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	<title>13/2/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/2/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata Farinaro Mafalda ved. Principio, Principio Debora e Principio Giovanni quali eredi di Principio Antonio (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. ASL CE 2 (n.c.), Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) (n.c.) 1. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo &#8211; Parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata <br /> Farinaro Mafalda ved. Principio, Principio Debora e Principio Giovanni quali eredi di Principio Antonio (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. ASL CE 2 (n.c.), Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo &#8211; Parere del Comitato C.P.P.O.- Obbligatorio ma non vincolante- P.A.- Provvedimento finale- Motivazione specifica e puntuale- Solo nei casi in cui ritiene di non aderire al parere- Necessità- Sussiste</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo – Riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio &#8211; Concessione  dell&#8217;equo indennizzo-Presupposti distinti- Contrasto- Possibilità- Sussiste</p>
<p>3. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo &#8211; Comitato C.P.P.O. &#8211; Competenze- Giudizio sul nesso eziologico (professionale o no) dell&#8217;infermità sofferta dal pubblico dipendente &#8211; Contenuto tecnico-discrezionale &#8211; P.A.- Verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo &#8211; Parere del C.P.P.O.– Sindacabilità &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per infermità da causa da servizio, ai sensi dell&#8217;art. 8 del DPR n.349/1994, il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie è obbligatorio ma non vincolante, ai fini della decisione finale. Ne deriva che l&#8217;Amministrazione, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di equo indennizzo, è tenuta a fornire una specifica e puntuale motivazione nei soli casi in cui ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali. (1)</p>
<p>2. Il riconoscimento della dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio e la concessione dell&#8217;equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme &#8211; atteso che nel primo caso l&#8217;esame viene portato sul nesso tra l&#8217;evento e l&#8217;infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l&#8217;infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l&#8217;indennizzo-, con la conseguenza che è ben possibile l&#8217;esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell&#8217;istanza di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l&#8217;uno e l&#8217;altro.(Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego di equo indennizzo dell’ASL resistente nonostante il riconoscimento della  causa di servizio da parte della Commissione Medica presso l’Ospedale Militare)(2)</p>
<p>3. In sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per infermità da causa di servizio, l&#8217;Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo a cognizione piena al quale spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell&#8217;infermità sofferta dal pubblico dipendente. Il detto parere si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all&#8217;Amministrazione, la quale nell&#8217;adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, ma non già ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. Pertanto il parere del CPPO , in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, nonché espressione di discrezionalità tecnica e di un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze tecnico-scientifiche, non è censurabile sul piano della legittimità se non per manifesti vizi logici (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1). cfr. Cons. Stato, V, 9.3.2009, n.1370; IV, 30.5.2007, n.2779; VI, 14.8.2007, n.4471; 18.4.2007, n.1769; 24.01.2005, n. 108; 20.04.2004, n.2214; 23.09.2002, n. 4811; 2.7.2002, n.3613; 11.02.2002, n.779; IV, 3.13.1998 n. 433; 6.6.1997 n. 616; 3.6.1997 n. 594; V, 6.4.1998, n.434;<br />
(2). cfr. TAR Campania Napoli 15.10.2012, n.4114; 20.6.2012, n.2904; 8.5.2012, n.2110; 11.6.2010, n.13992; 29.6.2009, n.3548; 4.3.2008, n.1082; Consiglio di Stato sez.IV, 20.9.2006, n.5492; <br />
(3). cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 1.8.2007, n.7408 Cons. Stato, VI, 29.1.2010, n.3548; 6.4.2009 n. 2118; 31.3.2009, n.1889; 12.11.2008, n.5663</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9363 del 1999 proposto dai Sigg. Farinaro Mafalda ved. Principio, Principio Debora e Principio Giovanni quali eredi di Principio Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Maria D’Angiolella e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n.16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ASL CE 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del parere del CPPO reso nell’adunanza n.165 del 9/6/1999 con conseguente rigetto dell’istanza di equo indennizzo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.12085 del 2012 di perenzione del ricorso;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.23989 del 2012 di revoca della perenzione del ricorso;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espongono in fatto i ricorrenti di essere eredi di Principio Antonio, già dipendente dell’ASL CE 2 di Aversa, assunto presso l’ex Ente Ospedaliero “San Giuseppe e Melorio” di S. Maria C. Vetere quale Ausiliario di Amministrazione, poi transitato all’ex Usl n.18 e all’ASL CE 2 quale Commesso. Anche in ragione della circostanza di essere stato a contatto con i liquidi biologici dei pazienti, il sig. Principio si ammalava di fegato e decedeva; la vedova chiedeva l’equo indennizzo ma, mentre la Commissione Medica presso l’Ospedale Militare riconosceva la causa di servizio, il CPPO ritenne con il provvedimento impugnato la malattia invalidante come non dipendente da causa di servizio.<br />
Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.35 e ss. e 57 del DPR n.686/1957, degli artt.64 e ss. e 163 e ss. del DPR n.1092/1973, della Legge n.472/1987, degli artt.2 e 3 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere e l’illogicità.<br />
2. Nel merito della vicenda sottoposta alla sua attenzione il Collegio, previa trattazione unitaria dei motivi di ricorso, osserva che l&#8217;art. 8 del DPR n.349/1994, dopo aver regolamentato le fasi iniziali e le cadenze temporali del procedimento di riconoscimento dell&#8217;equo indennizzo che vede l&#8217;intervento in funzione consultiva del C.P.P.O., stabilisce che il parere di detto Comitato &#8220;non è vincolante ai fini della decisione finale. L&#8217;Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene&#8221;.<br />
Pertanto una specifica e puntuale motivazione è dovuta nei soli casi in cui l&#8217;Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso che, come è noto, è obbligatorio ma non vincolante. Solo in tale ipotesi, come reso evidente dalla previsione di cui all&#8217;art. 8, ultimo comma, del citato DPR n.349/1994, è imposto all&#8217;Amministrazione di esternare le ragioni di non concordanza con il parere del C.P.P.O. (ex multis, Cons. Stato, V, 9.3.2009, n.1370; IV, 30.5.2007, n.2779; VI, 14.8.2007, n.4471; 18.4.2007, n.1769; 24.01.2005, n. 108; 20.04.2004, n.2214; 23.09.2002, n. 4811; 2.7.2002, n.3613; 11.02.2002, n.779; IV, 3.13.1998 n. 433; 6.6.1997 n. 616; 3.6.1997 n. 594; V, 6.4.1998, n.434).<br />
