<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-6-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-6-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-6-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-13-6-2008-n-5795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-13-6-2008-n-5795/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-13-6-2008-n-5795/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5795</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, est. Scala FLORIDA 2000 srl (Avv. A. Clarizia) c. MINISTERO della DIFESA (Avv. Stato) sull&#8217;ambiguità della clausola della lex specialis che richieda ai concorrenti una cauzione provvisoria pari all&#8217;1% dell&#8217;importo a base di gara, senza escludere espressamente l&#8217;applicabilità del beneficio ex art. 75, co. 7 D.Lgs. 163/2006 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-13-6-2008-n-5795/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-13-6-2008-n-5795/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, est. Scala<br /> FLORIDA 2000 srl (Avv. A. Clarizia) c. MINISTERO della DIFESA (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambiguità della clausola della lex specialis che richieda ai concorrenti una cauzione provvisoria pari all&#8217;1% dell&#8217;importo a base di gara, senza escludere espressamente l&#8217;applicabilità del beneficio ex art. 75, co. 7 D.Lgs. 163/2006 e sulla conseguente illegittimità dell&#8217;esclusione del concorrente che ha prestato la cauzione in misura ulteriormente dimidiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Lettera di invito – Cauzione provvisoria – 1% dell’importo a base di gara – Carattere ambiguo della disposizione – Prestazione di cauzione ulteriormente dimidiata – Esclusione – Illegittimità – Richiesta della P.A. di integrazione della cauzione &#8211; Obbligo																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Lettera di invito – Requisiti di partecipazione – Certificazione di qualità – Cauzione provvisoria – Dimidiazione autoritaria  e generalizzata – Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Risulta ambigua la clausola della lex specialis che richieda ai concorrenti la prestazione di una cauzione provvisoria pari all1% rispetto all’importo a base di gara, rinviando all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 per le modalità di costituzione della garanzia e non prevedendo espressamente l’inapplicabilità del beneficio ex art. 75, co. 7 (concernente la facoltà di dimidiazione della cauzione riconosciuta ai concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000). Sicchè, qualora venga prestata una cauzione provvisoria in misura dimidiata, pari allo 0,50%, confidando nella applicabilità del beneficio ex lege, l’ Amministrazione è tenuta a richiedere l’integrazione dell’importo della garanzia, ove ritenuto non satisfattivo dell’interesse sostanziale della serietà della stessa offerta presentata, risultando al contrario illegittima l’esclusione del concorrente.<br />
2. Qualora la lex specialis di gara consenta la partecipazione a tutti in concorrenti in possesso di certificazione di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43 D.lgs 163/2006, non può ritenersi automatica e generalizzata l’applicabilità del beneficio della prestazione di una cauzione provvisoria dimidiata ai sensi dell’art. 75, co. 7 D.Lgs. 163/2006. Infatti l’art. 43 D.Lgs 163/2006 non è immediatamente sovrapponibile all’art. 75, co. 7, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi sempre ricorrente la possibilità di usufruire della detta decurtazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
ROMA  &#8211; SEZIONE PRIMA BIS  </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
<b>ELIA ORCIUOLO Presidente   <br />
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons. </b><br />
<b>DONATELLA SCALA Cons. , relatore <br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
nella Camera di Consiglio  dell’<b>11 Giugno 2008 <br />
</b>sul ricorso n. 5398/2008  proposto dalla</p>
<p><b>società FLORIDA 2000 srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delelga a margine dell’atto introduttivo, dal Prof. Avv. Angelo Clarizia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Principessa Clotilde, n. 2,  <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>MINISTERO della DIFESA &#8211; Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali – II Reparto – 5 Divisione</b> &#8211; rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12,<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
•	</b>della nota n. prot. 3/3049 del 21.05.2008 con la quale il Ministero della Difesa ha comunicato l’esclusione della società ricorrente dalla procedura ristretta accelerata, in ambito UE, per l’appalto del servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie presso enti, distaccamenti e reparti della Difesa dislocati sul territorio nazionale;<br />	<br />
•	dei verbali di gara delle sedute pubbliche intercorse nel periodo tra il 07.05.2008 ed il 20.05.2008;<br />	<br />
•	del bando di gara pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2007/S 194 del 09.10.2007 e nella G.U.R.I. n. 119 del 12.10.2007 e della lettera di invito prot. 3/5757 del 12.12.2007 con relativi allegati;<br />	<br />
•	di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ivi comprese le eventuali aggiudicazioni provvisorie e/o definitive nonchè i contratti eventualmente stipulati;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 2785/2008 del 5 giugno 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e uditi, altresì, l’avv. Clarizia per parte ricorrente, l’avv. dello Stato Gesualdo D’Elia per l’Amministrazione intimata;<br />
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;<br />
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Riferisce la società Florida di essere stata invitata alla procedura ristretta accelerata per l’appalto annuale del servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie presso enti, distaccamenti e reparti della Difesa dislocati sul territorio nazionale, e di avere presentato offerta in relazione ai due lotti, contrassegnati dai numeri 19 e 20. <br />
Impugna con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 giugno 2008, e depositato in pari data, gli atti come meglio emarginati nella stessa epigrafe, con cui la medesima è stata esclusa dalla gara “in quanto l’importo della polizza è inferiore a quello richiesto”.<br />
Questi i motivi di censura:<br />
<b>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, D. lgs. 163/2006; dell’art. 5, lett. a) ed 11 della lettera d’invito; violazione e falsa applicazione dell’art. 97, Cost.; dei principi di concorrenza e del <i>favor partecipationis</i>; eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, perplessità.<br />
</b>Assume la parte ricorrente di essersi attenuta, quanto a modalità di presentazione della cauzione provvisoria, alle prescrizioni contenute nella <i>lex specialis</i> laddove è fatto rinvio all’applicazione dell’art. 75, del codice dei contratti, essendo in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, circostanza questa che le consente, ex lege, la possibilità di presentazione di cauzione in misura dimidiata rispetto all’importo indicato nel bando di gara.<br />
Pertanto, in assenza di espressa indicazione nella lettera d’invito circa la inapplicabilità di tale facoltà alla gara, e tenuto conto che la previsione di esclusione dalla gara è stata riferita solo alla mancata presentazione della documentazione richiesta, tra cui anche la cauzione, ma non anche per il caso di irregolarità della stessa, deriverebbe l’illegittimità della disposta esclusione, in violazione del principio del <i>favor partecipationis,</i> che avrebbe dovuto indurre, al più, a richiedere l’integrazione dell’importo della garanzia.<br />
<b>2. In subordine: Illegittimità del bando e della lettera d’invito; violazione e falsa applicazione degli artt. 53, Dir. comunitaria e 40, 75, 113, 115, del D. lgs. 163/2006; violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i>; illegittimità dei punti 5, 9, 10, 11, 15, 25 e 27 della lettera d’invito; violazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.); eccesso di potere per</b> <b>manifesta</b> <b>illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà.<br />
</b>In via subordinata, deduce la ricorrente l’illegittimità di altre clausole della lettera d’invito, in tema di importo della cauzione definitiva, di prezzo contrattuale e di termini dei pagamenti all’appaltatore.<br />
Conclude la parte ricorrente, in accoglimento dei proposti mezzi di censura, per l’annullamento dei gravati atti.<br />
Con decreto presidenziale n. 2785/2008 del 5 giugno 2008, è stata accolta la domanda di misure cautelari provvisorie, disponendo l’ammissione con riserva della società ricorrente alla gara, fino all’11 giugno 2008, data di fissazione della camera di consiglio per l’esame collegiale dell’istanza cautelare.<br />
Si è poi costituita in giudizio, in difesa della intimata Amministrazione, l’Avvocatura Generale dello Stato, depositando documenti, ed eccependo l’infondatezza della tesi avversaria.<br />
Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale istanza cautelare, i difensori delle parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni; il Collegio, previo avviso, giusta quanto risulta nel verbale d’udienza, circa la possibilità di definizione del ricorso con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n. 205, ha trattenuto la causa a sentenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Ricorrono, quanto alla vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto <i>thema decidendum</i>) previsti dagli artt. 3 e 9, legge 21 luglio 2000, n. 205, ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia.<br />
La questione controversa attiene alla legittimità della esclusione disposta nei confronti della società ricorrente, partecipante a gara per l’affidamento di servizio pubblico, in ragione della non corrispondenza dell’importo della polizza a garanzia dell’offerta con quanto richiesto dalla lettera d’invito. <br />
Il ricorso è manifestamente fondato. <br />
Il punto 5, lett. a) della lettera d’invito indica, tra la documentazione per la partecipazione alla gara da inserire a pena d’esclusione nella relativa busta,  “<i>Titolo attestante la costituzione di cauzione o fidejussione a garanzia dell’offerta, il cui importo<u>, pari all’1% del valore annuale del lott</u>o, è indicato in Allegato 2 alla presente lettera d’invito. <u>Detta garanzia dovrà essere costituita secondo le modalità di dettaglio indicate nell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.</u> E’ comunque esclusa la possibilità di costituire, in qualunque forma, un deposito cauzionale presso la cassa dell’Ente appaltante.</i>” <br />
Il rinvio operato dalla predetta clausola impone ora l’esame di quanto l’art. 75, del codice dei contratti, di cui al D. lgs 163/2006, prescrive circa il contenuto e le modalità della garanzia a corredo dell’offerta, e, per quanto di interesse nella presente controversia, di quanto recato al primo comma, ove è richiesto che la garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, <u>è pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito,</u> ed, al settimo comma, che “<i>L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo<u>, è ridotto del cinquanta per cento </u>per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”<br />
</i>La società ricorrente, nel presentare la propria offerta, ha prodotto, tra gli altri documenti, la richiesta polizza fidejussoria, corredandola della dichiarazione del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, intendendo avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia, giusta quanto, appunto, previsto dall’art. 75, comma 7, sopra riportato. <br />
La stazione appaltante, invece, ha ritenuto non conforme alle prescrizioni di gara la garanzia presentata, sotto il profilo dell’importo risultato inferiore a quello richiesto, sulla base della considerazione, come espressa nella discussione orale dal difensore, che essa stessa aveva già operato, ricorrendone i presupposti di legge, in via automatica e per tutti i partecipanti, l’invocata dimidiazione, avendo previsto che il valore della cauzione fosse pari all’1% del valore annuale del lotto, in luogo della percentuale (2%) normativamente prevista.    <br />
