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	<title>13/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Catia Salvalaggio e nei confronti di Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Giuseppe Verdi 2001, S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 6 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 5 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte 2003 S.c.a.r.l., in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 3 S.c.a.r.l., Cooperativa Produttori Latte della Serenissima S.c.a.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221;: le caratteristiche dell&#8217;obbligazione di versamento del prelievo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Attività  produttive &#8211; attività  lattiero casearia &#8211; sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221; &#8211; obbligazione di versamento del prelievo &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221;, l&#8217;obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l&#8217;acquirente svolge solo un ruolo di sostituto; il mancato adempimento degli obblighi dell&#8217;acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità  tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall&#8217;acquirente che ne ha effettuato la trattenuta.</em><br /> <em>Tra l&#8217;acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà  assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall&#8217;ente preposto. Gli acquirenti svolgono, pertanto, un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l&#8217;azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi: il versamento è caratterizzato da trattenute anticipate dell&#8217;intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/02/2020<br /> <strong>N. 01173/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04503/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4503 del 2019, proposto da AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Giuseppe Verdi 2001, S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 6 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 5 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte 2003 S.c.a.r.l., in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 3 S.c.a.r.l., Cooperativa Produttori Latte della Serenissima S.c.a.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 298 del 28.3.2019, resa tra le parti, su ricorso per l&#8217;ottemperanza alla sentenza del tribunale di Crema n. 456 del 24.11.2005.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Ag. Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S.;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Andrea Lampiasi, su delega dell&#8217;Avvocato Catia Salvalaggio, e l&#8217;Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.- Il Tribunale di Crema, con sentenza n°456 del 24.11.2005, annullava le ordinanze ingiunzioni del 7.8.2003, con cui AGEA aveva disposto la riscossione del prelievo supplementare per la violazione del sistema delle c.d. &#8220;quote latte&#8221; nei confronti dell&#8217;Associazione Cosplat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l. e altre cooperative, primi acquirenti nell&#8217;annata 2002/2003 dell&#8217;Azienda agricola Rigo.<br /> Dalle ordinanze -ingiunzioni di AGEA impugnate era scaturito l&#8217;obbligo per i primi acquirenti di versare le somme ingiunte &#8220;a titolo di prelievo supplementare&#8221; a carico dei conferenti, a seguito di operazioni di compensazioni nazionale degli esuberi per le consegne di latte nell&#8217;annata considerata.<br /> La sentenza del Tribunale di Crema, affermata la propria giurisdizione, aveva annullato le ingiunzioni di AGEA perchè sussistente il difetto di motivazione in quanto &#8220;<em>non sono contenute le informazioni necessarie per poter comprendere le motivazioni che hanno determinato il cambiamento nei calcoli dei prelievi delle Cooperative ricorrenti, nè i criteri e i dati utilizzati</em>&#8221; .<br /> 2.- A seguito della detta sentenza, verificata la mancata pendenza di impugnazione in Cassazione, con nota n. 2788 del 22.11.2013, AGEA aveva dichiarato l&#8217;irrecuperabilità  dei prelievi imputati ai soggetti ricorrenti per il periodo 2002/2003.<br /> 3.- Con comunicazione prot 2016.0002320 in data 21 gennaio 2016, AGEA ha intimato alla Azienda Agricola Rigo, ricorrente in primo grado, il medesimo pagamento del prelievo supplementare (a suo tempo ingiunto ai primi acquirenti con le ordinanze ingiunzioni annullate dal Tribunale di Crema), con gli interessi maturati, per un importo pari ad euro 141,525,83, ex art. 8 quinquies l. 33/2009.<br /> Nel provvedimento AGEA afferma che &#8220;la sussistenza del debito è stata determinata a seguito del mancato pagamento delle somme indicate nell&#8217;allegato1, tabella 1, in cui è riportato il dettaglio delle imputazioni del prelievo che concorrono alla determinazione del debito esigibile, per le quali la scrivente Amministrazione non è a conoscenza di decisioni giurisdizionali avverse&#8221;.<br /> 4.- Con ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia, l&#8217;Azienda Rigo ha chiesto la declaratoria di nullità  della comunicazione recante l&#8217;intimazione del pagamento e comunque il suo annullamento.<br /> Con sentenza n. 242 del 2018, il TAR ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui l&#8217;Azienda proponeva azione di accertamento della nullità  dell&#8217;intimazione impugnata per violazione e/o elusione del giudicato, che avrebbe dovuto essere dedotta con azione per ottemperanza, alla luce del disposto di cui all&#8217;art. 31 co. 4 c.p.a..<br /> 5.- L&#8217;Azienda Rigo ha proposto, quindi, ricorso per ottemperanza al TAR Lombardia, sezione di Brescia, che con la sentenza in epigrafe lo ha accolto, condannando AGEA alle spese di giudizio.<br /> 6.- Propone appello AGEA deducendo l&#8217;ingiustizia ed erroneità  della sentenza impugnata.<br /> 7.- Si è costituita l&#8217;Azienda agricola appellata chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 8.- All&#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è infondato.<br /> AGEA deduce la violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. e la falsa applicazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. amm. in relazione alla inopponibilità  della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/2005, perchè resa nei confronti dei soli acquirenti delle quote latte in esubero di quota, ma non anche dell&#8217;attuale Azienda agricola ricorrente, produttore.<br /> Tra i due giudizi non vi sarebbe neppure identità  di <em>petitum</em> e <em>causa petendi</em>: nel giudizio civile oggetto del contendere erano solo le sanzioni amministrative (pari nell&#8217;importo al prelievo supplementare non trattenuto al momento del pagamento al produttore e non versato ad AGEA) e non anche il prelievo supplementare.<br /> Diversi sarebbero anche gli atti impugnati nei due giudizi: l&#8217;ordinanza ingiunzione dinanzi al G.O. e l&#8217;intimazione di pagamento del prelievo supplementare davanti al G.A.<br /> Il sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221; contemplerebbe due obbligazioni del tutto autonome e non unite da vincolo di solidarietà  ex art. 1306 c.c.; quella delle sanzioni, a carico dell&#8217;acquirente, e quella del prelievo, a carico del produttore.<br /> 2. L&#8217;azienda appellata eccepisce, al contrario, la violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Crema n. 456 del 2005, che ha annullato le ingiunzioni di pagamento rivolte da AGEA ai primi acquirenti per difetto di motivazione e insufficiente indicazione dei criteri di calcolo utilizzati.<br /> L&#8217;annullamento investe l&#8217;obbligazione stessa del &#8220;prelievo supplementare&#8221;, con effetti di giudicato anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell&#8217;art. 1306, comma 2, c.c., che consente al condebitore inerte, che non sia stato parte del giudizio, di opporre al creditore la sentenza favorevole formatasi nel giudizio tra quest&#8217;ultimo e un altro condebitore.<br /> Da ultimo, con memoria depositata il 27.12.2019, l&#8217;Azienda appellata invoca la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, resa nella causa C-348/18 (Az. Ag. Barausse Antonio e Gabriele c. AGEA), applicabile nel caso di specie, come chiarito da C.d.S. A.P. 9.6.2016 n. 11, secondo cui la compensazione nazionale posta in essere da AGEA per tutte le annate lattiero-casearie dalla 95/96 alla 2002/2003 è del tutto errata, essendo stata eseguita sulla base di un&#8217;interpretazione del diritto comunitario sbagliata.<br /> Pertanto, qualora la comunicazione AGEA impugnata non fosse nulla per violazione del giudicato lo sarebbe certamente perchè basata su precedenti atti determinativi del prelievo supplementare che hanno fatto applicazione dell&#8217;art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 e dei criteri di riassegnazione ivi individuati, così¬ giungendo alla comminazione di importi a titolo di prelievo supplementare a carico dell&#8217;appellata fondati su criteri illegittimi.<br /> 3.- Occorre, innanzitutto premettere che nessun dubbio sussiste circa l&#8217;esistenza e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Crema n. 456 del 2005, come attesta la Cancelleria del Tribunale in data 11.6.2008.<br /> Nella nota del 9.3.2016 indirizzata allo studio legale Salvalaggio-Zanin, AGEA affermava di aver adottato le comunicazioni concernenti l&#8217;intimazione di versamento del prelievo supplementare latte del 21 gennaio 2016 a carico dell&#8217;Azienda Rigo ricorrente, produttore conferente, a seguito di parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato in relazione ad un quesito riguardante il contrasto tra giudicati.<br /> Nella nota si legge che &#8220;<em>l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato &#038;riteneva che il giudizio del Tribunale di Crema non era pervenuto ad alcuna pronuncia di merito essendo stato annullato dalla Corte di Cassazione per carenza di giurisdizione per analogo ricorso presentato presso il Tribunale di Udine</em>&#8221; (il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione n. 26939 del 2005, con cui è stato definito il ricorso proposto contro AGEA dall&#8217;Azienda agricola Nicolin Francesco, deciso nel merito con la sentenza del Tribunale di Udine n. 744/2004).<br /> Si legge anche nella citata nota di AGEA che &#8220;<em>L&#8217;Avvocatura, infine, osserva che la pronuncia del Tribunale di Crema, di indirizzo contrario a quanto sancito dal TAR Lazio, resa a favore degli acquirenti, non può avere effetto nei confronti dei produttori, in considerazione della prevalenza del giudizio amministrativo, per la questione di giurisdizione, sulla base di consolidati principi della suprema Corte</em>&#8220;.<br /> AGEA sarebbe stata, dunque, indotta dall&#8217;Avvocatura a ritenere prevalente l&#8217;affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, a ravvisare il riferimento, per il recupero delle somme dovute, nella pronuncia del giudice amministrativo relativo ad altra vertenza, tra diverse parti, che ha ritenuto legittime le richieste di versamento del prelievo, considerando <em>tamquam non esset</em> la pronuncia del giudice ordinario di Crema che concerne il prelievo afferente l&#8217;Azienda Rigo.<br /> Tale considerazione di AGEA non è condivisibile.<br /> Come afferma il primo giudice, la formazione del giudicato avente ad oggetto il prelievo supplementare per l&#8217;annata 2002/2003, formatosi tra AGEA e le cooperative acquirenti dall&#8217;Azienda Rigo, rende la pronuncia del Tribunale di Crema &#8220;<em>impermeabile rispetto agli effetti della pronuncia della Cassazione che ha condotto ad accertare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su una analoga, ma diversa, controversia insorta tra AGEA e, quale produttore, la sola azienda agricola Nicolin Francesco. Considerata l&#8217;efficacia del giudicato civile, che si estende alle sole parti del giudizio, la declaratoria della carenza di giurisdizione, in capo al giudice ordinario, rispetto alla vicenda portata alla sua attenzione, non può che avere effetto limitatamente alle parti di quello stesso giudizio</em>.&#8221;.<br /> Ne discende che la sentenza del G.O. di cui è chiesta l&#8217;esecuzione nel presente giudizio deve ritenersi, contrariamente a quanto ritiene AGEA nella nota di chiarimento indirizzata ai legali dell&#8217;Azienda ricorrente, tuttora esistente e l&#8217;unica pronuncia che, in base ai principi processuali, può oggi regolare il rapporto tra le parti di tale giudizio.<br /> 3.1.- Quanto ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, va precisato che oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Crema furono le ordinanze -ingiunzioni di AGEA nei confronti dei primi acquirenti, in qualità  di soggetti obbligati quali sostituti, al versamento delle somme ingiunte &#8220;a titolo di prelievo supplementare&#8221; a carico dei conferenti, a seguito di rettifica per operazioni di compensazioni nazionale degli esuberi per le consegne di latte nell&#8217;annata 2002/2003.<br /> Il Tribunale di Crema ha annullato, tra le altre, la comunicazione riportante il nr. 119136065740, riferita anche alla posizione della odierna ricorrente.<br /> Difatti, con comunicazione prot. 2016.0002320 in data 21 gennaio 2016, AGEA ha intimato alla ricorrente azienda produttrice il medesimo pagamento del &#8220;prelievo supplementare&#8221;, comprensivo di interessi maturati.<br /> Dalla tabella allegata al provvedimento impugnato si evince con chiarezza che l&#8217;importo intimato a titolo di prelievo è uguale a quello intimato nel luglio 2003 alla COSPLAT F.V.G. (acquirente) di cui riporta esattamente il numero dell&#8217;intimazione 119136065740, annullata dal Tribunale di Crema, e dando atto anche dell&#8217;intervenuto annullamento giurisdizionale.<br /> Vero è che l&#8217;Azienda agricola Rigo non fu parte di quel giudizio; tuttavia, ai sensi dell&#8217;art. 1306, comma 2, c.c. nelle obbligazioni in solido, in eccezione alla regola secondo cui gli effetti della sentenza non si estendono alle altre parti che vi sono estranee, il condebitore può decidere di profittare della sentenza favorevole che non sia basata sopra ragioni personali al condebitore e può opporla al creditore.<br /> Va precisato, infatti, che nel sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221;, l&#8217;obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l&#8217;acquirente svolge solo un ruolo di sostituto; il mancato adempimento degli obblighi dell&#8217;acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità  tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall&#8217;acquirente che ne ha effettuato la trattenuta.<br /> Questo Consiglio ha precisato come &#8220;tra l&#8217;acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà  assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall&#8217;ente preposto&#8221; (Cons. Stato, III Sez. 25.1.2012, n. 323; Sez. VI, 19/08/2009, n.4996 e 20 maggio 2009, n. 3101).<br /> Gli acquirenti svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l&#8217;azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi.<br /> Il versamento è caratterizzato da trattenute anticipate dell&#8217;intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore.<br /> In applicazione dell&#8217;art. 8-quinquies, comma 1 o 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, intervento legislativo con cui lo Stato italiano (per altro concedendo ulteriori agevolazioni agli allevatori insolventi) ha inteso riattivare la procedura di recupero e AGEA ha intimato il pagamento dei prelievi esigibili &#8211; in quanto non pagati e non sospesi nè annullati da decisioni giurisdizionali &#8211; con contestuale trasmissione dei relativi importi per l&#8217;iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all&#8217;art. 8-ter del predetto decreto legge.<br /> A partire dall&#8217;annata 2000/2001, le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l&#8217;acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell&#8217;esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l&#8217;art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.<br /> D&#8217;altra parte, la stessa AGEA, nel provvedimento qui impugnato, precisa che &#8220;qualora una o pìù imputazioni di prelievo oggetto della presente intimazione siano anche oggetto di trattenute da parte della ditta acquirente, che non abbia eseguito il versamento in forza di un provvedimento giurisdizionale di sospensiva, si richiede di comunicare alla ditta medesima l&#8217;intervenuta decadenza della sospensiva. In tal caso, infatti, la ditta acquirente è tenuta ad effettuare il versamento del prelievo trattenuto e degli interessi maturati, dandone idonea comunicazione alla scrivente, così¬ estinguendo il debito oggetto di intimazione&#8221;.<br /> E&#8217; dunque evidente che il debito oggetto del giudicato sia unico e che i due soggetti, acquirente e produttore conferente siano coobbligati.<br /> Pertanto, l&#8217;Azienda agricola Rigo, avvalendosi del giudicato favorevole ben può invocare la nullità  dell&#8217;atto di intimazione impugnato, prot. n. AGEA.AGA.2016.0002320 del 21 gennaio 2016, per violazione del giudicato.<br /> AGEA, semmai, avrebbe dovuto, in esecuzione del giudicato, adottare un nuovo atto di accertamento immune dai vizi di cui è stato ritenuto affetto quello caducato dal G.O., riguardante il medesimo debito.<br /> 3.2. &#8211; Per inciso, va rilevato, che poco importa la modalità  del recupero seguita da AGEA, ovvero che il recupero degli importi fosse stato affidato nel 2003 al meccanismo di esecuzione forzata privilegiata, di cui all&#8217;art. 22 della l. 689/1981 delle ordinanze ingiunzione, impugnate dinanzi al G.O., secondo le regole di giurisdizione vigenti, e che invece, nel 2016, l&#8217;atto di intimazione rivolto all&#8217;Azienda agricola ricorrente sia un provvedimento amministrativo, impugnato dinanzi al G.A., ex art. 2 sexies della l. 25.6.2005, n. 109, con cui è stato convertito il DL 6.4.2005 n. 63, che espressamente attribuisce al G.A. le controversie relative all&#8217;applicazione del prelievo supplementare.<br /> Ciò che rileva è che sostanzialmente entrambi gli atti hanno ad oggetto il medesimo debito.<br /> 4.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della complessità  della normativa di riferimento.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), rigetta il ricorso in epigrafe.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere.</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-2-2020-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-2-2020-n-92/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.92</a></p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente; Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Longheu contro Ministero della Difesa, Economia e Finanze &#8211; Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, 151° Reggimento Fanteria &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente; Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Longheu contro Ministero della Difesa, Economia e Finanze &#8211; Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, 151° Reggimento Fanteria &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.</span></p>
<hr />
<p>Ai fini della prova del nesso di causalità  fra attività  lavorativa e malattia contratta è necessaria e sufficiente una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militari- infermità  &#8211; malattie contratte sul lavoro- nesso di causalità  tra attività  lavorativa e malattia contratta-dimostrazione- probabilità &#8211; è sufficiente.<br />  </p>
<div style="text-align: justify;">2. Militari- infermità  &#8211; malattie contratte sul lavoro- nesso di causalità  tra attività  lavorativa e malattia contratta- discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione- fattori di rischio e specifica patologia contratta dal richiedente &#8211; raffronto. </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. <em>Ai fini della prova del nesso di causalità  fra attività  lavorativa e malattia contratta è necessaria e sufficiente una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità , ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità  dell&#8217;esposizione a rischio.<br /> Impostazione che risulta particolarmente calzante -in una prospettiva costituzionalmente orientata alla tutela del diritto alla salute- relativamente a vicende in cui a ad avere accusato la patologia sia un militare che ha operato per molti anni nei principali &#8220;teatri operativi&#8221; (Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano), svolgendo mansioni intrinsecamente pericolose perchè implicanti il &#8220;contatto ravvicinato&#8221; con materiali radioattivi, residui di metalli pesanti e altre fonti di pericolo, quali le onde elettromagnetiche.</p>
