<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-3-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-3-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-3-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Savio Picone, Consigliere, Estensore; PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Savio Picone, Consigliere, Estensore; PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente  contro  Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico impego- interruzione del rapporto di lavoro-retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego &#8211; illegittima interruzione del rapporto &#8211; restitutio in integrum ai fini economici e giuridici- va riconosciuta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego. Ai fini della retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego, occorre perciò distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendo solo nella prima ipotesi riconoscersi una piena reintegrazione giuridica ed economica, poichè la retribuzione è elemento di un rapporto a prestazioni corrispettive giÃ  costituito e consolidato &#8211;</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00193/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00099/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 99 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Torino, via Confienza, 10; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">dei decreti del Capo della Polizia n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-; nonchè per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;odierno ricorrente impugnÃ² dinanzi al TAR Lazio il giudizio di -OMISSIS- al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.m. -OMISSIS-. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il TAR dispose in fase cautelare una verificazione per l&#8217;accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal d.m. n.198 del 2003; all&#8217;esito della perizia, il ricorrente venne giudicato idoneo ed ammesso con riserva, in data -OMISSIS-, a frequentare il corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; al termine del corso, la sua nomina fu differita in attesa della decisione di merito. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR Lazio accolse il ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, con decreto del -OMISSIS-, fu nominato allievo agente, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS- (data di inizio del -OMISSIS- corso di formazione) e con decorrenza economica dalla data di presentazione all&#8217;Istituto di istruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivi decreti del 3 febbraio -OMISSIS- e del 3 settembre -OMISSIS-, il ricorrente è stato nominato, rispettivamente, agente in prova della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS-ed agente della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS- -OMISSIS- (data di fine del corso di formazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame, egli contesta l&#8217;anzianità  riconosciutagli in relazione all&#8217;effettivo avviamento e conclusione del percorso formativo, cioè con oltre due anni di ritardo, in asserita violazione dei principi della restitutio in integrum e della retroattività  del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce la violazione dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990, nonchè la violazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 2909 del codice civile. Il ritardo nell&#8217;immissione in ruolo sarebbe imputabile all&#8217;Amministrazione, la quale avrebbe deciso di attendere la sentenza definitiva di annullamento dell&#8217;esclusione dal concorso, prima di disporre l&#8217;assunzione in servizio. Chiede, pertanto, che gli effetti giuridici ed economici abbiano decorrenza dal -OMISSIS-e non dal -OMISSIS- -OMISSIS-, con integrale ricostruzione della carriera e retrodatazione della nomina ad agente a quella dei colleghi pari corso arruolatisi nell&#8217;anno -OMISSIS-, con conseguente promozione alla qualifica superiore alla data del -OMISSIS- anzichè del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, l&#8217;Avvocatura dello Stato rileva correttamente che l&#8217;ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del TAR Lazio fu limitata al profilo della rinnovazione degli accertamenti psico-fisici, da effettuarsi ad opera di una commissione medica in composizione diversa, senza imporre all&#8217;Amministrazione l&#8217;arruolamento nell&#8217;ipotesi di verifica positiva. D&#8217;altronde, la sentenza n. -OMISSIS-del TAR Lazio annullÃ² il giudizio medico negativo, nulla disponendo in merito alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudicato così¬ formatosi implica l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione dal concorso del ricorrente, per mancanza di uno dei requisiti. Dopo l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare, il ricorrente ha superato l&#8217;ulteriore fase del procedimento di selezione ed ha frequentato il corso in qualità  di allievo agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimamente l&#8217;Amministrazione ha atteso l&#8217;esito del ricorso, prima di procedere all&#8217;assunzione in servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, nei provvedimenti adottati ai fini della nomina in ruolo del ricorrente, con la conseguente ricostruzione della carriera, si è legittimamente tenuto conto della mancata prestazione di attività  lavorativa fino alla data del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego. Ai fini della retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego, occorre perciò distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendo solo nella prima ipotesi riconoscersi una piena reintegrazione giuridica ed economica, poichè la retribuzione è elemento di un rapporto a prestazioni corrispettive giÃ  costituito e consolidato (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. III, n. 955 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio della retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio, cui l&#8217;ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per un&#8217;azione risarcitoria, che nella specie il ricorrente non ha proposto. </p>
<p style="text-align: justify;">Il corso di formazione è terminato, per il ricorrente, il -OMISSIS- -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza definitiva. Non vi è stata interruzione del rapporto d&#8217;impiego, che si è costituito solo alla conclusione del corso di formazione, con pienezza di effetti giuridici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, nel difetto dell&#8217;avvenuta assunzione in servizio per tutto il periodo di tempo fino alla effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, avvenuta solo in data -OMISSIS-, non possono essere sorti in favore del ricorrente i relativi effetti giuridici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai motivi aggiunti, è sufficiente il richiamo all&#8217;art.7 del d.P.R. n. 335 del 1982 (in materia di promozione ad agente scelto), il quale dispone che &#8220;la promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all&#8217;art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121 &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, essendo stato nominato agente della Polizia di Stato con decorrenza -OMISSIS- -OMISSIS-, alla data del -OMISSIS- aveva maturato la prescritta anzianità  quinquennale per la promozione al grado successivo, ragion per cui con il decreto (impugnato) del -OMISSIS-gli è stata conferita la qualifica superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento, per tale profilo, non vizia la determinazione assunta dall&#8217;Amministrazione, per il suo contenuto interamente vincolato ai presupposti di legge. </p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è respinto. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali sono compensate, per la peculiarità  della vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Savio Picone, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2020-n-1832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2020-n-1832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2020-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1832</a></p>
<p>Sergio Santoro Presidente, Giordano Lamberti Consigliere, estensore; PARTI: A. Italia S.r.l., A. Pharma Trading Limited, A. Pharma Ireland Limited, A. Pharmacare Holdings Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Clarich, Piero Fattori, Mariangela Di Giandomenico ed Alessandro Greco c. Autorità  Garante della Concorrenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2020-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2020-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro Presidente, Giordano Lamberti Consigliere, estensore; PARTI: A. Italia S.r.l., A. Pharma Trading Limited, A. Pharma Ireland Limited, A. Pharmacare Holdings Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Clarich, Piero Fattori, Mariangela Di Giandomenico ed Alessandro Greco c. Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ; Associazione Codici &#8211; Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Letizia e nei confronti di Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti, Giorgio Afferni e Lorenzo Schiano Di Pepe.</span></p>
<hr />
<p>Sistema europeo antitrust : le finalità  dell&#8217;Â European Competition Network .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; sistema europeo antitrust &#8211; <em>European Competition Network &#8211; </em>finalità <em>.</em><br /> <br /> 2.- Unione Europea &#8211; sistema europeo antitrust &#8211; cooperazione fra Autorità  &#8211; regolamento n. 1 del 2003 &#8211; portata.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Il regolamento n. 1 del 2003, nell&#8217;operare una complessiva riorganizzazione del sistema europeo di antitrust enforcement, ha, tra l&#8217;altro, dato il via all&#8217;European Competition Network, con la realizzazione di un coordinamento istituzionale sia in senso verticale, fra la Commissione e ciascuna Autorità  nazionale, sia orizzontale, fra le singole Autorità  garanti degli stati membri, reso operante dalla inter-operabilità  dei rispettivi sistemi antitrust.</em><br /> <em>Tra le finalità  di tale nuovo assetto riveste una particolare rilevanza quella di sviluppare meccanismi di cooperazione durante le indagini al fine di dare effettività  all&#8217;applicazione delle disposizioni sostanziali che regolano la concorrenza, tenuto anche conto che i fenomeni economici da indagare, pìù frequentemente, travalicano il confine nazionale entro il quale ogni singola autorità  esercita i poteri che il rispettivo ordinamento statuale le conferisce: sono emblematici di tale prospettiva sovrannazionale il considerando 15 del regolamento citato, e, pìù nel dettaglio, l&#8217;art. 22 del regolamento n. 1 del 2003.</em></p>
<p> <em>2. In base a tali referenti, va sostenutala tesi secondo cui la richiesta di cooperazione -la cooperazione tra autorità  di concorrenza è disciplinato dall&#8217;art. 22, comma 1, del Reg. 1/2003- serve solo ad acquisire la disponibilità  dell&#8217;autorità  straniera a svolgere atti di indagine che la sua legge nazionale le consente di compiere, illustrando il contesto investigativo su cui orientare gli accertamenti ispettivi: in altri termini, la norma europea citata non subordina la possibilità  di svolgere le indagini e quella di poterne utilizzare gli esiti a specifici vincoli procedimentali, limitandosi a subordinare l&#8217;attività  di indagine al rispetto della normativa nazionale propria dell&#8217;Autorità  che effettuata l&#8217;accertamento (&#8220;qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale&#8221;).</em><br /> <br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020<br /> <strong>N. 01832/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08447/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8447 del 2017, proposto da A. Italia S.r.l., A. Pharma Trading Limited, A. Pharma Ireland Limited, A. Pharmacare Holdings Limited, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Clarich, Piero Fattori, Mariangela Di Giandomenico ed Alessandro Greco, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Greco in Roma, via del Plebiscito, n. 112;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Associazione Codici &#8211; Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ivano Giacomelli in Roma, via Giuseppe Belluzzo, n. 1;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Altroconsumo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti, Giorgio Afferni e Lorenzo Schiano Di Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8945/2017.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Afferni, Marcello Clarich, Piero Fattori, Alessandro Greco e Francesco Sclafani dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1 &#8211; Le società  A. Pharma Trading Limited (APTL), A. Pharma Ireland Limited (APIL), A. Pharmacare Holdings Limited (APHL) e A. Italia s.r.l. (AI) hanno impugnato il provvedimento n. 26185 del 29 settembre 2016 dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (&#8220;AGCM&#8221;).<br /> 2 &#8211; Tali società  fanno parte del gruppo sudafricano A., che nel 2009 ha acquistato dal gruppo GSK (&#8220;Glaxo&#8221;) i diritti di commercializzazione di un pacchetto di farmaci antitumorali, denominato &#8220;farmaci Cosmos&#8221;, che include le quattro specialità  medicinali oggetto di accertamento da parte dell&#8217;Autorità  (Alkeran 50 mg/10mg e 2mg, Leukeran 2 mg, Purinethol 50 mg e Tioguanina 40 mg).<br /> I Cosmos sono farmaci indicati per la cura di tumori del sangue cui sono prevalentemente esposte le fasce deboli della popolazione e da tempo presenti sul mercato e da anni privi di copertura brevettuale.<br /> In ragione della loro essenzialità , sono stati inseriti nella fascia di rimborsabilità  totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.<br /> 3 &#8211; A seguito di notizie riguardanti i rilevanti aumenti del prezzo registrati nel corso del 2014 dei predetti farmaci, l&#8217;Autorità  avviava il procedimento n. A-480, nei confronti di APTL e di AI, al fine di verificare la sussistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza eventualmente posti in essere dalle citate società .<br /> 3.1 &#8211; In data 27 novembre 2014, venivano svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle società  medesime, anche in collaborazione con l&#8217;Autorità  di concorrenza irlandese (&#8220;CCPC&#8221;), in forza di una richiesta di cooperazione ai sensi dell&#8217;articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1/2003.<br /> A seguito di tale attività , l&#8217;Autorità  estendeva soggettivamente il procedimento nei confronti di APIL (delibera dell&#8217;11 febbraio 2015) e di APHL, società  capogruppo sudafricana (delibera del 13 maggio 2015).<br /> 3.2 &#8211; In data 30 ottobre 2015, veniva notificata alle società  la comunicazione delle risultanze istruttorie (&#8220;CRI&#8221;), quindi, su istanza di A., il termine di conclusione del procedimento veniva prorogato al 30 marzo 2016, per consentire il pìù ampio contraddittorio. Il 9 febbraio 2016 si teneva l&#8217;audizione delle parti dinanzi al Collegio, durante la quale l&#8217;Autorità  disponeva che gli uffici provvedessero a precisare le contestazioni con riferimento alla possibile commissione di un abuso di posizione dominante in violazione dell&#8217;art. 102, lett. a), TFUE, trasmettendo una nuova CRI, che veniva notificata in data 22 aprile 2016.<br /> 4 &#8211; A conclusione del procedimento istruttorio, con il provvedimento impugnato, l&#8217;Autorità  ha accertato che il comportamento complessivamente adottato dalle predette società  integra un abuso di posizione dominante in violazione dell&#8217;art. 102 TFUE, consistente nell&#8217;imposizione di prezzi iniqui per la commercializzazione in Italia di quattro specialità  terapeutiche per la cura di malattie del sangue (Farmaci Cosmos), realizzata tramite un esercizio distorto e strumentale del diritto alla negoziazione dei prezzi con l&#8217;Agenzia Italiana del Farmaco ( &#8220;AIFA&#8221;). Per l&#8217;effetto, le società  sono state condannate in solido al pagamento di una sanzione di Euro 5.225.317 e diffidate a porre in essere ogni adempimento volto alla definizione di prezzi non iniqui con riferimento alle medesime quattro specialità  medicinali.<br /> 4.1 &#8211; Secondo l&#8217;Autorità , per mezzo di una negoziazione aggressiva e volta ad ottenere extra-profitti da ciascuna specialità  medicinale considerata, A., forte della posizione dominante detenuta nei quattro distinti mercati corrispondenti ad ognuno dei farmaci Cosmos, era riuscita ad esercitare una indebita pressione sull&#8217;Agenzia Italiana del Farmaco e, dunque, ad imporle un consistente aumento del prezzo di ciascun farmaco, pur in assenza di oggettivi elementi che lo giustificassero.<br /> A tale risultato A. sarebbe giunta per mezzo di un uso distorto del diritto alla rinegoziazione che l&#8217;ordinamento le riconosce, dapprima, avanzando una richiesta strumentale di riclassificazione dei farmaci Cosmos dalla fascia di rimborsabilità  interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alla fascia C (con costo a carico del paziente), richiesta tuttavia rigettata da AIFA in ragione del carattere salvavita ed insostituibile dei farmaci Cosmos; quindi, insistendo per la revisione al rialzo dei prezzi; infine, facendo ricorso alla minaccia di interrompere la fornitura di detti farmaci, nella consapevolezza che, in caso di mancato accordo, essi sarebbero stati collocati in classe C, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.<br /> 5 &#8211; In data 13 febbraio 2017, parte ricorrente presentava ricorso per motivi aggiunti con il quale domandava l&#8217;annullamento della nota dell&#8217;Autorità  del 23 dicembre 2016 che, in risposta alla comunicazione di A. del 13 dicembre 2016, rilevava che le &#8220;<em>iniziative poste in essere dal gruppo A. non appaiono specificamente dirette alla definizione dei prezzi non iniqui dei farmaci</em>&#8221; ed invitava le società  &#8220;<em>a dare seguito a quanto prescritto nel provvedimento&#8221;.</em><br /> 6 &#8211; Con la sentenza n. 8945 del 2017, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti.<br /> Avverso tale sentenza ha proposto appello l&#8217;originaria parte ricorrente per i motivi di seguito esaminati.<br /> Si sono costituite in giudizio l&#8217;Associazione Altroconsumo e l&#8217;Autorità  Antitrust.<br /> Dopo la discussione del 20 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1 &#8211; Nel rispetto dell&#8217;ordine logico delle questioni appare prioritario l&#8217;esame delle censure con cui si deduce la sussistenza di vizi di ordine procedimentale nell&#8217;<em>iter</em> che ha portato all&#8217;emanazione del provvedimento sanzionatorio.<br /> 1.1 &#8211; Con un primo ordine di doglianze l&#8217;appellante deduce l&#8217;illegittimità  delle ispezioni svolte in Irlanda presso APIL in mancanza di una autorizzazione scritta dell&#8217;Autorità  italiana ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, del D.P.R. 217/98.<br /> Al riguardo, il T.A.R. ha richiamato il meccanismo di cooperazione tra autorità  di concorrenza disciplinato dall&#8217;art. 22, comma 1, del Reg. 1/2003, escludendo la necessità  di una specifica autorizzazione dell&#8217;Autorità  italiana per estendere l&#8217;indagine ad una società  diversa da quella oggetto della richiesta.<br /> Secondo l&#8217;appellante, a dispetto di quanto ritenuto dal T.A.R., l&#8217;operato dell&#8217;Autorità  Irlandese (CCPC) in conformità  al disposto dell&#8217;art. 22, comma 1, Reg. 1/2003 ed alle regole procedurali irlandesi non poteva comunque esonerare l&#8217;Autorità  dall&#8217;adozione di un atto autorizzativo dell&#8217;ispezione presso APIL, se non in violazione dell&#8217;art. 10, comma 2, del D.P.R. 217/1998, nonchè dei principi generali del procedimento amministrativo (<em>in primis </em>il principio di pubblicità  e trasparenza <em>ex</em> art. 1, comma 1, l. 241/1990).<br /> 1.2 &#8211; La censura è infondata.<br /> In via preliminare, appare opportuno delineare il quadro normativo entro il quale devono essere collocati i fatti di cui l&#8217;appellante contesta la regolarità .<br /> Come noto, il regolamento n. 1 del 2003, nell&#8217;operare una complessiva riorganizzazione del sistema europeo di <em>antitrust enforcement</em>, ha, tra l&#8217;altro, dato il via all&#8217;<em>European Competition Network</em>, con la realizzazione di un coordinamento istituzionale sia in senso verticale, fra la Commissione e ciascuna Autorità  nazionale, sia orizzontale, fra le singole Autorità  garanti degli stati membri, reso operante dalla inter-operabilità  dei rispettivi sistemi antitrust.<br /> Tra le finalità  di tale nuovo assetto riveste una particolare rilevanza quella di sviluppare meccanismi di cooperazione durante le indagini al fine di dare effettività  all&#8217;applicazione delle disposizioni sostanziali che regolano la concorrenza, tenuto anche conto che i fenomeni economici da indagare, pìù frequentemente, travalicano il confine nazionale entro il quale ogni singola autorità  esercita i poteri che il rispettivo ordinamento statuale le conferisce.<br /> Sono emblematici di tale prospettiva sovrannazionale il considerando 15 del regolamento citato, secondo cui: &#8220;<em>La Commissione e le autorità  garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di pubbliche autorità  che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione. A tal fine è necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione</em>&#8220;, e il considerando 28: &#8220;<em>Perchè le autorità  garanti della concorrenza dei diversi Stati membri abbiano maggiori possibilità  di applicare efficacemente gli articoli 81 e 82 del trattato, è utile consentire loro di prestarsi assistenza reciproca mediante lo svolgimento di accertamenti e l&#8217;attuazione di altre misure di acquisizione dei fatti</em>&#8220;.<br /> Pìù nel dettaglio, come giÃ  rilevato dal T.A.R., viene in considerazione l&#8217;art. 22 del regolamento n. 1 del 2003, in base al quale: &#8220;<em>Per stabilire l&#8217;esistenza di un&#8217;infrazione all&#8217;articolo 81 o all&#8217;articolo 82 del trattato l&#8217;autorità  garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell&#8217;autorità  garante della concorrenza di un altro Stato membro. Qualsiasi scambio o uso delle informazioni raccolte è effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 12</em>&#8220;.<br /> In base a quest&#8217;ultimo articolo: &#8220;<em>Ai fini dell&#8217;applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione e le autorità  garanti della concorrenza degli Stati membri hanno la facoltà  di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini dell&#8217;applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato e riguardo all&#8217;oggetto dell&#8217;indagine per il quale sono state raccolte dall&#8217;autorità  che le trasmette. Tuttavia qualora la legislazione nazionale in materia di concorrenza sia applicata allo stesso caso e in parallelo al diritto comunitario in materia di concorrenza e non porti ad un risultato diverso, le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate anche per l&#8217;applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza</em>&#8220;.<br /> 1.3 &#8211; Alla luce del delineato quadro regolatorio, appare assolutamente condivisibile la conclusione a cui è giÃ  giunto il giudice di primo grado, secondo cui la richiesta di cooperazione serve solo ad acquisire la disponibilità  dell&#8217;autorità  straniera a svolgere atti di indagine che la sua legge nazionale le consente di compiere, illustrando il contesto investigativo su cui orientare gli accertamenti ispettivi.<br /> In altri termini, la norma europea citata non subordina la possibilità  di svolgere le indagini e quella di poterne utilizzare gli esiti a specifici vincoli procedimentali, limitandosi a subordinare l&#8217;attività  di indagine al rispetto della normativa nazionale propria dell&#8217;autorità  che effettuata l&#8217;accertamento (&#8220;<em>qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale</em>&#8220;).<br /> Ne consegue che il rilievo di parte appellante, facente leva sul mancato rispetto della norma interna rappresentata dall&#8217;art. 10, comma 2, del D.P.R 217/1998, non coglie nel segno.<br /> Tale norma &#8211; secondo cui &#8220;<em>I funzionari dell&#8217;Autorità  incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l&#8217;oggetto dell&#8217;accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l&#8217;omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell&#8217;ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri</em> &#8211; non regola, infatti, i rapporti con le autorità  straniere, il cui operato evidentemente non può essere assoggettato alla norma interna di un altro stato, nè disciplina l&#8217;utilizzabilità  delle informazioni reperite da un&#8217;autorità  estera.<br /> A conferma dell&#8217;assunto che precede, giova evidenziare che una pìù restrittiva disciplina del meccanismo descritto dal combinato disposto degli artt. 22 e 12 citati è contemplata dallo stesso regolamento (art. 12 ultimo comma), che perà² la riferisce inequivocabilmente alla sola e differente fattispecie in cui le informazioni scambiate possono essere utilizzate come mezzo di prova per comminare sanzioni a persone fisiche (&#8220;<em>soltanto quando &#038; le informazioni sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali dell&#8217;autorità  che le riceve. In tal caso le informazioni scambiate non possono tuttavia essere utilizzate dall&#8217;autorità  che le riceve per imporre sanzioni detentive</em>&#8220;).<br /> 1.4 &#8211; A fugare ogni dubbio, deve osservarsi che nel caso in esame il materiale istruttorio è stato regolarmente acquisito dall&#8217;Autorità  irlandese sulla base del suo diritto interno.<br /> Invero, le due ispezioni svolte dalla CCPC sono state autorizzate dall&#8217;Autorità  giudiziaria irlandese in conformità  alla disciplina ivi applicabile.<br /> Al riguardo, deve anche sottolinearsi come le società  ispezionate non hanno sollevato alcuna contestazione avanti al Giudice irlandese. Inoltre, come attestato dagli &#8220;<em>statement of evidence</em>&#8221; redatti durante l&#8217;ispezione irlandese, le parti hanno avuto copia conforme sia dell&#8217;atto di avvio del procedimento con relativa traduzione di cortesia, sia della richiesta di cooperazione formulata dall&#8217;Autorità  italiana, per cui sono state poste nella condizione di conoscere le ragioni dell&#8217;ispezione e gli addebiti contestati dall&#8217;Autorità  italiana.<br /> 1.5 &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione interpretativa per la quale l&#8217;appellante sollecita la rimessione alla CGUE ai sensi dell&#8217;Art. 267 del TFEU (&#8220;<em>se l&#8217;art. 22, comma 1, Reg. 1/2003, nella parte in cui stabilisce che l&#8217;autorità  garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell&#8217;autorità  garante della concorrenza di un altro Stato membro, debba essere interpretato nel senso che osti a una norma o interpretazione del diritto interno, in virtà¹ della quale l&#8217;autorità  garante procedente non possa svolgere i propri</em> <em>accertamenti e acquisizioni dei fatti in difetto dell&#8217;autorizzazione emanata per ogni soggetto giuridico interessato dall&#8217;autorità  garante per conto della quale gli stessi accertamenti hanno luogo, secondo le disposizioni del diritto interno di quest&#8217;ultima autorità </em>&#8220;) risulta irrilevante e comunque mal posta, dal momento che non viene in considerazione alcuna violazione del diritto dell&#8217;Unione europea, nè la necessità  di interpretare la norma interna in senso conforme al diritto comunitario.<br /> In altri termini, la questione sollevata dall&#8217;appellante non attiene all&#8217;interpretazione della norma europea, ma piuttosto all&#8217;estensione della norma interna, a scapito del pieno esplicarsi del dovere di collaborazione tra le autorità  degli stati membri, in ultima analisi potenzialmente idonea a comprimere lo stesso ambito del diritto comunitario senza alcuna valida ragione, dal momento che, di fatto, non può dirsi integrata alcuna violazione effettiva (o anche solo ipotetica) delle facoltà  procedimentali delle parti e del loro diritto di difesa.<br /> Tanto precisato, deve oltretutto ricordarsi che nell&#8217;ambito del procedimento di cui all&#8217;articolo 267 TFUE, la Corte di Giustizia non è competente a interpretare il diritto nazionale, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio (<em>cfr.</em> Corte di Giustizia, 7 settembre 2006, <em>Marrosu e Sardino</em>, C-53/04; 18 novembre 2010, <em>Georgiev</em>, C-250/09 e C-268/09).<br /> Da un&#8217;altra prospettiva, il quesito, così¬ come proposto, non delinea neppure quale possibile diversa interpretazione della norma comunitaria possa in ipotesi predicarsi avuto riguardo al testo della stessa, che appare chiaro ed inequivoco (<em>cfr</em>. Cons. St., sez. VI, n. 5998 del 2017: &#8220;<em>il rinvio ex art. 267 TFUE non è necessario laddove le precisazioni interpretative risultano sufficientemente chiare, nella loro ratio applicativa e nella loro riferibilità  al caso in esame</em>&#8220;).<br /> 2 &#8211; Con un secondo ordine di censure, parte appellante denuncia l&#8217;illegittima acquisizione, durante l&#8217;ispezione effettuata dall&#8217;Autorità  Irlandese, dell&#8217;<em>hard drive </em>del direttore generale di APIL senza la verifica contestuale e la selezione dei soli contenuti pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento, che è stata svolta solo successivamente presso gli uffici della CCPC per poi trasmettere all&#8217;Autorità  italiana la documentazione selezionata in risposta alla richiesta di informazioni <em>ex</em> art. 12 del Regolamento n. 1 del 2003.<br /> L&#8217;appellante precisa che tale condotta integrerebbe la violazione dell&#8217;art. 8 della CEDU e degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione europea.<br /> A confutazione degli argomenti valorizzati dal T.A.R., secondo cui l&#8217;ordinamento irlandese ha predisposto tutte le cautele e le garanzie per una legittima ingerenza nella vita privata e lavorativa dell&#8217;individuo, cita il precedente della Irish High Court del 5 aprile 2016, sostenendone l&#8217;assimilabilità  al caso in esame.<br /> 2.1 &#8211; La censura è infondata.<br /> Richiamando le considerazioni giÃ  svolte, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che l&#8217;Autorità  italiana ha ritualmente acquisito, alla stregua dell&#8217;art. 22 del Regolamento citato, le sole informazioni aziendali rilevanti ai fini dell&#8217;indagine, senza in alcun modo violare alcun diritto delle persone fisiche coinvolte.<br /> Altre supposte, ed allo stato non provate, violazioni poste in essere dall&#8217;Autorità  irlandese &#8211; al riguardo deve osservarsi che la stessa A. non contesta che il titolare dell&#8217;<em>hard drive </em>era ilÂ <em>manager</em> maggiormente coinvolto nella strategia abusiva oggetto di indagine e che lo stesso aveva dichiarato che il supporto sequestrato conteneva la documentazione aziendale, dando il suo consenso all&#8217;acquisizione &#8211; non rilevano nel procedimento in esame, tanto pìù che, per quale che consta, alcuna contestazione è stata sollevata nè avanti l&#8217;Autorità  irlandese, nè avanti il relativo giudice competente.<br /> Non solo, l&#8217;Autorità  italiana ha consentito ad A. di esaminare tutti i documenti acquisiti in ispezione e di contestarne la pertinenza ai fini del procedimento.