<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-12-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-12-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-12-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14361</a></p>
<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paride Cesare Creti&#8217; contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paride Cesare Creti&#8217; contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore.</span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all&#8217;assunzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Pubblico impiego- graduatoria &#8211; candidati utilmente collocati &#8211; diritto all&#8217;assunzione &#8211; giurisdizione del giudice ordinario- sussiste.</p>
<p> 2.Pubblico impiego- Â soggetto utilmente collocato in graduatoria finale- natura della posizione azionata -diritto soggettivo &#8211; tale.</p>
<p> 3.Pubblico impiego- assegnazione della sede di lavoro presso una p.a.- contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998- giurisdizione del go- sussiste.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Â 1.  Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all&#8217;assunzione, diversamente dalla controversia avente ad oggetto l&#8217;alternativa tra lo scorrimento e l&#8217;indizione di un nuovo concorso che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.Â </em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Si fa valere un diritto soggettivo all&#8217;assunzione,Â con la pretesa allo scorrimento della graduatoria, da parte di un soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale.Â </em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all&#8217;esito della procedura concorsuale per l&#8217;assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi &#8211; stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale &#8211; la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività  della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all&#8217;art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto &#8211; che sorge con l&#8217;assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all&#8217;esaurimento della procedura concorsuale &#8211; alla scelta della sede di lavoro più¹ vicina al proprio domicilio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14361/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 12525/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 12525 del 2019, proposto da Anna Maria Milanese, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paride Cesare Creti&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paride Cesare Cretà¬ in Muro Leccese, piazza del Popolo 18;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Crescini Roberto, Merenda Giuseppeina non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">impugnazione dei provvedimenti Miur di assegnazione sedi di Dirigente Scolastico.</p>
<p style="text-align: justify;">Impugnazione avviso di scorrimento graduatoria</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento della nota del 28.8.2019 con cui il Miur ha disposto lo scorrimento della graduatoria ai candidati collocati dal posto 1985 al posto 2045, nonchè degli ulteriori atti descritti in ricorso, tra cui quello con cui aveva disposto il depennamento della ricorrente dalla graduatoria di merito. Chiedeva ancora l&#8217;accertamento del proprio diritto ad essere assegnata, in via prioritaria ed in ordine di graduatoria, in una delle sedi in Puglia, invero &#8220;attribuite&#8221; ai candidati collocati in graduatoria in posizione successiva ed individuati a seguito del disposto scorrimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva il ministero resistente chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente impugna gli atti successivi allo svolgimento della procedura per assunzione di dirigenti scolastici, senza impugnare la propria collocazione in graduatoria ovvero il punteggio attribuito, ma limitandosi a contestare le modalità  con cui si è proceduto all&#8217;assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso (con specifico riferimento allo scorrimento) e al successivo provvedimento con cui è stata depennata dalla procedura concorsuale in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto con riguardo alle controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per tutte le altre controversie la giurisdizione è del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">La fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale è pertanto estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo, salva l&#8217;ipotesi di interessi legittimi. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 730 del 2017) e di legittimità  (Cass., sez. un., n. 8687 del 2017) ha ritenuto che la domanda di risarcimento danni per tardività  dell&#8217;assunzione rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Analogamente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all&#8217;assunzione, diversamente dalla controversia avente ad oggetto l&#8217;alternativa tra lo scorrimento e l&#8217;indizione di un nuovo concorso che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte di cassazione (Cass., sez. un., n. 26272 del 2016) ha infatti precisato che con la pretesa allo scorrimento della graduatoria, con riferimento al soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, si fa valere un diritto soggettivo all&#8217;assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità , con riferimento alla mobilità  del personale docente, ha coerentemente ritenuto configurarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza n. 8821 depositata in data 10.4.2018, la Corte di Cassazione ha precisato che: ilÂ <i>petitum</i> sostanziale dedotto in giudizio coincide con la richiesta di annullamento dell&#8217;ordinanza n. 241 del 2016 del Miur (ordinanza che disciplinava la mobilità  prima dell&#8217;ordinanza impugnata nel corso dell&#8217;odierno giudizio); si trattava della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. e, precisamente, le modalità  attuative della l. n. 107 del 2015 e del CCNL integrativo concernente la mobilità  del personale docente e Ata per l&#8217;anno scolastico 2016/2017; &#8220;<i>il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità  del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro giù  in essere e non costituisce atto di macro organizzazione</i>&#8220;; nell&#8217;ordinanza del 2016 (analogamente all&#8217;art. 1 di quella del 2018 impugnata) è specificato che le norme in essa contenute sono rivolte a determinare le modalità  di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità  del personale della scuola, avendo la chiara finalità  di dettare termini e modalità  di presentazione delle domande; &#8220;<i>va , altresì, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il T.0 .n 297/1994 con gli art 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità  territoriale (art. 462-489), nonchè la mobilità  professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità , dell&#8217;ordine di priorità  tra le varie operazioni di mobilità , dei criteri e modalità  di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il dlgs n 297/1994, dunque, considera la materia della mobilità  oggetto di contrattazione collettiva / e perciù², necessariamente, sottratta all&#8217;ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell&#8217;amministrazione</i>&#8220;. Osserva ancora la Corte che: &#8220;<i>La previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal dlgs n 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel dlgs n 165/2001), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l&#8217;individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità  dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art 2 , comma 1, dlgs n 165/2001), nonchè, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall&#8217;art 63 , comma 4 , dlgs n 165/2001, le procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all&#8217;organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità  e i poteri del privato datore di lavoro( art 5, comma 2, dlgs n 165/2001). Deve, inoltre, escludersi che i procedimenti di mobilità , compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l&#8217;assunzione</i>&#8220;; &#8220;<i>Nè rileva, evidentemente, che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l&#8217;individuazione della giurisdizione è determinata dall&#8217;oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del petitum sostanziale, all&#8217;esito dell&#8217;indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione alla quale perviene è rappresentata dalla natura privata del procedimento di mobilità  che non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili solo in correlazione con l&#8217;attività  autoritativa dell&#8217;amministrazione che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perchè una controversia sia attribuita ai sensi dell&#8217;art. 103 Cost. alla giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un&#8217;ipotesi assimilabile a quella oggetto dell&#8217;odierno giudizio, la giurisprudenza di legittimità  (Cass. civ., sez. un., n. 7945 del 2008) ha precisato che in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all&#8217;esito della procedura concorsuale per l&#8217;assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi &#8211; stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale &#8211; la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività  della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all&#8217;art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto &#8211; che sorge con l&#8217;assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all&#8217;esaurimento della procedura concorsuale &#8211; alla scelta della sede di lavoro più¹ vicina al proprio domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, ci troviamo in tutta in evidenza in una fase estranea alla procedura concorsuale e alla stessa determinazione della graduatoria. Si tratta, al contrario, di sindacare i criteri di attribuzione delle sedi e il successivo depennamento dalla lista dei vincitori, quali espressione del potere datoriale, anche se tradotto in atti di applicazione generalizzata, avverso i quali i concorrenti non appaiono titolari di interessi legittimi, ma di diritti soggettivi. Nessuna modifica all&#8217;assetto organizzativo rinviene dallo scorrimento della graduatoria ed inoltre l&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione scolastica o delle scuole non cambia in base all&#8217;oggetto di impugnativa del presente ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento al depennamento, la stessa parte ricorrente ha riferito di essere inserita a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito e di essere titolare di un diritto perfetto (richiamando Cass. SU n. 26272 del 2016, Cass. SU n. 24878 del 2017) ad essere assunta in base all&#8217;ordine di detta graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In considerazione delle peculiarità  della questione di lite e della sua novità  devono ritenersi esistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8493</a></p>
<p>Luigi Maruotti Pres.,Giuseppe Rotondo Cons. est.. PARTI: s.p.a. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Biscotto, Leonardo Gnisci, Maurizio Marino c. La Parrocchia dei Santi Biagio e Savino; Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti Pres.,Giuseppe Rotondo Cons. est.. PARTI:  s.p.a. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Biscotto, Leonardo Gnisci, Maurizio Marino c. La Parrocchia dei Santi Biagio e Savino; Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi)</span></p>
<hr />
<p>La convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui all&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ha natura di accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo.Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; convenzione di lottizzazione &#8211; accordi di programma ex art. 11 L. 241/1990 &#8211; vi rientra.<br /> 2.- Giurisdizione &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; convenzioni di lottizzazione &#8211; vi rientrano.<br /> 3.- Risarcimento del danno &#8211; mancato godimento di un bene immobile &#8211; danno in re ipsa- va negato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui all&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ha natura di accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo.Â </em><br /> <em>2. Appartengono -ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104- alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie afferenti la convenzione di lottizzazione ivi incluse la domanda di risoluzione della stessa per inadempimento nonchè di condanna al risarcimento del danno.</em><br /> <em>E invero, la convezione urbanistica sostituisce l&#8217;attività  provvedimentale dell&#8217;Amministrazione e ne indirizza gli svolgimenti successivi. Il quadro dei rapporti tra l&#8217;Amministrazione e i soggetti che partecipano all&#8217;accordo conserva rilievo pubblicistico anche nella fase esecutiva, in quanto il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico deve procedere parallelamente alla consumazione dei diritti edificatori privati.</em><br /> <em>Consegue a tanto che i rapporti fra tutte le parti del programma negoziale nella fase esecutiva, anche quando dovessero riguardare la regolazione di pendenze economiche e più¹ in generale patologiche del rapporto, devono essere osservati in relazione all&#8217;obiettivo della completa realizzazione delle opere di interesse pubblico. Tale obiettivo conferisce alla convenzione un carattere di unitarietà , rendendo indistricabili &#8211; ai fini della giurisdizione &#8211; le sottese posizioni soggettive. Di conseguenza, ogni controversia che abbia come oggetto la misura delle reciproche obbligazioni in vista o in conseguenza della realizzazione di tali opere impone un accertamento sul contenuto complessivo della convenzione urbanistica. Per questa via, il giudice naturale non può che essere quello amministrativo.</em><br /> <em>3. Il danno derivante dal mancato godimento di un bene immobile non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso.</em><br /> <em>Oggetto di risarcimento, infatti, è solamente il danno inteso come &#8220;conseguenza&#8221; della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sì©. Le conseguenze risarcibili, quindi, devono essere oggetto di allegazione e di prova secondo le regole ordinarie: ritenerle sempre sussistenti, in una misura predeterminata, in ragione di una certa lesione, addirittura senza bisogno di alcuna specificazione da parte del danneggiato, da un lato, lede il diritto di difesa dell&#8217;autore della violazione e, dall&#8217;altro lato, altera ingiustificatamente la regola generale di ripartizione degli oneri allegatori e probatori, gravando della prova liberatoria il supposto danneggiante.</em><br /> <em>Addossare, dunque, automaticamente un obbligo risarcitorio all&#8217;inadempiente si tradurrebbe in una pena privata: sennonchè, un risarcimento con finalità  sanzionatoria, tuttavia, è possibile solo se espressamente previsto dalla legge.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 13/12/2019<br /> <strong>N. 08493/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03221/2019 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;">
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2019, proposto dalla s.p.a. S., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Biscotto, Leonardo Gnisci, Maurizio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> La Parrocchia dei Santi Biagio e Savino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Vitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Comune di Perugia, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonino Galletti in Roma, piazzale Don G. Minzoni, n. 9;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria n. 568/2018, resa tra le parti;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Parrocchia dei Santi Biagio e Savino e del Comune di Perugia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati Leonardo Gnisci, Maurizio Marino e Luca Zetti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso proposto dinanzi al TAR per l&#8217;Umbria (R.G. 235/2011), la Parrocchia dei SS. Biagio e Savino evocava in giudizio il comune di Perugia e la s.p.a. S. per chiedere<br /> -in via principale:<br /> -a) l&#8217;accertamento e declaratoria del proprio diritto all&#8217;adempimento da parte della S. s.p.a. e del Comune di Perugia della convenzione stipulata in data 3 dicembre 2003; b) la loro condanna all&#8217;adempimento della convenzione del 3 dicembre 2003 e, in particolare, a progettare e a realizzare il centro sociale parrocchiale, secondo quanto indicato nel Programma Urbano approvato dal Comune di Perugia, a procedere all&#8217;accatastamento dell&#8217;immobile ed a cedere gratuitamente in suo favore, ciascuno per i propri diritti, la proprietà  del detto immobile;<br /> -in subordine,<br /> c) la declaratoria della risoluzione per inadempimento della convenzione;<br /> in ogni caso:<br /> d) l&#8217;accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale quantificati in €. 96.480,00, oltre a quelli relativi al mancato godimento dell&#8217;immobile sino alla pronuncia di risoluzione della convenzione, con condanna delle controparti al relativo pagamento.<br /> La ricorrente lamentava la mancata attuazione della convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2003 (registrata e trascritta), per l&#8217;attuazione del programma urbano del complesso (cd. PUC) di via Birago ed implicante la realizzazione e gestione di un parcheggio pluriplano e di un centro sociale parrocchiale.<br /> In forza della predetta convenzione, la società  S. si obbligava alla progettazione ed alla edificazione del posteggio anzidetto sovrastato da un locale destinato ad attività  parrocchiali, quest&#8217;ultimo da cedere poi gratuitamente all&#8217;ente ecclesiastico; la Parrocchia si impegnava a trasferire, come in effetti trasferiva, la proprietà  della particella interessata dalla costruzione in parola al Comune di Perugia che, a sua volta, concedeva l&#8217;area di sedime alla società  S. in diritto di superficie.<br /> Il centro sociale sarebbe stato ceduto, una volta realizzato, alla Parrocchia.<br /> Poichè le opere in questione non venivano realizzate dalla società  S., l&#8217;Ente ecclesiastico adiva il tar per l&#8217;Umbria per sentirsi accogliere le domande meglio sopra sintetizzate.<br /> Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Perugia, che respingeva ogni addebito in punto di responsabilità , imputava l&#8217;inadempimento unicamente alla società  S., contestava infine la fondatezza della pretesa economica sul presupposto che la ricorrente non avrebbe &#8220;dimostrato il preteso danno sia nell&#8217;an che nel quantum, trattandosi di un&#8217;opera destinata a soddisfare interessi collettivi e, quindi, insuscettibile di sfruttamento economico&#8221;; l&#8217;unico eventuale danno risarcibile sarebbe potuto consistere nell&#8217;esborso per procurarsi <em>aliunde</em>Â la disponibilità  di un centro parrocchiale, circostanza che la Parrocchia non avrebbe nè allegato, nè provato&#8221;.<br /> Non si costituiva nel giudizio di primo grado la società  S..<br /> Il TAR per l&#8217;Umbria, con l&#8217;impugnata sentenza:<br /> &#8211; accoglieva la domanda di risoluzione della convenzione;<br /> &#8211; respingeva le domande svolte nei confronti del comune di Perugia;<br /> &#8211; condannava la società  S. al pagamento in favore della ricorrente (Parrocchia) della somma di €. 95.040,00;<br /> &#8211; dichiarava inammissibili, per difetto di interesse, le domande principali inerenti l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;adempimento della convenzione, relativamente alla realizzazione del centro parrocchiale;<br /> &#8211; respingeva le domande proposte contro il Comune di Perugia perchè &#8220;dagli atti di causa emerge l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo fondamentale posto a carico dell&#8217;Amministrazione di trasferire alla S. l&#8217;area acquisita dalla Parrocchia con costituzione del diritto di superfice a favore di quest&#8217;ultima, mentre l&#8217;obbligo di cui si lamenta l&#8217;inosservanza (vale a dire la costruzione del centro parrocchiale) era accollato unicamente alla S.&#8221;;<br /> &#8211; accertava l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo da parte della S. di costruzione del centro sociale e, per l&#8217;effetto, in accoglimento della domanda di risoluzione, ne faceva sostanzialmente derivare l&#8217;inefficace sia della cessione gratuita dell&#8217;area dalla Parrocchia al Comune, sia della costituzione del diritto di superficie dal comune alla S., con conseguente retrocessione del bene nella piena proprietà  della Parrocchia, libera dal vincolo urbanistico recato dalla convenzione.<br /> Contro la sentenza del Tar per l&#8217;Umbria propone appello la società  S., impugnandone le statuizioni in punto (soltanto) di accertamento dell&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di costruzione del centro sociale e di condanna al risarcimento del danno.<br /> Questi i vizi-motivi:<br /> 1. Difetto di giurisdizione e violazione dell&#8217;art. 103 Cost e 7 c.p.a..<br /> 1.1. Le controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale siano sottratte alla giurisdizione amministrativa. Il TAR per l&#8217;Umbria, avendo escluso responsabilità  del Comune, avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle domande proposte dalla Parrocchia nei confronti della S. SpA. Il difetto di giurisdizione si sarebbe dovuto necessariamente, in ogni caso, dichiarare con riferimento alla domanda risarcitoria svolta nei confronti della S..<br /> 2. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 17 della Convenzione stipulata tra le parti il 3.12.03. Omessa ed errata motivazione in ordine all&#8217;interpretazione delle clausole convenzionali. Travisamento<br /> 2.1. La statuizione di ritenere non fondate le domande proposte contro il Comune di Perugia, perchè dagli atti di causa sarebbe emerso che questi aveva adempiuto all&#8217;obbligo fondamentale posto a suo carico di trasferire alla S. l&#8217;area acquisita dalla Parrocchia con costituzione del diritto di superfice a favore della società , sarebbe errata in ragione delle clausole contenute nella convenzione e dei conseguenti obblighi assunti dalle parti.<br /> E invero, la realizzazione del centro sociale da cedersi alla Parrocchia non costituiva parte a se stante del progetto, bensì faceva parte di un&#8217;opera unitaria, dal momento che il centro sociale doveva essere edificato in sopraelevazione all&#8217;erigendo parcheggio pluripiano. Trattandosi di un&#8217;opera strutturalmente unitaria, la sua edificazione, ivi compreso il centro parrocchiale, dipendeva necessariamente dal corretto adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla convenzione anche a carico del Comune di Perugia (l&#8217;appellante richiama l&#8217;art. 10 della convenzione), che la sentenza avrebbe completamente omesso di esaminare, &#8220;la cui mancata osservanza ha contribuito in modo determinante all&#8217;abbandono del progetto costruttivo da parte di S. e, quindi, anche all&#8217;omessa edificazione del centro parrocchiale&#8221;.<br /> Il Comune non solo aveva &#8220;l&#8217;obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori oggetto della convenzione e sul rispetto dei termini dalla stessa previsti, ma aveva il potere, una volta riscontrato il mancato rispetto di quei termini, sia di applicare la penale convenzionale, sia di procedere alla revoca del diritto di superficie, all&#8217;incameramento della fideiussione e all&#8217;utilizzo della stessa per procedere alla realizzazione delle opere non eseguite. Dal che consegue che, se tali obblighi fossero stati rispettati dal Comune, nessun danno si sarebbe verificato per la Parrocchia, dal momento che l&#8217;Ente ben avrebbe potuto revocare la concessione, individuando un&#8217;altra ditta cui affidare la realizzazione dell&#8217;opera&#8221;.<br /> 3. Violazione dei principi generali in materia di risarcimento dei danni. Violazione degli artt. 1223 e 1226, cod. civ. Difetto di motivazione.<br /> 3.1. Il Tar avrebbe errato nell&#8217;imputare la responsabilità  dell&#8217;inadempimento alla sola S., mentre la causa della mancata realizzazione dell&#8217;opera era di certo imputabile al comportamento omissivo del Comune rispetto agli obblighi scaturenti dalla convenzione. Al riguardo, la mancata revoca del diritto di superfice avrebbe determinato una corresponsabilità  nella determinazione del danno.<br /> 3.2. La statuizione sarebbe, altresì, errata in quanto l&#8217;appellata non avrebbe dimostrato l&#8217;esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile in termini di utilità  economica non conseguita.<br /> Poichè alcuna prova è stata data al riguardo, neppure sarebbe configurabile un eventuale &#8220;utile&#8221; economicamente valutabile atteso che la natura stessa dell&#8217;immobile di cui si discute (centro sociale parrocchiale) esclude di per sì© la configurazione di un&#8217;utilità  economica.<br /> 3.3. Le statuizioni della sentenza impugnata sarebbero errate anche con riferimento all&#8217;an che al quantum dei presunti danni allegati dalla Parrocchia.<br /> Per quanto concerne l&#8217;an, il TAR Umbria non ha tenuto conto del fatto che nessuna prova è stata data dalla Parrocchia dell&#8217;aver dovuto sostenere esborsi per avere la disponibilità  di un immobile analogo a quello che doveva essere realizzato.