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	<title>13/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2011-n-128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2011-n-128/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.128</a></p>
<p>Pres. De Siervo Est. Finocchiaro sulla legittimità costituzionale della norma che ha soppresso le autorità d&#8217;ambito territoriale ottimale per la gestione delle risorse idriche Ambiente e territorio &#8211; Servizio idrico integrato &#8211; Autorità d’Ambito – Soppressione &#8211; Art. 1, c. 1 quinquies del d.l. n. 2/2010 &#8211; Questione di legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2011-n-128/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2011-n-128/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  De Siervo  Est. Finocchiaro</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale della norma che ha soppresso le autorità d&#8217;ambito territoriale ottimale per la gestione delle risorse idriche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Servizio idrico integrato &#8211; Autorità d’Ambito – Soppressione &#8211; Art. 1, c. 1 quinquies del d.l. n. 2/2010 &#8211; Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza – Ragioni – Competenza esclusiva statale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla presunta incostituzionalità  dell’art. 1, c. 1 quinquies del d.l. n. 2/2010 che ha soppresso le Autorità d’Ambito territoriale ottimale per la gestione delle risorse idriche, per violazione delle competenze legislative regionali. Infatti, la disciplina delle Autorità d’ambito rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
<B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />composta dai signori: </p>
<p>&#8211; Ugo DE SIERVO Presidente<br />&#8211; Alfio FINOCCHIARO Giudice<br />&#8211; Alfonso QUARANTA &#8220;<br />&#8211; Franco GALLO &#8220;<br />&#8211; Luigi MAZZELLA &#8220;<br />&#8211; Gaetano SILVESTRI &#8220;<br />&#8211; Sabino CASSESE &#8220;<br />&#8211; Giuseppe TESAURO &#8220;<br />&#8211; Paolo Maria NAPOLITANO &#8220;<br />&#8211; Giuseppe FRIGO &#8220;<br />&#8211; Ale<br />
<br />ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center><B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 maggio 2010, depositato in cancelleria il 1° giugno 2010 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2010.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;</p>
<p>uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.	</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto<br /> </b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. – Con ricorso notificato il 26 maggio 2010 e depositato il 1° giugno successivo, la Regione Veneto ha impugnato – in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione – l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2010), nella parte in cui prevede la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d’àmbito, nonché nella parte in cui prevede la nullità degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione.</p>
<p>La disposizione censurata, contenuta in un articolo intitolato «Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali», inserisce nell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il seguente comma: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».</p>
<p>1.1. – La ricorrente premette di essere dotata di potestà legislativa piena in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione degli enti locali – salvi i profili di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. – ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. ed evidenzia che, già prima della riforma costituzionale del 2001, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), aveva riconosciuto alle Regioni un ruolo centrale nell’organizzazione del servizio idrico integrato, prevedendo, all’art. 8, comma 2, che le stesse provvedessero alla delimitazione degli àmbiti territoriali ottimali e, all’art. 9, comma 3, che esse disciplinassero le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo àmbito ottimale. In attuazione di queste norme, la Regione Veneto ha adottato la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), che ha individuato gli àmbiti territoriali ottimali e ha previsto l’istituzione delle Autorità d’àmbito da parte dei Comuni e delle Province ricadenti in ciascun ambito, attraverso l’uso da parte di questi dello strumento della convenzione o del consorzio, previsti all’epoca dall’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali). Secondo quanto previsto dalla legge reg. n. 5 del 1998, tali Autorità: a) hanno «funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato» (art. 3, comma 5); b) sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5, comma 1); c) sono finanziate «a carico degli enti locali ricadenti nell’àmbito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti» (art. 6, comma 3). Lo strumento dell’Autorità d’ambito – prosegue la Regione – è poi stato utilizzato anche dagli articoli 14 e seguenti della legge reg. 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti).</p>
<p>La Regione richiama, poi, il d.lgs. n. 152 del 2006, successivamente intervenuto nella materia, il quale prevede l’istituzione delle Autorità d’àmbito agli articoli 148 e 201. In base alla prima di tali disposizioni, «l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche»; inoltre «le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato». In base all’art. 201, «al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [&#8230;] disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti». La ricorrente sostiene che le sue Autorità d’àmbito sono operative da diversi anni, con piani «approvati, efficaci e ove occorra già aggiornati» e sottolinea che esse sono state istituite e sono tuttora disciplinate dalla legge reg. n. 5 del 1998, precedente all’entrata in vigore di tali piú recenti disposizioni statali.</p>
<p>Nell’intervenire in questo quadro, la disposizione censurata andrebbe «ad incidere gravemente su servizi pubblici essenziali di competenza regionale, travolgendone il corretto attuale funzionamento» e ledendo le prerogative costituzionali della Regione e degli enti locali. Essa – sempre ad avviso della ricorrente – non sembra potersi interpretare nel senso che la disposta soppressione delle Autorità d’àmbito non si applichi alla Regione Veneto, né nel senso che la Regione possa ricostituire le Autorità soppresse.</p>
<p>1.2. – Su tali premesse, la Regione lamenta, in primo luogo, che la norma impugnata víola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito per mere esigenze di risparmio, pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente.</p>
<p>La ricorrente rileva che la disposizione in questione è ascrivibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, perché è contenuta in un articolo rubricato «Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali» e perché aggiunge all’art. 2 della legge n. 191 del 2009 un comma, il 186-bis, che si trova compreso fra una disposizione che prevede il dovere dei Comuni di adottare determinate misure, quali la soppressione del difensore civico comunale e delle circoscrizioni di decentramento, «al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica» (comma 186), ed un’altra disposizione che sancisce la cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunità montane. La stessa ricorrente esclude, inoltre, che la norma impugnata possa essere ricondotta alle materie della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, «essendo assente qualsiasi riferimento esplicito a tali materie» ed andando essa «contro gli interessi ambientali e della concorrenza, dal momento che proprio la razionalizzazione delle competenze nelle ATO era dovuta alla tutela di tali valori».</p>
<p>Ne consegue, per la Regione, la violazione degli evocati parametri, perché la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica consiste nel potere di dettare princípi fondamentali. Nell’esercizio di tale competenza, lo Stato potrebbe porre limiti alla spesa complessiva degli enti territoriali – al fine di garantire l’unità del bilancio ed il necessario rispetto dei vincoli del patto di stabilità comunitario –, ma non decidere in luogo delle Regioni quali specifiche voci di spesa debbano essere compresse per rispettare tali limiti, perché ciò è indifferente al complessivo esito finanziario e rientra, dunque, nell’àmbito dell’autonomia regionale. Gli unici casi in cui limiti riguardanti specifiche voci di spesa potrebbero essere ritenuti ammissibili sono quelli relativi a vincoli a carattere transitorio oppure ad ipotesi nelle quali le Regioni mantengano pur sempre un margine di scelta per modulare il limite.</p>
<p>La limitazione di carattere organizzativo introdotta dalla disposizione censurata – conclude sul punto la ricorrente – lede la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e si traduce in un ingiustificato vincolo all’autonomia finanziaria della stessa Regione e degli enti locali.</p>
<p>1.3. – Ad avviso della Regione, la disposizione denunciata contrasta – in secondo luogo – con gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, nel prevedere la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali».</p>
<p>La ricorrente sostiene, infatti, di essere «competente a regolare le forme di collaborazione tra gli enti locali, sul presupposto che esse, essendo strettamente legate all’esercizio di funzioni amministrative nelle diverse materie, fanno parte della disciplina di tale esercizio, e devono dunque essere in una qualche misura regolabili dall’ente titolare della competenza nei diversi settori».</p>
<p>1.4. – È evocato – in terzo luogo – il parametro dell’art. 97 Cost., sul rilievo che la norma censurata, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito ad una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che […] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio».</p>
<p>Per la ricorrente, le Autorità in questione avevano il compito di razionalizzare il sistema, superando la frammentazione della gestione del servizio idrico, con la conseguenza che la loro abolizione «pregiudica il buon andamento di una funzione rientrante nella competenza regionale», riflettendosi sulla già dedotta lesione degli artt. 117 e 118 Cost. Tale lesione sarebbe aggravata dall’irrazionalità della disciplina, che prevede una soppressione automatica ed indilazionabile alla scadenza del termine di un anno dall’entrata in vigore della norma, anche in mancanza della legge regionale di nuova integrale disciplina del settore prevista dalla norma stessa. Ciò determinerebbe incertezza sia sulla sorte dei rapporti in essere e delle gestioni in corso, sia sull’approvazione dei progetti, sia sulla realizzazione delle opere.</p>
<p>A tali considerazioni dovrebbe aggiungersi che la stessa premessa posta a fondamento della norma statale, secondo cui la soppressione delle Autorità d’àmbito determina un risparmio di spesa, «non poggia su alcuna base seria di analisi, che del resto presupporrebbe il raffronto tra diverse ipotesi di modelli di gestione». La Regione sottolinea, al riguardo, che la disposizione impugnata non sopprime le funzioni di gestione, né gli àmbiti territoriali, né i relativi costi.</p>
<p>Le lesioni sopra denunciate – conclude la ricorrente – sarebbero ancor piú gravi qualora la disposizione impugnata dovesse essere intesa nel senso che le Regioni non possono piú affidare le funzioni svolte dalle soppresse Autorità a forme di cooperazione tra enti locali, dovendole invece attribuire esclusivamente agli enti territoriali «di base» singolarmente intesi. Tale interpretazione dovrebbe, però, essere esclusa, permanendo nella stessa legislazione statale il principio della gestione per àmbiti ottimali (art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006) ed essendo l’ipotesi di un ritorno alla gestione dei singoli enti locali in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza, sussidiarietà e adeguatezza.</p>
<p>2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>Ad avviso del resistente: a) la disposizione denunciata costituisce espressione della stessa potestà normativa che la Corte costituzionale ha già riconosciuto al legislatore statale con la sentenza n. 246 del 2009, perché è evidente che nel potere di istituire le Autorità d’àmbito deve ritenersi compreso quello di sopprimerle; b) ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza, con la conseguenza che, per individuare la materia alla quale deve essere ascritta la norma oggetto di censura, occorre fare riferimento all’oggetto ed alla disciplina di essa, tenendo conto della sua ratio; c) la disciplina statale concernente il servizio idrico integrato costituisce esercizio di competenza esclusiva dello Stato in materia di «funzioni fondamentali degli enti locali», «tutela della concorrenza», «tutela dell’ambiente» e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con prevalenza sulla materia del coordinamento della finanza pubblica; d) il legislatore statale può disciplinare i profili organizzatori per l’erogazione di servizi essenziali da parte dei competenti enti locali, «specie se essi ineriscono a funzioni riconducibili alla materia ambientale, rimessa alla propria competenza esclusiva»; e) in subordine – per il caso in cui si ritenesse che la disposizione censurata afferisce alla materia del coordinamento della finanza pubblica – essa sarebbe comunque esente dai dedotti vizi di incostituzionalità, sia perché «la soppressione di un ente di diritto pubblico si configura come una misura di risparmio che si colloca nell’ambito delle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate a garantire il contenimento della spesa», sia perché la norma censurata mantiene in capo alle Regioni un ruolo fondamentale sul piano dell’organizzazione dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti.</p>
<p>3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione ha ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso, evidenziando, in punto di fatto, che la soppressione delle Autorità d’àmbito, originariamente disposta dalla norma denunciata per il 1° gennaio 2011, è stata prorogata fino al 31 marzo 2011 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), non ancora convertito in legge. Il successivo comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, disposto che, «con uno o piú decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata», tra i quali è compreso quello introdotto dalla disposizione censurata.</p>
<p>4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto già sostenuto nell’atto di costituzione, rilevando l’inammissibilità della censura riferita all’art. 97 Cost., per la mancata ridondanza sulle competenze regionali.	</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>1. – La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, il quale inserisce nell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il seguente comma: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».</p>
<p>Per la ricorrente, la disposizione censurata víola: a) gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale») e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente; b) gli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali»; c) l’art. 97 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che […] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio».</p>
