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	<title>13/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.817</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Russo. Stie s.p.a. (Avv.ti A. Celotto, R. D’Innella) c/ Provincia di Milano (Avv.ti L. Manzi, M. Sica), Inps ( Avv.ti A. Coretti, A. Sgroi, L. Maritato, L. Caliulo), Cal &#8211; Consorzio Autoservizi Lombardi (Avv.ti D. Vaiano, G. Tanzarella), Sila s.p.a. (Avv.ti L. Losa, M. Sanino). nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Russo.<br /> Stie s.p.a. (Avv.ti A. Celotto, R. D’Innella) c/ Provincia di Milano (Avv.ti L.<br /> Manzi, M. Sica), Inps ( Avv.ti A. Coretti, A. Sgroi, L. Maritato, L. Caliulo), <br />Cal &#8211; Consorzio Autoservizi Lombardi (Avv.ti D. Vaiano, G. Tanzarella), Sila s.p.a.<br /> (Avv.ti L. Losa, M. Sanino).</span></p>
<hr />
<p>nella specie i d.u.r.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Requisito di partecipazione &#8211; Attestato della p.a. &#8211; Giurisdizione esclusiva g.a. &#8211;  Sussiste &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito della giurisdizione esclusiva sulle procedure volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture, stabilita dall’art. 244, co.1, d.lgs. 163/2006 (già art. 6, co. 1, l. 205/00), il g.a. può spingersi ad accertare la sussistenza o meno di requisiti di partecipazione attestati da un provvedimento della p.a., come avviene per il d.u.r.c., posto che, opinando diversamente si limiterebbe irragionevolmente l’ambito della tutela accordata dall’ordinamento, anche in violazione dei principi (desumibili dalla direttiva 2007/66/CE) di efficacia e rapidità dei mezzi di ricorso. <br />	<br />
(Nella specie, peraltro, la giurisdizione del g.a. si giustifica <i>a fortiori</i> stante l’impugnazione dell’atto di annullamento in autotutela dei d.u.r.c. negativi, a partire dal quale è stata predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 817/09 REG.DEC. <br />	<br />
N 5117  REG.RIC.<br />	<br />
 ANNO 2008<b></p>
<p></b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
Quinta Sezione<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso in appello n. 5117/2008 del  24/06/2008,<b> </b>proposto dalla società <br />	<br />
<B>STIE SPA IN P. E Q. CPPO ATI </B>e <B>ATI ATINOM SPA</B>, rappresentate e difese dagli<b> </b> avv.ti. ALFONSO CELOTTO e<b> </b>RAFFAELE D&#8217;INNELLA con domicilio eletto in Roma,<b> </b> VIA COLA DI RIENZO N. 44,<b> </b>pressola sig.ra<b> </b> MARIA ILDA BIONDO; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>PROVINCIA DI MILANO</B>, rappresentato e difeso dagli<b> </b>avv.ti. LUIGI MANZI <b>e </b>MARCO SICA con domicilio eletto in Roma, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso lo studio del primo<b>;<br />	<br />
INPS</b>, rappresentato e difeso dagli <b>avv.ti </b>ANTONIETTA CORETTI,<b> </b>ANTONINO SGROI,<b> </b>LELIO MARITATO,.LUIGI CALIULO con domicilio eletto in Roma, VIA DELLA FREZZA 17,<b> </b>presso SEDE INPS;<br />	<br />
<B>BALUCANI GIUSEPPE Q DIR. SEDE SUB PROV. INPS MILANO FIORI</B>, non costituitosi; <br />	<br />
<B>CAL-CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI</B>, rappresentato e difeso dagli<b> </b>avv.ti DIEGO VAIANO e GIANCARLO TANZARELLA con domicilio  eletto in Roma,<b> </b>LUNGOTEVERE MARZIO N. 3, presso<b> </b> lo studio del primo<b>;</b> <br />	<br />
<B>AUTOVIE SUD MILANO SOC. ITALIANA LINEE e AUTOMOBILISTICHE SPA</B>, non costituitosi; </p>
<p><b>e nei confronti di</b><br />	<br />
<B>SILA S.P.A.</B>, rappresentato e difeso dagli <b>avv.ti</b> LIBERTO LOSA e MARIO SANINO con domicilio eletto in Roma, VIALE PARIOLI N.180 presso lo studio del secondo;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del <i><b>TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO :Sezione I  n.1415/2008 </b></i>, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della<b> </b>PROVINCIA DI MILANO, INPS, CAL-CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI e <b> </b>SILA S.P.A.; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />	<br />
 Alla pubblica udienza del 16 Dicembre 2008 , relatore il Consigliere Cons. Nicola Russo  ed uditi, altresì, gli avvocati D’inella, Manzi, Sannino, Losa, Trotto per delega di Sica, Retti e Izzo per delega                            di Vaiano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Stie s.p.a. (anche quale capogruppo e mandataria dell’a.t.i. con Atinom s.p.a.) impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento della Provincia di Milano recante l’aggiudicazione definitiva (preceduta da rinegoziazione dell’oggetto) del servizio di trasporto locale, lotto 5. L’impugnazione muoveva dalla mancanza, in capo all’aggiudicatario, del requisito della regolarità contributiva e risultava argomentata a partire dalla supposta illegittimità del provvedimento n. 44425 del 6 luglio 2007 col quale il Direttore dell’Ufficio Subprovinciale INPS di Milano Fiori, in dichiarato esercizio del potere di autotutela, pendente la procedura concorsuale, aveva annullato una serie di DURC negativi rilasciati con riferimento a Sila s.p.a. (già Sila Pavia s.r.l.), facente parte dell’aggiudicatario Consorzio Autoservizi Lombardi. <br />
	A sostegno dell’impugnazione, Stie s.p.a., premessa la mancata attivazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati in relazione al procedimento di autotutela, rilevava che gli atti organizzativi richiamati dal provvedimento INPS non concernono la fattispecie considerata ma il distinto ambito delle prestazioni previdenziali (il che avrebbe impedito di far luogo ad autotutela) e censurava poi l’opposta presa di posizione dell’INPS con riferimento alla stessa fattispecie: il mutamento di opinione circa la regolarità contributiva non sarebbe stato accompagnato da una congrua motivazione e sarebbe stato adottato a presupposti immutati. Sul punto rilevava, in particolare, che l’esposizione di euro 3.359.715,49 (relativa a Sgea s.p.a., società acquisita da Sila s.p.a.), già  posta a base degli annullati DURC negativi concernenti la cessionaria Sila s.p.a., non era venuta meno e risultava anzi confermata dal rilascio di garanzia fideiussoria da parte della stessa Sila s.p.a. <br />
	Hanno resistito le Amministrazioni intimate (INPS e Provincia di Milano). Si sono costituiti sia il Consorzio aggiudicatario sia la Sila s.p.a. (Autovia Sud Milano Società Linee Automobilistiche s.p.a.). Parti resistenti e contro interessati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
	Con sentenza n. 1415 dell’8 maggio 2008, il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. Ritenuta pacifica la devoluzione al giudice ordinario di ogni questione concernente il D.U.R.C., il TAR ha concluso che ad identica conclusione deve pervenirsi nel caso di rettifica (o di autotutela) di tale documento perché anche in tal caso non muta la natura del potere, il quale impinge sempre su una situazione soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo.<br />
	La sentenza è stata ritualmente impugnata dall’originario ricorrente. L’INPS e la Provincia di Milano si sono costituiti in giudizio per resistere alla pretesa. Identica posizione hanno assunto gli appellati Consorzio Autoservizi Lombardi e Sila s.p.a.<br />
	Tutte le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memoria. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 dicembre 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	L’appello è fondato. Come è risaputo, con riferimento all’affidamento di lavori, servizi o forniture, il giudice amministrativo è titolare di giurisdizione esclusiva (art. 244, primo comma, d.lgs. 163/2006, già art. 6, primo comma, della l. 2005/2000) e può pertanto compiere, a prescindere dalla consistenza della corrispondente posizione soggettiva, ogni accertamento che gli sia domandato dalla parte per verificare il rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza (tra i quali la regolarità contributiva delle imprese partecipanti). <br />
	Sostenere, in tale contesto, che pur dovendo stabilire della legittimità degli affidamenti degli appalti pubblici (e quindi della conformità di questi anche alle regole di derivazione comunitaria), il giudice amministrativo, ancorché domandato dalla parte, non possa spingersi ad accertare la sussistenza o meno di un requisito di partecipazione sol perché questo è attestato dal provvedimento di un’amministrazione (come avviene per il d.u.r.c.), significherebbe limitare irragionevolmente l’ambito della tutela accordata dall’ordinamento anche in violazione dei principi (desumibili dalla direttiva 2007/66/CE) di efficacia e rapidità dei mezzi di ricorso.<br />
	Dunque, allorché sia a ciò chiamato dalla parte nell’ambito di una procedura pubblica volta all’affidamento di lavori, servizi o forniture, il giudice amministrativo (come del resto potrebbe fare alla stregua dell’art. 8 della l. 1034/1971 se nella materia considerata non gli fosse stata riconosciuta giurisdizione esclusiva) ben può incidentalmente valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione siano essi o meno attestati da atti della p.a.<br />
	Conforme risulta, d’altronde, l’orientamento della Corte regolatrice, la quale, proprio riferendosi alla certificazione INPS e ad una procedura concorsuale soggetta alla disciplina comunitaria, ha già avuto modo di stabilire che appartiene alla cognizione del giudice amministrativo “verificare <i>la regolarità </i>di una certificazione costituente specifico requisito per la partecipazione alla gara” (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007, ord. 25819).<br />
	Si deve solo aggiungere che il ragionamento sin qui svolto è <i>a fortiori </i>destinato a valere con riferimento all’atto di annullamento in autotutela dei DURC negativi a partire dal quale è stata nella specie predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva (oltretutto conseguente a rinegoziazione delle condizioni contrattuali). <br />
Fermo infatti che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ai pubblici appalti non viene meno perché un requisito decisivo agli effetti della relativa aggiudicazione è attestato da un provvedimento amministrativo, l’atto impugnato in primo grado, lungi dal costituire mera rettifica di un dato inesatto o mera correzione di un errore materiale, è chiaramente il frutto del (discrezionale) diverso apprezzamento di una stessa fattispecie in relazione al medesimo quadro regolamentare di riferimento. L’atto (di autotutela) impugnato in primo grado è cioè il frutto dell’esercizio di un potere fondato su norme di azione e non di relazione (com’è d’altra parte riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata) al quale, per definizione, non si giustappone una posizione paritetica del privato.<br />	<br />
	Conclusivamente, l’appello va accolto con riferimento alla questione di giurisdizione e, per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ai sensi dell’art. 35 della l. 1034/1971.<br />
	Le spese della presente fase, vista la particolarità della materia, possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell’art. 35 della l. 1034/1971. <br />	<br />
Spese della presente fase compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 Dicembre 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />	<br />
Domenico La Medica 	Presidente<br />
Gabriele Carlotti	Consigliere  <br />
Adolfo Metro 	Consigliere<br />
Giancarlo Giambartolomei 	Consigliere <br />
Nicola Russo Cons.	Consigliere est. </p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/02/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.824</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-824/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-824/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.824</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Poli. Ambiente s.p.a. (Avv.ti S. Ilari, A. Fiore) c/ Mantini s.r.l. (Avv. S. Della Rocca), Comunità Montana Vestina Zona “I” di Penne (n.c.), S.r.l. Ecologica (n.c.). sui presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata e sull&#8217;illegittimità dell&#8217;affidamento diretto ad una società mista di servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-824/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-824/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.824</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini,  Est. Poli.<br /> Ambiente s.p.a. (Avv.ti S. Ilari, A. Fiore) c/ Mantini s.r.l. (Avv. S. Della<br /> Rocca), Comunità Montana Vestina Zona “I” di Penne (n.c.), S.r.l.<br /> Ecologica (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata e sull&#8217;illegittimità dell&#8217;affidamento diretto ad una società mista di servizi ulteriori rispetto a quelli per i quali sia stata istituita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Sentenza in forma semplificata &#8211; Presupposto &#8211; Valutazione del  g.a. &#8211; Insindacabilità &#8211; Limite &#8211; Principio del contraddittorio.	</p>
<p>2. Servizi pubblici &#8211; Società mista &#8211; Socio privato scelto con gara &#8211; Servizi ulteriori rispetto alla missione originaria &#8211;  Affidamento &#8211; Gara &#8211; Necessità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Il presupposto per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, è, a norma dell’art. 26 l. 1034/71che vi sia una “situazione manifesta” in relazione alla ricevibilità, procedibilità, ammissibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso, identificabile in una situazione che non comporti l’esame di problematiche complesse. Nondimeno, poichè l’iniziativa della definizione immediata appartiene solo al giudice, la sua scelta deve intendersi quale espressione di una valutazione di opportunità insindacabile, fermo il limite del rispetto del principio del contraddittorio.  	</p>
<p>2.Al fine di stabilire se sia legittimo l’affidamento in via diretta ad una società mista di un servizio pubblico locale ovvero se viceversa sia necessario seguire procedure di evidenza pubblica,  occorre distinguere l’ipotesi di costituzione di società mista per una specifica missione, sulla base di gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento del servizio, dall’ipotesi in cui si intendano affidare ulteriori servizi ad una società mista già costituita. Difatti, in linea altresì con la soluzione recepita dall’art. 32, co. 3, d.lgs. 163/06,  mentre nel primo caso è sufficiente una sola gara -vale a dire quella utilizzata per la scelta del socio privato-, nella seconda ipotesi -ricorrente nella specie- occorre una seconda gara per l’affidamento di appalti o servizi pubblici ulteriori e successivi rispetto all’originaria missione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 824/09 REG.DEC.<br />	<br />
N.3079   REG. RIC.<br />	<br />
ANNO 2008<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 30792008, proposto da <br />	<br />
<b>Ambiente s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ilari ed Alessia Fiore,  ed elettivamente domiciliato presso lo studio Pace in Roma, piazza delle Muse, n. 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Mantini s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sergio Della Rocca, domiciliato in Roma, via G.G. Porro n. 8;</p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
<b>Comunità Montana Vestina Zona “I” di Penne</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita;<br />	<br />
S.r.l. Ecologica, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita.</p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, sezione I, n. 140 del 6 marzo 2008.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Mantini s.r.l.;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
data per letta alla pubblica udienza del 25 novembre 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Fiore e Della Rocca;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
1.</b> Alcuni comuni, gia componenti del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti dell’area pescarese, hanno costituito in data 20 maggio 1998 la società Ambiente s.p.a (in prosieguo Ambiente) a totale partecipazione pubblica; avente ad oggetto l’espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ed igiene ambientale. <br />	<br />
Giova subito precisare, in punto di fatto, che tale società è sostanzialmente priva di personale, mezzi e dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr. certificazione della Camera di commercio del 23 ottobre 2007; comunicazione della sezione regionale Abruzzo dell’Albo Gestori Ambientali del 3 dicembre 2007).<br />	<br />
Successivamente la società Ambiente ha costituito la s.r.l. Ecologica, strumentale all’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, in via prevalente ma non esclusiva, nei confronti dei comuni soci; la durata della società è stata stabilita sino al 31 dicembre 2030 (cfr. art. 3) dello statuto.<br />	<br />
<b>1.1. </b>Con deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2005 la società Ambiente ha indetto una gara per la scelta del socio privato operativo di minoranza della società Ecologica; la gara è stata vinta dalla società Deco s.p.a.<br />	<br />
<b>1.2. </b>Con deliberazione n. 12 del 13 luglio 2007 la Comunità Montana Vestina Zona “I” di Penne ha acquistato una quota (pari ad euro mille) del capitale sociale della Ambiente s.p.a.<br />	<br />
Con deliberazione n. 31 del 27 novembre 2007 la Comunità ha affidato <i>in house,</i> alla società Ambiente, il servizio di igiene ambientale del territorio dei comuni che la compongono fino al 31 dicembre 2010.<br />	<br />
Con contratto di servizio stipulato in data 28 dicembre 2007 n. rep. 93, la società Ambiente e la comunità Vestina hanno convenuto, <i>inter alios</i>, di affidare la gestione concreta del servizio di smaltimento dei rifiuti alla s.r.l. Ecologica.<br />	<br />
<b>2. </b>Avverso la deliberazione n. 31 del 2007 è insorta davanti al T.a.r. dell’Abruzzo, la s.r.l. Mantini (già affidataria del servizio di gestione dei rifiuti per il territorio della comunità montana ed impresa operante nel settore) articolando, all’interno di unico complesso motivo, le seguenti censure:<br />	<br />
a) violazione delle norme nazionali – art. 113, co. 5, t.u. enti locali – e regionali – art. 7, l.r. n. 23 del 2004 – disciplinanti l’affidamento <i>in house</i> del servizio di igiene urbana, nonché dei principi forgiati in materia dalla giurisprudenza del giudice amministrativo;<br />	<br />
b) carenza, in capo alla società Ambiente, dei requisiti tecnici ed organizzativi indispensabili per svolgere il servizio in questione;<br />	<br />
c) carenza del requisito del controllo analogo indispensabile per poter configurare la fattispecie dell’<i>in house</i>, sotto il profilo che: <br />	<br />
I) la comunità montana non è in grado di esercitare alcun controllo sulla società Ecologica;<br />	<br />
II) essendo stato il servizio affidato in concreto ad una società mista, che aveva uno scopo specifico diverso, sono stati elusi sia la normativa sopra richiamata che i principi della libera concorrenza e della <i>par condicio</i> fra gli operatori di settore;<br />	<br />
III) non si ravvisa controllo analogo neppure nei rapporti correnti fra la comunità montana e la società Ambiente;<br />	<br />
d) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, dell’art. 2, l.r. n. 83 del 2000, nonché degli artt. 1, co. 2, e 7, co. 4, lett. f), l.r. n. 23 del 2004, sotto il profilo che l’ente locale non ha effettuato alcuna valutazione, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, della convenienza della scelta di servirsi del modulo dell’<i>in house providing</i>, omettendo di apprezzare le esigenze di corretta gestione delle risorse pubbliche.<br />	<br />
<b>3.</b> L’impugnata sentenza – T.a.r. dell’Abruzzo, sede di Pescara, sezione I, n. 140 del 6 marzo 2008 – resa in forma semplificata alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, rifacendosi espressamente alla decisione della adunanza plenaria di questo Consiglio (n. 1 del 2008) ed alla ordinanza di rimessione della Quinta sezione (n. 5587 del 2007), ha accolto il ricorso affermando che:<i> «….l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza comunitaria risulta compatto nel senso di giudicare illegittimo l’affidamento di servizi a società preesistenti e non appositamente costituite per quella specifica attività e che …. non è sufficiente che i soci privati siano stati selezionati con gara, occorrendo anche che tale scelta sia stata effettuata previa predeterminazione delle finalità proprie della società al momento della scelta dei soci; ….nella specie l’attività in questione, essendo la società Ambiente s.p.a. nella sostanza priva di personale e di attrezzature, viene nella sostanza svolta da una società mista preesistente (Ecologica s.r.l.), ché è stata si scelta nel 2005 a seguito di gara pubblica, ma non per l’espletamento del servizio in questione da svolgere a favore della Comunità Vestina; …. nell’affidamento del servizio in parola sono state violate le norme ed i principi nazionali e comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in quanto il servizio in questione viene nella sostanza svolto, sia pure con l’intermediazione di Ambiente s.p.a., da una società mista preesistente non appositamente costituita per quella specifica attività, società nella quale, per latro, la partecipazione del privato non è temporanea, ma ha un indubbio carattere di stabilità (la durata di tale società è stata, infatti, stabilita al 2030)….».</i><br />	<br />
<b>4.</b> Con ricorso notificato il 3 aprile 2008, e depositato il successivo 16 aprile, Ambiente ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
a) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del sotteso principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, il T.a.r. avrebbe esplicitamente ignorato il <i>thema decidendum</i>, richiamando in modo inappropriato frammenti di giurisprudenza non pertinenti al caso di specie;<br />	<br />
b) violazione dell’art. 26, l. n. 1034 del 1971, il T.a.r. avrebbe risolto la causa con assoluta superficialità, applicando alla fattispecie principi del tutto estranei e non pertinenti, senza comprendere la reale portata dei precedenti richiamati ed omettendo di applicare i principi enucleati dal parere del Consiglio di Stato, sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07;<br />	<br />
c) travisamento dei fatti sotto il profilo che la sentenza non avrebbe fatto doverosa applicazione dei principi forgiati dal parere sez. II, n. 456/2007 cit. che legittimerebbe l’affidamento di servizi pubblici a società mista in presenza della sola condizione dell’espletamento di una gara per la scelta del socio operativo;<br />	<br />
d) erronea applicazione dell’art. 113, co. 5, t.u. enti locali, sussistendo tutti i presupposti per riconoscere l’essenza di un autentico affidamento di servizio locale a società <i>in house</i>.<br />	<br />
<b>5.</b> Si è costituita la società Mantini deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />	<br />
<b>6.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2008.<br />	<br />
