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	<title>13/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-608/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.608</a></p>
<p>sulla legittimità della escussione della garanzia provvisoria a seguito dell&#8217;esclusione a causa dell&#8217;esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta Contratti della pubblica amministrazione – Cauzione provvisoria e definitiva – Escussione Sussiste l’autonoma lesività dei provvedimenti di escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorità, indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-608/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-608/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della escussione della garanzia provvisoria a seguito dell&#8217;esclusione a causa dell&#8217;esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Cauzione provvisoria e definitiva – Escussione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’autonoma lesività dei provvedimenti di escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorità, indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara, e ciò in quanto l’interesse ad agire può sussistere nei confronti delle sanzioni ulteriori ma non anche avverso il provvedimento di esclusione.<br />
L’escussione della garanzia a corredo dell’offerta consegue all&#8217;accertamento dell&#8217;insussistenza del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, e non all&#8217;insussistenza dei requisiti generali di partecipazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
prima Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
    Vincenzo Antonio Borea	&#8211; Presidente<br />
Claudio Rovis		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Riccardo Savoia		&#8211; Consigliere, relatore<br />	<br />
ha pronunziato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center> SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso n. 1061/2005, proposto da</p>
<p><b>Belvedere S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Spata, Nicola Creuso e Stefania Lago, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Dora Venturi in Venezia, San Marco – Calle Fiubera 941,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>l’<b>A.T.E.R. &#8211; Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Padova </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Scudier, Lucia Casella e Roberto Bondì, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 663,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>di <b>CE.CAR. S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierfrancesco Zen, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della nota del Direttore generale dell’A.T.E.R. di Padova dd. 17.3.2005 prot. n. 0004078, recante esclusione della parte ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova stazione media dei carabinieri nel comune di Montegrotto Terme (Pd);<br />	<br />
della nota dd. 24.3.2005 prot. n. 0004451, della nota dd. 24.3.2005 prot. n. 0004446; della nota dd. 24.3.2005 prot. n. 0004448; del verbale di gara dd. 11.3.2005 rep. n. 2322; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;</p>
<p>	visto il ricorso notificato il 10.5.2005 e depositato presso la Segreteria il   16.5.2005 con i relativi allegati;<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.T.E.R. di Padova e della società controinteressata;<br />
	visti gli atti tutti della causa;<br />
	uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Riccardo Savoia) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;<br />
considerato in fatto e diritto:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col bando del 9 febbraio 2005 veniva indetta una gara con la forma del pubblico incanto per l&#8217;appalto dei lavori di costruzione di una nuova stazione dei carabinieri nel comune di Montegrotto Terme. Entro il termine fissato per la presentazione giungevano trentadue offerte; le operazioni di gara si svolgevano l&#8217;undici marzo 2005 e vedevano aggiudicataria l’odierna controinteressata.<br />	<br />
 In sede di valutazione delle offerte la giuria di gara decideva di escludere quella presentata dalla società Belvedere S.r.l. ai sensi dell&#8217;articolo 75 I comma lettera c) del d.p.r. n. 554 del 1999, attesa l&#8217;acquisizione da parte della giuria &#8220;del certificato del casellario giudiziale del signor Gallo Policarpo, direttore tecnico e amministratore della Belvedere S.r.l., dal quale risulta che il medesimo ha riportato condanna pronunciata dal tribunale di Padova ex articoli 444 e 445 codice di procedura penale divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2000 per il reato di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74&#8221;.<br />	<br />
Conseguentemente la stazione appaltante procedeva alla comunicazione all&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e, successivamente, all&#8217;escussione della polizza secondo quanto previsto dalla norma ricordata.<br />	<br />
Ha impugnato la predetta esclusione la società ricorrente sostenendo che l&#8217;amministrazione si sarebbe limitata a effettuare una disamina in astratto della fattispecie in relazione alla quale il  Tribunale di Padova aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti dell&#8217;amministratore delegato e direttore tecnico della società, omettendo di apprezzare in concreto le singole circostanze e gli elementi che la contraddistinguevano.<br />	<br />
