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	<title>13/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1024</a></p>
<p>Non va sospesa la nota con la quale il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha comunicato l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento biennale di facchinaggio, trasporto e trasloco di beni, compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi, presso le sedi della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1024</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la nota con la quale il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha comunicato l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento biennale di facchinaggio, trasporto e trasloco di beni, compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi, presso le sedi della Direzione; ritenuto prevalente la tutela dell’interesse pubblico acché continui l’esecuzione dell’appalto in questione, già in atto a seguito della firma del contratto da circa un mese; in primo grado cautelare si era sottolineato che l’incongruità dell’offerta economica presentata dalla ricorrente era ictu oculi rilevabile ed il relativo provvedimento di esclusione appariva congruamente motivato e non manifestamente illogico; infine la scansione temporale prevista dalla legge per il sub procedimento di verifica dell’offerta anomala non sembrava potere trovare applicazione trattandosi di fattispecie diversa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01024/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01387/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>De Vellis Traslochi e Trasporti Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio D&#8217;Aloia e domiciliata elettivamente presso lo studio di detto difensore, in Roma, via A. Gramsci n. 54;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero degli Affari Esteri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso la sede di detta Avvocatura; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>La Lucentissima srl</b>, non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA &#8211; SEZIONE I^ &#8211; n. 00103/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO BIENNALE DI FACCHINAGGIO,TRASPORTO E TRASLOCO DI BENI, PRESSO LE SEDI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Antonio D&#8217;Aloia e Daniela Giacobbe dell’Avvocatura Generale dello Stato;	</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare non presenti alcun profilo di fondatezza e che, quanto al danno, sia prevalente la tutela dell’interesse pubblico acché continui l’esecuzione dell’appalto in questione, già in atto a seguito della firma del contratto in data 23 gennaio 2012;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che l’onere delle spese della presente fase cautelare debba essere posto a carico della soccombente parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l&#8217;appello cautelare in epigrafe (Ricorso n. 1387/2012).	</p>
<p>Condanna la De Vellis Traslochi e Trasporti Srl, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida, in favore del resistente Ministero, in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre competenze di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Raffaele Greco, Presidente FF<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1023/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1023</a></p>
<p>Va accolta, ai soli fini della sollecita discussione del merito, la domanda cautelare di due Comuni avverso l’approvazione della graduatoria adottata dal Commissario Delegato per la Ricostruzione Regione Abruzzo nella parte in cui la graduatoria riconosce in favore dei comuni ricorrenti quale &#8220;finanziamento richiesto&#8221; la sola somma di 349.860 €,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai soli fini della sollecita discussione del merito, la domanda cautelare di due Comuni avverso l’approvazione della graduatoria adottata dal Commissario Delegato per la Ricostruzione Regione Abruzzo nella parte in cui la graduatoria riconosce in favore dei comuni ricorrenti quale &#8220;finanziamento richiesto&#8221; la sola somma di 349.860 €, considerato che la domanda cautelare proposta attiene a profili patrimoniali che potranno eventualmente trovare completa ed idonea tutela in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01023/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01293/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Bugnara </b> e <b>Comune di Cocullo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Di Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scalise in Roma, Piazzale Belle Arti n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Delegato per la Ricostruzione &#8211; Presidente della Regione Abruzzo</b> &#8211; rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Cagnano Amiterno </b> e <b>Comune di Capestrano</b>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA &#8211; SEZIONE I^ &#8211; n. 04733/2011, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI FINANZIAMENTI PER ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIALI DOPO SISMA 6 APRILE 2009	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Luigi Di Massa e Daniela Giacobbe dell’Avvocatura Generale dello Stato;	</p>
