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	<title>13/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a></p>
<p>va disposta la sospensione dei lavori di cui ad una D.I.A. per la costruzione di una autorimessa in corso di realizzazione in violazione del progetto approvato dai Vigili del fuoco e del D.M. 1.2.1986 (norme di sicurezza autorimesse). (G.S.) N. 00274/2011 REG.PROV.CAU. N. 00207/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va disposta la sospensione dei lavori di cui ad una D.I.A. per la costruzione di una autorimessa in corso di realizzazione in violazione del progetto approvato dai Vigili del fuoco e del D.M. 1.2.1986 (norme di sicurezza autorimesse). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00274/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00207/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 207 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Condominio via Chiaravagna 8-8a-8b</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sebastiano Rosso, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 6/12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Genova</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Paoli, con domicilio eletto presso gli uffici della Civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;<br /> <br />
&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata presso l’ufficio in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Bauen s.r.l.</b> anzi <b>Phoenix s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; 	</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
previa concessione di misure cautelari,<br />	<br />
della insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per la libera intrapresa dei lavori di cui alla DIA n. 6682 presentata dalla Bauen S.r.l. in data 22 novembre e per la condanna alla consequenziale inibitoria, previa sospensione.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, del Ministero dell&#8217;Interno e di Phoenix s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Viste le note 15.3.2011 del nucleo ispettorato edilizio del comune di Genova (doc. 11 delle produzioni comunali 6.5.2011) e 21.4.2011 del Comando provinciale VV.FF. di Genova (doc. 5 delle produzioni 9.5.2011 di parte ricorrente), che denunciano difformità tra quanto eseguito ed il progetto approvato dai Vigili del fuoco, con specifico riguardo al rispetto dell’altezza minima regolamentare sottotrave;<br />	<br />
Rilevato come il ricorso appaia assistito da fumus, con riguardo alla dedotta violazione dei punti 3.2 e 3.10.4 del D.M. 1.2.1986, recante norme di sicurezza per la costruzione e l&#8217;esercizio delle autorimesse;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del titolo edilizio impugnato e, per l’effetto, ordina la sospensione dei lavori di cui alla D.I.A. n. 6882/2010;<br />	<br />
Fissa per il giorno 5 aprile 2012, alle ore 9,30, l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a></p>
<p>non va sospesa, rimanendo possibile il potere di riesame, la diffida con cui il Dirigente di un Comune, nonostante una precedente ordinanza dello stesso TAR, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare, autorizzata con silenzio in centro storico, su immobile non specificamente vincolato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospesa, rimanendo possibile il potere di riesame, la diffida con cui il Dirigente di un Comune, nonostante una precedente ordinanza dello stesso TAR, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare, autorizzata con silenzio in centro storico, su immobile non specificamente vincolato. In particolare, poiche&#8217; l&#8217;installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico, e la Soprintendenza ha espresso parere negativo circa la collocazione, anche se si fosse formato il silenzio assenso sulla richiesta per l’installazione dell’impianto, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela. Da cio&#8217; deriva che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto in questione potrebbe essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito &#8211; che lo stesso Comune può contribuire ad individuare – che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02115/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02852/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2852 del 2011, proposto dal:<br />	<br />
<b>Comune di Acquaviva delle Fonti</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Violi, con domicilio eletto presso Maria Stella Lopinto in Roma, via Orazio n. 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Wind Telecomunicazioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
lo <b>Sportello Unico del Patto Territoriale del Sistema Murgiano, Murgia Sviluppo Spa, Codacons &#8211; Coordinamento di Associazione per la Tutela dell&#8217;Ambiente dei Diritti degli Utenti e Consumatori, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II, n. 163 del 2011, resa tra le parti, concernente la richiesta di installazione di un impianto di telecomunicazioni.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Wind Telecomunicazioni Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Violi e Sartorio;	</p>
<p>Considerato che la questione sottoposta all’esame di questa Sezione riguarda la richiesta della Wind di installare una antenna per la telefonia mobile (di non irrilevanti dimensioni) al di sopra di un edificio situato nel centro storico dell’appellante Comune di Acquaviva delle Fonti;<br /> <br />
Considerato che, secondo quanto affermato dal Comune, tale installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico;<br />	<br />
Considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia ha espresso parere negativo circa la collocazione dell’antenna nel sito indicato dalla Wind;<br />	<br />
Considerato che, anche se nella fattispecie si fosse formato, come sostenuto dalla WIND e ritenuto dal TAR per la Puglia, il silenzio assenso sulla richiesta avanzata dalla Wind per l’installazione dell’impianto per la telefonia mobile, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela;<br />	<br />
Ritenuto che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto in questione potrebbe essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito &#8211; che lo stesso Comune può contribuire ad individuare – che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2852/2011), nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a></p>
<p>Va accolta, ai limitati fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito, la sospensiva avverso il provvedimento A.s.l che esclude i ricorrenti da una gara per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e di messa a norma di impianti tecnologici di un presidio ospedaliero. Pur non emergendo ragioni che possano aver</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai limitati fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito, la sospensiva avverso il provvedimento A.s.l che esclude i ricorrenti da una gara per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e di messa a norma di impianti tecnologici di un presidio ospedaliero. Pur non emergendo ragioni che possano aver fondato la disposta esclusione dalla gara della costituenda ati (emergendo quindi la fondatezza di un motivo di illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato), la domanda cautelare va accolta limitatamente alla fissazione nel merito della trattazione del ricorso di primo grado, in ragione dell’avvenuto inizio della progettazione a seguito della stipulazione del contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02105/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03010/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ercoappalti s.r.l., </b>in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda<b> a.t.i., </b><b>C.I.L. di Lembo Salvatore, Domenico Cannone, Umberto Cucci, Alberto de Girolamo</b> e <b>Alessandro Maggio</b>, in proprio e quali mandanti di costituenda <b>a.t.i.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata n. 320;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL di Foggia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Palumbo Mario e C. s.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Lagrotta ed Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12, pal. B;<br />	<br />
<b>Impresa del geometra Ianno Michele Costruzioni, Societa&#8217; d’ingegneria Tekne s.r.l., Giuseppe Cavalieri</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00221/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L&#8217;ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASL di Foggia e di Palumbo Mario e C. s.r.l.;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Antonucci, Bavaro, Lagrotta per sè e su delega dell’avv. Loiodice;	</p>
<p>Considerato che, tenuto conto della dichiarazione datata 11 novembre 2010 dei professionisti di volersi costituire in associazione temporanea e del tenore del punto 4.5 del disciplinare, nonché dell’allegazione alle istanze di partecipazione dei prescritti documenti d’identità, non sembrano sussistere ragioni per l’esclusione dalla gara della costituenda ati attuale appellante;<br />	<br />
Ritenuto tuttavia che, come peraltro evidenziato dalla stessa parte appellante, la domanda cautelare in esame va accolta limitatamente alla fissazione nel merito della trattazione del ricorso di primo grado, in ragione dell’avvenuto inizio della progettazione a seguito della stipulazione del contratto.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3010/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado limitatamente alla fissazione da parte del TAR dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3 cod. proc. amm..<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2909</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2909</a></p>
<p>Pres.Maruotti Est. Contessa A. Masselli (Avv.ti D. Turco e S. Vaccari) / Fondazione Arena di Verona ( Avv.ti M. Dalla Bernardina e S. Russo) sull&#8217;inammissibilità della domanda di accertamento di costituzione del rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo parziale,qualora il rapporto di lavoro non si sarebbe in alcun</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2909</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Maruotti <i> Est.</i> Contessa<br /> A.	Masselli (Avv.ti D. Turco e S. Vaccari) / Fondazione Arena di Verona (  Avv.ti M. Dalla Bernardina e S. Russo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità della domanda di accertamento di costituzione del rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo parziale,qualora il rapporto di lavoro non si sarebbe in alcun caso potuto instaurare, a pena di nullità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)Pubblico impiego- Costituzione del rapporto di lavoro subordinato  &#8211; Nullità ex lege- Automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato L.230/1962. Inapplicabilità. </p>
<p>2) Pubblico impiego  – Rapporto di lavoro subordinato- Rapporto di lavoro autonomo- Differenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) La nullità disposta per legge della costituzione di un rapporto di pubblico impiego non ammette l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2 della legge n. 230 del 1962, che consente la trasformabilità automatica di un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, comportando, viceversa, che tale rapporto nasca e viva come mero rapporto di fatto, con conseguente applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, del solo art. 2126 c.c., salvo che non vi si ravvisino elementi da cui desumere l&#8217;illiceità bilaterale delle parti e l&#8217;illiceità della causa. Pertanto non può trovare  accoglimento la domanda di accertamento dell&#8217;avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo parziale, come accaduto nel caso di specie , qualora il rapporto di lavoro non si sarebbe in alcun caso potuto instaurare, a pena di radicale nullità.	</p>
