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	<title>13/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-366/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.366</a></p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI &#8211; Presidente; Vincenzo FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est. Società Medtronic Italia S.p.a contro Azienda Ospedaliera Pisana e nei confronti della Soc. HS 2000 S.r.l 1. Gara d’appalto – verbale di aggiudicazione provvisoria – atto endoprocedimentale – lesione posizioni giuridiche soggettive – non sussiste. 2. Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-366/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-366/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe PETRUZZELLI &#8211; Presidente; Vincenzo FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est. Società Medtronic Italia S.p.a contro Azienda Ospedaliera Pisana e nei confronti della Soc. HS 2000 S.r.l</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Gara d’appalto – verbale di aggiudicazione provvisoria – atto endoprocedimentale – lesione posizioni giuridiche soggettive – non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – onere di autonoma impugnazione della aggiudicazione definitiva – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il verbale di aggiudicazione provvisoria di una gara si sostanzia in una proposta di aggiudicazione ed ha natura endoprocedimentale ed è inidoneo a produrre la lesione definitiva delle posizioni di interesse della ditta non vincitrice. Tale lesione si verifica soltanto con la aggiudicazione definitiva.<br />
2. L’aggiudicazione definitiva, che rende definitiva anche la lesione dell’interesse anche quando percepisce in toto i contenuti di quella provvisoria, contiene una nuova ed autonoma valutazione e non è mai atto meramente esecutivo e confermativo della provvisoria. Il ricorrente ha, pertanto, l’onere di impugnare anche l’aggiudicazione definitiva qualora abbia precedentemente impugnato quella provvisoria, pena l’inammissibilità del ricorso.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del dott. Marcello Faviere <a href="/ga/id/2004/3/1739/d">&#8220;BREVI NOTE SUL DIBATTITO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE PROVISORIA E DEFINITIVA&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile il ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione provvisoria di una gara in quanto atto endoprocedimentale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2302/2002 proposto dalla<br />
<b>Società Medtronic Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Luise e Alessandro Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Via S. Gallo n. 76;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>l’Azienda Ospedaliera Pisana</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Fiaschi ed elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G. Matteotti n. 52, presso lo studio dell’avv. El</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Soc. HS 2000 S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi i giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pistelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Buonvicini n. 17;</p>
<p>PER L‘ ANNULLAMENTO<br />
della determinazione di cui al verbale del 23 luglio 2002, con la quale l’Azienda Ospedaliera Pisana, aggiudicava provvisoriamente alla società HS Duemila S.r.l., relativamente al lotto c) la gara, indetta con il sistema della licitazione privata, per la fornitura di Stents Coronarici per il periodo di anni uno, prorogabile, per un ulteriore anno;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio rispettivamente della Azienda Ospedaliera Pisana e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti A. Colzi, C. Fiaschi e F. Pestelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 6 novembre 2002 e depositato il 19 dello stesso mese la società Medtronic Italia S.p.a., impugnava la determinazione di cui al verbale del 23 luglio 2002, con la quale veniva disposta la provvisoria aggiudicazione, relativamente al lotto c), alla società HS Duemila S.r.l. la gara, indetta con metodo di cui all’art. 16, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. 358/92, come modificato ed integrato con D.Lgs. 402/98, per la fornitura di un anno, prorogabile di un ulteriore anno, di Stents Coronarici.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società ricorrente deduceva il complesso motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche, e dell’eccesso di potere desumibile dai sintomi della illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.<br />
Affermava, in particolare, la società ricorrente, che la Stazione appaltante avrebbe inesattamente aggiudicato la fornitura alla società controinteressata avendo questa, nella propria offerta, indicato il prodotto “Stent Saquest”, da qualificare come stent tubolare e non, come richiesto dalla lettera di invito, e dal capitolato, di tipo modulare.<br />
Si costituivano in giudizio sia l’Azienda Ospedaliera che la società controinteressata intimate, contestando la fondatezza della pretesa.<br />
Con memoria del 7 gennaio 2004, la suddetta Azienda eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del provvedimento n. 775 del 22 agosto 2002, con cui il Direttore Generale della stessa Azienda aveva approvato gli atti di gara conferendo l’aggiudicazione alla società controinteressata; nel merito veniva ribadita l’infondatezza del ricorso.<br />
La causa, veniva trattenuta per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l’eccezione, dedotta dalla difesa della Azienda Ospedaliera di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del provvedimento n. 775, del 22 agosto 2002, con il quale il Direttore Generale della stessa Azienda ha approvato gli atti della procedura concorsuale, tra cui il verbale, oggetto dell’attuale impugnativa, con il quale la gara era stata provvisoriamente aggiudicata alla società controinteressata.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Il verbale di aggiudicazione provvisoria di una gara, infatti, in quanto contenente una mera proposta di aggiudicazione, è atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice, lesione che si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva. Pertanto se l’aggiudicazione provvisoria è stata impugnata immediatamente ed autonomamente, la parte ha l’onere di impugnare, in un secondo momento, pure l’aggiudicazione definitiva sopravvenuta, la quale non è mai atto meramente esecutivo e confermativo, in quanto anche quando recepisce “in toto” i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, contiene una nuova autonoma valutazione rispetto a quella provvisoria, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale (cfr. Cons. St. VI Sez. 11 febbraio 2002 n. 785).<br />
E nel caso di specie la società ricorrente all’impugnativa della determinazione di cui al verbale del 23 luglio 2002, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara alla società controinteressata non ha fatto seguire quella del provvedimento n. 775, del 22 agosto 2002, con il quale la Stazione appaltante ha approvato gli atti della procedura concorsuale, tra i quali il suindicato verbale.<br />
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara INAMMISSIBILE.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi euro 4.000 (quattromila) di cui metà in favore dell’Azienda Ospedaliera e la restante metà in favore della società controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Maurizio NICOLOSI &#8211; Consigliere<br />
Vincenzo FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2004<br />
Firenze, lì 13 febbraio 2004 Il Collaboratore di Cancelleria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-366/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-13-2-2004-n-160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-13-2-2004-n-160/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.160</a></p>
<p>Pres. Vivenzio, Est. Caputo. Ric. Negro Fratelli Costruzioni S.p.A. contro Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria Ambiente – vincolo paesaggistico – annullamento ministeriale di autorizzazione rilasciata dal Comune ex art. 151 d.lgs. n. 490 del 1999 &#8211; tardività per impropria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-13-2-2004-n-160/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-13-2-2004-n-160/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vivenzio, Est. Caputo.<br /> Ric. Negro Fratelli Costruzioni S.p.A. contro Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – vincolo paesaggistico – annullamento ministeriale di autorizzazione rilasciata dal Comune ex art. 151 d.lgs. n. 490 del 1999 &#8211; tardività per impropria richiesta integrativa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Stante la natura del potere esercitato e il principio di leale collaborazione, in tema di annullamento ministeriale di un nulla osta paesistico rilasciato dal Comune, il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999 (per l’esercizio del potere tutorio del Ministero) non è interrotto dalla richiesta di integrazione documentale nel caso in cui questa non attenga ad elementi già tenuti in considerazione in sede di rilascio e, comunque, non specifichi puntualmente i presupposti di fatto dai quali trae origine e la necessità istruttoria che intende soddisfare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la richiesta di integrazione della Soprintendenza nel procedimento ex art. 151 d.lgs. n. 490 del 1999 viola il principio di leale collaborazione se è generica e prelude ad un riesame complessivo della domanda di titolo abilitativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</center><br />
</b></p>
<p><b><br />
<center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />Sezione Prima</center><br />
</b></p>
<p>N. R.G.R.832/03<br />
N. 160 reg.sent. ANNO 2004</p>
<p>nelle persone dei Signori: Renato Vivenzio &#8211; Presidente Oreste Mario Caputo &#8211; Consigliere rel. est. Davide Ponte &#8211; Primo Referendario<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><br />
<center><br />
SENTENZA<br />
</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 832/2003 R.G.R. proposto da<br /><b>Negro Fratelli Costruzioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica n. 21/18-20 presso l’avv. G. Gerbi che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p><center><br />
contro<br />
</center></p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore;<br />
<b>Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova viale Brigate Partigiane n. 2;<br />
&#8211; resistenti-</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;<b>Comune di Bordighera</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del Soprintendente del 29 maggio 2003 avente ad oggetto annullamento di autorizzazione paesaggistica.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta all’ udienza del 11.12.03 la relazione del Consigliere M.O. Caputo, e uditi, altresì, gli avocati delle parti.<br />Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p><b><br />
<center><br />
ESPOSIZIONE DEL FATTO<br />
</center><br />
</b></p>
<p>La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ha annullato il nulla osta rilasciato dal comune di Bordighera sulla domanda di concessione edilizia avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di trasformazione di tre fabbricati preesistenti situati in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.<br />
Nelle premesse dell’atto introduttivo la ricorrente ha descritto la natura degli interventi, l’iter del procedimento di verifica della legittimità del nulla osta scandita dagli snodi temporali che vanno dalla ricezione della documentazione presso l’autorità statale avvenuta il 14 marzo 2003, inframezzata dalla richiesta di integrazione del 26 marzo 2003 da parte di quest’ultima per concludersi infine, in esito alla comunicazione della nota del comune di Bordighera del 22 aprile 2003, con l’annullamneto del nulla osta adottato il 29 maggio 2003 e notificato alla ricorrente il 5 giugno 2003.<br />
L’impugnazione è affidata al seguente motivo:</p>
<p>I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 d.Lgs. n.490 del 1999. Tardività.<br />
Il lasso di tempo intercorso fra la ricezione della documentazione relativa al nulla osta e l’adozione del provvedimento di annullamento è superiore al termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 151 cit.<br />
La richiesta di integrazione formulata dalla Soprintendenza, oltre ad essere affatto ingiustificata, rigurdando accertamenti ed incombenti istruttori pleonastici e non ricompresi fra gli atti del procedimento di rilascio del nulla osta, non sarebbe comunque idonea ex se a interrompere il decorso del termine.<br />
L’amministrazione si è costituita invocando l’applicazione dell’art. 3 D.M. 19 giugno 2002 n. 165 che sancirebbe in via positiva l’interruzione del procedimento della verifica di legittimità del nulla osta in presenza di richieste integrative.<br />Alla pubblica udienza del’11.12.03 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><br />
<center><br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
</center><br />
</b></p>
<p>La società ricorrente ha impugnato l’annullamento adottato dalla competente Soprintendenza del nulla osta rilasciato dal comune di Bordighera relativo all’intervento di “trasformazione di immobile in struttura residenziale” in area tutelata.<br />
In tema del potere di annullamento del nulla osta da parte della Soprintendenza sono andati aggregandosi nel tempo numerosi indirizzi giurispudenziali, via via consolidatisi, puntulamente richiamati dalla ricorrente.<br />
Fra di essi assume specifico rilievo quello a mente del quale il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 151 d.lgs. n. 490/99 per l’esercizio del potere tutorio non è suscettibile di interruzione mediante la richiesta di ulteriori e diversi elementi rispetto a quelli già tenuti in perspicua considerazione al momento del rilascio del nulla osta (da ultimo, Cons. St., sez.VI, 12 agosto 2002 n. 4182).<br />
L’indirizzo è conseguente, a guisa di corollario, dall’indiscussa natura del potere esercitato dal ministero che non comporta un riesame complessivo, come tale astrattamente in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un proprio apprezzamento di merito, alle valutazioni discrezionali compiute in sede di rilascio del nulla osta nulla osta regionale o subdelegato agli enti locali (ex multis, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 1 ottobre 2003 n. 5690).<br />Nel caso che ne occupa la richiesta dell’autorità statale di “sezioni trasversali e longitudinali estese ai fabbricati limitrofi” e, congiuntamente, quella di “rappresentazione fotografica delle tipologie presenti nell’intorno omogeneo” aveva ad oggetto accertamenti che non erano stati acquisiti nella fase istruttoria di rilascio del nulla osta e, conseguentemente, non erano inclusi nel relativo fascicolo trasmesso alla Soprintendenza.<br />
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale scaturente dalla coerente e sillogistica applicazione di un principio consolidato, quale quello della preclusione al riesame di merito da parte dell’organo ministeriale, è fuor d’opera investigare, sebbene si insista in ricorso e nella memoria conclusiva, la natura del potere: se esso sia da ascrivere al controllo o, secondo il neologismo in voga, alla co-gestione del vincolo.<br />
La tutela dell’ambiente, e con essa del paesaggio, stante la pluralità degli interessi salvagurdati sia pubblici che diffusi e con una “dimensione assiologica” non territorialmente circoscrivibile, non è suscettibile di reductio ad unum né, conseguentemente, interamente imputabile ad una sola istituzione pubblica sia pure essa rappresentativa della popolazione stabilmente insediata sul suo territorio.<br />
Al più, se proprio si vuole soddisfare l’ansia classificatoria di marca dogmatica, sembra aderente al diritto vivente individuare nelle attribuzioni riservate alla Soprintendenza un potere di accertamento limitato e di tipo orizzontale conseguente all’esercizio di una funzione di verifica di sola legittimità del nulla osta.<br />
Ciò che più rileva, anche nella fattispecie oggetto di sindacato, è infatti il rispetto delle disposizioni di stretto diritto positivo come elaborate dalla giurisprudenza consolidata, ivi compresa quella ripetutamente affermata del principio di leale collaborazione (in termini, recentemente, Cons. St., sez. VI, 1 ottobre 2003 n. 5690).<br />
Sotto tale profilo il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Mette conto rilevare infatti che la richiesta di integrazione riferita ad accertamenti tecnici (sezioni estese e documentazione fotografica) non indica nessun presupposto di fatto, né tantomeno di diritto, la cui presenza giustifichi la richiesta (con perspicuo riferimento agli accertamenti tecnici, da ultimo, Tar Liguria, sez.I, 17 ottobre 2003 n. 1147)<br />
Senza specificare la necessità istruttoria che si intende soddisfare, né da quali presupposti di fatto essa tragga origine, la richiesta di integrazione formulata dalla Soprintendenza viola il principio di leale collaborazione, declinato dalla più aggiornata giurisprudenza in materia nel principio del “minor onere possibile” a carico della parte (cfr. Cons. St., sez.VI, 7 agosto 2003 n. 4552).<br />
Del resto l’art. 3 del D.M. 19 giugno 2002 n. 165 paradigmaticamente assume a presupposto di legittimità della richiesta di integrazione il puntuale riferimento a necessità istruttorie: i chiarimenti, gli elementi integrativi e gli accertamenti di natura tecnica, avvinti dalla comune qualificazione di essere necessari per la verifica di legittimità, devono emergere dal corso dell’istruttoria (argomento ex art. 3 D.M. cit. laddove richiama la locuzione: “..in sede istruttoria..”).<br />
Aggiungasi, a tacer d’altro, che l’integrazione rimanda intuitivamente ad un concetto di relazione: ad un grado di incompletezza, insufficienza o carenza che occorre colmare e di cui, conseguentemente, va dato conto.<br />
Pertanto, nella comunicazione inviata ai soggetti interessati devono essere indicate le ragioni di fatto che la giustificano con espresso riferimento alle carenze vericate nel corso dell’istruttoria, pena l’illegittimità della richiesta di integrazione, come tale inidonea ad interrompere il decorso del termine previsto all’art. 151 d.Lgs. n. 490/99.<br />
Nel caso che ne occupa la Soprintendenza non precisa minimamente la scansione dell’iter istruttorio, né il presupposto di fatto che, emerso in detta fase, rendeva necessaria la richiesta d’integrazione: ex abrupto si impone un onere suppletivo violando ad un tempo il principio già richiamato di leale collaborazione e il divieto di appesantire immotivatamente il corso del procedimento.<br />
Del resto la previsione contenuta nel D.M n. 165 del 2002 sull’interruzione del termine perentorio previsto dalla legge per ottentere elementi integrativi, quale fonte normativa secondaria, lungi dall’innovare il contenuto sostanziale delle attribuzioni riservate al ministero, deve essere quanto meno interpretata in linea di coerente continuità con la natura del potere esercitato nella qualificazione giuridica che l’orientamento giurispudenziale consolidato ha rinvenuto nelle norme primarie che disciplinano la materia.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><br />
<center><br />
P.Q.M.<br />
</center><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe.<br />
Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che si quantificano in complessivi 2300 euro.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del: 11.12.2003<br />
Renato Vivenzio Presidente<br />
Mario Oreste Caputo Consigliere, estensore<br />
Davide Ponte Primo Referendario</p>
<p>Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />
Depositato in Segreteria il 13 FEB. 2004<br />
Il Direttore di Segreteria<br />
(Dott.ssa A.Calcagno)<br />
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA<br />
(Paola Borghini)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-13-2-2004-n-160/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.1404</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-1404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-1404/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.1404</a></p>
<p>Pres. LA MEDICA, Est. SAPONE. Co.La.Coop. s.c.r.l. (avv. Gaetano Tafuri) contro Poste Italiane spa e a. (n.c.) 1. Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto &#8211; Commissione giudicatrice – E’ collegio perfetto – Conseguenze – Necessità che operi con il plenum dei componenti quando compie scelte discrezionali – Sussiste &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-1404/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.1404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-1404/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.1404</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. LA MEDICA, Est. SAPONE.<br /> Co.La.Coop. s.c.r.l. (avv. Gaetano Tafuri) contro Poste Italiane spa e a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto &#8211; Commissione giudicatrice – E’ collegio perfetto – Conseguenze – Necessità che operi con il plenum dei componenti quando compie scelte discrezionali – Sussiste &#8211; Possibilità di deroga per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate – Sussiste.</p>
<p>2. Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Gara d’appalto &#8211; illegittimità dell’esclusione e del provvedimento di aggiudicazione definitiva &#8211; vizio formale del procedimento – mancata dimostrazione che l’offerta della ricorrente non poteva essere dichiarata anomala e che la gara doveva essere aggiudicata alla stessa &#8211; conseguenze &#8211; ripristino della situazione preesistente – Risarcimento danni – E’ escluso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto, e quindi deve operare con il plenum dei suoi componenti, quanto meno nelle fasi in cui l&#8217;organo è chiamato ad operare scelte discrezionali, rispetto alle quali si configura l&#8217;esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate.<br />
2. Quando l’illegittimità dell’esclusione di una gara d’appalto e, conseguentemente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deriva da un vizio formale del procedimento, per cui dal suo annullamento, mancando la dimostrazione che l’offerta della ricorrente non poteva essere dichiarata anomala e conseguentemente la gara doveva essere aggiudicata alla stessa, non possono farsi derivare conseguenze ulteriori rispetto al ripristino della situazione preesistente e all’attività rinnovatoria dell’amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla configurazione della commissione di gara alla stregua di collegio perfetto e sulla rilevanza ai fini risarcitori di un vizio procedimentale</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></center></p>
<p><center> <b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE II &#8211; </b></center></p>
<p>Anno 2003 N.3387 RGR<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<center> <b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n.3387 del 2003, proposto dalla<br />
<b> Co.La.Coop. s.c.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo del r.t.i. costituito con la Pace Servizi srl,, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Tafuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marcello Magnano di San Lio in Roma, Via Galilei n.45;<br />
<center> contro </center></p>
<p><b>Poste Italiane spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;<br />
e nei confronti di:<br />
&#8211; <b>I.R.S.M. – Impresa Romana Servizi e Manutenzioni</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;<br />
&#8211; <b>S.A.G.E.M. srl – Società Appalti Generali e Manutenzioni </b> – in persona del legae rappresentante pro-tempore;<br />
per l&#8217;annullamento: <br />
del provvedimento adottato dall’intimata spa Poste Italiane con cui l’offerta presentata dell’ati ricorrente per il lotto 2 è stata esclusa dalla gara indetta dalla citata spa per l’affidamento dei servizi di pulizia presso gli uffici della Filiale di Roma Est e Nord, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali i verbali della commissione di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore dell’ati costituita dalle società controinteressate.<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Udito alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2003 &#8211; relatore il dr. Giuseppe Sapone – l’avv. Tafuri per l’ati ricorrente; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue<br />
<center> <b>FATTO E DIRITTO </b></center></p>
<p>Con il proposto gravame l’ati ricorrente:<br />
a) ha impugnato, deducendo la Violazione e falsa applicazione degli 23 e 25 del D.lgvo n.157/1995, dell’art.2 del DPCM n.117/1999 e del bando di gara nonché l’Incompetenza e l&#8217;Eccesso di potere per Illogicità e contraddittorietà manifeste, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, la determinazione in forza della quale l’offerta presentata dalla suddetta ati per il lotto 2 è stata esclusa, in quanto giudicata anomala, dalla gara indetta dall’intimata spa Poste Italiane per l’affidamento dei servizi di pulizia presso gli uffici della Filiale di Roma Est e Nord nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali i verbali della commissione di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore dell’ati costituita dalle società controinteressate;<br />
b) ha chiesto la condanna dell’intimata Poste Italiane al risarcimento del danno, da soddisfare in via primaria in forma specifica.<br />
Il ricorso – chiamato alle camere di consiglio del 16 aprile e del 28 maggio 2003 per la delibazione della domanda cautelare incidentalmente proposta &#8211; viene ritenuto per la decisione del merito all&#8217;odierna camera di consiglio, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della L. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta fondatezza della proposta impugnativa della determinazione di esclusione.<br />
E&#8217; infatti noto che l&#8217;art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall&#8217;art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) citata disposizione consente all&#8217;adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata &#8220;la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso&#8221;, di definire il merito della causa con &#8220;sentenza succintamente motivata&#8221;.<br />
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere &#8220;in forma semplificata&#8221;.<br />
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, risulta manifestamente fondato il primo motivo di doglianza con cui è stato fatto presente che, illegittimamente, la verifica ed il conseguente giudizio di anomalia dell’offerta presentata dall’odierna istante, dichiarata aggiudicataria provvisoria, sono stati effettuati e formulati non dalla Commissione di gara, ma da un solo componente della stessa.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che:<br />
