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	<title>13/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2006 n.2032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2006-n-2032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2006-n-2032/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2006 n.2032</a></p>
<p>Pres. Marrone Est. De Nictolis Sesit Puglia (Avv. Damascelli)c. Sig. Ricchiuti (n.c.)Direzione regionale delle entrate di Bari (n.c.) solleva questione di legittimità costituzionale degli art. 49,57, 86 D.P.R. n.602 del 1973, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost. in riferimento all&#8217; attribuzione al giudice ordinario delle controversie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2006-n-2032/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2006 n.2032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2006-n-2032/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2006 n.2032</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marrone                                  Est. De Nictolis<br /> Sesit Puglia  (Avv. Damascelli)c. Sig. Ricchiuti (n.c.)Direzione regionale delle entrate di Bari (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva questione di legittimità costituzionale degli art. 49,57, 86 D.P.R. n.602 del 1973, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost. in riferimento all&#8217; attribuzione al giudice ordinario delle controversie in materia di fermo tributario di veicoli</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza-Fermo tributario di veicoli- Artt. 49, 57, 86, D.P.R. n. 602 del 1973 e 2,19 Dlg. n. 546/1992- Giurisdizione del G.O.in luogo di quella amministrativa-Violazione degli artt. 3, 16, 41, 42 Cost.- Q.l.c.-E’ rilevante e non manifestamente infondata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 49, 57, 86 D.P.R. 602/1973 e del  D.lgs 546/92 sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ganasce fiscali), in relazione agli artt. 3, 16, 41 e 42 Cost., qualora siano interpretati nel senso della sussistenza della giurisdizione ordinaria, in luogo di quella amministrativa, sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli. Infatti sembra corretto ricostruire il fermo come provvedimento amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio del debitore tributario, e non come strumento di autotutela civilistica in un ordinario rapporto di credito–debito, trattandosi di strumento che, sortendo l’effetto di impedire la circolazione del bene, e di rendere inopponibili al creditore tributario gi atti di disposizione del bene, dà luogo ad una limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione inerenti al diritto di proprietà, in virtù di un atto autoritativo unilaterale, e dunque secondo una vicenda assimilabile ai provvedimenti amministrativi ablatori, e, segnatamente, alle requisizioni. Pertanto, non dettando il d.P.R. n. 602 del 1973 specifiche disposizioni in tema di giurisdizione, la questione va risolta secondo l’ordinario criterio di riparto diritti soggettivi – interessi legittimi sicché, non essendo al giudice ordinario attribuito, di regola, il potere di conoscere in via immediata e diretta della legittimità dei provvedimenti amministrativi, salvo il potere di disapplicarli, nel silenzio del legislatore la giurisdizione sembra da attribuire al giudice amministrativo. Ne consegue che le norme citate, se intese nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sul fermo, senza contestualmente attribuirgli una giurisdizione piena sul provvedimento, appaiono in contrasto con gli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost.: per irragionevole disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, in danno dei soggetti destinatari dei provvedimenti di fermo, che non possono fruire di una tutela piena, di annullamento; per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della libertà di circolazione dei cittadini, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi; per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della iniziativa economica privata, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti siano sproporzionati; per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della proprietà privata, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti siano sproporzionati..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.2068</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-4-2006-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.2068</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Minicone CONSOB (Avv.M. Luciani) c/ BANCA INTESA S.P.A. (Avv.ti G.F. Ferrari, V. Tavormina), BANCA D’ITALIA (Avv.ti E. Galanti, S. Ceci) CODACONS (n.c.) in tema di accesso agli atti relativi alle sanzioni irrogate dalla CONSOB 1. Procedimento amministrativo &#8211; Istanza di accesso agli atti &#8211; Obbligo di motivazione-</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-4-2006-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.2068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est.  Minicone<br /> CONSOB (Avv.M. Luciani) c/ BANCA INTESA S.P.A. (Avv.ti G.F. Ferrari, V. Tavormina), BANCA D’ITALIA (Avv.ti E. Galanti, S. Ceci) CODACONS (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di accesso agli atti relativi alle sanzioni irrogate dalla CONSOB</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo &#8211; Istanza di accesso agli atti &#8211; Obbligo di motivazione- Art. 25 co. 2 l. 241/90- Indicazione della qualità di destinatario del provvedimento amministrativo pregiudizievole- Sufficienza- Ragioni.</p>
<p>2. Accesso agli atti amministrativi &#8211; Diniego dell’amministrazione &#8211; Motivazione &#8211; Segreto d’ufficio &#8211; Art. 4 d. lgs. 58/98 &#8211; Controversie &#8211; Sindacabilità da parte del giudice &#8211; Estensione &#8211; Ragioni.</p>
<p>3. Accesso agli atti amministrativi- Diniego dell’amministrazione- Motivazione- Segreto d’ufficio- Inopponibilità- Nei confronti del destinatario di provvedimento sanzionatorio- Ragioni- Conseguenze.</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; Ricorso ex art. 25 l. 241/90- Riconoscimento giudiziale del diritto d’accesso – Conseguenze &#8211; Contenuto obbligatorio della decisioni giudiziale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È sufficiente che il soggetto la cui posizione giuridica è incisa (come nella specie) da un provvedimento amministrativo dimostri, per legittimare la sua istanza di accesso agli atti e documenti formati nel relativo procedimento, la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l’interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 l. 241/90.</p>
<p>2. Anche quando il diniego d’accesso agli atti relativi ad un procedimento sanzionatorio  sia motivato dall’operatività del segreto d’ufficio ex art. 4 co. 10 d. lgs. 58/98, il giudice amministrativo può legittimamente sindacare il corretto esercizio del potere interdittivo dell’amministrazione (nel caso di specie CONSOB), valutando la rilevanza, nel merito, della sussistenza o meno dei presupposti per negare l’accesso. L’esclusione di tale sindacato infatti si risolverebbe nello svuotamento della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost..</p>
<p> 3. Il segreto d’ufficio ex art. 4 d. lgs. 58/98 deve ritenersi inopponibile al destinatario di un provvedimento sanzionatorio, quanto alla richiesta di accesso ad atti, notizie e  dati, posti a fondamento di tale procedimento, alla stregua di quanto stabilito dalla sentenza 460/00 della Corte Costituzionale. Pertanto, qualora gli atti relativi al suddetto procedimento siano stati oscurati attraverso l’inserzione di omissis, per le predette ragioni di riservatezza, l’interessato ha diritto alla loro esibizione integrale, a vantaggio delle proprie esigenze di difesa dalle sanzioni comminate.<br />
4. A fronte di un’istanza di accesso a documenti, puntualmente elencati, ed in caso  di diniego dell’Amministrazione in ragione del segreto d’ufficio ex art. 4 co. 10 d. lgs. 58/98, il giudice, qualora riconosca l’inopponibilità del segreto per tutti gli atti (o per parti di essi), deve individuare quelli rilevanti ed ordinarne l’esibizione, non potendo rimettere all’Amministrazione stessa la valutazione in ordine ai documenti ostensibili. Siffatta ipotetica pronuncia infatti sarebbe censurabile sul piano processuale, in quanto, in contrasto con l’art. 25 co. 6 l. 241/90, introdurrebbe un’attività dell’amministrazione diversa e ulteriore rispetto alla semplice esibizione o meno degli atti in contestazione; d’altra parte, data la genericità delle indicazioni, lascerebbe ampio spazio valutativo all’Amministrazione, in ordine al contenuto dell’attività ad essa commessa, trasferendole un potere che il legislatore ha viceversa voluto rimettere al giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di accesso agli atti relativi alle sanzioni irrogate dalla CONSOB</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2068/2006<br />
Reg.Dec.<br />
N. 10616  Reg.Ric.<br />
ANNO   2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10616 del 2005, proposto dalla<br />
<b>CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Luciani, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Bocca di Leone n. 78,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BANCA INTESA S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Valerio Tavormina, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Via Santa Maria in Via n. 12 (appellante incidentale);</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>BANCA D’ITALIA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Galanti e Stefania Ceci, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale della Banca d’Italia in Roma, Via Nazionale n. 91;</p>
<p>&#8211;	del <b>CODACONS</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, n. 12107 del 23 novembre 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca Intesa s.p.a. e della Banca d’Italia;<br />
Visto l’appello incidentale di Banca Intesa s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi gli avv.ti Luciani, Ferrari, Tavormina e Ceci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 1 agosto 2005, la società Banca Intesa s.p.a. adiva il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo che, a seguito del silenzio rigetto maturatosi sulla sua istanza di accesso ex art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990,  fosse ordinato alla CONSOB l’esibizione, nel testo integrale, di copia dei seguenti atti e documenti, relativi al procedimento di irrogazione, nei confronti degli amministratori, sindaci e di taluni dipendenti del Gruppo Banca Intesa, delle sanzioni amministrative previste dall’art. 190 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:<br />
&#8211; i rapporti ispettivi della Banca d’Italia e relativi allegati;<br />
&#8211; la relazione interna di sottoposizione degli atti alla Commissione e relativi allegati;<br />
&#8211; i verbali (o il verbale) delle sedute (o della seduta) della Commissione nelle quali (o nella quale) erano state redatte le contestazioni e formulati i conseguenti addebiti nonché relativi atti allegati;<br />
&#8211; la relazione interna di sottoposizione alla Commissione delle proposte sanzionatorie da formulare al Ministero dell’Economia e delle Finanze  a carico di tutti gli esponenti aziendali per i quali Banca Intesa s.p.a. era solidalmente responsabile nonchéCiò in quanto, in sede di giudizio di opposizione ex art. 195, comma 4, del d. Lgs. n. 58 del 1998, innanzi alla Corte di appello di Milano, la CONSOB aveva versato i citati atti con numerosi omissis e la stessa Corte aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sull’istanza istruttoria presentata innanzi ad essa, volta ad ottenere l’ostensione integrale degli atti stessi.<br />
Sopravveniva, in pendenza del ricorso di cui sopra, il provvedimento espresso del 28 luglio 2005, con il quale la CONSOB rigettava l’istanza di accesso sul duplice presupposto che la stessa era priva di motivazione e che all’esibizione integrale dei documenti richiesti ostava il segreto d’ufficio previsto dall’art. 4 del d. Lgs. n. 58/1998.<br />
Avverso il diniego esplicito Banca Intesa s.p.a. proponeva motivi aggiunti, con i quali reiterava le doglianze originarie e cioè: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione; degli artt. 3, 22 e seguenti della legge n. 241/1990 (come modificati dalla legge n. 15 del 2005), dell’art. 4, comma 10, del D. Lgs. n. 58 del 1998; violazione del diritto di difesa e dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e contraddittorietà.<br />
Il T.A.R., allo scopo di verificare se le parti oscurate dagli omissis avessero (come affermato da Banca Intesa) o no (come sostenuto dalla CONSOB) rilevanza ai fini della comminatoria della sanzione e del correlato diritto di difesa della destinataria di essa, ha acquisito, in via istruttoria, in plico sigillato, i documenti in questione e, all’esito dell’esame di questi, ha accolto in parte il ricorso.<br />
Premesso che, anche alla stregua delle pronunce della Corte Costituzionale 3 novembre 2000, n. 460 e 26 gennaio 2005, n. 32, il segreto d’ufficio di cui all’art. 4, comma 10 del D. Lgs. n. 58/1998 non può essere opposto al destinatario di un provvedimento disciplinare o sanzionatorio, relativamente agli atti che sono stati utilizzati nel relativo procedimento, il primo giudice ha rilevato che erano state oscurate parti di atti procedimentali prodromici all’adozione del provvedimento sanzionatorio, aventi ad oggetto:<br />
a) la descrizione del metodo induttivo e delle tecniche di analisi comparativa utilizzati dall’Amministrazione procedente per la enucleazione di valori sui quali poter rapportare il comportamento della ricorrente;<br />
b) la descrizione del metodo e della tecnica con cui erano stati acquisiti alcuni dati statistici o fattuali e informazioni, che avevano costituito presupposto per la effettuazione di calcoli o valutazioni che avevano contribuito alla formazione del giudizio di disvalore in ordine al comportamento amministrativo della ricorrente;<br />
c) la esposizione di argomentazioni logico-deduttive esplicative del metodo seguito per giungere all’acquisizione, alla determinazione e alla valutazione di taluni dati e comportamenti, che avevano contribuito alla costruzione dell’accusa e del provvedimento sanzionatorio;<br />
