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	<title>13/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2717/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2717</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. S. Romano Est. E. Marchetti (Avv.ti D. Iaria, A. Pisaneschi ed A. Vichi) contro il Comune di Montalcino (Avv. A. Pettini) Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione di un bene del patrimonio indisponibile – Revoca – Accertamento che il concessionario non ne ha tratto l’utilità consentitagli, ovvero non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2717/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2717/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2717</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. S. Romano Est.<br /> E. Marchetti (Avv.ti D. Iaria, A. Pisaneschi ed A. Vichi) contro il Comune di Montalcino (Avv. A. Pettini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione di un bene del patrimonio indisponibile – Revoca – Accertamento che il concessionario non ne ha tratto l’utilità consentitagli, ovvero non ne abbia realizzato pienamente la finalità prevista dalla legge – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La concessione di un bene del patrimonio indisponibile può sempre essere revocata dall’ente pubblico, ove si accerti che il concessionario non ne ha tratto l’utilità consentitagli, ovvero  non ne abbia realizzato pienamente la finalità prevista dalla legge. Nello specifico, la concessione del diritto di superficie ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/71 è chiaramente finalizzata al soddisfacimento di esigenze di tipo economico produttivo; ove esse non siano interamente attuate, e sussistano ragioni di interesse pubblico rappresentate dalla domanda di aree proposte da altri soggetti imprenditoriali, che possano essere soddisfatte dalla diversa utilizzazione di parti del lotto già concesso in diritto di superficie, rimaste inutilizzate dal concessionario, la vigenza del rapporto contrattuale non osta al potere unilaterale della pubblica amministrazione di disporre diversamente delle aree interessate, previa riperimetrazione dell’intero lotto concesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p><i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 845/2004</b> proposto da </p>
<p><B>MARCHETTI ELVIO</B> rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria, Andrea Pisaneschi e Andrea Vichi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI MONTALCINO</B>, in persona del Sindaco pro-tempore,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pettini ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Luca Landucci n. 17;</p>
<p><i><b>per l’annullamento</b></i><br />
della deliberazione del Consiglio comunale del 22 gennaio 2004 n. 5, avente ad oggetto: “L.R. 5/95 art. 40 comma 2 lettera c) Esame osservazioni – approvazione variante di riperimetrazione interna zona artigianale La Capanna”, del comune di Montalcino;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 aprile 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti T.D&#8217;Amora per D.Iaria e P.Rizzo per A.Pettini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il sig. Elvio Marchetti, che gestisce un’attività artigianale in località La Capanna, su un’area destinata a insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971, in base alla concessione del diritto di superficie la cui validità era condizionata alla costruzione di un opificio artigianale sul terreno di che trattasi, presentava in data 10.9.2001 una domanda per costruire un nuovo locale ad uso artigianale con annesso fabbricato civile, al fine di incrementare l’attività svolta.<br />
Con deliberazione n. 91 del 22.10.2003, il comune ha però adottato una variante ai sensi dell’art. 40, 2° comma, lett. C), della l.r.t. n. 5/95, prevedendo una suddivisione dell’area concessa in cinque lotti, di cui uno ritagliato sulle dimensioni dell’edificio esistente e gli altri destinati: uno ad isola ecologica, gli altri tre a lotti edificabili per altrettanti opifici.<br />
Infine, con deliberazione n. 5 del 22.1.2004, il comune ha disatteso le osservazioni presentate dal sig. Marchetti ed approvato la variante già adottata.<br />
Con ricorso notificato il 1° aprile 2004, avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1) la deliberazione approvata inciderebbe unilateralmente sul contratto di concessione del diritto di superficie, ponendo una nuova condizione non prevista (infatti, priverebbe il ricorrente di una parte del lotto a lui assegnato);<br />
2) la scelta della prevista stazione ecologica si porrebbe in contrasto con la normativa sul P.i.p. (poiché si tratterebbe del lotto più vasto);<br />
3) carenza di motivazione della scelta che inciderebbe su un’aspettativa consolidata; genericità della motivazione adottata;<br />
4) impossibilità, per il ricorrente, di utilizzare il lotto per le sue esigenze; violazione del contratto di concessione dell’area;<br />
5) carenza di motivazione della scelta di non operare cambiamenti per gli altri lotti, anch&#8217;essi non pienamente sfruttati;<br />
6) sviamento, in quanto il provvedimento avrebbe la finalità di revocare il diritto di superficie del ricorrente.<br />
Costituitosi in giudizio,il comune intimato ha sostenuto la legittimità dell’ atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 – Con il ricorso in esame è stata impugnata la deliberazione del consiglio comunale con cui è stata approvata una variante al piano regolatore generale, relativa alla riperimetrazione interna di un lotto di terreno compreso in una zona artigianale ed alla destinazione di una parte di esso alla realizzazione di un’isola ecologica.<br />
Come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, il lotto in questione, della superficie di 5.200 metri quadrati, è compreso in un piano di insediamenti produttivi (p.i.p.), è stato a suo tempo acquisito dal comune mediante esproprio ed è stato oggetto di concessione-contratto con la quale è stato concesso il relativo diritto di superficie.<br />
Risolto il rapporto con l’originario concessionario, il medesimo diritto di superficie è stato successivamente trasferito al ricorrente alle medesime condizioni del precedente contratto, e cioè con la durata di 99 anni e sotto condizione risolutiva espressa che sul terreno concesso venisse installato un opificio artigianale.<br />
Successivamente il comune rilasciava al ricorrente concessione edilizia per la costruzione di un modesto capannone artigianale, che é rimasto l’unico edificio esistente sull’intero lotto.<br />
Essendo rimasta la zona P.i.p., nel quale l’edificio si trova, largamente inutilizzata, sulla base delle richieste degli altri operatori economici, il comune ha deciso di soddisfare le esigenze degli utenti mediante l’utilizzazione dell’ampia superficie del lotto ceduto in concessione, non sfruttata dal ricorrente, salvaguardando l’attività dal medesimo svolta, e prevedendo altresì un’area destinata ad isola ecologica, ove raccogliere materiale differenziato.<br />
Così delineato il contesto della vicenda, il ricorso appare manifestamente infondato, sotto tutti i profili dedotti.<br />
Il contratto sul quale il ricorrente fonda la sua pretesa di disporre dell’intero lotto artigianale, censurando l’atto impugnato con il quale il comune ha operato una riperimetrazione dell’area, s’inserisce all’interno di un rapporto pubblicistico, sorto e regolato ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.<br />
 Esso, pertanto, ha la sua fonte primaria nel rapporto concessorio con il quale l’ente pubblico concede il godimento dell’area al soggetto privato, mediante costituzione, nella specie, del diritto di superficie. <br />
Dal detto contratto non deriva, conseguentemente, alcun diritto incondizionato in capo al concessionario, rimanendo la pubblica amministrazione depositaria del potere di disporre unilateralmente del bene pubblico, anche mediante revoca della concessione ove essa si svolga in contrasto con il prevalente interesse pubblico (Cass. Civ. SS. UU., 22.11.1993 n. 11491).<br />
Né vale addurre, nella fattispecie, che il ricorrente abbia nel frattempo presentato una domanda di concessione edilizia.<br />
Ciò non determina, invero, alcuna preclusione all’esercizio, da parte del comune, del potere di disporre del bene patrimoniale, laddove ne ravvisi l’opportunità al fine di soddisfare gli interessi pubblici (nella specie, di natura economica e produttiva) rimasti inattuati, ai quali il bene è finalizzato, in base alla sua destinazione (zona p.i.p.).<br />
Rileva, peraltro, ma solo sotto il profilo dell’onere motivazionale incombente sulla pubblica amministrazione, che, nella specie, la necessità di integrazione documentale per procedere alla disamina della domanda di intervento edilizio presentata, ravvisata dal comune, non sarebbe stata soddisfatta dall’interessato a distanza di quattro anni dalla richiesta (vedasi, sul punto, la memoria dell’amministrazione, non contestata dal ricorrente).<br />
 In particolare, dagli atti di causa emerge che, su una superficie totale del lotto originario di oltre cinquemiladuecento metri quadrati, il ricorrente ne ha utilizzato, con la costruzione di un modesto capannone, circa 2.300, mentre la restante parte dell’area (pari a circa 2.900 m.q.) è rimasta per 25 anni totalmente inedificata; essa, peraltro, risulterebbe essere utilizzata dal ricorrente per scopi tutt’affatto diversi (almeno in parte, per uso agricolo) da quelli per i quali ne era stato concesso il diritto di superficie (cfr. doc. 7, prodotto dal comune).<br />
Ciò ha determinato la scelta dell’amministrazione di suddividere l’area in lotti ulteriori, di minori dimensioni, da distribuire ad altri artigiani che ne avevano fatto richiesta (come emerge dalla motivazione degli atti impugnati).<br />
La deliberazione censurata si palesa, pertanto, del tutto legittima alla luce della destinazione dell’area a zona p.i.p., delle iniziative assunte dal ricorrente in qualità di concessionario del lotto originario e delle esigenze <i>medio tempore</i> intervenute da parte di altri imprenditori tali da poter essere soddisfatte mediante l’utilizzazione di parte della superficie già concessa.<br />
Infatti, in generale, la concessione di un bene del patrimonio indisponibile può sempre essere revocata dall’ente pubblico, ove si accerti che il concessionario non ne ha tratto l’utilità consentitagli, ovvero  non ne abbia realizzato pienamente la finalità prevista dalla legge.<br />
Nello specifico, la concessione del diritto di superficie ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/71 è chiaramente finalizzata al soddisfacimento di esigenze di tipo economico produttivo; ove esse non siano interamente attuate, e sussistano ragioni di interesse pubblico rappresentate dalla domanda di aree proposte da altri soggetti imprenditoriali, che possano essere soddisfatte dalla diversa utilizzazione di parti del lotto già concesso in diritto di superficie, rimaste inutilizzate dal concessionario, la vigenza del rapporto contrattuale non osta al potere unilaterale della pubblica amministrazione di disporre diversamente delle aree interessate, previa riperimetrazione dell’intero lotto concesso.<br />
Il principio, immanente alla <i>ratio</i> dell’art. 27 citato, ha trovato riconoscimento normativo nell’art. 3, comma 64, della legge 23 dicembre1996 n. 662 (contenete misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale ha previsto che “gli enti locali territoriali possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della l. 865/71”.<br />
La <i>ratio</i> della norma, che non ha solo la finalità di fornire una fonte d’entrata per le casse degli enti locali ma anche quella di apprestare uno strumento diretto a perseguire obiettivi di efficienza economica, è stata individuata nella necessità di sottoporre a revisione tutte le aree destinate ad insediamenti produttivi, già concesse in diritto di superficie, anche al fine di verificarne l’effettiva utilizzazione con riferimento alle specifiche finalità della originaria concessione.<br />
Anche la scelta di intervenire sul lotto del ricorrente, e non su altri pure oggetto di analoghe concessioni nell’ambito dello stesso P.i.p., traspare dagli atti del procedimento (cfr. deliberazione 22 ottobre 2003 n. 91, recante l’adozione della determinazione poi approvata con l’atto impugnato, nella quale si espongono le ragioni che hanno determinato la decisione finale).<br />
2 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>respinge</b> e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giacinta DEL GUZZO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2717/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2006-n-221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2006-n-221/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2006-n-221/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.221</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. FLICK le dichiarazioni dei consiglieri della Regione Lombardia non possono ritenersi coperte dalla speciale immunità di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione Consiglio regionale -Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni &#8211; Avviso ex art. 415-bis c.p.p.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2006-n-221/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2006-n-221/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. FLICK</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le dichiarazioni dei consiglieri della Regione Lombardia non possono ritenersi coperte dalla speciale immunità di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Consiglio regionale -Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni &#8211; Avviso ex art. 415-bis c.p.p. adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 29 aprile 2003 ai consiglieri Daniele Belotti, per il reato di cui agli artt.81 e 595, comma 3, c.p. e Carlo Soffiati e Pietro Macconi, per il reato di cui all&#8217;art. 110 e 595, comma3, c.p. -Ordinanza del Tribunale di Venezia, Giudice monocratico di Mestre, in data 21 dicembre 2004 con la quale si statuisce di doversi procedere nei confronti dei consiglieri Daniele Belotti, per il reato di cui agli artt. 81 e 595, comma 3, c.p. e Carlo Soffiati e Pietro Macconi, per il reato di cui all&#8217;art. 110 e 595, comma3, c.p. -Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia -Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l&#8217;attività consiliare -Invasione della sfera di autonomia costituzionale costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi -Difetto assoluto di giurisdizione del giudice penale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, – adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti. Nel caso di specie atto funzionale tipico e dichiarazioni dei consiglieri risultano legati, al più, solo da una generica comunanza di argomento – la sicurezza pubblica, in senso lato – idonea a ricondurre entrambi ad un generico, comune contesto politico; ma del tutto inadeguata a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (v., ex plurimis, sentenze n. 276 del 2001; n. 391 del 1999).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria<br />