<br /> Alla luce di tali considerazioni, perde di ogni consistenza la richiesta di rinvio ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFEU (&#8220;<em>se l&#8217;art. 12 del Reg. 1/2003 debba essere interpretato nel senso che le informazioni scambiate tra autorità  di concorrenza possano essere utilizzate lecitamente come mezzo di prova ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 102 TFEU a condizione che l&#8217;autorità  che le raccoglie e trasmette non abbia violato la normativa nazionale ad essa applicabile</em>&#8220;), posto che, in fatto, non risulta accertata alcuna violazione della normativa nazionale applicabile, dal momento che le ispezioni dell&#8217;Autorità  Irlandese, come giÃ  detto, sono state regolarmente autorizzate dall&#8217;Autorità  giudiziaria di quel Paese e, per quel che consta, alcuna contestazione è mai stata ivi sollevata per la supposta violazione dei diritti della persona protetti dalle convenzioni internazionali citate, da cui l&#8217;irrilevanza della questione sottesa al quesito proposto da parte appellante.<br /> 3 &#8211; Con un ulteriore ordine di censure, le società  deducono la violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo in relazione alla trasmissione di due successive comunicazioni delle risultanze istruttorie.<br /> L&#8217;appellante prospetta che la prima CRI verteva interamente su una contestazione di abuso del diritto in relazione alla negoziazione con AIFA, mentre la successiva CRI formulava una nuova contestazione di imposizione di prezzi iniqui articolata in una complessa analisi economica di sproporzione dei prezzi dei farmaci Cosmos assolutamente non rinvenibile nella prima CRI.<br /> Al riguardo, l&#8217;appellante, oltre a rilevare la tardività  della contestazione dell&#8217;illecito<em> ex</em> art. 14 della l. 689/1981, ha anche dedotto che il richiamato <em>modus procedendi </em>dell&#8217;Autorità  avrebbe violato i principi generali dell&#8217;azione amministrativa di cui agli art. 1 della l. 241/1990 e 97 della Costituzione e, in primo luogo, il principio di trasparenza, incompatibile con revisioni della contestazione originaria, in difetto di adeguate garanzie partecipative per la parte incolpata del fatto illecito.<br /> 3.1 &#8211; La censura è infondata.<br /> Invero, dalla lettura delle due CRI emerge inequivocabilmente che il tipo di illecito contestato è il medesimo, ovvero la violazione dell&#8217;art. 102, lett. a), TFUE mediante l&#8217;imposizione di prezzi iniqui ottenuti attraverso una trattativa negoziale aggressiva.<br /> La prima CRI conclude per &#8220;<em>la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di A., in violazione dell&#8217;art. 102, lett. a), nella forma dell&#8217;esercizio strumentale del proprio diritto alla rinegoziazione dei prezzi &#038; attraverso una pressione indebita &#038; e finalizzata all&#8217;imposizione di prezzi elevatissimi nel mercato nazionale &#8230; altrimenti non ottenibili</em>&#8220;.<br /> La seconda CRI &#8211; resasi opportuna dalla richiesta di meglio specificare le contestazioni articolate nella prima- come anticipato, si presenta sostanzialmente analoga, ancorchè arricchita da una pìù chiara scansione dei momenti focali della condotta complessiva oggetto di accertamento, e da una pìù approfondita analisi dei prezzi e dei ricavi dei farmaci in questione, per concludere che &#8220;<em>in definitiva, la condotta di A. viola l&#8217;art. 102, lett. a) TFUE, integrando un&#8217;ipotesi di sfruttamento della dominanza vantata nei mercati rilevanti, nella forma dell&#8217;imposizione di prezzi non equi per le specialità  medicinali &#038;, realizzato attraverso una pressione indebita esercitata sul Regolatore </em>&#8220;.<br /> In definitiva, la seconda CRI, tenendo conto delle difese delle parti, formula solo in modo pìù dettagliato l&#8217;originaria e medesima contestazione &#8211; sia dal punto di vista fattuale che da quello formale giuridico &#8211; spiegando le ragioni per le quali i prezzi imposti dovevano ritenersi iniqui.<br /> Le prospettazioni di parte appellante sono, inoltre, contraddette dal fatto che la seconda CRI risponde proprio alla dinamica del confronto procedimentale tra le parti che ha caratterizzato il procedimento, essendo stata predisposta proprio a fronte delle osservazioni della società .<br /> Risulta, pertanto, destituita di ogni fondamento la prospettata illegittimità  dell&#8217;ampliamento degli addebiti in corso di procedimento, sotto il profilo del mancato riconoscimento alla parte delle garanzie procedimentali.<br /> 3.2 &#8211; Contrariamente alla statuizione del T.A.R., deve ritenersi che le norme di principio, relative all&#8217;immediatezza della contestazione, o comunque ad una non irragionevole dilatazione dei suoi tempi, contenute nel Capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689, sono dotate di applicazione generale dal momento che, in base all&#8217;art. 12 della stessa legge, le stesse devono essere osservate con riguardo a tutte le violazioni aventi natura amministrativa per le quali è applicata la sanzione del pagamento di una somma di danaro, compresa la materia dell&#8217;Antitrust (<em>cfr</em>. Consiglio di Stato n. 512 del 2020).<br /> Tuttavia, la censura con la quale si contesta la violazione dell&#8217;art. 14 della l. 689/1981 deve ritenersi inammissibile, o in ogni caso infondata, dovendosi al riguardo ricordare che, per giurisprudenza costante (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato n. 8893 del 2019) il termine ivi previsto decorre non dalla commissione della violazione, ma dall&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione.<br /> Pìù precisamente, il termine per la contestazione dell&#8217;infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell&#8217;attività  di verifica di tutti gli elementi dell&#8217;illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all&#8217;amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l&#8217;individuazione in fatto degli estremi di responsabilità  amministrativa (<em>cfr</em>. Corte Cass. 18 aprile 2007, n. 9311; Corte Cass. 21 aprile 2009, n. 9454; Corte Cass. 13 dicembre 2011, n. 26734).<br /> Nel caso di specie parte appellante, nello svolgere la censura, non specifica in modo chiaro da quale data avrebbe dovuto decorrere il termine, nè quale sarebbe, di conseguenza, la data entro la quale l&#8217;Autorità  avrebbe dovuto notificare il provvedimento, tenuto anche conto che, proprio per consentire una adeguata valutazione degli elementi istruttori acquisiti, l&#8217;Autorità  ha concesso diversi rinvii al fine di meglio delineare la contestazione, e proprio a seguito degli specifici rilievi di A..<br /> 4 &#8211; Prima di passare all&#8217;esame delle censure con cui si contesta la sussistenza, sotto diversi profili, della condotta abusiva accertata a carico delle società  appellanti, pare doveroso delineare l&#8217;orizzonte entro il quale si colloca la fattispecie in esame, della quale non può essere messa in discussione la peculiarità , consistente nella contestazione di un abuso di posizione dominate per l&#8217;aumento di prezzi, all&#8217;interno di un mercato regolato ed in riferimento a prodotti giÃ  in commercio da decenni e non pìù tutelati da alcuna copertura brevettuale.<br /> In primo luogo, la singolarità  del caso si apprezza, giÃ  su piano generale, ove si consideri che, tra la gamma delle misure di contrasto alle condotte anticompetitive, i casi pratici di contestazione della fattispecie di abuso dominante per prezzi eccessivi che si sono registrati sono assai limitati, anche prendendo in considerazione l&#8217;intero panorama europeo; ciò risente della delicatezza della fattispecie dell&#8217;abuso di posizione dominate, specie sotto il profilo delle cd. condotte di sfruttamento, che implica una restrizione della libertà  economica dell&#8217;impresa dominante, che deve essere attentamente calibrata alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità .<br /> In secondo luogo, deve evidenziarsi la specificità  del contesto nel quale si colloca la condotta abusiva nel caso in esame che si caratterizza per la presenza di un ente pubblico &#8211; AIFA &#8211; istituzionalmente preposto, tra l&#8217;altro, alla promozione e alla tutela della salute attraverso la regolamentazione dell&#8217;immissione in commercio dei prodotti farmaceutici e all&#8217;ottimizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla rimborsabilità  dei farmaci per massimizzare i benefici della collettività  in termini di salute pubblica.<br /> Al riguardo, non è in discussione che anche le imprese operanti nei mercati regolati siano soggette al controllo antitrust &#8211; sicchè, in questi casi, regolazione e disciplina della concorrenza possono anche sovrapporsi &#8211; tuttavia, in via generale (e salve le successive puntualizzazioni alla luce della specialità  del caso), non può nascondersi che in un contesto del genere, stanti le accennate prerogative dell&#8217;ente pubblico, che nel caso di specie rappresenta l&#8217;acquirente unico dei farmaci soggetti a prescrizione, un&#8217;ipotetica condotta abusiva di innalzamento dei prezzi, quale quella contestata nel caso in esame, non appare conciliarsi con uno degli obiettivi a cui si collega la stessa presenza del regolatore, che, come detto, si caratterizza per l&#8217;intervento volto a salvaguardare il diritto alla salute, assunto nel nostro ordinamento tra i compiti istituzionali dello Stato.<br /> Alla luce di tale assunto, sul piano teorico, deve ritenersi effettivamente meno probabile che si verifichi nei mercati in questione &#8211; caratterizzati dalla presenza di un regolatore settoriale che annovera tra i suoi compiti anche quello di contrattare i prezzi praticati dalle imprese &#8211; un aumento del prezzo che assuma rilevanza dal punto di vista antitrust, sotto forma di abuso di posizione dominante per incremento dei prezzi. Deve, invero, rimarcarsi che tra i compiti del regolatore debba farsi rientrare anche quello di scongiurare a priori eventuali condotte commerciali opportunistiche a danno della collettività  in un settore particolarmente sensibile quale quello farmaceutico.<br /> 4.1 &#8211; Spostando l&#8217;attenzione verso un altro aspetto caratterizzante la fattispecie, sempre in linea teorica, non deve essere trascurato che, in generale, un&#8217;impresa che detiene una posizione dominante può giustificare condotte che astrattamente possono incorrere nel divieto di cui all&#8217;articolo 102 TFUE, dimostrando che l&#8217;effetto che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi che vanno anche a beneficio della platea di consumatori.<br /> Pìù nello specifico, nel settore farmaceutico, elevati prezzi di vendita di determinati farmaci, che possono apparire irragionevolmente superiori ai relativi costi di produzione, anche tenuto conto di un adeguato margine di profitto, possono giustificarsi in ragione della necessità  di finanziare gli investimenti in ricerca posti in essere dalla stessa casa farmaceutica in altri settori, per lo sviluppo di nuove cure e di nuovi farmaci.<br /> L&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  che contesti prezzi troppo elevati deve, dunque, essere attentamente meditato, onde evitare che lo stesso, invece di reprimere una condotta abusiva ed approfittatrice, costituisca un deterrente ai nuovi investimenti ed alla ricerca.<br /> 4.2 &#8211; I punti critici innanzi evidenziati rappresentano lo sfondo entro il quale la condotta abusiva contestata alle appellanti sarà  valutata, alla luce perà² della specifica caratterizzazione del fatto concreto, delle evidenze emerse in sede procedimentale e delle specifiche deduzioni processuali delle parti.<br /> Pìù precisamente, può sin da ora anticiparsi che le considerazioni generali innanzi esposte devono essere adeguatamente confrontate con la natura dei farmaci oggetto di causa che, all&#8217;epoca della condotta abusiva della società , si caratterizzavano per essere cure salvavita, dunque irrinunciabili, per una determinata fascia di pazienti, in tal modo, da un lato, condizionando ed attenuando il potere di AIFA, anche sotto il profilo della possibile introduzione dei generici degli stessi farmaci; dall&#8217;altro, rendendo ingiustificabile l&#8217;abnorme aumento dei prezzi concretizzatosi.<br /> 5 &#8211; Passando all&#8217;esame delle specifiche censure svolte da parte appellante, con il primo motivo si contestano i capi della sentenza in cui il T.A.R. per il Lazio ha rigettato la censura relativa alla non corretta identificazione del mercato rilevante da parte dell&#8217;Autorità .<br /> A tal fine, si rileva come, nonostante il Giudice di primo grado riconosca che l&#8217;approccio dell&#8217;Autorità  si sia posto in contrasto con l&#8217;usuale prassi decisionale &#8211; avendo nel caso di specie superato la generica classificazione ATC 3 di agenti alchilanti e di antimetaboliti per pervenire all&#8217;individuazione di un mercato rilevante pìù specifico, isolando il singolo principio attivo &#8211; abbia poi avvalorato la soluzione adottata dall&#8217;Autorità , non ravvisando vizi di travisamento dei fatti, vizi logici e vizi di violazione di legge.<br /> Con l&#8217;appello, le società  ribadiscono di aver contestato proprio la ragionevolezza, logicità  e congruità  dell&#8217;impostazione adottata dall&#8217;Autorità  sotto il profilo dell&#8217;eccesso dei margini di opinabilità  e sconfinamento nell&#8217;irragionevolezza nonchè le carenze istruttorie e motivazionali inficianti tale impostazione.<br /> Pìù precisamente, si lamenta la mancata analisi di sostituibilità  del prodotto sul lato della domanda e dell&#8217;offerta, anche alla luce della prassi decisionale della Commissione europea in relazione all&#8217;identificazione dei mercati rilevanti antitrust per farmaci oncologici, che sarebbe stata necessaria per delimitare il mercato al livello della singola molecola/principio attivo.<br /> Sotto un primo profilo, si rileva che la prassi è nel senso di definire i farmaci antitumorali sulla base del livello ATC 3 e della tipologia di tumore trattato, considerando le alternative di trattamento in termini non solo di molecola, ma di protocolli e combinazioni di molecole e prendendo in esame specificamente nelle proprie indagini le pìù aggiornate linee guida europee sul trattamento dei tumori sviluppate dalla <em>European Society for Medical OncologyÂ </em>(ESMO).<br /> 5.1 &#8211; Da un altro punto di vista, l&#8217;appellante contesta le conclusioni dell&#8217;Autorità  circa la pretesa insostituibilità  terapeutica dei farmaci Cosmos per alcune fasi della terapia e per determinate tipologie di pazienti, che assorbirebbe l&#8217;analisi di sostituibilità  economica.<br /> A tal fine deduce che:<br /> a) le dichiarazioni rilasciate all&#8217;Autorità  dalla Fondazione GIMEMA, circa il presunto ruolo ancora essenziale ricoperto dai farmaci Cosmos per determinate malattie del sangue e in determinati stadi delle stesse patologie, sono essenzialmente riferite all&#8217;assenza di generici per gli stessi farmaci;<br /> b) tale assunto non sarebbe corretto, dal momento che in altri stati europei i generici dei Cosmos erano giÃ  diffusi;<br /> c) in ogni caso, tale affermazione non potrebbe assumere una valenza di conferma dell&#8217;assenza di alternative terapeutiche, rinvenibili invece in prodotti basati su molecole diverse e non necessariamente sulla stessa molecola;<br /> d) sarebbe la stessa Guida Tumori AIRC a evidenziare e suggerire la sostituibilità  dei farmaci Cosmos ad un livello pìù ampio rispetto a quello del singolo principio attivo;<br /> e) la preferenza dei farmaci Cosmos come accertata nel provvedimento, pìù che discendere da una compiuta analisi terapeutica, deriva dal loro essere un&#8217;alternativa a basso costo a farmaci con indicazioni terapeutiche sovrapponibili (quindi potenzialmente sostituti).<br /> Parte appellante ricorda di aver sottoposto all&#8217;Autorità , nel corso del procedimento, oltre alle opinioni specialistiche di esperti ematologi italiani e stranieri sulle alternative di trattamento anche con riferimento ai principi attivi (corredate da puntuali indicazioni su modalità  di somministrazione e caratteristiche di tollerabilità ), una tabella completa recante tutte le alternative per ciascuno dei farmaci Cosmos e per le relative indicazioni di trattamento anche in termini di molecole/principi attivi (persino corroborata dalla panoramica IMS relativa ai prodotti ed alle alternative disponibili in Spagna, ma riferibili anche all&#8217;Italia), che l&#8217;Autorità  avrebbe totalmente omesso di vagliare, in alcun modo verificandone le modalità  di azione terapeutica a confronto con quelle dei farmaci Cosmos.<br /> A supporto della propria tesi, parte appellante evidenzia che l&#8217;enfatizzato rilievo della modalità  di somministrazione dei farmaci Cosmos in compresse da assumere a domicilio, nell&#8217;ottica di valorizzarne l&#8217;insostituibilità  non avrebbe alcun fondamento a fronte della necessità  per tutti i pazienti affetti da patologie oncologiche ematiche, ivi inclusi quelli trattati con i farmaci Cosmos, di frequenti ricoveri diurni in ospedale. Non solo, come evidenziato nelle dichiarazioni rese dalla stessa AIFA nel corso del procedimento, i farmaci Cosmos sono utilizzati nell&#8217;ambito di diversi schemi di combinazioni chemioterapeutiche multiple, il che avvalora l&#8217;importanza di prendere in esame pìù in generale diversi trattamenti o protocolli di combinazioni di farmaci alternativi, piuttosto che limitarsi a valutare l&#8217;efficacia e azione terapeutica degli stessi farmaci in termini di singola molecola/principio attivo.<br /> In definitiva, secondo parte appellante, a dispetto di quanto ravvisato dall&#8217;Autorità  (e confermato dal T.A.R. per il Lazio), la insostituibilità  terapeutica in termini di principio attivo non sarebbe stata affatto corroborata da una adeguata analisi istruttoria.<br /> 5.2 &#8211; Sotto il profilo pìù prettamente giuridico, parte appellante critica la sentenza impugnata nel punto in cui afferma che, anche riconoscendo la parziale sostituibilità  per alcuni pazienti in combinazione con altri farmaci, la connotazione di insostituibilità  per alcune fasi della terapia e per i bambini e gli anziani sarebbe sufficiente a delineare<em> &#8220;un distinto mercato</em>&#8220;.<br /> Secondo parte appellane, l&#8217;Autorità  avrebbe, invece, dovuto necessariamente procedere a valutare quanto gli usi terapeutici/gruppi di pazienti per cui veniva sostenuta l&#8217;insostituibilità  dei farmaci Cosmos incidessero rispetto al totale delle vendite.<br /> In riferimento dalla delimitazione del mercato rilevante, sarebbe inoltre erroneo l&#8217;assunto del T.A.R. in merito all&#8217;assorbimento dell&#8217;analisi economica che, invece, rimane centrale e portante nella valutazione tecnica del mercato rilevante antitrust in adesione ai principi comunitari (<em>cfr</em>. <em>Comunicazione della Commissione Europea sulla definizione del mercato rilevante</em>).<br /> 6 &#8211; La censura complessivamente considerata è infondata, prendendo spunto da una definizione di mercato rilevante che trascura la fattispecie concreta e lo scopo dell&#8217;indagine necessaria alla delimitazione di tale nozione.<br /> In via generale, giova ricordare che la definizione del mercato, sotto il profilo merceologico e geografico, è necessaria per individuare l&#8217;ambito nel quale le imprese interessate sono in concorrenza tra loro e le pressioni concorrenziali alle quali le stesse sono sottoposte, in termini di sostituibilità  dell&#8217;offerta, sostituibilità  della domanda e concorrenza potenziale.<br /> Deve, peraltro, osservarsi che gli artt. 2 e 3 della l. 287/1990 non richiedono esplicitamente che venga individuato un mercato rilevante nella valutazione concorrenziale di un&#8217;intesa o di un presunto abuso di posizione dominante. In entrambi i casi, le norme fanno riferimento alle restrizioni della concorrenza &#8220;<em>all&#8217;interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante</em>&#8220;. Tuttavia, come è stato autorevolmente osservato, tale inciso attiene pìù propriamente all&#8217;individuazione dell&#8217;ambito di applicabilità  della legge (nel senso che ne sono escluse quelle fattispecie i cui effetti travalicano i confini nazionali e quelle di importanza trascurabile).<br /> L&#8217;esigenza di individuare un mercato rilevante si pone, non di meno, quale presupposto indefettibile per determinare se la condotta indagata abbia la capacità  di alterare &#8220;<em>in maniera consistente il gioco della concorrenza</em>&#8221; e, nel caso specifico di cui all&#8217;art. 3, al fine di accertare l&#8217;esistenza di una posizione dominante e le eventuali caratteristiche abusive di un determinato comportamento. Ne deriva che l&#8217;identificazione di un mercato di riferimento è funzionale alla stessa individuazione delle restrizioni della concorrenza vietate dagli articoli 2 e 3 della legge.<br /> In altri termini, l&#8217;individuazione del mercato rilevante va correttamente intesa non come un fine a sè stante, ma come una delle fasi funzionali alla valutazione sotto il profilo concorrenziale della fattispecie. Non è, dunque, corretto un metodo volto a ricercare una definizione assoluta della nozione, dal momento che questa assume un significato relativo, in funzione della specifica indagine che viene in considerazione in rapporto al comportamento che si assume illecito.<br /> In base a tale approccio, l&#8217;individuazione del mercato rilevante non è che il passo che precede l&#8217;analisi delle condizioni strutturali (ad esempio quote di mercato, grado di concentrazione) del mercato e delle altre informazioni disponibili per valutare se ci sia il rischio di comportamenti anticoncorrenziali o se, specie nei casi di abuso di posizione dominante, tali comportamenti siano stati realizzati.<br /> Al riguardo, è significativa la definizione basilare, rispetto alla quale sono stati poi elaborati i criteri tecnici per la perimetrazione concreta, che individua il mercato rilevante come il pìù piccolo contesto (in termini di prodotti e di area geografica) in cui, se si creassero condizioni di monopolio, il monopolista potrebbe profittevolmente fissare un prezzo significativamente superiore a quello concorrenziale e mantenerlo per un certo periodo di tempo.<br /> Tale situazione è quella che, anche a prescindere da una valutazione <em>ex ante</em>, si è di fatto pacificamente concretizzata nel caso di specie, con ciò smentendo ogni rilievo dell&#8217;appellante circa i criteri utilizzati allo scopo di delimitare il mercato rilevante.<br /> 6.1 &#8211; Ad ogni buon conto, ribadita la connotazione funzionale della valutazione e tenuto conto dello specifico caso in esame, l&#8217;analisi effettuata dall&#8217;Autorità  è esente dalle critiche rivoltele dalle società .<br /> Come si spiegherà  meglio in seguito, appare non solo ragionevole, ma sostanzialmente obbligata la scelta di privilegiare il criterio della cd. sostituibilità  sul versante della domanda a scapito di altri criteri, stante la natura dei prodotti che viene in considerazione: farmaci antitumorali.<br /> In base a tale declinazione, il mercato rilevante comprende tutti i beni considerati fungibili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti stessi e dell&#8217;uso al quale sono destinati.<br /> Nello specifico, l&#8217;attenzione deve essere incentrata soprattutto sulla possibilità  per il consumatore di spostarsi su un altro prodotto, rendendo in tal modo non profittevole l&#8217;adozione di un prezzo non concorrenziale.<br /> La stessa giurisprudenza europea ha pìù volte ribadito che: il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell&#8217;uso al quale sono destinati (<em>cfr</em>. Corte di Giustizia, sentenza del 28 febbraio 2013, <em>Ordem dos tà©cnicos Oficiais de Contas</em>, C 1/12). Peraltro, tale nozione implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità  per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato (Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, <em>Hoffmann-La Roche</em>, C-85/76).<br /> Quanto alla cd. sostituibilità  sul lato dell&#8217;offerta &#8211; a prescindere dal fatto che, giÃ  su un piano teorico, non appare così¬ scontato che tale analisi debba essere condotta in sede di delimitazione del mercato rilevante, potendo essere pìù proficuamente considerata nella successiva fase di valutazione del potere di mercato &#8211; la stessa rileva solo a condizione che tale sostituzione sia sincronizzata, a livello temporale, con la sostituibilità  sul lato della domanda, richiedendo in genere la sussistenza di una capacità  produttiva giÃ  esistente o facilmente convertibile.<br /> In riferimento a questo aspetto, la peculiarità  del caso di specie impone di tenere conto della necessità  del vaglio amministrativo preliminare all&#8217;ingresso nel mercato di un farmaco potenzialmente sostituto; tale passaggio amministrativo &#8211; e la tempistica ad esso correlata &#8211; rappresenta nel caso di specie una barriera all&#8217;entrata atta ad escludere nel breve periodo la sussistenza di potenziali concorrenti, e ciò è valevole, come si illustrerà  oltre, sia nella valutazione della mercato rilevante (sotto il profilo della sostituibilità  dell&#8217;offerta), sia nella valutazione del potere di mercato dell&#8217;impresa sanzionata.<br /> Le coordinate teoriche innanzi sommariamente ricordate, adeguatamente applicate nello specifico contesto in esame, confermano la bontà  della valutazione effettuata dall&#8217;Autorità .<br /> 6.2 &#8211; Come giÃ  esposto nella parte in fatto, la condotta di A. ha interessato quattro distinti mercati farmaceutici nazionali: i mercati dei farmaci a base di melfalan (Alkeran in compresse e Alkeran in fiale per iniezione); clorambucile (Leukeran); mercaptopurina (Purinethol); tioguanina (Tioguanina), indicati insieme anche come farmaci &#8220;Cosmos&#8221;.<br /> Il criterio stabilito a livello europeo per la definizione del mercato rilevante nel settore farmaceutico fa riferimento alle classi terapeutiche, come definite dall&#8217;azione chimica e dallo scopo terapeutico del medicinale. Tali classi sono sinteticamente riprodotte nell'&#8221;<em>Anatomical Therapeutic Chemical classification system</em>&#8221; (ATC), che suddivide i farmaci secondo una classificazione di tipo alfa-numerico (articolata in cinque livelli gerarchici, dal pìù ampio livello ATC 1 al pìù ristretto ATC 5) delle classi terapeutiche, secondo lo standard dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità .<br /> Le diverse classi così¬ individuate creano segmenti di mercato distinti, per i quali la sostituibilità  tra farmaci è molto bassa.<br /> Come ricordato dalla stessa appellante, la definizione del mercato rilevante in ambito farmaceutico, in base alla indicazione della Commissione, parte normalmente dalla classe III del sistema ATC index.<br /> Deve subito chiarirsi che &#8211; stante anche il fatto che la classificazione ATC è figlia di una metodologia che non si pone quale scopo quello dell&#8217;analisi antitrust &#8211; tale indicazione non riveste per nulla carattere assoluto e vincolante, essendo invece ben possibile che, al ricorrere di determinate circostanze, legate alla specifica patologia che viene in considerazione ed alle esigenze di cure di una determinata classe di pazienti, uno specifico mercato possa corrispondere anche alla classe V dell&#8217;ATC index, come avvenuto nel caso di specie.<br /> Di fatto, ben può accadere che, ad esempio, due prodotti che non condividono nemmeno la terza classe dell&#8217;ATC index diventino tra loro concorrenti perchè utilizzati per la cura delle medesime patologie, così¬ come può accadere che, al contrario, prodotti che condividono diverse classi dell&#8217;ATC index non siano impiegati per la cura delle medesime patologie e non diventino mai concorrenti effettivi (<em>cfr</em>. Tribunale UE, 1° luglio 2010, T-321/05, <em>Astra Zeneca</em> e Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, n. 693).<br /> Pìù quindi affermarsi che la classe III dell&#8217;ATC index, in cui confluiscono i farmaci dotati della stessa AIC &#8211; in quanto messi in commercio per finalità  terapeutiche normalmente omogenee &#8211; rappresenta un mero indice, ovvero un punto di partenza dal quale procedere per una verifica dell&#8217;effettiva sostituibilità  dei prodotti.<br /> In altre parole, richiamando le considerazioni generali giÃ  svolte, deve aversi riguardo alla effettiva possibilità  di sostituzione per il paziente, potendosi &#8211; anzi dovendosi &#8211; in base alla scrupolosa indagine di tale aspetto, derogare al criterio di base, laddove questo non risulti di fatto significativo per la delimitazione del mercato rilevante nello specifico caso concreto.<br /> Come giÃ  anticipato, è evidente che in tale indagine assume un ruolo centrale la valutazione di sostituibilità  dei prodotti dal punto di vista della domanda, da intendere, non certo come astratta possibilità  di sostituzione, ma come sostituibilità  effettiva (<em>cfr</em>. Tribunale UE, T-427/08; Tribunale UE, T-321/05, <em>Astra Zeneca</em>). E nei mercati farmaceutici, in cui i prodotti sono acquistabili solo dietro prescrizione medica, la domanda è intermediata dalle valutazioni dei medici le quali, molto pìù delle astratte indicazioni terapeutiche di un farmaco, rappresentano il vero parametro di riferimento per definire il mercato rilevante &#8220;<em>poichè i medici prescriventi sono mossi principalmente da considerazioni di opportunità  terapeutica e di efficacia dei medicinali</em>&#8221; (Consiglio di Stato, 15 luglio 2019, n. 4990; <em>cfr</em>. anche Corte di giustizia, 23 gennaio 2018, C-179/16; Tribunale UE, T-321/05, <em>Astra Zeneca</em>).<br /> In definitiva, deve essere ribadito che, se non esiste una classe di riferimento vincolante in base alla quale le Autorità  di concorrenza siano tenute a determinare il mercato rilevante, nulla vieta che uno specifico mercato possa corrispondere alla classe V dell&#8217;ATC index.<br /> Anzi, quest&#8217;ultima opzione si impone ogni volta che, nei fatti, alla luce delle valutazioni espresse dalla domanda medica, un principio attivo non abbia sostituti effettivi nelle altre specialità  farmaceutiche in commercio, le quali non si prestano ad essere usate per gli stessi impieghi cui il principio attivo è preordinato.<br /> Proprio tale ultima evenienza ha caratterizzato la vicenda all&#8217;esame del Collegio, dove l&#8217;Autorità  ha superato la generica classificazione ATC III di agenti alchilanti (Leukeran ed Alkeran) e di antimetabolito (Purinethol e Tioguanina) per pervenire all&#8217;individuazione di un mercato rilevante pìù specifico, isolando il singolo principio attivo. Il precipitato fattuale dell&#8217;analisi svolta è stata la definizione di quattro distinti mercati rilevanti, nominalmente al livello ATC V (principi attivi Melfalan, Clorambucile, Mercaptopurina, Tioguanina), all&#8217;interno di ciascuno dei quali era rinvenibile il solo farmaco Cosmos, basato sul principio attivo corrispondente (rispettivamente: Alkeran, Leukeran, Purinethol, Tioguanina).<br /> 6.3 &#8211; Superato tale primo rilievo, un punto decisivo del presente giudizio ruota intorno all&#8217;effettiva sostituibilità  terapeutica (o meno) dei predetti farmaci.<br /> Al riguardo, l&#8217;indagine effettuata dall&#8217;Autorità  in sede procedimentale appare completa e scrupolosa, attenta anche ai contributi scientifici provenienti dalla stessa società .<br /> L&#8217;ampia istruttoria ha messo in luce che per ciascuno dei principi attivi non esistevano prodotti sostituibili, ovvero medicinali alternativi, in quanto le caratteristiche dei principi attivi in esame (incluso il bassissimo livello di tossicità  e assenza di effetti collaterali di rilievo) hanno reso ciascuno di essi non sostituibile con gli altri principi attivi in commercio.<br /> Tale assunto trova conforto in plurime e differenti fonti scientifiche, quali i pareri tecnici forniti dagli ematologi della fondazione indipendente GIMEMA, dalla &#8220;Guida ai tumori Airc&#8221;, nonchè dal Comitato Tecnico Scientifico di AIFA.<br /> In base a tali risultanze, i principi attivi dei farmaci Cosmos presentano caratteristiche &#8211; elevata tollerabilità , minore incidenza di effetti collaterali alla terapia, formulazione che non vincola alla ospedalizzazione, distribuzione tramite la rete di farmacie territoriali &#8211; che li rendono indispensabili per il paziente affetto dalle leucemie e insostituibili con altre specialità  medicinali in commercio, specie per determinate popolazioni di pazienti e in precise fasi della terapia.