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	<title>13/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a></p>
<p>Pres. ed Est. Zuballi M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) 1. Inquinamento &#8211; Obbligo di bonifica &#8211; Responsabile dell’inquinamento &#8211; Nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione &#8211; Regola probatoria del “più probabile che non” &#8211; Elementi indiziari &#8211; Artt. 242 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Zuballi <br /> M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento &#8211; Obbligo di bonifica &#8211; Responsabile dell’inquinamento &#8211; Nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione &#8211; Regola probatoria del “più probabile che non” &#8211; Elementi indiziari &#8211; Artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006. 	</p>
<p>2. Inquinamento &#8211; Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile &#8211; Esecuzione d’ufficio da parte della P.A. competente &#8211; Rivalsa &#8211; Garanzie sul terreno &#8211; Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. 	</p>
<p>3. Inquinamento &#8211; Bonifica e messa in sicurezza &#8211; Potere di diffida &#8211; Presidente della Provincia &#8211; Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Normativa speciale prevalente sulla disciplina generale in materia di decretazione d’urgenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l&#8217;obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221;: pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell&#8217;inquinamento rilevato all&#8217;attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). 	</p>
<p>2. Dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). 	</p>
<p>3. In tema di bonifica e messa in sicurezza, la normativa di cui agli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 affida il potere di diffida al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 344 del 2010, proposto dalla:<br />
Moligean S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Tirino, n. 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Bolognano non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di diffida n. 4069 del 17 giugno 2010 del Sindaco di Bolognano avente a oggetto la messa in sicurezza dell’area privata “ex Montecatini”;<br />	<br />
dell’atto di diffida n. 4070 del 17 giugno 2010 sempre del sindaco avente a oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Umberto Zuballi e udito l&#8217;avv. Di Tillio Laura, su delega dell&#8217;avv. Della Rocca Sergio, per la società ricorrente, nessuno presente per il Comune resistente non costituitosi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente ditta fa presente di essere proprietaria di un’area individuata come sito contaminato, ai sensi del D Lgs 152 del 2006, dal Decreto del Ministero dell’ambiente 28 maggio 2008, nonché di un’area adiacente. Le due diffide riguardano la messa in sicurezza in via d’urgenza del sito nonché, solo per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.<br />	<br />
A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
1. Difetto di competenza, in quanto sui siti ex art 244 D Lgs 152 del 2006 la competenza è della Provincia, con una normativa che deroga all’usuale competenza sindacale in materia.<br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 242, 244, 245, 252 e 253 del D Lgs 152 del 2006, difetto di istruttoria e sviamento.<br />	<br />
La diffida andava rivolta unicamente al responsabile dell’inquinamento ma non al proprietario il quale ha solamente una facoltà e non un obbligo a intervenire per bonificare il sito. Nel caso anche in sede penale la responsabilità non è della ditta ricorrente ma di chi ha gestito per anni il polo chimico ivi esistente.<br />	<br />
Infine, nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto del presente ricorso sono due coeve diffide del Sindaco di Bolognano la prima n. 4069 del 17 giugno 2010 avente a oggetto la messa in sicurezza dell’area privata “ex Montecatini” la seconda n. 4070 avente ad oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.<br />	<br />
Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l&#8217;obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221;: pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell&#8217;inquinamento rilevato all&#8217;attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).<br />	<br />
Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava, infatti, che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).<br />	<br />
Orbene, nel caso in esame l’ordine diffida è di provenienza comunale, laddove la normativa citata affida tale compito al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).<br />	<br />
Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima d’incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un’ordinanza &#8211; diffida al di fuori delle sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra inquinamento e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi, nell’ambito del procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l’estraneità della ditta ricorrente all’inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al periodo in cui nella zona operava uno stabilimento chimico.<br />	<br />
Per quanto sopra illustrato il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.<br />	<br />
Le spese di giudizio, secondo la nota regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Bolognano al pagamento a favore della ditta ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.000 (due mila) oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-5-2011-n-318/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2011 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2011 n.169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-13-5-2011-n-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-13-5-2011-n-169/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-13-5-2011-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2011 n.169</a></p>