a) per giurisprudenza consolidata (CS, sez.V, n.109 del 23/2/1985; sez.VI, n.6875 del 27/12/2000; Tar Lombardia, n.1304 del 27/12/2000) la Commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto, e quindi deve operare con il plenum dei suoi componenti, quanto meno nelle fasi in cui l&#8217;organo è chiamato a fare scelte discrezionali, rispetto alle quali si configura l&#8217;esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate;<br />
b) nella fattispecie in esame sia l’attività istruttoria che il giudizio finale in ordine all’anomalia dell’offerta sono stati posti in essere unicamente da un componente della commissione;<br />
c) costituendo la valutazione dell’anomalia di un’offerta una valutazione prettamente discrezionale, la stessa è istituzionalmente riservata alla Commissione nel suo plenum.<br />
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la doglianza in trattazione è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento della proposta impugnazione e con assorbimento delle altre censure dedotte.<br />
Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria dell’ati ricorrente.<br />
La potenzialità lesiva dell’illegittimo provvedimento di esclusione e della successiva aggiudicazione di una gara di appalto nei confronti della sfera patrimoniale del partecipante alla gara non determina di per sé l’accoglimento della domanda risarcitoria, occorrendo anche, da parte del concorrente che ha conseguito l’annullamento dell’aggiudicazione a un terzo, la puntuale dimostrazione dell’esistenza del danno patrimoniale, del nesso eziologico con il provvedimento annullato e dell’elemento soggettivo (dolo o colpa dell’amministrazione).<br />
Nel caso in esame la rilevata illegittimità dell’esclusione e, conseguentemente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deriva da un vizio formale del procedimento, per cui dal suo annullamento, mancando la dimostrazione che l’offerta della ricorrente non poteva essere dichiarata anomala e conseguentemente la gara doveva essere aggiudicata alla stessa, non possono farsi derivare conseguenze ulteriori rispetto al ripristino della situazione preesistente e all’attività rinnovatoria dell’amministrazione (cfr. CS, sez.IV, n.3487/2001; sez.V, 2579/2002; Tar Lazio, sez.II, n.194/2003).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.<br />
<center> <b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II &#8211; ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall&#8217;art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso n.3387 del 2003, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e, per l&#8217;effetto, annulla gli impugnati provvedimenti. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2003, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Dr. Domenico LA MEDICA – Presidente<br />
Dr. Francesco GIORDANO &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe SAPONE- Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-1404/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.1404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-2-2004-n-2121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-2-2004-n-2121/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2121</a></p>
<p>Pres. De Leo, Est. Pappalardo Ric. Leccese ed altri c. INPDAP, Ministero del Tesoro e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 1. Pubblico Impiego – Prescrizione e decadenza – Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – Termine – E’ quinquennale. 2. Pubblico Impiego – Prescrizione e decadenza – Crediti contributivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-2-2004-n-2121/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-2-2004-n-2121/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, Est. Pappalardo<br />  Ric. Leccese ed altri c. INPDAP, Ministero del Tesoro e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Prescrizione e decadenza – Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – Termine – E’ quinquennale.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Prescrizione e decadenza – Crediti contributivi – Termine &#8211; In costanza del rapporto di lavoro – Non è sospeso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto del pubblico dipendente alla esenzione dal versamento della quota a proprio carico dei contributi previdenziali si prescrive in cinque anni, sia poiché tale esonero rientra nei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, soggetti al termine quinquennale di prescrizione, sia poiché il lavoratore che agisce in rivalsa fa valere un credito di natura retributiva.</p>
<p>2. Nel campo del pubblico impiego non opera il principio secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi non comincia a decorrere in costanza di rapporto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania<br />
Napoli sezione III </b></p>
<p>nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Giovanni de Leo &#8211; Presidente;<br />
Dott. Oberdan Forlenza &#8211; Consigliere; Dott. Anna Pappalardo &#8211; Consigliere rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>nel ricorso n.4419/2000 R.G., proposto da:<br />
<b>LECCESE Vittorio</b>, <b>DE MARTINO Domenico</b>, <b>INGENITO Aldo</b>, <b>SIMONACCI Luisa</b>, <b>VOLPE Angelo</b>, <b>MEDICHINI Archimede</b>, <b>VONA Ernesto</b>, <b>MONACO Vincenzo</b>, <b>CIMMINO Raffaele</b>, <b>GROSSI Emilio</b>, <b>SCOTTO DI VETTA Biagio</b>, <b>LUCIGNANO Francesco</b>, <b>DI MEO Sabatino</b>, <b>MASSA Raffaele</b>, <b>FUSCO Tommaso</b>, <b>CASTELLANO Luigi</b>, <b>TORTORELLI Antonio</b>, <b>MAMMOLINO Giuseppe</b>, <b>PASSANTE Salvatore</b>, <b>RUIU Aldo Cosimo</b>, <b>TESTA Michele</b>, <b>VILONA Francesco</b>, <b>MINOPOLI Maria</b>, <b>CONTE Vincenzo</b>, <b>MASSA Luigi</b>, <b>BELTRAMI Alessandro</b>, <b>MESSINA Nunzio</b>, <b>SPIOTTA Silvio</b>, tutti rapp.ti e difesi dall&#8217;avv. Enrico Angelone con cui elett.te dom. in Napoli Corso Umberto I n. 34</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INPDAP</b>, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte presso cui elett.te dom. in Napoli via Palepoli 20<br />
Nonchè<br />
<b>Ministero del Tesoro</b> in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con cui dom. alla via Diaz 11<br />
E nei confronti di<br />
<b>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</b>, in persona del legale rapp.te ,p.t. rapp.to e difeso dall&#8217;avv. Nicola Corbo<br />
per l&#8217;accertamento<br />
&#8211; del diritto dei ricorrenti all&#8217;esonero dal pagamento della quota contributi assistenziali e previdenziali a loro carico per il periodo 10.9.,1983- 31-12.1984 ai sensi dell&#8217;art. 5 bis legge 746/85 e 4 co 1 septies legge 211/85, con condanna dell&#8217;Istituto</p>
<p>e per l&#8217;annullamento <br />
di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale.<br />
Visto il ricorso e gli atti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217; INPDAP, del Ministero intimato e della Rete Ferroviaria Italiana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;<br />
Relatore all&#8217;udienza del 29 gennaio 2004 il Consigliere dott. Anna Pappalardo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso notificato il 9-30 marzo 2000 e ritualmente depositato i nominati in epigrafe<br />
premesso<br />
&#8211; di essere lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, residenti in Pozzuoli all&#8217;epoca del bradisismo, e con sede di lavoro nei 50 km dal Comune di Pozzuoli;<br />
&#8211; che con l&#8217;art.5 bis legge 748/85, e l&#8217;art. 4 legge 212/1985 era stato disposto, per il periodo dal settembre 1983 al 31.12.1984, l&#8217;esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per la quota a loro carico, a favore dei lavoratori residenti in Pozzuo<br />
&#8211; che avevano titolo all&#8217;esonero, essendo la normativa di favore per i lavoratori applicabile indipendentemente dalla natura &#8211; pubblica o privata &#8211; del datore di lavoro;<br />
tanto premesso<br />
lamentavano violazione e falsa applicazione della legge n. 748/83, legge 212/85 e violazione del giusto procedimento.<br />
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero del Tesoro, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto a far data dal 1.1.1999 tutte le competenze in materia, già facenti capo alle direzioni provinciali dei servizi vari pensionistici, erano state trasferite all&#8217;INPDAP; si costituiva in giudizio l&#8217; INPDAP e sosteneva con varie argomentazioni la infondatezza della domanda nel merito, oltre che la intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto ; si costituiva altresì la Rete Ferroviaria Italiana, ed eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione quinquennale ovvero decennale del preteso diritto, oltre che la infondatezza della domanda nel merito.<br />
All&#8217;udienza del 29 gennaio 2004 il ricorso è stato ritenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La domanda va respinta, risultando fondata la eccezione di intervenuta prescrizione del preteso diritto, sollevata dalla difesa delle resistenti.<br />
Invero, sono decorsi alla data di notifica del ricorso più di dieci anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Il dies a quo coincideva:<br />a) per l&#8217;accertamento del diritto alla esenzione al versamento dei contributi con il termine di applicazione della ritenuta, e quindi la prescrizione operava in concomitanza con il pagamento dei singoli ratei stipendiali, sui quali è stata effettuata la applicazione della ritenuta; <br />
b) per il diritto all&#8217;esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, dal 30.5.1985, data di entrata in vigore della legge 211/85, che ha consentito l&#8217;esonero dal versamento previdenziale per la quota a carico dei dipendenti.<br />La prescrizione deve ritenersi quinquennale, in quanto l&#8217;esonero rivendicato rientra nei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, soggetti al termine quinquennale di prescrizione (CdS sez. V 2.4.2001 n. 1900); va in proposito affermato che, con riferimento specifico alla quota a carico del prestatore, trattenuta dal datore di lavoro ai fini del versamento all&#8217;ente di previdenza, il lavoratore che agisca in rivalsa fa valere un credito comunque di natura retributiva (Cass, sez. lav. 10.6.2001 n. 8175).<br />
In ogni caso, a prescindere da tale considerazione, risulta decorso il termine di prescrizione anche decennale con riferimento alla data di notifica del ricorso, ed alla mancata allegazione medio tempore di atti interruttivi della prescrizione.<br />
Non può accogliersi la deduzione difensiva dei ricorrente secondo cui la prescrizione in oggetto non decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro, in quanto tale regola non si applica ai pubblici dipendenti (cfr. per tutti TAR Lazio sez. II 28.2.2002 n. 1572).<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania- Napoli sezione III, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:<br />
a) respinge al domanda, in quanto il credito azionato è estinto per prescrizione;<br />
b) compensate integralmente le spese di lite tra le parti;<br />
c) ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29 gennaio 2004.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a></p>
<p>Ric. Mazzeo c. Min. Pubblica Istruzione &#8211; Pres. A. Onorato, Est. R. Caponigro 1. Pubblico impiego – Insegnanti – Sessioni riservate di esami per l’abilitazione all’insegnamento scolastico – Partecipazione ad una sessione riservata da parte di un concorrente che ha già partecipato al altre sessioni riservate per diverse classi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ric. Mazzeo c. Min. Pubblica Istruzione &#8211; Pres. A. Onorato, Est. R. Caponigro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Insegnanti – Sessioni riservate di esami per      l’abilitazione all’insegnamento scolastico – Partecipazione ad una sessione<br />
     riservata da parte di un concorrente che ha già partecipato al altre<br />
     sessioni riservate per diverse classi di concorso – Ammissibilità.</p>
<p>  2. Concorso – Concorso pubblico per il rilascio di titoli abilitativi e     ampliativi dei diritti e facoltà dei cittadini &#8211; Principio di massima     partecipazione – Sussiste.</p>
<p>  3. Giustizia Amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Possibilità di     desumere i motivi di ricorso dall’esposizione dei fatti e dal contesto<br />
     generale del ricorso – Sussiste.</p>
<p>  4. Giustizia Amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Requisiti di     ammissibilità &#8211; Art. 6 n. 3 R.D. 642/1907 – Indicazione degli articoli di     legge che si desumono violati – Non è vincolante ai fini      dell’ammissibilità     del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di partecipazione a sessioni riservate d’esami di abilitazione all’insegnamento scolastico, la frequenza di un altro corso e/o il possesso di un&#8217;abilitazione per una determinata classe di concorso non è preclusiva della partecipazione ad ulteriori sessioni riservate per una diversa classe di concorso; infatti vi è causa ostativa alla partecipazione nel solo caso in cui la nuova domanda dell’interessato sia stata presentata per la medesima classe di concorso, per la quale lo stesso ha già sostenuto, non importa se con esito positivo o negativo, gli esami finali (caso di un candidato partecipante alla sessione di esami di abilitazione all’insegnamento indetta ai sensi dell’O.M. 1/2001 per la classe A036 avendo già partecipato a sessioni riservate, ai sensi dell’O.M. 153/1999 e dell’O.M. 33/2000, per le diverse classi A019 e A039).</p>
<p>2. Nell’ordinamento vige, il principio generale, secondo il quale l’amministrazione, nei procedimenti che comportano il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l’obbligo di favorire la massima partecipazione, con la conseguenza che l&#8217;ammissione non può essere limitata da disposizioni discriminanti, le quali non trovino riscontro in specifiche cause d’esclusione espressamente previste dalla legge. La Costituzione, a sua volta, assicura tutela al diritto alla formazione ed all’elevazione professionale dei lavoratori, quali peculiari aspetti della più generale tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi I e II), nonché al diritto funzionale, di tutti i cittadini, di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni d’eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51).</p>
<p>3. Ai fini dell’individuazione dei motivi proposti con il ricorso giurisdizionale, occorre avere riguardo non solo alle censure espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso stesso (ex multis: Cons. Stato, V, 7 settembre 2001 n. 4673).<br />
4. In tema di indicazione dei motivi d’impugnativa, è da considerare superata la disposizione dell’art. 6 n. 3 R.D. 642/1907, laddove prescrive anche l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si assumono violati, dovendosi ritenere sufficiente che l’esposizione prospetti chiaramente i motivi di doglianza e i principi giuridici violati, motivi che possono essere invece desunti dall’esposizione dei fatti o dall’intero contesto della domanda e non solo dalle censure espressamente enunciate, spettando al giudice la corretta individuazione e qualificazione delle censure stesse con riferimento alla disciplina normativa della fattispecie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è ammissibile la partecipazione alle sessioni riservate di esami per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento scolastico da parte di un soggetto che ha già partecipato ad altre sessioni riservate per diverse classi di concorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Seconda Sezione di Napoli </b></p>
<p>n. 2137/04 Reg. Sent.<br />
composto dai magistrati: Dott. Antonio Onorato Presidente Dott. Francesco Guerriero Componente Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 8506 del 2002, proposto da<br />
<b>Carmelina Mazzeo </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Valeria Coppola presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Forno Vecchio n. 7 (c/o F.L.S.)</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>Ministero della Pubblica Istruzione </b>(ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11<br />
nonché<br />
<b>Annunziata Di Mare</b>, non costituita<br />
per l’annullamento dell’illegittima esclusione dalla sessione riservata del corso abilitante A036, come notificato con provvedimento prot. n. 12063/LM del 3.7.2002, per presunta mancanza dei requisiti legata all’aver partecipato ad una precedente sessione riservata di abilitazione ai sensi dell’O.M. 153/99 e O.M. 33/2000; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 8 gennaio 2004, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO </b></p>
<p>1.<br />
Il Collegio osserva in via preliminare che, ai fini dell’individuazione dei motivi proposti con il ricorso giurisdizionale, occorre avere riguardo non solo alle censure espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso stesso (ex multis: Cons. Stato, V, 7 settembre 2001 n. 4673).<br />
 In altri termini, in tema di indicazione dei motivi d’impugnativa, è da considerare superata la disposizione dell’art. 6 n. 3 R.D. 642/1907, laddove prescrive anche l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si assumono violati, dovendosi ritenere sufficiente che l’esposizione prospetti chiaramente i motivi di doglianza e i principi giuridici violati, motivi che possono essere invece desunti dall’esposizione dei fatti o dall’intero contesto della domanda e non solo dalle censure espressamente enunciate, spettando al giudice la corretta individuazione e qualificazione delle censure stesse con riferimento alla disciplina normativa della fattispecie.<br />
2. La ricorrente, tra l’altro, ha evidenziato che, essendo in possesso di entrambi i requisiti di ammissione normativamente previsti, l’impugnata esclusione contrasterebbe con la L. 124/1999.<br />
Di talché, considerato che il decreto del 3.7.2002, con cui l’amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessata, è stato adottato in asserita applicazione dell’art. 2, co. 3, dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001 n. 1, che disciplina la riapertura dei termini per la partecipazione alle sessioni riservate di esami di cui all’art. 2, co. 4, L. 124/1999, è possibile ritenere che, nella sostanza, l’atto impugnato è stato censurato per la violazione della complessiva normativa regolante la fattispecie, di rango primario o dettata all’interno dell’amministrazione competente, in quanto non consente, a chi sia in possesso dei prescritti requisiti, la partecipazione ad un corso abilitante in caso di pregressa partecipazione alla sessione riservata di abilitazione indetta ai sensi dell’O.M. 153/1999 e dell’O.M. 33/2000.<br />
3. Il Collegio, rilevato che dalla documentazione in atti è possibile evincere che la sig.ra Mazzeo è stata esclusa dalla sessione riservata d’esami di abilitazione all’insegnamento indetta ai sensi dell’O.M. 1/2001 per la classe A036 avendo già partecipato a sessioni riservate, ai sensi dell’O.M. 153/1999 e dell’O.M. 33/2000, per le diverse classi A019 e A039, ritiene che il ricorso sia fondato.<br />
L’art. 2, co. 3, dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001 n. 1, ad una prima sommaria lettura, sembrerebbe effettivamente dare ragione all’amministrazione; dalla stessa, infatti, si apprende che in nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate nel comma precedente (id est: ordinanze ministeriali 15 giugno 1999 n. 153 e 7 febbraio 2000 n. 33).<br />
Sennonché, come la Sezione ha già avuto modo di osservare in precedenti decisioni, una più attenta disamina della medesima disposizione &#8211; specialmente se compiuta tenendo conto delle altre statuizioni contenute nella medesima, e nelle ordinanze menzionate, e se condotta, come necessario, in conformità alle norme (costituzionali e legislative) ed ai principi generali &#8211; conduce alla conclusione diametralmente opposta (ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, II, 7 gennaio 2004 n. 22).<br />
A ben vedere, infatti, nell’ordinanza non è per nulla precisato se la frequenza di un altro corso e/o il possesso di un&#8217;abilitazione siano sempre e comunque preclusivi della partecipazione ad ulteriori sessioni riservate, qualunque classe di concorso le stesse concernano o, piuttosto, costituiscano causa ostativa nel solo caso in cui la nuova domanda dell’interessato sia stata presentata per la medesima classe di concorso, per la quale lo stesso ha già sostenuto (non importa se con esito positivo o negativo) gli esami finali altermine di un corso riservato, al quale ha in precedenza partecipato.<br />
Il singolare utilizzato nella disposizione per le parole &#8220;abilitazione&#8221; e &#8220;idoneità&#8221;, di per sé solo, già induce a propendere per la tesi che la preclusione sia riferita esclusivamente alla medesima classe di concorso.<br />
D’altra parte, solo siffatta ricostruzione potrebbe avere una sua ratio.<br />
Non risulta del tutto illogico, infatti, ritenere che un soggetto, il quale ha già utilmente frequentato un corso, non abbia un interesse qualificato, e meritevole di considerazione da parte dell’ordinamento, a frequentarlo di nuovo, e che il soggetto, il quale dopo il corso non ha superato gli esami finali, abbia consumato il titolo, derivante dal servizio prestato per almeno 360 giorni, avendo dimostrato che quest’ultimo non gli è stato utile, per acquisire l’esperienza e la professionalità necessarie (cfr., tuttavia, Cons. Stato, Sez. VI, 10 agosto 1994 n. 1292 che, con riferimento alle analoghe disposizioni, contenute nell’art. 11 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in l. 27 dicembre 1989 n. 417, anche per la prima di tali ipotesi ha riconosciuto il diritto di partecipare, se non altro al fine di conseguire un maggiore punteggio).<br />
Una qualche valida ragione per l’esclusione, in ogni caso, non si rinviene nei confronti di chi, pur essendo abilitato all’insegnamento di una materia, intenda conseguire il titolo per insegnarne un’altra riguardo alla quale ritiene di avere maggiore propensione o, più semplicemente, si profilano migliori prospettive occupazionali.<br />
Il Collegio, inoltre, osserva che, comunque, già la mancanza nell’ordinanza d’elementi testuali che chiaramente depongano in favore della tesi sposata dall’amministrazione conduce ad optare per l’opposta tesi, della libertà dell’insegnante già abilitato o che comunque abbia già partecipato ad una precedente sessione riservata, di accedere quantomeno ai corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse, sempre che, ovviamente, risulti in possesso dei titoli a tal fine richiesti.<br />
Nell’ordinamento vige, infatti, il principio generale, secondo il quale l’amministrazione, nei procedimenti che comportano il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l’obbligo di favorire la massima partecipazione, con la conseguenza che l&#8217;ammissione non può essere limitata da disposizioni discriminanti, le quali non trovino riscontro in specifiche cause d’esclusione espressamente previste dalla legge.<br />
La Costituzione, a sua volta, assicura tutela al diritto alla formazione ed all’elevazione professionale dei lavoratori, quali peculiari aspetti della più generale tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi I e II), nonché al diritto funzionale, di tutti i cittadini, di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni d’eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51).<br />
Né, a parere del Collegio, l’ordinanza n. 1 del 2001 avrebbe potuto, legittimamente, prevedere l’esclusione patita dalla ricorrente.<br />
 Tale ordinanza, al pari di quelle che l’hanno preceduta, come si apprende dal suo art. 1, è stata adottata per assicurare l’attuazione delle leggi 3 maggio 1999 n. 124 e 27 ottobre 2000 n. 306 (art. 6 bis) le quali indicano, in modo esaustivo, tutti i titoli ed i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate, senza, tuttavia, in alcun modo porre preclusioni per quanti risultino già abilitati o abbiano partecipato ad altri corsi abilitanti.<br />
Pertanto, è evidente che l’ordinanza sarebbe, essa stessa, affetta dal vizio di violazione di legge qualora avesse introdotto cause ostative alla partecipazione non previste dalla normativa primaria.<br />
Così pure, è evidente che comunque l’ordinanza in questione, in caso di residui dubbi, non potrebbe essere interpretata altrimenti, se non secundum legem, vale a dire, secondo le indicazioni delle leggi di riferimento e, quindi, favorevolmente per la parte ricorrente.<br />
Tutto quanto sopra considerato appare sufficiente per concludere che la lesione dell’interesse della ricorrente non deriva affatto dall’ordinanza ministeriale n. 1/2001, la quale non contiene disposizioni che comportino l’esclusione della medesima parte ricorrente dalle nuove sessioni riservate, bensì esclusivamente dagli atti, adottati dall’amministrazione in asserita applicazione, ma in palese violazione, dell&#8217;ordinanza stessa e, quindi, della normativa di rango primario.<br />
4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnata esclusione.<br />
5. Ricorrono giusti motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento prot. n. 12063/LM del 3.7.2002.</p>
<p>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2004.<br />
Dott. Antonio Onorato Presidente<br />
Dott. Roberto Caponigro Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto &#8211; 13/2/2004 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-13-2-2004-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-13-2-2004-n-77/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto &#8211; 13/2/2004 n.77</a></p>
<p>Ausonia Servizi Tributari S.p.A. c/ Comune di Belmonte Mezzano – Pres. Est. Riccardo Virgilio 1. Processo amministrativo – questione di legittimità costituzionale – in sede di decisione cautelare monocratica – ammissibilità 2. Processo amministrativo – composizione collegio giudicante C.G.A.R.S. – rilevanza della questione – in sede di decisione cautelare monocratica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-13-2-2004-n-77/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto &#8211; 13/2/2004 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-13-2-2004-n-77/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto &#8211; 13/2/2004 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ausonia Servizi Tributari S.p.A. c/ Comune di Belmonte Mezzano – Pres. Est. Riccardo Virgilio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – questione di legittimità costituzionale – in<br />
sede di decisione cautelare monocratica – ammissibilità</span></span></span></p>
<p>2. Processo amministrativo – composizione collegio giudicante C.G.A.R.S.<br />
– rilevanza della questione – in sede di decisione cautelare monocratica<br />
– sussiste</p>
<p>3. Processo amministrativo – composizione collegio giudicante C.G.A.R.S. – artt. 4 e 6 d.lgs. 373/2003 – contrasto con art. 23 Statuto speciale<br />
Regione Sicilia – non manifesta infondatezza</p>
<p>4. Processo amministrativo – composizione collegio giudicante C.G.A.R.S. –<br />
artt. 4 e 6 d.lgs. 373/2003 – contrasto con artt. 102 e 108 Cost. – non<br />