d) la esposizione di considerazioni apprezzabili, talvolta, come non sfavorevoli (o non del tutto sfavorevoli), talaltra come tendenzialmente favorevoli alla ricorrente;<br />
e) la esposizione di considerazioni relative alle risultanze di determinate attività ispettive, che avrebbero potuto indebolire la tesi accusatoria;<br />
f) la indicazione dei nominativi delle persone fisiche che avevano fornito determinate informazioni;<br />
g) la indicazione dei nominativi delle persone fisiche (ispettori) che avevano svolto determinate indagini.<br />
Ciò posto, il T.A.R. ha ritenuto che dovessero essere esibiti gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) ad e).<br />
Quanto ai nominativi sub f), gli stessi potevano essere oscurati solo se le dichiarazioni dagli stessi rese fossero riscontrabili obiettivamente, mentre dovevano essere mostrati, ove le dichiarazioni stesse costituissero le sole prove in ordine alla veridicità di un fatto.<br />
Quanto ai nominativi degli ispettori, la loro conoscenza non era necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.<br />
Alla luce di tali osservazioni, il primo giudice ha dichiarato l’obbligo dell&#8217;Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente e di provvedere nuovamente – previo esperimento delle necessarie valutazioni – in conformità ai principi di diritto sopra enunciati.<br />
Avverso detta decisione hanno proposto appello sia la CONSOB (in via principale) sia Banca Intesa s.p.a. (in via incidentale).<br />
La CONSOB, a sostegno del proprio gravame, ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) Violazione degli artt. 25, commi 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per non avere il T.A.R. stabilito se e quali, fra i documenti richiesti dalla ricorrente, dovessero essere esibiti, avendo, invece, rimesso ad essa una siffatta valutazione.<br />
2) Violazione dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti, non essendosi il giudice di prime cure pronunciato in ordine al rilievo, formulato dalla CONSOB, di assenza di qualsiasi giustificazione dell’interesse sotteso all’istanza all’accesso, non potendosi confondere la motivazione da esplicitare nella domanda con le postume ragioni addotte in sede giurisdizionale.<br />
In ogni caso, il T.A.R. avrebbe dovuto tener conto (il che non risulterebbe dalla sentenza impugnata) della circostanza che la documentazione in parola era già stata messa spontaneamente a disposizione dalla CONSOB, la quale aveva, altresì, chiarito che le informazioni omesse attenevano a questioni estranee alle sanzioni in questione, onde sarebbe stato onere del giudicante verificare se i documenti non esibiti potessero risultare utili o no alla difesa in giudizio.<br />
In proposito, ove avesse avuto correttamente riguardo agli illeciti oggetto delle sanzioni impugnate, il primo giudice avrebbe dovuto concludere per l’irrilevanza di tutte le parti coperte da omissis (delle quali l’appellante fa dettagliata elencazione) per i fini di difesa di Banca Intesa, attenendo tutte o a questioni estranee agli interessi dell’istante o a soggetti diversi o ad addebiti diversi rispetto a quelli oggetto delle sanzioni impugnate.<br />
3) Violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990 nonché dell’art. 4, comma 10, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto il primo giudice avrebbe inammissibilmente compiuto un sindacato di merito sulla valutazione discrezionale effettuata dalla CONSOB, depositaria del segreto d’ufficio a tutela di interessi pubblici primari (primo fra tutti quello alla stabilità e concorrenzialità del mercato finanziario), circa la non conoscibilità di taluni documenti.<br />
Ed invero, ad avviso dell’appellante, il T.A.R. avrebbe frainteso la funzione e i limiti del giudizio per l’accesso ai documenti amministrativi, il quale, relativamente agli atti coperti da segreto d’ufficio, avrebbe un’estensione minore (ferma la tutelabilità dell’interessato nei confronti del provvedimento finale), dovendo il giudice limitarsi a verificare la congruità della motivazione dell’Amministrazione in ordine alla irrilevanza del materiale non mostrato, senza poter rimettere in discussione la valutazione da questa compiuta in proposito.<br />
Del resto, ove mai le indicazioni dichiarate irrilevanti in sede di accesso risultassero, invece, poste a base del provvedimento finale, si determinerebbe la violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, con conseguente vizio del provvedimento finale, onde sarebbe il giudizio di merito su quest’ultimo (e non il giudizio di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990) la sede nella quale l’autorità giudiziaria potrebbe rimettere in discussione il merito della valutazione di rilevanza compiuta dall’Amministrazione.<br />
L’appellante incidentale Banca Intesa s.p.a. ha, da parte sua, censurato la sentenza de qua, sotto il medesimo profilo dedotto dalla appellante principale, di mancata pronuncia decisoria circa la sussistenza ed eventualmente i limiti del suo diritto ad accedere agli atti richiesti, rilevando in particolare la contraddittorietà tra le premesse, circa la non opponibilità del segreto d’ufficio a fronte del diritto di difesa dall’irrogazione di sanzioni, e la conclusione di rimettere l’individuazione degli atti alle successive valutazioni alla CONSOB, laddove il primo giudice avrebbe dovuto, proprio sulla scorta delle motivazioni della decisione, ordinare a quest’ultima l’esibizione integrale dei documenti riconosciuti rilevanti.<br />
Si è costituita anche la Banca d’Italia, la quale, in adesione alle argomentazioni svolte dalla CONSOB, ha chiesto l’accoglimento dell’appello di questa e il conseguente annullamento della sentenza di primo grado.<br />
Entrambe le parti, con diffuse memorie, hanno sviluppato e ribadito le rispettive tesi.<br />
Alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2006, fissata per la discussione dell’appello, non essendo pervenuto il fascicolo di primo grado, la CONSOB ha depositato un plico sigillato asseritamente contenente la documentazione in contestazione nella sua versione integrale.<br />
Detto plico è stato custodito, intatto, presso la Segreteria della Sezione fino alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2006, nella quale, dopo la discussione, il Collegio ha provveduto, previa stesura di verbale da parte del segretario di udienza, alla sua apertura ed esame ai fini della decisione.<br />
All’esito di questa, il plico è stato nuovamente sigillato, con autorizzazione al magistrato relatore a procedere, ove ritenuto necessario nel corso dell’estensione della sentenza, a nuova apertura e consultazione.<br />
Di tale facoltà l’estensore si è avvalso in data 4 marzo 2006, come da verbale all’uopo compilato.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Come risulta dalla narrativa in fatto sia la CONSOB, appellante principale, sia Banca Intesa s.p.a. (appellante incidentale) censurano, da opposti angoli visuali, la sentenza di primo grado, in quanto la stessa, ancorché resa in un giudizio di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, non si sarebbe conclusa con una pronuncia decisoria, affermativa o negativa del diritto della ricorrente di ottenere l’esibizione degli atti richiesti (ed eventualmente circa i limiti di tale diritto), ma avrebbe, attraverso astratte enunciazioni di principio, non traducibili in certezza operativa, sostanzialmente rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione di quali parti della documentazione richiesta fossero ostensibili, in quanto rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nel giudizio instaurato, presso la Corte di Appello di Milano, da Banca Intesa in opposizione alla sanzione ad essa comminata dalla CONSOB.</p>
<p>2. Prima di affrontare, però, la questione se il T.A.R., con una siffatta pronuncia, abbia dato corretta risposta processuale alla richiesta di accesso, il Collegio ritiene, in ordine logico, di dover prioritariamente esaminare i motivi dell’appello principale, con i quali la CONSOB deduce l’insussistenza, in radice, dei presupposti per consentire l’accesso all’istante della documentazione da essa oscurata attraverso l’inserzione di omissis.</p>
<p>3. Sostiene, con un primo profilo, l’appellante che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione, in quanto l’istanza di accesso ad essa presentata, in violazione dell’art. 25, secondo comma, della legge n. 241/1990, era carente di qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse legittimante, motivazione tanto più necessaria, stante il presidio legislativo di segretezza apposto alla documentazione de qua dall’art. 4 del D. Lgs. n. 58/1998, e non suscettibile di essere integrata in sede giurisdizionale.</p>
<p>3.1. La censura è infondata.<br />
L’art. 25 della legge n. 241/1998 (nel testo applicabile alla fattispecie), secondo il quale “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”, è norma di carattere generale, che va letta in coordinazione non solo con l’art. 22, in base al quale l’accesso “è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, ma soprattutto con il capo III della stessa legge, il quale si occupa, in particolare, della ammissione dei soggetti, sui quali un provvedimento amministrativo è destinato ad incidere, alla visione degli atti che sono stati a fondamento del relativo procedimento.<br />
Orbene, mentre la più generale tutela di cui agli artt. 22 e segg., riguardando la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa in quanto tale, indipendentemente dalla circostanza che quest&#8217;ultima sia destinata, poi, a confluire in un provvedimento finale (che potrebbe anche non essere adottato, come si argomenta, del resto, dall&#8217;art. 2, 2° comma, del D.P.R. n. 352/1992, che garantisce l&#8217;esercizio del diritto de quo anche nel corso di un procedimento), esige che il richiedente l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si chieda l’esibizione, il soggetto la cui posizione giuridica, come nella specie, è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare, per legittimare l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l’interesse “giuridicamente rilevante” risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990.</p>
<p>3.2. Nel caso di specie, avendo Banca Intesa ricevuto un pregiudizio dal provvedimento sanzionatorio adottato all’esito del procedimento instaurato dalla CONSOB, la sua richiesta di accesso appare sufficientemente sorretta dal richiamo al relativo procedimento, puntualmente, del resto, citato nell’oggetto della richiesta stessa.<br />
Ne consegue che la dichiarata esigenza di esercitare appieno il proprio diritto di difesa nel procedimento pendente innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria non ha costituito, come sembra argomentare l’appellante, una non consentita integrazione della motivazione dell’istanza di accesso (di per sé non avente necessità di ulteriore motivazione), bensì argomentazione legittimamente introdotta nel giudizio ex art. 25 della legge n. 241/1990, per contrastare il diniego opposto dall’amministrazione, fondato sull’asserita operatività, nella fattispecie, del segreto di ufficio.</p>
<p>4. La verità è che la CONSOB, muovendo dal presupposto della generale segretezza dei propri atti, sancita dall’art. 4, comma 10, del D. Lgs. n. 58/1998, sostiene (si veda il terzo motivo di appello), attraverso l’asserito obbligo di motivazione, la tesi che sarebbe spettato a Banca Intesa s.p.a. la dimostrazione della pertinenza degli atti, da essa non spontaneamente esibiti, alle necessità di difesa di quest’ultima, onde, in assenza di tale specifica indicazione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso, senza poter sindacare, in quanto attinente al potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione, la valutazione da essa compiuta circa la rilevanza, ai fini difensivi, dei singoli documenti oggetto dell’istanza, giacché, nell’effettuare detta valutazione, la stessa Amministrazione, nella sua veste di depositaria del segreto d’ufficio, aveva già compiuto il bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello privato.</p>
<p>4.1. Anche tale assunto è privo di fondamento.</p>
<p>4.2. Va osservato, in primo luogo, che, nella fattispecie concreta, nella quale la mancata ostensione si è concretata nell’oscuramento, attraverso omissis, di parti di relazioni, allegati, verbali, certamente entrati a far parte del corpus documentale attinente al procedimento sanzionatorio, non è sostenibile il tentativo di inversione dell’onere della prova compiuto dalla CONSOB, giacché proprio la sconoscenza del contenuto dei passaggi di un discorso complessivo o degli atti in quei passaggi richiamati impediva alla richiedente di rendersi conto della incidenza degli stessi sul provvedimento finale e ne giustificava, quindi, la richiesta di esibizione integrale.<br />
E, al riguardo, merita di essere sottolineato che la Commissione ha oscurato anche l’indice analitico nelle parti che si riferivano ai luoghi coperti da omissis, sì da precludere a Banca Intesa di rendersi conto del contenuto effettivo degli stessi.</p>
<p>4.3. Orbene, a fronte del diniego dell’Amministrazione di consentire l’accesso agli omissis, spettava certamente al T.A.R. il potere di sindacare la pertinenza dei luoghi oscurati al processo decisionale dell’Amministrazione, che aveva irrogato la sanzione, risolvendosi, altrimenti, la tesi della CONSOB – che pretende la insindacabilità della valutazione da essa condotta su tale pertinenza – nello svuotamento della tutela giurisdizionale garantita a tutti i soggetti giuridici dall’art. 24 della Costituzione, posto che, in materia di accesso, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, è chiamato proprio a sostituirsi all’Amministrazione che si rifiuti di aderire all’istanza, nella valutazione circa l’ostensibilità degli atti richiesti, all’esito positivo della quale, infatti, ne ordina, direttamente, l’esibizione.</p>
<p>4.4. Né, per sorreggere l’addotta insindacabilità dell’operato della CONSOB, è idonea l’argomentazione secondo la quale le esigenze a base dell’azione di accesso potrebbero, comunque, essere garantite dal sindacato che il giudice può compiere sul provvedimento conclusivo, “con la conseguenza che, ove mai le indicazioni dichiarate irrilevanti in sede di accesso risultassero al contrario poste a base della  decisione finale, si determinerebbe la violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, sicché proprio il provvedimento finale ne risulterebbe viziato”.<br />
