgs. n. 33 del 2013 alla luce di quanto evidenziato dal Comune di Ferrara nella memoria del 14 luglio2014 nella quale ha dato atto &#8211; ciò che è rimasto incontestato &#8211; delle avvenute pubblicazioni ivi stabilite.<br /> 15.- In conclusione deve aggiungersi che dagli atti del giudizio non risultano documentate attività della A.F.M. s.r.l. nei locali per cui è causa proprie di una farmacia né, in tal senso, il rinvenimento di pochi isolati scontrini inerenti alla vendita di farmaci può ritenersi avere effetti sul piano della validità delle autorizzazioni.<br /> 16.- Alla luce delle suesposte considerazioni le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti devono essere rigettate.<br /> 17.- Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento del danno in assenza di una condotta antigiuridica e di un pregiudizio risarcibile.<br /> 18.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; non è luogo a statuizione nei confronti delle parti pubbliche non costituite in giudizio (Azienda Usl di Ferrara e Regione Emilia Romagna).</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br /> Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti costituite e con vincolo di solidarietà, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi  ¬ 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti delle parti pubbliche non costituite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall  Autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br /> Maria Ada Russo, Consigliere<br /> Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore<br />  </div>
<div style="text-align: center;"> L&#8217;ESTENSORE                      IL PRESIDENTE<br /> Giuseppe La Greca              Giancarlo Mozzarelli<br />  </div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-6-2018-n-487/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo, Est. Mattei L. 2 aprile 1968, n. 475 Istituzione di sedi farmaceutiche Modifica (in senso restrittivo) del perimetro entro il quale la farmacia è chiamato ad operare Parametri normativi relativi alla densità di popolazione Discrezionalità comunale in ordine alla collocazione delle sedi farmaceutiche e alla loro perimetrazione Revisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo, Est. Mattei</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">L. 2 aprile 1968, n. 475    Istituzione di sedi farmaceutiche    Modifica (in senso restrittivo) del perimetro entro il quale la farmacia è chiamato ad operare    Parametri normativi relativi alla densità di popolazione    Discrezionalità comunale in ordine alla collocazione delle sedi farmaceutiche e alla loro perimetrazione    Revisione della pianta organica delle farmacie. <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Gli atti regionali volti a modificare (in senso restrittivo) il perimetro territoriale ove è ubicata la sede farmaceutica della ricorrente, a seguito della istituzione di altra sede farmaceutica, da parte del Comune di Ladispoli    vale a dire il provvedimento adottato dalla Giunta regionale in data 8 maggio 2009, n. 313 e il provvedimento adottato dalla Giunta regionale in data 9 settembre 2011, n. 388, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie nei comuni della provincia di Roma, nonché le note adottate dalla Regione in data 25 febbraio 2015 e 16 aprile 2015, tese, rispettivamente, ad assegnare la sede farmaceutica alla ricorrente e a comunicarne la modifica del perimetro di operatività    sono da ritenere legittimi, in quanto conformi all  art. 1, l. n. 475/1968. In particolare, i richiamati atti regionali sono espressione diretta di un potere ampiamente discrezionale riconducibile in capo all  amministrazione comunale    concernente, in particolare, la collocazione delle sedi e la loro perimetrazione    che può essere sindacato dal giudice amministrativo solamente nei casi di «illogicità, irragionevolezza o disparità di trattamento»; circostanze, queste, che, tuttavia, non sono venute in rilievo nel corso del giudizio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div>Pubblicato il 13/06/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 06618/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06224/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Prima Quater)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6224 del 2015, proposto da: <br /> Francesco Rosella, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Elisa Caprio, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; </div>
<p> Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Paggi, con domicilio eletto presso lo studio Dimitri Goggiamani in Roma, via Trionfale, 7032;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">del provvedimento della Giunta regionale del Lazio n. 313 in data 8 maggio 2009, limitatamente alla parte in cui a seguito dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica ha modificato il perimetro di competenza della preesistente ottava sede farmaceutica ubicata nel pretorio comunale di Ladispoli, del provvedimento della Giunta regionale del 9 settembre 2011, n. 388 di revisione della pianta organica delle farmacie nei comuni della provincia di Roma in quanto confermativo dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica e della contestuale modifica del perimetro di competenza della già preesistente ottava sede farmaceutica, della nota della regione Lazio del 25 febbraio 2015 con la quale è stata lui assegnata la ottava sede farmaceutica nell&#8217;ambito del predetto comune, nonché della nota regionale del 16 aprile 2015 con la quale è stato lui comunicato la modifica del perimetro della sede farmaceutica assegnatagli.</div>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Ladispoli;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p> Con atto (n. 6224/2015) il dott. Francesco Rossella ha adito questo Tribunale per l&#8217;annullamento del provvedimento della Giunta regionale del Lazio n. 313 in data 8 maggio 2009, limitatamente alla parte in cui a seguito dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica ha modificato il perimetro di competenza della preesistente ottava sede farmaceutica ubicata nel territorio comunale di Ladispoli, del provvedimento della Giunta regionale del 9 settembre 2011, n. 388 di revisione della pianta organica delle farmacie nei comuni della provincia di Roma in quanto confermativo dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica e della contestuale modifica del perimetro di competenza della già preesistente ottava sede farmaceutica, della nota della regione Lazio del 25 febbraio 2015 con la quale è stata lui assegnata la ottava sede farmaceutica nell&#8217;ambito del predetto comune, nonché della nota regionale del 16 aprile 2015 con la quale è stato lui comunicato la modifica del perimetro della sede farmaceutica assegnatagli.<br /> Riferisce di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla regione Lazio con bando del 21 gennaio 2008 per l&#8217;assegnazione di 13 sedi farmaceutiche collocate nei comuni della provincia di Roma e di essere risultato vincitore della sede farmaceutica n. 8 nel comune di Ladispoli.<br /> Espone, altresì, di essere venuto a conoscenza, all&#8217;atto dell&#8217;indizione della procedura selettiva cui ha preso parte, dell&#8217;intervenuta istituzione nell&#8217;ambito territoriale del predetto comune di una nona sede farmaceutica e che tanto l&#8217;amministrazione comunale che la regione hanno approvato un cambio di ambiti territoriali di competenza delle due predette sedi farmaceutiche.<br /> Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, il ricorrente lamenta la immotivata modifica del perimetro di competenza della preesistente ottava sede farmaceutica a lui assegnata.<br /> Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta il pregiudizio a lui arrecato dalla modifica degli ambiti di competenza della ottava sede farmaceutica successivamente alla istituzione della nona sede.<br /> Si sono costituiti in giudizio la regione Lazio ed il comune di Ladispoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.<br /> Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br /> Il dott. Rossella lamenta l&#8217;illegittimità dei provvedimenti, nell&#8217;epigrafe indicati, contestando con articolata censura la determinazione sia comunale che regionale di modificare il perimetro territoriale proprio della ottava sede farmaceutica del comune di Ladispoli in ragione della istituzione di altra sede farmaceutica in esercizio all&#8217;amministrazione comunale tenuto conto della prelazione fatta valere dal Comune intimato ex lege n. 475/1968.