<p>Presidente Maddalena, Redattore Cassese sul mancato accorpamento dei referendum per l&#8217;acqua pubblica con le elezioni amministrative Referendum &#8211; Referendum per l&#8217;acqua pubblica &#8211; Deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie &#8211; Decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 di indizione dei referendum popolari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-13-5-2011-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2011 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-13-5-2011-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2011 n.169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Maddalena, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul mancato accorpamento dei referendum per l&#8217;acqua pubblica con le elezioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referendum &#8211; Referendum per l&#8217;acqua pubblica &#8211; Deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie &#8211; Decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 di indizione dei referendum popolari &#8211; Mancato accorpamento delle consultazioni referendarie con le elezioni amministrative – Asserita violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di economicità dell&#8217;azione amministrativa – Ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Comitato promotore nei confronti del Consiglio dei ministri – Inammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri con ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, con i quali, viste le sentenze di ammissibilità della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011, e vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011, sono stati indetti i due referendum, e sono stati convocati i relativi comizi per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno successivo, giudizio promosso da Carsetti Paolo, nella qualità di presidente e legale rappresentante del Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica, con ricorso depositato in cancelleria l’8 aprile 2011 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità. <br />	<br />
Udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese. </p>
<p><i>Ritenuto</i> che, con ricorso depositato l’8 aprile 2011, Paolo Carsetti, nella qualità di presidente e legale rappresentante del Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica – referendum ammessi da questa Corte con sentenze n. 24 e n. 26 del 2011 e riguardanti, il primo, l’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; il secondo, l’art. 154, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che hanno indetto i referendum, in una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio); <br />	<br />
che, con riguardo alla ammissibilità del ricorso, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti ritengono pacifica la qualificazione del comitato promotore come potere dello Stato, richiamando l’orientamento costante di questa Corte, che risale all’ordinanza n. 17 del 1978, in base al quale il comitato promotore di un referendum, pur essendo figura soggettiva esterna rispetto allo Stato-apparato, è titolare di funzioni pubbliche tutelate dall’art. 75 della Costituzione; <br />	<br />
che, sotto il profilo oggettivo, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere attribuitogli dall’art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 325 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), non avendo accorpato lo svolgimento dei referendum con le elezioni amministrative indette il 15-16 maggio 2011; <br />	<br />
che in tal modo, secondo i ricorrenti, il Governo – «lungi dall’implementare il mandato dell’art. 3 Cost.», nella parte in cui richiede la rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del paese – avrebbe compiuto una scelta irragionevole, «invasiv[a] e lesiv[a] di attribuzioni di rilievo costituzionale dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano», perché il mancato accorpamento rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria, che contrasta con il principio d’imparzialità nell’esercizio dei pubblici poteri e con il favor che assiste l’istituto referendario (art. 75 Cost.); <br />	<br />
che la decisione del Governo sarebbe altresì contraria al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost., in quanto il mancato accorpamento del referendum con le elezioni amministrative arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche, oltre che all’economia nazionale, e perciò violerebbe i criteri di efficienza, efficacia ed economicità che connotano la buona azione amministrativa; <br />	<br />
che i ricorrenti richiamano le pronunce con le quali questa Corte ha chiarito che la discrezionalità di cui gode il Governo nello scegliere la data delle consultazioni incontra il limite delle ipotesi in cui «sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale [&#8230;] idonee a determinare un’effettiva menomazione del diritto di voto referendario» (ordinanze n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997) e affermano che, nel caso specifico, siffatte situazioni oggettive di carattere eccezionale sarebbero rappresentate dalla duplice circostanza che «i comizi elettorali per le elezioni amministrative sono già stati convocati in date interne alla finestra referendaria» e che il Paese sta attraversando una crisi economica di gravità eccezionale, tale da rendere la scelta compiuta dal Governo irragionevole e lesiva dell’esercizio del diritto di voto referendario; <br />	<br />
che la determinazione da parte del Governo della data dei referendum sarebbe lesiva della sfera di attribuzioni dei ricorrenti perché avvenuta in violazione del principio – immanente nell’ordinamento costituzionale – di leale collaborazione tra poteri, in base al quale tale data dovrebbe essere stabilita in concertazione con il comitato promotore e previa audizione dello stesso; <br />	<br />
che, poi, sorgerebbero dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 34 della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede il coinvolgimento del comitato promotore nella determinazione della data d’indizione dei referendum, «unica fase di tutto il procedimento in cui esso non è chiamato in causa»; <br />	<br />
