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	<title>13/3/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/3/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS, Rel. J. MALENOVSKÝ, sulla&#160; legittimazione delle persone fisiche e giuridiche a impugnare le decisioni della Commissione Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 TCE – Ricorso di annullamento – Legittimazione – Persone fisiche e giuridiche – Decisione – Interesse diretto – Interesse individuale – Fattispecie È</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. K. LENAERTS, Rel. J. MALENOVSKÝ,</span></p>
<hr />
<p>sulla&nbsp; legittimazione delle persone fisiche e giuridiche a impugnare le decisioni della Commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 TCE – Ricorso di annullamento – Legittimazione – Persone fisiche e giuridiche – Decisione – Interesse diretto – Interesse individuale – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimata ad impugnare una decisione della Commissione la persona fisica o giuridica sulla cui sfera giuridica l’atto produca effetti immediati e che sia specificamente individuabile al momento dell’adozione dell’atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
</b>13 marzo 2008
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C 125/06 P,<br />
avente ad oggetto un’impugnazione proposta, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 28 febbraio 2006,<br />
<b><br />
Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. M. Huttunen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p>procedimento in cui le altre parti sono:<br />
<b>Infront WM AG,</b> già FWC Medien AG divenuta KirchMedia WM AG, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra M. Garcia, solicitor,<br />
ricorrente in primo grado,<br />
<b><br />
Repubblica francese</b>,<br />
<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</b>,<br />
<b>Parlamento europeo</b>,<br />
<b>Consiglio dell’Unione europea</b>,<br />
intervenienti in primo grado,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Quarta Sezione),<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig. Y. Bot<br />
cancelliere: sig. R. Grass<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        Con la presente impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 dicembre 2005, causa T 33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II 5897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione contenuta nella lettera da essa inviata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 28 luglio 2000 (in prosieguo: l’«atto controverso»).<br />
<b><br />
 Contesto normativo <br />
<i></b><br />
 Normativa comunitaria<br />
</i>2        La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»), è volta a garantire la libertà di ricezione e di ritrasmissione dei programmi televisivi all’interno della Comunità europea prevedendo le disposizioni minime che gli Stati membri devono far osservare alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.<br />
3        Il diciottesimo e il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 sono formulati come segue:<br />
«(18) (&#8230;) è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; (…) a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;<br />
(19) (&#8230;) occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale».<br />
4        Ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 89/552, si intende per «emittente» la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi.<br />
5        Ai termini dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, inserito dalla direttiva 97/36:<br />
«1.       Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.<br />
2.       Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.<br />
3.       Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (…) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».<br />
<i> Normativa nazionale<br />
</i>6        Gli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 (Broadcasting Act 1996), come modificata dal regolamento del 2000 sulle trasmissioni televisive (The Television Broadcasting Regulations 2000; in prosieguo: la «legge sulle trasmissioni radiotelevisive»), così recitano: <br />
«98. Categorie di servizi<br />
(1)       Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel[lo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)] sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:<br />
(a)       i servizi dei programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE i quali, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste, e<br />
(b)       tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE.<br />
(2)       Nel quadro del presente articolo, le “condizioni richieste” che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:<br />
(a)       la ricezione del servizio non deve dar luogo ad alcuna remunerazione, e<br />
(b)       il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95% della popolazione del Regno Unito.<br />
(&#8230;)<br />
101. Restrizioni in materia di trasmissione televisiva di eventi inseriti nell’elenco <br />
(1)       Qualunque fornitore di programmi televisivi che garantisca un servizio che rientri in una delle due categorie definite al paragrafo 1 dell’art. 98 (il “primo servizio”), e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una parte del territorio del Regno Unito non può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell’elenco, senza aver ottenuto il previo consenso della [commissione indipendente per la televisione (in prosieguo: la «CIT»)], a meno che:<br />
(a)       un’altra persona che garantisca un servizio che rientri nell’altra categoria definita da tale paragrafo (il “secondo servizio”) non abbia acquistato il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta dell’intero evento o di parte dell’evento, e<br />
(b)       la regione nella quale è diffuso il secondo servizio copra o comprenda la (quasi) totalità della regione nella quale il primo servizio viene fornito.<br />
(&#8230;)».<br />
7        Queste disposizioni sono state notificate alla Commissione in base all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 e pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> (GU 2000, C 328, pag. 2).<br />
8        I fattori da prendere in considerazione per dare il consenso a cui si riferisce il detto art. 101, n. 1, sono indicati nel codice della commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco (Independent Television Commission Code on Sports and other Listed Events), come modificato. <br />
<b><br />
 Antefatti della controversia</p>
<p></b>9        I fatti all’origine della presente controversia, illustrati ai punti 7-22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.<br />
10      La Infront WM AG (in prosieguo: la «Infront»), già FWC Medien AG divenuta KirchMedia WM AG, esercita un’attività di acquisto, di gestione e di commercializzazione di diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi. Essa acquista abitualmente tali diritti dall’organizzatore dell’evento sportivo in questione e rivende i diritti così acquistati alle emittenti televisive. <br />
11      Il 10 settembre 1996 la sua società controllante ha stipulato un contratto con la Fédération internationale de football association (FIFA) concernente la cessione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva delle partite della fase finale della Coppa del mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Le è stata in particolare concessa l’esclusiva sui diritti di trasmissione televisiva di tali eventi per gli Stati del continente europeo. Tali diritti sono successivamente stati ceduti alla Infront.<br />
12      Con lettere 25 settembre 1998 e 5 maggio 2000, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, le misure adottate in applicazione del n. 1 di tale articolo. <br />
13      Il 28 luglio 2000, il direttore generale della direzione generale «Educazione e cultura» della Commissione ha inviato al Regno Unito l’atto controverso indicando quanto segue:<br />
«Con lettera 5 maggio 2000, ricevuta dalla Commissione l’11 maggio 2000, la Rappresentanza permanente del [Regno Unito] presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione un insieme di misure nazionali concernenti la copertura televisiva di eventi di interesse nazionale nel Regno Unito. (&#8230;)<br />
Ho l’onore di informarvi che, in seguito all’esame della conformità delle misure adottate con la direttiva [89/552] e tenuto conto degli elementi di fatto disponibili quanto al paesaggio audiovisivo del Regno Unito, la Commissione (&#8230;) non intende contestare le misure notificate dalle vostre autorità.<br />
Conformemente a quanto prevede l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva [89/552], la Commissione procederà alla pubblicazione delle misure notificate nella [Gazzetta ufficiale]».<br />
14      La Commissione ha pubblicato tali misure nella Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2000. Esse comprendono gli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive nonché l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito (in prosieguo: gli «eventi designati»). Tra tali eventi figura la fase finale della Coppa del mondo della FIFA.<br />
15      Durante il procedimento di verifica di dette misure da parte della Commissione, la Infront le ha inviato due lettere in cui faceva valere che l’elenco degli eventi designati non poteva essere approvato a causa della sua incompatibilità tanto con l’art. 3 bis della direttiva 89/552 quanto con altre disposizioni del diritto comunitario. <br />
16      Con lettera 7 dicembre 2000, poi, la Infront ha chiesto alla Commissione di confermarle che aveva terminato il procedimento di verifica previsto dall’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 quanto all’elenco degli eventi designati e di informarla dell’esito di tale procedimento, incluse eventuali misure adottate dalla Commissione in tale contesto. Quest’ultima ha risposto alla Infront che detto procedimento era concluso e che l’elenco degli eventi designati era stato ritenuto compatibile con la suddetta direttiva.<br />
17      Di conseguenza, la Infront ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’atto controverso. <br />
18      La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Essa sosteneva di non aver adottato alcun atto impugnabile in applicazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 e che la Infront non era né direttamente né individualmente interessata dall’atto controverso. <br />
<b><br />
 Sentenza impugnata</p>
<p></b>19      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità ed ha dichiarato il ricorso ricevibile.<br />
20      Esso ha considerato, in primo luogo, che l’atto controverso chiude il procedimento previsto dall’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, in virtù del quale la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità con il diritto comunitario delle misure nazionali adottate in applicazione del n. 1 di tale articolo. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle suddette misure approvate dalla Commissione permette agli altri Stati membri di prenderne conoscenza e, pertanto, di essere in grado di conformarsi agli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell’art. 3 bis, n. 3, di tale direttiva, nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco di dette misure istituito da quest’ultima disposizione.<br />
21      L’atto controverso, dunque, secondo il Tribunale, produce effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, in quanto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure nazionali di cui trattasi e detta pubblicazione ha per effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure, previsto all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. Esso costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, benché l’art. 3 bis della detta direttiva non si riferisca espressamente all’adozione da parte della Commissione di una «decisione».<br />
22      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se la Infront sia direttamente interessata da tale atto. Esso ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza 5 maggio 1998, causa C 386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I 2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). <br />
23      Il Tribunale ha innanzi tutto affermato che, se la Infront cede i suoi diritti di trasmissione televisiva ad un’emittente televisiva stabilita nel Regno Unito, ai fini della trasmissione televisiva in tale Stato membro, le misure adottate dalle autorità del Regno Unito godono di un’esistenza giuridica autonoma rispetto all’atto controverso. Poiché le misure notificate sono applicabili alle emittenti televisive stabilite nel Regno Unito in virtù della legge sulle trasmissioni televisive vigente in tale Stato membro e non in virtù dell’atto controverso, la Infront non è direttamente interessata.<br />
24      Invece, soltanto l’atto controverso che constata la compatibilità delle misure notificate dal Regno Unito col diritto comunitario e prevede la pubblicazione successiva di tali misure nella Gazzetta ufficiale permette di rendere effettivo il meccanismo di riconoscimento reciproco introdotto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. Ne consegue che, in tal caso, questo atto convalida le dette misure ai soli fini del loro riconoscimento da parte degli altri Stati membri.<br />
25      Inoltre, il Tribunale ha constatato che, poiché tale riconoscimento reciproco delle misure nazionali adottate in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 è subordinato alla loro approvazione da parte della Commissione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’atto controverso non lascia alle autorità nazionali, a partire da tale pubblicazione, alcun margine di valutazione nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi. Infatti, benché le modalità del controllo a cui le autorità nazionali sono tenute a procedere nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco, introdotto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, siano stabilite da ciascuno Stato membro, nel contesto della sua legislazione di attuazione di tale disposizione, ciò non toglie che tali autorità devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione degli eventi designati nelle misure nazionali approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione.<br />
26      Il Tribunale ha concluso, di conseguenza, che la Infront è direttamente interessata dall’atto controverso in quanto esso permette l’attuazione del meccanismo di riconoscimento reciproco, da parte degli altri Stati membri, delle misure adottate dal Regno Unito in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552.<br />
27      In terzo luogo, il Tribunale ha affermato che la Infront è altresì individualmente interessata dal suddetto atto. Quest’ultimo la riguarderebbe in ragione di una qualità che le è peculiare, vale a dire quella di detentrice in esclusiva dei diritti di trasmissione televisiva di uno degli eventi designati. Infatti, anche se la Infront, in quanto mediatrice dei diritti di ritrasmissione televisiva di cui trattasi, non viene espressamente presa in considerazione dalle misure nazionali approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione, ciò non toglie che queste ultime ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei propri diritti ponendo condizioni alla loro cessione, in via esclusiva, ad un’emittente televisiva che è stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito e che desidera trasmettere il suddetto evento in quest’ultimo Stato. <br />
28      Inoltre, anche se l’atto controverso non incide sulla validità giuridica dei contratti conclusi con la FIFA, rileva il fatto che la Infront ha acquistato, in via esclusiva, i diritti di ritrasmissione televisiva di cui trattasi prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 e, a fortiori, prima dell’adozione del detto atto. <br />
29      Nel merito, il Tribunale ha annullato l’atto controverso in quanto, costituendo una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, esso è inficiato da incompetenza. Infatti, il collegio dei membri della Commissione non è stato consultato e il direttore generale firmatario di tale atto non ha ricevuto alcuna abilitazione specifica da detto collegio.<br />
<b><br />
 Conclusioni delle parti</p>
<p></b>30      Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:<br />
–        annullare la sentenza impugnata;<br />
–        statuire in via definitiva constatando che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era irricevibile, e <br />
–        condannare la Infront alle spese sostenute dalla Commissione in entrambi i gradi di giudizio.<br />
31      La Infront chiede che la Corte voglia:<br />
–        respingere l’impugnazione, o<br />
–        rinviare la causa al Tribunale perché pronunci una sentenza conforme alla giurisprudenza della Corte, e<br />
–        condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché le spese della Infront relative ai procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale. <br />
<b><br />
 Sull’impugnazione</p>
<p></b>32      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.<br />
33      A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere due motivi vertenti sulla violazione di queste due ultime condizioni.<br />
<i><br />
 Osservazioni preliminari<br />
</i>34      Prima di esaminare questi motivi, occorre precisare gli effetti e la portata dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 e dell’atto controverso.<br />
35      Secondo l’art. 3 bis, n. 1, di questa direttiva, ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva gli eventi che esso considera particolarmente rilevanti per la società in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. A tale scopo, lo Stato membro interessato redige un elenco di tali eventi.<br />
36      L’art. 3 bis, n. 2, di tale direttiva impone alla Commissione di verificare che le suddette misure siano compatibili con il diritto comunitario e di pubblicarle nella Gazzetta Ufficiale. Il n. 3 di tale articolo introduce un meccanismo di riconoscimento reciproco secondo cui gli altri Stati membri devono accertarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese in applicazione del n. 1 del medesimo articolo da parte di un altro Stato membro, approvate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. <br />
37      Ciò viene previsto anche dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, dai cui termini risulta che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 è diretto a prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale.<br />
38      In applicazione di tale normativa, la Commissione ha informato il Regno Unito, mediante l’atto controverso, della sua approvazione delle misure che tale Stato membro le aveva notificato e della loro pubblicazione successiva nella Gazzetta Ufficiale. Come ha accertato il Tribunale, tale atto ha quindi chiuso il procedimento di verifica a cui la Commissione era tenuta in virtù dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di dette misure ha consentito agli altri Stati membri di venirne a conoscenza e di conformarsi agli obblighi ad essi incombenti in virtù dell’art. 3 bis, n. 3, della medesima direttiva. <br />
39      L’atto controverso ha dunque avviato il meccanismo di riconoscimento reciproco previsto all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552 e, pertanto, ha attivato l’obbligo per gli altri Stati membri di assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese dal Regno Unito in applicazione del n. 1 di tale articolo.<br />
40      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i motivi invocati dalla Commissione.<br />
<i><br />
 Sul primo motivo, vertente sulla violazione della condizione relativa all’interesse diretto<br />
</i><br />
 Argomenti delle parti<br />
41      La Commissione sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza menzionata al punto 22 della presente sentenza, che precisa la condizione relativa all’interesse diretto prevista dall’art. 230, quarto comma, CE.<br />