<br /> La censura è priva di pregio.<br /> Giova rilevare, al fine del decidere, che l&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica ad opera dell&#8217;Amministrazione comunale è stata disposta in ragione di parametri di densità abitativa della popolazione nell&#8217;ambito del Comune di Ladispoli in linea con la previsione normativa di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 475/1968, ratione temporis applicabile secondo cui   L&#8217;autorizzazione ad aprire una farmacia e&#8217; rilasciata con provvedimento definitivo dell&#8217;autorita&#8217; sanitaria competente per territorio-<br /> Il numero delle autorizzazioni e&#8217; stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni &#038;  .<br /> Il ricorrente lamenta in sostanza il pregiudizio a lui derivante dalla modifica dell  ambito territoriale di competenza della sede farmaceutica assegnatagli conseguente alla istituzione della nona sede farmaceutica ed alla definizione del correlato ambito di competenza territoriale.<br /> Con riguardo alla istituzione della nuova sede il Collegio rileva che a causa dei parametri normativi relativi alla densità di popolazione innanzi richiamati il Comune di Ladispoli ha definito con propria determinazione l  istituzione di ulteriore sede farmaceutica, la quale ha condotto inevitabilmente ad una revisione regionale della pianta organica delle farmacie ed alla definizione di nuovi perimetri.<br /> Occorre, al fine del decidere, rammentare come la modifica delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche e la successiva revisione della pianta organica delle farmacie, costituiscano espressione di un potere ampiamente discrezionale anche in relazione a nuove perimetrazioni di ambito riferibili a ciascuna sede farmaceutica, le quali possono essere disposte nei casi tipicizzati di istituzione di nuova sede farmaceutica, in ipotesi di intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione all  interno del Comune, al precipuo scopo di adeguare la rete dell&#8217;assistenza farmaceutica alle esigenze della popolazione.<br /> Difatti, i criteri normativi ex lege n. 475/1968 <em>ratione temporis</em> applicabili al caso di specie altro non possono che considerarsi strumentali alla oggettiva individuazione di un numero di farmacie adeguato all  interno dell  ambito territoriale del Comune di Ladispoli, risultando la collocazione delle relative sedi e la loro perimetrazione espressione di una scelta discrezionale dell  amministrazione locale finalizzata ad una equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio comunale.<br /> Trattasi, dunque, con specifico riguardo alla contestata perimetrazione, di esercizio di potestà discrezionale sindacabile entro i noti limiti del vaglio di legittimità del giudice amministrativo, la quale nel caso in esame non risulta connotata da illogicità, irragionevolezza o disparità di trattamento anche alla luce degli effettivi ambiti territoriali assegnati a ciascuna delle predette sedi.<br /> Ne consegue, che i provvedimenti oggetto d  impugnativa non possono considerarsi affetti dai prospettati vizi di legittimità avendo dovuto l  Amministrazione comunale a seguito dell  istituzione della nuova sede, necessariamente pervenire ad una rideterminazione dei perimetri territoriali riferibili alla ottava ed alla nona sede al fine di garantire un servizio distribuito ed omogeneo sul territorio comunale.<br /> Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia de qua. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere<br /> Fabio Mattei, Consigliere, Estensore<br />   </p>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE          IL PRESIDENTE<br /> Fabio Mattei                Salvatore Mezzacapo</p>
<p> IL SEGRETARIO<br />  </div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6619</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-13-6-2018-n-6619/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-13-6-2018-n-6619/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-13-6-2018-n-6619/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6619</a></p>
<p>Pres. Sapone, Est. Santini Ulteriori requisiti necessari ai fini del rilascio dell accreditamento Requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie residenziali e non residenziali Decreti commissariali Ulteriori requisiti necessari ai fini del rilascio dell accreditamento e divieto di assunzione generalizzata con contratto di lavoro subordinato per determinate categorie professionali Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-13-6-2018-n-6619/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-13-6-2018-n-6619/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6619</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sapone, Est. Santini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ulteriori requisiti necessari ai fini del rilascio dell  accreditamento    Requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie residenziali e non residenziali    Decreti commissariali    Ulteriori requisiti necessari ai fini del rilascio dell  accreditamento e divieto di assunzione generalizzata con contratto di lavoro subordinato per determinate categorie professionali    Art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502    Art. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81    Art. 41, Cost. <br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  In ordine alla fissazione di ulteriori requisiti necessari ai fini del rilascio dell  accreditamento, l  amministrazione competente    in specie il Commissario <em>ad acta </em>regionale    non può imporre alle strutture sanitarie, residenziali e non, l  assunzione generalizzata con rapporto di lavoro subordinato del personale con la «qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona». Tale requisito, infatti    introdotto mediante i decreti commissariali oggetto di impugnazione    presenta, anzitutto, una portata immediatamente precettiva, che esula dalle competenze amministrative riconosciute dal legislatore in capo all  organo straordinario; in secondo luogo e più in particolare, viola le previsioni di cui agli artt. 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992 e 2, d.lgs. n. 81/2015 e, soprattutto, viola quanto sancito nell  articolo 41, Cost., in ordine alla libertà di iniziativa economica privata. </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div>Pubblicato il 13/06/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 06619/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00584/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Terza Quater)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 584 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br /> Casa di Cura Villa Silvana S.p.A, Residenza Villa Carla S.r.l.-Rsa Villa Carla, N.C.L. &#8211; Istituto di Neuroscienze S.r.l., Residenza dei Renai S.r.l.-Rsa San Raffaele Trevignano, Rsa San Raffaele Sabaudia S.r.l., Cesim S.r.l.-Rsa San Raffaele Flaminia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Vito Bellini, Maria Luisa Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Luisa Bellini in Roma, via Orazio n. 3;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna 27; <br /> Commissario Ad Acta Sanita&#8217; per la Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<p> Azienda Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Baglio, Alessia Alesii, con domicilio eletto presso la sede legale dell  ente in Roma, viale del Policlinico 155;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> DCA Regione Lazio n. UOO376 del 17.11.2016 pubblicato il 29.11.2016 nonchè di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso e per quanto possa occorrere la memoria della giunta regionale del 5 maggio 2016 avente ad oggetto &quot;linee di indirizzo relative al protocollo di intesa sulle residenze sanitarie assistenziali&quot; (non conosciuta)<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASA DI CURA VILLA SILVANA SPA il 15122017 :<br /> del DCA Regione Lazio n. U00422 del 5.10.2017 nonché della nota regionale del 27.11.2017 prot. 0603200 ed in subordine nella parte specifica in cui il generico riferimento dell&#8217;obbligo del rapporto di lavoro subordinato alle   strutture sanitarie e socio-sanitarie private   sia riferibile anche alle strutture che erogano prestazioni ambulatoriali e/o domiciliari (strutture hospice, ex art. 26 ai disabili etc).