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	<title>13/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-1753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-1753/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1753</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Aams, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio dei Monopoli per la Campania &#8211; Sezione Operativa Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-1753/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-1753/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi,  contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Aams, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio dei Monopoli per la Campania &#8211; Sezione Operativa Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;  Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Monopoli di Stato &#8211; Ufficio Regionale Campania &#8211; Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato,  nei confronti OMISSIS, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Tommaso Ventre</span></p>
<hr />
<p>Mutamento d&#8217;uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001:  natura e caratteristiche. </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed Urbanistica- SCIA- Mutamento d&#8217;uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; natura e caratteristiche. <br /> <br /> 2. Edilizia ed Urbanistica- SCIA- mutamento della destinazione d&#8217;uso &#8211; mutamento della destinazione d&#8217;uso di fatto &#8211; rilevanza- non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 individua i mutamenti nella destinazione d&#8217;uso di un immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo abilitativo edilizio, sul presupposto che il mutamento di destinazione d&#8217;uso, anche solo funzionale, comporta un aggravio di carico urbanistico (con la consequenziale necessità  per l&#8217;interessato di munirsi del titolo edilizio), quando implica un passaggio tra categorie urbanisticamente differenti. In materia edilizia, l&#8217;aumento del carico urbanistico di un immobile si verifica anche laddove, pur senza mutare la sua destinazione, l&#8217;opera si presti a rendere la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone con conseguente necessità  di pìù intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti. <br /> <br /> <br /> 2. In materia edilizia va rammentato che la destinazione d&#8217;uso esclusivamente di fatto è essenzialmente irrilevante, atteso che deve essere considerata soltanto quella che risulta dagli atti amministrativi.<br /> </em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01753/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02383/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Alfonso D&#8217;Ambrosio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale luigi.adinolfi@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Aams, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio dei Monopoli per la Campania &#8211; Sezione Operativa Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio; <br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Monopoli di Stato &#8211; Ufficio Regionale Campania &#8211; Napoli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli, via A. Diaz. 11, con domicilio digitale napoli@mailcert.avvocaturastato.it;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Filomena Iaforte, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Tommaso Ventre, con domicilio digitale antoniotommaso.ventre@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefano Sorgente in Napoli, via Po n. 1 &#8211; Parco <i>Parva Domus</i>; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti: </p>
<p style="text-align: justify;">1) della determina n. 36294 del 24/04/2019 di trasferimento della rivendita n. 2 con annessa ricevitoria lotto n. CE0383 in Maddaloni alla Via Libertà  n. 288;</p>
<p style="text-align: justify;">2) degli atti alla determina presupposti, in particolare: 2.1) della nota 22241 del 01/03/2019 se ed in quanto lesiva; 2.2) del Certificato prot n. 6157 del 27.2.19 del Comune di Maddaloni se ed in quanto lesivo;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Filomena Iaforte e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Monopoli di Stato &#8211; Ufficio Regionale Campania &#8211; Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I. Parte ricorrente, titolare della rivendita n. 18 sita in Maddaloni alla Via Appia n. 132, impugna l&#8217;autorizzazione al trasferimento, con spostamento fuori zona (come tale, comportante la variazione di due delle tre rivendite pìù vicine alla originaria sede istitutiva), della rivendita n. 2 dalla Via Santacroce n. 38/40 alla Via Libertà  n. 288, evidenziando, in estrema sintesi, l&#8217;assenza di conformità  urbanistica dei nuovi locali, oltre che la non ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita attesa la preesistenza, in zona, giÃ  di un patentino nonchè di una tabaccheria munita di distributore automatico.</p>
<p style="text-align: justify;">II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">a) violazione e falsa applicazione art. 11, c. 3, del decreto 21/02/2013 n. 38 del M.E.F.;</p>
<p style="text-align: justify;">b) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Si sono costituite l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intimata, e la controinteressata, sig.ra Iaforte Filomena, eccependo, la seconda, l&#8217;inammissibilità  del ricorso e concludendo, entrambe, per il suo rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">IV. All&#8217;udienza pubblica del 18.02.2020, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">V. Occorre preliminarmente disattendere le eccezioni in rito.</p>
<p style="text-align: justify;">V.1. Eccepisce la controinteressata l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisa, sul punto, che, nel caso all&#8217;esame, non sarebbe stata autorizzata una nuova rivendita sicchè non vi sarebbe stato l&#8217;ingresso nel settore di un nuovo esercizio commerciale bensì¬ il mero trasferimento di una rivendita preesistente. Ciò posto, in considerazione dei principi di liberalizzazione che presidiano l&#8217;iniziativa commerciale, il criterio della vicinitas non sarebbe di per sè idoneo ad abilitare l&#8217;imprenditore commerciale concorrente all&#8217;impugnazione di titoli autorizzativi con riferimento alla nozione di unicità  o identità  del bacino d&#8217;utenza, dovendosi dare rigorosa dimostrazione di un reale pregiudizio derivante dalla realizzazione dell&#8217;intervento assentito. Dovrebbe, in altri ermini, essere evidenziato come ed in che misura l&#8217;esercizio assentito inciderebbe in modo significativo sugli interessi economici della parte ricorrente. Nel caso all&#8217;esame, alcun pregiudizio sarebbe ravvisabile posto che il ricorrente è titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi ubicata alla via Appia n.156 (centro città ), ad una distanza di 326 ml. dall&#8217;attuale sede della rivendita Iaforte, ubicata in una zona di ingresso alla città .</p>
<p style="text-align: justify;">V.1.1. L&#8217;eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">V.1.2. Non appare ultroneo precisare che le disposizioni contenute nell&#8217;art. 10 del D.M. n. 38/13 equiparano il trasferimento delle rivendite, in particolare quelle fuori dalla zona istituzionale, alle ipotesi di nuova apertura.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, sussiste, per il ricorrente, una lesione attuale e concreta scaturente, in via diretta, dall&#8217;adozione dei provvedimenti gravati, tanto da legittimare, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., l&#8217;interesse ad agire, posto che il nuovo collocamento sul territorio della rivendita n. 2 nel comune di Maddaloni finisce per incidere sensibilmente sull&#8217;assetto commerciale preesistente, tanto pìù che l&#8217;amministrazione resistente ha revocato il patentino rilasciato al titolare del Bar di Via Libertà  n. 270, aggregato alla rivendita del ricorrente, motivando tale determinazione proprio in ragione del trasferimento della rivendita della controinteressata in prossimità  del locale ove insiste il patentino.</p>
<p style="text-align: justify;">V.2. Sostiene, altresì¬, la medesima parte avversaria che sussisterebbe ulteriore profilo di inammissibilità  del ricorso limitatamente all&#8217;impugnativa del certificato di agibilità  del 27.02.2019 rilasciato dal Comune di Maddaloni, non avendo lo stesso contenuto provvedimentale bensì¬ meramente ricognitivo della normativa edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">V.2.1. L&#8217;eccezione è parimenti infondata nella considerazione che, tra le censure proposte, parte ricorrente lamenta proprio l&#8217;assenza di conformità  edilizia avuto particolare riguardo alla destinazione d&#8217;uso dei locali, la cui fondatezza comporta, quale necessario corollario, anche l&#8217;illegittimità  dell&#8217;attestazione di agibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">V.3. Tanto chiarito, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, con valenza meramente esplicativa delle censure giÃ  proposte, è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">VI. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11, comma 3, del Decreto 21/02/2013 n. 38 del MEF.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1. La censura è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, come dedotto, presupposto ineludibile per l&#8217;accoglimento della domanda di trasferimento è, ai sensi del comma 3, del decreto invocato, la regolarità  urbanistica-edilizia del locale proposto, nonchè la relativa destinazione d&#8217;uso commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1.1. Nella specie, il possesso di tali requisiti non è stato provato, essendo solo stato certificato con provvedimento, di natura ricognitiva, del 27/02/2019 del Comune, prot. n. 6157, dal quale, invero, emerge che al momento della domanda di trasferimento del 31/01/19 l&#8217;immobile non aveva la destinazione commerciale tanto che dal medesimo certificato del 26/02/2019 risulta che l&#8217;abuso sarebbe stato sanato con una SCIA in sanatoria del 18/02/2019 prot. n. 4933, successiva, quindi, all&#8217;istanza del 31/01/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.2. Peraltro, trattandosi di cambio di destinazione d&#8217;uso rilevante tra categorie diverse, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui all&#8217;art. 23-ter comma 1 D.P.R. 380/01 (aggiunto con D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014), e all&#8217;art. 32 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/01 (TUE).</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone il primo, &#8220;Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d&#8217;uso ogni forma di utilizzo dell&#8217;immobile o della singola unità  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità  immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, l&#8217;art. 32 c.1 lettera a) del TUE disciplina, poi, coerentemente il mutamento della destinazione d&#8217;uso che implichi la variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla normativa citata si evince, allora, la necessità  di ottenere un provvedimento espresso, ovvero il rilascio di un permesso di costruire, per il passaggio tra categorie funzionalmente autonome, con o senza opere; tale cambio d&#8217;uso incide, infatti, sul carico urbanistico senza ulteriori accertamenti da compiere (D.M. 1444/1968).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, &#8220;l&#8217;art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 individua i mutamenti nella destinazione d&#8217;uso di un immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo abilitativo edilizio&#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 02/03/2020, n. 345), sul presupposto che &#8220;il mutamento di destinazione d&#8217;uso, anche solo funzionale, comporta un aggravio di carico urbanistico (con la consequenziale necessità  per l&#8217;interessato di munirsi del titolo edilizio), quando implica un passaggio tra categorie urbanisticamente differenti&#8221; (T.A.R., Toscana, Firenze, sez. III, 23/08/2019, n. 1210). Peraltro, &#8220;In materia edilizia, l&#8217;aumento del carico urbanistico di un immobile si verifica anche laddove, pur senza mutare la sua destinazione, l&#8217;opera si presti a rendere la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone con conseguente necessità  di pìù intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti&#8221; (Cons. di St., sez. IV, 13/11/2018, n. 6388).</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3. Ora, &#8220;La semplificazione delle attività , voluta dal legislatore, non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento degli standard urbanistici, a conferma della scelta giÃ  operata con il D.M. n. 1444/1968&#038; Da tale disciplina si desume che, mentre il mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere non assume rilevanza giuridica laddove non si verifichi un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, il mutamento di destinazione d&#8217;uso (con o senza opere) è sottoposto al regime della denuncia di inizio attività  alla duplice condizione che: i) non comporti alcuna trasformazione dell&#8217;aspetto esteriore dell&#8217;edificio o un aumento dei volumi e delle superfici esistenti; ii) non determini un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione dei diversi carichi urbanistici ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/1968&#8221; (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 15/10/2018, n. 5964; T.A.R., Campania, Napoli, sez. VII, 06/11/2017, n. 5152).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, &#8220;In materia edilizia va rammentato che la destinazione d&#8217;uso esclusivamente di fatto è essenzialmente irrilevante, atteso che deve essere considerata soltanto quella che risulta dagli atti amministrativi&#8221; (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 12/04/2019, n. 471).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, &#8220;I dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l&#8217;accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di lÃ  di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità  alla disciplina urbanistico-edilizia&#8221; (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 22/07/2019 , n. 1149). </p>
<p style="text-align: justify;">Non ultronea è, altresì¬, la precisazione che &#8220;Una forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità  immobiliare diversa da quella originaria costituisce mutamento rilevante della sua destinazione d&#8217;uso anche laddove non sia accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie&#8221; (Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2019, n. 892).</p>
<p style="text-align: justify;">VI.4. Conseguentemente non poteva essere utilizzato lo strumento della SCIA in sanatoria, ma quello di cui all&#8217;art. 36 del medesimo DPR n. 380/01, sussistendone i presupposti. </p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, &#8220;In materia edilizia la normativa di cui all&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone che ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda&#8221; (Cons. di St., sez. VI, 26/03/2020, n. 2113).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa anche che il procedimento comunque attivato a istanza di parte deve chiudersi con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento con la precisazione che, in caso di silenzio serbato sulla domanda, trascorsi 60 giorni, l&#8217;istanza si intende rigettata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, nel caso all&#8217;esame, alla SCIA del 18/02/2019 in sanatoria non è seguito nessun provvedimento espresso con la conseguenza che manca la conformità  urbanistica dell&#8217;immobile e la sua destinazione commerciale, dovendosi ritenere che, per dettato normativo, alla data del 18/04/2019 l&#8217;istanza deve intendersi rigettata. </p>
<p style="text-align: justify;">VI.5. Ne deriva ulteriormente che il provvedimento gravato, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, sono illegittimi in quanto sia al momento della domanda (31/01/19) che alla data dell&#8217;autorizzazione al trasferimento (24/04/19) la conformità  urbanistica mancava, in uno alla destinazione d&#8217;uso commerciale. La stessa dichiarazione di agibilità  del 18/02/2019 prot. n. 4934, si basa, pertanto, su presupposti inesistenti e non può essere utilmente utilizzata ai fini del trasferimento della rivendita. </p>
<p style="text-align: justify;">VI.6. Nè può sostenersi che il locale adibito alla rivendita autorizzata con l&#8217;impugnata determina avesse giÃ  destinazione d&#8217;uso commerciale, come risulta dalla visura catastale (cat. C1) e da quella CCIAA, tanto da essere stata presentata la Scia solamente in via cautelativa, <i>ad abundantiam</i>, non potendo i dati catastali ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.7. Parimenti irrilevante è il richiamo all&#8217;art. 22 del DPR n. 380/2001 a norma del quale sono realizzabili con la scia gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio. Erroneo è, infatti, il presupposto che tale disposizione ricomprenda anche gli interventi che consentono il mutamento delle destinazioni d&#8217;uso tra categorie diverse, essendo la disciplina applicabile al caso all&#8217;esame quella, invece, emergente dall&#8217;art. 23-ter comma 1 D.P.R. 380/01 letto in combinato disposto con l&#8217;art. 32 c.1 lettera a) del TUE.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Il mutamento di destinazione d&#8217;uso rilevante di cui all&#8217;art. 23 ter D.P.R. n. 380 del 2001 (nel caso di specie dalla categoria funzionale turistico-ricettiva a quella residenziale) costituisce ipotesi avulsa dall&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 22 D.P.R. n. 380 del 2001 in tema di interventi subordinati a DIA / SCIA.&#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 09/05/2018, n. 681).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, &#8220;Se è vero che un mutamento di destinazione d&#8217;uso è sempre consentito, a condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all&#8217;interno della stessa categoria funzionale, ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei segmenti dispositivi degli artt. 22 e 23 ter D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) si giunge alla conclusione che, purchè si rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile il cambio di destinazione d&#8217;uso attraverso una SCIA&#8221; (Cons. di St., sez. VI, 15/05/2017, n. 2295).</p>
<p style="text-align: justify;">VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il gravame, assorbite le ulteriori censure dedotte, è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Amministrazione resistente e la controinteressata sig.ra Iaforte Filomena alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida, rispettivamente, in € 1.500,00, cadauna, oltre C.P.A. ed I.V.A., unitamente alla restituzione del C.U., il tutto con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pappalardo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Cernese, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-1753/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-493/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.493</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Presidente, Paolo Severini, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Andrea Di Lieto, contro Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Zona non pianificata per intervenuta decadenza del corrispondente vincolo espropriativo : l&#8217;Amministrazione comunale è tenuta a riqualificare l&#8217; area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-493/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-493/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Presidente, Paolo Severini, Consigliere, Estensore PARTI:  omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Andrea Di Lieto,  contro Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Zona non pianificata per intervenuta decadenza del corrispondente vincolo espropriativo : l&#8217;Amministrazione comunale è tenuta a riqualificare l&#8217; area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica&#8211;  vincolo espropriativo- intervenuta decadenza &#8211; conseguenze- zona non pianificata c.d. &#8220;zona bianca&#8221; &#8211; riqualificazione dell&#8217;area da parte dell&#8217;Amministrazione- è necessaria.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di zona classificata come bianca, ossia non pianificata, per intervenuta decadenza del corrispondente vincolo espropriativo (a seguito del decorso del periodo quinquennale di efficacia), l&#8217;Amministrazione comunale è tenuta, anche a prescindere dall&#8217;impulso della parte privata, ad avviare tempestivamente il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell&#8217;area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica, con la conseguenza che un prolungato soprassedere in tal senso consente al privato di attivare i consueti rimedi avverso il silenzio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00493/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00255/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: justify;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso, numero di registro generale 255 del 2020, proposto da: <br /> Armando Giordano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 143; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria </p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;illegittimità  del silenzio, serbato dal Comune di Pagani in relazione all&#8217;istanza avanzata dal ricorrente, acquisita al prot. com. al n. 49012 del 30 ottobre 2019, recante richiesta d&#8217;approvazione di una variante allo strumento urbanistico comunale vigente; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive; </p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenuta da remoto in modalità  TEAM, il dott. Paolo Severini;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, proprietario di un immobile e connessa area, siti in Pagani all&#8217;incrocio tra via Tommaso M. Fusco e via A. De Gasperi, area indicata in catasto al foglio 7, particella 616, allo stato attuale definita come &#8220;bianca&#8221;, posto che il P. R. G. vigente non dettava alcuna disciplina urbanistica, con conseguente applicabilità  alla stessa della ridotta potenzialità  edificatoria prescritta dal d. P. R. 380/2001, &#8220;inadeguata sia in considerazione del fatto che il suolo de quo è contornato da manufatti tutti inseriti in zona B, in cui vige un elevato indice di fabbricabilità , sia rispetto alle esigenze del ricorrente, che aveva interesse ad ampliare il corpo di fabbrica giÃ  esistente&#8221;; premesso che, a tal fine, con istanza acquisita al prot. com. al n. 49012 del 30 ottobre 2019, aveva chiesto al Comune di Pagani che venisse approvata apposita variante allo strumento urbanistico comunale vigente, che normasse l&#8217;area di sua proprietà  e, poi, attribuisse alla stessa l&#8217;indice di fabbricabilità  proprio delle aree contermini (zona B), e che l&#8217;Amministrazione Comunale di Pagani, era rimasta silente, pur essendo ormai decorsi, da tale istanza, ormai quasi 4 mesi, impugnava l&#8217;inerzia del Comune per i seguenti motivi: </p>
<p style="text-align: justify;">I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 2 BIS E 3 DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED INT., E DELLA L. R. CAMP. 16/2004 (ARTT. 1, 2, 3 E 23), COME SUCC. MOD. ED INT.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE:</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che la P. A. ha il &#8220;dovere&#8221; di concludere il procedimento, attivato d&#8217;ufficio o su richiesta di parte, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso e motivato, e l&#8217;art. 2 bis, introdotto dalla l. 69/2009, prevede finanche il risarcimento del danno ingiusto, provocato in conseguenza dell&#8217;inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento, ad ulteriore dimostrazione della doverosità  di una pronuncia espressa; peraltro, in violazione di tale disposizione, &#8220;dal contenuto univoco e dalla precettività  immediata&#8221;, il Comune di Pagani aveva mantenuto un atteggiamento silente circa la richiesta del ricorrente di approvare apposita variante allo strumento urbanistico comunale vigente che normasse l&#8217;area di sua proprietà , attualmente definita &#8220;bianca&#8221;, e, poi, attribuisse alla stessa l&#8217;indice di fabbricabilità , proprio delle aree contermini (zona B), silenzio illegittimo, sia perchè protratto da ormai circa 4 mesi dalla ricezione della richiesta, sia perchè dalla l. r. C. 16/2004, come succ. mod. ed int., e, in particolare dagli artt. 1, 2, 3 e 23, discende l&#8217;obbligo, per tutti i Comuni della Regione, di normare l&#8217;intero territorio comunale, ivi compresa quindi l&#8217;area di proprietà  del ricorrente, priva di specifica normazione, nonostante il suolo fosse inserito in zona B, ampiamente edificata, in cui vigeva un elevato indice di fabbricabilità  (che, se applicato anche al terreno del ricorrente, consentirebbe l&#8217;edificazione di almeno 70 mq.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Pagani non si costituiva in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguiva il deposito di memoria conclusiva, per il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 6 maggio 2020, tenuta da remoto con modalità  TEAM, il gravame era trattenuto in decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Pagani, pur essendovi tenuto, ex art. 2 della l. 241/90, non ha definito il procedimento, iniziato con l&#8217;epigrafata istanza del ricorrente, volta alla riqualificazione urbanistica dell&#8217;area di sua proprietà , e ciò nonostante il ricordato obbligo generale, discendente dalla l. 241/90. </p>