<p> 2. Il criterio che consente di conciliare l&#8217;impostazione ricostruttiva circa la prova del nesso eziologico con la discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione è che il militare che invoca la causa di servizio ha l&#8217;onere di individuare i fattori di rischio, ricollegabili alle mansioni svolte, che potrebbero ragionevolmente avergli causato la malattia, fondando il relativo legame, quanto meno, su risultanze statistiche significative; l&#8217;Amministrazione, a quel punto, ha l&#8217;onere di prendere puntuale e motivata posizione su tutti gli elementi addotti dal richiedente, mettendo a raffronto i fattori di rischio evidenziati con la specifica patologia contratta dal richiedente. Laddove non sia possibile stabilire con certezza un nesso di causalità  tra neoplasia e mansioni svolte in contesti operativi complessi o degradati, l&#8217;interessato può limitarsi a evidenziare l&#8217;esistenza di un concreto e significativo &#8220;nesso statistico-probabilistico&#8221; tra malattia e mansioni, restando, a quel punto, all&#8217;Amministrazione l&#8217;onere di &#8220;smontare&#8221; motivatamente i relativi assunti, sempre che ciò sia logicamente possibile.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00092/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00253/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 253 del 2019, proposto da:<br /> -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Longheu, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macomer, via Luserna; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, Economia e Finanze &#8211; Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, 151° Reggimento Fanteria &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria per legge in via Dante n. 23/25; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">1) del decreto n. 146/N. Pos. n. 650815/SSB, emesso in data 17 aprile 2018 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto Speciali Benefici, notificato in data 9 gennaio 2019, cui è stata a respinta la domanda per il riconoscimento della causa di servizio proposta dal ricorrente e per la concessione dei benefici previsti dal d.p.r. n. 243/06;</p>
<p style="text-align: justify;">2) del parere n. 708172016 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell&#8217;adunanza n. 97 del 15.12.2016, non notificato, con il quale si è ritenuto che l&#8217;infermità  sofferta non dipende da fatti di servizio e non è riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione;</p>
<p style="text-align: justify;">3) del parere n. 887542017, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell&#8217;adunanza n. 1099 del 3 aprile 2018 -all&#8217;esito del riesame richiesto dalla stessa Amministrazione della Difesa- con cui è stato confermato il precedente parere negativo;</p>
<p style="text-align: justify;">4) del verbale della Commissione ospedaliera di Cagliari n. ACMO16362 del 2/03/2016.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell&#8217;Economia e Finanze &#8211; Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del 151° Reggimento Fanteria &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, sergente maggiore dell&#8217;Esercito attualmente in servizio presso il 151° Fanteria &#8220;-OMISSIS-&#8220;, con sede in Cagliari, espone quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere svolto, dal 1996 al 2004, funzioni di &#8220;Fuciliere assaltatore&#8221;, dall&#8217;anno 2005 sino a tutt&#8217;oggi ricopre l&#8217;incarico di &#8220;Tecnico Elettronico di Telecomunicazioni (TLC)&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Ha partecipato a numerose missioni militari, sia in Italia che all&#8217;estero, in particolare: &#8211; dal 12 ottobre 1996 all&#8217;1 febbraio 1997 alla Missione <i>Stabilisation Force &#8211; SFOR1 Nato Bosnia ed Erzegovina</i>, con l&#8217;incarico di Fuciliere; &#8211; dal 4 marzo 1999 al 13 maggio 1999 alla Missione <i>ITALFOR (costant Forge) Bosnia ed Erzegovina</i>, con l&#8217;incarico di Fuciliere; &#8211; dal 19 gennaio 2000 al 16 maggio 2000 alla Missione <i>Kosovo Force (Nato Mission) Joint Guardian, Bosnia ed Erzegovina</i>, con l&#8217;incarico di Fuciliere; dal 13 marzo 2001 al 17 luglio 2001 alla Missione <i>Stabilisation Force (Nato Mission) Joint Force, Bosnia ed Erzegovina</i>, con incarico di Fuciliere; &#8211; dal 31 maggio 2002 al 2 ottobre 2002 alla Missione <i>Kosovo Force (Nato Mission), </i>con l&#8217;incarico di Fuciliere); &#8211; dal 5 agosto 2003 al 26 gennaio 2004 alla Missione <i>Decisive Endeavor, Jugosalvia, </i>con l&#8217;incarico di Fuciliere; &#8211; dal 2 ottobre 2009 al 12 aprile 2010, alla Missione <i>International Security Assistance Force Afghanistan</i>, con l&#8217;incarico di Tecnico di laboratorio; &#8211; dal 31 agosto 2011 al 31 marzo 2012 alla Missione <i>International Mission ISAF (RC-W Herat) Afghanistan,</i> con l&#8217;incarico di Tecnico di laboratorio; inoltre ha partecipato a diversi &#8220;campi d&#8217;arma&#8221; per le esercitazioni con armi da fuoco e a diverse missioni nel territorio nazionale, quali<i>Vespri Siciliani</i> e le operazioni<i>Domino </i>e<i>Strade Sicure</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione delle predette operazioni militari l&#8217;Amministrazione della Difesa gli ha imposto le seguenti vaccinazioni: &#8211; 14/2/1996 &#8211; 8/2/2006 &#8211; 29/6/2011: Antimeningococcica; &#8211; 23/2/1996: Antitetano-difterica 1°; &#8211; Antiepatite A; &#8211; 23/9/1996: Antitetano 2°; 19/12/96 e 19-21-23/01/1996: Antitifoidea; &#8211; 1/09/2009: Antitetanico-difterica; &#8211; 1/09/2009 e 24-26-28-30/03/2014: Antitifoidea orale; &#8211; 9/03/1999-16/04/1999-2/03/2000-1/09/2009: Antipolio iniettabile; &#8211; 12/01/2000-17/07/2000 &#8211; 4/07/2011: Antiepatite A; &#8211; 6/09/1996-3/10/1996/6/03/1997-28/06/2011: Antiepatite B; &#8211; 15/12/2011- 22/01/2014: Antifluenzale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sino al 2004, in qualità  di Fuciliere Assaltatore, egli ha dovuto operare  <i>Equipaggiato con armamento individuale e/o con armi di reparto (mitragliatrici pesanti, armi anticarro) destinato allo svolgimento di ogni attività  militare sui generis (assalto ed attacco di postazioni nemiche, difesa di posizioni, manovre di avvolgimento) e di tutte le attività  che coinvolgono specificatamente la fanteria, comprese quelle di pattugliamento, sorveglianza, difesa di strutture</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorrente ha ricordato inoltre che, nel corso delle otto missioni all&#8217;estero, della durata media di quattro-sei mesi, ha svolto attività  di pattugliamento di medio-lungo raggio, in territori e centri urbani rasi al suolo dai bombardamenti e contaminati da esalazioni, venendo a contatto con rifiuti tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causati dall&#8217;impatto e dall&#8217;esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche; negli stessi periodi ha dovuto alloggiare all&#8217;interno di edifici dismessi costruiti con materiali di amianto e in pessime condizioni igienico-sanitarie, nonchè privo di idoneo abbigliamento protettivo e delle attrezzature necessarie a evitare il contatto e l&#8217;inalazione di sostanze nocive e agenti radioattivi; ha aggiunto poi di essere stato sottoposto a &#8220;&#8221;disagi alimentari&#8221;&#8221; (razione K) e ambientali, in territori interessati dall&#8217;utilizzo di armi e munizionamenti tossici come l&#8217;uranio impoverito, e dovendo, altresì¬, ingerire, in plurime occasioni, acqua contaminata, come accertato dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta istituita per indagare sulle cause delle patologie verificatesi tra militari reduci dalla Guerra dei Balcani, in relazione alla quale si è sviluppata la c.d. &#8220;&#8221;sindrome dei Balcani&#8221;&#8221;, espressione che individua riassuntivamente le numerose patologie tumorali accusate da molti militari, non solo italiani, reduci dalla Guerra del Golfo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel periodo successivo, e sino al 2014, inoltre, operando quale Tecnico di laboratorio radio, il ricorrente si è occupato della  <i>&#8220;riparazione e manutenzione di tutti gli apparati radio in dotazione del Reggimento &#8220;&#8221;-OMISSIS-&#8220;&#8221;, nonchè la gestione del magazzino radio&#8221;&#8221;</i>: il personale addetto a tali incombenti si è trovato esposto ai campi elettromagnetici creati dagli apparecchi radio ad alta frequenza presenti in loco, operando, altresì¬, a diretto contatto con grandi stoccaggi di batterie al cadmio, piombo, nichel, litio, e altre sostanze nocive; inoltre all&#8217;interno il Laboratorio radio presente all&#8217;interno del Reggimento e il relativo magazzino, nonostante ciò fosse vietato dalle norme vigenti, sono sempre stati attigui; le attività  di riparazione e manutenzione sono state svolte senza idonea protezione personale e in un ambiente ristretto, privo di finestre e sistemi di areazione automatici.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condizioni ancora pìù gravose caratterizzavano lo svolgimento delle mansioni tecniche nel corso delle missioni all&#8217;estero, ove il ricorrente si è occupato di organizzare il trasporto degli apparati radio, della loro sistemazione all&#8217;interno dei mezzi militari, nonchè del successivo assemblaggio e messa in funzione una volta giunti a destinazione: in queste occasioni tutti gli apparati, comprese le batterie e le scorte di magazzino, venivano spesso collocati all&#8217;interno degli stessi spazi (a volte anche piccoli container privi di areazione) ove alloggiava il personale durante la notte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Sin dal 2005 il ricorrente è stato sottoposto dall&#8217;Amministrazione della Difesa allo stretto regime di sorveglianza sanitaria previsto per i lavoratori a rischio, in quanto -come risulta dalla dichiarazione resa in data 21 giugno 2016 dal Comandante del 151° RGT, Servizio di Prevenzione e Protezione-  <i>&#8220;esposto a fattori di rischio da movimentazione manuale di carichi, esposizione diretta a campi elettromagnetici ed in maniera diretta al contatto con oli minerali, loro componenti e derivati, come previsto dall&#8217;art. 41 del Dlgs 9/04/2008, dall&#8217;anno 2005 in qualità  di Tecnico Elettronico TLC presso il laboratorio e magazzino del 151° RGT F. -OMISSIS-&#8220;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tutta l&#8217;attività  sopra descritta, ha aggiunto, risulta dal suo Foglio Matricolare.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. Nel mese di novembre 2009, nel corso della sua settima missione, mentre si trovava in servizio notturno a Bala Morghab-Herat, il ricorrente ha accusato forti dolori a entrambe le orecchie e, dopo qualche giorno, i medici dell&#8217;infermeria, privi della strumentazione necessaria per svolgere pìù approfonditi accertamenti, lo hanno dimesso con diagnosi di  <i>&#8220;otite bilaterale&#8221;&#8221;</i>; tuttavia dopo pochi giorni, avendo accusato un rigonfiamento e una profonda ferita purulenta nella parte posteriore dell&#8217;orecchio destro, il ricorrente è stato visitato presso l&#8217;infermeria del contingente spagnolo, ma i sanitari operanti, ugualmente sprovvisti di ecografo, hanno confermato la diagnosi di otite, prescrivendo una terapia antibiotica. Nonostante il perdurare della sintomatologia, il ricorrente è stato giudicato idoneo al servizio e ha quindi portato a termine la missione, conclusa con il rientro in Italia a maggio 2010, quando l&#8217;interessato ancora presentava il doloroso rigonfiamento all&#8217;orecchio destro.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A quel punto egli si è sottoposto ad accertamenti specialistici presso gli ospedali Brotzu e San Giovanni di Dio a Cagliari, all&#8217;esito dei quali il Reggimento ha disposto il suo ricovero presso l&#8217;Ospedale Militare Celio di Roma, una prima volta l&#8217;11 agosto 2010 e una seconda volta il 25 agosto dello stesso anno; all&#8217;esito dei relativi accertamenti gli specialisti dell&#8217;Ospedale Militare hanno diagnosticato  <i>&#8220;formazioni linfonodali colliquate o di tumore di Whartin&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A seguito di successiva visita presso il reparto Otorinolaringoiatria dell&#8217;Ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari, il prof. Proto -vista la gravità  della patologia e il tempo trascorso dalla sua insorgenza-ha prescritto l&#8217;immediata asportazione del tumore, senza neppure attendere gli esiti dell&#8217;esame istologico; pertanto l&#8217;interessato, in data 19 settembre 2010 (all&#8217;età  di 34 anni), è stato sottoposto all&#8217;intervento chirurgico d&#8217;urgenza per l&#8217;asportazione del tumore e con esso, dell&#8217;intera ghiandola parotidea sovranueurale destra. Poco tempo dopo l&#8217;intervento sono ricomparsi alcuni linfonodi multipli, in prossimità  di entrambe le orecchie, costringendo il ricorrente a sottoporsi ogni sei mesi a esami ecografici e oncologici per monitorarne forma e dimensioni; inoltre l&#8217;asportazione della pìù grande delle ghiandole salivari gli ha cagionato disturbi alla masticazione, alla deglutizione, alla digestione (per carenza di salivazione), nevralgie del nervo cranico, disturbi uditivi e di altro genere, tanto che recentemente è sopravvenuto un importante calo d&#8217;udito all&#8217;orecchio destro, accertato dalla stessa Amministrazione in sede di appositi controlli medici.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. In data 7 luglio 2015 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della descritta patologia, con la conseguente concessione dell&#8217;equo indennizzo e degli speciali contributi spettanti alle vittime del dovere e/o del servizio in relazione alle particolari condizioni ambientali e operative in cui hanno operato, ai sensi degli artt. 597, 602 e 603 del codice militare, nonchè dell&#8217;art. 1076 del regolamento di attuazione dello stesso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale istanza è stata, perà², respinta dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con un primo parere n. 708172016, reso nell&#8217;adunanza n. 97 del 15 dicembre 2016 e non comunicato all&#8217;interessato, sul presupposto che  <i>&#8220;l&#8217;infermità , esiti di parotidectomia destra per adenoma pleumorfo, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto nei precedenti di servizio dell&#8217;interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità  o di concausalità  non sussistendo, altresì¬, nel caso di specie, precedenti infermità  o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; che per il diritto ai benefici previsti dal DPR 243/2006 presupposto necessario ed indispensabile è il riconoscimento ai sensi del DPR 461/2001, poichè nel caso di specie tale ultimo riconoscimento non è avvenuto per l&#8217;infermità  &#8220;&#8221;esiti di parotidctomia destra per adenoma pleomorfo&#8221;&#8221;, si esprime parimenti parere negativo ai sensi del citato DPR 243/2006&#8243;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">4.1. Ricevuto tale parere, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Rep. Servizio Speciali Benefici del Ministero della Difesa, con nota del 24 marzo 2017, n. M_D GPREV REG2017 0040587, ritenendo, invece, sussistente  <i>&#8220;il nesso di casualità  tra i citati incarichi assolti e l&#8217;infermità  sofferta&#8221;&#8221;,</i> e considerato che  <i>&#8220;il militare indicato in oggetto è stato impiegato in Missioni in Kosovo ed in Afghanistan con l&#8217;incarico di &#8220;&#8221;Fuciliere&#8221;&#8221; e di &#8220;&#8221;Tecnico Elettronico TLC&#038;al fine di non incorrere in un contenzioso per carenza di motivazione (ritenuto anche delle recenti pronunce del giudice amministrativo nei casi di missione, soprattutto nell&#8217;aerea balcanica)&#8221;&#8221;,</i> ha restituito  <i>&#8220;l&#8217;intero fascicolo con preghiera di voler riesaminare il suddetto parere che dovrà  contenere anche una congrua motivazione relativamente al servizio prestato anche nei Teatri operativi&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4.2. All&#8217;esito di tale richiesta, il Comitato di Verifica, in diversa composizione, con successivo Parere n. 887542017 reso nell&#8217;adunanza n. 1099 del 3 aprile 2018, ha confermato il proprio precedente orientamento negativo, motivando nei seguenti termini:  <i>&#8220;per l&#8217;infermità  esiti di parotidectomia destra per adenoma pleumoformo si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall&#8217;interessato, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso, anche alla luce degli ulteriori rapporti informativi allegati in sede di riesame. Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti compresi quelli svolti in teatri operativi all&#8217;estero al momento che l&#8217;eziopatogenesi dell&#8217;infermità  non consente allo stato delle conoscenze scientifiche la possibilità  di individuare noxae lesive tali da determinare l&#8217;insorgenza della patologia in argomento&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4.3. Tale parere negativo è stato, poi, recepito dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, la quale, con decreto n. 146/N pros. 650815/SSB reso in data 17 aprile 2018 e notificato all&#8217;interessato in data 9 gennaio 2019, ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e con essa, la richiesta di benefici previsti dall&#8217;art. 6 del DPR n. 243/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Con il ricorso ora in esame, notificato in data 9 marzo 2019, si chiede l&#8217;annullamento di tali provvedimenti negativi, sulla base di censure che saranno esaminate in diritto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni, eccependo la tardività  del ricorso e sollecitandone la reiezione nel merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Alla camera di consiglio del 17 aprile 2019, fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare proposta dal ricorrente, l&#8217;esame della causa è stato rinviato al merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con memorie difensive le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">1. In primo luogo non merita accoglimento l&#8217;eccezione di tardività  del ricorso -sollevata dalla difesa erariale sul presupposto che l&#8217;atto impugnato sarebbe stato comunicato sin dal 17 aprile 2018- in quanto tale assunto è rimasto completamente sprovvisto di supporto probatorio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Con la prima censura il ricorrente deduce  <i>&#8220;Eccesso di potere per carenza ed illogicità  della motivazione- Difetto di istruttoria &#8211; contraddittorietà &#8211; illogicità  &#8211; erroneità  di un presupposto di fatto- violazione del contradditorio- manifesta ingiustizia- violazione dell&#8217;art. 603 COM, ART. 1907 COM E ART. 1079 REG. COM&#8221;&#8221;</i> .</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale censura è fondata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.1. Il Collegio non intende mettere in discussione il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene insindacabile il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali (come quelle compiute dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio), le quali possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo soltanto sul piano profilo motivazionale-istruttorio e della corretta ricostruzione del fatto, nonchè alla luce (di alcune) delle figure sintomatiche di eccesso di potere. Perà², nel caso ora in esame è proprio questo tipo di verifica a evidenziare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto impugnato, con riferimento a entrambi i pareri in epigrafe descritti, per le ragioni che si passa a esporre.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.2. Giova, prima di tutto, operare una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di cause di servizio relative a patologie contratte da militari che abbiano operato in contesti particolarmente a rischio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ai sensi dell&#8217;art. 1907 del Codice dell&#8217;ordinamento militare, approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66  <i>&#8220;1. I termini e le modalità  per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell&#8217;esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità  o patologie tumorali sono disciplinati dall&#8217;articolo 603, che detta altresì¬ il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 603, comma 2, dello stesso Codice stabilisce, inoltre, che i termini e le modalità  delle relative misure di sostegno e tutela  <i>&#8220;sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126&#8243;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">A sua volta il regolamento di attuazione del codice dell&#8217;ordinamento militare, approvato con d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, all&#8217;art. 1078 individua l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 1907 del codice, chiarendo che  <i>&#8221; ai fini del presene capo si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività  istituzionali si dÃ¬ servizio proprie delle Forze Armate e di Polizia, quali che nei siano gli scopi, svolti dentro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall&#8217;autorità  gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all&#8217;estero, l&#8217;area al difuori del territorio nazionale, ove a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolare ultrafine formato di aggregati atomico molecolari con un diametro compreso, indicativamente fra 2 e 200 nm, contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità &#8230;.d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l&#8217;esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l&#8217;esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino ad un rischio generico aggravato</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Secondo l&#8217;art. 1079 dello stesso regolamento, inoltre,  <i>&#8220;1. Ai soggetti di cui all&#8217;articolo 603 del codice è corrisposta l&#8217;elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all&#8217;articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l&#8217;esposizione e l&#8217;utilizzo di proiettili all&#8217;uranio impoverito e la dispersione nell&#8217;ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità  o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ancora, ai sensi del successivo art. 1081,  <i>&#8220;L&#8217;accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  o patologie tumorali, ai sensi dell&#8217;articolo 1079, comma l, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461&#8243;&#8221;. </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Infine il d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, all&#8217;art. 6, equipara alle vittime del dovere i soggetti di cui all&#8217;art. 1907 e segg. del codice dell&#8217;ordinamento militare, estendendo loro i relativi benefici.