Tale assunto trascura, infatti, di considerare l’autonomia dell’actio ad exhibendum, che risponde a finalità di trasparenza dell’azione amministrativa, che sono rilevanti di per sé, proprio perché rivolte a consentire al soggetto inciso da un provvedimento di valutare, cognita causa, le ragioni dell’attività amministrativa e calibrare su di esse la tutela delle proprie ragioni anche al di fuori di un giudizio.</p>
<p>5. Anche in questo caso, peraltro, il Collegio deve osservare come le doglianze della CONSOB muovano dalla erronea premessa che, in presenza di un vincolo di legge al segreto d’ufficio, la tutela apprestata attraverso il diritto di accesso non possa che avere una estensione minore rispetto alla tutela garantita dal sindacato sul provvedimento finale.</p>
<p>5.1. Va detto, invece, che, una volta verificato che gli atti richiesti sono rifluiti in un procedimento decisionale incisivo di diritti o interessi del destinatario e che la loro conoscenza appare rilevante per la difesa di tali diritti o interessi (e ciò costituisce l’oggetto dell’indagine cui, in questa sede, è chiamato il giudice amministrativo), l’esigenza di segretezza diviene recessiva nei confronti del destinatario, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e ribadito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 460/2000, la quale, chiamata a valutare la legittimità dell’art. 4, comma 10, del D. Lgs. n. 58/1998, ne ha affermato la compatibilità costituzionale, sull’espresso presupposto che gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione, posti a fondamento di un procedimento disciplinare (cui è da equipararsi, per identità di ratio, quello sanzionatorio), nei confronti dell’interessato, non sono affatto segreti e sono, invece, pienamente accessibili.</p>
<p>5.2. Ne consegue che, in presenza di tale presupposto, la tutela garantita dall’ordinamento è piena, nel senso che spetta al giudice amministrativo, in ossequio ai principi generali, valutare, attraverso l’acquisizione e la cognizione degli atti omessi, se l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere interdittivo.<br />
E tale sindacato non può considerarsi, dunque, limitato all’esame della sufficienza formale della motivazione, dovendosi necessariamente estendere, in aderenza all’ambito della giurisdizione attribuita dal legislatore, alla rilevazione, nel merito, della sussistenza o no dei presupposti per ordinare l’accesso.</p>
<p>6. Del resto, anche a voler restare nell’ottica (inesatta) dell’appellante, la motivazione addotta dalla CONSOB, per negare l’accesso, appare del tutto insufficiente a sorreggere il diniego, giacché neppure in sede difensiva essa ha indicato quale sia l’interesse specificamente salvaguardato dagli omissis e quali siano le esigenze di riservatezza in concreto con gli stessi tutelate, al di là di quelle, generali, che l’art. 4 comma 10 del D. Lgs. n. 58/1998 (che, come si è detto, non è opponibile, in quanto tale, ai diretti interessati al procedimento sanzionatorio) riconduce all’attività di vigilanza.<br />
E non è senza significato che il testo dell’art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, come novellato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, enunci formalmente, al secondo comma, che il procedimento sanzionatorio è retto dal principio, tra gli altri, della “conoscenza degli atti istruttori”, così confermando, per espressa volontà del legislatore, l’inoperatività dell’art. 4, comma 10, nei confronti del soggetto sanzionato.</p>
<p>7. Acclarato, dunque, che il T.A.R. ha legittimamente esercitato il potere di sindacare nel merito la pertinenza degli atti oscurati alle esigenze di difesa di Banca Intesa s.p.a. dalle sanzioni comminate, il Collegio deve osservare, condividendo, sul punto, i rilievi sia della CONSOB sia della stessa Banca Intesa, appellante incidentale, che la pronuncia con la quale il primo giudice, in accoglimento del ricorso di detta Società, ha dichiarato l’obbligo della Commissione di procedere al riesame dell’istanza di accesso e di provvedere nuovamente su di essa, previo esperimento delle necessarie valutazioni, da condursi in conformità ai principi di diritto da esso enunciati, non appare rituale, avuto riguardo alla finalità del giudizio di accesso, volto a stabilire il diritto o no dell’istante ad ottenere la visione degli atti dallo stesso indicati.<br />
A fronte, infatti, di una richiesta diretta ad ottenere l’esibizione integrale di documenti puntualmente elencati (come citati nella narrativa in fatto) e di un diniego dell’Amministrazione, fondato sull’esistenza del segreto d’ufficio di cui all’art. 4, comma 10, del D. Lgs. n. 58/1998, il giudice di prime cure, una volta affermato che tale segreto non era opponibile per tutti gli atti (o parti di essi) posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio, avrebbe dovuto individuare quelli di essi rilevanti a tal fine ed ordinarne l’esibizione.</p>
<p>7.1. Per contro, il T.A.R. si è limitato a definire, per categorie astratte, i contenuti degli atti in questione, affermando che erano ostensibili quelli recanti:<br />
a) la descrizione del metodo induttivo e delle tecniche di analisi comparativa utilizzati dall’Amministrazione procedente per la enucleazione di valori sui quali poter rapportare il comportamento della ricorrente;<br />
b) la descrizione del metodo e della tecnica con cui erano stati acquisiti alcuni dati statistici o fattuali e informazioni, che avevano costituito presupposto per la effettuazione di calcoli o valutazioni che avevano contribuito alla formazione del giudizio di disvalore in ordine al comportamento amministrativo della ricorrente;<br />
c) la esposizione di argomentazioni logico-deduttive esplicative del metodo seguito per giungere all’acquisizione, alla determinazione e alla valutazione di taluni dati e comportamenti che avevano contribuito alla costruzione dell’accusa e del provvedimento sanzionatorio;<br />
d) la esposizione di considerazioni apprezzabili talvolta come non sfavorevoli (o non del tutto sfavorevoli), talaltra come tendenzialmente favorevoli alla ricorrente;<br />
e) la esposizione di considerazioni relative alle risultanze di determinate attività ispettive, che avrebbero potuto indebolire la tesi accusatoria.</p>
<p>7.2. Quanto, poi, alle parti omesse, recanti nominativi di persone fisiche, lo stesso T.A.R. ha distinto quelli che avevano fornito informazioni costituenti le sole prove in ordine alla veridicità di un fatto (da esibirsi), da quelli le cui dichiarazioni erano riscontrabili da altri elementi obiettivi e da quelli degli ispettori, per i quali ha negato l’ostensibilità, in quanto non necessari per l’esercizio del diritto di difesa.</p>
<p>8. Orbene, una  pronuncia siffatta appare censurabile non solo sotto il profilo processuale, giacché, in contrasto con l’art. 25, sesto comma, della legge n. 241/1990, introduce una attività dell’Amministrazione diversa ed ulteriore rispetto alla semplice esibizione o non esibizione degli atti in contestazione, ma, soprattutto, perché, attesa la genericità delle indicazioni, lascia ampio spazio valutativo all’Amministrazione stessa in ordine al contenuto dell’attività ad essa commessa, trasferendole un potere che il legislatore ha voluto che il giudice eserciti direttamente, una volta acquisiti gli atti oggetto di contestazione.</p>
<p>8.1. Sotto questo profilo la sentenza va, dunque, riformata e, per l’effetto devolutivo, il Collegio deve farsi carico di indicare, ad integrazione della stessa, gli atti che la CONSOB è tenuta ad esibire a Banca Intesa, in quanto utilizzati per il procedimento sanzionatorio a suo carico.</p>
<p>9. In proposito la CONSOB sostiene la non ostensibilità di nessuna delle parti gravate da omissis, in quanto afferenti tutte a questioni estranee rispetto all’oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano e, pertanto, non utili alla difesa in giudizio.<br />
Per contro l’appellante incidentale Banca Intesa afferma la pertinenza dei documenti omessi alle sanzioni ad essa inflitte.</p>
<p>10. Come si è detto, la CONSOB ha, di sua iniziativa, depositato un plico sigillato recante, asseritamente, la copia integrale degli atti da essa già posti a disposizione di Banca Intesa, nella versione coperta da omissis.<br />
Al momento dell’apertura del plico, alla Camera di consiglio del 28 febbraio 2006, il Collegio ha potuto constatare che, in realtà, anche la copia depositata reca molti punti ancora oscurati.<br />
In particolare, risultano coperti da numerosi omissis i verbali della Commissione n. 3668 del 14 aprile 2004, n. 3669 del 15 aprile 2004, n. 3763 del 29 novembre 2004, n. 3765 dell’1 dicembre 2004, n. 3766 del 2 dicembre 2004, n. 3767 del 3 dicembre 2004, n. 3768 del 4 dicembre 2004, n. 3769 del 6 dicembre 2004, n. 3770 del 7 dicembre 2004; mentre non risultano depositati gli allegati richiamati a pag. 5 della relazione per la Commissione del 18 marzo 2004.</p>
<p>11. Ciò premesso, passando alla analitica disamina dei documenti depositati, il Collegio osserva quanto segue:<br />
a) Relazione della Banca d’Italia del 30 ottobre 2003, in merito agli accertamenti svolti in materia di negoziazione di obbligazioni “Cirio” (allegato n. 11);<br />
&#8211; non hanno ragion d’essere (e vanno pertanto rimossi) gli omissis al Sommario (pag. 1), posto che proprio l’indicazione degli argomenti della Relazione (riguardante esclusivamente il Gruppo Banca Intesa) è idonea, senza violare di per sé il principio di- non hanno ragion d’essere (e vanno, pertanto, rimossi) gli omissis a pag. 2, dopo la “premessa”, in quanto la parte stralciata riguarda proprio il presupposto che ha determinato gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia nei confronti del- non appaiono rilevanti (e la loro sconoscenza non pregiudica alcun diritto di difesa dell’interessata) i nominativi degli ispettori che hanno condotto l’indagine;<br />
&#8211; l’omissis a pag. 17, nel paragrafo “Attività di negoziazione”, copre, in un contesto valutativo interamente reso disponibile, un giudizio, il cui stralcio non appare giustificato né sotto il profilo logico né sotto quello della completezza del quadro pr<br />
&#8211; non appare, invece, rilevante per l’interesse specifico azionato dall’istante, in quanto il provvedimento sanzionatorio non si è fondato su di esso, il punto 3.3, attinente alla verifica del rispetto del principio di best execution di cui all’art. 32 de<br />
&#8211; l’oscuramento del punto 4 (“Analisi dei reclami pervenuti dalla clientela”), non appare giustificabile con il rilievo, espresso nella nota di accompagnamento della CONSOB al deposito degli atti, che si verterebbe su circostanze estranee agli illeciti co<br />
&#8211; la nota 46 a pag. 23, reca i nominativi dei soggetti succedutisi nell’incarico di responsabile della funzione di “Internal Audit”, la cui omissione nei riguardi di Banca Intesa appare, per la verità, non giustificata, trattandosi di notizie a questa evi<br />
&#8211; l’oscuramento delle pagg. 24 e 25, non appare giustificato: è ben vero che i passi omessi si riferiscono ad iniziative assunte dall’intermediario dopo il 2002, ovverosia successivamente al periodo preso in considerazione per la sanzione, ma essi, in dis<br />
b) Relazione della Banca d’Italia del 30 ottobre 2003, in merito agli accertamenti svolti in materia di negoziazione di obbligazioni “Argentina” (allegato n. 12)<br />
&#8211; non hanno ragion d’essere (e vanno pertanto rimossi) gli omissis al Sommario (pag. 1), posto che, come si è già detto, proprio l’indicazione degli argomenti della Relazione (riguardante esclusivamente il Gruppo Banca Intesa) è idonea, senza violare di p<br />
&#8211; non hanno ragion d’essere (e vanno, pertanto rimossi) anche gli omissis a pag. 2, dopo la “premessa”, in quanto la parte stralciata riguarda proprio il presupposto che ha determinato gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia nei confronti<br />
&#8211; non appaiono rilevanti (e la loro sconoscenza non pregiudica alcun diritto di difesa dell’interessata) i nominativi degli ispettori che hanno condotto l’indagine;<br />
&#8211; è da ritenersi, invece, rilevante, ai fini del provvedimento finale, il periodo coperto da omissis a pag. 17, in quanto si pone in ordine di continuità logica con le osservazioni che immediatamente precedono e seguono, onde il suo stralcio pregiudica ef<br />
&#8211; non appare rilevante, in quanto il provvedimento sanzionatorio non si è fondato su di esso, il punto 3.3, attinente alla verifica del rispetto del principio di best execution di cui all’art. 32 del regolamento CONSOB, la cui violazione non risulta imput<br />
&#8211; relativamente al punto 4 (“Analisi dei reclami pervenuti dalla clientela”), si richiamano, per quel che riguarda la necessità di rimozione degli omissis, le considerazioni già svolte relativamente al punto 4 della relazione “Cirio”; <br />
&#8211; relativamente alla nota 39, si richiamano le considerazioni svolte per la nota 46 della relazione “Cirio”;<br />
&#8211; l’oscuramento delle pagg. 22 e 23, non appare giustificato: è ben vero che i passi omessi si riferiscono ad iniziative assunte dall’intermediario dopo il 2002, ovverosia successivamente al periodo preso in considerazione per la sanzione, ma essi, in dis<br />
c) Relazione per la Commissione del 18 marzo 2004:<br />
Premesso che, per quel che riguarda il testo della Relazione, la Nota tecnica ad essa allegata e l’Allegato A alla Nota tecnica, è venuta, di fatto, a cessare la materia del contendere, essendo detti documenti già pervenuti nella loro versione integrale a Banca Intesa, come da essa stessa ammesso nella memoria difensiva e come risulta dal deposito da quest’ultima effettuato, va esaminata soltanto l’omessa esibizione delle bozze di lettere di contestazione da indirizzare ad esponenti del Gruppo ed all’intermediario, in qualità di responsabile in solido (pag. 5).<br />
Tale omissione appare effettivamente illegittima, come denunciato dall’appellata (e appellante incidentale), giacché di tali bozze si fa espressa menzione nella Relazione in parola (di cui costituiscono allegato), onde, essendo stato formalmente previsto il loro ingresso nel procedimento sanzionatorio, non può precludersi all’interessata di verificare in che modo gli atti interni in questione (espressamente assimilati ai documenti dall’art. 22 della legge n. 241/1990) siano stati utilizzati nel procedimento stesso ed abbiano influito sul provvedimento finale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. <br />