<p>2. – Le questioni sub a) e b) non sono fondate.</p>
<p>Quanto alla questione sub a), la ricorrente muove dall’assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p>Tale assunto è erroneo.</p>
<p>Con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha affermato che la disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’àmbito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l’uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa «come “sistema” [&#8230;] nel suo aspetto dinamico» (nello stesso senso, sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007).</p>
<p>Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre – come ha fatto con la norma impugnata – la soppressione delle Autorità d’àmbito.</p>
<p>Da quanto sopra osservato consegue anche la non fondatezza della questione sub b), perché la spettanza allo Stato della facoltà di disporre tale soppressione esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali.</p>
<p>Ciò non significa che alle Regioni sia vietato qualsiasi intervento al riguardo. Infatti, la stessa norma censurata, nel prevedere che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», riserva al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi piú adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.</p>
<p>3. – La questione sub c) è inammissibile.</p>
<p>Questa Corte ha più volte affermato che, nei giudizi principali, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (ex plurimis, sentenze n. 33 del 2011, n. 52 del 2010, n. 237 del 2009, n. 289 e n. 216 del 2008). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto, come eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione – che, secondo la ricorrente, si sarebbe prodotta per effetto della soppressione di un modulo organizzativo idoneo a garantire lo svolgimento adeguato del servizio – non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative.	</p>
<p align=center><b>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 2 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 97 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.</p>
<p>F.to:</p>
<p>Ugo DE SIERVO, Presidente<br />Franco GALLO, Redattore</p>
<p>Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Petruzzelli – Est. F. G. Spisani Coperture Taramelli s.r.l. (Avv.ti L. Ferrajoli e L. Ambrosini) c/ Provincia di Bergamo (Avv.ti G. Vavassori e B. L. Pasinelli). Ambiente e territorio – Rifiuti – Deposito in luogo diverso dalla produzione – Autorizzazione smaltimento – Necessità – Stoccaggio – Deposito temporaneo –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Petruzzelli – Est. F. G. Spisani<br /> Coperture Taramelli s.r.l. (Avv.ti L. Ferrajoli e L. Ambrosini) c/ Provincia di Bergamo (Avv.ti G. Vavassori e B. L. Pasinelli).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti – Deposito in luogo diverso dalla produzione – Autorizzazione smaltimento – Necessità – Stoccaggio – Deposito temporaneo – Nozioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ necessaria l’autorizzazione per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 d.lgs. n. 152/06, quando il deposito di questi avvenga in un posto estraneo a quello di produzione, in quanto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) d.lgs. n. 152/06, lo stoccaggio di rifiuti è il deposito preliminare ad una operazione di smaltimento e da tale concetto è escluso il deposito temporaneo dei rifiuti che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. bb) dello stesso decreto, si ha con il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: sulla nozione di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti.</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Soc. Coperture Taramelli Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Ferrajoli, Laura Ambrosini, con domicilio eletto presso Laura C/O Stud. Ferrajoli Ambrosini in Brescia, via Solferino, 28/B; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Bergamo</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16; </p>
<p><i><b>per l’annullamento, previa sospensione, <br />	<br />
</b></i>del provvedimento 12 ottobre 2009 prot. n°106906/09-11/ID, con il quale il Dirigente del servizio rifiuti della Provincia di Bergamo ha diffidato la Coperture Taramelli S.r.l. dall’effettuare attività di trasporto rifiuti in assenza dell’apposito formulario nonché attività di stoccaggio degli stessi in assenza di autorizzazione, il tutto con riferimento agli accertamenti compiuti in data 11 luglio 2009 dal Corpo di Polizia Provinciale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Coperture Taramelli S.r.l., impresa attiva nel settore delle costruzioni, ha eseguito in base ad un contratto di subappalto con altra ditta, estranea al presente giudizio, un intervento di rifacimento della copertura in cemento amianto, cd. eternit, di un capannone sito in Scanzorosciate, alla via Collina Alta, numeri 24/28, e a tal fine ha chiesto ed ottenuto il necessario parere favorevole al proprio piano di lavoro, parere rilasciato dall’ASL competente con il “suggerimento” di adottare una serie di “tutele”, fra cui, per quanto qui interessa, quella di “effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti”, ovvero in particolare della vecchia copertura, “in area delimitata e riparata, lontana da vie di transito di mezzi” (doc. 5 ricorrente, copia parere, ove le caratteristiche del lavoro da svolgere; i dati sulla ricorrente sono non controversi in causa).<br />	<br />
Nell’eseguire l’intervento suddetto, la Taramelli ha recuperato le vecchie coperture, costituite da lastre in cemento amianto, le ha immagazzinate in appositi contenitori ed ha depositato gli stessi dapprima in prossimità del cantiere, poi, asseritamente per proteggerli dalle intemperie, all’interno del proprio capannone in via Buonarroti 21 a Seriate, per infine smaltirli per mezzo di una ditta specializzata (doc. 16 ricorrente, copia documento relativo).<br />	<br />
A seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia provinciale all’interno di detto capannone in Seriate, la Provincia, con l’atto meglio indicato in epigrafe, ha peraltro ritenuto di contestare alla Taramelli di avere eseguito un trasporto delle suddette lastre, costituenti rifiuto pericoloso, senza il necessario formulario e di averle stoccate senza la pure necessaria autorizzazione; l’ha pertanto diffidata a non più eseguire siffatte operazioni (doc. A ricorrente, copia diffida).<br />	<br />
Avverso tale diffida, la Taramelli propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in tre censure, riconducibili ad un unico motivo di violazione degli artt. 193 e 256 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, nel senso che lo spostamento delle lastre di eternit rimosse dal cantiere e il loro immagazzinamento in Seriate non costituirebbero trasporto né stoccaggio, e quindi non necessiterebbero di autorizzazione o formulario, perché necessitati dall’intento di ottemperare a quanto asseritamente prescritto dall’ASL.<br />	<br />
Resiste la Provincia di Bergamo, con atto 11 gennaio 2010 e memoria 10 febbraio 2011, nei quali chiede la reiezione del ricorso; ricordata la particolare pericolosità delle fibre di amianto, puntualizza che nessuna norma applicabile alla fattispecie autorizzava la ricorrente ad eseguire le operazioni contestatele.<br />	<br />
La Sezione, respinta l’istanza cautelare con ordinanza 15 gennaio 2010 n°46, all’udienza del giorno 23 marzo 2011 tratteneva il ricorso in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso, nell’unico motivo dedotto, è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.<br />	<br />
1. Vanno anzitutto esattamente ricostruiti i fatti di causa. Come si è accennato in premesse, la Taramelli, prima di avviare i lavori di rimozione delle coperture di amianto di cui si è detto ha correttamente trasmesso all’ASL competente, e per essa al Dipartimento di prevenzione, il piano di lavoro previsto dall’art. 256 del d. lgs. 2008 n°81 (doc. 4 ricorrente, copia di esso, con timbro di ricevuta). A fronte del piano in parola, ha poi ricevuto dall’ASL un “parere favorevole alle procedure adottate dallo stesso”, che letteralmente recita: “nel rispetto delle vigenti norme di buona tecnica e per garantire la tutela dei lavoratori si suggerisce di adottare comunque le seguenti tutele… 12) di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti in area delimitata e riparata, lontana da vie di transito di mezzi….” (doc. 5 ricorrente, cit., prima e seconda pagina).<br />	<br />
2. Che poi i “rifiuti” di che trattasi fossero costituiti principalmente dalle lastre di cemento amianto della copertura oggetto di rifacimento, lo si comprende agevolmente, oltre che in base alla comune logica, anche in forza dell’art. 184 commi 4 e 5 in relazione all’allegato D della parte quarta del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, che al punto 06.13.04 annovera appunto fra i rifiuti pericolosi quelli provenienti dalla “lavorazione dell’amianto”.<br />	<br />
3. Ciò posto, il citato parere dell’ASL non è in alcun modo interpretabile come ordine di trattare le lastre in parola in un certo modo, né tantomeno come autorizzazione in tal senso: lo si desume anzitutto dal suo contenuto letterale sopra riportato, dato che un suggerimento secondo comune logica non impone né consente alcunché, ma anche da un dato normativo, richiamato anche dalla difesa della Provincia (v. memoria 10 febbraio 2011 p. 11 § c): alla data di emissione del parere stesso, ovvero al 7 maggio 2009 (doc. 4 ricorrente, cit.), l’ASL non aveva alcun potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori in questione, potere attribuitole solo con l’art. 118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto 2009 n°106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs. 81/2008. Va quindi escluso che la Taramelli, nel gestire i rifiuti di amianto per cui è causa, sia stata in alcun modo costretta o facoltizzata dall’autorità sanitaria ad agire in un dato modo invece che in un altro.<br />	<br />
4. Anche volendo ipotizzare il contrario, peraltro, tale conclusione non muterebbe. Il citato parere dell’ASL si riferisce infatti al “deposito temporaneo” dei rifiuti in questione, concetto definito, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del citato d. lgs. 152/2006, come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”. Ogni attività di deposito temporaneo, quindi in mancanza di espresse norme in contrario, assenti con riguardo al caso di specie, non contempla né consente il movimento dei rifiuti stessi in altro luogo. In base al parere dell’ASL, pertanto, la Taramelli non poteva comunque ritenersi legittimata a spostare altrove le lastre asportate.<br />	<br />
5. Lo spostamento effettuato, ed il conseguente collocamento dei rifiuti nel capannone in cui sono stati rinvenuti, infine, non possono nemmeno ritenersi leciti in base ad altre norme. Le modalità di trasporto dei rifiuti sono infatti quelle di cui all’art. 193 del d. lgs. 152/2006 più volte citato, e prevedono senza eccezione alcuna che il materiale trasportato sia accompagnato dal formulario nella specie omesso; affermare poi, come fa la ricorrente, che lo spostamento delle lastre di cemento amianto di che trattasi dal cantiere in Scanzorosciate al capannone aziendale in Seriate, ovvero fra due località ad apprezzabile distanza l’una dall’altra, costituisca non trasporto ai sensi dell’art. 193 ma “mera movimentazione” (p. 4 nono rigo del ricorso) costituisce artificio verbale.<br />	<br />
6. Infine, la conservazione dei rifiuti in parola presso il capannone di Seriate , nel quale erano stati trasportati, costituisce “stoccaggio” ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del ricordato d. lgs. 152/2006, secondo il quale esso comprende fra l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell&#8217;allegato B alla parte quarta del presente decreto”; esaminando poi l’allegato richiamato, si ricava che è appunto stoccaggio il deposito preliminare ad una operazione di smaltimento,e che dal concetto di stoccaggio è escluso il deposito temporaneo dei rifiuti “nel luogo in cui sono prodotti”.<br />	<br />
7. Applicando tali concetti al caso di specie, ne discende nell’ordine che il deposito presso il capannone di Seriate non poteva considerarsi temporaneo, perché in luogo estraneo a quello di produzione dei rifiuti, e che esso doveva considerarsi appunto stoccaggio, perché, come affermato dalla stessa ricorrente, prodromico allo smaltimento poi operato da una ditta autorizzata, certa Esposito (p. 3 ricorso sestultimo rigo e doc. 15 ricorrente, copia formulario relativo). La conclusione è che, come correttamente ritenuto dalla Provincia, per effettuare tale stoccaggio la Taramelli avrebbe dovuto essere autorizzata ai sensi dell’art. 208 del medesimo d. lgs. 152/2006.<br />	<br />
8. E’poi appena il caso di ribadire come non abbiano pregio le argomentazioni della ricorrente secondo le quali la sua condotta non avrebbe posto in pericolo la salute umana ovvero l’ambiente (ricorso, p. 8 quarto e quinto rigo). E’ noto infatti che le prescrizioni normative poste in generale a tutela della salute vanno rispettate di per sé, senza che si debba verificare se una condotta ad essa contraria sia o no in concreto pregiudizievole: sul principio, si veda per tutte la recente C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n° 6671.<br />	<br />
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Coperture Taramelli S.r.l a rifondere alla Provincia di Bergamo le spese del giudizio, spese che liquida in € 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, ove dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-549/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.2296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-4-2011-n-2296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-4-2011-n-2296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.2296</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Balucani Comune di Barga c. Regione Toscana e altri Proiezione farmaceutica – Istituzione – Potere discrezionale della p.a. – Art. 5 l.r. Toscana n. 36/07 – Questione di legittimità costituzionale – Per violazione dell’art. 117 Cost. – Manifesta infondatezza. La valutazione delle particolari condizioni topografiche e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-4-2011-n-2296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.2296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Balucani <br /> Comune di Barga  c. Regione Toscana e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Proiezione farmaceutica – Istituzione – Potere discrezionale della p.a. – Art. 5 l.r. Toscana n. 36/07 – Questione di legittimità costituzionale – Per violazione dell’art. 117 Cost. – Manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La valutazione delle particolari condizioni topografiche e di viabilità che giustificano l’istituzione di una c.d. proiezione farmaceutica, non può che rientrare nel potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.	</p>