42      Innanzi tutto, l’atto controverso non inciderebbe sulla situazione giuridica della Infront. Esso imporrebbe agli Stati membri diversi dal Regno Unito l’obbligo di fare in modo che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non privino una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire taluni eventi designati su un canale «liberamente» accessibile. A questo scopo, quindi, obblighi giuridici vengono imposti solo a emittenti di tale tipo. <br />
43      Supponendo che un’emittente televisiva a pagamento stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito desideri eventualmente fare un’offerta per disporre dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi, le restrizioni giuridiche che le sono imposte potrebbero farla desistere dall’intento. Di conseguenza, la Infront avrebbe meno offerenti potenziali e si troverebbe probabilmente in una situazione commerciale meno vantaggiosa di quella che aveva previsto, e ciò non in ragione di una modifica della sua posizione giuridica, ma unicamente a causa del fatto che essa non sarebbe in grado di trovare l’acquirente che avrebbe potuto sperare di trovare. Essa subirebbe, quindi, le conseguenze economiche indirette dell’atto controverso, mentre la sua situazione giuridica resterebbe invariata.<br />
44      Anche queste conseguenze economiche, poi, sarebbero del tutto incerte, poiché non vi sarebbe un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito disposta a pagare la somma considerevole chiesta dalla Infront per il diritto di trasmettere nel Regno Unito gli eventi designati per i quali essa detiene i diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Infront di provare la plausibilità di una tale situazione di fatto e la probabilità di un danno economico derivante dall’atto controverso. Astenendosi dall’imporre l’onere della prova adeguato, esso avrebbe altresì commesso un errore di diritto. <br />
45      Infine, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente che gli Stati membri non dispongono di alcun margine di valutazione nell’esecuzione degli obblighi previsti all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. È vero che l’identità degli eventi giudicati di particolare rilevanza per la società e il loro modo di ritrasmissione televisiva sarebbero determinati dallo Stato membro notificante e, pertanto, mediante la decisione della Commissione adottata in applicazione del n. 2 di tale articolo. Tuttavia, la misura in cui un tale evento sarà trasmesso, in pratica, conformemente agli interessi di tale Stato membro dipenderebbe largamente dalla legislazione e dalla struttura decisionale adottata da ciascuno Stato membro in virtù del detto art. 3 bis, n. 3. Questa stessa disposizione stabilirebbe che il compito affidato agli Stati membri deve essere realizzato «con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione». Orbene, i risultati ottenuti in ciascuno Stato membro potrebbero essere molto diversi in funzione dell’impostazione seguita in ciascun caso particolare. Ciò premesso, l’attuazione dell’atto controverso da parte degli Stati membri diversi dal Regno Unito presupporrebbe l’esercizio di un considerevole grado di discrezionalità. <br />
46      Secondo la Infront, il Tribunale ha concluso correttamente che l’atto controverso la riguarda direttamente. </p>
<p> Giudizio della Corte<br />
47      Secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare, sentenze Dreyfus/Commissione, cit., punto 43; 29 giugno 2004, causa C 486/01 P, Front national/Parlamento, Racc. pag. I 6289, punto 34, e 2 maggio 2006, causa C 417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I 3881, punto 28). <br />
48      In primo luogo, occorre valutare se l’atto controverso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della Infront.<br />
49      Dagli artt. 98 e 101 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive emerge che un’emittente televisiva che intenda trasmettere, in esclusiva e in diretta, un evento designato deve ottenere il consenso della CIT, qualora il servizio sia destinato ad essere ricevuto su tutto o parte del territorio del Regno Unito. Secondo il codice della commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e altri inseriti nell’elenco, come modificato, i fattori che condizionano tale consenso sono, in sostanza, costituiti dalle circostanze che la vendita dei diritti di trasmissione televisiva è stata oggetto di un annuncio pubblico e che le emittenti televisive hanno disposto della possibilità effettiva di acquistare tali diritti a condizioni ragionevoli ed eque.<br />
50      Come è stato constatato ai punti 35 39 della presente sentenza, gli Stati membri diversi dal Regno Unito sono tenuti, a causa dell’atto controverso, ad assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese da tale Stato membro in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 e, pertanto, che queste non ritrasmettano gli eventi designati nonostante i requisiti posti dalle dette misure. Ne consegue che tali Stati membri sono tenuti a fare in modo che le dette emittenti non trasmettano, in esclusiva e in diretta, tali eventi destinati al pubblico del Regno Unito qualora abbiano acquistato i diritti di trasmissione televisiva dei detti eventi nell’ambito di una procedura di vendita che non tenga conto dei criteri menzionati al punto precedente.<br />
51      Le misure prese dal Regno Unito e approvate con l’atto controverso impongono così alle dette emittenti televisive un certo numero di limiti quando prevedono di trasmettere eventi designati per i quali la Infront ha acquistato diritti esclusivi.<br />
52      Poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di trasmissione televisiva degli eventi designati dalla Infront, le misure prese dal Regno Unito e l’atto controverso producono la conseguenza di apporre ai diritti detenuti da tale società nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti di trasmissione e che rendono più difficile l’esercizio di questi ultimi diritti. Così, l’atto controverso incide direttamente sulla situazione giuridica della Infront.<br />
53      La Commissione afferma tuttavia che l’effettività di tali conseguenze sulla situazione giuridica della Infront non è dimostrata, perché non esiste un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito che sarebbe interessata all’acquisto dei diritti di trasmissione televisiva detenuti dalla Infront in assenza dell’atto controverso e alla quale sarebbe impedito l’acquisto o che ne sarebbe dissuasa a causa dell’adozione di tale atto. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova al riguardo.<br />
54      Occorre constatare che il legislatore comunitario ha inserito l’art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552 proprio perché possono verificarsi situazioni in cui emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro comprano diritti esclusivi per la trasmissione televisiva di un evento considerato di particolare rilevanza per la società da parte di un altro Stato membro e lo trasmettono al pubblico di quest’ultimo Stato membro secondo modalità che privano una parte importante di tale pubblico della possibilità di seguirlo.<br />
55      Il Tribunale si è pronunciato a tal proposito ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata. Da una parte, esso ha menzionato diversi casi di trasmissione transfrontaliera di eventi considerati di particolare rilevanza per la società in cui le emittenti televisive hanno agito nella detta maniera. D’altra parte, esso ha considerato che la Commissione non ha suffragato le sue affermazioni secondo cui la specificità del mercato delle trasmissioni televisive nel Regno Unito escluderebbe, nella fattispecie, situazioni di questo tipo. Tenuto conto di tali elementi, il Tribunale ha concluso che i diritti di trasmissione televisiva in questo Stato membro della fase finale della Coppa del mondo della FIFA non sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite in quello stesso Stato.<br />
56      In tal modo, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova incombente alle parti. Esso ha effettuato una valutazione sovrana dei fatti diretti a dimostrare l’effettività delle trasmissioni transfrontaliere degli eventi designati. Orbene, a tal riguardo, il Tribunale può tener conto del fatto che una parte si astiene dal fornire elementi a sostegno dei propri argomenti (v. sentenza 18 luglio 2006, causa C 214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I 7057, punto 23). <br />
57      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v. sentenza 19 settembre 2002, causa C 104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I 7561, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). <br />
58      Uno snaturamento dei fatti non è stato invocato dinanzi alla Corte. Ciò premesso, non spetta ad essa verificare se il Tribunale abbia concluso correttamente che non è stato provato che i diritti di trasmissione televisiva interessati sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite nel Regno Unito. <br />
59      In secondo luogo, occorre esaminare se l’atto controverso lasci un potere discrezionale alle autorità nazionali incaricate della sua attuazione, o se quest’ultima abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie.<br />
60      È vero che le autorità nazionali non sono private di qualsiasi margine discrezionale nell’applicazione dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552 e dell’atto controverso. Esse possono prevedere meccanismi di controllo appropriati per adempiere agli obblighi che ne derivano. <br />
61      Tuttavia, esse sono tenute a fare in modo che le emittenti televisive interessate non si sottraggano alle misure prese da un altro Stato membro in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, e che esse esercitino i loro diritti esclusivi in modo da non privare il pubblico destinatario della possibilità di seguire, secondo le disposizioni prese da tale altro Stato membro, gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società. <br />
62      In tal modo, come il Tribunale ha constatato correttamente al punto 146 della sentenza impugnata, le autorità nazionali devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione televisiva dei detti eventi come definiti da un altro Stato membro nelle sue misure approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione. Sono queste ultime misure e, pertanto, nella fattispecie, l’atto controverso che determinano il risultato da raggiungere. Per quanto riguarda tale risultato, le autorità nazionali non godono di alcun margine di valutazione. <br />
63      Orbene, i pregiudizi arrecati alle situazioni giuridiche delle emittenti televisive e della Infront sono dovuti all’obbligo di raggiungere tale risultato. <br />
64      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare infondato il primo motivo.<br />
<i><br />
 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione della condizione relativa all’interesse individuale<br />
</i><br />
 Argomenti delle parti<br />
65      La Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato che la Infront era individualmente interessata dall’atto controverso ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e della giurisprudenza della Corte. <br />
66      La Commissione fa valere che l’impostazione del Tribunale porta a considerare tutti i detentori di diritti di trasmissione televisiva su cui incidono le misure prese dal Regno Unito in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, come individualmente interessati da tali misure, benché essi siano numerosi. Allo stesso modo di tutti i detentori di tali diritti, la Infront sarebbe interessata dall’atto controverso solo per quanto riguarda la sua capacità oggettiva di mediare i diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi avendo acquistato i detti diritti per uno degli eventi designati. <br />
67      Peraltro, i detentori di diritti di trasmissione televisiva come la Infront subirebbero solo le conseguenze economiche delle misure nazionali approvate dall’atto controverso. Orbene, un’impresa non sarebbe individualmente interessata da una disposizione normativa per il solo fatto che questa riguarda la sua attività economica, e ciò a fortiori in quanto conseguenze di tale tipo rientrano nel rischio commerciale normale. <br />
68      L’atto controverso non colpirebbe dunque la Infront a causa di determinate qualità peculiari o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità.<br />
69      La Infront considera che il Tribunale ha correttamente rilevato gli elementi che la distinguono dalla generalità, ossia la circostanza che essa detiene diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva per un evento figurante nell’elenco degli eventi designati, che tali diritti sono stati acquistati prima della redazione di tale elenco e della sua approvazione da parte della Commissione, e che tale approvazione arreca un serio pregiudizio allo sfruttamento da parte della Infront dei detti diritti poiché essa non può cederli in licenza su una base esclusiva. </p>
<p> Giudizio della Corte<br />
70      Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 13 dicembre 2005, causa C 78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I 10737, punto 33).<br />
71      Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (v. sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 31, e 22 giugno 2006, cause riunite C 182/03 e C 217/03, Regno del Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I 5479, punto 60). <br />
72      Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione (v., in particolare, sentenza 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, Racc. pag. 525, in particolare pag. 533). <br />
73      La Infront deteneva i diritti esclusivi di trasmissione televisiva, per gli anni 2002 e 2006, della fase finale della Coppa del mondo della FIFA, che è uno degli eventi che figurano sull’elenco degli eventi designati, notificato alla Commissione e approvato dall’atto controverso.<br />
74      È inoltre pacifico che la Infront ha acquistato tali diritti esclusivi prima dell’adozione dell’atto controverso e che, in quel momento, esistevano solo sei società che avevano effettuato investimenti sostanziali nell’acquisto dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi figuranti nel detto elenco. <br />
75      Ne consegue che la Infront era perfettamente individuabile nel momento in cui è stato adottato l’atto controverso. <br />
76      Infine, dai punti 51-52 della presente sentenza risulta che l’atto controverso ha riguardato i membri del gruppo costituito dalle sei società soprammenzionate, di cui fa parte la Infront, in ragione di una loro qualità peculiare, vale a dire in quanto detentori dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva degli eventi designati. <br />
77      Ciò premesso, il Tribunale ha concluso correttamente che la Infront era individualmente interessata dall’atto controverso. <br />
78      Di conseguenza, occorre dichiarare infondato il secondo motivo di ricorso e, pertanto, rigettare l’impugnazione nella sua interezza. <br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>79      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Infront ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, è condannata alle spese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:<br />
1)      L’impugnazione è respinta.<br />
2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-3-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-3-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK sulle norme nazionali in materia di pubblicità Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 10 TCE – Art. 81 TCE – Concorrenza – Pubblicità – Prestatori di cure dentistiche – Norma nazionale di divieto – Compatibilità col diritto comunitario Il combinato disposto degli articoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-3-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK</span></p>
<hr />
<p>sulle norme nazionali in materia di pubblicità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 10 TCE – Art. 81 TCE – Concorrenza – Pubblicità – Prestatori di cure dentistiche – Norma nazionale di divieto – Compatibilità col diritto comunitario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il combinato disposto degli articoli 10 e 81 Trattato CE non osta a una norma nazionale che vieta ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito della libera professione o di uno studio medico,  di effettuare qualsiasi forma di pubblicità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
</b>13 marzo 2008
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nella causa C 446/05,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), competente in materia di polizia correzionale, con ordinanza 7 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2005, nel procedimento penale a carico di<br />
<b><br />
Ioannis Doulamis</b>,</p>
<p>con l’intervento di:<br />
<b>Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR)</b>,<br />
<b>Jean Totolidis</b>,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), J. C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,<br />
avvocato generale: sig. Y. Bot<br />
cancelliere: sig. R. Grass<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per il sig. Doulamis, dal sig. E. Koeune, avocat;<br />
–        per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;<br />
–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Arbault, nonché dalle sig.re O. Beynet e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE.<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale intentato contro il sig. Doulamis, odontotecnico, per violazione, da un lato, della normativa relativa all’esercizio della professione dentistica e all’esercizio della professione medica e, dall’altro lato, della normativa relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche.<br />
<b><br />
 Contesto normativo </p>
<p></b>3        L’art. 3 della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche (<i>Moniteur belge</i> del 5 maggio 1958, pag. 3542; in prosieguo: la «legge 15 aprile 1958»), sanziona le condotte che violano l’art. 1 della legge medesima, che così recita:<br />
«È vietata qualsiasi pubblicità, diretta o indiretta, al fine di curare o di far curare da una persona qualificata o meno, in Belgio o all’estero, le affezioni, le lesioni o le anomalie del cavo orale e dei denti, segnatamente per mezzo di affissioni o insegne, iscrizioni o cartelli idonei ad indurre in errore circa la legalità dell’attività segnalata, di prospetti, di circolari, di note e di opuscoli illustrativi, a mezzo stampa, a mezzo cinematografico, con la promessa o la concessione di benefici di qualsivoglia genere, quali sconti, trasporto gratuito dei pazienti, ovvero mediante l’intervento di procacciatori d’affari o mediatori.<br />
Non costituisce pubblicità ai sensi del presente articolo il fatto che le cliniche e i policlinici mutualistici portino a conoscenza dei propri membri i giorni e le ore di consultazione, i nomi dei rispettivi titolari e le modificazioni ivi apportate».<br />
<b><br />
 Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>4        Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Doulamis è imputato, in particolare, per aver effettuato pubblicità in un elenco telefonico per il Laboratorio dentistico Jean DOULAMIS e la Clinica dentistica Jean DOULAMIS, in violazione della legge 15 aprile 1958. Gli annunci pubblicitari sono stati pubblicati, l’uno nelle pagine dedicate ai laboratori dentistici, l’altro in quelle relative alle cliniche dentistiche. Tali annunci contenevano informazioni oggettive, come i servizi offerti, l’indirizzo, il numero di telefono e gli orari di apertura dei due istituti.<br />
5        Il sig. Doulamis ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la pubblicità costituisce uno strumento essenziale alla libera concorrenza economica. Così, dopo aver invocato il combinato disposto degli artt. 10 CE e 81 CE, ha richiamato la sentenza 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke (Racc. pag. 4769), per sostenere che, considerato l’obbligo posto a carico degli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore misure tali da eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, le imputazioni a suo carico relative alla pubblicità per cure dentistiche sono prive di fondamento.<br />