<br /> Con riferimento alla quantificazione del danno, il Tar non avrebbe considerato che:<br /> &#8211; il termine per l&#8217;inizio dei lavori, stabilito all&#8217;8 dicembre 2003, era del tutto aleatorio;<br /> &#8211; l&#8217;inizio dei lavori non sarebbe mai potuto avvenire prima del 17 aprile 2004 e l&#8217;ultimazione, ivi compresi i lavori a carico della Parrocchia, prima del 17 gennaio 2006Â¸<br /> &#8211; il permesso di costruire veniva rilasciato dal Comune in data 26 aprile 2006, sicchè i lavori non avrebbero potuto essere ultimati prima del 10 gennaio 2008;<br /> la fase di progettazione ha richiesto un periodo di tempo particolarmente significativo ed ha coinvolto tanto i tecnici della S. che quelli nominati dalla Parrocchia, sicchè questo periodo non può essere di certo computato ai fini risarcitori;<br /> trattandosi di un immobile da consegnare privo di impianti, di finiture esterne e di arredi, quindi sostanzialmente al grezzo, il calcolo effettuato nella perizia depositato dalla Parrocchia ed utilizzato dal TAR ai fini della quantificazione del danno sarebbe errato dal momento che si è fatto riferimento al valore medio locativo di un immobile, il che presuppone la sua totale ultimazione e immediata utilizzabilita&#8217;.<br /> Si sono costituiti in appello il Comune di Perugia e la Parrocchia dei SS. Biagio e Savino.<br /> Il Comune ha contestato le ragioni dell&#8217;appello nella parte in cui la società  S. intende spostare su di esso la responsabilità  dell&#8217;inadempimento e ha concordato, invece, con l&#8217;appellante sulla insussistenza del danno accertato e liquidato dal giudice di primo grado, non avendo la Parrocchia provato il pregiudizio realmente e in concreto subito.<br /> La Parrocchia reputa, dal suo canto, corretta la statuizione nella parte accertativa dell&#8217;inadempimento, ma la contesta nella parte in cui ha liquidato il danno nella misura di euro 95.040,00 e deposita, a tal fine, ricorso incidentale a mezzo del quale chiede la riforma della sentenza nella parte relativa all&#8217;ammontare del risarcimento dovuto che reputa, sulla base degli stessi criteri seguiti dal Tribunale, dover essere pari a complessivi € 227.520,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità  sino al saldo.<br /> Le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica con le quali insistono nelle proprie, rispettive tesi difensive.<br /> All&#8217;udienza del 21 novembre 2019, l&#8217;appello è stato trattenuto per la decisione.<br /> Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione di questo giudice a decidere sulla controversia.<br /> La convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui all&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ha natura di accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo. Segnatamente, rientrano nell&#8217;ambito della giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ivi incluse, pertanto, la domanda di risoluzione della stessa per inadempimento nonchè di condanna al risarcimento del danno (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2012, n. 6033).<br /> Parte appellante sostiene che difetterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo per la natura strettamente privatistica del rapporto intercorrente tra la società  S. (appellante) e la Parrocchia originaria ricorrente. Poichè il Tar Umbria ha escluso la responsabilità  da inadempimento della convezione in capo al Comune di Perugia, ne conseguirebbe che le domanda di risoluzione e (a fortiori) di risarcimento rivolte verso la società  S. (soggetto privato e non pubblica autorità ) sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti soggettivi patrimoniali.<br /> La deduzione risulta infondata.<br /> La convenzione stipulata tra la Parrocchia, la società  S. e il Comune di Perugia ha natura trilaterale e accede, come sopra chiarito, a un accordo di programma unico e inscindibile per contenuto e finalità .<br /> La tesi prospettata dall&#8217;appellante tende a frazionare tale rapporto, svincolando le relative obbligazioni, pur derivanti dal medesimo strumento convenzionale, da quella matrice unitaria che lo avvince in ragione dell&#8217;immanente confgurazione pubblicistica che sottende all&#8217;accordo sostitutivo del contenuto del provvedimento autoritativo, disciplinato dall&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990.<br /> Rilevano anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, sull&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br /> E invero, la convezione urbanistica sostituisce l&#8217;attività  provvedimentale dell&#8217;Amministrazione e ne indirizza gli svolgimenti successivi. Il quadro dei rapporti tra l&#8217;Amministrazione e i soggetti che partecipano all&#8217;accordo conserva rilievo pubblicistico anche nella fase esecutiva, in quanto il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico deve procedere parallelamente alla consumazione dei diritti edificatori privati.<br /> Consegue a tanto che i rapporti fra tutte le parti del programma negoziale nella fase esecutiva, anche quando dovessero riguardare la regolazione di pendenze economiche e più¹ in generale patologiche del rapporto, devono essere osservati in relazione all&#8217;obiettivo della completa realizzazione delle opere di interesse pubblico. Tale obiettivo conferisce alla convenzione un carattere di unitarietà , rendendo indistricabili &#8211; ai fini della giurisdizione &#8211; le sottese posizioni soggettive.<br /> Di conseguenza, ogni controversia che abbia come oggetto la misura delle reciproche obbligazioni in vista o in conseguenza della realizzazione di tali opere impone un accertamento sul contenuto complessivo della convenzione urbanistica. Per questa via, il giudice naturale non può che essere quello amministrativo.<br /> Inconferenti s&#8217;appalesano i riferimenti operati dall&#8217;appellante nelle sue memorie alla pronuncia dell&#8217;Adunanza plenaria n. 2 del 2017, in cui l&#8217;oggetto del giudizio non era rappresentato da una convenzione urbanistica e comunque ha riguardato un giudizio d&#8217;ottemperanza.<br /> Deve affermarsi nella controversia <em>de qua</em>Â la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere delle domande (di risoluzione &#8211; di accertamento del diritto al risarcimento del danno) azionate dalla ricorrente originaria, connesse all&#8217;adempimento di obblighi collegati a una convenzione strettamente inerente all&#8217;esercizio delle funzioni autoritative.<br /> Acclarata la giurisdizione del giudice amministrativo, la questione sottoposta con l&#8217;atto d&#8217;appello è stata calibrata dalla società  appellante sulle (sole) decisioni del giudice di primo grado, ritenute errate, di ritenerla responsabile dell&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo di costruzione del centro sociale e di condannarla al risarcimento del danno.<br /> La società  S. respinge l&#8217;addebito e ritiene che l&#8217;inadempimento sia imputabile in via esclusiva o concorrente al Comune di Perugia.<br /> In ogni caso, sarebbe errata la sentenza in punto di accertamento del danno (asseritamente non provato) e di sua quantificazione.<br /> L&#8217;appellante incidentale (l&#8217;Ente ecclesiastico) non contesta la sentenza nella parte in cui ha statuito sulla sola responsabilità  della società  S., ma impugna comunque la statuizione in via incidentale per conseguire l&#8217;accertamento del maggior danno subito.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Il Collegio osserva che è pacifico in atti che il centro sociale non sia stato realizzato e che, pertanto, il relativo bene non sia potuto transitare, in esecuzione degli accordi sottoscritti tra le parti della convenzione, nella proprietà  della Parrocchia per impossibilità  dell&#8217;oggetto.<br /> Tale circostanza conclama all&#8217;evidenza il fatto storico rappresentato dalla mancata esecuzione dell&#8217;opera.<br /> Sennonchè, parte appellante &#8211; a sostegno dell&#8217;asserita erroneità  della statuizione impugnata &#8211; afferma che la realizzazione del centro sociale da cedersi alla Parrocchia non costituiva parte a se stante del progetto, vale a dire un&#8217;opera autonoma e svincolata dal complessivo intervento urbanistico che la convenzione disciplinava. Si tratterebbe, a suo dire, di un&#8217;opera strutturalmente unitaria, la cui edificazione, ivi compreso il centro parrocchiale, &#8220;dipendeva necessariamente dal corretto adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla convenzione anche a carico del Comune di Perugia&#8221;.<br /> La sentenza impugnata non avrebbe esaminato tutti gli obblighi stabiliti dalla convenzione anche a carico del Comune di Perugia.<br /> Dal momento che il centro sociale doveva essere edificato in sopraelevazione all&#8217;erigendo parcheggio pluripiano, l&#8217;opera da edificare si sarebbe dovuta considerare come strutturalmente unitaria. La mancata osservanza di questi obblighi avrebbe contribuito in modo determinante all&#8217;abbandono del progetto costruttivo da parte di S. e, quindi, anche alla mancata edificazione del centro parrocchiale.<br /> La struttura motivazionale della sentenza impugnata risulta sostanzialmente corretta.<br /> La società  S., come sopra anticipato, ha censurato la statuizione con la quale il Tar ha imputato esclusivamente alla appellante la responsabilità  dell&#8217;inadempimento.<br /> Il Collegio osserva che la responsabilità  fatta valere dalla Parrocchia nel giudizio di primo grado ha natura di responsabilità  contrattuale (per la lesione di un diritto soggettivo, conosciuta dal giudice amministrativo nell&#8217;ambito della propria giurisdizione esclusiva.); opera, pertanto, nella fattispecie, l&#8217;inversione dell&#8217;onera della prova.<br /> Il creditore della prestazione (id est, la Parrocchia) deve solo provare (in base al citato art. 1218 c.c.) il fatto storico dell&#8217;inadempimento oltre che il danno prodottosi nella propria sfera giuridico-patrimoniale come conseguenza direttamente legata con il nesso di causalità  alla mancata edificazione dell&#8217;immobile; resta, invece, a carico del debitore provare l&#8217;impossibilità  della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.<br /> Così perimetrata la natura della responsabilità  fatta valere in giudizio, il Collegio ritiene che la Parrocchia abbia provato nel giudizio di primo grado il fatto storico dell&#8217;inadempimento consistente nella pacifica, mancata esecuzione dell&#8217;opera (centro sociale a grezzo); non altrettanto ha fatto la società  S. in ordine alla (non comprovata) impossibilità  di esecuzione della prestazione per causa alla stessa non imputabile.<br /> Circa la corresponsabilità  del Comune, sulla quale ha incentrato le propria linea difensiva la società  istante, il Collegio ritiene che non siano fondati i rilievi dell&#8217;appellante sulla asserita, mancata vigilanza da parte del Comune di Perugia sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, nonchè sul mancato esercizio dei poteri di autotutela (id est, revoca della concessione) che, a dire della società  istante, ove posti in essere avrebbero potuto mitigare se non addirittura recidere il nesso causale con il danno paventato, con l&#8217;ulteriore effetto di spostare addirittura la responsabilità  esclusivamente sull&#8217;ente locale.<br /> In disparte il ragionevole dubbio (prospettato dalle resistenti) sulla sussistenza di un interesse volto a far valere siffatte censure consistenti nella lamentata, mancata attivazione a proprio carico, e quindi in proprio danno, di penali, revoche, fideiussioni, recessi o risoluzioni da parte del Comune concedente, ciù² che rileva è che &#8211; se anche l&#8217;amministrazione comunale avesse esercitato le sua facoltà  &#8211; l&#8217;eventuale loro esercizio non avrebbe comunque condotto alla realizzazione delle opere.<br /> La convenzione non prevedeva poteri sostitutivi a carico del Comune; ragion per cui il comportamento inadempiente della società  S., ancorchè sanzionabile con penali o incameramenti delle fideiussioni, non poteva essere altrimenti esteso o imputato all&#8217;amministrazione comunale sotto specie della mancata vigilanza o del mancato esercizio del controllo sostitutivo.<br /> Va soggiunto che il potere di revoca è stato previsto in convenzione come facoltà  esercitabile da parte del Comune e non come obbligo, ciù² a tutela del primario interesse comunque volto alla realizzazione delle opere pubbliche; consegue a ciù² che il mancato esercizio del potere di autotutela non potrebbe essere invocato &#8211; in difetto di un percepibile, obiettivo rapporto di causalità  efficiente &#8211; come causa esclusiva o concausa diretta dell&#8217;inadempimento contestato alla società .<br /> Va dunque confermata la sentenza di primo grado che ha accertato la responsabilità  da inadempimento a carico esclusivo della società  S.; ancor più¹ ove considerata la condotta del Comune di Perugia, risultante dalla versata documentazione, dalla quale si evincono le contestazioni e le diffide formulate nei confronti della società  S. nel corso del rapporto e volte a conseguire l&#8217;adempimento degli obblighi convenzionali.<br /> Parte appellante ha censurato, altresì, il capo di sentenza che ha statuito sulla condanna di essa al risarcimento del danno.<br /> Con un primo ordine di censure, parte appellante ed il Comune di Perugia hanno sostenuto che, per quanto concerne l&#8217;<em>an</em>, nessuna prova sarebbe stata data dalla Parrocchia dell&#8217;aver dovuto sostenere esborsi per avere la disponibilità  di un immobile analogo a quello che doveva essere realizzato. In assenza della prova specifica del danno non era possibile per il TAR disporne la liquidazione equitativa.<br /> L&#8217;ente ecclesiastico ha replicato, nelle sue memorie, che nella fattispecie è ravvisabile un danno prodottosi nella sfera giuridico-patrimoniale della Parrocchia come conseguenza direttamente legata con un innegabile nesso di causalità  alla mancata edificazione dell&#8217;immobile.<br /> Per quanto riguarda l&#8217;<em>an</em>Â del pregiudizio, l&#8217;appellata precisa di non avere affatto domandato il risarcimento per &#8220;perdita di opportunità  o chance&#8221;, nè di avere chiesto il ristoro di un danno emergente da perdita subita per aver dovuto acquisire la disponibilità  di strutture alternative, nè avrebbe ha lamentato, infine, un pregiudizio da lucro cessante derivante dal mancato guadagno legato all&#8217;eventuale sfruttamento economico dell&#8217;immobile, non consentito e nemmeno astrattamente prefigurato.<br /> Il danno subito e di cui viene domandato il risarcimento consisterebbe, invece, nel mancato guadagno cagionato dalla mancata disponibilità  e dal mancato godimento di un immobile, i quali, anche nell&#8217;ipotesi in cui il bene non sia destinato ad essere messo sul mercato al fine della sua utilizzazione economica e venga utilizzato esclusivamente dal proprietario, determinano <em>ex se</em>Â oggettivamente un pregiudizio ingiusto risarcibile in termini di lucro cessante derivante dall&#8217;impossibilità  di conseguire l&#8217;utilità  normalmente ricavabile dal bene.<br /> Il Tar per l&#8217;Umbria ha accolto la tesi della ricorrente Parrocchia, oggi appellata, e ha liquidato il danno in via equitativa sulla base della perizia di parte non contestata dalla odierna appellante.<br /> L&#8217;appello per questo profilo è fondato e la sentenza deve essere riformata in &#8220;parte qua&#8221;.<br /> La società  S. e il Comune di Perugia, nell&#8217;argomentare la propria tesi difensiva, hanno richiamato l&#8217;ordinanza della Corte di Cassazione n. 31233 del 4 dicembre 2018, che ha affermato il principio secondo cui il danno connesso al mancato godimento dell&#8217;immobile non può ritenersi sussistente <em>in re ipsa</em>, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, con la conseguenza che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un&#8217;effettiva lesione del proprio patrimonio.<br /> Va richiamato al riguardo un orientamento per il quale il pregiudizio da mancato godimento di un immobile (analogamente, peraltro, a quello derivante dall&#8217;occupazione abusiva) è rimesso alla valutazione del giudice del merito, il quale può avvalersi, per la sua determinazione e quantificazione, di presunzioni gravi, precise e concordanti, considerando l&#8217;utilità  normalmente conseguibile nell&#8217;esercizio delle facoltà  di godimento e di disponibilità  del bene insite nel diritto di proprietà  (Cass., sent. n. 10870 del 2016).<br /> Trattandosi di presunzione, la prova può dirsi raggiunta sulla base di elementi concordanti emersi nel corso del giudizio, fino a prova contraria, cioè fino a che la controparte non provi che tali elementi siano infondati; in altri termini, la legittimità  della domanda di risarcimento danni da mancato godimento dell&#8217;immobile, pur se non provata nel suo ammontare, potrebbe quindi ritenersi accoglibile in via presuntiva.<br /> Il principio potrebbe essere poi esteso a tutti i casi in cui un soggetto, proprietario di un immobile, venga limitato o impedito nel pieno godimento del bene a causa del comportamento dannoso provocato da terzi.<br /> Seguendo il suddetto orientamento della Cassazione, per ottenere il risarcimento dei danni da mancato godimento non sarebbe sempre necessario fornire la prova del danno lamentato, potendo questa essere desunta in via presuntiva da altri elementi, purchè siano precisi e concordanti e non siano oggetto di prova contraria da parte avversa.<br /> Il Collegio osserva che un tale indirizzo è stato rivisitato e superato dalla più¹ recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale (con la sentenza sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071) ha affermato che il danno derivante dal mancato godimento di un bene immobile non può ritenersi <em>in re ipsa</em>, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso.<br /> La tesi contraria finirebbe, infatti, per esonerare il danneggiato anche dagli oneri di allegazione, con conseguente lesione del diritto di difesa di controparte, costruendo una presunzione di natura sostanzialmente punitiva, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16601/2017, secondo cui il superamento della finalità  compensativa dello strumento risarcitorio è riservato al legislatore.<br /> Va disattesa, quindi, la ricostruzione seguita dal giudice di primo grado, secondo cui, nel caso di specie, il pregiudizio subito dal proprietario dell&#8217;immobile (l&#8217;ente ecclesiastico) sarebbe <em>in re ipsa</em>. Ciù² ne determinerebbe la quantificazione nella misura del c.d. &#8220;danno figurativo&#8221;.<br /> Sennonchè, una tale soluzione è incompatibile con la ricostruzione della fattispecie risarcitoria offerta dalle pronunce delle Sezioni Unite, in particolare la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972.<br /> Secondo questa ricostruzione (il cui campo di applicazione supera i confini del danno non patrimoniale), oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come &#8220;conseguenza&#8221; della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sì©. Le conseguenze risarcibili, quindi, devono essere oggetto di allegazione e di prova secondo le regole ordinarie: ritenerle sempre sussistenti, in una misura predeterminata, in ragione di una certa lesione, addirittura senza bisogno di alcuna specificazione da parte del danneggiato, da un lato, lede il diritto di difesa dell&#8217;autore della violazione e, dall&#8217;altro lato, altera ingiustificatamente la regola generale di ripartizione degli oneri allegatori e probatori, gravando della prova liberatoria il supposto danneggiante.<br /> La Corte di Cassazione osserva che addossare automaticamente un obbligo risarcitorio all&#8217;inadempiente (sino a prova contraria) si tradurrebbe in una pena privata.<br /> Sennonchè, un risarcimento con finalità  sanzionatoria, tuttavia, è possibile, come affermato da Cass., sez. un., 5 luglio 2018, n. 16601, solo se espressamente previsto dalla legge.<br /> Tale indirizzo è stato ribadito ancora più¹ di recente dalla Corte (sez. III, 4 dicembre 2018, n. 3123), che ha censurato la decisione d&#8217;appello che aveva disposto la liquidazione del danno operata ritenendo congruo l&#8217;importo di un ipotetico canone locativo, in mancanza della prova da parte del proprietario di aver subito pregiudizio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero per aver perso l&#8217;occasione di venderlo ad un prezzo conveniente.<br /> Nella specie, il Tar ha liquidato il danno sulla base di presunzioni semplici, aderendo acriticamente alla perizia di parte ricorrente quanto alla sua sussistenza e quantificazione.<br /> Va soggiunto che, la tesi della Cassazione &#8211; condivisa dal Collegio &#8211; riposa sulla ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, antiteticità  del concetto che postula la coincidenza del danno risarcibile con l&#8217;evento dannoso rispetto al sistema di responsabilità  civile, fondato all&#8217;opposto sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di «danno emergente» (danno «interno», che incide sul patrimonio giù  esistente del soggetto) e di «lucro cessante» (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale: perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall&#8217;altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali.<br /> Il rischio che si corre perpetuando l&#8217;uso della locuzione «danno in re ipsa» sta evidentemente nel &#8220;favorire un corto-circuito logico che porta a sovrapporre due costruzioni concettuali in realtà  profondamente diverse: da un lato, la presunzione del danno direttamente discendente,Â <em>omisso medio</em>, dal mancato godimento/disponibilità  dell&#8217;immobile (la «normale inerenza del pregiudizio all&#8217;impossibilità  stessa di disporre del bene»); dall&#8217;altro, la possibilità  di provare che da tale danno-evento discenda un danno-conseguenza quantificabile nella perdita di occasioni di vendita o sfruttamento locativo, anche per mezzo di presunzioni semplici, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., sulla base perà² di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dalla mera perduta (o ritardata) disponibilità  del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell&#8217;esistenza di tale danno-conseguenza, sia, ovviamente, del suo collegamento causale con l&#8217;evento lesivo&#8221;.<br /> Se è vero, infatti, che chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all&#8217;onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è perà² meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (diversi dalla mera indisponibilità  dell&#8217;immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico. In altre parole «una cosa è dire che il danno è presunto, altra è dire che può essere provato per presunzioni».<br /> La «presunzione» del danno, osserva la Corte, in quest&#8217;ultima corretta prospettiva, è solo &#8220;il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire «convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.», il quale perà² non può mancare e deve poter essere verificabile.<br /> Nel senso usato invece secondo l&#8217;orientamento tradizionale, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, esso acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva (il «presunto» danneggiato) dall&#8217;onere di fornire elementi indiziari (diversi rispetto al mero fatto lesivo) che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l&#8217;onere della prova contraria a carico del «presunto» danneggiante&#8221;.<br /> Consegue a ciù² che il risarcimento del danno postulato dall&#8217;originaria ricorrente è subordinato all&#8217;allegazione e alla prova, anche mediante presunzioni semplici, delle conseguenze dannose subite dal proprietario, in ragione, ad esempio, della mancata locazione o della mancata vendita del bene (allorchè risulti la «concreta intenzione» rispettivamente a locarlo o a venderlo) o della spesa sostenuta dal medesimo proprietario per procacciarsi un medesimo ben/utilità .<br /> Affermare, infatti, nell&#8217;ipotesi in esame che il fatto stesso della mancata disponibilità  dell&#8217;immobile di per sì© legittimi in assenza di alcuna altra allegazione circa le oggettive possibilità  e le concrete occasioni di sfruttamento del bene la presunzione della sussistenza, sempre e comunque, di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base del valore locativo, comporta, come chiarito dalla Cassazione, &#8220;da un lato, la violazione delle regole che, desunte dalle citate norme codicistiche, presiedono alla valutazione della prova per presunzioni; dall&#8217;altro, e per l&#8217;effetto, finiscono con il far coincidere il danno risarcibile con l&#8217;evento stesso di danno, così attribuendo al risarcimento una funzione non più¹ compensativa ma sanzionatoria, in assenza di copertura normativa&#8221;.<br /> Applicando alla fattispecie i su esposti principi, la domanda di condanna della società  S. al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi assunti in convenzione (id est, mancata realizzazione del centro sociale) non può essere accolta in assenza di elementi probatori in grado di inverare il risultato finale della valutazione sulla presunzione del danno asseritamente subito dalla Parrocchia.<br /> All&#8217;accoglimento <em>in parte qua</em>Â dell&#8217;appello sul capo di sentenza impugnato consegue, per l&#8217;effetto, il rigetto dell&#8217;istanza risarcitoria proposta in primo grado dall&#8217;Ente ecclesiastico e, quindi, l&#8217;inammissibilità , per carenza di interesse, dell&#8217;odierno appello incidentale (&#8220;proprio&#8221;: art. 96, comma 3, c.p.a.) proposto dall&#8217;Ente medesimo sullo stesso capo della pronuncia gravata in via principale.<br /> Per quanto sin qui argomentato, l&#8217;appello s&#8217;appalesa parzialmente fondato nei sensi di cui sopra.<br /> Per l&#8217;effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, va respinto il ricorso n. 235/2011, proposto dinanzi al Tar per l&#8217;Umbria, nella parte in cui la Parrocchia dei SS. Biagio e Savino ha chiesto la condanna della società  S. al risarcimento del danno.<br /> Inammissibile va dichiarato, invece, il ricorso incidentale.<br /> Va riformata, altresì e per l&#8217;effetto, anche la statuizione sulla condanna alle spese di giudizio di primo grado nella parte in cui il Tar ha condannato la società  S. al pagamento di euro 2.000,00 in favore della ricorrente.<br /> In considerazione della riforma della sentenza del TAR e della complessità  del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese dei due gradi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 322 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda originaria di condanna della Società  S. al risarcimento del danno.<br /> Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br /> Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8492/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8492/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8492</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore PARTI: (Alessandro B., Franca Bi., Marcello C., Roberto C., Fernando I., Maurizio I. e dalla Immobiliare C. S. S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giancarlo Lo Manto c. Il Comune di Montevarchi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sara Di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8492/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8492/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore PARTI: (Alessandro B., Franca Bi., Marcello C., Roberto C., Fernando I., Maurizio I. e dalla Immobiliare C. S. S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giancarlo Lo Manto c. Il Comune di Montevarchi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sara Di Cunzolo)</span></p>
