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	<title>13/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Greco Sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della rivalutazione delle prove di concorso da parte della stessa Commissione 1.Concorsi – &#160;Prove scritte – Correzione – Modus procedendi – Filtro monocratico di un singolo commissario – Principio del collegio perfetto – Violazione &#8211; Conseguenze 2.Concorsi – Prove scritte &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Greco</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della rivalutazione delle prove di concorso da parte della stessa Commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concorsi – &nbsp;Prove scritte – Correzione – Modus procedendi – Filtro monocratico di un singolo commissario – Principio del collegio perfetto – Violazione &#8211; Conseguenze</p>
<p>2.Concorsi – Prove scritte &#8211; Correzione – Modus procedendi – Filtro monocratico – Principio di collegialità – Violazione – Inidoneità frutto di valutazione illegittima – Conseguenze &#8211; Annullamento giurisdizionale parziale delle operazioni di correzione &#8211; Parziale ripetizione delle operazioni di correzione da parte della medesima Commissione – Ammissibilità &#8211; Ragioni</p>
<p>3. &nbsp;Concorsi – &nbsp;Commissione esaminatrice – Composizione – Precedente corso di formazione tenuto da un Commissario – Incompatibilità – Inconfigurabilità</p>
<p>4. Concorsi – Prove scritte – Correzione – Valutazioni della Commissione – Censurabilità &nbsp;&#8211; Limiti&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Laddove un consistente numero di candidati sia stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario, cui è seguita l’assegnazione di un punteggio di grave insufficienza nel migliore dei casi all’esito di una sorta di “relazione” sintetica svolta dal commissario delegato all’organo collegiale e nel peggiore avendo la Commissione recepito acriticamente le conclusioni del singolo suo componente, in entrambi i casi, il&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito non risulta compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere (1).&nbsp;</p>
<p>2. In merito all’annullamento giurisdizionale delle operazioni di correzione in una procedura concorsuale, il principio di conservazione è di regola declinato&nbsp;in senso “diacronico”, e quindi in modo da considerare viziate le fasi successive all’insorgere del vizio di legittimità e lasciare invece integre quelle anteriori, mentre in questo caso si tratterebbe di differenziare, all’interno di una medesima fase della procedura (quella della correzione delle prove scritte), le posizioni degli interessati, in modo da reputare il vizio inficiante per taluni di essi, e non per altri.&nbsp;Inoltre, è evidente che i principi di conservazione ed economicità – e, quindi, anche il connesso principio che impone di evitare un inutile “<em>aggravamento</em>” del procedimento amministrativo, anche in sede di sua rinnovazione all’esito di giudizio di annullamento – non operano in modo meccanico e automatico, ma piuttosto postulano un’attenta comparazione degli interessi implicati nell’azione della p.a., dovendo in ogni caso prediligersi la soluzione che meglio realizzi l’interesse pubblico da questa perseguito.&nbsp;Peraltro la necessità che la rinnovazione delle correzioni medesime sia compiuta da una Commissione “fisicamente” diversa da quella che ha in precedenza operato non costituisce un portato indefettibile della decisione di annullamento, ma piuttosto un effetto conformativo rimesso alle determinazioni del giudice in ragione della più efficace ottemperanza delle statuizioni giudiziali, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare pure in tale fase la&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i candidati e il rispetto dei principi di segretezza e anonimità delle prove d’esame.&nbsp;Ne consegue che l’interesse pubblico può nel caso concreto ricevere una miglior tutela compatibilmente con la più idonea definizione del più generale assetto degli interessi in gioco, attraverso non soltanto la circoscrizione dell’annullamento alle sole correzioni che siano state effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto, ma anche nel senso che la rinnovazione delle operazioni di correzione&nbsp;<em>de quibus&nbsp;</em>sia compiuta dalla medesima Commissione esaminatrice che ha finora operato, e non da una nuova Commissione.</p>
<p>3.&nbsp;Qualora uno dei Commissari componenti la Commissione esaminatrice abbia tenuto un corso di formazione e/o sia Dirigente di uno degli uffici per cui si concorre, non sussiste una situazione di opportunità, rilevante ai sensi del comma 2 dell’art. 51 cod. proc. civ., tale da rendere anche solo consigliabile (se non doverosa) l’astensione del commissario&nbsp;<em>de quo.&nbsp;</em>Infatti, è del tutto evidente che non possono determinare incompatibilità a far parte della Commissione esaminatrice né l’aver svolto funzioni di docente in un corso di formazione del personale (essendo del tutto naturale che tali funzioni vengano svolte anche da dirigenti della stessa Amministrazione), né tanto meno la stessa qualità rivestita di dirigente di un determinato ufficio (atteso che è per legge che la Commissione in discorso doveva essere integrata anche da dirigenti della stessa Amministrazione indicente la procedura di concorso).</p>
<p>4. In tema di censure aventi ad oggetto l’erroneità dei voti e dei giudizi d’insufficienza riportati nelle prove scritte di una procedura concorsuale, va esclusa l’ammissibilità delle doglianze impingenti la sfera riservata alla valutazione tecnico-discrezionale attribuita&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>all’organo deputato alla valutazione delle prove di esame, al di fuori di casi limite di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Inoltre,&nbsp;in merito alla asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione per correggere tutti gli elaborati, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).</p>
<p>(2)cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 5137/2015, cit.; id., sez. VI, 1 febbraio 2013, nr. 614; in termini, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, nr. 3754; id., 1 agosto 2012, nr. 3103; id., 23 febbraio 2012, nr. 970; id., 13 luglio 2011, nr. 4237).</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01446/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04664/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 04731/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sui seguenti ricorsi in appello:</div>
<p>1) nr. 4664 del 2015, proposto dalla AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;rappresentata e difesa&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>il dottor Giovanni MUNGIOLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&#8211; dottori Francesco GATTOLA, Maria SILVANO, Edoardo Francesco MAZZILLI, Paolo RAIMONDI, Claudia MORI, Antonella MANICASTRI, Natalina CEA, Marzia IMPELLIZZERI, Francesca RAPI e Vincenzo TALARICO, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano d’Acunti, con domic<br />
&#8211; dottori Elisabetta BIONDI, Marina Luigia ZANGA, Francesca ROMANI, Luca MORICONI, Danilo RONCALLI, Pietro ORSINI, Andrea LOMBARDI, Alessandro PROPOSITO, Gabriele PATTA, Roberto GALDI, Lucio IACOBUCCI, Giovanni MOSCA, Michele TIROCCHI, Marco CONFALONIERI,<br />
2) nr. 4731 del 2015, proposto dai dottori Giorgio PUGLIESE, Danilo RONCALLI, Luca MORICONI, Marina Luigia ZANGA, Giuseppe SABATINO, Giovanni MOSCA, Antonella MANICASTRI, Natalina CEA, Andrea LOMBARDI, Roberto GALDI, Edoardo Francesco MAZZILLI, Paolo RAIMONDI, Alessandro PROPOSITO, Gabriele PATTA, Raffaele GRANDONE, Marcello FICI, Antonella BIANCHI, Claudia MORICONI, Francesca ROMANI, Marco FALCONIERI, Michele TIROCCHI, Francesco GATTOLA, Maria SILVANO, Lucio IACOBUCCI, Elisabetta BIONDI e Pietro ORSINI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Clarizia, Carlo Mario d’Acunti, Stefano d’Acunti e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>il dottor Giovanni MUNGIOLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina Manni e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>entrambi per l’annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione,</em></div>
<p>della sentenza nr. 6097/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, depositata il 28 aprile 2015, non notificata, nella parte in cui il predetto Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso ed i ricorsi per motivi aggiunti proposti dai dottori Salvatore Tito, Paolino Pugliese, Amerigo Pocci, Francesco Favara e Claudia Giacchetti ed ha accolto “<em>in parte</em>&nbsp;(…)<em>il primo ricorso per motivi aggiunti proposto dal dottor Salvatore Tito e dagli altri ricorrenti in epigrafe indicati</em>” e, per l’effetto, ha annullato “<em>tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte</em>”, ritenendo la “<em>necessità di procedere alla rinnovazione integrale della fase di correzione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte, a cura di una nuova Commissione esaminatrice</em>”.<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato dottor Giovanni Mungioli e l’appello incidentale dallo stesso proposto nel giudizio nr. 4664 del 2015, nonché degli intimati dottor Francesco Gattola e altri (nel giudizio nr. 4664 del 2015) e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel giudizio nr. 4731 del 2015);<br />
Viste le memorie prodotte dagli appellanti dottor Giorgio Pugliese e altri (in data 11 gennaio 2016 nel giudizio nr. 4731 del 2016) e dall’appellato dottor Giovanni Mungioli (in date 26 giugno 2015 in entrambi i giudizi e in date 11 e 19 gennaio 2016 nel giudizio nr. 4664 del 2015) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 2974 e 2976 del 3 luglio 2015, con le quali sono state respinte le domande incidentali di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Tomassetti per l’appellato e appellante incidentale dottor Giovanni Mungioli, gli avv.ti Reggio d’Aci e Stefano D’Acunti per gli appellanti dottor Pugliese e altri e per gli intimati dottor Gattola e altri e l’avv. dello Stato Pio Marrone per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<a name="_GoBack"></a>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>I &#8211; L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal dottor Giovanni Mungioli, ha annullato gli atti della procedura concorsuale indetta con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2011 per complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso la medesima Agenzia, a partire dalla correzione delle prove scritte di tutti i candidati, disponendo per l’effetto la rinnovazione delle operazioni di correzione da parte di una nuova Commissione esaminatrice.<br />
L’appello dell’Amministrazione è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione del principio di collegialità nonché dell’art. 15, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487; travisamento dei fatti; motivazione insufficiente e contraddittoria (in relazione alla parte della sentenza nella quale il primo giudice ha ritenuto effettivamente inveratasi la violazione della collegialità nelle correzioni, laddove i verbali della Commissione versati in atti non indirizzavano affatto univocamente verso tale conclusione);<br />
2) violazione e falsa applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi e del principio di economicità dell’azione amministrativa; travisamento dei fatti; motivazione insufficiente e contraddittoria (in relazione alla statuizione di annullamento dell’intera fase di correzione della procedura concorsuale, laddove, anche a voler ritenere effettivamente sussistente il vizio riscontrato, questo avrebbe dovuto condurre all’annullamento delle sole correzioni che risultassero affette da tale vizio, e non anche di quelle per le quali il principio di collegialità risultava certamente essere stato rispettato).<br />
Si sono costituiti i dottori Francesco Gattola e altri (in epigrafe meglio indicati), controinteressati e interventori&nbsp;<em>ad opponendum</em>&nbsp;in prime cure, per aderire all’appello dell’Amministrazione.<br />
Si è altresì costituito il dottor Giovanni Mungioli, ricorrente in prime cure, il quale, oltre a eccepire&nbsp;<em>in limine&nbsp;</em>l’inammissibilità dell’appello e a controdedurre alle censure di parte appellante per chiederne la reiezione, ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, articolando il seguente motivo d’impugnazione, relativo a censure disattese dal T.A.R.: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse alcuna situazione di incompatibilità in capo al dottor Libeccio, componente della Commissione esaminatrice del concorso, nonché nella parte in cui ha ritenuto che il principio della&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>dei candidati non fosse stato violato nella procedura concorsuale oggetto di ricorso.<br />
Inoltre, l’appellante incidentale ha riproposto come segue i motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado:<br />
i) illegittimità dei voti e dei giudizi assegnati agli elaborati del dottor Mungioli;<br />
ii) carenza di istruttoria nella correzione degli elaborati dei candidati (in relazione all’eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione, come ricavabile dai verbali);<br />
iii) mancato rilievo da parte della Commissione di plurimi segni di riconoscimento sull’elaborato A del candidato inserito nella posizione nr. 9 dell’elenco degli ammessi all’orale;<br />
iv) ulteriori vizi degli atti impugnati (in relazione all’essersi svolta una seduta della Commissione presso lo studio professionale di uno dei commissari, nonché all’incompletezza della Commissione medesima in occasione di alcune sedute).<br />
II – Avverso la medesima sentenza in epigrafe hanno proposto appello, chiedendone la riforma previa sospensione, anche gli interventori&nbsp;<em>ad opponendum</em>&nbsp;e controinteressati di primo grado, dottori Giorgio Pugliese e altri (meglio indicati in epigrafe), sulla scorta dei seguenti motivi:<br />
1) violazione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi; violazione ed erronea interpretazione del principio di collegialità di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.R 24 settembre 2004, nr. 272, ed all’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165; difetto di istruttoria e motivazione; irragionevolezza manifesta (censura sovrapponibile nei contenuti al primo motivo dell’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come sopra descritto al punto I,&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;1);<br />
2) violazione del principio di conservazione degli atti amministrativi legittimi; violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria e motivazione; irragionevolezza manifesta nella individuazione dell’effetto conformativo del disposto annullamento (censura sovrapponibile nei contenuti al secondo motivo dell’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come sopra descritto al punto I,<em>sub</em>&nbsp;2).<br />
Anche in questo giudizio, si è costituito l’originario ricorrente, dottor Giovanni Mungioli, opponendosi con diffuse argomentazioni all’accoglimento del gravame.<br />
III &#8211; All’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2015, questa Sezione ha respinto le domande incidentali di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata formulate dalle parti istanti.<br />
IV – Da ultimo, all’udienza del 18 febbraio 2016, entrambe le cause sono state spedite in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione dei giudizi in epigrafe ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.<br />
2. Come già accennato nella premessa in fatto, il presente contenzioso concerne la procedura concorsuale, indetta con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2011 (prot. nr. 146312 R.U.), per la copertura di 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<br />
2.1. L’odierno appellato nonché appellante incidentale nel primo giudizio, dottor Giovanni Mungioli, avendo sostenuto con esito negativo le prove scritte d’esame, ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio gli atti della procedura, lamentando plurimi vizi di legittimità.<br />
2.2. Con la sentenza oggetto degli odierni gravami, il T.A.R. adìto:<br />
&#8211; ha disatteso le censure formulate nel ricorso introduttivo in relazione alla partecipazione alla Commissione esaminatrice del dirigente dottor Alberto Libeccio ed ai suoi effetti in termini di disparità di trattamento sulla scelta delle tracce da sommin<br />
&#8211; ha, invece, ritenuto fondata e assorbente la doglianza di violazione del principio di collegialità in relazione al&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito dalla Commissione per la correzione delle prove scritte, che sulla scorta dei verbali in atti<br />
&#8211; ha, conseguentemente, annullato tutti gli atti della procedura in questione a partire dalla correzione di tutte le prove scritte, disponendone pertanto la integrale rinnovazione da parte di una nuova Commissione, reputando impossibile, attesa la gravità<br />
&#8211; ha, infine, dichiarato improcedibili le ulteriori doglianze sollevate con i motivi aggiunti in relazione ad altre irregolarità e anomalie risultanti dalla lettura dei verbali della Commissione, nonché all’incongruità e inadeguatezza dei giudizi di inido<br />
2.3. Avverso le statuizioni così riassunte insorgono, in via principale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i controinteressati di prime cure, e, con apposito appello incidentale, il ricorrente vittorioso, al fine di riproporre – anche condizionatamente all’eventuale accoglimento degli appelli principali – le censure respinte o non esaminate dal primo giudice.<br />
3. La ricostruzione in fatto che precede, come ricavabile da quella operata dal giudice di prime cure e dalla documentazione in atti, non risulta contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.<br />
4. Tutto ciò premesso, va preliminarmente delibata l’eccezione, sollevata dall’appellato nel secondo dei giudizi qui riuniti, di inammissibilità dell’appello per insussistenza in capo agli istanti di una “<em>posizione giuridica autonoma</em>”, come richiesto dall’art. 102, comma 2, cod. proc. amm. ai fini della legittimazione all’impugnazione degli interventori di primo grado.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
4.1. Ed invero, la disposizione dianzi evocata va ragionevolmente interpretata, pur nella sua apparente ambiguità, nel senso di ammettere – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 luglio 1997, nr. 15; id., sez. IV, 12 luglio 2010, nr. 4495, id., sez. V, 29 dicembre 2009, nr. 8968; id., sez. VI, 7 settembre 2004, nr. 5843) – la legittimazione dell’interventore&nbsp;<em>ad opponendum,&nbsp;</em>il quale è per definizione portatore in primo grado di una situazione giuridica sostanziale suscettibile di essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso (ed è, quindi, sempre un controinteressato in senso sostanziale, cosa oggi desumibile dal disposto dell’art. 28, comma 1, cod. proc. amm.), e non anche dell’interventore&nbsp;<em>ad adiuvandum,&nbsp;</em>che di regola è portatore di un interesse di mero fatto, dipendente da quello dell’originario ricorrente, e pertanto interviene nel giudizio per sostenere le ragioni di quest’ultimo.<br />
4.2. Ciò premesso, le deduzioni sulla scorta delle quali parte appellata assume l’inammissibilità dell’appello proposto dagli originari interventori&nbsp;<em>ad opponendum&nbsp;</em>sono incentrate, a ben vedere, sulla negazione della loro stessa qualità di controinteressati in prime cure (in ciò sostanziandosi la negazione dell’esistenza in capo ad essi di una “<em>posizione giuridica autonoma</em>”), traducendosi pertanto in una sorta di tardiva opposizione all’intervento medesimo.<br />
Al di là di tale rilievo, suscettibile di disvelare un profilo di possibile inammissibilità dell’eccezione (non risultando che l’odierno appellato abbia ritualmente sollevato la questione in prime cure), vi è comunque che le deduzioni in esame sono manifestamente infondate, risultando&nbsp;<em>per tabulas&nbsp;</em>che gli odierni appellanti, siccome risultati inseriti nell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, rivestivano certamente qualità sostanziale di controinteressati a fronte di un ricorso – quale è quello esaminato in primo grado – che tendeva non solo e non tanto a contestare il giudizio di inidoneità riportato dal ricorrente, ma anche a travolgere l’intera procedura concorsuale mercé doglianze a carattere formale (come in fatto avvenuto, avendo il T.A.R. – come detto – reputato fondate e accolto proprio dette doglianze).<br />
5. Nel merito, gli appelli principali sono solo parzialmente fondati, mentre infondato è l’appello incidentale.<br />
6. Più specificamente, col primo motivo di entrambi gli appelli principali, viene contestata&nbsp;<em>in radice</em>&nbsp;la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che il peculiare&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito dalla Commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati relativi alle prove scritte abbia comportato una violazione del principio di collegialità; si assume, in sintesi, che tale conclusione non discendeva in modo indefettibile dai verbali in atti, potendo quanto in essi riportato interpretarsi anche in modo da ricostruire l’operato della Commissione in modo non incompatibile col pieno rispetto del principio dianzi indicato.<br />
La Sezione reputa poco persuasive le argomentazioni, pur pregevolmente sviluppate dalle parti appellate (e, soprattutto, dalla difesa erariale), con le quali si cerca di proporre una ricostruzione “alternativa” a quella sposata dal primo giudice, e pertanto ritiene che il motivo in esame non sia meritevole di favorevole delibazione.<br />
6.1. Ed invero, l’atto sul quale il T.A.R. ha fatto perno per le proprie valutazioni è costituito dal verbale nr. 31 del 22-23 maggio 2014, nel quale, a conclusione delle operazioni di correzione delle prove scritte (cui erano stati dedicati i precedenti verbali dal nr. 12 al nr. 30), la Commissione ha ritenuto di formulare un “<em>riepilogo</em>” dell’attività compiuta fino a quel momento: è proprio in tale “<em>riepilogo</em>” che, come condivisibilmente rilevato in sentenza, si rinvengono incongruenze e anomalie nell’operato della Commissione esaminatrice, il quale alla stregua dei soli verbali pregressi apparirebbe invece immune da mende.<br />
In questa sede, giova richiamare sinteticamente il contenuto del ridetto verbale nr. 31, a leggere il quale in modo rigorosamente consequenziale risulterebbe che la Commissione:<br />
<em>a</em>) in una prima fase, della quale peraltro non è precisato per quanto si sia protratta, abbia proceduto a lettura collegiale degli elaborati, allo scopo di “<em>definire un metro di valutazione comune</em>”;<br />
<em>b</em>) parallelamente a tale fase iniziale, e per i primi 221 candidati esaminati, abbia ritenuto di limitare la lettura ad un solo elaborato per candidato ed omettere l’esame del secondo laddove il primo non raggiungesse il punteggio di 70/110 (ossia, la soglia della sufficienza);<br />
<em>c</em>) successivamente, a partire dal duecentoventiduesimo candidato, preso atto di un parere dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari che aveva reputato non corretto il&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>di cui al punto&nbsp;<em>b</em>) che precede, abbia esaminato entrambi gli elaborati di ciascun candidato, provvedendo poi a “recuperare” l’esame del secondo elaborato di quelli, fra i primi 221 candidati, per i quali tale esame era stato omesso;<br />
<em>d</em>) inoltre, una volta esaurita la fase di cui al punto&nbsp;<em>a</em>), abbia delegato la “<em>prima lettura di ogni elaborato</em>” a un singolo componente della Commissione, differenziando l’<em>iter</em>successivo a seconda che tale componente proponesse un punteggio inferiore alla soglia di grave insufficienza di 40/100 (in tal caso “<em>la lettura restava individuale</em>”, e il collegio si limitava alla valutazione ed all’assegnazione del punteggio) ovvero superiore a tale soglia (in tal caso si procedeva a lettura collegiale, al fine di meglio determinare il punteggio da attribuire alla prova).<br />
6.2. I passaggi sopra descritti sono riportati nel verbale nr. 31 nello stesso ordine cronologico con cui sono stati qui riprodotti e riassunti, ma ciò – contrariamente a quanto si assume da parte appellante &#8211; non vale affatto a eliminare i dubbi e le incertezze che tale modalità di redazione del verbale medesimo lascia aperti in ordine a quale sia stato l’effettivo operato della Commissione.<br />
6.2.1. Innanzi tutto, come già rilevato, non è dato conoscere per quanto tempo si sia protratta, e quanti candidati abbia interessato, la prima fase di lettura collegiale di cui al precedente punto&nbsp;<em>a</em>), finalizzata all’individuazione di un parametro valutativo comune da impiegare poi per le successive letture individuali; certamente non può ritenersi, come pure la lettera del verbale potrebbe far credere, che tale fase abbia integralmente coperto le parallele fasi di cui ai punti&nbsp;<em>b</em>) e&nbsp;<em>c</em>), giacché se così fosse le correzioni si sarebbero esaurite per tutti i candidati, mentre è lo stesso verbale a chiarire che a un certo punto alla lettura collegiale si sostituirono le letture individuali di cui&nbsp;<em>sub d</em>) (secondo il meccanismo che il primo giudice ha definito del previo “<em>filtro monocratico</em>” nella correzione).<br />
6.2.2. In secondo luogo, né dal verbale nr. 31 né da quelli precedenti è dato evincere in quale momento storico la Commissione abbia ricevuto il ricordato parere dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e ne abbia preso atto, né in quali sedute si sia proceduto a “recuperare” l’esame del secondo elaborato di quelli fra i primi 221 candidati per i quali l’esame era stato omesso alla luce del punteggio di insufficienza attribuito alla prima prova (questa lacuna, peraltro, ha indotto i ricorrenti in distinto giudizio avente a oggetto la stessa procedura concorsuale a proporre querela di falso, atteso che nei fogli&nbsp;<em>excel</em>allegati ai verbali nn. 12-30 sono sempre riportati i punteggi assegnati a entrambe le prove di ciascun candidato, in modo da indurre a ritenere che per i concorrenti la cui seconda prova era stata esaminata in un secondo momento per le ragioni innanzi dette vi sia stata una sorta di integrazione&nbsp;<em>ex post&nbsp;</em>delle schede valutative, senza però che risulti in quale seduta e da chi le relative tracce siano state esaminate e corrette).<br />
6.2.3. In terzo luogo, e ciò che più rileva ai fini che qui interessano, resta del tutto oscuro in che cosa si sia sostanziata quella “condivisione” del punteggio, cui avrebbe proceduto la Commissione nella sua interezza, dopo la lettura individuale da parte del singolo commissario, per gli elaborati che avessero riportato un punteggio di 40/100 o inferiore: l’unica cosa certa è che in tale ipotesi non vi è stata alcuna nuova lettura collegiale dell’elaborato, dal momento che, se così fosse stato, questa ipotesi non si differenzierebbe per nulla da quella dei concorrenti per i quali all’esito della lettura individuale fosse stato proposto un punteggio superiore alla soglia suindicata (ipotesi in cui, come lo stesso verbale nr. 31 si preoccupa di precisare, vi sarebbe stata invece una “<em>lettura collegiale</em>” finalizzata alle successive determinazioni).<br />