manifesta infondatezza</p>
<p>5. Processo amministrativo – composizione collegio giudicante C.G.A.R.S. –<br />
artt. 4 e 6 d.lgs. 373/2003 – contrasto con artt. 3, 24 e 113 Cost. – non manifesta infondatezza</p>
<p>6. Processo amministrativo – composizione collegio giudicante C.G.A.R.S. –<br />
artt. 4 e 6 d.lgs. 373/2003 – contrasto con VI disposizione transitoria<br />
Cost. – non manifesta infondatezza</p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, non sussistono preclusioni alla possibilità, per il Presidente, di sollevare in via incidentale questioni di legittimità costituzionale già nella fase di adozione di misure cautelari provvisorie, e quindi in veste monocratica.</p>
<p>2. E’ rilevante, sin nella fase cautelare monocratica, la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la composizione del Collegio giudicante del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, atteso che, esaurita la fase monocratica, la delibazione sulla cautela dev’essere comunque rimessa alla valutazione del Collegio.</p>
<p>3. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano, laddove prevedono la presenza e la designazione di laici regionali nella composizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per contrasto con l’art. 23, 1° comma, dello Statuto speciale della Regione Sicilia, che non prevede la istituzione di un organo speciale giurisdizionale a composizione mista e neppure ne delega il suo ordinamento alle norme di attuazione.</p>
<p>4. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano per contrasto con gli artt. 102 primo comma e 108 primo comma Cost., in quanto tali norme disciplinano una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell’autonomia regionale debbono essere supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale.</p>
<p>5. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano per contrasto con gli artt. degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano per contrasto con gli artt. 3, 24 primo comma, 113 primo comma Cost., non essendo ammissibile un esercizio della giurisdizione diversificato su alcune parti del territorio nazionale, a meno che ciò non sia legittimato ad una deroga di rango costituzionale, laddove nel concetto di esercizio diversificato non può non ricomprendersi anche una composizione collegiale diversa da quella ordinaria.</p>
<p>6. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano per contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione: infatti, questa prevedeva di procedere, entro 5 anni, alla revisione delle giurisdizioni speciali, eccettuando espressamente il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i Tribunali militari, laddove il D.Lgs. 373/2003, istituendo una sezione specializzata, ha apportato sicuramente una modificazione all’organo giurisdizionale, ponendosi in contrasto, oltre che con lo Statuto siciliano, anche con il primo comma della VI disposizione transitoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Torna alla Consulta la questione di legittimità costituzionale in ordine alla composizione del Collegio giudicante del C.G.A.R.S.</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana </b></p>
<p align="center"><b>IL PRESIDENTE</b></p>
<p>N. 77/04 D.Pres.<br />
N. 180 Reg.Ric<br />
ANNO 2004</p>
<p>ha pronunciato il seguente</p>
<p align="center"><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso n. 180/04 proposto da:</p>
<p><b>AUSONIA SERVIZI TRIBUTARI S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante pro-<br />
tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Raimondi con domicilio eletto in Palermo via<br />
Nicolò Turrisi n. 59 presso lo studio dello stesso;</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p><b>il COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO</b>, in persona del legale rappresentante pro-<br />
tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>della I.N.P.A. S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in<br />
giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della sentenza del T.A.R. per la Sicilia Sede di Palermo (Sez. II) n. 124/04 relativa al ricorso n.<br />
4173/03 del 19 gennaio 2004 riguardante: Gara relativa all&#8217;appalto del servizio di riscossione e<br />
gestione dei tributi;</p>
<p>visti gli atti e i documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
vista l&#8217;istanza di concessione provvisoria della misura cautelare;<br />
visto l&#8217;art. 21, IX comma della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come introdotto dall&#8217;art. 3 della L.<br />
205/00, coordinato con l&#8217;art. 1 della legge stessa;<br />
ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2004 la S.p.A. Ausonia Servizi tributari ha impugnato la<br />
sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo &#8211; 19 gennaio 2004 n. 124.<br />
Esponeva di avere in primo grado richiesto con l&#8217;atto introduttivo del giudizio l&#8217;annullamento dei<br />
seguenti atti:</p>
<p>1. dell&#8217;atto del Comune di Belmonte Mezzagno, a firma del responsabile del<br />
Servizio Finanziario, 9 luglio 2003, prot. n. 9143, con il quale<br />
apparentemente si preannunzia, ma in realtà si dispone l&#8217;annullamento in<br />
autotutela, dell&#8217;aggiudicazione della gara relativa all&#8217;appalto del servizio<br />
di riscossione e gestione dei tributi, disposto a favore della ricorrente<br />
con determina n. 304 del 28 maggio 2003;<br />
2. ed occorrendo, del bando di gara nella parte in cui non prescrive la<br />
presentazione della dichiarazione di cui all&#8217;art. 17 L. n. 68 del 1999.<br />
Impugnava con motivi aggiunti chiedendo altresì l&#8217;annullamento dei seguenti<br />
atti:</p>
<p>1. della determina del responsabile del Servizio Finanziario del Comune di<br />
Belmonte Mezzagno n. 419 del 22 luglio 2003, con il quale si ribadisce il<br />
provvedimento di annullamento dell&#8217;aggiudicazione già contenuto emesso nella<br />
nota del 9 luglio 2003;<br />
2. della nota del responsabile del Servizio Finanziario del Comune di<br />
Belmonte Mezzagno, prot. n. 9714, del 23 luglio 2003, con la quale si<br />
trasmette la predetta determina ed al contempo si comunica che le operazioni<br />
di gara saranno ripetute in data 11 agosto 2003.<br />
In prime cure articolava le seguenti censure:</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 L. reg. 30<br />
aprile 1991, n. 10.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 del bando di gara.<br />
3. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6 del bando di gara.<br />
4. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68.<br />
5. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68,<br />
sotto altro profilo.<br />
6. In subordine. Illegittimità del bando di gara per mancata espressa<br />
previsione della dichiarazione di cui all&#8217;art. 17, L. n. 68 del 1999.<br />
Violazione dell&#8217;art. 17 predetto. Eccesso di potere per manifesta<br />
illogicità.<br />
7. Ancora in subordine. Violazione del principio di trasparenza di cui agli<br />
artt. 1 e 25 L. reg. 10 aprile 1991, n. 10.<br />
8. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157<br />
e, in subordine veniva sollevata questione di costituzionalità del citato<br />
articolo 16 in correlazione con l&#8217;articolo 12 e per contrasto con il<br />
principio di ragionevolezza di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione e<br />
veniva chiesto da ultimo il risarcimento dei danni.<br />
L&#8217;appellante espone altresì che nel corso di giudizio di primo grado veniva accolta l&#8217;istanza<br />
cautelare proposta in quella sede e che l&#8217;ordinanza emessa dal T.A.R. veniva appellata dalla<br />
controinteressata società S.p.A. I.N.P.A.. Tuttavia l&#8217;appello a questo C.G.A. fissato per la Camera<br />
di Consiglio del 27 novembre 2003, non poteva essere trattato causa la astensione di un componente<br />
laico di questo Consiglio e la conseguente impossibilità di formare il Collegio.<br />
Con la decisione impugnata il T.A.R. disattendeva tutte le censure e dichiarava manifestamente<br />
infondata la questione di costituzionalità sollevata in subordine nell&#8217;ottavo motivo.<br />
Avverso tale decisione ha proposto appello la S.p.A. Ausonia Servizi Tributari riproponendo<br />
espressamente tutte le censure e le domande avanzate in primo grado ed articolando inoltre i<br />
seguenti motivi:</p>
<p>1. <b>Illegittimità costituzionale degli artt. 4, 1° e 2° comma, 6, 3°, 4° e 5° comma, 7, D. lgs. 24<br />
dicembre 2003, n. 373</b>.<br />
Con D. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, pubblicato sulla G.I. 14 gennaio 2004, n. 10, sono state<br />
approvate nuove &#8220;Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti<br />
l&#8217;esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato&#8221;. Le quali sono entrate in<br />
vigore il 29 gennaio 2004.<br />
La disciplina dettata da tali norme ha fatto venire meno soltanto alcune, peraltro le meno rilevanti,<br />
questioni di costituzionalità sollevate da codesto Consiglio con ordinanza n. 185 del 13 maggio<br />
2003 e con ordinanze successive, mentre non ha fatto venire meno quelle più importanti.<br />
Infatti è rimasta ferma la composizione mista. Per quanto concerne la Sezione giurisdizionale, il<br />
Collegio viene composto, come già secondo le disposizioni di cui all&#8217;abrogato D. Lgs. n. 654 del<br />
1948, come modificato con D.P.R. n. 204 del 1978, della Sezione giurisdizionale del Consiglio di<br />
Giustizia Amministrativa fanno parte oltre che il Presidente dello stesso ed il Presidente assegnato<br />
alla Sezione giurisdizionale ed a quattro consiglieri di Stato, quattro componenti designati dal<br />
Presidente della Regione e nominati con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del<br />
Consiglio dei Ministri (artt. 4, 1° comma, e 6, 2° e 3° comma). Il Collegio giudicante è composto da<br />
uno dei due Presidenti della Sezione, da due Consiglieri di Stato e da due dei membri designati dal<br />
Presidente della Regione.<br />
Non appare dubbio che, sotto tale profilo, le nuove disposizioni sono affette dalle medesime ragioni<br />
di incostituzionalità che sono poste a base delle citate ordinanze di codesto Consiglio.<br />
Parafrasando l&#8217;ordinanza n. 185/03 si possono avanzare le seguenti questioni di costituzionalità<br />
degli artt. 4, 1° e 2° comma, 6, 3°, 4° e 5° comma, 7, D. lgs. n. 373 del 2003:</p>
<p>1°) in rapporto all&#8217;art. 23, comma 1, dello Statuto siciliano ed in rapporto al comma 1 della VI<br />
disposizione transitoria della Costituzione che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio<br />
di Stato;</p>
<p>2°) in rapporto allo stesso art. 23, comma 1 dello Statuto siciliano, nonché in rapporto all&#8217;art. 102,<br />
comma 2, e 108 commi 1 e 2, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni<br />
specializzate nell&#8217;ambito dei giudici speciali;</p>
<p>3°) in rapporto all&#8217;art. 23 dello Statuto siciliano ed all&#8217;art. 102, comma 1, e 108, comma 1, Cost., in<br />
quanto l&#8217;art. 23 dello Statuto non prevede alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni<br />
del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia, e in rapporto agli artt. 102, comma 1, e 108 comma<br />
2, Cost., in quanto disciplina materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali<br />
deroghe a favore dell&#8217;autonomia regionale debbono essere supportate da una espressa previsione di<br />
pari rango costituzionale che &#8211; come più volte rappresentato &#8211; non è rinvenibile nell&#8217;art. 23 dello<br />
Statuto siciliano;</p>
<p>4°) in rapporto all&#8217;art. 23, comma 1, dello Statuto siciliano che non prevede né una sezione<br />
specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria e ciò<br />
anche in relazione, quale tertia comparationis, all&#8217;art. 24, comma 1, dello Statuto siciliano<br />
concernente la composizione dell&#8217;Alta Corte, nonché all&#8217;art. 23, comma 3, del medesimo Statuto, al<br />
decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 concernente l&#8217;istituzione di sezioni della Corte dei conti<br />
per la Regione siciliana, ed agli artt. 90 e 91, comma 2, del Testo unico delle leggi costituzionali di<br />
cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.<br />
Conseguentemente in via principale si chiede che il Consiglio ritenga rilevanti e non<br />
manifestamente infondate le predette questioni di costituzionalità e conseguentemente, dopo avere<br />
deciso sull&#8217;istanza cautelare, sospenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.</p>
<p>2. <b>Sul primo capo della sentenza.</b><br />
Il T.A.R. ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti con cui<br />
era stato denunciato l&#8217;omesso avviso di avvio del procedimento. Si assume al riguardo che, sebbene<br />
con una formulazione &#8220;non del tutto appropriata&#8221;, con la nota del 9 luglio 2003, il Comune avrebbe<br />
assicurato all&#8217;Ausonia la possibilità di partecipare al procedimento.<br />
Siffatta conclusione non può essere condivisa. Il predetto atto del 9 luglio 2003, lungi dal<br />
configurarsi come avviso di inizio del procedimento, è da configurare come un vero e proprio<br />
provvedimento di annullamento, in quanto il Comune ha manifestato in modo inequivoco la volontà<br />
di annullare, tanto che:</p>
<p>1°) non ha assegnato nessun termine all&#8217;Ausonia per la presentazione di deduzioni e documenti;</p>
<p>2°) non ha neppure, prescindendo dal termine, rappresentato all&#8217;Ausonia la possibilità della<br />
presentazioni di deduzioni e documenti;</p>
<p>3°) ha preannunziato l&#8217;invio di un successivo atto il cui centro di gravità sarebbe stato l&#8217;indicazione<br />
della nuova data di ripetizione degli atti di gara.</p>
<p>Ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, il secondo provvedimento,<br />
del 22 luglio 2003, si configura come un atto meramente confermativo del primo.<br />
Pertanto la censura dedotta risulta pienamente fondata.</p>
<p>3. <b>Sul secondo e sul quinto capo della sentenza (n. 3, riguardante il 2°, 3°, 4° e 5° motivo del<br />
ricorso per m.a. e n. 5 riguardante il 6° motivo del ricorso per m.a.</b>).<br />
In relazione alla &#8220;questione di fondo&#8221;, vale a dire la portata dell&#8217;art. 17 L. n. 68/99, il Tribunale,<br />
&#8220;riconsiderando quanto delibato in sede cautelare&#8221;, ha ritenuto &#8220;di dovere prendere atto che, da<br />
ultimo, si è affermato l&#8217;orientamento secondo il quale l&#8217;omessa produzione della dichiarazione della<br />
certificazione &#8230; non solo è requisito di partecipazione &#8230; ma comporta l&#8217;esclusione della gara anche<br />
in difetto di apposita previsione del bando &#8230;&#8221;.<br />
L&#8217;appellante non pone minimamente in discussione la possibilità che in sede di merito il giudice<br />
amministrativo riconsideri quanto delibato in sede cautelare. Tuttavia non può fare a meno di<br />
osservare che, all&#8217;evidenza, il T.A.R., pur non essendo per niente convinto della bontà<br />
dell&#8217;orientamento giurisprudenziale al quale fa riferimento, come si suole dire &#8220;non se l&#8217;è sentita&#8221; di<br />
assumere una posizione diversa da quella ritenuta corrente.<br />
In proposito è da osservare preliminarmente che l&#8217;orientamento al quale si fa riferimento nella<br />
sentenza, e negli atti difensivi di controparte, non è così solido come nella stessa si sostiene.<br />
Diverse sentenze citate non sono affatto in termini. Così, per fare un esempio, nella decisione della<br />
sez. IV. N. 6440/02, si legge della &#8220;clausola stabilita con l&#8217;art. 11 del disciplinare di gara, che<br />
richiedeva, alle imprese partecipanti, apposita certificazione…di cui all&#8217;art. 17 della legge n.<br />
68/99…&#8221;. Nella sentenza si discute pertanto dell&#8217;osservanza o meno di tale clausola.<br />
Nel merito l&#8217;appellante fa presente di non volere neppure porre in discussione l&#8217;importanza, la<br />
pregnanza, del principio sotteso alla norma di cui al citato art. 17 L. 68 del 1999, che è quello di<br />
offrire la massima tutela ai disabili, vale a dire a quei soggetti che, essendo colpiti da menomazioni,<br />
meritano, da parte della società, tutto il sostegno possibile. E&#8217; in tale senso che deve essere intesa la<br />
disposizione di cui si discute.<br />
Si permette però di osservare che non è affatto incompatibile con il predetto principio quello della<br />
tutela dei concorrenti a pubbliche gare che hanno il sacrosanto diritto di trovarsi in una situazione<br />
nella quale non devono sentirsi, in concreto, turlupinati a causa delle conseguenze che dal<br />
richiamato principio si pretenderebbe di trarre, vale a dire una sua imperatività, talmente forte da<br />
travolgere ogni altro profilo, pur meritevole di considerazione e – si ripete – perfettamente<br />
conciliabile con lo scopo perseguito dalla norma in oggetto (art. 17 L. 68/99). Talmente forte da<br />
farlo assurgere ad una gratuita soperchieria.<br />
A tale riguardo l&#8217;appellante richiama l&#8217;attenzione del Consiglio su un aspetto della vicenda in<br />
oggetto, che, invero, non trova riscontro nei precedenti giurisprudenziali tenuti presenti dal<br />
Tribunale.<br />
L&#8217;Ausonia, oltre ad impugnare il provvedimento di annullamento dell&#8217;aggiudicazione, ha anche<br />
impugnato il bando nella parte in cui esso, pur avendo dettato un dettagliato elenco dei documenti<br />
che ciascun concorrente avrebbe dovuto presentare e del contenuto della dichiarazione che ciascun<br />
concorrente avrebbe dovuto rendere, tace completamente in ordine alla dichiarazione di cui all&#8217;art.<br />
17 L. n. 68 del 1999.<br />
Donde la sua dedotta illegittimità per violazione dell&#8217;art. 17, nonché sotto il profilo dell&#8217;eccesso di<br />
potere per manifesta illogicità. E&#8217; indubbio che bando di gara deve essere redatto in modo che risulti<br />
chiaro quali documenti e quali dichiarazione i concorrenti devino presentare.<br />
Nel caso in esame, il bando, all&#8217;art. 2, modalità di partecipazione, dopo avere prescritto che ogni<br />
concorrente deve presentare inserendola nel plico una busta contenente &#8220;tutti i documenti richiesti&#8221;,<br />
aggiunge: &#8220;Di seguito riportiamo elenco della documentazione richiesta&#8221;.<br />
Al punto A è prevista la dichiarazione, il cui contenuto è espressamente indicato: &#8220;con la quale si<br />
attesti: &#8230;&#8221;.<br />
Orbene, se si ritenesse esatta l&#8217;impostazione seguita dal TAR, il bando, in concreto, come si è<br />
denunziato nel 6° motivo, si rivelerebbe una trappola in quanto da una parte prescrive<br />
tassativamente qual è il contenuto che deve avere la dichiarazione – tra l&#8217;altro &#8220;che non vi siano in<br />
atto cause ostative per la partecipazione a pubblici incanti&#8221; &#8211; dall&#8217;altra, dalla mancata presentazione<br />
della dichiarazione di cui all&#8217;art. 17 L. 68/99 deriverebbe l&#8217;esclusione delle imprese.<br />
Di fronte ad un bando siffatto, l&#8217;impresa comprensibilmente può ritenere, come ha ritenuto<br />
l&#8217;Ausonia, che la dichiarazione di insussistenza di cause ostative sia comprensiva anche di quella di<br />
cui all&#8217;art. 17.<br />
Le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto non tengono minimante conto del principio di<br />
trasparenza (art. 1 e 25 L. reg. n. 10 del 1991), invocato nel 7° motivo. Se fosse esatta la tesi del<br />
Comune, condivisa dal TAR, saremmo passati dalla trasparenza al tranello.<br />
Sia consentito al riguardo di rammentare la nota sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988,<br />
sull&#8217;ignoranza della legge scusabile. Intesa nel modo in cui l&#8217;hanno intesa i giudici di primo grado la<br />
disposizione di cui all&#8217;art. 17 comporta l&#8217;onere di presentare la dichiarazione presumendo la<br />
consapevolezza dell&#8217;impresa di essere tenuta a presentarla sebbene il bando non solo non la<br />
contempli, ma anzi è concepito in modo tale da fare ritenere che la dichiarazione specifica sia<br />
compresa in quella generale di insussistenza di cause ostative</p>
<p>4. <b>Sul quarto capo della sentenza (8° motivo del ric. per m.a.</b>).<br />
Il TAR ha ritenuto infondata anche la censura relativa all&#8217;art. 16 D. lgs. n. 157 del 1995, riguardante<br />
l&#8217;integrazione documentale, assumendo che nel caso in esame non si tratterebbe di integrare<br />
qualcosa che si è già prodotto, ma di una omissione.<br />
In contrario si osserva che si trattava di chiarire la portata della dichiarazione di mancanza di cause<br />
ostative.<br />
Il TAR ha ritenuto infine manifestamente infondata la questione di costituzionalità del citato art. 16<br />
facendo leva ancora una volta sul carattere imperativo dell&#8217;art. 17 L. n. 68/99.<br />
In proposito si deduce ancora una volta che non si può configurare alcuna incompatibilità tra la<br />
tutela dei disabili e la tutela delle imprese che ben potrebbero rendere i chiarimenti comunque prima<br />
dell&#8217;aggiudicazione.<br />
L&#8217;appellante contestualmente chiede disporsi la sospensione della decisione appellata così<br />
motivando l&#8217;istanza cautelare:<br />
La sentenza appellata comporta per l&#8217;Ausonia un grave pregiudizio in quanto le impedisce di<br />
svolgere il servizio che le era stato aggiudicato di guisa che se non fosse disposta la sospensione si<br />
vedrebbe costretta, tra l&#8217;altro a licenziare il personale che aveva destinato al Comune di Belmonte.<br />
Si chiede pertanto che in sede cautelare sia disposta la sospensione della sentenza e dell&#8217;impugnato<br />
provvedimento di annullamento dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>L&#8217;appellante propone altresì una istanza cautelare urgente motivandola con le seguenti<br />
considerazioni:<br />
Premesso che non sarebbe possibile la trattazione della domanda cautelare relativa all&#8217;appello in<br />
oggetto causa stante l&#8217;astensione per l&#8217;incompatibilità già dichiarata in sede di appello cautelare<br />
(Cam. Cons. del 27 novembre 2003) di un componente laico del Consiglio,<br />
&#8211; che è interesse dell&#8217;appellante ottenere una pronuncia al riguardo<br />
&#8211; che peraltro, la necessaria composizione paritetica del collegio giudicante così formulata<br />
nell&#8217;articolo 4 secondo comma del D. Lgs. 373/2003 impedisce di formare l&#8217;organo in caso di<br />
astensione di più componenti laici.<br />
Rilevato altresì: che la complessità dei procedimenti di sostituzione e/o rinnovo dei membri laici di<br />
codesto Consiglio comporta, come ha comportato, una sostanziale vanificazione della tutela<br />
cautelare;<br />
&#8211; che tutto ciò è riconducibile alla previsione normativa di una composizione mista di codesto<br />
Consiglio poiché, per le Sezioni giurisdizionali ordinarie del Consiglio di Stato vige la disposizione<br />
di supplenza di cui all&#8217;art. 2 terzo comma della legge 186/1982 che consente di integrare ad horas i<br />
Collegi giurisdizionali;<br />
&#8211; che comunque anche la rimessione della causa nella fase di merito ad un Collegio la cui<br />
composizione non sia costituzionalmente corretta altera gravemente l&#8217;esercizio della funzione<br />
giurisdizionale ed espone comunque anche la parte che dovesse risultare vittoriosa al rischio di un<br />
gravame e di un annullamento per motivi di giurisdizione;<br />
&#8211; che è anche nell&#8217;interesse degli appellati che siano chiariti i dubbi di legittimità costituzionale<br />
relativi alla composizione del Collegio cui la causa deve inevitabilmente essere rimessa sia per la<br />
decisione definitiva sulla domanda cautelare, sia sul merito;<br />
&#8211; che, come si è rappresentato nel primo motivo di appello, i dubbi di costituzionalità sollevati da<br />
codesto Consiglio nella ordinanza 185/2003 non sono stati del tutto superati con la emanazione del<br />
D. Lgs. 373/2003, e ciò con riferimento alle questioni concernenti il contrasto con la norma di cui<br />
all&#8217;art. 23 dello Statuto siciliano che prevede semplicemente una delocalizzazione e la<br />
composizione mista già prevista dal D. Lgs. 654/1948 e ribadita dal D. Lgs. 373/2003;<br />
&#8211; che pertanto le medesime questioni possono proporsi in questa sede;<br />
&#8211; che le anzidette questioni appaiono rilevanti nel processo in esame sia ai fini della pronuncia<br />
cautelare d&#8217;urgenza sia nella successiva fase cautelare ordinaria ed in quella di merito in quanto<br />
attinenti alla composizione del Collegio che dovrà pronunciarsi, ed al quale il giudice monocratico<br />
dovrà comunque rimettere la causa;<br />
&#8211; che il giudice monocratico può sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale con<br />
riferimento a questioni riguardanti disposizioni che lo stesso giudice deve applicare per la adozione<br />
di provvedimenti di sua competenza (Corte Cost. n. 111/1998);<br />
&#8211; che peraltro la proposizione di questioni di costituzionalità non impedisce la adozione di misure<br />
cautelari interinali (Corte Cost. nn. 444/1990, 367/1991) e che tale possibilità deve ritenersi<br />
ammessa anche nel caso della adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 21 nono comma della<br />
legge 1034/1971 nel testo modificato dall&#8217;art. 3 della legge 205/2000 (ord. Corte Cost. n.<br />
261/2002);<br />
Conclude pertanto chiedendo che si voglia:<br />
&#8211; preliminarmente pronunziarsi sull&#8217;istanza cautelare dapprima in sede monocratica e<br />
successivamente in sede collegiale;<br />
&#8211; già in sede cautelare monocratica ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di<br />
costituzionalità di cui al 1° (composizione del CGA) ed al 4° motivo di appello (art. 16 D. lgs. n.<br />
157 de, 1995), e conseguentemente sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte<br />
costituzionale;<br />
&#8211; nel merito ritenere errata la sentenza di primo grado, annullarla ed accogliere il gravame di primo<br />
grado;<br />
&#8211; nell&#8217;ipotesi di mancato accoglimento dell&#8217;istanza di sospensione, condannare il Comune al<br />
risarcimento dei danni in via principale in forma specifica ed in subordine per equivalente. Vinte le<br />
spese del giudizio.</p>
<p align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 21 nono comma della legge 1034/1971 questa presidenza è chiamata ad emettere<br />
una pronuncia cautelare provvisoria disponendo nel contempo la rimessione della controversia al<br />
Collegio alla prima Camera di Consiglio utile per la pronuncia cautelare definitiva.<br />
L&#8217;appellante, peraltro, nel primo motivo di gravame ha sollevato questioni di legittimità<br />
costituzionale concernenti la costituzione e la composizione del Collegio cui la causa, ai sensi della<br />
normativa succitata, dovrebbe essere rimessa. Nei motivi secondo e terzo ha censurato la decisione<br />