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In questo modo il legislatore ha messo in campo una disciplina specifica per tutelare i dipendenti delle Forze Armate che abbiano contratto patologie tumorali dopo aver prestato attività  lavorative in condizioni particolarmente rischiose, soprattutto nell&#8217;ambito di missioni in territori soggetti a condizioni di elevato degrado, e questo alla luce dei risultati delle indagini compiute dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta notoriamente istituita proprio per analizzare le ragioni delle numerose patologie tumorali che avevano colpito i militari interessati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.3. Orbene, alla luce di tale quadro di riferimento, assume valenza rafforzata la regola che impone all&#8217;amministrazione di giustificare le proprie decisioni -tanto pìù se discrezionali o tecnico-discrezionali- sulla base di una motivazione e di un&#8217;istruttoria adeguate: tale fondamentale principio è applicato dalla giurisprudenza con particolare rigore nelle controversie, come quella ora in esame, aventi a oggetto patologie tumorali astrattamente riferibili alle particolari condizioni incontrate dal militare nel corso di missioni all&#8217;estero o, comunque, di attività  pericolose, ricollegando tale impostazione di fondo direttamente alla normativa speciale sopra descritta (si vedano, <i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500, 15 maggio 2008, n. 2243, 9 aprile 1999 n. 601, T.A.R. Bolzano, Sez. I, 8 febbraio 2017 , n. 55, T.A.R. Trieste, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 63; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 16 dicembre 2019, n. 5976).</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.3.1. Naturalmente il relativo onere istruttorio/motivazionale dell&#8217;amministrazione investe, prima di tutto, gli aspetti pìù delicati e incerti della fattispecie sottoposta alla sua attenzione, con particolare riferimento, dunque, alla prova del nesso causale tra la malattia contratta e le condizioni in cui il militare si è trovato a operare durante il servizio svolto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.3.2. Va, inoltre, evidenziato che in vicende come quella ora in esame, ove il nesso eziologico tra malattia e condizioni di lavoro non è, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, ricostruibile con assoluta precisione e certezza, ai fini della prova del nesso di causalità  fra attività  lavorativa e malattia contratta sia necessaria e sufficiente<i> &#8220;&#8221;una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità , ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità  dell&#8217;esposizione a rischio</i>&#8220;&#8221; (così¬, testualmente Cassazione civile, Sez. Lavoro, 2 gennaio 2018, n. 12). Impostazione, questa, che risulta particolarmente calzante -in una prospettiva costituzionalmente orientata alla tutela del diritto alla salute- relativamente a vicende, come quella ora in esame, in cui a ad avere accusato la patologia sia un militare che ha operato per molti anni nei principali &#8220;&#8221;teatri operativi&#8221;&#8221; (Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano), svolgendo mansioni intrinsecamente pericolose perchè implicanti il &#8220;&#8221;contatto ravvicinato&#8221;&#8221; con materiali radioattivi, residui di metalli pesanti e altre fonti di pericolo, quali le onde elettromagnetiche.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.3.3. Orbene il criterio che consente di conciliare quest&#8217;impostazione ricostruttiva circa la prova del nesso eziologico con la discrezionalità  tecnica dell&#8217;amministrazione è, in sintesi, il seguente: il militare che invoca la causa di servizio ha l&#8217;onere di individuare i fattori di rischio, ricollegabili alle mansioni svolte, che potrebbero ragionevolmente avergli causato la malattia, fondando il relativo legame, quanto meno, su risultanze statistiche significative; l&#8217;amministrazione, a quel punto, ha l&#8217;onere di prendere puntuale e motivata posizione su tutti gli elementi addotti dal richiedente, mettendo a raffronto i fattori di rischio evidenziati con la specifica patologia contratta dal richiedente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. Nel caso di specie una simile valutazione è stata, invece, totalmente omessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ possibile fare riferimento al solo parere espresso in data 3 aprile 2018, visto che quello precedente era ancora meno motivato (vedi narrativa), evidenziando come il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio si sia limitato a rilevare che:  <i>&#8220;per l&#8217;infermità  esiti di parotidectomia destra per adenoma pleumoformo si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall&#8217;interessato, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso, anche alla luce degli ulteriori rapporti informativi allegati in sede di riesame. Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti compresi quelli svolti in teatri operativi all&#8217;estero al momento che l&#8217;eziopatogenesi dell&#8217;infermità  non consente allo stato delle conoscenze scientifiche la possibilità  di individuare noxae lesive tali da determinare l&#8217;insorgenza della patologia in argomento&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3.1. La carenza di tale valutazione emerge dalla mancanza di una qualsiasi indicazione sulle ragioni per le quali sarebbero da considerare irrilevanti gli elementi -evidenziati dal ricorrente nella propria domanda- di probabile nesso eziologico tra le mansioni svolte e la patologia contratta, il che appare tanto pìù grave ove si consideri che il Comitato ha espresso tale parere dopo essere stato invitato a pronunciarsi nuovamente dopo il primo parere negativo del 2016, che il Ministero aveva ritenuto privo di idonea motivazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3.2. Si evidenzia, inoltre, come il Comitato non potesse legittimamente limitarsi a richiamare l&#8217;inesistenza di evidenze scientifiche certe sulla sussistenza dell&#8217;invocato nesso eziologico, essendo, viceversa, tenuto a prendere motivata posizione sulle &#8220;&#8221;evidenze statistiche&#8221;&#8221; indicate dal ricorrente nella propria domanda: come giÃ  si è accennato, infatti, laddove non sia possibile stabilire con certezza un nesso di causalità  tra neoplasia e mansioni svolte in contesti operativi complessi o degradati, l&#8217;interessato può limitarsi a evidenziare l&#8217;esistenza di un concreto e significativo &#8220;&#8221;nesso statistico-probabilistico&#8221;&#8221; tra malattia e mansioni, restando, a quel punto, all&#8217;amministrazione l&#8217;onere di &#8220;&#8221;smontare&#8221;&#8221; motivatamente i relativi assunti, sempre che ciò sia logicamente possibile (cfr., <i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8372016; T.A.R. Piemonte, n. 429/2015; TAR Lazio, Roma, n. 4345/2015; T.A.R. Piemonte n. 659/2015; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis n. 7777/2014; T.A.R. Palermo, Sez. I n. 321/2012 e n. 649/2014; Consiglio di Stato, n. 4440/2013).</p>
<p style=""text-align: justify;"">3.3. Pìù nel dettaglio, il Comitato ha senz&#8217;altro omesso di prendere posizione sul potenziale effetto patogeno dei molteplici fattori di rischio con cui l&#8217;interessato ha dovuto confrontarsi nelle ben otto missioni svolte all&#8217;estero -soprattutto nei Balcani, Kosovo e in Afghanistan- tra l&#8217;altro in periodi di guerra in atto, svolgendo incarichi di Fuciliere Assaltatore prima e di Tecnico di Laboratorio poi, e sulle conseguenti mansioni che lo mettevano a contatto con ambienti contaminati ed esposti alle polveri di metalli pesanti e radioattivi; così¬ come ha omesso di considerare che -in ragione dell&#8217;incarico ricoperto dal 2005 di tecnico di laboratorio radio- egli si è trovato esposto a ulteriori fattori di rischio, rappresentati dall&#8217;esposizione per oltre sedici anni a campi elettromagnetici, come, peraltro, emerge dagli stessi atti redatti dall&#8217;Amministrazione della Difesa (vedi narrativa). </p>
<p style=""text-align: justify;"">4. A ulteriore conforto di tali conclusioni il Collegio ritiene opportuno richiamare il contenuto di alcune pronunce, richiamate anche in ricorso, che evidenziano efficacemente l&#8217;insufficienza del processo motivazionale in situazioni analoghe a quella ora in esame. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.5.1. La prima pronuncia di riferimento è quella del Consiglio di Stato che, con sentenza della IV Sez. 29 febbraio 2016, n. 837, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado di considerare ilÂ  <i>&#8220;parere, nulla pìù che una mera formula di stile buona per ogni vicenda e qualunque patologia, appunto perchè a sua volta inficiato da un evidente e fin qui, mai sanato, difetto di motivazione&#8221;&#8221;</i>: in quel caso, si noti, il Comitato aveva motivato il proprio diniego in questi termini:  <i>&#8220;&#8230;non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione di linfoma-NDE, non può attribuirsi allo stesso, pur considerando&#8230;&#8221;&#8221;</i>, dunque con espressioni linguisticamente analoghe a quelle che si leggono nel parere oggetto del presente giudizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pìù di recente, in termini analoghi, si è espressa, sempre la Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3418 del 24 maggio 2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.5.3. Anche questo T.A.R., con sentenza della Sez. II, 28 giugno 2017, n. 528, ha ritenuto che  <i>&#8220;&#8230;nel caso di specie l&#8217;organo consultivo abbia arrestato la propria indagine sul piano della causalità  generica, trascurando di considerare le peculiarità  della vicenda concreta sottoposta al suo vaglio (c.d. Individualizzazione della relazione causale). Ne è derivata una motivazione a sostegno del diniego impugnato, del tutto apodittica e insufficiente. Essa infatti, si risolve, nella sostanza, in una sorta di motivazione generica priva di contenuto individualizzante astrattamente idonea a sorreggere qualsiasi provvedimento negativo&#8221;&#8221;</i> e ancora che  <i>&#8221; il Comitato non illustra i fattori di rischio, soprattutto non fa menzione -in punto di causalità &#8211; della partecipazione del ricorrente a missioni in territori ad altro rischio ( Kosovo) che lo esponevano prolungatamente al contatto con le nanoparticelle in cui si frammentava l&#8217;uranio impoverito, metalli pesanti radioattivo i cui effetti dannosi per la salute umana sono stati riconosciuti, oltre che da numerose pronunce giurisdizionali (ex multis TAR Lecce n.110/11, Corte dei Conti Lazio n. 369/13, CDS n. 440/2013), dallo stesso legislatore che, con l&#8217;art. 1079 comm.1 del DPR 90/2010 ha previsto la concessione di benefici economici in favore del personale impiegato nelle missioni militari all&#8217;estero che abbia contratto patologie tumorali a seguito dell&#8217;esposizione all&#8217;uranio impoverito e alla dispersione nell&#8217;ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, con ciò formalizzando l&#8217;esistenza del rischio specifico esistente nelle aree situate al di fuori del territorio nazionale interessate dalle missioni internazionale di pace e di aiuto umanitario&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale orientamento è stato confermato dalla recente sentenza della Sezione II n. 232 del 18 marzo 2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Passando all&#8217;esame del secondo motivo, con esso il ricorrente, in vista del riesame a seguito di eventuale accoglimento della propria domanda impugnatoria, contesta il fatto che nel verbale n. ACMO16362 del 2 marzo 2016 la Commissione Ospedaliera di Cagliari abbia ascritto la patologia  <i>&#8220;esiti di adenoma pleomorfo&#8221;&#8221;</i> di cui è affetto alla Tabella B, anzichè alla Tabella A, nonostante la copiosa documentazione medica allegata evidenziasse che la totale asportazione della ghiandola parotidea aveva cagionato all&#8217;interessato gravi complicazioni, quali frequenti dolori, la necessità  di osservare un regime alimentare severo per favorire la digestione e la sottoposizione a <i>follow up</i> senza limiti di tempo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5.1. Tale censura merita accoglimento, anche in questo caso, sotto il profilo del difetto di motivazione, con la conseguenza che, all&#8217;esito della presente pronuncia di annullamento, l&#8217;Amministrazione dovrà  nuovamente esprimersi sullo specifico profilo in esame con motivazione e istruttoria adeguate, anche alla luce della documentazione prodotta dall&#8217;interessato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Per quanto sin qui premesso il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi esposti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e la precisazione che, all&#8217;esito della presente pronuncia, l&#8217;Amministrazione resistente dovrà  nuovamente pronunciarsi sull&#8217;istanza dell&#8217;interessato attenendosi a tutti i canoni motivazionali e istruttori precedentemente esposti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dante D&#8217;Alessio, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, c. Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ribaudo) E&#8217; radicata l&#8217; incertezza sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, c. Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ribaudo)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; radicata l&#8217; incertezza sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Diritto fondamentali &#8211; diritto di difesa &#8211; servizi pubblici in favore di persone disabili &#8211; radicata incertezza giurisprudenziale &#8211; accesso alla giustizia &#8211; effettivo vulnus &#8211; è tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va preso atto dell&#8217;esistenza di un contrasto, radicatosi ormai da tempo, sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la questione riguarda l&#8217;esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili, come, ad es., nel caso di interventi di natura prevalentemente assistenziale, domiciliari ed extra domiciliari, a carico degli enti locali, finalizzati all&#8217;integrazione del disabile nel contesto socio culturale della comunità  in cui vive, allo scopo di evitarne, per quanto possibile, l&#8217;ospedalizzazione; o nel caso di diritto all&#8217;istruzione di alunni disabili. Un contrasto che mina in radice l&#8217;effettività  dei diritti dei disabili la cui difesa è garantita dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale, sicchè gli orientamenti di segno opposto sul riparto di giurisdizione con l&#8217;inevitabile corollario di sentenze spesso contraddittorie, non univoche rappresentano una fonte di incertezza tale da configurare unÂ vulnus per un pieno e satisfattivo accesso alla giustizia da parte di persone disabili.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 13/02/2020<br /> <strong>N. 00114/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01254/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <em>ex</em> artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2019, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Alberto Marolda e Giuseppe Ribaudo;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con l&#8217;appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza, n. -OMISSIS-, emessa in forma semplificata dal TAR per la Regione Sicilia &#8211; Palermo (sez. III), che ha dichiarato inammissibile il ricorso n.r. g. -OMISSIS-, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario competente per territorio,<em> ex</em> art. 11 c.p.a.<br /> 1.1. Il ricorrente, contestava, in particolare, il provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui il Comune di Misilmeri, richiamando l&#8217;insufficienza delle risorse economiche disponibili, ha disposto, in esito all&#8217;istanza di proroga e rimodulazione del precedente PAI, redatto <em>ex art.</em> 14 l. n. 328/2000 e relativo agli anni 2017/2018, l&#8217;erogazione di sole 22/23 ore settimanali di servizi domiciliari/extra domiciliari per il recupero e l&#8217;integrazione sociale dello stesso in luogo delle 24 ore giornaliere previste dal Piano personalizzato elaborato dalla UVM Integrata dall&#8217;ASP &#8211; Comune e redatto in sede di rinnovo, per il periodo 2018/2019, del precedente PAI, il quale aveva giÃ  riconosciuto al dottor -OMISSIS- un grado di autonomia inesistente, a causa della grave patologia che lo affligge, nonchè l&#8217;insufficienza dell&#8217;assistenza che la famiglia era in grado di assicurargli.<br /> 2. Avverso tale decisione ha proposto appello per l&#8217;annullamento con rinvio, il dottor -OMISSIS- deducendone l&#8217;erroneità  laddove il TAR ha declinato la propria giurisdizione, sul presupposto che la materia in oggetto rientri nella <em>potestas</em><em>judicandi</em>del giudice ordinario; insistendo, nel merito, nel sostenere l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato in primo grado e concludendo per il suo annullamento, in riforma della sentenza impugnata, con richiesta di idonee misure cautelari.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Misilmeri eccependo l&#8217;infondatezza del ricorso e di tutte le domande formulate dalla parte appellante.<br /> 3. All&#8217;udienza del 15 gennaio 2020 l&#8217;appello è stato trattenuto per la decisione dopo che il presidente ha avvertito le parti della possibilità  che il Collegio provveda con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 del c.p.a.<br /> 3. L&#8217;appello è fondato.<br /> 3.1. Va preliminarmente riaffermata la giurisdizione contestata.<br /> Questo Giudice è conscio dell&#8217;esistenza di un contrasto, radicatosi ormai da tempo, sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la questione riguarda l&#8217;esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili, come, ad es., nel caso di interventi di natura prevalentemente assistenziale, domiciliari ed e<em>xtra </em>domiciliari, a carico degli enti locali, finalizzati all&#8217;integrazione del disabile nel contesto socio culturale della comunità  in cui vive, allo scopo di evitarne, per quanto possibile, l&#8217;ospedalizzazione; o nel caso di diritto all&#8217;istruzione di alunni disabili. Un contrasto che, come questo Giudice ha messo in luce in altre decisioni, mina in radice l&#8217;effettività  dei diritti dei disabili la cui difesa è garantita dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale, sicchè gli orientamenti di segno opposto sul riparto di giurisdizione con l&#8217;inevitabile corollario di sentenze spesso contraddittorie, non univoche, anche di questo stesso Consiglio, rappresentano una fonte di incertezza tale da configurare unÂ <em>vulnus</em> per un pieno e satisfattivo accesso alla giustizia da parte di persone disabili.<br /> 3.2. Il Giudice di prime cure richiama a sostegno della declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di attuazione di un Piano assistenziale individualizzato (d&#8217;ora in poi PAI), una sentenza di questo Consiglio, la n. 128/2018, non tenendo, tuttavia, conto nè della giurisprudenza precedente (sentt. n. 234, n. 245, n. 246, n. 248 del 2016 e n. 350/2017), nè delle sentenze immediatamente successive di segno opposto, che hanno riconosciuto e affermato (n. 258/2018 e n. 262/2019) la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di tutela dei disabili, sia nel caso in cui la vertenza concerneva il diritto all&#8217;istruzione di un alunno disabile nelle forme riconosciute dal &#8220;Progetto educativo individuale&#8221; (PEI), sia nelle ipotesi in cui si trattava di garantire da parte degli enti locali i necessari presidi assistenziali disposti da un PAI in favore di un soggetto disabile.<br /> 3.3. Si intrecciano nella materia <em>de qua</em>, da un lato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici (<em>ex </em>art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), e, dall&#8217;altro lato, la giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotte &#8220;discriminatorie&#8221; per motivi connessi alla disabilità , ai sensi degli artt. 1 ss. l. n. 67/2006, questione riservata alla giurisdizione ordinaria<em> ex</em> art. 28 d.lgs. n. 150/2011.<br /> 3.4. A favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario si è pronunciata la Cassazione a Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 25011/2014 (i cui principi sono stati espressamente richiamati e ribaditi dalla sentenza 20 aprile 2017, n. 9966, nonchè dall&#8217;ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5060/2017) fino alla recentissima ordinanza, n. 25101/2019, resa in sede di regolamento di giurisdizione, con la quale, ribaltando un proprio orientamento precedente al 2014, la Corte si è pronunciata a favore della giurisdizione del giudice ordinario in materia di tutela dei disabili, richiamando la normativa in materia di &#8220;discriminazione&#8221;, ora anche nelle forme c.d. &#8220;indirette&#8221;.<br /> 3.5. Diverso è invece l&#8217;orientamento del Giudice amministrativo, anche se non scevro di qualche oscillazione, il quale, rinvenendo il centro della questione nei criteri identificativi dell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative all&#8217;erogazione di pubblici servizi e, in particolare, sull&#8217;estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusiva anche alla fase di attuazione ed esecuzione sia di un Progetto educativo individuale per un minore disabile (PEI), sia di un Programma assistenziale individualizzato (PAI), si è pronunciato a favore della tesi dell&#8217;appartenenza al Giudice amministrativo della giurisdizione in materia di tutela dei diritti dei disabili (Cons. St., sez. VI, ordinanza 4704/2015).