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	<title>13/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.835</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-6-2005-n-835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-6-2005-n-835/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-6-2005-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.835</a></p>
<p>uigi Passanisi – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore Impresa Franco Giuseppe s.r.l. e altro (avv. A. Assisi) c. Provincia di Reggio Calabria (avv. D. Barresi), De.Mo.Ter s.r.l e altro (avv. A. Merlo). sulla nozione di correzione alla lista della categoria di lavorazioni in un&#8217;offerta presentata per l&#8217;affidamento di un appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-6-2005-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-6-2005-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.835</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">uigi Passanisi – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore<br /> Impresa Franco Giuseppe s.r.l. e altro (avv. A. Assisi) c. Provincia di Reggio Calabria (avv. D. Barresi), De.Mo.Ter s.r.l e altro (avv. A. Merlo).</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di correzione alla lista della categoria di lavorazioni in un&#8217;offerta presentata per l&#8217;affidamento di un appalto di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Lista della categoria di lavorazioni – Correzioni da confermare e sottoscrivere – Significato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui gli atti di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici prevedano che la lista della categoria di lavorazioni sia sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non possa presentare correzioni dallo stesso non confermate e sottoscritte, sotto pena di esclusione dalla procedura concorsuale, la disposizione che prevede detta esclusione non può riferirsi alle integrazioni, riduzioni o inserimenti, dovendosi intendere per correzioni quelle apportate agli elementi originari dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br /> SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA</b></p>
<p> COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:<br />
&#8211; Luigi Passanisi       &#8211; Presidente<br />
&#8211; Daniele Burzichelli   &#8211; Primo Referendario, rel.<br />
#NOME?</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><B>SENTENZA</B></p>
<p>sul <b>ricorso n. 95/05</b>, proposto dai legali rappresentanti di <b>Impresa Franco Giuseppe s.r.l. e Uniter Consorzio Stabile a r.l.</b>, in proprio e nella qualità di facenti parte dell’Associazione Temporanea di Imprese Franco Giuseppe s.r.l. e Uniter Consorzio Stabile a r.l., rappresentate e difese dall’Avv. Aldo Assisi, unitamente al quale sono elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Fabio Sarra, in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 65;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Reggio Calabria, </b>in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Barresi, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Reggio Calabria, Via S. Anna, II Tronco &#8211; Spirito Santo;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>DE.MO.TER. s.r.l. e CORDIOLI &#038; C. s.p.a., </b>in persona dei loro legali rappresentanti, in proprio e nella qualità di parti di un Associazione Temporanea di Imprese, rappresentata e difese dall’Avv. Arturo Merlo, unitamente al quale sono elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Sergio Florio, in Reggio Calabria, Via Miraglia n. 19;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della determinazione del Dirigente del Settore APQ della provincia di Reggio Calabria n. 4 in data 19 gennaio 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato in via provvisoria all&#8217;Associazione controinteressata l&#8217;appalto int<br />
&#8211; dei verbali di gara n. 2 in data 21 dicembre 2004, n. 3 in data 22 dicembre 2004 e n. 4 in data 27 dicembre 2004, nella parte relativa alla mancata esclusione della controinteressata, nonché il verbale di gara in data 17 gennaio 2005, con questa è stata<br />
&#8211; della determinazione della Provincia n. 29 in data 22 marzo 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva;<br />
Designato quale relatore per la pubblica udienza del 25 maggio 2005 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;<br />
Uditi i difensori delle parti, come indicato nell’apposito verbale, nella pubblica udienza del 25 maggio 2005;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le imprese ricorrenti hanno chiesto l&#8217;annullamento della determinazione del Dirigente del Settore APQ della provincia di Reggio Calabria n. 4 in data 19 gennaio 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato in via provvisoria all&#8217;Associazione controinteressata l&#8217;appalto integrato dei lavori di realizzazione della Pedemontana della Piana di Gioia Tauro, svincolo di Cinquefrondi &#8211; nuovo svincolo A3 di Laureana Borrello n. 1, Stralcio I lotto, innesto strada provinciale “Rosario–Galateo” &#8211; Nuovo Svincolo AB di Laureana Borrello, nella parte in cui non ha disposto l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dell&#8217;Associazione controinteressata e l&#8217;aggiudicazione in favore dell’Associazione ricorrente.<br />
Le ricorrenti hanno anche impugnato i verbali di gara n. 2 in data 21 dicembre 2004, n. 3 in data 22 dicembre 2004 e n. 4 in data 27 dicembre 2004, nella parte relativa alla mancata esclusione della controinteressata, nonché il verbale di gara in data 17 gennaio 2005, con questa è stata confermata la decisione in data 27 dicembre 2004.<br />
Mediante motivi aggiunti, le ricorrenti hanno poi impugnato la determinazione della Provincia n. 29 in data 22 marzo 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva.<br />
L’Amministrazione Provinciale, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sollecitando il Tribunale a rigettare il gravame proposto dalle ricorrenti in quanto infondato.<br />
Anche le ditte facenti parte dell’Associazione controinteressata, ritualmente intimate, si sono costituita in giudizio, sollecitando il rigetto del gravame.<br />
Nella pubblica udienza del 25 maggio 2005, sentiti i difensori delle parti, come indicato nell’apposito verbale, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con bando di gara approvato con determinazione del Dirigente della Struttura APQ n. 2492 in data 21 ottobre 2004, la Provincia di Reggio Calabria ha indetto l&#8217;appalto indicato in epigrafe, da aggiudicare secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Le ricorrenti hanno osservato che il bando di gara, il capitolato e lettera di invito prevedevano che la lista della categoria di lavorazioni fosse sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non potesse presentare correzioni dallo stesso non confermate e sottoscritte, sotto pena di esclusione dalla procedura concorsuale.<br />
Hanno partecipato alla gara di cui si tratta solo l&#8217;Associazione ricorrente e la controinteressata e la Commissione, verificata la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, ha ammesso le offerenti alla fase ulteriore (verbale in data 17 dicembre 2004) demandata ad apposita Commissione Giudicatrice.<br />
Nella seduta del 27 dicembre 2004 sono state aperte le offerte economiche e il rappresentante dell&#8217;Associazione ricorrente ha evidenziato che l’Associazione controinteressata non aveva confermato e sottoscritto le correzioni apportate alla lista delle categorie contenuta nell&#8217;offerta economica (busta “B”).<br />
In tale sede, la Commissione ha rilevato che, come previsto nella lettera di invito, l&#8217;offerta di tutte le categorie di lavorazioni risultavano firmate in ogni singola pagina (e perciò confermate in tutte le singole voci) e che le correzioni previste dalla lettera di invito erano quelle relative a valutazioni già formulate dalla concorrente, che andavano confermate e sottoscritte a garanzia della univocità dell&#8217;offerta.<br />
Sul problema sollevato dall&#8217;Associazione ricorrente nella seduta del 27 dicembre 2004 è stato anche richiesto il parere dell&#8217;Avvocatura dell&#8217;Ente che, con nota prot. n. 829 in data 7 gennaio 2005, ha rilevato che, a rigore, l&#8217;offerta della controinteressata andava esclusa, in applicazione della puntuale previsione della “lex specialis”, non suscettibile di deroga a tutela della “par condicio” concorsuale.<br />
La Commissione Giudicatrice nella seduta del 7 gennaio 2005 ha deciso, tuttavia, di confermare la decisione assunta con il verbale 4 in data 27 dicembre 2004, sul rilievo che nella fattispecie i principi espressi dall&#8217;Avvocatura dell’Ente non risultavano applicabili, in quanto le variazioni apportate alla lista erano modifiche e non correzioni e non necessitavano, pertanto, di ulteriori firme di convalida.<br />
L’Associazione ricorrente ha lamentato violazione del bando di gara, della lettera di invito, della “par condicio”, dell&#8217;articolo 90 del d.p.r. n. 554/1990, nonchè eccesso di potere per motivazione carente, illogica, falsata nei presupposti e nell&#8217;iter formativo, contraddittorietà e violazione del giusto procedimento.<br />
In estrema sintesi, la ricorrente ha osservato che, in conformità all&#8217;articolo 90 del d.p.r. n. 554/1990, la stazione appaltante deve verificare che i concorrenti abbiano confermato e sottoscritto le correzioni apportate alla lista.<br />
La regolamentazione di gara (bando, capitolato e lettera di invito) prevedeva che la lista della categoria di lavorazioni dovesse essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non potesse presentare correzioni dallo stesso non confermate e sottoscritte, comminando espressamente l&#8217;esclusione dalla gara nel caso che mancasse o risultasse non regolarmente sottoscritto o comunque incompleto qualcuno dei documenti o atti richiesti, ovvero anche uno solo dei documenti sottoscritti o, comunque, qualcuno dei documenti pervenisse in modo diverso da quanto prescritto (“Informazioni” contenute nella lettera di invito).<br />