<br /> Le patologie in questione &#8211; come almeno in parte confermato anche nei pareri degli esperti prodotti da A. &#8211; sono, in particolare, la Leucemia linfoblastica acuta (per Purinethol e Tioguanina), la Leucemia linfocitica cronica (per il Leukeran) e il mieloma multiplo (che è la principale malattia curata dall&#8217;Alkeran impiegato anche nei linfomi c.d. non Hodgkin).<br /> In particolare, considerato che le menzionate patologie sono tipiche dell&#8217;anziano o del bambino, la tollerabilità  particolarmente elevata unitamente alle altre rilevate caratteristiche, secondo i citati contributi tecnico-scientifici, hanno reso i farmaci Cosmos essenziali nella terapia domiciliare di tale porzione della popolazione.<br /> Come detto, l&#8217;Autorità  ha tenuto in considerazione anche i pareri prodotti dalla stessa A. nel corso dell&#8217;istruttoria, i quali, a differenza di quanto sostenuto nell&#8217;atto di appello, non hanno affatto contraddetto in modo perentorio le valutazioni degli esperti consultati dall&#8217;Autorità .<br /> In definitiva, in base alle diverse fonti mediche consultabili, risulta adeguatamente provato l&#8217;assunto che i prodotti Cosmos &#8211; pur risultando intercambiabili con altri farmaci per alcuni pazienti &#8211; sono essenziali e non sostituibili per la cura, specie nella fase domiciliare della terapia, di specifiche categorie di pazienti come bambini ed anziani.<br /> 6.4 &#8211; Tale fascia della popolazione ben può delimitare i confini del mercato rilevante allo scopo dell&#8217;indagine anticoncorrenziale, rappresentando una porzione comunque sufficientemente significativa della popolazione complessiva all&#8217;interno della quale A. ha potuto agire da monopolista senza il timore che i consumatori &#8211; e cioè i pazienti &#8211; dirottassero le proprie scelte verso altri prodotti.<br /> 6.5 &#8211; La difesa dell&#8217;Autorità  ha ben evidenziato che anche i nuovi documenti depositati in giudizio da A., in cui sarebbero indicate terapie alternative, sono inconferenti, in quanto successivi alla negoziazione tra A. ed AIFA, smentendo anche in modo puntuale la loro valenza, che non risulta idonea a scalfire l&#8217;assodata insostituibilità  terapeutica dei farmaci nel momento della loro negoziazione.<br /> Pìù precisamente, trattasi: a) di farmaci immessi in commercio successivamente alla chiusura del procedimento (settembre 2016) o comunque successivamente all&#8217;accordo con cui sono stati approvati i prezzi accertati dall&#8217;Autorità  come iniqui (aprile 2014); b) di medicinali in formulazione farmaceutica diversa dai Cosmos: soluzioni iniettabili o per infusione venosa che non possono rappresentare un valido sostituto nell&#8217;ambito di una terapia domiciliare, oltre a comportare una maggiore tossicità ; c) di protocolli terapeutici basati sulla combinazione di pìù farmaci con diversi principi attivi, che riguardano altre patologie e/o distinte fasi della terapia (es. fase di prima linea).<br /> In ogni caso, a prescindere dalla loro ammissibilità  dal punto di vista processuale, deve evidenziarsi che le linee guida della <em>European Society for Medical Oncology</em> (ESMO), così¬ come il cd. studio Oxera, sono stati elaborati successivamente alla contrattazione tra parte appellante ed AIFA.<br /> Il fatto che le stesse non riportano nuove &#8220;scoperte&#8221; mediche, ma descrivono anche prassi terapeutiche antecedenti all&#8217;adozione del provvedimento impugnato, non sposta i termini della questione, dal momento che anche l&#8217;ipotetica non coerenza dell&#8217;analisi di sostituibilità  effettuata dall&#8217;Autorità  con l&#8217;oggettiva sussistenza di cure alternative non pare assumere la rilevanza determinante che vorrebbe farle assumere parte appellante.<br /> Al riguardo, valgono le considerazioni generali giÃ  svolte (punto 6) in cui si è precisato che l&#8217;individuazione del mercato rilevante va correttamente intesa non come un fine a sè stante, ma come una delle fasi funzionali alla valutazione sotto il profilo concorrenziale della fattispecie.<br /> Ne consegue che la prospettazione della difesa di A., da un lato, non risulta coerente con la finalità  in base alla quale deve essere ricavata la nozione di mercato rilevante come innanzi precisata, dall&#8217;altro, trascura la peculiare situazione di fatto sussistente nel periodo della contrattazione, accertata in modo scrupoloso dall&#8217;Autorità , che rende esente da ogni rilievo l&#8217;individuazione del mercato rilevante così¬ come delineato nel provvedimento impugnato.<br /> Come ben messo in luce, in ambito nazionale (ma non solo) all&#8217;epoca dei fatti vi era la sostanziale convinzione, confermata in parte degli stessi consulenti di A., che i farmaci in questione fossero non sostituibili per una data classe di pazienti. Tale diffusa convinzione, che come giÃ  evidenziato si basa su plurimi e concordanti pareri scientifici, anche a prescindere dalla sussistenza di altri protocolli o medicinali in uso altrove, vale a circoscrivere il mercato rilevante nello specifico caso di specie, essendo su tali basi &#8211; ovvero la generalizzata e razionale convinzione soggettiva circa l&#8217;insostituibilità  dei farmaci &#8211; che si è determinata la dinamica della domanda e dell&#8217;offerta nel relativo mercato.<br /> Del resto, la stessa teoria economica, nell&#8217;analisi della domanda di un determinato prodotto, non assume affatto un approccio prettamente oggettivo in termini di sostituibilità  dello stesso, ben potendo rilevare anche componenti soggettive, legate al fatto che le decisioni dei consumatori sono frutto anche di condizionamenti sociali e di convinzioni diffuse in uno specifico contesto spazio-temporale.<br /> Ãˆ indicativo di tale assunto il fatto che, durante la fase procedimentale, gli stessi consulenti della società  si siano espressi, quanto meno in parte, in sintonia con le conclusioni degli esperti consultati dall&#8217;Autorità .<br /> Non può poi non evidenziarsi che, su un piano logico, tale dato appare l&#8217;imprescindibile presupposto della condotta abusiva posta in essere dalla società  che, di fatto, si è concretizzata con l&#8217;abnorme aumento dei prezzi, che non avrebbe avuto alcuna possibilità  di verificarsi in presenza di alternative concretamente percorribili.<br /> Per le stesse ragioni, anche i rilievi facenti leva sul fatto che all&#8217;estero per alcuni dei farmaci in discorso sarebbe stato giÃ  diffuso il relativo generico, stante la peculiarità  del settore che viene in considerazione, non sono sufficienti a screditare l&#8217;impianto posto alla base del provvedimento impugnato (sul punto vedasi oltre ed in particolare il punto 8.3).<br /> Non deve, inoltre, trascurarsi un altro aspetto, particolarmente pregnante nella valutazione della sostituibilità  del prodotto nello specifico ambito in esame, e cioè l&#8217;esigenza di continuità  terapeutica, che determina plausibilmente una forte rigidità  della domanda anche in presenza di (sopraggiunte) alternative terapeutiche data la cd. &#8220;resistenza al cambiamento&#8221; da parte del paziente.<br /> Infine, non risulta convincente la prospettazione di parte appellante, secondo cui la flessione delle vendite &#8211; peraltro diversamente quantificata da A. (37%) e dall&#8217;Autorità  (20%) &#8211; a seguito del rialzo dei prezzi dei farmaci Cosmos, sarebbe prova certa della presenza di validi sostituti sul mercato.<br /> Al riguardo, il provvedimento impugnato individua una condivisibile spiegazione logico-economica del fenomeno in una plausibile conseguenza della riduzione delle esportazioni parallele a seguito dell&#8217;aumento del prezzo.<br /> 6.6 &#8211; In considerazione degli assunti che precedono, non coglie nel segno neppure la dedotta mancata considerazione della pressione concorrenziale esercitata dalle alternative terapeutiche esistenti per gli altri gruppi di pazienti e per le altre indicazioni terapeutiche, che avrebbe imposto di valutare quanto le categorie di pazienti e le indicazioni terapeutiche con riferimento alle quali è stata sostenuta l&#8217;insostituibilità  dei farmaci Cosmos incidessero sul totale delle vendite.<br /> Anche rispetto a quest&#8217;ultimo rilievo vale ribadire la peculiarità  del caso in esame, dove viene in considerazione un mercato all&#8217;interno del quale, stante la rigidità  della domanda, per una determinata classe di consumatori, all&#8217;aumento eccessivo del prezzo corrisponde il rischio di essere esclusi dal mercato, senza la possibilità  di passare ad altre alternative, con gli effetti catastrofici che ciò implicherebbe, stante l&#8217;uso a cui è rivolto il farmaco.<br /> Pertanto, la verifica degli effetti dell&#8217;aumento del prezzo su altri mercati rientra certamente nell&#8217;ambito delle valutazioni commerciali dell&#8217;impresa, ma non attiene alla delimitazione del mercato rilevante ai fini del presente giudizio, dove ciò che rileva è la possibilità  di alterare il gioco della concorrenza, come in effetti si è verificato.<br /> 6.7 &#8211; Tale circostanza vale anche a superare il rilevo circa la mancata verifica della sostituibilità  dei farmaci Cosmos con altri prodotti sotto il profilo economico.<br /> Sul punto, deve invero ribadirsi che una volta dimostrata l&#8217;insostituibilità  di un farmaco sotto il profilo terapeutico, non rimane alcuno spazio per verificare se esistano prodotti &#8220;comparabili&#8221; sotto il profilo del prezzo.<br /> Anche la recente giurisprudenza europea ha avuto modo di argomentare nel senso che le prescrizioni mediche solitamente non si basano su valutazioni di prezzo, bensì¬ sugli effetti terapeutici del farmaco, sulle caratteristiche del paziente e sulle esperienze passate dello stesso medico prescrittore; ne consegue che un&#8217;analisi delle componenti concorrenziali nel settore farmaceutico deve prendere in considerazione soprattutto gli aspetti qualitativi (&#8220;<em>non-price competitive factors</em>&#8220;) (<em>cfr</em>. T-691/14 <em>Servier SAS</em>).<br /> 6.8 &#8211; Alla luce delle considerazioni svolte, stante l&#8217;esaustività  dell&#8217;indagine condotta dall&#8217;Autorità  e l&#8217;assenza di precise e specifiche diverse opzioni collocabili al momento in cui AIFA contrattava con A. &#8211; fermo il principio che anche elementi valutativi e complessi, quale quello della sostituibilità  di una determinata cura, assumono all&#8217;interno della fattispecie contestata la dimensione oggettiva di &#8220;fatto storico&#8221; accertabile in via diretta dal giudice amministrativo, se del caso a mezzo dell&#8217;ausilio di esperti &#8211; non appare necessario approfondire tale aspetto tramite un&#8217;attività  istruttoria.<br /> Invero, come giÃ  accennato, stante lo scopo dell&#8217;indagine e la ricordata nozione strumentale di mercato rilevante, la sussistenza di cure alternative per le medesime patologie deve essere collocata temporalmente al momento della contrattazione con AIFA, essendo irrilevante la successiva evoluzione della ricerca.<br /> Non solo, anche l&#8217;ipotetica sussistenza, giÃ  all&#8217;epoca della contrattazione, di talune cure potenzialmente alternative non appare determinante, posto che ciò che rileva, in sintonia con lo scopo dell&#8217;indagine e la peculiarità  del prodotto farmaceutico, la cui domanda come giÃ  messo in luce è intermediata dalla valutazione del medico prescrittore, è la percezione della parte preponderante della comunità  scientifica nazionale e di AIFA circa la non sostituibilità  dei farmaci in questione per una determinata classe di pazienti. Tale aspetto è stato accuratamente indagato dall&#8217;Autorità , giungendo agli accennati incontrovertibili risultati. E si è giÃ  detto della parziale conferma degli stessi da parte degli stessi consulenti di A. i quali, in sede procedimentale, non hanno comunque saputo indicare in modo specifico delle soluzioni differenti.<br /> 6.9 &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, deve convenirsi con il T.A.R. che ha ritenuto non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per aderire alla richiesta di parte ricorrente di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, affinchè si pronunci sulla possibilità  di determinare, in applicazione dell&#8217;art. 102 TFUE, il mercato rilevante in maniera autonoma rispetto al contenuto delle Autorizzazioni all&#8217;Immissione in Commercio (AIC), stante la non rilevanza della questione per la soluzione del caso all&#8217;odierno esame.<br /> 7 &#8211; Con il secondo motivo di appello si contestano le statuizioni della sentenza di primo grado tese a disattendere il terzo motivo di gravame ove si era dedotto che, anche a prescindere dalla irragionevole definizione del mercato rilevante, non sarebbe stato comunque legittimamente attribuibile ad A. un potere di mercato e, quindi, una dominanza ai sensi dell&#8217;art. 102 TFEU.<br /> Secondo l&#8217;appellante, l&#8217;attribuzione ad A. di una posizione dominante sarebbe del tutto ingiustificata laddove si consideri che:<br /> a) A. ha acquistato i farmaci Cosmos solo nel 2009 e ha potuto commercializzarli in Italia assai pìù tardi, addirittura riottenendo da AIFA la titolarità  dell&#8217;AIC per tali prodotti solo nel marzo 2013;<br /> b) si tratta di farmaci non coperti da alcuna protezione brevettuale da pìù di 50 anni e sostituibili anche per il trattamento delle patologie di anziani e bambini;<br /> c) non vi erano barriere all&#8217;ingresso rispetto alla commercializzazione in Italia di tali farmaci sotto il profilo regolatorio/normativo o economico e l&#8217;unica sostanziale barriera sarebbe stata rappresentata dai prezzi troppo bassi vigenti prima della negoziazione con AIFA;<br /> d) la commercializzazione di generici dei Cosmos in altri paesi europei consentiva ragionevolmente di escludere la sussistenza di un monopolio di A. per queste molecole;<br /> e) il potere della domanda rappresentata da AIFA, quale regolatore di settore, avrebbe preteso un corrispettivo allineato ai prezzi pìù bassi dell&#8217;Unione europea per tali farmaci.<br /> 8 &#8211; La censura è infondata.<br /> Appare in gran parte assorbente quanto giÃ  argomentato a proposito del primo motivo di censura: la condotta di A. si è perpetrata in un contesto caratterizzato dalla completa mancanza sia di specialità  terapeutiche alternative ai farmaci Cosmos nella cura delle patologie per le quali questi erano impiegati, sia dalla mancanza in Italia di versioni generiche dei prodotti distribuiti da A..<br /> 8.1 &#8211; Una posizione dominante è ravvisabile quando l&#8217;impresa, grazie al suo potere di mercato, può attuare pratiche ed ottenere benefici che non potrebbe conseguire in un contesto competitivo.<br /> Ai fini della presente indagine, è evidente il legame tra il concetto di potere di mercato con quello, a rigore successivo, di abuso di tale potere, nel senso che intanto può predicarsi la sussistenza di un potere di mercato in quanto è possibile che la impresa che lo detiene sia in grado di abusarne.<br /> In questo senso l&#8217;analisi deve considerare che l&#8217;illecito in esame punisce quell&#8217;impresa che, stante la propria forza di mercato, si insinua nella dinamica concorrenziale al fine di minarla a proprio vantaggio, a danno dei concorrenti o, come nel caso di specie, a danno dei consumatori.<br /> Richiamando i fatti che caratterizzano la vicenda, ciò è quanto si è di fatto verificato nel caso in esame, non potendosi pertanto mettere in discussione la sussistenza di un reale potere di mercato di A., assimilabile per certi versi a quello di un monopolista.<br /> 8.2 &#8211; Le censure delle appellanti al riguardo sono incentrate sostanzialmente sulla insussistenza di barriere all&#8217;entrata nel mercato di riferimento, da cui l&#8217;impossibilità  di configurare una effettiva posizione di dominanza, in quanto A. era soggetta alla pressione concorrenziale dei potenziali entranti, produttori di farmaci generici.<br /> Al riguardo, vale quanto giÃ  accennato: al fine di valutare se determinate imprese assenti da un mercato si trovino in un rapporto di concorrenza potenziale con un&#8217;impresa giÃ  presente su tale mercato, occorre determinare se esistano possibilità  reali e concrete che le prime entrino in detto mercato e facciano concorrenza alla seconda.<br /> Seppur detto criterio non richieda la dimostrazione della certezza che il potenziale concorrente entrerà  effettivamente sul mercato interessato e, ancor meno, che sarà  in grado, in seguito, di operarvi stabilmente, deve escludersi che un rapporto di concorrenza potenziale possa derivare dalla sola possibilità , meramente ipotetica, di un ingresso nel mercato, ovvero, per quanto riguarda lo specifico caso in esame, da una semplice volontà  del produttore di medicinali generici in tal senso.<br /> Ai fini della valutazione delle probabilità  effettive di ingresso dei generici nel mercato assume, dunque, una particolare rilevanza il fatto che l&#8217;impresa produttrice avesse adottato, o avesse comunque in corso, le necessarie misure preparatorie sufficienti a consentirgli di entrare nel mercato di cui trattasi entro un periodo di tempo idoneo, solo così¬ può affermarsi che questa esercitasse una pressione concorrenziale sul produttore di farmaci originari.<br /> Non solo, la valutazione dell&#8217;esistenza di una concorrenza potenziale deve essere effettuata alla luce della struttura del mercato e del contesto economico e giuridico che ne disciplina il funzionamento.<br /> Tanto precisato, per quanto riguarda il settore farmaceutico e, pìù in particolare, l&#8217;apertura del mercato ai produttori di medicinali generici, occorre tenere debitamente conto dei vincoli normativi che caratterizzano tale specifico settore.<br /> A livello europeo viene in considerazione l&#8217;articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in base alla quale nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno stato membro senza che un&#8217;AIC sia stata rilasciata dalle autorità  competenti di detto Stato membro oppure senza un&#8217;autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l&#8217;autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario.<br /> Nel novero delle attività  preparatorie necessarie a consentire al produttore del generico, concorrente potenziale, di entrare nel mercato di cui trattasi devono, dunque, essere annoverate anche quelle volte a disporre, entro un termine ragionevole, delle autorizzazioni amministrative richieste per la commercializzazione della versione generica del medicinale (AIC).<br /> 8.3 &#8211; Nel caso in esame, l&#8217;idea che versioni generiche dei Cosmos fossero in grado di fare un tempestivo ingresso nei mercati italiani non era credibile (e difatti ciò non è accaduto), in quanto per nessuno dei prodotti risultavano in corso procedure per il rilascio di AIC di generici dei farmaci A.. Ai fini dell&#8217;ingresso del generico devono, inoltre, considerarsi i tempi tecnici necessari alla registrazione.<br /> Al riguardo, la giurisprudenza ha ribadito la necessaria sussistenza di un &#8220;<em>sufficiente grado di intercambiabilità  tra il farmaco originario e i medicinali generici interessati. Ciò si verifica se i fabbricanti di medicinali generici interessati sono in grado di presentarsi a breve termine sul mercato interessato con una forza sufficiente per costituire un contrappeso serio al produttore del farmaco originario giÃ  presente sul mercato</em>&#8221; (Corte di Giustizia, 21 febbraio 1973, <em>Europemballage et Continental Can</em>, C-6/72).<br /> Sul punto, l&#8217;Autorità  ha chiarito che, anche ammesso che i fornitori dei generici esistenti dopo gli aumenti dei prezzi dei Cosmos ritenessero profittevole entrare nel mercato italiano, i relativi tempi di ingresso sarebbero stati comunque molto lunghi (circa 3 anni), posto che all&#8217;epoca della negoziazione con AIFA nessun genericista (produttore di medicinali <em>non branded</em>) aveva ancora fatto domanda di AIC per entrare nel mercato italiano.<br /> In riferimento all&#8217;aspetto della tempistica di ingresso &#8211; che l&#8217;appellante ritiene &#8220;<em>tempestivo</em>&#8221; e, dunque, idoneo ad esercitare una pressione concorrenziale sufficiente in conformità  agli &#8220;<em>Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GUUE C 31, 5.2.2004</em>&#8221; &#8211; si richiamano le considerazioni giÃ  svolte, dovendosi ribadire come tale tempistica debba essere sincronizzata con la tempistica di sostituzione sul lato della domanda, che nel caso di specie, trattandosi di farmaci salvavita, non è certo immediata e di agevole attuazione per le ragioni giÃ  esposte.<br /> L&#8217;applicazione dei modelli economici circa la sostituibilità  del prodotto non può essere acritica ed avulsa dalle specificità  del caso concreto. Al riguardo, deve rimarcarsi come si sia al cospetto di un prodotto alquanto specifico e, dunque, ogni considerazione, anche di tipo economico, quale l&#8217;ipotetica assenza di barriere all&#8217;ingresso o la sussistenza di potenziali concorrenti operanti su altri mercati europei, non può che confrontarsi con l&#8217;esigenza della necessaria immediata disponibilità  del farmaco, non sostituibile, per i pazienti che ne abbisognano. Ãˆ in questa prospettiva che deve essere correttamente declinata la nozione di &#8220;ingresso tempestivo&#8221; dei concorrenti.<br /> 8.4 &#8211; Da tali assunti emerge inequivocabilmente che A. al momento della contrattazione non era soggetta ad alcuna effettiva pressione concorrenziale, neppure potenziale, stante la peculiarità  dei prodotti in questione.<br /> La non procrastinabile necessità  di disporre dei farmaci assorbe anche gli ulteriori aspetti atti a verificare la sussistenza di concorrenti potenziali, quali i costi di entrata e la profittabilità  del mercato, sui quali in ogni caso il provvedimento si è adeguatamente soffermato.<br /> Per le stesse ragioni, non appare dirimente, al fine di escludere una posizione di dominanza dell&#8217;appellante, il fatto che alcuni genericisti siano oggi effettivamente entrati nel mercato nazionale.<br /> Peraltro, per due dei farmaci in questione (Tioguanina e Leukeran) nessun generico è entrato nel mercato italiano; mentre, la commercializzazione ha avuto inizio solo nel gennaio 2018 per il generico dell&#8217;Alkeran e nell&#8217;ottobre 2018 per Xaluprine, generico del Purinethol.<br /> 8.5 &#8211; Le considerazioni giÃ  svolte valgono anche a confermare la valutazione del T.A.R. che, pur riconoscendo la specialità  del mercato in questione, regolato e con la presenza di un acquirente pubblico come AIFA, ha correttamente ritenuto che nel caso della negoziazione dei Cosmos il rapporto negoziale era squilibrato a favore della società , in ragione della natura dei farmaci, insostituibili per la cura di determinati pazienti.<br /> Tale conclusione non si pone in contraddizione con l&#8217;assunto generale secondo cui &#8220;<em>un prezzo notevolmente superiore a un prezzo competitivo è meno probabile che si verifichi nei mercati in cui è presente un regolatore settoriale il cui compito è, tra l&#8217;altro, quello di fissare o controllare i prezzi praticati dalle imprese attive in tale settore</em>&#8220;; tale condivisibile impostazione deve, infatti, essere verificata nel singolo caso concreto, non potendosi ammettere un automatismo tra sussistenza di un mercato regolato e non configurabilità  di un potere di mercato da parte di un&#8217;impresa che vi opera, come meglio di seguito precisato (in particolare vedasi punti 10.1 e seguenti).<br /> 9 &#8211; Con il terzo motivo di appello si contesta la prospettazione del provvedimento, non censurata dal T.A.R., rispetto alla ravvisata strategia di pressione negoziale di A. nei confronti di AIFA, che avrebbe consentito di ottenere i prezzi iniqui dei farmaci Cosmos.<br /> Giova esaminare sin da ora anche il quarto motivo di appello, con cui si censura il capo della sentenza del T.A.R. per il Lazio che ha respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado, relativo alla ravvisata qualificazione delle condotte di A. come abusive ai sensi dell&#8217;art. 102 TFUE.<br /> A tal fine, l&#8217;appellante deduce:<br /> a) di aver agito nel pieno rispetto delle norme applicabili e ciò anche in rifermento alla iniziale richiesta di riclassificazione dei farmaci Cosmos, posto che è lo stesso art. 6 della Delibera CIPE 3/2001 a prevedere che, in caso di mancato accordo tra AIFA e azienda sul prezzo, il farmaco viene comunque classificato in fascia C;<br /> b) che A. non avrebbe mai lasciato i pazienti italiani privi dei farmaci Cosmos, ricordando che il titolare di AIC può legittimamente decidere di interrompere le forniture, anche per motivi commerciali, conformemente all&#8217;articolo 34 del D. Lgs. 219/2006, purchè per un periodo limitato a 3 anni (art. 38, comma 7, dello stesso D. Lgs. 219/2006), e nel contempo definire con l&#8217;autorità  di regolazione il modo migliore per garantire l&#8217;approvvigionamento di confezioni estere per soddisfare la domanda dei pazienti;<br /> c) che non è stato rinvenuto alcun elemento di prova in relazione al fatto che A. abbia intenzionalmente causato, con l&#8217;uso strumentale del proprio &#8220;<em>Oncology Allocation Programme</em>&#8220;, l&#8217;indisponibilità  dei farmaci Cosmos in Italia nel periodo della negoziazione per indurre AIFA ad accettare le proprie proposte di revisione dei prezzi;<br /> d) che la lettera del 14 ottobre 2013 non avrebbe alcun contenuto intimidatorio, limitandosi a sollecitare la definizione del negoziato in termini coerenti con il limite massimo di 180 giorni previsto dal Decreto Balduzzi (art. 12 del D.L. 158/2012).<br /> Alla luce di tali rilievi, secondo l&#8217;appellante, non sussisterebbero gli elementi costituitivi dell&#8217;abuso del diritto nè di una condotta in violazione dell&#8217;art. 102 TFUE.<br /> 10 &#8211; Anche tale censura, nelle sue plurime articolazioni, è infondata.<br /> Sul punto, deve rammentarsi che la sussistenza di una posizione di dominio sul mercato &#8211; indiscutibilmente sussistente nel caso di specie per le ragioni giÃ  esposte &#8211; non è di per sè illecita o censurabile; ciò che è vietato è l&#8217;abuso di tale posizione (<em>cfr.</em> Commissione Europea, Casi AT.40220 Qualcomm, premi di esclusiva; AT.39711 Qualcomm, comportamento predatorio; su cui, v. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019 Qualcomm, Inc. e Qualcomm Europe, Inc. contro Commissione europea). In questo senso è stato evidenziato che l&#8217;impresa, acquisita una posizione di dominanza, assume una sorta di speciale responsabilità , dovendo adoperarsi per non incidere, distorcendola, la libera competizione del relativo mercato di riferimento (<em>cfr</em>. Corte di Giustizia, <em>Nederlandsche Banden &#8211; Industrie Michelin NV, </em>C-322/81).<br /> Tale assunto comporta, di fatto, una limitazione della libertà  economica dell&#8217;impresa dominante, tra cui rientra quello di fissare il prezzo di vendita di un prodotto. Per tale ragione, come giÃ  accennato, le condotte potenzialmente abusive devono essere attentamente verificate alla stregua del principio di proporzionalità , dovendosi scongiurare che l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  possa, in ipotesi, costituire un deterrente allo sviluppo di nuovi prodotti, o tecniche commerciali, suscettibili di rappresentare un beneficio per i consumatori.<br /> Sotto tale profilo, nel caso in esame, l&#8217;Autorità  ha correttamente calibrato il proprio intervento, dal momento che dalla condotta dell&#8217;impresa non sono derivati che effetti negativi per il sistema complessivo della sanità  pubblica, ponendo a rischio la fornitura dei farmaci ed aggravando l&#8217;esborso economico necessario per garantire le cure salvavita per una determinata classe di pazienti, senza che sia emerso alcun attuale, o potenziale, beneficio che potesse in ipotesi giustificare prezzi così¬ elevati.<br /> 10.1 &#8211; Al fine di scongiurare ogni equivoco tra abuso del diritto e imposizione di prezzi iniqui, richiamando le considerazioni giÃ  svolte al punto 3.1, deve ricordarsi che la condotta che il provvedimento imputa ad A. consiste nell&#8217;imposizione di prezzi iniqui attraverso una negoziazione finalizzata al perseguimento della strategia abusiva.<br /> Pur considerandosene la specialità  e la criticità , si è giÃ  detto che non osta all&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  antitrust il fatto che il mercato in questione sia regolato, potendo venire comunque in considerazione condotte volte a strumentalizzare o manipolare gli strumenti di regolazione per restringere le dinamiche concorrenziali (<em>cfr</em>. Corte di Giustizia, 14 ottobre 2010, C-280/08, <em>Deutsche Telekom</em>; Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, n. 693).<br /> Dal punto di vista metodologico, deve inoltre ricordarsi che l&#8217;analisi delle condotte poste in essere dalla società  non deve essere frammentata ed analizzata secondo una prospettiva atomistica, che ben può condurre a ravvisare la conformità  delle stesse, singolarmente considerate, alle norme di settore.<br /> Come pìù volte sottolineato dalla giurisprudenza, nell&#8217;accertamento degli illeciti antitrust deve invece essere privilegiata una visione di insieme (<em>cfr</em>. Consiglio di Stato, 15 maggio 2015, n. 2479; Consiglio di Stato, 24 settembre 2012, n. 5067).<br /> Risulta particolarmente aderente al caso in esame, il principio in base al quale l&#8217;abuso di posizione dominante può risultare da un insieme di atti che se singolarmente valutati sarebbero leciti, ma che acquisiscono la loro illiceità  per il fatto di inserirsi in una strategia complessivamente abusiva (<em>cfr</em>. Consiglio di Stato, n. 1673 del 2014 e n. 693 del 2014).<br /> Appare, pertanto, irrilevante il fatto che nei singoli segmenti della contrattazione A. si sia attenuta alle specifiche disposizioni di legge, dovendosi invero considerare la vicenda nella sua globalità .<br /> 10.2 &#8211; Oltre a tali premesse di carattere teorico, nell&#8217;indagare il connotato abusivo che hanno assunto le azioni della società , appare opportuno richiamare le considerazioni giÃ  svolte circa le caratteristiche dei farmaci in discorso, quali farmaci salvavita indispensabili perchè privi di sostituti.<br /> Per tale ragione, AIFA ha rappresentato che la richiesta di riclassificazione formulata da A., in quanto indirizzata a tale tipologia di farmaci, configurava &#8220;<em>una circostanza del tutto eccezionale&#8221;,</em> posto che &#8220;<em>il passaggio in fascia C implica infatti che i farmaci sono messi in commercio a prezzo totalmente libero e a carico del paziente, ossia secondo un regime che non si addice a farmaci salvavita ed insostituibili&#8221;</em>.<br /> Sul punto, deve rimarcarsi come tale valutazione di AIFA appare assolutamente coerente con l&#8217;attuale ordinamento giuridico nazionale, stante la preminenza del diritto alla salute che impone di &#8220;<em>garantire cure gratuite anche agli indigenti</em>&#8221; (art. 32 Cost.), non potendosi pertanto ipotizzare la rinuncia al mantenimento dei farmaci Cosmos nell&#8217;ambito del SSN, stante il loro carattere essenziale e la conseguente eventualità  di esporre i pazienti al rischio di non poter pìù accedere a cure salvavita.<br /> Tale precisazione aiuta a delineare la reale portata della condotta che, come detto, ai fini della presente indagine, non deve essere valutata in modo avulso dal contesto nel quale si inserisce.<br /> 10.3 &#8211; La sussistenza di un &#8220;<em>comportamento aggressivo dell&#8217;impresa volto a mettere AIFA sotto pressione</em>&#8221; risulta confermata dall&#8217;inequivoco tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti.<br /> Al riguardo, deve richiamarsi la scrupolosa disamina svolta dal T.A.R.; in questa sede ci si limita a focalizzare l&#8217;attenzione sulle evidenze documentali pìù rappresentative dell&#8217;intento perseguito da A.:<br /> a) la lettera del 14 ottobre 2013 in cui A. si dichiarava disponibile a mantenere i farmaci Cosmos in regime di rimborso, purchè AIFA fosse disposta ad accettare &#8220;<em>in tempi brevi</em>&#8221; un &#8220;<em>aumento significativo&#8221;Â </em>dei prezzi vigenti, da definire<em> &#8220;entro stretto giro (novembre 2013)</em>&#8220;, insistendo, in caso contrario per il passaggio alla fascia C, precisando che &#8220;<em>la scrivente procederà  tempestivamente ai sensi di legge a comunicare l&#8217;interruzione della commercializzazione in Italia dei prodotti, a far data da gennaio 2014</em>&#8220;;<br /> b) lo scambio di mail del 5 dicembre 2013, nel quale si ribadisce che: &#8220;<em>è stato detto all&#8217;AIFA che A. è disposta a negoziare ma che fornirà  i prodotti solo fino a gennaio (come da lettera inviata) (&#8230;) se un accordo che fissi i prezzi pari a quelli applicati in Germania non può essere raggiunto allora si dovrà  insistere (&#8220;push hard&#8221;) per ottenere la riclassificazione di tutti i farmaci in fascia C così¬ da avere mano libera sui prezzi di vendita (&#8230;) se neanche questo obiettivo può essere raggiunto allora daremo inizio all&#8217;interruzione delle forniture a partire da gennaio e fino a che la questione sarà  risolta &#8211; l&#8217;Italia dovrà  così¬ procurarsi i farmaci da altri paesi dell&#8217;Unione pagandoli i nuovi prezzi lÃ¬ vigenti (&#8230;)</em>&#8220;;<br /> c) dopo la formulazione dei prezzi dei Farmaci Cosmos, nella riunione del 13 dicembre 2013, AIFA riteneva gli aumenti proposti dall&#8217;azienda &#8220;<em>non sostenibili per il SSN</em>&#8221; e richiedeva una nuova proposta di prezzo in considerazione delle indicazioni emerse nel corso dell&#8217;incontro; ciononostante, A. reiterava la richiesta di riclassificazione e la seconda proposta di prezzo, discussa durante l&#8217;incontro del 29 gennaio 2014, si rivelava sostanzialmente identica, tanto che AIFA riscontrava anche la non osservanza delle indicazioni formulate nell&#8217;incontro precedente (l&#8217;accordo negoziale sui nuovi prezzi A. sarà  poi siglato due giorni dopo, il 31 gennaio 2014, ed approvato da AIFA con determina del 17 marzo 2014).<br /> 10.4 &#8211; Alla luce dei richiamati elementi di prova, appare dunque credibile che A. abbia pìù volte reiterato la richiesta di passaggio alla fascia C dei farmaci Cosmos ben sapendo che AIFA non poteva non mantenere quei farmaci, essenziali e salvavita, in regime di rimborso e che quindi, proprio per questo, la sua richiesta, metteva in difficoltà  e sotto pressione l&#8217;Agenzia.<br /> In tale contesto è del tutto inconferente il richiamo ai &#8220;poteri&#8221; di AIFA come quello di declassamento dei farmaci. Si è giÃ  detto della cautela che deve caratterizzare l&#8217;esercizio di tale facoltà , tanto pìù che nel caso in esame si è al cospetto di farmaci essenziali salvavita; tanto è vero che, non solo AIFA non ha esercitato il potere di declassamento, ma al contrario ha subito la minaccia di declassamento volontario da parte di A. come leva negoziale.<br /> 10.5 &#8211; L&#8217;Autorità  ha, inoltre, rappresentato che la negoziazione si era svolta in un contesto reso critico da situazioni di carenza dei farmaci Cosmos, frutto di una gestione strategia dei quantitativi di prodotto immesso nel mercato, che avevano creato timori e preoccupazione tra i pazienti, i presidi farmaceutici e la stessa Agenzia.<br /> Alla luce delle considerazioni giÃ  svolte, appare finanche secondario e non determinante quest&#8217;ultimo aspetto, ovvero l&#8217;appurare se durante le trattative A. abbia deliberatamente creato una situazione di difficile reperibilità  del farmaco, dovendosi peraltro osservare che dall&#8217;istruttoria è emerso incontrovertibilmente che nel periodo antecedente ai nuovi prezzi i quantitativi destinati all&#8217;Italia erano inferiori alla domanda effettiva (par. 376 provv.).<br /> 10.6 &#8211; Tenuto conto delle precisazioni che precedono, conformemente alla conclusione rassegnata nel provvedimento impugnato, deve confermarsi che la complessa strategia negoziale posta in essere da A. risulta chiaramente finalizzata ad utilizzare il proprio potere di mercato per esercitare una forte pressione sulla controparte negoziale ed imporre l&#8217;aumento dei prezzi dei farmaci Alkeran, Leukeran, Purinethol e Tioguanina, strumentalmente abusando del proprio diritto alla negoziazione.<br /> 11 &#8211; Appare maggiormente critico, quanto meno all&#8217;apparenza, l&#8217;aspetto legato alla censura con cui l&#8217;appellante ha negato la supposta iniquità  dei prezzi, contestando l&#8217;analisi economica attraverso la quale l&#8217;Autorità  è pervenuta a tale conclusione.<br /> A questo proposito, parte appellante contesta l&#8217;assunto posto alla base della valutazione effettuata dall&#8217;Autorità , e cioè che per appurare l&#8217;eccessività  del prezzo nel caso di specie sarebbe applicabile solo il metodo di analisi basato sull&#8217;analisi dei costi, a fronte di autorevole giurisprudenza che ha riconosciuto l&#8217;esistenza di altri metodi di analisi, che sono stati concretamente applicati in numerosi precedenti (l&#8217;appellante cita il caso C-177/16 dove la Corte ha confermato l&#8217;adeguatezza del metodo consistente nel confrontare le tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti e in altri Stati membri).<br /> La società  prospetta che l&#8217;Autorità , anche considerati i limiti intrinseci dei diversi metodi a disposizione, avrebbe comunque dovuto confrontare i vari metodi, o avrebbe perlomeno dovuto valutare i metodi sviluppati da A. nel corso del procedimento che dimostravano l&#8217;adeguatezza dei prezzi rispetto al valore economico dei prodotti.<br /> 11.1 &#8211; A supporto della propria prospettazione, A. richiama la necessità  di considerare anche altri indicatori, oltre ai costi, quali:<br /> a) l&#8217;esistenza di elevate barriere all&#8217;ingresso o all&#8217;espansione (&#8220;<em>un prezzo non può essere facilmente fissato in modo significativo al di sopra del livello concorrenziale quando il mercato non è protetto da rilevanti barriere all&#8217;ingresso o all&#8217;espansione</em>&#8220;);<br /> b) la presenza di un regolatore di settore (che rende &#8220;<em>improbabile che si raggiunga un prezzo notevolmente superiore a un prezzo concorrenziale</em>&#8220;);<br /> c) la difficoltà  per l&#8217;impresa di sfruttare la propria posizione quando si trova a dover negoziare con acquirenti &#8220;<em>di spessore</em>&#8220;.<br /> 11.2 &#8211; Da un altro punto di vista, secondo l&#8217;appellante, il T.A.R. non avrebbe valutato la censura relativa alle assunzioni sui costi adottate dall&#8217;Autorità  ai fini dell&#8217;applicazione della prima fase del testà <em>United Brands</em>, confermando una premessa metodologica errata nella misura in cui fa coincidere il valore economico dei prodotti in questione con una &#8220;<em>misura dei costi di produzione sostenuti dall&#8217;impresa per realizzare il bene o il servizio reso</em>&#8220;.<br /> A tale riguardo, l&#8217;appellante rivendica il fatto che la nozione di valore economico è del tutto distinta da quella di &#8220;<em>costo</em>&#8221; o &#8220;<em>misura dei costi di produzione sostenuti dall&#8217;impresa</em>&#8220;, perchè pìù ampia, ricomprendendo una serie di altri fattori legati sia alla domanda sia all&#8217;offerta e non legati ai costi, che incidono sensibilmente sulla determinazione del valore economico di un prodotto, rispetto al quale sindacare una eventuale iniquità  del prezzo applicato.<br /> 12 &#8211; Si è giÃ  detto della limitata applicazione pratica della fattispecie sanzionatoria oggetto del presente giudizio.<br /> Al riguardo si osserva che, sul piano teorico, appare finanche normale che in ogni mercato, nel quale un&#8217;impresa abbia un certo grado di potere, i prezzi non possano che essere superiori a quelli di un mercato in concorrenza perfetta, dove il prezzo eguaglia il costo marginale, essendo oltretutto sostanzialmente impossibile ritrovare nei mercati reali quest&#8217;ultimo modello teorico; e ciò deve ritenersi perfettamente lecito.<br /> Pìù precisamente, l&#8217;impresa dominante ben può vendere, come avviene per qualunque operatore che persegue uno scopo di lucro, ad un prezzo eccedente i propri costi, ma tale prezzo non può essere esorbitante da tale livello.<br /> Appare evidente la difficoltà  pratica di determinare a quale livello scatta il discrimine, ovvero quando il livello dei prezzi raggiunge una soglia tale da poterli considerare iniqui.<br /> In tale indagine risulta di supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha individuato dei criteri di massima al fine di determinare quanto la fissazione di un dato prezzo esorbiti dal legittimo esercizio della libertà  contrattuale dell&#8217;impresa ed integri invece un abuso, in quanto il prezzo deve considerarsi non equo.<br /> Tali criteri, sulla cui corretta applicazione concreta da parte dell&#8217;Autorità  si dirà  in seguito, sono riassumili nel principio che un prezzo è eccessivo laddove non ha alcuna ragionevole relazione con il valore economico del prodotto.<br /> 12.1 &#8211; La non agevole indagine di tale aspetto non impedisce, nel caso in esame, di confermare la correttezza dell&#8217;operato dell&#8217;Autorità , in quanto conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza ed appropriato al caso concreto tenuto conto delle evidenze disponibili.<br /> Come anticipato, la verifica per la valutazione dei prezzi eccessivi sviluppato dalla Corte di Giustizia richiede di &#8220;<em>stabilire se vi sia un&#8217;eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti</em>&#8221; (Corte di Giustizia, C-27/76, <em>United Brands</em>).<br /> La giurisprudenza comunitaria richiede, quindi, una valutazione che può essere scomposta in due fasi: la prima richiede l&#8217;accertamento di una eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, sul presupposto che la prima parte del test sia accertata, la seconda richiede che sia valutata l&#8217;iniquità  del prezzo in sè stesso, o in confronto con altri.<br /> Anche recentemente la Corte di giustizia (Corte di Giustizia, 14 settembre 2017, causa C-177/16, <em>AKKA</em>) ha ribadito che un prezzo è eccessivo quando &#8220;<em>privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita</em>&#8220;. Per questo, un&#8217;analisi di iniquità  dei prezzi richiede &#8220;<em>di stabilire se vi sia un&#8217;eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti (sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76)</em>&#8220;.<br /> In conformità  a tali criteri, l&#8217;Autorità  si è proposta di verificare anzitutto se ci fosse una significativa sproporzione dei prezzi rispetto al valore dei beni come espresso dal costo effettivo sostenuto per realizzarli, comprensivo anche di una ragionevole remunerazione del capitale.<br /> Questa prima parte della valutazione è stata condotta utilizzando due diverse metodologie: a) l&#8217;analisi del margine di contribuzione; b) l&#8217;analisi dell&#8217;insieme dei ricavi e dei costi (&#8220;cost plus&#8221;).<br /> L&#8217;Autorità  ha dimostrato che gli esiti di tali metodologie di analisi si sono rivelati del tutto coerenti, attestando entrambi che i prezzi imposti da A. erano significativamente sproporzionati rispetto al valore dei beni.<br /> 12.2 &#8211; In particolare, attraverso la prima metodologia &#8211; che valuta la sproporzione prezzo-costi attraverso il margine lordo di contribuzione, ovvero la differenza tra il valore netto delle vendite e il costo del venduto &#8211; si è constatato come, giÃ  prima dell&#8217;aumento dei prezzi dei farmaci Cosmos, questi eccedessero il proprio valore economico e come, dopo i rialzi del 2014 (tra il 300% e il 1500%), i ricavi avessero superato i costi almeno in pari misura percentuale.<br /> Si è, infatti, evidenziato che i farmaci producevano nel 2013, prima quindi dell&#8217;avvio della negoziazione, un margine di contribuzione al risultato netto aziendale del tutto in linea con il margine di contribuzione medio del gruppo A.; il margine di contribuzione garantito da ognuno dei farmaci Cosmos, giÃ  prima degli aumenti di prezzo, consentiva anche il recupero dei costi fissi indiretti, come risultanti dal bilancio della capogruppo.<br /> La seconda metodologia di calcolo ha evidenziato che i prezzi applicati nel mercato italiano garantivano ad A. ricavi in eccesso rispetto ad una misura omnicomprensiva di tutti i costi ragionevolmente sostenuti, definita &#8220;cost plus&#8221;, che include anche una percentuale di remunerazione delle vendite rispondente ai valori mediamente conseguiti nel settore farmaceutico da primari gruppi attivi, come A., nella vendita di farmaci generici (con un indice ROS pari al 13%).<br /> La sproporzione accertata, nell&#8217;ipotesi maggiormente cautelativa per la società , oscilla tra il 50% e il 100% per il farmaco interessato dall&#8217;aumento pìù basso (Alkeran somministrato tramite iniezione) e tra il 200% e il 250% per il farmaco soggetto all&#8217;aumento maggiore (Alkeran in pasticche).<br /> In riferimento a tale analisi, deve confermarsi la ragionevolezza della scelta dell&#8217;Autorità  laddove ha optato per l&#8217;esclusione di determinate voci, considerato che due (<em>other operating income, investment income</em>) rappresentano ricavi di importo contenuto, inidonei ad incidere in modo significativo sul risultato; mentre la terza, relativa agli oneri che A. sostiene per remunerare il capitale di terzi, la si è ritenuta condivisibilmente assorbita da una remunerazione delle vendite, espressa secondo l&#8217;indice di bilancio &#8220;ROS&#8221; pari al 13%.<br /> Difatti, tale indice esprime la capacità  dei ricavi della gestione caratteristica di contribuire alla copertura dei costi extra-caratteristici, oneri finanziari, oneri straordinari e a produrre un congruo utile quale remunerazione del capitale proprio; la sua commisurazione appare, inoltre, coerente con i tassi di mercato applicabili sul capitale di debito per il periodo considerato.<br /> L&#8217;Autorità  ha ulteriormente approfondito la propria analisi di sproporzione alla luce delle deduzioni formulate nel corso del procedimento da A. che invocava la necessità  di assumere a riferimento un tasso di rendimento pìù elevato dell&#8217;indice ROS prescelto dall&#8217;Autorità  (18,1%, in luogo del 13%).<br /> Il risultato dell&#8217;analisi svolta, anche con l&#8217;inclusione delle voci di costo invocate da A., ha condotto a risultati solo marginalmente differenti.<br /> Tale risultato rende sostanzialmente inconferente la censura attorea relativa alla sottostima dell&#8217;indice ROS rispetto al tasso di remunerazione delle vendite del Gruppo A., dovendosi comunque considerare appropriata l&#8217;ipotesi di un ROS pari al 13%, in quanto corrispondente al tasso medio di ritorno sulle vendite realizzato dalle due maggiori imprese farmaceutiche genericiste a livello mondiale nel biennio 2013-2014; nè, da un altro punto di vista, la risalenza dei prodotti e la consolidata presenza del Gruppo A. può giustificare la presenza di significativi costi di start-up, di distribuzione e organizzazione come prospettato dall&#8217;appellante.<br /> Infine, deve essere osservato che l&#8217;Autorità  ha anche tenuto conto della precisazione di A., secondo cui generalmente concede a pazienti e farmacie sconti significativi sui prezzi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dovendosi peraltro rilevare che nell&#8217;atto di appello non ne viene neppure indicata l&#8217;entità , da cui la genericità  ed inammissibilità  del rilievo.<br /> 12.3 &#8211; Tenuto conto delle specifiche doglianze di parte appellante relativamente al computo dei costi e delle criticità  giÃ  evidenziate dalla giurisprudenza, che non ha mancato di ammonire sulle non trascurabili difficoltà  che la determinazione dei costi di produzione implica, &#8220;<em>essendo talvolta necessaria una ripartizione discrezionale delle incidenze indirette e delle spese generali e potendo tali costi differire notevolmente a seconda delle dimensioni dell&#8217;impresa, del suo oggetto, della sua complessità , del suo campo d&#8217;azione territoriale, dell&#8217;uniformità  o della varietà  dei prodotti, del numero di affiliate e dei loro reciproci rapporti</em> &#8220;, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, l&#8217;Autorità  ha accertato che le società  europee APIL, APTL e AI non svolgono alcuna attività  diretta connessa alla vendita e alla distribuzione dei farmaci Cosmos sul territorio italiano, in ragione del peculiare modello distributivo adottato in Italia (cd. &#8220;<em>buy and sell</em>&#8220;), rispetto a quello in uso negli altri Paesi europei, per cui appare ragionevole l&#8217;esclusione dei costi riconducibili a tali società .<br /> In ogni caso, stante l&#8217;opinabilità  dell&#8217;imputazione di determinati costi ai fini dell&#8217;indagine in esame, deve ritenersi necessaria una chiara indicazione da parte della società  dei costi asseritamente non considerati. Viceversa, nel caso di specie, il rilievo con cui si contesta la mancata inclusione di determinati costi indiretti, ai fini del calcolo del valore del prodotto, si connota per un&#8217;estrema genericità , non specificandosi quali &#8220;<em>specifiche attività  aziendali essenziali ai fini della vendita dei farmaci Cosmos in Italia</em>&#8221; svolgerebbero le tre entità  del gruppo innanzi menzionate.<br /> Invece, avendo preso a riferimento il bilancio della <em>holding</em> nel calcolo dei costi complessivi da imputare ai conti economici dei farmaci Cosmos, l&#8217;Autorità  ha incluso, pro-quota, anche tutti i costi indiretti sostenuti da A., e non giÃ  i soli costi riferibili alla produzione destinata al mercato italiano, adottando dunque una metodologia assolutamente favorevole per la stessa A..<br /> 12.4 &#8211; Inoltre, l&#8217;Autorità  ha ben spiegato i motivi per cui non era ragionevole seguire il procedimento di valutazione suggerito della società , avente come base di calcolo i ricavi, dal momento che il valore di tale voce è ovviamente direttamente correlata al livello dei prezzi praticati, ovvero da ciò che deve essere oggetto di valutazione, con il concreto rischio di arrivare ad un esito che non può essere attendibile, in quanto avrebbe fatto dipendere dalla stessa condotta abusiva la quota dei costi indiretti computabili (che evidentemente in caso di prezzi eccessivi risulteranno sovrastimati).<br /> Per ragioni sostanzialmente analoghe, non coglie nel segno la censura relativa al confronto tra Tasso Interno di Rendimento (&#8220;TIR&#8221;) e Costo Medio Ponderato del Capitale (&#8220;WACC&#8221;), trattandosi di una metodologia che, analizzando la convenienza economico-finanziaria di diverse alternative di investimento, non risulta appropriata al caso di specie, dove viene in considerazioni un&#8217;analisi dei dati volta a mettere in luce il delta tra i costi ed i prezzi e non la valutazione prospettica di differenti opzioni di investimento aziendale.<br /> In ogni caso, l&#8217;Autorità  ha chiarito le ragioni per cui ha applicato una remunerazione dell&#8217;attività  di impresa misurata dal ROS, in luogo di altri indici di remunerazione del capitale. Come detto, tale opzione appare coerente con lo scopo dell&#8217;indagine oltre che con la tipologia di attività  di sottoporre a valutazione, che attiene essenzialmente alla commercializzazione dei predetti farmaci in Italia secondo il modello del cd. &#8220;<em>buy and sell</em>&#8220;.<br /> 12.5 &#8211; I dati su cui si è basata l&#8217;analisi provengono da un documento rinvenuto presso le appellanti ed elaborato dal precedente titolare GSK. Trattasi di un foglio di calcolo che era stato fornito ad A. da GSK nel corso della fase di una <em>due diligence </em>del pacchetto Cosmos (nel corso della prima metà  del 2009) e per tale ragione particolarmente attendibile, in quanto predisposto nello stesso interesse delle parti.<br /> Le contestazioni relative a tale documentato contenute nell&#8217;atto di appello risultano in ogni caso tardive, in quanto mai formalizzate durante il primo grado di giudizio, dove A. si era limitata ad affermare &#8211; onde meglio illustrare la censura relativa ai &#8220;<em>vincoli derivanti dalla minaccia credibile di una futura espansione da parte dei concorrenti effettivi o dall&#8217;ingresso nel mercato di potenziali concorrenti</em>&#8221; &#8211; che &#8220;<em>i prezzi ereditati da GSK</em>&#8221; &#8211; sui quali si fondano le stime prospettiche sulla profittabilità  dei farmaci in esame utilizzate dall&#8217;AGCM quale punto di partenza per la propria analisi &#8211; erano talmente bassi da non consentire ai nuovi entranti di recuperare i propri investimenti in tempi soddisfacenti.<br /> Tale inciso non vale evidentemente ad integrare uno specifico motivo di censura, ai sensi dell&#8217;art. 40 lettera d) del c.p.a., in riferimento all&#8217;attendibilità  del documento utilizzato nella determinazione di iniquità  dei prezzi.<br /> 12.6 &#8211; Quanto alla cd. fase II del test, l&#8217;Autorità  ha verificato l&#8217;eventuale esistenza di ragioni qualitative, di contesto o comportamentali &#8211; che non trovano espressione nei costi di produzione dei beni, ma possono giustificare la significativa sproporzione dei prezzi &#8211; che, tuttavia, non sono state rinvenute.<br /> A mero titolo esemplificativo, l&#8217;Autorità  ha verificato: a) se gli aumenti potessero essere ricondotti a fattori di carattere temporale legati alla natura asseritamente risalente dei prezzi precedenti; b) le eventuali caratteristiche di qualità  dei prodotti; c) le possibili esigenze di <em>business </em>di A.; d) l&#8217;assenza di qualsiasi beneficio extra-economico per i pazienti.<br /> Quanto alle giustificazioni di tale incremento addotte dalle società , deve richiamarsi quanto giÃ  evidenziato (punto 4.2), dovendosi ribadire che un&#8217;impresa che detiene una posizione dominante può giustificare attività  che possono incorrere nel divieto di cui all&#8217;articolo 102 TFUE, dimostrando che l&#8217;effetto che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi che vanno anche a beneficio del consumatore.<br /> Sotto quest&#8217;ultimo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che spetta all&#8217;impresa dimostrare che i vantaggi ipoteticamente derivanti dal comportamento in questione neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi per i consumatori sui mercati interessati, e che è stato possibile realizzare tali vantaggi grazie a detto comportamento, escludendo che la stessa impresa richiami argomenti vaghi, generali e teorici sul punto o ancora faccia valere esclusivamente i propri interessi commerciali (<em>cfr.</em> Corte di Giustizia, 27 marzo 2012, C-209/10, <em>Post Danmark</em>).<br /> Tanto precisato, è utile evidenziare le seguenti peculiarità  del caso che confermano la correttezza dell&#8217;operato dell&#8217;Autorità  e, indirettamente, escludono l&#8217;attendibilità  delle diverse prospettazioni di parte appellante:<br /> a) i farmaci Cosmos sono in commercio da vari decenni e quindi ne sono ormai ampiamente ammortizzate le spese per ricerca, sviluppo, innovazione e informazione medico-scientifica, di norma sostenute dalle imprese farmaceutiche e che, in linea di principio, possono giustificare gli alti prezzi dei farmaci;<br /> b) nel caso in esame, tali spese sono state sostenute dal precedente titolare e non da A., che ha acquistato il pacchetto Cosmos nel 2009;<br /> c) non solo A. non ha sostenuto nessun investimento in ricerca o promozione per i farmaci in questione, ma non ha apportato alcun miglioramento qualitativo dei prodotti o del livello di servizio ad essi associato;<br /> d) l&#8217;applicazione della cd. teoria del <em>Ramsey Pricing</em> &#8211; secondo cui la determinazione dei prezzi da parte di un&#8217;impresa innovatrice multiprodotto basata sull&#8217;elasticità  relativa della domanda dei diversi farmaci, con applicazione di unÂ <em>mark up</em> (ROS) maggiore sui costi per le linee di prodotto a domanda meno elastica, sarebbe socialmente efficiente &#8211; si scontra con le evidenze probatorie acquisite in causa da cui non emerge alcuna finalità  di &#8220;finanziamento&#8221; dei prezzi applicati ai farmaci Cosmos per lo sviluppo o la commercializzazione di altri farmaci, sicchè la tesi dell&#8217;appellante, seppur in astratto plausibile, non trova alcun riscontro concreto. Inoltre, sul punto, vale quanto giÃ  pìù volte sottolineato, e cioè che si è al cospetto di farmaci salvavita in cui l&#8217;elasticità  della domanda è prossima a zero, così¬ che una politica di <em>pricing</em> quale quella profilata dalla società  deve essere attentamente confrontata con il rischio che il consumatore marginale possa essere escluso dal mercato, con gli effetti catastrofici che ciò implicherebbe stante l&#8217;uso a cui è rivolto il farmaco (al riguardo vedasi il successivo punto 12.9);<br /> e) la rigidità  della domanda, stante la peculiare natura del prodotto (farmaci salvavita), la rende sostanzialmente insensibile alle variazioni dell&#8217;andamento dell&#8217;economia in generale; nè, in un&#8217;altra prospettiva, l&#8217;andamento dell&#8217;economia può in ogni caso giustificare, per effetto dell&#8217;inflazione (i cui tassi negli ultimi anni si sono sempre attestati si livelli minimi) aumenti così¬ significativi dei prezzi (la stessa appellante riferisce che il prezzo reale del Purinethol, corretto per tener conto dell&#8217;inflazione, prima della negoziazione era inferiore al 5% del suo prezzo iniziale del 1955).<br /> 12.7 &#8211; Sempre in riferimento alla cd. fase II della verifica di eccessività  del prezzo, l&#8217;Autorità  ne ha quindi ottenuto la conferma attraverso il confronto intertemporale dei prezzi.<br /> Dal punto di vista teorico, il confronto intertemporale è un metodo di comparazione pacificamente contemplato nella prassi antitrust, che si affianca al raffronto sia tra prezzi praticati dalla medesima impresa dominante in altri mercati, sia ai prezzi praticati tra concorrenti sul medesimo prodotto.<br /> In particolare, il raffronto dei prezzi praticati in due momenti temporali distinti dal medesimo soggetto si rivela necessario quando non sia rinvenibile un prodotto perfettamente sostituibile e non sia praticabile nemmeno un raffronto tra prodotti sostituibili commercializzati su mercati diversi.<br /> Ne consegue che tale opzione, seppur in linea teorica possa presentare delle criticità , nel caso di specie appare immune dalle censure rivoltele dall&#8217;appellante (vedasi punto 12.8 che segue), in considerazione dell&#8217;impossibilità  di un confronto con i prezzi di farmaci concorrenti, data la pìù volta sottolineata assenza di sostituibilità  con altri prodotti autorizzati al commercio in Italia.<br /> Invero, le giÃ  descritte peculiarità  del mercato nazionale dei farmaci antitumorali Cosmos sul piano strutturale e regolatorio, non lo rendono confrontabile con alternative similari, se non a costo di introdurre grossolane semplificazioni che inficerebbero l&#8217;attendibilità  del confronto.<br /> Al riguardo, l&#8217;Autorità  ha ben evidenziato come anche il confronto con i prezzi dei prodotti Cosmos in altri mercati nazionali dell&#8217;UE sarebbe risultato fuorviante, stanti le differenze di ciascun sistema sanitario e della relativa regolazione farmaceutica, nonchè in considerazione del fatto che, per quanto riferito dalla difesa erariale, le condotte di A. volte ad uno sproporzionato aumento di prezzo in altri paesi dell&#8217;UE sarebbe attualmente oggetto di un procedimento istruttorio antitrust avviato dalla Commissione europea.<br /> Del resto, la stessa Corte di giustizia ha ritenuto appropriato il metodo del confronto geografico nei soli casi nei quali esisteva la possibilità  di un confronto tra mercati geografici omogenei (sentenza <em>Akka</em>, C-177/16 citata).<br /> Dall&#8217;analisi intertemporale dei prezzi è emersa l&#8217;entità  degli incrementi percentuali ottenuti (compresi fra il 300% e il 1500% di prezzi giÃ  idonei a garantire un margine di profitto), che ha determinato un incremento pìù che proporzionale dei margini di impresa.<br /> Il rilievo di parte appellante, secondo cui i prezzi pre-revisione generavano perdite, essendo stati al di sotto dei livelli concorrenziali per ben oltre venti anni, è stata smentita dall&#8217;analisi giÃ  innanzi ricordata, da cui è emerso che i prezzi praticati prima dell&#8217;avvio della negoziazione consentivano un margine di contribuzione netto in linea con il margine di contribuzione medio del gruppo A..<br /> Tale dato contribuisce in modo decisivo ad imprimere un elevato livello di significatività  ai dati percentuali degli incrementi innanzi specificati e ad avvalorare senza incertezza la conclusione circa l&#8217;enorme ed ingiustificata sproporzione dei prezzi che A. ha imposto, nonostante, in un&#8217;epoca antecedente la negoziazione, il prezzo dei farmaci fosse giÃ  ad un livello tale da poter consentire un margine in linea con quello delle altre attività  del gruppo A..<br /> Ne consegue che risulta ragionevolmente confermato, anche alla stregua della cd. fase II del criterio <em>United Brands</em> l&#8217;eccessivo ed ingiustificato aumento dei prezzi imposti da A.. Per tale ragione, non appare necessario demandare ad un consulente la verifica dell&#8217;attendibilità  di tale aspetto dell&#8217;accertamento.<br /> 12.8 &#8211; Alla luce delle considerazioni esposte in riferimento alla corretta applicazione della seconda fase del testà <em>United Brands</em>, resta destituita di ogni apprezzabile utilità  il suggerito interessamento della Corte di Giustizia al riguardo.<br /> In riferimento al quesito &#8220;<em>se, ed eventualmente in quali circostanze, un prezzo possa essere considerato significativamente e persistentemente eccessivo ai sensi dell&#8217;art. 102 TFUE anche in assenza di significative barriere all&#8217;ingresso</em>&#8220;, deve ricordarsi che nel caso di specie la peculiare conformazione del mercato implica il necessario intervento dell&#8217;AIFA prima dell&#8217;ingresso nello stesso, costituendo per le ragioni giÃ  esposte una significativa barriera all&#8217;ingresso, come giÃ  innanzi precisato.<br /> Quanto al quesito &#8220;<em>se, ed eventualmente in quali circostanze, sia possibile accertare che il prezzo di un prodotto è iniquo ai sensi dell&#8217;art. 102 TFUE esclusivamente sulla base di un confronto del prezzo in esame con il prezzo storico del medesimo prodotto</em>&#8220;, deve rilevarsi che l&#8217;appellante, da un lato non specifica nel quesito quali ulteriori e diversi metodi di confronto siano in ipotesi utilizzabili; dall&#8217;altro, come giÃ  specificato, l&#8217;Autorità  non ha ignorato affatto l&#8217;esistenza di metodi ulteriori rispetto a quello impiegato, tra cui quello del cd. confronto geografico (ossia il confronto tra i prezzi italiani dei farmaci Cosmos e quelli praticati in altri mercati geografici), precisando perà² che l&#8217;analisi &#8220;alternativa&#8221; era nel caso concreto inappropriata, stanti le profonde differenze nei sistemi sanitari dei diversi stati europei che fanno venire meno il presupposto principale del confronto geografico ossia l&#8217;omogeneità  dei contesti presi a confronto.<br /> Come giÃ  osservato, non è in discussione l&#8217;esistenza di ulteriori metodi che permettano di individuare l&#8217;eventuale sproporzione di un prezzo, su un piano teorico certamente preferibili rispetto a quello che si basa sui prezzi storici, tra cui il metodo fondato sul raffronto tra i prezzi applicati nello stato membro interessato e quelli applicati in altri stati membri. Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che un tale raffronto può risultare rilevante, a condizione che sussistano mercati analoghi appropriati e quindi confrontabili (Corte di Giustizia, 13 luglio 1989, <em>Tournier</em>, C-395/87; 13 luglio 1989, <em>Lucazeau e a.</em>, C-110/88: &#8220;<em>un confronto tra i prezzi applicati nello Stato membro interessato e quelli applicati in altri Stati membri deve essere effettuato su base omogenea</em>&#8220;).