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	<title>13/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata Nardone Franco (Avv. Francesco Del Grosso) c. Regione Campania (Avv. Salvatore Colosimo) c. ASL Napoli 2 Nord (N.C.) c. Savarese Alfredo (Avv. Antonio Tardone) sulla illegittimità del provvedimento di revoca del Commissario Straordinario di un Ente pubblico non adeguatamente motivato 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br /> Nardone Franco (Avv. Francesco Del Grosso) c. Regione Campania (Avv. Salvatore <br />Colosimo) c. ASL Napoli 2 Nord (N.C.) c. Savarese Alfredo (Avv. Antonio Tardone)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento di revoca del Commissario Straordinario di un Ente pubblico non adeguatamente motivato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Revoca del Commissario Straordinario di un Ente Pubblico – Provvedimento – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Sanità Pubblica – Provvedimento di revoca di un Commissario Straordinario – Non sorretto da adeguata motivazione – Violazione della Legge 241/90 – Illegittimità – Sussiste – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie aventi ad oggetto la sostituzione di un commissario straordinario posto al vertice di un Ente pubblico dal momento che la nomina e la revoca del commissario straordinario (nella specie commissario straordinario di un Amministrazione Sanitaria Locale) non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento, non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell’Ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario (1)	</p>
<p>2. È illegittimo per violazione degli artt. 3 e ss. della Legge 241/90, il provvedimento di revoca di un Commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non adeguatamente motivato dal momento che tale provvedimento essendo relativo alla revoca di una nomina di tipo fiduciario deve  indicare le qualità professionali sulla base delle quali la P.A. ha ritenuto il soggetto non più adatto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al nuovo soggetto prescelto (2)<br />	<br />
<b/7> &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;  &#8211; &#8211;  &#8211; &#8211;  &#8211;	</p>
<p> 1. cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 21 giugno 2007, n. 3431; TAR Lazio – Roma, Sez, II ter, n. 3276/2003;	</p>
<p>2. Nella specie il TAR ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca del Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord dal momento che tale provvedimento era fondato sulla apodittica motivazione del clima di tensione creata tra il Commissario e le parti sindacali dei territori rientranti nel comprensorio di competenza della suddetta Amministrazione Sanitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2010, proposto dal Sig. <b>Nardone Franco</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Del Grosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gennaro Stradolini in Napoli, Via De Gasperi n.45; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Campania</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Colosimo ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell’Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81;<br />
ASL Napoli 2 Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Savarese Alfredo</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.276;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della Deliberazione di Giunta n.356 del 19/3/2010 di sostituzione del Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con Deliberazione di Giunta n.1458 dell’11/9/2009 il ricorrente veniva nominato Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord in sostituzione del precedente dott.ssa Lia Bertoli, incarico conferito sino al completamento del processo di trasformazione da realizzarsi entro il 31/10/2009; con Deliberazione di Giunta n.1661 del 30/10/2009 il citato termine di scadenza della nomina veniva prorogato sino alla scadenza del mandato conferito al Commissario ad acta, ma con Deliberazione di Giunta n.1978 del 31/12/2009 veniva ulteriormente prorogato fino alla predisposizione dei programmi operativi di cui alla Legge n.191/2009. Tuttavia con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato sostituito in ragione “…del clima di tensione…delle proteste delle parti sindacali”;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione del controinteressato sig. Savarese; <br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 e udito il difensore come specificato nel verbale;<br />	<br />
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;</p>
<p>Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />	<br />
Premesso che la Sezione ritiene di condividere quella giurisprudenza (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21.6.2007, n.3431) secondo cui la nomina e la revoca del commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell&#8217;ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario;</p>
<p>Ritenuto conseguentemente di affermare la giurisdizione di questo giudice amministrativo sulle relative controversie ed il riconoscimento in capo all&#8217;autorità di nomina di ampi poteri dispositivi (e di alta amministrazione) nei riguardi dell&#8217;Organo straordinario temporaneamente posto al vertice, in attesa della stabile incardinazione degli organi ordinari (cfr. T.A.R Lazio, Roma, II ter, n. 3276/2003), dal momento che i poteri di alta amministrazione presuppongono pur sempre il rispetto delle regole procedimentali e motivazionali previste dalla Legge n.241/1990, ma con un sindacato giudiziario ovviamente proporzionato alla latitudine dispositiva di cui pur sempre dispone l&#8217;ente pubblico procedente;</p>
<p>Considerato che si è correttamente rilevato (Cons. Stato, VI, 19.10.2009, n.6388) come gli atti di alta amministrazione, in quanto formalmente e sostanzialmente amministrativi, non debbano essere necessariamente preceduti da formale comunicazione di avvio del procedimento ai membri uscenti, né dal preavviso di rigetto della domanda di conferma, ma siano comunque soggetti all’obbligo di motivazione previsto in generale dalla Legge n.241/1990, ciò perché, anche con riguardo ad atti di alta amministrazione, deve ormai ritenersi chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della Legge n.241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero; in sostanza, anche quando deve essere adottato un atto di nomina di tipo fiduciario, l’Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto sì che risulti la ragionevolezza della scelta;<br />	<br />
Ritenuto che nella fattispecie, a prescindere dalle diffuse argomentazioni spiegate dalla difesa della Regione in sede di Camera di Consiglio e che comunque non trovano riscontro nelle premesse al provvedimento oggetto di impugnazione, vada censurata il difetto di motivazione che risulta meramente apparente, alludendo ad una sorta di incompatibilità ambientale “…in ragione del clima di tensione generale rilevato dagli Organi di Stampa e dagli Amministratori dei territori rientranti nel comprensorio di competenza dell’ASL Napoli 2 Nord”, ciò sul presupposto che (T.A.R. Valle d’Aosta, 8.7.2009, n.59) anche le scelte discrezionali dell&#8217;Amministrazione possono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale sia pure sotto il limitato aspetto dell&#8217;irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, illogicità; tale potere non trova limite nella circostanza che la Regione sia dotata di uffici altamente specializzati i cui pareri non potrebbero essere contestati da un soggetto privato, in quanto l&#8217;alta e riconosciuta qualificazione degli uffici regionali non esclude che in determinate circostanze le scelte effettuate risultino viziate sulla base di puntuali riscontri;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, di censurare l’operato dell’Amministrazione nella misura in cui non ha fatto, ad esempio, menzione di addebiti specifici in termini di professionalità, idoneità e proficua gestione, ma si è limitata a riferire di un clima di tensione, quasi ignorando quanto peraltro affermato da questo Tribunale nella materia sanitaria già in epoca assai risalente (15.7.1997, n.1857), ovvero che è illegittimo aver riguardo allo stato di conflittualità interna, soprattutto nei confronti della componente sindacale, ai fini della cessazione del rapporto fiduciario sottostante l&#8217;incarico, soprattutto quando non si reputa rilevante, ai fini dell&#8217;aggravarsi della tensione all&#8217;interno dell&#8217;Ente, ad esempio l&#8217;opera di risanamento eventualmente compiuta dal Commissario per sopprimere i benefici considerati illegittimi;<br />	<br />
Considerato, in definitiva, che tale ampia discrezionalità dell’Amministrazione resta comunque ben differente dalla determinazione puramente fiduciaria, come desumibile dai conformi principi anche di recente espressi dalla Corte Costituzionale sullo spoils system, per cui il corretto esercizio del potere di licenziamento di un dirigente pubblico &#8211; non esprimendo una rilevanza solo privatistica a tutela del lavoratore ma implicando di contro anche un interesse pubblicistico al buon andamento ed all&#8217;imparzialità della PA &#8211; deve presupporre la previa formalizzazione di un giusto procedimento, del tutto incompatibile con un regime di automatica cessazione dell&#8217;incarico, ma nel contempo pur sempre idoneo a giustificare una scelta ragionata in senso espulsivo;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione; <br />	<br />
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. <br />	<br />
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00; spese compensate nei riguardi del controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4924/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4924</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. V. Cernese Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c. Comune di Marigliano (Avv. Francesca Tramontano) sui limiti di vigilanza del proprietario di un fondo in caso di abbandono di rifiuti solidi urbani da parte di terzi 1. Ambiente – Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Titolare del fondo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4924/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4924/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. V. Cernese<bt> Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c. Comune di Marigliano (Avv. <br />Francesca Tramontano)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di vigilanza del proprietario di un fondo in caso di abbandono di rifiuti solidi urbani da parte di terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Rifiuti &#8211;  Abbandono &#8211; Titolare del fondo &#8211; Dovere di diligenza &#8211; Vigilanza – Limiti	</p>
<p>2. Ambiente – Ordinanza contingibile ed urgente – Abbandono di rifiuti solidi urbani – Necessità – Solo in caso in cui non sia accertata un’urgenza qualificata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico (come nella specie), senza ulteriori specificazioni (1)	</p>
<p>2. Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento; ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.<br />	<br />
<b/> &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;  &#8211;<br /> <br />
1. cfr. Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795;	</p>
<p>2. Cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. V, 3.2.2005, n. 764; T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2010, proposto da:<br />
<b>Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Marzocchella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>il <b>Comune di Marigliano (NA)</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Tramontano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Bonito in Napoli, Centro Direzionale, Is. F/11;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) dell’ordinanza n. 32 dell’8.2.2010, con la quale il Sindaco del Comune di Marigliano ha nuovamente ingiunto alla Regione Campania la messa in sicurezza e la rimozione ah horas dei rifiuti abbandonati da ignoti, sull’area di proprietà regionale sita in Marigliano nell’alveo S. Maria del Pozzo, in prossimità della vasca di laminazione S. Sossio, assoggettata a sequestro;<br />	<br />
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;<br />	<br />
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
UDITA alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2010 la relazione del cons. dr. Cernese;<br />	<br />
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2010 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso è manifestamente fondato. <br />	<br />
2. Esso è rivolto avverso l’ordinanza sindacale adottata nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante &#8211; nella qualità di proprietaria della Vasca di laminazione posizionata nel letto dell’alveo Santa Maria del Pozzo del Comune di Marigliano (NA) &#8211; sulla base del D.L. vo n. 152/2006, del D.L. vo n. 277/91, della L. n. 257/92 e degli artt. 50 e 54 D.L. vo n. 267/2000, con la quale si ingiunge:<br />	<br />
1) la messa in sicurezza di emergenza delle aree ad horas;<br />	<br />
2) l’attivazione delle procedure per la rimozione ed il ripristino ambientale dell’area entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente”.<br />	<br />
Il suddetto provvedimento consegue alla nota n. 749 del 26.6.2009 con cui il Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Marigliano aveva posto sotto sequestro nel letto dell’alveo Santa Maria del Pozzo del tratto che imbocca la Vasca di laminazione, di proprietà della Regione Campania “un ingente quantitativo di lastre di eternit presumibilmente amianto, e cumuli di rifiuti inerti, edili, ingombranti”, effettuando poi, in data 24.8.2009, unitamente all’A.R.P.A.C. Dipartimento provinciale di Napoli, i dovuti prelievi di campioni delle lastre di eternit giacenti nel letto dell’alveo cui era seguito un ulteriore sopralluogo in data 11.12.2009 ad opera del Settore III del Comune predetto, nel corso del quale era stato verificato che “il tratto di alveo interessato dallo sversamento non risulta protetto. Infatti è facilmente accessibile anche con automezzi attraverso il varco di Via Masseria Campanella”.<br />	<br />
3. Il ricorso è (manifestamente) fondato in relazione ai dedotti profili di eccesso di potere per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9552/09 e per errore nei presupposti in fatto ed in diritto (prima censura) e di violazione di legge (art. 7 L. n. 241 del 1990 ed art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (terza censura).<br />	<br />
4. In relazione alla prima censura e come fondatamente dedotto dalla Regione ricorrente l’impugnata ordinanza si pone in aperto contrasto con la sentenza del T.A.R. Campania n. 9532 del 24.12.2009, notificata in data 15.1.2010, con la quale era stata annullata la precedente ordinanza sindacale del 25.8.2009, richiamando la quale il Sindaco, avrebbe inteso prestare ottemperare alla sentenza, nel frattempo passata in giudicato in data 16.3.2010, per omessa impugnazione. <br />	<br />
Tuttavia successivamente alla sentenza in parola, al di là dell’analisi dell’A.R.P.A.C. inviate dal Corpo Forestale Comando di Marigliano prot. 346 del 7.1.2010, attestanti la presenza di amianto nei materiali rinvenuti sottoposti a sequestro, non consta di alcun elemento nuovo sopravvenuto che, modificando i presupposti fattuali esistenti all’atto della emanazione della suddetta sentenza, avrebbe potuto giustificare l’omessa scrupolosa osservanza delle statuizioni in essa contenute.<br />	<br />