<p style="text-align: justify;">Cfr. anche, in giurisprudenza, la massima seguente: &#8220;In caso di zona classificata come bianca, ossia non pianificata, per intervenuta decadenza del corrispondente vincolo espropriativo (a seguito del decorso del periodo quinquennale di efficacia), l&#8217;Amministrazione comunale è tenuta, anche a prescindere dall&#8217;impulso della parte privata, ad avviare tempestivamente il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell&#8217;area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica, con la conseguenza che un prolungato soprassedere in tal senso consente al privato di attivare i consueti rimedi avverso il silenzio&#8221; (T. A. R. Campania &#8211; Napoli, Sez. II, 17/10/2016, n. 4729).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali le conclusioni, ricavabili dall&#8217;esame del ricorso e della documentazione, al medesimo allegata, cui nulla ha opposto in contrario il Comune di Pagani, rimasto estraneo al presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente le stesse conclusioni prescindono dal modo concreto in cui l&#8217;Amministrazione Comunale intimata riterrà  di concludere il procedimento medesimo, trattandosi di valutazioni discrezionali a compiersi da parte dell&#8217;ente, ovvero di esitare altrimenti l&#8217;istanza, motivando su eventuali ragioni, sostanziali o procedimentali, ostative al soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, pertanto, in accoglimento del medesimo ricorso, ordina al Comune di Pagani di concludere il procedimento, avviato con l&#8217;istanza del ricorrente, di cui in epigrafe, nel termine perentorio &#8211; che si reputa congruo &#8211; di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa la decorrenza del termine perentorio in questione, peraltro, deve tenersi altresì¬ conto della disposizione di cui all&#8217;art. 103, comma 1, del d. l. 18/2020, secondo il quale: &#8220;Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d&#8217;ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà  conclusiva dell&#8217;amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall&#8217;ordinamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva ancora che, ai sensi dell&#8217;art. 37 (&#8220;Termini dei procedimenti amministrativi e dell&#8217;efficacia degli atti amministrativi in scadenza&#8221;) del d. l. 8 aprile 2020, n. 23 (&#8220;Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali&#8221;, pubblicato nella G. U. 8 aprile 2020, n. 94): &#8220;Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell&#8217;articolo 103 del decreto &#8211; legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che sulla decorrenza del termine in questione non potranno, evidentemente, non rilevare le disposizioni di legge sopra citate, con la conseguenza che &#8211; al netto di eventuali ulteriori proroghe della sospensione dei termini procedimentali, per effetto di successivi provvedimenti legislativi &#8211; il termine suddetto, ove decorrente da una data precedente, non potrà , in ogni caso, che iniziare a decorrere dal 16 maggio 2020. </p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il Tribunale nomina sin d&#8217;ora (per il caso che l&#8217;inerzia del Comune, o di singole articolazioni di esso, permanga, oltre il termine perentorio suddetto, come sopra computato, entro il quale il procedimento in oggetto dovrà  concludersi), quale commissario ad acta, il Sig. Prefetto di Salerno, con facoltà  di delega ad un funzionario del suo Ufficio, il quale s&#8217;attiverà , a semplice richiesta di parte ricorrente, ove decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, ed il cui compenso pone, sin d&#8217;ora, a carico del Comune di Pagani, riservandosi di liquidarlo, all&#8217;esito delle eventuali operazioni commissariali, dietro presentazione di relazione sulle attività  espletate e di richiesta, da parte dello stesso commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza del Comune di Pagani, e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l&#8217;accoglie, e per l&#8217;effetto ordina al Comune di Pagani di concludere il procedimento, sorto dalla presentazione dell&#8217;epigrafata istanza del ricorrente, nel termine perentorio e secondo le specificazioni, espresse in parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Provvede &#8211; per il caso d&#8217;ulteriore eventuale inottemperanza, da parte del Comune di Pagani, oltre tale termine &#8211; alla nomina di un commissario ad acta, che provveda ad eseguire la presente sentenza, in vece dell&#8217;Amministrazione, nei sensi precisati in parte motiva e con eventuali ulteriori spese, a carico dello stesso Comune. </p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Pagani al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna, altresì¬, alla restituzione, in favore del medesimo ricorrente, del contributo unificato versato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenuta da remoto con modalità  TEAM, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Maria Abbruzzese, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Severini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-493/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a></p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore PARTI: Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee s.r.l. (giÃ  Arfea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico ed Elena Poli contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Testori, Presidente, Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore PARTI:  Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee s.r.l. (giÃ  Arfea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico ed Elena Poli contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Piovano; Provincia di Asti, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Le controversie in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico di trasporto attengono alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- servizio pubblico di trasposto- compensazione degli oneri- controversie-  giurisdizione ordinaria- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico di trasporto attengono a diritti soggettivi e non a interessi legittimi, non implicando in alcun modo l&#8217;esercizio del potere autoritativo discrezionale della p.a. o la valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, quanto, piuttosto, la diretta applicazione della normativa comunitaria per la determinazione di un credito dell&#8217;impresa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00278/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00664/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 664 del 2014, proposto da <br /> Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee s.r.l. (giÃ  Arfea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico ed Elena Poli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultima, in Torino, via Michele Schina, 15; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Piovano, con domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;avvocatura regionale, in Torino, corso Regina Margherita, 174; <br /> Provincia di Asti, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento</p>
<p style="text-align: justify;">del danno subito a causa del ritardo dell&#8217;amministrazione nella corresponsione della compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;anno 1997, il cui diritto è stato riconosciuto con sentenza del TAR Piemonte n. 976/2010, nella misura successivamente liquidata con sentenza del TAR Piemonte n. 1071/2013; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;anno 1998, il cui diritto è stato riconosciuto con sentenza del TAR Piemonte n. 977/2010, nella misura successivamente liquidata con sentenza del TAR Piemonte n. 1070/2013.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Arfea s.r.l. &#8211; società  che ha esercitato negli anni 1997 e 1998 servizi di trasporto pubblico locale nelle provincie di Alessandria e Asti &#8211; ha domandato la condanna della Regione Piemonte al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a causa del ritardo nella corresponsione della compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi all&#8217;anno 1997, diritto riconosciuto con sentenza del Tar Piemonte, n. 976/2010, nella misura liquidata con sentenza dello stesso Tar, n. 1071/2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a causa del ritardo nella corresponsione della compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi all&#8217;anno 1998, diritto riconosciuto con sentenza del Tar Piemonte, n. 977/2010, nella misura liquidata con sentenza dello stesso Tar, n. 1070/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, deducendo, oltre all&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità  per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 6 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come affermato in numerose occasioni dalla giurisprudenza, le controversie in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico di trasporto attengono a diritti soggettivi e non a interessi legittimi, non implicando in alcun modo l&#8217;esercizio del potere autoritativo discrezionale della p.a. o la valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, quanto, piuttosto, la diretta applicazione della normativa comunitaria per la determinazione di un credito dell&#8217;impresa (Cfr, fra le tante Cass, S.U., ordinanza n. 392 dell&#8217;11/01/2011; Cons. Stato., sez. sent. n. 872/2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva che si versi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, che l&#8217;amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo (C. Cost. sent. n. 204/2004) e che non si tratti di corrispettivi, tra i quali vanno inclusi anche i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione (Cassazione Civile Sez. un. n. 12372 del 2008).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la presente controversia, instaurata per ottenere il ristoro di danni che sarebbero legati al ritardo con cui sono state corrisposte alla ricorrente le somme riconosciute dal Tar a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico, relativamente agli anni 1997 e 1998, attiene a un diritto soggettivo e rientra dunque nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione delle originarie incertezze della giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Testori, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Marcello Faviere, Referendario</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato Provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose ex art. 143 TUEL: caratteristiche,  natura e presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Enti locali- criminalità  &#8211; scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose </strong><strong>ex art. 143 TUELÂ </strong> <strong>&#8211; misura straordinaria di prevenzione &#8211; è tale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Enti locali- criminalità &#8211; </strong><strong>scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose</strong><strong>ex art. 143 TUEL &#8211; provvedimento di scioglimento &#8211; natura &#8220;sanzionatorio&#8221;- non è tale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. Enti locali- </strong><strong>scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose</strong><strong>ex art. 143 TUEL- provvedimento di scioglimento- caratteristiche, natura e presupposti.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Lo scioglimento del Consiglio comunale per &#8220;infiltrazioni mafiose&#8221; costituisce una misura straordinaria di prevenzione , che l&#8217;ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell&#8217;autogoverno locale; il d.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono atti di &#8220;alta amministrazione&#8221;, perchè orientati a determinare ugualmente la tutela di un interesse pubblico, legato alla prevalenza delle azioni di contrasto alle c.d. &#8220;mafie&#8221; rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 143 TUEL non ha natura di provvedimento di tipo &#8220;sanzionatorio&#8221; ma preventivo, con eminente finalità  di salvaguardia dell&#8217;Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all&#8217;influenza della criminalità  organizzata e la possibilità  di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità  organizzata</em><br /> <br /> <br /> 3. <em>In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate &#8220;nel loro insieme&#8221;, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento &#8220;mafioso&#8221;.</em><br /> <em>Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere &#8211; nel loro insieme &#8211; plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità  organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità , rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale o per l&#8217;adozione di misure individuali di prevenzione .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05022/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 12428/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12428 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Crescenzio, 25; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati<i>ex lege </i>in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto del Presidente della Repubblica in data -OMISSIS-recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e di nomina della Commissione Straordinaria, notificato il 19 agosto e pubblicato nella G.U.R.I. n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della relazione di accompagnamento del Ministro dell&#8217;Interno in data -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della relazione del Prefetto di Palermo prot. -OMISSIS-/AREA Sic. 1-Bis/ N.C. del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione della Commissione Straordinaria presso il Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto l&#8217;insediamento della Commissione medesima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice, nell&#8217;udienza del giorno 6 maggio 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti eletti o nominati, a seguito della tornata elettorale del -OMISSIS-2018, rispettivamente, Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali del Comune di -OMISSIS-, hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, il Decreto del Presidente della Repubblica in data -OMISSIS-recante lo scioglimento del Consiglio Comunale del suddetto Comune, ai sensi dell&#8217;art. 143 T.U. 267/2000, e di nomina della Commissione Straordinaria, pubblicato nella G.U.R.I. n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato d.P.R., adottato su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, la cui relazione è allegata al decreto e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, alla quale è stato invitato il Presidente della Regione Siciliana, poggia su accertamenti dai quali sono emerse forme di ingerenza della criminalità  organizzata che hanno esposto l&#8217;amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l&#8217;imparzialità  dell&#8217;attività  comunale, con conseguente grave pregiudizio agli interessi della collettività  e perdita di credibilità  dell&#8217;istituzione locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con relazione del -OMISSIS- il Prefetto di Palermo, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica nelle riunioni del -OMISSIS-, all&#8217;ultima delle quali ha partecipato il Procuratore aggiunto della locale Direzione distrettuale antimafia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-, sulla scorta delle risultanze di una vasta operazione di polizia giudiziaria sfociata, il -OMISSIS-, nell&#8217;esecuzione di un&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, del sindaco del comune, indagato per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. In particolare la predetta operazione di polizia giudiziaria ha messo in luce gli stretti rapporti intercorsi tra il primo cittadino ed un esponente della famiglia mafiosa localmente egemone nel corso della campagna elettorale del 2018, evidenziando come tali rapporti abbiano inciso sulle scelte concernenti le alleanze ed i soggetti da inserire nelle liste elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ai fini dell&#8217;eventuale applicazione di misure di prevenzione e della dichiarazione di incandidabilità  degli amministratori ritenuti responsabili dell&#8217;adozione della misura dissolutoria, sono stati attivati i procedimenti di cui ai commi 8 e 11 dell&#8217;143 TUEL dinanzi al Tribunale di Palermo.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti sostengono l&#8217;insussistenza dei presupposti ai quali l&#8217;art. 143 D.Lgs. 167/2000 subordina l&#8217;emanazione del gravato provvedimento dissolutorio, attesa l&#8217;assenza, a loro dire, di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostengono inoltre che il provvedimento non indicherebbe in maniera puntuale condizionamenti e collusioni determinanti l&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  dell&#8217;ente, degli organi elettivi e il pregiudizio alla sicurezza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell&#8217;Interno e la Prefettura di Palermo, costituiti in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019, stante l&#8217;istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, la trattazione dell&#8217;istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2020, celebrata in videoconferenza mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Prima di passare all&#8217;esame delle singole questioni dedotte in ricorso, deve tratteggiarsi sinteticamente il quadro normativo applicabile alla fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 143 TUEL, comma 1, &#8220;<i>i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell&#8217;articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all&#8217;articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l&#8217;imparzialità  delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto di interesse, il comma 3 prevede che, quando abbia acquisito gli elementi di cui al comma 1, ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell&#8217;Interno una relazione nella quale si dÃ  conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1. </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, secondo il comma 4 dell&#8217;art. 143 TUEL, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti pìù gravi e pregiudizievoli per l&#8217;interesse pubblico; la proposta indica, altresì¬, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. </p>
<p style="text-align: justify;">2. Appare, altresì¬, utile richiamare, in linea generale, gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Valga per tutti quanto precisato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054), secondo cui lo scioglimento del Consiglio comunale per &#8220;infiltrazioni mafiose&#8221; costituisce una misura straordinaria di prevenzione (Corte Cost. n. 103/1993), che l&#8217;ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell&#8217;autogoverno locale (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895); il d.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono, quindi, atti di &#8220;alta amministrazione&#8221;, perchè orientati a determinare ugualmente la tutela di un interesse pubblico, legato alla prevalenza delle azioni di contrasto alle c.d. &#8220;mafie&#8221; rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza amministrativa ha posto in luce che la misura di cui all&#8217;art. 143 cit. non ha natura di provvedimento di tipo &#8220;sanzionatorio&#8221; ma preventivo, con eminente finalità  di salvaguardia dell&#8217;Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all&#8217;influenza della criminalità  organizzata e la possibilità  di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità  organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970).</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate &#8220;nel loro insieme&#8221;, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento &#8220;mafioso&#8221; (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere &#8211; nel loro insieme &#8211; plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità  organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità , rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale o per l&#8217;adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma di cui all&#8217;art. 143 cit., quindi, consente l&#8217;adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità  organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività  e di concludenza serio, anche se &#8211; come detto &#8211; di livello inferiore rispetto a quello che legittima l&#8217;azione penale o l&#8217;adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale per &#8220;infiltrazioni mafiose&#8221;, trovano perciò giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà  di apprezzamento di cui fruisce l&#8217;Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità  di &#8220;stampo mafioso&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò deve aggiungersi che, se è vero che gli elementi raccolti devono essere &#8220;concreti, univoci e rilevanti&#8221;, come è richiesto dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 143, comma 1, TUEL, è tuttavia solo dall&#8217;esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall&#8217;altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell&#8217;ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità  di gestione della &#8220;macchina&#8221; amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a far beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti &#8220;controindicati&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per &#8220;concretezza&#8221; ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà  storica; per &#8220;univocità &#8220;, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per &#8220;rilevanza&#8221;, che si caratterizza per l&#8217;idoneità  all&#8217;effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell&#8217;ente locale. La definizione di questi precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della L. 94/2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità , ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità  di commisurare l&#8217;intervento pìù penetrante dello Stato a contrasto del &#8220;fenomeno mafioso&#8221; con i pìù alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà  popolare espressa con il voto e l&#8217;autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 197; id. 19 ottobre 2015, n. 4792).</p>
<p style="text-align: justify;">La straordinarietà  dell&#8217;indicata misura e la sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione, tramite connivenza con le amministrazioni locali, della criminalità  organizzata sull&#8217;intero territorio nazionale, fa sì¬ che, con la norma di cui all&#8217;art. 143 cit., la finalità  perseguita dal legislatore è quella &#8220;<i>di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell&#8217;ingerenza delle organizzazioni criminali sull&#8217;azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all&#8217;area propria dell&#8217;intervento penalistico o preventivo</i>&#8221; (così¬ Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2014, n. 2038), nell&#8217;evidente necessità  di evitare, con immediatezza, che l&#8217;Amministrazione locale rimanga permeabile all&#8217;influenza della criminalità  organizzata per l&#8217;intera durata del suo mandato elettorale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.). </p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali presupposti e considerata la suddetta natura del procedimento dissolutorio, il giudice amministrativo, nell&#8217;esame delle impugnazioni di tali provvedimenti di scioglimento, può esercitare solo un sindacato di legittimità  di tipo &#8220;estrinseco&#8221;, senza possibilità  di valutazioni che, al di fuori dell&#8217;espressione dell&#8217;ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità , si muovano sul piano del &#8220;merito&#8221; amministrativo (Cons. Stato, Sez. III n. 1266/2012, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali innanzi tratteggiate, si può passare all&#8217;esame del merito. </p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 143 TUEL n. 267/2000; eccesso di potere per insufficienza ed illogicità  della motivazione, istruttoria carente, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia e sviamento, per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sostanziali prospettate dalla parte ricorrente attengono all&#8217;asserita inesistenza, nella fattispecie, degli elementi componenti il grave quadro che legittima il ricorso alla misura straordinaria di cui si discute. </p>