d) Relazione per la Commissione del 18 novembre 2004.<br />
&#8211; Premesso che appare legittima l’espunzione dei nomi delle banche diverse da quelle appartenenti al Gruppo Banca Intesa, risultano, invece, rilevanti, ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio (e, pertanto, non sottraibili al destinatario di- L’omissis a pag. 9, in quanto meramente esplicativo della fonte, relativamente ad una osservazione di carattere non negativo, non appare rilevante ai fini del diritto di difesa di Banca Intesa e può, pertanto, essere conservato;<br />
&#8211; ugualmente irrilevante (e, quindi, suscettibile di essere mantenuto) appare l’oscuramento della nota n. 13;<br />
12. I verbali della Commissione n. 3668 del 14 aprile 2004, n. 3669 del 15 aprile 2004, n. 3763 del 29 novembre 2004, n. 3765 dell’1 dicembre 2004, n. 3766 del 2 dicembre 2004, n. 3767 del 3 dicembre 2004, n. 3768 del 4 dicembre 2004, n. 3769 del 6 dicembre 2004, n. 3770 del 7 dicembre 2004, come si è già detto in premessa, non sono stati esibiti nel loro testo integrale.<br />
Peraltro, essendo stato mostrato, nel plico depositato, l’intero ordine del giorno delle sedute, cui ciascuno di essi di riferisce, il Collegio ha potuto constatare che le parti oscurate attengono, nella quasi totalità, all’esame delle posizioni di soggetti diversi da quelli facenti capo al Gruppo Banca Intesa ovvero a nominativi di funzionari, onde, per tali parti, può confermarsi la loro non ostensibilità, in quanto non rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa in ordine al provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del Gruppo stesso.<br />
12.1. Vanno, tuttavia, esibiti, in quanto direttamente afferenti il procedimento sanzionatorio, i seguenti ulteriori passi di detti verbali:<br />
&#8211; n. 3668 del 14 aprile 2004: la discussione riportata a pag. 36 e a pag. 37;<br />
&#8211; n. 3669 del 15 aprile 2004: la discussione (peraltro estremamente sintetica e generica) riportata a pag. 31;<br />
&#8211; n. 3763 del 29 novembre 2004: previo oscuramento dei nominativi delle Banche diverse dal Gruppo Banca Intesa, la discussione riportata alle pagine da 25 a 28;</p>
<p>13. Sulla base delle osservazioni che precedono, entrambi gli appelli vanno, in parte, accolti e, in parte, specularmente, respinti, ciascuno per quanto di ragione e torto, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va ordinato alla CONSOB di consentire, entro trenta giorni dalla data di notificazione della presente sentenza, l&#8217;accesso ai documenti o alle parti di documenti specificamente indicati sopra come ostensibili.<br />
Le modalità dell&#8217;accesso saranno stabilite dall&#8217;Amministrazione, la quale, sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà consentire l&#8217;esame dei documenti e l&#8217;estrazione di copia degli stessi presso la propria sede ovvero provvedere all&#8217;invio di copia degli atti agli interessati, previo, nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell&#8217;art. 25 della legge n. 241/1990. <br />
La natura e la complessità della questione giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale in epigrafe, in parte li accoglie e in parte li respinge, riformando la sentenza appellata nei termini e per gli effetti specificati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 28 febbraio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI		Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.13/04/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-4-2006-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.2068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2006-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2006-n-248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2006-n-248/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.248</a></p>
<p>Pres. Nicoletti, Est. Atelli sulla idoneità del fermo amministrativo di cui all&#8217;art. 69 r.d. 2440/1923 a produrre effetto interruttivo della prescrizione di carattere permanente 1. Responsabilità amministrativa- Azione di risarcimento del danno derivante da illecito amministrativo- Atti stragiudiziali ad opera della p.a. creditrice- Effetto interruttivo della prescrizione- Configurabilità- Sussiste- Ragioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2006-n-248/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2006-n-248/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicoletti, Est. Atelli</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla idoneità del fermo amministrativo di cui all&#8217;art. 69 r.d. 2440/1923 a produrre effetto interruttivo della prescrizione di carattere permanente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità amministrativa- Azione di risarcimento del danno derivante da illecito amministrativo- Atti stragiudiziali ad opera della p.a. creditrice- Effetto interruttivo della prescrizione- Configurabilità- Sussiste- Ragioni.<br />
2. Atto amministrativo- Fermo amministrativo- Art. 69 r.d. 2440/1923- Natura- Provvedimento cautelare- Conseguenze- Effetto interruttivo della prescrizione- Carattere permanente- Ragioni.</p>
<p>3. Responsabilità amministrativa- Danno all’immagine- Quantificazione- Valutazione equitativa- Ammissibilità- Criteri.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di responsabilità contabile, gli atti stragiudiziali posti in essere dall’Amministrazione titolare del credito da risarcimento derivante da un illecito amministrativo (nella specie l’atto di costituzione in mora ed il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. 2440/1923) hanno efficacia interruttiva della prescrizione, non integrando esercizio di facoltà processuali (rimesse dalla legge ad un organo pubblico appositamente costituito, ossia la Procura presso la Corte dei conti)  ma al contrario essendo espressione di un diritto sostanziale di credito.																																																																																												</p>
<p>2.	Il fermo amministrativo di cui all’art. 69 del r.d. 2440/1923 è provvedimento di autotutela cautelare, il cui effetto impeditivo del pagamento altrimenti dovuto (a chi risulti debitore nei confronti dell’amministrazione da cui tale provvedimento promana) permane in vita sino all’emanazione di ulteriore provvedimento definitivo che ne disponga la revoca. Ne consegue che l’emanazione del fermo medesimo  produce un effetto interruttivo della prescrizione di carattere non istantaneo bensì permanente (operante sino all’emanazione del provvedimento definitivo di cui è parola nella suddetta norma)																																																																																												</p>
<p>3. In tema di responsabilità contabile, in caso di danno all’immagine della p.a., il quantum del danno risarcibile, dato dalle somme spese per il ripristino del prestigio leso (ovvero in quello che si dovrà spendere a tal fine), non potendo essere ancorato a parametri certi, deve essere effettuato tramite valutazione equitativa, mediante ricorso a criteri presuntivi (nella specie, la Corte ha richiamatola negativa impressione suscitata dal fatto lesivo sull’opinione pubblica, per effetto del clamor fori e della risonanza data alla notizia dai mezzi d’informazione, alla necessità di onerosi interventi correttivi all’immagine lesa ed all’attribuzione ai titoli di debito emessi da un soggetto  pubblico di un rating piuttosto che un altro, incidente sul costo della provvista finanziaria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Magistrati:<br />
Dr. Giuseppe 	NICOLETTI			Presidente <br />	<br />
Dr. Vito 	TENORE				Componente<br />	<br />
Dr. Massimiliano ATELLI				Componente rel.</p>
<p>ha pronunciato nella camera di consiglio dell’ 11.4.2006 la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nel giudizio iscritto al n. 23408 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Emilio STOLFO</b>, residente in Arluno (MI), via Marconi n. 101.</p>
<p>Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 11.4.2006, il relatore Dr. Atelli e il Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Chirieleison. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con atto di citazione depositato in data 29.11.2005, la Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione il Ten. STOLFO Emilio, militare della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo centrale di Polizia Tributaria di Milano, deducendo quanto segue: a) che, sulla scorta di indagini dell&#8217;amministrazione finanziaria e della Procura della Repubblica di Milano, era emerso che il convenuto, unitamente al Mm Alfredo Balestra, nel corso della verifica fiscale operata nei confronti della &#8220;MUSTAD PESCA ITALIA s.r.l.&#8221;, in Milano, nel 1991, aveva percepito la somma complessiva di euro 25.822,84, in qualità di Pubblico Ufficiale nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, al fine di compiere atti contrari ai doveri d&#8217;ufficio; b) che per i fatti descritti, in sede penale, il Tribunale di Milano ha emesso sentenze di condanna (n. 579 del 17.12.1997 e n. 1317 del 18.7.1997) nei confronti del Balestra e (n. 1600 del 29.10.1998 e altra in data 17.7.2000) nei confronti dello Stolfo, mentre il Tribunale penale militare di Torino, ha parimenti emesso sentenze di condanna nei confronti del primo (in data 25.3.1996) e del secondo (in data 30.6.2003); c) che la condotta del convenuto aveva arrecato un ingente danno erariale, quantificabile in via equitativa in complessivi euro 20.658,27, a titolo di danno all&#8217;immagine ed al prestigio dell&#8217;Amministrazione finanziaria; d) che le giustificazioni fornite dal convenuto in riscontro al notificato invito a dedurre non avevano escluso l&#8217;ipotizzato danno erariale.<br />
Va aggiunto che la Guardia di Finanza, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, ha notificato anche all’odierno convenuto atto di costituzione in mora per i danni connessi alla vicenda di cui trattasi e, anche nei confronti del medesimo, ha emesso provvedimenti di fermo amministrativo ovvero di ritenute cautelari sugli emolumenti stipendiali e pensionistici. <br />
In data 20.3.2006 veniva depositata – con consegna brevi manu – memoria difensiva che, tuttavia, risulta non sottoscritta.<br />
Tutto ciò premesso, l&#8217;attrice Procura Regionale chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 20.658,27, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, quale risarcimento del danno all’immagine arrecato alla p.a.<br />
All’udienza del 11.4.2006 il rappresentante della Procura insisteva per la condanna del convenuto, aggiungendo, agli effetti dell’eventuale definitiva quantificazione del danno, che in ordine alla posizione del BALESTRA, con riferimento al quale la Procura attrice &#8211; dando atto in citazione dell’esistenza di un’offerta di risarcimento tendente ad una definizione in via stragiudiziale, per quanto lo riguarda, della vicenda processuale per cui è causa – aveva prededotto dall’ammontare del danno addebitato nella medesima citazione all’odierno convenuto la quota parte (lire 10.000.000), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che con nota in data 29.11.2005 il Balestra ha dato il proprio assenso all’incameramento definitivo delle somme trattenutegli a titolo di fermo amministrativo per complessivi euro 10.845,67.<br />
Al termine dell’udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. In via preliminare osserva questo Giudice quanto segue in ordine alla prescrizione dell’azione erariale, ancorché a ciò non obbligato da idonea eccezione del convenuto, giacché la memoria difensiva in atti – nella quale si è sollevata la relativa eccezione – risulta priva di qualsivoglia sottoscrizione, sicché non può tenersene conto. <br />
In particolare, ritiene questo Giudice che non sia possibile escludere l’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti stragiudiziali posti in essere – come nella specie &#8211; dall’amministrazione titolare del credito da risarcimento derivante da un illecito amministrativo, adoperando l’argomento che essi configurerebbero un inammissibile esercizio per delega, da parte di detta amministrazione, di un potere riservato in via esclusiva alla Procura presso la Corte dei conti.<br />
Simili argomenti sono radicalmente destituiti di fondamento giacché si risolvono nella negazione del fenomeno di scissione in base al quale, una volta verificatosi un danno erariale, se l’amministrazione è titolare del diritto sostanziale di credito (indisponibile, in ragione della necessaria integrità della finanza pubblica), non lo è invece delle relative facoltà processuali (essenzialmente, il diritto di azione, esperibile anche ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale), il cui esercizio è rimesso dalla legge ad un organo pubblico appositamente costituito, la Procura presso la Corte dei conti.<br />
Data questa scissione, il compimento di atti stragiudiziali da parte dell’amministrazione titolare del credito da risarcimento derivante da un illecito amministrativo si colloca per sua natura al di fuori dell’ambito delle facoltà processuali il cui esercizio è rimesso dalla legge ad un organo pubblico appositamente costituito, vale a dire la Procura presso la Corte dei conti. Ciò perché trattasi, evidentemente, di atti espressione del diritto sostanziale di credito piuttosto che di quello processuale di azione teso a garantire l’effettività del primo.<br />
La diversa intestazione del diritto sostanziale e di quello processuale, nella materia de qua, rende dunque non soltanto perfettamente legittimo ma anzi doveroso – e, per quanto qui interessa, foriero di sicuro effetto interruttivo – il compimento di atti stragiudiziali da parte dell’amministrazione titolare del credito da risarcimento derivante da un illecito amministrativo. Va infatti qui ribadito come possa essere senza dubbio fonte di responsabilità per danno erariale il mancato compimento di simili atti che, senza recare particolare aggravio in via immediata alla posizione del presunto responsabile del danno subito dall’amministrazione, sono idonei ad assicurare in via cautelativa la permanenza nel tempo del diritto di credito che il giudice contabile dovesse ritenere sussistente all’esito del relativo giudizio.  <br />