3. D’altro canto la Sezione non può che confermare (ex multis, 15.10.2012, n.4114; 20.6.2012, n.2904; 8.5.2012, n.2110; 11.6.2010, n.13992; 29.6.2009, n.3548; 4.3.2008, n.1082) il proprio orientamento, peraltro in linea con quanto argomentato dal Consiglio di Stato (IV, 20.9.2006, n.5492), secondo cui, poiché il riconoscimento della dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio e la concessione dell&#8217;equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (atteso che nel primo caso l&#8217;esame viene portato sul nesso tra l&#8217;evento e l&#8217;infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l&#8217;infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l&#8217;indennizzo), è ben possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l&#8217;esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell&#8217;istanza di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l&#8217;uno e l&#8217;altro.<br />
In altre parole non esistono motivi per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del massimo Consesso amministrativo (da ultimo, Cons. Stato, VI, 29.1.2010, n.3548; 6.4.2009 n. 2118; 31.3.2009, n.1889; 12.11.2008, n.5663) secondo cui in sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo l&#8217;Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell&#8217;infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere &#8211; obbligatorio &#8211; espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l&#8217;Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa. Pertanto il parere del Comitato di verifica di cui all&#8217;art. 11, D.P.R. 20 ottobre 2001 n. 461 si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all&#8217;Amministrazione, la quale &#8211; secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza &#8211; nell&#8217;adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell&#8217;esercizio dei poteri di amministrazione attiva ad essa peculiari, alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, ma non già ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo piuttosto tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali (circostanze che non ricorrono nel caso di specie), ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto.<br />
3.1 In particolare il giudizio valutativo espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ha un carattere pieno ed investe tutte le questioni inerenti all&#8217;insorgenza della patologia ed alle condizioni in cui è stata resa la prestazione lavorativa e non soffre limitazioni in relazione al contenuto del precedente parere della commissione medica ospedaliera; l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, è tenuta unicamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente &#8220;iter&#8221; valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito più strettamente tecnico-sanitario della vicenda. Pertanto il parere di cui all&#8217;art. 8 del DPR n.349/1994, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, nonché espressione di discrezionalità tecnica e di un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze tecnico-scientifiche, non è censurabile sul piano della legittimità se non per manifesti vizi logici (T.A.R. Lazio, Roma, II, 1.8.2007, n.7408).<br />
3.2 In assenza di specifiche e ripetute condizioni di disagio ambientale nella prestazione lavorativa, tali da assurgere a condizioni patogene della malattia, si configura dunque come del tutto congruo e sufficiente il richiamo dall&#8217;Amministrazione al parere del C.P.P.O. onde motivare l&#8217;atto di diniego che si contesta e detto giudizio non si configura né irragionevole, né si pone in contrasto con gli elementi di fatto acquisiti nel procedimento; si ripete, trattasi di un giudizio discrezionale tecnico che individua una soglia di rilevanza degli eventi che possono incidere sull&#8217;integrità fisica dell&#8217;impiegato, escludendo quelli che per tenuità e temporaneità non determinano, in base alla classificazione di cui alle tabelle allegate al DPR n. 834/1981, una stabile menomazione alle condizioni di salute e di integrità fisica ristorabile per equivalente in misura equitativa.<br />
4. Orbene la Sezione ritiene che, in una fattispecie come quella in esame, constatata l’assenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, l’Amministrazione intimata non aveva motivi per discostarsi dal parere del CPPO nella misura in cui non vi erano elementi comprovanti la sua inattendibilità ed era stato significato come l’infermità “cirrosi epatica” sia una forma morbosa dovuta a proliferazione disordinata dello stroma connettivale epatico, sulla cui insorgenza e sul cui decorso non potevano aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli addotti eventi del servizio. Peraltro la sussistenza dei vizi dedotti in sede ricorsuale deve essere valutata esaminando i pareri agli atti di giudizio, senza trascurare che il giudizio rimane pur sempre un giudizio impugnatorio nel quale deve valutarsi la legittimità dell&#8217;atto alla stregua dei motivi di ricorso proponibili in base alle norme che disciplinano il processo amministrativo, cosicché l&#8217;annullamento può essere disposto solo quando il provvedimento appaia intrinsecamente irragionevole.<br />
5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada rigettato perché infondato.<br />
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione di parti resistenti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-2-2014-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-2-2014-n-94/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-2-2014-n-94/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.94</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini Hospira Italia S.r.l. (avv.ti R. Bonatti, S. Coccia e R. Russo Valentini) c/ Azienda Ospedaliera di Perugia (n.c.) e nei confronti di Janssen Cilag S.p.a. (avv.ti A. Romei, U. De Luca e M. C. Cucchia) 1. Contratti della p.a. – Gara – Bando –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-2-2014-n-94/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-2-2014-n-94/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.94</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> Hospira Italia S.r.l. (avv.ti R. Bonatti, S. Coccia e R. Russo Valentini) c/ Azienda Ospedaliera di Perugia (n.c.) e nei confronti di Janssen Cilag S.p.a. (avv.ti A. Romei, U. De Luca e M. C. Cucchia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Individuazione – Art. 120 co. 5, c.p.a. &#8211; Portata</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Sistema dinamico di acquisizione – Impugnazione dei bandi semplificati “a valle” – Censure relative alla disciplina dettata dal bando di indizione del sistema – Omessa impugnazione anche del bando di indizione del sistema &#8211; Inammissibilità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 120, co. 5, c.p.a., laddove prevede che il dies a quo per la proposizione del ricorso, nel caso di bandi di indizione di una gara autonomamente lesivi, decorre dalla pubblicazione di cui all’art. 66, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si riferisce, a mente di quest’ultima disposizione, alla sola pubblicazione sulla G.U.R.I. e non anche alle altre forme di pubblicazione &#8211; tra cui quella sulla G.U.U.E. -, le quali, seppure doverose, perseguono una mera finalità di divulgazione della notizia (nella specie, dato atto della mancata pubblica del bando semplificato nella G.U.R.I., il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 120, co. 2, c.p.a., ritenendo il gravame tempestivo)</p>