La tesi non convince, non deponendo a sostegno di questa sia quanto previsto nella richiamata clausola di <i>lex specialis, </i>ma anche giusta quanto richiesto al punto 5, lett. g), della lettera d’invito, ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità. <br />
Ed invero, con la clausola da ultimo richiamata è richiesta l’allegazione <u>della certificazione di conformità del sistema di assicurazione di qualità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità, o certificazione equivalente, </u>ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 163/2006, che a sua volta prevede: <i>“Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l&#8217;ottemperanza dell&#8217;operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione<u>. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all&#8217;impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.</u>”</i><br />
Ritiene il Collegio che la previsione, di cui all’art. 43 da ultimo esaminato, circa la ammissibilità, ai fini di una utile partecipazione alle gare, di certificazione equivalente a quella conforme alla normativa europea in tema di sistema di qualità non è immediatamente sovrapponibile a quella che prevede il beneficio della decurtazione del valore della cauzione in favore di chi sia in possesso della certificazione europea, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75, 7° comma, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi sempre ricorrente la possibilità di usufruire della detta facilitazione, il che, ovviamente, non ha una logica ragione d’essere.   <br />
Pertanto, nulla può essere imputato alla società ricorrente che, nel presentare la cauzione a garanzia dell’offerta, si è attenuta alle modalità di costituzione della stessa, giusta quanto previsto a monte dalla norma – art. 75 &#8211; cui il bando ha fatto generico rinvio, e dichiarando espressamente di trovarsi nelle condizioni di poter beneficiare, quanto ad importo della garanzia da presentare, della riduzione pure dalla stessa norma prevista.<br />
Del resto, ove l’Amministrazione ha ritenuto di richiamare specificamente l’attenzione sul contenuto della garanzia, lo ha fatto, evidenziando, ad esempio, sempre al punto 5, lett. a) della lettera d’invito, quanto la garanzia avrebbe dovuto prevedere, secondo quanto contemplato dall’art. 75, 4° comma, del più volte citato codice dei contratti. <br />
Dalle osservazioni di cui sopra deriva che la clausola, pure sanzionata nel caso di inosservanza con l’esclusione dalla gara, non risulta al lettore senz’altro univoca nell’escludere, con riferimento alla competizione de qua, la percorribilità del beneficio della dimidiazione dell’importo della garanzia, essendo plausibile come la società, in uno con altra partecipante alla medesima gara &#8211; giusta quanto rilevabile dai verbali di gara in atti – sia incorsa nell’errore, culminato, però, con l’adozione di un provvedimento non corrispondente, invero, all’interesse prioritario dell’Amministrazione di favorire il massimo della partecipazione da parte delle ditte aspiranti, anche attraverso una non perigliosa formulazione delle prescrizioni di partecipazione alla stessa procedura.<br />
L’Amministrazione, del resto, bene avrebbe potuto attivare, sul punto, una interlocuzione procedimentale, richiedendo l’integrazione dell’importo della garanzia, ove ritenuto non satisfattivo dell’interesse sostanziale della serietà della stessa offerta presentata.     <br />
A tanto consegue la fondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso.<br />
Non vi è, invece, attualità dell’interesse allo scrutinio delle censure sollevate in via subordinata, con il secondo motivo di gravame, siccome relative a clausole contenute nella <i>lex specialis</i> che non influiscono sulla partecipazione alla gara, ma ineriscono, eventualmente, a vicende successive alla fase conclusiva della competizione, una volta determinatasi la definitiva aggiudicazione.<br />
Conclusivamente, stante la manifesta fondatezza delle esposte doglianze, il Collegio, assumendo una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s. m., accoglie il ricorso ed annulla, per l’effetto, gli atti con lo stesso impugnati, con consolidazione, pertanto, della già disposta ammissione della ricorrente alle successive fasi di gara,e fatte salve, comunque, le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione.<br />
Sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto anche conto della particolarità della fattispecie esaminata.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis – accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma l’11 giugno 2008, in Camera di Consiglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-13-6-2008-n-5795/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2976</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-6-2008-n-2976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-6-2008-n-2976/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-6-2008-n-2976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2976</a></p>
<p>Pres. La Medica, est. Caringella TEMAS S.R.L. (Avv. R. Marone) c. COMUNE DI MONTESILVANO (Avv.ti M. Squicquero e M. De Martiis), ECOESSE SCARL (Avv. A. Pimpini) sulla applicabilità dell&#8217;art. 90 co.2 D.P.R. 554/1999 anche nei casi di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo Contratti della P.A. – Gara d’Appalto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-6-2008-n-2976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-6-2008-n-2976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2976</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, est. Caringella<br /> TEMAS S.R.L. (Avv. R. Marone) c. COMUNE DI MONTESILVANO (Avv.ti M. Squicquero e M. De Martiis), ECOESSE SCARL (Avv. A. Pimpini)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità dell&#8217;art. 90 co.2 D.P.R. 554/1999 anche nei casi di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’Appalto – Offerta – Prezzo complessivo – Ribasso – Importi – Discordanza – Applicabilità – Conseguenze – Importo del ribasso in lettere &#8211; Prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La lettera e la ratio della norma di cui al comma 2 dell’art. 90, D.P.R. n. 554/1999, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operatività ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo. Ne consegue che anche in tale ultima ipotesi l’amministrazione è tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilità della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio del <b>10 Giugno 2008 </p>
<p>
</b>Visti gli artt. 21, 23bis, 26 e 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b><br />
  TEMAS S.R.L.  </b>rappresentato e difeso da:<b> </b><i> Avv.  RICCARDO MARONE </i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA SICILIA N.50   presso LUIGI NAPOLITANO  </p>
<p></i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i><br />
</i><B>COMUNE DI MONTESILVANO </B>rappresentato e difeso da:<i>Avv.  MARCO SQUICQUERO Avv.  MARINA DE MARTIIS </i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA POMPEO MAGNO 2/B pressoMARCO SQUICQUERO </p>
<p></i><b></p>
<p align=center>e nei confronti di<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
ECOESSE SCARL </b>rappresentato e difeso da: <i>Avv.  ANTONIO PIMPINI </i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA PINCIANA, 25 presso FILIPPO AURITI </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=center>per la riforma, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
della sentenza del <B>TAR  ABRUZZO  &#8211; PESCARA  134/2008, </B>resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE   OPEREAVERDE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.<br />
<b><br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><b> </b> COMUNE DI MONTESILVANO  ECOESSE SCARL </p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Caringella   e uditi,  altresì, per le parti gli avv.ti R. Marone, M. Squicquero ed A. Pimpini;</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata giusto l’avviso dato ai difensori delle parti in camera di consiglio;</p>
<p>Reputato che risulta fondata ed assorbente la censura con la quale l’appellante deduce la violazione del disposto dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 nella parte in cui, ai commi 2 e 7, stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere;</p>
<p>Reputato, infatti, che la lettera e la ratio della norma di cui al comma 2, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operatività ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo;</p>
<p>Reputato, in definitiva, che, alla stregua della normativa regolamentare, l’amministrazione era tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilità della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza;</p>
<p>Ritenuto, quindi, che l’appello merita accoglimento nei sensi sopracitati con conseguente riforma della sentenza appellata, accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento degli impugnati atti di gara;</p>
<p>Considerato, infine, che la complessità delle questioni di diritto giustificano la compensazione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></p>
<p></i></b>Accoglie l’appello, riforma la sentenza gravata e accoglie il ricorso di primo grado.  </p>
<p>Spese compensate.<br />
<i><b></p>
<p></b></i>La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Giugno 2008 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-6-2008-n-2976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5798/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5798/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5798</a></p>
<p>Pres.Guerrieri, Rel. Luttazi Travagliante S. (Avv. R. Gozzi) c. Ministero della Giustizia (Avv. St.) sull&#8217;illegittimità per carenza di motivazione della mancata nomina alla qualifica di vice ispettore di Polizia motivata solo perchè il vincitore era stato ammesso alla procedura selettiva con riserva Atto amministrativo – Ispettore di Polizia – Nomina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5798/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5798/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Guerrieri, Rel. Luttazi<br /> Travagliante S. (Avv. R. Gozzi)	c. Ministero della Giustizia (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità per carenza di motivazione della mancata nomina alla qualifica di vice ispettore di Polizia motivata solo perchè il vincitore era stato ammesso alla procedura selettiva con riserva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Ispettore di Polizia – Nomina – Esclusione – Motivazione -Ammissione con riserva – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo, per carenza di motivazione, il provvedimento di temporanea esclusione dalla nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo di Polizia, del ricorrente che, ammesso con riserva al relativo concorso, risultando vincitore, successivamente sia stato ammesso al corso di formazione ed abbia superato gli esami di fine corso, salvo veder sospendere le determinazioni di nomina definitiva, con un mero riferimento al fatto di essere stato ammesso con riserva al concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità per carenza di motivazione della mancata nomina alla qualifica di vice ispettore di Polizia motivata solo perchè il vincitore era stato ammesso alla procedura selettiva con riserva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
Roma &#8211; Sezione I quater</b></p>
<p>composto da: Pio Guerrieri				Presidente; Giancarlo Luttazi			Consigliere est.; Michelangelo Fancavilla		Primo Referendario																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7623/2006, proposto dal<br />
sig. <b>Travagliante Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Gozzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Simone di Saint Bon 61, presso il difensore;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del 16.06.2006 del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, comunicato al ricorrente con nota prot. 039672-P/II del Provveditore Regionale della Sicilia, con il quale il ricorrente è stato temporaneamente escluso dalla nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria del personale che ha superato gli esami finali del corso di formazione istituito con P.D.G. 3.11.2005 e della possibilità di fregiarsi delle relative insegne, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso presupposto, consequenziale, correlato e/o connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 il Consigliere Giancarlo Luttazi;<br />