In ogni caso non sussisterebbero i presupposti né per la comunicazione all&#8217;Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nè tantomeno per l&#8217;escussione della fideiussione, la quale ultima sarebbe consentita nel solo caso in cui l&#8217;assenza dei requisiti riguardasse non già quelli generali di partecipazione, quanto quelli attinenti alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.<br />	<br />
Infine il provvedimento di esclusione sarebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione del procedimento, in quanto la notizia della mancata indicazione della condanna subita sarebbe stata appresa dalla amministrazione nel corso di un diverso procedimento di gara, legittimandosi quindi la partecipazione procedimentale previa in capo all&#8217;amministratore della ricorrente.<br />	<br />
Si sono costituiti l&#8217;amministrazione e la controinteressata, le quali hanno controdedotto e concluso per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con decreto presidenziale cautelare è stata accolta la domanda inibitoria avanzata della ricorrente, in particolare riguardo alla segnalazione all&#8217;Autorità.<br />	<br />
All&#8217;odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato nei limiti che subito infra si andranno a esaminare.<br />	<br />
Invece va anzitutto respinta la domanda postulante il vizio di tipo procedimentale: la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che sia il provvedimento di esclusione sia l&#8217;incameramento della cauzione e la segnalazione all&#8217;autorità di vigilanza, disposti per omessa dimostrazione del processo dei requisiti richiesti dal bando di gara, non devono essere preceduti dall&#8217;avviso dell&#8217;inizio del procedimento e ciò in quanto la società e già a conoscenza del procedimento in corso, e l’esclusione costituisce atto incidentale del procedimento di gara.<br />	<br />
Inoltre va respinta la censura relativa alla insussistenza dei presupposti per l&#8217;esclusione, posto che questa, a fronte dell’acquisizione da parte della giuria di gara del certificato del casellario giudiziale che attesta l&#8217;esistenza di una condanna in capo all&#8217;amministratore delegato della società, costituiva per l&#8217;amministrazione provvedimento vincolato una volta valutata l&#8217;incidenza del reato commesso sull&#8217;affidabilità professionale e morale della concorrente.<br />	<br />
Dispone infatti l&#8217;articolo 75 del d.p.r. n. 554 del 1999 che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti per l&#8217;esecuzione dei lavori pubblici i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull&#8217;affidabilità morale e professionale, e l&#8217;amministrazione ha considerato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l&#8217;uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rientri fra le ipotesi contemplate dalla norma richiamata, con motivazione puntuale laddove afferma che il reato presenta una chiara gravità oggettiva, posto che la condotta si attua con la falsificazione di documenti e con il relativo utilizzo cui consegue l&#8217;effetto della fraudolenta alterazione del risultato delle dichiarazioni annuali.<br />	<br />
Risulta dunque del tutto irrilevante che la dichiarazione non vada qualificata come falsa attestazione, e che sul punto il giudice penale abbia assolto il signor Gallo con formula piena, in quanto l&#8217;esclusione non è fondata sulla dichiarazione non veritiera, ma per la sussistenza di una condanna per un reato incidente sulla affidabilità morale e professionale.<br />	<br />
Per tale ragione è anche giustificata la comunicazione all&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, si ripete, a prescindere dall’insussistenza dell’elemento soggettivo, ma per la sola omessa dichiarazione.                      <br />	<br />
È illegittima invece, e sul punto il ricorso deve essere accolto, la determinazione volta all&#8217;incameramento ed escussione della cauzione.<br />	<br />
Dispone infatti l&#8217;articolo 48 del codice degli Appalti, già articolo 10 della legge Merloni, che tale sanzione consegue all&#8217;accertamento dell&#8217;insussistenza del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, ma non all&#8217;insussistenza dei requisiti generali di partecipazione, sì che sul punto la doglianza è fondata laddove afferma l&#8217;estraneità della previsione al caso in esame.<br />	<br />
In ogni caso è discusso se ci trovi in presenza di un&#8217;unica articolata sanzione, ovvero se si tratti di sanzioni autonome.<br />
Un indirizzo interpretativo più rigidamente coerente con il testo normativo, è fermo nell’affermare l’inoppugnabilità delle sanzioni in caso di definitività del provvedimento di esclusione.<br />
Un altro orientamento più garantista, cui anche il Collegio aderisce, riconosce l’autonoma lesività dei provvedimenti di escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorità, indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara, e ciò in quanto l’interesse ad agire può sussistere nei confronti delle sanzioni ulteriori ma non anche avverso il provvedimento di esclusione.<br />	<br />