Del resto, le SS.RR. di questa Corte hanno chiarito che ai fini della validità ed efficacia dell&#8217;atto di costituzione in mora, per il conseguimento dell&#8217;efficacia interruttiva della prescrizione, è necessario e sufficiente, come nel caso in esame, che l&#8217;atto contenga la inequivoca manifestazione di volontà dell’amministrazione creditrice di ottenere l&#8217;adempimento del credito vantato (Corte dei conti, SS.RR., sent. 14 novembre 1996 n.71/A; id., 10 marzo 1995 n. 10/A; id., 26 novembre 1993 n.921/A).<br />
Quanto al fermo amministrativo, e in specie alla sua valenza di atto interruttivo della prescrizione, questo Giudice ritiene che si tratti di uno strumento non soltanto idoneo allo scopo, ma anche in grado di spiegare un effetto interruttivo di carattere permanente.<br />
Questa conclusione e le considerazioni che seguono riguardano il fermo amministrativo in materia di contabilità dello Stato previsto dall’art. 69 r.d. 2440/1923, da tenere ben distinto dall’omonimo provvedimento disciplinato dal d.p.r. 602/1973, il quale è considerato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sent. n. 2053 del 31.1.2006) <<atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito>>, e che secondo il Consiglio di Stato (sez. V., sent. 13.9.2005, n. 4689) non è espressione di un potere dell’amministrazione autoritativo e discrezionale in vista degli interessi pubblici specifici affidati alla sua cura, trattandosi piuttosto di <<una potestà che si colloca (concettualmente) nel quadro dei diritti potestativi del creditore (ossia quella di promuovere atti conservativi sul patrimonio del debitore in vista della esecuzione forzata) che trovano nel diritto comune la naturale collocazione e nel giudice ordinario quello naturale, in quanto la soggezione del debitore all'esercizio della potestà ha la sua fonte nel debito … che vincola il debitore alla sua estinzione (con i mezzi ordinari o con l'esecuzione forzata), e nel rapporto obbligatorio la sua intrinseca giustificazione>>.<br />
Di qui la conseguenza, per il Consiglio di Stato, che il fermo amministrativo di cui al d.p.r. 602/1973 è atto funzionale alla esecuzione, che &#8211; pure con le connotazioni particolari derivanti dalla natura del rapporto obbligatorio in forza del quale il debitore è tenuto al pagamento e della legislazione speciale che lo prevede, accordando poteri extra ordinem al creditore ed allo stesso incaricato della riscossione &#8211; deve comunque essere inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, che l&#8217;ordinamento ordinariamente appresta alla generalità dei creditori.<br />
Diversamente dal fermo amministrativo di cui al d.p.r. 602/1973, quello previsto dall’art. 69 del r.d. 2440/1923 comporta, come noto, che &#8220;qualora un&#8217;amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo&#8221;.<br />
Per Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1441 del 2004, il disposto dell&#8217;art. 69 attribuisce il potere di richiedere il fermo amministrativo da parte dell&#8217;amministrazione dello Stato sulla base del presupposto oggettivo consistente nel fatto di vantare nei confronti del privato una ragione di credito. Secondo la pronuncia da ultima citata, la norma fonda la legittimità del provvedimento, di indubbia natura cautelare (in tal senso, anche Corte dei conti, sez. I centr. app., sentenza n. 19/A del 21.1.2004), sull&#8217;esistenza del c.d. fumus boni iuris, ossia sulla ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa.<br />
Ragione di credito sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento è la ragionevole fondatezza della pretesa. Questa situazione richiede l&#8217;esistenza di una prova dimostrativa certa, che determini nell&#8217;amministrazione non la certezza nella fondatezza della pretesa (ché altrimenti verrebbe meno la natura cautelare del provvedimento), ma la convinzione che esiste un motivo sicuro del suo diritto, che giustifica e legittima la soggezione del debitore all&#8217;adempimento (Cons. Stato, sez. VI, sent. 26.6.2003, n. 3850).<br />
In tal senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 27.2.1998, n. 350, secondo cui ai sensi dell&#8217;art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il fermo amministrativo è provvedimento di autotutela cautelare, che, proprio per la sua natura, cautelare e intrinsecamente provvisoria, può essere adottato non solo quando il diritto di credito a cautela del quale è disposto sia già definitivamente accertato, ma anche quando il credito sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l&#8217;esistenza, posto che suo presupposto normativo è la mera «ragione di credito», e non la provata esistenza del credito stesso. In modo ancor più netto Cons. Stato, sez. IV, 14.1.1999, n. 23 ha ritenuto che il fermo amministrativo ha natura cautelare che non esige il definitivo accertamento del credito, ma solo la non manifesta infondatezza della pretesa recuperatoria dell&#8217;amministrazione).<br />
 Il provvedimento è di competenza delle singole amministrazioni creditrici e la forma è quella della lettera circolare diretta alle amministrazioni che si presumono debitrici di somme, cioè di obbligazioni di carattere solamente pecuniario nei confronti dello stesso privato.<br />
L&#8217;istituto è temporaneo per sua natura perché spiega i suoi effetti solo fino a quando non intervenga un provvedimento definitivo che disponga la revoca del fermo, per i seguenti motivi: <br />
1) per adempimento da parte del privato, <br />
2) per successivo accertamento dell&#8217;insussistenza del credito dello Stato,<br />
3) per incameramento delle somme dovute dallo Stato al privato a soddisfazione del controcredito dello Stato azionato con il fermo.<br />
In quest&#8217;ultima ipotesi si verifica quella compensazione o conguaglio (poiché la compensazione come conosciuta dall&#8217;art. 1241 è istituto sconosciuto alla materia contabile in forza del contrario principio c.d. di integrità operativa di cui all&#8217;art. 226 del reg. per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato r.d. 23 maggio 1924 n. 827 , per cui &#8220;tutte le entrate , a qualsiasi titolo introitate debbono essere versate nelle casse dello Stato&#8221;) di cui il fermo costituisce anticipazione, come eccezionale, derogatoria ipotesi di esercizio di potestà di autotutela, in forza del quale l&#8217;amministrazione si pone in una posizione di assoluta preminenza in rapporti di natura privata, non attinenti a funzioni né finalità pubbliche (sulla legittimità costituzionale del fermo, in ogni caso, v. Corte Cost. 19.4.1972 n. 67).<br />
La funzione del fermo (di agevolazione della compensazione o di forme di conguaglio contabile mediante emissione contemporanea di mandato di pagamento e riversale di introito) è colta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consultiva, la quale ha sostenuto che il c.d. fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare avente struttura di un atto impeditivo del pagamento, preordinato al fine di consentire ed agevolare la compensazione nell&#8217;adempimento da parte dello Stato delle sue obbligazioni pecuniarie (Cons. Stato, commiss. spec., 20.1.1997, n. 1420).<br />
In via generale, il fermo amministrativo, in quanto misura cautelare offerta all&#8217;amministrazione pubblica allo scopo di consentirle in maniera rapida ed efficace di conservare le garanzie del debitore in ordine a crediti non ancora esigibili e per i quali non sia possibile agire con le ordinarie procedure di autotutela, ha un ambito di applicazione che non può essere circoscritto alle sole situazioni in cui, pur essendo già stato accertato il credito, non ne sia possibile attualmente l&#8217;erogazione (come è il caso dei crediti sottoposti a condizione o a termine ovvero non ancora quantificabili), ma deve ritenersi esteso a tutte le ipotesi in cui la stessa sussistenza del credito sia oggetto di contestazione, purché appaia ragionevole prevederne l&#8217;effettivo venire in essere o se ne prospetti non agevole la realizzazione (T.a.r. Lazio, III, 14.3.1990, n. 410).<br />
Di qui la conclusione, per la citata decisione n. 1441 del 2004, che il limite evidenziabile nel controllo di legittimità sul provvedimento di fermo è quindi inerente l&#8217;arbitrarietà o la pretestuosità della pretesa dell&#8217;amministrazione, che non può essere esclusa per il fatto che semplicemente pendono giudizi in altra sede, civile, penale o tributaria, aventi ad oggetto il credito dell&#8217;amministrazione (arg. da C. Stato, IV, 3 aprile 1985, n. 123, per cui in sede di controversia circa la legittimità del provvedimento del fermo amministrativo, l&#8217;eventuale temerarietà ed arbitrarietà della pretesa creditoria non può essere esclusa per il semplice fatto che l&#8217;amministrazione abbia coltivato e continui a coltivare davanti al giudice competente i giudizi relativi a tale pretesa), e che<br />
il controllo del giudice amministrativo sul provvedimento di fermo deve essere fatto alla luce della verifica del criterio di complessiva proporzionalità del provvedimento.<br />
Da quanto precede risulta allora del tutto chiaro che il fermo amministrativo di cui all’art. 69 del r.d. 2440/1923 è un provvedimento di autotutela cautelare avente struttura di atto impeditivo del pagamento altrimenti dovuto.<br />
Una volta disposto il fermo amministrativo, ai sensi del citato art. 69, questo continua a spiegare effetto (impedendo il pagamento altrimenti dovuto) sino a quando non intervenga un provvedimento definitivo che ne disponga la revoca, il che può avvenire, secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 1441, richiamata), per i seguenti motivi: <br />
1) per adempimento da parte del privato, <br />
2) per successivo accertamento dell&#8217;insussistenza del credito dello Stato,<br />
3) per incameramento delle somme dovute dallo Stato al privato a soddisfazione del controcredito dello Stato azionato con il fermo.<br />
Ne consegue, evidentemente, che in mancanza di uno di questi tre accadimenti permane in vita l’effetto di impedimento del pagamento altrimenti dovuto a chi risulti debitore nei confronti dell’amministrazione da cui promani il provvedimento di fermo, il che – se è perfettamente coerente con la natura di provvedimento di autotutela del fermo di cui all’art. 69 del r.d. 2440/1923 – esclude, per definizione, che al fermo medesimo si possa ricollegare,  per quanto in questa sede interessa, un effetto interruttivo della prescrizione puramente istantaneo. Al contrario, l’emanazione del relativo provvedimento produce un effetto interruttivo di carattere permanente, sino all’emanazione di quel(l’ulteriore) provvedimento <<definitivo>> di cui è parola nel citato art. 69 del r.d. n. 2440.<br />
In conclusione, nella vicenda per cui è causa l’azione erariale non risulta prescritta, giacché, pur trattandosi di fatti risalenti al 1991 (rif. verbale del Nucleo regionale di P.T. della GdF di Milano, datato 22.10.1991), è intervenuto nel marzo 1996 il primo atto di costituzione in mora ad opera del Ministero delle Finanze, rinnovato in data 4.12.2001, dopo che però, in data 26.7.1996, con nota prot. n. 235595/P, il medesimo Ministero aveva disposto il fermo amministrativo anche nei  confronti dell’odierno convenuto, ribadito con determinazione limitativa del 30.4.1999.<br />
Sicché, quand’anche l’odierno convenuto non fosse stato condannato (e, prima ancora, rinviato a giudizio) in sede penale, la descritta combinazione, secondo la sequenza che segue, fra costituzione in mora (ad effetto interruttivo non permanente) e fermo amministrativo (ad effetto interruttivo invece permanente) operati dall’amministrazione creditrice sarebbe stata comunque di per sé sufficiente ad escludere la prescrizione dell’azione erariale.<br />
Si consideri, inoltre, che, nella specie, tanto gli atti di costituzione in mora quanto il provvedimento di fermo amministrativo hanno fatto espresso riferimento, nelle premesse, all’attivazione della Procura presso la Corte dei conti, ai fini del promovimento del relativo giudizio di danno, di tal che risulta evidente l’intrinseca correlazione di siffatti atti all’esito (rectius, al credito eventualmente accertato all’esito) del giudizio contabile, e non invece ad altri giudizi. Si aggiunga che questa circostanza risulta chiaramente confermata dal rinnovo della costituzione in mora operato in data 4.12.2001 e dalla determinazione limitativa del 30.4.1999 con la quale è stato ribadito il fermo amministrativo, giacché in base alla rispettiva datazione è del tutto evidente che l’amministrazione finanziaria vi ha proceduto benché (e quindi, in un certo senso, <<nonostante>> che) il Tribunale di Milano avesse – prima del 1999 – già condannato in almeno una occasione lo Stolfo anche a risarcire i danni al Ministero delle Finanze costituitosi parte civile.<br />
Ne consegue, evidentemente, che non soltanto la condanna in favore della parte civile di cui è stata (impropriamente) ammessa la costituzione nel processo penale non ha in alcun modo demotivato l’amministrazione finanziaria rispetto alla coltivazione delle iniziative cautelari necessarie ad assicurare la possibilità di far accertare dal giudice contabile e di riscuotere il credito derivante dal subìto danno erariale, ma anche, con particolare riferimento al fermo amministrativo, che questo manifesta una tale capacità interruttiva della prescrizione da renderne persino inutile l’eventuale convivenza in contemporanea con la costituzione in mora, laddove questa venga effettuata dopo che il fermo è stato già disposto, oppure (come nella specie) venga rinnovata dopo che il fermo è stato già disposto.<br />
2. Nel merito, la domanda attrice è fondata.<br />
In proposito, può pacificamente affermarsi che i fatti di causa, nella loro materiale sussistenza, salva ogni diversa valutazione giuridica da parte di questa sezione giurisdizionale della Corte dei conti, siano quelli accertati dalle citate sentenze del giudice penale, quanto meno quelle pronunciate all’esito di un giudizio di rito ordinario ovvero abbreviato; in particolare, i detti fatti risultano accertati nel senso anzidetto, nella sentenze di condanna sopra richiamate, emesse nei confronti dell’odierno convenuto dal giudice penale.<br />