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Policlinico Umberto I e di Commissario Ad Acta Sanita&#8217; per la Regione Lazio;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p> Le ricorrenti sono strutture sanitarie che operano in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale. Esse impugnano gli atti commissariali e regionali indicati in epigrafe coi quali, nella sostanza, sono stati introdotti ulteriori requisiti di accreditamento a loro dire assunti in violazione di legge e con eccesso di potere, primo fra tutti l  obbligo di assumere direttamente con rapporto di lavoro subordinato il personale con la «qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona».<br /> Tali censure venivano sostanzialmente estese, con atto di motivi aggiunti, anche contro il DCA n. 422 del 2017 (il quale si riferisce alle strutture sanitarie e sociosanitarie non residenziali, come quelle ambulatoriali e domiciliari, mentre il DCA n. 376/2016 riguarda le strutture sociosanitarie residenziali.<br /> Nel complesso si censura:<br /> 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 e ss. della legge n.241 del 1990 e ss. mm. e ii., nonché delle garanzie procedimentali e dell  art.97 Cost., in quanto il DCA n. 422/2017 sarebbe stato adottato senza aver previamente consentito la partecipazione della FOAI al relativo procedimento;<br /> 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e perplessità della motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento, in quanto vi sarebbe una contraddizione, poi riflessa nel provvedimento commissariale gravato, tra le esigenze di qualità dei servizi e garanzia di continuità assistenziale richiamate nella presupposta Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e le misure concretamente adottate con DCA n. 422/2017, peraltro insufficiente a giustificare l  estensione di quelle misure anche alle strutture non residenziali che il DCA n. 376/2016 prevedeva soltanto per quelle residenziali;<br /> 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 51 del d.lgs. n. 81/2015, degli artt. 3 e 41 Cost., eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto le stesse norme del c.d. jobs act (d.lgs. n. 81/2015), il cui rispetto è stato posto a fondamento del DCA n. 422/2017, non imporrebbero per le figure professionali considerate l  assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tenuto conto delle deroghe e delle diverse prescrizioni contemplate all  art. 2 di quel testo, cosicché la previsione commissariale finirebbe per costituire un  indebita intromissione, in carenza assoluta di potere, nelle scelte riservate all  autonomia imprenditoriale dall  art. 41 Cost., mentre un ulteriore elemento di contraddizione sarebbe costituito dalla rigida e aprioristica predeterminazione di percentuali (80% e 20%) in base alle quali distribuire i contratti a tempo indeterminato e quelli   atipici  ;<br /> Si sono difesi il Commissario ad acta per la sanità regionale e la Regione Lazio, entrambi concludendo per l  infondatezza dell  impugnativa, in particolare sostenendo che il DCA n. 422/2017 non prevederebbe affatto un obbligo generalizzato di assunzione per le figure professionali in parola, ove non sorretto da una verifica delle condizioni previste a tal fine dalla legge in termini di personalità, continuità ed etero organizzazione della prestazione la quale, tuttavia, deve essere effettuata col crisma della continuità assistenziale, come richiesto dall  art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992.<br /> All  esito dell  odierna udienza la causa è stata posta in decisione.<br /> La Sezione si è già pronunciata sulle questioni che costituiscono oggetto dell  odierno giudizio con le sentenze 4 aprile 2018, nn. 3740 e 3742 e 6 aprile 2018, n. 3828 e 30 aprile 2018, n. 4733, nonché da ultimo n. 6127 del 1° giugno 2018, le cui argomentazioni è sufficiente qui richiamare in via assorbente. In particolare è stato affermato che:<br /> <em>  Il DCA del 10 febbraio 2011, n. U008 che aveva approvato il testo dei   Requisiti minimi autorizzativi per l  esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie  , tra le altre cose aveva stabilito i livelli assistenziali per le strutture private residenziali extraospedaliere che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, disponendo al punto 4.1.1.3. (Requisiti Organizzativi) che «le attività non dedicate all  assistenza diretta alla persona possono essere esternalizzate».</em><br /> <em>Questa previsione    ripetuta anche con riguardo al solo punto 4.1.1.c. (Strutture di assistenza residenziale    Requisiti organizzativi) del DCA 15 giugno 2012 n. U00099 relativo alla «Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane. DCA n. U0039/201 e DPCA n. U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi»    non era invece presente nel successivo DCA 9 aprile 2013, n. U00105 sempre relativo alla «Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane. DCA n. U0039/201 e DPCA n. U0008/2011. Approvazione documento contenente i requisiti riferiti alla tipologia di trattamento estensivo per persone non autosufficienti anche anziane», poi revocato dal DCA n. U00073/2016 (Approvazione dei requisiti minimi dell  assistenza territoriale residenziale riferiti alla tipologia di trattamento estensivo per persone non autosufficienti, anche anziane) che pure non conteneva tale previsione.</em><br /> <em>In questo quadro frastagliato, è intervenuto con forza novativa il DCA 17 novembre 2016, n. U00376 (avente ad oggetto «Accreditamento strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative.</em><br /> <em>Integrazione DPCA 00090/2010. Contrattualizzazione del personale dedicato ai servizi alla persona nelle strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative») il quale, a integrazione del DCA n. 90/2010 (relativo alle strutture che operano in regime di ricovero ospedaliero, ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale e domiciliare), ha quindi previsto che: «quale ulteriore requisito di qualificazione necessario ai fini del rilascio dell  accreditamento per le strutture sociosanitarie residenziali sia assistenziali sia riabilitative, ai sensi dell  articolo 13, comma 2, lettera b) della l.r. 4/2003, il personale avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alle persona, deve essere assunto direttamente dalle strutture con rapporto di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore sanitario».</em><br /> <em>Esso ha quindi disposto che i soggetti gestori delle strutture sociosanitarie, che al momento della pubblicazione sul B.U.R.L. del predetto DCA già sono accreditate o che hanno inoltrato richiesta di</em><br /> <em>accreditamento, dovranno adeguarsi alla previsione del nuovo requisito entro il 30 giugno 2017.</em><br /> <em>Con l  Intesa sindacale raggiunta il 12 giugno 2017 gravata coi motivi aggiunti si era poi stabilito che «per le RSA e per gli ex art. 26 residenziali a partire dal 01/07/2017 sarà consentito l  utilizzo di una percentuale massima del 25% dell  organico previsto dai requisiti minimi dediti all  assistenza»,</em><br /> <em>mentre a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le tipologie assistenziali la percentuale di flessibilità organizzativa dovrà scendere al 20%.</em><br /> <em>Alla luce di tale intesa, con nota del 19 giugno 2017 la Regione Lazio comunicava alle stesse Associazioni sindacali avvio del procedimento di differimento dei termini di attuazione del DCA 376/2016 al 1° ottobre 2017 e di individuazione di criteri e modalità di applicazione del principio di cui al DCA 376/2016 anche alle attività ospedaliere.</em><br /> <em>Più in particolare, il DCA n. 376/2016 tra le altre cose richiama: a) la necessità di tutelare la qualità delle prestazioni erogate nelle strutture residenziali sociosanitarie e il corretto rapporto costo del lavoro e quantificazione delle tariffe; b) l  art. 1 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (c.d. jobs act), il quale dispone che «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; c) la memoria della Giunta regionale del 5 maggio 2016 (recante   Linee di indirizzo relative al protocollo d&#8217;intesa sulle residenze sanitarie assistenziali  ) la quale contiene analoga previsione in ordine all  ulteriore requisito di accreditamento oggi in esame per le strutture sociosanitarie residenziali, sia assistenziali sia riabilitative.