Secondo consolidata giurisprudenza, a seguito del giudicato di annullamento, la P.A. non ha più il potere di adottare ulteriori provvedimenti aventi presupposto e fondamento logico-giuridico nell’atto annullato e, quindi, non può emanare provvedimenti “elusivi”, cioè in contrasto con il comando cristallizzato nel giudicato (Cfr: ex multis: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 giugno 2009, n. 656; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17 novembre 2004, n. 2054). <br />	<br />
5. Fuori discussione quanto appena rilevato, il Collegio pur prendendo atto che nella precedente sentenza la Sezione aveva rilevato “la mancanza dei profili di dolo o di colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata”, alla luce delle osservazioni contenute nella memoria di costituzione del Comune di Marigliano e di un più meditato approfondimento della vicenda, ritiene di non essere in grado di esprimere un giudizio certo e definitivo in ordine alla mancanza di colpa in capo alla Regione proprietaria per il danno ambientale verificatosi, non potendosi escludere a priori sua una culpa in omittendo.<br />	<br />
5.1. Sul punto è sorto contrasto fra le parti.<br />	<br />
5.2. Secondo la ricorrente Regione si tratterebbe di un tratto di sedime aperto e soggetto al pubblico transito, diurno e notturno, per il quale non sarebbe assolutamente possibile un astringente controllo e la sorveglianza del sito richiederebbe l’organizzazione di un servizio di prevenzione continuativo e capillare onde impedire l’abbandono abusivo e surrettizio di rifiuti ad opera dell’indiscriminata utenza, per impedire il quale l’Amministrazione regionale non dispone né dei mezzi, né degli uomini necessari, mentre l’Amministrazione locale disporrebbe della polizia locale che ben potrebbe svolgere servizi di vigilanza atti a prevenire il getto dei rifiuti e ad accertare l’identità degli effettivi trasgressori.<br />	<br />
5.3. Siffatta conclusione, tuttavia, non è condivisa dalla difesa comunale asserendo che l’area dove sarebbero stati rinvenuti rifiuto di amianto, non sarebbe un’area di strada soggetta a transito pubblico, ma l’alveo di un fiume (oggi non più esistente), dove ignoti avrebbero lasciati rifiuti speciali tossici, circostanza, questa, ben nota alla Regione Campania che, nonostante la consapevolezza dell’esistenza nella zona interessata di materiale altamente nocivo, nulla avrebbe fatto per la messa in sicurezza totale o parziale del sito o quanto meno per evitare che ignoti continuassero ad abbandonare rifiuti di ogni genere, ravvisandosi, pertanto, a carico della Regione proprietaria una condotta quanto meno colposa, per non avere transennato l’area inquinata, nonostante continui solleciti da parte degli organi competenti, non aver collocato una videocamera e/o un sorvegliane o custode nell’area interessata. <br />	<br />
6. D’altronde bisogna considerare che, nel caso di specie, stante il richiamo agli artt. 50 e 54 del D.L. n. 267/2000, rivestendo l’impugnata ordinanza (anche) il carattere di un’ordinanza contingibile ed urgente, avente carattere meramente ripristinatorio (diretto cioè ad ottenere la rimozione dell’attuale stato di pericolo e/o a prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante ed alla salute pubblica) e non sanzionatorio, per la quale la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, risulterebbe incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti ((T.A.R. Campania, 7 settembre 1991, n. 1137 che richiama il precedente della stessa Sezione 16 luglio 1960, n. 520), sembrerebbe ragionevole che detta ordinanza possa legittimamente indirizzarsi all’attuale proprietario dell’area, cioè a colui che si trova con quest’ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi ad altro soggetto o a diverso proprietario (C. di S., 2 aprile 2001, n. 1904 e 2 aprile 2003, n. 1678); pertanto, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi potrebbe essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo.<br />	<br />
7. Sennonché per pacifica giurisprudenza il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006) di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795). <br />	<br />
7.1. Pertanto, nella fattispecie in esame, in concreto un obbligo di garanzia a carico della Regione, per la mera qualità di proprietaria/custode, è inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod.civ. la quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato). <br />	<br />
7.2. Nota il Collegio che, pacifico risultando che, nel caso di specie, l’abbandono dei rifiuti è da ascrivere a terzi ignoti, effettivi autori dell’illecito e pur senza prendere posizione in ordine alla responsabilità e colpevolezza da ascriversi a ciascuno o ad entrambe le Amministrazioni contendenti, è fuor dubbio che, onde fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla presenza di rifiuti altamente nocivi presenti sull’area interessata, qualsiasi doveroso intervento per la messa in sicurezza della stessa, a tutela della pubblica salute ed incolumità (e salvo rivalsa nei confronti di chi sarà individuato, anche dall’Autorità Giudiziaria, quale effettivo responsabile dell’illecito ambientale) non potrebbe che provenire da ciascuna Amministrazione singolarmente considerata e/o in solido da entrambe, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. <br />	<br />
8. Quanto si è andato esponendo rafforza la fondatezza dell’ultima censura inerente alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e dell’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006 che prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con la conseguente osservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa. <br />	<br />
8.1. Nella fattispecie il Comune di Marigliano, pur ritenendo di non addivenire ad una soluzione concordata con la Regione, proprietaria della Vasca di laminazione ubicata nell’alveo Santa Maria del Pozzo, utilizzando strumenti ordinari di amministrazione, ed optando, in alternativa, per lo strumento autoritativo dell’ordinanza straordinaria, illegittimamente non ha coinvolto nel procedimento la Regione, nella qualità di proprietaria dell’area interessata, consentendole di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare la soluzione ottimale, tecnica e logistica, della peculiare e complessa problematica sottesa all’impugnata ordinanza per la messa in sicurezza e la bonifica del sito su cui erano stati abbandonati rifiuti altamente nocivi rinunciando così ad un apporto della Regione proprietaria che, sarebbe stato quanto mai necessario stante il contrasto insorto fra le parti in ordine alle caratteristiche del sito ed agli obblighi su ciascuna di esse incombenti per la messa in sicurezza e la bonifica del medesimo. <br />	<br />
9. Al riguardo il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. <br />	<br />
10. Secondo la giurisprudenza, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l’obbligo della comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.4.2005, n. 692). <br />	<br />
La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie in esame, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata sono da ricondursi ad un verbale di sequestro operato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Marigliano del 26.6.2009 allorquando si riscontrava nella Vasca di laminazione di proprietà della Regione Campania “un ingente quantitativo di lastre di eternit, presumibilmente di amianto, e cumuli di rifiuti inerti, edili, ingombranti”, con la conseguenza che le risultanze di sequestro siffatto erano note al Sindaco già da quell’epoca, mentre l’impugnata ordinanza che il suddetto sequestro richiama reca unicamente data 8 febbraio 2010 e risulta notificata nello stesso giorno. <br />	<br />
Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno, non solo per consentirgli di dimostrare l’estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico, ma anche per identificare congiuntamente le misure più idonee e per rendere praticamente attuabile qualsivoglia tipo di intervento. <br />	<br />
11. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ ordinanza con lo stesso impugnata e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che il Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti. <br />	<br />
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1943/2010 R.G.) proposto dalla Regione Campania, così dispone:<br />	<br />
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 32 dell’8.2.2010 e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi;<br />	<br />
b) condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1500,00 (millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Montedoro Engco S.r.l. in P.E. Q. Cgr. Rtp (Avv. Magliocca) c/ Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni (Avv. Cancrini) sui presupposti della configurabilità dell&#8217;avvalimento infragruppo e della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle mandanti della RTI 1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Avvalimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Montedoro<br /> Engco S.r.l. in P.E. Q. Cgr. Rtp  (Avv. Magliocca) c/ Associazione Professionale Studio Valle  Progettazioni (Avv. Cancrini)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti della configurabilità dell&#8217;avvalimento infragruppo e della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle mandanti della RTI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.  – Gara &#8211;  Avvalimento –  Impresa ausiliaria – Contratto di avvalimento e dichiarazione  – Necessità &#8211;  Omissione-  Esclusione- Legittimità 	</p>
<p>2. Contratti della P.A.  – Gara   –  Avvalimento infragruppo – Configurabilità &#8211; Presupposti Peculiarità 	</p>
<p>3. Contratti della P.A.  – Gara &#8211;  A. T. I.  – Mandanti   &#8211; Legittimazione ad agire in  giudizio &#8211; Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nelle gare pubbliche, in tema di avvalimento, l’impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l’ausiliario è tenuto a riprodurre  il contenuto del contratto di avvalimento in una  dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. 	</p>
<p>2. In tema di avvalimento, la mancata presentazione del contratto di avvalimento e la dichiarazione  di impegno ,  non possono superarsi ritenendo sussistente  l’ipotesi di avvalimento infragruppo, riguardante impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo societario dell’ausiliata e non il caso, ricorrente nella specie, di impresa ausiliaria individuale, totalmente indipendente, il cui titolare, occasionalmente, riveste carica sociale di legale rappresentate dell’impresa ausiliata. La legale rappresentanza non può essere in alcun modo considerata situazione analoga a quella del legame infragruppo ,non esonerando , quindi , in assenza di un rapporto di influenza e di dominio , dall’obbligo di documentare propriamente, nei confronti dell’amministrazione, l’impegno di mettere a disposizione le risorse dell’impresa ausiliaria , in modo da evitare l’insorgenza di contestazioni postume, successive all’aggiudicazione . 	</p>
<p>3.In tema  A.T. I. ,  ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione, e quindi, la legittimazione deve riconoscersi in capo all’impresa singola facente parte di un’ A.T.I. , sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione. Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentate di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate , ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatium.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 9865 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Engco S.r.l. in P.E in Q.Cgr.Rtp, Rtp &#8211; Air Support Srl, Rtp &#8211; Promoproject Srl, Fabio Rtp &#8211; Rotella, Francesco Rtp &#8211; Schioppa, Giorgio Rtp &#8211; Papa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Magliocca, con domicilio eletto presso Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici N. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso De Portu Studio Legale Avv. Cancrini in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sacal &#8211; Societa&#8217; Aeroportuale Calabrese Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Arnò, con domicilio eletto presso Simone Lamarra in Roma, via Raffaele Cadorna 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE I n. 01015/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER NUOVA AEROSTAZIONE PASSEGGERI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sacal &#8211; Societa&#8217; Aeroportuale Calabrese Spa e di Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Magliocca, De Portu e Cumbo per delega dell&#8217; Avv. Arnò;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni, in persona dei contitolari arch. Silvano Valle ed arch. Gianluca Valle, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo con Tecno Engineering 2C S.r.l., Studio Angotti S.r.l. e dott. ing. Mariano Ansani ha proposto ricorso avverso l’atto di aggiudicazione definitiva in favore del RTP ENGCO S.r.l., Air Support S.r.l., Promoproject S.r.l., arch. Fabio Rotella, ing. Francesco Schioppa, per. ind. Giorgio Papa del concorso di progettazione relativo alla Nuova Aerostazione passeggeri &#8211; Aeroporto di Lamezia Terme, indetto dalla S.A.C.A.L., Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. Parte ricorrente ha impugnato, altresì, la nota della S.A.C.A.L. del 22 dicembre 2008, contenente comunicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, dell’aggiudicazione definitiva ed i verbali della commissione di gara, nella parte in cui non è stato rilevato che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario non avrebbe dovuto essere ammesso. In via subordinata, la stessa ha impugnato la nota prot. 8218 dell’8 dicembre 2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione della S.A.C.A.L. ha ritenuto di acquisire elementi dimostrativi dai primi tre classificati circa il soddisfacimento del requisito previsto dal bando al punto II.1.2.<br />	<br />
Parte ricorrente, seconda classificata nella procedura concorsuale, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati e ne ha chiesto l’annullamento.<br />	<br />
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione del principio della “par condicio”, degli artt. 37, 49 e 233 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Il raggruppamento temporaneo aggiudicatario non sarebbe in possesso dei requisiti tecnici finanziari di cui al punto III.1 del Bando, che richiede, tra l’altro, l’avere conseguito un fatturato globale per la prestazione di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari ad almeno € 4.200.000,00 e che tale requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo.<br />	<br />
La capogruppo ENGCO, per il raggiungimento del requisito richiesto, ha dichiarato di avvalersi dei requisiti relativi al fatturato posseduto dal progettista ausiliario Ing. Salvatore Bellizzi, ma la stessa avrebbe omesso di rispettare le condizioni previste dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici ed, in particolare, non avrebbe prodotto le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 da parte del concorrente e dell’impresa ausiliaria ed all’obbligo di quest’ultima, verso il concorrente e la stazione appaltante, di mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Non sarebbero stati prodotti, inoltre, gli altri atti e dichiarazioni di cui ai punti e), f), g) dello stesso art. 49.<br />	<br />
