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	<title>13/5/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/5/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-461/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.461</a></p>
<p>Pres. Mozzarelli Est. Giovannini Programma Ambiente Apuane S.p.A. (Avv.ti Mauro Giovannelli e Francesca Bevilacqua) c. Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione Post-terremoto (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Intercent Emilia – Romagna – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (n.c.) nei confronti di R.I.E.C.O.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-461/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-461/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mozzarelli Est. Giovannini<br /> Programma Ambiente Apuane S.p.A. (Avv.ti Mauro Giovannelli e Francesca Bevilacqua) c. Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione Post-terremoto (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Intercent Emilia – Romagna – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (n.c.) nei confronti di R.I.E.C.O. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza con cui si procede all&#8217;incameramento della cauzione definitiva prestata dall&#8217;aggiudicataria definitiva a seguito di un&#8217;informativa antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Recesso dal contratto d’appalto – Motivato in ragione di un’informativa antimafia – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Recesso dal contratto di appalto – Motivato in ragione di un’informativa antimafia – Incameramento della cauzione definitiva – Illegittimità – Ipotesi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di appalti pubblici, il provvedimento di recesso da un contratto di appalto e il consequenziale incameramento della cauzione definitiva rientrano nella giurisdizione del G.A. laddove essi non trovino fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto ma siano la conseguenza di un’informativa antimafia del Prefetto e, quindi, costituiscano espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica. (1)</p>
<p>2. Nel caso in cui un’Amministrazione disponga il recesso da un contratto di appalto a seguito di un’informativa antimafia successiva alla stipulazione del contratto, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il consequenziale incameramento della cauzione definitiva laddove l’appalto non abbia ancora avuto un principio di esecuzione e considerato che l’art. 113 del D.lgs. 163/2006 stabilisce come presupposto per l’incameramento della cauzione definitiva la sussistenza di un “mancato o inesatto adempimento”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. SS.UU. Civ. 29/8/2008 n. 21928</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 127 del 2015, proposto da:<br />
Programma Ambiente Apuane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Giovannelli e Francesca Bevilacqua, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Pia Bianchi, in Bologna, Via S. Stefano n. 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>-Presidente della Regione Emilia – Romagna, nella sua qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione post Terremoto, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, Via Guido Reni n. 4, è domiciliato <i>ex lege</i>;<br />
-INTERCENT Emilia – Romagna &#8211; Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>R.I.E.C.O. s.r.l., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;ordinanza n.4 del 13.01.2015 a firma del Presidente della Regione Emilia – Romagna, nella sua qualità di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma ex art.1 comma 2 D.L. n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2012, limitatamente alla parte dell’ordinanza in cui si procede all&#8217;incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ricorrente ai sensi dell&#8217;art.113 D. Lgs 163/2006, in quanto aggiudicataria definitiva della &#8220;procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenente amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia &#8211; Romagna nel maggio 2012&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Emilia – Romagna, quale Commissario Delegato alla Ricostruzione post eventi sismici che hanno colpito la Regione nel maggio del 2012;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La peculiare controversia in esame concerne l’impugnazione, da parte dell’impresa che si è aggiudicata definitivamente la gara pubblica a procedura aperta bandita da INTERCENT Emilia – Romagna (per conto del Commissario delegato per la ricostruzione per il terremoto del maggio 2012) per “l&#8217;affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenente amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia &#8211; Romagna nel maggio 2012&#8243;, dell’ordinanza in data 13/4/2014 del Presidente della Regione Emilia – Romagna, nella sua qualità di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma, nella sola parte in cui si é proceduto ad incamerare la cauzione definitiva prestata dalla stessa ex art.113 D.Lgs. n. 163/2006. La ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento della <i>lex specialis</i> di gara (bando; disciplinare e capitolato tecnico), limitatamente alla parte di tali atti in cui sono fissati il prezzo a base d’asta e l’importo dell’appalto. La ricorrente svolge, infine, ulteriori azioni rispettivamente dirette ad ottenere pronuncia dichiarativa dell’inefficacia del contratto sottoscritto in data 13/11/2014, limitatamente alla fissazione dell’ammontare della cauzione definitiva, nonché dirette ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa dell’ordinanza impugnata.<br />
A sostegno del ricorso, Programma Ambiente Apuane s.p.a. deduce motivi in diritto rilevanti insussistenza dei presupposti di legge per procedere ad incamerare la cauzione definitiva, con violazione degli artt. 113 e 136 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207 del 2010; eccesso di potere sotto diversi profili. In via graduata, la ricorrente ritiene illegittima la <i>lex specialis </i>di gara per violazione dell’art. 89 del D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />
Il Presidente della Regione Emilia – Romagna, nella sua qualità di Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto, si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.<br />
Con ordinanza collegiale n. 62 del 5/3/2015, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente sul presupposto della ritenuta insussistenza di <i>periculum in mora</i>, stante la già avvenuta fissazione a breve della causa nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 29/4/2015, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno affermare espressamente la propria giurisdizione relativamente alla decisione della presente causa. La Corte di Cassazione SS.UU civili ha infatti stabilito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quei casi, del tutto simili a quello in trattazione, nei quali un’amministrazione pubblica recede da un contratto di appalto già stipulato con l’impresa aggiudicataria della relativa gara, a causa, non già di inadempimento contrattuale da parte dell’impresa, ma in forza dell’adozione, da parte della competente Autorità prefettizia, di informativa interdittiva c.d. “antimafia”, riguardante l’impresa stessa. Secondo le Sezioni Unite, “Il recesso di cui si tratta…non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è consequenziale all’informativa del Prefetto …ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998 art. 10, e, quindi è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali fra i soggetti indicati nel citato art. 1, e imprese nei cui confronti emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata.” (v. Cass. SS.UU. Civ. 29/08/2008 n. 21928).<br />
Nel caso in esame, pertanto, l’ordinanza del Commissario delegato, pur avendo ad oggetto formalmente l’esercizio del potere di recesso dal contratto (e, quale diretta conseguenza del recesso, l’incameramento della cauzione definitiva), è espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, che attiene alla scelta del contraente stesso ed il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto ex art. 11 D.P.R. n. 252 del 1998 (v. in termini Cass. Civ. SS. UU. n. 21928 del 2008 cit.).<br />
Ciò premesso in rito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nel merito nei limiti di cui <i>infra</i>.<br />
Nella specie risulta che l’amministrazione appaltante (Intercent Regione Emilia-Romagna), a seguito della determina n. 187 del 25/7/2014 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta alla società ricorrente, abbia chiesto a U.T.G. Prefettura di Massa Carrara l’informativa antimafia.<br />
La stessa amministrazione procedeva, poi, in data 13/11/2014 – senza attendere la risposta della Prefettura – alla stipulazione del contratto di appalto con la ricorrente.<br />