6        A tale proposito il sig. Doulamis ha sostenuto che la clinica dentistica di cui è proprietario, in considerazione dell’attività ivi svolta, risponde ai criteri della nozione di «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, che si applica a chi esercita una libera professione. Il giudice del rinvio è propenso a considerare che l’imputato abbia agito nell’ambito dell’esercizio di una libera professione nonché in veste di gestore e di proprietario di una clinica dentistica.<br />
7        Tale giudice rileva che il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 10, secondo comma, CE e 81 CE sembra implicare che uno Stato membro non possa adottare o mantenere in vigore misure suscettibili di alterare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. <br />
8        A tale proposito, il detto giudice constata che non è escluso che le disposizioni della legge 15 aprile 1958 siano idonee a pregiudicare la libertà di commercio tra gli Stati membri, in quanto potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra tali Stati membri. <br />
9        Secondo il giudice del rinvio, che si richiama, in proposito, al paragrafo 89 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa decisa con sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C 180/98 a C 184/98, Pavlov (Racc. pag. I 6451), in ragione dell’eterogeneità delle libere professioni e delle specificità dei mercati sui quali esse operano, appare necessario valutare attentamente, caso per caso, se una determinata restrizione alla libertà di azione conduca in effetti ad una restrizione della concorrenza sul mercato interessato ai sensi dell’art. 81 CE, eventualmente in considerazione di altre disposizioni del Trattato CE, come gli artt. 152 CE e 153 CE relativi alla protezione, rispettivamente, della sanità pubblica e dei consumatori.<br />
10      Infine, il giudice del rinvio osserva che dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 9 febbraio 2004 sulla concorrenza nel settore delle libere professioni [COM(2004) 83 def.] risulta che le restrizioni in materia di pubblicità nell’ambito di tali professioni costituiscono un pregiudizio per la libera concorrenza.<br />
11      Ciò premesso, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, [n.] 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, [debba essere interpretato] nel senso che [osti] a che una normativa nazionale, nella specie la [legge 15 aprile 1958], vieti (a chiunque e) a prestatori di cure dentistiche, nell’ambito dell’esercizio di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità, direttamente o indirettamente, nel settore delle cure dentistiche».<br />
<b><br />
 Sulla questione pregiudiziale</p>
<p><i></b> Sulla ricevibilità<br />
</i>12      I governi belga e italiano esprimono dubbi quanto alle ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />
13      A questo proposito si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze 13 marzo 2001, causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I 2099, punto 38, e 19 febbraio 2002, causa C 35/99, Arduino, Racc. pag. I 1529, punto 24).<br />
14      Tuttavia, in ipotesi eccezionali, è compito della Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Un rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze Arduino, cit., punto 25, e 21 febbraio 2008, causa C 425/06, Part Service, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).<br />
15      Tuttavia, nella specie non ricorre alcuna di tali condizioni.<br />
16      Infatti, occorre rilevare che la decisione di rinvio definisce il contesto di fatto e di diritto a livello nazionale in cui si colloca la questione posta. Inoltre, il giudice del rinvio indica le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.<br />
17      Di conseguenza, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance de Bruxelles è ricevibile.<br />
<i><br />
 Nel merito<br />
</i>18      Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, osti ad una normativa nazionale, come quella della legge 15 aprile 1958, che vieti a chiunque e a chi fornisca cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità relativa alle cure dentistiche, in quanto tale divieto potrebbe compromettere la libera concorrenza.<br />
19      Secondo costante giurisprudenza, sebbene di per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, è pur vero che tali articoli, in combinato disposto con l’art. 10 CE, che instaura un dovere di collaborazione, obbligano gli Stati membri a non adottare o a mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v. sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C 94/04 e C 202/04, Cipolla e a., Racc.pag. I 11421, punto 46).<br />
20      La Corte ha dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenza Cipolla e a., cit., punto 47).<br />
21      Orbene, occorre rilevare che una normativa come quella della legge 15 aprile 1958, nella parte in cui vieta ai prestatori di cure dentistiche di effettuare pubblicità, non rientra in alcuna delle ipotesi di applicazione combinata degli artt. 10 CE e 81 CE.<br />
22      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, nella causa principale non esiste alcun elemento di natura tale da dimostrare che la legge 15 aprile 1958 agevoli, rafforzi o codifichi un’intesa o una decisione di imprese. Dalla decisione di rinvio non risulta neppure che la disposizione normativa di cui trattasi sia stata privata del suo carattere pubblico in conseguenza del fatto che lo Stato membro in questione avrebbe delegato a operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.<br />
23      Infine, anche supponendo che il sig. Doulamis possa, in quanto proprietario di una clinica dentistica, essere qualificato come «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, come interpretato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 1991, causa C 41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I 1979, punto 21), dalla decisione di rinvio non risulta che si tratti, nella specie, di un qualsiasi accordo tra imprese, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata che possano compromettere il commercio tra gli Stati membri e che avrebbero l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.<br />
24      Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa nazionale come quella della legge 15 aprile 1958, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.<br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>25      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
L’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa nazionale come quella della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. Lodi A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu (Avv.ti A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen) e altri sull&#8217;esclusione del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti governativi che disciplinano il procedimento delle operazioni elettorali 1. Elezioni – Operazioni elettorali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  &#8211;  Est. Lodi<br /> A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu (Avv.ti A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti governativi che disciplinano il procedimento delle operazioni elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni – Operazioni elettorali – Provvedimenti disciplinari – Qualificazione – Atti politici – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Operazioni elettorali – Provvedimenti disciplinari – G.A. &#8211; Sindacabilità– Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	I  provvedimenti governativi volti a disciplinare il procedimento delle operazioni elettorali, in applicazione della vigente normativa in materia, non possono che essere propriamente qualificati come “atti politici”, sia sotto il profilo soggettivo in quanto provenienti da organi di Governo preposti all’indirizzo ed alla direzione al massimo livello delle attività pubbliche, sia sotto il profilo oggettivo in quanto attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e politico relative al funzionamento in modo organico e coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello Stato (1). 																																																																																												</p>
<p>2.	Il giudice amministrativo non può sindacare sui provvedimenti governativi volti a disciplinare il procedimento delle operazioni elettorali poiché la verifica di legittimità di dette operazioni spetta, in base al principio di autodichia, a ciascuna Camera. Infatti, l’intervento del giudice determinerebbe un’inferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2997, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
composto dai Signori:<br />
</b>Pres. Gaetano Trotta   <br />
Cons. Costantino Salvatore   <br />
Cons. Pier Luigi Lodi Est.   <br />
Cons. Carlo Deodato <br />
Cons. Raffaele Potenza <br />
ha pronunciato la presente </p>
<p><b></p>
<p align=center>DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA<br />
<i>Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205</i></b><i>  </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
nella Camera di Consiglio del <b>11 Marzo 2008 </p>
<p></b>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b></p>
<p align=center> </b><i> BOZZI ALDO <br />
</i><b> </b><i> BOZZI GIUSEPPE <br />
PORQUEDDU GIUSEPPE<br />
</i>rappresentato e difeso dagli  <i>Avv.ti  ALDO BOZZI,  GIUSEPPE BOZZI e GIUSEPPE PORQUEDDU<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i>  VIA DEGLI SCIPIONI 268/A     presso GIUSEPPE BOZZI</p>
<p></i><b>contro<br />
</b><i><br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
</i>rappresentato e difeso dall’<I>AVVOCATURA GEN. STATO<br />
</I>con domicilio  in Roma<i>  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p></i><b>e nei confronti di</b><i><br />
GALLO DOMENICO BESOSTRI FELICE CARLO<br />
</i>rappresentato e difeso da: <i>Avv.  GIUSEPPE BOZZI<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i>  VIA DEGLI SCIPIONI 268/A   </i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del <b>TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA  :Sezione II BIS 1855/2008, </b>resa tra le parti, concernente MODALITA&#8217; ASSEGNAZIONE SEGGI ELEZIONI POLITICHE.<b><br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di inammissibilità, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<b></p>
<p align=center> </b> BESOSTRI FELICE CARLO  <b> </b> GALLO DOMENICO <br />
<b> </b> MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  <b> </b> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Udito il relatore Cons. Pier Luigi Lodi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Porqueddu, l’avv. A. Bozzi, in proprio e su delega dell’avv. G. Bozzi, l’avv. Besostri e gli Avvocati dello Stato Colelli e D’Amato;</p>
<p>INFORMATE le parti sulla possibilità di definire l’incidente cautelare con decisione in forma semplificata;</p>
<p>PREMESSO che i ricorrenti hanno impugnato, nella qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 2008 (relativa alla approvazione di due decreti presidenziali per l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica), nonché tre decreti del Presidente della Repubblica, recanti la stessa data, mediante i quali è stata disposta, rispettivamente: a) la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; b) l’assegnazione del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica alle Regioni del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione “Estero”; c)l’assegnazione del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera di Deputati alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione “Estero”;</p>
<p>RILEVATO che l’impugnativa è stata proposta limitatamente alle parti di tali atti che davano applicazione ad alcune norme di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), dei quali viene prospettata la illegittimità per violazione degli artt. 117, 48, 58 e 67 della Costituzione, oltreché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;</p>
<p>RILEVATO che il T.A.R., con la sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa, per difetto di giurisdizione, osservando che l’ordinamento riserva a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alla elezione di propri componenti, assegnando esclusivamente alle stesse l’autodichia, ai sensi dell’at. 66 della Costituzione, da interpretarsi come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle svoltesi nella fase precedente allo svolgimento della competizione elettorale vera e propria, in ossequio al principio della separazione di poteri;</p>
<p>CONSIDERATO che i ricorrenti, nel proporre l’appello in esame, censurano le statuizioni del primo giudice riproponendo le doglianze dedotte in primo grado affermando in particolare che, per l’applicazione della vigente normativa in materia elettorale essi sarebbero lesi “nelle modalità per l’esercizio del loro libero diritto di voto” senza una garanzia di effettiva tutela, in violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 13 della citata C.E.D.U. che garantisce il diritto a presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale al soggetto i cui diritti e libertà riconosciuti dalla Convenzione stessa siano violati;</p>
<p>RITENUTO che non sia condivisibile l’assunto posto a base dell’impugnativa, in cui si precisa che nell’oggetto del ricorso non sono stati ricompresi il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere, né la delibera del Consiglio dei Ministri di fissazione della data delle elezioni, trattandosi di “atti politici”, essendosi impugnati soltanto i successivi provvedimenti governativi volti a disciplinare, in applicazione della vigente normativa in materia, il procedimento delle operazioni elettorali, trattando di atti di natura “amministrativa”; ciò in quanto, ad avviso della Sezione, anche questi ultimi atti (che costituiscono gli adempimenti conseguenti al decreto di indizione dei comizi elettorali, come puntualmente precisato dal primo giudice) non possono che essere propriamente qualificati come “atti politici”, sia sotto il profilo soggettivo (in quanto provenienti da Organi di Governo preposti all’indirizzo ed alla direzione al massimo livello delle attività pubbliche), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e politico relative al funzionamento in modo organico e coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello Stato), come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2997, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397; </p>
<p>RITENUTO, d’altronde, che le stesse doglianze dei ricorrenti evidenziano la portata eminentemente politica delle tesi sostenute, non prospettandosi, in realtà, la violazione di un diritto fondamentale del singolo cittadino, quale il diritto di voto, ovvero, più specificamente, di un connesso interesse legittimo pretesamene leso, da tutelare dinanzi alla giurisdizione amministrativa, lamentandosi, invece, da parte dei medesimi ricorrenti le previste modalità di espressione e di valutazione del voto del corpo elettorale, in relazione al fatto che i candidati sono designati dai partiti, non risultando consentito il voto di preferenza per i diversi candidati, e viene previsto un premio di maggioranza che potrebbe risultare sproporzionato rispetto ai voti conseguiti, mentre verrebbe anche sostanzialmente condizionata la prerogativa del Presidente della Repubblica di scegliere il Presidente del Consiglio dei Ministri;</p>
<p>RITENUTO, dunque, che i ricorrenti lamentano esclusivamente scelte discrezionali del legislatore intese a prefigurare un procedimento elettivo mediante il quale, pur affidandosi ai partiti politici un potere esclusivo di designazione dei candidati, non vengono, tuttavia, limitate in alcun modo né la costituzione di una pluralità di partiti, né la scelta sulle opzioni di voto da parte del singolo elettore e, pertanto, anche se il sistema della legislazione vigente in materia possa venire eventualmente giudicato sotto vari profili incongruo e non adeguato per assicurare pienamente la effettiva rappresentatività degli eletti, rispetto alla volontà popolare, il sistema stesso non appare di per sé idoneo ad incidere in modo diretto sulla libera espressione del voto del cittadino elettore, mentre, d’altro canto, gli ulteriori timori manifestati dai ricorrenti in ordine all’esito del procedimento elettorale risultano comunque formulati in via meramente eventuale;</p>
<p>RITENUTO, quindi, che in tale prospettiva non risulti pertinente il richiamo dei ricorrenti al principio di “indefettibilità” della tutela giurisdizionale relativa ad istanze attinenti ad interessi di carattere individuale, anche ai soli fini di sollevare l’incidente di costituzionalità, tenuto conto in special modo della circostanza che l’intervento del giudice determinerebbe un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri (v. Cass. SS.UU., 16 maggio 2006, n. 11623); ciò in quanto va ribadito che, in generale, sulle scelte politiche di Governo è istituzionalmente chiamata a pronunciarsi la collettività del corpo elettorale nell’esercizio della sua sovranità, in sede di elezioni per il rinnovo del Parlamento; non può trascurarsi di considerare, inoltre, con specifico riferimento alla normativa applicata nella specie ed oggetto della contestazione degli attuali ricorrenti, che il corpo elettorale dovrebbe pronunciarsi al riguardo nella sede del “referendum” popolare indetto per deliberarne l’eventuale abrogazione, a seguito della specifica richiesta avanzata da oltre cinquecentomila elettori, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione; resta in ogni caso fermo, per quanto concerne la verifica di legittimità delle operazioni elettorali, il principio di autodichia di ciascuna Camera, come correttamente sottolineato in prime cure;</p>
<p>RITENUTO, conseguentemente, che il ricorso in esame risulti inammissibile, ai sensi dell’art. 31 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;</p>
<p>RITENUTO, infine, che stante la già rilevata particolarità della questione, le spese del giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center>
<p><B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe lo respinge e, per l’effetto, conferma nei sensi di cui sopra la sentenza appellata.<br />
Spese compensate.<br />
<i><b><br />
</b></i>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p align=center>
<b>Depositata in Segreteria<br />
Il 13/03/2008</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2008 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-3-2008-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-3-2008-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-3-2008-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2008 n.59</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. TESAURO espropriazione per pubblica utilità dopo la sent. n. 349 del 2007 Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 &#8211; Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili. Si ordina la restituzione degli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-3-2008-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2008 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-3-2008-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2008 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. TESAURO</span></p>
<hr />
<p>espropriazione per pubblica utilità dopo la sent. n. 349 del 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 &#8211; Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Si ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano, giacché la Corte, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell&#8217;art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, aggiunto dall&#8217;art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell&#8217;occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></p>
<p align=justify>
<b>composta  dai  signori:  <br />
</b><br />
<b>Presidente</b>:  Franco  BILE; <br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, <br />
Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, <br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, <br />
Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell&#8217;articolo 5-<i>bis</i> del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza del 27 marzo 1996 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Carattoli Gabriella ed altre ed il Comune di Massa d&#8217;Albe, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2007.<br />