Poiché l&#8217;associazione controinteressata aveva presentato la lista delle categorie e delle lavorazioni con modifiche e correzioni nella quarta colonna senza conformare e sottoscrivere ogni correzione, la Commissione, secondo l’avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto escluderla dalla procedura concorsuale, atteso che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, non può disapplicarsi il bando di gara quando esso preveda puntualmente una causa di esclusione.<br />
L&#8217;Associazione ricorrente ha anche osservato che la Commissione nella seduta del 27 dicembre 2004 aveva disatteso l&#8217;eccezione sollevata sul rilievo che la sottoscrizione di ogni singola pagina risultava significativa e confermativa delle singole voci e le correzioni previste dalla lettera di invito erano da intendersi come correzioni a proprie (già espresse) valutazioni, che andavano confermate e sottoscritte a garanzia dell&#8217;univocità dell&#8217;offerta.<br />
Tale interpretazione, secondo parte ricorrente, risulterebbe abnorme in quanto, al di là di ogni pretestuosa distinzione tra correzioni e variazioni, una variazione è pur sempre espressione di una decisione di modifica e, pertanto, viene richiesta a conferma la sottoscrizione sia delle variazioni che delle correzioni ai fini di una corretta identificazione del documento, con la conseguenza che il vizio in questione non è suscettibile di alcuna sanatoria.<br />
Ne consegue che l&#8217;adempimento della conferma mediante sottoscrizione delle modifiche delle quantità e, quindi, delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante risultava essenziale, oltre che per gli indicati profili di forma, anche per gli effetti sostanziali incidenti sull&#8217;intera offerta economica.<br />
Sul punto, parte ricorrente ha ricordato che la giurisprudenza ha statuito che la mancanza di sottoscrizione relativa a un elemento fondamentale dell&#8217;atto incide sulla individuazione stessa della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto indicato come dichiarante.<br />
Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.<br />
Come osservato dall’Amministrazione resistente e dalla associazione controinteressata, la lettera di invito (pag. 3, lettera d) chiedeva alle società partecipanti di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l&#8217;esecuzione dei lavoratori non avevano valore negoziale, né effetto sull&#8217;importo complessivo dell&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;articolo 19 della legge n. 109/1994 e dell&#8217;articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.<br />
La disciplina di gara consentiva, pertanto, ai concorrenti di indicare quantità diverse da quelle previste dalla stazione appaltante (pag. 4, punto “q” della lettera di invito).<br />
In conseguenza, la previste esclusione in caso di correzione non formalmente confermata (del prezzo unitario offerto o di quello relativo alla quantità indicata dalla concorrente) non può intendersi, in ossequio ad una esegesi meramente formale,  nel senso che ogni variazione dovesse essere formalmente confermata, atteso che le variazioni apposte già risultavano espressamente confermate mediante la sottoscrizione della relativa pagina.<br />
La previsione in ordine alla necessità di una esplicita sottoscrizione delle “correzioni” deve, piuttosto, intendersi, secondo il Collegio, nel senso che, nell’ipotesi, ad esempio, di variazione di una diversa quantità già indicata, onde fugare perplessità ed equivoci, la concorrente dovesse sottoscrivere la correzione a conferma dell’intervenuta modifica.<br />
Ciò assume un senso ai fini della chiarezza dell’offerta (che può restare dubbia nel caso di una correzione apposta in modo non inequivocabile), mentre l’onere di una puntuale sottoscrizione di ciascuna variazione, a fronte della già intervenuta sottoscrizione della relativa pagina, appare inutile, superfluo e sostanzialmente privo di qualsiasi significato o interesse giuridico per la Pubblica Amministrazione.<br />
E’ anche vero che, come osservato dalla Provincia, a seguire la tesi di parte ricorrente, si finirebbe per attribuire alle quantità indicate dalla stazione appaltante una valore non meramente indicativo, svuotando parzialmente di significato la previsione del diritto di modifica riconosciuto alle concorrenti dal bando di gara ai sensi dell&#8217;articolo 19 della legge n. 109/1994 e dell&#8217;articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248/1865.<br />
D’altronde, la lettera di invito (pag. 3, lettera d) in relazione alla &#8220;lista-offerta prezzi&#8221;,  prevedeva, in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 90 del d.p.r. n. 554/1999, che il concorrente controllasse le voci attraverso l&#8217;esame degli elaborati progettuali e integrasse o riducesse le quantità reputate carenti o eccessive, nonché inserisse voci e relative quantità ritenute mancanti, con applicazione dei relativi prezzi unitari, e stabiliva che la lista fosse sottoscritta in ciascun foglio e in calce all&#8217;importo complessivo offerto, con la precisazione che, a pena di esclusione, la lista non poteva presentare correzioni che non fossero espressamente confermate e sottoscritte.<br />
Sembra, quindi, corretta l’interpretazione dell’Amministrazione resistente, secondo cui lettera di invito opera una chiara distinzione tra integrazioni o riduzioni delle quantità o l&#8217;introduzione di voci relative a quantità, da una parte, e correzioni, dall’altra, queste ultime chiaramente successive e ulteriori rispetto alle prime e da intendersi come riferite ad errori eventualmente commessi nel compilare la lista.<br />
D’altronde, il quinto comma dell&#8217;articolo 90 del d.p.r. n. 554/1999, che disciplina le modalità peculiari dell&#8217;offerta a prezzi unitari nell&#8217;appalto integrato, prevede anch’esso che il concorrente controlli le voci riportate nella lista suddetta (lista delle categorie di lavorazioni forniture), previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico e il capitolato speciale d’appalto, e all’esito di tale verifica integri o riduca le quantità che carenti o eccessive e inserisca le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, con indicazione dei prezzi unitari.<br />
Integrazione, riduzione e inserimento indicano, come esattamente rilevato dalla controinteressata,  qualcosa di diverso dalla “correzione”, soprattutto in quanto tali interventi precedono logicamente il momento fondamentale dell&#8217;offerta economica.<br />
Pertanto la disposizione che disponeva l&#8217;esclusione per la mancata conferma, con specifica sottoscrizione, delle correzioni apportate all&#8217;offerta non poteva riferirsi alle indicate integrazioni, riduzioni o inserimenti (cioè alla quarta colonna), in quanto la quarta colonna era destinata alla riproduzione delle quantità, come indicate nel computo medico risultante dalla variante proposta, costituente autonomo documento dell&#8217;offerta economica, formato dal concorrente sulla base della propria variante ed inserito nella busta “B”.<br />
Per “correzioni” dovevano, quindi, intendersi quelle apportate gli elementi originari dell&#8217;offerta e in tali limiti può essere interpretata la clausola di esclusione invocata da parte ricorrente a sostegno del gravame.<br />
Va anche osservato che, come rilevato dall’Amministrazione, le cause di esclusione, secondo univoca giurisprudenza, sono di stretta interpretazione, sicché nella specie, a fronte di un equivoco tenore letterale, l’esclusione della controinteressata sarebbe stata illegittima, dovendosi semmai attivare l’Amministrazione, a fronte della non chiara previsione normativa, per richiedere, se del caso, chiarimenti o integrazioni documentali.<br />
Non a caso, in fattispecie analoga, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, n. 1598 del 20 febbraio 2004), ha ritenuto non fondata la censura intesa a contestare la mancata sottoscrizione di ogni singola correzione apportata dall&#8217;aggiudicataria alla lista delle categorie di lavori. Nel caso in esame i giudici hanno osservato che, con riguardo alla lista-offerta prezzi, la lettera di invito prevedeva, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 90, quinto comma, del d.p.r. n. 554/1999, che il concorrente controllasse le voci attraverso l&#8217;esame degli elaborati progettuali e integrasse o riducesse le quantità carenti o eccessive, nonché inserisse voci relative a quantità mancanti, con applicazione dei prezzi unitari e obbligo di sottoscrivere la lista in ciascun foglio in calce all&#8217;importo complessivo offerto, con divieto di correzioni che non fossero espressamente confermate e sottoscritte, con una chiara distinzione, quindi, tra integrazioni o riduzioni delle quantità o introduzione di voci relative a quantità, da una parte, e correzioni, dall’altra, evidentemente successive e ulteriori rispetto alle prime e riferite ad errori eventualmente commessi nel compilare la lista secondo le prescritte modalità, richiedendo l&#8217;espressa conferma e sottoscrizione solo per queste ultime, poiché l&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto, quale sanzione connessa all&#8217;inosservanza di prescrizioni formali contenute nella legge speciale implica che l&#8217;adempimento di carattere formale debba essere specificamente e chiaramente richiesto negli atti di gara a pena di esclusione.<br />
In presenza di clausole comunque suscettibili di diverse interpretazione, deve essere, invece, tutelato l&#8217;affidamento e la buona fede dei partecipanti, salvaguardando l&#8217;ammissibilità delle offerte per consentire al contempo la più ampia partecipazione di concorrenti alla gara, in difesa dell&#8217;interesse pubblico al confronto concorrenziale più ampio possibile fra gli aspiranti contraenti (cfr. anche, fra le tante, T.A.R. Marche, n. 15441 dell’11 dicembre 2000), mentre la difesa del principio della “par condicio” concorsuale rimane affidato ad un rispetto puntuale e non formalistico dei significati che le clausole di gara presentano, nel contesto degli atti e tenuto conto delle caratteristiche della specifica procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5676 del 17 ottobre del 1002). <br />
Per le considerazioni che precedono, il presente gravame deve essere rigettati.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:<br />
1) rigetta il ricorso in epigrafe;<br />
2) compensa fra le parti le spese del presente giudizio; <br />