In data 22/12/2014 detta Prefettura adottava misura interdittiva antimafia nei riguardi di Programma Ambiente Apuane s.p.a. recante l’obbligo, per l’amministrazione appaltante che aveva chiesto l’informativa, di recedere dai contratti stipulati con l’impresa destinataria della suddetta misura interdittiva. Con l’ordinanza impugnata, però, il Commissario delegato, oltre al recesso dal contratto di appalto, ordinava l’incameramento della cauzione definitiva pari ad €. 717.662,24, a suo tempo prestata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163 del 2006, tramite la sottoscrizione di polizza fideiussoria.<br />
Ciò premesso, in fatto, il Collegio ritiene che sia fondato il primo motivo di ricorso, in concreto rilevante violazione dell’art. 113 D. Lgs. n. 163 del 2006, per la mancanza dei presupposti indicati dalla predetta disposizione per procedere all’incameramento della cauzione definitiva.<br />
Come si è detto, e condividendo, sul punto, le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardanti proprio la fattispecie in questione (recesso dal contratto di appalto in esecuzione dell’obbligo derivante dall’adozione di misura interdittiva anti mafia), nel caso di specie il recesso dal contratto di appalto da parte dell’amministrazione è stato determinato dall’adozione di una misura interdittiva antimafia che, ancorché adottata successivamente alla stipulazione del contratto di appalto, ha pur sempre natura provvedimentale ed origine nella precedente fase procedimentale ad evidenza pubblica per la scelta del contraente della P.A..<br />
Pertanto, in tali casi, all’obbligato recesso dal contratto non può seguire l’ulteriore misura dell’incameramento della cauzione definitiva, stante l’evidente mancanza del necessario presupposto, espressamente richiesto dall’art. 113 D. Lgs. n. 163 del 2006, di sussistenza di un “mancato od inesatto adempimento” contrattuale imputabile all’impresa privata.<br />
Nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcun inadempimento contrattuale da parte della società ricorrente, tanto più in considerazione del fatto – non contestato dall’amministrazione – che l’appalto <i>de quo </i>non ha avuto nemmeno un principio di esecuzione.<br />
Tanto basta, a questa Sezione, per accogliere l’azione impugnatoria della ricorrente, con annullamento, per l’effetto, dell’ordinanza del Commissario delegato impugnata, limitatamente alla parte del provvedimento in cui si dispone l’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ricorrente ex art. 113 D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />
Si ritiene che la natura assorbente del motivo accolto possa esimere il Collegio dal vagliare gli ulteriori non esaminati rilievi rassegnati dalla ricorrente.<br />
Va respinta, infine, la correlata azione risarcitoria, tenuto conto sia della oggettiva sollecita definizione nel merito della controversia sia della circostanza che la ricorrente nulla ha dichiarato e comprovato in riferimento ad un’eventuale escussione da parte dell’amministrazione procedente – nelle more – della cauzione definitiva.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, stante la novità e peculiarità delle questioni esaminate e l’accoglimento solo parziale del ricorso.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: A) Accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata per la sola parte in cui si prescrive l’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ricorrente; B) Respinge la subordinata azione risarcitoria proposta dal ricorrente; C) Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />
Ugo Di Benedetto, Consigliere<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-461/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a></p>
<p>Pres. est. Rovis Antonio Arzillo e Domenico Leoncino (Avv. Antonio Arzillo) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Antonio Cimmino) e Ministero dell’Interno, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. – Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di un candidato dalla lista per assenza della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Rovis<br /> Antonio Arzillo e Domenico Leoncino (Avv. Antonio Arzillo) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Antonio Cimmino) e Ministero dell’Interno, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. – Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di un candidato dalla lista per assenza della dichiarazione autentica di accettazione della candidatura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste elettorali – Esclusione di un candidato per mancata allegazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura – Illegittimità – Ipotesi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Durante le operazioni di presentazione delle liste elettorali, nel caso in cui il Segretario Comunale, ricevuta la documentazione dal delegato di una lista di 29 candidati, rilasci la ricevuta in cui si da atto che sono state presentate un egual numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura, l’esclusione successivamente disposta dalla Commissione per inesistenza di una dichiarazione deve ritenersi illegittima, atteso che, una volta consegnata la documentazione al Segretario Comunale che ne ha accertato la consistenza, il presentatore della lista non può essere ritenuto responsabile di eventuali mancanze. Pertanto il candidato escluso deve essere riammesso, previa acquisizione da parte della Commissione elettorale della dichiarazione ritenuta mancante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2015, proposto da:<br />
Antonio Arzillo, Domenico Leoncino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Arzillo, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania &#8211; Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Giugliano in Campania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Cimmino, con domicilio eletto presso Antonio Cimmino in Napoli, Segreteria T.A.R.; Ministero dell&#8217;Interno; Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>e/o riforma del verbale n. 15 del 03/05/2015 della 2 sottocommissione elettorale circondariale di Marano di Napoli, nonchè di ogni altro atto preordinato e connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania e di Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 13 maggio 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>considerato<br />
che con l’unico motivo di gravame parte ricorrente afferma di aver depositato presso il Comune di Giugliano, in data 2.5.2015, tutta la documentazione relativa alla presentazione delle candidature connesse con la lista “Fratelli d’Italia–Alleanza Nazionale” per il rinnovo della carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune stesso, ivi compresa “la dichiarazione autentica di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale…del sig. Cacciapuoti Domenico” che, invece, la Commissione elettorale ha riscontrato inesistente, motivo per cui ha estromesso lo stesso Cacciapuoti dalla competizione elettorale;<br />
che il ricorso è palesemente fondato atteso che nella ricevuta rilasciata dal segretario comunale del Comune di Giugliano si dà atto che “allegati alla lista sono stati presentati:….c) numero 29 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere…”: 29 dichiarazioni, dunque, tra le quali non poteva non esserci anche quella del Cacciapuoti – la Commissione, invero, non ha riscontrato la presenza di 29 dichiarazioni di cui una rilasciata da un soggetto estraneo, ma ha riscontrato la presenza di solo n. 28 dichiarazioni -, che, evidentemente, è stata smarrita successivamente. Ma di ciò &#8211; una volta consegnata la documentazione al segretario comunale che ne ha accertato la consistenza &#8211; non può essere ritenuto responsabile il presentatore della lista. È vero che il segretario comunale ha altresì dato atto che “manca il certificato elettorale del candidato Domenico Cacciapuoti”, ma tale mancanza non è stata assunta dalla Commissione quale motivo escludente della candidatura, presumibilmente in ragione della disposizione contenuta nell’art. 33, u.c. del DPR n. 570/1960;<br />
che, dunque, per le suestese considerazioni il proposto gravame va accolto e la candidatura del Cacciapuoti riammessa, previa acquisizione da parte della Commissione elettorale della dichiarazione ritenuta mancante;<br />