6.3. Così stando le cose, è evidente che la ricostruzione alternativa suggerita dalle parti appellanti in via principale si basa su presupposti del tutto evanescenti, ipotetici o congetturali – come quando si assume che la fase preliminare di cui&nbsp;<em>sub a</em>) si sarebbe “<em>presumibilmente&nbsp;</em>(sic)<em>&nbsp;protratta per svariate sedute</em>”, senza però che le risultanze dei verbali autorizzino alcuna conclusione sul punto -, e pertanto non sono idonee a smentire quella che è la lettura più ragionevole ricavabile dai (pochi) dati certi emergenti dalla documentazione in atti: e, cioè, che un consistente numero di candidati è stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario, cui è seguita l’assegnazione di un punteggio di grave insufficienza nel migliore dei casi all’esito di una sorta di “relazione” sintetica svolta dal commissario delegato all’organo collegiale, nel peggiore avendo la Commissione recepito acriticamente le conclusioni del singolo suo componente.<br />
In entrambi i casi, il&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito non risulta compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).<br />
7. A conclusioni parzialmente diverse deve addivenirsi quanto al secondo motivo degli appelli in esame, con i quali, in via subordinata, si tende a limitare l’effetto demolitorio della sentenza di prime cure alle sole correzioni che risultino effettivamente inficiate dal vizio derivante dalla divisata violazione della collegialità, censurando le statuizioni del primo giudice che ha, invece, annullato integralmente le correzioni&nbsp;<em>de quibus,</em>ordinandone l’integrale rinnovazione.<br />
7.1. Al riguardo, occorre innanzi tutto precisare quanto sinteticamente rilevato in fase cautelare (e contestato dalle parti appellanti), e cioè che la favorevole delibazione dei motivi in esame imporrebbe l’esame dei verbali oggetto di querela di falso in separato ma connesso giudizio, ponendo il connesso problema di una possibile sospensione del giudizio nelle more della definizione dell’incidente tuttora pendente dinanzi al giudice ordinario.<br />
Per l’esattezza, ciò che la condivisione anche solo parziale delle ragioni rappresentate dagli appellanti principali imporrebbe è il successivo esame dell’appello incidentale proposto dall’originario ricorrente, anche nelle parti relative alle doglianze di primo grado che il T.A.R. ha dichiarato improcedibili in ragione del già disposto annullamento integrale degli atti impugnati: ed è appunto sotto tale profilo che non potrebbe escludersi la “riemersione” delle problematiche sottese all’incidente di falso&nbsp;<em>de quo&nbsp;</em>(che il primo giudice, invece, ha ritenuto allo stato irrilevanti ai sensi dell’art. 77, comma 2, cod. proc. amm.).<br />
Al riguardo, può però immediatamente soggiungersi che le censure riproposte dall’appellante principale non evocano in nessuna parte la questione della veridicità dei verbali della Commissione nn. 12-30, oggetto dell’incidente di falso&nbsp;<em>de quo</em>: pertanto, può sin d’ora escludersi ogni rilevanza della questione attualmente al vaglio del giudice ordinario, e quindi la necessità di una sospensione pregiudiziale del presente giudizio.<br />
7.2. Ciò premesso, va rammentato che il giudice di prime cure ha espressamente enunciato le ragioni che rendevano impossibile, a suo avviso, prevenire ad annullamento solo parziale degli atti posti in essere dalla Commissione, facendo salve le correzioni relative a quei candidati per i quali vi era certezza che fosse stato pienamente rispettato il principio di collegialità: al riguardo, sono state evidenziate l’estensione della portata del vizio in questione, coinvolgente – come non smentito dalla stessa Amministrazione &#8211; ben 525 candidati su complessivi 727 (e, quindi, il 72,21% del totale), ed anche la sua oggettiva gravità, essendo l’operato della Commissione così macroscopicamente illegittimo da evidenziarne una più generale inaffidabilità o inadeguatezza.<br />
In contrario, gli odierni appellanti invocano i principi di conservazione e di economicità dell’azione amministrativa, in ragione dei quali non sarebbe opzione obbligata l’integrale ripetizione delle operazioni di correzione; si aggiunge anche, con riguardo al dato numerico, che i candidati risultati “immuni” dal vizio riscontrato in primo grado sarebbero sibbene 202, ma di questi solo 80 risultano aver superato anche le prove orali,<em>medio tempore&nbsp;</em>tenutesi (e che non verrebbero travolte, ove si accogliesse la soluzione prospettata nei motivi in esame).<br />
7.3. La Sezione non si nasconde la delicatezza, e anche la difficoltà, dell’applicazione nella specie dei principi richiamati dalle parti appellanti, e in particolare del principio di conservazione, che in relazione alle procedure concorsuali è di regola declinato dalla giurisprudenza in senso “diacronico”, e quindi in modo da considerare viziate le fasi successive all’insorgere del vizio di legittimità e lasciare invece integre quelle anteriori, mentre in questo caso si tratterebbe di differenziare, all’interno di una medesima fase della procedura (quella della correzione delle prove scritte), le posizioni degli interessati, in modo da reputare il vizio inficiante per taluni di essi, e non per altri.<br />
Inoltre, è evidente che i divisati principi di conservazione ed economicità – e, quindi, anche il connesso principio che impone di evitare un inutile “<em>aggravamento</em>” del procedimento amministrativo, anche in sede di sua rinnovazione all’esito di giudizio di annullamento – non operano in modo meccanico e automatico, ma piuttosto postulano un’attenta comparazione degli interessi implicati nell’azione della p.a., dovendo in ogni caso prediligersi la soluzione che meglio realizzi l’interesse pubblico da questa perseguito.<br />
Sotto tale angolo visuale, è evidente come, nella prospettiva prescelta dal primo giudice, sarebbe da scongiurare l’evenienza di una rinnovazione solo parziale delle operazioni di correzione da parte di una “<em>nuova Commissione</em>”, ossia di una Commissione in composizione diversa, con il contestuale mantenimento in essere di una residua attività di correzione già compiuta dall’originaria Commissione: infatti, per quanto il nuovo organismo di valutazione possa sforzarsi di conformarsi ai criteri e parametri stabiliti dall’originaria Commissione, sarebbe ineliminabile il rischio di disparità e di incongruenze, e quindi di nuovi contenziosi pregiudizievoli per l’Amministrazione (quanto meno in sede di esecuzione del&nbsp;<em>decisum&nbsp;</em>giudiziale).<br />
7.3.1. Tuttavia, la Sezione è dell’avviso che nella specie i rischi suindicati siano evitabili, e l’interesse pubblico possa ricevere una miglior tutela compatibilmente con la più idonea definizione del più generale assetto degli interessi in gioco, attraverso una riforma parziale della sentenza impugnata che, in accoglimento dei motivi in esame, non si limiti a circoscrivere l’annullamento alle sole correzioni che siano state effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto, ma statuisca anche nel senso che la rinnovazione delle operazioni di correzione&nbsp;<em>de quibus&nbsp;</em>sia compiuta dalla medesima Commissione esaminatrice che ha finora operato, e non da una nuova Commissione.<br />
Al riguardo, mentre non è dubbio che le critiche delle parti appellanti investano anche questa parte del&nbsp;<em>decisum&nbsp;</em>giudiziale (come è dato evincere, in particolare, dall’epigrafe e dal tenore complessivo dell’appello degli originari interventori), va osservato che la necessità che, in seguito all’annullamento giurisdizionale delle operazioni di correzione in una procedura concorsuale, la rinnovazione delle correzioni medesime sia compiuta da una Commissione “fisicamente” diversa da quella che ha in precedenza operato non costituisce un portato indefettibile della decisione di annullamento, ma piuttosto un effetto conformativo rimesso alle determinazioni del giudice in ragione della più efficace ottemperanza delle statuizioni giudiziali, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare pure in tale fase la&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i candidati e il rispetto dei principi di segretezza e anonimità delle prove d’esame.<br />
Così stando le cose, è evidente che nel caso di specie – al di là dei giudizi negativi espressi dal primo giudice in ordine all’affidabilità e adeguatezza della Commissione, che palesemente fuoriescono dallo stretto ambito del sindacato giurisdizionale &#8211; non sussistono esigenze tali da imporre quale effetto ineluttabile dell’annullamento il subentro di una Commissione avente composizione diversa rispetto a quella che ha fin qui operato, e ciò per un duplice ordine di motivi:<br />
&#8211; per il gran numero (525) dei candidati interessati dalla prospettata rinnovazione delle correzioni, già di per sé tale da far escludere che, una volta risigillati e resi anonimi i relativi elaborati, la Commissione possa essere influenzata dalla eventua<br />
&#8211; per il fatto, davvero dirimente, che nel caso che qui occupa il vizio che ha indotto l’annullamento si è sostanziato proprio nell’omesso esame di una pluralità di elaborati da parte della Commissione nel suo complesso, di tal che per la stragrande maggi<br />
7.4. Alla luce di tali piane considerazioni, e considerato che effettivamente non risulta contestato né contestabile che per un certo numero di candidati, sia pure minoritario, vi sia stato il pieno rispetto del principio di collegialità, essendosi proceduto nell’ambito del procedimento più sopra descritto al punto&nbsp;<em>d</em>) alla lettura collegiale delle prove per avere le stesse, all’esito dell’esame da parte del singolo commissario delegato, riportato un punteggio superiore alla soglia di 40/100, possono trovare accoglimento i motivi subordinati d’appello principale, con l’effetto di limitare gli effetti dell’annullamento ai soli 525 candidati risultati inidonei all’esito di valutazione illegittima (per le ragioni sopra precisate), per i quali – anche in tale aspetto dovendo riformarsi le statuizioni di primo grado – la rinnovazione delle correzioni dovrà essere compiuta dalla Commissione originaria, la quale dovrà all’uopo riconvocarsi.<br />
8. Come già accennato, l’acclarata fondatezza (sia pur solo parziale) degli appelli principali impone l’esame, nella sua interezza, dell’appello incidentale proposto dall’originario ricorrente, il quale però si appalesa infondato e pertanto meritevole di reiezione.<br />
9. Col primo, e per vero unico, motivo d’impugnazione incidentale, si reitera la censura – disattesa dal primo giudice – relativa alla pretesa violazione della&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i candidati determinata dalla scelta delle tracce d’esame, le quali si assume riproducessero gli argomenti di un corso di formazione precedentemente svolto da uno dei commissari (la prima) ed afferissero a problematiche specifiche dell’ufficio presso cui questo stesso commissario svolgeva le proprie funzioni (la seconda), in modo da avvantaggiare i candidati che avessero seguito il predetto corso ovvero operassero presso l’ufficio in questione.<br />
La censura viene riproposta, così come avvenuto in primo grado, anche&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di illegittima composizione della Commissione esaminatrice, a cagione della asserita incompatibilità del componente in questione.<br />
9.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili prospettati.<br />
9.2. Con riguardo alla predisposizione delle tracce d’esame, il giudice di prime cure ha condivisibilmente richiamato i noti insegnamenti giurisprudenziali secondo cui siffatta attività costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, ed è pertanto sindacabile in sede giudiziale nei soli casi estremi di macroscopica erroneità o incongruenza rispetto alla materia d’esame.<br />
Tuttavia, nel caso che qui occupa da parte odierna appellante incidentale, più che la sussistenza di siffatti vizi, si assume che le tracce sarebbero state deliberatamente predisposte in modo tale da favorire determinati candidati a scapito di altri, in ciò riposando l’ipotizzata lesione della&nbsp;<em>par condicio.</em><br />
È del tutto evidente che un tale assunto, per la sua indubbia gravità (astrattamente suscettibile anche di implicazioni di natura penale, delle quali però non è traccia agli atti del presente giudizio), avrebbe necessitato dell’indicazione quanto meno di elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti: ciò che non risulta avvenuto, essendosi l’istante limitati ad allegazioni suggestive e per lo più congetturali, ma non tali da raggiungere neanche la soglia di una delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere.<br />
9.2.1. Innanzi tutto, quanto alla prova teorica, questa ha avuto a oggetto un argomento (il procedimento disciplinare) che costituisce indubbiamente un tema generalissimo e fondamentale della materia del pubblico impiego in generale, e quindi il semplice fatto che esso fosse stato trattato in un recente corso di formazione non può&nbsp;<em>ex se&nbsp;</em>essere addotto quale elemento decisivo nel senso di una artata violazione della&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i partecipanti al concorso.<br />
In altri termini, si tratta di un argomento così generale e fondamentale da dover essere certamente conosciuto da qualsiasi candidato in possesso di una preparazione un minimo seria, indipendentemente dall’aver questi frequentato uno o più corsi di formazione.<br />
9.2.2. Con riguardo all’oggetto della seconda prova, se anche è vero che si trattava di un tema estremamente specifico e settoriale, e quindi tale da avvantaggiare quanti fra i candidati si fossero trovati nella condizione di averne una conoscenza approfondita a cagione del servizio prestato, neanche ciò può di per sé solo autorizzare la conclusione che la traccia sia stata predisposta al preciso scopo di favorire alcuni concorrenti e svantaggiarne altri.<br />
Insomma, il fatto che nell’ambito di un concorso pubblico possa venir sorteggiata una traccia alquanto specifica e settoriale, che solo pochi candidati hanno la ventura di conoscere, costituisce evenienza in qualche modo “fisiologica” e quindi inidonea, in difetto di ulteriori elementi esterni di riscontro, a dimostrare uno sviamento di potere nel senso denunciato dagli appellanti incidentali.<br />
9.2.3. Se a tutto questo si aggiunge che, come è ovvio, le tracce in questione sono scaturite da un sorteggio eseguito nell’ambito di una “rosa” di tracce anche molto diverse, ed in relazione alla cui formazione non sono stati allegati profili di illegittimità (così come non sono state neanche adombrate irregolarità del sorteggio medesimo), è agevole concludere che le deduzioni attoree non raggiungono la soglia minima di consistenza tale da disvelare il vizio denunciato.<br />
9.3. Per motivi in parte analoghi a quelli fin qui esposti, va escluso che sussistesse una situazione di opportunità, rilevante ai sensi del comma 2 dell’art. 51 cod. proc. civ., tale da rendere anche solo consigliabile (se non doverosa) l’astensione del commissario&nbsp;<em>de quo.</em><br />
Infatti, è del tutto evidente che non possono determinare incompatibilità a far parte della Commissione esaminatrice né l’aver svolto funzioni di docente in un corso di formazione del personale (essendo del tutto naturale che tali funzioni vengano svolte anche da dirigenti della stessa Amministrazione), né tanto meno la stessa qualità rivestita di dirigente di un determinato ufficio (atteso che è per legge che la Commissione in discorso doveva essere integrata anche da dirigenti della stessa Amministrazione indicente la procedura di concorso).<br />
10. Restano da esaminare le censure di primo grado che l’istante ha riproposto nell’appello incidentale, essendone stato omesso l’esame da parte del primo giudice a cagione della declaratoria di improcedibilità indotta dalla già acclarata necessità di annullare l’intera procedura per altri motivi.<br />
11. Dette censure sono anch’esse o infondate o inammissibili.<br />
11.1.&nbsp;<em>In primis,&nbsp;</em>va disattesa la primaria doglianza con la quale, ancorché sulla scorta di estesi ed argomentati rilievi, si tende a sollecitare un riesame giudiziale degli esiti delle prove sostenute dal ricorrente, assumendo l’erroneità dei voti e dei giudizi d’insufficienza riportati.<br />
Tale censura è invero inammissibile, dovendo in ogni caso procedersi – per le ragioni dianzi esposte – a rinnovazione della correzione anche degli elaborati dell’odierno appellante incidentale: e, tuttavia, anche al fine di orientare la successiva attività della Commissione in tale sede, non è fuori luogo richiamare sinteticamente il consolidato indirizzo che esclude l’ammissibilità delle doglianze impingenti la sfera riservata alla valutazione tecnico-discrezionale attribuita&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>all’organo deputato alla valutazione delle prove di esame, al di fuori di casi limite di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (cfr.,&nbsp;<em>ex plurimis&nbsp;</em>e solo fra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, nr. 3240; id., 10 giugno 2015, nr. 2845; id., sez. IV, 29 dicembre 2014, nr. 6387).<br />
11.2. Del pari inammissibili sono le ulteriori censure afferenti alla posizione di altri candidati, cui si imputano o ipotesi di plagio o l’aver apposto sui propri elaborati segni di riconoscimento tali da pregiudicarne l’anonimato.<br />
Tale inammissibilità, discendente dalle ragioni già più sopra rappresentante, andrebbe&nbsp;<em>a fortiori&nbsp;</em>ribadita qualora, all’esito della nuova correzione conseguente alla presente decisione, dovesse trovare conferma il giudizio di non ammissione alle prove orali dell’odierno appellante incidentale, in virtù del noto principio per cui i partecipanti a una procedura concorsuale, i quali risultino legittimamente dichiarati inidonei, non hanno legittimazione né interesse a contestare la posizione dei candidati risultati idonei (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137).<br />
11.3. Va disattesa, poi, anche la censura articolata in relazione all’asseritamente eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione per correggere tutti gli elaborati, essendo al riguardo sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 5137/2015, cit.; id., sez. VI, 1 febbraio 2013, nr. 614; in termini, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, nr. 3754; id., 1 agosto 2012, nr. 3103; id., 23 febbraio 2012, nr. 970; id., 13 luglio 2011, nr. 4237).<br />
11.4. Del pari destituite di fondatezza sono le doglianze afferenti alle ulteriori anomalie e irregolarità che, a dire dell’istante, avrebbero connotato l’operato della Commissione esaminatrice.<br />
11.4.1. In particolare, con riferimento allo svolgimento di una seduta della Commissione presso lo studio professionale di uno dei commissari, premesso che non esiste alcuna norma che imponga in modo vincolante in quali luoghi le attività della Commissione devono avvenire, può osservarsi che l’istante non ha spiegato se e quali alterazioni del regolare&nbsp;<em>iter</em>&nbsp;procedimentale sarebbero discese da tale circostanza, e quindi quale pregiudizio ne sarebbe derivato al medesimo istante (sul punto, può farsi rinvio alle repliche degli appellanti principali in ordine alla insussistenza della “<em>confusione</em>” che secondo l’originario ricorrente vi sarebbe stata nell’individuazione dei fogli impiegati per la correzione).<br />
11.4.2. Quanto poi all’incompletezza della Commissione in occasione delle sedute dei giorni 25 novembre 2013 e del 16 dicembre 2013, non è contestato che in tali occasioni non fu svolta alcuna attività (nel primo caso essendovi stato un mero rinvio ad altra data proprio per l’impedimento di uno dei commissari e per non esservi stato tempo di convocare il supplente, nel secondo caso essendosi la Commissione limitata a prendere atto della sospensiva disposta dal T.A.R. nel presente giudizio e quindi della necessità di astenersi da ogni ulteriore attività fino alla trattazione del merito).<br />
Pertanto, la ravvisata assenza di alcuni componenti non risulta aver spiegato alcuna incidenza viziante sulla procedura concorsuale&nbsp;<em>de qua.</em><br />
12. In conclusione, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, s’impongono l’accoglimento parziale degli appelli principali e l’integrale reiezione dell’appello incidentale, con la parziale riforma della sentenza impugnata nei sensi e con gli effetti che si sono precisati: in particolare, va ulteriormente limitato l’accoglimento dei primi motivi aggiunti di primo grado, con la evidenziata riduzione degli effetti, demolitori e conformativi, della decisione di annullamento.<br />
Peraltro, le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr.,&nbsp;<em>explurimis</em>, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995, nr. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012, nr. 7663).<br />
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
13. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, nonché della peculiarità della vicenda esaminata, le spese del grado possono essere integralmente compensate.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli come in epigrafe proposti:<br />
&#8211; accoglie in parte gli appelli principali e li respinge per il resto;<br />
&#8211; respinge l’appello incidentale;<br />
&#8211; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte più limitata i primi motivi aggiunti di primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione, confermando per il resto la sentenza medesima.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 13/4/2016 n.915</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-13-4-2016-n-915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Il parere del Consiglio di Stato sul Canone Rai in Bolletta Numero 00915/2016 e data 13/04/2016 &#160; REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 aprile 2016 &#160; NUMERO AFFARE 00615/2016 OGGETTO: Ministero dello sviluppo economico. Schema di decreto ministeriale di attuazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Il parere del Consiglio di Stato sul Canone Rai in Bolletta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Numero 00915/2016 e data 13/04/2016</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>Consiglio di Stato<br />
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</strong><br />
Adunanza di Sezione del 7 aprile 2016</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">NUMERO AFFARE 00615/2016</div>
<div style="text-align: justify;">OGGETTO:<br />
Ministero dello sviluppo economico.</p>
<p>Schema di decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p></div>
<div style="text-align: center;">LA SEZIONE</div>
<div style="text-align: justify;">Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il 31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Premesso.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Com’è noto con la legge di stabilità per il 2016 sono state introdotte alcune disposizioni concernenti il canone di abbonamento alla televisione.<br />
In particolare l’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita l&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all&#8217;Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni (di abbonamento alla televisione) incassati dalle aziende di vendita dell&#8217;energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l&#8217;individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l&#8217;individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l&#8217;attuazione della presente norma”.<br />
Conseguentemente, con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto ministeriale in epigrafe che da attuazione al predetto articolo 1, comma 154, rilevando che il medesimo si sostanzia in un“necessario completamento normativo”, volto a dare attuazione alla nuova disciplina che prevede che il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato avvenga “con distinta voce” mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche ai titolari delle relative utenze ubicate nei luoghi ove i medesimi risiedono.<br />
2. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l’Amministrazione proponente ha precisato che il medesimo &#8211; composto di 8 articoli &#8211; reca disposizioni relative: alle definizioni utili ai fini dell’applicazione del decreto stesso (art. 1); alle procedure di allineamento delle banche dati dei soggetti coinvolti nella riscossione del canone, ovvero l’Acquirente Unico s.p.a e l’Agenzia delle entrate (art. 2); alle modalità di addebito del canone ed alle conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, anche in forma di interessi moratori (art. 3); ai termini e alle modalità per il riversamento all’Erario dei canoni incassati dalle aziende elettriche, con la precisazione che il mancato pagamento del canone non può “in nessun caso” comportare il distacco della fornitura di energia elettrica (art. 4); all’individuazione e alla comunicazione dei dati utili ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ed all’individuazione dei soggetti autorizzati allo scambio dei dati utili (art. 5); alle modalità di rimborso del canone nei confronti dei soggetti che abbiano erroneamente proceduto al pagamento (art. 6); nonché alle ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’avvio del nuovo sistema di pagamento (art. 7).<br />
Lo schema di regolamento reca, infine, tramite l’allegato 1, l’elenco delle reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Tale dato si rende necessario per evidenziare i soggetti che, in quanto residenti in località prive di collegamento con la rete di trasmissione nazionale, continueranno a corrispondere il canone attraverso un versamento unitario, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del medesimo decreto, all’uopo utilizzando i codici stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.<br />
3. In relazione al procedimento seguito per la predisposizione dello schema de quo, l’Amministrazione proponente ha riferito che sul medesimo &#8211; in attuazione di quanto disposto dalla norma primaria di riferimento &#8211; è stato acquisito il parere dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, reso con delibera prot. n. 121/2016/I/EEL del 22 marzo 2016.<br />
In atti risulta depositato anche “l’assenso ai fini del prosieguo dell’iter” del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso con la nota prot. n. 3-3214 del 24 marzo 2016, a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del suddetto dicastero.<br />
L’Amministrazione ha, inoltre, rilevato di aver proceduto nella predisposizione dello schema di regolamento in esame dopo aver consultato &#8211; attraverso periodici incontri &#8211; “tutti gli operatori istituzionalmente interessati e coinvolti nella materia”, ovvero i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle Entrate, di Acquirente Unico s.p.a. e delle associazioni di categoria delle imprese elettriche e dei consumatori.<br />
Lo schema di decreto in esame è corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).<br />
Considerato.<br />