che, in ogni caso, anche se la legge non prevede la consultazione del comitato, «ciò non significa che il Governo non debba attenersi al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, che trova applicazione ogni qual volta diversi poteri abbiano in cura il medesimo interesse (che in questo caso non può che essere l’esercizio della sovranità popolare)»; <br />	<br />
che i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte pronunci un’ordinanza di sospensione ex art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, in considerazione «della durata minima necessaria di tale procedimento e dell’urgenza di una decisione che risolva il conflitto sollevato»; che «sollev[i] davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevede che il comitato promotore del referendum partecipi con il Governo alla determinazione della data del referendum»; che «annull[i] i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011 e indic[hi] la fissazione di una nuova data, coincidente con la data del primo turno delle elezioni amministrative (15-16 maggio) o con quella del secondo turno (29 maggio)»; che, «in subordine, qualora i tempi non consentano l’anticipazione delle consultazioni referendarie, posticip[i] la data delle elezioni amministrative al 12-13 giugno, massimizzando in tal modo il risparmio di denaro pubblico secondo quanto disposto dall’art. 97 Costituzione»; <br />	<br />
che, con memoria integrativa depositata il 19 aprile 2011, il comitato promotore lamenta che il mancato accorpamento della consultazione referendaria con le elezioni amministrative produrrebbe un ulteriore effetto negativo, consistente nella disinformazione degli elettori circa il suo svolgimento, ulteriormente acuito sia dalla mancata regolamentazione delle tribune referendarie da parte della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia dall’introduzione – a norma dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale) – della tessera elettorale, che, dato il suo carattere permanente, non ha, a differenza del preesistente certificato elettorale, funzione di notifica rispetto alle consultazioni referendarie; <br />	<br />
che, infine, i ricorrenti formulano due richieste aggiuntive, invitando questa Corte a sollevare davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 120 del 1999, «nella parte in cui istituisce la tessera elettorale per tutte le consultazioni referendarie, senza considerare la particolarità delle consultazioni referendari[e] data dall’elemento costitutivo di validità del quorum», e a «disporre che, anche nelle more della fissazione dell’udienza di merito, sia data agli elettori debita comunicazione, notificata personalmente, delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno». <br />	<br />
<i>Considerato</i> che, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in questa fase questa Corte è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; <br />	<br />
che, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che va riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum – dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – la titolarità, nell’ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell’esercizio dei poteri referendari (ex multis, ordinanze n. 172 del 2009, n. 38 del 2008 e n. 17 del 1978); <br />	<br />
che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto è proponibile nei confronti del Governo; <br />	<br />
che, in relazione al requisito oggettivo, occorre verificare se gli atti impugnati possano dar luogo a una lesione della sfera di attribuzioni che le norme costituzionali assegnano al comitato promotore; <br />	<br />
che, a questo proposito, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere di fissazione della data del referendum, non avendone accorpato lo svolgimento con le elezioni amministrative e compiendo così una scelta irragionevole che rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria e che contrasterebbe con il principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost., in quanto arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche; <br />	<br />
che questa Corte ha già chiarito che «rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici, legittime opzioni, della data entro l’arco temporale prestabilito» (ordinanza n. 131 del 1997; ordinanze n. 38 del 2008 e n. 198 del 2005); <br />	<br />
che, inoltre, questa Corte ha affermato che «l’individuazione di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei possibili interessi coinvolti é stata effettuata dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non irragionevole, dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data all’interno del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale – [&#8230;] idonee a determinare un’effettiva menomazione dell’esercizio del diritto di voto referendario» (ordinanza n. 131 del 1997); <br />	<br />
che le situazioni considerate «eccezionali» dal comitato promotore sono in realtà circostanze ordinarie e, in ogni caso, riferibili a situazioni «esterne» o di contesto: esse non incidono direttamente sul diritto di voto referendario e non ne precludono l’esercizio; <br />	<br />
che, pertanto, in assenza di tali oggettive situazioni di carattere eccezionale, il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative di per sé non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore; <br />	<br />
che, non essendo configurabile, in ordine alla scelta della data, una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore, risulta inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione: esso in tanto può trovare applicazione in quanto vi sia l’esigenza di coordinare l’esercizio di prerogative analoghe spettanti a poteri diversi che concorrono alla cura di un medesimo interesse costituzionalmente rilevante, né sussistono i presupposti affinché questa Corte sollevi dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 352 del 1970, secondo quanto richiesto dai ricorrenti; <br />	<br />