che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2654/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2654</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Di Vita Impregiva srl (Avv. Vincenzo Scolavino) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul silenzio serbato dalla Soprintendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Di Vita<br /> Impregiva srl (Avv. Vincenzo Scolavino) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul silenzio serbato dalla Soprintendenza in merito alla sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione definitiva di un appalto per la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione delle opere di riqualificazione di un complesso museale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Aggiudicazione definitiva – Sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione – Omessa adozione del provvedimento conclusivo – Illegittimità del silenzio – Sussiste – Irrilevanza del provvedimento di riconvocazione della commissione di gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 11, co. 9, D.Lgs. 163/2006 sussiste in capo all’amministrazione appaltante l’obbligo giuridico di stipulare il contratto d’appalto entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il silenzio della Soprintendenza che dopo aver disposto la sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di un appalto di progettazione e lavori, si sia limitata a riconvocare la commissione di gara e abbia omesso di definire il procedimento con l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso (nella specie il TAR ha condannato la Soprintendenza a pronunciarsi entro 30 giorni, riservandosi di nominare un commissario ad acta).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 748 del 2015, proposto da:<br />
Impregiva s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con Edil Impianti s.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Scolavino, con domicilio eletto presso lo studio legale Satta Flores, in Napoli, via G. Orsini, 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;amministrazione culturale in merito alla sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto indetto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Complesso Museo e Certosa di San Martino/Castel Sant&#8217;Elmo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’associazione temporanea di imprese (di seguito anche a.t.i.) composta dalla mandataria Impregiva s.r.l. e dalla mandante Edil Impianti s.r.l. partecipava alla procedura aperta indetta nel 2013 dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione delle <i>“Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Complesso monumentale Museo e Certosa di San Martino/Castel Sant’Elmo” </i>collocandosi in prima posizione nella graduatoria finale e, con verbale di gara del 10 luglio 2014, conseguiva l’aggiudicazione definitiva all’esito del positivo superamento del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 86 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.<br />
Nelle more della stipulazione del contratto, il 3 settembre 2014 la stazione appaltante richiedeva al raggruppamento aggiudicatario di procedere alla redazione della progettazione esecutiva e, in data 16 settembre 2014, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge.<br />
Tuttavia, con determina n. 118 del 15 ottobre 2014, l’amministrazione rilevava talune criticità nella documentazione economica prodotta dall’a.t.i. e, in particolare, presunte incongruenze tra i prezzi contrattuali indicati nel computo metrico &#8211; estimativo ed il ribasso offerto dall’a.t.i. Impregiva. Pertanto, con tale atto, la stazione appaltante disponeva in autotutela la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nelle more dei necessari approfondimenti tecnico-amministrativi, ravvisando l’interesse pubblico al fine di limitare, in caso di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, l’entità dell’importo da riconoscere per le attività eseguite dal sodalizio aggiudicatario.<br />
Con atto di diffida del 22 ottobre 2014 l’a.t.i. Impregiva replicava che, in caso di discordanza tra i prezzi unitari ed il ribasso percentuale, prevale quest’ultimo, con la conseguenza che i primi vanno rimodulati e corretti alla stregua della percentuale di ribasso offerta in sede di gara per effetto dell’applicazione in via analogica dell’art. 119, settimo comma, del D.P.R. n. 207/2010: quindi, invitava l’amministrazione a ritirare in autotutela la Determina n. 118 del 15 ottobre 2014 e a procedere alla stipulazione del contratto.<br />
Tanto premesso, con il ricorso in trattazione, il raggruppamento lamenta che, ad oggi, l’amministrazione non ha ancora concluso il procedimento di verifica avviato con la determina n. 118/2014 poiché, dopo aver disposto la predetta sospensione, non è stato adottato alcun atto conclusivo, di conferma o di ritiro in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
Pertanto, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiede dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alla definizione della procedura di evidenza pubblica e alla richiesta di conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto già disposta in favore dell’a.t.i. ricorrente.<br />
L’amministrazione si è costituita in giudizio per opporsi al gravame <i>ex adverso. </i>Espone che, con decreto n. 145 del 20 novembre 2014, ha disposto la riconvocazione della commissione incaricata della verifica delle anomalie delle offerte, demandando alla stessa di procedere all’esame delle criticità rilevate e al riesame delle giustificazioni.<br />
Nel merito, la Soprintendenza ritiene non praticabile la soluzione prospettata dalla ricorrente (applicazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi riportati nel computo metrico estimativo) in quanto tale opzione comporterebbe l’integrale sostituzione <i>ex post</i> degli elaborati contabili prodotti in sede di offerta (computo metrico, elenco dei prezzi, analisi dei prezzi) e lo stravolgimento delle regole del disciplinare di gara.<br />
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2015, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame e la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità del contegno omissivo serbato dall’amministrazione culturale in ordine alla definizione del procedimento di evidenza pubblica indetto per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione delle <i>“Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Complesso monumentale Museo e Certosa di San Martino/Castel Sant’Elmo”</i>.<br />
La gara è stata indetta nel 2013, si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’associazione temporanea di imprese Impregiva/Edil Impianti ed è stata poi sospesa dall’amministrazione appaltante con determina n. 118 del 15 ottobre 2014 a causa di criticità riscontrate nella documentazione economica prodotta dal raggruppamento aggiudicatario, consistenti in presunte incongruenze e contraddizioni tra i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo ed il ribasso offerto dall’a.t.i. Impregiva.<br />
Nel merito, sussistono tutti gli elementi per riconoscere fondata la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte istante.<br />
Benché non sia stato impugnato il provvedimento di sospensione dell&#8217;efficacia dell’aggiudicazione definitiva (determina n. 118/2014), deve essere positivamente apprezzato l’interesse di parte ricorrente ad una celere definizione della selezione concorsuale, nell’ambito della quale la medesima ha conseguito l&#8217;aggiudicazione definitiva e la consegna dei lavori, risultando quindi titolare di una posizione giuridica qualificata alla stipulazione del contratto d’appalto.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 11, nono comma, del D.Lgs. 163/2006, in capo all&#8217;amministrazione appaltante sussiste l&#8217;obbligo giuridico di concludere la procedura di gara con la stipula del contratto d’appalto entro il termine di 60 giorni dall&#8217;intervenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione definitiva (come peraltro ribadito anche dall’art. 1.4 del capitolato speciale d’appalto), ovvero di adottare apposito atto di autotutela e, certamente, l&#8217;amministrazione non può sospendere <i>sine die </i>l&#8217;efficacia dell’aggiudicazione.<br />
In punto di fatto si è visto che, con decreto n. 145 del 20 novembre 2014, la Soprintendenza ha riconvocato la commissione di gara per un approfondimento istruttorio in ordine alla congruità dell’offerta, tenuto conto delle criticità emerse dal raffronto tra computo metrico estimativo, elenco dei prezzi e ribasso formulato dall’a.t.i. ricorrente in sede di gara.<br />
Il Collegio ritiene che l’adozione di tale provvedimento, pur comunicato alla ricorrente il 27 novembre 2014 (come ammesso nell’ultima memoria difensiva), non dia luogo ad improcedibilità del mezzo di gravame per due ragioni.<br />
In primo luogo, non può ritenersi che l’amministrazione abbia adempiuto l’obbligo di definire il procedimento con l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso recante conferma ovvero annullamento in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta, mentre il nuovo atto assume mero rilievo istruttorio ed è destinato a sfociare in una determinazione conclusiva che, allo stato, non risulta adottata.<br />
In secondo luogo, a fronte di tale atto deve escludersi un onere di tempestiva impugnazione da parte della ricorrente: difatti, la determinazione n. 145/2014 non appare <i>prima facie </i>pregiudizievole per l’a.t.i. Impregiva che, in caso di vaglio positivo, ben potrà conseguire il soddisfacimento della propria pretesa sostanziale mediante conferma dell’aggiudicazione definitiva.<br />