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito dell&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 29 aprile 2003 e dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Venezia del 21 dicembre 2004, promossi con ricorsi della Regione Lombardia notificati il 20 maggio 2004 e il 14 marzo 2005, depositati in cancelleria l&#8217;8 giugno 2004 e il 30 marzo 2005 ed iscritti ai nn. 9 del registro conflitti 2004 e 15 del registro conflitti 2005.<br />
<i>    Udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;<br />
<i>    udito</i> l&#8217;avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all&#8217;art. 415-<i>bis</i> del codice di procedura penale, notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ai consiglieri regionali Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi.<br />
    Al consigliere Belotti, attraverso l&#8217;atto citato, veniva contestato il reato di diffamazione aggravata e continuata (artt. 81, 595, comma 3, del codice penale), per avere – in relazione ad una complessa indagine relativa allo spaccio di stupefacenti, nel corso della quale erano stati dapprima tratti in arresto e successivamente liberati, a seguito di udienza di convalida, numerosi cittadini extracomunitari – più volte offeso la reputazione dei giudici della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, rilasciando due interviste, entrambe al <i>Giornale di Bergamo</i>, nelle edizioni del 26 marzo e del 20 aprile 2002. <br />
    Nella prima di esse, in particolare, si attribuiva al consigliere Belotti – che criticava la decisione dei magistrati di scarcerare gli indagati extracomunitari – la testuale dichiarazione: «Non è la prima volta che a Bergamo si butta all&#8217;aria per dei cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell&#8217;ordine […]; a questo punto certi magistrati, anziché pensare a “resistere, resistere, resistere”, dovrebbero pensare a “lavorare, lavorare, lavorare<i>”</i>»; quanto alla seconda intervista, gli si contestava di avere offeso la reputazione del presidente e dell&#8217;intera sezione dei giudici delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, per avere invitato il primo «tra uno sciopero e l&#8217;altro» a riflettere sullo «stato d&#8217;animo dei residenti della zona interessata al fenomeno dello spaccio», insinuando «una sostanziale inerzia dello stesso organo giudicante».<br />
    Ai consiglieri Saffioti e Macconi,  con l&#8217;avviso di conclusione delle indagini, si contestava il reato di diffamazione aggravata in concorso con altri soggetti non identificati (artt. 110, 595, comma 3, cod.pen.), in relazione all&#8217;invio, al <i>Giornale di Bergamo </i>del 13 aprile 2002, di una lettera aperta (intitolata “Grazie Signor Giudice”) ritenuta offensiva della reputazione dei magistrati della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. In particolare, si contestava loro di aver censurato l&#8217;operato dei giudici, in relazione alla medesima vicenda della liberazione degli extracomunitari indagati per spaccio di stupefacenti, ironizzando ed esprimendo giudizi offensivi ed «insinuando una connivenza dei magistrati con gli stessi indagati».<br />
    La ricorrente sostiene che le dichiarazioni in questione – costituendo «divulgazione di una serie di iniziative istituzionali intraprese già da tempo dai tre Consiglieri», nonché da altri componenti del Consiglio regionale lombardo, con riferimento alla necessità di interventi «su più fronti nella lotta alla criminalità ad opera di immigrati clandestini in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Bergamo» – risultano funzionalmente connesse all&#8217;attività politico-consiliare dei predetti; con la conseguenza che l&#8217;iniziativa della Procura della Repubblica di Venezia arrecherebbe pregiudizio all&#8217;autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi, tra cui il Consiglio regionale. <br />
    Invero – argomenta la Regione – i consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi già in data 6 febbraio 2001 avevano presentato, unitamente ad altri consiglieri regionali, una mozione consiliare urgente (n. 106), con la quale – denunciati diversi episodi di criminalità verificatisi nella Provincia di Bergamo ad opera di immigrati clandestini – impegnavano il Presidente della Giunta regionale «da un lato, ad attivarsi presso il Ministero degli Interni al fine di ottenere un urgente potenziamento degli organici delle forze dell&#8217;ordine in servizio presso la provincia di Bergamo, dall&#8217;altro, a sollecitare il Governo centrale a procedere all&#8217;espulsione di tutti i clandestini».<br />
    Inoltre – prosegue la ricorrente – in data 23 aprile 2002, vale a dire «poco dopo» il rilascio delle dichiarazioni incriminate, i consiglieri Macconi e Saffioti avevano presentato in Consiglio regionale una mozione (n. 273), con la quale – ulteriormente denunciata la grave situazione dell&#8217;ordine pubblico in Lombardia –  avevano rilevato lo stato di una «farraginosa legislazione» che, a causa di «norme procedurali complesse ed ipergarantiste», consentiva di «rilasciare anche persone già arrestate in flagranza di reato». Nella mozione, i consiglieri suddetti avevano altresì invitato, per un verso, il Consiglio regionale ad organizzare una seduta interamente dedicata al tema dell&#8217;ordine pubblico e, per altro verso, la Giunta a sollecitare Governo e Parlamento nazionali alla modifica dell&#8217;attuale legislazione penale, «al fine di ridurre la possibilità di discrezionalità del giudizio, per una più efficace repressione» idonea a ricostituire la fiducia nelle istituzioni.<br />
    Sottolineata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la ammissibilità del conflitto, la ricorrente richiama – sempre alla stregua di tale giurisprudenza – la <i>ratio</i> e l&#8217;ampiezza della prerogativa dell&#8217;irresponsabilità sancita dall&#8217;art. 122, comma quarto, della Carta fondamentale: prerogativa estesa a tutte quelle attività che, benché svolte fuori dalla sede consiliare e non rientranti tra gli atti tipici, siano comunque riconducibili alla sfera delle funzioni consiliari. In proposito, la Regione rileva come il nesso funzionale tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare sussiste – sì che la dichiarazione può, conseguentemente, qualificarsi espressione dell&#8217;attività coperta dalla garanzia di immunità – quando vi sia una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni divulgate e le opinioni espresse nell&#8217;esercizio delle funzioni tipiche svolte nel Consiglio regionale; e quando vi sia contestualità fra di esse.<br />
    Queste caratteristiche, a parere della Regione Lombardia, connoterebbero le dichiarazioni dei tre consiglieri, riproduttive del contenuto delle due mozioni indicate, costituenti atti di sicura espressione della funzione di indirizzo politico; le dichiarazioni rese alla stampa e le mozioni rappresenterebbero, cioè, «due diverse modalità di esercizio della medesima attività politico-istituzionale»: quella di indirizzo, affidata sia al Consiglio regionale nel suo complesso, sia ai singoli consiglieri. Infine, secondo la ricorrente, la nozione di contestualità deve essere intesa come riferibilità delle dichiarazioni rese alla stampa «ad opinioni espresse nell&#8217;esercizio delle funzioni consiliari quanto meno nell&#8217;arco della medesima legislatura nella quale si esplica il mandato consiliare», perdurando, in tale ipotesi, il collegamento da nesso funzionale tra le prime e le seconde. <br />
    Da ciò discenderebbe – secondo la Regione – l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto giudiziario notificato, esorbitando dai poteri della magistratura la facoltà di ingerirsi nell&#8217;esercizio delle funzioni di indirizzo politico dei consiglieri regionali e di sottoporre a giudizio le opinioni espresse nell&#8217;esercizio delle stesse; con conseguente richiesta di annullamento dell&#8217;atto medesimo, a seguito di declaratoria di non spettanza del relativo potere. <br />
    2. – Con il secondo ricorso indicato in epigrafe, la Regione Lombardia ha proposto ulteriore conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all&#8217;ordinanza del Tribunale di Venezia, ufficio del Giudice monocratico penale di Mestre, resa all&#8217;udienza del 21 dicembre 2004, nell&#8217;ambito del procedimento penale a carico dei consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi, con la quale era stata rigettata la richiesta – avanzata dai difensori degli imputati, sul presupposto dell&#8217;applicabilità, nella specie, dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione – di declaratoria di non punibilità ai sensi degli artt. 129 o 469 cod. proc. pen.<br />
    La ricorrente – dopo aver richiamato il precedente ricorso per conflitto di attribuzione, proposto in relazione alla emissione dell&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari nell&#8217;ambito della medesima vicenda processuale – evidenzia che, successivamente alla notifica di tale avviso, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il rinvio a giudizio dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi per i medesimi reati già contestati; e che, nel frattempo, la Regione Lombardia, in attuazione dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione, aveva approvato la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26, recante “Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell&#8217;art. 122, comma 4, della Costituzione”. In attuazione di tale normativa – prosegue la Regione – il Consiglio regionale aveva deliberato, nella seduta del 23 novembre 2004, di «esprimersi favorevolmente» in ordine alla sussistenza della causa di insindacabilità di cui agli artt. 122, comma quarto, della Costituzione e 7 dello statuto della Regione Lombardia; tale delibera (n. VI/108) era stata trasmessa all&#8217;Autorità giudiziaria procedente, la quale, all&#8217;udienza del 21 dicembre 2004, pronunciando sulla conseguente richiesta di assoluzione avanzata dai difensori dei consiglieri regionali – o, in subordine, di sollevare  conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale – aveva disatteso l&#8217;istanza difensiva, disponendo il rinvio ad una successiva udienza per l&#8217;audizione dei testi e per l&#8217;esame degli imputati.<br />
    Ad avviso della ricorrente, tale statuizione del giudice penale costituirebbe illegittimo sindacato sull&#8217;attività consiliare, lesivo dell&#8217;autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi; e la proposizione di un nuovo conflitto trova ragion d&#8217;essere nella circostanza che – entrata in vigore, successivamente alla proposizione del primo conflitto, la menzionata legge regionale n. 26 del 2004, la quale disciplina le procedure per la valutazione di insindacabilità, in attuazione dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione – il Consiglio regionale si era appunto espresso con una delibera di insindacabilità per i consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi, relativamente ai fatti oggetto della contestazione. Pertanto – argomenta la Regione – l&#8217;ordinanza del Tribunale di Venezia risultava lesiva delle prerogative del Consiglio regionale e dei suoi membri, proprio in quanto alla citata delibera di insindacabilità – ed in forza della garanzia di cui al comma quarto dell&#8217;art. 122 della Costituzione – si collega un effetto inibitorio per l&#8217;Autorità giudiziaria procedente, la quale, conseguentemente, risulterebbe «spogliata della possibilità di giudicare il caso in questione». Secondo la Regione ricorrente, la guarentigia di cui al comma quarto dell&#8217;art. 122 della Costituzione si atteggerebbe, per i consiglieri regionali, secondo il medesimo modello giuridico e concettuale elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per l&#8217;art. 68, comma primo, della Costituzione: con la conseguenza che, a fronte di una delibera consiliare di insindacabilità favorevole all&#8217;applicazione della guarentigia per il consigliere regionale, qualora l&#8217;autorità giudiziaria decida di procedere comunque, il Presidente della Giunta regionale è onerato della proposizione di conflitto davanti alla Corte costituzionale.<br />
    Alla luce di tali premesse – conclude la ricorrente – l&#8217;ordinanza del Tribunale di Venezia, mostrando di «non tener conto dell&#8217;effetto inibitorio della delibera consiliare», costituisce illegittima invasione nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, in violazione dell&#8217;art. 122, comma 4 della Costituzione; pertanto, anche di tale atto si chiede l&#8217;annullamento, a seguito di declaratoria di non spettanza del relativo potere.<br />
    3. – Con successive memorie, depositate in entrambi i giudizi, la Regione ricorrente, richiamata ancora la giurisprudenza di questa Corte, ha ulteriormente ribadito come tutte le dichiarazioni rese dai tre consiglieri regionali alla stampa ed oggetto dell&#8217;accertamento in sede penale dovessero ritenersi coperte dalla guarentigia, trattandosi di esternazioni costituenti divulgazione di atti tipici, con una sostanziale corrispondenza di significati ed in un contesto temporale di assoluta omogeneità.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi, avuto riguardo alla sostanziale coincidenza dell&#8217;oggetto dei due ricorsi.<br />