che, quanto al presunto contrasto della scelta governativa con il principio di buon andamento, occorre osservare che, in assenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella fissazione della data del referendum spetta al Governo, nell’ambito della cornice temporale definita dalla legge, «la valutazione dei possibili interessi coinvolti» (ordinanza n. 131 del 1997), tra i quali rientra anche quello al contenimento della spesa; <br />	<br />
che anche le circostanze menzionate nella censura secondo cui il mancato accorpamento avrebbe l’effetto di disinformare gli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria e che tale effetto di disinformazione sarebbe ulteriormente acuito dall’introduzione, a norma dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, della tessera elettorale – a prescindere dalla ammissibilità di tale censura, perché avanzata solo nella memoria integrativa – non introducono ostacoli che impediscono lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e, quindi, non ledono le attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall’art. 75 Cost.; <br />	<br />
che, in conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile per mancanza del requisito oggettivo. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri con ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 maggio 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-13-5-2011-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/5/2011 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>va accolta, per gli stadi diversi dall&#8217;Olimpico, il divieto di accesso a luoghi interessati alla sosta, di transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche, se il ricorrente addebita al caso la presenza in un gruppo di facinorosi che aggrediva le forze dell’Ordine, mentre la misura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1768/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1768</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolta, per gli stadi diversi dall&#8217;Olimpico, il divieto di accesso a luoghi interessati alla sosta, di transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche, se il ricorrente addebita al caso la presenza in un gruppo di facinorosi che aggrediva le forze dell’Ordine, mentre la misura interdittiva e&#8217; adeguatamente specificata con riferimento ai soli incontri calendarizzati e pubblicizzati (comprese le amichevoli); peraltro, la sanzione e&#8217; sfornita di doverosa precisazione quando estende genericamente il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01768/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03041/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2011, proposto da <b>Michele Pugliese</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Monaco, Maria Rosaria Catallo, con domicilio eletto presso Carmelo Monaco in Roma, via Conca D&#8217;Oro, 378;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> &#8211; <b>Questura di Roma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n.2011000041 emessa dal Questore di Roma il 20/01 /2011 e notificata il 20/01/2011 e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato ad una prima e pur sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare, che parte ricorrente si limita ad addebitare al caso la circostanza, assunta a presupposto di fatto dell’avversato provvedimento, di aver fatto parte di un gruppo di facinorosi che, dopo un incontro di calcio e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo, aggrediva le forze dell’Ordine con lancio di bombe carta, fumogeni, sassi e bottiglie;<br /> <br />
Considerato che la misura interdittiva di cui trattasi appare adeguatamente specificata laddove, nel vietare l’accesso agli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale in cui si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, fa riferimento ai soli incontri calendarizzati e pubblicizzati (in giur.za sulla legittimità dell’imposizione dell’obbligo di presentazione presso un comando di polizia anche con riguardo a competizioni cc.dd.. «amichevoli», atteso che anche queste sono generalmente rese note, salvo che si tratti di incontri minori esclusi, come tali, dalla normale pubblicità, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunicazione di massa, cfr. Cass.pen. III^, nr.11151 del 2008); mentre appare sfornita di analoga e doverosa precisazione laddove, con riferimento agli stadi diversi da quello denominato “Olimpico” della Capitale, estende genericamente il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche privando così il comando impartito della sostanziale impossibilità di esigerne il relativo rispetto.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare in epigrafe con riguardo a quella parte del provvedimento avversato che estende, con riferimento agli stadi diversi da quello denominato “Olimpico” della Capitale, il divieto di accesso a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare del giudizio compensate tra le parti in causa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1768/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1780/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1780</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento della Regione Lazio avente ad oggetto &#8220;Pronuncia di Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, resa ai sensi dell&#8217;art. 23 parte II del D.Lgs. 152/06 su un progetto di ampliamento di una cava di basalto, poiche&#8217; si ravvisano profili di periculum in mora. (G.S.) N. 01780/2011 REG.PROV.CAU. N. 01885/2010 REG.RIC.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento della Regione Lazio avente ad oggetto &#8220;Pronuncia di Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, resa ai sensi dell&#8217;art. 23 parte II del D.Lgs. 152/06 su un progetto di ampliamento di una cava di basalto, poiche&#8217; si ravvisano profili di periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01780/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01885/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Assal &#8211; Associazione per Lo Sviluppo Sostenibile e la Salvaguardia dell&#8217;Altopiano dell&#8217;Alfina</b>, in persona del <b>Presidente p.t.,Chiara Dragoni, Nicola Di Lecce, Marco Morucci, Roberto Minervini e Vittorio Fagioli</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Venturiello, Maria Grazia Carcione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, largo Messico n. 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;<br /> <br />