<p style="text-align: justify;">Detti elementi possono essere compiutamente desunti dalla proposta di scioglimento del Ministro dell&#8217;Interno che, come rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (<i>ex multis</i>, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 2386; id. 27 ottobre 2016, n. 10557; id. 10 luglio 2015, n. 9685; id. 21 novembre 2013, n. 9941), nell&#8217;ambito della complessità  dell&#8217;<i>iter</i>, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che caratterizza l&#8217;andamento del procedimento ex art. 143 del D.Lgs. 267/2000, va identificata come il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione, e, quindi, quale vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione ministeriale, a sua volta, mutua le proprie argomentazioni dalla relazione prefettizia: infatti le censure di parte ricorrente sono rivolte essenzialmente contro tale relazione la quale, muovendo dall&#8217;arresto del sindaco di -OMISSIS-, descrive il fenomeno mafioso nel territorio e i suoi protagonisti sin dagli anni &#8217;80 e il forte potere di condizionamento sul primo cittadino da parte, segnatamente, di un soggetto ritenuto assai vicino agli ambienti criminali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti tale ricostruzione sarebbe suggestiva, poichè basata su insistenti richiami alle parentele e su accostamenti dei cognomi, tali da far inferire anche l&#8217;esistenza di un rapporto di parentela del -OMISSIS- sindaco con uno qualsiasi degli appartenenti al sodalizio criminale che portano il medesimo cognome anche negli U.S.A., cognome che, a dire dei ricorrenti, è invece ampiamente diffuso nel territorio di Palermo&#8211;OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, sempre secondo la tesi difensiva dei ricorrenti, la relazione nulla direbbe sul condizionamento nei confronti degli eletti in Consiglio comunale, degli Assessori e, viepìù, nei confronti di uno o pìù Dirigenti del Comune, tenuto conto che neanche è stata compiuta alcuna delle attività  ispettive che la normativa contempla prima di disporre lo scioglimento, il quale rappresenta l&#8217;<i>extrema ratio</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risultanze di indagine su cui si sofferma la proposta ministeriale, a loro volta ricavate dalla relazione prefettizia, sono le seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il -OMISSIS-, all&#8217;esito di una vasta operazione di polizia giudiziaria svolta dalla sezione criminalità  organizzata della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Palermo, è stata data esecuzione ad un&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, tra gli altri, nei confronti del sindaco del Comune di -OMISSIS-, indagato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le complesse attività  d&#8217;indagine, che hanno dato luogo al menzionato provvedimento cautelare, hanno consentito di delineare gli stretti rapporti intercorsi tra il Sindaco in carica e un esponente della locale famiglia mafiosa durante la campagna elettorale del 2018, evidenziando come gli stessi abbiano inciso sulle scelte relative alle alleanze ed ai soggetti da inserire nelle liste elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai contenuti dell&#8217;ordinanza di custodia cautelare emerge che al primo cittadino al suo secondo mandato consecutivo essendo stato eletto per la prima volta nel 2013 viene contestato di aver contribuito, nella sua qualità  di esponente politico di rilievo del comune, a conservare e rafforzare le capacità  operative della famiglia mafiosa di -OMISSIS- e di altre articolazioni territoriali di «cosa nostra» nonchè al raggiungimento degli scopi criminali da tale associazione perseguiti, tra i quali l&#8217;acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici al fine di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel menzionato provvedimento cautelare viene evidenziato inoltre che le condotte del sindaco sono state finalizzate ad impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o a procurare voti per sè o altri in occasione di consultazioni elettorali, asservendo la propria posizione di candidato alla carica di sindaco agli interessi della locale articolazione di «cosa nostra», assecondandone, nel corso della campagna elettorale, le indicazioni sulle alleanze politiche, sui soggetti da inserire in lista nonchè sulla nomina dei componenti della futura giunta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù specificamente il sindaco, in cambio del sostegno elettorale, prometteva che, una volta eletto avrebbe favorito la locale cosca mafiosa nei futuri rapporti con l&#8217;amministrazione e consentiva altresì¬, alla medesima organizzazione criminale, di dare indicazioni sul consigliere comunale da eleggere alla carica di presidente del consiglio, sulla nomina dei componenti della giunta comunale nonchè sui dirigenti degli uffici, accogliendo e facendo sue tali indicazioni e, dunque, consentendo alla locale famiglia mafiosa di determinare l&#8217;azione politica e amministrativa dell&#8217;ente comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione del Prefetto si sofferma inoltre sulla figura di un esponente di rilievo della locale famiglia mafiosa e pone in rilievo come quest&#8217;ultimo abbia esercitato un occulto potere di controllo infiltrandosi all&#8217;interno dell&#8217;apparato politico-amministrativo del comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonti tecniche di prova, richiamate nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari, attestano che l&#8217;azione del menzionato esponente mafioso, esercitata con l&#8217;ausilio di soggetti pregiudicati riconducibili alla cosca egemone, non si è limitata ad un mero sostegno elettorale in favore del candidato sindaco ma si è concretizzata in una pìù generale strategia di controllo totalitario dell&#8217;ente comunale volta a garantire futuri illeciti vantaggi per il sodalizio criminale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tale ultimo aspetto le risultanze dell&#8217;indagine giudiziaria hanno fatto emergere che il primo cittadino si è attivato per far conseguire vantaggi ingiusti ai partecipi dell&#8217;associazione mafiosa ed a soggetti alla stessa contigui, favorendo anche l&#8217;assunzione di personale presso il Comune di -OMISSIS- nonchè il pagamento di un credito in favore di una persona, «con le aggravanti rappresentate dall&#8217;essere &#8220;cosa nostra&#8221; un&#8217;associazione armata volta a commettere delitti, nonchè ad assumere e mantenere il controllo di attività  economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa».</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso giudice per le indagini preliminari, nel rassegnare le proprie conclusioni, evidenzia che l&#8217;esame delle prove raccolte nel corso delle indagini consente di affermare che il primo cittadino non si è limitato a stringere un accordo diretto ad ottenere sostegno elettorale in cambio della propria disponibilità  a soddisfare, una volta eletto, gli interessi della consorteria criminale condotta giÃ  di per sè astrattamente idonea ad integrare il concorso eventuale nel reato associativo ma si è posto come vero e proprio punto di riferimento della locale consorteria e suo referente politico, consentendo alla medesima cosca, come evidenziato, dÃ¬ dare indicazioni in ordine alla composizione degli organi dell&#8217;ente e dell&#8217;apparato burocratico e quindi a determinare l&#8217;azione politica ed amministrativa, con ciò abdicando, consapevolmente, alla sua carica rappresentativa in favore dell&#8217;associazione «cosa nostra».</p>
<p style="text-align: justify;">4. I ricorrenti osservano che la relazione prefettizia sarebbe fondata non su una autonoma istruttoria, ma su &#8220;stralci&#8221; tratti isolatamente dall&#8217;ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, oltre che a carico di numerosi soggetti estranei all&#8217;odierna vicenda anche del sindaco e del suo preteso &#8220;referente&#8221; malavitoso (peraltro incensurato), tale -OMISSIS-, del quale il Prefetto sottolinea l&#8217;avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, conclusasi (tuttavia) con la restituzione dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito i ricorrenti riferiscono che entrambi i soggetti in questione (pretesi condizionante e condizionato) sono stati scarcerati (anzi, lo -OMISSIS- prima ancora del sindaco, e senza restrizione di sorta, tanto da avere fatto ritorno negli USA) per intervenuto annullamento della misura cautelare ad opera della competente Sezione Riesame del Tribunale di Palermo, la quale ha sconfessato l&#8217;ipotesi accusatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiungono che le uniche contestazioni fattuali mosse al (solo) sindaco, e acriticamente riprese dal Prefetto a sostegno del ventilato condizionamento, sarebbero quelle di avere assunto al Comune: 1) tale -OMISSIS-, e 4) di avere pagato a tale -OMISSIS-(che sarebbe soggetto controindicato) un credito di € 900,00 vantato sin dall&#8217;anno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Deducono che ciascuno di tali addebiti è risultato, giÃ  in sede di interrogatorio di garanzia, del tutto insussistente in fatto, frutto di segnalazioni mai verificate dal PM e/o dal GIP.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il ricorso è incentrato su due censure: la mancanza di istruttoria autonoma, non essendo stato disposto l&#8217;accesso ispettivo, e l&#8217;intervenuto riesame, in sede giudiziaria, delle posizioni del sindaco e di -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La relazione del Prefetto di Palermo, come osservato dalla parte ricorrente, poggia sulle risultanze dell&#8217;ordinanza del GIP di Palermo del 15 luglio 2019 che ha disposto la custodia cautelare di -OMISSIS-, di -OMISSIS&#8211;, padre e figlio appartenenti alla famiglia di -OMISSIS-, nonchè del sindaco -OMISSIS-, indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui agli artt. 110 e 416 <i>bis</i> c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i due -OMISSIS- sono ritenuti responsabili, fra l&#8217;altro, di &#8220;aver condizionato la campagna elettorale in occasione delle consultazioni per l&#8217;elezione del sindaco del Comune di -OMISSIS- avvenute il -OMISSIS-2018, nonchè l&#8217;azione politica e amministrativa del medesimo Ente comunale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza <i>de qua</i> innanzitutto descrive nel dettaglio il contesto criminale dello storico mandamento mafioso palermitano di-OMISSIS&#8211; essenziale per comprendere appieno la condizione oggettiva in cui operano le amministrazioni locali &#8211; del quale fanno parte le famiglie di -OMISSIS-e -OMISSIS-, nonchè gli stretti rapporti intercorrenti tra le locali consorterie criminali e la mafia newyorkese, segnatamente la famiglia -OMISSIS-, come emerso da operazioni investigative coordinate con l&#8217;FBI americana. </p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza sono anche ricostruite le vicende del Comune di -OMISSIS-, il quale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose con provvedimento del Consiglio dei Ministri del novembre 2005, allorchè era in carica il sindaco -OMISSIS-. Al -OMISSIS- è succeduto il sindaco -OMISSIS-e, a seguire, veniva eletto primo cittadino -OMISSIS&#8211;, presentatosi con una lista civica vincente alle elezioni del -OMISSIS-2013. GiÃ  nel febbraio 2014 la Prefettura di Palermo aveva effettuato un accesso ispettivo nel Comune di -OMISSIS- al fine di verificare la sussistenza di infiltrazioni mafiose: a tale atto perà² non aveva fatto seguito il provvedimento di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza inquadra anche i legami familiari e sociali del sindaco -OMISSIS&#8211;, coniugato con -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, a sua volta figlio del mafioso -OMISSIS-(nei confronti del quale è stata riconosciuta l&#8217;appartenenza all&#8217;associazione mafiosa &#8220;cosa nostra&#8221; ed il ruolo, ricoperto per anni, di capo mandamento di -OMISSIS-e -OMISSIS-), definitivamente condannato per il delitto di associazione per delinquere, con sentenza n. 9/98 della Corte d&#8217;Appello di Palermo, e sottoposto al provvedimento di fermo nell&#8217;ambito dell&#8217;operazione nota come &#8220;Old Bridge&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindaco -OMISSIS&#8211; risulta aver partecipato al battesimo del figlio di -OMISSIS&#8211;, tenutosi presso il ristorante -OMISSIS-di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-2018, al quale erano presenti i congiunti di numerosi pregiudicati mafiosi di spicco di quel territorio e di altri territori limitrofi, nonchè l&#8217;altro indagato -OMISSIS-, oltre, ovviamente, allo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- ed il di lui padre &#8211;OMISSIS-. A tale evento era presente anche il pregiudicato -OMISSIS-detto &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria aveva modo di rilevare, in tale occasione, la presenza delle autovetture intestate alla moglie del noto pregiudicato mafioso -OMISSIS-, alla figlia del pregiudicato mafioso -OMISSIS-, al figlio del pregiudicato mafioso-OMISSIS-, alla figlia di -OMISSIS-, lÃ¬ presente con il marito -OMISSIS-, alla moglie del pregiudicato -OMISSIS-, alla moglie del pregiudicato mafioso -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;ordinanza emerge, altresì¬, che -OMISSIS-, figlio di-OMISSIS-, rappresenta un importante anello di collegamento tra gli Stati Uniti ed alcuni autorevoli esponenti della famiglia mafiosa della -OMISSIS-, tra cui -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto pìù specificamente di interesse, nell&#8217;ordinanza in rassegna-OMISSIS- e -OMISSIS&#8211; sono ritenuti tra i principali protagonisti della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni amministrative del Comune di -OMISSIS-, nel giugno 2018, operando, al riguardo, in nome, per conto e nell&#8217;interesse della famiglia mafiosa di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appoggio di costoro al candidato Sindaco, -OMISSIS&#8211; è stato ritenuto determinante per la vittoria di quest&#8217;ultimo, tanto da mettere lo stesso -OMISSIS&#8211; nelle condizioni di poter indicare nomi e funzioni di quanti poi hanno ottenuto incarichi in seno all&#8217;Amministrazione comunale e consentendogli altresì¬ di asservire stabilmente la figura del Sindaco alle esigenze sue e della sua famiglia mafiosa: di tanto sono state ritenute prove talune assunzioni lavorative effettuate proprio su istanza della locale consorteria mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Così¬ tratteggiati i fatti, mutuati dall&#8217;ordinanza del GIP di Palermo e valorizzati dalla Prefettura nella propria relazione, deve innanzitutto rilevarsi l&#8217;infondatezza della censura con cui parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria per non essere stata disposta alcuna attività  ispettiva presso il Comune, essendosi limitato il Prefetto a basarsi sulle risultanze dell&#8217;indagine penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero la norma di cui all&#8217;art. 143 TUEL, al comma 2 prevede che il Prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, &#8220;di norma&#8221; promuovendo l&#8217;accesso presso l&#8217;ente interessato, ma al comma 3 specifica che, entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d&#8217;indagine, ovvero quando abbia &#8220;comunque diversamente acquisito&#8221; gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell&#8217;Interno una relazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto precede risulta, con tutta evidenza, che l&#8217;attività  ispettiva presso il Comune è solo una delle possibili fonti di indagine, sicuramente quella pìù consueta, ma la norma non esclude che il Prefetto possa acquisire <i>aliunde</i> gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi: si tratta di ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui l&#8217;ordinanza del GIP è stata ritenuta fonte, sufficientemente dettagliata riguardo ai fatti e adeguatamente attendibile riguardo alla connessione fra gli stessi, idonea a rappresentare una situazione di permeabilità  dell&#8217;amministrazione comunale ad infiltrazioni della malavita organizzata locale, tale da rendere opportuno e necessario relazionare al Ministro dell&#8217;Interno ai fini della sollecitazione di un eventuale provvedimento di scioglimento degli organi comunali. </p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte il Prefetto disponeva anche di elementi pìù risalenti, essendo stato lo stesso Comune, come ricordano gli stessi ricorrenti, oggetto di indagine giÃ  nel 2014, durante la precedente consiliatura capeggiata dallo stesso sindaco -OMISSIS&#8211;, anche se l&#8217;indagine si era conclusa con elementi ritenuti all&#8217;epoca non sufficienti per addivenire all&#8217;adizione di un provvedimento dissolutorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò denota l&#8217;infondatezza della censura di parte ricorrente secondo cui il Prefetto non avrebbe tenuto conto del periodo pregresso, in cui era stato sindaco lo stesso sig. -OMISSIS- e in relazione al quale non erano emersi segnali di condizionamento mafioso; al contrario è possibile ricavare che quegli stessi elementi ritenuti all&#8217;epoca insufficienti siano risultati poi valorizzati dagli accadimenti successivi, dai quali è emersa una situazione di condizionamento dell&#8217;amministrazione ancor pìù pregnante, in quanto attuata fin dal momento &#8220;genetico&#8221; della creazione della compagine di governo dell&#8217;Ente, ossia nella fase elettorale, concretatasi nella stessa scelta dei soggetti da candidare nonchè nella scelta dei soggetti da collocare in posizioni rilevanti del governo dell&#8217;Ente stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In un simile contesto anche i vincoli di parentela con esponenti della cosca locale e la frequentazione con noti pregiudicati (che, di norma, rappresentano solo uno degli elementi che può ragionevolmente essere ritenuto significativo, unitamente a tutti gli altri, ai fini della adozione di un provvedimento ex art. 143 TUEL), assumono una significativa rilevanza concausale nella ricostruzione della situazione di contiguità  alle locali consorterie criminali e cointeressenza con le stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La pregnanza di tali interferenze della locale cosca mafiosa è risultata documentata da intercettazioni telefoniche nel corso delle quali si &#8220;caldeggiava&#8221;, presso alcuni esponenti della malavita, a non spendersi pubblicamente in favore di una candidata, pur imparentata con alcuni di loro, presentatasi tuttavia in una lista avversaria di quella del sindaco -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di elementi oggettivi, dei quali è disseminata la relazione prefettizia per averli acquisiti dall&#8217;ordinanza del GIP, che, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento dissolutorio, assumono una valenza indiziante decisiva: valenza che, diversamente da quanto opinato dalla parte ricorrente, non risulta inficiata dal diverso avviso manifestato dal Tribunale del riesame, il quale ha disposto la scarcerazione sia del sindaco -OMISSIS-, sia di -OMISSIS- -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">Invero, non trattandosi di una misura sanzionatoria, il provvedimento di scioglimento impugnato non è finalizzato, come la sanzione penale, a punire condotte illecite caratterizzate da coscienza e volontà , il che rende neutrale la circostanza che in sede penale sia intervenuta un&#8217;ordinanza del Tribunale del riesame che abbia diversamente valorizzato le stesse circostanze di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è infrequente, invero, che gli stessi fatti siano oggetto di differenti valutazioni a seconda dell&#8217;ambito di indagine: significativo in proposito è che, ad esempio, mentre ai fini dello scioglimento degli organi comunali assumono rilievo situazioni non traducibili in (anche episodici) addebiti personali ma tali da rendere &#8211; nel loro insieme &#8211; plausibile l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità  organizzata, nel giudizio di incandidabilità  ex art. 143, comma 11, D.Lgs. 267/2000, viceversa, gli stessi fatti assumono rilevanza se e nella misura in cui rivelino la sussistenza di responsabilità  personali nella causazione dello scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, gli stessi fatti che sono stati ritenuti insufficienti dal giudice del riesame, come nel caso di specie, ad integrare i presupposti per l&#8217;applicazione di una misura cautelare penale, possono invece atteggiarsi diversamente quali elementi sintomatici di una situazione di permeabilità  dell&#8217;amministrazione alla criminalità  organizzata, tali da giustificare l&#8217;adozione della misura preventiva in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè sulla legittimità  di tale decisione può incidere la circostanza, enfatizzata dalla parte ricorrente, secondo cui non sarebbe emerso il coinvolgimento di alcun dirigente, con la conseguenza che, stante il principio di netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa proprie dei dirigenti, senza il diretto coinvolgimento di questi ultimi non sarebbe possibile al potere di indirizzo provocare l&#8217;emanazione di provvedimenti in favore di chicchessia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale obiezione non coglie nel segno in quanto il provvedimento si fonda sull&#8217;analisi di fatti, circostanze, frequentazioni e interessenze in affari che si svolgono nell&#8217;arco di parecchi anni, che è ragionevole ritenere siano in grado di dispiegare condizionamenti<i>ex se</i>, a prescindere dall&#8217;effettivo coinvolgimento diretto dei titolari dell&#8217;azione amministrativa. </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che conta, in definitiva, è la constatazione che l&#8217;attività  dell&#8217;Ente risulti asservita, anche solo in parte, agli interessi delle consorterie mafiose, giacchè tale constatazione rivela che l&#8217;organo politico non è in grado, per complicità , connivenza, timore o mera incompetenza, di prevenire o di contrastare efficacemente il condizionamento mafioso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 1433).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Non possono essere condivise neanche le critiche di parte ricorrente secondo cui gli unici, a suo dire, elementi oggettivi richiamati dal Prefetto, ossia le tre assunzioni presso il Comune e il pagamento di un debito di € 900,00, sarebbero inconsistenti sia perchè mai verificati sia perchè il sindaco, per legge, non avrebbe nè la possibilità  di effettuare assunzioni di personale nè, tanto meno, di nominare il Presidente del Consiglio comunale, essendo tale nomina il frutto di una libera elezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, da quanto è possibile ricostruire dalla documentazione in atti, il condizionamento mafioso rilevato nel caso di specie è di tipo &#8220;endogeno&#8221;, traducendosi esso sia nella scelta, operata a monte da parte delle consorterie malavitose, dei soggetti da candidare, sia nel successivo procacciamento di voti in favore degli stessi, tanto da farli eleggere, con la conseguenza che la successiva attività , tanto politica quanto amministrativa dell&#8217;Ente, può dirsi espressione diretta e non mediata del volere della criminalità : risulta, dunque, del tutto neutrale la circostanza che il sindaco non possa, <i>motu proprio</i>, disporre assunzioni di personale o nominare il Presidente del consiglio comunale, dal momento che è l&#8217;intera compagine politico-amministrativa ad essere rappresentativa della criminalità  organizzata, o per diretta appartenenza alla stessa o per mera sudditanza ad essa.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il Collegio ritiene, alla luce della disamina dei fatti innanzi compiuta, che la valutazione effettuata dall&#8217;amministrazione nell&#8217;atto impugnato, considerata globalmente ed unitariamente, risponda ai criteri che la giurisprudenza innanzi citata ha enucleato per stabilire se la decisione di sciogliere un comune ai sensi dell&#8217;art. 143 TUEL possa considerarsi legittima in quanto rispondente a ragionevolezza e logicità ; ciò in quanto le vicende che costituiscono il presupposto sulla base del quale può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL devono essere, come giÃ  visto, considerate &#8220;nel loro insieme&#8221; e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento &#8220;mafioso&#8221; (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato non solo risponde ai criteri individuati dalla giurisprudenza in<i>subjecta materia</i>, ma l&#8217;intervento dissolutorio risulta poggiare su elementi concreti, univoci e rilevanti dai quali emerge un quadro indiziario grave, adeguatamente trasfuso nella motivazione del decreto presidenziale di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge, se dovuti. </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dei ricorrenti, di tutti i nominativi menzionati nella sentenza, del comune interessato dal provvedimento impugnato e degli estremi dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3046</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3046/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3046/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3046</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Fratelli G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rocco Rizzello, c. Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcella Turco) Incompetenza relativa: i limiti dell&#8217; art. 21-octies,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3046/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3046/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3046</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Fratelli G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rocco Rizzello, c. Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcella Turco)</span></p>
<hr />