<b>7.</b> L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
<b>7.1.</b> Palesemente infondato è il primo mezzo, sulla scorta della semplice lettura delle doglianze illustrate in prime cure (in particolare pagine 13 e 14 del ricorso introduttivo) e sintetizzate al precedente punto 2, dal cui ambito la sentenza appellata e gli argomenti su cui è fondata  la sua motivazione non esorbitano;<br />	<br />
<b>7.2. </b>Con il secondo mezzo si deduce l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 26, l. T.a.r. (novellato dall’art. 9, l. n. 205 del 2000), lamentandosi, nella sostanza, la carenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare.<br />	<br />
Il mezzo è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.<br />	<br />
Inammissibile in quanto in primo grado la parte, resa edotta del mutamento del rito, nulla ha obiettato, cosi rinunciando implicitamente a dedurre eventualmente <i>errores in procedendo </i>(cfr. art. 157, comma 3, c.p.c.). Inoltre, il mezzo si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, censura che non rileva nel giudizio di appello atteso che l’effetto devolutivo di detto giudizio consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante (sez. IV, 6 novembre 2007, n. 5733). Tale conclusione si pone in linea di continuità logica con la giurisprudenza che ha sin qui vagliato le conseguenze della violazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina legale della sentenza in forma semplificata conclusiva della fase cautelare. <br />	<br />
Si è infatti ammesso l’annullamento con rinvio solo quando le parti presenti alla camera di consiglio non siano state sentite sul punto specifico, o siano stati violati i termini minimi a difesa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312). <br />	<br />
Ma la censura è infondata anche nel merito.<br />	<br />
Il presupposto per la definizione immediata dell’incidente cautelare è che vi sia una «situazione manifesta» in relazione alla ricevibilità, procedibilità, ammissibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Per «manifesta» si intende una situazione che non comporta l’esame di problematiche complesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2007, n. 3480; sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 705); ma, poiché nel disegno della legge l’iniziativa della definizione immediata appartiene esclusivamente al giudice – tanto che può decidere in mancanza della costituzione delle parti ed anche contro la loro volontà &#8211; la sua scelta deve intendersi quale espressione di una valutazione di opportunità insindacabile, fermo il limite del rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5842; sez. VI, 30 gennaio 2002, n. 546).<br />	<br />
In ogni caso il T.a.r., come meglio si vedrà in prosieguo, ha correttamente apprezzato la consistenza dei motivi di ricorso alla stregua delle risultanze processuali.<br />	<br />
<b>7.3.</b> Le restanti censure, intimamente connesse sul piano logico, possono essere esaminate congiuntamente e disattese nel loro complesso.<br />	<br />
<b>7.3.1.</b> E’ prioritario stabilire se nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un affidamento di servizio pubblico locale a società <i>in house </i>(disciplinato dall’art. 113, co. 5, lett. c), t.u. enti locali) ovvero mista (disciplinato dall’art. 113, co. 5, lett. b), del medesimo t.u.).<br />	<br />
Dal complesso degli elementi di fatto illustrati al precedente punto 1, emerge univocamente che la fattispecie in concreto realizzata dalla comunità montana è quella dell’affidamento del servizio a società mista.<br />	<br />
Tanto in considerazione della mancanza, in capo alla società Ambiente, di qualsivoglia capacità operativa, non disponendo di personale, mezzi e soprattutto dell’idoneità tecnica alla gestione del servizio non risultando iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: analogamente a quanto previsto dalla previgente normativa (d.lgs. n. 22 del 1997), l’art. 212, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006 sancisce che l’iscrizione all’Albo è requisito ineludibile per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.<br />	<br />
Pertanto, come esattamente rilevato dal T.a.r., la complessa fattispecie negoziale e provvedimentale posta in essere dalla società Ambiente e dalla comunità montana ha avuto l’unico scopo di eludere gli stringenti limiti posti, in materia di affidamento del servizio pubblico locale di smaltimento dei rifiuti, dai principi comunitari e dalla normativa nazionale dianzi richiamata.<br />	<br />
E’ stato realizzato, in definitiva, un uso distorto della società pubblica da parte dell’ente locale, come bene ha messo in chiaro, in linea generale, la Corte dei conti nella relazione sullo stato dei controlli sugli organismi partecipati dagli enti locali (cfr. deliberazione C. conti, sez. autonomie, 16 settembre 2008, n. 13).<br />	<br />
Sotto tale angolazione, e per completezza, si segnala che a mente del combinato disposto degli artt. 199, 200 e 201, d.lgs. n. 152 del 2006 l’organizzazione territoriale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti è affidata agli enti gestori degli ambiti territoriali ottimali; questi ultimi, giusta il puntuale disposto dell’art. 202, d.lgs. n. 152 cit., sono obbligati ad esternalizzare il servizio mediante gara nel rispetto dei principi comunitari e nazionali; non è prevista la formula organizzativa della società pubblica.<br />	<br />
Consegue alle superiori considerazioni l’inconferenza di tutte le doglianze sviluppate dall’appellante nel presupposto che si controverta di un affidamento del servizio a società <i>in house</i>.<br />	<br />
<b>7.3.2. </b>Si tratta a questo punto di stabilire la legittimità dell’affidamento del servizio in esame, senza gara, alla società mista Ecologica s.r.l.<br />	<br />
La risposta è senz’altro negativa.<br />	<br />
La risposta alla questione se gli appalti pubblici possano essere affidati a società miste in via diretta, o se occorra seguire procedure di evidenza pubblica, deve essere differenziata, occorrendo distinguere l’ipotesi di costituzione di una società mista per una specifica missione, sulla base di una gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento della specifica missione, e l’ipotesi in cui si intendano affidare ulteriori appalti ad una società mista già costituita.<br />	<br />
Con riferimento al primo caso, a seguito di una complessa evoluzione, la giurisprudenza nazionale (cfr. da ultimo Cons. St., ad.plen., 3 marzo 2008, n. 1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07) e comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) è pervenuta alla conclusione che, nel rispetto di precisi paletti, è sufficiente una unica gara.<br />	<br />
Nel secondo caso (che caratterizza il presente giudizio), invece, occorre una gara per l’affidamento degli appalti ulteriori e successivi rispetto all’originaria missione.<br />	<br />
Già prima del d.lgs. n. 163 del 2006, sembrava preferibile la soluzione secondo cui, limitatamente ai lavori e servizi specifici e originari, per i quali fosse stata costituita la società, fosse sufficiente una sola procedura di evidenza pubblica, e dunque bastasse quella utilizzata per la scelta dei soci privati, da intendersi come finalizzata alla selezione dei soci più idonei anche in relazione ai lavori e servizi da affidare alla società.<br />	<br />
Tale soluzione è stata sostanzialmente recepita dal d.lgs. n. 163 del 2006 c.d. codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Dispone infatti l’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 163 cit., che le società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs. (e dunque non sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica), limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le condizioni specificamente indicate dalla norma.<br />	<br />
Ne discende che la società mista opera nei limiti dell’affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario.<br />	<br />
Con riferimento alla materia degli appalti e delle concessioni in caso di partenariato pubblico – privato, anche la Commissione europea, con la comunicazione 5 febbraio 2008, si è mossa lungo la medesima traiettoria argomentativa, affermando che sia sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all’affidamento della missione originaria, il ché si verifica quando la scelta di quest’ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (<i>id est</i> attraverso la costituzione di società mista), sia dall’affidamento della missione al socio operativo.<br />	<br />
Non è dunque ammissibile una società mista «aperta» o «generalista» cui affidare in via diretta, dopo la sua costituzione, un numero indeterminato di appalti o di servizi pubblici.<br />	<br />
Deve pertanto ritenersi superata una relativamente recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 3 febbraio 2005 n. 272) che ha ritenuto legittima la concessione senza gara del servizio pubblico di mensa scolastica ad una società mista a capitale pubblico maggioritario, in una ipotesi in cui la società era stata costituita nel 1999 e l’affidamento senza gara era avvenuto in via diretta nel 2003: la circostanza che si trattava di concessione e non di appalto e che il capitale pubblico fosse maggioritario, non fa venire meno la necessità di un affidamento con procedura di evidenza pubblica.<br />	<br />
<b>7.3.3.</b> Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie si staglia la illegittimità della procedura posta in essere dalla società Ambiente e dalla comunità montana.<br />	<br />
Essa risiede nella indeterminatezza dei compiti intestati alla società Ecologica e, in definitiva, nella mancata identificazione dei concreti ambiti operativi collegati all’acquisto della qualità di socio da parte della s.p.a. Deco. <br />	<br />
Come si è visto in precedenza, gli atti di gara confezionati a suo tempo dalla società Ambiente, non identificano con sufficiente precisione il contenuto del contratto, ma al contrario indicano genericamente l’attività di raccolta dei rifiuti di tutti i comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale (ovvero tutti quelli appartenenti alla Provincia di Pescara) e di quegli altri che ne avessero fatto richiesta (cfr. art. 4 dello statuto della società Ecologica; artt. 4 e 6 del bando di gara del 2005). <br />	<br />
La scelta del socio, ancorché selezionato con gara, non avviene dunque per finalità definite, ma solo al fine della costituzione di una società “generalista”, alla quale affidare l’esecuzione di servizi non ancora identificati al momento della scelta stessa: tale circostanza rende di per sé illegittimo l’affidamento diretto di ulteriori servizi. <br />	<br />
Sul piano sostanziale, può essere ancora aggiunto che la riscontrata illegittimità non riposa solamente su un motivo formale, ma trova corrispondenza sulla distorsione della concorrenza che concretamente ne deriva: è infatti evidente che la scelta di assumere l’incarico operativo per l’esecuzione di servizi indeterminati ma di rilevanti importi, e per una durata esorbitante (sino al 31 dicembre 2030), è di per sé discriminante in danno delle imprese di settore che ben potrebbero, invece, concorrere per singoli lotti, di portata più limitata e ben precisata (cfr. in termini Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4603, inopinatamente richiamata, nella memoria conclusionale depositata dall’appellante, a sostegno delle proprie tesi).<br />	<br />
<b>8.</b> Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello e confermare integralmente l’impugnata sentenza.<br />	<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />
&#8211;	condanna Ambiente s.p.a. a rifondere in favore di Mantini s.r.l. le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 8.000/00, oltre accessori come per legge (12,50% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2008, con la partecipazione di:</p>
<p>Stefano Baccarini	&#8211; Presidente<br />
Vito Poli Rel. Estensore     &#8211; Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo	&#8211; Consigliere<br />
Adolfo Metro	&#8211; Consigliere<br />
Giancarlo Giambartolemei	&#8211; Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-824/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-13-2-2009-n-68/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-13-2-2009-n-68/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi Sig. Emanuele Zanon (Avv. Longo) c. Comune di Cordenons (Avv. Tudor). silenzio e accesso agli atti Pubblico impiego &#8211; Silenzio &#8211; Accesso agli atti – Documento amministrativo- minute o altro tipo di documentazione costituente elaborazione interna ed informale – Non rientra. Tra gli atti di cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Corasaniti, <i>Est</i>. Settesoldi<br /> Sig. Emanuele Zanon  (Avv. Longo) c. <br />Comune di Cordenons (Avv. Tudor).<br /></span></p>
<hr />
<p>silenzio e accesso agli atti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Silenzio &#8211; Accesso agli atti – Documento amministrativo- minute o altro tipo di documentazione costituente elaborazione interna ed informale – Non rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tra gli atti di cui può venir chiesta l’ostensione a seguito di istanza di accesso, non rientrano minute o altro tipo di documentazione costituente elaborazione interna ed informale dell&#8217;organo amministrativo, la quale è, per definizione, prodromica all’attività provvedimentale estrinsecantesi nell’adozione dell’atto amministrativo e quindi non sussumibile nella nozione di documento amministrativo, mentre vi rientrano atti ufficiali quali eventuali relazioni e/o comunicazioni di titolari di uffici comunali che siano state ufficialmente inviate ad organi comunali per l’adozione di atti degli stessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00068/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00359/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 359 del 2008, proposto da: <br />	<br />
<b>Emanuele Zanon,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Cordenons</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1; <br />	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>il silenzio serbato dal Comune di Cordenons alla motivata richiesta di accesso agli atti amministrativi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cordenons;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Trattasi di ricorso per l’accesso proposto da un dipendente comunale che ha chiesto di vedere tutti gli atti, anche interni e manoscritti, inerenti al procedimento conclusosi con la delibera di giunta comunale n. 138 del 28.5.07, che sarebbe il presupposto sostanziale di una scheda di valutazione a lui sfavorevole perché gli era stata addebitata la perdita di un contributo.<br />	<br />
Il Comune ha soddisfatto la sua richiesta in maniera ritenuta solo parziale perché non gli sono stati rilasciati la copia della relazione al conto consuntivo modificata dalla Giunta comunale, un manoscritto accluso al medesimo atto e la successiva relazione modificata in modo da attribuirgli la perdita del contributo.<br />	<br />
Si sostiene che vi sarebbe violazione degli artt. 22 e 25 della l. 241/1990, degli artt. 7 e 9 del DPR 184/2006 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, dato che la mancata produzione non permetterebbe al ricorrente di conoscere compiutamente gli atti posti in essere dall’amministrazione nell’espletamento dell’attività di valutazione del suo operato. <br />	<br />
L’amministrazione resistente ha controdedotto ribadendo le proprie posizioni quali esposte nella impugnata nota 10.7.2008, nel senso di un’eccessiva genericità della domanda che non contiene gli estremi degli atti richiesti o altri elementi atti a consentirne l’ esatta individuazione.<br />	<br />
Il Collegio osserva che, avendo il ricorrente circoscritto la propria richiesta agli atti inerenti ad uno specifico procedimento ed avendo ricordato anche come si tratti di quello che ha portato alla motivazione dell’attribuzione della sua valutazione da parte del Segretario – Direttore Generale, la sua richiesta non può ritenersi generica né carente di interesse. <br />	<br />
In buona sostanza il ricorrente, come meglio emerso anche dalle precisazioni fornite in corso di causa, desidera avere accesso a tutta la documentazione inerente la questione del contributo per la Biblioteca Civica.<br />	<br />
Il Collegio ritiene anzitutto di precisare che tra gli atti di cui può venir chiesta l’ostensione, non rientrano minute o altro tipo di documentazione costituente elaborazione interna ed informale dell&#8217;organo amministrativo, la quale è, per definizione, prodromica all’attività provvedimentale estrinsecantesi nell’adozione dell’atto amministrativo (T.A.R Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 dicembre 2005, n. 1686, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 10 gennaio 2003 , n. 10) e quindi non sussumibile nella nozione di documento amministrativo, mentre vi rientrano atti ufficiali quali eventuali relazioni e/o comunicazioni di titolari di uffici comunali che siano state ufficialmente inviate ad organi comunali per l’adozione di atti degli stessi.<br />	<br />
Premesso quanto sopra il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto ad ottenere l’accesso a tale documentazione, se ed in quanto esistente, e ad ottenere comunque un chiaro ed inequivoco pronunciamento del Comune in ordine alla sua eventuale inesistenza.<br />	<br />
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nei termini sopra precisati.<br />	<br />
Le spese vanno comunque compensate tra le parti per giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie in parte nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione e ordina al Comune di Cordenons di provvedere nel senso in premessa specificato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/02/2009</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.826</a></p>
<p>Pres. R. Iannotta – Est. V. Poli Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. (Avv. N. Marcone) c/ Comune di Firenze (n.c.) e altri. sull&#8217;ammissibilità delle giustificazioni preventive delle offerte nelle gare di appalto e sulle condizioni per il rispetto del sistema comunitario 1. Processo amministrativo – Appello incidentale – Tempestività &#8211; Oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Iannotta – Est. V. Poli<BR> Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. (Avv. N. Marcone) c/ <br />Comune di Firenze (n.c.) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità delle giustificazioni preventive delle offerte nelle gare di appalto e sulle condizioni per il rispetto del sistema comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello incidentale – Tempestività &#8211; Oggetto – Doglianze autonome e indipendenti – Notificazione – Termine ordinario – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Offerte – Anomalia &#8211; Giustificazioni preventive – Necessità &#8211; Clausola di esclusione – Ammissibilità – Successiva valutazione in contraddittorio – Necessità.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Offerte – Anomalia &#8211; Giustificazioni preventive – Ammissibilità – Rispetto normativa comunitaria – Condizioni – Individuazione.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Successiva valutazione in contraddittorio – Necessità.	</p>
<p>5. Responsabilità della P.A. – Gara – Anomalia – Esclusione – Vizi formali e procedimentali – Annullamento – Risarcimento danno – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se è vero che nel processo amministrativo si applica l’art. 333 c.p.c., a norma del quale la parte cui sia stata notificata l’impugnazione principale deve a sua volta proporre le proprie doglianze nello stesso processo in via incidentale – onde realizzare il simultaneus processus – è anche vero che, individuata la forma del secondo gravame, occorre analizzarne il contenuto sostanziale per l’individuazione della disciplina applicabile. Sicché ove questo, come nel caso di specie, si risolva non in una mera controimpugnazione su capi dipendenti o connessi da quelli contrastanti principaliter, ma abbia ad oggetto doglianze autonome ed indipendenti, sarà soggetto ai termini ordinari per l’impugnazione previsti dall’art. 28, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 327 c.p.c..	</p>
<p>2. Il sistema delle regole comunitarie, anche antecedentemente alle direttive 17 e 18 del 2004 ed al codice degli appalti che le ha recepite, non si oppone a che l’amministrazione richieda a pena di esclusione che le offerte presentate siano corredate da giustificazioni preventive anche in misura inferiore al 100%, purché sia garantita una effettiva fase di valutazione in contraddittorio, successivamente all’apertura delle buste.	</p>
<p>3. Il principio della ammissibilità delle giustificazioni preventive delle offerte nelle gare di appalto, per essere attuato in modo pienamente conforme al sistema comunitario, va temperato con alcune precisazioni: la procedura di verifica “a valle” deve essere attivata in ogni caso, non solo quando si abbiano dubbi e perplessità sull’attendibilità dell’offerta, ma anche quando i rilievi svolti dalla stazione appaltante riguardino i contenuti sostanziali della proposta negoziale, essendosi riscontrata la difformità della prestazione offerta rispetto a quella richiesta dal bando o dalla lettera di invito che avrebbe comportato l’inammissibilità dell’offerta medesima e non il giudizio di anomalia; l’acquisizione preliminare di giustificazioni non può ovviamente concernere i chiarimenti e le precisazioni in merito all’affidabilità ed alla rimuneratività della proposta contrattuale logicamente immaginabili solo in riscontro a puntuale e circoscritta richiesta dell’amministrazione; l’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione rispetto a quella esibita in origine, con il limite, però, del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso.	</p>
<p>4. E’ illegittimo, per illogicità ed irregolarità formale, il giudizio di anomalia di una offerta nel caso in cui dalla documentazione di gara emerga la sistematica violazione, da parte della stazione appaltante, della regola basilare del contraddittorio che deve sempre ispirare il confronto fra stazione appaltante ed impresa, in particolare quando risulti che buona parte delle mende addebitate in sede di giudizio finale di anomalia non sono state preventivamente contestate e l’impresa interessata si è trovata nella impossibilità di fornire le pertinenti giustificazioni.	</p>
<p>5. E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario allorquando il provvedimento di esclusione per anomalia venga annullato, come nel caso di specie, per vizi formali e procedimentali che consentano il riesercizio del potere da parte della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>	<br />
N. 826/09 REG.DEC.     <br />	<br />
N. 9088 e 9246  REG. RIC<br />	<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		.<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>	<br />
ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
sui ricorsi riuniti iscritti:<br />	<br />
&#8211;	il primo al NRG 90882007, proposto da <br />
<b>Spinosa Costruzioni Generali s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marcone ed elettivamente domiciliato presso quest&#8217;ultimo in Roma,  via G. Mercalli n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Firenze</b>, in persona del sindaco pro tempre, non costituito; <br />	<br />
<b>Impresa Pisa Costruttori s.p.a.</b> &#8211; <i>successore della Romagnoli s.p.a.</i> – in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la C.T.C. Consorzio Toscano Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
<b>Saced s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;<br />	<br />
<b>Ingg. Provera e Carrassi s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>	<br />
&#8211;	il secondo al NRG 92462007, proposto <br />
dall’<b>Impresa Pisa Costruttori s.p.a.</b> &#8211; <i>successore della Romagnoli s.p.a.</i> &#8211; in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la C.T.C. Consorzio Toscano Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero Narese ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, Pal. IV, Sc. B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Spinosa Costruzioni Generali s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marcone ed elettivamente domiciliato presso quest&#8217;ultimo in Roma,  via G. Mercalli n. 11;</p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Firenze</b>, in persona del sindaco pro tempre, non costituito;<br />	<br />
<b>Saced s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;<br />	<br />
<b>Ingg. Provera e Carrassi s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 825 del 4 giugno 2007.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio di Spinosa Costruzioni Generali s.r.l.;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
data per letta alla pubblica udienza del 5 dicembre 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Narese e Marcone; <br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
1. Con bando di gara del 31 luglio 2002, il comune di Firenze indisse una gara, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, per la realizzazione dei lavori di completamento del Padiglione Sud del Centro d’Arte Contemporanea – II° Lotto -. <br />	<br />
Per quanto di interesse ai fini della presente controversia, il bando stabiliva che l’amministrazione avrebbe proceduto alla valutazione ed eventuale esclusione delle offerte risultate anomale in base al meccanismo di calcolo previsto dall’art. 21, co. 1 bis, l. n. 109 del 1994; a tal fine le offerte sarebbero dovute essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni da fornirsi almeno sulla base dell’elaborato denominato “Elenco opere compiute”; in ogni caso, si precisava che nel rispetto delle prescrizioni europee, restava ferma la possibilità di un eventuale contraddittorio successivo e della produzione, da parte dei concorrenti, o su richiesta dell’amministrazione, di qualsiasi tipo di giustificazione ritenuta pertinente a dimostrare la congruità dell’offerta.<br />	<br />
1.1. Nel corso della gara fu individuata la soglia di anomalia al 22,77%; inter alios, risultarono sospette le offerte delle seguenti imprese: <br />	<br />
a)	Romagnoli s.p.a. – in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la C.T.C. Consorzio Toscano Costruzioni –  (già aggiudicataria a suo tempo del primo lotto dei lavori di completamento), poi trasformatasi nella Pisa Costruttori s.p.a. (in prosieguo Pisa), con un ribasso del 22,87%;<br />
b)	Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. (in prosieguo Spinosa), con un ribasso del 24,50%;<br />
c)	Saced s.r.l., con un ribasso del 28,63.<br />
1.2. All’esito di una prima verifica di anomalia risultò immune la sola offerta della Pisa.<br />	<br />
Con sentenza n. 5479 del 27 ottobre 2003 il T.a.r. per la Toscana dichiarò inammissibile un primo ricorso proposto dalla Spinosa avverso il giudizio di anomalia della propria offerta.<br />	<br />
Con sentenza n. 5478 del 27 ottobre 2003 il medesimo T.a.r. accolse il ricorso proposto dalla Saced s.r.l. ed annullò tutta la fase del procedimento di verifica di anomalia delle offerte per la difettosa costituzione dell’organo chiamato a valutarle.<br />	<br />
1.3. Il nuovo gruppo di lavoro costituito dal comune di Firenze rinnovò il procedimento di anomalia pervenendo alle medesime conclusioni, sicché in data 1 aprile 2004 la gara fu aggiudicata in via provvisoria alla ditta Pisa.<br />	<br />
1.4. Con ricorso rubricato al nrg. 1167/2004 e successivi motivi aggiunti, la società Spinosa aggredì il giudizio di anomalia della propria offerta (ed in via derivata anche l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara), lamentando nella sostanza:<br />	<br />
a)	la violazione del principio del contraddittorio, avendo reso giustificazioni su elementi che poi non erano stati effettivamente considerati dalla stazione appaltante in sede di giudizio di anomalia;<br />
b)	la validità dei giustificativi dei prezzi ritenuti inattendibili dall’amministrazione perché successivi alla data di presentazione dell’offerta;<br />
c)	la disparità di trattamento operata dall’organismo verificatore nel valutare le giustificazioni della Pisa e quelle rese da essa ricorrente.<br />
Nel corso del giudizio il T.a.r. concesse la misura cautelare richiesta ordinando all’amministrazione di effettuare una ulteriore verifica, in contraddittorio, dell’offerta della Spinosa (cfr. ordinanza n. 717 del 29 giugno 2004).<br />	<br />
Anche a conclusione di questa ennesima attività procedimentale la stazione appaltante confermò il giudizio di anomalia dell’offerta di Spinosa che si vide costretta ad articolare motivi aggiunti.<br />	<br />
Il T.a.r., sempre nell’ambito del ricorso proposto da Spinosa, dispose c.t.u. per accertare la logicità dell’operato dell’organismo incaricato della valutazione di anomalia.<br />	<br />
1.5. Con ricorso rubricato al nrg. 1210/2004 la società Ingg. Provera &#038; Carrassi s.p.a. (in prosieguo Provera), che aveva presentato una offerta non esuberante la soglia di anomalia, ha impugnato l’aggiudicazione effettuata in favore della ditta Pisa sostenendo che l’offerta di quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa per anomalia.<br />	<br />
1.6. Con ricorso rubricato al nrg. 2275/2004 la ditta Saced, a sua volta, ha chiesto l’annullamento sia della propria esclusione che del giudizio di non anomalia dell’offerta della Pisa.<br />	<br />
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Toscana, sezione seconda, n. 825 del 4 giugno 2007 –:<br />	<br />
a)	ha riunito i tre ricorsi di primo grado;<br />
b)	ha ritenuto di esaminare in via prioritaria il ricorso proposto dalla Spinosa, nel presupposto che l’eventuale accoglimento dello stesso avrebbe esteso i suoi effetti favorevoli anche nei confronti degli altri due ricorsi (punti 3 e 21 lett. d);<br />
c)	ha ritenuto illegittima l’esclusione per anomalia della Spinosa, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal c.t.u., accogliendo il relativo ricorso;<br />
d)	ha accolto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, formulata dalla Spinosa, limitatamente all’obbligo per l’amministrazione di rinnovare, con esito libero, il procedimento di verifica di anomalia;<br />
e)	ha dichiarato improcedibili per sopravenuta carenza di interesse i ricorsi proposti dalle Imprese Provera e Saced (tale capo non è stato impugnato);<br />
f)	ha condannato il comune di Firenze al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. in favore della Spinosa (anche tale capo non è stato impugnato).<br />
3. Con ricorso rubricato al nrg. 9246/2007 &#8211; notificato il 14 e 15 novembre 2007, e depositato il successivo 26 novembre &#8211;  la società Pisa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo:<br />	<br />
a)	con il primo motivo, violazione dell’art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994; violazione dell’art. 30 della direttiva n. 37/1993; erroneità e contraddittorietà della motivazione e della valutazione dei presupposti, omessa pronuncia su questioni determinanti; violazione dell’art. 15, d.m. n. 145 del 2000;<br />
b)	con il secondo motivo, violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale; difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione; errata valutazione dei presupposti;<br />
c)	con il terzo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c., del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; violazione del principio del contraddittorio; violazione dell’art. 21, l. n. 109 del 1994; errata valutazione dei presupposti; difetto ed erroneità della motivazione.<br />
4. Si è costituita la società Spinosa deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />	<br />
5. Con ricorso avviato per la notifica a mezzo posta, ex art. 1, l. n. 53 del 1994, il 18 e 20 novembre 2007, e depositato il successivo 21 novembre, la società Spinosa, a sua volta, ha interposto appello – rubricato al nrg. 9088/2007 – deducendo:<br />	<br />
a)	con il primo motivo, l’illegittima estensione degli effetti dell’accoglimento del ricorso da essa proposto alle imprese Saced e Provera nonostante la declaratoria di improcedibilità dei gravami proposti da queste ultime;<br />
b)	con il secondo motivo, la condanna del comune di Firenze al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione diretta della gara in contestazione;<br />
c)	con il terzo motivo, infine, la condanna del comune al risarcimento dei danni per equivalente monetario, commisurato al mancato utile d’impresa ed alla perdita di chance.<br />
6. Nel relativo giudizio non si è costituita nessuna delle parti intimate.<br />	<br />
7. Le cause sono passate in decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2008.  <br />	<br />
8. Gli appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell’art. 335 c.p.c.<br />	<br />
9. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di tardività ed improcedibilità del gravame proposto dalla società Spinosa, vagheggiata nella memoria della società Pisa del 24 novembre 2008, in alternativa alla riunione degli appelli in trattazione.<br />	<br />
L’eccezione si basa sul decisivo presupposto che tale appello avrebbe forma e sostanza di gravame incidentale.<br />	<br />
La tesi è inaccoglibile.<br />	<br />
L’appello proposto dalla società Spinosa, infatti, è qualificabile come incidentale in senso improprio perché volto a contestare capi autonomi dell’impugnata sentenza e dunque sorretto da autonomo interesse ad impugnare principaliter.<br />	<br />
Se è vero che nel processo amministrativo si applica l&#8217;art. 333 c.p.c., a norma del quale la parte cui sia stata notificata l&#8217;impugnazione principale deve a sua volta proporre le proprie doglianze nello stesso processo in via incidentale &#8211; onde realizzare il simultaneus processus &#8211; è anche vero che, individuata la forma del secondo gravame, occorre analizzarne il contenuto sostanziale per l&#8217;individuazione della disciplina applicabile. Sicché ove questo, come nel caso di specie, si risolva non in una mera controimpugnazione su capi dipendenti o connessi da quelli contrastati principaliter, ma abbia ad oggetto doglianze autonome ed indipendenti, sarà soggetto ai termini ordinari per l&#8217;impugnazione previsti dall&#8217;art. 28, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 327 c.p.c. (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5196). <br />	<br />
Nella specie il gravame incidentale improprio è stato ritualmente notificato e depositato.<br />	<br />
In ogni caso, anche a voler considerare il gravame della Spinosa quale appello incidentale proprio, risultano rispettati, nel peculiare caso di specie, i termini di notificazione e deposito sanciti dall’art. 37, r.d. n. 1054 del 1924, ancorché dimezzati ex art. 23 bis, l. T.a.r., rispettivamente pari a 15 e 5 giorni.<br />	<br />
10. Con il primo mezzo la società Pisa sostiene, nella sostanza, che le giustificazioni rese all’interno del sub procedimento di verifica dell’anomalia, non possano essere di data successiva a quella di presentazione dell’offerta originaria; sotto tale angolazione bene avrebbe fatto la stazione appaltante a ritenere inammissibili, quelle rese dalla Spinosa e, nel complesso, inattendibile l’offerta di quest’ultima.<br />	<br />
Il mezzo è infondato. <br />	<br />
Il sistema delle regole comunitarie (come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza 27 novembre 2001, n. 285 e dalla giurisprudenza nazionale, cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554), anche antecedentemente alle direttive 17 e 18 del 2004 ed al codice degli appalti (d.lvo n. 163 del 2006) che le ha recepite (inapplicabile ratione temporis), non si oppone a che l’amministrazione richieda a pena di esclusione che le offerte presentate siano corredate da giustificazioni preventive anche in misura inferiore al 100%, purché sia garantita una effettiva fase di valutazione in contraddittorio, successivamente all’apertura delle buste.<br />	<br />
Il principio, per essere attuato in modo pienamente conforme al sistema comunitario, va temperato con alcune precisazioni:<br />	<br />
I)	La procedura di verifica “a valle” deve essere attivata in ogni caso, non solo quando si abbiano dubbi e perplessità sull’attendibilità dell’offerta, ma anche quando i rilievi svolti dalla stazione appaltante riguardino i contenuti sostanziali della proposta negoziale, essendosi riscontrata la difformità della prestazione offerta rispetto a quella richiesta dal bando o dalla lettera di invito che avrebbe comportato l’inammissibilità dell’offerta medesima e non il giudizio di anomalia (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2002, n. 4268).<br />
II)	L’acquisizione preliminare di giustificazioni non può ovviamente concernere i chiarimenti e le precisazioni in merito all’affidabilità ed alla remuneratività della proposta contrattuale logicamente immaginabili solo in riscontro a puntuale e circoscritta richiesta dell’amministrazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554);<br />
III)	L’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione rispetto a quella esibita in origine, con il limite, però, del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso (cfr. Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554).<br />
Nel caso di specie, come risulta dall’esame di tutta la documentazione versata in atti, deve escludersi che le giustificazioni, ritenute inattendibili dal saggio di gara, alterassero gli elementi costitutivi dell’offerta.<br />	<br />
Devono essere pertanto respinte tutte le censure articolate dalla società Pisa da pagina 22 a pagina 48 dell’atto di gravame.<br />	<br />
Tali doglianze sono infondate, alla luce delle risultanze istruttorie, anche nella parte in cui contestano la fornitura dei diaframmi, della bentonite, degli impianti elettrici nonché la consistenza della riserva economica elaborata dalla Spinosa.<br />	<br />
Per quanto specificamente attiene alla fornitura di due ascensori della ditta Schindler, la difesa della Pisa sostiene che i modelli offerti dalla ditta Spinosa sarebbero fuori produzione, donde il giudizio di incongruità del prezzo offerto formulato dal seggio di gara. Anche tale doglianza è priva di pregio in quanto l’amministrazione non si è avveduta che le cabine offerte dalla società Spinosa (modello Schindler S300 Design elegante S48) erano proprio quelle richieste dall’Elenco opere compiute (punto 30) sulla base del quale, a mente del bando di gara (cfr.pagina 2), le concorrenti avevano l’obbligo di fornire le giustificazioni a corredo dell’offerta.<br />	<br />
10.1. Con il secondo mezzo la ditta Pisa sostiene che il giudice avrebbe decampato dai limiti della giurisdizione di legittimità sostituendo la propria valutazione (e quella del c.t.u. definito ignoto ingegnere di Lucca) a quella della stazione appaltante.<br />	<br />
Il mezzo è infondato.<br />	<br />
In primo luogo giova precisare che il c.t.u. è (o almeno era all’epoca dei fatti) il capo dell’Ufficio tecnico comunale del comune di Lucca, professionista dunque munito di specifiche competenze settoriali.<br />	<br />
In ogni caso la tesi propugnata dall’appellante è smentita dalla piana lettura dell’impugnata sentenza.<br />	<br />
Il T.a.r. non si è affatto sostituito alle valutazioni tecnico discrezionali appannaggio del seggio di gara, ma le ha confutate ab externo, mettendo in luce la loro manifesta illogicità ed irregolarità formale.<br />	<br />
Tanto è vero questo che si è limitato ad annullare il giudizio di anomalia a carico della Spinosa imponendo alla stazione appaltante una nuova verifica (statuizione questa, come si vedrà meglio in prosieguo, che è stata contrastata dalla società Spinosa mediante autonoma impugnativa).<br />	<br />
Per quanto concerne il profilo delle irregolarità procedimentali poste in essere dall’amministrazione, osserva il collegio che da tutta la documentazione versata in atti emerge la sistematica violazione, da parte di quest’ultima della regola basilare del contraddittorio che deve sempre ispirare il confronto fra stazione appaltante ed impresa. In concreto risulta che buona parte delle mende addebitate in sede di giudizio finale di anomalia non sono state preventivamente contestate, sicché l’Impresa Spinosa si è trovata nella impossibilità di fornire le pertinenti giustificazioni.<br />	<br />
12.2. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il T.a.r. ampliando la domanda di annullamento, in origine rivolta dalla ditta Spinosa nei confronti della sola esclusione per anomalia della propria offerta, fino al punto di comprendervi anche quella di caducazione della mancata esclusione della aggiudicataria.<br />	<br />
Il mezzo è infondato.<br />	<br />
Il T.a.r. ha affidato al c.t.u. la pertinente indagine tecnica sulla congruità dell’offerta resa dalla Pisa al solo scopo di decidere della fondatezza della censura di disparità di trattamento sollevata dalla ditta Spinosa; una volta assodata la disomogeneità del metro di giudizio utilizzato dal seggio di gara, si è ben guardato dall’annullare il giudizio di non anomalia formulato da tale organo nei confronti dell’offerta risultata poi aggiudicataria.<br />	<br />
Risultano pertanto inconferenti, e comunque infondate nel merito sulla scorta dei dati tecnici acquisiti al fascicolo d’ufficio, le doglianze mosse dall’appellante (da pagina 62 a pagina 69 del ricorso), nel presupposto che la sentenza avrebbe annullato il giudizio di non anomalia della aggiudicataria.<br />	<br />
11. Può scendersi adesso all’esame dell’appello proposto dalla società Spinosa.<br />	<br />
11.1. Con il primo mezzo si contestano le argomentazioni sviluppate ai punti 3 e 21 lett. d) dell’impugnata sentenza nella parte in cui estendono gli effetti conformativi favorevoli della pronuncia alle imprese Saced e Provera, facendone discendere l’obbligo per la stazione appaltante di sottoporre a nuovo procedimento di anomalia tutte e tre le offerte (Spinosa, Saced e Provera) e conseguentemente l’improcedibilità dei rispettivi ricorsi proposti dalle ultime due.<br />	<br />
Il mezzo è fondato.<br />	<br />
Sebbene le società Saced e Provera non abbiano formulato appello sul capo della sentenza che ha dichiarato improcedibili i rispettivi ricorsi, ciò nonostante è evidente l’interesse della Spinosa a rimuovere il punto ad essa sfavorevole che pregiudica in via immediata e diretta l’eventuale futuro riesercizio del potere da parte della stazione appaltante.<br />	<br />
Effettivamente il T.a.r. è incorso in una serie di errori di fatto che hanno fuorviato l’iter e la conclusione del giudizio culminato nella declaratoria di improcedibilità dei ricorsi Saced e Provera.<br />	<br />
In particolare non si è avveduto che:<br />	<br />
a)	l’offerta della società Provera non aveva superato la soglia di allarme di anomalia e dunque in alcun modo sarebbe dovuta essere sottoposta al relativo procedimento di verifica in sede di esecuzione di eventuale giudicato;<br />
b)	la società Provera ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva esclusivamente nel presupposto della illegittimità della mancata esclusione per anomalia della offerta Pisa, ma tale domanda che ha sostenuto il ricorso di primo grado della Provera, come in precedenza evidenziato, non è mai stata esaminata; <br />
c)	la Saced non si è classificata alle spalle della Spinosa, ma al contrario in posizione poziore avendo offerto un ribasso maggiore;<br />
d)	Spinosa non ha mai chiesto l’annullamento della mancata esclusione per anomalia della offerta di Pisa, essendo evidente, sul punto, la carenza dello specifico interesse ad agire per avere offerto un maggior ribasso.<br />
In definitiva non può sostenersi che l’annullamento dell’aggiudicazione sia stato pronunciato per la illegittimità della mancata esclusione per anomalia dell’offerta Pisa; il T.a.r., sul punto specifico, ha ritenuto in modo anodino che <<il comportamento assunto nella specie dal gruppo di lavoro in ordine alla verifica dell’anomalia delle offerte presentate rende obbiettivamente sospetto anche il giudizio con riferimento alle altre ricorrenti Saced e Provera &#038; Carrassi>> (punto 21 lett.c); deve ribadirsi, però, che la ditta Spinosa ha lamentato la concessività del metro di giudizio utilizzato dalla stazione appaltante per valutare l’offerta Pisa al solo scopo di suffragare la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, mossa in funzione dell’annullamento della propria esclusione e non della mancata esclusione della Pisa. <br />	<br />
Per completezza il collegio dà atto che la difesa della società Pisa non ha contestato l’accoglimento del mezzo di gravame in trattazione (pagina 5 memoria conclusionale del 24 novembre 2008).<br />	<br />
11.2. Quanto al secondo mezzo di gravame la sezione osserva che è sicuramente inammissibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione diretta della gara, sulla scorta delle argomentazioni recentemente sviluppate dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio da cui la sezione non intende discostarsi (cfr. decisioni 21 novembre 2008, n. 12 e 30 luglio 2008, n. 9).<br />	<br />
11.3. Parimenti inaccoglibile è la domanda di risarcimento, per equivalente monetario, dei danni derivanti dal mancato utile di impresa e dalla perdita di chance.<br />	<br />
Il collegio sul punto non intende deflettere dall’indirizzo giurisprudenziale che esclude la possibilità di valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria allorquando il provvedimento di esclusione per anomalia venga annullato, come nel caso di specie, per vizi formali e procedimentali che consentano il riesercizio del potere da parte della stazione appaltante (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2006, n. 4231; sez. IV, 20 maggio 2003, n. 2708; sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4435).<br />	<br />
