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	<title>13/2/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/2/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</a></p>
<p>Pres.Rordorf/ Rel. Manna Sulla nullità della notifica inviata al difensore volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale 1. Processo – Notifica &#8211; Domicilio eletto presso il procuratore costituito – Effetti. 2. Processo – Notifica atto d’appello – Al difensore volontariamente cancellato dall’albo – Nullità notifica – Conseguenze &#160; 1. La notifica alla parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Rordorf/ Rel. Manna</span></p>
<hr />
<p>Sulla nullità della notifica inviata al difensore volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Notifica &#8211; Domicilio eletto presso il procuratore costituito – Effetti.</p>
<p>2. Processo – Notifica atto d’appello – Al difensore volontariamente cancellato dall’albo – Nullità notifica – Conseguenze<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La notifica alla parte effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella effettuata nei confronti del procuratore costituito (della parte medesima) di cui siano indicati nome e cognome, poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l&#8217;esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l&#8217;opportunità di resistere all&#8217;avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.</p>
<p>2. La notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello eseguita al difensore dell&#8217;appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale, non è inesistente &#8211; ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell&#8217;atto &#8211; ma nulla per violazione dell&#8217;art. 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica &#8211; ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all&#8217;ordine ex art. 291 c.p.c., comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell&#8217;appellato &#8211; importa nullità del procedimento e della sentenza d&#8217;appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto l&#8217;art. 301 c.p.c., comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l&#8217;ipotesi dell&#8217;avvocato che si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo, con l&#8217;ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>	<br />
			Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2017, n. 3702</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:100.0%;">
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
			LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
			SEZIONI UNITE CIVILI</div>
<p>			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
			Dott. RORDORF Renato &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br />	<br />
			Dott. SCHIRO’ Stefano &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. DIDONE Antonio &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. DI IASI Camilla &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. PETITTI Stefano &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. D’ANTONIO Enrica &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. MANNA Antonio &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />	<br />
			ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
			SENTENZA<br />	<br />
			sul ricorso 19730/2012 proposto da:<br />	<br />
			B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso l&#8217;avvocato ALESSANDRA FERRANTI (Studio Ambrosio), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIACOMO MARIA PERRI, giusta delega in calce al ricorso;<br />	<br />
			&#8211; ricorrente &#8211;<br />	<br />
			contro<br />	<br />
			E.F., E.L.;<br />	<br />
			&#8211; intimati &#8211;<br />	<br />
			avverso la sentenza n. 255/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata il 23/04/2012;<br />	<br />
			udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;<br />	<br />
			udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
			<a name="fatto"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001779440&amp;FT_CID=41&amp;OPERA=46#fatto_up"><strong>Svolgimento del processo</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Con sentenza n. 300 del 2006 depositata l&#8217;8.5.06 il Tribunale di Macerata rigettava le domande proposte da E.F. contro B.G. sul presupposto della natura sociale del rapporto fra loro intercorso, che invece il giudice di prime cure qualificava come di associazione in partecipazione.<br />	<br />
			Il processo si svolgeva anche in contraddittorio di E.L., chiamato in causa dal fratello quale compartecipe dell&#8217;associazione in partecipazione.<br />	<br />
			Con sentenza non definitiva depositata il 23.4.12 la Corte d&#8217;appello di Ancona, in totale riforma della pronuncia di primo grado, qualificava come societario il rapporto svoltosi tra E.F. e B.G. e dichiarava il diritto del primo di conseguire dal secondo il pagamento del 50% degli utili arretrati prodotti dalla società e dell&#8217;eventuale liquidazione del rapporto di agenzia B.-Lloyd Adriatico, nonchè la liquidazione della quota sociale e il risarcimento del danno per l&#8217;anticipata risoluzione del contratto provocata dal B.. Per il prosieguo rimetteva la causa in istruttoria come da coeva ordinanza.<br />	<br />
			Per la cassazione della sentenza ricorre B.G. affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			Gli intimati E.F. e L. non hanno svolto attività difensiva.<br />	<br />
			La prima sezione di questa Corte, alla quale il ricorso era stato inizialmente affidato, riguardo al primo motivo di impugnazione ha rilevato posizioni non coincidenti, in giurisprudenza, circa la sorte della notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello eseguita nei confronti del procuratore dell&#8217;appellato che, al momento della notifica medesima, risulti cancellato dall&#8217;albo (se da ritenersi giuridicamente inesistente, oppure nulla o, invece, idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata).<br />	<br />
			Pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 1611/2016, il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle sezioni unite.<br />	<br />
			<a name="diritto"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001779440&amp;FT_CID=41&amp;OPERA=46#diritto_up"><strong>Motivi della decisione</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, e nullità dell&#8217;impugnata sentenza non definitiva, per nullità della notifica dell&#8217;atto di citazione in appello del 24.5.07, eseguita in violazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 cod. proc. civ.</em></a>&nbsp;nei confronti dell&#8217;avv. Sandro Baraboglia quale procuratore dell&#8217;appellato B., sebbene costui si fosse volontariamente cancellato dall&#8217;albo degli avvocati a far data dal 20.9.06 (vale a dire nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell&#8217;atto di appello di E.F.); per l&#8217;effetto &#8211; prosegue il motivo &#8211; la sentenza del Tribunale deve ormai considerarsi passata in giudicato.<br />	<br />
			1.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005271&amp;"><em>dell&#8217;art. 158 c.p.c.</em></a>, vizio concernente la costituzione del giudice che ha emesso la sentenza di secondo grado, avendo fatto parte del Collegio quale relatore ed estensore della sentenza il dott. N.F., all&#8217;epoca in servizio presso il Tribunale di Pesaro, che &#8211; sostiene il ricorrente era stato applicato alla Corte d&#8217;appello di Ancona per l&#8217;udienza del 15.12.11 (data in cui la causa era stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005228&amp;"><em>all&#8217;art. 190 c.p.c.</em></a>), ma non anche per il giorno 17.2.12, in cui era stata adottata la deliberazione collegiale.<br />	<br />