<br /> Tale evenienza dipende evidentemente dalle circostanze peculiari di ciascun caso, tanto è vero che la stessa giurisprudenza citata ha precisato che &#8220;<em>spetterà  al giudice nazionale valutare la pertinenza dei criteri applicati nel procedimento principale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie</em>&#8220;.<br /> Per tali ragioni, la scelta dell&#8217;Autorità  illustrata nel punto precedente (12.7) non appare solo opportuna, ma in definitiva necessitata della specificità  del caso, rendendo irrilevanti le questioni sollevate da parte appellante.<br /> 12.9 &#8211; Ai limitati fini del caso in esame, a conferma della valutazione di iniquità  dei prezzi, sia consentito anche richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza comunitaria (<em>cfr</em>. Corte di Giustizia, <em>Continental Can</em>, C-6/72: &#8220;<em>si può infatti considerare abusiva la posizione dominante che giunga al punto di eludere gli obiettivi del trattato mediante una modifica così¬ profonda della struttura dell&#8217;offerta da compromettere gravemente la libertà  d&#8217;azione del consumatore sul mercato</em>&#8220;) propenso a valutare l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  nello specifico ambito della repressione degli abusi di posizione dominante con un approccio teleologico, nel quale la sussistenza di una distorsione della concorrenza non che è che il punto di partenza, da collocare in un contesto pìù ampio e da valutare anche alla stregua degli ulteriori obbiettivi quale, <em>in primis</em>, il benessere dei consumatori, rilevando dunque anche l&#8217;entità  del danno che deriva agli stessi dalla condotta abusiva.<br /> In questa prospettiva, nel caso di specie, l&#8217;analisi circa l&#8217;iniquità  del prezzo, oltre che emergere in modo incontrovertibile dagli elementi analitici innanzi esaminati, non può che risentire del contesto nel quale è stata perpetuata, che ha determinato un ingente esborso ai danni del sistema sanitario nazionale: l&#8217;Autorità  è giunta alla conclusione che, a causa degli aumenti imposti da A., il SSN ha sostenuto una spesa per i farmaci Cosmos cinque volte superiore, corrispondente ad un incremento percentuale della spesa sanitaria di circa il 500%.<br /> 13 &#8211; Non può essere messo in discussione che l&#8217;analisi dei prezzi condotta dall&#8217;Autorità  è stata svolta al precipuo fine di accertare la fattispecie di cui all&#8217;art. 102, lett. a), TFUE; pertanto, perde di ogni consistenza il rilievo di cui al quinto motivo di appello.<br /> Al riguardo, secondo l&#8217;appellante, le statuizioni del T.A.R. per il Lazio avallerebbero la legittimità  di un intervento dell&#8217;Autorità , nella sostanza, di natura regolatoria del livello dei prezzi dei farmaci Cosmos, che travalicherebbe i propri poteri, sostituendosi alle funzioni riservate ad AIFA nel settore farmaceutico.<br /> L&#8217;appellante sostiene che, siccome il compito di AIFA è proprio quello di fissare prezzi &#8220;<em>equi</em>&#8221; e sostenibili per il SSN, non sarebbe prospettabile una valutazione autonoma e distinta di &#8220;equità &#8221; affidata all&#8217;Autorità  antitrust, senza che ciò trasmodi nell&#8217;esercizio di poteri propri di AIFA.<br /> A tal fine ricorda che la Delibera CIPE 3/2001 individua gli specifici criteri che AIFA è tenuta a seguire nella fissazione dei prezzi dei medicinali e che AIFA è un regolatore e non giÃ  un mero negoziatore del prezzo dei farmaci, con la conseguenza che il procedimento di approvazione dei prezzi dei farmaci non tollera le ingerenze tariffarie di altra autorità  amministrativa.<br /> 13.1 &#8211; La censura è infondata.<br /> A confutare le argomentazioni dell&#8217;appellante è sufficiente richiamare le considerazioni giÃ  svolte circa la possibilità  di un intervento antitrust anche in un mercato regolato (punto 10.1).<br /> In questa sede, deve essere ribadito che la repressione di prezzi iniqui posti in essere da un&#8217;impresa dominante sia una competenza tipicamente antitrust, come tale attribuita dall&#8217;art. 102 TFUE alla Commissione europea e alle autorità  nazionali di concorrenza.<br /> Come giÃ  accennato, il provvedimento impugnato non stabilisce affatto il prezzo al quale dovranno essere venduti i farmaci Cosmos, ma si limita a verificarne la loro ingiustificata eccessività .<br /> In altri termini, l&#8217;Autorità  non si è sostituita ad AIFA, ma è intervenuta per salvaguardare la dinamica del mercato pregiudicata dalla condotta abusiva della società  innanzi descritta.<br /> 13.2 &#8211; Deve anche precisarsi che AIFA non ha il potere di definire autoritativamente i prezzi dei farmaci, dovendoli negoziare con le imprese fornitrici.<br /> Pìù in dettaglio:<br /> a) la legge 24 novembre 2003, n. 326 dispone che tutti i prezzi dei farmaci a carico del SSN siano determinati mediante la contrattazione tra AIFA e le Aziende farmaceutiche;<br /> b) ai sensi della delibera CIPE 3/2001, la singola impresa deve supportare la propria richiesta di negoziazione del prezzo mediante l&#8217;allegazione di documentazione di carattere tecnico-scientifico e la determinazione in concreto del prezzo applicabile al farmaco è demandata alla negoziazione tra il privato ed AIFA la quale, per le valutazioni in merito, si avvale del proprio Comitato Prezzi e Rimborso;<br /> c) nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, a norma della citata delibera, il prodotto verrà  classificato nella fascia C di cui al comma 10, dell&#8217;art. 8 della l. 537/1993.<br /> 14 &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere disatteso anche il sesto motivo di appello con cui l&#8217;appellante ha dedotto l&#8217;incompetenza e il travalicamento di poteri da parte dell&#8217;Autorità , oltre alla violazione dei diritti di difesa, che inficerebbe la diffida rivolta ad A. a porre in essere &#8220;<em>ogni adempimento volto alla definizione di prezzi non iniqui</em>&#8220;Â per i Farmaci Cosmos.<br /> Al riguardo, deve ricordarsi che l&#8217;esercizio del potere di diffida, ai sensi dell&#8217;art. 15 della l. 287/1990, riveste una mera funzione ripristinatoria, essendo incompatibile con la stessa logica concorrenziale &#8211; che demanda al libero gioco della domanda e dell&#8217;offerta la determinazione del prezzo di un prodotto &#8211; la sussistenza di un potere dell&#8217;Autorità  antitrust di regolamentazione dei prezzi, i quali devono invece essere lasciati alla dinamica del mercato, dovendosene reprimere solo l&#8217;eccessività  nei termini innanzi specificati e solo, nell&#8217;ottica concorrenziale, se correlati a posizione di dominanza nel mercato.<br /> Il ricordato potere di diffida, risulta inoltre coerente con la <em>ratio </em>e i limiti dell&#8217;art. 5 del Regolamento n. 1 del 2003, che prevede che le Autorità  nazionali di concorrenza adottino decisioni &#8220;<em>per ordinare la cessazione di un&#8217;infrazione</em>&#8220;.<br /> In quest&#8217;ottica deve essere vista la rinegoziazione dei prezzi dei farmaci Cosmos, il cui livello non è stato certamente imposto dall&#8217;Autorità  (alla quale non può riconoscersi il relativo potere), ma è stato autonomamente contrattato da AIFA, nell&#8217;ambito delle proprie prerogative ed a seguito della rinegoziazione con A..<br /> 14.1 &#8211; Non risulta neppure ravvisabile la denunciata violazione del diritto di difesa, che secondo l&#8217;appellante si sarebbe integrata con la prescrizione di un termine di appena 60 giorni per &#8220;<em>dare comunicazione all&#8217;Autorità  delle iniziative poste in essere trasmettendo specifica relazione scritta</em>&#8220;.<br /> Si tratta, infatti, di una prescrizione del tutto consueta al fine di verificare la cessazione dell&#8217;illecito antitrust, anche al fine di scongiurare l&#8217;amplificarsi degli effetti pregiudizievoli derivanti dall&#8217;illecito.<br /> 14.2 &#8211; Non può nascondersi che le questioni sottese alle censure di cui al quinto ed al sesto motivo di appello risentono delle astratte criticità  giÃ  evidenziate in precedenza, circa il rapporto tra ente di regolazione e Autorità  antitrust, specie in riferimento alla valutazione di iniquità  dei prezzi (punto 4); tuttavia, nel caso di specie, per le ragioni esposte, non è ravvisabile alcun travalicamento delle competenze da parte dell&#8217;Autorità  antitrust, nè una impropria commistione o supplenza rispetto alle prerogative di AIFA, che viceversa ha svolto il proprio ruolo in tutta libertà , sia durante la prima negoziazione (poi sanzionata), sia a seguito della rinegoziazione, solo sollecitata da parte dell&#8217;Autorità  antitrust.<br /> Il fatto che AIFA abbia richiesto di presentare &#8220;<em>un dossier di revisione del prezzo partendo dal prezzo precedente 2013/2014 il cui esito è stato oggetto dell&#8217;istruttoria e della relativa sanzione da parte dell&#8217;Antitrust, tenendo in considerazione la circostanza che l&#8217;AGCM aveva giÃ  ritenuto remunerativo il precedente prezzo</em>&#8221; appare una inevitabile conseguenza fattuale del procedimento sanzionatorio, non potendosi certo immaginare che AIFA potesse trascurare gli esiti dello stesso. Ciò non vale certo a configurare un&#8217;imposizione, in senso giuridico, dell&#8217;Autorità  antitrust nei confronti dell&#8217;Agenzia, sebbene questa, per quel che emerge dagli atti di causa, non avesse a suo tempo neppure contestato la condotta abusiva di A. per l&#8217;abnormità  dei prezzi, essendosi, invece, limitata a trasmettere una segnalazione dell&#8217;associazione Altroconsumo, da cui ha poi avuto luogo l&#8217;avvio del procedimento.<br /> 15 &#8211; Le appellanti censurano la sentenza del T.A.R. anche nella parte in cui conferma la legittimità  della determinazione della sanzione irrogata ad A., nonchè le previsioni rilevanti delle Linee Guida applicate dall&#8217;Autorità , sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 15 della l. 287/1990 e dell&#8217;art. 11 della l. 689/1981.<br /> In particolare, si deduce l&#8217;erronea e sproporzionata quantificazione dell&#8217;importo base della sanzione.<br /> A tal fine, l&#8217;appellante sostiene che il fattore della &#8220;<em>natura dei prodotti</em>&#8221; deve essere riferito al pregiudizio all&#8217;innovazione, nel senso di potenziale offensivo dell&#8217;illecito rispetto all&#8217;innovazione sul mercato, e non alla importanza dei prodotti per la salute dei pazienti; da tale erronea valutazione di &#8220;gravità &#8221; discende la sproporzione della percentuale del 15% delle vendite rilevanti come punto di partenza per la definizione dell&#8217;importo base della sanzione, ai sensi del punto 12 delle Linee Guida.<br /> Le appellanti contestano, inoltre, l&#8217;identificazione della durata della condotta illecita ai sensi del punto 15 delle Linee Guida, che l&#8217;Autorità  ha esteso in modo da trascendere il periodo della negoziazione con AIFA, all&#8217;esito del quale si sarebbero ottenuti i prezzi asseritamene iniqui dei farmaci Cosmos, e coprire l&#8217;intero periodo di vigenza dei nuovi prezzi.<br /> 15.1 &#8211; La censura è infondata.<br /> In primo luogo, deve osservarsi come l&#8217;Autorità  abbia dettagliatamente motivato sia i presupposti che i criteri di quantificazione, in applicazione delle Linee Guida di cui alla delibera dell&#8217;Autorità  n. 25152 del 22 ottobre 2014 ed in conformità  dell&#8217;articolo 15, comma 1, l. 287/1990.<br /> Di fatto: la sanzione irrogata è di poco superiore a 5 milioni di euro, a fronte delle enormi dimensioni economiche delle imprese e del rilevantissimo fatturato globale del gruppo A. (2.212.500.000 euro).<br /> 15.2 &#8211; Quanto alle specifiche censure dell&#8217;appellante, la Sezione, in casi assimilabili, ha giÃ  avuto modo di esprimersi nel senso che: &#8220;<em>la qualificazione di estrema gravità  appare giustificata anche in ragione del bene giuridico messo in pericolo (l&#8217;assistenza farmaceutica e il diritto alla salute)</em>&#8221; (<em>cfr</em>. Consiglio di Stato, 15 luglio 2019, n.4990).<br /> In ogni caso, la qualificazione della condotta di A. come &#8220;molto grave&#8221; non deriva soltanto dalla natura dei prodotti interessati, bensì¬ da un complesso di elementi indicati nel provvedimento, tra cui: il ruolo e la rappresentatività  delle imprese, il livello di estrema concentrazione dei mercati rilevanti in cui è presente la sola A., l&#8217;idoneità  delle condotte a causare un pregiudizio significativo ai pazienti e al SSN e l&#8217;aggressività  della negoziazione con AIFA.<br /> Quanto alla durata, deve convenirsi che la condotta unilaterale di abuso di posizione dominante per prezzi iniqui perduri durante tutto il periodo in cui resta attuale lo sfruttamento illecito di tali prezzi.<br /> Circa la dedotta sproporzione della determinazione dell&#8217;importo supplementare (cd. <em>entry fee</em>) applicato sull&#8217;importo base della sanzione (par. 17 delle Linee Guida) e dell&#8217;ulteriore adeguamento in base al fatturato mondiale di A. (par. 25 delle Linee Guida), la valutazione dell&#8217;Autorità  risulta corretta, tenuto conto che la misura dell&#8217;<em>entry fee </em>è ampiamente giustificata dalla necessità  di garantire un adeguato effetto deterrente alla sanzione, tenuto conto delle dimensioni delle imprese sanzionate e dei connotati di gravità  dell&#8217;illecito.<br /> Anche la contestata omessa, o comunque insufficiente, valorizzazione delle circostanze attenuanti (par. 23 delle Linee Guida) alla luce della peculiare vicenda esaminata risulta ingiustificata. Invero, l&#8217;Autorità  ha applicato una riduzione dell&#8217;importo base della sanzione del 5% stante l&#8217;adozione di un programma di <em>compliance</em> prima dell&#8217;avvio del procedimento e successivamente integrato nel maggio 2015. L&#8217;asserita esiguità  di tale riduzione si scontra ancora una volta con la gravità  dei fatti sanzionati e con l&#8217;esigenza di conservare una certa effettività  della sanzione.<br /> In definitiva, l&#8217;importo finale della sanzione, pari a 5.225.317 euro, irrogati in solido alle società  APTL, AI, APIL e APHL, del Gruppo A., non appare sicuramente esagerato, rappresentando solo lo 0,2% del fatturato complessivo realizzato nell&#8217;esercizio finanziario 1° luglio 2015 &#8211; 30 giugno 2016 dal Gruppo A., tenuto conto che, ai sensi dell&#8217;articolo 15 della l. 287/1990, l&#8217;Autorità  può comminare una sanzione fino alla misura massima del 10% del fatturato globale.<br /> 16 &#8211; Le spese di lite, in ragione della peculiarità  del caso dal punto di vista teorico e della novità  di parte delle questioni trattate, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rigetta l&#8217;appello e compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Bernhard Lageder, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore<br /> Francesco De Luca, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2020-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Ventre, Marina Simone, domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefania Laperchia contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Ventre, Marina Simone, domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefania Laperchia  contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Militare: il contenuto della motivazione del rapporto informativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militari- Ordinamento militare -D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 &#8211; FF.AA. &#8211; ufficiali, sottufficiali e militari di truppa &#8211; schede valutative- giudizi &#8211; altissima discrezionalità  tecnica- va affermata.</p>
<p> 2. Militari- D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 (Â Codice dell&#8217;ordinamento militare)- rapporto informativo- motivazione- contenuto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nel sistema disegnato dal D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 (&#8220;Codice dell&#8217;ordinamento militare&#8221;), i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un&#8217;altissima discrezionalità  tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità  e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità , salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità , discriminatorietà  o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare.</p>
<p> 2.La motivazione del rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all&#8217;obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità  che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità  alla tipologia del giudizio riportato .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01123/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01908/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2016, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Ventre, Marina Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefania Laperchia in Napoli, viale Augusto, n. 9; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Napoli, via A. Diaz n. 11; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della scheda valutativa relativa al periodo dall&#8217;01/11/2014 al 31/10/2015, redatta dal 17° Reggimento Addestramento volontari &#8220;Acqui&#8221; di Capua del Ministero della Difesa, notificata il 10.2.2016, nella parte in cui non attribuisce il punteggio apicale per talune voci di cui alle Parti I, II, III, nonchè del giudizio complessivo nella parte riferita a non meglio precisate esigenze familiari;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se esistente, di cui non si conoscono gli estremi.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 aprile 2016 e depositato il successivo 29 aprile 2016, il Tenente Colonnello -OMISSIS-, Ufficiale in servizio permanente effettivo dell&#8217;esercito italiano, ha impugnato la scheda valutativa n. 73, relativa la periodo 1 novembre 2014 -31 ottobre 2015, redatta dall&#8217;amministrazione di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha riferito di essere nel ruolo normale del Ministero della Difesa, in qualità  di Ufficiale Superiore dell&#8217;esercito presso il 17° Reggimento &#8220;Acqui&#8221; di Capua.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Parte ricorrente lamenta che nella scheda valutativa oggetto di impugnazione, a fronte del giudizio conclusivo di &#8220;eccellente&#8221;, ha ottenuto una valutazione di talune voci in misura non apicale, diversamente da quanto sempre avvenuto nel passato e da quanto ottenuto da altri colleghi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 &#8211; Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione del d.p.r. n. 213/2002, dell&#8217;art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, errore nei presupposti, travisamento ed illogicità , ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta che l&#8217;assegnazione di una minor valutazione in singole voci non troverebbe riscontro nelle caratteristiche del servizio svolto, sarebbe in contrasto con le notazioni di eccellenza espresse sia dal compilatore che dal 2° revisore, poi confermate nel giudizio finale. Sulle assenze (dovute peraltro a motivi di salute), pur riportate nella scheda di valutazione, sostiene che non sarebbero comunque state considerate idonee a fondare i singoli giudizi espressi in modo diverso dalla misura massima. Afferma, pertanto, che i giudizi contestati non ssarebbero supportati da adeguata motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 15.5.2016; e il 26.5.2016 e il 13.6.2017 ha depositato documenti, a sostegno dell&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; L&#8217;Ufficiale ricorrente impugna la scheda valutativa n. 73 relativa al periodo 1.11.2014 &#8211; 31.10.2015. Si duole, pìù specificamente, della mancata attribuzione del massimo punteggio per alcune voci indicate nella Parti I, II, III per l&#8217;asserito contrasto con il giudizio finale di &#8220;eccellente&#8221; attribuito, in relazione al contenuto del quale contesta, altresì¬, il riferimento fatto a presunte esigenze familiari.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente ritiene illegittime le valutazioni del rapporto informativo nelle parti che seguono:</p>
<p style="text-align: justify;">Parte I &#8220;<i>Qualità  fisiche morali e di carattere</i>&#8220;:</p>
<p style="text-align: justify;">(1) Aspetto Esteriore: valutazione &#8220;<i>Distinto nel portamento e nel tratto</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(6) Coraggio: valutazione &#8220;<i>agisce con determinazione, in situazioni di rischio/esposizione personale</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(8) Ascendente: valutazione &#8220;<i>riscuote facilmente stima e apprezzamento</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">Parte II &#8220;<i>Qualità  intellettuali e culturali</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">(11) &#8220;<i>Propensione all&#8217;aggiornamento culturale</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>è bene preparato su tematiche di ampio respiro</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(15) &#8220;<i>Capacità  organizzativa</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>ottimo pianificatore e supervisore</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(17) &#8220;<i>Capacità  relazionali</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>molto comunicativo ed efficace</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(22) &#8220;<i>Predisposizione la comando</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. &#8211; Il giudizio finale è stato contestato dal ricorrente, unicamente, nella parte in cui è presente la seguente affermazione: &#8220;<i>anche se la sua non incondizionata disponibilità  lo ha portato talvolta a non anteporre gli obiettivi istituzionali alle proprie esigenze familiari</i>&#8220;; e tale contestazione viene motivata con la ritenuta genericità  del riferimento e la mancata indicazione di elementi concreti a supporto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudizi espressi dal compilatore, ivi compreso quello finale di &#8220;eccellente&#8221;, sono stati condivisi sia dal primo che dal secondo revisore.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Il ricorso è infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto di rilievo in questa sede, giova dare conto della normativa di riferimento, muovendo dalle previsioni recate dal Codice dell&#8217;ordinamento militare approvato con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1025 (&#8220;<i>Documenti caratteristici</i>&#8220;): </p>
<p style="text-align: justify;">1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici. </p>
<p style="text-align: justify;">2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all&#8217;anno e negli altri casi indicati dal regolamento. </p>
<p style="text-align: justify;">3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. </p>
<p style="text-align: justify;">[..omissis..]</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1026 (&#8220;Qualifiche&#8221;): </p>
<p style="text-align: justify;">1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l&#8217;attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente. </p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1028 (&#8220;<i>Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici&#8221;</i>): </p>
<p style="text-align: justify;">1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità  competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonchè quant&#8217;altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 contiene invece il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui necessita riportare i seguenti articoli:</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 688 (&#8220;<i>Finalità  della documentazione caratteristica</i>&#8220;): </p>
<p style="text-align: justify;">I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità  e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti. </p>
<p style="text-align: justify;">Art. 689 (&#8220;<i>Competenza</i>&#8220;): </p>
<p style="text-align: justify;">1. I documenti caratteristici sono compilati dall&#8217;autorità  dalla quale il militare dipende per l&#8217;impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non pìù di due autorità  superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. </p>
<p style="text-align: justify;">[..omissis..]</p>
<p style="text-align: justify;">7. L&#8217;autorità  superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l&#8217;eventuale dissenso dal giudizio espresso dall&#8217;autorità  inferiore.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; Orbene, va premesso in punto di diritto, come giÃ  osservato dalla Sezione (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 3536 del 27.6.2019), che nel sistema disegnato dal D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 (&#8220;<i>Codice dell&#8217;ordinamento militare</i>&#8220;), i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un&#8217;altissima discrezionalità  tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità  e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità , salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità , discriminatorietà  o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (<i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776; in senso analogo Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519; 12 maggio 2011, n. 2877; 7 giugno 2011, n. 3439; Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938; v. anche C.g.a., 13 ottobre 2011, n. 676; 27 marzo 2012, n. 326).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà  tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti, e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I<i>bis</i>, 25.07.2018, n. 8444; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532). </p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, è stato precisato che ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare nel periodo di riferimento, poichè le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari, e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell&#8217;interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (<i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne derivano i seguenti corollari:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va ritenuta inconcepibile, giÃ  sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità  derivata di una scheda rispetto ad un&#8217;altra, che postulerebbe l&#8217;individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non può ammettersi l&#8217;esistenza di alcuna prassi, pìù o meno vincolante, che possa indurre la P.A. a non abbassare le qualifiche finali, stante l&#8217;autonomia delle singole schede e rapporti informativi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti di particolare gravità , poichè esprime un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità  del complessivo rendimento del militare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtà¹ di tale limitata penetrabilità  della decisione valutativa, l&#8217;eventuale contraddittorietà  od illogicità  della scheda valutativa deve risultare <i>ictu oculi</i>, per cui il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell&#8217;eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle pìù evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità  (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 30/3/18, n. 3552). </p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla motivazione, il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all&#8217;obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità  che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità  alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R., Campania Napoli, Sez. VI, 11.07.2017, n. 3722; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229 e Sez. I, 03.12.2010, n. 35303).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, il giudizio espresso nel rapporto informativo impugnato risulta sufficientemente motivato, seppure in modo sintetico, senza che tale motivazione risulti irragionevole o incongruente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirimente è la considerazione per cui il Tenente Colonnello -OMISSIS- per il periodo di riferimento, oggetto della scheda valutativa, ha ottenuto un giudizio finale di &#8220;<i>eccellente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le flessioni che possono aver determinato per alcune voci la mancata attribuzione del punteggio pìù elevato, come si desume dalla medesima scheda, non hanno inciso sul giudizio finale. Analogamente il giudizio di &#8220;eccellente&#8221; non è stato condizionato in senso peggiorativo dal riferimento alle esigenze familiari del militare. Nè può essere censurato il fatto che, comunque, siano registrate delle sia pur piccole variazioni nel rendimento, non potendo quest&#8217;ultimo essere ritenuto immutabile nel tempo. </p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il Collegio non ravvisa elementi per dedurre che le valutazioni riportate nel rapporto informativo siano palesemente abnormi ed illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Per tutte le ragioni espresse, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; La peculiarità  della fattispecie induce a compensare le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</a></p>
<p>F. Oddi Ha applicazione generale il principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. 1.- Avvocatura &#8211; elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) pluralità  di mandati &#8211; principio dell&#8217;alternanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Oddi</span></p>
<hr />
<p>Ha applicazione generale il principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Avvocatura &#8211; elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) pluralità  di mandati &#8211; principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive &#8211; ineleggibili ex art. 34 l. n. 247/2012 &#8211; applicazione generalizzata &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Ha applicazione generale il principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. L&#8217;elezione dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) va regolato secondo il principio dell&#8217;alternanza degli eletti funzionale all&#8217;esigenza di «assicurare la pìù ampia partecipazione degli iscritti all&#8217;esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l&#8217;avvicendamento nell&#8217;accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione nonchè di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl&#8217;interessi degl&#8217;iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l&#8217;esercizio della professione, nonchè sull&#8217;osservanza delle regole deontologiche.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA</strong><br /> nel procedimento cautelare <em>ex </em>art. 700 c.p.c. promosso dai Sigg.ri Avv.ti Casiello Maria, Cesali Massimiliano, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del Movimento Forense &#8211; M.F., Rampelli Elisabetta, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della Unione Italiana Forense &#8211; U.I.F., Grillo Michelina, RoSa Paolo, Zipolini Romano, Cugurra Giovanni Battista, Liut Gianluca, Con Dipodero Maurizio Basilio, Cassigoli Cristina, Matricardi Antonella MaRia, Savigni Giovanni, La Marca Angela, Lucignano Salvatore, CoccoOrtu Alberto, Dedola Rita, Greco Emilio, Lattarulo Angelo, Lerario Filippo, TarTaglia Giovanni, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Nastri, Romano Cerquetti e Camilla Baldassarre come da procure in atti </p>
<p> &#8211; ricorrenti &#8211; <br /> <br /> nei confronti dei Sigg.ri Avv.ti </p>