<hr />
<p>La vicinitas quale requisito legittimante l&#8217;azione innanzi al giudice amministrativo, può essere definita come uno stabile e significativo collegamento (da indagarsi caso per caso) del ricorrente con l&#8217;ambiente che si vuole proteggere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; legittimatio ad causa &#8211; spettanza &#8211; interesse legittimo &#8211; interesse diffuso &#8211; criteri di collegamento &#8211; vicinitas &#8211; identificazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La legittimazione ad agire sul piano processuale (legitimatio ad causam) spetta al titolare della situazione giuridica sostanziale, ovvero dell&#8217;interesse legittimo che si assume essere stato ingiustamente leso dal provvedimento amministrativo e che viene dedotto in giudizio.</em><br /> <em>Essa, pertanto, concerne l&#8217;ipotetica fondatezza del ricorso, sotto il profilo soggettivo, con la conseguenza che la tutela del ricorrente è subordinata al fatto che l&#8217;interesse legittimo sia affermato come posizione giuridica di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda si rivolge.</em><br /> <em>In tale contesto, va posto il problema della coniugabilità , o meno, dell&#8217;interesse legittimo, che riguarda una posizione di vantaggio personale e differenziata, con l&#8217;interesse di mero fatto o superindividuale, nella sua forma di interesse diffuso, ovvero non individuale e non differenziato</em><br /> <em>Al fine di precisare detto interesse qualificato e differenziatosi sono individuati, tramite un lungo e complesso percorso interpretativo giurisprudenziale, i requisiti necessari perchè soggetti appartenenti ad un determinato contesto territoriale possano considerarsi legittimati a tutelare in giudizio i propri interessi: preminente, è il criterio della &#8220;vicinitas&#8221;.</em><br /> <em>Questo criterio richiede, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio, che il soggetto risulti portatore di un interesse localizzato o localizzabile in una determinata zona.</em><br /> <em>Più¹ in particolare, il criterio della vicinitasè stato utilizzato (ed è tuttora utilizzato in giurisprudenza) al fine di riconoscere la legittimazione ad agire in giudizio al singolo individuo che intenda ricorrere a difesa di profili, afferenti ad interessi comuni ad una pluralità  di soggetti, ma riguardanti anche la sua sfera personale come nel caso della tutela del bene ambiente o della salute, intesi anche come prospettiva di una migliore qualità  di vita.</em><br /> <em>Il soggetto singolo, che intenda ricorrere contro un provvedimento amministrativo, esplicante i suoi effetti nell&#8217;ambiente in cui vive, ha infatti, l&#8217;obbligo di identificare innanzitutto il bene della vita che, dall&#8217;iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l&#8217;acqua, l&#8217;aria, il suolo, il proprio terreno), e, successivamente, di dimostrare che si tratta di un bene rispetto al quale egli si trova in una posizione differenziata, tale da legittimarlo a chiedere tutela giurisdizionale.</em><br /> <em>La vicinitas, dunque, quale requisito legittimante l&#8217;azione innanzi al giudice amministrativo, può essere definita come uno stabile e significativo collegamento (da indagarsi caso per caso) del ricorrente con l&#8217;ambiente che si vuole proteggere.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 13/12/2019<br /> <strong>N. 08492/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02184/2019 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2019, proposto dai signori Alessandro B., Franca Bi., Marcello C., Roberto C., Fernando I., Maurizio I. e dalla Immobiliare C. S. S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giancarlo Lo Manto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Il Comune di Montevarchi, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, n. 63;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 139/2019, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Montevarchi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Lo Manto e Sara Di Cunzolo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> I signori indicati in epigrafe e la società  &#8220;Immobiliare C. S. s.r.l.&#8221;, nella dichiarata qualità  di proprietari di (e residenti in) unità  immobiliari situate a Montevarchi, in via del Poggiolino, frontistanti i Giardini Altiero Spinelli &#8211; un&#8217;area di verde pubblico attrezzato posto all&#8217;angolo fra Via Cadorna e Via di Terranuova &#8211; impugnavano, con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana (R.G. n. 305/2018), i seguenti atti:<br /> &#8211; delibera Consiglio comunale (in prosieguo, C.C.) di Montevarchi 12 dicembre 2017, n. 116, pubblica mediante avviso sul BURT del 27 dicembre 2017, n. 52, recante &#8220;Variante (n. 25) al Regolamento Urbanistico (approvato con del. CC 62/2010) consistente nella redazione di una scheda norma denominata Lotto Libero &#8220;Giardini Spinelli&#8221; (LL_B36), disciplinata dal comma 24 bis.1.12 sexies delle NTA del Regolamento Urbanistico, al fine di procedere alla sua alienazione secondo quanto disposto dal piano delle alienazioni (Del. C.C.101/2016) &#8211; esame delle osservazioni e approvazione ai sensi dell&#8217;art. 32 della L.R.65/2014&#8243;;<br /> &#8211; delibera C.C. di Montevarchi 25 settembre 2017, n. 85, di adozione della suddetta variante;<br /> &#8211; delibera Giunta comunale (in prosieguo, G.C.) 1° agosto 2017, n. 149, con la quale non vi è stato il provvedimento di non assoggettabilità  a VAS della variante medesima;<br /> &#8211; relazione tecnica dell&#8217;Autorità  Competente alla procedura di verifica della assoggettabilità  a VAS del 31 luglio 2017 approvata con la delibera G.C. di cui sopra;<br /> &#8211; delibera G.C. 22 giugno 2017, n. 117, di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità  a Vas dell&#8217;area in questione;<br /> &#8211; delibera C.C. di Montevarchi 22 dicembre 2016, n. 101, recante il &#8220;piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017 &#8211; approvazione&#8221; in parte qua;<br /> -delibera G.C. 29 novembre 2016, n. 236, recante &#8220;approvazione dello schema di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017&#8221;, in parte qua;<br /> -delibera C.C. 21 dicembre 2017, recante &#8220;piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018 &#8211; approvazione&#8221; in parte qua;<br /> -in quanto occorrer possa, art. 59.1.1 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi.<br /> Essi esponevano in gravame che il suddetto giardino venne realizzato nel 1984 per assicurare al quartiere del Giglio &#8211; un&#8217;area urbanizzata periferica della città  &#8211; una conveniente ed idonea risorsa di verde. Con i suoi 40 alberi di alto fusto, esso costituirebbe l&#8217;unica dotazione di verde presente nella zona di Montevarchi Nord, un&#8217;area intensamente urbanizzata, nella quale il giardino, per la sua collocazione a confine con due strade intensamente percorse (via Cadorna e via di Terranuova), consente anche la mitigazione dell&#8217;impatto acustico e visivo del traffico veicolare sulle abitazioni.<br /> Il suddetto giardino, circondato su tre lati da fabbricati residenziali nei quali risiedono anche i ricorrenti, &#8220;è da sempre e correntemente utilizzato da questi ultimi e dalle loro famiglie, così come dagli altri abitanti del quartiere, fra i quali vi sono bambini ed anziani che si avvalgono quotidianamente dell&#8217;area, con maggiore o minore intensità  a secondo della stagione. Il giardino rappresenta dunque una consolidata ed imprescindibile risorsa del quartiere che concorre a migliorare la vita dei suoi abitanti, anche sotto il profilo ricreativo e della aggregazione sociale, in un area residenziale periferica fortemente urbanizzata con una vocazione prevalente commerciale e produttiva&#8221;.<br /> Muovendo da tali considerazioni, essi lamentavano l&#8217;illegittimità  della delibera C.C. datata 22 dicembre 2016, n. 101, con la quale il Comune oggi appellato ha deciso di trasformare il terreno<br /> in un&#8217;area edificabile da alienare a terzi, per introitarne i proventi in bilancio, mediante inclusione dell&#8217;area &#8220;de qua&#8221; nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per il 2017, con l&#8217;intento di prevedervi, all&#8217;esito di apposita variante allo strumento urbanistico, mq 2.200 di nuova SLU a destinazione residenziale (od altra con esso compatibile); con un valore di stima di € 990.000,00 corrispondente a quasi la metà  del valore dell&#8217;intero piano di alienazione approvato, che ammonta complessivamente ad € 2.590.250,00 (per 11 aree).<br /> Tale previsione veniva confermata, all&#8217;esito di apposita ricognizione, nel successivo piano delle alienazioni per il 2018, approvato con delibera C.C. 127 del 21 dicembre 2017.<br /> Per effettuare tale operazione, con separato procedimento, il Comune dapprima adottava (con delibera C.C. 25 settembre 2017, n. 85) e di poi approvava (con delibera C.C. 12 dicembre 2017, n. 116) la variante n. 25 al Regolamento Urbanistico (n. 25), volta a rendere edificabile l&#8217;area corrispondente al giardino.<br /> Per evidenziare la loro legittimazione a ricorrere, essi evidenziavano, nelle premesse ai motivi di diritto dedotti in primo grado, di essere residenti in immobili di loro proprietà  frontistanti i Giardini Spinelli, di trovarsi in una condizione di stabile insediamento in prossimità  del luogo interessato dalla variante e di avere, pertanto &#8211; in ragione di tale <em>vicinitas</em>Â &#8211; piena legittimazione ad impugnare tale atto di pianificazione.<br /> Quanto all&#8217;interesse ad opporsi alla trasformazione dell&#8217;attuale verde pubblico in un&#8217;area residenziale, essi esponevano che la rilevante variazione del carico urbanistico della zona inciderebbe negativamente sulle preesistenti condizioni di vivibilità  dell&#8217;area nella quale essi risiedono, nonchè sul valore degli immobili di loro proprietà .<br /> Nel merito, gli interessati deducevano cinque motivi di gravame così compendiati: primo motivo &#8211; illegittimo inserimento l&#8217;area dei Giardini Spinelli nel &#8220;piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017&#8221;, senza idonea motivazione e dimostrazione della cessazione della sua strumentalità  all&#8217;esercizio delle funzioni istituzionali; secondo motivo &#8211; carenza di motivazione della variante in ordine all&#8217;opportunità  di collocare nuova edificazione nell&#8217;area; terzo motivo &#8211; illegittima attribuzione al Lotto Libero LL-B36, istituito sull&#8217;area del giardino Spinelli, di un indice di trasformazione pari a 0,42, mq/mq, di quattro volte superiore a quello prescritto dal Piano Strutturale; quarto motivo &#8211; illegittima riduzione del &#8220;verde pubblico attrezzato&#8221; nell&#8217;UTOE Montevarchi, in violazione del piano strutturale; quinto motivo &#8211; la mancata sottoposizione della variante al procedimento di VAS.<br /> Si costituiva in giudizio il comune di Montevarchi che, con memorie depositate in data 26 aprile 2018 e 22 dicembre 2018, contestava la fondatezza dei motivi dedotti, eccependo preliminarmente la carenza di interesse all&#8217;impugnazione dei ricorrenti e la tardività  del ricorso avverso il piano delle alienazioni.<br /> Seguivano una memoria di opposizione degli odierni appellanti e un atto di replica del Comune.<br /> 2. Il T.a.r. per la Toscana, con sentenza n. 139/2019, premesso che &#8220;la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall&#8217;esame delle eccezioni preliminari proposte, pur non apparendo prive di fondamento le argomentazioni dirette a rilevare l&#8217;inesistenza di un effettivo interesse degli attuali ricorrenti&#8221;, ha respinto nel merito il ricorso ed ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre oneri di legge.<br /> 3. I ricorrenti originari hanno proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario.<br /> 4. Preliminarmente, essi insistono sulla propria legittimazione e sull&#8217;interesse ad agire ed evidenziano, a tal fine, di avere allegato e dimostrato (depositato i certificati di residenza) di abitare in edifici che si affacciano sul &#8211; e confinano con &#8211; il Giardino Spinelli; di trovarsi in stabile collegamento con il luogo interessato dalla variante; di avere provato la qualità  di proprietari degli immobili dove essi abitano.<br /> Quanto all&#8217;interesse ad agire, gli appellanti affermano di avere evidenziato gli effetti negativi che il cambio di destinazione dell&#8217;area del Giardino Spinelli produrrà  sia sugli immobili sia sulla loro qualità  della vita, in termini di riduzione della quantità  di verde, di perdita della mitigazione dell&#8217;impatto acustico e visivo del traffico veicolare sulle abitazioni, di aumento del carico urbanistico connesso alla realizzazione di una elevata volumetria non solo residenziale ma anche commerciale, di perdita della visuale su di un luogo ameno destinato a essere occupato da edifici realizzabili fino a tre piani.<br /> Per quanto concerne, infine, l&#8217;eccepita tardività  del ricorso di prime cure (non scrutinata dal Tar), gli appellanti fanno leva sulla carenza di lesività  della deliberazione recante l&#8217;inserimento del giardino nel piano delle alienazioni, senza alcuna modifica di destinazione d&#8217;uso a verde pubblico; lesività  che si sarebbe attualizzata a seguito della variante urbanistica che ha modificato, appunto, l&#8217;originaria destinazione d&#8217;uso inverando i presupposti dell&#8217;interesse ad agire.<br /> 5. Nel merito, gli appellanti censurano la sentenza impugnata.<br /> 5.1. Con riguardo al primo motivo di gravame &#8211; con il quale gli originari ricorrenti, oggi appellanti, avevano censurato l&#8217;illegittimo inserimento dell&#8217;area del giardino Spinelli nel piano delle alienazioni per il 2017 (e 2018) per non avere l&#8217;Amministrazione esplicitato le ragioni per le quali il bene fosse da ritenersi non più¹ strumentale all&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali e pertanto inseribile fra i beni del patrimonio disponibile alienabile a terzi &#8211; essi reputano la statuizione errata laddove il Tar &#8220;ha respinto tale motivo opponendo a) da un lato come, &#8220;siano stati gli stessi ricorrenti (si veda pag. 10 del ricorso) a rilevare come fosse la delibera di adozione della variante al Regolamento Urbanistico 85 del 2017 ad esplicitare le ragioni in base alle quali l&#8217;Amministrazione si era determinata per mutare la destinazione urbanistica dell&#8217;area e, ciù², in considerazione del fatto che il &#8220;Giardino Spinelli&#8221; risulterebbe &#8220;scarsamente frequentato&#8221; con il rischio di divenire aree di potenziale degrado e abbandono&#8221;; b) dall&#8217;altro che &#8220;per quanto concerne i piani di alienazione, che come è noto costituiscono degli atti generali a contenuto programmatorio &#038;, non sono necessari particolari oneri di motivazione, costituendo l&#8217;espressione di un potere di merito dell&#8217;azione amministrativa, sottratti &#8211; in quanto tali &#8211; al sindacato di questo giudice se non per evidenti e incontestabili profili di illogicità , travisamento, contraddittorietà  e sviamento di potere&#8221;.<br /> Con riferimento a tale ultima affermazione (sub b), gli appellanti osservano che &#8220;la natura altamente discrezionale del potere in questione &#038; risulta smentita dal tenore dell&#8217;art. 58 del D.L. 112 del 2008 conv. in L. 133/2008, il quale, subordinando il declassamento del bene da alienare all&#8217;accertamento che non risulti più¹ strumentale all&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali &#8220;sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici&#8221;, sancisce l&#8217;obbligo a carico dell&#8217;Amministrazione di esercitare tale potere solo allegando e provando tale circostanza alla luce della documentazione in suo possesso&#8221;.<br /> Quanto al primo aspetto (sub a), il TAR della Toscana non avrebbe considerato, da un lato, che la motivazione cui fa riferimento è contenuta nella variante al R.U., che in quanto atto successivo e distinto da quella approvativa del piano delle alienazioni non poteva integrare la inesistente motivazione di quest&#8217;ultima; dall&#8217;altro, che le ragioni ivi indicate risultano solo enunciate nella delibera, ma non supportate da qualsiasi concreta prova o documentazione.<br /> Non corrisponderebbe, inoltre, al vero, che &#8220;il giardino sia scarsamente frequentato&#8221;: mancherebbe a supporto di tale affermazione qualsiasi documentazione, anche un semplice censimento giornaliero delle presenze in un arco di tempo significativo, di cui non si fa menzione neppure nelle controdeduzioni alla variante.<br /> Neppure il giardino si troverebbe &#8220;attualmente in una situazione di degrado&#8221;; non vi sarebbero, altresì, &#8220;elementi che facciano ipotizzare un imminente degrado futuro dell&#8217;area&#8221;; parimenti &#8220;falsa&#8221; sarebbe l&#8217;affermazione &#8220;che la conformazione del giardino non ne favorisca la frequentazione&#8221; (trovandosi a poca distanza dell&#8217;area commerciale &#8220;Montevarchi Nord&quot; ed a 700 metri dal plesso scolastico del Giglio, il giardino risulta a servizio di una zona popolata da soggetti residenti e di passaggio).<br /> Il mutamento di destinazione d&#8217;uso sottrarrebbe il giardino alle finalità  cui esso era stato assegnato in sede di realizzazione (delibera C.C. 13 luglio 1981, n. 246), quelle cioè di soddisfare le &#8220;esigenze di una zona periferica&#8221;.<br /> 5.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, gli appellanti avevano censurato in primo grado la variante al regolamento urbanistico approvata con la delibera C.C. 116/2017 per attuare il Piano delle alienazioni, rilevando come essa, trasformando un&#8217;area a verde pubblico &#8211; inedificata ed inedificabile &#8211; in area destinata ad una consistente edificazione (2200 mq) con molteplici destinazioni (residenziale, commerciale, turistico ricettivo, direzionale e servizi.) avrebbe dovuto essere puntualmente motivata.<br /> Il Tar ha respinto il motivo sul presupposto che &#8220;la nuova classificazione contenuta nella variante altro non è che la conseguenza dell&#8217;inserimento dell&#8217;area nel piano delle alienazioni e, ciù², una volta accertata la non strumentalità  di detti beni rispetto alle finalità  perseguite dall&#8217;Amministrazione. La destinazione urbanistica non poteva che essere determinata sulla base delle disposizioni vigenti&#8230;..&#8221;; non occorreva una specifica motivazione in quanto &#8220;nessuno degli attuali ricorrenti è proprietario di una delle aree incise dalla variante e dal piano delle alienazioni&#8221; ed essi &#8220;si limitano a contestare una decisione di discrezionale e di merito dell&#8217;Amministrazione, senza che sia dimostrato il venire in essere di un effettivo pregiudizio che non sia da circoscrivere nella preferenza di questi ultimi a risultare confinanti di un&#8217;area adibita a verde rispetto ad un&#8217;area edificata&#8221;.<br /> Gli appellanti censurano la statuizione che reputano errata.<br /> L&#8217;obbligo di puntuale motivazione delle varianti urbanistiche sussiste, a loro dire, non solo quando queste vadano ad incidere sulle legittime aspettative del proprietario ma allorchè interessino una specifica e circoscritta area del territorio comunale. E tale &#8220;onere sussiste di chiunque sia la proprietà  dell&#8217;area oggetto di variante; con la conseguenza che la circostanza che gli appellanti non siano proprietari dell&#8217;area del giardino Spinelli nel caso di specie risulta del tutto irrilevante&#8221;.<br /> Il giudizio, proseguono gli appellanti, non è stato promosso &#8220;per soddisfare la loro asserita preferenza &#8220;a risultare confinanti di un area adibita a verde rispetto ad un&#8217;area edificata&#8221; &#8211; come sostenuto dai Primi Giudici -, bensì per evitare l&#8217;effettivo e concreto pregiudizio che la modifica della destinazione urbanistica dell&#8217;area prospiciente la loro proprietà  produce a quest&#8217;ultima&#8221;.<br /> La variante sarebbe &#8220;inspirata esclusivamente dalla volontà  di ricavare denaro dalla vendita del terreno, interesse rispetto al quale l&#8217;Amministrazione ha sacrificato qualsiasi valutazione di natura urbanistica &#8211; abdicando al suo ruolo di pianificatore &#8211; emendando il Regolamento Urbanistico solo per motivi economici. Tutto ciù² senza effettuare:<br /> a) alcuna valutazione in ordine alla sostenibilità  di altra rilevante Sul edificabile nell&#8217;area in questione; b) alcuna comparazione fra l&#8217;interesse economico dell&#8217;ente a vendere l&#8217;area come edificabile ed il sacrificio imposto agli abitanti del quartiere privati dell&#8217;area a verde pubblico; c) qualsiasi approfondimento in ordine alla effettiva esistenza di una domanda di nuovi edifici residenziali, in un contesto cittadino in cui vi sono ancora numerosi edifici di nuova costruzione invendute da anni&#8221;.<br /> 6. Con il terzo motivo gli appellanti avevano dedotto che la variante, pur non alterando la superficie utile complessiva dell&#8217;UTOE del Comune di Montevarchi nè quella totale del Regolamento Urbanistico, ha attribuito al Lotto Libero LL_B36 istituito sull&#8217;area dei Giardini Spinelli, una superficie edificabile esorbitante rispetto agli specifici limiti imposti dal Piano Strutturale per le aree comprese nell&#8217; &#8220;ambito della città  da consolidare&#8221; nel quale il terreno in questione è incluso.<br /> 6.1. Il TAR della Toscana, nel rigettare il motivo in questione, si sarebbe basato su una &#8220;sconclusionata &#8211; e solo apparente &#8211; motivazione, confezionata giustapponendo stralci incompleti della difesa del Comune&#8221;.<br /> E invero, l&#8217;art. 31.3 del Piano Strutturale non fornirebbe alcun sostegno alla tesi del TAR.<br /> Neppure gli artt. 57.11.1 e ss. giustificherebbero la previsione impugnata.<br /> 6.2. Anche il passaggio sulla relazione tecnica dell&#8217;ufficio comunale risulterebbe &#8220;oscuro, non comprendendosi a quale relazione tecnica si faccia riferimento, che valore giuridico il TAR attribuisca ad essa e comunque a che titolo venga richiamato l&#8217;istituto della perequazione e che effetti produca sulla disciplina del Lotto Libero &#8220;Giardini Spinelli&#8221; (LL_B36); nè dove tali effetti sarebbero stati disciplinati&#8221;.<br /> 6.3. Incomprensibile sarebbe, infine, anche l&#8217;ultimo passaggio della motivazione ove si afferma che &#8220;l&#8217;indice territoriale di capacità  edificatoria, previsto dalla proposta Variante e pari allo 0,42 mq/mq, risultando così ad un valore intermedio rispetto agli indici previsti per i terreni di proprietà  privata (0,30 mq/mq nelle aree di trasformazione e 0,20 mq/mq nei lotti liberi; attorno allo 0,60 mq/mq nelle aree di recupero) e quelli relativi alla proprietà  pubblica (0,20 e 0,30 mq/mq)&#8221;.<br /> 6.4. La sentenza pretenderebbe, inoltre, di giustificare la censurata previsione &#8220;dimostrando che l&#8217;indice territoriale non sarebbe poi così tanto esorbitante rispetto ad altre previsioni&#8221;.