appellata e, nel quarto ha altresì riproposto una eccezione di costituzionalità, disattesa dal primo<br />
giudice, e concernente l&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Nel formulare<br />
l&#8217;istanza cautelare e la richiesta di provvedimento cautelare urgente, l&#8217;appellante, dopo avere<br />
espressamente richiesto una pronuncia cautelare dapprima in sede monocratica e successivamente<br />
in sede collegiale, ha insistito affinché, già in questa sede monocratica, vengano ritenute rilevanti e<br />
non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di cui al primo ed al quarto motivo di<br />
appello e, conseguentemente, che venga sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte<br />
costituzionale.<br />
Ciò rende necessario affrontare l&#8217;interrogativo se la previa adozione, in questa sede, di una<br />
decisione cautelare provvisoria precluda per ciò solo a questa presidenza la possibilità di sollevare<br />
questioni di costituzionalità e ciò a causa del&#8221;l&#8217;esaurimento del potere cautelare&#8221; (Corte Cost. n.<br />
444/1990).<br />
Al riguardo si ritiene che la previa adozione di una pronuncia cautelare provvisoria non precluda<br />
tale possibilità. Invero, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente considerato<br />
ammissibile l&#8217;esercizio del potere cautelare da parte del giudice amministrativo purché in via<br />
interinale e con separato provvedimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale<br />
medesima (Corte Cost. 444/1990 cit., 367/1991, 4/2000). Tale orientamento sembra confermato<br />
anche in relazione ai provvedimenti cautelari presidenziali provvisori di cui all&#8217;art. 21 nono comma<br />
citato. In analoga fattispecie, la Corte costituzionale, sembra avere implicitamente riconosciuto tale<br />
possibilità (ord. 261/2002).<br />
Per di più, in questo caso, il dubbio di costituzionalità sollevato nel primo motivo di appello non<br />
investe le norme che disciplinano il merito della controversia, bensì, specificatamente, la<br />
costituzione e la composizione del Collegio cui la causa dovrebbe essere rimessa. Pertanto, ove la<br />
questione non dovesse apparire manifestamente infondata, e dovesse perciò essere sottoposta<br />
all&#8217;esame della Corte costituzionale, questa fase monocratica non potrebbe esaurirsi con la<br />
fisiologica remissione al Collegio per la decisione cautelare definitiva, ma dovrebbe essere sospesa<br />
e ripresa all&#8217;esito della pronuncia del giudice delle leggi.<br />
Ciò dimostra come questo giudice monocratico non potrebbe considerare &#8220;esaurita ogni sua potestà<br />
in quella sede&#8221; (Corte Cost. n. 579/1989) e come invece risulterebbe applicabile l&#8217;insegnamento<br />
della Corte costituzionale secondo cui &#8220;nel caso di atti urgenti il giudice di merito è legittimato a<br />
sollevare questione di legittimità costituzionale sempre che essi, riferendosi esclusivamente alle<br />
norme da applicare per il compimento degli stessi, in tale limitato ambito siano rilevanti&#8221; (Corte<br />
Cost. n. 186/1976 e n. 177/1973).<br />
Ritenuta quindi la propria legittimazione, va di seguito affrontato, ma sotto altro profilo, il problema<br />
della rilevanza delle anzidette questioni in questa fase monocratica del giudizio. In proposito,<br />
l&#8217;appellante, nel primo motivo, solleva eccezioni di costituzionalità sia con riferimento alla<br />
temporanea impossibilità di costituire il Collegio, sia, più in generale, con riferimento alla<br />
inevitabile rimessione della causa ad un Collegio che il ricorrente assume composto in base a<br />
disposizioni incostituzionali.<br />
Al riguardo si osserva che può prescindersi dal profilo relativo alla temporanea impossibilità di<br />
costituire il Collegio con due membri laici. In effetti, tale impossibilità temporanea sussiste e ciò a<br />
causa della concomitanza, per quanto attiene ai membri laici di questo Consiglio, di una astensione,<br />
di una infermità e di una mancata designazione da parte della Regione siciliana, ma va considerato<br />
che analoga questione è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con<br />
la citata ordinanza n. 261/2002.<br />
Può essere invece preso in considerazione il profilo relativo alla inevitabile rimessione della<br />
controversia, dapprima in sede cautelare definitiva, e successivamente nel merito, ad un Collegio<br />
composto in base a norme della cui costituzionalità si dubita. Invero, va al riguardo considerato che<br />
di tale norma, e cioè della rimessione al Collegio, il Presidente, ex art. 21 nono comma della legge<br />
1034/1971, deve fare immediata applicazione all&#8217;atto stesso in cui pronuncia la decisione cautelare<br />
provvisoria.<br />
Trattasi pertanto di norma che dovrebbe essere immediatamente e contestualmente applicata in<br />
questa fase e, quindi, ricorre il presupposto di cui all&#8217;art. 23 della legge n. 87/1953 il quale &#8220;implica,<br />
di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all&#8217;applicabilità della norma impugnata nel<br />
giudizio a quo&#8221; (Corte Cost. n. 18/1989). Comunque, va altresì rammentato l&#8217;insegnamento della<br />
Corte costituzionale secondo cui &#8220;debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur<br />
non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua<br />
composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare.<br />
L&#8217;eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente<br />
davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la<br />
&#8220;protezione&#8221; dell&#8217;esercizio della funzione, nella quel i doveri si accompagnano ai diritti&#8221; (Corte<br />
Cost. n. 18/1989 cit. e Corte Cost. 177/1973).<br />
Peraltro, la rilevanza della anzidetta questione in questa fase risulta implicitamente riconosciuta<br />
nella stessa citata ordinanza 261/2002 in cui analoga questione non è stata ritenuta inammissibile<br />
per difetto di rilevanza, ma è stata esaminata nel merito ancorché con dichiarazione di manifesta<br />
infondatezza.<br />
Deve ritenersi tuttavia la irrilevanza, in questa fase, della eccezione di costituzionalità sollevata nel<br />
quarto motivo di appello atteso che &#8220;la estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la<br />
dilazione sino alla data della Camera di Consiglio&#8221; può essere delibata, nel caso di specie, anche<br />
prescindendo dalla anzidetta eccezione.<br />
Tutto ciò premesso, occorre quindi previamente darsi carico delle eccezioni di costituzionalità<br />
sollevate dall&#8217;appellante e concernenti la composizione del Consiglio di giustizia amministrativa<br />
per la Regione siciliana come risulta dal D.Lgs. 373/2003.<br />
Tali questioni non appaiono manifestamente infondate per quanto di seguito verrà esposto.</p>
<p>1. Lo Statuto speciale della Regione siciliana, per ragioni storiche, in parte legate al secondo<br />
conflitto mondiale, è anteriore alla proclamazione della Repubblica ed alla Costituzione<br />
repubblicana in quanto è stato approvato nel 1946 con R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455 e con la<br />
espressa riserva, contenuta nel secondo comma dell&#8217;articolo unico, di essere sottoposto<br />
all&#8217;Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.<br />
Come è noto, tale coordinamento non vi è stato.<br />
Invero, la Costituzione repubblicana è stata pubblicata il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il<br />
1° gennaio 1948 ai sensi della XVIII disposizione transitoria e lo Statuto siciliano venne convertito<br />
in Legge costituzionale con l&#8217;articolo 1, primo comma della Legge costituzionale 26 febbraio 1948<br />
n. 2 ed è entrato in vigore, ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge anzidetta, il 10 marzo 1948.<br />
Il coordinamento con la Costituzione non avvenne né in sede di Assemblea costituente e neppure in<br />
epoca successiva. Il secondo comma dell&#8217;articolo 1 della L.Cost. 2/1948 prevedeva bensì modifiche<br />
allo Statuto, modifiche che avrebbero dovuto essere effettuate entro un biennio con legge ordinaria,<br />
d&#8217;intesa con la Regione, ma, come è noto, l&#8217;Alta Corte per la Regione siciliana dichiarò<br />
incostituzionale tale disposizione con decisione 10 settembre 1948 n. 4. Pertanto, lo Statuto<br />
siciliano è rimasto nel testo originario ed il mancato coordinamento è stato sovente sottolineato<br />
dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche costituzionale (v. Corte Cost. nn. 38/1957; 6/1970,<br />
115/1972 113/1993 e, da ultimo n. 314/2003).<br />
Per quello che concerne la questione in oggetto l&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano prevede<br />
semplicemente che &#8220;gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni del<br />
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per gli affari concernenti la Regione&#8221; e che &#8220;Le sezioni<br />
svolgeranno, altresì le funzioni, rispettivamente, consultive, e di controllo amministrativo e<br />
contabile.&#8221;<br />
Il decentramento non ha mai avuto attuazione per quanto concerne le sezioni civili e penali della<br />
Cassazione, la quale ha sempre respinto le questioni di costituzionalità in relazione all&#8217;articolo 25<br />
Cost. argomentando con la natura meramente programmatica della norma statutaria (v. Cass. 12<br />
settembre 1991 n. 9534; 8 aprile 1992 n. 4270). Non sono state decentrate neppure la Commissione<br />
tributaria centrale e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.<br />
Il decentramento è stato invece attuato per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti con i coevi<br />
decreti legislativi del 6 maggio 1948 rispettivamente n. 654 e n. 655.<br />
Questo Consiglio con ordinanza n. 185/2003 pubblicata sulla G.U. prima serie speciale n. 28 del 16<br />
luglio 2003 ha sollevato talune questioni di costituzionalità del D.Lgs. 654/1948 sotto vari profili in<br />
rapporto a numerose disposizioni sia dello Statuto siciliano sia della Costituzione.<br />
Nelle more del giudizio innanzi alla Corte costituzionale è stato emanato il D.Lgs. 373/2003 il<br />
quale, come recita l&#8217;articolo 14, sostituisce integralmente il D.Lgs. 645/1948 ed il decreto di<br />
modifica dello stesso, e cioè il D.P.R. 204/1978.<br />
Non pochi interrogativi posti nell&#8217;anzidetta ordinanza sono stati superati dalle nuove disposizioni.<br />
In particolare, è venuto meno un gruppo di questioni concernenti la supposta violazione di principi<br />
costituzionali sia in tema di delega legislativa sia dell&#8217;articolo 43 dello Statuto siciliano, e ciò<br />
poiché il D.Lgs. 654/1948 sarebbe stato emanato in base a norme di delega a contenuto<br />
indeterminato e comunque prescindendo dall&#8217;intervento della commissione paritetica di cui<br />
all&#8217;articolo 43 dello Statuto siciliano. Un altro gruppo di censure concerneva altri supposti vizi di<br />
costituzionalità dell&#8217;articolo 2 del D.Lgs. 654/1948 (come sostituito dal D.P.R. 204/1978) in<br />
relazione a taluni principi costituzionali per non essere assicurata ai membri laici della sezione<br />
giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sufficienti garanzie<br />
di indipendenza e di imparzialità e per non essere previsto un termine per la loro designazione<br />
nonché meccanismi sostitutivi.<br />
Anche tali interrogativi sono stati superati dal D.Lgs. 373/2003 e, in particolare, dalle previsioni<br />
degli articoli 6 e 7 che hanno esteso ai membri laici il regime giuridico e disciplinare, nonché il<br />
trattamento economico dei togati e ne hanno previsto la cessazione automatica al termine del<br />
sessennio di nomina.<br />
Peraltro, ad avviso di questa presidenza, e come rilevato dall&#8217;appellante, il D.Lgs. 373/2003 non ha<br />
eliminato un dubbio di costituzionalità, già adombrato nella ordinanza 185/2003, e concernente, in<br />
particolare, la possibilità che in sede di norme di attuazione dell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano<br />
sia possibile prevedere una composizione mista di laici e togati del Consiglio di giustizia<br />
amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale.<br />
Pertanto, gli articoli 4, primo e secondo comma e 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003 lasciano<br />
inalterati gli stessi dubbi di costituzionalità che erano stati già evidenziati in precedenza nella citata<br />
ordinanza 185/2003 in relazione all&#8217;articolo 2 del D.Lgs. 654/1948 come sostituito dal D.P.R.<br />
204/1978.</p>
<p>2. Al riguardo, si premette in via generale che anche le leggi costituzionali (come ad esempio gli<br />
Statuti speciali regionali) sono soggette al sindacato di legittimità Costituzionale (v. Corte Cost. n.<br />
38/1957 sull&#8217;Alta Corte siciliana e n. 6/1970 sulla responsabilità penale avanti all&#8217;Alta Corte del<br />
Presidente della Regione).<br />
A fortiori sono denunciabili per incostituzionalità le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni<br />
a Statuto speciale le quali, sotto questo profilo, sono state ritenute sullo stesso piano delle leggi<br />
statali (Corte Cost. 14 luglio 1956 nn. 14, 15, 16; 16 luglio 1956 n. 20; 19 luglio 1956 n. 22; 26<br />
gennaio 1957 n. 15; 18 maggio 1959 n. 30, etc.) e ciò ancorché le norme di attuazione degli Statuti<br />
speciali si ritiene operino ad un livello superiore a quello della legge statale (Corte Cost. 18 maggio<br />
1959 n. 30, Corte Cost. n. 13/1974).<br />
Per quanto poi concerne la natura ed il contenuto delle norme di attuazione, va rilevato che la<br />
giurisprudenza della Corte costituzionale (dec. n. 20/1956 cit.) da un lato ha precisato come queste<br />
non siano da qualificare alla stregua di norme di mera esecuzione dello Statuto regionale, come se si<br />
trattasse di semplici regolamenti esecutivi. Al contrario, esse possono contenere norme primarie,<br />
ancorché di &#8220;attuazione&#8221; degli Statuti, e quindi rivestono carattere legislativo.<br />
Da tale carattere discende la necessità che il loro contenuto non sia in contrasto né con la<br />
Costituzione, e neppure con lo Statuto speciale, ma debbono, semmai, essere &#8220;in aderenza&#8221; al<br />
medesimo.<br />
Il concetto di &#8220;aderenza&#8221; può essere poi sottoposto al controllo della Corte costituzionale proprio<br />
con riferimento al contenuto delle norme di attuazione e cioè verificando se le stesse siano contrarie<br />
o meno allo Statuto.<br />
Al di là delle ipotesi di norme di attuazione &#8220;contra statutum&#8221; la Corte costituzionale (sempre nella<br />
citata decisione n. 20/1956) si è posta il problema delle norme di attuazione praeter legem, o anche<br />
apparentemente secundum legem, risolvendolo testualmente come segue.<br />
&#8220;Se poi le norme di attuazione siano praeter legem, nel senso che abbiano integrato le disposizioni<br />
statutarie od abbiano aggiunto ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano, bisogna<br />
vedere se queste integrazioni od aggiunte concordino innanzi tutto con le disposizioni statutarie e<br />
col fondamentale principio dell&#8217;autonomia della Regione, e se inoltre sia giustificata la loro<br />
emanazione dalla finalità dell&#8217;attuazione dello Statuto. Laddove, infine, si tratti di norme secundum<br />
legem, è ovvio che se esse, nel loro effettivo contenuto e nella loro portata, mantengano questo<br />
carattere, non è a parlarsi di illegittimità costituzionale, ma sarebbe pur sempre da dichiararsene la<br />
illegittimità nel caso che esse, sotto l&#8217;apparenza di norme secundum legem, sostanzialmente non<br />
avessero tal carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni statutarie e non essendo dettate<br />
dalla necessità di dare attuazione a queste disposizioni&#8221;.<br />
Questo insegnamento è stato mantenuto fermo fino ad ora e, sullo specifico punto, la decisione<br />
20/1956 è stata costantemente richiamata dalla successiva giurisprudenza costituzionale (v. da<br />
ultimo Corte Cost. n. 353/2001).</p>
<p>3. Orbene, se si esaminano a confronto le disposizioni dello Statuto siciliano e le norme di<br />
attuazione in materia di giurisdizione amministrativa relativamente alla composizione mista del<br />
Collegio si evince come queste ultime siano di segno contrario rispetto alle previsioni statutarie e<br />
comunque non in aderenza con la lettera e con lo spirito delle previsioni statutarie stesse.<br />
L&#8217;articolo 23 primo comma dello Statuto, infatti stabilisce semplicemente che &#8220;gli organi<br />
giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la<br />
Regione&#8221;.<br />
Nello Statuto non è contenuto alcun accenno, come tutta la dottrina costituzionalistica dell&#8217;epoca<br />
non ha mancato di sottolineare, alla composizione dei Collegi giudicanti e neppure per i Collegi<br />
chiamati a decidere in sede consultiva e di controllo (articolo 23 secondo comma).<br />
Gli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 non si limitano a dettare norme attuative o che comunque<br />
costituiscano la logica e naturale espansione del principio statutario (decentramento degli uffici e<br />
trasferimento di personale per consentire la presenza in loco di sezioni delle giurisdizioni superiori<br />
per gli affari regionali), ma modificano la struttura ordinaria dell&#8217;organo giurisdizionale<br />
introducendo un principio del tutto estraneo allo Statuto e contrario, come verrà in seguito chiarito,<br />
a precise norme e principi di rango costituzionale.<br />
D&#8217;altra parte è del tutto evidente che la composizione dell&#8217;organo giurisdizionale in modo diverso<br />
dall&#8217;ordinario non può essere considerata, nel silenzio dello Statuto al riguardo, come una<br />
necessaria integrazione e specificazione della norma statutaria.<br />
La citata decisione della Corte n. 20 del 1956, è precisa nell&#8217;affermare che la legittimità<br />
costituzionale delle norme di attuazione è subordinata alla duplice sussistenza di due requisiti.<br />
Innanzitutto occorre la concordanza tra norme di attuazione e Statuti (e nella specie ictu oculi tale<br />
concordanza non esiste); in secondo luogo le norme di attuazione debbono essere giustificate dalla<br />
finalità di dare attuazione allo Statuto.<br />
Neppure tale ultimo requisito sussiste nella specie.<br />
A proposito di quest&#8217;ultimo la Corte ha affermato che &#8220;l&#8217;esigenza delle norme di attuazione si<br />
manifesta nel bisogno di dar vita, nell&#8217;ambito delle ben definite autonomie regionali, ad una<br />
organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l&#8217;organizzazione<br />
dello Stato nell&#8217;unità dell&#8217;ordinamento giuridico&#8221; (dec. nn. 14/1962, 30/1968, 136/1969) ed ha<br />
ribadito tale convincimento anche nella decisione 12 luglio 1984 n. 212 nella quale ha anche<br />
precisato che &#8220;le finalità della attuazione vanno accertate nel contesto delle autonomie regionali e<br />
nei principi costituzionali&#8221;.<br />
Nella citata decisione n. 212/1984 la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della<br />
istituzione di una sezione giurisdizionale e delle Sezioni unite della Corte dei conti in Sardegna, ha<br />
argomentato con il fatto che né dalla lettera dello Statuto regionale, né dal suo spirito, né dalle sue<br />
finalità era in alcun modo ricavabile che si fosse inteso prevedere, neppure per implicito, Sezioni di<br />
organi centrali neppure nei limiti degli affari concernenti la Regione e ciò a differenza di quanto<br />
stabilito per altre Regioni, richiamando appunto l&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano e l&#8217;articolo 90<br />
dello Statuto del Trentino Alto Adige.<br />
Al riguardo tuttavia non può non sottolinearsi la differenza fondamentale tra lo Statuto siciliano e<br />
quello del Trentino Alto Adige i quali, ai fini in esame, non possono porsi sullo stesso piano.<br />
Infatti, mentre lo Statuto siciliano si limita alla pura e semplice localizzazione in Sicilia delle<br />
sezioni delle giurisdizioni superiori, lo Statuto del Trentino Alto Adige è di ben diverso<br />
contenuto.<br />
Innanzitutto, l&#8217;articolo 90 del Testo Unico delle Leggi Costituzionali di cui al D.P.R. 31 agosto<br />
1972 n. 670 istituisce espressamente il T.R.G.A. e rinvia espressamente alle norme di attuazione per<br />
il suo ordinamento. Inoltre, il successivo articolo 91 disciplina espressamente la composizione della<br />
sezione giurisdizionale per la provincia di Bolzano del T.R.G.A. così come prevede espressamente<br />
che la metà dei componenti la Sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano (articolo 91<br />
secondo comma).<br />
Le norme di attuazione dello Statuto del Trentino (D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426) di conseguenza,<br />
essendo a ciò espressamente delegate dallo Statuto, disciplinano le modalità di scelta dei magistrati<br />
cosiddetti laici, individuando le categorie tra cui questi debbono essere scelti, il ruolo in cui<br />
debbono essere collocati, le garanzie che li assistono, lo stato giuridico e il trattamento economico<br />
(articoli 2, 4, 5, D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426). In proposito, nella decisione 137/1998 la Corte<br />
costituzionale ha espressamente rilevato come la specialità del T.R.G.A. risieda nella delega<br />
contenuta nell&#8217;articolo 90 dello Statuto speciale da cui legittimamente discendono le norme di<br />
attuazione adottate con lo speciale procedimento della commissione paritetica.<br />
Anche il D.Lgs. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano contiene, agli articoli 4 e 6, norme di<br />
contenuto analogo alle norme di attuazione dello Statuto del Trentino, ma con la fondamentale<br />
differenza che lo Statuto siciliano né prevede la istituzione di un organo speciale giurisdizionale a<br />
composizione mista e neppure ne delega il suo ordinamento alle norme di attuazione. Nessun<br />
accenno &#8211; ripetesi &#8211; né esplicito né implicito è contenuto nello Statuto siciliano circa la istituzione di<br />
un organo giurisdizionale a composizione speciale per la Regione siciliana e neppure circa la<br />
necessità che parte del Collegio giudicante sia costituito da magistrati laici di designazione<br />
regionale.<br />
Né potrebbe sostenersi che la presenza in Collegio di magistrati laici di designazione regionale<br />
costituisca la logica e naturale conseguenza, se non della lettera, almeno dello spirito e delle finalità<br />
autonomistiche dello Statuto siciliano.<br />
Un conto infatti è la localizzazione di una funzione, un altro è la organizzazione della funzione.<br />
Sono due aspetti del tutto diversi che il legislatore costituzionale può disciplinare diversamente a<br />
seconda dei casi così come dimostra lo Statuto del Trentino Alto Adige (istituzione espressa<br />
dell&#8217;organo speciale, delega espressa alle norme di attuazione, localizzazione e previsione di giudici<br />
laici), quello della Valle d&#8217;Aosta (limitata competenza per gli uffici di conciliazione), quello della<br />
Regione Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia (nessuna disposizione sulla giurisdizione) e della<br />
Sicilia (solo localizzazione degli organi ordinari). La Corte costituzionale – come verrà meglio<br />
chiarito in prosieguo – ha sempre rifiutato qualsiasi esegesi finalistica anche delle competenze<br />
normative statutarie primarie, sottolineando la necessità di attenersi al tenore letterale degli Statuti<br />
(Corte Cost. nn. 124/1957, 66/1961, 46/1962, 66/1964, 115/1972).</p>
<p>4. D&#8217;altra parte, la riprova che le deroghe alla organizzazione giurisdizionale nazionale sono e<br />
debbono essere contenute negli Statuti si rinviene nello stesso Statuto siciliano.<br />
Innanzitutto va osservato che quando si è voluta una composizione mista, lo Statuto siciliano lo ha<br />
espressamente sancito, come risulta dal confronto dell&#8217;articolo 23 con l&#8217;articolo 24 primo comma<br />
secondo cui i membri dell&#8217;Alta Corte dovevano essere nominati &#8220;in pari numero dalle Assemblee<br />
legislative dello Stato e della Regione&#8221;.<br />
Peraltro, un ulteriore argomento si ricava dal testuale tenore dello stesso articolo 23. Invero,<br />
l&#8217;articolo 23 terzo comma dello Statuto siciliano si dà carico di precisare che i magistrati della Corte<br />
dei conti sono nominati &#8220;d&#8217;accordo dai Governi dello Stato e della Regione&#8221;.<br />
Il legislatore costituzionale ha talmente avvertito l&#8217;effetto derogatorio al normale e limitato assetto<br />
organizzatorio della designazione del giudice contabile togato, da ritenerne necessaria la<br />
specificazione nello Statuto.<br />
Orbene, di fronte a tale espressa specificazione dello Statuto per una delle magistrature superiori,<br />
non si vede come si possa sostenere che invece l&#8217;assoluto silenzio dello stesso legislatore circa le<br />
altre possa essere interpretato come una implicita delega a disciplinare, in sede di attuazione, la<br />
nomina, la composizione, la stessa struttura del giudice amministrativo in una organizzazione<br />
giurisdizionale del tutto difforme da quella ordinaria.<br />
La Corte costituzionale ha affermato chiaramente che, anche laddove gli Statuti prevedano in via<br />
generica la emanazione di norme di attuazione, sarebbe illogico ritenere che queste ultime debbano<br />
essere emanate per tutte le materie statutarie perché in tal modo si perverrebbe &#8220;all&#8217;assurdo di<br />
giudicare che esse sono state previste anche in caso in cui il testo statutario avesse avuto in sé piena<br />
completezza e non avesse reclamato integrazioni o specificazioni. In tali ipotesi le norme di<br />
attuazione non potrebbero mai emanarsi per mancanza di oggetto&#8221; (Corte Cost. 1° luglio 1969 n.<br />
136).</p>
<p>5. Neppure potrebbe sostenersi, sotto altro profilo, che nella previsione statutaria siciliana, limitata<br />
alla localizzazione, sia implicita la disciplina della organizzazione giurisdizionale.<br />
Al riguardo la Corte costituzionale ha sempre affermato che in materia di ordinamento giudiziario<br />
esiste, ex articolo 108 Cost., una riserva di legge statale (Corte Cost. n. 4/1956, n. 76/1995, n.<br />
134/1998, n. 86/1999).<br />
E&#8217; stato anche affermato che il disegno del costituente è stato &#8220;di procedere bensì per determinate<br />
materie ad un decentramento istituzionale nel campo legislativo ed amministrativo a favore<br />
dell&#8217;Ente Regione, ma di escludere dal decentramento tutto il settore giudiziario e di sottrarlo,<br />
quindi, a qualsiasi competenza delle Regioni, anche di quelle a Statuto speciale dettando così uno di<br />
quei principi dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato che costituiscano limite insuperabile all&#8217;attività<br />