<p>2. In sede di impugnazione di bandi semplificati “a valle” del bando di indizione di un sistema dinamico di acquisizione, devono ritenersi inammissibili censure volte a contestare la disciplina dettata da quest’ultimo bando (nella specie, inerente la suddivisione in lotti della gara), laddove sia stata omessa l’impugnazione (anche) del bando di indizione del sistema dinamico medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 317 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Hospira Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Bonatti, Sergio Coccia e Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Coccia in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 28; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Azienda Ospedaliera di Perugia, non costituita in giudizio; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Janssen Cilag S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romei, Ugo De Luca e Maria Carla Cucchia, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Carla Cucchia in Perugia, via Manfredo Fanti, 2; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
in quanto al ricorso principale:<br />
&#8211; del bando di gara semplificato non pubblicato sulla G.U.R.I., nonchè del capitolato speciale, della scheda di offerta indicativa e dell&#8217;elenco fabbisogni nonchè, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto del procedimento di gara relativo al sistema<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti;<br />
in quanto ai motivi aggiunti depositati in data 20.11.2013:<br />
&#8211; della lettera di invito relativa al sistema dinamico d&#8217;acquisto n. 2013/0026978 del 21.10.2013, nonchè dell&#8217;allegata scheda di offerta contenente l&#8217;elenco dei lotti e dei prezzi a base d&#8217;asta, relativamente ai lotti n. 383, 384, e 387 (denominati epoeti<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Janssen Cilag S.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente commercializza, quale farmaco biotecnologico, cioè ottenuto con la tecnica del rna-ricombinante, una epoetina alfa biosimilare, denominata epoetina zeta, con nome commerciale Retacrit, mentre il farmaco originator è prodotto da Janssen Cilag S.p.a. ed ha denominazione commerciale Eprex.<br />
Espone Hospira Italia che il farmaco biosimilare, seppure non identico all’originator in ragione del meccanismo di produzione, è tuttavia del tutto sovrapponibile allo stesso quanto agli effetti terapeutici, tanto da essere autorizzato dalle Autorità regolatorie europee. Ciò almeno per quanto concerne la cura dei cc.dd. pazienti <i>naive</i>, ossia non precedentemente trattati con uno specifico farmaco.<br />
E dunque il Retacrit è stato autorizzato da EMA come epoetina alfa biosimilare, in quanto è stata accertata la biosimilarità di esso rispetto all’Eprex, ossia all’originator dell’epoetina alfa.<br />
Tale condizione rende, ad avviso di parte ricorrente, e come ritenuto da una parte della giurisprudenza, nonché dall’A.G.C.M., illegittime gare di appalto che sottraggano l’originator dalla concorrenza con i suoi biosimilari, in quanto non garantiscono l’effettiva apertura del mercato ai farmaci biosimilari ed, al contrario, sono funzionalali al mantenimento di un’illegittima riserva di mercato al farmaco originator, che però ha nel frattempo perduto la copertura brevettuale. <br />
Anche l’AIFA ha chiarito che i biosimilari devono essere preferiti nella prescrizione dei pazienti <i>naive</i>. <br />
Si impone dunque che venga assicurata la concorrenza tra biosimilare ed originator almeno per la quota di fabbisogno relativo alla cura dei pazienti <i>naive</i>.<br />
Ciò premesso, la società ricorrente impugna la <i>lex specialis</i> (bando semplificato, capitolato speciale e scheda offerta indicativa) del procedimento di gara relativo al sistema di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alle aziende umbre, limitatamente ai lotti n. 383, n. 384 e n. 387 concernenti l’epoetina alfa, bandito dall’Azienda Ospedaliera di Perugia per la durata di quarantotto mesi. Precisa che il lotto n. 383, riservato alla partecipazione del solo farmaco originator, assorbe quasi interamente il fabbisogno complessivo di epoetina alfa (in misura pari al 93,42%).<br />
Deduce a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Violazione del principio di concorrenza nelle gare d’appalto, nell’assunto che tale principio può essere garantito solamente mediante l’acquisto del farmaco aggiudicatario del lotto unico. Tale è la regola, mentre l’eccezione è costituita dall’affidamento all’originator.<br />
2) Violazione di legge per carenza di istruttoria, assumendo che l’unica evenienza in cui un’Amministrazione può procedere ad acquistare direttamente l’originator è quella in cui lo stesso sia specificamente ed esclusivamente dedicato a garantire la continuità terapeutica in favore dei pazienti già in trattamento. I quantitativi devono essere residuali e recessivi rispetto al fabbisogno principale (per i nuovi pazienti, cd<i>. naive</i>) e giustificati da appositi dati istruttori volti a determinare quanti pazienti, al momento del bando, si trovino in trattamento con l’originator e per quanto tempo ciascuno di essi deve continuare la propria terapia con detto farmaco. E, con riguardo al lotto n. 383, è del tutto irragionevole, e non credibile che il 90% del fabbisogno di epoetine alfa per i prossimi quattro anni sia destinato a curare soltanto pazienti già oggi sotto trattamento con Eprex.<br />
3) Violazione degli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 per la simulazione della gara pubblica sul lotto riservato all’originator.<br />
La procedura gravata finge di essere, nella forma, una procedura concorsuale aperta, indetta ai sensi dell’art. 55 del codice dei contratti pubblici. In realtà, almeno con riferimento al lotto n. 383, essa non è altro che una trattativa privata dissimulata, potendo solo l’impresa Janssen Cilag S.p.a. presentare l’offerta, in quanto produttrice dell’epoetina alfa originator.<br />
Si è costituita in giudizio la controinteressata Janssen Cilag S.p.a., eccependo l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso, in quanto non è stato impugnato il bando di indizione del sistema dinamico di acquisizione, pubblicato in G.U.U.E. in data 28 novembre 2012, che già prevedeva la suddivisione dei lotti, perché è tardivo anche rispetto alla pubblicazione in G.U.U.E., avvenuta il 25 giugno del 2013, del bando semplificato (approvato con delibera n. 121 del 25 giugno 2013), e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Hospira Italia ha poi proposto i seguenti motivi aggiunti avverso la lettera di invito relativa al sistema dinamico di acquisto n. 2013/0026978 del 21 ottobre 2013, nonché (avverso) l’allegata scheda di offerta contenente l’elenco dei lotti e dei prezzi a base d’asta, relativamente sempre ai lotti n. 383, n. 384 e n. 387 :<br />
4) Illegittimità propria degli atti impugnati; illogicità ed irragionevolezza delle basi d’asta individuate, in particolare nella considerazione, nascente dal confronto tra il lotto n. 384 ed il lotto n. 387, che l’epoetina zeta, pur essendo una epoetina alfa biosimilare, ha una base d’asta tre volte più bassa di quella prevista per le altre epoetine alfa biosimilari. Trattandosi di farmaci assolutamente equivalenti ai fini terapeutici, e tutti biosimilari rispetto all’Eprex, che è il comune originator, non si comprende la ragione di un trattamento così differenziato, che tra l’altro incide in termini significativi sulla spesa pubblica.<br />
Altra incongruenza, evincibile dal rapporto tra lotto n. 383 e lotti nn. 384 e 387, è data dal fatto che la base d’asta del prodotto originator è quasi la metà di quella individuata nel lotto n. 384 per i suoi biosimilari.<br />
5) Illegittimità propria e derivata per violazione delle regole di concorrenza, anche comunitarie, e per difetto di istruttoria.<br />
I quantitativi messi a gara confermano che l’epoetina alfa originator di Janssen Cilag non serve a curare i soli pazienti in trattamento; ciononostante tali quantitativi assorbono il 93,42% dell’intero fabbisogno di epoetine alfa dei prossimi quattro anni, perpetrando una condizione di sostanziale monopolio di Janssen Cilag.<br />