<br /> La statuizione è errata poichè il Tar non doveva valutare l&#8217;opportunità  dell&#8217;indice territoriale assegnato al lotto libero &#8220;Giardini Spinelli&#8221;, pari a 0,42, mq/mq (valore mai contestato dall&#8217;Amministrazione), bensì la sua legittimità  alla stregua dell&#8217;art. 31, punto 4 del P.S. che prevede per le aree comprese nell'&#8221;ambito della città  da consolidare&#8221; un indice (0,1 mq/mq) quattro volte inferiore.<br /> 7. Con il quarto motivo gli appellanti avevano lamentato una riduzione secca del verde pubblico attrezzato nell&#8217;UTOE Montevarchi, in contrasto con gli artt. 28 e 31 delle NTA del P.S.<br /> 7.1.Il Tar ha rigettato il motivo con una motivazione che gli istanti reputano &#8220;poco conferente rispetto al tenore della censura&#8221;. La perequazione, osservano gli appellanti, non potrebbe consentire al Regolamento Urbanistico di disattendere le previsioni vincolanti dettate per ogni singola UTOE dal Piano Strutturale; il quale, per quella di Montevarchi, prevede (agli artt. 28 e 31.2) l&#8217;incremento o comunque il consolidamento, degli spazi aperti&#8221; e non giù  la riduzione.<br /> Nè la riduzione del verde pubblico conseguente all&#8217;eliminazione dei Giardini Spinelli può ritenersi compensata, come rilevato dai Primi Giudici, con la ridistribuzione dell&#8217;area di verde pubblico in altre zone del Comune, trattandosi di previsione ipotetica, non formalmente assunta nella variante, dislocata a notevole distanza dalla zona di interesse.<br /> 8. Con l&#8217;ultimo motivo di ricorso gli appellanti avevano, infine, censurato la mancata sottoposizione della variante al procedimento di valutazione ambientale strategica.<br /> Il Tar ha ritenuto, &#8220;nell&#8217;espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, non necessaria la VAS, una volta acquisiti i contributi operativi inviati dai soggetti interpellati e stante la non rilevata necessità  di indire una Conferenza dei Servizi, così come emerge dalla delibera n. 149/2017&#8221;.<br /> 8.1. Gli appellanti, nel censurare la statuizione, osservano che sussisteva l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di procedere alla VAS &#8220;sulla base di una previsione autonomamente inserita dal Comune all&#8217;art. 31.4 del Piano Strutturale; che non poteva certo essere disattesa dall&#8217;Amministrazione in sede di approvazione della variante al R.U. essendosi il Comune autovincolato a monte, nell&#8217;ambito del P.S. a compiere la VAS anche ove non obbligatoria per legge&#8221;.<br /> 9. Si è costituito in appello il comune di Montevarchi che, oltre a controdedurre nel merito delle censure articolate nell&#8217;atto di appello, reitera le eccezioni di inammissibilità  e tardività  del gravame.<br /> 10. All&#8217;udienza del 21 novembre 2019, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br /> 11. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di tardività  e inammissibilità  sollevate dal Comune resistente in primo grado e reiterate in appello, non scrutinate in primo grado dal Tar.<br /> 12. Per quanto concerne l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;atto di ricorso introduttivo del complesso giudizio, essa s&#8217;appalesa infondata.<br /> La deliberazione con la quale il comune di Montevarchi ha approvato il piano delle alienazioni è atto in astratto immediatamente lesivo, suscettivo quindi di immediata impugnazione a pena di decadenza.<br /> Tuttavia, nella particolarità  della fattispecie in esame, la sola inclusione dell&#8217;area &#8220;de qua&#8221; nel suddetto piano non poteva ritenersi idonea ad inverare in capo agli odierni appellanti l&#8217;interesse ad agire. Ciù² di cui costoro si lamentano non è la mera dismissione del bene, ovvero la declassificazione dello stesso mediante il transito dal patrimonio indisponibile a quello disponibile per la sua successiva alienazione; bensì, il mutamento di destinazione d&#8217;uso impresso al bene medesimo che, da verde pubblico, è stato trasformato in area edificabile.<br /> La lesività , che integra la condizione dell&#8217;azione e invera l&#8217;interesse ad agire, qui inteso come momento da cui far decorrere il &#8220;dies a quo&#8221; per la proposizione del gravame, si è, pertanto, concretizzata e attualizzata con la deliberazione di consiglio comunale n. 116, adottata nella seduta del 12 dicembre 2017, con la quale il comune di Montevarchi ha approvato la variante (n. 25) al regolamento urbanistico, mutando la destinazione d&#8217;uso del bene in questione.<br /> Va soggiunto, ad ogni modo e comunque, che se anche si intendesse far risalire la lesività , e dunque il &#8220;dies a quo&#8221; di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, alla deliberazione di approvazione del piano delle alienazione, siffatta lesività  andrebbe ricongiunta non giù  alla deliberazione consiliare n. 101, assunta nella seduta del 22 dicembre 2016, bensì alla deliberazione di c.c. n. 127 del 21 dicembre 2017, con la quale il Comune, all&#8217;esito di una rinnovata istruttoria e riconsiderazione dell&#8217;interesse pubblico sotteso alle esigenze pubblicistiche di dismissione dei beni, ha approvato il nuovo &#8220;Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018&#8221;, includendo tra le aree soggette ad alienazione quella oggi in contestazione. La deliberazione del 21 dicembre 2017 non è meramente confermativa di una volontà  giù  esplicitata l&#8217;anno precedente, bensì è stata rinnovativa dell&#8217;interesse pubblico nella misura in cui il bene &#8220;de quo&#8221; ha costituito una (nuova) posta attiva del bilancio 2018 e non un residuo attivo.<br /> Va dunque respinta l&#8217;esaminata eccezione.<br /> 13. Altrettanto infondata è l&#8217;eccezione relativa al difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo ai ricorrenti.<br /> Gli odierni appellanti hanno prospettato, a fondamento del ricorso introduttivo del complesso giudizio, il pregiudizio che ad essi deriverebbe in caso di trasformazione dell&#8217;attuale verde pubblico in un&#8217;area residenziale, giacchè la conseguente, rilevante variazione del carico urbanistico della zona inciderebbe negativamente sulle preesistenti condizioni di vivibilità  dell&#8217;area nella quale essi risiedono, nonchè sul valore degli immobili di loro proprietà .<br /> 13.1. La legittimazione ad agire sul piano processuale (<em>legitimatio ad causam</em>) spetta al titolare della situazione giuridica sostanziale, ovvero dell&#8217;interesse legittimo che si assume essere stato ingiustamente leso dal provvedimento amministrativo e che viene dedotto in giudizio.<br /> Essa, pertanto, concerne l&#8217;ipotetica fondatezza del ricorso, sotto il profilo soggettivo, con la conseguenza che la tutela del ricorrente è subordinata al fatto che l&#8217;interesse legittimo sia affermato come posizione giuridica di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda si rivolge.<br /> In tale contesto, il problema di fondo che viene in rilievo è quello della coniugabilità , o meno, dell&#8217;interesse legittimo, che riguarda una posizione di vantaggio personale e differenziata, con l&#8217;interesse di mero fatto o superindividuale, nella sua forma di interesse diffuso, ovvero non individuale e non differenziato<br /> Al fine di individuare detto interesse qualificato e differenziato la giurisprudenza, tramite un lungo e complesso percorso interpretativo, ha individuato i requisiti necessari perchè soggetti appartenenti ad un determinato contesto territoriale possano considerarsi legittimati a tutelare in giudizio i propri interessi.<br /> Il requisito che qui viene in rilievo è quello della &#8220;<em>vicinitas</em>&#8220;.<br /> Questo criterio richiede, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio, che il soggetto risulti portatore di un interesse localizzato o localizzabile in una determinata zona.<br /> Più¹ in particolare, il criterio della <em>vicinitas</em>Â è stato utilizzato (ed è tuttora utilizzato in giurisprudenza) al fine di riconoscere la legittimazione ad agire in giudizio al singolo individuo che intenda ricorrere a difesa di profili, afferenti ad interessi comuni ad una pluralità  di soggetti, ma riguardanti anche la sua sfera personale come nel caso della tutela del bene ambiente o della salute, intesi anche come prospettiva di una migliore qualità  di vita.<br /> Il soggetto singolo, che intenda ricorrere contro un provvedimento amministrativo, esplicante i suoi effetti nell&#8217;ambiente in cui vive, ha infatti, l&#8217;obbligo di identificare innanzitutto il bene della vita che, dall&#8217;iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l&#8217;acqua, l&#8217;aria, il suolo, il proprio terreno), e, successivamente, di dimostrare che si tratta di un bene rispetto al quale egli si trova in una posizione differenziata, tale da legittimarlo a chiedere tutela giurisdizionale.<br /> La <em>vicinitas</em>, dunque, quale requisito legittimante l&#8217;azione innanzi al giudice amministrativo, può essere definita come uno stabile e significativo collegamento (da indagarsi caso per caso) del ricorrente con l&#8217;ambiente che si vuole proteggere.<br /> Orbene, non v&#8217;è dubbio che tali requisiti, identificativi della <em>vicinitas</em>, sussistano nella fattispecie, poichè i ricorrenti originari hanno dimostrato la rispettiva, propria residenza, domicilio o sfera di interessi nelle immediate adiacenze e in contiguità  materiale con il bene inciso dall&#8217;azione amministrativa.<br /> Gli odierni appellanti, nel gravarsi avverso la determinazione urbanistica, hanno altresì evidenziato il pregiudizio che ad essi deriverebbe dall&#8217;atto preordinato alla definizione di un corretto assetto del territorio, indicandolo nel deterioramento delle condizioni di vita connesso all&#8217;incremento del carico urbanistico e alla sottrazione di verde pubblico nella zona in cui risiedono stabilmente o svolgono la principale attività  lavorativa.<br /> Tale prospettazione, supportata in concreto dalla valorizzazione del contenuto della variante urbanistica rispetto alla originaria destinazione del bene, appare sufficiente ad inverare i presupposti della &#8220;vicinitas&#8221; anche sotto il profilo dell&#8217;interesse ad agire, poichè fondata non giù  sulla generica lesione all&#8217;ordinato assetto del territorio, bensì, sul concreto vantaggio (patrimoniale &#8211; economico) che gli istanti suppongono (prospettano) di poter preservare o anche incrementare mercè la conservazione dell&#8217;attuale destinazione urbanistica del bene.<br /> Tale soluzione non è in contrasto con l&#8217;orientamento della Sezione (v. per tutte sentenza del 15 dicembre 2017, n. 5908, la quale, conformandosi alla pronuncia della Sez. V del 22 marzo 2016, n. 1182, ha riaffermato che chi ricorre deve fornire la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo, sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita, a cagione dell&#8217;intervento edificatorio), ma ne rappresenta un ulteriore sviluppo argomentativo, laddove individua il vantaggio pratico e concreto che può derivare dall&#8217;accoglimento del ricorso nella idoneità  dell&#8217;azione a far conseguire un certo obiettivo in vista del quale è sufficiente che gli interessati prospettino (elemento soggettivo), con adeguato grado di serietà  e attendibilità  (elemento oggettivo), il vantaggio che essi si propongono di conseguire.<br /> In altri termini, la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita) non va offerta con allegazioni documentali atte a comprovare con certezza la perdita economica o il deterioramento subiti dal bene sul mercato: una siffatta pretesa imporrebbe quasi una &#8220;<em>probatio</em>Â <em>diabolica</em>&#8221; al ricorrente, che mai o quasi si potrebbe trovare nelle condizioni di fornire una prova del genere. E comunque, confonderebbe quella che è la prova in concreto del danno (rilevante a tutt&#8217;altri fini: id est, risarcimento del danno) con la mera prospettazione che invece sorregge le condizioni dell&#8217;azione.<br /> Ciù² che conta, al fine, è che colui che agisce contro un provvedimento regolatore dell&#8217;assetto del territorio fornisca la prova della &#8220;<em>vicinitas</em>&#8221; e che alleghi, con sufficiente indice di serietà , l&#8217;idoneità  dell&#8217;azione a far conseguire un certo obiettivo che egli prospetta come utile e di vantaggio per la propria sfera patrimoniale.<br /> Nel caso in esame, gli appellanti (ricorrenti originari) hanno fornito siffatte allegazioni con sufficiente grado di attendibilità , laddove hanno prospettato gli effetti negativi che il cambio di destinazione dell&#8217;area del Giardino Spinelli produrrebbe sia sugli immobili sia sulla loro qualità  della vita, in termini di riduzione della quantità  di verde, di perdita della mitigazione dell&#8217;impatto acustico e visivo del traffico veicolare sulle abitazioni, di aumento del carico urbanistico connesso alla realizzazione di una elevata volumetria non solo residenziale ma anche commerciale, di perdita della visuale su di un luogo ameno destinato a essere occupato da edifici realizzabili fino a tre piani.<br /> Le eccezioni vanno, pertanto, respinte.<br /> Nel merito, l&#8217;appello è infondato.<br /> La sua infondatezza consente di prescindere dall&#8217;esame dei rilievi di inammissibilità  sollevati dalla difesa comunale in punto di tardivo deposito della nuova documentazione e della ultima memoria conclusiva.<br /> La decisione di primo grado va confermata, con le medesime sue estese motivazioni; ferme e ribadite le quali, il Collegio ritiene utile svolgere le ulteriori, seguenti considerazioni.<br /> La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare costituisce uno strumento di pianificazione urbanistica, soggetto, tra l&#8217;altro, ad una procedura definibile &#8220;semplificata&#8221;, connotato &#8211; al pari degli altri strumenti di tal genere &#8211; da un evidente valenza programmatoria.<br /> La classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all&#8217;accertamento che si tratta di beni non strumentali all&#8217;esercizio delle funzioni istituzionali dell&#8217;ente.<br /> La declassificazione è scelta connotata da ampi margini di discrezionalità  amministrativa, in quanto direttamente afferente al programma politico-amministrativo e alle modalità  di reclutamento della provvista necessaria a finanziare la spesa pubblica e la riprogrammazione dell&#8217;assetto del territorio.<br /> La scelta, pertanto, superato il vaglio della discrezionalità  sindacabile ab esterno (secondo i canoni della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà  e/o palese travisamento dei presupposti), impinge esclusivamente il merito insindacabile dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Come tutte le scelte di pianificazione, non necessita dunque di altra motivazione se non di quella costituita dal riferimento ai criteri tecnici seguiti nella redazione e nell&#8217;impostazione del piano; e neppure richiede &#8211; in termini generali &#8211; la puntuale indicazione dei presupposti di fatto sottesi alla scelta in tal modo effettuata dall&#8217;Amministrazione<br /> Naturalmente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.<br /> Orbene, nel caso di specie consta che i &#8220;Giardini Spinelli&#8221; costituiscono un&#8217;area di complessivi 5.184 metri quadri. Essi sono stati inseriti nel &#8220;Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017&#8221; proposto sulla base di una ricognizione effettuata dal Settore Governo Programmazione e Gestione del Territorio e del Patrimonio, approvato con deliberazione del CC n. 101 del 22 dicembre 2016, per un importo complessivo del piano pari ad € 2.590.250,00. La superficie utile allocata è pari a 2.200 mq.<br /> La documentazione versata in atti ha comprovato che l&#8217;amministrazione comunale aveva più¹ volte e ripetutamente manifestato, anche in sedute pubbliche consiliari, la volontà  di alienare l&#8217;area <em>de qua</em>.<br /> Tale scelta è stata dettata dalla sufficiente disponibilità  di verde pubblico, che nella zona risultava essere superiore ai minimi di standard, nonchè dalla difficile condizione economica del Comune prova di fondi per completare le opere in corso, conservare e manutenere quelle esistenti e progettarne di nuove secondo il programma di governo.<br /> Tali difficoltà  sono state evidenziate dal bilancio in conto capitale, in quanto affrontabili esclusivamente con l&#8217;autofinanziamento; dunque, secondo le valutazioni insindacabili dell&#8217;Ente, mediante una ricollocazione del proprio patrimonio sul piano degli investimenti da effettuare.<br /> In questo contesto, documentato dal Comune (vedi relazioni tecniche), la sentenza impugnata ha ben colto gli aspetti motivazionali sottesi all&#8217;approvazione del Piano.<br /> La variante risulta , infatti, congruamente supportata sul piano della ragionevolezza della scelta e immune,Â <em>in parte qua</em>, dai rubricati vizi; tenuto altresì conto che gli appellanti sono stati comunque messi nelle condizioni di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni.<br /> L&#8217;aspetto significativo, circa la non arbitrarietà  o irragionevolezza del Piano, si coglie, in particolare, con riguardo alla previsione di porre a carico dell&#8217;acquirente la realizzazione delle infrastrutture necessarie oltre che delle opere di riqualificazione dell&#8217;area a verde contigua (infrastrutture carrabili e ciclopedonali adiacenti il lotto; riqualificazione del verde posto nella zona; messa in sicurezza dell&#8217;area; adeguamento del sistema fognario e del rifacimento del manto stradale; realizzazione di &#8220;nuovi marciapiedi comprensivi di pubblica illuminazione e di un sistema ciclopedonale che conduca all&#8217;area verde posta lungo viale Cadorna sempre in zona, attrezzata per garantire la messa in sicurezza delle persone che la utilizzano&#8221;: tutte opere in conto capitale).<br /> Vanno, dunque, disattese tutte le censure volte a revocare in dubbio la giustezza della sentenza di primo grado in punto di inesatta percezione della situazione di fatto ed erronea motivazione circa l&#8217;attendibilità , la congruità  e l&#8217;adeguatezza della scelta effettuata dall&#8217;amministrazione.<br /> Parte appellante censura la sentenza di primo grado anche con riguardo agli aspetti tecnici della variante che, a suo dire, non sarebbero stati correttamente colti dal Tar.<br /> Le doglianze non risultano fondate.<br /> Per quanto riguarda la capacità  edificatoria attribuita all&#8217;area dei Giardini Spinelli, alla censura degli istanti che reputano esorbitante tale capacità  rispetto agli specifici limiti imposti dal Piano strutturale (richiamando sul punto gli artt. 31, punto 4 del P.S. e 24bis delle NTA del R.U.), parte resistente ha contrapposto, con condivisibile argomentazione in punto di diritto, l&#8217;art. 31.3 del Piano strutturale, nonchè gli artt. 57 e 59 delle NTA del R.U.<br /> Va osservato, infatti, che l&#8217;immobile in questione è inserito nell&#8217;ambito della &#8220;città  da consolidare&#8221;. Orbene, l&#8217;art. 31, punto 3), stabilisce che in tale ambito sono &#8220;comunque ammesse tutte le funzioni ad essa compatibili, in particolare servizi e attrezzature, attività  direzionali, attività  commerciali&#8221;.<br /> Coerentemente a tale previsione, il Piano strutturale prevede che &#8220;all&#8217;interno di aree di trasformazione dovranno essere individuati e prescritti strumenti perequativi finalizzati alla realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico&#8221;.<br /> La previsione di un sistema perequativo consente, dunque, di superare l&#8217;assunto secondo cui l&#8217;indice territoriale assegnato alle aree di trasformazione e agli interventi di completamento, secondo le previsioni del Piano Strutturale, &#8220;dovrà  essere al massimo pari a 0,10 mq/mq&#8221;. Ciù² trova conferma anche nelle NTA del R.U., secondo cui per le aree di trasformazione è possibile il raggiungimento dell&#8217;indice territoriale fino allo 0,30 mq/mq (art. 57).<br /> La scelta di avvalersi degli strumenti perequativi è chiaramente di tipo discrezionale, dunque non sindacabile in sede giurisdizionale ove immune da vizi di arbitrarietà  e irragionevolezza o travisamento dei fatti.<br /> Nella circostanza, la fonte normativa locale consente l&#8217;utilizzo di tale sistema di intervento urbanistico; sicchè, a fronte delle esigenze rappresentate dall&#8217;amministrazione, meglio sopra illustrate, la sentenza ha tenuto adeguatamente conto delle norme di settore e dei principi che informano l&#8217;esercizio della funzione amministrativa.<br /> Al riguardo, va rilevato che delibera di C.C. n. 101 del 2016 aveva previsto solo uno &#8220;spostamento della capacità  edificatoria (di proprietà  pubblica) inutilizzata, di quattro aree di trasformazione per servizi (AT_S) (anch&#8217;esse pubbliche), sull&#8217;area di nuova istituzione LL_B36 &#8220;ex Giardino Spinelli&#8221; (sempre di proprietà  pubblica)&#8221;.<br /> Ne consegue, come anche posto in evidenza dal Comune, che non è fondatamente prospettabile una modifica al dimensionamento del R.U. comunale, nè il superamento del dimensionamento del Piano Strutturale.<br /> Quanto all&#8217;indice territoriale di capacità  edificatoria, previsto dalla proposta variante e pari allo 0,42 mq/mq, superiore al limite dello 0,30, si deve rilevare che, ai fini del corretto calcolo dell&#8217;indice in questione, il Piano strutturale non prevede una differenziazione tra lotti in proprietà  pubblica e lotti in proprietà  privata; ragion per cui, con riferimento ai lotti liberi, appare congruente fare applicazione di un criterio di calcolo improntato al &#8220;valore intermedio&#8221; rispetto agli indici previsti per i terreni di proprietà  privata (0,30 mq/mq nelle aree di trasformazione e 0,20 mq/mq nei lotti liberi; circa lo 0,60 mq/mq nelle aree di recupero) e quelli relativi alla proprietà  pubblica (0,20 e 0,30 mq/mq).<br /> Nel caso di specie, l&#8217;indice territoriale previsto dalla variante è compreso tra lo 0,30 e lo 0,60 mq/mq, dunque non esorbitante rispetto ai limiti del R.U. ove calcolati secondo il menzionato criterio.<br /> La necessità  di fare applicazione di un siffatto indice territoriale risponde, invero, ad una evidenziata esigenza economica rappresentata non giù  (come sostenuto in tesi dagli appellanti) dall&#8217;intenzione di &#8216;fare cassa&#8217; (per coprire la spesa corrente), bensì dalla opportunità  di reperire &#8211; attraverso la razionale utilizzazione di proprie risorse patrimoniali &#8211; la provvista in conto capitale per l&#8217;autofinanziamento di opere e interventi pubblici altrimenti irrealizzabili.<br /> Gli appellanti hanno anche lamentato la riduzione dello standard di verde pubblico attrezzato, non compensata.<br /> Sul punto, parte appellata ha documentato che la quantità  di verde pubblico attrezzato risulta, comunque, superiore alla soglia minima prevista dal D.M. 1444 del 1968.<br /> In disparte quanto sopra, la versata documentazione tecnica ha dato conto che prima dell&#8217;approvazione dell&#8217;intervento in questione è stata effettuata una verifica preventiva sulla consistenza del verde pubblico esistente e di quello di progetto, tenuto conto degli abitanti effettivi e di quelli potenziali (cioè previsti in conseguenza della edificazione contestata).<br /> L&#8217;amministrazione ha documentato che &#8220;sulla scorta di tale analisi, applicando la metodologia di calcolo che prevede un abitante per ogni 100 mq e tenendo conto dello standard minimo di 9 mq, è emerso che lo standard di verde pubblico attrezzato per l&#8217;area considerata sarebbe comunque notevolmente superiore (quantificato in 17,5 mq per abitante) a quello minimo previsto. Inoltre, ove si voglia tenere conto solo del verde pubblico e degli abitanti esistenti (senza considerazioni potenziali), allora il valore, seppure inferiore a quello sopra riportato (17,5 mq), è comunque superiore allo standard minimo (9 mq), in quanto risulta pari a 10,25 mq&#8221;.<br /> Il Collegio ritiene che il progetto approvato sia stato adeguatamente motivato <em>in parte qua</em>Â e che esso si regga su una congruente istruttoria tecnica.<br /> Sul punto, a conforto di tali considerazioni, va richiamato quanto evidenziato nei suoi scritti dall&#8217;amministrazione comunale e desunto dalle relazioni tecniche di accompagnamento, secondo cui, contestualmente alla previsione e approvazione della variante, è stato previsto &#8211; oltre alla realizzazione di opere extra comparto sopra illustrate &#8211; anche il potenziamento degli spazi aperti pubblici nella medesima area Nord dei Giardini Spinelli.<br /> L&#8217;amministrazione ha chiarito che si tratta della &#8220;zona verde&#8221; compresa tra via Fleming e via Ferrari. La circostanza che tale zona verde non ricada immediatamente in adiacenza o fronte casa degli appellanti non ha un rilievo giuridicamente apprezzabile, concretizzandosi in una mera ridistribuzione del verde pubblico attrezzato all&#8217;intero della medesima zona in questione.<br /> Va condivisa, infine, la decisione di primo grado con riguardo alla mancata sottoposizione della variante al procedimento di VAS.<br /> La sentenza, sul punto, ha dato congruente motivazione in ordine alle ragioni sottese alla legittimità  della scelta operata dall&#8217;amministrazione.<br /> La circostanza (censurata dagli appellanti) che la sentenza non avrebbe dato rilevanza all&#8217;autovincolo che l&#8217;amministrazione stessa si era data nell&#8217;ambito del Piano strutturale, e cioè a compiere la VAS anche ove non obbligatoria per legge, non comporta l&#8217;illegittimità  consequenziale e automatica dell&#8217;atto ove disatteso tale autovincolo.<br /> Si tratta di un vincolo di condotta introdotto in via amministrativa e non previsto come obbligatorio per legge, la cui finalità  non era certo quella di regolare la propria azione in termini di imparzialità , nel senso di condizionarne i comportamenti futuri a fronte di situazioni identiche, così da non incorrere in forme di disparità  di trattamento.<br /> Una tale finalità  avrebbe senz&#8217;altro esposto l&#8217;azione amministrativa ad un vulnus di eccesso di potere per violazione del canone di imparzialità , sub specie della disparità  di trattamento.<br /> Sennonchè, nel caso di specie l&#8217;amministrazione si è solo programmata nel senso di ritenere la Vas un utile strumento di supporto procedimentale nella determinazione della propria scelta.<br /> In quanto tale, la stessa amministrazione ben poteva, previa adeguata e congruente motivazione &#8211; anche desunta implicitamente dalle previsioni di Piano, Variante e documentazione tecnica a corredo &#8211; discostarsi da quella modalità , ove l&#8217;interesse pubblico in concreto da perseguire non avrebbe reso utile o vantaggiosa disporla, sul piano anche della economia del procedimento e della sintesi degli interessi in conflitto.<br /> Del resto, si tratta di circoscritte aree a rilevanza locale (zonale), a fronte delle quali risulta ragionevole ed argomentata la considerazione per cui tale programmazione urbanistica non ha prodotto impatti particolarmente significativi sull&#8217;ambiente (cfr. art. 6, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006); ragion per cui ogni valutazione sul punto deve ritenersi riservata alla sfera della discrezionalità  amministrativa esercitata per il caso concreto: discrezionalità  che non può ritenersi esaurita una volta e per tutte in forza della previsione di autovincolo contemplata nel Piano strutturale, avente solo carattere di generalità  e non sovrapponibile alla fonte normativa primaria.<br /> Ed è quanto ha colto la sentenza di primo grado che, sia pure con una sintetica motivazione, ha dato conto delle ragioni per le quali l&#8217;amministrazione legittimamente non ha sottoposto la variante al procedimento di VAS.<br /> In conclusione, l&#8217;appello è infondato e va, pertanto, respinto.<br /> Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 2184 del 2019, come in epigrafe proposto, respinge l&#8217;appello.<br /> Condanna i ricorrenti, in solido fra loto, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in favore della parte appellata, in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e Iva.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-12-2019-n-8492/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</a></p>