il <b>Comune di Acquapendente</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44/46; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gioacchini Sante Sas</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Di Silvio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mirko Scorsone, situato in Roma, Piazzale Clodio n.14; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Codacons</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso introduttivo:	</p>
<p>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Regione Lazio prot. 247530 del 26.11.2009, non pubblicato, avente ad oggetto &#8220;Pronuncia di Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, resa ai sensi dell&#8217;art. 23 parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sul progetto di &#8220;Ampiamento di una cava di basalto&#8221;, nel comune di Acquapendente (VT), in località Le Greppe, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Gioacchini Sante S.A.S. Registro elenco progetti n.137/2009,e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>&#8211; quanto ai I motivi aggiunti:<br />	<br />
del provvedimento della Regione Lazio, Dipartimento Economico Occupazionale, Direzione Centrale attività produttive, dell’8 febbraio 2010, prot. n. 21654;	</p>
<p>&#8211; quanto ai II motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Acquapendente del 12 novembre 2010, avente ad oggetto “Autorizzazione per ampliamento attività estrattiva località le Greppe”;<br />	<br />
&#8211; della Delibera della Giunta comunale del 12 novembre 2010, n. 185, pubblicata all’Albo Pretorio in data 17 novembre 2010;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, Comune di Acquapendente e Gioacchini Sante Sas;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che – soprassedendo al momento sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti – si ravvisano profili di periculum in mora sufficienti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;<br /> <br />
Considerato che &#8211; tenuto conto delle peculiarità del caso – sussistono ragioni per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-1780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.1780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.423</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-423/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.423</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara per servizi di pulizia se le condizioni di partecipazione del bando di gara prevedevano la dichiarazione di non aver subito risoluzione anticipata o revoche per inadempimento contrattuale, che sono presenti a carico della aggiudicataria: e&#8217; poi irrilevante la fusione per incorporazione, che non genera un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-423/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.423</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-423/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.423</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara per servizi di pulizia se le condizioni di partecipazione del bando di gara prevedevano la dichiarazione di non aver subito risoluzione anticipata o revoche per inadempimento contrattuale, che sono presenti a carico della aggiudicataria: e&#8217; poi irrilevante la fusione per incorporazione, che non genera un nuovo soggetto giuridico ma la prosecuzione di quello precedente, sicchè eventuali situazioni negative si comunicano alla società nella attuale configurazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00423/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00734/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 734 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Copma Soc. Coop A.R.L.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Dani, Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; <b>Dussmann Service Srl, Markas Service Srl</b>;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ulss N. 9 Treviso</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Malvestio, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR; Azienda Ulss N. 1 Belluno, Azienda Ulss N. 7 Pieve di Soligo, Azienda Ulss N. 2 Feltre (Bl); 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Coopservice Soc. Coop. P.A., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Ermes Coffrini, Franco Zambelli, Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; <b>Euro &#038; Promos Group Soc. Coop. P.A., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Garofalo, Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Luigi Garofalo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; Esperia Spa; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota raccomandata a.r. a firma del dirigente del Servizio Provveditorato f.f. prot.n.29777 in data 14.03.2011; della deliberazione D.G. n.247 dell&#8217;11.03.2011 e degli atti alla stessa allegati e presupposti; della nota raccomandata a.r. a firma del Dirigente del Servizio Provveditorato f.f. prot.n.31854 in data 18.03.2011, inerente l&#8217;intervenuta aggiudicazione della gara in favore dell&#8217;ATI controinteressata; della deliberazione D:G. n.249 del 14.03.2011 di approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione del servizio; dell nota a firma del Dirigente del Servizio Provveditorato f.f., dott. Segio Andres, prot. n.37618 in data 30.03.2011, di reiezione dell&#8217;istanza di autotutela di cui preavviso di ricorso ex art.243 bis del d.Lgs. n. 163/2003; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 9 Treviso e di Coopservice Soc. Coop. P.A. e di Euro &#038; Promos Group Soc. Coop. P.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che la lettera B4) delle condizioni di partecipazione di cui al bando di gara espressamente prevedeva la dichiarazione di non aver subito risoluzione anticipata o revoche per inadempimento contrattuale;<br />	<br />