3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa;</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 13 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-6-2005-n-835/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.7820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-7820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-7820/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-7820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.7820</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. F. Guarracino Security Service Sud s.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte e Avilio Presutti) c. E.DI.SU. Napoli 1 (Avvocatura Stato), ATI La Vigilante srl (Avv. Antonio Giasi) e ATI La Nuova Lince (Avv. Enrico Soprano) sulla utilizzabilità, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti tecnico-economici di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-7820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.7820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-7820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.7820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. F. Guarracino<br /> Security Service Sud s.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte e Avilio Presutti) c. E.DI.SU. Napoli 1   (Avvocatura Stato), ATI La Vigilante srl (Avv. Antonio Giasi) e ATI La Nuova Lince (Avv. Enrico Soprano)</span></p>
<hr />
<p>sulla utilizzabilità, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti tecnico-economici di una impresa diversa da quella partecipante alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Requisiti tecnico-economici di partecipazione alla gara d’appalto – Utilizzabilità dei requisiti di una impresa diversa da quella partecipante alla gara – Possibilità – Limiti.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Ricorso giurisdizionale avverso l’esclusione dalla gara d’appalto – Accoglimento – Avvenuta esplicazione del servizio oggetto di gara – Condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni – Fattispecie.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Ricorso giurisdizionale avverso l’esclusione dalla gara d’appalto – Accoglimento – Avvenuta esplicazione del servizio oggetto di gara – Condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni – Perdita di chance &#8211; Quantificazione dell’ammontare del risarcimento – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ consentito ad un&#8217;impresa di comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici necessari per partecipare ad una gara di appalto pubblico mediante riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, sempre che sia provato che l&#8217;impresa interessata disponga effettivamente dei mezzi di tali altri soggetti (1).<br />
 2. Nel caso di accoglimento del ricorso proposto avverso l’esclusione della ricorrente da una gara per l’affidamento di un servizio, se il servizio oggetto dell’appalto è stato già espletato, il risarcimento deve essere disposto per equivalente e, qualora non è data prova del fatto che, ove non fosse stata esclusa, la ricorrente si sarebbe aggiudicata l’appalto, esso va limitato alla sola perdita di chance.</p>
<p>3. Qualora la ricorrente non alleghi né tantomeno provi che dalla gravata esclusione della gara impugnata sia conseguita un’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici, deve ritenersi che essa abbia ragionevolmente riadoperato le proprie risorse per lo svolgimento di attività analoghe: pertanto  l’utilità economica che sarebbe derivata dallo svolgimento del servizio – quantificabile in via forfetaria nel 10% del prezzo dell’appalto, alla stregua dei noti orientamenti giurisprudenziali – va ridotta equitativamente (ex art. 1226 e 2056 c.c.:) alla misura del 7,5%. Questa cifra (vale a dire il 7,5% del prezzo base d’asta,) va a sua volta divisa per il numero dei partecipanti alla gara, i quali sono stati tre (presentando perciò la ricorrente una chance di vittoria del 33,33%) (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nel caso in esame il TAR Campania ha ritenuto ammissibile che il partecipante alla gara si avvalesse dei requisiti di capacità tecnica di altra impresa in liquidazione coatta amministrativa, in presenza di una cessione di ramo d’azienda operata anni addietro da quest’ultima impresa in favore della cessionaria partecipante alla gara d’appalto.</p>
<p>(2) Sul potere equitativo del Giudice Amministrativo di determinare l’ammontare del risarcimento si leggano: C.d.S., V, 7.4.2004, n. 1980; C.d.S., sez. IV, 27.10.2003, n. 6666.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
sezione I</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Giancarlo Coraggio			Presidente<br />
#NOME?			Primo Referendario<br />
#NOME?		Referendario rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7111/03, proposto da</p>
<p><b>SECURITY SERVICE SUD s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte e Avilio Presutti, con i quali elettivamente domiciliato in Napoli, via Melisurgo n. 4;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>E.DI.SU. Napoli 1 – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicili in Napoli, via A. Diaz n. 11</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	dell’<b>Istituto di Vigilanza Privata “La Vigilante s.r.l.</b>, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’A.T.I. con gli Istituti di Vigilanza Privata La Sicurezza s.r.l., International Security Service s.r.l., Eurogol s.r.l., L’Aquila s.r.l., Oplonti s.r.l., IL Gatto s.a.s., Italia s.r.l., Mondial Security s.r.l., Coop Mercurio a r.l., Notturno s.a.s., Coop. La Vedetta a r.l., Turris s.r.l. e La Lince s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Giasi, presso il cui studio selettivamente domicilia in Napoli, via Cesario Console n. 3;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	dell’<b>Istituto di Vigilanza Privata “La Nuova Lince s.r.l.”</b>, in proprio e nella qualità di impresa capogruppo della costituenda A.T.I. con gli istituti di vigilanza “La Leonessa s.p.a.” e L’Investigatore s.a.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventore ad opponendum, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Melisurgo n. 4																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
quanto al ricorso principale<br />
&#8211;	del verbale di gara del 12.6.2003, nella parte in cui è disposta l’esclusione della ricorrente società per mancanza del requisito di cui al punto 10 del mod. C della dichiarazione multipla di responsabilità, ovvero per mancanza dell’iscrizione presso la CCIAA da almeno un quinquennio;<br />	<br />
&#8211;	dell’eventuale provvedimento, eventualmente intervenuto, di aggiudicazione della gara;<br />	<br />
&#8211;	se ed in quanto possa occorrere, del bando di gara nella parte in cui richiede una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della L. 403/98 di cui al modello C allegato agli atti di gara punto 10 attestante che “la ditta è regolarmente iscritta all’ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA da almeno un quinquennio”;<br />	<br />
&#8211;	del bando di gara e del capitolato speciale di appalto art. 2 punto 2) nella parte in cui includono, quale elemento di valutazione della capacità economico finanziaria, il faturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo.																																																																																												</p>
<p>quanto ai motivi aggiunti<br />
&#8211;	della disposizione E.DI.SU. Napoli 1 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario n. 229 del 30.6.2003 con la quale sono stati approvati i verbali di gara n. 321 dei giorni 13.6.2003 e 17.6.2003 ed aggiudicata la gara alla A.T.I. con capogruppo la ditta “La Vigilante s.r.l.”;<br />	<br />
&#8211;	dei verbali delle sedute di gara del 13 e 17.6.2003;<br />	<br />
&#8211;	se ed in quanto possa occorrere, del bando di gara nella parte in cui richiede una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della L. 403/98 di cui al modello C allegato agli atti di gara punto 10, se ed in quanto interpretata nel senso di “imputare” la liquidazione coatta della cedente di ramo d’azienda in capo alla cessionaria.																																																																																												</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati ed i successivi motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum de “La Nuova Lince s.r.l.”;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Visto il decreto cautelare del 3 luglio 2003, n. 3328;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 18 maggio 2005 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2 luglio 2003 e depositato il giorno successivo, la Security Service Sud s.r.l. ha impugnato il verbale di gara del 13 giugno 2003, relativo alla procedura di affidamento, per pubblico incanto, dei servizio di vigilanza e piantonamento alle residenze dell’E.DI.SU. Napoli 1 per il periodo 1.7.2003 – 31.12.2004, per carenza dei requisiti da attestare con la dichiarazione di cui all’allegato C del punto 10 del bando di gara, ossia dell’iscrizione presso la CCIAA da almeno un quinquennio e del non essere stata soggetta, nel medesimo lasso temporale, a procedura concorsuale.<br />
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento e degli altri atti indicati in epigrafe, previa sospensione cautelare dell’efficacia anche inaudita altera parte, lamentando, in primo luogo, che la stazione appaltante erroneamente non avrebbe tenuto conto del fatto che il requisito della iscrizione ultraquinquennale sussisteva in capo all’istituto di vigilanza “La Metropoli” di cui la ricorrente aveva acquisito il ramo d’azienda, con la conseguenza di dover essere ritenuta in possesso del predetto requisito; in via gradata, ove la clausola del bando dovesse essere interpretata nel senso dell’impossibilità di far valere a favore della cessionaria i requisiti posseduti dalla cedente, deduce la ricorrente che la previsione, quale requisito di partecipazione, di un’anzianità di iscrizione ultraquinquennale nel registro delle imprese sarebbe in contrasto con le modalità di dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti, sancite nell’art. 14 del D.Lgs. 157/95; si duole poi del fatto che l’amministrazione non le abbia richiesto chiarimenti od integrazioni documentali, senza motivare in ordine alla scelta di non avvalersi della facoltà di cui all’art. 16 del D.Lgs. 157/95; censura, infine, la circostanza che tra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara ed il capitolato speciale di appalto, all’art. 2 punto 2, inserivano il fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre anni, poiché, trattandosi di requisito attinente alla valutazione della capacità soggettiva dei concorrenti e non alla qualità dell’offerta tecnica, si sarebbe in tal modo violato il principio della distinzione tra criteri soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di aggiudicazione.<br />