Si pensi, come nel caso in esame, alla conseguenza della impossibilità di partecipazione per un anno ai pubblici appalti per effetto della segnalazione dell’esclusione, che legittima l’impugnazione autonoma.<br />	<br />
Dunque il ricorso deve essere accolto nella parte in cui impugna l’escussione della polizza fideiussoria pari a euro 9.450,00, con conseguente obbligo di restituzione della medesima, maggiorata di interessi.   <br />	<br />
Le spese possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo accoglie limitatamente all’escussione della cauzione fidejussoria.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-608/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.580</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-580/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.580</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore Lucatelli s.r.l. e altro (avv.ti G. Zgagliardich e F.S. Dodaro) c. Comune di Bari (avv. R. Cioffi), Marcello Rossi s.p.a. e altro (avv. R. Digirolamo) sulla necessità che il possesso della certificazione del sistema di qualità sia provato attraverso l&#8217;attestazione della SOA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.580</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.580</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore<br /> Lucatelli s.r.l. e altro (avv.ti G. Zgagliardich e F.S. Dodaro) c. Comune di Bari (avv. R. Cioffi), Marcello Rossi s.p.a. e altro (avv. R. Digirolamo)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che il possesso della certificazione del sistema di qualità sia provato attraverso l&#8217;attestazione della SOA e non attraverso forme alternative di dimostrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento impugnato – Sospensiva – Adeguamento della p.a. al contenuto dell’ordinanza cautelare – Improcedibilità del ricorso o cessazione della materia del contendere – Non si verifica.	</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Certificazione del sistema di qualità – Possesso – Prova – Attraverso l’attestazione della SOA – Ricorso a forme alternative di dimostrazione – E’ precluso.	</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Nozione – Controinteressato – Atti sopravvenuti in corso di causa – Impugnazione per mezzo di motivi aggiunti – Impossibilità.	</p>
<p>4. Processo – Processo amministrativo – Ricorso principale – Provvedimenti sopravvenuti – Annullamento – Ricorso incidentale – Non può essere validamente proposto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’Amministrazione si adegui con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, di regola non si verifica l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all’originario ricorrente), giacché l’adozione non spontanea dell’atto con cui l’Amministrazione dà esecuzione alla sospensiva non comporta la revoca del precedente provvedimento impugnato ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.	</p>
<p>2. In tema di gara per affidamento di appalti pubblici, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere provato attraverso l’attestazione della SOA, restando viceversa precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compresa l’allegazione all’offerta della stessa certificazione del sistema di qualità.	</p>
<p>3. Nel giudizio amministrativo, la nozione di “motivi aggiunti” presuppone logicamente la preesistenza di un ricorso originario, del quale essi ampliano il petitum o la causa petendi, sicché il controinteressato non può impugnare gli atti sopravvenuti in corso di causa per mezzo di motivi aggiunti.	</p>
<p>4. Nel giudizio amministrativo, deve escludersi che il ricorso incidentale possa essere validamente proposto per ottenere l’annullamento di provvedimenti sopravvenuti rispetto a quelli gravati con il ricorso principale; infatti, con il ricorso incidentale possono essere impugnati sia il provvedimento già oggetto del ricorso principale (per far valere altri profili di illegittimità dello stesso), sia atti diversi e antecedenti, purché connessi con l’atto impugnato in via principale da un rapporto di sopraordinazione o di presupposizione, quando la loro caducazione sia idonea a precludere l’accoglimento del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale non è validamente utilizzabile per l’impugnativa di atti sopravvenuti nel corso del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2008, proposto da</p>
<p><b>Lucatelli s.r.l., Camassambiente s.p.a. e Valerio General Costruzioni s.r.l.</b>, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Gianni Zgagliardich e Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Imbriani, 26;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Bari<i></b></i>, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l.<i></b></i>, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Roberto Digirolamo, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Bellantuono in Bari, via Principe Amedeo, 86;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) quanto al ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; del verbale 22.9.2008, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione delle ricorrenti dalla gara indetta dal Comune di Bari per l’affidamento dei lavori di bonifica dell’area attrezzata di “Torre Quetta”, nonché l’aggiudicazion<br />
