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	<title>13/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3912/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3912/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3912</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, est. Francavilla GUIDA S.R.L. (Avv. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuly) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali e Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici (Avvocatura dello Stato). in tema di contributi per i lavori di restauro di opere di interesse culturale ed artistico 1. Beni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3912/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3912/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, est. Francavilla<br /> GUIDA S.R.L. (Avv. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuly) c. Ministero per i beni  culturali ed ambientali e Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>in tema di contributi per i lavori di restauro di opere di interesse culturale ed artistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Beni culturali ed ambientali – Contributo per il restauro di beni di interesse culturale ed ambientale ex lege 1552/61 – Nozione di “restauro”  &#8211; Individuazione.</p>
<p>2. Beni culturali ed ambientali – Contributo per il restauro di beni di interesse culturale ed ambientale ex lege 1552/61 – Obbligo di motivazione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della concessione del contributo ex lege 1552/61, la nozione di “restauro”, non può essere riduttivamente identificata con le sole opere finalizzate al mantenimento e al ripristino dell’originaria consistenza fisica dell’immobile, ma ricomprende anche gli interventi necessari o semplicemente utili (ad eccezione delle opere meramente voluttuarie od eccessivamente dispendiose) all’utilizzazione presente e futura del bene che ne possa valorizzare la peculiarità di luogo di aggregazione e confronto di varie tendenze culturali.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento di diniego di erogazione del contributo per il restauro di immobili di interesse culturale e storico che ometta di indicare le ragioni per cui le opere di “riuso ed adeguamento funzionale” non sono ammissibili a contributo e di specificare le ragioni per cui le opere eseguite sono ascrivibili alla categoria degli interventi che la legge riconosce quali meritevoli di ottenere il contributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania <br /> Sede di Napoli &#8211; Quinta Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Dr. Carlo D’Alessandro &#8211; Presidente;<br />
&#8211; Dr. Diego Sabatino – Giudice;<br />
#NOME?</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9176/03 R.G. proposto da<br />
<b>GUIDA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Guida Mario, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 10 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del Ministro p.t., e<br />
&#8211; <b>SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI</b>, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi domiciliati in Napoli, presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p>per l’annullamento:<br />
1) della nota prot. n. 11439 dell’08/04/95 con cui il Direttore Generale della Divisione III-Sez.VI-IIIB2 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente per il conseguimento del contributo del secondo lotto dei lavori di restauro dell’immobile vincolato di sua proprietà;<br />
2) della nota prot. A24724 del 25/09/97 con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha confermato il provvedimento di diniego menzionato sub 1);</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2005;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Guida s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Napoli, via Port’Alba n. 19 adibito a libreria e vincolato ai sensi della L. n. 1089/39.<br />
La predetta società ha presentato al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali un’istanza finalizzata al conseguimento di un contributo, ai sensi della L. n. 1552/61, per la realizzazione di opere di manutenzione sull’immobile in esame.<br />
Con provvedimento del 06/04/93 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha autorizzato il pagamento della somma di lire 91.800.000 inferiore a quella richiesta in quanto, come chiarito dall’amministrazione con nota prot. n. A12067 del 13/05/94, dal contributo sono stati esclusi gli importi destinati alla realizzazione delle opere di “riuso ed adeguamento funzionale”.<br />
Il T.A.R. Campania, adito a seguito di ricorso presentato dalla società Guida s.r.l., con sentenza n. 2382/99 ha annullato gli atti in questione.<br />
Con decreto del 12/02/01 il Ministero per i Beni Culturali ha individuato le singole opere escluse dal contributo ma il provvedimento in esame, su nuovo ricorso proposto dalla Guida s.r.l., è stato annullato dal T.A.R. Campania con sentenza n. 3416/01 a seguito della quale l’amministrazione ha effettuato il pagamento delle ulteriori somme richieste.<br />
Intanto la società Guida s.r.l. ha richiesto il contributo per un secondo lotto di lavori conseguendo il parere favorevole della Soprintendenza di Napoli.<br />
La richiesta è stata, però, respinta dal Ministero per i Beni Culturali con la nota prot. n. 11439 dell’08/04/95 successivamente confermata dal provvedimento prot. A24724 del 25/09/97.<br />
Con ricorso, notificato il 21/07/03 e depositato il 12/09/03, la Guida s.r.l. ha impugnato gli atti in esame deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione della L. n. 1552/61, violazione dell’art. 16 L. n. 1089/39, violazione degli artt. 34 e ss. D. L.vo n. 490 del 29/10/99 e violazione dell’art. 3 L. n. 241/90: l’amministrazione avrebbe omesso di indicare i motivi per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale, strettamente connesse all’uso della libreria, sarebbero escluse dal contributo nè avrebbe specificato le ragioni per cui i singoli interventi realizzati possano essere, in concreto, ritenuti “di riuso ed adeguamento funzionale”;<br />
2) violazione delle sentenze del T.A.R. Campania n. 2382/99, n. 4423/00 e 3416/01, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di buon andamento e violazione dell’art. 7 L. n. 241/90: il rigetto dell’istanza di contributo sarebbe illegittimo in quanto fondato sulle medesime ragioni già censurate dal T.A.R. con le sentenze in rubrica indicate.<br />
Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite.<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali si sono costituiti in giudizio con memoria depositata il 24/09/03 con la quale hanno richiesto il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
La Guida s.r.l., proprietaria di un immobile sito in Napoli, via Port’Alba n. 19, adibito a libreria e vincolato ai sensi della L. n. 1089/39, impugna la nota prot. n. 11439 dell’08/04/95, con cui il Direttore Generale della Divisione III-Sez.VI-IIIB2 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente per il conseguimento del contributo del secondo lotto dei lavori di restauro dell’immobile, e la nota prot. A24724 del 25/09/97, con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha confermato il precedente provvedimento di diniego.<br />
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione, tra gli altri, ai vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 1552/61, dell’art. 16 L. n. 1089/39 e dell’art. 3 L. n. 241/90 perché l’amministrazione non avrebbe indicato i motivi per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale, strettamente connesse all’uso della libreria, non sarebbero ammissibili a contributo e non avrebbe specificato le ragioni per cui, in concreto, le singole opere realizzate siano ascrivibili alla categoria degli interventi di riuso ed adeguamento funzionale.<br />
La censura è fondata.<br />
Dall’esame dei provvedimenti impugnati emerge che l’amministrazione ha negato il contributo in ragione della dedotta riconducibilità delle opere realizzate alla categoria degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e dell’asserita non ammissibilità degli stessi ai benefici della L. n. 1552/61.<br />
Il Collegio ritiene che la motivazione in esame sia illegittima.<br />
Ai sensi dell’art. 3 comma 2° L. n. 1552/61 “quando la spesa per l&#8217;esecuzione delle opere sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà”.<br />
Il contributo pubblico può essere erogato per la realizzazione di “opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all&#8217;incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione”, finalità espressamente previste dal primo comma dell’art. 3 L. n. 1552/61, avente ad oggetto le anticipazioni delle spese necessarie da parte dello Stato, ma certamente applicabili alla fattispecie in esame (in cui il contributo è concesso dopo la realizzazione dell’intervento) per evidente identità di “ratio”; tale, del resto, è l’interpretazione della norma in esame compiuta dalle circolari n. 264/84 e n. 116/92 richiamate dall’amministrazione nella memoria difensiva a fondamento del diniego impugnato in questa sede.<br />
L’art. 3 L. n. 1552/61, pertanto, individua, tra le finalità da perseguire attraverso il concorso pubblico nelle spese, la “conservazione” e il “ripristino” del bene che, però, almeno in riferimento alla concreta fattispecie in esame, non possono essere identificati nel mero ripristino dell’integrità materiale dell’immobile in sé ma vanno rapportati alla peculiare natura del bene vincolato costituito da una libreria.<br />
Come si evince dall’esame del decreto impositivo del vincolo (espressamente riportato nella sentenza n. 3416/01 emessa da questo Tribunale in riferimento al medesimo bene e richiamato anche dalla nota prot. n. 131 del 20/09/01  emessa dal Ministero intimato) la libreria di proprietà della ricorrente è stata assoggettata al regime della L. n. 1089/39 in quanto “riveste nel contesto urbano interesse particolarmente importante nella storia della letteratura dell’arte e della cultura in generale…anche come centro culturale, in quanto luogo tradizionale di incontro di scrittori, letterati, registi e giornalisti”.<br />
L’atto in questione evidenzia che il bene è stato ritenuto d’interesse particolare ai sensi della L. n. 1089/39 non solo “in ragione storica (come immobile, cioè, adibito in passato a centro culturale) ma anche e, soprattutto, in proiezione dinamico-funzionale come struttura di continua lievitazione culturale aperta anche a fermenti di nuova emersione e ai conseguenti apporti dialettici”, come già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 3416/01 emessa tra le medesime parti.</p>
<p>La nozione di “restauro”, pertanto, non può essere riduttivamente identificata con le sole opere finalizzate al mantenimento e al ripristino dell’originaria consistenza fisica dell’immobile ove è situata la libreria ma ricomprende anche gli interventi necessari o semplicemente utili (ad eccezione delle opere meramente voluttuarie od eccessivamente dispendiose) all’utilizzazione presente e futura del bene che ne possa valorizzare la peculiarità di luogo di aggregazione e confronto di varie tendenze culturali, costituente una delle caratteristiche espressamente considerate dall’atto impositivo del vincolo ai sensi della L. n. 1089/39.<br />
L’opzione ermeneutica seguita dal Collegio appare coerente con l’evoluzione legislativa culminata con l’emanazione del D. L.vo n. 490/99 (non direttamente applicabile alla fattispecie in esame in quanto i provvedimenti impugnati sono stati emessi prima della sua entrata in vigore) il cui art. 34 qualifica come restauro “l&#8217;intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l&#8217;integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali”.<br />
La correttezza di tale ricostruzione non viene pregiudicata dalle Circolari n. 264/84 e 116/92 le quali operano, ai fini dell’ammissione al contributo, una distinzione tra opere di carattere restaurativo e conservativo, da una parte, ed interventi di riuso ed adeguamento funzionale, dall’altra, non solo non direttamente supportata dal tenore letterale della normativa di riferimento dell’epoca (l’art. 3 L. n. 1552/61) ma che non tiene conto della possibilità che le seconde, nella fattispecie in esame, possano essere necessarie o semplicemente utili per la stessa conservazione del bene nella sua dimensione dinamico -funzionale cristallizzata dal provvedimento impositivo del vincolo.<br />
In ogni caso le Circolari in esame (per altro non richiamate dagli atti impugnati), in quanto atti diretti agli organi e uffici periferici e sottordinati, non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all&#8217; Amministrazione; ne consegue che esse non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata (in questo senso C.d.S. sez. VI n. 1894/03; C.d.S. sez. IV n. 6299/00; C.d.S. sez. IV n. 720/94).<br />
Alla luce di quanto fin qui evidenziato deve ritenersi fondata la prima censura in riferimento alla dedotta illegittimità degli atti impugnati perché gli stessi hanno omesso di indicare le ragioni per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale, nella fattispecie in esame, non sono ammissibili a contributo.<br />
Parimenti fondata è la prima censura nella parte in cui lamenta l’omessa specificazione delle ragioni per cui le opere eseguite dalla ricorrente sono, in concreto, ascrivibili alla categoria degli interventi “di riuso ed adeguamento funzionale”.<br />
Effettivamente nei provvedimenti di diniego del contributo non vi è alcun riferimento specifico alla natura e all’oggetto delle opere in esame, elementi, questi, che, se indicati, avrebbero consentito alla ricorrente di valutare la correttezza o meno dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione in relazione ad ogni singolo intervento e l’inerenza o meno dello stesso al perseguimento delle finalità indicate nell’atto impositivo del vincolo ai sensi della L. n. 1089/39.<br />
La ritenuta fondatezza delle predette censure (con assorbimento, per ragioni di economia processuale, degli ulteriori motivi proposti) comporta l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
La peculiarità della vicenda e della questione giuridica ad essa sottesa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione:<br />
1) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3912/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3909</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3909/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3909</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, est. Carpentieri Corrado ed altri (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40 (Avv. Lorenzo Mazzeo) e Regione Campania (n.c.). in tema di prescrizione nel rapporto di pubblico impiego 1. Giudizio Amministrativo – Mancato adempimento dell’Amministrazione resistente ad ordinanza istruttoria – E’ comportamento da cui si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3909/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3909/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3909</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, est. Carpentieri<br /> Corrado ed altri (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40 (Avv. Lorenzo Mazzeo) e Regione Campania (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di prescrizione nel rapporto di pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio Amministrativo – Mancato adempimento dell’Amministrazione resistente ad ordinanza istruttoria – E’ comportamento da cui si possono desumere argomenti di prova a sostegno della tesi del ricorrente  ex art. 116 c.p.c.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti- Regime della prescrizione – Rapporto di lavoro assistito dalle garanzie a tutela della stabilità – E’ quinquennale.</p>