Con decreto del 3 luglio 2003, n. 3328 è stata concessa la richiesta tutela cautelare provvisoria.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 22-23 luglio e depositati il 24 luglio 2003, la ricorrente ha successivamente impugnato i verbali di gara del 13 e 17 giugno 2003 ed il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’A.T.I. con capogruppo la ditta “La Vigilante s.r.l.”, intervenuto nelle more della fissazione della camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare proposta col ricorso introduttivo.<br />
La ricorrente contesta la regolarità delle operazioni di gara in relazione all’aver il seggio di gara concesso all’ATI La Vigilante di integrare la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato C, mancante dei punti dal 12 al 18, nonché introdotto sottocriteri di valutazione dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte e provveduto ad attribuire il punteggio con i criteri stabiliti dall’art. 2 del capitolato speciale in contrasto con l’ordine di attribuzione stabilito nel capitolato stesso, assegnando prima i punteggi connessi a criteri automatici e poi quelli implicanti valutazioni discrezionali.<br />
La ricorrente contesta, altresì, la legittimità del provvedimento con cui è stata esclusa in quanto “l’anzianità di iscrizione de La Metropoli si coniuga storicamente con il suo assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, condizione non ammessa dal capitolato di cui trattasi”: rappresenta, al riguardo, che col d.m. di sottoposizione della società a liquidazione coatta amministrativa, il Commissario liquidatore de La Metropoli era stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’attività e che la cessione del ramo d’azienda era avvenuto con esclusione di tutti i debiti della cedente, come consentito dalla legge 19/1987, sicché la procedura di liquidazione coatta amministrativa cui era sottoposta la società La Metropoli non poteva essere ascritta alla ricorrente. In subordine, ove si opinasse in senso contrario, la ricorrente deduce l’illegittimità della disciplina di gara, che, comportando l’automatica esclusione dalla gara delle imprese in liquidazione coatta amministrativa, contrasterebbe sia coi principi stabiliti nella dir. 92/50/CEE in ordine all’esigenza di evitare intralci alla libera prestazione di servizi nell’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, sia con le finalità perseguite dalla legge nel consentire tanto l’autorizzazione alle imprese in l.c.a. l’esercizio provvisorio dell’attività, quanto la cessione dei beni e dell’avviamento senza far gravare sull’acquirente anche le passività.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, illustrando le proprie difese con memoria.<br />
E’ intervenuta ad opponendum l’A.T.I. con capogruppo la ditta “La Nuova Lince s.r.l.”.<br />
Si è altresì costituita in giudizio l’ATI con capogruppo “La Vigilante s.r.l.”, aggiudicataria della gara ed intimata coi motivi aggiunti, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso introduttivo poiché notificato alla sola Amministrazione appaltante.<br />
In data 9-11 settembre 2003 la ricorrente ha notificato all’ATI La Vigilante un “atto cautelativo di integrazione”, riproducente il ricorso introduttivo.<br />
Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2003 la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.<br />
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto memorie difensive.<br />
All’udienza del 18 maggio 2005 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente impugna il provvedimento col quale è stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei servizio di vigilanza e piantonamento alle residenze dell’E.DI.SU. Napoli 1 per il periodo 1.7.2003 – 31.12.2004, per carenza del requisito negativo della non soggezione, nel pregresso quinquennio, a procedura concorsuale e di quello positivo dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno cinque anni.<br />
In allegato alla dichiarazione multipla di responsabilità richiesta dal bando di gara aveva allegato una dichiarazione con cui, attestando di aver acquisito il ramo d’azienda de La Metropoli s.c.a.r.l. con decorrenza operativa 1.3.2001, asseriva di dover essere considerata iscritta alla Camera di commercio per la categoria oggetto della gara sin dal 1951, anno di iscrizione de La Metropoli.<br />
La Commissione di gara, tuttavia, aveva ritenuto che il possesso dei requisiti richiesti “non risulta esaustivamente dimostrato […] in quanto l’anzianità d’iscrizione de La Metropoli si coniuga storicamente con il suo assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, condizione non ammessa da capitolato di cui trattasi. In subordine, l’esercizio dell’attività risulta autorizzato da meno di cinque anni”.<br />
2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni processuali sollevate in riferimento alla ammissibilità del ricorso.<br />
Per quanto concerne la tempestività del ricorso, deve escludersi che la ricorrente fosse onerata dell’immediata impugnazione del bando perché priva ab origine di un requisito soggettivo di partecipazione. L’immediata lesività della clausola del bando, nell’ipotesi in esame, va infatti esclusa, poiché la situazione di fatto non appariva autonomamente ed obiettivamente percepibile in concreto, attesa la necessità di valutazioni specifiche in ordine all’effettivo possesso dei requisiti richiesti con riferimento alla peculiare situazione della ricorrente, in relazione all’avvenuto acquisto del predetto ramo d’azienda.<br />
Quanto alla notifica del ricorso alla controinteressata, ad esso è stato provveduto, nel rispetto dei termini decadenziali, con atto notificato il 9-11.9.03.</p>
<p>2. Venendo perciò all’esame del merito ed affrontando in ordine logico le questioni introdotte col ricorso ed i successivi motivi aggiunti, va in primo luogo chiarito se a seguito della cessione del ramo d’azienda della La Metropoli s.c.r.l. la società ricorrente, cessionaria, ne abbia acquisito anche l’anzianità d’iscrizione presso la CCIAA.<br />
La ricorrente sostiene che la cessione del ramo d’azienda dell’istituto di vigilanza privata La Metropoli le avrebbe consentito di acquistarne tutti i diritti ed obblighi, ivi compresa la capacità tecnica ed economica della cedente, ed al riguardo richiama altresì il disposto dell’art. 35, co. 4, della legge 109/94.<br />
La questione è già stata affrontata dalla Sezione in analoga controversia promossa dalla ricorrente per i medesimi requisiti (iscrizione ultraquinquennale alla CCIAA) previsti in diversa gara di appalto, con sentenza del 4 novembre 2004, n. 16489, con la quale si è convenuto con la ricorrente sulla possibilità datale dall&#8217;ordinamento di far riferimento, per il possesso del requisito, alla posizione della società Metropoli -iscritta alla CCIAA sin dal 1951- il cui ramo d&#8217;azienda (relativo all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di istituto di vigilanza privata) essa ha acquistato con atto del 2001.<br />
Si afferma nella predetta sentenza: “la dante causa Metropoli era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale pubblicato in G.U. n. 252 del 27.10.2000 e che, con successivi provvedimenti dello stesso Ministro del 10.11.2000 e dell&#8217;11.12.2000, il commissario liquidatore veniva autorizzato all&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;azienda e, quindi, all&#8217;esperimento di una raccolta di offerte finalizzate alla cessione del compendio aziendale che, all&#8217;esito della procedura, la Security Service Sud si aggiudicava depurato di ogni passività. Oggetto del trasferimento: il complesso di beni, diritti e rapporti, comprensivi di quelli costituenti l&#8217;avviamento, riconducibili all&#8217;esercizio dell&#8217;attività&#8230; etc.”<br />
“Del resto, lo stesso decreto prefettizio n. 2274 del 26.2.2001, in accoglimento dell&#8217;istanza del legale rappresentante della Security Service Sud, ha concesso a quest&#8217;ultima l&#8217;autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., &#8220;ed in particolare ad espletare i servizi di vigilanza, scorta, trasporto e custodia valori già autorizzati a favore dell&#8217;istituto La Metropoli&#8221;”.<br />
“Si è quindi, nell&#8217;ambito di un processo di conservazione delle parti sane di un impresa, di fronte ad una continuità formale e sostanziale dell&#8217;attività, alla cui stregua non può essere denegato il possesso del requisito in capo alla cessionaria”.<br />
“In tali sensi deve pacificamente concludersi in applicazione dei principi recati sia dalla giurisprudenza comunitaria ispirata, si intende in via di norma, ad evitare ogni forma di intralci alla libera prestazione dei servizi (cfr. Corte di Giustizia Cee del 2.12.1999 in causa C-176/1998) che da quella nazionale secondo la quale è consentito ad un&#8217;impresa di comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici necessari per partecipare ad una gara di appalto pubblico mediante riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, sempre che (come pacifico nel caso in esame, in cui si è in presenza di una cessione) sia provato che l&#8217;impresa interessata disponga effettivamente dei mezzi di tali altri soggetti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 3796/2002 e n. 4241/2001 e Tar Campania, sez. prima, 15.9.1997, n. 2308)”.<br />
“E ciò è ampiamente sufficiente alla bisogna, senza necessità di invocare, a latere (come fatto ex parte attorea), la specifica applicabilità anche agli appalti di servizi del cd. principio del &#8220;recupero di iscrizione&#8221;, disciplinato per gli appalti di lavori pubblici. Lo stesso, infatti, soppresso a far data dal dicembre 1999 l&#8217;Albo nazionale dei costruttori, deve oggi fare i conti con il sistema di qualificazione previsto dalla legge quadro n. 109/1999, sicchè non può predicarsene oltre un&#8217;automatica e diretta refluenza ai fini qui dati (così non essendo più nemmeno nell&#8217;ambito dei lavori pubblici: cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. IV, n. 4360/2002).”<br />