12. In conclusione deve essere respinto in toto l’appello proposto dalla società Pisa, mentre quello della società Spinosa deve essere accolto limitatamente alla modificazione, nel senso dianzi precisato, della motivazione dell’impugnata sentenza che rimane confermata nel resto.<br />	<br />
Nella reciproca soccombenza delle parti il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti meglio indicati in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	respinge l’appello proposto dall’Impresa Pisa Costruttori s.p.a. &#8211; successore della Romagnoli s.p.a. &#8211; in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la C.T.C. Consorzio Toscano Costruzioni;<br />
&#8211;	accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto da Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. e per l’effetto conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2008, con la partecipazione di:<br />	<br />
Raffaele Iannotta	      	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore          		 &#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti	     		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Gianbartolemei	      	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola		&#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/02/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-2-2009-n-68/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-2-2009-n-68/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a></p>
<p>Pres. Saverio Corasaniti Est. Rita De Piero in materia di titoli edilizi, in caso di silenzio-diniego della P.A., può essere utilizzata anche l&#8217;actio per silentium &#8211; ex art. 21 bis L. 1034/1971 &#8211; al fine di ottenere la dichiarazione dell&#8217;obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Saverio Corasaniti <i>Est.</i> Rita De Piero</span></p>
<hr />
<p>in materia di titoli edilizi, in caso di silenzio-diniego della P.A., può essere utilizzata anche l&#8217;actio per silentium &#8211; ex art. 21 bis L. 1034/1971 &#8211; al fine di ottenere la dichiarazione dell&#8217;obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Titoli edilizi &#8211; Domanda di permesso a costruire – Silenzio della Pubblica Amministrazione – Art. 21 bis L. 1034/1971 – Inadempimento della P.A. 	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Titoli edilizi &#8211; Domanda di permesso a costruire – Silenzio della Pubblica Amministrazione – Actio per silentium ex art. 21 bis L. 1034/1971  – Obbligo della P.A. a concludere il procedimento con provvedimento espresso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di titoli edilizi, il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione si sia pronunciata esplicitamente sulla domanda, non viene a costituire mero fatto di inadempimento (cui è possibile opporsi con la speciale actio per silentium di cui all’art. 21-bis), bensì è &#8211; ope legis &#8211; un vero e proprio provvedimento di diniego, autonomamente impugnabile in quanto tale, con rito ordinario. L’omessa emanazione di un provvedimento esplicito, non realizza un silenzio-inadempimento dell’Amministrazione da rimuovere con una pronuncia di condanna ad esprimersi in modo esplicito. Esso configura piuttosto un atto (implicito) a contenuto negativo, da annullare previa impugnazione nell’ordinaria sede generale di legittimità. Ne consegue che il ricorso avverso il “presunto” silenzio della P.A. (che va, invece, più correttamente qualificato atto di diniego), attivato con la speciale azione del silenzio è da ritenersi inammissibile.	</p>
<p>2. Si può ritenere che ove non vi fosse spazio per l’utilizzo dello strumento previsto dall’art. 21-bis, sia possibile attivare il rimedio dell’actio per silentium, sul presupposto che la situazione sia suscettibile di doppia tutela: con rito ordinario, ove si intenda ottenere una valutazione nel merito del diniego; con il rito di cui all’art. 21 bis al limitato fine di ottenere la dichiarazione dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 125 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Alessia Merlino</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Guggia, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Lignano Sabbiadoro,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dante Cudicio, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Ubaldo Camilotti; Marcia Helen Sultagi Fowlie<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Manlio Bianchini, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
per l&#8217;accertamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></i>dell&#8217;illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Lignano Sabbiadoro in relazione alla domanda di permesso a costruire presentata dalla ricorrente in data 13.2.2008, concernente la ristrutturazione e l&#8217;ampliamento del proprio edificio a destinazione residenziale, nonchè per la condanna dell&#8217;Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni.</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lignano Sabbiadoro;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Marcia Helen Sultagi Fowlie;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Col presente ricorso, ex art. 21 bis della L. 1034/71, la deducente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lignano Sabbiadoro sulla sua domanda di rilascio di un permesso di costruire, presentata il 13.2.08.<br />	<br />
Espone in fatto di esser proprietaria di una casa di abitazione che gode dell’uso esclusivo dell’area pertinenziale circostante, di cui è anche comproprietaria per un terzo.<br />	<br />
Intendendo ristrutturare il proprio immobile ed ampliarlo &#8211; nei limiti previsti dal P.R.G. &#8211; utilizzando parte dell’area in comproprietà ed uso esclusivo, presentava apposita domanda di permesso di costruire.<br />	<br />
In data 21.2.06, il Comune chiedeva documentazione integrativa, che veniva puntualmente dimessa in data 8.4.09.<br />	<br />
Da quel momento l’Ente manteneva un atteggiamento inerte (motivato con la sussistenza di dubbi circa il titolo a richiedere il permesso di costruire) e non concludeva il procedimento con un atto espresso.<br />	<br />
Il 16.12.08 la ricorrente dimetteva spontaneamente alcuni documenti ed un parere legale per chiarire le questioni controverse e sbloccare la situazione.<br />	<br />
Il Comune non solo non si attivava per concludere il procedimento, ma chiedeva ai comproprietari dell’area di evidenziare “eventuali elementi ostativi al rilascio del titolo edilizio”.<br />	<br />
In seguito, nonostante la notifica, in data 6.3.09, di preavviso di provvedimento negativo, alcun atto conclusivo del procedimento è stato emesso.<br />	<br />
1.1. &#8211; Questi i motivi di ricorso:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 11, 12 e 29 del T.U. 380/01; dell’art. 37 della L.r. 5/07 e dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto di motivazione; violazione dell’obbligo di provvedere.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 1102 c.c.; violazione dell’art. 6 delle N.T.A. della Variante Generale n. 37. Contraddittorietà e difetto di istruttoria.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 241/90; dell’art. 3 del D.P.R. 184/06 e del D.Lg. 196/03, nonché dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 380/01.<br />	<br />
L’istante, nel caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, chiede, sin da ora, la nomina di un Commissario ad acta, nonchè il risarcimento dei danni patiti.<br />	<br />
2. &#8211; Il Comune, costituito, precisato di non aver emesso a tutt’oggi alcun atto espresso e definitivo, controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità, in quanto non si sarebbe, nella specie, consolidato alcun silenzio-inadempimento, posto che i termini per definire la domanda hanno ricominciato a decorrere dall’ultima produzione documentale della ricorrente che risale al 16.12.08 e, in data 6.3.09, l’Ente ha inviato il preavviso di provvedimento negativo di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.<br />	<br />
Rileva, inoltre che la domanda qui proposta è insanabilmente contraddittoria (e, conseguentemente, il ricorso inammissibile) in quanto chiede sia la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, che di ordinare alla P.A. il rilascio del titolo, che il risarcimento dei danni patiti (peraltro non quantificati).<br />	<br />
Il ricorso sarebbe anche improcedibile, in quanto il preavviso di provvedimento negativo ha, di fatto, superato l’eventuale silenzio e concluso (ancorchè non in via formale) il procedimento. <br />	<br />
3. &#8211; Il ricorso è fondato, nei termini che verranno appresso esposti.<br />	<br />
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, “in materia di titoli edilizi, il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione si sia pronunciata esplicitamente sulla domanda, non viene a costituire mero fatto di inadempimento (cui è possibile opporsi con la speciale actio per silentium di cui all’art. 21-bis), bensì è &#8211; ope legis &#8211; un vero e proprio provvedimento di diniego, autonomamente impugnabile in quanto tale, con rito ordinario”.<br />	<br />
Pertanto, l’omessa emanazione di un provvedimento esplicito, non dovrebbe realizzare alcun silenzio-inadempimento dell’Amministrazione da rimuovere con una pronuncia di condanna ad esprimersi in modo esplicito, ma configurare piuttosto un atto (implicito) a contenuto negativo (qualificato e reso significativo dalla norma), da annullare previa impugnazione nell’ordinaria sede generale di legittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1037/06, e sez.. IV, n. 3373/08). Ne consegue che il ricorso avverso il “presunto” silenzio della P.A. (che va, invece, più correttamente qualificato atto di diniego), attivato con la speciale azione del silenzio dovrebbe ritenersi inammissibile.<br />	<br />
La giurisprudenza, tuttavia (cfr. TAR Lazio, sez. II bis, n. 5436/07; Tar Puglia &#8211; Lecce n. 2020/07) ha ritenuto che anche in questo caso (ove non vi sarebbe spazio per l’utilizzo dello strumento previsto dall’art. 21-bis) sia possibile attivare il rimedio dell’actio per silentium, evidentemente sul presupposto che la situazione sia suscettibile di doppia tutela: con rito ordinario, ove si intenda ottenere una valutazione nel merito del diniego; con il rito di cui all’art. 21 bis al limitato fine di ottenere la dichiarazione dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.<br />	<br />
Col ricorso all’esame, espressamente qualificato actio per silentium, vengono proposte più domande (effettivamente, come osserva il Comune, tra loro contraddittorie), tuttavia il Collegio ritiene di poter razionalizzare l’impugnazione, delibando l’unica correttamente introdotta col rito di cui all’art. 21 bis della L. 1034/71, e cioè quella intesa a rimuovere l’inerzia del Comune, che non può dirsi superata dal mero preavviso di provvedimento negativo, posto che lo stesso è intervenuto quando i termini per la conclusione del procedimento di rilascio del titolo edilizio (contrariamente a quanto afferma il Comune) erano già spirati e, in ogni caso, perché allo stesso (datato 6.3.09) non è comunque seguito &#8211; ad oggi &#8211; alcun atto conclusivo del procedimento.<br />	<br />
La situazione di omessa emanazione di un atto espresso (che indichi in via definitiva le ragioni dell’eventuale diniego), quindi, perdura, e, poiché la ricorrente ha chiesto &#8211; in primis &#8211; che sia dichiarato il dovere del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, limitatamente a questo aspetto, il ricorso è fondato va conseguentemente accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta dell’istante, con apposito atto conclusivo dell’iter, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.<br />	<br />
4. &#8211; Sussistono le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.</p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Lignano Sabbiadoro di pronunciarsi in modo espresso sulla domanda della ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.<br />	<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Farina, Consigliere<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/05/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-2-2009-n-68/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.68</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/2/2009 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-2-2009-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-2-2009-n-43/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-2-2009-n-43/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/2/2009 n.43</a></p>
<p>Pres. FLICK – Red. DE SIERVO abrogato l&#8217;obbligo per gli enti pubblici operanti nell&#8217;ambito della Regione Lombardia di far ricorso agli avvocati della Regione Enti pubblici &#8211; Norme della Regione Lombardia &#8211; Patrocinio dell&#8217;Avvocatura Regionale &#8211; Previsione che gli enti individuati dalla Giunta Regionale, tra quelli costituenti il sistema regionale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FLICK – Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>abrogato l&#8217;obbligo per gli enti pubblici operanti nell&#8217;ambito della Regione Lombardia di far ricorso agli avvocati della Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti pubblici &#8211; Norme della Regione Lombardia &#8211; Patrocinio dell&#8217;Avvocatura Regionale &#8211; Previsione che gli enti individuati dalla Giunta Regionale, tra quelli costituenti il sistema regionale ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale n. 30 del 2006, si avvalgano, di norma, del patrocinio dell&#8217;Avvocatura Regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale &#8211; Deroga alla disciplina recata dalla legge professionale forense secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell&#8217;ente presso il quale prestano la loro opera</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Viene ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia poiché l&#8217;art. 10 della legge Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l&#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulla procedura della programmazione, del bilancio e della contabilità della Regione – Collegato 2009) contiene una disposizione che, sostituendo quella censurata, esplicitamente abroga l&#8217;obbligo, per gli enti pubblici operanti nell&#8217;ambito della Regione Lombardia, di far ricorso agli avvocati della Regione e stabilisce, a loro carico, un mero onere di comunicazione dell&#8217;esistenza della vertenza alla Giunta della Regione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;     Francesco   AMIRANTE     Presidente<br />	<br />
&#8211;     Ugo         DE SIERVO      Giudice <br />	<br />
&#8211;     Paolo       MADDALENA         &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Alfonso     QUARANTA          &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Franco      GALLO             &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Luigi       MAZZELLA          &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Gaetano     SILVESTRI         &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Sabino      CASSESE           &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Maria Rita  SAULLE            &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Giuseppe    TESAURO           &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Paolo Maria NAPOLITANO        &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Giuseppe    FRIGO             &#8220;<br />	<br />
&#8211;     Alessandro  CRISCUOLO         &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma secondo, lettera <i>b)</i>, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l&#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9<i>-ter</i> della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 &#8211; Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2007) promosso, con ordinanza del 7 febbraio 2008, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Zoppolato Maurizio ed altri contro la Regione Lombardia ed altra, iscritta al n. 252 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica  n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Visti</i> gli atti di costituzione di Zoppolato Maurizio ed altri e della Regione Lombardia nonché l&#8217;atto di intervento del Consiglio Nazionale Forense;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Luigi Manzi per Zoppolato Maurizio ed altri, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per il Consiglio Nazionale Forense.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Ritenuto che</i>, con ordinanza del 7 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, con riferimento agli articoli 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>b)</i>, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l&#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9<i>-ter</i> della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 &#8211; Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), nella parte in cui dispone che gli enti pubblici indicati dalla Giunta regionale si avvalgono, di norma, del patrocinio dell&#8217;Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale; che la rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti; che i rapporti tra i soggetti individuati e l&#8217;amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni; e infine che la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all&#8217;organizzazione degli enti;<br />	<br />
    che i ricorrenti, avvocati esercenti la loro professione in Lombardia, avevano impugnato la deliberazione con la quale la giunta regionale aveva dato attuazione al predetto art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, disponendo che una serie di enti pubblici dovessero avvalersi di norma del patrocinio dell&#8217;avvocatura regionale;<br />	<br />
    che il rimettente, disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse sollevata dalla difesa regionale, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata;<br />	<br />
    che, invero, secondo il TAR, la norma regionale censurata, incidendo sulla materia delle professioni, contrasterebbe con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, che in tale materia di competenza concorrente riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali;<br />	<br />
    che – prosegue il TAR – in tema di ordinamento della professione di avvocato, l&#8217;art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), stabilisce che l&#8217;esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato e di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, fatta eccezione, per quanto qui interessa, per gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui al secondo comma della stessa disposizione, esclusivamente per quanto concerne le cause e gli affari propri dell&#8217;ente presso il quale prestano la loro opera, disponendo, in relazione a tali ultimi, che gli stessi siano iscritti nell&#8217;elenco speciale annesso all&#8217;albo;<br />	<br />
    che, secondo il rimettente, la <i>ratio</i> del regime delle incompatibilità con l&#8217;esercizio della professione di avvocato risiederebbe nella tutela dell&#8217;indipendenza del professionista, oltre che degli interessi dell&#8217;ente pubblico, cui il dipendente è legato da un rapporto di esclusività;<br />	<br />
    che, pertanto, le uniche eccezioni a tale regime di incompatibilità sarebbero quelle tassativamente indicate dal citato art. 3, quarto comma;<br />	<br />
    che poiché il predetto principio, secondo il rimettente, avrebbe carattere di principio fondamentale della legislazione statale, la disposizione normativa della legge regionale in questione, contrastando con esso, sarebbe lesiva della competenza legislativa statale;<br />	<br />
    che la norma regionale sarebbe poi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all&#8217;art. 24 della Costituzione, da intendersi comprensivo, secondo il TAR rimettente, anche della libertà di scelta delle modalità della difesa medesima;<br />	<br />
    che la norma regionale contrasterebbe poi con la lettera <i>m</i>) (<i>recte:</i> <i>e</i>), dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost., che riserva allo Stato la normativa in materia di tutela della concorrenza e finirebbe così per incidere sul principio del libero esercizio di un&#8217;attività professionale, contrastando in tal modo anche con gli articoli 49 e 50 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce le Comunità europee;<br />	<br />
    che è intervenuta nel presente giudizio la Regione Lombardia, eccependo l&#8217;inammissibilità della questione di costituzionalità e, nel merito, ha concluso per la sua infondatezza;<br />	<br />
    che si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio <i>a quo</i>, illustrando con la propria memoria gli argomenti posti a base della sollevata eccezione di incostituzionalità;<br />	<br />
    che ha infine spiegato intervento il Consiglio Nazionale Forense, chiedendo l&#8217;accoglimento della questione;<br />	<br />
    che, con memoria successiva, lo stesso Consiglio, pur dando atto della recente approvazione della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l&#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziario regionale, ai sensi dell&#8217;art. 9-<i>ter</i> della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2009), che, all&#8217;art. 10, abroga il contestato obbligo per gli enti pubblici regionali di avvalersi della difesa degli avvocati della Regione, ha chiesto non disporsi la restituzione atti, data la persistente rilevanza della norma censurata nel giudizio <i>a quo</i>;<br />	<br />
    che, successivamente hanno depositato memoria illustrativa anche i ricorrenti nel giudizio <i>a quo</i> e la stessa Regione Lombardia, quest&#8217;ultima chiedendo la restituzione degli atti al giudice rimettente, per la valutazione della persistente rilevanza della questione.<br />	<br />
<i>    Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dubita, con riferimento agli articoli 117, commi secondo e terzo, e 24 commi primo e secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>b)</i>, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l&#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-<i>ter</i> della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 &#8211; Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), nella parte in cui dispone che gli enti pubblici indicati dalla Giunta regionale si avvalgono, di norma, del patrocinio dell&#8217;Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale; che la rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti; che i rapporti tra i soggetti individuati e l&#8217;amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni; e infine che la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all&#8217;organizzazione degli enti;<br />	<br />
    che, preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l&#8217;intervento del Consiglio Nazionale Forense;<br />	<br />