    La Regione Lombardia ha proposto un primo conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, deducendo che l&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nei confronti dei consiglieri regionali Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi  integrerebbe atto invasivo della sfera di garanzia presidiata dall&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione: così pregiudicando l&#8217;autonomia assicurata dalla Carta fondamentale alla Regione ed ai suoi organi. La ricorrente ha evidenziato, in particolare, che la contestazione del reato di diffamazione a mezzo stampa – cui l&#8217;avviso in questione si riferisce – trarrebbe origine, quanto al consigliere Belotti, da due interviste rilasciate, al medesimo quotidiano, nelle date del 26 marzo e del 13 aprile 2002, nelle quali esso avrebbe espresso delle valutazioni sull&#8217;operato dei componenti la sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo: valutazioni ritenute diffamatorie, aventi ad oggetto la liberazione, in esito all&#8217;udienza di convalida, di numerosi cittadini extracomunitari già tratti in arresto per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto ai consiglieri Saffioti e Macconi, la contestazione del reato trarrebbe origine da una loro lettera aperta ad un quotidiano, il cui contenuto, censurando la medesima decisione dei giudici ed ironizzando su di essa, era stato ritenuto offensivo della reputazione dei magistrati  stessi.<br />
    In proposito, la Regione ricorrente ha evidenziato come tali dichiarazioni risultassero divulgazione di atti tipici, rappresentati sia da una mozione consiliare urgente, del 6 febbraio 2001, sottoscritta dai tre consiglieri regionali; sia da altra mozione urgente, successiva alle esternazioni giornalistiche, in quanto datata 23 aprile 2002, e sottoscritta solo dai consiglieri Macconi e Saffioti. Il contenuto di entrambe le mozioni e la contestualità, rispetto ad esse, delle dichiarazioni alla stampa, rendevano queste ultime – a parere della Regione ricorrente – espressione di attività consiliare, in quanto aventi carattere divulgativo delle mozioni menzionate e, dunque, di funzioni tipiche svolte nel Consiglio regionale. <br />
    La Regione Lombardia ha proposto ulteriore conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all&#8217;ordinanza del Tribunale di Venezia, ufficio del Giudice monocratico penale di Mestre, resa all&#8217;udienza del 21 dicembre 2004, nell&#8217;ambito del medesimo procedimento penale a carico dei consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi, con la quale era stata rigettata la richiesta – avanzata dai difensori degli imputati, sul presupposto dell&#8217;immediata applicabilità dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione – di declaratoria di non punibilità ai sensi degli artt. 129 o 469 codice di procedura penale.<br />
    La ricorrente – dopo aver sottolineato come anche tale conflitto avesse per oggetto i medesimi fatti e presupposti di quello già proposto – ha rappresentato che, dopo il rinvio a giudizio dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi per i reati contestati, era intervenuta l&#8217;approvazione da parte della Regione Lombardia, in attuazione dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26, recante “Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione”; e che, in applicazione di essa, il Consiglio regionale aveva deliberato, nella seduta del 23 novembre 2004, di «esprimersi favorevolmente» in ordine alla sussistenza della causa di insindacabilità per i tre consiglieri regionali, a norma dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione. Trasmessa tale delibera (n. VI/108) al Tribunale di Venezia, quest&#8217;ultimo, all&#8217;udienza del 21 dicembre 2004, pronunciando sulla conseguente richiesta di assoluzione avanzata dai difensori dei consiglieri regionali, aveva disatteso l&#8217;istanza difensiva, disponendo il rinvio ad una successiva udienza per l&#8217;audizione dei testi e per l&#8217;esame degli imputati. Da qui la necessità, secondo la Regione ricorrente, di proporre ulteriore conflitto di attribuzione, richiedendo l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza in questione, previa declaratoria di non spettanza del relativo potere in capo all&#8217;Autorità giudiziaria: ciò in quanto anche l&#8217;atto in questione risulterebbe – per le medesime motivazioni già riferite all&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari – invasivo della sfera di garanzia costituzionalmente presidiata per le funzioni di consigliere regionale.<br />
    2. – I ricorsi sono infondati.<br />
    2.1. – Va, preliminarmente, rilevato che – come esattamente affermato dalla Regione ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza pubblica – la legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2004, n. 26, con cui è stata introdotta normativa in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione, non può assumere, in questa sede, rilievo alla stregua di norma interposta, atteso che tale disciplina regionale ha soltanto la funzione di regolare le cadenze procedurali interne, inerenti lo scrutinio consiliare relativo alla deliberazione sulla insindacabilità (quali: l&#8217;onere, per il consigliere regionale di investire l&#8217;organo consiliare; l&#8217;obbligo per il Consiglio di procedere alla valutazione  della sussistenza della garanzia entro un termine definito; e così via). La fonte normativa della guarentigia rimane l&#8217;art. 122, comma quarto, della Costituzione, cui soltanto si connette l&#8217;effetto “inibitorio” della delibera consiliare di insindacabilità.<br />
    Tale prerogativa, nella specie, è invocata dalla Regione quale garanzia connessa all&#8217;esercizio di un&#8217;attività costituente esplicazione di funzione consiliare tipica: ciò per l&#8217;evidente collegamento funzionale sussistente, ad avviso della ricorrente, tra le dichiarazioni rese alla stampa e l&#8217;attività consiliare svolta dai tre consiglieri attraverso le due mozioni richiamate. Le dichiarazioni avrebbero funzione divulgativa di queste ultime, in ragione sia della contestualità con esse, sia di una sostanziale corrispondenza di significati; di tal l&#8217;opinione resa al di fuori dell&#8217;esercizio delle attività parlamentari risulterebbe in simmetria a quella espressa nell&#8217;ambito di tali attività e, dunque, ad esse riconducibile. <br />
    In proposito, va tuttavia specificato che gli atti di funzione invocati dalla regione a “copertura” della insindacabilità risultano, innanzitutto, soggettivamente diversificati: infatti, la mozione del 23 aprile 2002 risulta sottoscritta esclusivamente dai consiglieri Saffioti e Macconi, ma non dal consigliere Belotti; rispetto a quest&#8217;ultimo, dunque, l&#8217;unica scriminante funzionale – nei confronti della quale le interviste apparse sulla stampa nelle edizioni del 26 marzo e del 13 aprile 2002 dovrebbero costituire mera divulgazione – è rappresentata dalla mozione n. 106 presentata in data 6 febbraio 2001. A tal fine, viene in rilievo una prima verifica inerente il requisito della contestualità tra l&#8217;opinione espressa in sede consiliare e la sua successiva divulgazione: il nesso funzionale che, in ipotesi, le collega non può evidentemente tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa; da ciò la nozione di “sostanziale contestualità”, con cui questa Corte ha rappresentato l&#8217;esigenza di un medesimo contesto temporale tra atto tipico e sua divulgazione, pena la stessa interruzione del nesso funzionale. Ora, tale contestualità – lungi dall&#8217;abbracciare, secondo la prospettazione della ricorrente, l&#8217;arco temporale dell&#8217;intera durata della consiliatura – non può ritenersi, invece, sussistente per dichiarazioni rese alla stampa (nelle date del 26 marzo e del 13 aprile  2002) oltre un anno dopo la presentazione della mozione n. 106 (6 febbraio 2001).<br />
    Inoltre, le dichiarazioni oggetto della incriminazione non possono considerarsi come divulgazione del contenuto della mozione in questione, difettando la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le une e l&#8217;altra. Con la mozione del 6 febbraio 2001 si stigmatizzava la carenza degli organici di polizia della provincia di Bergamo, ritenuti inadeguati rispetto all&#8217;incremento del tasso di criminalità: tanto che il Consiglio regionale impegnava il presidente della Giunta a richiedere al Ministro dell&#8217;interno un potenziamento degli organici delle forze dell&#8217;ordine in provincia di Bergamo ed a sollecitare il Governo a procedere all&#8217;espulsione di tutti i clandestini. Le dichiarazioni rese alla stampa – vale a dire, sia le due interviste rilasciate dal consigliere Belotti, sia la “lettera aperta” a firma dei consiglieri Saffioti e Macconi – hanno, invece, ad oggetto non già l&#8217;inefficacia dell&#8217;operato delle forze di polizia o l&#8217;insufficiente dotazione di organico, quanto l&#8217;azione della magistratura, che ne avrebbe vanificato il risultato. Anzi, nelle reiterate affermazioni circa l&#8217;esistenza di una valida azione preventiva delle forze di polizia, che è dato cogliere nelle dichiarazioni in questione («la prevenzione c&#8217;è, manca la repressione», «i giudici si coordino con le forze dell&#8217;ordine per far sì che i risultati di lunghi mesi di indagini non risultino vanificati»), appare persino rovesciata – o, quantomeno, totalmente superata – l&#8217;opinione espressa nella mozione citata, che lamentava proprio l&#8217;impossibilità di una efficace prevenzione, per insufficienza degli organici di polizia. Nel caso di specie, dunque, atto funzionale tipico e dichiarazioni risultano legati, al più, solo da una generica comunanza di argomento – la sicurezza pubblica, in senso lato – idonea a ricondurre entrambi ad un generico, comune contesto politico; ma del tutto inadeguata a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (v., <i>ex plurimis</i>, sentenze n. 276 del 2001; n. 391 del 1999).<br />
    Quanto all&#8217;ulteriore mozione n. 273 del 23 aprile 2002, ed inerente soltanto ai consiglieri Saffioti e Maccone, non può ritenersi la sussistenza di un utile collegamento temporale, rispetto alla pubblicazione, in data 13 aprile 2002, sulla stampa locale della “lettera aperta” a firma dei due citati consiglieri regionali ed oggetto della contestazione del reato loro ascritto. Questa Corte ha effettivamente riconosciuto la possibilità che l&#8217;atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne, entro un arco talmente compresso di tempo da poter affermare la «sostanziale contestualità» fra l&#8217;uno e le altre  (v. sentenze n. 10 del 2000 e n. 276 del 2001); ma tale ipotesi non ricorre nella specie, sussistendo uno iato temporale – dieci giorni –  considerevole tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e la mozione proposta: così da invertire, evidentemente, l&#8217;ordine logico, prima che giuridico, tra atto consiliare e sua divulgazione.<br />
    2.2. – Si deve, quindi, concludere che le dichiarazioni dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi non possono ritenersi rese nell&#8217;esercizio della funzione consiliare regionale, né, pertanto, coperte dalla speciale immunità di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione.</p>
<p align=center>    <b>per questi motivi<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
    riuniti i giudizi, <br />
<i>    dichiara</i> che spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, – adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Giovanni Maria FLICK, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2006-n-221/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-227/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.227</a></p>
<p>manifestamente infondata questione in tema di edilizia popolare ed economica Edilizia popolare ed economica -Alloggi assegnati in locazione dagli IACP &#8211; Morosità del conduttore -Facoltà dell&#8217;Istituto locatore di avvalersi di unospeciale procedimento di ingiunzione e sfratto. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 del regio decreto 28</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.227</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">manifestamente infondata questione in tema di edilizia popolare ed economica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia popolare ed economica -Alloggi assegnati in locazione dagli IACP &#8211; Morosità del conduttore -Facoltà dell&#8217;Istituto locatore di avvalersi di unospeciale procedimento di ingiunzione e sfratto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull&#8217;edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena. Il problema se – dopo l&#8217;entrata in vigore della legge del 1998 – il termine di grazia di cui all&#8217;art. 55 della legge del 1978 sia o meno applicabile al procedimento previsto dalla norma impugnata per le locazioni di edilizia residenziale pubblica, potrebbe essere posto soltanto in una sede (l&#8217;eventuale opposizione al decreto ingiuntivo previsto dalla stessa norma) del tutto estranea al giudizio a quo, nel quale il rimettente ha proposto la presente questione di legittimità costituzionale prima di pronunciare il richiesto decreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b><br />
<b></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria<br />
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>ORDINANZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull&#8217;edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 6 maggio 2005 dal Tribunale di Modena sul ricorso proposto dall&#8217;Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Modena, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito </i>nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile.<br />