<p>Incompetenza relativa: i limiti dell&#8217; art. 21-octies, comma 2, prima parte, L. n. 241 del 1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; incompetenza &#8211; incompetenza relativa &#8211; portata invalidante &#8211; art. 21-octies, comma 2, prima parte, L. n. 241 del 1990- limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Trova applicazione anche in relazione ai provvedimenti viziati per incompetenza relativa la disposizione, che esclude l&#8217;effetto invalidante del vizio dovuto a &quot;violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020<br /> <strong>N. 03046/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06917/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6917 del 2014, proposto da Fratelli G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rocco Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcella Turco, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Nicola Alessandro Saldutti in Roma, via Lorenzo Magalotti n.15;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. 1528/2014, resa tra le parti, concernente la verifica dell&#8217;impianto di incenerimento &#8211; prescrizione interventi di risanamento;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 30 aprile 2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, la società  Fratelli G., titolare di uno stabilimento di trasformazione e lavorazione delle carni con annesso impianto di incenerimento per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conseguenti all&#8217;attività  di macellazione, ha impugnato, con ricorso notificato alla ASL di Lecce in data 18 luglio 2012, il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce &#8211; Servizio Veterinario Area C Nord &#8211; VET &#8220;C&#8221; n. 011/2012 del 14 maggio 2012, a firma del dott. Veterinario Daniele Tondo, con cui erano state ingiunte alcune prestazioni da eseguire sull&#8217;impianto.<br /> Il provvedimento era stato emesso dopo una serie di accertamenti svolti dai Carabinieri del NOE e dopo lo svolgimento di accertamenti ispettivi da parte della stessa ASL che avevano rilevato molteplici criticità  ed avevano indotto la ASL ad ordinare il ripristino delle regolari prescrizioni di esercizio dell&#8217;impianto.<br /> 2. &#8211; Nel ricorso di primo grado la società  aveva dedotto il vizio di incompetenza dell&#8217;autorità  che aveva sottoscritto il provvedimento, sostenendo che tale potere sarebbe spettato al Veterinario Ufficiale e non al dirigente dell&#8217;Area C che lo aveva adottato.<br /> La ricorrente aveva formulato anche censure sul merito del provvedimento, sostenendo, tra l&#8217;altro, la genericità  delle prescrizioni imposte.<br /> 2. &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondato il prospettato vizio di incompetenza e rilevando che la determinazione adottata dalla ASL sarebbe stata espressione di discrezionalità  tecnica immune da vizi.<br /> 3. &#8211; Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello censurando la decisione di primo grado ed insistendo nelle proprie tesi difensive.<br /> 3.1 &#8211; Si è costituita in giudizio la ASL di Lecce che ha controdedotto sulle doglianze proposte dall&#8217;appellante insistendo per il rigetto dell&#8217;impugnativa.<br /> 3.2 &#8211; Con memoria del 3 settembre 2014 l&#8217;appellante ha ulteriormente articolato le proprie difese. 3.3 &#8211; Con ordinanza n. 4033/2014 l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.<br /> 3.4 &#8211; In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione l&#8217;appellante ha depositato documenti e memoria insistendo, in particolare, sulla censura di incompetenza sollevata in primo grado e respinta dal TAR.<br /> 4. &#8211; All&#8217;udienza del 12 marzo 2020 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5. d.l. n. 18/2020.<br /> 5. &#8211; L&#8217;appello è infondato.<br /> 5.1 &#8211; Prima di procedere alla disamina dei due motivi di impugnazione è opportuno richiamare i presupposti ed il contenuto del provvedimento gravato in primo grado.<br /> Con il provvedimento VET &#8220;C&#8221; N./011/2012, la ASL di Lecce &#8211; Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C Nord del 14 maggio 2012, ha ordinato alla società  Fratelli G. titolare di un impianto di macellazione con annesso impianto di incenerimento, di adeguare l&#8217;impianto sulla base di una serie di prescrizioni tecniche ivi indicate.<br /> Tale provvedimento è stato adottato a seguito di controlli svolti il 12 febbraio 2012 dai Carabinieri del NOE di Lecce presso l&#8217;impianto di incenerimento, dai quali erano emerse gravi irregolarità  evidenziate nel verbale; ai controlli del NOE aveva fatto seguito il controllo ispettivo del Servizio Veterinario della ASL di Lecce che, con verbale di sopralluogo del 20 aprile 2012, aveva confermato l&#8217;esistenza di gravi irregolarità  sia nella conduzione che nell&#8217;impianto stesso, peraltro sottoposto a sequestro.<br /> 5.2 &#8211; Con il provvedimento impugnato, quindi, il Servizio Veterinario della ASL di Lecce ha ordinato alla società  titolare dell&#8217;impianto di incenerimento lo svolgimento di una serie di attività  di adeguamento della struttura, ivi indicate, per garantire il ripristino delle regolari condizioni tecniche di funzionamento dell&#8217;inceneritore in modo che potesse funzionare in condizioni di sicurezza.<br /> 5.3 &#8211; Come giÃ  anticipato, nel ricorso di primo grado la società  ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza relativa, sostenendo che il provvedimento sarebbe stato adottato dal Direttore Veterinario della ASL di Lecce, afferente al Servizio Area &#8220;C&#8221;, laddove la competenza in materia sarebbe spettata al Veterinario Ufficiale afferente all&#8217;Area B dello stesso Servizio Veterinario della ASL.<br /> 5.4 &#8211; Il TAR ha respinto la doglianza sostenendo che, ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. c) del Reg. CE n. 854/04 (integrativo del Reg. CE n. 882/04) che stabilisce le norme specifiche per l&#8217;organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, per &#8220;autorità  competente&#8221; deve intendersi &#8220;l&#8217;autorità  centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare controlli veterinari o qualsiasi autorità  cui sia stata delegata tale competenza&#8221;.<br /> Ha poi aggiunto che ai sensi della lett. f) per &#8220;veterinario ufficiale&#8221; deve intendersi il &#8220;veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzioni e nominato dall&#8217;autorità  competente&#8221;.<br /> 5.5 &#8211; Pertanto, il TAR ha ritenuto che la competenza dovesse accertarsi in base alla normativa interna: ha quindi richiamato il Regolamento regionale n. 13/09 che definisce la struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione; quest&#8217;ultima si articola in due U.O.C., l&#8217;Area SIAV B e quella SIAV C; la prima deputata al controllo sul corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e del materiale specifico a rischio presso imprese o industrie alimentari, la seconda relativa all&#8217;Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche che si occupa dell&#8217;attività  di &#8220;controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, trasporto e smaltimento sui sottoprodotti di origine animale e materiale specifico a rischio&#8221;.<br /> 5.6 &#8211; Il TAR ha ritenuto che sussistesse la competenza dell&#8217;Area &#8220;C&#8221; che aveva emesso il provvedimento, sostenendo che il Direttore disponeva del potere di nominare un veterinario ufficiale, conservando -tuttavia &#8211; i propri poteri di controllo, ispettivi e/o prescrittivi. .<br /> 6. &#8211; Nell&#8217;atto di appello l&#8217;appellante ha censurato tale statuizione sottolineando l&#8217;erroneità  della decisione del TAR: la società  Fratelli G., infatti, non sarebbe una impresa agricola che si occupa di allevamento o di produzione zootecnica, bensì¬ un&#8217;impresa alimentare che esercita la propria attività  imprenditoriale gestendo un impianto di macellazione; tale impresa, quindi, sarebbe sottoposta al controllo dell&#8217;Area SIAV B e del relativo Direttore Veterinario.<br /> Tale prospettazione è stata ribadita con la memoria ex art. 73 c.p.a. ed è stata corredata da ulteriore documentazione a sostegno.<br /> 7. &#8211; Ritiene il Collegio che l&#8217;individuazione del soggetto competente non assuma il rilievo che gli è stato assegnato dall&#8217;appellante, tenuto conto che l&#8217;eventuale vizio di incompetenza non potrebbe comunque comportare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto.<br /> Al di lÃ  delle previsioni del Regolamento regionale in ordine al riparto di competenze fra l&#8217;Area B e quella C del Servizio Veterinario della ASL è assorbente rilevare, infatti, come il dedotto vizio d&#8217;incompetenza sia privo di portata invalidante ai sensi dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, prima parte, L. n. 241 del 1990.<br /> La condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce in proposito come la disposizione, che esclude l&#8217;effetto invalidante del vizio dovuto a &quot;violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&quot;, trovi applicazione anche in relazione ai provvedimenti viziati per incompetenza relativa (cfr. Cons. Stato Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 971; Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2019, n. 253, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791; Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2602).<br /> Nel caso di specie, nel quale erano state accertate gravi irregolarità  sull&#8217;impianto tale da comportarne il sequestro e la sospensione dell&#8217;attività , l&#8217;adozione di un provvedimento che ordinava il ripristino delle regolari condizioni dell&#8217;impianto di incenerimento per la sua riattivazione (come disposto con il provvedimento impugnato in primo grado), costituisce atto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che l&#8217;eventuale vizio di incompetenza non comporta comunque l&#8217;annullamento dell&#8217;atto, tanto pìù che nell&#8217;atto di appello non si contesta neppure lo specifico contenuto delle prescrizioni imposte.<br /> La doglianza va quindi rigettata.<br /> 8. &#8211; Con il secondo motivo di appello lamenta l&#8217;appellante &#8220;l&#8217;erroneità  della prospettazione in fatto e in diritto contenuta nella sentenza&#8221; censurando il capo di sentenza che ha respinto il secondo motivo sostenendo che le prescrizioni imposte sarebbero state espressione di discrezionalità  tecnica della P.A. e che sarebbero state ragionevoli e proporzionate.<br /> Con tale doglianza l&#8217;appellante si è limitato a sostenere che, con il richiamo alla discrezionalità  tecnica, il primo giudice avrebbe violato il principio di effettività  della tutela giurisdizionale.<br /> 9. &#8211; La censura è infondata.<br /> La statuizione del TAR è immune da vizi, in quanto il primo giudice si è limitato a richiamare i costanti principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di discrezionalità  tecnica; peraltro la doglianza è pure inammissibile per genericità  in quanto l&#8217;appellante non ha provveduto a delineare quali prescrizioni dovessero ritenersi illegittime e per quali ragioni.<br /> 10. &#8211; In conclusione, l&#8217;appello va respinto perchè infondato e, per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.<br /> 11. &#8211; Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi € 5.000, oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 30 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere.</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a></p>
<p>Davide Soricelli, Presidente FF, Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Apollinaro, contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri di Roma, in persona del Comandante Generale, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Forze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Davide Soricelli, Presidente FF, Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Apollinaro,  contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri di Roma, in persona del Comandante Generale, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Forze armate: valutazione del personale militare i giudizi dei superiori gerarchici sono analitici e complessi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Forze Armate &#8211; Militari- valutazione del personale militare- giudizi dei superiori gerarchici- analitici e complessi- sono tali &#8211; valutazione precedente &#8211; non rileva.<br /> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I giudizi formulati dai superiori gerarchici nell&#8217;ambito del sistema di valutazione del personale militare, per loro stessa natura, sono analitici e complessi, cosicchè non possono essere influenzati da quelli resi nei confronti del medesimo militare per periodi precedenti, nè l&#8217;eventuale contrasto tra giudizi può essere considerato indicativo del vizio di eccesso di potere . Ne discende che l&#8217;eventuale abbassamento del giudizio ottenuto dal militare rispetto a precedenti valutazioni riferite a diversi periodi, in assenza di ulteriori elementi ed indici, non assume alcuna rilevanza nella ricerca di profili di illegittimità  della valutazione, giacchè è preciso compito del superiore gerarchico verificare l&#8217;operato del militare con specifico riferimento ad un determinato periodo di servizio, all&#8217;incarico ricoperto ed al rendimento conseguito. Ciascuna valutazione è difatti autonoma ed indipendente dalle altre, pertanto non può escludersi che anche valutazioni riferite a periodi in tutto o in parte coincidenti, ma aventi oggetto diverso (es. diversi incarichi ricoperti dal militare nel medesimo periodo) risultino disallineate, in quanto obiettivamente rispondenti al rendimento fatto registrare dal militare in relazione ad una specifica attività  svolta .</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01755/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02953/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Apollinaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri di Roma, in persona del Comandante Generale, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l&#8217;effetto domiciliati in Napoli, alla via Diaz,11;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della scheda valutativa in rinnovazione numero d&#8217;ordine -OMISSIS- afferente al periodo 19.2.13 &#8211; 16.3.13</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Angela Fontana;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente impugna la scheda di valutazione n. -OMISSIS-, relativa al periodo dal 19 febbraio 2013 al 30 giugno 2013 nella quale è stato espresso nei suoi confronti un giudizio di &#8220;rendimento generale soddisfacente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettiva del ricorrente, tale giudizio sintetico è la risultante di una valutazione erronea delle sue capacità  ed attitudini che sarebbe stata espressa attraverso giudizi non obiettivi e contraddittori.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con tre ordini di censure, il ricorrente deduce la illegittimità  del provvedimento impugnato per contrasto con i criteri espressi nel Regolamento per la redazione delle caratteristiche dei militare nonchè, per eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, sarebbe rinvenibile nella scheda una palese contradditorietà  tra i giudizi espressi in alcune specifiche voci.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, mentre da un parte il sottufficiale è descritto come &#8220;accurato e coscienzioso nella gestione del personale&#8221;, &#8220;deciso e responsabile e normalmente intraprendente&#8221; (giudizi riferiti alla gestione del personale, alla decisionalità  ed al potere di iniziativa), poi, con riguardo alla predisposizione al comando, viene valutato come &#8220;militare che non sempre ottiene il coinvolgimento del personale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra incoerenza nel giudizio sarebbe rinvenibile nel fatto che la &#8220;capacità  espositiva&#8221; che nella forma scritta risulta essere &#8220;talvolta poco comprensibile&#8221;, nella forma orale risulterebbe &#8220;sufficientemente adeguata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a tali aspetti, rileva il ricorrente che i giudizi resi dai tre autori della scheda sarebbero anche immotivati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriori censure, il ricorrente deduce profili di contraddittorietà  ed incoerenza tra il giudizio del secondo revisore e quello del compilatore laddove esso attribuisce al militare valutato una preparazione quasi sufficiente ed una incapacità  di coinvolgere personale dipendente: nelle singole corrispondenti voci, invece, era stato valutato che il militare possedeva capacità  di lavorare in gruppo con atteggiamento costruttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio finale espresso, inoltre, non sarebbe corrispondente, inoltre, alle positive valutazioni riportate dal militare in ordine a profili rilevanti di valutazione: in particolare, egli era stato giudicato, alla voce &#8220;iniziativa&#8221;, &#8220;normalmente intraprendente&#8221;, alla voce &#8220;decisionalità &#8221; come &#8220;deciso e responsabile&#8221;, alla voce &#8220;senso di disciplina&#8221; come &#8220;rispettoso delle regole&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, i giudizi espressi non sarebbero adeguatamente motivati in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto diverso profilo, il ricorrente deduce la illegittimità  del provvedimento impugnato per essere stato adottato in violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento dall&#8217;art. 5 del d.P.R.213 del 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il ricorrente ha formulato una richiesta di condanna dell&#8217;amministrazione intimata al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Così¬ sintetizzate le censure prospettate, ritiene il Collegio che esse siano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Giova richiamare i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione, secondo la quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici nell&#8217;ambito del sistema di valutazione del personale militare sono considerati espressione di ampia discrezionalità  tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità  e attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto e sono, pertanto, soggetti al sindacato di legittimità  entro i ristretti limiti della manifesta abnormità , discriminatorietà  e travisamento dei presupposti di fatto (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2015, n. 366; Id., sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali giudizi, per loro stessa natura, sono analitici e complessi, cosicchè non possono essere influenzati da quelli resi nei confronti del medesimo militare per periodi precedenti, nè l&#8217;eventuale contrasto tra giudizi può essere considerato indicativo del vizio di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che l&#8217;eventuale abbassamento del giudizio ottenuto dal militare rispetto a precedenti valutazioni riferite a diversi periodi, in assenza di ulteriori elementi ed indici, non assume alcuna rilevanza nella ricerca di profili di illegittimità  della valutazione, giacchè è preciso compito del superiore gerarchico verificare l&#8217;operato del militare con specifico riferimento ad un determinato periodo di servizio, all&#8217;incarico ricoperto ed al rendimento conseguito. Ciascuna valutazione è difatti autonoma ed indipendente dalle altre, pertanto non può escludersi che anche valutazioni riferite a periodi in tutto o in parte coincidenti, ma aventi oggetto diverso (es. diversi incarichi ricoperti dal militare nel medesimo periodo) risultino disallineate, in quanto obiettivamente rispondenti al rendimento fatto registrare dal militare in relazione ad una specifica attività  svolta (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. I, n. 00155/2020 del 20 gennaio 2020 e n. 027151/2019 del 4 novembre 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, peraltro, non può ravvisarsi alcun effettivo abbassamento di valutazione dal momento che, da quanto risulta in atti, il militare anche nella precedente valutazione aveva riportato un giudizio non superiore alla sufficienza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Con riguardo alle prospettate censure di difetto di motivazione, va rilevato come il giudizio, per la peculiare caratteristica della scheda di valutazione deve necessariamente esprimersi con motivazione sintetica.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, le valutazioni e i giudizi contenuti nel documento gravato, necessariamente sintetico, non presentano elementi di contraddittorietà  e illogicità  e trovano corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti del documento afferenti alle varie qualità  del militare, come si preciserà  di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Nessun profilo di illogicità  ed irragionevolezza sussiste nel caso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rilevato come i giudizi espressi nelle singole voci e quelli conclusivi del compilatore e del secondo revisore siano del tutto compatibili tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che il sottufficiale si sia mostrato come soggetto integrato nel gruppo e diligente (in tal senso si possono sintetizzare i giudizi relativi relativi alla decisionalità  ed alla disciplina) non vuol dire, di per sè, che egli sia anche adatto al comando in quanto le attitudini al comando si manifestano in altri aspetti quali, ad esempio quello di rendersi capace di motivare i dispendenti e di coinvolgerli in un obiettivo condiviso. E&#8217; ben possibile, dunque, che un militare rispettoso e diligente non abbia attitudine al comando.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale giudizio, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è del tutto autonomo rispetto a precedenti valutazioni che hanno interessato il medesimo militare in quanto ai fini della sua formulazione, deve essere considerato il rendimento e le caratteristiche del militare nello specifico periodo oggetto di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, per le ulteriori valutazioni, va precisato che i positivi giudizi riportati nelle corrispondenti voci della scheda valutativa possono determinare un giudizio non superiore alla sufficienza in quanto il rendimento di un militare è espressione di una valutazione complessiva del rendimento dello stesso e non corrisponde ad una valutazione &#8220;aritmetica&#8221; della prevalenza dei giudizi positivi su quelli negativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4 Neppure è fondata la censura di illegittimità  per violazione del termine di conclusione del procedimento secondo quanto previsto dall&#8217;art. 5 del d.P.R.213 del 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha da tempo chiarito che tali termini non possono considerarsi perentori (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I 16 novembre 2012 n. 423; T.A.R. Firenze Toscana sez. I 17 giugno 2002 n. 1246; T.A.R. Napoli Campania sez. VII 13 maggio 2013 n. 2469): la previsione di un termine di conclusione del procedimento risponde alla necessità  di evitare che, ai fini del giudizio, si considerino circostanze accadute successivamente al decorso del periodo di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, il mancato rispetto dei termini indicati negli atti di regolamentazione interna potrebbe essere sintomo di eccesso di potere nella misura in cui, in ragione del tempo trascorso, si siano valutate circostanze accadute successivamente al periodo di valutazione; in mancanza della prospettazione e dell&#8217;allegazione di altri elementi di sorta che inducano a ritenere la sussistenza di un simile travisamento, peraltro, esso non può ritenersi dimostrato. (<i>ex multis</i>, Tar Campania Napoli, sentenza 23 ottobre 2013, n. 4697).</p>
<p style="text-align: justify;">4. La infondatezza del ricorso determina anche il rigetto della proposta domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2953 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 svoltasi in modalità  da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Davide Soricelli, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3067</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3067/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3067</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Gaetano Omissis e dall&#8217;Avvocato Maria Gattuso, c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3067/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3067</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2020-n-3067/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.3067</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Gaetano Omissis e dall&#8217;Avvocato Maria Gattuso, c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di Comune di Omissis, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Art. 143 del T.U.E.L.:  nesso di interdipendenza  tra gli elementi soggettivi e quelli oggettivi va valutato complessivamente e non atomisticamente .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Criminalità  &#8211; art. 143 Tuel &#8211; criteri applicativi &#8211; nesso di interdipendenza fra elementi soggettivi ed oggettivi &#8211; valutazione complessiva e non atomistica &#8211; necessità  &#8211; accertamenti relativi a piccole comunità  &#8211; sforzi ricostruttivi puntuali &#8211; si impongono.<br /> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 143 del T.U.E.L., l&#8217;indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi e quelli oggettivi va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all&#8217;art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità  anticipatoria, appartiene, e non giÃ  secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell&#8217;accertamento penale: nell&#8217;affermazione della necessità  che entrambi gli elementi &#8211; soggettivo e oggettivo &#8211; coesistano, ben si avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor pìù necessario nel caso di piccole comunità  (come quella in esame) che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l&#8217;esterno, offrono elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione, conÂ un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità  ed adeguatezza della misura adottata.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2020<br /> <strong>N. 03067/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08259/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8259 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Gaetano-OMISSIS-e dall&#8217;Avvocato Maria Gattuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri <em>pro tempore</em>, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. -OMISSIS- del 28 maggio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso degli odierni appellanti inteso ad ottenere l&#8217;annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2018 di scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS- e nomina della Commissione straordinaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 86 del 13 aprile 2018, nonchè l&#8217;annullamento di tutti gli atti connessi e consequenziali.</p>