Il RTP ENGCO avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso.<br />	<br />
La stessa ENGCO, d’altra parte, e per ciò stesso, risulterebbe carente, quale capogruppo, del requisito del fatturato globale non inferiore al 50% dell’importo complessivo di € 4.200.000,00.<br />	<br />
L’Associazione Professionale ricorrente ha, infine, richiesto la condanna della S.AC.A.L. al risarcimento dei danni correlati all’eventuale mancata esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
2) Violazione del principio della “par condicio”, degli artt. 37, 49 e 233 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Il bando, a punto III.1 impone, tra l’altro, con riferimento alla classe/categoria IIIb, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori per un importo di € 38.000.000 e che, in caso di raggruppamento o consorzio temporaneo, il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo, mentre la restante percentuale può essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.<br />	<br />
La capogruppo ENGCO, con riferimento alla classe/categoria IIIb, avrebbe dichiarato servizi di progettazione per un importo di lavori pari ad € 21.243.972,00, superiore al 50% di quanto richiesto dal punto III.1 del bando con riferimento a detta classe/categoria.<br />	<br />
La dichiarazione sarebbe, però, smentita dalla documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che la ENGCO, negli ultimi 10 anni, nella classe/categoria IIIb, ha eseguito servizi di progettazione per un importo di € 10.214.500,00, mentre il progettista ausiliario ing. Mario Cannaviello, di cui la ENGCO si è avvalsa al fine del requisito in discorso, avrebbe svolto progettazione di opere, in detta classe/categoria, per un importo di € 8.143.838,00.<br />	<br />
L’importo totale dei lavori nella classe/categoria IIIb, ammonterebbe, pertanto, a soli € 18.358.338,00.<br />	<br />
Ciò avrebbe imposto l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario, in quanto il concorrente avrebbe reso una dichiarazione erronea. In secondo luogo, l’importo indicato non sarebbe sufficiente ad integrare il requisito richiesto in detta classe/categoria, essendo richiesto, per la capogruppo, l’espletamento di servizi di progettazione per lavori di importo parti, almeno, al 50% di € 38.000.000,00 e, quindi, ad € 19.000.000,00.<br />	<br />
3) Violazione degli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
La qualificazione del RTP ENGCO sarebbe stato carente anche nella fase in cui la Stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 70 del D.P.R. N. 554/1999.<br />	<br />
L’ing. Francesco Schioppa ed il per. ind. Giorgio Papa, mandanti del raggruppamento ENGCO, non avrebbero fornito, in sede di verifica, prova dei requisiti in precedenza dichiarati.<br />	<br />
In particolare, la documentazione fornita dall’ing. Schioppa risulterebbe lacunosa ed inidonea a comprovare i requisiti di qualificazione dichiarati ed evidenzierebbe palesi e reiterati errori riguardo alla quantificazione dei requisiti professionali.<br />	<br />
4) Violazione del principio della “par condicio”, della “lex specialis”, con riferimento all’art. 3 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
La Promoproject S.r.l., mandante del RTP ENGCO, in violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, avrebbe omesso di indicare tra i soci Valeria Martinelli.<br />	<br />
5) In via subordinata. Violazione dei principi della “par condicio”, della segretezza delle offerte, dell’parzialità e buon andamento, degli artt. 106, 107 e 237 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, difetto di motivazione, incompetenza.<br />	<br />
La Stazione appaltante, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, ha richiesto ai primi tre classificati elementi dimostrativi del soddisfacimento del requisito previsto al punto II.1.2 del bando, secondo capoverso, per il quale la progettazione deve prevede la realizzazione di due o più corpi di fabbrica, funzionalmente autonomi ma interconnessi, trasformabili ed accrescibili in tempi successivi.<br />	<br />
Tale richiesta non riguarderebbe, secondo la ricorrente, requisiti di partecipazione alla gara, ma caratteristiche dell’opera progettata e costituirebbe una richiesta di integrazione del progetto intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, formulata nei confronti di tre soli concorrenti.<br />	<br />
La richiesta stessa implicherebbe la violazione dell’obbligo di esaminare le offerte in forma anonima, come previsto dall’art. 107 del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
D’altra parte, la richiesta di integrazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione, sarebbe pervenuta da organo incompetente, in quanto, secondo le previsioni dell’art. 107 menzionato, solo la commissione di gara può invitare i concorrenti, se necessario, a chiarire aspetti del progetto.<br />	<br />
Non vi sarebbe, infine, alcun riscontro dell’avvenuto esame della documentazione integrativa e ciò implicherebbe l’assoluto difetto di motivazione riguardo alla valutazione effettuata.<br />	<br />
Parte ricorrente, per il caso in cui dovesse risultare impossibile il conseguimento del bene della vita cui la stessa mira, ha richiesto la condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente dei danni connessi alla mancata esecuzione dell’appalto, sotto i profili del danno emergente, del lucro cessante e del danno curriculare. <br />	<br />
Si è costituita la Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. (S.A.CAL.), eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e deducendo, comunque, l’infondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente.<br />	<br />
Si è costituita, altresì la ENGCO S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti con la Air Support S.r.l., la Promoproject S.r.l., l’arch. Fabio Rotella, l’ing. Francesco Schioppa ed il per. ind. Giorgio Papa, la quale, rilevata l’infondatezza del gravame, ha proposto ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 37, 41, 42, 48, comma 2, e 233 del d.gs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 554/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 n. 2 del bando di gara, dell’art. 4, lett. A), b) e c) del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità.<br />	<br />
Il bando di gara, al punto III.1 richiedeva l’espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a determinate classi e categorie e per certi importi<br />	<br />
Il bando ha previsto che, in caso di raggruppamento o consorzio temporaneo, il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo, mentre la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti.<br />	<br />
Dalla documentazione prodotta dallo Studio Valle sarebbe emerso che i una serie di certificati concernono servizi di progettazione antecedenti alla data del 5 ottobre 1997.<br />	<br />
Ciò avrebbe imposto l’esclusione del raggruppamento secondo classificato, sia per il mancato possesso dei requisiti, sia per l’erroneità delle dichiarazioni rese.<br />	<br />
2) Violazione degli artt. 37, 41, 42 e 233 del D. Lgs. 163/06 ed art. 65, 66 e 70 del D.P.R. 554/99, della “lex specialis” con riferimento al punto III.1 del bando di gara, dell’art. 4 lett. a), b) e c) del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità.<br />	<br />
Il punto III.1 del bando di gara richiedeva, quale ulteriore requisito, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due servizi di progettazione relativi alle classi e categorie e per gli importi di lavori individuati nello stesso e prevedeva che, in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra avrebbero dovuto essere integralmente posseduti da uno dei soggetti appartenenti al raggruppamento.<br />	<br />
Il certificato all’uopo esibito dallo Studio Valle non potrebbe essere validamente considerato, in quanto uno dei servizi sarebbe riferito a prestazioni svolte in periodi antecedenti al decennio di riferimento ed in quanto il servizio stesso sarebbe stato svolto da una Associazione di Professionisti e lo Studio Valle Progettazioni potrebbe far valere solo la quota effettivamente svolta dal medesimo.<br />	<br />
Il RTP Studio Valle Progettazione, pertanto, non avrebbe potuto partecipare al concorso per la carenza dei requisiti in capo al medesimo ed avrebbe dovuto essere estromesso dalla classifica di cui alla aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Da qui l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.<br />	<br />
Le parti, successivamente, hanno prodotto memorie. <br />	<br />
Con la sentenza impugnata, il T.A.R per la Calabria, Catanzaro, ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso ed altresì l’eccezione di improcedibilità perché proposto da uno solo dei membri del costituendo raggruppamento secondo classificato, inoltre ha respinto i due motivi del ricorso incidentale presentato dalla ENGCO s.r.l. in ultimo ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito i tre restanti successivi motivi e ritenuto di non esaminare la censura del quinto motivo perché dedotta in via subordinata e rigettato la domanda di risarcimento danni.<br />	<br />
Appella la ENGCO con due motivi, contestando la fondatezza dell’accoglimento del ricorso principale e riproponendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto presentato da un solo membro del costituendo raggruppamento.<br />	<br />
Resiste la SACAL ( Società Aeroportuale calabrese ) spa.<br />	<br />
Si è costituito lo Studio Valle, contestando nel merito l’appello, rilevando che sul ricorso incidentale della ENGCO si è formato giudicato di rigetto,ed, in ultimo, riproponendo i motivi di ricorso non esaminati per assorbimento o perché proposti in via subordinata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso proposto dallo RTP Studio Valle si contestava la illegittimità del ricorso all’avvalimento – da parte della ENGCO – per la prova del conseguimento di un fatturto globale per la prestazione di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari ad almeno 4.200.000,00.<br />	<br />
Il RTP ENGCO , al fine di provare il requisito anzidetto, dichiarava di avvalersi, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n. 163 del 2006, del fatturato posseduto dall’ing. Salvatore Bellizzi, ma senza allegare alcuna dichiarazione del progettista ausiliario, avendo l’ing. Bellizzi firmato tale dichiarazione nella qualità di Presidente del CDA ENGCO e non di progettista ausiliario, imprenditore individuale.<br />	<br />
Mancava inoltre la presentazione del c.d. “contratto di avvalimento”.<br />	<br />
Va ricordato , in proposito, che l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che il “concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara… può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo…avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.”<br />	<br />
L’art. 49 comma 2 del citato decreto, dispone che, ai fini di quanto previsto nel comma 1, il concorrente debba allegare , fra l’altro, “una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (lett . d ) ) ed “in originale od in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.<br />	<br />
Nessuno dei due documenti è stato prodotto.<br />	<br />
Né la dichiarazione della ENGCO sottoscritta dall’ing. Bellizzi in qualità di Presidente del CDA della ENGCO srl può ritenersi equipollente alla documentazione mancante.<br />	<br />
La disciplina richiede un contratto di avvalimento ed una dichiarazione di impegno proveniente dall’impresa ausiliaria per esigenze di certezza dell’amministrazione, essendo tale dichiarazione volta a soddisfare l’interesse della stazione appaltante ad evitare , dopo l’aggiudicazione , l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario.<br />	<br />
Nell&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento l&#8217;impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l&#8217;impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l&#8217;ausiliario è tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. In tale ipotesi, quindi, l&#8217;impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un&#8217;obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente e tale obbligazione si perfeziona con l&#8217;aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti.<br />	<br />
Né le palesi carenze della documentazione offerta alla stazione appaltante possono superarsi ritenendo sussistente l’ipotesi di avvalimento infragruppo, riguardante impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo societario dell’ausiliata e non il caso, ricorrente nella specie, di impresa ausiliaria individuale, totalmente indipendente, il cui titolare, occasionalmente, rivesta carica sociale di legale rappresentante dell’impresa ausiliata.<br />	<br />
La legale rappresentanza non può essere in alcun modo considerata situazione analoga a quella del legame infragruppo, non esonerando, quindi, in assenza di un rapporto di influenza e di dominio, dall’obbligo di documentare propriamente , nei confronti dell’amministrazione, l’impegno di mettere a disposizione le risorse dell’impresa ausiliaria, in modo da evitare l’insorgenza di contestazioni postume, successive all’aggiudicazione.<br />	<br />
Il rapporto giuridico che lega il legale rappresentante alla società che egli rappresenta in alcun modo implica l’obbligo di mettere a disposizione i propri mezzi e le proprie risorse ed i propri personali requisiti di qualificazione, al servizio della committenza pubblica dell’azienda da lui rappresentata.<br />	<br />
Quindi tali impegni dovevano essere formalizzati in gara.<br />	<br />
Né l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di norma operativa nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 e non applicabile ai documenti di cui all’art. 49 citato.<br />	<br />
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di appello.<br />	<br />
In ordine al secondo motivo di appello, basterà ricordare la giurisprudenza pacifica in tema di legittimazione dell’impresa singola facente parte del raggruppamento ad impugnare l’aggiudicazione.<br />	<br />
In proposito è stato ritenuto che il raggruppamento di imprese non è un soggetto giuridico e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate. Ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l&#8217;aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un&#8217; Ati , sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione. Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all&#8217;impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest&#8217;ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell&#8217;amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture ( ex plurimis Consiglio Stato , sez. V, 12 febbraio 2007 , n. 593).<br />	<br />
È pacifico, infatti, che ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l&#8217;aggiudicazione, e quindi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397) la legittimazione deve riconoscersi in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un&#8217;ATI., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione.<br />	<br />