<p>3. Pubblico Impiego – Compenso per ferie non godute – Carattere sussisidiario – Conseguenze – E’ soggetto alla prescrizione decennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  1. Posto che il potere acquisitivo attribuito al giudice nel processo amministrativo è finalizzato a sopperire alle difficoltà che può incontrare la parte privata nel disporre della documentazione rilevante ai fini della decisione, posto che tale documentazione normalmente è in possesso dell’amministrazione, in caso di mancato adempimento alle disposizioni istruttorie impartite dal giudice amministrativo, è da ritenere che dal comportamento omissivo dell’amministrazione si possano desumere, anche in base ai principi statuiti dall’art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno delle allegazioni fornite dal ricorrenti e che, per contro, non vi siano documenti utili a sostegno delle tesi prospettate, ma non provate, dall’amministrazione resistente.</p>
<p>2. Le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti sono soggette al termine quinquennale di prescrizione previsto in via generale dall’art. 2948, n. 4, c.c. ed il termine decorre, nei rapporti di pubblico impiego dotati di garanzie a tutela della stabilità del rapporto, dalla maturazione del diritto per ciascun rateo periodico (fattispecie relativa al diritto alla percezione dell’indennità da rischio radiologico ex lege n.460/98).</p>
<p>3. Gli emolumenti correlati alla mancata fruizione del riposo biologico hanno carattere sussidiario ed eventuale, spettando solo quando sia rimasto insoddisfatto il diritto principale al congedo e pertanto il relativo compenso, pur essendo dovuto, anche a prescindere dalla insussistenza di una espressa previsione normativa, in forza del carattere indisponibile del diritto al riposo, da cui discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare le prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo in cui lo stesso avrebbe dovuto essere assente dal servizio, non è soggetto al termine breve di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione, ma alla prescrizione ordinaria decennale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br /> &#8211; Sezione V^ &#8211; </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Carlo d’Alessandro &#8211; Presidente <br />
2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore <br />
3) Diego Sabatino – Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 806, 849, 850, 1232, 1233, 1234, 1235, 1319, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 5353, 5404, 5405, 5406, 5407, 5570, 5576, 5577, 5651, 5652, 5654, 5655, 5682, 5683, 5684, 5822, 5823, 5824, 5825, 5977, 6395, 6396, 6656 e 6657/2000 Reg. Gen., rispettivamente proposti  da <br />
Corrado Luigi Antonio, De Simone Orlando, Catani Luigi, Bove Pasquale, Togo Francesco, Rinaldi Sergio, Lambertini Lorena, Saldutti Francesco, Romano Gaetano, Lanero Antonio, Caprile Antonio, Cimmino Attilio, Crinisio Adolfo, Buffolano Mauro, Del Prete Salvatore, Villani Nicola, Chiantera Mario, Tancredi Claudio, Sperandeo Vittorio, Monteleone Vittorio, Croce Francesco, Fiorillo Carlo, Vallario Antonio, Fusco Gaetano, Magri Roberto, Colella Cataldo, Capuano Nicola, Gison Luigi, Monteleone Giuseppe, Russo Raffaele, Robiony Francesco, Coviello Mauro, Di Sauro Raffaele, Baiano Lorenzo, Russo Cosimo, Continelli Adriana (nonché Camposarcone Arnaldo e Camposarcone Angelica, nella qualità di eredi di Camposarcone Cosmo Alfonso), D’Ambra Paolo e Del Regno Antonio, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli alla via dei Mille 16</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40</b>, in persona del Commissario liquidatore, Direttore generale della A.S.L. Napoli 1, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto in Napoli alla piazza Matteotti 7;</p>
<p>e nei confronti<br />
della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., non costituita;</p>
<p>per la declaratoria<br />
&lt;&lt;del diritto dei ricorrenti: a) al riconoscimento dell’indennità professionale di rischio radiologico spettante nella misura mensile piena di cui alla legge 27.10.1988 n. 460, con decorrenza dall’1.1.1988 sino al 31.12.1994; b) alla fruizione del congedo aggiuntivo annuale di 15 giorni (riposo biologico) di cui al d.P.R. 25.6.1983;</p>
<p>previo eventuale annullamento<br />
di ogni altro provvedimento o comportamento omissivo lesivo;</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di ragione, a) al pagamento, in favore dei ricorrenti, della differenza mensile lorda tra l’indennità corrisposta nel periodo 1.1.1988/31.12.1994 e quella dovuta,, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria; b) alla corresponsione dell’indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali per gli anni dal 1983 al 1994, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria>>.</p>
<p>VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40, con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTE le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	VISTE le ordinanze collegiali di questa sezione nn. 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946 e 947/2004 del 30 novembre 2004, con le quali sono stati disposti incombenti istruttori;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con i ricorsi in epigrafe indicati, notificati tra il gennaio e il giugno del 2000, i ricorrenti (ad eccezione dei sigg. Continelli Adriana, Camposarcone Arnaldo e Camposarcone Angelica, tutti eredi del dott. Camposarcone Cosmo Alfonso) – sanitari di ruolo dell’Azienda ospedaliera “A. Cardarelli” – deducevano:<br />
&#8211; di svolgere sin dalla data di assunzione in servizio presso l’ospedale “Cardarelli” (già rientrante nella soppressa U.s.l. n. 40, poi costituita come Azienda ospedaliera di rilievo nazionale), la propria opera professionale di medico ortopedico presso l<br />
&#8211; di avere in passato percepito l’indennità di “rischio radiologico” nella misura mensile di lit. 30 mila fino al novembre 1988 (per quanto riguarda i sanitari all’epoca in servizio), successivamente aumentata nel limite di lit. 50 mila (per tutti i ricor<br />
&#8211; di non aver fruito del congedo aggiuntivo per “riposo biologico”;<br />
&#8211; di aver conseguito il pieno riconoscimento delle spettanze connesse all’esposizione al rischio radiologico solo per il periodo successivo al 1/1/1995, da parte dell’Azienda ospedaliera “Cardarelli”, subentrata nel rapporto di impiego a seguito della sop<br />
&#8211; di non aver ottenuto, invece, il riconoscimento dei diritti vantati, per il periodo anteriore e fino al 31/12/1994, nei confronti della Gestione liquidatoria della soppressa U.s.l. n. 40.<br />
In relazione a quanto precede, i ricorrenti proponevano le domande in epigrafe.<br />
La Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40 si costituiva in giudizio, resistendo ai ricorsi.<br />
Con ordinanze da n. 910 a n. 947 del 30 novembre 2004, venivano disposti incombenti istruttori, ai quali l’amministrazione non dava riscontro.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. I ricorsi in esame si riferiscono alla spettanza dei benefici connessi al cd. rischio radiologico, per il periodo anteriore al 1/1/1995 (data in cui la neo-costituita Azienda ospedaliera “Cardarelli” è subentrata alla soppressa U.s.l. n. 40 nel rapporto di servizio in essere con i ricorrenti). <br />
Le questioni sollevate sono sostanzialmente analoghe, per cui è opportuna la riunione dei giudizi.<br />
2. Nel merito i ricorrenti evidenziano che:<br />
&#8211; in forza delle disposizioni regolanti i benefici previsti per i soggetti esposti a rischio radiologico (artt. 9 e 48, del d.P.R. n. n. 348 del 1983; art. 1 della legge n. 460 del 1988; artt. 54 e 120 del d.P.R. n. 384 del 1990; art. 5 della legge n. 724<br />
&#8211; la commissione prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 384 del 1983 avrebbe già a suo tempo riconosciuto, per i ricorrenti, la sussistenza del “rischio radiologico” e l’Azienda ospedaliera “Cardarelli” (con effetto risalente fino al 1/1/1995, data della sua<br />
Tanto premesso, i ricorrenti lamentano (per il periodo anteriore al 1/1/1995, rientrante nella competenza della Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40) di aver percepito l’indennità di “rischio radiologico” non nella misura intera, elevata a lit. 200 dalla legge n. 460 del 1988 con decorrenza dal 1°/1/1988, e di non aver fruito del congedo aggiuntivo per “riposo biologico”.<br />
2.1. Al riguardo giova premettere, in punto di diritto, che il secondo comma dell’art. 1 della legge n. 460 del 1988 – nell’aumentare da lit. 30 mila a lit. 200 mila l’indennità di rischio da radiazioni istituita con la legge n. 416 del 1968 – sancisce che l’indennità in questione spetta al personale medico e tecnico di radiologia di cui all’articolo 58, co. 1, del d.P.R. n. 270 del 1987, e cioè al personale di radiologia sottoposto con continuità e per esigenze professionali all’azione di sostanze ionizzanti.<br />
Il terzo comma dello stesso art. 1 prevede, poi, che il personale sanitario esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione – all’uopo individuato dall’apposita commissione istituita ai sensi dell’art. 58, co. 4, del d.P.R. n. 270 del 1987 – abbia titolo ad una indennità mensile di lit. 50 mila.<br />
Tuttavia, tale ultima disposizione non esclude che, pur tra il personale formalmente non appartenente al settore radiologico, siano individuabili soggetti concretamente sottoposti, in via continua e permanente, al rischio radiologico. In tali casi, qualora la commissione di cui all’art. 58, co. 4, verifichi una esposizione non minore, per durata ed intensità, a quella normalmente sostenuta dal personale di radiologia, si applicano gli stessi benefici previsti per questi ultimi (cfr. Corte cost., 20/7/1992, n. 343; Corte cost., ord. 5/1/1993, n. 4). <br />
Infatti (secondo l’orientamento ricavabile dalle citate decisioni del Giudice delle leggi) una contraria interpretazione del quadro normativo comporterebbe una disparità di trattamento tra categorie di personale operanti nelle medesime condizioni, in contrasto con gli artt. 3 e 97 cost., e violerebbe altresì l’art. 32 cost., nella parte in cui tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività.<br />
In definitiva, mentre per il personale medico e tecnico di radiologia si presume “ope legis” la sussistenza del rischio radiologico ai fini della fruizione automatica dell’indennità nella misura più elevata (a condizione peraltro che i sanitari interessati siano tenuti a prestare professionalmente la propria opera in “zone controllate”), per tutto il restante personale l’esposizione al rischio è soggetta ad un apposito accertamento tecnico, rimesso alla commissione di esperti a tale scopo istituita (cfr. Cons. St., sez. IV, 18/4/1994, n. 340).<br />
Gli indirizzi desumibili dalla legge n. 460 trovano recepimento, in sede di contrattazione collettiva, nell’art. 120 del d.P.R. n. 384 del 1990.<br />
2.2. In punto di fatto i ricorrenti deducono che le commissioni tecniche competenti avrebbero accertato l’assoggettamento a rischio radiologico, tant’è che (come è pacifico) l’amministrazione ha provveduto a corrispondere la relativa indennità sia pure nella misura mensile ridotta a lit. 50 mila.<br />
Sennonché, ad avviso dei ricorrenti, la determinazione di tale ammontare ridotto non deriverebbe dal fatto che l’esposizione alle radiazioni è stata considerata come occasionale, ma piuttosto dall’erroneo convincimento dell’amministrazione che l’indennità piena potesse essere corrisposta al solo personale medico e tecnico di radiologia, con esclusione di tutti gli altri sanitari che pure si trovassero (come i ricorrenti) in situazione di rischio professionale e continuativo. <br />
In proposito, la difesa dell’amministrazione resistente obietta che:<br />
&#8211; la Gestione liquidatoria avrebbe respinto le pretese avanzate dai ricorrenti con una nota formale di diniego, non impugnata dagli interessati; <br />
&#8211; per il periodo anteriore al 1°/1/1995, mancherebbero specifici accertamenti della commissione competente ad assegnare l’indennità in questione; <br />
&#8211; il riconoscimento dell’emolumento in misura ridotta sarebbe giustificato dall’accertamento compiuto dall’apposita commissione;<br />
&#8211; i diritti vantati dai ricorrenti risulterebbero comunque prescritti.<br />
Sull’argomento il Tribunale amministrativo ha disposto un’istruttoria, finalizzata ad acquisire:<br />
&#8211; una relazione di chiarimenti corredata di tutti gli atti e documenti in base ai quali la soppressa U.s.l. n. 40 aveva a suo tempo erogato, in favore dei ricorrenti, l’indennità per rischio radiologico, nella misura mensile di £ 30 mila fino al novembre- i verbali delle determinazioni adottate in merito dalla Commissione di rischio radiologico, con la prova delle relative comunicazioni agli interessati;<br />
&#8211; la nota di risposta all’atto di diffida a suo tempo notificato da ciascun ricorrente, ovvero la nota assunta in materia a firma del referente della Gestione liquidatoria;<br />
&#8211; le istanze avanzate dai ricorrenti con la prova delle relative comunicazioni agli interessati;<br />
&#8211; le delibere adottate sull’argomento dall’Azienda Ospedaliera Cardarelli, nonché tutti gli atti e documenti ivi richiamati ed i relativi verbali della Commissione di rischio radiologico A.O. Cardarelli;<br />
&#8211; la relazione a firma dell’esperto qualificato in data 8.5.1998;<br />
ogni opportuno riferimento, debitamente documentato, sull’eventuale sussistenza di decreti ingiuntivi in materia e dei relativi giudizi di opposizione.<br />
Nessuno di tali documenti è stato depositato in giudizio.<br />
Orbene, il potere acquisitivo attribuito al giudice nel processo amministrativo è finalizzato a sopperire alle difficoltà che può incontrare la parte privata nel disporre della documentazione rilevante ai fini della decisione, posto che tale documentazione normalmente è in possesso dell’amministrazione.<br />
Pertanto, in caso di mancato adempimento alle disposizioni istruttorie impartite dal giudice amministrativo, è da ritenere che dal comportamento omissivo dell’amministrazione si possano desumere, anche in base ai principi statuiti dall’art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno delle allegazioni fornite dal ricorrenti e che, per contro, non vi siano documenti utili a sostegno delle tesi prospettate, ma non provate, dall’amministrazione resistente (cfr. Cons. St., ad. plen., 1/12/1995, n. 32).<br />
In tale contesto può ritenersi, perciò, dimostrato che:<br />
&#8211; i ricorrenti sono compresi nel novero dei sanitari per i quali, sulla base degli accertamenti compiuti dalla competente commissione tecnica, è stata originariamente riconosciuta la sussistenza del “rischio radiologico”;<br />
&#8211; l’erogazione dell’indennità nella misura ridotta di lit. 50 mila mensili non è dipendente da una valutazione di occasionalità della esposizione alle radiazioni.<br />
Del resto, tali conclusioni sono coerenti con i giudizi ai quali è pervenuta (secondo le incontestate allegazioni degli interessati) la commissione tecnica istituita presso l’Azienda “Cardarelli”, confermando “a posteriori” il carattere continuativo del rischio anche per il periodo pregresso risalente fin dall’1/1/1995. Infatti, è ragionevole presumere che l’accertamento compiuto dall’Azienda si sia fermato a tale data sol perché il periodo anteriore rientra nella competenza della Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40 (ai sensi delle leggi regionali n. 32 del 1994 e n. 22 del 1996: cfr. Cons. St., sez. V, 31/7/1998, n. 1136) e non già per il fatto che anteriormente il servizio prestato dai ricorrenti avesse caratteristiche o contenuti diversi (sulla qual cosa, peraltro, non emergono concreti indizi dalle risultanze di causa).<br />