<br /> 3.6. Un punto fermo al riguardo è stato posto dalla decisione n. 7/2016 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui &#8220;<em>al di fuori della peculiare situazione esaminata dalle Sezioni Unite (carente attuazione del PEI denunciata, in giudizio, come discriminatoria con il rito previsto dall&#8217;art. 28 d.lgs. cit.),</em> <em>l&#8217;ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a</em>. (&#8220;<em>relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione&#038;in un procedimento amministrativo&#8221;), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici servizi (infatti non rinvenibile anche nella giurisprudenza pìù restrittiva delle Sezioni Unite), in difetto di qualsivoglia positiva ed esplicita eccezione che la autorizzi</em>&#8220;. Secondo l&#8217;Adunanza plenaria un&#8217;interpretazione che escludesse la giurisdizione del Giudice amministrativo in tale ipotesi <em>&#8220;vanificherebbe irragionevolmente la ratio dell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, agevolmente identificabile nell&#8217;esigenza di concentrare dinanzi ad una sola autorità  giudiziaria (segnalata dall&#8217;uso dell&#8217;aggettivo &#8220;esclusiva&#8221; e dalla sua valenza semantica di &#8220;unica&#8221;) la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall&#8217;espletamento delle relative potestà  pubbliche, e di evitare, quindi, un complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità  giudiziarie (restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell&#8217;esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l&#8217;originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014, n. 204)&#8221;</em>.<br /> 3.7. Orientamento, questo dell&#8217;Adunanza plenaria, ripreso successivamente, sia dal Consiglio di Stato<br /> (sez. VI, sent. 2023/2017), il quale ha affermato &#8211; riprendendo i principi posti dalla Cassazione a Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 25011/2014 &#8211; la sussistenza della giurisdizione del giudice civile, quando l&#8217;interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice &#8220;<em>un comportamento discriminatorio a proprio danno</em>&#8220;, e invece del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva quando il ricorrente abbia contestato atti e comportamenti in contrasto con la legge; sia da questo Consiglio (sent. n. 234, n. 245, n. 246 del 2016, e n. 350/2017, 262/2019).<br /> 4. Da tale orientamento il Collegio non ravvisa ragioni di scostamento, neanche a seguito della recentissima ordinanza della Cassazione a Sezioni unite, n. 25101/2019.<br /> 4.1. Nella citata pronuncia, che riguarda la mancata attuazione del &#8220;piano educativo individualizzato&quot; (PEI) predisposto dai competenti organi in favore di un minore disabile, ma i cui principi sono applicabili in generale anche alle ipotesi di mancata o incompleta attuazione di un &#8220;programma assistenziale individualizzato (PAI), le Sezioni Unite per affermare la giurisdizione del giudice ordinario in materia di tutela dei disabili, hanno fatto leva su una duplice argomentazione:<br /> a) la natura discriminatoria del comportamento dell&#8217;amministrazione, sia in forma diretta che nella forma c.d. indiretta, vietata dalla l. n. 67 del 2006, art. 2, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell&#8217;amministrazione pubblica nella predisposizione dei necessari presidi assistenziali discendenti dalle determinazioni contenute in un PAI;<br /> b) il carattere &#8220;vincolato&#8221; delle determinazioni, nella fattispecie di cui si è occupata la Cassazione, dell&#8217;amministrazione scolastica, obbligata a dare attuazione alle determinazioni discrezionali del &#8220;piano educativo individualizzato&#8221;. Nessun margine di discrezionalità , secondo il ragionamento della Corte, residua in questa fase all&#8217;amministrazione scolastica che, neanche in presenza di risorse economiche insufficienti, può ridurre l&#8217;entità  delle ore di sostegno previste dal PEI.<br /> 4.2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione richiamano la sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI, n. 2023/2017, per escludere l&#8217;esistenza di un contrasto irreversibile in tema di riparto di giurisdizione nella materia <em>de qua</em> con il giudice amministrativo, circoscrivendo la divergenza alle sole ipotesi in cui il ricorrente non deduca in forma &#8220;<em>esplicita</em>&#8221; «<em>un comportamento discriminatorio a proprio danno</em>», rappresentando in giudizio gli elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, in cui la discriminazione si concretizza, e che il giudice valuta nei limiti di cui al comma 1, dell&#8217;art. 2729 c.c., ai sensi del comma 3 della l. n. 67 del 2006. Secondo il Consiglio di Stato tale norma &quot;<em>prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando e solo quando l&#8217;interessato si rivolge al giudice rappresentando gli elementi di fatto in cui la discriminazione stessa si manifesta</em>&quot;.<br /> Per la Corte di cassazione &#8220;<em>subordinare alla qualificazione giuridica della domanda la questione della giurisdizione appare un&#8217;opzione interpretativa che affida sostanzialmente al ricorrente la scelta del giudice competente</em>&#8220;.<br /> 4.3. Il Collegio osserva che nel caso deciso dalle citate sez. un. il ricorso di primo grado era stato proposto davanti al tribunale civile ai sensi degli artt. 3 e 4 l. 67/2006 deducendosi appunto una condotta discriminatoria.<br /> In una siffatta ipotesi non si può certo escludere la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> Tuttavia nella decisione le sezioni unite affermano che anche in assenza di espressa deduzione di parte di una discriminazione, spetta al giudice qualificare la domanda e ravvisare, nella mancata assegnazione delle ore di sostegno, una discriminazione indiretta che radica la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> 4.4. Ora, ad avviso di questo Collegio, siffatta affermazione costituisce unÂ <em>obiter dictum</em> non specificamente rilevante ai fini del decidere, posto che nel caso specifico non vi era un problema di riqualificazione della domanda, che giÃ  deduceva una discriminazione; tale <em>obiter dictum</em> non può pertanto ritenersi vincolante.<br /> 4.5. In secondo luogo, sebbene si debba condividere l&#8217;assunto che la qualificazione giuridica della domanda ad opera della parte non può incidere sulla giurisdizione, tuttavia è sempre necessario, nella qualificazione giuridica della domanda, avere riguardo alla effettiva volontà  della parte avuto riguardo alle pretese dedotte in giudizio.<br /> Occorre perciò sempre verificare se la parte abbia inteso o meno lamentare una discriminazione, diretta o indiretta che sia.<br /> Tanto per plurimi ordini di ragioni.<br /> 4.5.a) La prima, è che la parte, pur non potendo scegliere la giurisdizione mediante una operazione meramente nominalistica di autoqualificazione della propria domanda, resta tuttavia <em>domina</em> della strategia processuale e della scelta dell&#8217;azione che ritiene pìù adeguata alla tutela dei propri interessi. Sicchè la (etero)qualificazione della domanda è operazione esegetica che deve tener conto della effettiva volontà  della parte, a cui non può sovrapporsi quella dell&#8217;interprete.<br /> 4.5.b) La seconda, è che l&#8217;azione contro la discriminazione ha una forma e un rito tipizzati (art. 3, l. n. 67/2006; art. 28, d.lgs. n. 150/2011; art. 702-bis ss. c.p.c.) sicchè la circostanza che la parte non deduca una discriminazione e non opti per il rito speciale, deve ritenersi un indice significativo nella esegesi della domanda e nella individuazione del tipo di azione esercitato dalla parte.<br /> 4.5.c) La terza ragione, ma non per ordine di importanza, e ad avviso del Collegio dirimente, è che il concetto di &#8220;discriminazione&#8221; che costituisce il presupposto della relativa azione, deve essere ben delimitato nei suoi connotati soggettivi ed oggettivi, perchè senza tale operazione di corretta delimitazione, la nozione di &#8220;discriminazione&#8221; rischia di assumere confini talmente dilatati da abbracciare, potenzialmente, qualunque disparità  di trattamento. E, invero, ogni qualvolta una pubblica amministrazione non assicuri &#8220;a ciascuno il suo&#8221; per ciò solo pone in essere una disparità  di trattamento, che non a caso è una figura sintomatica del vizio di eccesso di potere, e costituisce violazione del buon andamento dell&#8217;agire pubblico imposto dall&#8217;art. 97 Cost.<br /> Ma se è vero che il giudice dell&#8217;eccesso di potere &#8211; ivi compresa la sua figura sintomatica della disparità  di trattamento &#8211; è il giudice amministrativo, giÃ  questa sola considerazione rende evidente che non ogni &#8220;disparità  di trattamento&#8221; costituisce una &#8220;discriminazione&#8221; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;azione antidiscriminazione.<br /> Proprio in siffatta materia, è stato efficacemente osservato che la mancata tempestiva adozione del PEI a monte, o la sua mancata attuazione a valle, (e lo stesso deve dirsi, <em>mutatis mutandis, </em>per il PAI) sostanziano un disservizio pubblico dovuto a cattiva programmazione o insufficienza di risorse, scevro da qualsivoglia intento discriminatorio (Tar Campani &#8211; Napoli, IV, 2.12.2019 n. 5668: &#8220;<em>A parere del Collegio, non si può ricollegare all&#8217;esistenza di una discriminazione quello che è un palese disservizio, agevolato dalla complessità  della normativa esistente, che nella realtà  fenomenica produce l&#8217;identico effetto lesivo per il disabile a prescindere dall&#8217;esistenza o meno del PEI. Se alla base della criticità  legata alla non assegnazione (o all&#8217;assegnazione solo in parte) degli insegnanti di sostegno vi è, come detto, la carenza di risorse economiche, non si vede questo in cosa possa mutare la natura del potere esercitabile dell&#8217;Amministrazione scolastica, che è sempre e comunque espressione di autonoma volontà  decisionale in quanto, stante l&#8217;esistenza della possibilità  della assegnazione in deroga (secondo il fondamentale dictat della Corte Costituzionale n. 80/2010) ben potrebbe attribuire il corretto numero di ore dall&#8217;inizio, prescindendo dall&#8217;organico di fatto, risolvendosi la questione a valle (come effetto, questo sì¬, meramente materiale) nel reperimento in concreto degli insegnanti attraverso i canali amministrativi di gestione del personale da parte degli Uffici scolastici regionali, così¬ come avviene, anche se non sempre, una volta che il disabile abbia ricevuto la pronuncia favorevole del giudice (amministrativo o ordinario).In nulla, invece, può incidere il fatto che le ore necessarie siano state materialmente assegnate col PEI oppure non lo siano state perchè il suddetto documento manca o è incompleto, in quanto si resta sempre all&#8217;interno della gestione del servizio scolastico e la mancata concreta attribuzione dell&#8217;insegnante è dovuta &#8211; sia nel caso di PEI esistente sia nel caso di inesistenza dello stesso- alle stesse identiche ragioni, ossia alla mancata programmazione degli organici o alla carenza a priori di risorse finanziarie adeguate: non vi è alcun intento discriminatorio da parte degli uffici, ma solo inefficienza e mancanza di volontà  di derogare all&#8217;organico assegnato, in attesa di una possibile pronuncia giurisdizionale che legittimi la deroga&#8221;).</em><br /> 5. Dirimente è inoltre per la Cassazione la configurazione dei diritti dei disabili quali diritti &#8220;fondamentali&#8221; per la cui tutela il legislatore ha voluto apprestare lo strumento immediato ed efficace del procedimento anti-discriminatorio, indipendentemente da una denuncia esplicita in tal senso, o dal fatto che lo stesso emerga in modo &#8220;indiretto&#8221;.<br /> 5.1. Orbene, che la qualificazione di &#8220;fondamentale&#8221; di un diritto e, segnatamente, dei diritti di una persona disabile, non escluda la giurisdizione del Giudice amministrativo, è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 140/2007, secondo cui tale qualificazione non esclude la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo stante che nel suo ambito agli stessi è assicurata una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento, quali gli artt. 2, 3, 32. A condizione che, come viene ribadito nella citata sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria, n. 7/2016, &#8220;<em>il loro concreto esercizio</em>&#8221; coinvolga &#8220;<em>l&#8217;espletamento di poteri pubblicistici</em>&#8220;, in linea con i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2014, n. 204<em>, &#8220;preordinati non solo alla garanzia della loro integrità , ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali</em>&#8220;.<br /> 6. L&#8217;altro argomento su cui fa leva l&#8217;ordinanza delle Sezioni Unite del 2019, è il carattere &#8220;vincolato&#8221; delle determinazioni dell&#8217;amministrazione scolastica, obbligata a dare attuazione alle determinazioni discrezionali del PEI o, nel caso in oggetto, del PAI. Nessun margine di discrezionalità , secondo il ragionamento della Corte, residua in questa fase all&#8217;amministrazione scolastica (o comunale) che, neanche in presenza di risorse economiche insufficienti, può ridurre l&#8217;entità  delle ore di sostegno previste dal PEI, o ridurre i presidi assistenziali previste dal PAI. Non residuando, si ritiene, nella fase di attuazione del PEI o del PAI alcun margine di discrezionalità  nell&#8217;amministrazione che ha il dovere di attenersi alle determinazioni adottate con tali strumenti.<br /> 6.1. A questo specifico riguardo, si ricorda che, diversamente dall&#8217;assunto cui è pervenuta la citata ordinanza n. 25101 del 2019, nella legislazione pìù recente, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale costituisce &#8220;<em>un postulato privo di qualsiasi fondamento &#038;. che, di regola, al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi</em>&#8221; (sent. n. 127/1998), sono rinvenibili numerose e significative ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento vincolato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (art. 21 <em>octies</em>, l. n. 241/1990; e art. 19 della stessa l. n. 241/1990 che contempla un&#8217;ipotesi di atto sicuramente vincolato rientrante nella legislazione esclusiva del giudice amministrativo).<br /> Alla luce delle considerazioni che precedono non sembra condivisibile l&#8217;assunto cui perviene la Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 25101 del 2019 che per escludere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella fase di attuazione di un PEI (o di un PAI), fa leva sul carattere vincolato dei relativi atti e sulla relativa posizione giuridica allo stesso collegata. Sicchè il Giudice amministrativo conosce soltanto delle controversie che attengono alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, o del programma assistenziale individualizzato, atteso il carattere discrezionale che in tale fase contraddistingue il potere esercitato dalle competenti amministrazioni. Mentre la fase successiva dell&#8217;attuazione o mancata attuazione del PAI o del PEI rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.<br /> 7. Secondo questo Collegio, laddove la parte non deduca specificamente una discriminazione e non agisca con le forme e il rito dell&#8217;art. 28 d.lgs. n. 150/2011, è possibile una differente lettura ai fini del riparto di giurisdizione nella materia <em>de qua, </em>che faccia leva sulla natura privatistica o pubblicistica delle controversie dedotte in giudizio, considerato che entrambi i giudici sono giudici <em>ratione materiae</em>. Il che significa che le controversie di diritto pubblico non possono che spettare al giudice amministrativo, essendo al riguardo sufficiente la qualificazione di tali provvedimenti come atti di diritto pubblico, con conseguente superamento della dicotomia vincolo/discrezionalità  cui corrisponde la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo ai fini del riparto di giurisdizione. E l&#8217;ulteriore corollario della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo anche in materia di controversie relative alla fase di attuazione del PAI o del PEI, fatto salvo il caso in cui si debba ritenere che la parte ha inteso lamentare una discriminazione, o perchè lo deduca espressamente, o perchè tale intento sia desumibile da indici significativi.<br /> 8. Nel caso di specie, la parte non ha incentrato la sua strategia processuale sulla discriminazione subita, ma sulla illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Tenuto conto delle argomentazioni che precedono, l&#8217;appello in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo e quindi del TAR Sicilia &#8211; Catania, dinanzi al quale le parti devono riassumere il processo ai sensi e nei termini di cui all&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a., potendo la parte reiterare in tale sede la richiesta di misure cautelari.<br /> 9. Le spese di lite possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio al medesimo TAR.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 22, comma 8 d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2020-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</a></p>
<p>L. Maruotti, Pres., D. Di Carlo, Est. Sulla necessità  del contraddittorio procedimentale con i soggetti istanti nel particolare procedimento finalizzato all&#8217;intervento dell&#8217;autorità  statale- Ministero dell&#8217;Ambiente- quando vi è un serio pericolo o una concreta minaccia di danno ambientale. Ambiente e territorio- Tutela del territorio &#8211; Richiesta dei poteri di intervento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2020-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Maruotti, Pres., D. Di Carlo, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  del contraddittorio procedimentale con i soggetti istanti nel particolare procedimento finalizzato all&#8217;intervento dell&#8217;autorità  statale- Ministero dell&#8217;Ambiente- quando vi è un serio pericolo o una concreta minaccia di danno ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio- Tutela del territorio &#8211; Richiesta dei poteri di intervento del Ministero dell&#8217;Ambiente- Applicazione L. 241/90 &#8211; Natura discrezionale dell&#8217;attività  &#8211; Necessità  &#8211; Mancato contraddittorio procedimentale col Comitato istante &#8211; Illegittimità <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 309 del D.lgs. n. 152 del 206 (T.U. Ambiente) prevede che: &#8220;<em>Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonchè le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all&#8217;adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino&#038;possono presentare al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente..&#8221; </em>Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate  e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo. Nelle ipotesi ordinarie -in cui, cioè, non rilevano decisioni da prendere in via d&#8217;urgenza- l&#8217;instaurazione del contraddittorio procedimentale con gli istanti risponde pertanto ai principi generali dell&#8217;ordinamento, e non sussiste contrasto o incompatibilità  tra la disciplina generale posta dall&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge n. 241 del 1990 e quella particolare prevista per i procedimenti ambientali. L&#8217;attività  esercitata dall&#8217;Amministrazione statale in ordine all&#8217;istanza in questione ha natura discrezionale, sicchè a maggiore ragione deve garantirsi il contraddittorio procedimentale, vieppìù se l&#8217;istante è un Comitato avente natura istituzionale e a rappresentatività  territoriale e che nel caso di specie aveva invocato l&#8217;intervento ministeriale per il timore di emissioni nocive per la salute pubblica ingenerate dalle attività  di riparazione navale. Il Ministero avrebbe dovuto, quindi, formalmente pronunciarsi sulla legittimazione procedimentale del Comitato e sostanzialmente sull&#8217;oggetto dell&#8217;istanza, sollecitando il contraddittorio sulle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza medesima, e non limitarsi ad adottare un provvedimento sfavorevole sulla base della relazione dell&#8217;ISPRA.</div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/02/2020</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 01160/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03807/2019 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Sul ricorso di registro generale numero 3807 del 2019, proposto dal Comitato Porto Aperto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e dal signor Fulvio Silingardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e l&#8217;Ispra, in persona del Direttore <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati <em>ex lege</em>, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.<br /> L&#8217;Associazione Industriali della Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.<br /> La Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società  (V.A.S.), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">La S.r.l. Lagormasino Anielli, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la S.pa. Officine Meccaniche Navali e Fonderie San Giorgio del Porto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sede di Genova, n. 873/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnazione della decisione con cui il Ministero dell&#8217;Ambiente ha ritenuto l&#8217;insussistenza dei presupposti per attivare l&#8217;intervento statale, ai sensi dell&#8217;articolo 309, del D.lgs. n. 152/2006.