<p>Ritenuto che le questioni proposte dalle parti meritino il necessario approfondimento proprio della fase di merito e che il danno lamentato dagli appellanti Comuni è apprezzabile soltanto nei limiti della fissazione con precedenza dell’udienza pubblica di discussione del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l&#8217;appello (Ricorso n. 1293/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui in motivazione.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2012 n.97</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-3-2012-n-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-3-2012-n-97/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-3-2012-n-97/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2012 n.97</a></p>
<p>Pres. Zaccardi – Est. Ciliberti TLT TeleTrigno s.n.c. (Avv. V. Intartaglia) c/ Comune di Ferrazzano (Avv. S. Di Pardo) 1. Ambiente e territorio – Attività potenzialmente pericolose per l’ambiente – Regolamentazione – Competenza – Comune – Limiti. 2. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Ordinanza contingibile ed urgente –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-3-2012-n-97/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2012 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-3-2012-n-97/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2012 n.97</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi – Est. Ciliberti<br /> TLT TeleTrigno s.n.c. (Avv. V. Intartaglia) c/ Comune di Ferrazzano  (Avv. S. Di Pardo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Attività potenzialmente pericolose per l’ambiente – Regolamentazione – Competenza – Comune – Limiti.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Ordinanza contingibile ed urgente – Spegnimento radio-ripetitori – Motivazione – Esigenze di salute – Insufficienza &#8211; Omessa istruttoria &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai Comuni è consentito limitare selettivamente o regolamentare talune attività che presentino aspetti di potenziale danno per la salute o per l’ambiente, ma – in mancanza di un espresso divieto legislativo &#8211; ciò non equivarrà mai all’esercizio di una potestà illimitata di impedire che quelle attività si svolgano sul territorio comunale.	</p>
<p>2. E’ illegittima l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale si è ordinato lo spegnimento di tutti i radioripetitori sine die presenti sul territorio comunale, motivata con l’esigenza di tutela della salute pubblica e privata, in ragione del superamento dei valori di inquinamento elettromagnetico posti come limiti di cautela per le esposizioni dirette e croniche dal D.M. n. 381/1998, senza aver compiuto alcuna istruttoria, atteso che rappresenta una scelta irragionevole, indiscriminata, incongrua, eccessiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 612 del 2000, proposto da </p>
<p>TLT TeleTrigno s.n.c., con sede in Trivento (Cb), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Intartaglia, con elezione di domicilio in Campobasso, via De Attellis n. 11, presso lo studio legale De Angelis, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ferrazzano (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Di Pardo, presso il cui studio in Campobasso, via Berlinguer n. 1, è domiciliato, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale prot. n. 4233 datata 11.8.2000, notificata il 19.8.2000, con la quale viene ordinato alla ricorrente &#8220;l’immediato spegnimento degli apparecchi di ripetizione radiotelevisiva, al fine di far cessare la contingente situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica, entro 15 giorni dalla notifica&#8221;; 2)ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le due successive memorie della società ricorrente;<br />	<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione comunale intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Udita, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;<br />	<br />
Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I – La società ricorrente, titolare di una concessione ministeriale per l’emittenza radiotelevisiva a carattere commerciale, ai sensi della legge n. 223/1990, gestisce dal 1990 un piccolo impianto di 200 Watt, sito in Ferrazzano (Cb), sul canale 63 Uhf. La medesima insorge, per impugnare l’ordinanza sindacale prot. n. 4233 datata 11.8.2000, notificatale il 19.8.2000, con la quale le viene ordinato &#8220;l’immediato spegnimento degli apparecchi di ripetizione radiotelevisiva, al fine di far cessare la contingente situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica, entro 15 giorni dalla notifica&#8221;. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; 2)violazione della legge n. 249/1997, incompetenza del sindaco; 3)violazione di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; 4)eccesso di potere, ingiustizia manifesta; 5)violazione e falsa applicazione di legge, errata interpretazione, eccesso di potere sotto vari profili, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, inopportunità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.<br />	<br />
Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con una successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria n. 489/2000, viene disposta una verificazione tecnica sui livelli di campi elettromagnetici generati dall’emittente.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 112 del 2001, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della società ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza presidenziale n. 791/2011, sono disposti ulteriori incombenti istruttori.<br />	<br />