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi in presenza di giusti ed eccezionali motivi stante la particolarità del caso di specie. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sul ricorso in epigrafe specificato , così provvede:<br />	<br />
Respinge l’appello.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.1175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-1175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-1175/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-1175/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.1175</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru L. di P. Srl (avv.ti M. Lai e S. Pes) c/ il Comune di Olbia (avv.ti G. Longheu e A. Lindiri) dies a&#160;&#160; quo&#160;&#160; del&#160;&#160; termine&#160;&#160; per&#160; l&#8217;impugnazione&#160;&#160; del&#160;&#160; silenzio- inadempimento e preavviso di rigetto Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Azione – Termine –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-1175/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.1175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-1175/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.1175</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru<br /> L. di P. Srl (avv.ti M. Lai e S. Pes) c/ il Comune di Olbia (avv.ti G. Longheu<br /> e A. Lindiri)</span></p>
<hr />
<p>dies a&nbsp;&nbsp; quo&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; termine&nbsp;&nbsp; per&nbsp; l&#8217;impugnazione&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; silenzio- inadempimento e preavviso di rigetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Azione – Termine – Decorrenza &#8211; In caso di preavviso di rigetto – Dalla data di presentazione delle osservazioni del privato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di impugnazione del silenzio-inadempimento, il termine annuale per la proposizione del ricorso decorre dalla data di presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto (nel caso di specie, nell’enunciare il principio di cui in massima il Collegio ha dato atto che, al momento dell’adozione del preavviso di rigetto, i termini per la conclusione del procedimento erano già trascorsi)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 316 del 2010, proposto da:<br />
<b>L. di P. Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Lai e Sebastiano Pes, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via G.Deledda n. 74; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Olbia</b>, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Longheu, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Alessandro Lindiri, via Maddalena n. 40; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento e la declaratoria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della illegittimità del silenzio e/o dell’inerzia serbati dall’Amministrazione resistente in ordine all’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della recinzione, con rete a maglia metallica e paletti di ferro lungo il perimetro della proprietà della ricorrente, in Olbia, località “Pittulongu”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è proprietaria di diverse aree nel territorio comunale di Olbia, in località “Pittulongu”.<br />	<br />
Al fine di tutelarne la conservazione ed impedire l’accesso di estranei, in data 28 febbraio 2008 presentava, al competente ufficio comunale, richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una recinzione con rete a maglia metallica e paletti in ferro, lungo l’intero perimetro della sua proprietà.<br />	<br />
Al termine di un complesso iter procedimentale, con nota n. 24151 del 24 marzo 2009, il dirigente dell’ufficio tutela del paesaggio del Comune di Olbia comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, il preavviso di rigetto dell’istanza, precisando che la stessa non poteva essere accolta “…<i>in quanto la tipologia di recinzione, in paletti in ferro e rete metallica, contrasta con le prescrizioni dell’allegato alla delibera della G.R. n. 27/7 del 13 maggio 2008</i>”.<br />	<br />
In data 10 aprile 2009 la società ricorrente presentava osservazioni al suddetto preavviso, argomentando sull’erroneità delle considerazioni espresse dall’ufficio comunale in ordine alle ragioni del provvedimento di diniego di prossima adozione.<br />	<br />
Sennonchè, il suddetto preavviso non è stato seguito da nessun altro atto comunale, né, tanto meno, da alcun provvedimento conclusivo del procedimento in questione.<br />	<br />
Di qui il ricorso in esame, con il quale la società LI.DO. di Pittulongu S.r.l., ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla sua istanza del 28 febbraio 2008, con richiesta di adozione, nei confronti del Comune di Olbia, dell’ordine di provvedere entro un termine da fissarsi ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971; con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Olbia che ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il ricorso sarebbe stato proposto dopo un anno dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento doveva essere concluso in quanto, a suo avviso, il termine annuale decorrerebbe dalla data di presentazione dell’istanza e non dal compimento di un qualsivoglia atto endoprocedimentale.<br />	<br />
In secondo luogo, ha eccepito che la pretesa della ricorrente di realizzare una recinzione sulla sabbia sarebbe comunque infondata per contrasto con quanto disposto dalla delibera della G.R. n. 27/7 del 15 maggio 2008.<br />	<br />
Concludeva quindi la resistente chiedendo la reiezione del ricorso, vinte le spese.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 5 maggio 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale per violazione dell’art. 2, comma 8°, della legge n. 241/1990, ai sensi del quale il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 dello stesso articolo.<br />	<br />
Sostiene, in particolare, il comune di Olbia, che il termine annuale per la proposizione del ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione non sarebbe in alcun modo prolungato dal compimento di atti endoprocedimentali, sicchè, rispetto alla data di presentazione della domanda, il termine annuale per la proposizione del ricorso sarebbe ampiamente scaduto.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Se è vero che la disposizione invocata dalla difesa dell’amministrazione stabilisce che il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto “…fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 dello stesso articolo”, è anche vero che tutte le disposizioni della legge n. 241/1990 devono essere interpretate alla luce dei principi di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini sottesi dal legislatore del 1990 e immanenti, con ancora maggiore pregnanza, nelle successive integrazioni della legge, in un’ottica di crescente esigenza di trasparenza e buona amministrazione, <br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, a seguito dell’istanza della ricorrente, il Comune di Olbia, in data 4 marzo 2009, prot. n. 24151, ha adottato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il c.d. preavviso di rigetto dell’istanza, richiamando le risultanze dell’istruttoria esperita, e in particolare il parere sfavorevole della commissione edilizia integrata reso con verbale n. 72 dell’11 marzo 2009.<br />	<br />
La ricorrente, in data 10 aprile 2009, ha presentato le sue osservazioni.<br />	<br />
L’art. 10 bis citato precisa che la comunicazione del preavviso di rigetto “…interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.<br />	<br />
Nel caso di specie, al momento dell’adozione del preavviso di rigetto i termini per la conclusione del procedimento erano già ampiamente trascorsi.<br />	<br />
Resta dunque evidente che, attesa la non immediata impugnabilità del preavviso di rigetto in quanto atto di natura procedimentale, l’esigenza – normativamente consacrata nell’art. 2 della stessa legge n. 241/1990 &#8211; di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche al fine di assicurare alla ricorrente la possibilità di utilizzare gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento, non può non condurre a ritenere che il termine annuale per la presentazione del ricorso avverso il silenzio decorreva, nella specie, attesa la già intervenuta decorrenza del termine ordinario, dalla presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, del cui mancato accoglimento, del resto, doveva essere data ragione nella motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie le osservazioni della ricorrente sono state ricevute dal Comune di Olbia in data 10 aprile 2009, sicchè il ricorso avverso l’inerzia, notificato il 31 marzo 2010, deve ritenersi tempestivo rispetto al termine annuale, con conseguente reiezione dell’eccezione della difesa comunale.<br />	<br />
Del pari infondate sono le ulteriori argomentazioni difensive del Comune di Olbia.<br />	<br />
Fermo restando che, ovviamente, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’assunzione delle scelte affidate alle sue competenze esclusive, resta evidente che l’accertamento in sede giurisdizionale dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere comporta solo, quale immediata conseguenza, l’obbligo dell’amministrazione di adottare sollecitamente, pena la nomina di organi sostitutivi, un provvedimento conclusivo del procedimento, il cui contenuto, favorevole o sfavorevole alle richieste della ricorrente, resta interamente rimesso alle valutazioni discrezionali della stessa amministrazione comunale.<br />	<br />
Né può fondatamente ritenersi che, nel caso di specie, si versi in un caso di palese infondatezza dell’istanza, tale da non consentire, ai sensi dell’art. 2, comma 8°, cit., l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
La questione all’esame dell’amministrazione, infatti, prima facie affatto inequivoca, impone all’amministrazione anche l’esame delle giustificazioni e la verifica della fondatezza o meno delle argomentazioni in esse esposte dalla ricorrente, restando quindi affidata all’ufficio comunale competente la decisione in ordine alla loro rilevanza, di cui, naturalmente, dovrà darsi conto nella motivazione del provvedimento finale.<br />	<br />
In conclusione, quindi il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
Di qui la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata in data 28 febbraio 2008 dalla società ricorrente, come successivamente integrata dalle giustificazioni rese il 10 aprile 2009.<br />	<br />
Il Comune di Olbia, quindi dovrà adottare l’atto finale del procedimento nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con avvertimento che, per il caso di ulteriore inadempimento, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva, con addebito delle spese.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata in data 28 febbraio 2008 dalla società ricorrente, ordinando, nel contempo, l’adozione dell’atto finale del procedimento nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e avvertendo che, per il caso di ulteriore inadempimento, provvederà alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva, con addebito delle spese.<br />	<br />
Condanna il Comune di Olbia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e contributo unificato, se assolto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-169/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.169</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – MADDALENA le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall&#8217;esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all&#8217;art. 97, terzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall&#8217;esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all&#8217;art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che esso assicura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione pubblica &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Art. 2 della legge della Regione Liguria 18/02/2009, n. 3 &#8211; Modifica del comma 1 dell&#8217;art. 3 della legge regionale n. 44 del 2008 &#8211; Posti vacanti previsti nell&#8217;ambito della programmazione triennale delle assunzioni &#8211; Copertura del 50% attraverso l&#8217;indizione di bandi di concorso pubblico riservati a favore di soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e presso gli enti strumentali regionali, con almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge &#8211; Mancata previsione del contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante 50% dei posti disponibili &#8211; illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2009, depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2009. <br />	<br />
Udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; <br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. ( Con ricorso notificato il 23 aprile 2009 e depositato il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)». <br />	<br />
1.1. ( La disposizione impugnata sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 44 del 2008, stabilendo che «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge». <br />	<br />
2. ( Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. <br />	<br />
3. ( La Regione Liguria non si è costituita. <br />	<br />
4. ( In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, richiamata la sentenza n. 293 del 2009 della Corte costituzionale, sostiene la illegittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto essa «non trova alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati e, [per]chè comunque, non prevede il contestuale concorso pubblico per il (residuo) 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni». <br />	<br />
Per la difesa dello Stato la disposizione censurata avrebbe, poi, illegittimamente individuato la categoria riservataria in soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati. <br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato rimarca, infine, come la mancanza di contestuali concorsi pubblici non possa essere «lenita dalla astratta possibilità di bandirli nel futuro con ricorso all’altro 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, atteso che» sarebbe «sufficiente non bandire tali concorsi (ciò che rientra certamente nell’attribuzione esclusiva della Regione) per avere assunto personale reclutato esclusivamente con il ricorso al concorso riservato». </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. ( Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», per la quale «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge». <br />	<br />
1.1. ( Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. <br />	<br />
1.2. ( Nella memoria depositata il 2 marzo 2010 il ricorrente evidenzia due ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che questi sarebbero violati, anche in quanto non sussisterebbe alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati ed in quanto il legislatore regionale avrebbe individuato quale categoria riservataria quella costituita da soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio, ovvero da soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati. <br />	<br />
2. ( Va preliminarmente rilevato che le suddette censure formulate per la prima volta nella memoria illustrativa del 2 marzo 2010 sono inammissibili non essendo possibile né modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso (ex plurimis: sentenza n. 298 del 2009). <br />	<br />