2.3. Alla luce di quanto sopra esposto, si palesano dunque i presupposti per la spettanza sia della differenza dell’indennità per rischio da radiazioni rispetto alla misura massima prevista dall’art. 1 della legge n. 460 del 1988, sia del congedo aggiuntivo per “riposo biologico” per gli anni nei quali è stata riconosciuta ed erogata la suddetta indennità, posto che i benefici previsti dagli artt. 9 e 48, del d.P.R. n. n. 348 del 1983 e dall’art. 120 del d.P.R. n. 384 del 1990 sono applicabili a tutti i sanitari i quali, anche a prescindere dalla qualifica rivestita e dall’appartenenza alle strutture di radiologia, siano comunque esposti con continuità all’esposizione di radiazioni ionizzanti (cfr. Cons. St., sez. V, 11/6/1999, n. 623).<br />
3. In via logicamente subordinata, l’amministrazione resistente eccepisce la prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti.<br />
Sull’argomento gli interessati obiettano che il diritto alla indennità in questione non poteva esser fatto valere se non dopo il riconoscimento, sia pur retroattivo, dell’esposizione a rischio da radiazioni (avvenuto nel 1999 a seguito degli accertamenti compiuti dall’azienda ospedaliera “Cardarelli”).<br />
Invero, l’argomentazione sopra prospettata si palesa in contrasto con i presupposti di fatto e di diritto posti a base della domanda principale e riconosciuti fondati con la presente decisione.<br />
Infatti la controversia ha per oggetto, in via principale, l’accertamento dei diritti vantati dai ricorrenti, siccome derivanti da pregressi riconoscimenti della sussistenza di un “rischio radiologico” con caratteri di continuità e professionalità, i quali solo per un’erronea applicazione della legge n. 460 del 1988 (in contrasto con la lettura della norma emergente dalle decisioni della Corte costituzionale) hanno condotto ad una erogazione dei benefici previsti in misura inferiore al dovuto (ovvero ad un parziale inadempimento).<br />
Se ciò è vero (così come viene riconosciuto), non vi è dubbio che la decorrenza del termine di prescrizione di un diritto soggettivo perfetto nei confronti del debitore (la Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40) non può certo dipendere da ulteriori fatti o atti, compiuti peraltro da un soggetto diverso (l’Azienda ospedaliera “Cardarelli”).<br />
3.1. Orbene le pretese patrimoniali dei dipendenti non statali relative a spettanze retributive periodiche sono soggette al termine quinquennale di prescrizione previsto in via generale dall’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cons. St., sez. V, 27/2/2001, n. 1062). L’art. 2 della legge n. 428 del 1985 (a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2 del regio decreto legge n. 295 del 1939) ha parificato il regime dei crediti retributivi dovuti dallo Stato (cfr. Cons. St., sez. V, 29/7/1997, n. 852).<br />
Il termine decorre, nei rapporti di pubblico impiego dotati di garanzie a tutela della stabilità del rapporto, dalla maturazione del diritto per ciascun rateo periodico (cfr. Corte cost., 20/11/1969, n. 143; 12/12/1972, n. 174).<br />
3.2. Per quanto riguarda invece gli emolumenti correlati alla mancata fruizione del riposo biologico, è da osservare che il compenso per ferie non godute è dovuto, anche a prescindere dalla insussistenza di una espressa previsione normativa, in forza del carattere indisponibile del diritto al riposo, da cui discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare le prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo in cui lo stesso avrebbe dovuto essere assente dal servizio (cfr. Cons. St., sez. V, 6/9/2000, n. 4699; sez. IV, 30/3/2000, n. 1819).<br />
Nondimeno il carattere sussidiario ed eventuale dell’equivalente pecuniario, spettante solo quando sia rimasto insoddisfatto il diritto principale al congedo, esclude che l’obbligo di pagamento relativo al compenso sostitutivo abbia un carattere periodico, nel senso e per gli effetti previsti dall’art. 2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione della prescrizione breve.<br />
Ne consegue che la pretesa al ristoro economico dovuto per il congedo non goduto è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sez. lav., 13/3/1997, n. 2231; 16/7/1992, n. 8627).<br />
3.3. Orbene, dagli atti di causa, risulta che i ricorrenti hanno interrotto il decorso della prescrizione nei confronti della Gestione liquidatoria con atti di diffida notificati a giugno del 1999 (dott.i Corrado, De Simone Catani, Bove, Togo, Rinaldi, Lambertini, Saldutti, Romano, Lanero, Cimmino, Crinisio, Buffolano, Del Prete, Villani, Chiantera, Tancredi, Sperandeo, Fusco, Capuano, Russo Raffaele, Coviello, Di Sauro, Baiano, Russo Cosimo, Del Regno Antonio e Continelli Adriana &#8211; nella qualità di erede del dott. Camposarcone -); a settembre del 1999 (dott.i Caprile, Vallario e Gison); a marzo del 2000 (dott.i Croce, Fiorillo, Magri e Robiony); e ad aprile del 2000 (dott.i Monteleone Vittorio, Colella, Monteleone Giuseppe e D’Ambra Paolo)<br />
Pertanto risultano estinti i diritti per differenze afferenti all’indennità e per compensi sostitutivi del congedo aggiuntivo non goduto, se maturati, rispettivamente, in epoca anteriore ai cinque ed ai dieci anni rispetto alla data dell’atto interruttivo notificato da ciascun interessato.<br />
4. Nei limiti sopra esposti, le domande proposte dai ricorrenti sono fondate, con assorbimento delle altre questioni dedotte.<br />
E’ appena il caso di soggiungere che le somme dovute, trattandosi comunque di crediti di lavoro, vanno maggiorate di interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.c..<br />
Nel contempo è opportuno precisare che, in forza del combinato disposto dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 16, co. 6, della legge n. 412 del 1991, per i crediti maturati dopo il 31/12/1994 (e cioè per l’indennità relativa a dicembre 1994 e per il congedo relativo all’anno 1994), l’importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro della svalutazione monetaria.<br />
5. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa loro riunione, li accoglie in parte e, per l’effetto, condanna la Gestione liquidatoria della ex U.S.L. 40, in persona del Commissario liquidatore, al pagamento, in favore dei ricorrenti (o dei loro eredi), delle somme spettanti a titolo di benefici previsti per rischio radiologico, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3909/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3919</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3919/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3919/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3919</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, est. Francavilla Società Edizioni l’Informatore Agrario S.p.A. (Avv. Maurizio Tolentinati e Giuseppe Barbato) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n.c.) e Il Sole 24 ore agricole S.r.l. (Avv.ti Ilaria Di Benedetto, Mariella Balbis ed Anna Maria Callisto). sulla rilevabilità d&#8217;ufficio del difetto di competenza inderogabile Ricorso amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3919/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3919/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3919</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, est. Francavilla<br /> Società Edizioni l’Informatore Agrario S.p.A. (Avv. Maurizio Tolentinati e Giuseppe Barbato) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n.c.) e  Il Sole 24 ore agricole S.r.l. (Avv.ti Ilaria Di Benedetto, Mariella Balbis ed Anna Maria Callisto).</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevabilità d&#8217;ufficio del difetto di competenza inderogabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorso amministrativo – Incompetenza inderogabile – E’ rilevabile d’ufficio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il carattere “esclusivo ed inderogabile” della competenza del TAR Lazio in tema di impugnativa dei provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previsto dall’art. 1 comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249, può essere rilevato d’ufficio dal Tribunale senza necessità di alcuna eccezione sollevata dalle parti espressamente o nelle forme del regolamento di competenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania<br /> Sede di Napoli -Sezione Interna Quinta  &#8211; </b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Dr. Carlo D’Alessandro &#8211; Presidente;<br />
&#8211; Dr. Ugo De Maio – Giudice;<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 299/05 R.G. proposto da<br /><b>SOCIETA’ EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso il T.A.R. e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Maurizio Tolentinati del foro di Verona e Giuseppe Barbato del foro di Napoli</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b>, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI<br />
<b>IL SOLE 24 ORE AGRICOLE S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Andrea Vaccaro n. 1 presso lo studio dell’avv. Ilaria Di Benedetto che, unitamente agli avv.ti Mariella Balbis ed Anna Maria Callisto, la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p>per l’annullamento della comunicazione, inviata in data 01/12/04 alla ricorrente a mezzo posta elettronica dall’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, con la quale sono stati forniti solo una parte dei dati richiesti con l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e<br />
per la declaratoria dell’obbligo dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni di soddisfare per intero la richiesta di accesso ai documenti e per la condanna dell’ente intimato all’esibizione degli stessi;<br />
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in camera di consiglio del 10 marzo 2005;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con istanza datata 30/09/04 la Società Edizioni L’Informatore Agrario s.p.a. ha chiesto all’Autorità Per le Garanzie Nelle Comunicazioni copia degli estratti delle informative economiche di sistema inoltrate all’ente negli ultimi cinque anni dalla società editrice “Il Sole 24 Ore – Edagricole s.p.a.” aventi ad oggetto le riviste “Terra e Vita”, “Giardinaggio” e “Agrisole”.<br />
Con missiva del 01/12/04, inviata tramite posta elettronica, l’Autorità ha accolto in parte l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.<br />
Con ricorso depositato il 14/01/05 la Società Edizioni L’Informatore Agrario s.p.a. ha impugnato l’atto in esame deducendone l’illegittimità nella parte in cui non ha accolto l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90.<br />
Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni ad esibire i documenti richiesti con l’istanza di accesso.<br />
L’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni non si è costituita in giudizio.<br />
La s.r.l. “Il Sole 24 Ore Agricole” si è costituita in giudizio con memoria depositata il 09/03/05 con la quale ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza in Camera di Consiglio del 10 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente Società Edizioni L’Informatore Agrario s.p.a. impugna il provvedimento del 01/12/04 con cui l’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni ha accolto solo in parte l’istanza di accesso ex art. 22 L. n. 241/90, datata 30/09/04, e chiede, altresì, l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti oggetto della stessa.<br />
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l’incompetenza territoriale del T.A.R. Campania dovendosi ritenere competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, “i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”.<br />
Il carattere “esclusivo ed inderogabile” di tale competenza comporta che il difetto del predetto presupposto processuale possa essere rilevato d’ufficio da questo Tribunale senza necessità di alcuna eccezione sollevata dalle parti espressamente o nelle forme del regolamento di competenza.<br />
Del resto, in questo senso, per la rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza inderogabile si sono espressi in giurisprudenza C.d.S. sez. IV n. 2926/00 e C.d.S. sez. VI n. 59/92, in riferimento alla competenza funzionale nel giudizio di ottemperanza, e T.A.R. Campania n. 3876/00 in relazione all’impugnazione delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura.<br />
Pertanto, il Tribunale ritiene che la competenza territoriale a conoscere del presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del 01/12/04 emesso dall’Autorità Per le Garanzie Nelle Comunicazioni ed il conseguente rigetto parziale dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, spetti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.<br />
Va, quindi, dichiarata con sentenza l’incompetenza del Tribunale Amministrativo per la Campania dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo del Lazio davanti al quale le parti hanno l’onere di riassumere la causa entro il termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c..<br />
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Interna Quinta:<br />
1) dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio davanti al quale le parti hanno l’onere di riassumere il giudizio nel termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.;<br />
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-4-2005-n-3919/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.3919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1626</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1626/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1626</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. R. Cerioni Est. G. Zingoni (Avv.ti L. Guccinelli e G. Daini Palesi) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti S. Salvini e M.A. Antoniani), la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), l’A.R.T.E.A. (non costituita) e nei confronti dell’Azienda agrituristica &#8220;Il Cafaggio&#8221; (non costituita) dell’Azienda agrituristica &#8220;Antonio Cascio (non costituita)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1626/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1626/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1626</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Cerioni Est.<br /> G. Zingoni (Avv.ti L. Guccinelli e G. Daini Palesi) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti S. Salvini e M.A. Antoniani), la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), l’A.R.T.E.A. (non costituita) e nei confronti dell’Azienda agrituristica &#8220;Il Cafaggio&#8221; (non costituita) dell’Azienda agrituristica &#8220;Antonio Cascio (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulle tipologie di ristrutturazioni edilizie ammesse a finanziamento in base al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Agriturismo – Ristrutturazione – Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto 4941/02 – Richiesta di finanziamento &#8211; Non coincidenza tra il concetto di ristrutturazione edilizia comunitario e  nazionale – Traslazione della costruzione su altro sedime – Reiezione dell’istanza &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto 4941/02, non è esattamente rapportabile al concetto di ristrutturazione edilizia di cui alla normativa statale italiana, in quanto non prevede né la demolizione di edifici e la ricostruzione di un edificio diverso, né tantomeno la traslazione di esso su altro sedime (quale è l’intervento operato nel caso di specie). Ne consegue pertanto che l’esclusione della ricorrente dall’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento è pienamente giustificata e legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle tipologie di ristrutturazioni edilizie ammesse a finanziamento in base al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1626 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.      1457      REG. RIC.<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. RG. 1457/04 proposto da<br />