Ovviamente, l’efficacia di tali pronunce è limitata agli elementi indicati al primo comma dell’art. 651 c.p.p. (accertamento della sussistenza del fatto; della sua illiceità penale; della sua commissione da parte dell’imputato), dovendosi, invece, questa Corte farsi integralmente carico dell’accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile (danno erariale, nesso causale, colpa grave), conseguenti ai fatti accertati in sede penale.<br />
In tal senso depone il chiaro disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 651 c.p.p. La prima norma statuisce l’efficacia delle sentenze penali di condanna, nei giudizi civili ed amministrativi “di danno”, con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto “le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile”. È innegabile che il presente giudizio rientri nel novero di quelli amministrativi di danno di cui parla la citata norma. Parimenti innegabile, in quanto espressamente chiarito dal comma 2, è il riconoscimento della medesima efficacia (con riferimento alla tipologia sia dei fatti accertati, sia dei giudizi in cui tale efficacia si dispiega) in capo alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.<br />
Conseguentemente, deve ritenersi provato che il convenuto (il quale, del resto, risulta aver confessato in sede penale) abbia commesso i fatti integranti il reato di corruzione, così come accertati nelle citate sentenze penali e posti a fondamento dell’azione di responsabilità proposta dalla Procura regionale.<br />
3. In ordine agli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del convenuto, è indubbia la sussistenza del relativo elemento soggettivo, sub specie di dolo, atteso che il reato dal medesimo commesso è di natura dolosa.<br />
Per quanto attiene, poi, alla sussistenza dell’eventum damni (limitato, nella specie, al solo danno arrecato all’immagine dell’amministrazione dalla condotta illecita imputata all’odierno convenuto) e del nesso causale tra il medesimo e la condotta del convenuto, si osserva quanto segue.<br />
E’ noto che il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce una categoria di danno patrimoniale non reddituale (distinto dal danno morale ex art.2059 c.c.), qualificabile quale danno-evento e non danno-conseguenza, originato dalla violazione congiunta dell’art.2043 c.c. e di un’altra specifica norma posta a tutela di interessi primari del danneggiato.<br />
In particolare, le sezioni riunite di questa Corte (C. conti, S.S.R.R., 23 aprile 2003, 10/SR/QM) hanno chiarito che ogni azione del pubblico dipendente che, violando il precetto del neminem laedere, offenda al contempo anche l’interesse costituzionalmente garantito dal secondo comma dell’art.97 Cost. (eludendo le disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici), si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione, facendola apparire quale struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata (“ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce [non solo] in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione … [ma anche] … e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata”).<br />
In altri termini, le Sezioni Riunite ritengono economicamente valutabile e giuridicamente risarcibile il danno all’immagine dell’amministrazione, inteso come diritto al conseguimento, mantenimento e riconoscimento della propria identità giuridica pubblica.<br />
Del resto, dopo l’avvento della l. n. 150/2000 (menzionata in SS.RR. n. 10/2003/QM), che ad ogni effetto di legge eleva a funzione pubblica di cui è doveroso l’esercizio – con i connessi oneri economici – anche la promozione dell’immagine delle amministrazioni, il danno patrimonialmente apprezzabile potrebbe sufficientemente ravvisarsi già nell’istituzione e nel mantenimento di strutture interne di tipo ‘dedicato’ con compiti di comunicazione verso l’esterno, nella misura in cui la loro opera è compromessa nel risultato cui tende la loro azione, o comunque è resa più onerosa, da condotte screditanti del tipo di quelle per cui è causa. <br />
Inoltre, ad avviso delle medesime Sezioni Riunite, dalla prova della realizzazione della condotta delittuosa de qua (che implica necessariamente la lesione della normativa in tema di competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti pubblici) sorge ex se la prova del danno all’immagine dell’amministrazione nonché del relativo nesso causale.<br />
Per quanto attiene al quantum del danno risarcibile, questo può consistere nelle somme spese per il ripristino del prestigio leso ovvero in quelle che si dovranno spendere a tal fine. In simili ipotesi, la quantificazione del danno non può essere ancorata a parametri certi ma dovrà essere effettuata facendo ricorso a criteri presuntivi, quali, ad esempio, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo sull’opinione pubblica, per effetto del clamor fori e della risonanza data alla notizia dai mezzi di informazione, e la connessa necessità di onerosi interventi correttivi dell’immagine lesa.<br />
Fin qui, i danni apprezzabili da un punto di vista microeconomico.<br />
Non può tuttavia essere trascurata, sul piano macroeconomico (ove si tratti dello Stato) oppure su quello parimenti microeconomico (ove si tratti invece di una Regione o di singoli enti locali), l’influenza che gravi fenomeni di corruzione o di mala gestio possono esercitare anche sulle valutazioni e le stime compiute dalle agenzie internazionali (Moody’s, Fitch e Standard’s &#038; Poor), la cui attività consiste come noto nello scrutinare il grado di solvibilità di imprese o autorità pubbliche che hanno emesso titoli di debito (ivi inclusi, dunque i titoli di Stato o, nel caso degli enti territoriali, i titoli emessi da Regioni ed enti locali, anche singolarmente, nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria). Ogni analisi effettuata da tali agenzie si conclude con un &#8220;rating&#8221;, ovvero con una valutazione finale qualitativa del <<merito di credito>> della società o del soggetto pubblico volta per volta in esame.<br />
L’attribuzione ai titoli di debito emessi da un soggetto pubblico di un rating piuttosto che un altro può (in concorso con gli altri indicatori considerati da dette agenzie) incidere in misura anche notevole sul costo della provvista finanziaria, procurando per questa via un danno erariale riflesso e differito che per sua natura si presta ad un apprezzamento in termini essenzialmente equitativi.<br />
Siffatto danno rappresenta la declinazione in senso pubblicistico di quello che il glossario finanziario internazionale suole chiamare <<danno reputazionale>>, inteso quale danno a lungo termine al marchio ed ai suoi valori correlati, con un impatto negativo sulla capacità dell’emittente titoli di debito di soddisfare le aspettative di tutte le entità interessate.<br />
I citati elementi costituiscono, dunque, quegli indici di valutazione cui il giudice può ricorrere per la definizione equitativa del danno ai sensi dell’art.1226 c.c., fondabile come è noto su prove anche presuntive od indiziarie (a carico dell’attore), tra cui tutte le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo dell’immagine.<br />
Con specifico riferimento alla presente fattispecie, dalla lettura degli atti di causa emerge non solo l’apprensione, a titolo di tangente, della somma di euro 25.822,84, ma anche l’emissione, per i medesimi fatti di causa, di una pluralità di sentenze penali.<br />
In ragione delle suesposte considerazioni, tenuto conto del clamor fori e dell’apporto causale dell’azione del convenuto nel gettare discredito sull’immagine dell’amministrazione finanziaria in specie (e, in via riflessa, dello Stato), pare equo determinare il danno erariale in euro euro 20.500,00, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione alla data della presente pronuncia. <br />
Resta fermo che in sede di esecuzione della presente sentenza si dovrà tener conto di quanto risulti eventualmente già risarcito da coloro che abbiano effettuato dazioni di denaro a beneficio dell’amministrazione finanziaria a titolo riparatorio con specifica ed espressa imputazione ai fatti dannosi oggetto del presente giudizio.<br />
La condanna alle spese segue la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando<br />
condanna<br />
il convenuto come indicato in premessa al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle finanze della somma di complessivi euro 20.500,00, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione alla data della presente pronuncia. <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro   </p>
<p>Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11.4.2006.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Dr. Giuseppe Nicoletti</p>
<p>IL RELATORE  	<br />	<br />
Dr. Massimiliano Atelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2006-n-248/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1208</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. R. Roster Lapi (Avv.ti N. Gialongo e M.C. Mannocci) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Sansoni) la controversia su di una pretesa patrimoniale di contenuto pecuniario ricollegata ad una vicenda espropriativa è sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> R. Roster Lapi (Avv.ti N. Gialongo e M.C. Mannocci) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Sansoni)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia su di una pretesa patrimoniale di contenuto pecuniario ricollegata ad una vicenda espropriativa è sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia circa una pretesa patrimoniale di contenuto pecuniario ricollegata ad una vicenda espropriativa &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La vicenda contenziosa attinente ad una pretesa patrimoniale di contenuto pecuniario ricollegata ad una vicenda espropriativa è sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (fattispecie in cui è stato impugnato l’atto con cui il Sindaco ha annullato una precedente determinazione con cui venivano “riquantificate” le indennità di esproprio afferenti un procedimento ablativo definitosi con cessione bonaria delle relative aree)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	<I>III^SEZIONE-<br />	<br />
</I></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n. 485/1996  proposto da</p>
<p><B>ROSTER LAPI ROSANNA, </B>avente causa di Roster Giacomo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Giallongo e Maria Cecilia Mannocci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, originariamente in via G. B. Vico n. 22, quindi in via Vittorio Alfieri n. 19;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; il <B>COMUNE DI FIRENZE</B>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso originariamente dall&#8217; avv. Anna Gambogi e poi dall&#8217;avv. Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso l&#8217;Avvocatura comunale in Firenze<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L‘ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>del decreto sindacale n. 5733 del 18 agosto 1995;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 &#8211; relatore il Consigliere Filippo Musilli -,   gli avv.ti M. C. Mannocci e A. Sansoni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   E   DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell&#8217;adito Tribunale Amministrativo.<br />
L&#8217;atto introduttivo del giudizio risulta formalmente diretto ad ottenere una pronuncia annullatoria del decreto  18 agosto 1995, con il quale il Sindaco del Comune di Firenze ha disposto per l&#8217;annullamento della pregressa determinazione 6181 in data 30 settembre 1994, concernente la rideterminazione delle indennità di esproprio afferenti un procedimento ablativo definitosi con la cessione bonaria delle aree inservienti alla realizzazione &#8220;in parte qua&#8221; di un piano per l&#8217;edilizia economica e popolare  (&#8220;Le Piagge 3&#8221;).<br />
L&#8217; &#8220;atto di ritiro&#8221; in questione si sostiene sul rilievo che , re melius perpensa, nella fattispecie non sarebbe dovuto alcun conguaglio rispetto a quanto contrattualmente pattuito.<br />
Sulla base della esposta premessa il ricorso non può trovare ingresso in questa sede poiché la vicenda contenziosa involge una pretesa patrimoniale (di contenuto pecuniario) ricollegata ad una vicenda espropriativa.<br />
 Al riguado soccorre la lett. b) del 3° comma dell&#8217;art. 7 della L. 205/00 ai sensi e per gli effetti della quale spetta alla giurisdizione ordinaria la risoluzione delle controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.<br />
Da altra ma convergente angolazione, si perverrebbe alla stessa conclusione ove fosse da ritenersi nel caso, prevalente, la fonte negoziale, costitutiva dell&#8217;effetto traslativo dei beni de quibus, perfezionatasi in luogo della fattispecie provvedimentale unilaterale &#8211; autoritativa.<br />
Anche in tal caso, invero, la controversia sarebbe sottratta (financo a fortiori) alla sfera cognitoria e decisoria di decisione dell&#8217;adito Tribuale Amministrativo Regionale.<br />
Spese compensate.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.Marcella COLOMBATI                               &#8211; Consigliere<br />
Dott.  Filippo MUSILLI                                        &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1203/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1203/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1203</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; R. Potenza Est. S. Tassoni ed altri (Avv. F. Zuccaro) contro il Comune di Massa Marittima (Avv. R. Grassi) e nei confronti Costruzioni Camardo srl (Avv.ti G. Di Pardo e L. Capecchi) i residenti non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1203/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1203/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; R. Potenza Est.<br /> S. Tassoni ed altri (Avv. F. Zuccaro) contro il Comune di Massa Marittima (Avv. R. Grassi) e nei confronti Costruzioni Camardo srl (Avv.ti G. Di Pardo e L. Capecchi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">i residenti non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legittimazione ed interesse processuale – Provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi – Impugnazione – Cittadini residenti nelle vicinanze – Legittimazione attiva &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>I cittadini ivi residenti non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi, trattandosi di un interesse diffuso di protezione ambientale. A differenza infatti di quanto accade per le associazioni ambientaliste, legittimate ai sensi della legge n. 349/86, il nostro ordinamento amministrativo non prevede in generale una sfera di protezione processuale dell’ambiente in titolarità di singoli cittadini tutelabile innanzi al giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	<I>III  SEZIONE-<br />	<br />