<p>In materia di proiezione farmaceutica la potestà legislativa regionale incontra il solo limite dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato oltre a quello della garanzia dei livelli minimi di assistenza. Né l’uno né l’altro di detti limiti risulta violato per il solo fatto che si consenta un limitato incremento del numero degli esercizi farmaceutici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il dott. Amedeo Chiappa, titolare in Comune di Barga della farmacia afferente alla sede n.2, a seguito della introduzione dell’istituto della “proiezione farmaceutica” (in pratica: sede secondaria di un esercizio farmaceutico) con legge regionale della Toscana n.16/2000 (art.17), comunicava al Comune la propria disponibilità alla istituzione di una proiezione entro la sede di sua titolarità, precisando con lettera del 10.1.2008 di volerla istituire in frazione Mologno.<br />	<br />
Con nota del 18.1.2008, prot. n.1273 il Comune faceva presente che, stante l’attuale pianta organica delle sedi farmaceutiche, la apertura della “proiezione” in Mologno non poteva che essere proposta al titolare della sede farmaceutica n.3, in quanto ricompresa nel perimetro di quest’ultima.<br />	<br />
Con delibera di Giunta 13.2.2008, n.10 il Comune di Barga, richiamata la delibera del Consiglio regionale 27.3.2007, n.37, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie nei Comuni della Provincia di Lucca, alla stregua della quale “la perimetrazione della sede farmaceutica (n.3) comprende il centro abitato di Mologno”, richiedeva alla Regione di istituire nella frazione di Mologno, sede farmaceutica n.3, una proiezione. La richiesta era accolta con deliberazione della Giunta regionale 9.6.2008, n.438.<br />	<br />
Avverso l’indicata deliberazione regionale, nella parte in cui ha istituito la proiezione all’interno della sede farmaceutica n. 3 di Barga, ubicandola in Mologno, nonché avverso gli atti preparatori, ed in particolare le note del Comune di Barga 18.1.2008, prot.n.1273, e 28.7.2008,prot.n.18000 (con la quale il Comune aveva ribadito l’appartenenza della frazione di Mologno al territorio della sede farmaceutica n.3), e la delibera di Giunta comunale n.10/2008, il dott.Chiappa ha proposto impugnativa dinanzi al TAR Toscana deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1)Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 2, L.R.Toscana 25 febbraio 2000, n.16 e della delibera regionale 27.3.2007, n.37 recante la revisione della pianta organica; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 legge n.241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione,illogicità manifesta, sviamento: ciò nell’assunto che la istituzione della proiezione all’interno della sede farmaceutica n.3 di Barga, in frazione Mologno, comporta l’implicita affermazione che la località rientra nel territorio di tale sede, ma ciò contrasta con la pianta organica di cui alla delibera regionale n.37/2007 che include nella sede n.3 solamente il territorio della frazione di Fornaci di Barga.<br />	<br />
2) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art.17 L.R. n.16/2000 e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione, in quanto per la località Mologno non sussistono i requisiti richiesti dalla legge regionale per la istituzione di una P.F.<br />	<br />
3)In ipotesi, illegittimità costituzionale dell’art.5 L.R.Toscana n.36/2007 che ha introdotto l’art.17 della L.R. 25 febbraio 2000, n.1, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 Cost.: ciò in quanto l’istituzione delle proiezioni farmaceutiche. si risolverebbe nella possibilità di istituire nuove farmacie in deroga alla pianta organica, in violazione del principio del concorso e, dall’altro, violerebbe il riparto delle competenze legislative fissato nell’art.117 Cost., creerebbe un eccesso di concorrenza a discapito della impresa economica rappresentata dalla farmacia, e infine ostacolerebbe l’erogazione della assistenza farmaceutica secondo i criteri del “buon andamento”.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati in data 11.12.2010 il dott. Chiappa ha impugnato la deliberazione regionale n.37/2007 (avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie) per l’ipotesi in cui sia interpretata come ricomprendente la frazione di Mologno all’interno della sede farmaceutica n.3 (anziché della sede n.2), deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, nell’assunto che tale delibera avrebbe modificato surrettiziamente le circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche del Comune di Barga senza adeguata istruttoria e idonea motivazione, e senza dare all’Ordine dei Farmacisti la possibilità di interloquire sul punto; inoltre vi sarebbe una palese contraddizione rispetto alla parte descrittiva della deliberazione stessa che circoscrive la sede farmaceutica n.3 di Barga alla frazione di Fornaci di Barga; infine Comune e Regione avrebbero già individuato il Rio Fontanamaggio come confine naturale (anche) tra la sede n.2 e la n.3.<br />	<br />
Con sentenza n.2989 del 4 dicembre 2009 il TAR Toscana, Sezione Seconda, ha disatteso tutte le eccezioni sollevate dalle controparti, e precisamente:<br />	<br />
-la eccezione di tardività della impugnativa relativamente alla nota del Comune 18.1.2008, prot. n.1273, e alla delibera di Giunta comunale 29.1.2008, n.10, trattandosi di atti che non costituiscono espressione della volontà definitiva della Amministrazio<br />
-la eccezione di tardività della impugnativa relativamente alla delibera regionale n.37/2007, poiché dalla lettera della stessa la ricorrente non avrebbe mai potuto rendersi conto della sua lesività, ricomprendendo tale delibera all’interno della sede far<br />
-la eccezione di inammissibilità del ricorso originario per non avere tempestivamente impugnato l’atto presupposto della istituzione della proiezione, costituito dalla definizione della pianta organica delle farmacie, in quanto tale impugnativa non può co<br />
-la eccezione di inammissibilità per carenza di interesse delle censure dedotte con il secondo e terzo motivo del ricorso originario, perché dal loro accoglimento non conseguirebbe la apertura della proiezione in quanto il bene della vita perseguito dal r<br />
-la eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione della proiezione alla dott.a D’Isa, titolare della sede farmaceutica n.3, sopravvenuta con determinazione dirigenziale 25.9.2008, n.1299; e ciò per<br />
Quanto al merito il TAR ha così deciso:<br />	<br />
-ha accolto il primo motivo di ricorso: muovendo dalla considerazione di un contrasto tra dispositivo e cartografia della deliberazione consiliare n.37/2007 (nel senso che il dispositivo include espressamente nella sede farmaceutica n.3 soltanto la frazio<br />
-ha conseguentemente dichiarato assorbiti i rimanenti motivi del ricorso originario, dichiarando tra l’altro la irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale;<br />	<br />
-ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti nella considerazione che l’accoglimento del ricorso originario implica una ricostruzione della delibera regionale n.37/2007 tale da escludere ogni sua valenza lesiva;<br />	<br />
-ha dichiarato inammissibile la costituzione di F.O.F.I. (Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani), disponendone la estromissione dal giudizio, osservando che nel presente giudizio a F.O.F.I. non può attribuirsi veste di cointeressata,<br />
-infine ha precisato che l’accoglimento del gravame (per il primo motivo del ricorso originario) “non determina anche l’accertamento dell’inserimento della località Mologno nel perimetro della sede farmaceutica di cui è titolare il ricorrente, essendo que<br />
Avverso la sentenza del TAR ha proposto appello il Comune di Barga (con ric. n.1476/2010) prospettando censure di eccesso di potere per falso presupposto di fatto e illogicità manifesta, sotto i seguenti profili:<br />	<br />
1) è erronea la tesi del TAR secondo cui il Comune avrebbe dovuto prima concludere il procedimento di revisione della pianta organica, e in tale sede collocare la frazione di Mologno nella sede farmaceutica n. 3, e solo successivamente procedere alla istituzione della P.F. in quanto, al momento in cui è iniziato il procedimento per l’istituzione della proiezione, la frazione Mologno rientrava nella sede n.3; al riguardo il procedimento di revisione della pianta organica (avviato dal Comune con delibera di Giunta 24.7.2008, n.102 e concluso con delibera di Giunta regionale 2.3.2009, n.139) ha solo comportato la modifica dei confini tra la sede n.1 e la sede n.2, nonché la precisazione dei confini delle diverse sedi “con l’introduzione di specifici riferimenti toponomastici e cartografici”, ma non anche lo spostamento della frazione di Mologno dall’una all’altra sede.<br />	<br />
2)La sentenza di primo grado è erronea anche laddove respinge le eccezioni di tardività della impugnativa della nota 18.1.2008, prot. n.1273, e della delibera di Giunta comunale 29.1.2008, n.10, in quanto, se la pianta organica era lesiva degli interessi del dott.Chiappa nel momento in cui assegnava Mologno alla sede farmaceutica n.3, questi ha avuto effettiva conoscenza della lesività della stessa con la anzidetta nota e delibera di Giunta.<br />	<br />
3)Contrariamente a quanto statuito dal TAR, è da ritenersi tardiva la impugnativa della delibera regionale 27.3.2007, n.37 poiché già dai primi mesi dell’anno 2008 il dott. Chiappa sapeva che per l’Amministrazione comunale la frazione di Mologno ricadeva nella sede farmaceutica n.3.<br />	<br />
Per i suesposti motivi il Comune ha concluso per l’annullamento della sentenza appellata.<br />	<br />
Avverso la stessa sentenza del TAR ha proposto appello incidentale autonomo la dott.a D’Isa Marianna, in proprio e nella sua qualità di titolare della farmacia afferente alla sede n.3 (in favore della quale è stata istituita la proiezione in contestazione), la quale ha contestato la decisione del TAR relativamente alle eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado, ed ha censurato l’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto fondato sull’erroneo presupposto che vi fosse incertezza nella cartografia predisposta dal Comune in sede di revisione della pianta organica circa la collocazione della frazione di Mologno all’interno della sede farmaceutica n.3.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il dott. Chiappa che con appello incidentale ha riproposto tutti i motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado “nel denegato caso di rigetto in appello del primo motivo del ricorso introduttivo”.<br />	<br />
Con successive memorie il Comune appellante, il dott. Chiappa e la dott.a D’Isa hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Con altro ricorso, recante il n. 1518/2010, la stessa sentenza del TAR è stata appellata dalla Regione Toscana che ne ha chiesto la riforma sostenendo che la frazione di Mologno è stata sempre ricompresa nella sede farmaceutica n.3 e che è erroneo il presupposto su cui si fonda la sentenza impugnata, vale a dire che negli atti con cui è stata approvata la pianta organica del 2007 sussisterebbe un contrasto tra cartografia e dispositivo.<br />	<br />
Nel giudizio di appello introdotto dal ricorso della Regione Toscana il dott. Chiappa ha proposto appello incidentale del tutto analogo a quello depositato in relazione al ricorso in appello del Comune.<br />	<br />
Si è anche costituita in giudizio la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I) che ha proposto appello incidentale autonomo avverso la sentenza del TAR per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) <i>error in procedendo</i> relativamente alla estromissione di F.O.F.I. dal giudizio, nell’assunto che si tratterebbe di un ente di diritto pubblico, portatore di interessi generali riferibili non solo alla categoria professionale dei farmacisti ma all’intera collettività;<br />	<br />
2) <i>error in procedendo et in iudicando</i> sulla pretesa irrilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all’art.5 L.R. Toscana n.36/2007:<br />	<br />
Si è costituita in giudizio anche la dott.a D’Isa riproponendo le tesi difensive svolte nel primo giudizio d’appello. Quanto all’appello incidentale di F.O.F.I., ne ha eccepito la tardività nella considerazione che, essendo rivolto avverso capi della sentenza del TAR autonomi da quelli impugnati con gli appelli del Comune, della Regione e della dott.a D’Isa, avrebbe dovuto essere proposto nel termine previsto per l’appello principale; ha altresì sostenuto che con l’entrata in vigore dell’art. 71 della L.R. Toscana 14 dicembre 2009, n.75, che ha completamente sostituito l’art. 17,comma 2, L.R. n.16/2000, sono venute meno le ragioni della proposta questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
E’ infine intervenuto anche il Comune di Barga che ha reiterato le tesi difensive già esposte con il proprio atto di appello.<br />	<br />
Con successive memorie la Regione, il Comune, il dott. Chiappa, la dott.a D’Isa e F.O.F.I. hanno ribadito le rispettive tesi difensive; la difesa della Regione ha particolarmente contestato i motivi dell’appello incidentale proposto dal dott. Chiappa, ed ha anche avanzato istanza di riunione dei due ricorsi in appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25.2.2001 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in appello proposti rispettivamente dal Comune di Barga e dalla Regione Toscana in quanto diretti alla impugnativa della stessa sentenza.</p>
<p>2.Secondo quanto esposto in narrativa, il contenzioso oggetto della sentenza quivi appellata è insorto in sede di istituzione di una proiezione farmaceutica (sede secondaria di un esercizio farmaceutico) nella frazione di Mologno del Comune di Barga, essendo contestato se la località di Mologno facesse parte del territorio della sede farmaceutica n.3, di cui era titolare il dott. Chiappa, ovvero della sede n.2, appartenente alla dott.a D’Isa.<br />	<br />
Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dal dott. Chiappa ed ha conseguentemente annullato gli atti con i quali era stata deliberata la istituzione della proiezione nella frazione di Mologno attribuendola alla sede n.2 (D’Isa).</p>
<p>3. Prima di passare all’esame delle questioni di merito sottoposte all’esame del Collegio con i due appelli principali (del Comune e della Regione), e con l’appello incidentale autonomo proposto dalla dott.a D’Isa, occorre darsi carico della eccezione di tardività sollevata in relazione all’appello incidentale proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.)<br />	<br />
L’eccezione va condivisa.<br />	<br />
Trattandosi di appello con il quale si censurava un capo della sentenza autonomo rispetto a quelli impugnati con gli appelli anzidetti, e segnatamente il capo che conteneva la estromissione dal giudizio della Federazione per l’asserita carenza di legittimazione, è indubbio che esso dovesse essere notificato nel termine ordinario previsto per l’impugnazione principale, e ciò in applicazione dell’art.333 cod.proc.civ., come ritenuto da un consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr. tra le ultime Cons.St. IV 30 novembre 2010, n.8364).<br />	<br />