Formulate le difese in udienza, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Il ricorrente, già assistente del Corpo di Polizia penitenziaria, con nota prot. n. 28804/fasc, del 1°.9.2003 è stato ammesso con riserva al concorso interno per complessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.<br />
La riserva era formulata “in quanto sottoposto a procedimento penale e fino alla definizione dell’eventuale seguito disciplinare”.<br />
Proclamato vincitore, ammesso al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, indossati i gradi di vice ispettore e assegnato ai servizi di istituto, il ricorrente ha poi ricevuto comunicazione degli atti in epigrafe, che egli impugna denunciando: “Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; per violazione degli artt. 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 &#8211; Eccesso di potere: per contraddittorietà ed irragionevolezza; per difetto di motivazione; per difetto di istruttoria; per mancanza di presupposti; per travisamento dei fatti; per ingiustizia manifesta; per sviamento – Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione della normativa dettata dal bando di concorso interno per complessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria“.</p>
<p>2. &#8211; Col ricorso sono stati depositati documenti.<br />
L’Amministrazione si è costituita.<br />
Con ordinanza n. 4717/2006 è stata respinta l’istanza cautelare formulata col ricorso.<br />
Entrambe le parti hanno depositato documenti.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 27 marzo 2008.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso è fondato nel senso di seguito esposto.</p>
<p>1.1 – Il ricorrente, già assistente del Corpo di polizia penitenziaria, è stato ammesso con riserva al concorso interno per complessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.<br />
La riserva era formulata “in quanto sottoposto a procedimento penale e fino alla definizione dell’eventuale seguito disciplinare”.<br />
Proclamato vincitore, ammesso al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, indossati i gradi di vice ispettore e assegnato ai servizi di istituto, il ricorrente ha poi ricevuto comunicazione degli atti in epigrafe.<br />
In particolare, la nota prot. 039672-P/II del Provveditore Regionale della Sicilia, comunicata al ricorrente il 26.6.2006, ha reso noto che era stato nominato vice ispettore tutto il personale che aveva superato gli esami finali del corso di formazione, “ad esclusione di quello ammesso con riserva ”.<br />
Il ricorrente impugna questa sua mancata nomina, rilevando che, a fronte della linearità procedurale alla cui stregua egli ha conseguito, legittimamente e meritatamente, la qualifica di vice ispettore, non è dato di comprendere la ratio e l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del provvedimento impugnato, radicalmente carente di motivazione in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
La pendenza del procedimento penale, aggiunge il ricorrente, non può precludere l’avanzamento, poiché ciò non è previsto:<br />
&#8211;	né dall’art. 24 (“Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria”) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;<br />	<br />
&#8211;	né dal successivo art. 25 (“Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria”);<br />	<br />
&#8211;	né dal bando del superato concorso.<br />	<br />
Inoltre – prosegue il gravame – il ricorrente non è mai stato destinatario di sospensione cautelare o di deferimento alla Commissione di disciplina, e quindi non può essere destinatario dell’art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; né egli, che ha sempre riportato giudizi complessivi lusinghieri, può essere destinatario dell’art. 205 dello stesso D.P.R. n. 3/1957.<br />
Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il diritto al grado di vice ispettore, illegittimamente sospeso dall’Amministrazione.</p>
<p>1.2 – Dei rilievi testé riferiti il Collegio condivide soltanto quelli di carente motivazione, ritenendo che – diversamente da quanto prospettato in ricorso &#8211; l’Amministrazione abbia il potere di sospendere le determinazioni di nomina definitiva, qualora la possibilità di questa nomina sia messa in dubbio da un procedimento penale in corso.<br />
Deve in primo luogo osservarsi che al ricorrente non è stata preclusa né la partecipazione al concorso, né la partecipazione al successivo corso di formazione.<br />
L’Amministrazione ha consentito al ricorrente di partecipare all’intera procedura; ed ha sospeso soltanto la nomina definitiva, in applicazione di una riserva formulata ab inizio (v. la nota prot. n. 28804/fasc: allegato 3 del deposito erariale) e che non risulta a suo tempo contestata dal ricorrente.<br />
Circa gli effetti dell’ammissione con riserva deve rilevarsi, in linea con un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. VI, 27 maggio 2005. n. 2733), che il provvedimento di ammissione con riserva, per la sua finalità cautelare tesa ad evitare il maturarsi dell’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria, esaurisce i propri effetti con l’ammissione dell’interessato alla graduatoria o al concorso medesimo; mentre resta estranea alla finalità, e quindi agli effetti del provvedimento cautelare di ammissione con riserva, il provvedimento definitivo di nomina, il quale può seguire esclusivamente dopo l’accertamento dei requisiti di legge, non ancora conosciuti dall’Amministrazione e posti in forse, nella fattispecie, dalla pendenza di un procedimento penale.<br />
Il procedimento penale pendente infatti, una volta definito, potrebbe determinare ricadute negative anche assai gravi sullo status dell’interessato (v. ad esempio, per il profilo disciplinare, gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449), anche con effetto retroattivo incidente sugli stessi requisiti di partecipazione al concorso (ad esempio, una grave condanna penale per fatti commessi prima del concorso potrebbe indurre l’Amministrazione ad annullare in autotutela i giudizi complessivi favorevoli che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Bando, avevano consentito l’ammissione del ricorrente).<br />
Sicché non è illogico che, in pendenza del procedimento penale, l’Amministrazione abbia potuto ritenersi impossibilitata ad appurare il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per la nomina definitiva a vice ispettore.<br />
In proposito è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la pubblica amministrazione, per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria, può “aggravare il procedimento”; e che ai sensi del successivo art. 21 quater della stessa legge, l&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.<br />
Però, se l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere la nomina del sottoposto a procedimento penale, essa resta soggetta al generale dovere di motivare, oggi chiaramente espresso nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dovere da ritenersi ancora più pregnante in queste fattispecie, in cui vi è ampio esercizio di discrezionalità: non basta, di per sé, la sola pendenza di un procedimento penale a mettere in dubbio i requisiti di nomina ad una qualifica.<br />
Nel caso in esame risulta che l’Amministrazione ha sospeso la nomina del ricorrente solo perché egli figurava tra gli “ammessi con riserva”, senza specificare perché questa collocazione potesse comportare i dubbi di cui sopra.<br />
Ciò concreta il vizio di carente motivazione denunciato.<br />
E’ con la Relazione D.A.P. prot. n. 0276081 del 25.8.2006, depositata dalla difesa erariale, che l’Amministrazione (senza peraltro nulla dire sulla natura del procedimento penale in corso) dà conto delle valutazioni poste alla base dell’atto impugnato. Ma ciò, oltre a concretare una motivazione postuma (non rilevante, in base ai noti principi, sul giudizio di legittimità dell’atto impugnato), evidenzia ancor più l’illegittima laconicità qui denunciata.</p>
<p>2. – Il ricorso va dunque accolto quanto al contestato difetto di motivazione.<br />
Per l’effetto vanno annullati gli impugnati provvedimenti, salve le ulteriori determinazioni, da adottare in base alla presente decisione.<br />
Le spese, che il Collegio liquida in € 500,00, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.<br />
Per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti, salve le ulteriori determinazioni, da adottare in base alla presente decisione.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio del ricorrente.<br />
Liquida dette spese in € 500,00.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 27 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5798/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a></p>
<p>Pres. Luttazi, Rel. FrancavillaMottola V. e Merolli P. (Avv. F. Lucarelli) c.Comune di Montecompatri (Avv. F. Preziosi) sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Comune in merito all&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive, avanzata dai comproprietari del bene confinante Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Demolizioni &#8211; Istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luttazi, Rel. Francavilla<br />Mottola V. e Merolli P. (Avv. F. Lucarelli)	c.Comune di Montecompatri (Avv. F. Preziosi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Comune in merito all&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive, avanzata dai comproprietari del bene confinante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Demolizioni &#8211; Istanza di esecuzione – Proprietari del bene confinante – Interesse &#8211; Sussiste – Silenzio &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il silenzio tenuto dal Comune nei confronti dei comproprietari del bene confinante con quello su cui è stata realizzata un’opera abusiva, in ordine all’istanza di esecuzione dell’ordinanza avente ad oggetto la demolizione delle stesse opere abusive. Infatti, sussiste l’obbligo del Comune di pronunciarsi, quale conseguenza della peculiare legittimazione dei ricorrenti, connessa alla loro qualità di proprietari del bene confinante ed interessati alla demolizione delle opere abusive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Comune in merito all&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive, avanzata dai comproprietari del bene confinante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio <br />
Sede di Roma &#8211; Sezione Interna I Quater</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Giancarlo Luttazi &#8211; Presidente; &#8211; Dr.ssa Antonella Mangia – Giudice; &#8211; Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2247/07 R.G. proposto da<br />
<b>MOTTOLA VINCENZO</b> e <b>MEROLLI PAOLA</b> elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 6 presso lo studio dell’avv. Federico Lucarelli che li rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI MONTECOMPATRI</b>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo n. 17 presso lo studio dell’avv. Francesco Preziosi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI MONTECOMPATRI – SETTORE V AREA URBANISTICA – SEZIONE EDILIZIA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo n. 17 presso lo studio dell’avv. Francesco Preziosi che lo rappresenta e difende</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>PESCATORE AGOSTINO</b> – non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
 del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza ricevuta dall’ente il 07/08/06 con cui Mottola Vincenzo e Merolli Paola hanno richiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 29 maggio 2008;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ordinanza n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02 il Comune di Montecompatri ha ordinato a Pescatore Agostino di demolire le opere abusive ivi indicate.<br />
Con richiesta pervenuta all’ente locale il 07/08/06 Merolli Paola e Mottola Vincenzo, in qualità di comproprietari del bene adiacente a quello oggetto della citata ordina di demolizione, hanno richiesto al Comune di Montecompatri di eseguire il provvedimento repressivo.<br />
Con ricorso notificato in date 05/03/07 e 06/03/07 la Merolli ed il Mottola hanno adito questo Tribunale per ottenere, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71, la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri.<br />