3. ( La questione è fondata. <br />	<br />
Infatti la disposizione regionale impugnata, nel consentire l’indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati. <br />	<br />
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura. Resta, invece, assorbita la questione di costituzionalità sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all’art. 3 Cost. <br />	<br />
Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2009. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)». <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Paolo MADDALENA, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010. <br />	<br />
<b></b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – GROSSI la facoltà, prevista dalla legge statale, dell&#8217;uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all&#8217;art. 2 della legge e che risulti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – GROSSI</span></p>
<hr />
<p>la facoltà, prevista dalla legge statale, dell&#8217;uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all&#8217;art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all&#8217;art. 3, l&#8217;ambito territoriale nel quale &laquo;si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche&raquo; previste dalla stessa legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Minoranze linguistiche &#8211; Norme della Regione Piemonte &#8211; Artt. 1, c. 1° e 3°, 2, c. 2°, lett. c) e g), 3, c. 5°, e 4 della legge della Regione Piemonte 07/04/2009, n. 11 &#8211; Attribuzione al piemontese del valore di &#8220;lingua piemontese&#8221; &#8211; Parificazione, ai fini della tutela, alle lingue minoritarie &#8220;occitana, franco-provenzale, francese e walser&#8221; &#8211; Contrasto con la normativa statale che, in attuazione del disposto costituzionale, stabilisce tassativamente il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare e non include tra esse la lingua piemontese &#8211; illegittimità costituzionale parziale &#8211; non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»;	</p>
<p>in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»; 	</p>
<p>non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 17 giugno 2009 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2009. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanna Scollo e Eleuterio Zuena per la Regione Piemonte. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
 </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 17 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte». <br />	<br />
A giudizio della parte ricorrente, l’impugnato art. 1, comma 1, «eccede dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» e per potere ad essa conferire «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime. <br />	<br />
Detta disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. «nell’attuazione e nell’interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale»: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l’art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese»; e, d’altro lato, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»). <br />	<br />
Proprio con la sentenza n. 159 del 2009 si sarebbe, del resto, sottolineato come «la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie e non sia modificabile né da parte delle Regioni ordinarie né da parte delle Regioni a statuto speciale», salve, per queste ultime, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti, che «quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale». <br />	<br />
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», per le seguenti ragioni: a) l’art. 1, comma 3, perché, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell’ambito di tutela e tuttavia riferendosi a «una lingua esclusa da tutela», contrasterebbe con l’art. 3 di detta legge statale, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), perché, prevedendo «la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l’uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio», violerebbe l’art. 9 della legge n. 482 del 1999, «che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), perché, «disponendo “l’attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese”», contrasterebbe con l’art. 12 della legge n. 482 del 1999, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, perché, «prevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l’apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana», contrasterebbero con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999». <br />	<br />
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. <br />	<br />
Secondo la difesa regionale, l’interpretazione data dalla parte ricorrente alla norma di cui all’art. 1, comma 1, impugnato «è abnorme e non corrisponde all’evidente spirito della stessa». <br />	<br />
Andrebbe, infatti, anzitutto rammentato come l’art. 7, comma 4, dello statuto regionale riconosca alla Regione «il potere di tutelare e promuovere l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser». E si dovrebbe, poi, osservare che la stessa sentenza n. 159 del 2009, «nel ricostruire il panorama ed il contesto storico e giuridico dell’art. 6 della Costituzione e della l. n. 482/1999, smentisce proprio le prospettazioni di controparte»: in essa si riaffermerebbe, infatti, che «la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale» e che questo principio «rappresenta un superamento dello Stato nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo». Di ciò sarebbero, del resto, significativo esempio, sul piano innovativo, sia la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite del 18 dicembre 1992, in materia di diritti delle persone appartenenti a minoranze, sia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992. <br />	<br />
Nella normativa impugnata, invece, «l’espressione “lingua piemontese”» andrebbe intesa, «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale, come patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», secondo quanto «chiaramente» esposto nella relazione al disegno di legge, «nel solco» peraltro delle precedenti leggi regionali sulla materia e dello stesso statuto, e in analogia a quanto disposto nella «del tutto simile» legge della Regione Veneto 13 aprile 2007, n. 8, non sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale. <br />	<br />
3. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria per insistere nella propria richiesta. <br />	<br />
La tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., dovrebbe potersi qualificare, secondo l’Avvocatura generale, non tanto come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”, che investe trasversalmente diverse materie» o come «“non materia”», senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost. consenta di considerare la medesima come attribuita, ai sensi del comma quarto, alla potestà esclusiva delle Regioni. Al contrario, «la verifica della titolarità della competenza legislativa a fissare i principi generali a protezione delle minoranze linguistiche» (o, in altri termini, la «individuazione del soggetto» competente) «non può che condurre al riconoscimento di una esclusiva competenza dello Stato», anche alla luce di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti: mentre, infatti, «è indubbio» che l’art. 114 Cost., nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconduca alla “Repubblica”, «i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, indistintamente», nella «originaria formulazione» esso, invece, «ripartiva la “Repubblica” in Regioni, Province e Comuni, con ciò accreditando una sovrapposizione dei concetti di Repubblica e di Stato». <br />	<br />
La giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidata, a giudizio dell’Avvocatura, nell’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: in riferimento al quale si prevederebbe, per lo Stato, il compito di «individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» nonché di stabilire «i principi generali della tutela» ed «i limiti»; e, per le Regioni, quello di attenersi a questi «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela». <br />	<br />
Così, nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte – configurata la tutela delle minoranze linguistiche come «principio costituzionale fondamentale» (sulla base dell’idea che «“la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica”») e osservato che «il diritto all’uso della lingua materna si raccorda» ad altri fondamentali principi costituzionali (quello pluralistico, di cui all’art. 2 della Costituzione; quello di eguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione; quello di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione) – avrebbe ribadito che l’attuazione del valore della tutela delle minoranze linguistiche richiede «l’interposizione del legislatore ordinario», sia quanto all’azionabilità delle pretese degli interessati sia quanto alla necessità di strutture organizzative e finanziarie adeguate. <br />	<br />
Così, ancora, dalla sentenza n. 406 del 1999 sarebbe ricavabile l’affermazione della potestà esclusiva dello Stato nell’individuazione delle minoranze linguistiche e nella determinazione delle caratteristiche generali della tutela, «non potendo certo essere ammessa una diversificazione regionale nella tutela delle posizioni degli “altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta”». <br />	<br />
Il principio sarebbe stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 159 del 2009, anche in relazione alla necessità di «“un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti”» nonché «“della ineludibile tutela della lingua italiana”»: con la conseguenza dell’attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi «nell’adottare disposizioni di dettaglio nell’ambito delle materie di propria competenza», a partire dall’«individuazione della minoranza linguistica da proteggere». <br />	<br />
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2». </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte», promossa, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Secondo il ricorrente, la suddetta legge, nelle disposizioni impugnate, eccederebbe «dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire (art. 1, comma 1) valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da altre leggi regionali, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» nonché di conferire ad essa «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime. <br />	<br />
Questa disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l’art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese» e, dall’altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge n. 482 del 1999 costituirebbe «il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie», non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti). <br />	<br />
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale: a) l’art. 1, comma 3, contrasterebbe, infatti, con l’art. 3, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), violerebbe l’art. 9, che consente l’uso negli uffici pubblici solo delle «lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), contrasterebbe con l’art. 12, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, contrasterebbero con l’art. 10, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999». <br />	<br />
2. – Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni: la legge impugnata, diversamente da come prospettato dal ricorrente, adopererebbe «l’espressione “lingua piemontese”» soltanto nel senso di «patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale», nell’intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformità allo statuto, «la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte» (e in analogia alla «del tutto simile» legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, tuttavia non impugnata davanti a questa Corte). <br />	<br />
3. – Insistendo, in prossimità dell’udienza, nella propria richiesta, la difesa del ricorrente ha osservato che la tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., si qualificherebbe non già come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”» o, perfino, come «“non materia”», da considerare attribuita alla «esclusiva competenza dello Stato», anche sulla base di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti come sovrapposta a quella di “Stato”. <br />	<br />
Nella giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidato l’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell’«individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» e nello stabilire «i principi generali della tutela» ed i suoi «limiti»; e, per le Regioni, «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela». <br />	<br />
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2». <br />	<br />
4. – Avendo il ricorrente lamentato che le disposizioni impugnate siano state adottate in violazione dell’art. 6 Cost. in quanto contrastanti con diverse disposizioni di cui alla legge statale n. 482 del 1999 (da considerarsi norma interposta), l’ambito dello scrutinio, da svolgere nel presente giudizio, va circoscritto entro questi limiti. <br />	<br />
Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all’art. 1, comma 1, che «La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano», ha altresì ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il «patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» nonché quello di promuovere «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate» dalla legge medesima «in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione» e «in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2). <br />	<br />
Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l’identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate “storiche” nell’esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela nonché quelle «parlanti» alcune “lingue” determinate. All’art. 3 disciplina la procedura per la «delimitazione dell’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche». <br />	<br />
Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell’intero impianto normativo, ai cui princìpi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13). <br />	<br />
Il quadro concettuale di riferimento implica, da un lato, evidentemente, la nozione di “Repubblica”, nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all’interno della vasta e composita comunità “nazionale”; e, dall’altro lato, la nozione di “minoranze linguistiche”, considerate, invece, come comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere. <br />	<br />
Una traduzione, necessariamente semplificata, di questo schema sul piano strettamente formale, da un lato, rinvia, quasi tralatiziamente, alla figura soggettiva dello “Stato”, nella configurazione di “Stato nazionale”, titolare, anche in quanto considerato ente territoriale originario, della cura degli interessi collettivi (o sociali) assunti come “generali” o, per l’appunto, come “pubblici”; dall’altro lato, invece, essa resta priva del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficoltà di concentrare entro schemi di imputazione tipici un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo “minoranza” consente di rendere esprimibili, o percepibili, proprio attraverso la sua apparente indeterminatezza, nella implicita e ineludibile relazione con la nozione di “maggioranza”. <br />	<br />