			1.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002913&amp;"><em>dell&#8217;art. 1362 c.c.</em></a>&nbsp;e segg., sull&#8217;interpretazione del contratto, nonchè illogica e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito carattere univoco al tenore letterale della scrittura privata intercorsa fra le parti al fine di qualificarla come costitutiva di una società di fatto: obietta il ricorrente che tale interpretazione viola i canoni ermeneutici, in quanto basata su una lettura meramente formalistica del testo contrattuale.<br />	<br />
			1.4. Con il quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002913&amp;"><em>dell&#8217;art. 1362 c.c.</em></a>&nbsp;e segg., e di omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa il fatto controverso che attiene alla costituzione di un contratto societario derivante dalla volontà dei contraenti espressa nella summenzionata scrittura privata: lamenta il ricorrente la mancanza di qualsiasi valutazione sulla comune intenzione delle parti, anche alla luce del loro comportamento nel corso del rapporto, nonchè la disattenta valutazione degli elementi di prova, che invece conducono a escludere la costituzione di un fondo comune, l&#8217;attribuzione a E.F. d&#8217;un rischio di impresa, la cessione di una quota paritaria dell&#8217;agenzia, la partecipazione anche limitata alle perdite.<br />	<br />
			1.5. Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione circa il fatto decisivo della controversia concernente l&#8217;analisi degli elementi dell&#8217;associazione in partecipazione alla luce delle risultanze probatorie acquisite, nonchè violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00001918&amp;"><em>dell&#8217;art. 2247 c.c..</em></a><br />	<br />
			2.1. Preliminarmente va superata l&#8217;eccezione di nullità della notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello &#8211; sollevata in ricorso nell&#8217;ambito del primo motivo &#8211; anche per essere stata eseguita non alla parte presso il procuratore costituito, bensì al procuratore costituito: è appena il caso di ribadire che la notifica alla parte effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella effettuata nei confronti del procuratore costituito (della parte medesima) di cui siano indicati nome e cognome, poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l&#8217;esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l&#8217;opportunità di resistere all&#8217;avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.<br />	<br />
			2.2. Il primo motivo di ricorso investe la questione sottoposta dalla prima Sezione all&#8217;attenzione di queste S.U.: se la notifica dell&#8217;atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, sia o non idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.<br />	<br />
			In proposito è opportuno prendere le mosse dall&#8217;assetto del previgente codice di rito e dai lavori preparatori di quello del 1940, come già fatto da Cass. S.U. n. 10284/1996 (e, poi, da Cass. n. 12294/01 e da Cass. n. 10301/12).<br />	<br />
			<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005058&amp;"><em>L&#8217;art. 334 c.p.c.</em></a>&nbsp;del 1865 includeva espressamente la cessazione dalle funzioni del procuratore tra le fattispecie interruttive del processo e l&#8217;art. 367, comma 3, corrispondente all&#8217;attuale&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005111&amp;"><em>art. 286 c.p.c.</em></a>, disponeva che, in caso di morte del procuratore o di cessazione da tali funzioni, le notificazioni delle sentenze o delle ordinanze che si sarebbero dovute fare ad esso si facessero alla parte personalmente.<br />	<br />
			Il lemma &#8220;cessazione&#8221; oggettivamente evocava qualsiasi ipotesi di cessazione volontaria o coatta dall&#8217;esercizio della professione e, quindi, qualsiasi caso di cancellazione dall&#8217;albo. Anzi, si riteneva da alcuni commentatori di quel codice che vi fosse compresa la rinuncia o la revoca della procura, sempre che, a norma dell&#8217;art. 161, essa fosse stata notificata alla controparte.<br />	<br />
			Ora, sebbene nei vari progetti di riforma il riferimento generico alla cessazione non fosse stato più riprodotto durante i lavori preparatori, la questione degli effetti della cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati e, segnatamente, della cancellazione volontaria risulta essere stata oggetto di discussione (v. sempre Cass. S.U. n. 10284/1996 e Cass. n. 12294/01).<br />	<br />
			In particolare, il progetto preliminare Solmi regolava la notificazione della sentenza negli artt. 297 e 298, il secondo dei quali rimandava ai casi preveduti nell&#8217;art. 286; detto articolo, a sua volta, sotto l&#8217;intitolazione generica di &#8220;Cessazione della procura&#8221;, disponeva l&#8217;interruzione del procedimento se, dopo la costituzione a mezzo di procuratore, questi fosse morto o fosse decaduto dall&#8217;ufficio. Il successivo art. 287 escludeva, poi, che costituissero cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa, benchè ritualmente comunicate.<br />	<br />
			Il riferimento alla cessazione della procura era sufficientemente generico per comprendere la cancellazione. D&#8217;altro canto, nelle discussioni che si ebbero sul testo preliminare e che determinarono la sostituzione del termine &#8220;decadenza&#8221; alla locuzione &#8220;cessazione dalle funzioni&#8221;, tale sostituzione non venne intesa come espressione dell&#8217;intendimento di escludere la cessazione del procuratore dall&#8217;ufficio per causa non volontaria, diversa da quella consistente nell&#8217;attuazione di un provvedimento disciplinare, nè venne espressa alcuna esigenza in tal senso; anzi, manifestandosi il dubbio che il termine decadenza potesse comprendere anche la cancellazione volontaria dall&#8217;albo, si suggerì una precisazione in proposito.<br />	<br />
			Tuttavia, l&#8217;art. 295, del progetto definitivo Solmi (al quale rimandava l&#8217;art. 317, in tema di notificazione delle sentenze) mantenne la, predetta dizione, disponendo l&#8217;interruzione del processo &#8220;per causa di morte, decadenza o sospensione dall&#8217;ufficio del procuratore&#8221;.<br />	<br />
			Solo nel testo definitivo del codice (art. 301), in luogo di &#8220;decadenza&#8221; si legge &#8220;radiazione&#8221;, lemma dall&#8217;indubbia accezione sanzionatoria, mentre l&#8217;esclusione, dal novero delle cause di interruzione, della revoca della procura e della rinuncia ad essa, prima prevista in altro articolo, è stata formulata nello stesso art. 301, comma 3.<br />	<br />
			Nè i lavori preparatori nè la relazione al codice rivelano le ragioni della sostituzione, che non poteva non essere significativa, atteso che, mentre il termine &#8220;decadenza&#8221; non corrispondeva ad una figura disciplinata dal R.D. n. 1578 del 1933, e, quindi, poteva prestarsi a comprendere genericamente ogni venir meno dell&#8217;iscrizione dall&#8217;albo, viceversa, la &#8220;radiazione&#8221; (come la &#8220;sospensione&#8221;), nel testo originario dell&#8217;art. 40 del cit. R.D. (prima della sostituzione operata dalla&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000131731"><em>L. n. 91 del 1971,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000131731ART1"><em>1</em></a>), era una figura espressamente prevista.<br />	<br />
			Ciò non poteva non implicare, secondo l&#8217;argomento c.d. del legislatore consapevole, che la cancellazione volontaria ad istanza del professionista fosse stata intenzionalmente tenuta fuori dalla disciplina&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1.<br />	<br />
			Ma la non decisività (se non l&#8217;intrinseca debolezza) dell&#8217;argomento c.d. del legislatore consapevole, traducibile nel brocardo ubi lex tacuit noluit, consiglia di prendere atto che il caso di cui si discute non è espressamente regolato dal vigente codice di rito.<br />	<br />