Viceversa, ciò che rileva ai fini della decisione è la circostanza che, allo stato, il procedimento di scelta del contraente risulti illegittimamente sospeso<i>sine die </i>e che, a fronte di una posizione di affidamento qualificato del sodalizio alla stipulazione del contratto d’appalto, sebbene diffidata l’amministrazione non abbia adottato alcuna statuizione definitiva di conferma o di annullamento in autotutela della disposta aggiudicazione.<br />
Dalle considerazioni illustrate discende che il ricorso merita accoglimento e pertanto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’amministrazione deve essere condannata all’adozione di un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento di verifica di cui alla determina n. 114/2014 (con un atto motivato di conferma o annullamento in autotutela dell’aggiudicazione), entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione della presente pronuncia.<br />
Il Collegio si riserva di nominare un commissario <i>ad acta</i>, ove ricorrano i presupposti.<br />
La spese vanno poste a carico dell’intimata amministrazione e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi indicati in parte motiva.<br />
Condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre che alla restituzione del costo del contributo unificato versato dalla ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2643/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2643</a></p>
<p>Pres. Mastrocola – Est. Andolfi Tarsu – soggetti incaricati alla riscossione – Questione afferente un Diritto Soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario &#160; Nel caso di specie, la controversia non ha per oggetto la contestazione, sotto il profilo dell’an o del quantum, di un atto impositivo dell’amministrazione finanziaria. Anzi, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2643/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-5-2015-n-2643/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola – Est. Andolfi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tarsu – soggetti incaricati alla riscossione – Questione afferente un Diritto Soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di specie, la controversia non ha per oggetto la contestazione, sotto il profil<em>o </em>dell’an<em> o del </em>quantum, di un atto impositivo dell’amministrazione finanziaria. Anzi, la pretesa della Provincia presuppone la previa attività di riscossione da parte del Comune e si colloca quindi “a valle” di un rapporto tributario non contestato che ha esaurito i propri effetti con l’integrale versamento dell’imposta da parte dei contribuenti.<br />
Alla luce delle deduzioni svolte, la causa verte in materia di diritto soggettivo e, pertanto, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.<br />
La novità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 6207 del 2013, proposto da:<br />
Provincia di Caserta in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Rosario Spasiano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele<em>, 110/2</em>;</p>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<p>Comune di Sessa Aurunca in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federica Lombardi, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, viale Grams<em>ci, 16; </em><br />
&nbsp;<br />
<em>per l&#8217;acce</em>rtamento<br />
del diritto della Provincia di Caserta alla liquidazione della quota spettante relativamente agli importi riscossi ai sensi dell&#8217;art. 11 del D.L. n. 195/2009 (convertito con L. n. 26/2010) con riferimento al ruolo TARSU/TIA per l&#8217;esercizio finanziario 2010 e conseguentemente per la condanna dell&#8217;amministrazione comunale resistente al pagamento della somma di euro 1.020.761,28 oltre interessi e rivalutazione, comprensivi dell’importo dichiarato dallo stesso Comune (euro 225.413,37) nonché dell’importo corrispondente ai volumi aggiuntivi di rifiuti sversati e non dichiarati (euro 795.361,72).<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Sessa Aurunca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Per la migliore intelligenza delle questioni dedotte in giudizio, occorre svolgere sintetiche considerazioni circa la ripartizione di competenze tra Province e Comuni tracciata dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania nel periodo 2010 – 2012.<br />
La L. Reg. 28 marzo 2007 n. 4 individuava i territori provinciali come ambiti territoriali ottimali e, a tale scopo, l’art. 8 (modificato dalla L. Reg. 14 aprile 2008 n. 4 ed infine abrogato dall’art. 18, primo comma lett. ‘e’ della L. Reg. 24 gennaio 2014 n. 5) attribuiva alla competenza delle Province, nel rispetto della normativa statale vigente, tra l’altro, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative concernenti la programmazione, l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l’adozione del piano d’ambito.<br />
Nel quadro della c.d. “provincializzazione” del ciclo dei rifiuti, venuta poi meno a decorrere dal 2013, il D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 (convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26) attribuiva in via transitoria ai Comuni, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata (cfr. art. 11, comma 2 ter).<br />
Alla ripartizione di attribuzioni tra Province e Comuni nel servizio di gestione integrata dei rifiuti corrispondeva una specifica disciplina in ordine alle modalità di finanziamento delle attività rimesse a ciascuna amministrazione.<br />
Nello specifico, l’art. 11 comma 5 bis disponeva che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (TARSU) e la “Tariffa igiene ambientale” (TIA) dovevano essere calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, anche per il tramite delle società provinciali, che fornivano ai singoli Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2 ter.<br />
In base a tale norma, i “soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione” avrebbero dovuto trasferire, entro e non oltre 20 giorni dall’incasso, gli importi versati dai contribuenti su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato all’amministrazione comunale e un altro a quella provinciale (ovvero alle società provinciali): tali somme dovevano essere obbligatoriamente ed esclusivamente destinate a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva competenza (art. 11, comma 5 ter).<br />
Tanto premesso, con il ricorso in trattazione la Provincia di Caserta espone che, con decreto n. 9/Pres. del 28 maggio 2010, approvava la tariffa provvisoria e sperimentale dei costi relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati per l’anno 2010 che veniva fissata in euro 138,09 per ogni tonnellata di rifiuti conferita presso i siti e gli impianti provinciali.<br />
All’esito di specifici controlli svolti dal Settore Economico Finanziario e presso gli impianti provinciali, l’istante sostiene che il Comune intimato non avrebbe versato l’importo indicato in epigrafe, corrispondente alla quota provinciale dovuta ai sensi del richiamato art. 11, comma 5 ter, del D.L. n. 195/2009.<br />
In punto di diritto, la Provincia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 195/2009, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa: pertanto, chiede accertarsi il proprio diritto di credito con conseguente condanna del Comune al pagamento del predetto importo, maggiorato da interessi e rivalutazione.<br />
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 29 aprile 2015 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., ha prospettato alle parti presenti la questione relativa al proprio difetto di giurisdizione: indi, la causa è passata in decisione.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
La Provincia di Caserta ricorre in giudizio per il recupero della quota di propria competenza della TARSU (“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”) e TIA (“Tariffa igiene ambientale”) per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2010 n. <em>26.</em><br />
<em>In limi</em>nelitis, il Collegio ritiene di dover declinare la propria giurisdizione.<br />
In via generale, giova rammentare che la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, be<em>nsì il </em>petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione<em> della causa </em>petendi, ossia dell&#8217;intrinseca natura giuridica della posizione soggettiva dedotta in giudizio.<br />
Nella fattispecie in scrutinio, l’amministrazione provinciale fonda la propria pretesa patrimoniale sulla previsione contenuta nell’art. 11, comma 5 ter, del D.L. n. 195/2009 secondo cui “per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre 20 giorni dall’incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale…”.<br />