<b>ZINGONI Graziella</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Guccinelli e Ginetta Daini Palesi ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA DI PISA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Salvini e Maria Antonietta Antoniani ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Degli Artisti, 8/B presso lo studio dell&#8217;avv. Raffaella Pogg</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato presso l&#8217;Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA)</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>AZIENDA AGRITURISTICA &#8220;IL CAFAGGIO&#8221;</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>AZIENDA AGRITURISTICA &#8220;ANTONIO CASCIO&#8221;</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
della determinazione n. 2128 del 10.5.04 a firma del dirigente dell’area attività produttive – U.O. rurale della Provincia di Pisa.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e della Regione Toscana;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 &#8211; relatore il Consigliere Rita Cerioni -, gli avv.ti L.Guccinelli, S.Salvini e B.Mancino per S.Fantappiè; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   E   D I R I T T O</b></p>
<p>1. La ricorrente, imprenditrice agricola che svolge attività di agriturismo nella Provincia di Pisa, ha chiesto un finanziamento per alcuni interventi di ristrutturazione urbanistica con riferimento al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto 4941/02.<br />
La Provincia di Pisa, con una prima comunicazione del 15.1.04, ha dichiarato la domanda ammissibile e finanziabile.<br />
Tuttavia, a conclusione dell’istruttoria, e dopo che era stata emessa la determinazione dirigenziale del 31.3.04 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi delle domande ammesse con l’importo finanziato (pari ad euro 95.776,40 per la ricorrente), con la nota impugnata la domanda della ricorrente è stata giudicata non ammissibile in quanto trattasi “di intervento di ristrutturazione edilizia che prevede la completa demolizione di annessi agricoli ed il trasferimento delle loro volumetrie per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso agrituristico”.<br />
A giudizio della ricorrente l’operato della Provincia di Pisa contrasta con la lettera del Regolamento CE che parla di “interventi di ristrutturazione”, senza effettuare alcuna distinzione.<br />
A suo parere l’emanazione della delibera regionale n. 345 del 19 aprile 2004, successiva all’elenco provinciale del 31 marzo, e che avrebbe dettato nuove linee di finanziamento, non poteva interferire sulle domande pregresse.<br />
Si sono costituite la Provincia di Pisa e la Regione Toscana, che ritengono il ricorso infondato.</p>
<p>2. In primo luogo va osservato che la ricorrente ha notificato il ricorso ai due soggetti, che in base alla graduatoria del 31.3.04, avrebbero beneficiato del finanziamento ad essa non assegnato; tuttavia la ricorrente non ha tenuto conto che con il provvedimento impugnato la primitiva graduatoria è stata modificata, con l’inserimento di nuovi soggetti, per cui con ogni probabilità il contraddittorio andrebbe integrato; ciononostante il Collegio reputa di poter prescindere da detto adempimento in quanto il ricorso è infondato.<br />
Infatti, ad avviso del Collegio, indipendentemente dalla delibera assunta dalla Regione Toscana nell’aprile 2004, la corretta applicazione del Regolamento comunitario non consentiva di finanziare la ristrutturazione posta in essere dalla ricorrente.<br />
Quest’ultima limita la sua attenzione all’inciso “tutti gli interventi di ristrutturazione”, mentre il Regolamento comunitario al punto 3.1 stabilisce “l’azione prevede investimenti per interventi su fabbricati aziendali e/o per il miglioramento delle strutture anche tramite l’acquisto di attrezzature produttive, al fine di consentire l’ospitalità agrituristica all’interno delle strutture aziendali”<br />
Al successivo punto 3.1.1, nell’individuare gli interventi finanziabili, espressamente afferma: “ Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di ristrutturazione e/o adeguamento di strutture aziendali e di attrezzature produttive finalizzati a consentire l’attività agrituristica all’interno dei fabbricati esistenti e delle loro pertinenze. Sono ammesse opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse, e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché opere per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”.<br />
Come si vede la formulazione adottata in sede comunitaria non è esattamente rapportabile al concetto di ristrutturazione edilizia di cui alla normativa statale italiana, in quanto non è prevista né la demolizione di edifici e la ricostruzione di un edificio diverso, né tantomeno la traslazione di esso su altro sedime (quale è l’intervento operato dalla ricorrente).<br />
La ristrutturazione di cui alla norma comunitaria, come è ricavabile dalle esemplificazioni, è volta alla sola conservazione degli edifici esistenti, pur prevedendo la dotazione di quegli elementi igienici e tecnologici che ne rendano possibile l’utilizzo agrituristico.<br />
Alla stregua di tali considerazioni l’esclusione della ricorrente dall’elenco degli interventi ammissibili è pienamente giustificata e legittima. <br />
Il ricorso pertanto va respinto; sussistono tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 3 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI	                  &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                      &#8211; Consigliere<br />
Dott. Rita CERIONI                                     &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005<br />
Firenze, lì 13 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1626/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. S. Romano Est. Piccadilly Pub s.r.l. (Avv. Prof. F. Merusi) contro l’Unità Sanitaria Locale n. 12 dell’Area pisana (non costituita), il Comune di Pisa (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita) sulla natura non provvedimentale di una nota di una U.S.L. successiva all&#8217;autorizzazione sanitaria per l&#8217;esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.<br /> Piccadilly Pub s.r.l. (Avv. Prof. F. Merusi) contro l’Unità Sanitaria Locale n. 12 dell’Area pisana (non costituita), il Comune di Pisa (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non provvedimentale di una nota di una U.S.L. successiva all&#8217;autorizzazione sanitaria per l&#8217;esercizio di &#8220;ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni commerciali – Autorizzazione sanitaria per l’esercizio di “ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” – Successiva nota dell’U.S.L. n. 12 di invito al rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di Igiene – Non ha natura provvedimentale – Irrilevanza – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso proposto avverso la nota del servizio Igiene Pubblica del territorio dell’U.S.L. n. 12 di invito al rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di Igiene, per quel che attiene agli esercizi pubblici nei quali si manipolano e si somministrano sostanze alimentari. L’atto impugnato, difatti, non ha natura provvedimentale e segue il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione, necessario e sufficiente per il regolare svolgimento dell’attività in oggetto. Occorre inoltre sottolineare che, nella fattispecie, prima del rilascio del provvedimento, l’organo competente in materia sanitaria si era già pronunciato con parere favorevole. Tanto basta a far ritenere ultronea, in specie con riguardo alla sua collocazione temporale rispetto alle fasi del procedimento amministrativo conclusosi con l’avvenuto rilascio del titolo autorizzativo, la nota-quesito trasmessa alla Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />           &#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2275/1992 (n. 611/1992 Sez.) proposto da<br /><b>PICCADILLY PUB s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Fabio Merusi ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 12 dell’Area pisana</b>, non costituitasi in giudizio;<br />
<b>COMUNE DI PISA</b>, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della nota n. 1823 del 21 maggio 1992;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; l’ avv. A. Cuccurullo, delegato dall&#8217;avv. F. Merusi;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La s.r.l. Piccadilly Pub, che aveva chiesto ed ottenuto, previo parere favorevole dell’U.S.L. n. 12, l’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di “ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, con  ricorso notificato in data 8-10 luglio 1992  impugnava la nota in epigrafe indicata, con la quale il servizio Igiene Pubblica del territorio dell’U.S.L. n. 12 la invitava al rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di Igiene, per quel attiene agli esercizi pubblici nei quali si manipolano e si somministrano sostanze alimentari.<br />
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il provvedimento impugnato fa riferimento all’autorizzazione sanitaria in data 26.2.1992, chiesta dalla ricorrente per l’esercizio di ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e rilasciata, previo parere favorevole dell’U.S.L. n. 12 del 19.2.1992, con l’annotazione che il rilascio avveniva “in attesa della risposta al quesito inviato da questo servizio al Dipartimento sicurezza sociale della Regione Toscana in merito alla possibilità di areazione-illuminazione artificiale del vano cucina”.<br />
Dopo la nota di risposta della regione, che faceva rinvio a quanto stabilito dai regolamenti comunali d’igiene, l’U.S.L. comunicava alla ricorrente, con la nota del maggio 1992 (oggi impugnata), che l’autorizzazione doveva intendersi valida solo se la società avesse ottemperato, nel termine di 30 giorni, a quanto prescritto dal regolamento comunale d’igiene; fino alla data di notifica del gravame (10 luglio 1992), non era seguito alcun provvedimento amministrativo.<br />
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente deduce: che il regolamento comunale d’igiene nulla prevede per il vano cucina degli esercizi pubblici in cui si somministrano sostanze alimentari; che altre norme prevedono l’illuminazione naturale diretta ma anche che alla stessa si possa derogare; che anzi il d.p.r. n. 327 del 1980 prevede espressamente l’aerazione naturale o artificiale dei locali dove si producono o confezionano alimenti e che tale disposizione sia applicabile nella fattispecie; che comunque l’organo competente aveva già espresso il proprio<br /> parere favorevole.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
L’atto impugnato, emesso dall’U.S.L., segue il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione chiesto dalla ricorrente, necessario e sufficiente per il regolare svolgimento dell’attività; prima del rilascio del provvedimento, l’organo competente in materia sanitaria si era pronunciato con parere favorevole.<br />
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a far ritenere ultronea, in specie con riguardo alla sua collocazione temporale rispetto alle fasi del procedimento amministrativo conclusosi con l’avvenuto rilascio del titolo autorizzativo, la nota-quesito trasmessa alla regione.<br />
L’irrilevanza della nota in questione appare vieppiù confermata dalla risposta dell’ente interpellato, la quale rinvia al regolamento comunale d’igiene, già favorevolmente esaminato in sede di rilascio del provvedimento (come risulta dalle premesse dell’atto).<br />
Nel contesto delineato, la successiva nota dell’U.S.L. – oggetto di impugnazione – che si limita ad un generico richiamo del regolamento comunale e che pretende di subordinare, a posteriori, la validità del provvedimento autorizzatorio rilasciato dal comune all’ottemperanza “a quanto prescritto dal locale regolamento d’igiene”, non appare fornito di alcuna valenza provvedimentale e, comunque, non è idoneo a porre in dubbio la validità e l’efficacia dell’atto di autorizzazione di cui la ricorrente è titolare, rilasciato dall’ente competente ad emanarlo.<br />
Considerata l’assenza di natura provvedimentale dell’atto impugnato, esso non è in grado di arrecare alcuna effettiva lesione dell’interesse legittimo della ricorrente, con la conseguenza che il ricorso proposto deve dichiararsi inammissibile.<br />
Nulla per le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile; nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 27 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI     &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO      &#8211; Consigliere, rel.est. <br /> <br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005<br />
Firenze, lì 13 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est. Soc. Fattoria Quercia al Poggio s.r.l. (Avv.ti G. Esposito e S. Lorini) contro la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, E. Possenti e F. De Santis) e l&#8217;Azienda agricola Palmas di Mario Luciano (non costituita) sull&#8217;interpretazione della lex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.<br /> Soc. Fattoria Quercia al Poggio s.r.l. (Avv.ti G. Esposito e S. Lorini) contro la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, E. Possenti e F. De Santis) e l&#8217;Azienda agricola Palmas di Mario Luciano (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della lex specialis in relazione alle domande di finanziamento nell&#8217;ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana [Reg. CE n. 1257/99]</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura – Bando per il finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99) &#8211; Espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità – Interpretazione rigorosa – Domanda di finanziamento – Requisito del possesso di idonea concessione edilizia – Concessione ottenuta il giorno successivo a quello di presentazione della domanda – Esclusione &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La lex specialis contenuta nel bando deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un limite invalicabile nel dettato del bando. Il principio generale secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti non sia previsto espressamente il possesso in un momento diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità delle domande. Ne consegue che nella specie, poiché la concessione edilizia è stata rilasciata il giorno successivo a quello di presentazione della domanda, è legittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE-<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1285/2003 proposto<br />