&#8211; della nota 30.9.2008 prot. 247741, a firma del dirigente della Ripartizione contratti e appalti, confermativa dell’esclusione;<br />	<br />
&#8211; dell’art. 9 &#8211; punto b.1) del bando di gara;<br />	<br />
b) quanto ai motivi aggiunti proposti da Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l.:<br />	<br />
&#8211; del verbale del 6.11.2008, con il quale la Commissione giudicatrice ha ammesso l’a.t.i. ricorrente alla gara ed ha disposto in suo favore l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per i lavori di bonifica dell’area attrezzata di “Torre Quetta”, con cons<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Savio Picone;<br />	<br />
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2009 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato e depositato il 14.10.2008, le imprese ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il provvedimento del 22.9.2008 con cui è stata disposta nei loro confronti l’esclusione dalla gara, indetta dal Comune di Bari per l’affidamento dei lavori di bonifica dell’area attrezzata di “Torre Quetta”, nonché l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore dell’a.t.i. controinteressata.<br />	<br />
Deducono motivi così rubricati:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 e degli artt. 38-ss. del D. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per travisamento, carenza assoluta di presupposto, motivazione perplessa, contraddittorietà; violazione dei principi di massima partecipazione e libera concorrenza;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 46 del D. lgs. n. 163/2006; difetto di istruttoria; violazione dei principi comunitari di proporzionalità e contraddittorio, nonché di quelli costituzionali di buon andamento, massima partecipazione e libera concorrenza.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Bari, resistendo al gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 622 del 30.10.2008, questa Sezione ha concesso la sospensiva cautelare.<br />	<br />
Nella seduta del 6.11.2008, la Commissione di gara ha disposto l’ammissione del raggruppamento ricorrente, che è risultato aggiudicatario. <br />	<br />
Si sono costituite le società controinteressate, che hanno notificato in data 5.12.2008 un atto intitolato “ricorso per motivi aggiunti”, chiedendo:<br />	<br />
&#8211; il rigetto del ricorso principale; <br />	<br />
&#8211; la revoca dell’ordinanza cautelare n. 622/08;<br />	<br />
&#8211; l’annullamento del verbale del 6.11.2008, nella parte in cui ha disposto l’ammissione alla gara delle ricorrenti e l’aggiudicazione provvisoria in loro favore dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; la condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.<br />	<br />
A tal fine, hanno dedotto motivi così rubricati:<br />	<br />
I) violazione dell’art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 34/2000; violazione dell’art. 9 – lett. B1 del bando di gara; eccesso di potere per presupposto erroneo, falsa motivazione, ingiustizia manifesta; inammissibilità nonché infondatezza del ricorso principale;<br />	<br />
II) violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e carenza di motivazione, di concrete ragioni di pubblico interesse, di valutazione dell’affidamento, di istruttoria.<br />	<br />
Le ricorrenti ed il Comune di Bari hanno controdedotto ai motivi aggiunti di Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l..<br />	<br />
Con ordinanza n. 785 del 19.12.2008, questa Sezione ha respinto le istanze cautelari delle controinteressate.<br />	<br />
Infine, alla pubblica udienza del 14.1.2009 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso principale, le società Lucatelli s.r.l., Camassambiente s.p.a. e Valerio General Costruzioni s.r.l. impugnano il provvedimento adottato dalla Commissione di gara nella seduta del 22.9.2008, con cui sono state escluse dalla procedura aperta, indetta dal Comune di Bari con bando del 13.8.2008, per l’affidamento dei lavori di bonifica dell’area attrezzata di “Torre Quetta”. Impugnano altresì l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, disposta nella stessa seduta in favore dell’a.t.i. Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l., odierna controinteressata.<br />	<br />
L’esclusione delle ricorrenti (che avevano presentato offerta in forma di a.t.i. costituenda) è stata così motivata: “(…) l’a.t.i. non risulta abilitata nella categoria prevalente OG7 per la classifica V prescritta, a pena di esclusione, poiché la mandataria Lucatelli s.r.l. è in possesso di attestato SOA recante il requisito della qualità scaduto. Tanto in difformità dal disposto di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 34/2000, come richiamato a pena d’esclusione all’art. 9) sub b.1 del bando di gara”.<br />	<br />