In questo modo, potrà considerarsi acquisito che, mentre in un caso, con i termini “Repubblica” e “Stato” – e indipendentemente dalla questione, tutta storica, della riducibilità dell’una all’altro – ci si vorrà riferire in modo precipuo alla dimensione dell’organizzazione politica o amministrativa di una comunità “generale” o al sistema delle sue articolazioni istituzionali, nell’altro caso, con l’espressione “minoranza linguistica”, ci si manterrà sul piano di fenomeni sociali affidati all’andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti. Né, su questo specifico punto, risulterà significativo il mutamento del testo della norma di cui all’art. 114 Cost., atteso che esso continua a fare espresso riferimento – sia pure con rilevanti novità rispetto al testo originario – soltanto ai diversi enti territoriali che costituiscono la “Repubblica” e non anche, direttamente, alle relative comunità. <br />	<br />
A proposito di questo – del fatto, cioè, che il tema della tutela delle minoranze linguistiche non è direttamente riferibile a quello delle relazioni organizzative Stato-Regioni – non sarà superfluo tenere a mente che la attuale collocazione della norma di cui all’art. 6 Cost. tra i “principî fondamentali” è frutto della modifica, nella discussione in Assemblea costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un più ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l’altro dedicato alle «minoranze etniche e linguistiche»), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il tema riguardasse piuttosto un «problema generale» e che averne omesso la disciplina nella prima parte della Costituzione costituisse una «lacuna» da colmare. <br />	<br />
Cosicché, in definitiva, la norma di cui all’art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di “principî fondamentali”, dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”. <br />	<br />
In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze – e tuttavia impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive –, il tema della tutela della “lingua” (o, piuttosto, come si è detto, di coloro che la parlano) appare, in definitiva – nei limiti, peraltro, in cui possa costituire oggetto di legislazione – non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” (come criterio di riparto delle competenze) ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori “competenti”. Ed è, perciò, primariamente affidato alla cura dell’istituzione, come quella statale, che – in considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione – risulti incaricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze: e che perciò risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità. <br />	<br />
5. – Sulla base di queste sommarie premesse, si può passare all’esame delle singole censure. <br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 1, in quanto riferita alle parole «la lingua piemontese,», è fondata. <br />	<br />
Il ricorrente lamenta che, con la disposizione in discorso, la Regione Piemonte, in violazione dell’art. 6 Cost., nell’attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, abbia ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla “lingua piemontese”, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all’art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. <br />	<br />
Il motivo della doglianza finisce per riguardare il problema della legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta. <br />	<br />
È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l’esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009). <br />	<br />
Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”. <br />	<br />
6. – Per identiche ragioni è fondata la questione relativa all’art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e». <br />	<br />
La previsione concernente «la promozione e l’attuazione, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all’art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all’art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, “il piemontese”. <br />	<br />
7. – Parimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ciò che riguarda la “lingua piemontese”, è la questione relativa all’art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l’uso delle lingue di cui all’articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio». <br />	<br />
Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un’altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l’art. 9, che, al comma 1 – fatto salvo quanto previsto all’art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) – consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l’uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». <br />	<br />
La facoltà, prevista dalla legge statale, dell’uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all’art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all’art. 3, l’ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l’altra. <br />	<br />
La circostanza che la “lingua piemontese” non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all’art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell’ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale. <br />	<br />
8. – L’accoglimento delle questioni per le ragioni sopra enunciate – segnatamente a proposito dell’inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale – comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte. <br />	<br />
9. – Non fondata è, invece, la questione relativa all’art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali». <br />	<br />
Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile, come teme il ricorrente, anche all’ipotesi della tutela della “lingua piemontese”, non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale. <br />	<br />
Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus. <br />	<br />
10. – Sono anche non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni – nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l’apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») – siano in contrasto con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche. <br />	<br />
Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una “lingua” minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato “storico” delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano – secondo l’obiettivo enunciato nell’art. 1, comma 1, della legge – nello specifico contesto della tutela dell’«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE <BR><br />
</P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; <br />	<br />
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»; <br />	<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Paolo GROSSI, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010. <br />	<br />
<b></b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-171/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.171</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – MADDALENA con la nota impugnata la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell&#8217;esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente Energia &#8211; Nota della Regione Puglia, Assessorato all&#8217;ecologia, Settore ecologia del 25/09/2008, prot. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-171/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-171/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>con la nota impugnata la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell&#8217;esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia &#8211; Nota della Regione Puglia, Assessorato all&#8217;ecologia, Settore ecologia del 25/09/2008, prot. n. 13442  &#8211; Nota della Regione Puglia, Assessorato all&#8217;ecologia, avente ad oggetto l&#8217;indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi ad opera della Trevi Energy s.p.a. nel mare antistante le province di Brindisi e Lecce &#8211; accoglie il ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008; 	</p>
<p>e conseguentemente, annulla la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della Nota della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia del 25 settembre 2008, n. 13.442, avente ad oggetto l’indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi ad opera della Trevi Energy s.p.a. nel mare antistante le Province di Brindisi e Lecce, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 novembre 2008, depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 ed iscritto al n. 23 del registro conflitti tra enti 2008. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; <br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.  Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26 novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia, chiedendone l’annullamento. <br />	<br />
1.1.  Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché ai sensi dell’art. 9, Capo II, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy). <br />	<br />
2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che con l’indizione di tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, avrebbero assegnato ad organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali) la VIA dei progetti di impianti eolici off shore. <br />	<br />
2.1.  Secondo la difesa erariale, la intervenuta modifica della disciplina della VIA da parte del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed, in specie, la prevista competenza regionale (ex art. 7, comma 4, e allegato III alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152 del 2004, come modificato) in ordine alla VIA per gli impianti eolici, non negherebbe la competenza statale per la VIA dell’impianto off-shore per la produzione di energia eolica della potenza nominale di 150 MW da costruirsi davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce e non assumerebbe, quindi, rilievo ai fini del presente conflitto, considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 4 del 2008, «Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento» e che la relativa istanza della Trevi Energy (allegata al ricorso) è stata presentata il 10 gennaio 2008 ed è stata ricevuta dal Ministero il 16 gennaio 2008, cioè anteriormente all’entrata in vigore (il 13 febbraio 2008) della nuova disciplina introdotta dal d. lgs. n. 4 del 2008. <br />	<br />
2.2.  La difesa erariale ricorda, peraltro, che proprio in ragione dei dubbi interpretativi sorti in ordine a tale regime transitorio, a fronte della posizione della Regione, che con nota del 27 maggio 2008 sosteneva di avere competenza in ordine alla valutazione ambientale per gli impianti in questione, il Ministero dell’ambiente, pur confermando la propria competenza al riguardo, ha manifestato «la piena disponibilità al raggiungimento di una soluzione adeguata per evitare non volute situazioni di conflitto», individuando nella Conferenza Stato-Regioni la sede più adatta alla analisi dei «fondamenti applicativi della norma in contestazione». <br />	<br />
La impugnata nota regionale n. 13.442 del 25 settembre 2008 costituirebbe, allora, secondo l’Avvocatura (che cita, in proposito, la sent. n. 199 del 2004 della Corte costituzionale), un tentativo della Regione di risolvere unilateralmente un potenziale conflitto di competenze tramite un proprio atto amministrativo e si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri costituzionali indicati, anche con il principio di leale collaborazione. <br />	<br />
3. Con atto depositato il 27 gennaio 2009 si è costituita, fuori termine, la Regione Puglia, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. <br />	<br />
4.  Successivamente alla proposizione del ricorso ed al deposito dell’atto di costituzione, l’art. 42 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) ha modificato l’allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo all’elenco dei progetti per i quali la VIA è di competenza statale il numero 7-bis riferito agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.  Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26 novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, chiedendone l’annullamento. <br />	<br />
1.1.  Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché ai sensi dell’art. 9 Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy). <br />	<br />
2. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di costituzione della Regione Puglia, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l’art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al presente giudizio (cfr. sent. n. 149 del 2009). <br />	<br />
3.  Nel merito il ricorso è fondato. <br />	<br />
4.  Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che, con l’indizione di tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 Cost. Ciò in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, assegnavano ad organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti eolici off shore. <br />	<br />
4.1.  Il dato temporale della presentazione di tale domanda (il 16 gennaio 2008) è essenziale ai fini della risoluzione del conflitto, attesa la successione di norme che è intervenuta nella materia. <br />	<br />
4.2.  Il testo originario del d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente fino al 12 febbraio 2008) attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale allo Stato o alle Regioni secondo la competenza ad autorizzare il progetto da esaminare. <br />	<br />
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, recante, come detto, attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa prevedeva, a sua volta, la competenza regionale in ordine alla autorizzazione degli impianti di energie alternative (e, tra essi, pertanto, di quelli ad energia eolica). <br />	<br />
Dal combinato disposto di tali disposizioni, pertanto, derivava che la competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti eolici era regionale (salva la necessaria partecipazione ai lavori della relativa conferenza di servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, in caso di impianti in aree paesistiche, e del Ministero dell’ambiente). <br />	<br />
L’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008), ha, tuttavia, modificato l’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo, per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli impianti eolici off shore. <br />	<br />
Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore (quali quelli per cui è causa) è, pertanto, passata allo Stato e, con essa, è passata allo Stato anche la competenza in ordine alla VIA (mentre è rimasta alle Regioni quella relativa ad ogni impianto eolico su terra). <br />	<br />
A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti eolici (su terra o off-shore) è stata attribuita alle Regioni. Conseguentemente in caso di impianti off-shore si è prevista una duplicità di competenze: statale in ordine alla autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA. <br />	<br />
4.3.  Il d.lgs. n. 4 del 2008, oltre a dettare una diversa disciplina per l’avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla data della sua entrata in vigore. <br />	<br />
In particolare l’art. 1, comma 3 (che introduce l’art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006) e l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, prevedono che la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad essere effettuata dalla autorità competente al momento della presentazione della relativa istanza dalla parte interessata. <br />	<br />