dalla <b>SOC. FATTORIA QUERCIA AL POGGIO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Esposito e Sergio Lorini con domicilio eletto in Firenze, via B. Varchi n. 14, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Liti; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>LA REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvia Fantappiè con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio legale della Regione in Firenze, via Cavour n. 18;<br /> &#8211; <b>LA PROVINCIA DI FIRENZE</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Elena Possenti e Francesca De Santis, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale della Provincia in Firen<br />
&#8211; <b>L&#8217;AZIENDA AGRICOLA PALMAS</b> di Mario Luciano, in persona de legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>PER  L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell&#8217;ambito del Piano di Sviluppo rurale della Toscana (Reg. CE 1257/99 N. Bando annualità 2003) approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 117 del 15 aprile 2003,<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.<br />
nonchè , per quanto occorrer possa, del bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 7273, modificato con decreto 12 gennaio 2001, n. 81 (pubblicati sul B.U.R.T n. 4 del 24 gennaio 2001), nella parte in cui hanno stabilito, tra i requisiti di accesso &#8220;la cantierabilità dei lavori alla data della presentazione della domanda&#8221;;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 17 Marzo 2005, &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti S. Lorini e F. Ciari, delegato dall&#8217;av. S. Fantappiè e F. De Santis; <br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’ 1.7.2003 la s.r.l. Fattoria La Quercia al Poggio, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99, annualità 2003), approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 1177 del 15.4.2003, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata esclusa  con la seguente motivazione: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto”; l’esito è stato comunicato con lettera della Provincia di Firenze del 28 aprile 2003, notificata il 7.5.2003; b) di ogni altro atto connesso e conseguente e, per quanto occorrer possa, del bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18.12.2000 n. 7273, modificato con decreto 12.1.2001 n. 81, nella parte in cui  si è stabilito, tra i requisiti di accesso al beneficio, la cantierabilità dei lavori alla data di presentazione della domanda.<br />
La scadenza del termine di presentazione delle domande è stata fissata al 6.4.2001; la società ricorrente ha presentato la sua domanda con istanza del 30.3.2001, ricevuta dalla Provincia di Firenze il 3.4.2001 e cioè prima della scadenza del termine finale; con la detta domanda chiedeva di essere ammessa al beneficio del contributo in conto capitale di 57.000,00 euro per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti ad uso di agriturismo; nella stessa domanda la società dichiarava di essere in possesso del requisito attinente alla cantierabilità dei lavori programmati; senonché la concessione edilizia (attestante il requisito in parola) veniva rilasciata il 31.3.2001, il giorno successivo all’inoltro della sua domanda, benché anteriore al termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande; ne conseguiva la sua esclusione dalla graduatoria.<br />
Questi i motivi: 1) e 2) violazione del regolamento CE del Consiglio n. 1257/99 e del regolamento CE della Commissione n. 445/2002, violazione del bando e dei principi generali in tema di partecipazione alle procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto dei presupposti, istruttoria carente e perplessa, motivazione insufficiente, falsità della causa e ingiustizia manifesta: il  momento di riferimento per il possesso dei requisiti è quello della scadenza del termine ultimo e non della data di presentazione della domanda che può essere antecedente; il requisito (la concessione edilizia) è indiscutibilmente posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; il bando va correttamente interpretato; 3)  violazione dei medesimi regolamenti comunitari e dei principi generali  in tema di partecipazione alle procedure concorsuali: diversamente il bando (punto 2.1.5) sarebbe illegittimo e la sua impugnazione tempestiva perché, secondo la giurisprudenza amministrativa (ad. pl. n. 1/2003), l’immediata impugnazione del bando attiene unicamente alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura; il bando, se diversamente interpretato nel senso di escludere l’ammissione della ricorrente pur in possesso del requisito, sarebbe in contrasto con il principio fondamentale comunitario di proporzionalità, il quale richiede che le clausole siano idonee a favorire il risultato desiderato, necessarie e proporzionali all’interesse pubblico perseguito e non ingiustificatamente limitative della partecipazione; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: l’esclusione non è stata preceduta dal necessario avviso dell’avvio del procedimento.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (e non invece una controinteressata), opponendosi al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1034/2003 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con successive memorie le parti costituite hanno illustrato le rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è rivolto avverso l’esclusione della società ricorrente dalla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99 – bando annuale 2003); la non ammissione è stata così motivata: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto”. La società aveva richiesto l’aiuto (contributo in conto capitale) per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti destinati ad agriturismo.<br />
2. Il ricorso non è fondato.<br />
E’ pacifico che la domanda di aiuto è stata inoltrata il 30.3.2001 e la concessione edilizia, che prova il requisito della cantierabilità dei lavori, è stata rilasciata il giorno successivo (31.3.2001).<br />
Il bando, ove è previsto il 6.4.2001 quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande, richiede che gli aspiranti producano una documentazione obbligatoria da allegare alla domanda nell’ambito della quale è indicata la “dichiarazione relativa alla cantierabilità dei lavori alla data di presentazione della domanda”.<br />
Al momento in cui la ricorrente ha fatto la domanda, dichiarando di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando, non era ancora in possesso della concessione edilizia, che è stata rilasciata il giorno successivo.<br />
Il bando espressamente considera “ammissibili” le domande corredate della documentazione e della dichiarazione in argomento; il che comporta che la concessione edilizia doveva precedere il momento della domanda, perché diversamente la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti sarebbe stata non veritiera.<br />
Come correttamente osserva la Regione – che è titolare del potere di elaborare il Piano di sviluppo rurale 2000/2006 in attuazione della disposizione comunitaria e di dettare le disposizioni relative all’individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi requisiti di accesso all’aiuto  nonché le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie – la scelta di richiedere come requisito di accesso la cantierabilità dei lavori era motivata dall’esigenza di garantire che il soggetto che avesse presentato la domanda potesse immediatamente dare inizio ai lavori. A ciò va aggiunto, ad avviso del Collegio, la necessità di garantire la par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale.<br />
All’esito della doverosa istruttoria la ricorrente è risultata priva di un requisito obbligatoriamente richiesto per accedere ai finanziamenti e, per questo, la sua domanda è stata ritenuta inammissibile in conformità a quanto richiesto dal bando.<br />
Secondo la giurisprudenza  amministrativa prevalente, che il Collegio condivide, la lex specialis contenuta nel bando deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un limite invalicabile nel dettato del bando che fissa gli adempimenti cui sono tenuti i partecipanti, essendosi la p.a. autolimitata quanto alle procedure per l’ammissibilità delle domande.<br />
Il principio generale, invocato dalla ricorrente, secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti non sia previsto espressamente il possesso in un momento diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità delle domande (Tar Toscana, I, n. 287/95).<br />
Anche l’asserita illegittimità del bando per violazione delle norme comunitarie è priva di fondamento.<br />
Il regolamento n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del F.E.O.G.A., detta, tra l’altro, “a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno” (par. 15 dei considerando), ma nulla dispone in ordine alle modalità e ai tempi di presentazione delle domande e ai requisiti degli aspiranti. La Regione Toscana,  nell’ambito delle sue competenze nella materia, ha dettato disposizioni ulteriori rispetto a quelle comunitarie ed attuative delle stesse, al fine di garantire il rispetto delle scadenze e dei requisiti per l’assunzione degli impegni relativi all’attuazione degli interventi.<br />
Infondato è anche il motivo della violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/90, perché, per giurisprudenza costante della Sezione, le  disposizioni garantistiche ivi previste (comunicazione dell’avvio del procedimento) non si applicano ai procedimenti che si svolgono ad istanza di parte, pena una duplicazione di attività con innegabile aggravio dell’amministrazione non compensato da particolare utilità per i soggetti interessati (Cons. di Stato, nn. 2823 e 1381 del 2001 e n. 191 del 2000).<br />
3. Per l’infondatezza di tutti i motivi il ricorso non può essere accolto, ma le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 17 Marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                             &#8211; Consigliere, est.<br />
Avv.  Rita       CERIONI                                     &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005<br />
Firenze, lì 13 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1596/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1596</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est. B. Toci (Avv. M. Morettini) contro il Comune di Montecarlo (non costituito) sui manufatti che, per la loro natura o per l&#8217;uso cui sono adibiti, necessitano comunque di un titolo edilizio autorizzatorio 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Manufatto stabilmente infisso al suolo – Titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1596</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.<br /> B. Toci (Avv. M. Morettini) contro il Comune di Montecarlo (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sui manufatti che, per la loro natura o per l&#8217;uso cui sono adibiti, necessitano comunque di un titolo edilizio autorizzatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Manufatto stabilmente infisso al suolo – Titolo edilizio autorizzatorio – Necessità &#8211; Eventuale natura pertinenziale &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Natura precaria dell’opera edilizia realizzabile sine titulo &#8211; Non dipende dai materiali utilizzati o dal suo ancoraggio al suolo – Si desume dall’uso a cui l’opera è destinata &#8211; Cuccia del cane di due metri di altezza destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo – Non è precaria – Ordine di demolizione &#8211; legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Un manufatto stabilmente infisso al suolo (nella fattispecie una tettoia) necessita di titolo edilizio poiché è il risultato di un’attività che comporta trasformazione edilizia e urbanistica. Né la eventuale natura pertinenziale può esonerarlo dal titolo perché occupa comunque un’area diversa rispetto alla res principalis<br />
2. La precarietà di un’opera edilizia non dipende dai materiali utilizzati o dal suo ancoraggio al suolo, bensì dall’uso a cui è destinato, cosicché una struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria e realizzabile senza titolo. Peraltro appare singolare che il “canile” in oggetto abbia una altezza di oltre 2 metri, del tutto improbabile rispetto alla sua destinazione a ricovero di un cane. Ne consegue, in assenza di titolo edilizio, la legittimità dell’ordine di demolizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 644/1996 proposto<br />
da <b>TOCI BRUNELLA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Morettoni con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; IL <b>COMUNE DI MONTECARLO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;<br />
PER L‘ANNULLAMENTO<br />
dell&#8217;ordinanza n. 9391/1995 recante demolizione di tettoia e manufatto uso canile, ai sensi dell&#8217;art. 7 l. n. 47/1985;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 17 marzo 2005, &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -, nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 18.1.1996, la sig.ra Brunella Toci ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Montecarlo (LU) n. 9391/95 del 21.11.1995 con il quale è stata disposta la demolizione: a) di una tettoia ad uso autorimessa e riparo piante, costituita da struttura metallica infissa al suolo con plinti in calcestruzzo e con copertura di plastica e canniccio, di circa 26 mq. e ml. 2,10 di altezza; b) di un manufatto destinato a canile costituito da struttura metallica non infissa al suolo e con manto di copertura in lamiera, di mq. 7,6 e di ml. 2,10 di altezza; entrambi abusivi in quanto realizzati “in assenza di concessione edilizia” e siti in zona con destinazione residenziale di saturazione B.1.2.<br />
Questi i motivi: 1) violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per sviamento: entrambi i manufatti non abbisognano di concessione edilizia; il primo è una pertinenza dell’abitazione; il secondo è di minime dimensioni e non può essere ritenuto una costruzione; 2) violazione e falsa applicazione di legge, omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; 3) violazione e falsa applicazione di legge, omessa motivazione in particolare sull’interesse pubblico a demolire; 4) carenza di legittimazione passiva perché i manufatti in contestazione sono in comproprietà col proprio marito, al quale l’atto non è stato notificato.<br />
Con ordinanza n. 323 del 1996 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato. <br />
All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.<br />
Nessuno comparso in udienza, il Collegio ignora se sia stata presentata, successivamente al provvedimento impugnato, istanza di sanatoria nonché l’esito della stessa.<br />
In ogni caso le censure sono tutte infondate.<br />
Quanto al primo manufatto (tettoia), è sufficiente ricordare la prevalente giurisprudenza secondo cui un manufatto stabilmente infisso al suolo necessita di titolo edilizio poiché è il risultato di un’attività che comporta trasformazione edilizia e urbanistica (ex plurimis: Cons. di Stato, n. 1441/2001) né la eventuale natura pertinenziale può esonerarlo dal titolo perché occupa comunque un’area diversa rispetto alla res principalis (Tar Toscana, III, n. 1841/2000; Tar Bologna . 238/2003).<br />
Quanto al secondo manufatto (canile), sebbene risulterebbe non infisso al suolo, è singolare che la sua altezza sia di oltre 2 metri, del tutto improbabile rispetto alla sua destinazione a ricovero di un cane. Inoltre la precarietà di un’opera edilizia non dipende dai materiali utilizzati o dal suo ancoraggio al suolo, bensì dall’uso a cui è destinato, cosicché  una struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo  non può considerarsi precaria e realizzabile senza titolo (Tar Bologna n. 238/2003). Anche per  l’asserito canile, pertanto, si giustifica la demolizione.<br />