Si controverte quindi di un diritto di credito dell’amministrazione ricorrente, cui corrisponde l’obbligo degli enti delegati alla riscossione della TARSU/TIA di versare su un conto specificamente dedicato le quote di spettanza della Provincia, così come prescritto dalla precitata disposizione: la qualificazione giuridica della posizione soggettiva dedotta in giudizio attrae la causa alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Non sussistono viceversa i presupposti per radicare la giurisdizione di questo plesso giurisdizionale.<br />
Valgano le seguenti considerazioni.<br />
Non è in contestazione l’esercizio di un’attività provvedimentale a carattere autoritativo e non è dato ravvisare alcun potere discrezionale idoneo a degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo, trattandosi di diritti/obblighi che traggono il proprio fondamento normativo dal descritto quadro legislativo, senza che alle amministrazioni coinvolte residui alcun potere di completamento ed attuazione del precetto normativo.<br />
Neppure viene in contestazione l’atto generale con cui l&#8217;amministrazione determina in via autoritativa i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente, circostanza che potrebbe fondare in astratto la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 1 marzo 2002 n. 3030; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2239; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2014 n. 3842; 8 maggio 2013 n. 2364).<br />
Infine, la vicenda non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 primo comma lett. ‘p’ del cod. proc. amm. (controversie attinenti alla “complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti”). Difatti tale ipotesi presuppone l&#8217;esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione o dei soggetti a essa equiparati che è del tutto estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio: difatti, si è visto che quest’ultimo ha la propria fonte in una previsione normativa intesa a regolamentare le modalità di finanziamento e la ripartizione delle quote tra amministrazioni coinvolte nel servizio di gestione dei rifiuti.<br />
Deve parimenti escludersi la giurisdizione del giudice tributario.<br />
In base all&#8217;art. 2, primo comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, a tale giurisdizione è affidata la tutela del contribuente avverso provvedimenti impositivi di tributi di ogni genere e specie, emessi dall&#8217;amministrazione finanziaria, nella richiesta del cui annullamento consi<em>ste il </em>petitum sostanziale idoneo a radic<em>are la potestasde</em>cidendi delle commissioni tributarie (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 marzo 2006 n. 6224).<br />
Nel caso di specie, la controversia non ha per oggetto la contestazione, sotto il profil<em>o </em>dell’an<em> o del </em>quantum, di un atto impositivo dell’amministrazione finanziaria. Anzi, la pretesa della Provincia presuppone la previa attività di riscossione da parte del Comune (tant’è che la ricorrente persegue il recupero della quota di propria spettanza) e si colloca quindi “a valle” di un rapporto tributario non contestato che ha esaurito i propri effetti con l’integrale versamento dell’imposta da parte dei contribuenti.<br />
Alla luce delle deduzioni svolte, la causa verte in materia di diritto soggettivo e, pertanto, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.<br />
La novità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nel termine indicato in parte motiva;<br />
compensa tra le parti le spese processuali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Ida Raiola,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Antonio Andolfi,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario, Estensore<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/05/2015</div>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Parere &#8211; 13/5/2015 n.48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-13-5-2015-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pareri agli enti territoriali e locali in tema di contabilità pubblica: Illegittimità delle assunzioni dirette operate da una società in house Società partecipate – Modalità di reclutamento del personale Illegittimità delle assunzioni dirette operate da una società in house, in assenza di previa definizione, nel regolamento interno, di criteri e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Pareri agli enti territoriali e locali in tema di contabilità pubblica: Illegittimità delle assunzioni dirette operate da una società in house</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Società partecipate – Modalità di reclutamento del personale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimità delle assunzioni dirette operate da una società in house, in assenza di previa definizione, nel regolamento interno, di criteri e modalita&#768;, che garantiscano imparzialita&#768; e trasparenza nell’individuazione dei lavoratori da assumere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Sezione regionale di controllo per la Liguria, con il parere n. 48/2015, affronta la questione degli obblighi che gravano sulle società in house, in riferimento al reclutamento di personale.&nbsp;<br />
Giova, al riguardo, ricordare come il D.L., 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 18, abbia previsto: al comma 1, che le societa&#768; che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica debbano adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalita&#768; per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell&#8217;art. 35 del D.Lgs., 30 marzo 2001, n. 165; al &nbsp;comma 2, che le altre societa&#768; a partecipazione pubblica, totale o di controllo, adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalita&#768; per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita&#768; e imparzialita&#768;.&nbsp;<br />
In altre parole, la società in house deve adeguarsi alla previsione normativa ora richiamata, applicando i principi che regolano le assunzioni da parte del proprio ente locale partecipante. Ne deriva come immediato precipitato che, in base al disposto dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/01, in caso di assunzione di personale con profili professionali per i quali, nelle amministrazioni pubbliche, è richiesto il ricorso alla procedura concorsuale, quest’ultima dovrà essere posta in essere anche dalla società, previa adozione di un atto societario di recepimento dei relativi principi.&nbsp;<br />
La Sezione ricava, però, un ulteriore e importante corollario dal quadro normativo ora richiamato e che merita di essere evidenziato. Nel caso di assunzione di personale con profili professionali per i quali e&#768; richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, essendo per le Amministrazioni Pubbliche sufficiente l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica dei requisiti di idoneità al lavoro da svolgere, e, dunque eccezionalmente in assenza dell’obbligo di indire una procedura concorsuale, potrebbe dedursi che &nbsp;le societa&#768; partecipate da enti locali, in quanto datrici di lavoro private, possano procedere a mezzo di chiamata nominativa e comunicazione successiva ai competenti centri per l’impiego, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000.&nbsp;<br />
Nella pronuncia in rassegna viene, però, correttamente negata una simile possibilità, mettendo in luce come la disciplina in commento (art. 18 D.L. n. 112/08), pur facendo espresso riferimento alla sola ipotesi della selezione concorsuale (regola generale), costituisca “espressione di una tendenza legislativa tesa alla progressiva uniformazione, nei limiti della compatibilita&#768; (come reso evidente, nel caso di specie, dalla necessita&#768; di adottare un regolamento, che espliciti modalita&#768; e criteri), fra modalita&#768; assunzionali valevoli per la pubblica amministrazione e quelle che deve osservare una societa&#768; da quest’ultima controllata”. Con la consegue conseguenza che “la societa&#768;, affidataria diretta di servizi pubblici locali, deve procedere, nel proprio regolamento, a prevedere procedure che garantiscano ugualmente una scelta imparziale, fondata su criteri oggettivi e predeterminati”.&nbsp;</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 13/5/2015 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-13-5-2015-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-13-5-2015-n-177/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 13/5/2015 n.177</a></p>
<p>Non equiparabilità tra la ricognizione dei debiti fuori bilancio in sede di approvazione del piano di riequilibrio e il riconoscimento formale dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL Debiti fuori bilancio – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale –Inammissibilità del riconoscimento di debiti fuori bilancio durante l’esercizio provvisorio &#160; Con</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-13-5-2015-n-177/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 13/5/2015 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Non equiparabilità tra la ricognizione dei debiti fuori bilancio in sede di approvazione del piano di riequilibrio e il riconoscimento formale dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Debiti fuori bilancio – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale –Inammissibilità del riconoscimento di debiti fuori bilancio durante l’esercizio provvisorio</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la deliberazione n. 177/2015/PAR la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha escluso che gli uffici comunali siano autorizzati al pagamento di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per&nbsp; il semplice fatto che il consiglio comunale – in sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale &#8211; abbia avuto conoscenza di tali debiti.<br />