che la controinteressata è stata oggetto di decreto di risoluzione del contratto (cfr.doc 2 controint.);<br />	<br />
che la fusione per incorporazione, per giurisprudenza pacifica, non costituisce un nuovo soggetto giuridico ma la prosecuzione di quello precedente, sicchè eventuali situazioni negative si comunicano alla società nella attuale configurazione;<br />	<br />
che la previsione di bando non pare confliggere con la direttiva comunitaria;<br /> <br />
che conseguentemente, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere sospesa la procedura de qua;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende gli atti impugnati.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-423/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.423</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.428</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-428/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-428/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.428</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;ordinanza sindacale che pone un divieto di sosta nelle aree di pertinenza di edifici scolastici, comparati gli opposti interessi ed atteso che le ordinanze assicurano in ogni caso espressamente l’entrata e l’uscita dei mezzi sia per i soggetti disabili che per i fornitori, mentre la distanza dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-428/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-428/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.428</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;ordinanza sindacale che pone un divieto di sosta nelle aree di pertinenza di edifici scolastici, comparati gli opposti interessi ed atteso che le ordinanze assicurano in ogni caso espressamente l’entrata e l’uscita dei mezzi sia per i soggetti disabili che per i fornitori, mentre la distanza dalla sede della scuola dei parcheggi utilizzabili (peraltro riservati, nei giorni di mercato) non appare tale da recare disagi insormontabili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00428/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00448/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 448 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giacobbe Nevio Zanivan, Marina Dalla Bona, Adriana Zuin, Francesca Bertini, Stefano Sardo, Massimino Rancan, Giovanna Morselli, Rita Di Raimo, Maria Rosa Carpentieri, Doriana Guerra, Beatrice Maderni, Nicoletta Rocchetto, Chiara Angela Rigon, Paola Gasparet, Maria Nicolussi Zanin, Miriam Scalco,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ilaria Foletto, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Dueville</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gabriele Testa, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n.94/2010 del 26.08.2010 prot. n.18593 avente ad oggetto il divieto di sosta nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici di Dueville, emessi dal Comune di Dueville; dell&#8217;ordinanza n.126/2010 del 14.12.2010 prot. n. 27858, e affissa all&#8217;albo il 16.12.2010 avente ad oggetto il divieto di transito nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici di Dueville, emessi dal Comune di Dueville; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Dueville;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto (superando in ogni caso le eccezioni preliminari) che non sussistano apprezzabili profili di fumus né danno grave ed irreparabile derivante dalle ordinanze impugnate;<br />	<br />
viste le motivazioni addotte a sostegno delle determinazioni assunte, soprattutto nella comparazione degli opposti interessi;<br />	<br />
atteso che le ordinanze impugnate assicurano in ogni caso espressamente l’entrata e l’uscita dei mezzi sia per i soggetti disabili che per i fornitori;<br /> <br />
osservato, infine, sotto il profilo del danno, che la distanza dalla sede della scuola dei parcheggi utilizzabili (peraltro riservati, nei giorni di mercato) non appare tale da recare disagi insormontabili;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />	<br />
respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-428/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-273/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.273</a></p>
<p>Non va sospeso il nulla osta per attività rumorosa temporanea per Tiro a Volo, se una deliberazione di Giunta limita ad una sola iniziativa nel corso dell’anno la possibilità di ottenimento di deroghe e che, con la concessione del nulla osta impugnato, si è pertanto esaurita la possibilità per l’associazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-273/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-273/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il nulla osta per attività rumorosa temporanea per Tiro a Volo, se una deliberazione di Giunta limita ad una sola iniziativa nel corso dell’anno la possibilità di ottenimento di deroghe e che, con la concessione del nulla osta impugnato, si è pertanto esaurita la possibilità per l’associazione controinteressata di ottenere ulteriori deroghe per l’anno 2011; inoltre, le iniziative autorizzate si sono già svolte in data 5 e 6 febbraio 2011, sicché non sussiste &#8211; allo stato &#8211; il pericolo di un danno grave ed irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00273/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00621/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 621 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Bertolini</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Piscitelli, Paolo Piacenza e Paolo Nolasco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Albisola