<i>    Ritenuto</i> che, con ordinanza emessa il 6 maggio 2005, il Tribunale di Modena – investito dall&#8217;Azienda Casa Emilia–Romagna della Provincia di Modena (ACER) di ricorsi per ingiunzione e sfratto, ai sensi dell&#8217;art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull&#8217;edilizia popolare ed economica), contro due inquilini di alloggi di proprietà del Comune di Modena, morosi nel pagamento delle rate del canone di locazione – ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;<br />
    che, in particolare, il rimettente – dopo avere rilevato che la norma impugnata attribuisce agli Istituti autonomi delle case popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», il diritto di chiedere, con ricorso, un decreto, che ingiunga all&#8217;inquilino moroso (sulla base di un&#8217;attestazione del presidente dell&#8217;Istituto) di pagare entro quaranta giorni dalla notificazione e che disponga, altresì, lo sfratto per il caso di inadempienza – osserva che questa Corte, nel rigettare (con sentenza n. 419 del 1991) la questione ora proposta, per la possibilità di una temporanea interpretazione adeguatrice della norma, aveva considerato la norma stessa non perfettamente adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva indirizzato un monito al legislatore, perché la sostituisse con una  disciplina  più rispettosa del rilievo sociale di quel diritto; e soggiunge che, non essendo stato il monito raccolto, sarebbe «più che mai legittimo continuare a dubitare della legittimità costituzionale della normativa <i>de qua</i>»;<br />
    che, peraltro, il rimettente afferma di non condividere il ragionamento con cui la Corte, nella citata sentenza, aveva prospettato la possibile interpretazione adeguatrice;<br />
    che a suo avviso – mentre ogni altro conduttore moroso, prima della pronuncia di un&#8217;ordinanza di convalida di sfratto, beneficia di congrue garanzie difensive perché non deve opporsi ad un provvedimento pronunciato <i>inaudita altera parte</i>; perché  il termine di comparizione è stato elevato da tre a venti giorni (art. 660, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534); perché all&#8217;udienza di comparizione egli può opporsi alla convalida costituendosi in giudizio tramite difensore, ovvero comparendo e difendendosi personalmente (art. 660, quarto e quinto comma) – viceversa l&#8217;inquilino di casa popolare può difendersi solo proponendo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con l&#8217;assistenza di un difensore tecnico, sulla base di una previsione «poco giustificabile», trattandosi del titolare di un reddito modesto, che ben difficilmente potrebbe ottenere dall&#8217;apposita Commissione il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio nel breve termine (quaranta giorni dalla notificazione del decreto), entro il quale l&#8217;opposizione deve esser proposta;<br />
    che sarebbe quindi concreto il rischio, per una categoria “protetta”, di non poter esercitare il diritto costituzionale di difesa tramite l&#8217;opposizione, tenuto conto, altresì, che non è prevista la possibilità di proporre l&#8217;opposizione tardiva, concessa ai conduttori di abitazioni private, nonché di fruire della sanatoria della morosità <i>ex</i> art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come i citati conduttori;<br />
    che – dopo avere così riproposto le stesse argomentazioni addotte a sostegno di una identica questione decisa da questa Corte con la sentenza n. 203 del 2003 – il rimettente critica l&#8217;affermazione in essa contenuta in ordine all&#8217;inapplicabilità della sanatoria della morosità, ai sensi dell&#8217;art. 55 della legge n. 392 del 1978, alle locazioni di edilizia residenziale pubblica, adducendo che, dopo la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), quella norma sarebbe divenuta applicabile a tutte le locazioni ad uso abitativo.   <br />
<i>    Considerato</i> che il rimettente ripropone la stessa questione dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 203 del 2003, ripetendo integralmente e quasi testualmente, senza nulla aggiungere, le stesse argomentazioni contenute nella precedente ordinanza, e limitandosi a criticare l&#8217;argomento dell&#8217;inapplicabilità alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del «termine di grazia» previsto dall&#8217;art. 55 della legge n. 392 del 1978;<br />
    che, in particolare, secondo il rimettente, questa inapplicabilità, testualmente prevista dall&#8217;art. 26 della medesima legge, sarebbe venuta meno per effetto dell&#8217;abrogazione di tale norma da parte dell&#8217;art. 14 della successiva legge n. 431 del 1998;<br />
    che, peraltro, il rimettente non considera che l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 26 si colloca nel quadro dell&#8217;abrogazione quasi totale delle norme sulle locazioni abitative del 1978, disposta dall&#8217;art. 14 della legge del 1998, in occasione dell&#8217;introduzione di una nuova disciplina di tali locazioni, anche essa, del resto, inapplicabile alle locazioni di edilizia residenziale pubblica (art. 1, comma 2, lettera <i>b</i>);        <br />
    che comunque il problema se – dopo l&#8217;entrata in vigore della legge del 1998 – il termine di grazia di cui all&#8217;art. 55 della legge del 1978 sia o meno applicabile al procedimento previsto dalla norma impugnata per le locazioni di edilizia residenziale pubblica, potrebbe essere posto soltanto in una sede (l&#8217;eventuale opposizione al decreto ingiuntivo previsto dalla stessa norma) del tutto estranea al giudizio <i>a quo</i>, nel quale il rimettente ha proposto la presente questione di legittimità costituzionale prima di pronunciare il richiesto decreto;<br />
    che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.<br />
<i>    Visti</i> gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull&#8217;edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.  <br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
<u><i><br />
</i></u>Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.<u><i></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.231</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. TESAURO cessata la materia del contendere per avvenuta promulgazione della legge siciliana Appalti pubblici &#8211; Regione Siciliana -Computo dell&#8217;importo stimato a base di gara -Esclusione del conteggio degli onorari relativi ad ogni altro incaricodi consulenza o di coordinamento per la sicurezza deicantieri, ancorché affidato allo stesso progettista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. TESAURO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">cessata la materia del contendere per avvenuta promulgazione della legge siciliana</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalti pubblici &#8211; Regione Siciliana -Computo dell&#8217;importo stimato a base di gara -Esclusione del conteggio degli onorari relativi ad ogni altro incaricodi consulenza o di coordinamento per la sicurezza deicantieri, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Successivamente all&#8217;impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura. L&#8217;intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall&#8217;Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111 del 2006).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai Signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera <i>b)</i>, della delibera legislativa approvata dall&#8217;Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 19 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2005.<br />
<i>    Udito</i> nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.<br />
<i>    Ritenuto</i> che, con ricorso notificato il 19 novembre 2005 e depositato il successivo 24 novembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera <i>b)</i>, della delibera legislativa approvata dall&#8217;Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;<br />
    che la citata delibera legislativa ha modificato alcune norme regionali in materia di appalti e che la disposizione impugnata, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato alle stesso progettista e/o direttore dei lavori»;<br />
    che, secondo il ricorrente, la norma censurata realizzerebbe una elusione delle norme comunitarie in tema di procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle disposizioni sul calcolo del valore degli appalti, in quanto non permetterebbe di tenere conto del compenso sopra indicato, al fine di quantificare l&#8217;importo complessivo delle prestazioni da affidare;<br />
    che, conseguentemente, la norma violerebbe l&#8217;art. 11 della Costituzione, ponendosi in contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi –  recepita  dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), nonchè dall&#8217;art. 17, commi 10 ed 11, della legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), in virtù dei quali l&#8217;importo stimato dell&#8217;appalto deve essere calcolato computando anche gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione del progettista –  e  con la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;<br />
    che, inoltre, la norma recherebbe <i>vulnus</i> all&#8217;art. 97 della Costituzione, dato che, indirettamente, eleva la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi su base fiduciaria, restringendo il ricorso alle forme di selezione pubblica, strumentali a garantire una più congrua scelta e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione.<br />
<i>    Considerato</i> che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall&#8217;art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall&#8217;Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;<br />
    che, successivamente all&#8217;impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;<br />
    che l&#8217;intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall&#8217;Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111 del 2006);<br />
    che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>    dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe TESAURO, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-6-2006-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-173/03 Pres. V. Skouris – Rel.C.W.A. Timmermans Traghetti del Mediterraneo S.p.A. c. Repubblica italiana. 1) Comunità europea- Diritto comunitario- Rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE- Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri- Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado-Esclusione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-173/03<br /> Pres. V. Skouris – Rel.C.W.A. Timmermans  Traghetti del Mediterraneo S.p.A. c. Repubblica italiana.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Comunità europea- Diritto comunitario- Rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE- Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri- Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado-Esclusione di ogni responsabilità connessa all&#8217;interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giurisdizionale.<br />
2) Comunità europea- Diritto comunitario- Rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE- Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri- Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado- Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1)Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che esclude la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario risultante dall&#8217;interpretazione delle norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove effetuata da un organo giurisdizionale di ultimo grado.</p>
<p>2)Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limita la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado ai soli casi di dolo e colpa grave, ove una tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro negli altri casi di violazione manifesta del diritto applicabile, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
13 giugno 2006 (<u>*</u>)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>«Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri – Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado – Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice – Esclusione di ogni responsabilità connessa all’interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale»<br />
Nel procedimento C-173/03,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Genova con ordinanza 20 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nella causa</p>
<p><b>Traghetti del Mediterraneo SpA, </b>in liquidazione,</p>
<p>contro</p>
<p><b>Repubblica italiana,<br />
</b></p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. K&#363;ris, E. Juhász e U. Lõhmus, giudici,<br />
avvocato generale: sig. P. Léger,<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 dicembre 2004,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–       per la Traghetti del Mediterraneo Spa, in liquidazione, dagli avv.ti V. Roppo, P. Canepa e S. Sardano;<br />
–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. G. Aiello e G. De Bellis, avvocati dello Stato;<br />
–       per il governo greco, dalle sig.re E. Samoni e Z. Chatzipavlou, nonché dai sigg. M. Apessos, K. Boskovits e K. Georgiadis, in qualità di agenti;<br />
–       per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti P. Sreenan, SC, e P. McGarry, BL;<br />
–       per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente;<br />
–       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Anderson, QC, e M. Hoskins, barrister;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 ottobre 2005,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul principio e sulle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto comunitario, allorquando tale violazione è imputabile a un organo giurisdizionale nazionale. <br />
2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una causa intentata contro la Repubblica italiana dalla Traghetti del Mediterraneo SpA, impresa di trasporti marittimi, attualmente in liquidazione (in prosieguo: la «TDM»), al fine di ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa di un’erronea interpretazione, da parte della Corte suprema di cassazione, delle norme comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato e, in particolare, per il rifiuto opposto da quest’ultima alla sua richiesta di sottoporre alla Corte le pertinenti questioni di interpretazione del diritto comunitario. </p>