Invero, la deliberazione del piano di riequilibrio non può ritenersi equivalente al riconoscimento di cui all’art. 194 TUEL. A tal proposito, la Sezione osserva che dal testo del comma 7 dell’art. 243 bis TUEL si desume una chiara distinzione tra la ricognizione dei debiti fuori bilancio, contenuta nel piano di riequilibrio, e l’effettivo riconoscimento ai sensi dell’art. 194 TUEL. La formulazione letterale del citato comma 7 dell’art. 243 bis TUEL, infatti, implica che la ricognizione, per quanto indispensabile ai fini del piano di riequilibrio, non equivale alla deliberazione ex art. 194 TUEL, tant’è che il testo normativo si riferisce a “<em>debiti riconoscibili</em>”, lasciando intendere che il riconoscimento è atto successivo alla ricognizione. Se il legislatore avesse inteso equiparare ricognizione ex art. 243 bis TUEL&nbsp; e riconoscimento ex art. 194 TUEL, la disposizione avrebbe avuto un tenore letterale diverso. Va poi aggiunto che la ricognizione non comporta di per sé la copertura finanziaria della spesa connessa al riconoscimento ex art. 194 TUEL; a tal proposito, si ribadisce che la copertura ai sensi dell’art. 194 TUEL deve essere concreta ed effettiva, sicché non è ammesso un riconoscimento&nbsp; solo “formale” del debito da parte del Consiglio comunale con rinvio del pagamento dello stesso a successiva approvazione del bilancio e ciò al solo fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori spese (cfr. deliberazione n. 213/2013/PAR della Sezione Campania; deliberazione n. 78/2014/PAR della stessa Sezione per la Regione siciliana). La delibera di riconoscimento ex art. 194 TUEL, infatti, ha la funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito, così ricondotto all’interno del sistema contabile.<br />
La Corte, poi, evidenzia che non si possono riconoscere debiti fuori bilancio durante l&#8217;esercizio provvisorio da parte di un ente che ha approvato il ricorso allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale. Invero, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2° del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre diversamente a livello regolamentare. Si tratta dei momenti in cui gli equilibri di bilancio sono valutati in maniera approfondita e complessiva; in quest’ottica il riconoscimento dei debiti ex art. 194 TUEL proprio durante la “vacanza” del bilancio costituirebbe un fatto illogico. Inoltre, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deliberazione n.177/2015/PAR</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA<br />
nella Camera di consiglio del 23 aprile 2015 ha emesso la seguente<br />
DELIBERAZIONE<br />
visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione;<br />
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l&#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;<br />
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);<br />
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;<br />
visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 49 quinquies, comma 1, lett. a);<br />
visto l’art. 1, comma 573 della legge n. 147 del 2013, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. d) del D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013;<br />
visto l’art. 17 co. 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;<br />
visto l’art 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014;<br />
visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Modica con nota prot. n. 9932 del 16 marzo 2015 (prot. Cdc n. 1965 del 17 marzo 2015);&nbsp;<br />
vista l’ordinanza n. 51/2015/CONTR. del 7 aprile 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore;<br />
udito il magistrato relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;<br />
*****<br />
Premesso che:<br />
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Modica, premesso che l’ente ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio (tuttora all’esame della Commissione ministeriale), chiede:<br />
1)- se sia corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza divenuta esecutiva prima che il Consiglio comunale ne deliberi il riconoscimento come debito fuori bilancio;<br />
2)- se &nbsp;gli uffici possano ritenersi autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio, visto che l&#8217;ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell&#8217;anno 2014; ciò, infatti, presuppone che il consiglio comunale abbia avuto conoscenza dei debiti fuori bilancio;<br />
3)- se si possano riconoscere debiti fuori bilancio durante l&#8217;esercizio provvisorio da parte di un ente che ha deliberato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, considerando che comunque il Consiglio comunale, adottando lo schema del piano, ha già avuto contezza della situazione debitoria dell&#8217;ente.<br />
*****<br />
La Sezione di controllo reputa preliminarmente ammissibile la richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell’ente, sia sotto il profilo &nbsp;oggettivo, in quanto rispondente ai criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione &nbsp;n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati -per la delimitazione del concetto di contabilità pubblica- da ciò che è stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR.<br />
I quesiti, infatti, vertono in materia di contabilità pubblica, essendo relativi all’interpretazione di disposizioni di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, introdotte dal legislatore a tutela dell’unità economica della Repubblica.&nbsp;<br />
La richiesta, inoltre, è formulata in modo generale ed astratto e non interferisce con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.&nbsp;<br />
*****<br />
1)- Con il primo quesito viene chiesto se sia corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima che il Consiglio comunale ne deliberi il riconoscimento come debito fuori bilancio.<br />
In via preliminare, il Collegio osserva che i &nbsp;debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un’originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e gestione finanziaria dell’Ente locale, per contro, impone che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL). Tutto ciò costituisce la diretta conseguenza della funzione autorizzatoria a cui assolve il bilancio di previsione degli Enti Locali che possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio comunale che, attraverso l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di indirizzo dell’attività politico-amministrativa dell’Ente. Per effetto della deliberazione consiliare il debito fuori bilancio viene ricondotto all’interno del sistema del bilancio dell’Ente e, conseguentemente, si rende possibile provvedere al relativo pagamento.<br />
L’art. 194 del TUEL contiene l’elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell’art. 191 del TUEL, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento dell’Ente (lettera e).<br />
La giurisprudenza della Corte dei conti ha già messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall’art. 194 TUEL (SSRR n. 12/2007/QM). Infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’an e il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall’art. 194 TUEL l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che, ad esempio, riguardo alla lett. e), concerne l’accertamento dell’utilità e dell’arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 194 TUEL ai sensi del quale il “riconoscimento” del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale. Bisogna infatti constatare che in tutte le ipotesi previste dall’art. 194 TUEL la delibera del Consiglio serve per riportare all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese. E’ vero che il mancato tempestivo pagamento espone l’ente locale al rischio di azioni esecutive; nondimeno, i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall’art. 14, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 come modificato dall’art. 147 della Legge 23 dicembre 2000, n. 288) -ai fini dell’avvio di procedure esecutive nei confronti della P.A.- costituiscono &nbsp;un periodo sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 194 TUEL.<br />