			Ne discende l&#8217;obbligo, per l&#8217;interprete, di ovviare a tale lacuna, cosa che la giurisprudenza di questa S.C. ha fatto dando luogo a tre diversi orientamenti circa la sorte della notifica eseguita al procuratore costituito, nel frattempo volontariamente cancellatosi, dall&#8217;albo.<br />	<br />
			2.3. Il primo indirizzo interpretativo, che propende per l&#8217;inesistenza della notifica, muove da Cass. S.U. n. 935/68 (in quello specifico caso pronunciatasi sulla notifica della sentenza), pronuncia poi condivisa da Cass., sez. 2^, 6.6.1969, n. 1986, Cass., sez. 3^, 25.9.1979, n. 4946 e Cass., sez. 3^, 18.9.1986, n. 5676.<br />	<br />
			Alla prima pronuncia di queste S.U. ha poi fatto seguito altro intervento delle S.U. medesime (seppur nell&#8217;ambito d&#8217;una assegnazione ad esse del ricorso per motivi di giurisdizione) con la sentenza 21.11.1996, n. 10284, a sua volta seguita da altre pronunce conformi (v. Cass., sez. 3^, 22.4.1997, n. 3468; Cass., sez. 1^, 17.7.1999, n. 7577; Cass., sez. 2^, 5.10.2001, n. 12294; Cass., sez. 2^, 6.3.2003, n. 3299; Cass., sez. 1^, 20.1.2006, n. 1180; Cass., sez. L, 21.9.2011, n. 19225; Cass., sez. 3^, 11.6.2014, n. 13244).<br />	<br />
			Tale orientamento, sia detto in estrema sintesi, si fonda sui seguenti rilievi:<br />	<br />
			1) impossibilità di ulteriore esercizio della professione forense da parte del difensore non (più) iscritto all&#8217;albo, esercizio sanzionato anche sotto il profilo penale (ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004037&amp;"><em>art. 348 c.p.</em></a>: v. altresì, fra le altre, Cass. pen. n. 646 del 6.11.13, dep. 10.1.14), difetto di iscrizione che importa la perdita dello ius postulandi, come capacità di compiere o ricevere atti processuali, nonchè il venir meno dell&#8217;elezione di domicilio;<br />	<br />
			2) inapplicabilità, per effetto della perdita dello ius postulandi, del principio di ultrattività del mandato, atteso che l&#8217;esercizio della professione diviene ex se illegittimo;<br />	<br />
			3) necessità di garantire il rispetto del diritto di difesa (<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009917&amp;"><em>art. 24 Cost.</em></a>) e al contraddittorio (<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009977&amp;"><em>art. 111 Cost.</em></a>) della parte rappresentata dal difensore cancellatosi dall&#8217;albo;<br />	<br />
			4) necessità d&#8217;una interpretazione costituzionalmente orientata&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, in funzione di garanzia del diritto di difesa della parte rappresentata dal difensore cancellatosi dall&#8217;albo, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, in via estensiva o analogica, anche l&#8217;ipotesi di cancellazione volontaria dall&#8217;albo.<br />	<br />
			La seconda opzione seguita nella giurisprudenza di questa Corte è quella della nullità della notifica dell&#8217;atto di impugnazione, in sintesi così argomentata dalle pronunce che l&#8217;hanno condivisa (cfr. Cass. n. 12478/13; Cass. n. 9528/09; Cass. n. 27450/05; Cass. n. 11360/99):<br />	<br />
			1) il procuratore cancellato dall&#8217;albo non è ulteriormente legittimato ad esercitare la professione forense (v. R.D. n. 1578 del 1933, art. 1, e, oggi,&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647"><em>L. n. 247 del 2012,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647ART14"><em>2, comma 3</em></a>);<br />	<br />
			2) le notificazioni eseguite nei suoi confronti sono, pertanto, viziate, siccome non rispondenti alla previsione normativa di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>all&#8217;art. 330 cod. proc. civ.</em></a>, in quanto indirizzate ad un soggetto non più abilitato a riceverle;<br />	<br />
			3) lo scostamento rispetto alle previsioni normative, tuttavia, non è sempre causa di inesistenza dell&#8217;atto, dovendosi distinguere tra notificazioni inesistenti e nulle;<br />	<br />
			4) il domiciliatario cancellatosi volontariamente dall&#8217;albo non è un soggetto totalmente estraneo ma, proprio per il ruolo originariamente rivestito, è certamente collegabile al destinatario dell&#8217;atto;<br />	<br />
			5) le notificazioni eseguite nei confronti del domiciliatario cancellatosi dall&#8217;albo sono, pertanto, nulle e non inesistenti: ne scaturisce che il vizio della notificazione dell&#8217;atto di gravame può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla costituzione volontaria dell&#8217;appellato o dando tempestivamente seguito all&#8217;ordine di rinnovazione della notifica medesima, ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			La terza tesi seguita in giurisprudenza &#8211; quella che, invece, considera valida siffatta notifica &#8211; presenta, in sintesi, i seguenti snodi argomentativi:<br />	<br />
			a) non si verte in ipotesi di applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, che riguarda ipotesi diverse, tutte accomunate dall&#8217;essere la perdita dello ius postulandi effetto non di un&#8217;azione volontaria, ma d&#8217;un evento esterno alla volontà dell&#8217;avvocato e da lui non controllabile; a quest&#8217;ultimo riguardo deve puntualizzarsi che il Consiglio dell&#8217;Ordine che riceve la richiesta di volontaria cancellazione dall&#8217;albo non può autonomamente apprezzarla, dovendosi limitare a prenderne atto puramente e semplicemente, sicchè in tale evenienza si verifica una perdita dello ius postulandi per mero fatto volontario del procuratore costituito, non diversamente da quanto accade in caso di rinuncia al mandato; ulteriore conferma dell&#8217;impossibilità di estendere&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, anche alla cancellazione volontaria si ricava dal dato semantico (radiazione non può confondersi con cancellazione volontaria) e &#8211; appunto &#8211; teleologico, perchè tale norma prevede solo ipotesi di cancellazione per fatto indipendente dalla volontà del procuratore costituito;<br />	<br />
			b) la cancellazione volontaria dall&#8217;albo produce, quale effetto indiretto, la rinuncia da parte dell&#8217;avvocato allo ius postulandi di cui dispone, in concreto, per tutti i propri clienti / mandanti e, dunque, in ultima analisi, la rinuncia a tutti i mandati conferitigli;<br />	<br />
			c) ciò consente l&#8217;applicazione, sia pure sotto il solo lato passivo del potere di rappresentanza (vale a dire sotto il profilo della ricezione degli atti indirizzati alla parte rappresentata), del combinato disposto&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, e&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 3;<br />	<br />
			d) non si pone una questione di tutela del diritto di difesa del destinatario della notifica o del contraddittorio, considerate le regole che disciplinano, sul piano privatistico, il rapporto di mandato e la possibilità, sempre riconosciuta al cliente, di sostituire il difensore.<br />	<br />
			A tale opzione ermeneutica vanno sostanzialmente ricondotte le pronunce di Cass. n. 10301/12, Cass. n. 12261/09, Cass. n. 8054/04, Cass. n. 3142/04, Cass. n. 5197/99 e Cass. n. 13282/99.<br />	<br />
			L&#8217;esistenza del sopra descritto contrasto giurisprudenziale che ha importato la rimessione del ricorso a queste S.U. esclude l&#8217;applicazione della giurisprudenza in punto di prospective overruling invocata in subordine dal ricorrente nella propria memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			2.4. Delineati per sommi capi i termini della questione, si tenga presente che nel caso di specie risulta che la notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello di E.F. è stata eseguita, ad istanza del relativo difensore, all&#8217;avv. Sandro Baraboglia, procuratore costituito di B.G., mediante &#8220;consegna a mani collega di Studio Avv. Francesca Serafini, che ne curerà la consegna al procuratore costituito&#8221;.<br />	<br />