6) Illegittimità derivata per illegittimità del bando di gara; violazione degli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 per la simulazione di gara pubblica sul lotto riservato all’originator, nella considerazione che la procedura di gara in esame, almeno con riferimento al lotto n. 383, altro non è che una trattativa privata dissimulata, potendo presentare un’offerta la sola Janssen Cilag, produttrice dell’Eprex, ossia l’epoetina alfa originator.<br />
Resiste anche ai motivi aggiunti la controinteressata Janssen Cilag S.p.a., eccependone l’inammissibilità per genericità e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
All’udienza del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Occorre, per motivi di ordine processuale, anzitutto esaminare le complementari, ma distinte, eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità svolte dalla controinteressata.<br />
Principiando da quest’ultima, va dunque precisato che la società controinteressata eccepisce che il gravame è stato tardivamente esperito nei confronti del bando di gara semplificato per la fornitura di farmaci ed emoderivati, approvato con delibera n. 879 del 21 giugno 2013, atteso che lo stesso è stato pubblicato nella G.U.U.E. in data 25 giugno 2013, mentre il presente ricorso risulta consegnato per la notificazione il 5 agosto 2013, e dunque oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 120 del cod. proc. amm.<br />
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.<br />
Ed invero a norma del’art. 120, comma 5, del cod. proc. amm., il <i>dies a quo</i> per la proposizione del ricorso, nel caso di bandi di indizione di una gara autonomamente lesivi, decorre dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Quest’ultima disposizione precisa che «gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»; ciò significa che riconnette alla sola pubblicazione sulla G.U.R.I. effetti legali dal punto di vista della pubblicità notiziale.<br />
Le altre forme di pubblicazione, tra cui quella sulla G.U.U.E., perseguono una mera finalità di divulgazione della notizia, seppure doverose (in particolare, deve ritenersi che la trasmissione del bando alla Commissione europea costituisca requisito di legittimità del procedimento di gara per appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, essendo finalizzata a garantire i principi di concorrenzialità, trasparenza e non discriminazione : Corte Giust. U.E., 14 ottobre 2004, n. 340; Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1004).<br />
Consegue da quanto osservato che, nella mancata pubblicazione del bando semplificato nella G.U.R.I., si applica il secondo comma dell’art. 120 del cod. proc. amm., con conseguente tempestività del presente gravame.<br />
Obietta Janssen Cilag che peraltro il bando di gara semplificato, oggetto del presente gravame, è stato trasmesso via e-mail ai singoli operatori economici abilitati, come previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara relativo all’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, che contempla altresì la pubblicazione del bando (semplificato) sulla piattaforma digitale nonché nel sito internet.<br />
Ritiene il Collegio che tale profilo di irricevibilità non sia fondato, venendo in rilievo “forme ulteriori di pubblicità” , rispetto alle quali l’art. 66, comma 15, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo».<br />
Ne consegue che, sotto tale profilo, può essere disattesa, in quanto irrilevante ai fini del decidere, l’istanza istruttoria della parte controinteressata, la quale, anche nel corso dell’udienza, ha invocato che venisse disposta la richiesta di documentazione attestante la data della comunicazione via pec del bando semplificato, effettuata dalla Stazione appaltante ad Hospira .<br />
2. &#8211; Deve ora essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità, sviluppata nella considerazione della mancata (tempestiva ed, invero, utilmente neppure in questa sede) impugnazione del bando di indizione del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alle azienda sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria, pubblicato dall’allora A.U.S. nella G.U.R.I. n. 142 del 5 dicembre 2012. <br />
Allega la società controinteressata che siffatto bando del sistema dinamico di acquisizione ha già fissato le regole e le condizioni negoziali da applicarsi ai singoli confronti concorrenziali effettuati per ogni specifica fornitura; in particolare, dalla scheda allegata al bando si evince che la Stazione appaltante ha originariamente riservato il lotto n. 383 alla fornitura del farmaco originator (per un quantitativo pari a 268.140.000 U.I.), il lotto n. 384 alla fornitura del farmaco biosimilare alfa (per un quantitativo pari a 3.200.000 U.I.), ed il lotto n. 387 alla fornitura di altro farmaco biosimilare denominato epoetina zeta (per un quantitativo pari a 15.674.000 U.I.); ne consegue che la società ricorrente è venuta a conoscenza del bando e della sua lesività fin alla data del 30 novembre o del successivo 5 dicembre 2012, di pubblicazione del bando del sistema dinamico rispettivamente sulla G.U.U.E. o sulla G.U.R.I. Tardiva, ma soprattutto inammissibile è dunque l’impugnativa del bando semplificato, il cui capitolato speciale e la scheda di offerta indicativa costituiscono la <i>lex specialis</i> del bando del 28 novembre 2012, e sono meramente richiamati dal bando del 25 giugno 2013. <br />
L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.<br />
Non ignora il Collegio come sia complessa l’esatta enucleazione del sistema dinamico di acquisizione; è certo però che lo stesso si caratterizza per il fatto che dà la possibilità agli operatori economici di presentare, dopo la pubblicazione del bando, un’offerta indicativa, la quale serve ad essere ammessi al sistema.<br />
La fase di ammissione ha lo scopo di individuare i possibili futuri offerenti negli specifici appalti che saranno indetti.<br />
Se, da una parte, l’offerta indicativa non è vincolante per la fase successiva di confronto concorrenziale, e dunque può sempre essere mutata, al contrario negli specifici appalti la natura e le caratteristiche dei prodotti (o dei servizi) non possono discostarsi da quelle indicate con l’istituzione del sistema. Tale esigenza appare apprezzabile anche perché nel sistema dinamico gli operatori economici possono essere ammessi in qualsiasi momento.<br />
Detto in altri termini, gli operatori aderenti al sistema possono, al momento dell’esperimento di ogni singola gara semplificata, migliorare la propria offerta indicativa, purchè conforme al capitolato d’oneri (T.A.R. Umbria, 26 aprile 2013, n. 255).<br />
Il fondamento di razionalità del sistema dinamico di acquisizione, se si prescinde dal dato tecnico costituito dall’utilizzazione dello strumento informatico (cd. <i>e-procurement</i>), ad avviso del Collegio, è proprio quello di essere funzionale a gestire, entro un determinato arco temporale (fissato per legge in quattro anni), una pluralità di lotti (di servizi o forniture) da aggiudicarsi attraverso singoli confronti concorrenziali; ciò comporta, tra l’altro, che l’Amministrazione preventivi, per un arco di tempo definito, il suo fabbisogno di prodotti acquisibili mediante il sistema dinamico.<br />
Sul piano, più concreto, della <i>lex specialis</i>, occorre considerare come il capitolato speciale per l’affidamento mediante sistema dinamico di acquisizione, all’art. 1, stabilisce che «le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti elencati nell’Allegato Scheda offerta […], che forma parte integrante del presente Capitolato, rappresentano i farmaci utilizzati nelle Aziende; detto elenco potrà essere integrato nel corso dei quattro anni di validità del Sistema sulla base di mutate esigenze terapeutiche manifestate dalle Aziende stesse».<br />