Con successiva nota del 30.9.2008 (anch’essa gravata), il Comune di Bari ha confermato la decisione assunta, rappresentando che ai sensi di legge e della lex specialis il possesso della certificazione di qualità deve risultare obbligatoriamente dall’attestazione SOA, a nulla rilevando che la stessa concorrente sia stata autorizzata a produrre cauzione in misura ridotta, per effetto della presentazione di certificato RINA n. 12684/05/S, in corso di validità, attestante la conformità allo standard ISO 9001:2000 del sistema di gestione.<br />	<br />
In effetti, la mandataria Lucatelli s.r.l. aveva prodotto: <br />	<br />
a) copia autentica dell’attestazione emessa da TECNOSOA in data 13.4.2007, per la categoria OG7 – classifica V, recante altresì la dichiarazione che “l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q D.P.R. 34/2000) valida fino al 30/03/2008 rilasciata da RINA s.p.a. all’impresa Lucatelli s.r.l.”; <br />	<br />
b) copia autentica della certificazione di qualità aziendale rilasciata da RINA in data 11.5.2007 (favorevolmente valutata dal Comune ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria). <br />	<br />
A seguito dell’ordinanza n. 622 del 30.10.2008, con cui questa Sezione ha concesso la sospensiva cautelare, la Commissione di gara nella seduta del 6.11.2008 ha ammesso il raggruppamento ricorrente, che è poi risultato aggiudicatario dell’appalto.<br />	<br />
2. Tanto premesso in fatto, non può accogliersi la richiesta di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (rectius: per cessazione della materia del contendere), avanzata dalla difesa comunale in prossimità dell’udienza pubblica del 14.1.2009, sulla scorta dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento ricorrente.<br />	<br />
Secondo un principio ormai pacifico e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, nel caso in cui il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’Amministrazione si adegui con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, di regola non si verifica l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all’originario ricorrente), giacché l’adozione non spontanea dell’atto con cui l’Amministrazione dà esecuzione alla sospensiva non comporta la revoca del precedente provvedimento impugnato ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (così, tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Id., sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2184; Id., sez. V, 10 luglio 2000 n. 3848).<br />	<br />
Nella fattispecie, la determinazione assunta dal Comune di Bari nella seduta del 6.11.2008 costituisce mero adempimento all’ordinanza cautelare n. 622/08, mentre i successivi atti con i quali l’appalto è stato affidato alle ricorrenti costituiscono a loro volta lo sviluppo necessitato della predetta determinazione. Pertanto, permane l’interesse alla decisione del ricorso.<br />	<br />
3. Nel merito, l’impugnativa deve essere accolta, sulla base delle considerazioni già sommariamente svolte nella fase cautelare.<br />	<br />
E’ infatti pacifico che la ricorrente (mandataria) Lucatelli s.r.l. abbia prodotto, nel corso della gara, un’attestazione SOA rilasciata il 13.4.2007, per la categoria OG7 – classifica V, indicante altresì il possesso della certificazione di qualità, rilasciata da RINA s.p.a. e valida fino al 30.3.2008.<br />	<br />
L’Amministrazione, sul rilievo che l’attestazione SOA riportasse la scadenza della certificazione di qualità ad una data anteriore alla pubblicazione del bando di gara, ha ritenuto non provato il requisito, giudicando irrilevante la contemporanea allegazione da parte della Lucatelli s.r.l. di copia della successiva certificazione di qualità aziendale rilasciata dalla stessa RINA s.p.a. in data 11.5.2007, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta.<br />	<br />
Il provvedimento di esclusione appare frutto di un’erronea applicazione alla fattispecie concreta dei principi affermati dalla giurisprudenza sulle modalità di certificazione della qualità aziendale, in rapporto con l’attestazione SOA. <br />	<br />
Il bando di gara richiedeva testualmente “(…) il possesso della certificazione di qualità risultante obbligatoriamente dall’attestazione SOA”, conformemente a quanto disposto dall’art. 4, terzo comma, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo cui “è attestato dalle S.O.A.” il possesso della certificazione di qualità aziendale, ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. <br />	<br />
A tal proposito, il Collegio condivide l’orientamento particolarmente rigoroso della prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere provato attraverso l’attestazione della SOA, restando viceversa precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compresa l’allegazione all’offerta della stessa certificazione del sistema di qualità. <br />	<br />
Si è correttamente osservato che la chiarezza del richiamato art. 4, terzo comma, non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato. La ratio della previsione è stata individuata nell’esigenza che l’organismo di attestazione non si limiti a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un ente a ciò competente, bensì provveda a certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati di precisa qualificazione (l’accreditamento ad opera del SINCERT, che è l’ente in Italia a ciò deputato). Non è dunque sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante, in contraddizione con le finalità dell’affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese, l’onere di verificare che l’organismo dal quale proviene il certificato sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 (in questo senso TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 giugno 2005 n. 7802, riferita a fattispecie in cui l’attestazione SOA prodotta in gara non menzionava il possesso della certificazione di qualità, che invece la ricorrente pretendeva di provare mediante allegazione di un distinto certificato rilasciato da un organismo di certificazione di sistemi di qualità).<br />	<br />
