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	<title>13/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2005-n-2399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2005-n-2399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2005-n-2399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2399</a></p>
<p>Pres. Varronei, Est. Luce Associazione Italiana WWF (Avv. A. Petretti) c/ Provincia di Firenze (Avv. A. Mauceri) Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Interesse all’accoglimento del ricorso – Non deve essere valutato con esclusivo riferimento all’efficacia del provvedimento impugnato alla data della sentenza &#8211; Motivi L’interesse attuale all’accoglimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2005-n-2399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2005-n-2399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varronei, Est. Luce<br /> Associazione Italiana WWF (Avv. A. Petretti) c/ Provincia di Firenze (Avv. A. Mauceri)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Interesse all’accoglimento del ricorso – Non deve essere valutato con esclusivo riferimento all’efficacia del provvedimento impugnato alla data della sentenza &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interesse attuale all’accoglimento di un ricorso non va valutato con esclusivo riferimento all’efficacia del provvedimento impugnato alla data della sentenza, ma deve ritenersi ancora sussistente ove la decisione possa essere utile al ricorrente con riferimento ad una futura attività dell’amministrazione, in quanto la portata della pronuncia non si esaurisce nell’annullamento dell’atto ma contiene la regola cui l’amministrazione deve attenersi nel suo futuro operare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste interesse  all’accoglimento di un ricorso ove la decisione possa essere utile al ricorrente con riferimento ad una futura attività dell’amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6722_CDS_6722.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2005-n-2399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-13-5-2005-n-2143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-13-5-2005-n-2143/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-13-5-2005-n-2143/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2143</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore H3G s.p.a. (avv. Sticchi Damiani, Irti, Mammone, Savini Nicci) c. Comune di Triggiano (avv. Sannicandro). in tema di autorizzazione all&#8217;installazione di impianti radio base Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Impianti radio base – Installazione – Autorizzazione ex art.87, d.lg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-13-5-2005-n-2143/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-13-5-2005-n-2143/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore<br /> H3G s.p.a. (avv. Sticchi Damiani, Irti, Mammone, Savini Nicci) c. Comune di Triggiano (avv. Sannicandro).</span></p>
<hr />
<p>in tema di autorizzazione all&#8217;installazione di impianti radio base</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Impianti radio base – Installazione – Autorizzazione ex art.87, d.lg. n.259 del 2003 – Incorpora il titolo abilitativo previsto dal testo unico dell’edilizia.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di installazione di impianti radio base, l’autorizzazione rilasciata dal comune in forza dell’art. 87, d.lg. 1 agosto 2003 n.259, consente l’installazione delle stazioni radio ed incorpora il titolo abilitativo prescritto dal testo unico dell’edilizia, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 773 del 2004, proposto dalla<br />
<b>H3G S.p.a.</b>, in persona dei sigg. Vincenzo Novari, legale rappresentante della società e Giorgio Moroni, procuratore speciale, giusta procura speciale per atti Notaio Stucchi in Milano del 5.8.2003, rep. n. 145114, racc. n. 45093, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Ernesto Sticchi Damiani, prof. Natalino Irti, Michele Mammone e Mario Savini Nicci; e  presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Putignani n. 168 (studio legale prof. avv. Raffaele Rodio), giusta mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI TRIGGIANO</b>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, in forza della delibera di G.M. n. 50 dell’8.4.2004 e della procura in calce al ricorso notificato il 5.4.2004, dall’avv. Raffaele Sannicandro, con studio in Bari, alla via Peucetia n. 28, dove elettivamente domicilia;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>previa adozione di misure cautelari, di:<br />
a. nota del Comune di Triggiano, prot. n. 1374/2794 del 4.2.2004, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, ing. Felice A. Rubino, notificata alla ricorrente in data 7.2.2004; nonché ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso;<br />
b. tutti gli atti, allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto, ovvero “comportamenti”come configurabili ai sensi dell’art. 34 primo comma D.L.vo 31.3.1998 n. 80, adottati in esecuzione dei provvedimenti sub lett. a) e b):<br />
c. nonché,</p>
<p>per il risarcimento del danno<br />
derivante dall’illegittimo impedimento alla realizzazione di infrastrutture a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS sull’edificio sito in Triggiano, alla via S. Pertini n. 64/b.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano.<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005, il dott. Roberto M. Bucchi.<br />