</em><br /> <em>Tratteggiato sinteticamente il quadro di riferimento, occorre premettere (secondo quanto già statuito da questa Sezione in altre pronunce: ex multis 4 aprile 2018, n. 3742) che non si può giustificare alcuna differenza di trattamento, sul piano della previsione degli specifici requisiti di accreditamento oggi in esame, tra le strutture sanitarie che erogano prestazioni residenziali e quelle che erogano invece prestazioni domiciliari, tenuto conto che gli obiettivi di continuità assistenziale, di professionalità e, più in generale, di qualità del servizio vanno egualmente misurati per entrambe sulla base di indicatori, anche organizzativi, che tuttavia prescindono dal tipo di contratto di lavoro prescelto in concreto dagli operatori.</em><br /> <em>Né tale conclusione resta inficiata dalle considerazioni svolte dalla Regione Lazio nelle proprie difese con riguardo al fatto che le professionalità in parola costituirebbero il core dell  attività residenziale, sia assistenziale sia riabilitativa, potendo incidere la loro esternalizzazione addirittura sull  esercizio dell  attività sanitaria coordinata sotto la responsabilità dirigenziale del medico. Occorre infatti tenere conto del fatto che il tipo contrattuale oggi in questione non pone in discussione le modalità gerarchiche ovvero coordinate che innervano la prestazione lavorative rese all  interno delle strutture sanitarie le quali, com  è ovvio, rimangono assoggettate alle ordinarie regole di esercizio.</em><br /> <em>Un chiaro riflesso di queste premesse è contenuto proprio nell  art. 8-quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 502/1992    evocato dalla difesa pubblica    il quale, tra i criteri generali uniformi per l  accreditamento, prevede quello di «garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato», senza tuttavia menzionare affatto la possibilità di prescrivere anche lo specifico tipo di contratto col quale regolare i rapporti di lavoro (si veda proprio la limitazione alla «dotazione quantitativa» e alla «qualificazione professionale») la cui individuazione rientra, quindi, tra le scelte propriamente datoriali, ovviamente nel rispetto delle norme primarie vigenti.</em><br /> <em>Né d  altra parte, come pure osserva la stessa difesa regionale, la Regione o il suo Commissario ad acta potrebbero prevedere, per di più con atto amministrativo, un obbligo generalizzato degli operatori sanitari di assumere con contratto di lavoro subordinato tutti i lavoratori rientranti in puntuali qualifiche professionali, soprattutto ove ciò si dovesse risolvere in una determinazione non conforme ai principi dettati dalla disciplina organica nazionale.</em><br /> <em>Né tanto avrebbe inteso fare il DCA 376/2016 che, come si è visto, assume a propria dichiarata premessa proprio l  esecuzione di obblighi scaturenti dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.</em><br /> <em>Sennonché l  ulteriore requisito di accreditamento imposto e ribadito coi provvedimenti in esame espone una portata precettiva che, nel suo complesso, non trova conforto nel d.lgs. n. 81/2015, secondo quanto bene messo in evidenza anche nei motivi aggiunti con riguardo ai riflessi che tale questione riveste ai fini del condizionamento della libertà di iniziativa economica garantita dall  art. 41 Cost.</em><br /> <em>Infatti, come già considerato da questa Sezione in altri casi, se alla stregua dell  art. 1 del c.d. jobs act «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro», già l  art. 2, nel disciplinare le   Collaborazioni organizzate dal committente  , specifica che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (comma 1) e che, comunque, anche in tal caso la predetta disciplina «non trova applicazione con riferimento ( &#038;) alle collaborazioni prestate nell&#8217;esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l&#8217;iscrizione in appositi albi professionali» (comma 2, lettera b).</em><br /> <em>Se ne ricava un assetto normativo piuttosto articolato che: a) ammette l  utilizzo di rapporti di lavoro di collaborazione, diversi dunque dall  archètipo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) in presenza di concrete modalità di organizzazione del lavoro (prestazioni esclusivamente personali e continuative, con eterodirezione datoriale) anche alle collaborazioni    le quali tali rimangono dal punto di vista della qualificazione contrattuale    impone l  applicazione della sola disciplina (e, dunque, non anche del nomen) del rapporto di lavoro subordinato, con l  evidente risultato di conseguire, a seconda delle possibili diverse modalità di esecuzione della prestazione nel tempo, tutele flessibili e adeguate al concreto; c) esclude comunque, a priori, l  applicazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato per le collaborazioni dei professionisti intellettuali iscritti agli albi.</em><br /> <em>Ora, è difficile negare che, oltre ai medici, anche il personale infermieristico debba essere inquadrato tra le professioni intellettuali alle quali allude la norma di esenzione appena richiamata, tenuto conto che per esso sono richiesti un diploma universitario e l  iscrizione all  albo professionale (cfr. art. 1, comma 1, del d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 739) e che, più in generale, per tutte le professioni sanitarie l  art. 1, commi 1 e 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 prevedono il conseguimento di un titolo universitario abilitante e l  iscrizione all  albo professionale.</em><br /> <em>Peraltro, anche per quelle tra le professioni sanitarie menzionate nel DCA in esame che non dovessero rientrare nella previsione di immediata esenzione, abbiamo visto come l  art. 2, comma 1, cit. preveda l  applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nel solo caso in cui le collaborazioni dovessero, di volta in volta, concretarsi in prestazioni esclusivamente personali e continuative, oltre che eterodeterminate quanto ai tempi e al luogo di lavoro.</em><br /> <em>A fronte di una disciplina siffatta, profondamente articolata e commisurata, quanto alle collaborazioni, alle concrete modalità di prestazione di lavoro, il DCA n. 376/2016, con un tenore letterale che lascia poco spazio a margini d  incertezza, impone quale ulteriore requisito di accreditamento a tutte le strutture sanitarie che il personale in questione «deve essere assunto direttamente dalle strutture con rapporto di dipendenza», in tal modo incidendo in via imperativa, ma con atto amministrativo, sulla stessa qualificazione del tipo contrattuale e, mediatamente, sulle prerogative imprenditoriali scolpite dall  art. 41 Cost.</em><br /> <em>In tal modo, esso non tiene conto né della previsione di esenzione recata dall  art. 2, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 81/2015, né del fatto che gli eventuali rapporti di collaborazione che a tale previsione dovessero sfuggire (tra questi sicuramente gli OSS, cioè gli operatori sociosanitari), anche ove connotati in termini di collaborazione, non comporterebbero il mutamento del titolo contrattuale, ma unicamente l  applicazione pro tempore della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.</em><br /> <em>Né, infine, il DCA in esame considera in che misura i singoli operatori possano conformare l  attività lavorativa dei propri dipendenti, in relazione ad assetti aziendali originali, nell  ottica della fornitura delle prestazioni sanitarie rispondenti al modello di quantità e qualità richiedibile in fase di accreditamento, al di fuori delle connotazioni di personalità, continuità ed eterodirezione, ad esempio nelle forme limitanee della c.d. parasubordinazione, ancora oggi prevista dall  art. 409, primo comma, numero 3), c.p.c.</em><br /> <em>Peraltro, al rilevante disallineamento della disciplina commissariale rispetto alle previsioni di legge si aggiunge un elemento di contraddizione, messo in luce dalle ricorrenti, alla stregua del quale il generalizzato obbligo di assunzione con rapporto di lavoro subordinato, emanato in pretesa applicazione per intere categorie professionali della disciplina legislativa nazionale, viene subito dopo limitato ex ante e per via d  intesa, in via altrettanto generalizzata, soltanto all  80% degli organici attuali degli operatori, lasciando che invece il restante 25% e, poi, 20% dei rapporti possa essere organizzato mediante l  utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall&#8217;ordinamento, con una immotivata forma di irrigidimento che ancora una volta non tiene conto dei possibili concreti assetti organizzativi dei singoli operatori sanitari.</em><br /> <em>In definitiva, gli atti gravati, movendosi sul punto non solo al di fuori del perimetro tracciato dagli artt. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e 2 del d.lgs. n. 81/2015 ma soprattutto in contraddizione coi principi stabiliti dall  art. 41 Cost., finiscono per incidere direttamente nell  ambito delle scelte dell  autonomia privata imprenditoriale e, esorbitando dall  esercizio dei poteri conferiti dal Legislatore, comportano l  invasione scelte riservate proprio al potere legislativo e, in certa misura, a quello giurisdizionale  </em>.<br /> Per tali assorbenti ragioni gli atti gravati vanno annullati in parte qua, nel mentre, tenuto conto dell  assoluta novità delle questioni esaminate al momento della proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere compensate. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli atti con esso gravati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Sapone, Presidente<br /> Pierina Biancofiore, Consigliere<br /> Massimo Santini, Consigliere, Estensore </p>