E’ pertanto tardivo l’appello incidentale autonomo notificato dalla Federazione oltre il 14 marzo 2010, data di scadenza del termine di impugnativa della sentenza di primo grado notificata il 14 gennaio 2010.</p>
<p>4. Nel merito il principale motivo di censura dedotto nei confronti della pronuncia del TAR nell’atto di appello del Comune, e che costituisce anche il motivo di gravame dell’appello principale della Regione e dell’appello incidentale autonomo della dott.a D’Isa, verte sulla asserita erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che con gli atti istitutivi della proiezione in località Mologno si sarebbe realizzata “una vera e propria inversione procedimentale”, in quanto l’Amministrazione ha preteso di risolvere lo stato di incertezza circa l’appartenenza del territorio di Mologno all’una o all’altra sede farmaceutica mediante l’istituzione della proiezione, anziché attraverso il procedimento a ciò deputato, vale a dire la revisione della pianta organica, che è stata invece effettuata in un momento successivo.<br />	<br />
Il motivo è fondato.<br />	<br />
4.1. La conclusione cui è pervenuto il primo giudice muove dal presupposto che non fosse possibile stabilire a quale sede farmaceutica appartenesse il territorio di Mologno, stante le indicazioni contraddittorie provenienti dalla pianta organica delle farmacie approvata nel 2007, e precisamente il contrasto tra quanto rappresentato nella cartografia e il dispositivo della delibera regionale di approvazione (delibera del Consiglio regionale 27.3.2007, n.37). Ma si tratta con tutta evidenza di un erroneo presupposto se è vero che già nella cartografia allegata alle delibere di Giunta comunale n.134 del 15.9.2006 e n.101 del 23.12.2006 che hanno preceduto la approvazione della pianta organica ad opera della delibera regionale n.37/2007 (cartografia indicata come doc. 3-<i>bis</i> nel fascicolo di primo grado), il territorio della frazione di Mologno ricade all’interno del perimetro della sede n.3; e che non può considerarsi in contrasto con il dato cartografico il fatto che detta delibera regionale, in sede di definizione dell’ambito territoriale della sede n.3, l’abbia così descritta : “Limiti della sede: territorio della frazione di Fornaci di Barga”. La circostanza che non si faccia menzione della frazione di Mologno non vale infatti a contrastare la inequivoca indicazione contenuta nella cartografia, sia perché non tutte le frazioni comunali sono elencate espressamente nella descrizione delle diverse sedi farmaceutiche, sia soprattutto perché la frazione di Mologno non è indicata neppure nella descrizione della sede n.2. Non vi è dunque contraddizione fra la cartografia e la parte descrittiva; al contrario, la cartografia sopperisce alla relativa sommarietà della parte descrittiva. Anche in materia urbanistica, del resto, è opinione comune che le indicazioni delle cartografie prevalgano sulle eventuali ambiguità e lacune delle descrizioni.<br />	<br />
Non sussiste dunque ad avviso del Collegio lo “stato di incertezza” che ha indotto il primo giudice a parlare di “inversione procedimentale” per non aver proceduto preventivamente alla revisione della pianta organica onde definire la appartenenza del territorio di Mologno alla sede n.3. E del resto l’Amministrazione comunale non ha mai manifestato perplessità in ordine all’interpretazione della pianta organica relativamente al territorio di Mologno, come comprovato dalla nota 18.1.2008, prot. n.1273 indirizzata al dott. Chiappa e dalla delibera di Giunta 29.1.2008, n.10, delle quali si dirà tra breve.<br />	<br />
4.2. A sostegno della tesi secondo cui nella pianta organica del 2007 il territorio di Mologno non risulterebbe ricompreso nella sede n.3 è stata richiamata la revisione della pianta organica intervenuta successivamente alla adozione degli atti istitutivi della proiezione: revisione proposta dal Comune di Barga con delibera di Giunta 24.7.2008, n.102 e approvata con delibera di Giunta regionale 2.3.2009, n.139. Osserva in proposito il dott. Chiappa che solo con questi ultimi provvedimenti si sarebbe provveduto a collocare, per la prima volta, la frazione di Mologno all’interno della sede n.3, operando in tal modo una modifica della pianta organica. <br />	<br />
In realtà la approvazione della nuova pianta organica (che è scaturita dalla revisione biennale della pianta organica del 2007) ha avuto obiettivi ben più modesti.<br />	<br />
Secondo quanto si evince dalla delibera di Giunta comunale n.102/2008 (che ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica), essa si proponeva di effettuare la “delimitazione delle sedi farmaceutiche nn.1 e 2”, e la “precisazione dei confini delle diverse sedi farmaceutiche in considerazione della genericità delle indicazioni della P.O. vigente,con l’introduzione di specifici riferimenti toponomastici e cartografici”. Nella stessa delibera si chiariva che “la precisazione dei confini non comporta modifiche alla pianta organica vigente in quanto ha il solo scopo di rendere chiaro quanto riportato nella stessa P.O. e illustrato nella cartografia già trasmessa agli uffici interessati con nota prot. n.15672/2004”.<br />	<br />
Ne consegue che l’aggiunta della frazione di Mologno nella descrizione del perimetro della sede n.3 non può essere assunta come l’espressione di una modifica della pianta organica, e segnatamente il passaggio di tale frazione dalla sede n.2 alla sede n.3, ma solo come una più puntuale ricognizione della sede n.3.<br />	<br />
In definitiva al momento della revisione avviata con la delibera comunale n.102/2008 non era minimamente in dubbio che la frazione in questione facesse già parte della sede farmaceutica n.3.</p>
<p>5. Ciò posto, deve condividersi anche il motivo di gravame con cui l’appellante Comune sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto tardiva la impugnativa della delibera regionale 27.3.2007, n.37 con cui era stata approvata la pianta organica.<br />	<br />
Al riguardo il TAR ha riconosciuto al ricorrente dott. Chiappa l’errore scusabile, nell’assunto che “dalla delibera in parola mai avrebbe potuto rendersi conto della lesività di questa per i propri interessi…”<br />	<br />
Ma in contrario va osservato che il dott. Chiappa ha comunque avuto piena consapevolezza della lesività dell’anzidetta delibera quantomeno dalla data in cui ha ricevuto la nota 18.1.2008, prot. n.1273, con la quale il Comune rispondeva negativamente alla sua richiesta di aprire una proiezione in Mologno, adducendo che detta località rientrava nella sede farmaceutica n.2, e ancor più a seguito della delibera di Giunta 29.1.2008, n.10 con la quale il Comune richiedeva alla Regione la istituzione della proiezione nella frazione di Mologno, dopo aver ribadito che il territorio di questa ricade all’interno della sede farmaceutica n.3 della pianta organica approvata nel 2007.<br />	<br />
Assodato dunque che già a gennaio del 2008 il dott. Chiappa era venuto a conoscere la effettiva portata della pianta organica con riferimento al territorio di Mologno, risulta tardiva la impugnazione di questa proposta con il ricorso notificato solo nell’ottobre del 2008, e dunque ben oltre la scadenza del prescritto termine di impugnativa.</p>
<p>6. La ritenuta fondatezza dei motivi di appello ora esaminati rende necessaria la trattazione dei motivi del ricorso incidentale del dott. Chiappa dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata, e riproposti con l’odierno gravame.<br />	<br />
Tali motivi attenevano ad una asserita carenza dei requisiti previsti dalla legge regionale (art. 17 L.R. Toscana 25 febbraio 2000, n.16 (come sostituito dall’art.5 della L.R. 28 giugno 2007, n.36) per la istituzione di una proiezione nella frazione di Mologno; e ad una prospettata illegittimità costituzionale della anzidetta normativa regionale per violazione degli artt.3,32,41,97,117 Cost.<br />	<br />
Entrambe le doglianze porrebbero preliminarmente il problema dell’interesse alla loro deduzione, posto che il bene della vita cui tende il ricorrente dott. Chiappa è quello di vedersi attribuire la facoltà d’istituire la proiezione in località Mologno, nel presupposto di fatto (erroneo) che quest’ultima si trovi all’interno della sua sede farmaceutica, e precisamente nella frazione di Mologno. <br />	<br />
Nondimeno si deve riconoscere al dr. Chiappa un interesse legittimo oppositivo – per ovvie ragioni di concorrenza &#8211; a che la controparte istituisca un secondo punto di vendita, ancorché quest’ultimo ricada nel territorio di pertinenza della sede n. 2. <br />	<br />
6.1.Quanto al primo motivo, secondo cui la frazione di Mologno non avrebbe i requisiti richiesti dalla legge regionale, deve intanto osservarsi che era stato lo stesso dott. Chiappa a richiedere la istituzione della proiezione proprio a Mologno (con lettera del 10.1.2008), riconoscendo con ciò stesso la idoneità della ubicazione.<br />	<br />
Con l’appello in esame il dott. Chiappa ha invece sostenuto:<br />	<br />
-che la popolazione residente nella frazione di Mologno al 31.12.2007 era pari a 444 abitanti e dunque assai inferiore al numero di abitanti richiesto dall’art. 17, comma 2, L.R. n.16/2000;<br />	<br />
-che non sembrano sussistere quelle “particolari condizioni topografiche e di viabilità” richiamate dallo stesso art. 17, trattandosi di una frazione con un costante calo della popolazione ed estranea a movimenti turistici;<br />	<br />
-che vi sono altre località del Comune di Barga in cui sarebbe stato più utile istituire la proiezione (ad es: a Castelvecchio Pascoli).<br />	<br />
Nessuno dei rilievi mossi dal dott. Chiappa può essere condiviso.<br />	<br />
Invero la prescrizione per la quale la P.F. deve essere ubicata in un centro o nucleo abitato “con una popolazione non inferiore a mille abitanti” subisce una deroga allorché il Comune è ricompreso nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica o nelle città d’arte”, ed il Comune di Barga risulta incluso in detto elenco.<br />	<br />
La valutazione delle particolari condizioni topografiche e di viabilità, che giustifica la istituzione della P.F., non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione, cui spetta di apprezzare in concreto le esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato dei luoghi. <br />	<br />
Nella fattispecie la delibera comunale 29.1.2008, n.10 è correttamente motivata con la considerazione che la località è stata interessata negli ultimi anni da “consistenti interventi infrastrutturali…e dallo sviluppo di importanti insediamenti produttivi…”; che sono presenti diversi ambulatori medici specialistici decentrati rispetto alla farmacia centrale; che l’ubicazione della proiezione a Mologno appare opportuna dato che le linee di trasporto pubblico locale fanno capo al terminale della stazione ferroviaria di Mologno; che Mologno è interessato da un consistente sviluppo urbanistico. <br />	<br />
Quanto poi al rilievo che Castelvecchio Pascoli avrebbe maggiori “titoli” per l’apertura di una proiezione, non può che richiamarsi l’ampia discrezionalità attribuita alla Amministrazione circa l’apprezzamento delle esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione, e, non ultimo, la ovvia considerazione che la istituzione di un esercizio a Mologno non esclude che altrettanto possa essere fatto per Castelvecchio Pascoli.<br />	<br />
6.2. Infine sono in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale nella normativa regionale in tema di ”proiezione farmaceutica” sollevati dal dott. Chiappa.<br />	<br />
6.2.1. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata nella parte in cui essa investe la decisione del legislatore regionale di consentire l’apertura di nuovi esercizi farmaceutici (tali sono di fatto le c.d. proiezioni) in aggiunta a quelli istituiti in base del criterio demografico di cui alla legge n. 475 del 1968.<br />	<br />
Ed invero – premesso che in questa materia la potestà legislativa regionale incontra solo il limite dei princìpi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e quello della garanzia dei livelli minimi di assistenza – pare evidente che né l’uno né l’altro di detti limiti sia violato per il fatto che si consenta un limitato incremento del numero degli esercizi farmaceutici. <br />	<br />
Al riguardo, va notato che i rapporti numerici vigenti nella legislazione statale sono stati determinati nell’ormai non recente 1968 (legge n. 475) e che da allora sono intervenute variazioni che hanno prodotto una rilevantissima espansione della domanda pro capite di farmaci: ci si riferisce all’istituzione del servizio sanitario nazionale (1978) nonché al continuo progresso dell’arte medica (si pensi, fra l’altro, alla crescente diffusione del consumo di farmaci in funzione preventiva di lunga durata, non connesso a manifestazioni patologiche acute).<br />	<br />
D’altra parte, anche la legislazione statale ha sempre previsto talune possibilità di deroga all’ordinario criterio demografico (art. 104 t.u.l.s.)., il che comprova che il rapporto numerico non assurge al valore di principio fondamentale.<br />	<br />
6.2.3. La questione di costituzionalità, invece, è, invece, inammissibile per difetto di rilevanza nella parte in cui investe la decisione del legislatore regionale di assegnare <i>ope legis</i> la titolarità del nuovo punto di vendita al titolare della farmacia nella cui circoscrizione esso si trova, anziché procedere per concorso pubblico secondo le regole generali.<br />	<br />
In effetti è ragionevolmente sostenibile (come già accennato) che la c.d. proiezione non sia altro che un nuovo esercizio farmaceutico, assimilabile per tutti gli effetti pratici a quelli già esistenti, in quanto sopperisce alle stesse esigenze ed opera allo stesso modo. Il risultato che si ottiene mediante la sua istituzione non è diverso, dal punto di vista degli interessi generali e della funzionalità del servizio, di quello che si otterrebbe mediante una ordinaria modificazione della pianta organica, previa fissazione di un rapporto numerico diverso da quello risalente alla legge del 1968 e, come si è detto, relativamente obsoleto. In questa luce è sostenibile che il nuovo esercizio debba essere messo a concorso, secondo i princìpi generali.<br />	<br />
Supposto però che questo sia vero, ne discenderebbe che l’attuale appellato e già ricorrente in primo grado non avrebbe interesse a sollevare una censura in questo senso, perché non riceverebbe alcun vantaggio per il fatto che il nuovo esercizio sia messo a concorso pubblico, anziché assegnato <i>ope legis</i> alla controparte. L’identità del gestore della nuova farmacia infatti non incide in modo sensibile sui suoi interessi.<br />	<br />
Stante dunque l’inammissibilità di un motivo di ricorso eventualmente riferito a questo aspetto, ne consegue che la connessa questione di costituzionalità è sua volta inammissibile per difetto di rilevanza.</p>
<p>7. Riassumendo e concludendo, deve essere dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani; debbono essere accolti gli appelli principali del Comune e della Regione, e l’appello incidentale autonomo della dott.a D’Isa; debbono essere respinti gli appelli incidentali del dott. Chiappa.<br />	<br />