All’udienza del 9 febbraio 2012, la causa viene introitata per la decisione.<br />	<br />
II – Il ricorso è fondato.<br />	<br />
III – Il Sindaco del Comune di Ferrazzano (Cb) – con il provvedimento impugnato – ha ordinato lo spegnimento dei numerosi radio-ripetitori collocati nel centro urbano, prevalentemente sui tetti delle case, tra i quali vi è l’impianto gestito dalla società ricorrente, titolare di una concessione ministeriale per l’emittenza radiotelevisiva a carattere commerciale.<br />	<br />
Il provvedimento è motivato dalle esigenze di tutela della salute pubblica e privata, poiché i valori di inquinamento elettromagnetico nel centro storico di quel Comune sono di gran lunga superiori a quelli posti come limiti di cautela per le esposizioni dirette e croniche dal D.M. n. 381/1998, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.<br />	<br />
La preoccupazione di tutelare la salute e l’ambiente è oltremodo giustificata, sennonché la determinazione di spegnere contemporaneamente, con un unico provvedimento avente efficacia &#8220;sine die&#8221;, tutti i radio-ripetitori presenti sul territorio comunale appare scelta irragionevole, indiscriminata, incongrua, eccessiva. E’ come se, per limitare l’inquinamento atmosferico, si vietasse, per un tempo indeterminato, a tutti i veicoli di circolare. Certamente, esistono limiti di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente, quali quelli posti dall’art. 41 della Costituzione e dalle specifiche discipline di settore per tutte le attività economiche, ma è altresì evidente che debba sussistere, per converso, un confine prestabilito all’esercizio dei poteri amministrativi di prevenzione, protezione e polizia amministrativa nei riguardi di libere attività economiche, quali la gestione di impianti di emittenza radiotelevisiva a carattere commerciale.<br />	<br />
In particolare, ai Comuni può essere consentito di limitare selettivamente o regolamentare talune attività che presentino aspetti di potenziale danno per la salute, ma – in mancanza di un espresso divieto legislativo &#8211; ciò non equivarrà mai all’esercizio di una potestà illimitata di impedire che quelle attività si svolgano sul territorio comunale (cfr.: Cons. Stato V, 3.2.2009 n. 596).<br />	<br />
Occorre aggiungere che l&#8217;imposizione di limiti all&#8217;esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell&#8217;interesse dell&#8217;ambiente e della salute umana, può essere giustificata dagli indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite ed, effettivamente, gli studi più recenti sull’elettromagnetismo pongono in evidenza aspetti di pericolosità insiti nell’esposizione ai campi elettrici (cfr.: T.A.R. Trento I, 25.3.2010 n. 93). Pertanto, avrebbe potuto essere legittima un’ordinanza contingibile con cui il Sindaco, sulla scorta di preventivi accertamenti relativi al superamento dei valori consentiti dalla legge per le emissioni di campi elettromagnetici, avesse distinto caso da caso, invitando – nell’esercizio del suo potere di vigilanza – i legali rappresentanti di emittenti televisive o radiofoniche a non continuare l’esercizio di trasmissioni, senza aver prima adeguato l’impianto ai valori consentiti dalla legge per le emissioni di campi elettromagnetici (cfr.: T.A.R. Abruzzo Pescara I, 11.2.2009 n. 95).<br />	<br />
Nella specie, viceversa, è mancato – a monte – un accertamento sulle emissioni elettromagnetiche di ciascun singolo impianto. E questo T.a.r. &#8211; in qualche modo supplendo al difetto istruttorio dell’azione amministrativa e valorizzandone l’intento di salvaguardia della salute e dell’ambiente – ha disposto, con numerose ordinanze collegiali (tra le quali vi è la n. 489 del 17.10.2000, che interesse la ricorrente) apposite verificazioni dell’I.s.p.e.l.s. sui campi elettrici, dalle quali è emerso che taluni impianti hanno emissioni superiori alla norma, ma l’impianto della ricorrente società rientra tra quelli che hanno &#8220;emissioni inferiori all’1 per cento del valore di potenza del campo elettrico efficace totale&#8221;, quindi conformi ai limiti di cui al D.M. n. 381/1998 allegato C, ma anche ai limiti previsti dalla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 36/2001 e al D.P.C.M. 8.7.2003. Sul presupposto di tale accertamento, con l’ordinanza n. 112 del 16.2.2001, è stata accordata, in via cautelare, la sospensiva giurisdizionale degli effetti del provvedimento impugnato, limitatamente all’impianto gestito dalla ricorrente. Preme aggiungere che, per altri casi, la verificazione tecnica sui livelli di campi elettromagnetici generati dalle emittenti presenti in Ferrazzano ha evidenziato emissioni superiori alle soglie consentite dalla regolamentazione di settore, di guisa che, per quelle emittenti e solo per quelle, questo T.a.r. non ha concesso la sospensione cautelare del provvedimento.<br />	<br />
IV – Ciò premesso, il Collegio ritiene fondate alcune delle censure del ricorso.<br />	<br />