<p>2) L&#8217;elemento principale che contraddistingue un rapporto di carattere subordinato rispetto ad uno di lavoro autonomo è rappresentato dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell&#8217;organizzazione aziendale. In particolare, l&#8217;obbligo di svolgere le proprie mansioni secondo un orario prestabilito, e quindi l&#8217;osservanza di un orario di servizio nonché il rispetto delle direttive impartite dai responsabili dei vari servizi è del tutto conciliabile con una prestazione professionale da effettuare non isolatamente, ma in maniera opportunamente coordinata con le prestazioni di altri professionisti, non essendo la presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato, propri della cosiddetta parasubordinazione, sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale autonomo in rapporto di pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02909/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05278/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5278 del 2005, proposto dalla <br />	<br />
signora <b>Annalisa Masselli</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Turco e Stefano Vaccari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani, n.1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
La <b>Fondazione Arena di Verona</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Dalla Bernardina e Sergio Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Russo in Roma, via di Ripetta, n. 22; 	</p>
<p>il <b>Capo Ufficio Stampa presso l’Arena Verona </b>e<b> il Coordinatore Responsabile Servizio Marketing </b>presso l’Arena Verona, non costituitisi nel secondo grado del giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, sezione terza, n. 236/2005;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Turco per l’appellante;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso n. 1830 del 2002 proposto al T.A.R. per il Veneto, la dott.ssa Masselli chiedeva l’annullamento: <i>a</i>) della delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente autonomo Arena di Verona in data 20 gennaio 1998, con cui era stato prorogato sino al 31 agosto 1998 il rapporto di lavoro con lei instaurato in data 1° febbraio 1996; <i>b</i>) del provvedimento della Soprintendenza dell’Ente autonomo Arena di Verona in data 29 gennaio 1998, con cui le era stata comunicata la proroga del rapporto di lavoro instaurato, e infine <i>c</i>) dell’atto della medesima Soprintendenza in data 30 maggio 1998, con il quale l’Ente aveva comunicato il preavviso di recesso del rapporto di lavoro in corso di svolgimento.<br />	<br />
Al riguardo, l’interessata esponeva che:<br />	<br />
&#8211; con deliberazione in data 18 dicembre 1995, il consiglio di amministrazione dell’Ente Autonomo Arena di Verona le aveva conferito l’incarico di ‘addetto stampa’ dell’Ente;<br />	<br />
&#8211; con la deliberazione in data 24 febbraio 1996, il consiglio di amministrazione le aveva conferito l’incarico di Capo dell’Ufficio Stampa per il periodo 1° febbraio 1996 – 31 gennaio 1998, anche se la sua attività restava assoggettata alla “<i>responsabi<br />
&#8211; nello svolgimento del suo incarico, all’appellante (sia pure inizialmente incardinata nell’ambito del ‘servizio promozione e marketing’, comprendente anche l’Ufficio stampa) venivano attribuiti rilevanti compiti di responsabilità implicanti (fra l’altro<br />
&#8211; gli orari della prestazione lavorativa “<i>erano da reputarsi fissi</i>” (pag. 14 del ricorso in appello), con diversa articolazione nel periodo invernale e primaverile e nel periodo estivo ed autunnale;<br />	<br />
&#8211; in occasione dell’assenza per malattia del sovraordinato responsabile del servizio promozione e marketing (luglio-dicembre 1996), all’appellante venivano attribuiti ulteriori, rilevanti compiti rientranti nelle competenze proprie del relativo responsabi<br />
&#8211; con la delibera in data 20 gennaio 1998, il consiglio di amministrazione della Fondazione stabiliva di prorogare l’incarico intercorso con l’appellante dal 1° febbraio 1998 sino alla trasformazione dell’Ente in Fondazione di diritto privato;<br />	<br />
&#8211; con due successive note (rispettivamente in data 28 e 30 maggio 1998), l’Ente comunicava che, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, esso aveva acquistato la personalità giuridica di diritto privato con decorrenza dal 24 maggio 199<br />
Con la sentenza gravata, il Tribunale adito così decideva:<br />	<br />
&#8211; dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per la parte in cui erano stati impugnati atti risalenti a circa quattro anni addietro (ci si riferisce, in particolare, agli atti del gennaio 1998 con cui si era stabilito di prorogare l’incarico interco<br />
&#8211; lo respingeva in relazione alle altre domande di giustizia (ivi compresa quella relativa al risarcimento dei danni asseritamente patiti).<br />	<br />
La sentenza veniva gravata in sede di appello dalla dott.ssa Masselli, la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico, complesso motivo di doglianza (‘<i>Difetto e incongruità della motivazione ed errore sui punti decisivi della controversia – Violazione di legge</i>’).<br />	<br />
In particolare, l’odierna appellante chiedeva che, in riforma della pronuncia oggetto di gravame: &#8211;<br />	<br />
&#8211; siano annullate le delibere con cui era stato dapprima prorogato al 31 agosto 1998 e, successivamente, dichiarato estinto il rapporto di lavoro;<br />	<br />
&#8211; sia dichiarata l’invalidità dell’atto di risoluzione (in altri punti si parla di recesso) e, conseguentemente, ordinato il reintegro nel posto di Capo dell’Ufficio stampa;<br />	<br />
&#8211; sia accertato che il rapporto lavorativo in questione avesse natura subordinata;<br />	<br />
&#8211; sia accertato il diritto dell’appellane alla corresponsione degli importi dovuti in considerazione delle superiori mansioni in concreto svolte rispetto a quelle di formale inquadramento (con definitiva assegnazione delle mansioni in questione);<br />	<br />
&#8211; in ogni caso, sia condannata l’Amministrazione al ristoro del danno cagionato in conseguenza della propria condotta.<br />	<br />
Con il ricorso in appello, inoltre, la dott.ssa Masselli riproponeva integralmente i motivi di ricorso già articolati nell’ambito del primo giudizio e ritenuti assorbiti dal T.A.R.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Fondazione Arena di Verona, la quale concludeva per la reiezione del gravame.<br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla dott.ssa Masselli, già Capo dell’Ufficio stampa della Fondazione Arena di Verona, avverso la sentenza del T.A.R. del Veneto con cui è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso finalizzato: <i>a</i>) all’annullamento degli atti con cui la Fondazione Arena di Verona aveva dapprima prorogato il rapporto lavorativo con lei intercorso sino alla data del 31 agosto 1998 e successivamente comunicato l’intervenuta risoluzione del rapporto medesimo, con conseguente ordine di reintegro; <i>b</i>) alla declaratoria del carattere subordinato del rapporto di lavoro già intercorso con la Fondazione; <i>c</i>) alla corresponsione degli importi spettanti in seguito alla prestazione lavorativa svolta (in particolare, per lo svolgimento di mansioni superiori) e alla definitiva assegnazione delle mansioni in concreto svolte; <i>d</i>) al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del comportamento illegittimo – ed illecito – posto in essere dalla Fondazione nell’ambito della complessiva vicenda, ovvero alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di cui al quinto comma dell’art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300.<br />	<br />
2. Con il motivo di gravame rubricato ‘<i>Difetto e incongruità della motivazione ed errore sui punti decisivi della controversia – Violazione di legge</i>’, l’appellante articola motivi di doglianza che possono essere così sintetizzati:<br />	<br />
a) i primi Giudici non avrebbero offerto un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui ritenevano di non accogliere i profili di doglianza articolati in sede di ricorso (molti dei quali sarebbero stati respinti in modo aprioristico sulla base di circostanze la cui decisività sarebbe stata solo dichiarata, ma non dimostrata in concreto);<br />	<br />
b) la sentenza sarebbe erronea per la parte in cui ha dichiarato la tardività del gravame proposto nel 2002 avverso i provvedimenti con cui l’Ente appellato aveva dapprima disposto la proroga del rapporto di lavoro in essere e, successivamente, comunicato l’intenzione di recedere dal rapporto stesso. Sotto tale aspetto, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare: <i>i</i>) che un’impugnativa avverso gli atti in parola era stata comunque proposta (anche se non in sede giurisdizionale, bensì con lettera raccomandata indirizzata alla Fondazione), laddove la contestazione del disposto licenziamento non richiede l’utilizzo di formule sacramentali; <i>ii</i>) che, comunque, il rapporto di lavoro in parola si era<i> medio tempore</i> trasformato in rapporto a tempo indeterminato. Ciò, in quanto gli atti dell’Ente del gennaio 1998 avevano disposto la proroga dell’incarico soltanto fino alla data di trasformazione in Fondazione di diritto privato (evento, questo, che si era perfezionato in data 23 maggio 1998). Tuttavia, anche all’indomani di tale data il rapporto era proseguito con la neoistituita Fondazione sino al 31 agosto 1998, in tal modo rendendo operativa la previsione di cui all’art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230 in tema di stabilizzazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato laddove il rapporto prosegua anche dopo la scadenza dei termini inizialmente previsti.<br />	<br />
c) inoltre, i primi Giudici avrebbero errato nel negare l’esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato con l’Ente appellato in quanto (al contrario) nel corso del giudizio sarebbero stati offerti numerosi e univoci indici in tal senso (ad es.: l’imposizione dell’obbligo di residenza a Verona, lo stabile inserimento nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, l’invariabilità dei corrispettivi e il carattere fisso e periodico dei pagamenti, l’esistenza – di fatto – di orari fissi di lavoro). Del resto, le modalità concrete di svolgimento del rapporto lavorativo avevano indotto nell’odierna appellante il convincimento di essere legata con l’Ente a un rapporto di lavoro di carattere subordinato (ricorso in appello, pag. 38);<br />	<br />
d) ancora, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare che, al momento del disposto licenziamento, il rapporto di lavoro era intrattenuto con una Fondazione di diritto privato, nei cui confronti non sussistevano i limiti all’assunzione di cui all’art. 4 della l. 23 dicembre 1992, n. 498;<br />	<br />
e) il T.A.R. avrebbe omesso di considerare il fatto che la posizione lavorativa della dott.ssa Masselli fosse stata assoggettata sin dall’inizio a contribuzione INPS, al pari degli altri lavoratori subordinati dell’Ente;<br />	<br />
f) la pronuncia sarebbe erronea per la parte in cui ha negato la possibilità di corrispondere gli importi dovuti in relazione alla differenza fra le mansioni in concreto svolte e quelle di assegnazione, perché avrebbe fondato tale statuizione sull’erroneo presupposto per cui il rapporto in questione non avesse carattere subordinato (ignorando, peraltro, le numerose istanze istruttorie formulate in tal senso dell’odierna appellante nell’ambito del primo giudizio).<br />	<br />
Nella seconda parte dell’atto di appello, poi, la dott..ssa Masselli ripropone in modo integrale i motivi di doglianza già articolati nel corso del primo giudizio, nonché la memoria predisposta in vista della discussione nel merito, “<i>da valersi come motivi di appello</i>”.<br />	<br />
2. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
2.1. In primo luogo, il Collegio rileva l’inammissibilità dei motivi di appello contenuti dalla pagina 45 alla pagina 128 del ricorso, in quanto consistenti nella letterale riproposizione degli scritti difensivi del primo grado di giudizio, senza che dalla loro articolazione siano evincibili presunti vizi inficianti la pronuncia oggetto di gravame.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, deve trovare applicazione il consolidato orientamento secondo cui nel processo amministrativo di appello è inammissibile la mera riproposizione delle censure svolte in primo grado, laddove esse non implichino specifica e concreta impugnativa dei diversi capi della sentenza appellata, in quanto è onere dell&#8217;appellante investire puntualmente il <i>decisum</i> di prime cure e, in particolare, precisare i motivi per cui quest&#8217;ultimo sarebbe erroneo e da riformare (sul punto –<i>ex plurimis</i> -: Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094; Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2560; Sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6535; Sez. IV, 18 dicembre 2008, n. 6369; Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4300).<br />	<br />