<i>    Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito</i> nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.<br />
<i>    Ritenuto</i> che il Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del 27 marzo 1996, (pervenuta a questa Corte in data 1° agosto 2007) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e 5-<i>bis </i>del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;<br />
    che, nel giudizio principale, alcuni privati hanno dedotto che il Comune di Massa d&#8217;Albe ha realizzato un inceneritore su di un appezzamento di terreno di loro proprietà e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno subito a causa della occupazione ed irreversibile trasformazione del fondo;<br />
    che, secondo il rimettente, sussistendo i presupposti dell&#8217;accessione invertita, il risarcimento del danno dovrebbe essere quantificato in base al criterio stabilito dal «combinato disposto» dei citati artt. 1, comma 65, e 5-<i>bis </i>(<i>recte:</i> dall&#8217;art. 5-<i>bis</i>, comma 6, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995);<br />
    che, a suo avviso, la norma denunciata, disponendo la retroattività della nuova regola di liquidazione del danno violerebbe l&#8217;art. 3 Cost. sotto due profili: in primo luogo, realizzerebbe una ingiustificata discriminazione in danno dei proprietari dei suoli che non hanno percepito il risarcimento del danno in base ad una sentenza passata in giudicato, ovvero di transazione stipulata anteriormente all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992; in secondo luogo, non ragionevolmente equiparerebbe l&#8217;entità del risarcimento del danno conseguente da una condotta illegittima della Pubblica amministrazione all&#8217;indennità di espropriazione;<br />
    che il citato art. 5-<i>bis</i>, comma 6, si porrebbe altresì in contrasto: con l&#8217;art. 24, Cost., in quanto l&#8217;irragionevole discriminazione sopra indicata comporterebbe una violazione del diritto di difesa; con l&#8217;art. 42, terzo comma, Cost., poiché avrebbe introdotto nell&#8217;ordinamento «una sorta di espropriazione di fatto legalizzata», equiparando, non ragionevolmente, accessione invertita ed espropriazione legittima; con l&#8217;art. 97, primo e secondo comma, Cost., in quanto l&#8217;accessione invertita, in violazione del principio di legalità, permetterebbe di eludere le disposizioni in materia di controlli e di competenze dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato, favorendo il comportamento illecito dei pubblici funzionari;<br />
    che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile;<br />
    che, secondo la difesa erariale, la questione non ha ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995 e 5-<i>bis</i> del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, bensì il comma 6 dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> di detto decreto-legge, introdotto dal citato art. 1, comma 65, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 369 del 1996, con conseguente manifesta inammissibilità della questione.<br />
<i>    Considerato </i>che il dubbio di legittimità costituzionale sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l&#8217;art. 5-<i>bis</i>, comma 6, del decreto legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995, nella parte in cui equiparava la disciplina del risarcimento del danno da accessione invertita alla disciplina concernente la determinazione della indennità dovuta nel caso di espropriazione per pubblica utilità;<br />
    che, successivamente all&#8217;ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al «risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per l&#8217;indennità di espropriazione per pubblica utilità;<br />
    che, dopo questa sentenza, l&#8217;art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha introdotto nel citato art. 5-<i>bis</i> il comma 7-<i>bis</i>, il quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella concernente l&#8217;indennità di espropriazione per pubblica utilità;<br />
    che, infine, questa Corte, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del comma 7-<i>bi</i>s dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> del d.l. n. 333 del 1992, aggiunto dall&#8217;art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell&#8217;occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato;<br />
    che pertanto, alla stregua di dette pronunce di questa Corte, gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Avezzano per un nuovo esame della rilevanza della questione.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    ordina </i>la restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe TESAURO, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p><u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.<u><i><b><br />
</b></i></u></p>
<p align=center>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1094/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1094</a></p>
<p>Pres. Saltelli Est. Saltelli Autostrade per l’Italia S.p.A (Avv. A. Baldassarre) c/ NBA Insurance brokers S.r.l. (Avv. F. Tedeschini), AON S.p.a. (n.c.) sulla qualificazione come organismo di diritto pubblico di un concessionario di rete autostradale 1. Contratti della P.A. – Autostrade &#8211; Concessionario – Organismo di diritto pubblico – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1094</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli        Est. Saltelli<br /> Autostrade per l’Italia S.p.A (Avv. A. Baldassarre) c/ NBA Insurance brokers S.r.l. (Avv. F. Tedeschini), AON S.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione come organismo di diritto pubblico di un concessionario di rete autostradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Autostrade &#8211; Concessionario – Organismo di diritto pubblico – Sussiste &#8211; Ragioni.<br />
2.Contratti della P.A. – Autostrade &#8211; Concessionario – Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo – Trattativa privata – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il concessionario di rete autostradale è concessionario di pubblico servizio e, poiché l’attività di costruzione e  gestione delle autostrade soddisfa bisogni ed interessi pubblici generali, l’ente va qualificato come organismo di diritto pubblico indipendentemente dalla natura giuridica privatistica o dall’espletamento in regime di concessione.																																																																																												</p>
<p>2. E’ inammissibile il ricorso, da parte del concessionario di rete autostradale, alla trattativa privata per l’aggiudicazione di un appalto di servizi che rientrano nell’oggetto della concessione (nella specie brokeraggio assicurativo). Infatti, la trattativa privata deve essere considerata una eccezione al principio generale della gara pubblica, che costituisce lo strumento normale per l’effettiva attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità (ex art. 97 Cost.), rispetto della concorrenza e  non discriminazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1094/2008<br />
Reg. Dec.N. 3980 Reg. Ric.Anno 2005<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3980 dell’anno 2005 proposto </p>
<p>da <B>AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Antonio Baldassarre, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Pizza Mignanelli, n. 3;</p>
<p align=center>contro<br />
<b> </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>NBA INSURANCE BROKERS S.R.L., </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Federico Tedeschini, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n. 7 (presso lo studio del secondo);</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
AON S.p.A. (già AON NIHOLS S.R.L.), </b>in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; </p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III ter, n. 16612 del 20 dicembre 2004;</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio della NBA Insurance Brokers s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive di costituzione prodotte dalle parti a sostegno delle proprie tesi difensive;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 15 del 17/01/2008;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008, il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Udito l’avvocato Baldassarre per la società appellante; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i>Con la sentenza n. 16612 del 20 dicembre 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla NBA Insurance Brokers s.r.l. per l’annullamento dell’affidamento a trattativa privata del servizio di brokeraggio per l’anno 1998 operato dalla società Autostrade S.p.A. (successivamente Autostrade per l’Italia S.p.A.) in favore della AON S.p.A. (già AON Nikols s.r.l.), nonché per il risarcimento del danno subito, a titolo di perdita di chance, a causa dell’omesso invito a partecipare alla gara per l’affidamento del predetto servizio, dichiaratolo inammissibile nella parte in cui era stato rivolto nei confronti del Ministero del tesoro (successivamente Ministero dell’economia e delle finanze), lo ha invece accolto per il resto, annullando l’atto di affidamento e condannando la intimata società Autostrade per l’Italia S.p.A. al risarcimento del danno da perdita di chance, “da liquidarsi in separata sede secondo i criteri ex art. 35, c. 2, I per. del Dlg 31 marzo 1998 n. 80 esposti in motivazione e nel termine colà indicato”, oltre al pagamento delle spese di giudizio.<br />
In sintesi, secondo il Tribunale: a) non vi era alcuna prova circa il fatto che il rapporto di brokeraggio in questione riguardasse le prestazioni di natura assicurativa inerenti non già l’attività relativa alla concessione della rete autostradale, bensì le attività proprie dell’iniziativa economico – commerciale dell’impresa; b) non poteva condividersi la tesi difensiva dell’intimata società Autostrade per l’Italia S.p.a., secondo cui l’attività di brokeraggio costituisse una prestazione d’opera professionale e non un servizio assoggettato alle regole di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; c) il fatto che non fosse stata data prova da parte della ricorrente che l’importo del servizio di brokeraggio in questione superasse la c.d. soglia comunitaria (anche a prescindere dalla circostanza che la prova che l’affidamento in questione non fosse assoggettato alle regole dell’evidenza pubblica gravava sulla parte resistente) era irrilevante, in quanto la vera questione controversa riguardava la legittimità del ricorso alla trattativa privata; d) nel merito, infine, non poteva dubitarsi che la società intimata, quale concessionaria di pubblico servizio, soggiacesse alla disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e che, quindi, l’affidamento del servizio di brokeraggio dovesse avvenire nel rispetto delle regole sull’evidenza pubblica, completamente omesse nel caso di specie senza che fosse stata fornita neppure alcuna prova sulla giustificazione della scelta di procedere a trattativa privata; e) a ciò conseguiva l’annullamento dell’assegnazione del servizio alla controinteressata ed il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
La società Autostrade per l’Italia S.p.A. con atto notificato il 15 aprile 2005 (e depositato il 13 maggio 2005) ha chiesto al riforma della prefata statuizione, sostenendo, innanzitutto, che i primi giudici avevano travisato la questione giuridica sottesa alla controversia in esame, individuandola erroneamente nella illegittimità del ricorso alla trattativa privata (allorquando una società di gestione di un servizio pubblico si trovi a dover ricercare sul mercato soggetti erogatori di determinati servizi), laddove essa riguardava l’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per l’esperimento di gara ad evidenza pubblica, relativamente all’appalto pubblico di servizi. Al riguardo, secondo l’appellante, pur non potendo negarsi che l’appalto di servizi contestato aveva un valore superiore alla  c.d. soglia comunitaria (requisito oggettivo), mancava invece il requisito soggettivo, non potendo ritenersi, per un verso, che l’Autostrade per l’Italia S.p.A. fosse configurabile quale organismo di diritto pubblico, atteso che essa non era “dipendente” da alcun ente pubblico (territoriale o non) o da altro organismo di diritto pubblico ed evidenziando, per altro verso, che il rapporto di brokeraggio non riguardava affatto i servizi attinenti alla gestione autostradale.<br />
La società NBA Insurance Broker s.r.l. si è costituita in giudizio deducendo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello, chiedendone il rigetto; con successiva memoria ha poi illustrato le proprie tesi difensive.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è infondato e deve essere respinto, potendo pertanto prescindersi dall’esame della eccezione di irricevibilità per violazione dell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (eccezione che pure non è sfornita di fondamento).<br />
Invero, non può condividersi la tesi della società appellante che nega di potere essere qualificata come organismo di diritto pubblico e di essere pertanto assoggettata alle regole fissate dal decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 157, in tema di affidamento di un appalto di servizi.<br />
Risulta decisiva, al riguardo, ad avviso della Sezione, la circostanza che, ai sensi della disposizione contenuta nel sesto comma dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (“Interventi correttivi di finanza pubblica”), “la costruzione e la gestione delle autostrade è l’oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.”, con la conseguenza che detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa – ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato (Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998, n. 8854).<br />
D’altra parte la costruzione e la gestione delle autostrade (che, come si è sopra ricordato, costituisce l’oggetto principale della società appellante) costituisce evidentemente attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali, di tal che l’ente cui tale attività è affidata è da qualificare come organismo di diritto pubblico, irrilevante essendo la sua natura giuridica privatistica; è stato sottolineato, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pubblico, che un’attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell’ordinamento comunitario, così che il carattere non industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un’ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale (C.d.S., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292).<br />
Non può, poi, sottacersi che con la decisione n. 1821 del 30 marzo 2000 questa Sezione, in relazione all’impugnazione del rifiuto della società Autostrade S.p.A. a consentire l’accesso richiesto proprio da NBA Insurance Broker s.r.l. agli atti e ai documenti relativi alla scelta del nuovo soggetto al quale era stato affidato il servizio assicurativo, aveva già chiarito che l’attività svolta da detta società era da considerarsi assoggettata alle norme sulla trasparenza amministrativa, come una pubblica amministrazione, trattandosi di una concessionaria di un pubblico servizio.<br />
Sulla base di tali considerazioni (e non essendo stato provato dall’appellante che il servizio di brokeraggio oggetto del contestato appalto era effettivamente estraneo all’attività oggetto della concessione) non può dubitarsi della correttezza delle conclusioni raggiunte dai primi giudici, il ricorso alla trattativa privata per l’aggiudicazione di un appalto dovendo essere considerato una eccezione al principio generale della gara pubblica, che costituisce lo strumento normale per l’effettiva attuazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, e di quelli di matrice comunitaria rispetto della concorrenza e di non discriminazione.<br />
D’altra parte, non può fare a meno di rilevarsi che non è stata fornita dalla società appellante alcuna prova e neppure alcun indizio circa la ricorrenza degli specifici presupposti di legge che avrebbero consentito di procedere alla scelta del contraente attraverso il sistema eccezionale della trattativa privata; né è stata fornita alcuna giustificazione circa la sussistenza di fatti gravi ed eccezionali che avrebbero oggettivamente impedito l’espletamento della procedura di evidenza pubblica.<br />
L’appello deve pertanto essere respinto, sussistendo tuttavia, ad avviso della Sezione, con riferimento alla questione della configurazione dell’appellante quale organismo di diritto pubblico, giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Autostrade per l’Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III ter, n. 16612 del 20 dicembre 2004, così provvede:<br />
&#8211;	respinge l’appello e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Carlo          SALTELLI		 &#8211; Presidente f.f., est.<br />	<br />
Salvatore    CACACE              	 &#8211; Consigliere<br />	<br />
Sergio         DE FELICE  		 &#8211; Consigliere <br />	<br />
Eugenio      MELE			 &#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito             CARELLA            	 &#8211; Consigliere<br />	<br />
Depositata in Segreteria<br />
           Il 13/03/2008</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1095</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1095/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1095/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1095</a></p>
<p>Pres. Saltelli &#8211; est. De Felice C. V. e altro (Avv. G. Pellegrino e M. Di Cagno) c. Comune di Risceglie (Avv. M. Ingravalle) il vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto stradale non è soggetto a decadenza 1. Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Vincoli di inedificabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1095</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli &#8211; est. De Felice<br /> C. V. e altro (Avv. G. Pellegrino e M. Di Cagno) c. Comune di Risceglie (Avv. M. Ingravalle)</span></p>
<hr />
<p>il vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto stradale non è soggetto a decadenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Decadenza – Operatività – Limiti – Conseguenza – Vincoli relativo alla fascia di rispetto stradale – Non è soggetto a decadenza																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – P.r.g. – Scelte della P.A. – Sindacato del G.A. – Esclusione &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pianificazione urbanistica, sono soggetti a decadenza solo i vincoli finalizzati alla espropriazione, oppure che comportano la preclusione completa della attività edificatoria, e non invece i vincoli che costituiscono espressione della attività pianificatoria della pubblica amministrazione e che hanno il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo. In tale contesto, il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali.</p>
<p>2. Le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnorme illogicità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Quarta) 
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n.8272/2004 proposto in appello da </p>
<p><b>Cucinella Vincenzo e Monterisi Giulia,</b> rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pellegrino e dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso il primo in Roma, al Corso Rinascimento 11;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Bisceglie</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto in Roma, al Viale Giulio Cesare 71, presso lo studio Nanna;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n.1625/2004, depositata in data 25.3.2004, con la quale il TAR Puglia, Bari Sez. III, ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti della procedura concernente i lavori di allargamento della strada litoranea “U. Paternostro”;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Bisceglie;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 11 del 16/01/2008;<br />