<p> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza del giorno 30 aprile 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il Prefetto di Reggio Calabria, con il decreto del 27 giugno 2017, successivamente prorogato, ha nominato i componenti della Commissione di indagine e ha disposto l&#8217;accesso presso il Comune di -OMISSIS-, poichè, a seguito di accertamenti svolti dalla locale Compagnia dei Carabinieri, sono emersi possibili legami tra gli esponenti dell&#8217;amministrazione locale e soggetti riconducibili alla criminalità  organizzata.<br /> 1.1. Dagli accertamenti svolti è risultata, secondo la Commissione di indagine, l&#8217;esistenza di collegamenti diretti ed indiretti degli organi elettivi con le consorterie radicate nel territorio e forme di condizionamento degli stessi, che hanno sviato il perseguimento dei fini istituzionali con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità  e trasparenza.<br /> 1.2. Pertanto, con la relazione del 9 gennaio 2018, il Prefetto ha proposto l&#8217;adozione della misura prevista dal citato art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 ed il consiglio comunale è stato sciolto con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2018.<br /> 1.4. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità  degli amministratori ritenuti responsabili dell&#8217;adozione del provvedimento dissolutorio e dell&#8217;eventuale applicazione di misure di prevenzione, sono stati attivati i procedimenti di cui all&#8217;art. 143, commi 8 ed 11, del d. lgs. n. 267 del 2000 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria.<br /> 2. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma,-OMISSIS-, nelle qualità  precedentemente e rispettivamente rivestite di sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri del Comune di -OMISSIS-, hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2018 e gli atti connessi, prodromici e consequenziali, con i quali gli organi del predetto Comune sono stati disciolti ai sensi dell&#8217;art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000.<br /> 2.1. I ricorrenti in prime cure hanno sostenuto l&#8217;insussistenza dei presupposti ai quali l&#8217;art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 subordina l&#8217;emanazione del gravato provvedimento dissolutorio, attesa l&#8217;assenza, nel caso di specie, di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata.<br /> 2.2. La dedotta inidoneità  probatoria ricorrerebbe con riferimento a tutte le singole vicende ed argomentazioni poste dall&#8217;amministrazione alla base del provvedimento impugnato, che sono state, pertanto, analiticamente contestate dai ricorrenti, i quali ne hanno rappresentato al primo giudice, di volta in volta, l&#8217;insussistenza in fatto o la riconducibilità  ad ordinarie forme di malfunzionamento, riferibili ad attività  di gestione e non a scelte degli organi elettivi.<br /> 2.3. Il provvedimento infine, oltre a non indicare in maniera puntuale condizionamenti e collusioni determinanti l&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  dell&#8217;ente, degli organi elettivi e il pregiudizio alla sicurezza pubblica, non terrebbe conto dell&#8217;intensa attività  della giunta per contrastare il fenomeno mafioso.<br /> 2.4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno, costituiti nel primo grado del giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.<br /> 2.5. Con il decreto n. -OMISSIS-del 15 febbraio 2019 è stato reiterato all&#8217;amministrazione l&#8217;ordine, giÃ  impartito con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS- del 23 luglio 2018, di depositare, in versione integrale e fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo, copia degli atti istruttori sulla base dei quali è stato emanato l&#8217;impugnato provvedimento di scioglimento.<br /> 2.6. A seguito della conoscenza della relazione conclusiva della Commissione d&#8217;accesso e degli altri atti prodotti dall&#8217;amministrazione, nonchè in vista della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria conclusiva a ulteriore sostegno delle domande proposte, segnalando tra l&#8217;altro il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 28 dicembre 2018, reso nel procedimento n. -OMISSIS-/2018 RG, di rigetto della domanda di incandidabilità  di -OMISSIS-.<br /> 2.7. All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2019, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione dal primo giudice.<br /> 2.8. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. -OMISSIS- del 28 maggio 2019, ha respinto il ricorso e ha condannato i medesimi ricorrenti alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br /> 2.9. Il Collegio ha ritenuto, all&#8217;esito dell&#8217;ampia disamina degli elementi posti a fondamento della misura dissolutoria, che la valutazione effettuata dalla Amministrazione nell&#8217;atto impugnato, considerata globalmente ed unitariamente, risponda ai criteri che la giurisprudenza innanzi citata ha enucleato per stabilire se la decisione di sciogliere un comune ai sensi dell&#8217;art. 143 T.U.E.L. possa considerarsi legittima in quanto rispondente a ragionevolezza e logicità .<br /> 3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in prime cure e nel dedurne l&#8217;erroneità  con tre distinti motivi, che di seguito saranno esaminati, ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure.<br /> 3.1. Si sono costituiti la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno per chiedere la reiezione del ricorso.<br /> 3.2. Con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2020 il Collegio, dopo aver rilevato che agli atti del giudizio non è dato rinvenire la relazione della Commissione d&#8217;indagine, incaricata dell&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 2, del T.U.E.L., necessaria per valutare la pertinenza e la significatività  dei fatti posti a base della misura dissolutoria qui gravata, e nel ritenerne necessaria l&#8217;acquisizione, ad opera del Ministero dell&#8217;Interno, ha disposto tale incombente istruttorio e ha rinviato la causa all&#8217;udienza del 26 marzo 2020, successivamente differita per l&#8217;emergenza sanitaria all&#8217;udienza del 30 aprile 2020.<br /> 3.3. Acquisita agli atti tale documentazione depositata in formato cartaceo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dopo lo scambio delle memorie di cui all&#8217;art. 73 c.p.a., all&#8217;udienza del 30 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. L&#8217;appello è infondato.<br /> 5. Con il primo motivo (pp. 4-12 del ricorso), anzitutto, gli odierni appellanti contestano l&#8217;<em>error in iudicando </em>nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere valutato, in violazione dell&#8217;art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000, la sussistenza degli elementi giustificativi della misura contestata, con particolare riferimento ai rapporti e alle frequentazioni del sindaco -OMISSIS- con la criminalità  organizzata.<br /> 5.1. Il motivo è in parte inammissibile, per difetto di interesse, e in parte infondato.<br /> 5.2. Esso è anzitutto inammissibile per la mancanza di decisività , quanto alla sua prima parte (pp. 4-11 del ricorso), perchè la vicenda dell&#8217;elargizione del danaro ai parenti del pregiudicato-OMISSIS-, asseritamente riconducibile a -OMISSIS- per via dell&#8217;equivoco, incerto, soprannome di -OMISSIS- usato nel corso di una intercettazione ambientale, si deve considerare, ad avviso del Collegio, marginale nella motivazione del provvedimento dissolutorio e, al di lÃ  della sua controversa interpretazione, nulla toglie o aggiunge alla gravità  del quadro indiziario che, per quanto si dirà , connota e fonda lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-.<br /> 5.3. Dall&#8217;esame di tale controversa intercettazione, sulla quale tanto e inutilmente gli odierni appellanti insistono, si può dunque pianamente prescindere per la completa sufficienza e idoneità  del rimanente quadro indiziario a giustificare la misura dissolutoria, con la conseguente inammissibilità  della censura, per difetto di interesse sul punto.<br /> 5.4. Quanto alla restante parte della censura (pp. 11-12 del ricorso), che si concentra sulle frequentazioni del sindaco che, a dire degli appellanti, sarebbe stato visto colloquiare in 27 anni &#8220;solo&#8221; con 6 persone controindicate, non si può condividere la lettura riduttivistica propugnata dagli appellanti, quasi sia normale e, per così¬ dire, irrilevante ai fini antimafia che un soggetto, esponente della politica locale e definito &#8220;<em>figura carismatica della politica -OMISSIS-</em>&#8221; (p. 38 della relazione della Commissione d&#8217;accesso), venga trovato in compagnia di diversi soggetti legati alla criminalità  organizzata e, con uno in particolare (-OMISSIS-), per ben quattro volte.<br /> 5.5. L&#8217;argomento suggestivo, secondo cui la frequenza di tali incontri dovrebbe essere contestualizzata e &#8220;spalmata&#8221; su un lasso temporale alquanto esteso (27 anni), può e deve essere rovesciato perchè, diversamente da quanto assumono gli appellanti secondo una tesi la cui fallacia è evidente, se un soggetto in tale arco temporale così¬ lungo è stato trovato, si badi, nel corso di solo casuali, sporadici, controlli, per sei volte in compagnia di ben quattro diversi soggetti controindicati, vien fatto di supporre che un&#8217;attività  di monitoraggio e controllo ben pìù costante e mirata avrebbe potuto disvelare una serie di frequentazioni assai pìù estesa in un contesto locale assai ristretto, dove ben difficilmente si può ignorare la caratura criminale di certuni interlocutori o conoscenti e accompagnarsi ad essi implica, spesso, una precisa scelta o comunque l&#8217;assenza di una necessaria presa di distanza o, peggio, la volontà  del &#8220;politico locale&#8221; di ostentare frequentazioni e &#8220;coperture&#8221; che lo potrebbero forse &#8220;rafforzare&#8221; agli occhi di certa parte dell&#8217;opinione pubblica, sensibile, soggetta o costretta alla &#8220;influenza&#8221; delle cosche locali.<br /> 5.6. Tra l&#8217;altro &#8211; p. 39 della relazione della Commissione d&#8217;accesso &#8211; in un&#8217;occasione il sindaco è stato trovato in compagnia di -OMISSIS-, elemento di vertice dell&#8217;omonima famiglia di &#8216;ndrangheta.<br /> 5.7. Il motivo, dunque, deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, non senza rilevare che dalla lettura della relazione della Commissione d&#8217;accesso (pp. 41-49) emerge come moltissimi esponenti della vita politica locale, dal vicesindaco ai vari consiglieri, sono spesso stati controllati in compagnia di soggetti controindicati e pericolosi membri della criminalità  organizzata di stampo mafioso, con un&#8217;impressionante sequela di incontri e frequentazioni che dimostrano una vicinanza tra politica e criminalità  locale, sul piano soggettivo, tale da confermare la &#8220;pìù probabile che non&#8221; pervasività  mafiosa nel tessuto politico &#8211; economico della città .<br /> 6. Occorre ora esaminare il secondo, composito, motivo di appello (pp. 12-19 del ricorso), con il quale gli odierni appellanti contestano i plurimi, significativi, elementi oggettivi posti a fondamento della valutazione prefettizia e della relazione del Ministro, che la sentenza impugnata non avrebbe nemmeno valutati, e pìù in particolare:<br /> <em>a)</em> per la gestione dei beni comunali (p. 13 del ricorso) si contesta che il campo di calcio sia stato affidato ad un&#8217;associazione sportiva, che annovera tra i dirigenti un personaggio legato da vincoli di parentela con esponenti di spicco della criminalità  organizzata, mentre sarebbe stato dimostrato in primo grado che il campo sportivo è stato invece concesso in comodato gratuito d&#8217;uso ad un circolo parrocchiale di -OMISSIS- sin dall&#8217;anno 2010 e che l&#8217;associazione sportiva sospetta sarebbe stata creata successivamente allo stesso accesso ispettivo;<br /> <em>b)Â </em>per l&#8217;elemento del piano di spiaggia (pp. 13-14 del ricorso), ancora, si contesta la falsità , frutto di un evidente difetto di istruttoria, della mancata redazione del piano spiaggia che, a dire della Prefettura, non sarebbe stato neppure in corso di redazione, mentre dalla documentazione depositata in primo grado (doc. 37 fasc. parte ricorrente), sarebbe emerso al contrario che l&#8217;elaborazione del piano spiaggia fosse stata una delle prime preoccupazioni della disciolta consiliatura e che le attività  finalizzate alla redazione del corso fossero giÃ  ben avviate;<br /> <em>c)</em> per l&#8217;elemento del contesto territoriale (pp. 14-18 del ricorso), si obietta che il procedimento <em>ex</em> art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 avviato nei confronti dell&#8217;attiguo territorio del Comune di -OMISSIS-si sarebbe concluso con un procedimento di archiviazione, a dimostrazione che il pericolo infiltrativo della mafia in tale zona non è così¬ forte come lascerebbe suppore il quadro delineato dalla pubblica amministrazione, e l&#8217;assenza di collegamenti tra la disciolta compagine e la mafia sarebbe dimostrata dal fatto che la lista di -OMISSIS-sarebbe risultata vincitrice appunto nel 2015, allorquando molti presunti esponenti mafiosi, alcuni dei quali legati da rapporti di parentela con candidati della lista di -OMISSIS-e -OMISSIS-, erano in carcere all&#8217;esito dell&#8217;operazione di polizia giudiziaria &#8220;<em>-OMISSIS&#8211;</em>&#8220;;<br /> <em>d)</em> per l&#8217;elemento dei sottoscrittori della lista-OMISSIS-(pp. 18-19 del ricorso), infine, si contesta che l&#8217;esiguità  del dato numerico &#8211; 9 su 109 &#8211; dei sottoscrittori della lista ritenuti controindicati possa assurgere ad elemento significativo di contiguità  mafiosa, anche secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa.<br /> 6.1. Nessuna di tali censure, sulle quali in effetti il primo giudice ha omesso di pronunciarsi espressamente, può tuttavia essere condivisa in quanto, e rispettivamente:<br /> <em>a)</em> è emerso che l&#8217;affidamento al circolo parrocchiale sia solo formale, mentre di fatto &#8211; p. 170 e p. 171 della relazione della Commissione d&#8217;accesso &#8211; il campo sportivo è utilizzato anche da un&#8217;associazione sportiva controllata da soggetti che, per frequentazioni o parentele, sono affiliati o riconducibili ad esponenti di spicco della locale criminalità  organizzata, elemento, questo, che l&#8217;amministrazione comunale non poteva e non doveva certo ignorare, sicchè bene ha messo in evidenza la relazione del Ministro che «<em>la messa a disposizione di beni comunali, in violazione dei principi della legalità , con benefici diretti o indiretti per le locali consorterie, assume un valore altamente simbolico in quella realtà  territoriale, traducendosi, inevitabilmente, in una consacrazione ufficiale del metodo mafioso al cospetto della collettività </em>», essendo dato frequente, nella multiforme attività  di penetrazione, da parte delle mafie, nel tessuto economico-sociale del territorio di riferimento, che i clan cerchino &#8211; attraverso prestanome o enti-schermo apparentemente credibili &#8211; di mostrarsi come gli attori diretti o indiretti di iniziative benefiche per la cittadinanza, quali promozione sportiva, azioni di volontariato ecc. ed essendo noto, altresì¬, che proprio agli organismi di accertamento, di sicurezza pubblica e nelle sedi proprie, ai giudici, spetta disvelare la finalità  impropria e strumentale, di cui proprio la vicenda in esame a -OMISSIS- è un esempio;<br /> <em>b)</em> a distanza di oltre due anni dalle elezioni il piano spiaggia, di così¬ strategica importanza in un centro balneare come -OMISSIS-, era ben lungi dall&#8217;essere approvato, una circostanza, anche questa, estremamente significativa, che denota uno scarso controllo e/o impegno dell&#8217;amministrazione locale su un&#8217;attività  a fortissimo rischio infiltrativo nel contesto locale, benchè tale strumento sia di fondamentale importanza per una corretta programmazione e gestione del territorio e per la tutela della legalità  in un settore ove solitamente gravitano gli interessi della criminalità  organizzata;<br /> <em>c)</em> la vicenda amministrativa relativa all&#8217;archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di -OMISSIS-, invocata dagli appellanti a sostengo della neutralità , ormai, del &#8220;comprensorio di -OMISSIS-&#8221; rispetto alle influenze della &#8216;ndrangheta, è del tutto irrilevante per ritenere il contesto territoriale esente dalle infiltrazioni mafiose, capillari sul territorio, come è risultato dalle stesse operazioni di polizia giudiziaria rammentate dagli stessi appellanti, e non è possibile istituire alcun rapporto di attendibile consecuzione logica tra gli arresti e l&#8217;elezione, nel 2015, della disciolta consiliatura;<br /> <em>d)</em> la sottoscrizione di una piccola lista, in un Comune di pochi abitanti, da parte di diversi soggetti controindicati, se non può costituire <em>ex se</em> prova di condizionamento mafioso, non è certo irrilevante per la valutazione di una completa separazione tra vita politica e civile e influenze della criminalità  organizzata che, certo, mai farebbe sottoscrivere la lista ad un numero elevato di soggetti, attirando così¬ sulla lista &#8220;preferita&#8221; l&#8217;attenzione della stampa locale o degli organi inquirenti e compromettendo, così¬, l&#8217;obiettivo di influenzare la competizione politica senza tuttavia farne mostra in modo plateale, mentre nel caso di specie figuravano tra i sottoscrittori di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015 elementi di spicco delle locali cosche.<br /> 6.2. Il motivo, dunque, deve essere anche esso respinto.<br /> 7. Con il terzo, ultimo, composito motivo di censura (pp. 19-41 del ricorso), infine, gli odierni appellanti censurano la sentenza impugnata per avere, questa volta, ritenuto sussistenti quattro elementi di carattere oggettivo e indicativi di un possibile condizionamento mafioso, che giustificherebbero lo scioglimento del Consiglio comunale, e sottopongono a serrata critica la valutazione del primo giudice in ordine a ciascuno di detti elementi.<br /> 7.1. In sintesi, e per quanto è essenzialmente rilevante ai fini della presente disamina, gli appellanti osservano:<br /> <em>a)</em> quanto ai lavori pubblici (pp. 19-27 del ricorso), anzitutto, essi contestano che l&#8217;affidamento di lavori ad imprese risultate successivamente infiltrate dalla criminalità  organizzata possa essere indice di condizionamento mafioso, perchè al momento degli affidamenti diretti dette imprese erano in regola, non essendo destinatarie di informazione antimafia, e gli affidamenti erano avvenuti sempre sotto soglia o per importi irrisori, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa (principio di rotazione, ecc.) e nell&#8217;esclusivo interesse pubblico;<br /> <em>b)</em> quanto all&#8217;attività  di contrasto all&#8217;abusivismo edilizio (pp. 27-34 del ricorso), ancora, gli appellanti evidenziano l&#8217;intensa attività  svolta dalla disciolta amministrazione, nonostante la carenza di personale tra i vigili urbani, senza alcun atteggiamento di lassismo o compiacenza, come del resto emergerebbe anche dalla lettura del Â§ 12 della relazione della Commissione d&#8217;accesso, che ha verificato l&#8217;emissione di numerose ordinanze-ingiunzioni nonchè la successiva attività  amministrativa volta ad eseguire le stesse;<br /> <em>c)</em> quanto al rilascio delle concessioni demaniali a soggetti controindicati (pp. 34-35 del ricorso), ulteriormente, la disciolta amministrazione non avrebbe mai rilasciato alcun titolo concessorio ad alcuno di essi, ma ha al pìù prorogato talune concessioni, perchè scadute, a soggetti che non risultano pregiudicati;<br /> <em>d)</em> quanto alla riscossione dei tributi locali (pp. 35-41 del ricorso), infine, gli appellanti contestano la situazione di inerzia e malamministrazione loro contestata, per avere documentato, in primo grado, la pìù che esaustiva riscossione dei tributi locali da parte dell&#8217;amministrazione, l&#8217;assenza di significativi debiti a carico degli amministratori e, soprattutto, l&#8217;infondatezza dell&#8217;elemento di un debito di € 1.500.000,00 imputabile nel 2015 all&#8217;amministrazione disciolta.<br /> 8. Nessuna di tali censure può essere condivisa.<br /> 9. Quanto al profilo, di cui al punto <em>a)</em>, si deve convenire con il primo giudice nell&#8217;evidenziare l&#8217;anomalia del fatto che alcuni servizi e lavori siano stati affidati ad imprese che sono risultate avere contatti, diretti o indiretti, con la criminalità  organizzata e che non valga a ridurre la portata di tali circostanze il fatto che l&#8217;impresa &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8221; abbia poi cambiato la sua denominazione e la sua forma societaria in &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;, ovvero che il provvedimento interdittivo alla Ditta &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8221; sia stato adottato il 21 marzo 2017, atteso che si tratta di provvedimento che, per sua natura, si fonda sull&#8217;analisi di fatti, circostanze, frequentazioni e interessenze in affari che si svolgono nell&#8217;arco di parecchi anni, spesso di decenni, e che è ragionevole ritenere siano noti alla collettività , specie in realtà  molto piccole come quella di -OMISSIS-, nè, per le stesse ragioni, rileva che -OMISSIS-, titolare dell&#8217;omonima ditta affidataria di lavori da parte del comune, sia stato tratto in arresto per associazione di tipo mafioso nell&#8217;ambito della operazione di polizia &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;, risalente al 2016.<br /> 9.1. Come ha ancora rilevato in modo del tutto condivisibile il primo giudice, anche i ripetuti affidamenti diretti, in economia o in somma urgenza, costituiscono un dato anomalo, atteso che affidamenti di valore esiguo, qualora ripetuti, lasciano ipotizzare che tale modalità  sia stata scelta per favorire l&#8217;impresa &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8221; che, come risulta dagli atti di indagine della commissione, fa capo alla famiglia -OMISSIS-, i cui componenti sono e sono stati a vario titolo interessati da indagini e segnalazioni e alcuni condannati anche per reati di associazione mafiosa (-OMISSIS-).<br /> 9.2. Inoltre, come ha ancora rilevato la sentenza impugnata, gli affidamenti in somma urgenza si giustificano solo in presenza di condizioni molto stringenti (concreto pericolo per l&#8217;incolumità  pubblica) e difficili a verificarsi e, per tale ragione, è raro l&#8217;affidamento di lavori con tale procedura e in tali casi l&#8217;affidamento si limita alle opere strettamente necessarie a far venir meno l&#8217;urgenza.<br /> 9.3. La tesi degli appellanti, i quali sostengono che l&#8217;amministrazione comunale non conoscesse la situazione infiltrativa di molte delle società  successivamente interdette, non è degna di fede perchè si trattava e si tratta di imprese operanti proprio in quel territorio da lungo tempo, per quanto non aventi sede a -OMISSIS-, ed appare francamente inverosimile, ed illogico, che un&#8217;amministrazione attenta ai valori della legalità , e scevra da ogni sospetto di permeabilità  mafiosa, affidi a pìù riprese, in un consolidato rapporto di &#8220;collaborazione&#8221;, lavori in via d&#8217;urgenza o diretta a imprese del posto che, per le pìù svariate ragioni, risultino collegate alla &#8216;ndrangheta o da questa addirittura gestite, come è poi risultato, di lÃ¬ a poco dal momento in cui lavori sono stati affidati, con l&#8217;emissione dei provvedimenti prefettizi ad effetto interdittivo.<br /> 10. Quanto al secondo profilo, di cui al punto <em>b)</em>, il Prefetto nella propria relazione ha ben rilevato che non risulta che l&#8217;ente abbia provveduto a definire le procedure relative alle dichiarazioni di inottemperanza alle pur emesse ordinanze di demolizione nè di aver provveduto alle procedure di acquisizione degli immobili abusivamente realizzati e alla loro concreta demolizione.<br /> 10.1. Sul punto il ricorso degli appellanti, che pur sottolinea l&#8217;emissione di dette ordinanze ad onta della scarsità  del personale all&#8217;uopo impiegabile, è del tutto silente e non fuga il grave sospetto che il contrasto all&#8217;abusivismo edilizio nel Comune di -OMISSIS- si sia limitato ad una attività , pur doverosa ormai dopo moltissimi anni, di carattere solo provvedimentale senza poi procedere <em>manu militari </em>con l&#8217;abbattimento degli edifici e al ripristino della legalità  in un settore di grande importanza, effettiva e simbolica, nel contrasto contro l&#8217;illegalità  e l&#8217;infiltrazione della mafia, che proprio nell&#8217;abusivismo edilizio ha uno degli strumenti di pìù potente e prepotente controllo sul territorio, spesso, e appunto, di fatto incontrastato dalle amministrazioni comunali.