</I></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. <b>1301/2005 </b>proposto da</p>
<p><B>TASSONI SANDRO, BINI FRANCESCO, PAPI MARIA PAOLA, BENI GIAN FRANCO, BARBI STEFANO, VENTURI SANDRA, GIANNINI CLAUDIO, BALDACCHERI CARLO, OVI MARCELLO, PESCI SIMONETTA, PARADISI PAOLO, DE PAOLI OSCAR, BERNHART MATHIAS STEFAN, SCHULZE KURT AXEL FRANK, SCHULZE GEB. MARSCHIK PIA MARIA,</B> rappresentati e difesi dall’avv. Franco Zuccaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Monica Bandini in Firenze, via Cavour n. 85;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; il <B>COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR), </B>in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ avv. Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;<br
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <B>SRL COSTRUZIONI CAMARDO, </B>in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e Luca Capecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Cavour n. 64;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L’ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Marittima n. 104 del 10 maggio 2005 che ha approvato il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per il rifacimento di viale Martiri della Niccioleta a Massa Marittima, limitatamente all&#8217;approvazione della parte di progetto che prevede l&#8217;abbattimento di un gran numero degli ottantaquattro alberi posti ai lati del viale Martiri della Niccioleta; </p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del  12 gennaio 2005 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti F. Zuccaro, R. Grassi e J. Quintavalli, delegato da L. Capecchi; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
I ricorrenti sono tutti  residenti in Comune Massa Marittima e con ricorso ritualmente notificato e depositato in termini hanno adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 14 L. 07.08.1990 n. 241, come modificato dall’art. 9 L. 340/2000, dell’art. 8 e dell’art. 9 DPR. 21.12.1999 n. 554, dell’art. 21 e dell’art. 49 del DPR. 554/1999, degli artt. 47 e 48 del medesimo DPR. 554/1999.<br />
2) Violazione e mancata applicazione dell’art. 1 LRT 03.01.2005 n. 1, dell’art. 2 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dell’art. 136, 146 e 147 del medesimo D. Lgs.<br />
3) Mancanza o carenza di motivazione sulla scelta progettuale in riferimento alle leggi di cui al motivo 2<br />
4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 LRT 1/2005 e delle norme di piano del Piano Strutturale di Massa Marittima.<br />
5) Assenza di motivazione sui motivi della mancata applicazione.<br />
6) Violazione e mancata applicazione del Piano Strutturale del Comune di Massa Marittima, dell’art. 10 L. 18.05.1989 n. 183, dell’art. 39 della LRT  21.03.2000 n. 39, degli artt. 1, 6 e 7  del D.P.G.R. della Toscana 08.08.2003 n. 48/R, del R.D. 30.12.1923 n. 3267.<br />
7) Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 1998 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.<br />
8) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l’adozione della delibera impugnata.<br />
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata (ma non l’impresa commissionaria dei relativi lavori e notificataria del medesimo), resistendo all’impugnativa esponendo in successive  memorie le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati (ord. n. 678 /2005).<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 12 gennaio 2005  il ricorso  è stato  trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Precede la trattazione del merito del  ricorso  l’esame della questione,  sollevata  peraltro da specifica eccezione dall’Amministrazione intimata (v. memorie 6.9 e 30.12.2005), incentrata sulla legittimazione dei ricorrenti a proporre il ricorso in esame.  A tale  problematica , diversamente da quanto premesso dalle argomentazioni degli istanti, deve essere dato esito negativo, per le ragioni che seguono.<br />
I ricorrenti, tutti residenti nel Comune intimato, hanno collettivamente proposto un ricorso volto incontestabilmente a soddisfare un interesse di protezione ambientale, ravvisato nella conservazione di un cospicuo numero di alberi situati nell’unica strada interessata dalle opere avviate dal Comune.   Al riguardo tuttavia deve rammentarsi che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente negato in tali casi  la sussistenza in capo ai cittadini residenti di un interesse legittimo tutelabile innanzi al giudice amministrativo, ravvisando soltanto l’esistenza di un interesse diffuso.  A differenza infatti di quanto accade per le associazioni ambientaliste, legittimate ai sensi della legge n. 349/86, il nostro ordinamento amministrativo non prevede in generale una sfera di protezione processuale dell’ambiente in titolarità di  singoli cittadini  (v. sul punto CDS, VI, n. 728 /1990).<br />
 Né a soluzione positiva può pervenirsi richiamandosi al criterio della vicinitas”, pur emergente da diverse pronunzie (v. ad es CDS, VI, n. 5411/2001 o IV Sez., 1 agosto 2001 n. 4206, in Cons. Stato 2001, I, 1740), e che pone singoli cittadini pur non formalmente destinatari dell’azione amministrativa in  posizione legittimante  alla contestazione processuale dei provvedimenti dell’amministrazione; tale criterio, come chiarito dal cennato e pacifico orientamento, deve invero consistere in un rapporto stabile che i cittadini intrattengano non solo con la “zona” interessata ma con  beni della vita sui quali essi abbiano una posizione giuridica tutelata, direttamente e personalmente incisa  dagli atti dell’amministrazione (per il principio v. TAR Veneto, n. 2509/1998).  <br />
Per la stessa ragione non può ravvisarsi  legittimazione nella posizione dell’unico ricorrente abitante nella singola strada interessata dalla rimozione dell’alberatura, atteso che questa (come già osservato) al più potrebbe integrare un interesse definibile di tipo diffuso per il complesso della comunità locale, ma non certo riconducibile ad un interesse personale  e diretto di singoli soggetti.<br />
&#8211; II   ricorso    deve conclusivamente  essere dichiarato inammissibile . <br />
In ordine alle spese del  giudizio, sussistono  giuste ragioni per disporne la compensazione. <br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 3^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. EUGENIO  LAZZERI                                       &#8211; Presidente<br />
dott. MARCELLA COLOMBATI                            &#8211; Consigliere<br />
dott. RAFFAELE POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1203/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-4-2006-n-1272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-4-2006-n-1272/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-4-2006-n-1272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1272</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est. S. Tavolucci (Avv.ti P. Sanchini e G. Cresci) contro l&#8217;I.N.A.I.L. Direzione Regionale per la Toscana (Avv.ti G.P. Calloud e B.P. De Rosa) e l&#8217;I.N.A.I.L. &#8211; Roma (non costituita) e nei confronti di L. Pieroni (non costituita) sull&#8217;illegittimità del bando di concorso che non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-4-2006-n-1272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-4-2006-n-1272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.<br /> S. Tavolucci (Avv.ti P. Sanchini e G. Cresci) contro l&#8217;I.N.A.I.L. Direzione Regionale per la Toscana (Avv.ti G.P. Calloud e B.P. De Rosa) e l&#8217;I.N.A.I.L. &#8211; Roma (non costituita) e nei confronti di L. Pieroni (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del bando di concorso che non preveda la tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Procedure di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni &#8211; Art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001 &#8211; Bando di concorso che non preveda la tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni, in base ai principi enunciati nell’art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001, è illegittimo il bando di concorso che non preveda la tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</p>
<p></i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>2003/2004</b> proposto da <br />
<B>TAVOLUCCI STEFANIA, </B>rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Sanchini e Giacomo Cresci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via Giuseppe Richa n. 56;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l&#8217;<B>I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, </B>in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovan Paolo Calloud e Benedetto Paolo De Rosa con domicilio presso l&#8217;Avvocatura Regionale INAIL in Firenze, Via Bufalini n<br />
&#8211; l&#8217;<B>I.N.A.I.L. &#8211; ROMA, </B>non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211;	<B>PIERONI LUCIA, </B>non costituitasi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
della graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice I.N.A.I.L. per la Regione Toscana a seguito dello svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per n. 2 posti di Fisioterapista presso Unità nella Regione Toscana, nella quale la ricorrente è stata inserita alla posizione n. 13, con attribuzione di 50,450 punti, esclusa e non ammessa alla successiva prova scritta del concorso bandito dall&#8217;INAIL e pubblicato sulla G.U., Serie Speciale, n. 59 del 27.07.2004, nonchè del relativo bando di concorso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell&#8217;I.N.A.I.L. Dir. Gen. Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del <b>21 giugno 2005</b>, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G.Cresci e B.P.De Rosa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1) La ricorrente espone di essere, all’atto della proposizione del ricorso, in servizio alle dipendenze dell’INAIL in qualità di terapista della riabilitazione.<br />
Il rapporto di lavoro, che è a tempo determinato, verrà a scadere il 31.12.2004.<br />
La ricorrente ha partecipato al concorso per due posti di fisioterapista presso Unità INAIL nella Regione Toscana,  il cui bando è stato pubblicato sulla G.U., Serie Speciale, n. 59 del 27.7.2004.<br />
L’art. 5 del cennato bando prevedeva, per il caso di elevato numero di domande di partecipazione, la possibilità di far luogo a prove preselettive al fine di ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso.<br />
Il bando non specificava né la tipologia di prova né i criteri ed i metodi di valutazione della prova stessa, limitandosi a stabilire le materie oggetto della preselezione (le stesse delle prove scritte) ed a precisare che il punteggio ottenuto non avrebbe concorso a determinare quello finale.<br />
Solo al momento dell’inizio della prova preselettiva la ricorrente avrebbe appreso trattarsi di circa 80 test a contenuto prevalentemente teorico e che il punteggio sarebbe stato attribuito secondo criteri non precisati.<br />
La ricorrente, successivamente, avrebbe appreso che, avendo alcuni candidati proposto ricorso giurisdizionale avverso la disposizione del bando, con la quale era stata indetta la preselezione, l’INAIL (con nota in data 11.10.2004 inviata a tutte le Commissioni di esame) aveva dato disposizione di ammettere con riserva alle prove scritte tutti i candidati, che avevano già proposto ricorso e quelli che lo avrebbero proposto prima della data di espletamento delle prove in questione.<br />
La ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova scritta in quanto, avendo riportato p. 50,450, nella graduatoria formata a seguito della prova  preselettiva si è collocata al 13° posto, cioè in posizione non utile (posti dal primo al decimo).<br />
Ha, pertanto, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo le censure che seguono.<br />
<b>I) Violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 9.5.1994 n. 487; D. Lgs. 3.2.1993 n. 29; D. Lgs. n. 165/2001; L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere: difetto d’istruttoria; carenza di motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà; violazione del giusto procedimento; illogicità.<br />
</b>In violazione delle disposizioni di legge di cui in rubrica, che prescrivono che l’Amministrazione si attenga, nelle procedure concorsuali, a criteri di trasparenza ed imparzialità, il bando avrebbe, illegittimamente, omesso di indicare preventivamente i criteri che sarebbero stati adottati nell’attribuzione del punteggio per ogni domanda.<br />
L’Amministrazione avrebbe l’obbligo di prevedere, nel bando, i criteri di massima per la valutazione della prova e di rendere nota ai candidati la tipologia di prova da sostenere.<br />
Gli assunti difensivi troverebbero ampio sostegno nei principi affermati dalla. giurisprudenza amministrativa<br />
<b>II) Violazione di legge: D.P.R. 9.5.1994 n. 487; L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento concorsuale; disparità di trattamento. <br />
</b>Sarebbe ragionevole, secondo la ricorrente, presumere che la penalizzante collocazione al 13° posto della graduatoria possa essere ingiustificata e contraddittoria se vista in riferimento all’ottima valutazione del servizio sino ad oggi prestato ed alla capacità dimostrata.<br />
L’esperienza lavorativa della  ricorrente non potrebbe essere disconosciuta dall’Amministrazione con un semplice provvedimento di esclusione dalla selezione derivante dall’attribuzione di un punteggio numerico frutto di criteri non conosciuti né previsti dal bando.<br />
La previsione del bando (art. 5) che introduce un criterio per ridurre indiscriminatamente i partecipanti al concorso sarebbe contraddittoria rispetto all’altra (art. 6) ove viene prevista la valutazione specifica dei titoli di servizio posseduti (nel caso della ricorrente, l’anzianità di 27 mesi avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio di 5,40).<br />
La ricorrente conclude per  l’accoglimento delle proprie ragioni ed, in via cautelare, l’ammissione con riserva  alle prove scritte.<br />