Occorre peraltro aggiungere, per quanto specificamente rileva nel giudizio presente, che la cessione del ramo d’azienda non comporta anche la riferibilità alla cessionaria della condizione ostativa alla partecipazione dell’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di un ostacolo relativo non già ai requisiti tecnici ed economici dell’impresa, bensì alla sua affidabilità morale, sicché non può postularsene l’estensione al cessionario di azienda, anche a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, la cessione è avvenuta depurata dalle passività.<br />
3. Ciò basta all’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso e dei motivi aggiunti, con conseguente assorbimento delle rimanenti censure.<br />
Per l’effetto deve disporsi l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara de qua e delle successive determinazioni assunte dalla Amministrazione, parimenti impugnate in questa sede.<br />
Sussistono, altresì, i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, attesa l’illegittimità della condotta della Amministrazione e l’inescusabilità dell’errore in cui questa è incorsa.<br />
Poiché il servizio oggetto dell’appalto è stato già espletato (essendo relativo al periodo 1.7.2003 – 31.12.2004), il risarcimento deve essere disposto per equivalente e, giacché non è stata data prova del fatto che, ove non fosse stata esclusa, la ricorrente si sarebbe aggiudicata l’appalto, esso va limitato alla sola perdita di chance.<br />
Considerando che la ricorrente non ha né allegato, né tantomeno provato che dall’esclusione sia conseguita un’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici e che, pertanto, può ritenersi che essa abbia ragionevolmente riadoperato le proprie risorse per lo svolgimento di attività analoghe, l’utilità economica che sarebbe derivata dallo svolgimento del servizio – quantificabile in via forfetaria nel 10% del prezzo dell’appalto, alla stregua dei noti orientamenti giurisprudenziali – va ridotta equitativamente (ex art. 1226 e 2056 c.c.: cfr. C.d.S., V, 7.4.2004, n. 1980; C.d.S., sez. IV, 27.10.2003, n. 6666) alla misura del 7,5%.<br />
Questa cifra (vale a dire il 7,5% del prezzo base, che era di € 400.000,00, e dunque € 30.000,00) va a sua volta divisa per il numero dei partecipanti alla gara, i quali sono stati tre (presentando perciò la ricorrente una chance di vittoria del 33,33%).<br />
Pertanto, il danno va quantificato nella somma di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, sino al soddisfo.<br />
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:<br />
&#8211;	annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211;	condanna l’E.DI.SU. Napoli 1 – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario al pagamento in favore della Security Service Sud s.r.l. della somma di € 10.000,00 (diecimila/00), oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno.<br />	<br />
Condanna l’E.DI.SU. Napoli 1 – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-7820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.7820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2005-n-511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2005-n-511/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2005-n-511/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.511</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore Carlucci s.a.s. e altro (avv. C. Bencivenga) c. Comune di Muro Lucano (avv. L. Petrone), Ecological Systems s.r.l. e altro (avv. P. Galante) sull&#8217;organo competente a adottare l&#8217;atto di approvazione del verbale di selezione del partner privato di una società mista pubblico-privata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2005-n-511/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2005-n-511/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore<br /> Carlucci s.a.s. e altro (avv. C. Bencivenga) c. Comune di Muro Lucano (avv. L. Petrone),  Ecological Systems s.r.l. e altro (avv. P. Galante)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;organo competente a adottare l&#8217;atto di approvazione del verbale di selezione del partner privato di una società mista pubblico-privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province, comuni ed enti locali – Società mista pubblico-privata – Partner privato – Selezione – Verbale – Approvazione – Dirigente – E’ competente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Compete al dirigente e non alla Giunta comunale l’adozione dell’atto di approvazione del verbale di selezione del partner privato di una società mista pubblico-privata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p><b>Carlucci s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale capogruppo della costituenda a.t.i. con la ditta Maiora s.r.l. e Cerone Pasquale in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.  rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Carmine Bencivenga ed elettivamente domiciliati in Potenza, presso il di lui studio, sito alla via S. Vito Pal. Coge</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Muro Lucano</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Petrone e con lui elettivamente domiciliato in Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>Ecological Systems s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.ti. costituita con la ditta Ciaglia &#038; Figli s.n.c. e la ditta Cardone Mauro in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Galante e con lui elettivamente domiciliati in Potenza alla via Mazzini n. 23/A<br />
controinteressata e ricorrente incidentale</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione:<br />
del verbale di selezione del partner privato per la costituzione d’una società mista pubblico-privata del 10/11/04, redatto dalla commissione esaminatrice designata per la selezione dei concorrenti;<br />
-dei successivi verbali di gara redatti dalla commissione;<br />
-della conseguente delibera di giunta comunale n. 179 dell’11/11/04, con la quale si è provveduto all’individuazione dell’a.t.i. capogruppo Ecological Systems s.r.l. quale socio privato della società mista denominata “Muro Village s.r.l.”;<br />
-ove di interesse dell’avviso di selezione del socio privato approvato con delibera di giunta comunale n. 172 del 3/11/04.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione e del controinteressato nonché, per quest’ultimo, il ricorso incidentale proposto;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 404 del 29/12/04 di concessione della tutela cautelare provvisoria nonché la successiva ordinanza collegiale n. 2 del 26/1/05 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 &#8211; relatore il magistrato Pennetti -;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Dopo avere approvato lo statuto della società mista Muro Village s.r.l., il Comune intimato ha svolto una selezione finalizzata all’individuazione di un socio privato.<br />
Approvato l’avviso di selezione e nominata la commissione quest’ultima ha svolto la procedura di evidenza pubblica prima però esaminando la documentazione dei concorrenti e dopo fissando i sottocriteri.<br />
La graduatoria finale vedeva l’attribuzione del punteggio più alto alla controinteressata e dopo la giunta comunale designava la Ecological Systems quale socio privato con cui procedere alla costituzione della società mista.<br />
Si deduce quanto segue:<br />
1.- violazione della lex specialis di gara- violazione e falsa applicazione dei principi che sottendono il procedimento ad evidenza pubblica- eccesso di potere sotto il profilo della carenza d’istruttoria e del difetto di motivazione.<br />
Dal verbale del 10/11/04 si evince che la commissione ha prima esaminato la documentazione contenuta nei plichi e solo dopo ha fissato i sottocriteri di attribuzione del punteggio previsto.<br />
Al criterio di cui al punto 1) dell’art. 9 del bando è stata stabilita una ripartizione in ordine decrescente del punteggio in base a detti subparametri. Per i parametri di cui ai punti 2) e 3) del suddetto art. 9 sono stati stabiliti una serie di elementi di cui tener conto, mai indicati prima, inerenti la struttura aziendale e la capacità finanziaria di ogni singola ditta.<br />
In tal modo i punteggi sono stati assegnati a documentazione già nota, oltretutto in assenza di motivazione sulle scelte operate;<br />
2.- violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00.<br />
In base alla norma in rubrica la procedura di selezione svolta dalla commissione doveva essere esaminata e eventualmente approvata dal competente dirigente di settore e non dalla giunta comunale, come invece è avvenuto.<br />
Si è costituito il Comune intimato che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.<br />
Si è costituita la controinteressata che resiste, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e propone a sua volta ricorso incidentale fondato sulle seguenti censure:<br />
-violazione artt. 38 e 47 d.p.r. 445/00- eccesso di potere per violazione dell’autolimite per disparità di trattamento delle concorrenti- carenza d’istruttoria.<br />
L’impresa Maiora s.r.l. ha presentato la propria autocertificazione, ai fini della partecipazione alla gara, allegandovi la copia della sola parte interna del documento di riconoscimento con ciò impedendo alla commissione di verificare la tipologia di documento, il numero e la validità dello stesso e in violazione delle norme in rubrica.<br />
Con decreto presidenziale n. 404/04 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare provvisoria del provvedimento impugnato:<br />
Con ordinanza collegiale n. 2/05 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va prioritariamente esaminato e giudicato infondato il ricorso incidentale proposto.<br />
La ricorrente principale ha infatti depositato il 25/1/05 copia autentica del documento di riconoscimento completo prodotto in sede di gara dalla ditta Maiora ai fini dell’ammissione. Lo stesso comprende non solo la parte interna (come sostenuto nel ricorso incidentale) ma anche quella esterna, recante, oltre all’intestazione e al numero della carta d’identità, il termine di validità.<br />