Uditi, altresì, l’avv. Martellotta, in sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani, per la società ricorrente e l’avv. Sannicandro per il Comune resistente.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 5 aprile 2004 e depositato il successivo 20 aprile, la società H3G S.p.a. – titolare di “licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS e per la installazione della relativa rete sul territorio italiano”, rilasciata dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 2/01/CONS del 10.1.2001 &#8211; impugnava il provvedimento meglio descritto in epigrafe, con il quale il Comune di Triggiano, facendo seguito alla denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente, relativa alla installazione di un impianto per la telefonia mobile sistema UMTS in via S. Pertini n. 64/B, comunicava che la suddetta denuncia “non può essere accolta”, in quanto “trattandosi di intervento riconducibile all’art. 3 lett. e) “interventi di nuova costruzione” del vigente D.P.R. 6.6.2001 n. 380, contrasta con le disposizioni di cui all’art. 22 comma 1 dello stesso D.P.R.”.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva le seguenti censure:<br />
I) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo n. 259/2003; articoli 3, 10 e 22 del D.P.R.n. 380/2001; per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.<br />
La premessa sui cui riposa il provvedimento impugnato – che l’installazione di impianti radio sarebbe soggetta alla ordinaria disciplina edilizia e che pertanto gli impianti di nuova costruzione dovrebbero essere preceduti dal rilascio di apposito permesso di costruire – muove dalla erronea interpretazione delle norme e dei principi, dettati dal legislatore in tema di comunicazione.<br />
La Materia è oggi regolata dal D.L.vo n. 259/03 (Codice delle comunicazioni) che disegna un articolato “schema procedimentale”, cui la ricorrente ha pienamente ottemperato,volto al rilascio dei titoli abilitativi di settore che possono essere considerati sostitutivi degli ordinari titoli edilizi.<br />
II) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003; articoli 3, 10 e 22 del D.P.R. 380/01; artt. 2 e 3 della L. 241/90; art. 41 L. 166/02; artt. 1 e 3 D.P.R. 447/98; art. 1 L. 443/01; art. 2 D.P.R. 318/97; art. 4 L. 249/97; per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.<br />
La denuncia di inizio attività trasmessa dalla ricorrente assume valenza edilizia, pertanto l’applicazione, invocata dal Comune resistente, del D.P.R. 380/01 comporta un inutile ed illegittima duplicazione delle procedure di assenso, contrastante con il principio di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative, posto dal legislatore delegato a fondamento della nuova disciplina di settore.<br />
III) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003; per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.<br />
La diffida in esame poggia, esclusivamente sulla pretesa necessità di “duplicare” i procedimenti di assenso alla realizzazione degli impianti.<br /> Essa si pone dunque al di fuori delle ipotesi di intervento, riconosciute all’amministrazione locale dall’art. 87 nono comma del D.L.vo 259/2003.<br />
Con atto depositato il 13 maggio 2004 si costituiva in giudizio il Comune di Triggiano controdeducendo alle tesi avversarie ed evidenziando che con nota prot. n. 9851 del 23.4.2004 ha integrato la motivazione del provvedimento impugnato, ribadendo il diniego della D.I.A. “anche nel rispetto della L. R. 8.3.2002 n. 5, tenuto conto soprattutto che questo Comune non è dotato di un piano né di un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.<br />
 Alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 la causa era riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso è fondato in quanto sono meritevoli di accoglimento il primo e il secondo motivo di gravame.<br />
2) La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio investe il rapporto tra la disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni (D.L.vo n. 259/2003) che all’art. 87 subordina l’installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GMS/UMTS al rilascio ad opera dell’Ente locale di apposita autorizzazione, e il nuovo Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) che all’art. 3 lett. e) ricomprende espressamente tra gli interventi di nuova costruzione”, come tali assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso D.P.R., “gli interventi di urbanizzazione primaria  e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune” nonché “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.<br />
In particolare si pone il problema se l’autorizzazione rilasciata dal comune in base all’art. 87 del D.L.vo 259/03, consenta l’installazione delle stazioni radio ed incorpori il titolo abilitativo prescritto dal Testo unico dell’edilizia, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, oppure sia necessario a tal fine acquisire anche il titolo edilizio.<br />
3) Tra le varie interpretazioni proposte in argomento, il Collegio ritiene di aderire a quella, che si sta recentemente affermando nella giurisprudenza amministrativa, dell’assorbimento delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (C.d.S. VI Sez. 21.1.2005 n. 100; TAR Veneto Sez. II 8.10.2004 n. 3621).<br />