Anche dal capitolato si inferisce che i quantitativi previsti nei singoli lotti rimangono stabili, pur se suscettibili di integrazione e/o variazione. <br />
Il capitolato del sistema dinamico di acquisizione condiziona dunque, almeno tendenzialmente, il contenuto dei singoli confronti concorrenziali nascenti dai bandi semplificati; conseguentemente, non appare ammissibile impugnare i singoli bandi semplificati, facendo valere vizi derivati dal bando, a monte, del sistema dinamico, che tutti li contiene, senza contestare, neppure in questa fase procedimentale, la “legge quadro”, i cui contenuti, seppure presuntivi, rimangono comunque fermi, salva la possibilità di integrazione o variazione (peraltro nel caso di specie non avvenute, almeno per quanto concerne i lotti fatti oggetto di gravame). <br />
3. &#8211; Se dunque, alla stregua di quanto esposto, appare inammissibile il ricorso introduttivo, analoga soluzione si impone per il secondo ed il terzo dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto la lettera di invito, approvata con delibera del D.G. n. 1356 del 14 ottobre 2013, e l’allegata scheda di offerta, contenente l’elenco dei lotti, i quali reiterano le censure svolte con il ricorso introduttivo, ed in particolare la ripartizione dei quantitativi dell’intero fabbisogno di epoetine alfa tra i tre lotti interessanti il farmaco originator e quelli biosimilari.<br />
3.1. &#8211; Residua peraltro il primo motivo aggiunto, incentrato sulle basi d’asta relative ai tre lotti impugnati, di cui si censura, mediante comparazione, l’incongruenza, allegandosi che l’epoetina zeta (lotto n. 387) ha una base d’asta di oltre tre volte più bassa di quella prevista per le altre epoetine alfa biosimilari (lotto n. 384), e che la base d’asta del prodotto originator (lotto n. 383) è quasi la metà di quella individuata nel lotto n. 384 per l’epoetina alfa biosimilare.<br />
Il motivo non è generico, in quanto l’asserita illegittimità delle basi d’asta individuate è argomentata avendo riguardo al parametro della ragionevolezza.<br />
Né può ravvisarsi una carenza di legittimazione o di interesse al ricorso, in quanto, come allegato dalla stessa ricorrente, l’aggiudicatario del lotto n. 384 (concernente l’epoetina alfa biosimilare), pur essendo un concorrente diretto, avrà la possibilità di aggiudicarsi la fornitura ad un prezzo tre volte superiore a quello per cui Hospira Italia potrà concorrere per l’aggiudicazione del lotto n. 387 sull’epoetina zeta.<br />
Il motivo è peraltro anche fondato.<br />
Fermi i quantitativi stabiliti nei singoli lotti, in ragione dell’inammissibilità della relativa censura svolta avverso il bando semplificato, ritiene il Collegio che, effettivamente, risultano irragionevoli le differenziate basi d’asta individuate nella scheda offerta economica allegata alla lettera di invito, sia quelle stabilite per i lotti nn. 384 e 387, che concernono le epoetine biosimilari, sia quella stabilita nel lotto n. 383 per il farmaco originator.<br />
Limitando il sindacato alla logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria condotta, appare difficilmente contestabile che una differenza così significativa dei prezzi base d’asta confligga con la riconosciuta equivalenza terapeutica di tali farmaci.<br />
A questo riguardo, risulta ormai dato acquisito in giurisprudenza che tutti i prodotti a base di epoetina alfa rispondono alle stesse esigenze terapeutiche e sono parimenti efficaci, avendo superato le prove della procedura centralizzata presso l’E.M.A., che certificano in Europa che il farmaco utilizza un principio attivo del tutto simile, anche se non equivalente, a quello originator, sì che non è possibile affermare la superiorità qualitativa di un prodotto rispetto agli altri (in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III; 20 novembre 2013, n. 5496).<br />
Logico corollario della “biosimilarità”, che non è, ovviamente, “equivalenza”, dovrebbe essere la tendenziale corrispondenza del prezzo; non se ne richiede, dunque, una totale omogeneità, ma non può neppure ritenersi consentito, in quanto indice di una tendenziale inattendibilità delle valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione, uno scostamento dell’ordine di grandezza emergente, nella scheda offerta economica allegata alla lettera invito, tra i tre lotti concernenti l’epoetina alfa.<br />
4. &#8211; In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre vanno accolti i motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti di cui sopra.<br />
Si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed accoglie in parte i motivi aggiunti, con conseguente annullamento, nei sensi di cui alla motivazione, del provvedimento impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-2-2014-n-94/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a></p>
<p>Pres. Angelo Scafuri, est. Achille Sinatra Pernice Giuseppe (Avv. Pasquale Di Fruscio) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Di Bernardo Ciro (n.c.) Pubblico impiego – Procedure concorsuali &#8211; Art. 4 co. 1 del D.P.R. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Scafuri, est. Achille Sinatra <br /> Pernice Giuseppe (Avv. Pasquale Di Fruscio) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Di Bernardo Ciro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico  impiego – Procedure concorsuali &#8211; Art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 487/94 – P.A. -Adeguata pubblicità &#8211; Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Pubblicazione in GURI &#8211; Obbligo- Enti locali- Eccezione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 487/94, è obbligo della P.A., al fine di garantire adeguata pubblicità delle procedure concorsuali indette,  provvedere alla pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U.R.I. (con decorrenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione dalla relativa data). A tale obbligo di pubblicazione sono sottratti eccezionalmente gli Enti locali,  per i quali tale pubblicazione può essere sostituita da un avviso di rimando al sito istituzionale (comma I bis) (Nel caso di specie, il TAR Campania ha accolto la domanda proposta dal ricorrente, atteso che il bando di concorso indetto dalla Capitaneria di Porto di Napoli impugnato è stato pubblicato unicamente sul sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e non in G.U.R.I.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2014, proposto da:<br />
Pernice Giuseppe, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso Pasquale Di Fruscio in Napoli, via dei Fiorentini,21c/o St.Girardi come da procura a margine del ricorso; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Di Bernardo Ciro, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del bando di concorso per titoli ed esami per n.1 posto di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Napoli emesso dal Min. delle Infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di porto-Guardia costiera di Napoli</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato che con il ricorso in esame, notificato il 24 dicembre 2013 all’Amministrazione ed il 30 dicembre 2013 al controinteressato (cui è stato rinotificato ad iniziativa del ricorrente il 21 gennaio 2014), depositato il 15 gennaio 2014, il sig. Giuseppe Pernice assume di avere i requisiti di partecipazione al concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo di ormeggiatori e barcaioli del Porto di Napoli, indetto dalla Capitaneria di Porto di Napoli e pubblicato unicamente sul sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 13 ottobre 2013 sino al ventesimo giorno successivo a tale data;<br />
&#8211; che il ricorrente lamenta di non avere potuto prendere parte alla selezione, pur avendone i requisiti, a causa della scarsa pubblicità attribuita al bando di concorso, e documenta di avere, prima della conclusione della procedura, sporto denunzia alla P<br />