<br /> 11. Quanto al profilo di cui al punto <em>c)</em>, ancora, sebbene sia vero che la disciolta amministrazione non ha proceduto al rilascio di nuove concessioni demaniali, cionondimeno nulla ha fatto di concreto per verificare quelle giÃ  concesse e in corso, come quella intestata, ad esempio, a -OMISSIS-(p. 16 della relazione prefettizia e p. 173 della relazione della Commissione d&#8217;accesso), moglie di -OMISSIS-, pregiudicato, elemento di spicco della cosca -OMISSIS-, allo stato sottoposto a misura di prevenzione.<br /> 11.1. Si tratta di circostanza assai grave, che &#8211; unitamente alla mancata approvazione del piano spiaggia &#8211; denota una situazione di non limpida gestione della cosa pubblica che, con riferimento alle infiltrazioni mafiose nell&#8217;amministrazione dell&#8217;ente, può anche consistere in vistose, consapevoli e colpevoli omissioni nel controllo dei vari settori della vita amministrativa pubblica dell&#8217;ente.<br /> 12. Quanto al profilo di cui al punto <em>d)</em>, infine, la relazione prefettizia, sulla scorta della relazione della Commissione d&#8217;accesso, ha evidenziato una situazione di esteso e consolidato disordine nella riscossione dei tributi locali e ha sottolineato la generalizzata prescrizione degli stessi a seguito di mancata messa in mora, circostanza, questa, che contribuisce ad aggravare un quadro giÃ  non limpido e corretto dell&#8217;amministrazione cittadina, essendo la riscossione tributaria attestata su percentuali molto basse, al di lÃ  delle vicende, tutto sommato marginali nell&#8217;economia complessiva di tale sconfortante quadro, dei tributi dovuti dagli stessi amministratori locali che, come ha rilevato la relazione prefettizia (p. 15), sono stati sanati solo a seguito della richiesta di notizie da parte della Commissione d&#8217;indagine.<br /> 13. Dal quadro sin qui delineato è emerso come, in taluni strategici settori (l&#8217;affidamento dei lavori pubblici, il rilascio delle concessioni demaniali, la riscossione dei tributi), la disciolta amministrazione abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta e opaca, che oggettivamente e incontestabilmente ha consentito, anche al di lÃ  della volontà  pìù o meno compiacente, eventualmente, dei singoli amministratori, di favorire uomini e interessi riconducibili ai potenti clan della &#8216;ndrangheta locale, che controlla il comprensorio di -OMISSIS-.<br /> 14. Al riguardo non si deve dimenticare che nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 143 del T.U.E.L., come questo Consiglio di Stato ha pìù volte ribadito (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435), l&#8217;indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi &#8211; i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose &#8211; nel caso di specie dimostrati dalle stesse frequentazioni del sindaco e dei consiglieri comunali, dalla sottoscrizione di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015 da parte di soggetti intranei o contigui alle cosche -OMISSIS- e -OMISSIS-, dalle parentele di tre consiglieri di minoranza con elementi controindicati &#8211; e quelli oggettivi &#8211; sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, sin qui esaminate &#8211; va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all&#8217;art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità  anticipatoria, appartiene, e non giÃ  secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell&#8217;accertamento penale.<br /> 15. La stessa giurisprudenza amministrativa, nell&#8217;affermare la necessità  che entrambi gli elementi &#8211; soggettivo e oggettivo &#8211; coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor pìù necessario nel caso di piccole comunità , come quella in esame, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l&#8217;esterno, offrono «<em>elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione</em>», con «<em>un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità  ed adeguatezza della misura adottata</em>» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).<br /> 16 E nel caso di specie non si può negare, proprio nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità , il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità  cruciale e nell&#8217;ottica di una complessiva valutazione, sussista, in quanto i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell&#8217;ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con la &#8216;ndrangheta (i cui esponenti o fiancheggiatori risultavano addirittura sottoscrittori di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015), si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un&#8217;opacità  del potere pubblico locale, con compromissione della sua efficace azione e un indebito vantaggio degli interessi economici facenti capo alle cosche egemoni sul territorio.<br /> 17. In conclusione, anche per tutti i motivi esposti, l&#8217;appello va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto la legittimità  dello scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS- per la ricorrenza di entrambi gli elementi, soggettivi ed oggettivi, previsti dall&#8217;art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000.<br /> 18. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono in solido la soccombenza degli appellanti.<br /> 18.1. Rimane definitivamente a carico degli appellanti, sempre per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br /> Condanna in solido -OMISSIS- a rifondere in favore della Presidenza del Consiglio le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell&#8217;importo di € 10.000,00, oltre gli accessori come per legge.<br /> Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, famiglia -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, cosche -OMISSIS- e -OMISSIS-.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> </div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.8848</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>B. Virgilio Presidente, L. A. Scarano Consigliere, Estensore; PARTI: (D. F. R. V., rapp. e difeso dall&#8217;avv.to Angelo Clarizia contro Procuratore Generale Rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti; Autostrade del Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Ignazio Abrignani nonchè contro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-5-2020-n-8848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.8848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Virgilio Presidente, L. A. Scarano Consigliere, Estensore; PARTI:  (D. F. R. V., rapp. e difeso dall&#8217;avv.to Angelo Clarizia contro Procuratore Generale Rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti; Autostrade del Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Ignazio Abrignani nonchè contro Francesco Storace)</span></p>
<hr />
<p>Le scelte degli amministratori pubblici, dovendo conformarsi ai criteri di legalità  e a quelli giuridici di economicità  , di efficacia  e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; amministratori pubblici &#8211; criteri informatori dei loro atti &#8211; discrezionalità  &#8211; Corte dei Conti &#8211; controllo &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La discrezionalità  riconosciuta agli amministratori pubblici nell&#8217;individuazione della soluzione pìù idonea nel singolo caso concreto a realizzare l&#8217;interesse pubblico perseguito (causa e limite intrinseco e funzionale dell&#8217;attività  della P.A.) è legittimamente esercitata in quanto risultino osservati i criteri giuridici informatori dell&#8217;agere della P.A. dettati dalla Costituzione (art. 97), codificati all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994 («L&#8217;attività  amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità , di efficacia e di pubblicità» ), come modificato dall&#8217;art. 3 L. n. 546 del 1993 («ferma restando l&#8217;insindacabilità  nel merito delle scelte discrezionali»), ribaditi dall&#8217;art. 1 d.lgs. n. 29 del 1993 e dall&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 286 del 1999 [«Le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità , regolarità  e correttezza dell&#8217;azione amministrativa ( controllo di regolarità  amministrativa e contabile ); b) verificare l&#8217;efficacia, efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati ( controllo di gestione )Â»]: pertanto, le scelte degli amministratori, dovendo conformarsi ai suddetti criteri di legalità  e a quelli giuridici di economicità  (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità  dell&#8217;azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologia e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti, in quanto assumono rilevanza sul piano della legittimità  e non della mera opportunità  dell&#8217;azione amministrativa. Sicchè </em>la Corte dei Conti non viola il limite giuridico della <em>«riserva di amministrazione» (da intendere come preferenza tra alternative, nell&#8217;ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico) nel controllare anche la giuridicità  sostanziale (e cioè l&#8217;osservanza dei criteri di razionalità , nel senso di correttezza e adeguatezza dell&#8217;agire, logicità , e proporzionalità  tra costi affrontati e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale) dell&#8217;esercizio del potere discrezionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong> Svolgimento del Processo</strong><em> </em>&#8211; Con sentenza del 6/11/2017 la Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello-, dichiarato inammissibile il gravame interposto dal sig. F. S., in parziale accoglimento di quello spiegato dal sig. R. V. D. F. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 11/9/2015, ha -per quanto ancora d&#8217;interesse in questa sede- rideterminato in diminuzione l&#8217;ammontare della somma liquidata a carico del D. F., per avere -nella sua qualità  di Direttore p.t. del Dipartimento Territorio Regione Lazio- contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l&#8217;importo dell&#8217;accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la società  Arcea Lazio s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni ( commissionate tra il 2005 e il 2007 ed eseguite fino a tutto il 2010 ) concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale (corridoio tirrenico Meridionale A 12 Pontina &#8211; Appia e Bretella Cisterna &#8211; Valmontone). Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell&#8217;appello contabile il D. F. propone ora ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la Procura Generale presso la Corte dei Conti e la società  Autostrade del Lazio s.p.a., la quale ultima ha presentato anche memoria. Con conclusioni scritte del 27/11/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilità  del ricorso. <br /> <strong>Motivi della decisione</strong>&#8211; Con tutti i motivi il ricorrente denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 362 c.p.c. Lamenta che, a fronte dell&#8217;affermazione della Procura contabile in 10 grado all&#8217;udienza dell&#8217;11/10/2017 secondo cui all&#8217;esito della transazione «il &quot;danno erariale&quot; era stato &quot;eliso&quot;», con conseguente cessazione della «materia del contendere», il giudice contabile di prime cure ha pronunziato con «assurdo, incredibile superamento della domanda del PM contabile con la modificazione, a causa introitata in decisione, senza preavviso, del perimetro della controversia»; e che il giudice contabile d&#8217;appello abbia poi «ulteriormente mutato la prospettiva del primo Giudice introducendo l&#8217;elemento -mai prospettato prima- del danno alla Società  Autostrade del Lazio s.p.a.», a tale stregua esulando «dai limiti della funzione giurisdizionale» e violando «irrimediabilmente il diritto di difesa», e pertanto travalicando «i limiti esterni» del potere giurisdizionale attribuiti alla Corte dei Conti in quanto supera le scelte discrezionali insindacabili ai sensi dell&#8217;art. 1 co. 1 della L. 10/94». Si duole che la «situazione configura una palese abdicazione della funzione giurisdizionale censurabile in Cassazione», non essendo stato «accertato da nessuno -nè dalla Procura nè dalla Corte territoriale nè dalla Corte d&#8217;appello- quale sia l&#8217;effettiva imputazione dei pagamenti rispetto alle prestazioni svolte, conseguendone l&#8217;illegittimità  della condanna per l&#8217;impossibilità  -a prescindere da come si voglia configurare la vicenda- di concretizzare e specificare l&#8217;ambito reale del presunto danno». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Come queste Sezioni Unite hanno giÃ  avuto modo di affermare, l&#8217;eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione ( che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità  amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale ) o difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull&#8217;erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e in coerenza con la relativa nozione posta da Corte Cost. n. 6 del 2018 ( che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze &quot;abnormi&quot;, &quot;anomale&quot; ovvero di uno &quot;stravolgimento&quot; radicale delle norme di riferimento ), tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì¬ solo la legittimità  dell&#8217;esercizio del potere medesimo ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 6/7/2019, n. 18079; Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926 ). Il sindacato di queste Sezioni Unite sulle decisioni del giudice contabile (e del giudice amministrativo) è quindi circoscritto all&#8217;eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e non si estende anche alla verifica degli errores in procedendo, qual è in particolare il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunziato [ cfr. Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9687; Cass., Sez. Un., 4/10/2012, n. 16849; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22569; Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926, ove si fa riferimento anche a pronunzie di inammissibilità  della domanda derivante dall&#8217;applicazione di norme processuali ritenute ostative al relativo esame ( Cass., Sez. Un., 27/6/2003, n. 10287 ) o dalla negazione dell&#8217;esistenza di condizioni dell&#8217;azione (Cass., Sez. Un., 14/1/2015, n. 475 ) o dal mancato esame di questione procedurale ( Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23395 ) ], nonchè degli <em>errores in iudicando</em>, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia ( cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2018, n. 29285 ). Atteso che come queste Sezioni Unite hanno giÃ  avuto pìù volte modo di affermare ai sensi dell&#8217;art. 386 c.p.c. la giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale della domanda ( e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della <em>causa</em><em>petendi</em>, in relazione alla protezione accordata dall&#8217;ordinamento alla posizione medesima, a prescindere dalla prospettazione della parte ), e pertanto in ragione dell&#8217;intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ( cfr., in tema di risarcimento del danno nei confronti della P.A., Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/07/2011, n. 16168; Cass., Sez. Un., 25/6/2010, n. 15323; Cass., Sez. Un., 4/1/2007, n. 14. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732 ), si è altresì¬ sottolineata l&#8217;irrilevanza del mutamento nel corso del giudizio contabile dell&#8217;individuazione del danneggiato, trattandosi di questione attinente al merito, e nella specie di soggetti entrambi pubblici ( cfr. Cass., Sez. Un., 8/5/2018, n. 9280). Sotto altro profilo, con riferimento alle decisioni del giudice amministrativo si è da queste Sezioni Unite posto in rilievo che le stesse possono dirsi essere viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, soltanto laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità  del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito ( riservato alla P.A. ), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità  e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà  dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;amministrazione, così¬ esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità  ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24468). Si è altresì¬ sottolineato che nei giudizi di responsabilità  amministrativa, poichè in via generale l&#8217;amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, e la verifica della legittimità  dell&#8217;attività  amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti ( cfr., per la negazione che violi i limiti esterni della giurisdizione contabile e quelli relativi alla riserva di amministrazione la pronuncia con la quale la Corte dei Conti ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge, Cass., Sez. Un., 23/11/2012, n. 20728; Cass., Sez. Un., 23/1/2012, n. 831 ). Si è in proposito ulteriormente osservato come la discrezionalità  riconosciuta agli amministratori pubblici nell&#8217;individuazione della soluzione pìù idonea nel singolo caso concreto a realizzare l&#8217;interesse pubblico perseguito ( causa e limite intrinseco e funzionale dell&#8217;attività  della P.A. ) è legittimamente esercitata in quanto risultino osservati i criteri giuridici informatori dell&#8217;agere della P.A. dettati dalla Costituzione ( art. 97 ), codificati all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994 ( «L&#8217;attività  amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità , di efficacia e di pubblicità» ), come modificato dall&#8217;art. 3 L. n. 546 del 1993 («ferma restando l&#8217;insindacabilità  nel merito delle scelte discrezionali»), ribaditi dall&#8217;art. 1 d.lgs. n. 29 del 1993 e dall&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 286 del 1999 [ «Le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità , regolarità  e correttezza dell&#8217;azione amministrativa ( controllo di regolarità  amministrativa e contabile ); b) verificare l&#8217;efficacia, efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati ( controllo di gestione )Â» ]. Pertanto, le scelte degli amministratori, dovendo conformarsi ai suddetti criteri di legalità  e a quelli giuridici di economicità  (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia ( idoneità  dell&#8217;azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologia e funzionale ) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti, in quanto assumono rilevanza sul piano della legittimità  e non della mera opportunità  dell&#8217;azione amministrativa. A tale stregua, non eccede la giurisdizione contabile non solo la verifica se l&#8217;amministratore abbia compiuto l&#8217;attività  per il perseguimento di finalità  istituzionali dell&#8217;ente, ma anche se nell&#8217;agire amministrativo abbia rispettato tali norme e principi giuridici, sicchè la Corte dei Conti non viola il limite giuridico della «riserva di amministrazione» ( da intendere come preferenza tra alternative, nell&#8217;ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico ) nel controllare anche la giuridicità  sostanziale ( e cioè l&#8217;osservanza dei criteri di razionalità , nel senso di correttezza e adeguatezza dell&#8217;agire, logicità , e proporzionalità  tra costi affrontati e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale ) dell&#8217;esercizio del potere discrezionale. Non travalica dunque il limite esterno della giurisdizione contabile nè quelli relativi alla riserva di amministrazione la pronunzia con la quale come nella specie la Corte dei Conti ravvisi la non adeguatezza o esorbitanza rispetto al fine pubblico da perseguire (cfr., con riferimento alla diversa ipotesi dell&#8217;illegittimità  del ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge, nonchè con riferimento a consulenze, pareri e difesa giudiziale alla luce dei presupposti legali e delle clausole generali di giuridicità  innanzi richiamati al fine di verificare la legittimità  della scelta e la correttezza della gestione delle risorse pubbliche per i compensi corrisposti, alla luce anche del fondamentale principio del buon andamento e della ragionevole proporzionalità  tra costi e benefici in relazione ai fini da perseguire, Cass., Sez. Un., 5/3/2009, n. 5288; Cass., Sez. Un., 9/5/2011, n. 10069; Cass., Sez. Un., 13/6/2011, n. 12902; Cass., Sez. Un., 23/1/2012, n. 831; Cass., Sez. Un., 13/2/2012, n. 1979; Cass., Sez. Un., n. 20728 del 2012; Cass., Sez. Un., n. 4283 del 2013; ancora, con riferimento all&#8217;attività  amministrativa di potenziamento del servizio 118, Cass., Sez. Un., 14/5/2014, n. 10416). L&#8217;insindacabilità  &quot;nel merito&quot; delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta infatti che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità  alla legge formale e sostanziale che regola l&#8217;attività  e l&#8217;organizzazione amministrativa ( v. Cass., Sez. Un., 28/6/2018, n. 17121 ). Orbene, le suindicate ipotesi di violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile invero non ricorrono nella specie. A fronte dell&#8217;affermazione contenuta nell&#8217;impugnata sentenza in base alla quale «l&#8217;intervenuto pagamento alla Regione Lazio da parte della soc. Autostrade del Lazio s.p.a. &#8230; quale corrispettivo delle progettazioni del Corridoio intermodale Roma Latina e Cisterna Valmontone, con provvista data dalla deliberazione CIPE n. 50 del 2008 e 88 del 2010 non ha in alcun modo realizzato un&#8217;elisione del danno erariale contestato, ma soltanto una mera trasposizione del danno stesso dalla Regione Lazio alla soc. Autostrade del Lazio», con l&#8217;ulteriore rilievo che «quest&#8217;ultima, in realtà , pagando l&#8217;intero importo degli oneri concessori, si è anche assunta integralmente la quota di danno subita esclusivamente dalla Regione Lazio prima del pagamento in esame», sicchè «il danno erariale oggetto del presente giudizio &#8230; rimane sussistere nella sua dimensione ontologica e patrimoniale quale mancato risparmio derivante dall&#8217;omessa applicazione di ribassi d&#8217;asta», con la conseguenza che «nella vicenda in esame il reale danneggiato deve individuarsi nella soc. Autostrade del Lazio s.p.a. che ha pagato in corso di causa un prezzo della transazione dal quale continuano a non esser stati scomputati gli usuali ribassi d&#8217;asta, con conseguente persistere del danno erariale originario, ancorchè subito da un soggetto pubblico diverso», l&#8217;odierno ricorrente si limita invero a lamentare l&#8217;l&#8217;assurdo, incredibile, superamento della domanda del PM contabile con la modificazione, a causa introitata in decisione, senza preavviso, del perimetro della controversia». Si duole che «a fronte dell&#8217;incontestata abdicazione da parte del PM contabile alla richiesta di condanna al risarcimento del danno, la Corte dei Conti proceda d&#8217;ufficio, peraltro in appello, senza informare la parte convenuta, a causa introitata in decisione, a superare la domanda introdotta in giudizio dalla Procura attrice», in ragione del «mutamento -avvenuto senza preavviso, neanche in udienza, soltanto con sentenza- del soggetto destinatario del risarcimento», e che la «Corte di secondo grado» abbia «ulteriormente mutato la prospettiva del primo Giudice introducendo l&#8217;elemento -mai prospettato prima- del danno alla Società  Autostrade del Lazio s.p.a.». Con conseguente violazione del «diritto di difesa», non avendo «il convenuto &#8230; potuto eccepire in merito nè in primo grado nè in secondo grado, perchè ogni volta il Giudice ha proceduto ad una riconfigurazione di danno superando le richieste della Procura ( sulle quali il convenuto aveva potuto contraddire )Â». Lamenta che a tale stregua «si introducono elementi nuovi non oggetto di contraddittorio e si modifica la stessa prospettazione della domanda introdotta in giudizio dalla Procura»; si «stravolgono le modalità  di attribuzione della responsabilità  indipendentemente dalle richieste delle parti»; si «viola il diritto alla tutela giurisdizionale dell&#8217;incolpato in assenza di uno specifico vaglio ( prima delle eccezioni e poi ) dei motivi di appello»; si &lt;ab initio e, quindi, di assumere che il medesimo avesse violato il dovere pubblicistico di praticare ribassi (quale conseguenza dell&#8217;espletamento di una gara ad evidenza pubblica), gravante sulla PA-contraente a monte ( e non pìù recuperabile a valle )Â». Si duole dell&#8217;«assoluta apoditticità  dell&#8217;&quot;accertamento&quot;, in realtà  non compiuto e comunque fondato su presupposti errati ed indimostrati». Lamenta che «la procedura di partenariato era legittima», ed essere invero «del tutto indimostrata &#8230; la dedotta illegittimità  degli affidamenti in questione». Orbene, a parte il rilievo che l&#8217;odierno ricorrente formula le proprie censure in modo del tutto apodittico laddove pone a fondamento delle medesime atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, all&#8217;affidamento da parte della Regione Lazio alla società  Arcea Lazio s.p.a. della «realizzazione di tutti gli elaborati progettuali, preliminari e definitivi, connessi sia all&#8217;originario <em>&quot;Corridoio Tirrenico Meridionale &#8211; Bretella Cisterna- Va/montone&quot; </em>sia al successivo <em>&quot;Corridoio intermodale pontino&quot;», </em>al «contratto di servizi di progettazione del 1.6.2014», al «contratto del 21.6.04 di servizi di assistenza per l&#8217;istruttoria e l&#8217;approvazione Cipe dei progetti e dei finanziamenti del corridoio tirrenico meridionale e della Cisterna Valmontone», al «contratto quadro del 15.6.2005» all&#8217;«integrazione del 1.8.2005», alla «revisione del sistema di viabilità  regionale», alla consegna del «progetto definitivo Legge Obiettivo 443/01», alla presentazione del «progetto definitivo della tratta Tor de&#8217; Cenci ( Roma ) &#8211; Latina Nord e dell&#8217;intera bretella Cisterna Valmontone», alla consegna del «progetto definitivo&gt;&lt; e del «SIA delle varianti apportate al progetto definitivo dell&#8217;intervento e delle nuove opere connesse introdotte a seguito della Conferenza dei servizi del 28.7.08», all&#8217;individuazione della società  «Autostrade del Lazio s.p.a. come soggetto attuatore svolgente le attività  e i compiti inerenti Tale qualifica cui sarebbe stato assegnato, per il tramite della Regione Lazio, il contributo giÃ  stanziato dal CIPE con delibera 50/04», al «contenzioso arbitrale attivato sia dal Consorzio 2050 sia da Autostrade per l&#8217;Italia ciascuno per suo conto contro la regione Lazio», al «lodo definitivo del 7.3.2012», all&#8217;«Atto Ricognitivo, predisposto dal consulente della Regione Prof. Avv. Terracciano, a firma del dott. De Filippis ( Direttore p.t. del Dipartimento del Territorio ) e dei rappresentanti di Arcea, dott. Pier Luigi Bartolini ( presidente ) e ing. Gennarino Tozzi ( A.D. )Â», alla «fattura 1/09 del 3.12.09saldata dalla Regione con l&#8217;emissione dei mandati di pagamento 14589 e 14590 del 29.1.2010», alla consegna alla Regione della «documentazione progettuale in copia cartacea e in formato DVD editabile», al «&quot;Verbale di determinazione dei tempi di consegna delle integrazioni e modifiche&quot; progettuali del 15.3.2010», alle «fatture emesse dal Consorzio 2050», all&#8217;«attività  di assegnazione degli appalti», alla «determina di aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile SIS s.c.p.a. per l&#8217;affidamento in concessione delle attività  di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del <em>&quot;Corridoio Intermodale Roma- Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone&quot;», </em>alle somme messe «a disposizione dell&#8217;Autostrade del Lazio da parte dell&#8217;aggiudicatario della gara di progettazione definitiva, costruzione e gestione appena terminata» ] senza invero osservare il requisito a pena d&#8217;inammissibilità  prescritto all&#8217;art. 360, 1° c.p.c. n. 6, c.p.c. ( v., da ultimo, Cass. Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 ), emerge <em>ictu oculi </em>come tali censure in ogni caso attengano alÂ <em>modo di esercizio </em>della giurisdizione e a pretesi <em>error in procedendo </em>per aver il giudice pronunziato in ordine a «questione &#8230; del tutto estranea al giudizio», e pertanto <em>ultra </em>o<em>extra petita. </em>La ricorrente denunzia quindi unÂ <em>error in procedendo </em>ex art. 112 c.p.c., che invero certamente non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì¬ solo la legittimità  dell&#8217;esercizio del potere medesimo ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22569; Cass., Sez. Un., 6/7/2019, n. 18079; Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926 ), nè integra un «radicale stravolgimento delle norme di rito» tale da «implicare un evidente diniego di giustizia» ( il quale solo rende configurabile il vizio di eccesso di potere giurisdizionale: cfr., con riferimento alle regole del processo amministrativo, Cass., Sez. Un., 17/1/2017, n. 964; Cass., Sez. Un., 5/12/2016, n. 24742; Cass., Sez. Un., 13/4/2016, n. 7292; Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n. 7929; Cass., Sez. Un., 14/9/2012, n. 15428. Cfr. altresì¬, con riferimento <em>all&#8217;error in procedendo </em>costituito dall&#8217;applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale nell&#8217;ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell&#8217;Unione europea, direttamente applicabili, secondo l&#8217;interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia, Cass., Sez. Un., 29/12/2017, n. 31226; nonchè, in relazione alla violazione dell&#8217;obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni relative all&#8217;interpretazione delle norme dell&#8217;U.E., Cass., Sez. Un., 15/11/2018, n. 29391 ). Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, va pertanto senz&#8217;altro esclusa la ricorrenza nella specie del lamentato eccesso di potere giurisdizionale. Ãˆ quindi inammissibile il ricorso per cassazione come nella specie prospettante, mediante la denunzia di dedotto <em>error in procedendo, </em>non giÃ <em>un&#8217;assenza di tutela giurisdizionale </em>bensì¬ le modalità  con cui la tutela è stata erogata, non risultando in tal caso integrata una questione di giurisdizione sindacabile da parte delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 5/7/2019, n. 18079). Tali dovendo considerarsi anche la violazione della necessaria previa attivazione del contraddittorio su questione rilevata d&#8217;ufficio in violazione dell&#8217;art. 101, 2° co., c.p.c. ( v. Cass., 12/12/2019, n. 32485; Cass., 20/1/2014, n. 1064; Cass., Sez. Un., 25/7/2002, n. 10955). Le restanti censure attengono invero al merito del giudizio contabile e a pretesi <em>errores in iudicando, </em>e pertanto sempre a limiti meramente <em>interni </em>alla giurisdizione del giudice contabile, sottratti al sindacato di queste Sezioni Unite ( cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/2016, n. 25628; Cass., Sez Un., 10/9/2013, n. 20698 ), giacchè la pretesa erroneità  delle valutazioni relative all&#8217;esercizio del potere attiene invero propriamente alla concreta estrinsecazione della potestà  giurisdizionale ( cfr., con riferimento al giudice amministrativo, Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 414; Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22568; Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della Procura Generale presso la Corte dei Conti, stante la sua natura di parte meramente formale. <em>Omissis </em><br /> <br /> </div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.8849</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Mammone Presidente, L. Rubino Consigliere, estensore; PARTI: (Security Park s.r.l., Venezia Marco Polo Parking s.r.l., Velma s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rapp. e difesi dall&#8217;avvocato Romano Vaccarella, dall&#8217;avvocato Massimo Carlin; contro Assaeroporti &#8211; Associazione Italiana Gestori Aeroporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mammone Presidente, L. Rubino Consigliere, estensore; PARTI:  (Security Park s.r.l., Venezia Marco Polo Parking s.r.l., Velma s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rapp. e difesi dall&#8217;avvocato Romano Vaccarella, dall&#8217;avvocato Massimo Carlin; contro Assaeroporti &#8211; Associazione Italiana Gestori Aeroporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Lo Pinto, dall&#8217;avvocato Fabio Cintioli; Marco Polo Park s.r.l., Save s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Manzi, dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Davide Cester;  contro Enac &#8211; Ente Nazionale per l&#8217;aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Giurisdizione: sub concessione di spazi aeroportuali,  rapporto estraneo al rapporto con l&#8217;Amministrazione concedente , va affermata la giurisdizione  del  G.O. .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; giurisdizione amministrativa &#8211; giurisdizione esclusiva &#8211; art. 133, I° c., lett. E) DLgs. n. 104/2010 &#8211; presupposti.</p>
<p> 2.- Giurisdizione &#8211; riparto fra G.O. e G.A. &#8211; sub concessione di spazi aeroportuali &#8211; rapporto estraneo al rapporto con l&#8217;Amministrazione concedente &#8211; giurisdizione &#8211; G.O. &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. I presupposti della giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all&#8217;art.133, primo comma, lettera E) d. Igs. 2 luglio 2010 n. 104 sono soggettivi e oggettivi. Il primo riguarda la presenza di un ente tenuto al rispetto di un procedimento ad evidenza pubblica, disciplinato in sede nazionale, o comunitaria; il secondo, il contenuto dell&#8217;affidamento, relativo a pubblici lavori, servizi o forniture. Quanto al secondo presupposto, costituito dal fatto che l&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento (dal gestore aeroportuale al terzo) sia sostanziato da un&#8217;attività  &quot;strumentale&quot; a quella svolta nell&#8217;ambito dei settori speciali, si evidenzia che il concetto di strumentalità  va inteso in senso restrittivo, ossia come funzionale alla realizzazione degli scopi propri (core business) dell&#8217;attività  speciale, non ponendosi in esso anche inglobare attività  di mera natura commerciale, che, seppure connesse ai servizi di handling, non rappresentano il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gestore aeroportuale di assistenza a terra dei passeggeri</em>. </div>
<div style="text-align: justify;"> <em>2. La subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di un&#8217;attività  di parcheggio, qualora trovi origine in un rapporto derivato tra il concessionario ed il terzo, al quale l&#8217;amministrazione concedente sia rimasta estranea, neppure essendo prevista dall&#8217;atto concessorio primario una preventiva autorizzazione all&#8217;affidamento di tale attività , ha natura privatistica, come tale sottratta alle regole dell&#8217;evidenza pubblica e le cui controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria, atteso che si tratta di un rapporto privo di qualunque collegamento con l&#8217;atto autoritativo concessorio ed avente ad oggetto un&#8217;attività  non compresa nell&#8217;elenco tassativo dei servizi necessari di assistenza a terra, come indicati dall&#8217;ali. A) del d.lgs. n. 18/99, bensì¬ svolta, in via meramente eventuale, su richiesta ed autonoma remunerazione del cliente. Rispetto al caso di specie, va confermata l&#8217;individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, effettuata dal Consiglio di Stato, in ordine alle controversie aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di parcheggio offerti in area aeroportuale, in quanto non rientranti nei servizi di aviation, ovvero nell&#8217;elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra (principio giÃ  affermato per fattispecie in materia di servizi di impacchettamento bagagli e di ristorazione).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa </em>1.- Save s.p.a., società  che gestisce l&#8217;aeroporto di Venezia Marco Polo sulla base di una concessione con l&#8217;Enac del 2001, concedeva nel 2009 in affidamento diretto, con atto di subconcessione, la gestione dei parcheggi ad uso pubblico esistenti all&#8217;interno del sedime demaniale aeroportuale alla società  Marco Polo Park s.r.l. (da essa interamente controllata). <br /> 2. &#8211; Security Park s.r.I., Velma s.r.l. e Venezia Marco Polo Parking s.r.l. (gestori di parcheggi nell&#8217;area circostante l&#8217;aeroporto Marco Polo, al di fuori dal sedime demaniale) impugnavano il provvedimento dinanzi al Tar del Veneto, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalle società  Velma s.r.l. e Venezia Marco Polo Parking s.r.I., assumendo che esse avrebbero dovuto impugnare nei termini la concessione rilasciata a Save nel 2001, avendo avuto giÃ  da tempo conoscenza dell&#8217;affidamento diretto dei servizi di parcheggio da Save a Marco Polo Park, come dimostrato da precedenti contenziosi; accoglieva invece i secondi motivi aggiunti proposti da Security Park s.r.l. ed annullava l&#8217;atto di subconcessione sottoscritto il 31.7.2009 da Save s.p.a. e Marco Polo Park s.r.I., avente ad oggetto la gestione dei parcheggi e dei relativi posti auto, e il successivo addendum del 2016, affermando che l&#8217;assoggettamento delle attività  di parcheggio svolta sul sedime aeroportuale alle regole dell&#8217;evidenza pubblica risultava ben illustrato dalla delibera dell&#8217;ANAC n. 758 del 2016 ed escludendo i presupposti del c.d. in house providing, quale schema organizzativo che consente, in via del tutto eccezionale, di derogare all&#8217;evidenza pubblica; richiamava il &quot;considerando&quot; n. 25 della direttiva n. 201423/UE (&quot;Ãˆ opportuno chiarire che le attività  pertinenti nel settore aeroportuale comprendono anche i servizi forniti ai passeggeri che contribuiscono al regolare funzionamento delle strutture aeroportuali e che è legittimo attendersi da un aeroporto moderno e ben funzionante, quali servizi di vendita al dettaglio, di ristorazione pubblica e di parcheggio auto.&quot;). <br /> 3. &#8211; Save s.p.a e Marco Polo Park s.r.l. impugnavano la decisione del TAR davanti al Consiglio di Stato. Nel giudizio di appello si costituivano le appellate Venezia Marco Polo Parking s.r.I., Velma s.r.l. e Security Park s.r.I., proponendo impugnazione incidentale contro la decisione del TAR laddove aveva dichiarato inammissibili talune loro richieste e tardiva l&#8217;impugnazione degli atti di subconcessione da parte di Venezia Marco Polo Parking s.r.l. e di Velma s.r.l.; interveniva Assaeroporti, ad adiuvandum della società  di gestione dell&#8217;aeroporto di Venezia Save s.p.a., manifestando interesse a che venisse accertata l&#8217;erroneità  della pronuncia del TAR nella parte in cui aveva ritenuto che i gestori aeroportuali fossero soggetti ad obblighi di gara anche per l&#8217;affidamento di subconcessioni aventi ad oggetto servizi di natura commerciale. <br /> 4. &#8211; Il Consiglio di Stato accoglieva l&#8217;impugnazione, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e annullando senza rinvio la sentenza del TAR; affermava che, pur rientrando la gestione e fornitura di parcheggi agli utenti tra i compiti caratteristici del gestore aeroportuale, che nella specie aveva scelto di esercitarli attraverso la controllata Marco Polo Park, tale attività  non fosse inclusa nei servizi di handling e nel core business del trasporto aereo perchè &quot;la subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività  non rientranti nell&#8217;elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, bensì¬ prestata su eventuale richiesta &#8211; e autonoma remunerazione del cliente &#8211; ha natura privatà­stica, sicchè non è soggetta alle regole dell&#8217;evidenza pubblica ed è devoluta alla giurisdizione ordinaria&quot;. Il giudice amministrativo escludeva, inoltre, che la concessionaria fosse qualificabile come organismo di diritto pubblico e che avesse la qualità  di impresa pubblica. 5. &#8211; Security Park s.r.l., Velma s.r.l. e Venezia Marco Polo Parking s.r.l. propongono ricorso per cassazione nei confronti di Save s.p.a., Marco Polo Park s.r.l. e ENAC- Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile, nonchè nei confronti di Assaeroporti- Associazione Italiana Gestori Aeroporti, per la cassazione della sentenza n. 5902018 con la quale il Consiglio di Stato ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario. Save s.p.a. e Marco Polo Park s.r.l. resistono con controricorso congiunto. Assaeroporti resiste con separato controricorso. L&#8217;ENAC, patrocinato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato un atto utile ai soli fini della partecipazione alla discussione orale. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso. Sia le ricorrenti sia Assaeroporti hanno depositato memoria. <strong>Ragioni della decisione</strong>1. &#8211; Il ricorso principale. Le ricorrenti Security Park s.r.l. Velma s.r.l. e Venezia Marco Polo Parking s.r.l. (gestori di parcheggi nell&#8217;area circostante l&#8217;aeroporto Marco Polo, al di fuori dal sedime demaniale) propongono una sola, articolata censura con la quale lamentano l&#8217;erronea declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 360 n. 1 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 133, primo comma, lett. e) c.p.a., dell&#8217;art. 164 d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.lgs. n. 18 del 1999, all. A) n. 2. Sostengono che il Consiglio di Stato si è richiamato, nell&#8217;escludere la rilevanza pubblicistica dell&#8217;attività  svolta, a due precedenti di legittimità  (Cass. n. 7663 2016 e Cass. n. 9141 2016), aventi ad oggetto il diverso servizio di avvolgimento bagagli, in riferimento al quale questa Corte ha affermato che, benchè svolto su terreno demaniale, non sia soggetto alla giurisdizione del g.a in quanto non avente natura necessaria, nell&#8217;ambito delle operazioni di assistenza a terra, propedeutiche al trasporto. Assumono che, diversamente dal predetto servizio, la possibilità  di parcheggiare l&#8217;auto nell&#8217;area dell&#8217;aeroporto si debba considerare attività  in rapporto di strumentalità  necessaria per poter fruire dei servizi di assistenza a terra dell&#8217;aeroporto stesso, essendo destinata a consentire l&#8217;accesso all&#8217;area aeroportuale e la mobilità  dei passeggeri e quindi che sussista la giurisdizione esclusiva del g.a. e che l&#8217;aggiudicazione dello svolgimento del servizio sia di conseguenza sottoposta all&#8217;evidenza pubblica. 2. &#8211; Il controricorso Assaeroporti. Nel suo controricorso, Assaeroporti chiarisce le ragioni dell&#8217;intervento spiegato nel giudizio di appello, avendo i gestori degli aeroporti associati interesse a che sia affermato che gli stessi non siano soggetti agli obblighi di evidenza pubblica anche per l&#8217;affidamento di servizi di natura esclusivamente commerciale, tra i quali rientra anche quello di gestione delle aree di parcheggio limitrofe all&#8217;aeroporto. <br /> 3. &#8211; Il ricorso pone la questione se appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo l&#8217;affidamento in sub-concessione di parcheggi ad uso pubblico situati all&#8217;interno del sedime demaniale aeroportuale, disposto dal gestore aeroportuale in favore di una propria società  controllata, senza far ricorso al procedimento di evidenza pubblica. <br /> 4. &#8211; Va confermata l&#8217;individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, effettuata dal Consiglio di Stato, in ordine alle controversie aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di parcheggio offerti in area aeroportuale, in quanto non rientranti nei servizi di aviation, ovvero nell&#8217;elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra (principio giÃ  affermato per fattispecie in materia di servizi di impacchettamento bagagli e di ristorazione). <br /> Di seguito, le ragioni a fondamento della decisione. <br /> 5. &#8211; I presupposti della giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all&#8217;art.133, primo comma, lettera E) d. Igs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo &#8211; Codice del processo amministrativo) ( il cui testo così¬ recita: &quot;e) le controversie: 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione ed alle sanzioni alternative&quot;) sono soggettivi e oggettivi. <br /> 6. &#8211; Il primo riguarda la presenza di un ente tenuto al rispetto di un procedimento ad evidenza pubblica, disciplinato in sede nazionale, o comunitaria; il secondo, il contenuto dell&#8217;affidamento, relativo a pubblici lavori, servizi o forniture. <br /> 7. &#8211; Quanto al requisito soggettivo, è da negare che la Save sia un organismo di diritto pubblico, o impresa pubblica (art.3, commi 26 e 28, d. Igs.12 aprile 2006 n.163 Codice degli appalti) &#8211; trattandosi solo di un&#8217;impresa privata, titolare di diritti di esclusiva (ibidem, comma 29). In particolare, come osservato dal Procuratore generale, essa non costituisce &quot;organismo di diritto pubblico&quot; (anche in relazione ai criteri identificativi di esso dettati dal diritto dell&#8217;Unione), difettando il finanziamento pubblico o il controllo pubblico, o la designazione pubblica dei membri del C.d.a (ex art. 3 comma I lett. d n. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016) nè &quot;impresa pubblica&quot;, atteso che l&#8217;intera compagine del collegio sindacale societario e del C.d..a. resta nominata da soci privati, di tal che risulta, consequenzialmente, escluso l&#8217;obbligo della sub-concedente di applicare il codice dei contratti ex artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016. <br /> 8. &#8211; La Save è pertanto un soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva (ex art. 3, comma 1111 del d..Igs. n. 50 del 2016, e come tale è obbligata all&#8217;indizione di gara ad evidenza pubblica unicamente in presenza di due presupposti, costituiti il primo, dall&#8217;operare in settori speciali, e il secondo dall&#8217;affidare a terzi un&#8217;attività  strumentale a quella svolta nell&#8217;ambito dei settori speciali. <br /> 9. &#8211; L&#8217;operare in &quot;settori speciali&quot;, nell&#8217;ambito degli aeroporti risulta identificabile, sulla base dell&#8217;art. 119 del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle sole attività  &quot;aviation&quot;, ossia relative alo sviluppo e alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e nell&#8217;offerta ai clienti dei servizi e delle attività  connessi all&#8217;atterraggio ed alla partenza degli aeromobili, nonchè ai servizi di sicurezza aeroportuale.<br /> 10. &#8211; Si consideri inoltre che nell&#8217;affidamento a terzi, da parte del gestore aeroportuale, dell&#8217;attività  di parcheggio ancorchè su aree demaniali, l&#8217;Ente concedente (ENAC) risulta estraneo, restando l&#8217;atto di concessione tra Enac e Save s.p.a. un mero antecedente storico del contratto di gestione dell&#8217;area di parcheggio. <br /> 11. &#8211; Quanto al secondo presupposto, costituito dal fatto che l&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento (dal gestore aeroportuale al terzo) sia sostanziato da un&#8217;attività  &quot;strumentale&quot; a quella svolta nell&#8217;ambito dei settori speciali, occorre ricordare che il concetto di strumentalità  va inteso in senso restrittivo, ossia come funzionale alla realizzazione degli scopi propri (core business) dell&#8217;attività  speciale, non ponendosi in esso anche inglobare attività  di mera natura commerciale, che, seppure connesse ai servizi di handling, non rappresentano il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gestore aeroportuale di assistenza a terra dei passeggeri. <br /> 12. &#8211; Nel caso di specie, tale requisito deve ritenersi assente (ad analoghe conclusioni è giÃ  pervenuta questa Corte, con sentenze n. 7663 e 9141 del 2016, in riferimento al servizio di avvolgimento bagagli), trattandosi della concessione di un&#8217;area demaniale nella quale trova svolgimento un servizio di parcheggio, che non ha natura necessaria, nel contesto delle operazioni di assistenza a terra, propedeutiche al trasporto; bensì¬ è meramente eventuale, si svolge solo se richiesto del cliente, ed è remunerato autonomamente (e non con una quota del prezzo del trasporto aereo), in applicazione del principio giÃ  enunciato da questa Corte ( a proposito dei servizi di bar-ristorante), secondo il quale i servizi di natura commerciale &#8211; pur se svolti in un&#8217;area di pertinenza aeroportuale ad uso esclusivo di privati, sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo cui l&#8217;Amministrazione concedente resti estranea &#8211; non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile (Cass., sez. unite 25 Giugno 2002 n.9233; Cass. sez.unite 25 giugno 2002 n.9288). <br /> 13. &#8211; Il punto 2 dell&#8217;allegato A) al d. Igs.13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità ) include, infatti, nella nozione di assistenza a terra, assegnata alla cura del gestore aeroportuale, l&#8217;assistenza passeggeri, comprensiva di qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri, in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza; in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento: elencazione, da considerare non meramente esemplificativa, ma tassativa, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica. <br /> 14. &#8211; La fattispecie in esame presenta un dato suggestivo e caratterizzante rispetto alle ipotesi sinora considerate, da tenere in conto e tuttavia non tale, ad una attenta valutazione, da giustificare una diversa soluzione. Il dato, evidenziato nei ricorsi, attiene al profilo quantitativo: è estremamente rilevante sia l&#8217;ampiezza dell&#8217;area, adiacente all&#8217;aeroporto, adibita allo svolgimento dei servizi di parcheggio, sia la diffusione, tra quanti fruiscono dei servizi di volo, dell&#8217;utilizzo del servizio di parcheggio in area adiacente all&#8217;aeroporto (e ne discende anche, indirettamente, la rilevanza economica della gestione delle aree di parcheggio su sedime aeroportuale). Le ricorrenti ricostruiscono il servizio di parcheggio come un servizio ormai necessario, nell&#8217;uso comune, per poter fruire degli stessi servizi di volo, e quindi da considerare inserito nel core business del servizio aviation. <br /> 15. &#8211; Pare tuttavia da escludersi che la gestione delle aree di parcheggio per consentirne il godimento temporaneo ai privati che fruiscano dell&#8217;aeroporto possa essere ritenuta, a differenza delle altre attività  economiche in precedenza scrutinate a tal fine (ristorazione e avvolgimento bagagli), riconducibile tra le attività  necessarie ai fini della assistenza a terra. Infatti, sebbene sia frequente e diffusa da parte dell&#8217;utenza l&#8217;utilizzo delle aree di parcheggio per fruire dei servizi aeroportuali e quindi sebbene risulti pìù evidente la diffusa utilità  delle aree di parcheggio ed il loro frequente utilizzo da parte di una vasta percentuale degli utenti dell&#8217;aeroporto (ben maggiore di quella che scelga di fruire, ad esempio, del servizio avvolgimento bagagli, che risulta con maggior evidenza un semplice servizio accessorio e aggiuntivo), tuttavia lo stesso non può essere qualificato come un servizio necessario per la fruizione dei servizi di assistenza a terra, e per l&#8217;accesso ai servizi di volo, perchè l&#8217;utilizzo di vettura privata per raggiungere l&#8217;aeroporto (con le conseguenti necessità  di parcheggio, per breve o lungo termine) non costituisce l&#8217;unica modalità  di raggiungimento dell&#8217;aeroporto (potendo l&#8217;utenza fruire dei trasporti collettivi pubblici o privati, o dell&#8217;autotrasporto privato a pagamento (taxi o noleggio con conducente). Il rilievo che tali attività  sarebbero pur sempre funzionali al settore speciale di riferimento, sopra descritto, non è sufficiente nè conclusivo: non essendo ravvisabile, in esse, alcuna relazione di strumentalità  necessaria con le operazioni di assistenza a terra. <br /> 16. &#8211; Si deve concludere che si verte in ipotesi di contratto di diritto privato, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario civile. La subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di un&#8217;attività  di parcheggio, qualora trovi origine in un rapporto derivato tra il concessionario ed il terzo, al quale l&#8217;amministrazione concedente sia rimasta estranea, neppure essendo prevista dall&#8217;atto concessorio primario una preventiva autorizzazione all&#8217;affidamento di tale attività , ha natura privatistica, come tale sottratta alle regole dell&#8217;evidenza pubblica e le cui controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria, atteso che si tratta di un rapporto privo di qualunque collegamento con l&#8217;atto autoritativo concessorio ed avente ad oggetto un&#8217;attività  non compresa nell&#8217;elenco tassativo dei servizi necessari di assistenza a terra, come indicati dall&#8217;ali. A) del d.lgs. n. 18/99, bensì¬ svolta, in via meramente eventuale, su richiesta ed autonoma remunerazione del cliente. <br /> Il ricorso deve essere pertanto rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui la causa va rimessa anche per il regolamento delle spese della presente fase di legittimità . <br /> Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell&#8217; art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. <br /> P.Q.M.<br /> Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa anche per le spese del presente giudizio. <em>Omissis </em></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2020 n.8846</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-13-5-2020-n-8846/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2020 n.8846</a></p>