Giova tuttavia soggiungere che, ove la dedotta carenza fosse risultata sussistente, avrebbe costituito semmai motivo di regolarizzazione e non di esclusione.<br />
Devono poi essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale per carenza d’interesse sollevate dalla difesa della p.a. e dal controinteressato.<br />
Ambedue sostengono che l’interesse alla rinnovazione della procedura di gara segnalato in ricorso non potrebbe trovare concreta soddisfazione nel caso di specie in quanto, in caso di accoglimento del gravame, sarebbe preclusa la possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici di cui alla legge n. 488/92; proprio la vicina scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di finanziamento aveva infatti imposto termini accelerati per la selezione del partner.<br />
Le eccezioni vanno respinte.<br />
A parte il fatto che nulla esclude che, in caso di rinnovo della gara, la costituenda società possa partecipare ad una successiva tornata di finanziamenti riferiti alla medesima legge, va pure precisato che, nella fattispecie, è stata formulata in ricorso domanda di risarcimento danni, nella duplice forma della reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente; ciò anche da solo basta a confermare la sussistenza dell’interesse all’esame della domanda di annullamento degli atti avuto riguardo alla regola della pregiudizialità di questa rispetto a quella risarcitoria.<br />
Si deve ora passare all’esame del merito e, sotto questo profilo, deve essere accolto il secondo, assorbente motivo di gravame. <br />
Va rilevato che l&#8217;art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali in rapporto agli organi di governo, ribadisce la distinzione (già introdotta dalla legge n. 142 del 1990), tra la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (spettante ai dirigenti) ed i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo).<br />
Pertanto è indubitabile che nella specie, venendo in rilievo un atto (la approvazione del verbale di selezione del partner privato con l’individuazione della controinteressata quale soggetto prescelto) concernente la gestione amministrativa dell&#8217;ente, la competenza appartenga al Dirigente e non alla Giunta Comunale.<br />
(cfr. p.e. T.A.R. Campania, Napoli, II, 18/12/03 n. 15430).<br />
La domanda risarcitoria per reintegrazione in forma specifica è accolta e discende dall’annullamento della delibera atteso chè l’interesse pretensivo della ricorrente ad essere selezionata trova ristoro nella possibilità che il potere amministrativo venga riesercitato in modo a lei favorevole.<br />
Deve pure darsi atto che l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata Rep. n. 73839 del 12/11/04 posto in essere a seguito della delibera predetta, secondo i principi cui ha aderito di recente questo T.A.R. (n. 817 del 17/12/04), in quanto atto legato da un rapporto di consequenzialità necessaria con la procedura di gara è, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di questa, privato d’un presupposto d’efficacia e quindi anche dei suoi effetti giuridici.<br />
Quanto alle spese sussistono comunque giusti motivi per compensarle fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<BR><br />
-rigetta il ricorso incidentale;<br />
-accoglie il ricorso principale e annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione; <br />
-spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 7 aprile 2005, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATAnella Camera di Consiglio con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Antonio Camozzi	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giancarlo Pennetti	&#8211; Componente-Estensore<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2005-n-511/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-6-2005-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-6-2005-n-514/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</a></p>
<p>Pres. Trovato, Est. De Francisco Ministero della Difesa (Avv. Gen. Dello Stato) c. Vincenzo Giacaloni (Avv. G. Rubino) sulla sorte del provvedimento cautelare emesso nelle more della decisione sul regolamento di competenza 1. Giustizia amministrativa – Provvedimento cautelare – emesso nelle more della decisione del Regolamento di competenza – Legittimità.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-6-2005-n-514/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato, Est. De Francisco<br /> Ministero della Difesa (Avv. Gen. Dello Stato) c. Vincenzo Giacaloni  (Avv. G. Rubino)</span></p>
<hr />
<p>sulla sorte del provvedimento cautelare emesso nelle more della decisione sul regolamento di competenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Provvedimento cautelare – emesso nelle more della decisione del Regolamento di competenza –  Legittimità.<br />
2. Giustizia amministrativa – Regolamento di competenza – Provvedimento cautelare emesso dal giudice dichiarato incompetente – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis L. n. 1034/71, la rimessione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione del regolamento di competenza non preclude in radice l’esame della domanda cautelare che però dovrebbe essere emessa in termini provvisori ed interinali.</p>
<p>2. La declatoria di incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare determina ex se quantomeno la verificazione di un fatto sopravvenuto che legittima la parte che vi abbia interesse a proporre al nuovo giudice competente la domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse dal giudice incompetente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-6-2005-n-514/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.3089</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2005-n-3089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2005-n-3089/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2005-n-3089/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.3089</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. Chieppa Associazione Irrigazione Est Sesia (Avv.ti I. Pagani, P. Scarparone e A. Guarino) c. Ice – Imprese Costruzioni Edili S.r.l. (Avv. E. Dagna) è legittima l&#8217;esclusione dalla gara per collegamento sostanziale tra imprese in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis 1. Contratti della P.A. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2005-n-3089/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.3089</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2005-n-3089/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.3089</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. Chieppa<br /> Associazione Irrigazione Est Sesia (Avv.ti I. Pagani, P. Scarparone e A. Guarino) c. Ice – Imprese Costruzioni Edili S.r.l. (Avv. E. Dagna)</span></p>
<hr />
<p>è legittima l&#8217;esclusione dalla gara per collegamento sostanziale tra imprese in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Collegamento sostanziale tra imprese – Art. 10, co. 1 L. 109 del 1994 – Interpretazione – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Situazione di collegamento tra imprese – Esclusione in assenza di apposite previsioni nella lex specialis – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’esclusione prevista dall’art. 10, co. 1 L. 109 del 1994 riguarda non solo le ipotesi di influenza dominante tipizzate dalle società dall’art. 2359, o le altre fattispecie di controllo societario, ma ogni caso di reciproca influenza, idonea a violare il principio della par condicio e della segretezza delle offerte, tra le imprese, anche se organizzate in forma non societaria, che partecipano alle gare d’appalto. Pertanto la previsione di cui all’art. 10 co. 1, L. 109 del 1994 non è limitata alle ipotesi di controllo societario ex art. 2359 c.c., ma si estende a tutti quei casi in cui sussistano indizi chiari, gravi e concordanti, non previamente tipizzabili, della provenienza delle offerte da un unico centro decisionale.																																																																																												</p>
<p>2.	Anche in assenza di espresse previsioni nella lex specialis, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, co. 1, L. 109 del 1994, deve comunque disporre l’esclusione di quelle offerte, contenenti i richiamati indizi di una concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero della provenienza da un unico centro decisionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6907_6907.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2005-n-3089/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.3089</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.2024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-2024/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.2024</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Rosso Giancarlo ed altri (avv. Bolla e Lombardi) c. Comune di Montafia (n.c.) e Cerruti Francesco e Gibello Elsa (avv. Scaparone) 1. Giurisdizione e competenza – Autorizzazione edilizia – Impugnazione – Motivi &#8211; Ri-vendicazione di comproprietà e relativo accertamento – Irriferibilità diretta all’atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-2024/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-2024/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.2024</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Rosso Giancarlo ed altri (avv. Bolla e Lombardi) c. Comune di Montafia (n.c.) e Cerruti Francesco e Gibello Elsa (avv. Scaparone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Autorizzazione edilizia – Impugnazione – Motivi &#8211; Ri-vendicazione di comproprietà e relativo accertamento – Irriferibilità diretta all’atto impugnato – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Fattispecie.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Titoli Edilizi – Rilascio – Condizioni &#8211; Legittimazione del ri-chiedente – Possesso di un titolo idoneo allo scopo – Indagine – Estensione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla deduzione di vizio del provvedimento la cui deduzione si risolve in rivendicazione di comproprietà e relativo accer-tamento non riferibile direttamente all’atto impugnato (nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto accertarsi la natura privata di una strada di cui l’autorizzazione edilizia impugnata non aveva disposto la chiusura in quanto si era risolta nell’assentire una costruzione dalla quale la chiusura derivava solo indirettamente).</p>