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell&#8217;Ispra, dell&#8217;Associazione Industriali della Provincia di Genova e della Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Righi, Lorenzo Barabino, Stefania Contaldi (questa su delega dell&#8217;avvocato Francesco Munari), Daniele Granara e l&#8217;avvocato dello Stato Giulio Bacosi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Comitato Porto Aperto e il signor Siligardi (in proprio e nella qualità  di legale rappresentante del Comitato medesimo) hanno proposto (con il ricorso introduttivo) l&#8217;azione avverso il silenzio e (con i motivi aggiunti) l&#8217;azione per l&#8217;annullamento della decisione con la quale il Ministero dell&#8217;ambiente, nel frattempo, ha definito la loro istanza con un provvedimento sfavorevole, sulla base della relazione conoscitiva dell&#8217;Ispra.<br /> 1.1. Il Ministero ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri previsti dagli artt. 309 e 311 del D.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all&#8217;area destinata alle riparazioni navali del Porto di Genova ed all&#8217;ampliamento previsto nel comparto delle riparazioni navali nella zona ove è attualmente ubicato il porticciolo &#8220;Duca degli Abruzzi&#8221;, sotto il profilo dell&#8217;impatto delle attività  di riparazione delle navi sull&#8217;ambiente e sulla salute dei cittadini.<br /> 1.2. L&#8217;istanza era stata presentata dal Comitato cittadino e dall&#8217;Associazione ambientalista Verdi sulla base dei risultati degli studi scientifici condotti dall&#8217;E.P.A. (Environmental Protection Agency, che è un Ente federale statunitense), secondo cui le emissioni generate dalle attività  di riparazione navale sarebbero non controllabili, non gestibili, altamente nocive per l&#8217;uomo e causa di gravi malattie; nonchè sulla base degli esiti delle analisi eseguite dalla società  Eurochem Italia, le quali avrebbero evidenziato il superamento dei limiti previsti a livello comunitario.<br /> 1.3. Il provvedimento è stato impugnato dal Comitato e dal suo legale rappresentante, mentre l&#8217;Associazione ambientalista si è limitata ad intervenire del giudizio <em>ad adiuvandum</em> a sostegno delle ragioni di ricorrenti.<br /> 1.4. Nel giudizio di primo grado è intervenuta <em>ad opponendum</em> l&#8217;Associazione dei Industriali della Provincia di Genova (Confindustria).<br /> 2. Il Tar della Liguria ha pronunciato una prima sentenza non definitiva (la n. 105 del 2018), con cui ha dichiarato l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo avverso il silenzio in considerazione dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto espresso, nelle more del giudizio.<br /> 2.1. Con la sentenza definitiva impugnata (la n. 873 del 2018), il Tar ha -invece- dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato Porto (perchè lo stesso non ha depositato in giudizio lo statuto o la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti della rappresentatività  e del collegamento territoriale); ha riconosciuto la legittimazione attiva del signor Siligardi, perchè destinatario formale dell&#8217;atto ministeriale impugnato; ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento in giudizio dell&#8217;Associazione Verdi, perchè la stessa aveva titolo ad impugnare autonomamente il provvedimento sfavorevole, avendo presentato l&#8217;originaria istanza insieme al Comitato cittadino. Nel merito, il Tar ha respinto il ricorso per motivi aggiunti ed ha compensato tra le parti le spese di lite.<br /> 3. Il Comitato Porto Aperto ed il signor Siligardi hanno impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello.<br /> 3.1. <em>Violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 2909 e dall&#8217;art. 36 del codice civile.</em><br /> <em>Violazione del giudicato esterno</em>.<br /> La sentenza avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato, senza tenere conto degli effetti scaturenti dal giudicato esterno rappresentato dalla sentenza dello stesso Tar n. 893/2016 (passata in giudicato), che -al contrario- ha affermato la legittimazione dello stesso nell&#8217;ambito di un diverso ed autonomo giudizio, ma sostanzialmente analogo al presente in relazione alla dedotta materia del contendere (in quel giudizio, infatti, l&#8217;azione era stata proposta avverso il Sindaco quale ufficiale del Governo, nel presente -invece- contro il Ministero dell&#8217;Ambiente).<br /> 3.2. <em>Violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 191 del TFUE. Violazione e/o falsa applicazione della legge 16 marzo 2001 n. 108. Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 299, 300, 309, 311, 312 e 313 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 1, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.</em><br /> Il Tar avrebbe errato nel respingere il primo motivo di ricorso, perchè non avrebbe rilevato l&#8217;autonoma lesività  della mancata comunicazione delle ragioni ostative ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della legge n. 241/1990, e l&#8217;illegittimità  derivata della stessa sugli atti successivi facenti parte della serie procedimentale che ha portato al rigetto dell&#8217;istanza.<br /> 3.3) <em>Ulteriore violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 191 del TFUE. Ulteriore violazione dei principi desumibili dagli artt. 240, 267 s.s., 299, 300, 309, 311, 312 e 313 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, anche con riferimento al superamento delle CSC di cui all&#8217;all. V al titolo V parte IV del d.l gs 3 aprile 2006 n. 152 &#8220;concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d&#8217;uso dei siti&#8221; .</em><br /> <em>Ulteriore violazione dei principi desumibili dagli artt. 1, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione legge 11 ottobre 2001 n. 391. Violazione d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione della direttiva 2004/107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004. Violazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2013. Violazione della decisione di esecuzione della commissione 2016/2323 del 19 dicembre 2016.</em><br /> Il Tar &#8211; nel respingere il secondo motivo aggiunto &#8211; non avrebbe considerato la produzione documentale offerta dai ricorrenti, i quali -a loro dire- sarebbero riusciti a dimostrare la &#8220;criticità  ambientale&#8221; derivante dall&#8217;attività  delle demolizioni e delle riparazioni navali (secondo il diritto europeo, si tratterebbe di attività  qualificabile come riciclaggio di navi, e per questo assoggettata ad una particolare disciplina del regolamento europeo n. 1257/2013) e le pesanti ricadute all&#8217;interno del centro urbano di Genova, anche in termini di pericolo per la salute dei cittadini.<br /> 4. Si sono costituiti, con separate memorie, l&#8217;Associazione Industriali della Provincia di Genova (cd. Confindustria di Genova) ed il Ministero dell&#8217;Ambiente unitamente all&#8217;Ispra, per resistere al gravame.<br /> 5. Il Ministero dell&#8217;Ambiente e l&#8217;Ispra hanno proposto, altresì¬, un ricorso incidentale volto a contestare le affermate -da parte del Tar- legittimazione attiva del signor Siligardi e legittimazione passiva dell&#8217;Ispra.<br /> 6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.<br /> 7. All&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio in decisione.<br /> 8. L&#8217;appello principale va parzialmente accolto, mentre quello incidentale va respinto.<br /> 9. Il primo motivo dell&#8217;appello principale non è fondato e va, dunque respinto.<br /> La sentenza n. 893 del 2016 -sulla cui base il Comitato afferma la sussistenza della sua legittimazione processuale attiva nel presente giudizio- non esplica effetti rispetto a questo giudizio, perchè è mancata la puntuale dimostrazione della perduranza nel possesso dei requisiti della rappresentatività  e del collegamento territoriale, anche rispetto a questo giudizio successivamente instaurato (cd. prova di resistenza).<br /> 10. Il secondo motivo dell&#8217;appello principale è, invece, fondato.<br /> a) L&#8217;art. 309 del D.lgs. n. 152 del 206 prevede che:<br /> &#8220;<em>1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonchè le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all&#8217;adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture &#8211; Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.</em><br /> <em>2. (&#038;).</em><br /> <em>3. Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.</em><br /> <em>4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, nell&#8217;urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d&#8217;aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3</em>&#8220;.<br /> b) Dalla lettura del comma 1, si ricava che l&#8217;interlocuzione tra l&#8217;Amministrazione procedente e gli istanti, prima della formale emanazione del provvedimento finale, non è espressamente affermata, ma nemmeno è testualmente esclusa.<br /> Dal comma 4, invece, è dato evincere che il Ministero può assumere provvedimenti d&#8217;iniziativa, anche senza previamente rispondere ai richiedenti.<br /> Ciò significa, ad avviso della Sezione, che nelle ipotesi ordinarie come quella all&#8217;esame -in cui, cioè, non rilevano decisioni da prendere in via d&#8217;urgenza- l&#8217;instaurazione del contraddittorio procedimentale con gli istanti risponde ai principi generali dell&#8217;ordinamento, e non sussiste contrasto o incompatibilità  tra la disciplina generale posta dall&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge n. 241 del 1990 e quella particolare prevista per i procedimenti ambientali.<br /> c) L&#8217;attività  esercitata dall&#8217;Amministrazione statale in ordine all&#8217;istanza in questione ha natura discrezionale, sicchè a maggiore ragione deve garantirsi il contraddittorio procedimentale.<br /> d) Non può trovare applicazione il principio previsto dall&#8217;art. 21-<em>octies</em> della legge n. 241 del 1990. e) Il giudice non potrebbe pronunciare su poteri non esercitati, ostandovi il disposto di cui all&#8217;art. 34 del cod.proc. amm..<br /> f) L&#8217;istante ha sollecitato l&#8217;esercizio dei poteri statali non come un <em>quisque de populo</em>, ma in ragione della propria natura istituzionale e della propria rappresentatività  territoriale. L&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, formalmente pronunciarsi sulla legittimazione procedimentale del Comitato e sostanzialmente sull&#8217;oggetto dell&#8217;istanza, sollecitando il contraddittorio sulle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza medesima. Ciò -tanto pìù- in ragione del fatto che la relazione illustrativa svolta dall&#8217;Ispra conteneva elementi sfavorevoli al privato e parzialmente sattisfattivi delle indagini sollecitate dagli interessati, perchè -come è stato prospettato dagli appellanti nell&#8217;atto di appello- essenzialmente circoscritti alla valutazione dell&#8217;attività  cantieristica svolta sulla nave Concordia, trascurando il resto dell&#8217;imponente attività  di riparazione delle navi svolta nel Porto e nel porticciolo limitrofo.<br /> g) Il Comitato non ha avuto la possibilità  di depositare ulteriore documentazione conoscitiva, per eventualmente incidere in senso a sè pìù favorevole sugli esiti della relazione dell&#8217;Ispra e, anche attraverso quest&#8217;ultima, sulla decisione finale del Ministero.<br /> h) La lesione del contraddittorio endoprocedimentale non può trovare una riparazione, nel senso dell&#8217;equipollenza degli effetti, attraverso il deposito in giudizio del provvedimento impugnato e della presupposta relazione illustrativa Ispra nel giudizio avverso il silenzio introdotto con il ricorso originario, essendosi limitato -anche l&#8217;accertamento giurisdizionale- alla mera presa d&#8217;atto della sopravvenuta adozione del provvedimento formale ed alla conseguenziale necessitata declaratoria di improcedibilità  del ricorso avverso il silenzio.<br /> 11. Dall&#8217;accoglimento del secondo motivo di appello (riproduttivo del primo motivo aggiunto), deriva l&#8217;assorbimento delle ulteriori censure di legittimità  proposte avverso il contenuto della decisione impugnata (potendosi applicare i principi enunciati dalla Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 2015).<br /> 12. Le eccezioni riproposte con l&#8217;appello incidentale sono infondate.<br /> Il signor Siligardi è legittimato all&#8217;esercizio dell&#8217;azione perchè titolare della situazione sostanziale: formalmente, egli ha proposto l&#8217;istanza e, sostanzialmente, è stato il destinatario di un provvedimento sfavorevole. Diversamente, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto contestare la sua legittimazione a proporre l&#8217;istanza e ad essere destinatario del provvedimento.<br /> L&#8217;Ispra è l&#8217;ente che ha proceduto ad effettuare i controlli e a redigere la relazione illustrativa, avverso la quale sono stati dedotti profili di illegittimità  autonomi rispetto al provvedimento finale impugnato. In particolare, gli stessi attengono alla asserita superficialità  degli accertamenti e parzialità  delle aree e delle attività  svolte, limitate -è dato leggere negli atti difensivi- alla sola nave Costa Concordia. In ragione dell&#8217;autonomia delle censure prospettate, l&#8217;ente va considerato una pare necessaria del giudizio.<br /> 13. In definitiva, per le considerazioni che precedono, va accolto l&#8217;appello principale e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, va accolto il ricorso per motivi aggiunti e, di conseguenza, va annullato l&#8217;atto impugnato, fermi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte.<br /> 14. Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate, per la novità  delle questioni trattate, mentre il pagamento del contributo unificato anticipato per il doppio grado del giudizio va posto a carico degli appellati in solido tra di loro.</div>
<div style="text-align: justify;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 3807 del 2019, come in epigrafe proposto,<br /> accoglie il secondo motivo dell&#8217;appello principale e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i motivi aggiunti e, di conseguenza, annulla l&#8217;atto impugnato, fermi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazione coinvolte nel procedimento amministrativo;<br /> respinge l&#8217;appello incidentale;<br /> compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico degli appellati, in solido tra di loro, il pagamento del contributo unificato anticipato per il doppio grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Oberdan Forlenza, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</div>
<div style="text-align: justify;">  Â  Â  Â  Â <br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2020-n-1137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2020-n-1137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2020-n-1137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1137</a></p>
<p>Pres. Poli, Est. Proietti Sull&#8217;orario di deposito delle memorie nel processo amministrativo 1. Processo amministrativo &#8211; Memorie &#8211; Deposito &#8211; Orario &#8211; Ore 12 dell&#8217;ultimo giorno utile &#8211; Applicabilità  &#8211; Presupposti &#8211; Camera di consiglio o udienza giÃ  fissata.  1. Nel processo amministrativo, l&#8217;apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2020-n-1137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Poli, Est. Proietti</span></p>
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<p>Sull&#8217;orario di deposito delle memorie nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo amministrativo &#8211; Memorie &#8211; Deposito &#8211; Orario &#8211; Ore 12 dell&#8217;ultimo giorno utile &#8211; Applicabilità  &#8211; Presupposti &#8211; Camera di consiglio o udienza giÃ  fissata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel processo amministrativo, l&#8217;apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un&#8217;udienza di cui sia (in quel momento) giÃ  fissata o giÃ  nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un&#8217;udienza giÃ  fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell&#8217;ultimo giorno utile è inammissibile. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/02/2020 <br /> <strong>N. 01137/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08357/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2017, proposto da Italia Nostra Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute Onlus, Maria Antonietta Francia, Luciana Malferrari, Rolando Pancani, Giovanni Parini, Claudio Passutti, Roberto Righi, Graziana Leoni, Roberto Prandini e Simone Rimondi, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni n. 268/A; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Valsamoggia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone e Elena Giometti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffrà¨ in Roma, via dei Gracchi n. 39; <br /> SAUP Sportello Unico Attività  Produttive Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, Citta Metropolitana di Bologna, Associazione Intercomunale dell&#8217;Area Bazzanese, Unione dei Comuni Valle del Samoggia, non costituiti in giudizio; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> I.L.P.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em>rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Barbara Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;<br /> Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture CGIL di Bologna, in persona del segretario generale, Federazione energia, moda, chimica ed affini CISL di Bologna, in persona del segretario, Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia e Chimica UIL di Bologna, in persona del segretario generale, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Alberto Piccinini del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13; <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 570 del 3 agosto 2017, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valsamoggia, di I.L.P.A. s.p.a., di Filctem Cgil Bologna, di Femca &#8211; Cisl Bologna e di Uiltec- Uil Bologna;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere Roberto Proietti e uditi per le parti gli avvocati Matteo Ceruti, Francesca Giuffrà¨ su delega dell&#8217;avvocato Cristina Barone, Barbara Simoni e Francesco Amerigo su delega dell&#8217;avvocato Alberto Piccinini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso allibrato al n.r.g. 261/2011 proposto dinanzi al TAR per la Emilia Romagna, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Cerà¨ Giordano, Francia Maria Antonietta, Gilioli Natale, Malferrari Luciana, Pancani Rolando, Parini Giovanni, Passuti Claudio, Pelloni Robert, Righi Roberto e Volpi Anna hanno chiesto: <br /> a) l&#8217;annullamento della delibera del Consiglio comunale di Bazzano n. 105 del 29.11.2010, avente ad oggetto &#8220;<em>approvazione dello schema di atto di programmazione negoziata per la realizzazione di un magazzino verticale ad alta meccanizzazione ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge n. 241/1990</em>&#8220;; <br /> b) l&#8217;annullamento o e/o la declaratoria di nullità  dell&#8217;accordo intercorso tra il Comune di Bazzano e la società  I.L.P.A. s.r.l.<br /> 1.1. Successivamente, con un secondo ricorso, rubricato al n.r.g. 514/2014, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Cerà¨ Giordano, Francia Maria Antonietta, Gilioli Natale, Malferrari Luciana, Pancani Rolando, Parini Giovanni, Passuti Claudio, Pelloni Robert, Righi Roberto, Leoni Graziana e Prandini Roberto, hanno chiesto l&#8217;annullamento: <br /> a) delle delibere del Consiglio comunale di Bazzano (ora Comune di Valsamoggia), n. 101 e n. 102 del 19 dicembre 2013 di approvazione, rispettivamente, del piano strutturale comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bazzano; <br /> b) delle delibere del Consiglio comunale di Bazzano (ora Comune di Valsamoggia), n. 16 e n. 17 del 25 marzo 2013, aventi ad oggetto, rispettivamente, l&#8217;adozione del PSC e del RUE in forma associata con i Comuni dell&#8217;Associazione intercomunale dell&#8217;Area bazzanese, nella parte in cui si riferiscono all&#8217;area e agli interventi oggetto dell&#8217;accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 ed ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 stipulato tra il Comune di Bazzano e la società  I.L.P.A. s.r.l.; <br /> c) ove necessario, della delibera della Giunta comunale di Bazzano n. 17 del 16 marzo 2011 di approvazione del documento preliminare del PSC in forma associata con i Comuni dell&#8217;Associazione intercomunale dell&#8217;Area bazzanese, del verbale e degli esiti della conferenza di pianificazione del 28 luglio 2011, dei verbali e dei pareri acquisiti nell&#8217;ambito del procedimento della Conferenza dei Servizi in merito al PSC e RUE in data 29.05.2013 e 11.06.2013, della delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 398 del 26 novembre 2013; <br /> d) della delibera del Consiglio comunale di Bazzano n. 105 del 29.11.2010, recante &#8220;approvazione dello schema di atto di programmazione negoziata per la realizzazione di un magazzino verticale ad alta meccanizzazione ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge n. 241/90&#8221;, nonchè per l&#8217;annullamento e per la declaratoria di nullità  dell&#8217;accordo intercorso tra il Comune di Bazzano e la società  I.L.P.A. s.r.l.