In resistenza non si sono costituite né le Autorità amministrative né la controinteressata.<br />
Con decreto 22 ottobre 2004 n. 1105 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie  presentata dalla ricorrente.<br />
Alla Camera di Consiglio, tenuta in data 9 novembre 2004, l’istanza  cautelare  è stata riunita al merito, essendo la ricorrente stata ammessa con riserva alle prove scritte dall’Amministrazione.<br />
Con memoria in data 10.6.2005 la ricorrente, confermate  tesi e conclusioni,  ha fatto presente di aver superato le prove scritte e la prova orale collocandosi, con riserva, al secondo posto della graduatoria e, quindi, in posizione utile per l’assunzione.<br />
L’INAIL le ha comunicato, anche, la determinazione di costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 29.12.2005 e la ricorrente, in data 20.1.2005, ha sottoscritto il relativo contratto. <br />
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 21 giugno 2005, la causa è passata in decisione.<br />
2) Il ricorso è stato notificato ad una controinteressata individuata nell’ambito dei soggetti ammessi alle prove scritte a seguito del superamento della preselezione.<br />
Il Collegio, quanto alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, non ritiene, nel caso di specie, necessario disporre  l’integrazione di quest’ultimo, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’atto di non ammissione al concorso all’esito di particolari prove preselettive (diversamente dal caso in cui il candidato, che abbia preso parte alle prove scritte, non sia stato ammesso alle prove orali) assume una valenza individuale, riferendosi alla sola posizione del candidato contemplato dal provvedimento (cfr. Cons. Stato, V Sez., 10.2.2004 n. 482).<br />
 Il ricorso, con il quale si impugna la graduatoria della prova preselettiva  nonché la disposizione del bando, nella parte in cui viene omessa l’indicazione della tipologia della prova  e dei criteri di valutazione dell’esito della prova stessa, è meritevole di accoglimento.<br />
Fondata, è, infatti, la prima  doglianza, con la  quale si censura il bando del concorso per la mancata previsione della tipologia  della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione.<br />
Ai sensi dell’art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001 (decreto che reca “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e abroga  il D. Lgs. n. 29/1993 come successivamente modificato ed integrato)  le  procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni devono conformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare  forme  di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.<br />
I cennati principi, che sono espressione, con riguardo al settore dell’accesso al pubblico impiego, delle garanzie recate dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, imponevano all’Amministrazione  di portare a conoscenza di tutti coloro che fossero interessati a partecipare al concorso per posti di fisioterapista  sia la tipologia di prova  preselettiva  a cui sarebbero stati sottoposti, sia i criteri di valutazione  dei risultati della prova stessa.<br />
In tal modo i candidati, da un canto, sarebbero stati posti nelle condizioni di prepararsi, anche con esercitazioni pratiche, ad affrontare una prova  da svolgere in tempi assai ristretti; dall’altro, sarebbero stati previamente in grado di valutare l’opportunità di dare risposte della cui correttezza non fossero stati certi (ciò, perché, talora, la risposta errata viene penalizzata rispetto alla risposta omessa o parziale); infine, avrebbero potuto, a prova terminata,  rendersi personalmente conto del risultato conseguito.<br />
La fase della preselezione, in conclusione, deve essere informata a criteri di   trasparenza , che assicurino l’imparzialità della procedura.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.<br />
Spese compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 2003/2004, di cui in epigrafe, lo accoglie.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 giugno 2005, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Avv. Giovanni Vacirca                                                         &#8211;  Presidente<br />
dott.ssa Giacinta Del Guzzo                                                  &#8211;  consigliere est.<br />
dott. Bernardo Massari                                                           &#8211;  consigliere </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-4-2006-n-1272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1216/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1216/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1216</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. Circolo nautico e della vela Argentario (Avv.ti F. e C.M. Mannucci) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Livorno (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Monte Argentario (Avv. ti P.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1216/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1216/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> Circolo nautico e della vela Argentario (Avv.ti F. e C.M. Mannucci) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Livorno (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Monte Argentario (Avv. ti P. Corsi e M. Tamma)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di rinnovo delle concessioni demaniali marittime</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Concessioni demaniali marittime &#8211; Art. 13 della L. 172/2003 &#8211; Rinnovo automatico alla scadenza &#8211; Rinnovo solo in parte di una concessione intervenuto oltre il termine di scadenza &#8211; Assume il rango di provvedimento di secondo grado &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concessioni demaniali marittime l’art. 13 della L. 172/2003 ha prolungato la loro durata ed ha previsto il rinnovo automatico alla scadenza con salvezza del potere di intervenire in termini decadenziali in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Ne consegue che l’atto con cui la Capitaneria ha rinnovato solo in parte una concessione, intervenuto oltre il termine di scadenza della medesima va inteso, nella sua sostanziale portata, quale manifestazione provvedimentale costituente esercizio del discrezionale potere dell’Amministrazione diretto ad incidere “risolutivamente” (ed in parte qua) sul rapporto concessorio in corso di svolgimento. Come tale, la suddetta determinazione della Capitaneria di Porto assume il rango di provvedimento di secondo grado che ai sensi dall’art. 7 della legge n. 241/1990 deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	<I>III SEZIONE-<br />	<br />
</I></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n. 810/2004 proposto dal</p>
<p><B>CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Mannucci e Clemente Maria Mannucci con domicilio eletto  presso lo studio dell’avv. Alberto Bigliardi in Firenze, via S. Egidio n. 16;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; il <B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </B> in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,  con domicilio eletto in Firenze via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>&#8211; la <B>CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO</B>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in  Firenze, via degli arazzieri n. 4;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e  nei   confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del <B>COMUNE DI MONTE ARGENTARIO,</B> in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Pietro Corsi e Maria Tamma con domicilio eletto in Firenze, via Cosseria n. 14;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L‘ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>&#8211; della licenza di Concessione n. 01/2004 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, il 6.2.2004 per il periodo dal 1.1.1999 al 31.12.2002 per la parte con la quale non è stata rinnovata la concessione relativa alle aree demaniali marittime (in Piazza Strozzi &#8211; Porto Ercole &#8211; Comune di Monte Argentario) adibite a piazzale di tiro a secco delle imbarcazioni, nonché di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, conseguente e presupposto;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 &#8211; relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti F. Mannucci e C. Brozzo (Avv. St.);<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorrente Circolo Nautico, membro della Federazione Italiana Vela (FIN-CONI), è titolare da oltre trent’anni di licenza di concessione di un’area demaniale marittima di mq. 268.<br />
Premessa un’ampia descrizione dei luoghi e dell’attività svolta, lo stesso espone che prima della scadenza delle vigenti licenze di concessioni, ciclicamente richiedeva alla Capitaneria di Porto di Livorno il rinnovo della concessione ad ogni scadenza (ultima rilasciata la n. 668/1995, per il periodo 1.1.1995 – 31.12.1998).<br />
Il suddetto Circolo soggiunge che nonostante i ripetuti solleciti la concessione non veniva rilasciata. Riferite altre circostanze di fatto, nonché modifiche normative (riguardanti in particolare il trasferimento alla Regione Toscana della competenze per il rinnovo di tale concessione), espone che il 6.2.2004 la Capitaneria di Porto, ormai incompetente, rilasciava finalmente al Circolo la Licenza di Concessione 01/2004 per il periodo dall’1.1.1999 al 31.12 2002 (di seguito denominata la “Concessione”), dalla quale però veniva dopo oltre trent’anni espressamente esclusa l’ “Area” (così di seguito denominata).<br />
Ritenendo illegittima tale concessione, il Circolo la impugna deducendo 5 compositi motivi di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza.<br />
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Monte Argentario e la Capitaneria di Porto di Livorno hanno contestato la fondatezza delle suesposte censure, concludendo per il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso in esame trae origine dalla impugnativa della “Licenza di Concessione”, 6 febbraio 2004 n. 1, rilasciata dalla Capitaneria del Porto di Livorno, in favore del Circolo Nautico e della Vela Argentario, relativamente ad un’area demaniale marittima e specchi acquei della superficie di mq. 884,04 nella parte in cui esclude le ulteriori aree già adibite a piazzale per il “tiro a secco delle imbarcazioni”.<br />
Pregiudizialmente va disposta l’estromissione dal giudizio del Comune di Monte Argentario che non ha partecipato al relativo procedimento in veste di autorità amministrativa.<br />
Né l’Ente locale può assumere la posizione processuale di controinteressato ancorché il parziale diniego sia da ricollegarsi alla manifestata esigenza di assicurare al pubblico l’area demaniale <i>de qua</i>, di cui il Comune si è dato carico in sede endoprocedimentale.<br />
Non sussiste, al riguardo, alcuna posizione sostanziale di interesse direttamente riconducibile al Comune per effetto, diretto ed immediato, del provvedimento ministeriale.<br />
Il ricorso è meritevole di accoglimento.<br />
Va premesso che l’impugnata determinazione, pur risultando adottata nel febbraio 2004, ha disposto per il rinnovo della concessione demaniale (e la correlativa esclusione in <i>parte qua</i>) relativamente al (pregresso) periodo di quattro anni decorrente dl 1° gennaio 1999, con conseguente scadenza al 31 dicembre 2002.<br />
In pendenza del relativo periodo era già operante (dal 1.1.2002) la normativa intesa a disporre per l’automatico rinnovo delle concessioni demaniali  (per quanto qui rileva vd. l’art. 1, comma 2 D.L. n. 400/1993; negli ultimi anni la normativa relativa al rilascio di concessioni in aree del demanio marittimo è stata ripetutamente modificata: la competenza per il rilascio di dette concessioni nei posti di rilevanza economica regionale ed interregionale è stata trasferita alle Regioni dal 1.1.2002 ad opera dell’art. 9 della L. 88/2001 che ha modificato l’art. 105, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 112/98; l’art. 13 della L. 172/2003 che ha modificato il sopra citato art. 1 comma 2 del D. L. 400/1993 convertito nella L. 494/1993 ha invece prolungato la durata di queste concessioni (che è passata da quattro a sei anni) ed ha anche espressamente previsto il menzionato automatico rinnovo delle concessioni alla loro scadenza), con salvezza del potere di intervenire in termini decadenziali in ragione di sopravvenuti (quanto meno in termini di valutazione) motivi di interesse pubblico.<br />
Da ciò consegue che il contestato atto va inteso, nella sua sostanziale portata, quale manifestazione provvedimentale costituente esercizio (non del potere di rinnovo il cui fondamento si radica – come detto – in via diretta ed immediata nella previsione normativa in parola) del discrezionale potere diretto ad incidere “risolutivamente” (ed in parte qua) sul rapporto concessorio in corso di svolgimento:<br />
Come tale, la determinazione della Capitaneria di Porto assume il rango di provvedimento di secondo grado in relazione al quale è uniforme e costante l’orientamento della giurisprudenza amministrativa nel ritenere l’esigenza che l’Amministrazione debba darsi carico di assolvere all’obbligo contemplato dall’art. 7 della legge n. 241/1990 per quanto attiene alla comunicazione di avvio del procedimento.<br />
La fondatezza della suesposta censura comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze poiché, in ragione del vizio procedimentale denunciato ed accolto, l’Amministrazione è tenuta al rinnovo integrale della relativa sequenza amministrativa; cioè a partire dalla comunicazione del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990.<br />
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto, va annullato in <i>parte qua </i>il provvedimento in epigrafe.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le spese e gli onorari del giudizio.<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.<br />
Conseguentemente annulla in<i> parte qua</i> la concessione indicata in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo  MUSILLI                                        &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2006-n-1216/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2006 n.1216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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