Il Comune di Montecompatri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/03/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Pescatore Agostino, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />
Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Mottola Vincenzo e Merolli Paola agiscono davanti a questo Tribunale per la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02 emessa nei confronti di Pescatore Agostino ed avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive ivi indicate.<br />
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata e merita accoglimento.<br />
Deve, innanzi tutto, essere disattesa l’eccezione con cui il Comune ha dedotto la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione da parte dei ricorrenti.<br />
Dall’esame degli atti si evince che i ricorrenti hanno conferito al proprio difensore mandato speciale ad litem attribuendogli “ogni più ampia facoltà di legge” e, quindi, proprio in virtù del tenore letterale della delega in esame, anche il potere di sottoscrivere il ricorso che, pertanto, risulta immune dal vizio prospettato.<br />
Parimenti infondata è l’eccezione d’irricevibilità in quanto l’atto introduttivo è stato tempestivamente notificato in date 05/03/07 e 06/03/07 ovvero entro il termine annuale previsto dall’art. 2 comma 5° l. n. 241/90 per la proposizione del giudizio avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione e, nella fattispecie, decorrente dalla data (07/08/06) in cui l’istanza dei ricorrenti è pervenuta al Comune di Montecompatri.<br />
Deve, poi, essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione implicitamente proposta dal Comune di Montecompatri allorché deduce che la controversia riguarderebbe diritti soggettivi (e precisamente il diritto alla riservatezza dei ricorrenti e i diritti correlati ai rapporti di vicinato) come tali sottratti all’ambito applicativo degli artt. 2 l. n. 241/90 e 21 bis l. n. 1034/71.<br />
Contrariamente alla prospettazione di parte resistente nella fattispecie l’istanza dei ricorrenti è finalizzata all’esercizio di un potere amministrativo, quale è quello spettante al Comune ex art. 7 l. n. 47/85 nel caso di realizzazione di opere abusive, e non alla tutela di diritti soggettivi.<br />
Nel merito la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune è fondata e deve essere accolta.<br />
Ed, infatti, il Comune ha omesso ingiustificatamente di riscontrare, nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/90 per la conclusione del procedimento amministrativo, la richiesta presentata dai ricorrenti il 07/08/06.<br />
In particolare, nella fattispecie l’obbligo gravante sul Comune consegue alla peculiare legittimazione dei ricorrenti connessa alla loro qualità di comproprietari del bene confinante con quello su cui è stato realizzata l’opera abusiva e all’interesse alla demolizione della stessa.<br />
La statuizione di accoglimento emessa dal tribunale concerne solo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’ente locale e non si estende anche alla richiesta condanna del Comune a provvedere all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02; ed infatti, la valutazione della fondatezza della pretesa vantata dai ricorrenti, implicitamente presupposta dalla predetta domanda, appare nella fattispecie preclusa dall’esistenza di altro giudizio (concordemente ammessa da entrambe le parti) avente ad oggetto proprio la legittimità dell’ordinanza di demolizione.<br />
Per questi motivi il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71, l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02.<br />
Alla declaratoria in esame consegue la condanna del Comune ad emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento.<br />
Nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’ente locale il Collegio, su istanza dei ricorrenti, provvederà alla nomina del commissario ad acta.<br />
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Montecompatri, in quanto soccombente.<br />
Sussistono, poi, giusti motivi per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:<br />
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente locale il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02;<br />
2) condanna il Comune di Montecompatri ad emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;<br />
3) condanna il Comune di Montecompatri a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;<br />
4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;<br />
5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. BellomoF. D. P. (Avv. R. Simone) c. Ente Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise (Avv. Stato) sull&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del nulla osta per la realizzazione di opere edilizie anche ai lavori connessi funzionalmente Edilizia ed urbanistica – Opere edilizie – Esecuzione – Nulla osta – Oggetto &#8211; Estensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Bellomo<br />F. D. P. (Avv. R. Simone) c. Ente Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del nulla osta per la realizzazione di opere edilizie anche ai lavori connessi funzionalmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Opere edilizie – Esecuzione – Nulla osta – Oggetto &#8211; Estensione – Lavori connessi funzionalmente &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di edilizia ed urbanistica, il nulla osta rilasciato dalle autorità competenti comprende non solo le opere espressamente previste nel provvedimento, ma anche quelle connesse funzionalmente, alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativo, che impone – in caso di dubbio – di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del nulla osta per la realizzazione di opere edilizie anche ai lavori connessi funzionalmente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2956/2008 Reg. Dec.<br />
N. 7072 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7072/2007, proposto da<br />
<b>Francesco Del Principe</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Simone, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Borsieri 3 presso lo studio dell’avv. G. Corapi;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>–	l’<b>Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, 																																																																																												</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di l’Aquila n. 37 del 5 febbraio 2007;<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza del 28 marzo 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. Manzi per delega dell’avv. Simone e l’avv. dello Stato Bruni; <br />
Ritenuto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo Francesco Del Principe domandava l&#8217;annullamento dell’ordinanza  dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 7870 del 6.9.2005, che disponeva la rimozione delle opere realizzate in difformità del nulla osta del 2.12.2004 rilasciato dal Parco medesimo, nonché dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 4.8.2005. Domandava, altresì, il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati.<br />
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di  violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.<br />
Con sentenza n. 37 del 5 febbraio 2007 il TAR rigettava il ricorso.<br />
2. La sentenza è stata appellata da Francesco Del Principe, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.<br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 28 marzo 2008.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Antonio Del Principe è proprietario di un’area ricompresa nel territorio comunale di Pescasseroli, adiacente ad altro terreno sul quale è ubicato il campeggio denominato S. Andrea, munito della prescritta autorizzazione, gestito dalla Camping S. Andrea s.r.l. della quale il medesimo è socio. Ha presentato all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise istanza di nulla osta finalizzata alla realizzazione nella predetta area di alcune opere necessarie per adibire la stessa a dipendenza del campeggio sopra nominato, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 16 del 2003. Tali opere consistono nell’allestimento di un’area attrezzata per pic-nic con griglie, panchine e prese d’acqua, di altra area attrezzata con giochi ed infine di uno spazio destinato a parcheggio di camper ed automobili.<br />
Il 2.12.2004 l’Ente Parco ha rilasciato il nulla osta autorizzando esclusivamente interventi di sistemazione della recinzione, di realizzazione di una passerella di collegamento in legno ad esclusivo uso pedonale, di sistemazione dell’area mediante il posizionamento di attrezzature da pic-nic, purchè di facile rimozione.<br />
A seguito di apposito sopralluogo l’Ente parco ha sospeso l’esecuzione degli interventi nel frattempo realizzati in regime di d.i.a. dall’interessato, in quanto difformi rispetto a quelli assentiti con il predetto nulla osta del 2.12.2004. Susseguentemente ad ulteriore accertamento l’Ente parco ha adottato l’ordinanza di rimozione. <br />
La sentenza appellata ha rigettato il ricorso di primo grado, ritenendo da un lato che gli interventi eseguiti fossero difformi dal nulla osta e, dall’altro, che non rilevava il rapporto di pertinenza con le opere autorizzate.<br />
Appella il Del Principe reiterando innanzitutto il primo motivo del ricorso di primo grado, con cui si deduce la violazione dell’art. 29 della legge n. 394 del 1991, posto che l’Amministrazione avrebbe ritenuto non conformi, rispetto agli interventi assentiti, la realizzazione di impianti idrico, elettrico e fognante, i quali sarebbero invece pertinenziali all’area destinata a pic-nic.<br />
L’appellante assume che il nulla-osta dovesse ritenersi implicitamente comprensivo di dette opere, invocando il principio secondo cui il provvedimento amministrativo va interpretato in relazione all’istanza di parte.</p>
<p>2. La censura è fondata ed assorbente.<br />
Le opere ritenute difformi consistono in una passerella di collegamento in ferro e negli impianti idrico, elettrico e fognante interrati a collegamento dei rispettivi punti di servizio materializzati con pozzetti di cemento.<br />
Il nulla-osta, per contro, autorizzava una passerella di collegamento in legno ad uso pedonale e il posizionamento di attrezzature da pic-nic, accogliendo sul punto l’istanza dell’interessato, rivolta alla realizzazione di un’area attrezzata nel verde, con griglie panchine e prese d’acqua, indispensabile per la sosta delle gite scolastiche.<br />
Stante la connessione funzionale delle opere non espressamente menzionate nell’autorizzazione con quelle assentite, deve ritenersi che il provvedimento di nulla-osta sia comprensivo delle medesime, anche alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativo, che impone – in caso di dubbio – di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario. Principio che, nella giurisprudenza amministrativa, viene tradotto nella regola secondo cui la qualificazione del provvedimento deve avvenire in relazione all’istanza di parte.<br />
L’unico reale scostamento degli interventi edilizi eseguiti dall’appellante riguarda il materiale utilizzato per la passerella pedonale (costruita in ferro invece che in legno), e potrà essere oggetto di autonoma valutazione dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere.</p>
<p>3. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, limitatamente alla domanda di annullamento, atteso che il capo di statuizione relativo alla domanda di risarcimento non è stato appellato. Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti ivi impugnati<br />