La competenza esclusiva del Consiglio comunale nel riconoscimento del debito fuori bilancio è stata ribadita dalla deliberazione di questa Sezione n. 55/2014/PAR, ove si è chiarito che: “Superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), la più recente giurisprudenza (da ultimo, cfr. delibera n. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, n. 270/2011/GEST) formatasi in materia ha posto particolare attenzione sull’imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare, ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, che non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d’urgenza, da parte di altri organi. Nel quadro appena delineato, i responsabili dei servizi hanno l’obbligo di effettuare &nbsp;periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all’organo consiliare”.<br />
Nello stesso senso la Sezione si è espressa con Deliberazione n. 80/2015/PAR, ove si è sostenuto che: “Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell’ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, &nbsp;per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (pr. cont. 2.101).Anche in questi casi, infatti, l’avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell’Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonchè sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.&nbsp;<br />
Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale o provinciale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anch’essi &nbsp;attraverso l’atto programmatorio generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione.<br />
Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, &nbsp;l’attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente conseguenziale rispetto alla decisione dell’Organo cui è intestata la responsabilità politica dell’azione amministrativa.<br />
La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque &nbsp;validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all’attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale &nbsp;distinzione tra attività di indirizzo politico &nbsp;ed attività gestionale.&nbsp;<br />
L’eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant’altro non elimina perciò la necessità che il Consiglio deliberi anche sulla riconoscibilità dei singoli debiti formatisi al di fuori delle norme giuscontabili (pr. cont. 1-105; Sezione controllo per la Basilicata, delibera n. 6/2007/PAR)”.<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, allo stato, non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento maggioritario sopra illustrato, che viene integralmente condiviso.<br />
Di conseguenza, al primo quesito può rispondersi nel senso che non è corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima del suo riconoscimento come debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.<br />
2)- Con il secondo quesito viene chiesto se gli uffici comunali possano ritenersi autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio, poiché l&#8217;ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell&#8217;anno 2014; quest’ultima circostanza, infatti, presuppone che il consiglio comunale abbia avuto comunque conoscenza dei debiti fuori bilancio.<br />
La giurisprudenza non si è ancora espressa in merito alla specifica questione, anche se è palese il nesso tra debiti fuori bilancio e piani di riequilibrio, come emerge da alcune considerazioni presenti nella deliberazione 114/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per la Basilicata: “La delibera di riconoscimento del debito costituisce il presupposto giuridico per l’individuazione delle misure volte alla sua copertura finanziaria, e ciò in conformità alle misure individuate dal combinato disposto degli artt. 193 e 194 Tuel. La copertura finanziaria di tale tipologia di debiti è, infatti, funzionale a salvaguardare ovvero a ripristinare gli equilibri di bilancio incisi dall’emersione di tali posizioni debitorie (cfr. art. 193 Tuel, comma 2). Qualora tali strumenti non fossero sufficienti allo scopo, l’Ente corre il rischio di versare, di fatto, in uno stato di dissesto ai sensi dell’ art. 244 Tuel. Al fine di ovviare a tale situazione, l&#8217;Ente può ricorrere, sussistendone i relativi presupposti, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall&#8217;art. 243-bis del Tuel. Ai sensi del comma 7 di tale articolato normativo “(..) per &nbsp;il &nbsp;finanziamento dei debiti fuori bilancio l&#8217;ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del &nbsp;piano &nbsp;di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”. Inoltre, ai sensi dell’art. 43 del Dl 133/2014, convertito nella legge 164/2014 «Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell&#8217;articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l&#8217;utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul &#8220;Fondo &nbsp;di &nbsp;rotazione per assicurare &nbsp;la &nbsp;stabilità finanziaria degli enti &nbsp;locali” di &nbsp;cui &nbsp;all&#8217;articolo 243-ter &nbsp;del decreto legislativo n. 267 del 2000». &nbsp;Sul punto si è peraltro di recente espressa la Sezione Autonomie di questa Corte, nell’ambito dell’audizione sul “DDL- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. A.C 2162” del 21 marzo 2014, confermando che “ La chiara individuazione e la conseguente correzione dei fattori di squilibrio strutturale, da un lato, e l’alleggerimento delle gestioni dal peso dei debiti fuori bilancio, dall’altro, possono contribuire, attraverso il piano di rientro decennale, ad un effettivo risanamento dei bilanci”. A tale scopo, però, è necessario che l’Ente effettui in via preliminare una“(…) ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell&#8217;articolo 194” (cfr. comma 7 art. 243 bis Tuel), e ciò al fine di consentire l’emersione della complessiva situazione debitoria dell’Ente, funzionale all’adozione di un piano di risanamento del bilancio dell’Ente, effettivo ed efficace. In caso contrario, oltre a violare lo specifico disposto di cui all’art. 243 bis Tuel, si altererebbe l’attendibilità complessiva del piano, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli organi competenti”.<br />
In merito alla tematica in esame, va sottolineato che l’art. 243 &nbsp;bis TUEL attribuisce notevole rilievo proprio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, su cui peraltro la Sezione delle Autonomie si è soffermata nelle Linee guida contenute nella deliberazione 16/SEZAUT/2012/INPR. &nbsp;Nello schema allegato, in particolare, sono indicate alcune valutazioni necessarie che la Corte deve compiere relativamente ai debiti fuori bilancio nel piano di riequilibrio: “9.4 Verificare se l’Ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un’attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.&nbsp;<br />
9.4.a Laddove venga attestata l’esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l’Ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l’utilità e l’arricchimento per l’Ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.&nbsp;<br />
9.5 Verificare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall’art. 194 del TUEL.<br />
9.6 Passività potenziali &#8211; Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l’entità e la provenienza”.&nbsp;<br />
Ciò premesso, occorre osservare che la deliberazione del piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 TUEL; a tal proposito, va rimarcato che il comma 7 dell’art. 243 bis TUEL distingue chiaramente tra la ricognizione dei debiti, contenuta nel piano di riequilibrio, e l’effettivo riconoscimento ai sensi dell’art. 194 TUEL; il citato comma 7 dell’art. 243 bis TUEL, infatti, prevede che: “Ai fini della predisposizione del piano, l&#8217;ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell&#8217;articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l&#8217;ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.&nbsp;<br />
La formulazione letterale implica che la ricognizione, per quanto indispensabile ai fini del piano di riequilibrio, non equivale alla deliberazione ex art. 194 TUEL, tant’è che il testo normativo si riferisce a “debiti riconoscibili”, lasciando intendere che il riconoscimento è atto successivo alla ricognizione. Se il legislatore avesse inteso equiparare ricognizione ex art. 243 bis TUEL &nbsp;e riconoscimento ex art. 194 TUEL, la disposizione avrebbe avuto un tenore letterale diverso.<br />