legislativa delle Regioni&#8221; (Corte Cost. n. 4/1956, v. anche Corte Cost. n. 43/1982).<br />
In questa ottica appare oltremodo significativa la decisione n. 150/1993 in cui si trattava di stabilire<br />
la legittimità costituzionale della legge statale 374/1991 istitutiva del giudice di pace asseritamente<br />
lesiva delle competenze statutarie della Regione Valle d&#8217;Aosta disciplinanti la istituzione degli<br />
uffici di conciliazione (articolo 41 L. Cost. 4/1948).<br />
In quella occasione la Corte ha affermato &#8220;Il Titolo VII dello Statuto di autonomia della Valle<br />
d&#8217;Aosta, rubricato come &#8220;Ordinamento degli uffici di conciliazione&#8221;, prevede nella sua unica norma<br />
(l&#8217;articolo 41) determinate attribuzioni, di natura amministrativa, in favore del Presidente della<br />
Giunta, nonché della Giunta stessa, attribuzioni concernenti sia l&#8217;istituzione degli uffici di<br />
conciliazione (che è disposta con decreto del Presidente della Giunta deliberazione di questa); sia la<br />
nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa dall&#8217;ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori<br />
(che è disposta dal Presidente della Giunta in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica);<br />
sia, infine, l&#8217;esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere (che è autorizzato anch&#8217;essa dal<br />
Presidente della Giunta).<br />
Orbene, il significato limitativo espresso dal tenore testuale della previsione statutaria riferentesi<br />
esclusivamente &#8211; sia nella rubrica del titolo, sia nella formulazione della sua unica norma &#8211; al<br />
giudice conciliatore ed al suo ufficio, e non al &#8220;giudice onorario&#8221; in generale, trova conforto non<br />
solo nella considerazione che la più ampia figura, appunto, del &#8220;giudice onorario&#8221; &#8211; ricomprendente<br />
in sé quella del &#8220;giudice conciliatore&#8221; già all&#8217;epoca esistente nell&#8217;ordinamento giudiziario &#8211; non<br />
poteva non essere presente al legislatore costituente, essendo la Carta Costituzionale (che tale figura<br />
&#8220;generale&#8221; conosce ed ammette: articolo 106, secondo comma, Cost.) antecedente, sia pure di poco,<br />
allo Statuto di autonomia, ma trova conferma anche in altre varie e concorrenti ragioni.<br />
La norma statutaria, per il suo contenuto precettivo, incide sull&#8217;ordinamento giudiziario e sullo<br />
&#8220;status&#8221; di un giudice dell&#8217;ordine giudiziario.<br />
Sotto il primo profilo (incidenza sull&#8217;ordinamento giudiziario), va innanzi tutto ribadito che in tale<br />
materia c&#8217;è riserva di legge (articolo 108 Cost.) e questa Corte ha già più volte puntualizzato trattarsi<br />
di riserva di legge statale, con conseguente esclusione di qualsivoglia interferenza della normativa<br />
regionale (sent. n. 767 del 1988, sent. n. 43 del 1982, sent. n. 81 del 1976, sent. n. 4 del 1956). Deve<br />
quindi ripetersi che alla legge statale &#8220;compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per<br />
l&#8217;intero territorio nazionale e nei confronti di tutti (articolo 3 Cost.) i mezzi e le forme di tutela<br />
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (articoli 24, primo comma, e 113 Cost.)&#8221; (sent n.<br />
81 del 1976, citata). Tale riserva abbraccia sia la disciplina degli organi giurisdizionali, sia la<br />
normativa processuale, anch&#8217;essa riservata esclusivamente alla legge statale (sent. n. 505 del 1991,<br />
sent. n. 489 del 1991).<br />
Come la legge processuale (secondo il disegno costituzionale del nostro ordinamento), così anche la<br />
normativa degli organi giurisdizionali non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale,<br />
dovendo a tutti essere garantiti pari condizioni e strumenti nel momento di accesso alla fruizione<br />
della funzione giurisdizionale, il cui esercizio è imprescindibilmente neutro, perché insensibile alla<br />
localizzazione in questa o quella Regione, oltre che neutrale, perché svolto in posizione di terzietà<br />
rispetto ai poteri dello Stato, non escluso il potere esecutivo delle Regioni.<br />
Pertanto le attribuzioni regionali in materia di giudice conciliatore, in quanto incidenti in materia<br />
soggetta a riserva di legge statale, hanno carattere di specialità sicché l&#8217;articolo 41 della L.Cost. n. 4<br />
del 1948 (Statuto) si pone come deroga a tali principi, consentita soltanto dal rango costituzionale<br />
della norma stessa; deroga doppiamente eccezionale perché contempla un&#8217;interferenza regionale in<br />
materia di esclusiva competenza statale e perché tale interferenza nell&#8217;ordinamento giudiziario si<br />
realizza a livello non già di legge regionale, bensì esclusivamente di atti dell&#8217;esecutivo. Tale<br />
connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma statutaria nel ristretto ambito del suo<br />
tenore letterale sicché in Valle d&#8217;Aosta è solo il &#8220;giudice conciliatore&#8221;, e non anche il &#8220;giudice<br />
onorario&#8221; ex articolo 106, secondo comma, Cost., ad essere in qualche misura diverso dal giudice<br />
conciliatore sul restante territorio del Paese.<br />
Il rilevato carattere derogatorio si appalesa poi ancora più marcato se si considera il contenuto della<br />
norma statutaria, che &#8211; seppur su delegazione del Presidente della Repubblica &#8211; prevede una serie di<br />
provvedimenti di competenza dell&#8217;esecutivo della Regione che incidono in radice sullo &#8220;status&#8221; di<br />
giudice conciliatore, condizionandone la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa. Anche sotto<br />
questo secondo profilo giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come<br />
la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario è posta &#8220;a garanzia dell&#8217;indipendenza della<br />
magistratura&#8221; (sent. n. 72 del 1991); indipendenza che costituisce valore centrale per uno stato di<br />
diritto, sicché l&#8217;eventuale difetto di presidi a sua difesa può ridondare in vizio di incostituzionalità<br />
(sent. n. 6 del 1970); indipendenza che è assicurata in generale, ma anche con specifico riferimento<br />
al giudice onorario, dalle competenze del Consiglio superiore della Magistratura, sicché anche per<br />
la nomina dei giudici di pace è in generale prevista la previa deliberazione dello stesso (articolo 4<br />
della legge n. 374 del 1991).<br />
Quindi, anche sotto questo profilo dell&#8217;esigenza di garanzia dell&#8217;indipendenza del giudice, la<br />
previsione, contenuta nell&#8217;art. 41 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Valle d&#8217;Aosta), del<br />
potere (seppur delegato) del Presidente della giunta di dichiarare la decadenza e la dispensa del<br />
giudice conciliatore, e soprattutto il potere di revocarne la nomina, denuncia il suo carattere<br />
singolare e del tutto eccezionale, nella specie consentito dal rango costituzionale della norma<br />
stessa&#8221;.<br />
Il principio ricavabile dalla anzidetta decisione sembra molto chiaro: innanzitutto nel senso che la<br />
deroga alla riserva costituzionale di legge statale in materia di giurisdizione è consentita solo se<br />
espressamente prevista da una norma speciale di pari rango costituzionale e, in secondo luogo, che<br />
le disposizioni degli Statuti speciali in materia di giurisdizione hanno carattere eccezionale e che<br />
quindi, come si esprime la Corte &#8220;tale connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma<br />
statutaria nel suo ristretto ambito del tenore letterale&#8221;. In sostanza la Corte ribadisce per le norme di<br />
attuazione il divieto generale di esegesi finalistica delle competenze statutarie di cui alle citate<br />
decisioni 124/1957, 66/1961, 46/1962, 66/1964, 115/1972. Non meno importante, ai fini che qui<br />
interessano, è la affermazione della necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale della<br />
&#8220;normativa degli organi giudiziari&#8221; che viene ricondotta alla necessità di garantire a tutti i cittadini<br />
pari condizioni e strumenti di accesso alla funzione giurisdizionale di cui viene affermato il<br />
carattere neutro ed insensibile alle localizzazioni in una piuttosto che in altra Regione. Non può non<br />
rilevarsi, in proposito, la stringente analogia di tali affermazioni con quelle concernenti la attuale<br />
tematica dei limiti alle potestà normative regionali derivanti dalle cosiddette materie trasversali<br />
(Corte Cost. nn. 282/2002, 407/2002, 536/2002, 88/2003, 303/2003) e ciò per la tutela di esigenze<br />
unitarie ed infrazionabili.</p>
<p>6. Se ciò è esatto, se ne deve concludere che le norme di attuazione dello Statuto siciliano di cui agli<br />
articoli 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 hanno introdotto in Sicilia un istituto eccezionale, quale la<br />
possibilità di nomina di magistrati laici, hanno disciplinato il loro status (ed anche, ex articolo 8<br />
quello dei togati) in modo diverso da quello ordinario e ciò al di fuori di qualsiasi previsione<br />
statutaria, in una materia costituzionalmente riservata alla disciplina statale necessariamente<br />
uniforme sul punto &#8211; come verrà chiarito in prosieguo &#8211; e pertanto derogabile solo per espressa<br />
previsione di norma equiordinata e cioè di rango costituzionale.<br />
Tale natura non è riconosciuta – ripetesi – alle norme di attuazione degli Statuti delle Regioni a<br />
Statuto speciale.<br />
Con riferimento al D.Lgs. 654/1948 (corrispondente per natura al D.Lgs. 373/2003) la Corte<br />
costituzionale ha affermato &#8220;che il predetto decreto legislativo ha valore di legge ordinaria&#8221; (Corte<br />
Cost. n. 61/1975).<br />
Inoltre, più in generale, la Corte ha affermato che le norme di attuazione degli Statuti speciali<br />
&#8220;hanno dunque valore di legge, e per alcuni Statuti, come per quello sardo, è prevista la loro<br />
compilazione da parte di una commissione paritetica e occorre sentire il parere di alcuni organi<br />
regionali. Sia per ragioni formali che per ragioni sostanziali, esse si pongono dunque su un piano<br />
diverso e superiore rispetto alle leggi da emanare nelle materie da esse regolate; ma non per questo<br />
si può ad esse attribuire il carattere di leggi costituzionali&#8221; (v. Corte Cost. n. 30/1959 cit.).<br />
E&#8217; stato infatti osservato &#8220;esse sono, per definizione, norme dettate per «l&#8217;attuazione» di norme<br />
costituzionali. Se esse risultano conformi alla norma costituzionale (secundum legem), nessuna<br />
questione può essere sollevata; ma se, al contrario, si dimostrano in contrasto con la norma<br />
costituzionale, della quale dovrebbero rendere possibile l&#8217;attuazione (contra legem), non si<br />
comprende come e perché potrebbero sottrarsi ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. Più<br />
delicati possono essere i casi, nei quali, pur non prospettando un manifesto contrasto, la norma di<br />
attuazione ponga un precetto nuovo, non contenuto neppure implicitamente nella norma<br />
costituzionale (praeter legem): casi, che mal si prestano ad essere classificati preventivamente in via<br />
generale e che possono richiedere piuttosto decisioni di specie. È chiaro, comunque, che ai fini di<br />
tali decisioni, non si potrà prescindere dal criterio fondamentale stabilito dallo stesso costituente<br />
(articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), che ha affidato alla Corte Costituzionale<br />
il compito di garantire che non avvengano invasioni nella sfera di competenza assegnata alla<br />
Regione dalla Costituzione. A meno di attribuire alle norme di attuazione natura ed efficacia di vere<br />
e proprie norme costituzionali (il che, in verità, non è stato sostenuto neppure dall&#8217;Avvocatura<br />
generale dello Stato), la competenza della Corte ad esaminarle e a pronunciare sulla legittimità<br />
costituzionale di esse non può essere posta in dubbio&#8221; (v. Corte Cost. n. 14/1956).<br />
In relazione alla necessità che in materia di giurisdizione occorra una deroga espressa di rango<br />
costituzionale, va anche ricordato, che la riserva dell&#8217;articolo 108 della Costituzione concerne &#8220;la<br />
disciplina di tutto quanto concerne l&#8217;Amministrazione della giustizia, sia riguardo alla istituzione<br />
dei giudici, che alle loro funzioni ed alle modalità del correlativo esercizio&#8221; (v. Corte Cost. n.<br />
4/1956).<br />
Tale principio è stato sempre tenuto fermo dalla giurisprudenza della Corte che ne ha sempre fatto<br />
rigorosa applicazione numerose volte anche in Sicilia sino al punto di affermare la incostituzionalità<br />
anche di norme soltanto meramente riproduttive della disciplina nazionale (v. Corte Cost. nn.<br />
154/1995, 115/1972), nonché di norme che anche soltanto in via indiretta interferivano con<br />
l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale (Corte Cost. n. 94/1995). In proposito va altresì ricordato<br />
che &#8211; come già osservato &#8211; alle censure di costituzionalità riguardo alla giurisdizione non si è<br />
sottratto neppure lo stesso Statuto siciliano di cui sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 26<br />
e 27 sulla giurisdizione penale dell&#8217;Alta Corte (Corte Cost. n. 6/1970).<br />
Premesso poi che la funzione delle norme di attuazione, in Sicilia, come nelle altre Regioni a<br />
Statuto speciale, consiste nel rendere possibile il trasferimento alle Regioni delle funzioni e degli<br />
uffici nelle materie di competenza (v. Corte Cost. nn. 17/1961, 14/1962, 180/1980). Va poi<br />
sottolineato che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che, nella specie, l&#8217;articolo 23 dello<br />
Statuto siciliano, a differenza dello Statuto del Trentino Alto Adige non contiene, in materia di<br />
composizione dei Collegi e di status dei magistrati, né una delega alle norme di attuazione, né alcun<br />
accenno alla possibilità di nomina regionale di giudici laici &#8220;poiché esso stabilisce soltanto che gli<br />
organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le Sezioni per gli affari concernenti la<br />
Regione&#8221; (Corte Cost. n. 189/1992) ed inoltre &#8220;l&#8217;articolo 23 del R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455<br />
attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la<br />
Regione&#8221; (Corte Cost. n. 61/1975).<br />
Se tutto ciò è esatto, l&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) il successivo secondo comma nonché<br />
l&#8217;articolo 6 del D.Lgs. 373/2003, laddove prevedono la presenza e la designazione di laici regionali,<br />
solo apparentemente rivestono il carattere di norme di attuazione, ma, in realtà, rientrano in quella<br />
categoria individuata dalla Corte costituzionale nelle decisioni 14/1956 e 20/1956 e suscettibili di<br />
essere censurate in sede di giudizio incidentale di costituzionalità.<br />
Si tratta di norme che, sotto l&#8217;apparenza di norme secundum legem, in realtà, in primo luogo<br />
contrastano con le disposizioni statutarie e, comunque, non sono dettate dalla necessità di dare<br />
attuazione a queste disposizioni.<br />
Ciò si evince con chiarezza poiché il legislatore costituzionale aveva limitato &#8211; ripetesi &#8211; la<br />
autonomia regionale alla sola localizzazione in Sicilia degli organi delle giurisdizioni superiori, così<br />
come evidenziato dal tenore letterale dell&#8217;articolo 23 e come riconosciuto nelle citate decisioni della<br />
Corte costituzionale n. 189/1992 e n. 61/1975.</p>
<p>7. Il decreto legislativo 373/2003 appare quindi &#8220;contra statutum&#8221; poiché, al pari del D.Lgs.<br />
654/1948, istituisce in Sicilia &#8220;un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria<br />
fisionomia e struttura&#8221; (Corte Cost. n. 25/1976), diverso da quello ordinario, composto anche con<br />
giudici laici di nomina regionale. Esso quindi ha ampliato enormemente la sfera di autonomia<br />
regionale, ma ciò ha fatto vulnerando non solo la lettera, quanto e soprattutto lo spirito della<br />
disposizione costituzionale statutaria, che limitava la autonomia regionale nel solo ambito della<br />
presenza in Sicilia di sezioni delle magistrature superiori, senza alcuna intenzione di alterarne la<br />
struttura e le funzioni (v. in questo senso l&#8217;ordinanza 6 marzo 1975 con cui l&#8217;Adunanza Plenaria<br />
rimise alla Corte costituzionale la questione su cui poi intervenne la dec. 25/1976).<br />
L&#8217;incostituzionale ampliamento dell&#8217;autonomia regionale, dapprima operato con le norme di<br />
attuazione di cui al D.Lgs. 654/1948, e, attualmente, con gli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003, le ha<br />
portate di conseguenza a collidere con i principi costituzionali sanciti dall&#8217;articolo 108 per quanto<br />
concerne la riserva di legge statale sulla amministrazione della giustizia e, in particolare, sulla<br />
nomina di magistrati laici.<br />
A dimostrazione poi che la materia disciplinata dagli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 rientra nella<br />
riserva di legge statale in materia di giurisdizione è sufficiente rammentare l&#8217;insegnamento della<br />
Corte costituzionale nelle decisioni 585/1989, 224/1999 e 25/1976.<br />
Nella prima, che si riferiva alla Regione Trentino Alto Adige, si è affermato che, salvo il principio<br />
della proporzionale etnica, che non veniva peraltro messo in discussione, spettava allo Stato<br />
stabilire le variazioni qualitative e quantitative della pianta organica dei magistrati addetti agli uffici<br />
giudiziari della Provincia di Bolzano.<br />
Nella seconda, con riferimento alla Regione Sicilia, si è affermato che anche la disciplina degli<br />
incarichi extraistituzionali a magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti operanti in<br />
Sicilia rientra nella competenza esclusiva statale in quanto attinente al loro stato giuridico. Ancora<br />
più significativa la affermazione contenuta nella decisione 25/1976 in cui, con espresso riferimento<br />
alla nomina dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
la Corte costituzionale ha rilevato che trattasi di &#8220;questione che incide in modo diretto sulla<br />
giurisdizione dell&#8217;organo o, quanto meno, sull&#8217;esercizio della medesima&#8221;.<br />
Se ciò è esatto, sembra evidente che con gli articoli 4 e 6 delle norme di attuazione dianzi citate si<br />
sia invasa una sfera di competenza riservata al legislatore statale.</p>
<p>8. Peraltro, quando anche le disposizioni degli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 volessero<br />
qualificarsi non già contra legem, ma semplicemente praeter legem, le conclusioni non<br />
muterebbero.<br />
La legittimità costituzionale delle norme di attuazione degli Statuti speciali praeter legem è infatti<br />
subordinata – ripetesi – alla duplice condizione del dovere concordare con le disposizioni statutarie<br />
e con il principio dell&#8217;autonomia regionale e dell&#8217;essere giustificate dalla finalità di dare attuazione<br />
allo Statuto.<br />
Nessuna di queste condizioni è ravvisabile nella nomina regionale di giudici laici presso il<br />
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.<br />
Tale previsione non concorda affatto con lo Statuto (Corte Cost. n. 189/1992 e n. 61/1975 cit.) e<br />
neppure concorda con il principio dell&#8217;autonomia regionale in quanto, in difetto di apposita deroga<br />
di rango costituzionale, la norma di attuazione non può impingere su altri principi costituzionali non<br />
conferenti con l&#8217;autonomia regionale (Corte Cost. n. 150/1993). La Corte costituzionale in<br />
proposito ha sempre affermato che &#8220;la capacità additiva si esprime pur sempre nell&#8217;ambito dello<br />
spirito dello Statuto e delle sue finalità e – come s&#8217;è pure rilevato – nel rispetto dei principi<br />
costituzionali&#8221; (Corte Cost. nn. 212/1984, 213/1998).<br />
La nomina dei giudici laici di designazione regionale neppure è giustificata dalla necessità di dare<br />
attuazione allo Statuto.<br />
Tale necessità, com&#8217;è costante insegnamento della Corte costituzionale, si concreta nel<br />
trasferimento di funzioni e uffici (Corte Cost. nn. 17/1961, 14/1962, 30/1968, 180/1980) al fine di<br />
dar vita &#8220;nell&#8217;ambito delle ben definite autonomie regionali ad una organizzazione degli uffici e<br />
delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l&#8217;organizzazione dello Stato nell&#8217;unità<br />
dell&#8217;ordinamento amministrativo generale&#8221; (Corte Cost. nn. 14/1962, 213/1998 cit.).<br />
Orbene, ai fini del mero trasferimento di una sezione del Consiglio di Stato in Sicilia &#8211; poiché tale è<br />
l&#8217;oggetto dell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano (Corte Cost. n. 189/1992 e n. 61/1975) &#8211; non si vede<br />
perché era necessario cambiare la composizione ordinaria della sezione con l&#8217;introduzione nel<br />
Collegio giudicante di giudici laici di designazione regionale. E&#8217; stato infatti affermato che la norma<br />
di attuazione, intanto può porsi in funzione di integrazione dello Statuto &#8220;sempreché sia giustificata<br />
da un rapporto di strumentalità logica rispetto all&#8217;attuazione di disposizioni del medesimo&#8221; (Corte<br />
Cost. n. 260/1990). Diversamente, ove il testo statutario sia completo, le norme di attuazione<br />
sarebbero prive di oggetto (Corte Cost. n. 136/1969 cit.).<br />
Sotto altro profilo neppure potrebbe sostenersi che lo Stato e la Regione, in sede di commissione<br />
paritetica, possano d&#8217;accordo attribuire alla norma statutaria una portata maggiore di quella<br />
risultante dal tenore letterale della stessa.<br />
In altri termini, non è possibile che in sede di commissione paritetica lo Stato autorizzi una<br />
limitazione dei suoi poteri, in assenza di qualsiasi previsione statutaria, ed al di là delle finalità<br />
tipiche delle norme di attuazione (decentramento), specie poi se rapportate alla chiara previsione<br />
statutaria nel medesimo senso.<br />
Va infatti considerato che a tale abdicazione corrisponderebbe un parallelo ampliamento dei poteri<br />
regionali e, quindi, in sostanza, una surrettizia modifica dello Statuto speciale.<br />
Gli Statuti speciali, poi, sono norme costituzionali (articolo 116 primo comma Cost.) approvati e<br />
modificabili secondo il procedimento speciale di cui all&#8217;articolo 138 Cost..<br />
Non sarebbe quindi ammissibile che una fonte di rango subordinato, quale le norme di attuazione,<br />
potesse modificare una normativa di rango costituzionale.<br />
Neppure sembrerebbe possibile sostenere che nel nuovo assetto costituzionale equiordinato (articolo<br />
114 primo comma) i vari enti possano esercitare qualsiasi potere loro attribuito purché in forma di<br />
collaborazione e cioè anche prescindendo dalla ripartizione di competenze normative di cui<br />
all&#8217;articolo 117. In effetti una simile possibilità non è prevista neppure negli ordinamenti<br />
propriamente federali ed a Costituzione flessibile.<br />
Il nuovo Titolo V prevede in molti casi l&#8217;intesa tra Stato e Regioni, ma, nessuno di essi, neppure in<br />
forza della clausola di maggior favore, di cui all&#8217;articolo 10 della L. Cost. 3/2001, potrebbe<br />
sovrapporsi o comunque modificare il regime e le caratteristiche del sistema di cooperazione tipico<br />
del procedimento delle norme di attuazione dello Statuto speciale siciliano in subiecta materia.<br />
L&#8217;articolo 116 ultimo comma, l&#8217;articolo 117 quinto comma e l&#8217;articolo 118 terzo comma della<br />
Costituzione riguardano infatti materie diverse e presuppongono comunque la preesistenza di una<br />
legge ad hoc.<br />
Neppure sarebbe ipotizzabile una intesa Stato-Regione ex articolo 118 primo comma. Invero, ai<br />
sensi di tale disposizione l&#8217;intesa tra Stato e Regioni può solo concorrere a spostare verso l&#8217;alto, e<br />
ciò in vista di esigenze unitarie, funzioni amministrative tipicamente locali. Tale principio è stato<br />
esteso dalla giurisprudenza costituzionale anche alla funzione più propriamente legislativa, ma solo<br />
a condizione che quest&#8217;ultima avesse ad oggetto esclusivamente la organizzazione e regolazione di<br />
quelle stesse funzioni amministrative assunte dallo Stato in forza del principio di sussidiarietà. La<br />
deroga al riparto delle competenze legislative sarebbe quindi più apparente che reale presentandosi<br />
invece come una logica conseguenza del nuovo principio costituzionale di sussidiarietà. Peraltro,<br />
ove non ricorrano i presupposti della sussidiarietà e non venga previsto un procedimento di<br />
coordinamento orizzontale riprenderebbe vigore quanto alla distribuzione di competenze legislative<br />
il principio di &#8220;rigidità della Costituzione&#8221; (Corte Cost. n. 303/2003, v. anche Corte Cost. n.<br />
376/2003).<br />
Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella fattispecie in esame.<br />
Innanzitutto non sembra previsto dall&#8217;articolo 118 primo comma che l&#8217;attrazione di competenza<br />
venga spostata a favore del livello inferiore.<br />
In secondo luogo difetta il presupposto fondamentale del principio di sussidiarietà e cioè l&#8217;esigenza<br />
di assicurare un esercizio unitario della funzione giurisdizionale amministrativa, esercizio la cui<br />
unitarietà verrebbe anzi pregiudicata.<br />
In terzo luogo la materia de qua (composizione dei Collegi e stato giuridico dei giudici) sotto<br />
nessun profilo può essere fatta rientrare nella categoria delle funzioni amministrative, ma rientra<br />
invece nella funzione giurisdizionale (Corte Cost. n. 25/1976 e n. 224/1999 cit.).<br />
In conclusione, quindi, il procedimento (e i limiti intrinseci) afferenti la adozione delle norme di<br />
attuazione tramite le commissioni paritetiche, continuano ad applicarsi anche nelle ipotesi in cui<br />
fosse invocabile (ma non è questo il caso) la cosiddetta clausola di maggior favore (v. in questo<br />
senso testualmente l&#8217;articolo 11 secondo e terzo comma della legge 5 giugno 2003 n. 131).<br />
A ciò deve aggiungersi anche l&#8217;ulteriore considerazione (ripetutamente esaminata nei precedenti<br />
punti 5 – 6 – 7) secondo cui le deroghe al principio del regime uniforme della organizzazione<br />
giurisdizionale su tutto il territorio nazionale debbono comunque essere contenute in norme di<br />
rango costituzionale e che il carattere eccezionale di tale deroga non consente di superare il tenore<br />
letterale della norma statutaria (Corte Cost. n. 150/1993 cit.).<br />
D&#8217;altra parte neppure potrebbe ritenersi che la riserva di legge statale possa essere intesa in senso<br />
solamente formale e non anche sostanziale. In altri termini non è possibile sostenere che, ai fini in<br />
esame, sia sufficiente la adozione di una legge da parte dello Stato il quale, assolto così l&#8217;onere<br />