Per l’effetto rimangono confermati gli atti impugnati con il ricorso introduttivo dal dott.Chiappa.</p>
<p>8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa, in ragione della complessità delle questioni dedotte.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe, dichiara inammissibile l’appello incidentale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani; accoglie gli appelli principali del Comune e della Regione, e l’appello incidentale autonomo della dott.a D’Isa; rigetta gli appelli incidentali del dott. Chiappa.<br />	<br />
Spese compensate per l’intero giudizio fra tutte le parti<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-4-2011-n-2296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.2296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1619</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1619/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1619/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1619</a></p>
<p>Non va sospeso l&#8217;affidamento del servizio di gestione della sala operativa di un complesso museale e del servizio di vigilanza presso musei civici, con esclusione dell&#8217;offerta della ricorrente (perche&#8217; in telesorveglianza), se il contratto è già stato stipulato ed e&#8217; già preannunciata l&#8217;immediata fissazione del merito. (G.S.) N. 01619/2011 REG.PROV.CAU.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1619</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l&#8217;affidamento del servizio di gestione della sala operativa di un complesso museale e del servizio di vigilanza presso musei civici, con esclusione dell&#8217;offerta della ricorrente (perche&#8217; in telesorveglianza), se il contratto è già stato stipulato ed e&#8217; già preannunciata l&#8217;immediata fissazione del merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01619/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01828/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>G4 Brescia Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via G. Mercalli, 13 &#8211; Sc. C/1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Fondazione Brescia Musei</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Bardelli, Alessandra Bazzani, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Vigilanza Città di Brescia Soc.Coop.; </b>	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00118/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA DEL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO MUSEI CIVICI DI BRESCIA &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fondazione Brescia Musei;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati De Portu e Manzi;	</p>
<p>Considerato che, in considerazione della circostanza che il contratto è già stato stipulato e della già preannunciata immediata fissazione del merito innanzi al Tribunale amministrativo regionale successivamente alla formazione del giudicato cautelare, non risulta allo stato sussistente il periculum in mora; 	</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1828/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Garofoli, Presidente FF<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-678/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-678/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.678</a></p>
<p>Pres. Cavallari, Est. Lattanzi Spinola Hotel &#038; C Sas (Avv.ti P. Quinto e M. Grimaldi) c. Comune di Gallipoli (Avv. T. Romito), Regione Puglia (Avv. L. Francesconi) e n.c. Lido San Giovanni (Avv.ti G. Pellegrino e B. Ravenna) sulla possibilità di rilascio di nuove concessioni nelle more dell&#8217;adozione del Piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-678/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-678/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari, Est. Lattanzi<br /> Spinola Hotel &#038; C Sas (Avv.ti P. Quinto e M. Grimaldi) c. Comune di Gallipoli (Avv. T. Romito), Regione Puglia (Avv. L. Francesconi) e n.c. Lido San Giovanni (Avv.ti G. Pellegrino e B. Ravenna)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di rilascio di nuove concessioni nelle more dell&#8217;adozione del Piano regionale delle coste nella Regione Puglia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Concessioni demaniali marittime – LR Puglia n. 17/07 – Piano Coste – Nuove concessioni – Preclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio – la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l&#8217;uso del territorio costiero. Infatti, la lettura costituzionalmente orientata data alla normativa in esame, porta a ritenere che le concessioni non possono essere di durata tale da contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste (1). Nel contempo, l’esigenza di non pregiudicare l’assetto complessivamente previsto dal piano delle coste, nell’imminenza della formazione dello stesso, milita nel senso dell’accoglimento delle sole istanze di rinnovo delle concessioni; il rilascio di nuove concessioni, anche se temporanee, è appunto idoneo a pregiudicare tale assetto a seguito del “rinnovo” delle medesime (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Tar Lecce, Sez. I, 5 agosto 2010, n. 1853. <br />	<br />
(2) Tar Lecce, Sez. I, sentenza n. 2842 del 2010.<br />	<br />
Cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145 secondo cui “<i>l&#8217;art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime, riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17 citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non esiste, invece, anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata all&#8217;interno dell&#8217;intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l&#8217;eventuale prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione per i precedenti concessionari</i>”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 569 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Spinola Hotel &#038; C Sas, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Quinto e Massimiliano Grimaldi, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Romito, con domicilio eletto presso Alessandro Taurino in Lecce, Corte Conte Accardo, 2;<br />
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lido San Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 11851 del 25 febbraio 2010, notificato il 26 febbraio 2010, con il quale il Comune di Gallipoli ha comunicato il diniego della concessione demaniale marittima richiesta con istanza del 30 dicembre 2003; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Regione Puglia e di Lido San Giovanni;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Lido San Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Pellegrino, Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Quinto, per la ricorrente, l’avv. Romito, per il Comune, l’avv. Millefiori, in sostituzione dell’avv. Francesconi, per la Regione e gli avv.ti Pellegrino e Ravenna, per la Lido S. Giovanni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, con domanda del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli il rilascio della concessione, per un ventennio, del complesso immobiliare demaniale denominato “Lido San Giovanni”.<br />	<br />
A seguito di apposito avviso di interesse è stata avviata la procedura comparativa nell’ambito della quale erano stati presentati, oltre al progetto della ricorrente, due progetti da parte della società Lido San Giovanni di Ravenna.<br />	<br />
Nell’ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dal comune di Gallipoli e la conferenza è stata aggiornata nell’attesa delle determinazioni del Ministero dei trasporti.<br />	<br />
Il fascicolo è stato poi trasmesso dalla Capitaneria di Porto alla Regione per la definizione del procedimento di concessione demaniale.<br />	<br />
A seguito di un’impugnazione da parte della ricorrente sui provvedimenti della Regione e del Comune che avevano dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda presentata dalla ricorrente, il Tar Bari, con sentenza n. 1375/09, ha concluso per la competenza comunale a concludere il procedimento in esame.<br />	<br />
Il Comune, con provvedimento del 25 febbraio 2010, ha comunicato il diniego di rilascio della concessione demaniale.<br />	<br />
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motiv: 1. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 10-bis l. 241/1990; difetto del contraddittorio procedimentale; violazione del giusto procedimento di legge; difformità del contenuto motivazionale; eccesso di potere.2. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 3 l. 241/1990; insufficiente motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere. 3. Violazione di legge; falsa interpretazione e applicazione dell’art. 17 l.r. 23 giugno 2006, n. 17. 4. Illegittimità costituzionale dell’art. 17 l.r. 23 giugno 2006, n. 17 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.. Illegittimità derivata. 5. Contraddittorietà; illogicità manifesta; eccesso di potere.<br />	<br />
Deduce la ricorrente: che il provvedimento di rigetto è sorretto da una motivazione ulteriore rispetto a quella del preavviso di rigetto; la motivazione non chiarisce le specifiche ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento impugnato; che la legge regionale va interpretata nel senso che non sono escluse le modifiche delle concessioni; l’art. 17 l.r. 17/06 determina un blocco sine die di nuove iniziative economiche e si sostanzia in una soppressione del diritto di iniziativa economica; che il Comune, con parere del 7 aprile 2008, aveva ritenuto il progetto assentibile perché le opere e i lavori previsti si limitavano a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; che il Comune avrebbe dovuto comunque procedere alla conclusione del procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione del Piano Coste.<br />	<br />
Il Comune si è costituito con atto del 23 aprile 2010.<br />	<br />
La Lido San Giovanni si è costituita il 26 aprile 2010 con controricorso e ricorso incidentale rilevando: che il provvedimento definitivo non si fonda su motivi diversi da quelli del preavviso di rigetto; che l’art. 17 l.r. 17/2006 deve essere costituzionalmente interpretato e quindi il rinnovo delle concessioni è ammesso anche nei confronti di soggetti diversi con il solo divieto di estendere il regime della concessione a beni demaniali in precedenza riservati al pubblico uso; che comunque in virtù della l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 il comune avrebbe dovuto rinviare al 2016, cioè a quando scadono le concessioni prorogate ex lege; che non è vero che il progetto della Spinola reca interventi limitati a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />	<br />
La Lido S. Giovanni ha proposto poi ricorso incidentale condizionato in quanto la Spinola sas non avrebbe comunque potuto partecipare al procedimento comparativo perché verserebbe in una situazione di grave insolvenza. È stato poi proposto un ricorso incidentale autonomo avverso il provvedimento nella parte in cui rigetta le due istanze dodecennale e diciottenale proposte dalla Lido S. Giovanni.<br />	<br />
Il Comune, con memoria del 29 aprile 2010, ha eccepito anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse perché l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 ha prorogato le concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015. Nel merito ha rilevato: che le singole ragioni indicate a supporto motivazionale del provvedimento sono idonee a giustificarne l’adozione; che la domanda della Spinola sas prevedeva ingentissimi lavori e opere di natura ordinaria e straordinaria; che la l.r. 17/2006 prevede solo il sub ingresso e le modifiche di modesta entità; che le domande presentate sono state fatte prima della l.r. 17/2006.<br />	<br />
La Regione si è costituita con atto del 4 settembre 2010 e con memoria del 5 febbraio 2011 ha rilevato l’estraneità al giudizio.<br />	<br />
Il Comune, con memoria conclusiva del 18 febbraio 2011, ha ribadito le proprie argomentazioni.<br />	<br />
La ricorrente, con memoria del 21 febbraio 2011, ha rilevato che la questione oggetto del contendere non può ritenersi disciplinata dall’art. 17 l.r. 17/2006 e ha ribadito le proprie argomentazioni.<br />	<br />
La Lido S. Giovanni, con memoria del 21 febbraio 2011, ha rilevato che il rigetto sulla domanda della Spinola sas era dovuto e che quindi trova applicazione l’art. 21-octies l. 241/1990.<br />	<br />
La ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2011, ha controdedotto ribadendo le proprie argomentazioni.<br />	<br />
Il Comune, con memoria del 26 febbraio 2011, ha replicato in ordine all’inapplicabilità della l.r. 17/2006 deducendo che la censura in questione è inammissibile per non essere stato oggetto dei motivi proposti con il ricorso originario,e comunque ha rilevato che l’inapplicabilità riguarda solo il regime della competenza.<br />	<br />
La Lido S. Giovanni, con memoria di replica del 26 febbraio 2011, ha rilevato che le censure sull’inapplicabilità della l.r. 17/2006 non sono mai state proposte nel ricorso introduttivo.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
1. È da rilevare, anzitutto, che la fattispecie in questione è disciplinata dalla l.r. 17/2006 perché è un principio consolidato del nostro ordinamento quello per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 112; Cons. St., sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7187; Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3546; Tar Milano, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 12).<br />	<br />
Con riferimento alla portata della l.r. 17/2006, la giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi.<br />	<br />
In primo luogo, è stato rilevato che in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio – la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l&#8217;uso del territorio costiero. Proprio l’interpretazione data alla normativa in commento ha condotto questo Tribunale a ritenere legittimo il diniego di rilascio di una concessione di sei anni, stante la sua natura non transitoria.<br />	<br />
Infatti, la lettura costituzionalmente orientata data alla normativa in esame, porta a ritenere che le concessioni non possono essere di durata tale da contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste. (Tar Lecce, sez. I, 5 agosto 2010, n. 1853).Invero,da ultimo questo Tribunale ha ritenuto che l’esigenza di non pregiudicare l’assetto complessivamente previsto dal piano delle coste,nell’imminenza della formazione dello stesso, militasse nel senso dell’accoglimento delle sole istanze di rinnovo delle concessioni;il rilascio di nuove concessione,anche se temporanee, è appunto idoneo a pregiudicare tale assetto a seguito del “rinnovo” delle medesime ( sentenza n.2842 del 2010).<br />	<br />
Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato “<i>l&#8217;art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime, riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17 citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non esiste, invece, anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata all&#8217;interno dell&#8217;intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l&#8217;eventuale prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione per i precedenti concessionari</i>” (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145).<br />	<br />