Condanna l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 6000,00 euro.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28 marzo 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo              	Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola                       		Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa               		Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 13/06/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2955/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2955/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2955</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, est. BellomoISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.R.L. (Avv.ti T. F. Ponte e V. Ferrari) c. I.N.P.S. sede provinciale di Cosenza (Avv.ti P. Collina e G. De Ruvo) e altri sulla illegittimità di una trattativa privata nel caso di gara dichiarata deserta in presenza di una sola offerta valida 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2955/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2955/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, est. Bellomo<br />ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.R.L. (Avv.ti T. F. Ponte e V. Ferrari) c.  I.N.P.S. sede provinciale di Cosenza (Avv.ti P. Collina e G. De Ruvo) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di una trattativa privata nel caso di gara dichiarata deserta in presenza di una sola offerta valida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Trattativa privata – Scelta &#8211; Sindacabilità<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Clausola bando impeditiva aggiudicazione in assenza di almeno due offerte valide – Gara deserta in presenza di una offerta valida – Inconfigurabilità &#8211; Affidamento a trattativa privata – Illegittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Processo amministrativo – Gara d’appalto – Controversia &#8211; Aggiudicazione – Annullamento – Sorte del contratto – Sindacabilità – Presupposti – Domanda di rinnovazione della gara &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La scelta di ricorrere a trattativa privata per l’assegnazione di un servizio è sindacabile sotto il profilo del rispetto dei presupposti che legittimano la stazione appaltante ad adottare tale procedura in luogo di quelle più confacenti ai principi comunitari e nazionali di individuazione del contraente privato nei contratti della pubblica amministrazione.</p>
<p>2. La clausola del bando di gara, che prevede che l’amministrazione non procede ad aggiudicazione in mancanza di almeno due offerte valide, non può essere interpretata nel senso di estendere i casi in cui è ammissibile la trattativa privata, atteso che – anche in virtù del canone secondo cui le disposizioni della lex specialis debbono interpretarsi, per quanto possibile, in conformità alle norme di legge –  essa si limita a stabilire l’impossibilità di concludere la gara in presenza di una sola offerta valida, non anche la facoltà di procedere in tal caso a trattativa privata. Di conseguenza non ricorrono i presupposti per l’affidamento a trattativa privata ai sensi dell’art. 7, co. 2 Dlgs. 157/95, qualora comunque vi sia stata una offerta valida in sede di gara, ancorchè non si sia poi proceduto alla aggiudicazione alla stregua della citata clausola del bando.<br />
3. L’assenza della domanda di rinnovazione della gara preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla validità del contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità di una trattativa privata nel caso di gara dichiarata deserta in presenza di una sola offerta valida</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2955/2008 Reg. Dec.<br />
N. 43 Reg.Ric. <br />
ANNO   2007<br />
Disp.vo 362/2008</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</p>
<p></b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 43/2007, proposto da<br />
<b>ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Terenzio Fulvio Ponte e Vincenzo Ferrari, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Magaglio in Roma, via Faravelli 22;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>– <b>I.N.P.S. sede provinciale di Cosenza</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Collina e Gaetano De Ruvo ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’Istituto stesso in Roma via della Frezza n. 17;</p>
<p>e la<b> Commissione Aggiudicatrice di gara presso l&#8217; I.N.P.S. Di Cosenza </b>in persona del legale rappresentante p.t, non costituita in giudizio;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>–	di <b>SICURCENTER S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dall’avv. Raimono Garcea, elettivamente domiciliata in Roma via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avv. Annaisa Garcea,																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro sez. II, n. 958 del 31 luglio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. e di Sicurcenter S.r.l.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza del 22 aprile 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. Ponte, De Ruvo ed Elia per delega dell’avv. Garcea; <br />
Ritenuto quanto segue</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1. Con due successivi ricorsi proposti – insieme a Codis S.r.l. – dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria la Istituti Riuniti Di Vigilanza S.r.l. domandava l&#8217;annullamento:<br />
a) dalla indizione della trattativa privata senza bando espletata il 14.09.2005 per l’affidamento dei servizi di vigilanza degli stabili Inps di Cosenza, Rende, Acri, Castrovillari, San Giovanni in Fiore e San Marco Argentano, nonché della propria esclusione e degli atti connessi;<br />
b) dell’aggiudicazione della predetta procedura alla Sicurcenter S.r.l. e degli atti connessi, nonché della comunicazione di cessazione del rapporto di prestazione dei servizi di vigilanza avviato con la ricorrente nel 2002.<br />
A fondamento dei ricorsi deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si costituivano in giudizio per resistere ai ricorsi l’Amministrazione e la controinteressata Sicurcenter Srl.<br />
Con sentenza n. 958 del 31 luglio 2006 il TAR riuniva i ricorsi e li rigettava.</p>
<p>2. La sentenza è stata appellata dalla Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituita per resistere all’appello Sicurcenter Srl.<br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 22 aprile 2008.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l. esercita l’attività di impresa di vigilanza privata nella provincia di Cosenza ed era risultata aggiudicataria di una licitazione privata bandita il 24 ottobre 2002 dall’I.N.P.S. di Cosenza per la vigilanza di sette sedi I.N.P.S. site nella provincia. Detta procedura veniva annullata in sede giurisdizionale per cinque delle sette sedi, sicché l’I.N.P.S. – essendovi una sola offerta valida (quella della Sicurcenter Srl) – disponeva di procedere a trattativa privata con le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel bando del 24 ottobre 2002. <br />
Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l. non veniva invitata alla trattativa privata (poi aggiudicata alla Sicurcenter),  ragione per la quale impugnava gli atti in precedenza indicati. Il TAR respingeva tutte le censure proposte.<br />
Appella detta società. reiterando le doglianze proposte in primo grado e deducendo l’erroneità della sentenza del TAR.<br />
La Sicurcenter si è costituita riproponendo le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene che vadano preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado assorbite dal TAR, con cui si deduce che: <br />
a) la scelta di procedere a trattativa privata non è sindacabile;<br />
b) il petitum del ricorso è contraddittorio, essendo richiesto sia l’annullamento dell’atto di indizione alla gara, sia l’ammissione alla stessa;<br />
c) vi è difetto di interesse ad agire,  atteso che all’originaria licitazione privata Riuniti di Vigilanza S.r.l. aveva partecipato in A.T.I. con un’impresa (l’Istituto di Vigilanza Privata, Notturna e Diurna S.r.l.) provvisto di licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza per le sole Città di Paola e Scalea, e non anche per le altre sedi oggetto della trattativa privata.<br />
Le eccezioni sono infondate:<br />
a) la scelta di ricorrere a trattativa privata per l’assegnazione di un servizio è sindacabile sotto il profilo del rispetto dei presupposti che legittimano la stazione appaltante ad adottare tale procedura in luogo di quelle più confacenti ai principi comunitari e nazionali di individuazione del contraente privato nei contratti della pubblica amministrazione;<br />
b) il cumulo di domande incompatibili è ammesso ove le stesse siano proposte in via graduata, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il mancato invito dell’appellante alla trattativa privata è stato lamentato in via subordinata all’illegittimità dell’atto di indizione della stessa;<br />
c) sull’appellante – ricorrente in primo grado –  non gravava un onere di provare la legittimazione a partecipare all’eventuale nuova gara da svolgersi in luogo della procedura a trattativa privata superiore a quello normalmente posto a carico dell’impresa che impugna la scelta di procedere con un sistema di affidamento contrattuale che la esclude. In particolare, premesso che è pacifica la legittimazione dell’appellante a partecipare all’affidamento dei servizi di vigilanza, la  circostanza che alla prima gara essa avesse partecipato in A.T.I. con un’impresa priva del necessario requisito non costituisce preclusione alla partecipazione alla nuova gara, da sola o in un diverso raggruppamento.  <br />
Nel merito l’appello è fondato con riguardo al primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità dell’indizione di una trattativa privata.<br />
Stabilisce l’art. 7, comma 2 Dlgs. 157/95 che “Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell&#8217;appalto non siano sostanzialmente modificate”.<br />
E’ la stessa sentenza appellata a rilevare come nel caso in esame fosse stata fatta applicazione di detta norma, nonostante vi fosse un’offerta valida (quella della Sicurcenter Srl).  Ad avviso del giudice di primo grado, tuttavia, la disposizione doveva leggersi in combinazione con l’art. 12, comma 4 del bando di gara del 24 ottobre 2002, secondo cui l’amministrazione non avrebbe proceduto ad aggiudicazione “in mancanza di almeno due offerte valide (riferite a ciascun lotto)”.<br />
Osserva il Collegio come tale clausola del bando non può essere interpretata nel senso di estendere i casi in cui è ammissibile la trattativa privata, atteso che – anche in virtù del canone secondo cui le disposizioni della lex specialis debbono interpretarsi, per quanto possibile, in conformità alle norme di legge –  essa si limita a stabilire l’impossibilità di concludere la gara in presenza di una sola offerta valida, non anche la facoltà di procedere in tal caso a trattativa privata.<br />
Né vi alcun motivo di ritenere, come pure saltuariamente affermato nella giurisprudenza amministrativa, che la formula legislativa “quando non vi è stata alcuna offerta” sia comprensiva di tutte le ipotesi di gara andata deserta nel significato attribuitovi dal bando, trattandosi di espressione univoca, cui si applica il canone in claris non fit interpretatio.<br />
Quanto al rilievo dell’appellata, per cui nel caso in esame si sarebbe dovuto applicare l’art. 7, comma 1 del Dlgs. 157/95 – “Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:  a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell&#8217;appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d&#8217;appalto” – , il Collegio osserva che l’Amministrazione non ha affatto indetto una trattativa con previa pubblicazione del bando di gara, questo non potendo certo intendersi quello relativo alla licitazione privata andata annullata.<br />
3. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, devono essere accolti i ricorsi di primo grado, relativamente alla domanda di annullamento dell’atto di indizione della trattativa privata e di tutti gli atti della procedura, sino all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Sicurcenter.<br />
La conseguenza di tale annullamento sul contratto stipulato dall’INPS con la Sicurcenter Srl non è oggetto del presente giudizio, atteso che nel ricorso di primo grado solo nelle conclusioni è stato richiesto in via eventuale l’annullamento del contratto e, comunque, l’assenza della domanda di rinnovazione della gara preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla validità del contratto (cfr. CdS sez. VI n. 7215/06).<br />
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, attesa la criticità della questione trattata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione i ricorsi di primo grado e annulla l’indizione della trattativa privata senza bando espletata il 14.09.2005 per l’affidamento dei servizi di vigilanza degli stabili Inps di Cosenza, Rende, Acri, Castrovillari, San Giovanni in Fiore e San Marco Argentano e tutti gli atti della relativa procedura, sino all’aggiudicazione.<br />
Spese del doppio grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Giuseppe Barbagallo			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo              	Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola                                  	Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo			Consigliere Est.<br />	<br />