<p>Aldo Carosi, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore; (Ordinanze del 20 luglio e del 20 giugno 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018) Va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore;  (Ordinanze del 20 luglio e del 20 giugno 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>Va dichiarata l&#8217; inammissibilità  e l&#8217; infondatezza della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217; articolo 120 comma 2-bis del cpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; inammissibilità  ed infondatezza &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Il legislatore gode di ampia discrezionalità  nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l&#8217;azione con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà  delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all&#8217;art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire.</em><br /> <em>In particolare, l&#8217;art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale</em>.<br /> <em>Nello specifico, la ragione dell&#8217;introduzione del rito &#8220;super speciale&#8221; è stata individuata nell&#8217;esigenza di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all&#8217;esame delle offerte, con la conseguente creazione di un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda. Ciù² al fine precipuo di evitare che con l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase di ammissione con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre al pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell&#8217;ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità , oltre che di proporzionalità  del procedimento di gara.</em><br /> <em>Vanno pertanto dichiarate inammissibili e non fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU) &#8211; le sollevate questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicataria.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanze del 20 luglio e del 20 giugno 2018, rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di costituzione di La C. Global Service srl e della A. srl, in proprio e nella qualità  di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br /> uditi gli avvocati Michele Perrone per La C. Global Service srl e Angelo Giuseppe Orofino per la A. srl, in proprio e nella qualità  di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 &#8211; questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), «nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione (&#8220;L&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà  di far valere l&#8217;illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale&#8221;) e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicataria».<br /> 2.  &#8220;Nel giudizio promosso con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. 2018 il TAR Puglia è investito del ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento del servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità  presso l&#8217;aeroporto di Bari e Brindisi, proposto dalla impresa seconda classificata, che lamenta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione alla gara dell&#8217;aggiudicataria.<br /> Nel giudizio promosso con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 141 del reg. ord. 2018, invece, lo stesso rimettente è chiamato a decidere sull&#8217;impugnazione &#8211; proposta da un&#8217;impresa partecipante alla gara telematica a procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le aziende sanitarie della Regione Puglia &#8211; dell&#8217;ammissione di due concorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (d&#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.).<br /> 3.  &#8220;In entrambi i giudizi il rimettente motiva la rilevanza delle questioni sollevate.<br /> 3.1.  &#8220;Con la prima ordinanza il TAR Puglia afferma:<br /> a) di potersi interrogare d&#8217;ufficio sulla legittimità  costituzionale delle norme regolanti i presupposti di ammissibilità  e ricevibilità  del ricorso, tra cui rientra la condizione dell&#8217;azione dell&#8217;interesse ad agire;<br /> b) l&#8217;applicabilità , ratione temporis, delle norme indubbiate, ai sensi degli artt. 216, comma 1, e 220 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (d&#8217;ora in avanti: codice dei contratti pubblici), poichè il bando di gara è dell&#8217;8 agosto 2017, e quindi successivo all&#8217;entrata in vigore del codice medesimo (avvenuta il 19 aprile 2016);<br /> c) la ricorrenza del presupposto normativo, cui è ancorata l&#8217;operatività  del rito «super accelerato», della pubblicazione del provvedimento di ammissione, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;<br /> d) la ricorrenza di una contestazione attinente alla fase di ammissione e, in particolare, al requisito di capacità  tecnica richiesto dal bando al punto 5A, lettera B) («esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente alla data di scadenza della presente procedura di gara»), che non sarebbe in possesso del soggetto indicato come ausiliario nel contratto di avvalimento, con conseguente applicabilità  del rito di cui all&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm.;<br /> e) che dal rigetto delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate deriverebbe la necessità  di adottare una pronunzia di rito dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  del ricorso, per avere la ricorrente omesso di contestare tempestivamente l&#8217;ammissione della controinteressata, mentre, per converso, l&#8217;eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe l&#8217;adozione di una sentenza di merito.<br /> 3.2.  &#8220;Con la seconda ordinanza il rimettente svolge le medesime considerazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono.<br /> Aggiunge, poi, il TAR Puglia che l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate comporterebbe l&#8217;adozione di una sentenza di inammissibilità  del ricorso, per essere stato impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; per contro, in caso di rigetto delle questioni, il rimettente dovrebbe adottare una pronunzia di merito che accerti la sussistenza o meno dei presupposti per l&#8217;ammissione alla procedura dei due raggruppamenti controinteressati.<br /> 4.  &#8220;In punto di non manifesta infondatezza, le ordinanze seguono un identico percorso argomentativo.<br /> 4.1.  &#8220;Secondo il rimettente, l&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. si pone in contrasto con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale, «di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2 e 113, commi 1 e 2 Cost.», perchè impone «di impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del Committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1 d.lgs. n. 50/2016, un atto per sua natura non immediatamente lesivo, quale appunto l&#8217;ammissione alla gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo [&#038;] con conseguente declaratoria d&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva».<br /> La ratio della novella recata dal nuovo codice dei contratti pubblici andrebbe ravvisata nella «celere definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione in modo tale da individuare in modo certo e non più¹ discutibile la platea dei soggetti ammessi in gara in un momento antecedente rispetto all&#8217;esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione».<br /> Le disposizioni censurate, quanto al provvedimento recante le ammissioni dei concorrenti, sarebbero certamente innovative rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale previgente, attribuendo in via preventiva natura lesiva ad un atto tipicamente endoprocedimentale, la cui impugnazione sarebbe in sì© priva di utilità  concreta ed attuale per un partecipante che, nel momento in cui è costretto per legge al ricorso giurisdizionale, ancora ignora l&#8217;esito finale della procedura selettiva: in tal modo esse si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale, desumibile dall&#8217;art. 100 del codice di procedura civile (applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all&#8217;art. 39 cod. proc. amm.), «della necessità , quale condizione dell&#8217;azione, della esistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale al ricorso in corrispondenza di una lesione effettiva di detto interesse».<br /> Il ricorso giurisdizionale sarebbe sempre stato considerato un rimedio non dato nell&#8217;interesse astratto della giustizia o per ottenere la mera enunciazione dei parametri di legalità  dell&#8217;azione amministrativa disancorati da un effettivo vantaggio del ricorrente.<br /> L&#8217;interesse al ricorso, che deve essere caratterizzato dai predicati della personalità , attualità  e concretezza, potrebbe essere anche strumentale, cioè rivolto «ad ottenere la caducazione del provvedimento amministrativo al fine di rimettere in discussione il rapporto controverso e di eccitare il nuovo (o il non) esercizio del potere amministrativo, in termini potenzialmente idonei ad evitare un danno ovvero ad attribuire un vantaggio».<br /> La sufficienza di un interesse di carattere strumentale sarebbe stata posta alla base del riconoscimento della legittimazione ad impugnare l&#8217;atto di aggiudicazione da parte di un soggetto che non sia stato in grado di partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, ovvero sia stato escluso da una trattativa privata e aspiri, per effetto dell&#8217;accoglimento del ricorso, alla ripetizione o alla indizione della procedura selettiva. A tale categoria concettuale, poi, si sarebbe fatto riferimento per ammettere la legittimazione di un&#8217;impresa a contestare la scelta dell&#8217;amministrazione di gestire un servizio pubblico attraverso il modulo della convenzione con altri enti locali invece di ricorrere alla gara.<br /> Secondo il TAR Puglia, si dovrebbe quindi affermare che nel processo amministrativo il risultato utile che il ricorrente deve dimostrare di potere perseguire non può «isterilirsi nella semplice garanzia dell&#8217;interesse legittimo e, men che meno, nella rivendicazione popolare della legittimità  ex se dell&#8217;azione pubblica».<br /> Il requisito dell&#8217;attualità  dell&#8217;interesse non potrebbe considerarsi sussistente quando il pregiudizio derivante dall&#8217;atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè non è certo, al momento dell&#8217;emanazione del provvedimento, se si realizzerà  in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del soggetto: tale sarebbe il caso di specie, poichè l&#8217;ammissione non determinerebbe un vulnus immediato al partecipante, essendo necessaria, per la sua verificazione, l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente ammesso.<br /> Coerentemente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiederebbe, al fine dell&#8217;ammissibilità  del ricorso, la necessaria esistenza di un interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale, non potendosi piegare l&#8217;esercizio della giustizia amministrativa ad una funzione di oggettiva verifica, di carattere generale, del rispetto della legalità  dell&#8217;azione amministrativa, e cioè di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegata da una posizione legittimante del ricorrente.<br /> Secondo il rimettente, dunque, le disposizioni censurate introducono una ipotesi di giurisdizione amministrativa oggettiva, «eccentrica rispetto ad un sistema di giustizia amministrativa tradizionalmente impostato sulla giurisdizione/giustizia di diritto &#8220;soggettivo&#8221; e sul &#8220;potere&#8221; ex art. 24, comma 1, Cost. [&#038;] in capo all&#8217;attore».<br /> Il concetto stesso di tutela degli interessi legittimi richiamato dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. implicherebbe «necessariamente i menzionati caratteri della personalità , attualità  e concretezza del sostrato processuale della posizione giuridica soggettiva dell&#8217;individuo (i.e. interesse legittimo) dinanzi all&#8217;esercizio del potere autoritativo», mentre le disposizioni censurate costituirebbero una «illegittima deviazione rispetto al quadro costituzionale predetto».<br /> Essendo esse finalizzate ad incaricare un soggetto privato della tutela di un interesse pubblico, con costi eccessivi, sarebbe palese la loro irragionevolezza e contrarietà  al rispetto del principio costituzionale di effettività  della tutela giurisdizionale.<br /> Le norme in esame, infatti, onererebbero l&#8217;impresa partecipante alla gara di impugnare le ammissioni degli altri partecipanti, ma tale impugnazione potrebbe rivelarsi inutile ove la stessa ricorrente risulti essere aggiudicataria, ovvero, all&#8217;opposto, si collochi in graduatoria in una posizione che non le consenta di ottenere il bene della vita cui aspira, ossia l&#8217;aggiudicazione.<br /> Il contrasto con i menzionati principi costituzionali che garantiscono l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale sarebbe ancora più¹ evidente, ove si consideri che l&#8217;impugnazione in materia di appalti pubblici è soggetta ad un contributo unificato di importi elevati (da 2.000 a 6.000 euro, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6-bis, lettera d, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo a»).<br /> 4.2.  &#8220;Le norme censurate sarebbero anche contrarie al principio di eguaglianza e irragionevoli.<br /> Al terzo periodo del comma 2-bis della disposizione censurata, infatti, il legislatore ha considerato inammissibile l&#8217;impugnazione della proposta di aggiudicazione e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività , sostanzialmente confermando la regola generale tradizionale, che perà² sarebbe irragionevolmente derogata dai primi due periodi del medesimo comma, con riferimento ad un atto endoprocedimentale, quale l&#8217;ammissione, privo di lesività  dal punto di vista del concorrente, ma evidentemente ritenuto lesivo dal punto di vista dell&#8217;interesse generale all&#8217;anticipata ed incontestata formazione della platea dei partecipanti alla gara, della cui tutela è costretto a farsi carico il concorrente medesimo.<br /> Un interesse al ricorso meramente ipotetico avverso le ammissioni sarebbe stato tramutato dal legislatore del 2016 in un interesse concreto e attuale, introducendo una sorta di presunzione legale ed astratta, mentre analoga operazione sarebbe stata esclusa con riferimento a tutti gli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività .<br /> Il sistema così congegnato dal legislatore &#8211; prosegue il rimettente &#8211; potrebbe astrattamente far scivolare il contenzioso sugli appalti verso un modello di giustizia di diritto oggettivo contrario agli artt. 24 e 113 Cost., alla cui stregua la giurisdizione amministrativa è orientata ad apprestare tutela ad una posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, che nel caso di specie è dato dall&#8217;aggiudicazione della gara.<br /> Tali dubbi sarebbero stati di recente evidenziati anche dall&#8217;ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, 17 gennaio 2018, n. 88, che ha sollevato la «corrispondente questione pregiudiziale» dinanzi alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, al fine di verificare la compatibilità  dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività  sostanziale della tutela giurisdizionale.<br /> Il contrasto con i principi costituzionali sarebbe ancora più¹ palese, se si considerano gli ingenti esborsi economici che sono necessari per promuovere «eventualmente anche plurimi e distinti ricorsi giurisdizionali avverso distinte ammissioni».<br /> Le norme censurate, dunque, secondo il TAR Puglia, potrebbero avere un effetto dissuasivo di iniziative processuali notevolmente «anticipate» (e sensibilmente costose) rispetto al verificarsi della concreta lesione, così ulteriormente aggravando la violazione del diritto costituzionale di difesa, ovvero, all&#8217;opposto, un effetto di proliferazione dei ricorsi giurisdizionali che non sarebbe compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all&#8217;art. 111, secondo comma, Cost.<br /> Il rimettente ricorda poi la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui nella disciplina degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità , sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà .<br /> Osserva il TAR Puglia che nella sentenza n. 241 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che prevedeva la sanzione dell&#8217;inammissibilità  del ricorso in caso di mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, affermando che «L&#8217;obiettivo di evitare la strumentalizzazione del processo, attraverso la sanzione di inammissibilità , va bilanciato con la garanzia dell&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività . Seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità  non precluda la riproposizione dell&#8217;azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggravio per la parte, che dovrà  ricominciare ex novo il giudizio. Pertanto, le conseguenze sfavorevoli derivanti dall&#8217;inammissibilità  non sono adeguatamente bilanciate dall&#8217;interesse ad evitare l&#8217;abuso del processo che è giù  efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella di cui all&#8217;art. 52 della legge n. 69 del 2009. L&#8217;eccessiva gravità  della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza dell&#8217;art. 152 disp. att. cod. proc. civ.».<br /> Ad avviso del rimettente, traslando il ragionamento operato da questa Corte con la citata sentenza n. 241 del 2017 alla fattispecie oggetto di causa, si potrebbe giungere alla conclusione che la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva per omessa tempestiva impugnazione dell&#8217;ammissione dell&#8217;impresa aggiudicataria si risolve in un aggravio eccessivo per la ricorrente, che &#8211; diversamente dall&#8217;ipotesi allora oggetto di scrutinio &#8211; neanche potrebbe cominciare ex novo il giudizio.<br /> Secondo il TAR Puglia, dunque, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sarebbe stato operato in modo non proporzionato, ossia comprimendo eccessivamente la garanzia dell&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale e la sua effettività .<br /> Il contrapposto interesse pubblico ad evitare l&#8217;abuso del processo, peraltro, sarebbe giù  adeguatamente tutelato dal citato art. 13, comma 6-bis, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede elevati importi del contributo unificato da versare per le controversie assoggettate al rito degli appalti pubblici.<br /> In conclusione, l&#8217;eccessiva gravità  della «sanzione» dell&#8217;inammissibilità  rispetto al fine perseguito dal legislatore comporterebbe la manifesta irragionevolezza dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm.<br /> Ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 121 e n. 44 del 2016, che, nel ribadire l&#8217;ampia discrezionalità  del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, avrebbero escluso la legittimità  costituzionale di oneri o adempimenti che rendano impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale.<br /> Nel caso di specie sarebbe infatti configurabile una ipotesi di impossibilità  o di estrema difficoltà  dell&#8217;esercizio del diritto di difesa e dello svolgimento dell&#8217;attività  processuale, considerati, da un lato, l&#8217;onere di immediata impugnazione delle ammissioni senza alcuna utilità  per l&#8217;operatore economico nel momento in cui è imposto dall&#8217;ordinamento, e, dall&#8217;altro, la previsione del gravoso contributo unificato.<br /> 4.3.  &#8220;Ancora, la necessità  di proporre plurimi ricorsi avverso le singole ammissioni relative alla medesima procedura di gara si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale (si invocano gli artt. 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost.), con il principio del giusto processo (di cui all&#8217;art. 111, primo comma, Cost.), con il principio di ragionevole durata del processo (di cui all&#8217;art. 111, secondo comma, Cost.) e con i principi di economia e concentrazione processuale.<br /> Le norme censurate comporterebbero, infatti, «l&#8217;eventualità » di un&#8217;ingiusta declaratoria di inammissibilità  del ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva o, all&#8217;opposto, il rischio che il contenzioso in materia di ammissioni si trasformi in una «guerra» di tutti gli ammessi contro tutti.<br /> A ciù² dovrebbe poi aggiungersi la necessità  non solo di impugnare tempestivamente l&#8217;ammissione di tutti i partecipanti alla gara, ma anche, successivamente, di proporre un separato giudizio avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva, con ulteriore aggravio per la parte tenuta alla corresponsione di un altro contributo unificato.<br /> 4.4.  &#8220;Quanto alla violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., stante il tenore inequivoco dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, vi sarebbe una tensione non sanabile in via interpretativa con il diritto fondamentale ad un giusto ed effettivo processo sancito dagli artt. 6 e 13 CEDU.<br /> Analogamente a quanto dedotto con riferimento al corrispondente principio costituzionale di effettività  della tutela giurisdizionale, anche quello convenzionale implicherebbe (specie alla luce dei costi di accesso alla giustizia amministrativa) la libertà  del ricorrente di autodeterminarsi in ordine alla concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara, e quindi di stabilire, senza coartazione alcuna, se l&#8217;azione giurisdizionale risponda ad un suo effettivo interesse, e di astenersi dall&#8217;agire in giudizio, se detto interesse sia ritenuto insussistente.<br /> 5.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in alcuno dei due giudizi.<br /> 6.  &#8220;Nel primo si è costituita La C. Global Service srl, ricorrente nel giudizio a quo, instando per la dichiarazione di fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> Nel secondo si è costituita l&#8217;A. srl, in proprio e nella qualità  di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl, controinteressata costituitasi nel giudizio a quo, anch&#8217;essa instando per la dichiarazione di fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> 7.  &#8220;La parte costituita A. srl, con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 15 ottobre 2019, ha dedotto, in via preliminare, il permanere della rilevanza delle questioni sollevate, anche in seguito all&#8217;abrogazione delle norme censurate ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e, nel merito, ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno della loro fondatezza.