2.1.1. Conseguentemente, l’esame dell’appello in epigrafe si concentrerà sui profili di doglianza articolati nell’unico, complesso motivo di gravame richiamato in premessa (da pag. 24 a pag. 45 dell’atto di appello), tenendo in considerazione il contenuto degli scritti difensivi di primo grado laddove espressamente richiamati e pertinenti con la concreta articolazione dei motivi di gravame.<br />	<br />
2.2. In secondo luogo, il Collegio rileva l’inammissibilità – per genericità – del motivo di appello con cui si è lamentata l’erroneità della pronuncia in epigrafe, per avere essa ritenuto ‘decisive’ ai fini del decidere talune circostanze delle quali – al contrario – non sarebbe stata in alcun modo dimostrata la decisività e la stessa pertinenza con il <i>thema decidendum</i>.<br />	<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che è la stessa censura dell’appellante a risultare generica (e quindi, inammissibile), in quanto non ha fornito un elemento concreto per individuare le parti della pronuncia che avrebbero apoditticamente dichiarato la decisività di alcuni argomenti e circostanze ai fini della reiezione del ricorso.<br />	<br />
2.3. Nel merito l’appello è infondato<br />	<br />
2.3.1. Il Collegio ritiene in primo luogo di poter prescindere dalla questione della tempestività o meno dell’impugnativa della delibera del C.d.A. emessa in data 20 gennaio 1998 e dell’atto emesso dalla Soprintendenza in data 29 gennaio 1998 (le quali avevano disposto la proroga dell’efficacia del contratto con l’appellante fino alla trasformazione in Fondazione di diritto privato), in quanto le pretese della dott.ssa Masselli non possono comunque trovare accoglimento.<br />	<br />
2.3.2. Ad avviso del Collegio, la pur complessa <i>res controversa</i> può essere risolta affrontando – in via sequenziale – le seguenti questioni:<br />	<br />
<i>a</i>) se fosse possibile almeno in astratto (sulla base dello stato di fatto e di diritto nella specie rilevante) la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’interessata;<br />	<br />
<i>b</i>) se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, possa affermarsi che la tipologia di attività in concreto svolte dalla dott.ssa Masselli presentasse i tipici indici rivelatori di un rapporto di carattere subordinato, ovvero se tali attività fossero comunque quelle tipiche del contratto di opera professionale stipulato con l’Ente;<br />	<br />
<i>c</i>) se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, possa affermarsi che l’appellante abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e se – conseguentemente – abbia titolo alla corresponsione delle differenze economiche;<br />	<br />
<i>d</i>) se, infine, possa trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta in primo grado e nella presente sede puntualmente riproposta.<br />	<br />
2.3.2.1. La risposta al primo quesito (relativa all’astratta possibilità di costituire nella specie un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) non può che essere negativa.<br />	<br />
Come condivisibilmente affermato dalla difesa dell’Ente Autonomo Fiera di Verona (in seguito: Fondazione Arena di Verona), nel periodo di tempo rilevante ai fini della presente decisione l’Ente non avrebbe in alcun modo potuto procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, ostandovi puntuali previsioni di legge.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; il comma 4 dell’art. 9 della l. 23 dicembre 1992, n. 498, aveva disposto che “<i>per il 1993 [gli Enti lirici e le Istituzioni concertistiche] non possono assumere personale a tempo indeterminato neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio<br />
&#8211; il comma 8 dell’art. 3 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, aveva prorogato per l’intero periodo 1993-1996 il divieto di cui alla l. 498 del 1992, cit.;<br />	<br />
&#8211; il comma 7 dell’articolo 22 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, aveva nuovamente prorogato il termine in questione sino al 31 dicembre 1997;<br />	<br />
&#8211; anche dopo il 31 dicembre 1997 non era possibile procedere alla copertura del posto di capo ufficio stampa dell’Ente attraverso la stipula di un contratto di lavoro di tipo subordinato e a tempo indeterminato, dal momento che il decreto ministeriale di<br />
Ebbene, una volta accertato che la normativa <i>ratione temporis</i> rilevante non avrebbe comunque consentito la stipula del rapporto di lavoro di cui la dott.ssa Masselli chiede il riconoscimento, ne emerge con evidenza l’infondatezza delle pretese da lei avanzate atteso che – quand’anche un siffatto rapporto fosse stato in concreto instaurato – esso sarebbe risultato radicalmente nullo.<br />	<br />
Ed infatti, la vicenda di causa può essere risolta facendo applicazione del consolidato orientamento secondo cui il rapporto il quale – pure – abbia le caratteristiche di un impiego pubblico di tipo subordinato, ma che sia stato posto in essere dall’amministrazione al di fuori della regola concorsuale e delle altre disposizioni in tema di instaurazione, è sanzionato con la nullità e, conseguentemente, deve ritenersi costituito e prestato di mero fatto (sul punto: Ad. Plen., 29 febbraio 1992, n. 1)<br />	<br />
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la nullità <i>ex lege </i>della costituzione di un rapporto di pubblico impiego non ammette l&#8217;applicabilità dell’art. 2 della l. 18 aprile 1962 n. 230 – peraltro, espressamente invocato dall’appellante – (il quale consente la trasformabilità automatica di un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato), ma implica che tale rapporto nasca e viva come mero rapporto di fatto, con conseguente applicabilità (laddove ne sussistano le condizioni) del solo art. 2126 c.c., salvo che non vi si ravvisino elementi da cui desumere l&#8217;illiceità bilaterale delle parti e l&#8217;illiceità della causa (Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1218).<br />	<br />
Concludendo sul punto, non può in alcun modo trovare accoglimento la domanda di accertamento dell’avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo parziale, atteso che (anche ad ammettere che la prestazione in concreto svolta dalla dott.ssa Masselli ne presentasse i caratteri) una siffatta tipologia di rapporto non si sarebbe in alcun caso potuta instaurare, a pena di radicale nullità.<br />	<br />
2.3.2.2. Neppure può trovare accoglimento l’argomento secondo cui la previsione di cui all’art. 2 della l. 230 del 1962 (in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato inapplicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche) troverebbe tuttavia applicazione nei confronti della Fondazione Arena di Verona (istituita a decorrere dal 23 maggio 1998), per essere il rapporto in questione proseguito per circa novanta giorni dopo l’avvenuta trasformazione dell’Ente.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che la richiamata previsione normativa potrebbe essere invocata solo nel caso in cui il rapporto intercorso fra l’odierna appellante e l’Ente presentasse i caratteri tipici di un contratto di lavoro subordinato.<br />	<br />
Tuttavia, per le ragioni che si esporranno <i>infra</i>, sub 2.3.2.3, 2.3.2.4. e 2.3.2.5., il rapporto all’origine dei fatti di causa era certamente privo dei caratteri tipici di un lavoro di tipo subordinato.<br />	<br />
2.3.2.3. Passando, quindi, al secondo dei richiamati quesiti, si ritiene che il complesso degli atti di causa deponga nel senso di negare che i caratteri concreti della prestazione lavorativa svolta dall’interessata (l’atto costitutivo faceva espresso riferimento a un rapporto di collaborazione professionale) fossero riconducibili a un rapporti di tipo subordinato.<br />	<br />
Al riguardo, è innegabile che l’appellante abbia versato in atti copiosissima documentazione idonea a suffragare l’esistenza di <i>alcuni almeno</i> fra gli indici tipicamente rivelatori di un rapporto di lavoro di carattere subordinato.<br />	<br />
Ci si riferisce, in particolare: <i>a</i>) al carattere esclusivo della prestazione nei confronti dell’Ente; <i>b</i>) all’obbligo di assunzione della residenza a Verona; <i>c</i>) al riconoscimento di indennità in caso di trasferta e di malattia (secondo modalità assimilabili a quelle proprie dei dipendenti dell’Ente).<br />	<br />
D’altra parte è parimenti innegabile che sussistessero <i>ulteriori e diversi</i> elementi idonei a deporre in senso opposto (<i>i.e</i>.: nel senso che la sostanza della prestazione lavorativa in concreto svolta dalla dott.ssa Masselli fosse effettivamente compatibile con il <i>nomen juris</i> utilizzato di rapporto di collaborazione professionale, in quanto tale privo del vincolo di subordinazione).<br />	<br />
2.3.2.4. Inoltre, ad avviso del Collegio, alcuni degli elementi addotti dall’appellante per confermare l’esistenza di un rapporto di carattere subordinato (ad es., la tempistica della prestazione lavorativa e l’inserimento della stabile organizzazione dell’Ente) non risultano idonei a confermare la tesi proposta, essendo – al contrario – ben compatibili anche con una prestazione di carattere autonomo.<br />	<br />
In definitiva, si ritiene che la questione possa essere risolta facendo ricorso al consolidato orientamento secondo cui (pur dandosi atto della molteplicità degli indici idonei a rivelare l’esistenza di un rapporto di carattere subordinato) l’elemento principale che contraddistingue tale tipologia di lavoro rispetto al rapporto di lavoro autonomo è rappresentato dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell&#8217;organizzazione aziendale (sul punto, <i>ex plurimis</i>: Cass. Civ., Sez. lav., 30 gennaio 2007, 1893)<br />	<br />
Ad avviso del Collegio (pur dovendosi dare atto della complessità della situazione in fatto prospettata dall’appellante), sussistono numerosi e prevalenti indici i quali depongono nel senso dell’effettiva sussistenza di un rilevante grado di autonomia nell’organizzazione della propria attività lavorativa da parte della dott.ssa Masselli, nonché nel senso dell’insussistenza di un effettivo vincolo di soggezione di tipo gerarchico nei confronti degli organi o dei dirigenti dell’Ente.<br />	<br />
Al riguardo, risultano rilevanti le seguenti circostanze:<br />	<br />
&#8211; il fatto che l’appellante non fosse astretta a un vincolo di presenza propriamente detto, laddove la cospicua presenza in ufficio comunque assicurata risultava piuttosto dettata dalla necessità di coniugare la propria autonoma prestazione lavorativa con<br />
&#8211; il fatto che l’appellante non fosse vincolata a puntuali obblighi in termini di orario. Al contrario, la circostanza per cui l’appellante avesse – nei fatti – plasmato la propria presenza giornaliera secondo moduli temporanei sostanzialmente omogenei ri<br />
&#8211; il fatto che l’appellante non dovesse giustificare le proprie assenze per malattia o ad altro titolo e che non disponesse di un periodo di ferie in senso proprio (essendo tenuta a modulare la presenza in servizio in base all’obiettivo di conseguirei ris<br />
&#8211; il fatto che, in definitiva, l’inserimento dell’appellante nella stabile organizzazione dell’Ente non deponeva in modo univoco nel senso del carattere subordinato del rapporto, ma – al contrario – risultava pienamente compatibile con un rapporto di lavo<br />
2.3.2.5. Si osserva, infine, che un rilievo apprezzabile nella corretta qualificazione del tipo di rapporto intercorso con l’Ente è fornito dal <i>nomenjuris</i> utilizzato di contratto di collaborazione professionale autonomo.<br />	<br />
Al riguardo è noto che il <i>nomenjuris</i> utilizzato dalle parti non costituisca un elemento univoco e indefettibile ai fini qualificatori, dal momento che in sede di concreta qualificazione è ben possibile giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle estrinsecate dalle parti, laddove tali diverse conseguenze siano desumibili dalla volontà delle parti stesse, alla luce del loro comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (Cass. Civ., Sez. lavoro, 7 dicembre 2007, n. 25666).<br />	<br />