A tale conclusione la giurisprudenza (cfr. sul punto C.d. S. cit.)  perviene evidenziando la ratio sottesa all’intero Codice delle comunicazioni, volta alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure di concessione del diritto di installazione degli impianti di comunicazioni elettroniche (art. 4), che trova puntuale espressione:<br />
&#8211; nella previsione che il responsabile del procedimento possa richiedere per una sola volta, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’integrazione della documentazione prodotta; si tratta di facoltà al cui esercizio le amministrazioni comunali poss<br />
&#8211; nell’obbligo da parte del responsabile del procedimento di ricorrere all’istituto semplificante della conferenza di servizi in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione  interessata;<br />
&#8211; nella imposizione della realizzazione delle opere nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del termine autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso (art. 87 comma 10).<br />
4) In conclusione, il Collegio ritiene che l’imposizione da parte del Comune,  per la realizzazione delle opere de quibus, anche del distinto titolo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001,, mal si concilia con il sistema disegnato dal legislatore per il rilascio degli atti di assenso alla installazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti  radioelettrici, in quanto ciò comporterebbe un aggravio della procedura priva di utilità pratica, considerato che l’Amministrazione può svolgere all&#8217;interno dello stesso procedimento di cui all’art. 87 del D.L.vo 259/2003, anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi, del permesso di costruire.<br />
5) Il ricorso deve quindi essere accolto.<br />
6) Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno siccome genericamente formulata.<br />
7) La novità della questione esaminata induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 aprile 2005 con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Amedeo Urbano        Presidente <br />
Dott. Francesco Bellomo   Componente<br />
Dott. Roberto M. Bucchi    Componente Rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-13-5-2005-n-2143/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.2143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-5-2005-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-5-2005-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-5-2005-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.138</a></p>
<p>Gara d’appalto &#8211; clausole adempimenti formali a pena di esclusione &#8211; potere discrezionale della P.A. &#8211; violazione principio par condicio &#8211; sussiste. sulla interpretazione della lex specialis in tema di esclusione dalle gare e sui relativi obblighi della p.a. La sanzione dell’esclusione è da interpretarsi e applicarsi secondo il criterio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-5-2005-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-5-2005-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gara d’appalto &#8211; clausole adempimenti formali a pena di esclusione &#8211; potere discrezionale della P.A. &#8211; violazione principio par condicio &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<p>sulla interpretazione della lex specialis in tema di esclusione dalle gare e sui relativi obblighi della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La sanzione dell’esclusione è da interpretarsi e applicarsi secondo il criterio formale […] anche in relazione al principio di continuità della gara.Se è vero che le regole fissate negli atti di gara sono vincolanti anche per l’Amministrazione appaltante &#8211; che deve applicarle senza poter invocare alcun margine di discrezionalità nella loro attuazione, pena la violazione del principio di tutela della par condicio &#8211; il provvedimento di esclusione costituisce atto dovuto, in ragione delle precipue finalità della norma di riferimento.<br />
Corollario del principio ora delineato è poi quello in forza del quale il potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione di consentire la regolarizzazione della documentazione non può mai trovare applicazione nell’ipotesi in cui il concorrente &#8211; come nel caso in esame &#8211; abbia omesso di presentare uno dei documenti richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 100 del 2005 proposto da<br />
<b>RIGOTTI S.p.A.</b>, in persona dell&#8217;Amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de Pretis e Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio in Trento, Via SS. Trinità n. 14;</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>il <b>COMUNE DI MEZZOCORONA</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Dragogna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via G. A. Manci n. 18;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>MARTINELLI E BENONI S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Carlin e Lorenzo Grisostomi Travaglini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Trento, Via Grazioli n. 27;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione:<br />