			Nulla è stato opposto in quell&#8217;occasione dalla predetta avv. Serafini.<br />	<br />
			In ricorso non si allega che la cancellazione dall&#8217;albo dell&#8217;avv. Sandro Baraboglia sia stata comunicata alla controparte o all&#8217;ufficio.<br />	<br />
			Tali essendo i fatti processuali presupposti, si può subito escludere la tesi dell&#8217;inesistenza della notifica, non più suscettibile di essere confermata dopo che recente sentenza di queste S.U. la n. 14916/16, cui va data continuità anche in questa sede &#8211; ha fissato i criteri guida affinchè una notifica possa considerarsi inesistente.<br />	<br />
			Essa è tale o perchè priva degli essenziali elementi costitutivi idonei a rendere un atto riconoscibile come notificazione o perchè meramente tentata e, quindi, omessa.<br />	<br />
			Tali elementi costitutivi &#8211; sicuramente presenti nella vicenda in oggetto &#8211; sono: a) un&#8217;attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) una fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall&#8217;ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita).<br />	<br />
			La notifica è, invece, meramente tentata quando l&#8217;atto sia stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente: non è questo il caso, giacchè nella vicenda in esame &#8211; giova rimarcare &#8211; l&#8217;atto è stato trattenuto dalla predetta avv. Francesca Serafini quale collega di studio dell&#8217;avv. Sandro Baraboglia e incaricata di consegnarglielo, sebbene alla data della notifica (24.5.07) l&#8217;avv. Baraboglia si fosse già volontariamente cancellato dall&#8217;albo (il che era avvenuto fin dal 20.9.06).<br />	<br />
			Diversa sarebbe l&#8217;ipotesi &#8211; che qui non ricorre &#8211; d&#8217;una notifica in via telematica, poichè con la cancellazione dall&#8217;albo cessa anche l&#8217;operatività dell&#8217;indirizzo di posta elettronica dell&#8217;avvocato, sicchè la notifica non potrebbe avere luogo (nel senso che il sistema non produrrebbe la ricevuta telematica) e la notifica, risultando meramente tentata, dovrebbe qualificarsi come inesistente.<br />	<br />
			Dunque, per restare al caso di specie, delle tre sopra ricordate restano in campo le due opzioni ricostruttive residue: nullità della notifica eseguita al procuratore costituito, poi volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo, o sua idoneità ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.<br />	<br />
			2.5. La tesi della validità della notifica si fonda non solo e non tanto sull&#8217;art. 1396 cpv. c.c., secondo il quale le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (diverse da quelle di cui al primo comma) non sono opponibili al terzo che le abbia ignorate senza colpa, quanto&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>sull&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, in combinato disposto con&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 3, per cui la rinuncia al mandato non ha effetto sino alla sostituzione del difensore.<br />	<br />
			Quello&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, è il pilastro logico-giuridico ineliminabile nella ricostruzione dell&#8217;orientamento che ritiene idonea ad instaurare validamente il contraddittorio &#8211; e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata &#8211; la notifica dell&#8217;impugnazione all&#8217;avvocato nelle more volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo e non ancora sostituito.<br />	<br />
			Nondimeno, esso preliminarmente suppone due passaggi argomentativi, altrettanto essenziali, non scevri da difficoltà.<br />	<br />
			Il primo è quello dell&#8217;estensione dell&#8217;art. 85 cit. ad ogni ipotesi di rinuncia, anche a quella complessivamente e implicitamente attuata riguardo a tutti i mandati in corso da parte dell&#8217;avvocato che volontariamente si cancelli dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Si tratta, com&#8217;è evidente, d&#8217;una fictio iuris, poichè simula che scopo della cancellazione sia quello di rinunciare allo ius postulandi riguardo a tutti i mandati in corso, mentre il venir meno dello ius postulandi consegue all&#8217;applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004486&amp;"><em>dell&#8217;art. 82 c.p.c.</em></a>, comma 3, il quale prescrive che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, le parti devono stare in giudizio con il ministero d&#8217;un procuratore legalmente esercente. Pertanto, tale rinuncia è solo l&#8217;effetto indiretto della cancellazione di chi non voglia, per propria personale scelta, continuare ad esercitare la professione forense.<br />	<br />
			Ma porre una fictio iuris spetta al legislatore, non al giudice.<br />	<br />
			La seconda difficoltà, anch&#8217;essa difficilmente sormontabile, risiede in ciò: anche a voler supporre che la cancellazione dall&#8217;albo equivalga ad una generale e complessiva rinuncia a tutti i mandati in corso, l&#8217;assunto si rivela in contrasto con quella giurisprudenza che identifica la rinuncia al mandato da parte del procuratore &#8211; al pari della revoca da parte del conferente &#8211; come dichiarazione recettizia (sia pure a forma libera) nei confronti del mandante, mentre nei confronti dell&#8217;altra parte ha effetto, ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>art. 85 c.p.c.</em></a>, solo quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicchè il procuratore rinunciatario è privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in detto processo, l&#8217;anteriore procura, seppur rilasciata per atto pubblico (cfr. Cass. n. 23324/12).<br />	<br />
			Invece, la cancellazione dall&#8217;albo produce i propri effetti di perdita dello ius postulandi (quanto meno nel lato attivo) prima e a prescindere dalla relativa comunicazione ai mandanti ad opera del procuratore cancellatosi.<br />	<br />
			Non meno problematico è il secondo passaggio, quello che ammette una scissione degli effetti della rinuncia ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>art. 85 c.p.c.</em></a>, da distinguersi tra effetti che si producono nel lato attivo ed altri che si producono in quello passivo, nel presupposto che la perdita dello ius postulandi per perdita dello status di avvocato esercente la professione non necessariamente debba estendersi anche al suo lato passivo, ove vi sarebbe una perpetuatio della rappresentanza tecnica.<br />	<br />
			<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>L&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, è a tutela di entrambe le parti: di quella rappresentata (che non corre il rischio di perdere all&#8217;improvviso il proprio procuratore e, per l&#8217;effetto, di trovarsi esposta ad eventuali decadenze rispetto ad attività processuali il cui termine di compimento sia in corso) e dell&#8217;altra parte (oltre che dell&#8217;ufficio, per le relative comunicazioni), che può continuare a fare affidamento sul procuratore al quale continuare a notificare gli atti.<br />	<br />
			Invece, applicare puramente e semplicemente&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>l&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, alla cancellazione volontaria dall&#8217;albo tutela soltanto la parte avversa a quella il cui procuratore si sia cancellato dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Per fare ciò bisogna scindere &#8211; appunto &#8211; i poteri e i doveri propri del procuratore, permanendo solo i secondi (concernenti, cioè, il lato passivo) e non anche i primi (relativi al lato attivo), al cui esercizio ostano&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004486&amp;"><em>l&#8217;art. 82 c.p.c.</em></a>, e R.D. n. 1578 del 1933, art. 1, (applicabile ratione temporis nel caso di specie: v. ora analogo&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647"><em>L. n. 247 del 2012,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647ART14"><em>2, comma 3</em></a>).<br />	<br />