<p>2. In sede di verifica dei requisiti relativi al rilascio di titoli edilizi all’Amministrazione non è richiesta un’indagine che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi preclusi-vi, limitativi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente medesimo, per cui il Comune deve soltanto verificare l’esistenza di un titolo idoneo a costituire in capo all’istante il diritto di sfruttare la potenzialità edificatoria del bene, senza che a ciò debba seguire una ulteriore indagine circa le implicazioni del rapporto generato dall’esistenza di eventuali diritti reali di godimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1831/94 proposto da</p>
<p><b>ROSSO FERDINANDO</b>, successivamente deceduto e sostituito dagli eredi ROSSO GIANCARLO, ROSSO SILVIA e ROFFINELLA TERESA, nonché da ROFFINELLA TERESA in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Bolla ed Emilio Lombardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Torino, corso Siccardi, 11, come da mandati rispettivamente a margine del ricorso ed a margine dell’atto di costituzione in giudizio degli eredi Rosso Ferdinando;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il<br />
<b>COMUNE DI MONTAFIA</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>CERRUTI FRANCESCO e GIBELLO ELSA</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Camillo Goria e dall’avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’autorizzazione edilizia 7 maggio 1994, n. 27/94/A, rilasciata dal Sindaco di Montafia a Cerruti Francesco e Gibello Elsa per la costruzione di un muro di recinzione, nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e presupposto, tanto del Sindaco, quanto del Consiglio, quanto della Giunta Comunale ed altresì, oc-correndo, dello stesso P.R.G. del Comune di Montafia;</p>
<p>e, con i secondi motivi aggiunti, per l’annullamento<br />
della deliberazione G.C. 15 novembre 2004, n. 53, “confermativa” dei contenuti della precedente deliberazione C.C. 25 novembre 1993, n. 220, e di ogni atto antecedente, precedente, prodromico e presupposto, nonché – espressamente – e per quanto qui rileva, della deliberazione C.C. 25 novembre 1993, n. 220;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cerruti Francesco e Gibello Elsa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005 l’avv. Emilio Lombardi per i ricorrenti e l’avv. Paolo Botasso in sostituzione dell’avv.  prof. Paolo Scaparone per i controinteressati;<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti espongono di essere proprietari di un fondo agricolo con entrostante fabbricato abitativo, confinante con analoghi fondo e fabbricato appartenenti ai controinteressati.<br />
Entrambi i fondi sono attraversati da una strada, sulla quale più soggetti avrebbero diritto di transito e, con l’autorizzazione investita dal ricorso introduttivo, ai controinteressati è stata assentita la realizzazione di un muro di recinzione della loro proprietà che impedirebbe ai controinteressati di continuare l’esercizio del diritto di transito sulla strada in questione.<br />
Il ricorso introduttivo denuncia detta autorizzazione per i motivi di seguito indicati.<br />
1. Violazione di legge e carenza assoluta di potere.<br />
La strada in questione sarebbe una via vicinale privata, per cui il Sindaco non avrebbe il diritto di disporne la chiusura.<br />
2. Violazione di legge e carenza assoluta di potere sotto altro profilo.<br />
Poiché i ricorrenti avrebbero accesso alla loro proprietà dalla strada in argomento, la chiusura di essa inciderebbe su loro diritti soggettivi perfetti.<br />
3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
Il Comune non avrebbe tenuto conto dell’esistenza dei diritti di servitù gravanti sulla strada interrotta dalla recinzione assentita ai controinteressati.<br />
4. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti.<br />
Se il Comune avesse inteso attuare un nuovo assetto dei percorsi viari, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato nelle forme della variante al piano regolatore.<br />
5. Incompetenza assoluta.<br />
Il provvedimento sarebbe stato in ogni caso di competenza del Consiglio Comunale, e non del Sindaco.<br />
I controinteressati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso.<br />
Successivamente, con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno inoltre dedotto il vizio di seguito indicato.<br />
6. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti ed incongruenza della motivazione.<br />
L’opera assentita sarebbe soggetta a concessione edilizia, e non a semplice autorizzazione gratuita.<br />
Con ulteriori motivi aggiunti, i ricorrenti hanno quindi esteso l’impugnazione alle deliberazione C.C. 25 novembre 1993, n. 220 e G.C. 15 novembre 2004, n. 53, confermativa della precedente, entrambe recanti determinazione di rinuncia al diritto di uso pubblico sulla strada in questione; detti provvedimenti sono gravati per i motivi si seguito indicati.<br />
7. Violazione di legge (artt. 2, ss., 7 e 8 L. 7 agosto 1990, n. 241).<br />
Il Comune non avrebbe mai comunicato ai ricorrenti l’avvio dei procedimenti conclusisi con i provvedimenti impugnati.<br />
8. Violazione di legge sotto altro profilo (art. 48 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 247).<br />
La deliberazione di Giunta avrebbe un oggetto più ampio di quello della deliberazione di Consiglio da essa confermata e sarebbe volta a ratificare l’autorizza-zione edilizia rilasciata dal Sindaco ai controinteressati, nella parte in cui essa ha determinato l’interruzione della strada.<br />
9. Violazione di legge (art. 48 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 247).<br />
La strada delimiterebbe due diverse zone urbanistiche del territorio comunale, rispettivamente destinate a rispetto ambientale (ZN) ed a ristrutturazione (RI3), per cui l’approvazione di una recinzione comune di entrambe contrasterebbe con il piano regolatore ed esulerebbe dalle competenze della Giunta Comunale.<br />
10. Eccesso di potere per difetto assoluto di competenza (violazione di legge sotto altro profilo), illogicità e carenza di presupposti.<br />
La delibera di Giunta avrebbe violato la sentenza del Tribunale Ordinario di Asti 23 giugno 2004, n. 329, che ha dichiarato l’illegittimità della deliberazione di Consiglio, disapplicandola,  e comunque avrebbe un contenuto additivo rispetto a quest’ultima.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso, le parti hanno scambiato memorie con cui hanno illustrato le rispettive posizioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Con l’atto introduttivo di questo giudizio, i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione edilizia rilasciata dal Sindaco di Montafia ai controinteressati per la realizzazione di una recinzione del loro fondo, attraversato da una strada vicinale privata, con conseguente interruzione della strada stessa.<br />
I ricorrenti deducono che la strada in questione, gravata da servitù di uso pubblico, attraversa anche il fondo di loro proprietà, per cui l’interruzione conseguente alla realizzazione della recinzione arrecherebbe loro un danno.<br />
2. Con il primo motivo, essi ribadiscono che la strada interrotta sarebbe di proprietà privata (formata ex collatione privatorum agrorum), per cui il Sindaco, in quanto organo del Comune, non avrebbe titolo ad autorizzarne la chiusura.<br />
La censura, nei termini in cui è formulata, deve dichiararsi in questa sede inammissibile.<br />
L’azione concretamente esercitata (sotto il profilo della causa petendi) ha infatti natura sostanziale di rivendicazione di (com)proprietà e di correlativo accertamento della carenza assoluta di potere in capo al Comune a disporre della strada stessa.<br />
Il vizio dedotto non risulta poi neppure direttamente riferibile all’autorizzazione edilizia impugnata (che, di per sé, non dispone la chiusura della strada, ma consente una costruzione dalla quale la chiusura stessa deriva indirettamente), per cui la materia del contendere risulta estranea anche all’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, di cui all’art. 34 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80.<br />
Il primo motivo deve quindi dichiararsi inammissibile.<br />
3. Considerazioni analoghe valgono anche per il secondo mezzo, con cui i ricorrenti deducono espressamente che, avendo essi accesso alla loro proprietà attraverso la strada in argomento, la chiusura di essa inciderebbe su loro diritti soggettivi perfetti.<br />
Anche in questo caso, la causa petendi non è rappresentata dalla lesione di un interesse legittimo dipendente dalla violazione di una norma o di un principio regolatore dell’azione amministrativa da osservarsi nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione edilizia, bensì dall’affermata violazione del diritto soggettivo all’esercizio delle facoltà dominicali sul fondo di proprietà.<br />
Il secondo motivo deve perciò essere parimenti dichiarato inammissibile, in quanto involgente questioni estranee alla giurisdizione amministrativa.<br />
4. Il terzo mezzo denuncia l’autorizzazione edilizia per difetto di istruttoria in relazione alla mancata considerazione dell’esistenza di un complesso di servitù private reciproche e di servitù pubbliche sulla strada in questione, e ciò anche in considerazione del fatto che la mappa catastale allegata al provvedimento non riprodurrebbe esattamente lo stato dei luoghi.<br />
La censura è infondata, atteso che tutti i titoli edilizi sono comunque rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi, proprio al fine di lasciare impregiudicate eventuali posizioni soggettive di terzi confliggenti.<br />
In sede di verifica dei requisiti relativi al rilascio dei titoli edilizi non è infatti richiesta un’indagine che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente medesimo, per cui il Comune deve soltanto verificare l’esistenza di un titolo sostanziale idoneo a costituire in capo all’istante il diritto di sfruttare la potenzialità edificatoria del bene, senza che a ciò debba seguire un’ulteriore indagine circa le implicazioni (di ordine civilistico) del rapporto generato dal-l’esistenza di eventuali diritti reali di godimento (Cons. St.,V, 22 giugno 2000, n. 3525; Cons. St., V, 4 febbraio 2004, n. 368).<br />