&#8211; che tale circostanza rileva nel senso di fare presumere la sussistenza della legittimazione alla presente impugnazione in capo al ricorrente;<br />
&#8211; che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza produrre memorie, mentre non si è costituito in controinteressato;<br />
Considerato che in occasione della camera di consiglio del 12 febbraio 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, il Collegio ha reso noto alle parti la possibile definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e che le parti presenti nulla hanno obiettato sul punto;<br />
Rilevata la fondatezza del motivo di apertura del ricorso, mediante il quale il sig. Pernice lamenta la mancata pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., bensì solamente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione procedente per soli veni giorni;<br />
&#8211; che risulta nella specie violato l’art. 4 del D.P.R. n. 487/94, il cui comma I prevede la pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U.R.I. (con decorrenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione dalla relativa data), mentre solo p<br />
&#8211; che la citata possibilità di deroga all’obbligo di pubblicazione sulla G.U.R.I. deve essere inteso di stretta interpretazione e limitato ai soli Enti locali (e quindi con esclusione delle Amministrazioni statali), in quanto incide sulla conoscibilità ge<br />
&#8211; che, secondo la condivisibile giurisprudenza d’appello, tale disposizione non contrasta con l’art. 35, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, che anzi impone di dare adeguata pubblicità della selezione, pur senza nulla specificare in ordine alla pubbl<br />
&#8211; che non rileva in senso contrario neppure l’art. 32 della legge n. 692009, che, pur prescrivendo la pubblicazione dei provvedimenti cui occorre dare pubblicità legale sui siti istituzionali delle PP.AA. in luogo della pubblicazione cartacea, all’ultimo<br />
Ritenuto, pertanto, che gli impugnati atti della procedura concorsuale in questione, essendo scaturiti dal bando cui non è stata data la prescritta pubblicità e, dunque, adeguata conoscibilità (con l’effetto di interdire la partecipazione al concorso di tutti i soggetti potenzialmente interessati), siano illegittimi e debbano essere annullati, così che l’Amministrazione, ove ritenga necessario ed opportuno ricoprire il posto già messo a concorso, provveda alla riedizione della procedura previa la prescritta pubblicità al relativo bando;<br />
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge e contributo unificato se versato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-717/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.717</a></p>
<p>Pres. Pres. Volpe, est. Atzeni E. Tutini, G. Querci ed altri (Avv. R. Grassi) c. Comune di Gavorrano (n.c.), Sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Massa Marittima; U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto (Avvocatura Generale dello Stato); E. Iacomelli, G. De Biase ed altri (Avv. V. Colalillo) e U.T.G. Prefettura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.717</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pres. Volpe, est. Atzeni<br /> E. Tutini, G. Querci ed altri (Avv. R. Grassi) c. Comune di Gavorrano (n.c.), Sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Massa Marittima; U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto (Avvocatura Generale dello Stato); E. Iacomelli, G. De Biase ed altri (Avv. V. Colalillo) e U.T.G. Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Sindaco e consiglio comunale – Autenticazione sottoscrizioni operazioni elettorali – Consiglieri enti locali – Potere – Sussiste – Per tutte le elezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I consiglieri e gli assessori degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono. Ne consegue che gli assessori (e i consiglieri) provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre gli assessori (e i consiglieri) comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 8036 del 2013, proposto da:<br />
Ester Tutini, Giulio Querci, Daniele Tonini, William Capra, Lino Isacco Tosi e Giorgia Bettaccini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Caso &#8211; Ciaglia in Roma, via Savoia n. 72;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Andrea De Sensi, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin e Samanta Vanni, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Mattioli, Renato Salimbeni e Flavia Pozzolini, con domicilio eletto presso l’avvocato Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio n. 61; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Gavorrano in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;<br />
Sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Massa Marittima;<br />
Furio Benelli;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
Elisabetta Iacomelli, Giuseppe De Biase, Mauro Lorenzini e Monica Lorenzoni, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l’avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7;</p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 7867 del 2013, proposto da:<br />
Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Andrea De Sensi, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin e Samanta Vanni, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Mattioli, Flavia Pozzolini e Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso l’avvocato Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio n. 61;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Gavorrano, in persona del Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune;<br />
Sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Massa Marittima e Furio Benelli;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
Elisabetta Iacomelli, Giuseppe De Biase, Mauro Lorenzini e Monica Lorenzoni, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l’avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7;<br />
Ester Tutini, Giulio Querci, Daniele Tonini, William Capra, Lino Isacco Tosi e Giorgia Bettaccini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Caso Ciaglia in Roma, via Savoia n. 72;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana, Sezione II, n. 01312/2013, resa tra le parti, concernente proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano &#8211; consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Massimo Borghi e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto, nonché di Elisabetta Iacomelli, di Giuseppe De Biase, di Mauro Lorenzini, di Monica Lorenzoni, di Ester Tutini, di Giulio Querci, di Daniele Tonini, di William Capra, di Lino Isacco Tosi e di Giorgia Bettaccini;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Renzo Grassi, Flavia Pozzolini, Vincenzo Colalillo, nonché, nella fase preliminare, l&#8217;avvocato dello Stato Cristina Gerardis e gli avvocati Flavia Pozzolini, Vincenzo Colalillo, Renzo Grassi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, rubricato al n. 889/2013, i signori Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin, Samanta Vanni ed Andrea De Sensi impugnavano il provvedimento di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gavorrano in data 27 maggio 2013 nonché ogni atto presupposto connesso e conseguente e, in particolare, i provvedimenti con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale di Massa Marittima ha ammesso la lista &#8220;Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco&#8221; alla consultazione per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gavorrano (GR) tenutasi domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013.<br />