<p> Mascherin Andrea non costituito, Pasqualin Andrea difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Picchioni Giuseppe difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Magnano di San Lio Maurizio difeso dall&#8217;avv. Giovanni arena per procura in atti, Savi Stefano non costituito, Arena Giovanni, difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Orlando Carlo, difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Sica Salvatore non costituito, Baffa Antonio, difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c. <br /> &#8211; resistenti &#8211; <br /> <br /> nonchè nei confronti di<br /> Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof.ri Ferruccio Auletta, Antonio Briguglio e Francesco Cardarelli per procure in calce alla comparsa di costituzione;<br /> Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e CommissioneMinisteriale<em>ex </em>art. 11 d.lgs. lgt. n. 382/1944, in persona dei Commissari componenti, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato<br /> <br /> &#8211; resistenti &#8211; <br /> con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Avv.ti Elefante Rosariae Fera Giuseppe, in proprio e nella veste, rispettivamente, di Se gretario Nazionale e di Presidente Nazionale dell&#8217;associazione forense Nuova Avvocatura Democratica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Donatello Genovese per procura allegata alla comparsa di costituzione <br /> &#8211; intervenuti &#8211; <br /> <br /> <strong>1.- <em>Il ricorso cautelare. </em>1.1.- </strong>All&#8217;esito delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (di seguito: CNF) tenutesi alla fine del 2018 i ricorrenti impugnarono dinanzi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio l&#8217;atto di convocazione della Commissione <em>ex</em>art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944, il verbale della seduta della medesima Commissione tenutasi il 20 febbraio 2019 e, per invalidità  derivata, la deliberazione n. 580 del 22 febbraio 2019 con cui il CNF aveva proclamato gli eletti. Il giudice amministrativo, con la sentenza n. 12176/19 pubblicata il 23 ottobre 2019, respinse il ricorso quanto alle censure fondate su asserite situazioni di incompatibilità  di alcuni componenti della Commissione e dichiarà² il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di questione afferente a diritti soggettivi perfetti, quanto alla censura riguardante la proclamazione di nove consiglieri asseritamente ineleggibili per violazione dell&#8217;art. 34 l. n. 247/2012. <br /> Il giudizio è stato riassunto, ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a., con ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 702-<em>bis </em>c.p.c. dinanzi questo Tribunale, al quale è stato richiesto di &#8220;<em>riconoscere e dichiarare l&#8217;ineleggibilità  degli avvocati Andrea Mascherin, Antonio Baffa, Giuseppe Pic chioni, Andrea Pasqualin ai sensi dell&#8217;art. 34, 1° co., L. 247/2012</em>; <em>riconoscere e dichiarare  l&#8217;ineleggibilità  degli avvocati Andrea Mascherin, Antonio Baffa, Stefano Savi, Carlo Orlando, Giovanni Arena, Maurizio Magnano di San Lio, Salvatore Sica ai sensi dell&#8217;art. 34, co.3, del la L. 247/2012; per l&#8217;effetto, nell&#8217;un caso e/o nell&#8217;altro, annullare la deliberazione n. 580 del 22.02.2019 del Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui proclama eletti gli Avv. Andrea Mascherin; Avv. Andrea Pasqualin, Avv. Antonio Baffa, Avv. Giuseppe Picchioni, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, Avv. Stefano Savi, Avv. Giovanni Arena, Avv. Carlo Orlando, Avv. Salvatore Sica; conseguentemente, disporre per lo scorrimento della graduatoria, nei distretti ove vi sia un candidato &#8220;primo dei non eletti&#8221; e ordinare la ripetizione delle operazioni elettorali nei distretti ove non vi siano stati altri candidati suffragati; in subordine, qualora non si ritenga applicabile lo scorrimento della graduatoria, ordinare la ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF, in tutti i distretti per i quali si è riconosciuta la ineleggibilità  del candidato dichiarato eletto con il verbale di proclamazione del 22.02.2019</em>&#8220;. <br /> Nel giudizio hanno formulato intervento adesivo, sostanzialmente reiterando quello spiegato dinanzi il TAR, gli Avv.ti Rosaria Elefante e Giuseppe Fera, che hanno dichiarato di agire sia in proprio sia, rispettivamente, quali Segretario nazionale e Presidente nazionale dell&#8217;associazione forense &#8220;Nuova Avvocatura Democratica&#8221;. Anche gli intervenuti hanno richiesto di dichiarare l&#8217;ineleggibilità  degli Avv. Mascherin, Pasqualin, Baffa, Picchioni, Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando e Sica. <strong>1.2.- </strong>I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso cautelare ai sensi dell&#8217;art. 700 c.p.c. e chiesto &#8220;<em>di voler sospendere gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazio nale Forense</em>&#8221; dei predetti Avvocati. <br /> Invocata la decisione del giudice amministrativo in punto di legittimazione e di interesse ad agire, i ricorrenti hanno richiamato, quanto al requisito del <em>fumus boni iuris</em>, le ragioni addotte nel giudizio a cognizione sommaria relative all&#8217;ineleggibilità  dei nove Consiglieri per violazione dell&#8217;art. 34, comma 1 e comma 3, l. n. 247/2012. <br /> La prima norma limita a due mandati consecutivi l&#8217;ufficio di Consigliere del CNF e tale limite risulta superato per gli Avv.ti Mascherin, Pasqualin, Baffa e Picchioni.<br /> La seconda esclude possa appartenere, per pìù di due mandati consecutivi, allo stesso Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati (di seguito: COA) il componente eletto nei distretti nei quali il numero degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.<br /> Situazione che invece ricorre per gli Avv.ti Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando, Sica, Mascherin e Baffa. <br /> Quanto alÂ <em>periculum in mora</em>, è stato innanzi tutto richiamata l&#8217;opportunità  di una decisione tempestiva, comunque prima del naturale termine della consiliatura, che il giudizio ordinario, ancorchè sommario, potrebbe non assicurare. Peraltro, alcuni dei ricorrenti hanno evidenziato la legittima aspettativa di poter essere eletti in luogo dei consiglieri ineleggibili, per cui la decisione dovrebbe intervenire in tempi tali da garantire agli eventuali subentranti il massimo di permanenza presso il CNF. Inoltre, i ricorrenti ravvisano l&#8217;urgenza del provvedimento nel fatto che le funzioni istituzionali del CNF (<em>in primis</em>quelle giurisdizionali in materia disciplinare e di ricorso elettorale, ma anche quelle rappresentative, consultive, regolamentari e organizzative) siano svolte da un organo regolarmente costituito. E tale non è di certo quello che tra i suoi componenti annovera consiglieri ineleggibili. Infine, ilÂ <em>periculum</em>avrebbe anche una connotazione patrimoniale. <br /> Il regolamento del CNF su &#8220;rimborsi spese e gettoni di presenza&#8221; attribuisce emolumenti ai singoli Consiglieri, in misura rilevante per le cariche apicali, Inoltre, all&#8217;interno del CNF operano talune fondazioni, i cui organi sono costituiti da Consiglieri del CNF, ed una di esse si sarebbe impegnata in un&#8217;improvvida iniziativa editoriale, i cui costi economici sono stati di fatto sostenuti con i contributi versati dai singoli avvocati iscritti agli Ordini territoriali. Di qui la necessità , secondo i ricorrenti, di scongiurare il rischio che gli ineleggibili percepiscano emolumenti loro non spettanti e possano gestire le fondazioni nei cui organismi siedono, continuando attività  in perdita. Del resto, in caso di accoglimento della domanda di merito, il CNF sarebbe obbligato a recuperare le somme indebitamente erogate. <br /> <strong>2.- <em>Le difese dei resistenti. </em>2.1.- </strong>Il CNF ha innanzi tutto rivendicato la qualità  di parte nel giudizio riassunto, messa in dubbio dai ricorrenti con l&#8217;affermazione che non avrebbero (ri)proposto domande nei suoi confronti. Ha poi sollevato tre distinte eccezioni preliminari di rito. Con la prima ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti, privi di una posizione giuridica differenziata e qualificata, osservando che non è predicabile una legittimazione a ricorrere diffusa e fungibile, spettante a ogni soggetto che svolga la professione di avvocato, in chiaro contrasto con la tipicità  delle ipotesi di azione popolare. <br /> La seconda eccezione riguarda l&#8217;asserito difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei COA interessati alla designazione degli Avvocati convenuti ritenuti ineleggibili, in quanto tali Ordini sono i titolari del diritto di voto della cui inefficacia si discute. Il CNF ha perciò sollecitato il loro intervento, quanto meno <em>iussu iudicis</em>. Infine, è stata eccepita la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, posto che l&#8217;accoglimento della domanda comporterebbe unicamente la riedizione delle operazioni di designazione dei componenti del CNF dichiarati ineleggibili, ma non il subentro di alcuni di essi. Nel merito, il resistente ha preliminarmente contestato l&#8217;ammissibilità  e la fondatezza delle domande &#8211; formulate con il ricorso <em>ex </em>art. 702-<em>bis</em>c.p.c. &#8211; di annullamento e di ordine di ripetizione delle elezioni, perchè eccedono il potere della giurisdizione ordinaria. Quanto alla domanda cautelare, il CNF ha diffusamente negato la sussistenza dei requisiti del <em>fumus</em>e del <em>periculum</em>. <br /> Riguardo al primo ha contestato il precedente di questo Tribunale, pronunciatosi in sede di reclamo sul provvedimento cautelare emesso in favore dell&#8217;Avv. Giuseppe Altieri, che aveva chiesto dichiararsi l&#8217;ineleggibilità  dell&#8217;Avv. Antonio Baffa e il suo subentro al CNF in luogo del collega. Il Tribunale, pur riconoscendo l&#8217;ineleggibilità  dell&#8217;Avv. Baffa, aveva escluso il diritto del ricorrente al subentro; tuttavia le argomentazioni svolte, secondo il CNF, non sono corrette. In particolare, non erano state tenute in debito conto la portata effettiva dell&#8217;art. 34 l. n. 247/2012, riguardante l&#8217;elezione del CNF, e la <em>ratio </em>della legge n. 113/2017, relativa alle elezioni dei COA. Le  ragioni addotte a fondamento della decisione &#8211; secondo la quale il divieto del terzo mandato consecutivo e il divieto dell&#8217;elezione di un rappresentante operata dal medesimo Consiglio dell&#8217;Ordine per pìù di due volte consecutive valgono anche con riguardo alle consultazioni elettorali per il rinnovo del CNF e tengono conto anche dei mandati giÃ  svolti prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 247/2012 &#8211; sono state mutuate da precedenti giurisprudenziali non pertinenti. Infatti, Cass. sez. un. 19 dicembre 2018, n. 32781 e C. cost. 10 luglio 2019, n. 173, che hanno di fatto riconosciuto efficacia retroattiva a entrambi i divieti, riguardano il sistema elettorale dei COA, al quale non è affatto sovrapponibile quello del CNF. Insussistente, infine, sarebbe ilÂ <em>periculum </em>vuoi per il brevissimo iato temporale fra l&#8217;udienza di discussione del ricorso cautelare (19.2.2020) e quella del merito (15.4.2020) vuoi perchè la sospensione interinale dei resistenti dalle funzioni di Consiglieri del CNF non gioverebbe alle ragioni dei ricorrenti, i quali non potrebbero subentrare minimamente ai pretesi ineleggibili. Inoltre, gli atti del CNF sarebbero legittimati dall&#8217;immissione nelle funzioni e dalla approvazione dei risultati elettorali, che non sono mai stati invalidati e che il giudice non potrebbe annullare. Ed anche il pregiudizio patrimoniale sarebbe inesistente, posto che gli emolumenti eventualmente percepiti sarebbero irripetibili perchè erogati a funzionari di fatto, mentre le iniziative economiche definite &#8220;improvvide&#8221; sono assolutamente sostenibili e perfettamente in linea con norme e prassi. <br /> <strong>2.2. </strong>Gli Avv. Pasqualin, Picchioni, Baffa, Orlando, Arena e Magnano di San Lio, pur costituiti con distinte memorie, hanno sostenuto le medesime argomentazioni del CNF ad accezione di quella riguardante la qualità  di parte dell&#8217;organo. Gli Avv.ti Arena, Magnano di San Lio e Orlando hanno inoltre proposto questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 347/2012 nella parte in cui dispone che &#8220;<em>non può appartenere per pìù di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti</em>&#8220;. <br /> <strong>2.3.- </strong>Il Ministero della giustizia ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (<em>recte</em>: della Commissione di cui all&#8217;art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944, suo organo straordinario), in quanto la proclamazione degli eletti al CNF è competenza del Consiglio in carica, come stabilito dall&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012. <br /> La Commissione interviene nel procedimento esclusivamente per accertare l&#8217;osservanza delle disposizioni della legge elettorale e il risultato della votazione (art. 11 d.lgs. lgt. cit.). In sostanza, alla Commissione &#8211; e, per essa, al Ministero &#8211; compete solo di verificare la regolarità  delle operazioni elettorali, non i requisiti di eleggibilità  e il (preteso) diritto al subentro. Nel merito il Ministero ha svolto considerazioni analoghe a quelle del CNF e degli Avvocati resistenti in ordine alla diversità  dei sistemi elettorali dei COA e del CNF e alla inapplicabilità  al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale in sede di reclamo, in quanto riguardanti le elezioni di un COA. <br /> Ha poi escluso la sostituzione dei componenti (eventualmente) ineleggibili con i candidati arrivati secondi nelle elezioni del rispettivo distretto, dovendosi se del caso procede re a nuove elezioni poichè non sussiste un diritto al subentro. <br /> <strong>3.- <em>L&#8217;intervento.</em></strong>Gli Avv.ti Elefante e Fera hanno <em>in prims </em>affermato la loro legittimazione ad agire quali portatori, come avvocati, di un interesse pubblico alla regolare composizione e al retto funzionamento del CNF, nonchè quella della associazione &#8220;Nuova Avvocatura democratica&#8221; da essi rappresentata, in quanto organismo costituito per perseguire la piena rappresentatività  di ogni avvocato italiano nelle istituzioni forensi nazionali e per assicurare in ciò i diritti delle minoranze. Nel merito hanno sostenuto le ragioni dei ricorrenti svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle dai medesimi illustrate. <br /> <strong>4.- <em>Le questioni preliminari. </em>4.1.- </strong>Non può assolutamente dubitarsi che il CNF sia parte nel procedimento riassunto dinanzi questo Tribunale e, quindi, nel presente <em>sub</em>procedimento cautelare. I ricorrenti chiedono infatti, tra l&#8217;altro, di annullare la delibera con cui il CNF ha proclamato l&#8217;elezione dei Consiglieri della cui ineleggibilità  si discute; in sede cautelare chiedono la sospensione degli effetti di quell&#8217;atto. Vuoi perchè si tratta di un suo provvedimento, vuoi perchè gli effetti delle pronunce richieste sono destinate a incidere nei suoi confronti, il CNF è sicuramente parte del giudizio. <br /> <strong>4.2.- </strong>Parimenti, vanno riconosciuti la piena legittimazione attiva e l&#8217;interesse ad agire degli Avvocati ricorrenti. Indipendentemente dalla sussistenza del giudicato formatosi su tali questioni nella sentenza del giudice amministrativo (il TAR aveva ritenuto sussistere la legittimazione attiva e l&#8217;interesse ad agire degli odierni ricorrenti), l&#8217;azione, di merito e cautelare, proposta dai ricorrenti e supportata in termini sostanzialmente coincidenti dagli intervenuti è fornita delle condizioni del suo esercizio, messe invece in dubbio dal CNF e dagli Avvocati resistenti. <br /> La legittimazione degli Avvocati ricorrenti, infatti, ha il suo fondamento nella posizione giuridica di cui essi sono portatori quali iscritti negli albi: posizione giuridica differenziata rispetto a quella di tutti gli altri consociati. <br /> Stabilisce l&#8217;art. 24 l. n. 247/2012 che gli iscritti negli albi degli Avvocati costituiscono l&#8217;ordine forense, articolato nei COA e nel CNF, enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princÃ¬pi previsti dalla legge medesima e delle regole deontologiche, nonchè per la tutela, fra l&#8217;altro, degli interessi pubblici connessi all&#8217;esercizio della professione. Il CNF, poi, svolge plurime attività  (consultive, norma tive, regolamentari, organizzative, disciplinari) nell&#8217;interesse dei professionisti appartenenti all&#8217;ordine forense (cfr. artt. 1, 11, 35 e 50 l. n. 247/2012). Da qui la legittimazione di ciascuno degli Avvocati ricorrenti a contestare la formazione del CNF con membri ritenuti ineleggibili. <br /> Nulla a che vedere, quindi, con la legittimazione all&#8217;azione popolare in materia elettorale e alla tipicità  di quest&#8217;ultima (es. artt. 126 e 130 c.p.a.), suggestivamente richiamata dal CNF e dai resistenti che hanno sostenuto la tesi con i medesimi argomenti. Va precisato che la legittimazione ad agire difetta, invece, per le associazioni &#8220;Movi mento Forense &#8211; M.F.&#8221;, rappresentata dall&#8217;Avv. Massimiliano Cesali, e &#8220;Unione Italiana Forense &#8211; U.I.F.&#8221;, rappresentata dall&#8217;Avv. Elisabetta Rampelli, le quali non possono vantare una posizione giuridica differenziata al pari dei professionisti. <br /> Alla stregua delle considerazioni svolte va affermato anche la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire degli Avvocati ricorrenti. Esso è esattamente individuato nella domanda di dichiarare l&#8217;ineleggibilità  degli Avvocati resistenti (e, nella presente fase cautelare, di sospendere gli effetti della loro proclamazione alla carica), prodromica alla richiesta di &#8220;<em>disporre per lo scorrimento della graduatoria, nei distretti ove vi sia un candidato primo dei non eletti&#8221;Â </em>e a quella, subordinata, di &#8220;<em>ordinare la ripetizione delle operazioni elettorali</em>&#8220;. In effetti, i ricorrenti non potrebbero conseguire tali risultati se non attraverso il giudizio introdotto. <br /> <strong>4.3.- </strong>Quanto sinora esposto vale anche per affermare l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento adesivo degli Avv.ti Elefanti e Fera. <br /> Viceversa non è ammissibile l&#8217;intervento dell&#8217;associazione &#8220;Nuova Avvocatura Democratica&#8221;, perchè priva della titolarità  di una posizione giuridica differenziata nel senso specificato per gli Avvocati iscritti agli albi. <br /> <strong>4.4.- </strong>Dalle argomentazioni che precedono discende l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di difetto di contraddittorio per mancata citazione in giudizio dei COA interessati. Come giÃ  rilevato viene in considerazione l&#8217;ineleggibilità  dei componenti del CNF convenuti in giudizio, senza mettere minimamente in discussione il diritto di elettorato attivo dei componenti del CNF, spettante ai COA secondo i criteri enunciati nell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012. Ãˆ perciò evidente che non si versa affatto nè in ipotesi di litisconsorzio necessario, che impone l&#8217;ordine di integrazione <em>ex </em>art. 102 c.p.c., nè in ipotesi di comunanza della controversia ad altro soggetto che ne renda opportuno l&#8217;intervento in giudizio per ordine del giudice ai sensi dell&#8217;art. 107 c.p.c., come sostenuto dal CNF e dagli Avvocati resistenti. <br /> <strong>4.5.- </strong>Ãˆ invece fondata e merita accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e della Commissione di cui all&#8217;art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944. <br /> La <em>vocatio in ius </em>di tali soggetti, se corretta nel giudizio introdotto dinanzi il giudice amministrativo perchè si chiedeva l&#8217;annullamento di taluni loro atti (convocazione della Commissione ministeriale; verbale della seduta della Commissione; nota di trasmissione del verbale recante l&#8217;accertamento dei risultati elettorali), non ha pìù giustificazione nel giudizio traslato dinanzi il giudice ordinario. Infatti, oggetto del presente giudizio è l&#8217;accertamento del diritto di elettorato passivo degli Avvocati resistenti, che nè il Ministero nè la Commissione ministeriale hanno mai dichiarato. La proclamazione dei risultati, come prevede l&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, è atto del CNF in carica, che cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio. Ãˆ significativo, del resto, che nessuna domanda è stata proposta, nel presente giudizio, dai ricorrenti nei confronti del Ministero o della Commissione. Nè gli effetti della decisione richiesta, compresa quella cautelare, possono in alcun modo coinvolgerli. <br /> <strong>5.- <em>Il</em>fumus boni iuris. </strong>Il nucleo della questione controversa è costituito dall&#8217;ineleggibilità  degli Avvocati resistenti, che è ricondotta a due diverse cause. <br /> Per gli Avv.ti Mascherin, Pasqualin, Picchioni e Baffa l&#8217;essere stati giÃ  eletti per pìù di due mandati consecutivi, in contrasto con la previsione dell&#8217;art. 34, comma 1, l. n. 247/2012. <br /> Per gli Avv.ti Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando, Sica, Mascherin e Baffa è prospettato il contrasto con l&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, che stabilisce non possa appartenere, per pìù di due mandati consecutivi, allo stesso COA il componente eletto in un distretto di Corte d&#8217;appello il cui numero complessivo di iscritti è inferiore a diecimila. <br /> Occorre a questo riguardo ricordare che l&#8217;ineleggibilità  dell&#8217;avv. Baffa, per entrambe le ragioni appena indicate, è stata giÃ  dichiarata, in sede cautelare, da questo Tribunale (v. ord. 2 settembre 2019, confermata <em>in parte qua </em>dall&#8217;ordinanza collegiale emessa nella fase di reclamo il 17 dicembre 2019). Nell&#8217;ordinanza di reclamo, in particolare, le ragioni dell&#8217;ineleggibilità  sono state mutuate da Cass. sez. un. 19 dicembre 2018, n. 32781 e da Corte costituzionale 10 luglio 2019, n. 173. <br /> <strong>5.1.- </strong>I resistenti affermano che la decisione cautelare relativa all&#8217;Avv. Baffa giÃ  resa dal Tribunale non sia corretta perchè non tiene conto della specificità  e della diversità  delle regole sul procedimento elettorale dei COA e del CNF. <br /> Pìù esattamente, senza contestare affatto il contenuto e il fondamento dei divieti delle due norme, osservano che le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte costituzionale hanno riconosciuto la rilevanza dei mandati espletati prima della sua entrata in vigore soltanto per le elezioni dei COA. <br /> Le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni richiamate dal Tribunale, secondo i resistenti, non sarebbero applicabili invece per l&#8217;elezione del CNF, con la conseguenza che il divieto potrà  essere applicato solo dalla terza elezione successiva (che si terrà  nel 2022) all&#8217;entrata in vigore della norma che lo dispone. <br /> Ciò in quanto le richiamate decisioni si riferiscono all&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 (relativa all&#8217;elezione dei COA), mentre nel caso di specie viene in considerazione l&#8217;art. 34 l. n. 247/2012 che lega il divieto del terzo mandato al &#8220;<em>rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi&#8221;</em>, principio non solo non previsto per l&#8217;elezione dei COA, ma introdotto per la prima volta per l&#8217;elezione del CNF proprio dalla legge n. 247/2012. Inoltre, mentre per la l. n. 113/2017 è previsto uno specifico regime transitorio che rende applicabile il divieto del terzo mandato fin dall&#8217;entrata in vigore della nuova normativa, regime sul quale si sono pronunciate Cassazione e Corte costituzionale, non altrettanto accade per la l. n. 247/2012. <br /> Con la conseguenza che il divieto del terzo mandato, nelle due declinazioni esposte innanzi, è destinato ad operare solo &#8220;a regime&#8221;, cioè dopo che si saranno tenute le prime due consultazioni elettorali successive all&#8217;entrata in vigore della legge stessa. Tutto ciò, sostengono i resistenti, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente obliterato, affermando che, nonostante la riconosciuta diversità  dei sistemi elettorali dei COA e del CNF, devono applicarsi anche al CNF le regole elettorali dettate per i COA, come interpretate dalla Cassazione e positivamente scrutinate dalla Corte costituzionale. <br /> <strong>5.2.- </strong>Le argomentazioni dei resistenti non sono condivisibili. <br /> Nessun dubbio può esservi riguardo &#8220;<em>la irriducibile diversità  del sistema elettorale dei Consigli dell&#8217;Ordine e del Cnf</em>&#8221; (così¬, testualmente, l&#8217;ordinanza di questo Tribunale del 17 dicembre 2019, specificamente riportata nelle varie comparse di costituzione). <br /> E neppure può discutersi, secondo la raffinata tesi dei resistenti, che la plurisoggettività  degli ordinamenti, al cui interno coesistono molteplici soggetti dotati di autonoma soggettività  giuridica, dÃ  luogo a diversità  dei regimi giuridici che li governano, compreso quello relativo alle regole del loro sistema di rinnovo.<br /> Il punto rilevante, perà², è che non viene in considerazione tanto una pretesa uniformità  di regole elettorali di quegli ordinamenti, che l&#8217;ordinanza del Tribunale peraltro non predica. <br /> Assume invece rilievo dirimente l&#8217;affermazione e il rispetto di un principio informatore delle regole elettorali, che vale per ogni autonomo soggetto che coesiste nell&#8217;ordinamento (nel caso specifico i COA), oltre che per quest&#8217;ultimo (nel caso specifico il CNF). <br /> Si tratta del principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. <br /> Le Sezioni Unite della Cassazione mettono infatti in evidenza che, in conformità  alle linee ermeneutiche giÃ  adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili, &#8220;<em>la regola dell&#8217;ineleggibilità  originaria dei consiglieri che abbiano giÃ  svolto due mandati consecutivi va interpretata &#8230; nel senso che, entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità  l&#8217;assenza di esiti o conseguenze di condotte o di fatti verificatisi anche solo parzialmente in precedenza, in difetto di espressa chiara norma in contrario, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e quelle condotte giÃ  verificatisi in tempo anteriore e, cosi, pure prima dell&#8217;entrata in vigore delle norme che li assumevano a presupposti ostativi all&#8217;eleggibilità </em>&#8221; (punto 46 della sentenza n. 32781/2018). <br /> Vengono dunque ribadite &#8220;<em>linee ermeneutiche giÃ  adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili</em>&#8220;, a dimostrazione dell&#8217;immanenza di questo principio nella disciplina delle competizioni elettorali. <br /> E la generalità  del principio viene ulteriormente esaltata dall&#8217;inciso &#8220;<em>in difetto di espressa chiara norma in contrario</em>&#8220;, a significare che la regola è costituita dalla immediata applicabilità  della norma volta a favorire l&#8217;alternanza degli eletti; l&#8217;eccezione è rappresentata dalla norma, espressa, che ne differisca nel tempo l&#8217;applicazione. <br /> Spiegano diffusamente le Sezioni Unite che la giurisprudenza costante della Cassazione ha avuto modo di ritenere il principio dell&#8217;alternanza degli eletti &#8220;<em>(come giÃ  si e espressa, testualmente, &#8230; Cass. 21/05/2018, n. 12461) funzionale all&#8217;esigenza di «assicurare la pìù ampia partecipazione degli iscritti all&#8217;esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l&#8217;avvicendamento nell&#8217;accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la </em>par condicio <em>tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione (cfr. in riferimento alla rieleggibilità  alla carica di Sindaco, Cass., Sez. I, 26/03/2015, n. 6128)Â», nonchè di evitare «fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2007, n. 21100; Cass. 5/06/2007, n. 13181; Cass. 20/05/2006, n. 11895), potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl&#8217;interessi degl&#8217;iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l&#8217;esercizio della professione, nonchè sull&#8217;osservanza delle regole deontologiche»</em>&#8221; (punto 28 della sentenza citata). Ãˆ precisato, in proposito, quanto sia &#8220;<em>chiara la valutazione del legislatore della protratta consecuzione dei mandati come idonea a fondare, con la permanenza nella gestione degli interessi di categoria, un rischio di sclerotizzazione delle compagini rappresentative e di viscosità  o remore anche inconsapevoli nell&#8217;ottimale esercizio delle istituzionali funzioni di rappresentanza e vigilanza</em>&#8221; (punto 29 <em>ibidem</em>). Ed è sottolineata la piena legittimità  della scelta legislativa di precludere la immediata rieleggibilità  del consigliere che abbia giÃ  espletato due mandati consecutivi, come strumento idoneo a conseguire l&#8217;obiettivo del rafforzamento &#8220;<em>della rappresentatività  dei Consigli degli Ordini mediante un ampliamento della partecipazione degli iscritti (v. Cass. 12461/18, ove richiami a: Corte cost., sentt. n. 276 del 2012 e n. 240 del 2008; Cass. 20/05/2006, n. 11895), anche dal lato dell&#8217;elettorato passivo, intuitivo effetto dell&#8217;esclusione dalla competizione elettorale di coloro che giÃ  vi abbiano pìù volte vittoriosamente preso parte</em>&#8221; (punto 32 <em>ibidem</em>). Derivano da queste considerazioni due importanti conseguenze, che fugano altrettanti dubbi dei resistenti. Da un lato la norma sull&#8217;ineleggibilità  non costituisce estensione interpretativa di una norma eccezionale che impinge il diritto, di rilevanza costituzionale, di elettorato passivo. Affermano le Sezioni Unite che &#8220;<em>è &#8230; da escludere, dinanzi all&#8217;adeguata chiarezza dei tenori testuali della norma a regime e di quella transitoria, una lesione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità , della eccezionalità  delle norme che prevedono cause d&#8217;ineleggibilità , in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo, nonchè della conseguente esclusione di una loro interpretazione estensiva o analogica (cfr., tra molte: Corte cost., sentt. n. 27 del 2009 e n. 141 del 1996; Cass. 02/02/2016, n. 1949; Cass. 12/02/2008, n. 3384; Cass. 25/01/2001, n. 1073)&#8221;Â </em>(punto 33). Ciò perchè &#8220;<em>non si tratta di estendere in via interpretativa l&#8217;ambito applicativo della causa d&#8217;ineleggibilità  ad un caso apparentemente non contemplato dalla norma che la prevede o addirittura estraneo alla portata semantica della stessa, benchè caratterizzato da un&#8217;identità  di </em>ratio<em>, ma solo d&#8217;individuare l&#8217;esatto significato dell&#8217;espressione usata dal legislatore, mediante il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici</em>&#8221; (punto 34, che riporta Cass. n. 12461/2018). La legge così¬ interpretata reputa che &#8220;<em>le peculiari esigenze pubblicistiche sottese all&#8217;ordinamento ordinistico delle professioni</em>&#8221; siano &#8220;<em>tali da fondare, mediante l&#8217;am pliamento e la maggiore fluidità  dell&#8217;elettorato passivo, la limitazione di quest&#8217;ultimo (peraltro obiettivamente circoscritta, non essendo impedita la ricandidatura, sia pure una volta decorso un periodo di tempo pari almeno all&#8217;ultimo dei mandati espletati) a svantaggio di chi ne abbia giÃ  vittoriosamente fruito</em>&#8221; (punto 35). Dall&#8217;altro, la medesima norma non ha alcuna efficacia retroattiva. Ricordano in proposito le Sezioni Unite che la Corte costituzionale &#8220;<em>ha rilevato che l&#8217;introduzione di limiti all&#8217;accesso alle cariche elettive e, in generale, all&#8217;elettorato passivo non implica altro che l&#8217;operatività  immediata della legge e non una retroattività  in senso tecnico e cioè con effetti </em>ex tuncÂ <em>(Corte cost. 118/94): ed è stata qualificata come il legittimo «frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale» l&#8217;attribuzione ad una condizione personale peculiare di una rilevanza così¬ intensa da influire negativamente anche per il futuro, nono stante tale idoneità  non possedesse al momento in cui si era verificata, sull&#8217;effettivo espletamento della funzione cui costituiva un ostacolo</em>&#8221; (punto 39). In sostanza &#8220;<em>non può dirsi che la disciplina dei requisiti o presupposti di eleggibilità , necessariamente rivolta a fatti o condotte esaurite prima del momento in cui si svolgono le elezioni, disciplini il passato: in linea generale, infatti, l&#8217;identificazione dei requisiti di eleggibilità  ha luogo necessariamente al momento dell&#8217;elezione dell&#8217;organo o in tempo ad essa prossimo, ma non può che avere riferimento a presupposti di fatto verificatisi in precedenza, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale</em>&#8221; (punto 40). Con la conseguenza che &#8220;<em>la nuova norma sull&#8217;ineleggibilità  non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione &#8211; ora ostativa &#8211; a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l&#8217;accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell&#8217;acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non giÃ  regolandolo direttamente in modo nuovo</em>&#8221; (punto 41). <br /> <strong>5.3.