4.4.  Posto che la domanda dell’impresa Trevi Energy interessata alla realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA da parte della Regione con la nota impugnata è del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008), alla luce delle osservazioni appena fatte, deve riconoscersi la competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione. <br />	<br />
Il ricorso è, pertanto, fondato, dato che con la nota impugnata la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (cfr. sentenza n. 225 del 2009). <br />	<br />
5.  La impugnata nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, ancorché il Presidente del Consiglio dei ministri ne abbia chiesto (tanto nell’incipit, quanto nelle conclusioni del ricorso) l’integrale annullamento, deve, peraltro, essere annullata solo parzialmente. <br />	<br />
Essa, in effetti, indice la procedura di VIA in relazione a quattro diversi impianti da realizzare da parte della impresa Trevi Energy. <br />	<br />
Sennonché l’Avvocatura erariale riferisce e comprova (mediante copia semplice) solo la avvenuta presentazione, in data 16 gennaio 2008, della domanda relativa all’impianto di potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi davanti alla costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce. <br />	<br />
Difettano, quindi, tanto la allegazione, quanto la prova di elementi che possano individuare la data di avvio dei procedimenti relativi agli altri tre impianti cui la impugnata nota regionale si riferisce. Posto che la data di presentazione della domanda (anteriore o successiva al 13 febbraio 2008) è determinante per la individuazione della competenza in ordine alla indizione della VIA, dalla mancata allegazione e prova di tali elementi, il cui onere gravava sul ricorrente, discende il parziale rigetto della domanda di annullamento. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE <BR><br />
</P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008; <br />	<br />
conseguentemente, annulla la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010. </p>
<p>F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Paolo MADDALENA, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010. <br />	<br />
<b></b></p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-172/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.172</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – NAPOLITANO dovendo affermarsi la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali, viene meno l&#8217;interesse stesso della ricorrente a proporre la presente questione di legittimità costituzionale Corte dei conti &#8211; Controlli amministrativi &#8211; Art. 17, c. 30° e 30° bis (che modificano l&#8217;art.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-172/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – NAPOLITANO</span></p>
<hr />
<p>dovendo affermarsi la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali, viene meno l&#8217;interesse stesso della ricorrente a proporre la presente questione di legittimità costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti &#8211; Controlli amministrativi &#8211; Art. 17, c. 30° e 30° bis (che modificano l&#8217;art. 3 della legge 14/01/1994, n. 20) del decreto legge 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102 Sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sezione centrale, di atti e contratti di conferimento di incarichi, studi e consulenze a soggetti estranei all&#8217;amministrazione &#8211; Lamentata applicabilità della disciplina anche agli enti regionali e agli enti locali – inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2009. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; <br />	<br />
uditi l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009 la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. <br />	<br />
1.1.– La Regione ricorrente rileva che, con la disposizione impugnata, il legislatore è intervenuto, integrandone il contenuto, sul disposto dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). <br />	<br />
Effetto della novella oggetto di censura è, giusta l’art. 17, comma 30, del d.l. n. 78 del 2009, la soggezione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sia dei contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia dei contratti, concernenti studi e consulenze commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), e, giusta l’art. 17, comma 30-bis, dello stesso d.l., che i predetti controlli siano compiuti dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti. <br />	<br />
La ricorrente, pur tenendo conto che le disposizioni impugnate non esplicitano se le medesime siano riferibili anche agli atti assunti dalle Regioni e dagli enti locali, osserva che, tuttavia, il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente riguardante anche Regioni ed enti locali, induce a considerare direttamente applicabile ad essi anche la impugnata disciplina; pertanto, ritenendo questa in contrasto con i citati numerosi parametri di costituzionalità, propone la presente questione di legittimità e ciò anche a tutela delle prerogative degli enti locali, ritenendosi a tanto legittimata, conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto la lesione della competenza degli enti locali sarebbe potenzialmente idonea a ledere anche le competenze regionali. <br />	<br />
2.– Ricordato come, in generale, il sistema dei controlli si sia trasformato da un controllo di tipo preventivo di legittimità ad una forma più evoluta di controllo successivo di gestione, volto a massimizzare i valori della efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa, la ricorrente osserva che, a livello costituzionale, gli unici controlli previsti nei confronti delle Regioni e degli enti locali sono quelli di carattere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.. Al di fuori di essi vigerebbe la regola della autonomia anche nella ideazione del sistema dei controlli, a fronte della quale sarebbero costituzionalmente incompatibili forme di controllo esterno di legittimità. <br />	<br />
2.1.– Svolta questa premessa di carattere generale, la difesa della Regione Veneto rileva che le disposizioni censurate, afferendo alla materia del «controllo», sono in contrasto con l’art. 117 Cost.. Per individuare la ripartizione delle competenze nella materia in questione è necessario – secondo la ricorrente – prendere in esame «due materie distinte»: quella dell’ordinamento degli enti locali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e quella del coordinamento della finanza pubblica, di cui al successivo terzo comma. <br />	<br />
Mentre alla prima, e alla conseguente sfera di competenza legislativa esclusiva statale, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha assegnato un ambito rigorosamente delimitato sia quanto all’oggetto (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali) che quanto ai soggetti interessati (i soli enti espressamente indicati nella disposizione costituzionale), di talché essa non potrebbe legittimare la «imposizione di una disciplina statale sul controllo», tanto più se riferita ad enti non menzionati dalla ricordata disposizione; per ciò che concerne la seconda, e cioè la materia del «coordinamento della finanza pubblica», il «discorso» sarebbe più complesso. <br />	<br />
Ammette la difesa regionale che le ipotesi di controllo, previste dalla legge statale sono finalizzate a consentire, «mediante la minaccia di una sanzione», il raggiungimento dell’obiettivo economico finanziario del contenimento della spesa corrente, ma ciò non basta a escludere che le disposizioni censurate violino l’art. 117, terzo comma, Cost. <br />	<br />
Per un verso, infatti, la esigenza del rispetto del tetto di spesa riguarda il bilancio nel suo complesso e non può giustificare forme di controllo, tanto più se preventive, su singoli atti della Regione; per altro verso deve considerarsi che nella scelta dei propri collaboratori la Regione gode di una discrezionalità che le consente di derogare ai limiti imposti dallo Stato al ricorso a personale esterno. <br />	<br />
2.2.– Sempre con riferimento al possibile inquadramento nella tematica dei controlli nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la Regione rileva che lo Stato, trattandosi di competenza ripartita, sarebbe legittimato solo a porre il «principio fondamentale» della necessità di forme rigorose di controllo relative alle spese per incarichi esterni, essendo poi, però, rimessa alla legislazione regionale la individuazione e la strutturazione di strumenti e procedimenti a ciò finalizzati. <br />	<br />
Ritiene, quindi, la difesa regionale che, essendo infruttuoso il tentativo di assegnare la materia dei controlli sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato che a quella concorrente, l’unica attribuzione competenziale possibile è quella residuale regionale. <br />	<br />
Questa, peraltro, è l’unica compatibile con la «equiordinazione degli enti che compongono la Repubblica», sancita dall’art. 114 Cost.. Infatti, l’effettiva «autonomia di indirizzo politico e di gestione», di cui tali enti godono, richiede la assenza di controlli «invasivi e pervasivi» quali quelli preventivi di legittimità; d’altra parte, coerentemente con l’assunto esposto, il legislatore della riforma costituzionale del 2001 ha provveduto ad espungere le ipotesi di controllo preventivo di legittimità precedentemente previste sugli atti di Regioni, Province e Comuni. La loro reintroduzione tramite legislazione ordinaria violerebbe la volontà del legislatore costituzionale. <br />	<br />
2.3.– Senza con ciò voler disattendere l’orientamento della Corte costituzionale, in base al quale alle forme di controllo previste dall’art. 100 Cost. ne possono essere aggiunte altre dal legislatore ordinario, la ricorrente rammenta come siffatta facoltà è soggetta a limiti volti a garantire le autonomie locali. In tale senso le nuove ipotesi di controllo, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, debbono trovare «un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati»; esse debbono avere natura collaborativa, essendo esclusa la adozione di sanzioni da parte dell’organo di controllo, dovendo, invece, questo limitarsi a riferire sugli esiti della sua attività, incentivando interventi di autocorrezione e miglioramento della gestione pubblica. <br />	<br />
Il controllo ora in questione, viceversa, non risolvendosi in forme di monitoraggio o di acquisizione di note, ma comportando, in caso di esito negativo, la adozione di misure sanzionatorie, quali il mancato perfezionamento dell’atto o, comunque, la impossibilità che esso divenga efficace, esula da quella funzione collaborativa, caratterizzata dalla pubblicità e trasparenza, che solamente giustifica la adozione degli strumenti di controllo. <br />	<br />
2.4.– Proseguendo la illustrazione dei motivi di illegittimità, la difesa della ricorrente osserva che, comunque, anche là dove lo Stato voglia istituire nuovi tipi di controllo esterno sugli atti di Regioni ed enti locali, ciò sarà possibile solo all’esito della attivazione di meccanismi di leale collaborazione: poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto, ne consegue la illegittimità delle disposizioni impugnate. <br />	<br />
2.5.– Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale è individuato nella violazione dell’art. 118 Cost. in quanto, attraverso il controllo preventivo di legittimità su atti e contratti, sarebbe stata lesa la autonomia amministrativa di Regioni ed enti locali. Ad avviso della ricorrente, tramite siffatto controllo, e la sanzione che consegue all’eventuale suo esito negativo, si ottiene indirettamente l’effetto di imporre «al controllato il medesimo indirizzo politico del controllante». <br />	<br />
2.6.– Attraverso le ipotesi di controllo preventivo di legittimità previste dalla norma impugnata, secondo la ricorrente, si viola, altresì, l’art. 119 Cost., posto che allo Stato è consentito di porre vincoli alla politica di bilancio di Regioni ed enti locali solo dettando una disciplina di principio e fissando limiti complessivi. <br />	<br />
2.7.– Le disposizioni censurate sarebbero anche in contrasto col canone delle ragionevolezza e della adeguatezza; esse, infatti, irragionevolmente, affidano ad un unico organo il compito di garantire il rispetto della legge in un sistema «articolato sul pluralismo paritario» e «ispirato al principio di differenziazione». Né vale a modificare lo stato delle cose la circostanza che detto organo è costituito dalla Corte dei conti, in quanto la ricorrente ritiene che il complessivo quadro normativo che aveva consentito alla Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 1995, di individuare nella Corte dei conti l’organo ideale per esercitare il controllo sulle autonomie, deve considerarsi superato, dato che il percorso di affrancazione del giudice contabile dalla sfera di influenza governativa è stato molto più lento di quello parallelo delle autonomie locali. La Corte dei conti è rimasta un organo dello Stato: per farne un organo della Repubblica sarebbe necessaria una riforma che, partendo dalla sua composizione, «la rendesse organo esponenziale anche degli enti territoriali». <br />	<br />
2.8.– Ulteriore profilo di irragionevolezza è riscontrato nella attribuzione del controllo preventivo in questione alla Sezione centrale di controllo, sottraendolo a quello, ben più naturale, delle Sezioni regionali, con l’effetto che «quasi certamente» gli uffici centrali resteranno intasati, poiché non «sembrano» disporre delle risorse necessarie per fare fronte a questo compito. <br />	<br />
2.9.– Ultimo motivo di censura svolto dalla Regione ricorrente attiene alla violazione dell’art. 97 Cost.. L’enorme mole di atti che «presumibilmente» saranno inviati al controllo soffocherà la sezione a ciò preposta, paralizzandone la attività, sicché gli enti controllati dovranno rallentare la propria attività procedimentale e l’erogazione dei servizi che dovessero dipendere dalla assunzione di collaborazioni esterne. <br />	<br />
3.– Con atto del 11 novembre 2009 si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate. <br />	<br />
Premesso che le disposizioni impugnate, inserite nella parte II del d.l. n. 78 del 2009 sotto il Titolo “Bilancio pubblico”, più in particolare introdotte dall’art. 17, rubricato “Enti pubblici: economie, controllo, Corte dei conti”, pertengono alla materia del coordinamento della finanza pubblica, la difesa dello Stato osserva che nei casi di legislazione concorrente spetta allo Stato determinare i principi fondamentali, al cui novero va ascritta la attribuzione alla Corte dei conti, organo giurisdizionale indipendente, del controllo della gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. <br />	<br />
Il controllo in questione costituisce una anticipazione di quello previsto dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, conformemente al principio di leale collaborazione, ha ad oggetto il perseguimento degli obiettivi posti dalla leggi statali o regionali e la sana gestione finanziaria degli enti locali. <br />	<br />