Quanto alla omessa previa comunicazione dell’avvio del procedimento, è giurisprudenza costante di questa Sezione che le disposizioni di tipo garantistico di cui agli artt. 7 e seg. della legge n. 241/90 non trovano applicazione in materia di abusi edilizi.<br />
Il provvedimento impugnato appare sorretto da idonea, seppur succinta motivazione, ove si consideri che di fronte ad un abuso edilizio, che ha carattere per sua natura permanente,  la p.a. non può che procedere nel modo in concreto seguito, essendo la sua attività vincolata all’osservanza della legge; né la ricorrente ha fornito elementi probatori circa una diversa determinazione che il Comune avrebbe dovuto assumere. E’ noto che l’ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da una specifica motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione, in quanto non può ammettersi nessun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può aver legittimato (Tar Toscana, III, n. 1816/2001).<br />
Infine non è illegittimo l’ordine di demolizione dei manufatti abusivi notificato ad uno solo dei comproprietari, e cioè alla ricorrente,  spettando solo ai comproprietari non notificati di far valere l’omesso adempimento (Tar Napoli, n. 3495/2002).<br />
In conclusione, per l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso non può essere accolto. Nulla sulle spese,</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione Terza, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe; nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 17 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente <br />
Dott. Marcella COLOMBATI                             &#8211; Consigliere, est.<br />
Avv.  Rita       CERIONI                                     &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005<br />
Firenze, lì 13 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1610/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1610</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. S. Romano Est. Wind Telecomunicazioni s.p.a., (Avv. prof. B. Caravita di Toritto ed S. Fiorucci) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni) natura non tributaria dell'&#8221;indennità di ristoro&#8221; per i maggiori oneri che gravano sul Comune in conseguenza degli interventi nel sottosuolo per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1610/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1610/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.<br /> Wind Telecomunicazioni s.p.a., (Avv. prof. B. Caravita di Toritto ed S. Fiorucci) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni)</span></p>
<hr />
<p>natura non tributaria dell'&#8221;indennità di ristoro&#8221; per i maggiori oneri che gravano sul Comune in conseguenza degli interventi nel sottosuolo per la posa in opera di infrastrutture telefoniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia &#8211; Occupazione e scavo del sottosuolo pubblico – Indennità di ristoro introdotta con regolamento comunale – Costituisce indennizzo per i maggiori oneri che gravano sul Comune in conseguenza degli interventi nel sottosuolo &#8211; Trova fondamento nel dovere dell’ente pubblico di esigere, da parte dei fruitori del bene pubblico, il rimborso dei costi conseguenti – Non ha natura tributaria – Violazione dell’art. 23 Cost. – Non è configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte dei costi e degli oneri che l’esperienza ha dimostrato essere sempre connessi all’attività di occupazione e di scavo del sottosuolo pubblico, il potere dell’ente comunale di imporre a carico dei soggetti abilitati all’occupazione un onere finanziario rapportato ai predetti maggiori costi non trova fondamento nel generale potere impositivo dell’ente pubblico, bensì nel dovere – previsto dall’ordinamento &#8211; di esigere, da parte dei fruitori  del bene pubblico, il rimborso dei costi conseguenti che rimarrebbero, altrimenti, a carico della collettività. Nel caso di specie l’indennità di ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del regolamento comunale, è stata concepita come un indennizzo per i maggiori oneri che gravano sul comune in conseguenza degli interventi nel sottosuolo e che non sono coperti né dal pagamento del canone né dall’obbligo di ripristino. Ne consegue che, non avendo essa natura tributaria, non può rilevarsi alcun contrasto con l’art. 23 Cost..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1531/2003 proposto da<br /> <b>WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto e Sara Fiorucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Mariani in Firenze, via La Marmora n. 53;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE</b>,in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in Firenze, Palazzo Vecchio;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento n. 102 del 26 giugno 2003 con il quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione presentata da Alcatel per conto di Wind, per i progetti di posa in opera di infrastrutture telefoniche nel comune di Firenze, nonché dell’art. 7, comma 3, e dell’allegato 1 del “Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 532/75 del 7 luglio 2001;<br />
nonché del provvedimento n. 5 del 10 gennaio 2003 e del provvedimento n. 1349/043 del 11 febbraio 2003, con i quali è stato sollecitato il pagamento da parte di Wind e rinnovata la richiesta di corrispondere l’indennità di ristoro;<br />
nonché del provvedimento n. 1303/043 del 19 febbraio 2004 della Direzione Mobilità con il quale è stato sospeso il procedimento relativo al rilascio del permesso di alterazione del suolo pubblico per i lavori in via E. De Nicola, impugnato con i motivi aggiunti;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2004;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 11 gennaio 2005 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti S. Fiorucci, S. Pratali, delegata dall&#8217;avv. B. Caravita di Toritto, A. Sansoni e C. Visciola;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Sulla base del regolamento introdotto ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 249 del 1997, che prevedeva oneri economici in capo agli operatori che intendono installare infrastrutture telefoniche nell’ambito del territorio comunale, il comune di Firenze, con provvedimento n. 5 del 10.1.2003, chiedeva il pagamento dell’indennità di ristoro (per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2002) in relazione all’attività di installazione di infrastrutture per la telefonia fissa, posta in essere da Wind s.p.a., avvertendo che il mancato pagamento avrebbe causato “la sospensione del rilascio delle concessioni per alterazione di suolo pubblico”.<br />Dopo l’entrata in vigore del d. lgs.  n. 198 del 2002, Wind comunicava di non ritenere di fare fronte ad alcuna obbligazione di natura indennitaria a titolo di ristoro connessa alla propria attività, con riferimento all’art. 10 del decreto citato.<br />Il comune ribadiva che detta indennità era stata istituita con il regolamento comunale di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 532/75 del 2001.<br />In data 25.6.2003 Alcatel presentava un progetto di posa in opera di infrastrutture telefoniche relativi ai collegamenti delle centrali Telecom Romana, Castello e Peretola.<br />Con provvedimento n. 102 del 26.6.2003, l’amministrazione reiterava la richiesta di pagamento dell&#8217;indennità di ristoro, specificando che non avrebbe dato corso all’autorizzazione ove non fossero state presentate le regolari domande di concessione e che comunque prima di iniziare i lavori doveva essere assolto il pagamento della predetta indennità.<br />Con ricorso notificato il 20 agosto 2003, Wind s.p.a. ha impugnato il provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione presentata da Alcatel, il regolamento comunale, in parte qua, ed i provvedimenti con i quali era stato sollecitato il pagamento dell’indennità di ristoro.<br />Con motivi aggiunti, notificati il 16.4.2004, Wind ha altresì impugnato il provvedimento di sospensione del procedimento relativo al rilascio del permesso di alterazione del suolo pubblico per i lavori di via E. De Nicola.<br />Con il ricorso introduttivo, sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />1) violazione dell’art. 10, comma 1, d. lgs. 198/2002, eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà; mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria; in particolare, essendo stato superate le previsioni di cui all&#8217;art. 4 l. 249/97, nessun onere potrebbe essere imposto dal comune ad eccezione di quelli previsti dalla norma citata (tassa per l’occupazione di suolo pubblico o canone o contributo una tantum);<br />2) violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000, dell’art. 238 d.p.r. 156/73, nonché dell’art. 10, comma 1, d. lgs. 198/02; violazione degli artt. 23 e 119 Cost., eccesso di potere sotto vari profili; posta la natura tributaria dell’indennità di ristoro, pretesa dal comune, sarebbe violata la riserva di legge prevista dalla norma costituzionale e dalle altre norme richiamate, che vieta agli enti locali di introdurre tributi ex novo, principio confermato dalla riforma del titolo V della Costituzione;<br />3) violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, dell’art. 2, comma 12, lett. e, l. 481/95, nonchè dell’art. 10, coma 1, d. lgs 198/02; eccesso di potere sotto vari profili; in mancanza del regolamento previsto dalla legge 249/97, i comuni non potrebbero autonomamente determinarsi in ordine all&#8217;individuazione degli obblighi di natura civica dovuti dagli operatori;<br />4) violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, nonché dell’art. 10, comma 1, d. lgs 198/02, nonché dell’art. 1, comma 1, l. 241/90, ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto molte delle voci che contribuiscono a determinare l’indennità di ristoro sarebbero già dovute dagli operatori, con conseguente duplicamento degli oneri;<br />5) illegittimità del provvedimento n. 102 del 2003, derivata dall’illegittimità dell’art. 7, comma 3  e dell’allegato 1 del regolamento comunale, sopra citato, per violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, degli artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000, dell’art. 10, comma 1, d. lgs 198/02, nonché per violazione degli artt. 23 e 119 Cost.;<br />6) violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, nonché dell’art. 10, comma 1, d. lgs 198/02, nonché dell’art. 3, comma 1, l. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili, per contraddittorietà del provvedimento rispetto alle previsioni del regolamento comunale espressamente emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, l. 249/97.<br />Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto:<br />1) violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs. 259 del 2003, eccesso di potere sotto vari profili; in particolare, gli operatori di t.l.c. sarebbero già tenuti a corrispondere oneri connessi alla sistemazione, manutenzione e ripristino delle aree interessate dagli interventi, sollevando gli enti locali dei relativi oneri, nonché le imposizioni patrimoniali tassativamente previste dall’articolo citato, con esclusione degli oneri originariamente previsti dalla legge n. 249 del 1997, espressamente abrogata dal codice delle comunicazioni elettroniche;<br />2) violazione degli artt. 23 e 119 Cost., degli artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000, nonché dell’art. 93, comma 1, del d. lgs. 259 del 2003, eccesso di potere sotto vari profili;<br />3) violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs. 259 del 2003, nonché dell’art. 1, comma 1, l. 241/90, per ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo, eccesso di potere sotto vari profili;<br />4) illegittimità del provvedimento n. 1303/043 del 19.2.2004, derivata dall’illegittimità dell’art. 7, comma 3  e dell’allegato 1 del regolamento comunale, sopra citato, per violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000, nonché dell’art. 93, commi 1 e 2, del d. lgs. 259 del 2003, nonché per violazione degli artt. 23 e 119 Cost.<br />Sia con il ricorso introduttivo, sia con i motivi aggiunti, la ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento del danno.<br />Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione del regolamento comunale; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato. <br />Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 – La società ricorrente, alla quale è stata negata l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture telefoniche nel sottosuolo comunale senza previo pagamento dell’indennità di ristoro prevista dal regolamento comunale, ha impugnato la nota-provvedimento con la quale (alla società Alcatel che ne aveva fatto richiesta per conto di Wind) è stato comunicato che il titolo non sarebbe stato rilasciato senza la previa presentazione delle domande di concessione e senza il previo assolvimento dell’onere indennitario, nonché la norma  e l’allegato del regolamento comunale che lo prevedono.<br />Quanto all’impugnazione della fonte regolamentare, il comune ha eccepito l’irricevibilità del gravame, sia perché sarebbero stati corrisposti, da parte della ricorrente, precedenti importi allo stesso titolo richiesti dall’amministrazione, sia perché il regolamento e la sua lesività sarebbero stati conosciuti almeno del mese di febbraio 2003, come si evince dalla nota 11.2.2003 – anch’essa impugnata &#8211;  con la quale, in risposta ad una nota della società stessa, si ribadiva che l’indennità di ristoro era stata istituita con regolamento e si allegava lo stesso allegato 1 al medesimo.<br />Essendo stato notificato soltanto il 20 agosto 2003, il ricorso introduttivo sarebbe pertanto tardivo, in parte qua.<br />Ritiene il Collegio che, nella specie, si possa prescindere dall&#8217;esame della questione preliminare apparendo il ricorso infondato nel merito.<br />2 – Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 10, comma 1, del d. lgs. 4 settembre 2002 n. 198, contenente disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche.<br />Nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 1 ottobre 2003 n. 303 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo.<br />Pertanto, la norma invocata dalla ricorrente, la cui efficacia è cessata dal giorno successivo alla data della pubblicazione della sentenza della Corte (art. 136 Cost.), non può più costituire parametro di legittimità a sostegno del motivo dedotto nel presente ricorso, che va conseguentemente ritenuto infondato.<br />3 – Con il secondo motivo, si deduce che il comune avrebbe violato l’art. 23 Cost. che stabilisce il principio della riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte.<br />La tesi della ricorrente riposa sull’asserita natura tributaria dell’indennità di ristoro pretesa dal comune, sia che la si voglia considerare una tassa o un’imposta ovvero un contributo.<br />Sarebbero violato, altresì, l’art. 238 del d.p.r. n. 156 del 1973, secondo cui non possono essere imposti per l’impianto o per l’esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, nonché l’art. 149, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce ai comuni potestà impositiva autonoma, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili.<br />Infine, neanche la nuova formulazione dell’art. 119 Cost. avrebbe attribuito ai comuni piena autonomia impositiva, questa riguardando la fase dell’accertamento e della riscossione delle imposte e tributi, ma restando sempre sottoposta alla riserva di legge statale la scelta impositiva propriamente detta.<br />Il motivo è infondato, sotto tutti i profili dedotti.