Cionondimeno, è certo che, nei casi dubbi, il riferimento al <i>nomen</i> utilizzato dalle parti costituisca un rilevante strumento sussidiario per ricostruire la concreta volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. lavoro, 23 luglio 2004, n. 13884; id., 18 aprile 2001, n. 5665).<br />	<br />
Ebbene, riconducendo i princìpi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie, risulta dirimente ai fini del decidere la circostanza per cui le parti avessero espressamente qualificato il rapporto in parola come di lavoro autonomo professionale (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa)<br />	<br />
2.3.2.6. Un ulteriore argomento a sfavore delle tesi dell’appellante è rappresentato dal decreto ministeriale di approvazione della dotazione organica dell’Ente (d.m. 22 aprile 1998), il quale aveva stabilito che la posizione funzionale di Capo dell’Ufficio stampa dovesse essere coperta esclusivamente attraverso la stipula di un contratto di collaborazione professionale autonoma e non con un contratto di lavoro di tipo subordinato.<br />	<br />
2.4. Per le ragioni dinanzi richiamate, risulta irrilevante ai fini del decidere l’ulteriore questione relativa all’esistenza o meno nella dotazione organica dell’Ente della posizione di Capo dell’Ufficio Stampa.<br />	<br />
E infatti, anche ad ammettere l’esistenza nella dotazione organica della richiamata posizione, tale circostanza non potrebbe comunque condurre alle radicali conseguenze invocate dall’appellante (e, in particolare, alla definitiva acquisizione di tale posizione), in quanto il rapporto sottostante sarebbe comunque affetto da radicale nullità, in quanto: <i>i</i>) la posizione lavorativa non poteva essere attribuita se non nella forma della collaborazione professionale autonoma; <i>ii</i>) l’eventuale costituzione di un rapporto di tipo subordinato al di fuori delle condizioni di legge sarebbe comunque stata colpita dalla più grave forma di invalidità.<br />	<br />
Inoltre, anche dando per acquisita l’esistenza della richiamata posizione nella dotazione organica dell’Ente, tale circostanza non potrebbe comunque sortire conseguenze favorevoli per l’appellante ai fini della corresponsione del trattamento economico per mansioni superiori, ostandovi le circostanze che si esporranno nel punto seguente.<br />	<br />
2.5. Venendo, quindi, alla questione della retribuibilità delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento che sarebbero state svolte dalla dott.ssa Masselli, il Collegio ritiene che le pretese dell’appellante (volte al riconoscimento del differenziale economico a tale titolo maturato) non possano comunque trovare accoglimento.<br />	<br />
Al riguardo risulta dirimente osservare che (in base a quanto esposto <i>infra</i>, <i>sub</i> 2.3.2.3., 2.3.2.4. e 2.3.2.5.) una questione di retribuibilità di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento non potrebbe eppure in astratto porsi, dal momento che il rapporto intercorso con l’Ente Autonomo prima e con la Fondazione poi non aveva carattere subordinato.<br />	<br />
Ai ben limitati fini che qui rilevano si osserva, comunque, che la pretesa dell’appellante non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento dal momento che la prestazione lavorativa all’origine dei fatti di causa si era svolta nel corso di un periodo (fra il dicembre del 1995 e l’agosto del 1998) in cui lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento non era in alcun modo valutabile ai fini giuridici ovvero economici.<br />	<br />
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti, non può essere ritenuto sussistente per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387 (22 novembre 1998), come risulta anche dagli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29 del 1993 dall&#8217;art. 15 del d.lg. n. 387 del 1998. <br />	<br />
Nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge (nella specie non sussistente), le mansioni svolte da un pubblico dipendente sono del tutto irrilevanti (sul punto: Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2011, n.467; Sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7584; Sez. VI, 5 febbraio 2010, n. 532; Sez. VI 19 ottobre 2009, n. 6365).<br />	<br />
2.6. Non può trovare accoglimento ad alcun titolo la domanda risarcitoria articolata dalla dott.ssa Masselli in quanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, non può in alcun modo ritenersi che l’Amministrazione abbia realizzato, nell’ambito della vicenda di causa, la fattispecie oggettiva di un illecito foriero di danno.<br />	<br />
2.7. Per le medesime ragioni (insussistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato), non può trovare accoglimento l’ulteriore domanda finalizzata alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di cui al quinto comma dell’art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300.<br />	<br />
2.8. Tutti i motivi di doglianza non espressamente scrutinati – sostanzialmente ripetitivi di quelli esaminati &#8211; sono stati ritenuti dal Collegio irrilevanti e, comunque, inidonei a supportare una decisione di segno diverso dalla reiezione.<br />	<br />
3. Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 5278 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2921</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. De Nictolis Liguori Pastificio s.p.a. (Avv. G. Doria) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Operatore &#8211; Partecipazione passiva – Responsabilità – Configurabilità – Ragioni. 2. Concorrenza e mercato – Intese – Operatore – Responsabilità – Valutazione – Accordo unitario – Considerazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti,    Est. De Nictolis<br /> Liguori Pastificio s.p.a. (Avv. G. Doria) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Operatore &#8211; Partecipazione passiva – Responsabilità – Configurabilità – Ragioni.	</p>
<p>2.  Concorrenza e mercato – Intese – Operatore – Responsabilità – Valutazione – Accordo unitario – Considerazione &#8211; Necessità &#8211; Condotta singola – Insufficienza.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Intese – Sanzioni – Quantificazione – Impresa &#8211; Partecipazione passiva – Considerazione – Necessità.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Intese – Sanzioni – G.A. – Rideterminazione – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di intese restrittive della concorrenza, l’impresa che approva tacitamente una iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi è responsabile per aver partecipato all’accordo, anche se indirettamente. Tale condotta è, infatti, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa, anche qualora questa non abbia dato seguito, come nella specie, ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale. 	</p>
<p>2. In presenza di un’intesa restrittiva della concorrenza di natura complessa ed unitaria, le condotte delle singole imprese vanno valutate nel contesto complessivo della concertazione. Pertanto, la condotta di un singolo operatore anche se è di per sé priva di rilievo, può diventare significativa in quanto parte di una disegno anticoncorrenziale unitario e, dunque, essere sanzionata.	</p>
<p>3. Ai fini della determinazione delle sanzioni per intese restrittive della concorrenza, l’AGCM deve tener conto della natura della partecipazione dei singoli operatori irrogando una sanzione di contenuto ridotto nei confronti dell’impresa che abbia partecipato soltanto passivamente all’accordo. 	</p>
<p>4. Ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. c) del Codice del processo amministrativo il giudice amministrativo può rideterminare le sanzioni imposte dall’AGCM per intese restrittive della concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 623 del 2010, proposto dalla </p>
<p>s.p.a. Liguori Pastificio Dal 1820, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Doria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la s.p.a. Pastificio di Martino Gaetano e fratelli; in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE prima, n. 12331/2009;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Picciano, per delega dell’avvocato Doria, e l’avvocato dello Stato Vitale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>1.</i> In data 10 ottobre 2007 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi Autorità o AGCM), ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE (divenuto l’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in vigore dal 1° dicembre 2009), nei confronti delle associazioni UNIPI – Unione Industriali Pastai Italiani e Unionalimentri- Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, al fine di accertare l’eventuale realizzazione di intese lesive della concorrenza nel mercato nazionale della produzione e vendita di pasta. <br />	<br />
In ragione delle informazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati e dell’attività istruttoria svolta, l’Autorità, sul presupposto che l’intesa contestata facesse parte di un più ampio coordinamento tra le imprese operanti nel settore della pasta, in data 5 dicembre 2007, estendeva il procedimento nei confronti di 29 società (fra le quali la società odierna appellante, Liguori Pastificio dal 1820 s.p.a., d’ora innanzi Liguori).<br />	<br />
<i><br />	<br />
2.</i> Con provvedimento 25 febbraio 2009, n. 19562, l’Autorità concludeva l’istruttoria, deliberando:<br />	<br />
<i>“a) che le associazioni UNIPI – Unione Industriali Pastai Italiani e UnionAlimentari – Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare e le società Antonio Amato &#038; C. Molini e Pastifici S.p.A., Barilla G. E R. Fratelli S.p.A., Chirico Molini e Pastificio Dal 1895 S.p.A., Colussi S.p.A., De Matteis Agroalimentare S.p.A., Delverde Industrie Alimentari S.p.A., F. Divella S.p.A., F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A., Liguori Pastificio dal 1820 S.p.A., Nestlé Italiana Divisione Prodotti Alimentari S.p.A., Pasta Berruto S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l., Pastificio Carmine Russo S.p.A., Pastificio Di Martino Gaetano &#038; F.lli S.p.A., Pastificio Fabianelli S.p.A., Pastificio F.lli Cellino S.r.l., Pastificio Guido Ferrara S.r.l., Pastificio La Molisana S.p.A., Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., Pastificio Mennucci S.p.A., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A., Rummo S.p.A. – Molino e Pastificio-, Tamma &#8211; Industrie Alimentari di Capitanata &#8211; S.r.l., Tandoi Filippo e Adalberto Fratelli S.p.A. e Valdigrano di Flavio Pagani S.r.l. hanno posto in essere due intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del Trattato” CE, aventi per oggetto e per effetto l’incremento concertato del prezzo di cessione della pasta secca di semola sul mercato nazionale;</i><br />	<br />
<i>b) che le associazioni e le società di cui al punto a) si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;</i><br />	<br />
<i>c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie alle seguenti associazioni e società:</i><br />	<br />
<i>Parte Sanzione (€)</i><br />	<br />
<i>Liguori 96.166 (…)</i><br />	<br />
<i><br />	<br />
3.</i> La società Liguori impugnava il provvedimento di chiusura dell’istruttoria, con ricorso al Tar Lazio – Roma, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
<i><br />	<br />
4.</i> Con la sentenza n. 12331/2009 (identica alle sentenze nn. 12314, 12316, 12317, 12318, 12319, 12320, 12321, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 12332, 12335), il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società Liguori.<br />	<br />
<i><br />	<br />
5.</i> Le sentenze sopra menzionate diversa da quella odierna, sono state appellate e i relativi appelli sono stati riuniti e decisi con la sentenza della sezione 9 febbraio 2011, n. 896, che ha respinto i gravami, salva la riduzione della sanzione per alcune società.<br />	<br />
<i><br />	<br />
6.</i> Viene in questa sede all’esame il solo appello della Liguori che, in sintesi, deduce la specificità della propria posizione e critica la sentenza per l’omesso esame di alcuni motivi del ricorso di primo grado.<br />	<br />
<i>6.1. </i>Con il primo motivo di appello, la società assume la propria estraneità all’intesa restrittiva, in base alle seguenti considerazioni, a sostegno delle quali indica la documentazione probatoria fornita davanti all’AGCM:<br />	<br />