    che, invero, nei giudizi incidentali di costituzionalità, l&#8217;intervento di soggetti estranei al procedimento nell&#8217;ambito del quale è stata sollevata la questione è ammesso soltanto qualora l&#8217;interveniente sia portatore di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla decisione della Corte (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 440 del 2005, n. 279 del 2006, n. 245 del 2007) e, più specificamente, qualora detta incidenza derivi dall&#8217;immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio <i>a quo</i> (ordinanze n. 251 del 2002 e n. 250 del 2007);<br />	<br />
    che, nel giudizio amministrativo da cui origina la presente questione di costituzionalità, la posizione sostanziale dibattuta riguarda gli interessi professionali della classe forense, ma non tocca questioni che coinvolgano direttamente le attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense, mettendone in gioco le sue prerogative istituzionali;<br />	<br />
    che, successivamente alla proposizione della questione, è entrata in vigore la legge Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l&#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-<i>ter</i> della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulla procedura della programmazione, del bilancio e della contabilità della Regione – Collegato 2009);<br />	<br />
    che l&#8217;art. 10 di tale legge contiene una disposizione che, sostituendo quella censurata, esplicitamente abroga l&#8217;obbligo, per gli enti pubblici operanti nell&#8217;ambito della Regione Lombardia, di far ricorso agli avvocati della Regione e stabilisce, a loro carico, un mero onere di comunicazione dell&#8217;esistenza della vertenza alla Giunta della Regione;<br />	<br />
    che, pertanto, deve essere ordinata la restituzione degli atti al rimettente, spettando a quest&#8217;ultimo il compito di effettuare una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza (<i>ex plurimis</i>, ordinanza n. 303 del 2008).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> inammissibile l&#8217;intervento del Consiglio Nazionale Forense;<br />	<br />
<i>    ordina</i> la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-2-2009-n-43/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/2/2009 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a></p>
<p>Pres. Guerrieri Est. Mangia G. Quintili (Avv.ti F. Satta, F. Lattanzi e M. Tariciotti) c/ Comune di Rieti (Avv. P.M. D’Orazi). sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;approvazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell&#8217;applicabilità di sanzioni precedentemente irrogate dalla P.A. per interventi edilizi abusivi 1. Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri  Est. Mangia<br />   	  G. Quintili (Avv.ti F. Satta, F. Lattanzi e M. Tariciotti) c/ <br />Comune di Rieti  (Avv. P.M. D’Orazi).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;approvazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell&#8217;applicabilità di sanzioni precedentemente irrogate dalla P.A. per interventi edilizi abusivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico &#8211; Interventi abusivi – Sanzioni – Applicabilità &#8211; Presupposti &#8211; Danno ambientale – Esclusione – Ripristino stato dei luoghi successivo – Irrilevanza &#8211; Ragioni. </p>
<p>2. Provvedimento amministrativo – Convalida – Finalità –  Effetti giuridici<br />
– Atto convalidato &#8211; Imputabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista  per interventi edilizi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico in carenza di autorizzazione (ex art. 7, l. 1497/1939 s.m.i.), il danno ambientale costituisce non il presupposto sostanziale indefettibile per l’applicazione della sanzione ma esclusivamente un elemento che viene in rilievo ai fini del diverso profilo della quantificazione della sanzione, ossia un semplice criterio di commisurazione della sanzione (alternativo al profitto conseguito). Di conseguenza, l’eventuale approvazione di un progetto di rimozione del danno – nella specie di ripristino dello stato dei luoghi &#8211; non può incidere su una sanzione pecuniaria già irrogata, poiché l’approvazione di un progetto di tal genere è inidonea ad interferire con il potere discrezionale di scelta tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria già esercitato dall’Amministrazione e, quindi, non vale di per sé a rappresentare un’ipotesi di riesercizio del potere di cui all’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999.	</p>
<p>2. L’istituto della convalida dell’atto amministrativo risponde all’esigenza di eliminare un vizio da cui è inficiato l’atto medesimo. Pertanto, la convalida determina l’emanazione di un nuovo provvedimento, autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, il quale si ricollega – e non si sostituisce – all’atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene adottato (c.d. efficacia ex tunc della convalida), con la conseguenza che gli effetti giuridici si imputano all’atto convalidato, ponendosi quello convalidante come una mera causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità<sup>1</sup>. 	</p>
<p></b>________________________________	</p>
<p><sup>1</sup>  Cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, 18 dicembre 2007, n. 6682; TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2006, n. 311.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />	<br />
DEL LAZIO<br />	<br />
&#8211;	Sezione I-quater –
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul <b>ricorso n. 2416 del 2005</b>, proposto da </p>
<p><B>QUINTILI GIANNI</B>, in qualità di titolare dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Satta, Filippo Lattanzi e Matilde Tariciotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio Satta &#038; Associati, situato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Rieti</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Massimo D’Orazi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Sergio Maglio, situato in Roma, via San Saba n. 7;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore X – Ufficio Ambiente e Protezione, prot. n. 5527, notificata il 3 febbraio 2005, con la quale ha pronunciato l’annullamento d’ufficio della “<i>propria determinazione dirigenziale prot. n. 47773 del 27 settembre 2003” </i>ed ha deciso<i> “di irrogare a carico del Sig. Gianni Quintili ….. in qualità di titolare dell’omonima Impresa Quintili Gianni con sede legale in Rieti alla via F.lli Sebastiani n. 171, ai sensi dell’art. 15 L. n. 1497/39, dell’art. 164 d.lvo. n. 490/99 e dell’art. 167 del d.lvo n. 42/04 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, la sanzione pecuniaria di € 1.513.000,00 che dovrà essere versata, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente determinazione….”</i>;<br />	<br />
&#8211; della relazione avente ad oggetto “<i>estrazione di materiali inerti, in assenza di autorizzazione o concessione, in loc. Strepparillo di Vazia – Ditta Quintili Gianni – relazione tecnica sulla stima del danno per la determinazione e l’applicazione dell<br />
<i>&#8211; </i>della deliberazione della Giunta Municipale n. 365 del 24.11.2004, mai comunicata al ricorrente, con la quale il Comune di Rieti ha fatto propria detta relazione;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 10.05.2004, mai comunicata al ricorrente, con la quale veniva conferito all’Ing. Manfredi Tomassetti incarico di consulenza finalizzato alla verifica della correttezza tecnica della suddetta relazione<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
e sui <b>motivi aggiunti, </b>notificati in data 28 ottobre 2005 e depositati l’8 novembre successivo, proposti  dal ricorrente contro il Comune di Rieti</p>
<p><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>&#8211; della nota prot. n. 42241, notificata il 21 luglio 2005, con la quale il Comune di Rieti comunicava al Quintili l’avvio del procedimento di convalida della determina dirigenziale emessa in data 03.02.2005 prot. n. 5527, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/05;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005, con la quale l’Amministrazione comunale, ricevute le osservazioni di cui all’art. 10 L. n. 241/90 con allegata controperizia tecnica, comunicava al Quintili di aver ritenuto “<i>necessario ottenere osserv<br />
&#8211; nonché in quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
e sui <b>motivi aggiunti, </b>notificati in data 14 febbraio 2006 e depositati in data 15 febbraio 2006, proposti dal ricorrente contro il Comune di Rieti </p>
<p><b>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione,<br />	<br />
&#8211; della determina n. 2089 del 15 dicembre 2005, notificata il 16 dicembre 2006, con la quale il Dirigente del Settore X – Ufficio Ambiente e Protezione Civile convalidava “<i>la propria determinazione n. 5527 del 03 febbraio 2005”</i>, reiterando “<i>l’an<br />
&#8211; della relazione istruttoria del 15 dicembre 2005 redatta dall’Ing. Domenico Cricchi, responsabile del procedimento e dirigente del Settore X, posta a fondamento della determina n. 2089;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 69132 del 39.11.2005, con la quale l’Ing. Cricchi domandava all’Ing. Tomassetti informazioni e chiarimenti sulle tabelle allegate dalla IGA Consulting;<br />	<br />
&#8211; della nota del 5 dicembre 2005, acquisita dal Comune al prot. n. 70819, con la quale l’Ing. Tomassetti riscontrava la richiesta del Comune del 30 novembre precedente;<br />	<br />
&#8211; della relazione del 10 novembre 2005, acquisita al protocollo del Comune di Rieti con il n. 66036 del 16 novembre 2005, con la quale l’Ing. Tomassetti ha esaminato la controperizia tecnica della IGA Consulting, formulando controdeduzioni;<br />	<br />
&#8211; della relazione del 26 luglio 2005, con la quale l’Ing. Tomassetti inviava al Comune note di replica in relazione alle argomentazioni tecniche addotte dal Quintili nel ricorso dinanzi al TAR;<br />	<br />
&#8211; nonché nuovamente della nota prot. n. 42241, notificata il 21 luglio 2005, con la quale il Comune di Rieti comunicava al Quintili “<i>l’avvio del procedimento di convalida della determina dirigenziale emessa in data 03.02.05 prot. 5527”</i>, ai sensi de<br />
&#8211; della nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005, con la quale il Comune di Rieti, ricevute le osservazioni di cui all’art. 10 L. n. 241/90 con allegata controperizia tecnica, comunicava al Quintili di aver ritenuto “<i>necessario ottenere osservazioni</	
- della nota prot. 7369/06 del 2 febbraio 2006, con la quale il Comune di Rieti, a seguito di istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90, presentata dal Quintili il 17.02.2005, dopo la notificazione della determina n. 2089/05, negava l’accesso ad alcuni docu	
</i>&#8211; in quanto occorrer possa della nota prot. 64371 del 9 novembre 2005;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 6689/05, con la quale il Tribunale ha sospeso l’esecuzione della determinazione n. 5527, notificata il 3 febbraio 2005, del Comune di Rieti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 1279/2006, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, formulata con i secondi motivi aggiunti, limitatamente al disposto della determinazione prot. n. 2089 del 15 dicembre 2005 “<i>riferibile alla somma eccedente quella già fissata con il richiamato provvedimento del 27 settembre 2003”.</i>  <br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il Primo Referendario Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 marzo 2005 e depositato il successivo 15 marzo 2005, il ricorrente impugna la determinazione prot. n. 5527 del 3 febbraio 2005, con la quale il Comune di Rieti &#8211; Settore X – Ufficio Ambiente e Protezione Civile ha annullato la determinazione dirigenziale prot. n. 47773 del 27 settembre 2003 ed irrogato a suo carico, in qualità di titolare dell’omonima impresa Quintili Gianni, la sanzione di € 1.513.000,00 “<i>ai sensi dell’art. 15 L. 1497/39, dell’art. 164 D.Lgs. 490/99 e dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>”, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
In particolare, il ricorrente espone che:<br />	<br />
&#8211; in qualità di titolare dell’omonima ditta, era in possesso di due autorizzazioni (la n. 20722 del 24 luglio 1996 e la n. 34423 del 31 gennaio 1997), aventi ad oggetto la realizzazione di una discarica per materiali inerti e la predisposizione di un sito<br />
&#8211; essendo emerso &#8211; in seguito ad accertamenti disposti dall’Amministrazione &#8211; che il medesimo aveva intrapreso “<i>un’attività estrattiva in area sottoposta a vincolo di cui al titolo II del d.lvo n. 490/99….. in assenza del prescritto nulla osta ai sensi<br />
&#8211; conferito incarico all’ing. Tomassetti ed al dott. Carrozzoni, in data 2 febbraio 2001 l’Amministrazione adottava l’ordinanza prot. n. 4725, con la quale imponeva di procedere a “<i>lavori di rincalzo</i>” dell’area interessata dalle operazioni di scavo<br />
&#8211; tali lavori venivano eseguiti ed ultimati il 5 marzo 2001, come da accertamento dell’Ufficio Ambiente e Protezione Civile dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
&#8211; posto che, sulla base di una relazione dell’Ing. Tomassetti del 18 luglio 2002, i lavori eseguiti non risultavano esaustivi delle operazioni giudicate necessarie, con ordinanza del 18 gennaio 2003, prot. 2304, il Comune di Rieti gli ordinava di porre in<br />
&#8211; a seguito di ulteriori accertamenti, l’ordinanza de qua risultava non ottemperata;<br />	<br />
&#8211; con ordinanza del 27 settembre 2003, prot. 47773, il Comune di Rieti si determinava ad irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 L. n. 1497/39, calcolata – sulla base della perizia redatta dall’Ing. Fiordeponti dell’Uffic<br />
&#8211; avverso tale ingiunzione veniva proposto ricorso in opposizione davanti al Tribunale di Rieti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981;<br />	<br />
&#8211; in parziale accoglimento del ricorso, con sentenza n. 510/04 il Tribunale riduceva l’ammontare della sanzione a € 159.600,00;<br />	<br />
&#8211; in data 3 febbraio 2005 riceveva la notifica della determinazione dirigenziale n. 5527 con la quale l’Amministrazione – richiamando una nuova relazione redatta dall’Ing. Tomassetti, incaricato di verificare la correttezza della perizia effettuata dall’I<br />
Avverso la determinazione prot. 5527 del 3 febbraio 2005 il ricorrente – dopo aver addotto argomenti a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; deduce i seguenti motivi di impugnativa:<br />	<br />
<b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, dell’art. 15 L. 1497/39, dell’art. 164 d.lvo. 490/99 e 167 d.lvo. 42/04 e dell’art. 1 Legge Regionale n. 11/03, nonché violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché violazione dei principi in materia di autotutela. </b>Il ricorrente non ha ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento, nonostante l’utilità del suo intervento ai fini dell’esercizio dell’azione amministrativa. La valutazione compiuta dall’Ing. Tomassetti è erronea e sproporzionata in relazione alla quantità del materiale estratto, al prezzo utilizzato (relativo al pietrisco e, dunque, ad un materiale diverso da quello effettivamente estratto), ai tempi di produzione (in particolare, di scavo, di carico e di trasporto) nonché ai costi di lavorazione dell’impianto. In definitiva, è stato fatto riferimento a dati puramente teorici e non a dati effettivi, scaturenti dalla reale produzione. Sussiste contrasto con le conclusioni del Tribunale di Rieti nonché contraddittorietà con precedenti comportamenti. La motivazione del provvedimento impugnato è carente in quanto l’Amministrazione non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto più attendibili le conclusioni dell’Ing. Tomassetti rispetto a quelle del Fiordeponti.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2005 la domanda cautelare è stata rinviata “al merito”.<br />	<br />
In data 26 ottobre 2005 il ricorrente ha depositato una nuova istanza cautelare, rappresentando, tra l’altro, “<i>circostanze sopravvenute nelle more del presente giudizio</i>”, ossia la dichiarazione da parte del Tribunale di Rieti, investito del parallelo giudizio di opposizione alla determina n. 5527, meglio indicata in epigrafe, del proprio difetto di giurisdizione con dispositivo n. 2611/05, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, e, dunque, il venir meno della misura cautelare accordata dal giudice unico con ordinanza 8 giugno 2005, nonché l’avvenuta notifica in data 21 luglio 2005 di un avvio di procedimento per la convalida della determina n. 5527 del 3 febbraio 2005 (nota prot. n. 42241).<br />	<br />
Tale istanza è stata accolta dal Tribunale con ordinanza n. 6689 del 18 novembre 2005.<br />	<br />
Avverso la già citata nota n. 42241 di avvio del procedimento di convalida nonché la nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005 di differimento del termine per la conclusione del procedimento di convalida “<i>al 30 novembre 2005</i>” il ricorrente ha proposto motivi aggiunti &#8211; notificati in data 28 ottobre 2005 e depositati il successivo 8 novembre 2005 – deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
<b>Violazione del principio di partecipazione al procedimento, degli artt. 21 octies e nonies legge n. 241/90, per difetto di istruttoria e sviamento.<br />	<br />
Violazione del principio di imparzialità, eccesso di potere per sviamento, </b>atteso che l’incarico di esaminare la controperizia tecnica prodotta dal ricorrente è stato affidato allo stesso Ing. Tomassetti, ossia ad un soggetto che può considerarsi “parte in causa”.<br />	<br />
Il procedimento amministrativo del cui avvio è stata data evidenza si è concluso con l’adozione della determina n. 2089 del 15 dicembre 2005, di convalida della determinazione n. 5527 del 3 febbraio 2005, sicché sono stati reiterati l’annullamento della precedente determinazione dirigenziale n. 47773 del 27 settembre 2003 e l’irrogazione a carico del ricorrente della sanzione pecuniaria di € 1.513.000,00.<br />	<br />
Ciò detto, il ricorrente ha proposto in data 14 febbraio 2006 nuovi motivi aggiunti al fine di chiedere ed ottenere, previa sospensione, l’annullamento della citata determina n. 2089 del 15 dicembre 2005, di una serie ben individuata di atti presupposti (tra cui anche le note già impugnate con i motivi aggiunti in precedenza formulati), nonché della nota in data 2 febbraio 2006, prot. n. 7369/06 di diniego da parte del Comune di Rieti dell’accesso ad alcuni documenti richiesti.<br />	<br />
Le censure formulate sono le seguenti:<br />	<br />
<b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. n. 1497/1939, dell’art. 164 D.lvo. n. 490/1999 e 167 d.lvo. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione della p.a., del principio di partecipazione e del contraddittorio di cui alla legge n. 241/90, oltre che violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 per la parte relativa al diniego di accesso, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. </b>Il Comune di Rieti sembra ignorare del tutto il significato dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, atteggiandosi come un privato. Non ha, infatti, accolto le controdeduzioni procedimentali e tecniche fornite dal ricorrente non tanto perché errate, quanto perché non accettabili in linea di principio in quanto provenienti dal privato. Ciò ha determinato una grave omissione dal punto di vista procedimentale, consistita nella mancata visione da parte dell’Ing. Tomassetti della documentazione dell’impresa, confessoriamente riconosciuta nella relazione istruttoria. Ciò ha, altresì, determinato un’errata applicazione anche del principio del contraddittorio, la cui centralità nel procedimento valutativo preordinato alla determinazione del <i>quantum</i> sanzionatorio è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con la decisione n. 8267/2003. Per quanto riguarda i criteri di determinazione della sanzione, l’Amministrazione ha adottato un concetto di “<i>profitto conseguito</i>” che – in quanto basato su parametri puramente astratti &#8211; non trova alcun fondamento nelle norme di legge. A conferma di ciò opera anche l’osservazione che, se così fosse, la partecipazione del privato non avrebbe alcun senso mentre, invece, la sua utilità è stata ripetutamente riconosciuta. Nella determina n. 2089, così come in tutte le attività istruttorie ad essa prodromiche, manca ogni quantificazione del danno ambientale, nonostante la stessa sia richiesta dall’art. 164 d.lgs. n. 490/99.  Con riguardo alla relazione di Fiordiponti, l’Amministrazione ammette di aver scelto un consulente non dotato di sufficienti capacità, senza considerare che quelle valutazioni erano state sostanzialmente avallate dal Tribunale di Rieti con la sentenza n. 510/04. La quantificazione del materiale estratto in 190.000 mc, coerente, tra l’altro, con i metri cubi venduti nel triennio di riferimento 1997-1999, ha costituito oggetto di una decisione del giudice ordinario allo stato ancora esecutiva e non caducata. <br />	<br />
In ultimo, il ricorrente avanza “istanza istruttoria” al fine di acquisire tutti gli atti e provvedimenti inerenti le procedure che hanno condotto alla determina n. 5527 ed alla convalida assunta con provvedimento n. 2089 del 15 dicembre 2005.  <br />	<br />
Con atto depositato all’udienza camerale del 2 marzo 2006 si è costituito il Comune di Rieti, il quale – nel contempo – ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, adducendo che la determina n. 2089 del 15 dicembre 2005 ha privato di effetti la determinazione n. 5527 del 3 febbraio 2005, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti depositati in data 20 ottobre 2005 per carenza di  procura alle liti e non impugnabilità della comunicazione di avvio del procedimento. In relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la determina di convalida n. 2089 del 15 dicembre 2005, ha eccepito l’inammissibilità “<i>perché privo di sufficiente specificità”. </i>Nel merito ha opposto l’infondatezza del ricorso, ritenendo i principi di imparzialità e di buon andamento clausole generali, estranee alla materia del contendere, nonché adducendo il pieno rispetto del diritto di partecipazione e la correttezza della stima del profitto prospettata dal consulente Ing. Tomassetti. Infine, per quanto attiene all’azione ex art. 25 l. 241/90, eccepisce l’assoluta genericità ed indeterminatezza dell’azione e che, comunque, tutti gli atti presupposti sono stati rilasciati in copia al ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1279 del 2 marzo 2006 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione formulata con i II motivi aggiunti “<i>limitatamente al disposto del provvedimento riferibile alla somma eccedente quella già fissata con il richiamato provvedimento del 27 settembre 2003”.<br />	<br />