Coerentemente, la giurisprudenza ha altresì chiarito che non è ammesso il ricorso all’autocertificazione da parte delle imprese offerenti, in relazione al possesso della certificazione di qualità, se nel nuovo “sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (SOA) sono competenti al rilascio dell’attestazione di qualificazione (rilascio che comporta la verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l’esecuzione di lavori pubblici ). In tale sistema, non vi è norma, né inerente alla disciplina specifica di detto sistema di qualificazione, né ricavabile dal complesso normativo in materia di autocertificazioni, da cui possa desumersi l’esistenza di un diritto delle imprese stesse di autocertificare il possesso dei requisiti indipendentemente ed in assenza dell’attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 550; nello stesso senso, da ultimo, Id., sez. V, 23 gennaio 2008 n. 147).<br />	<br />
Così ricostruito il significato della previsione dell’art. 4, terzo comma, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, ritiene il Collegio che la documentazione prodotta dall’a.t.i. ricorrente, nella gara per cui è causa, doveva essere giudicata sufficiente a dimostrare il possesso della certificazione di qualità.<br />	<br />
La circostanza che l’attestazione SOA emessa da TECNOSOA in data 13.4.2007, per la categoria OG7 – classifica V, recasse la dichiarazione del possesso, da parte della Lucatelli s.r.l., di certificazione rilasciata da RINA s.p.a. “valida fino al 30.3.2008”, non costituiva ragione sufficiente per disporne l’esclusione, dato che la stessa società mandataria aveva tempestivamente integrato tale documentazione con copia autentica della certificazione di qualità aziendale rilasciata da RINA s.p.a. in data 11.5.2007 (in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta e, come tale, favorevolmente valutata dal Comune ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria).<br />	<br />
A fronte del contenuto dei due documenti, non vi era ragione per dubitare che la rinnovata certificazione di qualità provenisse da un organismo abilitato a rilasciarla ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, né il fatto che l’attestazione SOA menzionasse solo la prima delle certificazioni emesse da RINA s.p.a. poteva giustificare l’esclusione del raggruppamento, non essendovi sostanzialmente dubbi circa la provenienza e la validità temporale della certificazione di qualità. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso principale è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del verbale 22.9.2008 (nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione delle ricorrenti) e dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore delle odierne controinteressate Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l.<br />	<br />
4. Queste ultime hanno proposto, nel corso del presente giudizio, un ricorso “per motivi aggiunti” con il quale chiedono, oltre al rigetto del ricorso principale ed alla revoca dell’ordinanza cautelare n. 622/08, l’annullamento del verbale del 6.11.2008 (con il quale la Commissione ha disposto l’ammissione alla gara delle ricorrenti e l’aggiudicazione provvisoria in loro favore dell’appalto). Domandano altresì la condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.<br />	<br />
4.1. In rito, deve giudicarsi erronea la prospettazione delle controinteressate, le quali affermano che l’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (così come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui stabilisce che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, “sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”, consentirebbe anche ai controinteressati di ricorrere, mediante motivi aggiunti, avverso i provvedimenti sopravvenuti nel corso del giudizio, ove favorevoli al ricorrente principale (come nella fattispecie in esame, in cui il Comune di Bari ha riammesso l’a.t.i. ricorrente alla gara, aggiudicandole l’appalto).<br />	<br />
Nonostante l’uso dell’impersonale (“sono impugnati”), che secondo la difesa delle controinteressate consentirebbe di estendere a tutte le parti processuali la legittimazione a proporre motivi aggiunti, deve invero ritenersi che il legislatore, con la riforma del 2000, abbia soltanto inteso ampliare un istituto di creazione pretoria, grazie al quale in origine si ammetteva la proposizione di motivi definiti “aggiunti” (aggiunti ai motivi dedotti, con il ricorso originario, dal medesimo ricorrente), oggi divenuto utilizzabile anche per l’impugnazione di provvedimenti sopravvenuti, beninteso da parte del solo ricorrente principale e non anche dal controinteressato o dall’Amministrazione resistente, giacché diversamente opinando non si comprenderebbe a quale precedente ricorso essi sarebbero “aggiunti”. In altri termini, la nozione di “motivi aggiunti” presuppone logicamente la preesistenza di un ricorso originario, del quale essi ampliano il petitum o la causa petendi; ne consegue che il controinteressato non può impugnare gli atti sopravvenuti in corso di causa per mezzo di motivi aggiunti. <br />	<br />