Va poi aggiunto che la ricognizione non comporta di per sé la copertura finanziaria della spesa connessa al debito fuori bilancio da riconoscere ex art. 194 TUEL. &nbsp;Per quanto riguarda la necessità di tale copertura, si condividono le argomentazioni della deliberazione n. 213/2013/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha affermato che: “In base a quanto esposto non è possibile aderire all’interpretazione proposta dall’ente interpellante ammettendo un riconoscimento &nbsp;solo “formale” del debito da parte del Consiglio comunale con rinvio del pagamento dello stesso a successiva approvazione del bilancio e ciò al solo fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori spese legali. In base a quanto esposto è indubbio, in quanto connaturata alla sua funzione, che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve necessariamente provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori. Tra l’altro è consentito farvi fronte con ogni mezzo finanziario a disposizione dell&#8217;ente, secondo quanto espressamente indicato dall’art. 193 comma 3 del Tuel, richiamato dall’art. 194 citato: &#8230; &nbsp;Si rammenta altresì che “la mancata adozione, da parte dell&#8217;ente, &nbsp;dei &nbsp;provvedimenti &nbsp;di riequilibrio previsti dal presente articolo &nbsp;è &nbsp;equiparata &nbsp;ad &nbsp;ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione &nbsp;di &nbsp;cui all&#8217;articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo ad eccezione delle entrate provenienti dall&#8217;assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili”. &nbsp;Da quanto esposto consegue che il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva necessita di regolare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, presupposto ineliminabile &nbsp;dell’attivazione del procedimento di spesa nel sistema di bilancio (cfr. Principio contabile n. 2 per gli enti locali- Gestione nel sistema del bilancio, n. 65-73).&nbsp;<br />
Sulla stessa linea si pone pure la Deliberazione n. 78/2014/PAR di questa Sezione: “La deliberazione consiliare non ha solo la funzione di riconoscere la legittimità di un’obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell’art. 194 del TUEL, di valutare l’utilità e l’arricchimento dell’ente, ma anche una funzione giuscontabilistica e una garantista; la prima consiste nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito, la seconda si sostanzia nell’individuazione del responsabile… La deliberazione consiliare, proprio perché finalizzata a preservare l’equilibrio economico – finanziario dell’ente, deve individuare una “regolare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, presupposto ineliminabile dell’attivazione del procedimento di spesa nel sistema”.<br />
Da quanto sopra illustrato si evince che la deliberazione ex art. 194 TUEL deve avere specifici contenuti, che non possono rinvenirsi nella ricognizione effettuata con il piano di riequilibrio.<br />
In definitiva, il tenore letterale dell’art. 243 bis, comma 7, TUEL e la ratio sopra esposta della deliberazione ex art. 194 TUEL inducono ad esprimersi in maniera negativa rispetto all’opzione interpretativa prospettata dal Comune.&nbsp;<br />
Al secondo quesito può quindi rispondersi nel senso che, in assenza di deliberazione di riconoscimento ex art. 194 TUEL, gli uffici non sono autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio sol perché l&#8217;ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell&#8217;anno 2014.<br />
3)- Con il terzo quesito viene chiesto se si possano riconoscere debiti fuori bilancio durante l&#8217;esercizio provvisorio da parte di un ente che ha dichiarato e approvato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario. La domanda viene formulata sul presupposto che il Consiglio comunale, approvando lo schema del piano, in cui i due pilastri sono il ripianamento di disavanzo e il pagamento debiti fuori bilancio, avrebbe già avuto contezza della situazione debitoria dell&#8217;ente.&nbsp;<br />
Per quanto attiene alla disciplina dell’esercizio provvisorio nell’anno 2015, la Sezione si è già espressa con la deliberazione 167/2015/PAR, ove si è rilevato che l’art. 163 del TUEL, concernente l’esercizio provvisorio, è stato novellato dall’art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto –a sua volta- dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , entrato in vigore il 12 settembre 2014.&nbsp;<br />
L’art. 74 sopra citato &nbsp;è inserito nel titolo IV “Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale” del d.lgs. n. 118 del 2011. Tale dato sulla collocazione della disposizione è rilevante &nbsp;alla luce dell’art. 80, comma 1, del medesimo &nbsp;D.Lgs. n. 118 del 2011, che prevede che: “1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall&#8217;esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all&#8217;esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall&#8217;anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, essendo collocato nel titolo IV del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica a partire dall’esercizio 2015 con la predisposizione dei bilanci per tale anno.&nbsp;<br />
Pertanto, l’esercizio provvisorio del 2015, in quanto precede il bilancio del 2015, resta soggetto alla previgente disciplina dell’art. 163 del TUEL (cioè a quella antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 126 del 2014). Non vi sono poi indici testuali nel medesimo decreto, che portino a una soluzione interpretativa diversa; e infatti, trattandosi di deroga, sarebbe necessaria una disposizione espressa, che, per il profilo analizzato, riguarda solo gli enti sperimentatori.&nbsp;<br />
In breve, durante l’esercizio provvisorio dell’anno 2015 non va applicata la nuova disciplina sostanziale dell’art. 163 TUEL, come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tutto ciò implica che esulano dal presente parere le questioni derivanti dall’interpretazione della nuova formulazione dell’art. 163 TUEL e dei principi contabili contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011.&nbsp;<br />
Ciò premesso, in relazione ai rapporti tra l’art. 163 TUEL, che deve quindi applicarsi nel testo previgente, e l’art. 194 TUEL, concernente i debiti fuori bilancio, la Sezione si è pronunciata in senso contrario al riconoscimento dei debiti durante l’esercizio provvisorio. Con la deliberazione n. 78/2014/PAR, infatti, è stato rilevato che: “Non è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio, per un duplice ordine di ragioni.<br />
In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2° del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell&#8217;esercizio, secondo il dettato del comma 1° dell’art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest’ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la “vacanza” del bilancio, costituirebbe un’inammissibile aporia logica.&nbsp;<br />
In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell’ultimo bilancio approvato”.<br />
Si può anche rammentare la deliberazione n. 55/2014/PAR di questa Sezione: “Condivisibili, a riguardo, appaiono le conclusioni ermeneutiche cui approda la Sezione regionale di controllo per la Campania (cfr. delibera n. 213/2013, cit.), circa l’impossibilità, durante il periodo di esercizio provvisorio, di provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per via dell’eccezionalità della fattispecie di cui all’art. 194 del Tuel rispetto alle ipotesi previste dall’art. 163, comma 3, del Tuel, ma soprattutto per la mancanza del bilancio d’esercizio, cui ricondurre le passività emerse. L’esigenza di urgente ripristino degli equilibri di bilancio &#8211; recentemente assurti a rango costituzionale – impone la necessità di abbreviare al massimo, nella fattispecie, la durata dell’esercizio provvisorio, che di per sé costituisce una fase eccezionale e transitoria (cfr., sul punto, Sezione delle Autonomie, delibera n. 23/SEZAUT/2013/INPR).<br />
Giova ricordare, peraltro, che l’art. 191, comma 5, del Tuel introduce forti limitazioni per gli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione o che indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’art. 193 del Tuel, vietando agli stessi di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti in esercizi precedenti”. &nbsp;&nbsp;<br />
In sintesi, tenuto conto della risposta già fornita al quesito n. 2, va ribadito che &nbsp;la ricognizione dei debiti fuori bilancio presente &nbsp;nel piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento ex art. 194 TUEL, che, quindi, resta soggetto alla disciplina desumibile dalle norme citate (artt. 163 e 194 TUEL) come interpretate dalla richiamata giurisprudenza, che –con orientamento unanime- ha comunque escluso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio durante l’esercizio provvisorio. Inoltre, le motivazioni di natura sistematica poste a fondamento dell’orientamento qui condiviso tanto più devono sostenersi per gli enti che si avvalgono del piano di riequilibrio, poiché quest’ultimo è sottoposto a una rigorosa scansione temporale e procedurale.<br />
Al terzo quesito può quindi rispondersi nel senso che durante l&#8217;esercizio provvisorio di un ente, che ha dichiarato e approvato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, non si &nbsp;possono riconoscere debiti fuori bilancio.<br />
P.Q.M.<br />
Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.&nbsp;<br />
Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.<br />
Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE F.F.<br />
&nbsp; &nbsp; (Francesco Antonino Cancilla)&nbsp;&nbsp; &nbsp;(Stefano Siragusa)</p>
<p>Depositato in Segreteria il 13 maggio 2015</p>
<p>&nbsp; &nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Fabio Guiducci)</p>
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