a) delle riunioni in ambito UNIPI in cui avrebbe preso corpo l’intesa restrittiva (5 ottobre 2006; 28 novembre 2006; 18 luglio 2007; 26 settembre 2007; 8 novembre 2007), essa ha partecipato solo alla riunione del 18 luglio 2007;<br />	<br />
b) mentre l’intesa sarebbe comprovata da dichiarazioni di intenti di una strategia comune, intenti relativi a futuri aumenti del prezzo della pasta, l’appellante nella riunione del 18 luglio 2007 si limitò a comunicare un aumento di prezzo già attuato, pari a 15 centesimi, del tutto autonomamente, e per propria scelta unilaterale e un ulteriore aumento, pari a 5 centesimi, che avrebbe avuto decorrenza dal 1° settembre 2007, già comunicato, alla data del 18 luglio 2007, al proprio avente causa (GDO, grande distribuzione organizzata);<br />	<br />
c) la società non era e non è associato UNIPI e sarebbe rimasta del tutto estranea all’attività preparatoria svolta da UNIPI in vista delle riunioni del 18 luglio 2007 e del 26 settembre 2007, senza partecipare ad alcuno scambio di informazioni tra imprese dopo la riunione del 18 luglio 2007;<br />	<br />
d) in relazione alla sola riunione a cui ha partecipato, quella del 18 luglio 2007, essa non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione preventiva o informazione circa l’oggetto della riunione.<br />	<br />
<i>6.2. </i>Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, l’appellante sostiene che non si potrebbe ritenere formata l’intesa illecita nella sola riunione del 18 luglio 2007, in cui non potrebbe ritenersi raggiunta una volontà comune.<br />	<br />
<i>6.3. </i>Con il terzo motivo di appello, proposto in via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento dei primi due, la società, nel lamentare il vizio di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo del ricorso di primo grado, deduce che nella sua condotta non sarebbe ravvisabile alcun intento anticompetitivo: <br />	<br />
a) invero la società avrebbe partecipato alla riunione del 18 luglio 2007, per il tramite del dott. Casillo, solo perché richiesta, ripetutamente, dal dott. Rummo, di valutare e considerare la possibilità di aderire all’UNIPI;<br />	<br />
b) a fronte di tutta l’attività preparatoria svolta da UNIPI in vista della riunione del 18 luglio 2007, Liguori non avrebbe preso parte alla campagna mediatica di UNIPI, e non sarebbe destinataria né delle circolari né delle e.mails di UNIPI.<br />	<br />
<i>6.4. </i>Con il quarto motivo di appello, in via di ulteriore subordine, si lamenta il vizio di omessa pronuncia da parte del Tar sul quinto motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava che nel determinare la sanzione l’Autorità non avrebbe tenuto in conto del ruolo, e del grado di partecipazione all’intesa della società, equiparando la sua posizione a quella delle altre imprese ritenute partecipanti alla “seconda fase” dell’intesa.<br />	<br />
<i><br />	<br />
7. </i>L’appello è infondato quanto all’<i>an </i>della responsabilità, mentre merita parziale accoglimento quanto alla misura della sanzione.<br />	<br />
<i><br />	<br />
8.</i> Giova fare una breve premessa sul contenuto del provvedimento dell’Autorità.<br />	<br />
Essa ha accertato l’esistenza di due intese, aventi ad oggetto ed effetto aumenti concertati del prezzo di cessione della pasta secca di semola, considerate particolarmente gravi.<br />	<br />
<i>8.1. </i>Secondo l’Autorità, una prima intesa è intervenuta tra le imprese produttrici di pasta secca di semola e l’associazione UNIPI; l’altra si è realizzata in ambito esclusivamente associativo, per opera di Unionalimentari, ed ha assunto le caratteristiche di una deliberazione di un’associazione di imprese rilevante ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE.<br />	<br />
L’Autorità, come chiarito nel provvedimento, non ha individuato l’oggetto di tali comportamenti nella fissazione di un prezzo concordato, unitario ed omogeneo; ma ha, piuttosto, accertato l’esistenza di condotte volte, nel loro complesso, a realizzare aumenti concordati del prezzo della pasta secca di semola, la cui entità sarebbe poi stata definita da ciascuna impresa, secondo le proprie caratteristiche di posizionamento sul mercato ed in base alla propria struttura dei costi, tenendo comunque conto degli aumenti focali concordati.<br />	<br />
Relativamente alla prima intesa, la strategia di fissazione concordata degli aumenti dei prezzi sarebbe stata resa possibile grazie ad alcune riunioni, svoltesi in sede UNIPI, nel corso delle quali erano state discusse le politiche di prezzo, attuali e future, delle imprese. <br />	<br />
Secondo l’Autorità, le informazioni che le imprese si scambiavano, e di cui discutevano durante i diversi incontri, non riguardavano dati storici (ossia aumenti di prezzi già applicati), ma per lo più aumenti ancora da determinare, oppure già annunciati ma non ancora in vigore.<br />	<br />
Un ruolo determinante ai fini della realizzazione di questa intesa sarebbe stato svolto proprio dall’associazione UNIPI, la quale, con una pluralità di mezzi diversi, ha comunicato al settore, ai clienti ed alla pubblica opinione gli aumenti prestabiliti, facilitando la realizzazione degli stessi.<br />	<br />
<i>8.2.</i> Quanto alla seconda intesa, essa, secondo la ricostruzione dell’Autorità, si è concretizzata nella divulgazione di una determinazione di Unionalimentari, volta ad indirizzare gli associati verso un aumento uniforme di prezzo. Con la sua condotta, l’organismo associativo avrebbe così fornito agli associati un importante segnale per l’aumento del prezzo del prodotto finito, per effetto del quale le imprese hanno potuto sostituire un meccanismo di reazione autonoma ed individuale all’aumento del prezzo della materia prima con una strategia concordata ed uniforme.<br />	<br />
<i>8.3.</i> Le due intese sono state considerate particolarmente gravi, oltre che in relazione al loro oggetto, anche in considerazione degli effetti prodotti, avendo comportato, nel loro complesso, un incremento del prezzo di cessione al canale distributivo e di quello pagato dal consumatore finale. A fronte di una crisi del settore, causata dall’aumento del costo della materia prima, i comportamenti delle parti sono stati ritenuti idonei a coordinare gli aumenti del prezzo della pasta, in misura maggiore di quanto sarebbe stato possibile laddove ciascuna impresa avesse agito individualmente.<br />	<br />
<i><br />	<br />
9. </i>Secondo quanto stabilito dal precedente della Sezione 9 febbraio 2011 n. 896, “<i>numerosi sono gli elementi probatori da cui si desume l’esistenza dell’intesa. Dai documenti raccolti in istruttoria, si evince chiaramente l’esistenza di una concertazione tra le imprese finalizzata a definire, nel corso di ripetute riunioni in sede associativa, politiche di aumenti di prezzo della pasta secca di semola, da proporre ai principali clienti ed in particolare alla grande distribuzione organizzata (GDO). </i><br />	<br />
<i>Tali riunioni, diversamente da quanto sostenuto dalle parti, non risultano finalizzate esclusivamente al confronto sulle modalità con cui affrontare la crisi del settore, ma hanno un chiaro oggetto anticoncorrenziale. Le imprese si riunivano per discutere di prezzi e, in particolare, per concordare le strategie da seguire nella loro fissazione, confrontandosi sull’entità degli aumenti da attuare, fissando, oltre alla misura percentuale, anche la data a partire dalla quale tali aumenti avrebbero dovuto essere comunicati alla GDO. </i><br />	<br />
<i>Si è trattato, in altri termini, di incontri indubbiamente idonei ad influenzare le scelte strategiche di ciascuna impresa, alterandone l’autonomia decisionale. Obiettivo di tali riunioni era, infatti, di eliminare ogni ragionevole incertezza in merito alla politica di prezzo di tutti i partecipanti alle stesse, coniugando la politica di aumenti dei prezzi con la ragionevole tranquillità che l’applicazione di tali aumenti non avrebbe comportato l’esclusione dal mercato delle imprese o la perdita di significative quote di mercato, data l’esistenza di generale consenso.</i><br />	<br />
<i>Le informazioni che le imprese si scambiavano, e di cui discutevano durante i diversi incontri, non riguardavano dati storici (ossia aumenti di prezzi già applicati), ma per lo più aumenti ancora da determinare, oppure già annunciati ma non ancora in vigore.</i><br />	<br />
<i>Un ruolo determinante ai fini della realizzazione di questa intesa è stato svolto proprio dall’associazione UNIPI, la quale, con una pluralità di mezzi diversi, ha comunicato al settore, ai clienti ed alla pubblica opinione gli aumenti prestabiliti, facilitando la realizzazione degli stessi.</i><br />	<br />
<i>L’intesa, in particolare, come risulta provato documentalmente, si è svolta in più fasi. </i><br />	<br />
<i>Nella prima fase dell’intesa (riunioni ottobre e novembre 2006), le imprese avevano stabilito di chiedere ai loro principali clienti aumenti di prezzo della pasta secca di semola per un valore focale di 6 centesimi al chilogrammo; nella fase successiva (da luglio 2007 a ottobre 2007), il riferimento di massima stabilito era di circa 20 centesimi al chilogrammo; mentre nel 2008 si prevedeva un aumento di prezzo generalizzato da modulare in base alla struttura di costi di ciascuna impresa”. </i><br />	<br />
<i>“(…)Il quadro probatorio qui descritto, e ampiamente documentato nel provvedimento impugnato, dimostra, quindi, l’esistenza di un’intesa unica e complessa, realizzatasi con una pluralità di condotte (quali la partecipazione sistematica alle riunioni in sede UNIPI per la determinazione della percentuale di aumento dei prezzi, la comunicazione dell’esito delle riunioni alle associate mediante l’emanazione di delibere associative e comunicati stampa), che, valutate nel loro insieme, evidenziano un unico illecito anticoncorrenziale consistente in un coordinamento “fondato non su scelte autonome attuate in un contesto realmente competitivo, ma su interessi coordinati, volti ad evitare pressioni concorrenziali tra potenziali concorrenti, attraverso un’artificiosa politica di prezzo determinata congiuntamente” (par. 182 del provvedimento)”. </i><br />	<br />
9.1. Il citato precedente ha ritenuto sufficiente, al fine della partecipazione all’intesa, anche la c.d. partecipazione passiva, affermando che <i>“Risulta corretta anche l’applicazione che l’Autorità ha fatto del principio della c.d. partecipazione passiva, del principio, cioè, secondo cui, ove risulti provato che un’impresa abbia partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro. Diversamente, il fatto stesso di approvare tacitamente una iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi rappresenta una modalità di partecipazione all’intesa, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo, anche qualora l’impresa non abbia dato seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale. Ed è proprio in forza di tale principio, che può ritenersi provata la partecipazione all’intesa contestata di tutte le imprese che hanno preso parte alle riunioni in ambito UNIPI”. </i><br />	<br />
<i>9.2. </i>Sempre secondo il citato precedente “<i>non va trascurato di considerare che l’elevato potere di mercato della GDO, e la conseguente estrema difficoltà per le piccole imprese di far accettare i propri aumenti di prezzo hanno costituito la motivazione principale dell’adesione all’intesa, nonché del coinvolgimento – soprattutto nella seconda fase dell’intesa – degli operatori c.d. terzisti o private label”</i>, e, inoltre “<i>in presenza di un’intesa unitaria e complessa, le condotte delle singole imprese devono essere inquadrate e collocate nel contesto complessivo della concertazione, dovendo essere considerate come “tasselli di un mosaico, i cui elementi non sono significativi di per sé, ma come parte di un disegno unitario, qualificabile quale intesa restrittiva della concorrenza”(Cons. St., sez. VI, dec. 8 febbraio 2008, n. 421 Rifornimenti aeroportuali; in tal senso si cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, dec. 17 dicembre 2007, n. 6469, Sisal/Lottomatica). Ciò soprattutto se, come nel caso di specie, nessuna delle imprese ricorrenti non solo non si è mai dissociata dall’oggetto delle riunioni, ma ha tenuto condotte conformi a quanto in esse emerso”.</i></p>