<div style="text-align: center;"> L&#8217;ESTENSORE              IL PRESIDENTE<br /> Massimo Santini             Giuseppe Sapone</div>
<p>  </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-13-6-2018-n-6619/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a></p>
<p>Pres. Silvestri, Est. Monteferrante. Accreditamento &#8211; Diritto soggettivo Prestazioni sanitarie Riparto di giurisdizione &#8211; Tariffe   Rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto riferite a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l&#8217;esercizio di poteri pubblici, la domanda &#8211; presentata dal gestore di una struttura extraospedaliera che opera in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. Monteferrante.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamento &#8211; Diritto soggettivo    Prestazioni sanitarie    Riparto di giurisdizione &#8211; Tariffe<br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto riferite a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l&#8217;esercizio di poteri pubblici, la domanda &#8211; presentata dal gestore di una struttura extraospedaliera che opera in regime di accreditamento istituzionale &#8211; volta a vedersi corrispondere l&#8217;aggiornamento tariffario dovuto a fronte delle prestazioni assistenziali erogate su richiesta dalla locale ASReM, nonché la domanda finalizzata al rigetto della richiesta di pagamento, avente ad oggetto l&#8217;accertamento di fatti impeditivi della detta pretesa</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00360/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00232/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 232 del 2016, proposto da Società Cooperativa Sociale &#8220;Vittorio Bachelet”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 4;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Molise in persona del Presidente pro tempore, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Carlo Bilotti n. 35;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento previa sospensione cautelare</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale n. 2040 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “V. Bachelet” di Sepino”, comunicata in data 31 maggio 2016;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell&#8217;interesse delle ricorrenti:<br />
&#8211; l&#8217;Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane (rep. Atti n. 116/CU);<br />
&#8211; la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell&#8217;accordo del 17.10.2013;<br />
&#8211; il decreto del commissario ad acta 17.11.2015 n. 68;<br />
&#8211; programma operativo 2007/2009, punto 6.2, stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministero della Salute e delle Finanze (c.d. “Piano di rientro”);<br />
&#8211; Intesa Stato Regioni del 23.03.2005;<br />
con i motivi aggiunti depositati il 31.07.2017: del DCA n. 30/2017 compresi i verbali istruttori in esso citati, inclusa la nota prot. n. 49330 del 2.05.2017 di contenuto non conosciuto; nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso adottato in violazione della predetta ordinanza, ivi inclusi: la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e della ASReM;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La ricorrente riferisce di essere una cooperativa sociale che gestisce a Sepino una delle strutture residenziali denominate comunità di riabilitazione psicosociale (CRP), ossia una struttura extra-ospedaliera che opera in regime di accreditamento istituzionale, ricompresa nell&#8217;assetto organizzativo dell&#8217;ASReM – Dipartimento di salute mentale.<br />
Tali strutture sono disciplinate dalla L.R. n. 30 del 6.11.2002 e dal regolamento attuativo n. 1/2004 che ha determinato il numero di posti letto e il quadro tariffario. L’attuale assetto normativo in relazione al profilo tariffario ha previsto sia l’obbligatorio adeguamento annuale delle competenze dovute alle CRP all’indice Istat, sia un ulteriore aumento compreso tra il 5 e il 15% agganciato alla presenza di personale specializzato rispetto a quello fisso di base stabilito dalla legge e dai provvedimenti di accreditamento.<br />
Tuttavia, a tale assetto normativo non ha fatto seguito alcuna decisione operativa-attuativa e, pertanto, ne è conseguito un grave danno economico per le strutture, costrette ad operare con tariffe molto più basse rispetto a quelle medie nazionali, quindi non remunerative e insufficienti alla copertura degli stessi costi.<br />
Con DCA n. 68 del 17.11.2015 il Presidente della Regione-Commissario ad acta, in aderenza agli indirizzi nazionali e ai bisogni specifici di cura, ha riorganizzato e programmato una riqualificazione differenziata per livelli di intensità riabilitativa ed assistenziale delle strutture psichiatriche attualmente operanti nel Molise.<br />
Con diffida del 23.02.2016, la ricorrente ha intimato alla Regione Molise di provvedere alla rivalutazione delle rette giornaliere previste nell’art. 19 del regolamento n. 1/2004 sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’Istat, considerando che l’ultimo adeguamento risale al 2006. Ciononostante la Regione ha rigettato l’istanza in ragione del fatto che si è nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali riabilitative per malati psichiatrici prevista dal DCA n. 68/2015 e che il summenzionato regolamento è antecedente all’approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario stipulato il 27.03.2007.<br />
Con ricorso notificato il 30.07.2016 e depositato il 16.08.2016 la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2040 del 27.5.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26 gennaio 2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “V.Bachelet” di Sepino” nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti: l’Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane; la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell’accordo del 17.10.2013; il Decreto del commissario ad acta 17.11.2015, n.68; il Programma Operativo 2007/2009, punto 6.2., stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministeri della Salute e delle Finanze (c.d. Piano di rientro); e l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.<br />
Ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di censura:<br />
1. violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 10, 10 bis e ss. della 1egge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione dei diritti partecipativi, del principio del giusto procedimento, difetto assoluto di istruttoria, in quanto, l’Amministrazione ha omesso di comunicare il preavviso di diniego, fase necessaria poiché l’istanza della ricorrente era finalizzata all’adozione di un provvedimento connotato da margini valutativi discrezionali; così facendo non ha consentito l’apporto partecipativo dell’istante che le avrebbe permesso di svolgere un’istruttoria compiuta e, pertanto, ha violato i principi del giusto procedimento e frustrato le garanzie partecipative e sostanziali della ricorrente in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione;<br />
2. violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 241/90, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, eccesso di potere per sviamento, in quanto la Regione, pressoché contestualmente alla trasmissione delle diffide, ha notiziato la struttura istante dell’avvio di una verifica della permanenza dei requisiti organizzativi necessari per l’accreditamento istituzionale, verifica che era stata effettuata poche settimane prima;<br />
3. violazione ed errata applicazione dell’art. 19.1 del regolamento regionale n1/2004, dato che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’adeguamento delle rette giornaliere in base all’indice ISTAT;<br />
4. violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché l’Amministrazione ha erroneamente motivato il rigetto richiamando sia il presunto divieto di maggiori oneri a carico del SSR, sia il punto 6.2 del programma operativo 2007/2009, il quale innanzitutto fa riferimento alle prestazioni di riabilitazione domiciliare e non psichiatrica, per poi riferirsi alle tariffe per le prestazioni ex art. 26 della L. n. 833/78, ossia prestazioni di riabilitazione erogate dalle unità sanitarie locali e non dalle CRP e, infine, non contiene nessuna disposizione diretta a vietare e/o escludere l’adeguamento tariffario delle CRP;<br />
5. violazione del principio del legittimo affidamento incolpevole della ricorrente sui richiesti adeguamenti;<br />
6. eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, considerando che la ricorrente non ha chiesto un aumento della retta giornaliera, ma la sua indicizzazione come previsto dalla legge e dal regolamento regionale;<br />
7. contraddittorietà manifesta con precedenti manifestazioni di volontà, in quanto il Commissario ad acta di recente ha provveduto all’aggiornamento tariffario per i presidi di riabilitazione extra-ospedaliera con DCA n. 31 del 19.05.2016 e per le residenza sanitarie assistite per disabili con DCA n. 30 del 19.05.2016;<br />
8. incompetenza, violazione ed errata applicazione dell’art. 8&nbsp;<em>sexies</em>&nbsp;comma 5 del D. lgs. n. 502/1992, poiché il provvedimento di diniego è stato adottato dal Dirigente del servizio regionale programmazione della rete dei soggetti deboli e non dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, considerando inoltre che il predetto articolo ha disciplinato la potestà tariffaria ponendola in capo alla Regione;<br />
9. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste, in quanto la Regione nega l’adeguamento tariffario alle CRP accreditate con il SSR e la ASReM continua a liquidare prestazioni per ricoveri di pazienti molisani verso strutture di fuori regione, accollandosi rette maggiori anche del doppio che vanno a pesare sul bilancio della Regione Molise.<br />
Con atto depositato il 7.09.2016 si sono costituiti in giudizio la Regione Molise in persona del Presidente della Regione p.t., anche in qualità di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e il Consiglio dei Ministri contestando quanto&nbsp;<em>ex adverso</em>&nbsp;articolato, anche con riguardo all’istanza cautelare.<br />
Innanzitutto hanno richiamato l’art. 21-octies della L. 241/90 per confutare l’annullabilità del provvedimento impugnato, siccome l’omesso preavviso di diniego è giustificato dall’inutilità dell’apporto partecipativo a determinare una decisione diversa da quella assunta; inoltre, il regolamento regionale n. 1/2004 è da intendersi quale atto cedevole rispetto alle disposizioni a carattere cogente contenute nel Piano di Rientro; hanno poi sostenuto che la Regione ha condotto una istruttoria adeguata ed ha fornito congrua motivazione che ha fatto leva su una duplice normativa, ossia il Piano di Rientro e il DCA n. 68 del 17.11.2015; quanto all’eccezione di incompetenza, hanno affermato che è infondata poiché il provvedimento è stato emesso dalla struttura amministrativa competente per materia e responsabile del procedimento amministrativo avviato dall’istanza di parte di aggiornamento della tariffa, considerando che il Commissario ad acta opera con finalità programmatorie e di definizione di criteri generali; infine, relativamente alla violazione dell’obbligo di adeguare le tariffe sanitarie ex D.lgs. n. 502/1992, hanno precisato che non si può prescindere dal requisito territoriale, pertanto, essendo la Regione Molise sottoposta ad un Piano di Rientro, la sua discrezionalità in materia di determinazione tariffaria deve intendersi drasticamente ridotta.<br />
All’esito della Camera di Consiglio del 14.09.2016 è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 112, con la quale è stata accolta la domanda cautelare e per l’effetto è stato sospeso il provvedimento impugnato recante il diniego dell’adeguamento tariffario, ai fini del riesame.<br />
Con ordinanza n. 119 del 1.04.2017 è stata accolta la successiva istanza di esecuzione della predetta ordinanza.<br />
Con nota del 24.05.2017 la Regione e il Consiglio dei Ministri hanno chiesto di dichiarare l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avendo depositato copia del Decreto del Commissario ad acta n. 30 del 3.5.2017, rubricato “Tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche”, con il quale hanno ottemperato all’ordinanza n. 112 effettuando un riesame dei provvedimenti impugnati e adeguando le tariffe agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall’anno 2006 all’anno 2016.<br />
Con successiva memoria hanno precisato che l’incremento tariffario previsto sulla base della presenza in organico di personale specializzato costituisce un aumento del tutto eventuale, subordinato alla discrezionale valutazione dell&#8217;Amministrazione e che con i DCA n. 17/2017 e 30/2017 l’Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le tariffe di Salute Mentale, in ottemperanza al cronoprogramma stabilito al punto 11 del P.O.S.<br />
Con atto depositato il 31.07.2017, a valere anche quale atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto la corretta esecuzione dell’ordinanza n. 112/2016 e/o, ove necessario, l’annullamento previa sospensione del DCA n. 30/2017 compresi i verbali istruttori in esso citati, inclusa la nota prot. n. 49330 del 2.05.2017 di contenuto non conosciuto, adottati in violazione della predetta ordinanza, ivi inclusi: la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017.<br />
La ricorrente, oltre a ribadire l’esigenza cautelare, ha affermato che il predetto DCA costituisce adempimento solo parziale del&nbsp;<em>decisum</em>&nbsp;giurisdizionale mentre la nota prot. 75216 &#8211; con la quale la Regione ha riscontrato l’istanza di autotutela della CRP rigettandone i motivi e ha confermato l’ottemperanza al&nbsp;<em>decisum</em>&nbsp;&#8211; presenta gravi carenze motivazionali.<br />
Innanzitutto rileva che l’adeguamento delle tariffe riportato nel DCA n. 30/2017 è stato calcolato applicando solo l’indice Istat, senza considerare l’aumento derivante dalla percentuale riferita al personale specializzato; reputa, inoltre, errato il calcolo complessivamente operato poiché la Regione sarebbe incorsa in un errore di fatto considerando una tariffa in vigore per l’anno 2006 inferiore a quella stabilita con la deliberazione di G.R. n. 502/2006; infine, l’adeguamento è stato calcolato omettendo di considerare sia i posti letto che la CRP gestisce in regime semiresidenziale che le informazioni comunicate dalla stessa a seguito della richiesta della Regione con nota prot. 43503 del 20.04.2017 e non risulta chiaro se il DCA esplica i suoi effetti&nbsp;<em>erga omnes</em>&nbsp;o solo nei confronti della ricorrente.<br />
Con successiva memoria le amministrazioni resistenti, contestando quanto sostenuto nei motivi aggiunti, rilevano che:<br />
&#8211; l’Amministrazione ha correttamente operato l’adeguamento tariffario mediante l’adozione della DCA n. 30/2017 in quanto il parametro tecnico di riferimento va individuato in quello previsto nel regolamento n. 1/2004 e non nei successivi incrementi deliberati sulla tariffa di base;<br />
&#8211; ha rispettato i limiti dei vincoli finanziari previsti dal POS 2015-2018 ed essendo un decreto attuativo del programma operativo straordinario deve intendersi parimenti legificato dall’art. 34bis della L. n. 96/2017;<br />
&#8211; che l’ulteriore adeguamento derivante dalla percentuale riferita al personale è previsto espressamente come “<em>eventuale</em>” al punto 19.1 del regolamento predetto;<br />
&#8211; che il DCA, essendo un atto amministrativo di natura regolamentare a carattere generale, produce i suoi effetti&nbsp;<em>erga omnes</em>.<br />
Infine, hanno segnalato che l’Amministrazione regionale con determinazione direttoriale n. 327/2017 ha erogato all’ASReM, quale struttura competente in merito alla gestione dei rapporti convenzionali in essere con le CRP, le risorse finanziare necessarie agli adeguamenti tariffari previsti dal DCA 30/2017.<br />