della riserva di legge, potrebbe ad libitum dettare composizioni degli organi giurisdizionali<br />
differenti da Regione a Regione.<br />
Una simile esegesi sarebbe insostenibile poiché contraria a specifici principi costituzionali ed alla<br />
costante interpretazione fornitane dalla Corte costituzionale.<br />
Invero, se si affermasse il principio, dianzi soltanto ipotizzato, che nella materia de qua sia<br />
ammissibile una riserva di legge in senso soltanto formale, quale ulteriore corollario dovrebbe<br />
anche ammettersi che il legislatore statale potrebbe incidere non solo sulla struttura dei Collegi,<br />
disciplinandoli diversamente da Regione a Regione, ma potrebbe differenziare a livello regionale<br />
anche la struttura dei processi (civile, penale, amministrativo) e ciò, non solo in relazione alle<br />
Regioni a Statuto speciale, ma anche con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario.<br />
Verrebbero pregiudicati così i canoni costituzionali di cui agli articoli 3, 24 primo comma, 113<br />
primo comma, 102 primo e secondo comma, 108 primo comma della Costituzione differenziando<br />
irragionevolmente l&#8217;esercizio della giurisdizione in funzione della residenza e violando così i<br />
principi di uguaglianza (articolo 3) e della parità di tutela dei diritti ed interessi legittimi (articolo 24<br />
primo comma articolo 113 primo comma). Più in generale, verrebbe anche vulnerato il principio<br />
dell&#8217;unità dell&#8217;ordinamento giuridico il cui valore, già riconosciuto in passato in forza dell&#8217;articolo<br />
5 della Costituzione, è attualmente ribadito, a livello costituzionale, anche dall&#8217;articolo 120 secondo<br />
comma nel testo introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001. La Corte costituzionale ha infatti<br />
sempre affermato ribadito che &#8220;le modalità di esercizio del fondamentale principio della tutela<br />
giurisdizionale non possono essere diverse in una Regione rispetto al restante territorio nazionale&#8221;<br />
(Corte Cost. n. 113/1993) e che esiste una &#8220;esigenza di uniformità di tutela in ordine a situazioni<br />
soggettive di identica natura&#8221; (Corte Cost. n. 42/1991).<br />
In altri termini va riconosciuto che la unitarietà della materia giurisdizionale non può non<br />
ricomprendere tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli concernenti il reclutamento la nomina e lo<br />
stato giuridico dei giudici (Corte Cost. nn. 224/1999, 25/1976 cit.), che, ovviamente, devono restare<br />
identici su tutto il territorio nazionale. Sotto questo profilo, pertanto, la normativa statale non<br />
potrebbe introdurre differenziazioni a livello regionale senza incorrere in censure e vizi di<br />
costituzionalità. L&#8217;unica deroga, come più volte sottolineato, è ammessa solo in base ad una<br />
disposizione di pari rango costituzionale, da interpretare inoltre, in quanto deroga, in senso<br />
strettamente letterale.<br />
Pertanto, e in conclusione su questo punto, l&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano nella sua chiara<br />
previsione, limitata alla sola localizzazione della funzione giurisdizionale, rappresenta un punto<br />
fermo e insuperabile di modo che né la commissione paritetica né lo Stato (autonomamente o in<br />
sede di commissione paritetica) potrebbero adottare una disciplina derogatoria rispetto a quella<br />
ordinaria che incida su aspetti della funzione giurisdizionale diversi dalla pura e semplice<br />
localizzazione.</p>
<p>9. Questa presidenza è consapevole della circostanza che la questione della composizione del<br />
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è stata ripetutamente affrontata anche<br />
dalla Corte costituzionale, ma sempre sotto angoli di valutazione diversi.<br />
Nella decisione n. 25/1976 la Corte costituzionale si è occupata del problema, con riferimento<br />
tuttavia soltanto all&#8217;articolo 5 terzo comma del D.Lgs. 654/1948 e cioè all&#8217;istituto dell&#8217;appello<br />
all&#8217;Adunanza Plenaria delle decisioni emesse in unico grado del Consiglio di giustizia<br />
amministrativa per la Regione siciliana allora, prima della istituzione dei T.A.R..<br />
In quell&#8217;occasione la Corte ha fatto altresì riferimento alla nota decisione delle Sezioni Unite della<br />
Cassazione 11 ottobre 1955 n. 2994 dichiarando di condividerla. Nella anzidetta decisione la<br />
Cassazione, non essendo ancora in funzione la Corte costituzionale, si pose il problema della<br />
costituzionalità in generale della istituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione<br />
siciliana sotto un duplice aspetto: estrinseco ed intrinseco.<br />
Sotto il profilo estrinseco si trattava di accertare l&#8217;osservanza o meno del principio di cui all&#8217;articolo<br />
76 della Costituzione e quindi l&#8217;esistenza di una norma di delega, nonché la attribuzione o meno di<br />
una competenza legislativa alla commissione paritetica di cui all&#8217;articolo 43 dello Statuto siciliano<br />
anziché al Governo. Tale profilo, di cui si è trattato nella ordinanza di questo Consiglio 185/2003,<br />
non viene in discussione in relazione al D.Lgs. 373/2003.<br />
Sotto il profilo intrinseco, invece, la costituzionalità si pose con preciso riferimento alla questione<br />
se il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana dovesse considerarsi o meno un<br />
giudice speciale (la cui istituzione era ed è vietata ex articolo 102 secondo comma della<br />
Costituzione) che i ricorrenti ritenevano offrisse minori garanzie rispetto ad una ordinaria sezione<br />
del Consiglio di Stato.<br />
A riprova della specialità venivano addotte la diversità del numero dei votanti (5 anziché 7) e la<br />
differenza di talune prerogative: inamovibilità dei componenti le sezioni del Consiglio di Stato;<br />
temporaneità dei due membri designati dalla Giunta regionale; partecipazione al Collegio esclusa<br />
per gli allora referendari del Consiglio di Stato.<br />
La Cassazione, com&#8217;è noto, affermò che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione<br />
siciliana non poteva considerarsi quale giudice speciale, ma soltanto una sezione specializzata del<br />
Consiglio di Stato superando in questo modo la eccezione di incostituzionalità.<br />
Né in quella occasione né successivamente è stato posto ex professo alla Corte costituzionale il<br />
profilo del rapporto tra la lettera e lo spirito dell&#8217;articolo 23 dello Statuto e le norme di attuazione<br />
che prevedono la designazione regionale di magistrati laici.<br />
Tuttavia, pur non essendo stata sollevata una specifica questione in tal senso, se si esaminano i<br />
precedenti, emerge chiaramente, nel pensiero e nelle parole della Corte costituzionale, la<br />
consapevolezza che il D.Lgs. 654/1948 era andato ben al di là della lettera e dello spirito<br />
dell&#8217;articolo 23 dello Statuto.<br />
Invero, nella decisione n. 61/1975 la Corte – come già rilevato – afferma che &#8220;l&#8217;articolo 23 del<br />
R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455 attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali<br />
centrali per gli affari concernenti la Regione&#8221;.<br />
Nella decisione 25/1976 occupandosi della indipendenza dei membri laici del Consiglio di giustizia<br />
amministrativa per la Regione siciliana, per quanto qui interessa, la Corte ha affermato testualmente<br />
che &#8220;certamente l&#8217;articolo 23 dello Statuto della Regione siciliana prevedeva semplicemente<br />
l&#8217;istituzione in Sicilia di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ed è innegabile che con il<br />
D.Lgs. n. 654/1948 è stato invece istituito un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da<br />
una propria particolare fisionomia e struttura&#8221;.<br />
Nella decisione dianzi citata la Corte ha confermato l&#8217;orientamento della Cassazione circa la natura<br />
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sezione specializzata del<br />
Consiglio di Stato e non giudice speciale, anche se la anzidetta definizione fa pensare più ad un<br />
giudice speciale che ad una sezione specializzata) ma, com&#8217;è noto, ciò non gli ha impedito di<br />
dichiarare incostituzionale il D.Lgs. 654/1948 nella parte in cui (articolo 3 terzo comma) prevedeva<br />
la possibilità di rinnovo dei giudici laici. Sotto questo profìlo il D.Lgs. 373/2003 non presenta<br />
alcuna differenza rispetto al D.Lgs 654/1948 dal momento che entrambi, invece di limitarsi a<br />
localizzare in Sicilia, per quanto qui interessa, una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ne<br />
disciplinano una composizione diversa da quella ordinaria.</p>
<p>10. Possono pertanto proporsi le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 4 primo comma<br />
lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs.<br />
373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4 comma uno lettera d)&#8221; in rapporto agli articoli<br />
23 e 43 dello Statuto siciliano nonché agli articoli 3, 24 primo comma, 113 primo comma, 108<br />
primo comma, 102 primo e secondo comma e al primo comma della VI disposizione transitoria<br />
della Costituzione.<br />
I profili relativi al rapporto tra gli anzidetti commi del decreto legislativo 373/2003 e gli articoli 23<br />
e 43 dello Statuto ed all&#8217;articolo 108 primo comma della Costituzione sono stati in precedenza<br />
esposti nel senso che le anzidette norme di attuazione disciplinano materie riservate alla<br />
competenza esclusiva statale.</p>
<p>11. Quanto al rapporto tra il decreto legislativo 373/2003 e gli articoli 3, 24 primo comma, 113<br />
primo comma Cost. va rilevato nell&#8217;esercizio della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed<br />
interessi legittimi tutti i cittadini debbono essere posti nelle medesime condizioni non essendo<br />
ammissibile un esercizio della giurisdizione diversificato su alcune parti del territorio nazionale<br />
(Corte Cost. nn. 4/1956, 43/1982, 113/1993, 150/1993) a meno che &#8211; ripetesi &#8211; ciò non sia<br />
legittimato ad una deroga di rango costituzionale, deroga peraltro nella specie inesistente. Nel<br />
concetto di esercizio diversificato non può poi non ricomprendersi anche una composizione<br />
collegiale diversa da quella ordinaria (in questo senso v. testualmente la citata dec. Corte Cost. n.<br />
25/1976) e da ciò la violazione dei parametri costituzionali dianzi indicati.<br />
Circa il rapporto tra il decreto legislativo 373/2003 e gli articoli 102 primo e secondo comma e 108<br />
primo e secondo comma della Costituzione occorre sottolineare che anche qualificando il Consiglio<br />
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata, la istituzione di<br />
sezioni specializzate innanzitutto deve essere prevista da una legge statale, come si evince<br />
dall&#8217;articolo 102 primo comma per il giudice ordinario e dall&#8217;articolo 108 primo comma per i<br />
giudici speciali.<br />
Esiste, quindi, a livello costituzionale, una ancora più speciale riserva esclusiva di legge statale<br />
circa la istituzione di sezioni specializzate, derogabile quindi solo in presenza di norma espressa di<br />
pari rilevanza costituzionale (Corte Cost. n. 150/1993 cit.).<br />
Nella specie – ripetesi – in nessun comma dell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano è contenuto il<br />
minimo accenno, né implicito né esplicito alla possibilità che in Sicilia vengano istituite sezioni<br />
specializzate né del Consiglio di Stato né delle altre magistrature superiori.<br />
Il decentramento puro e semplice (Corte Cost. n. 61/1975 e n. 25/1976) non implica affatto di per sé<br />
la creazione ex novo di sezioni specializzate tanto più che l&#8217;unico accenno di specialità contenuto<br />
nell&#8217;articolo 23 riguarda, come già osservato, il concerto tra Stato e Regione, sulla nomina soltanto<br />
dei magistrati della Corte dei conti.<br />
Va poi rammentato che la Carta costituzionale prevede la istituzione di sezioni specializzate<br />
soltanto nell&#8217;ambito della magistratura ordinaria (articolo 102 secondo comma) per cui la sezione<br />
specializzata viene considerata &#8220;non già un tertium genus fra la giurisdizione speciale e quella<br />
ordinaria, bensì una species di quest&#8217;ultima&#8221; (Corte Cost. nn. 76/1961, 394/1998 e ordinanza n.<br />
424/1989).<br />
E&#8217; stato infatti rilevato che, a fronte del divieto di istituire giudici speciali, la deroga costituzionale a<br />
favore delle sole Sezioni specializzate, dipende proprio dalla loro compenetrazione istituzionale con<br />
il giudice ordinario (Corte Cost. nn. 4/1984, 424/1989).<br />
Pertanto, se la istituzione di sezioni specializzate è consentita dalla Costituzione (ex articolo 102<br />
secondo comma) solo nell&#8217;ambito della magistratura ordinaria e ciò in ragione del nesso organico<br />
con quest&#8217;ultima, se ne dovrebbe anche inferire che, così come non è possibile istituire nuovi<br />
giudici speciali, alla stessa stregua non sarebbe possibile istituire sezioni specializzate all&#8217;interno<br />
dei giudici speciali attualmente esistenti.<br />
La questione non è stata affrontata e risolta nell&#8217;unico caso in cui il problema si è posto nei<br />
confronti di un giudice speciale già esistente o, meglio, già previsto dalla Costituzione.<br />
Invero, nella decisione n. 49/1968 esaminando la legittimità costituzionale delle sezioni dei T.A.R.<br />
per il contenzioso elettorale ex articolo 2 L. 23 dicembre 1966 n. 1147, la Corte costituzionale da un<br />
lato ha escluso il loro carattere di nuovi giudici speciali in quanto &#8220;parte degli istituendi T.A.R.&#8221; ex<br />
articolo 125 Cost. e non essendo vietata &#8220;la gradualità nell&#8217;introduzione di nuovi organi di giustizia<br />
amministrativa&#8221;. Peraltro, la Corte neppure ha riconosciuto alla anzidetta sezione elettorale la natura<br />
di sezione specializzata degli istituendi T.A.R. pervenendo ad affermare che si trattava di<br />
&#8220;un&#8217;articolazione di Tribunale amministrativo&#8221; e che, in quanto tale &#8220;non richiede la presenza di<br />
giudici togati così come non sembra che la richieda questo stesso Tribunale&#8221;.<br />
In altri termini, nel pensiero della Corte sembrerebbe che mentre si ammetteva che il giudice<br />
speciale da istituire ex novo, come i T.A.R., potesse anche essere interamente composto da laici<br />
(salvo le garanzie di indipendenza ex articolo 108 secondo comma Cost.), lasciava impregiudicato il<br />
problema se, nell&#8217;ambito dell&#8217;istituendo giudice speciale, fosse costituzionale istituire sezioni<br />
specializzate in analogia a quanto previsto dall&#8217;articolo 102 secondo comma per il giudice<br />
ordinario.</p>
<p>12. In ogni caso, quando anche si pervenisse alla conclusione che l&#8217;articolo 102 secondo comma e<br />
l&#8217;articolo 108 primo comma Cost. non implicano di per sé il divieto di istituire sezioni specializzate<br />
nell&#8217;ambito del giudice speciale già esistente, non sembra possa dubitarsi che tale possibilità sia<br />
coperta da riserva di legge statale ex articolo 102 primo comma e 108 primo comma Cost. e che<br />
comunque la riserva di legge statale non potrebbe dettare, in subiecta materia, e in assenza di<br />
specifiche disposizioni di deroga di rango costituzionale, un regime differenziato da Regione a<br />
Regione.<br />
Il vizio di costituzionalità degli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003 verrebbe pertanto a porsi negli<br />
stessi termini dianzi enunciati.<br />
Quanto poi al rapporto tra il D.Lgs. 373/2003 e la VI disposizione transitoria della Costituzione, va<br />
rammentato che la stessa prevedeva di procedere, entro 5 anni, alla revisione delle giurisdizioni<br />
speciali eccettuando espressamente il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i Tribunali militari. In<br />
questa espressa eccezione trova concordanza la formulazione dell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano<br />
che si limitava al mero decentramento. Il D.Lgs. 654/1948 prima, e il D.Lgs. 373/2003 poi,<br />
istituendo una sezione specializzata hanno invece apportato sicuramente una modificazione<br />
all&#8217;organo giurisdizionale, ponendosi in contrasto oltre che con lo Statuto siciliano anche con il<br />
primo comma della VI disposizione transitoria.<br />
A questo proposito l&#8217;assenza di coordinamento tra lo Statuto siciliano e la Costituzione si avverte in<br />
modo ancora più evidente se si considera che lo Statuto (articolo 23 primo comma) prevedeva un<br />
decentramento negli organi giurisdizionali centrali, decentramento peraltro neppure generalizzato,<br />
ma limitato ai soli &#8220;affari concernenti la Regione&#8221;. Innanzitutto non era e non è agevole stabilire, in<br />
sede di giurisdizione (civile, penale amministrativa e contabile) quali siano gli &#8220;affari concernenti la<br />
Regione&#8221; dal momento che la giurisdizione è un valore e una funzione neutra &#8220;insensibile alla<br />
localizzazione in questa o quella Regione&#8221; (Corte Cost. n. 150/1993 cit.). La riprova di tale<br />
difficoltà è dimostrata dal fatto che per le giurisdizioni civili, penali, tributarie e delle acque<br />
pubbliche non è mai stata data attuazione alla previsione statutaria e, che in quella amministrativa si<br />
è reso necessario estendere la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione<br />
siciliana anche ad atti emessi da autorità statali (articolo 5, primo comma D.Lgs. 654/1948; articolo<br />
4 terzo comma D.Lgs. 373/2003) di modo che attualmente, atteso che la competenza territoriale del<br />
giudice amministrativo è derogabile, è possibile conoscere in Sicilia anche di ogni sorta di atti da<br />
chiunque emanati. Inoltre, per evitare di compromettere l&#8217;unità del sistema giuridico della giustizia<br />
amministrativa, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana venne configurato,<br />
relativamente agli atti statali, come organo sottordinato rispetto al Consiglio di Stato al quale era<br />
previsto la possibilità di appellarsi (articolo 5 terzo comma D.Lgs. 654/1948).<br />
Vale la pena di ricordare, in proposito, la decisione della Corte costituzionale n. 25/1976. In quella<br />
occasione l&#8217;appello all&#8217;Adunanza Plenaria avverso pronunce del Consiglio di giustizia<br />
amministrativa per la Regione siciliana su atti statali veniva giustificato con il venir meno, in quel<br />
caso, delle &#8220;ragioni per cui gli era stata conferita quella particolare composizione caratterizzata<br />
dalla presenza di due giuristi designati dalla giunta regionale e poteva a ciò costituire opportuno<br />
rimedio la previsione dell&#8217;impugnabilità delle sue decisioni&#8221;. L&#8217;appello veniva inoltre giustificato<br />
non tanto per &#8220;attribuire ai ricorrenti davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione<br />
siciliana una tutela giurisdizionale maggiore di quella riconosciuta alla generalità dei cittadini<br />
davanti al Consiglio di Stato quanto piuttosto per assicurare una definitiva uniformità di controllo<br />
sugli atti delle amministrazioni dello Stato&#8221;.<br />
Tale competenza di primo grado è venuta meno dapprima in forza di una esegesi pretoria<br />
(Adunanza Plenaria n. 21/1978 e n. 18/1979) ed ora risulta espressamente sancita dal citato articolo<br />
4 terzo comma del D.Lgs. 373/2003, ma rimane innegabile il superamento della lettera e dello<br />
spirito della norma statutaria che limitava e limita la competenza ai soli &#8220;affari concernenti la<br />
Regione&#8221;.<br />
Le anzidette considerazioni dimostrano le difficoltà di adattamento della previsione statutaria anche<br />
con riferimento al solo e limitato aspetto della localizzazione. Pertanto, estendere la portata<br />
dell&#8217;articolo 23 sino a modificare la struttura dell&#8217;organo giudicante legittima il sospetto di una<br />
incostituzionale revisione (sia pure parziale) della giurisdizione del Consiglio di Stato.</p>
<p>13. In conclusione sui precedenti punti possono per ora essere avanzate nell&#8217;ordine e in subordine le<br />
seguenti questioni di costituzionalità con riserva di successiva integrazione in prosieguo:<br />
A dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell&#8217;articolo 6<br />
secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4 comma uno lettera<br />
d)&#8221; in rapporto all&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano ed all&#8217;articolo 102 primo comma e 108 primo<br />
comma Cost. in quanto l&#8217;articolo 23 dello Statuto non prevede alcuna deroga alla composizione<br />
ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia, e in rapporto agli articoli 102<br />
primo comma e 108 secondo comma Cost. in quanto disciplina materia riservata dalla Costituzione<br />
alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell&#8217;autonomia regionale debbono essere<br />
supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale che &#8211; come più volte<br />
rappresentato &#8211; non è rinvenibile nell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano, nonché, in rapporto agli<br />
articoli 3, 24 primo comma, 113 primo comma Cost., in quanto introduce una ingiustificata<br />
differenziazione dell&#8217;organo giudicante, e quindi dell&#8217;esercizio della giurisdizione su una parte del<br />
territorio nazionale.<br />
A 1 in subordine dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché<br />
dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4<br />
comma uno lettera d)&#8221; in rapporto all&#8217;articolo 23 primo comma dello Statuto siciliano che non<br />
prevede né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da<br />
quella ordinaria e ciò anche in relazione, quale tertia comparationis, all&#8217;articolo 24 primo comma<br />
dello Statuto siciliano concernente la composizione dell&#8217;Alta Corte, nonché all&#8217;articolo 23 terzo<br />
comma del medesimo Statuto, all&#8217;articolo 10 del D.Lgs. 6 maggio 1948 n. 655 concernente la<br />
istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, all&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 18<br />
giugno 1999 n. 200 ed all&#8217;articolo 90 e 91 secondo comma del T.U. delle leggi costituzionali di cui<br />
al D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.<br />
A 2 in subordine dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché<br />
dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4<br />
comma uno lettera d)&#8221; in rapporto allo stesso articolo 23 primo comma dello Statuto siciliano,<br />
nonché in rapporto all&#8217;articolo 102 secondo comma e 108 primo e secondo comma della<br />
Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell&#8217;ambito dei giudici<br />
speciali.<br />
A 3 in subordine dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché<br />
dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/20034 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4<br />
comma uno lettera d)&#8221; in rapporto all&#8217;articolo 23 primo comma dello Statuto siciliano ed in<br />
rapporto al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione che esclude dalla<br />
revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato.</p>
<p>14. La questione sub A1 consente di porre sotto un diverso angolo di visuale l&#8217;affermazione,<br />
contenuta nella già citata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2994/1955, circa la<br />
aderenza del D.Lgs. 654/1948 allo spirito dell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano.<br />
In quella occasione la Cassazione si è preoccupata di chiarire che il Consiglio di giustizia<br />
amministrativa per la Regione siciliana, per la sua composizione, non è un giudice capite deminutus<br />
quanto a quantità, qualità e garanzia dei suoi membri.<br />
La Cassazione non si è invece data carico della questione di costituzionalità a monte e cioè se lo<br />
Statuto e la Costituzione legittimavano la istituzione (già fortemente criticata dalla dottrina<br />
costituzionalistica dell&#8217;epoca) di una sezione, sotto molteplici profili, diversa rispetto a una sezione<br />
ordinaria del Consiglio di Stato, ma si è limitata ad affermare apoditticamente che &#8220;le variazioni<br />
morfologiche del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono in funzione di<br />
quella stessa esigenza di decentramento che ha giustificato l&#8217;istituzione dell&#8217;Ente Regione&#8221;.<br />
A questo proposito è opportuno segnalare, anche a chiarimento del richiamo che è stato operato<br />
quale tertium comparationis, al D.Lgs. 655/1948, che, nella stessa data del 6 maggio 1948, venne<br />
adottato, oltre al decreto legislativo 654/1948, anche il D.Lgs. 655/1948 relativo alla istituzione in<br />
Sicilia di una sezione giurisdizionale e di controllo della Corte dei conti. Com&#8217;è noto, il predetto<br />
D.Lgs. 655/1948 non dispone una composizione delle Sezioni diversa da quella ordinaria, ma si è<br />
limitato a ribadire (articolo 10 primo comma) la previsione statutaria (articolo 23 terzo comma)<br />
della intesa tra Stato e Regione sulla nomina dei magistrati. Va ulteriormente rimarcato che in sede<br />
di modifica delle norme di attuazione del predetto D.Lgs. 655/1948, il D.Lgs. 18 giugno 1999 n.<br />
200, adottato questa volta su determinazione della commissione paritetica ex articolo 43 dello<br />
Statuto siciliano, ha introdotto all&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 655/1948 un secondo comma che<br />
testualmente dispone che &#8220;la composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle<br />
disposizioni della legge statale&#8221;.<br />
Orbene, nell&#8217;unico caso in cui l&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano prevedeva, al terzo comma, un<br />
accenno di specialità, né le prime norme di attuazione (adottate senza la procedura dell&#8217;articolo 43<br />
dello Statuto), né le successive (adottate stavolta con il procedimento speciale) hanno ritenuto<br />
possibile e legittimo alterare la composizione ordinaria delle sezioni della Corte dei conti.<br />
Sulla base delle argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite della Cassazione nella decisione<br />
2994/1955 in merito alle &#8220;esigenze del decentramento&#8221; non è agevole giustificare come mai, in sede<br />
di attuazione della stessa norma statutaria, nei confronti della clausola di una qualche maggiore<br />
specialità si sia mantenuta la composizione ordinaria della Corte dei conti, mentre, di fronte alla<br />
clausola dell&#8217;articolo 23 primo comma, del tutto anodina sotto questo profilo, si sia ritenuto di poter<br />
istituire una sezione specializzata del Consiglio di Stato.<br />
Comunque, le vicende del coevo D.Lgs. 655/1948 e come pure le successive determinazioni della<br />