Posti questi principi, risulta legittimo il provvedimento impugnato parchè, in applicazione della l.r. 17/2006 così come interpretata dalla giurisprudenza, ha ritenuto non accoglibili le domande per la concessione in esame, sia perché riguardavano un periodo di gran lunga superiore a quello permesso ( ventennale,a fronte della durata quadriennale della precedente concessione) e sia perché prevedevano la realizzazione di ingenti opere e la modificazione delle strutture.<br />	<br />
Sotto questo ultimo profilo, il progetto della Spinola sas evidenzia come la domanda di concessione era subordinata alla possibilità di effettuare nuove e ingenti opere e la modificazione delle strutture. Infatti, si legge nel progetto la volontà di “<i>trasformazione del complesso in albergo con funzionalità continua nei 12 mesi dell’anno</i>”, di realizzare “<i>una piscina all’esterno dell’albergo</i>” da utilizzare anche l’inverno “<i>previo riscaldamento e copertura con moduli ad arcate in plexiglass</i>” e la “<i>realizzazione di un ambulatorio medico per il pronto soccorso, con antistante zona riservata alla sosta dell’autoambulanza per le urgenze</i>”.<br />	<br />
Tutti questi elementi, insieme con “<i>l’ingente costo inizialmente occorrente per eseguire le predette trasformazioni (importo complessivo previsto pari a circa € 5.015.797,25</i>”, denotano che il progetto era diretto a una sostanziale ampliamento dell’oggetto della concessione, attraverso la realizzazione di nuove strutture e che la domanda presentata non era certo diretta a un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />	<br />
2. Non si può ritenere, come afferma la ricorrente, che il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione del Piano Coste.<br />	<br />
Infatti, la <i>ratio</i> della legge regionale in esame deve essere individuata nella necessità di consentire il rilascio solo a seguito di una visione di insieme a seguito della programmazione di tutto il territorio costiero. Ciò porta a non ritenere ammissibile il rilascio di una concessione, anche se rimandata nel tempo, perché comunque contrasterebbe con la <i>ratio </i>sopra indicata.<br />	<br />
3. Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione del’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trova applicazione l’art. 21 octies l. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto, perché è legittimo il provvedimento del Comune, che, in applicazione della l.r. 1//2007, ha rigettato la domanda di concessione della ricorrente.<br />	<br />
5. Il ricorso incidentale proposto dalla Lido S. Giovanni, deve essere dichiarato inammissibile, perché oggetto già dell’ autonomo giudizio,incardinato col numero R.G. 1281/2005.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Lido S: Giovanni. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-678/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-679/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.679</a></p>
<p>Pres. Cavallari, Est. Lattanzi G. S. (Avv.ti F. Muscatello, S. Dore, G. Leccisi e P. Quinto) c. Comune di Gallipoli (Avv. T. Romito), Regione Puglia (Avv. L. Francesconi) e n.c. Lido San Giovanni (Avv.ti G. Pellegrino e B. Ravenna), con l&#8217;intervento di SIB Sindacato Italiano Balneare (Avv. S. Sticchi Damiani)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-679/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.679</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari, Est. Lattanzi<br /> G. S. (Avv.ti F. Muscatello, S. Dore, G. Leccisi e P. Quinto) c. Comune di Gallipoli (Avv. T. Romito), Regione Puglia (Avv. L. Francesconi) e n.c. Lido San Giovanni (Avv.ti G. Pellegrino e B. Ravenna), con l&#8217;intervento di SIB Sindacato Italiano Balneare (Avv. S. Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della proroga legislativa delle concessioni di beni demaniali marittimi sino al 31 dicembre 2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Interesse a ricorrere – Concessioni – Operatore del settore – Sussiste. 	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Concessioni demaniali – Proroga ex lege – Regime transitorio – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impresa operante in un determinato settore economico è titolare di un interesse qualificato e tutelato a contestare la scelta dell’Amministrazione di non indire una gara per la concessione del bene, giacché può essere azionato in sede giurisdizionale l’interesse a che l’Amministrazione, in ossequio alle previsioni normative interne e comunitarie, indica una procedura ad evidenza pubblica, alla quale il ricorrente sia ammesso a partecipare in condizioni di parità con gli altri operatori economici.	</p>
<p>2. In materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di sei anni con cui l’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, a fronte dell’abrogazione dell’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, ha disposto la proroga delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015, è stato stabilito per consentire l’introduzione di una nuova disciplina della materia conforme ai principi comunitari e, pertanto, non esorbita dalla sfera della discrezionalità legislativa. Infatti, nel dettare norme transitorie, il legislatore gode della più ampia discrezionalità, con l’unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza (1) Poiché il termine di sei anni coincide con la durata minima delle concessioni, e sotto questo profilo costituisce un’ultima proroga, la cui ragione può essere individuata nella necessità di far rientrare dagli investimenti gli operatori che avevano comunque fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute, deve ritenersi che non è manifestamente irragionevole un regime transitorio che, nel regolare l’esaurimento delle situazioni preesistenti, formatesi in base a un regime all’epoca valido, indichi un termine di sei anni per l’adeguamento ai principi comunitari.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze 30 luglio 2008 n. 309, 6 luglio 2004 n. 219, 31 luglio 2002 n. 413<br />
168 del 1985, n. 136 del 1991 e n. 378 del 1994.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 986 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Giovanni Spinola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscatello, Sebastiana Dore, Giorgio Leccisi e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Antonio Scarciglia in Lecce, via Turati,16/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Romito, con domicilio eletto presso Alessandro Taurino in Lecce, Corte Conte Accardo N. 2;<br />
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Lecce, viale Aldo Moro, 1 c/o Uff.Contenz.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lido San Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
Sib Sindacato Italiano Balneare, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento 19 aprile 2010 &#8211; prot. n. 0021441 a firma del dirigente p.t. l&#8217;area n. 4 &#8220;Commercio e mercati&#8221; &#8211; Ufficio demanio &#8211; U.O. n. 15/quater avente ad oggetto &#8220;Proroga ex lege della concessione demaniale marittima n. 22/04 (Legge n. 25 del 26/2/2010 di conversione del decreto &#8211; legge n. 194/2009). Adempimenti relativi al pagamento del canone e dell&#8217;imposta regionale sulle concessioni dovuti per l&#8217;anno 2010&#8221;; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi compresa la circolare 1/4/2010 della regione Puglia &#8211; Assessorato alla trasparenza ed alla cittadinanza attiva &#8211; Servizio demanio e patrimonio;<br />	<br />
nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento 12 luglio 2010 prot. n. 0036157 a firma del Dirigente dell&#8217;Area n. 4 &#8220;Commercio e mercati&#8221; &#8211; U.O. n. 15 quater &#8220;Ufficio demanio&#8221; del Comune di Gallipoli recante ad oggetto &#8220;Istanza rilascio concessione uso e gestione immobile demaniale Lido San Giovanni (prot. in entrata n. 0031641 del 18.6.2010) &#8211; Rigetto istanza&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Lido San Giovanni e di Regione Puglia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Lido San Giovanni &#8211; Francesco Ravenna di Fanelli Maria Grazia &#038; C Sas, <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Muscatello e Quinto, per la ricorrente, l’avv. Romito, per il Comune, l’avv. Millefiori, in sostituzione dell’avv. Francesconi, per la Regione, gli avv.ti. Pellegrino e Ravenna, per la Lido S. Giovanni, e l’avv. prof. Sticchi Damiani, per il SIB;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, con domanda del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli il rilascio della concessione, per un ventennio, del complesso immobiliare demaniale denominato “Lido San Giovanni”.<br />	<br />
A seguito di apposito avviso di interesse è stata avviata la procedura comparativa nell’ambito della quale erano stati presentati, oltre al progetto della ricorrente, due progetti da parte della società Lido San Giovanni di Ravenna.<br />	<br />
Nell’ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dal comune di Gallipoli e la conferenza è stata aggiornata nell’attesa delle determinazioni del Ministero dei trasporti.<br />	<br />
Il fascicolo è stato poi trasmesso dalla Capitaneria di porto alla Regione per la definizione del procedimento di concessione demaniale.<br />	<br />
A seguito di un’impugnazione da parte della ricorrente relativa ai provvedimenti della Regione e del Comune che avevano dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda presentata dalla ricorrente, il Tar Bari, con sentenza n. 1375/09, ha concluso per la competenza comunale a concludere il procedimento in esame.<br />	<br />
Il Comune, con provvedimento del 25 febbraio 2010, ha comunicato il diniego di rilascio della concessione demaniale. <br />	<br />
Questo provvedimento è stato impugnato (RG 569/2010).<br />	<br />
Con provvedimento del 19 aprile 2010 il Comune ha prorogato, in base a quanto disposto dalla l. 25/2010, la concessione demaniale marittima in favore della società “Lido San Giovanni” sino al 31 dicembre 2015.<br />	<br />
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Violazione del Trattato UE e della normativa nonché dei principi comunitari e degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost., anche in riferimento al d.l. 194/2009, convertito con modificazioni con legge 25/2009. Violazione del principio di affidamento. 2. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento. 3. Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost.<br />	<br />
Deducono i ricorrenti: che l’art. 1, comma 18, l. 26 febbraio 2010 n. 25, di conversione del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, con la quale è stato prorogato il termine di durata delle concessioni in essere, è contrario alle norme e ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario; che la norma in questione non prevede alcuna forma di procedura selettiva; che eventuali disposizioni regionali di pari contenuto sarebbero comunque affette dallo stesso vizio e violative dell’art. 117 Cost.; che la Commissione europea ha avviato una specifica procedura di infrazione comunitaria sul rinnovo automatico delle concessioni; che al caso di specie si deve applicare la direttiva 12 dicembre 2006 n. 123 06/123/CE; che la norma in questione deve essere disapplicata; che comunque la concessione non poteva essere rinnovata perché la gestione del complesso demaniale, a seguito del decesso del capostipite, viene effettuata da una società in accomandita semplice e perché era stata concessa da altra Amministrazione.<br />	<br />
Il Comune e la società “Lido San Giovanni” si sono costituiti rispettivamente con atti del 7 e del 13 luglio 2010.<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in segreteria il 14 luglio 2010, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 luglio 210 del comune di Gallipoli con il quale è stata rigettata la domanda di concessione sessennale del compendio demaniale in questione, presentata dalla Spinola sas, sulla circostanza che “<i>è oggetto della concessione demaniale marittima n. 22/2004 rilasciata dalla locale Capitaneria di porto in favore della Lido San Giovanni …</i>”, proponendo i seguenti motivi: 1. Violazione del Trattato UE e della normativa nonché dei principi comunitari e degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost., anche in riferimento al d.l. 194/2009, convertito con modificazioni con legge 25/2009. Violazione del principio di affidamento. 2. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento. 3. Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost.<br />	<br />
Il ricorrente ha ribadito i motivi già dedotti nel ricorso originario.<br />	<br />
Con memoria del 15 luglio 2010 il ricorrente ha ribadito che l’art. 1, comma 8, della l. 25/2010 deve essere disapplicato perché in contrasto con i principi del diritto comunitario.<br />	<br />
La Lido San Giovanni, con memoria del 17 luglio 2010, ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse della ricorrente al momento in cui lo stesso è stato proposto, con conseguente inammissibilità pure dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Nel merito è stato rilevato: che la norma in questione non è contraria alla normativa comunitaria stante il suo carattere transitorio; che la Commissione europea non contesta il termine finale della proroga ma il rinvio all’art. 3, comma 4 bis, d.l. 5 ottobre 1993 n. 400 che potrebbe, in ipotesi di mancata emanazione della nuova disciplina, reintrodurre il principio della rinnovazione automatica della concessione in essere.<br />	<br />
La Regione si è costituita con memoria del 19 luglio 2010, con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente e l’inammissibilità dell’impugnativa della circolare che non ha natura provvedimentale.<br />	<br />
Nel merito è stato dedotto in ordine alla legittimità della circolare impugnata.<br />	<br />
Con memoria del 19 luglio 2010, la Lido San Giovanni ha controdedotto in ordine alla memoria della ricorrente del 15 luglio 2010.<br />	<br />
Il Comune si è costituito nel ricorso per motivi aggiunti il 20 luglio 2010 e con memoria di pari data ha ribadito che il provvedimento impugnato si è limitato ad applicare il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194.<br />	<br />
È stato poi rilevato che non risulta essere stata avviata alcuna procedura di infrazione contro lo Stato italiano a seguito dell’adozione della legge su citata, che costituisce lo strumento diretto a evitare la conclusione negativa della precedente procedura di infrazione. Con riferimento poi alla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha rilevato che il provvedimento impugnato ha carattere vincolato, e quindi soccorre l’applicazione dell’art. 21 octies l. 241/1990.<br />	<br />
Questo Tribunale, con ordinanza n. 543 del 21 luglio 2010 ha respinto la richiesta cautelare, ordinanza poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza 4763/2010, resa all’udienza dell’8 ottobre 2010.<br />	<br />