Superiore</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 3/9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Priamà &#8211; Societa&#8217; Tiro a volo</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vanessa Perdelli e Roberto Romani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vanessa Perdelli in Genova, via Roma, 3/9; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del “nulla osta per attività rumorosa temporanea 1/2010 in data 9 maggio 2010, prot. n. 009902, con il quale il Dirigente Responsabile del Comune di Albisola Superiore ha rilasciato Nulla Osta al Sig. Tessitore Angelo nella sua qualità di legale rappresentante della A.S.D, Tiro a Volo PRIAMA allo svolgimento della attività rumorosa temporanea; del nulla osta per attività rumorosa temporanea 2/2010 in data 10 giugno 2010, prot. n. 012433; in parte qua del “Regolamento delle Attività Rumorose della Città di Albisola Superiore” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50, del 27 aprile 2004, per come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, dell’8 febbraio 2010; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto; e per il risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albisola Superiore e di Priamà &#8211; Societa&#8217; Tiro a volo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Considerato che la deliberazione G.C. 28.1.2011, n. 9 limita ad una sola iniziativa nel corso dell’anno la possibilità di ottenimento delle deroghe e che, con la concessione del nulla osta n. 1/2011, si è pertanto esaurita la possibilità per l’associazione controinteressata di ottenere ulteriori deroghe per l’anno 2011;<br />	<br />
Considerato che le iniziative autorizzate si sono già svolte in data 5 e 6 febbraio 2011, sicché deve ritenersi che non sussista &#8211; allo stato &#8211; il pericolo di un danno grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Rigetta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con atto per motivi aggiunti;<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in € 1000,00 (mille), oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del comune di Albisola Superiore e di € 1000,00 (mille), oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della società Priamà &#8211; Societa&#8217; Tiro a volo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-273/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a></p>
<p>va disposta la sospensione dei lavori di cui ad una D.I.A. per la costruzione di una autorimessa in corso di realizzazione in violazione del progetto approvato dai Vigili del fuoco e del D.M. 1.2.1986 (norme di sicurezza autorimesse). (G.S.) N. 00274/2011 REG.PROV.CAU. N. 00207/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va disposta la sospensione dei lavori di cui ad una D.I.A. per la costruzione di una autorimessa in corso di realizzazione in violazione del progetto approvato dai Vigili del fuoco e del D.M. 1.2.1986 (norme di sicurezza autorimesse). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00274/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00207/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 207 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Condominio via Chiaravagna 8-8a-8b</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sebastiano Rosso, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 6/12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Genova</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Paoli, con domicilio eletto presso gli uffici della Civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;<br /> <br />
&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata presso l’ufficio in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Bauen s.r.l.</b> anzi <b>Phoenix s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; 	</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
previa concessione di misure cautelari,<br />	<br />
della insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per la libera intrapresa dei lavori di cui alla DIA n. 6682 presentata dalla Bauen S.r.l. in data 22 novembre e per la condanna alla consequenziale inibitoria, previa sospensione.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, del Ministero dell&#8217;Interno e di Phoenix s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Viste le note 15.3.2011 del nucleo ispettorato edilizio del comune di Genova (doc. 11 delle produzioni comunali 6.5.2011) e 21.4.2011 del Comando provinciale VV.FF. di Genova (doc. 5 delle produzioni 9.5.2011 di parte ricorrente), che denunciano difformità tra quanto eseguito ed il progetto approvato dai Vigili del fuoco, con specifico riguardo al rispetto dell’altezza minima regolamentare sottotrave;<br />	<br />
Rilevato come il ricorso appaia assistito da fumus, con riguardo alla dedotta violazione dei punti 3.2 e 3.10.4 del D.M. 1.2.1986, recante norme di sicurezza per la costruzione e l&#8217;esercizio delle autorimesse;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del titolo edilizio impugnato e, per l’effetto, ordina la sospensione dei lavori di cui alla D.I.A. n. 6882/2010;<br />	<br />
Fissa per il giorno 5 aprile 2012, alle ore 9,30, l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-274/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a></p>
<p>non va sospesa, rimanendo possibile il potere di riesame, la diffida con cui il Dirigente di un Comune, nonostante una precedente ordinanza dello stesso TAR, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare, autorizzata con silenzio in centro storico, su immobile non specificamente vincolato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospesa, rimanendo possibile il potere di riesame, la diffida con cui il Dirigente di un Comune, nonostante una precedente ordinanza dello stesso TAR, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare, autorizzata con silenzio in centro storico, su immobile non specificamente vincolato. In particolare, poiche&#8217; l&#8217;installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico, e la Soprintendenza ha espresso parere negativo circa la collocazione, anche se si fosse formato il silenzio assenso sulla richiesta per l’installazione dell’impianto, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela. Da cio&#8217; deriva che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto in questione potrebbe essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito &#8211; che lo stesso Comune può contribuire ad individuare – che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02115/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02852/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2852 del 2011, proposto dal:<br />	<br />