Relatore alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi per le parti gli avvocati Pellegrino Gianluigi su delega dell’avv. Giovanni Pellegrino e Ingravalle;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia gli attuali appellanti agivano per l’annullamento della nota del Dirigente del comune di Risceglie recante comunicazione di intervenuta approvazione con delibera di G.M. 2.8.2002 del progetto dei lavori di consolidamento della litoranea di ponente- 2° e 3° intervento, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e avvio della procedura espropriativa relativamente ai suoli interessati, con conseguente risarcimento dei danni; con motivi aggiunti impugnavano, poi, la delibera consiliare n.16 del 22.1.2003 recante rigetto delle osservazioni in merito al progetto definitivo, nella parte in cui prevede un allargamento stradale con conseguente espropriazione di suoli di proprietà dei ricorrenti, la relazione 13.1.2003, costituente parte integrante della delibera consiliare 16/2003, e la delibera di CC n.367 del 5.5.88; con altri motivi aggiunti veniva altresì impugnato il decreto dell’11.9.2003 a firma del Dirigente Ripartizione Tecnica, con cui si autorizza la impresa “Eliseo ing. Renato srl” ad occupare temporaneamente e in via di urgenza, in nome e per conto del comune di Bisceglie, un suolo di proprietà dei ricorrenti, per lavori connessi alle opere di consolidamento della Litoranea di Ponente, nonché gli atti presupposti e connessi, quali la determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti esecutivi e bando di gara, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto per lavori e l’avviso di immissione in possesso; veniva proposta conseguente domanda risarcitoria.<br />
I ricorrenti, in particolare, deducevano di non avere mai ricevuto notifica del Piano Particolareggiato e che la previsione di allargamento della sede stradale a mt. 16, contenuta nel PRG, costituente vincolo preordinato all’esproprio, era decaduta per decorso del termine quinquennale già in epoca (1981) anteriore alla approvazione dello stesso Piano Particolareggiato, con conseguente necessità di adottare la procedura di variante per la reimposizione del vincolo.<br />
Venivano proposte censure di illegittimità derivata avverso gli atti della procedura espropriativa.<br />
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.<br />
Con l’atto di appello vengono dedotte le seguenti censure.<br />
In primo luogo, si deduce che la previsione dell’allargamento stradale era avvenuta solo nel progetto definitivo, senza alcuna menzione nel progetto preliminare, che prevedeva soltanto interventi concernenti il consolidamento del costone roccioso, atti a risolvere problemi di erosione e cedimento.<br />
Inoltre, né nella delibera di approvazione del progetto definitivo, né nella relazione descrittiva viene esplicitata la necessità di procedere all’ulteriore allargamento stradale o evidenziato qualche nesso con i lavori di consolidamento.<br />
E’ errata la sentenza nel punto in cui ha richiamato le originarie previsioni del PRG per giustificare l’allargamento della Litoranea, che non suppliscono alle carenze della progettazione preliminare e definitiva.<br />
Si fa presente l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado in quanto la previsione di allargamento stradale è cosa diversa dalla tipizzazione a fascia di rispetto stradale.<br />
Si lamenta in sostanza che è stato reiterato un vincolo ormai scaduto senza seguire la strada obbligata  della variante urbanistica di cui all’art. 16 della l.r. 13/2001 per realizzare l’allargamento della sede stradale; si lamenta pertanto la illegittimità dell’operato dell’amministrazione, anche alla luce della sentenza del giudice delle leggi n.148/2003.<br />
Si lamenta la illogicità della scelta, in quanto non verrà comunque risolto il problema della scorrevolezza del traffico.<br />
Si agisce per il conseguente risarcimento dei danni patiti, in quanto è stato – a seguito della espropriazione – significativamente ridotto il pregiato giardino di pertinenza della villa, con quantificazione, risultante da una perizia giurata di parte, in duecentomila euro.<br />
Si è costituito il comune di Bisceglie chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.<br />
Parte appellante ha depositato ulteriore memoria in data 4 gennaio 2008; il comune appellato ha depositato ulteriore memoria in data 5 gennaio 2008.<br />
Alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.Deve in primo luogo evidenziarsi che parte appellante, con la memoria depositata tardivamente, in data 4 gennaio 2008, ha chiesto una ingiustificata integrazione del contraddittorio avverso il soggetto aggiudicatario dei lavori in questione.<br />
A parte la evidente tardività del deposito della memoria, il Collegio non ritiene che nella specie sussistano le rappresentate esigenze, tanto più che è contestata la legittimità dei soli provvedimenti emessi dall’amministrazione comunale.<br />
2.Con il primo motivo di appello si lamenta che il comune “avrebbe inserito la previsione dell’allargamento stradale solo nel progetto definitivo senza che la stessa fosse contemplata nel progetto preliminare..”.<br />
L’assunto non è fondato.<br />
A parte la considerazione che parte appellante fa riferimento dapprima alle omissioni relative al progetto preliminare e poi a quelle relative al progetto definitivo (si vedano le pagine 14 e 15 dell’atto di appello, nelle quali prima si lamenta il mancato inserimento nel progetto preliminare e poi anche nel progetto definitivo), già il primo giudice ha osservato come anche nei motivi aggiunti il ricorrente di primo grado abbia riconosciuto la esistenza di una previsione di P.R.G. relativa all’allargamento a metri 16 della litoranea di Paternostro.<br />
Tale allargamento è desumibile dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Particolareggiato della zona turistica “Salsello” nelle quali era già prevista la realizzazione di una sede viaria di metri 16 di larghezza, di cui metri 4 adibiti a zona pedonale.<br />
L’allargamento della Litoranea era già rientrante nelle scelte urbanistiche della amministrazione comunale e gli interventi approvati con le delibere oggetto di impugnazione in prime cure non sono incoerenti né con le precedenti scelte urbanistiche né con quegli obiettivi di consolidamento ai quali erano finalizzati i menzionati finanziamenti regionali.<br />
2.Con riguardo alla questione relativa alla mancata notifica del Piano particolareggiato, la medesima parte appellante non ne fa derivare un motivo di impugnazione, ma ne trae soltanto conseguenze relativamente alla tempestività della impugnazione; sicchè, per esplicita ammissione, a rigore, neanche si tratta di un mezzo di impugnazione.<br />
Gli appellanti evocano il principio secondo cui “la mancata notifica di un piano particolareggiato ai soggetti direttamente interessati non si connota quale vizio dello strumento urbanistico”, per farne derivare la tempestività del ricorso (“<i>per evidenziarne la perdurante possibilità di impugnativa da parte degli eventuali interessati”</i>, testualmente parte appellante a pagina 16 dell’atto di appello).<br />
3.Con altro motivo di appello viene dedotta la illegittimità della procedura “espropriativa” essendosi reiterato e posto in esecuzione un vincolo oramai decaduto, senza seguire la procedura della variante urbanistica, creando una previsione vincolistica priva di efficacia e violando i principi del giudice delle leggi.<br />
L’assunto non è fondato.<br />
In ordine alla natura del vincolo insistente sull’area interessata, non può che ribadirsi che la decadenza vale soltanto per i vincoli finalizzati alla espropriazione, oppure che comportano la preclusione completa della attività edificatoria, e non invece per quei vincoli che costituiscono espressione della attività pianificatoria della pubblica amministrazione e che hanno il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo.<br />
Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”, come nella specie, non ha natura espropriativa, ma unicamente <i>conformativa</i>, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. <br />
4.E’ altresì infondato il motivo che mira a contestare la logicità e razionalità delle scelte dell’amministrazione, con riguardo agli effetti di decongestionamento sul traffico, sui parcheggi, sulla larghezza della strada e altro.<br />
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnorme illogicità (in tal senso, <i>ex plurimis</i>, Consiglio Stato, IV, 6.2.2004, n.664).<br />
5.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli			 Presidente f.f.<br />	<br />
Salvatore Cacace		 Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice		 Consigliere, estensore<br />	<br />
Eugenio Mele		 Consigliere<br />	<br />
Vito Carella			 Consigliere 																																																																																										</p>
<p align=center>
IL SEGRETARIO <br />
Giacomo Manzo
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est. Giovagnoli R.B. (Avv.ti A. Guzzo, C. Martino) c. Comune di Salerno (Avv. V. Iorio) sulla necessità che la sentenza che declina la giurisdizione e dispone la translatio iudicii pronunci contestualmente la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda 1- Giustizia amministrativa – Carenza di giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Est. Giovagnoli<br /> R.B. (Avv.ti A. Guzzo, C. Martino) c. Comune di Salerno (Avv. V. Iorio)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la sentenza che declina la giurisdizione e dispone la translatio iudicii pronunci contestualmente la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Carenza di giurisdizione – Sentenza Tar -Mancata espressa statuizione &#8211; Rilevabilità d’ufficio in grado di appello<br />
2- Giurisdizione e competenza – Comportamenti materiali della P.A. – Controversia &#8211; Risarcimento del danno – Richiesta indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 – Giurisdizione del G.O.</p>
<p>3- Giurisdizione e competenza – Translatio iudicii – Pronuncia che declina la giurisdizione – Contenuto &#8211; Rimessione al giudice competente &#8211; Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda – Fissazione del termine per riassumere &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato sul punto, può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; diversamente, qualora il TAR abbia statuito sulla giurisdizione solo in forma implicita, attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale, il giudice di appello è legittimato a pronunciarsi d’ufficio sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa.</p>
<p>2- La controversia avente ad oggetto la lesione del diritto di proprietà e il riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865, in conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere dall’amministrazione comunale in carenza assoluta di potere, rientra nella giurisdizione del G.O. Infatti, da una parte, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e 53 del D.P.R. n. 327/2001) non ricomprenda comunque le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da comportamenti meramente materiali della p.a., come tali non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all’esercizio del potere; dall’altra parte, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998 e dell’art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l&#8217;indennità dovuta dalla P.A. ai sensi dell’art. 46 L. n. 2359/1865, per i danni derivanti dall&#8217;esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l&#8217;indennità in questione non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell&#8217;ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi.</p>
<p>3- Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente. In tal caso, il giudice che pronuncia la carenza di giurisdizione rimette le parti davanti al giudice competente, precisa che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (prerogativa non esclusiva del giudice ad quem) e fissa un termine entro cui tale salvezza opera, in applicazione  analogica dell’art. 50 c.p.c., ai sensi del quale è lo stesso giudice che si dichiara incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Contra, TAR Lazio-Roma, III-quater, 3 marzo 2008 n. 1946.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 696/2003, proposto da</p>
<p><b>Romilda Bottiglieri</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Isonzo, n. 50; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Salerno</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Iorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Antonio Santini in Roma, alla via Lungotevere della Vittoria, n. 10;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>Ministero dell’Ambiente</b>, in persona del Ministro pro tempore, dell’arc. Antonio Catena, della Comer s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore; del dott. Alfio Barbato, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1438/2001, resa <i>inter partes</i>; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 il Consigliere Roberto Giovagnoli; <br />
Uditi gli avv.ti Falorni per delega di Martino, e Iorio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Il presente contenzioso nasce a seguito della realizzazione, da parte del Comune di Salerno, di un impianto di scala mobile in adiacenza al muro esterno dell’appartamento, di proprietà dei fratelli Bottiglieri, sito in Salerno, via Indipendenza n. 48, II piano. <br />
La sig.ra Romilda Bottiglieri, comproprietaria (unitamente ai propri fratelli) dell’appartamento in questione, ha proposto ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, lamentando che tutte le finestre dell’appartamento confinanti con la gradinata De Santis venivano occluse, pressoché totalmente, dalla scala mobile in corso di realizzazione.<br />
In particolare, la sig.ra Bottiglieri ha formalmente impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera con cui la Giunta Municipale ha conferito l’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione dell’impianto di scala mobile e la delibera con cui la stessa Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’impianto. Ha inoltre chiesto la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento  dei danni. <br />
<b>2. </b>Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile in parte infondato. Segnatamente, il Giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda volta all’annullamento degli atti impugnati e infondata la domanda risarcitoria. <br />
<b>3.</b> Avverso detta sentenza la sig.ra Bottiglieri ha proposto appello. <br />
<b>4. </b>Si è costituito in giudizio il Comune di Salerno chiedendo il rigetto del gravame.   <br />
<b>5. </b>All’udienza dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI   DELLA   DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Preliminarmente il Collegio deve esaminare d’ufficio la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrava in ordine alla presente controversia.<br />
<b><br />
2.</b> Come, infatti, affermato dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 4/2005, da una lettura coordinata dei primi due commi dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971 (per i quali «<i>il difetto di giurisdizione deve essere rilevato di ufficio</i>» e «<i>avverso le sentenze che affermano o negano la giurisdizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato</i>»), si desume che: nelle ipotesi in cui il TAR abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d’appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale.<br />
In applicazione di tale principio, nella specie si deve ritenere che &#8211; mancando nella sentenza di primo grado qualunque espressa statuizione in tema di giurisdizione &#8211; non sussiste per il giudice di appello la preclusione a conoscere <i>ex officio</i> di questioni relative alla giurisdizione. <br />
<b><br />
3.</b> Tanto premesso in ordine alla rilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione, la Sezione ritiene che la presente controversia rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario. <br />
<b>3.1.</b> Ed invero, anche se formalmente la sig.ra Bottiglieri impugna alcuni atti amministrativi di cui chiede l’annullamento, tutto il ricorso risulta in realtà diretto a lamentare la violazione di un diritto soggettivo come conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere dal Comune di Salerno in assenza di qualsiasi titolo che potesse legittimarlo.<br />
<b>3.2.</b> La ricorrente in particolare lamenta che: <br />
&#8211; il Comune di Salerno ha attuato un comportamento sostanzialmente espropriativo in carenza assoluta di potere, perché ha leso il suo diritto di proprietà senza aver previamente posto in essere alcun atto amministrativo in grado di affievolirne il diritto<br />
&#8211; il comportamento comunale si presenta “come una mera attività materiale, quindi soggetta al regime civilistico delle distanze legali e quindi, in concreto, distintamente illegittima per violazione degli artt. 873 ss. c.c. (violazione, comportante, comeLa ricorrente, in via subordinata, nell’ipotesi in cui l’attività del Comune fosse ritenuta lecita, invoca, inoltre, il diritto all’indennizzo per il pregiudizio sofferto ex art. 46 L. n. 2359/1865. <br />
<b>3.3. </b>E’ evidente pertanto che, nonostante la formale impugnazione di alcune delibere della Giunta Municipale (e, in particolare, delle delibere con cui è stato dato l’incarico di redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto in questione e della delibera con cui l’impianto è stato approvato), il vero oggetto della lite è rappresentato: in via principale, dalla lesione del diritto di proprietà in conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere in carenza assoluta di potere dal Comune di Salerno; in via subordinata, dal diritto soggettivo all’indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865. <br />
Sia la domanda principale, sia quella subordinata fuoriescono, quindi, dalla giurisdizione amministrativa. <br />
<b>3.3.1.</b> La prima in quanto, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e 53 del D.P.R. n. 327/2001) non ricomprenda comunque le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da comportamenti meramente materiali della p.a., cioè comportamenti, come quelli imputati al Comune nel caso di specie, non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all’esercizio del potere. <br />
<b>3.3.2.</b> La seconda in quanto, come precisato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. un., 21 aprile 2006, n. 9342), la situazione giuridica del proprietario che chiede l&#8217;indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall&#8217;ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.<br />
 Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998, e dell’art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto, soprattutto alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l&#8217;indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall&#8217;esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l&#8217;indennità in questione &#8211; il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l&#8217;interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest&#8217;ultimo ne sia indennizzato (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2003 n. 10163, Cass. Sez., Un. 11 giugno 2003 n. 9341) &#8211; non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell&#8217;ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.<br />
La giurisdizione del Giudice ordinario trova ulteriore conferma nell&#8217;ampiezza della formula usata dal legislatore nell&#8217;art. 34 d.lgs. n. 80/1998, comma 3, lett. b), e nell’art. 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, i quale stabiliscono che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Tali norme inducono comunque a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità in questione, le quali, pur se non entrano a far parte del procedimento espropriativo, si pongono pur sempre come una conseguenza della esecuzione dei lavori oggetto dell&#8217;espropriazione.<br />
Né la giurisdizione del Giudice amministrativo può essere affermata valorizzando la circostanza che la ricorrente, oltre alla riduzione in pristino, al risarcimento del danno e alla indennità ex art. 46 citato, chiede anche, come si detto, l’annullamento di alcuni atti amministrativi. Al di là della loro formale impugnazione, invero, non sono tali atti la fonte della lesione lamentata dalla ricorrente, lesione che invece discende, come si evince dall’esame dei singoli motivi di censura, dal comportamento materiale tenuto dal Comune. <br />
<b>3.4.</b> Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. <br />