<p><b> <br />
Contesto normativo nazionale<br />
</b>3       Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 [sul] risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e [sulla] responsabilità civile dei magistrati (GURI n. 88 del 15 aprile 1988, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 117/88»), detta legge si applica «a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria».<br />
4       L’art. 2 della legge n. 117/88 prevede: <br />
«1.      Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.<br />
2.      Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.<br />
3.      Costituiscono colpa grave: <br />
a)      la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;<br />
b)      l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;<br />
c)      la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;<br />
d)      l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».<br />
5       Ai sensi dell’art. 3, n. 1, prima frase, della legge n. 117/88, costituisce peraltro un diniego di giustizia «il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria». <br />
6       Gli articoli seguenti della legge n. 117/88 precisano le condizioni e le modalità per proporre un’azione di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2 o 3 di detta legge, così come le azioni che possono essere intraprese, a posteriori, nei confronti del magistrato che si sia reso colpevole di dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, se non addirittura di un diniego di giustizia.<br />
<b> <br />
I fatti all’origine della controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali <br />
</b>7       La TDM e la Tirrenia di Navigazione (in prosieguo: la «Tirrenia») sono due imprese di trasporti marittimi che, negli anni ’70, effettuavano regolari collegamenti marittimi tra l’Italia continentale e le isole della Sardegna e della Sicilia. Nel 1981, mentre era stata sottoposta alla procedura di concordato, la TDM citava la Tirrenia in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio che essa avrebbe subito, negli anni precedenti, a causa della politica di prezzi bassi praticata da quest’ultima. <br />
8       La TDM invocava, a tal riguardo, tanto la violazione, da parte della sua concorrente, dell’art. 2598, n. 3, del codice civile italiano, relativo agli atti di concorrenza sleale, quanto la violazione degli artt. 85, 86, 90 e 92 del Trattato CEE (divenuti, rispettivamente, artt. 85, 86, 90 e 92 del Trattato CE, a loro volta diventati artt. 81 CE, 82 CE, 86 CE, e, in seguito a modifica, 87 CE) per il fatto che, a suo parere, la Tirrenia aveva violato le norme fondamentali di tale Trattato, e in particolare aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato in questione, praticando tariffe notevolmente inferiori al prezzo di costo grazie al conseguimento di sovvenzioni pubbliche la cui legittimità sarebbe stata dubbia alla luce del diritto comunitario. <br />
9       Con sentenza del Tribunale di Napoli 26 maggio 1993, confermata in appello dalla sentenza 13 dicembre 1996 della Corte d’appello di Napoli, tale domanda di risarcimento veniva tuttavia respinta dai giudici italiani, poiché le sovvenzioni concesse dalle autorità di tale Stato erano legittime in quanto perseguivano obiettivi di interesse generale connessi, in particolare, allo sviluppo del Mezzogiorno ed in quanto, in ogni caso, non recavano pregiudizio all’esercizio di attività di trasporto marittimo diverse e concorrenti rispetto a quelle censurate dalla TDM. Pertanto, nessun atto di concorrenza sleale poteva essere imputato alla Tirrenia. <br />
10     Ritenendo, da parte sua, che queste due sentenze fossero viziate da errori di diritto, in quanto fondate, in particolare, su un’interpretazione erronea delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, il curatore fallimentare della TDM proponeva contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli un ricorso in cassazione, nell’ambito del quale invitava la Corte suprema di cassazione a sottoporre alla Corte, ai sensi dell’art. 177, terzo comma, del Trattato CE (divenuto articolo 234, terzo comma, CE), le pertinenti questioni d’interpretazione del diritto comunitario.<br />
11     Con sentenza 19 aprile 2000, n. 5087 (in prosieguo: la «sentenza 19 aprile 2000»), la Corte suprema di cassazione tuttavia rifiutava di accogliere tale istanza poiché la soluzione adottata dai giudici di merito rispettava la lettera delle pertinenti disposizioni del Trattato ed era, per di più, perfettamente conforme alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 22 maggio 1985, causa 13/83, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 1513).<br />
12     Per giungere a tale conclusione, la Corte suprema di cassazione rilevava, da un lato, riguardo alla presunta violazione degli artt. 90 e 92 del Trattato, che tali articoli permettono di derogare, a certe condizioni, al divieto generale degli aiuti di Stato al fine di favorire lo sviluppo economico di regioni svantaggiate o di soddisfare domande di beni e servizi che il gioco della libera concorrenza non permette di soddisfare pienamente. Orbene, secondo tale giudice, tali condizioni ricorrerebbero appunto nella fattispecie in quanto, nel corso del periodo contestato (cioè tra il 1976 e il 1980), i trasporti di massa tra l’Italia continentale e le sue isole maggiori potevano essere assicurati, attesi i loro costi, solo per via marittima, cosicché sarebbe stato necessario soddisfare la domanda, sempre più pressante, per tale tipo di servizi affidando la gestione di tali trasporti ad un concessionario pubblico che praticava una tariffa imposta. <br />
13     Secondo lo stesso giudice, la distorsione della concorrenza che deriverebbe dall’esistenza di tale concessione non comporterebbe, tuttavia, l’illegittimità automatica dell’aiuto accordato. In effetti, l’attribuzione di una tale concessione di servizio pubblico comporterebbe sempre, implicitamente, un effetto distorsivo della concorrenza e la TDM non sarebbe riuscita a dimostrare che la Tirrenia avesse tratto vantaggio dall’aiuto accordato dallo Stato per realizzare utili connessi ad attività diverse da quelle per cui le sovvenzioni erano state effettivamente concesse. <br />
14     Dall’altro lato, quanto al motivo relativo alla violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, la Corte suprema di cassazione lo ha respinto in quanto infondato poiché, all’epoca dei fatti della controversia, l’attività di cabotaggio marittimo non era ancora stata liberalizzata e poiché la natura ed il contesto territoriale limitati di tale attività non consentivano di individuare chiaramente il mercato rilevante ai sensi dell’art. 86 del Trattato. In siffatto contesto, tale giudice ha, tuttavia, rilevato che, se era difficile identificare detto mercato, una concorrenza reale poteva nondimeno esercitarsi nel settore interessato dal momento che l’aiuto concesso nella fattispecie riguardava solamente una delle attività tra quelle, numerose, tradizionalmente svolte da un’impresa di trasporto marittimo e che era per di più limitata ad un solo Stato membro. <br />
15     In tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha, di conseguenza, respinto il ricorso per cui era stata adita, dopo aver rigettato anche le censure sollevate dalla TDM riguardo alla violazione delle disposizioni nazionali relative agli atti di concorrenza sleale e all’omissione da parte della Corte d’appello di Napoli di statuire sulla domanda della TDM diretta a sottoporre alla Corte le pertinenti questioni d’interpretazione. Precisamente tale decisione di rigetto è all’origine del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. <br />
16     Infatti, ritenendo che la sentenza 19 aprile 2000 fosse fondata su un’errata interpretazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e sulla premessa erronea dell’esistenza di una giurisprudenza costante della Corte in materia, il curatore fallimentare della TDM, società nel frattempo messa in liquidazione, citava la Repubblica italiana dinanzi al Tribunale di Genova per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno che tale impresa avrebbe subito a causa degli errori di interpretazione commessi dalla Corte suprema di cassazione e a causa della violazione dell’obbligo di rinvio che graverebbe a carico di quest’ultimo organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE.<br />
17     A tal riguardo, fondandosi, segnatamente, sulla decisione della Commissione 21 giugno 2001, 2001/851/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318, pag. 9) – decisione riguardante, sì, sovvenzioni concesse successivamente al periodo controverso nella causa principale, ma adottata al termine di un procedimento avviato dalla Commissione delle Comunità europee prima dell’udienza dibattimentale della Corte suprema di cassazione nella causa conclusasi con sentenza 19 aprile 2000 – la TDM sostiene che, se quest’ultimo giudice si fosse rivolto alla Corte, l’esito del ricorso in cassazione sarebbe stato completamente diverso. Al pari della Commissione, nella summenzionata decisione, la Corte avrebbe, infatti, rilevato la dimensione comunitaria delle attività di cabotaggio marittimo così come le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di sovvenzioni pubbliche con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, il che avrebbe portato la Corte di cassazione a dichiarare illegittimi gli aiuti concessi alla Tirrenia. <br />
18     La Repubblica italiana contesta la ricevibilità stessa di tale azione di risarcimento, basandosi sul tenore della legge n. 117/88, ed in particolare sul suo art. 2, n. 2, ai sensi del quale l’interpretazione di norme giuridiche effettuata nell’ambito dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali non potrebbe comportare la responsabilità dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui la ricevibilità di tale ricorso dovesse essere ammessa dal giudice del rinvio, essa sostiene, in subordine, che il ricorso deve in ogni caso essere respinto poiché non ricorrerebbero i presupposti per un rinvio pregiudiziale e la sentenza 19 aprile 2000, passata in giudicato, non potrebbe più essere rimessa in discussione. <br />
19     In risposta a tali argomentazioni, la TDM si interroga sulla compatibilità della legge n. 117/88 con le prescrizioni del diritto comunitario. Essa sostiene, in particolare, che le condizioni di ricevibilità delle azioni previste da tale legge e la prassi seguita in materia dagli organi giurisdizionali nazionali (tra cui la stessa Corte suprema di cassazione) sono talmente restrittive che rendono eccessivamente difficile, se non addirittura impossibile, il conseguimento di un risarcimento da parte dello Stato dei danni causati da provvedimenti giurisdizionali. Di conseguenza, una tale normativa sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla Corte, in particolare, nelle sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357), e 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur et Factortame (Racc. pag. I-1029).<br />
20     Pertanto, nutrendo dubbi quanto alla soluzione da dare alla controversia dinanzi ad esso pendente nonché quanto alla possibilità di estendere al potere giudiziario i principi sanciti dalla Corte, nelle sentenze citate al punto precedente, relative alle violazioni del diritto comunitario commesse nell’esercizio di un’attività legislativa, il Tribunale di Genova ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se uno Stato [membro] risponda a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei singoli cittadini degli errori dei propri giudici nell’applicazione del diritto comunitario o della mancata applicazione dello stesso e in particolare del mancato assolvimento da parte di un giudice di ultima istanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234, comma 3, del Trattato.<br />
2)      Nel caso in cui debba ritenersi che uno Stato membro risponda degli errori dei propri giudici nell’applicazione del diritto comunitario e in particolare dell’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte di un giudice di ultima istanza ai sensi dell’art. 234, comma 3, del Trattato, se osti all’affermazione di tale responsabilità – e sia quindi incompatibile con i principi del diritto comunitario – una normativa nazionale in tema di responsabilità dello Stato per errori dei giudici che:<br />
–       esclude la responsabilità in relazione all’attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito dell’attività giudiziaria,<br />
–       limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice». <br />
21     A seguito della pronuncia della sentenza 30 settembre 2003, causa C 224/01, Köbler (Racc. pag. I-10239), il cancelliere della Corte ha inviato copia di tale sentenza al giudice del rinvio chiedendogli se, alla luce del contenuto della sentenza, ritenesse utile mantenere la sua domanda pregiudiziale. <br />
22     Con lettera 13 gennaio 2004, pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 gennaio seguente, il Tribunale di Genova, sentite le parti della causa principale, ha ritenuto che la summenzionata sentenza Köbler fornisse una risposta esauriente alla prima delle due questioni da esso proposte, di modo che non è più necessario che la Corte si pronunci su di essa.<br />
23     Esso ha, invece, ritenuto utile mantenere la sua seconda questione affinché la Corte si pronunci, «anche alla luce dei principi affermati (…) nella sentenza Köbler», sulla questione se «osti all’affermazione della responsabilità dello stato per violazioni imputabili a un organo giurisdizionale nazionale una normativa nazionale in tema di responsabilità dello stato per errori del giudice che, come quella italiana, esclude la responsabilità in relazione all’attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito dell’attività giudiziaria e limita la responsabilità dello stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice».<br />
<b> <br />
Sulla questione pregiudiziale<br />