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all&#8217;esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà  di fare valere l&#8217;illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo).<br /> Con una prima articolata questione il rimettente lamenta, in sostanza, la violazione dei principi di ragionevolezza e di effettività  della tutela giurisdizionale (art. 3 e 24 Cost.), perchè, da un lato, il legislatore avrebbe introdotto un onere di impugnazione di un atto per sua natura non immediatamente lesivo, il cui esercizio, peraltro economicamente gravoso, potrebbe rivelarsi inutile, ove al termine della gara il ricorrente risulti aggiudicatario o, per converso, si collochi in una posizione della graduatoria che comunque non gli consenta di ottenere il bene della vita cui aspira; dall&#8217;altro, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione per omessa tempestiva impugnazione dell&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicatario sarebbe una «sanzione» eccessiva, che sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e la sua effettività  in favore del contrapposto interesse pubblico ad evitare l&#8217;abuso del processo, giù  adeguatamente tutelato dall&#8217;art. 13, comma 6-bis, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», che prevede elevati importi del contributo unificato da versare per le controversie assoggettate al rito degli appalti pubblici.<br /> L&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d&#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), poi, violerebbe gli artt. 24, 103 e 113 Cost., perchè i caratteri della personalità , attualità  e concretezza dell&#8217;interesse ad agire caratterizzerebbero il sistema soggettivo di giustizia amministrativa, delineato in Costituzione come rivolto ad apprestare tutela ad una posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, mentre le disposizioni censurate, imponendo l&#8217;impugnazione di un atto non immediatamente lesivo, introdurrebbero una ipotesi di giurisdizione di diritto oggettivo, volta alla verifica della legalità  dell&#8217;azione amministrativa e scollegata con la posizione soggettiva del ricorrente, che in tal modo verrebbe indebitamente gravato della tutela di un interesse pubblico.<br /> Le norme censurate, ancora, violerebbero l&#8217;art. 3, primo comma, Cost., perchè irragionevolmente diversificano le ammissioni e gli altri atti endoprocedimentali, i quali, a differenza delle prime, non sono impugnabili, ai sensi del terzo periodo dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm.<br /> Sarebbero altresì violati gli artt. 24 e 111 Cost., perchè, considerato anche il cumularsi dei costosi contributi unificati dovuti sia per il ricorso contro l&#8217;ammissione sia per quello contro l&#8217;aggiudicazione, il meccanismo introdotto dal legislatore avrebbe l&#8217;effetto di dissuadere il concorrente dal promuovere iniziative giurisdizionali in assenza di una lesione concreta ed attuale ovvero, all&#8217;opposto, l&#8217;effetto di moltiplicarle.<br /> Infine, secondo il rimettente, le norme censurate violerebbero l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, perchè anche gli invocati parametri convenzionali assicurerebbero la effettività  della tutela giurisdizionale e quindi la libertà  del ricorrente di autodeterminarsi in ordine alla concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara, e quindi la libertà  di stabilire, senza coartazione alcuna, se l&#8217;azione giurisdizionale risponda ad un suo effettivo interesse.<br /> 1.1.  &#8220;I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia, avendo ad oggetto identiche questioni di legittimità  costituzionale.<br /> 2.  &#8220;L&#8217;art. 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ha abrogato (anche) il comma 2-bis dell&#8217;art. 120 cod. proc. amm., recante le norme oggetto dei dubbi di legittimità  costituzionale del rimettente (nonostante l&#8217;Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 782 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto le «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», avesse piuttosto suggerito una modifica del procedimento di gara, volta a separare temporalmente la fase di ammissione/esclusione da quella di aggiudicazione, o, in alternativa, «l&#8217;opzione zero» di non modificare il rito ed attendere una verifica di impatto della regolamentazione in grado di metterne in luce i vantaggi e gli svantaggi).<br /> L&#8217;intervenuta abrogazione nelle more del giudizio di legittimità  costituzionale non incide sulla rilevanza delle questioni, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 23, del citato d.l. n. 32 del 2019, «Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e quindi non riguardano i processi a quibus.<br /> 3.  &#8220;Sempre in punto di rilevanza, nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. 2018, il TAR Puglia, adito per l&#8217;impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (oltre che per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il risarcimento in forma specifica), osserva che dal rigetto delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate deriverebbe, in applicazione dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, secondo periodo, la necessità  di adottare una pronunzia di rito dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  del ricorso, per avere la ricorrente omesso di contestare tempestivamente l&#8217;ammissione della controinteressata. Per contro, l&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  costituzionale comporterebbe l&#8217;applicabilità  delle ordinarie coordinate ermeneutiche in tema di interesse ad agire, da cui discenderebbe l&#8217;ammissibilità  del ricorso e la necessità  di adottare una sentenza di merito.<br /> Nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 141 del reg. ord. 2018, il rimettente, adito ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo periodo, per l&#8217;impugnazione del provvedimento di ammissione dei concorrenti, osserva, invece, che dal rigetto delle questioni di legittimità  costituzionale deriverebbe l&#8217;ammissibilità  del ricorso, mentre il loro accoglimento comporterebbe l&#8217;adozione di una sentenza di inammissibilità , per essere stato impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.<br /> La motivazione è corretta, perchè in entrambi gli speculari giudizi (uno sull&#8217;aggiudicazione e l&#8217;altro sull&#8217;ammissione) il giudice a quo deve fare applicazione dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, per decidere sull&#8217;ammissibilità  dei ricorsi.<br /> 4.  &#8220;E&#8217; poi non implausibile la motivazione del rimettente sull&#8217;applicabilità  ratione temporis delle norme censurate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 e 220 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (d&#8217;ora in avanti: codice dei contratti pubblici), sulla ricorrenza del presupposto di operatività  della pubblicazione del provvedimento di ammissione, ai sensi dell&#8217;art. 29 del codice dei contratti pubblici, e, quanto al giudizio promosso con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. del 2018, sulla sussistenza di una controversia avente ad oggetto il possesso in capo all&#8217;aggiudicataria di un requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione.<br /> 5.  &#8220;Prima di affrontare il merito delle questioni, è opportuno brevemente tratteggiare la genesi e il contenuto delle norme oggetto dei dubbi di legittimità  costituzionale.<br /> 5.1.  &#8220;L&#8217;art. 1, comma 1, lettera bbb), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l&#8217;attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), pur in assenza di un&#8217;indicazione in tal senso delle direttive europee, aveva delegato il Governo a revisionare e razionalizzare il rito abbreviato previsto per i giudizi concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, «anche mediante l&#8217;introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consent[a] l&#8217;immediata risoluzione del contenzioso relativo all&#8217;impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».<br /> In esecuzione di tale dettagliato criterio di delega, l&#8217;art. 204 del codice dei contratti pubblici aveva interpolato l&#8217;art. 120 cod. proc. amm., introducendo ai commi 2-bis, 6-bis e 9 un nuovo rito, variamente denominato &#8220;super accelerato&#8221;, &#8220;super veloce&#8221;, &#8220;super speciale&#8221;, speciale &#8220;di terzo grado&#8221;.<br /> Esso, infatti, era speciale rispetto a quello di cui all&#8217;art. 120 cod. proc. amm. (rubricato «Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettera a»), il quale, a sua volta, è speciale rispetto a quello previsto dall&#8217;art. 119 (rubricato «Rito abbreviato comune a determinate materie»), il quale, a sua volta ancora, è speciale rispetto all&#8217;ordinario processo di cognizione.<br /> Il legislatore aveva quindi previsto che «il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all&#8217;esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali» dei concorrenti andava impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici; e che «l&#8217;omessa impugnazione preclude[va] la facoltà  di far valere l&#8217;illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale».<br /> A seguito di un vivace dibattito giurisprudenziale, l&#8217;art. 19 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), modificando il citato art. 29 del codice dei contratti pubblici, aveva rafforzato il sistema di comunicazione e pubblicità  degli atti di ammissione ed esclusione, chiarendo che il termine d&#8217;impugnazione decorreva dal momento in cui essi, corredati di motivazione, fossero resi disponibili all&#8217;impresa concorrente.<br /> L&#8217;art. 120, comma 2-bis, poi, al terzo periodo, recepiva la regola giurisprudenziale secondo cui non sono impugnabili gli atti del procedimento di gara «privi di immediata lesività », ivi compresa la proposta di aggiudicazione (così superando l&#8217;orientamento giurisprudenziale che rendeva facoltativa l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, di cui essa ha preso il posto).<br /> Il rito &#8220;super speciale&#8221; non apportava alcuna innovazione con riferimento alle esclusioni, perchè la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che esse fossero immediatamente lesive e quindi autonomamente impugnabili, mentre il radicale cambio di rotta riguardava la previsione dell&#8217;onere di impugnazione dell&#8217;altrui ammissione alla gara, che da sempre era stata considerata contestabile esclusivamente al momento dell&#8217;aggiudicazione, quando si conoscono il vincitore e gli altri concorrenti &#8220;perdenti&#8221;, che solo allora acquistano interesse a fare valere l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicatario e dei soggetti che li precedono in graduatoria.<br /> Il rito si caratterizzava per una (ulteriore) abbreviazione di tutti i termini processuali ed una logica iperacceleratoria di tutte le attività  processuali (commi 6-bis e 9).<br /> 6.  &#8220;Nel merito, con la prima questione il rimettente dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., perchè, in violazione dei principi di ragionevolezza e di effettività  della tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 Cost.), impone al soggetto partecipante alla gara, in un momento in cui non ha alcun interesse concreto all&#8217;attivazione dell&#8217;iniziativa giurisdizionale, un onere di impugnazione economicamente gravoso, cui è correlata una «sanzione» eccessiva e sproporzionata, ossia la preclusione a fare valere le doglianze avverso le ammissioni nei giudizi a valle sull&#8217;aggiudicazione, che sola, per contro, fa sorgere in capo al concorrente l&#8217;interesse concreto ed attuale al ricorso.<br /> 7.  &#8220;E&#8217; noto che il legislatore gode di ampia discrezionalità  nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 172, n. 160, n. 139 e n. 45 del 2019, n. 225, n. 77 del 2018, n. 241, n. 94 del 2017) e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l&#8217;azione (tra le tante, sentenze n. 45 del 2019, n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014), «con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà  delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all&#8217;art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)» (sentenza n. 121 del 2016).<br /> In particolare, questa Corte ha costantemente affermato che l&#8217;art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).<br /> 8.  &#8220;Nella specie, la ragione dell&#8217;introduzione del rito &#8220;super speciale&#8221; è stata individuata nell&#8217;esigenza di «definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all&#8217;esame delle offerte» (Consiglio di Stato, Adunanza della commissione speciale, parere n. 855 del 1° aprile 2016, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11), con la conseguente creazione di un «nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda» (Consiglio di Stato, sezione quinta, 14 marzo 2017, n. 1059).<br /> Ciù² al fine precipuo di evitare «che con l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase [&#038;] di ammissione (con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre [al] pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell&#8217;ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità , oltre che di proporzionalità  del procedimento di gara)» (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, parere n. 782 citato).<br /> In questo stesso senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia, chiamata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte a decidere sulla compatibilità  del rito in questione con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività  sostanziale della tutela (e, in particolare, con l&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e con l&#8217;art. 1, paragrafi 1 e 2-quater, della direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori). Il giudice europeo, nel fornire risposta positiva, condizionata all&#8217;effettiva conoscenza delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di ammissione ed esclusione, ha osservato che «la realizzazione completa degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 89/665 sarebbe compromessa se ai candidati e agli offerenti fosse consentito far valere, in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione, infrazioni alle norme di aggiudicazione degli appalti, obbligando quindi l&#8217;amministrazione aggiudicatrice a ricominciare l&#8217;intero procedimento al fine di correggere tali infrazioni» (Corte di giustizia, quarta sezione, ordinanza del 14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus).<br /> 8.1.  &#8220;Si è poi rilevato dall&#8217;Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato (nel citato parere n. 782 del 2017) che con l&#8217;introduzione del rito &#8220;super speciale&#8221; il legislatore aveva anche inteso porre rimedio alla proliferazione incontrollata dei giudizi &#8220;retrospettivi&#8221;, incentrati, attraverso il fuoco incrociato dei ricorsi principali e incidentali escludenti, sui requisiti di ammissione alla gara, così neutralizzando, per quanto possibile, «l&#8217;effetto &#8220;perverso&#8221; del ricorso incidentale», anche alla luce del difficile dialogo con la Corte di Giustizia in relazione a tale istituto (dialogo reso ancora più¹ problematico dalla recente sentenza, 5 settembre 2019, sezione decima, in causa C-333/18, Lombardi srl, resa su rinvio pregiudiziale dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato).<br /> 9.  &#8220;Alla stregua di tali considerazioni, tutte condivisibili, la scelta di introdurre il rito in esame non può ritenersi irragionevole, nè l&#8217;onere di immediata impugnazione e la correlata preclusione processuale, secondo lo schema classico del giudizio impugnatorio, sono tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa.<br /> 10.  &#8220;Quanto alla dedotta violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., va invece verificato l&#8217;assunto del rimettente, secondo cui l&#8217;aver imposto l&#8217;attivazione processuale in un momento in cui il ricorrente non ha un interesse concreto all&#8217;impugnazione configurerebbe un&#8217;ipotesi di giurisdizione di tipo oggettivo.<br /> 11.  &#8220;Non vi è dubbio che, alla luce degli invocati parametri costituzionali, la giurisdizione amministrativa, nelle controversie tra amministrati e pubblico potere, sia primariamente rivolta alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive e solo mediatamente al ripristino della legalità  dell&#8217;azione amministrativa, legalità  che pertanto può e deve essere processualmente perseguita entro e non oltre il perimetro dato dalle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini.<br /> Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi che il legislatore abbia configurato una giurisdizione di tipo oggettivo volta a tutelare in via esclusiva o prioritaria l&#8217;interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di affidamento, avendo piuttosto inteso dare autonoma rilevanza all&#8217;interesse strumentale o procedimentale del concorrente alla corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 26 aprile 2018, n. 4), interesse che è proprio e personale del concorrente, poichè la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 11 maggio 2018, n. 6).<br /> Nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia, secondo cui il rischio che un provvedimento illegittimo di ammissione di un concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico possa cagionare un danno «è sufficiente a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall&#8217;assegnazione dell&#8217;appalto ad un altro candidato» (Corte di giustizia, quarta sezione, ordinanza 14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus), il che evidentemente presuppone il riconoscimento della chance di aggiudicazione come utilità  intermedia autonomamente tutelata.<br /> 11.1.  &#8220;Del resto, non mancano nell&#8217;ordinamento altre ipotesi positivizzate, in via normativa o giurisprudenziale, di tutela di interessi non &#8220;finali&#8221; (Consiglio di Stato, sezione sesta, 25 febbraio 2019, n. 1321). E&#8217; il caso, per restare nell&#8217;ambito delle procedure di affidamento, dell&#8217;interesse strumentale alla edizione della gara che sia illegittimamente mancata, laddove il ricorrente non agisce, nell&#8217;immediato, per l&#8217;aggiudicazione ma per il suo interesse a partecipare alla procedura; ovvero, dell&#8217;interesse strumentale alla sua caducazione, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità  di ottenere l&#8217;utilità  richiesta (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze 25 febbraio 2014, n. 9, e 7 aprile 2011, n. 4).<br /> 11.2.  &#8220;In effetti, se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l&#8217;interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della tutela attraverso una sua anticipazione e non è distonico rispetto ai ricordati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l&#8217;interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità  in sì© dell&#8217;azione amministrativa, anche al costo di alterare l&#8217;equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei processi a carattere dispositivo.<br /> 12.  &#8220;In conclusione, la scelta del legislatore di fare emergere, all&#8217;interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l&#8217;ammissione di altri concorrenti non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva degli invocati parametri costituzionali.<br /> 13.  &#8220;Le norme censurate resistono anche al più¹ volte ripetuto rilievo, trasversale a tutte le questioni, che il rito in esame inciderebbe sul diritto di difesa per via dei costi eccessivi imposti alla parte ricorrente, che si troverebbe a dovere versare uno o più¹ (elevati) contributi unificati per i giudizi intrapresi avverso le ammissioni ed un altro (parimenti elevato) contributo unificato per il ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione, sicchè, in sostanza, essa sarebbe dissuasa dal proporre iniziative giurisdizionali «anticipate».<br /> Tale aspetto &#8211; anche se indubbiamente merita un&#8217;attenta riflessione, come giù  segnalato dall&#8217;Adunanza della commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 21 marzo 2016 -, nell&#8217;argomentazione del rimettente, ancillare rispetto alla tesi principale, sicchè, una volta ritenuta legittima l&#8217;emersione legislativa dell&#8217;interesse procedimentale alla corretta cristallizzazione della platea dei concorrenti, esso non mantiene un&#8217;autonoma forza logica.<br /> In ogni caso, il costo in tesi eccessivo del cumulo dei contributi unificati non può essere motivo di illegittimità  costituzionale delle norme istitutive del rito &#8220;super speciale&#8221; ma, eventualmente, di quelle che regolano l&#8217;imposizione o la misura del contributo medesimo, norme, quest&#8217;ultime, non oggetto dell&#8217;odierno scrutinio di costituzionalità .<br /> 14.  &#8220;Il TAR Puglia lamenta, poi, la violazione del principio di eguaglianza, perchè le disposizioni censurate irragionevolmente diversificherebbero le ammissioni rispetto agli altri atti endoprocedimentali, per i quali il terzo periodo dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, ribadisce la regola della non immediata impugnabilità .<br /> 15.  &#8220;L&#8217;infondatezza della questione è implicita nelle considerazioni giù  svolte: al riconoscimento, nel caso di specie, della rilevanza dell&#8217;interesse strumentale consegue la legittimità  del diverso trattamento normativo.<br /> 16.  &#8220;In un breve passaggio delle ordinanze il rimettente deduce la congiunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perchè il rito &#8220;super speciale&#8221;, in alternativa al giù  cennato effetto dissuasivo delle iniziative giurisdizionali, «potrebbe» avere «un effetto di proliferazione dei ricorsi» non compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.<br /> 17.  &#8220;La questione, non ulteriormente sviluppata, è inammissibile per contraddittorietà  e perplessità , poichè il TAR Puglia stringatamente prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti parametri costituzionali: il rito &#8220;super speciale&#8221; potrebbe avere un effetto dissuasivo delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse.<br /> 18.  &#8220;Da ultimo, il rimettente dubita della legittimità  costituzionale delle norme censurate per violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, perchè tali parametri convenzionali, nell&#8217;assicurare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, implicherebbero la libertà  del ricorrente di autodeterminarsi in ordine alla concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara.<br /> 19.  &#8220;In realtà , la Corte EDU lascia all&#8217;autonomia degli Stati membri un certo margine di apprezzamento nella configurazione del diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione di eventuali limiti, a condizione che siano posti per uno scopo legittimo, rispettino il principio di proporzionalità  e non abbiano l&#8217;effetto di rendere impossibile od oltremodo difficile l&#8217;esercizio del diritto convenzionale (tra le tante, Corte EDU, prima sezione, Dimitras contro Grecia, 19 aprile 2018, ricorso n. 11946/11; Corte EDU, prima sezione, Samarzdic contro Croazia, 20 luglio 2017, ricorso n. 32486/14; Corte EDU, prima sezione, Shuli contro Grecia, 13 luglio 2017, ricorso n. 71891/10; Corte EDU, prima sezione, Center for the development of analytical psychology contro Macedonia, 15 giugno 2017, ricorso n. 29545/10; Corte EDU, Grande Camera, Lupeni Greek Catholic Parish e altri contro Romania, 29 novembre 2016, ricorso n. 76943/11).<br /> Poichè, dunque, la giurisprudenza convenzionale segue direttrici ermeneutiche analoghe a quelle di questa Corte in relazione al diritto di difesa e alla sua effettività , deve escludersi il contrasto con gli invocati parametri interposti per le stesse ragioni sopra evidenziate in relazione alla dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo n. 104 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 &#8211; dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a></p>
<p>G. Sapone, Pres., R. Tuccillo, Est. sulla discrezionalità  tecnica che contrassegna il giudizio di un organo di valutazione come la commissione di valutazione dei candidati alla prima fascia dei professori universitari, sulla scelta dell&#8217;esperto del settore e sulla necessità  di una idonea motivazione che sorregga tali giudizi. 1. Università &#8211; Abilitazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone, Pres., R. Tuccillo, Est.</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità  tecnica che contrassegna il giudizio di un organo di valutazione come la commissione di valutazione dei candidati alla prima fascia dei professori universitari, sulla scelta dell&#8217;esperto del settore e sulla necessità  di una idonea motivazione che sorregga tali giudizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Università &#8211; Abilitazione scientifica alla prima e seconda fascia di professori universitari- D.M. 76/2012 recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati- Disciplina.<br /> 2. Concorsi Pubblici &#8211; Giudizio di valutazione della commissione- Esercizio di discrezionalità  tecnica- Integrato con ausilio di esperti in materia- Idoneità  della motivazione- Necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il D.M. 76/2012, Regolamento recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, definisce sia i criteri, parametri e indicatori di attività  scientifica utilizzabili per la valutazione dei candidati che le modalità  di accertamento da parte dei commissari. L&#8217;abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere un certo numero di titoli, ottengano una valutazione positiva sull&#8217;impatto della propria produzione scientifica. I commissari sono cinque e votano a maggioranza.</p>