<b><br />
4. </b>Occorre a questo punto verificare quali provvedimenti la Sezione debba adottare per dare attuazione al principio &#8211; affermato, sia pure sulla base di percorsi argomentativi in parte divergenti, tanto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007, n. 4109) tanto dalla Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77) – secondo il quale, allorquando un giudice declini al propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente. <br />
<b>4.1.</b> In attesa dell’intervento legislativo auspicato dalla Corte costituzionale, il Collegio ritiene che per dare attuazione al  principio enunciato dalle sopra indicate sentenze sia necessario: <br />
<i>a</i>) rimettere le parti davanti al Giudice ordinario affinché dia luogo al processo di merito: tale rimessione, invero, da un lato, evita “l&#8217;inaccettabile conseguenza di un processo, che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza decidere sull&#8217;esistenza o meno della pretesa” (Cass. sez. un. n. 4109/2007), e, dall’altro, è funzionale alla riconosciuta esigenza di far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda; <br />
<i>b</i>) precisare, comunque, che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda: a tale precisazione da parte di questo Giudice non osta, infatti, la circostanza che sarà poi il Giudice <i>ad quem </i>a dover fare applicazione del principio della salvezza degli effetti. Del resto, è la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007, a confermare implicitamente che la dichiarazione della salvezza degli effetti non è prerogativa esclusiva del Giudice <i>ad quem</i>, perché, altrimenti, la questione di costituzionalità dell’art. 30 L. n. 1034/1971 (e cioè di una norma che trova applicazione nel processo amministrativo) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. La Corte costituzionale, invece, ha dichiarato illegittima tale norma nella parte in cui non prevede che “gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione”. In tal modo la Corte sembra riconoscere che quella relativa alla conservazione degli effetti della domanda è una questione che rileva, in primo luogo, davanti al Giudice che declina la giurisdizione;<br />
<i>c</i>) infine, onde, evitare l’inconveniente, evidenziato in dottrina, di una azione sospesa <i>sine die</i>,<i> </i>e come tale <i>sine die</i> nella disponibilità assoluta di una delle parti, insieme alla precisazione della salvezza degli effetti, fissare un termine entro cui tale salvezza opera (il che conferma ulteriormente che la sentenza che declina la giurisdizione debba contenere la dichiarazione della salvezza degli effetti, anche al fine di delimitarne la durata),<br />
<b>4.2.</b> Ai fini dell’individuazione di tale termine può essere applicato analogicamente, come hanno già affermato alcune sentenze di primo grado &#8211; seguendo le indicazioni fornite da autorevole dottrina &#8211; l’art. 50 c.p.c., anche perché, con l’affermazione del principio della <i>translatio</i> anche tra diverse giurisdizioni (e non sono tra diversi giudici appartenenti allo stresso plesso giurisdizionale), il difetto di giurisdizione diventa per molti aspetti analogo al difetto di competenza del giudice adito.<br />
L’art. 50 c.p.c. prevede che sia lo stesso giudice che si dichiara incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente; in mancanza di tale indicazione, il termine per la riassunzione è di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.<br />
Il Collegio, applicando tale norma, fissa il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – in sei mesi decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. <br />
<b><br />
5. </b>Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere annullata per difetto di giurisdizione, con rinvio davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito. <br />
Sono dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario. <br />
<b><br />
6.</b> Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, anche in considerazione del fatto che il difetto di giurisdizione è stato rilevato d’ufficio dal Collegio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, annulla per difetto di giurisdizione la sentenza di primo grado. Rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia vita al giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Claudio Varrone 	&#8211;             Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe 	 &#8211;           Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino 	  &#8211;           Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola 	   &#8211;          Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli 	    &#8211;         Consigliere Est																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.13/03/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.32</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.32</a></p>
<p>Presidente &#8211; P. Turco; Estensore &#8211; M. Filippi Carla Vection ed Erminia Clusaz (avv. S. Chiofalo) c/ il Comune di Arvier (avv. G. A. Masi) sulla nozione di lotto rilevante, nella disciplina urbanistica regionale della Valle D&#8217;Aosta, ai fini della DIA per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo e sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.32</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.32</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente &#8211; P. Turco; Estensore &#8211; M. Filippi<br />
Carla Vection ed Erminia Clusaz (avv. S. Chiofalo) c/ il Comune di Arvier (avv. G. A. Masi)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di lotto rilevante, nella disciplina urbanistica regionale della Valle D&#8217;Aosta, ai fini della DIA per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo e sulla sospensione dell&#8217;efficacia del titolo abilitativo in relazione alla regolarità contributiva dell&#8217;impresa esecutrice dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – DIA – Disciplina Regione Valle d’Aosta &#8211; L.R.V.A. 6 aprile 1998, n. 11 – Parcheggi nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato principale &#8211; Nozione di lotto.<br />
2. Processo amministrativo – Edilizia e urbanistica – PRG – Delibera di adozione – Impugnazione –Delibera di approvazione – Omessa impugnazione – Conseguenza – Improcedibilità del ricorso avverso la delibera di adozione – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione – Mandato conferito per il ricorso originario – Ammissibilità &#8211; Ragioni.</p>
<p>4. Edilia e urbanistica – DIA – Sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo – In caso di assenza della certificazione di regolarità contributiva – Art. 3, comma 8, lettera b-ter), D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Si riferisce alla sola mancanza e non anche alla mancata trasmissione della certificazione.</p>
<hr />
<p>1. L’art. 61, lettera f), della L.R. V.A. 6 aprile 1998, n. 11, nella parte in cui consente la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi di pertinenza con semplice D.I.A., anziché con concessione edilizia, qualora il parcheggio sia realizzato nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato stesso, recepisce una nozione atecnica di lotto, per indicare quella porzione di suolo – non definibile in termini dimensionali – eventualmente frazionata in aree contrassegnate da mappali diversi, ma tutte appartenenti al medesimo proprietario, tra loro contigue ed omogenee sotto il profilo urbanistico (a prescindere dalla effettiva utilizzazione di fatto), ove insista un fabbricato al cui servizio venga destinato il manufatto interrato; tale nozione, pertanto, prescinde da profili attinenti all’indice di edificabilità e al conseguente rapporto di asservimento di un’area rispetto ad un’altra, vertendosi di un manufatto completamente interrato, dunque irrilevante in termini di volumetria, e di natura pertinenziale rispetto ad un edificio esistente. (1)</p>
<p>2. La mancata impugnazione dell&#8217;approvazione del piano regolatore generale non determina l&#8217;improcedibilità del ricorso proposto avverso il piano soltanto adottato (2), dal momento che la delibera di approvazione è caducata dall’annullamento della adozione, suo fondamentale presupposto.<br />
3. Ai fini della rituale proposizione di motivi aggiunti, anche impugnatori, non è necessario un mandato autonomo rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario, in quanto quest’ultimo deve ritenersi comprensivo, salvo espresse eccezioni, di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente. (3)</p>
<p>4. L’art. 3, comma 8, lettera b-ter), D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”) e s.m.i. – nella parte in cui prevede che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell&#8217;impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l&#8217;efficacia del titolo abilitativo -, si riferisce non alla mancata trasmissione alla P.A. concedente della certificazione di regolarità contributiva bensì alla mancanza di tale certificazione. (4)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1 &#8211; 4 ) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.<br />
(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 15 settembre 1998, n. 1155, che ha ritenuto che ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, deve considerarsi ammissibile l’impugnazione dell’atto di adozione della variante al piano regolatore, unitamente all’atto di approvazione della medesima ancora in itinere; ciò in quanto, nei casi in cui l’agire dell’amministrazione si esplichi attraverso due atti distinti destinati a fondersi in un procedimento complesso (come nel caso dell’adozione ed approvazione del piano regolatore generale e relative varianti), esigenze di economia processuale e di semplificazione impongono di ritenere corretta l’impugnazione cumulativa dei due atti, senza ritenere indispensabile una distinta impugnazione del secondo di essi (nella specie, atto di approvazione), che, peraltro, ben potrebbe non essere affatto impugnato senza con ciò determinare improcedibilità del ricorso; 29 novembre 1991, n. 995; T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE II &#8211; Sentenza 16 luglio 1984, n. 214, secondo cui la deliberazione comunale di adozione del piano regolatore deve ritenersi direttamente produttiva di effetti, senza necessità di intermediazione di altra attività amministrativa ed è immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale fin dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, occasionata o non dall’applicazione di misure di salvaguardia; pertanto, ove l’approvazione regionale non apporti modifiche di una certa entità al piano adottato dal comune, non è ravvisabile nei confronti del ricorrente un ulteriore onere di esperire altra impugnativa avverso il piano definitivamente approvato, oltre a quella già esperita contro quello adottato; Si vedano anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 13 aprile 2005, n. 1743, che ha ribadito che l’omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all’ammissibilità &#8211; e non determina, altresì, l’improcedibilità &#8211; del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l’annullamento di quest’ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa; 6 maggio 2003, n. 2386, secondo cui è ammissibile la impugnazione della delibera con la quale il prg è stato adottato anche se non sia stato poi impugnato l’atto di approvazione dello stesso piano regolatore; il piano regolatore è infatti composto da due atti distinti: l’atto di adozione, con i suoi effetti autonomi ed immediati, e l’atto di approvazione, che costituisce un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato; i due atti possono essere impugnati autonomamente e distintamente, con la conseguenza che la mancata impugnazione del primo non comporta preclusione o decadenza del diritto di ricorso avverso il piano approvato, mentre la mancata impugnazione del secondo non comporta cessazione di interesse al ricorso già presentato contro il primo (a meno che l’atto di approvazione non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate); CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – SEZIONE GIURISDIZIONALE – Sentenza 21 febbraio 2000, n. 74. In giurisprudenza è altresì pacifico che lo strumento urbanistico definitivamente approvato è direttamente impugnabile in relazione ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi nella fase di adozione, da parte di ogni interessato, a prescindere dal fatto se abbia già acquisito o meno piena conoscenza della delibera comunale di approvazione, in quanto l’omessa impugnativa della delibera comunale di adozione non preclude l’impugnazione del piano regolatore una volta intervenuta l’approvazione: T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5515, in questa rivista.<br />
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 11 ottobre 2007, n. 5354; 31 ottobre 2006, n. 6463; 4 febbraio 2008, n. 298; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 6 luglio 2002, n. 3717, 23 gennaio 2007 n. 213; 14 aprile 2006, n. 2080; 10 gennaio 2007, n. 58; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2006, n. 6990. T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 17 dicembre 2007 n. 4256, in questa rivista, ha ritenuto che, nel giudizio amministrativo, la proposizione di motivi aggiunti può effettuarsi sulla scorta del mandato conferito per il ricorso originario (senza necessità di una nuova procura alle liti), allorquando vengano impugnati atti organicamente collegati a quelli già gravati, dato che il mandato originario deve ritenersi comprensivo di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente; nello stesso senso, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 21 giugno 2007 n. 3331 e T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 17 febbraio 2006 n. 2137, entrambe in questa rivista; contra T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; Ordinanza 10 novembre 2005 n. 2809, ivi, secondo cui anche per i motivi aggiunti che investono provvedimenti sopravvenuti, ancorché possano innestarsi nel processo pendente, è necessaria apposita procura ad litem, anche nel caso in cui tale potere sia previsto nel mandato originario con riferimento agi atti già impugnati. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nozione di lotto rilevante, nella disciplina urbanistica regionale della Valle D&#8217;Aosta, ai fini della DIA per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo e sulla sospensione dell&#8217;efficacia del titolo abilitativo in relazione alla regolarità contributiva dell&#8217;impresa esecutrice dei lavori</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
Sezione Unica</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 88 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p><b>CARLA VECTION</b> ed <b>ERMINIA CLUSAZ</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Salvatore Chiofalo, presso il cui studio, in Aosta, via Challand, 19, hanno eletto domicilio;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>COMUNE DI ARVIER</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gea Alessandra Masi, presso il cui studio, in Aosta, avenue Du Conseil Des Commis, 24, ha eletto domicilio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a) del provvedimento in data 19 ottobre 2007, prot. n. 4254, con cui il Sindaco del Comune di Arvier dispone l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio degli effetti amministrativi del titolo formatosi con la presentazione, da parte delle ricorrenti, della D.I.A. in data 7 maggio 2007, prot. n. 2015 e conseguentemente vieta la prosecuzione dei lavori iniziati sulla base di tale titolo;<br />
b) della comunicazione, in data 9 ottobre 2007, di avvio del procedimento di autotutela;<br />
c) della comunicazione, in data 13 agosto 2007, di avvio del procedimento per apposizione di vincolo preordinato all&#8217;esproprio;<br />
d) della deliberazione del Consiglio comunale n. 24, in data 2 agosto 2007, recante ad oggetto: “approvazione progetto preliminare dei lavori di razionalizzazione della viabilità comunale, adozione contestuale di variante al piano regolatore comunale ed apposizione di vincolo preordinato all&#8217;espropriazione”;<br />
e) del provvedimento in data 14 dicembre 2007, prot. n. 5015 – impugnato con motivi aggiunti &#8211; con cui il Sindaco di Arvier ha diffidato le ricorrenti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;<br />
f) di tutti gli atti comunque connessi a quelli sopra indicati;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Arvier;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Con il ricorso introduttivo le signore Carla Vection ed Erminia Clusaz impugnano il provvedimento in data 19 ottobre 2007, prot. n. 4254, con cui il Sindaco del Comune di Arvier ha disposto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio degli effetti amministrativi del titolo formatosi con la “denuncia di inizio attività” (di seguito D.I.A.) che le ricorrenti hanno presentato in data 7 maggio 2007 per la realizzazione di posti auto interrati, in frazione Leverogne, nel sottosuolo di aree di loro proprietà (Foglio 11, mappali 429 e 436).<br />
Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:<br />
a) in data 2 agosto 2007 – quando lo scavo per la realizzazione dell’intervento era già iniziato – il Consiglio comunale, con deliberazione n. 24, approvava il “progetto preliminare dei lavori di razionalizzazione della viabilità comunale” che prevede la realizzazione, tra l’altro, di un parcheggio pubblico interrato nei terreni interessati dall’intervento oggetto della D.I.A.; con la stessa deliberazione il Consiglio comunale dava atto che l’approvazione del progetto comporta adozione di variante al piano regolatore comunale e che, per ottenere la disponibilità delle aree, l’amministrazione avrebbe proceduto alla imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;<br />
b) in data 13 agosto 2007 l’Ufficio espropriazioni comunicava alle ricorrenti l’avvio del procedimento per l’apposizione di tale vincolo sulle aree di loro proprietà;<br />
c) in data 25 settembre 2007 il Sindaco inviava alle ricorrenti una richiesta di adeguamento del progetto presentato con la D.I.A., al fine di superare il contrasto con il progetto preliminare approvato dal Consiglio comunale, alla stregua delle indicazioni emerse nel corso di una riunione convocata dal Comune a seguito della pubblicazione dell’avviso di adozione della variante;<br />
d) in data 19 ottobre 2007 – previa comunicazione alle interessate dell’avvio del relativo procedimento – il Sindaco procedeva all’annullamento d&#8217;ufficio degli effetti amministrativi del titolo formatosi con la presentazione della D.I.A., disponendo il divieto di prosecuzione dei lavori.<br />
Oltre a questo provvedimento (e alla comunicazione di avvio del relativo procedimento), con il ricorso introduttivo si impugna anche la deliberazione consiliare n. 24 del 2 agosto 2007, concernente l’approvazione del progetto preliminare e l’adozione della conseguente variante al piano regolatore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo sulle aree di proprietà delle ricorrenti.</p>
<p>2. – Il Comune di Arvier si è costituito in giudizio, sostenendo l’inammissibilità, per più di un profilo, dell’impugnativa e comunque l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso e con i motivi aggiunti.<br />
Con ordinanza cautelare n. 45 del 14 novembre 2007 questo Tribunale ha sospeso il provvedimento in data 19 ottobre 2007.</p>
<p>3. &#8211; Con motivi aggiunti, notificati il 4 febbraio 2008, le ricorrenti hanno impugnato la diffida in data 14 dicembre 2007, prot. n. 5015, con cui il Sindaco del Comune di Arvier ha ingiunto di provvedere, “ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 77 della L.R. n. 11/98”, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, attraverso l’esecuzione delle seguenti opere:<br />
&#8211; “rimozione dell’impermeabilizzazione del solaio e demolizione del solaio di copertura misto in latero-cemento;<br />
&#8211; rimozione dell’impermeabilizzazione e guaina protettiva e demolizione delle murature perimetrali in elevazione;<br />
&#8211; demolizione delle fondazioni continue in conglomerato cementizio armato con le relative sottofondazioni;<br />
&#8211; rimozione del tubo e del drenaggio a tergo delle fondazioni;<br />