- </strong>La Corte costituzionale ha sostanzialmente avallato le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite, or ora richiamate, con la sentenza n. 173/2019, la quale ha respinto le questioni di legittimità  costituzionali prospettate dallo stesso CNF quale giudice <em>a quo </em>in ordine all&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 e all&#8217;art. 11-<em>quinquies </em>del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, nel testo introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui quest&#8217;ultima norma prevede, in via di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per pìù di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge. <br /> In effetti, la Corte ha ribadito che &#8220;<em>la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche &#8230; ed è, comunque, un principio di portata generale nel pìù specifico ambito degli ordinamenti professionali</em>&#8221; (punto 3.1.3.1. del &#8220;<em>considerato in diritto</em>&#8220;). Ha altresì¬ affermato che &#8220;<em>non è &#8230; esatto ritenere che il bilanciamento, operato dalla disposizione censurata, tra il valore dell&#8217;elettorato (attivo e passivo) e l&#8217;obiettivo antagonista del ricambio e dell&#8217;avvicendamento, si risolva in violazione del primo, nè tantomeno che le finalità  cui risponde il divieto del terzo mandato consecutivo siano &#8211; come sostiene il giudice </em>a quo <em>&#8211; prive di tono costituzionale</em>&#8221; (punto 3.1.3.2. <em>ibidem</em>). E ciò in quanto la peculiare finalità  della norma &#8220;<em>è quella &#8230; di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l&#8217;art. 51 Cost. pone alla base dell&#8217;accesso «alle cariche elettive». Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o pìù mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così¬ potuto consolidare un forte legame con una parte dell&#8217;elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità . Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all&#8217;interno dell&#8217;organo, immettendo «forze fresche» nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l&#8217;ampliamento e la maggiore fluidità  dell&#8217;elettorato passivo), e &#8211; per altro verso &#8211; blocca l&#8217;emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità  e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì¬ di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all&#8217;amministrazione della giustizia e al diritto di difesa</em>&#8221; (punto 3.1.3.3.). La Corte ha inoltre escluso che la disposizione contrasti con l&#8217;autonomia degli ordini professionali e i princÃ¬pi costituzionali sui quali essa riposa. Essi sono infatti enti pubblici non economici a carattere associativo &#8220;<em>istituiti per garantire il rispetto dei princÃ¬pi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonchè con finalità  di tutela dell&#8217;utenza e degli interessi pubblici connessi all&#8217;esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale &#8230; In questa prospettiva, il legislatore se, da una parte, limita, in negativo, la libertà  di associarsi in capo a chi voglia esercitare la professione forense, dall&#8217;altro, contempera l&#8217;autonomia, comunque ampiamente riconosciuta, degli ordini stessi, in modo da garantire che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità  alle cariche sociali. L&#8217;impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all&#8217;avvocatura, o quantomeno a limitarne l&#8217;eventualità , mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità  delle voci dell&#8217;avvocatura</em>&#8221; (punto 3.2.). <br /> Infine, la Corte esclude che la norma dell&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 come interpretata dalle Sezioni Unite e l&#8217;art. 11<em>quinquies </em>d.l. n. 135/2018, come introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019, che ha ribadito l&#8217;interpretazione della Cassazione, abbiano efficacia retroattiva. La norma delle due disposizioni &#8220;<em>non regola, infatti, in modo nuovo fatti del passato (non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento), ma dispone «per il futuro», ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura</em>&#8221; (punto 3.3.3.). <br /> Del resto, la stessa Corte ricorda di avere pìù volte &#8220;<em>affermato che attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all&#8217;accesso a cariche elettive (sentenza n. 236 del 2015) o al conseguimento di titoli abilitativi (sentenza n. 80 del 2019), non attiene al piano diacronico della retroattività  (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione </em>ratione temporis <em>della norma stessa</em>&#8221; (<em>ibidem</em>). <br /> <strong>5.4.- </strong>Vi sono, dunque, argomenti sufficienti e sufficientemente validi per ribadire quanto questo Tribunale ha giÃ  statuito nel precedente cautelare adottato nella controversia introdotta dall&#8217;Avv. Giuseppe Altieri contro il CNF e l&#8217;avv. Antonio Baffa. L&#8217;autorevolezza dei due precedenti, richiamati testualmente nelle loro parti fondamentali, e la chiarezza logica e concettuale delle argomentazioni illustrate esimono da ogni ulteriore considerazione. Ãˆ solo il caso di precisare che, diversamente da quanto sostengono i resistenti, la portata generale e fondante del principio di alternanza negli incarichi elettivi è tale da trascendere il dato, puramente accidentale, che quei precedenti siano intervenuti per dirimere un contrasto sulla normativa dei COA. Si è visto, infatti, che le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno basato le loro argomentazioni su &#8220;<em>linee ermeneutiche giÃ  adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili</em>&#8220;, affermando che il limite ai mandati elettivi consecutivi è &#8220;<em>principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche &#8230; e &#8230; di portata generale nel pìù specifico ambito degli ordinamenti professionali</em>&#8220;. Vano si rivela pure il tentativo ermeneutico di ancorare l&#8217;applicazione della norma del divieto del terzo mandato consecutivo di cui all&#8217;art 34, comma 1, l. n. 247/2012 (e, per uniformità  di disciplina, l&#8217;applicazione della norma riguardante il componente eletto nei distretti con meno di diecimila iscritti, di cui all&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012) all&#8217;inciso &#8220;<em>nel rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi</em>&#8220;. La norma in questione &#8211; che nel suo tenore completo stabilisce che i componenti del CNF &#8220;<em>non possono essere eletti consecutivamente pìù di due volte nel rispetto dell&#8217;equilibrio tra i generi</em>&#8221; &#8211; non pare possa essere letta come sostenuto dai ricorrenti. In effetti, si tratta di una previsione generale, che stabilisce due princÃ¬pi fondamentali ai quali deve rispondere l&#8217;elezione dei componenti del CNF: l&#8217;alternanza nella carica e il rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi. Non è ragionevole, invece, ricavare dal richiamo a uno di essi (il rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi), introdotto per la prima volta dalla stessa legge n. 247/2012, un dato interpretativo determinante per stabilire la decorrenza dell&#8217;applicazione dell&#8217;altro (l&#8217;alternanza nella carica). Se così¬ fosse, la contraddizione non potrebbe essere pìù evidente: da un lato, si riconosce anche nelle elezioni del CNF un principio fondamentale di ogni sistema elettorale (e su questo i ricorrenti hanno dichiarato a chiare note di concordare); dall&#8217;altro se ne differisce l&#8217;applicazione in concreto per non meno di otto anni (quando sarà  tenuta la terza elezione successiva alla entrata in vigore della legge n. 247/2012). <br /> <strong>5.5.- </strong>Tanto chiarito riguardo la portata interpretativa e applicativa delle due norme in questione, è del tutto pacifico fra le parti ed è ampiamente documentato che i nove consiglieri dei quali si chiede dichiarare l&#8217;ineleggibilità  presentino i requisiti ostativi alla loro elezione come sostenuto dai ricorrenti. In effetti, con riguardo al divieto del terzo mandato consecutivo, risulta dal sito <em>webÂ </em>del CNFÂ <em>(https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/iconsigli-dal-1926)</em>e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, che indica gli eletti del triennio 2007-2009, del quinquennio 2010-2014 e del quadriennio 2015-2018 (v. docc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso) che: &#8211; l&#8217;Avv. Andrea Mascherin, dichiarato eletto per il distretto di Trieste, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Antonio Baffa, dichiarato eletto per il distretto di Catanzaro, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Andrea Pasqualin, dichiarato eletto per il distretto di Venezia, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti due mandati dal 2010 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Giuseppe Picchioni, dichiarato eletto per il distretto di Bologna, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2010 al 2018. Con riguardo al divieto di appartenenza, per pìù di due volte consecutive al medesimo COA, da parte di un componente del CNF eletto in distretto con meno di diecimila iscritti, è pacifico e comunque la documentazione acquisita evidenzia che: &#8211; l&#8217;Avv. Andrea Mascherin, iscritto all&#8217;Ordine di Udine, distretto di Trieste, era stato giÃ  eletto dal medesimo Ordine nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Maurizio Magnano di San Lio è iscritto all&#8217;Ordine di Catania, del distretto di Catania, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Florio) e dal 2015 al 2018 (Avv. Geraci); &#8211; l&#8217;Avv. Antonio Baffa, iscritto all&#8217;Ordine di Cosenza, del distretto di Catanzaro, era stato giÃ  eletto dal medesimo Ordine nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Stefano Savi è iscritto all&#8217;Ordine di Genova, del distretto di Genova, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Alpa) e dal 2015-2018 (lo stesso Avv. Savi); &#8211; l&#8217;Avv. Giovanni Arena è iscritto all&#8217;Ordine di Messina, del distretto di Messina, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Vermiglio) e dal 2015 al 2018 (Avv. Marullo di Condoianni); &#8211; l&#8217;Avv. Carlo Orlando è iscritto all&#8217;Ordine di Perugia, del distretto di Perugia, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Mariani Marini) e dal 2015 al 2018 (lo stesso avv. Orlando); &#8211; l&#8217;Avv. Salvatore Sica è iscritto all&#8217;Ordine di Salerno, del distretto di Salerno, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Silverio Sica) e dal 2015 al 2018 (lo stesso Avv. Salvatore Sica). <br /> <strong>6.- <em>(segue) La questione di legittimità  costituzionale. </em></strong>Gli Avv.ti Arena, Magnano di San Lio e Orlando hanno prospettato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, nella parte in cui dispone che &#8220;<em>non può appartenere per pìù di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti</em>&#8220;, con riferimento ai distretti nei quali il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila. <br /> <strong>6.1.- </strong>In sintesi, sostengono che la norma &#8211; dettata esclusivamente per i distretti con un numero di iscritti inferiore a diecimila &#8211; contrasti con gli artt. 2, 3, 48 e 51 della Costituzione. Essa, infatti, sacrificherebbe senza alcun criterio di sistema, nè di ragionevolezza, la libertà  di espressione del voto di quei distretti rispetto ai COA che appartengono a distretti con numero di iscritti superiore, ai quali, al contrario e in coerenza con i princÃ¬pi costituzionali dettati in materia elettorale, è riconosciuta piena libertà  di espressione del voto. Con la conseguenza che alcuni COA possono esprimere il proprio voto liberamente e vedersi consecutivamente rappresentati in seno al CNF da un iscritto al loro albo, senza soluzione di continuità  temporale; altri COA, invece, vedono irragionevolmente compressa la loro libera espressione di voto, poichè resta loro interdetto il diritto a vedersi rappresentati, anche consecutivamente, in seno al CNF da un iscritto al loro albo. <br /> <strong>6.2.- </strong>La questione di legittimità  costituzionale è rilevante, ai sensi dell&#8217;art. 23 l. n. 87/1953. Gli Avv.ti Arena, Magnano di San Lio e Orlando, infatti, sono stati eletti dai COA di Catania (i primi due) e di Perugia (il terzo), che hanno ciascuno un numero di iscritti inferiore a diecimila. La legittimità  della loro elezione è messa in dubbio perchè violerebbe il cd. limite territoriale all&#8217;eleggibilità  previsto dall&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012. Il presente giudizio, dunque, non può essere deciso se non applicando, riguardo la loro posizione, la norma della cui conformità  a Costituzione i ricorrenti dubitano. Ove la Corte costituzionale la scrutinasse negativamente, il giudizio dovrebbe essere deciso con il rigetto della domanda proposta nei loro confronti; in caso contrario, il ricorso dovrebbe essere accolto. <br /> <strong>6.3. &#8211; </strong>La questione di legittimità  costituzionale, tuttavia, è manifestamente infondata. In buona sostanza, i resistenti lamentano la irragionevole compressione della libertà  di voto dei COA con un numero di iscritti inferiore a diecimila e del conseguente loro diritto ad essere rappresentati, anche consecutivamente, in seno al CNF da un iscritto al loro albo. E lamentano la diversità  di trattamento rispetto ai COA con un numero di iscritti superiore a diecimila, ai quali quei diritti sono riconosciuti senza alcuna limitazione. Tali censure non sono condivisibili. La norma dell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, contenente il cd. limite territoriale, va letta congiuntamente con quella del comma 1 del medesimo articolo, contenente il cd. limite soggettivo. Il legislatore del 2012 ha ritenuto, con scelta giÃ  valutata corretta e conforme a Costituzione (v. Cass. sez. un. n. 32781/2018 e C. cost. n. 173/2019), di affermare il principio di alternanza nelle cariche rappresentative dei COA e del CNF (oltre a quello di parità  fra i generi). <br /> Le limitazioni introdotte al diritto di elettorato passivo attraverso il limite soggettivo e quello territoriale sono funzionali a garantire il rispetto del principio (cfr., di nuovo, punti 3.1.3.1., 3.1.3.2. e 3.1.3.3. della sentenza della Corte costituzionale). La norma sul cd. limite territoriale non reca dunque alcunÂ <em>vulnus </em>all&#8217;art. 51 Cost. Neppure si ravvisa violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost. per quanto attiene sia alla libertà  del voto, sia alla parità  di trattamento fra elettori (i COA). A parte ogni considerazione sull&#8217;effettiva esistenza di un diritto a essere rappresentato da un candidato appartenente al medesimo COA, diritto del quale si dubita, la norma non preclude affatto la libera manifestazione di voto. Questa, infatti, va coniugata con il principio di &#8220;<em>qualunque iscritto &#8230; </em>[ad]Â <em>accedere in condizioni di effettiva parità  alle cariche sociali</em>&#8221; (punto 3.2<em>. </em>della sentenza della Corte costituzionale). Nè la norma può dirsi viziata da irragionevolezza, perchè il limite territoriale ha una valida giustificazione determinata dalla diversa consistenza rappresentativa dei COA, ai quali è infatti attribuito un voto ponderato in ragione del numero degli iscritti (art. 34, comma 4, l. n. 247/2012). Quelli con pìù di diecimila iscritti &#8211; per i quali è previsto che &#8220;<em>risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto</em>&#8221; &#8211; possono garantire l&#8217;alternanza grazie alla loro consistenza numerica. Il legislatore ha comunque ritenuto, a presidio del principio dell&#8217;alternanza, di dover introdurre il criterio secondo cui il secondo eletto non solo deve essere di genere diverso dal primo eletto, ma provenire dagli &#8220;<em>iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto</em>&#8220;. <br /> Per gli ordini circondariali con meno di diecimila iscritti il medesimo principio è stato salvaguardato con la scelta del divieto del terzo mandato consecutivo (&#8220;<em>non può appartenere per pìù di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti</em>&#8220;). Scelta che non appare, per ragioni obiettive legate alla consistenza numerica quale fattore di rappresentatività , irragionevole. E ciò anche in considerazione del fatto che il limite non è assoluto, ma temperato nella sua dimensione diacronica posto che il divieto opera solo se il terzo mandato è consecutivo ai due precedenti. <br /> <strong>7.- <em>Il</em>periculum in mora. </strong>Infine, può ritenersi sussistere anche il requisito del <em>periculum</em>.<br /> A questo riguardo è sufficiente osservare che la rilevanza costituzionale del diritto di elettorato passivo, del quale si controverte, non tollera compressioni di sorta per il tempo necessario a farlo valere in giudizio nelle vie ordinarie, ancorchè sommarie. Non appena si abbia il ragionevole convincimento che quel diritto sia stato male attribuito e, dunque, sia stata violata la corretta composizione dell&#8217;organo rappresentativo, devono essere adottati i provvedimenti necessari a ristabilire la legalità  violata. Per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5 quel ragionevole convincimento può dirsi raggiunto. Gli altri aspetti sui quali i ricorrenti hanno fondato ilÂ <em>periculum</em>, avversati dai resistenti, restano pertanto assorbiti dalla valutazione che precede. <br /> <strong>8.- <em>Il contenuto del provvedimento richiesto. </em></strong>Fermo restando che è rimessa al giudizio di merito ogni statuizione sulle domande formulate con il ricorso <em>ex </em>art. 702<em>bis </em>c.p.c., in questa sede va disposta l&#8217;anticipazione degli effetti della pronuncia che, ragionevolmente, sarà  adottata in quella sede. Come richiesto dai ricorrenti va pertanto disposta la sospensione cautelare degli effetti della proclamazione a Consigliere del CNF degli Avvocati Andrea Mascherin, Andrea Pasqualin, Giuseppe Picchioni, Maurizio Magnano Di San Lio, Stefano Savi, Giovanni Arena, Carlo Orlando e Salvatore Sica. Riguardo la posizione del Consigliere Antonio Baffa non occorre assumere alcuna decisione, restando pienamente valida ed efficace la sospensione degli effetti della sua proclamazione disposta da questo Tribunale con l&#8217;ordinanza del 17 dicembre 2019. Le spese della presente fase cautelare saranno regolate con il provvedimento che definirà  il merito. <br /> P.Q.M. <br /> (<em>a</em>) dichiara il difetto di legittimazione attiva delle associazioni &#8220;Movimento Forense &#8211; M.F.&#8221; e &#8220;Unione Italiana Forense &#8211; U.I.F.&#8221;; <br /> (<em>b</em>) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e della Commissione di cui all&#8217;art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944;<br /> (<em>c</em>) dichiara inammissibile l&#8217;intervento dell&#8217;associazione &#8220;Nuova Avvocatura Democratica&#8221;; <br /> (<em>d</em>) sospende gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazionale Forense degli Avvocati Andrea Mascherin, Andrea Pasqualin, Giuseppe Picchioni, Maurizio Magnano Di San Lio, Stefano Savi, Giovanni Arena, Carlo Orlando e Salvatore; <br /> (<em>e</em>) dichiara fermi gli effetti dell&#8217;ordinanza adottata il 17 dicembre 2019 da questo Tribunale riguardo l&#8217;Avv. Antonio Baffa; (<em>f</em>) rinvia la regolamentazione delle spese processuale di questa fase cautelare alla decisione definitiva sul merito.<br /> Così¬ deciso in Roma, il 13 marzo 2020.<br /> Il Giudice<br /> (dott. Francesco Oddi)Â <br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: Hendal-Security Management s.r.l., anche in qualità  di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Sergio De Santis contro Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: Hendal-Security Management s.r.l., anche in qualità  di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Sergio De Santis contro Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti,</span></p>
<hr />
<p>Negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì¬ negoziata, opera la regola secondo cui va riconosciuta l&#8217;obbligatorietà  del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della PA- appalti pubblici &#8211; appalti sotto soglia- procedura negoziala- principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture- applicazione &#8211; è obbligatoria.</p>
<p> 2.Contratti della PA- principio di rotazione- giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara- concorrenza- va garantita.</p>
<p> 3.Contratti della PA- procedure di tipo ristretto o negoziato- invito all&#8217;affidatario uscente &#8211; carattere eccezionale- è tale- affidatario uscente- poi aggiudicatario- motivazione puntuale &#8211; è necessaria.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì¬ negoziata, opera la regola secondo cui va riconosciuta l&#8217;obbligatorietà  del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture .</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Trattasi di un principio che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte; è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità  di affidamento, di tipo &quot;aperto&quot;, &quot;ristretto&quot; o &quot;negoziato&quot;), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara &#8211; tanto pìù ove ripetuti nel tempo &#8211; che ostacolino l&#8217;ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità  di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o &quot;chiuso&quot; (recte, negoziato), l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale.</p>
<p> 2. Il principio di rotazione funge da contrappeso alla notevole discrezionalità  riconosciuta all&#8217;Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha l&#8217;obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l&#8217;effettiva concorrenza, poichè consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all&#8217;Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara.</p>
<p> 3.Nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all&#8217;invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà  puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00187/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00074/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 74 del 2020, proposto da <br /> Hendal-Security Management s.r.l., anche in qualità  di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Sabrina Tosti in Ascoli Piceno, piazza Arringo, 7; </p>
<p style="text-align: justify;">per la dichiarazione di nullità  e/o illegittimità , e quindi per l&#8217;annullamento </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Avviso pubblico finalizzato all&#8217;acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura telematica negoziata da realizzarsi tramite RDO su MEPA, cig 814720349A, avente ad oggetto: &#8220;<i>Affidamento del servizio di vigilanza armata degli edifici comunali ai sensi dell&#8217;art. 36 d.lgs. n. 50/2016</i>&#8220;, nella parte in cui ha previsto che, in applicazione del principio di rotazione, le ricorrenti non sarebbero state invitate alla procedura negoziata di cui trattasi, pubblicata sull&#8217;albo pretorio <i>on line</i> di detto Ente sino al 7 gennaio 2020, il tutto nei limiti in cui detta previsione sia ritenuta immediatamente escludente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche avuto riguardo alla infondatezza del ricorso, apprezzabile giÃ  in sede cautelare, e non essendo state manifestate opposizioni il riguardo;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente, che attualmente gestisce il servizio di vigilanza armata degli edifici comunali del Comune di Ascoli Piceno a seguito di subentro all&#8217;operatore economico Fi.Fa. Security (giusta cessione del ramo di azienda relativo ai servizi di vigilanza privata con decorrenza dal 1° giugno 2019 e durata fino al 31 dicembre 2022), ha inoltrato la propria manifestazione di interesse rispetto all&#8217;Avviso pubblico per l&#8217;individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l&#8217;affidamento del medesimo servizio ex art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonostante l&#8217;espressa previsione, in esso contenuta, che, in applicazione del principio di rotazione, non sarebbero stati invitati alla gara gli operatori economici Hendal Security Management e Fi.Fa. Security;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la stessa ha poi provveduto ad impugnare, con il presente ricorso, l&#8217;anzidetto Avviso pubblico <i>in parte qua</i>, lamentandone l&#8217;illegittimità  sotto distinti profili;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, parte ricorrente assume che la rigida applicazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, del principio di rotazione, interpretato alla stregua di un requisito di partecipazione, contrasterebbe con la previsione di una procedura aperta, che, per sua definizione, è rivolta a qualsiasi operatore economico che intenda manifestare il proprio interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la stessa sostiene, ancora, che l&#8217;Amministrazione avrebbe applicato il principio di rotazione in maniera acritica e sproporzionata, sostanzialmente individuando una causa di esclusione automatica in capo alle società  Hendal Security Management e Fi.Fa. Security e in spregio al principio di libera concorrenza con cui il principio di rotazione avrebbe dovuto, invece, essere coordinato. Ciò sia per il richiamo, contenuto nell&#8217;art. 36 del Codice appalti, all&#8217;art. 30, comma 1, del medesimo Codice, nonchè in virtà¹ di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, sia perchè, nell&#8217;ambito delle procedure negoziate, il principio di rotazione può trovare la sua giustificazione quando partecipino pìù operatori economici e non anche quando prendano parte, ad esempio, due soli concorrenti; una eccessiva riduzione della platea dei potenziali<i>competitors</i>, infatti,<i> </i>finirebbe con il diminuire o annullare ogni forma di confronto concorrenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Ascoli Piceno intimato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 19 febbraio 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, previo avviso alle parti sulla possibilità  di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il ricorso non sia fondato per quanto si va ad esporre:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, al comma 1, che &#8220;<i>l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l&#8217;effettiva possibilità  di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come precisato al paragrafo n. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, &#8220;<i>il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell&#8217;operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtà¹ di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la giurisprudenza ha giÃ  avuto modo di chiarire la portata applicativa delle anzidette previsioni. In particolare, si è sostenuto che negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì¬ negoziata (qual è quello di cui si controverte, per il quale il Comune ha acquisito le manifestazioni di interesse), opera la regola secondo cui va riconosciuta l&#8217;obbligatorietà  del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943, che ha confermato TAR Marche, 3 dicembre 2018, n. 753 e che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125). Trattasi di un principio &#8220;<i>che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte &#8211; è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità  di affidamento, di tipo &quot;aperto&quot;, &quot;ristretto&quot; o &quot;negoziato&quot;), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato &#038; Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara &#8211; tanto pìù ove ripetuti nel tempo &#8211; che ostacolino l&#8217;ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità  di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o &quot;chiuso&quot; (recte, negoziato), l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale</i>&#8221; (cfr., Cons. Stato n. 3943 del 2019, citata);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in altri termini, il principio di rotazione funge da contrappeso alla notevole discrezionalità  riconosciuta all&#8217;Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha l&#8217;obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l&#8217;effettiva concorrenza, poichè consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all&#8217;Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sempre in tale ottica, non può dubitarsi del fatto che la prescrizione contenuta al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 innanzi richiamata vada intesa &#8220;<i>nel senso dell&#8217;inapplicabilità  del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l&#8217;operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Diversamente opinando, stridente ed inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate Linee Guida laddove è precisato che &#8220;Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell&#8217;operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento&#8221;</i>&#8221; (cfr., Cons. Stato, n. 7539 del 2019, citata);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; applicando i suesposti principi al caso in esame si osserva che, poichè è indubbio che l&#8217;Avviso pubblico in questione è volto ad acquisire manifestazioni di interesse &#8220;<i>per l&#8217;individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata</i>&#8221; finalizzata all&#8217;affidamento di un appalto &#8220;sotto soglia&#8221;, rispetto alla quale la stazione appaltante ha operato una preventiva limitazione del numero degli operatori da selezionare (cfr., determinazione dirigenziale n. 4128 del 18 dicembre 2019), il fatto che parte ricorrente abbia beneficiato di precedenti affidamenti legittima la scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente alla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ciò in quanto, nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all&#8217;invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà  puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, TAR Lazio Roma, sez. II, 3 giugno 2019, n. 7062, che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524); </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, corollario di quanto appena enunciato è che non occorre invece motivare la scelta di non invitare alla procedura il gestore uscente, stante l&#8217;obbligo <i>ex lege</i> di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia; nè il precedente gestore può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, per tutto quanto esposto, che il ricorso sia infondato e che vada respinto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo al fatto che si registra, in giurisprudenza, qualche posizione sotto alcuni profili diversa in merito alla questione affrontata;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Morri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Simona De Mattia, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica Amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi. 1.- Sanità  &#8211; servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) &#8211; configurazione. 2.- Sanità  &#8211; medici di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore;</span></p>