Manfredo Atzeni                    	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;13/06/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2955/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1360/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1360/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1360</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Lotti Drago ed altri (avv.ti Ceresa, Ragusa) c. Comune di Vistrorio e Regione Piemonte la trasformazione del 90% delle aree agricole in aree agricole di salvaguardia ambientale costituisce variante strutturale Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Variante incidente su principi informatori del piano – Variante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1360/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1360/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Lotti<br /> Drago ed altri (avv.ti Ceresa, Ragusa) c. Comune di Vistrorio e Regione Piemonte</span></p>
<hr />
<p>la trasformazione del 90% delle aree agricole in aree agricole di salvaguardia ambientale costituisce variante strutturale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Variante incidente su principi informatori del piano – Variante strutturale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La variante al P.R.G. con cui si trasforma il 90% delle aree agricole in aree agricole di salvaguardia ambientale costituisce variante strutturale e non può essere adottata con la variante semplificata ex art. 17 c. 7 L.R.P. 56/77 e s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12841_12841.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1360/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1369/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1369</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Belforte Monferrato srl (avv.ti Novi, Barbero) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) esclusione colpa P.A. in presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti Responsabilità amministrativa – Risarcimento danni – Elemento soggettivo – Contrasto giurisprudenziale – Insussistenza Non è ravvisabile l’elemento psicologico della colpa, necessario per ottenere la condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1369/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1369/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Belforte Monferrato srl (avv.ti Novi, Barbero) c. Regione Piemonte (avv. Scollo)</span></p>
<hr />
<p>esclusione colpa P.A. in presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa – Risarcimento danni – Elemento soggettivo – Contrasto giurisprudenziale – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è ravvisabile l’elemento psicologico della colpa, necessario per ottenere la condanna al risarcimento da parte della P.A. a seguito di annullamento giurisdizionale di un provvedimento illegittimo, qualora sussistano precedenti giurisprudenziali contrastanti sull’interpretazione del testo normativo di riferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12842_12842.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2008-n-1369/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.1369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2008 n.523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-13-6-2008-n-523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-13-6-2008-n-523/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-13-6-2008-n-523/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2008 n.523</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Graziano Capoccia (avv. Mastroviti) c. Inpdap (avv.ti Ruta, Foti) e S.C.I.P. srl (avv.ti Ruta, Foti) e Consorzio G 1 (avv.ti Feroci, Giorgi) la prova del versamento della cauzione può essere data con la produzione dell&#8217;originale della conferma d&#8217;ordine proveniente dalla banca unitamente alla copia dell&#8217;ordine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-13-6-2008-n-523/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2008 n.523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-13-6-2008-n-523/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2008 n.523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Graziano<br /> Capoccia (avv. Mastroviti)  c. Inpdap (avv.ti Ruta, Foti) e S.C.I.P. srl (avv.ti Ruta, Foti) e Consorzio G 1 (avv.ti Feroci, Giorgi)</span></p>
<hr />
<p>la prova del versamento della cauzione può essere data con la produzione dell&#8217;originale della conferma d&#8217;ordine proveniente dalla banca unitamente alla copia dell&#8217;ordine di bonifico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Gara – Clausole a pena di esclusione – Violazione – Esclusione automatica – Illegittimità.</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Documenti – Cauzione – Documenti sostitutivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Non può essere disposta l’esclusione di un concorrente dalla gara per violazione di una disposizione il cui esatto adempimento sia previsto a pena di esclusione, se la presunta violazione della disposizione non viola le finalità della procedura di gara.</p>
<p>2. – La regolare costituzione della cauzione può essere soddisfatta con la produzione in sede di offerta dell’originale della conferma d’ordine proveniente dalla banca, attestante l’effettività e il compimento dell’operazione costitutiva della cauzione, insieme alla copia dell’ordine di bonifico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
ORDINANZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 580 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Ildegonda Capoccia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso Francesca Mastroviti in Torino, corso V. Emanuele II, 170; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Inpdap -Direzione Comp.Le Liguria P.Te e V. Aosta -S.C.I.P. Srl-<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Ruta, Michela Foti, con domicilio eletto presso Giorgio Ruta in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>S.C.I.P. Societa&#8217; Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Ruta, Michela Foti, con domicilio eletto presso Giorgio Ruta in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 3; <b>Consorzio G1</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Feroci, Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Luigi Giorgi in Torino, via Paolo Sacchi, 44; <b>Natalino Quagliarella</b>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento prot. n. 2853/GT/ps emanato dall&#8217;Inpdap &#8211; Direzione Compartimentale Liguria Piemonte Valle d&#8217;Aosta &#8211; Ufficio II &#8211; Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti, notificato alla ricorrente in data 19 marzo 2008, avente ad oggetto: &#8220;Asta del 15/01/2008 &#8211; lotto n. 80093 &#8211; via Pomaretto, 5 sc. B int. 30 p° 3 &#8211; Torino&#8221;, con cui è stata disposta l&#8217;annullamento dell&#8217;asta e della conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente;</p>
<p>nonchè per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 2200/GT/ps in data 20 febbraio 2008 emanato dall&#8217;Inpdap &#8211; Direzione Compartimentale Liguria Piemonte Valle d&#8217;Aosta &#8211; Ufficio II &#8211; Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti, avente ad oggetto &#8220;Asta del 15/01/2008 &#8211; lotto n. 80093 &#8211; via Pomaretto, 5 B int. 30 p° 3, con cui si è disposta la sospensione della procedura di vendita dell&#8217;immobile in questione;</p>
<p>nonchè per l&#8217;aanullamento<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale e per ogni ulteriore statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inpdap -Direzione Comp.Le Liguria P.Te e V. Aosta -S.C.I.P. Srl-;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di S.C.I.P. Societa&#8217; Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio G1;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/06/2008 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che il ricorso incidentale appare infondato poiché dal verbale notarile relativo alle operazioni di gara risulta che l’offerta della ricorrente era contenuta in un’unica busta chiusa conformemente alle prescrizioni della lex specialis della procedura e controfirmata sui lembi, conseguendone che non può essere contestato quanto accertato ed attestato dal notaio, stante la natura di atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. del predetto verbale (Cons. di Stato, Sez. V, 27.4.2006, n. 2372);<br />
ritenuto, quanto alla censura relativa alla regolare costituzione della cauzione, che l’invocata disposizione della lex specialis sanzionata con l’esclusione, debba essere interpretata secondo canoni di ragionevolezza, salvaguardando il principio del favor admissionis, e appurando se la loro presunta violazione violi le finalità della procedura (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – quater, 5.6.2008, n. 5491) conseguendone che la prescrizione appare soddisfatta attraverso la produzione in sede di offerta dell’originale della conferma d’ordine proveniente dalla banca, attestante tra l’altro l’effettività e il compimento dell’operazione costitutiva della cauzione, in uno con la copia dell’ordine di bonifico, posto che lo stesso riporta chiaramente, come del resto l’originale documento bancario predetto, la data della valuta dell’operazione, risultando quindi smentita ex actis la perplessità avanzata sul punto dal notaio;<br />
reputato,pertanto, conclusivamente che si profila illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione dell’asta conseguita dalla ricorrente nel rispetto della lex specialis di gara e che, pertanto, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, mentre il periculum in mora è in re ipsa;<br />
atteso che sussistono quindi i presupposti richiesti dall’art. 21 della l. n. 1034/1971 come modificato dalla l.n. 205/2000 per la concessione della sospensione interinale dei provvedimenti impugnati;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, Accoglie l’istanza incidentale di sospensione degli impugnati provvedimenti e, per l’effetto, Sospende gli stessi.<br />
La presente Ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 12/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Franco Bianchi, Presidente<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/06/2008</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-13-6-2008-n-523/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2008 n.523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2008-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2008-n-200/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2008-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.200</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. SILVESTRI incostituzionali le norme della Regione Calabria sull&#8217;istituzione e disciplina della Consulta statutaria Regioni &#8211; Norme della Regione Calabria &#8211; Istituzione e disciplina della Consulta statutaria &#8211; Componenti della Consulta &#8211; Responsabilità penale, civile e contabile per le opinioni espresse e per i voti dati nello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2008-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2008-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p>incostituzionali le norme della Regione Calabria sull&#8217;istituzione e disciplina della Consulta statutaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Norme della Regione Calabria &#8211; Istituzione e disciplina della Consulta statutaria &#8211; Componenti della Consulta &#8211; Responsabilità penale, civile e contabile per le opinioni espresse e per i voti dati nello stretto esercizio delle funzioni; Configurazione quale organo munito di potestà decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). La speciale guarentigia, di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., collegata a quella prevista dall&#8217;art. 68, primo comma, Cost., rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è di stretta interpretazione. Ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell&#8217;integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell&#8217;uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Esorbiterebbe, altresì, in modo palese dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge». I motivi della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma sono analoghi a quelli enunciati a proposito del comma 4 dell&#8217;art. 8, in quanto la Consulta statutaria non può essere investita di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali promulgate o regolamenti emanati. Nessun ricorso a tale organo è pertanto ammissibile dopo la promulgazione della legge o l&#8217;emanazione del regolamento, poiché ogni valutazione di legittimità è riservata, nei termini, nei limiti e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai giudici ordinari e amministrativi.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 8, comma 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, giacché ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento all&#8217;art. 123, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		  &#8211; Francesco		AMIRANTE		” &#8211; Ugo			DE SIERVO		#NOME?		MADDALENA		#NOME?		FINOCCHIARO		#NOME?		QUARANTA		#NOME?		GALLO			#NOME?		MAZZELLA		#NOME?		SILVESTRI		#NOME?		CASSESE		#NOME?	SAULLE		#NOME?		TESAURO		#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 marzo 2007, depositato in cancelleria il 20 marzo 2007 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2007.<br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Raffaele Silipo per la Regione Calabria.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Con ricorso notificato il 12 marzo 2007 e depositato il successivo 20 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), per violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), e 123, quarto comma, della Costituzione.<br />