La Lido san Giovanni ha proposto controricorso incidentale, notificato il 30 settembre 2009, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di concessione presentata dalla Spinola sas , per i seguente motivi: Eccesso di potere. Erroneità nel presupposto. Violazione art. 6 reg. cod. nav.<br />	<br />
Deduce la Lido San Giovanni che la domanda presentata dalla Spinola sas è priva dell’indicazione della durata della concessione richiesta.<br />	<br />
Con intervento <i>ad opponendum</i> del 16 dicembre 2010 si è costituito il SIB – Sindacato Italiano Balneare.<br />	<br />
A seguito di un’istanza di esecuzione di ordinanza cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza 472, resa nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010, ha dichiarato che “<i>in esecuzione dell’ordinanza in esame l’Amministrazione dovrà considerare sospesi gli effetti della proroga della concessione a suo tempo rilasciata alla Società Lido S. Giovanni</i>”.<br />	<br />
Con memoria del 23 dicembre 2010 il ricorrente, dopo aver esposto i fatti oggetto della presente controversia, ha insistito sulle proprie deduzioni.<br />	<br />
Il Comune, con memoria conclusiva del 23 dicembre 2010, ha ribadito che il provvedimento di proroga impugnato si è limitato a fare applicazione del contenuto della disposizione di legge statale e che non risulta alcuna specifica procedura di infrazione contro lo Stato italiano.<br />	<br />
Con memoria del 23 dicembre 2010 la Lido San Giovanni ha insistito sull’inammissibilità del ricorso originario perché la domanda di concessione demaniale presentata il 30 dicembre 2003 era, al momento della proposizione del ricorso, già stata rigettata dal Comune con provvedimento del 25 febbraio 2010 è perché la domanda di concessione del 18 giugno 2010 è contestuale alla proposizione del ricorso. È stato poi rilevato: che la domanda della Spinola sas è priva dell’elemento essenziale della data di durata della concessione; che la stessa domanda non poteva essere accolta perché l’albergo, la cui gestione costituisce l’oggetto imprenditoriale della Spinola sas, è stato sottoposto a pignoramento esattoriale e che nella procedura immobiliare risulta essere stata anche fissata la vendita.<br />	<br />
La SIB, con memoria del 24 dicembre 2010 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché l’eventuale accoglimento dello stesso non soddisferebbe l’interesse del ricorrente in quanto la sua domanda di concessione del 18 giugno 2010 difetta dell’elemento essenziale della durata della concessione. Nel merito, ha rilevato che la normativa contestata dal ricorrente non è violativa dei principi comunitari ma è stata emanata proprio allo scopo di adeguarsi progressivamente alla normativa comunitaria.<br />	<br />
La Lido S. Giovanni, con memoria del 28 dicembre 2010, ha ribadito le proprie deduzioni.<br />	<br />
La ricorrente, con memoria di replica del 3 gennaio 2011, ha eccepito, anzitutto, l’inammissibilità dell’intervento del SIB perché l’atto notificato non contiene le ragioni su cui si fonda e perché non è esplicitato quale sia l’interesse che lo legittimi a intervenire. Con riferimento alla sua legittimazione ad agire, il ricorrente ha rilevato che la stessa si fonda sul fatto di essere operatore del settore e che comunque il rigetto della domanda cautelare resa nel ricorso RG 569/2010 si fonda sulla intervenuta proroga della concessione alla Lido S. Giovanni. Sulla sua legittimazione a proporre motivi aggiunti, il ricorrente ha rilevato che questi hanno ad oggetto provvedimenti autonomi e comunque la legittimazione trae origine sempre dall’essere operatore del settore. Inoltre, ha dedotto che non ha alcun rilievo l’eventualità che il ricorrente perda nel prosieguo il possesso dei requisiti richiesti per ottenere la concessione. Nel merito sostiene che i principi comunitari di cui si chiede l’applicazione sono dotati di effetto diretto e che il giudice deve disapplicare la normativa nazionale contrastante con i principi comunitari<br />	<br />
La Lido S. Giovanni, con memoria di replica del 5 gennaio 2011, ha dedotto che, se le direttive comunitarie in materia di appalti si ritenessero applicabili anche alla materia delle concessioni, la ricorrente non avrebbe interesse al ricorso perché i principi richiamati richiedono la correntezza tributaria quale requisito soggettivo di partecipazione alla comparazione. La controinteressata ha poi insistito sulla carenza di legittimazione ad agire della ricorrente. Nel merito ha insistito sulle proprie deduzioni.<br />	<br />
La SIB, con memoria del 5 gennaio 2011, ha ribadito l’infondatezza della domanda di disapplicazione formulata dalla ricorrente.<br />	<br />
Con atto del 17 febbraio 2011 si è costituito l’avv. Quinto, in aggiunta agli avv.ti Muscatello, Dore e Leccisi, per il ricorrente.<br />	<br />
Il Comune, con memoria conclusiva del 18 febbraio 2011, ha ribadito le proprie conclusioni.<br />	<br />
Il ricorrente, con memoria del 21 febbraio 2011, ha insistito sulla legittimazione, rilevando che l’interesse è quello a una corretta esplicazione del confronto concorrenziale tra aspiranti alla medesima concessione demaniale. In particolare, ha rilevato che l’art. 17 l.r. 17/2006 non è di ostacolo all’esame delle domande avanzate dalla Spinola sas, perché la legge citata permette il rinnovo della concessione anche a un diverso soggetto. Sulla dedotta inammissibilità dei motivi aggiunti ha rilevato che la stessa spinola sas ha richiamato, nella propria domanda per il rilascio di una concessione sessennale, la legislazione vigente. Il ricorrente poi, sulle proprie condizioni economiche finanziarie, ha rilevato che il pignoramento richiamato dalla controinteressata non riguarda la società Spinola Hotel e ha evidenziato che è stato depositato un certificato del Tribunale di Lecce dove si attesta che nei confronti della Spinola Hotel non ci sono procedure esecutive. Nel merito ha ribadito le proprie argomentazioni.<br />	<br />
La Lido S. Giovanni, con memoria del 2 febbraio 2011, ha ribadito che l’infondatezza del ricorso n. 569/2010 determina l’improcedibilità del ricorso in esame. Inoltre, ha rilevato che la legittimazione non discende dall’essere operatore del settore ma dalla presentazione di una domanda di concessione;ribadisce che,se il ricorso n. 569/210 verrà rigettato, la Spinola sas non ha presentato alcuna domanda di concessione compatibile con l’art. 17 l.r. 17/2006 prima della scadenza della precedente concessione .<br />	<br />
Il ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2011, ha precisato che sia la Spinola che la Lido S. Giovanni hanno presentato domanda per la concessione demaniale (la prima in data 18 giugno 2010, mentre la Lido in data 13 marzo e 13 aprile 2010) e che la domanda della Lido non è stata valutata con la comparazione. L’interesse della ricorrente è, quindi, sia quello volto alla conclusione del procedimento avviato con la domanda del 2003, sia quello a una comparazione prodromica alla concessione del compendio demaniale in questione.<br />	<br />
Co memoria del 26 febbraio 2011, la Lido S. Giovanni ha rilevato che la stessa aveva manifestato, con due diverse domande, interesse al rinnovo della concessione, mentre la Spinola non aveva presentato alcuna domanda concorrente e, per il resto, ha ribadito le proprie considerazioni.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Ha carattere preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva.<br />	<br />
L’eccezione è infondata perché, a prescindere dalla verifica della legittimità della domanda per la concessione del bene presentata dalla Spinola sas ( domanda rigettata con provvedimento impugnato ) e dalla posteriorità di una successiva domanda rispetto alla proroga impugnata col presente ricorso, deve riconoscersi l’interesse al ricorso per il solo fatto che il ricorrente è operatore del settore.<br />	<br />
Infatti, l’impresa operante in un determinato settore economico è titolare di un interesse qualificato e tutelato a contestare la scelta dell’Amministrazione di non indire una gara per la concessione del bene, giacché può essere azionato in sede giurisdizionale l’interesse a che l’Amministrazione, in ossequio alle previsioni normative interne e comunitarie, indica una procedura ad evidenza pubblica, alla quale il ricorrente sia ammesso a partecipare in condizioni di parità con gli altri operatori economici. <br />	<br />
Con riferimento poi alla situazione economica del ricorrente, è da rilevare che questa non può essere oggetto di esame nel presente giudizio, perché la valutazione dei requisiti, anche economici, dei singoli concorrenti spetta all’Amministrazione in sede di rilascio della concessione.<br />	<br />
È da aggiungere inoltre che la Spinola Hotel ha depositato la documentazione dalla quale emerge che non è soggetta ad alcuna procedura esecutiva.</p>
<p>2. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità dell’intervento del SIB.<br />	<br />
In primo luogo, il SIB ha depositato in giudizio il proprio statuto ,dal quale emerge che tra gli scopi del sindacato vi è quello di assumere la difesa della categoria ;inoltre, l’atto di intervento deve essere considerato conforme alla previsione normativa.<br />	<br />
Infatti, l’atto di intervento deve essere integrato dalla memoria, che è stata depositata il 24 dicembre 2010, e quindi nei termini per garantire il diritto di difesa. </p>
<p>3. Il ricorrente, nel contestare la proroga della concessione rilasciata alla Lido S. Giovanni, ha censurato il comma 18 dell’art. 1 del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla l. 26 febbraio 2010 n. 25, che, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali, ha abrogato il comma 2 dell’art. 37 del codice della navigazione, che prevedeva il diritto di insistenza, e ha stabilito che il termine di durata delle concessioni in essere “<i>alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data</i>”.<br />	<br />
3.1. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata determinata dall’apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente. <br />	<br />
Si tratta della procedura d’infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime alle previsioni della &#8220;direttiva servizi&#8221;, meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein (direttiva 123/2006/CE). La Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla Rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva rilevato che la preferenza accordata dall’articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all’articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, era in contrasto con l’articolo 12 della “direttiva servizi”, di conseguenza aveva invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere, entro il termine del 31 dicembre 2009, l’ordinamento italiano conforme a quello comunitario.<br />	<br />
Nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, con il comma 18 dell’articolo 1 d.l. 194/2009, è stata disposta l’abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 37 del Codice della navigazione, e la proroga delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015.<br />	<br />
Con provvedimento successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate. <br />	<br />
In particolare la Commissione ha notato che la citata legge di conversione n. 25 del 2010 contiene all’articolo 1, comma 18, un rinvio all’articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993, reintroducendo sostanzialmente la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.<br />	<br />
3.2.il ricorrente ritiene che l’art.1, comma 18, d.l. 194/2009 ,, prorogando automaticamente le concessioni in essere, sia in contrasto con gli artt. 43 e ss., 86 CE (ora 49 e ss. e 106 TFUE) e con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 Cost., e chiede quindi la disapplicazione della normativa nazionale, ritenuta in contrasto con i principi comunitari, o comunque la rimessione della questione al Giudice Europeo o, in subordine, alla Corte costituzionale. <br />	<br />
3.3. In sostanza, si tratta di stabilire se il termine di sei anni, con cui il legislatore ha prorogato le concessioni in essere, sia in contrasto con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, o, al contrario costituisca l’introduzione di un legittimo regime transitorio.<br />	<br />
La Corte costituzionale ha più volte ritenuto che, nel dettare norme transitorie, il legislatore gode della più ampia discrezionalità, con l’unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza (cfr. sentenze 30 luglio 2008 n. 309, 6 luglio 2004 n. 219, 31 luglio 2002 n. 413 <br />	<br />
168 del 1985, n. 136 del 1991 e n. 378 del 1994). <br />	<br />
Nel caso in esame, il termine di sei anni è stato stabilito per consentire l’introduzione di una nuova disciplina della materia conforme ai principi comunitari e, a parere del Collegio, non esorbita dalla sfera della discrezionalità legislativa.<br />	<br />
Infatti, il termine di sei anni coincide con la durata minima delle concessioni, e sotto questo profilo costituisce un’ultima proroga, la cui ragione può essere individuata nella necessità di far rientrare dagli investimenti gli operatori che avevano comunque fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute.<br />	<br />
In sostanza, il legislatore ha effettuato un contemperamento degli interessi coinvolti, operando un adeguamento ai principi comunitari senza pregiudicare gli interessi degli operatori del settore.<br />	<br />
È da rilevare in proposito che la Corte costituzionale ha già avuto modo di ritenere corretta la predisposizione di una disciplina transitoria “<i>per impedire una serie di ostacoli operativi e concorsuali con rischi – connessi all’immobilizzo di ogni acquisizione di mercato – per il successivo reinserimento e quindi per la sopravvivenza di categorie di imprese esistenti e legittimamente operanti</i>” (Corte. Cost., 31 luglio 2002, n. 413).<br />	<br />
Pertanto, deve ritenersi che non è manifestamente irragionevole un regime transitorio che, nel regolare l’esaurimento delle situazioni preesistenti,formatesi in base a un regime all’epoca valido, indichi un termine di sei anni per l’adeguamento ai principi comunitari.<br />	<br />
3.4. Non contrastano con questa soluzione le sentenze della corte costituzionale citate dalla ricorrente perché ambedue riguardano fattispecie non assimilabile a quella di specie.<br />	<br />
Infatti, con la sentenza n. 180 del 2010, si è censurata la disposizione regionale che prorogava le concessioni per venti anni, e quindi per un termine ben maggiore, mentre con la sentenza n, 233 del 2010 si è censurata la disposizione regionale che concedeva la proroga a soggetti “<i>non in possesso dei requisiti di legge</i>”.<br />	<br />
3.5. La legittimità dell’operato del legislatore è poi confermata dai documenti depositati in giudizio dai quali si evince che la Commissione europea, con la lettera di messa in mora complementare del 10 maggio 2010, ha censurato solo il fatto che in sede di conversione sia stato mantenuto in vigore il richiamo dell’art. 1,comma 18, del d.l. n.194 del 2009 all’art. 03,comma 4 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400,norma che a sua volta fa salve le disposizioni dell’art. 01,comma 2,fra le quali è ricompreso il rinnovo automatico della concessioni alla scadenza e per un ulteriore sessennio; nulla è stato eccepito sulla proroga sino al 2015.</p>