<br /> 1.2. Con un terzo ricorso, iscritto al n.r.g. 1100/2015, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Cerà¨ Giordano, Francia Maria Antonietta, Gilioli Natale, Malferrari Luciana, Pancani Rolando, Parini Giovanni, Passuti Claudio, Pelloni Robert, Righi Roberto, Volpi Anna, Leoni Graziana, Prandini Roberto e Rimondi Simone, hanno chiesto l&#8217;annullamento: <br /> a) della deliberazione del Consiglio comunale di Valsamoggia n. 93 del 16.09.2015, avente ad oggetto l&#8217;approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell&#8217;art. A 14-bis della l.r. n. 20/2000, per l&#8217;autorizzazione all&#8217;ampliamento e riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP, sito in località  Bazzano, Via Castelfranco n. 52, nonchè l&#8217;approvazione del progetto, il rigetto delle osservazioni alla variante, l&#8217;autorizzazione al responsabile dell&#8217;Area Qualità  Programmazione Territoriale a sottoscrivere con I.L.P.A. la convenzione preliminarmente al rilascio dell&#8217;Autorizzazione unica; <br /> b) ove necessario, di tutti i verbali e gli esiti della conferenza di servizi, della delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 110 del 25.03.2014 recante valutazione positiva per gli aspetti urbanistici; della delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 297 del 31.07.2014 (recante valutazione ambientale positiva sulla variante urbanistica ed alla VALSAT); l&#8217;Autorizzazione Unica Ambientale AUA rilasciata alla società  I.L.P.A. s.r.l. &#8211; Divisione ILIP per l&#8217;impianto, destinato ad attività  di produzione articoli in materiale plastico idonei al contatto con gli alimenti, ubicato nel Comune di Valsamoggia &#8211; località  Bazzano, Via Castelfranco n. 52, in data 13.08.2015; il parere della Commissione per la Qualità  architettonica ed il paesaggio espresso nella seduta n. 06/2013 del 14.11.2013 (avente ad oggetto esame del <em>masterplan</em>progetto preliminare e richiesta di declassificazione edificio classificato 2A); la determinazione del responsabile del Settore qualità  programmazione territoriale del Comune di Valsamoggia n. 532 del 7.10.2015 (di approvazione della bozza di atto di convenzione per l&#8217;attuazione di intervento unitario convenzionato di iniziativa privata per l&#8217;ampliamento e la riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP, in località  Bazzano, Via Castelfranco n. 52); la relativa convenzione sottoscritta tra I.L.P.A. ed il Comune di Valsamoggia; la conclusiva automatizzazione unica n. 11/15 rilasciata il 31.10.2015 dal SUAP Associazione per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP.<br /> 2. Con sentenza n. 570/2017, il TAR per la Emilia Romagna &#8211; dopo avere nella sostanza disatteso le plurime eccezioni del Comune di Valsamoggia (che ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dei ricorsi r.g.n. 261/2011 e r.g.n. 514/2014 per carenza di interesse della parte ricorrente) e di I.L.P.A. s.p.a. (che ha eccepito l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;improcedibilità  del ricorso r.g.n. 514/2014 per carenza di interesse e per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente) &#8211; ha rigettato i ricorsi (riuniti) n. 261/2011, n. 514/2014 e n. 1100/2015, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell&#8217;Amministrazione comunale e della società  I.L.P.A. s.r.l., liquidate in € 5.000, oltre accessori, per ciascuno, e compensato le spese nei confronti delle associazioni sindacali intervenute <em>ad opponendum</em>.<br /> 3. Avverso tale sentenza, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Francia Maria Antonietta, Malferrari Luciana, Pancani Rolando, Parini Giovanni, Passuti Claudio, Righi Roberto, Leoni Graziana, Prandini Roberto e Rimondi Simone hanno proposto appello (rubricato al n. r.g. 8357/2017) dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi di ricorso: <br /> 1) erroneità  della sentenza per motivazione illogica ed omissiva dell&#8217;esame di decisiva documentazione agli atti sul vizio di sviamento dalla causa tipica; <br /> 2) erroneità  della sentenza per violazione dell&#8217;art. 18, comma 3, l.r. n. 20/2000, motivazione illogica e carente sul vizio di incompetenza, omissione di pronuncia sulla violazione della circolare regionale; 3) erroneità  della sentenza per violazione dell&#8217;art. 18, comma 3, l.r. n. 20/2000, motivazione contraddittoria e incomprensibile, omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio; <br /> 4) erroneità  della sentenza per violazione dell&#8217;art. 49 d.lgs. n. 267/2000, travisamento dei fatti ed illogicità  della motivazione; <br /> 5) erroneità  della sentenza per carenza e illogicità  della motivazione sulla censura di violazione dell&#8217;art. 18 l.r. n. 20/2000 in ordine alle ragioni di rilevante interesse pubblico; <br /> 6) manifesta erroneità  in fatto della sentenza ove dichiara inammissibile la censura di violazione dell&#8217;art. 1 del regolamento del Consiglio comunale di Bazzano; <br /> 7) erroneità  della sentenza impugnata per travisamento dei fatti e conseguente omessa pronuncia sulla violazione dell&#8217;art. 18, comma 3, l.r. n. 20/2000; <br /> 8) erroneità  della sentenza per travisamento dei fatti e omissione di pronuncia sulla censura di nullità  dell&#8217;atto ex art. 21 <em>septies</em>della legge n. 241/1990; <br /> 9) erroneità  della sentenza per travisamento, motivazione illogica e violazione dell&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 152/2006 e dell&#8217;art. 32 della l.r. n. 20/2000; <br /> 10) grave erroneità  della sentenza per falsa applicazione dell&#8217;art. A-14 <em>bis</em>della l.r. n. 20/2000, eccesso di potere giurisdizionale; <br /> 11) erroneità  della sentenza per violazione degli artt. 11 e 31 del d.p.r. n. 380/2001, grave travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione fornita in istruttoria, omissione di pronuncia; <br /> 12) erroneità  della sentenza per travisamento e motivazione manifestamente illogica e conseguente parziale omissione di pronuncia sulla censura di violazione degli artt. A-14 <em>bis</em>e 30 della l.r. n. 20/2000, nonchè dell&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 152/2006; <br /> 13) erroneità  della sentenza per travisamento e conseguente omissione di pronuncia sulla censura di inottemperanza del parere provinciale sulla V.A.S. in relazione alla prevista demolizione del &#8220;Molino di mezzo&#8221;; <br /> 14) erroneità  della sentenza per motivazione manifestamente illogica sulla censura di violazione dell&#8217;art. A-14 <em>bis</em>l.r. n. 20/2000 e travisamento dei fatti sulla conferenza di servizi successiva alla pubblicazione della proposta di variante urbanistica; <br /> 15) erroneità  della sentenza per violazione dell&#8217;art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione alle plurime carenze di pubblicità  e partecipazione pubblica della procedura di variante &#8211; omissione di pronuncia; 16) illegittima e ingiusta condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in luogo della compensazione integrale delle medesime.<br /> 3.1. I.L.P.A. s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e proponendo appello incidentale, mediante il quale ha affermato l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nelle parti in cui il giudice di primo grado: <br /> 1) ha rigettato i ricorsi n.r.g. 261/2011 e n.r.g. 514/2014, anzichè dichiararli inammissibili o improcedibili; <br /> 2) ha respinto il secondo motivo del ricorso n.r.g. n. 1100/2015, sulla base di una erronea rappresentazione dei fatti; <br /> 3) ha dichiarato inammissibile, anzichè infondato, il primo motivo del ricorso n.r.g. 514/2014.<br /> 3.2. Il Comune di Valsamoggia si è costituito in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso in appello e dell&#8217;appello incidentale. <br /> 3.3. La Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture CGIL di Bologna, la Federazione energia, moda, chimica ed affini CISL di Bologna e l&#8217;Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia e Chimica UIL di Bologna si sono costituite nel giudizio d&#8217;appello chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 3.4. All&#8217;udienza del 30 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 4. Preliminarmente, va osservato che, a cagione della proposizione dell&#8217;appello principale e di quello incidentale, è riemerso l&#8217;intero <em>thema decidendum</em>del giudizio di primo grado e, quindi, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità  espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio ritiene di esaminare direttamente i 3 ricorsi di primo grado (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Sez. IV n. 1130 del 2016, Sez. V n. 5868 del 2015; Sez. V n. 5347 del 2015 che esclude in radice che tale <em>modus procedendi</em>possa dare corso ad un vizio revocatorio per errore di fatto).<br /> 5. Sempre in via preliminare, il Collegio accoglie l&#8217;eccezione proposta dalla Società  I.L.P.A. s.p.a. con memoria di replica del 9 gennaio 2020, con la quale è stata affermata la tardività  della memoria di Italia Nostra del 30 dicembre 2019 in quanto depositata alle ore 16.28 oltre l&#8217;orario limite delle 12.00. <br /> 5.1. Al riguardo, va considerato che l&#8217;apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un&#8217;udienza di cui sia (in quel momento) giÃ  fissata o giÃ  nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un&#8217;udienza giÃ  fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell&#8217;ultimo giorno utile è inammissibile (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 7 giugno 2018, n. 344; Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).<br /> Stante la mancanza di un chiaro sistema di preclusioni quanto alla proposizione delle eccezioni di parte, nonchè quanto alla deduzione dei fatti e delle prove, la soluzione pìù rigorosa è quella pìù aderente alla lettera della legge, ove si tenga presente che i termini processuali per il deposito di atti e memorie sono generalmente ritenuti perentori e che la loro violazione è ritenuta suscettibile di essere rilevata d&#8217;ufficio. Pertanto, nel momento in cui un deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell&#8217;ultimo giorno utile viene qualificato dalla legge come «effettuato il giorno successivo», pare logico dedurne l&#8217;inammissibilità , ovviamente nel caso in cui il termine per il deposito di atti e memorie vada computato a ritroso. Infatti ad altri fini, in particolare ai fini del calcolo dei termini dilatori minimi per la trattazione in udienze pubbliche e o in camere di consiglio, non sembra dubbio che il deposito ad es. del ricorso introduttivo dopo le ore 12.00, ma prima delle ore 24.00, dell&#8217;ultimo giorno utile, sia perfettamente valido, secondo quanto previsto dal primo periodo del novellato art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.<br /> Il profilo pìù critico della tesi meno rigorosa (seguita da Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3309) si coglie nel terzo periodo del pìù volte menzionato art. 4, comma 4, perchè una volta che si intenda escludere che esso determini l&#8217;inammissibilità  dei depositi pomeridiani scadenti nell&#8217;ultimo giorno utile, si è poi costretti a ritenere che il deposito pomeridiano comporti lo slittamento dei termini successivi con le immaginabili conseguenze sullo stimolo a comportamenti opportunistici e tattiche dilatorie lesivi del valore della ragionevole durata del processo.<br /> Si può aggiungere che appare debole anche la tesi secondo la quale l&#8217;art. 4, comma 4, terzo periodo, cit. troverebbe applicazione solo nei rari casi in cui un deposito determinerebbe, giÃ  in base ad altre disposizioni del codice del processo amministrativo, la decorrenza di un termine a difesa. Infatti, l&#8217;art. 7, d.l. 31 agosto 2016 n. 168, nell&#8217;introdurre il nuovo testo dell&#8217;art. 4, comma 4, non pospone la decorrenza iniziale dei termini a difesa al giorno successivo, ma contiene un riferimento pìù vago ai termini a difesa, con espressione non del tutto univoca. Alla stregua della tesi pìù liberale l&#8217;intervento legislativo finirebbe col risultare stravagante, perchè motivato dall&#8217;intento di regolare solo ipotesi particolarissime, come quella del termine per l&#8217;istanza di fissazione dell&#8217;udienza, o ipotesi almeno in parte controverse, come quella sulla decorrenza del termine per i motivi aggiunti. Se, dunque, deve assicurarsi alla disposizione che qui interessa un effetto «utile» e coerente con i principÃ® processuali (a partire da quello di ragionevole durata, messo seriamente in crisi dalla interpretazione pìù liberale), la tesi rigorosa, dalla quale discende l&#8217;inammissibilità  dei depositi pomeridiani, appare pìù plausibile e coerente con il valore costituzionale del giusto processo.<br /> 5.2. Tuttavia, in presenza di oggettive incertezze giurisprudenziali può concedersi alla parte appellante, nel caso di specie, il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.<br /> 6. Ciò premesso, va rilevato che la presente vicenda scaturisce dall&#8217;adozione della delibera del Consiglio comunale di Bazzano n. 105/2010, avente ad oggetto l&#8217;approvazione dello schema di atto di programmazione negoziata, per la realizzazione di un magazzino verticale ad alta meccanizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge n. 241/1990.<br /> Oggetto di detto accordo è stato la definizione delle modalità  procedurali e delle tempistiche attraverso le quali I.L.P.A. s.p.a. (giÃ  I.L.P.A. s.r.l.) avrebbe attuato il progetto di ampliamento degli edifici e delle aree di sua proprietà , siti nel territorio del Comune di Bazzano, nella prospettiva di un consolidamento e potenziamento dell&#8217;attività  produttiva. <br /> In particolare, l&#8217;intervento sarebbe consistito nella realizzazione di nuovi impianti produttivi, di servizi e di un magazzino meccanizzato alto 30 metri, nonchè nella demolizione di un edificio classificato 2a, previa attivazione della procedura di declassificazione dello stesso. <br /> Con tale accordo il Comune di Bazzano si è, a sua volta, impegnato a dare attuazione a tutte le varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto, mentre la società  si è obbligata a realizzare le necessarie opere di urbanizzazione e di infrastrutture ed a corrispondere al Comune un contributo di sostenibilità  nella somma di € 1.500.000,00.<br /> 6.1. Successivamente, i Comuni facenti parte dell&#8217;Unione Valle del Samoggia, tra cui il Comune di Bazzano, hanno deliberato, con atti dei rispettivi Consigli comunali, di istituire presso la stessa Unione dei Comuni, l&#8217;Ufficio di Piano Area Bazzanese per la gestione associata di funzioni urbanistiche. <br /> I Comuni dell&#8217;Unione Valle del Samoggia, unitamente al Comune di Zola Predosa e la Provincia di Bologna, hanno poi sottoscritto un Accordo territoriale, ai sensi dell&#8217;art. 15 della l.r. n. 20/2000, per l&#8217;elaborazione in forma associata dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Conseguentemente, si è avviata la procedura di formazione dei nuovi strumenti urbanistici con la predisposizione del Documento Preliminare al Piano Strutturale Comunale.<br /> I suddetti Comuni, con rispettivi provvedimenti adottati dalle Giunte comunali, hanno approvato detto Documento Preliminare del PSC (in particolare, per quanto riguarda il Comune di Bazzano, ciò è avvenuto con deliberazione n. 17 del 16.03.2011).<br /> 6.2. A questo punto la società  ha presentato, ai sensi dell&#8217;art. A-14 <em>bis</em>l.r. n. 20/2000, allo Sportello Unico per le Attività  Produttive Associato Valle del Samoggia, un&#8217;istanza (prot. n. 18064 del 26.09.2013) per l&#8217;avvio del procedimento unico con interventi edilizi, avente ad oggetto: &#8220;Variante ai sensi dell&#8217;art. A14 bis della l.r. n. 20/2000 e Autorizzazione per l&#8217;ampliamento e riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP con ubicazione in località  Bazzano via Castelfranco n. 52&#8221;.<br /> Il progetto di I.L.P.A., in attuazione del suddetto accordo ex art. 18 della l.r. n. 20/2000, ha previsto l&#8217;ampliamento dell&#8217;azienda esistente, con la costruzione di un nuovo magazzino automatizzato alto 30 metri, mutamento della destinazione urbanistica di un terreno agricolo in produttivo, nonchè il declassamento e la demolizione di un edificio storico (&#8220;Molino di Mezzo&#8221;).<br /> La prima conferenza di servizi si è tenuta in data 20.11.2013.<br /> Con le delibere n. 101 e n. 102 del 19 dicembre 2013 il Consiglio comunale di Bazzano ha approvato, rispettivamente, il PSC (piano strutturale comunale) ed il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) in forma associata con i Comuni dell&#8217;Associazione intercomunale dell&#8217;Area Bazzanese.<br /> Dal 1° gennaio 2014 è stato istituito il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. <br /> Con delibera n. 297 del 31.07.2014, la Provincia di Bologna ha espresso parere positivo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) rispetto alla variante urbanistica e alla VALSAT (Valutazione di sostenibilità  ambientale e territoriale), con alcune prescrizioni giÃ  oggetto della conferenza di servizi, in merito al progetto presentato dalla società  I.L.P.A.<br /> Nelle riunioni del 2.04.2014 e del 12.08.2014 si sono chiusi i lavori della conferenza di servizi con esito favorevole in ordine alla procedura di autorizzazione unica, attivata su istanza della società . <br /> Con la deliberazione n. 93 del 16 settembre 2015, il Consiglio comunale di Valsamoggia ha deciso di non accogliere le osservazioni alla variante, di approvare, ai sensi dell&#8217;art. A-14 <em>bis </em>della l.r. n. 20/2000, la variante urbanistica e gli elaborati tecnici, di autorizzare il Responsabile dell&#8217;Area Qualità  Programmazione Territoriale a sottoscrivere con la società  ILPA la convenzione preliminarmente al rilascio dell&#8217;Autorizzazione Unica.<br /> E&#8217; seguita la determinazione n. 532 del 7.10.2015, con cui il responsabile del Settore Qualità  Programmazione Territoriale del Comune di Valsamoggia ha approvato la bozza dell&#8217;atto di convenzione per l&#8217;attuazione di intervento unitario convenzionato di iniziativa privata IUCP-BZ2, volto all&#8217;ampliamento e alla riqualificazione dello stabilimento.<br /> Infine, con l&#8217;autorizzazione unica n. 11/15 del 31.10.2015, il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha autorizzato I.L.P.A. s.p.a. (giÃ  I.L.P.A. s.r.l.) alla realizzazione degli interventi descritti nel progetto consistenti nell&#8217;ampliamento e riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP.<br /> 7. Nella controversia sviluppatasi in primo grado, con ricorso n.r.g. 61/2011 gli odierni appellanti hanno impugnato gli atti con i quali il Consiglio comunale di Bazzano (ora Valsamoggia) ha approvato &#8220;i provvedimenti approvativi dell&#8217;accordo pubblico-privato tra Comune di Bazzano ed I.L.P.A. ex art. 18 delle L.R. n. 20/2000&#8221; sul presupposto che sia l&#8217;Accordo (sia la delibera che ne ha approvato lo schema) violassero il paradigma di cui all&#8217;art. 18 della legge regionale n. 20/2000.<br /> Al riguardo, va rilevato che, in tale circostanza, il Consiglio comunale si è pronunciato su di uno &#8220;schema di atto programmazione negoziata&#8221;, recante i punti essenziali dell&#8217;Accordo che rimandava, per la propria definizione ed attuazione, al procedimento di cui all&#8217;art. A-14 <em>bis,</em>della legge regionale n. 20/2000; diverso rispetto agli accordi con i privati di cui all&#8217;art. 18 della medesima legge regionale.<br /> Del resto, l&#8217;Accordo in merito al quale il Consiglio ha assunto la relativa deliberazione, non aveva il contenuto discrezionale di un atto di pianificazione territoriale ed urbanistica, limitandosi ad indicare le ragioni, gli scopi e lo strumento attraverso cui perseguire tali finalità .<br /> Infatti, l&#8217;art. A-14 <em>bis</em>della legge regionale n. 20/2000 prevede la presentazione del progetto di ampliamento; la convocazione della conferenza di servizi, in seno alla quale debbono essere espressi tutti gli atti di assenso necessari; la rapida conclusione delle conferenza di servizi, il cui esito positivo costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico; il deposito del progetto, in relazione al quale possono essere formulate osservazioni; la definitiva approvazione della variante; l&#8217;attuazione del progetto tramite intervento diretto.<br /> L&#8217;Amministrazione comunale ha seguito tale <em>iterÂ </em>al fine di dare corso alla procedura di cui all&#8217;art. A-14 <em>bis</em>l.r. n. 20/2000, che ha condotto al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica impugnata con il terzo ed ultimo ricorso (n.r.g. 1100/2015).<br /> 7.1. Quindi, a parere del Collegio, il primo ricorso (261/2011) aveva ad oggetto atti &#8211; non immediatamente lesivi della posizione soggettiva delle parti ricorrenti &#8211; superati da quelli che hanno condotto all&#8217;approvazione del progetto di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento. <br /> Al riguardo, in generale, va rilevato come non sia di per sè sufficiente, ai fini della configurabilità  dell&#8217;interesse ad agire in giudizio per contestare un determinato provvedimento amministrativo, il mero rapporto di prossimità  tra chi agisce e l&#8217;opera oggetto del provvedimento impugnato, essendo necessario dedurre una danno, sia pure potenziale (nel senso che con ragionevole certezza si verificherà  in futuro), che può derivare da tale atto e dall&#8217;opera in questione (Cons. Stato, Sez. V, n. 2108/2013, n. 2460/2012 e n. 7275/2010).