commissione paritetica del 1999 allorché è stato introdotto il secondo comma all&#8217;articolo 1 del<br />
predetto D.Lgs. 655/1948 concernente la Corte dei conti, costituiscono ulteriore riprova del fatto<br />
che le norme di attuazione di cui al D.Lgs. 373/2003, che riproducono, in parte qua, quelle di cui al<br />
D.Lgs. 654/1948, sono in palese contrasto con la lettera e lo spirito dello Statuto siciliano.<br />
Né potrebbe addursi, a giustificare il differente regime tra i due decreti legislativi del 6 maggio<br />
1948, e, conseguentemente, del D.Lgs. 373/2003, l&#8217;argomento secondo cui non sarebbe ammissibile<br />
che nell&#8217;organo controllante (Corte dei conti) siano presenti magistrati designati dal soggetto<br />
controllato (Regione). Va infatti sottolineato che l&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano e il D.Lgs.<br />
655/1948 prevedono anche la localizzazione in Sicilia della sezione giurisdizionale per i giudizi di<br />
conto, responsabilità e pensionistici e che la composizione di tale sezione non è stata mai<br />
modificata, neppure dalla recente legge 5 giugno 2003 n. 131. Questa infatti, all&#8217;articolo 7, ha<br />
previsto la mera possibilità che le sole sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano<br />
integrate con due componenti di nomina regionale. Non va poi dimenticato che la norma in esame è<br />
contenuta in una legge statale di portata generale ed uniforme su tutto il territorio nazionale.<br />
Pertanto, qualora si volesse riconoscere identico carattere giurisdizionale anche alla funzione di<br />
controllo della Corte dei conti, la norma sarebbe ugualmente in linea con i principi costituzionali<br />
della riserva di legge statale e della uniformità della giurisdizione su ogni parte del territorio<br />
nazionale.<br />
In altri termini, se per effetto dell&#8217;art. 7 della legge 131/2003 (ove applicabile alle Regioni a Statuto<br />
speciale) la sezione di controllo della Corte dei conti in Sicilia dovesse essere integrata con<br />
consiglieri di designazione regionale, ciò sarebbe dovuto all&#8217;efficacia di una legge statale uniforme<br />
su tutto il territorio nazionale, e non già in forza di una norma di attuazione dello Statuto siciliano<br />
che avesse introdotto un regime derogatorio rispetto a quello ordinario.<br />
Circa poi la attuazione dello Statuto siciliano va ricordato storicamente che la prima commissione<br />
paritetica del 1946, nelle prime ed uniche norme da essa &#8220;deliberate&#8221; non aveva modificato la<br />
composizione delle magistrature superiori esistenti e certamente non per superficialità o per<br />
ignoranza delle norme statutarie. Invero, il Presidente della Commissione, come è noto, e come<br />
aveva lui stesso dichiarato in una nota 24 maggio 1947, indirizzata all&#8217;Assemblea regionale<br />
siciliana, era stato uno dei redattori dello Statuto. Tuttavia, né lui, né nessun altro dei padri fondatori<br />
dello Statuto (Giovanni Salemi, Mario Mineo, lo stesso Movimento per l&#8217;Autonomia della Sicilia)<br />
pensarono mai ad organi giurisdizionali superiori a composizione mista paritetica.<br />
Com&#8217;è noto lo Statuto siciliano è frutto di una commissione nominata con decreto 1° settembre<br />
1945 dall&#8217;Alto Commissario per la Sicilia on.le Salvatore Aldisio.<br />
La commissione prese a base dei lavori quattro progetti predisposti rispettivamente dal prof.<br />
Giovanni Salemi, dall&#8217;on.le Giovanni Guarino Amella, dal dott. Mario Mineo e dal Movimento per<br />
l&#8217;Autonomia della Sicilia.<br />
Per quanto concerne gli organi giurisdizionali il progetto del prof. Salemi all&#8217;articolo 21 primo<br />
comma così recitava: &#8220;l&#8217;organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed è a carico<br />
dello Stato&#8221;<br />
Il progetto dell&#8217;avv. Guarino Amella all&#8217;articolo 30 si limitava a stabilire che: &#8220;Tutti gli organi per<br />
la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e<br />
sindacale e in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione, in modo che tutte le<br />
controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento&#8221;.<br />
Il progetto del dott. Mineo all&#8217;articolo 37 prevedeva semplicemente che: &#8220;lo Stato istituirà in Sicilia<br />
sezioni autonome di ciascuno dei suoi supremi organi giurisdizionali&#8221;.<br />
Il progetto del Movimento per l&#8217;Autonomia della Sicilia agli articoli 26 e 27 era così formulato:<br />
articolo 26 &#8220;L&#8217;ordinamento giudiziario è stabilito con legge dello Stato.<br />
La creazione di nuovi uffici giudiziari e le modifiche alle circoscrizioni giudiziarie sono però<br />
stabilite con provvedimento del Consiglio Regionale.<br />
Articolo 27 L&#8217;Amministrazione della giustizia nella Regione è a carico del bilancio dello Stato.<br />
Tutti gli Organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale,<br />
amministrativo, tributario e del lavoro, ed in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella<br />
Regione, in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale<br />
svolgimento&#8221;.<br />
Se poi si esaminano i resoconti stenografici della commissione (riportati in un volume, dedicato ai<br />
lavori preparatori dello Statuto dal presidente della commissione prof. Giovanni Salemi) e, in<br />
particolare quelli delle sedute del 21 dicembre 1945 e del 22 dicembre 1945 si trova documentato<br />
che la formula (inserita nell&#8217;articolo 20) &#8220;l&#8217;organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello<br />
Stato&#8221; venne eliminata su proposta del consigliere Taormina il quale &#8220;basandosi sul principio che la<br />
funzione giurisdizionale è riservata allo Stato propone la soppressione dell&#8217;articolo 20 …&#8221; …. &#8220;La<br />
Consulta respinge l&#8217;articolo. Ne dissente solo il cons. Romano Battaglia&#8221;.<br />
In relazione poi alla stesura dell&#8217;articolo 21 (poi divenuto il definitivo articolo 23) i lavori così<br />
riportano: &#8220;Scartata la proposta del prof. Di Carlo, di votare al riguardo l&#8217;articolo 27 del progetto<br />
del «Movimento per l&#8217;autonomia», si approva nei seguenti termini il primo comma dell&#8217;articolo 21:<br />
«Gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma saranno istituiti anche in Sicilia per<br />
gli affari concernenti la Regione».<br />
Sul secondo comma dello stesso articolo, intervengono il prof. Majorana e il cons. Cartia; l&#8217;uno<br />
proponendo di non assegnare al Consiglio di Stato in Sicilia la funzione consultiva, al fine di<br />
soddisfare meglio alle esigenze dell&#8217;autonomia; l&#8217;altro per dare alla Corte dei conti una<br />
composizione mista, con rappresentanti, cioè dello Stato e della Regione, essendo comune ai due<br />
enti l&#8217;interesse al controllo contabile.<br />
Si invita il Relatore a presentare la redazione definitiva del detto comma.&#8221;…………<br />
&#8220;Il Relatore presenta un&#8217;altra formula, più semplice e comprensiva: «Gli organi giurisdizionali<br />
centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione». Essa viene<br />
approvata e diventa il primo comma dell&#8217;articolo 21.<br />
Ritornando al secondo comma dello stesso articolo 21, il Relatore propone di metterlo in armonia<br />
col primo, dicendo: «Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti» anziché «Il Consiglio di<br />
Stato e la Corte dei conti». Al fine di attuare la rappresentanza mista dello Stato e della Regione in<br />
seno alla Corte dei conti, suggerisce il seguente nuovo comma: «I magistrati della Corte dei conti<br />
sono nominati di accordo dai Governi dello Stato e della Regione».&#8221; (v. all. A pag. 69-70).<br />
Il progetto definitivo venne poi approvato dalla Consulta siciliana, poi dalla Consulta nazionale. Per<br />
quanto qui interessa non vennero apportati emendamenti, e venne infine approvato con R.D.Lgs. 15<br />
maggio 1946 n. 455.<br />
Emerge quindi con chiarezza che mai nessuno, in sede di redazione dello Statuto, pensò ad una<br />
organizzazione delle magistrature superiori diversa da quella disciplinata dalla legge statale e che,<br />
se vi fu un accenno di specialità, esso riguardò solo il giudice contabile.<br />
Pertanto, la affermazione delle Sezioni unite 2994/1955 dianzi citata secondo cui &#8220;le variazioni<br />
morfologiche del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono in funzione di<br />
quella stessa esigenza di decentramento che ha giustificato l&#8217;istituzione dell&#8217;Ente Regione&#8221; non solo<br />
non trova alcun riscontro, ma anzi è smentita proprio dalle vicende occorse in sede di istituzione<br />
dell&#8217;Ente Regione e ciò senza considerare che le &#8220;variazioni&#8221; non sono solo &#8220;morfologiche&#8221; ma di<br />
sostanza.<br />
Anche i lavori preparatori dello Statuto confermano quindi testualmente e sul piano storico quanto<br />
più volte in precedenza osservato circa il carattere &#8220;contra statutum&#8221; del D.Lgs. 654/1948 e, in parte<br />
qua, del D.Lgs. 373/2003.<br />
Se poi ci si chiede come mai, nel 1948 in sede di norme di attuazione di cui al decreto legislativo<br />
654/1948 sia stata così radicalmente stravolta la lettera e lo spirito, tanto dello Statuto siciliano,<br />
quanto della conforme proposta della prima commissione paritetica, può farsi riferimento a coloro<br />
che, in dottrina, attribuiscono storicamente il tenore del decreto legislativo 654/1948 ad un accordo<br />
personale intercorso tra Ferdinando Rocco e l&#8217;on.le Luigi Sturzo, del quale, peraltro, sembra non sia<br />
rimasta traccia. A questo proposito non varrebbe richiamarsi, come sovente assume taluna<br />
pubblicistica, ad un supposto carattere &#8220;pattizio&#8221; dello Statuto siciliano che lo differenzierebbe<br />
perciò solo dagli altri Statuti speciali. Anche se fosse possibile assimilare lo Statuto ad un accordo<br />
tra entità equiordinate, al pari cioè di un trattato internazionale, resterebbe comunque indubbio che<br />
ai patti occulti, in ogni caso, non potrebbe riconoscersi alcun valore.<br />
A giustificazione della composizione mista del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione<br />
siciliana confermata dal decreto legislativo 373/2003 neppure potrebbe invocarsi una sorta di tacita<br />
consuetudine ovvero di convalescenza per decorso del tempo. Si tratterebbe infatti, in ambedue i<br />
casi, di istituti o fonti di integrazioni sconosciute al livello di norme costituzionali e comunque<br />
inammissibili in un sistema a costituzione rigida.<br />
In altri termini non sembrerebbe possibile sostenere (come talvolta adombrato) che la sussistenza<br />
della composizione mista del C.G.A. per oltre mezzo secolo costituirebbe di per sé una riprova della<br />
sua costituzionalità. Innanzitutto, va rammentato che il periodo suindicato non è decorso senza<br />
interrogativi. Invero, taluni aspetti di tale composizione mista non hanno superato il vaglio del<br />
giudice delle leggi (Corte Cost. 25/1976) ovvero hanno subito modificazioni, più o meno radicali, a<br />
seguito o in prospettiva del giudizio della Corte (v. il D.P.R. 204/1978 e lo stesso decreto legislativo<br />
373/2003).<br />
In secondo luogo non può ritenersi che la permanenza di una norma nell&#8217;ordinamento, per un<br />
periodo più o meno lungo, costituisca garanzia di costituzionalità, come dimostrano gli esempi delle<br />
giunte provinciali amministrative (Corte Cost. n. 30/1967) del Tribunale superiore delle acque<br />
(Corte Cost. n. 305/2002) dei Tribunali regionali delle acque (Corte Cost. n. 353/2002), della<br />
Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli (Corte Cost. n. 393/2002) etc.<br />
Neppure sembrerebbe ostativo a questi fini, il richiamo al mutato quadro istituzionale introdotto dal<br />
decreto legislativo 373/2003 ed alla intervenuta assimilazione del regime giuridico ed economico<br />
dei membri laici del C.G.A. a quello dei laici nominati in Consiglio di Stato.<br />
In altri termini, non sembrerebbe possibile sostenere che il superamento delle questioni concernenti<br />
sia i profili formali (delega in bianco e mancato intervento della Commissione paritetica) sia taluni<br />
di quelli sostanziali (indipendenza, imparzialità, regime giuridico ed economico nonché meccanismi<br />
di rinnovo dei laici del C.G.A.) valga di per sé a dimostrare la sopravvenuta manifesta infondatezza<br />
della questione concernente il contrasto tra la pura localizzazione prevista dall&#8217;art. 23 primo comma<br />
dello Statuto siciliano e la composizione mista di cui all&#8217;art. 4 del decreto legislativo 373/2003.<br />
In sostanza, non potrebbe sostenersi che la anzidetta questione risultava non manifestamente<br />
infondata in un quadro normativo in cui ai laici non erano assicurate imparzialità ed indipendenza,<br />
mentre non apparirebbe più tale nell&#8217;ambito del decreto legislativo 373/2003 in cui tali garanzie<br />
sono state assicurate.<br />
Tale argomentazione non sembrerebbe convincente per un duplice ordine di considerazioni.<br />
Innanzitutto le questioni dianzi esaminate ed elencate non hanno alcun riferimento alla maggiore o<br />
minore indipendenza o imparzialità dei laici. Invero, la questione che ne occupa, similmente a<br />
quanto ritenuto nella ordinanza 185/2003 di questo Consiglio, consiste nell&#8217;interrogativo se, in<br />
assenza di copertura costituzionale, sia possibile introdurre una forma di giurisdizione differenziata<br />
solo su una parte del territorio nazionale.<br />
Su un piano poi più propriamente sostanziale, la circostanza che ai componenti laici sia assicurata,<br />
ex decreto legislativo 373/2003, lo stesso trattamento giuridico ed economico dei laici nominati in<br />
Consiglio di Stato, non elimina il dato di fatto della esistenza una giurisdizione differenziata.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare innanzitutto che il regime giuridico non è identico poiché,<br />
trattandosi di nomine temporanee per un sessennio difetta, ad esempio, quel definitivo<br />
allontanamento dalla professione (art. 3 legge 303/1998), ovvero dalla amministrazione di<br />
provenienza che caratterizza i Consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina politica.<br />
In secondo luogo, ma non meno decisivo a dimostrazione della esistenza di una differenziata<br />
singolarità, è sufficiente richiamare il disposto dell&#8217;art. 4 secondo comma del decreto legislativo<br />
373/2003 secondo cui il collegio giudicante è necessariamente composto con due membri laici di<br />
nomina politica regionale, il che comporta una differenziazione, non solo formale, ma anche<br />
sostanziale dell&#8217;esercizio della giurisdizione (Corte Cost. n. 25/1976 cit.).<br />
Nei collegi amministrativi tale tipo di composizione sottintende la necessità che vengano<br />
rappresentate esigenze, prospettive, e interessi di natura locale, il che, ovviamente, non ha ragione<br />
di essere in un collegio giurisdizionale tenuto soltanto ad applicare le norme dell&#8217;ordinamento quale<br />
che ne sia la fonte (internazionale, comunitaria, nazionale, regionale etc.).<br />
L&#8217;unico esempio di collegio giurisdizionale amministrativo in cui è stata prevista la composizione<br />
mista è rappresentato dal T.R.G.A., ma con norma di rango costituzionale e in base alla dichiarata e<br />
specifica finalità di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti nella regione (v. artt. 90,<br />
91, 92 D.P.R. 670/1972).<br />
Neppure sembrerebbe possibile, a questi fini, richiamarsi all&#8217;inciso di cui all&#8217;art. 23 primo comma<br />
dello Statuto siciliano che fa riferimento agli &#8220;affari concernente la Regione&#8221; interpretando cioè la<br />
formula come se questa implicitamente sottintenda che il contenzioso amministrativo tra un<br />
qualsiasi privato e le autorità amministrative locali siciliane debba essere risolto da un giudice in<br />
composizione speciale. Infatti, non sarebbe spiegabile come tale esigenza avesse ragion d&#8217;essere<br />
solo in Sicilia e, quando anche così fosse, come non sia emersa al livello statutario, ed anzi risulti<br />
ignorata nei lavori preparatori dello Statuto.<br />
Per le suesposte argomentazioni si ritiene che il quadro normativo offerto dal decreto legislativo<br />
373/2003, ancorché sostanzialmente migliorativo rispetto al precedente, quanto a talune garanzie di<br />
imparzialità ed indipendenza dei membri laici del C.G.A., non abbia risolto (come già avvertito dai<br />
primi commentatori) la questione di fondo concernente la legittimità della istituzione di una forma<br />
di esercizio della giurisdizione amministrativa in Sicilia diversa dal resto del territorio nazionale in<br />
assenza – ripetesi &#8211; di una specifica copertura costituzionale.<br />
Pertanto si ritiene che il nuovo quadro normativo non valga, per ciò solo a rendere manifestamente<br />
infondate le anzidette questioni di costituzionalità che meritano quindi di essere riproposte al vaglio<br />
del giudice delle leggi.<br />
Le questioni di costituzionalità dianzi esposte appaiono poi rilevanti ai fini del presente giudizio in<br />
quanto la legittimità costituzionale della composizione del Collegio rappresenta un presupposto<br />
imprescindibile per l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale (v. da ultimo Corte Cost. n.<br />
353/2002).<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, questa presidenza ritiene che tale requisito sussista sia con<br />
riferimento all&#8217;assetto costituzionale precedente, sia anche con riferimento all&#8217;assetto costituzionale<br />
quale risulta dopo la modifica del Titolo V della Costituzione per effetto della L. Cost. n. 3/2001.</p>
<p>15. Al riguardo va innanzitutto ricordato, alla stregua del pacifico insegnamento della Corte<br />
costituzionale, inaugurato con la sua stessa prima decisione (n. 1/1956), che le norme ordinarie,<br />
ancorché nate costituzionalmente legittime, possono essere affette da illegittimità costituzionale<br />
sopravvenuta per contrasto con nuove norme costituzionali (Corte Cost. n. 13/1974).<br />
Ciò vale anche per lo Statuto siciliano, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455 prima della<br />
Costituzione repubblicana, i cui articoli 26 e 27 &#8211; come già accennato &#8211; sono stati dichiarati<br />
incostituzionali malgrado la costituzionalizzazione dello Statuto fosse intervenuta successivamente<br />
(Corte Cost. n. 6/1970 cit.).<br />
In altri termini, non sarebbe possibile una lettura delle norme statutarie in senso non conforme alla<br />
Costituzione e ai suoi principi fondamentali poiché, in tal caso, le stesse norme statutarie potrebbero<br />
risultare affette da incostituzionalità (Corte Cost. nn. 30/1971, 31/1971, 32/1971, 12/1972,<br />
175/1973, 1/1977, 18/1982, 183/1983, 170/1984, 1146/1988). Nella specie, peraltro, la norma<br />
statutaria in esame, e cioè l&#8217;articolo 23 primo comma, nel suo tenore letterale e nella sua ratio,<br />
appare perfettamente coerente con i principi costituzionali in tema di uguaglianza dei cittadini nella<br />
tutela dei propri diritti ed interessi, nonché di uniformità nell&#8217;esercizio della giurisdizione<br />
limitandosi – come più volte osservato – al puro e semplice decentramento degli organi<br />
giurisdizionali superiori nella loro composizione ordinaria. Gli interrogativi non riguardano quindi<br />
il disposto statutario, ma soltanto la sua attuazione, attuazione che, travalicando tale disposto, ne è<br />
stata fornita, dapprima con il decreto legislativo 654/1948, ed attualmente, sotto il vigore del nuovo<br />
Titolo V della Costituzione, con il decreto legislativo 373/2003.<br />
Ciò premesso, il nuovo Titolo V della Costituzione, ad avviso di questa presidenza, non solo non fa<br />
venir meno le questioni di costituzionalità dianzi prospettate, ma rafforza, se mai, il peso delle<br />
argomentazioni di cui sopra.<br />
Mantiene, infatti, identica rilevanza e non manifesta infondatezza la questione rubricata sub A3<br />
concernente la violazione del primo comma della VI disposizione transitoria della<br />
Costituzione.<br />
Quanto agli altri profili, può ritenersi anche per essi la perdurante rilevanza ed anzi la maggiore<br />
fondatezza per effetto delle disposizioni del nuovo Titolo V.<br />
Com&#8217;è noto, l&#8217;articolo 10 della L.Cost. n. 3/2001 dispone che sino all&#8217;adeguamento dei rispettivi<br />
Statuti, le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale per le<br />
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (cosiddetta<br />
clausola di maggior favore).<br />
Peraltro, in precedenza si è denunciata la incostituzionalità di talune disposizioni del D.Lgs.<br />
373/2003 in quanto norme di attuazione statutaria contra legem, o comunque, praeter legem in<br />
quanto in contrasto con la lettera e lo spirito dello Statuto siciliano oltreché con principi e precise<br />
disposizioni costituzionali.<br />
Tuttavia, tali principi e tali disposizioni sono contenuti nel Titolo IV della Costituzione e non già<br />
nel Titolo V le cui modifiche, pertanto, dovrebbero risultare ininfluenti ai fini qui in esame.<br />
Peraltro, per indispensabile completezza, dovrebbero esaminarsi taluni aspetti della riforma, aspetti<br />
che comunque non incidono sulle conclusioni dianzi esposte ma, se mai, le rafforzano.<br />
Innanzitutto va premesso che nella specie si tratta di valutare la costituzionalità di una normativa<br />
emanata successivamente alla entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001. Quindi i<br />
canoni circa il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni dovrebbero essere valutati alla<br />
stregua del nuovo assetto costituzionale non essendo applicabile il principio di continuità<br />
dell&#8217;ordinamento (Corte Cost. n. 422/2002).<br />
Ciò premesso va osservato che, come già accennato, nel vigore della distribuzione delle competenze<br />
legislative anteriore alla riforma del Titolo V la giurisprudenza costituzionale ha costantemente<br />
affermato, sin dalla decisione 124/1957, la necessità di distinguere lo Stato quale unico ente a fini<br />
generali dalle Regioni (ordinarie o a Statuto speciale) &#8220;enti con fini predeterminati e<br />
inderogabilmente fissati&#8221; (Corte Cost. n. 66/1964). Da tale esigenza è stato ricavato il corollario<br />
della impossibilità di estendere in senso finalistico l&#8217;ambito delle materie elencate negli Statuti.<br />
Pertanto, anche se uno Statuto speciale avesse attribuito alla competenza esclusiva regionale il<br />
conseguimento di un certo fine, questo avrebbe potuto essere conseguito soltanto nell&#8217;ambito delle<br />
materie attribuite alla competenza regionale. E così, esemplificando con riferimento alla Regione<br />
siciliana, il fine statutario di cui all&#8217;articolo 14 lettera e) &#8220;incremento della produzione agricola e<br />
industriale&#8221; pur attribuendo alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia, non le<br />
consentiva tuttavia di conseguirlo disciplinando il regime delle accise e dell&#8217;I.G.E. poiché la materia<br />
dei tributi erariali non risultava attribuita alla Regione (Corte Cost. n. 124/1957 cit.). Identiche<br />
conclusioni, sempre con riferimento alla Regione siciliana, sono state ribadite con riguardo alla<br />
giurisdizione, rilevandosi come la competenza esclusiva &#8220;è strettamente limitata alle materie quali<br />
sono elencate negli Statuti speciali restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri<br />
finalistici che non risultino da valutazioni del tutto obiettive del loro contenuto&#8221; (Corte Cost. n.<br />
66/1964). Ed inoltre che non sarebbe possibile una esegesi dell&#8217;ambito delle varie materie &#8220;non<br />
suffragata dalla formulazione letterale della disposizione statutaria&#8221; (Corte Cost. n. 115/1972). La<br />
necessità di tracciare la linea di demarcazione tra le competenze statali e quelle regionali &#8220;che è<br />
necessario tener ferma onde salvaguardare l&#8217;interesse all&#8217;unità dell&#8217;ordinamento&#8221; (Corte Cost. n.<br />
46/1962) ha portato ad escludere sia una competenza normativa regionale in ambiti connessi alle<br />
materie attribuite (Corte Cost. n. 46/1962 cit.), sia una esegesi finalistica delle materie attribuite<br />
poiché &#8220;se così non fosse la competenza legislativa delle Regioni si estenderebbe, potenzialmente, a<br />
tutto l&#8217;ordinamento giuridico ………….. e, per converso, tutta la potestà legislativa dello Stato<br />
sarebbe limitata dalla potestà della Regione di regolare qualunque rapporto giuridico nel campo<br />
delle attività attribuite alla competenza regionale, in modo diverso dalla legislazione statale&#8221; (Corte<br />
Cost. n. 66/1961).<br />
Il quadro è mutato con il nuovo Titolo V, ma la giurisprudenza costituzionale sembra orientata su<br />
una linea di continuità.<br />
Nelle sue prime pronuncie sull&#8217;argomento la Corte costituzionale infatti, da un lato ha sottolineato<br />
le novità del quadro complessivo dei rapporti tra Stato e Regioni nel quale &#8220;sono apparsi<br />
particolarmente rilevanti l&#8217;articolo 114, che pone sullo stesso piano lo Stato e le Regioni, come<br />
entità costitutive della Repubblica, accanto ai comuni, alle città metropolitane e alle Province;<br />
l&#8217;articolo 117, che ribalta il criterio prima accolto, elencando specificatamente le competenze<br />
legislative dello Stato e fissando una clausola residuale in favore delle Regioni; e infine l&#8217;articolo<br />
127, che configura il ricorso del Governo contro le leggi regionali come successivo, e non più<br />
preventivo&#8221;. Peraltro, pur nel mutato assetto la Corte non ha mancato di sottolineare come, &#8220;nel<br />
nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata,<br />
nell&#8217;ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla<br />
proclamazione di principio di cui all&#8217;articolo 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta<br />
evocazione di un&#8217;istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei<br />
vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte<br />
le potestà legislative (articolo 117, primo comma) e dal riconoscimento dell&#8217;esigenza di tutelare<br />
l&#8217;unità giuridica ed economica dell&#8217;ordinamento stesso (articolo 120, secondo comma). E tale<br />
istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, avente il compito di<br />
assicurarne il pieno soddisfacimento&#8221; (Corte Cost. n. 274/2003).<br />
Come si è visto, nella ripartizione di competenze stabilita dal nuovo articolo 117 della Costituzione<br />
le Regioni (anche quelle a Statuto speciale) hanno goduto di un significativo ampliamento della loro<br />
sfera di competenza legislativa che, ai sensi del quarto comma dell&#8217;attuale articolo 117, è divenuta<br />
generale in via residuale invertendosi l&#8217;originario criterio. Si discute quindi sul carattere esclusivo<br />