4. Preliminarmente la Sezione deve rilevare che, per quanto concerne il procedimento seguito dall’Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto in esame, il Ministero proponente ha correttamente acquisito, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 154 della legge finanziaria per il 2016, il parere dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, recependo, peraltro, i rilievi ivi formulati attraverso le modifiche introdotte all’articolo 3, comma 7, relativamente all’aggiornamento dell’elenco delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e all’articolo 7, comma 1, in merito alla necessità per le imprese elettriche di rendere disponibili all’Autorità stessa le informazioni concernenti gli investimenti affrontati per implementare la disciplina di cui allo schema in esame.<br />
La Sezione, tuttavia, non può esimersi dal costatare che dai documenti depositati si evince che l’adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla norma di riferimento e che non risulta espresso il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, viceversa richiesto dal citato articolo 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015, in quanto in atti è presente soltanto la nota di cui si è detto al precedente n. 3.<br />
Orbene, come più volte sottolineato da questa Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto si afferma nella nota da ultimo citata in quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell’iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità: pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta al prosieguo dell’iter procedurale, con la conseguenza che, al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame, l’Amministrazione proponente dovrà provvedere ad acquisire il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.<br />
Tanto premesso, la Sezione osserva che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione al dispositivo dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i termini e le modalità per il versamento all’Erario dei canoni incassati dalle imprese elettriche, per l&#8217;individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l&#8217;individuazione dei soggetti di cui al comma 156 della succitata legge (Acquirente unico spa, ecc), nonché le misure tecniche eventualmente necessarie per l&#8217;attuazione della norma.<br />
Sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di specie, quindi, la Sezione non ha alcun rilevo da formulare, atteso che l&#8217;emanazione del presente decreto rientra nella competenza tecnico-discrezionale del Ministero proponente ai sensi della succitata normativa e che le disposizioni in esso contenute non presentano profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario e con quello nazionale.<br />
Quanto al merito del provvedimento la Sezione osserva che, come in precedenza esposto, le disposizioni contenute nello schema di regolamento concernono la disciplina delle modalità di pagamento e di riscossione del canone di abbonamento alla televisione.<br />
In quest’ottica devono, quindi, inquadrarsi le norme del decreto volte all’allineamento delle banche dati dell’Acquirente Unico s.p.a. e dell’Agenzia delle entrate che opera sulla base del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nonché le procedure previste per lo scambio d’informazioni fra i suddetti enti (art. 2); le norme con cui l’Acquirente Unico s.p.a. rende disponibili, con modalità approvate dall’Autorità e tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni alle aziende elettriche incaricate della riscossione del tributo (art. 3); le norme sul riversamento dei canoni (art. 4) e quelle sull’individuazione e il trasferimento dei dati utili al controllo (art. 5).<br />
In relazione a quanto precede la Sezione ritiene, pertanto, di dover soltanto sottolineare che l’effettiva operatività del sistema di riscossione e pagamento del canone di abbonamento alla televisione delineato dal regolamento &#8211; con particolare riferimento ai riflessi che il medesimo avrà nei confronti della comunità degli utenti &#8211; dipenderà dalle intese e dal grado di coordinamento che si realizzeranno fra gli Enti coinvolti nel succitato procedimento nonché dal completamento di alcuni programmi quali quello dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), previsto anche dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che è stato predisposto dal Governo e di recente esaminato dalla Sezione.<br />
La Sezione, viceversa, non può non rilevare che il regolamento de quo presenta alcuni profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo.<br />
Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l’utente.<br />
Ciò assume un particolare rilievo atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici “device” che consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).<br />
Precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all’autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.<br />
Sotto un differente profilo la Sezione deve, altresì, rilevare che il procedimento di addebito e riscossione del canone di abbonamento alla televisione presuppone, come in precedenza rilevato, uno scambio di dati e d’informazioni fra gli enti coinvolti nella succitata attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente unico spa, il Ministero dell’interno, i Comuni e alcune società private), che necessariamente implica profili di rispetto e tutela della privacy.<br />
Nelle norme in esame, tuttavia, non si rinviene alcun riferimento alla succitata problematica che, viceversa, potrebbe trovare soluzione quantomeno con la previsione di una disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.<br />
Un ulteriore profilo di criticità del regolamento in esame concerne il fatto che non tutte le norme ivi previste risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono: costituisce un esempio di quanto affermato l’art. 3 del regolamento che nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore.<br />
La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare l’inconveniente segnalato.<br />
La Sezione, infine, rileva che nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo.<br />
Ciò trova riscontro, in particolare, negli adempimenti previsti per la collettività degli utenti nell’ambito nel nuovo procedimento di riscossione del canone &#8211; come ad esempio la dichiarazione richiamata dall’art. 3 dello schema o la richiesta di rimborso di cui all’art. 6 &#8211; che necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine di agevolare la conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e, conseguentemente, una più efficace applicazione delle norme de quibus: la Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a dare la massima diffusione, nelle forme ritenute più opportune, alle disposizioni del procedimento di riscossione del canone di abbonamento televisivo con particolare riferimento a quelle che implicano adempimenti a carico dell’utenza.<br />
5. In relazione a quanto sin qui esposto, la Sezione sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, nei termini di cui alle osservazioni formulate al precedente n. 4.<br />
Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all&#8217;Amministrazione, in sede di stesura del presente schema, di:<br />
a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;<br />
b) inserire, nel preambolo, prima della frase “Udito il parere del Consiglio di Stato…”, la frase “Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;<br />
c) inserire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), prima del numero “30.1…” la seguente parola: “comma”, per rendere più puntuale il contenuto della disposizione;<br />
d) sostituire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), la parola “disposizione…” con la seguente: “disposizioni…”, più corretta sotto il profilo redazionale;<br />
e) inserire, all’art. 2, dopo la parola “d’intesa…”, ovunque ricorra, la seguente frase: “fra i succitati organi”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c);<br />
f) sostituire, all’art. 3, comma 1, le parole “e dalla parte identificata come residente” con le seguenti “…dai contratti…”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c) ed e);<br />
g) inserire, all’art. 3, comma 7, sesta riga dopo le parole “il pagamento avviene…”, le seguenti parole: “ad opera del contribuente…”, per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere c), e) e f).</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Sezione sospende l’espressione del parere, in attesa che l’Amministrazione svolga gli adempimenti di cui al n. 5.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Claudio Boccia&nbsp;&nbsp; &nbsp;Franco Frattini&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO<br />
Maria Luisa Salvini</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1466</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1466/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1466</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi – Est. Taormina Sui limiti alla disapplicazione del giudicato in caso di contrasto con il diritto comunitario 1. Espropriazione per p.u. – Occupazione illegittima- Art. 42-bis Dpr 327/2005 – Obbligo di restituzione della P.A.- Conseguenze &#160; 2. Espropriazione per p.a. – Occupazione acquisitiva della P.A. – Giudicato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1466/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1466/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi – Est. Taormina</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti alla disapplicazione del giudicato in caso di contrasto con il diritto comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Espropriazione per p.u. – Occupazione illegittima- Art. 42-bis Dpr 327/2005 – Obbligo di restituzione della P.A.- Conseguenze</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Espropriazione per p.a. – Occupazione acquisitiva della P.A. – Giudicato – Questione di legittimità costituzionale&nbsp; &#8211; Conseguenze processuali</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Processo &#8211; Cosa giudicata &#8211; Diritto comunitario</strong><strong>&nbsp;– Contrasto – Disapplicazione – Limiti&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In caso di occupazione originariamente o divenuta&nbsp;<em>sine titulo ex a</em>rt. 42-bis Dpr 327/2005, l&#8217;intervenuta realizzazione dell&#8217;opera pubblica non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità &#8211; occupazione acquisitiva o usurpativa &#8211; di acquisizione del terreno; per tali ragioni, il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall&#8217;amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell&#8217;occupazione e l&#8217;annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.&nbsp; La realizzazione di un&#8217;opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione, trattandosi di un mero fatto che non può assurgere a titolo d&#8217;acquisto del fondo. L&#8217;Amministrazione, può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l&#8217;acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie &nbsp;così l&#8217;illecita occupazione, e quindi il fatto lesivo, permangono quindi fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all&#8217;acquisto della proprietà, indifferentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2. Nel caso in cui fosse sollevata &nbsp;la questione di legittimità costituzionale circa&nbsp; il giudicato sull’avvenuta acquisizione da parte della mano pubblica dell’area di pertinenza di un soggetto il giudizio rimarrebbe incardinato innanzi al giudice amministrativo, investito della domanda di rideterminazione del ristoro economico, che acquisterebbe natura risarcitoria; se essa fosse rigettata, ne deriverebbe invece la&nbsp;<em>traslatio iudicii</em>&nbsp;innanzi al giudice ordinario, per i profili di quantificazione dell&#8217;indennizzo previsto dall&#8217;art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
3. Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l&#8217;autorità di cosa giudicata, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione tardivo nonostante la proposizione di un motivo avente ad oggetto la compatibilità della decisione impugnata con la disciplina comunitaria, salva l&#8217;ipotesi assolutamente eccezionale di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento comunitario.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01466/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 10519/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 10519 del 2015, proposto dalla società Italcementi s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Nicolo&#8217; Paoletti, Ginevra Paoletti, Paolo Santinoli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Barnaba Tortolini 34;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Barone, con domicilio eletto presso Assoc. Studio Legale Vinti in Roma, Via Emilia N. 88;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Societa&#8217; Cooperativa Castello a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. &nbsp;, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via G.G. Belli 39;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA –Sede di NAPOLI- SEZIONE V n. 04542/2015, resa tra le parti, concernente accertamento diritto alla restituzione dei beni illegittimamente occupati – risarcimento danni.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli e della Societa&#8217; Cooperativa Castello a.r.l..;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Ginevra Paoletti, Biagini su delega dell&#8217;avvocato Barone e Scotto;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: justify;">1.Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania– Sede di Napoli – ha scrutinato il ricorso proposto dalla società odierna parte appellante Italcementi s.p.a., teso ad ottenere l’accertamento del proprio preteso diritto ad ottenere la restituzione dell’area di sua proprietà di circa 3.896 mq., nel Comune di Bacoli, località Sella di Baia, occupata illecitamente dal Comune e detenuta presuntivamente sine titulo dalla soc. Coop. Castello a r.l. per la realizzazione degli alloggi di tipo economico-popolare, distinta in catasto terreni al fg. 10, p.lle 291, 294, 295, 296, nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento di tale area occupata illegittimamente.<br />	<br />
			2. Il T.a.r., premesso un approfondito&nbsp;<em>excursus</em>&nbsp;selle principali tappe, anche infraprocedimentali, della vicenda processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto asseritamente proposto in violazione del principio del c.d. “bis in idem”.<br />	<br />
			2.1. Il primo giudice, in particolare, ha ricostruito la vicenda, facendo presente che:<br />	<br />
			a) con atto del Consiglio Municipale n. 203 del 20.11.1976, il Comune resistente aveva deliberato di assegnare alla Cooperativa Castello, controinteressata, l’area della società originaria ricorrente, identificata al lotto 3, per la realizzazione di alloggi di tipo economico- popolare;<br />	<br />
			b) con atto rep. n. 25893 racc. 2073 del 2 novembre 1978, l’amministrazione comunale aveva assegnato alla suddetta cooperativa il diritto di superficie sul suindicato lotto, “ora per quando ne acquisterà la proprietà” (art. 2);<br />	<br />
			c) con decreto n. 13496 del 31.10.1980, la medesima amministrazione aveva disposto l’occupazione temporanea in via d’urgenza dell’area per la durata di tre anni (prorogata per ulteriori due anni sino al 16.02.1986);<br />	<br />
			d) in data 16.02.1981 era avvenuta l’immissione nel possesso.<br />	<br />
			2.2. Ha poi rammentato che:<br />	<br />
			con sentenza di accoglimento, n. 1314 del 1998, resa tra le parti dal Tribunale di Napoli sul ricorso volto a ottenere il risarcimento del danno conseguente, era stata dichiarata, quale accertamento presupposto, l’intervenuta occupazione appropriativa (o accessione invertita), con effetto traslativo-acquisitivo in favore della Amministrazione (ovvero della società cooperativa, agente in nome e per conto della prima) e perdita del diritto di proprietà ai danni della società originaria ricorrente;<br />	<br />
			con successiva sentenza n. 1233/2000, la Corte d’Appello di Napoli, lasciando fermo l’accertamento della perdita del fondo, si era limitata a determinare una diversa data di verificazione del fenomeno acquisitivo a titolo originario (all’epoca della realizzazione dell’opera pubblica per irreversibile trasformazione dei luoghi ovvero ante 3.8.1984, data di richiesta di una variante alla concessione edilizia), ritenendo, nella specie, che, proprio per effetto di tale ultima rideterminazione, il diritto al risarcimento dei danni per l’illecita condotta (derivante, cioè, dall’illegittima occupazione e dalla perdita del bene) fosse prescritto già al momento della proposizione della domanda giudiziale (25 e 26.09.1990), per il decorso del periodo quinquennale, legislativamente previsto.<br />	<br />
			2.3. Posto che era incontrovertibile che detta sentenza fosse passata in giudicato ne conseguiva, ad avviso del T.a.r., che la società odierna appellante aveva proposto ricorso in relazione ad una vicenda già coperta da giudicato e per la quale era invocabile il divieto di un nuovo giudizio, restando irrilevanti i successivi mutamenti giurisprudenziali e normativi;<br />	<br />
			2.4. Per altro verso, il T.a.r. ha irrobustito la propria motivazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui “in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l&#8217;opzione per una tutela risarcitoria, con un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato” (Cass. civ., sez. un., 19.01.2015 n. 735), ed ha fatto presente che, se anche soltanto ci si fosse attenuti a tale arresto, ne sarebbe dovuta discendere la constatazione per cui l’odierna appellante aveva già rinunciato alla restituzione del bene al momento della proposizione dell’azione risarcitoria innanzi al G.O.<br />	<br />
			2.5. Il ricorso di primo grado è stato pertanto dichiarato inammissibile.<br />	<br />
			3. La società Italcementi s.p.a. originaria ricorrente, rimasta integralmente soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico; ripercorso il frastagliato contenzioso e l’iter procedimentale –anche sotto il profilo cronologico – ha censurato i passaggi salienti della decisione di primo grado deducendo in particolare che:<br />	<br />
			a) non era mai stato emesso il decreto di esproprio;<br />	<br />
			b) conseguentemente, la Cooperativa Castello, non aveva mai acquisito il diritto di superficie sul suindicato lotto, in quanto l’atto posto in essere dal Comune aveva soltanto efficacia obbligatoria;<br />	<br />
			c) ne conseguiva che l’appellante aveva mantenuto la proprietà dell’area ed aveva il diritto a vedersela restituita &#8211; ove il comune non avesse reso il provvedimento ex art. 42 bis del TU Espropriazione- oltre a vedersi liquidati i danni per il mancato godimento, dalla data di immissione in possesso (12.2.1981) sino alla futura restituzione, oltre ancora al danno non patrimoniale (ha in proposito richiamato un precedente giurisprudenziale contrario alla tesi del T.a.r.: CDS 2559/2013);<br />	<br />
			d) il secondo caposaldo della gravata decisione, poi, collideva con l’orientamento della giurisprudenza (Ad Plen. n. 2/2005) secondo cui la domanda risarcitoria non poteva mai comportare abdicazione della domanda reipersecutoria.<br />	<br />
			e) in ogni caso, la Corte di Appello aveva dichiarato la pretesa di parte odierna appellante estinta per prescrizione, per cui, tecnicamente, neppure si era mai formato il giudicato sul&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;risarcitorio;<br />	<br />
			f) essa ha quindi chiesto la restituzione del fondo e la liquidazione dei danni, secondo i parametri scolpiti sub art. 42 bis del TU Espropriazione, ed ha chiesto che si procedesse a stimare il valore del fondo a mezzo di CTU.<br />	<br />
			4. In data 3.2.2016 la società Cooperativa Castello a.r.l. si è costituita depositando atto di stile.<br />	<br />
			5. In data 4.2.2016 il comune di Bacoli ha depositato una articolata memoria, nell’ambito della quale, dopo avere ripercorso le principali tappe del risalente contenzioso, ha chiesto la reiezione dell’appello, sostenendo in particolare che:<br />	<br />
			a) il primo motivo di appello era infondato ed inammissibile, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1233/2000 aveva espressamente accertato quale fosse stato il momento del verificarsi dell’effetto acquisitivo-traslativo al 7.8.1984 (data di realizzazione dell’opera) così anticipandolo rispetto alla data individuata dalla sentenza n. 1314 del 1998, resa dal Tribunale di Napoli (che aveva fissato il verificarsi dell’effetto traslativo acquisitivo alla data del 16.2.1986, ossia alla scadenza della occupazione legittima);<br />	<br />
			b)v’era stato quindi un espresso accertamento contenuto in una decisione passata in giudicato (in quanto non impugnata per cassazione dall’odierna appellante) tanto che, successivamente, la Corte di Appello ne ha fatto discendere l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria (l’atto di citazione in primo grado era stato proposto il 16.9.19900);<br />	<br />
			c)infatti, la Corte di Appello aveva ritenuto che l’occupazione fosse illegittima sin dalla data dell’immissione in possesso (16.2.1981) intervenuta oltre il termine trimestrale dall’adozione del decreto di occupazione ex art. 20 della legge n. 865/1971;<br />	<br />
			d) a fronte di tale specifico accertamento, il precedente di cui alla decisione del Consiglio di Stato n. 2259/2013 non era utilmente invocabile, in quanto nel caso ivi preso in esame mancava una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che avesse dichiarato il verificarsi dell’effetto traslativo-acquisitivo;<br />	<br />
			e) quanto al secondo motivo di appello, esso era infondato in quanto il T.ar. si era limitato a stabilire un principio (quello dell’effetto abdicativo della domanda risarcitoria) ancora di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 735/2015);<br />	<br />
			f) nella seconda parte della memoria (pagg. 8 e segg) il comune ha riproposto le eccezioni già prospettate in primo grado ed assorbite dal T.a.r., tra le quali quella di maturata usucapione dell’area.<br />	<br />
			6. In data 15.2.2016 la società Cooperativa Castello a.r.l. ha depositato una articolata memoria.<br />	<br />
			7. In data 24.2.2016 la società odierna appellante Italcementi s.p.a. ha depositato una memoria insistendo nelle proprie difese.<br />	<br />
			8. In data 27.2.2016 la società odierna appellante Italcementi s.p.a. ha depositato una ulteriore memoria nell’ambito della quale ha sostenuto che:<br />	<br />
			a) l’eccezione di intervenuta usucapione dell’area era destituita di fondamento, come a più riprese affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa, in quanto l’azione volta alla restituzione dell’area era stata instaurata nel 2008 e quindi dopo appena 5 anni dalla entrata in vigore del TU Espropriazione n. 327/2001;<br />	<br />
			b) il comune di Bacoli aveva ceduto la superficie dell’area alla Coop. Castello “per quando ne avrebbe acquistato la proprietà” per cui quest’ultima non poteva vantare l’<em>animus possidendi</em>;<br />	<br />
			c) non si era formato alcun giudicato sull’accessione invertita e sull’acquisto della proprietà dell’area in capo all’amministrazione comunale, in quanto l’eccezione di prescrizione aveva impedito alla Corte di appello di accertare compiutamente tale circostanza.<br />	<br />
			9. Alla odierna pubblica udienza del 10 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: justify;">1. L’appello è infondato.<br />	<br />
			2. Come è noto, ad oggi, anche a seguito di importanti arresti della Corte Edu, la questione rilevante nell’odierno processo ha raggiunto un condiviso assetto sistematico.<br />	<br />
			2.1. In particolare, si può ritenere ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui, in caso di occupazione originariamente o divenuta&nbsp;<em>sine titulo</em>, &#8220;l&#8217;intervenuta realizzazione dell&#8217;opera pubblica non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità &#8211; occupazione acquisitiva o usurpativa &#8211; di acquisizione del terreno; per tali ragioni, il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall&#8217;amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell&#8217;occupazione e l&#8217;annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino. La realizzazione dell&#8217;opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé, quindi, un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell&#8217;amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni&#8221; (così C.d.S., IV, 29 agosto 2012, n. 4650): in sintesi, la realizzazione di un&#8217;opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione, trattandosi di un mero fatto che non può assurgere a titolo d&#8217;acquisto del fondo.<br />	<br />
			E’stato in particolare rilevato che l&#8217;Amministrazione, cioè, &#8220;può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l&#8217;acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie&#8221; (così, in motivazione, C.d.S. IV, 2 settembre 2011, n. 4970): così, &#8220;l&#8217;illecita occupazione, e quindi il fatto lesivo, permangono quindi fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all&#8217;acquisto della proprietà, indifferentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente&#8221;.<br />	<br />
			A questi due strumenti, peraltro, va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall&#8217;art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed ora, &#8211; successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale &#8211; nuovamente regolamentato all&#8217;art. 42 bis dello stesso testo, come introdotto dall&#8217;articolo 34, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111.<br />	<br />
			2.2. Parte appellante incentra la propria domanda proprio su tali principi che –oggi- costituiscono approdo consolidato.<br />	<br />
			3. Senonchè, è agevole constatare che:<br />	<br />
			a)per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria (Cassazione civile, sez. trib., 29/07/2015, n. 16032) “il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia (sentenze del 3 settembre 2009 in C-2/08 e del 16 marzo 2006 in C-234/04), non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l&#8217;autorità di cosa giudicata, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione tardivo nonostante la proposizione di un motivo avente ad oggetto la compatibilità della decisione impugnata con la disciplina comunitaria, salva l&#8217;ipotesi assolutamente eccezionale di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento comunitario;<br />	<br />
			b)nel caso di specie sulla questione concernente l’avvenuta acquisizione da parte della mano pubblica dell’area di pertinenza dell’appellante si è certamente formato il giudicato, in quanto:<br />	<br />
			I) ciò è stato espressamente dichiarato nella sentenza di primo grado resa dal giudice civile;<br />	<br />
			II)la sentenza della Corte di Appello, non soltanto non ha smentito tale accertamento, ma, semmai, lo confermato, dandolo per presupposto, laddove, nel dichiarare prescritto il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;risarcitorio per equivalente, ha all’evidenza ritenuto non ipotizzabile l’accoglimento della domanda reipersecutoria volta alla restituzione del fondo, in quanto già trasformato;<br />	<br />
			III) la medesima sentenza della Corte di Appello, anzi, ha addirittura fissato una diversa –ed anteriore- data di verificazione del fenomeno acquisitivo a titolo originario, ovviamente nel presupposto che a quel momento di fosse perfezionato l’acquisto dell’area alla mano pubblica;<br />	<br />
			IV)l’odierna parte appellante non ha mai impugnato la sentenza della Corte di Appello:<br />	<br />