<br /> Anche per l&#8217;azione in giudizio di soggetti portatori di interessi diffusi e di associazioni di categoria, per agire in giudizio occorre la necessaria sussistenza dell&#8217;interesse ad agire. <br /> Le associazioni di categoria devono dimostrare, al pari di ogni altra condizione dell&#8217;azione, anche la presenza dell&#8217;interesse ad agire, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, che deve sussistere dal momento della proposizione del ricorso e permanere fino al momento della decisione. <br /> Tuttavia, proprio perchè le associazioni di categoria non devono occuparsi di questioni che interessino i singoli associati, la delibazione della concretezza e attualità  della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi e dunque necessariamente sul piano morale e astratto, dunque con un criterio pìù attenuato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6261/2012, sez. V, n. 3084/2011; ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10).<br /> Ma nel caso di specie nessuna delle parti ricorrenti &#8211; associazioni o privati &#8211; ha superato lo scrutinio concernente l&#8217;accertamento del minimo di lesività  dei provvedimenti impugnati. <br /> 8. Analoga sorte spetta al secondo ricorso di primo grado n. 514/2014, con il quale i ricorrenti hanno dedotto l&#8217;invalidità  derivata degli atti sopra indicati dalle illegittimità  denunciate con il citato ricorso n. 261/2011.<br /> 8.1. Le censure oggetto dei motivi del citato ricorso, infatti, alla stregua delle considerazioni sviluppate in precedenza, non sono sostenute da idoneo interesse ad agire, posto che le impugnate deliberazioni di adozione e approvazione del PSC e del RUE del Comune di Valsamoggia non hanno costituito attuazione del contestato Accordo, limitandosi ad identificare l&#8217;area oggetto del medesimo quale ambito &#8220;la cui attuazione è definita da un accordo sottoscritto&#8221;.<br /> Del resto, l&#8217;Accordo è stato sottoscritto in data 11.12.2010 e all&#8217;epoca dell&#8217;adozione e approvazione degli strumenti urbanistici non era in fase di attuazione, posto che la sua esecuzione è avvenuta mediante le fasi procedimentali previste dall&#8217;art. A-14 <em>bis </em>della legge regionale n. 20/2000 e si è conclusa con la deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 16.9.2015, con la quale &#8211; all&#8217;esito di un procedimento diverso da quello ordinario &#8211; è stata approvata la variante urbanistica ai sensi del citato articolo A-14 <em>bis</em>(impugnata in primo grado dagli odierni appellanti, unitamente all&#8217;autorizzazione unica n. 11/15 2015, con il terzo ricorso n.r.g. 1100/2015).<br /> Quindi, le deliberazioni comunali oggetto del ricorso n. 514/2014 non avevano ad oggetto l&#8217;attuazione dell&#8217;Accordo e, comunque, sono state superate dalla citata deliberazione n. 93/2015 (autonomamente impugnata).<br /> Sicchè anche il ricorso n. 514/2014 va dichiarato inammissibile.<br /> 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, restano da esaminare i motivi di censura contenuti nel ricorso n. 1100/2015, nei limiti in cui sono stati riproposti in appello (cfr. motivi da 1 a 7 del ricorso proposto in primo grado, poi trasfusi nei motivi da 10 a 15 del ricorso in appello), con i quali è stata contestata la legittimità  della deliberazione del Consiglio comunale di Valsamoggia n. 93 del 16.09.2015, relativa all&#8217;approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell&#8217;art. A-14 <em>bis</em>della l.r. n. 20/2000, per l&#8217;autorizzazione all&#8217;ampliamento e riqualificazione dello stabilimento oggetto del presente contenzioso.<br /> 9.1. In realtà , anche per questa impugnativa potrebbe porsi la questione della sua inammissibilità  per carenza di interesse ad agire degli originari ricorrenti alla stregua degli argomenti illustrati al precedente Â§ 7.1, tuttavia, poichè la risoluzione di tale questione richiederebbe delicati accertamenti in fatto e diritto, in ossequio all&#8217;insegnamento della Plenaria n. 5 del 2015, il Collegio ritiene che sia pìù liquida la soluzione consistente nell&#8217;esaminare le doglianze nel merito stante la loro infondatezza. <br /> 9.2. Deve essere, inoltre, esaminato il sedicesimo motivo di ricorso in appello, con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dell&#8217;Amministrazione comunale e della società  contro interessata, liquidate in € 5.000 oltre accessori per ciascuno.<br /> 9.3. Con il primo motivo del citato ricorso di primo grado n. 1100/2015, è stata contestata la violazione, per errata applicazione, dell&#8217;art. A-14 <em>bis</em>della l.r. n. 20/2000, oltre al vizio di eccesso di potere per carenza del presupposto in relazione all&#8217;intervento di ampliamento dei fabbricati industriali esistenti. <br /> In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente la norma, prevederebbe un&#8217;ipotesi di variante urbanistica semplificata per consentire &#8220;interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge &#038;&#8221;. <br /> Nella fattispecie, il contestato progetto della società  non consisterebbe in un ampliamento di fabbricati industriali esistenti, bensì¬ in un intervento di nuova costruzione di sei edifici, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione la speciale procedura di cui al citato articolo A-14 <em>bis</em>.<br /> Quindi, l&#8217;interpretazione fornita dall&#8217;Amministrazione prima e dal TAR per la Emilia Romagna dopo, in ordine alla sopra richiamata norma, sarebbe inammissibile, atteso che non si potrebbe estendere il campo di applicazione della disciplina di riferimento al di lÃ  del dato testuale.<br /> Al riguardo, il Collegio, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ritiene di condividere la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, il quale ha evidenziato quanto segue: <em>&#8220;Le Indicazioni illustrative che hanno accompagnato la modifica legislativa introdotta nel 2009 hanno sottolineato come la variante speciale trova applicazione nel caso di imprese, giÃ  insediate nel territorio urbanizzato, che vogliano ampliare o ristrutturare le proprie attività  in essere. Non si vede peraltro come, un&#8217;iniziativa assunta dal legislatore per favorire lo sviluppo delle attività  produttive, debba applicarsi al solo caso di ampliamenti e ristrutturazioni di fabbricati giÃ  esistenti riducendone il campo di applicazione a casi che per lo pìù non ne avrebbero bisogno salvo che l&#8217;ampliamento comprenda una zona che non abbia una destinazione produttiva. In ogni caso la Circolare regionale del 13.5.2015 in materia afferma che «la stessa legge ha introdotto procedure speciali semplificate di variante urbanistica, da avviare obbligatoriamente, per l&#8217;approvazione di progetti di ampliamento e ristrutturazione di insediamenti produttivi presenti nel territorio urbanizzato (art. A- 14-bis della L.R. n. 20 del 2000)</em>&#8220;.<br /> Invero, valorizzando un&#8217;interpretazione teleologica della norma, la cui finalità  consiste, per l&#8217;appunto, nel favorire lo sviluppo delle attività  produttive, sarebbe irragionevole escludere la possibilità  di attuare gli interventi di ampliamento del complesso aziendale unitariamente considerato anche attraverso la creazione di nuovi edifici. <br /> In conclusione, il motivo di ricorso in esame è infondato e dev&#8217;essere respinto. <br /> 9.4. Con un secondo motivo di ricorso è stata censura la violazione degli articoli 11 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, per travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione fornita in istruttoria e per omissione di pronuncia.<br /> In particolare, i ricorrenti denunciano l&#8217;asserita esistenza di precedenti abusi edilizi non sanati nell&#8217;area interessata dall&#8217;intervento, la quale sarebbe stata acquisita <em>ipso jure</em>al patrimonio comunale, a seguito della mancata ottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione n. 87/2013.<br /> Secondo la tesi dei ricorrenti, i provvedimenti comunali impugnati sarebbero, dunque, illegittimi sulla base delle seguenti argomentazioni: <br /> a) l&#8217;inottemperanza alla diffida ex art. 31 cit. determina <em>ipso jure</em>l&#8217;acquisizione del bene e dell&#8217;area al patrimonio comunale; <br /> b) la pendenza della procedura approvativa della pianificazione attuativa avente ad oggetto anche l&#8217;area in contestazione avrebbe dovuto indurre il Comune a sospendere il procedimento ex art. A-14 <em>bis</em>, in attesa dell&#8217;approvazione della sanatoria degli abusi edilizi <em>de quibus</em>;<br /> c) in ogni caso, la procedura ex art. A-14 <em>bis</em>non può costituire uno strumento di sanatoria di abusi edilizi preesistenti.<br /> I ricorrenti odierni appellanti sottolineano che il giudice di primo grado sarebbe incorso in un travisamento dei fatti, dal momento che la società  non avrebbe tempestivamente intrapreso l&#8217;attività  di ripristino dello stato dei luoghi, ottemperando alle ordinanze comunali. L&#8217;inottemperanza sarebbe dimostrata dalla documentazione fotografica allegata all&#8217;esposto del Comitato Bazzanese (inviato al Comune di Valsamoggia via PEC il 14.06.2014 e depositato nel giudizio di primo grado), che il TAR per l&#8217;Emilia Romagna avrebbe omesso di considerare.<br /> Il Collegio ritiene infondate anche queste censure, posto che l&#8217;articolo 31, comma 3, cit. stabilisce che: &#8220;<em>Se il responsabile dell&#8217;abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall&#8217;ingiunzione, il bene e l&#8217;area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L&#8217;area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita&#8221;.</em><br /> Pertanto, decorso inutilmente il termine di novanta giorni ex art. 31, comma 3, e accertata l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione, il bene e l&#8217;area di sedime vengono acquisite al patrimonio comunale. <br /> Per quanto attiene al caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che: <br /> d) I.L.P.A. s.r.l. (ora I.L.P.A. s.p.a.) ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria (prot. n. 0014507 del 31.07.2013) in ordine alle opere abusive accertate dall&#8217;Amministrazione comunale in sede di sopralluogo del 4.07.2013; <br /> e) l&#8217;ordinanza di demolizione n. 87 è datata 20.8.2013; <br /> f) il progetto definitivo per l&#8217;ampliamento e la riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A., divisione ILIP, è stato protocollato il 26.09.2013.<br /> Dunque, dalla vicenda in esame emerge che l&#8217;Amministrazione non ha, in seguito, accertato l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione n. 87/2013, pertanto, non può affermarsi che l&#8217;area <em>de qua</em>sia stata acquisita al patrimonio comunale.<br /> Inoltre, nelle more, la società  I.L.P.A. ha provveduto a presentare domanda di permesso di costruire in sanatoria (prot. n. 0014507 del 31.07.2013) e ad attivare il procedimento unico per l&#8217;intervento di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento.<br /> Il motivo di ricorso, quindi, è infondato e va respinto.<br /> 9.5. Con il terzo motivo di ricorso, è stata lamentata la violazione degli articoli A-14 <em>bis </em>e 30 della l.r. n. 20/2000, nonchè dell&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione all&#8217;inottemperanza delle deliberazioni espresse dalla Provincia di Bologna sui profili urbanistici e di valutazione ambientale strategica VAS con riferimento alla prevista cessione (da I.L.P.A. al Comune) di aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi.<br /> Al riguardo, è stato rilevato che, con delibera n. 110 del 25.03.2014 e nell&#8217;ambito della conferenza di servizi del 26.03.2014, la Giunta provinciale di Bologna ha espresso una valutazione positiva sulla variante urbanistica in esame con alcune osservazioni, tra cui la n. 2, che richiamava &#8220;la necessità  di reperire standard come previsto dalla normativa del RUE all&#8217;art. 3.1.6, che richiede per gli interventi in ambito di PUA, una quota di cessione non inferiore al 15% della superficie territoriale&#8221;. <br /> I ricorrenti deducono che tale prescrizione provinciale, da considerarsi vincolante e non una mera indicazione (come sostenuto dal primo giudice), sarebbe stata disattesa: infatti, a fronte di una percentuale di standard del 15% della superficie territoriale (ossia 11.400 mq.) prescritta dall&#8217;Amministrazione provinciale, gli elaborati della variante urbanistica approvata dal Consiglio comunale, la convenzione conclusa dal Comune con la società  ILPA ed il progetto assentito con l&#8217;autorizzazione unica, avrebbero previsto, invece, una cessione da parte dell&#8217;azienda di soli 400 mq..<br /> Il Collegio, sul punto, osserva che con la delibera n. 110 del 25.03.2014 la Giunta provinciale di Bologna ha espresso parere positivo in relazione alla variante urbanistica in oggetto, seppure formulando proprie determinazioni, tra cui la n. 2, mediante la quale, in riferimento a &#8220;dotazioni per attrezzature e spazi collettivi&#8221; ha rappresentato la &#8220;la necessità  di reperire standard come previsto dalla normativa del RUE all&#8217;art. 3.1.6, che richiede per gli interventi in ambito di PUA, una quota di cessione non inferiore al 15% della superficie territoriale di cui un minimo del 3% per parcheggi pubblici. Tale obbligo dovrà  essere inserito anche nella scheda IUCP-BZ2 introdotta con il presente procedimento&#8221;. <br /> L&#8217;Amministrazione, perà², come espresso nella delibera consiliare del Comune di Valsamoggia n. 93 del 16.09.2015, ha proceduto alla monetizzazione delle dotazioni territoriali per attrezzature e spazi collettivi &#8220;relativamente alla sola area non individuata in precedenza come ambito consolidato&#8221;, ritenendo tale scelta pìù opportuna e, peraltro, essendo consentito dallo stesso RUE (art. 3.1.8. del RUE), che prevede proprio la possibilità  di convertire l&#8217;onere di cessione in onere monetario.<br /> In definitiva, anche tale censura è infondata e non può essere accolta.<br /> 9.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 152/2006 per inottemperanza del parere provinciale sulla V.A.S. in relazione alla prevista demolizione del &#8220;Molino di mezzo&#8221;.<br /> I ricorrenti hanno rilevato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici aveva segnalato &#8220;l&#8217;opportunità  che la realizzazione di nuove volumetrie per i previsti nuovi stabilimenti produttivi compenetri la conservazione di elementi peculiari attinenti le preesistenze storiche&#8221; (cfr. nota prot. n. 4004 del 25.03.2014) e che la Provincia di Bologna, nell&#8217;esprimere una VAS positiva sulla variante, aveva stabilito la seguente condizione: &#8220;con la necessità  di: integrare lo strumento con le indicazioni e le prescrizioni progettuali proposte dagli Enti competenti in materia ambientale&#8221; (doc. 5 primo elenco: vds. pag. 5, ult. cpv.).<br /> Tale ultima prescrizione, secondo i ricorrenti, afferirebbe proprio alla tutela del &#8220;Molino di Mezzo&#8221;; invece, sia il progetto che la variante approvati hanno previsto la demolizione del &#8220;Molino di Mezzo&#8221;, in asserito contrasto con il parere provinciale di V.A.S.. <br /> Al riguardo, il Collegio ritiene infondata anche questa doglianza, perchè il &#8220;Molino di Mezzo&#8221; (manufatto storico che insisteva nell&#8217;area <em>de qua</em>) era ricompreso dal PRG comunale tra le &#8220;Zone di tutela di elementi di interesse storico-testimoniale-paesaggistico-ambientale&#8221;, ma sullo stesso non gravava un vincolo architettonico o paesaggistico, bensì¬ un vincolo la cui gestione era rimessa esclusivamente all&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Infatti, dalla documentazione in atti emerge che, in relazione al &#8220;Molino di Mezzo&#8221;, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. 50753 del 01.10.2016, ha comunicato l&#8217;esito negativo del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, avviato ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 del D.lgs. n. 42/2004.<br /> Conseguentemente, il Collegio ritiene legittimo l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione (e, conseguentemente, corretta la sentenza del TAR per la Emilia Romagna), la quale ha escluso che il manufatto in questione fosse soggetto ad un vincolo architettonico o paesaggistico. <br /> 9.6. Con il quinto motivo di ricorso è stata affermata l&#8217;illegittimità  della procedura ex art. A-14 <em>bis </em>l.r. n. 20/2000, stante lo svolgimento di una quarta seduta della conferenza di servizi nel giorno 12 agosto 2014, tenutasi dopo la pubblicazione della proposta di variante urbanistica.<br /> Nello specifico, i ricorrenti affermano, <em>in primis</em>, che la proposta di variante urbanistica sarebbe stata pubblicata e sottoposta alle osservazioni quando non risultava ancora conclusa la conferenza di servizi, in contrasto con il comma 3 dell&#8217;art. A-14 <em>bis.</em><br /> In secondo luogo, denunciano un eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità  del presupposto laddove risulta che il Consiglio comunale, riunitosi il 16.09.2015 per l&#8217;approvazione della variante, sarebbe stato tenuto all&#8217;oscuro dello svolgimento di questa quarta (conclusiva) riunione della conferenza di servizi del 12.08.2014 successivamente alla pronuncia provinciale di VAS, come risulterebbe dalla stessa delibera consiliare n. 93 del 16.09.2015, ove non si farebbe alcuna menzione della predetta ultima riunione della conferenza di servizi, indicando invece come conclusiva (in cui sarebbero stati espressi gli assensi necessari di tutte le amministrazioni interessate) la conferenza del 2 aprile 2014.<br /> Il Collegio ritiene infondato anche questo motivo di ricorso, per le ragioni di seguito indicate.<br /> La quarta conferenza di servizi del 12.08.2014 è stata convocata al fine di acquisire il parere della Provincia di Bologna in merito alla VAS.<br /> Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la Provincia di Bologna, con nota dell&#8217;11 agosto 2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Valsamoggia, ha ritenuto &#8220;superflua la partecipazione alla seduta di Conferenza di Servizi del 12 agosto 2014&#8221;, avendo giÃ  espresso le proprie valutazioni di competenza mediante la deliberazione della Giunta provinciale n. 297 del 31.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile. <br /> Pertanto, le censure dei ricorrenti risultano infondate.<br /> 9.7. Con il sesto ed il settimo dei motivi di ricorso proposto in primo grado, è stata contestata la violazione dell&#8217;art. 1.6 delle norme del P.S.C. dei Comuni dell&#8217;Area Bazzanese, in relazione alla mancata previa approvazione del P.O.C. e alla difformità  della variante dai parametri del P.R.G.; e la violazione dell&#8217;art. 39 d.lgs. n. 33/2013 e dell&#8217;art. A-14 <em>bis</em>l.r. 20/2000 in relazione alle carenze di pubblicità , trasparenza e facoltà  di partecipazione pubblica nel corso della procedura di approvazione della variante urbanistica.<br /> In particolare, i ricorrenti, con tali censure, per come riproposte in appello, hanno contestato che l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 39 del d.lgs. n. 33/2013 faccia salvo quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale e, quindi, al caso di specie non troverebbe applicazione la disposizione dell&#8217;art. A14-<em>bis</em>della l.r. n. 20/2000, in virtà¹ del quale il deposito del progetto e degli atti inerenti alla variante urbanistica deve avvenire una volta conclusa la Conferenza di servizi. I ricorrenti non concordano con tale interpretazione, in quanto la citata clausola di rinvio alla normativa statale e regionale non potrebbe compromettere l&#8217;operatività  del citato articolo 39, inerente alla trasparenza delle procedure di variante urbanistica.<br /> In secondo luogo i ricorrenti, in merito alla mancata prova di concreto pregiudizio delle proprie facoltà  di intervento (affermata dal TAR per la Emilia Romagna nella sentenza impugnata), deducono che se fosse stata consentita una tempestiva ed integrale pubblicazione degli atti della procedura, il Comitato appellante (e i cittadini interessati) avrebbe potuto formulare le osservazioni e le precisazioni contenute negli atti del giudizio giÃ  in sede di Conferenza di servizi. <br /> Il Collegio ritiene corretto l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione ed il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.<br /> L&#8217;art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 (titolato &#8220;Trasparenza dell&#8217;attività  di pianificazione e governo del territorio&#8221;) prevede che: &#8220;<em>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d&#8217;iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d&#8217;iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità  edificatorie a fronte dell&#8217;impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità  di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata&#8221;</em>.<br /> Come correttamente rilevato dal primo giudice, l&#8217;ultimo comma della norma in esame fa salve &#8220;le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale&#8221;.<br /> Orbene, nel caso di specie, l&#8217;art. A-14 <em>bis</em>della l.r. n. 20/2000 al comma 3 stabilisce che: &#8220;<em>L&#8217;amministrazione comunale provvede all&#8217;immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni</em>&#8220;.<br /> Pertanto, dalla lettura della norma si evince che nell&#8217;ambito della speciale procedura ivi contemplata, il deposito degli elaborati progettuali inerenti alla variante urbanistica avviene dopo la conclusione della conferenza di servizi, senza alcuna violazione degli obblighi di pubblicità  e trasparenza.<br /> 10. Va, infine, esaminato il sedicesimo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata relativamente al capo con il quale sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore dell&#8217;Amministrazione comunale e della società  I.L.P.A., liquidate in € 5.000 oltre accessori per ciascuna delle controparti; e della riforma dell&#8217;ordinanza cautelare n. 65/2016 della Sezione II del TAR per la Emilia Romagna (resa nell&#8217;ambito del procedimento R.G. n. 1100/2015), con la quale i medesimi ricorrenti sono stati condannati alla rifusione di € 3.000 per parte costituita, oltre oneri di legge, per una somma complessiva di € 16.000,00 oltre accessori di legge.