<b>Comune di Acquaviva delle Fonti</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Violi, con domicilio eletto presso Maria Stella Lopinto in Roma, via Orazio n. 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Wind Telecomunicazioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
lo <b>Sportello Unico del Patto Territoriale del Sistema Murgiano, Murgia Sviluppo Spa, Codacons &#8211; Coordinamento di Associazione per la Tutela dell&#8217;Ambiente dei Diritti degli Utenti e Consumatori, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II, n. 163 del 2011, resa tra le parti, concernente la richiesta di installazione di un impianto di telecomunicazioni.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Wind Telecomunicazioni Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Violi e Sartorio;	</p>
<p>Considerato che la questione sottoposta all’esame di questa Sezione riguarda la richiesta della Wind di installare una antenna per la telefonia mobile (di non irrilevanti dimensioni) al di sopra di un edificio situato nel centro storico dell’appellante Comune di Acquaviva delle Fonti;<br /> <br />
Considerato che, secondo quanto affermato dal Comune, tale installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico;<br />	<br />
Considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia ha espresso parere negativo circa la collocazione dell’antenna nel sito indicato dalla Wind;<br />	<br />
Considerato che, anche se nella fattispecie si fosse formato, come sostenuto dalla WIND e ritenuto dal TAR per la Puglia, il silenzio assenso sulla richiesta avanzata dalla Wind per l’installazione dell’impianto per la telefonia mobile, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela;<br />	<br />
Ritenuto che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto in questione potrebbe essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito &#8211; che lo stesso Comune può contribuire ad individuare – che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2852/2011), nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a></p>
<p>Va accolta, ai limitati fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito, la sospensiva avverso il provvedimento A.s.l che esclude i ricorrenti da una gara per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e di messa a norma di impianti tecnologici di un presidio ospedaliero. Pur non emergendo ragioni che possano aver</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai limitati fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito, la sospensiva avverso il provvedimento A.s.l che esclude i ricorrenti da una gara per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e di messa a norma di impianti tecnologici di un presidio ospedaliero. Pur non emergendo ragioni che possano aver fondato la disposta esclusione dalla gara della costituenda ati (emergendo quindi la fondatezza di un motivo di illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato), la domanda cautelare va accolta limitatamente alla fissazione nel merito della trattazione del ricorso di primo grado, in ragione dell’avvenuto inizio della progettazione a seguito della stipulazione del contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02105/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03010/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ercoappalti s.r.l., </b>in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda<b> a.t.i., </b><b>C.I.L. di Lembo Salvatore, Domenico Cannone, Umberto Cucci, Alberto de Girolamo</b> e <b>Alessandro Maggio</b>, in proprio e quali mandanti di costituenda <b>a.t.i.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata n. 320;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL di Foggia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Palumbo Mario e C. s.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Lagrotta ed Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12, pal. B;<br />	<br />
<b>Impresa del geometra Ianno Michele Costruzioni, Societa&#8217; d’ingegneria Tekne s.r.l., Giuseppe Cavalieri</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00221/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L&#8217;ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASL di Foggia e di Palumbo Mario e C. s.r.l.;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Antonucci, Bavaro, Lagrotta per sè e su delega dell’avv. Loiodice;	</p>
<p>Considerato che, tenuto conto della dichiarazione datata 11 novembre 2010 dei professionisti di volersi costituire in associazione temporanea e del tenore del punto 4.5 del disciplinare, nonché dell’allegazione alle istanze di partecipazione dei prescritti documenti d’identità, non sembrano sussistere ragioni per l’esclusione dalla gara della costituenda ati attuale appellante;<br />	<br />
Ritenuto tuttavia che, come peraltro evidenziato dalla stessa parte appellante, la domanda cautelare in esame va accolta limitatamente alla fissazione nel merito della trattazione del ricorso di primo grado, in ragione dell’avvenuto inizio della progettazione a seguito della stipulazione del contratto.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3010/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado limitatamente alla fissazione da parte del TAR dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3 cod. proc. amm..<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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