<br />L’indennità di ristoro, di cui è causa, è stata introdotta dall’art. 7, comma 3, del regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare 7 luglio 2001, ed è dovuta “in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull’ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere”; essa  è “determinata secondo i principi, le modalità ed i criteri indicati nell’allegato 1 del presente regolamento” (art. 7 comma 3, citato).<br />L’allegato 1 chiarisce, altresì, che l’indennità è concepita come un indennizzo per i maggiori oneri che gravano sul comune in conseguenza degli interventi nel sottosuolo e che non sono coperti né dal pagamento del canone né dall’obbligo di ripristino.<br />Più in particolare, detta indennità risulta parametrata su tre voci, definite come: degrado del corpo stradale; degrado dell’apparato radicale degli alberi; maggiori spese per la città (allegato 1, paragrafo 2).<br /> In ordine alla prima, essa sarebbe determinata dallo svuotamento del sottosuolo stradale dovuto all’installazione di cavidotti, che di per sé indebolirebbe la sede stradale, riducendone la resistenza ed aumentando l’incidenza di avvallamenti, buche e sprofondamenti. Ne deriverebbero maggiori oneri manutentivi per il comune, chiamato a continui interventi di consolidamento e di riasfaltatura delle strade interessate.<br />In ordine alla seconda, la posa di cavidotti, che avviene di regola lungo i bordi esterni della carreggiata, viene necessariamente ad incidere sull’apparato radicale delle piante, anche di alto fusto, ivi collocate, danneggiandole pesantemente. Ne conseguono maggiori oneri manutentivi per il comune, chiamato ad un costante monitoraggio delle alberature ed a più frequenti interventi (con relativi maggiori costi) di abbattimento e di sostituzione degli esemplari danneggiati.<br />In ordine alla terza, si osserva che i vigili urbani sarebbero maggiormente impegnati nel controllo della viabilità urbana a causa dei cantieri installati per la posa in opera delle condutture nel sottosuolo, nell’attività di controllo e sorveglianza della regolare esecuzione dei lavori. Oltre a ciò, si determinerebbero maggiori costi a carico del servizio di trasporto pubblico, spesso deviato a causa della presenza dei cantieri e sullo stesso comune nei confronti delle attività commerciali, specie in occasione di cantieri di lunga durata.<br />Sotto tale ultimo profilo, rileverebbe altresì la circostanza costituita dai minori introiti per il comune, conseguenti alle riduzioni di canone (previste dal regolamento Cosap) per le attività commerciali che vedano ridurre i propri ricavi a seguito dei cantieri prospicienti l’esercizio commerciale, per lavori che durino oltre un certo periodo di tempo.<br />Dal complesso degli elementi evidenziati emerge, in definitiva, che l’onere economico preteso dal comune non ha natura tributaria.<br />Esso è invece rapportato ai maggiori costi, a carico dell’amministrazione comunale, conseguenti agli interventi di manutenzione e di consolidamento delle strade, di monitoraggio, manutenzione e abbattimento delle alberature, di sorveglianza dei cantieri e di gestione del traffico cittadino, nonché ai minori introiti dovuti alle riduzioni di canone spettanti agli esercenti commerciali disagiati, a seguito della installazione dei cantieri per la posa in opera di cavidotti nel sottosuolo cittadino. <br />La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa, in altri termini, per la diretta riconducibilità della stessa ai maggiori oneri che l’ente pubblico è chiamato necessariamente a sopportare in conseguenza di interventi, eseguiti nel sottosuolo comunale, ma nell’interesse di operatori privati, ancorché esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità.<br />Vero è che, ancorché ne sia esclusa la natura tributaria, l’indennità di che trattasi potrebbe ugualmente essere soggetta al principio di riserva di legge, stabilito dall’art. 23 Cost. il quale si applica anche ad ogni prestazione patrimoniale imposta, intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità (C. Cost., 8.7.1957 n. 122).<br />Peraltro, nella fattispecie, si è fuori dall’ambito delle prestazioni unilaterali che hanno il loro titolo esclusivamente nella legge e nel generico obbligo tributario di contribuire alle spese della collettività.<br />L’onere finanziario, di cui si discute, come sopra evidenziato, ha la finalità di ripristinare il patrimonio del soggetto pubblico, destinato all’uso della collettività, dei danni conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita, ma svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati o di concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito privatisticamente in favore di altri soggetti privati.<br />Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione unilateralmente imposta all’obbligazione in questione, che presenta piuttosto natura indennitaria.<br />A fronte dei costi e degli oneri che l’esperienza ha dimostrato essere sempre connessi all’attività di occupazione  e di scavo del sottosuolo pubblico, il potere dell’ente comunale di imporre a carico dei soggetti abilitati all’occupazione un onere finanziario rapportato ai predetti maggiori costi non trova fondamento nel generale potere impositivo dell’ente pubblico, bensì nel dovere – previsto dall’ordinamento &#8211; di esigere, da parte dei fruitori  del bene pubblico, il rimborso dei costi conseguenti che rimarrebbero, altrimenti, a carico della collettività.<br />Come statuito dalla giurisprudenza in una recente pronuncia, la previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda soltanto i casi in cui la prestazione richiesta al privato sia priva di collegamento qualificato col servizio o col bene conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di pagare una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione di un servizio specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto più se il sollecitato pagamento assume carattere aggiuntivo rispetto alle generali attività svolte dal soggetto pubblico (Cons. St., V, 2.3.2000 n. 1075).<br />Da altra, ma convergente angolazione argomentativa, soccorre il decisivo rilievo secondo cui il fondamento di rango legislativo (rectius: di principio generale dell’ordinamento giuridico) va, nella fattispecie, individuato nell’art. 2041 cod. civ., in base al quale un soggetto non può ricevere un vantaggio dal danno arrecato ad altri senza una causa giustificativa (Cons. St., V, 20.12.1996 n. 1572).<br />4 &#8211;  Con il terzo motivo, si deduce che, in mancanza del regolamento previsto dalla legge n. 249 del 1997, i comuni non potrebbero autonomamente determinarsi in ordine all&#8217;individuazione degli obblighi di natura civica dovuti dagli operatori.<br />In particolare, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4, comma 3, della legge 31 luglio 1997 n. 249, il quale stabilisce che, nel rilascio delle concessioni per l’uso del suolo pubblico, i comuni possono prevedere “obblighi di natura civica”, i cui limiti e modalità dovrebbero essere previsti in un regolamento emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla stessa legge.<br />Peraltro, la norma invocata dalla ricorrente, nelle more del presente giudizio, è stata abrogata dal d. lgs. 1 agosto 2003 n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, che ha introdotto una specifica disciplina di settore, integralmente sostitutiva della legge n. 249/97.<br />L’abrogazione, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di settore, della norma posta a parametro del vizio di illegittimità in esame, lo rende manifestamente infondato.<br />Né varrebbe opporre che, in base al principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento impugnato dovrebbe essere verificata alla stregua della normativa previgente.<br /> Invero, secondo quanto emerge dagli atti di causa, erroneamente la ricorrente ha preteso di individuare nella norma citata la fonte dell’indennità di ristoro introdotta dal regolamento comunale.<br />In primo luogo, tale norma si riferisce soltanto alle imprese di telecomunicazioni, laddove il regolamento vale per tutte le attività che comportino l’occupazione e lo scavo del sottosuolo e pertanto si applica a tutte le imprese che intendano installare cavidotti.<br />In secondo luogo, esso appare espressamente emanato in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, che disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell’impiego del suolo e del sottosuolo con riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché l’esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.<br />Il richiamo dell’art. 4, comma 3, l. 249/1997 è contenuto solo nell’art. 15 del regolamento, posto all’interno del capo II dedicato alle reti di telecomunicazioni, ed ha solo riferimento all’apposita concessione, prevista dalla legge, alla quale è subordinata l’uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali per l’installazione e l’esercizio delle reti di telecomunicazione.<br />5 &#8211;  Con il quarto motivo, si deduce che il provvedimento impugnato, illegittimamente, produrrebbe un duplicamento di oneri economici, a carico degli operatori delle telecomunicazioni, nell’ambito della stessa richiesta di installazione, come sarebbe provato dalla circostanza che molte delle voci che contribuiscono a determinare l’indennità pretesa dal comune, sono già dovute ad altro titolo o sotto una diversa denominazione.<br />Il motivo è palesemente infondato.<br />La somma richiesta dal comune, come già esposto, ha la specifica finalità di indennizzare l’ente pubblico dei maggiori oneri derivanti dall’attività di scavo del sottosuolo pubblico, i quali si distinguono sia dalla mera occupazione del suolo sia dalla regolare esecuzione dei lavori sia dalla eventuale responsabilità per danni causati nel corso dell’attività di installazione dei cavi.<br />L’indennità di cui trattasi è, infatti, espressamente rapportata al degrado del corpo stradale, a quello dell’apparato radicale delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi per il traffico veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione), conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi di un bene pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato all’uso della collettività (comportando, la predetta attività, la sottrazione, quanto meno temporanea, del suolo di superficie all’uso generale cui è destinato).<br />Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per l’occupazione del suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori per la mera utilizzazione di spazi o strutture pubblici), sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto stradale smantellato per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi, sia dagli altri eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi durante la fase di preparazione, gestione e chiusura dei cantieri.<br />Del resto, l’esigenza di ristorare il comune dei maggiori costi ed oneri di varia natura conseguenti all’attività di scavo del sottosuolo pubblico per la posa di cavi è stata avvertita dal legislatore fin dalla legge n. 249/97, sopra richiamata, che aveva introdotto una forma di riparazione, per i comuni, ulteriore rispetto a Tosap e Cosap (c.d. obblighi di natura civica), anche in connessione con le misure di liberalizzazione del settore delle t.l.c., con conseguente aumento dei gestori, ciascuno dei quali ha la necessità di possedere reti necessarie per la distribuzione capillare del servizio. Ciò ha, evidentemente, prodotto uno sfruttamento intensivo di un bene pubblico, quale il sottosuolo cittadino, particolarmente importante per la stessa vivibilità dei centri urbani (basti pensare solo all’importanza della circolazione veicolare), la cui corretta gestione e manutenzione non può che far carico alla pubblica amministrazione (cfr. direttiva del P.C.M. 3 marzo 1999, citata).<br />In particolare, non ha alcuna attinenza con la impugnata indennità di ristoro, la responsabilità per eventuali danni che dovranno essere riparati a spese di chi li abbia prodotti, come previsto nella convenzione che il singolo operatore deve stipulare con il comune (ai sensi dell’art. 17, comma 2, e dell’allegato 4 al regolamento comunale); trattasi, a parte altre considerazioni sulla differenza tra detta responsabilità e le voci alle quali è rapportata l’indennità di ristoro, di un’ipotesi diversa da quella oggetto della presente controversia, riferendosi all’uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti t.l.c.<br />Né maggiore attinenza con l’indennità in questione ha la fideiussione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori destinata ad essere svincolata entro due mesi dal collaudo dei medesimi (come previsto dall’allegato 6, comma 1d, al regolamento), evidentemente non in grado di coprire i danni permanenti (che costituiscono solo una delle voci della indennità in questione) che si manifestano a distanza di tempo dall’ultimazione delle opere e che ricadrebbero sulla collettività.<br />6 – Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, derivata da quella del regolamento comunale, per violazione delle medesime norme già invocate a riprova dell’illegittimità del provvedimento e per gli stessi profili già illustrati nelle censure esaminate.<br />Valgono, pertanto, le medesime considerazioni sopra esposte, alla luce delle quali il vizio non sussiste.<br />7 – Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà tra il provvedimento impugnato ed il regolamento comunale, ravvisando un contrasto tra l’affermazione che l’indennità in questione non sarebbe stata istituita in base all’art. 4 della legge n. 249/97 (contenuta nel provvedimento) e la circostanza che l’atto regolamentare sarebbe stato, invece, emanato proprio sulla base della norma citata.<br />La censura è manifestamente inconsistente, sia in base alle considerazioni che precedono (e alle ulteriori che saranno di seguito esposte), in ordine alla diversa fonte normativa del regolamento comunale, sia per l’intervenuta abrogazione ad opera della Corte costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio, del d. lgs n. 198/2002, che (secondo la ricorrente) aveva “superato” la previsione dell’indennità di ristoro contenuta nella legge n. 249/97, assunto dalla ricorrente a parametro di illegittimità sia del provvedimento che del presupposto regolamento comunale.<br />8 – Con il primo dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (recante il codice delle telecomunicazioni), secondo il quale gli operatori “hanno l’obbligo di tenere indenne l’ente locale…..delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale”; la medesima norma, fatta salva la possibilità di imporre la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ed  il contributo una tantum per spese di costruzione di gallerie, nonché il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d. lgs. n. 446 del 1997, dispone che nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’art. 4 della legge 31 luglio 1994 n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al presente decreto (art. 93, comma 2).<br />Pertanto, il provvedimento con il quale il comune esige il pagamento della c.d. indennità di ristoro sarebbe illegittimo perché privo di copertura legislativa; per la stessa ragione, secondo quanto dedotto con il quarto motivo aggiunto, sarebbero illegittimi l’art. 7, comma 3 e l’allegato 1 del regolamento per concessione del suolo e del sottosuolo approvato con la deliberazione comunale n. 532 del 2001, dal momento che esso troverebbe  fondamento nell’art. 4, comma 3, della legge n. 249/97, e sarebbe perciò in contrasto con l’art. 93 del codice delle telecomunicazioni che esclude espressamente la possibilità di imporre oneri fondati sul richiamato art. 4.