<p>10. Alla luce di tale precedente va valutata la posizione dell’odierna appellante che:<br />	<br />
a) non ha pacificamente partecipato alla fase 1 dell’intesa;<br />	<br />
b) quanto alla c.d. fase 2 della concertazione, ha partecipato ad una sola riunione (par. 7.8 e relativa tabella 7 e par. 160 del provvedimento impugnato), senza essere destinataria e partecipe dell’attività preparatoria di tale riunione;<br />	<br />
c) non avrebbe concordato con le altre imprese un aumento del prezzo da attuarsi dopo l’accordo, ma avrebbe unilateralmente attuato un aumento del prezzo, limitandosi a comunicarlo nel corso della riunione di luglio 2007;<br />	<br />
d) non ha mai aderito all’UNIPI.<br />	<br />
La circostanza che la società abbia partecipato ad una sola riunione non vale, ad avviso del Collegio, ad esonerarla da responsabilità, ove si consideri che:<br />	<br />
a) vi sono gli estremi della partecipazione passiva, atteso che la riunione a cui essa partecipava aveva un oggetto anticoncorrenziale, in essa si discusse di politica concordata dei prezzi, e la società comunicò la propria strategia commerciale, senza dissociarsi da tale riunione; la mera partecipazione passiva non esonera da responsabilità antitrust occorrendo invece un’espressa dissociazione dall’oggetto della riunione (par. 172 del provvedimento impugnato e Cons. St., sez. VI, n. 896/2011 cit.);<br />	<br />
b) l’aumento di prezzo da essa disposto era solo in parte già attuato alla data della riunione, essendo destinato per altra parte ad essere attuato con decorrenza successiva; invero dal par. 112, tabelle 9 e 10, del provvedimento dell’Autorità, relative agli aumenti nel tempo del prezzo in euro al kg. della pasta di semola, si evince che il prezzo della pasta Liguori fu di 0,43 euro/kg fino a febbraio 2007, di 0,45 euro/kg dal 25 marzo al 15 luglio 2007; di 0,60 euro dal 12 agosto al 9 settembre 2007, di 0,86 euro al 7 ottobre 2007, di 0.96 euro dal 4 novembre 2007; vi è dunque un aumento del prezzo chiaramente successivo alla riunione del luglio 2007, che anche ove deciso unilateralmente prima della riunione, non avrebbe potuto essere attuato se non inserito in un’intesa avente per oggetto e per effetto un generalizzato aumento dei prezzi;<br />	<br />
c) la società rientra nel novero delle piccole imprese che vendono la pasta alla GDO (grande distribuzione organizzata), e che, agendo unilateralmente, avrebbero avuto difficoltà a far accettare un aumento di prezzo al proprio interlocutore contrattuale; ove anche fosse in ipotesi vero l’assunto della sua decisione unilaterale di aumentare il prezzo della propria pasta, è vero anche che la decisione unilaterale non avrebbe avuto successo se non inserita in un aumento generalizzato dei prezzi (v. parr. 222 e 223 del provvedimento impugnato, da cui si desume che le piccole imprese che vendono la pasta alla GDO non erano in grado di aumentare i propri prezzi senza coordinarsi con le imprese di dimensioni maggiori, perché la GDO non era disposta a corrispondere alle piccole imprese prezzi superiori, se non in caso di aumenti generalizzati dei prezzi);<br />	<br />
d) pertanto l’aumento di prezzo disposto da essa è stato reso possibile in quanto parte di un aumento generalizzato e concordato dei prezzi.<br />	<br />
Vi sono dunque elementi indiziari univoci per ritenere che Liguori abbia partecipato all’intesa illecita, traendone il vantaggio di poter aumentare i prezzi.<br />	<br />
Per l’effetto vanno respinti i primi tre motivi di appello.<br />	<br />
<i><br />	<br />
11. </i>Merita invece parziale accoglimento l’ultimo motivo di appello. <br />	<br />
Il dato di fatto, pacifico, della partecipazione di Liguori ad un’unica riunione (par. 7.8., tabella 7, e par. 160 del provvedimento impugnato), e la circostanza che a tale riunione essa ha avuto un ruolo di partecipazione passiva e non attiva (v. parr. da 96 a 109 del provvedimento impugnato, da cui non si desumono sue dichiarazioni alla riunione di luglio 2007 con ruolo “attivo”), non è stato valorizzato dall’Autorità al fine della differenziazione della sua posizione da quella delle altre imprese partecipanti alla sola fase 2 dell’intesa. <br />	<br />
Infatti l’Autorità si limita ad affermare che della seconda parte della concertazione (fase 2) rispondono le imprese che hanno preso parte ad almeno una delle riunioni (par. 255 del provvedimento impugnato), e nulla replica alla deduzione di Liguori di aver partecipato ad una sola riunione (parr. 292 e 293 del provvedimento impugnato).<br />	<br />
Tali dati avrebbero invece dovuto essere valorizzati nel senso di un ruolo minore della società nell’intesa, e giustificano – in considerazione degli specifici e precisi criteri desumibili dai provvedimenti emanati in materia dalla Aurorità, sulla tipologia delle attività da sanzionare &#8211; una riduzione della sanzione irrogata, &#8211; nell’esercizio del potere di rideterminazione della sanzione assegnato al giudice amministrativo dall’art. 134, co. 1, lett. c), c.p.a. &#8211; , nella misura del 50%.<br />	<br />
<i><br />	<br />
12. </i>La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ridetermina la sanzione pecuniaria come da motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2011-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2906</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2011-n-2906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2011-n-2906/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2011-n-2906/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2906</a></p>
<p>Pres. Lodi – Est. Capuzzi Lofarma Spa (Avv.ti T. Ugoccioni, F. G. Romanelli) c/ Società di Committenza Regione Piemonte Spa (n.c.) sulla legittimità della clausola che richiede la dichiarazione personale del Direttore tecnico sulla insussistenza delle cause di eslcusione 1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti morali e professionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2011-n-2906/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2906</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2011-n-2906/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2906</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Lodi – <i>Est.</i> Capuzzi<br /> Lofarma Spa (Avv.ti T. Ugoccioni, F. G. Romanelli) c/ Società di Committenza Regione Piemonte Spa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della clausola che richiede la dichiarazione personale del Direttore tecnico sulla insussistenza delle cause di eslcusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti morali e professionali – Clausola del bando – Dichiarazione personale – Direttore tecnico – Contrasto con l’art. 38 d.lgs. 163/2006 – Non sussiste.	</p>
<p>2.  Contratti della P.A. – Gara &#8211; Dovere soccorso – Ammissibilità – Limiti – Rispetto par condicio – Conseguenze – Omessa produzione documenti a pena di esclusione – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La clausola del bando che impone che la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di esclusione sia effettuata anche dal Direttore tecnico personalmente e non dal solo legale rappresentante cumulativamente, non risulta violare il disposto di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 perché impone, in modo non irragionevole, un onere di facile adempimento a carico delle imprese partecipanti poste tutte nella stessa condizione, essendo finalizzata a rafforzare l’assunzione di responsabilità nelle dichiarazioni di autocertificazione e scoraggiando le eventuali mendacità.	</p>
<p>2. L’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006 codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma nell&#8217;esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l&#8217;esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione; tuttavia, i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere di chiedere una integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, sono molto stringenti dovendo conciliarsi con la esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02906/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01142/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Lofarma s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziano Ugoccioni e Francesco Guido Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Società di Committenza Regione Piemonte Spa<i></b></i>, n.c.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO SEZIONE II n. 04140/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA PER LA FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Romanelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Lofarma s.p.a. aveva impugnato dinanzi al Tar Piemonte <br />	<br />
il provvedimento prot. n. 1558 del 2 aprile 2010, recante l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara per la &#8220;fornitura di estratti allergenici Named Patient Products per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) ed estratti allergenici per diagnostica in vivo da destinarsi al Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 1-2010)&#8221;.<br />	<br />
Aveva altresì impugnato il disciplinare di gara, nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione, che anche i direttori tecnici (figura che assumeva non più esistente nell&#8217;ambito delle aziende produttrici di farmaci) dovessero rendere la dichiarazione prevista dall&#8217;art. 11, lett. d), di cui agli artt. 38, d. lgs. n. 163/2006 e 32-quater c.p..<br />	<br />
In particolare la ricorrente esponeva che, con bando in data 19 gennaio 2010 (e successivamente rettificato con nota prot. 490 del 3 febbraio 2010), la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. aveva indetto la procedura aperta per la “fornitura di estratti allergenici Named Patient Products per terapia iposensibilizzante specifica ed estratti allergenici per diagnostica in vivo da destinarsi al Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 1-2010)”.<br />	<br />
Esponeva, altresì, che alla gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipava la stessa ricorrente presentando nei termini previsti la propria offerta predisposta secondo quanto previsto dalla lex specialis per i lotti n. 1 e n. 3; e che il disciplinare di gara, all’art. 11, lett. d), tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, annoverava, a pena di esclusione dalla gara, quella con la quale ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza legale, nonché i direttori tecnici, avrebbero dovuto attestare di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, lett. b), c) e m-ter), d.lgs. n. 163/2006, nonché di non versare nella fattispecie di cui all’art. 32-quater c.p..<br />	<br />
Secondo parte ricorrente, detta clausola conteneva una evidente forzatura, poiché, in base a quanto previsto dall’art. 52, d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (recante l’attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica) relativa al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché dalla direttiva 2003/94/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006, Supplemento Ordinario n. 153, “il titolare dell’autorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona qualificata” la quale, sin dall’entrata in vigore di tale normativa, ha di fatto sostituito la qualifica del direttore tecnico la cui presenza in azienda non è nemmeno più disciplinata e prevista.<br />	<br />
Tenuto presente di quanto sopra, nella predisposizione dell’offerta, il legale rappresentante della ricorrente (sig. Ruben Vaglio) provvedeva a dichiarare personalmente l’insussistenza delle cause ostative previste per sé e per il dott. Achille Golferini, in forza presso l’azienda quale persona qualificata ai sensi del citato art. 52 d.lgs. n. 219/2006 e non più facente le funzioni di direttore tecnico, qualifica non più presente in azienda già da 4 anni.<br />	<br />
La commissione riscontrava che, per quanto concerne la ricorrente, la dichiarazione de qua era stata resa con riferimento ai soggetti indicati dall’art. 11 del disciplinare di gara, ma proveniva unicamente dal legale rappresentante, mancando la sottoscrizione del suddetto dott. Golferini. Pertanto, la ricorrente veniva esclusa dalla gara per violazione della lex specialis.<br />	<br />
Il Tar respingeva il ricorso con una articolata motivazione.<br />	<br />