</b>24     In via preliminare, occorre rilevare che la causa pendente dinanzi al giudice del rinvio ha per oggetto un’azione diretta a far sorgere la responsabilità dello Stato per una decisione, non impugnabile, emessa da un organo giurisdizionale supremo. La questione proposta dal giudice del rinvio deve quindi essere intesa come vertente, in sostanza, sulla questione se il diritto comunitario e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte nella summenzionata sentenza Köbler, ostino ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, che, da un lato, esclude ogni responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado allorquando tale violazione risulta da un’interpretazione delle norme di diritto o da una valutazione dei fatti e delle prove ad opera di tale organo giurisdizionale e che, dall’altro lato, limita, peraltro, tale responsabilità ai soli casi del dolo e della colpa grave del giudice.<br />
25     Per la TDM, come per la Commissione, tale questione richiede chiaramente una risposta affermativa. Infatti, dal momento che la valutazione dei fatti e delle prove nonché l’interpretazione delle norme di diritto sarebbero inerenti all’attività giurisdizionale, l’esclusione, in tali casi, della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito dell’esercizio di tale attività equivarrebbe, in pratica, ad esonerare quest’ultimo da ogni responsabilità per violazioni del diritto comunitario imputabili al potere giudiziario. <br />
26     Per quanto riguarda, peraltro, la limitazione di detta responsabilità ai soli casi del dolo o della colpa grave del giudice, anch’essa sarebbe di natura da condurre ad un’esenzione di fatto da ogni responsabilità dello Stato, poiché, da un lato, la nozione stessa di «colpa grave» non sarebbe lasciata alla libera valutazione del giudice chiamato a statuire su un’eventuale domanda di risarcimento dei danni causati da una decisione giurisdizionale, ma sarebbe rigorosamente delimitata dal legislatore nazionale, che enumererebbe preliminarmente – ed in modo tassativo – le ipotesi di colpa grave. <br />
27     Secondo la TDM si desumerebbe, dall’altro lato, dall’esperienza acquisita in Italia nell’attuazione della legge n. 117/88 che gli organi giurisdizionali di detto Stato, in particolare, la Corte suprema di cassazione, darebbero una lettura estremamente restrittiva di tale legge, così come delle nozioni di «colpa grave» e di «negligenza inescusabile». Questi nozioni sarebbero interpretate da tale ultimo organo giurisdizionale come una «violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma» o contenente una lettura di essa «in termini contrastanti con ogni criterio logico», il che condurrebbe, in pratica, al rigetto quasi sistematico delle denunce presentate contro lo Stato italiano. <br />
28     Al contrario, secondo il governo italiano, sostenuto, su tale punto, dall’Irlanda e dal governo del Regno Unito, una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale sarebbe perfettamente conforme ai principi stessi del diritto comunitario dal momento che essa realizzerebbe un giusto equilibrio tra la necessità di preservare l’indipendenza del potere giudiziario e gli imperativi della certezza del diritto, da un lato, e la concessione di una tutela giurisdizionale effettiva ai singoli nei casi più evidenti di violazioni del diritto comunitario imputabili al potere giudiziario, dall’altro lato.<br />
29     In tale ottica, ove dovesse essere riconosciuta, la responsabilità degli Stati membri per i danni risultanti da tali violazioni dovrebbe dunque essere limitata ai soli casi in cui si possa identificare una violazione sufficientemente grave del diritto comunitario. Tuttavia, essa non potrebbe sussistere qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia deciso una controversia sulla base di un’interpretazione degli articoli del Trattato che si rispecchi adeguatamente nella motivazione fornita da tale organo giurisdizionale. <br />
30     A tal riguardo, occorre ricordare che, nella summenzionata sentenza Köbler, pronunciata successivamente alla data in cui il giudice del rinvio s’è rivolto alla Corte, quest’ultima ha ricordato che il principio per il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l’organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione (v. punto 31 di detta sentenza).<br />
31     Al riguardo, fondandosi in particolare sul ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che derivano ai singoli dalle norme comunitarie, nonché sulla circostanza che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti che il diritto comunitario conferisce loro, la Corte ne ha dedotto che la tutela di tali diritti sarebbe indebolita – e la piena efficacia delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti sarebbe rimessa in questione – se fosse escluso che i singoli potessero ottenere, a talune condizioni, il risarcimento dei danni loro arrecati da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado (v. sentenza Köbler, cit., punti 33-36). <br />
32     È vero che, considerate la specificità della funzione giurisdizionale nonché le legittime esigenze della certezza del diritto, la responsabilità dello Stato, in un caso del genere, non è illimitata. Come la Corte ha affermato, tale responsabilità può sussistere solo nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che ha statuito in ultimo grado abbia violato in modo manifesto il diritto vigente. Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni deve, a tal riguardo, tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al suo sindacato, e, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché della mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE (sentenza Köbler, cit., punti 53-55).<br />
33     Considerazioni analoghe, connesse alla necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto comunitario conferisce loro, ostano, allo stesso modo, a che la responsabilità dello Stato non possa sorgere per il solo motivo che una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado risulti dall’interpretazione delle norme di diritto effettuata da tale organo giurisdizionale.<br />
34     Da un lato, infatti, l’interpretazione delle norme di diritto rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti – nazionali e/o comunitarie – al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta.<br />
35     Dall’altro lato, non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto, nell’esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia (v., a questo riguardo, la summenzionata sentenza Köbler, punto 56), o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente. <br />
36     Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, escludere, in simili circostanze, ogni responsabilità dello Stato a causa del fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio sancito dalla Corte nella citata sentenza Köbler. Tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche. <br />
37     Si deve giungere ad analoga conclusione nel caso di una legislazione che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una qualunque responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile ad un organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei fatti e delle prove. <br />
38     Da un lato, infatti, una simile valutazione costituisce, così come l’attività di interpretazione delle norme giuridiche, un altro aspetto essenziale dell’attività giurisdizionale poiché, indipendentemente dall’interpretazione effettuata dal giudice nazionale investito di una determinata causa, l’applicazione di dette norme al caso di specie spesso dipenderà dalla valutazione che egli avrà compiuto sui fatti del caso di specie così come sul valore e sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti a tal fine dalle parti in causa. <br />
39     Dall’altro lato, una tale valutazione – che richiede a volte analisi complesse – può condurre ugualmente, in certi casi, ad una manifesta violazione del diritto vigente, sia essa effettuata nell’ambito dell’applicazione di specifiche norme relative all’onere della prova, al valore di tali prove o all’ammissibilità dei mezzi di prova, ovvero nell’ambito dell’applicazione di norme che richiedono una qualificazione giuridica dei fatti. <br />
40     Escludere, in tali casi, ogni possibilità di sussistenza della responsabilità dello Stato poiché la violazione contestata al giudice nazionale riguarda la valutazione effettuata da quest’ultimo su fatti o prove equivarrebbe altresì a privare di effetto utile il principio sancito nella summenzionata sentenza Köbler, per quanto riguarda le manifeste violazioni del diritto comunitario che sarebbero imputabili agli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado. <br />
41     Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 87-89 delle sue conclusioni, ciò avviene, in particolare, in materia di aiuti di Stato. Escludere, in tale settore, qualunque responsabilità dello Stato poiché la violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale risulterebbe da una valutazione dei fatti rischia di condurre a un indebolimento delle garanzie procedurali offerte ai singoli in quanto la salvaguardia dei diritti che essi traggono dalle pertinenti disposizioni del Trattato dipende, in larga misura, da successive operazioni di qualificazione giuridica dei fatti. Orbene, nell’ipotesi in cui la responsabilità dello Stato fosse esclusa in maniera assoluta, a seguito delle valutazioni operate su determinati fatti da un organo giurisdizionale, tali singoli non beneficerebbero di alcuna protezione giurisdizionale ove un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado commettesse un errore manifesto nel controllo delle summenzionate operazioni di qualificazione giuridica dei fatti. <br />
42     Riguardo, infine, alla limitazione della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice, occorre ricordare, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, che la Corte, nella summenzionata sentenza Köbler, ha dichiarato che la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado poteva sorgere nel caso eccezionale in cui tale organo giurisdizionale avesse violato in modo manifesto il diritto vigente.<br />
43     Tale violazione manifesta si valuta, in particolare, alla luce di un certo numero di criteri quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile o inescusabile dell’errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE, ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (sentenza Köbler, cit., punti 53-56).<br />
44     Pertanto, se non si può escludere che il diritto nazionale precisi i criteri relativi alla natura o al grado di una violazione, da soddisfare affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, tali criteri non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della summenzionata sentenza Köbler.<br />
45     Il diritto al risarcimento sorgerà, dunque, se tale ultima condizione è soddisfatta, non appena sarà stato stabilito che la norma di diritto violata ha per oggetto il conferimento di diritti ai singoli e che esiste un nesso di causalità diretto tra la violazione manifesta invocata e il danno subito dall’interessato (v., segnatamente, a tale riguardo, le summenzionate sentenze Francovich e a., punto 40; Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 51, nonché Köbler, punto 51). Come risulta, in particolare, dal punto 57 della citata sentenza Köbler, tali tre condizioni sono, in effetti, necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale.<br />
46     Alla luce di quanto sopra considerato, si deve quindi risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio, come riformulata con la sua lettera 13 gennaio 2004, nel senso che il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della citata sentenza Köbler.<br />
<b><br />
Sulle spese<br />
</b>47     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
<b>Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.<br />
Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.</p>
<p></b>Firme</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.13660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-13-6-2006-n-13660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-13-6-2006-n-13660/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.13660</a></p>
<p>Pres. Corona Est. Luccioli le SS.UU. affermano l&#8217;autonomia della domanda di risarcimento del danno davanti al G.A., la ricorribilità per Cassazione della sentenza che nega l&#8217;azione risarcitoria per mancata impugnazione dell&#8217;atto e la sussistenza della giurisdizione di legittimità del G.A. in virtù dell&#8217;esercizio di un potere che non incontra ostacolo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-13-6-2006-n-13660/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.13660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    Corona  Est.   Luccioli</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le SS.UU. affermano l&#8217;autonomia della domanda di risarcimento del danno davanti al G.A., la ricorribilità per Cassazione della sentenza che nega l&#8217;azione risarcitoria per mancata impugnazione dell&#8217;atto e la sussistenza della giurisdizione di legittimità del G.A. in virtù dell&#8217;esercizio di un potere che non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza- Riparto di giurisdizione- Giurisdizione di legittimità del G.A.- Presupposti – Esercizio di potere amministrativo – Criteri di individuazione del potere 																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Controversie concernenti l’illegittimo esercizio del potere amministrativo – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Conseguenze – Possibilità di conoscere del risarcimento del danno anche senza previa impugnazione dell’atto amministrativo lesivo																																																																																												</p>
<p>3.	Giurisdizione e competenza- Richiesta  di risarcimento del danno senza previa impugnazione dell’atto amministrativo lesivo – Rigetto della richiesta da parte del G.A. – Configurabilità come rifiuto di esercizio di giurisdizione – Conseguenze – Sottoponibilità ex art. 362 co. 1 c.p.c alla Cass. SS. UU. quale giudice del riparto della giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di concreto esercizio di potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo riguardano.																																																																																												</p>