&#8211; demolizione del pozzetto di raccolta delle acque di superficie all’interno all’autorimessa;<br />
&#8211; demolizione del battuto di cemento interno all’autorimessa;<br />
&#8211; ritombamento dello scavo di sbancamento relativo all’autorimessa e alla rampa per la parte necessaria ad accedere al piano interrato e ripristino del piano di campagna mediante il riporto dello strato di terreno vegetale da reperire nei due cumuli di terra presenti all’interno del cantiere”.</p>
<p>4. – All’udienza del 13 febbraio 2008 il difensore del Comune – rilevato, con riguardo alla data di deposito dei motivi aggiunti, il mancato decorso dei 20 giorni fissati dall’articolo 22 della legge 6 dicembre 1071, n. 1034, ai fini della presentazione di memorie e documenti &#8211; ha dichiarato di rinunciare al termine a difesa: la causa, ulteriormente discussa, è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – La questione all’esame ha un duplice oggetto: l’azione di autotutela disposta dal Comune con riguardo alla denuncia di inizio attività (D.I.A.) che le ricorrenti hanno presentato per la realizzazione di posti auto interrati nel sottosuolo di aree di loro proprietà, nonché il progetto preliminare – approvato dal Consiglio comunale successivamente alla formazione del titolo edilizio – per la costruzione di parcheggi pubblici localizzati, tra l’altro, sulle aree anzidette.<br />
Il ricorso è fondato con riguardo ad entrambi i provvedimenti.</p>
<p>2. – Quanto al primo, va subito esaminata l’eccezione con cui la difesa del Comune deduce la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sulla legittimità del provvedimento di annullamento della D.I.A. in relazione al successivo provvedimento – impugnato con motivi aggiunti – con il quale l’Amministrazione ha ritenuto inefficace il titolo edilizio per la mancata presentazione, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione richiesta dalla legge (art. 3, comma 8, del D.Lgs. del 14 agosto 1996, n. 494), ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
L’eccezione non ha pregio perché – come si vedrà – anche i motivi aggiunti sono fondati.</p>
<p>2.a – Con riguardo al merito, va premesso che, come si legge nella motivazione del provvedimento in data 19 ottobre 2007, l’annullamento d’ufficio degli effetti amministrativi del titolo formatosi con la D.I.A. – e il conseguente divieto di prosecuzione dei lavori &#8211; è stato disposto perché “i realizzandi posti auto . . . pertinenziali al fabbricato esistente al Fg. N. 11, mappale n. 404, non insistono, come espressamente richiesto dall’art. 61, comma 1, lett. f), della L. R. n. 11/98, nel sottosuolo del predetto immobile e nemmeno del lotto ove questo è ubicato, bensì nel sottosuolo di aree libere site in zona A di PRG (Fg. 11, mappali nn. 429 e 436)”, nelle quali – “l’art 2.3, conforme all’art. 52 della L. R. n. 11/98, della normativa di attuazione del PRG vigente del Comune di Arvier richiede il rilascio del titolo abilitativo-concessione edilizia” .<br />
Nella medesima motivazione si aggiunge poi che l’intervento progettato dalla ricorrenti – oltre a non essere suscettibile di realizzazione con D.I.A. – nemmeno potrebbe essere assentito con il diverso titolo della concessione edilizia “perché in contrasto con la variante al PRG, adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 2.08.2007”, che ha inserito le aree di cui ai mappali 429 e 436 tra quelle interessate dal progetto di realizzazione di autorimesse pubbliche, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio.</p>
<p>2.b – Con i motivi di impugnativa si sostiene l’erroneità del presupposto su cui si fonda il provvedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio.<br />
La censura è fondata.<br />
Il Comune muove dall’assunto che non sussistano le condizioni di fatto che – secondo la disciplina regionale – consentono la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi di pertinenza con semplice D.I.A., anziché con concessione edilizia: l’articolo 61, lettera f), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, richiede infatti che il parcheggio sia realizzato “nel sottosuolo del fabbricato”, oppure nel sottosuolo “del lotto su cui insiste il fabbricato stesso”.<br />
L’annullamento d’ufficio è stato quindi disposto perché il Comune ha ritenuto – senza peraltro indicarne le ragioni &#8211; che l’intervento progettato dalle ricorrenti sia ubicato nel sottosuolo di aree esterne al lotto su cui insiste il fabbricato.</p>
<p>2.c – Questo assunto non trova però riscontro nella situazione in fatto.<br />
Sul punto va osservato che la nozione di lotto, cui si riferisce il legislatore regionale quando consente un regime semplificato ai fini della realizzazione di parcheggi interrati, prescinde da profili attinenti all’indice di edificabilità e al conseguente rapporto di asservimento di un’area rispetto ad un’altra: l’intervento che la richiamata disposizione regionale sottopone al più “leggero” titolo edilizio consiste infatti in un manufatto completamente interrato, dunque irrilevante in termini di volumetria, e di natura pertinenziale rispetto ad un edificio esistente.<br />
Il Collegio ritiene che, proprio tenuto conto delle ragioni sottese alla disposizione, il legislatore regionale abbia inteso fare riferimento ad una nozione non tecnica di lotto, per indicare quella porzione di suolo – non definibile in termini dimensionali – eventualmente frazionata in aree contrassegnate da mappali diversi, ma tutte appartenenti al medesimo proprietario, tra loro contigue ed omogenee sotto il profilo urbanistico (a prescindere dalla effettiva utilizzazione di fatto), ove insista un fabbricato al cui servizio venga destinato il manufatto interrato.<br />
Nella specie è incontestato che le aree interessate dall’intervento edilizio e quella su cui insiste il fabbricato appartengono ad un unico proprietario da oltre cinquant’anni; è pacifico altresì che si tratta di aree tra loro contigue e che tutte sono inserite dal piano regolatore in zona A.<br />
L’insieme di questi elementi è sufficiente per ritenere che l’intervento oggetto della D.I.A. presentata dalle ricorrenti venga realizzato all’interno del medesimo lotto – nella accezione che deve considerarsi assunta dalla disposizione regionale – sul quale insiste il fabbricato principale, a nulla rilevando il fatto che l’area risulti catastalmente frazionata in più mappali e che una parte dei terreni sia utilizzata a vigneto.</p>
<p>2.d &#8211; Né può bastare, a sorreggere il provvedimento di autotutela, il richiamo alla disciplina dettata dal piano regolatore con riguardo alle aree libere site in zona A (articolo 2.3 della norme tecniche di attuazione).<br />
Come si legge nella motivazione dell’atto, tale disciplina – conformemente a quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale urbanistica – sottopone gli interventi edilizi in zona A, realizzati in assenza del Piano Urbanistico di dettaglio (PUD), al previo rilascio del titolo concessorio, con la conseguenza che, nella specie, non vi sarebbe il requisito della conformità dell’intervento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, come richiesto dallo stesso articolo 61 della legge regionale n. 11 del 1998 (comma 2, lettera b).<br />
Sul punto è sufficiente il rilievo che le disposizioni (legislative e di piano regolatore) richiamate nel provvedimento dettano la disciplina generale per l’attuazione degli interventi nelle zone A: il regime semplificato previsto dalla lettera f) dello stesso articolo 61 della legge urbanistica regionale per la realizzazione di parcheggi interamente interrati &#8211; quindi senza “spendita” di volume – costituisce invece una disciplina derogatoria, in quanto tale destinata a prevalere su quella generale.</p>
<p>3. – Anche con riguardo al secondo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo &#8211; la deliberazione consiliare n. 24 del 2 agosto 2007, concernente l’approvazione del progetto preliminare dei lavori di “razionalizzazione della viabilità comunale” e l’adozione della conseguente variante al piano regolatore – vanno esaminate in via preliminare le eccezioni dedotte dalla difesa del comune.</p>
<p>3.a – Con una prima eccezione si sostiene che l’impugnazione sarebbe inammissibile per carenza di interesse perché il ricorso è stato proposto avverso l’intera deliberazione consiliare, e non limitatamente alla parte in cui il progetto preliminare e la conseguente variante urbanistica interessano le aree di proprietà delle ricorrenti.<br />
Ad escludere la fondatezza dell’eccezione basta il rilievo che – contrariamente a quanto ritiene la difesa del Comune &#8211; le censure formulate sono chiare nel circoscrivere l’oggetto di impugnazione alla sola parte del provvedimento che interessa le aree sulle quali è prevista la realizzazione del garage interrato.<br />
Va inoltre rilevato che non vi è dimostrazione sulla scindibilità del progetto; per cui, quand’anche interessi una pluralità di aree, il proprietario di una è legittimato ad impugnare il provvedimento di approvazione, nella sua unitarietà.</p>
<p>3.b – E’ infondata anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15 ottobre 2007, regolarmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 30 ottobre 2007, con cui è stata approvata la variante adottata in sede di approvazione del progetto preliminare.<br />
Va infatti ricordato che &#8211; come la giurisprudenza ha da tempo affermato &#8211; “la mancata impugnazione dell&#8217;approvazione del piano regolatore generale non determina l&#8217;improcedibilità del ricorso proposto avverso il piano soltanto adottato” (Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 1998, n. 1155; v. anche C.d.S., IV, 29 novembre 1991, n. 995; T.A.R. Piemonte, II, 16 luglio 1984, n. 214). La delibera di approvazione è invero caducata dall’annullamento della adozione, suo fondamentale presupposto.</p>
<p>3.c &#8211; Quanto al merito, la rilevata illegittimità del provvedimento di autotutela conduce a ritenere fondato il ricorso anche nella parte in cui impugna la deliberazione consiliare di approvazione del progetto preliminare e di adozione della variante al piano regolatore.<br />
Va infatti condivisa la censura – che si ricava dal primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la mancata considerazione della situazione esistente alla data di approvazione del progetto preliminare, per effetto dell’avvenuta formazione del titolo edilizio a seguito della presentazione della D.I.A.<br />
Si può quindi prescindere dall’esame della censura con cui le ricorrenti deducono la violazione delle disposizioni sull’obbligo di astensione (dettate dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al voto di un consigliere comunale che sarebbe parente entro il quarto grado di proprietari di aree interessate dalla variante.<br />
La deliberazione consiliare è dunque illegittima nella parte in cui – con riguardo alla frazione Leverogne &#8211; ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una autorimessa pubblica senza tener conto dell’intervento edilizio in corso di realizzazione sulla base del relativo titolo.</p>
<p>4 – Non hanno invece natura provvedimentale le due comunicazioni con cui il Comune ha informato le ricorrenti, dapprima (in data 13 agosto 2007), dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e, successivamente (in data 9 ottobre 2007), dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio. Si tratta del resto di atti impugnati, con tutta evidenza, solo in via tuzioristica.</p>
<p>5. – Con i motivi aggiunti le ricorrenti impugnano la diffida alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, notificata il 14 dicembre 2007.</p>
<p>5.a – Va subito esaminata l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa del Comune nel corso della discussione orale, in relazione alla mancanza di una procura speciale che autorizzasse il difensore ad impugnare l’atto sopravvenuto.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
L’orientamento del Consiglio di Stato è da tempo consolidato nel senso che, ai fini della rituale proposizione di motivi aggiunti, non è necessario un mandato autonomo rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario, in quanto quest’ultimo deve ritenersi comprensivo, salvo espresse eccezioni, di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente (Cons. St., IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; V, 6 luglio 2002, n. 3717).<br />
Tale orientamento vale anche con riguardo ai motivi aggiunti “impugnatori”.<br />
Si è infatti osservato che, con la riforma del processo amministrativo introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, è stata rafforzata l’idea dell’istituto dei motivi aggiunti “come mezzo per integrare le censure prospettate, non tanto nei confronti del primo provvedimento, ma nei riguardi dell’intero esercizio del potere che ha comportato la lesione della situazione soggettiva nel suo insieme” (Cons. St., IV, n. 5354/07 citata; V, 23 gennaio 2007 n. 213 e 14 aprile 2006, n. 2080).<br />
Logico corollario della concezione dell’istituto dei motivi aggiunti di tipo impugnatorio come mezzo finalizzato ad arricchire il thema decidendum &#8211; così come prospettato con l’atto introduttivo del giudizio e definito dall’interesse legittimo dedotto in giudizio – è l’affermazione della non necessità di una nuova procura ad litem: non trattandosi di un ricorso formalmente autonomo, il ricorrente non è tenuto a conferire un incarico ad hoc al proprio difensore per estendere l’impugnazione ai provvedimenti oggettivamente connessi ed introdurre ulteriori motivi rispetto a quelli dedotti con il ricorso originario (Cons. St., V, n. 213/2007 citata; v., altresì, V, 10 gennaio 2007, n. 58; IV, 31 ottobre 2006, n. 6463; VI, 29 novembre 2006, n. 6990; v., da ultimo, IV, 4 febbraio 2008, n. 298).</p>
<p>5.b – Quanto al merito, e come già anticipato, i motivi aggiunti sono fondati.<br />
La diffida al ripristino dello stato dei luoghi è stata disposta perché – si legge nella motivazione – le ricorrenti “hanno omesso di trasmettere al Comune di Arvier la documentazione richiesta dall’articolo 86, comma 10, del D. Lgs 278/2003, modificato dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 51/04, pena l’inefficacia del titolo abilitativo”: la documentazione riguarda l’Impresa “Carpenteria in C.A. di Macrì Antonio” che, come è stato accertato nel corso di due successivi sopralluoghi effettuati dall’ Amministrazione, ha eseguito alcune lavorazioni. L’inefficacia del titolo abilitativo – si legge ancora nella motivazione – comporta il “potere-dovere” dell’Amministrazione di assumere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 77, comma 1, della legge urbanistica regionale, per l’ipotesi di accertata esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione edilizia.<br />
Sarebbe stato violato l’articolo 3, comma 8, lettera b-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”) – come modificato dalle disposizioni richiamate nella motivazione del provvedimento &#8211; ai sensi del quale “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un&#8217;unica impresa . . . trasmette all&#8217;amministrazione concedente prima dell&#8217;inizio dei lavori, l’oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori&#8221;, unitamente ad una serie di documentazione &#8211; indicata dallo stesso comma 8, alle lettere b) e b-bis) &#8211; tra cui il certificato di regolarità contributiva.<br />
La disposizione aggiunge poi che “In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell&#8217;impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l&#8217;efficacia del titolo abilitativo”.</p>
<p>5.c – Va subito osservato che, come risulta dagli atti (doc. 14 dei motivi aggiunti), l’impresa esecutrice (Cave di Senagj S.r.l.) non è stata modificata nel corso dei lavori e che, con riferimento a tale impresa, la certificazione della regolarità contributiva è stata regolarmente prodotta.<br />
Risulta inoltre (doc. 15) che tale certificazione, con riguardo all’impresa “Carpenteria in C.A. di Macrì Antonio” – incaricata direttamente dalla impresa esecutrice di effettuare alcune opere di carpenteria – è stata depositata in data 29 gennaio 2008, a seguito della notifica del provvedimento impugnato.<br />
Va quindi rilevato che l’irregolarità verificatasi nella specie concerne la sola mancata trasmissione della certificazione di regolarità contributiva – tra l’altro non concernente l’impresa esecutrice dei lavori – e non già la mancanza di tale certificazione.<br />
Deve perciò ritenersi che, nella specie, il presupposto (la “assenza della certificazione della regolarità contributiva”) &#8211; da cui il legislatore fa discendere l’effetto sospensivo del titolo abilitativo &#8211; non si è verificato.</p>
<p>5.d &#8211; Una diversa interpretazione – che collegasse l’effetto sospensivo dell’efficacia del titolo alla mera circostanza della mancata trasmissione della documentazione – contrasterebbe, oltre che con la lettera della disposizione, anche e soprattutto con il principio generale secondo cui l’Amministrazione, accertata una irregolarità, prima di dare avvio alla procedura sanzionatoria, è tenuta ad invitare l’interessato, quando ciò sia possibile, a conformarsi alla normativa.<br />
Tale principio è stato del resto recepito dal legislatore proprio nell’ambito della disciplina generale dell’istituto della denuncia (ora “dichiarazione”) di inizio attività: l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – nel testo modificato dall’articolo 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 &#8211; stabilisce infatti che “l&#8217;amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.<br />
L’impugnata diffida al ripristino dello stato dei luoghi è dunque illegittima perché &#8211; sul solo presupposto che la mancata trasmissione della certificazione di regolarità contributiva abbia comportato l’inefficacia del titolo edilizio – qualifica l’intervento come totalmente abusivo, irrogando la sanzione prevista per le opere eseguite in assenza di concessione.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque accolti e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti del Sindaco del Comune di Arvier prot. n. 4254, in data 19 ottobre 2007, e prot. n. 5015 in data 14 dicembre 2007, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Arvier n. 24, in data 2 agosto 2007, nella parte in cui interessa le aree di proprietà delle ricorrenti.<br />
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico del Comune, soccombente.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti del Sindaco del Comune di Arvier prot. n. 4254, in data 19 ottobre 2007, e prot. n. 5015 in data 14 dicembre 2007, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Arvier n. 24, in data 2 agosto 2007, nella parte in cui interessa le aree di proprietà delle ricorrenti.<br />
Condanna il Comune di Avier al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio liquidate in €. 3.000.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/03/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.32</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-31/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.31</a></p>