Non vi è stata violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento impugnato è stato preceduto da un’apposita diffida preventiva. Non vi è stata neppure una violazione della normativa di settore, poiché il Sindaco del Comune sicuramente ha un generale potere di contingibilità e urgenza, che può tradursi in ordini posti per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica e privata. Tuttavia, vi è stato – come già osservato &#8211; un difetto di istruttoria che, con riguardo al caso di specie, si è tradotto in un’errata e incongrua motivazione, poiché non si è considerato che l’impianto gestito dalla ricorrente aveva emissioni rientranti nella norma.<br />	<br />
V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla &#8220;in parte qua&#8221; il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2012, dal Collegio così composto:<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luca Monteferrante, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l’esecuzione della sentenza trasferimento d&#8217;autorita&#8217; per esigenze di servizio di un comandante di tenenza della Guardia di finanza; Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d&#8217;autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecuzione della sentenza trasferimento d&#8217;autorita&#8217; per esigenze di servizio di un comandante di tenenza della Guardia di finanza; Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d&#8217;autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, co. 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ordini militari, cui non si applica la legge 241/1990); ribadita l&#8217;ampia discrezionalità che connota i relativi provvedimenti afferendo essi a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali; ritenuto che nella specie il provvedimento non sembra a prima vista affetto da manifesti vizi della funzione, anche perché il suo asserito carattere sostanzialmente disciplinare contrasta con il mantenimento nella Regione d’impiego, in una sede vicina alla precedente (da Gubbio a Perugia), e il nuovo incarico attribuito all’appellato (da ultimo: Nucleo PT di Perugia) non sembra punitivo o comunque di minore prestigio rispetto a quello precedentemente assegnato; considerato che a prima vista il trasferimento appare essere stato invece determinato dalla esigenza di porre rimedio a una situazione di disagio che obiettivamente sollecitava un avvicendamento al comando del Reparto, così come in più occasioni proposto dalle Autorità competenti (si vedano la nota indirizzata dal Comandante regionale della Guardia di finanza, in data 27 novembre 2009, al Comandante provinciale dello stesso Corpo; le motivazioni della proposta del 9 febbraio 2011, indirizzata dal Comandante provinciale al Comandante regionale); considerato inoltre che i profili suggestivi evocati dalla parte privata, specie nella discussione in camera di consiglio, non sono suscettibili di essere valutati nei limiti della sommaria tutela cautelare, ma potranno venire approfonditi nella successiva fase di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01029/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01392/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gennaro Pietroluongo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA: SEZIONE I n. 00001/2012, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO D&#8217;AUTORITA&#8217; PER ESIGENZE DI SERVIZIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gennaro Pietroluongo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Luca Ventrella e Maurizio Greco (Avv. St.);	</p>
<p>Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d&#8217;autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, co. 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<br />	<br />
ribadita l&#8217;ampia discrezionalità che connota i relativi provvedimenti afferendo essi a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8022; Id., Sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231; Id., Sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3602);<br />	<br />
ritenuto che nella specie il provvedimento non sembra a prima vista affetto da manifesti vizi della funzione, anche perché il suo asserito carattere sostanzialmente disciplinare contrasta con il mantenimento della Regione d’impiego, in una sede vicina alla precedente (da Gubbio a Perugia), e il nuovo incarico attribuito all’appellato (da ultimo: Nucleo PT di Perugia) non sembra punitivo o comunque di minore prestigio rispetto a quello precedentemente assegnato;<br />	<br />
considerato che a prima vista il trasferimento appare essere stato invece determinato dalla esigenza di porre rimedio a una situazione di disagio che obiettivamente sollecitava un avvicendamento al comando del Reparto, così come in più occasioni proposto dalle Autorità competenti (si vedano la nota indirizzata dal Comandante regionale della Guardia di finanza, in data 27 novembre 2009, al Comandante provinciale dello stesso Corpo; le motivazioni della proposta del 9 febbraio 2011, indirizzata dal Comandante provinciale al Comandante regionale);<br />	<br />
considerato inoltre che i profili suggestivi evocati dalla parte privata, specie nella discussione in camera di consiglio, non sono suscettibili di essere valutati nei limiti della sommaria tutela cautelare, ma potranno venire approfonditi nella successiva fase di merito;<br />	<br />
ritenuto che, alla luce della natura della controversia, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1392/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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