Avverso la sentenza del Tar ha presentato appello la soc. Lafarma deducendo plurimi motivi e chiedendo in riforma della sentenza appellata l’annullamento della sua esclusione.<br />	<br />
L’amministrazione intimata non si è costituita.<br />	<br />
All’udienza dell’8 aprile 2011 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento.<br />	<br />
2. Con il primo motivo Lofarma assume la illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara sostenendo che la dichiarazione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, espressamente richiamata dall’art. 11 lett. d) del disciplinare di gara, potesse essere resa cumulativamente dal solo legale rappresentante anche con riferimento ad altri soggetti.<br />	<br />
L’assunto non merita accoglimento per i motivi evidenziati dal Tar.<br />	<br />
Va premesso che la clausola di cui si discute, che imponeva che la dichiarazione fosse effettuata anche dal Direttore tecnico personalmente e non dal solo legale rappresentante cumulativamente, non risulta violare il disposto di cui all’art. 38 sopradetto perché impone, in modo non irragionevole, un onere di facile adempimento a carico delle imprese partecipanti poste tutte nella stessa condizione, essendo finalizzata a rafforzare l’assunzione di responsabilità nelle dichiarazioni di autocertificazione e scoraggiando le eventuali mendacità.<br />	<br />
3. L’appellante nel secondo motivo assume poi che in base alla normativa che disciplina specificatamente il settore delle industrie produttrici di farmaci, la figura del direttore tecnico è stata esplicitamente espunta dall’ordinamento in quanto avente un compito eminentemente tecnico e votato unicamente al controllo di qualità.<br />	<br />
In particolare tale figura, già sostanzialmente stralciata dal d.lgs 30.12.1992 n. 538 è stata definitivamente eliminata a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 219 del 2006 il cui art. 52 introduceva e disciplinava il ruolo di persona qualificata cui continuavano ad essere affidati compiti di vigilanza qualitativa.<br />	<br />
Secondo l’appellante, l’indicazione nel disciplinare della figura del direttore tecnico era quindi intrinsecamente ambigua e fuorviante.<br />	<br />
3.1. Tuttavia è necessario rilevare che il richiamato art. 52 al comma 6 stabilisce proprio che i direttori tecnici di officine di produzione…“possono continuare ad esercire la medesima attività con la funzione di persona qualificata” confermando, così, come osservato dal Tar, che anche la persona qualificata, se in possesso di determinate caratteristiche nell’ambito della organizzazione dell’impresa, assume in concreto le vesti di direttore tecnico.<br />	<br />
Ma, come sottolineato dal Tar, il caso di specie, al di là della configurazione della persona qualificata ex art. 52 d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, assume una peculiarità in quanto è la stessa parte ricorrente, nella sua dichiarazione ai sensi dell’art. 11, lett. d) del disciplinare di gara, che ha indicato il dott. Achille Golferini quale direttore tecnico; pertanto ai sensi della lex specialis quest’ultimo era tenuto alla dichiarazione di cui all’articolo 38 del codice degli appalti apparendo quindi coerente con il disciplinare la esclusione dell’impresa partecipante per mancanza della firma in calce a detta dichiarazione.<br />	<br />
3.2. Né, come anche rilevato dal primo giudice, è possibile far leva sul principio del soccorso in quanto se l’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006 codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma nell&#8217;esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l&#8217;esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5451), tuttavia, i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere di chiedere una integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, sono molto stringenti dovendo conciliarsi con la esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara.<br />	<br />
Nel caso in esame, come osservato dal primo giudice, in presenza di una dichiarazione esplicita, proveniente dalla stessa parte ricorrente, relativa all’esistenza di un direttore tecnico nell’organigramma dell’impresa, l’amministrazione non era tenuta a compiere alcun ulteriore accertamento né chiedere alcuna regolarizzazione. <br />	<br />
4. In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.<br />	<br />
5. Nulla per le spese non essendosi costituita l’amministrazione intimata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunziando respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-5-2011-n-2906/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2906</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-5-2011-n-2896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-5-2011-n-2896/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-5-2011-n-2896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2896</a></p>
<p>Pres. Trovato; Est. Chieppa Anfrando Srl e Mattia Costruzioni srl (Avv.ti G.Dell’Anno e S.Recchioni) / Provincia di Pescara (Avv.G.Cerceo) sulla legittimità degli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi 1. Contratti della p.a. – Gara di appalto – Offerta – Verifica di anomalia – Esclusione – Ricorso –Aggiudicazione definitiva &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-5-2011-n-2896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato; <i>Est.</i> Chieppa<br /> Anfrando Srl e Mattia Costruzioni srl (Avv.ti G.Dell’Anno e S.Recchioni) / Provincia di Pescara (Avv.G.Cerceo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità degli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara di appalto – Offerta – Verifica di anomalia – Esclusione – Ricorso –Aggiudicazione definitiva  &#8211; Impugnazione – Obbligo – Non sussiste. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara di appalto – Offerta – Verifica anomalia – Strumenti – Listini prezziari e elementi di conoscenza della p.a.  – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. All’esito di una gara ad evidenza pubblica, non assume rilievo la mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva quando con il ricorso introduttivo si contesta l’esclusione per anomalia dell’offerta. 	</p>
<p>2. In materia di gare, e in particolare di giudizio di anomalia delle offerte, l’art.89 c.2 d.lgs 163/06 (recante la disciplina relativa agli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi), da un lato, prevede il riferimento a listini e prezziari solo “ai fini di orientamento” e, dall’altro, consente il ricorso ad “ogni altro elemento di conoscenza” senza alcun limite per eventuali indagini di mercato compiute dalla stazione appaltante. Pertanto, risulta legittima l’esclusione della concorrente la cui offerta non risulti congrua sulla base degli elementi di  indagine raccolti dalla stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02896/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05450/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5450 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Anfrado Srl</b> e <b>Mattia Costruzioni Srl</b>, in proprio e rispettivamente quali mandataria e mandante del R.T.I., rappresentate e difese dagli avv. Giuliana Dell&#8217;Anno e Stefano Recchioni, con domicilio eletto presso Annunziatina Testone in Roma, via Cola di Rienzo N. 28; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Pescara</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;	</p>
<p><b>Di Persio Costruzioni Sas</b> e <b>Cogepri Srl</b>, rappresentate e difese dagli avv. Andrea Luccitti, Giancarlo Tittaferrante, con domicilio eletto presso Ida Di Domenica in Roma, via Susa, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. ABRUZZO &#8211; SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00458/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER REALIZZ. BRETELLA DI COLLEGAM. CON RACCORDO AUTOSTR.-RIS DANNI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Mosca, su delega dell&#8217; avv. Recchioni, e Cerceo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza n. 458/08 il Tar per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto il ricorso proposto dalle imprese Anfrado Srl e Mattia Costruzioni Srl, in proprio e rispettivamente quali mandataria e mandante del R.T.I., avverso l’esito della gara, indetta dalla provincia di Pescara per la realizzazione di lavori sulla ex s.s. 602 (bretella di collegamento in località Dragonara).<br />	<br />
Le imprese Anfrado Srl e Mattia Costruzioni Srl hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.<br />	<br />
La provincia di Pescara e le imprese del raggruppamento aggiudicatario (Di Persio Costruzioni Sas e Cogepri Srl) si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte del raggruppamento appellante del giudizio di anomalia della sua offerta, che si era collocata al primo posto della graduatoria della menzionata gara.<br />	<br />
Trattandosi di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione, non assume rilievo la questione della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Le appellanti contestano in primo luogo la presunta decisiva rilevanza, attribuita dal Tar alla mancata sottoscrizione del verbale della riunione tenuta al fine di ottenere chiarimenti circa la congruità dell’offerta.<br />	<br />
La censura è inammissibile, in quanto il Tar ha citato solo come elemento di fatto tale mancata sottoscrizione del verbale, senza attribuire alla stessa alcun rilevante valore ai fini della decisione della causa.<br />	<br />
3. Anche le lamentele inerenti una omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado restano assorbite dal pieno effetto devolutivo, proprio del ricorso in appello.<br />	<br />
4. E’ priva di fondamento la censura con cui le appellanti sostengono che la stazione appaltante avrebbe inventato un metodo di verifica della congruità dell’offerta, non previsto dal d. lgs. n. 163/06.<br />	<br />
Si rileva che il giudizio di non congruità dell’offerta è stato fondato in base alle valutazioni negative fatte circa: a) i tempi dichiarati nell’analisi prezzi, b) le modalità di esecuzione, c) i prezzi elementari dei materiali impiegati, ritenuti inaffidabili e tali da compromettere seriamente la qualità dell’opera da realizzare e, in alcuni casi, il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.<br />	<br />
E’ stato anche rilevato che: a) il ribasso globale si discosta in modo sensibile da quello degli altri concorrenti, b) i tempi sono eccessivamente ed ingiustificatamente contratti per l’esecuzione di ciascuna singola lavorazione, con incidenza sui prezzi, c) il costo dei materiali, per alcune tipologie di lavorazione, appare eccessivamente basso. <br />	<br />
Si osserva che il ribasso (32,8%) proposto dalle ricorrenti, rispetto alla seconda classificata (8,87%) è stato richiamato per la sua entità, ma non è stato posto a decisivo fondamento della contestata valutazione.<br />	<br />
Sulla valutazione negativa hanno inciso gli altri sopra richiamati elementi, il cui contenuto non è stato adeguatamente contrastato dalle ricorrenti.<br />	<br />
In particolare, queste ultime si soffermano sul fatto che l’elemento del costo troppo basso dei materiali è stato ricavato in base a non consentite indagini, svolte dalla stazione appaltante, senza fare riferimento ai prezziari e ai costi standardizzati.<br />	<br />
Non è corretta la tesi, secondo cui la congruità di una offerta con particolare riguardo ai costi dei materiali possa essere verificata solo sulla base di costi standardizzati; infatti, la norma richiamata dalla stesse appellanti (art. 89, comma 2, d. lgs. n. 163/06) prevede che “Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza”.<br />	<br />
Da un lato, il riferimento a listini e prezziari è solo “ai fini di orientamento” e, dall’altro lato, è consentito il ricorso ad “ogni altro elemento di conoscenza”, senza alcun limite, quindi, per eventuali indagini di mercato compiute dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Tali indagini hanno evidenziato un elemento di criticità in alcuni costi, che, benché oggetto di preventivi, sono stati valutati negativamente unitamente ad altri elementi, quali i già richiamati ristretti tempi di esecuzione.<br />	<br />
Tali elementi hanno condotto ad una complessiva valutazione negativa circa la congruità dell’offerta, che non è stata scalfita dalle deduzioni delle ricorrenti e risulta anzi confermata dagli specifici (e non direttamente confutati) elementi contenuti nella memoria conclusiva della provincia.<br />	<br />