3.1.– Da tanto la difesa dello Stato fa conseguire la insussistenza della violazione dell’art. 117 Cost. e la inconferenza del richiamo agli artt. 114 e 100 Cost. nonché allo stesso principio di leale collaborazione. <br />	<br />
Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 118 Cost., la Avvocatura dello Stato osserva che le disposizioni censurate non coartano la autonomia amministrativa degli enti cui si indirizzano, ma si limitano a richiedere che gli atti assunti siano compatibili con i vincoli di bilancio; in tal senso sarebbe infondata anche la questione argomentata sulla base della lesione dell’art. 119 Cost.: infatti, posto che non è in discussione la gestione delle risorse dell’ente territoriale ma solo la legittimità degli atti di gestione, in sede di controllo potrà essere sindacato solo il modo col quale l’ente utilizza le sue risorse, cioè se ciò avviene o meno in conformità con le normative vigenti. <br />	<br />
Con riferimento, poi, alla scelta di affidare alla Sezione centrale della Corte dei conti la funzione di controllo, tacciata di irragionevolezza dalla Regione ricorrente, la difesa dello Stato ne rivendica, invece, la coerenza con l’esigenza di assicurare l’uniformità del controllo. <br />	<br />
Inammissibile, infine, sarebbe la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la stessa sarebbe generica e fondata su circostanze future ed ipotetiche; peraltro il parametro invocato non sarebbe riferibile alla attività svolta dalla Corte dei conti. <br />	<br />
4.– In prossimità della udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa nella quale, oltre a confutare le argomentazioni della difesa dello Stato, osserva che, durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), il Governo si sarebbe impegnato a farsi promotore di un’interpretazione delle disposizioni censurate tale da renderle applicabili esclusivamente alle amministrazioni statali. <br />	<br />
In tal senso, peraltro, deporrebbe anche la interpretazione che della normativa impugnata è stata data dalla stessa Sezione centrale di controllo della Corte dei conti con due deliberazioni, la n. 20 e la n. 24, ambedue dell’anno 2009, con le quali si è ritenuto doveroso dare delle disposizioni impugnate una lettura costituzionalmente orientata, limitandone l’ambito di applicazione, così da escludere da esso le Regioni, gli enti locali e le relative articolazioni. <br />	<br />
Riguardo alla attribuzione della normativa impugnata alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» con valenza di principio fondamentale, la ricorrente ritiene che, pur riconoscendosi la finalità volta al contenimento della spesa pubblica sottesa alla normativa stessa, ci si trova di fronte ad un intervento estemporaneo, dettato da esigenze di cassa, in relazione al quale sarebbe impossibile qualificare «principi fondamentali» disposizioni che, lungi dall’indicare l’esigenza di verificare più rigorosamente le spese correnti per incarichi e consulenza, sottopongono gli atti della Regioni a controlli interdittivi e non collaborativi. <br />	<br />
Quanto alla violazione degli artt. 118 e 119 Cost., la Regione Veneto, rilevata la genericità delle difese formulate da controparte, osserva che è proprio dei controlli preventivi di legittimità costringere la azione amministrativa del soggetto controllato nei limiti dettati dal controllante. <br />	<br />
Riguardo alla asserita violazione dell’art. 3 Cost., la ricorrente osserva come la stessa Corte dei conti si sia posto il dubbio se la competenza esclusiva della Sezione centrale di controllo riguarda tutto il procedimento, ovvero soltanto la sua fase finale, spettando alle articolazioni regionali della Corte la fase istruttoria e quella di ordinaria definizione, là dove la Sezione centrale «entra in giuoco» solo se gli esiti del controllo conducono ad un contrasto con le Amministrazioni. <br />	<br />
Quanto, infine, alla violazione del principio di leale collaborazione, la Regione osserva che, secondo l’avviso della Corte dei conti, solo ritenendo l’inapplicabilità delle disposizioni censurate alle Regioni ed alle autonomie locali, risulta giustificata la scelta del legislatore nazionale di omettere qualsiasi preventiva consultazione con le Regioni. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– La Regione Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato – inserendo, con la tecnica della novellazione, al comma 1, le lettere f-bis) ed f-ter), nonché aggiungendo un comma 1-bis – l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti). <br />	<br />
1.1.– Per effetto della intervenuta modifica, fra gli atti sui quali è esercitato il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti vanno ora annoverati, ai sensi della novellata lettera f-bis) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 20 del 1994, anche i contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e, ai sensi della lettera f-ter), i contratti, concernenti studi e consulenze, commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), mentre, ai sensi del nuovo comma 1-bis, i predetti controlli sono compiuti dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti. <br />	<br />
1.2.– Secondo la Regione ricorrente la disposizione censurata si pone in contrasto con diversi parametri costituzionali; essa, in particolare violerebbe gli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché il principio di leale collaborazione. <br />	<br />
In specie, ritiene la Regione Veneto che le disposizioni impugnate: a) in quanto riconducibili alla materia dei «controlli» assegnata alla competenza legislativa residuale delle Regioni, violerebbero, poiché contenute in fonti normative di origine statale, l’art. 117, quarto comma, Cost.; b) sarebbero, altresì, in contrasto con l’art. 114 Cost., poiché alla previsione di controlli «invasivi e pervasivi», quali quelli preventivi di legittimità, osterebbe la «equiordinazione degli enti che compongono la Repubblica», sancita da tale norma; c) sarebbero anche in contrasto con l’art. 100 Cost., posto che, come riscontrabile nella stessa giurisprudenza di questa Corte, la introduzione di forme ulteriori di controllo rispetto a quelle tipizzate nel predetto art. 100 Cost., oltre a dover essere caratterizzate da una finalità di tipo collaborativo, non presente nel caso che interessa, deve trovare «un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati», requisiti non rinvenibili nella presente questione; d) violerebbero il principio di leale collaborazione, non essendo stato attivato, prima di addivenire alla loro introduzione, alcun meccanismo di interlocuzione fra lo Stato e le Regioni; e) lederebbero la autonomia amministrativa delle Regioni e degli enti locali, sancita dall’art. 118 Cost., poiché, attraverso gli effetti dell’esito negativo del controllo, si imporrebbe al controllato il medesimo indirizzo politico del controllante; f) inciderebbero anche sulla politica di bilancio delle Regioni, non attraverso norme di carattere generale ma imponendo, tramite l’esercizio del controllo preventivo, vincoli specifici, così violando l’art. 119 Cost.; g) sarebbero anche irragionevoli in quanto, in un sistema caratterizzato da un «pluralismo paritario» e «ispirato al principio di differenziazione», affiderebbero ad un unico organo centrale, quale la Corte dei conti, non pienamente affrancato dalle influenze del Governo statale, la funzione di controllo su atti espressione delle autonomie locali; h) presenterebbero un ulteriore profilo di irragionevolezza, poiché la attribuzione accentrata del controllo sulle tipologie di atti in discorso alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, anziché alle Sezioni regionali, avrà l’effetto di intasare il suddetto organo, non dotato di una struttura adeguata al compito assegnato; i) infine, contrasterebbero anche con l’art. 97 Cost., atteso che la paralisi operativa che «presumibilmente» si potrebbe determinare presso l’ufficio preposto al controllo, data l’enorme mole di atti da scrutinare, avrebbe l’effetto di rallentare l’attività procedimentale e di erogazione dei servizi di Regioni ed enti locali, là dove questa dovesse dipendere dalla assunzione di collaborazioni esterne. <br />	<br />
2.– La questione è inammissibile. <br />	<br />
2.1.– La stessa parte ricorrente formula le sue doglianze nella consapevolezza che la disposizione censurata non precisa in maniera espressa se fra le categorie di atti da sottoporre al vaglio preventivo della Corte dei conti debbano rientrare, o meno, anche gli atti assunti dalle Regioni e dagli enti locali. <br />	<br />
Essa, tuttavia, afferma – stante, per un verso, la assenza di indicazioni di segno contrario e, per altro verso, il richiamo che le previsioni novellate fanno al d.lgs. n. 165 del 2001, testo legislativo applicabile non solo alle amministrazioni centrali ma anche a quelle regionali e agli enti locali – di essere indotta, per queste ragioni, a ritenere la applicabilità delle disposizioni censurate anche a tali ultime amministrazioni. <br />	<br />
2.2.– L’assunto sulla base del quale la Regione Veneto radica il proprio interesse a ricorrere non è fondato. <br />	<br />
In realtà, ove le disposizioni introdotte nell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 per effetto delle norme censurate siano esaminate in maniera coordinata con le altre preesistenti previsioni normative contenute nel medesimo articolo di legge, risulta agevole rilevare che, se si accedesse alla tesi prospettata da parte ricorrente, il contenuto delle lettere f-bis) e f-ter) costituirebbe un corpo incongruo ed estraneo al sistema di controllo disciplinato dall’art. 3. <br />	<br />
Infatti tutte le restanti ipotesi di soggezione di atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsti da tale disposizione concernono esclusivamente provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, da Amministrazioni centrali. <br />	<br />
Una lettura sistematica della normativa in oggetto induce a ritenere che con l’inserimento delle lettere f-bis) e f-ter) non si sia modificato l’ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a controllo. Tra l’altro, le due previsioni aggiuntive costituiscono un’ulteriore articolazione della lettera f), la quale, incontestabilmente, si riferisce ad atti delle Amministrazioni dello Stato. Infine, la stessa intitolazione della sezione cui il controllo è attribuito, ai sensi dell’aggiunto comma 1-bis, che reca la denominazione di “Sezione di controllo di legittimità sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato”, è conclusivo indice della portata delle disposizioni. <br />	<br />
Una diversa interpretazione, che, proprio perché contraddetta da una lettura sistematica dell’impianto normativo e da una esegesi testuale delle interpolate disposizioni, richiede una dimostrazione assai rigorosa, non può certamente fondarsi sull’assai fragile argomento costituito dal generico richiamo in essa contenuto al d.lgs. n. 165 del 2001, posto che tale testo legislativo – peraltro espressamente citato nella sola lettera f-bis) e non anche dalla successiva lettera f-ter) – è evocato non al fine di riferire soggettivamente il campo di applicazione delle norme di nuova creazione a tutti i destinatari dello stesso decreto legislativo, ma solo per delineare la tipologia degli atti suscettibili, ex novo, del controllo di legittimità della Corte dei conti. <br />	<br />
2.3.– Non essendovi, pertanto, ragioni che possano, alla luce di una lettura coerentemente organica dell’intero art. 3 della legge n. 20 del 1994, fondare l’assunto sulla base del quale la Regione ricorrente giustifica la proposizione del suo ricorso, e dovendo, invece, affermarsi la inapplicabilità delle disposizioni censurata agli atti delle Regioni e degli enti locali, viene meno l’interesse stesso della ricorrente a proporre la presente questione di legittimità costituzionale che deve, di conseguenza, essere dichiarata inammissibile. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE <BR><br />
</P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 maggio 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010. <br />	<br />
<b></b></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-2388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Rel. Masaracchia Consorzio Bassa Valsesia per la raccolta e la depurazione delle acque reflue (avv.ti Scacchi, Scaparone) c. Comune di Cavallirio (avv. Dal Piaz) sulla giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie tra Consorzio ed enti pubblici consorziati 1. – Enti locali – Consorzio ai sensi art.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Calvo – <i>Rel.</i> Masaracchia<br /> Consorzio Bassa Valsesia per la raccolta e la depurazione delle acque reflue<br /> (avv.ti Scacchi, Scaparone) c. Comune di Cavallirio (avv. Dal Piaz)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie tra Consorzio ed enti pubblici consorziati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Enti locali – Consorzio ai sensi art. 31 d.lgs. 267/00 – Controversie tra consorziati – Giurisdizione G.A.	</p>
<p>2. – Enti locali – Consorzio – Rapporti tra consorzio e consorziati – Interesse legittimo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nei casi in cui un ente locale deliberi di recedere da un consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 267/00, fa uso di un potere discrezionale conferito dalle legge e la giurisdizione spetta al G.A.	</p>
<p>2. – I rapporti tra il consorzio e gli enti che ne fanno parte sono di interesse legittimo, posto che quella del consorzio tra enti è una modalità di esercizio dei servizi pubblici che la legge riconosce ai fini di una migliore gestione del servizio stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2389</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-2389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-2389/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2389</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Fratamico Barbero (avv.ti Gallenca, Prandi) c. Enel spa (avv. Yeuillaz) e Regione Piemonte (avv. Ciavarra, Piccarreta) sulla mancata applicazione della normativa sulla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per quanto riguarda il procedimento di espropriazione per l&#8217;installazione di linee elettriche Espropriazione per p.u. – Installazione linee elettriche –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2010-n-2389/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2389</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Calvo – <i>Rel. </i>Fratamico<br /> Barbero (avv.ti Gallenca, Prandi) c. Enel spa (avv. Yeuillaz) e Regione<br /> Piemonte (avv. Ciavarra, Piccarreta)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata applicazione della normativa sulla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per quanto riguarda il procedimento di espropriazione per l&#8217;installazione di linee elettriche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. – Installazione linee elettriche – Comunicazione avvio procedimento – Esclusione – Art. 111 e 112 rd 1775/1933.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al procedimento di espropriazione per l’installazione di linee elettriche non si applica la normativa sulla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla l. 241/1990 ma soltanto gli artt. 111 e 112 del rd 1775/1933</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15698_TAR_15698.pdf">clicca qui</a></p>
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