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 11.10.2017 è stata adottata l’ordinanza n. 338 con la quale è stato ordinato alla ASREM di depositare entro il 30 ottobre 2017 una relazione istruttoria per chiarire le ragioni del ritardo nel pagamento delle somme riconosciute con DCA n. 30/2017 e quest’ultima vi ha ottemperato con nota prot. 94981 del 21.11.2017, nella quale ha dedotto come ragione impeditiva al pagamento delle somme, la mancata ricezione da parte della CRP delle fatture inerenti il richiesto adeguamento Istat. Tuttavia con note depositate il 25.11.2017 la ricorrente ha osservato con riferimento alla summenzionata nota che, dopo essere stata convocata dall’ASReM per definire i profili contabili e fiscali inerenti all’emissione delle fatture a seguito della determinazione dirigenziale n. 327/2017 con la quale la Regione ha trasferito all’ASReM il 70% dell’importo previsto dal DCA n. 30/17, l’azienda sanitaria non ha fornito alcuna risposta alla propria richiesta di ricevere informazioni circa l’importo spettante a ciascuna CRP al fine di procedere con l’emissione delle fatture.<br />
Con note depositate il 28.11.2017 la Regione Molise e il Consiglio dei Ministri, oltre a ribadire quanto già articolato nei precedenti atti, hanno sollevato eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente.<br />
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 29.11.2017 è stata adottata l’ordinanza n. 484 con la quale è stato disposto di procedere in via sostitutiva tramite il commissario ad acta già nominato con ordinanza n. 119/2017 per sopperire all’inerzia della ASReM e dare integrale esecuzione all’ordinanza n. 112/2016 mediante messa in pagamento, in favore della ricorrente, degli importi riconosciuti dal DCA 30/2017 e ciò anche con riferimento al saldo della provvista finanziaria pari al 30% che la Regione non aveva ancora trasferito alla ASREM, previa concessione di un termine ultimativo a quest’ultima di 7 giorni.<br />
Con successive memorie le ricorrenti oltre a ribadire quanto già argomentato, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in precedenza.<br />
Con atto depositato il 5.03.2018 si è costituita in giudizio l’ASReM che ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso, sostenendone la manifesta inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza, in quanto alla ricorrente non può essere erogata alcuna somma relativa al periodo antecedente il 1.01.2016, ivi comprese quelle correlate al chiesto adeguamento tariffario, poiché in possesso del solo accreditamento regionale, ma non di un regolare contratto per la fornitura delle prestazioni come richiesto dal D.lgs. 502/1992; pertanto preannuncia la ripetizione di quanto corrisposto in favore della struttura ricorrente nel corso degli anni.<br />
Con memoria depositata il 3.05.2018 i resistenti hanno ribadito gli elementi difensivi già introdotti in giudizio e precisato che dopo l’ordinanza n. 484/2017 l’ASReM ha provveduto al pagamento delle somme riconosciute nel DCA 30/2017, pertanto hanno chiesto la cessazione della materia del contendere o comunque la riduzione della pretesa.<br />
Con memoria depositata il 4.05.2018 la ricorrente, oltre a ribadire quanto già articolato negli atti precedenti, ha precisato che:<br />
&#8211; ha sempre operato in stretta aderenza a quanto previsto dalla legge regionale e dal regolamento attuativo regionale, nella più costante e diretta supervisione del Dipartimento di Salute mentale (DSM) della ASReM, della Regione Molise e, dal 2009, della struttura commissariale, inclusi i Ministeri affiancanti;<br />
&#8211; la L.R. 30/2002 e il regolamento n.1/2004 vanno ad integrare i presupposti contemplati nel D.lgs. 502/92 rendendo superflua la sottoscrizione del contratto di budget;<br />
&#8211; l’indicizzazione della tariffa è dovuta in base all’art. 19 del regolamento regionale n. 1/2004;<br />
&#8211; le censure articolate dall’ASReM nella memoria costitutiva sono infondate in quanto quest’ultima fino al 1.03.2018 ha accettato ogni decisione della Regione e ha provveduto senza riserva anche al pagamento di quanto previsto nel DCA 30/17, pertanto, in capo ad essa si è consolidato un legittimo affidamento rispetto al pagamento liquidato il 22.12.2017;<br />
&#8211; il suo riconoscimento giuridico deriva direttamente sia dalla L.R. 30/02 e dal regolamento n. 1/04 che dai provvedimenti di accreditamento;<br />
&#8211; nessuna ripetizione delle somme ricevute nel corso degli anni dovrà essere effettuata, poichè ha sempre operato con pazienti molisani inviati presso la sua struttura proprio dall’ASReM, la quale ha provveduto alla vidimazione e al pagamento delle relative rette e la sua dotazione dei posti letto ha trovato riconoscimento in tutti gli atti di programmazione, ossia nel piano sanitario approvato con L.R. 2008 fino al recente POS 2015-2018, nonché nell’atto aziendale ASReM approvato con DCA n. 39/2018, pertanto la mancata sottoscrizione di un contratto non può esserle imputata dato che né la ASReM né la Regione lo hanno mai richiesto.<br />
Alla udienza pubblica del 6 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Nel presente giudizio è controversa l’applicazione dell’art. 19 del Regolamento regionale n. 1/2004 a mente del quale: “<em>Le competenze (aggiornate, a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) che le Aziende ASL devono erogare per 1&#8217;anno 2003 in favore delle Cooperative Sociali o loro Consorzi per la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali e per le prestazioni rese nell&#8217; ambito dell&#8217; attività di Assistenza territoriale, sono così regolamentate:</em><br />
<em>19.1. Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa &#8211; Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP).</em><br />
<em>a. Per quanto riguarda le tariffe dei CRP: la retta giornaliera per la CRP che ospita 10 pazienti è stabilita per ogni ospite in € 107 più IVA al giorno, con eventuale aumento tra il 5 ed il 15 % correlato alla presenza di personale specializzato specifico (infermieri, psicologi, assistenti sociali, animatori di comunità, educatori, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ecc.) nell&#8217;organico dell&#8217;Ente gestore, sulla base di quanto deciso dal Comitato di Dipartimento</em>”.<br />
Occorre preliminarmente precisare che la presente controversia non ha ad oggetto l’adeguamento tariffario nella misura tra il 5 e il 15 % ancorata alla presenza di personale specializzato, secondo quanto previsto dall’art. 19.1 del regolamento regionale n. 1/2004 in quanto tale domanda è stata azionata dalla ricorrente con separato giudizio definito con sentenza di questo Tar n. 219/2017.<br />
La controversia concerne invece la richiesta di adeguamento tariffario mediante riconoscimento dell’aggiornamento annuale in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo prevista dall’art. 19.<br />
La domanda sul punto è stata accolta dal collegio in sede cautelare con ordinanza n. 112 del 15 settembre 2016 sul presupposto che “<em>1. è stato violato l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990; 2. la nuova disciplina tariffaria connessa alla riforma del settore, in fase di attuazione, non pare applicabile alle annualità pregresse che restano assoggettate alla disciplina previgente – peraltro non espressamente abrogata dal piano di rientro &#8211; di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione</em>”.<br />
Il commissario ad acta ha successivamente adottato, in via definitiva e senza riserva dell’esito del giudizio di merito, il decreto n. 30/2017 con cui ha riconosciuto l’adeguamento tariffario previsto dall’art. 19 cit. nella parte in cui si afferma “<em>Le competenze (aggiornate, a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)…sono così regolamentate…</em>”.<br />
Ne discende che il ricorso principale dev’essere dichiarato improcedibile.<br />
Il predetto decreto commissariale è stato poi impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti lamentando al contempo la mancata integrale esecuzione della ordinanza n. 112/2016 e comunque la illegittimità del provvedimento in quanto:<br />
&#8211; risulterebbe errato il calcolo complessivo poiché la Regione è incorsa in un errore di fatto considerando una tariffa in vigore per l’anno 2006 inferiore a quella stabilita con la deliberazione di G.R. n. 502/2006;<br />
&#8211; l’adeguamento sarebbe stato calcolato omettendo di considerare i posti letto che la CRP gestisce in regime semiresidenziale.<br />
I motivi sono fondati.<br />
Occorre premettere che l’atto depositato in data 31.7.2017 va qualificato non come domanda di ottemperanza alla ordinanza n. 112/2016 bensì quale vero e proprio atto di motivi aggiunti avverso il nuovo decreto commissariale n. 30/2017 ed il diniego di autotutela pronunciato con la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017 che ha confermato il decreto n. 30/2017 disattendendo motivatamente la richiesta di riesame formulata dalla ricorrente.<br />