&#8211; dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;Impresa Rigotti S.p.A. nell&#8217;ambito della gara di appalto dei lavori di realizzazione del nuovo centro logistico di protezione civile di Mezzocorona in p.ed. 751 e 514 C.C.<br /> Mezzocorona, Via Canè, disposta- dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto all&#8217;impresa Martinelli e Benoni S.r.l., disposta con il medesimo verbale del 21 marzo 2005;<br />
&#8211; della comunicazione del 23 marzo 2005, n. 3824;<br />
&#8211; per quanto occorrer possa del bando di gara del 16 settembre 2004 e della lettera di invito del 2 febbraio 2005;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;</p>
<p>e per l&#8217;accertamento<br />
del diritto dell&#8217;impresa ricorrente all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in quanto migliore offerente, con un&#8217;offerta di euro 2.326.707,25, corrispondente ad un ribasso del 14,970%;</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
dell&#8217;Amministrazione appaltante ad aggiudicare l&#8217;appalto all&#8217;impresa ricorrente &#8211; se necessario previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;impresa Martinelli e Benoni S.r.l. &#8211; o, subordinatamente, a risarcire i danni subiti e subendi in conseguenza dell&#8217;illegittima mancata aggiudicazione della gara.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata e della Società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2005 &#8211; relatore il consigliere Fiorenzo  Tomaselli &#8211; gli avv.ti Daria e Roberta de Pretis per la Società ricorrente, l&#8217;avv. Sergio Dragogna per l&#8217;Amministrazione resistente e l&#8217;avv. Alessandra Carlin per la Società controinteressata;<br />
Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ravvisata la sussistenza dei presupposti, in ragione dell’oggetto della controversia (art. 23 bis, co. 1, lett. b) e co. 3, L. 1034/71) per definire il giudizio nel merito a norma dell&#8217;articolo 26 della predetta Legge n. 1034 del 1971.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Impresa Rigotti &#8211; giusta lettera di invito del 2 febbraio 2005 &#8211; partecipava alla pubblica gara per licitazione privata relativa all&#8217;affidamento dei lavori di costruzione del nuovo centro logistico di protezione civile di Mezzocorona, per un importo a base d&#8217;asta di Euro 2.820.000,00<br />
La Commissione giudicatrice accertava (verbale del 17.3.2005) che la documentazione presentata dalla ricorrente (e dal Consorzio Costruttori Altogarda) non era conforme alle prescrizioni di gara, in quanto mancante della dichiarazione di cui alla lett. d) del punto D2 della lettera di invito, relativa alla inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. e ne disponeva pertanto l’esclusione.<br />
La società interessata ha impugnato detto provvedimento di esclusione, nonché l’intervenuta aggiudicazione dell’appalto all’impresa Martinelli e Benoni (e gli atti connessi), deducendo a sostegno del gravame i seguenti motivi in diritto:<br />
1) Violazione di legge per violazione e erronea interpretazione delle norme di cui al paragrafo D. della lettera invito del 2 febbraio 2005, costituente la lex specialis della gara; violazione del principio generale dell’interesse pubblico alla massima partecipazione alla gara; in subordine, illegittimità della normativa speciale applicata;<br />
2) Ancora violazione di legge per violazione del principio della massima partecipazione alla gara in relazione al mancato invito alla regolarizzazione della documentazione prodotta in gara.<br />
La controinteressata, costituitasi in giudizio, lamenta preliminarmente il difetto di legittimazione e di interesse in capo alla ricorrente &#8211; stante la mancata dimostrazione del possesso del requisito richiesto dagli atti di gara -, ritenendo comunque il gravame infondato nel merito.<br />
Anche il Comune intimato eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile sotto il medesimo profilo, chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.<br />
Alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2005 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Si può prescindere dall’esame delle questioni pregiudiziali eccepite dal Comune e dalla controinteressata, apparendo il ricorso infondato nel merito.<br />
L&#8217;impresa ricorrente con il primo motivo di gravame ha censurato la errata interpretazione da parte della Commissione delle disposizioni di cui al punto D della lettera di invito, affermando che tali disposizioni non sanzionerebbero con l&#8217;esclusione la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto D.2.d) della stessa lettera di invito.<br />
Con il secondo motivo di gravame l’impresa Rigotti ha dedotto la violazione del principio della massima partecipazione in relazione al mancato invito alla regolarizzazione della documentazione prodotta in gara.<br />
In particolare, la ricorrente argomenta che è conforme all&#8217;interesse pubblico garantire la massima partecipazione alle pubbliche gare e fa richiamo all’indirizzo giurisprudenziale, che considera illegittima l&#8217;esclusione dalle gare per l&#8217;inosservanza di prescrizioni meramente formali, ammettendo per contro la possibilità di concedere un termine ulteriore per la regolarizzazione della documentazione prodotta.<br />
2. Osserva, anzitutto, il Collegio che l’esclusione nei confronti dell’Impresa interessata è stata disposta con provvedimento puntualmente motivato proprio in riferimento alle specifiche disposizioni di gara ed in particolare alla lettera invito.<br />