			c)la Corte Costituzionale, nella fondamentale decisione n. 71/2015 al punto n. 5.3. ammette, implicitamente, che l’avvenuto giudicato formatosi precluda la rivisitazione della tematica (“Come evidenziato nell&#8217;ordinanza di rimessione, ne risulta che se la norma censurata fosse dichiarata incostituzionale, il ristoro economico sarebbe assoggettato al regime del risarcimento ex art. 2043 cod. civ., a prescindere dal riconoscimento del diritto alla restituzione del bene.<br />	<br />
			In altri termini, la rilevanza della questione emerge dal fatto che se la questione di legittimità costituzionale fosse accolta, il giudizio rimarrebbe incardinato innanzi al giudice amministrativo, investito della domanda di rideterminazione del ristoro economico, che acquisterebbe natura risarcitoria; se essa fosse rigettata, ne deriverebbe invece la&nbsp;<em>traslatio iudicii</em>&nbsp;innanzi al giudice ordinario, per i profili di quantificazione dell&#8217;indennizzo previsto dall&#8217;art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni.”)<br />	<br />
			4. Se –come si ritiene di avere dimostrato -sulla sussistenza di un giudicato in senso tecnico non può dubitarsi, relativamente alla circostanza dell’avvenuto concretarsi del fenomeno acquisitivo a titolo originario dell’area in favore dell’Amministrazione, ciò che la odierna appellante inammissibilmente chiede è la applicazione “ora per allora” di un diverso orientamento giurisprudenziale –successivamente affermatosi sotto la spinta della Corte Edu- e di un antitetico quadro legislativo (introdotto la Legislatore nazionale, appunto, per conformarsi ai precetti della Corte di Strasburgo).<br />	<br />
			5. Senonchè una tale domanda non è favorevolmente scrutinabile, in quanto l’intervenuto giudicato sul punto impedisce la riproposizione del&nbsp;<em>petitum</em>.<br />	<br />
			6. Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza impugnata deve essere consequenzialmente confermata; il che implica l’assorbimento delle riproposte eccezioni del Comune di Bacoli.<br />	<br />
			6.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).<br />	<br />
			6.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />	<br />
			7. La assoluta particolarità delle questioni esaminate e la loro novità consentono di compensare integralmente le spese processuali del grado tra tutte le parti.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
			Spese processuali compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />	<br />
			Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
			Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
			Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Leonardo Spagnoletti, Consigliere</div>
<p>			&nbsp;				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 13/04/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: justify;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1466/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-4-2016-n-1477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-4-2016-n-1477/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-4-2016-n-1477/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1477</a></p>
<p>Pres. Saltelli, est. Tarantino 1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Impugnazione del risultato elettorale – Sentenza di rinnovo delle operazioni elettorali – Appello – Nomina medio tempore del commissario prefettizio – Mancata impugnazione del provvedimento di nomina – Non determina improcedibilità dell’appello – Ragioni. 2. Processo amministrativo – Rito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-4-2016-n-1477/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-4-2016-n-1477/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1477</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, est. Tarantino</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Impugnazione del risultato elettorale – Sentenza di rinnovo delle operazioni elettorali – Appello – Nomina medio tempore del commissario prefettizio – Mancata impugnazione del provvedimento di nomina – Non determina improcedibilità dell’appello – Ragioni.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Rito elettorale – Impugnazione del risultato elettorale – Sentenza – Rinnovo delle operazioni elettorali &#8211; Mancata pronuncia del TAR sulla domanda di correzione del risultato – Erroneità della sentenza – Ragioni.</p>
<p>3. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti di ricorso – Non possono avere ad oggetto vizi inediti emersi dalle verifiche istruttorie disposte dal Giudice – Ragioni.</p>
<p>4. Processo amministrativo – Rito elettorale – Ammissibilità del ricorso – Concretezza delle censure proposte – Necessarietà – Inammissibilità di azioni esplorative.</p>
<p>5. Elezioni – Comuni fino a 15.000 abitanti – Preferenza del voto di lista rispetto al voto per il singolo candidato – Ipotesi – Voto contestualmente espresso ad una lista e ad un candidato consigliere afferente a un’altra lista non collegata – Nullità del voto espresso al singolo candidato consigliere – Ragioni.</p>
<p>6. Elezioni – Comuni fino a 15.000 abitanti – Applicazione dell’art. 57, co. 7, DPR 570/1960 – Preminenza del voto di lista sul voto di preferenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;L’appello proposto avverso una sentenza che abbia disposto il rinnovo delle operazioni elettorali di un Comune deve ritenersi procedibile anche se non è stato impugnato il provvedimento di nomina del Commissario prefettizio chiamato a svolgere la provvisoria gestione dell’Amministrazione, atteso che l’atto di nomina del Commissario prefettizio consegue ex lege in ragione della sentenza di primo grado e la sua sopravvivenza è condizionata proprio all’esito dell’appello principale.<br />
&nbsp;<br />
2. Nell’ipotesi di un giudizio elettorale deve essere riformata la sentenza di primo grado che abbia esaminato soltanto la domanda subordinata per la ripetizione delle operazioni elettorali omettendo di esaminare la domanda principale di correzione del risultato elettorale.</p>
<p>3. Nell’ambito del giudizio elettorale, con i motivi aggiunti di ricorso non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo. In particolare, nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscono svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare. (1)</p>
<p>4. Nell’ambito del giudizio elettorale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario e sufficiente che l’atto introduttivo individui, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni a cui si riferiscono, mentre si appalesano inammissibili le azioni esplorative volte al mero rinnovo delle operazioni svolte.</p>
<p>5. Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, l’art. 71, co. 5, D.lgs. 267/2000 ha introdotto un nuovo sistema elettorale che, inducendo l’elettore a ponderare la scelta della forza politica cui affidare l’Amministrazione, è finalizzato ad attribuire stabilità di governo all’ente locale. Pertanto, in detti Comuni deve ritenersi sempre valido il voto con cui l&#8217;elettore abbia indicato il candidato sindaco prescelto ed il contrassegno di costui poiché ciò lascia inequivocabilmente individuare la forza politica che l’elettore ha scelto, mentre la contestuale preferenza per il candidato consigliere appartenente a una lista non collegata deve ritenersi nulla, per l&#8217;evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto, in quanto il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari. (3)</p>
<p>6. In virtù dell’art. 57, co. 7, DPR 570/1960 è stato reiteratamente affermato il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza. Pertanto, nel caso in cui alcune schede elettorali riportino il voto per una lista ma la preferenza per il candidato afferente a una diversa lista, vanno annullate le preferenze e va fatto valere il voto di lista. (Nel caso di specie, a fronte dello scarto di un solo voto, risultavano tre schede votate nel siffatto modo e il Consiglio di Stato ha corretto il risultato delle elezioni stabilendo che sia nominato Sindaco il candidato che aveva impugnato il risultato elettorale).</p>
<p>(1) cfr. CGARS, 7/9/2012 n. 733.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/2/1996 n. 158; Cons. Stato, Sez. V, 26/9/2006 n. 5643.<br />
(3) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28/2/2006 n. 903; Cons. Stato, Sez. V, 31/10/2001 n. 5692; Cons. Stato, Sez. V, 24/5/2004 n. 3360; Cons. Stato, Sez. V, 21/6/2005 n. 3280; Cons. Stato, Sez. V, 3/8/2011 n. 4607.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
N. 01477/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 03995/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 3995 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Antonio Raiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso Andrea Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;&nbsp;<br />
contro<br />
Comune di Curti, Uff. Centrale Elettorale del Comune di Curti, Sottocomm. Elettorale Circondariale del Comune di Curti, Ministero dell&#8217;Interno, non costituiti in giudizio;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Antonio Domenico Grimaldi, Enzo Gambardella, Domenico Ventriglia, Matrona Morrone, Anastasia Nacca, Luigi Policola, Pasqualina Trotta, Gennaro Ventrone, Pasquale Tartaglione, Emilio Pasquale Iodice, Alfonso Piscitelli, Maria Giovanna De Matteo, Salvatore Merola, non costituiti in giudizio;<br />
Michele Di Rauso, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Orefice, Carlo Marino, con domicilio eletto presso Roberto Landolfi in Roma, Via Ovidio, n. 20.<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 2359/2015, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014.</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta e di Michele Di Rauso, che ha spiegato anche appello incidentale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani anche in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Giuseppe Ceceri, Cinzia Melillo per l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, Andrea Orefice anche in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Carlo Marino.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con distinti ricorsi proposti dinanzi al TAR per la Campania i signori Raiano Antonio e Tartaglione Pasquale invocavano, il primo quale candidato sindaco, sostenuto dalla lista Legalità e Trasparenza, il secondo quale cittadino elettore, l’annullamento degli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Curti (Ce) il 25/5/2014, ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali, al’esito delle quali era risultato eletto sindaco il sig. Michele Di Rauso, a capo della lista “Curti Positiva”.<br />
I ricorrenti, in particolare, deducendo la violazione dell’art. 71, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, degli artt. 57, 63, 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 132/1993, chiedevano in via principale la correzione del risultato elettorale per l’erronea attribuzione di alcuni voti al candidato sindaco Michele Di Rauso e per la mancata attribuzione di alcuni voti al candidato sindaco Antonio Raiano; in via subordinata chiedevano poi la ripetizione delle operazioni elettorale.<br />
Il sig. Michele Di Rauso spiegava ricorso incidentale per la mancata attribuzione in suo favore di alcuni voti.<br />
2. L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso incidentale, e riuniti i ricorsi principali, li accoglieva in parte, ritenendo non fosse consentita l&#8217;ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali. In conseguenza di ciò disponeva l’annullamento degli atti impugnati e la rinnovazione delle operazioni elettorali.<br />
3. Il sig. Antonio Raiano, originario ricorrente, evidenziando l’erroneità della predetta sentenza in quanto il primo giudice avrebbe dovuto disporre la correzione del risultato elettorale, rilevando la fondatezza dei correlati motivi, invece di esaminare il motivo subordinato inerente al voto assistito; in tal modo il TAR avrebbe violato il principio della domanda secondo l’architettura tipica del giudizio elettorale. Ha pertanto riproposto i motivi contenuti nel ricorso introduttivo non esaminati dal TAR e quelli contenuti nel ricorso per motivi aggiunti.<br />
4. A sua volta l’originario controinteressato, soccombente nel giudizio di primo grado, propone appello incidentale con il quale denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado che: a) avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e per difetto di prova in ordine alla sussistenza delle denunciate censure; b) avrebbe fatto, inoltre, cattivo governo della disciplina in materia di voto assistito non fornendo alcun elemento di prova in ordine alla menomazione psichica del votante, la cui votazione è stata ritenuta non corretta dal primo giudice. Inoltre, avrebbe errato nel merito nel ritenere che la sindrome di down impedisca la formazione di un’opinione valida ai fini del voto. In ogni caso al riguardo prevarrebbe la decisione del Presidente di seggio, che, infatti, potrebbe ammettere al voto assistito anche un soggetto privo del certificato medico; c) avrebbe errato nel respingere il ricorso incidentale, per non aver ritenuto invalida, per la presenza di un segno di riconoscimento. una scheda rinvenuta nella sezione n. 4 con voto di preferenza a favore della lista L.T. Ulteriori invalidità sarebbero riscontrabili a carico di altre due schede con preferenza a favore della lista L.T. Infine, il TAR avrebbe dovuto tenere conto delle note integrative del 21 febbraio 2015 depositate all’esito della verificazione prefettizia. Ancora in parte non sarebbero condivisibili le conclusioni raggiunte dalla detta verificazione. In definitiva, la correzione del risultato elettorale sarebbe dovuta avvenire a favore della lista dell’originario ricorrente incidentale. Quanto, infine, all’appello principale, se ne invoca la declaratoria di inammissibilità e infondatezza anche nella parte in cui ripropone le censure non esaminate in primo grado e contenute nel ricorso introduttivo ed in quello per motivi aggiunti.<br />
5. In data 16 giugno 2015 l’appellante principale deposita memoria nella quale ripropone le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado dall’appellante incidentale. Nel merito pone in luce come la votante, il cui voto sarebbe stato considerato non valido dal primo giudice risulterebbe interdetta in forza di provvedimento giurisdizionale del giudice civile. Infine, insiste per l’infondatezza dell’appello incidentale.<br />
6. In data 23 ottobre 2015 l’appellante incidentale deposita memoria nella quale evidenzia che l’appello principale sarebbe divenuto improcedibile. Invero, come documentato in atti a seguito di deposito del 1 ottobre 2015, in data 30 aprile 2015 il Prefetto della Provincia di Caserta avrebbe provveduto a nominare un Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Amministrazione Comunale di Curti ai sensi dell’art. 85, comma 1 del D.P.R. n. 570/1960. Tale provvedimento non sarebbe stato impugnato dall’appellante principale, il che determinerebbe l’improcedibilità dell’appello, atteso che in considerazione della intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di nomina del Commissario Prefettizio, alcuna utilità potrebbe perseguire l’appellante dal pur improbabile accoglimento del gravame, essendo immodificabile la condizione di commissariamento dell’Ente fino alle prossime elezioni da tenersi alla prima tornata utile. Nella stessa memoria l’appellante incidentale argomenta in ordine all’infondatezza delle eccezioni riproposte avverso il ricorso incidentale ed il ricorso per motivi aggiunti spiegato in primo grado dall’appellante incidentale.<br />
7. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di sopravvenuta improcedibilità dell’appello principale, dal momento che l’atto adottato in data 30 aprile 2015 dal Prefetto della Provincia di Caserta consegue ex lege in ragione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, sicché la sua sopravvivenza è condizionata proprio all’esito dell’appello principale.<br />
8. Venendo al merito, la soluzione della presente controversia deve essere fatta precedere dal richiamo a due autorevoli precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in ordine alla portata del principio della domanda nel processo amministrativo ed alla specificità dei motivi di censura e dell&#8217;onere della prova nel giudizio elettorale.<br />
8.1. Quanto alla prima questione la sentenza n. 5/2015 dell’Adunanza Plenaria ha precisato che nel processo amministrativo il principio della domanda vincola il giudice e, pertanto, la sentenza del TAR è errata nella misura in cui esamina soltanto la domanda subordinata volta ad ottenere la ripetizione delle operazioni elettorali ed omette di esaminare la domanda principale di correzione del risultato elettorale a favore del ricorrente.<br />
Da ciò deriva la necessità di esaminare in seconde cure, come richiesto dall’appellante principale, la domanda di correzione del risultato elettorale.<br />
A tal fine deve precisarsi che il thema decidendi risulta fissato dalle censure contenuto nel ricorso principale e da quelle esposte nel ricorso incidentale, come transitate in secondo grado per il tramite dell’appello principale e dell’appello incidentale, mentre, non possono essere esaminate le censure contenute nei ricorsi per motivi aggiunti o nelle cd. “note integrative d’udienza” spiegati in primo grado e riproposti in questa sede da tutte le parti.<br />
Nella fattispecie, infatti, tutti i motivi in questione non rappresentano uno sviluppo delle censure già proposte con il ricorso principale e con quelle incidentale, ma censure nuove fondate sugli esiti della verificazione espletata nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis C.G.A., 7 settembre 2012, n. 733) nel procedimento giurisdizionale, con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo. In particolare, nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare.<br />
8.2. Quanto alla seconda questione, la sentenza n. 32/2014 dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell&#8217;onere della prova è da considerarsi attenuato in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost., per cui è necessario e sufficiente, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l&#8217;atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre si appalesano inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte.<br />
Tanto premesso, deve, quindi, concludersi che le censure contenute nel ricorso principale di primo grado ed in quello incidentale soddisfano il principio di specificità.<br />
9. Nel merito l’appello principale è fondato, mentre deve respingersi l’appello incidentale.<br />
9.1. Deve premettersi che il candidato Sindaco sostenuto dalla lista “Curti Positiva” (CP) si è aggiudicato la competizione elettorale nei confronti del candidato Sindaco sostenuto dalla lista “Legalità e Trasparenza” (LT) con lo scarto di un solo voto.<br />
La verificazione, disposta dal TAR, ha consentito di accertare quanto alle censure contenute nei ricorsi principali che: a) le circostanze denunciate in relazione alla Sezione n. 2 non sono state riscontrate in relazione ad alcuna scheda; b) le circostanze denunciate in relazione alla Sezione n. 5 sono state riscontrate soltanto quanto alla presenza di 3 schede sulle quali vi è stata l’apposizione di un contrassegno sul simbolo della LT e indicazione di fianco a tale simbolo del nominativo di un candidato alla carica di consigliere della CP.<br />
In relazione alle censure aventi ad oggetto le tre schede descritte supra sub b), la suddetta verificazione ha consentito di appurare, che, come denunciato dai ricorsi introduttivi di prime cure, su tre schede vi è stata l’apposizione di crocesegno sul simbolo della lista “Legalità e Trasparenza” con indicazione a fianco di tale simbolo di nominativi di candidati alla carica di consiglieri comunali appartenenti invece all’altra lista “Curti Positiva”.<br />
Una simile eventualità, però, contrariamente a quanto verificatosi, non consente l’attribuzione del voto alla lista Curti Positiva. Infatti, questo Consiglio ha già avuto modo di precisare con la sentenza del 9 settembre 2013, n. 4474, che nei comuni fino a quindicimila abitanti, l&#8217;art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (che consente a ciascun elettore di votare per un candidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno) ha introdotto un nuovo sistema elettorale maggioritario che, più che in passato, è finalizzato alla attribuzione di stabilità di governo all&#8217;ente locale e induce l&#8217;elettore a ponderare la scelta della forza politica cui affidare l&#8217;amministrazione dell&#8217;ente stesso.<br />
Pertanto, è, in detti comuni, da ritenere sempre valido il voto con cui l&#8217;elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l&#8217;elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest&#8217;ultimo è nullo, per l&#8217;evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 1996, n. 158); invero il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2006, n. 5643).<br />
Il principio, d&#8217;altro canto, è in linea con la giurisprudenza secondo la quale il mero sospetto del c.d. inquinamento delle consultazioni, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall&#8217;esterno il processo psicologico formativo della volontà dell&#8217;elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall&#8217;invalidità (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333).<br />
Ciò che conta, in definitiva, è stabilire se sia possibile ricostruire in modo plausibile la volontà dell&#8217;elettore di esprimere, nell&#8217;ordine, il voto in favore di una determinata lista e di un determinato candidato.<br />
Argomentando dal disposto dell&#8217;art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/60, che conferma, implicitamente, la validità del voto di lista, è stato reiteratamente affermato il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002, 27 settembre 1996, n. 1176 e 2 maggio 1996, n. 503), che resta, così, inefficace (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 maggio 2002 n. 2333).<br />
In definitiva, la fattispecie concreta rientra nell&#8217;ipotesi disciplinata dal citato art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del “favor voti”, allorché l&#8217;elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280).<br />
Peraltro, quando la preferenza espressa con le modalità di cui trattasi trovi, come nel caso che occupa, una sua ragionevole spiegazione nella ipotetica mancata conoscenza della impossibilità di attribuzione del “voto disgiunto” nei comuni come quello di specie, non può comunque la ulteriore preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista essere equiparata ad un oggettivo ed inoppugnabile segno di riconoscimento idoneo a produrre la nullità del voto espresso (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4607).<br />
9.2. In particolare non ritiene la Sezione che la disposizione di cui all’art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, per il suo carattere di specialità, possa prevalere sulla disposizione di cui all&#8217;art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, anche se questo è stato emanato in epoca antecedente alla intervenuta distinzione della normativa applicabile ai comuni in materia elettorale a seconda del numero della loro popolazione, atteso che detto decreto legislativo non afferma esplicitamente il venir meno della applicabilità della precedente disposizione a carattere generale, né questa è incompatibile con la nuova normativa, solo perché ha introdotto la possibilità del c.d. “voto disgiunto” nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Ciò in quanto l’aver introdotto la possibilità che il voto espresso per il candidato consigliere di una lista diversa da quella per la quale è stato espresso il voto per il candidato sindaco sia valido non esclude che nei comuni, con popolazione inferiore, in cui ciò non è possibile, sia consentito, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, continuare ad applicare la risalente normativa per la quale in tali casi è inefficace il voto di preferenza e salvo il voto di lista.<br />
9.3. In conclusione, nel caso in esame, in cui a seguito della disposta verificazione è stato accertato che, nella sezione n. 5, sono state votate tre schede con apposizione di crocesegno a favore della lista Legalità e Trasparenza ed indicazione a fianco di tale simbolo di nominativi di candidati alla carica di consiglieri comunali appartenenti alla lista Curti Positiva, ma il voto di lista è stato erroneamente assegnato a quest’ultima lista invece che alla lista Legalità e Trasparenza.<br />
Da ciò deriva che in questi termini l’appello principale risulta fondato e merita di essere corretto il risultato elettorale.<br />
10. La stessa sorte non merita, invece, l’appello incidentale.<br />
Occorre ribadire, al riguardo, che meritano di essere esaminate le sole doglianze spiegate nel ricorso incidentale di primo grado come riproposte in appello e non anche quelle contenute nelle cd. note integrative, in ragione di quanto affermato supra sub 8.<br />
Infatti, quanto alle censure inerenti alle schede votate nella sezione n. 2 non risultano schede recanti le irregolarità denunciate con il ricorso principale, come ammesso dallo stesso ricorrente incidentale (cfr. relazione di verificazione pag. 5).<br />
Analogo rilievo vale per le irregolarità denunciate in relazione a schede votate nella sezione n. 4 e n. 7. Pertanto, le censure contenute nel ricorso incidentale di primo grado, riproposte in questa sede sono insussistenti in fatto e devono, di conseguenza, essere respinte.<br />
11. L’appello principale deve, quindi, essere accolto nei termini sopra indicati e vanno attribuiti 3 voti in meno alla lista Curti Positiva, da ciò deriva che, stante lo scarto di un voto a favore di quest’ultima, la vittoria della competizione elettorale va alla lista Legalità e Trasparenza ed al suo candidato Sindaco Raiano Antonio.<br />
Non può, invece, trovare accoglimento l’appello incidentale. Conseguentemente, restano assorbite le doglianze aventi ad oggetto la domanda subordinata di rinnovazione della competizione elettorale, proposta da quest’ultimo in prime cure.<br />
Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, in riforma della sentenza impugnata:<br />
&#8211; accoglie l’appello principale del signor Antonio Raiano, candidato alla carica di sindaco del Comune di Curti alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale, limitatamente alla legittimità<br />
&#8211; respinge integralmente l’appello incidentale prodotto dal candidato sindaco alle medesime elezioni signor Michele Di Rauso;<br />
&#8211; per l&#8217;effetto, dispone la correzione del risultato elettorale, nel senso che il candidato appellante incidentale ha conseguito 2.248 voti a fronte dei 2.250 voti ottenuti dalla lista dell’appellante principale, che deve essere nominato Sindaco.<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-4-2016-n-1477/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</a></p>
<p>Pres. Angelo Gabbricci, Est. Alma Chiettini Sulle conseguenze della mancata esecuzione degli interventi di bonifica del sito inquinato da parte del responsabile. Bonifica di siti inquinati – Inadempimento del responsabile –&#160; Potere sostitutivo della pubblica amministrazione – Art. 239, D.lgs. 152/06 &#160; &#160; In tema di bonifica di siti inquinati,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Gabbricci, Est. Alma Chiettini</span></p>