Il pronunciamento cautelare del TAR si è infatti limitato a delibare il profilo dell’<em>an</em>&nbsp;dell’adeguamento tariffario – riconoscendolo come dovuto &#8211; ma non quello del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;relativo cioè alle modalità di determinazione della maggiorazione tariffaria, in relazione al quale sono stati successivamente prospettati i predetti motivi di censura che pertanto vanno trattati secondo le regole del giudizio impugnatorio di legittimità, non essendo configurabile alcuna violazione od elusione del giudicato cautelare.<br />
I predetti motivi di censura, come si è anticipato, sono entrambi fondati.<br />
Quanto al primo la Regione Molise ha operato il conteggio considerando una tariffa in vigore per l’anno 2006 inferiore a quella stabilita con la deliberazione di G.R. n. 502/2006 che per l’anno 2006 aveva adeguato la tariffa in vigore all’indice ISTAT, conformemente a quanto già fatto negli anni precedenti.<br />
In sostanza per l’anno 2006 la Regione ha inteso operare la rivalutazione assumendo come base di computo la tariffa di partenza pari ad euro 107,00 indicata all’art. 19 del regolamento n. 1/2004 anziché la tariffa maggiorata con gli incrementi già deliberati dalla Regione per le annualità precedenti in relazione all’indice ISTAT.<br />
Così facendo tuttavia ha violato il procedimento di adeguamento previsto dall’art. 19 falsando il dato di partenza del ricalcolo che ha conseguentemente inficiato la rideterminazione delle tariffe per tutti gli anni successivi.<br />
L’art. 19 prevede infatti che<em>&nbsp;“Le competenze”&nbsp;</em>siano<em>&nbsp;“aggiornate, a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”&nbsp;</em>ciò significa che la rivalutazione va operata “<em>ogni anno</em>” a partire dal 2004 e che la tariffa, come annualmente rivalutata, costituisce la base di computo per l’aggiornamento della annualità successiva. La rivalutazione cioè deve essere capitalizzata con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del sistema tariffario.<br />
La Regione nel procedimento di ricalcolo ha invece assunto la tariffa originaria di euro 107,00 scomputando le maggiorazioni maturate a titolo di Istat e deliberate dalla Regione per le due annualità precedenti (2004 e 2005), di fatto assumendo una base di computo inferiore che ha falsato tutto il procedimento di ricalcolo operando un conguaglio di importo inferiore al dovuto.<br />
Il DCA n. 30/2017 è dunque illegittimo nella parte in cui ha operato in ricalcolo in violazione del criterio normativo indicato all’art. 19 e pertanto la Regione dovrà sul punto rideterminarsi rinnovando le operazioni contabili nel rispetto del criterio direttivo indicato in motivazione.<br />
Fondata è anche la censura con la quale la ricorrente lamenta il mancato adeguamento della retta dovuta per i posti letto in regime semiresidenziale.<br />
Ed infatti l’art. 19 prima parte, nel prevedere il meccanismo di adeguamento all’indice ISTAT si riferisce alla disciplina delle competenze&nbsp;<em>tout court</em>, dovute cioè sia per le “<em>Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa- Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP)”&nbsp;</em>– disciplinate al punto 19.1<em>&nbsp;&#8211;&nbsp;</em>che per le<em>“StruttureResidenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale per 12 ore giornaliere” &#8211;&nbsp;</em>disciplinate al punto 19.2. -.<br />
Lo si desume dall’interpretazione logico sistematica laddove il meccanismo di adeguamento è contemplato nell’<em>incipit</em>&nbsp;della norma e quindi con valenza di regola generale per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali sia in regime intensivo che semiresidenziale.<br />
Ne discende che il decreto commissariale n. 30/2017 va dichiarato illegittimo nella parte in cui ha omesso di aggiornare “<em>a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno</em>” la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo.<br />
Deve infine rilevarsi che nessuna efficacia preclusiva all’accoglimento dei motivi aggiunti riveste l’eccezione della difesa erariale circa la intervenuta legificazione del POS ad opera dell’art. 34bis della L. n. 96/2017.<br />
Poiché la stessa struttura commissariale, in esito alla fase cautelare, ha riconosciuto in via definitiva la spettanza delle maggiorazioni tariffarie dovute a titolo di aggiornamento ISTAT, è evidente che gli errori commessi nella quantificazione delle maggiorazioni non possono beneficiare della predetta copertura normativa: il riconoscimento della fondatezza della pretesa riespande evidentemente la cognizione piena del giudice amministrativo sul procedimento di quantificazione delle maggiorazioni tariffarie atteso che se la maggiorazione è riconosciuta come dovuta in forza delle previsioni di cui all’art. 19 del regolamento regionale n. 1/2004, la relativa quantificazione non può che essere condotta alla stregua dei criteri normativi ivi stabiliti che il giudice ha il potere dovere di accertare senza limiti di sorta.<br />
Quanto infine alle contrapposte domande reciprocamente proposte dalla ricorrente (domanda di pagamento nei confronti della ASREM delle somme successivamente stanziate dalla Regione Molise a titolo di aggiornamento ISTAT) e dalla ASREM (allegazione di fatti impeditivi al pagamento), ad un più approfondito esame della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;va dichiarato il difetto di giurisdizione atteso che le contestazioni hanno ad oggetto un diritto di credito, quello della struttura ricorrente a vedersi corrispondere l’aggiornamento tariffario dovuto a fronte delle prestazioni assistenziali erogate su richiesta dalla locale ASREM: l’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa (se occorra o meno la formale sottoscrizione del contratto di budget di cui all’art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lg. 502/92) e di quelli impeditivi opposti dalla difesa della ASREM (eccezioni di prescrizione ecc….) – compresa la riserva di azione a titolo di indebito oggettivo prospettata dalla ASREM &#8211; si riferiscono infatti a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l’esercizio di poteri pubblici, la cui cognizione deve pertanto essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile sez. un. 18 dicembre 2008 n. 29536; Consiglio di Stato sez. V 07 gennaio 2009 n. 19; Consiglio di Stato sez. V 16 febbraio 2010 n. 866; Consiglio di Stato sez. V 25 gennaio 2011 n. 511; Consiglio di Stato sez. III 02 maggio 2013 n. 2379; T.A.R. Milano (Lombardia) sez. III 02 settembre 2015 n. 1924; T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 01 ottobre 2015 n. 4655; T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV 16 dicembre 2015 n. 2906; T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. I 15 marzo 2017 n. 373).<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono i motivi aggiunti devono essere accolti con esclusione delle domande relative al materiale pagamento degli importi dovuti a titolo di aggiornamento tariffario da parte della ASREM su cui dev’essere declinata la giurisdizione in favore della cognizione del giudice ordinario.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente, la Regione Molise e la struttura commissariale mentre possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e la ASREM in ragione della pronuncia declinatoria della giurisdizione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />
&#8211; dichiara il ricorso principale improcedibile;<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 30/2017 e la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017 nei sensi di cui in motivazione;<br />
&#8211; dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento proposta dalla ricorrente e sulle contrapposte eccezioni della ASREM e indica nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione presso cui la domanda di pagamento potrà essere riassunta a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell&#8217;art. 11 c.p.a.<br />
&#8211; Condanna la Regione Molise ed il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Molise, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato;<br />
&#8211; Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra la ricorrente e la ASREM Molise.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore<br />
Rita Luce, Primo Referendario<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; IL PRESIDENTE<br />
Luca Monteferrante&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Silvio Ignazio Silvestri<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