<p>A. Spirito Presidente, M. Falaschi, Consigliere, Estensore; PARTI: (D. G. Danilo rapp. e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Luciani contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell&#8217;Avvocato Generale pro tempore; Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-13-5-2020-n-8846/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2020 n.8846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito Presidente, M. Falaschi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (D. G. Danilo rapp. e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Luciani contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell&#8217;Avvocato Generale pro tempore; Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rapp. e difesa dagli avvocati Corrado Grande, Pasquale D&#8217;onofrio e Giuseppe Testa).</span></p>
<hr />
<p>Attività  di interpretazione ed esatta qualificazione giuridica di atti amministrativi impugnati è il &#8220;proprium&#8221; dell&#8217;attività  giurisdizionale del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Giurisdizione &#8211; eccesso di potere giurisdizionale &#8211; giudicato interno &#8211; rilievo.</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Giurisdizione &#8211; attività  di interpretazione ed esatta qualificazione giuridica di atti amministrativi impugnati &#8211; &#8220;proprium&#8221; dell&#8217;attività  giurisdizionale del G.A. &#8211; è tale.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- Pubblica Amministrazione &#8211; Personale &#8211; diritto alla retribuzione &#8211; qualificazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Con riferimento alla questione di giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d. eccesso di potere giurisdizionale la possibile esistenza e la conseguente rilevazione da parte della Corte di Cassazione della formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado è configurabile solo allorquando l&#8217;eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il Giudice speciale abbia a sua volta giudicato confermandola. Qualora invece l&#8217;eccesso sia addebitato alla sentenza di appello assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d&#8217;appello oppure qualora l&#8217;eccesso sia stato commesso dal primo giudice, sia stato fatto valere come tale con l&#8217;appello ed il giudice di esso abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così¬ avallando a sua volta l&#8217;eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in</i> <i>Cassazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. L&#8217;interpretazione &#8211; o qualificazione dell&#8217;esatto contenuto e degli effetti &#8211; degli atti amministrativi impugnati, così¬ come l&#8217;interpretazione della legge da applicare, costituiscono &#8211; tanto pìù quando, come nella specie, l&#8217;atto amministrativo impugnato ha ad oggetto la previsione dei criteri generali cui la pubblica amministrazione si atterrà  nelle valutazioni concrete- il proprium della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo, non certo una attività  riservata alla autorità  amministrativa.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Il diritto alla retribuzione concreta un diritto soggettivo avente fonte direttamente nella legge e non giÃ  in atti paritetici, rimodulando la legge stessa i criteri di determinazione del compenso massimo spettante, disciplina che è destinata ad operare anche per i dipendenti pubblici di Amministrazioni sub-statali, come quella regionale, essendo di immediata e diretta applicazione, sicchè per procedere all&#8217;applicazione del tetto stipendiale non occorreva revocare o annullare i precedenti atti della p.a. che prevedevano un maggior compenso.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Ritenuto in fatto</i> </p>
<p> Con sentenza n. 743 del 05.02.2018 il Consiglio di Stato nell&#8217;accogliere parzialmente l&#8217;appello proposto dall&#8217;avvocato dello Stato Danilo D. G., in parziale riforma della decisione n. 3083 del 2016 del TAR Campania che aveva respinto il ricorso proposto dall&#8217;appellante principale avverso il provvedimento n. 2015.0580491 del 31.08.2015 della Direzione generale per le risorse umane della Regione Campania (impugnato all&#8217;occorrenza anche la nota del Segretario generale dell&#8217;Avvocatura dello Stato n. 304576-P, 304593- P, 304628-P, 304635-P del 30.06.2015 ed il D.P.C.M. 23.03.2012 n. 59870, di cui chiedeva la disapplicazione), con il quale la Regione Campania aveva disposto la restituzione delle somme percepite dal ricorrente per l&#8217;anno 2014 in eccedenza rispetto al limite imposto al trattamento economico per i pubblici dipendenti, &quot;c.d. tetto stipendiale&quot;, per la somma complessiva di C 133.776,58, per avere egli percepito in qualità  di Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale campana, in posizione di fuori ruolo, la somma di C 189.655,96, oltre al trattamento economico complessivo in godimento presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, di C 208.006,80, statuiva l&#8217;immediata applicabilità  nella specie dell&#8217;art. 1, comma 489 della legge n. 147 del 2013, quale regola di carattere generale, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, trattandosi di una disciplina &#8211; come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 153 del 2015 e in quella successiva n. 124 del 2017 &#8211; &quot;che persegue obiettivi generali di razionalizzazione dell&#8217;intero comparto pubblico&quot;, prevedendosi per tutti quale termine di decorrenza del limite del tetto stipendiale il 10 gennaio 2014; del resto i commi 471 e 472 dell&#8217;art. 1 legge n. 147 del 2013 nell&#8217;estendere espressamente il limite retributivo previsto dall&#8217;art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011 a retribuzioni ed emolumenti corrisposti in ragione di rapporti di lavoro subordinato e autonomo alle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001, ricomprendeva anche le regioni. Di converso trovava accoglimento la censura per cui la pretesa creditoria dell&#8217;Amministrazione andava determinata al netto di quanto effettivamente da questa versato all&#8217;appellante, con esclusione quindi &quot;degli oneri fiscali, assistenziali e di ogni altro tipo di trattenuta e/o deduzione&quot;, giacchè trattandosi di obbligazione restitutoria, la stessa non poteva avere un oggetto pìù ampio della prestazione effettivamente effettuata in favore dell&#8217;appellante. Veniva integralmente respinto l&#8217;appello incidentale proposto dalla Regione Campania. Avverso tale sentenza l&#8217;avvocato Danilo D. G. propone ricorso, articolato in tre motivi; resistono con separati controricorsi la Regione Campania, da una parte, la Presidenza del Consiglio dei ministri e l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, dall&#8217;altra. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell&#8217;art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall&#8217;art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. In prossimità  dell&#8217;adunanza camerale, acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, dott. Lucio Capasso, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Considerato in diritto</b> &#8211; Va pregiudizialmente esaminata la eccezione di inammissibilità  del ricorso per giudicato interno sulla giurisdizione formulata nel controricorso dalla Regione Campania.</p>
<p align="JUSTIFY">Essa è infondata. </p>
<p align="JUSTIFY">Come pìù volte affermato da queste Sezioni Unite, «con riferimento alla questione di giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d. eccesso di potere giurisdizionale la possibile esistenza e la conseguente rilevazione da parte della Corte di Cassazione della formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado è configurabile solo allorquando l&#8217;eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il Giudice speciale abbia a sua volta giudicato confermandola.». «Qualora invece l&#8217;eccesso sia addebitato alla sentenza di appello assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d&#8217;appello oppure qualora l&#8217;eccesso sia stato commesso dal primo giudice, sia stato fatto valere come tale con l&#8217;appello ed il giudice di esso abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così¬ avallando a sua volta l&#8217;eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in Cassazione» (per riferimenti: Cass., Sez. Un., n. 10265 del 2018). Orbene, alla luce di siffatti principi, nella specie è sufficiente osservare che il motivo di giurisdizione è stato dedotto assumendosi che sarebbe stata la sentenza di appello a rendere una decisione che avrebbe esorbitato dai limiti della giurisdizione amministrativa invadendo la sfera della discrezionalità  dell&#8217;amministrazione (disapplicando gli atti amministrativi della Regione), dal momento che avverso la pronuncia di rigetto del ricorso resa dal TAR Campania l&#8217;appellante principale (attuale ricorrente) aveva formulato articolati motivi di appello, chiedendo l&#8217;integrale riforma della pronuncia di primo grado, pur senza fare espresso riferimento all&#8217;eccesso di potere giurisdizione, critica che del resto non occorreva risultando sufficiente che la sentenza TAR fosse stata impugnata nella sua interezza e che di fronte alla conferma, in appello, statuita dal Consiglio di Stato, la questione dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale venisse dedotta in sede di ricorso alle Sezioni Unite, ciò sul rilievo che la sentenza di appello, risultando espressione dell&#8217;organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, costituisce la sola suscettibile di arrecare un vulnus all&#8217;integrità  della sfera delle attribuzioni degli altri poteri dello Stato (in tal senso v., Cass., Sez. Un., n. 13436 del 2019; Cass., Sez. Un., n. 9860 del 2019; Cass., Sez. Un., n. 543 del 2019). Tanto evidenzia l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di esistenza del giudicato interno sulla giurisdizione. Ciò naturalmente non esclude che la inammissibilità  del ricorso possa essere predicato per altre ragioni. </p>
<p align="JUSTIFY">Passando all&#8217;esame del merito, con il primo motivo il ricorrente lamenta l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, con violazione e falsa applicazione degli artt. 37 c.p.c., 7 e 29 c.p.a., in relazione agli artt.362 c.p.c. e 110 c.p.a. In particolare il ricorrente denuncia che il giudice amministrativo abbia disapplicato gli atti amministrativi con i quali la Regione aveva determinato il suo trattamento economico, laddove non vi era stato alcun provvedimento regionale di revoca o di annullamento degli atti medesimi, qualificando siffatti atti come paritetici, in ordine ai quali erroneamente è stato ritenuto che venissero meno le esigenze di carattere procedimentale e formale &#8211; a garanzia del privato &#8211; sottese all&#8217;adozione dei provvedimenti amministrativi. Di converso, ad avviso del ricorrente, sarebbe indiscusso nel nostro ordinamento il principio secondo cui il giudice amministrativo non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, dovendo gli stessi essere oggetto di specifica impugnativa da parte del soggetto interessato, unica eccezione ammessa dalla giurisprudenza riguarderebbe gli atti regolamentari di carattere generale. </p>
<p align="JUSTIFY">Ciò posto, questo Collegio è chiamato a valutare se i profili denunziati dal ricorrente, ai fini della stessa ammissibilità  del ricorso ai sensi del comma ottavo dell&#8217;art. 111 Cost., possano attingere gli estremi dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale (ovverosia se un&#8217;interpretazione come quella data dal Consiglio di Stato nella qui gravata sentenza assurga ad una di quelle ipotesi di radicale stravolgimento delle norme o di applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie: Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2017 n. 24299; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11380; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016 n. 9145; Cass., Sez. Un., 5 settembre 2013 n. 20360), ovvero di usurpazione della funzione amministrativa (configurabile quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità  del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità  e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà  dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;Amministrazione, così¬ esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità  od esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso: Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2017 n. 30301; Cass., Sez. Un., 6 novembre 2017 n. 22657; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11380; Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011 n. 23302). </p>
<p align="JUSTIFY">La questione, dunque, si risolve nello stabilire se il Consiglio di Stato nell&#8217;affermare la diretta ed immediata applicabilità  della norma statale al caso di specie ovvero nel negare la necessità  di una normativa di dettaglio da parte della Regione e nell&#8217;escludere la necessità  di formali provvedimenti di revoca o di annullamento dei precedenti atti che avevano determinato il maggior compenso del ricorrente, sia incorso in un error in iudicando che esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo. </p>
<p align="JUSTIFY">Il motivo è inammissibile, perchè con esso, sebbene all&#8217;esito e col sostegno di complesse argomentazioni, si prospetta come oggetto di doglianza una disapplicazione di provvedimenti amministrativi con invasione dell&#8217;ambito delle competenze della Regione e perà² una tale disapplicazione si fonda sulla specifica ratio, ricavata in base ad una attività  ermeneutica che rimane pur sempre entro l&#8217;ambito dell&#8217;interpretazione di una normativa di non cristallina chiarezza (e quindi pienamente entro il perimetro dei limiti interni della giurisdizione e dell&#8217;attività  di individuazione del significato della norma, che è il proprium della giurisdizione stessa). Il percorso argomentativo seguito dal Consiglio di Stato risulta, sostanzialmente, costituito dal fatto che il diritto alla retribuzione concreta un diritto soggettivo avente fonte direttamente nella legge e non giÃ  in atti paritetici, rimodulando la legge stessa i criteri di determinazione del compenso massimo spettante, disciplina che è destinata ad operare anche per i dipendenti pubblici di Amministrazioni sub-statali, come quella regionale, essendo di immediata e diretta applicazione, sicchè per procedere all&#8217;applicazione del tetto stipendiale non occorreva revocare o annullare i precedenti atti della p.a. che prevedevano un maggior compenso. Si tratta all&#8217;evidenza di un risultato dell&#8217;apprezzamento di atti, anch&#8217;esso riconducibile agevolmente al contenuto stesso dell&#8217;attività  di sussunzione propedeutica a quella di individuazione della norma da applicare al caso concreto e come aspetto della giurisdizione esula dall&#8217;eccepito eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo come configurato dalla riflessione giurisprudenziale di queste Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., n. 2580 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 18240 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 32176 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 32621 del 2018). </p>
<p align="JUSTIFY">In altri termini, la interpretazione &#8211; o qualificazione dell&#8217;esatto contenuto e degli effetti &#8211; degli atti amministrativi impugnati, così¬ come l&#8217;interpretazione della legge da applicare, costituiscono &#8211; tanto pìù quando, come nella specie, l&#8217;atto amministrativo impugnato ha ad oggetto la previsione dei criteri generali cui la pubblica amministrazione si atterrà  nelle valutazioni concrete- il proprium della funzione giurisdizionale, non certo una attività  riservata alla autorità  amministrativa. E poichè come visto il nucleo fondante della decisione in esame pertiene per l&#8217;appunto a tali attività  di interpretazione e qualificazione onde verificare la sussistenza o non della violazione di legge (al di lÃ  di alcune considerazioni di natura esplicativa), ne deriva di necessità  la conclusione che nella specie il giudice amministrativo non ha violato i limiti esterni della sua giurisdizione, indipendentemente dal modo in cui questa è stata nella specie esercitata, che come ricordato si colloca nel distinto ambito dei limiti interni della giurisdizione, non essendo peraltro neppure evocata la ricorrenza di un caso di interpretazione abnorme o di radicale stravolgimento di norme. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale con violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 134 Cost., dell&#8217;art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell&#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953, anche in riferimento alla violazione e alla falsa applicazione dell&#8217;art. 10 della legge Regione Campania n. 38 del 2010, con riferimento all&#8217;art. 362 c.p.c. e all&#8217;art. 110 c.p.a. Ad avviso del ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe esorbitato dai limiti esterni della propria giurisdizione nella misura in cui avrebbe disapplicato l&#8217;art. 10 della legge reg. cit. che a suo dire non disciplina il cumulo tra emolumenti statali e regionali e non dispone la riduzione del trattamento retributivo regionale che, cumulato con quello statale, dovesse comportare il superamento del tetto massimo degli emolumenti per le posizioni apicali dei dipendenti al servizio del Consiglio regionale o della Giunta regionale. Aggiunge il ricorrente che il Consiglio di Stato avrebbe rilevato l&#8217;antinomia normativa tra la disciplina statale e quella regionale, ma aveva ritenuto che tale antinomia potesse essere risolta attraverso la mera disapplicazione della legge regionale, in tal modo superando i limiti posti dalla Costituzione e dalla legge alla giurisdizione del giudice amministrativo, esercitando prerogative spettanti in via esclusiva alla Corte costituzionale. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l&#8217;eccesso di potere con la violazione e la falsa applicazione degli artt. 37 c.p.c., 7 e 29 c.p.a., anche in riferimento all&#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, all&#8217;art. 1, comma 471 della legge n. 147 del 2013, al D.P.C.M. 23 marzo 2012 n. 59870, con riferimento all&#8217;art. 362 c.p.c. e all&#8217;art. 110 c.p.a. Nella sostanza il ricorrente lamenta l&#8217;invasione da parte del Consiglio di Stato della sfera di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e l&#8217;usurpazione della competenza delle Commissioni parlamentari, nonchè la sostanziale disapplicazione del decreto del D.C.P.M. n. 59870 del 23.03.2012, ravvisando in ciò la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Le doglianze espresse nei restanti due motivi di ricorso &#8211; esaminabili congiuntamente, stante la stretta connessione, quanto vertenti entrambi su una denuncia invasione da parte del g.a. di una sfera pertinente a diverse autorità  amministrative &#8211; sono prive di fondamento. </p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;art 111 Cost., ult. com ., contro le decisioni del Consiglio di Stato o del C.G.A.R.S. il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (v. anche l&#8217;art 362 c.p.c. e l&#8217;art 110 c.p.a.). La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha delimitato il detto sindacato della Corte di cassazione, da un lato non confinandolo ai soli casi di carenza assoluta di potere o di violazione della specifiche attribuzioni dell&#8217;uno o dell&#8217;altro plesso giurisdizionale; dall&#8217;altro lato elaborando il concetto di eccesso di potere giurisdizionale, principalmente per usurpazione della funzione legislativa o di quella amministrativa. Il primo istituto è stato ravvisato nelle fattispecie di radicale stravolgimento delle norme (per il carattere abnorme o anomalo dell&#8217;interpretazione adottata &#8211; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017 n. 956 ovvero delle norme di rito o di merito: Cass., Sez. Un. 17 gennaio 2017 n. 964; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2017 n. 11520) o di applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie (tra moltissime: Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2017 n. 30302; Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2017 n. 24299; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11380; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016 n. 9145; Cass., Sez. Un., 5 settembre 2013 n. 20360) o in cui si sia dato luogo ad un aprioristico diniego di giustizia (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2014 n. 771; soprattutto in caso di violazione di norme sovranazionali con l&#8217;esito di preclusione dell&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale: Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017 n. 953). Il secondo istituto è stato, invece, ravvisato quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità  del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità  e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà  dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;Amministrazione, così¬ esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità  (dunque, all&#8217;esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011 n. 23302; pìù di recente: Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11380; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2016 n. 26183; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2017 n. 4395). </p>
<p align="JUSTIFY">Nella fattispecie il giudice amministrativo lungi dal disapplicare la normativa regionale invocata dal ricorrente ha provveduto, nell&#8217;alveo dell&#8217;esercizio della propria giurisdizione, ad interpretare la portata precettiva delle varie norme (statali e regionali) disciplinanti la materia e stabilendo che in caso di recepimento parziale, da parte della Regione, della normativa statale sul tetto stipendiale in un rapporto di conciliabilità  e non di reciproca esclusione delle varie espressioni normative. Del pari il Consiglio di Stato ha argomentatamente sostenuto che il D.P.C.M. 23.03.2012 n. 59870 costituisca atto amministrativo di esecuzione e non giÃ  atto normativo e che la normativa statale a monte del predetto decreto è destinata a trovare applicazione anche ai dipendenti regionali. In entrambe le statuizioni è evidente che si sia di fronte ad una questione interpretativa del complessivo impianto normativo e del portato precettivo della normativa statale e dell&#8217;atto amministrativo di attuazione, nonchè di esatta qualificazione giuridica del portato normativa, ma tale ermeneusi non può dare luogo ad un profilo di eccesso di potere giurisdizionale, potendo dar luogo, in tutte e due le critiche, semmai ad un error in iudicando, non iscrivibile nella asserita violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. Le censure scambiano per eccesso di giurisdizione quello che invece è stato, con tutta evidenza, un esercizio della giurisdizione, sebbene in modo non conforme alle aspettative ed alle attese del ricorrente. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto &#8211; ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità  2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater &#8211; della sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. </p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l&#8217;Avvocatura dello Stato in complessivi euro 7.000,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito, e per la Regione Campania in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dÃ  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato <i>omissis</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-13-5-2020-n-8846/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2020 n.8846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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