<hr />
<p>Sulle conseguenze della mancata esecuzione degli interventi di bonifica del sito inquinato da parte del responsabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bonifica di siti inquinati – Inadempimento del responsabile –&nbsp; Potere sostitutivo della pubblica amministrazione – Art. 239, D.lgs. 152/06<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di bonifica di siti inquinati, la pubblica amministrazione intervenuta a seguito dell’attivazione del potere sostitutivo, conseguente alla conclamata inadempienza del privato, non è tenuta a coinvolgere quest&#8217;ultimo nel procedimento di bonifica.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00202/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00151/2015 REG.RIC.<br />
<a name="blazon"></a><img decoding="async" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" />&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ripristini Valsugana S.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, e Simone Gosetti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Degaudenz e Antonio Piraino e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Degaudenz in Trento, via della Prepositura, n. 32<br />
contro<br />
&#8211; Comune di Roncegno Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio D&#8217;Amato e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Suffragio, n. 122;<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n.<br />
per l&#8217;annullamento<br />
* &#8211; quanto al ricorso introduttivo:<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Roncegno Terme n. 1/2015, prot. n. 1527, adottata il 19 febbraio 2015, avente a oggetto &#8220;ex cava Monte Zaccon. Esecuzione interventi di bonifica e di messa in sicurezza ai sensi dell&#8217;art. 242 e altri del d.lgs. 1<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2285, di data 24 ottobre 2013, di approvazione, ai sensi dell&#8217;art. 77 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., del piano di caratterizzazione e dell&#8217;analisi di rischio dell&#8217;area della ex c<br />
* &#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1598, di data 21 settembre 2015, di approvazione del progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza dell’area ex cava di Monte Zaccon nel Comune di Roncegno Terme;<br />
&#8211; del progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza dell’area ex cava di Monte Zaccon nel Comune di Roncegno, prot. n. 3617 di data 15 aprile 2015;<br />
&#8211; di ogni atto presupposto o consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncegno Terme;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società Ripristini Valsugana e l’ing. Gosetti hanno impugnato:<br />
a) &#8211; l&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Roncegno Terme n. 1/2015, di data 19.2.2015, avente ad oggetto l’ordine di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito ex cava Monte Zaccon, emessa ai sensi degli artt. 244, comma 2, e 242, comma 7, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152;<br />
b) &#8211; la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2285, del 24 ottobre 2013, che ha approvato il piano di caratterizzazione e l&#8217;analisi di rischio sito specifica per la suddetta area.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:<br />
I &#8211; con riferimento alla deliberazione provinciale n. 2285/2013: violazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006; esercizio di potere sostitutivo in violazione di legge;<br />
i ricorrenti affermano che il piano di caratterizzazione sarebbe stato adottato senza coinvolgerli e sostengono che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto redigerlo direttamente, surrogandosi ai responsabili, solo dopo aver “<em>preso atto della loro inerzia</em>”;<br />
II &#8211; con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1/2015: violazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006; esercizio di potere sostitutivo in violazione di legge;<br />
i deducenti affermano che l’Amministrazione avrebbe potuto agire in surroga solo a seguito dell’accertamento dell’inosservanza di una diffida; sostengono, poi, che la Provincia avrebbe esercitato illegittimamente il potere sostitutivo, in assenza delle condizioni per procedere e sostituendosi al Comune;<br />
III &#8211; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione e dell’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241;<br />
l’ordinanza si tradurrebbe in un provvedimento innominato e atipico, nonché adottato in carenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza;<br />
IV &#8211; incompetenza del Comune, violazione degli artt. 244, comma 2, e 177, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006;<br />
V &#8211; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 21, 25 e 27 della l.p. 30.11.1992, n. 23, e degli artt. 7 e 10 della l. 7.8.1990, n. 241;<br />
VI &#8211; eccesso/sviamento di potere, violazione dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
2. Con la memoria versata in atti in data 19 ottobre 2015 parte ricorrente ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 102 quater, comma 6, del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/Leg, in relazione all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e agli artt. 4, primo comma, e 8 del D.P.R. 31.9.1972, n. 670, sostenendo che il Comune non potrebbe avere alcuna competenza in materia ambientale.<br />
3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la sopravvenuta deliberazione della Giunta provinciale n. 1598, di data 21 settembre 2015, con cui è stato approvato il progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza dell’area ex cava Monte Zaccon, deducendo i seguenti, ulteriori, motivi di diritto:<br />
I &#8211; violazione degli artt. 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006; eccesso di potere per esercizio di potere sostitutivo in violazione di legge;<br />
solo a seguito della presa d’atto dell’inerzia dei ricorrenti sarebbe stato possibile procedere (con le operazioni di caratterizzazione del sito e con la predisposizione del progetto di bonifica) surrogandosi ad essi, i quali sostengono di non essere mai stati intimati ad effettuare alcunché;<br />
II &#8211; violazione dell’art. 242, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 152 del 2006; poiché il progetto di bonifica conterrebbe una serie di contraddizioni e non avrebbe individuato le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili.<br />
4. Le Amministrazioni intimate, comunale provinciale, si sono costituite in giudizio eccependo in rito e chiedendo, comunque, la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />
5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato ulteriori documenti nonché memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />
6. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2016 il ricorso è stato chiamato e, su richiesta dei procuratori delle parti costituite, è stato trattenuto per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.1. In punto di fatto, è doveroso principiare ricordando che le complesse vicende giudiziarie e amministrative che hanno interessato il sito di recupero ambientale denominato ex cava di Monte Zaccon nel Comune di Roncegno Terme (un’area agricolo-boschiva di proprietà e gestita dalla società Ripristini Valsugana iscritta, al tempo, nel registro delle imprese autorizzate a operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato per il recupero dei rifiuti non pericolosi), hanno avuto inizio otto anni fa, a seguito di indagini della Polizia giudiziaria e con il sequestro preventivo ordinato dal G.I.P. del Tribunale di Trento in data 28.11.2008, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica dello stesso Tribunale che contestava alla nominata Società l’illecito utilizzo di una grande quantità di rifiuti non ammissibili in quel sito. Agli scopi dell’indagine la Procura aveva disposto l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la tipologia dei rifiuti presenti e se gli stessi erano ammissibili al recupero ambientale e se erano da qualificare pericolosi, nonché la quantità di rifiuti non conformi ai parametri di legge.<br />
Il documento finale di quella consulenza, depositato in data 24.8.2009, ha dato atto dello stato dei luoghi e delle attività tecniche effettuate, ha descritto i campioni prelevati e le modalità di composizione degli stessi nonché le attività svolte presso i laboratori di analisi e gli esiti delle stesse, il tutto in contraddittorio con la presenza dei periti di tutte le parti interessate. Le conclusioni di quella fondamentale prima parte dell’indagine possono essere così riassunte:<br />
&#8211; sono state specificate le tipologie dei rifiuti scaricate nell’ex cava negli anni dal 2001 al 2008, precisando che “<em>dal 2007 e per tutto il 2008 … alle scorie metallurgiche si aggiungono altre tipologie di rifiuto alcune delle quali non erano ammiss<br />
&#8211; è stato accertato che sia i rifiuti prelevati sulla superficie laterale dell’area che quelli stoccati a quota zero, nonché le matrici campione da + 10 m. sino alla profondità di 15 m., presentavano valori (es: cromo, vanadio, zinco, bario, floruri, rame<br />
&#8211; è stato così affermato che “<em>il 98% dei campioni prelevati, rappresentativi dell’intero spessore del ripristino, hanno restituito valori analitici di inammissibilità in recuperi ambientali</em>”; inoltre, “<em>dei rifiuti accettati presso il sito di<br />
&#8211; infine, è stato rilevato che i rifiuti ritrovati contenenti sostanze pericolose di natura organica si sarebbero dovuti smaltire in discariche dotate di barriere impermeabilizzanti di adeguato spessore, di un sistema di raccolta dei percolati e di verifi<br />
1.2. Nel mese di settembre 2009 il Comune di Roncegno Terme ha formalmente acquisito agli atti detta perizia e, in ragione dell’autorevolezza della fonte di provenienza (Autorità giudiziaria che aveva già ottenuto il provvedimento di sequestro dell’area), dell’inequivocabilità delle risultanze in essa contenute e delle chiare e tassative prescrizioni che erano state impartite per l’immediato, il successivo 5 novembre 2009 ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha ordinato alla Società Ripristini Valsugana “<em>di attivare le misure di messa in sicurezza del sito nei termini di legge e di comunicare al Comune preventivamente gli interventi da mettere in atto e le modalità operative adottate</em>”.<br />
La società Ripristini Valsugana impugnò la citata ordinanza in questa sede, ma il ricorso fu respinto con sentenza n. 9, pubblicata il 26 gennaio 2011, passata in giudicato.<br />
1.3. Quanto al ricorrente ing. Simone Gosetti, già consigliere delegato e amministratore unico della nominata Società, sono stati a lui contestati una serie di reati connessi alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nonché l’illecito utilizzo di una grande quantità di rifiuti non ammissibili nelle operazioni di recupero ambientale, di cui agli artt. 260, 256, comma 3 e 5, e 258, comma 4, del codice in materia ambientale. In seguito, la sussistenza di tali reati è stata accertata in primo e in secondo grado (sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento n. 122/11, depositata il 28.2.2011, e sentenza della Corte di Appello di Trento n. 69/13, depositata il 28.6.2013) e confermata dalla Corte di Cassazione penale (sentenza n. 40811/14, depositata il 2.10.2014).<br />
La perizia posta a fondamento delle citate pronunce ha affermato che “<em>soltanto il 6,6% delle 419.074 tonnellate di rifiuti conferiti nel 2009 e nel 2008 era ammissibile nell’impianto della Ripristini Valsugana</em>” ma che, indipendentemente dalle esatte quantità di rifiuti, sia non ammissibili sia pericolosi ma egualmente conferiti nella ex cava, “<em>emerge il dato storico del positivo accertamento della natura irregolare dei rifiuti abbancati … poiché non provenivano da attività di scavo ma da attività di bonifica di siti contaminati</em>”, il che imponeva “<em>la loro caratterizzazione come rifiuti pericolosi</em>” (cfr. pagg. 39, 40 e 41 sentenza n. 122/2011).<br />
In concreto, con le citate pronunce del Giudice penale, l’amministratore della Società è stato ritenuto colpevole di aver trasformato un sito di recupero ambientale in una discarica abusiva, conferendo in essa ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, comunque non ammissibili per la presenza di sostanze contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge ovvero non ammissibili in considerazione della loro natura. Di conseguenza, egli è stato condannato anche “<em>al ripristino dello stato dell’ambiente nel sito della Monte Zaccon</em>” (cfr. doc. nn. 5, 6, 7 e 19 in atti della Provincia).<br />
1.4. È anche pacifico in atti, e fra le parti, che la ricorrente Società Ripristini Valsugana non ha mai adempiuto alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione, nell’immediato, con la sopra citata ordinanza contingibile e urgente, e che nemmeno il ricorrente ing. Gosetti ha adempiuto all’ordine impartito dal Giudice penale con la condanna menzionata.<br />
2.1. Ora, occorre prendere in esame le vicende fattuali che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti qui impugnati, che devono essere ricostruite in rigorosa successione cronologica.<br />
Si deve subito rilevare che gli adempimenti urgenti e improrogabili per la messa in sicurezza del sito inquinato, fra cui la copertura di esso per limitare l’infiltrazione di acque piovane, puntualmente ordinati alle parti qui ricorrenti con il provvedimento contingibile e urgente del 5 novembre 2009, sono stati in seguito eseguiti non dai responsabili dell’inquinamento (che, pertanto, disattesero quegli ordini) ma dall’Amministrazione pubblica.<br />
2.2. Nel periodo successivo, ossia dagli ultimi mesi dell’anno 2009 e fino al 31 ottobre 2012 (quindi, per tre anni), il Comune non poté che accertare l’inerzia dei ricorrenti, i quali mai avviarono il successivo adempimento obbligatorio che compete <em>ex lege</em> al responsabile dell&#8217;inquinamento: ossia la presentazione “<em>nei successivi trenta giorni</em>” (dall’adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza), del “<em>piano di caratterizzazione</em>”, come dispone il comma 3 dell’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Per il vero, dopo la notifica dell’ordinanza contingibile e urgente la Società ricorrente, dichiarandosi “<em>proprietario non responsabile dell’inquinamento dell’ex cava Monte Zaccon ed estranea ai fatti di cui al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Trento</em>”, preannunciò al Comune il ricorso giurisdizionale avverso quell’ordinanza e si dichiarò disponibile a “<em>collaborare attivamente</em>” a seguito “<em>delle indagini che il gruppo di lavoro nominato dalla Provincia ha in corso</em>” (cfr. doc. n. 14 in atti del Comune).<br />
Nondimeno, come già detto, gli interessati si limitarono a impugnare in questa sede quell’ordine contingibile e urgente ma, nonostante il predetto termine di trenta giorni sia ordinatorio, mai avviarono le procedure operative e amministrative prescritte dagli artt. 242 e seguenti del codice dell’ambiente. Per correlato profilo, si deve anche osservare che il fatto che i ricorrenti non abbiamo mai avuto la concreta intenzione di occuparsi delle operazioni di caratterizzazione (prima) e di predisposizione di un progetto di bonifica del sito (poi) trova conferma nelle affermazioni contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio, laddove si sottolineano, con preoccupazione, i “<em>costi cospicui</em>” della bonifica e si sostiene che, in relazione ad essi, “<em>Ripristini Valsugana S.r.l. versa in condizioni economiche critiche</em>” e che l’ing. Gosetti “<em>è stato colpito giudiziariamente in via esecutiva su tutti i beni di sua proprietà</em>” (cfr. pag. 24, affermazioni ribadite a pag. 13 dell’atto con motivi aggiunti).<br />
Pertanto, stante la perdurante inesecuzione degli obblighi competevano al responsabile dell’inquinamento, il Comune di Roncegno Terme attivò il disposto dell’art. 250 che dispone: “<em>qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo … le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 sono realizzati d&#8217;ufficio dal comune territorialmente competente</em>”.<br />
Giova qui specificare che scopo del piano di caratterizzazione è raccogliere in un unico documento tutte le informazioni inerenti il sito: dalla sua descrizione dal punto di vista geologico ed idrogeologico alla ricostruzione storica delle attività produttive ivi svolte, dalla individuazione delle indagini già effettuate alla definizione del piano di investigazione, fino all’elaborazione di un modello concettuale definitivo del sito, con le caratteristiche specifiche in termini di stato delle fonti della contaminazione, grado ed estensione della stessa nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e nell’ambiente, e con i percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione.<br />
Chiamato dunque <em>ex lege &#8211;</em> stante l’inerzia, protrattasi per anni, del privato &#8211; a porre in essere direttamente tale compito, alquanto complesso per un Comune di modeste dimensioni, Roncegno Terme chiese la collaborazione dell’Amministrazione provinciale (con nota del 31 ottobre 2012) con la quale ha quindi stipulato, in data 7 giugno 2013, un accordo di programma al fine di “<em>provvedere direttamente alla redazione del piano di caratterizzazione e dell’analisi del rischio</em>” avvalendosi, però, dei risultati delle indagini già svolte nell’area di causa da un gruppo di lavoro interdisciplinare che la Provincia costituì ancora nell’autunno dell’anno 2009 con il compito di effettuare approfondimenti di indagini nell’areale dell’ex cava di causa.<br />
In attuazione dell’accordo di programma il Comune trasmise alla Provincia il piano di caratterizzazione e l’analisi di rischio sito-specifica che, ai sensi del comma 3 dell’art. 242, sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285, del 24 ottobre 2013 (I° provvedimento impugnato).<br />
2.3. Dopo la pubblicazione della citata sentenza delle Corte di Cassazione con cui sono state definitivamente accertate le responsabilità dell’inquinamento, il Comune ha emesso l’ordinanza-diffida prevista dall’art. 244, comma 2, del codice dell’ambiente al fine di “<em>diffidare</em>” la società Ripristini Valsugana “<em>a provvedere ai sensi del presente titolo</em>” e segnatamente, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 che recita: “<em>il soggetto responsabile sottopone alla Provincia, nei successivi sei mesi dall&#8217;approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente …</em>” (II° provvedimento impugnato).<br />
2.4. Nei mesi successivi, constatata l’ininterrotta inattività della Società interessata, il Comune ha nuovamente agito in sostituzione, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 244 (“<em>se il responsabile non provvede … gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250</em>”), e ha quindi redatto il progetto di bonifica con messa in sicurezza permanente del sito, progetto che è stato poi approvato dalla Provincia di Trento in data 21 settembre 2015, ai sensi degli artt. 77 bis, comma 2, e 102 quater del testo unico delle leggi provinciali in materia di inquinamenti (III° provvedimento impugnato).<br />
3.1. Pertanto, a fronte della patente e incontestata inattività dei soggetti responsabili di un grave inquinamento ambientale, definitivamente accertati tali anche in sede penale, il Comune competente ha posto in essere gli adempimenti di legge in via sostitutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 244 e dell’art. 250 dello stesso testo unico.<br />
In altri termini, appurata l’indiscussa inattività per comportamento concludente del soggetto responsabile dell’inquinamento (che aveva persino omesso di eseguire le operazioni urgenti per la messa in sicurezza dell’area), l’Amministrazione locale ha attivato il potere sostitutivo affidatole dalla disciplina legislativa all’esame, le cui uniche condizioni di legittimità sono il decorso del termine previsto per provvedere e l’inoppugnabile inerzia del soggetto (chiamato <em>in primis</em>, <em>ex lege,</em> ad eseguire le procedure codificate dagli artt. 242 e seguenti), e ciò al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale che sarebbe compromesso dall&#8217;inadempimento dei responsabili della contaminazione. Tale potere viene espletato nell&#8217;interesse generale della comunità e non dei sostituiti, sebbene gli effetti incidano sulla loro sfera giuridica, cosicché essi si avvalgono dei risultati derivanti da un&#8217;attività altrui. Difatti, l’intervento sostitutivo del Comune è volto non a sanzionare il privato inadempiente (che, conseguentemente, non perde la possibilità di attivarsi operativamente fin tanto che non sia intervenuta l’Amministrazione) ma a garantire che l’interesse pubblico a contenere e a eliminare la contaminazione venga comunque tutelato, non importando se dal responsabile in via primaria o da chi è titolare di competenza sostitutiva. In tal senso si osserva che non è emerso, neppure in corso di giudizio, che gli interessati ricorrenti e responsabili avessero, nel frattempo, compiuto o iniziato attività per evitare di essere così sostituiti.<br />
3.2. Nondimeno, i soggetti responsabili dell’inquinamento hanno via via impugnato in questa sede amministrativa l’ordinanza-diffida e gli atti sostitutivi posti in essere dall’Amministrazione, sollevando plurime censure, la maggior parte delle quali riguardanti, sostanzialmente, la asserita non conoscenza dell’obbligo di eseguire quegli adempimenti e la dedotta mancata partecipazione alla redazione dei documenti impugnati. Solo con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono state introdotte censura di merito che investono il progetto definitivo di bonifica.<br />
4. Tutte le censure sollevate sono infondate e devono essere respinte. Di conseguenza, per esigenze di economia processuale si prescinde dall’esame delle eccezioni in rito opposte dalle difese delle Amministrazioni resistenti.<br />
4.I. Con riferimento alla deliberazione provinciale n. 2285 del 2013, di approvazione del piano di caratterizzazione, con il primo motivo si deduce che la stessa sarebbe stata adottata senza coinvolgere la Società ricorrente e che l’Amministrazione pubblica avrebbe potuto redigere direttamente quel piano solo dopo aver “<em>preso atto formalmente dell’inerzia dei ricorrenti</em>”.<br />
L’argomentazione è infondata.<br />
La predisposizione del piano di caratterizzazione del sito contaminato costituisce un adempimento obbligatorio <em>ex lege</em> a seguito del solo accertamento dell&#8217;avvenuto superamento del livello della concentrazione soglia di contaminazione, anche per un solo parametro; in tal senso il comma 3 dell’art. 242 recita: “<em>il responsabile dell&#8217;inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione</em>”.<br />
Più in generale, gli artt. 239 e seguenti (sulla “<em>bonifica dei siti contaminati</em>”) del d.lgs. n. 152 del 2006 addossano l&#8217;obbligo di effettuare gli interventi di recupero ambientale, comprese le prime misure di messa in sicurezza e la presentazione del piano di caratterizzazione, al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare. Tuttavia, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione dei prescritti interventi da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, l’art. 250 stabilisce che le procedure e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti dalla Pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto degli interventi (cfr. C.d.S., sez. VI, 9.1.2013, n. 56; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3.7.2012, n. 6033). E, come si è già detto, uniche condizioni di legittimità per l’esercizio del potere sostitutivo è il decorso del termine e la non controversa inerzia del soggetto chiamato <em>ex lege</em> ad eseguire le procedure codificate dagli artt. 242 e seguenti. Entrambe le condizioni erano sussistenti, incontrovertibilmente, nella vicenda di causa quando, al posto dei ricorrenti, si è mossa l’Amministrazione.<br />
4.II. Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1 del 2015, di diffida a provvedere alla redazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, con il secondo motivo si deduce che la stessa sarebbe fondata su di un piano di caratterizzazione alla redazione del quale non hanno partecipato i ricorrenti (quel piano non sarebbe quindi “<em>loro opponibile</em>”) e che la Provincia avrebbe esercitato illegittimamente un’attività sostitutiva. Con il quinto motivo, che può essere esaminato congiuntamente al secondo, si denuncia l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e, più in generale, la mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale.<br />
Tali argomentazioni non possono essere condivise.<br />
Al sussistere della sola condizione che i “<em>soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo</em>”, l’attivazione del potere sostitutivo è prevista, <em>ex lege</em>, dall’art. 250, il quale recita “<em>le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 sono realizzati d&#8217;ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l&#8217;ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate</em>”. E che in dette operazioni poste in essere dal soggetto pubblico sostituto, intervenuto a seguito dell’inazione dei responsabili, debba essere coinvolto, in contraddittorio, il soggetto inadempiente costituisce una tesi che nella vicenda di causa si deve respingere, e ciò non tanto perché tale obbligo non è testualmente previsto dalla legge (come affermano le parti resistenti), ma piuttosto perché l’attivazione del potere sostitutivo, a seguito della conclamata inadempienza del privato, è logicamente inconciliabile con successive (e dunque tardive) pretese di partecipazione da parte dello stesso privato.<br />
Errato è poi sostenere che il piano di caratterizzazione, adottato nell’esercizio di potere sostitutivo, sia stato in realtà predisposto da un soggetto non titolare di potestà sostitutiva, ossia dalla Provincia.<br />
È vero che il Comune di Roncegno Terme, che ha adottato quel piano e che lo ha trasmesso alla Provincia per la sua approvazione, si è avvalso delle risultanze di attività istruttorie già svolte dall’Agenzia provinciale per la protezione dell&#8217;ambiente. A tale riguardo occorre però rammentare che la Provincia di Trento esercita le competenze in materia ambientale avvalendosi della nominata Agenzia (A.P.P.A.), dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, con funzioni di prevenzione, di controllo e di vigilanza, e con compiti di consulenza tecnico &#8211; scientifica e di controllo tecnico da prestare anche a favore degli enti locali.<br />
Così, al momento dell’adozione del piano di caratterizzazione, il Comune di Roncegno Terme si è avvalso delle conoscenze e delle competenze altamente specialistiche di analisi e di indagine dell’Agenzia, e così dell’istruttoria tecnica già svolta da questa e dall’apposito gruppo di lavoro multidisciplinare costituito proprio al fine di effettuare un approfondimento di indagine sullo stato ambientale dell’areale in cui insiste l’ex cava Monte Zaccon (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 28.4.2014, n. 164): ma ciò non significa in alcun modo che il progetto di piano sia imputabile ad un soggetto diverso dallo stesso Comune, il quale soltanto si è assunto la responsabilità tecnico-amministrativa dei contenuti del piano stesso.<br />