<br /> Gli odierni appellanti hanno chiesto, dunque, la riforma della statuizione relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio (anche relativamente alla fase cautelare), e, in caso di rigetto dell&#8217;appello, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, affermando che la causa &#8211; caratterizzata da questioni tecnico-giuridiche nuove e particolarmente complesse &#8211; rientrerebbe tra le controversie in materia ambientale cui si applica la convenzione internazionale di Aarhus &quot;sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale&quot;, ratificata dall&#8217;Italia con la legge n. 108/2001, il cui articolo 9, comma 4, stabilisce che il procedimento giurisdizionale avverso le decisioni assunte in materia ambientale non deve essere mai &#8220;eccessivamente oneroso&#8221; (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. IV, 11 aprile 2013, C-260/11).<br /> Al riguardo, il Collegio osserva che con la legge 16 marzo 2001, n. 108, è stata ratificata la Convenzione di Aarhus il 25 giugno 1998 sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale.<br /> Come correttamente rilevato dagli appellanti, l&#8217;articolo 9, comma 4, di tale Convenzione stabilisce che il procedimento giurisdizionale avverso le decisioni assunte in materia ambientale non deve essere mai &#8220;eccessivamente oneroso&#8221;.<br /> I giudici nazionali, anche prima del recepimento della citata Convenzione, erano tenuti ad interpretare il diritto interno in modo tale che ai soggetti dell&#8217;ordinamento non venisse impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell&#8217;onere finanziario che potrebbe derivarne (Corte di giustizia UE, 14 ottobre 2018, C- 167/17).<br /> Tuttavia, tale giurisprudenza e la richiamata Convenzione non comportano, a parere del Collegio, la deroga al principio della soccombenza di cui all&#8217;art. 26 c.p.a., a norma del quale, quando si emette una decisione, occorre provvedere anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.<br /> Sul punto, la stessa giurisprudenza comunitaria ha affermato che, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva senza costi eccessivi nel settore ambientale (in applicazione della citata direttiva 2003/35), le spese del procedimento non devono superare le capacità  finanziarie di un ricorrente «medio» nè apparire oggettivamente irragionevoli; è tuttavia consentito ai giudici nazionali di condannare il soccombente a pagare le spese del giudizio, a condizione che l&#8217;importo delle stesse sia ragionevole e che esse non siano, nel loro complesso, onerose (Corte di giustizia UE, 13 febbraio 2014, C-530/11).<br /> Del resto, giÃ  in precedenza, la Corte di giustizia aveva affermato che l&#8217;art. 10 <em>bis</em>, comma 5, della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/Cee del Consiglio (concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e l&#8217;art. 15 <em>bis,</em>comma 5, della direttiva 24 settembre 1996 n. 96/61/Ce del Consiglio (sulla prevenzione e la riduzione integrate dell&#8217;inquinamento), come modificate dalla direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, implicano che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell&#8217;ambito di applicazione di tali articoli a causa dell&#8217;onere finanziario che potrebbe risultarne (Corte di giustizia UE, 11 aprile 2013, C- 260/11).<br /> Nella medesima occasione, la Corte giustizia aveva affermato che: &#8220;<em>qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità  di ricorrente, in una controversia in materia ambientale o, pìù in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i giudici del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un&#8217;eventuale limitazione dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del rispetto di tale requisito tenendo conto tanto dell&#8217;interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell&#8217;interesse generale connesso alla tutela dell&#8217;ambiente; nell&#8217;ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell&#8217;interessato, ma deve altresì¬ procedere ad un&#8217;analisi oggettiva dell&#8217;importo delle spese; peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità  di successo del richiedente, dell&#8217;importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell&#8217;ambiente, della complessità  del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso nelle sue varie fasi nonchè della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di un regime cautelare in materia di spese; per contro, la circostanza che l&#8217;interessato, in concreto, non sia stato dissuaso dall&#8217;esercitare la sua azione non è sufficiente, di per sè, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso per il medesimo; infine, tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia luogo in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un&#8217;ulteriore impugnazione</em>.&#8221;. <br /> Alla luce della normativa richiamata e delle coordinate fornite dalla richiamata giurisprudenza comunitaria, il Collegio ritiene che anche il sedicesimo motivo di appello debba essere respinto in quanto: <br /> a) la controversia riguarda solo in parte la materia ambientale e, quindi, per la restante parte, non assume alcun rilievo quanto stabilito dal citato art. 9, comma 4; <br /> b) in generale, la citata Convenzione internazionale e le direttive applicative &#8211; che,<em>in parte qua,</em>non introducono precetti puntuali e inderogabili in capo agli Stati lasciando loro ampi margini di flessibilità  applicativa &#8211; non comportano una deroga al principio della soccombenza di cui all&#8217;art. 26 c.p.a., posto che il pagamento delle spese di lite non configura una barriera all&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, mentre il diritto UE mira principalmente a questo obbiettivo e solo in via riflessa alle difficoltà  insite nella gestione del processo;<br /> c) nel caso specifico, gli indici forniti dalla richiamata giurisprudenza comunitaria al fine di verificare l&#8217;eventuale &#8216;eccessiva onerosità &#8216; del procedimento giurisdizionale, non depongono nel senso che le decisioni assunte dal giudice di primo grado in tema di spese giudiziali possano essere considerate esagerate, avuto riguardo al fatto che la misura delle spese liquidate dal giudice di primo grado non risulta sproporzionata, specialmente se posta in relazione alla situazione delle parti in causa ed alla molteplicità  degli obbligati in solido al pagamento delle stesse, i quali, peraltro, non hanno fornito particolari elementi di valutazione a sostegno della tesi dell&#8217;eccessività  della liquidazione delle spese di giudizio.<br /> 11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio respinge l&#8217;appello principale e accoglie quello incidentale. Sicchè, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi di primo grado n.r.g. 261/2011 e n.r.g. 514/2014, e infondato il ricorso di primo grado n.r.g. 1100/2015.<br /> 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri indicati dagli artt. 26, comma 1, c.p.a. e dal regolamento n. 55 del 2014; a tali fini le tre associazioni sindacali intimate costituiscono una sola parte. <br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio indicato in epigrafe, così¬ provvede:<br /> a) rigetta l&#8217;appello principale;<br /> b) accoglie l&#8217;appello incidentale e per l&#8217;effetto, in riforma parziale dell&#8217;impugnata sentenza, dichiara inammissibili i ricorsi n.r.g. 261/2011 e n.r.g. 514/2014, e infondato il ricorso n.r.g. 1100/2015;<br /> c) condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore del Comune di Valsamoggia, di I.L.P.A. s.p.a. nonchè della Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture CGIL di Bologna, della Federazione energia, moda, chimica ed affini CISL di Bologna e dell&#8217;Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia e Chimica UIL di Bologna, liquidate per ciascuna delle tre parti vittoriose in complessivi euro 5.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vito Poli, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Silvia Martino, Consigliere<br /> Roberto Proietti, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/">Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</a></p>
<p>R. de Bonis giudice monocratico; (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Di Palma) Pubblico impiego: il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/">Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. de Bonis giudice monocratico;  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Di Palma)</span></p>
<hr />
<p>Pubblico impiego:  il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. &#8211; Pubblico Impiego &#8211; ferie &#8211; mancato godimento &#8211; conseguenze.<br /> <br /> 2. &#8211; Processo &#8211; pubblicazione della sentenza &#8211; art. 120 C.P.C. &#8211; presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.</em><br /> <br /> <em>2. La pubblicazione della sentenza ex art. 120 C.P.C. può essere disposta dal giudice solo in presenza di una compiuta prova in ordine al danno che la domandata pubblicità  andrebbe a riparare.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba DeBonis, all&#8217;udienza del 13 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente <br /> SENTENZA<br /> nella causa civile iscritta al n. 3121/2017 R.G. vertente <em>fra </em>Xx , nato a <em>omiss </em>il<em>omissis </em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Di Palma ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Frigerio n. 3, giusta mandato in atti; RICORRENTe <br /> <em>e</em><br /> COMUNE DI POTENZA, in persona del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell&#8217;ente, in Potenza, alla via N. Sauro, Palazzo della Mobilità , giusta mandato in atti; RESISTENTe <br /> Conclusioni: come in atti. <br /> <br /> <strong>FATTO E DIRITTo </strong>1 <strong>1. </strong>Con ricorso, depositato il 14.10.2017 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale e domandava, accertata la illegittimità  e/o illiceità  del provvedimento di decadenza dalle funzioni di Dirigente U.D. Manutenzione Urbana e, per l&#8217;effetto, del conseguito provvedimento di assegnazione ad altro inferiore ed incompatibile incarico dirigenziale, <br /> a). annullare o disapplicare i decreti sindacali n. 16/2017 e n. 17/2017 e per l&#8217;effetto condannare il comune al pagamento della differenza retributiva non percepita, oltre accessori, nel periodo di assegnazione a nuovo ed inferiore incarico e, ove occorra, a rinnovare le comunicazioni di rito all&#8217;INPS in ordine al calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio; nonchè, in via autonoma;<br /> b). accertare il diritto all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie (giorni 152) non godute per eccezionali ed ineludibili esigenze di servizio imposte dall&#8217;amministrazione datrice e, per l&#8217;effetto, condannare l&#8217;Ente convenuto al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, oltre accessori o, in via subordinata, nella minor somma specificata in ricorso; con istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.a., nelle modalità  che si vorranno stabilire, sui quotidiani locali a ristoro del danno morale subito (non volendo il ricorrente rivendicare risarcimento monetario); <br /> con vittoria di spese. <br /> A fondamento della domanda allegava: di essere stato assunto dall&#8217;Ente convenuto a far data dall&#8217;1.07.1987 con la qualifica di funzionario tecnico e, dall&#8217;anno 1998, a seguito di procedura di selezione, con lo status di dirigente; che, con decreto sindacale n. 91 del 30.12.2004, veniva affidata al ricorrente la responsabilità  dell&#8217;U.D. &#8220;Manutenzione e Servizi Tecnici&#8221; fino all&#8217;anno 2009; che, con decreto n. 10 del 31.12.2009, gli veniva affidata, per tre anni, l&#8217;U.D. &#8220;Protezione Civile-Ricostruzione-Gestione-Amministrativa del Patrimonio&#8221; e, poichè tale U.D. era quotata con punti 236 dal Nucleo di Valutazione dell&#8217;Ente, veniva collocata nella fascia pìù elevata di retribuzione annua di posizione vigente nell&#8217;ente sulla base del CCNL di settore; che tale retribuzione di posizione veniva mantenuta dal ricorrente anche per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e fino al mese di gennaio 2017; che a gennaio 2017, ad un solo mese del giÃ  previsto pensionamento per vecchiaia, al ricorrente (assentatosi per infortunio dal 15.01.2017) veniva revocato l&#8217;incarico di dirigente della U.D. &#8220;Manutenzione Urbana&#8221; (massima fascia retributiva annua) ed assegnato l&#8217;incarico di dirigente della U.D. &#8220;Polizia Locale&#8221; di fascia retributiva inferiore, con perdita retributiva pari ad € 530,75 lordi mensili, incidente pure sulla misura della pensione e sul trattamento di fine servizio; che, in aggiunta, il ricorrente si vedeva negata la domandata indennità  sostitutiva delle ferie (pari a gg. 152) non godute per obiettiva impossibilità  entro il periodo di servizio. <br /> Allegava in diritto: la illegittimità  del decreto sindacale n. 16 del 26 gennaio 2017, con il quale veniva affidato all&#8217;ing. <em>omissis ad interim </em>l&#8217;unità  di direzione &#8220;Manutenzione urbana&#8221; fino a quel momento assegnata al ricorrente, e del decreto sindacale n. 17 del 26 gennaio 2017 con il quale si affidava al ricorrente la responsabilità  della U.D. &#8220;Polizia Locale&#8221;, la disparità  di trattamento nonchè la sussistenza delle condizione per rivendicare l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute. <br /> Si costituiva il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, e chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità  del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni avversarie. <br /> Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l&#8217;acquisizione della produzione documentale e, all&#8217;odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all&#8217;esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. <br /> <strong>2. </strong>Il ricorso merita accoglimento. <br /> Parte ricorrente, con la prima domanda, chiede, previa disapplicazione dei decreti sindacali n. 16/2017 e n. 17/2017, aventi ad oggetto, rispettivamente, la decadenza dalle funzioni di Dirigente U.D. Manutenzione Urbana e l&#8217;assegnazione ad altro inferiore incarico dirigenziale, di condannare l&#8217;Ente convenuto al pagamento della differenza retributiva non percepita e, con la seconda domanda, rivendica il diritto all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute e pari a n. 152 giorni, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, allegando la sussistenza di eccezionali ed ineludibili esigenze di servizio imposte da quest&#8217;ultima. In relazione alla prima domanda, dalla documentazione in atti si evince che, con decreto n. 70 del 26 giugno 2016, l&#8217;Amministrazione datoriale attribuiva all&#8217;ing. <em>omissis</em>l&#8217;incarico di responsabile dell&#8217;Unità  di Direzione &#8220;Manutenzione Urbana&#8221; con decorrenza immediata e per la durata di tre anni, facendo espressamente salva la revoca anticipata per &#8220;<em>&#8230;motivate ragioni organizzative e produttive, ovvero per effetto dell&#8217;applicazione del procedimento di valutazione di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, del CCNL area dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, ove siano rilevati elementi negativi, quali inosservanze delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell&#8217;Assessore di riferimento, il mancato raggiungimento al termine dell&#8217;esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione (PEG), responsabilità  particolarmente gravi o reiterate, e tuti gli altri casi disciplinati nel contratto collettivo di lavoro</em>&#8220;; che, con decreto n. 16 del 26 gennaio 2017, l&#8217;amministrazione comunale provvedeva ad assegnare il suddetto incarico all&#8217;ing. <em>omissis</em>e contestualmente disponeva la revoca anticipata dell&#8217;incarico medesimo al ricorrente (si veda allegati, rispettivamente, n. 26 e n. 46 del fascicolo di parte ricorrente). <br /> Orbene, non avendo l&#8217;amministrazione compiutamente allegato, prima ancora che provato, le ragioni legittimanti la revoca anticipata dell&#8217;incarico di responsabile dell&#8217;Unità  di Direzione di &#8220;Manutenzione Urbana&#8221; all&#8217;ing. <em>omissis</em>il provvedimento censurato appare privo di valida ragione giustificativa oltre che illegittimo, in quanto palesemente in contrasto con il disposto di cui all&#8217;art. 9 del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. <br /> Da quanto sopra emerge la conseguenziale illegittimità  del decreto sindacale n. 17/2017, non sussistendo, per le ragioni innanzi esposte, i presupposti per la revoca anticipata dell&#8217;incarico assegnato al ricorrente e, quindi, la sua assegnazione all&#8217;U.D. &#8220;Polizia Locale&#8221;. <br /> Per l&#8217;assorbente motivazione indicata, accertata incidentalmente la illegittimità  del decreto n. 16 del 26 gennaio 2017 e del conseguenziale decreto n. 17/2017, l&#8217;Ente comunale va condannato al pagamento della differenza retributiva non percepita dalla data del decreto n. 16/2017 alla data del pensionamento del ricorrente, ossia fino al 28.02.2017 e va, altresì¬, condannato a rinnovare, ove occorra, le comunicazioni di rito all&#8217;INPS in ordine al calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio. <br /> In relazione alla seconda domanda giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale. <br /> L&#8217;art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dispone: &#8220;<em>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità , dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età . Eventuali disposizioni normative e contrattuali pìù favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità  disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile</em>&#8220;. <br /> La giurisprudenza di legittimità , con orientamento costante, ha al riguardo chiarito che &#8220;<em>Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore</em>&#8221; (<em>ex multis </em>Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 20091 del 30.07.2018). <br /> Tanto premesso, e passando all&#8217;esame del caso di specie, avendo parte ricorrente compiutamente allegato e documentalmente dimostrato gli obiettivi gestionali, gli incarichi e le funzioni affidatigli, la circostanza di aver dovuto sostituire l&#8217;ing. <em>omissis</em>nonchè il proprio stato di malattia, si ritiene che tali circostanze integrino quelle &#8220;<em>eccezionali e motivate esigenze di servizio</em>&#8221; nonchè la causa di forza maggiore, con riguardo al dedotto periodo di malattia, legittimanti il riconoscimento del diritto all&#8217;indennità  sostitutiva per ferie non godute. <br /> Provato l&#8217;<em>an</em>, in relazione alÂ <em>quantum </em>si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l&#8217;onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall&#8217;attore, ai sensi dell&#8217;art 416 c.p.c., anche nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità  del processo del lavoro, che tende a consentire all&#8217;attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. <em>ex plurimi</em>s Cass. 18378/2009). <br /> Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità  o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003). Nell&#8217;odierna controversia la parte convenuta nulla ha contestato in relazione alÂ <em>quantum </em>rivendicato e la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree. <br /> Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute per n. 152 giorni e, per l&#8217;effetto, il Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., va condannato al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, oltre accessori come per legge. Non merita accoglimento, invece, l&#8217;istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., non avendo parte ricorrente, al di lÃ  delle mere affermazioni, compiutamente provato, in conformità  a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità  al riguardo, il danno che la domandata pubblicità  della presente decisione andrebbe a riparare. <br /> <strong>3. </strong>Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018. <br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da <em>omissis </em>, con ricorso depositato il 12.10.2017, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così¬ provvede: 1) accertata incidentalmente la illegittimità  del decreto n. 16 del 26 gennaio 2017 e del decreto sindacale n. 17/2017, condanna il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, al pagamento della differenza retributiva non percepita dalla data del decreto n. 16/2017 alla data del pensionamento del ricorrente, ossia fino al 28.02.2017 nonchè a rinnovare, ove occorra, le comunicazioni di rito all&#8217;INPS in ordine al calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio del <em>omissis:</em><br /> 2) dichiara il diritto della parte ricorrente all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute per n. 152 giorni e, per l&#8217;effetto, condanna il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, oltre accessori come per legge; <br /> 3) rigetta la domanda ex art. 120 c.p.c.; 4) condanna il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. <br /> Potenza, 13 febbraio 2020. <br /> Il Giudice del Lavoro <em>Rosalba De Bonis </em></div>
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