generale di tale competenza, e cioè ci si chiede se una materia non riconducibile al secondo e terzo<br />
comma dell&#8217;art. 117 rientri, perciò solo, nella competenza generale residuale (v. Corte Cost.<br />
370/03). Ci si chiede poi se i limiti a tale competenza siano soltanto quelli generali di cui<br />
all&#8217;articolo 117 primo comma o se ve ne siano anche degli altri. Inoltre, con riferimento alle<br />
Regioni a Statuto speciale, ci si interroga se la precedente competenza legislativa primaria sia<br />
transitata o meno nella residuale generale dell&#8217;articolo 117 quarto comma e se ad essa debbano<br />
applicarsi i vecchi limiti presenti negli Statuti speciali ovvero i nuovi ricavabili dall&#8217;art. 117 primo<br />
comma, e non solo da questo.<br />
In riferimento alle problematiche dianzi rilevate e di non agevole soluzione, che emergono dal<br />
nuovo Titolo V, e con riferimento alla questione in esame, sembra opportuno chiedersi, in primo<br />
luogo, se, a fronte, dell&#8217;ampliamento delle competenze legislative regionali derivante dalla<br />
attribuzione di competenza generale residuale, non debba contrapporsi, anche per le Regioni a<br />
Statuto speciale, la riserva di legislazione esclusiva a favore dello Stato così come elencata<br />
all&#8217;articolo 117 secondo comma.<br />
Al riguardo, la Corte ha pronunciato alcune decisioni in cui si afferma che il nuovo Titolo V non si<br />
applica alle Regioni a Statuto speciale, se non nelle parti che prevedono forme di autonomie più<br />
ampie rispetto a quelle già attribuite (v. Corte Cost. ord. n. 377/2002 decisioni nn. 408/2002,<br />
533/2002, 48/2003, 103/2003). Tuttavia, in un&#8217;altra decisione, concernente la Regione Sardegna, e<br />
in materia di caccia in cui tale Regione gode di potestà normativa primaria, le argomentazioni della<br />
Corte appaiono molto più articolate in quanto si è affermato (con riferimento espresso al nuovo<br />
Titolo V) che &#8220;la disciplina statale rivolta alla tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema può incidere<br />
anche sulla materia caccia pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l&#8217;intervento statale sia<br />
rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna trattandosi di limiti unificanti<br />
che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato&#8221;<br />
(Corte Cost. n. 536/2002).<br />
Sembrerebbe quindi che la Corte Costituzionale abbia riconosciuto che nel nuovo assetto delle<br />
competenze legislative, delineato dal nuovo Titolo V, le materie riservate in via esclusiva allo Stato<br />
si impongono anche alle competenze legislative primarie delle Regioni a Statuto speciale, ma non in<br />
toto, bensì nel senso più ristretto di poter fissare a quelle autonomie regionali nuovi limiti prima<br />
inesistenti. Tale orientamento è stato poi ribadito dalla Corte sia nei confronti (come era ovvio)<br />
delle Regioni a Statuto ordinario (decisione 227/2003) sia nei confronti della provincia autonoma di<br />
Trento dotata di competenza esclusiva in materia e ciò con riferimento ai preesistenti limiti statutari<br />
all&#8217;esercizio della competenza anzidetta (decisione 226/2003).<br />
In altri termini, nella esegesi della Corte sembra affermarsi il concetto che le esigenze di unitarietà<br />
ed uniformità dell&#8217;ordinamento (v. anche dec. 274/2003 cit.) insiste nella elencazione delle<br />
competenze esclusive statali e specie in quelle trasversali (e cioè definibili finalisticamente più che<br />
per l&#8217;oggetto, quali la tutela dell&#8217;ambiente, della concorrenza, del risparmio, la determinazione dei<br />
livelli essenziali v. Corte Cost. nn. 282/2002, 407/2002, 88/2003, 303/2003, 376/2003, 14/2004)<br />
sono talmente rilevanti da condizionare ex novo anche la operatività della clausola di maggior<br />
favore.<br />
Se ciò è esatto, anche qualora lo Statuto siciliano avesse attribuito espressamente alla competenza<br />
primaria della Regione la organizzazione, in ambito regionale, della giustizia civile, penale ed<br />
amministrativa di ultima istanza (il che non risulta né implicitamente né esplicitamente), ebbene,<br />
anche in questo ipotetico caso, la maggiore autonomia statutaria spettante in base alla clausola di<br />
maggior favore ne uscirebbe ridimensionata nel senso che non potrebbe più disciplinare, in una<br />
forma derogatoria per la sola Regione siciliana, aspetti della organizzazione giudiziaria che, ex<br />
articolo 117 secondo comma lettera l), debbono restare necessariamente unitari per l&#8217;ordinamento<br />
generale della giustizia (composizione dei Collegi, stato giuridico dei magistrati laici e togati etc.).<br />
Quanto poi al carattere finalistico della materia &#8220;giurisdizione&#8221; è sufficiente osservare come questa<br />
attenga direttamente, ex articolo 24 Cost., &#8220;alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi&#8221; e<br />
quindi non sembrerebbe dubitabile che anche essa appartenga alla stessa categoria trasversale e<br />
finalistica al pari della tutela del risparmio, della concorrenza, dell&#8217;ambiente ed altresì (forse anche<br />
nel suo contenuto) a quella dei livelli essenziali di prestazioni, come sembrerebbe già adombrato<br />
nella citata decisione Corte Cost. 150/1993.<br />
Potrebbe invece consolidarsi una diversa esegesi nella applicazione dell&#8217;articolo 10 della L. Cost.<br />
3/2001, nel senso cioè che le materie riservate in via esclusiva allo Stato dal nuovo articolo 117<br />
secondo comma non possono costituire od introdurne nuovi limiti ai più ampi poteri normativi<br />
primari che, nelle stesse materie, sono previsti negli Statuti speciali, e, che debbono, semmai,<br />
soltanto applicarsi i vecchi limiti statutari alla normativa primaria. Tuttavia, anche in questo caso,<br />
permarrebbe la rilevanza dei dubbi di costituzionalità dianzi enunciati e la loro non manifesta<br />
infondatezza. Invero, la Corte costituzionale, nella decisione 48/2003 da un lato ha affermato che<br />
l&#8217;applicazione della clausola di maggior favore (condotta sulla base di un valutazione comparativa)<br />
esclude ovviamente le competenze normative statali, ma ha riconfermato nella specie, per quanto<br />
qui interessa, il limite statutario della armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento<br />
giuridico della Repubblica. Lo Statuto siciliano, pur anteriore alla Costituzione, prevede similmente<br />
(articolo 14 primo comma) che la competenza legislativa primaria si esercita nei limiti delle leggi<br />
costituzionali dello Stato. Non si è mai dubitato quindi che la competenza primaria della Regione<br />
siciliana dovesse osservare i principi della Costituzione (Corte Cost. nn. 66/1964, 115/1972) così<br />
come anche i principi fondamentali delle leggi di riforma economico-sociale (Corte Cost. nn.<br />
545/1989, 4/2000, 314/2003). In questo caso i limiti alla possibilità di legiferare in tema di<br />
giurisdizione sarebbero rappresentati, oltre che dall&#8217;articolo 14 primo comma dello Statuto da quelli<br />
ricavabili, come sottolinea la Corte costituzionale (dec. 274/2003 cit.) dall&#8217;articolo 5, dall&#8217;articolo<br />
117 primo comma, dall&#8217;articolo 120 secondo comma della Costituzione.<br />
In conclusione, quindi, i principi unitari, unificanti ed infrazionabili ricavabili dalla Costituzione, tra<br />
i quali va annoverata la uniformità della disciplina della giurisdizione in ogni suo aspetto su tutto il<br />
territorio nazionale, si impongono comunque alle Regioni a Statuto speciale in assenza di una<br />
espressa deroga statutaria e, dopo la riforma del Titolo V, potrebbero anche limitare la portata di<br />
una eventuale espressa deroga statutaria. Tale prevalenza, che prescinde anche dalla clausola di<br />
maggior favore, si applica sia con riferimento ai limiti alla normativa primaria già presenti negli<br />
Statuti, sia ai nuovi, e ciò sia con riferimento all&#8217;assetto antecedente la riforma del Titolo V, sia a<br />
quello successivo. In proposito la Corte costituzionale ha affermato che il potere di disciplinare<br />
l&#8217;esercizio della giurisdizione &#8220;alla Regione Sardegna come alle altre Regioni a Statuto speciale od<br />
ordinario non spetta, restando invece riservato alla competenza del legislatore statale (cfr. sentenza<br />
115 del 1972; e v. oggi l&#8217;articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione come sostituito<br />
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)&#8221; (Corte Cost. n. 29/2003).<br />
Pertanto, sia la riserva di legge statale di cui all&#8217;articolo 117 secondo comma lettera l) della<br />
Costituzione, sia il disposto dell&#8217;articolo 14 primo comma dello Statuto siciliano nonchè degli<br />
articoli 5, 117 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione, inducono tutti a ritenere che<br />
i vizi di costituzionalità in precedenza denunciati si dovrebbero ritenere ulteriormente confermati.<br />
Al limite, qualora i dubbi di costituzionalità dianzi esposti avessero potuto essere superati con<br />
riferimento al precedente assetto costituzionale, gli stessi dovrebbero essere inevitabilmente<br />
riconosciuti con riferimento al nuovo.<br />
Pertanto, il combinato disposto degli articoli 5, 102 primo comma, 108 primo comma, 117 primo e<br />
secondo comma lettera l) e 120 secondo comma della Costituzione dovrebbe ormai dimostrare in<br />
modo inconfutabile che le norme di attuazione di cui al D.Lgs. 373/2003 sembrano affette da<br />
incostituzionalità anche alla luce della riforma del Titolo V. In altri termini, l&#8217;articolo 117 secondo<br />
comma rafforza, se ce ne fosse bisogno, la necessità di attenersi ad una esegesi strettamente letterale<br />
dell&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano. Invero, nel silenzio totale dello Statuto in materia di<br />
organizzazione giudiziaria (oltre all&#8217;articolo 23 v. anche gli articoli 14 e 17) si osserva, innanzitutto,<br />
che non può scattare la clausola di maggior favore non essendo tale materia attribuita alla<br />
competenza regionale, e, in secondo luogo, che comunque, qualsiasi iniziativa normativa che<br />
dovesse essere assunta in proposito, vuoi in sede di commissione paritetica vuoi autonomamente<br />
dallo Stato o dalla Regione, dovrebbe in ogni caso tener conto dell&#8217;articolo 117 primo comma<br />
secondo cui la Costituzione (e quindi la competenza esclusiva statale da esercitare nella materia de<br />
qua con caratteri di uniformità) costituisce un limite insuperabile a qualsiasi categoria di<br />
normazione regionale sia essa primaria che concorrente e sia anche in sede si norme di attuazione<br />
che restano pur sempre subordinate alla Costituzione e quindi anche alle esigenze unitarie<br />
canonizzate negli articoli 5 e 120 secondo comma.</p>
<p>16. Pertanto in relazione alle questioni elencate sub A, A1, A2, A3, può essere posta anche la<br />
seguente:<br />
A 4 in subordine qualora si potesse ritenere la costituzionalità dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera<br />
d) e del successivo secondo comma, nonché dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003<br />
limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4 comma uno lettera d)&#8221; in relazione alle questioni sollevate<br />
ai precedenti punti sub A1, A2, A3, si ripropongono le stesse questioni in rapporto anche al disposto<br />
dell&#8217;articolo 117 secondo comma lettera l) della Costituzione, dell&#8217;articolo 14 primo comma dello<br />
Statuto siciliano, dell&#8217;articolo 5, dell&#8217;articolo 117 primo comma e dell&#8217;articolo 120 secondo comma<br />
della Costituzione.<br />
In conclusione, quindi, tutte le questioni di cui ai precedenti punti sub A appaiono rilevanti, in<br />
quanto, la legittimità costituzionale della composizione del Collegio costituisce, di per sè, un<br />
presupposto per l&#8217;adozione di qualsivoglia decisione (v. da ultimo Corte Cost. n. 353/2002).<br />
Peraltro, come in precedenza osservato, mentre è possibile adottare una esegesi costituzionalmente<br />
corretta sulla base del tenore letterale dell&#8217;articolo 23 primo comma dello Statuto siciliano, la<br />
tassatività delle disposizioni di cui sopra non consente di adottare, in subiecta materia, una esegesi<br />
costituzionale corretta né sussiste un diritto giurisprudenziale vivente che la supporti (v. da ultimo<br />
Corte Cost. ord. 30 gennaio 2003 n. 19).<br />
Questa presidenza peraltro ritiene che il vigente regime transitorio ed anche la futura possibilità di<br />
diversa composizione del Collegio per effetto di eventuali nuove nomine di laici regionali ex<br />
articolo 4, 6, 7 e 15 del D.Lgs. 373/2003 non influisca sulla rilevabilità e rilevanza delle questioni<br />
sin qui prospettate.<br />
Innanzitutto va osservato che il decreto legislativo 373/2003 è entrato in vigore il 29 gennaio 2004 e<br />
che, ai sensi dell&#8217;art. 14 dello stesso decreto da tale data sono abrogati il D.Lgs. 654/1948 e il<br />
D.P.R. 204/1948 per cui, nessuna efficacia può più essere riconosciuta alla anzidetta normativa.<br />
Per quanto invece concerne le nomine effettuate sotto il suo vigore va tuttavia considerato che, con<br />
espresso riferimento alle nomine precedenti, la norma transitoria di cui all&#8217;art. 15 primo comma del<br />
D.Lgs. 373/2003 consente ai laici componenti della Sezione giurisdizionale di rimanere in carica<br />
sino al compimento del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, (sia pure subordinatamente<br />
ad una dichiarazione di insussistenza ovvero di intervenuta cessazione delle cause di<br />
incompatibilità), mentre il successivo secondo comma consente ai medesimi la permanenza in<br />
servizio per sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo, ancorché versino in<br />
situazioni di incompatibilità o comunque già scaduti.<br />
Pertanto, il regime transitorio di cui al primo e secondo comma dell&#8217;articolo 15 del D.Lgs. 373/2003<br />
consente l&#8217;esercizio della giurisdizione di questo C.G.A. nella composizione mista, atteso che per i<br />
membri laici componenti di questo C.G.A. e, quindi, del Collegio cui dovrebbe essere rimessa la<br />
controversia il sessennio non è ancora scaduto (v. allegati B, B1, C, C1 e D D1) e neppure è scaduto<br />
il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del predetto decreto legislativo (29 gennaio<br />
2004).<br />
Conseguentemente, le anzidette questioni di costituzionalità possono essere sollevate anche nei<br />
confronti del primo, così come del secondo comma del citato articolo 15 ovviamente, in parte qua, e<br />
cioè con esclusivo riferimento ai membri laici della Sezione giurisdizionale.<br />
Peraltro va anche sottolineato che si tratta di questioni che riguardano direttamente, e a regime, il<br />
modo di essere e di funzionare di questo Consiglio.<br />
Esse invero prescindono nel modo più completo dalla varia posizione che possano rivestire gli<br />
attuali membri laici di questo Consiglio in relazione al regime transitorio e cioè se proseguano<br />
nell&#8217;incarico ovvero se vengano sostituiti da altri. Invero, le questioni prospettate in precedenza<br />
concerne la legittimità costituzionale in apicibus di una composizione mista di questo Consiglio,<br />
questioni nei confronti della quale è irrilevante e ininfluente la eventualità di nuove nomine di<br />
membri laici in sostituzione o in aggiunta agli attuali.<br />
Inoltre, è opportuno richiamare il pacifico e costante insegnamento della Corte costituzionale in<br />
tema di autonomia del processo costituzionale secondo cui &#8220;il requisito della rilevanza riguarda solo<br />
il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il periodo<br />
successivo alla remissione della questione alla Corte Costituzionale&#8221; (v. da ultimo Corte Cost. ord.<br />
n. 110/2000).<br />
Nella medesima ottica è stato chiarito che &#8220;la vicenda del processo incidentale di legittimità<br />
costituzionale non può essere influenzata da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento<br />
principale: e ciò in quanto, svolgendosi il processo incidentale nell&#8217;interesse pubblico, e non in<br />
quello privato, una volta che esso si sia validamente instaurato a norma dell&#8217;articolo 23 L. 11 marzo<br />
1953 n. 87, acquisisce una autonomia che lo pone al riparo dall&#8217;ulteriore atteggiarsi della<br />
fattispecie, financo nel caso in cui, per qualsiasi causa, fosse venuto a cessare il giudizio rimasto<br />
sospeso (articolo 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale)&#8221; (Corte<br />
Cost. ord. nn. 300/1984, 383/2002, e v. anche dec. nn. 135/1963, 701/1988, 52/1986).<br />
Quanto poi alla ammissibilità delle questioni anzidette questa presidenza si richiama parimenti<br />
all&#8217;insegnamento della Corte costituzionale (Corte Cost. nn. 177/1973, 25/1976 e 266/1988). La<br />
Corte ha infatti affermato che la possibilità di una declaratoria di incostituzionalità della<br />
composizione del Collegio non può far venir meno, ex ante, la ammissibilità e rilevanza della<br />
questione (Corte Cost. n. 177/1973) poiché, in tal caso, siffatte questioni non potrebbero mai venire<br />
sollevate (Corte Cost. n. 266/1988).<br />
Questa presidenza non può non rilevare infine anche la singolarità della circostanza occorsa in sede<br />
di emanazione del Decreto legislativo 373/2003 in esame, la cui norma di copertura finanziaria è<br />
contenuta in un separato decreto legge e precisamente nell&#8217;articolo 6 del D.L. 24 dicembre 2003 n.<br />
354 la cui entrata in vigore, ai sensi del successivo articolo 9, è stata fissata per il 1° gennaio<br />
2004.<br />
Dalla relazione tecnica allegata, ex articolo 11 ter L. 468/1978, al D.L. 354/2003 (v. allegato E),<br />
risulta che il maggior onere complessivo a carico dello Stato, pari ad € 697.500,00, veniva ripartito<br />
in € 279.000 per compensi e indennità per un presidente di sezione e due consiglieri di Stato fuori<br />
ruolo ed in € 418.500 per la metà a carico dello Stato del compenso iniziale di consigliere di Stato<br />
spettante ai nove componenti laici.<br />
In proposito, questa presidenza osserva che la norma di cui sopra non incide sulla rilevabilità e<br />
rilevanza delle questioni di costituzionalità dianzi adombrate, in quanto ne rappresenta<br />
semplicemente i conseguenziali sviluppi sul piano della finanza statale, ma condiziona tuttavia la<br />
operatività delle disposizioni della cui costituzionalità si dubita. Di qui la necessità di denunciarne<br />
la incostituzionalità sia pure in via derivata e in parte qua.<br />
Al riguardo va premessa la possibilità di dedurre questioni di costituzionalità anche nei confronti<br />
dei D.L. non ancora convertiti e ciò sia per difetto dei presupposti di cui all&#8217;articolo 76 della<br />
Costituzione (il che non viene qui in discussione) sia per il loro contenuto di merito (Corte Cost. nn.<br />
29/1995, 330/1996, 84/1996).<br />
Va altresì premesso che la mancata definitiva conversione del decreto legge comporta la<br />
improcedibilità del giudizio di costituzionalità instaurato sul decreto legge medesimo, mentre<br />
invece la sua conversione (o anche la reiterazione con la stessa disciplina sostanziale) consentono<br />
alla Corte costituzionale di pronunciarsi (Corte Cost. nn. 84/1996, 360/1996 cit.).<br />
Va infine ricordato che, ex articolo 27 della L. 87/1953 è possibile una declaratoria di<br />
incostituzionalità derivata.<br />
Pertanto dalle censure rubricate sub A, A1, A2, A3, A4 dovrebbe derivatamente discendere la<br />
incostituzionalità anche dell&#8217;articolo 6 del D.L. 354/2003 peraltro limitatamente alla parte in cui<br />
assicura la copertura finanziaria dello Stato in misura pari alla metà dello stipendio iniziale di<br />
consigliere di Stato per quattro componenti togati e quindi per € 186.000.<br />
Da ultimo, in relazione ai possibili effetti delle pronuncie di incostituzionalità va rammentato che<br />
&#8220;l&#8217;eventuale vuoto di disciplina che verrebbe a prodursi in conseguenza della dichiarazione<br />
d&#8217;illegittimità costituzionale ………… (vuoto di disciplina che spetterebbe in ogni caso al<br />
legislatore colmare)&#8221; non può incidere sulla ammissibilità delle questioni di costituzionalità (Corte<br />
Cost. n. 266/1988 cit.).<br />
A tale proposito va conclusivamente sottolineato che dall&#8217;eventuale accoglimento di taluna delle<br />
questioni di costituzionalità dianzi esposte non discenderebbe la eliminazione della presenza in<br />
Sicilia del giudice amministrativo di appello ma, come già sottolineato nella ordinanza 185/2003,<br />
solamente la sostituzione della sezione giurisdizionale del C.G.A. a composizione mista con una<br />
sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato a composizione ordinaria.<br />
Ritenuto pertanto che la pronuncia cautelare provvisoria non possa essere esaurita con la rimessione<br />
della causa al Collegio prescindendo dalla risoluzione delle anzidette questioni di<br />
costituzionalità.<br />
Ritenuto inoltre che il giudice monocratico può sollevare questioni di costituzionalità in via<br />
incidentale con riferimento a disposizioni che lo stesso giudice deve applicare per la adozione di<br />
provvedimenti di sua competenza (Corte Cost. n. 111/1998)</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Provvede interinalmente con separato provvedimento sulla istanza cautelare in epigrafe<br />
Visto l&#8217;articolo 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87 il Presidente, ritenute rilevanti e non<br />
manifestamente infondate le seguenti questioni di costituzionalità:</p>
<p>A dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell&#8217;articolo 6<br />
secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4 comma uno lettera<br />
d)&#8221; nonché, in parte qua, dell&#8217;art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla possibile<br />
permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua,<br />
dell&#8217;articolo 6 del D.L. 354/2003 in rapporto all&#8217;articolo 23 dello Statuto siciliano ed all&#8217;articolo<br />
102 primo comma e 108 primo comma Cost. in quanto l&#8217;articolo 23 dello Statuto non prevede<br />
alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in<br />
Sicilia, e in rapporto agli articoli 102 primo comma e 108 secondo comma Cost. in quanto<br />
disciplina materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore<br />
dell&#8217;autonomia regionale debbono essere supportate da una espressa previsione di pari rango<br />
costituzionale; nonché, in rapporto agli articoli 3, 24 primo comma, 113 primo comma Cost., in<br />
quanto introduce una ingiustificata differenziazione dell&#8217;organo giudicante e quindi anche<br />
dell&#8217;esercizio della giurisdizione su una parte del territorio nazionale;<br />
A 1 in subordine dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché<br />
dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4<br />
comma uno lettera d)&#8221; nonché, in parte qua, dell&#8217;art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla<br />
possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua,<br />
dell&#8217;articolo 6 del D.L. 354/2003 in rapporto all&#8217;articolo 23 primo comma dello Statuto siciliano<br />
che non prevede né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale<br />
diversa da quella ordinaria e ciò anche in relazione, quale tertia comparationis, all&#8217;articolo 24 primo<br />
comma dello Statuto concernente la composizione dell&#8217;Alta Corte, nonché all&#8217;articolo 23 terzo<br />
comma del medesimo Statuto, D.Lgs. 6 maggio 1948 n. 655 concernente la istituzione di sezioni<br />
della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed all&#8217;articolo 90 e 91 secondo comma del T.U. delle<br />
leggi costituzionali di cui al D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;</p>
<p>A 2 in subordine dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché<br />
dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4<br />
comma uno lettera d)&#8221; nonché, in parte qua, dell&#8217;art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla<br />
possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua,<br />
dell&#8217;articolo 6 del D.L. 354/2003 in rapporto allo stesso articolo 23 primo comma dello Statuto<br />
siciliano, nonché in rapporto all&#8217;articolo 102 secondo comma e 108 primo e secondo comma della<br />
Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell&#8217;ambito dei giudici speciali;</p>
<p>A 3 in subordine dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché<br />
dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003 limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4<br />
comma uno lettera d)&#8221; nonché, in parte qua, dell&#8217;art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla<br />
possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua,<br />
dell&#8217;articolo 6 del D.L. 354/2003 in rapporto all&#8217;articolo 23 primo comma dello Statuto siciliano ed<br />
in rapporto al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione che esclude dalla<br />
revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato;</p>
<p>A 4 in subordine qualora si potesse ritenere la costituzionalità dell&#8217;articolo 4 primo comma lettera<br />
d) e del successivo secondo comma, nonché dell&#8217;articolo 6 secondo comma del D.Lgs. 373/2003<br />
limitatamente alle parole &#8220;e all&#8217;articolo 4 comma uno lettera d)&#8221; nonché, in parte qua, dell&#8217;art. 15<br />
primo e secondo comma limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione<br />
giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua, dell&#8217;articolo 6 del D.L. 354/2003 in relazione alle<br />
questioni sollevate ai precedenti punti sub A1, A2, A3, si ripropongono le stesse questioni in<br />
rapporto anche al disposto dell&#8217;articolo 117 secondo comma lettera l) della Costituzione,<br />
dell&#8217;articolo 14 primo comma dello Statuto siciliano, dell&#8217;articolo 5, dell&#8217;articolo 117 primo comma<br />
e dell&#8217;articolo 120 secondo comma della Costituzione;<br />
Sospende ogni ulteriore pronuncia e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte<br />
costituzionale.<br />
Ordina che a cura della Segreteria il presente decreto sia notificato alle parti in giudizio, al<br />
Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti della Camera e del Senato e sia altresì<br />
notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana e al Presidente dell&#8217;Assemblea regionale<br />
siciliana.<br />
Palermo, 13 febbraio 2004</p>
<p>F.TO IL PRESIDENTE<br />
Avv. Riccardo Virgilio</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 13 febbraio 2004<br />
p. Il Direttore della Sezione Giurisdizionale</p>
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