4.III. Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1 del 2015, di diffida a provvedere alla predisposizione del progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il terzo motivo dell’atto introduttivo si denuncia la “<em>totale assenza di motivi contingibili e urgenti</em>” e la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.<br />
L’argomentazione muove da un erroneo presupposto, non trattandosi di un’ordinanza contingibile e urgente bensì, sia nominalmente sia sostanzialmente, del tipico ordine-diffida emesso ai sensi del comma 2 dell’art. 244.<br />
4.IV.1. Sempre con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1 del 2015, con il quarto motivo dell’atto introduttivo si deduce l’incompetenza del Comune.<br />
L’argomentazione è infondata, perché il comma 6 dell’art. 102 quater del testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti affida proprio al comune territorialmente competente il compito di emanare tale tipologia di ordinanze.<br />
4.IV.2. A tale riguardo, con la memoria depositata in data 19.10.2015 parte ricorrente mostra di dubitare della legittimità costituzionale di tale previsione normativa, sul rilievo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Emilia Romagna che affidava competenze ambientali ai comuni, rilevando che “<em>la disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato</em>” (cfr. sentenza n. 214 del 2008).<br />
L’argomentare è manifestamente infondato.<br />
La Corte costituzionale ha sanzionato una disposizione di legge regionale che prevedeva che procedimenti di bonifica di siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, potessero essere conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio, in tal modo “<em>escludendo la facoltà che gli interventi di bonifica già autorizzati in forza del regime previgente possano essere rimodulati alla luce della nuova disciplina e rivelando un disfavore per l&#8217;applicazione di quest&#8217;ultima</em>”, stante il manifesto “<em>favor del legislatore statale per l&#8217;applicazione della disciplina sopravvenuta in riferimento non solo ai procedimenti in corso, ma anche ai procedimenti già conclusi, riconoscendo in relazione a questi ultimi la facoltà di proporre istanza di rimodulazione degli interventi già autorizzati, ma non realizzati</em>”.<br />
Per contro, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, la normativa trentina ha stabilito che le disposizioni del testo unico provinciale in materia di bonifica di siti inquinati continuano ad applicarsi ma alla luce della sopravvenuta normativa statale (“<em>in coerenza con il titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006</em>”), fermo restando solo il riparto di competenza tra la Provincia e i comuni risultante dall&#8217;articolo 77 bis e il potere affidato ai “<em>comuni di adottare i provvedimenti previsti dall&#8217;articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006</em>” (cfr. art. 102 quater del d.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.).<br />
Ne consegue che la portata sostanziale delle modifiche introdotte nel 2005 in tema di bonifica dei siti inquinati dal Legislatore statale, nonché le agevolazioni per transitare dal vecchio al nuovo regime, sono state recepite dal Legislatore provinciale, che ha solo mantenuto il regime del riparto delle competenze, poiché nel sistema dello Statuto speciale d’autonomia il ruolo e le attività dei comuni sono significativamente collegati e condizionati dalle competenze attribuite alla Provincia autonoma, perché è quest’ultima il centro da cui si snodano gli interventi strategici che interessano i poteri locali.<br />
Ciò trova conferma:<br />
&#8211; nella disciplina stabilita dalla norma di attuazione che ha esteso ai comuni della Regione le funzioni amministrative conferite in via generale dallo Stato al livello locale, limitandone però di fatto la concreta operatività ai soli casi in cui tali fun<br />
&#8211; nella possibilità per la Provincia di “<em>delegare</em>” funzioni agli enti locali, (art. 18, secondo comma, Statuto), e nella facoltà riconosciuta sempre alla Provincia di “<em>attribuire</em>” direttamente ai comuni funzioni proprie (cfr. art. 15 del<br />
4.V. Con il sesto motivo dell’atto introduttivo, e con riferimento specifico all’ordinanza gravata, si denuncia eccesso/sviamento di potere affermando che nessun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sarebbe stato rinvenuto, per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità di predisporre il contestato piano di caratterizzazione.<br />
Tale argomentazione è infondata.<br />
Già la prima perizia svolta nell’ambito del procedimento penale aveva evidenziato le complesse criticità presenti del sito causate, principalmente, dalla composizione chimica dei materiali ivi depositati. Successivamente, le primissime indagini preliminari ambientali sono state svolte (non dai responsabili dell’inquinamento, come stabilito dal comma 2 dell’art. 242 del codice dell’ambiente, ma) dalla Provincia (sempre in via sostitutiva e, per quella fase, senza lamentele da parte dei ricorrenti) e, per essa, dal gruppo di lavoro multidisciplinare costituito &#8211; dopo la consultazione dell’esito della perizia del consulente incaricato dalla Procura della Repubblica &#8211; per valutare gli aspetti più rilevanti connessi alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Ebbene, quelle indagini preliminari, effettuate a seguito dell’accesso alle aree a quel tempo sequestrate, avevano immediatamente evidenziato un’anomala concentrazione (con superamento del limite di cui alla tabella 2 del d.lgs. n. 152 del 2006) di ferro, di manganese, di arsenico e di alluminio. Da ciò, stante l&#8217;avvenuto superamento delle CSC, e per più di un parametro, l’obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito, ai sensi del comma 3 dell’art. 242, e con i requisiti stabiliti dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Non è irrilevante qui osservare che i ricorrenti erano a conoscenza dell’esito di dette indagini preliminari e anche della documentazione istruttoria di provenienza provinciale (documentazione che, come è già stato ricordato, è stata poi utilizzata dal Comune per predisporre il qui contestato piano di caratterizzazione), come è comprovato dalle numerose richieste di accesso, regolarmente evase dall’Amministrazione, presentate nel corso degli anni 2009 e 2010 dai loro procuratori (cfr. doc. da n. 8 a n. 15 in atti della Provincia).<br />
5.I. Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti reitera, in sintesi, le denuncie articolate con i motivi del ricorso introduttivo avverso:<br />
&#8211; l’operato della Provincia, che ha costituito il citato gruppo di lavoro il mese antecedente la data della prima ordinanza comunale per la messa in sicurezza del sito, e che ha approvato il piano di caratterizzazione in assenza di coinvolgimento procedim<br />
&#8211; l’operato del Comune, che ha “<em>centrifugato</em>” la relazione finale del gruppo di lavoro nella proposta di piano di caratterizzazione, tramite “<em>un accordo di programma illogico</em>” e la “<em>totale assenza di partecipazione dei ricorrenti</em
A tali argomentazioni è sufficiente replicare rinviando alle osservazioni sin qui svolte.<br />
5.II. Il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si appunta, invece, avverso il progetto operativo di bonifica, approvato dalla Giunta provinciale il 21 settembre 2015.<br />
Si afferma che il progetto di bonifica non definirebbe alcun obiettivo o limite di concentrazione da raggiungere essendo il rispetto di tale limite già assicurato allo stato attuale; che vi sarebbe contraddizione sull’asserita presenza di gas metano, definita “<em>eventuale</em>” ma per la quale si prevede di realizzare una copertura totale della cava con una rete di captazione del gas; che il gas metano non sarebbe prodotto dai fanghi di cartiera poiché essi hanno una composizione analoga alla carta con i relativi processi di marcescenza; che non sarebbe stato considerato che il parametro arsenico sarebbe endemico nella zona della Valsugana e, quindi, non correlabile alla presenza di contaminazione.<br />
Anche queste argomentazioni non possono essere condivise.<br />
Vi è anzitutto da premettere che il progetto di bonifica ha preso in considerazione le valutazioni espresse dall’analisi di rischio allegata al piano di caratterizzazione da cui era emerso, in estrema sintesi, che:<br />
&#8211; l’acqua presente sul fondo del catino di roccia sui cui insiste l’ex cava Monte Zaccon presenta picchi di arsenico, alluminio e ferro oltre i limiti di legge stabiliti per le acque sotterraneee;<br />
&#8211; la falda delle acque sotterranee non presenta, allo stato, superamenti delle CSC;<br />
&#8211; tuttavia, l&#8217;elemento critico è costituito dal contatto fra le acque meteoriche e i materiali depositati nel catino; difatti, le precipitazioni meteoriche, fonte principale dell’alimentazione idraulica del catino, si infiltrano nei materiali illegittimam<br />
&#8211; di conseguenza, il progetto definitivo di messa in sicurezza propone la realizzazione di una copertura superficiale completa (“<em>capping</em>”) di tutta l&#8217;area dell&#8217;ex cava, a fini impermeabilizzanti, e non solo per il sistema di captazione del biogas<br />
Quanto a quest’ultima problematica, ossia la produzione di biogas a causa della presenza di fanghi di cartiera, la documentazione tecnica agli atti è univoca nell’evidenziare che, a differenza della tesi sostenuta dai ricorrenti, i fanghi di cartiera presentano un comportamento in condizioni anaerobiche (altamente degradabile) diverso da quello indotto da condizioni aerobiche (stabile). Pertanto, il piano di caratterizzazione ha valutato la produzione di biogas da tali fanghi ed escluso, allo stato, sulla base delle concentrazioni rilevate e della loro localizzazione, che si possa raggiungere il limite di esplosività (pag. 17). Tuttavia, il progetto di bonifica non ha potuto trascurare la presenza di biogas, soprattutto perché si propone di impermeabilizzare l’area con una copertura che, da un lato, impedisce l&#8217;infiltrazione delle acque piovane, ma, da altro lato, ostruisce la volatizzazione del biogas. Pertanto, senza alcun salto logico (come sostengono i ricorrenti) e al solo fine di impedire accumuli di biogas e sovrappressioni sulla barriera impermeabile, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di captazione costituito da alcuni pozzi.<br />
Da ultimo, con riferimento al parametro arsenico riscontrato in misura superiore alla CSC per le acque sotterranee, l’ipotesi di parte ricorrente che tale semimetallo sarebbe presente quale fondo naturale nel suolo di ampie zone della Valsugana è smentita <em>de plano</em> dalla documentazione tecnica prodotta dalla Provincia, dalla quale si evince che solo le aree a nord ubicate in sinistra orografica del fiume Brenta (ove vi sono giacimenti minerari) sono interessate dalla presenza di tale elemento, mentre le aree a sud in destra orografica del fiume &#8211; ove insiste l’ex cava Monte Zaccon &#8211; non conoscono detto elemento a causa del differente contesto idrogeologico (cfr. deliberazione della Giunta provinciale 3.7.1999, n. 1666, e Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino).<br />
In conclusione, il progetto all’esame prevede la messa in sicurezza del sito mediante la sua copertura superficiale (con strati di materiali specifici e impermeabilizzanti per circa 150-200 cm.) e il successivo rinverdimento dell’area che sarà poi colonizzata da specie naturali ma non da piante con radici a fittone che potrebbero danneggiare il “<em>capping</em>”. La destinazione finale dell’area permane a “<em>sito bonificato di tipo industriale</em>”. In tal modo è rispettato il disposto del comma 8 dell’art 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 che prevede “<em>criteri per la selezione e l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente … a costi sostenibili</em>”, ai sensi dell&#8217;Allegato 3 alla parte quarta del decreto, denominato “<em>criteri generali per la selezione e l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d&#8217;urgenza, operativa o permanente), nonché per l&#8217;individuazione delle migliori tecniche d&#8217;intervento a costi sopportabili</em>”.<br />
6.1. In conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.<br />
6.2. Le spese seguono la soccombenza e devono essere accollate alle parti ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 151 del 2015<br />
lo respinge.<br />
Condanna, in solido, Ripristini Valsugana S.r.l. e Simone Gosetti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di euro 3.000,00 (tremila), oltre a oneri di legge, a favore di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche qui resistenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:297px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="width:17px;">&nbsp;</td>
<td style="width:328px;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.7209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-13-4-2016-n-7209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-13-4-2016-n-7209/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.7209</a></p>
<p>Pres. Di Blasi, Est. Napolitano. La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che aveva reputato non dovuto il canone di fognatura e di depurazione, in applicazione &#8211; sino alla data del 3 ottobre 2000 &#8211; dell’art. 17, comma 3, della L. n. 319/1976. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-13-4-2016-n-7209/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.7209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-13-4-2016-n-7209/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.7209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Blasi, Est. Napolitano.</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che aveva reputato non dovuto il canone di fognatura e di depurazione, in applicazione &#8211; sino alla data del 3 ottobre 2000 &#8211; dell’art. 17, comma 3, della L. n. 319/1976.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rifiuti – Sanità dell’ambiente – Igiene del suolo e dell’abitato – Scarichi &#8211; Canone di fognatura e di depurazione delle acque &#8211; Annualità relativa all’anno 2000 &#8211; Disciplina &#8211; Condizioni per il pagamento &#8211; Oneri comunali.</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il canone di fognatura e depurazione delle acque per l’anno 2000 è dovuto anche ove il relativo servizio non venga effettivamente fruito dall’utente, avendo natura di tributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE TRIBUTARIA</strong><br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. CHINDEMI Domenico &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. NAPOLITANO Lucio &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso 24338/2009 proposto da:<br />
COMUNE DI PORDENONE, in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EGIDIO ANNECHINI giusta delega a margine;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;<br />
contro<br />
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratrice in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE ATTANASIO giusta delega a margine;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 206/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;<br />
udito per il ricorrente l’Avvocato LOLLINI per delega dell’Avvocato DE MARTINI che si riporta agli atti;<br />
udito per il controricorrente l’Avvocato IVELLA per delega dell’Avvocato SABBADINI che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.<br />
<strong><a href="javascript:wrap.link_replacer.scroll('fatto_up')">Svolgimento del processo</a></strong><br />
Il Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, impugnò dinanzi al Tribunale civile ordinario la cartella emessa dal concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Pordenone, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 3530,74, pretesa dal Comune di Pordenone a titolo di tariffa per il servizio di fognatura e depurazione relativamente all’anno 2000, ritenendo che la stessa non fosse dovuta, non essendo il Condominio allacciato alla fognatura, pur essendo prospiciente una via nella quale era stata da tempo predisposta la rete fognaria comunale.<br />
Il Tribunale di Pordenone, affermata la sussistenza della propria giurisdizione, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune di Pordenone in ordine alla domanda di declaratoria di nullità della cartella per vizi formali e rigettò la domanda proposta dal Condominio, perchè infondata.<br />
Sull’appello proposto dal Condominio avverso la decisione di primo grado, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 206 depositata il 23 maggio 2009, accolse il gravame, osservando che &#8211; in forza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della <em>L. n. 36 del 1994, art. 14</em> e del <em>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155</em>, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista d’impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi &#8211; doveva intendersi confermata la natura di corrispettivo contrattuale della tariffa, che la rendeva inesigibile laddove i relativi servizi non fossero erogati per mancanza di allacciamento.<br />
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Pordenone in forza di quattro motivi.<br />
L’intimato Condominio resiste con controricorso.<br />
Entrambe le parti hanno depositato memoria.<br />
<strong><a href="javascript:wrap.link_replacer.scroll('diritto_up')">Motivi della decisione</a></strong><br />
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce “violazione del principio secondo il quale la giurisdizione sui tributi comunali appartiene unicamente alle commissioni tributarie e non al giudice ordinario. Violazione del sistema di riparto nella giurisdizione previsto dalla L. n. 546 del 1992”.<br />
Ripercorsa l’evoluzione della disciplina legislativa in materia, il Comune ricorrente rileva l’erroneità in diritto della decisione impugnata, che, conformemente a quanto statuito sul punto dal giudice di primo grado, ha affermato la sussistenza della giurisdizione dell’adita Autorità giudiziaria ordinaria, pur a fronte della ritenuta natura tributaria del canone di depurazione e fognatura sino alla data del 3 ottobre 2000.<br />
2. Con il secondo motivo il Comune di Pordenone deduce “violazione della <em>L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 3</em>, vigente fino al 3 ottobre 2000, violazione del <em>D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62</em>, violazione del D.Lgs. n. 238 del 2000, art. 24”, rilevando che il giudice di secondo grado erroneamente ha affermato non essere dovuta la quota parte relativa al servizio di depurazione sino al 3 ottobre 2000, in forza dell’applicabilità sino alla predetta data della <em>L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 3</em>, pur a fronte dell’accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, non impugnato da alcuno e quindi coperto dall’autorità del giudicato, secondo cui nella fattispecie in esame il Comune all’epoca dei fatti di causa si era dotato d’impianto di depurazione centralizzato ed esisteva la pubblica fognatura sulla strada immediatamente adiacente il fabbricato nel condominio.<br />
Erroneamente, quindi, secondo il Comune ricorrente, la pronuncia impugnata ha affermato l’incidenza nella fattispecie in esame della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della <em>L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1</em>, inapplicabile fino al 3 ottobre 2000, restando fino a detta data applicabile della <em>L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 3</em>.<br />
3. Con il terzo motivo il Comune di Pordenone censura ancora la sentenza impugnata per “violazione della <em>L. n. 36 del 1994, art. 14</em>, nel testo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, violazione del principio di buona fede, violazione <em>dell’art. 1375 c.c.</em> “, ritenendo che anche per il segmento temporale residuo non sarebbe applicabile la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, atteso che nella fattispecie il mancato allacciamento alla esistente fognatura comunale è ascrivibile a fatto del Condominio, che si configura come comportamento contrario alla buona fede contrattuale.<br />
4. Infine, con il quarto motivo, l’Ente ricorrente deduce “violazione del <em>D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies</em>, convertito dalla <em>L. 27 febbraio 2009, n. 13 </em>“, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha condannato il Comune alla restituzione in favore del Condominio delle somme già versate, avuto riguardo al fatto che la disposizione richiamata in epigrafe prevede la formalizzazione di un tipico procedimento amministrativo, il cui provvedimento finale relativo alle modalità e alla quantificazione dell’eventuale rimborso è sindacabile solo davanti agli organi della giurisdizione amministrativa.<br />
5. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso quanto all’esposizione del relativo motivo.<br />
Il ricorso consente, infatti, da un lato, di verificare compiutamente l’oggetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito così come formulata dal Comune di Pordenone convenuto in primo grado e la pronuncia espressa con la quale il Tribunale &#8211; pur riconoscendo, conformemente all’orientamento richiamato delle plurime decisioni, citate nel successivo paragrafo, delle Sezioni Unite di questa Corte in materia, la natura di tributo comunale del canone di depurazione e fognatura fino alla data del 3 ottobre 2000 &#8211; ha ritenuto tuttavia sussistere la propria giurisdizione con riferimento all’intera annualità 2000, sul presupposto che la tariffa pretesa per l’intero anno 2000 riguardasse un credito divenuto esigibile solo alla scadenza del periodo annuale di riferimento (e quindi dal 1 gennaio 2001).<br />
Dall’altro lato tuttavia, omette di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello del Comune, al fine di porre la Corte in condizione di verificare se ed in che modo tale statuizione sia stata oggetto di specifica censura da parte dell’Ente. In particolare-riguardo alla questione di giurisdizione fatta oggetto di pronuncia affermativa esplicita da parte del giudice di primo grado &#8211; in maniera al tempo stesso generica e contraddittoria l’Ente ricorrente ha (pag. 4 del ricorso) esposto di avere insistito nell’eccezione già formulata in primo grado, però “chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone e l’accertamento che la giurisdizione apparteneva al giudice tributario quanto meno sino al 3 ottobre del 2000”.<br />
L’omessa trascrizione del contenuto della comparsa di costituzione e risposta impedisce alla Corte di accertare se il Comune di Pordenone, vittorioso nel merito in primo grado, ma soccombente sulla questione posta in rito di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, si sia limitato, in modo insufficiente, alla mera riproposizione dell’eccezione di carenza di giurisdizione rigettata dal Tribunale, oppure abbia correttamente impugnato, nelle forme dell’appello incidentale condizionato (cfr. Cass. civ. sez. unite 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. civ. sez. 6-5 23 febbraio 2012, n. 2752), la pronuncia di primo grado quanto all’affermata giurisdizione del Tribunale adito dal Condominio, chiedendone espressamente la riforma, ove mai ritenuto fondato l’appello principale proposto dal Condominio nel merito, al fine di evitare la formazione del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione.<br />
L’inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza induce pertanto la Corte a ritenere definitiva la statuizione in punto di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’intera annualità 2000.<br />
6. Si è, peraltro, già accennato al fatto che, pur affermando la propria giurisdizione sulla pretesa relativa all’intera annualità 2000, sul presupposto che si trattasse di credito esigibile dal gennaio 2001, il Tribunale ha altresì espressamente affermato la natura tributaria del canone di depurazione e fognatura sino al 3 ottobre 2000, in conformità all’indirizzo costante espresso in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite questa Corte (cfr. Cass. 13 giugno 2002 n. 8444; 24 gennaio 2003 n. 1086 e 1087; 17 luglio 2003 n. 11188; 17 dicembre 2003 n. 19388 e 19390; 17 febbraio 2004 n. 3054; 9 giugno 2004, n. 10960, 25 marzo 2005, n. 6418, 27 aprile 2006, n. 9605).<br />
Si tratta, anche in questo caso, di statuizione non oggetto d’impugnazione alcuna e sulla quale si è formato, pertanto, il giudicato interno.<br />
Per completezza va altresì ricordato in proposito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 39, depositata l’11 febbraio 2010, proprio in ragione della riconosciuta natura di tributo del canone di depurazione e fognatura sino alla data del 3 ottobre 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del <em>D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2</em>, secondo periodo, come modificato dal <em>D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 1, lett. b)</em> convertito, con modificazioni, dalla <em>L. n. 248 del 2005, art. 1, comma 1</em>, nella parte in cui aveva attribuito alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dalla <em>L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 14</em> e &#8211; per il periodo a partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore delle relative disposizioni del <em>D.Lgs. n. 152 del 2006 </em>, l’illegittimità costituzionale del <em>D.Lgs. n. 546 del 1992 </em>, medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, relativamente all’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario delle analoghe controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato del <em>D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 154 e 155</em>.<br />
Da quanto precede, deriva la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune ricorrente lamenta la violazione della <em>L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 3</em>, vigente fino al 3 ottobre 2000, violazione del <em>D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62</em>, violazione del D.Lgs. n. 238 del 2000, art. 24.<br />
E’ opportuno, in proposito, dar conto, sia pure sinteticamente, del succedersi delle norme in materia, dando atto che, per quanto di qui a poco verrà a chiarirsi, l’indicazione nella rubrica del motivo della norma asseritamene violata come del D.Lgs. n. 238 del 2000, art. 24, in luogo del <em>D.Lgs. n. 258 del 2000 </em>, è frutto di evidente refuso, come è d’altronde pacificamente desumibile dall’illustrazione del motivo chiaramente riferibile alla norma da ultimo indicata.<br />
6.1. Il canone relativo ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico di acque fu inizialmente disciplinato dalla <em>L. 10 maggio 1976, n. 319 </em>, recante: “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. In particolare l’art. 16 istituiva il canone o diritto, ponendolo a carico degli utenti e a favore degli enti gestori, e l’art. 17 fissava i criteri per la determinazione della relativa tariffa, composta da una parte relativa al servizio di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione.<br />
6.2. La disciplina del canone o diritto venne successivamente integrata dal <em>D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 </em>, convertito dalla <em>L. 23 aprile 1981, n. 153 </em>, che, tra varie modifiche della <em>L. n. 319 del 1976 </em>, vi aggiunse l’art. 17 bis, concernente la determinazione del canone e l’applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da insediamenti produttivi, e l’art. 17 ter, nel quale erano contenute le norme per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni del canone.<br />