    1.1. – In particolare, il ricorrente ritiene che l&#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, nella parte in cui prevede che «Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni», violi l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., «non essendo consentito alle Regioni di stabilire autonomamente delle scriminanti, in ogni caso, delle cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile e amministrativa che non siano già previste dalla normativa statale».<br />
    1.2. – In merito alle censure mosse agli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, il Presidente del Consiglio osserva come queste disposizioni attribuiscano alla Consulta statutaria «poteri ulteriori» rispetto all&#8217;emanazione di pareri semplicemente consultivi, «configurando l&#8217;adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, istituto quest&#8217;ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale». <br />
    Secondo la difesa erariale, ciò determinerebbe un contrasto con l&#8217;art. 123 Cost., nella parte in cui prevede che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».<br />
    Inoltre, sarebbero stati superati i limiti posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004 e la Consulta statutaria calabrese avrebbe assunto «il carattere ibrido» di organo consultivo e, al tempo stesso, «munito di potestà decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione».<br />
    Il ricorrente ritiene, pertanto, che le norme contenute negli artt. 6, 7 e 8, violino gli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., in quanto attribuirebbero alla Consulta statutaria «la decisione in ordine all&#8217;interpretazione delle norme che individuino la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata <i>ex</i> artt. 102 e 103 della Costituzione, alla giustizia amministrativa ed ordinaria». La Regione Calabria, dunque, con le disposizioni impugnate avrebbe superato i limiti della competenza regionale, previsti dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost. nella materia «giurisdizione e norme processuali» e dagli artt. 102, 103 e 123 Cost.<br />
    2. &#8722; Con atto depositato il 10 aprile 2007, la Regione Calabria si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia rigettato.<br />
    2.1. – In merito alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, la resistente ritiene che si tratti di una «semplice “estensione” ai componenti della Consulta della nota <i>insindacabilità</i> già prevista per i consiglieri di tutte le Regioni dall&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., con l&#8217;aggiunta di un avverbio (<i>esclusivamente</i>) e di un aggettivo (<i>stretto</i>) che appunto mirano a restringere ulteriormente l&#8217;insindacabilità prevista».<br />
    La difesa regionale sostiene che la <i>ratio</i> della norma impugnata sia quella di «mettere i componenti della Consulta nella condizione di non dover subire alcun condizionamento di sorta durante l&#8217;esercizio del loro mandato di custodi della legalità statutaria», al fine di assicurare «l&#8217;autonomia della Consulta» secondo quanto previsto dall&#8217;art. 57, comma 6, della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). In proposito, la resistente, dopo aver ricordato che fra le attribuzioni della Consulta rientra la valutazione della compatibilità con lo statuto degli atti (legislativi e regolamentari) del Consiglio regionale, sottolinea che l&#8217;estensione dell&#8217;insindacabilità ai membri della Consulta risponde all&#8217;esigenza di garantire «una qualche “parità delle armi”» fra quest&#8217;ultima e il Consiglio regionale.<br />
    Pertanto, la norma di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 non costituirebbe alcuna «posizione di privilegio» a favore dei componenti della Consulta, né determinerebbe «alcuna illegittima interferenza nella sfera dei poteri esclusivamente riservati alla potestà statuale».<br />
    La medesima <i>ratio</i> sarebbe rinvenibile nell&#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007; infatti, anche la previsione della possibilità per i membri della Consulta di depositare «motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti)» rispetto a quella assunta collegialmente, sarebbe volta a salvaguardare l&#8217;«autonomia valutativa della Consulta».<br />
    2.1.1. – Secondo la difesa regionale, inoltre, «se da un lato parrebbe che l&#8217;orientamento della Corte sulla materia sia stabile nel negare competenza alle Regioni quanto alle fattispecie incriminatrici, comprese le esimenti, è pur vero che, dall&#8217;altro, la questione resta in dottrina, per molti versi, ancora controversa». Al riguardo, la resistente ricorda come non manchino «tentativi di attenuare la rigidità della riserva statale» in materia penale, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.<br />
    Per le ragioni anzidette, la Regione Calabria ritiene che, nel caso di specie, sia «eccessivo» invocare «il generale principio del <i>monopolio statale della giurisdizione</i> e dell&#8217;organizzazione giudiziaria», evidenziando come sia «nota la debolezza logico-teorica della preclusione di un qualche potere regionale in materia». Si chiede, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 sia dichiarata infondata.<br />
    2.2. – In merito alle altre censure, la resistente rileva l&#8217;erroneità dell&#8217;indicazione, tra i parametri costituzionali che sarebbero violati, dell&#8217;art. 123 Cost., nella parte in cui si occupa del Consiglio delle autonomie locali, sottolineandone la diversità della natura e delle funzioni rispetto alla Consulta statutaria.<br />
    In subordine, la difesa regionale ritiene che l&#8217;Avvocatura dello Stato, con l&#8217;invocazione del parametro suddetto, abbia voluto dimostrare l&#8217;impossibilità di una coesistenza dei due organi in seno all&#8217;ente regionale, in quanto la presenza del Consiglio delle autonomie locali renderebbe «inutile o illegittima una competenza della Consulta a dirimere i conflitti fra Regione e minori enti locali». <br />
    Così inteso il richiamo all&#8217;art. 123 Cost., la Regione Calabria evidenzia il contrasto esistente tra tale ricostruzione, «il diritto positivo e la realtà della gran parte degli Statuti regionali», i quali, tra l&#8217;altro, spesso configurano il Consiglio delle autonomie locali come «organo di impulso» della valutazione compiuta dall&#8217;organo di garanzia statutaria.<br />
    2.2.1. – Sempre in relazione alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, la difesa regionale contesta il «rigido approccio» seguito dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato ed osserva che la Corte costituzionale ha «legittimato esplicitamente le Consulte statutarie che accertano la conformità statutaria di atti pubblici regionali, attestando così che la loro esistenza – ove non comporti l&#8217;annullamento di leggi, esclusiva spettanza della Corte stessa […] – non viola il principio di <i>unicità della giurisdizione costituzionale</i> […], principio per altro in parte già mitigato nel nostro ordinamento attraverso meccanismi di giustizia costituzionale di tipo “diffuso”». <br />
    2.2.2. – La resistente rileva, inoltre, che il Governo, a suo tempo, non ha impugnato gli statuti regionali che prevedono siffatti organi di garanzia statutaria e sottolinea come siano stati gli stessi statuti a fare delle Consulte statutarie, «del tutto legittimamente, degli organi “ibridi”, svolgenti non solo funzioni consultive, ma in grado di prendere anche decisioni, la cui forza vincolante è poi determinata dai diversi Statuti». D&#8217;altra parte – aggiunge la Regione – sarebbe «del tutto riduttivo […] sostenere che le Consulte svolgano solamente mere funzioni <i>ausiliarie-consultive</i> (per es., di “consiglio del legislatore”) e non anche funzioni di <i>controllo di superlegalità</i> (di “custodia della rigidità dello Statuto”)».<br />
    La difesa regionale ritiene, in proposito, che le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri agli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, investano «superficialmente e indiscriminatamente, sia il regime delle <i>decisioni</i> che quello dei <i>pareri</i>, regime pur chiaramente “distinto” nella legge in esame». In particolare, la differenza tra decisioni e pareri troverebbe la sua ragion d&#8217;essere «nel differente tenore dello <i>status</i> dei soggetti ricorrenti» e rientrerebbe «nell&#8217;alveo delle competenze riconosciute al legislatore regionale in attuazione/integrazione delle norme statutarie», con «l&#8217;unico limite costituzionale (e statutario)» dell&#8217;impossibilità di «<i>annullare/invalidare (presunti) atti legittimi</i>».<br />
    Per la ragione anzidetta – aggiunge la resistente – l&#8217;art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 prevede che «le <i>decisioni</i> “non” sono vincolanti quando attengono a proposte di legge/regolamento (ricorso preventivo) o leggi/regolamenti del Consiglio (ricorso successivo), proprio perché <i>la Consulta regionale si guarda bene anche solo di dare la sensazione di “annullare” atti regionali</i>, in ogni caso essa limitandosi solo ad esprimere pareri/decisioni, di cui gli organi interessati dovranno <i>tener conto</i>, quanto meno sotto forma di “corretta ed esplicita menzione nell&#8217;adozione dei relativi atti”».<br />
    2.2.3. – La Regione Calabria ritiene, inoltre, assolutamente infondata la censura statale secondo cui le decisioni della Consulta statutaria avrebbero «contenuto giurisdizionale»; in particolare, il rilievo mosso dal ricorrente non avrebbe fondamento quanto alla forma prevista («decisione»), poiché in altri statuti regionali, non impugnati dal Governo, si parlerebbe di «pronunce» e di «giudizi» in riferimento agli organi di garanzia statutaria. Quanto alla sostanza delle decisioni della Consulta statutaria, la resistente rileva come una «parte motivazionale» sarebbe presente anche nelle decisioni amministrative, oltre che nelle pronunce giudiziarie.<br />
    La difesa regionale, pertanto, ritiene che il ricorrente equipari «automaticamente e in modo grossolano l&#8217;assunzione, nei limitati casi previsti, di decisioni […] parzialmente vincolanti (ma non di annullamento/invalidazione!) all&#8217;essenza “tipica” degli atti a contenuto “giurisdizionale”, mentre tale carattere è proprio di tutti gli atti di esercizio di potere, dunque: anche normativo e amministrativo».<br />
    2.2.4. – Altrettanto infondato è, secondo la resistente, l&#8217;argomento prospettato dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato in merito alla presunta violazione degli artt. 102 e 103 Cost. Innanzitutto, la Regione rileva che la previsione contenuta nella legge impugnata di un obbligo di ri-deliberazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio regionale, a seguito di un parere o di una decisione di non conformità allo Statuto, sarebbe già previsto dall&#8217;art. 57 della legge reg. Calabria n. 25 del 2004. In secondo luogo, «nulla e nessuno» impedirebbe «all&#8217;organo o all&#8217;ente che si ritenesse leso da un parere/decisione della Consulta di ricorrere comunque all&#8217;autorità giudiziaria che presume competente».<br />