Nell’unico motivo di ricorso contestavano la violazione dell’articolo 14 L. n. 53/1990 in quanto l’autenticazione delle firme della lista “Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco” era stata effettuata da un assessore della provincia di Grosseto che, a loro avviso, non aveva competenza ad effettuare tale autenticazione in quanto il potere di certificazione doveva essere riferito solamente alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera e cioè nella Provincia di Grosseto.<br />
Con la sentenza in epigrafe, n. 1312 in data 26 settembre 2013, il Tribunale amministrativo della Toscana, Sezione Seconda, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall’ammissione della lista “Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco”.<br />
2. Avverso la predetta sentenza propongono appello, rubricato al n. 8036/2013, i signori Ester Tutini, Giulio Querci, Daniele Tonini, William Capra, Lino Isacco Tosi e Giorgia Bettaccini, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
La stessa sentenza è appellata anche dai signori Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Andrea De Sensi, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin e Samanta Vanni, ricorrenti in primo grado, chiedendo la sua riforma nella parte in cui dispone l’annullamento integrale in luogo della correzione dei risultati elettorali, lamentando anche la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non essendo stato chiesto, con il ricorso di primo grado, l’annullamento totale e la ripetizione delle elezioni.<br />
3. I ricorsi in appello in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica decisione essendo proposti avverso la stessa sentenza di primo grado.<br />
Deve preliminarmente essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali evocate in primo grado in quanto la relativa domanda è stata già accolta dal primo giudice e la sentenza non è appellata al riguardo.<br />
Gli appelli sono fondati nel merito; il Collegio può quindi prescindere dalle diverse questioni relative all’ammissibilità del ricorso di primo grado, proposte in appello come mezzi di gravame contro la sentenza e da quelle eccepite dal signor Iacomelli e gli altri indicati in epigrafe.<br />
La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale “<i>sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco</i>”.<br />
Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall’art. 28, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della l. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati “<i>devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all&#8217;art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53</i>”.<br />
Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull’ambito nel quale i consiglieri (così come gli assessori) provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali.<br />
Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Gavorrano di alcune liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un assessore della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.<br />
I ricorrenti in primo grado, le cui tesi sono state condivise dal primo giudice, sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.<br />
In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, “<i>il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell&#8217;ente nel quale opera</i>”.<br />
Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.<br />
Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.<br />
Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell’ambito di una circoscrizione territoriale determinata.<br />
Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.<br />
Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all’esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.<br />
La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.<br />
Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.<br />
Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.<br />
Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l’insorgere di evidenti incertezze operative e l’annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un’interpretazione che certamente l’enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).<br />
Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall’Adunanza Plenaria.<br />
Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.<br />
Deve quindi essere affermato che i consiglieri (così come gli assessori) degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.<br />
Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, gli assessori (e i consiglieri) provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre gli assessori (e i consiglieri) comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.<br />
4. L’appello n. 8036 del 2013 deve, in conclusione, essere accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado; resta assorbito ogni ulteriore profilo.<br />
L’appello n. 7867 del 2013 deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra evidenziate le spese devono essere integralmente compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli n. 8036/2013 e n. 7867/2013, come in epigrafe proposti, li riunisce, accoglie l’appello n. 8036/2013 e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado; dichiara improcedibile il ricorso in appello n. 7867/2013.<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra tutte le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata Scotto Di Uccio Vittorio (Avv. Gherardo Marone) c. ASL NA 1 (n.c.) 1. Pubblico impiego – Retribuzione del dipendente – Esercizio di fatto delle mansioni superiori – Differenze retributive – Condizioni &#8211; Posto vacante in organico- Provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata <br /> Scotto Di Uccio Vittorio (Avv. Gherardo Marone) c. ASL NA 1 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Retribuzione del dipendente – Esercizio di fatto delle mansioni superiori – Differenze retributive – Condizioni &#8211; Posto vacante in organico- Provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Pubblico impiego – Retribuzione del dipendente – Esercizio di fatto delle mansioni superiori – In sostituzione su posto vacante &#8211; Oltre i 60 giorni nell’anno solare- Senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo- Trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta -Spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel settore del pubblico impiego, in deroga al principio della tradizionale irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori, deve essere affermata la retribuibilità  di mansioni superiori effettivamente svolte, ai sensi degli artt. 29 del DPR n.761/1979 e 121 del DPR n.384/1990, in presenza di un posto vacante in organico e di un provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente, indipendentemente da ogni altro atto organizzativo da parte dell’Amministrazione (1).</p>
<p>2. In caso di svolgimento da parte del dipendente pubblico di mansioni superiori per sostituzione in un posto vacante e disponibile senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle mansioni superiori si protragga oltre i 60 giorni nell’anno solare indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore di lavoro il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta. (Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che il divieto di essere assegnato alle mansioni superiori rende illegittimo non già il comportamento del dipendente ospedaliero che svolge di fatto le mansioni corrispondenti al livello superiore, bensì il comportamento dell’Amministrazione che mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine previsto, e pertanto, stante la legittimità della prestazione erogata dal dipendente, ha statuito la sua retribuibilità) (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 12.6.2008, n.5863; 6.3.2008, n.1146; 16.2.2007, n.1129; Cons. Stato, V, 2.7.2010, n.4235; n. 2790 del 2006; VI, n.5292 del 2005; V, n.4641 del 2005;<br />