</i>Dopo aver provveduto in data 19 novembre 2008 al deposito di documenti, in data 28 novembre 2008 il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha preliminarmente rappresentato: &#8211; di aver già provveduto al pagamento della sanzione nella misura indicata dal TAR con l’ordinanza n. 1279/2006; &#8211; che il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Rieti avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 510/2004 (la quale aveva ridotto a € 159.000,00 la sanzione irrogata) è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; &#8211; che, nel corso del giudizio instaurato dal Comune di Rieti nei suoi confronti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/1986, e cioè al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale, è stato disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, nell’ambito della quale il profitto è stato stimato in € 247.645,50; &#8211; che in data 8 luglio 2008 l’Amministrazione ha approvato il progetto dal medesimo presentato per il ripristino dei luoghi. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere, avendo – appunto – l’Amministrazione approvato il progetto di ripristino dello stato dei luoghi, senza, tra l’altro, far salvi gli effetti della determina n. 2089/05. In via subordinata, ha reiterato le censure già formulate, insistendo sull’erroneità delle valutazioni dell’Ing. Tomassetti, di cui costituisce sicuro indice sintomatico anche la valutazione del CTU nominato nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Rieti per il risarcimento del danno.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 29 novembre 2008, il Comune di Rieti ha affermato che “<i>il comportamento dell’incolpato nel corso del procedimento amministrativo ha reso pienamente legittimo il ricorso in sede decisoria al ragionamento presuntivo, al fine di ricostruire …. il profitto conseguito</i>”. In particolare, ha evidenziato che il Quintili non ha dato un reale ed effettivo apporto al procedimento, ammettendo e giustificando così il ricorso – nella liquidazione &#8211; a “<i>presunzioni</i>”. In relazione alla CTU resa nell’ambito del giudizio civile dal medesimo instaurato per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ambientale ha riferito che l’indagine tecnica non si è ancora conclusa, atteso che il giudice ha disposto che il CTU rispondesse alle osservazioni presentate tramite l’Ing. Tomassetti. In ultimo, ha nuovamente sostenuto l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso la determina di convalida n. 2089 del 15 dicembre 2005 per insufficiente specificità. <br />	<br />
In data 9 dicembre 2008 l’Amministrazione ha depositato un’ulteriore memoria alla cui produzione – ancorché tardiva &#8211; il ricorrente ha formalmente acconsentito. In tale memoria ha rilevato che: &#8211; attraverso l’autorizzazione del progetto di ripristino dei luoghi non ha affatto rivisto la sanzione irrogata; &#8211;  la pluralità di conseguenze (penali, amministrative e civili) di cui il ricorrente mostra di dolersi sono dovute esclusivamente alla plurioffensività della condotta tenuta; &#8211; la censura afferente la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, che vieta l’esercizio del potere di autotutela a fronte dell’affidamento suscitato nei destinatari dell’atto, è del tutto nuova e, dunque, inammissibile.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In relazione al ricorso introduttivo del presente giudizio ed ai motivi aggiunti proposti avverso la determina n. 2089 del 15 dicembre 2005 – di cui il Collegio ritiene opportuna una trattazione congiunta &#8211; è necessario rilevare, in via preliminare, l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dall’Amministrazione ma anche dal ricorrente.<br />	<br />
1.1. In particolare, è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo – proposto avverso la determinazione n. 5527 del 3 febbraio 2005 &#8211; per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dall’Amministrazione dall’adozione, nel prosieguo, del provvedimento di convalida, ossia dall’adozione della determina n. 2089 del 15 dicembre 2005.<br />	<br />
Si osserva, infatti, che l’istituto della convalida dell’atto amministrativo risponde all’esigenza di eliminare un vizio da cui è inficiato l’atto medesimo.<br />	<br />
La convalida determina, dunque, l’emanazione di un nuovo provvedimento, autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, il quale si ricollega – e non si sostituisce – all’atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene adottato (c.d. efficacia <i>ex tunc </i>della convalida), con la conseguenza che gli effetti giuridici si imputano all’atto convalidato, ponendosi quello convalidante come una mera causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, 18 dicembre 2007, n. 6682; TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2006, n. 311). <br />	<br />
Tutto ciò premesso, è doveroso riconoscere che l’atto convalidato non viene meno, bensì mantiene la propria capacità lesiva, il che determina il persistere dell’interesse del ricorrente alla decisione del relativo gravame.<br />	<br />
1.2. I motivi aggiunti proposti avverso la determina di convalida non sono generici.<br />	<br />
Tali motivi sono – per contro – formulati con adeguata specificità, idonea a far chiaramente comprendere le ragioni di illegittimità denunciate, ossia la <i>causa pretendi</i> posta a fondamento dell’azione di annullamento. <br />	<br />
1.3. Anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in esame, dedotta dal ricorrente sulla base dell’intervenuta approvazione da parte del Comune di Rieti – con la nota prot. n. 51387 dell’8 luglio 2008 – del progetto di ripristino dello stato dei luoghi “<i>a sue spese</i>”, non è meritevole di positivo apprezzamento.<br />	<br />
Al riguardo, appare opportuno ricordare che &#8211; come ripetutamente sostenuto in ambito giurisprudenziale (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 395 del 2004; C.d.S. Sez. VI, n. 2653 del 2003) &#8211; l’indennità prevista per interventi edilizi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico in carenza della prescritta autorizzazione costituisce una vera e propria sanzione amministrativa.<br />	<br />
Più propriamente, si tratta di una conseguenza strettamente connessa alla violazione dell’obbligo – discendente, in origine, dall’art. 7 della legge n. 1497 del 1939 &#8211; di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale, la quale permane anche in caso di rilascio di un’autorizzazione postuma “ai fini ambientali” e/o di successiva attività di ripristino dello stato dei luoghi, connessa ad autonome iniziative del privato e, in seguito, assentita dall’Amministrazione.<br />	<br />
A ulteriore specificazione, va, pertanto, rilevato che, in tali ipotesi, il danno ambientale costituisce non il presupposto sostanziale indefettibile per l’applicazione della sanzione ma esclusivamente un elemento che viene in rilievo ai fini del diverso profilo della quantificazione della sanzione, ossia un semplice criterio di commisurazione della sanzione (alternativo al profitto conseguito).<br />	<br />
Da ciò consegue che l’eventuale approvazione di un progetto di rimozione del danno non può incidere sulla sanzione pecuniaria già irrogata.<br />	<br />
In altre parole, è doveroso affermare che l’approvazione di un progetto di tal genere è inidonea ad interferire con la violazione ma anche con il potere discrezionale di scelta tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria già esercitato dall’Amministrazione e, quindi, non vale di per sé a rappresentare un’ipotesi di riesercizio del potere di cui all’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999.<br />	<br />
Del resto, la prospettazione giuridica del ricorrente non appare rispettosa del principio del <i>contrarius actus</i>, in base al quale un provvedimento sopravvenuto incide su una precedente determinazione ossia rappresenta esercizio di un mero potere di riesame in virtù del rispetto del medesimo procedimento che ha caratterizzato il provvedimento in origine adottato, con i dovuti riflessi sull’organo competente, sul contraddittorio con l’interessato e sull’attualità dell’interesse pubblico al ritiro – ancorché implicito – del precedente provvedimento.<br />	<br />
E’ sufficiente un veloce raffronto tra le determinazioni impugnate e l’autorizzazione dell’8 luglio 2008 per rendersi conto della totale estraneità del potere esercitato nel secondo caso rispetto a quello che, invece, ha contraddistinto l’adozione delle prime.<br />	<br />
2. Nel merito, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti proposti avverso la determina n. 2089 del 15 dicembre 2005 – i quali si presentano maturi per la decisione e, dunque, non giustificano l’accoglimento dell’istanza istruttoria formulata dal ricorrente in relazione al diniego di accesso di cui alla nota del Comune di Rieti prot. n. 7369 del 2 febbraio 2006 &#8211; sono fondati e, pertanto, vanno accolti.<br />	<br />
2.1. Come rappresentato nella narrativa che precede, il ricorrente si duole, tra l’altro, dell’erroneità della determinazione della sanzione, formalmente riferita al “<i>profitto consegui</i>to”.<br />	<br />
In particolare, lamenta la totale “<i>astrazione”</i> e “<i>teoricità</i>” dei calcoli effettuati dal consulente del Comune, l’Ing. Tomassetti, ponendo in risalto – in relazione alle singole componenti dei costi e dei ricavi – la totale carenza di aderenza alla realtà.<br />	<br />
 Al fine di supportare ulteriormente la censura <i>de qua</i> evidenzia, altresì, la radicale diversità dell’importo sanzionatorio originario, riferito del pari al “<i>profitto conseguito</i>”, pari a € 170.520,00 (contemplato nella determinazione dirigenziale prot. n. 47773 del 27 settembre 2003, oggetto di autoannullamento), rispetto a quello da ultimo fissato, pari a € 1.513.000,00, nonché rispetto ad ulteriori valutazioni effettuate nell’ambito di ulteriori processi instaurati dinanzi al giudice ordinario .<br />	<br />
In ragione di tali premesse, denuncia, dunque, violazione dell’art. 15 l. 1497/39, dell’art. 164 d.lgs. 490/99 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04, nonché travisamento dei fatti e difetto di motivazione.<br />	<br />
Tali censure sono fondate.<br />	<br />
2.2. Come noto, le disposizioni in argomento, succedutesi nel tempo, richiamano – al fine di definire l’importo della sanzione pecuniaria, prescritta in alternativa alla remissione in pristino – la “<i>somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione</i>”, da determinare “<i>previa perizia di stima</i>”.<br />	<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nei casi in cui – come quello in esame – risulti non utile o, meglio, inadeguata l’applicazione di disposizioni vigenti che offrono specifiche modalità di determinazione (qual è quella di cui all’art. 1, comma 2 bis, della L.R. Lazio 1 febbraio 1993, n. 11),  l’Amministrazione – nel procedere al computo del “<i>profitto conseguito</i>” – debba acquisire dati concreti, ossia avvalersi di elementi inerenti alla realtà organizzativa effettiva del trasgressore.<br />	<br />
In altri termini, il computo del <i>quantum</i> della sanzione amministrativa in relazione al “<i>profitto conseguito</i>” – a differenza di quella effettuata sulla base del “<i>danno ambientale</i>” &#8211; deve avvenire mediante una disamina compiuta ed esaustiva di tutta la documentazione che si profili utile al fine di ricostruire il vantaggio economico che il trasgressore ha tratto dall’illecito commesso (da acquisire eventualmente anche presso quest’ultimo), ossia avvalendosi di elementi oggettivi di valutazione, di modo che la quantificazione operata possa essere oggetto di una dimostrazione articolata ed analitica (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2004, n. 16752).<br />	<br />
Orbene, non risulta che, nel caso di specie, l’Amministrazione – la quale non ha certo rappresentato l’impossibilità di quantificare il profitto in termini tecnico – patrimoniali e, quindi, l’eventuale ricorso a criteri equitativi (cfr. art. 1, comma 3, L.R. Lazio n. 11 del 1993)  &#8211; abbia operato nel rispetto dei canoni di cui è stata data evidenza.<br />	<br />
In particolare, va rilevato che:<br />	<br />
&#8211; il volume di materiale estratto calcolato &#8211; determinato in circa 230,000 mc, con ulteriori aumenti riferiti al maggior volume del materiale commercializzato rispetto a quello indisturbato ed all’“<i>aumento di volume di deposito della discarica”</i> – a<br />
&#8211; a ulteriore conferma dell’irragionevolezza di cui sopra, opera, poi, il rilievo che – a differenza delle risultanze della relazione dell’Ing. Fiordeponti, allegata all’ordinanza n. 47773 del 27 settembre 2003, di irrogazione della sanzione pecuniaria di<br />
&#8211; il materiale inerte estratto abusivamente risulta costituito da “<i>ghiaie</i>” e “<i>sabbia</i>”.  Al fine dell’individuazione dei prezzi di mercato, le ghiaie sono, poi, identificate esclusivamente con il “<i>pietrisco</i>”, il quale ne costituisce la<br />
&#8211; anche la valutazione dei costi di produzione è del tutto avulsa da dati reali. Evidente è il procedere dell’Ing. Tomassetti secondo soluzioni “<i>ottimali</i>”, del tutto scevre – in quanto tali &#8211; dalla disamina effettiva dell’attività del ricorrente ma<br />
In definitiva, va condiviso il rilievo del ricorrente secondo il quale la valutazione del “<i>profitto conseguito</i>” operata dall’Ing. Tomassetti e poi ripresa dall’Amministrazione è erronea e, comunque, ispirata da una tecnica che trascende la realtà concreta e fattuale, senza, tra l’altro, che – a supporto di una tale scelta – siano fornite e/o sussistano valide ragioni.<br />	<br />
Al riguardo, preme aggiungere che la sussistenza delle rilevate carenze trova riscontro anche nelle memorie depositate dall’Amministrazione nonché negli atti allegati.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; nella memoria depositata in data 29 novembre 2008, l’Amministrazione riconosce che, nel caso in esame, “<i>una volta individuato e prescelto il tipo di sanzione da irrogarsi</i>”, era tenuta ad esercitare un potere “<i>vincolato</i>” ma, poi, ammette es<br />
&#8211; nella nota del 26 luglio 2006, l’ing. Tomassetti (oltre a persistere nel ribadire l’utilizzo delle risultanze delle relazioni del 16 luglio 2002 e del 16 gennaio 2001 ai fini del computo del materiale estratto e, quindi, nell’ignorare che, nell’ordinanz<br />
&#8211; nella relazione istruttoria del 15 dicembre 2005 a firma del responsabile del procedimento, Ing. Cricchi, proprio in ordine alle lamentale del ricorrente, afferenti la “<i>teoricità o presuntività della metodologia utilizzata</i>”, si legge espressament<br />
A conferma delle carenze rilevate depongono, in ultimo, anche le risultanze della relazione del CTU Dott. Geologo Claudio Paniccia del 18 febbraio 2008, rilasciata nel giudizio civile R.G. 550/06 Tribunale Ordinario di Rieti.<br />	<br />
In  tale relazione, infatti, gli inerti venduti sono indicati in soli mc. 175,000 nonché distinti in diverse percentuali tra “ghiaione”, “mezzanello”, “breccino”, “pietrisco”, “sabbia” e “limo” proprio sulla base dell’analisi granulometrica presente nella relazione del Geol. R. Seri, con indicazione dei relativi prezzi di vendita; il costo di produzione unitario è individuato in € 7,3074. <br />	<br />
Ciò premesso, il CTU computa il profitto conseguito dalla ricorrente in € 247.642,50, ossia in una somma di gran lunga inferiore a quella indicata nei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Ancorché il Comune di Rieti abbia rappresentato che l’indagine tecnica di cui trattasi non si è ancora conclusa, atteso che “<i>il Tribunale di Rieti ha disposto che il CTU rispondesse</i>” alle osservazioni presentate dall’Ing. Tomassetti, “<i>rinviando il giudizio all’udienza del 21.04.2009</i>”, appare, comunque, ragionevole affermare che la differenza intercorrente tra il valore accertato dal citato CTU Paniccia e quello indicato nei provvedimenti impugnati – tratto dalla relazione dell’Ing. Tomassetti &#8211; è troppo profonda per non costituire un valido indice presuntivo della sussistenza di carenze nel computo effettuato – da ultimo – dall’Amministrazione, tanto più ove il confronto si instauri anche con l’ammontare in precedenza indicato nella relazione dell’Ing. Fiordeponti, riconosciuta, tra l’altro, “<i>immune da vizi logici</i>” nella sentenza n. 510 del 2004 del Tribunale di Rieti.<br />	<br />
E proprio in ragione dell’ammontare indicato nella relazione dell’Ing. Fiordeponti, si ritiene, ancora, di condividere l’assunto del ricorrente secondo il quale già il netto divario intercorrente tra questo ammontare e quello indicato nella relazione dell’Ing. Tomassetti avrebbe richiesto una ben diversa motivazione dei provvedimenti impugnati, specie ove si consideri che i citati professionisti avevano entrambi operato su incarico dell’Amministrazione e che la valutazione effettuata dall’Ing. Fiordeponti era stata già vagliata dall’autorità giudiziaria, la quale l’aveva ritenuta – come già ricordato &#8211; “<i>immune da vizi logici</i>”.<br />	<br />
In definitiva, le censure afferenti la violazione dell’art. 15 l. 1497/39, dell’art. 164 d.lgs. 490/99 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04, nonché il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione sono fondate.<br />	<br />
Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2006, sicché le altre censure formulate sono assorbite.<br />	<br />
3. Permangono da valutare i motivi aggiunti, depositati in data 8 novembre 2005, proposti avverso la nota prot. n. 42241 del 20 luglio 2005 di comunicazione dell’avvio del procedimento di convalida nonché la nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato il differimento del termine per la conclusione del procedimento di convalida.<br />	<br />
Al riguardo, l’Amministrazione oppone eccezione di inammissibilità sulla base della natura non provvedimentale degli atti impugnati.<br />	<br />
Tale eccezione è fondata, atteso che le sopraindicate note sono atti endoprocedimentali, privi di effetti lesivi propri e, pertanto, non impugnabili ex se.<br />	<br />
4. Per le ragioni illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2006 sono fondati; i motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2005 sono inammissibili.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono – come di regola &#8211; la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater:<br />	<br />
&#8211;	accoglie il ricorso introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale prot. n. 5527, adottata dal Comune di Rieti – Settore X – Uff. Ambiente e Protezione Civile in data 3 febbraio 2005 nonché gli atti alla stessa presupposti;<br />
&#8211;	dichiara inammissibili i motivi aggiunti, depositati in data 8 novembre 2005;<br />
&#8211;	accoglie i motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2006 e, per l’effetto, annulla la determina n. 2089, adottata dal Comune di Rieti – Settore X – Ufficio Ambiente e protezione Civile in data 15 dicembre 2005 nonché gli atti alla stessa presupposti;<br />
&#8211;	condanna il Comune di Rieti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />
&#8211;	ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
&#8211;	<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2008 con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />	<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore<br />	<br />
Dr.ssa Rita TRICARICO – Primo Ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.806</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2009-n-806/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2009-n-806/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2009-n-806/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.806</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. A. Pappalardo F. Nastri (avv. Sergio Tedesco) c. Seconda Universita&#8217; degli Studi di Napoli (N.C.) sulla tassatività delle prescrizioni del bando che prevedono per l&#8217;ammissione al concorso il possesso di determinati requisiti e sull&#8217;impossibilità di interpretare estensivamente le norme del bando di gara 1. Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2009-n-806/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.806</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2009-n-806/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.806</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. A. Pappalardo<br /> F. Nastri (avv. Sergio Tedesco) c. Seconda Universita&#8217; degli Studi di Napoli (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla tassatività delle prescrizioni del bando che prevedono per l&#8217;ammissione al concorso il possesso di determinati requisiti e sull&#8217;impossibilità di interpretare estensivamente le norme del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo &#8211; Procedimento &#8211; Comunicazione di avvio &#8211; Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 &#8211; Omissione &#8211; Nel caso di dimostrazione in giudizio che il contenuto dell&#8217;atto finale non avrebbe potuto essere diverso &#8211; Illegittimità &#8211; Non si produce ex art. 21 octies, 2° comma, della L. 241 del 1990.  	</p>
<p>2. Concorso &#8211; Ammissione &#8211; Requisiti prescritti dal bando &#8211; Interpretazione estensiva od integrazione analogica – Impossibilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 21 octies della Legge 241/90 non è illegittimo il provvedimento non preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/90, laddove risulta dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 	</p>
<p>2. Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, le norme del bando, che prevedono il possesso di determinati requisiti, non sono suscettibili di interpretazione estensiva od integrazione analogica. Ne discende, pertanto, che è legittima, in virtù del principio della par condicio tra i concorrenti, l’esclusione dei concorrenti che non sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I ter, sentenza n. 1223/07; id. Sez. II, sentenza n. 3225/05; Consiglio di Stato, Sez. V, 9269/03</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2004, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Nastri Filippo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Tedesco, presso il quale elett.te dom.in Napoli, via Orsi, N.6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Seconda Universita&#8217; degli Studi di Napoli<i></b></i>, in persona del rettore p.t., n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,del decreto direttoriale N.299 del 22.12.2003 recante esclusione del ricorrente dal concorso bandito il 13.10.2003 per un posto di dirigente con competenze connesse alla titolarità della Ripartizione servizi economici e finanziari</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente espone:<br />	<br />
&#8211; di essere impiegato presso l’Università degli studi di Napoli come funzionario amministrativo ex qual. VIII cat D pos. D2, Capo ufficio finanziamenti per la ricerca e progetti speciali;<br />	<br />