<p>2.	Spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere, e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno.																																																																																												</p>
<p>3.	Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’art. 362 co. 1 c.p.c. si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8532_8532.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2006-n-6963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2006-n-6963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2006-n-6963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6963</a></p>
<p>Pres. de Leo, est. Maddalenza Play Game s.r.l. (Avv.ti Rispoli e Minichini) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato). sui poteri dell&#8217;Autorità di P.S. in tema di fissazione degli orari di chiusura degli esercizi commerciali che necessitano di autorizzazione di polizia 1. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2006-n-6963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, est. Maddalenza<br /> Play Game s.r.l. (Avv.ti Rispoli e Minichini) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui poteri dell&#8217;Autorità di P.S. in tema di fissazione degli orari di chiusura degli esercizi commerciali che necessitano di autorizzazione di polizia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Nel caso in cui l’Amministrazione dimostri che anche in caso di comunicazione ex art. 7 l.n. 241/1990 il contenuto dispositivo dell’atto non sarebbe mutato – Irrilevanza.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso amministrativo &#8211; Censura di violazione dell’art.7 della L.n.241/1990 – Novella di cui all’art. 21 bis della L.n.241/1990, introdotto dalla L.n.15/2005 – Determina l’inversione dell’onere della prova, spettando all’Amministrazione dimostrare l’infondatezza delle censure dedotte nel ricorso.</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Provvedimento che impone la chiusura di una sala bingo situata all’interno di un centro abitato entro le due della notte – Legittimità – Ragioni.</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Potere dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di regolare gli orari di apertura e chiusura di sale bingo – Eventuali disposizioni contrarie contenute nelle convenzioni stipulate dal concessionario della sala e l’AAMS – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legge n. 15 del 2005 ha modificato la l. 241 del 1990, introducendo l’art. 21 octies, il quale, al secondo comma, ultima parte, prevede una speciale disciplina per l’ipotesi di omessa comunicazione di avvio del procedimento disponendo che non possa essere annullato il provvedimento affetto da tale vizio solo qualora l’Amministrazione riesca a provare che il contenuto dispositivo del provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.</p>
<p>2. In seguito all’entrata in vigore dell’art. 21 bis della l.n.241/1990, introdotto dalla l.n.15/2005, la verifica se il contenuto del provvedimento non potesse essere diverso da quello adottato non può prescindere dall’esame delle censure sostanziali dedotte nel ricorso, anche se con una sorta di inversione dell’onere della prova, dal momento che spetta alla amministrazione provare la loro infondatezza.</p>
<p>3. E’ legittimo il provvedimento con cui l’Aams impone la chiusura delle sale bingo situate all’interno dei centri abitati entro le due della notte atteso che la circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento della P.S., n. 557/B/9096.13.500.F impone il rispetto del predetto orario di chiusura e tale prescrizione costituisce la regola, evidentemente presumendosi che la protrazione dell’orario oltre le due del mattino effettivi disagi per gli abitanti della zona.</p>
<p>4. Le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate tra i concessionari per la gestione del gioco del bingo e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e nel regolamento del gioco del bingo non possono impedire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di esercitare il suo potere di dettare prescrizioni nel pubblico interesse, anche in ordine agli orari di apertura, ai destinatari di licenze polizia ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 88 del TULPS.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione III</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Oberdan Forlenza		Consigliere <br />	<br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	Referendario rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 7045/2004 proposto da <br />
<b>play game s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentate <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.  Luigi Rispoli e Paolo Minichini, elettivamente domiciliata presso il primo difensore, in Napoli,  Piazza Trieste e Trento, n. 48;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero dell’interno – questura di Napoli</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa <i>ope legis</i> dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Napoli, via Diaz, n. 11; </p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<br />
•	</B> Del provvedimento del Commissario di P.S. di Nola, notificato con il quale è stato imposto l’orario di chiusura della sala Bingo della ricorrente per le ore 2.00; <br />	<br />
•	di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali. </p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione della amministrazione intimata; <br />
viste le memorie depositate;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla  udienza pubblica del 9.3.2006 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente, concessionaria per la gestione del gioco del bingo, espone nell’atto di ricorso, di aver stipulato una convenzione con l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in data 11.9.2002, a seguito della quale le veniva rilasciata la licenza n. 13 del 24.0.2002.<br />
Solo in data 26.3. 2004, tuttavia, veniva comunicato al rappresentante legale della società che, ai sensi della circolare del ministero dell’interno del 5.6.2002, l’orario di chiusura della sala bingo per le due della notte.<br />
Avverso tale ultimo provvedimento, la ricorrente deduce le seguenti doglianze:<br />
1)	violazione degli artt. 7e 8 della l. 241 del 1990; <br />	<br />
2)	violazione del d.m. del 21.11.2000 di approvazione della convenzione tipo per la gestione del gioco del bingo, del decreto del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16.11.2000 di approvazione del regolamento del gioco del Bingo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento e violazione del giusto procedimento, poiché l’art. 8 del citato regolamento prevede che il concessionario stabilisce l’ora esatta in cui inizia e termina la sessione giornaliera di gioco. Inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto concertarsi con le autorità finanziarie competenti; <br />	<br />
3)	eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità del presupposto di legge ( circolare n. 557/B/9096.13.500.F del ministero dell’interno, dipartimento della p.s.), erronea applicazione ed interpretazione, eccesso di poter per perplessità, insufficienza e difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento, poiché il provvedimento ha omesso di motivare circa la sussistenza del presupposto delle “situazioni di effettivo disagio per i cittadini” che solo giustifica la fissazione di un orario di chiusura anticipato né ha tenuto conto della possibilità di consentire la protrazione dell’orario di chiusura per favorire l’ordinario deflusso dai locali, anche con riferimento alla connotazione (turistica) delle località interessate; infine perché, in tal modo, l’amministrazione ha effettuato una unilaterale modificazione di un elemento essenziale del rapporto concessorio. <br />	<br />
L’avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita con memoria di stile, depositando una nota informativa. <br />
All’udienza camerale del 28.10.2004, l’istanza cautelare di sospensione è stata rigettata. <br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.<br />
Con il primo motivo di ricorso, la società  ricorrente deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 214 del 1990, omissione che non è contestata dalla amministrazione costituita.<br />
Come è noto, la legge n. 15 del 2005 ha modificato la l. 241 del 1990, introducendo l’art. 21 <i>octies</i>, il quale, al secondo comma, ultima parte prevede una speciale disciplina per l’ipotesi di omessa comunicazione di avvio del procedimento. La norma, infatti, dispone che non possa essere annullato il provvedimento affetto da tale vizio, nel caso in cui l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <br />
Tale disposizione richiede, dunque, per la sua applicabilità, uno specifico impulso di parte  e onera l’amministrazione di fornire la prova della sostanziale ininfluenza ai fini della decisione della omessa comunicazione di avvio. <br />
In sostanza,  solo qualora l’amministrazione riesca a provare che il contenuto dispositivo del provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, il giudice non potrà procedere all’annullamento del provvedimento per il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />
La nuova disciplina, tuttavia, ad avviso del collegio, non ha inteso derogare il principio dispositivo, che governa il processo amministrativo, secondo cui il giudice non può estendere il suo sindacato oltre le censure dedotte. Pertanto, la verifica se il contenuto del provvedimento non potesse essere diverso da quello adottato non può prescindere dall’esame delle censure sostanziali dedotte nel ricorso, anche se con una sorta di inversione dell’onere della prova, dal momento che spetta alla amministrazione provare la loro infondatezza.<br />
La nuova disciplina, trattandosi di norma processuale, poiché incidente sul potere di annullamento del giudice, può essere applicata anche alla fattispecie in esame.<br />
Pur in mancanza di uno specifico richiamo alla novella della legge n. 241 del 1990, la difesa dell’amministrazione, tramite il rinvio alla documentazione depositata, è impostata sulla dimostrazione della legittimità del provvedimento oggetto del giudizio, in applicazione della circolare del ministero dell’interno, che nelle zone abitate impone, salvo speciali situazioni, la chiusura delle sale giochi alle due del mattino. <br />
Sostiene, infatti, il commissariato di Nola, nella nota del 1.7.2004, che “solo laddove non esistono problemi per la pubblica tranquillità, perché trattasi di sale realizzate in zone distanti da quelle abitate, oppure c’è la necessità di favorire il deflusso ordinato, l’autorità di P.S. ha il potere di giustificare un protrarsi dell’orario oltre le ore 2.00. Nel caso di specie, la sala Bingo in questione è ubicata in una zona ad alta densità abitativa ed è luogo di ritrovo dei giovani del nolano e paesi limitrofi.” <br />
In sostanza, dunque, l’amministrazione ha inteso dimostrare in giudizio che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello adottato.<br />
In applicazione di quanto si è detto sopra circa le modalità di applicazione dell’art. 21 <i>octies</i>, occorre procedere ad esaminare, alla luce delle difese della amministrazione, le censure di natura sostanziale dedotte con gli altri motivi di ricorso.<br />
Pare opportuno esaminare prima il terzo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere sotto vari profili poiché il provvedimento impugnato ha omesso di motivare circa la sussistenza del presupposto menzionato dalla circolare n. 557/B/9096.13.500.F del ministero dell’interno, dipartimento della p.s. delle “situazioni di effettivo disagio per i cittadini” che solo giustifica la fissazione di un orario di chiusura anticipato né ha tenuto conto della possibilità di consentire la protrazione dell’orario di chiusura per favorire l’ordinario deflusso dai locali, anche con riferimento alla connotazione (turistica) delle località interessate; infine perché, in tal modo, l’amministrazione ha effettuato una unilaterale modificazione di un elemento essenziale del rapporto concessorio. <br />
In effetti, la circolare in questione prevede che possa essere prescritto un orario massimo di chiusura “nelle specifiche situazioni in cui risultino effettivi disagi per i cittadini connessi con la protrazione dell’orario di chiusura delle sale bingo”. Tale presupposto, tuttavia, ancorché non esplicitato nel provvedimento impugnato, deve ritenersi sussistente nel caso di specie alla luce della situazione di fatto nonché delle difese della amministrazione. <br />
La circolare del ministero deve essere interpretata nel senso che, nelle aree abitate, la prescrizione della chiusura entro le due della notte costituisce la regola, evidentemente presumendosi che la protrazione dell’orario oltre le due del mattino effettivi disagi per gli abitanti della zona. Una deroga a tale limite di orario, infatti, è consentita solo per le sale che si trovano in zone distanti da quelle abitate o già interessata da attività di trattenimento e spettacolo.<br />
La  sala giochi della ricorrente si trova nel centro abitato di Nola, zona ad alta densità abitativa e per tale ragione, è stata imposta  la chiusura del locale entro le due del mattino. Né, in un tale contesto ambientale, potevano sussistere le ragioni per consentire la protrazione dell’orario di chiusura, al fine di favorire l’ordinario deflusso dai locali, anche con riferimento alla connotazione (turistica) delle località interessate, secondo quanto prevede la circolare ministeriale.  <br />
Deve quindi essere escluso il denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria  e di motivazione.<br />
Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione della convenzione tipo per la gestione del gioco del bingo e dell’art. 8 del regolamento di gioco, approvato con decreto del direttore dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che affida al concessionario di stabilire gli orari di apertura e chiusura della sala giochi, nonché eccesso di potere sotto vari profili. La censura è infondata.<br />