			In altre parole, si deve supporre che&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>l&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, funzioni in senso unidirezionale, ossia soltanto nel lato passivo dello ius postulandi e non anche in quello attivo, ovviamente non potendosi ammettere un&#8217;ultrattività del mandato e dello ius postulandi in un avvocato ormai cancellato dall&#8217;albo e, per ciò solo, non più autorizzato ad esercitare la professione.<br />	<br />
			Tale scissione potrebbe non sembrare tanto inedita, se pensiamo &#8211; quanto al piano del diritto sostanziale &#8211; all&#8217;art. 1396 cpv. c.c., e al tenore stesso&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, che prevede che la rinuncia non abbia effetto nei confronti dell&#8217;altra parte fino alla sostituzione del difensore rinunciante.<br />	<br />
			Così come non è inedita la perpetuatio od ultrattività del mandato, tanto nel lato passivo quanto in quello attivo (v. Cass. S.U. n. 15295/14), sia pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità della parte.<br />	<br />
			Ma queste S.U. (e con esse le conformi sentenze di tutta la Corte) hanno già avuto modo di statuire che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (cfr., ex al//s, Cass. S.U. n. 11303/95).<br />	<br />
			E sempre la giurisprudenza di questa S.C. statuisce che le vicende della procura alle liti sono disciplinate&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dall&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perchè, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, seppur senza opponibilità al terzo che senza colpa abbia ignorato la perdita dell&#8217;altrui potere di rappresentanza (v.&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002874&amp;"><em>art. 1396 c.c.</em></a>), sul piano del diritto processuale l&#8217;art. 85 cit. fa sì che nè la revoca nè la rinuncia privino di per sè il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono (soltanto) quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono (anche quelli) attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare.<br />	<br />
			In altre parole, giova ribadire, ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sè, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (cfr. Cass. n. 17649/10).<br />	<br />
			Dunque, i rilievi che precedono fanno sì che la scissione degli effetti della rinuncia ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>art. 85 c.p.c.</em></a>, tra effetti che si producono nel lato passivo ed altri che si producono in quello attivo (come si suppone in Cass. n. 10301/12) inserisca nella giurisprudenza di questa Corte una possibile aporia.<br />	<br />
			Nè varrebbe rispondere che se non v&#8217;è scissione di effetti, a maggior ragione il procuratore cancellatosi dall&#8217;albo può, fino a quando non venga sostituito, ricevere atti e compierne in nome e per conto del proprio assistito: vi osta il rilievo che ciò che è consentito al mero procuratore rinunciante non è consentito a quello che addirittura si cancella dall&#8217;albo, poichè il primo non perde la propria capacità come soggetto professionalmente abilitato, il secondo sì. E non si può trascurare che l&#8217;esercizio della professione da parte dell&#8217;avvocato non iscritto all&#8217;albo è comunque vietato dalla legge professionale, oltre ad integrare il delitto di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004037&amp;"><em>all&#8217;art. 348 c.p..</em></a><br />	<br />
			Le considerazioni a favore della tesi della validità della notifica non risultano coerenti, poi, con la giurisprudenza consolidata di questa S.C. in tema di mutamento del domicilio professionale dell&#8217;avvocato non comunicato all&#8217;altra parte nè all&#8217;ufficio, che onera il notificante di verificare l&#8217;attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 38128/09).<br />	<br />
			Si tratta di giurisprudenza che fa prevalere il dato reale ed effettivo del nuovo domicilio professionale dell&#8217;avvocato sull&#8217;affidamento dell&#8217;altra parte che sia rimasta all&#8217;oscuro del cambio di domicilio e ciò perchè si ritiene che tale affidamento non sia incolpevole, avendo il notificante sempre l&#8217;onere di verificare l&#8217;attualità del domicilio del soggetto al quale o presso il quale è indirizzata la notifica.<br />	<br />
			Quanto all&#8217;asserita inapplicabilità&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, si può obiettare che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).<br />	<br />
			2.6. Le considerazioni che precedono fanno dunque propendere il Collegio per l&#8217;opzione ermeneutica della nullità della notifica, ancorchè sanabile.<br />	<br />
			Essa tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall&#8217;albo ed è coerente con il disposto&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, comma 1, poichè indubbiamente la notifica viene ricevuta da soggetto non più abilitato a riceverla, senza dover ipotizzare una (per certi problematica, per le ragioni innanzi esposte) riconduzione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>all&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, dell&#8217;ipotesi della cancellazione volontaria dall&#8217;albo e, a sua volta e all&#8217;interno di tale norma, senza dover distinguere gli effetti della rinuncia tra quelli (in)operanti nel lato attivo o passivo.<br />	<br />
			La tesi della nullità è altresì coerente con l&#8217;<em>art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202ART11"><em>11</em></a>&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202"><em>legge n. 53/94</em></a>&nbsp;(&#8220;Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d&#8217;ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli; articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell&#8217;atto o sulla data della notifica&#8221;): sicuramente in caso di notifica al procuratore volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo mancano i requisiti soggettivi di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>all&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, comma 1, così come mancano i requisiti soggettivi dell&#8217;avvocato destinatario di cui alla stessa&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202"><em>L. n. 53 del 1994,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202ART4"><em>4, comma 2</em></a>, là dove si prevede che &#8220;La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo&#8221;. Il riferimento all&#8217;iscrizione nello stesso albo suppone, appunto, che essa sia attuale: in caso contrario la notifica ex&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202"><em>L. n. 53 del 1994</em></a>, non può avere luogo.<br />	<br />
			Si tratta d&#8217;una nullità sanabile ex tunc grazie alla spontanea costituzione, nel giudizio d&#8217;appello, dell&#8217;altra parte, o sanabile mediante rinnovazione della notifica ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c.</em></a>, ma non anche suscettibile di applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005272&amp;"><em>dell&#8217;art. 157 c.p.c.</em></a>, u.c., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.<br />	<br />
			Ad esso sembra indirettamente fare riferimento anche Cass. n. 10301/12 cit., che sottolinea il rischio di abusi nella cancellazione volontaria ove esclusivamente finalizzata a danneggiare l&#8217;altra parte che abbia ignorato l&#8217;altrui cancellazione dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Quest&#8217;ultima esegesi, nella parte in cui implicitamente esclude un onere del notificante di verificare la permanente iscrizione all&#8217;albo del notificando, collide però con la summenzionata giurisprudenza in tema di mutamento del domicilio professionale dell&#8217;avvocato non comunicato all&#8217;altra parte nè all&#8217;ufficio, che onera il notificante di verificare l&#8217;attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 38128/09, cit.).<br />	<br />