5. E’ invece inammissibile quale motivo nuovo proposto per la prima volta in appello il vizio della illegittima sottoposizione a verifica di anomalia dell’offerta delle ricorrenti, che non supererebbe tutti i parametri che fanno scattare il giudizio di anomalia.<br />	<br />
6. La reiezione del ricorso fa venire meno l’esigenza di esaminare la domanda risarcitoria, proposta con riferimento ai danni derivanti dal provvedimento di esclusione, la cui legittimità è stata però qui confermata.<br />	<br />
7. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.<br />	<br />
Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />	<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P. in favore della provincia di Pescara e di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del raggruppamento controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-5-2011-n-2896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.2896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-5-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. de Luca Tamajo – Arbitri Coccia, FrosiniAlbrighi (Avv. A. Cereser) c/ Merino (Avv.ti P. Rodella) 1. Giustizia sportiva – Mandato procuratorio – Revoca – Giusta causa – Accertamento – Domanda – Omissione – Conseguenze – Decadenza – Sussiste 2. Giustizia amministrativa – Mandato – Revoca – Giusta causa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> de Luca Tamajo – <i>Arbitri</i> Coccia, Frosini<br />Albrighi (Avv. A. Cereser) c/ Merino (Avv.ti P. Rodella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Mandato procuratorio – Revoca – Giusta causa – Accertamento – Domanda – Omissione – Conseguenze – Decadenza – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Mandato – Revoca – Giusta causa – Accertamento – Domanda – Previsione termine decadenziale – Legittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se alla comunicazione di revoca del mandato procuratorio per giusta causa non segue la successiva richiesta del suo accertamento, si produce l’effetto proprio della decadenza, e cioè l’impossibilità per il calciatore di avvalersene legittimamente al fine di sottrarsi al pagamento di qualsivoglia compenso all’agente.	</p>
<p>2. La previsione di un termine di decadenza per formulare la richiesta di accertamento della giusta causa che ha dato luogo alla revoca di un contratto procuratorio, non configura alcuna violazione o compressione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17787_TNAS_17787.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-315/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-315/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.315</a></p>
<p>Pres. ed Est. U. Zuballi A.M. (Avv. Santilli) c Comune di Silvi (n.c.) e il Responsabile del Servizio Urbanistico(n.c.) Paesaggio – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego &#8211; Vincolo paesaggistico – Necessità di nulla osta È legittimo il provvedimento di diniego di permesso a costruire in sanatoria riguardante la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-315/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. U. Zuballi<br /> A.M. (Avv. Santilli) c Comune di Silvi (n.c.) e il Responsabile del Servizio Urbanistico(n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Paesaggio – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego &#8211; Vincolo paesaggistico – Necessità di nulla osta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento di diniego di permesso a costruire in sanatoria riguardante la chiusura di una veranda con pannelli in metallo e vetro, ove l‘immobile interessato sorga su una zona sottoposta a vincolo paesaggistico; infatti, nelle zone vincolate si possono effettuare limitate edificazioni, ma ove queste costituiscano volumetria è necessario il preventivo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 140 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Anna Mosca, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giampiero Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Ravenna, n.65; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Silvi e il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Silvi, non costituitisi; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Comune di Silvi n. 0044386 del 17 dicembre 2007 che negava il permesso a costruire in sanatoria.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Umberto Zuballi e udito l&#8217;avv. Santilli Giampiero per la ricorrente, nessuno presente per il Comune resistente non costituitosi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente fa presente di aver chiesto al Comune la sanatoria per alcuni pannelli di metallo e vetro collocati sul perimetro del balcone. Il preavviso di diniego prima e il diniego poi sono motivati dal vincolo di tutela paesaggistica e dall’insufficienza della documentazione prodotta.<br />	<br />
A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
1. Violazione della normativa sulle costruzioni in sanatoria, carenza di motivazione e d’istruttoria. L’intervento risulta di dimensioni ridotte e non compromette i valori urbanistici. L’istruttoria poi è stata carente e così di conseguenza anche la motivazione. Le opere sarebbero poi sanabili anche perché nelle zone vincolate sono possibili limitate edificazioni; infine le norme richiamate dall’atto di diniego sarebbero errate. <br />	<br />
Infine, nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto del presente ricorso è il provvedimento comunale di diniego di sanatoria motivato con il contrasto con il vincolo ambientale.<br />	<br />
Va innanzi tutto osservato come la ricorrente non nega affatto l’esistenza del vincolo paesaggistico sulla zona in cui sorge l’immobile oggetto dell’intervento edilizio.<br />	<br />
La domanda di sanatoria riguarda la chiusura di una veranda con pannelli in metallo e vetro, per cui, contrariamente a quanto asserito in ricorso, costituisce volumetria e come tale si pone in contrasto con il vincolo paesaggistico. E’ ben vero che anche nelle zone vincolate si possono effettuare limitate edificazioni, ma ove esse costituiscano volumetria è necessario il preventivo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nel caso non solo inesistente ma nemmeno richiesto.<br />	<br />
Quanto all’istruttoria non si ha ragione di dubitare degli accertamenti tecnici comunali, laddove la motivazione appare congrua in relazione alla violazione del vincolo paesaggistico, sostanzialmente non smentito in ricorso.<br />	<br />
Per quanto sopra illustrato il ricorso va rigettato.<br />	<br />
Non essendosi costituito il Comune, non necessita pronunciarsi sulle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-315/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a></p>
<p>Pres. ed Est. Zuballi M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) 1. Inquinamento &#8211; Obbligo di bonifica &#8211; Responsabile dell’inquinamento &#8211; Nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione &#8211; Regola probatoria del “più probabile che non” &#8211; Elementi indiziari &#8211; Artt. 242 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Zuballi <br /> M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento &#8211; Obbligo di bonifica &#8211; Responsabile dell’inquinamento &#8211; Nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione &#8211; Regola probatoria del “più probabile che non” &#8211; Elementi indiziari &#8211; Artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006. 	</p>
<p>2. Inquinamento &#8211; Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile &#8211; Esecuzione d’ufficio da parte della P.A. competente &#8211; Rivalsa &#8211; Garanzie sul terreno &#8211; Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. 	</p>
<p>3. Inquinamento &#8211; Bonifica e messa in sicurezza &#8211; Potere di diffida &#8211; Presidente della Provincia &#8211; Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Normativa speciale prevalente sulla disciplina generale in materia di decretazione d’urgenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l&#8217;obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221;: pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell&#8217;inquinamento rilevato all&#8217;attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). 	</p>
<p>2. Dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). 	</p>
<p>3. In tema di bonifica e messa in sicurezza, la normativa di cui agli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 affida il potere di diffida al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 344 del 2010, proposto dalla:<br />
Moligean S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Tirino, n. 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Bolognano non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di diffida n. 4069 del 17 giugno 2010 del Sindaco di Bolognano avente a oggetto la messa in sicurezza dell’area privata “ex Montecatini”;<br />	<br />
dell’atto di diffida n. 4070 del 17 giugno 2010 sempre del sindaco avente a oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Umberto Zuballi e udito l&#8217;avv. Di Tillio Laura, su delega dell&#8217;avv. Della Rocca Sergio, per la società ricorrente, nessuno presente per il Comune resistente non costituitosi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente ditta fa presente di essere proprietaria di un’area individuata come sito contaminato, ai sensi del D Lgs 152 del 2006, dal Decreto del Ministero dell’ambiente 28 maggio 2008, nonché di un’area adiacente. Le due diffide riguardano la messa in sicurezza in via d’urgenza del sito nonché, solo per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.<br />	<br />
A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
1. Difetto di competenza, in quanto sui siti ex art 244 D Lgs 152 del 2006 la competenza è della Provincia, con una normativa che deroga all’usuale competenza sindacale in materia.<br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 242, 244, 245, 252 e 253 del D Lgs 152 del 2006, difetto di istruttoria e sviamento.<br />	<br />
La diffida andava rivolta unicamente al responsabile dell’inquinamento ma non al proprietario il quale ha solamente una facoltà e non un obbligo a intervenire per bonificare il sito. Nel caso anche in sede penale la responsabilità non è della ditta ricorrente ma di chi ha gestito per anni il polo chimico ivi esistente.<br />	<br />
Infine, nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto del presente ricorso sono due coeve diffide del Sindaco di Bolognano la prima n. 4069 del 17 giugno 2010 avente a oggetto la messa in sicurezza dell’area privata “ex Montecatini” la seconda n. 4070 avente ad oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.<br />	<br />
Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l&#8217;obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221;: pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell&#8217;inquinamento rilevato all&#8217;attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).<br />	<br />
Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava, infatti, che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).<br />	<br />
Orbene, nel caso in esame l’ordine diffida è di provenienza comunale, laddove la normativa citata affida tale compito al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).<br />	<br />
Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima d’incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un’ordinanza &#8211; diffida al di fuori delle sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra inquinamento e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi, nell’ambito del procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l’estraneità della ditta ricorrente all’inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al periodo in cui nella zona operava uno stabilimento chimico.<br />	<br />
Per quanto sopra illustrato il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.<br />	<br />
Le spese di giudizio, secondo la nota regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Bolognano al pagamento a favore della ditta ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.000 (due mila) oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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