6.3. Gli artt. 17 bis e 17 ter, furono poi abrogati dalla <em>L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 32</em>, la quale ha ridefinito, all’art. 14, i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione, nell’ambito di un disegno complessivo volto alla costituzione di un servizio idrico integrato ed alla privatizzazione del rapporto con gli utenti. L’abrogazione della <em>L. n. 319 del 1976, art. 17 ter</em> ebbe però l’effetto di determinare un vuoto normativo, per il tempo fino all’entrata in vigore del sistema prefigurato dalla <em>L. n. 36 del 1994 </em>, relativamente all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso del canone.<br />
6.4. Detto vuoto fu colmato dal <em>D.L. 17 marzo 1995, n. 79 </em>, che (nel testo risultante all’esito della conversione operata dalla <em>L. 17 maggio 1995, n. 172 </em>) ha aggiunto alla <em>L. n. 319 del 1976, art. 17</em>, un comma, l’8 ed ultimo nella nuova formulazione, la cui prima parte così recitava: “Fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dalla <em>L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13, 14 e 15</em>, per l’accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con <em>R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 </em>, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi del <em>D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 </em>, arti. 68 e 69, previa notificazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento”.<br />
6.5. Successivamente è intervenuta la L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 42, che “in attesa dell’entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dalla <em>L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13</em>” ha modificato, limitatamente alla quota di canone riferita al servizio di depurazione, le modalità di calcolo della tariffa, mantenendo tuttavia fermo che la relativa riscossione si svolgesse “secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione”, ossia, in sostanza, secondo il disposto dell’u.c. aggiunto alla <em>L. n. 319 del 1976, art. 17</em> dal <em>D.L. n. 79 del 1995 </em>.<br />
6.6. Ancora successivamente, la <em>L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28</em>, ha stabilito che “A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi della <em>L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13 e segg.</em>”. Per effetto di tale disposizione il diritto o canone de quo &#8211; ormai normativamente definito “corrispettivo” dei servizi di depurazione e di fognatura &#8211; ha perso la natura tributaria.<br />
Conseguentemente la medesima citata <em>L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28</em>, ha abrogato espressamente l’u.c. aggiunto alla <em>L. n. 319 del 1976, art. 17</em> dal <em>D.L. n. 79 del 1995 </em>, nonchè la <em>L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 42</em>, limitatamente alle parole: “secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione”.<br />
6.7. Dopo la <em>L. n. 448 del 1998 </em>, è ulteriormente intervenuto in argomento il <em>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 </em>(“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della <em>direttiva 91/271/CEE </em>concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della <em>direttiva 91/676/CEE </em>relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”), il quale ha introdotto le seguenti innovazioni: &#8211; con l’art. 63, comma 1, ha abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, la <em>L. n. 319 del 1976 </em>; con l’art. 62, comma 5, ha stabilito che l’abrogazione della <em>L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17</em>, avrebbe avuto effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla <em>L. n. 36 del 1994, artt. 13 e segg.</em>;<br />
&#8211; con l’art. 65, comma 6, ha stabilito che il canone o diritto di cui alla <em>L. n. 319 del 1976, art. 16</em>, e successive modificazioni, si sarebbe applicato ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del tributo e per il<br />
In sostanza il <em>D.Lgs. n. 152 del 1999 </em>da un lato, con l’art. 63, comma 1, ha disposto l’abrogazione della <em>L. n. 319 del 1976 </em>, con decorrenza 13.6.99 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29.5.99) e d’altro lato, con l’art. 62, comma 5, ha disposto &#8211; per la sola <em>L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17</em> &#8211; il differimento dell’effetto abrogativo fino al momento dell’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla <em>L. n. 36 del 1994, art. 13</em> e segg..<br />
6.8. Infine il <em>D.Lgs. n. 18 </em>agosto 2000, n. 258, recante:<br />
“Disposizioni correttive e integrative del <em>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 </em>, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma della <em>L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 1, comma 4</em>”, ha, con l’art. 24, comma 1, lett. a), espressamente soppresso il <em>D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, commi 5 e 6</em>. Per effetto di tale soppressione, la disposizione che differiva fino al momento dell’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato la decorrenza dell’abrogazione della <em>L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17</em> è stata caducata e, pertanto, l’abrogazione di tali articoli è divenuta efficace dalla data di entrata in vigore del <em>D.Lgs. n. 258 del 2000 </em>(ossia dal 3.10.2000, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).<br />
7. Quindi fino al 3.10.2000 il canone o diritto di cui alla <em>L. n. 319 del 1976, art. 16</em>, deve essere considerato un tributo, come d’altronde espressamente statuito dalla sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pordenone, con statuizione non fatta oggetto da censura alcuna ed acquisizione sul punto dell’autorità del giudicato interno.<br />
Ne consegue che, per la frazione temporale dovuta dal Condominio per il periodo 1 gennaio &#8211; 3 ottobre 2000 è priva di fondamento l’incidenza, affermata invece dalla Corte d’appello di Trieste, della sentenza della Corte costituzionale n. 335, depositata il 10 ottobre 2008, laddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, sia nel testo originario, sia in quello modificato dalla <em>L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28</em>, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivì e, di conseguenza, laddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del <em>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155</em>, comma, primo periodo, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.<br />
7.1. Questa Corte aveva, del resto, già affermato, prima della menzionata pronuncia della Corte costituzionale &#8211; che, come si è visto, non attiene allo scrutinio della legittimità costituzionale del residuo vigore della <em>L. n. 319 del 1976, art. 17</em>, quanto al canone, ma al regime successivo della tariffa quale corrispettivo di un servizio &#8211; la doverosità del canone per il servizio di depurazione indipendentemente non solo dall’effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dall’istituzione di esso o dall’esistenza dell’allacciamento fognario ad esso della singola utenza (cfr. Cass. civ. sez. unite 4 gennaio 2005, n. 96; Cass. civ. sez. 3^, 17 luglio 2007, n. 15885) e, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale dinanzi richiamata, aveva evidenziato, proprio con riferimento ad analoga controversia tra il Comune di Pordenone ed altro condominio, che per il periodo sino al 3 ottobre 2000 poteva trovare applicazione la sola disciplina della <em>L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17</em> e non già quella della <em>L. n. 36 del 1994, art. 14</em> (cfr. Cass. civ. sez. 5 18 dicembre 2009, n. 26668; si veda anche Cass civ. sez. 5 12 gennaio 2012, n. 258).<br />
7.2. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto in forza del quale “il canone di fognatura e di depurazione delle acque relativo all’annualità 2000 resta disciplinato della <em>L. n. 319 del 1976 , artt. 16 e 17</em>, fino al 3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico integrato. Pertanto, fino alla data del 3 ottobre 2000, per far sorgere l’obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo”.<br />
In accoglimento del motivo in esame la sentenza impugnata, che non si è attenuta al suddetto principio di diritto, va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato.<br />
8. Il terzo motivo, con il quale il Comune ricorrente si fa portatore della tesi che la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 non potrebbe trovare applicazione neppure per la frazione temporale dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, con riferimento alla quale la tariffa ha assunto la qualità di corrispettivo di una prestazione che trova la sua fonte non più nella legge ma nel contratto, non può essere esaminato nel merito.<br />
Trovando ancora applicazione nella presente controversia, ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., deve, infatti, rilevarsi l’inammissibilità del motivo, non essendo stata la sua illustrazione conclusa da quesito di diritto, come ancora richiesto, a pena d’inammissibilità, dalla citata norma.<br />
9. 11 quarto motivo è parzialmente assorbito, quale conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, per effetto del quale alcunchè dovrà essere restituito dal Comune nei confronti del Condominio per il periodo l gennaio &#8211; 3 ottobre 2000.<br />
E’ infondato, invece, nei limiti di seguito precisati, con riferimento alla restante frazione temporale, per la quale la tariffa assume la natura di corrispettivo e la restituzione dell’indebito oggettivo dovrà comunque essere effettuata, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, indipendentemente dagli adempimenti amministrativi previsti dallo ius superveniens di cui del <em>D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies</em>, convertito dalla <em>L. 27 febbraio 2009, n. 13 </em>, e dal D.M. 30 settembre 2009, n. 43569, atteso che ai sensi della <em>L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14</em> e del <em>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155</em>, i soggetti che &#8211; come pacificamente il Condominio nella fattispecie in esame &#8211; non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione e che, per espressa disposizione dell’art. 1 comma 4 del citato D.M., quest’ultimo, emanato in attuazione del <em>D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies</em>, convertito dalla <em>L. 27 febbraio 2009, n. 13 </em>, non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.<br />
10. Il giudice di rinvio, che si atterrà ai principi di diritto dinanzi enunciati, provvederà infine anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.<br />
<strong><a href="javascript:wrap.link_replacer.scroll('dispositivo_up')">P.Q.M.</a></strong><br />
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo, parzialmente assorbito il quarto, con riferimento alla frazione temporale 1 gennaio &#8211; 3 ottobre 2000, ed infondato il motivo medesimo riguardo alla residua frazione temporale fino al 31 dicembre 2000.<br />
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2016.<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-13-4-2016-n-7209/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.7209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</a></p>
<p>Pres. FF Motolese &#8211; Est. Madeo Responsabilità amministrativa da intervenuta prescrizione dell’azione erariale &#8211;&#160;Obbligo di tempestiva denuncia dei responsabili di danno erariale – Non opera per i vertici dell’amministrazione, dovendosi altrimenti declinare come obbligo di autodenuncia La disciplina di cui al comma 3 della legge n. 20 del 1994, nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF  Motolese &#8211; Est. Madeo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Responsabilità amministrativa da intervenuta prescrizione dell’azione erariale &#8211;&nbsp;Obbligo di tempestiva denuncia dei responsabili di danno erariale – Non opera per i vertici dell’amministrazione, dovendosi altrimenti declinare come obbligo di autodenuncia</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La disciplina di cui al comma 3 della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui impone un obbligo di tempestiva denuncia dei responsabili di un danno erariale, non può trovare applicazione nel caso dei vertici dell’Amministrazione, in quanto ciò significherebbe sancire un obbligo di autodenuncia, principio, questo, che non alberga neppure in ambito penale.<br />
Ad avviso dei giudici contabili lombardi, infatti, l’ordinamento giuridico unitariamente inteso non può certo individuare nella persona che si ritiene essere responsabile di una violazione un obbligo di autodenuncia.<br />
La&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa a tutte le norme di tale natura è un’altra: quella di indurre i soggetti a ciò preposti ad una sollecita azione di controllo e monitoraggio la cui misura ultima, qualora vi fossero gli estremi, è proprio la denuncia di condotte ritenute pregiudizievoli (nel caso di specie per l’Erario), ma non di certo di quella propria.<br />
Di qui la conclusione nel senso che non possa ricavarsi ad oggi nel nostro ordinamento un obbligo di autodenuncia, ma piuttosto la possibilità di autodenunciarsi sulla base di un bilanciamento degli interessi in campo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>Sent. n. 65/2016<br />
REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Composta dai Magistrati:<br />
Luisa Motolese&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente f.f.<br />
Eugenio Madeo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Referendario relatore<br />
Giuseppina Veccia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28377 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Lorena Basora</strong>, nata a Milano il 26 agosto 1952 e residente in San Giorgio di Lomellina, via Carlo Botta, n. 2, C.F. BSRLRN52M66F205F, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Trotti, con elezione di domicil<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Giuseppe Carè</strong>, nato a Roma il 22 settembre 1954 e residente in Palestro (PV), via Confienza, n. 9, C.F. CRAGPP54P22H501Q, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Adavastro e Serena Filippi Filippi, con<br />
<strong>VISTI</strong>: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.<br />
<strong>VISTO&nbsp;</strong>l’atto introduttivo.<br />
<strong>LETTI</strong>&nbsp;gli atti e i documenti di causa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>UDITI</strong>, nella pubblica udienza del 9 marzo 2016, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Napoli, l’Avvocato Gabriele Trotti per la Basora e gli Avvocati Francesco Adavastro e Serena Filippi&nbsp;&nbsp;Filippi per il Carè.<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato in data 16 novembre 2015, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri: Lorena Basora e Giuseppe Carè per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di San Giorgio di Lomellina (PV), della somma capitale pari ad euro 188.753,35, da imputarsi in parti uguali, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio a causa del danno erariale arrecato con condotte gravemente colpose.<br />
In particolare, dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura, a seguito di specifico esposto pervenuto in data 26 novembre 2014 dal Sindaco del Comune di San Giorgio di Lomellina e della successiva attività istruttoria ha accertato che il Comune prima menzionato con delibera n. 34 del 28 novembre 2006 attivava una convenzione per il servizio di segreteria con i Comuni di Confienza, Palestro e Ceretto di Lomellina.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
L’accordo tra le amministrazioni prevedeva in particolare che&nbsp;<em>“i rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati al principio della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà così ripartita: 44,44% a carico del Comune di Palestro, 33,33% a carico del Comune di Confienza, il 16,67% a carico del Comune di San Giorgio Lomellina e 5,55% a carico di Ceretto Lomellina. …”</em>.&nbsp;<br />
Successivamente, il Comune di San Giorgio Lomellina&nbsp;con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13 febbraio 2007&nbsp;<em>“… prendeva atto delle modifiche dei criteri di riparto della quota finanziaria tra il Comune di Confienza e il Comune di Palestro, senza alcuna modifica per quanto concerne gli oneri a carico del Comune di San Giorgio di Lomellina”</em>.<br />
Ancora, in data 28 settembre 2010 il Consiglio Comunale di San Giorgio di Lomellina&nbsp;<em>“… con deliberazione n. 14/2010, approvava l’estensione della convenzione di segreteria al Comune di Vinzaglio. … la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale veniva ripartita come segue: a carico del Comune di Confienza il 16,67%, a carico del Comune di Palestro il 30,6%, a carico del Comune di San Giorgio di Lomellina il 30,56%, a carico del Comune di Ceretto di Lomellina il 5,54%, a carico del Comune di Vinzaglio il 16,67%”.</em><br />
La Prefettura di Milano con decreto n. 54 del 25 ottobre 2010 procedeva poi&nbsp;<em>“… previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Confienza …”</em>&nbsp;ad assegnare&nbsp;<em>“… alla sede di segreteria convenzionata tra i sopracitati comuni l’odierno convenuto dott. Carè …”</em>.<br />
In seguito, il Comune di San Giorgio di Lomellina con deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2012&nbsp;<em>“… prendeva atto del recesso unilaterale esercitato dal Comune di Ceretto di Lomellina e confermava la convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale … la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale veniva ripartita come segue: a carico del Comune di Confienza 18,50%, a carico del Comune di Palestro 31,95%, a carico del Comune di San Giorgio di Lomellina 31,95%, a carico del Comune di Vinzaglio 18,50”</em>.<br />
Dopo l’elezione a Sindaco del Dott. Andrea Mora nel Comune di San Giorgio di Lomellina, in data 7 luglio 2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 17 il menzionato Comune&nbsp;<em>“… recedeva unilateralmente dalla convenzione tra i comuni … per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale”</em>.<br />
Tanto premesso, la Procura precisa quindi che in data 1° dicembre 2009 il Sindaco Basora&nbsp;<em>“conferiva al dott. Giuseppe CARE’ … l’incarico di Direttore Generale del Comune”</em>&nbsp;e&nbsp;<em>“… veniva attribuita una specifica indennità annua, a favore del Segretario comunale, da corrispondersi in 12 rate mensili …”</em>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Tale indennità comprensiva di oneri riflessi risultava, per il periodo 2009 &#8211; 2014, pari a complessivi euro 245.439,26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale notificava ai presunti responsabili specifico invito a dedurre e poi riteneva che le deduzioni difensive dei convenuti e le dichiarazioni rese in sede di audizione personale non erano comunque idonee a superare gli addebiti di responsabilità contestati.<br />
Infatti, secondo la Procura,&nbsp;sulla base delle risultanze istruttorie ben si può ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti per comportamento connotato da colpa grave.<br />
In particolare, la Procura precisa che il richiamato decreto di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Carè è stato adottato in favore di un piccolissimo Comune (1.171 abitanti), con solo sette dipendenti in servizio su una dotazione organica di undici unità.<br />
Per la Procura la predetta attribuzione di funzioni è espressione di grave trascuratezza nella cura dell’interesse pubblico da parte dei soggetti a ciò preposti, con pregiudizio del principio di buona amministrazione e di sperpero delle risorse pubbliche.<br />
Sul punto la Procura precisa che l’art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 2001 al comma IV consente il conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore Generale ma solo per far fronte a specifiche e peculiari circostanze ed esigenze di carattere locale, quindi, tale figura manageriale non è sempre necessaria nell’organizzazione di un Ente, in base ad un duplice dato normativo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la soppressione di tale figura manageriale nell’organizzazione amministrativa comunale tranne che negli Enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, così come previsto nel D.L. n. 2 del 25 gennaio 20<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’espressa previsione normativa recata dall’art. 97, comma 4 del T.U.E.L. secondo cui, in mancanza di nomina del Direttore Generale&nbsp;<em>“Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei di<br />
Ancora, la Procura sottolinea poi il fatto che:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nello Statuto e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Giorgio di Lomellina era già prevista&nbsp;<em>“… la possibilità di affidare al Segretario Comunale attribuzioni di carattere ges<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“non risultano predisposti … il Piano Dettagliato degli Obiettivi … e il Piano Esecutivo di Gestione …, nonché del Referto gestionale”</em>.<br />
In sintesi, per il Requirente&nbsp;<em>“… l’attribuzione di funzioni di Direttore Generale al Dott. Carè non ha comportato lo svolgimento di una prestazione lavorativa diversa da quella, anche di carattere gestionale, che l’Amministrazione avrebbe potuto ottenere dallo stesso in esecuzione dell’Attività di Segretario dell’Ente”</em>.<br />
Pertanto, secondo la Procura,&nbsp;<em>“… l’intero importo sborsato dal Comune per l’incarico conferito al dott. Carè a titolo di indennità di direzione generale costituisce danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di San Giorgio di Lomellina dei quali devono rispondere in parti uguali …”</em>&nbsp;gli odierni convenuti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Da ultimo il Requirente precisa anche che&nbsp;<em>“i due convenuti … non hanno in alcun modo provveduto a denunciare il danno erariale derivante da tali esborsi … siffatta omissione integra una palese ed inescusabile violazione di legge essendo entrambi organi apicali dell’ente …”</em>, pertanto&nbsp;<em>“… stante l’identità soggettiva tra i presunti responsabili e i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia … il danno … deve comunque essere imputato agli odierni convenuti anche ai sensi dell’art. 1, comma 3 L. 20/1994”</em>.<br />
Ancora, la Procura dopo aver sinteticamente riprodotto le deduzioni difensive avanzate dagli odierni convenuti ha inteso precisare in sintesi che&nbsp;<em>“… i compiti – prospettati in questa sede ex post dai convenuti quali rientranti nell’incarico di direttore generale – erano, in ogni caso, pacificamente disimpegnabili dal dott. Carè già nella veste di segretario comunale e non si discostavano significativamente da quelli pertinenti a quest’ultima qualifica”</em>.<br />
In ordine alla quantificazione del danno, la Procura precisa infine che&nbsp;<em>“… all’esito di uno specifico esame della documentazione acquisita nonché di un puntuale approfondimento istruttorio &#8230;”</em>&nbsp;è stato&nbsp;<em>“… appurato che le somme gravate sul bilancio dell’ente a titolo di indennità di direzione generale ammontano complessivamente al minor importo globale di Euro 142.673,44 … a tali somme è necessario aggiungere a titolo di oneri riflessi … l’importo di Euro 46.079,91 … per un importo complessivo pari a Euro 188.753,35”</em>.<br />
In definitiva, per la Procura l’intero esborso effettuato a titolo di indennità di direzione pari a complessivi euro 188.753,35 (importo inferiore rispetto a quello indicato nell’invito a dedurre, ricavato da un successivo approfondimento istruttorio) costituisce nocumento patrimoniale arrecato al Comune di San Giorgio di Lomellina, che andrebbe posto a carico degli odierni convenuti in parti uguali.<br />
In&nbsp;data 16 febbraio 2016 si è costituito il Carè, che ha per prima cosa sottolineato la legittimità della propria condotta.<br />
Tanto premesso, la difesa ha poi eccepito preliminarmente che&nbsp;<em>“la&nbsp;quantificazione del danno operata in atti è manifestamente erronea sotto tre concorrenti profili:</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>erroneo addebito degli emolumenti percepiti anteriormente al dicembre 2009, non essendo imputabili all’incarico conferito dal Sindaco Basora …, ma a quello del suo predecessore, rispetto al quale non è<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>erroneo addebito degli oneri riflessi, anziché della sola indennità netta percepita;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>… intervenuta prescrizione con riferimento agli emolumenti erogati sino alla data del 17 agosto 2010, per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, L. 20/1994, computato a<br />
Con riferimento all’eccepita prescrizione, il convenuto precisa poi che il comma 3, art. 1 della legge n. 20 del 1994 la cui applicazione è invocata dalla Procura nel caso di specie per avere i convenuti omesso la denuncia di danno erariale, non può invece trovare spazio atteso che&nbsp;<em>“… secondo un principio generale insito nella disciplina sull’obbligo di denuncia, deve sussistere una situazione di indispensabile dualità fra chi procura il danno e chi lo deve denunciare, non potendosi, nella stessa disciplina, individuare un obbligo di autodenuncia (nemo tenetur se ledere), che infatti non è sancito neppure in materia penale …”</em>.<br />
In ogni caso, ad avviso della difesa del Carè manca comunque&nbsp;<em>“… la dimostrazione che nell&#8217;interessato sussisteva, al momento dell&#8217;evento dannoso, la percepibilità che dal fatto o dall&#8217;attività conosciuta conseguiva un danno erariale risarcibile …”</em>.<br />
Ancora, sempre preliminarmente la difesa del Carè eccepisce la carenza di giurisdizione di questa Corte, in quanto&nbsp;<em>“… non è contestata alcuna difformità dal quadro normativo vigente ratione temporis”</em>.<br />
Pertanto, ad avviso del Carè&nbsp;<em>“… ogni ulteriore apprezzamento sconfinerebbe in un sindacato sulle scelte organizzative riservate all’Ente …”</em>.<br />
Quindi per la difesa&nbsp;<em>“… la compatibilità della scelta discrezionale con i fini dell’Ente deve essere apprezzata in astratto ed ex ante, senza poterne valutare in concreto e in base a una valutazione postuma la congruenza e razionalità …”</em>.<br />
Il difensore ha affermato poi che il danno erariale contestato dalla Procura è del tutto insussistente:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“… sia sul piano sinallagmatico e causale, trattandosi della corresponsione non solo lecita, ma doverosa, di emolumenti per prestazioni effettivamente rese nell’espletamento dell’incarico ricevuto&nbsp;<br />
hanno apportato all’Ente, consentendo il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi deliberati dagli organi di governo …;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>sia in sé, quale danno patrimoniale diretto, in considerazione che l’operato degli addebitati ha fatto sin conseguire all’Ente un cospicuo risparmio di spesa …”</em>.<br />