<p> 2. Il giudizio di un organo di valutazione come quello della commissione, inteso a verificare e misurare il livello di maturità  scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità  tecnica ad essa riservato. Al fine di farsi supportare nelle proprie determinazioni la commissione può valutare di scegliere un esperto che deve essere dello specifico settore, non giù  un qualunque esperto, come accaduto nel caso di specie. Inoltre la motivazione degli atti amministrativi, specie di quelli discrezionali, costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità . Se la motivazione è inadeguata e insufficiente, ciù² è indice sintomatico di non adeguato esame del materiale curricolare e rende non intelligibili e non verificabili le ragioni poste alla base della valutazione stessa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14410/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07724/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7724 del 2018, proposto da<br /> Paolo Dionisi Vici, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Spatocco, Michela Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Spatocco in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Commissione D&#8217;Esame per L&#8217;Asn Settore 07/B2 Scienze e Tecnol non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">Previa sospensione cautelare</p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; provvedimento, conosciuto in data 3 aprile 2018, contenente il giudizio di non idoneità  e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, &#8220;scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali&#8221;, di cui al Decreto direttoriale n. 1532 del 29.7.2016 del Ministero dell&#8217;Istruzione Università  e della Ricerca (all. 1, 2);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lo stesso verbale di non abilitazione del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il parere espresso dall&#8217;esperto revisore pro veritate (all. 3) e il suo recepimento nelle valutazioni individuale e collegiale dei Commissari e i giudizi individuali e collegiale espressi, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove necessario e soltanto cautelarmente nella parte in cui sfavorevoli alla posizione del ricorrente, tutti gli atti della procedura e, in particolare, tutti i verbali delle riunioni della Commissione e specificamente di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione e i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perchè successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente il decreto direttoriale del MIUR 29.7.2016 n. 1532, il DPR 4 aprile 2016 n 95, regolamento recante modifiche al DPR 14.9.2011 n.222, Decreto del MIUR 29.7.2016 n. 602, DM 7.6.2016 n. 120, del D.D. 29.7.2016 n. 1531;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche come meglio individuati nel testo del ricorso,</p>
<p style="text-align: justify;">ovvero di tutti gli atti in base ai quali il ricorrente ha ricevuto giudizio di non idoneità , e per il cui effetto non si è visto riconoscere l&#8217;abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, &#8220;scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali&#8221;, richiesto con particolare riferimento al sottosettore AGR/06 &quot;tecnologia del legno e utilizzazioni forestali&#8221; (ex G03B) e con ulteriore particolare riferimento alla &quot;xilologia e tecnologia del legno: conservazione dei manufatti lignei, alterazione, manutenzione e protezione del legno&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento degli atti mediante i quali era stato espresso il giudizio di non idoneità  allo svolgimento di funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, &#8220;scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità  di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività  scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione, nonchè le modalità  di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che <i>&#8220;nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5</i>&#8220;, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all&#8217;impatto della produzione scientifica complessiva all&#8217;interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all&#8217;art. 6 e agli allegati A e E.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre l&#8217;art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato &#8220;A&#8221; al regolamento stesso nonchè superi almeno due su tre &#8220;valori soglia&#8221;, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate &#8211; in ordine alla relativa produzione scientifica &#8211; su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato &#8220;C&#8221; al d.m.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l&#8217;abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull&#8217;impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità  &#8220;elevata&#8221; definita nell&#8217;allegato &#8220;B&#8221; al medesimo regolamento (&#8220;<i>si intende per pubblicazione di qualità  elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità  e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità  scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l&#8217;abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l&#8217;idoneità  a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità  scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità  tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità  amministrativa, bensì alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità  delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di farsi supportare nelle proprie determinazioni la commissione può valutare di scegliere un esperto dello specifico settore che la supporti nello svolgimento del compito valutativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la commissione ha scelto di ricorrenre all&#8217;ausilio di un esperto il quale perà² afferisce al settore scientifico disciplnare ICAR/09, tecnica delle costruzioni, settore concorsuale 08/B3 e no n al settore concorsuale 07/B2 e tanto meno al settore disciplinare AGR/06 tecnologia del legno e utilizzazioni forestali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non risultano forniti adeguati elementi motivazionali per ritenere la congruità  e la competenza dell&#8217;esperto nel settore disciplinare in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127). Il Collegio, nel ritenere fondate la predetta censura, non entra, per ciù² solo, nel merito di valutazioni tecniche e scientifiche che sono, per definizione, riservate alla Commissione valutatrice. Ciù² in quanto il sindacato di questo Giudice attiene alla inadeguata ed insufficiente motivazione della valutazione compiuta dalla Commissione sul punto, il che costituisce indice sintomatico di non adeguato (e non completo) esame del materiale curriculare e rende, altresì, non intellegibili e, dunque, non verificabili, le ragioni poste alla base della valutazione stessa (Tar Lazio 239/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione sulla scelta dell&#8217;esperto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l&#8217;Amministrazione dovrà  procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In considerazione delle peculiarità  della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all&#8217;Amministrazione di rivalutare l&#8217;interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-12-2019-n-8472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-12-2019-n-8472/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-12-2019-n-8472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8472</a></p>
<p>Montedoro Pres., Ponte Est. 1. Procedimento amministrativo &#8211; Algoritmo &#8211; Utilizzo &#8211; Ammissibilità  &#8211; Ragioni. 2. Procedimento amministrativo &#8211; Algoritmo &#8211; Utilizzo &#8211; Ammissibilità  &#8211; Principi &#8211; Trasparenza &#8211; Imputabilità  della scelta al titolare del potere autoritativo &#8211; Rilevanza.Â  1.Ai fini della definizione del piano straordinario assunzionale di cui alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-12-2019-n-8472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-12-2019-n-8472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Montedoro Pres., Ponte Est.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Procedimento amministrativo &#8211; Algoritmo &#8211; Utilizzo &#8211; Ammissibilità  &#8211; Ragioni.</p>
<p> 2. Procedimento amministrativo &#8211; Algoritmo &#8211; Utilizzo &#8211; Ammissibilità  &#8211; Principi &#8211; Trasparenza &#8211; Imputabilità  della scelta al titolare del potere autoritativo &#8211; Rilevanza.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Ai fini della definizione del piano straordinario assunzionale di cui alla l. n. 107/2015, il ricorso all&#8217;algoritmo nel procedimento amministrativo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità  dalla stessa attribuite all&#8217;organo pubblico, titolare del potere. Nè vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l&#8217;utilizzo all&#8217;attività  amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività  autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse.<br /> 2. In tema di ricorso all&#8217;algoritmo nel procedimento amministrativo assumono rilievo fondamentale la piena conoscibilità  a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati, là  dove assume rilievo preminente il principio della trasparenza nonchè l&#8217;imputabilità  della decisione all&#8217;organo titolare del potere il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità  e legittimità  della scelta e degli esiti affidati all&#8217;algoritmo,a garanzia dell&#8217;imputabilità  della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità , nonchè della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell&#8217;interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall&#8217;azione amministrativa affidata all&#8217;algoritmo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2019<br /> <strong>N. 08472/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02936/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2936 del 2019, proposto da<br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Pasqualina Caiazza, Giovanna Cioffi, Anna Esposito, Concetta Esposito, Rosanna Mastroianni, Maria Mormone, Daniela Principe, Teresa Trinchillo, Valeria Fummo, Roberta Epistolato, Franca Mastrantuono, Lorella Piccolo, Nilla Potenza, Tiziana Carandente, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Speranza, Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;<br /> Castaldo Carmela, Fummo Valeria, Cira Ariosto, Fiorenza Paola, Lumia Alessia, Maria Grazia Del Giudice non costituiti in giudizio;<br /> Teresa Botta, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Speranza, Michele Ursini, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09230/2018, resa tra le parti,<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pasqualina Caiazza e di Giovanna Cioffi e di Anna Esposito e di Concetta Esposito e di Rosanna Mastroianni e di Maria Mormone e di Daniela Principe e di Teresa Trinchillo e di Valeria Fummo e di Teresa Botta e di Roberta Epistolato e di Franca Mastrantuono e di Lorella Piccolo e di Nilla Potenza e di Tiziana Carandente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Michele Speranza, Michele Ursini e l&#8217;avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Con l&#8217;appello in esame il Ministero, odierna parte appellante, impugnava la sentenza n. 9230 del 2018 con cui il Tar Lazio aveva accolto l&#8217;originario gravame. Quest&#8217;ultimo era stato proposto dalle odierne parti appellate, nella dedotta qualità  di docenti immessi in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario assunzionale di cui alla L. n. 107/2015 (a seguito delle procedure indette ex art. 1, co. 98, lett. c) l. cit.) su posti di potenziamento, di sostegno o su posto comune nella scuola secondaria di primo grado, al fine di impugnare la procedura nazionale di mobilità  attuata con ordinanza ministeriale n. 241/2016 in attuazione dell&#8217;art. 1, co. 108 della citata legge.<br /> All&#8217;esito del giudizio di primo grado il Tar accoglieva il ricorso sotto due dei profili dedotti: per un verso per il fatto che, in uno al predetto piano straordinario, non è stato previsto un meccanismo di deroga al vincolo quinquennale di permanenza nel posto giù  occupato per i docenti di sostegno, conseguendone che i medesimi non hanno potuto prender parte a questo piano straordinario per un posto comune, violandosi per loro il principio di uguaglianza; per un altro verso per il fatto che il delineato piano straordinario non è stato corredato da alcuna attività  amministrativa ma è stato demandato ad un algoritmo, tuttora sconosciuto, per effetto del quale sono stati operati i trasferimenti e le assegnazioni in evidente contrasto con il fondamentale principio della strumentalità  del ricorso all&#8217;informatica nelle procedure amministrative.<br /> Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:<br /> &#8211; infondatezza manifesta sul difetto procedimentale, nonchè sanatoria processuale dell&#8217;eventuale vizio di mancata comunicazione di avvio;<br /> &#8211; infondatezza manifesta sul merito provvedimentale sull&#8217;asserita disparità  di trattamento tra docenti appartenenti alle varie fasi della mobilità , segnatamente dei docenti appartenenti alla Fase C..<br /> Alcuni degli appellati si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità  ed il rigetto dell&#8217;appello. Gli appellati Epistolato Roberta, Mastroianni Rosanna, Botta Teresa e Piccolo Lorella dichiaravano che nei loro confronti è cessata la materia del contendere siccome sono state trasferite secondo il loro interesse e non in base alla sentenza appellata, chiedendo l&#8217;estromissione dal giudizio.<br /> Con ordinanza n. 2279 del 10 maggio 2019 veniva respinta la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza appellata.<br /> Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa passava in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La controversia decisa dalla sentenza impugnata ha ad oggetto l&#8217;azione proposta dagli odierni appellati, nella qualità  di docenti immessi in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario assunzionale di cui alla L. n. 107/2015 (a seguito delle procedure indette ex art. 1, co. 98, lett. c) l. cit.) su posti di potenziamento, di sostegno o su posto comune nella scuola secondaria di primo grado, avverso gli esiti della procedura nazionale di mobilità  attuata con ordinanza ministeriale n. 241/2016 in attuazione dell&#8217;art. 1, co. 108 della citata legge. In particolare, la contestazione riguarda l&#8217;esito della procedura la quale, svolta sulla base di un algoritmo non conosciuto e che non ha correttamente funzionato, ha disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze espresse, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate. In sostanza, il meccanismo straordinario di mobilità  si è rivelato pregiudizievole per quei docenti, quali le odierne ricorrenti, immessi in ruolo nella fase C, i quali sono stati trasferiti in province più¹ lontane da quella di propria residenza o quella comunque scelta con priorità  in sede di partecipazione alla procedura, benchè in tali province di elezione fossero disponibili svariati di posti.<br /> 2. A fronte dell&#8217;accoglimento disposto dal Tar, nei termini riassunti nella narrativa in fatto, l&#8217;appello proposto dal Ministero è articolato nei seguenti due motivi: a) il primo teso a confutare che vi sia stato un difetto procedimentale sotto un duplice profilo, sia perchè &#8220;l&#8217;algoritmo è semplicemente il risultato della trasposizione matematica e della sua applicazione informatica delle direttive&#8221;, sia perchè non doveva essere comunicato l&#8217;avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990; b) il secondo diretto ad affermare la correttezza del merito provvedimentale non sussistendo disparità  di trattamento tra docenti appartenenti alle varie fasi della mobilità  e particolarmente con riferimento ai docenti della fase C.<br /> 3. Preliminarmente, parte appellata chiede l&#8217;estromissione di alcuni degli originari ricorrenti per i quali sarebbe cessata la materia del contendere, in quanto avrebbero ottenuto il trasferimento secondo il loro interesse e non in base alla sentenza appellata.<br /> L&#8217;eccezione è infondata. L&#8217;estromissione riguarda non giù  la legittimazione, ma la diversa questione di chi debba ritenersi parte del processo, dunque la naturale destinataria degli effetti che scaturiscono dalla decisione in senso stretto, implicando l&#8217;accertamento negativo della legittimazione dell&#8217;estromesso in ordine alla pretesa sostanziale oggetto del contendere. Nel caso di specie oggetto della pretesa sostanziale del presente giudizio è la legittimità  della procedura cui gli stessi interessati hanno partecipato.<br /> La declaratoria di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva ha valore non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto implica un accertamento negativo della legittimazione dell&#8217;estromesso in ordine alla pretesa sostanziale oggetto del contendere. Nel caso di specie invece i soggetti hanno partecipato ed ottenuto il trasferimento in base alla procedura oggetto del contendere.<br /> 4. Sempre in via preliminare, non appare fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello per genericità  dei motivi.<br /> In linea di diritto, pur dinanzi al generale onere di specificità  dei motivi di gravame, costituisce jus receptum il principio per cui l&#8217;appello è da ritenersi ammissibile se dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l&#8217;impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 14 maggio 2012 n. 2745). Inoltre, va ribadito che il grado di specificità  dei motivi di appello va parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità  della sentenza contestata.<br /> Applicando tali coordinate al caso di specie, se per un verso i vizi risultano scanditi in due ordini di censure, quantomeno in parte sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sui due ordini di motivi accolti, per un altro verso gli stessi risultano piuttosto infondati nel merito.<br /> 5. Passando all&#8217;esame del merito, per ciù² che concerne il primo ordine di motivi di appello, sempre in via preliminare va rilevata la manifesta infondatezza delle contestazioni svolte in merito alla presunta violazione dell&#8217;art. 7 legge 241 cit..<br /> Infatti, tale vizio risulta del tutto privo di riferimento nella sentenza impugnata la quale, lungi dall&#8217;accogliere il gravame sul profilo della violazione delle garanzie partecipative, ha accolto il ricorso sulla scorta dei due seguenti ordini di censure: non è stato previsto un meccanismo di deroga al vincolo quinquennale di permanenza nel posto giù  occupato per i docenti di sostegno, conseguendone che i medesimi non hanno potuto prender parte a questo piano straordinario per un posto comune, violandosi per loro il principio di uguaglianza; per un verso per il fatto che il delineato piano straordinario non è stato corredato da alcuna attività  amministrativa ma è stato demandato ad un algoritmo, tuttora sconosciuto, per effetto del quale sono stai operati i trasferimenti e le assegnazioni in evidente contrasto con il fondamentale principio della strumentalità  del ricorso all&#8217;informatica nelle procedure amministrative.<br /> 6. La restante parte delle censure, concernente la legittimità  del ricorso all&#8217;algoritmo e la correttezza del relativo meccanismo così come applicato, è parimenti infondata, seppur sulla scorta di un più¹ apprfondito percorso argomentativo.<br /> 7. In termini generali, come correttamente evidenziato dalle parti, questa sezione ha giù  avuto modo di approfondire il tema in oggetto con la nota sentenza n. 2270 del 2019.<br /> A fronte della diversità  della fattispecie e del dibattito sollevato, occorre svolgere alcune brevi considerazioni integrative, in specie in relazione a quanto dedotto avverso la sentenza appellata.<br /> 7.1 In linea generale va ribadito come anche la pubblica amministrazione debba poter sfruttare le rilevanti potenzialità  della c.d. rivoluzione digitale.<br /> In tale contesto, il ricorso ad algoritmi informatici per l&#8217;assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata si fonda sui paventati guadagni in termini di efficienza e neutralità .<br /> In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un&#8217;imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall&#8217;algoritmo assumono così un&#8217;aura di neutralità , frutto di asettici calcoli razionali basati su dati.<br /> 7.2 Peraltro, giù  in tale ottica è emersa altresì una lettura critica del fenomeno, in quanto l&#8217;impiego di tali strumenti comporta in realtà  una serie di scelte e di assunzioni tutt&#8217;altro che neutre: l&#8217;adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli; da ciù² ne consegue che tali strumenti sono chiamati ad operano una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai criteri utilizzati e dai dati di riferimento utilizzati, in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza.<br /> 8.1 Sempre in linea generale va richiamato quanto giù  evidenziato dalla sezione in ordine all&#8217;elemento positivo derivante dal nuovo contesto di digitalizzazione; in proposito, non può essere messo in discussione che un più¹ elevato livello di digitalizzazione dell&#8217;amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità  dei servizi resi ai cittadini e agli utenti.<br /> In tale ottica lo stesso Codice dell&#8217;amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell&#8217;amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall&#8217;ordinamento comunitario.<br /> 8.2 Tuttavia, nel caso di specie lo scenario necessita di un approfondimento ulteriore. Non si tratta, infatti, di sperimentare forme diverse di esternazione della volontà  dell&#8217;amministrazione, come nel caso dell&#8217;atto amministrativo informatico, ovvero di individuare nuovi metodi di comunicazione tra amministrazione e privati, come nel caso della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative attraverso social network o piattaforme digitali, ovvero di ragionare sulle modalità  di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni.<br /> Nel caso dell&#8217;utilizzo di tali strumenti digitali, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia, ci si trova dinanzi ad una situazione che, in sede dottrinaria, è stata efficacemente qualificata con l&#8217;espressione di rivoluzione 4.0 la quale, riferita all&#8217;amministrazione pubblica e alla sua attività , descrive la possibilità  che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un software, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l&#8217;automazione della procedura, alla decisione finale.<br /> 9.1 Come giù  evidenziato nel precedente della sezione richiamato, l&#8217;utilità  di tale modalità  operativa di gestione dell&#8217;interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure, come quella oggetto del presente contenzioso, seriali o standardizzate, implicanti l&#8217;elaborazione di ingenti quantità  di istanze e caratterizzate dall&#8217;acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall&#8217;assenza di ogni apprezzamento discrezionale.<br /> La piena ammissibilità  di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all&#8217;amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l&#8217;accelerazione dell&#8217;iter procedimentale.<br /> 9.2 Anche il caso in esame, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi, l&#8217;utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità , l&#8217;esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità  della decisione automatizzata.<br /> 10. Peraltro, l&#8217;utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell&#8217;attività  amministrativa.<br /> In tale contesto, infatti, il ricorso all&#8217;algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità  dalla stessa attribuite all&#8217;organo pubblico, titolare del potere.<br /> 11. Nè vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l&#8217;utilizzo all&#8217;attività  amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività  autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse.<br /> In disparte la stessa sostenibilità  a monte dell&#8217;attualità  di una tale distinzione, atteso che ogni attività  autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più¹ semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività  vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all&#8217;algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività  connotata da ambiti di discrezionalità .<br /> Piuttosto, se nel caso dell&#8217;attività  vincolata ben più¹ rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà  essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l&#8217;esercizio di attività  discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più¹ in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi.<br /> 12. In tale contesto, premessa la generale ammissibilità  di tali strumenti, qualificati nei termini di cui sopra al punto 10, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità  a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l&#8217;imputabilità  della decisione all&#8217;organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità  e legittimità  della scelta e degli esiti affidati all&#8217;algoritmo.<br /> 13.1 Sul versante della piena conoscibilità , rilievo preminente ha il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa p.a. titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell&#8217;algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso.<br /> In relazione alla stessa p.a., nel precedente richiamato la sezione ha giù  chiarito come il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l&#8217;algoritmo) debba essere &#8220;conoscibile&#8221;, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità  di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.<br /> Tale conoscibilità  dell&#8217;algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità  assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciù² al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità  stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinchè siano chiare &#8211; e conseguentemente sindacabili &#8211; le modalità  e le regole in base alle quali esso è stato impostato.<br /> In proposito, va ribadito che, la &#8220;caratterizzazione multidisciplinare&#8221; dell&#8217;algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità  che la &#8220;formula tecnica&#8221;, che di fatto rappresenta l&#8217;algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella &#8220;regola giuridica&#8221; ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le giù  individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità  (cfr. punto 8.3 della motivazione della sentenza 2270 cit.).<br /> In senso contrario non può assumere rilievo l&#8217;invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all&#8217;evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza.<br /> 13.2 In relazione ai soggetti coinvolti si pone anche un problema di gestione dei relativi dati. Ad oggi nelle attività  di trattamento dei dati personali possono essere individuate due differenti tipologie di processi decisionali automatizzati: quelli che contemplano un coinvolgimento umano e quelli che, al contrario, affidano al solo algoritmo l&#8217;intero procedimento.<br /> Il più¹ recente Regolamento europeo in materia (2016/679), concentrandosi su tali modalità  di elaborazione dei dati, integra la disciplina giù  contenuta nella Direttiva 95/46/CE con l&#8217;intento di arginare il rischio di trattamenti discriminatori per l&#8217;individuo che trovino la propria origine in una cieca fiducia nell&#8217;utilizzo degli algoritmi.<br /> In particolare, in maniera innovativa rispetto al passato, gli articoli 13 e 14 del Regolamento stabiliscono che nell&#8217;informativa rivolta all&#8217;interessato venga data notizia dell&#8217;eventuale esecuzione di un processo decisionale automatizzato, sia che la raccolta dei dati venga effettuata direttamente presso l&#8217;interessato sia che venga compiuta in via indiretta.<br /> Una garanzia di particolare rilievo viene riconosciuta allorchè il processo sia interamente automatizzato essendo richiesto, almeno in simili ipotesi, che il titolare debba fornire &#8220;informazioni significative sulla logica utilizzata, nonchè l&#8217;importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l&#8217;interessato&#8221;	. In questo senso, in dottrina èstato fatto notare come il legislatore europeo abbia inteso rafforzare il principio di trasparenza che trova centrale importanza all&#8217;interno del Regolamento.<br /> 13.3 L&#8217;interesse conoscitivo della persona è ulteriormente tutelato dal diritto di accesso riconosciuto dall&#8217;articolo 15 del Regolamento che contempla, a sua volta, la possibilità  di ricevere informazioni relative all&#8217;esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati.<br /> Incidentalmente, è stato evidenziato come l&#8217;articolo 15, diversamente dagli articoli 13 e 14, abbia il pregio di prevedere un diritto azionabile dall&#8217;interessato e non un obbligo rivolto al titolare del trattamento, e permette inoltre di superare i limiti temporali posti dagli articoli 13 e 14, consentendo al soggetto di acquisire informazioni anche qualora il trattamento abbia avuto inizio, stia trovando esecuzione o abbia addirittura giù  prodotto una decisione. Ciù², ai fini in esame, conferma ulteriormente la rilevanza della trasparenza per i soggetti coinvolti dall&#8217;attività  amministrativa informatizzata in termini istruttori e decisori.<br /> 14.1 Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità , deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità  e di correttezza degli esiti. Ciù² a garanzia dell&#8217;imputabilità  della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità , nonchè della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell&#8217;interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall&#8217;azione amministrativa affidata all&#8217;algoritmo.<br /> 14.2 In tale contesto, lo stesso Regolamento predetto affianca alle garanzie conoscitive assicurate attraverso l&#8217;informativa e il diritto di accesso, un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati. L&#8217;articolo 22, paragrafo 1, riconosce alla persona il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull&#8217;individuo. Quindi occorre sempre l&#8217;individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità , che sia in grado di verificare la legittimità  e logicità  della decisione dettata dall&#8217;algoritmo.<br /> 14.3 In tema di imputabilità  occorre richiamare, quale elemento rilevante di inquadramento del tema, la Carta della Robotica, approvata nel febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo. Tale atto esprime in maniera efficace questi passaggi, laddove afferma che &#8220;l&#8217;autonomia di un robot può essere definita come la capacità  di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un&#8217;influenza esterna; (&#038;) tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità  con cui è stata progettata l&#8217;interazione di un robot con l&#8217;ambiente; (&#038;) nell&#8217;ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità  per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità  del risarcimento nè di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati».<br /> 14.4 Quindi, anche al fine di applicare le norme generali e tradizionali in tema di imputabilità  e responsabilità , occorre garantire la riferibilità  della decisione finale all&#8217;autorità  ed all&#8217;organo competente in base alla legge attributiva del potere.<br /> 15. A conferma di quanto sin qui rilevato, in termini generali dal diritto sovranazionale emergono tre principi, da tenere in debita considerazione nell&#8217;esame e nell&#8217;utilizzo degli strumenti informatici.<br /> 15.1 In primo luogo, il principio di conoscibilità , per cui ognuno ha diritto a conoscere l&#8217;esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.<br /> Il principio, in esame è formulato in maniera generale e, perciù², applicabile sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici, anche se, nel caso in cui la decisione sia presa da una p.a., la norma del Regolamento costituisce diretta applicazione specifica dell&#8217;art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (&#8220;<em>Right to a good administration</em>&#8220;), laddove afferma che quando la Pubblica Amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l&#8217;obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l&#8217;accesso ai suoi archivi e documenti, ed, infine, ha l&#8217;obbligo di &#8220;dare le ragioni della propria decisione&#8221;.<br /> Tale diritto alla conoscenza dell&#8217;esistenza di decisioni che ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l&#8217;interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. In tale ottica, il principio di conoscibilità  si completa con il principio di comprensibilità , ovverosia la possibilità , per riprendere l&#8217;espressione del Regolamento, di ricevere &#8220;informazioni significative sulla logica utilizzata&#8221;.<br /> 15.2 In secondo luogo, l&#8217;altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione Loomis vs. Wisconsin), è definibile come il principio di non esclusività  della decisione algoritmica.<br /> Nel caso in cui una decisione automatizzata &#8220;produca effetti giuridici che riguardano o che incidano<br /> significativamente su una persona&#8221;, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente<br /> su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (<em>human in the loop</em>), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l&#8217;essere umano.<br /> 15.3 In terzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità  che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell&#8217;interessato e che impedisca tra l&#8217;altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell&#8217;origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell&#8217;appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell&#8217;orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti.<br /> In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l&#8217;unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio.<br /> In questi casi, come afferma il considerando, occorrerebbe rettificare i dati in &#8220;ingresso&#8221; per evitare effetti discriminatori nell&#8217;output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni.<br /> 16. Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, nel caso di specie l&#8217;algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.<br /> Non può quindi ritenersi applicabile in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo grado, all&#8217;attività  amministrativa algoritmica, tutta la legge sul procedimento amministrativo, concepita in un&#8217;epoca nella quale l&#8217;amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica, nè sono condivisibili richiami letterari, pur noti ed apprezzabili, a scenari orwelliani ( da considerarsi con cautela perchè la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un nuovo equilibrio, nel lavoro, fra uomo e macchina differenziato per ogni campo di attività  ).<br /> Il tema dei pericoli connessi allo strumento non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della legge n. 241 del 1990 ( quali ad es. la comunicazione di avvio del procedimento sulla quale si appunta buona parte dell&#8217;atto di appello o il responsabile del procedimento che , con tutta evidenza, non può essere una macchina in assenza di disposizioni espresse ), dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela posta dall&#8217;utilizzazione dello strumento informatico c.d. algoritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione.<br /> L&#8217;amministrazione, nel presente contenzioso, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità  e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità  di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perchè dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento.<br /> In tal senso la sentenza può essere confermata ma con diversa motivazione.<br /> Infatti, l&#8217;impossibilità  di comprendere le modalità  con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sì© un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più¹ volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso. Ciù² ha trovato indiretta conferma dall&#8217;avvenuta esecuzione della sentenza appellata, in termini satisfattivi delle posizioni azionate.<br /> 17. Infine, destituito di fondamento è il vizio dedotto avverso la riconosciuta disparità  di trattamento tra docenti appartenenti alla fascia C.<br /> Al riguardo, infatti, l&#8217;opzione ermeneutica fatta propria dal Tar Lazione nella sentenza impugnata appare coerente ai principi invocati ed applicati.<br /> In proposito, va pertanto ribadito che la mancata previsione della deroga al vincolo di permanenza quinquennale dei docenti di sostegno sulla medesima tipologia di posto, con conseguente loro esclusione dalle procedure di mobilità , si pone in contrasto con la facoltà  riconosciuta alla generalità  degli altri docenti. Ciù² sia in termini di principio, in termini qualificabili di irragionevolezza e disparità  di trattamento, sia normativi, a fronte della parallela previsione della prevista deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede, di cui all&#8217;art. 399 co. 3, d.lgs. n. 297/2004, contemplata per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l&#8217;anno scolastico 2014/2014 del primo periodo dell&#8217;art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 proprio ai fini della loro partecipazione al contestato piano straordinario di mobilità .<br /> 18.Alla luce delle considerazioni che precedono, l&#8217;appello va respinto, confermandosi l&#8217;esito del giudizio di prime cure.<br /> Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità  ed alla novità  delle questioni affrontate, per compensare le spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-12-2019-n-8472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI: (T. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati con U. s.r.l. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Marrama c. Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI:  (T. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati con U. s.r.l. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Marrama c. Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sussistono profili di specialità  del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimenti amministrativi &#8211; procedimenti sanzionatori &#8211; termini &#8211; differenze.<br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; Anac &#8211; sanzioni &#8211; termini procedimentali &#8211; perentorietà  &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Sussistono profili di specialità  del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio &#8211; rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio &#8211; secondo cui l&#8217;esercizio di una potestà  sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all&#8217;inerzia dell&#8217;autorità  preposta al procedimento sanzionatorio, ciù² ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità  in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In particolare, nel termine relativo alla conclusione del procedimento, va computato anche il tempo occorso alla comunicazione del provvedimento all&#8217;interessato.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La norma di riferimento di rango primario idonea a giustificare la qualificazione di perentorietà  dei termini procedimentali di cui agli artt. 28 (comma VI) e 48 (comma II) &#8211; come applicabili ratione temporisalla fattispecie de qua &#8211; del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Anac, è da rinvenire nell&#8217;art. 8, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 &#8211; norma che si pone a fondamento del Regolamento sanzionatorio &#8211; secondo cui «il regolamento dell&#8217;Autorità  disciplina l&#8217;esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Autorità  nel rispetto dei principi» anzitutto «della tempestiva comunicazione dell&#8217;apertura dell&#8217;istruttoria», nonchè «della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità  e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2019<br /> <strong>N. 08481/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03160/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 3160 del 2019, proposto da T. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati con U. s.r.l. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Roberto Gerosa in Roma, via Virgilio, 19;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <em>ex lege</em>Â in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04728/2019, resa tra le parti<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Daniele Marrama e dello Stato Carmela Pluchino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. Con delibera del 20 dicembre 2017, comunicata il 19 gennaio 2018, l&#8217;Anac infliggeva alla T. s.r.l sanzione amministrativa pecuniaria dell&#8217;importo di € 3.000, con contestuale interdizione per due mesi dalla partecipazione alle gare pubbliche e corrispondente annotazione nel casellario informatico.<br /> La sanzione veniva irrogata, ai sensi dell&#8217;art. 48 d. lgs. n. 163 del 2006, in conseguenza dell&#8217;esclusione e revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria subita dalla T. in relazione a una gara per la gestione del servizio di sosta a pagamento bandita dal Comune di Treviso, revoca dovuta alla mancata dimostrazione del possesso d&#8217;un requisito tecnico-professionale dichiarato dall&#8217;interessata.<br /> 2. La T. impugnava il provvedimento sanzionatorio davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio che, nella resistenza dell&#8217;Anac, respingeva il ricorso.<br /> 3. Ha proposto appello avvero la sentenza la T. formulando un unico articolato motivo con cui ha lamentato <em>error in iudicando</em>;  <em>error in procedendo</em>; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; violazione del principio dispositivo; travisamento dei presupposti di fatto; irragionevolezza.<br /> 4. Resiste all&#8217;appello l&#8217;Anac.<br /> 5. Sulla discussione delle parti all&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2019, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Nell&#8217;ambito dell&#8217;unico motivo di gravame l&#8217;appellante si duole anzitutto del rigetto del primo motivo di ricorso in primo grado, con cui aveva dedotto in via assorbente &#8211; essendo stati gli altri motivi proposti in via espressamente subordinata &#8211; l&#8217;illegittimità  del provvedimento sanzionatorio per via del tardivo avvio del relativo procedimento.<br /> 1.1. La censura è fondata.<br /> 1.1.1. L&#8217;art. 28, comma 6, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Anac (giù  Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) approvato giusta delibera dell&#8217;Autorità  del 24 febbraio 2014 e successive modifiche e integrazioni, applicabile <em>ratione temporis</em>alla fattispecie in esame, stabilisce che l&#8217;unità  organizzativa responsabile &#8220;<em>comunica alle parti l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa</em>&#8220;.<br /> Il successivo art. 48, comma 2, chiarisce che &#8220;<em>i termini di avvio del procedimento</em>Â (&#038;) <em>sono perentori</em>&#8220;.<br /> In proposito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto che &#8220;<em>la natura afflittiva delle sanzioni applicate all&#8217;esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria </em>(&#038;) <em>al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l&#8217;impresa possa essere esposta a tempo indefinito all&#8217;applicazione della sanzione stessa</em>&#8221; (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919; nello stesso senso, implicitamente, VI, 8 aprile 2019, n. 2289).<br /> Il che trova ragione nei profili di specialità  del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio &#8211; rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio &#8211; secondo cui &#8220;<em>l&#8217;esercizio di una potestà  sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta </em>sine die<em>Â all&#8217;inerzia dell&#8217;autorità  preposta al procedimento sanzionatorio, ciù² ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità  in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695, nelle quali si chiarisce peraltro come, nel termine relativo alla conclusione del procedimento, vada computato anche il tempo occorso alla comunicazione del provvedimento all&#8217;interessato; v. anche V, 30 luglio 2018, n. 4657; VI, 30 aprile 2019, n. 2815).<br /> In proposito la norma di riferimento di rango primario idonea a giustificare la qualificazione di perentorietà  dei termini procedimentali è stata rinvenuta nell&#8217;art. 8, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 &#8211; norma che si pone a fondamento del Regolamento sanzionatorio &#8211; secondo cui «<em>il regolamento dell&#8217;Autorità  disciplina l&#8217;esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Autorità  nel rispetto dei principi</em>»Â anzitutto «<em>della tempestiva comunicazione dell&#8217;apertura dell&#8217;istruttoria</em>», nonchè «<em>della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità  e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti</em>» (cfr. ancora,Â <em>inter multis</em>, Cons. Stato, n. 2874/2019, n. 5695/2018, n. 4657/2018, cit.).<br /> 1.1.2. In tale contesto, risulta dalla documentazione in atti come la segnalazione del Comune di Treviso in ordine all&#8217;esclusione e alla revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria per mancata comprova di uno dei requisiti tecnico-professionali della T. sia pervenuta all&#8217;Anac in data 8 novembre 2016.<br /> Su richiesta dell&#8217;ufficio competente, detta segnalazione è stata integrata il successivo 23 gennaio 2017.<br /> E&#8217; dunque quest&#8217;ultima la data da prendere a riferimento quale <em>dies a quo</em>Â del termine per l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 6, del Regolamento, decorrendo detto termine &#8220;<em>dalla ricezione della segnalazione completa</em>&#8220;.<br /> In senso inverso non può rilevare la trasmissione, il successivo 3 febbraio 2017, della sentenza n. 78 del 26 gennaio 2017 del Tribunale amministrativo per il Veneto con cui veniva rigettata l&#8217;impugnativa proposta dalla T. avverso il presupposto provvedimento di esclusione e revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria: da un lato, infatti, detta sentenza non incide di per sì© sul perfezionamento dell&#8217;illecito sanzionato, di cui all&#8217;art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006, non costituendone presupposto sostanziale; dall&#8217;altro non configura integrazione necessaria al fine di rendere la &#8220;<em>segnalazione completa</em>&#8220;, trattandosi di mera comunicazione di una sopravvenienza (la sentenza è infatti successiva sia alla segnalazione che alla relativa integrazione, e al tempo della trasmissione all&#8217;Anac non risultava peraltro passata in giudicato) eventualmente utile ai fini dell&#8217;istruttoria, ma non direttamente incidente sulla segnalazione.<br /> Di ciù² si rinviene peraltro conferma negli stessi atti del procedimento promosso dall&#8217;Anac, e in particolare nella comunicazione del relativo avvio, la quale non menziona &#8211; in relazione alla segnalazione dell&#8217;illecito &#8211; la trasmissione della sentenza n. 78 del 2017 del Tribunale amministrativo per il Veneto, richiamando a tal fine esclusivamente la &#8220;<em>segnalazione di esclusione</em>&#8221; dell&#8217;8 novembre 2016 da parte del Comune di Treviso e la successiva &#8220;<em>integra</em>(zione) <em>con la documentazione richiesta dall&#8217;Ufficio istruttore, in quanto necessaria ai fini dell&#8217;avvio delÂ </em>(&#038;) <em>procedimento (con sospensione dei termini per l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 28 del regolamento unico sul procedimento sanzionatorio Anac) in data 23.1.2017</em>&#8220;.<br /> E&#8217; dunque evidente come la segnalazione sull&#8217;illecito addebitato alla T. dovesse ritenersi &#8220;<em>completa</em>&#8221; giù  il 23 gennaio 2017, tanto che la stessa Anac affermava la sospensione dei termini per l&#8217;avvio del procedimento in relazione alla suddetta integrazione, non giù  alla trasmissione della sentenza del Tar avvenuta il successivo 3 febbraio 2017 (cfr. in proposito la comunicazione di avvio del procedimento, cit.).<br /> 1.1.3. Alla luce di quanto precede risulta dunque la tardività  dell&#8217;avvio del procedimento, avvenuto con comunicazione alla T. del 2 maggio 2017, e cioè oltre il termine di 90 giorni decorrente dal 23 gennaio 2017.<br /> Alla tardività  dell&#8217;avvio del procedimento consegue di per sì© l&#8217;illegittimità  del relativo procedimento, nonchè dello stesso provvedimento sanzionatorio finale, adottato in forza di unÂ <em>iterÂ </em>procedimentale tardivamente attivato.<br /> 1.1.4. Deriva da ciù² l&#8217;accoglimento della doglianza formulata dall&#8217;appellante, con conseguente riforma della sentenza appellata e &#8211; in accoglimento del ricorso di primo grado &#8211; annullamento dei provvedimenti impugnati.<br /> L&#8217;accoglimento nei suddetti termini della censura comporta l&#8217;assorbimento degli altri profili di doglianza avanzati dall&#8217;appellante, i quali corrispondono peraltro a motivi di ricorso di primo grado promossi in via espressamente subordinata dalla T..<br /> 2. In conclusione, in accoglimento dell&#8217;appello e in riforma dell&#8217;appellata sentenza, è accolto nei termini suindicati il ricorso di primo grado con annullamento dei provvedimenti gravati.<br /> 3. Ricorrono giuste ragioni, costituite dalla particolarità  della fattispecie e dall&#8217;assorbente rilevanza di profili procedurali in relazione all&#8217;illegittimità  degli atti impugnati per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi di cui in motivazione.<br /> Compensa le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