<p>4. Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 9 e 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-679/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-664/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-664/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.664</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore sul principio &#8220;chi inquina paga&#8221; 1. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi inquina paga” – Natura giuridica. 2. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi inquina paga” – Effetti. 3. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Scarichi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-664/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-664/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul principio &ldquo;chi inquina paga&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi inquina paga” – Natura giuridica.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi inquina paga” – Effetti.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Scarichi – Art.124, d.lg. n.152 del 2006 – Controlli – Costi – Imputazione – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, ovverosia imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost &#8211; benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne le responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.	</p>
<p>2. In materia ambientale, i necessari principi di proporzionalità e del “chi inquina paga” impongono di addossare gli eventuali costi di un sistema di tutela in modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull&#8217;ambiente complessivo.	</p>
<p>3. In tema di applicazione del principio “chi inquina paga”, il fatto che l’art. 124, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, non ponga espressamente a carico del richiedente i costi per il controllo, ma solo quelli per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi  necessari per l’istruttoria, non può comportare che questi costi debbano essere posti a carico dell’ente autorizzante o della struttura pubblica che effettua i controlli, proprio perché, in applicazione di questo principio, gli oneri per il controllo devono essere a carico di chi pone in essere l’attività da controllare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Taranto; 	</p>
<p>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Dip Prov Dap via Miglietta,2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale n. 68 del 7 giugno 2010, notificata in data 5 luglio 2010, con la quale è stato autorizzato lo scarico nel Mar Piccolo delle acque reflue di tipo domestico dell&#8217;impianto di depurazione al servizio della Direzione del munizionamento navale di Taranto, ai sensi del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui al punto 7 è prescritto che i controlli con cadenza semestrale, affidati all&#8217;A.R.P.A. Puglia, siano eseguiti &#8220;con oneri a carico della Marina Militare&#8221;;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato, e l’avv. Marasco, per l’Arpa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Ministero della Difesa ha impugnato il provvedimento della Provincia di Taranto nella parte in cui – dopo aver rinnovato l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mar Piccolo) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall’impianto di depurazione asservito alla Direzione del Munizionamento Navale – ha demandato all’Arpa l’attività di controllo con cadenza semestrale e ha posto gli oneri a carico della Marina Militare.<br />	<br />
Avverso questo provvedimento sono stati proposti i seguenti motivi: violazione dell’art. 23 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs. 152/2006 e l.r. 6/1999; eccesso di potere.<br />	<br />
Deduce il ricorrente che la prescrizione si sostanzia nell’imposizione di una prestazione patrimoniale al di fuori di qualsiasi previsione di legge, che l’art. 124 d.lgs. 152/2006 pone a carico del richiedente solo le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione ma non anche quelle per i controlli periodici e che gli oneri spettano alla Provincia in quanto titolare delle funzioni demandate all’Arpa.<br />	<br />
L’Arpa si è costituita con atto del 18 novembre 2010 e con memoria del 27 novembre 2010 ha rilevato che l’Atto di intesa tra Arpa e Provincia non comprende i controlli in esame e che gli oneri inerenti i costi delle verifiche obbligatorie ricadono sul soggetto gestore che ha interesse al mantenimento del provvedimento autorizzativo.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
A seguito dell’attenzione alle problematiche ambientali e nella prospettiva di uno sviluppo eco-compatibile si sono venuti affermando una serie di principi, elaborati prevalentemente in sede comunitaria e individuati nell’art. 174 del Trattato CEE, per i quali le politiche ambientali perseguite all’interno della Comunità europea devono tendere alla salvaguardia e, contestualmente, al miglioramento dell’ambiente.<br />	<br />
Per il pieno conseguimento di questi obiettivi i principi che rilevano più direttamente in relazione agli strumenti di controllo ambientale sono essenzialmente il principio della precauzione, quello della prevenzione e quello del “chi inquina paga”.<br />	<br />
In particolare, questo ultimo è stato espressamente sancito dall’art. 3-ter del Codice dell’Ambiente per il quale “La tutela dell&#8217;ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell&#8217;azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente, nonche&#8217; al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell&#8217;articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.<br />	<br />
Questo principio, consiste in definitiva nell’imputazione dei costi ambientali (c.d. esternalità ovvero costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell&#8217;impresa) al soggetto che ha causato la compromissione ecologica o il pericolo di essa, sia nel quadro di una logica risarcitoria ex post factum, che nel quadro di una logica preventiva dei fatti dannosi (Tar Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118).<br />	<br />
Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost &#8211; benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne le responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente (Tar Napoli, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6758).<br />	<br />
In sostanza, in materia ambientale, i necessari principi di proporzionalità e del “chi inquina paga” impongono di addossare gli eventuali costi di un sistema di tutela in modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull&#8217;ambiente complessivo.<br />	<br />
Il fatto che l’art. 124 del d.lgs. 152/2006 non ponga espressamente a carico del richiedente i costi per il controllo ma solo quelli per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi necessari per l’istruttoria, non può comportare che questi costi debbano essere posti a carico dell’ente autorizzante o della struttura pubblica che effettua i controlli, proprio perché, in applicazione del principio di cui sopra, gli oneri per il controllo devono essere a carico di chi pone in essere l’attività da controllare e quindi, nel caso in esame, il Ministero della Difesa.<br />	<br />
Pertanto, si deve ritenere che i costi delle attività di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle modalità di scarico e quindi il corretto esercizio dell’attività autorizzata sono di competenza del soggetto che esegue quest’attività e quindi del Ministero della Difesa.<br />	<br />
Il ricorso deve essere respinto e le spese compensate per giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-4-2011-n-664/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2011 n.664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1662</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso una segnalazione all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza (ai fini dell&#8217;iscrizione nel casellario informatico) di un&#8217; esclusione da gara per lavori comunali, e va altresi&#8217; sospeso il provvedimento impugnato in primo grado. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso ritenendo che la segnalazione da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso una segnalazione all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza (ai fini dell&#8217;iscrizione nel casellario informatico) di un&#8217; esclusione da gara per lavori comunali, e va altresi&#8217; sospeso il provvedimento impugnato in primo grado. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso ritenendo che la segnalazione da parte della Stazione appaltante all&#8217;Autorita&#8217; si configuri come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile. Ritiene invece il giudice d&#8217;appello in sede cautelare che la segnalazione impugnata non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante su dati opinabili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01662/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02015/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Menale Carbone Costruzioni Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Maccaferri e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Trento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via del Viminale, 43;<br />
<b>Comune di Pieve Tesino</b>;<br /> <br />
<b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmela Pluchino, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.R.G.A. &#8211; DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00016/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FOGNATURA E DELLA RETE IDRICA COMUNALE &#8211; SEGNALAZIONE AI FINI DELL&#8217;ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Trento e di Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di improcedibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Barbieri e Meloni, su delega rispettivamente degli avv.ti Vinti e Lorenzoni;	</p>
<p>Ritenuti sussistenti i presupposti per l’emanazione della misura cautelare anche in relazione al fatto che la segnalazione impugnata non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante su dati opinabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2015/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata, nonché il provvedimento impugnato in primo grado.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa le spese.<br />	<br />
Fissa l’udienza per la trattazione nel merito al 21 ottobre 2011, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1660/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1660</a></p>
<p>Va sospesa in parte l&#8217;ordinanza sindacale che ingiunge la cessazione immediata di un&#8217;attività di cava con esecuzione delle opere di recupero ambientale dl sito entro 90 giorni: la domanda cautelare va accolta limitatamente all’ordine di completare l’intervento di ricomposizione ambientale entro 90 giorni, visto che è in corso presso la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa in parte l&#8217;ordinanza sindacale che ingiunge la cessazione immediata di un&#8217;attività di cava con esecuzione delle opere di recupero ambientale dl sito entro 90 giorni: la domanda cautelare va accolta limitatamente all’ordine di completare l’intervento di ricomposizione ambientale entro 90 giorni, visto che è in corso presso la Provincia il procedimento per l’autorizzazione ad una variante del progetto di ricomposizione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01660/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01924/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di San Ginesio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ubaldo Perfetti, con domicilio eletto presso l’avv. Prof. Guido Alpa in Roma, p.za Benedetto Cairoli, 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ciabocco S.r.l.</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comitato per la Tutela Ambientale dell&#8217;Alta Fiastrella</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00750/2010, resa tra le parti, concernente CESSAZONE IMMEDIATA ATTIVITA&#8217; DI ESTRAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per la parte appellante l’avv. Milici, su delega dell&#8217; avv. Perfetti;	</p>
<p>Ritenuto che non via siano ragioni per discostarsi dalle valutazioni espresse dal TAR in sede cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al TAR per la fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in materia di affidamento opere di recupero e restauro di un palazzo baronale(i motivi di ricorso riguardavano i progettisti, asseritamente privi di requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando; la presenza di un architetto e da due ingegneri in luogo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in materia di affidamento opere di recupero e restauro di un palazzo baronale(i motivi di ricorso riguardavano i progettisti, asseritamente privi di requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando; la presenza di un architetto e da due ingegneri in luogo di soli architetti, la carenza della garanzia provvisoria e l&#8217;anomalia in ribasso dei tempi di esecuzione). Il Consiglio di Stato sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata dichiarando l’inefficacia del contratto fino alla udienza di discussione della causa nel merito senza subentro,medio tempore,dell’appellante nel contratto stesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01658/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01877/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Restauri Villanova S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio De Portu, Giampiero Manzo, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli N. 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ascea</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto presso Demetrio Fenucciu in Roma, viale Vaticano N.48; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Langella Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00054/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE DI RECUPERO E RESTAURO PALAZZO BARONALE DE DOMINICIS &#8211; RIS.DANNI &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascea;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati De Portu e Fenucciu;	</p>
<p>Atteso che ad un primo esame,proprio dell’odierna fase, il ricorso appare assistito dai prescritti requisiti per delibare positivamente la richiesta misura cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1877/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata ,dichiarando l’inefficacia del contratto fino alla sotto specificata udienza di discussione della causa nel merito senza subentro,medio tempore,dell’appellante nel contratto stesso.	</p>
<p>Fissa la pubblica udienza del 28 giugno 2011 per la trattazione della causa nel merito.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue :spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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