    2.2.5. – La difesa regionale contesta, poi, il richiamo, operato nel ricorso governativo, alla sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2004, a proposito dell&#8217;impossibilità di prevedere maggioranze qualificate per la nuova deliberazione del Consiglio regionale a seguito di parere negativo dell&#8217;organo di garanzia statutaria. In particolare, la resistente ricorda che, con la sentenza n. 12 del 2006, la Corte costituzionale ha esplicitamente riconosciuto che «la materia del procedimento legislativo è interamente di competenza statutaria <i>ex</i> art. 123 Cost.». <br />
    Da quanto detto deriverebbe la conformità a Costituzione delle norme di alcuni statuti regionali [sono richiamati l&#8217;art. 57, comma 7, della legge reg. Calabria n. 25 del 2004, l&#8217;art. 68, comma 8, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e l&#8217;art. 80, comma 2, dello Statuto 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo)] che «“aggravano” il procedimento di formazione della legge regionale (dopo il parere negativo delle Consulte)».<br />
    2.2.6. – In conclusione, la Regione Calabria ritiene che le censure mosse dalla difesa erariale non tengano conto della <i>ratio</i> della previsione degli organi di garanzia statutaria, consistente nell&#8217;esigenza di assicurare che questi ultimi «siano <i>effettivamente</i> in grado di funzionare come una garanzia/protezione per lo Statuto di fronte alle ipotesi di violazione/elusione che avvengano all&#8217;interno della Regione, magari con atti che sfuggono ai controlli ordinari o addirittura non facilmente sanzionabili».</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), per violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), e 123, quarto comma, della Costituzione.<br />
    2. – Preliminarmente deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse in riferimento all&#8217;art. 123, quarto comma, Cost.<br />
    Tale norma costituzionale prevede l&#8217;istituzione in ogni Regione del «Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali». La Consulta statutaria istituita e disciplinata dalla legge della Regione Calabria oggetto del presente giudizio è organo ben diverso da quello previsto dal citato art. 123 Cost., in quanto non svolge funzioni di raccordo e consultazione tra la Regione e gli enti locali, ma, in Calabria come in altre Regioni, esercita funzioni di garanzia e consulenza sull&#8217;applicazione e l&#8217;interpretazione delle norme statutarie. Il parametro evocato dal ricorrente riguarda pertanto un organo diverso da quello oggetto della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, rendendo, di conseguenza, inammissibile la relativa censura di legittimità costituzionale.<br />
    3. – La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 è fondata.<br />
    La speciale guarentigia, di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., collegata a quella prevista dall&#8217;art. 68, primo comma, Cost., assicura ai consiglieri regionali l&#8217;insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell&#8217;esercizio delle loro funzioni. La <i>ratio </i>di tale garanzia costituzionale è stata individuata da questa Corte nel «parallelismo con le guarentigie dei membri del Parlamento […] in relazione al nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi “rappresentativi” dello Stato e delle Regioni», per finalità di «tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, <i>in primis</i> la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica» (sentenza n. 69 del 1985). <br />
    L&#8217;esigenza di rango costituzionale sottesa alla guarentigia in questione giustifica «deroghe eccezionali all&#8217;attuazione della funzione giurisdizionale». Con riferimento alle Regioni, l&#8217;estensione di tale tipo di immunità a soggetti diversi dai consiglieri regionali «contrasta sia con l&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 122 Cost., sia con la <i>ratio</i> dell&#8217;istituto» (sentenza n. 81 del 1975: nella specie, si trattava dell&#8217;estensione ai componenti della Giunta regionale della garanzia dell&#8217;insindacabilità). La norma costituzionale derogatoria, rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è quindi di stretta interpretazione. Ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell&#8217;integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell&#8217;uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.<br />
    Esorbiterebbe, altresì, in modo palese dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost.<br />
    4. – La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, sollevata in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., non è fondata.<br />
    Il ricorrente adduce a sostegno della tesi dell&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata la considerazione che la possibilità accordata dalla stessa ai componenti della Consulta statutaria della Regione Calabria di depositare, in relazione alle sole decisioni e non ai pareri, «motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato» (comma 2), sia segno rivelatore della pretesa natura giurisdizionale dell&#8217;organo, con la conseguenza dell&#8217;illegittimità della sua istituzione con legge regionale.<br />
    A prescindere da quanto sarà precisato più avanti circa la natura giuridica della Consulta statutaria <i>de qua</i>, in relazione alle funzioni alla stessa attribuite dalla legge reg. Calabria n. 2 del 2007, si deve osservare che la semplice previsione della possibilità di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi del proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta, non caratterizza in senso giurisdizionale l&#8217;organo in questione, giacché in tutti i collegi amministrativi tale facoltà è riconosciuta ai relativi membri, con modalità diverse di manifestazione e di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di organo della Regione, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autoorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell&#8217;art. 117 Cost. <br />
    Risulta inoltre contraddittorio ritenere la natura giurisdizionale di un organo sulla base di una facoltà riconosciuta dalla legge in via generale ai componenti dei collegi amministrativi e riconosciuta invece soltanto in casi limitati e per specifiche finalità ai membri di collegi giurisdizionali. <br />
    5. – Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 sono fondate nei limiti di seguito indicati.<br />
    5.1. – Questa Corte ha già chiarito che «l&#8217;introduzione di un organo di garanzia nell&#8217;ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, ferma restando la necessità di valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate» (sentenza n. 12 del 2006).<br />
    Nessun dubbio che sia ammissibile attribuire a tali organi di garanzia un potere consultivo, ancorché il contenuto negativo del parere reso determini l&#8217;obbligo di riesame dell&#8217;atto (sentenza n. 378 del 2004). Si tratta, nel caso oggetto del presente giudizio, di stabilire se la previsione, contenuta nelle disposizioni censurate, di «decisioni» su oggetti dalla stessa determinati possa ritenersi compatibile con la natura amministrativa dell&#8217;organo o se, invece, il carattere vincolante di tali atti li qualifichi come sostanzialmente giurisdizionali e pertanto estranei alla sfera di competenza del legislatore regionale.<br />
    Alla luce dei comuni principi che reggono la qualificazione degli atti dei poteri pubblici, si deve ritenere che la competenza ad emanare atti decisori non è riservata agli organi giurisdizionali, giacché l&#8217;ordinamento giuridico italiano conosce da lungo tempo molteplici tipi di atti riconducibili alla categoria delle decisioni amministrative. Queste ultime si caratterizzano per essere atti amministrativi di accertamento, volti a risolvere conflitti, decidendo, in un caso concreto, sull&#8217;applicabilità di una norma o sulle modalità di applicazione della stessa.<br />
    Se si esaminano in modo specifico le competenze decisorie della Consulta statutaria enumerate dall&#8217;art. 7, comma 2, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, si vede che esse riguardano: <i>a</i>) i conflitti tra organi della Regione; <i>b</i>) i conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali; <i>c</i>) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo statuto; <i>d</i>) la regolarità e l&#8217;ammissibilità delle richieste di <i>referendum</i>.<br />
    Come precisato dal successivo art. 8, comma 1, le «decisioni» hanno efficacia vincolante per gli organi regionali e per «gli altri soggetti istituzionali interessati».<br />
    Si tratta pertanto di decisioni amministrative che tendono ad eliminare dubbi e controversie sull&#8217;interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la Regione e gli altri enti che operano nell&#8217;ambito del suo territorio. È appena il caso di precisare che tali decisioni non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazioni da parte della Consulta statutaria. Le stesse «decisioni» della suddetta Consulta possono ovviamente diventare oggetto di un giudizio di legittimità dei competenti organi giudiziari.<br />
    Si deve aggiungere che l&#8217;elencazione delle competenze della Consulta statutaria ricalca quella contenuta nell&#8217;art. 57, comma 5, dello statuto della Regione Calabria, così come il carattere vincolante delle determinazioni dell&#8217;organo di garanzia risulta conforme al comma 7 del medesimo art. 57, che dispone: «Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta». In linea con la norma statutaria da ultima citata, l&#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, dispone infatti: «Ove la Consulta ritenga leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento del Consiglio regionale, quest&#8217;ultimo può comunque deliberare in senso contrario alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta».<br />
    Da quanto osservato si deve concludere che le suindicate competenze della Consulta statutaria, quali previste dalle norme censurate, non hanno natura giurisdizionale e risultano conformi, nei termini appena indicati, alle previsioni statutarie.<br />
    Se si interpretano le norme censurate in modo conforme allo statuto, si deve ritenere che il carattere vincolante delle «decisioni» della Consulta statutaria debba mantenersi nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione regionale, che comprende «tutti gli enti ed organi della Regione», con la conseguenza che tra gli altri «soggetti interessati», menzionati dal comma 2 dell&#8217;art. 8, non possano essere inclusi gli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall&#8217;art. 114, primo e secondo comma, Cost.<br />
    5.2. – Si deve, al contrario, rilevare l&#8217;illegittimità costituzionale del comma 4 dell&#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, giacché ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.<br />
    5.3. – Assieme al comma 4 dell&#8217;art. 8, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale del comma 3 dell&#8217;art. 7, limitatamente alle parole «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,».<br />
    I motivi della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma sono analoghi a quelli enunciati a proposito del comma 4 dell&#8217;art. 8, in quanto la Consulta statutaria non può essere investita di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali promulgate o regolamenti emanati. Nessun ricorso a tale organo è pertanto ammissibile dopo la promulgazione della legge o l&#8217;emanazione del regolamento, poiché ogni valutazione di legittimità è riservata, nei termini, nei limiti e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai giudici ordinari e amministrativi.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria);<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,»;<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007;<br />
<i>    dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento all&#8217;art. 123, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2008-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