			In altre parole il notificante, come ha l&#8217;onere di verificare, l&#8217;attuale domicilio professionale dell&#8217;avvocato cui è indirizzata la notifica, così ha l&#8217;onere di verificare l&#8217;attualità della sua iscrizione all&#8217;albo.<br />	<br />
			Inoltre, pur a voler ammettere che&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005272&amp;"><em>l&#8217;art. 157 c.p.c.</em></a>, comma 3, si riferisca anche all&#8217;ipotesi in cui abbiano dato causa alla nullità sia il notificante che il notificando (il primo per non aver verificato l&#8217;attualità dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo del procuratore costituito per la parte avversa, il secondo per aver taciuto alla controparte la propria volontaria cancellazione dall&#8217;albo), resta l&#8217;obiezione che in realtà la parte assistita dall&#8217;avvocato cancellatosi dall&#8217;albo non ha concorso a dare causa alla nullità, che si verifica nel momento in cui il suo difensore ha ricevuto l&#8217;atto pur essendosi già cancellato dall&#8217;albo. Dunque, si realizza in un momento in cui il professionista già non rappresenta più la parte precedentemente assistita, alla quale non può &#8211; quindi &#8211; addebitarsi (con)causa alcuna della nullità.<br />	<br />
			2.7. Pertanto, in accoglimento (nei sensi sopra chiariti) del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità della notifica dell&#8217;appello proposto da E.F., nullità cui avrebbe dovuto seguire la concessione da parte della Corte territoriale d&#8217;un nuovo termine per la notifica ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c.</em></a>, comma 1.<br />	<br />
			Alla dichiarazione di tale nullità consegue quella del procedimento e della sentenza d&#8217;appello, ma non anche &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente &#8211; il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.<br />	<br />
			Infatti, seppur non anche riguardo al tipo di vizio ravvisabile (che, come s&#8217;è detto, in ipotesi di notifica materialmente eseguita al difensore volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo è del tipo della nullità e non dell&#8217;inesistenza), deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste S.U. nella parte in cui si afferma la necessità d&#8217;una interpretazione costituzionalmente conforme&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l&#8217;ipotesi di cancellazione volontaria dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Per estendere&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, anche al caso della cancellazione volontaria dall&#8217;albo in via di interpretazione costituzionalmente conforme deve valorizzarsi l&#8217;eadem ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa (volontaria od a utoritativa).<br />	<br />
			In sintesi, ciò che conta nell&#8217;ottica&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, non è la causa della perdita dello ius postulandi (volontaria o non), ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato.<br />	<br />
			Pertanto, come la morte, la sospensione o la radiazione dall&#8217;albo dell&#8217;avvocato implicano, ai sensi del combinato disposto degli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>artt. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, e&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005065&amp;"><em>art. 328 c.p.c.</em></a>, (quest&#8217;ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 41/86 della Corte cost.), l&#8217;interruzione del termine breve per l&#8217;impugnazione (ma, soccorrendo la medesima ratio, anche di quello ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005066&amp;"><em>art. 327 c.p.c.</em></a>, comma 1), lo stesso deve avvenire in ipotesi di cancellazione volontaria dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Ulteriore corollario è che la notifica nulla non pregiudica il notificante, perchè fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall&#8217;albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere.<br />	<br />
			3.1. Questi, dunque, i principi di diritto da enunciare:<br />	<br />
			La notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello eseguita al difensore dell&#8217;appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale, non è inesistente &#8211; ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell&#8217;atto &#8211; ma nulla per violazione&nbsp;<a href=http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.<br />	<br />
			Tale nullità della notifica &#8211; ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all&#8217;ordine ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c.</em></a>, comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell&#8217;appellato &#8211; importa nullità del procedimento e della sentenza d&#8217;appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacchè&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l&#8217;ipotesi dell&#8217;avvocato che si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo, con l&#8217;ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi&#8221;.<br />	<br />
			4.1. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di quelli residui e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d&#8217;appello di Ancona in diversa composizione.<br />	<br />
			<a name="dispositivo"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001779440&amp;FT_CID=41&amp;OPERA=46#dispositivo_up"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d&#8217;appello di Ancona in diversa composizione.<br />	<br />
			Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2016.<br />	<br />
			Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2017-n-870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2017-n-870/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.870</a></p>
<p>Pres. Santino Scudeller, Est. Pierluigi Russo Sull’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Campania del 23 dicembre 2011, n. 343 con cui è stato autorizzato il trasferimento di un esercizio farmaceutico in violazione del perimetro della pianta organica comunale di riferimento. 1. Processo amministrativo – Legittimazione passiva – Improcedibilità &#8211; Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2017-n-870/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2017-n-870/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santino Scudeller, Est. Pierluigi Russo</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Campania del 23 dicembre 2011, n. 343 con cui è stato autorizzato il trasferimento di un esercizio farmaceutico in violazione del perimetro della pianta organica comunale di riferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo – Legittimazione passiva – Improcedibilità &#8211; Art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a – Interesse ad agire –&nbsp;Sopravvenuta carenza di interesse.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Farmacie – Attività farmaceutica – Autorizzazione al trasferimento – Limiti al trasferimento – L.r. Campania, n. 13 del 1985, art. 22, comma 4, – T.U.L.S. – Legge n. 475 del 1968 – Diritto di esclusiva dell’esercizio dell’attività farmaceutica – Pianta organica comunale – Assegnazione sedi.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Ai fini della dichiarazione d&#8217;improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice. In particolare, il mutamento della situazione, intervenuto nelle more della definizione del giudizio, non è tale da far venir meno con certezza l’interesse della ricorrente ad eliminare dal mondo giuridico gli effetti di un provvedimento, quando il mutamento non ha comportato il suo annullamento o la sua revoca in autotutela, potendo, in assenza di una pronuncia costitutiva, esserne riattivata l’operatività.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In tema di autorizzazione al trasferimento di un esercizio farmaceutico, in casi eccezionali, la l.r.&nbsp;Campania, n. 13 del 1985, art. 22, comma 4, consente il trasferimento di una farmacia “<em>anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione</em>”. L’espressione “<em>immediate adiacenze</em>” contenuta nel testo della norma regionale deve essere interpretata in modo estremamente rigoroso, come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00870/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00454/2012 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 454 del 2012, proposto da:&nbsp;<br />