<br />Per come risulta formulata la censura in esame, che investe congiuntamente il provvedimento applicativo e l’atto regolamentare che ne costituisce la fonte, nonché per la censura di illegittimità derivata espressamente dedotta nel quarto motivo aggiunto, che pertanto deve essere esaminato insieme con il primo di essi, appare prioritaria la disamina di quanto specificamente previsto dall’art. 7, comma 3 e dall’allegato 1 del regolamento impugnato.<br />Occorre, sinteticamente, premettere che: 1) il regolamento è emanato in base alle linee guida di cui alla direttiva del P.C.M. 3 marzo 1999, concernente la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici; 2) l’indennità di ristoro introdotta dall’art. 7 non riguarda specificamente le telecomunicazioni, ma tutti gli operatori  che esplicano attività di posa in opera di cavi nel sottosuolo; c) detta indennità non è dovuta per la mera installazione di cavi, ma solo in caso di alterazione del sottosuolo per mancata utilizzazione di un’infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti t.l.c. (cfr. artt. 7, 11, 12, 17, 18 e 19).<br />In particolare, sotto il primo profilo, non rileva che, nel corpo della deliberazione del consiglio comunale, approvativa del regolamento, si richiami anche l’art. 4, comma 3, della legge n. 249/97, nella parte in cui detta(va) che per l’installazione di reti di telecomunicazioni che transitano su beni pubblici i comuni possono prevedere “obblighi di natura civica”.<br />La mera citazione della norma, in uno con il richiamo di altra e diversa fonte normativa (direttiva P.C.M.), non determina ex se la sicura imputazione ad essa dell’indennità introdotta con il regolamento,  laddove la natura di quest’ultima ed i criteri di determinazione dei soggetti e dei casi in cui  la stessa è dovuta rendano palese che si tratta di istituto diverso da quello previsto dalla norma richiamata.<br />Invero, come si evince dall’insieme delle previsioni del regolamento, il comune ha inteso dare attuazione alla direttiva del 1999, come comprovato dai reiterati richiami alla medesima, che attribuisce ai comuni il potere-dovere di predisporre una compiuta disciplina ai fini di una razionalizzazione dell’impiego del sottosuolo con l’obiettivo di promuovere interventi che non comportino la diminuzione della fluidità del traffico, e riducano, per quanto possibile, lo smantellamento delle aree pubbliche con operazioni di scavo che creano disagio ai cittadini e alle attività commerciali .<br />A tal fine, la direttiva fornisce linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e imprese erogatrici di servizi, anche per favorire il coordinamento degli interventi, facilitandone la tempestività, al fine di consentire la regolare agibilità del traffico ed evitare i conseguenti disagi.<br />Pertanto, l’ambito di applicazione della direttiva si estende alle reti di acquedotti, di linee elettriche, di condutture del gas, di distribuzione per telecomunicazioni, di teleriscaldamento, ed attribuisce ai comuni una funzione di pianificazione e di coordinamento degli interventi nel sottosuolo e l’obbligo di redigere un piano urbano dei servizi del sottosuolo nonché di adottare un regolamento che disciplini modalità e tempi di rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori, che individui le tipologie delle opere prevedendo strutture polifunzionali e condivisibili (per evitare continui lavori sul manto stradale), nonché l’obbligo per gli operatori di comunicare le informazioni relative alla collocazione delle proprie reti nel sottosuolo, al fine di consentire ai comuni di redigere una cartografia aggiornata del proprio sottosuolo.<br />Sotto il secondo profilo accennato, rileva che l’indennità introdotta dall’art. 7, come in primo luogo si evince dal suo inserimento all’interno del capo I  del regolamento comunale, si riferisce a tutti gli interventi nel sottosuolo praticati da qualsiasi operatore, laddove ove fosse stata istituita ex lege n. 249/97 avrebbe coinvolto soltanto gli operatori di t.lc., con evidente disparità di trattamento a favore delle imprese ed aziende di altri servizi, la cui attività di posa in opera di reti nel sottosuolo è comunque in grado di provocare il degrado della sede stradale ed i conseguenti maggiori oneri di manutenzione e di consolidamento nonché i disagi connessi alla circolazione con i maggiori oneri di gestione del traffico cittadino.<br />Sotto il terzo profilo, si osserva che, al fine di individuare con maggiore dettaglio natura e criteri di determinazione della “indennità di civico ristoro”, occorre fare riferimento agli artt. 7, 11 e 19 del regolamento.<br />Dalla disciplina contenuta nell’art. 7, si ricava:<br />&#8211; che il provvedimento di concessione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare nel sottosuolo;<br />&#8211; che nelle aree comunali, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa per l’uso e l’occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo, è corrisposta un’indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull’ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e di servizi della città;<br />&#8211; che la predetta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità….e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.<br />L’art. 11 definisce le infrastrutture comunali come i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti, e in genere ogni altra struttura di proprietà del comune, anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio di reti. Per il passaggio di esse all’interno delle infrastrutture appositamente predisposte o comunque per l’utilizzo di quelle comunque idonee per la posa di cavidotti, è previsto il versamento al comune di un corrispettivo per l’uso delle infrastrutture medesime.<br />Dalla disciplina contenuta nell’art. 19, apprestata in particolare per le reti di telecomunicazioni di cui al capo II del regolamento, si ricava:<br />&#8211; che costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d’uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti t.l.c.: a) quanto previsto dalla normativa vigente per l’uso o l’occupazione, permanente o temporanea, del suolo e del sottosuolo; b) l’indennità di cui al precedente art. 7, comma 3;<br />&#8211; che, ove utilizzi un’infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1610/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2005 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-13-4-2005-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-13-4-2005-n-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-13-4-2005-n-15/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2005 n.15</a></p>
<p>Presidente GUIDA, est. TRIZZINO CETTI SPA (avv. SORBARA e CANTA) contro REGIONE AUTONOMA VALLE D&#8217;AOSTA (avv. GARANCINI e BANFI) e CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO (avv. CARNELLI e DOCIMO) lavori pubblici: rilevanza in gara delle dichiarazioni non veritiere prestate in altra gara dal concorrente 1. – Contratti della PA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-13-4-2005-n-15/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2005 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-13-4-2005-n-15/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2005 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente GUIDA, est.  TRIZZINO<br />  CETTI SPA (avv. SORBARA e CANTA) contro REGIONE AUTONOMA VALLE D&#8217;AOSTA (avv. GARANCINI e BANFI) e CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO (avv. CARNELLI e DOCIMO)</span></p>
<hr />
<p>lavori pubblici: rilevanza in gara delle dichiarazioni non veritiere prestate in altra gara dal concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti della PA – Lavori pubblici &#8211; Gara- requisiti di ammissione &#8211; Annotazione sul casellario informatico &#8211; Dichiarazioni non veritiere in altra gara &#8211; Esclusione in base all’art. 75 comma 1, lettera h), d.P.R. 554/1999 &#8211; Tassatività dell’esclusione.</p>
<p>2.  – Contratti della PA- Lavori pubblici &#8211; Gara &#8211; Annotazione sul casellario informatico &#8211; Dichiarazioni non veritiere in altra gara &#8211; Dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La resa di dichiarazioni non veritiere in altra gara da parte del concorrente (annotate sul casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 34/2000) comportano tassati-vamente l’esclusione dell’impresa dalla gara, senza alcun margine di valutazione di-screzionale da parte dell’Amministrazione.</p>
<p>2. La dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata è rilevante ai fini della parte-cipazione alle gare non nel caso di dichiarazioni non veritiere in altra gara, ma nella diversa ipotesi della sentenza di condanna passata in giudicato (oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale verso il legale rappresentante o il direttore tecni-co dell’impresa (in base alla lettera c) del medesimo articolo 75 del d.P.R. n. 554/1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />DELLA VALLE D&#8217;AOSTAAOSTA <br />
SEZIONE UNICA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 15/2005<br />
Registro Generale:  17/2005</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO DR. GUIDA Presidente<br />
MADDALENA DR. FILIPPI Cons. <br />
ROSARIA AVV. TRIZZINO Cons. , relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 13 Aprile 2005<br />
Visto il ricorso 17/2005  proposto da:<br />
<b>CETTI SPA </b> rappresentata e difesa da:<br />
SORBARA AVV. SANDROCANTA AVV. ANGELAcon domicilio eletto in AOSTAVIA XAVIER DE MAISTRE N. 24presso<br />
SORBARA AVV. SANDRO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA VALLE D&#8217;AOSTA </b>  rappresentata e difesa da:<br />
GARANCINI AVV. GIANFRANCOBANFI AVV. ANTONELLAcon domicilio eletto in AOSTAVIA CROCE DI CITTA&#8217;, N. 44presso<br />
MAIONE AVV. CLAUDIO<br />
e nei confronti di <br />
<b>CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CARNELLI AVV. PIERCARLO<br />
DOCIMO AVV. RENATO<br />
con domicilio eletto in AOSTA<br />
VIA LOSANNA, n. 17<br />
presso<br />
CARNELLI AVV. PIERCARLO</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento n. 4776 dell’8 febbraio 2005, notificato alla ricorrente in data 16 febbraio 2005, con il quale la Regione Valle d’Aosta ha escluso la ricorrente CETTI s.p.a. dalla gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di pro-tezio<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’impresa controinteressata in data 21 marzo 2005;<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso con i precedenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il bando ed i relativi alle-gati, nonché l’eventuale aggiudicazione definitiva e il contratto stipulato con impr</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante alla Società ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presen-tata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />
Visto il decreto n. 14/2005 in data 1° aprile 2005, con cui con cui il Presidente di questo Tribunale ha accolto l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:</p>
<p>REGIONE AUTONOMA VALLE D&#8217;AOSTA    <br />
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO</p>
<p>Uditi, nella camera di consiglio del 13 aprile 2005, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avv. Angela Canta per la società ricorrente, l’avv. Gianfranco Garancini per  l’amministrazione regionale intimata e l’avv. Renato Docimo per il Consorzio Ravennate;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Considerato che l’esclusione è, nella specie, tassativamente prevista dall’articolo 75 lettera h del D.P.R. 554 del 1999 senza alcun margine di valutazione da parte dell’Amministrazione;<br />
Ritenuto che la dissociazione cui fa riferimento la ricorrente concerne la diversa e non rilevante ipotesi della lettera c) del medesimo articolo 75,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>AOSTA, 13 aprile 2005</p>
<p>Antonio Guida         &#8211;    Presidente f.to</p>
<p>Rosaria Trizzino      &#8211;    Consigliere, estensore f.to</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1770</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Varrone – Rel. Maruotti Mondialpol s.p.a. (Avv. Presutti) c/ S.p.A. RAI Radiotelevisione Italiana (Avv. Morbidelli) – s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza Professionale (Avv. Paoletti) la S.p.A. RAI è un&#8217;impresa pubblica ai sensi del d.lgs. 158/95 ed è pertanto tenuta a bandire procedure ad evidenza pubblica per la scelta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Rel. Maruotti Mondialpol s.p.a. (Avv. Presutti) c/ S.p.A. RAI Radiotelevisione Italiana (Avv. Morbidelli) – s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza Professionale (Avv. Paoletti)</span></p>
<hr />
<p>la S.p.A. RAI è un&#8217;impresa pubblica ai sensi del d.lgs. 158/95 ed è pertanto tenuta a bandire procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare appalti di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – appalto di servizi di vigilanza – RAI Radiotelevisione Italiana – giurisdizione amministrativa</p>
<p>2. Ricorso giurisdizionale – impresa che intenda contestare le modalità di indizione di una gara – partecipazione dell’impresa alla procedura ritenuta viziata – acquiescenza – non sussiste</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Rai Radiotelevisione Italiana – natura- impresa pubblica ai sensi del d.lgs. 158/95 – conseguenze – obbligo di indire le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalto di servizi previa pubblicazione del bando e garantendo la partecipazione anche dei raggruppamenti temporanei di imprese</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La RAI Radiotelevisione Italia S.p.A. va qualificata come impresa pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 158 del 1995 ed è quindi tenuta a bandire la gara per la scelta del contraente privato nel rispetto delle norme di tale decreto. Ne consegue che la controversia concernente l’impugnazione degli atti della procedura relativa ad un “incontro propedeutico” ad una “raccolta di offerte” per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso i cespiti aziendali dell’Ente è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 della l. 205 del 2000.</p>
<p>La circostanza che un’impresa abbia partecipato alla procedura comparativa per l’affidamento di un appalto di servizi non comporta acquiescenza nei confronti dell’impugnazione degli atti della procedura, anche ove l’impugnativa sia volta a contestare l’obbligo della stazione appaltante di indire la procedura mediante pubblicazione di un pubblico bando, poiché l’impresa del settore può senz’altro impugnare gli atti in base ai quali l’amministrazione conclude un contratto in assenza di del procedimento specificamente prescritto dalla legge, non rilevando la qualità formale di offerente, né la proposizione della domanda di partecipazione alla gara concreta un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare il bando.</p>
<p>La RAI Radiotelevisione privata è un’impresa pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 158 del 1995 ed è pertanto tenuta ad indire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di cui all’allegato XVI-B previa pubblicazione dei bandi, garantendo altresì la possibilità di partecipare alle procedure anche delle associazioni temporanee di imprese, ai sensi dell’art. 23 del medesimo d.lgs. 158 del 1995.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6639_6639.pdf">clicca qui</a></p>
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