Dunque, il punto nodale della controversia concerne la corretta interpretazione della prescrizione posta dalla lett. d) del punto D2 della suddetta lettera invito e il carattere vincolante o meno della medesima per la stazione appaltante.<br />
Al riguardo, questo Tribunale è portato a ritenere che la tesi della ricorrente non sia conforme alla lettera ed alla ratio della prescrizione in parola. Invero, tutte le dichiarazioni previste sub D2 di cui alle lettere a) b) c) d) e) appaiono richieste a pena di esclusione: tanto più che, al fine di evitare possibili omissioni o incompletezze, l&#8217;Amministrazione si è anche premurata di predisporre un apposito modello allegato quale fac-simile (utilizzato da tutte le ditte partecipanti, ma non dalla ricorrente e dall’altra impresa offerente esclusa).<br />
La lettera di invito appare univoca e chiara nel riconnettere la sanzione della esclusione (punto D, prima frase) alla mancata presentazione di alcuno dei documenti come indicati e descritti ai punti D.1, D.2, D.3 e D.4 della lettera di invito: né vi era al riguardo alcun margine di discrezionalità per l&#8217;Amministrazione, nemmeno sotto il profilo dell’errore scusabile.<br />
D’altra parte, va disattesa la prospettazione della società ricorrente che ravvisa nella dichiarazione sub D2 un documento unitario, dal contenuto solo eventuale e comunque non prescritto a pena di esclusione.<br />
Al riguardo, la specifica previsione in tema di subappalto di cui al punto D.2 lett. e) &#8211; citata dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni &#8211; va intesa nel suo significato specifico: il concorrente deve, a pena di esclusione (in base al punto D, prima frase), dichiarare di essere in possesso della abilitazione prevista dalle leggi 46/90 e 109/91; nel caso, invece, egli non possegga tale abilitazione, è tenuto, a pena di esclusione (questa volta per la espressa previsione della lett. e) del punto D.2), a presentare la dichiarazione di subappalto riferita alle opere e lavorazioni soggette a specifica abilitazione.<br />
Qui la lex specialis reitera la clausola di esclusione, ma come si può riscontrare anche per altri casi previsti sempre nell’ambito del punto D (si vedano, ad esempio, le ipotesi D1 e D3), si tratta di situazioni riferibili non tanto all&#8217;obbligo di produrre il documento o la dichiarazione, quanto a specifiche modalità o condizioni di presentazione dell&#8217;offerta e dei documenti ad essa allegati.<br />
Ipotesi che possono giustificare la reiterazione della causa di esclusione, la quale comunque trova pur sempre la sua esplicitazione basilare nella parte introduttiva del paragrafo D.<br />
In definitiva, la sanzione dell’esclusione è da interpretarsi e applicarsi secondo il criterio formale, preminente per la univocità del disposto e per il risalto datovi dalla Stazione appaltante, anche in relazione al principio di continuità della gara.<br />
3. Del resto, se è vero che le regole fissate negli atti di gara sono vincolanti anche per l’Amministrazione appaltante &#8211; che deve applicarle senza poter invocare alcun margine di discrezionalità nella loro attuazione, pena la violazione del principio di tutela della par condicio &#8211; il provvedimento di esclusione costituisce atto dovuto, in ragione delle precipue finalità della norma di riferimento.<br />
Corollario del principio ora delineato è poi quello in forza del quale il potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione di consentire la regolarizzazione della documentazione non può mai trovare applicazione nell’ipotesi in cui il concorrente &#8211; come nel caso in esame &#8211; abbia omesso di presentare uno dei documenti richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione.<br />
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3297, ma vedi anche C.d.S. sez. V, 19 febbraio 2003, n. 918 e C.d.S., Sez. V., 12 novembre 2003 n. 7237) &#8211; dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi -, “la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all&#8217;organo amministrativo, cui compete l&#8217;attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento e che, quindi, qualora il bando commini espressamente l&#8217;esclusione dalla gara In conseguenza di determinate prescrizioni, l&#8217;Amministrazione è tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando precluso all&#8217;interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell&#8217;inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando&#8221;.<br />
4. In conclusione, in forza della rigorosa portata della disposizione di gara in questione ed alla luce dei principi del buon andamento e di tutela della par condicio, che devono informare lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, resta confermata la legittimità del provvedimento di esclusione ed il ricorso va quindi respinto.<br />
In relazione alla delicatezza del caso, le spese possono essere integralmente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 100/2005, lo respinge.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere <br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	Consigliere estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-5-2005-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2005 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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