&#8211; di avere presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto il 13.10.2003 per un posto di dirigente servizi economici e finanziari;<br />	<br />
&#8211; che con il decreto impugnato veniva escluso dalla procedura perché in difformità dalle prescrizioni dell’art. 2 non aveva compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo;<br />	<br />
&#8211; che per contro detti requisiti specifici sussistevano, atteso che oltre all’effettivo servizio gli erano stati riconosciuti altri 3 anni , 5 mesi e 20 gg. come anzianità nella qualifica ai sensi della legge 808/77 art. 16, giusta nota dell’Università Fe<br />
&#8211; di essere anche in possesso dei requisiti alternativi previsti dal bando, ossia del titolo di abilitazione alla professione di dottore commercialista, e del titolo di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali, egualmente indicati ne<br />
tanto premesso, lamenta:<br />	<br />
&#8211; 1- violazione art. 7 e ss. legge 241/90 per omesso avviso dell’avvio del procedimento di esclusione;<br />	<br />
&#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo stati valutati tutti i titoli indicati nella domanda .<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio l’Università intimata.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 18 dicembre 2008 il ricorso è stato ritenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La domanda è infondata e va respinta.<br />	<br />
Giusta quanto esposto in premessa, parte ricorrente contesta l’esclusione dal concorso in epigrafe, decretata per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando, e segnatamente del requisito minimo di servizio di cinque anni prestato nella qualifica.<br />	<br />
Va escluso che possa trovare favorevole considerazione la censura di violazione dell’obbligo di avviso dell’avvio di procedimento, poichè il vizio formale in tal caso deve considerarsi sanato ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90, atteso che emerge dagli atti di causa che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <br />	<br />
Invero, ad avviso del Collegio, il vizio prospettato con riferimento all’omesso avviso di avvio del procedimento di esclusione, appartiene, senza dubbio, alla categoria dei vizi emendabili ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 come innovata dalla legge n. 15/2005.<br />	<br />
Con riferimento al motivo di esclusione esplicitato nel provvedimento impugnato, contesta il dott. Nastri che l’amministrazione non ha considerato che il quinquennio doveva riconoscersi prestato , dovendo computarsi a tal fine la anzianità, pur indicata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, riconosciuta con decreto n. 762 in data 15.5.2002 dalla Università Federico II di Napoli, ove viene accreditato ai fini giuridici un periodo di anni tre, mesi cinque e giorni 20. <br />	<br />
La censura non può trovare accoglimento, in quanto era onere del ricorrente dimostrare che il servizio di cui sopra fosse stato effettuato in una qualifica per l’accesso alla quale era richiesto il diploma di laurea, così come precisato dal bando di concorso; e tanto non risulta dal tenore della documentazione esibita.<br />	<br />
Non meritano favorevole considerazione neppure le diverse considerazioni, tese al riconoscimento degli ulteriori requisiti di accesso alla procedura, configurati alternativamente rispetto al precedente; al riguardo il bando all’articolo 2 n. 5 prescrive che sarà consentita la partecipazione alla procedura di coloro che siano:”….. muniti di uno dei suddetti diplomi di laurea, nonché di diploma di specializzazione ovvero dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituto universitario italiano o straniero, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private secondo le modalità di riconoscimento disciplinate dalla normativa vigente”.<br />	<br />
I titoli vantati dal ricorrente, e consistenti nel possesso della abilitazione alla professione di dottore commercialista, e dell’attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali, indicati nella dichiarazione sostituiva di certificazione, allegata alla domanda, non integrano quanto prescritto dalle disposizioni della lex specialis di gara, non rispondendo allo specifico di equipollenza con un diploma di laurea, nonché diploma di specializzazione ovvero dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituto universitario italiano o straniero, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private. <br />	<br />
La prescrizione del bando al riguardo costituisce una fattispecie non suscettibile di interpretazione estensiva: invero la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che, nel caso in cui il bando di concorso prescriva dei requisiti di ammissione, ove essi abbiano a mancare non è consentito ammettere alla competizione i concorrenti che ne siano carenti, incidendo una siffatta determinazione negativamente sull&#8217;interesse degli altri concorrenti in possesso di tutti i requisiti regolarmente prescritti. Le stesse considerazioni valgono anche nei casi, come quello di specie, in cui il ricorrente intende ampliare la previsione della lex specialis e ricostruire il requisito in seguito ad operazioni di interpretazione estensiva. ( cfr. Tar Lazio &#8211; sez. I ter, sent. nr. 1223/07; <br />	<br />
Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9269). In tal senso vale anche richiamare la giurisprudenza sulla tassatività delle prescrizioni del bando che prevedono per l&#8217;ammissione al concorso il possesso di determinati titoli di studio e sull’impossibilità di interpretare estensivamente le norme che prevedono l’equipollenza tra titoli di studio diversi ( Cfr. TAR Lazio &#8211; Roma, Sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225).<br />	<br />
La rispondenza alle prescrizioni in parte qua del bando deve invero ritenersi soddisfatta solo qualora vi sia una specifica dichiarazione di equipollenza tra il corso sostenuto dal ricorrente ( che peraltro nella domanda non ne specifica la durata , e se sia stato sostenuto o meno con superamento di esami finali), e i titoli di specializzazione o dottorato presi in considerazione dalla norma di gara. <br />	<br />
In mancanza di tale prova, il cui onere incombeva sicuramente al ricorrente quale elemento costitutivo della posizione soggettiva fatta valere, la domanda va respinta.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
Respinge la domanda e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa <br />	<br />
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 18 dicembre 2008- 15 gennaio 2009.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo d&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/02/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2009-n-806/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.806</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2009-n-771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2009-n-771/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2009-n-771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.771</a></p>
<p>Pres. Varrone &#8211; Est. Contessa Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.Stato) c/ Banzato P. (Avv. I. Cacciavillani e L. Manzi) sulla necessità di comunicare l&#8217;avvio del procedimento di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sulle autorizzazioni paesaggistiche Autorizzazioni e concessioni &#8211; Nulla osta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone  &#8211; Est. Contessa<br /> Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.Stato) c/ Banzato P. (Avv. I. Cacciavillani e L. Manzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di comunicare l&#8217;avvio del procedimento di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sulle autorizzazioni paesaggistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni &#8211; Nulla osta paesaggistico &#8211; Ministero per i beni  e le attività culturali &#8211; Procedimento di controllo &#8211; Comunicazione di avvio &#8211; Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia autorizzazioni paesaggistiche, l&#8217;Amministrazione è obbligata a comunicare al privato non solo l&#8217;avvio del procedimento di autorizzazione, ma anche l&#8217;avvio del procedimento di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sull&#8217;operato della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo (ex art. 159 del d.lgs. 42/2004) &#8211; procedimento che può portare all&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione rilasciata. Infatti, la semplice conoscenza dell&#8217;esistenza del procedimento di controllo in ordine all&#8217;autorizzazione paesaggistica non appare sufficiente a soddisfare le esigenze garantite dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7, l. 241 del 1990), essendo, comunque, ignoti al destinatario la P.A. in concreto procedente, l&#8217;oggetto e il responsabile del procedimento, l&#8217;ufficio cui rivolgersi per prendere visione degli atti, nonché il momento di decorrenza del termine di 60 giorni, utili per l&#8217;annullamento (1).  </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, VI, 16 giugno 2006, n. 3552.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 10285 del 2003 proposto dal</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro, legale rappresentante <i>pro tempore</i> e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, in persona del Soprintendente, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; la <b>sig.ra BANZATO Paola</b>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Confalonieri, n. 5;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sezione Seconda, n. 5230/2002, depositata in data 4 settembre 2002.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti costituite;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa  ed uditi, altresì l&#8217;avv. dello Stato Barbieri e l&#8217;avv. A. Manzi;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Ministero appellante riferisce che, con atto in data 13 marzo 2002, il Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei ebbe a rilasciare alla sig.ra Banzato un&#8217;autorizzazione ai fini paesaggistici per la realizzazione di una piscina al servizio di un immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo  ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.<br />	<br />
Risulta agli atti che, in sede di istruttoria, il funzionario competente ebbe a ritenere (con deduzione in seguito fatta propria in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica) che &#8220;<i>sotto l&#8217;aspetto puramente paesaggistico l&#8217;intervento non altera in alcun modo lo stato visibile dei luoghi, ragione per cui lo scrivente ne propone l&#8217;accoglimento mediante l&#8217;espressione di un parere favorevole in merito</i>&#8220;.<br />	<br />
Con provvedimento in data 15 maggio 2002 (fatto oggetto dell&#8217;impugnativa in primo grado) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale decretava l&#8217;annullamento del nulla osta in questione, ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 151, d.lgs. 490 del 1999.<br />	<br />
Il provvedimento di annullamento veniva così motivato dall&#8217;Organo statale: &#8220;<i>nel provvedimento in esame, l&#8217;Autorità non spiega come e perché l&#8217;intervento autorizzato sia compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi (¡­) La verifica condotta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per le Province di Treviso, Padova, Belluno e Venezia (terraferma) ha rilevato quanto segue: SI ESPRIME PARERE NEGATIVO IN QUANTO L&#8217;OPERA CREA UN IMPATTO NON COMPATIBILE CON LA MORFOLOGIA AMBIENTALE, STORICA E TRADIZIONALE DEI LUGHI</i>&#8220;<br />	<br />
Al riguardo, l&#8217;Organo statale osservava che &#8220;<i>(¡­) l&#8217;autorizzazione indicata in premessa, qualora attuata, comporterebbe l&#8217;alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente</i>&#8220;.<br />	<br />
Il provvedimento di annullamento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto dalla sig.ra Banzato, la quale ne lamentava l&#8217;illegittimità e ne chiedeva l&#8217;annullamento articolando due motivi di doglianza (<i>1) Violazione di legge (art. 151, d.lgs. n. 490/99) &#8211; Eccesso di potere per erroneità del presupposto e travisamento &#8211; Carenza di istruttoria; 2) Violazione di legge (art. 151, d.lgs. n. 490/99) &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; Eccesso di potere per sviamento</i>).<br />	<br />
Con l&#8217;impugnata sentenza n. 5230/2002 il Tribunale adìto accoglieva il ricorso in questione ed annullava il provvedimento impugnato ritenendo fondato ed assorbente il motivo di doglianza relativo all&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all&#8217;adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.<br />	<br />
La sentenza in questione veniva gravata in appello dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di censura.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la sig.ra Banzato, la quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, per la reiezione del gravame.<br />	<br />
All&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2008 le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio l&#8217;appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile sito in area vincolata e, per l&#8217;effetto, è stato annullato il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale con cui era stato annullato il nulla osta paesistico rilasciato dal Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei al fine della realizzazione di una piscina al servizio del richiamato immobile.</p>
<p>2. Con l&#8217;unico motivo di appello, l&#8217;Avvocatura dello Stato contesta la correttezza della decisione di primo grado per la parte in cui ha ritenuto l&#8217;illegittimità del decreto soprintendizio di annullamento a causa dell&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all&#8217;annullamento del nulla osta paesistico rilasciato dall&#8217;Ente competente.<br />	<br />
Al riguardo, l&#8217;Avvocatura erariale si dice consapevole dell&#8217;esistenza di un prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la carenza della comunicazione <i>ex </i>art. 7, l. proc. determina l&#8217;illegittimità del provvedimento di annullamento adottato ai sensi dell&#8217;art. 151 del d.lgs. 490 del 1999 (si tratta di vicenda anteriore all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).<br />	<br />
La Difesa erariale ritiene tuttavia che nel caso di specie possa trovare accoglimento il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche nel sistema anteriore all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004, l&#8217;adozione del richiamato provvedimento di annullamento non postulasse in via necessaria la previa comunicazione di avvio, in quanto l&#8217;adozione del nulla osta favorevole determinerebbe l&#8217;avvio di un&#8217;ulteriore (e non autonoma) fase nell&#8217;ambito del pi¨´ ampio procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere edilizie di cui trattasi.<br />	<br />
Il Ministero appellante, inoltre, chiede di dare applicazione nel caso di specie all&#8217;orientamento giurisprudenziale (del pari, formatosi in data anteriore rispetto all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004) secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento potrebbe essere legittimamente omessa laddove al soggetto richiedente fosse stata data <i>comunque</i> comunicazione della pendenza (<i>rectius</i>: dell&#8217;avvio) della seconda fase del pi¨´ complessivo procedimento, la quale avrebbe potuto concludersi con l&#8217;annullamento del nulla osta a suo tempo rilasciato.<br />	<br />
L&#8217;orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato risulterebbe tanto pi¨´ pertinente nel caso di specie, atteso che il nulla osta paesaggistico rilasciato dall&#8217;Ente Parco Regionale dei Colli Euganei nel marzo del 2002 avvertiva espressamente che &#8220;<i>il presente provvedimento è stato trasmesso contemporaneamente anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali , per la competenza di cui all&#8217;art. 151, comma 4° del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 </i>&#8220;.<br />	<br />
2.1. Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.<br />	<br />
2.1.1. Al riguardo, il Collegio riconosce che, nel sistema successivo all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004, cit., la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all&#8217;annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richieda pi¨´ la previa comunicazione <i>ex</i> art. 7, l. 241 del 1990.<br />	<br />
Tanto, in base al disposto di cui al comma 1 dell&#8217;art. 159, d.lgs. 42, cit. il quale (innovando <i>in parte qu¨¡</i> rispetto al previgente disposto di cui all&#8217;art. 151 del d.lgs. 490 del 1999) stabilisce in modo espresso che la comunicazione relativa all&#8217;avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell&#8217;Ente a ciò competente &#8220;<i>costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>&#8220;.<br />	<br />
In verità, il superamento dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di annullamento del nulla osta paesistico risale ad un periodo ancora anteriore rispetto all&#8217;entrata in vigore del testo unico del 2004.<br />	<br />
Ed infatti, l&#8217;art. 2 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, modificando la previsione di cui all&#8217;art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 (<i>Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti</i>) ha espressamente stabilito che la comunicazione in questione non sia dovuta (<i>inter alia</i>) a fronte del complessivo procedimento &#8211; ad istanza di parte &#8211; volto al rilascio del nulla osta paesaggistico.<br />	<br />
2.1.2. Tanto premesso in relazione al sistema disciplinare successivo al biennio 2002-2004, il Collegio deve tuttavia osservare che le vicende di causa non possano essere definite sulla base di tale sistema, bensì alla luce del previgente sistema disciplinare rappresentato per un verso dalla previsione di cui all&#8217;art. 151 del d.lgs. 490 del 1999 e, per altro verso, dall&#8217;originaria previsione di cui all&#8217;art. 4 del citato D.M. 495 del 1994.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene che nel caso di specie non emerga alcuna ragione onde discostarsi dall&#8217;orientamento giurisprudenziale (affermatosi nella vigenza del richiamato quadro disciplinare) secondo cui <i>quanto meno</i> in applicazione del D.M. 495, cit., l&#8217;Amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l&#8217;avvio del procedimento di annullamento allo scopo di consentire all&#8217;interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso, previsti dalla legge n. 241/90 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14 gennaio 2003, n. 119; <i>id</i>., Sez. VI, sent.  1° dicembre 1999, n. 2069).<br />	<br />
Nella vigenza del richiamato quadro disciplinare, altresì, il Giudice di appello aveva rilevato che, in mancanza di un atto di comunicazione dell&#8217;avvio della nuova fase (quella volta al controllo statale sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione preposta alla tutela del vincolo), il destinatario del provvedimento di autorizzazione non sarebbe neanche posto in condizione di conoscere il preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto autorizzatorio, decorrendo il termine di sessanta giorni per l&#8217;esercizio del potere di annullamento unicamente dal momento in cui perviene all&#8217;amministrazione statale la documentazione completa (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 febbraio 2000, n. 909).<br />	<br />
Sotto il profilo sistematico, del resto, nel corso del periodo in questione la giurisprudenza aveva ritenuto comunque sussistente l&#8217;obbligo di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica, atteso che il potere di annullamento, attribuito al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali dall&#8217;art. 82 comma ultimo d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (in seguito: art. 151 del d.lgs 490 del 1999) è, infatti, esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado e che rientra nella competenza di un organo diverso rispetto a quello che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 maggio 2002, n. 2983).<br />	<br />
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi in relazione alla circostanza (pure, sottolineata dalla Difesa erariale) secondo cui l&#8217;atto di autorizzazione paesaggistica nella specie rilasciata dal Parco Regionale avvertisse il destinatario dell&#8217;invio dello stesso alla competente Soprintendenza ai fini di cui all&#8217;art. 151, d.lgs. 490, cit., atteso che (in assenza di una formale comunicazione di avvio <i>ex</i> art. 7, l. proc.) il destinatario del richiamato avvertimento non veniva comunque posto in grado di conoscere l&#8217;esatta tempistica entro la quale avrebbe potuto attivare la propria facoltà di interlocuzione con l&#8217;Amministrazione statale.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene nella specie di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi persuasive ragioni in senso opposto) all&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui la semplice conoscenza dell&#8217;esistenza del procedimento di controllo del Ministero in ordine all&#8217;autorizzazione paesaggistica non appare sufficiente a soddisfare le esigenze garantite dall&#8217;art. 7, l. 241 del 1990, essendo, comunque, ignoti al destinatario l&#8217;Amministrazione in concreto procedente (Ministero o Soprintendenza all&#8217;uopo delegata), l&#8217;oggetto e il responsabile del procedimento, l&#8217;ufficio cui rivolgersi per prendere visione degli atti, nonché il momento di decorrenza del termine di 60 giorni, utili per l&#8217;annullamento, correlato alla ricezione della documentazione completa da parte dell&#8217;Autorità statale (in tal senso: Cons. Stato, VI, 16 giugno 2006, n. 3552).<br />	<br />
Conseguentemente, la pronuncia in epigrafe deve trovare puntuale conferma per aver ritenuto l&#8217;illegittimità del decreto del Soprintendente di annullamento del nulla osta paesaggistico, in quanto adottato in carenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>3. Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere respinto. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi onde disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2008  con l&#8217;intervento dei Sigg.ri:<br />	<br />
Claudio Varrone &#8211;	Presidente<br />
Domenico Cafini &#8211;	Consigliere<br />
Roberto Garofoli &#8211;	Consigliere<br />
Francesco Bellomo &#8211;	Consigliere<br />
Claudio Contessa &#8211;	Consigliere, est.</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il  13/02/2009<br />	<br />