<p>Presidente &#8211; P. Turco; Estensore &#8211; M. Filippi Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D&#8217; Aosta (avv. D. Palmas) c/ Regione Valle d&#8217;Aosta (avv.ti G. Garancini e C. Maione) e nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della Valle D&#8217;Aosta (avv. A. Consol) e del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-31/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-31/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente &#8211; P. Turco; Estensore &#8211; M. Filippi<br /> Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D&#8217; Aosta (avv. D. Palmas) c/<br /> Regione Valle d&#8217;Aosta (avv.ti G. Garancini e C. Maione) e nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della<br /> Valle D&#8217;Aosta (avv. A. Consol) e del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e <br />dall’arch. Guido Gressani (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della competenza professionale degli architetti rispetto ad impianti accessori e complementari ad opere edilizie civili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Architetti &#8211; Competenze &#8211; Artt. 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 – Incarico concernente la progettazione preliminare ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda – Non vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi della normativa di settore e, in particolare, degli artt. 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, rientra nella competenza professionale degli architetti il progetto e la condotta di “opere edilizie civili”, nel cui ambito possono ricondursi anche gli impianti che – secondo un criterio di contestualità sotto il profilo temporale – sono qualificabili accessori e complementari alla realizzazione di dette opere; in tale contesto normativo, deve ritenersi legittimo l’avviso di gara per l&#8217;affidamento, in via isolata, di un incarico concernente la progettazione preliminare/esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda, che richiede &#8211; quale requisito di partecipazione &#8211; la competenza professionale di “ingegnere o perito industriale iscritti al relativo Albo professionale”, con esclusione degli architetti, la cui partecipazione viene consentita, al pari delle “altre professionalità”, “se in associazione con l’ingegnere o il perito industriale”. (1)</p>
<p></b>______________________________<br />
(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 83 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><B>ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA VALLE D&#8217; AOSTA</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA<i></b></i>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso Claudio Maione in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA VALLE D&#8217;AOSTA<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><B>RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DALL’ ING. GIUSEPPE DI STEFANO E DALL’ARCH. GUIDO GRESSANI</B>, non costituitosi in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) dell&#8217; avviso della Regione Autonoma Valle d&#8217; Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – pubblicato il 24 ottobre 2007 &#8211; per l&#8217;affidamento di un incarico concernente la progettazione preliminare/esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con riguardo ad un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda da realizzare presso la Stazione Forestale di Pontboset;<br />
b) delle operazioni di gara di cui al verbale in data 17 ottobre 2007 &#8211; impugnato con motivi aggiunti – e in particolare dell’aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani;<br />
c) di ogni altro atto comunque connesso;<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d&#8217;Aosta impugna l&#8217;avviso della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – pubblicato dal 24 settembre all’11 ottobre 2007 &#8211; per l&#8217;affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza concernente un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda da realizzare presso la Stazione Forestale di Pontboset.<br />
L’avviso di gara è impugnato nella parte in cui richiede &#8211; quale requisito di partecipazione &#8211; la competenza professionale di “ingegnere o perito industriale iscritti al relativo Albo professionale”, con esclusione quindi degli architetti la cui partecipazione viene consentita, al pari delle “altre professionalità”, “se in associazione con l’ingegnere o il perito industriale”.<br />
Con motivi aggiunti l’Ordine ricorrente impugna le operazioni di gara di cui al verbale in data 17 ottobre 2007 e in particolare l’aggiudicazione provvisoria a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani.<br />
Avverso gli atti impugnati l’Ordine ricorrente deduce violazione di legge – in relazione all&#8217;art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 – nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della contraddittorietà.<br />
2. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – costituitisi in giudizio – sostengono l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure dedotte.<br />
Non si è invece costituito il Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani.<br />
All’udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Oggetto del ricorso è l’avviso pubblicato dalla Regione Valle d’Aosta per l&#8217;affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria: l’avviso è impugnato nella parte in cui limita la partecipazione alla gara agli ingegneri o periti industriali, consentendo agli architetti di partecipare solo se in associazione con le categorie ammesse.<br />
2. – Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’impugnativa – dedotta dalla difesa regionale in relazione al conflitto di interessi (reale e non solo potenziale) in cui il ricorrente Ordine degli Architetti si sarebbe venuto a trovare a seguito dell’aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo costituito, tra l’altro, anche da un architetto – perché il ricorso non è fondato.<br />
2.a – Con la censura centrale dell’impugnativa – dedotta con il primo e il terzo motivo di ricorso &#8211; si lamenta il travisamento dei fatti e la violazione dell’articolo 52 del “regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”, approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ai sensi del quale “le opere di edilizia civile” “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto”.<br />
L’Ordine ricorrente sostiene che l’impianto termico oggetto dell’avviso impugnato – in quanto destinato in via esclusiva ad un fabbricato di edilizia civile (la Stazione della Guardia Forestale di Pontboset) – deve essere qualificato “opera di edilizia civile” e quindi ricondotto nell’ambito degli interventi di competenza degli architetti secondo il criterio generale dettato dall’articolo 52 del regolamento del 1925: la categoria delle “opere di edilizia civile” non riguarda solo le opere in sé considerate, ma anche tutti gli interventi accessori e complementari, tra i quali certamente rientrano gli impianti termici, a nulla rilevando che possano venire in gioco applicazioni della fisica, attribuite in via generale alla competenza degli ingegneri (ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento).<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />
E’ senza dubbio vero che la competenza degli architetti per le opere di edilizia civile si estende agli interventi accessori e complementari &#8211; come l’impiantistica &#8211; anche se implicanti applicazione della fisica.<br />
Va però rilevato che nella specie &#8211; come osservano la Regione e il controinteressato Ordine degli Ingegneri – l’intervento oggetto dell’avviso impugnato riguarda la realizzazione di un impianto termico che viene progettato e realizzato autonomamente rispetto ad un edificio già esistente: sicché tale impianto non può essere definito come intervento accessorio e complementare alla realizzazione di una “opera di edilizia civile”.<br />
Il rapporto di accessorietà e complementarietà non può infatti prescindere da una contestualità sotto il profilo temporale.<br />
La scelta di escludere la competenza professionale degli architetti dalla gara indetta per la realizzazione del solo impianto termico – in quanto tale non qualificabile come opera di edilizia civile – non costituisce quindi travisamento dei fatti, né violazione del criterio generale dettato dal regolamento sulle professioni d’ingegnere e di architetto.<br />
2.b &#8211; Nemmeno è fondata la seconda censura con cui si sostiene che la decisione di escludere dalla gara gli architetti è illegittima perché non sorretta da adeguata motivazione: sul punto è sufficiente il rilievo che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”, nel cui ambito va senz’altro ricondotto l’impugnato avviso di gara.<br />
3. – Sono di conseguenza infondati anche i motivi aggiunti con i quali sono state impugnate le successive operazioni di gara e in particolare il verbale in data 17 ottobre 2007, concernente l’aggiudicazione provvisoria a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani: con tali motivi l’Ordine ricorrente si limita infatti a riproporre le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo, senza formulare censure nuove. <br />
4. &#8211; Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque respinti.<br />
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico del ricorrente, soccombente; sono invece compensate nei confronti del controinteressato Ordine degli Ingegneri.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta <b>respinge</b> il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, liquidate in Euro 3.000, a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta, compensandole invece nei confronti del controinteressato costituito.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/03/2008</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-31/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-30/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.30</a></p>
<p>Presidente &#8211; P. Turco; Estensore &#8211; M. Filippi Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D&#8217; Aosta (avv. D. Palmas) c/ Regione Valle d&#8217;Aosta (avv.ti G. Garancini e C. Maione) e nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della Valle D&#8217;Aosta (avv. A. Consol) e dello Studio Geo Graphic (n.c.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-3-2008-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.30</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente &#8211; P. Turco; Estensore &#8211; M. Filippi Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D&#8217; Aosta (avv. D. Palmas) c/ Regione Valle d&#8217;Aosta (avv.ti G. Garancini e C. Maione) e nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della Valle D&#8217;Aosta (avv. A. Consol) e dello Studio Geo Graphic (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della competenza professionale degli architetti rispetto alla redazione di tipi di frazionamento e di tipi di mappali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Architetti &#8211; Competenze – Artt. 57, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 e artt. 2 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650 – Incarico concernente la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, di una strada regionale – Vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto dall’art. 57, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 &#8211; nel testo successivamente modificato, da ultimo, dall&#8217;art. 5, L. 1° ottobre 1969, n. 679 &#8211; e dagli artt. 2 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, si desume la competenza &#8211; fondata unicamente sulla natura dell’attività, considerata in quanto tale e non in quanto funzionale e strumentale ad altri interventi &#8211; (anche) degli architetti, alla redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappale; in tale contesto normativo, deve ritenersi illegittimo l&#8217;avviso di gara per l&#8217;affidamento di un incarico per la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, di una strada regionale, che richiede &#8211; quale requisito di partecipazione &#8211; la competenza professionale degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali e dei geometri, escludendo quella degli architetti. (1)</p>
<p></b>_________________________<br />
(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 82 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br />
<B>ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA VALLE D&#8217; AOSTA</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA<i></b></i>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA VALLE D&#8217;AOSTA<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; <br />
<B>STUDIO GEO GRAPHIC</B>, non costituitosi in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) dell&#8217;avviso – prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007 &#8211; per l&#8217;affidamento di un incarico per la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, della Strada regionale n. 41 &#8220;dei Salassi&#8221;, tra le progressive Km 0+100 e Km 3+000 tratto stradale compreso tra il Km 0+100 e il Km 3+000, per una lunghezza di circa 2.900 mt.;<br />
b) delle operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007 &#8211; impugnato con motivi aggiunti – e in particolare dell’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e dell’esclusione dello &#8220;Studio di Architettura A+&#8221;, costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale;<br />
c) di ogni altro atto comunque connesso;<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d&#8217;Aosta impugna l&#8217;avviso – prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007 – con cui l’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta ha bandito una selezione per l&#8217;affidamento di un incarico per la redazione del “tipo di frazionamento”, nonché per l’effettuazione delle visure catastali e delle pratiche DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), in relazione all’ accatastamento di un tratto della Strada regionale n. 41 &#8220;dei Salassi&#8221;, tra le progressive Km 0+100 e Km 3+000, per una lunghezza di circa 2.900 mt.<br />
L’avviso di gara richiede &#8211; quale requisito di partecipazione &#8211; la competenza professionale degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali e dei geometri (punto 6), quindi escludendo quella degli architetti.<br />
Con motivi aggiunti l’Ordine ricorrente impugna le operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007 e in particolare l’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e l’esclusione dello &#8220;Studio di Architettura A+&#8221;, costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale.<br />
Avverso gli atti impugnati si deduce violazione di legge – in relazione all&#8217;art. 57 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dagli articoli 5 e 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e dall’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 – nonché eccesso di potere per contraddittorietà.<br />
2. &#8211; La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – costituitisi in giudizio – sostengono l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.<br />
Non si è invece costituito in giudizio lo Studio Geo Graphic.<br />
All’udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Oggetto del ricorso è l’avviso pubblicato dalla Regione Valle d’Aosta per l&#8217;affidamento di un incarico concernente la redazione del “tipo di frazionamento”, nonché l’effettuazione di visure catastali e pratiche DOCFA, ai fini dell’accatastamento di un tratto di strada regionale: l’avviso è impugnato nella parte in cui riserva la partecipazione alla selezione ad una serie di categorie professionale – ingegneri, dottori agronomi e forestali e geometri – con esclusione di quella degli architetti.<br />
2. &#8211; Il ricorso merita accoglimento.<br />
E’ infatti fondata la censura centrale con cui l’Ordine degli Architetti lamenta la violazione delle disposizioni che disciplinano la competenza professionale nella materia oggetto dell’incarico affidato con l’avviso impugnato.<br />
2.a &#8211; Il testo unico delle leggi sul catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, aveva introdotto il principio generale secondo cui “quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell&#8217;albo professionale della propria categoria” (articolo 57, primo comma, nel testo successivamente modificato, da ultimo, dall&#8217;art. 5, della legge 1° ottobre 1969, n. 679, “Semplificazioni delle procedure catastali”).<br />
Questo articolo è stato sostituito – in sede di “riordino del testo unico”, disposto dall’art. 2 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972 (“Perfezionamento e revisione del sistema catastale”) – dalla disposizione che, nel disciplinare la presentazione dei tipi di frazionamento, prevede che “Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all&#8217;ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell&#8217;albo professionale della propria categoria” (articolo 5 del D.P.R. n. 650 del 1972). <br />
Va poi aggiunto che, con riguardo al “cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani”, la richiamata legge n. 679 del 1969 aveva stabilito che “Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell&#8217;albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni” (articolo 8, quarto comma). <br />
2.b &#8211; Il combinato delle disposizioni appena richiamate rende evidente che il legislatore – attribuendo la competenza alla redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappale ad una serie di professionisti, tra cui gli architetti – ha compiuto una scelta fondata unicamente sulla natura dell’attività, considerata in quanto tale e non in quanto funzionale e strumentale ad altri interventi.<br />
Sicché &#8211; in assenza di un esplicito richiamo ai criteri generali sulla competenza degli architetti e degli ingegneri, dettati dagli articoli 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 &#8211; non vi sono spunti per ritenere che il legislatore abbia inteso sottoporre la competenza degli architetti in questa specifica materia ad un limite implicito consistente nel collegamento funzionale dell’attività di redazione dei tipi di frazionamento o dei tipi mappali con una delle materie attribuite alla competenza generale di tale categoria professionale (opere di edilizia civile, rilievi geometrici e operazioni di estimo). <br />
La specificità della disciplina sulla competenza in questo particolare settore di attività rende inconferente il richiamo alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 57/2000 del 21 dicembre 2000: contrariamente a quanto ritengono la difesa regionale e l’Ordine controinteressato, il contenuto di tale determinazione si limita ad approfondire il tema della ripartizione di competenze tra le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti con esclusivo riferimento ai criteri dettati dalla disciplina generale (articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 1925), senza prendere in considerazione singole competenze attribuite, come nella specie, da disposizioni specifiche. <br />
L’avviso impugnato è quindi illegittimo nella parte in cui esclude gli architetti dalla partecipazione alla selezione ai fini dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi.<br />
3. – Sono fondati anche i motivi aggiunti con cui l’Ordine ricorrente impugna le successive operazioni di gara e in particolare il verbale in data 26 ottobre 2007 concernente l’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e l’esclusione dello &#8220;Studio di Architettura A+&#8221;, costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale: l’illegittimità – in parte qua – dell’avviso di selezione comporta infatti, in via consequenziale, l’illegittimità degli atti conclusivi del procedimento concorsuale.<br />
Tale illegittimità derivata esclude la fondatezza dell’eccezione con cui la difesa regionale deduce l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché privi di censure autonome ed ulteriori rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo e riproposte in sede di impugnazione degli atti conclusivi del procedimento. E’ infatti possibile impugnare un atto consequenziale, censurandolo soltanto con motivi (già dedotti) contro l’atto presupposto.<br />
4. &#8211; Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque accolti e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.<br />
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico della Regione, soccombente; sono invece compensate nei confronti del controinteressato Ordine degli Ingegneri che non ha dato causa al giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta <b>accoglie</b> il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’avviso per l’affidamento di incarico prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007, nella parte in cui esclude la competenza professionale degli architetti (punto 6), nonché le successive operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007. <br />
Condanna la Regione Autonoma Valle d’Aosta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, liquidate in Euro 3.000; compensa tali spese e competenze nei confronti del controinteressato costituitosi in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/03/2008</p>
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