<hr />
<p>Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica Amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Sanità  &#8211; servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) &#8211; configurazione.</p>
<p> 2.- Sanità  &#8211; medici di medicina generale &#8211; rapporto convenzionale &#8211; rapporto privatistico &#8211; è tale &#8211; contrattazione collettiva &#8211; portata.</p>
<p> 3.- Sanità  &#8211; art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 &#8211; q.l.c. -competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, II° comma, lettera l), Cost. &#8211; lesione &#8211; non sussiste.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell&#8217;ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l&#8217;assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato. La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale.</em><br /> <br /> <em>2. La giurisprudenza di legittimità  ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica Amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come giÃ  previsto dall&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).</em><br /> <br /> <em>3. Il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui rientrano anche quelli di continuità  assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative negoziano ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come sostituito dall&#8217;art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)Â». Tale ultima norma stabilisce che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, all&#8217;art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all&#8217;organizzazione degli uffici» e si deve intendere, pertanto, che in tali materie rientrino anche le modalità  di esercizio delle funzioni. </em><br /> <em>Non invade la materia dell&#8217;ordinamento civile l&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità».</em><br /> <em>La norma di cui all&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità  assistenziale, non incide, di per sè, sulla disciplina dell&#8217;attività  professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento civile.</em><br /> <em>La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato limitandosi ad impegnare l&#8217;amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 febbraio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;11 febbraio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019 e depositato il 20 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale).<br /> Pìù precisamente, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell&#8217;Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità  assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.<br /> 2.- In data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le osservazioni avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate.<br /> 2.1.- La difesa regionale sostiene, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, sulla base dell&#8217;assunto che la norma impugnata non abbia una autonoma portata precettiva, costituendo una semplice norma di programmazione generale che si limita a prevedere interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire l&#8217;obiettivo del miglioramento dell&#8217;erogazione del servizio sanitario relativo alla gestione degli interventi di pronto soccorso.<br /> Da ciò deriverebbe, a parere della resistente, che la norma non avrebbe la capacità  di ledere, per sè stessa, la sfera della competenza statale, con il conseguente difetto dei requisiti di concretezza ed attualità  che devono necessariamente connotare l&#8217;interesse ad agire del ricorrente.<br /> 2.2.- Sotto altro profilo e sempre in via preliminare, la Regione Puglia eccepisce anche l&#8217;inammissibilità  del ricorso per l&#8217;erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso.<br /> La norma impugnata, difatti, afferendo all&#8217;organizzazione del servizio di continuità  assistenziale, dovrebbe essere ricondotta, ad avviso della resistente, all&#8217;organizzazione del Servizio sanitario regionale, parte integrante della materia di legislazione concorrente «tutela della salute» di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost., in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi, e non alla materia «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come sostenuto dal ricorrente.<br /> Secondo la difesa regionale, in altri termini, come si può evincere dalla costante giurisprudenza di questa Corte, allorquando la norma impugnata incida contestualmente su una pluralità  di materie, occorre utilizzare il criterio che tende a valorizzare «l&#8217;appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (così¬ sentenza n. 50 del 2007), per cui nel caso in esame l&#8217;ambito materiale prevalente dovrebbe ritenersi quello della «tutela della salute» di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost.<br /> 2.3.- Ad avviso della Regione Puglia, l&#8217;impugnativa è, in ogni caso, non fondata nel merito.<br /> A parere della resistente, infatti, anche se si volesse ricondurre la norma impugnata nell&#8217;ambito della materia «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza statale, non verrebbe comunque meno la facoltà  del legislatore regionale di demandare alla Giunta e alle strutture amministrative regionali l&#8217;adozione di attività  volte ad una pìù efficiente organizzazione del Servizio sanitario regionale.<br /> In questo senso, anzi, la disposizione regionale impugnata si sarebbe limitata a recepire un principio giÃ  espresso, proprio a livello di contrattazione nazionale, nell&#8217;art. 5 dell&#8217;ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così¬ come integrato dal successivo ACN del 29 luglio 2009, recante «Obiettivi di carattere generale» e secondo cui «[l]e Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali: [&#8230;] b) realizzare nel territorio la continuità  dell&#8217;assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto pìù ampio della presa in carico dell&#8217;utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità  assistenziale e di emergenza territoriale» e, inoltre, giÃ  positivamente valutato anche nell&#8217;Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità  assistenziale».<br /> Ad avviso della difesa regionale, inoltre, la circostanza, evidenziata dallo stesso ricorrente, che il comma 5 dell&#8217;art. 62 dell&#8217;ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stabilisca che «[n]ell&#8217;ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità  assistenziale in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività  istituzionali e l&#8217;integrazione tra le diverse funzioni territoriali», confermerebbe la facoltà  del legislatore regionale di poter avviare iniziative programmatiche, demandando alla Giunta l&#8217;adozione degli atti di attuazione.<br /> Da ciò deriverebbe che la disposizione impugnata sarebbe intervenuta in un ambito giÃ  contemplato dalla contrattazione nazionale, ma senza sovrapporsi in alcun modo alla stessa e limitandosi a dettare una disciplina meramente programmatica.<br /> 3.- La Regione ha depositato una memoria integrativa il 16 gennaio 2020.<br /> In essa richiama e produce gli atti preparatori della legge impugnata, ribadendo che non sussiste alcuna lesione di competenza statale, in quanto la norma impugnata avrebbe un contenuto meramente «programmatico», in cui sono demandati alla Giunta regionale l&#8217;adozione delle misure concrete, da assumere nel rispetto delle competenze statali.<br /> 4.- Con memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente precisato gli argomenti posti a fondamento dell&#8217;impugnazione e contestato le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla Regione Puglia.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br /> Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell&#8217;Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità  assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.<br /> 2.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla difesa regionale.<br /> 2.1.- La Regione ha eccepito, in primo luogo, l&#8217;inammissibilità  del ricorso sostenendo che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non avrebbe la capacità  di ledere, per se stessa, la sfera della competenza statale.<br /> La disposizione impugnata, nonostante l&#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, qualifichi la legge medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», non può ritenersi priva di «una propria e autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi» (sentenza n. 346 del 2010), in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità  assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso.<br /> Pertanto, l&#8217;eccezione non può essere accolta.<br /> 2.2.- Non merita accoglimento neppure l&#8217;ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il ricorso proposto sarebbe inammissibile per l&#8217;erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, anzichè dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute.<br /> Questa Corte ha infatti pìù volte ripetuto che l&#8217;esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultima sentenza n. 147 del 2019), e dunque l&#8217;eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità  della questione.<br /> 3.- Nel merito la questione non è fondata.<br /> 3.1.- Il servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell&#8217;ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l&#8217;assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato (sentenza n. 157 del 2019).<br /> La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale.<br /> La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come giÃ  previsto dall&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).<br /> 3.2.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri censura la norma impugnata sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sul presupposto che anche norme di carattere essenzialmente organizzativo verrebbero ad assumere uno specifico rilievo nell&#8217;ambito del diritto civile, in quanto contenute in un accordo collettivo.<br /> Ora, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui rientrano anche quelli di continuità  assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative negoziano ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come sostituito dall&#8217;art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)Â».<br /> Tale ultima norma stabilisce, perà², che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, all&#8217;art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all&#8217;organizzazione degli uffici». Si deve intendere che in tali materie rientrino anche le modalità  di esercizio delle funzioni.<br /> Pertanto, il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la disposizione impugnata nella materia dell&#8217;ordinamento civile.<br /> La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità  assistenziale, non incide, di per sè, sulla disciplina dell&#8217;attività  professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento civile.<br /> La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 256 del 2012; n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009), limitandosi ad impegnare l&#8217;amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta, infatti, dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 («[c]on provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell&#8217;attuazione del presente articolo») e del comma 1 del successivo art. 3 («[l]a presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale»).<br /> Le finalità  della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell&#8217;Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità  assistenziale» secondo cui: «[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l&#8217;offerta di continuità  assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere».<br /> 4.- In conclusione, la legge reg. Puglia n. 66 del 2018, nel prevedere la possibilità  di collocare sedi di continuità  assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità , non invade la competenza legislativa dello Stato.<br /> Pertanto, la questione di legittimità  costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 febbraio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.7315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-3-2020-n-7315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-3-2020-n-7315/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-3-2020-n-7315/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.7315</a></p>
<p>Vincenzo di Cerbo Presidente, Amelia Torrice consigliere, estensore; PARTI: Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valeria Pellegrino c. Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino . Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-3-2020-n-7315/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.7315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-3-2020-n-7315/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.7315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo di Cerbo Presidente, Amelia Torrice consigliere, estensore; PARTI:  Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valeria Pellegrino c. Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino .</span></p>
<hr />
<p>Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Giurisdizione &#8211; Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali &#8211; differenze.<br /> <br /> 2.- Giurisdizione &#8211; ricorso alle SS.UU. &#8211; violazione della CEDU &#8211; rilevanza &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 3.- Giurisdizione &#8211; pronunce del Consiglio di Stato &#8211; sindacato delle SS.UU. &#8211; limiti. <br /> <br /> 4.- Giurisdizione &#8211; giudice amministrativo &#8211; mancata o inesatta applicazione di una norma di legge &#8211; creazione di una norma inesistente &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 5.- Giurisdizione &#8211; giudice amministrativo &#8211; tutela giurisdizione &#8211; negazione in concreto &#8211; effetti &#8211; eccesso di potere giurisdizionale &#8211; va escluso.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La distinzione fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali implica che ognuna di esse venga esercitata attribuendo all&#8217;organo di vertice interno al plesso giurisdizionale la statuizione finale sulla correttezza di tutte le valutazioni in fatto e/o in diritto necessarie a decidere la controversia, fatte salve quelle di mero rifiuto o diniego della giurisdizione; pertanto, non può essere censurata innanzi alle Sezioni Unite la statuizione finale d&#8217;una giurisdizione speciale che si limiti a negare &#8211; sia pure a cagione, in astratta ipotesi, di &quot;un error in procedendo&quot; o &quot;in udicando&quot; &#8211; tutela alla situazione giuridica azionata.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il ricorso alle S.U. per motivi attinenti alla giurisdizione non è giustificato neppure allegando una violazione delle norme della CEDU (o dell&#8217;UE), poichè anche questa dÃ  luogo pur sempre ad un vizio di legittimità  (e non ad un motivo inerente alla giurisdizione) che deve trovare la propria soluzione all&#8217;interno di ciascuna giurisdizione.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all&#8217;esistenza dei vizi che attengono all&#8217;essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori &quot;in iudicando&quot; o &quot;in procedendo&quot;. Pertanto, le violazioni in rito rientrano nell&#8217;ambito dei limiti interni della giurisdizione, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto di giurisdizione, non trattandosi di una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione, nè potendosi configurare nella specie un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo .</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>4. La mancata od inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al pìù, un &quot;error in iudicando&quot;, ma non dÃ  luogo alla creazione di una norma inesistente, comportante un&#8217;invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell&#8217;art. 362 c.p.c., comma 1 </em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>5. La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall&#8217;erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così¬ da giustificare il ricorso previsto dall&#8217;art. 111, comma 8, Cost., atteso che l&#8217;interpretazione delle norme di diritto costituisce il &quot;proprium&quot; della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione .</em></div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso 7787-2019 proposto da: <em>Omissis</em>, elettivamente domiciliata in Roma, Corso del Rinascimento 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato Valeria Pellegrino, che la rappresenta e difende; <br /> <strong><em>&#8211; ricorrente &#8211; </em></strong><br /> <br /> <strong><em>contro </em></strong><br /> Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 362, presso lo studio dell&#8217;avvocato Nathalie Lusi, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino; <br /> <strong><em>&#8211; controricorrente &#8211; </em></strong><br /> <br /> avverso la sentenza n. 4934/2018 del Consiglio di Stato, depositata il 13/08/2018. <br /> Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Amelia Torrice;<br /> udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità , in subordine rigetto del ricorso; <br /> uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per delega dell&#8217;avvocato Valeria Pellegrino e Pasquale Trane per delega dell&#8217;avvocato Emanuela Guarino. <br /> <br /> <strong>Fatti di causa &#8211; </strong>1. C. Anna, giÃ  vice segretario generale del Comune di Brindisi e titolare della Direzione Ripartizione Affari Generali del Comune di Brindisi, a seguito dell&#8217;annullamento del Tar Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce &#8211; del provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Brindisi, alla scadenza dell&#8217;incarico, aveva attribuito le funzioni di vice segretario ad altra persona, aveva adito il TAR Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce &#8211; , per chiedere l&#8217;accertamento del diritto al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del provvedimento annullato. <br /> 2. Il TAR con la sentenza n. 1168 del 7 maggio 2014, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, aveva dichiarato l&#8217;improcedibilità     del ricorso sul rilievo che la domanda era stata proposta dopo il termine di decadenza del 15 settembre 2000, previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.<br /> 3. Il Consiglio di Stato, adito dalla C., con la sentenza n. 4934 pubblicata il 13 agosto 2018 ha confermato la sentenza del TAR ed ha dichiarato la compensazione delle spese del giudizio.<br /> 4. Il Consiglio di Stato, richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21260 del 2016, ha ritenuto inammissibile l&#8217;appello in ordine al dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tanto sul rilievo che la C. non poteva mettere in discussione la giurisdizione del giudice amministrativo da essa stessa scelto per azionare la domanda risarcitoria. <br /> Richiamati i principi affermati dalla Corte Costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 6 del 2018, ha rigettato il motivo di appello con il quale era stata proposta la questione della proponibilità  della domanda risarcitoria. <br /> Ha rilevato che siffatta domanda era stata proposta oltre il termine decadenziale, al quale ha riconosciuto natura sostanziale, previsto dall&#8217;art. 45 del d. Igs. n. 80 del 1998, trasfuso nell&#8217;art. 69 c. 7 del d. lgs n. 165 del 2001. <br /> Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che il quadro normativo e giurisprudenziale vigente alla data del 15 settembre 2000 consentiva, ed anzi imponeva alla C. di proporre la domanda risarcitoria mediante motivi aggiunti nello stesso giudizio giÃ  instaurato, ovvero in forma autonoma, dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. <br /> 8. Ha aggiunto che il dedotto carattere permanente dell&#8217;illecito, che al pìù poteva incidere sul profilo della giurisdizione, non valeva a modificare le conclusioni raggiunte in quanto il giudice amministrativo avrebbe comunque potuto decidere sulla domanda di risarcimento <br /> proposta in via autonoma entro il termine di decadenza del 15 settembre 2000. <br /> 9. Per la cassazione di questa sentenza Anna C. ha proposto ricorso ai sensi dell&#8217;art. 111 comma 8 Cost., dell&#8217;art. 362 cod. proc. civ. e dell&#8217;art. 110 del codice del processo amministrativo affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. <br /> 10. Il Comune di Brindisi ha resistito con controricorso. <br /> <strong>Ragioni della decisione &#8211; </strong>11. Con l&#8217;unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.<br /> 12. Precisato di avere formulato una domanda risarcitoria per danni che attengono ad un periodo temporale che travalica il discrimine temporale del 30 giugno 1998, addebita al Consiglio di Stato di avere &quot;trattenuto la giurisdizione&quot; anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno relativa al periodo successivo al 30 giugno 1998. <br /> 13. Asserisce che il Consiglio di Stato avrebbe potuto confermare la statuizione di improponibilità  della domanda limitatamente alla domanda risarcitoria correlata ai danni prodotti sino al 30 giugno 1998 ma non avrebbe potuto giudicare in ordine ai danni verificatisi successivamente a tale data e aggiunge che il carattere permanente dell&#8217;illecito radicava la giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;intera domanda risarcitoria. <br /> 14. In confronto con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21260 del 2016, invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13940 del 2014 e addebita al Consiglio di Stato di non avere considerato che la statuizione del TAR non costituiva una pronuncia di rigetto nel merito ma una pronuncia in rito, essendosi compendiata nella declaratoria della improcedibilità  del ricorso, e di non avere tenuto conto della peculiarità  della vicenda che si era processualmente dispiegata quando i danni conseguiti alla pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo non erano quantificabili e nemmeno indennizzabili, quando il d. Igs. n. 80 del 1998 non era stato emanato e la pregiudiziale amministrativa era rimasta, sino all&#8217; introduzione nell&#8217;ordinamento giuridico del codice del processo amministrativo, questione incerta e tormentata, al pari della questione relativa alla natura ed alla portata della disposizione contenuta nell&#8217;art. 45 c. 7 del d.Lgs. n. 80 del 1998.<br /> 15. Sostiene, in conclusione, che ad essa ricorrente non era imputabile &quot;l&#8217;abuso del processo&quot; e &quot;l&#8217;irrazionale utilizzo di una risorsa della collettività &quot;.<br /> <em>Esame del motivo</em><br /> 16. Con la sentenza n. 6/2018 la Corte cost., nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità  costituzionale del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, sollevata in relazione all&#8217;art. 117 Cost., comma 1, ha negato in radice che con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall&#8217;art. 111 Cost., comma 8, contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, possano censurarsi anche &quot;<em>errores in procedendo</em>&quot; o &quot;<em>in iudicando</em>&quot;. <br /> 17. Afferma il giudice delle leggi che il citato comma 8 dell&#8217;art. 111 Cost. deve leggersi come contrapposto al comma precedente, che invece prevede il generale ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i &quot;soli&quot; motivi inerenti alla giurisdizione. <br /> 18. Nel dare conto dei limiti esterni alla giurisdizione dei giudici speciali, la citata sentenza n. 6/2018 della Corte cost. ha escluso ogni interpretazione dell&#8217;art. 111 Cost., comma 8, che ridondi in una pìù o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso (quello di cui al comma 7 e quello di cui al comma 8 dell&#8217;art. 111 Cost.), che si porrebbe in contrasto con la scelta operata dal Costituente in favore d&#8217;una unità  solo funzionale, ma non anche organica, delle giurisdizioni. <br /> 19. Tanto era stato affermato dalla stessa Corte cost. giÃ  con la sentenza n. 204/2004 e, ancor pìù, con la sentenza n. 77/2007, lÃ  dove la Corte cost. aveva aggiunto che &quot;perfino il supremo organo regolatore della giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell&#8217;art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione&quot;. <br /> 20 . Sostanzialmente nello stesso senso è anche quella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (sentenze n. 21617/17, n. 13976/17 e n. 8117/17) secondo cui la distinzione fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali implica che ognuna di esse venga esercitata attribuendo all&#8217;organo di vertice interno al plesso giurisdizionale la statuizione finale sulla correttezza di tutte le valutazioni in fatto e/o in diritto necessarie a decidere la controversia, fatte salve quelle di mero rifiuto o diniego della giurisdizione; pertanto, non può essere censurata innanzi alle Sezioni Unite di questa S.C. la statuizione finale d&#8217;una giurisdizione speciale che si limiti a negare &#8211; sia pure a cagione, in astratta ipotesi, di &quot;un error in procedendo&quot; o &quot;in iudicando&quot; &#8211; tutela alla situazione giuridica azionata. <br /> 21. Ancora la citata sentenza n. 6/2018 della Corte cost. ha rimarcato che il ricorso alle S.U. per motivi attinenti alla giurisdizione non è giustificato neppure allegando una violazione delle norme della CEDU (o dell&#8217;UE), poichè anche questa dÃ  luogo pur sempre ad un vizio di legittimità  (e non ad un motivo inerente alla giurisdizione) che deve trovare la propria soluzione all&#8217;interno di ciascuna giurisdizione. <br /> 22. Anche la figura dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale denunciabile mediante ricorso per cassazione va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. <br /> 23. Il primo sussiste soltanto ove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all&#8217;amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, l&#8217;abbia negata sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento). <br /> 24. Il secondo è ravvisabile unicamente quando il giudice amministrativo o contabile abbia affermato la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, l&#8217;abbia negata sull&#8217;erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.<br /> 25. In tal modo la citata sentenza n. 6/2018 ha negato ogni ipotetica polisemia o interpretazione dinamica del lemma &quot;giurisdizione&quot; di cui all&#8217;art. 111 Cost., comma 8, e, con essa, l&#8217;ammissibilità     di soluzioni intermedie che riconducano all&#8217;ambito delle questioni inerenti alla giurisdizione anche quelle in base alle quali si impugnino le sentenze dei giudici speciali perchè    abnormi, anomale o tali da stravolgere le norme di riferimento (nazionali o dell&#8217;Unione Europea) o ridondare in denegata giustizia. <br /> 26. In altre parole, secondo la citata sentenza n. 6/2018 la ricorribilità  per cassazione innanzi a queste S.U. non puoi mai dipendere dall&#8217;attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità  del vizio e ciò    in virtà¹    non solo delle considerazioni sopra esposte, ma anche delle intuitive incertezze derivanti da un criterio affidato a valutazioni contingenti e soggettive.<br /> 27. Nè in contrario &#8211; argomenta ancora la sentenza n. 6/2018 &#8211; possono invocarsi principi fondamentali quali l&#8217;unità  funzionale della giurisdizione (che, come giÃ     detto, non ne implica anche una organica) oppure la primazia del diritto comunitario, l&#8217;effettività     della tutela, il giusto processo, poichè    anche questi ultimi vanno garantiti non in sede di controllo sulla giurisdizione, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò    deputati dalla Costituzione. <br /> 28. E ove non fossero pìù esperibili rimedi interni a ciascuna giurisdizione e in ipotesi di sopravvenienza di una decisione, contraria al giudicato ivi formatosi, emessa da una Corte sovranazionale, eventualmente dovrebbe prevedersi un nuovo caso di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., come auspicato dalla stessa Corte cost. con riferimento alle sentenze della Corte EDU (cfr. Corte cost. n. 123/2017). <br /> 29. Deve, pertanto, oggi ribadirsi che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all&#8217;esistenza dei vizi che attengono all&#8217;essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori &quot;in iudicando&quot; o &quot;in procedendo&quot;. Pertanto, le violazioni in rito rientrano nell&#8217;ambito dei limiti interni della giurisdizione, sicchè  è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto di giurisdizione, non trattandosi di una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione, nè potendosi configurare nella specie un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n.31754/2019, Cass. Sez. U. n. 18079/2015, Cass. Sez. U. n. 24468/2013, Cass. Sez. U. n.3688/2009, Cass. Sez. U. n. 8882/2005). <br /> 30. Va pure ribadito in questa sede che la mancata od inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al pìù   , un &quot;<em>error in iudicando</em>&quot;, ma non dÃ  luogo alla creazione di una norma inesistente, comportante un&#8217;invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell&#8217;art. 362 c.p.c., comma 1 (Cass., Sez. U., n. 16974/2018). <br /> 31. E&#8217; stato osservato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall&#8217;erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così¬ da giustificare il ricorso previsto dall&#8217;art. 111, comma 8, Cost., atteso che l&#8217;interpretazione delle norme di diritto costituisce il &quot;<em>proprium</em>&quot; della funzione giurisdizionale e non può    integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione &#8211; Cass., Sez. U. n. 31754/2019, Cass., Sez. U. n. 32773/2018).<br /> 32. Ebbene, le censure formulate nel ricorso, benchè  prospettate con riguardo all&#8217;eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, mirano in realtà     a porre sotto la lente di queste Sezioni Unite il sindacato svolto dal giudice amministrativo sulla qualificazione dell&#8217;azione di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente e attengono al merito dell&#8217;operato del giudice amministrativo. <br /> 33. La ricorrente, infatti, dolendosi del fatto che con riguardo alla giurisdizione la sua domanda risarcitoria non sia stata frazionata sul piano temporale (danni verificatisi prima e dopo il 30.6.1998), e ciò anche con riguardo alla affermata improponibilità     del motivo di appello concernente la giurisdizione, contesta in sostanza la valutazione della domanda operata dal giudice amministrativo che l&#8217; ha ritenuta preclusa per intervenuta decadenza ai sensi dell&#8217;art. 69 c. 7 del d. Igs. n. 165 del 2001 e denuncia la erronea applicazione di tale disposizione. <br /> 34. Essa, censurando la qualificazione della domanda ad opera del giudice amministrativo, pone in realtà     una questione estranea al novero di quelle inerenti alla giurisdizione che &#8211; sole &#8211; consentono l&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei conti innanzi a queste S.U. <br /> 35. Le considerazioni svolte assorbono la questione relativa alla dedotta inapplicabilità     del principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 21260/2016, secondo cui l&#8217;attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. <br /> 36. Sulla scorta delle conclusioni svolte deve dichiararsi l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br /> 37. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> 38. Ai sensi dell&#8217;art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-3-2020-n-7315/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.7315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