 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2009-n-811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2009-n-811/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2009-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.811</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. Aureli Regione Calabria (Avv. B. Spanti) c/ M. E .D’Angelo (Avv.ti A. Panuccio) ed altri sull&#8217;esclusione della necessità di motivazione per il rigetto delle osservazioni dei cittadini nella formazione del P.R.G. 1. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Osservazioni – Rigetto – Motivazione analitica – Necessità</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2009-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  &#8211; Est. Aureli<br /> Regione Calabria (Avv. B. Spanti) c/ M. E .D’Angelo (Avv.ti A. Panuccio) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione della necessità di motivazione per il rigetto delle osservazioni dei cittadini nella formazione del P.R.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Osservazioni – Rigetto – Motivazione analitica – Necessità – Esclusione.	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. &#8211;  Scelte discrezionali – Motivazione – Necessità – Esclusione – Eccezioni. 	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Scelte discrezionali – Sindacato del G.A. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica – nella specie il piano regolatore generale &#8211; non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.	</p>
<p>2. In materia urbanistica, non sussiste l’obbligo di motivazione delle scelte effettuate dalla P.A. nella formazione del piano regolatore generale, ad eccezione dei casi in cui tali scelte incidano su singole posizioni differenziate e in presenza di interessi legittimi dei soggetti privati particolarmente qualificati quali la stipula di una convenzione di lottizzazione; l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, del diniego di concessione edilizia; la reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto. 	</p>
<p>3. Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio – nella specie le previsioni di zona di un piano regolatore &#8211;  costituiscono espressione del potere discrezionale della P.A., di conseguenza possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 7159  R.G. dell&#8217;anno 2007, proposto dalla</p>
<p><b>Regione Calabria</b> in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’ avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale , con il quale è elettivamente domiciliato  in Roma,  presso lo studio legale Casalinuovo &#038; Associati, Viale delle Milizie  n.19 ;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La sig.ra  <b>Maria Elisa D’Angelo</b> rappresentata e difesa  dall’avv. Panuccio Alberto, con domicilio eletto in Roma, via Sistina n.121<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del <b>Comune di Condofuri</b>, in persona del sindaco in carica, non costituito<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sez. di Reggio Calabria, del 19 aprile  2007 n. 296;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte privata appellata ;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009 il Cons. Sandro Aureli;<i><br />	<br />
</i>Uditi, altresì, gli avv.ti Benito Spanti ed Alberto Panuccio;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso alla Sezione di Reggio Calabria del T.A.R. della Calabria, la sig.ra  Maria Elisa D’Angelo deduceva la violazione dell’art. 13 della legge n. 64/1974, dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, e degli art. 1, 2, 3 e 11 della legge regionale  della Calabria n. 19/2002, nonché l’eccesso di potere, il difetto di motivazione ed il difetto di istruttoria, dei provvedimenti impugnati concernenti il nuovo piano regolatore del Comune di Condofuri.<br />	<br />
Quest’ultime censure venivano  avanzate dalla ricorrente per aver il P.R.G. impugnato  inserito la sua proprietà  in zona V/Fs/P – area per il verde attrezzato &#8211; con parte ricadente in fascia di rispetto delle R.F.L. rigettando le osservazioni al riguardo  proposte e dirette ad ottenere, per ragioni condivise anche dal progettista del medesimo piano, e dal Commissario ad acta che lo aveva adottato in sostituzione del Consiglio comunale, l’inserimento dell’area in destinazione residenziale “B”. <br />	<br />
Quest’ultime censure, tuttavia, venivano rigettate, talchè il ricorso veniva accolto per il solo motivo  relativo alla violazione dell’art. 13 della legge n. 64/1974, in ragione del fatto che l’adozione del P.R.G. non era stata preceduta, in sede di adozione, dall’acquisizione del parere del settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile) obbligatorio per i territori a rischio sismico della Regione Calabria, in cui è ricompresso il Comune di Condofuri. <br />	<br />
Limitatamente alla parte della sentenza in epigrafe che accoglie il ricorso di primo grado,  propone appello la Regione Calabria, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 64/1974, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione del principio di conservazione degli atti.<br />	<br />
Deduce, in particolare, la Regione che non risponde al vero l’argomento principale utilizzato dal primo giudice, secondo il quale il Piano adottato con la delibera del Commissario ad acta n. 2 del 2003 è un nuovo piano, radicalmente diverso e non meramente riproduttivo del precedente, adottato dal Consiglio Comunale di Condofuri con l’antecedente deliberazione n. 7/2002, annullata con deliberazione dello stesso organo, n. 21 del 29 novembre 2002.<br />	<br />
Su tale premessa di fatto è possibile ritenere, sottolinea la Regione appellante, che l’obbligo del Comune, il cui territorio si trova in zona sismica, di richiedere, anteriormente all’adozione dello strumento di pianificazione  il parere di cui all’art. 13 della legge n. 64/1974, non è stato violato.<br />	<br />
La parte appellata, con ricorso notificato il 23 settembre 2007, oltre a resistere all’appello hanno proposto appello incidentale subordinato, in relazione alle suddette censure respinte in primo grado.<br />	<br />
A quest’ultimo riguardo ribadisce, svolgendo una critica analitica alla parte impugnata della sentenza di primo grado, che non poteva essere sottaciuta la circostanza che sia il progettista del Piano, in sede di esame delle osservazioni che il Commissario ad acta, in sede di successiva adozione, avevano accolto le dette osservazioni, con le quali veniva evidenziato l’inspiegabile e  radicale mutamento di destinazione impressa all’area di sua proprietà, rispetto a quella presente nel programma di fabbricazione( zona turistico – alberghiere con obbligo di lottizzazione) che il nuovo piano andava a sostituire.<br />	<br />
Cosicché, il primo giudice, del tutto impropriamente, ad avviso dell’appellante incidentale, ha richiamato il ben noto orientamento giurisprudenziale per il quale il rigetto delle osservazioni al piano non richiede motivazione analitica, e, per altro verso, del tutto incongrua  appare la  motivazione con cui dette osservazioni sono state rigettate, come si evince dal fatto che la Regione ha utilizzato una motivazione unica per tutte le osservazioni rigettate con l’impugnato decreto di approvazione n. 8121 del 28 giugno 2006.<br />	<br />
Questa Sezione, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007, con ordinanza n. 5203/2007, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Regione Calabria,<br />	<br />
 ed ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Entrambe le parti hanno depositato memoria.<br />	<br />
All’udienza di discussione il ricorso è stato assegnato in decisione,  sentiti i difensori della Regione appellante e  della parte appellata ricorrente incidentale<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Fanno parte del giudizio in esame, un ricorso principale ed un ricorso incidentale condizionato, promossi in relazione ai  capi autonomi della sentenza gravata, che ha in parte accolto ed in parte respinto le censure di primo grado. <br />	<br />
L’esame del motivo del ricorso principale proposto dalla Regione Calabria, che come noto deve precedere l’esame del ricorso incidentale, richiede l’esposizione dell’avvicendamento dei piani urbanistici generali verificatosi nel Comune di Condofuri.<br />	<br />
Tanto per evidenziare le circostanze di fatto che consentono di lumeggiare l’incongruenza sia dell’argomento utilizzato dalla sentenza impugnata per giungere all’ annullamento del Piano che la Regione Calabria ha approvato con decreto n. 8121/2006, che degli quelli analoghi esposti dalla parte appellata, a sostegno di tale contestato esito.<br />	<br />
Fino al 28 giugno 2006 (data del decreto di approvazione regionale del PRG annullato) lo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Condofuri era il Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale del 26 maggio 1977 n. 1162, nel quale il lotto di terreno di proprietà dell’appellante ricadeva in zona omogenea di tipo F &#8211; zona turistica soggetta a lottizzazione preventiva.<br />	<br />
Successivamente, il Consiglio Comunale di Condofuri con deliberazione n. 55 deI 13 agosto 1997, adottava un P.R.G. nel quale la zona era inserita con destinazione B2- zona di completamento turistico residenziale.<br />	<br />
Il Piano veniva sottoposto all’esame della Conferenza dei Servizi, convocata nelle date del 24 marzo 1998 e 27 maggio 1998, che esprimeva parere favorevole con alcune precisazioni e suggerimenti.<br />	<br />
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 22 luglio 1998, procedeva all’esame delle osservazioni, che — tranne alcune specifiche, modeste eccezioni — venivano accolte all’unanimità.<br />	<br />
Il PRG adottato con quella deliberazione non completava il suo iter e non giungeva ad approvazione.<br />	<br />
Successivamente, il Settore geologico regionale ( ex Ufficio del Genio Civile) &#8211; con atto del 9 luglio 2002 n. 5140, esprimeva il proprio parere obbligatorio, previsto dall’art. 13 L. 64/1 974 per le zone a rischio sismico in cui era ricompreso il Comune di Condufuri; ciò  sul progetto del nuovo piano regolatore di cui il predetto Comune aveva deciso di dotarsi.<br />	<br />
Il Consiglio Comunale di Condofuri con deliberazione dell’8 agosto 2002 n. 7 adottava il nuovo P.R.G.; ma con successiva deliberazione del 29 novembre 2002 n. 21 annullava in autotutela la suddetta deliberazione di adozione del PRG, dando mandato al Sindaco di adottare ogni provvedimento utile per la ripresa dei lavori “del Piano, alla luce dei rilievi mossi dai cittadini nelle osservazioni e di ripresentare al più presto possibile in Consiglio Comunale il P.R,G. per la nuova adozione”.<br />	<br />
Con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2003 il Consiglio Comunale stabiliva di chiedere alla Regione Calabria la nomina di un Commissario con il compito di procedere all’adozione del P.R.G. con i contenuti del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) con annesso Regolamento Edilizio.<br />	<br />
Il Commissario nominato dalla Regione Calabria con deliberazione n. 2 del 20 novembre 2003 adottava il P.R.G, dopo aver richiamato, tra l’altro, il detto nulla-osta antisismico, e disponeva il passaggio ai successivi adempimenti in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 della L. 1150/1942.<br />	<br />
Appare, quindi, evidente dalla breve rassegnata vicenda riguardante i piani urbanistici del Comune di Condofuri, che, contrariamente a quanto pretende di sostenere l’appellata, al fine di contrastare il motivo d’appello rivolto dalla Regione Calabria alla sentenza impugnata, non è al piano che il Comune di Condofuri ha adottato nel 1977 che occorre riferirsi, per valutare il motivo accolto dalla sentenza di primo grado (illegittimità della mancata acquisizione di un nuovo parere del Settore geologico regionale (ex Ufficio del Genio Civile previsto dall’art, 13 L. 64/1 974 per le zone a rischio sismico, in cui rientra il detto Comune), non essendo detto piano mai giunto all’ approvazione.<br />	<br />
Occorre riferirsi, invece, al successivo nuovo piano che il Consiglio comunale ha adottato con deliberazione n. 7 dell’8 agosto 2002, e per il quale venne richiesto il preventivo parere di compatibilità sismica di cui al citato art. 13 l. n. 64/1974, reso dal predetto competente Ufficio in senso positivo  con nota del 9 luglio 2002 n. 5140. <br />	<br />
Per evidenziare l’infondatezza delle argomentazioni della sentenza impugnata e della parte appellante, giova anche ricostruire, seppure sinteticamente, la vicenda dell’approvazione del PRG del Comune di Condofuri, a partire da detta ultima deliberazione consiliare, allo scopo di evidenziare le ragioni che avevano portato il Consiglio Comunale ad annullare, con delibera n. 21/2002, in via di autotutela, quindi, la detta antecedente delibera di adozione n. 7/2002 e richiedere alla Regione la nomina di un Commissario ad acta per una nuova adozione dello stesso PRG. (delib.n.10/2003).<br />	<br />
Dalla citata deliberazione n. 21/2002, si ricava pacificamente che l’autotutela venne motivata con l’esigenza di “realizzare il prevalente fine della massima trasparenza e totale disinteresse degli amministratori nella gestione della cosa pubblica” essendo emerse, su iniziative giurisdizionali di alcuni cittadini, situazioni di conflitto d’interessi di alcuni consiglieri comunali, rispetto ad alcune scelte che il piano in precedenza adottato conteneva (delib.n. 7/2002).<br />	<br />
Ora, ponendo  a confronto il piano adottato e successivamente annullato, ed il piano adottato dal Commissario ad acta con la successiva delibera n. 2 del 2003, emerge che quest’ultimo, nella parte “premessa”, riporta analiticamente gli elaborati tecnici che costituiscono l’adottando PRG e che corrispondono esattamente  a quelli già allegati alla deliberazione annullata in autotutela, determinata, come osservato, non da ragioni sostanziali collegate alla impostazione generale del piano ovvero alle mutate destinazione impresse alle aree rispetto al precedente programma di fabbricazione, ma da ragioni relative alla responsabilità degli amministratori per conflitto d’interessi (l’art. 78, comma 2°, del d.lgs. 267/2000).<br />	<br />
Non sussiste quindi alcuna asserita radicale diversità tra i due strumenti di panificazione urbanistica predetti, che possa giustificare l’obbligatorietà di un nuovo parere della Settore geologico regionale (ex Ufficio del Genio Civile).<br />	<br />
Né l’obbligatorietà di nuova acquisizione in capo al Commissario ad acta è rivenibile in una esigenza, quale quella prospettata dalla parte appellata, che corrisponde, in realtà, ad un inutile formalismo, in pieno contrasto con il superiore criterio  di economia procedimentale.<br />	<br />
Non appare quindi censurabile la deliberazione di adozione del piano del commissario regionale, laddove richiama il parere n. 5140 di conformità del piano adottato alla condizione di sismicità in cui si trova il Comune di Condofuri, già reso dall’Ufficio sismico regionale, con nota  del 9 luglio 2002.<br />	<br />
Né può essere sottaciuto che dal contesto della delibera commissariale, emerge che detto richiamo è tutt’altro che meramente sequenziale, poiché esprime un implicito ma chiaro giudizio di piena e verificata congruità al parere richiamato del piano in adozione, sicchè, anche sotto questo profilo, non possono ricevere condivisione neanche i profili d’illegittimità individuati dal giudice di primo grado.<br />	<br />
Ed infine, nulla provano le tavole di piano prodotte dalla parte resistente in allagato alla memoria del 27 dicembre 2008, in ordine all’asserita diversità tra lo strumento urbanistico annullato in autotutela e quello adottato dal Commissario ad acta, essendo documentazione proveniente dalla parte privata, che peraltro  non pone in evidenza alcun aspetto inerente alla sismicità del territorio che non sia già stato considerato nel parere predetto del Settore Geologico regionale.<br />	<br />
Non si può infatti trascurare di considerare, che detto parere, proprio perché deve essere richiesto prima che il progetto del piano passi, in prima lettura, all’ approvazione del Consiglio comunale (c.d. atto di adozione del piano) a riguardo alle linee generali che lo caratterizzano, secondo le scelte di fondo effettuate dal progettista incaricato.<br />	<br />
Riguarda quindi la zonizzazione, la densità abitativa, il percorso delle grandi vie di comunicazione, le collocazione delle infrastrutture e degli edifici pubblici, cosicchè se tale impostazione non viene modificata nel corso del procedimento, non occorre tornare a richiedere l’intervento del settore geologico regionale.<br />	<br />
L’appello della Regione Calabria deve quindi essere accolto.<br />	<br />
Occorre di conseguenza  procedere all’esame dei motivi, congiuntamente esaminabili, essendo riconducibili ad identica genesi, che sorreggono l’appello incidentale, e con i quali si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di ricorso riguardanti l’insufficiente motivazione del cambio di destinazione di zona urbanistica subito, rispetto al previdente P.d.F., dall’area di proprietà dell’appellante, tanto più evidenziabile, ad avviso di quest’ultima, alla luce dell’accoglimento delle osservazioni al piano da parte del progettista e dello stesso commissario ad acta, di cui il decreto regionale di approvazione non ha affatto tenuto conto, sorreggendosi su di un’unica e generica argomentazione di rigetto di tutte le osservazioni presentate dai cittadini.<br />	<br />
Le censure sono infondate, ritenendo il Collegio di condividere gli argomenti della sentenza impugnata.<br />	<br />
Fatta eccezione per i limiti che provengono dalla legge, la discrezionalità del pianificatore è molto ampia; per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate<br />	<br />
in ordine alla destinazione delle singole aree, con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di vizi logico-giuridici  nel quadro delle linee portanti della pianificazione.<br />	<br />
Tale regola non è d’altronde che un’applicazione della norma che non prevede l’obbligo di motivazione negli atti generali.<br />	<br />
Da quanto sopra deriva che il privato che si ritenga leso da una scelta di piano non favorevole ai suoi interessi in ordine alla destinazione data ad una certa area di sua proprietà, non può chiedere ragione della scelta amministrativa; il sistema amministrativo non tutela, infatti, la pretesa ad una giustificazione analitica delle scelte amministrative giustificata dalla violazione dell’affidamento sull’edificabilità di una certa area.<br />	<br />
La regola dell’inesistenza di un obbligo specifico di motivazione delle scelte di piano vale anche per le osservazioni presentate al p.r.g.; secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non<br />	<br />
costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.<br />	<br />
Corollario alla regola generale è il principio secondo cui le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti. Per principio generale del sistema di diritto amministrativo, l’arbitrarietà, l’irrazionalità o l’irragionevolezza costituiscono, infatti, i limiti della discrezionalità amministrativa.<br />	<br />
Questo significa quindi, che, in sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti.<br />	<br />
L’eccezione alla regola generale è costituita da alcune situazioni specifiche in cui il principio di affidamento impone che il piano regolatore dia conto, e renda sindacabile davanti al giudice amministrativo, anche il modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici sottostante alle scelte del piano.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha individuato un limite al generale potere di non motivare le scelte urbanistiche e tale limiti consiste nel caso in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni differenziate in quanto connotate da una fondata aspettativa.<br />	<br />
In tal caso, infatti, esiste un onere di motivazione delle scelte amministrative ed a fronte di tale onere esistono interessi legittimi particolarmente qualificati dei soggetti privati incisi dalle scelte di pianificazione.<br />	<br />
Le tre tipiche situazioni in cui la giurisprudenza amministrativa ha individuato interessi legittimi particolarmente qualificati, che impongono l’obbligo di motivare le scelte del piano, sono:<br />	<br />
a) sia stata  stipulata una convenzione di lottizzazione;<br />	<br />
b) l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, del diniego di concessione edilizia;<br />	<br />
c) la reiterazione di un vincolo espropriativi scaduto.<br />	<br />
L’esistenza di interessi particolarmente qualificati impone tuttavia all’amministrazione soltanto l’onere di motivare le proprie scelte, ma non la priva del potere di procedere comunque a sacrificare tale interessi.<br />	<br />
Il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi predette.<br />	<br />
Nel caso in esame, la Regione ha individuato nell’accoglimento dell’osservazione dell’appellante l’effetto di una non compatibile modifica del dimensionamento del piano in approvazione, risolvendosi in totale contrasto con il sopravvenuto P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico; piano delle zone sismiche ed a rischio idrogeologico), la cui esistenza ed obbligatorietà per il Comune non era contemplata all’epoca dell’invocato programma di fabbricazione, contenente la destinazione turistico – alberghiera che con le osservazioni parte appellante mira  conservare.<br />	<br />
Per di più, la zona in discussione, nel previdente P.d.F. era sottoposta ad obbligo di lottizzazione, e tuttavia, come si ricava dalle stesse osservazioni dell’appellante, in essa si era ampiamente edificato, prescindendo da tale essenziale fonte disciplinare dell’attività edilizia. <br />	<br />
Cosicché, la scelta del nuovo piano di destinare l’area di proprietà dell’appellante a zona di verde attrezzato, tempo libero, o servizi e piazze (zona a destinazione V/F/P), non appare affatto censurabile nel merito, essendo palesemente rivolta a recuperare quegli spazi collettivi ai cui si sarebbe dovuto obbligatoriamente già provvedere nel regime urbanistico previgente, ed invece elusi per assenza del PdL.<br />	<br />
Precisato che le deduzioni articolate  nella memoria depositata (27 dicembre 2008) in prossimità dell’udienza di discussione sono palesemente inammissibili dove contengono nuovi profili d’illegittimità (parere della Conferenza dei Servizi), l’appello incidentale deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale, e per l’effetto  riforma la sentenza impugnata .<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta                &#8211;            	Presidente<br />
Giuseppe Romeo              &#8211;            	Consigliere<br />
Antonino Anastasi            &#8211;           	Consigliere<br />
Sergio De Felice		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli                 &#8211;              	Consigliere, est.<br />
<i><b>	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
</i>Il 13/02/2009</b><br />	<br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-2-2009-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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