Il terzo motivo deve quindi essere respinto per infondatezza.<br />
5. Con il quarto ed il quinto motivo, i ricorrenti affacciano l’ipotesi che, con il rilascio dell’autorizzazione impugnata, il Sindaco abbia inteso modificare l’assetto viario della zona e, per tale ipotesi deducono violazione delle norme in base alle quali dette modifiche possono essere introdotte soltanto attraverso varianti al piano regolatore e, rispettivamente, incompetenza del Sindaco, attesa la riserva legislativa a favore del Consiglio Comunale delle attribuzioni in materia.<br />
Le due censure non possono essere condivise, sia perché nulla autorizza l’ipotesi avanzata in ricorso (l’autorizzazione edilizia ha per oggetto soltanto l’assenso alla realizzazione della recinzione e in nessun punto essa dispone la modifica della viabilità della zona), sia perché la loro stessa formulazione ipotetica ne determina l’inammissibilità (Cons. St., V, 9 febbraio 2001, n. 593; Cons. St., IV, 25 luglio 2001, n. 4054).<br />
6. Con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti osservano che la recinzione assentita consisterebbe di un’opera parzialmente in muratura, per cui essa avrebbe richiesto la concessione edilizia onerosa, non essendo allo scopo sufficiente la semplice autorizzazione gratuita.<br />
I ricorrenti deducono di avere avuto contezza dell’esatta natura dell’opera assentita soltanto in conseguenza della costituzione in giudizio dei controinteressati e del deposito, da parte loro, della documentazione grafica relativa al progetto approvato, ma tali considerazioni non assumono rilievo ai fini della tempestività della censura.<br />
Infatti, anche ammettendo che il vizio dedotto debba ritenersi noto ai ricorrenti fin dalla stessa data in cui essi hanno acquisito conoscenza dell’esistenza del-l’autorizzazione impugnata, la censura risulta comunque tempestiva.<br />
In difetto di diversa prova, l’autorizzazione può infatti ritenersi conosciuta dai ricorrenti alla data di sottoscrizione del ricorso (5 luglio 1994), e poiché i motivi aggiunti sono stati notificati il 9 settembre successivo, il termine a proporli (aumentato della sospensione feriale) risulta ampiamente rispettato.<br />
Il motivo è quindi ricevibile e, nel merito, è pienamente fondato.<br />
Nel regime anteriore all’introduzione del permesso di costruire, la concessione edilizia non era infatti necessaria solo per le modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie (e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientrava solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios, mentre essa era per contro necessaria quando la recinzione era, come nel caso in esame, costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastanti pilastri e cancellata in ferro battuto (Cons. St., V, 26 ottobre 1998, n. 1537; T.A.R.  Piemonte, I, 30 maggio 2001, n. 1199; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, 6 marzo 2002, n. 425; T.A.R. Basilicata, 19 settembre 2003, n. 897).<br />
In ragione della rilevata fondatezza del sesto motivo (aggiunto), deve pertanto disporsi l’annullamento dell’autorizzazione edilizia investita dal ricorso introduttivo.<br />
7. Con ulteriori motivi aggiunti, i ricorrenti hanno successivamente esteso l’im-pugnazione alla deliberazione G.C. 15 novembre 2004, n. 53, con cui il Comune ha confermato la rinuncia al diritto di servitù pubblica di passaggio sulla strada per cui è causa, già oggetto di precedente deliberazione C.C. 25 novembre 1993, n. 220, parimenti impugnata.<br />
In ordine a quest’ultima, l’impugnazione è irricevibile, atteso che il provvedimento – di cui non è necessaria la notifica individuale ai ricorrenti – è stato affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23 dicembre 1993, mentre i motivi aggiunti che lo impugnano sono stati notificati il 20 gennaio 2005.<br />
8. Il settimo motivo (aggiunto) è l’unico riferibile ad entrambi i provvedimenti, congiuntamente denunciati per non essere stati preceduti dalla comunicazione di avvio dei relativi procedimenti.<br />
Indipendentemente dalla sua irricevibilità nella parte riferita alla delibera consiliare, la censura è infondata.<br />
I due provvedimenti hanno infatti disposto la rinuncia ad un diritto di servitù pubblica su terreni appartenenti a soggetti diversi dai ricorrenti: ora, poiché la comunicazione di avvio è dovuta ex art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, soltanto ai soggetti nei cui confronti il futuro provvedimento dovrà spiegare i suoi effetti, è evidente che la posizione formale dei ricorrenti medesimi nel procedimento non si differenziava apprezzabilmente da quella di qualsiasi componente della collet-tività locale, per cui, se ad essi sarebbe stato comunque consentito intervenirvi spontaneamente, non perciò il Comune era tenuto a preavvertirli del suo avvio.<br />
La censura deve quindi essere disattesa in quanto infondata.<br />
9. L’ottavo mezzo investe invece la sola deliberazione di Giunta, denunciata per illogicità e, nella sostanza, per sviamento di potere, sul presupposto che la deliberazione consiliare confermata aveva disposto la rinuncia al diritto di passaggio sul solo mappale 311, mentre il nuovo provvedimento estenderebbe la rinuncia al tratto di strada che percorre l’intera proprietà dei controinteressati racchiusa dalla recinzione e costituita dai mappali 29, 30, 309 e 311: ciò allo scopo di ratificare l’autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata dal Sindaco ai controinteressati medesimi.<br />
Dalla lettura dei due provvedimenti risulta peraltro che il Comune aveva riconosciuto di essere titolare del diritto di passaggio soltanto sul mappale 311, annualmente percorso dalla locale processione del Corpus Domini, e quindi la rinuncia aveva per oggetto il diritto di pubblico passaggio su quel solo mappale.<br />
 La delibera di Giunta ha ribadito tale riconoscimento ed ha confermato la rinuncia al diritto di passaggio su quell’unico mappale, per cui non è configurabile nessun ampliamento dell’oggetto della precedente delibera consiliare, né tantomeno il dedotto intento di ratificare l’operato del Sindaco.<br />
Il motivo esaminato deve essere perciò respinto per infondatezza.<br />
10. Con il nono motivo, i ricorrenti rilevano che la strada delimita due diverse zone urbanistiche del territorio comunale, rispettivamente destinate a rispetto ambientale (ZN) ed a ristrutturazione (RI3), per cui l’approvazione di una recinzione comune di entrambe contrasterebbe con il piano regolatore ed esulerebbe dalle competenze della Giunta Comunale.<br />
La censura è inammissibile per genericità, in quanto i ricorrenti non offrono alcuna indicazione circa le ragioni testuali per le quali il piano regolatore non consentirebbe di racchiudere entro un’unica recinzione aree appartenenti a zone diverse del territorio comunale: tutto ciò, comunque, a prescindere dal rilievo che il vizio dedotto non è in alcun modo riferibile alla delibera di Giunta, che si limita a dismettere un diritto di servitù di pubblico passaggio.<br />
11. Resta l’ultimo motivo (aggiunto), i ricorrenti ribadiscono che la delibera di Giunta avrebbe contenuto additivo rispetto a quella di Consiglio, estendendo la rinuncia al diritto di passaggio pubblico su mappali precedentemente non contemplati, precisando che il nuovo provvedimento sarebbe finalizzato anche a “cassare” (così si sostiene) la sentenza del Tribunale di Asti 23 giugno 2004, n. 329, oggetto di appello pendente, che ha dichiarato l’illegittimità della deliberazione di Consiglio, disapplicandola.<br />
Si è già rilevato come nessun contenuto “additivo” possa essere ravvisato nella delibera impugnata; quanto ai rapporti con la sentenza del Giudice Ordinario, è appena il caso di rilevare che la stessa ha ritenuto la delibera consiliare illegittima sul rilievo che la rinuncia ad una servitù pubblica di passaggio è giustificata soltanto se l’Ente rinunciante “riconosce, anche tacitamente, la cessazione del-l’interesse pubblico a servirsi del bene privato”.<br />
Ora, al di là del rilievo che, in questo giudizio, i ricorrenti non denunciano minimamente il difetto di motivazione della delibera di Giunta su tale argomento, sta di fatto che il provvedimento ribadisce che la delibera di Consiglio, per quanto disapplicata dal Giudice Ordinario, non è mai stata annullata e precisa espressamente che nel caso in esame la recinzione era stata autorizzata “in considerazione del fatto che la processione seguiva un percorso diverso”.<br />
La Giunta ha in altre parole preso atto della pregressa cessazione dell’interesse pubblico all’utilizzo della strada da parte della collettività locale (peraltro già in precedenza limitato alla sola occasione della processione del Corpus Domini) e, di conseguenza, ha riconosciuto l’avvenuta cessazione dell’uso pubblico per facta concludentia, dipendenti (anche) dall’avvenuta realizzazione della recinzione.<br />
Poiché la statuizione del Giudice Ordinario, limitata alla disapplicazione dell’at-to ai fini del riconoscimento del diritto ivi azionato, non produce effetti cassatori sul provvedimento disapplicato, la stessa non impediva minimamente l’adozione del provvedimento impugnato in questa sede.<br />
L’ultimo motivo deve perciò essere respinto per infondatezza.<br />
12. In conclusione, mentre devono respingersi o dichiararsi inammissibili i motivi dedotti con il ricorso introduttivo e quelli aggiunti che investono la deliberazione G.C. 15 novembre 2004, n. 53, merita accoglimento il primo motivo aggiunto, e conseguentemente deve pronunciarsi l’annullamento dell’autorizzazio-ne edilizia 7 maggio 1994, n. 27/94/A per le ragioni esposte al punto 6. della motivazione che precede.<br />
Giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile ed in parte lo respinge, secondo motivazione;<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti notificati il 9 settembre 1994 e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione edilizia 7 maggio 1994, n. 27/94/A;<br />
&#8211; dichiara i motivi aggiunti notificati il 20 gennaio 2005 introduttivo in parte irricevibili, in parte inammissibili ed in parte li respinge, secondo motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il giorno 8 giugno 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-6-2005-n-2024/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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