Nello specifico la difesa dopo aver precisato che&nbsp;<em>“… ai sensi del terzo comma del medesimo art. 169 TUEL, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è obbligatoria l’approvazione di un formale piano esecutivo di gestione”</em>&nbsp;passa in analitica rassegna tutte le attività svolte dal Carè nei seguenti settori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Programma Lavori Pubblici;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Programma Territorio;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Programma Servizi Generali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestione Albo Pretorio;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miglioramento ed Efficienza dei Servizi;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bilancio &#8211; Tributi Locali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Controllo e Gestione Casa Riposo.<br />
Ancora, per il difensore del Carè il conferimento dell’incarico per l’espletamento delle predette funzioni ha inoltre&nbsp;<em>“… consentito di conseguire un consistente risparmio di spesa …”</em>avendo quest’ultimo assicurato attività che altrimenti avrebbero richiesto l’attribuzione della titolarità di posizione organizzativa a quattro dipendenti o l’assunzione di un dirigente.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Da ultimo, la difesa afferma l’insussistenza della colpa grave in capo al Carè, essendo stato conferito l’incarico:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“nell’esercizio di una facoltà ex lege conferita al Sindaco dalle norme richiamate nel decreto di nomina;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>in continuità ad un incarico già in essere (conferito da altro Sindaco, predecessore della Basora) ed al fine di evitare vulnus all’attività amministrativa;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>per ovviare al esigenze locali indicate nel decreto di nomina, garantendo la gestione di settori … vitali per il buon andamento della PA;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>incaricando a tal fine un soggetto di indubbia professionalità, … e munito di specifica conoscenza delle problematiche gestionali del Comune, in virtù di precedenti incarichi;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>con il minor dispendio di risorse economiche”</em>.<br />
Infine, il Carè ha eccepito, sempre preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto di citazione&nbsp;<em>“… trattandosi di azione chiaramente esorbitante i limiti del giudizio amministrativo-contabile …”</em>&nbsp;e non essendo in sostanza a quest’ultimo&nbsp;<em>“… imputato né imputabile alcun concorso nell’assunzione del provvedimento di nomina”</em>.<br />
In definitiva, il Carè chiede:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;preliminarmente di dichiarare inammissibile l’atto di citazione per difetto di giurisdizione;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nel merito:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in via principale, respingere la domanda attorea;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in subordine, anche in accoglimento dell’eccezione di prescrizione per le somme percepite sino al 18 agosto 2010 e/o comunque in accoglimento delle suesposte difese, rideterminare gli addebiti secondo gli importi indicati in parte motiva e/o i differenti e minori importi che si riterrà di quantificare anche in applicazione del potere riduttivo&nbsp;.<br />
In data 18 febbraio 2016 si è costituita la Basora che dopo aver sinteticamente ricostruito in fatto la vicenda ha inteso precisare che&nbsp;<em>“risulta … che, con provvedimento in data 25.1.2007 …, le funzioni dirigenziali e di direttore generale erano state riconosciute e conferite al Dott. Carè dal predecessore della Sig.ra Basora, sindaco Rag. Gian Pietro Savino”</em>, pertanto,&nbsp;<em>“la necessità di riconoscere nuovamente tali funzioni al Dott. Carè è stata determinata, in conseguenza del venir meno dell&#8217;incarico conferito dal Sindaco precedente, per la necessità di far fronte alle ineludibili esigenze organizzative del Comune, evidentemente già manifestatesi nel corso del precedente mandato elettorale”</em>.<br />
Successivamente, la difesa della Basora passa in rassegna gli obiettivi raggiunti con il supporto del Dott. Carè, per i seguenti settori di intervento:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sicurezza;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lavori Pubblici e Urbanistica;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Viabilità;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambiente ed Ecologia;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Servizi Sociali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lavoro e Formazione Professionale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cultura ed Istruzione.<br />
In sintesi, secondo la difesa&nbsp;<em>“al Dott. Carè è stato chiesto dal Sindaco Basora e dalla Giunta un impegno più intenso, sia in termini di maggiore presenza presso gli uffici comunali, sia sotto forma di più efficace attività di coordinamento del personale comunale e di direzione dell&#8217;attività amministrativa”</em>.<br />
Trattasi, quindi, ad avviso del difensore del Basora di una&nbsp;<em>“… decisione discrezionale ed autonoma, che nel caso di specie si è concretizzata nell&#8217;attribuzione al Dott. Carè di funzioni ben distinte da quelle già al medesimo attribuite nella sua qualità di segretario comunale”</em>.<br />
Con riferimento al profilo soggettivo della colpa grave in capo alla convenuta la difesa evidenzia invece che&nbsp;<em>“… la Sig.ra Basora, titolare di semplice diploma magistrale … non disponendo di particolare preparazione giuridica, non aveva alcun motivo di dubitare della legittimità del provvedimento già assunto dal Rag. Savino, né delle indicazioni del Dott. Carè, soggetto caratterizzato da specifiche competenze tecnico-giuridiche”</em>.<br />
Sempre in ordine all’elemento soggettivo la difesa afferma inoltre che&nbsp;<em>“nella fattispecie, non vi è violazione di alcuna norma giuridica …”</em>&nbsp;né&nbsp;<em>“… risulta commesso alcun errore professionale inescusabile, in quanto la nomina a Direttore generale del Segretario comunale non costituiva una novità per l’Amministrazione comunale di San Giorgio Lomellina …”</em>.<br />
In sintesi la difesa chiede quindi:<br />
nel merito:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in via principale di respingere la domanda avanzata dalla&nbsp;<br />
Procura in quanto infondata in fatto ed in diritto;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in subordine, l’esercizio del potere riduttivo;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in via istruttoria ammettersi prova per testi su precisi capitoli di prova così come riportati nella memoria difensiva.<br />
Nell’udienza il Requirente dopo aver analiticamente passato in rassegna le eccezioni preliminari avanzate dai convenuti ne ha puntualmente contestato la fondatezza precisando in particolare che l’eccezione di prescrizione essendo stata sollevata solo dal Carè può dunque essere scrutinata solo nei confronti di quest’ultimo, trattandosi di eccezione avente un rilievo notoriamente soggettivo. Inoltre, sempre per il Procuratore, il momento da cui far decorrere il decorso della prescrizione quinquennale coincide con la data in cui è pervenuta alla Procura la denuncia di danno erariale (26 novembre 2014), momento di effettiva conoscibilità del danno, non avendo gli odierni convenuti, come invece avrebbero dovuto fare per preciso obbligo di legge, denunciato tempestivamente alla Procura erariale l’ipotesi di danno in contestazione. In ogni caso, il Requirente precisa che, secondo il noto principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione, il decorso del termine di prescrizione è interrotto a far data dal 5 agosto 2015, momento in cui la richiesta di notifica è pervenuta all’Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Milano. A tal proposito, il Requirente ha depositato in<br />
udienza sia per la Basora che per il Carè, stante al riguardo l’assenso delle difese dei convenuti, le richieste di notificazione avanzate all’ufficio notifiche della Corte d’Appello di Milano ai sensi dell’art. 149 c.p.c..&nbsp;&nbsp;<br />
Infine, sempre il Procuratore con riferimento al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;del danno oggetto di odierna contestazione ha inteso per prima cosa precisare che la condotta antigiuridica contestata nell’atto di citazione al Carè non è causalmente riconducibile al solo periodo successivo all’emanazione del decreto n. 2 del 1° dicembre 2009 a firma del Sindaco Basora, ma anche a tutto il periodo precedente fino alla data di insediamento della Basora, ovvero il 10 giugno 2009. Ciò perché, evidenzia il Procuratore, il periodo di illecita percezione dell’indennità di Direttore Generale da parte del Carè, intercorrente fra la data di insediamento del Sindaco Basora e l’emanazione del decreto n. 2/2009 da parte di quest’ultima, non può essere causalmente ricondotto, come invece afferma la difesa del Carè nella propria memoria, al decreto n. 1/2007 emanato dal Sindaco precedente alla Basora, in quanto, come noto, la nomina a Direttore Generale decade automaticamente nel momento di insediamento del nuovo Sindaco a prescindere dalla durata prevista nel decreto originario di nomina. Pertanto, il Procuratore ha ritenuto di dover tener conto solo parzialmente della su descritta eccezione difensiva per le sole indennità percepite dal Carè dal gennaio al 10 giugno 2009, ricalcolando quindi il danno per l’anno 2009 in euro 10.764,64 come indennità al netto di oneri fiscali e previdenziali ed euro 3.476,91<br />
come oneri riflessi. Tale nuova quantificazione si è basata sulle sole indennità di Direttore Generale percepita dal Carè per il periodo intercorrente dal 10 giugno 2009 (data di insediamento del Sindaco Basora) al 31 dicembre 2009. Da ultimo, il Requirente ha inteso riassumere la contestazione cosi come riformulata nel suo complesso precisando che il danno contestato dalla Procura agli odierni convenuti è pari ad euro 134.061,72 al netto di oneri fiscali e previdenziali ed euro 43.298,37 come oneri riflessi, per un danno erariale complessivo pari ad euro 177.360,09. Infine, il Procuratore si è soffermato sulla distinzione esistente fra oneri fiscali e contributivi ai fini del computo del danno in contestazione.<br />
Successivamente l’Avvocato Trotti ha sostanzialmente puntualizzato taluni aspetti indicati nella propria memoria difensiva, soffermandosi in particolare sul profilo della colpa grave contestato alla Basora nella sua qualità di Sindaco nella vicenda in esame.<br />
Da ultimo, l’Avvocato Adavastro ha inteso da subito precisare che la condotta contestata nell’atto di citazione al Carè è chiaramente riconducibile solo al decreto n. 2/2009 emesso dall’allora Sindaco Basora e che quindi l’estensione della contestazione anche al periodo precedente risulta essere un ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;che si contesta in quanto viola apertamente il diritto di difesa dell’odierno convenuto. Successivamente l’Avvocato Adavastro ha poi sostanzialmente ribadito e meglio evidenziato alcuni aspetti salienti già riportati nella propria memoria difensiva.<br />
Infine, l’Avvocato Filippi Filippi sempre per il Carè si è in particolare soffermata sul criterio di quantificazione del danno e sull’impossibilità di calcolare in esso anche gli oneri riflessi, nonché sul fatto che il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del termine di decorrenza della prescrizione deve necessariamente essere quello di notifica dell’invito a dedurre.<br />
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione. Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale si riferisce in concreto all’ingiustificato esercizio, da parte del Sindaco e del Segretario comunale, della facoltà prevista dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nel testo all’epoca vigente, che consentiva, nei Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000, di attribuire al Segretario comunale la funzione di Direttore Generale, con riconoscimento della relativa indennità.<br />
Tanto premesso, il Collegio deve innanzitutto scrutinare le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla difesa dei convenuti.<br />
Con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, il Collegio rileva che essa si basa essenzialmente sul fatto che è stato utilizzato uno strumento organizzativo espressamente previsto dalla legge, pertanto da ciò discenderebbe l’automatica legittimità dell’operato dei convenuti e l’assenza di qualsiasi danno.<br />
La predetta argomentazione difensiva è volta a dare rilievo, nel caso all’esame, alla previsione di cui all’art. 1, comma 1, della legge 20/94 e s.m.i., prevedente “<em>l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.</em><br />
Al riguardo, deve essere evidenziato il consolidato orientamento giurisprudenziale non solo di questa Corte, ma della stessa Cassazione secondo cui i giudici contabili possono e devono verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’Ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità. Pertanto è possibile il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti&nbsp;<em>contra legem</em>&nbsp;o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 33 del 29 gennaio 2001; n. 6851 del 6 maggio 2003; n. 1979 del 13 febbraio 2012; n. 20 78 del 23 novembre 2012 e Corte dei conti, Sez. III° n. 281 del 23 settembre 2008; Sez. Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2004; Sez. I° n. 115 del 1° aprile 2003).&nbsp;<br />
In altri termini, il comportamento&nbsp;<em>contra legem</em>&nbsp;o irrazionale del pubblico agente non è mai al riparo dal sindacato, non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile. L’art.1, comma 1 della Legge n. 20/94 non può rappresentare, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale (Sez. Campania n. 377 del 26 marzo 2012; Sez. Lombardia n. 30 del 27 gennaio 2012; Sez. Sicilia n. 2152 del 15 ottobre 2010).<br />
Pertanto, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, rigettandola.<br />
Parimenti infondata risulta essere l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa del Carè. A tal<br />
proposito, infatti, il Collegio rileva che nell’atto di citazione risultano&nbsp;<br />
chiaramente individuabili non solo il danno con i requisiti di certezza, attualità e concretezza, ma anche il fatto che vi ha dato origine e le posizioni soggettive alle quali sono addebitate le pretese risarcitorie, tra cui chiaramente anche quella di quest’ultimo.<br />
Infine, sempre preliminarmente, il Collegio ritiene che la richiesta di assunzione di prove per testi avanzata dalla difesa della Basora non può essere accolta. Ciò perché il materiale sin qui acquisito in fascicolo è difatti più che sufficiente per ricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale sia la riferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione delle fattispecie in esame.<br />
Passando ora al merito il Collegio deve rilevare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, che le norme interne non precludono al Segretario comunale l’esercizio di poteri gestionali.<br />
Ne consegue che, pur considerando l’atto di nomina quale espressione del potere di organizzazione dell’Ente, la condotta dei convenuti appare non conforme a ragionevolezza in applicazione dei principi di buona gestione a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, che è attività non libera ma vincolata nel fine. Infatti, le finalità dell’agire amministrativo sono riconducibili ai concetti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., come appare evidente dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dall’art. 1 della Legge n. 15 del 2005 e dall’art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 69 del 2009), il quale stabilisce che:&nbsp;<em>“l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”</em>.<br />
Inoltre, dal contesto lavorativo in cui il Carè ha ricevuto le funzioni e la conseguente indennità di Direttore Generale (Comune di 1.171 abitanti, con 7 dipendenti in servizio a fronte di una dotazione organica di 11) risulta evidente che i convenuti hanno agito in dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione, avendo concordato un compenso assolutamente spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell’Ente.<br />
Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che lo svolgimento da parte del Carè di tutte le attività analiticamente descritte dalle difese dei convenuti non avrebbe comportato di per sé necessariamente alcun onere economico aggiuntivo per il Comune perché rientranti nelle funzioni attribuibili per legge e per previsione statutaria al Segretario comunale, e quindi non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base.<br />
Va da sé che la rilevata irragionevolezza degli atti di nomina è la diretta conseguenza del comportamento tenuto dai convenuti, comportamento che ha cagionato un rilevante danno all’Ente locale ed ascrivibile ad un atteggiamento gravemente colposo da parte loro.<br />
Di tale danno sono responsabili il Sindaco Basora per aver adottato il contestato provvedimento di attribuzione al Carè delle<br />
funzioni di Direttore generale e il Carè stesso che, nella sua qualità, ha omesso di rilevarne l’irragionevolezza ed ha così beneficiato dell’indennità connessa.<br />
Sul punto il Collegio deve anche precisare che la gravità della colpa non è attenuata dagli obiettivi raggiunti dall’Ente sotto la direzione del Dott. Carè in quanto la prestazione lavorativa, in particolare quella relativa al livello di vertice della struttura amministrativa deve tendere ad ottenere i risultati programmati e i contratti collettivi di lavoro della categoria prevedono a tal fine specifici istituti per l’incentivazione della produttività.<br />
Sussistono, quindi, tutti gli elementi essenziali costitutivi della responsabilità amministrativa.<br />
Ora, in ordine alla quantificazione del danno il Collegio deve rilevare, come validamente eccepito dalla difesa del Carè, che dall’importo in contestazione deve essere detratta la somma complessiva dei compensi percepiti da quest’ultimo per tutte le mensilità dell’anno 2009 ad eccezione di quella di dicembre.<br />
A tal proposito deve infatti evidenziarsi che dal tenore dell’atto di citazione (cfr. in particolare pagine 5 e 9 dell’atto di citazione) deve necessariamente evincersi che effettivamente la condotta antigiuridica contestata al Carè è inscindibilmente connessa all’emanazione del decreto n. 2/2009 a firma del Sindaco Basora.<br />
Pertanto, estendere il giudizio anche alla condotta del Carè causalmente riconducibile ad un’epoca antecedente all’emanazione di detto decreto, ovvero il periodo intercorrente fra l’insediamento del Sindaco Basora (10 giugno 2009) e l’emanazione del più volte menzionato decreto n. 2/2009 (1° dicembre 2009), determinerebbe un’inammissibile estensione del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;su profili (condotta antigiuridica, nesso causale, danno) non solo afferenti il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della pretesa erariale su cui la difesa del Carè non è stata messa in condizioni di argomentare in quanto non immediatamente ricavabili dal contenuto dell’atto di citazione.&nbsp;<br />
Ancora, il Collegio deve rilevare che l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa del Carè può trovare parziale accoglimento.<br />
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che trattandosi di somme di danaro erogate periodicamente a titolo di indennità, il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione non può che coincidere con il pagamento dei singoli ratei poiché solo a seguito di ogni pagamento il danno diviene concreto ed attuale, mentre la data da cui far discendere il primo atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione deve essere individuato nella data del 5 agosto 2015.<br />
Ciò perché, come validamente anche evidenziato in udienza dal Requirente, secondo il noto principio di elaborazione pretoria della scissione del momento di perfezionamento della notificazione (cfr. su tutte sentenze Corte Cost. n. 477/2002 e n. 28/2004),&nbsp;il momento perfezionativo della notifica per il richiedente è quello della consegna dell’atto affinché lo stesso venga notificato.<br />
Di conseguenza, deve assumersi, quale termine in cui deve considerarsi avvenuta la notifica dell’invito a dedurre, il giorno del ricevimento dell’atto da parte degli uffici interessati per la notifica, quindi nel caso di specie il 5 agosto 2015.<br />
Quindi, sulla base di quanto sopra evidenziato, l’azione erariale deve considerarsi prescritta solo relativamente agli emolumenti percepiti sino alla data del 4 agosto 2015.<br />
Da ultimo, deve precisarsi poi che gli effetti derivanti dall’eccezione di prescrizione così come scrutinata ricadono favorevolmente solo sul Carè, in quanto la difesa della Basora nulla ha eccepito in proposito.<br />
Infine sempre con riferimento all’eccezione di prescrizione, va precisato che nel caso di specie la disciplina di cui al comma 3 della legge n. 20 del 1994, invocata dal Requirente, relativamente al fatto che i convenuti non hanno denunciato tempestivamente i fatti di cui è causa (nella loro veste di vertici dell’Amministrazione) non può trovare applicazione in quanto ciò significherebbe sancire un obbligo di autodenuncia, principio che, come opportunamente osservato dalla difesa del Carè, non alberga neppure in ambito penale.<br />
Sul punto questo Collegio deve infatti rilevare che l’ordinamento giuridico unitariamente inteso non può certo individuare nella persona che si ritiene essere responsabile di una violazione un obbligo di autodenuncia.<br />
Infatti, la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa a tutte le norme di tale natura, compresa quella richiamata dal Requirente, è quella di indurre i soggetti a ciò preposti ad una sollecita azione di controllo e monitoraggio la cui misura ultima, qualora vi fossero gli estremi, è proprio la denuncia di condotte ritenute pregiudizievoli (nel caso di specie per l’Erario), ma non di certo di quella propria.<br />
In sintesi si ritiene che non possa ricavarsi ad oggi nel nostro ordinamento un obbligo di autodenuncia, ma piuttosto la possibilità di autodenunciarsi sulla base di un bilanciamento degli interessi in campo.<br />
Un esempio concreto di quanto detto è possibile individuarlo in ambito tributario nella c.d. strumento della&nbsp;<em>“collaborazione volontaria”</em>&nbsp;(<em>voluntary disclosure</em>) che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.<br />
Naturalmente, la possibilità di autodenunciarsi comporta nel caso di specie determinati benefici fiscali ovvero la riduzione delle sanzioni amministrative relative all’omessa compilazione del quadro RW (art. 5-quinquies, comma 2 del D.L. n. 167/90 &#8211; aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 4/2014) ed addirittura benefici penali in caso di commissione di reati tributari (art. 5 quinquies, comma 1): a) non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/00); b) pena ridotta per i reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00).<br />
Di conseguenza, deve tenersi conto degli emolumenti percepiti dal Carè a partire dal 5 agosto 2010 sino al maggio 2014 solo per quest’ultimo, mentre per la Basora dal 1° dicembre 2009 sempre sino al maggio 2014.<br />
Per quanto poi riguarda il calcolo degli emolumenti al lordo o al netto, il Collegio deve evidenziare che lo stesso deve avvenire al netto in considerazione di una condivisa visione<em>“allargata ed unitaria”&nbsp;</em>della finanza pubblica.<br />
Sul punto il Collegio deve infatti precisare che non sussiste danno erariale laddove all’esborso effettuato da un’amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un’altra amministrazione pubblica, realizzandosi un mero spostamento di somme all’interno di una finanza sostanzialmente unitaria. In proposito, anche la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato, a più riprese, l’impossibilità di configurare un danno erariale nell’ipotesi di trasferimento di denaro da uno all’altro degli enti appartenenti al medesimo settore, in quanto, a prescindere dalla diversa personalità giuridica soggettiva di tali enti, si tratta di una mera partita di giro nell’ambito di una finanza sostanzialmente unitaria (cfr. su tutte Sez. Veneto n. 700/2011; Sez. Sicilia 1477/2010; Sez. Trento n. 18/2009).<br />
Tanto premesso, il danno patrimoniale su cui procedere poi alla ripartizione in quote percentuali fra i due convenuti deve essere quantificato per:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la Basora in complessivi euro 124.527,96 (ovvero la somma degli importi netti relativi agli emolumenti percepiti dal Carè: euro 1.230,88 nel mese di dicembre 2009 + euro 27.916,32 per ciascuno degli anni 20<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il Carè in complessivi euro 103.484,45 (ovvero la somma degli importi netti relativi agli emolumenti percepiti dal Carè: euro 8.103,69 per il periodo 5 agosto &#8211; 31 dicembre 2010 + euro 27.916,32 per ciascun<br />
Di conseguenza, alla Basora, in considerazione del minor apporto volitivo nella causazione del danno (è solo diplomata) deve essere imputato a quest’ultima il 40% del danno erariale così come nel complesso quantificato nei suoi confronti, ovvero euro 49.811,18.<br />
Differentemente, in ragione della professionalità specifica del Segretario comunale che, nella veste di organo di consulenza generale dell’Ente, disponeva di maggiori elementi per prevedere le ricadute negative delle contestate condotte deve invece essere imputato al Carè il 60% del danno erariale così come nel complesso quantificato nei suoi confronti, ovvero euro 62.090,67.<br />
Infine, questa Sezione ritiene comunque di doverne tener conto ai fini dell’esercizio del potere riduttivo delle attività in concreto svolte dal Carè e documentate dalle difese dei convenuti anche se, come già detto, le stesse non risultano idonee a dimostrare l’insussistenza del danno in contestazione.<br />
Di conseguenza, rispetto ai maggiori importi di danno sopra quantificati al Basora può essere imputata la minor somma pari ad euro 45.000,00, mentre al Carè per euro 55.000,00.<br />
A tali importi già rivalutati si aggiungono gli&nbsp;interessi legali calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino&nbsp;al saldo effettivo<br />
La condanna alle spese segue la soccombenza.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando condanna in favore del Comune di San Giorgio di Lomellina i convenuti:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorena Basora al pagamento di euro 45.000,00 (quarantacinquemila//00);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuseppe Carè al pagamento di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila//00), oltre gli interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in motivazione.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate nella stessa proporzione e sono liquidate in € 615,41 (euro seicentoquindici//41).<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 marzo 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE f.f.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eugenio Madeo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luisa Motolese<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;&nbsp;13/04/2016<br />
IL DIRIGENTE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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