FARMACIA DEL PANDA s.a.s. della dott.ssa Teodora Bardaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Nitrato Izzo e Maria Florinda Di Leva, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, alla via Carducci n. 18;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carla Palumbo, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso l’Avvocatura Regionale;&nbsp;<br />
Comune di Torre del Greco, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
Consiglio dell&#8217;Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Marotta, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, al viale A. Gramsci n. 23;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Antonio Maria Iossa, titolare dell’omonima farmacia sita in Torre del Greco, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Fusco e Vincenzo Bocco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla via Manzoni n. 71;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensiva</em><br />
del decreto dirigenziale della Regione Campania n.343 del 23.12.2011, con cui è stato autorizzato il trasferimento dell’esercizio farmaceutico del dr. Antonio Maria Iossa dalla sede sita nel Comune di Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 95 ai nuovi locali siti nella stessa strada al civico n. 10;<br />
e per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo atto in contestazione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Consiglio dell&#8217;Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli e del controinteressato dr. Antonio Maria Iossa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>La Farmacia del Panda s.a.s. della dott.ssa Teodora Bardaro, titolare della sede farmaceutica n. 14 del Comune di Torre del Greco, ha impugnato il decreto dirigenziale del 23.12.2011 con cui la Regione Campania ha autorizzato il trasferimento della Farmacia Iossa, dalla via Giovanni XXIII n. 95 ai nuovi locali siti al civico n. 10 della medesima strada, che tuttavia si troverebbe fuori dal perimetro della sede n. 22 della pianta organica comunale, di cui la stessa è titolare, ricadendo nel territorio della sede n. 14, come da allegata perizia tecnica.<br />
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto quattro motivi di diritto, così formulati in rubrica:<br />
violazione e falsa applicazione delle leggi n. 475/1968 e n. 362/1991 – eccesso di potere per sviamento e per difetto di interesse pubblico;<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera A, della legge regionale n. 10/2011 – difetto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per sviamento;<br />
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – omessa considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;<br />
violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per omessa comunicazione di avvio del procedimento – violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento.<br />
Oltre alla domanda di annullamento del suindicato decreto regionale, la ricorrente ha contestualmente proposto azione volta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’attività amministrativa in contestazione.<br />
Si sono costituiti in resistenza la Regione Campania ed il controinteressato dr. Antonio Maria Iossa, difendendo la legittimità del decreto dirigenziale in discussione e concludendo per il rigetto delle domande attoree.<br />
Si è costituito in giudizio anche il Consiglio dell&#8217;Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, che ha sostanzialmente aderito alla richiesta di annullamento della gravata autorizzazione.<br />
In esito alla camera di consiglio del 23 febbraio 2012, con ordinanza n. 295/2012, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento regionale impugnato. A seguito di appello, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto la domanda cautelare avanzata in primo grado dalla Farmacia del Panda.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive insistendo nelle rispettive richieste.<br />
In particolare, la farmacia controinteressata del dr. Iossa ha rappresentato che, nelle more del giudizio, con decreto regionale n. 237 del 7.11.2014, di cui ha depositato copia, è stata autorizzata al trasferimento dell’esercizio farmaceutico nei nuovi locali siti alla via Giovanni XXIII n. 60 ed ubicati all’interno della sede n. 22 di pertinenza, per cui il ricorso in trattazione sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2014 sono stati sentiti i difensori presenti. In particolare, il patrono della ricorrente ha dichiarato, come da verbale, di avere ancora interesse ad una pronuncia di merito sulla domanda impugnatoria, non essendo stato annullato o revocato in autotutela il gravato atto, mentre ha comunicato di rinunciare alla domanda risarcitoria, atteso che l’originario trasferimento di sede, oggetto di contestazione, non è stato mai eseguito, con conseguente assenza del paventato pregiudizio economico derivante dall’invasione nel proprio bacino d’utenza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. E’ controversa la legittimità del decreto dirigenziale n.343 del 23.12.2011, con cui la Regione Campania ha autorizzato il trasferimento dell’esercizio farmaceutico del dr. Iossa, odierno controinteressato, dai locali siti nel Comune di Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 95 ai nuovi locali ubicati al civico n. 10 della medesima strada. La ricorrente Farmacia del Panda s.a.s. della dott.ssa Bardaro, lamentando che la nuova ubicazione si troverebbe fuori dal perimetro della sede n. 22 della pianta organica comunale, di cui la controinteressata è titolare, con invasione della sfera territoriale della sede n. 14 di propria pertinenza, ha dedotto quattro motivi di diritto, coi quali ha denunciato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i diversi profili delineati nella parte in fatto.<br />
2. In via preliminare, va dato atto della rinuncia all’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., dichiarata dalla parte ricorrente all’odierna pubblica udienza e documentata nel relativo verbale.<br />
3. Sempre in via pregiudiziale, occorre verificare l’effettiva persistenza dell’interesse ad ottenere una pronuncia di merito sull’azione di annullamento, atteso che la ricorrente si è opposta alla declaratoria di improcedibilità, chiesta dal controinteressato dr. Iossa alla luce del decreto regionale n. 237 del 7.11.2014, intervenuto nel corso del giudizio, con cui lo stesso è stato autorizzato al trasferimento del proprio esercizio farmaceutico nei nuovi locali siti alla via Giovanni XXIII n. 60, ubicati all’interno della sede n. 22.<br />
Va premesso che, ai fini della dichiarazione d&#8217;improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice; con l&#8217;ulteriore precisazione che la relativa indagine deve essere condotta dal giudicante con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria d&#8217;improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla domanda (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 16.12.2016, n. 5340).<br />