Né convenzione, che espressamente fa salva l’applicazione delle norme del TULPS, né  il citato regolamento, che è volto unicamente a disciplinare le modalità di esecuzione del gioco del bingo, al fine di assicurarne al corretta gestione, possono impedire all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare il suo potere di dettare prescrizioni nel pubblico interesse, anche in ordine agli orari di apertura, ai destinatari di licenze polizia ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 88 del TULPS, potere cui espressamente richiama la stessa circolare del ministero degli interni n. 557/b/9096.13.500.F. Tale potere, inoltre, spetta unicamente all’autorità di P.S., pertanto, deve ritenersi infondata anche la doglianza, dedotta sempre nel secondo motivo di ricorso, secondo cui  il provvedimento avrebbe dovuto essere emanato di concerto con le autorità finanziarie competenti. <br />
Il motivo non può quindi trovare accoglimento.<br />
Per queste stesse ragioni va inoltre disattesa la censura, dedotta nel terzo motivo di ricorso, secondo cui l’amministrazione avrebbe effettuato una unilaterale modificazione di un elemento essenziale del rapporto concessorio. Il rapporto concessorio, infatti, oltre ad essere disciplinato dalla convenzione, soggiace anche alle disposizioni del TULPS (v. art. 3, lett. c) della convenzione tipo per l’affidamento della gestione del gioco del bingo). La circolare in questione, peraltro, era già vigente al momento della stipula della  convenzione, ancorché  da essa non espressamente citata, cosicché non è possibile configurare alcuna modificazione del rapporto intercorrente tra amministrazione e ricorrente.<br />
L’infondatezza delle censure sostanziali, alla luce delle difese svolte dalla amministrazione, consente di applicare l’art. 21 <i>octies</i> in relazione alla violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Può dirsi, infatti, che la mancata partecipazione procedimentale non ha inciso sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato,  che ha correttamente fatto applicazione della circolare ministeriale del 2002.  <br />
Sussistono giusti motivi, in ragione del complessivo esito della vicenda, per disporre la compensazione integrale delle spese del presente procedimento. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il tribunale amministrativo regionale della Campania, III sezione, respinge il ricorso in epigrafe e compensa le spese.<br />
Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.3.2006<br />
Il Presidente  dott. Giovanni de Leo<br />
Il giudice estensore M. Laura Maddalena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2006-n-6963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.13659</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-6-2006-n-13659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-6-2006-n-13659/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-6-2006-n-13659/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.13659</a></p>
<p>Pres.Carbone– Rel. Picone – P.M. Ciccolo Alessandro Cislin (avv. Gnisci) c. Università statale degli Studi di Pisa (n.c.) e Enrico Fasana (avv. Bellomi, Conticelli) 1. – Giurisdizione e competenza – Attività della P.A. – Giurisdizione – Riparto &#8211; Esercizio del potere – Situazione giuridica del privato – Diritto &#8211; Incomprimibilità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Carbone– Rel. Picone – P.M. Ciccolo<br /> Alessandro Cislin (avv. Gnisci) c.  Università statale degli Studi di Pisa (n.c.) e Enrico Fasana (avv. Bellomi, Conticelli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Attività della P.A. – Giurisdizione – Riparto &#8211; Esercizio del potere – Situazione giuridica del privato – Diritto &#8211; Incomprimibilità – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Attività della P.A. – Giurisdizione – Riparto – Esercizio del potere – Assenza – Situazione giuridica del privato – Diritto &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>3. – Giurisdizione e competenza – Attività della P.A. – Giurisdizione – Riparto – Esercizio del potere – Assenza o illegittimità – Situazione giuridica del privato – Diritto &#8211; Lesione in via indiretta -Giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>4. – Giurisdizione e competenza – Attività della P.A. – Giurisdizione – Riparto – Situazione giuridica del privato – Interesse legittimo – Lesione – Giuridizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p>5. Giustizia Amministrativa – Tutela risarcitoria – Condizioni – Annullamento dell’atto – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>6. Giurisdizione e competenza – Tutela risarcitoria – P.A. – Parte – Sussistenza – Necessità – Difetto – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Conseguenze – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; La controversia relativa all’agire illegittimo della P.A. spetta al Giudice Ordinario ogni volta che la situazione giuridica del privato non è comunque comprimibile a seguito dell’esercizio del potere (nel corpo della sentenza il Giudice allude espressamente al diritto alla salute, all’integrità personale).</p>
<p>2. &#8211; La controversia relativa all’agire illegittimo della P.A. spetta al Giudice Ordinario ogni volta che la condotta della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.</p>
<p>3. &#8211; Spetta al Giudice Ordinario conoscere la controversia che si innesca a seguito di lesione della situazione giuridica soggettiva del privato quale effetto indiretto di un esercizio illegittimo o  mancato di potere da parte della P.A.</p>
<p>4. &#8211; La tutela risarcitoria a seguito di lesione di interesse legittimo spetta al Giudice Amministrativo.<br />
5. – Il preventivo annullamento dell’atto amministrativo nel termine di decadenza non costituisce condizione necessaria per proporre domanda di tutela risarcitoria a seguito della lesione della situazione giuridica del privato dallo stesso atto inferta.</p>
<p>6. – Condizione necessaria perché la domanda di tutela risarcitoria sia devoluta alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo è che parte della controversia sia una Pubblica Amministrazione o soggetto assimilabile (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l’azione intentata contestualmente nei confronti di ente universitario e di professore universitario dovesse essere conosciuta dal Giudice Amministrativo con riferimento alla prima controparte e di fronte al Giudice Ordinario con riferimento alla seconda).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a></p>
<p>Pres. Calogero Adamo, est. Giovanni Tulumello D.P. contro Montepaschi Serit ed altri solleva q.l.c. della disciplina in materia di riparto di giurisdizione in materia di fermo tributario di veicoli Giurisdizione e Competenza &#8211; Fermo tributario di veicoli- Art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973 &#8211; Giurisdizione del G.O. in luogo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calogero Adamo,  est.  Giovanni Tulumello<br /> D.P. contro Montepaschi Serit ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva q.l.c. della disciplina in materia di riparto di giurisdizione in materia di fermo tributario di veicoli</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza &#8211; Fermo tributario di veicoli- Art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973 &#8211; Giurisdizione del G.O. in luogo di quella amministrativa &#8211; Violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost.- Q.l.c.-E’ rilevante e non manifestamente infondata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-6940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-6940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-6940/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6940</a></p>
<p>Pres. A. Fedullo, est. F. Guarracino. Multiserv srl (Avv. L. Lentini e Di Pietro Amedeo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Stato) e ASL NAPOLI 2 (avv. M. Spagna). sulla illegittimità di una informativa antimafia rilasciata da un Prefetto di una provincia diversa da quella in cui ha sede la società interessata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-6940/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-6940/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Fedullo, est. F. Guarracino.<br /> Multiserv srl (Avv. L. Lentini e Di Pietro Amedeo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Stato) e ASL NAPOLI 2 (avv. M. Spagna).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità di una informativa antimafia rilasciata da un Prefetto di una provincia diversa da quella in cui ha sede la società interessata</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Rilasciata da un Prefetto  di una provincia diversa da quella in cui ha sede la società interessata – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima per incompetenza territoriale l’informativa sulla sussistenza di cause interdittive e eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa rilasciata da un Prefetto diverso da quello della provincia in cui hanno residenza o sede i soggetti interessati ai contratti, subcontratti, concessioni o erogazioni, cui compete ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 8.8.1994, n. 490, il relativo rilascio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI </p>
<p>PRIMA   SEZIONE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>ALESSANDRO FEDULLO Presidente <br />
FABIO DONADONO Cons. <br />
FRANCESCO GUARRACINO Ref. , relatore </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA<br />
<i>ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>17 Maggio 2006 <br />
</b><br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
<b><br />
</b>Visto il ricorso 2630/2006  proposto da: <br />
<i><B>MULTISERV S.R.L</B>., </i>rappresentato e difeso da:   Lentini Lorenzo<i>, </i>Di Pietro Amedeo con domicilio eletto in Napoli,  <i>segr. TAR, presso Lentini Lorenzo   <br />
</i></p>
<p align=center>
<b>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></b></p>
<p align=justify>
<i><B>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  </B></i>rappresentato e difeso da: <i>avvocatura distr. dello stato  <br />
</i>con domicilio eletto in Napoli, Via Diaz, 11 presso la sua sede ufficio territoriale del governo, rappresentato e difeso da: Avvocatura distr. dello Sstato con domicilio eletto in Napoli  Via Diaz, 11, presso la sua sede ufficio territoriale del governo di piacenza rappresentato e difeso da: Avvocatura distr. dello Stato  con domicilio eletto in Napoli Via Diaz, 11 presso la sua sede A.S.L. NAPOLI  2  rappresentato e difeso da: SPAGNA MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI Via A.D&#8217;Isernia N.16, presso la sua sede<br />
<i></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
E nei confronti di <br />
<B>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.  <br />
</B></i></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, degli atti e/o provvedimenti di cui al ricorso introduttivo;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto il decreto presidenziale Tar Campania &#8211; Salerno n. 340 del 23.3.2006 di sospensione interinale del provvedimento impugnato;<br />
Vista l’ordinanza del Tar Campania – Salerno n. 60 del 6.4.2006, con cui la sospensione del provvedimento impugnato è stata confermata sino alla decisione sulla domanda cautelare da parte della sede di Napoli, alla quale il fascicolo è stato rimesso per competenza territoriale;</p>
<p>Udito il relatore Ref. avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi per la ricorrente l’avv. Di Pietro e l’avv. Lentini, il quale ha chiesto pronuncia in forma semplificata, nonché per l’ASL Napoli 2 l’avv. Ardolino, in sostituzione dell’avv. Spagna, il quale non si è opposto;<br />
Visti l&#8217;art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della L. n. 205/2000, nonché l&#8217;art. 4 della stessa L. n. 205/2000, che, in combinato disposto con il successivo art. 9, consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione in rito od in merito;<br />
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>che la Multiserv s.r.l. ha impugnato un provvedimento di decadenza da un appalto quinquennale di pulizia e sanificazione, adottato dalla ASL Napoli 2 a seguito della comunicazione di un’informativa antimafia interdittiva emanata a suo carico il 27.1.06 dal Prefetto di Napoli;<br />	<br />
&#8211;	che la ricorrente denuncia l’incompetenza territoriale del Prefetto di Napoli, la mancata acquisizione del parere del GIA, la contraddittorietà con le informative liberatorie emesse in suo favore dal Prefetto di Piacenza in data 12.1.06 (prot. n. 449) e 14.2.05 (prot. n. 578), l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 della legge 241/90; <br />	<br />
&#8211;	che la richiesta di informazioni sulla sussistenza di cause interdittive e eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa va effettuata al prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede i soggetti interessati ai contratti, subcontratti, concessioni o erogazioni, cui compete il relativo rilascio (art. 4 d.lgs. 8.8.1994, n. 490);<br />	<br />
&#8211;	che la società ricorrente ha sede in Florenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza;<br />	<br />
&#8211;	che, per tali ragioni, il ricorso è fondato in relazione all’assorbente profilo della dedotta incompetenza territoriale del Prefetto della provincia di Napoli;<br />	<br />
&#8211;	che il vizio dell’atto presupposto si riflette sul provvedimento adottato dall’ASL Napoli 2;<br />	<br />
&#8211;	che il ricorso va pertanto accolto e di conseguenza annullati il provvedimento prefettizio del 27.1.06 ed il provvedimento di decadenza pronunziato dall’ASL Napoli 2, salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità amministrativa;<br />	<br />
&#8211;	che sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Campania, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in motivazione.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Spese compensate.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 maggio 2006.</p>
<p>Napoli, li 17 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-6940/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.6940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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