(2) cfr. Cons. Stato, V, 24.7.1993, n.793.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.8090/1999 R.G. proposto dal Sig. Scotto Di Uccio Vittorio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Gherardo Marone e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Cesario Console n.3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ASL NA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota n.7441 del 5/7/1999 di rigetto dell’istanza per differenze retributive e declaratoria del diritto al riconoscimento del trattamento economico di primario.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la documentazione di parte ricorrente;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.7490 del 2012 di perenzione del ricorso;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.23979 del 2012 di revoca della perenzione del ricorso;<br />
Viste le note di parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 16 gennaio 2014, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone in fatto parte ricorrente di essere dipendente dell’USL n.42 con qualifica di Aiuto e di aver sempre svolto la propria attività presso il CTO di Napoli; con nota n.6414 del 22/7/1988 gli veniva conferita la Direzione del Servizio di Cardiologia del CTO svolgendo le funzioni di Primario in sostituzione del dott. De Tommasis collocato a riposo per limiti di età, ma con il provvedimento impugnato è stata negata la corresponsione delle differenze retributive assumendosi di non aver adottato alcun atto deliberativo di conferimento delle mansioni superiori.<br />
Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione del DPR n.761/1979, dell’art.36 Cost. e dell’art.7 del DPR n.128/1969.<br />
2. Nel merito della controversia la Sezione ritiene, come già in analoghi precedenti (T.A.R. Campania, Napoli, V, 12.6.2008, n.5863; 6.3.2008, n.1146; 16.2.2007, n.1129), che la retribuibilità di tali mansioni debba essere affermata alla luce degli artt. 29 del DPR n.761/1979 e 121 del DPR n.384/1090 che, in deroga al principio della tradizionale irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori, ne giustificano il riconoscimento a fini economici sul presupposto dell’esistenza di un posto vacante in organico e di un provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione (Cons. Stato, V, 2.7.2010, n.4235; n. 2790 del 2006; VI, n.5292 del 2005; V, n.4641 del 2005); tali requisiti ricorrono nella fattispecie in esame, come già si è avuto occasione di precisare in precedenza.<br />
3. Per altro verso il Collegio ritiene di dover prendere atto che la giurisprudenza, a partire dalla decisione n.2 del 16.5.1991 dell’Adunanza Plenaria, ha costantemente affermato che, in caso di svolgimento da parte del dipendente dell’ASL di mansioni superiori per sostituzione in un posto vacante e disponibile senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle mansioni superiori si protragga oltre i 60 giorni nell’anno solare indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore di lavoro il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta. In tale circostanza il divieto di essere assegnato alle mansioni superiori rende illegittimo non già il comportamento del dipendente ospedaliero che svolge di fatto le mansioni corrispondenti, bensì il comportamento dell’Amministrazione che, dopo essersi avvalsa della facoltà concessale dalla norma in parola, mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine previsto; tale illegittimo comportamento comunque non comporta l’illiceità della prestazione che, pertanto, deve essere retribuita (Cons. Stato, V, 24.7.1993, n.793).<br />
3.1 Il principio di diritto della corresponsione delle spettanze retributive con gli accessori previdenziali per effetto della mera prestazione di fatto delle mansioni espletate è stato peraltro elaborato con specifico riguardo allo svolgimento da parte dell’aiuto delle funzioni di primario, non estendendosi ad esempio all’ipotesi dell’assistente medico che espleta le mansioni di aiuto, dal momento che non è concepibile che la struttura sanitaria affidata alla direzione del primario resti priva dell’organo di vertice (Cons. Stato, v, 12.4.2005, n.1640; 20.10.2004, n.6784; 16.9.2004, n.6009; 2.9.2004, n.5740), che assume conseguentemente la responsabilità dell’attività esercitata nell’ambito della divisione.<br />
Nella fattispecie parte ricorrente ha dimostrato che la certificazione rilasciata dall’Amministrazione intimata in data 26/9/2003, allorchè attesta l’avvenuto svolgimento delle superiori mansioni di primario dal 2/8/1988, smentisce quanto viceversa asserito nel provvedimento impugnato.<br />
4. Per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente condanna dell’ASL NA 1 al pagamento delle differenze retributive richieste da parte ricorrente e relative alle mansioni superiori di Primario di Cardiologia effettivamente espletate a seguito di provvedimenti formali, naturalmente fatti salvi i periodi per i quali sia stato già corrisposto il maggiore trattamento economico.<br />
Il pagamento delle differenze retributive dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:<br />
1) l’importo cui ha diritto parte ricorrente, riconosciuto sul presupposto dell’effettività delle mansioni esercitate, non comprende le somme che normalmente vengono erogate al dipendente in presenza di cause che giustificano la mancata prestazione del lavoro. In quest’ottica va precisato che le festività ed i giorni di riposo settimanale non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle funzioni superiori e, pertanto, in tali situazioni le differenze retributive devono essere integralmente corrisposte. Il trattamento economico per mansioni superiori non spetta, invece, nei casi di congedo ordinario e straordinario (Cons. Stato, V, n. 1722 del 2001);<br />
2) dalle differenze stipendiali dovute debbono, poi, essere detratti i primi sessanta giorni di ogni anno solare in quanto, ai sensi degli artt.29 del DPR n. 761/79 e 121 D.P.R. n. 384/90, per tali periodi la copertura interinale di un posto vacante non dà diritto al relativo trattamento economico (Cons. Stato, V, n.3174 del 2001; n.5610 del 2000);<br />
3) per quanto riguarda gli accessori del credito, va precisato che, ai sensi dell&#8217;art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti e relativi al periodo antecedente al 31/12/94 vanno calcolati separatamente sull&#8217;importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non debbono essere computati nè gli interessi, nè la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ancora interessi e rivalutazione (Cons. Stato, 7.5.2001, n. 2559).<br />
Da ciò consegue che parte ricorrente ha diritto agli interessi legali sugli importi nominali relativi alle differenze retributive decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo rateo fino alla data di effettivo adempimento. La rivalutazione, poi, dovrà concernere il solo importo nominale delle differenze relative ai singoli ratei e va computata con riferimento all’indice di rivalutazione operante al momento della data di deposito della presente sentenza; ancora a parte ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla regolarizzazione a fini previdenziali ed assistenziali (Cons. Stato, A..P. n. 2 del 1991), mentre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali debbono essere calcolati al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (Cons. Stato, VI, n.181 del 2003).<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a quanto reclamato.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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