Alla stregua del criterio appena delineato, osserva il Collegio che nel caso di specie il mutamento della situazione intervenuto nelle more della definizione del giudizio non è tale da far venir meno con certezza l’interesse della ricorrente ad eliminare dal mondo giuridico gli effetti della contestata autorizzazione, in quanto il nuovo provvedimento non ha annullato o revocato in autotutela il precedente né quest’ultimo aveva una scadenza temporale, sicché, in assenza di una pronuncia costitutiva di quest’organo giudicante, non potrebbe escludersi la riattivazione dell’operatività dell’originario trasferimento.<br />
S’impone, pertanto, l’esame nel merito della domanda impugnatoria.<br />
4. La stessa è fondata alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
4.1. In punto di fatto può reputarsi provato, sulla base dell’allegata pianta organica del Comune di Torre del Greco (secondo la revisione approvata con decreto dirigenziale n. 93 del 3.10.2007, pubblicato sul BURC n. 55 del 22.10.2007) e della perizia tecnica prodotta dalla ricorrente (in data 22.2.2012, a firma dell’ing. V. Letizia), non contestata&nbsp;<em>ex adverso</em>, che il programmato trasferimento al civico n. 10 della via Giovanni XXIII avrebbe determinato uno sconfinamento “<em>di circa 500 metri lineari</em>” nella sede 14, di pertinenza della Farmacia del Panda.<br />
4.2. La predetta circostanza, oltre a radicare l&#8217;interesse e la legittimazione a ricorrere in capo a quest’ultima, rende anche palese la fondatezza della censura con cui la stessa ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 22, comma 4, della L. R. Campania n. 13 del 1985, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), della L. R. Campania n. 10 del 2011, vigente&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla data di adozione dell’impugnato decreto dirigenziale del 23.12.2011, già apprezzata favorevolmente in sede di appello cautelare con l’ordinanza n. 1301/2012, pronunciata dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato e pienamente condivisa da questo Collegio giudicante.<br />
Invero, la evocata normativa regionale che, in casi eccezionali, consente il trasferimento di una farmacia “<em>anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione</em>”, deve essere interpretata nel senso più restrittivo possibile e ciò in quanto il rapporto che lega il farmacista titolare alla zona assegnatagli appare indefettibile e cogente, rispondente non solo allo scopo di garantire gli altri titolari di farmacie contro la&nbsp;<em>&#8220;invasione</em>&#8221; del rispettivo territorio da parte di un concorrente, ma altresì allo scopo (ancora più rilevante dal punto di vista dell&#8217;interesse pubblico) di assicurare alla popolazione di quella zona un presidio farmaceutico ben accessibile (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13.7.2015, n. 3730). Infatti la predetta disposizione regionale si pone in deroga ai princìpi fondamentali della legislazione statale in materia di servizio farmaceutico – desumibili dal T.U.L.S. e dalla legge n. 475/1968 – fra i quali vanno annoverati quello del “<em>numero chiuso</em>” delle farmacie nonché quello di una pianificazione basata sulla ripartizione del territorio comunale in zone assegnate ciascuna ad un farmacista titolare con “<em>diritto di esclusiva”</em>&nbsp;e con l’obbligo di mantenere l’esercizio entro il relativo perimetro (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1714/2012).<br />
Ne consegue che, come già rilevato nella già citata ordinanza n. 1301/2012, “<em>l’art. 22, comma 4, in esame si può ritenere compatibile con i princìpi della legislazione statale solo in quanto si assuma l’espressione «</em>purché nelle immediate adiacenze<em>» nel senso più restrittivo possibile, giacché in caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sua sede originaria adempirebbe la sua funzione non più in favore dei propri utenti designati, bensì in favore di altri utenti i quali peraltro dispongono già di un apposito presidio (del resto, la parola “</em>adiacente<em>” implica di per sé la caratteristica della “</em>immediatezza<em>”, e viceversa; il fatto che il legislatore regionale abbia unito i due termini – che reciprocamente si rafforzano &#8211; manifesta l’intenzione di escludere tassativamente qualsivoglia ipotesi di interpretazione men che rigorosa)”.</em><br />
Un ulteriore argomento che depone nello stesso senso di una interpretazione restrittiva dell’elastico parametro assunto dal legislatore regionale è la considerazione che il farmacista che viene autorizzato a delocalizzare il suo esercizio conserva nello stesso tempo il diritto di esclusiva sul territorio assegnatogli dalla pianta organica, sicché il deficit di servizio prodotto dal suo allontanamento non potrebbe essere surrogato dall’iniziativa di altro farmacista. Non può sottacersi, peraltro, che la norma contenuta nell&#8217;art. 2 della L. R. Campania n. 10 del 2011 è stata successivamente modificata, attraverso la previsione di un limite massimo di distanza dal perimetro della sede di cui è titolare la farmacia (prima fissato in 200 metri, dall&#8217;articolo 1, comma 33, della L. R. n. 5 del 6.5.2013, e poi ridotto a 100 metri, per effetto dell&#8217;articolo 1 della L. R. n. 16 del 7.8.2014).<br />
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’espressione “<em>immediate adiacenze</em>” contenuta nel testo della norma regionale vigente al momento dell’emissione del provvedimento in discussione, deve essere interpretata in modo estremamente rigoroso, “<em>come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza</em>”.<br />
4.3. Calando i suesposti principi nella concreta fattispecie, ritiene il Collegio che la regola delle «<em>immediate adiacenze</em>» avrebbe consentito una deroga limitata a pochi metri ma di certo non poteva giustificare un così sproporzionato scostamento di ben 500 metri dal confine più vicino (il che peraltro significa che la generalità degli utenti avrebbe dovuto percorrere un tragitto alquanto più lungo di tale distanza) ossia ad una distanza che, tenuto anche conto della conformazione del territorio urbano posto a base della pianta organica del Comune di Torre del Greco, è tale da vanificare la ratio sottesa al sistema di pianificazione basato sulla ripartizione in zone assegnate a ciascuna farmacia.<br />
4.4. In conclusione, la fondatezza della censura, che assume carattere assorbente, consente di per sé di accogliere il gravame ed annullare l’impugnata autorizzazione.<br />
5. Le spese di giudizio vanno poste a carico del controinteressato dott. Iossa e della Regione Campania nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere equamente compensate nei rapporti con le altre parti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:<br />
accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale della Regione Campania n.343 del 23.12.2011;<br />
dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;<br />
condanna la Regione Campania ed il controinteressato dr. Antonio Maria Iossa a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00(mille) per parte, oltre accessori di legge, per complessivi € 2.000,00(duemila);<br />
compensa le spese nei rapporti con le altre parti;<br />
pone il contributo unificato a carico della Regione Campania;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Gabriella Caprini, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE,&nbsp;Pierluigi Russo</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE,&nbsp;Santino Scudeller</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2017-n-870/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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