4.2. Sotto diverso profilo, il Collegio ritiene che i motivi aggiunti notificati dalle imprese controinteressate non possano essere convertiti in ricorso incidentale.<br />	<br />
Prescindendo dalla tempestività della loro proposizione (rispetto al termine previsto dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), deve infatti escludersi che il ricorso incidentale possa essere validamente proposto per ottenere l’annullamento di provvedimenti sopravvenuti rispetto a quelli gravati con il ricorso principale. <br />	<br />
Con il ricorso incidentale possono infatti essere impugnati sia il provvedimento già oggetto del ricorso principale (per far valere altri profili di illegittimità dello stesso), sia atti diversi e antecedenti, purché connessi con l’atto impugnato in via principale da un rapporto di sopraordinazione o di presupposizione, quando la loro caducazione sia idonea a precludere l’accoglimento del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale non è validamente utilizzabile per l’impugnativa di atti sopravvenuti nel corso del giudizio. <br />	<br />
4.3. Nella fattispecie, in applicazione del principio di conversione degli atti processuali, i motivi aggiunti notificati dalle imprese contro interessate possono essere convertiti in ricorso autonomo, considerata l’espressa riserva formulata in tal senso nello stesso atto (cfr. pag. 3) e l’avvenuta notifica alle parti ed ai procuratori costituiti.<br />	<br />
Nel merito, detto ricorso è infondato. <br />	<br />
Quanto al primo motivo, con il quale viene riaffermata la legittimità dell’esclusione originariamente disposta dal Comune di Bari nei confronti dell’a.t.i. Lucatelli s.r.l., valga quanto già detto in relazione al ricorso principale (che è viceversa fondato).<br />	<br />
Il secondo motivo, che è rivolto avverso il verbale del 6.11.2008 con il quale il Comune ha disposto l’ammissione alla gara delle ricorrenti e l’aggiudicazione provvisoria in loro favore dell’appalto, è del pari infondato, poiché tali atti non costituiscono esercizio del potere di autotutela, bensì rispondono all’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare all’ordinanza cautelare con la quale questa Sezione aveva sospeso il provvedimento di esclusione del raggruppamento ricorrente.<br />	<br />
Deve conseguentemente essere respinta la domanda risarcitoria avanzata con gli stessi motivi aggiunti.<br />	<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate tra le controinteressate ed il Comune di Bari, tenuto conto della condanna già disposta con l’ordinanza cautelare n. 785/08.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso principale proposto da Lucatelli s.r.l., Camassambiente s.p.a. e Valerio General Costruzioni s.r.l., e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Respinge il ricorso proposto da Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l., con atto notificato il 5.12.2008.<br />	<br />
Condanna il Comune di Bari alla refusione delle spese processuali in favore delle ricorrenti, nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge; condanna altresì le controinteressate Marcello Rossi s.p.a. e Dalena Eco-Trend s.r.l., in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore delle ricorrenti, nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge. Compensa le spese tra le controinteressate ed il Comune di Bari.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.580</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Est. Lotti Aldegheri ed altri (avv.ti Ranaboldo, Ludogoroff) c. Comune di Casale Monferrato (avv.ti Dagna, Santilli) sull&#8217;impossibilità di fare gravare sugli assegnatari di aree PEEP i maggiori costi di acquisto imputabili a fatti illeciti Edilizia residenziale pubblica – Acquisto aree da parte P.A. – Maggiori spese dovute</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2009-n-681/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2009 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Lotti<br /> Aldegheri ed altri (avv.ti Ranaboldo, Ludogoroff) c. Comune di Casale Monferrato (avv.ti Dagna, Santilli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di fare gravare sugli assegnatari di aree PEEP i maggiori costi di acquisto imputabili a fatti illeciti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – Acquisto aree da parte P.A.  – Maggiori spese dovute a atto illecito – Principio dell’integrale copertura dei costi sostenuti dal Comune – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere fatto gravare sugli assegnatari delle aree e sui loro aventi causa il maggior prezzo pagato per i terreni in conseguenza di un fatto illecito, seppure oggetto di una transazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14017_14017.pdf">clicca qui</a></p>
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